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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
REGOLAMENTI
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28.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2401 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le cartolarizzazioni sono un elemento importante per il buon funzionamento dei mercati finanziari in quanto contribuiscono a diversificare le fonti di finanziamento e di rischio degli enti creditizi e delle imprese di investimento («enti») e a liberare capitale regolamentare, che può quindi essere riallocato per sostenere l’ulteriore erogazione di prestiti, in particolare il finanziamento dell’economia reale. Le cartolarizzazioni offrono inoltre agli enti e agli altri partecipanti al mercato possibilità di investimento supplementari, consentendo quindi di diversificare il portafoglio e agevolando il flusso di finanziamenti verso le imprese e i privati sia negli Stati membri che, su base transfrontaliera, in tutta l’Unione. Tali effetti positivi, tuttavia, dovrebbero essere ponderati rispetto ai costi e ai rischi potenziali, compreso il loro impatto sulla stabilità finanziaria. Come si è visto durante la prima fase della crisi finanziaria iniziata nell’estate 2007, le pratiche distorte adottate sui mercati delle cartolarizzazioni hanno messo seriamente a repentaglio l’integrità del sistema finanziario, a causa dell’eccessiva leva finanziaria, di strutture opache e complesse che hanno reso problematica la determinazione dei prezzi, del ricorso meccanico ai rating esterni o del disallineamento degli interessi tra investitori e cedenti («rischio di agenzia»). |
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(2) |
Negli ultimi anni l’emissione di cartolarizzazioni nell’Unione è rimasta a un livello inferiore al picco pre-crisi per tutta una serie di motivi, inclusa la connotazione negativa generalmente associata a tali operazioni. Per evitare che si verifichino nuovamente le circostanze all’origine della crisi finanziaria, la ripresa dei mercati delle cartolarizzazioni dovrebbe basarsi su pratiche di mercato sane e prudenti. A tal fine, il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce gli elementi sostanziali di un quadro complessivo sulle cartolarizzazioni, prevedendo criteri per individuare le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («STS») e un sistema di vigilanza per sorvegliare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di requisiti comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa applicabili a tutti i settori dei servizi finanziari. |
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(3) |
In conformità degli obiettivi del regolamento (UE) 2017/2402, i requisiti patrimoniali regolamentari previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per gli enti cedenti, promotori o che investono in cartolarizzazioni dovrebbero essere modificati per rispecchiare adeguatamente le caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni STS, qualora tali cartolarizzazioni rispettino anche i requisiti supplementari stabiliti dal presente regolamento, e per ovviare alle carenze messe in luce dalla crisi finanziaria, cioè ricorso meccanico ai rating esterni, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti di cartolarizzazione con rating elevato e, viceversa, fattori di ponderazione del rischio eccessivamente elevati per i segmenti di cartolarizzazione con rating basso, e insufficiente sensibilità al rischio. L’11 dicembre 2014 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria («CBVB ») ha pubblicato il documento dal titolo «Revisions to the securisation framework» («quadro di Basilea riveduto»), che introduce diverse modifiche delle norme sui requisiti patrimoniali di vigilanza per le cartolarizzazioni per ovviare specificamente alle carenze riscontrate. L’11 luglio 2016 il CBVB ha pubblicato una norma aggiornata relativa ai requisiti patrimoniali regolamentari per le esposizioni verso la cartolarizzazione che include i requisiti patrimoniali regolamentari per cartolarizzazioni «semplici, trasparenti e comparabili». La norma modifica quadro di Basilea riveduto. Le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero tener conto delle disposizioni del quadro di Basilea riveduto, quale modificato. |
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(4) |
I metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere gli stessi per tutti gli enti. In primo luogo, e per porre fine a qualsiasi forma di ricorso meccanico ai rating esterni, gli enti dovrebbero utilizzare il loro calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari quando sono autorizzati ad applicare il metodo basato sui rating interni («metodo IRB») in relazione a esposizioni dello stesso tipo di quelle sottostanti la cartolarizzazione e sono in grado di calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («Kirb»), rispettando in ogni caso determinati input prestabiliti (metodo IRB per le cartolarizzazioni «SEC-IRBA»). Gli enti che non sono in grado di utilizzare il SEC - IRBA in relazione alle loro posizioni verso una data cartolarizzazione dovrebbero disporre di un metodo standardizzato per le cartolarizzazioni («SEC-SA»). Il SEC-SA dovrebbe basarsi su una formula che utilizzi come input i requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate («KSA»). Qualora i primi due metodi non siano disponibili, gli enti dovrebbero poter applicare il metodo basato su rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA). Nell’ambito del SEC-ERBA, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere assegnati ai segmenti di cartolarizzazione in base al loro rating esterno. Tuttavia, gli enti dovrebbero sempre ricorrere al SEC-ERBA quale metodo di riserva qualora il SEC - IRBA non sia disponibile per i segmenti di cartolarizzazioni STS con rating basso e taluni segmenti di cartolarizzazioni STS con rating medio individuati mediante parametri adeguati. Per le cartolarizzazioni non STS l’utilizzo del SEC-SA a seguito del SEC-IRBA dovrebbe essere ulteriormente limitato. Inoltre le autorità competenti dovrebbero poter vietare l’utilizzo del SEC-SA qualora questo non sia in grado di affrontare in maniera adeguata i rischi che la cartolarizzazione presenta per la solvibilità dell’ente o per la stabilità finanziaria. Previa notifica all’autorità competente, agli enti dovrebbe essere consentito di utilizzare il SEC-ERBA per quanto riguarda tutte le cartolarizzazioni provviste di rating da essi detenute qualora non possano utilizzare il SEC-IRBA. |
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(5) |
Il rischio di agenzia e il rischio di modello sono maggiori per le cartolarizzazioni che per le altre attività finanziarie e causano un certo grado di incertezza nel calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni anche se si tiene conto di tutti i fattori di rischio pertinenti. Per quantificare adeguatamente questi rischi è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013, fissando un fattore minimo di ponderazione del rischio del 15 % per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione. Le ricartolarizzazioni, tuttavia, sono più complesse e rischiose, per cui solo determinate forme di ricartolarizzazione sono autorizzate a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la ricartolarizzazione dovrebbero essere calcolati secondo un metodo più prudente e con un fattore minimo di ponderazione del rischio del 100 %. |
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(6) |
Un ente non dovrebbe essere tenuto ad applicare a una posizione senior un fattore di ponderazione del rischio più elevato di quello che si applicherebbe se detenesse direttamente le esposizioni sottostanti, in modo da riflettere l’effetto positivo del supporto di credito derivante per le posizioni senior dai segmenti junior nella struttura della cartolarizzazione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe quindi prevedere un metodo «look-through», secondo il quale alla posizione verso la cartolarizzazione senior dovrebbe essere assegnato un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti, e questo metodo dovrebbe poter essere utilizzato a prescindere dal fatto che la posizione in questione sia provvista o priva di rating e dal metodo usato per il portafoglio sottostante (metodo standardizzato o metodo IRB), nel rispetto di determinate condizioni. |
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(7) |
La disciplina vigente prevede importi massimi delle esposizioni ponderati per il rischio per gli enti che possono calcolare i requisiti patrimoniali per le esposizioni sottostanti secondo il metodo IRB come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate (KIRB). Nella misura in cui il processo di cartolarizzazione riduce il rischio legato alle esposizioni sottostanti, tale massimale dovrebbe essere disponibile per tutti gli enti cedenti e promotori, indipendentemente dal metodo che utilizzano per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari per le posizioni verso la cartolarizzazione. |
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(8) |
Come sottolineato dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (European Banking Authority – «EBA») istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nel «Report on Qualifying Securitisations» del luglio 2015, i dati empirici su default e perdite indicano che durante la crisi finanziaria le cartolarizzazioni STS hanno registrato una performance migliore rispetto alle altre cartolarizzazioni, in quanto sono caratterizzate da strutture semplici e trasparenti e da prassi esecutive robuste, che riducono il rischio di credito, il rischio operativo e il rischio di agenzia. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 575/2013 prevedendo una calibrazione adeguatamente sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS, purché rispettino anche i requisiti supplementari per ridurre al minimo il rischio, come raccomandato dall’EBA in tale relazione, il che comporta, in particolare, un fattore minimo di ponderazione del rischio più basso, del 10 %, per le posizioni senior. |
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(9) |
I requisiti patrimoniali inferiori applicabili alle cartolarizzazioni STS dovrebbero comprendere solo le cartolarizzazioni in cui il possesso delle esposizioni sottostanti è trasferito alla società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity oppure SSPE) («cartolarizzazioni tradizionali»). Tuttavia, gli enti che mantengono posizioni senior verso cartolarizzazioni sintetiche sostenute da un portafoglio sottostante di prestiti a piccole e medie imprese («PMI») dovrebbero anche essere autorizzati ad applicare a queste posizioni i requisiti patrimoniali inferiori disponibili per le cartolarizzazioni STS, quando tali operazioni siano considerate di elevata qualità secondo determinati criteri rigorosi, anche per quanto riguarda gli investitori ammissibili. In particolare, questo sottoinsieme di cartolarizzazioni sintetiche dovrebbe beneficiare della garanzia o della controgaranzia, da un lato, dell’amministrazione o della banca centrale di uno Stato membro o di un soggetto di promozione, oppure, dall’altro, di un investitore istituzionale, purché la garanzia o la controgaranzia fornita da quest’ultimo sia integralmente garantita da depositi in contante presso gli enti cedenti. I requisiti patrimoniali preferenziali per le cartolarizzazioni STS che sarebbero disponibili per tali operazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 lasciano impregiudicata la conformità alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
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(10) |
Al fine di armonizzare le prassi di vigilanza in tutta l’Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), tenendo conto della relazione dell’EBA, riguardo all’ulteriore specificazione delle condizioni del trasferimento del rischio di credito a terzi, alla nozione di trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi e alle disposizioni sulla valutazione del trasferimento del rischio di credito, da parte delle autorità competenti, entrambe con riguardo alle cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(11) |
Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare un’adeguata tutela degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. Sarebbe efficiente e opportuno incaricare l’EBA, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. |
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(12) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’EBA, riguardo a ciò che costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata degli anticipi per cassa nel contesto del calcolo del valore dell’esposizione di una cartolarizzazione e con riguardo all’ulteriore specificazione delle condizioni che consentono agli enti di calcolare il KIRB del portafoglio di esposizioni sottostanti di una cartolarizzazione come nel caso di crediti commerciali acquistati. La Commissione dovrebbe adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. |
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(13) |
Le altre disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti patrimoniali regolamentari per le cartolarizzazioni dovrebbero essere modificate solo nella misura necessaria per riflettere la nuova priorità nell’applicazione delle metodologie e le disposizioni speciali per le cartolarizzazioni STS. In particolare, le disposizioni relative al riconoscimento del trasferimento significativo del rischio e i requisiti per le valutazioni esterne del merito di credito dovrebbero continuare ad applicarsi secondo modalità identiche in senso lato a quelle attuali. Tuttavia la parte cinque del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere integralmente soppressa, fatta eccezione per l’obbligo di disporre di fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio da imporre agli enti che violano le disposizioni del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402. |
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(14) |
È opportuno che le modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013 di cui al presente regolamento si applichino a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute da un ente. Tuttavia, al fine di ridurre per quanto possibile i costi di transizione e consentire un agevole passaggio al nuovo quadro, fino al 31 dicembre 2019 gli enti dovrebbero continuare ad applicare il quadro precedente, in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 che si applicavano prima della data di applicazione del presente regolamento, a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione in essere da essi detenute alla data di applicazione del presente regolamento, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
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1) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
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2) |
all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), il punto ii) è sostituito dal seguente:
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3) |
l’articolo 109 è sostituito dal seguente: «Articolo 109 Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione Gli enti calcolano l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.»; |
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4) |
all’articolo 134, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni subordinatamente alla condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, al fine di ottenere l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l’ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione.»; |
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5) |
all’articolo 142, paragrafo 1, il punto 8) è soppresso; |
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6) |
all’articolo 153, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Per i crediti verso imprese acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di una garanzia reale o di una garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite. 8. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni a condizione che l’n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, i fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1 qualora la somma dell’importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio non superi l’importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall’aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell’esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell’aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.»; |
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7) |
all’articolo 154, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Per i crediti al dettaglio acquistati, l’acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di garanzia reale o di garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.»; |
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8) |
all’articolo 197, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
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9) |
nella parte tre, titolo II, il capo 5 è sostituito dal seguente: « CAPO 5 Cartolarizzazioni
Articolo 242 Definizioni Ai fini del presente capo si intende per:
Articolo 243 Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali 1. Le posizioni in un programma o in un’operazione ABCP ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione. Ai fini del presente comma, solo la quota dei crediti commerciali al netto di qualsiasi sconto sul prezzo d’acquisto e dell’eccesso di garanzia è utilizzata per stabilire se i crediti siano integralmente coperti e se sia rispettato il limite di concentrazione. Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma, lettera b), non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell’articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l’esposizione a un importo predefinito. In deroga alla lettera a) del primo comma, se un ente applica l’articolo 248, paragrafo 3, o se gli è stata concessa l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna conformemente all’articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che l’ente assegnerebbe a una linea di liquidità a copertura integrale degli ABCP emessi dal programma è pari o inferiore al 100 %. 2. Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da un programma o da un’operazione ABCP ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
Articolo 244 Cartolarizzazione tradizionale 1. L’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi. 3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
4. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
5. Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3. 6. L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Articolo 245 Cartolarizzazione sintetica 1. L’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l’ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi. 3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l’ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l’ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
4. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
5. Le autorità competenti informano l’EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3. 6. L’EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. In particolare l’EBA esamina:
L’EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell’EBA, può adottare un atto delegato conformemente all’articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo. Articolo 246 Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall’ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:
Articolo 247 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1. Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione conformemente alla sezione 2, tale ente può:
2. Se ha deciso di applicare il paragrafo 1, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui al presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione. Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l’ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua a includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese come se non fossero state cartolarizzate. 3. Qualora un’esposizione riguardi posizioni in segmenti diversi di una cartolarizzazione, l’esposizione relativa a ciascun segmento è considerata una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazioni legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute sottoscritti dall’ente con l’operazione. 4. A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell’ente ai fini dell’articolo 92, paragrafo 3. 5. L’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente. 6. La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio di cui all’articolo 270 bis. Articolo 248 Valore dell’esposizione 1. Il valore dell’esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:
L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l’importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b). L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 2. Se ha due o più posizioni sovrapposte inerenti a una cartolarizzazione, l’ente include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l’ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l’ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio. L’ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni. Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l’ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all’altra posizione. 3. Quando l’articolo 270 quater, lettera d), si applica alle posizioni verso ABCP, l’ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato a una linea di liquidità per il calcolo dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio dell’ABCP a condizione che il 100 % degli ABCP emessi dal programma ABCP sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all’ABCP cosicché esse si sovrappongono. Se ha applicato le disposizioni di cui al presente paragrafo, l’ente ne dà notifica alle autorità competenti. Per calcolare la copertura al 100 % di cui al presente paragrafo, l’ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all’ABCP. Articolo 249 Riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione 1. L’ente può riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione se sono rispettate le disposizioni sull’attenuazione del rischio di credito di cui al presente capo e al capo 4. 2. La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma del capo 2 come indicato al capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4. La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 e il riconoscimento dell’attenuazione del rischio di credito è subordinato all’osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4. 3. In deroga al paragrafo 2, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all’articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a h), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore al momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, successivamente, a una classe di merito di credito 3 o superiore. Il requisito di cui al presente comma non si applica alle controparti centrali qualificate. Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un’esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l’ammissibilità a norma del primo comma in base all’equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all’articolo 136. 4. In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
5. Ai fini del paragrafo 4, l’importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata (Ga) conformemente alle disposizioni del capo 4 è limitato al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato (g) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione in quanto garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato. 6. Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa o di una protezione parziale pro rata del credito si applicano le seguenti disposizioni:
7. In tutti i casi non disciplinati dal paragrafo 6 si applicano le seguenti disposizioni:
8. Gli enti che usano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) o il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA) ai sensi della sottosezione 3 determinano separatamente il punto di attacco (attachment point) (A) e il punto di distacco (detachment point) (D) per ciascuna delle posizioni derivate conformemente al paragrafo 7 come se fossero state emesse quali posizioni verso la cartolarizzazione separate al momento della creazione dell’operazione. Il valore del KIRB o del KSA, rispettivamente, è calcolato tenendo conto del portafoglio iniziale di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. 9. Gli enti che usano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) ai sensi della sottosezione 3 relativamente alla posizione verso la cartolarizzazione iniziale calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:
10. La posizione derivata con il rango più basso deve essere trattata come posizione verso la cartolarizzazione non senior anche se la posizione verso la cartolarizzazione iniziale era considerata senior prima che le fosse applicata la protezione. Articolo 250 Supporto implicito 1. Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione a una cartolarizzazione, si è avvalso dell’articolo 247, paragrafi 1 e 2, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce, direttamente o indirettamente, un supporto superiore a quanto previsto dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori. 2. Un’operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l’operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l’ente procede all’esame completo del merito di credito dell’operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:
3. L’ente cedente e l’ente promotore notificano all’autorità competente qualsiasi operazione effettuata in relazione alla cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2. 4. L’EBA emana, a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di “normali condizioni di mercato” ai fini del presente articolo e ai casi in cui un’operazione non è strutturata per fornire un supporto. 5. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l’ente cedente o l’ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l’ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:
Articolo 251 Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell’ente cedente nell’ambito di una cartolarizzazione sintetica 1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa le metodologie di calcolo di cui alla presente sezione, ove applicabile, anziché quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese in relazione alle esposizioni sottostanti a norma del capo 3, l’importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero. 2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano all’intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l’articolo 252, l’ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alla presente sezione, comprese le posizioni per le quali l’ente può riconoscere l’attenuazione del rischio di credito conformemente all’articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell’attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4. Articolo 252 Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all’articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:
Articolo 253 Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio 1. Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell’esposizione della posizione, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine il calcolo del valore dell’esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all’articolo 249. 2. Se un ente si avvale dell’alternativa di cui al presente articolo, paragrafo 1, può sottrarre dall’importo specificato all’articolo 268 l’importo dedotto conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.
Articolo 254 Priorità nell’applicazione delle metodologie 1. Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:
2. Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:
3. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono decidere di applicare il SEC-ERBA anziché il SEC-SA a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto. Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all’autorità competente entro il 17 novembre 2018. Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione. In assenza di obiezioni dell’autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall’ente decorrono dal 1o gennaio dell’anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell’efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno. 4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono vietare agli enti, caso per caso, di applicare il SEC-SA quando l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio risultante dall’applicazione del SEC-SA non è equivalente ai rischi posti per l’ente o per la stabilità finanziaria, compreso tra l’altro il rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. In caso di esposizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS, un’attenzione particolare è riservata alle cartolarizzazioni con elementi molto complessi o rischiosi. 5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono applicare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP o in un’operazione ABCP a norma dell’articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 265. Se un ente ha ricevuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi dell’articolo 265, paragrafo 2, e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione. 6. Per le posizioni verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche previste all’articolo 269. 7. In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. 8. Le autorità competenti informano l’EBA di tutte le notifiche effettuate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L’EBA sorveglia l’impatto del presente articolo sui requisiti patrimoniali e sulla gamma di prassi di vigilanza in relazione al paragrafo 4 del presente articolo, presenta relazioni annuali alla Commissione in merito alle sue conclusioni ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 255 Determinazione del KIRB e del KSA 1. Se applicano il SEC-IRBA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KIRB conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2. Gli enti determinano il KIRB moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per 8 % diviso per il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti. Il KIRB è espresso in forma decimale tra zero e uno. 3. Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:
4. Gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alle disposizioni del capo 3 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati. 5. Gli enti calcolano il KIRB separatamente per il rischio di diluizione in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione quando il rischio di diluizione è rilevante per le esposizioni in questione. Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato. Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al secondo comma in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito. 6. Se applicano il SEC-SA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KSA moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 2 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per l’8 %, diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il KSA è espresso in forma decimale tra zero e uno. Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore dell’esposizione delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri. 7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, se una struttura di cartolarizzazione comporta l’uso di una SSPE, tutte le esposizioni della SSPE connesse alla cartolarizzazione sono trattate come esposizioni sottostanti. Fatto salvo quanto precede, l’ente può escludere le esposizioni della SSPE dal portafoglio di esposizioni sottostanti per il calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio derivante dalle esposizioni della SSPE non è significativo o non incide sulla posizione verso la cartolarizzazione dell’ente. Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell’emissione di credit-linked notes o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti. 8. Ai fini del presente articolo, paragrafo 5, terzo comma, l’EBA emana, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sui metodi appropriati per combinare i KIRB per il rischio di diluizione e per il rischio di credito, quando tali rischi non vengono trattati in modo aggregato in una cartolarizzazione. 9. L’EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni per consentire agli enti di calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 4, in particolare in ordine a:
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Articolo 256 Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D) 1. Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente. Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l’esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. 2. Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente. Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l’eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti. 4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite. 5. Nel caso in cui due o più posizioni della stessa operazione hanno durata differente ma condividono la ripartizione pro rata delle perdite, il calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) si basa sul saldo in essere aggregato di tali posizioni e i punti di attacco (A) e di distacco (D) che ne derivano risultano uguali. Articolo 257 Determinazione della durata del segmento (MT) 1. Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:
2. Ai fini del paragrafo 1, la determinazione della durata del segmento (MT) è soggetta, in tutti i casi, a una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni. 3. Quando possono essere esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata del contratto maggiorata della durata più lunga delle esposizioni sottostanti. Nel caso delle esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell’esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo. 4. L’EBA sorveglia la gamma di prassi in questo ambito, con particolare attenzione all’applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, ed emana orientamenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 31 dicembre 2019.
Articolo 258 Condizioni per l’uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA) 1. Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2. Le autorità competenti possono vietare caso per caso l’uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:
Articolo 259 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del SEC-IRBA 1. Nell’ambito del SEC-IRBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:
dove:
dove:
dove:
dove:
I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:
2. Se il portafoglio IRB sottostante comprende esposizioni al dettaglio e verso imprese, esso è suddiviso in un sottoportafoglio al dettaglio e in un sottoportafoglio verso imprese, e per ciascun sottoportafoglio viene stimato un parametro p separato (con i corrispondenti parametri di input N, KIRB e LGD). Successivamente, viene calcolata la media ponderata del parametro p per l’operazione in base ai parametri p di ciascun sottoportafoglio e al valore nominale delle esposizioni in ciascun sottoportafoglio. 3. Se l’ente applica il SEC-IRBA a un portafoglio misto, il calcolo del parametro p si basa solo sulle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB. A tal fine, le esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato vengono ignorate. 4. Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:
dove EADi rappresenta il valore dell’esposizione associata all’i-esima esposizione nel portafoglio. Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un’unica esposizione. 5. La LGD media ponderata per l’esposizione è calcolata come segue:
dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore dell’i - esimo debitore. Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l’input LGD corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100 % per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione sono i requisiti patrimoniali del metodo IRB come requisito individuale prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibile per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di diluizione può essere considerata un’indicazione del fatto che questi rischi vengono gestiti in modo aggregato. 6. Se la quota dell’esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3 %, gli enti possono utilizzare la seguente metodologia semplificata per calcolare N e la LGD media ponderata per l’esposizione,
LGD = 0,50 dove
Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l’ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1. 7. Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l’ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95 % dell’importo delle esposizioni sottostanti conformemente all’articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l’ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:
dove d è la quota dell’importo delle esposizioni sottostanti per le quali l’ente può calcolare il KIRB in rapporto all’importo di tutte le esposizioni sottostanti. 8. Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo. Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata all’operazione in strumenti derivati. Articolo 260 Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA Nell’ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti: fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;
Articolo 261 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato (SEC-SA) 1. Nell’ambito del SEC-SA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato conformemente all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:
dove:
dove:
2. Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:
dove: KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell’articolo 255; W = rapporto tra:
A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un’esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione. Se l’ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:
Se l’ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %. 3. Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo. Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato. Articolo 262 Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-SA Nell’ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:
Articolo 263 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) 1. Nell’ambito del SEC-ERBA, l’importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato moltiplicando il valore dell’esposizione della posizione, calcolato come indicato all’articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al presente articolo. 2. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio: Tabella 1
3. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7 del presente articolo, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all’articolo 257 e al paragrafo 4 del presente articolo, per la durata del segmento (MT), e al paragrafo 5 del presente articolo per lo spessore del segmento per i segmenti non senior: Tabella 2
4. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti di durata compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l’interpolazione lineare tra i fattori di ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di cinque anni conformemente alla tabella 2. 5. Per tenere conto dello spessore del segmento, gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:
dove T = spessore del segmento misurato come D – A dove
6. I fattori di ponderazione del rischio per i segmenti non senior risultanti dai paragrafi 3, 4 e 5 sono soggetti a un fattore minimo del 15 %. Inoltre, i fattori di ponderazione del rischio risultanti non devono essere inferiori al fattore di ponderazione del rischio corrispondente a un ipotetico segmento senior della stessa cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa durata. 7. Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
8. Se l’ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo. Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato. Articolo 264 Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell’ambito del SEC-IRBA 1. Nell’ambito del SEC-ERBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell’articolo 263, fatte salve le modifiche indicate nel presente articolo. 2. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio: Tabella 3
3. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell’articolo 263, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all’articolo 257 e all’articolo 263, paragrafo 4, per la durata del segmento (MT), e all’articolo 263, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior: Tabella 4
Articolo 265 Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna 1. Gli enti possono usare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating nei programmi ABCP o nelle operazioni ABCP conformemente all’articolo 266 ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se un ente ha ricevuto un’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e una posizione specifica in un programma ABCP o in un’operazione ABCP rientra nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione, l’ente applica tale metodo per calcolare l’importo dell’esposizione ponderato per il rischio di tale posizione. 2. Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
3. Se la revisione di cui al paragrafo 2, lettera g), è affidata alle funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio, esse sono indipendenti dalle funzioni interne dell’ente attinenti alla linea di business del programma ABCP e ai relativi rapporti con la clientela. 4. Gli enti che hanno ottenuto l’autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell’ambito di applicazione del metodo della valutazione interna, a meno che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
Articolo 266 Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell’ambito del metodo della valutazione interna 1. Nell’ambito del metodo della valutazione interna, l’ente assegna la posizione priva di rating verso il programma ABCP o l’operazione ABCP a uno dei livelli di rating di cui all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all’articolo 265, paragrafo 2, lettera e). 2. Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello di investment grade al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un’ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell’articolo 263 o dell’articolo 264, a seconda dei casi.
