ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 340

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
20 dicembre 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

4

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo volantina operanti nelle acque territoriali della Slovenia

32

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ( 1 )

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2385 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

41

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2386 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

43

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2387 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

45

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2388 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

47

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/2389 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2390 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa alla conformità del tasso unitario del 2017 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2017) 8498]

51

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/1


DECISIONE (UE) 2017/2380 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni prioritarie nell'ambito dei settori prioritari.

(2)

A decorrere dall'entrata in vigore della direttiva 2010/40/UE quattro atti delegati relativi alle azioni prioritarie di tale direttiva sono stati adottati dalla Commissione. Tali atti si riferiscono in particolare all'eCall e ai meccanismi di condivisione dei dati che agevolano lo scambio elettronico di dati tra le autorità pubbliche e i portatori di interesse, da un lato, e i pertinenti fornitori di servizi dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa (ITS), dall'altro. Sono necessari ulteriori atti delegati riguardanti azioni ancora da intraprendere e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/40/UE.

(3)

A norma dell'articolo 12 della direttiva 2010/40/UE, il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 della direttiva giunge a scadenza il 27 agosto 2017.

(4)

Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2010/40/UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per il dispiegamento e l'utilizzo operativo degli ITS per le azioni prioritarie per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. Tale periodo dovrebbe essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente dagli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2010/40/UE è così modificata:

1)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

2)

gli articoli 13 e 14 sono soppressi;

3)

all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione adotta un programma di lavoro entro il 27 febbraio 2011. Il programma di lavoro include obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno e se necessario propone gli adeguamenti necessari.

La Commissione aggiorna il programma di lavoro relativo alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, entro il 10 gennaio 2019 e prima di ciascuna proroga di cinque anni successiva del potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

(3)  Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(4)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/4


DECISIONE (UE) 2017/2381 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista di un accordo con la Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

(2)

Il testo dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo»), risultante da tali negoziati, è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(4)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, con riserva della conclusione di detto accordo. (2)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla conclusione.


REGOLAMENTI

20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2382 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 9, e l'articolo 35, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno definire formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni richieste alle imprese di investimento, ai gestori del mercato, e, se previsto dalla direttiva 2014/65/UE, agli enti creditizi che intendono prestare servizi di investimento e svolgere attività in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi o in regime di stabilimento.

(2)

Ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, e dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, le disposizioni di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che prestano servizi di investimento avvalendosi di agenti collegati in regime di libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali.

(3)

È importante stabilire formati standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle notifiche di passaporto, che possono essere utilizzati dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e, se necessario, dagli enti creditizi e dalle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, al fine di agevolare la prestazione di servizi e lo svolgimento delle attività di investimento senza ostacoli in tutti gli Stati membri e l'efficace esercizio da parte delle autorità competenti dei rispettivi compiti e responsabilità.

(4)

La valutazione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine, dell'accuratezza e della completezza della notifica presentata è necessaria al fine di garantire la qualità: i) delle informazioni presentate dall'impresa di investimento, dal gestore del mercato o, se necessario, dall'ente creditizio all'autorità competente dello Stato membro di origine; e ii) delle informazioni presentate dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

(5)

Sono necessarie disposizioni che impongano all'autorità competente dello Stato membro di origine di indicare quando la notifica è giudicata incompleta o inesatta, così da garantire chiarezza nell'identificazione e nella comunicazione degli elementi mancanti o inesatti e facilitare il processo di trattamento di tali aspetti e di ripresentazione delle informazioni complete ed esatte.

(6)

L'avviso di ricevimento della notifica di passaporto per le succursali o per gli agenti collegati è necessario per garantire la certezza sulla data di ricevimento della notifica e sulla data esatta in cui l'impresa di investimento può stabilire la succursale o avvalersi dell'agente collegato stabilito nello Stato membro ospitante.

(7)

Per garantire uniformità, è necessario che, se intendono instaurare opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro, le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione utilizzino formati standard specifici che assicurino l'adeguatezza sia delle informazioni da essi comunicate all'autorità competente dello Stato membro di origine sia delle informazioni trasmesse dall'autorità competente dello Stato membro di origine all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

(8)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(10)

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione (di seguito «MTF») o un sistema organizzato di negoziazione (di seguito «OTF»).

