ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
17 gennaio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

1

 

*

Informazione relativa alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati ( 1 )

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri ( 1 )

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento ( 1 )

9

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento ( 1 )

11

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/67 della Commissione, del 3 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti ( 1 )

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/68 della Commissione, dell'8 gennaio 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne de Salamanca (IGP)]

16

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/69 della Commissione, del 16 gennaio 2018, relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) Carne de Morucha de Salamanca

22

 

*

Regolamento (UE) 2018/70 della Commissione, del 16 gennaio 2018, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio in o su determinati prodotti ( 1 )

24

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2018/71 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE [notificata con il numero C(2017) 8339]  ( 1 )

53

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ( GU L 334 del 15.12.2017 )

62

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti ( GU L 331 del 14.12.2017 )

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


Informazione relativa alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Nella sua 45a sessione (Londra, 5 giugno 2017) il Consiglio internazionale dei cereali ha deciso di prorogare la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (1) per un periodo di due anni, fino al 30 giugno 2019.


(1)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 49.


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


Informazione relativa alla proroga dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Nella sua 52a sessione (Londra, 1o dicembre 2017) il Consiglio internazionale dello zucchero ha deciso di prorogare l'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) per un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2019.


(1)  GU L 379 del 23.12.1992, pag. 16.


REGOLAMENTI

17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/63 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/571 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 65, paragrafo 8, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (2) definisce i requisiti organizzativi per i fornitori di servizi di comunicazione dati, compresi i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) per gli strumenti di capitale. Poiché le disposizioni che precisano i dispositivi di pubblicazione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, quali obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, sono strettamente connesse alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/571, è opportuno precisare anche la portata delle informazioni da includere nei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e, pertanto, modificare il regolamento delegato (UE) 2017/571.

(2)

Al fine di istituire un quadro che contempli incentivi commerciali per la gestione dei sistemi consolidati di pubblicazione per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale, è opportuno autorizzare i CTP a gestire sistemi consolidati di pubblicazione che coprano una sola classe di attività o più classi di attività.

(3)

I CTP dovrebbero garantire la pubblicazione delle informazioni richieste sulle operazioni che coprano almeno l'80 % del volume complessivo e del numero complessivo di operazioni pubblicate nei sei mesi precedenti dai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e dalle sedi di negoziazione, per ciascuna classe di attività pertinente. Tale approccio assicura che i CTP pubblichino informazioni significative per l'utilizzatore, evitando al tempo stesso i costi elevati che comporterebbe l'inserimento di tutte le informazioni pubblicate da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione.

(4)

I CTP dovrebbero disporre di un tempo sufficiente per conseguire i tassi di copertura di cui al presente regolamento, nel caso in cui necessitino di aggiungere nuove sedi di negoziazione e nuovi APA al loro flusso di dati.

(5)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni relative ai CTP per gli strumenti diversi dagli strumenti di capitale e le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data. Per garantire un'ordinata transizione al nuovo regime, è necessario che il primo periodo per determinare i tassi di copertura dei CTP abbia inizio il 1o gennaio 2019.

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/571 è così modificato:

(1)

è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Ambito del sistema consolidato di pubblicazione per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati

1.   Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati relativi a una o più delle seguenti classi di attività:

a)

obbligazioni diverse da exchange traded commodities (ETC) ed exchange traded notes (ETN);

b)

obbligazioni di tipo ETC e ETN;

c)

prodotti finanziari strutturati;

d)

derivati cartolarizzati;

e)

derivati su tassi di interesse;

f)

derivati su cambi;

g)

derivati su strumenti di capitale;

h)

derivati su merci;

i)

derivati su crediti;

j)

contratti differenziali;

k)

derivati C10;

l)

derivati su quote di emissione;

m)

quote di emissione.

2.   Il CTP include nel flusso di dati elettronici i dati resi pubblici a norma degli articoli 10 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 che soddisfano entrambi i tassi di copertura seguenti:

a)

il numero di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del numero complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3;

b)

il volume di operazioni pubblicate dal CTP per una delle classi di attività elencate al paragrafo 1 rappresenta almeno l'80 % del volume complessivo di operazioni nella pertinente classe di attività pubblicate nell'Unione da tutti gli APA e da tutte le sedi di negoziazione durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 3.

Ai fini della lettera b), il volume delle operazioni è determinato secondo la misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (*1).

3.   Il CTP valuta i tassi di copertura di cui al paragrafo 2 ogni sei mesi, sulla base dei dati relativi ai sei mesi precedenti. Il periodo di valutazione inizia il 1o gennaio e il 1o luglio di ogni anno. Il primo periodo copre i primi sei mesi dell'anno 2019.

4.   Il CTP provvede al raggiungimento del tasso di copertura minimo di cui al paragrafo 2 il prima possibile e, in ogni caso, entro e non oltre:

a)

il 31 gennaio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno;

b)

il 31 luglio dell'anno civile successivo al periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 dicembre.

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).»;"

(2)

l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 15 bis, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019, e l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, e l'articolo 20, lettera b), si applicano a decorrere dal 3 settembre 2019.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/64 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto del carattere generale della condizione qualitativa di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011 e della necessità di assicurarne un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire in che modo, nel quadro degli indici di riferimento critici, i) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, ii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o iii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati inaffidabili potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

(2)

Gli indici di riferimento critici sono spesso utilizzati in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono forniti e secondo modalità che cambiano in funzione dello Stato membro in cui sono utilizzati. Pertanto le ripercussioni potrebbero essere gravi in uno o più Stati membri o a livello dell'Unione. Analogamente, si potrebbero avere gravi ripercussioni per quanto riguarda uno o più dei criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii). È pertanto importante effettuare la valutazione sia a livello nazionale o di mercato che a livello dell'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/1011 elenca cinque settori in cui potrebbero aversi gravi ripercussioni. Mentre la nozione di integrità dei mercati fa riferimento al mercato di uno specifico prodotto finanziario, quella di stabilità finanziaria abbraccia il sistema finanziario di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. Le ripercussioni sui consumatori si realizzano principalmente per il tramite degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento, compresi i fondi pensione, in cui hanno investito e dei contratti finanziari che hanno sottoscritto, associati all'indice di riferimento critico in questione. Le ripercussioni potenziali sull'economia reale sono direttamente collegate al valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento. Le ripercussioni potenziali sul finanziamento delle famiglie e delle imprese sono verosimilmente destinate ad aumentare in funzione del valore dei prestiti in essere in rapporto alle dimensioni dell'economia. I consumatori e il finanziamento delle famiglie e delle imprese sono maggiormente vulnerabili alle ripercussioni quando il livello complessivo dell'indebitamento delle famiglie e delle imprese è elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011, conformemente ai criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

2.   Quando ritengono che dette gravi ripercussioni possano verificarsi in più di uno Stato membro, le autorità competenti effettuano, oltre alla valutazione generale per tutti gli Stati membri, una valutazione distinta per ogni Stato membro interessato.

Articolo 2

Gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati conformemente ai seguenti criteri:

a)

il valore degli strumenti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negoziati nelle sedi di negoziazione degli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari negoziati nelle sedi di negoziazione di detti Stati membri;

b)

il valore dei contratti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti finanziari in essere negli Stati membri in esame;

c)

il valore dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, per la misurazione della performance negli Stati membri in esame, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei fondi di investimento autorizzati o notificati ai fini della commercializzazione in detti Stati membri;

d)

l'eventualità che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento sia stato indicato come potenziale sostituto di altri indici di riferimento inclusi nell'elenco degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, o sia già stato utilizzato in loro sostituzione;

e)

con riferimento alle norme contabili o aventi altre finalità regolamentari:

i)

l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato come riferimento nel quadro della regolamentazione prudenziale, ad esempio per i requisiti in materia di capitale, liquidità o leva finanziaria;

ii)

l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato nel quadro dei principi contabili internazionali.

Articolo 3

Gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria conformemente ai seguenti criteri:

a)

il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto:

i)

alle attività totali del settore finanziario in detti Stati membri;

ii)

alle attività totali del settore bancario in detti Stati membri;

b)

la vulnerabilità degli enti finanziari che hanno sottoscritto o investito in strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento.

Articolo 4

Gravi ripercussioni sui consumatori

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sui consumatori conformemente ai seguenti criteri:

a)

con riferimento agli strumenti finanziari e ai fondi di investimento offerti ai consumatori:

i)

il valore degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, venduti ai consumatori al dettaglio negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento venduti agli investitori al dettaglio in detti Stati membri;

ii)

la stima del numero di consumatori che hanno acquistato strumenti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale in detti Stati membri;

b)

con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali:

i)

il valore degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli schemi pensionistici gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali in detti Stati membri;

ii)

la stima del numero di consumatori aderenti a schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestititi da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;

iii)

la valutazione dell'importanza degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti dagli enti pensionistici aziendali o professionali per il reddito pensionistico dei cittadini degli Stati membri;

c)

con riferimento ai contratti di credito ai consumatori:

i)

il valore dei contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti di credito ai consumatori in detti Stati membri;

ii)

la stima del numero di consumatori che hanno sottoscritto contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;

iii)

il livello di indebitamento dei consumatori negli Stati membri in questione.

Articolo 5

Gravi ripercussioni sull'economia reale

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'economia reale tenendo in considerazione il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al prodotto nazionale lordo di detti Stati membri.

Articolo 6

Gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese

Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri conformemente ai seguenti criteri:

a)

il valore dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziare in detti Stati membri;

b)

la stima del numero di famiglie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di famiglie in detti Stati membri;

c)

la stima del numero di imprese non finanziarie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di imprese non finanziarie in detti Stati membri;

d)

il livello di indebitamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri in questione.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/65 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/1011 una cifra, al fine di essere considerata un «indice», deve essere pubblicata o messa a disposizione del pubblico. La definizione di indice costituisce, a sua volta, la base per la definizione di indice di riferimento, di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

(2)

È pertanto necessario precisare in quali situazioni una cifra si considera messa a disposizione del pubblico al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare tra le giurisdizioni dell'Unione.

(3)

L'entità del fornitore della cifra non dovrebbe essere considerata come costitutiva del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza tra «messa a disposizione» e «messa a disposizione del pubblico». Per le stesse ragioni, un numero ristretto di destinatari non dovrebbe essere considerato come il pubblico.

(4)

Una cifra dovrebbe essere considerata messa a disposizione del pubblico quando è accessibile da parte di un gruppo più ampio di persone, direttamente o indirettamente. L'utilizzo di un indice di riferimento che consente all'utente di accedere alla cifra associata dovrebbe costituire accesso indiretto.

(5)

La messa a disposizione di una cifra può avvenire in varie forme, contemporaneamente o successivamente, mediante il fornitore della cifra o attraverso il trasferimento della cifra da parte dei destinatari principali.

(6)

Al fine di garantire che la definizione di «fornitura di un indice di riferimento» sia applicata in modo uniforme, è opportuno precisare che la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, lettera a), riguarda la gestione ordinaria della fornitura dell'indice di riferimento e la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione della metodologia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Messa a disposizione del pubblico

1.   Una cifra è considerata messa a disposizione del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011 laddove la cifra è resa accessibile a un numero potenzialmente indefinito di persone fisiche e giuridiche diverse dal fornitore dell'indice o diverse da un numero definito di destinatari collegati o in relazione con il fornitore dell'indice.

2.   Una cifra è messa a disposizione del pubblico se tali persone possono accedervi direttamente o indirettamente in conseguenza, tra l'altro, del suo utilizzo da parte di uno o più soggetti vigilati come riferimento per uno strumento finanziario da essi emesso o per determinare l'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, o per misurare la performance di un fondo di investimento, o per fornire un tasso debitore calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a tale cifra.

3.   L'accesso può avvenire attraverso un'ampia gamma di mezzi di comunicazione e di modalità, definiti dal fornitore o concordati tra il fornitore e i destinatari, a titolo gratuito o a pagamento, tra cui il telefono, il protocollo FTP, Internet, l'accesso aperto, notizie, media, attraverso strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento collegati alla cifra o mediante richiesta agli utenti.

Articolo 2

Gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento

Ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento comprende entrambi i seguenti elementi:

a)

la gestione ordinaria delle strutture del fornitore e del suo personale che partecipano al processo di determinazione dell'indice di riferimento;

b)

la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione di una metodologia specifica per la determinazione dell'indice di riferimento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/66 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento associati a un indice di riferimento è un criterio determinante per la classificazione di tale indice di riferimento come critico, significativo o non significativo, a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È pertanto necessario che l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento siano calcolati nello stesso modo in tutta l'Unione per garantire una classificazione uniforme degli indici di riferimento negli Stati membri e un'applicazione uniforme del regolamento (UE) 2016/1011.

(2)

Per garantire l'affidabilità degli indici di riferimento, l'importo nominale degli strumenti finanziari, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento dovrebbero quindi essere calcolati utilizzando i dati regolamentari, se disponibili.

(3)

Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento dovrebbe essere calcolato prendendo in considerazione sia i riferimenti diretti a tali strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento, sia i riferimenti indiretti a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento. Se uno strumento finanziario, un contratto finanziario o un fondo di investimento è associato a una serie di indici di riferimento, è opportuno tener presente questa molteplicità di riferimenti nel calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento poiché questi prodotti finanziari non dipendono esclusivamente da tale indice di riferimento. È pertanto opportuno precisare il calcolo del valore totale in caso di riferimenti indiretti in modo da garantirne un'applicazione diretta e una misurazione coerente in tutta l'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo

L'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo è l'importo nominale emesso totale in valore monetario di cui alla tabella 3, campo 14, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (2).

Articolo 2

Importo nozionale dei derivati

L'importo nozionale dei derivati, di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, è il valore nozionale di cui alla tabella 2, campo 20, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione (3). Tuttavia, qualora tale valore nozionale sia negativo, il valore nozionale è pari al valore assoluto.

Per le operazioni su indici dei derivati su crediti, al valore nozionale si applica un fattore di indicizzazione ricavato dalla tabella 2, campo 89, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104.

Articolo 3

Valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo

Il valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, è uno dei seguenti:

a)

per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4): il valore patrimoniale netto per quota segnalato nella più recente relazione annuale o semestrale, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, di detta direttiva, moltiplicato per il numero di quote;

b)

per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5): il più recente valore patrimoniale netto disponibile di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (6).

Articolo 4

Utilizzo di importi e valori alternativi

Se gli importi o i valori per il calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento di cui agli articoli 1, 2 e 3 non sono disponibili o sono incompleti, il valore totale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e il valore totale medio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento sono calcolati utilizzando importi o valori alternativi, tra cui proxy e importi o valori dichiarati da fornitori di informazioni privati o dati sull'open interest calcolati e pubblicati da gestori del mercato, a condizione che tali proxy e importi o valori godano di sufficiente considerazione e siano sufficientemente affidabili.

Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi calcola l'importo totale con la massima diligenza possibile e al meglio delle sue capacità, in base ai dati disponibili.

Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi fornisce all'autorità competente una specifica scritta delle fonti di dati utilizzate quando effettua la comunicazione a tale autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 5

Valuta

Gli importi e i valori di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono espressi in euro. Se necessario, gli importi o i valori sono convertiti utilizzando il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

Articolo 6

Riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento

Se un indice di riferimento è utilizzato indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, gli importi o i valori ai fini delle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 sono uno dei seguenti:

a)

il peso dell'indice di riferimento, in termini percentuali, all'interno della combinazione di indici di riferimento, moltiplicato per l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione, quando tale peso è chiaramente specificato o può essere stimato sulla base di altre informazioni disponibili;

b)

l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione diviso per il numero di indici di riferimento all'interno della combinazione di indici di riferimento, se il peso reale dell'indice di riferimento non è specificato o non può essere stimato.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(5)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/67 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2017

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 51, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che le autorità competenti applichino l'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011 in maniera uniforme, è opportuno stabilire nel dettaglio le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono concludere che la cessazione o la modifica di un indice di riferimento esistente determinerebbe un evento di forza maggiore o renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario, o le regole di un fondo di investimento, collegato a detto indice di riferimento.