Articolo 267 Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo “look-through” 1. L’ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. 2. Nel caso di portafogli di esposizioni sottostanti per i quali l’ente usa esclusivamente il metodo standardizzato o il metodo IRB, il fattore massimo di ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l’esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti a norma, rispettivamente, del capo 2 o del capo 3 se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:
3. Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell’ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra:
4. Se il fattore massimo di ponderazione del rischio calcolato a norma del paragrafo 1 si traduce in un fattore di ponderazione del rischio inferiore ai fattori minimi di cui agli articoli da 259 a 264, a seconda dei casi, è utilizzato il primo. Articolo 268 Requisiti patrimoniali massimi 1. Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente al capo 2 o al capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Ai fini del presente articolo, il requisito patrimoniale del metodo IRB comprende l’importo delle perdite attese associate alle esposizioni in questione calcolato conformemente al capo 3 e l’importo delle perdite inattese. 2. Nel caso dei portafogli misti, il requisito patrimoniale massimo è determinato calcolando la media ponderata per l’esposizione dei requisiti patrimoniali delle quote del metodo IRB e del metodo standardizzato delle esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 1. 3. Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l’importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per la quota maggiore di interesse detenuta dall’ente nei segmenti pertinenti (V), espresso in percentuale e calcolato come segue:
4. Nel calcolo del requisito patrimoniale massimo per una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente articolo, l’importo integrale delle eventuali plusvalenze e strip dei soli interessi a supporto del credito derivanti dall’operazione di cartolarizzazione è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Articolo 269 Ricartolarizzazioni 1. Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell’articolo 261, con le modifiche seguenti:
2. Il KSA per le esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti è calcolato conformemente alla sottosezione 2. 3. I requisiti patrimoniali massimi di cui alla sottosezione 4 non si applicano alle posizioni verso la ricartolarizzazione. 4. Se il portafoglio di esposizioni sottostanti è un misto di segmenti di cartolarizzazione e di altri tipi di attività, il parametro KA è determinato come media ponderata dell’esposizione nominale del KA calcolata separatamente per ciascun sottoinsieme di esposizioni. Articolo 270 Posizioni senior verso le cartolarizzazioni delle PMI L’ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione a norma degli articoli 260, 262 o 264, a seconda dei casi, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Articolo 270 bis Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio 1. Se l’ente non rispetta i requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 in qualche aspetto sostanziale, per sua negligenza od omissione, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio limitato al 1 250 % che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, o all’articolo 337, paragrafo 3 del presente regolamento, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence e di gestione del rischio. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbero ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402. 2. L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l’attuazione del paragrafo 1, comprese le misure da adottare in caso di violazione degli obblighi di due diligence e di gestione del rischio. L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 270 ter Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un’ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Articolo 270 quater Disposizioni sull’utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un’ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Articolo 270 quinquies Uso delle valutazioni del merito di credito 1. L’ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI (“ECAI prescelta”) ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo. 2. L’ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine deve soddisfare i seguenti requisiti:
3. Se le esposizioni sottostanti una cartolarizzazione beneficiano, integralmente o parzialmente, di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito della posizione verso la cartolarizzazione effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione del credito di cui al presente paragrafo non è ammissibile a norma del capo 4, la valutazione del merito di credito non è riconosciuta e la posizione verso la cartolarizzazione è considerata priva di rating. 4. Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l’effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito effettuata da un’ECAI prescelta, l’ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come se fosse priva di rating e calcola gli importi dell’esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 4. Articolo 270 sexies Mappatura delle cartolarizzazioni L’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l’EBA:
L’EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»; |
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10) |
l’articolo 337 è sostituito dal seguente: «Articolo 337 Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione 1. Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all’interno del portafoglio di negoziazione, l’ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all’articolo 327, paragrafo 1, per l’8 % del fattore di ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all’esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3. 2. Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, le stime della PD e della LGD possono essere determinate sulla base di stime derivate dal modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC) dell’ente cui è stata concessa l’autorizzazione a usare il modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito. Quest’alternativa può essere utilizzata solo previa autorizzazione delle autorità competenti, che è concessa se tali stime soddisfano i requisiti quantitativi per il metodo IRB di cui al titolo II, capo 3. Conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’EBA emana orientamenti sull’uso delle stime della PD e della LGD come input quando dette stime sono basate sul modello IRC. 3. Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio conformemente all’articolo 247, paragrafo 6, si applica l’8 % del fattore di ponderazione del rischio complessivo. 4. L’ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l’articolo 338, paragrafo 4. 5. Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate. Qualora l’ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all’articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell’effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito.»; |
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11) |
la parte cinque è soppressa e tutti i riferimenti alla parte cinque sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402; |
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12) |
all’articolo 457, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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13) |
l’articolo 462 è sostituito dal seguente: «Articolo 462 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 244, paragrafo 6, all’articolo 245, paragrafo 6, e agli articoli da 456 a 460 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013. 3. La delega di potere di cui all’articolo 244, paragrafo 6, all’articolo 245, paragrafo 6, e agli articoli da 456 a 460 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 244, paragrafo 6, dell’articolo 245, paragrafo 6, e degli articoli da 456 a 460 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
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14) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 519 bis Relazioni e riesame Entro il 1o gennaio 2022, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione delle disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche da un punto di vista macroprudenziale ed economico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, in particolare, valuta i seguenti punti:
La relazione tiene altresì conto degli sviluppi normativi a livello internazionale, in particolare relativamente alle norme internazionali sulla cartolarizzazione.» |
Articolo 2
Disposizioni transitorie sulle posizioni verso la cartolarizzazione in essere
Per quanto riguarda le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, gli enti continuano ad applicare le disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, e all’articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 fino al 31 dicembre 2019 nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
Ai fini del presente articolo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportano l’emissione di titoli, con il riferimento alle «cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi» si intendono le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono state create.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.
(2) GU C 82 del 3.3.2016, pag. 1.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 novembre 2017.
(4) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(5) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(7) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
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28.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/35 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1)
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
La cartolarizzazione implica operazioni che consentono a un prestatore o a un creditore (di solito un ente creditizio o una società) di rifinanziare un pacchetto di prestiti, esposizioni o crediti, quali prestiti immobiliari, prestiti per veicoli o leasing auto, prestiti al consumo, crediti su carte di credito o crediti commerciali, trasformandoli in titoli negoziabili. Il prestatore raggruppa i crediti e li riconfeziona in un portafoglio, articolandoli in diverse categorie di rischio destinate ai diversi investitori; in questo modo permette agli investitori d’investire in crediti e altre esposizioni a cui di norma non avrebbero accesso diretto. Gli investitori ricavano il rendimento generato dal flusso di cassa dei crediti sottostanti. |
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(2) |
Nella comunicazione del 26 novembre 2014 su un piano di investimenti per l’Europa, la Commissione ha annunciato l’intenzione di rilanciare mercati delle cartolarizzazioni di qualità evitando di ripetere gli errori commessi nel periodo precedente la crisi finanziaria del 2008. Lo sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate è uno degli elementi fondanti dell’Unione dei mercati dei capitali e concorre al conseguimento dell’obiettivo prioritario della Commissione di sostenere la creazione di occupazione e il ritorno a una crescita sostenibile. |
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(3) |
L’Unione mira a rafforzare il quadro normativo instaurato dopo la crisi finanziaria per far fronte ai rischi insiti nelle cartolarizzazioni molto complesse, opache e rischiose. È essenziale adottare norme che permettano di distinguere meglio i prodotti semplici, trasparenti e standardizzati dagli strumenti complessi, opachi e rischiosi e di applicare un quadro prudenziale più sensibile al rischio. |
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(4) |
La cartolarizzazione è un elemento importante ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari. Se strutturata in modo solido, la cartolarizzazione costituisce un importante canale di diversificazione delle fonti di finanziamento e di ripartizione più ampia del rischio all’interno del sistema finanziario dell’Unione. Consente di distribuire in modo più diffuso i rischi nel settore finanziario e può dare ai bilanci dei cedenti quel maggiore ossigeno necessario per aumentare l’erogazione di prestiti all’economia. Nel complesso può migliorare l’efficienza del sistema finanziario e aprire possibilità d’investimento supplementari. La cartolarizzazione può gettare un ponte tra gli enti creditizi e i mercati dei capitali apportando benefici indiretti alle imprese e ai cittadini (attraverso, ad esempio, una minore onerosità di prestiti e finanziamenti alle imprese, crediti per beni immobili e carte di credito). Il presente regolamento riconosce, tuttavia, i rischi di una maggiore interconnessione e di leva finanziaria eccessiva che la cartolarizzazione comporta e, pertanto, incoraggia le autorità competenti a procedere a una vigilanza microprudenziale della partecipazione di un ente finanziario al mercato delle cartolarizzazioni nonché il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le autorità nazionali competenti e le autorità nazionali designate in materia di strumenti macroprudenziali a procedere a una vigilanza macroprudenziale di tale mercato. |
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(5) |
Ai fini dell’instaurazione di un quadro prudenziale più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), l’Unione deve definire con precisione la cartolarizzazione STS, perché altrimenti la disciplina normativa più sensibile al rischio per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione si applicherebbe nei diversi Stati membri a tipologie diverse di cartolarizzazioni. Ne conseguirebbero una disparità di condizioni e pratiche di arbitraggio regolamentare, mentre è importante garantire che l’Unione funzioni come un mercato unico delle cartolarizzazioni STS e che agevoli le operazioni transfrontaliere. |
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(6) |
In linea con le definizioni vigenti nelle normative settoriali dell’Unione, è opportuno definire tutti i concetti fondamentali attinenti alla cartolarizzazione. È necessaria, in particolare, una definizione precisa e completa di cartolarizzazione, che abbracci ogni operazione o schema mediante cui è segmentato il rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni. L’esposizione che crea un’obbligazione di pagamento diretto per un’operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un’esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l’operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango (seniority) diverso. |
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(7) |
Il promotore dovrebbe poter delegare compiti a un gestore (servicer), ma dovrebbe rimanere responsabile della gestione del rischio. In particolare, il promotore non dovrebbe trasferire l’obbligo di mantenimento del rischio al suo gestore. Il gestore dovrebbe essere un gestore di patrimoni regolamentato, per esempio una società di gestione di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), un gestore di fondi di investimento alternativi (AIFM) o un’entità di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (entità MiFID). |
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(8) |
Il presente regolamento introduce un divieto di ricartolarizzazione, fatte salve le deroghe per determinati casi di ricartolarizzazioni utilizzate per fini legittimi e le precisazioni riguardo al fatto se i programmi di emissione di commercial paper garantiti da attività (ABCP) siano da considerarsi ricartolarizzazioni. Le ricartolarizzazioni potrebbero ostacolare il livello di trasparenza che il presente regolamento cerca di stabilire. Tuttavia, in casi eccezionali le ricartolarizzazioni possono essere utili per salvaguardare gli interessi degli investitori. Pertanto le ricartolarizzazioni dovrebbero essere consentite solo in casi specifici stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, è importante per il finanziamento dell’economia reale che i programmi ABCP interamente garantiti che non introducono eventuali risegmentazioni in aggiunta alle operazioni finanziate dal programma restino al di fuori dell’ambito di applicazione del divieto di ricartolarizzazione. |
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(9) |
Non solo gli investimenti in cartolarizzazioni o le esposizioni verso di esse comportano che l’investitore si trovi esposto al rischio di credito dei prestiti o delle esposizioni sottostanti, ma la procedura di strutturazione delle cartolarizzazioni potrebbe comportare anche altri rischi: rischi di agenzia, rischio di modello, rischio giuridico e operativo, rischio di controparte, rischio di gestione (servicing), rischio di liquidità e di concentrazione. È essenziale pertanto che gli investitori istituzionali siano sottoposti a obblighi proporzionati di due diligence che consentano loro un’adeguata valutazione dei rischi derivanti da tutti i tipi di cartolarizzazioni, a beneficio degli investitori finali. La due diligence può così rafforzare anche la fiducia sia nel mercato sia tra i singoli cedenti, promotori e investitori. È necessario che gli investitori esercitino una due diligence adeguata anche riguardo alle cartolarizzazioni STS. Possono informarsi attraverso le informative emanate dalle parti che intervengono nella cartolarizzazione, in particolare la notifica STS e le collegate informazioni divulgate in tale contesto, da cui dovrebbero poter ricavare tutte le informazioni d’interesse sul modo in cui sono soddisfatti i criteri STS. Gli investitori istituzionali dovrebbero poter fare adeguato affidamento sulla notifica STS e sulle informative divulgate dal cedente, dal promotore e dalla società veicolo per la cartolarizzazione (securitisation special purpose entity – SSPE) riguardo alla conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS. Essi tuttavia non dovrebbero fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tale notifica e tali informative. |
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(10) |
È essenziale che gli interessi dei cedenti, dei promotori, dei prestatori originari che partecipano alla cartolarizzazione e degli investitori siano allineati. A tal fine, è opportuno che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantengano un interesse significativo nelle esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione. È pertanto importante che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantengano una rilevante esposizione economica netta ai rischi sottostanti in questione. Più in generale, è opportuno che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l’applicazione dell’obbligo di mantenimento, che dovrebbe valere in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati. L’obbligo di mantenimento non deve essere oggetto di applicazioni multiple: per una data cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno tra cedente, promotore e prestatore originario sia soggetto all’obbligo. Analogamente, ove le operazioni di cartolarizzazione comprendano, quali esposizioni sottostanti, altre posizioni di cartolarizzazione, l’obbligo di mantenimento dovrebbe applicarsi unicamente per la cartolarizzazione interessata dall’investimento. La notifica STS dovrebbe indicare agli investitori che il cedente, il promotore o il prestatore originario mantiene una rilevante esposizione economica netta ai rischi sottostanti. Andrebbero applicate deroghe nei casi in cui le esposizioni cartolarizzate sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente, in particolare da autorità pubbliche. Qualora sia fornito un sostegno con risorse pubbliche, sotto forma di garanzie o con altro mezzo, il presente regolamento lascia impregiudicate le norme sugli aiuti di Stato. |
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(11) |
I cedenti o i promotori non dovrebbero trarre vantaggio dal fatto di poter detenere più informazioni degli investitori e potenziali investitori sulle attività trasferite alla SSPE, e non dovrebbero trasferire alla SSPE, senza che gli investitori o potenziali investitori ne siano a conoscenza, attività il cui profilo di rischio di credito è superiore a quello di attività comparabili detenute nel bilancio dei cedenti. La violazione di tale obbligo dovrebbe essere soggetta a sanzioni imposte dalle autorità competenti, ma solo in caso di violazione intenzionale. La sola negligenza non dovrebbe essere soggetta a sanzioni a tal riguardo. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia pregiudicare in alcun modo il diritto dei cedenti o dei promotori di selezionare le attività da trasferire alla SSPE che hanno ex ante un profilo medio di rischio di credito superiore al profilo medio di rischio di credito di attività comparabili detenute nel bilancio del cedente, purché il profilo di rischio di credito superiore delle attività trasferite alla SSPE sia chiaramente comunicato agli investitori o potenziali investitori. Le autorità competenti dovrebbero vigilare sul rispetto di tale obbligo confrontando le attività sottostanti a una cartolarizzazione e le attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Il raffronto della performance dovrebbe essere effettuato fra attività che si prevede ex ante avranno performance simili, per esempio tra crediti ipotecari su immobili residenziali deteriorati trasferiti alla SSPE e crediti ipotecari su immobili residenziali deteriorati detenuti nel bilancio del cedente. Nulla lascia supporre che le attività sottostanti a una cartolarizzazione debbano registrare performance simili a quelle delle attività medie detenute nel bilancio del cedente. |
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(12) |
La capacità degli investitori e dei potenziali investitori di esercitare la due diligence, e quindi di valutare con cognizione di causa il merito di credito dello strumento di cartolarizzazione, dipende dall’accesso che hanno alle informazioni su tali strumenti. È importante, basandosi sull’acquis vigente, instaurare un sistema globale in cui gli investitori e i potenziali investitori abbiano accesso a tutte le informazioni d’interesse per l’intera durata delle operazioni, alleviare i compiti di segnalazione a carico di cedenti, promotori e SSPE e facilitare l’accesso continuo, agevole e gratuito degli investitori a informazioni attendibili sulle cartolarizzazioni. Al fine di aumentare la trasparenza del mercato, è opportuno istituire un quadro per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni al fine di raccogliere le pertinenti comunicazioni, principalmente sulle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni. Tali repertori di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere autorizzati e controllati dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Nello specificare i dettagli di tali compiti di segnalazione, l’ESMA dovrebbe garantire che le informazioni soggette all’obbligo di segnalazione ai repertori rispecchino il più possibile i moduli esistenti per la comunicazione di tali informazioni. |
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(13) |
L’obiettivo principale dell’obbligo generale per il cedente, il promotore e la SSPE di mettere a disposizione le informazioni sulle cartolarizzazioni tramite il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è fornire agli investitori una fonte unica e controllata dei dati necessari per esercitare la due diligence. Le cartolarizzazioni private sono spesso su misura. Sono importanti perché consentono alle parti di effettuare operazioni di cartolarizzazione senza rivelare informazioni commerciali sensibili sull’operazione (ad esempio, rivelare che una determinata società necessita di finanziamenti per espandere la produzione o che una impresa di investimento sta entrando in un nuovo mercato nel quadro della sua strategia) e/o relative alle attività sottostanti (ad esempio sul tipo di crediti commerciali generati da un’impresa industriale) al mercato o ai concorrenti. In tali casi, gli investitori sono in contatto diretto con il cedente e/o il promotore e ricevono direttamente da questi le informazioni necessarie per esercitare la due diligence. Pertanto è opportuno esentare le cartolarizzazioni private dall’obbligo di notificare a un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni le informazioni relative alle operazioni. |
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(14) |
I cedenti, i promotori e i prestatori originari dovrebbero applicare alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate. Tuttavia, nella misura in cui non sono creati sotto forma di prestito, non è necessario che i crediti commerciali soddisfino i criteri per la concessione di crediti. |
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(15) |
In linea generale gli strumenti di cartolarizzazione non si prestano per i clienti al dettaglio ai sensi della direttiva 2014/65/UE. |
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(16) |
Nella comunicazione agli investitori i cedenti, i promotori e le SSPE dovrebbero mettere a disposizione tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle esposizioni sottostanti, compresi dati che permettano agli investitori di reperire chiaramente, all’interno del portafoglio delle esposizioni sottostanti, i casi di morosità e inadempienza dei debitori sottostanti, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, riacquisto, sospensioni dei pagamenti, perdita, importo stornato, recupero e altre misure a tutela della performance delle attività. La comunicazione agli investitori dovrebbe riportare altresì, per le cartolarizzazioni che non sono operazioni ABCP, dati sui flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e dalle passività della cartolarizzazione, compresa un’informativa distinta sul reddito della posizione verso la cartolarizzazione e sui relativi esborsi, vale a dire capitale programmato, interesse programmato, capitale anticipato, interesse scaduto e commissioni e spese, così come dati relativi al verificarsi di eventi che determinano una diversa priorità di pagamento o la sostituzione di controparti e dati sull’ammontare e la forma del supporto di credito disponibile per ciascun segmento. Sebbene in passato le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate abbiano registrato buoni risultati, il fatto che soddisfi i requisiti STS non significa che la posizione verso la cartolarizzazione sia scevra di rischi né costituisce in alcun modo un indice della qualità creditizia sottostante la cartolarizzazione. Dovrebbe essere piuttosto inteso come un segnale del fatto che l’investitore prudente e diligente sarà in grado di analizzare i rischi insiti nella cartolarizzazione. Al fine di tener conto delle differenti caratteristiche strutturali delle cartolarizzazioni a lungo termine e delle cartolarizzazioni a breve termine (ossia i programmi ABCP e le transazioni ABCP), dovrebbero esserci due tipi di requisiti STS: uno per le cartolarizzazioni a lungo termine e uno per le cartolarizzazioni a breve termine corrispondenti ai due segmenti di mercato che funzionano in modo differente. I programmi ABCP si basano su una serie di operazioni ABCP consistenti in esposizioni a breve termine che, una volta giunte a scadenza, devono essere sostituite. In un’operazione ABCP, la cartolarizzazione potrebbe essere effettuata, tra l’altro, tramite un accordo su uno sconto variabile sul prezzo di acquisto del portafoglio di esposizioni sottostanti, o l’emissione da parte di una SSPE di senior e junior notes in una struttura di cofinanziamento in cui le senior notes sono poi trasferite ai soggetti acquirenti di uno o più programmi ABCP. Le operazioni ABCP che possono essere considerate STS non dovrebbero tuttavia comportare ricartolarizzazioni. Inoltre, i criteri STS dovrebbero rispecchiare il ruolo specifico del promotore che fornisce supporto di liquidità al programma ABCP, in particolare nel caso di programmi ABCP interamente garantiti. |
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(17) |
Si è già lavorato molto, a livello sia internazionale sia di Unione, per individuare le cartolarizzazioni STS. Nei regolamenti delegati (UE) 2015/35 (7) e 2015/61 (8) della Commissione sono già stabiliti i criteri applicabili alle cartolarizzazioni STS che hanno finalità specifiche, alle quali si associa una disciplina prudenziale più sensibile al rischio. |
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(18) |
Le SSPE dovrebbero essere istituite solo nei paesi terzi che non sono inseriti nell’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Se al momento della revisione del presente regolamento sarà stato adottato uno specifico elenco UE di giurisdizioni di paesi terzi che rifiutano di rispettare le norme di buona governance fiscale, tale elenco dovrebbe essere preso in considerazione e potrebbe diventare l’elenco di riferimento per i paesi terzi in cui non è consentito istituire SSPE. |
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(19) |
È essenziale stabilire una definizione generale di cartolarizzazione STS applicabile a livello intersettoriale, muovendo dai criteri vigenti, nonché dai criteri adottati il 23 luglio 2015 dal comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e dall’organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) per l’individuazione delle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili nel quadro dell’adeguatezza patrimoniale per le cartolarizzazioni e, in particolare, sulla base del parere dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (EBA), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) su un quadro europeo per la caratterizzazione delle cartolarizzazioni pubblicato il 7 luglio 2015. |
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(20) |
L’applicazione dei criteri STS attraverso l’Unione non dovrebbe comportare differenze d’impostazione che possano opporre potenziali ostacoli agli investitori transfrontalieri costringendoli a familiarizzare con i dettagli delle discipline dei diversi Stati membri e minandone quindi la fiducia nei criteri STS. L’EBA dovrebbe pertanto elaborare orientamenti per garantire un’interpretazione comune e coerente dei requisiti STS attraverso l’Unione, al fine di dirimere le questioni interpretative che potrebbero porsi. Tale fonte unica di interpretazione agevolerebbe l’adozione dei criteri STS da parte di cedenti, promotori e investitori. Anche l’ESMA dovrebbe svolgere un ruolo attivo nel dirimere le questioni interpretative che potrebbero porsi. |
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(21) |
Al fine di evitare differenze d’impostazione nell’applicazione dei criteri STS, le tre autorità europee di vigilanza (AEV) dovrebbero coordinare, nell’ambito del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, le attività che svolgono con quelle delle autorità competenti, per assicurare la coerenza intersettoriale e valutare le questioni pratiche che potrebbero porsi riguardo alle cartolarizzazioni STS. A tal fine dovrebbe essere altresì chiesta l’opinione dei partecipanti al mercato, di cui si dovrebbe tener conto per quanto possibile. L’esito di tali discussioni dovrebbe essere pubblicato sui siti web delle AEV, così da aiutare cedenti, promotori, SSPE e investitori a valutare le cartolarizzazioni STS prima di emettere le posizioni corrispondenti o di investire in esse. Questo meccanismo di coordinamento sarebbe particolarmente importante nel corso del periodo precedente l’attuazione del presente regolamento. |
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(22) |
Conformemente al presente regolamento, soltanto le cartolarizzazioni di «vendita effettiva» possono essere qualificate STS. Nella cartolarizzazione di vendita effettiva la proprietà delle esposizioni sottostanti è trasferita o di fatto ceduta a un soggetto emittente che rappresenta la SSPE. Al trasferimento o alla cessione alla SSPE delle esposizioni sottostanti non dovrebbero applicarsi disposizioni in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore, fatte salve le disposizioni della normativa nazionale in materia di insolvenza che prevedono la possibilità, a condizioni rigorose, di invalidare la vendita di esposizioni sottostanti conclusa entro un determinato periodo prima della dichiarazione di insolvenza del venditore. |
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(23) |
Il parere giuridico fornito da un consulente giuridico qualificato potrebbe confermare la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti e l’opponibilità ai sensi della normativa applicabile della vendita, cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici. |
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(24) |
Nelle cartolarizzazioni che non sono di vendita effettiva le esposizioni sottostanti non sono trasferite a un soggetto emittente che è una SSPE, ma ne è piuttosto trasferito il rischio di credito per mezzo di un contratto derivato o di una garanzia. Questo determina un rischio di credito di controparte supplementare e una maggiore complessità potenziale, in particolare collegata al contenuto del contratto derivato. Per tali ragioni, i criteri STS non dovrebbero consentire la cartolarizzazione sintetica. È opportuno riconoscere i progressi conseguiti dall’EBA nella sua relazione del dicembre 2015, che individua un insieme possibile di criteri STS per la cartolarizzazione sintetica e definisce la «cartolarizzazione sintetica nel bilancio» e la «cartolarizzazione sintetica di arbitraggio». Una volta che l’EBA avrà chiaramente stabilito un insieme di criteri STS specificamente applicabili alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, e al fine di promuovere il finanziamento dell’economia reale e in particolare delle PMI, che beneficiano in misura maggiore di tali cartolarizzazioni, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione e, se del caso, adottare una proposta legislativa al fine di estendere il quadro STS a tali cartolarizzazioni. Tuttavia, nessuna estensione dovrebbe essere proposta dalla Commissione per quanto concerne le cartolarizzazioni sintetiche di arbitraggio. |
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(25) |
Le esposizioni sottostanti trasferite dal venditore alla SSPE dovrebbero soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti e ben definiti che non consentano la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Non si dovrebbe in via di principio considerare gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie. |
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(26) |
