ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati ( 1 ) |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/1 |
DECISIONE (UE) 2017/2414 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2017
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla decisione 2012/272/UE del Consiglio (2), l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), è stato firmato l'11 luglio 2012, con riserva della sua conclusione. |
(2) |
È opportuno che l'accordo sia approvato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 48 dell'accordo.
L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 57, paragrafo 1, dell'accordo. (3)
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Approvazione dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2012/272/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra (GU L 134 del 24.5.2012, pag. 3).
(3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/3 |
ACCORDO QUADRO
di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra
L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «gli Stati membri»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, in appresso denominata «le Filippine»,
dall'altra,
in appresso denominati congiuntamente «le parti»,
CONSIDERANDO i vincoli tradizionali di amicizia tra le parti e gli stretti legami storici, politici ed economici che le uniscono;
CONSIDERANDO che le parti attribuiscono particolare importanza alla natura globale delle loro relazioni reciproche;
CONSIDERANDO che per le parti il presente accordo è un elemento di relazioni più ampie tra di esse, costituite, tra l'altro, da accordi di cui entrambe sono firmatarie;
RIBADENDO l'importanza attribuita dalle parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani sanciti, fra l'altro, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e dagli altri pertinenti strumenti internazionali sui diritti umani di cui sono firmatarie;
RIBADENDO l'importanza da esse attribuita ai principi dello Stato di diritto e del buon governo e il comune desiderio di promuovere il progresso economico e sociale a beneficio delle rispettive popolazioni;
RIBADENDO il loro desiderio di intensificare la cooperazione in materia di stabilità, giustizia e sicurezza a livello internazionale onde promuovere uno sviluppo socioeconomico sostenibile, l'eliminazione della povertà e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio;
CONSIDERANDO che le parti definiscono il terrorismo come una minaccia per la sicurezza mondiale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione per la lotta al terrorismo, tenendo debitamente conto della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, e in particolare delle risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
ESPRIMENDO il loro deciso impegno a prevenire e combattere tutte le forme di terrorismo e a creare strumenti internazionali efficaci per eliminarlo definitivamente;
CONSIDERANDO che le parti ribadiscono che le misure concrete di lotta al terrorismo e la tutela dei diritti umani devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda;
RICONOSCENDO la necessità di intensificare e ampliare la cooperazione nella lotta contro l'abuso e il traffico di droghe illecite in considerazione delle gravi minacce che rappresentano per la pace, la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo economico a livello internazionale;
RICONOSCENDO che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti onde garantire la pace e la giustizia a livello internazionale;
CONSIDERANDO che le parti concordano che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce una grave minaccia per la sicurezza internazionale e intendono intensificare il dialogo e la cooperazione in questo campo. L'adozione per consenso della risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sottolinea l'impegno dell'intera comunità internazionale nella lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa;
RICONOSCENDO che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, incluse le munizioni, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace, la sicurezza e lo sviluppo internazionale,
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo di cooperazione del 7 marzo 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e dei successivi protocolli di adesione;
RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le parti al fine di intensificare la cooperazione e la comune volontà di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parità, non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;
RICONOSCENDO l'importanza del dialogo e della cooperazione tra l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN) e l'Unione europea;
ESPRIMENDO il loro pieno impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, compresa la tutela ambientale e una cooperazione concreta per combattere il cambiamento climatico;
SOTTOLINEANDO l'importanza di una maggiore cooperazione nel campo della giustizia e della sicurezza;
RICONOSCENDO il proprio impegno a condurre un dialogo e una cooperazione globali a favore della migrazione e dello sviluppo, così come a promuovere e ad applicare in modo efficace le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente;
OSSERVANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte o, in alternativa, in quanto Stati membri dell'Unione europea, conformemente al protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
RICONOSCENDO l'importanza attribuita dalle parti ai principi e alle regole che disciplinano il commercio internazionale, in particolare quelli contenuti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e la necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
CONFERMANDO il loro desiderio di intensificare, in pieno accordo con le attività avviate in un contesto regionale, la cooperazione tra le parti in base a valori comuni e con vantaggi reciproci,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
TITOLO I
NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
Principi generali
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali sui diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, e del principio dello Stato di diritto è alla base delle politiche interne ed estere di entrambe le parti e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti confermano i loro valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, collaborare per affrontare le sfide connesse ai cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio.
4. Le parti ribadiscono l'importanza che attribuiscono al principio del buon governo.
5. Le parti convengono che la cooperazione prevista dal presente accordo si svolgerà in conformità delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari nazionali.
Articolo 2
Finalità della cooperazione
Nell'intento di rafforzare le loro relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e ad intensificare la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, in conformità del presente accordo, puntando in particolare a:
a) |
istituire una cooperazione politica, sociale ed economica in tutti i consessi e in tutte le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti; |
b) |
istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale; |
c) |
istituire una cooperazione in materia di diritti umani e un dialogo sulla lotta contro i crimini più gravi di rilevanza internazionale; |
d) |
istituire una cooperazione per combattere la proliferazione delle armi di distruzione di massa e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché per promuovere i processi di pace e la prevenzione dei conflitti; |
e) |
istituire una cooperazione in tutti i settori del commercio e degli investimenti di reciproco interesse onde agevolare scambi e flussi di investimento, eliminando gli eventuali ostacoli al commercio e agli investimenti in modo coerente con i principi dell'OMC e con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; |
f) |
istituire una cooperazione in materia di giustizia e sicurezza, che comprenda la cooperazione giuridica, le droghe illecite, il riciclaggio del denaro, la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, la protezione dei dati, i rifugiati e gli sfollati interni; |
g) |
istituire una cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo; |
h) |
istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare: occupazione e affari sociali; cooperazione allo sviluppo; politica economica; servizi finanziari; buon governo nel settore fiscale; politica industriale e PMI; tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); audiovisivi, media e multimedia; scienza e tecnologia; trasporti; turismo; istruzione, cultura, dialogo interculturale e interconfessionale; energia; ambiente e risorse naturali, compreso il cambiamento climatico; agricoltura, pesca e sviluppo rurale; sviluppo regionale; sanità; statistiche; gestione del rischio di catastrofi; pubblica amministrazione; |
i) |
incentivare la partecipazione di entrambe le parti ai programmi di cooperazione subregionali e regionali aperti alla partecipazione dell'altra parte; |
j) |
potenziare il ruolo e il profilo delle Filippine e dell'Unione europea; |
k) |
promuovere la comprensione fra i popoli così come un dialogo e un'interazione efficaci con la società civile organizzata. |
Articolo 3
Cooperazione nelle organizzazioni regionali e internazionali
Le parti continueranno a scambiare opinioni e a collaborare in consessi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le loro agenzie e organismi pertinenti, quali la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), il dialogo ASEAN-UE, il forum regionale dell'ASEAN (ARF), il vertice Asia-Europa (ASEM), l'OMC, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
Articolo 4
Cooperazione regionale e bilaterale
Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione nell'ambito del presente accordo, e riservando la debita attenzione alle questioni che rientrano nella cooperazione UE-Filippine, le parti possono anche collaborare, di comune accordo, mediante attività svolte a livello regionale o combinando i due quadri, tenendo conto dei processi decisionali regionali del gruppo regionale interessato. Nella scelta del quadro appropriato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto e di promuovere la partecipazione di tutti gli interessati, sfruttando al meglio le risorse disponibili e garantendo la coerenza delle altre attività.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO E COOPERAZIONE
Articolo 5
Processo di pace e prevenzione dei conflitti
Le parti convengono di continuare a collaborare per promuovere la prevenzione dei conflitti e una cultura della pace, anche attraverso programmi di sensibilizzazione e di educazione alla pace.
Articolo 6
Cooperazione nel settore dei diritti umani
1. Le parti convengono di collaborare per la promozione e l'effettiva tutela di tutti i diritti umani, anche attraverso gli strumenti internazionali sui diritti umani a cui hanno aderito.
2. La cooperazione in questo campo consisterà in attività concordate tra le parti, come ad esempio:
a) |
il sostegno alla definizione e all'attuazione di piani d'azione nazionali sui diritti umani; |
b) |
la sensibilizzazione e l'educazione ai diritti umani; |
c) |
il potenziamento delle istituzioni nazionali competenti in materia di diritti umani; |
d) |
nella misura del possibile, un contributo alla promozione di istituzioni regionali connesse ai diritti umani; |
e) |
l'instaurazione di un dialogo costruttivo sui diritti umani fra le parti e |
f) |
la collaborazione con le istituzioni delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani. |
Articolo 7
Crimini gravi di rilevanza internazionale
1. Le parti riconoscono che i crimini più gravi di rilevanza internazionale connessi al diritto umanitario internazionale, il genocidio e gli altri crimini contro l'umanità non devono rimanere impuniti e devono essere perseguiti mediante misure adottate a livello nazionale o internazionale, a seconda dei casi, anche tramite la Corte penale internazionale, conformemente alla legislazione nazionale delle parti.
2. Le parti convengono di mantenere un dialogo costruttivo sull'adesione universale allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale in conformità delle proprie leggi, compresa la prestazione di assistenza per lo sviluppo di capacità.
Articolo 8
Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, ad opera e a favore di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali.
2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri obblighi internazionali in materia, ad esempio quelli di cui alla risoluzione 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Le parti convengono che la presente disposizione è un elemento fondamentale del presente accordo.
3. Le parti convengono inoltre di:
a) |
adottare le misure necessarie per la firma e, nel pieno rispetto delle loro procedure di ratifica, adoperarsi per la ratifica o l'adesione, a seconda dei casi, e l'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dagli altri strumenti internazionali pertinenti, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
b) |
creare un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. |
Le parti riconoscono che l'applicazione dei controlli all'esportazione non deve ostacolare la cooperazione internazionale relativa ai materiali, alle attrezzature e alle tecnologie destinati a scopi pacifici, ma che l'uso per scopi pacifici non deve costituire una proliferazione dissimulata.
4. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi gli elementi suddetti. Le parti possono anche cercare di instaurare un dialogo a livello regionale.
Articolo 9
Armi leggere e di piccolo calibro
1. Le parti riconoscono che il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW), incluse le munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti nei depositi e la loro diffusione incontrollata continuano a rappresentare una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.
2. Le parti convengono di osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, come il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti convengono di avviare un dialogo politico regolare per scambiare opinioni e informazioni, favorire una comprensione comune delle questioni e dei problemi attinenti al commercio illegale di SALW e migliorare la propria capacità di prevenire, combattere e sradicare tale commercio.
Articolo 10
Cooperazione nella lotta al terrorismo
1. Le parti ribadiscono l'importanza di prevenire e contrastare il terrorismo in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e rispettando lo Stato di diritto, il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, il diritto in materia di diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale e le convenzioni internazionali di cui sono firmatarie, la strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite, contenuta nella risoluzione 60/28 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, e la dichiarazione congiunta UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003.