(2)

Questo vale in particolare per l'evento di forza maggiore, termine che è interpretato in modo diverso nei vari Stati membri.

(3)

Un valore significativamente diverso dell'indice è una delle principali cause di vanificazione o violazione delle condizioni di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario o delle regole di un fondo di investimento collegato ad un indice di riferimento. I valori notevolmente diversi possono essere causati da una discontinuità improvvisa nelle serie temporali dell'indice o da un diverso grado di volatilità dell'indice, che a loro volta possono essere dovuti a modifiche della metodologia per la fornitura dell'indice di riferimento o dei dati su cui si basa il calcolo dell'indice di riferimento. Le autorità competenti dovrebbero valutare il potenziale impatto di tali modifiche, caso per caso, poiché la portata della discontinuità o l'entità della modifica della volatilità dell'indice dipende ampiamente dalla natura dell'indice e degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento collegati.

(4)

Le modifiche del tipo di dati usati o dell'affidabilità delle fonti dei dati possono avere un impatto sull'idoneità di un indice di riferimento per certi tipi d'utilizzazione. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare se tali modifiche possono causare un evento di forza maggiore o rendere vane o comunque violare le condizioni contrattuali.

(5)

Gli eventi di forza maggiore, la vanificazione o altre violazioni delle condizioni contrattuali sono meno probabili quando vi è un indice di riferimento sostitutivo accettabile o almeno una procedura cui fa riferimento la documentazione pertinente per selezionare un indice di riferimento sostitutivo.

(6)

Gli indici che misurano mercati molto particolari potrebbero basarsi in maniera significativa sulla reputazione, sul giudizio o sulle competenze del fornitore dell'indice. Le autorità competenti dovrebbero quindi valutare se, in tali circostanze, una modifica del fornitore dell'indice possa causare un evento di forza maggiore o rendere vane o comunque violare le condizioni contrattuali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Condizioni pertinenti per la valutazione

1.   Nel valutare se, ai fini dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1011, la cessazione o la modifica di un indice di riferimento che non soddisfa i requisiti del predetto regolamento porterebbe a un evento di forza maggiore o renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario o le regole di un fondo di investimento collegati a detto indice di riferimento, un'autorità competente prende in considerazione le seguenti condizioni:

a)

la modifica dell'indice di riferimento richiederebbe una modifica sostanziale della natura dei dati, della metodologia per determinare tali dati, del processo di raccolta dei dati o di altri elementi della fornitura dell'indice di riferimento che determinerebbe un valore notevolmente diverso dell'indice di riferimento;

b)

la modifica della natura dei dati o della metodologia per determinare tali dati al fine di allineare l'indice di riferimento al regolamento (UE) 2016/1011 metterebbe a repentaglio la sua rappresentatività per il mercato o la realtà economica che intende misurare, provocando in ultima analisi un cambiamento della natura dell'indice stesso;

c)

per l'indice di riferimento che non soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011 non esiste alcun sostituto che:

i)

soddisfi i requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/1011;

ii)

misuri lo stesso mercato o la stessa realtà economica;

iii)

sia incluso nel registro pubblico di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 o sia fornito da un amministratore incluso nel registro;

d)

i contratti finanziari, gli strumenti finanziari e i fondi d'investimento esistenti collegati all'indice di riferimento, e i loro documenti di accompagnamento, non prevedono un indice di riferimento sostitutivo o non contengono regole sulle modalità per la determinazione di tale indice sostitutivo o altre opportune misure contingenti;

e)

il passaggio dell'indice di riferimento da un amministratore ad un altro darebbe luogo ad una modifica sostanziale dell'indice di riferimento.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano caso per caso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/68 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne de Salamanca» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Carne de Salamanca» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012; tuttavia i servizi della Commissione sono stati informati dalle autorità tedesche che i tipi di carni definiti nel documento unico necessitavano di ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la classificazione dei bovini. Previa richiesta dei servizi della Commissione le autorità spagnole hanno modificato il punto 3.2 del documento unico e precisato la descrizione del prodotto con riguardo ai tipi di carni.

(3)

Tale modifica è di carattere formale e non è pertanto necessario procedere a una nuova pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012; sembra tuttavia opportuno pubblicare il documento unico a fini di informazione.

(4)

Di conseguenza la denominazione «Carne de Salamanca» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Carne de Salamanca» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il documento unico modificato è pubblicato per informazione in allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 435 del 24.12.2015, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ALLEGATO

DOCUMENTO UNICO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (*1)

«CARNE DE SALAMANCA»

N. CE: ES-PGI-0005-01174 – 8.11.2013

DOP ()

IGP (X)

1.   DENOMINAZIONE

«Carne de Salamanca»

2.   STATO MEMBRO O PAESE TERZO

Spagna

3.   DESCRIZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO O ALIMENTARE

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1 Carni e frattaglie fresche

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

I bovini atti a fornire la carne protetta da questa Indicazione geografica protetta sono animali ottenuti in linea pura da femmine riproduttrici di razza Morucha, oppure dai suoi incroci con maschi delle razze Charolaise e Limousine, svezzati ad un'età minima di 5 mesi ed allevati in base alle tecniche e alle pratiche di utilizzo delle risorse naturali in regime estensivo.

A seconda dell'età degli animali al momento della macellazione, si distinguono i seguenti tipi:

vitello: animale destinato al macello a un'età pari o superiore a 8 mesi, ma inferiore a 12 mesi,

vitellone: animale destinato al macello a un'età pari o superiore a 12 mesi, che può arrivare fino a 24 mesi, categorie A ed E;

manzo o giovenca: animale destinato al macello a un'età superiore 24 mesi, che può arrivare fino a 48 mesi, categorie A ed E;

Il periodo minimo di maturazione della carne, a partire da giorno della macellazione, è di 2 giorni per la carne di vitello, di 4 giorni per quella di vitellone e di 6 giorni per quella di manzo o di giovenca.

La conformazione delle carcasse rientra nelle classi U, R ed O.

Il peso minimo della carcassa varia a seconda della categoria degli animali:

140 kg per il vitello,

200 kg per il vitellone,

280 kg per il manzo o la giovenca.

Il grado di ingrasso all'esterno della carcassa e sulla parte interna della gabbia toracica è ad ogni modo il 2, corrispondente alla copertura leggera.

24 ore dopo la macellazione, il pH della carne, misurato a livello del muscolo dorsale lungo della carcassa, deve essere pari od inferiore a 6.

Le caratteristiche della carne fresca protetta, dopo la macellazione e il sezionamento, sono:

vitello: la carne presenta colore variabile, che copre tutta la gamma dal rosa fino al rosso chiaro con superficie brillante, grasso di colore bianco e consistenza soda al tatto;

vitellone: la carne presenta un colore fra il rosso chiaro e il rosso ciliegia con superficie brillante, grasso di colore variabile dal bianco al giallognolo chiaro e consistenza soda al tatto;

manzo o giovenca: la carne presenta colore intenso, fra il rosso ciliegia e il rosso porpora, con superficie brillante, grasso di colore giallognolo o crema e consistenza soda al tatto.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Dato che le madri non restano nelle stalle, la loro alimentazione si basa, durante tutto l'anno, sullo sfruttamento dei pascoli e delle stoppie della dehesa (tipo di prateria arborata), integrati dal fieno e dalla paglia dell'azienda stessa durante i periodi di penuria di risorse naturali.

In primavera esse si nutrono delle erbe abbondanti dei pascoli, parte delle quali viene raccolta e immagazzinata. Durante l'estate gli animali si spostano verso le zone prossime ai vari fiumi e ruscelli che attraversano i terreni delle aziende o si alimentano delle stoppie residue della falciatura dei foraggi o dei raccolti.

Con il sopraggiungere dell'autunno e il rinnovo dei pascoli, gli animali ricominciano a nutrirsi delle erbe di questi ultimi e, a seconda del livello di abbondanza, la loro alimentazione viene integrata con le erbe o il fieno falciati in primavera.

Alla fine dell'anno, quando i pascoli sono praticamente esauriti, compare la ghianda, che è in effetti una risorsa importante per gli animali ma non del tutto sufficiente; la loro alimentazione va quindi integrata con le erbe dei pascoli immagazzinate in primavera o con i foraggi e la paglia ottenuti nell'ambito dell'azienda stessa.

I vitelli restano con le madri nei campi da cinque a sette mesi, periodo durante il quale essi sono allattati naturalmente, iniziando molto presto a completare la loro dieta lattea con gli alimenti che condividono con le madri al pascolo. Una volta svezzati, i vitelli sono sottoposti ad un processo di ingrasso con fieno, foraggi ecc., provenienti dall'azienda stessa nonché con alimenti naturali a base di cereali, fino alla macellazione.

Nei periodi di penuria di alimenti, causata da condizioni climatiche avverse, e nella fase d'ingrasso, è possibile somministrare razioni di mantenimento come foraggi e fieno provenienti esclusivamente dalla zona geografica nonché alimenti di origine vegetale, nella cui composizione predominano i cereali (con un minimo del 60 % della composizione quantitativa) e senza oltrepassare il 50 % della materia secca annuale. È espressamente vietato l'utilizzo di prodotti che possano interferire con il normale ritmo di crescita e di sviluppo degli animali.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

La nascita, l'allevamento e l'ingrasso degli animali protetti dalla denominazione fino al momento della macellazione devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il prodotto può presentarsi porzionato (in filetti, a pezzi oppure tritato) purché le relative operazioni siano realizzate da operatori sottoposti ad un controllo finalizzato a verificare il corretto utilizzo della denominazione protetta.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

La marchiatura delle carcasse nei locali del mattatoio viene realizzata con metodi indelebili o supporti non riutilizzabili, nella parte interna delle due mezzene e in modo tale che i quattro quarti della carcassa rimangano perfettamente identificabili dopo essere stati separati.

I pezzi di carne protetta, come pure le confezioni che contengono la carne porzionata, in filetti, a pezzi o tritata, prima della spedizione devono essere provvisti di un'etichetta numerata sulla quale figurano almeno le due diciture «Indicación Geográfica Protegida» e «Carne de Salamanca».

Allorché il prodotto è ottenuto esclusivamente da animali di razza Morucha, è possibile apporre anche la dicitura «Raza Morucha».

4.   DELIMITAZIONE CONCISA DELLA ZONA GEOGRAFICA

La provincia di Salamanca.

5.   LEGAME CON LA ZONA GEOGRAFICA

5.1.   Specificità della zona geografica

L'allevamento e la produzione dei bovini atti alla produzione di «Carne de Salamanca» è profondamente legata ad un ambiente geografico specifico, la dehesa (tipo di prateria arborata), che presenta grande valore ecologico ed è caratterizzata dalla presenza di querce.

Un clima continentale, caratterizzato da inverni lunghi e freddi, un lungo periodo di gelate, estati asciutte, calde e con notevoli escursioni termiche, insieme alle piogge stagionali che coincidono con l'autunno e l'inverno, fanno sì che la dehesa contenga un insieme vegetale ricco di specie con i lecci a foglie perenni e coriacee ed un sottobosco di arbusti. Nei pascoli della dehesa prolifera una macchia di tipo mediterraneo associata a lecci, querce da sughero, roveri, querce della galla e altre specie di macchia mediterranea, principalmente cistacee, ginestre, ginestroni e altre specie del genere Ulex. Si trovano anche specie annue di graminacee e leguminose. Tutta questa vegetazione della dehesa costituisce l'offerta più importante in termini di risorse naturali per l'alimentazione dei bovini.

Il sistema di produzione in questo ambiente è caratterizzato dal modo in cui gli allevatori perpetuano le pratiche tradizionali basate sul processo di adattamento del bestiame alle risorse della dehesa senza che gli animali stabulino in nessun'epoca dell'anno. Gli animali non hanno bisogno di alcun tipo di riparo specifico poiché sono esposti in permanenza alle intemperie senza altro riparo se non quello fornito dai lecci. In tal modo, il sistema di allevamento rispetta i cicli naturali; il vitello nasce nei campi, senza aiuto di sorta, e rimane con la madre per un periodo di cinque-sette mesi nutrendosi mediante allattamento naturale e brucando l'erba dei pascoli.

La mandria bovina condivide lo spazio con i cavalli, i tori da combattimento ed i suini iberici; il «vaquero charro» (mandriano di Salamanca), spesso a cavallo, è incaricato della sorveglianza di tutti questi animali di cui si prende cura e che guida affinché possano sfruttare e mantenere la dehesa nel miglior modo possibile. L'importanza e la singolarità di questi uomini sono riconosciute nella città di Salamanca, che ha reso loro omaggio facendo erigere in loro onore una statua, opera di Venancio Blanco, collocata in una delle sue piazze principali.

Nel corso dei secoli si è verificata una selezione naturale nella dehesa, generando una mandria bovina adattata alle difficili condizioni naturali ed allo sfruttamento dei suoi pascoli, rafforzando in questi animali uno spiccato istinto materno per la difesa dei vitelli di fronte agli attacchi dei lupi e delle volpi nonché una rusticità che permette loro di sopportare questo tipo di sistema di allevamento. La razza Morucha ed i suoi incroci possiedono queste qualità. La razza Morucha apporta la componente relativa alla razza della «Carne de Salamanca»; essa si è formata nelle dehesas di Salamanca, in cui in passato i bovini appartenenti a questa razza erano adoperati come animali da tiro nei lavori agricoli e in piccoli spettacoli taurini (combattimenti), ma anche, in maniera non trascurabile, ai fini della produzione di carne. Tuttavia, col passare del tempo, essa si è trasformata in una razza estremamente adatta alla produzione di carne, soprattutto a causa delle sue qualità materne e di allevamento. Alla metà del secolo scorso furono introdotte nuove razze, come la Charolaise e la Limousine, utilizzate nelle stesse condizioni e, col trascorrere degli anni, sono gli animali di razza Morucha e quelli ottenuti dagli incroci di questa razza con le razze Charolaise e Limousine ad essere perfettamente adattati all'ecosistema della dehesa; essi sono infatti in grado di mettere a profitto le risorse vegetali, producendo nel contempo una carne molto apprezzata.

5.2.   Specificità del prodotto

Le carcasse della «Carne de Salamanca» sono caratterizzale da un grado di ingrasso tale che lo strato di grasso all'esterno e nella parte interna della gabbia toracica non è molto spesso.

La «Carne de Salamanca» presenta consistenza poco fibrosa a causa di una maggiore sottigliezza delle fibre muscolari. Il colore della carne è molto intenso e brillante e varia dal rosa al rosso porpora. Il grasso infiltrato sembra omogeneamente distribuito senza formare accumuli, con un colore che varia dal bianco al giallo o al crema, e conferisce alla carne il suo sapore ed aroma caratteristici.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

I fattori più importanti sono senza alcun dubbio i metodi tradizionali di alimentazione, dal latte materno ai pascoli naturali, la gestione del bestiame nell'ambiente naturale della dehesa di Salamanca nonché la componente di base relativa alla razza di questi animali, la razza Morucha. Tutti questi elementi rendono possibile ottenere un prodotto dalle qualità particolarissime che rendono la «Carne de Salamanca» diversa dalle altre carni bovine; essa si contraddistingue infatti per le fibre muscolari più sottili, per la colorazione e la brillantezza più accentuate, tra il rosa e il rosso porpora, ed il grasso omogeneamente distribuito senza formare accumuli.