Le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere esposizioni in stato di default o esposizioni verso debitori o garanti che, a conoscenza del cedente o prestatore originario, sono in situazioni specifiche di affidabilità creditizia deteriorata (per esempio garanti che siano stati dichiarati insolventi). La norma della «conoscenza» dovrebbe considerarsi rispettata sulla base delle informazioni ottenute dai debitori sulla creazione delle esposizioni, delle informazioni ottenute dal cedente nel corso della sua gestione delle esposizioni o della sua procedura di gestione del rischio, ovvero sulla base delle informazioni notificate al cedente da terzi. Si dovrebbe applicare un approccio prudente a esposizioni deteriorate e conseguentemente oggetto di ristrutturazione. Ciononostante, l’inclusione di queste ultime nel portafoglio delle esposizioni sottostanti non dovrebbe essere esclusa nel caso in cui tali esposizioni non abbiano presentato nuovi arretrati a partire dalla data della ristrutturazione, che dovrebbe aver avuto luogo almeno un anno prima della data di trasferimento o cessione alla SSPE delle esposizioni sottostanti. In tali casi un’informativa adeguata dovrebbe assicurare piena trasparenza. |
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(27) |
Per fare in modo che gli investitori esercitino una due diligence rigorosa e per facilitare la valutazione dei rischi sottostanti, è importante che le operazioni di cartolarizzazione siano garantite da portafogli di esposizioni omogenei per tipologia di attività: portafogli di prestiti su immobili residenziali, o portafogli di prestiti societari, prestiti su proprietà aziendali, leasing e linee di credito concessi ad imprese di una medesima categoria, o portafogli di prestiti per veicoli e leasing auto, o portafogli di linee di credito concessi a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico. Le esposizioni sottostanti non dovrebbero comprendere valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE. Al fine di tener conto di quegli Stati membri in cui è prassi comune che gli enti creditizi facciano ricorso a obbligazioni invece che a contratti di prestito per concedere crediti a società non finanziarie, dovrebbe essere possibile includere tali obbligazioni, a condizione che non siano quotate in una sede di negoziazione. |
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(28) |
È fondamentale evitare il riaffiorare di modelli «originate to distribute», vale a dire le situazioni in cui il prestatore applica al prestito politiche di sottoscrizione fiacche e fragili perché sa in anticipo che, in ultima analisi, i rischi connessi saranno venduti a terzi. Le esposizioni da cartolarizzare dovrebbero quindi essere create nel corso ordinario dell’attività del cedente o del prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o prestatore originario applica al momento della creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate. Ai potenziali investitori o – nel caso di programmi ABCP interamente garantiti – al promotore e alle altri parti direttamente esposte all’operazione ABCP dovrebbero essere divulgate integralmente le modifiche sostanziali dei parametri di sottoscrizione. Il cedente o prestatore originario dovrebbe aver maturato sufficiente esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non dovrebbe comprendere prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente del prestito o, se del caso, agli intermediari era stata fatta presente la possibilità che le informazioni fornite non fossero state verificate dal prestatore. Laddove applicabile, la valutazione del merito di credito del mutuatario dovrebbe rispondere anche ai requisiti fissati nelle direttive 2008/48/CE (10) o 2014/17/UE (11) del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero a requisiti equivalenti di paesi terzi. |
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(29) |
Fare forte affidamento – per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione – sulla vendita delle attività poste a garanzia delle attività sottostanti crea vulnerabilità, come dimostrato dalle prestazioni insoddisfacenti di parti del mercato dei titoli garantiti da mutui ipotecari su immobili commerciali durante la crisi finanziaria. Tali titoli non dovrebbero pertanto essere considerati cartolarizzazioni STS. |
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(30) |
Se sono disponibili i dati sull’impatto ambientale delle attività sottostanti le cartolarizzazioni, il cedente e il promotore di tali cartolarizzazioni dovrebbero pubblicarli. Pertanto, quando le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente, il promotore e la SSPE di una cartolarizzazione STS dovrebbero pubblicare le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto. |
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(31) |
Se il cedente, il promotore e la SSPE intendono utilizzare la qualifica STS per le loro cartolarizzazioni, si dovrebbe comunicare agli investitori, alle autorità competenti e all’ESMA che le cartolarizzazioni soddisfano i requisiti STS. La notifica dovrebbe contenere una spiegazione delle modalità con cui si è rispettato ciascun criterio STS. L’ESMA dovrebbe quindi inserire la cartolarizzazione in un elenco delle cartolarizzazioni STS notificate, pubblicato a scopo informativo sul proprio sito web. Il fatto che un’emissione di cartolarizzazioni figuri nell’elenco delle cartolarizzazioni STS notificate pubblicato dall’ESMA non implica che questa o altre autorità competenti abbiano certificato che la cartolarizzazione soddisfa i requisiti STS. La conformità ai requisiti STS resta di esclusiva responsabilità di cedenti, promotori e SSPE. In questo modo si dovrebbe garantire che i cedenti, i promotori e le SSPE si assumano la responsabilità della dichiarazione relativa alla qualifica STS della cartolarizzazione e alla trasparenza sul mercato. |
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(32) |
Se una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti STS, il cedente e il promotore dovrebbero notificarlo immediatamente all’ESMA e alla pertinente autorità competente. Qualora un’autorità competente abbia imposto sanzioni amministrative in relazione a una cartolarizzazione notificata come STS, detta autorità competente dovrebbe notificarlo immediatamente all’ESMA affinché siano incluse nell’elenco delle notifiche STS, in modo che gli investitori siano informati di tali sanzioni e dell’attendibilità delle notifiche STS. Al fine di evitare conseguenze sotto il profilo della reputazione, è quindi nell’interesse dei cedenti, e dei promotori trasmettere notifiche accurate. |
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(33) |
Gli investitori dovrebbero esercitare in prima persona una due diligence proporzionata ai rischi insiti nell’investimento prospettato, ma dovrebbero poter contare sulle notifiche STS e sulle informazioni divulgate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE riguardo alla conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS. Essi tuttavia non dovrebbero fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tali notifiche e informazioni. |
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(34) |
L’intervento di terzi come ausilio alla verifica della conformità della cartolarizzazione ai requisiti STS potrebbe rivelarsi utile per gli investitori, i cedenti, i promotori e le SSPE e potrebbe contribuire ad accrescere la fiducia nel mercato delle cartolarizzazioni STS. I cedenti, i promotori e le SSPE potrebbero altresì ricorrere a servizi di terzi autorizzati in conformità del presente regolamento per valutare se la propria cartolarizzazione rispetta i criteri STS. Tali terzi dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione delle autorità competenti. La notifica all’ESMA e la conseguente pubblicazione sul suo sito dovrebbero indicare se la conformità ai criteri STS è stata confermata o meno da un terzo autorizzato. È essenziale tuttavia che gli investitori valutino in prima persona e si assumano la responsabilità delle loro decisioni di investimento, senza fare meccanicamente affidamento su detti terzi. L’intervento di terzi non dovrebbe in alcun modo allontanare dai cedenti, promotori e investitori istituzionali la responsabilità giuridica finale per quanto riguarda la notifica e il trattamento di un’operazione di cartolarizzazione come STS. |
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(35) |
Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti e conferire loro i necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione. In via di principio le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate. Poiché è possibile che investitori, cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE siano stabiliti in Stati membri diversi e che su di essi esercitino la vigilanza autorità settoriali competenti diverse, si dovrebbe assicurare, tramite l’interscambio d’informazioni e l’assistenza reciproca nelle attività di vigilanza, una stretta cooperazione sia tra le autorità competenti interessate, tra cui la Banca centrale europea (BCE) in relazione a compiti specifici che le sono stati attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (12) del Consiglio, sia con le AEV. Le autorità competenti dovrebbero applicare sanzioni solo in caso di violazioni intenzionali o dovute a negligenza. L’applicazione di provvedimenti correttivi non dovrebbe dipendere dalla prova dell’intenzionalità o della negligenza. Per stabilire il tipo e il livello adeguati della sanzione o del provvedimento correttivo, al momento di valutare la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, le autorità competenti dovrebbero in particolare prendere in considerazione il fatturato totale della persona giuridica responsabile o il reddito annuo e le attività nette della persona fisica responsabile. |
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(36) |
Le autorità competenti dovrebbero operare uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza e assicurare la coerenza delle decisioni, in particolare in caso di violazione del presente regolamento. Qualora la violazione riguardi una notifica inesatta o fuorviante, l’autorità competente che constata tale violazione dovrebbe anche informare le AEV e le autorità competenti interessate degli Stati membri interessati. In caso di disaccordo tra le autorità competenti, l’ESMA e, se del caso, il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza dovrebbero esercitare i loro poteri di mediazione vincolante. |
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(37) |
I requisiti per l’uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata» (STS) sono nuovi e saranno ulteriormente precisati dagli orientamenti dell’EBA e dalla prassi di vigilanza nel corso del tempo. Al fine di evitare di scoraggiare l’utilizzo di tale denominazione da parte dei partecipanti al mercato, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di concedere al cedente, al promotore e alla SSPE un periodo di tolleranza di tre mesi per rettificare un eventuale uso improprio della denominazione da essi utilizzata in buona fede. È opportuno presumere che vi sia buona fede quando il cedente, il promotore e la SSPE non potevano sapere che una cartolarizzazione non soddisfaceva tutti i criteri STS per essere qualificata STS. Durante il periodo di tolleranza è opportuno che la cartolarizzazione in questione continui a essere considerata conforme ai criteri STS e che non sia eliminata dall’elenco redatto dall’ESMA ai sensi del presente regolamento. |
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(38) |
Il presente regolamento promuove l’armonizzazione di vari elementi fondamentali del mercato delle cartolarizzazioni lasciando impregiudicata la possibilità di un’ulteriore armonizzazione complementare – guidata dal mercato – delle procedure e delle pratiche seguite sui mercati delle cartolarizzazioni. È pertanto indispensabile che i partecipanti al mercato e le relative associazioni professionali continuino a operare per standardizzare ulteriormente le pratiche di mercato, lavorando in particolare sulla standardizzazione della documentazione riguardante le cartolarizzazioni. La Commissione dovrebbe seguire attentamente le iniziative di standardizzazione avviate dai partecipanti al mercato e riferire al riguardo. |
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(39) |
Le direttive 2009/65/CE (13), 2009/138/CE (14) e 2011/61/UE (15) del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 (16) e (UE) n. 648/2012 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio sono modificati di conseguenza al fine di garantire la coerenza del quadro giuridico dell’Unione con il presente regolamento per quanto attiene alle disposizioni relative alla cartolarizzazione, il cui principale obiettivo è l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno, in particolare assicurandovi l’esistenza di pari condizioni per tutti gli investitori istituzionali. |
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(40) |
Le modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero esentare dall’obbligo di compensazione, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni, i contratti derivati over-the-counter («OTC») conclusi dalle SSPE, perché, nell’ambito della cartolarizzazione, le controparti dei contratti derivati OTC stipulati con SSPE sono creditori garantiti e perché di solito è già prevista una tutela adeguata contro il rischio di credito di controparte. Per quanto riguarda i derivati non compensati a livello centrale, i livelli di garanzia reale richiesti dovrebbero tener conto anche della struttura specifica delle cartolarizzazioni e delle tutele già previste in tale contesto. |
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(41) |
Obbligazioni garantite e cartolarizzazioni sono in una certa misura intercambiabili. Per scongiurare il rischio che il trattamento diverso riservato ai contratti derivati OTC conclusi da veicoli di obbligazioni garantite rispetto a quelli conclusi dalle SSPE determini distorsioni o arbitraggi tra ricorso alla cartolarizzazione o alle obbligazioni garantite, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 648/2012 per garantire la coerenza di trattamento tra derivati associati a obbligazioni garantite e derivati associati a cartolarizzazioni, in relazione all’obbligo di compensazione e ai requisiti di margine per i derivati OTC non compensati a livello centrale. |
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(42) |
Al fine di armonizzare le commissioni di vigilanza imposte dall’ESMA, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (18). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(43) |
Al fine di precisare l’obbligo di mantenimento del rischio, nonché di precisare ulteriormente i criteri di omogeneità e le esposizioni da considerare omogenee nell’ambito dei requisiti di semplicità, garantendo al contempo che la cartolarizzazione dei prestiti alle PMI non ne risenta negativamente, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’EBA riguardo alle modalità di mantenimento del rischio, alla misurazione del livello di mantenimento, a taluni divieti riguardanti il rischio mantenuto, al mantenimento su base consolidata e all’esenzione di talune operazioni, nonché alla specificazione dei criteri di omogeneità e di quali esposizioni sottostanti siano ritenute omogenee. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’EBA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due AEV. |
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(44) |
Al fine di favorire l’accesso continuo, agevole e gratuito degli investitori ad informazioni attendibili sulle cartolarizzazioni e al fine di precisare le modalità dell’obbligo di cooperazione e di scambio di informazioni che incombe alle autorità competenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall’ESMA sulla comparabilità delle informazioni relative alle esposizioni sottostanti e alle comunicazioni periodiche agli investitori, sull’elenco dei fini legittimi per i quali le ricartolarizzazioni sono permesse, sulle procedure che consentono ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni segnalate, la domanda di registrazione e la domanda semplificata di estensione della registrazione; sulle informazioni relative alle cartolarizzazioni che devono essere fornite per ragioni di trasparenza, gli standard operativi richiesti per la raccolta, l’aggregazione e la comparazione dei dati tra i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, le informazioni a cui hanno accesso i soggetti designati e i termini e le condizioni per l’accesso diretto; sulle informazioni da fornire in caso di notifica STS; sulle informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione di un terzo verificatore; e sulle informazioni da scambiare e il contenuto e la portata degli obblighi di notifica. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all’articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due AEV. |
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(45) |
Al fine di agevolare la procedura per gli investitori, i cedenti, i promotori e le SSPE, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di esecuzione sviluppate dall’ESMA sui moduli da utilizzare nel mettere le informazioni a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione; sul formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni; sul modulo per la fornitura di informazioni; sui moduli da utilizzare per fornire le informazioni al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, tenendo conto delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni; e sul modulo per le notifiche STS che fornirà agli investitori e alle autorità competenti informazioni sufficienti per valutare la conformità con i requisiti STS. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di esecuzione mediante atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE e in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA dovrebbe procedere a strette consultazioni con le altre due AEV. |
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(46) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire un quadro generale per la cartolarizzazione e instaurare un quadro specifico per cartolarizzazioni STS, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che i mercati delle cartolarizzazioni operano su scala mondiale e che nel mercato interno è opportuno assicurare pari condizioni a tutti gli investitori istituzionali e ai soggetti che intervengono nelle cartolarizzazioni, ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(47) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019. |
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(48) |
Per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere al1o gennaio 2019, i cedenti, i promotori e le SSPE dovrebbero poter usare la qualifica STS a condizione che la cartolarizzazione sia conforme ai requisiti STS, per determinati requisiti all’atto della notifica e per altri requisiti al momento della creazione. I cedenti, i promotori e le SSPE dovrebbero quindi poter trasmettere all’ESMA una notifica STS ai sensi del presente regolamento. Eventuali successive modifiche apportate alla cartolarizzazione dovrebbero essere accettate purché la cartolarizzazione continui a soddisfare tutti i requisiti STS applicabili. |
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(49) |
Gli obblighi di due diligence che sono applicati conformemente alla vigente normativa dell’Unione prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi alle cartolarizzazioni emesse a partire dal 1o gennaio 2011 e alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2011 se sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 dicembre 2014. Le rilevanti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione (19) che precisano gli obblighi di mantenimento del rischio per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) dovrebbero continuare ad applicarsi fino all’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione sul mantenimento del rischio previste dal presente regolamento. Ai fini della certezza del diritto, per le posizioni verso la cartolarizzazione in essere alla data di applicazione del presente regolamento gli enti creditizi o le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione e i gestori di fondi di investimento alternativi dovrebbero rimanere assoggettati all’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai capi 1, 2 e 3 e all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, agli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e all’articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (21). Al fine di garantire che i cedenti, i promotori e le SSPE adempiano agli obblighi di trasparenza, fino all’applicazione delle norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotterà ai sensi del presente regolamento è opportuno che le informazioni di cui agli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione (22) siano rese pubblicamente disponibili, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione. Definisce la cartolarizzazione e stabilisce gli obblighi di due diligence, di mantenimento del rischio e di trasparenza incombenti alle parti che intervengono nelle cartolarizzazioni, i criteri per la concessione di crediti, i requisiti per vendere cartolarizzazioni a clienti al dettaglio, un divieto di ricartolarizzazione, i requisiti per le SSPE, nonché le condizioni e le procedure relative ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Instaura altresì un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS»).
2. Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1)
«cartolarizzazione»: l’operazione o lo schema in cui il rischio di credito associato ad un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni è diviso in segmenti, avente tutte le seguenti caratteristiche:
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a) |
i pagamenti effettuati nell’ambito dell’operazione o dello schema dipendono dalla performance dell’esposizione o del portafoglio di esposizioni; |
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b) |
la subordinazione dei segmenti determina la distribuzione delle perdite nel corso della durata dell’operazione o dello schema; |
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c) |
l’operazione o lo schema non crea esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche elencate all’articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
2) «società veicolo per la cartolarizzazione» o «SSPE»: una società, un trust o un altro soggetto, diversi dal cedente o promotore, costituiti allo scopo di effettuare una o più cartolarizzazioni, le cui attività sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione di tale obiettivo, la cui struttura è volta a isolare le obbligazioni della SSPE da quelle del cedente;
3)
«cedente»: un soggetto che:
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a) |
in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha partecipato al contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore che originano le esposizioni cartolarizzate; o |
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b) |
acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza; |
4) «ricartolarizzazione»: una cartolarizzazione in cui almeno una delle esposizioni sottostanti è una posizione verso una cartolarizzazione;
5)
«promotore»: un ente creditizio, ubicato nell’Unione o meno, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, o un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, diverso dal cedente, che:
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a) |
istituisce e gestisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi; o |
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b) |
istituisce un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o altra cartolarizzazione nell’ambito della quale acquista esposizioni da terzi e delega la gestione attiva quotidiana del portafoglio relativa a detta cartolarizzazione a un soggetto autorizzato a eseguire tale attività ai sensi della direttiva 2009/65/CE, della direttiva 2011/61/UE o della direttiva 2014/65/UE; |
6) «segmento» (tranche): una frazione contrattualmente definita del rischio di credito associato a un’esposizione o a un portafoglio di esposizioni, in cui ad una posizione detenuta nella frazione è associato un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto ad una posizione dello stesso importo detenuta in un’altra frazione, a prescindere dalle protezioni di credito fornite da terzi direttamente ai detentori delle posizioni nella frazione o in altre frazioni;
7) «programma di emissione di commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper programme) o «programma ABCP»: un programma di cartolarizzazione i cui titoli assumono in prevalenza la forma di commercial paper garantiti da attività con durata originaria pari o inferiore ad un anno;
8) «operazione su commercial paper garantiti da attività» (asset-backed commercial paper transaction) od «operazione ABCP»: una cartolarizzazione nell’ambito di un programma ABCP;
9) «cartolarizzazione tradizionale»: una cartolarizzazione che comporta il trasferimento dell’interesse economico nelle esposizioni cartolarizzate tramite il trasferimento della proprietà di tali esposizioni dal cedente a una SSPE ovvero tramite una sub-partecipazione da parte di una SSPE, laddove i titoli emessi non rappresentino obbligazioni di pagamento del cedente;
10) «cartolarizzazione sintetica»: una cartolarizzazione nella quale il trasferimento del rischio è realizzato mediante l’utilizzo di derivati su crediti o di garanzie personali e le esposizioni oggetto della cartolarizzazione restano esposizioni del cedente;
11) «investitore»: la persona fisica o giuridica che detiene una posizione verso una cartolarizzazione;
12)
«investitore istituzionale»: un investitore che sia uno dei seguenti:
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a) |
un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE; |
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b) |
un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE; |
|
c) |
un ente pensionistico aziendale o professionale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) ai sensi dell’articolo 2 della stessa, a meno che lo Stato membro abbia deciso, a norma dell’articolo 5 di tale direttiva, di non applicare la medesima, in tutto o in parte, all’ente in questione; o un gestore degli investimenti o un’entità autorizzata nominati da un ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2016/2341; |
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d) |
un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, che gestisce e/o commercializza fondi di investimento alternativi nell’Unione; |
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e) |
una società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE; |
|
f) |
un OICVM a gestione interna, vale a dire una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE che non ha designato, per la propria gestione, una società di gestione autorizzata ai sensi della stessa direttiva; |
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g) |
un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini di detto regolamento o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), di detto regolamento; |
13) «gestore» (servicer): il soggetto che gestisce un aggregato di crediti acquistati o l’esposizione creditizia sottostante su base giornaliera;
14) «linea di liquidità»: la posizione verso la cartolarizzazione derivante da un accordo contrattuale per l’erogazione di fondi volti a garantire il rispetto delle scadenze nel pagamento dei flussi di cassa destinati agli investitori;
15) «esposizione rotativa»: un’esposizione nella quale il saldo in essere può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi decisi dai mutuatari entro un limite contrattualmente concordato;
16) «cartolarizzazione rotativa»: una cartolarizzazione la cui struttura ha natura rotativa grazie all’aggiunta o alla sottrazione delle esposizioni dal portafoglio di esposizioni indipendentemente dal fatto che le esposizioni abbiano o meno natura rotativa;
17) «clausola di rimborso anticipato»: una clausola contrattuale prevista nell’ambito di cartolarizzazioni di esposizioni rotative o di cartolarizzazioni rotative che impone, al verificarsi di determinati eventi, il rimborso della posizione verso una cartolarizzazione dell’investitore prima della scadenza originariamente stabilita di dette posizioni;
18) «segmento prime perdite» (segmento first loss): il segmento più subordinato in una cartolarizzazione che è il primo segmento che sostiene le perdite che si verificano sulle esposizioni cartolarizzate e pertanto protegge i segmenti second loss e, se del caso, i segmenti di rango superiore;
19) «posizione verso una cartolarizzazione»: un’esposizione verso una cartolarizzazione;
20) «prestatore originario»: un soggetto che, in prima persona o per il tramite di soggetti connessi, direttamente o indirettamente, ha concluso il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore le quali originano le esposizioni cartolarizzate;
21)
«programma ABCP interamente garantito»: un programma ABCP garantito direttamente e interamente da un promotore che fornisce alla o alle SSPE una o più linee di liquidità comprendenti almeno tutti gli elementi seguenti:
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a) |
tutti i rischi di liquidità e di credito del programma ABCP; |
|
b) |
qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate; |
|
c) |
tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP; |
22)
«operazione ABCP interamente garantita»: un’operazione ABCP garantita da una linea di liquidità, a livello di operazione o a livello di programma ABCP, che comprende almeno tutti gli elementi seguenti:
|
a) |
tutti i rischi di liquidità e di credito dell’operazione ABCP; |
|
b) |
qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nell’operazione ABCP; |
|
c) |
tutti gli altri costi a livello di operazione ABCP e di programma ABCP se necessari per garantire nei confronti dell’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP; |
Ai fini dell’articolo 10 del presente regolamento, i riferimenti a «repertorio di dati sulle negoziazioni» di cui agli articoli 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 vanno intesi come riferimenti a «repertorio di dati sulle cartolarizzazioni».
Articolo 3
Vendita di cartolarizzazioni a clienti al dettaglio
1. Il venditore di una posizione verso la cartolarizzazione non vende tale posizione a un cliente al dettaglio, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, a meno che non siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
|
a) |
il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha effettuato una verifica dell’idoneità conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; |
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b) |
il venditore della posizione verso la cartolarizzazione ha appurato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che la posizione verso la cartolarizzazione è idonea per tale cliente al dettaglio; |
|
c) |
il venditore della posizione verso la cartolarizzazione comunica immediatamente in una relazione al cliente al dettaglio l’esito della verifica dell’idoneità. |
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non supera 500 000 EUR, il venditore si accerta, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio conformemente al paragrafo 3, che quest’ultimo non investa un importo aggregato superiore al 10 % del suo portafoglio di strumenti finanziari in posizioni verso la cartolarizzazione, e che l’importo minimo iniziale investito in una o più posizioni verso la cartolarizzazione sia pari a 10 000 EUR.
3. Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.
Articolo 4
Requisiti per le SSPE
Le SSPE non sono stabilite in un paese terzo al quale si applichi uno degli elementi seguenti:
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a) |
il paese terzo è inserito dal GAFI nell’elenco delle giurisdizioni ad alto rischio e non cooperative; |
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b) |
il paese terzo non ha firmato un accordo con uno Stato membro al fine di garantire che lo stesso paese terzo rispetti appieno le norme stabilite nell’articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio o nel modello di accordo dell’OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali. |
CAPO 2
DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI
Articolo 5
Obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali
1. Prima di detenere una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, verifica la sussistenza degli elementi seguenti:
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a) |
il cedente o prestatore originario stabilito nell’Unione che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013 concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento; |
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b) |
il cedente o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo concede tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore; |
|
c) |
il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito nell’Unione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante a norma dell’articolo 6 e comunica il mantenimento del rischio all’investitore istituzionale conformemente all’articolo 7; |
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d) |
il cedente, promotore o prestatore originario che è stabilito in un paese terzo mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante non inferiore in ogni caso al 5 %, determinato conformemente all’articolo 6, e comunica il mantenimento del rischio agli investitori istituzionali; |
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e) |
il cedente, il promotore o la SSPE, ove applicabile, ha messo a disposizione le informazioni previste all’articolo 7 con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite. |
2. In deroga al paragrafo 1, per le operazioni ABCP interamente garantite il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), si applica al promotore. In tali casi il promotore verifica che il cedente o prestatore originario, che non è un ente creditizio o un’impresa di investimento, conceda tutti i crediti che danno luogo alle esposizioni sottostanti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare tali crediti e disponga di sistemi efficaci per l’applicazione di detti criteri e procedure in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1.