2. Al tal fine, le parti convengono di collaborare:
a) |
promuovendo l'attuazione delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, come le risoluzioni 1373, 1267, 1822 e 1904, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti; |
b) |
promuovendo la collaborazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite; |
c) |
scambiando informazioni e rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di contrasto avvalendosi degli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7); |
d) |
scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale; |
e) |
scambiando pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione, e scambiando esperienze in materia di prevenzione del terrorismo e di deradicalizzazione; |
f) |
collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il finanziamento del terrorismo e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU; |
g) |
condividendo le migliori prassi relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo; |
h) |
promuovendo l'attuazione e una più intensa cooperazione nella lotta al terrorismo in ambito ASEAN e UE-ASEAN. |
Articolo 11
Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione
Le parti convengono di collaborare per incentivare lo sviluppo di capacità nel settore della pubblica amministrazione. La cooperazione nel settore può comprendere scambi di opinioni sulle migliori prassi in materia di metodi di gestione, prestazione di servizi, potenziamento della capacità istituzionale e trasparenza.
TITOLO III
COMMERCIO E INVESTIMENTI
Articolo 12
Principi generali
1. Le parti avviano un dialogo sul commercio bilaterale e multilaterale e sulle questioni connesse onde intensificare le relazioni commerciali bilaterali e potenziare il ruolo del sistema commerciale multilaterale nella promozione della crescita e dello sviluppo.
2. Le parti si impegnano a promuovere per quanto possibile lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali reciproci, con vantaggi per entrambe. Esse si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare quelli non tariffari, e prendendo misure volte ad aumentare la trasparenza, tenendo conto dei lavori delle organizzazioni internazionali competenti.
3. Riconoscendo che il commercio dà un contributo fondamentale allo sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali ha contributo allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo beneficiari, le parti si sforzano di intensificare le consultazioni su tale assistenza in totale conformità con l'OMC.
4. Le parti si tengono reciprocamente informate in merito alla definizione delle politiche riguardanti gli scambi e i settori connessi, in particolare l'agricoltura, la sicurezza alimentare, la tutela dei consumatori e l'ambiente, compresa la gestione dei rifiuti.
5. Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione per sviluppare gli scambi e gli investimenti tra di esse per risolvere i problemi commerciali, nonché per affrontare altre questioni connesse agli scambi nei settori di cui agli articoli da 13 a 19.
Articolo 13
Questioni sanitarie e fitosanitarie
1. Le parti collaborano in merito alle questioni sanitarie e fitosanitarie (MSF) e di sicurezza alimentare per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nei propri territori.
2. Le parti avviano discussioni e scambi di informazioni sulle rispettive misure definite dall'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV), dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e dalla Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), come la legislazione, le norme, i regolamenti e le procedure di certificazione, ispezione e vigilanza, comprese le procedure di approvazione degli stabilimenti e l'applicazione dei principi di zonizzazione.
3. Le parti convengono di instaurare una cooperazione per sviluppare le capacità in relazione alle questioni connesse alle MSF e, se necessario, al benessere degli animali.
4. Su richiesta di una di esse, le parti avviano tempestivamente un dialogo sulle questioni MSF onde discutere di queste e di altre questioni urgenti attinenti alle MSF nell'ambito del presente articolo.
5. Le parti istituiscono punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
Articolo 14
Ostacoli tecnici agli scambi
1. Le parti convengono che la cooperazione in materia di norme, regolamenti tecnici e valutazioni della conformità è un obiettivo fondamentale per lo sviluppo del commercio.
2. Le parti promuovono l'uso di norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). A tal fine, le parti convengono di avviare tempestivamente, su richiesta di una di esse, un dialogo sulle questioni TBT e di istituire punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.
3. La cooperazione in materia di TBT può svolgersi, tra l'altro, mediante il dialogo, progetti comuni, assistenza tecnica e programmi di sviluppo delle capacità.
Articolo 15
Dogane e facilitazione degli scambi commerciali
1. Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e le altre procedure doganali, di garantire la trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali, compresa la facilitazione degli scambi. Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione «sicurezza» del commercio internazionale, garantire un'applicazione effettiva ed efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale e conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dicono interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli sulla cooperazione doganale e sull'assistenza reciproca nel quadro istituzionale stabilito dal presente accordo.
3. Le parti continuano a mobilitare l'assistenza tecnica per sostenere la cooperazione nel settore doganale e l'agevolazione degli scambi a norma del presente accordo, secondo quanto convenuto.
Articolo 16
Investimenti
Le parti incentivano i flussi di investimenti promuovendo reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che favorisca norme stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
Articolo 17
Politica di concorrenza
1. Le parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorità preposte alla loro applicazione. Le parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori.
2. A tal fine, le parti intraprenderanno attività volte a sviluppare le capacità relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per queste attività a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
Articolo 18
Servizi
1. Le parti convengono di avviare un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le parti e sui mercati dei paesi terzi.
2. Riconoscendo la competitività dei rispettivi settori dei servizi, le parti avviano discussioni su come sfruttare le opportunità per gli scambi di servizi offerte dai rispettivi mercati.
Articolo 19
Diritti di proprietà intellettuale
1. Le parti ribadiscono la grande importanza da esse attribuita alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare misure atte a garantire un'adeguata ed efficace tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, in conformità delle migliori prassi e delle norme internazionali che le parti si sono impegnate a rispettare.
2. Le parti si prestano reciprocamente assistenza per individuare e attuare programmi connessi ai diritti di proprietà che contribuiscano alla promozione dell'innovazione tecnologica, al trasferimento volontario di tecnologia e alla formazione delle risorse umane e collaborano per l'attuazione dell'agenda Sviluppo nell'ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).
3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di indicazioni geografiche, compresa la tutela delle stesse, e di protezione delle varietà vegetali, tenendo in considerazione fra l'altro, e ove opportuno, il ruolo dell'Unione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV).
4. Le parti si scambiano informazioni ed esperienze sulle prassi in materia di proprietà intellettuale, sulla prevenzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la lotta contro la contraffazione e la pirateria, segnatamente tramite la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, nonché sulla creazione e sul potenziamento di organizzazioni per il controllo e la tutela di tali diritti.
TITOLO IV
COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA
Articolo 20
Cooperazione giuridica
1. Le parti riconoscono la particolare importanza dello Stato di diritto e del potenziamento di tutte le istituzioni pertinenti.
2. La cooperazione fra le parti può includere anche scambi di informazioni sulle migliori prassi in materia di sistemi giuridici e di legislazione.
Articolo 21
Cooperazione nella lotta contro le droghe illecite
1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata mediante un coordinamento efficace tra le autorità competenti, compresa la principale agenzia antidroga, le autorità competenti in materia di sanità, giustizia, istruzione, gioventù, prestazioni sociali, dogane e affari interni e le autorità di altri settori pertinenti e altre parti interessate, onde ridurre l'offerta e la domanda di droghe illecite e il loro impatto sui consumatori di droga, sui loro familiari e sulla società in senso lato e rendere più efficace il controllo dei precursori.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si baseranno su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti di cui sono firmatarie, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998 e alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati in occasione del segmento ad alto livello della 52a sessione della Commissione stupefacenti nel marzo 2009.
3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori:
a) |
elaborazione della legislazione e delle politiche nazionali; |
b) |
creazione di enti e centri di informazione nazionali; |
c) |
sostegno alle azioni della società civile in materia di droga e agli sforzi per ridurre la domanda di droga e gli effetti nocivi del suo consumo; |
d) |
formazione del personale; |
e) |
potenziamento dell'attività di contrasto e dello scambio di informazioni in conformità del diritto interno; |
f) |
ricerca nel campo della droga; |
g) |
analisi delle droghe e prevenzione della produzione di droghe pericolose/stupefacenti e della diversione dei precursori controllati, in particolare di sostanze essenziali per la produzione di droghe illecite; |
h) |
altri settori eventualmente concordati dalle parti. |
Articolo 22
Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo
1. Le parti convengono sulla necessità di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali come il traffico di droga e la corruzione.
2. Le parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentirà in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
3. Le parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacità.
Articolo 23
Lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione
1. Le parti convengono di collaborare nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, come definite nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, integrata dai relativi protocolli, e nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. La cooperazione in questo campo mira a promuovere e ad attuare le convenzioni suddette e gli altri strumenti applicabili sottoscritti dalle parti.
2. Compatibilmente con le risorse disponibili, la cooperazione comprende misure e progetti volti a sviluppare le capacità.
3. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sconfiggere e smantellare le minacce comuni costituite dalla criminalità transnazionale nell'ambito del diritto nazionale. La cooperazione fra le autorità, le agenzie e i servizi di contrasto può consistere in assistenza reciproca per le indagini, nella condivisione di tecniche investigative, in corsi di istruzione e formazione comuni per il personale di contrasto e in qualsiasi altro tipo di attività comuni e di assistenza, compresi gli uffici centrali nazionali di Interpol tramite il sistema globale di comunicazione di polizia di Interpol (I-24/7) o un sistema analogo per lo scambio delle informazioni, come concordato eventualmente dalle parti.
Articolo 24
Protezione dei dati personali
1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali adottati con risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990.
2. Il rafforzamento della protezione dei dati mediante una più intensa cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere un'assistenza tecnica sotto forma di scambi di informazioni e di esperienze tra cui:
a) |
condivisione e scambio di informazioni, studi, ricerche, politiche, procedure e migliori prassi sulla protezione dei dati; |
b) |
svolgimento di e/o partecipazione a formazioni e programmi di istruzione comuni, dialoghi e conferenze volti a sensibilizzare maggiormente le parti alla protezione dei dati; |
c) |
scambio di professionisti e di esperti incaricati di riflettere sulle politiche di protezione dei dati. |
Articolo 25
Rifugiati e sfollati interni
Le parti si sforzano di proseguire la cooperazione, ove opportuno, su questioni attinenti al benessere dei rifugiati e degli sfollati interni, tenendo conto del lavoro già svolto e dell'assistenza già fornita, cercando anche soluzioni durature.
TITOLO V
COOPERAZIONE IN MATERIA DI MIGRAZIONE E LAVORO MARITTIMO
Articolo 26
Cooperazione in materia di migrazione e sviluppo
1. Le parti ribadiscono l'importanza della gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori. Al fine di intensificare la cooperazione, le parti instaurano un meccanismo di dialogo e consultazione globale su tutte le questioni attinenti alla migrazione. Le questioni inerenti alla migrazione saranno inserite nelle strategie nazionali/nel quadro nazionale di sviluppo socioeconomico dei paesi di origine, transito e destinazione dei migranti.