Il sistema di allevamento tradizionale di tipo estensivo ha fatto sì che nel corso decenni sia stato selezionato un tipo di animale perfettamente adattato alla dehesa e caratterizzato da:

animali di taglia da piccola a intermedia e di poco peso, con alta capacità digestiva per sopperire alle loro necessità alimentari mediante lo sfruttamento di pascoli non molto abbondanti e poveri;

animali che presentano un discreto sviluppo muscolare adatto all'attività fisica, oltremodo agili e dotati di facilità di movimento in modo da poter pascolare su vaste superfici, dal momento che devono percorrere molti chilometri al giorno per potersi nutrire e trovare acqua;

animali dotati di grande rusticità, qualità che permette loro di resistere alle temperature estreme del clima della zona geografica, tanto d'estate come d'inverno.

La genetica di questo tipo di animali, unita all'intensa attività muscolare che essi praticano quotidianamente, si abbina positivamente ad una massa muscolare dotata di fibre muscolari più sottili rispetto a quelle generalmente presenti nei bovini, dando luogo ad una carne di consistenza poco fibrosa.

Lo stato di ingrasso della carcassa è legato al sistema di allevamento e all'elevato grado di rusticità e precocità nello sviluppo di questi animali. Il continuo movimento del bestiame impedisce l'eccessivo accumulo di grasso in alcune zone localizzate, consentendo agli animali di percorrere più efficacemente distanze lunghe per procurarsi il nutrimento. Nelle fasi di abbondanza di alimenti, gli animali possono accumulare riserve di grasso che si infiltrano a livello intramuscolare, senza tuttavia comprometterne l'agilità. Tutti questi elementi si traducono in un tipo di carne che presenta grasso uniformemente distribuito senza formazione di accumuli, il cui colore varia dal bianco al giallo o al crema a seconda dell'età di macellazione.

Il rispetto del ciclo naturale dell'allattamento, visto che questi animali sono svezzati più tardi rispetto agli altri, e il fatto di rimanere continuamente con le madri nella dehesa fanno sì che i vitelli inizino ad integrare la loro dieta a base di latte materno con le risorse della dehesa, costituite per lo più dai pascoli di primavera, i quali contengono una maggior quantità di pigmenti (clorofilla e carotenoidi), conferendo alla carne la sua brillantezza e il suo colore caratteristici. Questi fattori, insieme alla componente di base della razza che, geneticamente, presenta una carne più rossa, fanno sì che il colore della carne sia estremamente intenso e senz'altro più brillante, variando dal rosa al rosso porpora.

L'allevamento di bovini ed il consumo delle loro carni sono intimamente correlati a questa regione, in cui, fin dal secolo XV, la «Carne de Salamanca» era utilizzata per pagare le rendite feudali, per via della sua notorietà e della sua reputazione.

Dalla metà del secolo XX in poi, è molto frequente che le macellerie e i ristoranti della regione segnalino con orgoglio la disponibilità di «Carne de Salamanca» rispettivamente nelle loro vetrine e menu, per mostrare ai clienti che essi dispongono dei migliori pezzi di carne della regione, molto apprezzati e richiesti dai consumatori.

Numerosi sono i documenti che confermano il riconoscimento e la preferenza dei consumatori per la «Carne de Salamanca», come ad esempio Luis Carandell nell'introduzione del suo libro «Vivir en Madrid» (1967) il quale scrive: «sono nato a Barcellona nel 1929 e sono rinato a Madrid nel 1947 […] una città che faceva venire gli ortaggi da Valencia, il pesce da Bilbao, la carne da Salamanca, il vino dalla Mancha e le stoffe dalla Catalogna».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/informacion_al_ciudadano/calidad_alimentaria/4_condiciones_DOP/index.html


(*1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/69 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

relativo alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Carne de Morucha de Salamanca»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (2) prevede che la procedura di cui agli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) n. 1151/2012 si applichi, mutatis mutandis, alla cancellazione di una registrazione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di detto regolamento.

(2)

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, la domanda della Spagna relativa alla cancellazione della registrazione dell'indicazione geografica protetta (IGP) «Carne de Morucha de Salamanca» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) deve essere cancellata dal registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(4)

Ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tali cancellazioni sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2, di tale regolamento.

(5)

La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione «Carne de Morucha de Salamanca» (IGP) è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17).

(3)  GU C 201 del 24.6.2017, pag. 5.


17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/24


REGOLAMENTO (UE) 2018/70 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2018

che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clorpirifos metile, ciproconazolo, difenoconazolo, fluazinam, flutriafol, proesadione e cloruro di sodio in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda il fluazinam, il flutriafol e il proesadione, i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il clorpirifos metile, gli LMR sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Riguardo all'ametoctradin, al ciproconazolo e al difenoconazolo, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. Per il cloruro di sodio non sono stati fissati LMR specifici e tale sostanza non è stata inserita nell'allegato IV di detto regolamento; si applica quindi il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

(2)

Nel quadro di una procedura di autorizzazione dell'uso di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su «erbe fresche e fiori commestibili», è stata presentata una domanda di modifica degli LMR esistenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda il clorpirifos metile, è stata presentata una domanda simile per cachi e melograni. Per quanto riguarda il ciproconazolo, è stata presentata una domanda simile per i semi di borragine. Per quanto riguarda il difenoconazolo, è stata presentata una domanda simile per albicocche, fragole, cavoli a testa, «lattughe e insalate», bietole, «erbe fresche e fiori commestibili», cardi, sedani, porri, rabarbaro, legumi da granella, orzo e «spezie da radici e rizomi». Per quanto riguarda il fluazinam, è stata presentata una domanda simile per cipolle, scalogni e aglio. Per quanto riguarda il proesadione, è stata presentata una domanda simile per le prugne.

(4)

A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per il flutriafol utilizzato sul luppolo. Il richiedente sostiene che gli usi autorizzati di tale sostanza su questo prodotto negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 e che sia necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tale prodotto.

(5)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.

(6)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico.

(7)

Per quanto riguarda il ciproconazolo, l'Autorità ha valutato una domanda relativa alla fissazione di un LMR per i semi di colza e ha formulato un parere motivato sull'LME proposto (3). Conformemente alle linee guida esistenti dell'Unione sull'estrapolazione degli LMR è opportuno fissare lo stesso LMR dei semi di colza anche per i semi di borragine.

(8)

Per quanto riguarda tutte le altre domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, in base a una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Essa ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(9)

Il cloruro di sodio è approvato come sostanza di base dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione (4). Le condizioni d'uso di tale sostanza non dovrebbero determinare la presenza di residui in prodotti alimentari o mangimi che possano comportare rischi per il consumatore. È pertanto opportuno inserire tale sostanza nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Relazioni scientifiche dell'EFSA disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for ametoctradin in herbs and edible flowers (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per l'ametoctradin in erbe fresche e fiori commestibili). EFSA Journal 2017;15(6):4869 [21 pag.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl in kaki/Japanese persimmon and granate apple/pomegranate (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per il clorpirifos metile in cachi e melograni). EFSA Journal 2017;15(5):4838 [24 pag.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per il difenoconazolo in vari prodotti). EFSA Journal 2017;15(7):4893 [33 pag.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti per il fluazinam in cipolle, scalogni e aglio). EFSA Journal 2017;15(7):4904 [22 pag.].

Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops (Parere motivato sulla fissazione della tolleranza all'importazione per il flutriafol nel luppolo). EFSA Journal 2017;15(7):4875 [22 pag.].

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) in plums [Parere motivato sulla modifica del livello massimo di residui esistente per il proesadione (considerato nella variante calcio-proesadione) nelle prugne]. EFSA Journal 2017;15(6):4837 [20 pag.].

(3)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed (Parere motivato sulla modifica degli LMR esistenti per il ciproconazolo nei semi di colza). EFSA Journal 2011;9(5):2187 [30 pag.].

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, le colonne relative a clorpirifos metile, fluazinam, flutriafol e proesadione sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Clorpirifos metile (F)

Fluazinam (F)

Flutriafol

Proesadione [proesadione (acido) e suoi sali, espressi in calcio proesadione]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

0110000

Agrumi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0110010

Pompelmi

0,05 (*1)

 

 

 

0110020

Arance dolci

0,5

 

 

 

0110030

Limoni

0,3

 

 

 

0110040

Limette/lime

0,05 (*1)

 

 

 

0110050

Mandarini

1

 

 

 

0110990

Altri

0,05 (*1)

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

 

0130000

Pomacee

0,5

 

0,4 (+)

0,1

0130010

Mele

 

0,3 (+)

 

 

0130020

Pere

 

0,3 (+)

 

 

0130030

Cotogne

 

0,01 (*1)

 

 

0130040

Nespole

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0130990

Altri

 

0,01 (*1)

 

 

0140000

Drupacee

 

0,01 (*1)

 

 

0140010

Albicocche

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0140020

Ciliege (dolci)

0,05 (*1)

 

1

0,4

0140030

Pesche

0,5

 

0,6

0,01 (*1)

0140040

Prugne

0,05 (*1)

 

0,4

0,05

0140990

Altri

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

 

0151000

a)

Uve

0,2

 

 

0,01 (*1)

0151010

Uve da tavola

 

0,01 (*1) (+)

0,8

 

0151020

Uve da vino

 

3 (+)

1,5 (+)

 

0152000

b)

Fragole

0,5

0,01 (*1)

1,5

0,15

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,05 (*1)

0,01 (*1) (+)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

More di rovo

 

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

 

0153990

Altri

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Mirtilli

 

3

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0,01 (*1)

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0,01 (*1)

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0,01 (*1)

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154070

Azzeruoli

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 (*2)

0,01 (*1)

 

 

0154990

Altri

 

0,01 (*1)

 

 

0160000

Frutta varia con

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0161000

a)

buccia commestibile

 

 

0,01 (*1)

 

0161010

Datteri

0,05 (*1)

 

 

 

0161020

Fichi

0,05 (*1)

 

 

 

0161030

Olive da tavola

0,05 (*1)

 

 

 

0161040

Kumquat

0,05 (*1)

 

 

 

0161050

Carambole

 (*2)

 

 

 

0161060

Cachi

 (*2)

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 (*2)

 

 

 

0161990

Altri

0,05 (*1)

 

 

 

0162000

b)

buccia non commestibile

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 (*2)

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 (*2)

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 (*2)

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

 

 

 

0163010

Avocado

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163020

Banane

0,05 (*1)

 

0,3

 

0163030

Manghi

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163040

Papaie

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163050

Melograni

0,3

 

0,01 (*1)

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163070

Guaiave/guave

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163080

Ananas

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163100

Durian

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0163990

Altri

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,05 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

Patate

 

0,02

0,01 (*1)

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 (*2)

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0,01 (*1)

 

 

0213010

Bietole

 

 

0,06 (+)

 

0213020

Carote

 

 

0,01 (*1)

 

0213030

Sedano rapa

 

 

0,01 (*1)

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0,01 (*1)

 

0213050

Topinambur

 

 

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinaca

 

 

0,01 (*1)

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

0,01 (*1)

 

0213080

Ravanelli

 

 

0,01 (*1)

 

0213090

Salsefrica

 

 

0,01 (*1)

 

0213100

Rutabaga

 

 

0,01 (*1)

 

0213110

Rape

 

 

0,01 (*1)

 

0213990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,05 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0220010

Aglio

 

0,06

 

 

0220020

Cipolle

 

0,06

 

 

0220030

Scalogni

 

0,06

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0,01 (*1)

 

 

0220990

Altri

 

0,01 (*1)

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

0,01 (*1)

0231000

a)

Solanacee

0,5

 

 

 

0231010

Pomodori

 

0,3

0,8

 

0231020

Peperoni

 

0,01 (*1)

1

 

0231030

Melanzane

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231040

Gombi

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0231990

Altri

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,15

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

 

0232990

Altri

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0233010

Meloni

 

 

0,2 (+)

 

0233020

Zucche

 

 

0,01 (*1)

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

0,2 (+)

 

0233990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

0241990

Altri

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

 

0242990

Altri

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

 

0243990

Altri

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

 

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0,05 (*1)

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

0,01 (*1)

 

0251020

Lattughe

 

 

1,5

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

0,01 (*1)

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

0,01 (*1)

 

0251050

Barbarea

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251060

Rucola

 

 

0,01 (*1)

 

0251070

Senape juncea

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

0,01 (*1)

 

0251990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0252010

Spinaci

 

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 (*2)

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

 

0252990

Altri

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

0256050

Salvia

 (*2)

 

 

 

0256060

Rosmarino

 (*2)

 

 

 

0256070

Timo

 (*2)

 

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 (*2)

 

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 (*2)

 

 

 

0256100

Dragoncello

 (*2)

 

 

 

0256990

Altri

 

 

 

 

0260000

Legumi

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

 

0260990

Altri

 

 

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270010

Asparagi

 

 

 

 

0270020

Cardi

 

 

 

 

0270030

Sedani

 

 

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

 

 

 

0270050

Carciofi

 

 

 

 

0270060

Porri

 

 

 

 

0270070

Rabarbaro

 

 

 

 

0270080

Germogli di bambù

 (*2)

 

 

 

0270090

Cuori di palma

 (*2)

 

 

 

0270990

Altri

 

 

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,05 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0300010

Fagioli

 

(+)

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

 

0300990

Altri

 

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401020

Semi di arachide

 

 

0,15

0,9

0401030

Semi di papavero

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401040

Semi di sesamo

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401050

Semi di girasole

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401060

Semi di colza

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401070

Semi di soia

 

 

0,4

0,01 (*1)

0401080

Semi di senape

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401090

Semi di cotone

 

 

0,5

0,01 (*1)

0401100

Semi di zucca

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401110

Semi di cartamo

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401120

Semi di borragine

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

 (*2)

 

0,5

0,01 (*1)

0401140

Semi di canapa

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401150

Semi di ricino

 (*2)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0401990

Altri

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0402010

Olive da olio

 

 

 

 

0402020

Semi di palma

 (*2)

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 (*2)

 

 

 

0402040

Capoc

 (*2)

 

 

 

0402990

Altri

 

 

 

 

0500000

CEREALI

3

0,02 (*1)

 

 

0500010

Orzo

 

 

0,15

0,1

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500030

Mais/granturco

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500040

Miglio

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0500050

Avena

 

 

0,01 (*1)

0,1

0500060

Riso

 

 

1,5 (+)

0,02 (*1)

0500070

Segale

 

 

0,15

0,1

0500080

Sorgo

 

 

1,5

0,02 (*1)

0500090

Frumento

 

 

0,15

0,1

0500990

Altri

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

 

 

0,05 (*1)

0610000

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Chicchi di caffè

 (*2)

0,1 (*1)

0,15

 

0630000

Infusioni di erbe da

 (*2)

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

Fiori

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0631010

Camomilla

 (*2)

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 (*2)

 

 

 

0631030

Rosa

 (*2)

 

 

 

0631040

Gelsomino

 (*2)

 

 

 

0631050

Tiglio

 (*2)

 

 

 

0631990

Altri

 (*2)

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0632010

Fragola

 (*2)

 

 

 

0632020

Rooibos

 (*2)

 

 

 

0632030

Mate

 (*2)

 

 

 

0632990

Altri

 (*2)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 (*2)

3 (+)

 

 

0633010

Valeriana

 (*2)

 

 

 

0633020

Ginseng

 (*2)

 

 

 

0633990

Altri

 (*2)

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 (*2)

0,1 (*1)

 

 

0640000

Semi di cacao

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

LUPPOLO

0,1 (*1)

0,1 (*1)

20

0,01 (*1)

0800000

SPEZIE

 (*2)

 

 

 

0810000

Semi

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anice verde

 (*2)

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 (*2)

 

 

 

0810030

Sedano

 (*2)

 

 

 

0810040

Coriandolo

 (*2)

 

 

 

0810050

Cumino

 (*2)

 

 

 

0810060

Aneto

 (*2)

 

 

 

0810070

Finocchio

 (*2)

 

 

 

0810080

Fieno greco

 (*2)

 

 

 

0810090

Noce moscata

 (*2)

 

 

 

0810990

Altri

 (*2)

 

 

 

0820000

Frutta

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 (*2)

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 (*2)

 

 

 

0820030

Carvi

 (*2)

 

 

 