2.   Il presente regolamento si applica anche agli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE che prestano uno o più servizi e/o svolgono una o più attività di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE che intendono avvalersi di agenti collegati secondo uno dei seguenti regimi:

a)

regime di libera prestazione di servizi e attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE; o

b)

regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 7, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 2

Disposizioni generali

1.   Le notifiche o comunicazioni presentate ai sensi del presente regolamento sono redatte in una lingua ufficiale dell'Unione accettata sia dall'autorità competente dello Stato membro di origine che dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Sono presentate su supporto cartaceo o, se consentito dall'autorità competente interessata, mediante mezzi elettronici.

2.   Le autorità competenti mettono a disposizione del pubblico le informazioni sulle lingue accettate e sui mezzi di presentazione, tra cui le informazioni di contatto per le notifiche di passaporto.

Articolo 3

Presentazione della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1.   L'impresa di investimento presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 o paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.

2.   L'impresa di investimento presenta ai sensi del paragrafo 1 all'autorità competente dello Stato membro di origine una notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento distinta per ciascuno Stato membro in cui intende operare.

3.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che intende prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento mediante un agente collegato stabilito nello Stato membro di origine presenta la notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I e compilando unicamente le parti pertinenti relative all'agente collegato.

Articolo 4

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1.   Dopo il ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.

2.   Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.

3.   Il periodo di un mese di cui all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

Articolo 5

Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento

1.   Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 3 l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato II e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

Articolo 6

Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

1.   In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato I.

2.   Ai fini della notifica ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), completa solo le parti del formato standard di cui all'allegato I che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento.

3.   Ai fini della notifica delle modifiche relative ai servizi e alle attività di investimento, ai servizi accessori o agli strumenti finanziari offerti, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), elenca tutti i servizi e attività di investimento, tutti i servizi accessori o tutti gli strumenti finanziari che offre al momento della notifica o che intende offrire in futuro.

Articolo 7

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6 l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica presentata ai sensi dell'articolo 6.

2.   In caso di revoca o di annullamento dell'autorizzazione dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne presenta notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III.

Articolo 8

Presentazione della notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

L'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF, quando intendono fornire nel territorio di un altro Stato membro ospitante opportuni dispositivi volti ad agevolare l'accesso ai loro sistemi e le relative negoziazioni da parte di utenti, membri o partecipanti remoti stabiliti nello Stato membro ospitante, notificano alle autorità competenti dello Stato membro di origine le informazioni relative allo Stato membro ospitante nel quale intendono fornire i dispositivi, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.

Articolo 9

Comunicazione relativa alla notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

1.   Entro un mese dal ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 8, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato V e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

Articolo 10

Presentazione della notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

1.   In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF presentano una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IV.

2.   Ai fini della notifica presentata ai sensi del paragrafo 1, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestiscono un MTF o un OTF compilano solo le parti del formato standard di cui all'allegato IV che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica per la fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF.

Articolo 11

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati relativi alla fornitura di dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un MTF o ad un OTF

Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato III e allegando una copia della notifica.

Articolo 12

Presentazione della notifica di passaporto per una succursale

L'impresa di investimento che intende stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

Articolo 13

Presentazione della notifica di passaporto per un agente collegato

1.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di un agente collegato stabilito nel territorio di un altro Stato membro presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.

2.   L'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che intende avvalersi di più agenti collegati stabiliti in un altro Stato membro compila una notifica separata per ogni agente collegato di cui intende avvalersi.

3.   Quando l'impresa di investimento intende stabilire una succursale che vuole avvalersi di agenti collegati, presenta all'autorità competente dello Stato membro di origine la notifica di passaporto per ciascun agente collegato, compilando il formato standard di cui all'allegato VII.

Articolo 14

Valutazione della completezza e dell'accuratezza della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine valuta la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite.

2.   Se giudica che le informazioni fornite siano incomplete o inesatte, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). L'autorità competente dello Stato membro di origine indica i dati considerati incompleti o inesatti.

3.   Il periodo di tre mesi di cui all'articolo 35, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 7, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE decorre dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale o per un agente collegato contenente le informazioni giudicate complete ed esatte.