2. La cooperazione tra le parti si basa su una valutazione delle esigenze specifiche realizzata in consultazione reciproca e di concerto tra le parti e si svolge conformemente al diritto nazionale e dell'Unione vigente. La cooperazione verterà in particolare sui seguenti aspetti:
a) |
i fattori espulsivi e attrattivi della migrazione; |
b) |
lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali in materia di protezione e diritti dei migranti, onde conformarsi alle disposizioni degli strumenti internazionali applicabili che garantiscono il rispetto dei diritti dei migranti; |
c) |
lo sviluppo e l'applicazione della legislazione e delle prassi nazionali per quanto riguarda la protezione internazionale, onde conformarsi alle disposizioni della convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata il 28 luglio 1951, del relativo protocollo firmato il 31 gennaio 1967 e degli altri strumenti internazionali pertinenti e garantire il rispetto del principio di non respingimento; |
d) |
le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, la garanzia di un trattamento equo, le possibilità di integrazione per gli stranieri che soggiornano legalmente nel loro territorio, l'istruzione e la formazione e le misure contro il razzismo, la discriminazione e la xenofobia; |
e) |
la definizione di un'efficace politica di prevenzione per gestire la presenza sul loro territorio di cittadini dell'altra parte che non soddisfino o non soddisfino più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio della parte interessata, il traffico e la tratta di esseri umani, compreso l'esame delle modalità di lotta contro le reti di passatori e di trafficanti di persone e di protezione delle vittime di tali attività; |
f) |
il rimpatrio, in condizioni di rispetto della dignità umana, delle persone definite al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo, compresa la promozione del ritorno volontario e duraturo nei paesi di origine, e la loro ammissione/riammissione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. Il rimpatrio di tali persone avviene nel debito rispetto del diritto delle parti di concedere permessi di soggiorno o autorizzazioni a soggiornare per motivi caritatevoli o umanitari e del principio di non respingimento; |
g) |
le questioni di reciproco interesse in materia di visti e sicurezza dei documenti di viaggio e la gestione delle frontiere; |
h) |
le questioni attinenti a migrazione e sviluppo, tra cui lo sviluppo delle risorse umane, la protezione sociale, l'ottimizzazione dei benefici della migrazione, la parità uomo-donna e lo sviluppo, l'assunzione in base a principi etici e la migrazione circolare, e l'integrazione dei migranti. |
3. Nell'ambito della cooperazione in questo campo, e fatta salva la necessità di proteggere le vittime della tratta di esseri umani, le parti convengono inoltre che:
a) |
le Filippine riammettono tutti i loro cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio di uno Stato membro su richiesta di quest'ultimo, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nello Stato membro; |
b) |
ciascuno Stato membro riammette tutti i suoi cittadini definiti al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo presenti sul territorio delle Filippine su richiesta di queste ultime, senza ritardi indebiti, una volta che sia accertata la cittadinanza e che si sia proceduto al debito trattamento nelle Filippine; |
c) |
gli Stati membri e le Filippine forniscono ai propri cittadini i documenti d'identità necessari a tal fine. Tutte le richieste di ammissione o di riammissione sono trasmesse dallo Stato richiedente all'autorità competente dello Stato destinatario della richiesta. |
Se la persona interessata non possiede opportuni documenti di identità o altre prove della sua cittadinanza, le Filippine o lo Stato membro chiedono immediatamente alla rappresentanza diplomatica o consolare competente di accertarne la cittadinanza, se necessario mediante un colloquio; una volta accertato che si tratta di un cittadino delle Filippine o dello Stato membro, le autorità delle Filippine o dello Stato membro rilasciano gli opportuni documenti.
4. Le parti convengono di concludere appena possibile un accordo sull'ammissione-riammissione dei loro cittadini che contenga una disposizione sulla riammissione dei cittadini di altri paesi e degli apolidi.
Articolo 27
Lavoro marittimo, istruzione e formazione
1. Le parti convengono di collaborare nel settore del lavoro marittimo onde promuovere e salvaguardare condizioni di vita e di lavoro dignitose per i marittimi, la sicurezza personale e la protezione dei marittimi, le politiche e i programmi per la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. Le parti convengono inoltre di collaborare per quanto riguarda l'istruzione, la formazione e l'abilitazione dei marittimi onde garantire la sicurezza e l'efficienza delle operazioni marittime e prevenire i danni ambientali, anche migliorando le competenze degli equipaggi per adattarle alle mutate esigenze dell'industria marittima e del progresso tecnologico.
3. Le parti rispettano e osservano i principi e le disposizioni contenuti nella convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare, specie per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di ciascuna parte in merito alle condizioni di lavoro, la composizione dell'equipaggio e le questioni sociali sulle navi battenti la loro bandiera; la convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW), come modificata, per quanto riguarda i requisiti di formazione e competenza dei marittimi; i principi e le disposizioni contenuti negli strumenti internazionali pertinenti di cui sono firmatarie.
4. La cooperazione in questo campo si basa sulla consultazione reciproca e sul dialogo tra le parti, con particolare attenzione, tra l'altro, ai seguenti aspetti:
a) |
istruzione e formazione marittima; |
b) |
condivisione delle informazioni e sostegno ad attività connesse con il settore marittimo; |
c) |
metodi d'insegnamento applicati e migliori prassi di formazione; |
d) |
programmi volti a contrastare la pirateria e gli atti di terrorismo in mare; |
e) |
il diritto dei marittimi a un posto di lavoro conforme alle norme di sicurezza, a condizioni di vita e di lavoro dignitose a bordo delle navi, a una copertura sanitaria, a cure mediche, a misure di carattere sociale e ad altre forme di protezione sociale. |
TITOLO VI
COOPERAZIONE ECONOMICA, ALLO SVILUPPO E IN ALTRI SETTORI
Articolo 28
Occupazione e affari sociali
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, con riferimento all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), la salute e la sicurezza sul lavoro, lo sviluppo delle competenze, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione.
2. Le parti ribadiscono la necessità di sostenere il processo di globalizzazione, che comporta vantaggi per tutti, e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, conformemente alla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 2005 (risultati del vertice mondiale del 2005) e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale dell'ONU del luglio 2006 (E/2006/L.8 del Consiglio economico e sociale dell'ONU del 5 luglio 2006). Le parti tengono conto delle rispettive caratteristiche e della diversa natura delle loro situazioni socioeconomiche.
3. Riaffermando il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme sociali e del lavoro riconosciute internazionalmente, menzionate in particolare nella dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e nelle convenzioni dell'OIL di cui sono firmatarie, le parti convengono di collaborare su programmi e progetti specifici di assistenza tecnica, secondo modalità stabilite di comune accordo. Analogamente, le parti convengono di avviare un dialogo, una cooperazione e iniziative su temi di comune interesse in consessi bilaterali o multilaterali, come le Nazioni Unite, l'OIM, l'OIL, l'ASEM e le relazioni UE-ASEAN.
Articolo 29
Cooperazione allo sviluppo
1. Lo scopo principale della cooperazione allo sviluppo è favorire lo sviluppo sostenibile onde contribuire alla riduzione della povertà e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo del millennio. Le parti istituiscono un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo in linea con le proprie priorità e con i settori di reciproco interesse.
2. Il dialogo nell'ambito della cooperazione allo sviluppo mira, tra l'altro, a:
a) |
promuovere lo sviluppo umano e sociale; |
b) |
promuovere una crescita economica inclusiva e sostenuta; |
c) |
promuovere la sostenibilità ambientale e la sana gestione delle risorse naturali, compresa la promozione delle migliori prassi; |
d) |
attenuare l'impatto del cambiamento climatico e far fronte alle sue conseguenze; |
e) |
sviluppare le capacità per favorire una maggiore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale; |
f) |
promuovere la riforma del settore pubblico, specie per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi sociali; |
g) |
avviare processi conformi ai principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali onde migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti. |
Articolo 30
Dialogo sulla politica economica
1. Le parti convengono di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche e la condivisione di esperienze nel coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.
2. Le parti cercano di approfondire il dialogo tra le rispettive autorità su questioni economiche stabilite di comune accordo, come la politica monetaria, la politica tributaria, compresa la tassazione delle imprese, le finanze pubbliche, la stabilizzazione macroeconomica e il debito estero.
Articolo 31
Società civile
Le parti riconoscono il ruolo e il potenziale contributo della società civile organizzata al buon governo democratico e convengono di promuovere un dialogo e un'interazione effettivi con la società civile, in conformità delle loro leggi nazionali vigenti.
Articolo 32
Gestione del rischio di catastrofi
1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione sulla gestione del rischio di catastrofi per continuare a definire e attuare misure volte a ridurre il rischio per le comunità e a gestire le conseguenze delle catastrofi naturali a tutti i livelli della società. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione all'azione preventiva e ad approcci proattivi per la gestione dei pericoli e dei rischi e per ridurre i rischi o la vulnerabilità alle catastrofi naturali.
2. Le parti collaborano affinché la gestione del rischio di catastrofi sia integrata nei piani di sviluppo e nei processi di definizione delle politiche in materia di catastrofi naturali.
3. La cooperazione in questo campo è incentrata sui seguenti elementi programmatici:
a) |
riduzione o prevenzione del rischio di catastrofi e attenuazione delle relative conseguenze; |
b) |
uso delle conoscenze, innovazione, ricerca e istruzione per creare una cultura della sicurezza e della capacità di recupero a tutti i livelli; |
c) |
preparazione alle catastrofi; |
d) |
definizione delle politiche, sviluppo della capacità istituzionale e creazione di un consenso per la gestione delle catastrofi; |
e) |
risposta alle catastrofi; |
f) |
valutazione e monitoraggio dei rischi di catastrofi; |
g) |
pianificazione della ripresa e della ricostruzione postcatastrofi; |
h) |
adattamento al cambiamento climatico e attenuazione delle sue conseguenze. |
Articolo 33
Energia
1. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) |
creare un contesto favorevole agli investimenti, specialmente nelle infrastrutture, e condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile; |
b) |
diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, anche sviluppando forme di energia nuove, sostenibili, innovative e rinnovabili, e sostenere l'istituzionalizzazione di opportuni quadri strategici onde instaurare condizioni di parità per la concorrenza nel campo dell'energia rinnovabile e la sua integrazione nei settori strategici pertinenti; |
c) |
promuovere la convergenza delle norme energetiche, in particolare per i biocombustibili e altri combustibili alternativi, così come delle relative prassi e strutture; |
d) |
garantire un uso razionale dell'energia promuovendo l'efficienza energetica e il risparmio di energia in sede di produzione, trasporto, distribuzione e uso finale; |
e) |
incentivare i trasferimenti di tecnologia tra le imprese delle parti finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia. Quest'obiettivo può essere raggiunto mediante una cooperazione adeguata, specie per quanto riguarda le riforme del settore dell'energia, lo sviluppo delle risorse energetiche, gli impianti a valle e lo sviluppo dei biocombustibili; |
f) |
incentivare lo sviluppo di capacità in tutti i settori contemplati dal presente articolo e creare reciprocamente un contesto attraente e stabile mediante un dialogo coerente che promuova regole stabili, trasparenti, accessibili e non discriminatorie per gli investitori e ricercando meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimenti, in conformità delle loro disposizioni legislative e regolamentari nazionali. |
2. A tal fine, le parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a vantaggio di entrambe, in particolare mediante i quadri regionali e internazionali pertinenti. Con riferimento all'articolo 34 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti sottolineano la necessità di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attività possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile.