3. Prima di acquisire una posizione verso la cartolarizzazione, un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, effettua una valutazione di due diligence che gli permette di valutare i rischi insiti nell’operazione. Tale valutazione tiene conto almeno di tutte le considerazioni seguenti:
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a) |
le caratteristiche di rischio della singola posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti; |
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b) |
tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione, tra cui priorità di pagamento fissate per via contrattuale e relativi valori di attivazione (trigger), supporti di credito, supporti di liquidità, valori di mercato di attivazione e definizione di inadempienza specifica all’operazione; |
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c) |
per una cartolarizzazione notificata come STS conformemente all’articolo 27, la conformità di tale cartolarizzazione ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, e all’articolo 27. L’investitore istituzionale può fare adeguato affidamento sulla notifica STS di cui all’articolo 27, paragrafo 1, e sulle informazioni relative alla conformità ai requisiti STS comunicate dal cedente, dal promotore e dalla SSPE, senza fare affidamento esclusivamente e meccanicamente su tale notifica e tali informative. |
Nonostante le lettere a) e b) del primo comma, nel caso di un programma ABCP interamente garantito, gli investitori istituzionali nei commercial paper emessi da tale programma ABCP prendono in considerazione le caratteristiche del programma ABCP e l’intero supporto della linea di liquidità.
4. Un investitore istituzionale, diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario, che detiene una posizione verso la cartolarizzazione compie almeno i passi seguenti:
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a) |
predispone procedure scritte adeguate che siano proporzionate al profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione e, se del caso, al suo portafoglio di negoziazione e di non negoziazione, al fine di controllare su base continuativa il rispetto dei paragrafi 1 e 3 e le performance della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti. Se pertinente per la cartolarizzazione e le esposizioni sottostanti, il controllo previsto da dette procedure scritte comprende il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempienza, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, i tassi di recupero, i riacquisti, le modifiche dei prestiti, le sospensioni dei pagamenti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei punteggi di affidabilità creditizia o di altre misurazioni del merito di credito delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Laddove le esposizioni sottostanti siano a loro volta posizioni verso la cartolarizzazione, come permesso dall’articolo 8, l’investitore istituzionale controlla altresì le esposizioni sottostanti tali posizioni; |
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b) |
nel caso di una cartolarizzazione diversa da un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti o, in mancanza di dati sufficienti sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali, prove di stress sulle ipotesi di perdita tenendo conto della natura, della portata e della complessità del rischio della posizione verso la cartolarizzazione; |
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c) |
nel caso di un programma ABCP interamente garantito, conduce periodicamente prove di stress sulla solvibilità e la liquidità del promotore; |
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d) |
assicura una segnalazione interna al proprio organo di amministrazione, affinché questo sia al corrente dei rischi rilevanti derivanti dalla posizione verso la cartolarizzazione e tali rischi siano gestiti in maniera adeguata; |
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e) |
è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della posizione verso la cartolarizzazione e delle esposizioni sottostanti e di aver attuato le politiche e procedure scritte per la gestione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione e per conservare i dati delle verifiche e della due diligence conformemente ai paragrafi 1 e 2, nonché di qualsiasi altra informazione d’interesse; e |
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f) |
nel caso di esposizioni verso un programma ABCP interamente garantito, è in grado di dimostrare alle proprie autorità competenti, su richiesta, di avere una visione globale e accurata della qualità creditizia del promotore e dei termini della linea di liquidità fornita. |
5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia conferito a un altro investitore istituzionale l’autorità di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l’investitore istituzionale può dare istruzioni al gestore di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Gli Stati membri garantiscono che nel caso in cui un investitore istituzionale, che riceva istruzioni ai sensi del presente paragrafo di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale, non vi adempia, le sanzioni irrogabili a norma degli articoli 32 e 33 possono essere imposte al gestore e non all’investitore istituzionale esposto verso la cartolarizzazione.
Articolo 6
Mantenimento del rischio
1. Il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione mantiene su base continuativa un interesse economico netto rilevante nella cartolarizzazione non inferiore al 5 %. Tale interesse è misurato all’emissione e determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio. Se il cedente, il promotore o il prestatore originario non hanno concordato a chi spetti mantenerlo, l’interesse economico netto rilevante è mantenuto dal cedente. I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. L’interesse economico netto rilevante non è suddiviso tra diversi tipi di soggetti che lo mantengono né è sottoposto ad attenuazione o a copertura del rischio di credito.
Ai fini del presente articolo non è considerato cedente il soggetto che è stato costituito o che opera esclusivamente al fine di cartolarizzare esposizioni.
2. Il cedente non seleziona attività da trasferire alla SSPE con l’intenzione di rendere le perdite sulle attività trasferite alla SSPE, misurate per la durata dell’operazione, o per un massimo di quattro anni se la durata dell’operazione supera i quattro anni, più alte rispetto alle perdite per lo stesso periodo su attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Nel caso in cui riscontri elementi che suggeriscono la violazione di tale divieto, l’autorità competente esamina la performance delle attività trasferite alla SSPE e delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente. Se conseguentemente all’intenzione del cedente la performance delle attività trasferite è notevolmente inferiore a quella delle attività comparabili detenute nel bilancio del cedente, l’autorità competente impone una sanzione a norma degli articoli 32 e 33.
3. Sono considerate mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 % ai sensi del paragrafo 1 soltanto le situazioni seguenti:
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a) |
il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori; |
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b) |
in caso di cartolarizzazioni rotative o di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell’interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuna delle esposizioni cartolarizzate; |
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c) |
il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni non cartolarizzate sarebbero state altrimenti cartolarizzate nella cartolarizzazione, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 alla creazione; |
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d) |
il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, laddove non sia così raggiunto il 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore di quelli trasferiti o ceduti agli investitori e la cui durata non sia inferiore alla durata di quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate; o |
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e) |
il mantenimento di un’esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione. |
4. Quando una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nell’Unione ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24), un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria stabiliti nell’Unione oppure una delle sue filiazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di uno o più enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell’ambito della vigilanza su base consolidata, i requisiti di cui al paragrafo 1 possono essere soddisfatti sulla base della situazione consolidata del relativo ente impresa madre, della relativa società di partecipazione finanziaria o della relativa società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione.
Il primo comma si applica solo nel caso in cui gli enti creditizi, le imprese di investimento o gli enti finanziari che hanno creato le esposizioni cartolarizzate si conformino ai requisiti dell’articolo 79 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e forniscano tempestivamente le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5 del presente regolamento al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre dell’Unione, alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista stabiliti nell’Unione.
5. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente:
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a) |
amministrazioni centrali o banche centrali; |
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b) |
amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 575/2013, degli Stati membri; |
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c) |
enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore al 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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d) |
banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (26); o |
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e) |
banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
6. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando i soggetti di riferimento sottostanti sono identici a quelli che costituiscono un indice di soggetti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli negoziabili, diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione.
7. L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare in maniera più particolareggiata l’obbligo di mantenimento del rischio, in particolare per quanto riguarda:
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a) |
le modalità di mantenimento del rischio a norma del paragrafo 3, compreso l’adempimento sotto forma di mantenimento sintetico o potenziale; |
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b) |
la misurazione del livello di mantenimento di cui al paragrafo 1; |
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c) |
il divieto di copertura o di vendita dell’interesse mantenuto; |
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d) |
le condizioni del mantenimento su base consolidata conformemente al paragrafo 4; |
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e) |
le condizioni per l’esenzione delle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile di cui al paragrafo 6. |
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 7
Obblighi di trasparenza per cedenti, promotori e SSPE
1. Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, mettono a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione, delle autorità competenti di cui all’articolo 29 e, su richiesta, di potenziali investitori almeno le informazioni seguenti:
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a) |
informazioni trimestrali sulle esposizioni sottostanti oppure, nel caso degli ABCP, informazioni mensili sui diversi crediti sottostanti; |
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b) |
ove applicabile tutta la documentazione di base essenziale per la comprensione dell’operazione, tra cui, ma non solo, i documenti seguenti:
Tale documentazione di base include una descrizione particolareggiata della priorità di pagamento della cartolarizzazione; |
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c) |
quando il prospetto non è stato redatto conformemente alla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28), una sintesi dell’operazione o un riepilogo delle principali caratteristiche della cartolarizzazione, ivi compresi, se applicabile:
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d) |
per le cartolarizzazioni STS, la notifica STS di cui all’articolo 27; |
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e) |
le comunicazioni trimestrali agli investitori o – nel caso degli ABCP – le comunicazioni mensili agli investitori, che riportano le informazioni seguenti:
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f) |
le informazioni privilegiate sulla cartolarizzazione che il cedente, il promotore o la SSPE sono tenuti a rendere pubbliche in conformità dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato; |
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g) |
nei casi in cui non si applica la lettera f), qualsiasi evento significativo quale:
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Le informazioni di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo.
Le informazioni di cui alle lettere a) ed e) del primo comma sono messe a disposizione simultaneamente ogni trimestre, al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi o, nel caso di operazioni ABCP, al più tardi un mese dopo la fine del periodo della comunicazione.
Nel caso degli ABCP, le informazioni di cui alla lettera a), alla lettera c), punto ii), e alla lettera e), punto i) del primo comma, sono messe a disposizione in forma aggregata ai detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, a potenziali investitori. I dati relativi ai prestiti sono messi a disposizione del promotore e, su richiesta, delle autorità competenti.
Fatto salvo il regolamento (UE) n. 596/2014, le informazioni di cui alle lettere f) e g) del primo comma sono messe a disposizione senza indugio.
Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione rispettano il diritto nazionale e dell’Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali allo scopo di evitare potenziali violazioni di tale diritto e di eventuali obblighi di riservatezza in relazione a informazioni del cliente, del prestatore originario o del debitore, salvo che tali informazioni riservate siano aggregate o rese anonime.
In particolare, relativamente alle informazioni di cui alla lettera b) del primo comma, il cedente, il promotore e la SSPE possono fornire una sintesi della documentazione in questione.
Le autorità competenti di cui all’articolo 29 possono chiedere loro la fornitura di tali informazioni riservate per adempiere ai propri compiti ai sensi del presente regolamento.
2. Il cedente, il promotore e la SSPE della cartolarizzazione designano tra loro il soggetto cui incombe soddisfare gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d), e), f) e g).
Il soggetto designato conformemente al primo comma mette a disposizione le informazioni per un’operazione di cartolarizzazione mediante un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
Gli obblighi di cui al secondo e al quarto comma non si applicano alle cartolarizzazioni per cui, conformemente alla direttiva 2003/71/CE, non occorre redigere un prospetto.
Se non è registrato alcun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni conformemente all’articolo 10, il soggetto designato per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo mette a disposizioni le informazioni su un sito web che:
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a) |
dispone di un sistema efficiente di controllo qualitativo dei dati; |
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b) |
è soggetto ad adeguate regole di governance e al mantenimento e al funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicura la continuità e il regolare funzionamento del sito; |
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c) |
è soggetto a sistemi, controlli e procedure adeguati che individuano tutte le fonti di rischio operativo pertinenti; |
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d) |
dispone di sistemi che assicurano la protezione e l’integrità delle informazioni ricevute e la loro pronta registrazione; e |
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e) |
rende possibile la conservazione delle informazioni per almeno cinque anni dopo la data di scadenza della cartolarizzazione. |
La documentazione riguardante la cartolarizzazione indica il soggetto responsabile della segnalazione delle informazioni e il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni in cui le informazioni sono messe a disposizione.
3. L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quali sono le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), tenendo conto dell’utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione, se quest’ultima è o meno a breve termine e, in caso di un’operazione ABCP, se è interamente garantita da un promotore.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro … il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 8
Divieto di ricartolarizzazione
1. Le esposizioni sottostanti utilizzate in una cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la cartolarizzazione.
In deroga a quanto precede, il primo comma non si applica:
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a) |
alle cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019; e |
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b) |
alle cartolarizzazioni da utilizzare per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 i cui titoli sono stati emessi alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data. |
2. Un’autorità competente designata a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, 3 o 4, a seconda dei casi, può concedere a un soggetto sotto la sua vigilanza l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione qualora detta autorità competente ritenga che la ricartolarizzazione sia utilizzata per i fini legittimi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
Se tale soggetto vigilato è un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità competente di cui al primo comma del presente paragrafo si consulta con l’autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti per tale soggetto prima di concedere l’autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione. Tale consultazione ha una durata non superiore a 60 giorni dalla data in cui l’autorità competente notifica, all’autorità di risoluzione e alle altre autorità pertinenti per tale soggetto, la necessità di consultarle.
Se al termine della consultazione l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione a utilizzare le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione, ne dà notifica all’ESMA.
3. Ai fini del presente articolo, sono considerati fini legittimi:
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a) |
agevolare la liquidazione di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario; |
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b) |
assicurare la solidità di un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario in situazione di continuità aziendale, al fine di evitarne la liquidazione; o |
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c) |
salvaguardare gli interessi degli investitori, qualora le esposizioni sottostanti siano deteriorate. |
4. Un programma ABCP interamente garantito non è considerato una ricartolarizzazione ai fini del presente articolo, a condizione che nessuna delle operazioni ABCP nell’ambito del programma in questione costituisca una ricartolarizzazione e il supporto di credito non determini un secondo strato di segmentazione a livello di programma.
5. Per tener conto dell’evoluzione sul mercato di altre ricartolarizzazioni effettuate per fini legittimi e considerati gli obiettivi generali di stabilità finanziaria e salvaguardia degli interessi degli investitori, l’ESMA può elaborare, in stretta cooperazione con l’EBA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare l’elenco dei fini legittimi di cui al paragrafo 3.
L’ESMA sottopone tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 9
Criteri di concessione di crediti
1. Il cedente, il promotore e il prestatore originario applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri – solidi e ben definiti – per la concessione di crediti che applicano alle esposizioni non cartolarizzate. A tal fine per l’approvazione e, se del caso, la modifica, il rinnovo o il rifinanziamento dei crediti si applicano le stesse precise procedure. Il cedente, il promotore e il prestatore originario devono aver predisposto sistemi efficaci per applicare tali criteri e procedure al fine di assicurare che la concessione di crediti sia basata su una valutazione approfondita del merito di credito del debitore tenendo debitamente conto dei fattori pertinenti al fine di verificare la prospettiva che il debitore adempia alle proprie obbligazioni ai sensi del contratto di credito.
2. In caso di cartolarizzazioni le cui le esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali concessi in seguito all’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE, il portafoglio di tali prestiti non comprende i prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite dal richiedente il prestito avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.
3. Se un cedente acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza, verifica che il soggetto coinvolto, direttamente o indirettamente, nel contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni da cartolarizzare soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1.
4. Il paragrafo 3 non si applica se:
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a) |
il contratto originario che ha costituito le obbligazioni o le potenziali obbligazioni del debitore o del potenziale debitore è stato concluso prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/17/UE; e |
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b) |
il cedente che acquista le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza adempie gli obblighi che gli enti cedenti erano tenuti ad adempiere ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 prima del 1o gennaio 2019. |
CAPO 3
CONDIZIONI E PROCEDURE DI REGISTRAZIONE DEI REPERTORI DI DATI SULLE CARTOLARIZZAZIONI
Articolo 10
Registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni
1. Ai fini dell’articolo 5 i repertori di dati sulle cartolarizzazioni si registrano presso l’ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione, adottare procedure per la verifica della completezza e della coerenza delle informazioni messe a sua disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e soddisfare i requisiti stabiliti agli articoli 78 e 79, all’articolo 80, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 80, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all’articolo 5 del presente regolamento.
3. La registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.
4. Un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato deve soddisfare in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni informano senza indebito ritardo l’ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.
5. I repertori di dati sulle cartolarizzazioni presentano all’ESMA:
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a) |
una domanda di registrazione; o |
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b) |
una domanda di estensione della registrazione ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento nel caso di un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (30). |
6. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’ESMA verifica se la domanda è completa.
Se la domanda è incompleta, l’ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve trasmettere informazioni supplementari.
Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
7. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli:
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a) |
delle procedure, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i repertori di dati sulle cartolarizzazioni devono applicare per verificare completezza e coerenza delle informazioni messe a loro disposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1; |
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b) |
della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); |
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c) |
di una domanda semplificata di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b). |
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
8. Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi dei paragrafi 1 e 2, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato:
|
a) |
della domanda di registrazione di cui al paragrafo 5, lettera a); |
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b) |
della domanda di estensione della registrazione di cui al paragrafo 5, lettera b). |
Con riguardo alla lettera b) del primo comma, l’ESMA elabora un formato semplificato che evita doppioni procedurali.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 11
Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione o dell’estensione della registrazione
1. Se un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che chiede la registrazione o l’estensione della registrazione in quanto repertorio di dati sulle negoziazioni è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’ESMA procede senza indebito ritardo alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare o di estendere la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
2. L’ESMA e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione, o per l’estensione della registrazione, del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.
Articolo 12
Esame della domanda
1. Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 10, paragrafo 6, l’ESMA esamina la domanda di registrazione o di estensione della registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo, e adotta una decisione di accettazione o di rifiuto di registrazione o di estensione della registrazione accompagnata da una motivazione circostanziata.
2. Gli effetti della decisione emessa dall’ESMA a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data di adozione.
Articolo 13
Notifica della decisione dell’ESMA relativa alla registrazione o all’estensione della registrazione
1. Quando l’ESMA adotta una decisione di cui all’articolo 12 o revoca la registrazione di cui all’articolo 15, paragrafo 1, ne invia notifica al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.
L’ESMA notifica senza indebito ritardo la decisione all’autorità competente di cui all’articolo 11, paragrafo 1.
2. L’ESMA comunica senza indebito ritardo alla Commissione un’eventuale decisione adottata conformemente al paragrafo 1.
3. L’ESMA pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.
Articolo 14
Poteri dell»ESMA
1. I poteri conferiti all’ESMA conformemente agli articoli da 61 a 68 e agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, in combinato disposto con i suoi allegati I e II, sono esercitati anche in relazione al presente regolamento. I riferimenti all’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 nell’allegato I di tale regolamento si intendono fatti all’articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. I poteri conferiti all’ESMA, o a un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA a norma degli articoli da 61 a 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.
Articolo 15
Revoca della registrazione
1. Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni se questo:
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a) |
rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti; |
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b) |
ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con altri mezzi irregolari; o |
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c) |
non soddisfa più le condizioni per la registrazione. |
2. L’ESMA notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 11, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
3. Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato, l’ESMA fornisce motivazioni dettagliate per la sua decisione.
4. L’autorità competente di cui al paragrafo 3 del presente articolo è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 29 del presente regolamento.
Articolo 16
Contributi per le attività di vigilanza
1. L’ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni interessato e coprono totalmente le spese necessarie dell’ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni, nonché il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento. Nella misura in cui l’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento fa riferimento all’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, i riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3, dello stesso sono da intendersi come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.
Qualora un repertorio di dati sulle negoziazioni sia già stato registrato a norma del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o a norma del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, le commissioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adattate unicamente per rispecchiare i necessari costi e spese supplementari legati alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni in forza del presente regolamento.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 47 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.
Articolo 17
Disponibilità dei dati registrati in un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
1. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni raccolgono e conservano le informazioni relative alle cartolarizzazioni. Assicurano che tutti i seguenti soggetti abbiano un accesso diretto e immediato a titolo gratuito affinché possano assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi:
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a) |
l’ESMA; |
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b) |
l’EBA; |
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c) |
l’EIOPA; |
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d) |
il CERS; |
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e) |
i membri interessati del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) nello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013; |
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f) |
le autorità interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento; |
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g) |
le autorità di risoluzione designate a norma dell’articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (31); |
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h) |
il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (32); |
|
i) |
le autorità di cui all’articolo 29; |
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j) |
investitori e potenziali investitori. |
2. L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA e tenendo conto delle necessità dei soggetti di cui al paragrafo 1, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano:
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a) |
le informazioni relative alle cartolarizzazioni di cui al paragrafo 1 che il cedente, il promotore o la SSPE forniscono per adempiere ai loro obblighi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1; |
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b) |
gli standard operativi richiesti per consentire, in maniera tempestiva, strutturata ed esauriente:
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c) |
i dettagli delle informazioni a cui devono avere accesso i soggetti di cui al paragrafo 1, tenuto conto dei rispettivi mandati e delle rispettive necessità specifiche; |
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d) |
i termini e le condizioni per l’accesso diretto e immediato ai dati registrati nei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dei soggetti di cui al paragrafo 1. |
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
3. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i moduli standardizzati mediante i quali il cedente, il promotore o la SSPE forniscono le informazioni ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, tenendo conto delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 4
CARTOLARIZZAZIONE SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA
Articolo 18
Uso della denominazione «cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata»
Il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini per la cartolarizzazione, solo se:
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a) |
la cartolarizzazione soddisfa tutti i requisiti della sezione 1 o della sezione 2 del presente capo e ne è stata data notifica all’ESMA ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1; e |
|
b) |
la cartolarizzazione figura nell’elenco di cui all’articolo 27, paragrafo 5. |
Il cedente, il promotore e la SSPE che partecipano alla cartolarizzazione considerata STS devono essere stabiliti nell’Unione.
SEZIONE 1
Requisiti della cartolarizzazione non abcp semplice, trasparente e standardizzata
Articolo 19
Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata
1. Sono considerate STS le cartolarizzazioni, ad eccezione dei programmi ABCP e delle operazioni ABCP, conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 20, 21 e 22.
2. Entro il 18 ottobre 2018 l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, adotta, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli articoli 20, 21 e 22.
Articolo 20
Requisiti di semplicità
1. La SSPE acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo alla SSPE non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria (clawback) in caso di insolvenza del venditore.
2. Ai fini del paragrafo 1, costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria:
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a) |
le disposizioni che consentono al liquidatore del venditore di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore; |
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b) |
le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare l’invalidazione di cui alla lettera a) solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore. |
3. Ai fini del paragrafo 1, non costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali che consentono al liquidatore o a un tribunale di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti in caso di trasferimenti fraudolenti, ingiusto pregiudizio nei confronti dei creditori o trasferimenti tesi a favorire indebitamente particolari creditori rispetto ad altri.
4. Se il venditore non è il prestatore originario, la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti a tale venditore deve rispettare i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sia che l’operazione in questione sia diretta sia che avvenga attraverso uno o più passaggi intermedi.
5. Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell’operazione, gli eventi che attivano tale perfezionamento comprendono almeno gli eventi seguenti:
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a) |
grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore; |
|
b) |
insolvenza del venditore; e |
|
c) |
violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, inadempienza del venditore compreso, non sanata da provvedimenti correttivi. |
6. Il venditore fornisce dichiarazioni e garanzie per attestare che, a sua conoscenza, le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.
7. Le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE devono soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell’operazione devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.
8. La cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle specifiche caratteristiche in termini di flussi di cassa della tipologia di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Ciascun portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e, se del caso, dei garanti.
Le esposizioni sottostanti presentano flussi di pagamento periodici prestabiliti, le cui rate possono differire in termini di importo, per il pagamento di locazioni, capitale o interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività a supporto di tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione.
Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie non quotate in una sede di negoziazione.
9. Le esposizioni sottostanti non comprendono alcuna posizione verso la cartolarizzazione.
10. Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell’attività del cedente o prestatore originario nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il cedente o prestatore originario aveva applicato ad analoghe esposizioni non cartolarizzate al momento della loro creazione. Ai potenziali investitori sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione.
In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali, il portafoglio di prestiti non comprende prestiti commercializzati e sottoscritti con la premessa che al richiedente il prestito o, se del caso, agli intermediari era stato fatto presente che le informazioni fornite avrebbero potuto non essere verificate dal prestatore.
La valutazione del merito di credito del mutuatario deve rispondere ai requisiti fissati all’articolo 8 della direttiva 2008/48/CE o all’articolo 18, paragrafi da 1 a 4, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 6, della direttiva 2014/17/UE ovvero, se del caso, a requisiti equivalenti di paesi terzi.
Il cedente o prestatore originario ha esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
11. Dopo la selezione, le esposizioni sottostanti sono trasferite senza indebito ritardo alla SSPE e non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di default ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:
|
a) |
è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo che:
|
|
b) |
al momento della creazione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
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c) |
ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
12. Al momento del trasferimento delle esposizioni il debitore ha effettuato almeno un pagamento, salvo in caso di cartolarizzazione rotativa garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi.
13. Il rimborso del detentore delle posizioni verso la cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce che tali attività siano successivamente rinnovate o rifinanziate.
Il rimborso del detentore delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto da parte del venditore delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o di altri terzi non è ritenuto dipendere dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti.
14. L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente quali esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 8 sono ritenute omogenee.
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 21
Requisiti di standardizzazione
1. Il cedente, il promotore o il prestatore originario adempie l’obbligo di mantenimento del rischio conformemente all’articolo 6.
2. Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione sono adeguatamente attenuati ed è data comunicazione di eventuali misure adottate a tal fine. Salvo ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, la SSPE non stipula contratti derivati e assicura che il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprenda derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
3. Il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale o sui tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento e non rimanda a formule o derivati complessi.
4. Quando è stata avviata un’azione esecutiva (enforcement notice) o è stata notificata una messa in mora (acceleration notice):
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a) |
nessun quantitativo di contante è bloccato nella SSPE oltre a quanto necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione, salvo che circostanze eccezionali richiedano che un importo sia bloccato per utilizzarlo per delle spese, nel migliore interesse degli investitori, al fine di evitare il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti; |
|
b) |
gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna; |
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c) |
il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non è invertito rispetto al rango di ciascuna; e |
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d) |
nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato. |
5. Per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti valori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango. Tali valori di attivazione basati sulla performance comprendono almeno il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti al di sotto di una data soglia.
6. La documentazione riguardante l’operazione comprende adeguate clausole di rimborso anticipato o – in caso di cartolarizzazione rotativa – eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:
|
a) |
il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto di essa; |
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b) |
il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore; |
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c) |
il calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia (evento determinante il rimborso anticipato); e |
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d) |
l’incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo). |
7. La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:
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a) |
gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al gestore e all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori; |
|
b) |
le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione, come una disposizione contrattuale che consenta la sostituzione del gestore in tali casi; e |
|
c) |
se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati, dei fornitori di liquidità e della banca del conto in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati. |
8. Il gestore deve avere esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestione delle esposizioni.
9. La documentazione riguardante l’operazione indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni in materia di morosità e inadempienza dei debitori, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, sospensioni dei pagamenti, perdite, importi stornati, recuperi e altre misure a tutela della performance delle attività. La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le priorità di pagamento, gli eventi che attivano la variazione di tali priorità di pagamento e l’obbligo di segnalare tali eventi. Le variazioni delle priorità di pagamento che incidano negativamente sul rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione in misura sostanziale sono segnalate agli investitori senza indebito ritardo.