Articolo 15

Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per una succursale

1.   Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per una succursale presentata ai sensi dell'articolo 12, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VIII e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

3.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento.

Articolo 16

Comunicazione relativa alla notifica di passaporto per un agente collegato

1.   Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di passaporto per un agente collegato presentata ai sensi dell'articolo 13, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante, utilizzando il formato standard di cui all'allegato IX e allegando una copia della notifica.

2.   L'autorità competente dello Stato membro di origine informa senza indebito ritardo l'impresa di investimento o l'ente creditizio della trasmissione di cui al paragrafo 1, indicandone anche la data.

3.   L'autorità competente dello Stato membro ospitante accusa ricevimento della notifica sia all'autorità competente dello Stato membro di origine che all'impresa di investimento o all'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

4.   L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima della registrazione, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, nel registro pubblico dello Stato membro in cui è stabilito.

5.   L'agente collegato non inizia i servizi e le attività di investimento proposti prima di aver ricevuto la comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante.

6.   In assenza di comunicazione, l'agente collegato può iniziare i servizi e le attività di investimento proposti due mesi dopo la data della trasmissione della comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui al paragrafo 2.

Articolo 17

Presentazione della notifica della modifica dei dati di una succursale

1.   In caso di modifica dei dati contenuti nella notifica di passaporto per una succursale, l'impresa di investimento presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VI che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale.

2.   Se intende modificare i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori o gli strumenti finanziari forniti tramite agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento, di tutti i servizi ausiliari o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.

3.   Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per la succursale allo scopo di segnalare la cessazione delle attività della succursale sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.

Articolo 18

Presentazione della notifica della modifica dei dati di un agente collegato

1.   In caso di modifica di uno qualsiasi dei dati contenuti nella notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento o l'ente creditizio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), presenta una notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VII.

L'impresa di investimento o l'ente creditizio compila solo le parti del formato standard di cui all'allegato VII che si riferiscono ai dati modificati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato.

2.   Se intende modificare i servizi e le attività di investimento o gli strumenti finanziari soggetti a notifica di passaporto per un agente collegato, l'impresa di investimento notifica, utilizzando il formato standard di cui all'allegato VI, l'elenco di tutti i servizi e attività di investimento o di tutti gli strumenti finanziari che fornisce tramite agente collegato al momento della notifica o che intende fornire in futuro.

3.   Le modifiche dei dati contenuti nella notifica di passaporto per l'agente collegato stabilito in un altro Stato membro allo scopo di segnalare la cessazione del ricorso all'agente collegato sono notificate utilizzando il formato standard di cui all'allegato X.

Articolo 19

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di una succursale

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XI e allegando una copia della notifica.

2.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

Articolo 20

Comunicazione relativa alla notifica della modifica dei dati di un agente collegato

1.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XII e allegando una copia della notifica.

2.   Dopo il ricevimento della notifica presentata ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro di origine comunica senza indebito ritardo all'autorità competente dello Stato membro ospitante le modifiche notificate, utilizzando il formato standard di cui all'allegato XIII e allegando una copia della notifica.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ALLEGATO VIII

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ALLEGATO IX

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ALLEGATO X

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ALLEGATO XI

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ALLEGATO XII

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ALLEGATO XIII

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20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/32


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2383 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.

(3)

L'8 febbraio 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l'utilizzo di reti a strascico di tipo «volantina» nelle acque territoriali della Slovenia a meno di 50 metri di profondità nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa.

(4)

La deroga chiesta dalla Slovenia era conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed è stata concessa fino al 23 marzo 2017 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione (2).

(5)

Il 20 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia la richiesta di prorogare la deroga oltre il 23 marzo 2017. Alla luce delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1967/2006, la Slovenia ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione della proroga. La richiesta riguarda navi che hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Slovenia il 13 febbraio 2014 (3), conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tali navi sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(6)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della 52ma sessione plenaria svoltasi dal 4 all'8 luglio 2016.

(7)

A seguito della valutazione dello CSTEP, la Slovenia ha presentato alla Commissione ulteriori dati scientifici e relazioni il 7 settembre 2016 e un piano di gestione aggiornato il 27 dicembre 2016.