3. In conformità dei loro impegni in quanto firmatarie della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, le parti convengono di promuovere la cooperazione tecnica e i partenariati privati per progetti riguardanti l'energia sostenibile e rinnovabile, il passaggio ad altri combustibili e l'efficienza energetica mediante meccanismi flessibili basati sul mercato come il meccanismo del mercato del carbonio.
Articolo 34
Ambiente e risorse naturali
1. Le parti convengono che la cooperazione in questo settore promuoverà la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente ai fini dello sviluppo sostenibile. In tutte le attività intraprese dalle parti a norma del presente accordo si tiene conto dell'applicazione dei risultati del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile e degli accordi ambientali multilaterali pertinenti di cui sono firmatarie.
2. Le parti convengono che è necessario salvaguardare e gestire in modo sostenibile le risorse naturali e la diversità biologica a vantaggio di tutte le generazioni, tenendo conto delle loro esigenze di sviluppo.
3. Le parti convengono di collaborare per far sì che le politiche commerciali e quelle ambientali si sostengano a vicenda e per promuovere l'integrazione delle considerazioni ambientali in tutti i settori di cooperazione.
4. Le parti si sforzano di proseguire e intensificare la cooperazione nell'ambito dei programmi regionali per la tutela dell'ambiente con l'obiettivo di:
a) |
aumentare la sensibilizzazione ecologica e la partecipazione locale alle iniziative di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, compresa la partecipazione delle comunità culturali/popolazioni indigene e delle comunità locali; |
b) |
sviluppare capacità in termini di adeguamento al cambiamento climatico, mitigazione dei suoi effetti ed efficienza energetica; |
c) |
sviluppare capacità per la partecipazione e l'attuazione degli accordi ambientali multilaterali, tra cui quelli riguardanti la biodiversità e la biosicurezza; |
d) |
promuovere tecnologie, prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente, anche mediante l'uso di strumenti normativi e di strumenti basati sul mercato; |
e) |
migliorare la gestione delle risorse naturali, compresa la governanza nel settore forestale e la lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, e promuovere la sostenibilità delle risorse naturali, compresa la gestione delle foreste; |
f) |
garantire una gestione efficace dei parchi nazionali e delle zone protette così come la designazione e la protezione delle zone di biodiversità e degli ecosistemi fragili, con la debita considerazione per le comunità locali e indigene che vivono all'interno o nei pressi di queste zone; |
g) |
prevenire i movimenti transfrontalieri illeciti di rifiuti solidi e pericolosi e di altri tipi di rifiuti; |
h) |
tutelare l'ambiente costiero e marino e garantire una gestione efficace delle risorse idriche; |
i) |
garantire la tutela e la conservazione del suolo nonché la gestione sostenibile delle terre, compreso il ripristino delle miniere già sfruttate o abbandonate; |
j) |
promuovere lo sviluppo delle capacità di gestione delle catastrofi e dei rischi; |
k) |
promuovere modelli di produzione e di consumo sostenibili nelle loro economie. |
5. Le parti favoriscono l'accesso reciproco ai loro programmi in questo settore secondo le modalità specifiche dei programmi stessi.
Articolo 35
Agricoltura, pesca e sviluppo rurale
Le parti convengono di incoraggiare il dialogo e promuovere la cooperazione ai fini di uno sviluppo sostenibile a livello di agricoltura, pesca e sviluppo rurale. Il dialogo può riguardare:
a) |
la politica agricola e la situazione dell'agricoltura a livello internazionale; |
b) |
le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti tenendo conto delle convenzioni internazionali pertinenti come l'IPPC e l'UIE, di cui sono firmatarie; |
c) |
il benessere degli animali; |
d) |
la politica di sviluppo nelle zone rurali; |
e) |
la politica di qualità per le piante, gli animali e i prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche; |
f) |
lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, dell'agroindustria e dei biocombustibili e il trasferimento delle biotecnologie; |
g) |
la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola; |
h) |
lo sviluppo di banche dati sull'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale; |
i) |
il potenziamento delle risorse umane nei settori dell'agricoltura, delle questioni veterinarie e della pesca; |
j) |
un sostegno a una politica a lungo termine sostenibile e responsabile in materia di ambiente marino e di pesca, comprese le tecnologie di pesca e la conservazione e la gestione delle risorse costiere e di alto mare; |
k) |
la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non segnalate e non regolamentate e il commercio ad esse associato; |
l) |
le misure riguardanti gli scambi di esperienze e i partenariati e lo sviluppo di joint venture e reti di cooperazione tra agenti o operatori economici locali, comprese le misure volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti in settori come la ricerca e il trasferimento di tecnologia; |
m) |
il potenziamento delle associazioni di produttori e le attività di promozione commerciale. |
Articolo 36
Sviluppo regionale e cooperazione
1. Le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale in materia di politica regionale.
2. Le parti incoraggiano e intensificano gli scambi di informazioni e la cooperazione in materia di politica regionale, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate, ai collegamenti fra zone urbane e zone rurali e allo sviluppo rurale.
3. La cooperazione in materia di politica regionale può assumere le seguenti forme:
a) |
metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali; |
b) |
governanza e partenariato a più livelli; |
c) |
relazioni fra zone urbane e zone rurali; |
d) |
sviluppo rurale, comprese le iniziative volte a migliorare l'accesso ai finanziamenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile; |
e) |
statistiche. |
Articolo 37
Cooperazione in materia di politica industriale e di PMI
Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, in tutti i settori ritenuti opportuni, allo scopo di creare un clima che favorisca lo sviluppo economico e di migliorare la competitività delle industrie, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), puntando fra l'altro a:
a) |
promuovere la creazione di reti fra gli operatori economici, in particolare le PMI, per scambiare informazioni ed esperienze, individuare le opportunità nei settori di reciproco interesse, consentire i trasferimenti di tecnologia e rilanciare il commercio e gli investimenti; |
b) |
scambiare informazioni ed esperienze sulla creazione di condizioni generali atte a migliorare la competitività delle imprese, in particolare le PMI; |
c) |
promuovere la partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e programmi speciali, secondo le loro modalità specifiche; |
d) |
promuovere investimenti e joint venture per incentivare i trasferimenti di tecnologia, l'innovazione, la modernizzazione, la diversificazione e le iniziative in favore della qualità; |
e) |
fornire informazioni, stimolare l'innovazione e scambiare buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti, in particolare per le piccole e micro imprese; |
f) |
promuovere la responsabilità sociale delle imprese e le pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili; |
g) |
sviluppare progetti di ricerca comuni in settori industriali selezionati e incentivare la cooperazione per progetti volti a sviluppare le capacità in materia di norme, procedure di valutazione della conformità e regolamenti tecnici, secondo modalità stabilite di comune accordo. |
Articolo 38
Trasporti
1. Le parti convengono di collaborare nei settori rilevanti della politica dei trasporti nell'intento di migliorare le possibilità d'investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, gestire l'impatto ambientale dei trasporti e rendere più efficienti i sistemi di trasporto.
2. La cooperazione fra le parti in questo settore è volta a promuovere:
a) |
lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche, normative e pratiche in materia di trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, l'aspetto logistico dei trasporti e l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto multimodali, nonché la gestione delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti; |
b) |
lo scambio di opinioni sui sistemi di navigazione satellitare europeo (segnatamente Galileo), con particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato; |
c) |
il proseguimento del dialogo sui servizi di trasporto aereo per garantire senza indebiti ritardi la certezza giuridica degli accordi bilaterali sui servizi aerei in vigore tra i singoli Stati membri e le Filippine; |
d) |
il proseguimento del dialogo sul potenziamento delle reti infrastrutturali e delle operazioni di trasporto aereo per garantire la rapidità, l'efficienza, la sostenibilità e la sicurezza della circolazione di persone e merci e la promozione dell'applicazione del diritto della concorrenza e della regolamentazione economica del settore aereo, favorendo la convergenza normativa e l'attività delle imprese, e vagliare la possibilità di sviluppare ulteriormente le relazioni nel settore del trasporto aereo. È opportuno incentivare ulteriormente i progetti di cooperazione di comune interesse nel settore del trasporto aereo; |
e) |
il dialogo sulla politica e sui servizi di trasporto marittimo, in particolare per promuovere lo sviluppo dell'industria del trasporto marittimo, affrontando tra l'altro aspetti come:
|
f) |
un dialogo sull'effettiva applicazione delle norme in materia di sicurezza dei trasporti e di prevenzione dell'inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi, compresa la lotta alla pirateria, e i trasporti aerei, in linea con le convenzioni internazionali pertinenti di cui le parti sono firmatarie, e delle norme, compresa la cooperazione nei consessi internazionali pertinenti, volte a garantire una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecnica per le questioni connesse alla sicurezza dei trasporti e le considerazioni ambientali, in particolare, ma non solo, per quanto riguarda l'istruzione e la formazione nei settori marittimo e aereo, le operazioni di ricerca e salvataggio, gli incidenti e le relative indagini. Le parti si concentreranno anche sulla promozione di modi di trasporto rispettosi dell'ambiente. |
Articolo 39
Cooperazione scientifica e tecnologica
1. Le parti convengono di collaborare in materia di scienza e tecnologia tenendo conto dei rispettivi obiettivi strategici.
2. La cooperazione mira a:
a) |
favorire lo scambio di informazioni e la condivisione del know-how in materia di scienza e tecnologia, specialmente per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e dei programmi e i diritti di proprietà intellettuale per le azioni di ricerca e sviluppo; |
b) |
promuovere relazioni durature e partenariati di ricerca tra le comunità scientifiche, i centri di ricerca, le università e i settori industriali delle parti; |
c) |
promuovere la formazione delle risorse umane e lo sviluppo delle capacità tecnologiche e di ricerca. |
3. La cooperazione consiste in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione dei ricercatori nel quadro di programmi di formazione, di mobilità e di scambi a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca, dell'apprendimento e delle migliori prassi. Possono essere concordate altre forme di cooperazione.