10. La documentazione riguardante l’operazione comprende disposizioni chiare che favoriscano la pronta risoluzione dei contenziosi tra le diverse classi di investitori, stabilisce chiaramente i diritti di voto e li attribuisce ai detentori dei titoli e indica con precisione le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono obblighi fiduciari nei confronti degli investitori.
Articolo 22
Requisiti di trasparenza
1. Prima della fissazione del prezzo il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Tali dati coprono un periodo di almeno cinque anni.
2. Prima dell’emissione dei titoli prodotti dalla cartolarizzazione, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto a una verifica esterna condotta da un soggetto adeguato e indipendente, il quale verifica anche l’esattezza dei dati divulgati sulle esposizioni sottostanti.
3. Prima della fissazione del prezzo, il cedente o il promotore mette a disposizione dei potenziali investitori un modello di flusso di cassa delle passività che rappresenti precisamente il rapporto contrattuale che intercorre tra le esposizioni sottostanti e il flusso dei pagamenti tra il cedente, il promotore, gli investitori, altri terzi e la SSPE e, dopo la fissazione del prezzo, mette tale modello a disposizione degli investitori su base continuativa e dei potenziali investitori su richiesta.
4. In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente e il promotore pubblicano le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, nell’ambito delle informazioni comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a).
5. Il cedente e il promotore sono responsabili dell’osservanza dell’articolo 7. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori, su richiesta di questi ultimi. Prima della fissazione del prezzo, le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. La documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell’operazione.
SEZIONE 2
Requisiti per la cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
Articolo 23
Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata
1. Un’operazione ABCP è considerata STS quando è conforme ai requisiti a livello di operazione di cui all’articolo 24.
2. Un programma ABCP è considerato STS quando è conforme ai requisiti dell’articolo 26 e quando il promotore di tale programma è conforme ai requisiti dell’articolo 25.
Ai fini della presente sezione, per «venditore» si intende il «cedente» o il «prestatore originario».
3. Entro il 18 ottobre 2018, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, adotta, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti e raccomandazioni sull’interpretazione e l’applicazione armonizzate dei requisiti di cui agli articoli 24 e 26 del presente regolamento.
Articolo 24
Requisiti a livello di operazione
1. La SSPE acquisisce il titolo relativo alle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo. Al trasferimento del titolo alla SSPE non si applicano disposizioni rigide in tema di revocatoria in caso di insolvenza del venditore.
2. Ai fini del paragrafo 1, costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria:
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a) |
le disposizioni che consentono al liquidatore del venditore di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti esclusivamente sulla base del fatto che è stata conclusa entro un certo periodo precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore; |
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b) |
le disposizioni ai cui sensi la SSPE può evitare l’invalidazione di cui alla lettera a) solo provando che, al momento della vendita, non era a conoscenza dell’insolvenza del venditore. |
3. Ai fini del paragrafo 1, non costituiscono disposizioni rigide in tema di revocatoria le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali che consentono al liquidatore o a un tribunale di invalidare la vendita delle esposizioni sottostanti in caso di trasferimenti fraudolenti, ingiusto pregiudizio nei confronti dei creditori o trasferimenti tesi a favorire indebitamente particolari creditori rispetto ad altri.
4. Se il venditore non è il prestatore originario, la vendita o cessione effettiva o il trasferimento avente gli stessi effetti giuridici delle esposizioni sottostanti al venditore rispetta i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sia che l’operazione in questione sia diretta sia che avvenga attraverso uno o più passaggi intermedi.
5. Se le esposizioni sottostanti sono trasferite tramite cessione e perfezionate in un momento successivo alla data di conclusione dell’operazione, gli eventi che attivano tale perfezionamento comprendono almeno gli eventi seguenti:
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a) |
grave deterioramento della classe di merito di credito del venditore; |
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b) |
insolvenza del venditore; e |
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c) |
violazione di obblighi contrattuali da parte del venditore, inadempienza del venditore compreso, non sanata da provvedimenti correttivi. |
6. Il venditore fornisce dichiarazioni e garanzie per attestare che, a sua conoscenza, le esposizioni sottostanti alla cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.
7. Le esposizioni sottostanti trasferite o cedute dal venditore alla SSPE devono soddisfare criteri di ammissibilità prestabiliti, chiari e documentati che non consentono la gestione attiva del portafoglio di tali esposizioni su base discrezionale. Ai fini del presente paragrafo, non si considera gestione attiva del portafoglio la sostituzione delle esposizioni che violano le dichiarazioni e garanzie. Le esposizioni trasferite alla SSPE dopo la conclusione dell’operazione devono soddisfare i criteri di ammissibilità applicati alle esposizioni sottostanti iniziali.
8. Le esposizioni sottostanti non devono comprendere alcuna posizione verso la cartolarizzazione.
9. Dopo la selezione, le esposizioni sottostanti sono trasferite senza indebito ritardo alla SPE e non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di inadempienza ai sensi dell’articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 né esposizioni verso un debitore o un garante di affidabilità creditizia deteriorata che, a conoscenza del cedente o prestatore originario:
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a) |
è stato dichiarato insolvente o ha visto un giudice riconoscere in maniera definitiva e inappellabile ai suoi creditori il diritto di esecutorietà o il risarcimento dei danni per mancato pagamento nei tre anni precedenti la data di creazione oppure è stato oggetto di un processo di ristrutturazione del debito in relazione alle sue esposizioni deteriorate nei tre anni precedenti la data del trasferimento o della cessione delle esposizioni sottostanti alla SSPE, salvo se:
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b) |
al momento della concessione, ove applicabile, era iscritto in un registro pubblico del credito di persone con referenze creditizie negative o, in assenza di tale registro pubblico del credito, in un altro registro del credito disponibile al cedente o al prestatore originario; o |
|
c) |
ha una valutazione del merito di credito o un punteggio di affidabilità creditizia che indica l’esistenza di un rischio di inadempimento dei pagamenti pattuiti contrattualmente sensibilmente più elevato di quello relativo a esposizioni comparabili non cartolarizzate detenute dal cedente. |
10. Al momento del trasferimento delle esposizioni il debitore ha effettuato almeno un pagamento, salvo in caso di cartolarizzazione rotativa garantita da esposizioni pagabili in un’unica rata o con scadenza inferiore a un anno, compresi, senza alcuna limitazione, i pagamenti mensili previsti per i crediti rotativi.
11. Il rimborso dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Ciò non impedisce che tali attività siano successivamente rinnovate o rifinanziate.
Il rimborso dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti sono garantite da attività il cui valore è coperto o pienamente mitigato da un obbligo di riacquisto da parte del venditore delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti o di altri terzi non è ritenuto dipendere dalla vendita delle attività poste a garanzia di tali esposizioni sottostanti.
12. Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio derivanti dalla cartolarizzazione sono adeguatamente attenuati ed è data comunicazione di eventuali misure adottate a tal fine. Salvo ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, la SSPE non stipula contratti derivati e assicura che il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprenda derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
13. La documentazione riguardante l’operazione indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni in materia di morosità e inadempienza dei debitori, ristrutturazione del debito, remissione del debito, tolleranza, sospensioni dei pagamenti, perdite, importi stornati, recuperi e altre misure a tutela della performance delle attività. La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente le priorità di pagamento, gli eventi che attivano la variazione di tali priorità di pagamento e l’obbligo di segnalare tali eventi. Le variazioni delle priorità di pagamento che non incidono negativamente sul rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione in misura sostanziale sono segnalate agli investitori senza indebito ritardo.
14. Prima della fissazione del prezzo, il cedente e il promotore mettono a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulla performance statica e dinamica in termini di inadempienza e di perdite, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione, nonché le fonti di tali dati e gli elementi in base ai quali le esposizioni sono considerate analoghe. Se il promotore non ha accesso a tali dati, ottiene dal venditore accesso a dati storici, su base statica o dinamica, sulla performance, ad esempio dati su morosità e inadempienza, relativi a esposizioni sostanzialmente analoghe a quelle oggetto della cartolarizzazione. Tutti questi dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni; fanno eccezione i dati relativi ai crediti commerciali e altri crediti a breve termine, per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni.
15. Le operazioni ABCP sono garantite da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee per tipologia di attività, tenuto conto delle caratteristiche in termini di flussi di cassa delle diverse tipologie di attività, fra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati. Ciascun portafoglio di esposizioni sottostanti comprende una sola tipologia di attività.
Il portafoglio di esposizioni sottostanti ha una durata residua media ponderata di non oltre un anno e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a tre anni;
In deroga al secondo comma, le operazioni relative a portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali hanno una durata residua media ponderata di non oltre tre anni e mezzo e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a sei anni.
Le esposizioni sottostanti non comprendono prestiti garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali né prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. Le esposizioni sottostanti comportano obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili, con pieno diritto di rivalsa nei confronti dei debitori e con flussi di pagamento prestabiliti per locazioni, capitale e interessi o per qualsiasi altro diritto di ottenere un reddito dalle attività su cui si fondano tali pagamenti. Le esposizioni sottostanti possono anche generare proventi dalla vendita di attività finanziate o date in locazione. Le esposizioni sottostanti non comprendono valori mobiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE, fatta eccezione per le obbligazioni societarie che non siano quotate in una sede di negoziazione.
16. Il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività dell’operazione ABCP si basa sui tassi di interesse del mercato di uso generale o sui tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento, ma non rimanda a formule o derivati complessi. Il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle passività dell’operazione ABCP può basarsi su un tasso di interesse che riflette il costo di finanziamento di un programma ABCP.
17. In seguito all’inadempienza del venditore o a un evento di messa in mora (acceleration):
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a) |
nessun quantitativo di contante è bloccato nella SSPE oltre quanto necessario per assicurare il funzionamento operativo della SSPE o il regolare rimborso degli investitori conformemente alle clausole contrattuali della cartolarizzazione, salvo che circostanze eccezionali richiedano che un importo sia bloccato per utilizzarlo per delle spese, nel migliore interesse degli investitori, al fine di evitare il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti; |
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b) |
gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori che detengono posizioni verso la cartolarizzazione mediante pagamento sequenziale di queste in funzione del rango di ciascuna; e |
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c) |
nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato. |
18. Le esposizioni sottostanti sono create nel corso ordinario dell’attività del venditore nel rispetto di parametri di sottoscrizione non meno rigorosi di quelli che il venditore applica al momento della creazione di analoghe esposizioni non cartolarizzate. Al promotore e alle altre parti direttamente esposte all’operazione ABCP sono divulgati integralmente e senza indebito ritardo i parametri di sottoscrizione in conformità dei quali sono create le esposizioni sottostanti e qualsiasi modifica sostanziale rispetto a precedenti parametri di sottoscrizione. Il venditore deve avere esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.
19. Quando un’operazione ABCP è una cartolarizzazione rotativa, la documentazione riguardante l’operazione comprende gli eventi attivatori della conclusione del periodo rotativo, compresi almeno:
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a) |
il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti fino a una data soglia o al di sotto; e |
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b) |
il verificarsi di un evento di insolvenza riguardante il venditore o il gestore. |
20. La documentazione riguardante l’operazione indica chiaramente:
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a) |
gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore e all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori; |
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b) |
le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione; |
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c) |
se applicabile, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro inadempienza, insolvenza e di altri eventi specificati; e |
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d) |
il modo in cui il promotore soddisfa i requisiti dell’articolo 25, paragrafo 3. |
21. L’EBA elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino ulteriormente quali esposizioni sottostanti di cui al paragrafo 15 sono ritenute omogenee.
L’EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 25
Promotore di un programma ABCP
1. Il promotore del programma ABCP è un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE.
2. Il promotore di un programma ABCP è un fornitore di linee di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP coprendo tutti i rischi di liquidità e di credito e qualsiasi rischio rilevante di diluizione delle esposizioni cartolarizzate nonché tutti gli altri costi delle operazioni e i costi relativi all’intero programma se necessari per garantire all’investitore il pagamento integrale di qualsiasi importo nell’ambito dell’ABCP con tale sostegno. Il promotore fornisce agli investitori una descrizione del sostegno prestato a livello di operazione, compresa una descrizione delle linee di liquidità fornite.
3. Prima di poter diventare il promotore di un programma ABCP STS, l’ente creditizio dimostra alla sua autorità competente che il suo ruolo a norma del paragrafo 2 non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità, neppure in condizioni di mercato di estrema criticità.
L’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo si considera soddisfatto qualora l’autorità competente abbia determinato, sulla base della revisione e della valutazione di cui all’articolo 97, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall’ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi.
4. Il promotore esercita la propria due diligence e verifica l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento, secondo i casi. Verifica anche che il venditore abbia predisposto capacità di gestione e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all’articolo 265, paragrafo 2, lettere da h) a p), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi.
5. Il venditore, a livello di operazione, o il promotore, a livello di programma ABCP, deve adempiere l’obbligo di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6.
6. Il promotore è responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 a livello di programma ABCP e di garantire che siano messe a disposizione dei potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, su loro richiesta:
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a) |
le informazioni aggregate previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a); e |
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b) |
le informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. |
7. Qualora il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza, la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati.
Articolo 26
Requisiti a livello di programma
1. Tutte le operazioni ABCP nell’ambito di un programma ABCP devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20.
Il 5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti le operazioni ABCP e finanziate dal programma ABCP può essere temporaneamente non conforme ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafi 9, 10 e 11, senza pregiudicare lo stato STS del programma ABCP.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto regolarmente a una verifica esterna di conformità condotta da un soggetto adeguato e indipendente.
2. La durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP è di non oltre due anni.
3. Il programma ABCP è interamente garantito da un promotore conformemente all’articolo 25, paragrafo 2.
4. Il programma ABCP non comprende alcuna ricartolarizzazione e il supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.
5. I titoli emessi dal programma ABCP non comprendono opzioni call, clausole di proroga o altre clausole che influiscono sulla scadenza finale dei titoli, se dette opzioni o clausole possono essere esercitate a discrezione del venditore, del promotore o della SSPE.
6. Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio che insorgono a livello di programma ABCP devono essere adeguatamente attenuati ed è data comunicazione di eventuali misure adottate a tal fine. Salvo ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, la SSPE non stipula contratti derivati e assicura che il portafoglio di esposizioni sottostanti non comprenda derivati. Tali derivati sono sottoscritti e documentati secondo le regole comuni della finanza internazionale.
7. La documentazione riguardante il programma ABCP indica con precisione:
|
a) |
le responsabilità del fiduciario e degli altri soggetti cui incombono eventuali obblighi fiduciari nei confronti degli investitori; |
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b) |
gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, che ha esperienza di sottoscrizione di crediti, all’eventuale fiduciario e ai prestatori di altri servizi accessori; |
|
c) |
le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione; |
|
d) |
le disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati, laddove la linea di liquidità non contempli tali eventi; |
|
e) |
il fatto che, al verificarsi di eventi specificati oppure dell’inadempienza o dell’insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità; e |
|
f) |
il fatto che la linea di liquidità è utilizzata e i titoli in scadenza sono rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza. |
8. Il gestore ha esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e ha predisposto politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati riguardanti la gestione delle esposizioni.
SEZIONE 3
Notifica STS
Articolo 27
Requisiti di notifica STS
1. Il cedente e il promotore notificano congiuntamente all’ESMA, mediante il modulo previsto al paragrafo 7, del presente articolo, se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 («notifica STS»). Nel caso di un programma ABCP, solo il promotore è responsabile della notifica di tale programma e, nell’ambito dello stesso, delle operazioni ABCP conformi all’articolo 24.
La notifica STS include una spiegazione del cedente e del promotore delle modalità con cui si è rispettato ciascun criterio STS di cui agli articoli 20, 21 e 22 o agli articoli 24, 25 e 26.
L’ESMA pubblica la notifica STS sul proprio sito web ufficiale a norma del paragrafo 5. Il cedente e il promotore di una cartolarizzazione informano le rispettive autorità competenti della notifica STS e designano tra loro il soggetto che funge da primo referente per gli investitori e le autorità competenti.
2. Il cedente, il promotore o la SSPE può ricorrere ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’articolo 28 per verificare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. Tuttavia, il ricorso a tali servizi non pregiudica in alcuna circostanza la responsabilità del cedente, del promotore o della SSPE in relazione agli obblighi giuridici loro incombenti ai sensi del presente regolamento. Il ricorso a tali servizi non pregiudica gli obblighi imposti agli investitori istituzionali di cui all’articolo 5.
Laddove il cedente, il promotore o la SSPE ricorra ai servizi di un terzo autorizzato a norma dell’articolo 28 per valutare se una cartolarizzazione è conforme agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, la notifica STS include una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal suddetto terzo autorizzato. La notifica include il nome del terzo autorizzato, il suo luogo di stabilimento e il nome dell’autorità competente che l’ha autorizzato.
3. Laddove il cedente o il prestatore originario non sia un ente creditizio o un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, stabilito o stabilita nell’Unione, la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo è corredata degli elementi seguenti:
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a) |
la conferma del cedente o prestatore originario del fatto che concede i crediti basandosi su criteri solidi e ben definiti e su precise procedure per approvare, modificare, rinnovare e finanziare i crediti e che dispone di sistemi efficaci per l’applicazione di dette procedure a norma dell’articolo 9 del presente regolamento; e |
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b) |
una dichiarazione del cedente o del prestatore originario relativamente al fatto che la concessione dei crediti di cui alla lettera a) sia o meno soggetta a vigilanza. |
4. Quando una cartolarizzazione non soddisfa più i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26, il cedente e il promotore lo notificano immediatamente all’ESMA e informano la rispettiva autorità competente.
5. L’ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutte le cartolarizzazioni che il cedente e il promotore le hanno notificato come conformi ai requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. L’ESMA aggiunge immediatamente a tale elenco ciascuna cartolarizzazione così notificata e aggiorna l’elenco qualora una cartolarizzazione cessi di essere considerata STS a seguito di una decisione delle autorità competenti oppure di una notifica da parte del cedente o del promotore. Quando ha imposto sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 32, l’autorità competente ne dà immediatamente notifica all’ESMA. L’ESMA indica immediatamente sull’elenco che un’autorità competente ha imposto sanzioni amministrative in relazione alla cartolarizzazione d’interesse.
6. L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE sono tenuti a fornire per adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
7. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, l’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire i moduli da utilizzare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 6.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 28
Verifica della conformità STS da parte di terzi
1. Un terzo di cui all’articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall’autorità competente a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. L’autorità competente concede l’autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
il terzo imputa al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipano alle cartolarizzazioni da lui sottoposte a valutazione solo commissioni non discriminatorie e basate sui costi e non applica commissioni differenziate sulla base o a seconda dei risultati della sua valutazione; |
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b) |
il terzo non è né un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE né un’agenzia di rating del credito ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 e lo svolgimento delle altre attività del terzo non compromette l’indipendenza o l’integrità della sua valutazione; |
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c) |
il terzo non fornisce nessuna forma di consulenza, audit o servizio equivalente al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipa alla cartolarizzazione oggetto della sua valutazione; |
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d) |
i membri dell’organo di amministrazione del terzo dispongono di qualifiche professionali, conoscenze e esperienza adeguate ai compiti del terzo e rispondono a requisiti di rispettabilità e correttezza; |
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e) |
l’organo di amministrazione del terzo è composto per almeno un terzo da amministratori indipendenti, in nessun caso meno di due; |
|
f) |
il terzo prende tutte le misure necessarie ad assicurare che la verifica della conformità STS non sia inficiata da conflitti di interesse o rapporti d’affari esistenti o potenziali che coinvolgano il terzo, i suoi azionisti o membri, dirigenti o dipendenti o ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo del terzo. A tal fine, il terzo istituisce, mantiene, applica e documenta un sistema di controllo interno efficace che disciplini l’attuazione delle politiche e delle procedure per individuare e prevenire potenziali conflitti di interesse. I conflitti di interesse potenziali o esistenti che sono stati individuati sono eliminati o attenuati e comunicati senza indugio. Il terzo istituisce, mantiene, applica e documenta procedure e processi adeguati per assicurare l’indipendenza della valutazione della conformità STS. Il terzo sottopone periodicamente tali politiche e procedure a controllo e riesame per valutare la loro efficacia e la necessità di un loro eventuale aggiornamento; e |
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g) |
il terzo può dimostrare che dispone di salvaguardie operative e processi interni adeguati che gli consentono di valutare la conformità STS. |
L’autorità competente revoca l’autorizzazione qualora ritenga che il terzo sia sostanzialmente non conforme al primo comma.
2. Un terzo autorizzato a norma del paragrafo 1 notifica senza indugio alla sua autorità competente eventuali modifiche sostanziali delle informazioni fornite in conformità del suddetto paragrafo o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente.
3. L’autorità competente può imputare al terzo di cui al paragrafo 1 commissioni basate sui costi, al fine di coprire le spese necessarie relative alla valutazione delle domande di autorizzazione e al successivo controllo del rispetto della conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1.
4. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire alle autorità competenti nella richiesta di autorizzazione di un terzo a norma del paragrafo 1.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
CAPO 5
VIGILANZA
Articolo 29
Designazione delle autorità competenti
1. Le seguenti autorità competenti, in base ai poteri conferiti loro dal pertinente atto giuridico, vigilano sull’adempimento degli obblighi stabiliti all’articolo 5 del presente regolamento:
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a) |
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 13, punto 10), della direttiva 2009/138/CE; |
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b) |
per i gestori di fondi di investimento alternativi: l’autorità competente responsabile designata a norma dell’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE; |
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c) |
per gli OICVM e le società di gestione di OICVM: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 97 della direttiva 2009/65/CE; |
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d) |
per gli enti pensionistici aziendali o professionali: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 6, lettera g), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (33); |
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e) |
per gli enti creditizi o imprese di investimento: l’autorità competente designata a norma dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013. |
2. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sui promotori a norma dell’articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull’adempimento, da parte dei promotori, degli obblighi previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
3. Laddove il cedente, il prestatore originario e la SSPE siano soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi delle direttive 2003/41/CE, 2009/138/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2013/36/UE, e del regolamento (UE) n. 1024/2013, le autorità competenti interessate designate a norma di detti atti, tra cui la BCE relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull’adempimento degli obblighi previsti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento.
4. Per il cedente, il prestatore originario e la SSPE stabiliti nell’Unione e non contemplati dagli atti legislativi dell’Unione citati al paragrafo 3, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità agli obblighi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 1o gennaio 2019. Tale obbligo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell’ambito di un programma ABCP o di un’altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente.
5. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27, nonché sulla conformità da parte di terzi all’articolo 28. Gli Stati membri informano la Commissione e l’ESMA delle autorità competenti designate a norma del presente paragrafo entro il 18 gennaio 2019.
6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica nei riguardi delle entità che si limitano a vendere esposizioni nell’ambito di un programma ABCP o di un’altra operazione o di un altro schema di cartolarizzazione e che non creano attivamente esposizioni con la finalità principale di cartolarizzarle regolarmente. In tal caso, il cedente o il promotore verifica che tali soggetti soddisfino i pertinenti obblighi previsti agli articoli da 18 a 27.
7. L’ESMA assicura la coerenza nell’applicazione e nel rispetto degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento conformemente ai compiti e ai poteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 1095/2010. L’ESMA esercita il monitoraggio sul mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione conformemente all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e, se del caso, applica i suoi poteri di intervento temporaneo conformemente all’articolo 40 dello stesso regolamento.
8. L’ESMA pubblica sul proprio sito web un elenco delle autorità competenti di cui al presente articolo e lo tiene aggiornato.
Articolo 30
Poteri delle autorità competenti
1. Ciascuno Stato membro provvede a che l’autorità competente designata a norma dell’articolo 29, paragrafi da 1 a 5, goda dei necessari poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che le permettono di svolgere i compiti attribuitile dal presente regolamento.
2. L’autorità competente riesamina periodicamente le modalità, le procedure e i meccanismi predisposti dal cedente, dal promotore, dalla SSPE e dal prestatore originario per conformarsi al presente regolamento.
Il riesame di cui al primo comma comprende:
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a) |
le procedure e i meccanismi atti a misurare e mantenere correttamente e su base continuativa l’interesse economico netto rilevante, la raccolta e la tempestiva comunicazione di tutte le informazioni che devono essere messe a disposizione a norma dell’articolo 7 e i criteri di concessione dei crediti a norma dell’articolo 9; |
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b) |
per le cartolarizzazioni STS che non sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare il rispetto dell’articolo 20, paragrafi da 7 a 12, dell’articolo 21, paragrafo 7, e dell’articolo 22; e |
|
c) |
per le cartolarizzazioni STS che sono cartolarizzazioni nell’ambito di un programma ABCP, le procedure e i meccanismi atti ad assicurare, per quanto riguarda le operazioni ABCP, il rispetto dell’articolo 24 e, per quanto riguarda i programmi ABCP, il rispetto dell’articolo 26, paragrafi 7 e 8. |
3. L’autorità competente impone che il cedente, il promotore, la SSPE e il prestatore originario valutino e affrontino con politiche e procedure adeguate i rischi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, compresi i rischi reputazionali.
4. L’autorità competente monitora, a seconda dei casi, gli effetti specifici che la partecipazione al mercato delle cartolarizzazioni ha sulla stabilità dell’ente finanziario che opera come prestatore originario, cedente, promotore o investitore nell’ambito della sua vigilanza prudenziale nel settore delle cartolarizzazioni, tenendo presente quanto segue e lasciando impregiudicata la normativa settoriale più rigorosa:
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a) |
l’entità delle riserve di capitale; |
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b) |
l’entità delle riserve di liquidità; e |
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c) |
il rischio di liquidità per gli investitori dovuto a disallineamenti di durata tra i loro finanziamenti e investimenti. |
Qualora individui un rischio rilevante per la stabilità finanziaria di un ente finanziario o del sistema finanziario nel suo complesso, indipendentemente dagli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 36, l’autorità competente adotta misure per attenuare tali rischi, comunica le sue conclusioni all’autorità designata competente in materia di strumenti macroprudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché al CERS.