(8)

Lo CSTEP ha esaminato la deroga chiesta dalla Slovenia e i documenti aggiuntivi in occasione della 54ma sessione plenaria svoltasi dal 27 al 31 marzo 2017 e ha evidenziato la necessità di chiarimenti in merito all'attività comprovata delle navi autorizzate, agli attrezzi da pesca utilizzati e alle catture accessorie. La Slovenia ha fornito alla Commissione chiarimenti adeguati e si è impegnata a elaborare ulteriori studi scientifici sulle catture e sugli sforzi per aumentare la selettività degli attrezzi da pesca.

(9)

La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)

In particolare, sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga, le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.

(11)

Il piano di gestione stabilisce tutte le definizioni pertinenti in relazione all'attività di pesca interessata e garantisce che in futuro non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a operare dalla Slovenia.

(12)

La pesca a strascico con la «volantina» non può essere praticata con altri attrezzi, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino o sugli habitat protetti e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

(13)

La deroga chiesta dalla Slovenia riguarda un numero limitato di navi (12), i cui numeri di immatricolazione figurano nel piano di gestione.

(14)

Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.

(15)

La deroga richiesta è conforme all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 poiché si tratta di reti con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm.

(16)

Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le reti a strascico di tipo «volantina» non sono destinate alla cattura di cefalopodi.

(17)

Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4).

(18)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(19)

È opportuno che la Slovenia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.

(20)

Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

(21)

Poiché la deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 è giunta a scadenza il 23 marzo 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 24 marzo 2017.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, a prescindere dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, alle reti a strascico di tipo «volantina» utilizzate da navi:

a)

recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006;

b)

aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e

c)

titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 24 marzo 2017 fino al 27 marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 1).

(3)  Decisione n. 34200-2/2014/4 del 13.2.2014.

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2384 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (1), in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia europea per l'occupazione, gli orientamenti per l'occupazione (2) e il pilastro europeo dei diritti sociali (3), in particolare i suoi principi in materia di occupazione flessibile e sicura, equilibrio tra vita professionale e vita privata e un ambiente di lavoro adeguato, esprimono la necessità di una maggiore flessibilità sia da parte delle imprese che dei lavoratori in Europa e sottolineano la necessità di raccogliere, mediante un'indagine europea su ampia scala, dati relativi all'applicazione di varie forme di nuove pratiche di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro e alle esperienze dei lavoratori in relazione a tali pratiche e a tale organizzazione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione (4) specifica e fornisce una descrizione dei settori sui quali devono essere fornite informazioni più dettagliate, vale a dire i sottomoduli ad hoc, e che dovrebbero essere inclusi nel modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98.

(3)

Dovrebbero pertanto essere precisati le caratteristiche tecniche, i filtri, i codici e il termine per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nell'ambito del modulo ad hoc relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 sull'organizzazione e l'orario di lavoro, i filtri e i codici da utilizzare, nonché il termine entro il quale i risultati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015, pag. 28).

(3)  https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_it

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).


ALLEGATO

Nel presente allegato sono definiti le caratteristiche tecniche, i filtri e i codici da utilizzare nel modulo ad hoc relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro previsto per il 2019. Sono inoltre stabiliti i termini per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri alla Commissione.

Termine per la trasmissione dei risultati alla Commissione: 31 marzo 2020.

Filtri e codici da utilizzare per la trasmissione dei dati: come definiti nell'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione (1).

Colonne riservate a fattori di ponderazione facoltativi da utilizzare in caso di sottocampionamento o di mancata risposta: colonne 226-229 che contengono numeri interi, colonne 230-231 che contengono decimali.

1)   Sottomodulo «Flessibilità degli orari di lavoro»

Nome/colonna

Codice

Descrizione

Filtro

 

 

 

 

VARIWT

 

Orari di lavoro variabili

WSTATOR = 1,2

211

 

Come sono determinati l'inizio e la fine dell'orario di lavoro nell'attività lavorativa principale?