4. Tali attività di cooperazione dovrebbero basarsi sui principi della reciprocità, del trattamento equo e dei vantaggi reciproci e garantire una tutela adeguata della proprietà intellettuale. Qualsiasi questione inerente ai diritti di proprietà intellettuale (diritto d'autore, marchi, brevetti ecc.) sorta nell'ambito della cooperazione a norma del presente accordo può essere oggetto, all'occorrenza, di negoziati fra le agenzie o i gruppi interessati prima dell'inizio delle attività di cooperazione, tenendo conto delle leggi e normative delle parti.
5. Le parti incoraggiano la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, tra cui le PMI.
6. Le parti convengono di adoperarsi con il massimo impegno per sensibilizzare maggiormente i cittadini alle possibilità offerte dai loro programmi di cooperazione scientifica e tecnologica.
Articolo 40
Cooperazione relativa alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituiscono elementi chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale, le parti si sforzano di scambiare opinioni sulle rispettive politiche in materia onde promuovere lo sviluppo economico.
2. La cooperazione in questo settore si incentra fra l'altro:
a) |
sulla partecipazione al dialogo regionale globale sui diversi aspetti della società dell'informazione, in particolare le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, l'indipendenza e l'efficienza dell'organismo di regolamentazione, la governanza elettronica, la ricerca e i servizi basati sulle TIC; |
b) |
sull'interconnessione e l'interoperabilità fra le reti e i servizi delle parti e del sud-est asiatico (come le TEIN); |
c) |
sulla standardizzazione e sulla diffusione delle TIC nuove e emergenti; |
d) |
sulla promozione della cooperazione nel settore della ricerca sulle TIC in ambiti di comune interesse per le parti; |
e) |
sulla condivisione delle migliori prassi nel tentativo di colmare il divario digitale; |
f) |
sulla definizione e sull'attuazione di strategie e meccanismi riguardanti gli aspetti di sicurezza delle TIC e la lotta contro la cibercriminalità; |
g) |
sulla condivisione delle esperienze in materia di diffusione della televisione digitale, aspetti normativi, gestione dello spettro e ricerca; |
h) |
sulla promozione degli sforzi e della condivisione dell'esperienza in materia di sviluppo delle risorse umane nel settore delle TIC. |
Articolo 41
Audiovisivi, media e multimedia
Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e gli operatori pertinenti di entrambe in materia di audiovisivi, media e multimedia. Esse convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.
Articolo 42
Cooperazione in materia di turismo
1. Ispirandosi al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilità alla base del processo Agenda 21 locale, le parti mirano a incentivare gli scambi di informazioni e ad instaurare le migliori prassi per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. Le parti convengono di avviare un dialogo per facilitare la cooperazione, compresa l'assistenza tecnica, in materia di formazione delle risorse umane e sviluppo delle nuove tecnologie per scopi conformi ai principi del turismo sostenibile.
3. Le parti convengono di intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo e aumentando il contributo positivo dell'attività turistica allo sviluppo sostenibile delle comunità locali, in particolare promuovendo l'ecoturismo, nel rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali e indigene, e migliorando la formazione nel settore turistico.
Articolo 43
Cooperazione nel settore dei servizi finanziari
1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione al fine di armonizzare maggiormente le regole e le norme comuni e di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti e di vigilanza e i sistemi di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
2. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e delle misure volte a sviluppare le capacità per il conseguimento di questi obiettivi.
Articolo 44
Buon governo nel settore fiscale
1. Al fine di rafforzare e incentivare le attività economiche, tenendo conto anche dell'esigenza di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi del buon governo nel settore della fiscalità. A tal fine, e nell'ambito delle rispettive competenze, le parti s'impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.
2. Le parti convengono che questi principi vengono applicati, in particolare, nell'ambito degli accordi fiscali bilaterali esistenti o futuri tra le Filippine e gli Stati membri.
Articolo 45
Salute
1. Le parti riconoscono e ribadiscono l'importanza capitale della salute. Le parti convengono pertanto di collaborare nel settore della salute su aspetti come la riforma dei sistemi sanitari, le principali malattie trasmissibili e le altre minacce per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali volti a migliorare la salute e a favorire lo sviluppo sostenibile del settore sanitario sulla base di vantaggi reciproci.
2. La cooperazione si svolge mediante:
a) |
programmi nei settori elencati al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui il potenziamento dei sistemi sanitari, la prestazione di servizi sanitari, i servizi di salute riproduttiva per le donne e le comunità povere e vulnerabili, la gestione sanitaria, compreso il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche, il finanziamento dell'assistenza sanitaria, le infrastrutture e i sistemi d'informazione sanitari e la gestione della salute; |
b) |
attività congiunte in materia di epidemiologia e vigilanza, compreso lo scambio di informazioni e la collaborazione per la prevenzione tempestiva di minacce sanitarie come l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili; |
c) |
la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili mediante scambi di informazioni e buone pratiche, la promozione di uno stile di vita sano, agendo su fattori determinanti per la salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il fumo, e lo sviluppo di programmi di ricerca sanitaria ai sensi dell'articolo 39 e di programmi di promozione della salute; |
d) |
la promozione dell'attuazione di accordi internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale, di cui sono firmatarie; |
e) |
altri programmi e progetti volti a potenziare i servizi sanitari e le risorse umane dei sistemi sanitari e a migliorare le condizioni sanitarie, secondo modalità stabilite di comune accordo. |
Articolo 46
Istruzione, cultura, dialogo interculturale e interreligioso
1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di istruzione, sport e cultura e la cooperazione interconfessionale nel debito rispetto della loro diversità, onde migliorare la comprensione e la conoscenza reciproca delle rispettive culture. A tal fine, le parti sostengono e promuovono le attività dei loro istituti culturali.
2. Le parti convengono inoltre di avviare un dialogo sulle questioni di comune interesse attinenti alla modernizzazione dei sistemi d'istruzione, incluse quelle connesse alle competenze di base e allo sviluppo di strumenti di valutazione conformi agli standard europei.
3. Le parti si sforzano di prendere misure atte a promuovere i contatti interpersonali in materia di istruzione, sport e scambi culturali e i dialoghi interreligiosi e interculturali nonché di attuare iniziative comuni in diversi ambiti socioculturali, compresa la cooperazione per la conservazione del patrimonio in relazione alla diversità culturale. In tale contesto, le parti convengono inoltre di continuare a sostenere le attività della Fondazione Asia-Europa e il dialogo interreligioso dell'ASEM.
4. Le parti convengono di consultarsi e di collaborare nei consessi o nelle organizzazioni internazionali pertinenti come l'Unesco al fine di perseguire obiettivi comuni e di promuovere una maggiore comprensione e un maggiore rispetto della diversità culturale. In tale contesto, le parti convengono altresì di promuovere la ratifica e l'applicazione della convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata il 20 ottobre 2005.
5. Le parti pongono inoltre l'accento sull'adozione di misure volte a rafforzare i contatti tra le rispettive agenzie competenti promuovendo lo scambio di informazioni e di competenze fra esperti, giovani e giovani lavoratori (studenti o diplomati) e avvalendosi di programmi come Erasmus Mundus in materia di istruzione e cultura e dell'esperienza acquisita da entrambe in questi settori.
Articolo 47
Statistiche
Le parti convengono di promuovere, in linea con le attività di cooperazione statistica in corso tra l'Unione europea e l'ASEAN, lo sviluppo della capacità statistica, l'armonizzazione dei metodi e delle prassi statistiche, comprese la raccolta e la diffusione, per poter utilizzare in modo reciprocamente accettabile i dati statistici riguardanti, tra l'altro, i conti nazionali, gli investimenti esteri diretti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, gli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico, come la raccolta, l'analisi e la diffusione.
TITOLO VII
QUADRO ISTITUZIONALE
Articolo 48
Comitato misto
1. Le parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe a livello di alti funzionari, che avrà il compito di:
a) |
garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo; |
b) |
stabilire priorità in relazione agli obiettivi del presente accordo; |
c) |
formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo. |
2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente nelle Filippine e nell'Unione europea, a una data stabilita di comune accordo. Le parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto è presieduto a turno da ciascuna delle parti. Le parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto.
3. Il comitato misto istituisce sottocomitati specializzati in tutti i settori contemplati dal presente accordo, che lo assistono nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i sottocomitati gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attività.
4. Le parti convengono che il comitato misto avrà anche il compito di sorvegliare il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra le parti.
5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 49
Clausola sui futuri sviluppi
1. Le parti possono ampliare di concerto, su raccomandazione del comitato misto, il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, ciascuna delle parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nella sua attuazione.
Articolo 50
Risorse disponibili per la cooperazione
1. Compatibilmente con le loro risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare i propri interessi finanziari. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere la frode, la corruzione e tutte le altre attività illegali, anche mediante un'assistenza reciproca nei settori contemplati dal presente accordo, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti deve comprendere clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria riguardanti verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli attuati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle autorità investigative competenti delle Filippine.
3. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire gli interventi nelle Filippine conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento, all'accordo quadro sottoscritto tra la BEI e le Filippine e al diritto nazionale delle Filippine.
4. Le parti possono decidere di estendere il sostegno finanziario alle attività di cooperazione nei settori contemplati dal presente accordo o ad esso collegati, compatibilmente con le rispettive procedure e risorse finanziarie. Tali attività di cooperazione possono comprendere, a seconda dei casi, iniziative per lo sviluppo delle capacità e la cooperazione tecnica, scambi di esperti, studi, creazione di quadri giuridici, regolamentari e di applicazione che promuovano trasparenza e responsabilità e altre attività concordate dalle parti.
Articolo 51
Strutture
Per facilitare la cooperazione nell'ambito del presente accordo, le parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie ai funzionari e agli esperti, per lo svolgimento dei loro compiti nell'ambito della cooperazione, in conformità delle disposizioni legislative, normative e regolamentari interne/nazionali di entrambe.
Articolo 52
Altri accordi
1. Fatte salve le disposizioni pertinenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsivoglia azione intrapresa ai sensi dello stesso pregiudicano in alcun modo la facoltà per le parti di avviare attività di cooperazione bilaterali o di concludere, ove opportuno, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione, anche tra le Filippine e i singoli Stati membri.
2. Il presente accordo lascia impregiudicata l'esecuzione degli impegni già assunti o che saranno assunti dalle parti nei confronti di terzi.
Articolo 53
Adempimento degli obblighi
1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dall'accordo.
2. Ciascuna delle parti può deferire al comitato misto qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
3. Se una parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo, essa fornisce al comitato misto tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le parti.
4. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra parte e, se quest'ultima lo richiede, sono oggetto di consultazioni nel comitato misto.
5. Le parti convengono che, ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica del presente accordo, per «casi particolarmente urgenti» di cui al paragrafo 3 del presente articolo si intendono i casi di violazione sostanziale del presente accordo ad opera di una delle parti. Una violazione sostanziale del presente accordo consiste:
a) |
in una denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o |
b) |
nella violazione di elementi sostanziali del presente accordo, vale a dire l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2. |
Prima di adottare misure nei casi particolarmente urgenti, ciascuna parte può chiedere che sia indetta urgentemente una riunione tra le parti. In questo caso viene convocata entro quindici giorni, a meno che le parti fissino un altro termine non superiore a ventuno giorni, una riunione per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le parti.