5. L’autorità competente monitora ogni eventuale elusione degli obblighi previsti all’articolo 6, paragrafo 2, e provvede affinché le sanzioni siano applicate a norma degli articoli 32 e 33.
Articolo 31
Vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni
1. Entro i limiti del suo mandato, il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del mercato delle cartolarizzazioni dell’Unione.
2. Al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse, il CERS effettua un monitoraggio continuo degli sviluppi nei mercati delle cartolarizzazioni. Se lo ritiene necessario, o almeno ogni 3 anni al fine di mettere in luce i rischi per la stabilità finanziaria, il CERS pubblica, in collaborazione con l’EBA, una relazione sulle implicazioni dei mercati delle cartolarizzazioni per la stabilità finanziaria. Nel caso in cui siano riscontrati rischi rilevanti, il CERS effettua segnalazioni e, ove opportuno, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive in risposta a tali rischi, conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, anche in merito all’opportunità di modificare i livelli di mantenimento del rischio, o di adottare ulteriori misure macroprudenziali, indirizzate alla Commissione, alle AEV e agli Stati membri. Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1092/2010, la Commissione, le AEV e gli Stati membri comunicano al CERS, al Parlamento europeo e al Consiglio i provvedimenti adottati per dar seguito alla raccomandazione e forniscono adeguate giustificazioni in caso di inazione entro tre mesi dalla data di trasmissione della raccomandazione ai destinatari.
Articolo 32
Sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
1. Fatto salvo il loro diritto di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell’articolo 34, gli Stati membri prevedono norme che stabiliscono le sanzioni amministrative adeguate in caso di negligenza o violazione intenzionale e i provvedimenti correttivi applicabili almeno quando:
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a) |
il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 6; |
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b) |
il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 7; |
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c) |
il cedente, il promotore o il prestatore originario non ha rispettato i criteri di cui all’articolo 9; |
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d) |
il cedente, il promotore o la SSPE non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 18; |
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e) |
una cartolarizzazione è qualificata STS e il cedente, il promotore o la SSPE di tale cartolarizzazione non ha adempiuto agli obblighi di cui agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. |
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f) |
il cedente o il promotore presenta una notifica fuorviante a norma dell’articolo 27, paragrafo 1; |
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g) |
il cedente o il promotore non ha adempiuto agli obblighi di cui all’articolo27, paragrafo 4; o |
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h) |
un terzo autorizzato ai sensi dell’articolo 28 non ha notificato le modifiche sostanziali delle informazioni fornite a norma dell’articolo 28, paragrafo 1, o qualsiasi altro cambiamento che, per quanto si può ragionevolmente ritenere, incide sulla valutazione della sua autorità competente. |
Gli Stati membri provvedono altresì a che le sanzioni amministrative e/o i provvedimenti correttivi siano effettivamente attuati.
Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni e misure per le violazioni di cui al paragrafo 1:
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a) |
una dichiarazione pubblica indicante l’identità della persona fisica o giuridica e la natura della violazione conformemente all’articolo 37; |
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b) |
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; |
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c) |
l’interdizione temporanea, nei confronti di un membro dell’organo di amministrazione del cedente, del promotore o della SSPE o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall’esercizio di funzioni di gestione in tali imprese; |
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d) |
in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere e) o f), il divieto temporaneo nei confronti del cedente e del promotore di notificare ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, che una cartolarizzazione soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26; |
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e) |
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018; |
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f) |
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, di valore corrispondente nella valuta nazionale al 17 gennaio 2018 oppure una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 % del fatturato netto annuo totale della persona giuridica che risulta dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre soggetta all’obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35), il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base agli applicabili atti legislativi in materia contabile che risulta nell’ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo; |
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g) |
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alle lettere e) e f); |
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h) |
in caso di violazione del presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera f), la revoca temporanea dell’autorizzazione, di cui all’articolo 28, di terzi autorizzati a verificare la conformità di una cartolarizzazione agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26. |
3. Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.
4. Gli Stati membri assicurano che la decisione che impone sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 2 sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.
Articolo 33
Esercizio del potere d’imporre sanzioni amministrative e provvedimenti correttivi
1. Le autorità competenti esercitano il potere d’imporre le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi di cui all’articolo 32 conformemente al rispettivo ordinamento giuridico nazionale:
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a) |
direttamente; |
|
b) |
in collaborazione con altre autorità; |
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c) |
sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità; |
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d) |
rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie. |
2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento correttivo imposti a norma dell’articolo 32, l’autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:
|
a) |
la rilevanza, la gravità e la durata della violazione; |
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b) |
il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; |
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c) |
la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; |
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d) |
l’entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; |
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e) |
le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate; |
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f) |
il grado di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile dimostra nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate; |
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g) |
le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile. |
Articolo 34
Sanzioni penali
1. Gli Stati membri possono decidere di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi per le violazioni punibili con sanzioni penali a norma del diritto nazionale.
2. Qualora abbiano deciso, conformemente al presente articolo, paragrafo 1, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, come pure all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA in modo che possano adempiere all’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.
Articolo 35
Obblighi di notifica
Gli Stati membri notificano alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro il 18 gennaio 2019. Essi ne notificano senza indebito ritardo tutte le successive modifiche alla Commissione, all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA.
Articolo 36
Cooperazione tra autorità competenti e AEV
1. Le autorità competenti di cui all’articolo 29 e l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA procedono in stretta cooperazione e si scambiano informazioni ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34.
2. Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.
3. È istituito un comitato specifico per le cartolarizzazioni nel quadro del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, nell’ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell’assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34.
4. Se un’autorità competente constata che uno o più dei requisiti di cui agli articoli da 6 a 27 sono stati violati o se ha motivo di ritenere che siano stati violati, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni.
5. Laddove la violazione del presente articolo, paragrafo 4, riguardi in particolare una notifica a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, inesatta o fuorviante, l’autorità competente che rileva la violazione notifica senza indugio le proprie constatazioni all’autorità competente del soggetto designato quale primo referente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1. L’autorità competente del soggetto designato quale primo referente ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, informa a sua volta l’ESMA, l’EBA e l’EIOPA, e segue la procedura di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
6. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 l’autorità competente del soggetto sospettato della violazione adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti interessate, in particolare alle autorità competenti del cedente del promotore e della SSPE e alle autorità competenti dei detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti. Se un’autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o il contenuto di una misura adottata da un’altra autorità competente o con l’assenza di intervento da parte di quest’ultima, notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti interessate. Se la controversia non è risolta entro tre mesi dalla data di notifica a tutte le autorità competenti interessate, la questione è rinviata all’ESMA conformemente all’articolo 19 e, se del caso, all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il periodo di conciliazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 è di un mese.
Se le autorità competenti interessate non riescono a raggiungere un accordo entro il termine del periodo di conciliazione di cui al primo comma, l’ESMA adotta la decisione di cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro un mese. Durante la procedura di cui al presente articolo, una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 27 del presente regolamento continua a essere considerata una STS ai sensi del capo 4 del presente regolamento ed è mantenuta in detto elenco.
Qualora le autorità competenti interessate convengano che la violazione derivi dall’inosservanza in buona fede dell’articolo 18, possono decidere di concedere fino a 3 mesi al cedente, al promotore e alla SSPE per correggere la violazione rilevata; tale periodo ha inizio il giorno in cui l’autorità competente informa il cedente, il promotore e la SSPE della violazione. Durante tale periodo una cartolarizzazione che figuri nell’elenco pubblicato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 27 continua ad essere considerata una STS ai sensi del capo 4 ed è mantenuta in detto elenco.
Qualora una o più autorità competenti interessate siano del parere che la violazione non sia stata corretta adeguatamente entro il periodo di cui al terzo comma, si applica il primo comma.
7. Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, l’ESMA effettua una verifica inter pares, conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010, in merito all’attuazione dei criteri stabiliti agli articoli da 19 a 26 del presente regolamento.
8. L’ESMA elabora, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l’obbligo generale di cooperazione, le informazioni che devono essere scambiate a norma del paragrafo 1 e gli obblighi di notifica a norma dei paragrafi 4 e 5.
L’ESMA presenta, in stretta cooperazione con l’EBA e l’EIOPA, detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Articolo 37
Pubblicazione delle sanzioni amministrative
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti pubblichino come minimo e senza indebito ritardo sui propri siti web ufficiali, una volta che sono state notificate al destinatario, le decisioni che impongono sanzioni amministrative non soggette a ricorso e imposte per violazione dell’articolo 6, dell’articolo 7, dell’articolo 9 o dell’articolo 27, paragrafo 1.
2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e la natura della violazione, sull’identità dei responsabili e sulle sanzioni imposte.
3. Quando l’autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell’identità, nel caso di una persona giuridica, o dell’identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso, o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate – nella misura in cui possono essere calcolati –, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti:
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a) |
differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni della mancata pubblicazione; |
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b) |
pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa in forma anonima conformemente al diritto nazionale; o |
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c) |
non pubblichino affatto la decisione che impone la sanzione amministrativa nel caso in cui le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:
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4. Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione in forma anonima, la pubblicazione dei dati d’interesse può essere rimandata. Laddove un’autorità competente pubblichi una decisione che impone una sanzione amministrativa oggetto di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l’autorità competente aggiunge immediatamente sul proprio sito web ufficiale anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull’esito del ricorso. Sul sito è altresì pubblicata l’eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa.
5. Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate di cui ai paragrafi da 1 a 4 restino sul loro sito web ufficiale per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell’autorità competente unicamente per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
6. Le autorità competenti informano l’ESMA di tutte le sanzioni amministrative imposte, compresi gli eventuali ricorsi e il relativo esito.
7. L’ESMA tiene una banca dati centrale in cui registra le sanzioni amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all’ESMA, all’EBA e all’EIOPA, nonché alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti a norma del paragrafo 6.
CAPO 6
MODIFICHE
Articolo 38
Modifica della direttiva 2009/65/CE
L’articolo 50 bis della direttiva 2009/65/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 50 bis
Se le società di gestione di OICVM o gli OICVM a gestione interna sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori del pertinente OICVM.
Articolo 39
Modifica della direttiva 2009/138/CE
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
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1) |
all’articolo 135, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 301 bis della presente direttiva a integrazione della presente direttiva precisando le esatte circostanze in cui, fatto salvo l’articolo 101, paragrafo 3, della presente direttiva è possibile imporre un incremento proporzionale del fabbisogno di capitale in presenza di violazioni dei requisiti di cui all’articolo 5 o 6 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 3. Per assicurare un’armonizzazione coerente per quanto riguarda il paragrafo 2 del presente articolo, l’EIOPA elabora, fatto salvo l’articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo dell’incremento proporzionale del fabbisogno di capitale ivi citato. Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva mediante l’adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010. (*2) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;" |
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2) |
l’articolo 308 ter, paragrafo 11, è soppresso. |
Articolo 40
Modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009
Il regolamento (CE) n. 1060/2009 è così modificato:
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1) |
ai considerando 22 e 41, all’articolo 8 quater e all’allegato I, sezione D, parte II, punto 1, l’espressione «strumento finanziario strutturato» è sostituita da «strumento di cartolarizzazione»; |
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2) |
ai considerando 34 e 40, all’articolo 8, paragrafo 4, all’articolo 8 quater, all’articolo 10, paragrafo 3, e all’articolo 39, paragrafo 4, nonché all’allegato I, sezione A, punto 2, quinto capoverso, all’allegato I, sezione B, punto 5, all’allegato I, sezione D, parte II, titolo e punto 2, all’allegato III, parte I, punti 8, 24 e 45, e all’allegato III, parte III, punto 8, l’espressione «strumento finanziario strutturato» o «strumenti finanziari strutturati» è sostituita da «strumento di cartolarizzazione» o «strumenti di cartolarizzazione»; |
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3) |
all’articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti e i terzi collegati stabiliti nell’Unione riguardo agli strumenti di cartolarizzazione.»; |
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4) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
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5) |
l’articolo 8 ter è soppresso; |
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6) |
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e all’articolo 25 bis è soppresso il riferimento all’articolo 8 ter. |
Articolo 41
Modifica della direttiva 2011/61/UE
L’articolo 17 della direttiva 2011/61/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Se i GEFIA sono esposti verso una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), agiscono e, se del caso, adottano misure correttive nel miglior interesse degli investitori dei pertinenti FIA.
Articolo 42
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
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2) |
all’articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), a condizione che:
6. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e data la necessità di prevenire l’arbitraggio regolamentare, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per stabilire quali modalità previste dalle obbligazioni garantite o dalle cartolarizzazioni permettano un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte ai sensi del paragrafo 5. Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010. (*4) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35)»;" |
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3) |
all’articolo 11, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente: «15. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni che specificano:
Il livello e la tipologia delle garanzie reali richieste per i contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita, o dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione, ai sensi del presente regolamento e rispondenti alle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento e ai requisiti stabiliti all’articolo 18, agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 [regolamento sulle cartolarizzazioni] sono stabiliti tenendo conto degli eventuali ostacoli che si frappongono allo scambio di garanzie reali per i contratti di garanzia vigenti nell’ambito dell’obbligazione garantita o della cartolarizzazione. Le AEV presentano detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 luglio 2018. In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento, rispettivamente, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.» |
Articolo 43
Disposizioni transitorie
1. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, il presente regolamento si applica alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2. Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, il cedente, il promotore e la SSPE possono utilizzare la qualifica «STS», o «semplice, trasparente e standardizzata», o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini solo se sono soddisfatti i requisiti stabiliti all’articolo 18 e le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, diverse dalle posizioni verso la cartolarizzazione relative a un’operazione ABCP o a un programma ABCP, sono considerate «STS» a condizione che:
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a) |
soddisfino, al momento dell’emissione di tali titoli, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi da 1 a 5, da 7 a 9 e da 11 a 13, e di cui all’articolo 21, paragrafi 1 e 3; e |
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b) |
soddisfino, al momento della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, i requisiti di cui all’articolo 20, paragrafi 6 e 10, all’articolo 21, paragrafi 2 e da 4 a 10, e all’articolo 22, paragrafi da 1 a 5. |
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), si applica quanto segue:
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a) |
all’articolo 22, paragrafo 2, «prima dell’emissione» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»; |
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b) |
all’articolo 22, paragrafo 3, «prima della fissazione del prezzo» va inteso come «prima della notifica ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1»; |
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c) |
all’articolo 22, paragrafo 5:
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5. Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi a partire dal 1o gennaio 2011 ma prima del 1o gennaio 2019 e per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2011 se sono state aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti nuove dopo il 31 dicembre 2014, gli obblighi di due diligence stabiliti, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 575/2013, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 e dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013 continuano ad applicarsi nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
6. Per le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi prima del 1o gennaio 2019, gli enti creditizi o le imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE, le imprese di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE e i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE continuano ad applicare, rispettivamente, l’articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i capi I, II e III e l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014, gli articoli 254 e 255 del regolamento delegato (UE) 2015/35 e l’articolo 51 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013, nella versione applicabile il 31 dicembre 2018.
7. In adempimento degli obblighi di cui all’articolo 6 del presente regolamento, finché non si applicano le norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotta a norma dell’articolo 6, paragrafo 7, del presente regolamento, il cedente, il promotore o il prestatore originario applica i capi I, II e III e l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi a decorrere dal 1o gennaio 2019.
8. In adempimento degli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), del presente regolamento, finché si applicano le norme tecniche di regolamentazione che la Commissione adotta a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento, il cedente, il promotore e le SSPE mettono a disposizione, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, le informazioni previste dagli allegati da I a VIII del regolamento delegato (UE) 2015/3.
9. Ai fini del presente articolo, nel caso di cartolarizzazioni che non comportano l’emissione di titoli, con i riferimenti a «le cartolarizzazioni i cui titoli sono stati emessi» si intende «le cartolarizzazioni le cui posizioni iniziali verso la cartolarizzazione sono create», a condizione che il presente regolamento si applichi a tutte le cartolarizzazioni che creano nuove posizioni verso la cartolarizzazione a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Articolo 44
Relazioni
Entro il 1o gennaio 2021, e successivamente ogni tre anni, il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza pubblica una relazione su quanto segue:
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a) |
l’attuazione dei requisiti STS previsti agli articoli da 18 a 27; |
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b) |
una valutazione delle azioni avviate dalle autorità competenti, dei rischi rilevanti e delle nuove vulnerabilità eventualmente materializzatisi e delle iniziative adottate dai partecipanti al mercato ai fini di un’ulteriore standardizzazione della documentazione riguardante le cartolarizzazioni; |
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c) |
il funzionamento degli obblighi di due diligence previsti dall’articolo 5 e degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7 e il grado di trasparenza riscontrabile sul mercato delle cartolarizzazioni nell’Unione, valutando anche se gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 7 consentano alle autorità competenti di avere una panoramica sufficiente del mercato per adempiere ai rispettivi mandati; |
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d) |
i requisiti di cui all’articolo 6, compreso il rispetto da parte dei partecipanti al mercato e le modalità di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 3. |
Articolo 45
Cartolarizzazione sintetica
1. Entro il 2 luglio 2019, l’EBA, in stretta cooperazione con l’ESMA e l’EIOPA, pubblica una relazione sulla fattibilità di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate, limitato alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.
2. Entro il 2 gennaio 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, basata sulla relazione dell’EBA di cui al paragrafo 1, in merito all’istituzione di un quadro specifico per le proposte di cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate, limitato alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, corredando tale relazione, se del caso, di una proposta legislativa.
Articolo 46
Riesame
Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.
Tale relazione tiene conto in particolare delle conclusioni delle relazioni di cui all’articolo 44 e valuta:
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a) |
gli effetti del presente regolamento, compresa l’introduzione della designazione di cartolarizzazione STS, sul funzionamento del mercato delle cartolarizzazioni nell’Unione, il contributo delle cartolarizzazioni all’economia reale, in particolare per quanto riguarda l’accesso al credito per le PMI e gli investimenti, e l’interconnessione tra enti finanziari e stabilità del settore finanziario; |
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b) |
le differenze di utilizzo delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sulla base dei dati comunicati a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera e), punto iii). Se le conclusioni evidenziano un aumento dei rischi prudenziali dovuto all’utilizzo delle modalità di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), è presa in considerazione una misura correttiva adeguata; |
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c) |
se dal momento in cui è stato applicato il presente regolamento si è registrato un aumento sproporzionato del numero di operazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, e se i partecipanti al mercato hanno strutturato le operazioni in modo tale da eludere l’obbligo, di cui all’articolo 7, di mettere a disposizione le informazioni mediante repertori di dati sulle cartolarizzazioni; |
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d) |
se vi è la necessità di estendere gli obblighi di informativa di cui all’articolo 7 per comprendere le operazioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2, terzo comma, e le posizioni dell’investitore; |
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e) |
se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi internazionali nel settore delle cartolarizzazioni, in particolare delle iniziative in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili; |
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f) |
l’attuazione dei requisiti di cui all’articolo 22, paragrafo 4, e se sia necessario estenderli alle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti non sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, al fine di integrare l’informativa ambientale, sociale e di governance; |
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g) |
l’adeguatezza del regime di verifica dei terzi di cui agli articoli 27 e 28, e se il regime di autorizzazione dei terzi di cui all’articolo 28 promuove una concorrenza sufficiente tra i terzi e se sia necessario introdurre cambiamenti nel quadro di vigilanza al fine di garantire la stabilità finanziaria; e |
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h) |
se vi sia la necessità di integrare il quadro sulle cartolarizzazioni stabilito dal presente regolamento mediante l’istituzione di un sistema di banche con autorizzazione limitata che espletino le funzioni di SSPE e siano titolari del diritto esclusivo di acquistare esposizioni dai cedenti e di vendere agli investitori crediti garantiti dalle esposizioni acquistate. |
Articolo 47
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 16, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 17 gennaio 2018.
3. La delega di potere di cui all’articolo 16, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 48
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2.
(2) GU C 82 del 3.3.2016, pag. 1.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del 20 novembre 2017.
(4) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
(5) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(6) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(7) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(8) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(10) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).
(11) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).
(12) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(14) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(15) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(16) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(18) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(19) Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).
(20) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(21) Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).
(22) Regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 57).
(23) Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(24) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del’11.2.2003, pag. 1).
(25) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(26) Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).
(27) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(28) Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).
(29) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(30) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
(31) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(32) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
(33) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).