0820040

Cardamomo

 (*2)

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 (*2)

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 (*2)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 (*2)

 

 

 

0820080

Tamarindo

 (*2)

 

 

 

0820990

Altri

 (*2)

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 (*2)

 

 

 

0830990

Altri

 (*2)

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 (*2)

 

 

 

0840010

Liquirizia

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Zenzero

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840030

Curcuma

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

 (*2)

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Spezie da boccioli

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 (*2)

 

 

 

0850020

Capperi

 (*2)

 

 

 

0850990

Altri

 (*2)

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 (*2)

 

 

 

0860990

Altri

 (*2)

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

 (*2)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Macis

 (*2)

 

 

 

0870990

Altri

 (*2)

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 (*2)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 (*2)

 

0,06

 

0900020

Canne da zucchero

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900030

Radici di cicoria

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

0900990

Altri

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,05 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

1011010

Muscolo

 

 

0,01 (*1)

 

1011020

Tessuto adiposo

 

 

0,01 (*1)

 

1011030

Fegato

 

 

0,1 (+)

 

1011040

Rene

 

 

0,01 (*1)

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,01 (*1)

 

1011990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

1012010

Muscolo

 

 

0,01 (*1)

 

1012020

Tessuto adiposo

 

 

0,01 (*1)

 

1012030

Fegato

 

 

0,3 (+)

 

1012040

Rene

 

 

0,01 (*1)

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,01 (*1)

 

1012990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

1013010

Muscolo

 

 

0,01 (*1)

 

1013020

Tessuto adiposo

 

 

0,01 (*1)

 

1013030

Fegato

 

 

0,3 (+)

 

1013040

Rene

 

 

0,01 (*1)

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,01 (*1)

 

1013990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

1014010

Muscolo

 

 

0,01 (*1)

 

1014020

Tessuto adiposo

 

 

0,01 (*1)

 

1014030

Fegato

 

 

0,3 (+)

 

1014040

Rene

 

 

0,01 (*1)

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,01 (*1)

 

1014990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

1015000

e)

Equidi

 (*2)

 

 

 

1015010

Muscolo

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015020

Tessuto adiposo

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015030

Fegato

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1015040

Rene

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1015990

Altri

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1016000

f)

Pollame

 

 

 

 

1016010

Muscolo

 

 

0,01 (*1)

 

1016020

Tessuto adiposo

 

 

0,01 (*1)

 

1016030

Fegato

 

 

0,03

 

1016040

Rene

 

 

0,03

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

0,03

 

1016990

Altri

 

 

0,01 (*1)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 (*2)

 

 

 

1017010

Muscolo

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017020

Tessuto adiposo

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017030

Fegato

 (*2)

 

0,3 (+)

 

1017040

Rene

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1017990

Altri

 (*2)

 

0,01 (*1)

 

1020000

Latte

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Bovini

 

 

 

 

1020020

Pecora

 

 

 

 

1020030

Capra

 

 

 

 

1020040

Cavallo

 

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Galline

 

 

 

 

1030020

Anatre

 (*2)

 

 

 

1030030

Oche

 (*2)

 

 

 

1030040

Quaglie

 (*2)

 

 

 

1030990

Altri

 (*2)

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

 (*2)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 (*2)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

nella parte A, le colonne relative a ametoctradin, ciproconazolo e difenoconazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Ametoctradin (R)

Ciproconazolo (F)

Difenoconazolo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0110000

Agrumi

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,6

0110010

Pompelmi

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

0110990

Altri

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

 

0120990

Altri

 

 

 

0130000

Pomacee

0,01 (*3)

0,1

0,8

0130010

Mele

 

 

 

0130020

Pere

 

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

0130990

Altri

 

 

 

0140000

Drupacee

0,01 (*3)

 

 

0140010

Albicocche

 

0,1

0,7

0140020

Ciliege (dolci)

 

0,1

0,3

0140030

Pesche

 

0,1

0,5

0140040

Prugne

 

0,05 (*3)

0,5

0140990

Altri

 

0,05 (*3)

0,1

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

0151000

a)

Uve

6

0,2

3

0151010

Uve da tavola

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

0152000

b)

Fragole

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0153010

More di rovo

 

 

1,5

0153020

More selvatiche

 

 

0,1

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

1,5

0153990

Altri

 

 

0,1

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0154010

Mirtilli

 

 

0,1

0154020

Mirtilli giganti americani

 

 

0,1

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

 

0,2

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

 

0,1

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

 

0,1

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

 

0,1

0154070

Azzeruoli

 

 

0,8

0154080

Bacche di sambuco

 

 

0,1

0154990

Altri

 

 

0,1

0160000

Frutta varia con

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0161000

a)

buccia commestibile

 

 

 

0161010

Datteri

 

 

0,1

0161020

Fichi

 

 

0,1

0161030

Olive da tavola

 

 

2

0161040

Kumquat

 

 

0,6

0161050

Carambole

 

 

0,1

0161060

Cachi

 

 

0,8

0161070

Jambul/jambolan

 

 

0,1

0161990

Altri

 

 

0,1

0162000

b)

buccia non commestibile

 

 

0,1

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

 

0162020

Litci

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

 

 

0162990

Altri

 

 

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

 

 

0,6

0163020

Banane

 

 

0,1

0163030

Manghi

 

 

0,1

0163040

Papaie

 

 

0,2

0163050

Melograni

 

 

0,1

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

 

0,1

0163070

Guaiave/guave

 

 

0,1

0163080

Ananas

 

 

0,1

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

 

0,1

0163100

Durian

 

 

0,1

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

 

0,1

0163990

Altri

 

 

0,1

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0,05 (*3)

 

0211000

a)

Patate

0,05

 

0,1

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05

 

0,1

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

0212990

Altri

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

0,01 (*3)

 

 

0213010

Bietole

 

 

0,4

0213020

Carote

 

 

0,4

0213030

Sedano rapa

 

 

2

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

 

0,4

0213050

Topinambur

 

 

0,4

0213060

Pastinaca

 

 

0,4

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

 

0,4

0213080

Ravanelli

 

 

0,4

0213090

Salsefrica

 

 

0,4

0213100

Rutabaga

 

 

0,4

0213110

Rape

 

 

0,4

0213990

Altri

 

 

0,4

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0,05 (*3)

 

0220010

Aglio

1,5

 

0,5

0220020

Cipolle

1,5

 

0,5

0220030

Scalogni

1,5

 

0,5

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

5

 

9

0220990

Altri

0,01 (*3)

 

0,5

0230000

Ortaggi a frutto

 

0,05 (*3)

 

0231000

a)

Solanacee

 

 

 

0231010

Pomodori

2

 

2

0231020

Peperoni

2

 

0,8

0231030

Melanzane

1,5

 

0,6

0231040

Gombi

1,5

 

0,05 (*3)

0231990

Altri

1,5

 

0,05 (*3)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

0,3

0232010

Cetrioli

2

 

 

0232020

Cetriolini

3

 

 

0232030

Zucchine

3

 

 

0232990

Altri

3

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

3

 

0,2

0233010

Meloni

 

 

 

0233020

Zucche

 

 

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

0233990

Altri

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0,05 (*3)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

6

 

1

0241020

Cavolfiori

0,01 (*3)

 

0,2

0241990

Altri

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0,3

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,01 (*3)

 

 

0242020

Cavoli cappucci

15

 

 

0242990

Altri

0,01 (*3)

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

2

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

60

 

 

0243020

Cavoli ricci

0,01 (*3)

 

 

0243990

Altri

0,01 (*3)

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01 (*3)

 

0,05 (*3)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

50

5

7

0251020

Lattughe

40

0,05 (*3)

4

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

40

0,05 (*3)

0,8

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

40

0,05 (*3)

4

0251050

Barbarea

40

0,05 (*3)

4

0251060

Rucola

40

0,05 (*3)

2

0251070

Senape juncea

40

0,05 (*3)

4

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

40

0,05 (*3)

4

0251990

Altri

0,01 (*3)

0,05 (*3)

4

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

60

0,05 (*3)

 

0252010

Spinaci

 

 

2

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

2

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

4

0252990

Altri

 

 

0,05 (*3)

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,08

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

20

0,05 (*3)

 

0256010

Cerfoglio

 

 

10

0256020

Erba cipollina

 

 

4

0256030

Foglie di sedano

 

 

10

0256040

Prezzemolo

 

 

10

0256050

Salvia

 

 

4

0256060

Rosmarino

 

 

4

0256070

Timo

 

 

4

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

10

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

4

0256100

Dragoncello

 

 

4

0256990

Altri

 

 

4

0260000

Legumi

0,01 (*3)

0,05 (*3)

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

1

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

1

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

1

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

1

0260050

Lenticchie

 

 

0,05 (*3)

0260990

Altri

 

 

0,05 (*3)

0270000

Ortaggi a stelo

 

 

 

0270010

Asparagi

0,01 (*3)

0,1

0,05 (*3)

0270020

Cardi

0,01 (*3)

0,05 (*3)

7

0270030

Sedani

20

0,2

7

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

20

0,05 (*3)

5

0270050

Carciofi

0,01 (*3)

0,1

1

0270060

Porri

5

0,05 (*3)

0,6

0270070

Rabarbaro

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,5

0270080

Germogli di bambù

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270090

Cuori di palma

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0270990

Altri

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (*3)

0,08

 

0300010

Fagioli

 

 

0,06

0300020

Lenticchie

 

 

0,06

0300030

Piselli

 

 

0,1

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

0,06

0300990

Altri

 

 

0,06

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01 (*3)

 

 

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,05 (*3)

0,2

0401020

Semi di arachide

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401030

Semi di papavero

 

0,4

0,05 (*3)

0401040

Semi di sesamo

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401050

Semi di girasole

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401060

Semi di colza

 

0,4

0,5

0401070

Semi di soia

 

0,07

0,1

0401080

Semi di senape

 

0,4

0,2

0401090

Semi di cotone

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401100

Semi di zucca

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401110

Semi di cartamo

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401120

Semi di borragine

 

0,4

0,05 (*3)

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,4

0,05 (*3)

0401140

Semi di canapa

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401150

Semi di ricino

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0401990

Altri

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0402000

Frutti oleaginosi

 

0,05 (*3)

 

0402010

Olive da olio

 

 

2

0402020

Semi di palma

 

 

0,05 (*3)

0402030

Frutti di palma

 

 

0,05 (*3)

0402040

Capoc

 

 

0,05 (*3)

0402990

Altri

 

 

0,05 (*3)

0500000

CEREALI

0,01 (*3)

 

 

0500010

Orzo

 

0,2

0,3

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,1

0,05 (*3)

0500030

Mais/granturco

 

0,1

0,05 (*3)

0500040

Miglio

 

0,1

0,05 (*3)

0500050

Avena

 

0,2

0,05 (*3)

0500060

Riso

 

0,1

3

0500070

Segale

 

0,1

0,1

0500080

Sorgo

 

0,1

0,05 (*3)

0500090

Frumento

 

0,1

0,1

0500990

Altri

 

0,1

0,05 (*3)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,01 (*3)

 

 

0610000

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0620000

Chicchi di caffè

 

0,1

0,05 (*3)

0630000

Infusioni di erbe da

 

0,05 (*3)

20

0631000

a)

Fiori

 

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altri

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

 

0640000

Semi di cacao

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0700000

LUPPOLO

100

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0800000

SPEZIE

 

 

 

0810000

Semi

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri

 

 

 

0820000

Frutta

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840020

Zenzero

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840030

Curcuma

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

(+)

(+)

0840990

Altri

0,01 (*3)

0,05 (*3)

3

0850000

Spezie da boccioli

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,01 (*3)

0,05 (*3)

0,3

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*3)

 

 

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0,1

0,2

0900020

Canne da zucchero

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0900030

Radici di cicoria

 

0,05 (*3)

0,6

0900990

Altri

 

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,03 (*3)

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

1011010

Muscolo

 

0,05 (*3)

0,05

1011020

Tessuto adiposo

 

0,05 (*3)

0,05

1011030

Fegato

 

0,5

0,2

1011040

Rene

 

0,5

0,2

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,5

0,2

1011990

Altri

 

0,05 (*3)

0,1

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

 

0,05 (*3)

0,05

1012020

Tessuto adiposo

 

0,05 (*3)

0,05

1012030

Fegato

 

0,5

0,2

1012040

Rene

 

0,5

0,2

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,5

0,2

1012990

Altri

 

0,05 (*3)

0,1

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

 

0,05 (*3)

0,05

1013020

Tessuto adiposo

 

0,05 (*3)

0,05

1013030

Fegato

 

0,5

0,2

1013040

Rene

 

0,5

0,2

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,5

0,2

1013990

Altri

 

0,05 (*3)

0,1

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

 

0,05 (*3)

0,05

1014020

Tessuto adiposo

 

0,05 (*3)

0,05

1014030

Fegato

 

0,5

0,2

1014040

Rene

 

0,5

0,2

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,5

0,2

1014990

Altri

 

0,05 (*3)

0,1

1015000

e)

Equidi

 

 

 

1015010

Muscolo

 

0,05 (*3)

0,05

1015020

Tessuto adiposo

 

0,05 (*3)

0,05

1015030

Fegato

 

0,5

0,2

1015040

Rene

 

0,5

0,2

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,5

0,2

1015990

Altri

 

0,05 (*3)

0,1

1016000

f)

Pollame

 

0,05 (*3)

0,1

1016010

Muscolo

 

 

 

1016020

Tessuto adiposo

 

 

 

1016030

Fegato

 

 

 

1016040

Rene

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

 

 

1016990

Altri

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

1017010

Muscolo

 

0,05 (*3)

0,1

1017020

Tessuto adiposo

 

0,05 (*3)

0,1

1017030

Fegato

 

0,5

0,2

1017040

Rene

 

0,5

0,2

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,5

0,2

1017990

Altri

 

0,05 (*3)

0,1

1020000

Latte

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,005 (*3)

1020010

Bovini

 

 

 

1020020

Pecora

 

 

 

1020030

Capra

 

 

 

1020040

Cavallo

 

 

 

1020990

Altri

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1030010

Galline

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

1030990

Altri

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1050000

Anfibi e rettili

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,03 (*3)

0,05 (*3)

0,05 (*3)

b)

nella parte B, la colonna relativa al clorpirifos metile è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (3)

Clorpirifos metile (F)

(1)

(2)

(3)

0130040

Nespole

0,5

0130050

Nespole del Giappone

0,5

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,05 (*4)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,05 (*4)

0154070

Azzeruoli

0,05 (*4)

0154080

Bacche di sambuco

0,05 (*4)

0161050

Carambole

0,05 (*4)

0161060

Cachi

0,5

0161070

Jambul/jambolan

0,05 (*4)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0,05 (*4)

0162050

Melastelle/cainette

0,05 (*4)

0162060

Cachi di Virginia

0,05 (*4)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,05 (*4)

0163070

Guaiave/guave

0,05 (*4)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,05 (*4)

0163100

Durian

0,05 (*4)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,05 (*4)

0212040

Maranta/arrow root

0,05 (*4)

0251050

Barbarea

0,05 (*4)

0251070

Senape juncea

0,05 (*4)

0252020

Portulaca/porcellana

0,05 (*4)

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,05 (*4)

0256050

Salvia

0,05 (*4)

0256060

Rosmarino

0,05 (*4)

0256070

Timo

0,05 (*4)

0256080

Basilico e fiori commestibili

0,05 (*4)

0256090

Foglie di alloro/lauro

0,05 (*4)

0256100

Dragoncello

0,05 (*4)

0270080

Germogli di bambù

0,05 (*4)

0270090

Cuori di palma

0,05 (*4)

0290000

Alghe e organismi procarioti

 

0401110

Semi di cartamo

0,05 (*4)

0401120

Semi di borragine

0,05 (*4)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,05 (*4)

0401150

Semi di ricino

0,05 (*4)

0402020

Semi di palma

0,05 (*4)

0402030

Frutti di palma

0,05 (*4)