Articolo 54
Definizione delle parti
Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra.
Articolo 55
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sull'Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall'altra, al territorio delle Filippine.
Articolo 56
Notifiche
Le notifiche a norma dell'articolo 57 sono inviate rispettivamente al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri delle Filippine, attraverso i canali diplomatici.
Articolo 57
Entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie.
2. Il presente accordo è valido per un periodo di cinque anni ed è automaticamente prorogato per periodi successivi di un anno, a meno che sei mesi prima dello scadere di uno dei suddetti periodi una parte non comunichi all'altra, per iscritto, la sua intenzione di non prorogarlo.
3. Le eventuali modifiche del presente accordo sono apportate di concerto fra le parti. Tali modifiche entrano in vigore a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo che l'ultima parte ha notificato all'altra l'avvenuto espletamento di tutte le formalità necessarie.
4. Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti mediante preavviso scritto all'altra parte. La denuncia ha effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica. La denuncia non incide sui progetti decisi di comune accordo o avviati sulla base del presente accordo prima della sua denuncia.
Articolo 58
Testi facenti fede
1. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. L'accordo è stato negoziato in inglese. Le eventuali discrepanze linguistiche nei testi sono segnalate al comitato misto.
Съставено в Пном Пен на единадесети юли две хиляди и дванадесета година.
Hecho en Phnom Penh el día once de julio del año dos mil doce.
V Phnompenhu dne jedenáctého července dva tisíce dvanáct.
Udfærdiget i Phnom Penh, den ellevte juli to tusind og tolv.
Geschehen zu Phnom Penh am elften Juli zweitausendzwölf.
Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta juulikuu üheteistkümnendal päeval Phnom Penhis.
Έγινε στην Πνομ Πενχ την ενδεκάτη Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα.
Done at Phnom Penh on the eleventh day of July in the year two thousand and twelve.
Fait à Phnom Penh le onze juillet deux mille douze.
Fatto a Phnom Penh addì undici luglio duemiladodici.
Pnompeņā, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā jūlijā.
Priimta Pnompenyje du tūkstančiai dvyliktų metų liepos vienuoliktą dieną.
Kelt Phnom Penh-ben, a kétezer-tizenkettedik év július havának tizenegyedik napján.
Magħmul fi Phnom Penh fil-ħdax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tnax.
Gedaan te Phnom-Penh, elf juli tweeduizend twaalf.
Sporządzono w Phnom Penh dnia jedenastego lipca roku dwa tysiące dwunastego.
Feito em Pnom Pene, aos onze dias do mês de julho de dois mil e doze.
Întocmit la Phnom Penh la data de unsprezece iulie a anului două mii doisprezece.
V Phnom Penh jedenásteho júla dvetisícdvanásť.
V Phnom Penhu, enajstega julija leta dva tisoč dvanajst.
Tehty Phnom Penhissä yhdentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.
Utfärdat i Phnom Penh den elfte juli tjugohundratolv.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmark vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għal Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
For the Republic of the Philippines
REGOLAMENTI
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/33 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2415 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2017
recante modifica del regolamento (UE) n. 356/2010 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2017/2427 del Consiglio, del 21 dicembre 2017, recante modifica della decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 356/2010 (2) che impone specifiche misure restrittive nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi indicati nel suo allegato I, conformemente alla risoluzione (UNSCR) 1844 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successive modifiche. |
(2) |
Il 14 novembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la UNSCR 2385 (2017). Per quanto riguarda la deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi per quanto riguarda la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia, la UNSCR 2385(2017) ha smantenuto il riferimento alle organizzazioni non governative «che partecipano al Piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia», che è stato introdotto dalla UNSCR 2244 (2015), in luogo del riferimento a organizzazioni non governative «che partecipano all'Appello consolidato dell'ONU per la Somalia». |
(3) |
Il 21 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2427 per tener conto della summenzionata modifica. |
(4) |
Poiché questa modifica rientra nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 356/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 356/2010, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'articolo 2, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari ad assicurare l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari urgenti alla Somalia da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di sue agenzie o programmi specializzati, di organizzazioni umanitarie aventi status di osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono aiuti umanitari e dei loro partner incaricati dell'attuazione, comprese le ONG finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al Piano di riposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Cfr. pagina 78 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1).
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/35 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2416 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2017
recante rettifica e modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo («FSE») e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno ampliare l'ambito delle tabelle standard di costi unitari e importi forfettari disponibili per il rimborso agli Stati membri. Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da usare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base a dati trasmessi dagli Stati membri o pubblicati da Eurostat e secondo metodi concordati in comune, compresi quelli di cui all'articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013. |
(2) |
In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per un particolare tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro in questione per rifletterne le specificità. |
(3) |
Cipro ha proposto metodi per la definizione di tabelle standard di costi unitari per il rimborso delle spese da parte della Commissione. |
(4) |
La Germania ha proposto metodi per la definizione di ulteriori tabelle standard di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione di spese connesse a tipi di operazioni non ancora comprese nel regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione (3). |
(5) |
La Francia ha presentato dati per la modifica delle tabelle standard di costi unitari attualmente contenute nel regolamento delegato (UE) 2015/2195. |
(6) |
La Svezia ha presentato dati per la modifica delle tabelle standard di costi unitari attualmente contenute nel regolamento delegato (UE) 2015/2195. La Commissione ha modificato di conseguenza gli importi di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/2195 per le operazioni finanziate nell'ambito dell'asse prioritario 1 «Offerta di competenze» del Programma operativo (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020) (CCI- 2014SE05M9OP001) nel regolamento delegato (UE) 2017/2016 (4). La Commissione ha tuttavia commesso un errore omettendo di modificare anche gli importi fissati per gli assi prioritari 2 e 3 del medesimo programma operativo. Gli importi per questi assi prioritari dovrebbero essere modificati e gli importi indicati per la Svezia dovrebbero essere applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/2016. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2195 è così rettificato e modificato:
1) |
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento; |
3) |
l'allegato VIII è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento; |
4) |
è aggiunto l'allegato XV, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 1 si applica a decorrere dal 5 dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.
(2) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 22).
(4) Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione, del 29 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute (GU L 298 del 15.11.2017, pag. 1).
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Condizioni relative al rimborso alla Svezia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari
1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari
Tipo di operazioni (1) |
Denominazione dell'indicatore |
Categoria di costo |
Unità di misura dell'indicatore |
Valori |
|||||
|
Ore lavorate |
Tutte le categorie di costi escluse le retribuzioni dei partecipanti. |
Numero di ore lavorate (2) |
Categoria salariale (codice SSYK (3)) |
Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK (4)) |
Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK) |
|||
|
321 |
328 |
|||||||
|
360 |
356 |
|||||||
|
416 |
395 |
|||||||
|
473 |
438 |
|||||||
|
587 |
512 |
|||||||
|
776 |
724 |
|||||||
|
1 035 |
1 035 |
|||||||
|
1 121 |
875 |
|||||||
|
735 |
601 |
|||||||
|
Ore di partecipazione all'operazione |
Retribuzione del partecipante |
Numero di ore di partecipazione (2) |
Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK) |
Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK) |
||||
229 |
234 |
||||||||
|
Ore lavorate |
Tutte le categorie di costi escluse le indennità per i partecipanti. |
Numero di ore lavorate (2) |
Categoria di attività |
Regione: Stoccolma (SE 11) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK) |
Tutte le regioni esclusa Stoccolma (SE da 12 a 33) (costo unitario per ora, valore espresso in SEK) |
|||
Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale delle spese ammissibili, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK |
749 |
609 |
|||||||
Capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale delle spese ammissibili, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è inferiore o uguale a 20 milioni di SEK/assistente del capo progetto, nelle operazioni per le quali l'importo totale delle spese ammissibili, come dichiarato nel documento che stabilisce le condizioni del finanziamento, è superiore a 20 milioni di SEK |
669 |
567 |
|||||||
Collaboratore del progetto |
463 |
420 |
|||||||
Economista del progetto |
598 |
508 |
|||||||
Amministratore |
416 |
378 |
|||||||
|
Ore di partecipazione all'operazione |
Indennità riconosciuta al partecipante |
Numero di ore di partecipazione (2) |
Assistenza finanziaria (costo unitario per ora) |
|||||
Età |
(in SEK) |
||||||||
18-24 anni |
32 |
||||||||
25-29 anni |
40 |
||||||||
30-64 anni |
46 |
||||||||
|
|||||||||
Sovvenzione per l'attività e indennità per lo sviluppo (costo unitario per ora) |
|||||||||
Età |
(in SEK) |
||||||||
15-19 anni |
17 |
||||||||
20-24 anni |
33 |
||||||||
25-29 anni |
51 |
||||||||
30-44 anni |
55 |
||||||||
45-69 anni |
68 |
||||||||
|
|||||||||
Contributi previdenziali e assicurazione malattie (costo unitario per ora) |
|||||||||
Età |
(in SEK) |
||||||||
19-29 anni (contributi previdenziali) |
51 |
||||||||
30-64 anni (assicurazione malattie) |
58 |
||||||||
|
|||||||||
Assicurazione malattie, prestazioni riabilitative e prestazioni per incidente sul lavoro o malattia professionale (costo unitario per ora) |
|||||||||
Età |
(in SEK) |
||||||||
fino a 19 anni |
48 |
||||||||
20-64 anni |
68 |
2. Adeguamento degli importi
I costi unitari indicati nella tabella si applicano alle ore lavorate o di partecipazione nel 2015. Ad eccezione dei costi unitari relativi alle indennità riconosciute ai partecipanti (indicati al punto 4 della tabella), che non sono soggetti ad adeguamento, i valori indicati aumenteranno in modo automatico del 2 % al 1o gennaio di ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2023.
(1) I valori numerici delle tabelle standard di costi unitari si applicano unicamente alle parti delle operazioni relative alle categorie di costi esposte nel presente allegato.
(2) Il numero totale delle ore dichiarate in un anno non può essere superiore al numero standard di ore lavorate all'anno in Svezia, pari a 1 862 ore.
(3) Codice delle attività lavorative in uso in Svezia.
(4) Valuta svedese.