(34) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(35) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
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28.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 347/81 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2403 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1006/2008 (3) del Consiglio («il regolamento sulle autorizzazioni di pesca») ha istituito un sistema concernente le autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione e l’accesso delle navi di paesi terzi alle acque dell’Unione. |
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(2) |
L’Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (4) (UNCLOS) e ha ratificato l’accordo delle Nazioni Unite del 4 agosto 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (5). Tali disposizioni internazionali affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile e la conservazione delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo. |
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(3) |
L’Unione ha aderito all’accordo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, del 24 novembre 1993 (6). In base a tale accordo, le parti contraenti non possono autorizzare l’uso di navi per la pesca in alto mare se non sono soddisfatte determinate condizioni e devono adottare sanzioni in caso di inosservanza di taluni obblighi di comunicazione. |
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(4) |
L’Unione ha approvato il piano d’azione internazionale della FAO per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («IPOA-INN») adottato nel 2001. L’IPOA-INN, insieme alle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera approvate nel 2014, sancisce la responsabilità dello Stato di bandiera di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini. In base all’IPOA-INN, lo Stato di bandiera dovrebbe rilasciare autorizzazioni alle navi battenti la sua bandiera per pescare in acque non soggette alla sua sovranità o giurisdizione. Tali linee guida volontarie raccomandano inoltre che lo Stato di bandiera e lo Stato costiero concedano un’autorizzazione quando le attività di pesca sono esercitate nell’ambito di un accordo per l’accesso alle zone di pesca o anche al di fuori di un tale accordo. Entrambi dovrebbero assicurarsi che tali attività non compromettano la sostenibilità degli stock nelle acque dello Stato costiero. |
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(5) |
Nel 2014 tutti i membri della FAO, compresi l’Unione e i paesi in via di sviluppo suoi partner, hanno approvato all’unanimità le linee guida volontarie per garantire una pesca su piccola scala sostenibile nel contesto della sicurezza alimentare e dell’eliminazione della povertà. Il punto 5.7 di tali linee guida sottolinea che prima di concludere accordi in materia di accesso alle risorse con paesi terzi e terze parti si dovrebbe prendere in debita considerazione la pesca su piccola scala. Tali linee guida invitano ad adottare misure per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per la messa in sicurezza del fondamento ecologico della produzione alimentare, sottolineando l’importanza di norme ambientali per le attività di pesca al di fuori delle acque dell’Unione che includano un approccio ecosistemico alla gestione della pesca insieme all’approccio precauzionale. |
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(6) |
Se è provato che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca non sono più soddisfatte, lo Stato membro di bandiera dovrebbe adottare opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l’autorizzazione e, se del caso, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Nel caso di attività di pesca nel quadro di un’organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP») o di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («APPS»), se un peschereccio dell’Unione non soddisfa le condizioni previste per un’autorizzazione di pesca e lo Stato membro non adotta opportuni provvedimenti per porre rimedio a tale situazione, anche dopo aver ricevuto dalla Commissione una richiesta in tal senso, la Commissione dovrebbe concludere che non è stato adottato alcun provvedimento opportuno. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe adottare provvedimenti supplementari per garantire che la nave in questione non peschi più fintanto che le condizioni non sono soddisfatte. |
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(7) |
In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 25 settembre 2015, l’Unione si è impegnata ad attuare la risoluzione contenente il documento conclusivo dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», compresi l’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 che è «conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile» e l’obiettivo di sviluppo sostenibile 12 che è «garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo», con i rispettivi traguardi. |
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(8) |
L’obiettivo della politica comune della pesca (PCP), quale stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) («regolamento di base»), è garantire che le attività di pesca siano sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, nonché nel ripristinare e mantenere gli stock ittici al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, e contribuiscano alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Nell’attuazione di tale politica è inoltre necessario tenere conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo, conformemente all’articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»). |
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(9) |
Il regolamento di base richiede altresì che gli APPS siano limitati al surplus di catture, come previsto all’articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell’UNCLOS. |
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(10) |
Il regolamento di base sottolinea la necessità di promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell’Unione al di fuori delle acque di quest’ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell’Unione, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell’Unione e gli operatori di paesi terzi. |
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(11) |
Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca era inteso a stabilire una base comune per l’autorizzazione di attività di pesca effettuate da navi dell’Unione al di fuori delle acque dell’Unione, al fine di contribuire alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e migliorare il controllo e la sorveglianza della flotta dell’Unione in tutto il mondo, nonché le condizioni di autorizzazione alla pesca nelle acque dell’Unione per le navi di paesi terzi. |
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(12) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 (8) del Consiglio («regolamento INN») è stato adottato parallelamente al regolamento sulle autorizzazioni di pesca, mentre il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9) («regolamento sul controllo») è stato adottato un anno più tardi. Tali regolamenti costituiscono i tre pilastri per l’attuazione delle disposizioni in materia di controllo e di esecuzione della PCP. |
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(13) |
Tuttavia, il regolamento INN, il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo non sono stati attuati in modo coerente; in particolare, sussistono incongruenze tra il regolamento sulle autorizzazioni di pesca e il regolamento sul controllo. Sono inoltre emerse diverse lacune nell’attuazione del regolamento sulle autorizzazioni di pesca che lascia irrisolti alcuni aspetti problematici inerenti al controllo, quali il noleggio, il cambiamento di bandiera e il rilascio di autorizzazioni di pesca a pescherecci dell’Unione, da parte dell’autorità competente di un paese terzo, al di fuori del quadro di un APPS («autorizzazioni dirette»). Ulteriori difficoltà sono state ravvisate in ordine ad alcuni obblighi di comunicazione e alla ripartizione delle funzioni amministrative tra gli Stati membri e la Commissione. |
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(14) |
Il principio cardine del presente regolamento è che ogni nave dell’Unione che pesca al di fuori delle acque dell’Unione dovrebbe essere autorizzata e di conseguenza sottoposta a sorveglianza dal suo Stato membro di bandiera, ovunque essa operi e a prescindere dal quadro in cui si svolgono le sue attività. Il rilascio di un’autorizzazione dovrebbe essere subordinato al rispetto di una serie di criteri comuni di ammissibilità. Le informazioni raccolte dagli Stati membri e trasmesse alla Commissione dovrebbero consentire a quest’ultima di intervenire in qualsiasi momento nel controllo delle operazioni di pesca di tutte i pescherecci dell’Unione in qualsiasi zona al di fuori delle acque dell’Unione. |
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(15) |
Negli ultimi anni la politica esterna della pesca dell’Unione ha conosciuto notevoli miglioramenti per quanto concerne le condizioni degli APPS e la diligenza nell’attuazione delle disposizioni. La salvaguardia degli interessi dell’Unione in termini di diritti di accesso e condizioni nell’ambito degli APPS dovrebbe pertanto costituire un obiettivo prioritario della politica esterna della pesca dell’Unione e condizioni analoghe dovrebbero applicarsi alle attività dell’Unione che esulano dall’ambito di applicazione degli APPS. |
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(16) |
Le navi d’appoggio possono influire in modo significativo sulla capacità dei pescherecci di svolgere le loro operazioni di pesca e sui quantitativi che possono catturare. È quindi necessario tenerne conto nelle procedure previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e di comunicazione. |
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(17) |
Il ricorso al cambio di bandiera costituisce un problema quando l’obiettivo perseguito è aggirare le norme della PCP o le vigenti misure di conservazione e di gestione. L’Unione dovrebbe quindi essere in grado di definire, individuare e impedire il ricorso a tale pratica. È opportuno garantire per l’intera durata di vita di una nave di proprietà di un operatore dell’Unione, a prescindere dalla bandiera o dalle bandiere sotto cui opera, la tracciabilità e un adeguato monitoraggio degli antecedenti per quanto riguarda il rispetto delle norme. L’obbligo dell’attribuzione di un numero unico della nave da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), laddove previsto dal diritto dell’Unione, dovrebbe servire anche a tale scopo. |
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(18) |
Nelle acque di paesi terzi, le navi dell’Unione possono operare a norma di disposizioni di APPS conclusi tra l’Unione e i paesi terzi o, in assenza di APPS in vigore, previa concessione di autorizzazioni dirette di pesca da parte dei paesi terzi. In entrambi i casi tali attività di pesca dovrebbero essere condotte in modo trasparente e sostenibile. Gli Stati membri di bandiera possono autorizzare le navi battenti la loro bandiera a chiedere e ottenere autorizzazioni dirette da parte di Stati terzi costieri, sulla base di una serie definita di criteri e mediante sorveglianza. Le operazioni di pesca dovrebbero essere autorizzate dopo che lo Stato membro di bandiera abbia accertato che non avranno un impatto negativo sulla sostenibilità e qualora la Commissione non abbia obiezioni debitamente motivate. L’operatore dovrebbe essere autorizzato ad avviare le operazioni di pesca solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione sia dello Stato membro di bandiera che dello Stato costiero. |
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(19) |
I pescherecci dell’Unione non sono autorizzati a pescare nelle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità di paesi terzi con i quali l’Unione abbia un accordo ma non un protocollo in vigore. In caso di accordo nel cui ambito non sia in vigore alcun protocollo da almeno tre anni, è opportuno che la Commissione esamini le cause della situazione e adotti opportuni provvedimenti, anche proponendo la negoziazione di un nuovo protocollo. |
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(20) |
Una questione specifica concernente gli APPS è rappresentata dalla riassegnazione di possibilità di pesca sottoutilizzate nei casi in cui gli Stati membri non fanno pieno uso delle possibilità di pesca ad essi assegnate dai pertinenti regolamenti del Consiglio. Dal momento che i costi di accesso stabiliti negli APPS sono finanziati in ampia misura dal bilancio generale dell’Unione, è importante disporre di un sistema di riassegnazione e sottoassegnazione temporanee al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e garantire che non vadano sprecate possibilità di pesca per le quali sono stati effettuati pagamenti. È pertanto necessario chiarire e migliorare tali sistemi di assegnazione, ai quali si dovrebbe fare ricorso soltanto in ultima istanza. L’applicazione di tali sistemi dovrebbe avere carattere temporaneo e non dovrebbe incidere sulla ripartizione iniziale delle possibilità di pesca tra gli Stati membri, in conformità dei principi di stabilità relativa applicabili. Si dovrebbe procedere alla riassegnazione soltanto dopo che gli Stati membri interessati abbiano rinunciato al loro diritto a effettuare tra di loro scambi delle possibilità di pesca e la riassegnazione stessa dovrebbe essere affrontata principalmente nel contesto di APPS che danno accesso alla pesca multispecifica. |
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(21) |
Qualora un paese terzo non faccia parte di un’ORGP, l’Unione può adoperarsi per prevedere l’assegnazione al paese terzo con cui pensa di sottoscrivere un APPS di una percentuale dei finanziamenti destinati al sostegno settoriale al fine di facilitare l’adesione a tale ORGP da parte del paese terzo interessato. |
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(22) |
Anche le operazioni di pesca che hanno luogo sotto l’egida di ORGP e in alto mare dovrebbero essere autorizzate dallo Stato membro di bandiera ed essere conformi alle norme specifiche stabilite dall’ORGP o dal diritto dell’Unione che disciplina le operazioni di pesca in alto mare. |
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(23) |
Ai fini dell’attuazione degli impegni internazionali dell’Unione nell’ambito delle ORGP e conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 28 del regolamento di base, l’Unione dovrebbe incoraggiare valutazioni periodiche delle prestazioni da parte di organismi indipendenti e svolgere un ruolo attivo nell’istituire e rafforzare i comitati di attuazione di tutte le ORGP di cui è parte contraente. In particolare, essa dovrebbe garantire che tali comitati di attuazione si occupino della supervisione generale dell’attuazione della politica esterna della pesca e delle misure decise in seno all’ORGP. |
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(24) |
Una gestione efficace dei contratti di noleggio è importante per garantire che non sia compromessa l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione, nonché per garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine. È quindi necessario stabilire un quadro giuridico che consenta all’Unione di monitorare più efficacemente le attività dei pescherecci dell’Unione noleggiati da operatori di paesi terzi o dell’Unione sulla base delle disposizioni adottate dalla pertinente ORGP. |
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(25) |
I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano pertanto per gli operatori un possibile espediente per trasportare le catture praticate illegalmente. I trasbordi effettuati da navi dell’Unione in alto mare e in virtù di autorizzazioni dirette dovrebbero essere oggetto di una notifica preventiva, se avvengono al di fuori dei porti. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione una volta l’anno in merito a tutte le operazioni di trasbordo effettuate dalle proprie navi. |
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(26) |
Le procedure dovrebbero essere trasparenti e prevedibili sia per gli operatori dell’Unione e di paesi terzi che per le rispettive autorità competenti. |
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(27) |
È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica tra gli Stati membri e la Commissione, secondo quanto previsto dal regolamento sul controllo. Gli Stati membri dovrebbero raccogliere, gestire e mettere a disposizione della Commissione tutti i dati richiesti relativi alle loro flotte e alle operazioni di pesca da queste esercitate. Essi dovrebbero inoltre cooperare tra di loro, con la Commissione e con i paesi terzi, se del caso, al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. |
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(28) |
Al fine di migliorare la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni sulle autorizzazioni di pesca dell’Unione, la Commissione dovrebbe istituire una banca dati elettronica delle autorizzazioni di pesca comprendente una parte pubblica e una protetta. Le informazioni riportate nella banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione comprendono dati personali. Il trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e al diritto nazionale applicabile. |
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(29) |
Al fine di disciplinare adeguatamente l’accesso alle acque dell’Unione da parte di pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le pertinenti disposizioni dovrebbero essere compatibili con le disposizioni applicabili ai pescherecci dell’Unione in conformità del regolamento sul controllo. In particolare, è opportuno che l’articolo 33 del suddetto regolamento concernente la comunicazione delle catture e dei dati ad esse connessi si applichi anche alle navi di paesi terzi che pescano nelle acque dell’Unione. |
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(30) |
Quando si trovano nelle acque dell’Unione, i pescherecci di paesi terzi che non dispongono di un’autorizzazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere tenuti a garantire che i loro attrezzi da pesca siano riposti in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca. |
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(31) |
Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili del controllo delle operazioni di pesca svolte da navi di paesi terzi nelle acque dell’Unione e a registrare eventuali infrazioni nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo. |
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(32) |
I pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù di accordi in materia di scambio o gestione congiunta dovrebbero rispettare i contingenti loro assegnati dai rispettivi Stati di bandiera nelle acque dell’Unione. Nel caso in cui le navi di paesi terzi superino i contingenti loro assegnati per gli stock nelle acque dell’Unione, è opportuno che la Commissione operi detrazioni dai contingenti loro assegnati negli anni successivi. In tali casi le detrazioni di contingenti operate dalla Commissione in caso di superamento dei contingenti sono da intendersi come il contributo della Commissione nell’ambito delle consultazioni con gli Stati costieri. |
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(33) |
Al fine di semplificare le procedure di autorizzazione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero utilizzare un sistema comune di scambio e conservazione dei dati per trasmettere le informazioni e gli aggiornamenti necessari con il minore onere amministrativo possibile. |
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(34) |
Al fine di tenere conto del progresso tecnologico e di eventuali nuove disposizioni successive del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’adozione di modifiche dell’allegato del presente regolamento recante l’elenco delle informazioni che gli operatori devono trasmettere per ottenere un’autorizzazione di pesca e al fine di integrare le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca di cui all’articolo 10 nella misura in cui ciò sia necessario per rispecchiare, nel diritto dell’Unione, l’esito delle consultazioni tra l’Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
|
(35) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto concerne la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri alla Commissione e alla banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione, nonché per decidere sulla riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca non utilizzate ai sensi dei protocolli esistenti di APPS come misure transitorie corrispondenti alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento sulle autorizzazioni di pesca al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). |
|
(36) |
Per rendere operativa la banca dati delle autorizzazioni di pesca dell’Unione e per consentire agli Stati membri di soddisfare i requisiti tecnici di trasmissione, la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica agli Stati membri interessati al fine di consentire il trasferimento elettronico dei dati. Gli Stati membri possono altresì ricorrere all’aiuto finanziario a titolo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, in conformità dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). |
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(37) |
Tenuto conto del numero e dell’entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento sulle autorizzazioni di pesca, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per il rilascio e la gestione di autorizzazioni di pesca per:
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a) |
i pescherecci dell’Unione che effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo, sotto l’egida di un’ORGP di cui l’Unione è parte contraente, all’interno o al di fuori delle acque dell’Unione, oppure in alto mare; e |
|
b) |
i pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell’Unione. |
Articolo 2
Relazione con il diritto internazionale e dell’Unione
Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni:
|
a) |
contenute negli APPS e in altri accordi di pesca conclusi tra l’Unione e i paesi terzi; |
|
b) |
adottate da ORGP di cui l’Unione è parte contraente; |
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c) |
contenute nel diritto dell’Unione che attua o recepisce le disposizioni di cui alle lettere a) e b). |
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento di base e all’articolo 2, punti da 1 a 4, 15, 16 e 22, del regolamento INN, salvo eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) «nave d’appoggio»: una nave, che non sia un’imbarcazione trasportata a bordo, che non è equipaggiata con attrezzi da pesca pronti per l’uso progettati per catturare o attirare pesci e che facilita, assiste o prepara le operazioni di pesca;
b) «autorizzazione di pesca»: relativamente a un peschereccio dell’Unione, un’autorizzazione:
|
— |
ai sensi dell’articolo 4, punto 10, del regolamento sul controllo, |
|
— |
rilasciata da un paese terzo che conferisce a un peschereccio dell’Unione il diritto di effettuare specifiche operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale paese terzo in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni, |
e relativamente a un peschereccio di un paese terzo, un’autorizzazione che gli conferisce il diritto di effettuare nelle acque dell’Unione specifiche operazioni di pesca in un determinato periodo, in una data zona o per un certo tipo di pesca secondo determinate condizioni;
c) «autorizzazione diretta»: un’autorizzazione di pesca rilasciata dall’autorità competente di un paese terzo a un peschereccio dell’Unione al di fuori di un APPS o di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca e di gestione congiunta delle specie di interesse comune;
d) «acque di paesi terzi»: acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo. Le acque di uno Stato membro che non siano acque dell’Unione sono considerate acque di un paese terzo ai fini del presente regolamento;
e) «programma di osservazione»: un regime istituito sotto l’egida di un’ORGP, di un APPS, di un paese terzo o di uno Stato membro che prevede l’invio di osservatori a bordo dei pescherecci, compreso, ove specificatamente previsto dal regime di osservazione applicabile, al fine di verificare la conformità della nave alle norme adottate da tale ORGP o da tale paese terzo, o nell’ambito di tale APPS;
f) «noleggio»: un contratto in base al quale un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro opera per un periodo di tempo definito per un operatore di un altro Stato membro o di un paese terzo senza cambiamento di bandiera;
g) «operazioni di pesca»: tutte le attività connesse con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l’immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall’attrezzo, dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l’allevamento e l’ingrasso.
TITOLO II
OPERAZIONI DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL’UNIONE AL DI FUORI DELLE ACQUE DELL’UNIONE
CAPO I
Disposizioni comuni
Articolo 4
Principio generale
Fatto salvo l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dall’organizzazione competente o da un paese terzo, un peschereccio dell’Unione effettua operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione soltanto se è stato autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera e se le operazioni di pesca sono indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata conformemente ai capi da II a V, se del caso.
Articolo 5
Criteri di ammissibilità
1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione a effettuare operazioni di pesca al di fuori delle acque dell’Unione unicamente se:
|
a) |
ha ricevuto informazioni complete e precise, conformemente ai requisiti previsti dall’allegato o dall’APPS od ORGP in questione, sul peschereccio e sulla o sulle relative navi d’appoggio, ivi comprese quelle non appartenenti all’Unione; |
|
b) |
il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità di cui all’articolo 6 del regolamento sul controllo; |
|
c) |
il peschereccio e la relativa nave d’appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell’IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell’Unione; |
|
d) |
il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN; |
|
e) |
se del caso, lo Stato membro di bandiera dispone di possibilità di pesca a norma dell’accordo di pesca in questione o delle pertinenti disposizioni dell’ORGP; e |
|
f) |
se del caso, il peschereccio soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6. |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 44, al fine di modificare l’allegato per garantire il monitoraggio adeguato delle attività dei pescherecci a norma del presente regolamento, in particolare tramite nuovi requisiti in materia di dati derivanti dagli accordi di pesca o dallo sviluppo delle tecnologie dell’informazione.
Articolo 6
Cambio di bandiera
1. Il presente articolo si applica alle navi che, durante i cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione di pesca:
|
a) |
sono uscite dal registro della flotta peschereccia dell’Unione e hanno preso la bandiera di un paese terzo; e |
|
b) |
sono state reinserite nel registro della flotta peschereccia dell’Unione. |
2. Uno Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca solo se ha verificato che, nel periodo in cui ha operato sotto bandiera di un paese terzo, la nave di cui al paragrafo 1 non ha:
|
a) |
praticato la pesca INN; |
|
b) |
operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); |
|
c) |
operato nelle acque di un paese terzo iscritto nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento INN; e |
|
d) |
operato nelle acque di un paese terzo identificato come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall’adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento. |
3. A tal fine, l’operatore fornisce le seguenti informazioni richieste dallo Stato membro di bandiera in relazione al periodo durante il quale la nave ha operato sotto bandiera di un paese terzo:
|
a) |
una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per il periodo considerato conformemente a quanto richiesto dal paese terzo di bandiera; |
|
b) |
una copia di tutte le autorizzazioni a effettuare operazioni di pesca nel periodo considerato; |
|
c) |
una dichiarazione ufficiale rilasciata dal paese terzo verso il quale la nave ha effettuato il cambio di bandiera, in cui figurino le sanzioni irrogate alla nave o all’operatore nel periodo considerato; |
|
d) |
la storia completa della bandiera durante il periodo in cui la nave è uscita dal registro della flotta dell’Unione. |
4. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare un’autorizzazione di pesca a una nave che ha preso la bandiera di un paese terzo:
|
a) |
iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’articolo 33 del regolamento INN; |
|
b) |
identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN dopo un periodo di sei settimane dall’adozione della decisione della Commissione che identifica il paese terzo come tale, a eccezione delle operazioni effettuate nel caso in cui il Consiglio abbia respinto la proposta di designare detto paese terzo non cooperante ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento; oppure |
|
c) |
identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1026/2012 del Consiglio. |
5. Il paragrafo 4 non si applica se lo Stato membro di bandiera ha accertato che, non appena sono diventate applicabili le circostanze di cui al paragrafo 2, lettere da b) a d), o al paragrafo 4, lettere da a) a c), l’operatore:
|
a) |
ha cessato le operazioni di pesca; e |
|
b) |
ha avviato immediatamente le procedure amministrative per la radiazione della nave dal registro della flotta peschereccia del paese terzo. |
Articolo 7
Gestione delle autorizzazioni di pesca
1. L’operatore che presenta una domanda di autorizzazione di pesca fornisce dati precisi e completi allo Stato membro di bandiera.
2. L’operatore informa immediatamente lo Stato membro di bandiera in merito a qualsiasi modifica dei dati.
3. Lo Stato membro di bandiera verifica periodicamente che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca continuino a essere soddisfatte nel periodo di validità dell’autorizzazione.
4. Se, a seguito dell’esito finale delle attività di ispezione di cui al paragrafo 3, è provato che le condizioni sulla cui base è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca non sono più soddisfatte, lo Stato membro di bandiera adotta opportuni provvedimenti, anche modificando o revocando l’autorizzazione e, se del caso, imponendo sanzioni. Le sanzioni applicate dallo Stato membro di bandiera in caso di infrazioni dovrebbero essere sufficientemente severe da assicurare l’effettivo rispetto delle norme, prevenire infrazioni e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle infrazioni. Lo Stato membro di bandiera ne dà immediata notifica all’operatore e alla Commissione. Se del caso, la Commissione ne informa il segretariato dell’ORGP o il paese terzo in questione.
5. Su richiesta motivata della Commissione, lo Stato membro di bandiera adotta gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 in caso di violazione delle misure di conservazione e gestione delle risorse biologiche marine adottate da un’ORGP di cui l’Unione è parte contraente o nel quadro di un APPS.
6. Nel caso in cui l’Unione sia una parte contraente di un’ORGP e un peschereccio dell’Unione non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 21, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dall’ORGP, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell’Unione soddisfi dette condizioni.
Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al segretariato dell’ORGP i dettagli aggiornati dei pescherecci di cui all’articolo 22 affinché si provveda nei confronti della nave in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all’operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.
7. Nel caso in cui l’Unione abbia concluso un APPS con un paese terzo e un peschereccio dell’Unione non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 10, lettera b), secondo quanto accertato nella relazione di ispezione finale riconosciuta dalle autorità competenti, e nel caso in cui lo Stato membro di bandiera non adotti gli opportuni provvedimenti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può adottare una decisione che imponga allo Stato membro di bandiera in questione di garantire che il peschereccio dell’Unione soddisfi dette condizioni.
Nel caso in cui lo Stato membro di bandiera in questione non abbia adottato entro un termine di 15 giorni gli opportuni provvedimenti per conformarsi alla decisione della Commissione di cui al primo comma, la Commissione invia al paese terzo i dettagli aggiornati dei pescherecci affinché si provveda nei confronti del peschereccio dell’Unione in questione. La Commissione informa lo Stato membro di bandiera in merito al provvedimento adottato. Lo Stato membro di bandiera notifica all’operatore il provvedimento adottato dalla Commissione.
CAPO II
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque di paesi terzi
Articolo 8
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un APPS.
Articolo 9
Appartenenza a un’ORGP
Un peschereccio dell’Unione può effettuare operazioni di pesca nelle acque di un paese terzo su stock gestiti da un’ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di tale ORGP.
Articolo 10
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte dello Stato membro di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo nell’ambito di un APPS soltanto se:
|
a) |
i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5 sono soddisfatti; |
|
b) |
le condizioni stabilite nel pertinente APPS sono rispettate; |
|
c) |
l’operatore ha pagato tutti i canoni previsti dagli accordi pertinenti e, se del caso, le relative sanzioni finanziarie stabilite mediante una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante; e |
|
d) |
il peschereccio dispone di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dal paese terzo avente sovranità o giurisdizione sulle acque in cui si svolgono le operazioni di pesca. |
Articolo 11
Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca del paese terzo
1. Ai fini dell’articolo 10, lettera d), lo Stato membro di bandiera che abbia verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10, lettere da a) a c), trasmette alla Commissione la corrispondente domanda di autorizzazione del paese terzo.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni richieste nell’ambito dell’APPS.
3. Lo Stato membro di bandiera invia la domanda alla Commissione almeno 10 giorni di calendario prima dei termini ultimi per la trasmissione delle domande fissati nell’APPS. La Commissione può inviare allo Stato membro di bandiera una richiesta debitamente motivata riguardante qualsiasi complemento di informazione che ritenga necessario al fine di verificare le condizioni.
4. A seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione conduce un esame preliminare per accertare se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, lettere da a) a c). Quindi la Commissione:
|
a) |
trasmette la domanda al paese terzo senza indugio e, comunque, prima della scadenza del termine per la trasmissione di domande definito nell’APPS, a condizione che il termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo sia stato rispettato; oppure |
|
b) |
notifica allo Stato membro che la domanda è stata rifiutata. |
5. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca destinata a un peschereccio dell’Unione a norma dell’accordo, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, se possibile per via elettronica.
Articolo 12
Riassegnazione temporanea di possibilità di pesca non utilizzate nell’ambito di APPS
1. Nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro pertinente periodo di attuazione di un protocollo di un APPS che tenga conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca e delle campagne di pesca, la Commissione può determinare le possibilità di pesca non utilizzate e informarne gli Stati membri che beneficiano delle quote corrispondenti dell’assegnazione.
2. Entro 10 giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni trasmesse dalla Commissione, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono:
|
a) |
comunicare alla Commissione che utilizzeranno le loro possibilità di pesca nel pertinente corso del periodo di attuazione, trasmettendo un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca; oppure |
|
b) |
notificare alla Commissione l’uso delle loro possibilità di pesca mediante lo scambio delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento di base. |
3. Se alcuni Stati membri non hanno comunicato alla Commissione una delle misure di cui al paragrafo 2 o hanno comunicato alla stessa soltanto un uso parziale delle loro possibilità di pesca e se, di conseguenza, restano inutilizzate delle possibilità di pesca, la Commissione può rivolgere un invito a manifestare interesse per le possibilità di pesca disponibili non utilizzate agli altri Stati membri che beneficiano di una quota dell’assegnazione. Al tempo stesso, la Commissione informa tutti gli Stati membri della pubblicazione dell’invito a manifestare interesse.
4. Entro 10 giorni di calendario dal ricevimento dell’invito a manifestare interesse di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che beneficiano di una quota dell’assegnazione possono comunicare alla Commissione il loro interesse per le possibilità di pesca disponibili non utilizzate. A sostegno della loro domanda, gli Stati membri trasmettono un piano di pesca recante informazioni dettagliate per quanto riguarda il numero di autorizzazioni di pesca richieste, le catture stimate, la zona e il periodo di pesca.
5. Se lo ritiene necessario ai fini della valutazione della domanda, la Commissione può chiedere complementi di informazione agli Stati membri interessati.
6. Se al termine del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 4 gli Stati membri che beneficiano di una quota dell’assegnazione non manifestano interesse per il volume totale delle possibilità di pesca disponibili non utilizzate, la Commissione può estendere l’invito a manifestare interesse a tutti gli Stati membri. Uno Stato membro può comunicare il proprio interesse per le possibilità di pesca non utilizzate alle condizioni di cui a tale paragrafo.
7. Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dei paragrafi 4 o 6 del presente articolo, le possibilità di pesca non utilizzate sono riassegnate dal Consiglio a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE esclusivamente su base temporanea per il pertinente periodo di tempo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
La Commissione comunica agli Stati membri quali Stati membri hanno beneficiato della riassegnazione e le quantità riassegnate.
8. La riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca si fonda su criteri trasparenti e obiettivi, compresi, ove applicabile, criteri di natura ambientale, sociale ed economica. Tali criteri comprendono:
|
a) |
le possibilità di pesca disponibili per la riassegnazione; |
|
b) |
il numero di Stati membri richiedenti; |
|
c) |
la quota assegnata a ogni Stato membro richiedente al momento dell’assegnazione iniziale delle possibilità di pesca; |
|
d) |
i livelli storici delle catture e dello sforzo di pesca di ogni Stato membro richiedente, ove applicabile; |
|
e) |
la redditività dei piani di pesca trasmessi dagli Stati membri richiedenti, alla luce del numero, del tipo e delle caratteristiche delle navi e degli attrezzi utilizzati. |
Articolo 13
Sottoassegnazione di un contingente annuale suddiviso in più limiti di cattura successivi
1. Nel caso in cui un protocollo di un APPS stabilisca limiti di cattura mensili o trimestrali o altre suddivisioni delle possibilità di pesca disponibili per l’anno in questione e qualora le possibilità di pesca assegnate non siano tutte utilizzate nel corso dello stesso periodo di tempo mensile, trimestrale o altrimenti applicabile, le corrispondenti possibilità di pesca disponibili sono sottoassegnate dal Consiglio a norma dell’articolo 43, paragrafo 3, TFUE agli Stati membri interessati per i pertinenti periodi di tempo.
2. La sottoassegnazione delle possibilità di pesca disponibili avviene in base a criteri trasparenti e obiettivi. Essa è coerente con le possibilità di pesca annuali assegnate agli Stati membri ai sensi del pertinente regolamento del Consiglio.
Articolo 14
Disposizioni applicabili
1. Gli articoli da 8 a 11 si applicano mutatis mutandis ai pescherecci dell’Unione che pescano nelle acque di paesi terzi a norma di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune.
2. In deroga all’articolo 11, uno Stato membro di bandiera può fornire alla Commissione i dettagli dei pescherecci dell’Unione autorizzati, a norma del pertinente accordo, a effettuare operazioni di pesca nelle acque di paesi terzi. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10, lettere da a) a c), la Commissione inoltra senza indugio ai paesi terzi i dettagli dei pescherecci dell’Unione pertinenti. Non appena il paese terzo informa la Commissione dell’approvazione dei dettagli di tali pescherecci dell’Unione, la Commissione ne informa lo Stato membro di bandiera. Si ritiene che i pescherecci dell’Unione per cui sono stati forniti i dettagli richiesti dispongano di un’autorizzazione di pesca in corso di validità ai fini dell’articolo 10, lettera d). La Commissione informa inoltre lo Stato membro di bandiera, senza indugio e per via elettronica, di ogni notifica trasmessa dal paese terzo relativamente al fatto che un peschereccio dell’Unione non è autorizzato a effettuare operazioni di pesca nelle sue acque.
Articolo 15
Consultazioni con i paesi terzi in relazione ai pescherecci dell’Unione
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 44 al fine di integrare l’articolo 10 attuando nel diritto dell’Unione l’esito delle consultazioni tra l’Unione e i paesi terzi con cui essa ha concluso un accordo, oppure degli accordi conclusi con gli Stati costieri con cui sono condivisi gli stock ittici, per quanto concerne le condizioni relative alle autorizzazioni di pesca.
Articolo 16
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2.
Articolo 17
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
1. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca effettuate nelle acque di un paese terzo al di fuori di un accordo di cui alle sezioni 1 o 2 soltanto se:
|
a) |
i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5 sono soddisfatti; |
|
b) |
con il paese terzo interessato non è in vigore, né è applicato in via provvisoria, un APPS o un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta; |
|
c) |
l’operatore ha fornito tutti gli elementi di seguito indicati:
|
|
d) |
nel caso in cui le operazioni di pesca devono essere realizzate con riguardo a specie gestite da un’ORGP, il paese terzo è parte contraente di tale organizzazione; e |
|
e) |
l’operatore ha fornito
|
2. In ogni caso le operazioni di pesca non cominciano fino a che il paese terzo non abbia rilasciato la valida autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1, lettera e). Lo Stato membro di bandiera sospende la propria autorizzazione se il paese terzo non ha rilasciato l’autorizzazione entro l’inizio delle operazioni di pesca previste.
3. La valutazione scientifica di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo trattino, è fornita da un’ORGP o da un organismo regionale per la pesca avente competenze scientifiche o è fornita dal paese terzo o in cooperazione con esso. La valutazione scientifica elaborata dal paese terzo è oggetto di esame da parte di un istituto o organismo scientifico di uno Stato membro o dell’Unione.
Articolo 18
Procedura per ottenere le autorizzazioni di pesca di un paese terzo
1. Uno Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a e), trasmette alla Commissione le pertinenti informazioni elencate nell’allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c).
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni o giustificazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e al termine di trattative con lo Stato membro interessato, la Commissione ritiene che le condizioni previste all’articolo 17 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell’autorizzazione di pesca entro 30 giorni di calendario dal ricevimento di tutte le informazioni o giustificazioni richieste. Se la Commissione ritiene che tali condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
5. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, in caso di rinnovo di un’autorizzazione di pesca alle medesime condizioni ed entro due anni dalla concessione dell’autorizzazione di pesca iniziale, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca a seguito della verifica delle informazioni ricevute in relazione alle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e), e ne informa la Commissione senza indugio.
6. Se un paese terzo comunica alla Commissione di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell’Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera.
7. Se un paese terzo comunica allo Stato membro di bandiera di aver deciso di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione diretta destinata a un peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione.
8. L’operatore fornisce allo Stato membro di bandiera una copia delle condizioni finali da esso concordate con il paese terzo, compresa una copia dell’autorizzazione diretta.
CAPO III
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione sotto l’egida di ORGP
Articolo 19
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione che pescano stock sotto l’egida di un’ORGP all’interno o al di fuori delle acque dell’Unione, nella misura in cui tali operazioni sono soggette a un regime di autorizzazione istituito da detta ORGP.
Articolo 20
Autorizzazioni di pesca
1. Un peschereccio dell’Unione le cui operazioni di pesca sono soggette a un regime di autorizzazione adottato dall’ORGP effettua operazioni di pesca sotto l’egida della ORGP soltanto se:
|
a) |
l’Unione è parte contraente della ORGP; |
|
b) |
è stata rilasciata allo stesso un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro di bandiera; |
|
c) |
lo stesso è stato inserito nel pertinente registro o elenco di navi autorizzate dell’ORGP; e |
|
d) |
nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, allo stesso è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte del pertinente paese terzo in conformità del capo II. |
2. Il paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, non si applica in relazione ai pescherecci dell’Unione che pescano esclusivamente nelle acque dell’Unione cui sia già stata rilasciata un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento sul controllo.
Articolo 21
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca soltanto se:
|
a) |
i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5 sono soddisfatti; |
|
b) |
le norme stabilite dall’ ORGP o le disposizioni del diritto dell’Unione di recepimento sono rispettate; e |
|
c) |
nel caso in cui le operazioni di pesca si svolgano nelle acque di paesi terzi, i criteri stabiliti agli articoli 10 o 17 sono soddisfatti. |
Articolo 22
Registrazione da parte di ORGP
1. Lo Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione i dettagli delle navi da esso autorizzate ad effettuare operazioni di pesca conformemente all’articolo 20 del presente regolamento o, nel caso dell’articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento, in conformità dell’articolo 7 del regolamento sul controllo.
2. I dettagli di cui al paragrafo 1 sono elaborati conformemente alle condizioni stabilite dall’ ORGP e recano le informazioni richieste da detta organizzazione.
3. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera eventuali complementi di informazione che ritenga necessari entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1. Essa motiva ogni richiesta di questo tipo.
4. Una volta accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 21 ed entro un termine di 15 giorni dal ricevimento dei dettagli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate all’ORGP.
5. Se il registro o l’elenco dell’ORGP non è accessibile al pubblico, la Commissione trasmette i dettagli delle navi autorizzate agli Stati membri interessati dall’attività di pesca in questione.
CAPO IV
Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione in alto mare
Articolo 23
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle operazioni di pesca effettuate in alto mare e non rientranti nell’ambito d’applicazione del capo III da pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri.
Articolo 24
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca da parte degli Stati membri di bandiera
Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca in alto mare soltanto se:
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a) |
sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5; |
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b) |
le operazioni di pesca previste sono:
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Articolo 25
Procedura per l’autorizzazione di pesca
1. Lo Stato membro di bandiera che ha verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 24, trasmette alla Commissione le informazioni elencate nell’allegato e le informazioni relative al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5.
2. Se la Commissione ritiene che le informazioni fornite in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non siano sufficienti per valutare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 24, essa chiede ulteriori informazioni o giustificazioni entro 10 giorni di calendario dal ricevimento di tali informazioni.
3. Se, in seguito al ricevimento delle ulteriori informazioni o giustificazioni richieste di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione ritiene che le condizioni previste all’articolo 24 non siano soddisfatte, essa può opporsi alla concessione dell’autorizzazione di pesca entro cinque giorni di calendario dal ricevimento delle informazioni o giustificazioni ulteriori. Se la Commissione ritiene che le condizioni siano soddisfatte, informa senza indugio lo Stato membro interessato circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
4. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Qualora la Commissione abbia richiesto ulteriori informazioni in conformità di detto paragrafo, lo Stato membro di bandiera può rilasciare l’autorizzazione di pesca se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro il termine indicato al paragrafo 3 o prima di tale termine, purché essa abbia informato lo Stato membro circa la sua intenzione di non sollevare obiezioni.
CAPO V
Noleggio di pescherecci dell’Unione
Articolo 26
Principi
1. Un peschereccio dell’Unione non effettua operazioni di pesca nell’ambito di contratti di noleggio nelle acque in cui è in vigore o è applicato in via provvisoria un APPS.
2. Un peschereccio dell’Unione non effettua operazioni di pesca nell’ambito di più di un contratto di noleggio contemporaneamente né pratica il subnoleggio.
3. I pescherecci dell’Unione operano nell’ambito di contratti di noleggio in acque sotto l’egida di un’ORGP solo se lo Stato a cui la nave è noleggiata è parte contraente di detta organizzazione.
4. Un peschereccio dell’Unione noleggiato non utilizza le possibilità di pesca del proprio Stato membro di bandiera durante il periodo di applicazione del noleggio. Le catture di un peschereccio dell’Unione noleggiato sono imputate alle possibilità di pesca dello Stato noleggiatore.
5. Nessuna disposizione del presente regolamento riduce le responsabilità dello Stato membro di bandiera per quanto riguarda gli obblighi che gli incombono a norma del diritto internazionale, del regolamento sul controllo, del regolamento INN o di altre disposizioni della PCP, tra cui gli obblighi di comunicazione.
6. Il titolare della licenza di pesca di un peschereccio dell’Unione che deve essere noleggiato informa lo Stato membro di bandiera del contratto di noleggio prima del suo inizio. Tale Stato membro ne informa senza indugio la Commissione.
Articolo 27
Gestione di autorizzazioni di pesca nell’ambito di un contratto di noleggio
Quando rilascia un’autorizzazione di pesca per una nave in conformità degli articoli 17, 21 o 24 e quando le operazioni di pesca si svolgono nell’ambito di un contratto di noleggio, lo Stato membro di bandiera verifica:
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a) |
che l’autorità competente dello Stato noleggiatore abbia ufficialmente confermato che il contratto è conforme al diritto nazionale; e |
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b) |
che i dettagli del contratto di noleggio, tra cui la durata, le possibilità di pesca e la zona di pesca, siano specificati nell’autorizzazione di pesca. |
CAPO VI
Operazioni di trasbordo
Articolo 28
Operazioni di trasbordo
1. Eventuali operazioni di trasbordo effettuate da un peschereccio dell’Unione in alto mare o a norma di autorizzazioni dirette sono condotte conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento sul controllo. Per i trasbordi avvenuti l’anno precedente, lo Stato membro di bandiera fornisce annualmente alla Commissione entro la fine di marzo le informazioni che figurano nella dichiarazione di trasbordo, la data del trasbordo, la posizione geografica e la zona in cui ha avuto luogo il trasbordo.
2. I comandanti dei pescherecci dell’Unione che pescano a norma di autorizzazioni dirette o in alto mare comunicano le seguenti informazioni alle autorità competenti del proprio Stato membro di bandiera prima del trasbordo:
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a) |
il nome e il numero di identificazione esterno della nave ricevente; |
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b) |
l’ora e la posizione geografica dell’operazione di trasbordo prevista; e |
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c) |
le quantità stimate delle specie oggetto di trasbordo. |
3. Il presente articolo non si applica ai trasbordi effettuati nei porti da pescherecci dell’Unione.
CAPO VII
Obblighi in materia di osservazione e di comunicazione
Articolo 29
Dati relativi al programma di osservazione
Se a bordo di un peschereccio dell’Unione sono raccolti dati nel quadro di un programma di osservazione, le relative relazioni sono inviate senza indugio, in conformità delle norme di trasmissione definite nel programma di osservazione, all’autorità competente dello Stato membro di bandiera.
Articolo 30
Trasmissione di informazioni a paesi terzi
1. Quando svolge operazioni di pesca a norma del presente titolo, il comandante di un peschereccio dell’Unione o il rappresentante di tale comandante mette a disposizione del paese terzo le pertinenti dichiarazioni di cattura e dichiarazioni di sbarco e invia inoltre una copia elettronica di tali dati al suo Stato membro di bandiera.
2. Lo Stato membro di bandiera valuta, tramite controlli incrociati conformemente all’articolo 109 del regolamento sul controllo, la coerenza dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo con i dati ricevuti in conformità di tale regolamento e, se del caso, in conformità delle disposizioni pertinenti dell’APPS.
3. La mancata trasmissione al paese terzo delle dichiarazioni di cattura o delle dichiarazioni di sbarco di cui al paragrafo 1 del presente articolo è considerata anche un’infrazione grave ai fini dell’articolo 90 del regolamento sul controllo in funzione della gravità dell’infrazione in questione che è determinata dall’autorità competente dello Stato membro di bandiera tenendo conto di criteri quali la natura del danno arrecato, il suo valore, la situazione economica del trasgressore e la portata dell’infrazione o la sua reiterazione.
TITOLO III
OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL’UNIONE
Articolo 31
Requisiti per l’appartenenza a un’ORGP
Un peschereccio di un paese terzo può effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione su stock gestiti da un’ORGP soltanto se tale paese terzo è parte contraente di detta ORGP.
Articolo 32
Principi generali
1. Un peschereccio di un paese terzo pratica operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se gli è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 5.
2. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell’Unione deve rispettare le norme che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca in cui opera. Qualora le disposizioni fissate nel pertinente accordo di pesca fossero diverse, le disposizioni devono essere menzionate esplicitamente in tale accordo oppure per mezzo di norme concordate con il paese terzo che applica tale accordo.
3. Se un peschereccio di un paese terzo transita nelle acque dell’Unione senza un’autorizzazione rilasciata a norma del presente regolamento, i suoi attrezzi da pesca sono fissati e riposti in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 47 del regolamento sul controllo, in modo da non essere prontamente utilizzabili per operazioni di pesca.
Articolo 33
Condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca
1. La Commissione può rilasciare a un peschereccio di un paese terzo un’autorizzazione a effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se:
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a) |
esiste un surplus di catture ammissibili a copertura delle possibilità di pesca proposte ai sensi dell’articolo 62, paragrafi 2 e 3, dell’UNCLOS; |
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b) |
le condizioni definite nell’accordo di pesca pertinente sono soddisfatte e il peschereccio è ammissibile nell’ambito dell’accordo di pesca con il paese terzo in questione e, se del caso, figura nell’elenco delle navi previsto da tale accordo; |
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c) |
le informazioni richieste conformemente all’accordo riguardanti il peschereccio e la o le relative navi d’appoggio sono complete e precise e il peschereccio e la o le relative navi d’appoggio hanno un numero IMO laddove richiesto ai sensi del diritto dell’Unione; |
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d) |
il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN; |
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e) |
il paese terzo non è iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza una pesca non sostenibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012. |
2 Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle navi di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca a norma di un accordo in materia di scambio delle possibilità di pesca o di gestione congiunta degli stock ittici di interesse comune.
Articolo 34
Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca
1. Il paese terzo interessato trasmette alla Commissione le domande relative ai propri pescherecci anteriormente al termine previsto nell’accordo in questione o stabilito dalla Commissione.
2. La Commissione può chiedere al paese terzo i complementi di informazione necessari per verificare che le condizioni previste all’articolo 33 siano state soddisfatte.
3. Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione rilascia un’autorizzazione di pesca e ne informa senza indugio il paese terzo e gli Stati membri interessati.
Articolo 35
Gestione delle autorizzazioni di pesca
1. Se una delle condizioni di cui all’articolo 33 non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell’autorizzazione, e ne informa il paese terzo e gli Stati membri interessati.
2. La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare l’autorizzazione rilasciata al peschereccio del paese terzo qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione o qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine, o laddove sia essenziale ai fini della prevenzione o soppressione della pesca INN, oppure qualora l’Unione abbia deciso di sospendere o interrompere le relazioni con il paese terzo in questione.
La Commissione informa immediatamente il paese terzo interessato nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l’autorizzazione in conformità del primo comma.
Articolo 36
Chiusura di operazioni di pesca
1. Se le possibilità di pesca concesse a un paese terzo sono considerate esaurite, la Commissione ne informa immediatamente il paese terzo e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite, che possono incidere anche sulle possibilità esaurite, il paese terzo presenta alla Commissione misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.
2. A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate alle navi battenti bandiera del paese terzo in questione si ritengono sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e le navi non sono più autorizzate a praticare tali operazioni.
3. Le autorizzazioni di pesca sono considerate revocate se la sospensione di autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.
4. Il paese terzo provvede affinché i pescherecci interessati siano immediatamente informati dell’applicazione del presente articolo e cessino tutte le operazioni di pesca in questione. Inoltre, il paese terzo informa senza indugio la Commissione quando i pescherecci battenti la sua bandiera hanno cessato le loro operazioni di pesca.
Articolo 37
Superamento di contingenti nelle acque dell’Unione
1. Se constata che un paese terzo ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni dai contingenti assegnati a detto paese per tale stock o gruppo di stock negli anni successivi. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l’ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.
2. Se non è possibile procedere a una detrazione in conformità del paragrafo 1 dal contingente relativo a uno stock o a un gruppo di stock che è stato oggetto di superamento in quanto il paese terzo interessato non dispone di un contingente sufficiente per tale stock o gruppo di stock, la Commissione, previa consultazione del paese terzo interessato, può operare negli anni successivi detrazioni dai contingenti di altri stock o gruppi di stock assegnati a tale paese terzo nella stessa zona geografica o dotati di valore commerciale corrispondente.
Articolo 38
Controllo ed esecuzione
1. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell’Unione deve rispettare le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca delle navi dell’Unione nella zona di pesca in cui esse operano.
2. Una nave di un paese terzo autorizzata a pescare nelle acque dell’Unione comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che le navi dell’Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.
3. La Commissione, o l’organismo da essa designato, trasmette i dati di cui al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.
4. Le navi di paesi terzi autorizzate a pescare nelle acque dell’Unione trasmettono alla Commissione o all’organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell’ambito dei vigenti programmi di osservazione.
5. Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci di paesi terzi, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo.
TITOLO IV
DATI E INFORMAZIONI
Articolo 39
Banca dati dell’Unione per le autorizzazioni di pesca rilasciate a norma del presente regolamento
1. La Commissione istituisce e gestisce una banca dati elettronica delle autorizzazioni di pesca dell’Unione che contiene tutte le autorizzazioni di pesca concesse in conformità dei titoli II e III e comprende una parte pubblica e una protetta. Tale banca dati:
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a) |
contiene tutte le informazioni presentate a norma dell’allegato e altre informazioni presentate alla Commissione ai fini del rilascio delle autorizzazioni di pesca di cui ai titoli II e III, compresi il nome, la città, il paese di residenza del proprietario e fino a cinque principali proprietari effettivi, e indica il prima possibile lo stato di ogni autorizzazione; |
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b) |
è utilizzata per lo scambio di dati e informazioni tra la Commissione e uno Stato membro; e |
|
c) |
è utilizzata unicamente ai fini della gestione sostenibile delle flotte pescherecce e a fini di controllo. |
2. L’elenco di tutte le autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità dei titoli II e III conservato nella banca dati è accessibile al pubblico e contiene tutte le informazioni seguenti:
|
a) |
il nome e la bandiera della nave e relativi numeri CFR e IMO, ove richiesto ai sensi del diritto dell’Unione; |
|
b) |
il tipo di autorizzazione, comprese le specie bersaglio o i gruppi di specie; e |
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c) |
il periodo e la zona autorizzati per l’operazione di pesca (date di inizio e fine; zona di pesca). |
3. Gli Stati membri si avvalgono della banca dati per presentare alla Commissione le domande di autorizzazione di pesca e mantenere i dati aggiornati come previsto dagli articoli 11, 18, 22 e 26 e i paesi terzi si avvalgono della banca dati per presentare le domande di autorizzazione di pesca come previsto dall’articolo 34.
Articolo 40
Prescrizioni tecniche
1. Lo scambio di informazioni di cui ai titoli II e III e nel presente titolo è effettuato in formato elettronico.
2. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16), la Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i requisiti tecnico-operativi per la registrazione, il formato e la trasmissione delle informazioni di cui ai titoli II e III e nel presente titolo. I requisiti tecnico-operativi diventano applicabili non prima di sei mesi dalla data della loro adozione ed entro 18 mesi dalla stessa. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 45, paragrafo 2.
Articolo 41
Accesso ai dati
Fatto salvo l’articolo 110 del regolamento sul controllo, gli Stati membri o la Commissione concedono l’accesso alla parte protetta della banca dati dell’Unione per le autorizzazioni di pesca delle flotte da pesca esterne di cui all’articolo 39 del presente regolamento ai pertinenti servizi amministrativi competenti che partecipano alla gestione delle flotte pescherecce.
Articolo 42
Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza
I dati ottenuti ai sensi del presente regolamento sono trattati conformemente agli articoli 112 e 113 del regolamento sul controllo, al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE e alle relative norme nazionali di attuazione.
Articolo 43
Relazioni con i paesi terzi e con le ORGP
1. Se uno Stato membro riceve da un paese terzo o da un’ORGP informazioni rilevanti per l’efficace applicazione del presente regolamento, esso comunica tali informazioni alla Commissione o all’organismo da essa designato e, ove opportuno, agli altri Stati membri interessati, sempre che ciò sia consentito dagli accordi bilaterali con tale paese terzo o dalle norme dell’ORGP interessata.
2. La Commissione o l’organismo da essa designato può, nell’ambito di accordi di pesca conclusi tra l’Unione e paesi terzi, sotto l’egida di ORGP di cui l’Unione è parte contraente, comunicare informazioni pertinenti in merito all’inosservanza delle disposizioni del presente regolamento o a infrazioni gravi ad altre parti di tali accordi o organizzazioni, previo consenso dello Stato membro che ha fornito le informazioni e in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.
TITOLO V
PROCEDURE, DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE
Articolo 44
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 45
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito ai sensi dell’articolo 47 del regolamento di base. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46
Abrogazione
1. Il regolamento sulle autorizzazioni di pesca è abrogato.
2. I riferimenti alle disposizioni del regolamento sulle autorizzazioni di pesca si intendono fatti alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 47
Disposizioni transitorie per quanto riguarda la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca ai sensi dei protocolli esistenti
1. In deroga all’articolo 12, per tali protocollo degli APPS che sono in vigore o sono provvisoriamente applicati il 17 gennaio 2018, la procedura per la riassegnazione temporanea delle possibilità di pesca di cui al presente articolo è usata fino alla scadenza del protocollo in questione.
2. Nell’ambito di un APPS, se dalle richieste di trasmissione delle domande di cui all’articolo 11 risulta che il numero di autorizzazioni di pesca o il volume delle possibilità di pesca assegnate all’Unione a norma di un protocollo non sono pienamente utilizzati, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati chiedendo loro di confermare che non utilizzeranno tali possibilità. La mancata risposta entro i termini fissati dal Consiglio all’atto della conclusione dell’APPS è considerata conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non faranno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.
3. Ricevuta la conferma da parte dello Stato membro, la Commissione procede a una valutazione delle possibilità di pesca inutilizzate e ne comunica l’esito agli Stati membri.
4. Gli Stati membri che intendono avvalersi delle possibilità di pesca inutilizzate di cui al paragrafo 3 presentano alla Commissione un elenco di tutte le navi per le quali intendono chiedere un’autorizzazione di pesca, nonché la richiesta di trasmissione delle domande per ciascuna di dette navi, in conformità dell’articolo 11.
5. La Commissione decide in merito alla riassegnazione, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati.
Se uno Stato membro interessato obietta su tale riassegnazione, la Commissione, mediante atti di esecuzione, decide in merito alla riassegnazione tenendo conto dei criteri fissati nel paragrafo 8 del presente articolo e notifica la propria decisione agli Stati membri interessati. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 45, paragrafo 2.
6. La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la ripartizione delle possibilità di pesca o il loro scambio tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 16 del regolamento di base.
7. Fino alla fissazione dei termini di cui al paragrafo 2, nulla osta a che la Commissione applichi il meccanismo previsto dai paragrafi da 2 a 5.
8. Ai fini della riassegnazione delle possibilità di pesca, la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:
|
a) |
data di ciascuna delle domande ricevute; |
|
b) |
possibilità di pesca da riassegnare; |
|
c) |
numero di domande ricevute; |
|
d) |
numero di Stati membri richiedenti; e |
|
e) |
se le possibilità di pesca sono interamente o parzialmente basate sul livello dello sforzo di pesca o sul volume delle catture, lo sforzo di pesca previsto o le catture che ci si aspetta che siano effettuate da ciascuna nave interessata. |
Articolo 48
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 303 del 19.8.2016, pag. 116.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 ottobre 2017 (GU C 390 del 17.11.2017, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 26 ottobre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).
(4) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(5) Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell’8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
(6) Decisione 96/428/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all’accettazione della Comunità all’accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (GU L 177 del 16.7.1996, pag. 24).
(7) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(8) Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(10) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(11) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(12) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(13) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(14) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34).
(16) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco dei dati da trasmettere
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I |
RICHIEDENTE |
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1 |
Nome dell’operatore economico |
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2 |
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3 |
Indirizzo |
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4 |
Fax |
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5 |
Telefono |
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6 |
Nome del proprietario |
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7 |
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8 |
Indirizzo |
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9 |
Fax |
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10 |
Telefono |
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11 |
Nome dell’associazione o dell’agente che rappresenta l’operatore economico |
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12 |
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13 |
Indirizzo |
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14 |
Fax |
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15 |
Telefono |
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16 |
Nome del o dei comandanti |
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17 |
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18 |
Indirizzo |
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19 |
Fax |
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20 |
Telefono |
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II |
INFORMAZIONI SUL PESCHERECCIO |
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21 |
Nome della nave |
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22 |
Identificativo della nave (numero IMO, numero CFR ecc.) |
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23 |
Sistema di conservazione del pesce a bordo |
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24 |
Codice FAO del tipo di nave |
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25 |
Codice FAO del tipo di attrezzo |
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III |
CATEGORIA DI PESCA PER LA QUALE È RICHIESTA UN’AUTORIZZAZIONE |
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26 |
Tipo di autorizzazione (autorizzazione diretta; alto mare; appoggio) |
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27 |
Zona di pesca (zona/e FAO, sottozona/e, divisione/i, sottodivisione/i, se del caso) |
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28 |
Zona dell’operazione (alto mare; paese terzo – specificare) |
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29 |
Porti di sbarco |
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30 |
Codice/i FAO della/e specie bersaglio (o categoria di pesca per gli APPS) |
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31 |
Periodo di autorizzazione richiesto (date di inizio e di fine) |
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32 |
Elenco delle navi d’appoggio (nome della nave; numero IMO; numero CFR) |
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IV |
NOLEGGIO |
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33 |
Nave operante nell’ambito di un contratto di noleggio (S/N) |
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34 |
Tipo di contratto di noleggio |
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35 |
Periodo di noleggio (date di inizio e di fine) |
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36 |
Possibilità di pesca (tm) assegnate alla nave nell’ambito del noleggio |
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37 |
Paese terzo che assegna possibilità di pesca alla nave nell’ambito del noleggio |