 

 

1

Il lavoratore ha piena facoltà di decidere in merito all'orario di lavoro

 

 

2

Il lavoratore può decidere, con determinate restrizioni, in merito all'orario di lavoro

 

 

3

Il datore di lavoro o l'organizzazione decide principalmente in merito all'orario di lavoro

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

FREEHOUR

 

Possibilità di prendere ore libere

VARIWT = 2,3, vuoto

212

 

Possibilità di prendere una o due ore libere durante un giorno di lavoro nell'attività lavorativa principale per motivi personali o familiari

 

 

1

Molto facile

 

 

2

Abbastanza facile

 

 

3

Abbastanza difficile

 

 

4

Molto difficile

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

FREELEAV

 

Possibilità di prendere giorni di ferie

WSTATOR = 1,2

213

 

Possibilità di prendere, durante l'attività lavorativa principale, uno o due giorni di ferie entro tre giorni lavorativi

 

 

1

Molto facile

 

 

2

Abbastanza facile

 

 

3

Abbastanza difficile

 

 

4

Molto difficile

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

FLEXWT

 

Flessibilità dell'orario di lavoro

WSTATOR = 1,2

214

 

Frequenza alla quale il lavoratore deve far fronte a domande impreviste di modifica dell'orario di lavoro nell'attività lavorativa principale

 

 

1

Almeno una volta alla settimana

 

 

2

Meno di una volta alla settimana, ma almeno ogni mese

 

 

3

Non ogni mese o mai

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

AVAIFREE

 

Disponibilità a lavorare durante il tempo libero

WSTATOR = 1,2

215

 

Negli ultimi due mesi il lavoratore è stato contattato durante il tempo libero con la richiesta di attivarsi entro il giorno lavorativo successivo nell'attività lavorativa principale

 

 

1

Non è stato contattato negli ultimi 2 mesi

 

 

2

È stato contattato un paio di volte

 

 

3

È stato contattato a più riprese con la richiesta di attivarsi entro il giorno lavorativo successivo

 

 

4

È stato contattato a più riprese senza la richiesta di attivarsi entro il giorno lavorativo successivo

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

2)   Sottomodulo «Metodi applicati al lavoro»

Nome/colonna

Codice

Descrizione

Filtro

 

 

 

 

RECHOURS

 

Registrazione della presenza o delle ore lavorate

STAPRO = 3

216-217

 

Metodo di registrazione della presenza o delle ore lavorate nell'attività lavorativa principale

 

 

01

La presenza e le ore lavorate non sono registrate

 

 

02

La presenza è registrata manualmente dal lavoratore stesso

 

 

03

La presenza è registrata manualmente dal superiore/da un collega del lavoratore

 

 

04

La presenza è registrata automaticamente (tramite sistema di timbratura, quando si effettua il log-in)

 

 

05

La presenza è registrata con un altro metodo

 

 

06

Le ore lavorate sono registrate manualmente dal lavoratore stesso

 

 

07

Le ore lavorate sono registrate manualmente dal superiore/da un collega del lavoratore

 

 

08

Le ore lavorate sono registrate automaticamente (tramite sistema di timbratura, quando si effettua il log-in)

 

 

09

Le ore lavorate sono registrate con un altro metodo

 

 

99

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

PRESSURE

 

Lavorare sotto pressione

WSTATOR = 1,2

218

 

Frequenza alla quale la persona lavora con poco tempo a disposizione nell'attività lavorativa principale

 

 

1

Sempre

 

 

2

Spesso

 

 

3

Talvolta

 

 

4

Mai

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

JOBAUTON

 

Autonomia professionale

WSTATOR = 1,2

219-220

 

Possibilità di influenzare l'ordine e il contenuto dei compiti nell'attività lavorativa principale

 

 

11

Forte influenza sull'ordine e sul contenuto

 

 

12

Forte influenza sull'ordine e, in misura minore, sul contenuto

 

 

13

Forte influenza sull'ordine e poca o nessuna influenza sul contenuto

 

 

21

Forte influenza sul contenuto e, in misura minore, sull'ordine

 

 

22

Influenza sull'ordine e sul contenuto

 

 

23

Influenza sull'ordine e poca o nessuna influenza sul contenuto

 

 

31

Forte influenza sul contenuto e poca o nessuna influenza sull'ordine

 

 

32

Influenza sul contenuto e poca o nessuna influenza sull'ordine

 

 

33

Poca o nessuna influenza sull'ordine e sul contenuto

 

 

99

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

3)   Sottomodulo «Posto di lavoro»

Nome/colonna

Codice

Descrizione

Filtro

 

 

 

 

PLACEWK

 

Posto di lavoro principale

WSTATOR = 1,2

221

 

Luogo in cui è principalmente svolta l'attività lavorativa principale

 

 

1

Sede propria o del datore di lavoro

 

 

2

Abitazione del lavoratore

 

 

3

Presso clienti

 

 

4

Posto non fisso (veicolo, servizio di consegne ecc.)

 

 

5

Altro

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

COMMUTM

 

Tempi di spostamento

PLACEWK≠2

222-224

 

Tempo impiegato per recarsi dal domicilio al luogo di lavoro per l'attività lavorativa principale (sola andata)

 

 

000-240

Minuti

 

 

999

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 

 

 

 

 

OTHERLOC

 

Lavoro in altre sedi

PLACEWK≠-5

225

 

Lavorare in più sedi nell'attività lavorativa principale

 

 

1

Ogni giorno

 

 

2

Non ogni giorno ma almeno ogni settimana

 

 

3

Meno di una volta alla settimana, ma almeno ogni mese

 

 

4

Non ogni mese o mai

 

 

9

Non pertinente (non incluso nel filtro)

 

 

Vuoto

Non sa/non risponde

 


(1)  Regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57).


20.12.2017   

IT

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L 340/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2385 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018

(in kg)

09.4067

1,404135

09.4068

0,138103

09.4069

0,118836

09.4070

1 335 750


20.12.2017   

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L 340/43


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2386 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(4)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018

(in %)

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018

(in kg)

09.4410

0,121815

09.4411

0,124054

09.4412

0,124223

09.4420

4,646057

09.4421

175 000

09.4422

0,803288


20.12.2017   

IT

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L 340/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2387 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2018

(in kg)

09.4169

15 643 542


20.12.2017   

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L 340/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2388 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2017

che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 dicembre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1o aprile-30 giugno 2018

(in kg)

09.4091

140 000

09.4092

1 000 000


DECISIONI

20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/49


DECISIONE (UE) 2017/2389 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2017

che stabilisce che la Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 giugno 2017 il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che per la Romania si osservava una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine.

(2)

Alla luce della deviazione significativa riscontrata, il 16 giugno 2017 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione alla Romania, invitandola ad adottare le misure necessarie per garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta (2) non superasse il 3,3 % nel 2017, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuale dello 0,5 % del PIL. Il Consiglio ha inoltre raccomandato alla Romania di destinare eventuali entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo, mentre le misure di risanamento del bilancio avrebbero dovuto garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale pubblico con modalità favorevoli alla crescita. Il Consiglio ha fissato il 15 ottobre 2017 come termine entro il quale la Romania avrebbe dovuto riferire sul seguito dato alla raccomandazione.

(3)

Il 26 e il 27 settembre 2017 la Commissione ha effettuato una missione di sorveglianza rafforzata in Romania a fini di controlli in loco, ai sensi dell'articolo -11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97. Dopo aver trasmesso le conclusioni provvisorie alla Romania per consentirle di formulare osservazioni in merito, il 24 ottobre 2017 la Commissione ha comunicato le proprie conclusioni al Consiglio. Tali conclusioni sono state quindi rese pubbliche. La relazione della Commissione rileva che le autorità rumene non intendono agire secondo la raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017. Le autorità hanno affermato che l'obiettivo per il 2017 rimane un disavanzo nominale del 3 % del PIL. Alla luce del crescente divario positivo tra prodotto effettivo e potenziale, ciò equivarrebbe, in contrasto con quanto richiesto dalla raccomandazione del Consiglio, a un deterioramento del disavanzo strutturale nel 2017. Ciò rispecchia una politica di bilancio chiaramente espansiva.

(4)

Il 13 ottobre 2017 le autorità rumene hanno presentato una relazione sul seguito dato alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017. Nella relazione le autorità hanno ribadito che l'obiettivo per il 2017 rimane un disavanzo nominale del 3 % del PIL. La sola misura prevista nella relazione con un significativo impatto sul bilancio nel 2017 è un aumento delle accise sui prodotti energetici al livello del 2016 (ossia un'inversione di tendenza rispetto ai tagli alle accise adottati in precedenza che sono entrati in vigore a gennaio 2017). L'impatto di bilancio delle misure in questione è quindi decisamente al di sotto del livello richiesto dalla raccomandazione del Consiglio.

(5)

In base alle previsioni della Commissione dell'autunno 2017 il saldo strutturale dovrebbe peggiorare dell'1,1 % del PIL, raggiungendo un disavanzo del 3,3 % nel 2017. Tale situazione è opposta rispetto al miglioramento strutturale dello 0,5 % del PIL raccomandato per il 2016. La crescita corrispondente della spesa pubblica primaria netta era pari al 4,9 %, ben oltre il parametro di riferimento per la spesa del 3,3 %. Tale deterioramento rispetto al 2016 è stato determinato dai tagli alle imposte indirette, in particolare all'IVA e alle accise, che sono entrati in vigore all'inizio dell'anno, e dagli aumenti dei salari del settore pubblico e delle prestazioni sociali introdotti nell'arco dell'anno. Dopo la raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017, l'aumento delle accise per i prodotti energetici al livello del 2016 e il taglio agli investimenti pubblici nella rettifica di bilancio del settembre 2017 hanno avuto un impatto positivo sul disavanzo pubblico, sebbene il loro effetto sia stato ampiamente compensato dagli aumenti dei salari del settore pubblico previsti nella stessa rettifica di bilancio.

(6)

Ciò consente di concludere che le misure adottate dalla Romania in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017 non sono state sufficienti. Lo sforzo di bilancio è inferiore all'aggiustamento strutturale annuo dello 0,5 % del PIL per il 2017, che corrisponde a un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 3,3 % nel 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2017.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  La spesa pubblica netta è costituita dalla spesa pubblica totale al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente coperta da entrate provenienti da fondi UE e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono spalmati su un periodo di quattro anni. Sul versante delle entrate si è tenuto conto delle misure discrezionali e degli aumenti delle entrate prescritti per legge, non si è invece tenuto conto delle misure una tantum, né sul versante delle entrate né su quello della spesa.


20.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2390 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativa alla conformità del tasso unitario del 2017 per la zona tariffaria della Svizzera a norma dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013

[notificata con il numero C(2017) 8498]

(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (1) (l'accordo),

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (3), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. Il sistema di tariffazione comune costituisce un elemento fondamentale per conseguire gli obiettivi del sistema di prestazioni istituito dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (5).

(2)

La decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione (6) stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, compreso un obiettivo di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea di rotta, espressi in costi unitari determinati per la fornitura di tali servizi, per il secondo periodo di riferimento relativo agli anni dal 2015 al 2019 compreso.

(3)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la Commissione valuta i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie presentati dagli Stati membri alla Commissione entro il 1o giugno 2016, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento. Tale valutazione riguarda la conformità dei tassi unitari ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(4)

La Commissione ha effettuato la sua valutazione dei tassi unitari con il supporto dell'unità di valutazione delle prestazioni di Eurocontrol, utilizzando i dati e le informazioni supplementari forniti dagli Stati membri entro il 1o novembre 2016. La valutazione della Commissione ha tenuto conto anche delle spiegazioni fornite e delle correzioni effettuate prima della riunione di consultazione sui tassi unitari del 2017 per i servizi di rotta, tenutasi il 23 novembre 2016 in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, nonché delle correzioni apportate dagli Stati membri ai tassi unitari a seguito di contatti successivi con la Commissione.

(5)

Sulla base di tale valutazione la Commissione ha constatato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, che i tassi unitari del 2017 per le zone tariffarie di rotta presentati dalla Svizzera sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

(6)

La constatazione e la notifica che i tassi unitari per le zone tariffarie sono conformi ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 lasciano impregiudicato l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 550/2004.

(7)

In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, ultimo comma, i tassi unitari sono espressi nella divisa nazionale. I tassi unitari di cui alla presente decisione sono pertanto presentati in franchi svizzeri.

(8)

La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alla presente decisione, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tasso unitario di 113,86 del 2017 per la zona tariffaria di rotta della Svizzera è conforme ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013.

Articolo 2

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(3)  GU L 128 del 9.5.2013, pag. 31.

(4)  Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).

(6)  Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell'11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).