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Condizioni relative al rimborso alla Francia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari
1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari
Tipo di operazioni |
Denominazione dell'indicatore |
Categoria di costo |
Unità di misura dell'indicatore |
Importi (in EUR) |
||||||||||||||||
“Garantie Jeunes” finanziata nell'ambito dell'asse prioritario 1 “Accompagner les jeunes NEET vers et dans l'emploi” del programma operativo “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER” (CCI-2014FR05M9OP001) |
Giovani NEET (1) che riportino risultati positivi nell'ambito della “Garantie Jeunes” entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del tutoraggio |
|
Numero di giovani NEET che riportano uno dei seguenti risultati entro e non oltre 12 mesi dall'inizio del tutoraggio:
|
6 400 |
2. Adeguamento degli importi
I costi unitari standard della tabella si basano in parte su una tabella standard di costi unitari finanziati interamente dalla Francia. L'importo complessivo di 6 400 EUR comprende 1 600 EUR corrispondenti alla tabella standard di costi unitari stabilita dall'“instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014” a fini di copertura dei costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile “Missions Locales” per assicurare il tutoraggio ad ogni giovane NEET che aderisce alla “Garantie Jeunes”.
La tabella standard di costi unitari definita nella sezione 1 sarà adeguata dallo Stato membro applicando gli adeguamenti previsti dalla normativa nazionale alla tabella standard di costi unitari in relazione ai 1 600 EUR di cui al paragrafo 1, che coprono i costi sostenuti dai servizi per l'occupazione giovanile.
(1) Giovane disoccupato o inattivo al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione che partecipa ad un'operazione finanziata dal “PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER”.
ALLEGATO III
ALLEGATO VIII
Condizioni relative al rimborso alla Germania delle spese in base a tabelle standard di costi unitari
1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari
Tipo di operazioni |
Denominazione degli indicatori |
Categoria di costo |
Unità di misura degli indicatori |
Valori (in EUR) |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
4 702,60 |
||||||||||
|
Partecipanti al seminario sullo sviluppo scolastico inclusivo. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che hanno frequentato il seminario di otto ore e hanno ricevuto un certificato di partecipazione. |
33,32 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
11 474,14 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
1 698,24 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
246,20 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
14 678,40 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
7 268,34 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
14 105,51 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
12 393,97 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
12 588,14 |
||||||||||
|
Partecipanti che completano la formazione con profitto. |
Tutti i costi ammissibili (costi del personale, altri costi diretti e indiretti). |
Numero di partecipanti che:
|
13 704,25 |
2. Adeguamento degli importi
Non pertinente.
ALLEGATO IV
ALLEGATO XV
Condizioni relative al rimborso a Cipro delle spese in base a tabelle standard di costi unitari
1. Definizione delle tabelle standard di costi unitari
Tipo di operazioni |
Denominazione dell'indicatore |
Categoria di costo |
Unità di misura degli indicatori |
Valori (in EUR) |
|||||||||||||
“School and Social Inclusion Actions”, azioni di inclusione sociale e scolastica nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001). |
|
Tutti i costi, compresi i costi diretti del personale. |
|
|
|||||||||||||
“Establishment and Functioning of a Central Administration of Welfare Benefits Service”, istituzione e funzionamento di un'amministrazione centrale per i servizi di assistenza sociale nell'ambito dell'asse prioritario 3 del programma operativo per l'occupazione, le risorse umane e la coesione sociale (CCI 2014CY05M9OP001). |
Retribuzione mensile di dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato e determinato. |
Tutti i costi, compresi i costi diretti del personale. |
Numero di mesi lavorati differenziati per livello di retribuzione. |
Retribuzioni |
|
||||||||||||
Α1 |
1 794 |
||||||||||||||||
A2 |
1 857 |
||||||||||||||||
A3 |
2 007 |
||||||||||||||||
A4 |
2 154 |
||||||||||||||||
A5 |
2 606 |
||||||||||||||||
A6 |
3 037 |
||||||||||||||||
A7 |
3 404 |
||||||||||||||||
A8 |
3 733 |
||||||||||||||||
A9 |
4 365 |
||||||||||||||||
A10 |
4 912 |
||||||||||||||||
A11 |
5 823 |
||||||||||||||||
A12 |
6 475 |
||||||||||||||||
A13 |
7 120 |
2. Adeguamento degli importi
Non pertinente.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/48 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2417 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2017
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede l'obbligo di negoziare su un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione di un paese terzo equivalente determinate categorie di derivati, o sottocategorie degli stessi, che sono state dichiarate soggette all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Tale obbligo dovrebbe applicarsi solo per i derivati sufficientemente liquidi e disponibili per la negoziazione in almeno una sede di negoziazione. |
(2) |
Per i derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata in contratti derivati con le caratteristiche più standardizzate. Tali caratteristiche dovrebbero pertanto essere prese in considerazione al momento di stabilire le categorie di derivati soggette all'obbligo di negoziazione. |
(3) |
Analogamente, la liquidità dei derivati su tassi di interesse soggetti all'obbligo di compensazione è concentrata in contratti derivati con una determinata durata di riferimento. È pertanto opportuno limitare l'obbligo di negoziazione ai derivati aventi tale durata di riferimento. Al fine di distinguere i contratti derivati che iniziano immediatamente dopo l'esecuzione della negoziazione dai contratti derivati che iniziano a partire da una determinata data in futuro, la durata di un contratto dovrebbe essere calcolata sulla base della data effettiva alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia. Tuttavia, per tenere in debito conto il modello di liquidità dei derivati ed evitare l'elusione dell'obbligo di negoziazione, è importante che le durate di riferimento non siano utilizzate come soglie rigorose ma come punti di riferimento per determinati intervalli. |
(4) |
Per i derivati su crediti, per quanto riguarda i due credit default swap su indici soggetti all'obbligo di compensazione, la liquidità è concentrata nella serie on-the-run corrente e nell'ultima serie off-the-run. È pertanto opportuno limitare l'applicazione dell'obbligo di negoziazione ai derivati appartenenti a queste serie. |
(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (3) (derivati OTC su tassi d'interesse) e il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione (4) (derivati OTC su crediti) individuano quattro categorie di controparti cui si applica l'obbligo di compensazione. Al fine di tener conto delle esigenze specifiche di ciascuna categoria di controparte, in tali regolamenti delegati è stata inoltre stabilita l'applicazione graduale dell'obbligo di compensazione. Considerato il nesso esistente tra l'obbligo di compensazione e l'obbligo di negoziazione, l'obbligo di negoziazione per ciascuna categoria di controparte dovrebbe acquistare efficacia soltanto dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione. |
(6) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
(7) |
Il presente regolamento è adottato sulla base dello stato di cose, e in particolare della liquidità, al momento della sua adozione e sarà riesaminato e modificato, se del caso, in linea con l'evoluzione del mercato. |
(8) |
L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). |
(9) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione
I derivati di cui all'allegato sono soggetti all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014.
I derivati di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato sono considerati come aventi una durata di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20 o 30 anni se il periodo di tempo compreso fra la data in cui gli obblighi previsti dal contratto acquistano efficacia e la data di cessazione del contratto corrisponde a una delle durate indicate, più o meno cinque giorni.
Articolo 2
Date di decorrenza dell'obbligo di negoziazione
Per ciascuna categoria di controparti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592, l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014 diventa effettivo a decorrere da una delle seguenti date:
a) |
3 gennaio 2018; oppure, se posteriore, |
b) |
la data di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 o all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/592 per la categoria di controparti in questione. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
Derivati soggetti all'obbligo di negoziazione
Tabella 1
Fixed-to-float interest rate swap denominati in EUR
Fixed-to-Float single currency interest rate swap – EUR EURIBOR 3 e 6M |
||
Valuta di regolamento |
EUR |
EUR |
Tipo di avvio della negoziazione |
Spot (T+2) |
Spot (T+2) |
Facoltatività |
No |
No |
Durata (tenor) |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 anni |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni |
Tipo nozionale |
Nozionale costante |
Nozionale costante |
Gamba fissa |
||
Frequenza dei pagamenti |
Annuale o semestrale |
Annuale o semestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
30/360 o giorni effettivi/360 |
30/360 o giorni effettivi/360 |
Gamba variabile |
||
Indice di riferimento |
EURIBOR 6M |
EURIBOR 3M |
Frequenza di revisione |
Semestrale o trimestrale |
Trimestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
Giorni effettivi/360 |
Giorni effettivi/360 |
Tabella 2
Fixed-to-float interest rate swap denominati in USD
Fixed-to-Float single currency interest rate swap – USD LIBOR 3M |
||
Valuta di regolamento |
USD |
USD |
Tipo di avvio della negoziazione |
Spot (T+2) |
IMM (le due prossime date IMM) |
Facoltatività |
No |
No |
Durata (tenor) |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni |
Tipo nozionale |
Nozionale costante |
Nozionale costante |
Gamba fissa |
||
Frequenza dei pagamenti |
Annuale o semestrale |
Annuale o semestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
30/360 o giorni effettivi/360 |
30/360 o giorni effettivi/360 |
Gamba variabile |
||
Indice di riferimento |
USD LIBOR 3M |
USD LIBOR 3M |
Frequenza di revisione |
Trimestrale |
Trimestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
Giorni effettivi/360 |
Giorni effettivi/360 |
Fixed-to-Float single currency interest rate swap – USD LIBOR 6M |
||
Valuta di regolamento |
USD |
USD |
Tipo di avvio della negoziazione |
Spot (T+2) |
IMM (le due prossime date IMM) |
Facoltatività |
No |
No |
Durata (tenor) |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 20, 30 anni |
Tipo nozionale |
Nozionale costante |
Nozionale costante |
Gamba fissa |
||
Frequenza dei pagamenti |
Annuale o semestrale |
Annuale o semestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
30/360 o giorni effettivi/360 |
30/360 o giorni effettivi/360 |
Gamba variabile |
||
Indice di riferimento |
USD LIBOR 6M |
USD LIBOR 6M |
Frequenza di revisione |
Annuale o semestrale |
Annuale o semestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
Giorni effettivi/360 |
Giorni effettivi/360 |
Tabella 3
Fixed-to-float interest rate swap denominati in GBP
Fixed-to-Float single currency interest rate swap – GBP LIBOR 3 e 6M |
||
Valuta di regolamento |
GBP |
GBP |
Tipo di avvio della negoziazione |
Spot (T+0) |
Spot (T+0) |
Facoltatività |
No |
No |
Durata (tenor) |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 anni |
Tipo nozionale |
Nozionale costante |
Nozionale costante |
Gamba fissa |
||
Frequenza dei pagamenti |
Annuale o semestrale |
Annuale o semestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
Giorni effettivi/365F |
Giorni effettivi/365F |
Gamba variabile |
||
Indice di riferimento |
GBP LIBOR 6M |
GBP LIBOR 3M |
Frequenza di revisione |
Semestrale o trimestrale |
Trimestrale |
Convenzione sul conteggio dei giorni |
Giorni effettivi/365F |
Giorni effettivi/365F |
Tabella 4
CDS su indici
Tipo |
Sottotipo |
Zona geografica |
Indice di riferimento |
Valuta di regolamento |
Serie |
Durata (tenor) |
CDS su indici |
Indice senza tranches |
Europa |
iTraxx Europe Main |
EUR |
Serie on-the-run Prima serie off-the-run |
5 anni |
CDS su indici |
Indice senza tranches |
Europa |
iTraxx Europe Crossover |
EUR |
Serie on-the-run Prima serie off-the-run |
5 anni |
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2418 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione (2) modificato dal regolamento (UE) n. 973/2013 (3) della Commissione. |
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Nürnberger Bratwürste»/«Nürnberger Rostbratwürste» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione, del 15 luglio 2003, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (Molise, Alto Crotonese, Welsh lamb, Nürnberger Bratwürste o Nürnberger Rostbratwürste) (GU L 177 del 16.7.2003, pag. 3).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 973/2013 della Commissione, del 10 ottobre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (IGP)] (GU L 272 del 12.10.2013, pag. 5).