0402040

Capoc

0,05 (*4)

0620000

Chicchi di caffè

0,1 (*4)

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

0,2

0631020

Ibisco/rosella

0,1 (*4)

0631030

Rosa

0,1 (*4)

0631040

Gelsomino

0,1 (*4)

0631050

Tiglio

0,1 (*4)

0631990

Altri

0,1 (*4)

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,1 (*4)

0632010

Fragola

0,1 (*4)

0632020

Rooibos

0,1 (*4)

0632030

Mate

0,1 (*4)

0632990

Altri

0,1 (*4)

0633000

c)

Radici

0,1 (*4)

0633010

Valeriana

0,1 (*4)

0633020

Ginseng

0,1 (*4)

0633990

Altri

0,1 (*4)

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,1 (*4)

0640000

Semi di cacao

0,1 (*4)

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

0,1 (*4)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

1

0810010

Anice verde

1

0810020

Grano nero/cumino nero

1

0810030

Sedano

1

0810040

Coriandolo

1

0810050

Cumino

1

0810060

Aneto

1

0810070

Finocchio

1

0810080

Fieno greco

1

0810090

Noce moscata

1

0810990

Altri

1

0820000

Frutta

0,3

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0,3

0820020

Pepe di Sichuan

0,3

0820030

Carvi

0,3

0820040

Cardamomo

0,3

0820050

Bacche di ginepro

0,3

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

0,3

0820070

Vaniglia

0,3

0820080

Tamarindo

0,3

0820990

Altri

0,3

0830000

Spezie da corteccia

0,1 (*4)

0830010

Cannella

0,1 (*4)

0830990

Altri

0,1 (*4)

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

5

0840020

Zenzero

5

0840030

Curcuma

5

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

5

0850000

Spezie da boccioli

0,1 (*4)

0850010

Chiodi di garofano

0,1 (*4)

0850020

Capperi

0,1 (*4)

0850990

Altri

0,1 (*4)

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,1 (*4)

0860010

Zafferano

0,1 (*4)

0860990

Altri

0,1 (*4)

0870000

Spezie da arilli

0,1 (*4)

0870010

Macis

0,1 (*4)

0870990

Altri

0,1 (*4)

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05 (*4)

0900010

Barbabietole da zucchero

0,05 (*4)

0900020

Canne da zucchero

0,05 (*4)

0900030

Radici di cicoria

0,05 (*4)

0900990

Altri

0,05 (*4)

1015000

e)

Equidi

0,05 (*4)

1015010

Muscolo

0,05 (*4)

1015020

Tessuto adiposo

0,05 (*4)

1015030

Fegato

0,05 (*4)

1015040

Rene

0,05 (*4)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05 (*4)

1015990

Altri

0,05 (*4)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

0,05 (*4)

1017010

Muscolo

0,05 (*4)

1017020

Tessuto adiposo

0,05 (*4)

1017030

Fegato

0,05 (*4)

1017040

Rene

0,05 (*4)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,05 (*4)

1017990

Altri

0,05 (*4)

1030020

Anatre

0,01 (*4)

1030030

Oche

0,01 (*4)

1030040

Quaglie

0,01 (*4)

1030990

Altri

0,01 (*4)

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

 

1050000

Anfibi e rettili

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 

3)

nell'allegato IV, è inserita la seguente voce secondo l'ordine alfabetico: «Cloruro di sodio».


(*1)  Limite di determinazione analitica

(*2)  Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applicano gli LMR fissati nell'allegato III, parte B.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L)

=

Liposolubile

Fluazinam (F)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130010

Mele

0130020

Pere

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151010

Uve da tavola

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0151020

Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0300010

Fagioli

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 18 ottobre 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0633000

c)

Radici

0633010

Valeriana

0633020

Ginseng

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Flutriafol

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0130000

Pomacee

0130010

Mele

0130020

Pere

0130030

Cotogne

0130040

Nespole

0130050

Nespole del Giappone

0130990

Altri

0151020

Uve da vino

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

0213010

Bietole rosse

0233010

Meloni

0233030

Cocomeri

0500060

Riso

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1011030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei ruminanti e alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1012030

Fegato

1013030

Fegato

1014030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1015030

Fegato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo dei ruminanti e alle condizioni di conservazione dei campioni nell'ambito degli studi sull'alimentazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro 27 gennaio 2018, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

1017030

Fegato

Proesadione [proesadione (acido) e suoi sali, espressi in calcio proesadione]

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(*3)  Limite di determinazione analitica

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L)

=

Liposolubile

Ametoctradin (R)

(R)

=

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Ametoctradin - codice 1000000 eccetto 1040000: Ametoctradin, metabolita 4-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido butanoico (M650F01) e metabolita 6-(7-ammino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pyrimidin-6-yl) acido esanoico (M650F06), espesso in ametoctradin.

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Ciproconazolo (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

Difenoconazolo

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

(*4)  Limite di determinazione analitica

(3)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(L)

=

Liposolubile

Clorpirifos metile (F)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


DECISIONI

17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/71 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi dall'applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

[notificata con il numero C(2017) 8339]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata per e-mail il 30 gennaio 2017 da DONG Energy A/S (DONG) (2), da Eneco B.V. (Eneco) e da N.V. Nuon Energy (Nuon) (in appresso «i richiedenti»),

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.   FATTI

(1)

Il 30 gennaio 2017, DONG, Eneco e Nuon hanno trasmesso alla Commissione per e-mail una richiesta ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE (in appresso «la richiesta»).

(2)

La richiesta presentata dalle società DONG, Eneco e Nuon, che sono considerate enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE, riguarda, come descritto nella richiesta, «il mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica».

(3)

I richiedenti sono «imprese pubbliche» ai sensi della direttiva, poiché sono controllate in ultima istanza da autorità statali, regionali o locali:

a)

DONG fa parte del gruppo DONG Energy. Delle quote della holding a cui fa capo il gruppo DONG Energy, il 50,4 % è attualmente detenuto dal Regno di Danimarca, che esercita il controllo esclusivo. Fino a poco tempo fa il Regno di Danimarca aveva il controllo congiunto, insieme a Goldman Sachs (3), ma in un'IPO del 9 giugno 2016 il Regno di Danimarca ha ribassato dal 58,8 % la sua partecipazione azionaria acquisendo però il controllo esclusivo di DONG. In base a un accordo politico raggiunto a maggioranza dei membri del parlamento danese, il Regno di Danimarca manterrà la propria quota di maggioranza almeno fino al 2020.

b)

Eneco è controllata da Eneco Holding B.V. Le quote di Eneco Holding B.V. sono detenute da 53 comuni, in prevalenza situati nelle province dell'Olanda meridionale, dell'Olanda settentrionale, di Utrecht e della Frisia.

c)

Le quote di Nuon sono detenute da Vattenfall AB. Vattenfall AB è una società non quotata, di proprietà al 100 % dello Stato svedese.

(4)

Poiché la richiesta non è stata corredata di una posizione adottata da un'amministrazione nazionale indipendente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione ha informato le autorità olandesi della richiesta e ha chiesto inoltre informazioni aggiuntive con e-mail del 24 marzo 2017. La risposta a tale richiesta di informazioni è stata trasmessa dalle autorità olandesi con e-mail del 19 giugno 2017. La risposta è stata ritenuta incompleta, pertanto la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti il 27 luglio 2017. Le autorità olandesi hanno trasmesso i chiarimenti il 25 settembre 2017.

(5)

Tenuto conto del fatto che le risposte alle richieste di informazioni non erano giunte entro la scadenza fissata dalla Commissione, il termine per l'adozione di una decisione è stato sospeso durante il periodo compreso tra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni (17 aprile 2017) e il ricevimento delle informazioni complete (25 settembre 2017). Il termine per l'adozione di una decisione della Commissione è stato quindi prorogato al 12 dicembre 2017.

2.   QUADRO NORMATIVO

(6)

La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per il perseguimento di attività relative alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica, a meno che tale attività sia esentata a norma dell'articolo 34 di tale direttiva.

(7)

L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore in questione.

3.   VALUTAZIONE

3.1   Libero accesso al mercato

(8)

Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente normativa dell'Unione, così da aprire l'accesso a un determinato settore o a parte di esso. Tale normativa è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per il settore dell'energia elettrica è fatto riferimento alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(9)

I Paesi Bassi hanno recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/72/CE tramite la legge neerlandese sull'energia elettrica 1998 (5) (Elektriciteitswet). Di conseguenza, e conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile sull'intero territorio dei Paesi Bassi.

3.2.   Esposizione diretta alla concorrenza

(10)

L'esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante in sé. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Viste le caratteristiche dei mercati interessati, dovrebbero essere presi in considerazione anche ulteriori criteri.

(11)

La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle norme di altri settori della legislazione dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia di cui ci si è avvalsi per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli utilizzati per effettuare una valutazione a norma degli articoli 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (6). Questo punto è stato confermato anche dal Tribunale in una recente sentenza (7).

(12)

Va ricordato che la presente decisione mira a stabilire se i servizi oggetto della richiesta siano esposti (nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) a un livello di concorrenza tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalla dettagliata normativa sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso economicamente più vantaggiosa. A tal proposito è importante ricordare che nel mercato in questione non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme sugli appalti pubblici (8). Pertanto, le società non soggette a tali norme, quando operano su quei mercati, hanno la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sugli operatori di mercato soggetti alle norme sugli appalti pubblici.

3.2.1.   Definizione del mercato del prodotto

(13)

In base al precedente caso della Commissione COMP M.4110 E.ON – Endesa, del 25 aprile 2006 (9), si possono distinguere i seguenti mercati del prodotto nel settore dell'energia elettrica: i) produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, ii) trasmissione, iii) distribuzione e iv) vendita al dettaglio. Mentre alcuni di questi mercati possono essere ulteriormente suddivisi, sino ad oggi la prassi della Commissione (10) ha rigettato una distinzione tra un mercato della produzione di energia elettrica e un mercato della vendita all'ingrosso, visto che la produzione in sé costituisce soltanto un primo anello della catena di valore, ma che la quantità di energia elettrica prodotta è commercializzata sul mercato all'ingrosso.

(14)

La richiesta di DONG, Eneco e Nuon riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica.

(15)

L'autorità neerlandese per i consumatori e i mercati (Autoriteit Consument & Markt - ACM) ha ritenuto che il mercato della produzione e della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica includesse la generazione da fonti sia convenzionali che rinnovabili (11). In quel caso, l'ACM ha osservato che l'energia eolica fa parte del mercato della produzione e della vendita all'ingrosso di energia elettrica (12). Ha inoltre aggiunto che l'energia elettrica prodotta dal vento viene commercializzata sugli stessi mercati di quella prodotta da altre fonti (13). L'ACM ha pertanto deciso di non effettuare una valutazione separata della vendita all'ingrosso dell'energia eolica.

(16)

I richiedenti ritengono che la situazione dell'energia elettrica rinnovabile nei Paesi Bassi sia diversa da quella riscontrabile rispettivamente in Germania e in Italia. Secondo i richiedenti l'energia elettrica rinnovabile nei Paesi Bassi è soggetta alle leggi del mercato ed è quindi intercambiabile con l'energia elettrica convenzionale. A tal riguardo, i richiedenti osservano che tutte le società energetiche operanti nei Paesi Bassi hanno una società commerciale. Le attività di scambio all'interno delle società commerciali sono finalizzate a procurarsi energia elettrica di propria produzione e sul mercato al fine di assolvere gli obblighi verso i propri clienti sui mercati al dettaglio. All'interno di questo portafoglio commerciale, l'energia elettrica rinnovabile è del tutto intercambiabile con l'energia convenzionale. Se si procurano energia elettrica sul mercato, le società commerciali l'acquistano nelle borse dell'energia, ma anche attraverso accordi bilaterali quali gli accordi per l'acquisto di energia elettrica (AAEE). Le società commerciali concludono accordi AAEE tanto con i produttori di energia elettrica convenzionale quanto con i produttori di energia elettrica rinnovabile. Le società commerciali delle società energetiche si contendono la vendita degli AAEE con i produttori di energia elettrica rinnovabile che vendono la loro energia ai soggetti partecipanti al mercato. Il gestore del sistema di trasmissione (GST) non acquisisce alcuna produzione rinnovabile. Pertanto, secondo i richiedenti, la produzione di energia elettrica rinnovabile è effettivamente soggetta alle leggi del mercato, il che significa che non è necessario seguire le norme europee relative agli appalti pubblici.

(17)

I richiedenti aggiungono che il quadro giuridico per i produttori di energia elettrica convenzionale e i produttori di energia elettrica rinnovabile è simile. A loro parere l'unica differenza significativa è l'incentivo ricevuto dai produttori di energia elettrica rinnovabile, finalizzato a coprire la differenza tra il costo dell'energia rinnovabile e il prezzo di mercato. Il regime di incentivi istituito nei Paesi Bassi è denominato «Stimulering Duurzame Energieproductie» (SDE+).

(18)

Nel 2012 la Commissione ha emesso decisioni di esonero per i mercati dell'energia elettrica tedesco e italiano (14). Per quanto riguarda la Germania, la Commissione ha ritenuto che «la produzione e la commercializzazione di energia elettrica regolamentata dall'EEG» non rientrasse nel «mercato per la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali» poiché «l'energia elettrica EEG di norma non è venduta direttamente sul mercato all'ingrosso, ma è acquistata a un prezzo stabilito per legge dai gestori delle reti di trasmissione». In modo analogo, per l'Italia, la Commissione ha ritenuto che il mercato per «la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili» fosse separato dal «mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso dell'energia elettrica prodotta da fonti convenzionali», poiché «la vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che sono soggette ai meccanismi CIP 6 e FIT, avviene per la maggior parte attraverso il Gestore dei servizi energetici». I motivi principali per cui la Commissione ha operato questa distinzione sono stati, essenzialmente, la vendita da parte dei produttori di energia elettrica rinnovabile della loro produzione a un'entità non commerciale (il Gestore del sistema di trasmissione — GST in Germania e il Gestore dei Servizi Energetici — GSE in Italia). Le ulteriori considerazioni addotte in queste due precedenti decisioni sono state: i) la priorità di immissione in rete per le energie rinnovabili; ii) un prezzo stabilito per legge. La Commissione ha osservato che in Germania e in Italia la produzione di energia rinnovabile non era quindi soggetta alle leggi del mercato.

(19)

Nel presente caso i produttori di energia elettrica rinnovabile vendono la loro energia direttamente sul mercato all'ingrosso, in concorrenza con i produttori di energia elettrica convenzionale.

(20)

Inoltre, la legge neerlandese sull'energia elettrica non prescrive una priorità di immissione in rete per le energie rinnovabili. L'accesso prioritario per le energie rinnovabili è previsto dalle norme per la gestione della congestione e si applica soltanto in caso di congestione della rete. Si osserva tuttavia che negli ultimi anni non si sono verificati problemi di gestione della congestione nei Paesi Bassi.

(21)

L'unico elemento in comune con le precedenti decisioni per la Germania e l'Italia riguarda il prezzo stabilito per legge. Occorre tuttavia notare che anche questo elemento presenta differenze significative rispetto ai due casi precedenti. A tal riguardo la Commissione rileva che l'assegnazione dell'incentivo SDE+ è esposta alla concorrenza attraverso un processo di presentazione delle offerte che disciplina il comportamento dei produttori di energia rinnovabile con riguardo alla loro politica sugli appalti (15). In effetti, in base al regime di incentivi SDE+, i progetti con varie tecnologie rinnovabili devono competere per un importo predeterminato di fondi disponibili. Tale concorrenza è tecnologicamente neutra. I progetti e/o le tecnologie che presentano un'offerta con il prezzo più basso riceveranno un incentivo per primi, fino a esaurimento degli incentivi disponibili. Il sistema neerlandese SDE+ incoraggia pertanto le offerte concorrenziali laddove invece i concorrenti cercherebbero di ridurre al minimo il loro costo (e quindi il valore dell'incentivo).

(22)

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, i produttori di energia elettrica rinnovabile nei Paesi Bassi sono soggetti a pressioni concorrenziali.

(23)

Tenendo in considerazione la specificità del mercato dell'energia elettrica neerlandese, al fine di valutare le condizioni stabilite all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la legislazione sulla concorrenza, il pertinente mercato del prodotto è quindi definito come il mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti sia convenzionali che rinnovabili.

3.2.2.   Definizione del mercato geografico

(24)

La richiesta riguarda attività svolte sul territorio dei Paesi Bassi.

(25)

Nella sua decisione sul caso RWE/Essent  (16), la Commissione ha ritenuto che il mercato geografico fosse la Germania e i Paesi Bassi (per le ore fuori picco) e nazionale (per le ore di picco), oppure nazionale (per tutte le ore), ossia che dipendesse dall'eventuale ulteriore distinzione tra ore di picco e ore fuori picco (17).

(26)

L'ACM ha osservato nel caso Nuon-Reliant che il mercato per la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica ha carattere almeno nazionale (18). L'ACM ha tenuto conto della pressione concorrenziale delle importazioni. L'ACM ha osservato che il mercato geografico per le ore fuori picco copre almeno i Paesi Bassi e la Germania (19). Tuttavia, secondo l'ACM, nei periodi di elevata domanda, la pressione concorrenziale delle importazioni era ristretta per via della capacità di interconnessione limitata. L'ACM ha osservato che esisteva una correlazione limitata tra i prezzi dei Paesi Bassi e i prezzi della Germania.

(27)

Secondo l'ACM vi sono indicazioni del fatto che il mercato geografico possa avere un carattere più ampio di quello nazionale anche durante le ore di picco. L'ACM ha previsto che ciò si verificherebbe nel caso in cui la capacità di importazione effettivamente disponibile fosse aumentata ad almeno 6 500 MW (20). A parte i Paesi Bassi, quel mercato includerebbe anche la Germania o il Belgio. Inoltre, qualora vi fosse un mercato per le «ore di super picco» (ipotesi alla fine lasciata aperta dall'ACM) (21), il mercato geografico includerebbe almeno i Paesi Bassi e la Germania, se la capacità di importazione effettivamente disponibile fosse aumentata ad almeno 8 250 MW (22).

(28)

Dopo la decisione Nuon/Essent si sono susseguiti vari progetti volti ad aumentare la capacità di interconnessione verso e dai Paesi Bassi. Il cavo NorNed tra la Norvegia e i Paesi Bassi è in servizio dal 2008 con una capacità di 700 MW. Il cavo BritNed tra la Gran Bretagna e i Paesi Bassi è in servizio dal 2011 con una capacità di 1 000 MW. Sono in corso diversi altri progetti:

Confine

Interconnettore

Capacità (MW)

Costruzione

Germania

Doetinchem-Wesel (nuovo)

1 500

2016 (entrata in servizio nel 2018)

Germania

Meeden-Diele (espansione)

500

2018

Danimarca

COBRA

700

2019

Belgio

Kreekrak-Zandvliet

700-900

2021

(29)

È probabile che l'aumento significativo della capacità di interconnessione tra i Paesi Bassi e i paesi vicini abbia avuto un impatto favorevole sulla concorrenza nel mercato neerlandese della produzione di energia elettrica.

(30)

La Commissione prende atto dell'importanza crescente delle importazioni sul mercato neerlandese della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica e ritiene che, ai fini della valutazione delle condizioni stabilite all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la legislazione sulla concorrenza, il mercato neerlandese della produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica debba essere considerato di carattere almeno nazionale.

3.2.3.   Analisi del mercato

a)   Quote di mercato

(31)

Nelle decisioni precedenti (23), la Commissione ha ritenuto pertinente, per quanto attiene al mercato della produzione e della vendita all'ingrosso, la quota di mercato cumulata delle tre imprese più grandi. Tuttavia, dato che non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme sugli appalti pubblici, l'analisi verte sulla posizione di mercato e sulle pressioni concorrenziali sui singoli operatori di mercato soggetti alle norme sugli appalti pubblici. Altre misure di concentrazione possono anche essere considerate pertinenti.

(32)

L'Ufficio centrale neerlandese di statistica (Centraal Bureau voor de Statistiek, in prosieguo il «CBS») ha pubblicato una relazione nel febbraio 2015 sul mercato dell'energia elettrica nei Paesi Bassi (24). Secondo la relazione la capacità installata nei Paesi Bassi era di circa 31,5 GW, ripartita in 20,1 GW di capacità installata centralizzata e in 11,5 GW di capacità installata decentralizzata. La produzione centralizzata è definita come produzione di energia elettrica da parte di centrali termiche o nucleari che riforniscono direttamente la rete elettrica ad alta tensione. Tutta l'altra produzione di energia elettrica viene definita produzione decentralizzata, da impianti termici, energia eolica, energia idrica ed energia solare.

Tabella 1

Capacità installata (MW e numero di impianti) nel 2012, 2013 e 2014

 

2012 (MW)

2012 (numero)

2013 (MW)

2013 (numero)

2014 (MW)

2014 (numero)

Centralizzata

19 025

48

20 132

50

21 515

49

Decentralizzata

10 905

6 405

11 408

6 451

11 799

6 445

Totale

29 930

6 453

31 540

6 501

33 314

6 494

(Fonte: CBS)

(33)

I richiedenti forniscono anche i dati relativi alla loro produzione, che includono una ripartizione tra produzione convenzionale e rinnovabile. Dalla tabella risulta che la produzione complessiva è gradualmente diminuita, mentre le quote di DONG e di Eneco nella produzione complessiva sono gradualmente aumentate. La produzione complessiva di Nuon è rimasta relativamente stabile. I richiedenti detengono una quota approssimativa combinata inferiore al 20 % della produzione complessiva. La loro quota di mercato combinata non varia in maniera significativa tra generazione convenzionale e rinnovabile.

Tabella 2

Generazione di energia elettrica, rinnovabile e convenzionale (milioni di MWh), 2011-2015  (25) (dati provvisori), quote di mercato tra parentesi

Generazione

2011

2012

2013

2014

2015

Generazione

113 000

102 500

100 900

103 400

109 600

Dong

500 (0,5 %)

600 (0,6 %)

500 (0,5 %)

1 300 (1,2 %)

1 300 (1,2 %)

Eneco

1 500 (1,3 %)

2 200 (2,2 %)

1 500 (1,5 %)

2 600 (2,5 %)

4 900 (4,4 %)

Nuon

13 400 (11,9 %)

13 100 (12,8 %)

17 100 (17 %)

13 900 (13,4 %)

13 700 (12,5 %)

Altri

97 500 (86,3 %)

86 600 (84,5 %)

81 800 (81 %)

85 700 (82,8 %)

89 700 (81,8 %)

Convenzionale

101 000

90 000

88 900

91 600

96 400

Dong

[…] (*1)

[…]

[…]

[…]

[…]

Eneco

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nuon

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri

86 900 (86,1 %)

75 500 (83,9 %)

71 400 (80,3 %)

75 900 (82,9 %)

79 400 (82,3 %)

Rinnovabile

12 000

12 500

12 000

11 800

13 200

Dong

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Eneco

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nuon

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri

10 600 (88,4 %)

11 100 (88,5 %)

10 400 (86,4 %)

9 800 (82,7 %)

10 300 (77,9 %)

(34)

Il 25 settembre 2017 le autorità olandesi hanno fornito dati supplementari. Se ne riporta una sintesi nella tabella seguente.

Operatore

Quota di mercato

2013

2014

2015

Delta

Produzione:

Capacità:

[…]

[…]

[…]

DONG

Produzione:

Capacità:

[…]

[…]

[…]

EDF

Produzione:

Capacità:

[…]

[…]

[…]

Eneco

Produzione:

Capacità:

[…]

[…]

[…]

NUON

Produzione:

Capacità:

[…]

[…]

[…]

(35)

Dai dati forniti sia dai richiedenti (26) che dalle autorità olandesi risulta che altri produttori di energia elettrica, che insieme raggiungono una quota di mercato compresa tra circa il 70 % e l'80 %, non sono soggetti alle disposizioni della legislazione sugli appalti.

(36)

L'obiettivo della presente decisione è stabilire se i servizi di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica siano esposti (nei mercati liberamente accessibili) a un livello di concorrenza tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalla dettagliata normativa sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano all'ente aggiudicatore di individuare la soluzione nel complesso economicamente più vantaggiosa.

(37)

In termini di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica, i fatti sopra indicati possono essere considerati come un'indicazione dell'esposizione diretta alla concorrenza degli operatori di mercato cui si applicano le disposizioni della legislazione sugli appalti.

b)   Altri fattori

(38)

Il livello delle importazioni nei Paesi Bassi si colloca al 28 % della fornitura e del consumo totali. A titolo di esempio, questa percentuale è più elevata delle importazioni di energia elettrica dell'Italia (13,4 %) quando è stato valutato il mercato italiano della produzione di energia elettrica (27). La Commissione ha riscontrato che tali importazioni esercitano un effetto favorevole sulla concorrenza e che la situazione non può che migliorare con il potenziamento della capacità di interconnessione. L'ordine di grandezza delle importazioni nel mercato neerlandese corrobora la conclusione secondo la quale gli enti aggiudicatori operanti sul mercato neerlandese della produzione di energia elettrica sono esposti alla concorrenza.

(39)

Il livello di liquidità sul mercato all'ingrosso, analizzato dall'autorità nazionale garante della concorrenza ACM (28), e il funzionamento del mercato neerlandese del bilanciamento sono in linea con la conclusione secondo la quale gli enti aggiudicatori operanti sul mercato neerlandese della produzione di energia elettrica sono esposti alla concorrenza.

4.   CONCLUSIONI

(40)

In considerazione dei fattori sopra esaminati, la condizione dell'esposizione diretta alla concorrenza prevista all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE deve essere considerata soddisfatta per gli enti aggiudicatori per quanto attiene alla produzione e alla vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi.

(41)

Inoltre, poiché si considera soddisfatta la condizione del libero accesso al mercato, non si deve applicare la direttiva 2014/25/UE quando gli enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi, né quando si organizzano gare per l'esercizio di tale attività nella zona geografica in questione.

(42)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra gennaio 2017 e novembre 2017, quale risulta dalle informazioni presentate dai richiedenti e dalle autorità olandesi. Essa potrà essere riveduta, qualora cambiamenti significativi della situazione di diritto e di fatto comportino il venir meno del rispetto delle condizioni per l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.

(43)

Si ricorda che l'articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) prevede un'esenzione dall'applicazione della suddetta direttiva alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che l'attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell'articolo 34 di tale direttiva. Poiché si è pervenuti alla conclusione che l'attività di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica è soggetta alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere lo svolgimento di tale attività nei Paesi Bassi saranno esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2014/23/UE.

(44)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere nei Paesi Bassi la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Sono comprese le attività delle seguenti società:

1.

(Le controllate di) DONG Energy Wind Power A/S, che è una controllata indiretta al 100 % di DONG. Questa entità è anche quella che ha presentato formalmente la richiesta di esonero per conto di DONG.

2.

DONG Energy Netherlands B.V., che detiene indirettamente una partecipazione del 50 % nella centrale elettrica Enecogen.

(3)  Cfr. caso COMP/M.7068.

(4)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(5)  Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 334 e Inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 336.

(6)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(7)  Sentenza del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG contro Commissione, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28.

(8)  Secondo la richiesta soltanto le società Delta, DONG, EDF, Eneco e Nuon sono enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE, e sono quindi soggette alle norme sugli appalti pubblici.

(9)  Caso COMP M.4110 E.ON – Endesa del 25 aprile 2006, punti 10 e 11, pag. 3.

(10)  Caso COMP/M.3696 E.ON – MOL del 21 gennaio 2005, punto 223, caso COMP/M.5467, RWE-Essent del 23 giugno 2009, punto 23.

(11)  Decisione ACM Caso 6015 Nuon/Essent del 21 maggio 2007, punto 53.

(12)  Nuon/Essent, punto 14, 174.

(13)  L'ACM ha inoltre osservato che, per i clienti finali, la fonte precisa dell'energia elettrica non è più tracciabile. Un certo grado di tracciabilità può esistere riguardo alle garanzie di origine, ma non è ancora possibile risalire alla fonte dell'energia elettrica stessa che viene acquistata dai clienti (finali).

(14)  Decisione di esecuzione 2012/218/UE della Commissione, del 24 aprile 2012, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 21) e decisione di esecuzione 2012/539/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Italia nella macro zona Nord e nella macro zona Sud dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e che modifica la decisione 2010/403/UE della Commissione (GU L 271 del 5.10.2012, pag. 4).

(15)  Nel 2015 il regime di incentivi SDE+ è stato ritenuto compatibile con le norme UE in materia di aiuti di Stato dal momento che riduce al minimo la distorsione della concorrenza - Cfr. SA.39399 (2015/N).

(16)  Caso COMP/M.5467, C(2009) 5177.

(17)  RWE/Essent, punto 32.

(18)  Decisione dell'ACM nel caso 5098/E.ON–NRE; decisione dell'ACM nel caso 3386/Nuon – Reliant Energy Group.

(19)  Documento di strategia [sulle] concentrazioni [nei] mercati dell'energia, pubblicato nel novembre 2006 dall'autorità neerlandese competente per la concorrenza (NMa), punto 139.

(20)  Idem, punto 139.

(21)  Idem, punti 29, 72 e una definizione precedente nel caso Nuon/Reliant alla nota 4: «Per super picco si intende il fabbisogno di energia elettrica nei giorni lavorativi tra le 8.00 e le 20.00».

(22)  Idem, punto 139. Nuon/Essent, punto 91.

(23)  Decisione di esecuzione 2012/218/UE della Commissione e decisione di esecuzione 2012/539/UE della Commissione.

(24)  Centraal Bureau voor de Statistiek, «Elektriciteit in Nederland», febbraio 2015, cfr. https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/07/elektriciteit-in-nederland.

(*1)  Informazione riservata.

(25)  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=00377&D1=a&D2=701,712,714-715,718,729,731-732&HDR=G1&STB=T&VW=T (Fonte: CBS).

(26)  Secondo la richiesta, sezione 5.2.3.

(27)  Decisione 2010/403/UE della Commissione, del 14 luglio 2010, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica nella «Zona Nord» dell'Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 44), considerando 11.

(28)  Nella sua ultima relazione sulla liquidità, pubblicata nel 2014, l'ACM ha concluso che la liquidità del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica (ad esempio maggiori volumi scambiati, minore volatilità dei prezzi e minore differenza fra il prezzo di offerta e quello di domanda) sembra essere aumentata nel periodo 2009-2013. L'ACM ha altresì osservato che, nel 2013, il numero di transazioni di prodotti infragiornalieri è più che raddoppiato rispetto al 2012.

(29)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


Rettifiche

17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/62


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione, del 26 settembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 334 del 15 dicembre 2017 )

Pagina 49, prima riga:

anziché:

«0B001

b.

(segue)»

leggasi:

«1C005

b.

(segue)».

Pagina 56, prima riga:

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«0B001

a. 2. a.

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leggasi:

«1C111

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«1C111

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Pagina 79, prima riga:

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«0B001

d.

(segue)»

leggasi:

«2B002

d.

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17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/63


Rettifica della decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331 del 14 dicembre 2017 )

La decisione (PESC) 2017/2315 va letta come segue:

DECISIONE (PESC) 2017/2315 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2017

che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

visto il parere dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurino una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione.

(2)

Il 13 novembre 2017 ventitré Stati membri e il 7 dicembre altri due Stati membri hanno congiuntamente notificato al Consiglio e all'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, TUE, la loro intenzione di partecipare tutti alla PESCO dal momento che soddisfano i requisiti summenzionati e hanno sottoscritto reciprocamente gli impegni più vincolanti in tale ambito riportati nell'allegato della presente decisione e sulla base di tutti gli altri elementi della notifica, inclusi il preambolo e i principi guida della PESCO di cui all'allegato I della notifica, a cui restano interamente vincolati, e rammentando inoltre l'articolo 42 TUE, compreso l'articolo 42, paragrafo 7 (1).

(3)

Gli impegni più vincolanti riportati nell'allegato della presente decisione sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 allegato ai trattati e con gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo.

(4)

La decisione degli Stati membri di partecipare alla PESCO è volontaria e di per sé non pregiudica la sovranità nazionale o il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. I contributi degli Stati membri partecipanti per assolvere gli impegni più vincolanti nel quadro della PESCO saranno apportati in conformità con le loro disposizioni costituzionali applicabili.

(5)

Tra gli impegni vincolanti nel quadro della PESCO figura l'aumento dei progetti congiunti e collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa. Tali progetti possono essere sostenuti da contributi provenienti dal bilancio dell'Unione nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti e programmi dell'Unione.

(6)

Gli Stati membri partecipanti hanno precisato, nei rispettivi piani nazionali di attuazione, la loro capacità di adempiere gli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto.

(7)

Essendo state soddisfatte le condizioni necessarie, è opportuno quindi che il Consiglio adotti la decisione che istituisce la PESCO.

(8)

Ogni altro Stato membro che, in una fase successiva, desideri partecipare alla PESCO può notificare la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, TUE.

(9)

L'alto rappresentante sarà pienamente associato ai lavori concernenti la PESCO.

(10)

Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell'Unione. Il Consiglio e, entro i limiti delle rispettive competenze, l'AR e la Commissione dovrebbero cooperare al fine di massimizzare le sinergie laddove opportuno.

(11)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione della cooperazione strutturata permanente

È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell'articolo 2 del detto protocollo, ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell'Unione.

Articolo 2

Stati membri partecipanti

Gli Stati membri che partecipano alla PESCO sono i seguenti:

Belgio,

Bulgaria,

Repubblica ceca,

Germania,

Estonia,

Irlanda,

Grecia,

Spagna,

Francia,

Croazia,

Italia,

Cipro,

Lettonia,

Lituania,

Lussemburgo,

Ungheria,

Paesi Bassi,

Austria,

Polonia,

Portogallo,

Romania,

Slovenia,

Slovacchia,

Finlandia,

Svezia.

Articolo 3

Impegni più vincolanti in conformità del protocollo n. 10

1.   Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 e gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo, gli Stati membri partecipanti forniscono contributi per la realizzazione degli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, quali figurano nell'allegato.

2.   A tal fine, gli Stati membri partecipanti rivedono e, ove opportuno, aggiornano annualmente i piani nazionali di attuazione in cui devono illustrare le modalità con cui realizzeranno gli impegni più vincolanti, specificando come conseguiranno gli obiettivi più specifici da stabilire per ogni fase. I piani nazionali di attuazione aggiornati sono comunicati ogni anno al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e all'Agenzia europea per la difesa (AED) e sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti.

Articolo 4

Governanza della PESCO

1.   La governanza della PESCO è organizzata:

al livello del Consiglio e

nel quadro dei progetti attuati da gruppi degli Stati membri partecipanti che hanno convenuto di realizzare tali progetti.

2.   Conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE, il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni:

a)

che forniscono orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO;

b)

che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all'inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato;

c)

che aggiornano e, ove necessario, rafforzano gli impegni più vincolanti di cui all'allegato alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto dell'evolversi del contesto di sicurezza dell'Unione. In particolare, le decisioni summenzionate sono adottate al termine delle fasi di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base di un processo di revisione strategica che valuta la realizzazione degli impegni relativi alla PESCO;

d)

che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all'articolo 6;

e)

che fissano l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune;

f)

che stabiliscono un insieme di regole di governanza per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso;

g)

che stabiliscono, al momento opportuno, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti, e che decidono, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, se un determinato Stato terzo soddisfi tali condizioni; e

h)

che forniscono le altre misure necessarie per proseguire l'attuazione della presente decisione.

Articolo 5

Progetti della PESCO

1.   A seguito di proposte presentate dagli Stati membri partecipanti che intendono partecipare a un singolo progetto, l'alto rappresentante può formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite conformemente all'articolo 7, per l'adozione di decisioni e raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (Military Committee of the European Union – EUMC).

2.   Gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un singolo progetto informano gli altri Stati membri partecipanti in tempo utile prima della presentazione della proposta, al fine di ottenere sostegno e dare loro l'opportunità di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva.

I membri del progetto sono gli Stati membri partecipanti che hanno presentato la proposta. L'elenco dei membri di ogni singolo progetto è accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).

Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concordare di accettare altri Stati membri partecipanti che in un momento successivo desiderino partecipare al progetto.

3.   Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto si accordano sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione di tale progetto. Se del caso, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto informano periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di tale progetto.

Articolo 6

Modalità relative alla vigilanza, alla valutazione e alla presentazione di relazioni

1.   Il Consiglio, nel quadro dell'articolo 46, paragrafo 6, TUE, garantisce l'unità, la coerenza e l'efficacia della PESCO. Anche l'alto rappresentante contribuisce a tali obiettivi.

2.   L'alto rappresentante è pienamente associato ai lavori nel quadro della PESCO, in conformità del protocollo n. 10.

3.   L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione annuale sulla PESCO. Tale relazione si basa sui contributi dell'AED, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e del SEAE in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). La relazione dell'alto rappresentante descrive lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità del suo piano nazionale di attuazione.

L'EUMC fornisce al comitato politico e di sicurezza consulenza e raccomandazioni in materia militare in merito al processo di valutazione annuale della PESCO.

Sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall'alto rappresentante, il Consiglio verifica con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuino ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3.

4.   Ogni decisione circa la sospensione della partecipazione di uno Stato membro è adottata in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, TUE solo dopo che lo Stato membro abbia ricevuto un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali.

Articolo 7

Sostegno del SEAE e dell'AED

1.   Sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, anche in qualità di capo dell'AED, il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED forniscono congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO che esulano dal livello del Consiglio e, a tal proposito, un punto di contatto unico.

2.   Il SEAE, compreso l'EUMS, sostiene il funzionamento della PESCO, in particolare:

a)

contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti per quanto concerne gli aspetti operativi, conformemente all'articolo 6;

b)

coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, in particolare nell'ambito della disponibilità, dell'interoperabilità, della flessibilità e della schierabilità delle forze. In particolare, il SEAE, compreso l'EUMS, valuta la conformità dei progetti proposti alle esigenze operative e il loro contributo ad esse.

3.   L'AED sostiene la PESCO in particolare:

a)

contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 6, per quanto concerne le capacità, in particolare i contributi apportati conformemente agli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3;

b)

agevolando progetti di sviluppo delle capacità, in particolare coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, specialmente nell'ambito dello sviluppo delle capacità. In particolare l'AED aiuta gli Stati membri a garantire che non vi siano inutili duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali.

Articolo 8

Finanziamento

1.   Le spese amministrative delle istituzioni dell'Unione e del SEAE derivanti dall'attuazione della presente decisione sono a carico del bilancio dell'Unione. Le spese amministrative dell'AED sono soggette alle pertinenti norme di finanziamento dell'AED conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio (2).

2.   Le spese operative derivanti da progetti intrapresi nel quadro della PESCO sono sostenute principalmente dagli Stati membri partecipanti che partecipano a un singolo progetto. Tali progetti possono ricevere contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti dell'Unione.

Articolo 9

Partecipazione di Stati terzi a singoli progetti

1.   Le condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti sono specificate in una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, in cui può essere incluso un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi.

2.   Qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti nella decisione di cui al paragrafo 1.

3.   A seguito di una decisione positiva di cui al paragrafo 2, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi rispettano le procedure e l'autonomia decisionale dell'Unione.

Articolo 10

Norme di sicurezza

Nel contesto della PESCO si applicano le disposizioni della decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

ALLEGATO

Elenco degli impegni comuni ambiziosi e più vincolanti assunti dagli Stati membri partecipanti nei cinque ambiti di cui al protocollo 10, articolo 2

«a)

cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»

Sulla base dei parametri collettivi individuati nel 2007, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1.

Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.

2.

Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese di investimento nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (Coordinated Annual Review – CARD).

3.

Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.

4.

Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).

5.

Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).

«b)

ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»

6.

Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.

7.

Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.

8.

Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un valore aggiunto dell'UE definito.

9.

Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.

10.

Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.

11.

Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.

«c)

prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12.

Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa;

sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza;

puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali;

fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali;

contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE);

semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.

13.

Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:

l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale;

l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO;

ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (Eurocorps, Euromarfor, Eurogendfor, MCCE/Atares/SEOS).

14.

Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.

«d)

cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del “meccanismo di sviluppo delle capacità”.»

15.

Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (Capability Development Plan – CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB).

16.

Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.

17.

Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e)

partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18.

Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.

19.

Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.

20.

Garantire che i programmi di cooperazione - che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE - e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.

TRADUZIONE

Notifica al consiglio e all'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa alla cooperazione strutturata permanente (PESCO)

Preambolo

Gli Stati membri partecipanti,

rammentando che l'Unione persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione «di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri» (articolo 24, paragrafo 2, del TUE) e che la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) forma parte integrante della politica estera e di sicurezza comune;

considerando che la politica di sicurezza e di difesa comune assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari e che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

ricordando anche l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore della promozione di un ordine mondiale fondato su regole, avente il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, le Nazioni unite;

rifacendosi all'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) che prevede che «gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione»;

considerando che la PESCO potrebbe contribuire in maniera significativa a realizzare le ambizioni dell'UE, anche per quanto riguarda le missioni e operazioni più impegnative, e che potrebbe favorire lo sviluppo delle capacità di difesa degli Stati membri attraverso una partecipazione attiva ai progetti multinazionali di approvvigionamento e con entità industriali adeguate, tra cui le piccole e medie imprese, e rafforzare la cooperazione europea sulla difesa, avvalendosi appieno delle disposizioni dei trattati;

tenuto conto degli obiettivi della cooperazione strutturata permanente e degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conseguirli, come previsto dal protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente, cui si fa riferimento nell'articolo 46 del TUE;

notando che il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha concluso che gli europei sono tenuti ad assumersi una maggiore responsabilità per la loro sicurezza e che, nell'ottica di rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa in un contesto geopolitico complesso e proteggere più adeguatamente i cittadini, confermando gli impegni precedentemente assunti in questo senso, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi, anche destinando sufficienti risorse aggiuntive, tenendo conto al tempo stesso degli impegni giuridici e delle situazioni nazionali e, per gli Stati membri che sono anche membri della NATO, delle linee guida NATO in materia di spese per la difesa;

ricordando ancora che il Consiglio europeo ha inoltre chiesto il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità necessarie e l'impegno a rendere disponibili tali capacità, ove necessario, e che ha dichiarato che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono poter contribuire in modo decisivo agli sforzi collettivi nonché agire autonomamente, se e quando necessario, e con i partner, quando possibile;

considerando che il Consiglio europeo di giugno 2017 ha indicato che lo sviluppo congiunto di progetti in materia di capacità convenuti di comune accordo dagli Stati membri per colmare le gravi carenze esistenti e sviluppare le tecnologie del futuro è fondamentale al fine di rispettare il livello di ambizione dell'UE approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2016; ha accolto con favore la comunicazione della Commissione relativa a un Fondo europeo per la difesa, costituito da una sezione ricerca e da una sezione capacità; e ha chiesto agli Stati membri di individuare progetti adeguati in materia di capacità per il Fondo europeo per la difesa e per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;

ricordando in particolare che il Consiglio europeo ha chiesto all'alto rappresentante di presentare proposte relativamente a elementi e opzioni per una cooperazione strutturata permanente inclusiva, che si basino su un approccio modulare e definiscano eventuali progetti;

rammentando che il Consiglio «Affari generali» del 6 marzo 2017 ha riscontrato la necessità di proseguire i lavori su una cooperazione strutturata permanente che si fondi su un approccio modulare, che dovrebbe essere aperta a tutti gli Stati membri che intendono sottoscrivere i necessari impegni vincolanti e che rispondono ai criteri, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del trattato, nonché del protocollo n.10;

determinati a conseguire un nuovo livello nella graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, come previsto all'articolo 42, paragrafo 2, del TUE, attraverso l'instaurazione di una cooperazione strutturata permanente nel quadro dell'Unione, tenuto conto del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri;

rammentando l'obbligo di aiuto ed assistenza reciproci sancito dall'articolo 42, paragrafo 7, del TUE;

ricordando che in linea con l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea gli impegni e la cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune «rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa»;

sottolineando che il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 ha concordato sulla necessità di avviare una cooperazione strutturata permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa e, in risposta al mandato del Consiglio europeo, di redigere entro tre mesi «[…] un elenco comune di criteri e impegni vincolanti, in piena conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del TUE, nonché del protocollo n. 10 del trattato - anche in considerazione delle missioni più impegnative - con un calendario preciso e specifici meccanismi di valutazione, al fine di consentire a quegli Stati membri che sono in condizione di farlo di notificare senza indugio l'intenzione di partecipare»;

CON LA PRESENTE NOTIFICANO al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza la loro intenzione di partecipare alla cooperazione strutturata permanente;

CHIEDONO al Consiglio di adottare una decisione che instauri una cooperazione strutturata permanente, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del protocollo n. 10 ad esso allegato, nonché sulla base dei principi enumerati all'allegato I, agli impegni comuni più vincolanti di cui all'allegato II e alle proposte di governance esposte all'allegato III;

PRESENTERANNO, prima che il Consiglio adotti la decisione che instaura la PESCO, un piano nazionale di attuazione in cui dimostreranno che sono in grado di soddisfare gli impegni più vincolanti che figurano nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il tredici novembre duemiladiciassette.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

За Република България

Za Českou republiku

Für die Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi nimel

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Latvijas Republikas vārdā –

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Magyarország részéről

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Pentru România

Za Republiko Slovenijo

Za Slovenskú republiku

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

*

L'Irlanda ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

*

La Repubblica portoghese ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

ALLEGATO I - PRINCIPI DELLA PESCO

La «cooperazione strutturata permanente» è prevista dagli articoli 42 e 46 del trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 10 ad esso allegato. Può essere attivata solo una volta instaurata con una decisione che il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, allo scopo di riunire tutti gli Stati membri che lo desiderano nel settore della difesa, che «rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari» e che hanno sottoscritto «impegni più vincolanti ai fini delle missioni» e delle operazioni «più impegnative».

La PESCO è un quadro giuridico europeo ambizioso, vincolante ed inclusivo per gli investimenti nel settore della sicurezza e della difesa del territorio e dei cittadini dell'UE. Essa offre anche a tutti gli Stati membri un contesto politico determinante per il miglioramento dei mezzi militari e delle capacità di difesa rispettivi attraverso iniziative ben coordinate e progetti concreti fondati su impegni più vincolanti. Migliori capacità di difesa degli Stati membri dell'UE gioveranno anche alla NATO poiché rafforzeranno il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza e risponderanno alle ripetute richieste di una più sostanziale condivisione degli impegni transatlantici.

La PESCO è un passo fondamentale verso il rafforzamento della politica di difesa comune. Potrebbe essere un elemento che conduce a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso (vedi l'articolo 42, paragrafo 2, del TUE). A lungo termine, si può ipotizzare che la PESCO porti a un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro, e che sarebbe complementare alla NATO, la quale continuerà ad essere la pietra miliare della difesa collettiva dei suoi membri.

Siamo dell'idea che una PESCO inclusiva sia lo strumento più importante per promuovere la sicurezza e la difesa comune in un settore che richiede più coerenza, continuità, coordinamento e collaborazione. Gli sforzi europei a tal fine devono essere uniti, coordinati e significativi nonché fondarsi su orientamenti politici concordati in comune.

La PESCO offre un quadro giuridico affidabile e vincolante entro il contesto istituzionale dell'UE. Gli Stati membri partecipanti rispetteranno gli impegni vincolanti che si sono assunti e confermano che l'instaurazione e l'attuazione della cooperazione strutturata permanente sarà intrapresa nel pieno rispetto delle disposizioni del TUE e dei protocolli ad esso allegati, oltre che delle disposizioni costituzionali degli Stati membri.

La natura vincolante degli impegni della PESCO sarà garantita da una valutazione periodica su base annuale, condotta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e sostenuta, in particolare, dall'Agenzia europea per la difesa (AED) per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo di capacità (descritti all'articolo 3 del protocollo 10), e dal SEAE, ivi compreso l'EUMS e altre strutture PSDC, per gli aspetti operativi della PESCO. Attraverso la PESCO l'Unione potrebbe operare a favore di un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro dal momento che la PESCO aggiungerebbe un coordinamento e orientamenti dall'alto verso il basso alle strutture e direzioni dello sforzo dal basso verso l'alto, esistenti o future.

La PESCO offrirebbe agli Stati membri l'opportunità di migliorare le capacità di difesa attraverso la partecipazione a iniziative e progetti comuni concreti ben coordinati, facendo possibilmente tesoro dei raggruppamenti regionali esistenti. La partecipazione alla PESCO è volontaria e non pregiudica la sovranità nazionale.

Una PESCO inclusiva rappresenta un segnale politico forte per i nostri cittadini e il mondo in generale: i governi degli Stati membri dell'UE prendono sul serio la sicurezza e la difesa comuni e le fanno progredire. Per i cittadini dell'UE significa maggior sicurezza e una testimonianza chiara della volontà di tutti gli Stati membri di promuovere la sicurezza e la difesa comuni per conseguire gli obiettivi fissati nella strategia globale dell'UE.

La PESCO sarà orientata ai risultati e dovrebbe consentire progressi tangibili quanto al livello delle spese per gli investimenti in equipaggiamenti per la difesa, obiettivi collaborativi di sviluppo delle capacità e la disponibilità di capacità di difesa schierabili per le missioni e le operazioni combinate, nel rispetto del principio della riserva unica di forze. Il motore principale dello sviluppo di capacità nell'ambito della PESCO sarà la colmatura delle carenze in termini di capacità connesse al livello di ambizione dell'UE e agli obiettivi e priorità della politica comune di sicurezza e di difesa.

La natura «inclusiva» e «modulare» della PESCO, illustrata dal Consiglio europeo nel dicembre 2016, non deve condurre a un livellamento verso il basso della cooperazione. L'obiettivo di una PESCO «ambiziosa» sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO si adeguino a un elenco comune di obiettivi e impegni. Come ricordato dal Consiglio europeo di giugno 2017, la PESCO è «inclusiva e ambiziosa».

Il seguente elenco di impegni deve contribuire a far raggiungere il livello di ambizione dell'UE definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2016, e in tal modo rafforzare l'autonomia strategica sia degli europei che dell'UE.

ALLEGATO II - ELENCO DI IMPEGNI COMUNI AMBIZIOSI E PIÙ VINCOLANTI NEI CINQUE SETTORI ELENCATI ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 10

«a)

cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»

Sulla base dei parametri collettivi individuati nel 2007, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1.

Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.

2.

Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese per gli investimenti nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (CARD).

3.

Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.

4.

Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).

5.

Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).

«b)

ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»

6.

Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.

7.

Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.

8.

Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un chiaro valore aggiunto dell'UE.

9.

Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.

10.

Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.

11.

Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.

«c)

prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12.

Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

Mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa.

Sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza.

Puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali.

Fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali.

Contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE).

Semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.

13.

Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

Sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:

l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale;

l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO.

Ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (Eurocorps, Euromarfor, Eurogendfor, MCCE/Atares/SEOS).

14.

Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.

«d)

cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del “meccanismo di sviluppo delle capacità”.»

15.

Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).

16.

Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.

17.

Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e)

partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18.

Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.

19.

Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.

20.

Garantire che i programmi di cooperazione - che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE - e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.

ALLEGATO III – GOVERNANCE

1.   Gli Stati membri partecipanti rimangono al centro del processo decisionale, in coordinamento con l'alto rappresentante

La PESCO è un quadro guidato dagli Stati membri partecipanti e rimane principalmente di loro competenza. È garantita la trasparenza per gli Stati membri dell'UE non partecipanti.

Per garantire un adeguato coordinamento della PESCO con la totalità della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di cui è parte integrante, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà pienamente coinvolto nei lavori relativi alla PESCO. L'alto rappresentante sarà responsabile della gestione della valutazione annuale richiesta dal Consiglio europeo e illustrata nella sezione 4 in appresso. Il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED assicureranno le funzioni di segretariato della PESCO in stretto coordinamento con il segretario generale aggiunto per la PSDC e la risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

In conformità del protocollo n. 10, articolo 3, del TUE e della decisione del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la difesa, l'AED supporterà l'alto rappresentante per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo della capacità della PESCO. Il SEAE assisterà l'alto rappresentante, in particolare per gli aspetti operativi della PESCO, anche tramite lo Stato maggiore dell'UE e altre strutture della PSDC.

Si noti che, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, del TUE, le «spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione».

2.   La governance consiste di due livelli di governance con un livello generale responsabile di mantenere la coerenza e l'ambizione della PESCO, integrato da procedure di governance specifiche per i progetti PESCO

2.1.   Il livello generale è responsabile della coerenza e dell'attuazione credibile della PESCO

Si baserà sulle strutture esistenti. È possibile che ministri degli esteri e della difesa dell'UE, quando si riuniscono in una sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» (Difesa) (solitamente due volte all'anno), si occupino di questioni relative alla PESCO. Quando il Consiglio si riunisce per trattare questioni relative alla PESCO, i diritti di voto sono riservati ai rappresentanti degli Stati membri partecipanti. In tale occasione gli Stati membri partecipanti possono adottare nuovi progetti all'unanimità (in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE), ricevere valutazioni degli sforzi compiuti dagli Stati membri partecipanti, in particolare quelli di cui alla sezione 3 del presente allegato, e confermare la partecipazione di un altro Stato membro a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del TUE.

In ultima istanza il Consiglio può sospendere la partecipazione di uno Stato membro che non soddisfa più i criteri, dopo che gli sia stato fornito preventivamente un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali, o che non è più in grado o non ha più intenzione di soddisfare gli impegni e gli obblighi della PESCO in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, del TUE.

I pertinenti organi preparatori del Consiglio esistenti si riuniranno nel formato «PESCO», cioè con tutti gli Stati membri dell'UE presenti, ma con una disposizione per cui soltanto gli Stati membri partecipanti hanno diritti di voto al Consiglio. Le riunioni del CPS (PESCO) possono essere convocate per trattare questioni di interesse comune tra gli Stati membri partecipanti, per pianificare e discutere progetti, o per discutere nuove adesioni alla PESCO. I suoi lavori saranno sostenuti dalle riunioni del Gruppo politico-militare (PMG) in formato «PESCO». Anche il comitato militare dell'UE (PESCO) sarà convocato e sarà segnatamente richiesta la sua consulenza in materia militare. Inoltre possono svolgersi riunioni informali con i soli Stati membri partecipanti.

2.2.   La governance dei progetti

2.2.1.   L'esame dei progetti PESCO si baserà sulla valutazione da parte dell'alto rappresentante, sostenuto dal SEAE, incluso l'EUMS, e dall'AED; la selezione dei progetti richiederà una decisione del Consiglio

Gli Stati membri partecipanti sono liberi di presentare qualsiasi progetto ritengano utile ai fini della PESCO. Manifesteranno la loro intenzione al fine di ottenere sostegno e presentare collettivamente progetti al segretariato della PESCO, e li condivideranno simultaneamente con tutti gli Stati membri partecipanti.

I progetti dovrebbero contribuire all'adempimento degli impegni di cui all'allegato II della notifica, molti dei quali richiedono lo sviluppo, o la fornitura, di capacità individuate dagli Stati membri come strategicamente rilevanti e con un valore aggiunto dell'UE stabilito di comune accordo, e che richiedono la prestazione di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, del TUE.

Per garantire la coerenza e la concordanza dei vari progetti PESCO proponiamo un numero limitato di progetti incentrati specificatamente su missioni e operazioni in linea con il livello di ambizione dell'UE. Altri progetti sosterrebbero tali progetti svolgendo un ruolo di facilitazione e promozione. I progetti dovrebbero essere raggruppati di conseguenza.

Il segretariato della PESCO coordinerà la valutazione delle proposte di progetti. Riguardo ai progetti di sviluppo delle capacità l'AED farà in modo che non vi siano duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali. Per i progetti incentrati su operazioni e missioni, l'EUMS valuterà la conformità alle esigenze operative dell'UE e dei suoi Stati membri e il contributo ad esse. Su tale base l'alto rappresentante fornirà una raccomandazione nella quale individua le proposte di progetti più ambiziose, che contribuiscono al livello di ambizione dell'UE e sono più adatte a promuovere l'autonomia strategica dell'Europa. Il portafoglio di progetti riflette un opportuno equilibrio tra i progetti più pertinenti al settore dello sviluppo di capacità e quelli che rientrano maggiormente nel settore delle operazioni e missioni.

La raccomandazione dell'alto rappresentante fornirà contributi per aiutare il Consiglio a prendere decisioni sull'elenco dei progetti PESCO nell'ambito del quadro PESCO a seguito della consulenza militare da parte dell'EUMC (PESCO) e tramite il CPS (PESCO). Il Consiglio decide all'unanimità, costituita dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE.

Gli Stati membri dell'UE non partecipanti possono sempre indicare la loro intenzione di partecipare ai progetti sottoscrivendo gli impegni e aderendo alla PESCO.

In via eccezionale i partecipanti a un progetto possono invitare paesi terzi, conformemente alle disposizioni generali che saranno decise al momento opportuno dal Consiglio in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE. I paesi terzi dovrebbero fornire un valore aggiunto sostanziale al progetto, contribuire a potenziare la PESCO e la PSDC e rispettare impegni più rigorosi. Ciò non implica la concessione a tali paesi terzi di poteri decisionali nella governance della PESCO. Inoltre il Consiglio nel formato «PESCO» deciderà se le condizioni definite nelle disposizioni generali sono soddisfatte da ciascun paese terzo invitato dai rispettivi partecipanti al progetto.

2.2.2.   La governance dei progetti spetta in primo luogo agli Stati membri partecipanti

Quando il Consiglio prende una decisione sull'elenco dei progetti PESCO, deve essere allegato un elenco degli Stati membri partecipanti associati a un progetto. Gli Stati membri che partecipano a un progetto avranno preventivamente presentato il progetto su base collettiva.

Gli Stati membri partecipanti associati a un progetto concorderanno tra loro, all'unanimità, le modalità e l'ambito della loro cooperazione, compreso il contributo necessario per aderire al progetto. Stabiliranno le norme in materia di governance del progetto e decideranno sull'ammissione di altri Stati membri partecipanti durante il ciclo del progetto, con lo status di partecipanti o di osservatori. Occorre tuttavia mettere a punto una serie comune di norme in materia di governance che potrà essere adattata nell'ambito dei singoli progetti. Ciò garantirebbe una forma di normalizzazione della governance in tutti i progetti e faciliterebbe il loro avvio. Soprattutto per i progetti in materia di sviluppo delle capacità, la gestione del progetto (specifiche, strategia di acquisizione, scelta dell'agenzia esecutiva, selezione delle imprese industriali, ecc.) rimarrà responsabilità esclusiva degli Stati membri partecipanti associati al progetto.

Se del caso, gli Stati membri partecipanti informano gli Stati membri non partecipanti riguardo ai progetti.

3.   Un preciso approccio graduale con obiettivi realistici e vincolanti per ciascuna fase

Gli impegni assunti dagli Stati membri partecipanti saranno realizzati tramite sforzi nazionali e progetti concreti.

Un approccio graduale realistico è essenziale per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri che sono in prima linea nella PESCO e di conseguenza i principi di ambizione e inclusività. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno per realizzare tutti i loro impegni non appena la PESCO sarà avviata ufficialmente, ma taluni impegni possono essere realizzati prima di altri. A tal fine gli Stati membri partecipanti devono concordare un approccio graduale.

Le fasi terranno conto di altri punti del programma esistenti (come l'attuazione del piano d'azione europeo in materia di difesa, l'avvio del prossimo quadro finanziario pluriennale nel 2021 e gli impegni già assunti dagli Stati membri in altri contesti). Due fasi distinte (2018-2021 e 2021-2025) consentiranno la programmazione degli impegni. Dopo il 2025 si svolgerà un processo di revisione. A tal fine gli Stati membri partecipanti valuteranno la realizzazione di tutti gli impegni della PESCO e decideranno i nuovi impegni, per intraprendere una nuova fase verso l'integrazione europea nel settore della sicurezza e della difesa.

4.   La governance della PESCO richiede un meccanismo di valutazione ben concepito ed ambizioso basato sui piani nazionali di attuazione

Tutti gli Stati membri partecipanti sono garanti e l'alto rappresentante riferirà sulla realizzazione degli impegni, in linea con il principio di regolare valutazione di cui al protocollo 10 (articolo 3). La natura vincolante e la credibilità degli impegni convenuti saranno garantite mediante un meccanismo di valutazione a due livelli:

4.1.   Il «piano nazionale di attuazione»

Per dimostrare la capacità e la volontà di ciascuno Stato membro partecipante di realizzare gli impegni convenuti, essi si impegnano a presentare, prima dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce la PESCO, un piano nazionale di attuazione che illustra la loro capacità di realizzare gli impegni vincolanti. Per trasparenza, l'accesso a tali piani di attuazione sarà concesso a tutti gli Stati membri partecipanti.

La valutazione del grado di preparazione degli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni convenuti sarà svolta annualmente sulla base dei piani nazionali di attuazione, attraverso il segretariato della PESCO sotto l'autorità dell'alto rappresentante (con il sostegno dell'AED per quanto riguarda gli investimenti nel settore della difesa e lo sviluppo di capacità, e del SEAE, compreso l'EUMS, per quanto riguarda gli aspetti operativi). Sotto la responsabilità del Consiglio, la suddetta valutazione è inviata al CPS (PESCO) nonché all'EUMC (PESCO) per la relativa consulenza.

I valutatori si concentreranno sulla credibilità degli impegni della PESCO esaminando i piani nazionali di attuazione degli Stati membri, le disposizioni concrete e i contributi ai progetti.

Dopo l'avvio della PESCO, gli Stati membri partecipanti aggiorneranno come opportuno i rispettivi piani nazionali di attuazione sulla base del requisito di approccio graduale.

All'inizio di ogni fase, gli impegni saranno dettagliati tramite obiettivi più precisi fissati tra gli Stati partecipanti al fine di facilitare il processo di valutazione.

4.2.   Una revisione annuale e una revisione strategica al termine di ciascuna fase

Almeno una volta all'anno il Consiglio congiunto «Affari esteri» (Difesa) riceverà una relazione dall'alto rappresentante, basata sui contributi dell'AED (in conformità dell'articolo 3 del protocollo 10) e del SEAE, incluso l'EUMS. Detta relazione illustrerà nel dettaglio lo stato di attuazione della PESCO, compreso il rispetto degli impegni di ogni Stato membro partecipante, coerentemente con i rispettivi piani nazionali di attuazione. La suddetta relazione, a seguito di una consulenza da parte dell'EUMC, servirà da base per le raccomandazioni e decisioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 46 del TUE.

Al termine di ciascuna fase (2021 e 2025) sarà condotta una revisione strategica per valutare il rispetto degli impegni la cui realizzazione era prevista durante la fase appena conclusa, decidere sull'avvio della fase successiva e aggiornare, se necessario, gli impegni per tale fase.


(1)  La notifica è pubblicata unitamente alla presente decisione (cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55).

(3)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).