(4) GU C 292 del 2.9.2017, pag. 12.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/56 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2419 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2017
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 (in %) |
09.4273 |
2,644683 |
09.4274 |
23,716742 |
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/59 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2420 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2017
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino dal 1o al 7 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o al 31 dicembre 2017 sono, per il numero d'ordine 09.4321, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine]. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1o al 7 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2017/2018 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL» Periodo contingentale 2017/2018 Domande presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 |
|||
Numero d'ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
09.4317 |
Australia |
— |
|
09.4318 |
Brasile |
— |
|
09.4319 |
Cuba |
— |
|
09.4320 |
Altri paesi terzi |
— |
|
09.4321 |
India |
25,000213 |
Sospese |
09.4329 |
Brasile |
— |
|
09.4330 |
Brasile |
disponibile nel 2022/2023 e 2023/2024 |
«Zucchero Balcani» Periodo contingentale 2017/2018 Domande presentate fino dal 1o al 7 dicembre 2017 |
|||
Numero d'ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
09.4324 |
Albania |
— |
|
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
— |
|
09.4326 |
Serbia |
— |
|
09.4327 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
— |
|
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/62 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2421 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2017
che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/2077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo 1o aprile — 30 giugno 2018 (in kg equivalente uova in guscio) |
09.4275 |
279 202 |
09.4276 |
375 000 |
DECISIONI
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/64 |
DECISIONE (UE) 2017/2422 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2017
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
(2) |
A norma dell'articolo 406, paragrafo 1 dell'accordo, il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'accordo. |
(3) |
Per facilitare l'applicazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire un'agenda di associazione allo scopo di fornire un elenco di priorità su cui lavorare congiuntamente settore per settore. |
(4) |
Le parti hanno concordato un'agenda di associazione che preparerà e agevolerà l'attuazione dell'accordo. L'agenda di associazione dovrà essere adottata dal consiglio di associazione istituito a norma dell'accordo. |
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di consiglio di associazione sull'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia deve essere adottata dal Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, riguardo all'adozione dell'agenda di associazione UE-Georgia è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TAMM
(1) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. …/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA
del
sull'agenda di associazione UE-Georgia
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1), («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
(2) |
A norma dell'articolo 406, paragrafo 1, dell'accordo il consiglio di associazione è abilitato ad adottare raccomandazioni ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 420, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono adottare ogni misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati. |
(4) |
Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti. |
(5) |
L'Unione e la Georgia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità della Georgia, cercando nel contempo una più stretta associazione politica e una più profonda integrazione economica. |
(6) |
Le parti dell'accordo hanno pertanto approvato il testo dell'agenda di associazione UE-Georgia, che agevolerà l'attuazione dell'accordo, ponendo l'accento sulla cooperazione in relazione a una serie di interessi comuni definiti insieme, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Articolo 1
Il consiglio di associazione raccomanda che le parti attuino l'agenda di associazione UE-Georgia che figura nell'allegato.
Articolo 2
L'agenda di associazione UE-Georgia 2017-2020 che figura nell'allegato sostituisce l'agenda di associazione UE-Georgia 2014-2016, adottata il 26 giugno 2014.
Articolo 3
Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il [giorno mese 2017]
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/67 |
DECISIONE (UE) 2017/2423 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2017
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1) («accordo») ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra l'Unione e la Turchia e istituisce un Consiglio di associazione incaricato di garantire l'attuazione e il progressivo sviluppo del regime di associazione. |
(2) |
La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (2) stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate. |
(3) |
L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate. |
(4) |
A norma dell'articolo 35 del protocollo addizionale all'accordo (3), l'ambito di applicazione del trattamento preferenziale che si accordano reciprocamente l'Unione e la Turchia può essere modificato mediante una decisione del Consiglio di associazione. |
(5) |
È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER
(1) Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29).
(2) Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).
(3) Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU L 361 del 31.12.1977, pag. 60).
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA
del …
che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,
visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1),
visti il protocollo addizionale all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2), in particolare l'articolo 35,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (3) stabilisce il regime preferenziale applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione e la Turchia. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate. |
(2) |
L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate. |
(3) |
Il protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a...,
Per il Consiglio di associazione UE-Turchia
Il presidente
(1) GU UE L 361 del 31.12.1977, pag. 29.
(2) GU UE L 361 del 31.12.1977, pag. 60.
(3) Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Le voci di cui al codice NC 0202 20 dell'allegato al protocollo 2 della decisione n. 1/98 sono sostituite dalle seguenti:
«Codice NC |
Descrizione |
Riduzione del dazio NPF (%) |
Contingente tariffario (peso netto in tonnellate) |
0201 20 0202 20 |
Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati |
riduzione del 50 % con un dazio massimo del 30 % |
5 000 |
0201 20 0202 20 |
Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati |
riduzione del 30 % con un dazio massimo del 43 % |
14 100 » |
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/70 |
DECISIONE (UE) 2017/2424 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017
che autorizza la Romania ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica. |
(2) |
Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantirne l'immediato ritorno nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento. |
(3) |
Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»), la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti. |
(4) |
Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980. |
(5) |
L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia in materia di diritto internazionale privato. |
(6) |
Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori. |
(7) |
La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione. |
(8) |
La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire a tale convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente. |
(9) |
Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. |
(10) |
Il 23 febbraio 1994 il Cile ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del dell'Aia 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Cile il 1o maggio 1994. |
(11) |
Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione del Cile alla convenzione dell'Aia del 1980. Il Cile ha accettato l'adesione di Cipro, della Slovenia, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Cile ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
(12) |
Il 14 agosto 1996 l'Islanda ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per l'Islanda il 1o settembre 1996. |
(13) |
Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione dell'Islanda alla convenzione dell'Aia del 1980. L'Islanda ha accettato l'adesione della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e di Malta alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione dell'Islanda ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione dell'Islanda a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
(14) |
Il 1o ottobre 1993 le Bahamas hanno depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per le Bahamas il 1o gennaio 1994. |
(15) |
Tutti gli Stati membri interessati, tranne la Romania, hanno già accettato l'adesione delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980. Le Bahamas hanno accettato l'adesione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta e della Slovenia alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione delle Bahamas ha portato alla conclusione che la Romania è in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione delle Bahamas a norma della convenzione dell'Aia del 1980. |
(16) |
La Romania dovrebbe pertanto essere autorizzata a depositare la sua dichiarazione di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico. |
(17) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
(18) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Romania è autorizzata ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980.
2. La Romania, non oltre il 19 dicembre 2018, deposita una dichiarazione con la quale accetta, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980, da formulare come segue:
«La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2017/2424 del Consiglio.»
3. La Romania informa il Consiglio e la Commissione del deposito della sua dichiarazione di accettazione dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunica alla Commissione il testo di tale dichiarazione entro due mesi dal deposito.
Articolo 2
Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Cile, dell'Islanda e delle Bahamas alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Articolo 4
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON
(1) Parere .del Parlamento europeo del 30 novembre 2017 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).
(3) ECLI:EU:C:2014:2303.
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/73 |
DECISIONE (UE) 2017/2425 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2017
sulla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, per quanto riguarda la tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio (1), l'Unione ha concluso l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), che è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
(2) |
A norma dell'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, di tale accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del capo sugli appalti pubblici, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. |
(3) |
A norma dell'articolo 272, paragrafo 3, dell'accordo, a seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del titolo V, capo 8, dell'accordo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia. |
(4) |
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» dovrà adottare una decisione al fine di esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa presentata dalla Repubblica di Moldova in relazione all'attuazione dell'accordo nel settore degli appalti pubblici. A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, la decisione di detto comitato è vincolante per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la tabella di marcia presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione è basata sul progetto di decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
K. SIMSON
(1) Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).
PROGETTO
DECISIONE N. …/… DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»
del …
che esprime un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 272, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2016/839 del Consiglio (1) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
(2) |
L'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo dispone che la Repubblica di Moldova presenti al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» una tabella di marcia completa relativa all'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici che comprenda il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. |
(3) |
L'articolo 272, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia completa diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo della Repubblica di Moldova nel settore degli appalti pubblici all'acquis dell'Unione. |
(4) |
A norma dell'articolo 438, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nell'accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti. |
(5) |
A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il Comitato di associazione si riunisce nella formazione «Commercio» per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V dell'accordo. |
(6) |
La tabella di marcia sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova è conforme ai requisiti di cui all'articolo 272, paragrafi 1 e 2, dell'accordo. |
(7) |
È pertanto opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione per esprimere un parere favorevole sulla tabella di marcia completa sugli appalti pubblici presentata dalla Repubblica di Moldova, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È espresso un parere favorevole relativamente alla strategia nazionale per gli appalti pubblici per il periodo 2016-2020 e al piano d'azione per la sua attuazione adottati dal governo della Repubblica di Moldova tramite decisione governativa n. 1332 del 14 dicembre 2016.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …, il …
Per il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
(1) Decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28).
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/77 |
DECISIONE (PESC) 2017/2426 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2017
che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
(2) |
Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa è stata prevista per il 31 dicembre 2015. |
(3) |
Il 28 giugno 2017 il Consiglio ha prorogato la decisione 2014/512/PESC fino al 31 gennaio 2018 al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk. |
(4) |
Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, la decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2018.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/78 |
DECISIONE (PESC) 2017/2427 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 2017
che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC. |
(2) |
Il 14 novembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2385 (2017). Tale risoluzione prevede una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi, altri mezzi finanziari e risorse economiche per l'assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia, da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per la Somalia. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2010/231/PESC, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al versamento di fondi, altri mezzi finanziari o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria in Somalia da parte dell'ONU, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria dell'ONU per la Somalia.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
Rettifiche
22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/79 |
Rettifica della decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329 del 10 dicembre 2013 )
Seconda pagina di copertina, sommario, e pagina 41, titolo:
anziché:
«Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2218 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa»
leggasi:
«Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa».