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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/1 |
DECISIONE (UE) 2017/2336 DELLA COMMISSIONE
del 7 febbraio 2017
SA.21877 (C 24/2007), SA.27585 (2012/C) e SA.31149 (2012/C) — Germania Presunti aiuti di Stato a favore di Flughafen Lübeck GmbH, Infratil Limited, Ryanair e delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto
[notificata con il numero C(2017) 602]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo di cui sopra (1), e tenendo conto di tali osservazioni,
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente all'articolo di cui sopra (2), e tenendo conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
1.1. PROCEDIMENTO SA.21877
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(1) |
Negli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 sono pervenute alla Commissione numerose denunce da parte della compagnia aerea Air Berlin, di una ONG ambientalista (Bund für Umwelt und Naturschutz) e di persone fisiche in merito al presunto aiuto di Stato a favore di Flughafen Lübeck GmbH («FLG»), di Infratil Limited («Infratil») (3) e della compagnia aerea Ryanair (4). |
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(2) |
Il 7 novembre 2005 la Commissione ha chiesto alla Germania di fornire informazioni che quest'ultima ha fornito tramite lettera del 7 febbraio 2006. Ulteriori informazioni sono state richieste con lettera del 22 marzo 2006, alla quale la Germania ha risposto in data 12 giugno 2006. Il 14 ottobre e il 4 dicembre 2006 hanno avuto luogo incontri tra i servizi della Commissione, Infratil, l'azionista di maggioranza del gestore dell'aeroporto e la città anseatica di Lubecca (Hansestadt Lübeck). In seguito a tali incontri, Infratil ha fornito ulteriori informazioni il 16 e 31 ottobre, nonché il 6 novembre e il 4, 6 e 21 dicembre 2006, tramite posta elettronica e fax. |
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(3) |
Con lettera del 18 gennaio 2007, la Germania ha chiesto alla Commissione di sospendere il procedimento di indagine preliminare. Con lettera del 2 maggio 2007 la Commissione ha respinto tale richiesta. |
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(4) |
Il 24 aprile 2007 la Germania ha inviato ulteriori osservazioni alla Commissione. Il 21 giugno 2007 si è tenuto un incontro tra la Germania e i servizi della Commissione. |
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(5) |
Con lettera del 10 luglio 2007, la Commissione ha informato la Germania in merito alla sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE («decisione di avvio del 2007») a fronte del finanziamento concesso all'aeroporto di Lubecca, delle relazioni finanziarie tra la città anseatica di Lubecca e Infratil, nonché le relazioni finanziarie tra l'aeroporto e Ryanair. Il procedimento di indagine formale è stato registrato con il numero SA.21877 (C 24/2007). |
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(6) |
Il 24 ottobre 2007 è stata adottata una rettifica della decisione di avvio del 2007. |
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(7) |
Il 29 novembre 2007 la decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5). La rettifica è stata pubblicata il 7 dicembre 2007 (6). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sulle misure in questione entro un mese dalla data di pubblicazione. |
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(8) |
Nella fattispecie la Commissione ha ricevuto osservazioni da Ryanair, Air Berlin, Infratil, FLG, da due ONG (7), dalla Industrie- und Handelskammer zu Lübeck («IHK di Lubecca») (8), dalla Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften («BDF» - associazione federale delle compagnie aeree tedesche) e da persone fisiche (9). Il 17 aprile 2008 la Germania ha risposto a tali osservazioni. |
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(9) |
Il 24 luglio 2008 la società indipendente di consulenza della Commissione, Ecorys, ha chiesto informazioni alla Germania al fine di poter redigere una relazione in merito al caso in esame. Il 1o agosto 2008 la Germania si è rivolta alla Commissione per contestare il diritto di Ecorys di richiedere informazioni e documenti. A tale richiesta la Commissione ha risposto in data 8 agosto 2008 confermando che la stessa aveva delegato i suoi poteri in materia a Ecorys. Di conseguenza le informazioni richieste sono pervenute il 18 settembre 2008. |
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(10) |
Il 16 aprile 2009 la Commissione ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni. La Germania ha chiesto una proroga del termine il 21 aprile 2009 e nuovamente il 7 luglio 2009. Le informazioni richieste sono state presentate il 30 ottobre 2009. Il 29 ottobre 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che la Germania ha presentato il 16 dicembre 2009. |
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(11) |
Il 17 ottobre 2010 sono pervenute alla Commissione informazioni da parte di Air Berlin. |
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(12) |
Con lettera del 28 marzo 2011 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni alla Germania. Il 15 aprile 2011 la Germania ha chiesto una proroga del termine. Il 20 aprile 2011 la Commissione ha concesso alla Germania tale proroga. Il 21 aprile 2011 la Germania ha chiesto una ulteriore proroga del termine, concessa dalla Commissione il 27 aprile 2011. La Germania ha presentato la prima parte delle informazioni richieste il 16 maggio 2011. Con lettera del 20 maggio 2011 la Commissione ha comunicato di ritenere incomplete le informazioni fornite e ha richiesto le informazioni in sospeso. La Germania ha contestato tale parere con lettera del 7 giugno 2011. La Commissione ha risposto il 15 giugno 2011 e ha chiesto le informazioni mancanti. |
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(13) |
L'8 aprile 2011 la Commissione ha inviato un questionario a Ryanair. Le risposte sono state comunicate alla Commissione il 4 luglio 2011. Il 18 luglio 2011 la Commissione ha inoltrato tali risposte alla Germania invitandola a presentare le sue osservazioni in merito entro il 18 agosto 2011. L'8 agosto 2011 la Commissione ha inviato alla Germania una versione tradotta delle risposte di Ryanair e ha prorogato il termine per la risposta della Germania al 9 settembre 2011. La Germania ha quindi presentato le proprie osservazioni alla Commissione in data 8 settembre 2011. Il 7 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni a Ryanair in merito all'analisi di Oxera, presentata da Ryanair il 4 luglio 2011. Il 13 febbraio 2012 Ryanair ha chiesto una proroga del termine per la risposta. Il 16 febbraio 2012 Oxera ha chiesto chiarimenti alla Commissione in merito a una delle domande poste. Il chiarimento è stato trasmesso dalla Commissione il 17 febbraio 2012. Il 13 aprile 2012 Ryanair ha presentato alla Commissione le sue osservazioni che sono state inoltrate da quest'ultima alla Germania in data 27 giugno 2012. Con lettera del 10 settembre 2012 la Germania ha preso posizione in merito alla risposta fornita da Ryanair. |
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(14) |
La relazione finale di Ecorys del 29 marzo 2011 è stata presentata alla Germania il 29 giugno 2011 con l'invito a formulare osservazioni in merito. Il 24 agosto 2011 la Germania ha ricevuto una traduzione della relazione con la richiesta di formulare delle osservazioni in merito entro il 26 settembre 2011. La Germania ha presentato le proprie osservazioni il 10 ottobre 2011. |
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(15) |
Il 30 giugno 2011 la Germania ha inviato la seconda metà delle informazioni richieste dalla Commissione. Il 29 giugno 2011 la Germania ha risposto alla lettera della Commissione del 15 giugno 2011. Il 5 luglio 2011 la Commissione ha chiesto alla Germania di presentare delle informazioni mancanti. La Germania ha presentato tali informazioni mancanti il 15 luglio 2011. |
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(16) |
Il 4 luglio 2011 Ryanair ha inviato alla Commissione le sue osservazioni che sono state inoltrate alla Germania l'8 agosto 2011. Germania ha preso posizione in merito a tale risposta l'8 ottobre 2011. |
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(17) |
Il 20 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania. Il 19 marzo 2012 la Germania ha richiesto una proroga del termine fino al 17 aprile 2012; proroga che è stata concessa dalla Commissione il 21 marzo 2012. Con lettera del 17 aprile 2012 la Germania ha risposto alle domande della Commissione del 24 febbraio 2012. Il 18 aprile 2012 la Commissione ha invitato la Germania a fornire le informazioni mancanti entro il 28 aprile 2012 senza possibilità di ottenere proroghe. La Commissione ha inoltre dichiarato che, in caso di inosservanza del termine sarebbe stata adottata un'ingiunzione a fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (10). Il 2 maggio 2012 si è tenuto un incontro tra la Commissione e la Germania. Il 3 maggio 2012 la Commissione ha concesso una proroga del termine fino all'11 maggio 2012. Con lettera del 7 maggio 2012 la Germania ha segnalato errori procedurali della Commissione e si è rifiutata di fornire ulteriori informazioni. |
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(18) |
Con lettera del 10 aprile 2013, Ryanair ha trasmesso alla Commissione una relazione sull'approccio di Oxera in merito al principio dell'operatore in economia di mercato. Tale relazione è stata trasmessa alla Germania il 3 maggio 2013. Il 20 dicembre 2013 Ryanair ha inviato ulteriori osservazioni alla Commissione. |
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(19) |
Con lettera del 24 febbraio 2014 la Commissione ha invitato Ryanair a formulare osservazioni in merito all'applicazione degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 (11). Il 21 marzo 2014 la Commissione ha invitato Infratil di formulare osservazioni in merito agli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014. Un invito formale agli interessati a trasmettere le loro osservazioni in merito agli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 aprile 2014 (12). La Germania ha presentato le proprie osservazioni il 12 maggio 2014. Ulteriori osservazioni sono state presentate da Air Berlin, Infratil e Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm Lübeck und Umgebung eV («SGF») (13). |
1.2. PROCEDIMENTI SA.27585 E SA.31149
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(20) |
Il 28 gennaio 2009, SGF ha inviato una denuncia in merito al caso di aiuti di Stato SA.21877 che è stata registrata come caso di aiuti di Stato con il numero CP 31/2009 (SA.27585). |
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(21) |
Con lettera del 5 febbraio 2009 la Commissione ha chiesto informazioni alla Germania in merito a comunicati stampa concernenti l'aeroporto di Lubecca. La Germania ha risposto con lettere del 5 marzo e del 12 marzo 2009. |
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(22) |
Con lettera del 16 aprile 2009 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania. Il 9 luglio 2009 la Germania ha risposto a tale richiesta. |
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(23) |
Il 22 e il 30 giugno 2010, SGF ha presentato un'ulteriore denuncia secondo la quale la Germania avrebbe concesso ulteriori aiuti di Stato illegali a FLG e Infratil. La denuncia è stata registrata con il numero di aiuto CP 162/2010 (SA.31149). |
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(24) |
La Commissione ha inoltrato tale denuncia alla Germania con lettera del 7 luglio 2010, invitandola a fornire informazioni. Con lettera del 13 luglio 2010 la Germania ha chiesto una proroga del termine per la risposta. Con lettera del 14 ottobre 2010 la Commissione ha concesso detta proroga alla Germania. |
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(25) |
Con lettera del 28 marzo 2011 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania. Con lettera dell'8 aprile 2011 la Commissione ha rivolto a Ryanair una richiesta d'informazioni in merito ai suoi contratti con FLG. |
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(26) |
La Germania ha chiesto una proroga del termine fino al 15 luglio 2011. Con lettera del 20 aprile 2011 la Commissione ha chiesto alla Germania di presentare le proprie osservazioni in merito alle denunce in questione entro il 28 aprile 2011. Con lettera del 21 aprile 2011, la Germania ha chiesto un'ulteriore proroga del termine. Con lettera del 27 aprile 2011 la Commissione ha concesso la proroga di tale termine fino al 16 maggio 2011. La Germania ha fornito le informazioni il 16 maggio 2011. |
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(27) |
Il 20 maggio 2011 la Commissione ha inviato un sollecito a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, nel quale sosteneva che le informazioni presentate erano incomplete. Il termine fissato per la risposta era il 7 giugno 2011. La Germania ha risposto con lettera del 7 giugno 2011, tramite la quale ha respinto il fatto che nel caso della lettera del 20 maggio 2011 si trattasse di un sollecito ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 in quanto due delle domande erano state manifestamente riformulate e, quindi, una delle domande era nuova per la Germania. |
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(28) |
Con lettera del 15 giugno 2011 la Commissione ha inviato alla Germania un secondo sollecito a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 e ha concesso la possibilità di presentare le informazioni entro il 29 giugno 2011. In caso di mancato rispetto del termine fissato in tale sollecito, la Commissione ha dichiarato che avrebbe preso in considerazione un'ingiunzione di fornire informazioni. La Germania ha risposto ad alcune delle domande con lettera del 29 giugno 2011 e ha informato la Commissione che avrebbe presentato le risposte in merito alle domande in sospeso nel mese di luglio del 2011. |
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(29) |
Con lettera del 4 luglio 2011 sono pervenute alla Commissione ulteriori informazioni da parte di Ryanair. |
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(30) |
Con lettera del 5 luglio 2011 la Commissione ha inviato alla Germania un terzo sollecito a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 e ha concesso la possibilità di rispondere alle domande ancora aperte entro il 15 luglio 2011. La Germania ha risposto con lettera del 15 luglio 2011. |
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(31) |
Con lettera del 18 luglio 2011 la Commissione ha inoltrato alla Germania le risposte di Ryanair del 4 luglio 2011, invitandola a formulare delle osservazioni in merito. La Germania ha chiesto la traduzione in tedesco delle considerazioni di Ryanair. La Commissione ha trasmesso alla Germania la versione tedesca del testo tramite lettera dell'8 agosto 2011. |
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(32) |
Con lettera dell'8 settembre 2011 la Germania ha preso posizione in merito alle considerazioni di Ryanair. Il 7 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni a Ryanair in merito all'analisi di Oxera. Il 13 febbraio 2012 Ryanair ha chiesto una proroga del termine per la risposta. Il 16 febbraio 2012 è stato chiesto un chiarimento in merito a una delle domande poste dalla Commissione. Tale chiarimento è stato fornito dalla Commissione il 17 febbraio 2012. |
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(33) |
Con lettera del 22 febbraio 2012 la Commissione ha informato la Germania di aver deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in considerazione di eventuali aiuti di Stato concessi a favore di Infratil, FLG, Ryanair e altre compagnie aeree operanti presso l'aeroporto di Lubecca («decisione di avvio del 2012») (14). Nella sua risposta, la Germania ha chiesto alla Commissione, con lettera del 14 marzo 2012, di omettere alcune informazioni contenute nella decisione di avvio. Con lettera del 20 marzo 2012 la Commissione ha risposto parzialmente a tale richiesta non essendo in grado di omettere determinate informazioni. In una lettera del 3 aprile 2012 la Germania ha inoltre sollevato obiezioni in merito alla posizione della Commissione sulla riservatezza. Su questo punto, il 25 aprile 2012, la Commissione ha inviato una lettera alla Germania alla quale ha allegato un'ulteriore versione della decisione di avvio del 2012 e ha addotto ulteriori argomentazioni. |
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(34) |
Il 2 marzo 2012 Ryanair ha chiesto alla Commissione di poter visionare la decisione di avvio del 2012 prima della sua pubblicazione al fine di evitare la pubblicazione di informazioni riservate. Il 6 marzo 2012 la Commissione ha risposto a tale richiesta sottolineando che spetta allo Stato membro trasmettere tali informazioni a Ryanair. Dopo un lungo scambio tra Ryanair, la Commissione e la Germania, il 27 aprile 2012, Ryanair ha presentato diverse richieste di cancellazione di informazioni riservate e ha criticato il procedimento. Inoltre, il 30 aprile 2012 la Germania ha presentato alla Commissione ulteriori richieste di omissioni di determinate informazioni da parte di Ryanair. Il 29 giugno 2012 la versione con le omissioni della decisione di avvio del 2012 è stata inviata a Ryanair. |
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(35) |
Come richiesto dalla Commissione il 7 febbraio 2012, Ryanair ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 13 aprile 2012. Tali osservazioni sono state inoltrate dalla Commissione alla Germania in data 27 giugno 2012. Con lettera del 10 settembre 2012 la Germania ha preso posizione in merito alla risposta fornita da Ryanair. |
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(36) |
Con lettera del 24 febbraio 2012 la Commissione ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni a tale proposito entro 20 giorni. Il 19 marzo 2012 la Germania ha chiesto una proroga del termine fino al 20 aprile 2012. Con lettera del 21 marzo 2012 la Commissione ha concesso una proroga del termine fino al 17 aprile 2012. La Germania ha presentato le informazioni richieste il 17 aprile 2012. Con lettera del 18 aprile 2012 la Commissione ha comunicato di ritenere incomplete le informazioni fornite dalla Germania e ha chiesto di ricevere le informazioni mancanti entro il 28 aprile 2012. La Commissione ha inoltre affermato che, in caso di inosservanza del termine sarebbe stata adottata un'ingiunzione di fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999. Il 3 maggio 2012, tramite un'ulteriore lettera, la Commissione ha invitato la Germania a presentare con urgenza le informazioni mancanti entro l'11 maggio 2012. |
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(37) |
Il 14 maggio 2012, la Germania ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del 2012. |
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(38) |
La decisione di avvio del 2012 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2012 (15). Tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di pronunciarsi in merito alla decisione entro il termine di un mese. Con due lettere datate 16 agosto 2012 e 22 agosto 2012, Ryanair ha chiesto una proroga del termine per la risposta fino al 24 settembre 2012. Il 24 agosto 2012 Wizz Air ha chiesto una proroga fino al 24 settembre 2012. Il 31 agosto 2012, Infratil ha chiesto una proroga fino al 10 ottobre 2012. Il 5 settembre 2012 la città anseatica di Lubecca e FLG hanno chiesto alla Commissione una proroga del termine fino al 10 ottobre 2012. Il 7 settembre 2012, l'associazione federale degli aeroporti civili tedeschi («ADV») (16) ha chiesto una proroga del termine fino al 10 ottobre 2012. Lo stesso giorno la Commissione ha concesso a Ryanair, Wizz Air, ADV, alla città anseatica di Lubecca, a FLG e Infratil le proroghe richieste. |
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(39) |
Il 9 settembre 2012 Pro Airport Lübeck e.V. ha presentato le sue osservazioni. |
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(40) |
Il 10 settembre 2012 Flughafen Hamburg GmbH e il governo locale del Land Schleswig-Holstein hanno chiesto alla Commissione di prorogare il termine per la presentazione delle osservazioni fino al 10 ottobre 2012. La Commissione ha concesso tale proroga il giorno successivo. Il 10 settembre 2012 SGF ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione. |
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(41) |
Ryanair ha presentato alla Commissione le proprie osservazioni il 24 settembre 2012, includendo anche una relazione di Oxera. Con lettera dell'8 ottobre 2012 la città anseatica di Lubecca ha presentato le proprie osservazioni alla Commissione. Il 10 ottobre 2012 sono pervenute alla Commissione le osservazioni formulate da ADV, FLG, Infratil e Wizz Air, ivi inclusa una relazione di Oxera. Lo stesso giorno Ryanair ha presentato ulteriori relazioni di Oxera. |
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(42) |
Il 3 maggio 2014 la Commissione ha trasmesso alla Germania le versioni non riservate delle relazioni di Oxera e ha invitato la Germania a formulare osservazioni in proposito. |
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(43) |
Il 15 maggio 2013, il 17 gennaio 2014 e il 31 gennaio 2014, Ryanair ha inviato ulteriori informazioni. |
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(44) |
Con lettera dell'11 febbraio 2013 la Commissione ha chiesto alla Germania di presentare entro 20 giorni tutti i contratti relativi alla privatizzazione dell'aeroporto di Lubecca. La possibilità di visionare tali contratti è stata negata alla Commissione con lettera del 28 febbraio 2014, in quanto la privatizzazione dell'aeroporto di Lubecca non è oggetto del presente procedimento. In seguito a consultazioni tra la Commissione e la Germania, quest'ultima ha fornito dettagli in merito alla privatizzazione dell'aeroporto di Lubecca con lettera del 13 marzo 2014. |
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(45) |
Il 24 febbraio 2013 e il 17 marzo 2014 la Commissione ha informato la Germania in merito all'introduzione degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 e alla loro rilevanza per il procedimento in corso, invitando la Germania a presentare osservazioni in merito. Il 27 marzo 2014, la Germania ha presentato delle informazioni. Altre risposte sono pervenute da Wizz Air con lettera del 30 aprile 2014 e dalla Germania con lettera del 12 maggio 2014. |
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(46) |
Con lettera del 2 settembre, del 12 settembre e del 26 settembre 2014, Ryanair ha presentato ulteriori relazioni di Oxera in merito all'attuale approccio della Commissione al principio dell'operatore in economia di mercato. |
1.3. PROCEDIMENTO CONGIUNTO RELATIVO AI CASI SA.21877, SA.27585 E SA.31149
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(47) |
Nel 2014 la Commissione ha riunito i casi SA.21877, SA.27585 e SA.31149. |
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(48) |
Con lettera del 30 settembre 2014 la Commissione ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni. |
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(49) |
Il 6 ottobre 2014 la Germania ha chiesto alla Commissione la proroga al 30 novembre 2014 del termine per la presentazione delle informazioni richieste. La Commissione ha prorogato il termine fino al 17 novembre 2014. Il 21 novembre 2014 la Commissione ha inviato alla Germania un sollecito invitandola a presentare le informazioni richieste entro il 3 dicembre 2014. La Commissione ha affermato che, in caso di inosservanza del termine di tale sollecito sarebbe stata adottata un'ingiunzione a fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999. La Germania ha trasmesso le informazioni richieste il 3 dicembre 2014. In seguito a una conferenza telefonica tenutasi il 18 dicembre 2014, in data 12 e 14 gennaio 2015 la Germania ha presentato ulteriori informazioni. |
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(50) |
La Commissione ha ricevuto le risposte di Ryanair tramite posta elettronica il 26 gennaio 2015, il 9 febbraio 2015 e il 27 febbraio 2015. |
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(51) |
Il 30 gennaio 2015 Air Berlin ha manifestato il proprio interesse in merito a una decisione della Commissione in relazione al presunto aiuto di Stato concesso a favore di Ryanair. |
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(52) |
Con lettera del 23 marzo 2015 la Commissione ha trasmesso alla Germania ulteriori osservazioni presentate da terzi invitandola a formulare le proprie osservazioni in merito. Il 9 aprile 2015 la Germania ha risposto fornendo le sue osservazioni in merito alle considerazioni di terzi. |
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(53) |
In un messaggio di posta elettronica del 20 aprile 2015, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito a Yasmina Flughafenmanagement GmbH («Yasmina») (17), il gestore dell'aeroporto di Lubecca negli anni 2013 e 2014. Il 4 maggio 2015 sono state trasmesse alla Germania ulteriori domande relative al prezzo pagato da Infratil per l'opzione di vendita. |
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(54) |
Il 5 maggio 2015 la città anseatica di Lubecca ha risposto alle domande relative a Yasmina. Con lettera dell'11 maggio 2015, la Germania ha risposto alla richiesta della Commissione di fornire ulteriori informazioni sul prezzo dell'opzione di vendita. |
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(55) |
Il 13 maggio 2015 la Commissione ha sentito Oxera in relazione al presunto aiuto di Stato per i diritti per lo sghiacciamento. Il 18 maggio 2015 Oxera ha quindi presentato una relazione sullo sghiacciamento. |
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(56) |
Tramite messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2015, la Commissione ha invitato Oxera a fornire un chiarimento in merito alle sue relazioni del settembre 2014 e del febbraio 2015 sulla redditività degli accordi accessori del 2010 tra Ryanair e FLG. La Commissione ha ricevuto una risposta corrispondente il 28 maggio 2015. |
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(57) |
Il 23 giugno 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania. Le risposte corrispondenti sono pervenute il 25 giugno e il 3 luglio 2015. Il 29 giugno 2015 la Commissione ha inoltrato ulteriori domande alla Germania, la quale ha risposto con lettera del 24 luglio 2015. |
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(58) |
Il 3 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto da Ryanair una comunicazione interpretativa di Oxera. |
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(59) |
Il 4 agosto 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Germania. Le risposte sono pervenute il 10 settembre 2015. |
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(60) |
Il 30 novembre 2015, Ryanair ha trasmesso alla Commissione un'ulteriore comunicazione di Oxera sulle valutazioni degli accordi tra l'aeroporto e le compagnie aeree sulla base del principio dell'operatore in economia di mercato nel contesto della redditività complessiva dell'aeroporto. Ulteriori informazioni sono pervenute il 20 gennaio 2016 dalla Germania e il 19 febbraio 2016 dalla città anseatica di Lubecca. |
1.4. IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DI AVVIO DEL 2012 IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIRITTI AEROPORTUALI
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(61) |
La città anseatica di Lubecca ha chiesto l'annullamento parziale della decisione di avvio del 2012. Il Tribunale ha annullato la decisione di avvio del 2012 in relazione al regolamento in materia di diritti aeroportuali dell'aeroporto di Lubecca del 2006 («regolamento in materia di diritti del 2006») (18). La Commissione ha impugnato tale sentenza. La sentenza del Tribunale di primo grado è stata confermata dalla Corte (19). Di conseguenza, la decisione di avvio del 2012 è stata annullata in via definitiva in relazione al regolamento in materia di diritti del 2006, il quale non costituisce pertanto oggetto della presente decisione. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE
2.1. CONTESTO DELL'INDAGINE E DELLE MISURE
2.1.1. Bacino di utenza, sviluppo del volume dei passeggeri e compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto
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(62) |
L'aeroporto di Lubecca si trova nel Land Schleswig-Holstein, a circa 73 km da Amburgo. |
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(63) |
L'aeroporto stesso definisce come suo bacino di utenza la vasta zona di Amburgo e dell'Øresund (zona di Copenhagen/Malmö). In tale area sono disponibili i seguenti aeroporti:
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(64) |
Secondo uno studio di mercato condotto dall'aeroporto nel 2009, la maggior parte dei passeggeri (in partenza) dell'aeroporto di Lubecca proveniva da Amburgo (ossia il 47,20 %). L'aeroporto prevedeva un aumento dei passeggeri danesi (in partenza) non appena fosse stato realizzato il completamento del collegamento fisso del Fehmarn Belt tra la Germania e la Danimarca. La Figura 1 mostra una sintesi dell'origine dei passeggeri dell'aeroporto di Lubecca. Figura 1 Origine dei passeggeri in partenza dall'aeroporto di Lubecca (studio di mercato, 2009) Hamburg; 47 % Schleswig-Holstein; 33 % Bremen; 14 % Denmark; 5 % |
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(65) |
Il volume dei passeggeri dell'aeroporto è salito da 48 652 nel 1999 a 546 146 nel 2010 (cfr. tabella 1). L'aeroporto prevedeva un aumento del numero dei passeggeri a 2,2 milioni entro il 2015. Tuttavia tale sviluppo non si è realizzato. Tabella 1 Volume dei passeggeri presso l'aeroporto di Lubecca dal 1999 al 2013 (20)
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(66) |
Al momento della presente decisione l'aeroporto di Lubecca non è utilizzato da nessuna compagnia aerea. Non sono offerti né voli di linea né voli charter. |
2.1.2. Rapporti di proprietà
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(67) |
Originariamente l'aeroporto di Lubecca era gestito da Flughafen Lübeck GmbH, una società a responsabilità limitata. La città anseatica di Lubecca era rimasta proprietaria di una parte dell'infrastruttura aeroportuale e del terreno sul quale si trova l'aeroporto. FLG poteva utilizzare l'infrastruttura aeroportuale in base a un contratto di locazione. I rapporti di proprietà di FLG sono mutati più volte nel corso degli ultimi anni. Fino al 30 novembre 2005 tutte le quote (100 %) di FLG erano di proprietà della città anseatica di Lubecca. Nell'ambito del «contratto di partecipazione del 2005», il 1o dicembre 2005, la città anseatica di Lubecca ha ceduto il 90 % delle sue quote di FLG a Infratil. La quota di minoranza residua, pari al 10 %, è stata conservata dalla città anseatica di Lubecca. Il contratto di partecipazione del 2005 prevedeva una serie di condizioni, nonché opzioni di vendita e di acquisto, per entrambe le parti (per ulteriori dettagli in merito cfr. la sezione 2.3.1). |
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(68) |
Al fine di impedire a Infratil di esercitare la propria opzione di vendita, nel 2009 è stato sottoscritto un accordo supplementare tra la città anseatica di Lubecca e Infratil. Ai sensi di tale accordo supplementare, Infratil doveva continuare a gestire l'aeroporto fino al mese di ottobre del 2009 e ha ricevuto a tale fine una compensazione per taluni costi (cfr. tabella 3). |
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(69) |
Alla fine del 2009 Infratil ha esercitato la sua opzione di vendita e ha restituito le proprie quote alla città anseatica di Lubecca. |
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(70) |
Dal novembre 2009 la città anseatica di Lubecca è tornata ad essere l'unico proprietario (100 % delle quote) di FLG. Nel novembre 2009 la cittadinanza di Lubecca (21) ha deciso che era necessario trovare un nuovo investitore privato per FLG entro la fine di febbraio del 2010 e che l'aeroporto non avrebbe dovuto ricevere ulteriori mezzi di finanziamento. |
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(71) |
Il 25 aprile 2010 i cittadini di Lubecca hanno espresso il loro parere favorevole, nel contesto di una decisione dei cittadini, affinché fosse garantita la sopravvivenza dell'aeroporto di Lubecca. La città anseatica di Lubecca ha ritenuto che fossero necessari ulteriori investimenti per migliorare l'infrastruttura dell'aeroporto al fine di privatizzare l'aeroporto. |
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(72) |
Il 16 agosto 2012 la città anseatica di Lubecca ha pubblicato un bando di gara nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (22) per la vendita dell'aeroporto di Lubecca. Entro il 24 settembre 2012 sono pervenute sette manifestazioni di interesse. Entro il 15 ottobre 2012 cinque parti hanno presentato offerte indicative e nonvincolanti. Entro il 20 novembre 2012 tre parti hanno presentato offerte vincolanti e definitive. Le tre offerte sono state confrontate tra loro. Per effettuare tale confronto è stato utilizzato un sistema di distribuzione di punti che teneva contro tanto dell'offerta finanziaria quanto dei rispettivi piani aziendali e infrastrutturali. L'offerta di 3Y Logistic und Projektbetreuung GmbH («3Y») di Francoforte che prevedeva il trasferimento degli attivi («asset deal») risultò essere di gran lunga la più vantaggiosa. 3Y è la holding di Yasmina, società a responsabilità limitata costituita per effettuare l'acquisto e la gestione dell'aeroporto di Lubecca. Il 29 novembre 2012 la cittadinanza di Lubecca ha acconsentito ai termini e alla vendita. Il contratto di acquisto è stato firmato il 14 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2013. Yasmina ha acquisito una parte degli attivi di FLG. Le attività non cedute a Yasmina sono state trasferite alla città anseatica di Lubecca tramite la fusione di FLG con la città anseatica di Lubecca. Di conseguenza FLG non esisteva più come persona giuridica indipendente. |
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(73) |
A seguito delle perdite correnti dell'aeroporto, Yasmina ha presentato istanza di fallimento nell'aprile del 2014, la quale ha portato all'avvio di una procedura concorsuale in data 23 aprile 2014. Il 1o agosto 2014 l'aeroporto di Lubecca è stato rilevato dall'investitore cinese PuRen Germany GmbH («PuRen»). Nel settembre del 2015 PuRen ha presentato istanza di fallimento, la quale ha portato all'avvio di una procedura concorsuale in data 30 settembre 2015. Il 1o luglio 2016 l'aeroporto di Lubecca è stato rilevato da Stöcker Flughafen GmbH & Co. KG («Stöcker»). |
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(74) |
La Commissione ha esaminato le seguenti misure che potrebbero costituire un aiuto di Stato a favore di FLG, Infratil, Ryanair e altre compagnie aeree. |
2.2. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI FLG
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(75) |
La Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale sulle seguenti misure a favore di FLG:
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2.3. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI INFRATIL
2.3.1. Cessione delle quote di FLG
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(76) |
In considerazione delle continue perdite di esercizio di FLG la città anseatica di Lubecca ha deciso di vendere le proprie quote di FLG. Per poter individuare il miglior acquirente possibile, la città anseatica ha pubblicato un bando di gara che il 12 marzo 2003 è stato pubblicato anche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(77) |
La città anseatica di Lubecca ha ricevuto manifestazioni di interesse da cinque imprese. Ha fornito alle prime quattro imprese un fascicolo con informazioni più dettagliate. Un'impresa aveva presentato la sua offerta il 17 giugno 2003, ossia dopo la scadenza del termine fissato. |
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(78) |
Soltanto un'impresa, ossia Infratil, ha presentato un'offerta formale. Di conseguenza la città anseatica di Lubecca ha avviato negoziati con Infratil. Un primo contratto di acquisto è stato concluso nel marzo del 2005. Tuttavia, era subordinato alla condizione che venisse prima presa una decisione definitiva di approvazione del piano per un'estensione della pista di atterraggio dell'aeroporto entro un termine fissato. Tuttavia, in seguito alla sentenza dell'Oberverwaltungsgericht Schleswig («OVG Schleswig», tribunale amministrativo superiore del Land Schleswig) del 18 luglio 2005 (24) non è stato più possibile soddisfare tale condizione. |
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(79) |
La sentenza ha influenzato in maniera significativa le posizioni negoziali di entrambe le parti. Poiché la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici precedentemente realizzata aveva portato a una sola offerta formale, la città anseatica di Lubecca ha ritenuto fosse improbabile che vi potessero essere altre parti interessate dopo la sospensione dell'ampliamento dell'aeroporto. Di conseguenza ha deciso di non pubblicare un secondo bando di gara. Al contrario, la città anseatica di Lubecca e Infratil hanno tenuto ulteriori negoziati sulla base dei nuovi fatti e hanno convenuto un contratto di privatizzazione soggetto a condizioni. Il 24 ottobre 2005 è stato concluso un contratto di partecipazione («contratto di partecipazione del 2005») che è entrato in vigore il 1o dicembre 2005. |
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(80) |
Il contratto di partecipazione del 2005 prevedeva il trasferimento del 90 % delle quote di FLG dalla città anseatica di Lubecca a Infratil in data 1o dicembre 2005. In cambio, Infratil ha pagato alla città anseatica di Lubecca il cosiddetto «prezzo di acquisto I» pari a […] (*1) EUR, oltre a ulteriori […] EUR, corrispondenti a un credito di cassa che la città anseatica di Lubecca aveva concesso in precedenza a FLG per il finanziamento dei costi di esercizio e di nuovi investimenti. Infratil doveva altresì farsi carico delle perdite di esercizio dell'aeroporto derivanti dal 2005. |
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(81) |
Inoltre, il contratto di partecipazione del 2005 prevedeva che Infratil dovesse pagare un «prezzo di acquisto II» pari a […] EUR in una data successiva, a patto che venissero soddisfatte le seguenti due condizioni:
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(82) |
Il contenuto contrattualmente concordato per la decisione di approvazione del piano comprendeva quanto segue:
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(83) |
Le seguenti voci dovevano essere dedotte dal prezzo di acquisto II:
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(84) |
Secondo il contratto di partecipazione del 2005, i costi della decisione di approvazione del piano comprendono tutti i costi relativi alla liquidità. Essi includono spese per misure compensative per la procedura di approvazione del piano tra il 1o ottobre 2005 e il 31 dicembre 2008. |
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(85) |
Il contratto di partecipazione del 2005 prevedeva inoltre un'opzione di vendita in base alla quale Infratil poteva revocare l'acquisizione iniziale delle quote di FLG e rifondere alcuni dei costi concordati, a patto che
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(86) |
In caso di esercizio dell'opzione di vendita la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto rimborsare il prezzo di vendita I e compensare determinate perdite. Ai sensi del contratto di partecipazione del 2005 la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto versare a Infratil […] EUR, qualora quest'ultima avesse esercitato l'opzione di vendita. Tale importo è stato calcolato come segue: Tabella 2 Prezzo dell'opzione di vendita al 31 dicembre 2008 in EUR
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2.3.2. L'accordo supplementare del 2009 e la rinegoziazione dell'opzione di vendita - ripianamento di ulteriori perdite, investimenti e altri costi
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(87) |
Nel 2008 Infratil ha annunciato l'intenzione di esercitare la propria opzione di vendita poiché la decisione di approvazione del piano non era stata emessa, il numero dei passeggeri non era aumentato raggiungendo il livello stabilito nel contratto di partecipazione del 2005 e le perdite di esercizio di FLG erano superiori a quanto previsto. Al fine di mantenere Infratil come gestore dell'aeroporto, la città anseatica di Lubecca ha concordato la rinegoziazione di talune clausole del contratto di partecipazione del 2005 in relazione all'opzione di vendita. Il risultato è stato l'accordo supplementare del 2009, firmato il 12 novembre 2008. Al fine di tenere conto di ulteriori perdite, investimenti e altri costi, tale rinegoziazione ha portato a un aumento del prezzo dell'opzione di vendita che la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto pagare a Infratil ai sensi del contratto di partecipazione del 2005. |
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(88) |
In seguito alla stipula dell'accordo supplementare del 2009, il nuovo prezzo dell'opzione di vendita è stato calcolato come segue: Tabella 3 Prezzo dell'opzione di vendita a ottobre del 2009 in EUR
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(89) |
In relazione a un prestito dei soci concesso da Infratil a FLG, la città anseatica di Lubecca ha dovuto pagare le prestazioni delle assicurazioni collettive. Tale assicurazione copriva tutti gli aeroporti gestiti da Infratil. La quota attribuibile a FLG ammontava a […] EUR. |
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(90) |
La differenza tra il prezzo dell'opzione di vendita in base all'accordo supplementare del 2009 e il prezzo dell'opzione di vendita, che la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto pagare ai sensi del contratto di partecipazione del 2005, ammonta quindi a […] EUR. |
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(91) |
In cambio, Infratil ha rinunciato al proprio diritto di esercitare l'opzione di vendita prima del 22 ottobre 2009 e ha concesso ulteriori diritti di partecipazione alla città anseatica di Lubecca. Infratil ha presentato altresì alla città anseatica di Lubecca una dichiarazione scritta di intenti tra FLG e Ryanair, nel contesto della quale entrambe le parti hanno confermato la loro intenzione di aumentare il numero di passeggeri e cooperare alla creazione della base Ryanair presso l'aeroporto di Lubecca. |
2.4. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI RYANAIR
2.4.1. Accordo del 2000
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(92) |
Fino al 2000 l'aeroporto gestito da FLG era un aeroporto finanziato da entrate legate all'aviazione, realizzate tramite voli charter e l'aviazione generale. Nel 2000, l'aeroporto ha cambiato modello aziendale ed è diventato un aeroporto per compagnie aeree a basso costo, nel contesto del quale le entrate vengono generate da una combinazione di attività legate all'aviazione e attività non legate all'aviazione. |
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(93) |
Il 29 maggio 2000, FLG ha firmato un accordo con Ryanair in merito ai servizi aeroportuali («accordo del 2000»). L'accordo del 2000 conteneva una specifica dei diritti aeroportuali che Ryanair avrebbe dovuto pagare, nonché un incentivo alla commercializzazione da corrispondere all'aeroporto. L'accordo del 2000 doveva avere validità dal 1o giugno 2000 fino al 31 maggio 2010. |
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(94) |
Per la tratta verso Londra-Stansted, l'aeroporto ha stimato i costi e le entrate come segue: Tabella 4 Costi ed entrate ai sensi dell'accordo del 2000 secondo il punto di vista di FLG
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2.4.2. Accordi del 2010
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(95) |
Il 29 marzo 2010, Ryanair e l'aeroporto di Lubecca hanno firmato un accordo accessorio n. 1 relativo all'accordo del 2000 per il periodo dal 28 marzo al 30 ottobre 2010. Tale accordo accessorio ha esteso l'accordo del 2000 fino al 30 ottobre 2010 e prevedeva il pagamento di un incentivo da versare a Ryanair per ciascun passeggero pari a […] EUR – oltre al pagamento per i servizi di commercializzazione, stabilito nel contratto relativo ai servizi aeroportuali del 2000 e un importo pari a […] EUR per passeggero (in caso di meno di 18 rotazioni a settimana) o […] EUR per passeggero (in caso di più di 18 rotazioni a settimana). Ogni settimana, Ryanair realizzava più di 18 rotazioni, motivo per cui FLG ha dovuto corrispondere complessivamente […] EUR per passeggero a Ryanair. Tutte le altre condizioni dell'accordo del 2000 sono state mantenute e, di conseguenza, i diritti per l'assistenza ai passeggeri da versare a FLG per ciascun passeggero ammontavano a […] EUR, i diritti di assistenza sulla rampa per ciascuna rotazione dell'aeromobile a […] EUR, i diritti di assistenza ai passeggeri per ciascun passeggero a […] EUR e i diritti di sicurezza per ciascun passeggero a […] EUR. |
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(96) |
Nell'ottobre 2010 è stato firmato l'accordo accessorio n. 2 che non ha mantenuto i termini del primo accordo accessorio bensì ha stabilito un ritorno ai pagamenti per la commercializzazione fissati nell'accordo originario del 2000. L'accordo accessorio dell'ottobre 2010 ha prorogato di tre anni la durata delle disposizioni dell'accordo del 2000, ossia fino al 1o novembre 2013. |
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(97) |
Il giorno della stipula dell'accordo accessorio n. 1, ovvero il 29 marzo 2010, FLG ha inoltre firmato un accordo per servizi di commercializzazione con Airport Marketing Services Limited («AMS»), una filiale interamente controllata di Ryanair. Tale accordo per servizi di commercializzazione copriva anche il periodo dal 29 marzo al 30 ottobre 2010 e specificava anche i servizi pubblicitari che AMS doveva svolgere sul sito www.ryanair.com per i quali FLG ha dovuto pagare […] EUR. |
2.5. DIRITTI PER LO SGHIACCIAMENTO DI AEROMOBILI PRESSO L'AEROPORTO
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(98) |
Per i diritti di sghiacciamento si applica il regolamento per i diritti speciali per tutte le compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto. Per quanto riguarda il regolamento per i diritti speciali si tratta di un documento separato dal regolamento generale in materia di diritti per l'aeroporto. Viene aggiornato regolarmente. Il regolamento per i diritti speciali effettua una distinzione tra diverse categorie, ossia sghiacciamento di aeromobili con un peso massimo al decollo fino a 10 t, sghiacciamento di aeromobili a partire da 10 tonnellate di peso massimo al decollo, liquido di sghiacciamento e acqua calda, e fissa un prezzo per ciascuna di queste categorie. |
3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
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(99) |
Nelle sue decisioni di avvio del 2007 e 2012, la Commissione ha avviato indagini in relazione a un potenziale aiuto di Stato a favore di FLG, Infratil, Ryanair, Wizz Air e altre compagnie aeree per conto di Globalis Reisen. |
3.1. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI FLG
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(100) |
La Commissione ha espresso dubbi in merito al contratto relativo al trasferimento di profitti e perdite del 19 ottobre 1978 («contratto di ripianamento delle perdite»), ai sensi del quale risultavano coperte le perdite di esercizio di FLG nel periodo dal 1978 al 2004, il contratto di locazione per i terreni e l'infrastruttura aeroportuale e l'assunzione delle passività in sospeso della città anseatica di Lubecca. La Commissione nutriva altresì dubbi in merito al potenziale aiuto all'investimento nel quadro della decisione del 2005 in merito agli aeroporti regionali e alla presunta violazione della stessa, alla compensazione delle perdite dal novembre 2009, al finanziamento di investimenti infrastrutturali da parte della città anseatica di Lubecca e del Land Schleswig-Holstein, nonché alla subordinazione dei prestiti dei soci concessa dalla città anseatica di Lubecca a FLG. Nell'ambito di tali misure, la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che un operatore in economia di mercato avrebbe ottenuto vantaggi analoghi a quelli di FLG in condizioni normali di mercato. |
3.2. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI INFRATIL
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(101) |
Quando è stato venduto il 90 % delle quote di FLG a Infratil, la Commissione aveva espresso dubbi circa la compatibilità del processo di privatizzazione con le norme in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la Commissione ha sospettato l'esistenza di potenziali aiuti di Stato quando sono state rinegoziate le condizioni dell'opzione di vendita 2008/2009. |
3.3. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI RYANAIR
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(102) |
Per quanto concerne l'accordo del 2000 con Ryanair e gli accordi accessori del marzo e dell'ottobre 2010, la Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che tale accordo non abbia conferito un vantaggio specifico a Ryanair e non costituisca quindi un aiuto di Stato. |
3.4. DIRITTI PER LO SGHIACCIAMENTO DI AEROMOBILI IN AEROPORTO
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(103) |
La Commissione ha espresso dubbi in merito al fatto che le tariffe addebitate per lo sghiacciamento a partire dal novembre 2009 non costituiscano un aiuto di Stato, essendovi indicazioni che portavano a dedurre che i prezzi per lo sghiacciamento degli aeromobili fossero inferiori ai costi sostenuti dall'aeroporto. |
4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA
4.1. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI FLG
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(104) |
La Germania ha sottolineato che FLG non esiste più. Nel corso della privatizzazione dell'aeroporto di Lubecca, FLG si è fusa con la città anseatica di Lubecca. Di conseguenza, la città anseatica di Lubecca è diventata il successore a titolo universale di FLG e le pretese esistenti tra FLG e la città anseatica di Lubecca sono diventate superflue. La Germania ha pertanto dichiarato che qualsiasi questione concernente un aiuto di Stato concesso dalla città anseatica di Lubecca a FLG è nullo. Inoltre, la Germania ha presentato le proprie osservazioni sulle singole misure e ha sostenuto che tutte le misure erano conformi alle norme in materia di aiuti di Stato in quanto costituivano un aiuto esistente oppure soddisfacevano il principio dell'operatore in economia di mercato.
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4.2. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI INFRATIL
4.2.1. Cessione delle quote di FLG
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(105) |
La Germania ha sostenuto che il prezzo di acquisto concordato era un prezzo di mercato. La Germania ha inoltre affermato che la procedura di gara per la vendita del 90 % delle quote di FLG è stata una procedura aperta, trasparente, incondizionata e non discriminatoria. La Germania ha comunicato che la rinegoziazione del contratto, resasi necessaria a causa della decisione dell'OVG Schleswig del 18 luglio 2005 (26), non aveva modificato nessun aspetto dell'esito del processo di presentazione delle offerte e che Infratil aveva presentato l'unica offerta più elevata. Secondo la Germania, sarebbe stato inutile e infruttuoso organizzare un nuovo invito a presentare offerte in seguito alla decisione dato che la situazione aveva perso ulteriormente attrattiva per potenziali offerenti rispetto a quella precedente. |
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(106) |
La Germania ha sostenuto che non c'era motivo di procedere a un nuovo invito a presentare offerte, poiché la decisione dell'OVG Schleswig aveva influito sul valore dell'aeroporto, ma non sull'oggetto effettivo della procedura di gara. Inoltre, la Germania ritiene che eventuali modifiche al contratto debbano essere possibili in qualsiasi momento. Per sostenere tali argomentazioni la Germania ha fatto riferimento alla legislazione tedesca in materia di appalti pubblici. |
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(107) |
Inoltre, basandosi sulla relazione di esperti redatta da Ernst & Young, la Germania ha sostenuto che le condizioni della privatizzazione riflettevano il valore di mercato di FLG in quel momento e superavano ampiamente il risultato economico di una possibile liquidazione. |
4.2.2. L'accordo supplementare del 2009 e la rinegoziazione dell'opzione di vendita - ripianamento di ulteriori perdite, investimenti e altri costi
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(108) |
La Germania ha dichiarato che il contratto tra Infratil e la città anseatica di Lubecca debba essere valutato nel contesto della situazione legale ed economica dell'aeroporto di Lubecca in essere nel 2009. In tale contesto rientrano la decisione di approvazione del piano non ancora adottata, i procedimenti giudiziari pendenti nei quali l'aeroporto era coinvolto e la crisi economica e finanziaria. |
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(109) |
La Germania ha contestato l'affermazione secondo la quale Infratil abbia goduto di un vantaggio, dato che il prezzo dell'opzione di vendita era già stato negoziato nell'ambito del contratto originario con Infratil del 2005 nel quadro di una procedura di gara pubblica, trasparente e non discriminatoria. La Germania ha sostenuto che il modesto aumento dei prezzi registrato nel 2009 rispetto all'importo concordato nel 2005 per la contropartita di Infratil sia da considerarsi commisurato. |
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(110) |
La Germania ha sostenuto che, dal punto di vista economico, il ripianamento delle perdite sia stato più vantaggioso rispetto alle conseguenze dell'esercizio dell'opzione di vendita da parte di Infratil. La Germania ha sottolineato che, in primo luogo, non è stata presa in considerazione la chiusura dell'aeroporto in quanto il funzionamento a tempo pieno dell'aeroporto costituiva un obbligo di servizio pubblico. In secondo luogo, non sarebbe stato possibile, entro un termine ragionevole, trovare un nuovo investitore privato in quanto sarebbe stata necessaria una procedura di gara pubblica a livello di Unione. Una simile procedura è infatti dispendiosa in termini di tempo e risorse (durata: circa 12 mesi). |
4.3. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI RYANAIR
4.3.1. Accordo del 2000
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(111) |
Secondo i dati forniti dalla Germania, Ryanair non avrebbe goduto di alcun vantaggio economico. La Germania ha dichiarato che anche un gestore privato paragonabile a FLG avrebbe stipulato il contratto con Ryanair a condizioni analoghe. Con la conclusione dell'accordo del 2000, l'obiettivo di FLG era quello di diventare redditizia nel lungo termine. Al riguardo la Germania ha sostenuto che di norma la strategia commerciale degli aeroporti si basa su attività legate all'aviazione e non legate all'aviazione, come la gestione di negozi, ristoranti e parcheggi. La Germania afferma che sia pertanto redditizio offrire diritti aeroportuali di basso importo a tutte le compagnie aeree in maniera da aumentare il numero di passeggeri e realizzare una crescita significativa nel settore non legato all'aviazione, capace di compensare le minori entrate registrate nel settore dell'aviazione. |
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(112) |
La Germania ha inoltre sottolineato che i vantaggi associati all'acquisizione di compagnie aeree che offrono servizi di linea sono numerosi. In particolare, la Germania ha sostenuto che l'aeroporto poteva presumere che in futuro le rispettive compagnie aeree non stipulassero accordi con aeroporti concorrenti. L'aeroporto doveva quindi attirare altre compagnie aeree. |
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(113) |
A sostegno della sua affermazione relativa al rispetto delle condizioni di mercato, la Germania ha addotto la relazione di esperti preparata da Ernst & Young. La Germania ha altresì sottolineato che in seguito alla privatizzazione dell'aeroporto l'azionista privato di maggioranza Infratil ha seguito la strategia di cui al considerando 112. |
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(114) |
La Germania ha sostenuto che la strategia d'impresa del 2000 era giustificata anche dal punto di vista ex post. Qualora il numero di passeggeri fosse aumentato significativamente Ryanair avrebbe aggiunto nuove destinazioni e l'aeroporto di Lubecca sarebbe riuscito ad attrare nuove compagnie aeree, quali ad esempio WizzAir. La Germania ha dichiarato che il contratto con Ryanair era decisivo per l'acquisizione dell'investitore privato Infratil. |
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(115) |
La Germania ha altresì sostenuto che non sarebbe stato conferito alcun vantaggio selettivo a favore di Ryanair in quanto FLG avrebbe offerto le stesse condizioni ad un'altra compagnia aerea interessata. |
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(116) |
Anche in considerazione della sentenza nella causa Stardust Marine (27), la Germania ritiene che i presunti vantaggi a favore di Ryanair non possano essere attribuiti allo Stato. Secondo la Germania, FLG ha agito autonomamente e senza essere soggetta a influenza da parte dello Stato prima, durante e dopo la conclusione del contratto con Ryanair nel 2000. Inoltre, la Germania ha indicato che FLG non era integrata nelle strutture di pubblica amministrazione. Infine, la Germania ha rilevato che il controllo delle autorità sulla gestione di FLG era limitata al contesto dell'aviazione e alle questioni di responsabilità pubblica e non comprendeva alcuna attività di gestione. Inoltre, la Germania ha sostenuto che la città anseatica di Lubecca e, in particolare, il consiglio di sorveglianza di FLG non avevano partecipato alla decisione relativa al contratto con Ryanair, come evidenziato dal verbale della riunione del consiglio di sorveglianza dell'11 luglio 2000 e da una conferma scritta dell'ex amministratore delegato di FLG. |
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(117) |
La Germania ha inoltre sostenuto che l'accordo del 2000 non falsa né minaccia di falsare la concorrenza e non incide sugli scambi tra gli Stati membri in quanto tra l'aeroporto di Lubecca e altri aeroporti non esiste una reale concorrenza. |
4.3.2. Accordi del 2010
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(118) |
La Germania ha sostenuto inoltre che l'accordo accessorio n. 1 sia conforme alle condizioni di mercato e non abbia conferito alcun vantaggio a Ryanair. La Germania ha dichiarato che, con riferimento al caso Helaba I (28), non si sarebbe in presenza di alcun vantaggio nel caso in cui altri gestori di aeroporti regionali offrissero condizioni analoghe a Ryanair. La Germania ha altresì affermato che tutto ciò è stato dimostrato dall'analisi comparativa di Ryanair. |
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(119) |
La Germania ha sostenuto che compagnie aree a basso costo quali Ryanair e Wizz Air hanno meno necessità di servizi di assistenza a terra e della messa a disposizione di infrastrutture. Innanzitutto sono necessari meno banchi per l'accettazione (check-in), in quanto l'accettazione di Ryanair può essere effettuata online e vengono trasportati meno bagagli. In secondo luogo, non vi è la necessità di servizi autobus per i passeggeri. In terzo luogo, gli aeromobili Ryanair trascorrono meno tempo a terra, poiché i sentieri pedonali all'aeroporto di Lubecca sono brevi. Poiché, in quarto luogo, non vi sono voli di coincidenza, non sono necessarie strutture per i voli di coincidenza. In quinto e ultimo luogo vi è un minor bisogno di servizi di pulizia a terra dal momento che spesso la pulizia degli aeromobili viene svolta dal personale di bordo. |
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(120) |
Adducendo le stesse argomentazioni per l'accordo del 2000, la Germania ha sottolineato che gli accordi accessori non possono essere attribuiti allo Stato. |
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(121) |
La Germania ha osservato che l'accordo accessorio n. 2 costituisce un'estensione del contratto del 2000 e non modifica significativamente quest'ultimo. Poiché l'accordo del 2000 soddisfa le esigenze del mercato, lo stesso vale anche per l'accordo accessorio n. 2. |
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(122) |
Infine, la Germania ha dichiarato che non vi è stata alcuna ripercussione negativa sulla concorrenza o sul commercio, dato che l'aeroporto di Lubecca è un piccolo aeroporto regionale che non compete con l'aeroporto di Amburgo. |
4.4. DIRITTI PER LO SGHIACCIAMENTO DI AEROMOBILI IN AEROPORTO
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(123) |
La Germania ha rilevato che i costi di sghiacciamento non erano negoziati individualmente, bensì erano basati su un regolamento per i servizi speciali applicabile a tutte le compagnie aeree. La Germania ha inoltre affermato che non vi sarebbe alcun aiuto di Stato, mancando gli elementi di base che determinano l'esistenza di tali aiuti. In primo luogo, tali diritti non avrebbero natura selettiva. In secondo luogo, i diritti non sarebbero imputabili allo Stato, aspetto questo che è confermato dal fatto che Infratil e Yasmina, due investitori privati, avevano la competenza di fissare tali diritti durante il lungo periodo nel quale hanno gestito l'aeroporto. In terzo luogo, non sarebbe stato conferito alcun vantaggio. Gli investitori privati Infratil e Yasmina hanno deciso di modificare il regolamento per i servizi speciali, il che significa che i diritti di sghiacciamento erano in linea con le esigenze del mercato. |
5. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI
5.1. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI FLG
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(124) |
Per quanto riguarda un potenziale aiuto di Stato a favore di FLG, la maggior parte degli interessati che hanno formulato osservazioni hanno espresso un parere analogo a quello della Germania. Ciò vale soprattutto per Ryanair, FLG, IHK di Lubecca e ADV. |
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(125) |
Diverso è stato il parere espresso da SGF, BDF e dalle due persone fisiche, Peter C. Klanowski e Horst Conrad. Tali interessati hanno infatti sostenuto che FLG abbia ricevuto un aiuto di Stato dalla città anseatica di Lubecca:
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5.2. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI INFRATIL
5.2.1. Cessione delle quote di FLG
5.2.1.1. Infratil
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(126) |
Infratil ha dichiarato che le quote di FLG sono state acquistate nel quadro di una procedura di gara, che è stata aperta, trasparente, non discriminatoria e svolta a livello di Unione. Il prezzo di acquisto corrisponde peraltro al valore di mercato del 90 % delle quote di FLG nelle circostanze specifiche. Di conseguenza l'accordo del 2005 non presenta alcun elemento di un aiuto di Stato. Infratil ha aggiunto di aver presentato la migliore offerta, aspetto questo che non modifica il fatto che la città anseatica di Lubecca e Infratil abbiano poi intrapreso un secondo ciclo di negoziati per modificare i termini del contratto originario. |
5.2.1.2. Ryanair
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(127) |
Secondo Ryanair la privatizzazione è avvenuta nel quadro di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria, come dimostra la relazione di esperti preparata da Ernst & Young. A questo proposito, Ryanair ha sottolineato la reputazione e l'indipendenza di Ernst & Young. Secondo Ryanair, la chiusura dell'aeroporto non è stata presa in considerazione per ragioni economiche e politiche. |
5.2.1.3. Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm Lübeck und Umgebung eV (SGF)
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(128) |
Per quanto riguarda un potenziale aiuto di Stato in relazione alla privatizzazione di FLG, SGF ha espresso notevoli dubbi in merito alla compatibilità del prezzo di acquisto con gli standard di mercato. Inoltre, SGF ha sostenuto che il contratto conteneva garanzie della città anseatica di Lubecca, anch'esse rilevanti ai fini degli aiuti di Stato. |
5.2.2. L'accordo supplementare del 2009 e la rinegoziazione dell'opzione di vendita - ripianamento di ulteriori perdite, investimenti e altri costi
5.2.2.1. Infratil
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(129) |
Infratil ha spiegato che l'accordo supplementare del 2009 dovrebbe essere considerato nel contesto del contratto di partecipazione del 2005 e della condizione dell'ottenimento della decisione di approvazione del piano. Poiché alla fine, a causa della sentenza dell'OVG Schleswig, non è stata adottata la decisione di approvazione del piano, Infratil ha annunciato nel 2008 l'intenzione di esercitare la propria opzione di vendita. L'unica possibilità che aveva la città anseatica di Lubecca di dissuadere Infratil dal procedere in tal senso è stato l'accordo supplementare del 2009. |
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(130) |
Infratil ha dichiarato che l'opzione scelta dalla città anseatica di Lubecca era compatibile con il mercato. Se Infratil avesse esercitato l'opzione di vendita, a partire dal 31 dicembre 2008 la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto sostenere tutti i costi e tutte le perdite relativi alla gestione dell'aeroporto di Lubecca. Non sarebbe stato possibile procedere a una rivendita dell'aeroporto a un investitore privato in breve tempo e la città anseatica di Lubecca non ha preso in considerazione la chiusura dell'aeroporto in virtù di obblighi di servizio pubblico e di motivi finanziari. Inoltre, l'uscita di scena di Infratil avrebbe molto probabilmente spinto Ryanair a limitare o interrompere i propri servizi presso l'aeroporto di Lubecca. Di conseguenza, secondo Infratil, le perdite di esercizio di FLG sarebbero state più elevate per FLG, se Infratil avesse esercitato la sua opzione di vendita. |
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(131) |
Infratil ha dichiarato che la differenza tra il prezzo pagato per l'opzione di vendita ai sensi dell'accordo supplementare del 2009 e il prezzo dell'opzione di vendita che avrebbe dovuto essere pagato nel gennaio 2009 sia dovuta a servizi concordati tra le parti. In seguito alla sprivatizzazione la città anseatica di Lubecca avrebbe in ogni caso dovuto coprire tutte le spese, incluse due aggiuntive, il che porta alla conclusione che l'accordo supplementare del 2009 è stata la decisione economicamente più vantaggiosa. |
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(132) |
Infratil ha sostenuto altresì che le spese supplementari non abbiano rappresentato un vantaggio per Infratil. In primo luogo, Infratil non avrebbe dovuto farsi carico delle perdite del 2009 qualora avesse esercitato la sua opzione di vendita. In secondo luogo, l'obbligo da parte della città anseatica di Lubecca di pagare gli interessi sui prestiti dei soci per il periodo dal 1o gennaio al 22 ottobre 2009 non può essere considerato un vantaggio economico dato che Infratil avrebbe realizzato le stesse entrate, se non persino entrate maggiori, qualora avesse esercitato l'opzione di vendita nel gennaio del 2009. In uno scenario ipotetico, Infratil avrebbe utilizzato le entrate per rimborsare i debiti esistenti al fine di risparmiare sugli interessi. Inoltre, Infratil non avrebbe ottenuto alcun vantaggio, in quanto non si poteva supporre che l'aeroporto di Lubecca avrebbe realizzato dei profitti nel breve termine, quanto piuttosto che avrebbe continuato a registrare delle perdite. |
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(133) |
Infratil ha sostenuto che l'esercizio dell'opzione di vendita non avrebbe consentito a Infratil di ristabilire la situazione iniziale ex quo ante, infatti Infratil ha dovuto sostenere determinate perdite (la differenza tra le perdite di esercizio approvate e le perdite effettive) senza ottenere compensazione. |
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(134) |
Anche qualora la Commissione dovesse ritenere che la rinegoziazione dell'opzione di vendita costituisca un aiuto di Stato, Infratil sostiene che tale aiuto sarebbe comunque compatibile con il mercato interno. Qualora la Commissione stabilisse che la città anseatica di Lubecca ha concesso un aiuto a Infratil attraverso il ripianamento delle perdite di esercizio di FLG nel 2009, Infratil sostiene che ciò costituirebbe soltanto una compensazione per le perdite associate alla realizzazione di servizi di interesse economico generale. |
5.2.2.2. Città anseatica di Lubecca
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(135) |
La città anseatica di Lubecca ha sostenuto che il contratto di ripianamento delle perdite ha rappresentato l'alternativa più vantaggiosa e meno rischiosa. Ciò è motivato in particolare dall'obbligo legale della città anseatica di Lubecca di gestire l'aeroporto ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1 del Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (regolamento sulle condizioni di autorizzazione alla navigazione aerea). La chiusura dell'aeroporto non è stata quindi presa in considerazione. Inoltre la chiusura dell'aeroporto avrebbe richiesto troppo tempo e troppe risorse. |
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(136) |
La città anseatica di Lubecca ha altresì ricordato alla Commissione che né la città anseatica di Lubecca né Infratil avevano avuto precedenti esperienze di privatizzazione di un aeroporto. Ciò potrebbe portare a taluni calcoli erronei, ma non alla conclusione che le parti non stavano rispettando i principi dell'economia di mercato. Inoltre, la città anseatica di Lubecca ha sostenuto che Infratil era l'unico offerente in relazione alla privatizzazione, aspetto questo che aveva indebolito il potere contrattuale della città anseatica di Lubecca. |
5.2.2.3. Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm Lübeck und Umgebung eV (SGF)
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(137) |
SGF ha sostenuto che l'accordo supplementare del 2009 abbia costituito un nuovo aiuto e abbia conferito un vantaggio a Infratil. Poiché l'aiuto supera la soglia de minimis avrebbe dovuto essere notificato, mentre la Germania non ha effettuato la notifica. |
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(138) |
Secondo SGF, Infratil ha ottenuto chiaramente un vantaggio grazie all'accordo supplementare del 2009. Per quanto riguarda l'applicazione del criterio dell'operatore in economia di mercato, SGF ha sottolineato che non si dovrebbe prendere in considerazione l'impatto positivo di un accordo sulla regione. In questo contesto, SGF ha sottolineato il fatto che per l'aeroporto di Lubecca non vi erano prospettive di redditività. SGF ha aggiunto che all'inizio del 2008 FLG era riuscita a evitare il fallimento soltanto grazie alle concessioni di Infratil. SGF non concorda con il parere secondo il quale il principio dell'operatore in economia di mercato sarebbe stato rispettato, poiché nessun investitore privato sarebbe stato disposto a mantenere in essere le attività aziendali a fronte di tali perdite, come ha dimostrato l'esercizio dell'opzione di vendita da parte di Infratil. |
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(139) |
Per quanto riguarda la chiusura dell'aeroporto, SGF ha addotto invece l'argomentazione secondo la quale Amburgo dispone di capacità sufficienti per garantire il funzionamento senza avere Lubecca come riserva di capacità. Inoltre, secondo SGF, FLG avrebbe stimato in maniera troppo elevata i costi di una eventuale chiusura. La tabella 5 sarebbe più realistica, anche se, secondo il parere di SGF, la stessa conterrebbe comunque valori troppo elevati: Tabella 5 Costi per la chiusura dell'aeroporto di Lubecca, presentati da SGF
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(140) |
Inoltre, SGF esprime dubbi sul presunto obbligo di gestire l'aeroporto come servizio pubblico, in quanto la licenza per la gestione di un aeroporto non comporta automaticamente l'erogazione di un servizio di interesse economico generale. Una tale licenza potrebbe anche essere revocata. |
5.2.2.4. Ryanair
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(141) |
Ryanair ha sostenuto che la differenza tra i prezzi concordati per l'opzione di vendita nel 2005 e nel 2009 e il prezzo effettivo pagato dalla città anseatica di Lubecca per l'opzione di vendita potrebbe essere dovuta a diversi fattori tra i quali, ad esempio, le oscillazioni dei prezzi delle azioni. Le condizioni economiche prevalenti nel 2005 erano notevolmente più positive rispetto a quelle del 2009, aspetto questo che potrebbero spiegare la differenza di prezzo. |
5.3. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI RYANAIR
5.3.1. Accordo del 2000
5.3.1.1. Ryanair
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(142) |
Ryanair ha dichiarato che il contratto con la città anseatica di Lubecca era stato concluso sulla base di considerazioni di natura economica. L'aeroporto di Lubecca, nella sua veste di aeroporto funzionale secondario vicino all'aeroporto di Amburgo e a Lubecca stessa, è stato considerato come un importante obiettivo culturale. Inoltre, presso l'aeroporto di Lubecca sono stati introdotti servizi volti a creare una base di costi inferiore e ad analizzare le strutture demografiche in maniera da stabilire se attorno al nuovo aeroporto vi sia un bacino di utenza sufficientemente ampio. Sebbene Ryanair non sia riuscita a presentare alcun piano economico per giustificare le ragioni che hanno portato all'avvio delle sue operazioni presso l'aeroporto di Lubecca, la stessa ha sottolineato che un tale piano economico non sarebbe in linea di massima necessario per un investitore privato di questo mercato. Ryanair ha spiegato che i suoi servizi presso l'aeroporto di Lubecca sono stati interrotti per ragioni economiche, tra le quali l'aumento dei costi e profitti inferiori al previsto (a causa della crisi economica). |
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(143) |
Ryanair ha dichiarato che gli aeroporti regionali dell'Unione versano in una difficile posizione di mercato. Per questo motivo dovrebbero essere prese in considerazione entrate dell'aeroporto risultanti tanto da attività legate al settore dell'aviazione quanto quelle derivanti da attività non legate al settore dell'aviazione, strategia questa che viene definita anche come «approccio single-till» . Dato che i contratti con Ryanair prevedono solitamente un elevato numero di passeggeri, spesso tali relazioni commerciali contribuiscono ad aumentare la visibilità degli aeroporti e ad attrarre altre compagnie aeree, nonché rivenditori al dettaglio e altri prestatori di servizi. Inoltre, Ryanair ha spiegato che vi sarebbero indizi chiari a sostegno del fatto che un maggior numero di passeggeri porterebbe a entrate maggiori da attività non legate all'aviazione. Come prova di ciò, Ryanair ha presentato la tabella che segue. Tabella 6 Entrate risultanti da attività non legate all'aviazione espresse come quota rispetto alle entrate totali di aeroporti selezionati
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(144) |
Ryanair ha sostenuto perciò che, alla luce del principio dell'operatore in economia di mercato, ogni offerta commerciale rappresenta in linea di principio un miglioramento della situazione attuale fintantoché il beneficio marginale atteso supera i costi marginali. Inoltre, Ryanair ha sostenuto che è importante tenere conto del fatto che Ryanair è stata in grado di ridurre significativamente le proprie esigenze rispetto ad altre compagnie aeree grazie al suo modello aziendale e alla sua efficienza operativa. |
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(145) |
Per poter meglio comprovare la compatibilità del rispetto del suo accordo del 2000 con le esigenze del mercato, Ryanair ha confrontato l'aeroporto di Lubecca con aeroporti che si trovavano in una situazione analoga e avevano dimensioni analoghe. Nello specifico gli aeroporti comparativi considerati sono stati Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes e Prestwick. Un confronto tra i diritti pagati da Ryanair agli aeroporti comparativi ha mostrato che quelli corrisposti da Ryanair all'aeroporto di Lubecca erano in linea di massima superiori alla media degli aeroporti comparativi, sia per passeggero sia per rotazione dell'aeromobile. Ryanair ha invitato la Commissione a dare priorità all'analisi comparativa piuttosto che all'analisi della redditività nella sua valutazione del rispetto da parte dell'accordo del 2000 del principio dell'operatore in economia di mercato. |
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(146) |
Nella sua relazione, Oxera calcola il valore attuale netto («VAN») dell'accordo del 2000. Secondo tale relazione, il VAN positivo ammonterebbe a […] EUR. Per questo calcolo Oxera ha effettuato una serie analisi della sensitività. |
5.3.1.2. Air Berlin
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(147) |
Air Berlin ha stabilito che i voli offerti da Ryanair in partenza dall'aeroporto di Lubecca sarebbero in concorrenza diretta con quelli offerti da Air Berlin dall'aeroporto di Amburgo. Ciò vale in particolare per destinazioni quali Londra, Milano e Barcellona, proposte da entrambe le compagnie aeree. |
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(148) |
Air Berlin ha sostenuto che l'obiettivo della strategia di commercializzazione di Ryanair sarebbe quello di sottrarre potenziali clienti, tra gli altri, ad Air Berlin. A fronte dei prezzi inferiori offerti da Ryanair, i clienti si sono trasferiti dall'aeroporto di Amburgo a quello di Lubecca. Air Berlin sostiene di aver subito notevoli perdite economiche a causa degli aiuti di Stato. Air Berlin avrebbe infatti dovuto sospendere taluni collegamenti aerei a causa dell'offerta parallela di Ryanair presso l'aeroporto di Lubecca. Inoltre, Air Berlin ha dichiarato che era difficile volare verso destinazioni nuove partendo dall'aeroporto di Amburgo, fintantoché Ryanair offriva destinazioni analoghe a prezzi estremamente bassi in partenza dall'aeroporto di Lubecca. |
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(149) |
A sostegno delle sue argomentazioni in relazione a sleali diritti inferiori versati da Ryanair e alla concorrenza tra Lubecca e Amburgo, Air Berlin ha menzionato altresì la chiusura di sei giorni dell'aeroporto di Lubecca dal 19 aprile 2004. Durante tale chiusura, Ryanair ha dovuto trasferire il suo traffico aereo dall'aeroporto di Lubecca all'aeroporto di Amburgo. A fronte dei diritti aeroportuali più elevati riscossi dall'aeroporto di Amburgo, Ryanair avrebbe addebitato i costi aggiuntivi a FLG per un importo pari a […] EUR. Secondo Air Berlin ciò comprova il fatto che Ryanair, in soli sei giorni, ha ottenuto un vantaggio di […] EUR rispetto alle compagnie aeree che utilizzavano l'aeroporto di Amburgo. |
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(150) |
Air Berlin ha corroborato ulteriormente la sua tesi presentando una tabella contenente informazioni su passeggeri e voli prima (fino al 1999) e dopo (a partire dal 2000) l'inizio delle operazioni di Ryanair presso l'aeroporto di Lubecca, riportata qui di seguito. Tabella 7 Passeggeri e voli (tabella presentata da Air Berlin)
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(151) |
Stando alla tabella 7 il numero dei passeggeri è calato notevolmente nel 2000, quando Ryanair ha iniziato ad operare presso l'aeroporto. Air Berlin ha dichiarato che il 97 % dei passeggeri è passato a Ryanair. A ciò si contrappongono tuttavia le perdite subite da FLG prima (prima del 1999) e dopo (a partire dal 2000) l'avvio delle operazioni di Ryanair presso l'aeroporto di Lubecca. Tabella 8 Perdite di FLG (tabella presentata da Air Berlin)
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(152) |
A fronte della tabella 7 e della tabella 8 Air Berlin ha sostenuto perciò che sebbene il numero dei passeggeri sia quasi raddoppiato tra il 2002 e il 2003, le perdite in questo periodo sono tuttavia aumentate di oltre […] EUR. Inoltre Air Berlin ha dichiarato che FLG ha concesso a Ryanair condizioni speciali, sconti, nonché rimborsi e altri pagamenti. I diritti pagati da Ryanair per l'aeroporto di Lubecca erano inferiori a quelli stabiliti dal regolamento dei diritti allora in vigore. Inoltre, secondo Air Berlin, a fronte dei costi di commercializzazione Ryanair avrebbe erogato servizi di commercializzazione indipendenti. Secondo il parere di Air Berlin, i vantaggi dei servizi di commercializzazione ottenuti da Ryanair sembrano non essere correlati alle effettive spese di commercializzazione di Ryanair. |
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(153) |
Di conseguenza Air Berlin ritiene che l'accordo del 2000 tra FLG e Ryanair non sia conforme alle condizioni di economia di mercato. Secondo Air Berlin l'aeroporto di Lubecca è gestito sulla base di considerazioni di politica regionale, ma non su motivi di redditività. |
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(154) |
Air Berlin è del parere che l'esistenza di condizioni preferenziali per Ryanair a Lubecca, da un lato, e la modalità della privatizzazione subordinata a condizioni dell'aeroporto, dall'altro, siano aspetti che non possono essere distinti tra loro. Air Berlin non ritiene che l'accordo di partecipazione con Infratil costituisca una prova della conformità rispetto al principio dell'operatore in economia di mercato, in quanto si tratta di un'opzione di vendita. D'altra parte, Air Berlin è del parere che un operatore in economia di mercato avrebbe lanciato una nuova procedura di gara per l'aeroporto nel 2005. |
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(155) |
Inoltre, Air Berlin ha dichiarato che l'accordo con Ryanair sia imputabile alla Germania. Secondo lo statuto di FLG, spetta al consiglio di sorveglianza approvare i diritti derivanti dall'utilizzo dell'aeroporto (articolo 12 dello statuto). Quattro dei sei membri del consiglio di sorveglianza sono eletti dalla città anseatica di Lubecca. Air Berlin ha quindi concluso che la città anseatica di Lubecca poteva essere ritenuta responsabile. Air Berlin è del parere che talune affermazioni espresse da dipendenti dirigenti di FLG comprovino ulteriormente il fatto che l'accordo in questione possa essere attribuito alla città anseatica di Lubecca. |
5.3.1.3. Infratil
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(156) |
Per quanto concerne un potenziale aiuto di Stato a favore di Ryanair, Infratil ha dichiarato che l'accordo del 2000 era economicamente conveniente, di grande importanza per lo sviluppo dell'aeroporto e assolutamente conforme al principio dell'operatore in economia di mercato. Infratil ritiene inoltre che l'accordo del 2000 e la sua attuazione non possano essere imputabili alla città anseatica di Lubecca o ad altre autorità statali. La città anseatica di Lubecca, ovvero il consiglio di sorveglianza non hanno emesso alcun ordine o emanato alcuna istruzione in merito all'adozione dell'accordo del 2000 e non hanno nemmeno controllato tale ipotesi. |
5.3.1.4. Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF)
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(157) |
BDF è del parere che le condizioni ottenute da Ryanair da parte di FLG non erano compatibili con il mercato interno poiché le stesse non soddisfacevano i requisiti di trasparenza e di non discriminazione e non prevedevano alcuna sanzione in caso di mancato rispetto da parte di Ryanair dei suoi obblighi contrattuali ai sensi dell'accordo del 2000. |
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(158) |
Secondo BDF delle esenzioni discriminatorie a favore di una determinata compagnia aerea in relazione ai regolamenti in materia di diritti hanno creato notevoli distorsioni della concorrenza e portato a una ridistribuzione sovvenzionata di passeggeri all'interno di una zona di concentrazione urbana, aspetto questo che esula dal senso dell'economia generale. Inoltre, BDF ha osservato che una misura deve essere notificata alla Commissione se non si può escludere che detta misura contempli aiuti di Stato. BDF era del parere che, a determinate condizioni, possa essere legalmente possibile chiudere un aeroporto tedesco su richiesta del gestore. |
5.3.2. Accordi del 2010
5.3.2.1. Flughafen Lübeck GmbH
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(159) |
FLG ha affermato che la misura non sia da imputare alla Germania, in quanto gli accordi del 2010 erano stati negoziati in maniera indipendente da FLG. |
5.3.2.2. Ryanair
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(160) |
Ryanair ha sostenuto che gli accordi del 2010 non siano imputabili allo Stato. |
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(161) |
Nel caso dell'accordo accessorio n. 1 e dell'accordo accessorio n. 2 con Ryanair si tratta soltanto di brevi accordi accessori tramite i quali è stata estesa la durata degli accordi esistenti ai sensi dell'accordo Ryanair del 2000. L'unico elemento nuovo è costituito da una modifica negoziata a condizioni di mercato relativa al sostegno alla commercializzazione nel quadro dell'accordo accessorio n. 1. Ryanair ha pertanto chiarito che le ripercussioni dei due accordi accessori erano coperte dalle osservazioni di Ryanair in merito all'accordo del 2000. |
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(162) |
Ryanair ha presentato una relazione di Oxera (30) tramite la quale è stata esaminata la redditività attesa degli accordi accessori n. 1 e n. 2 sulla base del piano economico del 2009 (31), redatto dall'aeroporto di Lubecca prima della firma degli accordi accessori n. 1 e n. 2. Dalla relazione risulta che, considerando ipotesi realistiche al momento della conclusione dei due accordi accessori, si debba concludere che gli stessi siano sufficientementeredditizi. Un aeroporto che avesse agito come un operatore in economia di mercato avrebbe offerto condizioni simili. Secondo Oxera, ciò varrebbe anche nel caso in cui l'accordo per servizi di commercializzazione del 2010 venisse preso in considerazione insieme agli accordi accessori del marzo e dell'ottobre 2010. I costi di commercializzazione per l'aeroporto di Lubecca sono stati quindi inclusi nella valutazione. |
5.3.2.3. Air Berlin
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(163) |
Air Berlin ha sottolineato che nel 2010 sono stati firmati tre accordi: l'accordo accessorio n. 1, l'accordo accessorio n. 2 e l'accordo per servizi di commercializzazione del 2010. Nella sua valutazione la Commissione dovrebbe tener conto di tutti gli accordi del 2010. |
5.4. DIRITTI PER LO SGHIACCIAMENTO DI AEROMOBILI IN AEROPORTO
RYANAIR E WIZZ AIR
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(164) |
Ryanair e Wizz Air hanno sostenuto che secondo la sentenza nella causa Stardust Marine (32) tutti gli aiuti di Stato presumibilmente concessi dall'aeroporto di Lubecca a Wizz Air e ad altre compagnie aeree non sono imputabili allo Stato tedesco. Wizz Air ha sostenuto che in effetti nel momento in questione la città anseatica di Lubecca era l'unico proprietario dell'aeroporto, tuttavia ciò non è sufficiente per dimostrare l'imputabilità allo Stato. Wizz Air ha sostenuto che la non imputabilità alla Germania sia ancora più manifesta durante il periodo in cui Infratil deteneva il 90 % delle quote di FLG. |
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(165) |
Ryanair e Wizz Air hanno dichiarato che tali diritti ed eventuali sconti rappresentano una quota trascurabile dei costi riferiti agli aeroporti di una compagnia aerea. Secondo Ryanair, tali diritti non possono essere valutati separatamente, in quanto non esiste alcun mercato al dettaglio per lo sghiacciamento. Molto probabilmente uno sconto per lo sghiacciamento sarebbe compensato dai benefici commerciali che l'aeroporto negozia in altro modo. Ryanair ha citato la sentenza Charleroi, nella quale viene confermato che «nel contesto dell'applicazione del criterio dell'investitore privato, [è necessario esaminare] l'operazione commerciale nel suo insieme» (33). |
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(166) |
Infine, Ryanair e Wizz Air hanno dichiarato che per quanto concerne il prezzo per il prodotto di sghiacciamento per l'aeroporto di Lubecca si tratta di un prezzo standard per gli aeroporti pubblici e privati. |
6. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA IN MERITO ALLE RISPOSTE DEGLI INTERESSATI
6.1. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE RISPOSTE DI RYANAIR
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(167) |
Secondo la Germania, le risposte di Ryanair mostrano che FLG ha agito in linea con il principio dell'operatore in economia di mercato. |
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(168) |
La Germania ha sottolineato in particolare l'utilità dell'approccio di Ryanair di dimostrare la compatibilità dell'accordo con il mercato mediante un'analisi della redditività e un'analisi comparativa. |
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(169) |
Secondo il parere delle autorità tedesche, gli accordi accessori n. 1 e 2 non sono pertinenti ai fini della presente indagine. Innanzitutto, gli accordi accessori del marzo e dell'ottobre 2010 non sono imputabili allo Stato in quanto sono stati negoziati e conclusi in maniera indipendente da FLG, senza la partecipazione della città anseatica di Lubecca. In secondo luogo, per quanto riguarda l'accordo accessorio n. 2, la Germania ha sottolineato che si trattava soltanto di una proroga dell'accordo originario che non costituisce quindi una modifica sostanziale. Di conseguenza si applicano tutte le considerazioni sull'accordo del 2000 anche agli accordi accessori. |
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(170) |
La Germania ha dichiarato di non comprendere il motivo per cui l'accordo per servizi di commercializzazione del 2010 dovrebbe essere oggetto della presente indagine, non contemplando fondi pubblici. I costi fissati dall'accordo per servizi di commercializzazione sono stati coperti dall'IHK di Lubecca. La Germania ha altresì osservato che l'accordo per servizi di commercializzazione potrebbe essere considerato conforme alle condizioni di mercato. Ciò sarebbe corroborato dalla constatazione che FLG doveva versare costi inferiori rispetto ad altri aeroporti con contratti analoghi. Inoltre, l'accordo per servizi di commercializzazione stipulato con l'aeroporto di Lubecca era basato sulla promessa di Ryanair di ampliare l'offerta di collegamenti aerei inserendo due ulteriori destinazioni. |
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(171) |
Un ulteriore aspetto che deve essere tenuto in considerazione secondo la Germania è la funzione dell'aeroporto di Lubecca come riserva di capacità per l'aeroporto di Amburgo e come infrastruttura necessaria per la popolazione della Germania settentrionale. |
6.2. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE RISPOSTE DI SGF
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(172) |
La Germania ha osservato che SGF non è un interessato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE e dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999 e, di conseguenza, non aveva il diritto di presentare alcuna osservazione. I membri di SGF possiedono soltanto terreni nelle immediate vicinanze dell'aeroporto e pertanto volevano liberarsi degli svantaggi percepiti in relazione alle operazioni aeroportuali. Tale obiettivo deve tuttavia essere perseguito attraverso mezzi di ricorso nazionali. |
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(173) |
Inoltre, la Germania ha sostenuto che le risposte di SGF non siano corrette in termini di contenuti. In primo luogo, la Germania contraddice l'affermazione di SGF secondo la quale l'aeroporto di Lubecca non fornirebbe alcun servizio pubblico. SGF aveva sostenuto che il funzionamento dell'aeroporto fungerebbe da servizio pubblico soltanto nella misura in cui ciò riguarda l'interesse per l'aviazione generale. La Germania sostiene invece che l'aeroporto di Lubecca debba soddisfare un obbligo generale di gestire e far funzionare l'aeroporto in considerazione del servizio pubblico relativo alle infrastrutture e alla funzione di riserva di capacità per l'aeroporto di Lubecca di Amburgo. Quest'ultima funzione si fonda ufficialmente nel Norddeutsches Luftverkehrskonzept. |
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(174) |
Per quanto riguarda il contratto di locazione, la Germania ha ribadito il proprio parere secondo il quale FLG non avrebbe goduto di alcun vantaggio, né in virtù del vecchio contratto di locazione in vigore fino alla fine del 2005, né in virtù del nuovo contratto di locazione in vigore a partire dal 2006. |
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(175) |
La Germania ha quindi proseguito formulando osservazioni in merito alle risposte di SGF in relazione agli investimenti infrastrutturali. La Germania ha dichiarato che per quanto riguarda la decisione di approvazione del piano si tratta soltanto di uno strumento di gestione che potrebbe essere conferito retroattivamente e che non costituisce né una condizione per l'approvazione di un finanziamento né ha effetti sulla concorrenza. Inoltre, la Germania contesta la classificazione, effettuata da SGF, degli investimenti come misure di manutenzione piuttosto che come misure di miglioramento per la funzione di trasporto dell'aeroporto. Secondo la Germania, le misure sarebbero state necessarie per conformarsi alle normative nazionali e internazionali. Stando alle autorità tedesche, il fatto che Ryanair sia la compagnia che utilizza maggiormente l'aeroporto non porta alla conclusione che si tratti di un vantaggio. |
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(176) |
Per quanto riguarda il calcolo delle prospettive a medio termine dell'aeroporto di Lubecca da parte di SGF, la Germania ha dichiarato che le risposte presentate erano inesatte. La Germania ha sostenuto che, al momento dell'investimento, vi erano prospettive a medio termine ottimistiche basate su prove, come aveva riconosciuto anche la Commissione nella sua decisione di avvio del 2007. |
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(177) |
Inoltre, la Germania ha preso posizione anche in merito all'affermazione di SGF secondo la quale FLG era un'impresa in difficoltà. La Germania ritiene che qualsiasi argomentazione addotta da SGF sulla base degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà sia irrilevante. Secondo la Germania, tali orientamenti non sarebbero applicabili in quanto le prestazioni concesse non costituiscono, in primo luogo, aiuti di Stato. Le prestazioni non sono mai state classificate come aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione oppure dovrebbero essere classificate secondo altri orientamenti. |
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(178) |
La Germania contraddice l'affermazione di SGF secondo la quale la città anseatica di Lubecca avrebbe dichiarato che la chiusura dell'aeroporto non era possibile e non avrebbe preso in considerazione tale possibilità. Secondo la Germania, la città anseatica di Lubecca aveva preso in considerazione tale possibilità, ma decise di non adottarla in quanto disponeva di calcoli secondo i quali tale soluzione non era quella economicamente più ragionevole. Inoltre, la Germania ha chiarito che una chiusura ad hoc di un aeroporto non era possibile a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, della LuftVZO. Gli aeroporti svolgono un servizio pubblico e devono soddisfare l'obbligo generale di funzionare. Per chiudere l'aeroporto, dopo un lungo procedimento giudiziario sarebbe pertanto stato necessario che gli venisse revocata la licenza d'esercizio. La Germania afferma che un ritiro della licenza è escluso se l'autorità competente ritiene che l'interesse pubblico relativo alla prosecuzione della gestione dell'aeroporto sia prevalente. Di conseguenza, un tentativo di chiudere l'aeroporto non sarebbe stato impossibile, ma certamente difficile, lungo e quindi costoso. Questo è stato, ad esempio, il caso occorso in occasione della chiusura dell'aeroporto di Berlino-Tempelhof. La Germania ha pertanto ritenuto che la posizione di non chiudere l'aeroporto e, anzi, ampliarlo e investire nelle infrastrutture al fine di trovare un investitore privato costituisse una soluzione più ragionevole dal punto di vista economico. Esaminando la situazione retrospettivamente, ciò si è avverato, poiché è stato trovato un investitore privato. |
6.3. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE RISPOSTE DI AIR BERLIN
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(179) |
Secondo la Germania, Air Berlin avrebbe ottenuto gli stessi vantaggi di Ryanair qualora fossero stati soddisfatti gli stessi criteri per quanto riguarda il numero di passeggeri e la frequenza del traffico. Invece Air Berlin aveva rifiutato qualsiasi offerta di negoziazione con FLG, in quanto non aveva mai avuto l'intenzione di operare presso l'aeroporto di Lubecca. Al contrario, Air Berlin non ha mai espresso parere contrario alle condizioni alle qualiRyanair serve l'aeroporto di Amburgo. Inoltre, numerose compagnie aeree si sono lamentate (tra l'altro, anche con la Commissione) del fatto che Air Berlin abbia beneficiato di un notevole aiuto di Stato concesso dagli Emirati arabi uniti. Air Berlin non potrebbe quindi dirsi essere vittima del suo principale concorrente, ossia Ryanair. |
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(180) |
La Germania ha contestato altresì le osservazioni di Air Berlin in merito alla concorrenza tra l'aeroporto di Lubecca e l'aeroporto di Amburgo. In particolare, le autorità tedesche menzionano il fatto che nel 2000, all'atto della firma dell'accordo con Ryanair, Amburgo aveva 70 volte più passeggeri dell'aeroporto di Lubecca. L'assenza di denunce da parte di altri aeroporti indica che non vi era alcuna concorrenza tra i due aeroporti. Inoltre la Germania ha sottolineato che l'aeroporto di Amburgo e l'aeroporto di Rostock hanno registrato una crescita nel 2008, mentre il numero di passeggeri dell'aeroporto di Lubecca è diminuito del 10 %. |
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(181) |
Inoltre, la Germania ha respinto l'affermazione di Air Berlin secondo la quale sarebbe stato concesso un vantaggio economico a Ryanair. La Germania ha dichiarato che Air Berlin si era basata su calcoli imprecisi e che l'unica verifica pertinente per valutare la compatibilità con il mercato poteva essere il principio dell'operatore in economia di mercato. La Germania ritiene che gli accordi con Ryanair soddisfino le esigenze del mercato, in quanto nel 2000 le prospettive a lungo termine dell'aeroporto erano positive. |
6.4. OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE RISPOSTE DI BDF
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(182) |
La Germania ha sottolineato che Air Berlin è un membro di BDF, aspetto questo che implica relazioni strette e risposte sostanzialmente simili. La Germania non condivide l'affermazione secondo la quale FLG avrebbe generato artificialmente una maggiore domanda a causa di prezzi estremamente bassi e si sia discostata in maniera discriminatoria dal regolamento in materia di diritti a favore di una compagnia aerea. Secondo la Germania, FLG non aveva alcuna ragione di attuare alcuna discriminazione tra le singole compagnie aeree per aumentare la domanda. Al contrario un numero maggiore di compagnie aeree operanti presso l'aeroporto di Lubecca avrebbe comportato una maggiore attività commerciale. Di conseguenza la Germania sostiene che qualsiasi compagnia aerea avrebbe potuto stipulare con l'aeroporto di Lubecca un contratto contenente condizioni simili se avesse presentato un'offerta comparabile a quella di Ryanair. |
7. VALUTAZIONE
7.1. INTRODUZIONE
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(183) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.» I criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si applicano cumulativamente. Di conseguenza, una misura costituisce un aiuto di Stato soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
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(184) |
Di conseguenza è necessario valutare se tali condizioni siano soddisfatte in ciascuna delle misure in questione. Le misure considerate nella fattispecie sono:
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(185) |
Per quanto riguarda il potenziale aiuto di Stato a favore di FLG, la Commissione valuterà innanzitutto se FLG esista ancora quale impresa destinataria del potenziale aiuto di Stato e, in caso contrario, se la sua attività economica sia stata mantenuta. Inoltre, la Commissione deve verificare se l'eventuale vantaggio collegato a un aiuto di Stato a favore di FLG possa essere stato trasmesso ai suoi aventi causa, ossia se esista una continuità economica. |
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(186) |
Per quanto riguarda il potenziale aiuto di Stato a favore di Ryanair, la Commissione esaminerà esclusivamente il contratto del 2000. Al momento della redazione della presente decisione, la Commissione non dispone di informazioni sufficienti per poter verificare se eventuali contratti stipulati successivamente, in particolare quelli relativi al 2010, costituiscano aiuti di Stato a favore di Ryanair. Di conseguenza la Commissione esaminerà tali contratti in una decisione distinta. |
7.2. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI FLG
7.2.1. Beneficiario del potenziale aiuto di Stato
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(187) |
La Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale in merito a un potenziale aiuto di Stato a favore di FLG. Tuttavia, nel gennaio 2013, una parte degli attivi di FLG è stata venduta a Yasmina. La FLG è stata conferita nella città anseatica di Lubecca e, quindi, FLG non esiste più come persona giuridica. Nel 2014 Yasmina ha presentato istanza di fallimento, che ha portato all'avvio della procedura concorsuale nell'aprile del 2014. Nell'agosto 2014, PuRen ha acquisito gli attivi di Yasmina. |
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(188) |
Qualora la Commissione adotti una decisione negativa tramite la quale essa stabilisca che, a norma degli articoli 107 e 108 del TFUE, si debba procedere al recupero di un aiuto incompatibile con il mercato interno che è stato concesso all'impresa, l'obbligo di rimborso dell'aiuto può essere esteso a un'altra impresa alla quale il destinatario ha trasferito una parte o la totalità dei suoi attivi oppure a un'altra impresa che ha acquistato una parte o la totalità degli attivi del destinatario dell'aiuto, nella misura in cui da tale trasferimento o vendita si possa desumere che tra le due imprese esiste una continuità economica. |
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(189) |
Qualora la Commissione dovesse giungere alla conclusione che FLG aveva ricevuto un aiuto incompatibile con il mercato interno che deve essere recuperato, dovrebbe verificare chi ha beneficiato dell'aiuto e quale impresa sia tenuta a effettuare il rimborso. Qualora non vi sia nessun'altra impresa alla quale è possibile estendere l'obbligo di rimborso, la Commissione non deve esaminare se esista un aiuto a favore di FLG. Di conseguenza la Commissione ritiene opportuno esaminare innanzitutto l'evenienza che possa esistere una continuità economica tra FLG e Yasmina e la possibilità che l'obbligo di rimborso possa essere esteso a Yasmina (cfr. sezione 7.2.2.), nonché se PuRen Germany GmbH, nella sua veste di acquirente degli attivi di Yasmina, possa aver beneficiato dell'aiuto (cfr. sezione 7.2.3). Successivamente, la Commissione valuterà se l'attività economica che ha presumibilmente beneficiato dell'aiuto venga ancora esercitata (cfr. sezione 7.2.4). La questione relativa al fatto che le misure a favore di FLG costituiscano aiuti di Stato e, in caso di risposta affermativa, che tali aiuti siano compatibili con il mercato interno, deve essere esaminata soltanto se è possibile individuare un beneficiario dell'aiuto, ossia soltanto se si constata una continuità economica tra FLG e Yasmina o PuRen oppure se l'aiuto ha favorito l'attività economica stessa, ovvero il funzionamento dell'aeroporto di Lubecca. |
7.2.2. Continuità economica tra FLG e Yasmina
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(190) |
Nella sua decisione in merito alla vendita dei beni della compagnia aerea Alitalia (34) la Commissione ha ritenuto che, se l'acquisizione dei beni avviene al prezzo di mercato e non consente di evidenziare una continuità economica tra l'impresa originaria e la nuova impresa, non sia possibile desumere che la nuova impresa abbia beneficiato del vantaggio competitivo accordato all'impresa originaria tramite la concessione dell'aiuto di Stato. |
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(191) |
Secondo la costante giurisprudenza (35) l'esistenza della continuità economica tra l'impresa originale e la nuova impresa viene esaminata sulla base di una serie di fattori. Tali fattori sono stati confermati dalla Corte di giustizia nella causa Ryanair/Commissione (36). Tuttavia, in questo caso non si tratta di conduzioni cumulative, che devono essere tutte soddisfatte in ogni caso (37). Al fine di verificare l'esistenza della continuità economica tra due imprese è possibile prendere in considerazione i seguenti fattori:
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7.2.2.1. Portata degli attivi venduti
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(192) |
La Commissione osserva innanzitutto che l'acquisizione completa degli attivi del venditore sottende, in linea di principio, una continuità economica tra venditore e acquirente. Tuttavia non è possibile presumere tale continuità qualora dalla valutazione globale si evinca che l'oggetto della vendita venga lasciato al mercato. Qualora l'oggetto della vendita sia determinato, ad esempio, nel contesto di una procedura di gara aperta, trasparente non discriminatoria e incondizionata, si è in presenza di un elemento contrario all'esistenza di una continuità economica. In questo contesto gli offerenti dovrebbero essere liberi di decidere se vogliono presentare un'offerta per singoli elementi degli attivi, per un gruppo di attivi o per tutti gli attivi, non dovrebbero essere obbligati ad acquisire contratti negoziati dal venditore e dovrebbero essere liberi di scegliere se vogliono acquisire tutti, alcuni o nessun dipendente del venditore. |
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(193) |
La Commissione rileva che nel bando pubblicato relativo alla procedura di gara per la vendita degli attivi di FLG era stabilito che gli offerenti dovevano acquistare il 90 % delle quote di FLG oppure optare per una soluzione economica comparabile per l'assunzione della gestione dell'aeroporto. Di conseguenza, gli offerenti potevano presentare un'offerta per quote di FLG, per elementi degli attivi o per gruppi di attivi, oppure proporre un'altra soluzione economica, come ad esempio la locazione di attivi. Ciò era confermato nel prospetto informativo che è stato trasmesso a tutti gli offerenti interessati prima che questi presentassero una manifestazione di interesse. Di conseguenza, gli offerenti interessati erano consapevoli della possibilità di poter presentare offerte per l'acquisto di quote, elementi degli attivi o gruppi degli attivi. Infatti, anche nel contesto dei cinque offerenti che hanno presentato un'offerta indicativa, due hanno inviato un'offerta per l'acquisto di attivi e gli altri un'offerta per l'acquisto di quote. Dei tre offerenti che hanno presentato un'offerta vincolante, due hanno sottoposto un'offerta per l'acquisto di attivi e uno un'offerta per l'acquisto di quote. 3Y, la holding di Yasmina, ha offerto il prezzo più alto per l'assunzione di un gruppo di attivi. Secondo i dati forniti dalla Germania, sulla base del valore contabile totale di tutti gli attivi rispetto al valore delle attività acquisite, Yasmina ha assunto il […] % degli attivi di FLG. Tra gli attivi non oggetto di acquisizione si annoverano, tra l'altro, […]. |
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(194) |
La Commissione rileva che, in relazione agli attivi non oggetto di acquisizione, sono stati conclusi due contratti di locazione tra Yasmina e la città anseatica di Lubecca: uno dei contratti di locazione era riferito all'infrastruttura aeroportuale e ai terreni che, prima della vendita, erano oggetto di un contratto di locazione tra FLG e la città anseatica di Lubecca. Yasmina si è accollata tale contratto. L'altro contratto di locazione riguardava gli attivi rimanenti dell'aeroporto, che la città anseatica di Lubecca aveva assunto rilevando FLG. |
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(195) |
Da un lato, il fatto che FLG sia stata ceduta attraverso la vendita di attivi e che l'acquirente non abbia acquistato la maggior parte degli attivi è un aspetto a sostegno dell'assenza di una continuità economica. D'altro, poiché Yasmina ha comunque preso in locazione gli attivi che l'impresa non ha acquistato dalla città anseatica di Lubecca, Yasmina poteva chiaramente utilizzare tutti gli attivi in seguito alla procedura di gara e questo aspetto sostiene piuttosto l'esistenza di una continuità economica. |
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(196) |
Per quanto riguarda i lavoratori, il contratto di acquisto prevedeva che gli stessi venissero assunti da Yasmina a norma dell'articolo 613a del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). L'articolo 613a BGB si basa sulla direttiva 2001/23/CE del Consiglio (38) e fa riferimento ai diritti e agli obblighi in caso di trasferimenti di imprese. In particolare, l'articolo 613a statuisce che: «se un'impresa o una parte di impresa è trasferita ad un altro titolare mediante un negozio giuridico, quest'ultimo assume i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in essere al momento del trasferimento. Qualora tali diritti e obblighi siano disciplinati da norme giuridiche di un contratto collettivo o da un accordo aziendale, gli stessi diventano il contenuto del rapporto di lavoro tra il nuovo titolare e il lavoratore e non possono essere modificati a svantaggio del lavoratore prima che sia decorso un anno dalla data del trasferimento» (39). Inoltre, il precedente datore di lavoro o il nuovo titolare devono informare per iscritto i lavoratori interessati da un trasferimento prima che detto trasferimento abbia luogo e ciascun lavoratore può opporsi per iscritto al trasferimento del rapporto di lavoro. |
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(197) |
Sulla base di tale legislazione i lavoratori sono stati informati del trasferimento e sono stati assunti, qualora non si siano opposti a detto trasferimento. FLG aveva […] lavoratori, di cui […] si sono opposti al trasferimento del loro rapporto di lavoro. Questi […] dipendenti sono stati assunti dalla città anseatica di Lubecca. |
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(198) |
All'atto del trasferimento degli attivi non sono state poste condizioni che esulavano dagli obblighi di legge, ad esempio, in relazione al numero dei lavoratori da acquisire o sotto forma di obbligo di assumere lavoratori facendosi carico di obbligazioni contrattuali ulteriori rispetto a quelle usuali sancite dal diritto del lavoro. |
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(199) |
L'unica disposizione contrattuale in relazione ai lavoratori è un riferimento al diritto del lavoro applicabile; il semplice fatto che la maggior parte dei lavoratori siano stati assunti non significa necessariamente che ci sia stata una continuità economica (40). |
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(200) |
Tuttavia, dal momento che, in considerazione dalla combinazione dell'acquisto di parte degli attivi e di due contratti di locazione per i restanti attivi, Yasmina poteva in fin dei conti utilizzare tutti gli attivi che erano stati in precedenza di proprietà di FLG e utilizzati da quest'ultima, la portata degli attivi venduti sarebbe, tutto sommato, piuttosto un'indicazione dell'esistenza di una continuità economica. |
7.2.2.2. Prezzo di vendita
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(201) |
Al fine di evitare la continuità economica, gli attivi devono essere venduti al prezzo di mercato, ad esempio, attraverso una procedura di gara aperta, trasparente non discriminatoria e incondizionata. |
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(202) |
Pertanto la Commissione deve valutare se gli attivi di FLG sono stati venduti nel contesto di una procedura di gara aperta, trasparente non discriminatoria e incondizionata all'offerente che aveva presentato l'offerta più elevata, tenendo conto della sicurezza della transazione. |
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(203) |
In primo luogo, la Commissione osserva che l'invito a manifestare interesse in relazione agli attivi di FLG non contemplava alcuna restrizione in relazione agli offerenti ammissibili e che non imponeva condizioni ai potenziali offerenti. Chiunque fosse stato interessato poteva presentare un'offerta nel quadro della procedura di gara. Inoltre, l'invito è stato reso noto tramite la pubblicazione nel supplemento elettronico alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(204) |
Per quanto concerne, in secondo luogo, il principio della trasparenza, la Commissione constata che gli offerenti hanno avuto più di un mese di tempo per decidere se presentare una manifestazione di interesse sulla base di un prospetto informativo che poteva essere richiesto al venditore. Successivamente, i potenziali offerenti che avevano espresso il proprio interesse hanno avuto circa tre settimane per valutare le informazioni trasmesse nel quadro di un'analisi di dovuta diligenza (41) e, quindi, decidere se presentare un'offerta indicativa entro il 15 ottobre 2012. Tutti gli offerenti che avevano presentato un'offerta indicativa potevano partecipare a un evento informativo organizzato con il venditore. Il termine per la presentazione di un'offerta vincolante era il 20 novembre 2012. |
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(205) |
Inoltre, la Commissione osserva che il venditore aveva fissato i criteri in base ai quali sarebbe stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa già prima della pubblicazione del bando di gara e che tali criteri sono stati comunicati agli offerenti già all'inizio della procedura. |
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(206) |
In terzo luogo, la Commissione rileva che in nessuna delle fasi della procedura di gara vi è stata alcuna discriminazione tra gli offerenti: tutti gli offerenti hanno ricevuto le stesse informazioni e spiegazioni in merito alle norme e alla procedura di gara, ai termini per la presentazione delle offerte, nonché a FLG. A nessun offerente è stata offerta l'esclusività nei negoziati. Nella fase finale, tre offerenti hanno presentato offerte vincolanti. |
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(207) |
In seguito alla valutazione delle offerte vincolanti sulla base dei criteri definiti prima dell'avvio della procedura, la città anseatica di Lubecca è giunta alla conclusione che 3Y aveva presentato l'offerta economicamente migliore. La città anseatica di Lubecca ha quindi proposto alla cittadinanza la conclusione del contratto di acquisto. Il 29 novembre 2012 la cittadinanza ha deciso di accettare l'offerta di Yasmina. Di conseguenza, con effetto a partire dal 1o gennaio 2013, gli attivi di FLG sono stati venduti all'impresa 3Y, che aveva appositamente creato l'impresa Yasmina a tal fine. |
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(208) |
In quarto luogo, una gara per la vendita di attivi deve essere considerata incondizionata se i potenziali acquirenti hanno sostanzialmente la possibilità di acquistare gli attivi messi in vendita e di utilizzarli per i propri scopi, indipendentemente dal fatto che detti offerenti gestiscano determinate imprese (42). In tale contesto, la Commissione osserva che il bando di gara pubblicato per la vendita degli attivi di FLG precisa che l'acquirente deve portare avanti la gestione dell'aeroporto. Inoltre, l'aggiudicatario, Yasmina, ha infine pagato un prezzo di […] EUR per l'acquisizione degli attivi di FLG. Yasmina ha altresì stipulato due contratti di locazione in relazione all'infrastruttura aeroportuale, ai terreni e ad altri attivi di proprietà della città anseatica di Lubecca. Il canone di affitto ammontava a […] EUR l'anno ai sensi di un contratto di locazione e a […] EUR l'anno ai sensi dell'altro. Allo stesso tempo, la città anseatica di Lubecca si è impegnata a concedere a Yasmina una sovvenzione agli investimenti di […] EUR, a condizione che venissero soddisfatte determinate condizioni. L'acquisto degli attivi di FLG era direttamente legato alla futura sovvenzione agli investimenti a favore di Yasmina. Poiché la sovvenzione futura era superiore al prezzo di acquisto, il prezzo di acquisto era negativo. |
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(209) |
Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione dubita che la procedura di gara sia stata incondizionata. Se la vendita di attivi viene effettuata mediante una procedura di gara che prevede oneri, non si può supporre che la transazione sia conforme alle condizioni di mercato in virtù della procedura di gara stessa. Di conseguenza la Commissione non è in grado di prendere una decisione in merito al fatto che Yasmina abbia pagato un prezzo di mercato per gli attivi di FLG. Qualora Yasmina avesse effettivamente pagato meno del prezzo di mercato, ciò avrebbe indicato l'esistenza della continuità economica. |
7.2.2.3. Identità dell'acquirente
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(210) |
L'acquirente era Yasmina, una società controllata di 3Y. L'unico azionista di 3Y era il cittadino saudita Adel Mohammed Saleh M. Alghanmi. Yasmina era una società privata, che non era precedentemente collegata né alla città anseatica di Lubecca né a FLG. Il fatto che Yasmina fosse indipendente tanto da FLG quanto dalle autorità suggerisce che non vi sia stata continuità economica. Di conseguenza la Commissione conclude che l'identità dell'acquirente indica l'assenza di una continuità economica. |
7.2.2.4. Momento in cui la vendita è realizzata
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(211) |
La città anseatica di Lubecca intendeva privatizzare l'aeroporto prima che la Commissione avviasse le sue indagini. Dopo il primo tentativo di privatizzazione con Infratil nel 2009, la città anseatica di Lubecca ha fatto un secondo tentativo nel 2012 e ha ceduto l'aeroporto a Yasmina. La vendita a Yasmina è avvenuta dopo le decisioni di avvio del 2007 e del 2012, ma prima che la Commissione adottasse una decisione definitiva. Il fatto che la vendita dell'aeroporto faccia parte dei continui sforzi volti alla privatizzazione attuati dalla città anseatica di Lubecca dimostra che non si tratta di un tentativo deliberato di evitare il recupero dell'aiuto. Di conseguenza il momento in cui la vendita è realizzata indica un'assenza di continuità economica. |
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(212) |
Secondo il Tribunale, la continuità economica è accertata quando sussiste la circostanza obiettiva «che il trasferimento abbia l'effetto di eludere l'obbligo di restituzione dell'aiuto controverso» (43). Tuttavia, dato che nella fattispecie dal 2007, momento in cui è stata avviata la procedura, non è stata adottata alcuna decisione della Commissione in merito all'esistenza di un aiuto di Stato a favore dell'aeroporto di Lubecca non si può desumere che nel contesto della privatizzazione sia stata perseguita una tale intenzione. Al contrario la città anseatica di Lubecca ha agito in maniera economicamente coerente poiché la privatizzazione dell'aeroporto era già stata presa in considerazione prima che la Commissione si occupasse della possibilità che l'aeroporto di Lubecca avesse ricevuto aiuti di Stato (44). |
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(213) |
Inoltre la Corte ha stabilito che la continuità economica può sussistere qualora sia stata costituita una società al fine di proseguire parte delle attività di un'impresa fallita (45). Tuttavia, questo non è il caso nella fattispecie, poiché la città anseatica di Lubecca ha avviato e concluso la vendita di FLG a Yasmina senza che FLG fosse fallita. Di conseguenza la Commissione conclude che il momento in cui la vendita è realizzata indica l'assenza di una continuità economica. |
7.2.2.5. Logica economica del negozio giuridico
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(214) |
Nel contesto della sua manifestazione di interesse, Yasmina ha presentato un piano economico ambizioso, secondo il quale l'aeroporto di Lubecca doveva essere trasformato in un aeroporto moderno, di attrattiva per una varietà di aziende. Il piano prevedeva di attirare le imprese con un moderno parco commerciale ad altatecnologia, cinema, banche, caffè, ristoranti e aree di parcheggio con piste speciali per collaudi, una pista da kart, un palaghiaccio, boutique di moda, un hotel con boutique, un centro congressi e un outlet di marchi del settore della moda. Inoltre, doveva essere costruito un centro di trasbordo per riunire e, quindi, migliorare il trasporto terrestre, per via navigabile e aereo. In tale contesto dovevano essere create anche strutture di stoccaggio, allungate le piste di decollo e di atterraggio e costruita l'infrastruttura di manutenzione. Inoltre erano state prese in considerazione alcune modifiche al piano economico esistente, come ad esempio l'uso di un combustibile più economico per gli aeromobili di piccole dimensioni, un servizio di self check-in (accettazione automatica), un servizio di assistenza FBO per i passeggeri VIP e la candidatura dell'aeroporto come sede di spettacoli e mostre dedicate all'aviazione. Al contempo si prevedeva di portare avanti il normale funzionamento all'aeroporto di Lubecca mettendo a disposizione voli charter e di linea. Secondo la prospettiva ex ante l'aeroporto di Lubecca doveva rimanere un aeroporto, ma dotarsi di nuovo piano economico. |
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(215) |
La Commissione osserva che sebbene il piano economico di Yasmina si differenzi in effetti dalle attività svolte da FLG, Yasmina intendeva comunque offrire servizi aerei simili a quelli offerti da FLG. Questo aspetto sostiene piuttosto l'esistenza della continuità economica. Il fatto che Yasmina abbia potuto offrire in definitiva meno servizi aerei in quanto Ryanair ha voltato le spalle all'aeroporto di Lubecca e da quel momento in poi ha invece servito il vicino aeroporto di Amburgo non modifica nessun aspetto di questa conclusione. |
7.2.2.6. Conclusione sulla continuità economica tra FLG e Yasmina
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(216) |
La Commissione constata che alcuni indicatori sono a favore dell'assenza di una continuità economica tra FLG e Yasmina, mentre altri sono a favore della sua esistenza. La Commissione non può soprattutto escludere la possibilità che Yasmina abbia pagato meno del prezzo di mercato per gli attivi di FLG. Di conseguenza, sebbene talune indicazioni siano a favore dell'assenza di una continuità economica, la Commissione non può tuttavia escludere che vi sia stata una continuità economica tra FLG e Yasmina. In tale contesto bisogna in ogni caso tenere presente che nel frattempo le imprese 3Y e Yasmina sono state sciolte. Di conseguenza l'obbligo di rimborso non potrebbe essere esteso a Yasmina nemmeno qualora si constatasse l'esistenza di una continuità economica tra FLG e Yasmina. |
7.2.3. Continuità economica tra FLG e PuRen
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(217) |
Se esisteva una continuità economica tra FLG e Yasmina, poiché quest'ultima è stata nel frattempo sciolta, la Commissione dovrebbe quindi verificare se l'acquirente degli attivi di Yasmina abbia goduto dell'eventuale aiuto di Stato concesso a favore di FLG e se l'obbligo di rimborso può essere esteso a tale acquirente. |
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(218) |
Prima dello scioglimento di Yasmina, gli attivi dell'impresa sono stati venduti a un altro investitore privato, PuRen. La Commissione constata che gli attivi di Yasmina sono stati venduti nel contesto di una procedura concorsuale soggetta a controllo giudiziario, tenuta ai sensi del diritto fallimentare tedesco (46). Ciò suggerisce comunque che anche in caso di eventuale continuità economica tra FLG e Yasmina, la catena della continuità economica si sarebbe interrotta a questo punto. Di conseguenza PuRen non ha beneficiato di un eventuale aiuto di Stato concesso a favore di FLG. |
7.2.4. Vantaggio a favore dell'attività economica venduta
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(219) |
Anche la parte più importante dell'attività economica esercitata da FLG, la gestione dell'aeroporto di Lubecca, non esiste più dato che presso l'aeroporto di Lubecca non vengono più offerti voli di linea o charter. Al momento della presente decisione l'aeroporto di Lubecca non è utilizzato da nessuna compagnia aerea. Di conseguenza l'attività economica venduta non può avere beneficiato di alcun eventuale aiuto di Stato concesso a favore di FLG. |
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(220) |
Inoltre la Commissione deve verificare se l'attività economica venduta, in questo caso quindi l'aeroporto, abbia potuto beneficiare del prezzo di acquisto negativo pagato da Yasmina per gli attivi di FLG (47). A tal fine, la Commissione deve analizzare se la città anseatica di Lubecca si sia comportata come un operatore in economia di mercato. Per procedere in tal senso è necessario confrontare i costi della vendita dell'aeroporto con i costi che sarebbero sorti in uno scenario controfattuale, ossia, nella fattispecie, ad esempio, in caso di chiusura dell'aeroporto o di prosecuzione delle operazioni dell'aeroporto da parte di FLG. |
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(221) |
Poiché tuttavia al momento della redazione della presente decisione l'aeroporto non è servito da nessuna compagnia aerea e, di conseguenza, non vengono offerti voli di linea o charter in partenza da o in arrivo all'aeroporto di Lubecca, secondo la Commissione non è necessario appurare se l'attività economica venduta abbia beneficiato del prezzo di acquisto negativo. L'attività economica è scomparsa dal mercato. |
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(222) |
Tale constatazione non pregiudica la verifica del fatto che la recente vendita dell'aeroporto di Lubecca a Stöcker possa costituire un aiuto di Stato per l'acquirente. Inoltre, la Commissione ricorda alla Germania che eventuali misure volte a preparare la ripresa di voli di linea o di voli charter presso l'aeroporto Lubecca sono soggette al controllo sugli aiuti di Stato e avrebbero dovuto essere notificate alla Commissione. |
7.2.5. Conclusione
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(223) |
Non è necessario adottare una decisione nella quale si stabilisca se eventuali aiuti di Stato a favore di FLG costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e, in caso affermativo, se tali aiuti siano compatibili con il mercato interno. La persona giuridica FLG così come la sua attività economica non esistono più. Anche qualora si constatasse una continuità economica tra FLG e Yasmina, non sarebbe più possibile chiedere il rimborso dell'aiuto a Yasmina in quanto l'impresa è stata sciolta e i suoi attivi sono stati ceduti nel contesto di una procedura concorsuale svolta ai sensi del diritto tedesco, soggetta a controllo giudiziario. |
7.3. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI INFRATIL
7.3.1. Vendita delle quote di FLG
7.3.1.1. Vantaggio
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(224) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, un vantaggio è qualsiasi vantaggio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in normali condizioni di mercato, ossia in assenza di intervento da parte dello Stato (48). |
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(225) |
L'articolo 345 del TFUE recita: «[i] trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». La privatizzazione di un'impresa, ovvero il suo trasferimento dal settore pubblico a quello privato, è una decisione economica che rientra in sé nella competenza esclusiva degli Stati membri. |
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(226) |
Secondo la costante giurisprudenza (49) oltre che in linea con la prassi decisionale della Commissione (50), all'atto della vendita di quote di un'impresa non viene concesso alcun beneficio all'acquirente, se lo Stato si comporta come un operatore in economia di mercato. Ciò si verifica nel caso in cui un ipotetico azionista privato avrebbe concluso il negozio giuridico in questione in vista di prospettive di profitto. Di conseguenza, eventuali considerazioni di natura non economica, quali motivazioni dettate dalle politiche industriali o da quelle a favore dell'occupazione oppure obiettivi di sviluppo regionale, non svolgono alcun ruolo nel contesto di tale valutazione. Questo principio è stato confermato più volte dalla Commissione e dalla Corte (51). |
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(227) |
Nella sua sentenza nella causa Stardust Marine la Corte ha affermato che: «per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un'economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (52). |
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(228) |
Al fine di verificare se la città anseatica di Lubecca si sia comportata come un operatore in economia di mercato nel contesto della privatizzazione dell'aeroporto di Lubecca, occorre valutare le varie opzioni di azione che erano in quel momento a disposizione della città anseatica di Lubecca in modo da stabilire se quest'ultima abbia optato per la possibilità finanziariamente più vantaggiosa. In linea di principio, una valutazione svolta da società indipendenti di consulenza può essere utilizzata come prova del valore di mercato di un negozio giuridico. |
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(229) |
Nel 2004 la città anseatica di Lubecca ha incaricato una banca privata indipendente di effettuare una valutazione della sospensione e del mantenimento delle operazioni aeroportuali («studio Berenberg») (53). Tale studio ha valutato l'esito più favorevole e quello più sfavorevole delle seguenti opzioni di azione: Tabella 9 Opzioni di azione della città anseatica di Lubecca e loro valutazione da parte di Berenberg Consult
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(230) |
La data di riferimento era il 31 dicembre 2003. Secondo lo studio Berenberg, il mantenimento delle operazioni aeroportuali avrebbe determinato costi pari a […] EUR. In tale contesto è stato ipotizzato che l'aeroporto avrebbe continuato a registrare delle perdite negli anni successivi. Si è stimato che i costi della privatizzazione fossero compresi tra […] EUR a […] EUR. Tale valutazione si basava sull'ipotesi di un prezzo positivo di vendita pari a […] EUR. Dato che un potenziale acquirente avrebbe tenuto conto delle eventuali perdite attese dell'aeroporto nella sua offerta per il prezzo di acquisto, tale stima del prezzo di vendita suggerisce che nella valutazione si sia ipotizzato che, in seguito alla privatizzazione, le operazioni aeroportuali sarebbero diventate redditizie. Questa ipotesi si basa sull'aspettativa che l'efficienza e il numero dei passeggeri sarebbero aumentati dopo la privatizzazione. Di conseguenza, tale supposizione è fondata. In particolare, Ryanair aveva annunciato che avrebbe istituito una filiale presso l'aeroporto di Lubecca in caso di espansione delle piste di decollo e di atterraggio. |
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(231) |
Su questa base, la città anseatica di Lubecca ha deciso di avviare la procedura per la privatizzazione dell'aeroporto, in quanto questa era l'opzione di azione disponibile economicamente più vantaggiosa. La Commissione constata che lo studio Berenberg è stato basato sull'ipotesi che le attività aeroportuali potessero essere vendute a un prezzo positivo, mentre avrebbero continuato a fare registrare perdite qualora fossero rimaste di proprietà pubblica. |
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(232) |
Il contratto stipulato dalla città anseatica di Lubecca e da Infratil è costituito da diversi componenti e prevede diversi scenari che tengono conto della situazione in essere nel mese di ottobre del 2005. |
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(233) |
Il fatto che la decisione di approvazione del piano non sia stata adottata a causa della sentenza dell'OVG Schleswig del luglio 2005 (cfr. considerando 78) ha impedito l'espansione dell'aeroporto da parte di Infratil. Ciò ha ridotto il valore di FLG. Inoltre, l'espansione del piano di volo prevista da Ryanair, che avrebbe aumentato la redditività dell'aeroporto, dipendeva innanzitutto dall'adozione della decisione di approvazione del piano di espansione dell'aeroporto. |
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(234) |
L'investitore neozelandese Infratil è stato uno dei primi investitori privati a investire in un aeroporto regionale nell'Europa continentale e, di conseguenza, disponeva soltanto di informazioni limitate per la sua valutazione dei rischi. Sulla base di precedenti esperienze e conoscenze riguardanti le procedure amministrative tedesche, la città anseatica di Lubecca poteva ragionevolmente supporre che la decisione di approvazione del piano sarebbe stata emessa. Al tempo stesso, la città anseatica di Lubecca doveva comunque accettare il fatto che Infratil avrebbe conferito un rischio più elevato alla procedura di approvazione del piano e non sarebbe quindi stata disposta a pagare il prezzo di acquisto pieno. Per questo motivo sono state negoziate un'opzione di vendita e la ripartizione del prezzo di acquisto in un prezzo di acquisto I immediatamente esigibile e in un prezzo di acquisto II che sarebbe diventato esigibile soltanto nel caso e nel momento in cui si fosse verificata l'adozione della decisione di approvazione del piano. Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione conclude che un azionista privato avrebbe negoziato condizioni analoghe. |
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(235) |
La Commissione deve inoltre valutare se i singoli prezzi previsti nel contratto per taluni scenari soddisfino le condizioni di economia di mercato. |
Prezzo di acquisto I ([…]) e opzione di vendita
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(236) |
In questo scenario, le condizioni previste dal contratto di partecipazione del 2005 non vengono soddisfatte e la decisione di approvazione del piano non viene adottata. Di conseguenza Infratil non deve pagare il prezzo di acquisto II. Dallo studio commissionato dalla Commissione a una società indipendente di consulenza (Ecorys) si evince che l'aeroporto di Lubecca avrebbe subito delle perdite qualora i lavori di costruzione non fossero stati realizzati. Figura 2 Scenario «low case» - VAN (90 % del valore del capitale netto) e prezzo di acquisto […] |
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(237) |
In queste circostanze, sarebbe stato prevedibile che Infratil avrebbe esercitato l'opzione di vendita. Per quanto riguarda il prezzo di acquisto I si tratta quindi di un prezzo meramente simbolico, legato a una garanzia sotto forma di una strategia di uscita che consente a Infratil di revocare la transazione. Poiché il funzionamento dell'aeroporto non sarebbe redditizio in questo scenario, la Commissione conclude che il prezzo di […] EUR corrisponde alle condizioni di mercato e a Infratil non è stato concesso alcun vantaggio economico. |
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(238) |
Il prezzo dell'opzione di vendita pari a un importo di […] EUR (che deve essere pagato dalla città anseatica di Lubecca) è costituito innanzitutto da pagamenti per i prestiti dei soci, investimenti, perdite di esercizio e il costo della decisione di approvazione del piano, ossia costi che, in assenza della privatizzazione, la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto comunque sostenere. Tenuto conto delle diverse componenti del prezzo, l'opzione di vendita equivarrebbe allo scioglimento del contratto e, quindi, alla revoca della transazione originaria. |
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(239) |
Inoltre, la Commissione constata che il ripianamento delle perdite di esercizio è limitato a […] EUR. Tuttavia, le perdite dell'aeroporto negli anni precedenti alla privatizzazione lasciano supporre che Infratil dovesse essere consapevole del fatto che le perdite reali sarebbero state nettamente superiori a tale limite massimo, qualora l'aeroporto di Lubecca non fosse cresciuto secondo le aspettative. Tabella 10 Perdite di FLG nel periodo 1995-2010
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(240) |
Un'estrapolazione dell'aumento delle perdite risultanti dai tre anni precedenti la privatizzazione (2002-2004) comporterebbe per il periodo dal 1o ottobre 2005 al 31 dicembre 2008 perdite superiori a […] EUR. Anche qualora si supponesse che le perdite dell'anno prima della privatizzazione rimangano costanti, si dovrebberoprevedere perdite pari a […] EUR. Di conseguenza, Infratil avrebbe potuto ragionevolmente sapere che, in caso di rivendita delle quote e tenendo conto del ripianamento delle perdite per un importo di […] EUR da parte della città anseatica di Lubecca, avrebbe dovuto sostenere ulteriori perdite per un importo compreso tra […] e […] EUR. Questa stima preliminare è confermata dai dati ex post, secondo i quali l'aeroporto ha registrato perdite pari a […] EUR durante il periodo in questione. |
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(241) |
Appare quindi evidente che un venditore privato non sarebbe stato in grado di negoziare un prezzo più favorevole per l'opzione di vendita. La Commissione conclude pertanto che, nel contesto dei negoziati relativi all'opzione di vendita, la città anseatica di Lubecca ha agito come un operatore in economia di mercato e a Infratil non è stato concesso alcun vantaggio economico. |
Prezzo di acquisto II ([…] EUR)
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(242) |
Infratil avrebbe dovuto pagare il prezzo di acquisto II pari a […] EUR soltanto qualora fossero state soddisfatte determinate condizioni tali da garantire la redditività dell'aeroporto. |
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(243) |
Il prezzo corrisponde al prezzo di vendita negoziato dalle parti durante la procedura di gara nel marzo 2005. |
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(244) |
L'esistenza di un vantaggio economico può essere esclusa se la vendita avviene in conformità con le condizioni di mercato. Si può presumere una vendita conforme alle condizioni di mercato qualora la stessa avvenga tramite una procedura di gara aperta e tutte le seguenti condizioni risultino soddisfatte (54):
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(245) |
La procedura di gara, tenutasi nel marzo del 2005, ha soddisfatto tali condizioni. Poiché cinque imprese diverse erano interessate all'acquisto dell'aeroporto, non si può supporre che soltanto Infratil sia stata in grado di emettere un'offerta reale. Inoltre, ai sensi del diritto tedesco la procedura di gara aperta era concepita in modo tale da garantire una concorrenza efficace e non discriminatoria. |
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(246) |
La Commissione constata che il prezzo di vendita nel quadro del primo contratto di acquisto del marzo 2005 ammontava a […] EUR. Tuttavia, le condizioni del contratto sono state rinegoziate nell'ottobre del 2005. Le condizioni risultanti per il prezzo di acquisto II e le deduzioni concordate (cfr. il considerando 83) non derivano dalla procedura di gara iniziale. Per poter valutare se il prezzo concordato sia conforme alle condizioni di mercato è necessario applicare il principio dell'operatore in economia di mercato. |
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(247) |
Per determinare se la città anseatica di Lubecca avrebbe potuto negoziare un prezzo di acquisto più elevato si devono considerare le circostanze del caso in esame, in particolare, il grado del rischio derivante dall'esercizio dell'opzione di vendita per Infratil e le conseguenti perdite potenziali. |
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(248) |
Come illustrato al precedente considerando 240, Infratil stessa doveva tenere conto di ulteriori perdite finanziarie comprese tra […] EUR e […] EUR nel considerare le perdite coperte dalla città anseatica di Lubecca per un importo di […] EUR in caso di esercizio dell'opzione di vendita. Dal punto di vista ex ante la situazione che si prospettava per Infratil era quindi tale per cui la stessa avrebbe realizzato profitti, qualora si fosse verificato il secondo scenario, oppure avrebbe registrato perdite elevate qualora avesse esercitato l'opzione di vendita. |
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(249) |
La Germania ha dichiarato che nel 2005 la città anseatica di Lubecca riteneva fosse altamente improbabile che si realizzassero le condizioni per l'esercizio dell'opzione di vendita, ossia che non venisse emessa la decisione di approvazione del piano e il numero dei passeggeri fosse rimasto sotto la soglia di […] passeggeri. |
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(250) |
Tuttavia, come menzionato al considerando 234, la città anseatica di Lubecca ha dovuto presumere che Infratil conferisse un rischio elevato alla procedura di approvazione del piano. |
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(251) |
In termini di numero di passeggeri la Germania sostiene che Ryanair aveva annunciato che avrebbe istituito una filiale presso l'aeroporto di Lubecca a condizione che le piste di decollo e di atterraggio esistenti venissero estese e che, qualora ciò si fosse avverato, si calcolava di avere fino a […] passeggeri l'anno. |
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(252) |
La Commissione constata che i numeri effettivi dei passeggeri presso l'aeroporto di Lubecca non hanno raggiunto questa soglia e sono al contrario calati a 544 339 dal 2005 al 2008 (cfr. tabella 1). A tale proposito la Commissione osserva che nel 2005 non era ancora possibile prevedere circostanze come l'impatto della crisi finanziaria, né spiegare una deviazione significativa tra il numero di passeggeri attesi e quelli effettivi. |
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(253) |
Tanto nello studio commissionato a Ecorys dalla Commissione quanto nella perizia richiesta nel 2005 ad Ernst & Young dalla città anseatica di Lubecca si prevedevano […] passeggeri per l'anno 2008. Tale cifra si basava sull'ipotesi che nella prima metà del 2008 sarebbe stata emessa la decisione di approvazione del piano e i lavori di costruzione presso l'aeroporto di Lubecca sarebbero stati prorogati fino alla fine del 2008. |
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(254) |
Sulla base di queste cifre, la città anseatica di Lubecca poteva ragionevolmente dedurre di dover prendere in considerazione la possibilità che il numero dei passeggeri non raggiungesse la soglia di […]. Poiché il raggiungimento di tale soglia era un prerequisito per il decadimento dell'opzione di vendita e l'esito della procedura di approvazione del piano era incerto, si sarebbe dovuto ipotizzare che l'opzione di vendita avrebbe potuto essere esercitata. |
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(255) |
Poiché era quindi necessario considerare la possibilità di esercizio dell'opzione di vendita da parte di Infratil e, di conseguenza, sussisteva un elevato rischio di perdite, la Commissione sostiene che un azionista privato non sarebbe stato in grado di negoziare un prezzo di vendita più elevato, in quanto il negozio non sarebbe più stato redditizio per un potenziale investitore. |
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(256) |
Di conseguenza la Commissione ritiene che, per quanto concerne la decisione della città anseatica di Lubecca di concordare un prezzo di acquisto pari a […] EUR con le deduzioni convenute ai sensi del contratto di partecipazione del 2005, sia stata una decisione economicamente saggia. |
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(257) |
Questo esito corrisponde alle constatazioni contenute nella relazione di Ernst & Young nell'ambito della quale le entrate risultanti dalla vendita delle quote di FLG sono state stimate ammontare a circa […] EUR e si è quindi concluso che il prezzo concordato in una situazione analoga sarebbe stato accettato anche da un investitore privato. |
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(258) |
Nello studio Ecorys, il valore di mercato delle quote è stimato corrispondere a un importo notevolmente maggiore, ossia a circa […] EUR. Tuttavia, tale studio non tiene conto degli elevati rischi finanziari per Infratil in caso di esercizio dell'opzione di vendita (cfr. considerando 247 e 248). Nello studio di Ecorys tale rischio è fissato a zero e non è stato quindi incluso nella stima del prezzo di acquisto II. Anche le diverse cifre utilizzate per il calcolo in relazione agli investimenti/CAPEX contribuiscono a fare sì che le valutazioni dei rischi si discostino tra loro nelle due perizie. |
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(259) |
Inoltre, anche il diverso sviluppo previsto per i numeri dei passeggeri fa sì che i risultati delle perizie differiscano notevolmente tra loro. |
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(260) |
In tale contesto la Commissione conclude che il prezzo di acquisto II ai sensi del contratto di partecipazione del 2005 è conforme alle condizioni di mercato e non è stato concesso alcun vantaggio economico a Infratil. |
7.3.1.2. Conclusione in merito alla redditività della transazione nel suo complesso
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(261) |
Dalla valutazione della misura che precede si deduce che la città anseatica di Lubecca disponeva di tre opzioni: chiudere l'aeroporto, continuare a gestirlo registrando perdite oppure venderlo. Avendo optato per la vendita dell'aeroporto di Lubecca, la città anseatica ha preso la decisione economicamente più vantaggiosa. Nella valutazione delle condizioni effettive del contratto di partecipazione del 2005 è necessario tenere conto delle interazioni tra i due scenari (ossia prezzo di acquisto I e opzione di vendita, e prezzo di acquisto II). Dal momento che è stato accertato che secondo la prospettiva ex ante si riteneva possibile tanto il pagamento del prezzo di acquisto II quanto l'esercizio dell'opzione di vendita, i rischi derivanti per entrambe le parti dovrebbero essere inclusi nella valutazione. In particolare per quanto riguarda le potenziali perdite finanziarie che sarebbero risultate per Infratil in caso di esercizio dell'opzione di vendita, la Commissione ritiene improbabile che un venditore privato sarebbe stato in grado di negoziare un contratto migliore al posto della città anseatica di Lubecca. |
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(262) |
Pertanto la Commissione conclude che la città anseatica di Lubecca si è comportata come un operatore in economia di mercato nel contesto della negoziazione del contratto di partecipazione del 2005. Di conseguenza, l'attuazione della misura non ha portato alcun vantaggio economico a Infratil, il che significa che la misura non costituisce un aiuto di Stato. |
7.3.2. L'accordo supplementare del 2009 e la rinegoziazione dell'opzione di vendita – ripianamento di perdite, investimenti e altri costi di FLG nel 2009
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(263) |
Come già menzionato, gli importi da pagare ai sensi del contratto di partecipazione del 2005 per l'opzione di vendita non sono stati modificati dall'accordo supplementare del 2009, piuttosto quest'ultimo accordo prevedeva il ripianamento di perdite, investimenti concordati e altri costi derivanti dalla gestione dell'aeroporto di Lubecca nel 2009, aspetto questo che ha determinato un prezzo complessivo di […] EUR per l'opzione di vendita (cfr. considerando 90). |
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(264) |
Nella sua decisione di avvio del 2012, la Commissione aveva avviato procedimenti in relazione a due misure distinte, ossia:
Tuttavia, sulla base delle informazioni pervenute, la Commissione ritiene che in realtà si tratti di un'unica misura, vale a dire l'accordo supplementare del 2009 tra la città anseatica di Lubecca e Infratil. |
7.3.2.1. Vantaggio
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(265) |
La possibilità che il prezzo per l'opzione di vendita ai sensi dell'accordo supplementare del 2009 comporti un vantaggio economico a favore di Infratil dipende dal fatto che il criterio dell'operatore in economia di mercato sia soddisfatto o meno. Al fine di stabilire se la città anseatica di Lubecca abbia scelto l'opzione finanziariamente più vantaggiosa tra quelle disponibili, la Commissione deve porsi nel contesto di un azionista privato dell'epoca in cui è avvenuta la stipula dell'accordo (55). |
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(266) |
La Commissione constata che, in seguito al preavviso da parte di Infratil della sua intenzione di esercitare l'opzione di vendita nel 2009, la città anseatica di Lubecca si trovava a dover optare tra:
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(267) |
In caso di chiusura dell'aeroporto (opzione a), la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto pagare immediatamente il prezzo per l'opzione di vendita pari a […] EUR (cfr. considerando 238) e avviare la procedura di chiusura dell'aeroporto, con conseguenti costi aggiuntivi (cfr. studio Berenberg riportato nella tabella 9). |
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(268) |
Nel contesto del primo sottoscenario nell'ambito dell'opzione b (la città anseatica di Lubecca subentra nella gestione dell'aeroporto fino a quando non viene trovato un nuovo investitore privato), la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto pagare a Infratil il prezzo dell'opzione di vendita stabilito del contratto di partecipazione del 2005 e farsi carico di tutti i costi derivanti dalla gestione dell'aeroporto fino all'individuazione di un nuovo investitore. Desumendoli dal prezzo pagato per l'opzione di vendita del 2009 (cfr. tabella 3) i soli costi per le perdite di esercizio, gli investimenti, la procedura di approvazione del piano e i procedimenti giudiziari sarebbero ammontati a […] EUR. Di conseguenza, già a ottobre del 2009, i costi per la città anseatica di Lubecca sarebbero ammontati a circa […] EUR (prezzo per l'opzione di vendita ai sensi del contratto di partecipazione del 2005, più i costi di esercizio per il periodo dal novembre 2008 all'ottobre 2009). |
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(269) |
La Germania ha sostenuto che una vendita di FLG a un nuovo investitore privato avrebbe richiesto un'ulteriore procedura di gara a livello di UE e che la stessa avrebbe richiesto indicativamente 12 mesi o più. La Commissione osserva che, in effetti, un imprenditore privato avrebbe tenuto conto della durata stimata della procedura di gara. |
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(270) |
L'altro sottoscenario di cui all'opzione b comportava la firma dell'accordo supplementare del 2009 in modo da impedire a Infratil di esercitare l'opzione di vendita prima del 22 ottobre 2009. Se Infratil avesse esercitato l'opzione di vendita nell'ottobre del 2009, la città anseatica di Lubecca avrebbe dovuto pagare il prezzo per l'opzione di vendita in base all'accordo supplementare del 2009. Poiché tale prezzo include il prezzo per l'opzione di vendita ai sensi del contratto di partecipazione del 2005 nonché i costi aggiuntivi derivanti dalla gestione dell'aeroporto nel 2009, i costi potenziali per la città anseatica di Lubecca sarebbero paragonabili ai costi del primo sottoscenario dell'opzione b. |
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(271) |
Tuttavia, l'accordo supplementare del 2009 era stato associato a un vantaggio per la città anseatica di Lubecca: le concedeva il tempo per preparare una nuova procedura di gara al fine di trovare un nuovo investitore. Inoltre, un'immediata uscita di scena da parte di Infratil avrebbe comportato anche il rischio che Ryanair riducesse i suoi servizi presso l'aeroporto di Lubecca, il che avrebbe determinato perdite di esercizio superiori in futuro. La riduzione dei servizi offerti da Ryanair avrebbe altresì potuto avere ripercussioni negative sulla procedura di approvazione del piano, poiché FLG ha giustificato l'espansione prevista dell'aeroporto innanzitutto con la crescita del segmento dei voli a basso costo. |
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(272) |
In tale contesto, la Commissione conclude che, con la firma dell'accordo supplementare del 2009, la città anseatica di Lubecca ha optato per la scelta più vantaggiosa e si è quindi comportata come un operatore in economia di mercato. |
7.3.2.2. Conclusione
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(273) |
Un confronto tra le varie opzioni e i relativi costi correlati dimostra che l'accordo supplementare del 2009 è in linea con il principio dell'operatore in economia di mercato, dato che la firma dell'accordo rappresentava all'epoca l'opzione più vantaggiosa in termini di costi e quella economicamente più sostenibile. |
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(274) |
Tale conclusione è corroborata dalla fondata ipotesi che la città anseatica di Lubecca non sarebbe stata in grado di trovare un nuovo investitore nel 2009. Ciò è stato confermato ex post, in quanto è stato trovato un nuovo investitore soltanto nel 2012. |
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(275) |
Inoltre, le componenti del prezzo per l'opzione di vendita corrispondono alle componenti di prezzo conformi al contratto di partecipazione del 2005 e vengono estese soltanto in maniera tale da comprendere i prezzo ai costi sostenuti nel 2009. Come per il contratto di partecipazione del 2005, anche l'accordo supplementare del 2009 prevede un limite massimo per le perdite di esercizio e i costi di investimento che devono essere assunti dalla città anseatica di Lubecca. |
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(276) |
Sulla base di queste considerazioni, la Commissione conclude che non è stato concesso alcun vantaggio economico a Infratil e che, pertanto, la misura non si configura come un aiuto di Stato. |
7.4. POTENZIALE AIUTO DI STATO A FAVORE DI RYANAIR
7.4.1. Vantaggio economico
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(277) |
Quando un aeroporto dispone di risorse pubbliche, in linea di principio, si può escludere l'esistenza di un aiuto ad una compagnia aerea, se il rapporto tra l'aeroporto e la compagnia aerea è conforme al principio dell'operatore in economia di mercato. |
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(278) |
Secondo gli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 (56), in linea di principio, si può escludere l'esistenza di un aiuto a una compagnia aerea che utilizza un determinato aeroporto se il prezzo praticato per i servizi aeroportuali corrisponde al prezzo di mercato («primo approccio») o se è possibile dimostrare attraverso un'analisi ex ante – ossia un'analisi basata su informazioni disponibili al momento della concessione dell'aiuto, nonché su sviluppi che erano prevedibili all'epoca – che l'accordo aeroporto/compagnia aerea porterà ad un aumento incrementale dei profitti per l'aeroporto ed è parte della strategia globale volta a raggiungere la redditività quanto meno nel lungo termine («secondo approccio»). |
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(279) |
Nel caso del secondo approccio è necessario analizzare se, al momento della conclusione dell'accordo, un prudente operatore in economia di mercato avrebbe ipotizzato che l'accordo avrebbe portato a un aumento incrementale della redditività. Ciò viene misurato calcolando la differenza tra le entrate incrementali attese derivanti dall'accordo (le entrate incrementali sono le entrate che si otterrebbero in caso di conclusione dell'accordo meno le entrate che si otterrebbero in assenza di tale stipula) e i costi incrementali attesi derivanti dall'accordo (i costi incrementali sono i costi che verrebbero generati in caso di conclusione dell'accordo meno i costi che verrebbero generati in assenza di tale stipula), applicando successivamente un tasso adeguato di attualizzazione ai flussi di cassa risultanti. |
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(280) |
Per quanto riguarda il primo approccio (confronto con il «prezzo di mercato»), la Commissione non ritiene che attualmente sia possibile individuare un parametro di riferimento appropriato per stabilire un vero prezzo di mercato per i servizi forniti dagli aeroporti (57). Di conseguenza la Commissione è del parere che l'analisi ex ante della redditività incrementale sia da considerarsi l'approccio più appropriato per la valutazione degli accordi tra gli aeroporti e le singole compagnie aeree. |
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(281) |
Va osservato che l'applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato può essere utile, in linea di principio, sulla base di un prezzo medio su altri mercati analoghi se tale prezzo può essere ragionevolmente calcolato o desunto da altri indicatori di mercato. Tuttavia, nel caso dei servizi aeroportuali questo metodo è meno pertinente, in quanto la struttura dei costi e delle entrate varia spesso in maniera notevole tra i diversi aeroporti. Tale struttura dipende in particolare dalla fase di sviluppo dell'aeroporto, dal numero delle compagnie aeree che volano da e verso l'aeroporto, dalla capacità in termini di passeggeri, dallo stato dell'infrastruttura o dagli investimenti correlati, dal quadro normativo che può variare da uno Stato membro all'altro, nonché dalle passività e dai debiti arretrati dell'aeroporto (58). |
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(282) |
Inoltre, qualsiasi analisi puramente comparativa è resa più difficoltosa dalla liberalizzazione del mercato del trasporto aereo. Nella fattispecie è evidente che le relazioni commerciali tra gli aeroporti e le compagnie aeree non si basano sempre esclusivamente su un regolamento in materia di diritti pubblicato. Al contrario, tali relazioni commerciali possono variare notevolmente l'una dall'altra. Dette relazioni comprendono la ripartizione dei rischi relativi al trasporto aereo di passeggeri, nonché tutte le obbligazioni economiche e finanziarie ad esso associate, i sistemi di incentivazione di uso comune e la variazione della ripartizione del rischio nel corso della durata del contratto. Di conseguenza, le transazioni in questione non possono essere adeguatamente confrontate sulla base di un diritto di assistenza o di un diritto per passeggero. |
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(283) |
Inoltre, l'applicazione di un parametro di riferimento non costituisce un metodo adeguato per la determinazione dei prezzi di mercato se i parametri di riferimento disponibili non sono stati determinati sulla base di considerazioni di carattere commerciale o se i prezzi esistenti sono stati significativamente distorti da misure statali. Nel settore del trasporto aereo, tali distorsioni sono evidenti, come spiegato nei considerando da 57 a 59 degli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014: «Gli aeroporti di proprietà pubblica sono tradizionalmente considerati dai pubblici poteri come infrastrutture dirette a facilitare lo sviluppo locale e non come imprese operanti secondo le regole di mercato. I prezzi praticati da tali aeroporti di conseguenza tendono ad essere stabiliti senza tener conto di considerazioni di mercato e in particolare di sane prospettive di redditività ex ante, ma essenzialmente alla luce di considerazioni di ordine sociale o regionale. Anche se alcuni aeroporti sono di proprietà privata o sono gestiti senza tener conto di considerazioni di ordine sociale o regionale, i prezzi praticati da tali aeroporti possono essere in larga misura influenzati dai prezzi praticati dalla maggior parte degli aeroporti sovvenzionati con fondi pubblici in quanto le compagnie aeree tengono conto di tali prezzi quando negoziano con aeroporti appartenenti a privati o che sono gestiti da privati. In tali circostanze, la Commissione nutre forti dubbi sul fatto che attualmente sia possibile individuare un parametro di riferimento appropriato per stabilire un vero prezzo di mercato per i servizi forniti dagli aeroporti. Questa situazione può cambiare o evolversi in futuro…» (59). |
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(284) |
Inoltre, gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno stabilito che l'utilizzo di parametri di riferimento in relazione al settore in questione è solo uno dei metodi che possono essere utilizzati per analizzare se un beneficiario abbia goduto di un vantaggio economico che non gli sarebbe stato concesso in condizioni di mercato normali (60). La Commissione può comunque procedere secondo tale approccio, sebbene non sia tenuta a farlo qualora, come nel caso in esame, detto approccio non sia adeguato. |
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(285) |
In sostanza, Ryanair ha ritenuto che il principio dell'operatore in economia di mercato possa essere applicato effettuando un confronto con gli accordi commerciali di altri aeroporti europei. Nello specifico, l'impresa ha confrontato i diritti versati dalla stessa agli aeroporti di Bournemouth, Grenoble, Knock, Maastricht, Nîmes e Prestwick con quelli da versare secondo gli accordi conclusi con l'aeroporto di Lubecca. Lo studio non ha verificato se tali aeroporti comparativi soddisfacevano tutte le condizioni previste negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, in quanto ha preso in considerazione soltanto il volume di traffico, il tipo di traffico presso l'aeroporto e il grado di ricchezza dell'area circostante (61). |
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(286) |
Dopo aver confrontato i diritti fissati negli accordi accessori di marzo e ottobre 2010 con i diritti in vigore presso l'aeroporto di Amburgo nella sua decisione di avvio del 2012, la Commissione dubitava della conformità dei diritti fissati negli accordi accessori rispetto alle condizioni di mercato. La Commissione constata che il volume di traffico a Lubecca è notevolmente inferiore a quello registrato presso l'aeroporto di Amburgo. Nella Germania settentrionale Amburgo è l'aeroporto che presenta il volume di traffico più elevato. L'aeroporto di Amburgo è utilizzato per tutti i settori del traffico aereo, mentre quello di Lubecca si era specializzato nei volia basso costo che richiedono meno banchi di accettazione (check-in) e strutture per i passeggeri in transito, nessun servizio autobus per i passeggeri, meno personale e strutture per la gestione dei bagagli e meno personale di pulizia, nonché per i quali il tempo di rotazione è più breve. Di conseguenza, l'aeroporto di Amburgo non è sufficientemente paragonabile all'aeroporto di Lubecca. |
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(287) |
Tenuto conto di queste considerazioni, la Commissione ritiene che nel caso in questione si debba applicare l'approccio generale suggerito negli orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014 che prevede l'applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato ai rapporti commerciali tra gli aeroporti e le compagnie aeree, ossia l'analisi ex ante dell'aumento incrementale della redditività (62). |
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(288) |
Questo approccio è giustificato dal fatto che un gestore di un aeroporto può avere un interesse oggettivo a concludere una transazione con una compagnia aerea qualora detto gestore possa ragionevolmente prevedere di realizzare profitti maggiori (o perdite minori) tramite tale transazione, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di tale transazione, indipendentemente da qualsiasi confronto con le condizioni commerciali che vengono offerte alle compagnie aeree da altri gestori di aeroporti, nonché dalle condizioni offerte da detto gestore ad altre compagnie aeree. |
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(289) |
Al fine di escludere che un aiuto compatibile a favore di un gestore aeroportuale possa essere trasferito a una particolare compagnia aerea, l'infrastruttura aeroportuale deve essere altresì aperta a tutte le compagnie aeree e non deve essere riservata a una specifica impresa. |
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(290) |
In tale contesto, la Commissione osserva altresì che la differenziazione dei prezzi è una pratica commerciale abituale. Tuttavia, una tale politica differenziata dei prezzi dovrebbe essere giustificata dal punto di vista commerciale. |
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(291) |
La Commissione ritiene che gli accordi conclusi tra compagnie aeree e un aeroporto siano conformi al principio dell'operatore in economia di mercato se contribuiscono in maniera apprezzabile, da una prospettiva ex ante, alla redditività dell'aeroporto. L'aeroporto deve dimostrare che al momento di concludere un accordo con una compagnia aerea (ad esempio un contratto individuale o un regime complessivo di diritti aeroportuali) è in grado di coprire tutti i costi derivanti dall'accordo per tutta la durata dello stesso, con un ragionevole margine di profitto sulla base di sane prospettive di medio termine (63). |
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(292) |
Al fine di valutare se un accordo concluso da un aeroporto con una compagnia aerea sia conforme al principio dell'operatore in economia di mercato, le entrate attese da attività non aeronautiche derivanti dall'attività della compagnia aerea, dovrebbero essere prese in considerazione insieme ai diritti aeroportuali, al netto di eventuali sconti, sostegno alla commercializzazione o sistemi di incentivazioni. Analogamente, va tenuto conto di tutti i costi previsti sostenuti in misura incrementale dall'aeroporto in relazione alle attività della compagnia aerea nell'aeroporto. Tali costi incrementali possono comprendere tutte le categorie di spese o investimenti, ad esempio costi incrementali di investimenti, personale e attrezzature indotti dalla presenza della compagnia aerea nell'aeroporto (64). |
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(293) |
Secondo la prassi decisionale della Commissione, non si deve tener conto invece, ai fini della verifica del rispetto del principio dell'operatore in economia di mercato, dei costi che l'aeroporto dovrebbe sostenere in ogni caso indipendentemente dall'accordo con la compagnia aerea (65). |
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(294) |
Ai sensi della sentenza Charleroi (66) la Commissione ha l'obbligo di tenere conto, nella valutazione delle misure contestate in questione, di tutti gli elementi pertinenti della misura e del loro contesto, ovvero, nel caso in esame, la Commissione deve esaminare le ripercussioni attese del contratto stipulato con Ryanair su FLG tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti delle misure in questione. |
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(295) |
Nella sua sentenza nella causa Stardust Marine la Corte ha statuito che: «per stabilire se lo Stato abbia adottato o no il comportamento di un investitore avveduto in un'economia di mercato, occorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (67). |
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(296) |
Per quanto riguarda l'applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato, la Commissione deve fare riferimento al momento della conclusione dell'accordo. Inoltre, nella sua valutazione, la Commissione deve considerare le informazioni e le ipotesi delle quali disponeva FLG al momento della conclusione dell'accordo. |
7.4.2. Applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato al contratto del 2000
7.4.2.1. Osservazioni preliminari
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(297) |
Air Berlin ha descritto gli accordi tra Ryanair e l'aeroporto di Lubecca come non redditizi e ha sottolineato che le perdite di FLG sono cresciute costantemente dopo l'arrivo di Ryanair (tabella 8). Dal momento che solo Ryanair e Wizz Air effettuavano voli di linea da e verso questo aeroporto, Air Berlin ha concluso che queste due compagnie aeree erano responsabili delle perdite di FLG. |
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(298) |
La Commissione ritiene, invece, che, anche se è possibile comprovare una correlazione significativa tra il numero di passeggeri di Ryanair presso l'aeroporto di Lubecca e le perdite di FLG, una correlazione tra volume dei passeggeri e perdite economiche non significa necessariamente che le perdite siano dovute alle operazioni di Ryanair. Secondo i dati forniti dalla Germania, oltre il […] % delle perdite sostenute tra il 2000 e il 2005 sono riconducibili agli investimenti necessari per adeguare l'aeroporto al maggior numero di passeggeri. Gli investimenti si sono resi necessari per preservare il valore dell'aeroporto in caso di una possibile privatizzazione e per mantenere la sua attrattiva per nuove compagnie aeree. |
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(299) |
Occorre altresì tener presente che, nell'esecuzione delle verifiche del criterio dell'operatore in economia di mercato va considerata la situazione precedente agli eventi o alle misure pertinenti. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia per quanto riguarda il comportamento dell'investitore privato, cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, non deve trattarsi necessariamente del comportamento di un comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve; anzi, detto investitore può farsi guidare anche da prospettive di redditività a più lungo termine (68). Anche se un aeroporto genera perdite durante il periodo della presenza di Ryanair, è possibile che un contratto tra un aeroporto e una compagnia aerea prometta, in prospettiva, profitti incrementali. |
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(300) |
Infine, la Commissione constata che, nell'ambito di questa verifica, Ecorys è stata incaricata di redigere una relazione sulla redditività dell'accordo tra la città anseatica di Lubecca e Ryanair del 2000 (69). Tuttavia, la relazione si fondava su un approccio basato sui costi complessivi piuttosto che su un approccio basato sui costi incrementali e, di conseguenza, tale relazione non viene presa in considerazione nel contesto della presente valutazione. |
7.4.2.2. Valutazione dei costi e delle entrate incrementali
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(301) |
Per la valutazione del contratto un operatore in economia di mercato avrebbe considerato il periodo a partire dalla firma del contratto, ossia dal 29 maggio 2000. Come fine del periodo avrebbe scelto la data di scadenza del contratto del 2000, ossia il 31 maggio 2010. |
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(302) |
Tenendo conto delle conclusioni di cui ai considerando da 282 a 301, la valutazione del contratto in questione comporta la verifica dell'esistenza di un aiuto nel contesto di tale contratto, dell'ammontare di tale eventuale aiuto sulla scorta della situazione in essere al momento della sua stipula, nonché delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili in quel dato momento. |
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(303) |
All'epoca dei negoziati del contratto, FLG ipotizzava che l'attività di Ryanair presso l'aeroporto di Lubecca avrebbe portato a un numero maggiore di passeggeri, con conseguenti maggiori entrate derivanti da attività non legate all'aviazione, nonché a un ampliamento di queste ultime attività e a una maggiore attrattiva dell'aeroporto per l'insediamento di ulteriori compagnie aeree. Nonostante avesse registrato perdite negli anni precedenti al contratto, FLG prevedeva che l'attività commerciale di Ryanair presso l'aeroporto avrebbe generato guadagni moderati nel medio-lungo termine. |
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(304) |
La Germania ha presentato dati in merito all'aumento atteso del volume dei passeggeri, nonché ai costi e alle entrate incrementali attesi (con previsioni per il caso più favorevole e per quello meno favorevole). |
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(305) |
Un operatore in economia di mercato si attenderebbe ragionevolmente di realizzare le seguenti entrate incrementali in relazione al contratto:
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(306) |
Applicando l'approccio «single till», la Commissione ritiene che si debbano considerare come entrate dell'aeroporto tanto quelle derivanti da attività legate all'aviazione quanto quelle derivanti da attività non legate all'aviazione (70). |
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(307) |
Sulla base delle tariffe stabilite nel contratto del 2000, secondo la Germania, l'aeroporto prevedeva di realizzare entrate medie per attività legate all'aviazione pari a […] EUR per passeggero. FLG prevedeva invece che le entrate derivanti da attività non legate all'aviazione ammontassero al […] % delle entrate risultanti dalle attività di trasporto aereo. |
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(308) |
Un operatore in economia di mercato si attenderebbe ragionevolmente di realizzare i seguenti costi incrementali in relazione al contratto:
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(309) |
Secondo i dati forniti dalla Germania, FLG ha dovuto assumere personale supplementare per far fronte al volume previsto di passeggeri. Il FLG ha calcolato costi operativi e di personale incrementali di […] EUR per passeggero. |
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(310) |
Sulla base del contratto del 2000, per il periodo 2000-2012 FLG prevedeva costi incrementali di commercializzazione pari a […] EUR nel caso più favorevole e a […] EUR nel caso più sfavorevole. |
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(311) |
Per quanto riguarda i costi di investimento, la Germania ha dichiarato che l'infrastruttura aeroportuale era già presente prima del contratto con Ryanair e che le operazioni di Ryanair originariamente previste in loco non hanno reso necessario alcun ulteriore investimento infrastrutturale. |
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(312) |
La Germania ha presentato le seguenti tabelle relative a entrate e costi di esercizio nel caso più favorevole (tabella 11) e nel caso più sfavorevole (tabella 12): Tabella 11 Costi ed entrate - caso più favorevole
Tabella 12 Costi ed entrate - caso più sfavorevole
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(313) |
FLG prevedeva che l'accordo del 2000 con Ryanair avrebbe avuto ripercussioni finanziarie positive. A tale proposito, la tabella 13 riporta le entrate derivanti da attività legate all'aviazione e attività non legate all'aviazione, nonché i costi che possono essere imputati direttamente alle attività di Ryanair presso l'aeroporto, oltre ai costi di commercializzazione. Tabella 13 Analisi della redditività ex ante
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(314) |
Nello scenario per il caso più favorevole, la Germania ha arrotondato il numero dei passeggeri a […]; ciò ha portato a entrate da attività legate all'aviazione pari a […] EUR. Nello scenario per il caso più sfavorevole l'ipotesi di partenza prevedeva complessivamente […] passeggeri, il che ha determinato entrate da attività legate all'aviazione pari a […] EUR. Dato che, secondo le ipotesi fatte, le entrate da attività non legate all'aviazione dovevano ammontare a […] % delle entrate da attività legate all'aviazione, le entrate derivanti da attività non legate all'aviazione sono state stimate ammontare a […] EUR nel caso più favorevole e a […] EUR nel caso più sfavorevole. Inoltre, sono stati calcolati costi di esercizio per un totale di […] EUR nel caso più favorevole e di […] EUR nel caso più sfavorevole. I costi di commercializzazione non sono stati calcolati per passeggero, ma sono stati stimati ammontare a un importo complessivo pari a […] EUR nel caso più favorevole o a […] EUR nel caso più sfavorevole. |
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(315) |
La tabella 13 mostra che, secondo le stime, le entrate derivanti dal contratto del 2000 dovevano superare i costi, il che avrebbe dovuto portare a un'eccedenza annua di […] EUR nel caso più favorevole e di […] EUR nel caso più sfavorevole. |
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(316) |
La Commissione ritiene che l'approccio della Germania sia affidabile. Le entrate stimate derivanti da attività legate all'aviazione si basano sulle condizioni del contratto con Ryanair del 2000. La valutazione delle entrate derivanti da attività non legate all'aviazione pari a […] % delle entrate da attività legate all'aviazione dovrebbe essere coerente con i calcoli generali pertinenti realizzati presso altri aeroporti (cfr. tabella 6). Anche l'ipotesi di un fabbisogno maggiore di personale in caso di aumento del volume dei passeggeri sembra ragionevole. |
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(317) |
Gli investimenti per l'ampliamento dell'aeroporto di Lubecca non sono stati adattati specificatamente a Ryanair, ma potrebbero offrire benefici anche ad altre compagnie aeree. Di conseguenza non è stato necessario attribuire i costi di investimento ai costi incrementali del contratto con Ryanair. Come sottolineato dalla Germania, FLG ha costantemente cercato di attirare ulteriori compagnie aeree e ha anche avuto successo in tale attività (si pensi ad esempio a WizzAir). Inoltre, sempre secondo la Germania, l'aeroporto ha tentato per anni, senza successo, di avviare negoziati con Air Berlin. |
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(318) |
La Germania ha sostenuto che un aumento significativo del volume dei passeggeri era imprescindibile per la riuscita della privatizzazione dell'aeroporto di Lubecca. La Commissione accetta che siano stati effettuati investimenti volti a preparare l'aeroporto di Lubecca a un volume di passeggeri più elevato (71). |
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(319) |
Tuttavia, FLG non era tenuta a effettuare investimenti ai sensi del contratto del 2000 (72). FLG avrebbe potuto adempiere alle sue obbligazioni contrattuali senza investire nell'espansione dell'aeroporto. |
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(320) |
Per questi motivi, la Commissione è giunta alla conclusione che è giustificato non attribuire gli investimenti fatti nell'aeroporto di Lubecca agli accordi con Ryanair del 2010. |
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(321) |
Tuttavia, secondo un'analisi dei dati forniti dalla Germania, la Commissione non può concordare su un punto e di conseguenza effettua una modifica al riguardo. Il contratto del 2000 prevedeva che lo stesso sarebbe terminato il 30 maggio 2010. Nel calcolo della redditività incrementale di questo contratto la Germania ha tenuto conto anche dei costi e delle entrante incrementali degli anni 2011 e 2012. La Commissione ritiene che sia giustificato prendere in considerazione soltanto i costi e le entrate incrementali generati durante il periodo contrattuale. Tenendo conto di questa modifica necessaria la Commissione ha svolto una propria analisi. Nel fare ciò si è basata sulla valutazione della redditività incrementale realizzata dalla Germania, adattandola, ove necessario. Tale analisi ha portato ai dati riportati nelle tabelle 14, 15 e 16. Tabella 14 Costi ed entrate - caso più favorevole
Tabella 15 Costi ed entrate - caso più sfavorevole
Tabella 16 Analisi della redditività ex ante
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(322) |
La Commissione ha escluso le entrate e i costi di esercizio attesi per il 2011 e il 2012, poiché il contratto del 2000 avrebbe dovuto essere già estinto in tali date (cfr. tabelle 14 e 15). Al contrario, la Commissione si è basata sulle entrate e sui costi di esercizio attesi per il periodo 2000-2010, elencati nella tabella 16. Per quanto riguarda i costi di commercializzazione, la Commissione ha calcolato i costi medi per passeggero nel caso più favorevole e in quello più sfavorevole utilizzando i dati forniti dalle autorità tedesche. Successivamente ha moltiplicato il valore medio pro capite per il volume dei passeggeri atteso per il periodo 2000-2010, ottenendo una stima dei costi di commercializzazione pari a […] EUR nel caso più favorevole e […] EUR nel caso più sfavorevole (tabella 16). |
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(323) |
Anche se l'analisi preliminare di FLG presentata dalla Germania non ha ridotto i pagamenti futuri in base ai prezzi alla data di scadenza del contratto, i dati mostrano chiaramente che il contratto si sarebbe probabilmente dimostrato redditizio. |
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(324) |
Oltre ai dati presentati dalla Germania, Oxera ha presentato un'analisi di redditività del contratto del 2000 (73). Nella sua analisi, ove possibile, Oxera ha citato dati effettivi, ossia costi ed entrate relativi al periodo precedente alla conclusione del contratto, al fine di trarre ipotesi in merito alle aspettative di FLG al momento della conclusione del contratto. Nel procedere in tal senso Oxera ha utilizzato i numeri effettivi dei passeggeri fino al giorno della conclusione del contratto. Le tariffe e i pagamenti ai sensi dell'accordo del 2000 sono stati basati sulle entrate derivanti da attività legate all'aviazione e sui costi di commercializzazione. Per il calcolo delle entrate da attività non legate all'aviazione e dei costi di esercizio Oxera ha utilizzato le cifre effettive del periodo successivo alla conclusione del contratto. |
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(325) |
Il valore attuale netto (VAN) del contratto del 2000 con Ryanair è stato stimato ammontare a […] EUR. Di conseguenza ci si attendeva che l'accordo fosse redditizio. |
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(326) |
Oxera ha calcolato il VAN senza attribuire al contratto del 2000 i costi di investimento. Ciò è in linea con la conclusione della Commissione (cfr. considerando da 316 a 320), secondo la quale gli investimenti effettuati presso l'aeroporto di Lubecca non erano imputabili al contratto del 2000. |
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(327) |
La Commissione rileva che Oxera si è basata su dati disponibili ex ante per il calcolo del volume dei passeggeri, delle entrate da attività legate all'aviazione e delle tariffe di commercializzazione, bensì sui dati ex post per il calcolo delle entrate da attività non legate all'aviazione e dei costi di esercizio. Secondo dati propri, Oxera non aveva accesso alle previsioni ex ante delle entrate da attività non legate all'aviazione e dei costi di esercizio. La Commissione constata che si possono prendere in considerazione soltanto le entrate e i costi previsti dall'aeroporto prima del momento della stipula di un contratto con una compagnia aerea se si deve valutare se il contratto era conforme al principio dell'operatore in economia di mercato. Una valutazione basata parzialmente su dati ex post può tuttavia essere presa in considerazione in via subordinata per confermare ipotesi sulle quali si basano le entrate e i costi previsti. I dati ex ante ricostruiti da Oxera in merito alle entrate derivanti da attività legate all'aviazione ([…] EUR) si collocano anch'essi tra i valori delle previsioni di FLG presentate dalla Germania per il caso più favorevole ([…] EUR) e per il caso più sfavorevole ([…] EUR). I dati ex ante ricostruiti da Oxera in relazione ai costi di commercializzazione ([…] EUR) sono persino inferiori a quelli presentati dalla Germania: FLG aveva previsto costi di commercializzazione per un totale di […] EUR nel caso più favorevole e di […] EUR nel caso più sfavorevole. Ciò conferma che le previsioni di FLG erano sufficientemente conservative. |
7.4.3. Conclusione
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(328) |
Dalle informazioni presentate dalla Germania si desume che FLG poteva prevedere un risultato incrementale positivo dal contratto del 2000. Le ipotesi sulle quali si basava tale aspettativa sembrano ragionevoli. Ciò è corroborato dal fatto che l'aumento atteso del volume dei passeggeri è stato superato dal reale aumento nel periodo 2000-2005. Il fatto che la crescita del volume dei passeggeri sia stata limitata è dovuto in gran parte alla mancata emissione della decisione di approvazione del piano che ha reso impossibile un'espansione dell'aeroporto. Ciò non era prevedibile al momento della conclusione del contratto del 2000. Le aspettative di FLG sono corroborate dallo studio di Oxera. |
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(329) |
Di conseguenza sarebbe stato ragionevole attendersi che il contratto del 2000 con Ryanair sarebbe stato redditizio in via incrementale per FLG. Pertanto anche un prudente operatore in economia di mercato avrebbe concluso il contratto poiché, da un punto di vista ex ante, detto contratto avrebbe contribuito in maniera incrementale alla redditività dell'aeroporto. A fronte del suo contributo chiaramente positivo, il contratto del 2000 può essere considerato anche parte di una strategia complessiva dell'aeroporto volta a realizzare la redditività quanto meno a lungo termine. |
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(330) |
Il contratto del 2000 tra FLG e Ryanair non è pertanto associato ad alcun vantaggio economico del quale Ryanair non avrebbe goduto in normali condizioni di mercato. Di conseguenza tale contratto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tale constatazione non pregiudica la valutazione della possibilità che gli accordi del 2010 siano associati a un aiuto di Stato a favore di Ryanair. |
7.5. DIRITTI PER LO SGHIACCIAMENTO DI AEROMOBILI
7.5.1. Selettività
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(331) |
Una misura statale rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, soltanto se si è in presenza di un vantaggio che favorisce «talune imprese o talune produzioni». Di conseguenza, sono coperte dalla nozione di aiuto soltanto le misure che favoriscono selettivamente le imprese. |
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(332) |
Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'UE, è necessario valutare se una misura statale è intesa, nel quadro di un determinato regime giuridico («quadro di riferimento»), favorire talune «imprese o produzioni» rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga in relazione all'obiettivo perseguito dalla misura in questione. Una misura che opera distinzioni tra imprese che si trovano in una situazione paragonabile è evidentemente selettiva. Qualora una misura selettiva prima facie sia giustificata dalla natura o dalla struttura interna del sistema, essa non viene considerata selettiva e non rientra quindi nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (74). |
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(333) |
La Commissione deve quindi svolgere un'analisi che prevede tre fasi: innanzitutto deve determinare il sistema di riferimento; in secondo luogo, deve stabilire se una determinata misura costituisce a tale proposito uno scostamento da tale sistema, in quanto attua distinzioni tra operatori economici soggetti a una situazione di fatto e di diritto comparabile, tenendo conto degli obiettivi inerenti del sistema; qualora vi sia uno scostamento (e la misura sia pertanto selettiva prima facie), si deve verificare quindi, in terzo luogo, se tale scostamento sia giustificato dalla natura o dalla struttura interna del quadro (di riferimento). |
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(334) |
Nella fattispecie, la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale in relazione ai diritti per lo sghiacciamento di aeromobili. |
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(335) |
In tale contesto essa deve innanzitutto stabilire su quale normativa si basino i diritti in questione. La Commissione rileva che i diritti pertinenti sono fissati in un regolamento per i diritti speciali. Tale regolamento per i diritti speciali non costituisce parte del regolamento generale in materia di diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura, tuttavia presenta alcune caratteristiche comuni rispetto a quest'ultimo: tale regolamento riporta i prezzi per determinati servizi forniti dall'aeroporto alle compagnie aeree, nonché i prezzi dei materiali necessari a tale fine, e si applica a tutte le compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto. Detto regolamento viene aggiornato regolarmente ad intervalli di alcuni anni in maniera da tener conto dello sviluppo dei costi per questi servizi speciali. Soltanto l'aeroporto è autorizzato a redigere il regolamento per i diritti speciali. |
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(336) |
Nella sua sentenza relativa all'aeroporto di Lubecca, la Corte di giustizia ha stabilito che il regolamento in materia di diritti del 2006 era un quadro di riferimento pertinente (75). Tenuto conto delle analogie tra il regolamento generale in materia di diritti e il regolamento per i diritti speciali, la Commissione conclude che il regolamento per i diritti speciali in vigore presso l'aeroporto di Lubecca debba essere considerato il quadro di riferimento sulla base del quale devono essere valutati i diritti per lo sghiacciamento di aeromobili. |
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(337) |
In secondo luogo, la Commissione è tenuta a stabilire se tale regolamento per i diritti speciali attua delle distinzioni tra operatori economici che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile. Il regolamento per i diritti speciali si applica a tutte le compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto. Non attua alcuna distinzione tra le compagnie aeree nel contesto dell'utilizzo dei servizi di sghiacciamento. A ciascun aeromobile che usufruisce dei servizi di sghiacciamento presso l'aeroporto di Lubecca si applicano gli stessi diritti, che dipendono dal peso al decollo e dalle quantità utilizzate di liquido di sghiacciamento e di acqua calda. Di conseguenza, i diritti per i servizi di sghiacciamento presso l'aeroporto di Lubecca non presentano scostamenti rispetto al sistema di riferimento in quanto non si attua alcuna distinzione tra le compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto. La Commissione ritiene pertanto che i diritti di sghiacciamento siano chiaramente non selettivi. |
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(338) |
Di conseguenza non è necessario valutare se le tariffe siano giustificate dalla natura o dalla struttura interna del quadro (di riferimento). |
7.5.2. Conclusione
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(339) |
I diritti per lo sghiacciamento di aeromobili non sono quindi da considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
8. CONCLUSIONE
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(340) |
Non è necessario adottare una decisione nella quale si stabilisca se eventuali aiuti di Stato a favore di FLG costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, e, in caso affermativo, se tali aiuti siano compatibili con il mercato interno. La persona giuridica FLG non esiste più e ha cessato la sua attività economica. Anche qualora si constatasse una continuità economica tra FLG e Yasmina, non sarebbe più possibile chiedere il rimborso dell'aiuto a Yasmina in quanto l'impresa è stata sciolta e i suoi attivi sono stati ceduti nel contesto di una procedura concorsuale svolta ai sensi del diritto tedesco, soggetta a controllo giudiziario. |
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(341) |
La vendita di quote di FLG a Infratil nel 2005 non ha conferito alcun vantaggio a Infratil poiché la città anseatica di Lubecca ha agito come un operatore in economia di mercato nel contesto della vendita delle quote. Nemmeno la rinegoziazione dell'opzione di vendita nel 2009 e il ripianamento di ulteriori perdite, nonché dei costi di investimento e di altri costi ai sensi del contratto supplementare del 2009, hanno conferito alcun vantaggio a Infratil. Anche in tale occasione la città anseatica di Lubecca ha agito come un operatore in economia di mercato. |
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(342) |
Secondo una prospettiva ex ante il contratto del 2000 tra FLG e Ryanair avrebbe contribuito alla redditività dell'aeroporto. Di conseguenza, un gestore operante in economica di mercato avrebbe concluso tale contratto e quindi Ryanair non ha beneficiato di alcun vantaggio in relazione a tale contratto. |
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(343) |
I diritti per i servizi di sghiacciamento presso l'aeroporto di Lubecca non presentano chiaramente carattere selettivo. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Non è necessario adottare una decisione nella quale si stabilisca se eventuali aiuti di Stato a favore di FLG costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in caso affermativo, se tali aiuti siano compatibili con il mercato interno, poiché FLG ha cessato la propria attività economica e non è più possibile recuperare l'aiuto.
Articolo 2
La vendita del 90 % delle quote di FLG a Infratil e le condizioni dell'opzione di vendita rinegoziate nel 2009 non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 3
Il contratto del 2000 tra Ryanair e l'aeroporto di Lubecca non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 4
I diritti per lo sghiacciamento di aeromobili non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 5
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 287 del 29.11.2007, pag. 27.
(2) GU C 295 del 7.12.2007, pag. 29 e GU C 241 del 10.8.2012, pag. 56.
(3) Infratil è una società di partecipazione finanziaria neozelandese specializzata in investimenti infrastrutturali nei settori dell'energia, degli aeroporti e dei trasporti pubblici. Infratil è stata proprietaria e gestore dei seguenti aeroporti: Wellington International Airport, Nuova Zelanda; Glasgow Prestwick Airport e Kent International Airport, Regno Unito. Nel frattempo, la società ha ceduto le sue partecipazioni negli aeroporti europei.
(4) Per quanto concerne Ryanair, si tratta di una compagnia aerea irlandese e di un membro della European Low Fares Airlines Association (ELFAA, associazione che riunisce le compagnie europee a basso costo). Le attività commerciali della compagnia aerea si sono estese agli aeroporti regionali secondari. Attualmente la compagnia aerea vola verso circa 160 aeroporti europei di destinazione. Ryanair gestiva una flotta omogenea costituita da 272 velivoli modello Boeing 737-800 da 189 posti. Al momento della decisione di avvio del 2007, Ryanair effettuava 23 voli settimanali dall'aeroporto di Lubecca verso cinque aeroporti europei di destinazione: Londra-Stansted (Regno Unito), Milano-Bergamo e Pisa (Italia), Palma di Maiorca (Spagna) e Stoccolma-Skavsta (Svezia).
(5) GU C 287 del 29.11.2007, pag. 27.
(6) GU C 295 del 7.12.2007, pag. 29.
(7) Schutzgemeinschaft gegen Fluglärm Lübeck und Umgebung Groß Grönau eV e Check-in Lübeck e.V.
(8) Camera dell'industria e del commercio (IHK) di Lubecca.
(9) Peter C. Klanowski e Horst Conrad.
(10) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, concernente: recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [attuale articolo 108 del TFUE] (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(11) Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).
(12) GU C 113 del 15.4.2014, pag. 30.
(13) Per quanto riguarda la SGF si tratta di una organizzazione non governativa costituita ai sensi delle disposizioni della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).
(14) Prima dell'avvio si è proceduto con l'esame delle misure nel contesto dei casi CP 31/2009 (SA.27585) e CP 162/2010 (SA.31149).
(15) GU C 241 del 10.8.2012, pag. 56.
(16) Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (associazione federale degli aeroporti civili tedeschi).
(17) Yasmina era una filiale interamente controllata da 3 Y Logistic und Projektbetreuung GmbH («3Y»), società di investimento di proprietà di una persona fisica, ossia di Saudis Adel Mohammed Saleh M. Alghanmi. Yasmina è stata costituita per effettuare l'acquisto e gestire l'aeroporto di Lubecca.
(18) Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2014, Hansestadt Lübeck (città anseatica di Lubecca)/Commissione europea, T-461/12 ECLI:EU:T:2014:758.
(19) Sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Commissione europea contro Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, ECLI:EU:C:2016:971.
(20) Cfr. il sito web dell'aeroporto di Lubecca: http://www.flughafen-luebeck.de/images/02-unternehmen/06-zahlen_fakten_daten/02-monatsstatistik/ab2000.pdf (accesso effettuato il 22 maggio 2015).
(21) La cittadinanza della città anseatica di Lubecca è costituita da rappresentanti dei cittadini della città.
(22) GU 2012/S 156-261107 del 16 agosto 2012 (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261107-2012:TEXT:EN:HTML&tabId=1).
(23) Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2005, in merito al caso N 644i/2002 – Germania – Sviluppo dell'infrastruttura comune a carattere economico nell'ambito del regime di aiuti Azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» (nella lingua originale Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» ) secondo la parte II, punto 7 del Piano quadro – Aiuto alla costruzione e all'estensione di aeroporti regionali (GU C 126 del 12.5.2005, pag. 10).
(24) La decisione di approvazione del piano per lo sviluppo dell'aeroporto di Lubecca del 20 gennaio 2005, che includeva diverse misure infrastrutturali, è stata impugnata da varie parti in giudizio. Durante il procedimento transitorio sono state adottate due decisioni definitive dall'Oberverwaltungsgericht: decisione 4MR1/05 del 18 luglio 2005 dell'Oberverwaltungsgericht Schleswig e decisione 101/05 del 21 ottobre 2005 dell'Oberverwaltungsgericht Schleswig. Sulla base di tali sentenze l'approvazione del piano è stata respinta.
(*1) Informazioni riservate.
(25) Applicazione degli articoli 2 e 93 del trattato CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).
(26) Oberverwaltungsgericht Schleswig; 4MR1/05.
(27) Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (« Stardust Marine »), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.
(28) Sentenza del Tribunale, del 3 marzo 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commissione (Helaba I), T-163/05, ECLI:EU:T:2010:59.
(29) Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415.
(30) Relazione Oxera « Economic MEOP assessment: Lübeck airport » del 6 febbraio 2015.
(31) Piano economico « Takeoff Konzept » del 21 dicembre 2009, cfr. http://www.luebeck.de/stadt_politik/rathaus/wahlen/files/M21_Take_off_Konzept_HL-Umdruck_17-156_WA_Ltsh.pdf.
(32) Sentenza della Corte del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (« Stardust Marine »), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.
(33) Sentenza del Tribunale, del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione (Charleroi T-196/04 ECLI:EU:T:2008:585.
(34) Decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, aiuti di Stato N 510/2008 – Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea ALITALIA (GU C 46 del 25.2. 2009, pag. 6).
(35) Sentenza della Corte, dell'8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, C-328/99 e C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252; decisione della Commissione, del 17 settembre 2008, aiuti di Stato N 321/2008, N 322/2008 e N 323/2008 – Grecia – Vendita di taluni attivi di Olympic Airlines/Olympic Airways Services (GU C 305 del 10 ottobre 2012, pag. 5); decisione della Commissione, del 12 novembre 2008, aiuti di Stato N 510/2008 – Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea ALITALIA (); decisione della Commissione, del 4 aprile 2012, SA.34547 – Francia – Reprise des actifs du groupe Sernam dans le cadre de son redressement judiciaire [Rilievo degli attivi del gruppo Sernam nel quadro del suo procedimento di risanamento] ().
(36) Sentenza del Tribunale, del 28 marzo 2012, Ryanair Ltd./Commissione, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164.
(37) Sentenza del Tribunale, del 28 marzo 2012, Ryanair Ltd./Commissione, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, punto 156.
(38) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).
(39) BGB del 18.8.1896, articolo 613a 242.
(40) Decisione della Commissione, del 4 aprile 2012, SA.34547 – Francia – Reprise des actifs du groupe Sernam dans le cadre de son redressement judiciaire (GU C 305 del 10.10.2012, pag. 10).
(41) Il termine «dovuta diligenza» indica un'analisi dettagliata, in genere svolta da un acquirente, in merito a un'impresa in relazione alla quale si intende eventualmente operare una fusione, un'incorporazione, una privatizzazione oppure un negozio giuridico analogo.
(42) Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1, punto 94).
(43) Sentenza del Tribunale, del 13 settembre 2010, Grecia/Commissione, T-415/05, ECLI:EU:T:2010:386, punto 146.
(44) Ibidem. Il Tribunale ritiene che l'incoerenza economica possa essere un'indicazione di continuità finanziaria.
(45) Sentenza della Corte, dell'11 dicembre 2012, Commissione/Spagna, C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 106.
(46) Legge tedesca sul fallimento del 5 ottobre 1994 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania I, pag. 2866), modificata da ultimo dall'articolo 16 della legge del 20 novembre 2015 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania I, pag. 2010).
(47) Cfr. decisione della Commissione, del 27 febbraio 2008, relativa all'aiuto di Stato C 46/07 (ex NN 59/07) cui la Romania ha dato esecuzione a favore dell'azienda Automobile Craiova (ex Daewoo România) (GU. L 239 del 6.9.2008, pag. 12).
(48) Sentenza della Corte, del 29 aprile 1999, Regno di Spagna/Commissione, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41; sentenza della Corte, dell'11 luglio 1996, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e altri/La Poste e altri, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285.
(49) Cfr. ad esempio: sentenza del Tribunale di primo grado, del 12 dicembre 2000, Alitalia/Commissione, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289; sentenza del Tribunale di primo grado, WestLB/Commissione, T-228/99 e T-233/99, ECLI:EU:T:2003:57; sentenza del Tribunale di primo grado, del 29 marzo 2007, Scott SA/Commissione, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99; sentenza della Corte, dell'8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, C-328/99 e C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252; sentenza del Tribunale di primo grado, del 12 dicembre 1996, Air France/Commissione, T-358/94, ECLI:EU:T:1996:194.
(50) XXIII. Relazione sulla politica di concorrenza, 1993, pag. 255.
(51) Decisione della Commissione, del 19 giugno 2013, SA.36197 (13/N) – Portogallo – Operação de venda da ANA – Aeroportos de Portugal, SA [Privatizzazione di ANA – Aeroporti portoghesi] C(2013) 3546 final (GU C 256 del 5.9.2013, pag. 3). Sentenza della Corte, del 10 luglio 1986, Belgio/Commissione, 40/85, ECLI:EU:C:1986:305.
(52) Sentenza della Corte, del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (« Stardust Marine »), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 71.
(53) Lo studio è stato preparato da Berenberg Consult GmbH (una filiale di Hamburger Privatbank Berenberg).
(54) cfr. punto 403 della XXIII relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza, 1993; sezione 4.2.3.1. della comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).
(55) Sentenza della Corte, del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (« Stardust Marine »), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 71.
(56) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 53.
(57) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 59.
(58) Cfr. decisione 2011/60/UE della Commissione, del 27 gennaio 2010, relativa all'aiuto di Stato C 12/08 (ex NN 74/07) – Slovacchia – Accordo fra l'aeroporto di Bratislava e Ryanair, punti 88 e 89 (GU L 27 dell'1.2.2011, pag. 24).
(59) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punti da 57 a 59.
(60) Per quanto riguarda l'utilizzo di tassi di riferimento in relazione alla redditività (in contrapposizione alla formazione dei prezzi) nel settore, cfr. la sentenza del Tribunale, del 3 luglio 2014, Spagna e Ciudad de la Luz/Commissione, cause riunite T-319/12 e T-321/12, ECLI:EU:T:2014:604, punto 44.
(61) Per ulteriori indicatori: cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 60.
(62) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punti dal 59 al 63.
(63) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 63.
(64) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 64.
(65) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 64; decisione (UE) 2015/1226 della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Angoulême, di Snc-Lavalin, di Ryanair e di Airport Marketing Services (GU L 201 del 30.7.2015, pag. 48); decisione (UE) 2015/1584 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.23098 (C 37/07) (ex NN 36/07) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Società di Gestione dell'Aeroporto di Alghero So.Ge.A.AL SpA e di vari vettori aerei operanti sull'aeroporto di Alghero (GU L 250 del 25.9.2015, pag. 38); decisione (UE) 2016/2069 della Commissione, del 1o ottobre 2014, relativa alle misure SA.14093 (C 76/2002) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Brussels South Charleroi Airport e di Ryanair (GU L 325 del 30.11.2016, pag. 63).
(66) Sentenza del Tribunale, del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione, T-196/04, ECLI:EU:T:2008:585, punto. 59.
(67) Sentenza della Corte, del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (« Stardust Marine »), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punto 71.
(68) Sentenza della Corte, del 21 marzo 1991, C-305/89, Repubblica italiana/Commissione (ALFA Romeo), C-305/89, ECLI:EU:C:1991:142.
(69) La relazione è stata precedentemente menzionata nella sezione 7.3.1.1 in relazione alla redditività del contratto tra la città anseatica di Lubecca e Infratil.
(70) Cfr. orientamenti per il settore dell'aviazione del 2014, punto 64.
(71) Cfr. decisione (UE) 2015/1226.
(72) Decisione (UE) 2015/1584.
(73) Relazione Oxera « Lübeck airport – Economic MEOP Assessment » (aeroporto di Lubecca - analisi economica del principio dell'operatore in economia di mercato) del 1o settembre 2014.
(74) Sentenza del Tribunale, del 7 marzo 2012, British Aggregates Association/Commissione, T-210/02 RENV ECLI:EU:T:2012:110, punti 82 e 83; sentenza della Corte, del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P ECLI:EU:C:2011:732, punti 74 e 75; sentenza della Corte, del 14 gennaio 2015, Eventech/Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punti 54 e 55.
(75) Sentenza della Corte, del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck C-524/14 P ECLI:EU:C:2016:971, punto 62.
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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/50 |
DECISIONE (UE) 2017/2337 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2017
sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, nonché per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità a norma della legge tedesca sul latte e sulle materie grasse
[notificata con il numero C(2017) 3487]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alla disposizione di cui sopra, e tenendo conto di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
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(1) |
Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea (in appresso: «la Commissione») ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2), ossia l'attuale articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (3). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso sostegno finanziario al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge tedesca sul latte, sui prodotti lattiero-caseari e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso «legge sul latte e sulle materie grasse» o «MFG»). |
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(2) |
Con lettera del 2 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuto non notificato n. SA.35484 (2012 NN). La Germania ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013. |
|
(3) |
Con lettera del 17 luglio 2013 (C(2013) 4457 final) (in appresso: «decisione di avvio») la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Ai fini dell'indagine della compatibilità delle sottomisure in questione con il mercato interno, la Commissione ha distinto due periodi:
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(4) |
In relazione a diverse sottomisure ai sensi della MFG, nella sua decisione di avvio la Commissione ha constatato che le stesse non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, oppure costituivano un aiuto che non rientrava nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. |
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(5) |
In relazione ad altre sottomisure, la Commissione ha riscontrato che le stesse erano compatibili con il mercato interno per il periodo dal 28 novembre 2001 al 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 oppure per entrambi i periodi. |
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(6) |
Nella sua decisione di avvio la Commissione ha invece espresso dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno di tutte le restanti sottomisure, sulle quali si basa la presente decisione, relative alla prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, nonché in merito agli aiuti concessi a favore della produzione e della commercializzazione di prodotti agricoli di qualità. |
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(7) |
In seguito al riscontro di talune inesattezze nella decisione di avvio, con lettera del 16 dicembre 2013 è stata trasmessa una rettifica della stessa alle autorità tedesche. |
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(8) |
La decisione di avvio rettificata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese. |
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(9) |
Con lettera del 20 settembre 2013 la Germania ha preso posizione in merito alla decisione di avvio del procedimento. |
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(10) |
Alla Commissione sono pervenute in totale 19 osservazioni da parte di interessati. Uno di questi interessati ha richiesto alla Commissione di non rivelare la propria identità, adducendo valide ragioni al riguardo. Nel complesso dieci osservazioni, tuttavia non quella dell'interessato appena citato, facevano riferimento alle sottomisure di cui alla presente decisione, per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo ovvero agli aiuti concessi per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità. |
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(11) |
Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettere del 27 febbraio, del 3 marzo e del 3 ottobre 2014. |
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(12) |
Con lettera del 21 marzo 2014 la Germania ha comunicato alla Commissione di non intendere prendere posizione in merito alle osservazioni degli interessati di cui sopra. |
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(13) |
Con lettera del 31 marzo 2014 la Germania ha trasmesso alla Commissione le osservazioni dello Stato libero di Baviera (Freistaat Bayern) in merito alle osservazioni formulate dall'interessato, la cui identità non era stata resa nota (cfr. considerando 10). |
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(14) |
La Germania non ha inizialmente preso posizione in merito alle osservazioni degli interessati presentate nel mese di febbraio del 2014. Invece, in relazione a un'osservazione supplementare presentata l'8 luglio 2014, le autorità tedesche hanno replicato con lettera del 3 dicembre 2014. |
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(15) |
Con lettera del 13 novembre 2014 la Commissione ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni. Quest'ultima ha risposto alle domande della Commissione con lettera del 27 febbraio 2015. |
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(16) |
Il 30 giugno 2016 il ministero federale dell'Agricoltura, dell'alimentazione (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) ha inviato informazioni supplementari in merito alla sottomisura RP 2. |
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(17) |
Con lettera del 15 novembre 2016 la Commissione ha richiesto ancora una volta ulteriori informazioni alla Germania. In seguito a una richiesta di proroga del termine per la risposta alla lettera, avendo la Commissione concesso tale proroga, la Germania ha risposto alle domande della Commissione con lettera del 13 gennaio 2017. |
2. DESCRIZIONE DELLE MISURE E OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ TEDESCHE
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(18) |
Nella descrizione che segue si esamineranno più nel dettaglio le sottomisure relative agli aiuti concessi ai sensi della MFG per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, nonché gli aiuti alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, in merito alle quali la Commissione ha sollevato dubbi con riferimento alla loro compatibilità con il mercato interno. Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti sottomisure (in appresso nel testo le singole sottomisure sono denominate secondo la classificazione di cui all'appendice della decisione di avvio): BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10 (assistenza tecnica per il periodo 2001-2006); RP 2 (assistenza tecnica per il periodo a decorrere dal 2007); BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5 (prodotti di qualità per il periodo 2001-2006). |
Base giuridica
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(19) |
La MFG è una legge federale tedesca entrata in vigore nel 1952 e che da allora ha subito numerose modifiche (5). Tale legge rappresenta la legge quadro sulla quale si fondano le misure di aiuto di cui alla presente decisione e ha un termine di validità indefinito. |
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(20) |
L'articolo 22, primo comma, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Länder») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite. In base alle informazioni messe a disposizione dalla Germania, nove Länder (su sedici) si sono avvalsi di tale autorizzazione, ossia Assia, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Baviera, Brandeburgo, Renania-Palatinato, Renania settentrionale-Vestfalia, Saarland e Turingia. I prelievi riscossi dai Länder ammontano ad un massimo di 0,0015 EUR per kg di latte. |
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(21) |
La Germania ha dimostrato che tale prelievo sul latte non è applicabile ai prodotti importati. Per contro, i prodotti esportati possono essere assoggettati al prelievo sul latte. |
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(22) |
L'articolo 22, secondo comma, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:
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(23) |
L'articolo 22, comma 2a, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal secondo comma, i fondi di cui al primo comma possano essere utilizzati anche per:
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(24) |
L'articolo 22, quarto comma, della MFG prevede che i contributi e le imposte versati dalle aziende lattiero-casearie o dalle loro associazioni alle istituzioni del settore per gli scopi elencati al secondo comma vengano compensati, in tutto o in parte, con il gettito proveniente dal prelievo sul latte. |
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(25) |
Sebbene la MFG rappresenti la legge quadro, sono in effetti le disposizioni attuative adottate dai Länder sulla base della MFG quelle che costituiscono la base giuridica effettiva delle misure in questione. |
Finanziamento
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(26) |
Con lettera del 13 gennaio 2017 le autorità tedesche hanno confermato che le misure alla base della presente decisione sono state finanziate esclusivamente dai fondi ottenuti dal prelievo sul latte e che non sono stati utilizzati fondi supplementari dai bilanci dei Länder. |
2.1 Aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo
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(27) |
Tra il 2001 e il 2006 Assia, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Baviera, Brandeburgo, Renania-Palatinato, Renania Settentrionale-Vestfalia, Saarland e Turingia hanno concesso sostegno finanziario a favore di misure volte a prestare assistenza tecnica nel settore agricolo (sottomisure BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 e TH 10). |
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(28) |
A partire dal 2007 la Renania-Palatinato ha concesso sostegno finanziario a una misura destinata a prestare assistenza tecnica nel settore agricolo (RP 2). |
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(29) |
Tra il 2001 e il 2011 gli stanziamenti di bilancio impegnati (per tutti i Länder) ammontavano complessivamente a 23,7 milioni di EUR. |
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(30) |
Il sostegno finanziario viene fornito per attività di informazione di natura generale, delle quali beneficiano tutte le aziende del settore lattiero-caseario. Tali misure sono finalizzate all'utilizzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari in generale, sono limitate a informazioni sulle caratteristiche oggettive del latte, non includono affermazioni soggettive in merito ai pregi di taluni prodotti di una o di più aziende e non riguardano misure pubblicitarie. Vengono finanziate soltanto misure di natura generale che apportano benefici in uguale misura a tutti i produttori del settore lattiero-caseario. Non si menzionano per nome determinati produttori oppure l'origine del latte. Non vengono effettuati pagamenti diretti alle imprese di trasformazione e commercializzazione (fatta eccezione per la misura RP 2). |
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(31) |
Salvo indicazione contraria, l'intensità dell'aiuto concesso dalle misure è pari al massimo al 100 % dei costi ammissibili. |
Assistenza tecnica nel periodo 2001-2006
BY 3
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(32) |
La Baviera ha fornito sostegno finanziario per la raccolta di informazioni fattuali e tecniche di natura generale sulla produzione di latte, nonché per la pubblicazione e la messa a disposizione di informazioni generali su temi relativi al settore lattiero-caseario (ad esempio, la produzione di latte presso le aziende del settore lattiero-caseario). Inoltre, sono stati sovvenzionati anche i costi legati alla diffusione di conoscenze scientifiche in un formato comprensibile dal pubblico in generale (attraverso pubblicazioni e conferenze), nonché alla produzione di informazioni fattuali sui sistemi di qualità, messe a disposizione dei produttori di latte in Baviera e al pubblico interessato. La misura è stata attuata da Verband der Milcherzeuger e.V. (VMB). |
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(33) |
Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013 (6) la Germania ha sostenuto che, in seguito a un'ulteriore esame, la misura BY 3 non costituiva un aiuto di Stato in quanto non concedeva vantaggi specifici a singole aziende. Anche qualora si trattasse di un aiuto, agli aiuti esistenti si applicherebbe la salvaguardia del grandfathering. In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che gli aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno. |
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(34) |
Inoltre, le misure in questione sarebbero compatibili con il mercato interno indipendentemente dalle prove secondo le quali i fondi sarebbero stati utilizzati per la diffusione di nuovi metodi. L'articolo 15, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (7) e gli orientamenti 2007-2013 (8) contengono una rinuncia a questo requisito (diffusione di nuovi metodi). Al contrario, l'aspetto decisivo sarebbe la diffusione di conoscenza scientifica. Ciò sarebbe applicabile anche al periodo 2000-2006, poiché all'epoca non vi erano circostanze tali per cui sarebbe stata necessaria l'applicazione di criteri più rigorosi. |
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(35) |
La Germania sostiene che la misura non sia stata limitata a un gruppo specifico, ma che l'intero settore lattiero-caseario in generale abbia beneficiato dell'assistenza e che per ciascun beneficiario non siano stati erogati più di 100 000 EUR nell'arco di tre anni. |
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(36) |
Secondo le autorità tedesche, i beneficiari di questa misura sono stati «agricoltori, organizzazioni di produttori, pubblico interessato e PMI». |
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(37) |
Stando alla comunicazione delle autorità tedesche del 27 febbraio 2015, le spese annuali per le misure BY 3 e BY 10 per il periodo dal 2001 al 2006 rientrano nella forcella di valori compresa tra 471 986 EUR e 518 057 EUR. Considerando un numero di produttori di latte e di aziende lattiero-casearie compreso tra 47 287 e 56 755 nello stesso periodo, si ottiene un importo annuo per beneficiario (fornitori di latte e aziende lattiero-casearie) compreso tra 9,13 EUR e 10,46 EUR. |
BY 10
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(38) |
La Baviera ha concesso sostegno finanziario all'istituto di ricerca Milchwirtschaftlichen Untersuchungs- und Versuchsanstalt (MUVA) di Kempten a favore dello scambio di informazioni tra i diversi attori (istituti di ricerca, autorità) in merito al tema del latte come materia prima. |
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(39) |
Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013 (9) la Germania ha sostenuto che la misura BY 10 non costituirebbe un aiuto di Stato in quanto non mira a consentire un trasferimento di conoscenze dal MUVA ai produttori di latte o alle aziende lattiero-casearie. Tuttavia, anche qualora si trattasse di un aiuto, agli aiuti esistenti si applicherebbe la salvaguardia del grandfathering. In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che gli aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno. |
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(40) |
Nella stessa comunicazione (10) la Germania ha affermato che i «beneficiari» della misura erano principalmente autorità. |
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(41) |
Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2015 la Germania ritiene che le spese totali annuali per le misure di BY 3 e BY 10 ammontino a una cifra compresa tra 471 986 EUR e 518 057 EUR (cfr. considerando 37). |
BW 4
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(42) |
Il Baden-Württemberg ha concesso sostegno finanziario a favore di eventi generali di pubbliche relazioni e della diffusione di informazioni ai consumatori relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Tale misura ha riguardato, tra l'altro:
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(43) |
La misura è stata coordinata dall'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg (MVBW). L'attuazione tecnica della misura è avvenuta tramite la MVBW stessa oppure tramite terzi da essa incaricati a tale fine. |
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(44) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (11) la Germania ha ribadito che la misura non costituiva aiuto di Stato in quanto non conferiva alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione. |
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(45) |
In via subordinata le autorità tedesche hanno sostenuto (12) che le misure rispettavano sostanzialmente gli orientamenti comunitari applicabili in quel momento e potevano essere considerati, in linea di principio, come una prestazione di assistenza tecnica a norma del punto 14.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (13) (in appresso: «orientamenti comunitari 2000-2006»). Le misure sono state utilizzate per la diffusione generale e di ampia portata di conoscenze scientifiche aggiornate in merito alle proprietà del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
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(46) |
La Germania sostiene che le misure legate a «eventi generali di pubbliche relazioni» non siano state limitate a un gruppo specifico, bensì abbiano sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari sarebbero state rispettate. Ai sensi del punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sono ammissibili aiuti per la copertura dei costi fino al 100 %. L'importo dell'aiuto si è attestato su valori inferiori alla soglia di cui al punto 14.3, pari a 100 000 EUR per beneficiario per ciascun periodo di tre anni. |
BB 1
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(47) |
Nel contesto della misura «Miglioramento delle condizioni igieniche» il Brandeburgo ha sostenuto i costi di istruzione e formazione. L'attenzione di tale misura si è concentrata sulla salute degli animali, sul miglioramento delle condizioni igieniche del latte e sulla qualità del latte crudo, nonché sull'analisi delle carenze in termini di prestazioni. L'attuazione della misura è stata delegata al Landeskontrollverband Brandenburg (LKVB). Il tasso massimo di aiuto non ha superato il 60 % dei costi ammissibili. |
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(48) |
Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013, la Germania ha sostenuto (14) che la misura «Miglioramento delle condizioni igieniche» per il periodo dal 2001 al 2006 era compatibile con il mercato interno. I servizi di consulenza non erano infatti limitati a gruppi specifici, bensì erano aperti a tutti i produttori di latte del Land Brandeburgo. Pertanto secondo le autorità non sarebbero stati concessi vantaggi a favore di singole aziende. Tale misura rientrerebbe quindi nel campo di applicazione del punto 13.2, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 (costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità). |
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(49) |
Nella comunicazione del 27 febbraio 2015 le autorità tedesche hanno ribadito che tutti i produttori di latte del Land hanno avuto in linea di principio la possibilità di sfruttare i servizi di consulenza in esame (consulenza complessa e specialistica). La Germania sostiene che si sia trattato di contributi per cofinanziamenti con un importo fisso di 161,19 EUR per azienda per la consulenza complessa o di 144,62 EUR per azienda per la consulenza specialistica. Pertanto il superamento della soglia di 100 000 EUR per azienda per ciascun triennio non sarebbe stato possibile. Secondo le autorità tedesche i valori di cui sopra si baserebbero sull'anno 2006, tuttavia gli importi degli altri anni avrebbero un ordine di grandezza analogo a quello indicato. Inoltre la Germania ha sostenuto che per quanto concerne i beneficiari finali (produttori/aziende del settore lattiero-caseario) si è trattato di PMI. |
BB 3
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(50) |
Fino alla fine del 2007 il Brandeburgo ha promosso la fornitura di informazioni su questioni economiche, nonché la diffusione di informazioni e conoscenze di nuova acquisizione in materia di questioni relative al settore lattiero-caseario, ossia concernenti la normativa e la politica del settore, la produzione di latte e la qualità del latte, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, la promozione e la protezione contro le epizoozie ecc. In tale contesto non hanno avuto luogo né servizi di consulenza individuali né sessioni di formazione di persone singole. Le associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Brandenburg-Berlin e. V. (LVMB) e Landesbauernverband Brandenburg e.V. (LBV) sono state incaricate dell'attuazione della misura. |
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(51) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (15) la Germania ha ribadito di continuare a considerare la misura di cui sopra compatibile con il mercato interno in quanto la stessa sarebbe imputabile agli orientamenti comunitari 2000-2006, ossia riferita alla prestazione di assistenza tecnica a norma del punto 14.1. L'obiettivo di tale misura sarebbe stato quello di migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine. |
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(52) |
I concorsi per la qualità e a favore del settore lattiero-caseario del Land organizzati da LVMB rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 14.1., quarto trattino, trattandosi di «organizzazione di concorsi». |
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(53) |
Nella sua comunicazione del 27 febbraio 2015 la Germania ha sostenuto che le aziende del Brandeburgo vincitrici dei concorsi sono state premiate in occasione della International Green Week (IGW) e sono così diventate note a un pubblico più ampio. A tale fine, nel 2006, la LVMB ha utilizzato fondi pari a circa 463 EUR, provenienti dal prelievo sul latte (16). |
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(54) |
Tramite il progetto «Consulenza a favore dei produttori di latte» di LBV, i referenti per il settore lattiero-caseario di LBV hanno fornito consulenza a tutti i partecipanti del settore. Il finanziamento è avvenuto sotto forma di cofinanziamento nel quadro della promozione del progetto utilizzando fondi ricavati dal prelievo sul latte. Sulla base della documentazione trasmessa, nel 2006 LBV ha ricevuto una sovvenzione di 20 000 EUR a tale fine da fondi del Land Brandeburgo. Stando alle informazioni fornite dalla Germania, anche negli anni precedenti si sarebbe proceduto in maniera analoga. |
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(55) |
Gli aiuti non sarebbero stati limitati a un gruppo specifico, in quanto tutte le persone interessate del territorio in esame appartenenti al settore lattiero-caseario hanno avuto la possibilità di partecipare ai suddetti concorsi professionali. Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. |
HE 2
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(56) |
L'Assia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V. (LVMH) per la misura «Fortbildung für Erzeuger durch das Innovationsteam» (formazione continua per i produttori tramite il gruppo per l'innovazione). Nel contesto di questa misura, il gruppo per l'innovazione di LVMH ha preparato informazioni scientifiche in termini di articoli specialistici e corsi di formazione continua. Tali attività hanno incluso la raccolta e l'integrazione di informazioni, la trasmissione di conoscenze attraverso articoli scientifici ed eventi di formazione per agricoltori e lavoratori del settore agricolo. |
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(57) |
La Germania ritiene che le ripercussioni sulla concorrenza siano state minime (17). Di conseguenza è stato possibile concedere aiuti fino a un tasso massimo ammissibile del 100 % a copertura dei costi per attività descritte con precisione, in particolare per l'istruzione e la formazione. I costi ammissibili potevano includere i costi effettivi per l'organizzazione di un programma di formazione, le spese di viaggio, nonché le spese e il costo per la fornitura di servizi di sostituzione presso l'azienda durante i periodi di assenza degli agricoltori o dei dipendenti del settore agricolo. Nella fattispecie si è trattato di un'attività di formazione a favore degli agricoltori in merito ai temi di cui sopra e, pertanto, i requisiti di cui al punto 14.1. degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero soddisfatti. |
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(58) |
Sarebbero altresì soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 14.2, in quanto, in linea di principio, sulla base di criteri oggettivamente definiti, tutte le persone fisiche e giuridiche del territorio interessato potevano partecipare alle attività di formazione continua. Il massimale ammissibile di 100 000 EUR non sarebbe stato superato in considerazione del fatto che gli aiuti sono ammontati a circa 125 EUR per beneficiario nell'arco di un periodo di tre anni (punto 14.3). |
HE 3
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(59) |
L'Assia ha concesso sostegno finanziario per eventi di pubbliche relazioni destinati a educare i consumatori in merito al latte e ai prodotti lattiero-caseari, compresi i loro valori nutrizionali e le possibilità di utilizzo degli stessi. Il gruppo dedicato alla nutrizione di LVMH ha diffuso conoscenze scientifiche in una forma comprensibile a tutti, ha organizzato manifestazioni informative, nonché campagne e azioni di pubbliche relazioni (non mirate ad aziende specifiche) sotto forma di volantini, opuscoli, prospetti, ricette o manifesti in merito alla produzione di latte, nonché alla preparazione e alla trasformazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
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(60) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (18) la Germania ha asserito che la misura HE 3 non costituiva aiuto di Stato in quanto non conferiva alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione. La misura sarebbe stata infatti una «attività di educazione dei consumatori pura e semplice». In via subordinata la Germania ha affermato che l'aiuto sarebbe compatibile con il mercato interno. |
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(61) |
Anche qualora la misura, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, venisse qualificata come aiuto, la stessa dovrebbe comunque essere considerata conforme alla prassi decisionale dell'epoca e quindi sostanzialmente legittima. Secondo le autorità tedesche la misura non sarebbe stata limitata a un gruppo specifico, bensì avrebbe sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulterebbero rispettate. Ai sensi del punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sono ammissibili aiuti per la copertura dei costi fino al 100 %. L'ammontare effettivo delle sovvenzioni si sarebbe infatti attestato nettamente al di sotto del valore limite applicabile di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006). Nel periodo 2001-2006, in Assia, sarebbero stati attivi circa 6 000 allevatori di bestiame da latte, di conseguenza si ottiene un importo medio per beneficiario di circa 170 EUR nel periodo in questione. |
HE 9
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(62) |
L'Assia ha concesso sostegno finanziario a LVMH per la misura «Fortbildung für junge Milchviehhalter» (formazione continua a favore dei giovani allevatori di bestiame da latte). Questa misura mirava a migliorare le qualifiche dei giovani allevatori di bestiame da latte. I costi ammissibili includevano i costi effettivi per l'organizzazione di un programma di formazione, le spese di viaggio, nonché le spese e il costo per la fornitura di servizi di sostituzione presso l'azienda durante i periodi di assenza degli agricoltori o dei dipendenti del settore agricolo. |
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(63) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (19) la Germania ha sostenuto che le ripercussioni sulla concorrenza erano minime. Di conseguenza, in tale contesto, è stato possibile concedere aiuti fino a un tasso massimo ammissibile del 100 % a copertura dei costi per attività descritte con precisione, in particolare per l'istruzione e la formazione. La misura descritta potrebbe rientrare nel campo di applicazione del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006, in quanto corrisponderebbe alla promozione dell'istruzione e della formazione di cui a tale punto già semplicemente in considerazione del suo titolo. |
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(64) |
La misura ha riguardato attività di formazione classica nel settore lattiero-caseario che, in linea di principio, erano a disposizione di tutti i produttori e pertanto la misura avrebbe rispettato i requisiti di cui al punto 14.2. degli orientamenti comunitari 2000-2006. In tali casi sarebbero consentiti aiuti a copertura dei costi fino al 100 %. L'importo totale dell'aiuto concesso per il periodo 2001-2006 è stato di circa 35 000 EUR, quindi inferiore all'importo limite di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006). |
NI 5
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(65) |
La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVMN) per la partecipazione a fiere e mostre, nonché per la preparazione contenuti scientifici in una forma facilmente comprensibile. In tale contesto sono stati sovvenzionati i costi per la locazione e l'allestimento degli spazi espositivi, nonché i costi per la pubblicazione di informazioni fattuali (prospetti, ricette ecc.) in merito al latte e ai prodotti lattiero-caseari, ivi inclusi i loro valori nutrizionali e le possibilità di utilizzo degli stessi, nonché la produzione di latte in Bassa Sassonia. La misura è stata coordinata da LVMN. L'attuazione tecnica della misura è avvenuta tramite l'associazione stessa oppure tramite terzi da essa incaricati a tale fine. |
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(66) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (20) la Germania ha sostenuto che la misura sarebbe da imputare al punto 14.1. quarto trattino (organizzazione di concorsi, mostre e fiere) degli orientamenti comunitari 2000-2006. La componente chiave della misura era il sovvenzionamento dello stand fieristico di LVMN. Di conseguenza, secondo la Germania, si tratterebbe di un aiuto compatibile con la normativa UE qualora fossero soddisfatte, in aggiunta, anche le disposizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3. |
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(67) |
Secondo il parere della Bassa Sassonia i requisiti pertinenti in materia sarebbero stati rispettati, dal momento che tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario potevano trarre beneficio dalla misura (media 2001-2006: circa 17 500 aziende). Ciò è stato garantito, da un lato, assicurando che tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario avessero accesso alla misura (punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006) e, dall'altro, che l'aiuto non superasse un importo di 100 000 EUR per beneficiario entro un periodo di 3 anni (punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006). |
NI 6 (2001-2003)
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(68) |
Inoltre la Bassa Sassonia ha fornito sostegno finanziario alla partecipazione a fiere da parte di imprese di trasformazione. La Germania ha sostenuto che il sostegno concesso negli anni 2001-2006 sia stato conforme alle condizioni di cui al punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. A decorrere dal 26 novembre 2003 la misura sì è basata sull'aiuto di Stato approvato n. 200/2003, in vigore fino al 31 dicembre 2008 con un'intensità di aiuto non superiore al 50 % o con un importo massimo dell'aiuto pari a 70 000 EUR per beneficiario e per triennio. |
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(69) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (21) la Germania ha sostenuto che la misura abbia riguardato soltanto aiuti a imprese del settore della trasformazione e della commercializzazione (aziende lattiero-casearie) a favore della partecipazione a fiere e mostre. Di conseguenza per la valutazione di questa misura non sarebbe pertinente il punto 14.1, quinto trattino (come presunto nella decisione di avvio della Commissione) bensì il punto 14.1, quarto trattino. Su questa base, l'aiuto dovrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno anche per il periodo 2001-2003. |
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(70) |
Nelle loro osservazioni del 27 febbraio 2015 le autorità tedesche hanno assicurato che, per il periodo pertinente (dal 1o gennaio 2002 al 26 novembre 2003) (22), la misura NI 6 è stata aperta a tutte le imprese coinvolte nella trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ed è stata concessa sulla base di criteri oggettivi. Le autorità tedesche hanno inoltre sottolineato che la misura non era subordinata all'adesione a un'organizzazione di produttori o ad altre organizzazioni del settore agricolo. |
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(71) |
Secondo le stesse osservazioni, l'intensità massima dell'aiuto di questa misura è stata pari al 48 %. Soltanto un'impresa (Nordmilch eG) ha ricevuto un importo complessivo di aiuto superiore a 100 000 EUR nel periodo in esame nel quadro della misura in oggetto. Secondo le autorità tedesche Nordmilch eG non rientrava nella definizione di PMI e pertanto dette autorità avrebbero esaminato il recupero di tale aiuto. |
NI 7
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(72) |
La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario a campagne d'informazione generali a favore dei consumatori incentrate sul latte come alimento. Il beneficiario di tale sostegno è stata l'associazione LVMN su incarico della quale è stato prodotto il materiale informativo. |
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(73) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (23) la Germania ha asserito che la misura «Eventi generali di pubbliche relazioni» non costituiva aiuto di Stato in quanto non conferiva alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione. |
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(74) |
La Germania ha affermato (24) che la misura corrispondeva sostanzialmente alle prescrizioni degli orientamenti comunitari allora in vigore e poteva essere considerata sostanzialmente come una prestazione di assistenza tecnica a norma del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006 in quanto era destinata alla diffusione generale di conoscenze scientifiche aggiornate nonché alla trasmissione generale di informazioni in merito alle caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
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(75) |
Secondo la Germania l'intera misura non sarebbe stata limitata a un gruppo specifico, bensì avrebbe sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero state rispettate. |
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(76) |
Secondo il parere della Germania, l'importo della sovvenzione si attesterebbe su un importo nettamente inferiore al valore limite di cui al punto 14.3 pari a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. Considerando la presenza di una media di circa 17 500 produttori di latte durante il suddetto periodo in Bassa Sassonia e un importo complessivo di circa 6,9 milioni di EUR, la misura NI 7 ha concesso circa 395 EUR per ciascun beneficiario. |
NW 4 e NW 5
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(77) |
La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario per manifestazioni informative e campagne di educazione generale dei consumatori, nonché per campagne sull'uso del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sulle loro caratteristiche generali (sottomisura NW 4). I beneficiari delle sovvenzioni sono state le associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V. (LVMNRW) e Landwirtschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe. |
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(78) |
La Renania settentrionale-Vestfalia ha altresì concesso sostegno finanziario a favore di manifestazioni per lo scambio di conoscenze tra i produttori di latte in merito a questioni legate al settore lattiero-caseario (sottomisura NW 5). |
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(79) |
Sono stati sovvenzionati i costi per l'organizzazione e l'esecuzione di eventi, per la consulenza, l'educazione e la formazione in merito a questioni legate al settore lattiero-caseario. L'intensità delle sovvenzioni è stata pari a un massimo del 30 %. |
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(80) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (25) la Germania ha sostenuto che, per quanto concerne le misure NW 4 e NW 5, non sia stato concesso alcun vantaggio a talune imprese o settori economici, in quanto si è trattato di misure rivolte al pubblico in generale. Di conseguenza non è possibile considerare tali misure come assistenza tecnica. Inoltre, i presunti vantaggi concessi da entrambe le misure mancherebbero di selettività materiale e geografica. |
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(81) |
Nelle loro osservazioni del 27 febbraio 2015, le autorità tedesche quantificano le spese totali annuali della misura NW 4 per il periodo 2001-2006 entro una forcella di valori compresa tra 335 200 EUR e 497 800 EUR. In considerazione delle circa 10 000 aziende allevatrici di bestiame da latte attive nello stesso periodo, per ciascun beneficiario sarebbe stato sostenuto un importo annuo compreso tra 33,52 EUR e 49,78 EUR. Per quanto concerne la misura NW 5, a fronte di spese annuali pari a 14 000 EUR si ottiene un importo di circa 1,4 EUR per beneficiario e per anno. |
NW 6
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(82) |
La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario per la raccolta di dati pertinenti che hanno contribuito alla trasparenza del mercato. I costi sostenuti dall'associazione dell'industria lattiero-casearia LVMNRW per la raccolta, la valutazione e la pubblicazione di dati pertinenti relativi al mercato lattiero-caseario sono stati considerati ammissibili. I risultati sono stati pubblicati sotto forma di comunicazioni e relazioni di mercato e sono stati resi disponibili gratuitamente a chiunque. Tali pubblicazioni hanno contribuito alla trasparenza del mercato e hanno consentito la diffusione di informazioni fattuali e scientifiche nonché lo scambio di conoscenze tra le aziende del settore lattiero-caseario. |
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(83) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (26) la Germania ha sostenuto che in relazione a tale misura mancasse la selettività materiale e geografica. In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì affermato che i requisiti in materia di compatibilità rispetto agli orientamenti comunitari risultavano rispettati. |
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(84) |
I beneficiari sono stati agricoltori, organizzazioni di produttori e tutti gli interessati del settore lattiero-caseario (27). |
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(85) |
Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2015 la Germania quantifica le spese totali annuali della misura NW 6 per il periodo 2001-2006 entro una forcella di valori compresa tra 139 400 EUR e 155 900 EUR. In considerazione delle circa 10 000 aziende allevatrici di bestiame da latte attive nello stesso periodo, per ciascun beneficiario sarebbe stato sostenuto un importo annuo compreso tra 13,94 EUR e 15,59 EUR. |
RP 1 e SL 2
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(86) |
La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario per informazioni ai consumatori, nonché per la diffusione di conoscenze scientifiche in una forma comprensibile a tutti, informazioni fattuali generali sui prodotti, sui loro pregi nutrizionali e sul loro uso consigliato. Nel quadro di questa misura erano ammissibili i costi relativi alla partecipazione a fiere e mostre, le spese di viaggio, i costi per le pubblicazioni, le locazioni per le mostre, premi simbolici del valore massimo di 250 EUR per premio e vincitore. |
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(87) |
Misure pubblicitarie (28) o misure relative ai prodotti di talune imprese erano esclusi dal finanziamento. Il coordinamento e l'attuazione tecnica della misura sono stati realizzati dalle associazioni Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) e Landesvereinigung der Milchwirtschaft des Saarlandes e.V.(LVMS). |
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(88) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (29) la Germania ha asserito che tali misure non costituivano aiuto di Stato in quanto non conferivano alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione. Secondo il punto di vista delle autorità tedesche tali misure costituirebbero un'«educazione dei consumatori pura e semplice». In via subordinata la Germania ha affermato che gli aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno: il punto 8 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli specifica le misure da considerare come forme di assistenza tecnica nel settore agricolo a norma del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(89) |
Dalla pratica decisionale della Commissione negli anni 2000-2006 che è stata attuata in relazione a settori di prodotti e Stati membri diversi si desumerebbe che l'attuazione di misure analoghe a quelle della fattispecie sia stata considerata materialmente legittima e approvabile da parte della Commissione nel periodo in questione. |
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(90) |
Inoltre la Germania ha affermato che anche qualora le misure RP 1 e SL 2, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, venissero qualificate come aiuto, le stesse dovrebbero comunque essere considerate conformi alla prassi decisionale dell'epoca e quindi sostanzialmente legittime. Secondo il parere della Germania, tutte le misure del tipo «Eventi generali di pubbliche relazioni» non erano limitate a un gruppo specifico, bensì erano destinate a sostenere l'intero settore lattiero-caseario in generale. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero state rispettate. A norma del punto 14.3, le sovvenzioni potevano coprire fino al 100 % dei costi. |
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(91) |
Nella sua comunicazione del 27 febbraio 2015 la Germania ha sostenuto che l'importo totale dell'aiuto concesso per un periodo di tre anni era inferiore al massimale di 100 000 EUR per beneficiario in quanto corrispondente a un importo compreso tra 46 EUR e 73 EUR l'anno per beneficiario (30). |
RP 5 e SL 5
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(92) |
La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario per consulenza specialistica nonché programmi di formazione per i produttori di latte aventi l'obiettivo di migliorare le condizioni igieniche della tecnica di mungitura e la qualità del latte conferito (sottomisure RP 5 e SL 5). Nel contesto della misura sono stati sovvenzionati i costi di consulenza comprovati fino a un tasso massimo di 75 000 EUR l'anno nella Renania-Palatinato e fino a 15 000 EUR l'anno nel Saarland. Servizi di consulenza continui sono stati esclusi dal finanziamento. Il coordinamento e l'attuazione tecnica delle misure sono stati realizzati da Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e.V. (LKVRP) e LVMS. |
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(93) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (31) la Germania ha sostenuto che la consulenza specialistica nel contesto della tecnica di mungitura e le misure destinate al miglioramento della qualità del latte crudo nella Renania-Palatinato e nel Saarland erano compatibili con il mercato interno anche per il periodo dal 2001 al 2006. |
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(94) |
L'obiettivo delle misure era quello di offrire una consulenza specialistica in materia di tecnica di mungitura, nonché concetti di consulenza e formazione, a favore di produttori di latte selezionati ad hoc in seguito alla rilevazione di problemi (ad esempio incremento di cellule somatiche) nel contesto dei controlli di qualità eseguiti sul latte conferito, con la partecipazione di veterinari al fine di migliorare la sanità mammaria e, quindi, la qualità del latte crudo. Tutti i produttori di latte della Renania-Palatinato e del Saarland avrebbero potuto avvalersi di questo servizio. Non era richiesta l'adesione a LKVRP o a LVMS. Servizi di consulenza forniti su base continua o a intervalli regolari (ad esempio consulenza fiscale o legale, pubblicità) sono stati esclusi dalla possibilità di finanziamento. |
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(95) |
La Germania sostiene che si sia trattato quindi di un servizio sovvenzionato e che non siano stati effettuati pagamenti diretti a favore degli agricoltori. |
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(96) |
Secondo il parere della Renania-Palatinato il finanziamento a favore di consulenza a norma del punto 14.1, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 non sarebbe vincolato alla diffusione di nuovi metodi. Tale vincolo sarebbe invece indiscusso in relazione al finanziamento di «altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche» di cui al punto 14.1, quinto trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. Inoltre, la misura esclude espressamente il finanziamento di servizi di consulenza prestati in via continuativa o svolti a intervalli regolari. |
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(97) |
Di conseguenza le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero soddisfatte secondo il parere delle autorità tedesche, in quanto non era necessario aderire alla LKVRP o al prestatore dei servizi di consulenza. |
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(98) |
La Germania ha assicurato che per ciascun beneficiario, per un periodo di tre anni, non è stato superato un importo di aiuto totale di 100 000 EUR. Per ciascun anno hanno beneficiato della consulenza circa 300 produttori di latte nella Renania-Palatinato e circa 100 nel Saarland. In considerazione di uno stanziamento annuo di circa 59 000 EUR nella Renania-Palatinato e di circa 13 000 EUR nel Saarland si ottiene una sovvenzione media per beneficiario di circa 197 EUR nella Renania-Palatinato e di circa 130 EUR nel Saarland. |
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(99) |
I beneficiari erano agricoltori (PMI) e organizzazioni di produttori. |
TH 3 e TH 4
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(100) |
La Turingia ha concesso sostegno finanziario per la partecipazione di Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. (LVTM) a eventi specializzati e dedicati ai consumatori (Grüne Tage Thüringen) e per l'esecuzione di convegni specializzati organizzati da LVTM per la diffusione di informazioni scientifiche (Thüringer Milchtag) (sottomisura TH 3). |
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(101) |
Inoltre è stata promossa la pubblicazione di informazioni fattuali sui produttori della regione (eventi generali di pubbliche relazioni, giornata mondiale del latte o Thüringer Milchkönigin) (sottomisura TH 4). |
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(102) |
I costi per i materiali e il personale erano entrambi ammissibili nel quadro della misura. Il beneficiario delle sovvenzioni è stata l'associazione LVTM. |
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(103) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (32) la Germania ha sostenuto che la misura TH 3 era compatibile con il mercato interno (punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006). Tale misura era destinata a migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine. |
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(104) |
Lo svolgimento di conferenze specialistiche per la diffusione di informazioni scientifiche (ad esempio Thüringer Milchtag) rientrerebbe nel campo di applicazione del punto 14.1, terzo trattino «onorari di consulenti», degli orientamenti comunitari 2000-2006. La partecipazione a mostre specialistiche e mostre a favore dei consumatori destinate a presentare il settore lattiero-caseario della Turingia (ad esempio Grüne Tage Thüringen) sarebbe invece imputabile al punto 14.1, quarto trattino (organizzazione di concorsi, mostre e fiere). |
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(105) |
La Germania ha affermato che l'intera misura non era stata limitata a un gruppo specifico, bensì aveva sostenuto l'intero settore lattiero-caseario in generale (punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006). L'importo dell'aiuto concesso non ha superato per ciascun beneficiario la soglia di 100 000 EUR per un triennio. |
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(106) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (33) la Germania ha altresì sostenuto che la misura TH 4 era relativa a «eventi generali di pubbliche relazioni». Tale misura ha avuto l'obiettivo di diffondere conoscenze scientifiche aggiornate in merito alle caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ha costituito quindi un'assistenza tecnica a norma del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Le attività della Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. sarebbero infatti da classificare come onorari di consulenti ai sensi del punto 14.1, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(107) |
Le spese per tutti gli stand e per le campagne rivolte ai consumatori in occasione di fiere sono state considerate rientrare nel campo di applicazione del punto 14.1, quarto trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 (organizzazione di concorsi, mostre e fiere). Gli eventi con effetto moltiplicatore, dedicati alla diffusione di metodi e conoscenze nuovi sono stati imputati al quinto trattino (altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche). |
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(108) |
Secondo le autorità tedesche l'intera misura non sarebbe stata limitata a un gruppo specifico, bensì avrebbe sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006). |
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(109) |
L'importo dell'aiuto concesso non avrebbe superato i 100 000 EUR per beneficiario e per un periodo di tre anni. |
TH 9 e TH 10
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(110) |
La Turingia ha concesso sostegno finanziario per la formazione di aggiornamento di lavoratori dipendenti delle aziende del settore lattiero-caseario (sottomisura TH 9) e per la promozione di concorsi professionali (sottomisura TH 10). |
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(111) |
Le attività di formazione di aggiornamento erano rivolte ai lavoratori di aziende del settore lattiero-caseario e miravano a migliorare le qualifiche dei dipendenti del settore agricolo (certificato d'idoneità «raccolta del latte»). L'attuazione della misura è avvenuta ad opera di Verein Landvolksbildung Thüringen (VLT). |
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(112) |
La seconda misura ha finanziato l'attuazione di concorsi professionali nei settori dell'allevamento e della produzione di latte. I concorsi sono stati organizzati da Thüringer Landjugendverband e.V. (TLJV) e da Thüringe Melkergemeinschaft e.V. (TMG). In tale contesto sono stati finanziati i costi per la preparazione e lo svolgimento dei concorsi nonché la partecipazione a concorsi tra Länder. |
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(113) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (34), in merito alla sottomisura TH 9, la Germania ha sostenuto che le attività di formazione di aggiornamento erano rivolte a dipendenti di aziende che possedevano vacche da latte. Le attività di formazione di aggiornamento sono state organizzate dall'associazione Verein Landvolkbildung Thüringen. Secondo le autorità tedesche i pagamenti devono essere classificati come un compenso corrisposto all'associazione a fronte dei servizi resi calcolati e ricompensati in conformità con le condizioni di mercato. |
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(114) |
Di conseguenza la Germania ha riaffermato la propria convinzione secondo la quale le condizioni per la determinazione dell'esistenza di un aiuto di stato a norma dell'articolo 107 del TFUE non sarebbero soddisfatte. Anche in relazione all'offerta di formazione di aggiornamento a favore dei dipendenti le condizioni per la determinazione dell'esistenza di un aiuto di stato a norma dell'articolo 107 del TFUE non sarebbero soddisfatte in quanto non sì è trattato di pagamenti specifici a favore di un'azienda. |
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(115) |
In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che tale misura soddisfaceva le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Nella fattispecie si è trattato di un'attività di formazione a favore degli agricoltori in merito ai temi di cui sopra e, pertanto, i requisiti di cui al punto 14.1., primo trattino, sarebbero soddisfatti. Tutte le persone interessate, operanti nel territorio, hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione di aggiornamento di cui sopra, che sono state messe a disposizione sulla base di criteri oggettivamente definiti. Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulterebbero soddisfatte. Il massimale ammissibile di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni non era stato superato (punto 14.3) e anzi, gli importi dell'aiuto per questa sottomisura non hanno superato l'importo di 100 000 EUR nel corso di tre anni. |
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(116) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (35), in merito alla sottomisura TH 10, la Germania ha sostenuto altresì che attraverso tale misura sia stata finanziata l'organizzazione e lo svolgimento di concorsi professionali nei settori dell'allevamento e della raccolta del latte. Gli organizzatori dei concorsi sono stati TLJV e TMG. Per l'organizzazione e l'esecuzione o la partecipazione a manifestazioni tra Länder tali associazioni hanno ricevuto un compenso calcolato secondo le condizioni di mercato. |
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(117) |
Poiché i pagamenti sono stati considerati compensi per servizi prestati da compensare con spese equivalenti, non si sarebbe in presenza di alcun vantaggio e, pertanto, la misura non avrebbe alcuna rilevanza ai fini delle norme in materia di aiuti. |
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(118) |
In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che tale misura soddisfaceva le condizioni di cui al punto 14.1, quarto trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. Gli aiuti non sarebbero stati limitati a un gruppo specifico. Tutte le persone interessate, operanti nel territorio interessato, hanno avuto la possibilità di partecipare ai concorsi professionali di cui sopra, che sono stati messi a disposizione sulla base di criteri oggettivamente definiti. Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulterebbero soddisfatte. Il massimale ammissibile ai sensi del punto 14.3 degli orientamenti comunitari, pari a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, non è stato superato e anzi gli importi dell'aiuto per questa sottomisura non hanno superato l'importo di 100 000 EUR nel corso di tre anni. |
Assistenza tecnica a partire dal 2007
RP 2
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(119) |
La Renania-Palatinato ha concesso sostegno finanziario a imprese di trasformazione e commercializzazione per la partecipazione a manifestazioni dedicate allo scambio di conoscenze tra imprese, nonché a concorsi, a mostre e a fiere (sottomisura RP 2). Il finanziamento non era limitato alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. L'intensità dell'aiuto era limitata al 10 % dei costi comprovati, ma con un tetto massimo di 5 200 EUR per azienda e per manifestazione. |
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(120) |
Ai sensi del punto 105 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (36) (in appresso: «orientamenti 2007-2013»), gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli devono soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (37), successivamente sostituito dall'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (38). Di conseguenza, ai sensi di dette norme, l'intensità dell'aiuto non può superare il 50 % dei costi ammissibili. Sono ammissibili i costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. A norma del punto 106 degli orientamenti 2007-2013, non è autorizzata la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105 a favore di grandi imprese. |
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(121) |
Poiché la Germania non ha dimostrato che ciascuna delle suddette condizioni per l'assistenza tecnica è stata rispettata in relazione a questa misura, nella sua decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno. Nella decisione di avvio la Germania è stata invitata a fornire una valutazione dettagliata delle rispettive misure alla luce dei criteri di cui sopra, nonché documentazione adeguata a sostegno delle sue risposte (39). |
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(122) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (40) la Germania ha spiegato che la Renania-Palatinato avrebbe tenuto conto delle preoccupazioni della Commissione e avrebbe modificato le norme di ammissibilità per i finanziamenti futuri aggiungendo che soltanto la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra poteva essere oggetto di finanziamento. La Germania sostiene che le condizioni di cui alla sezione IV.K degli orientamenti 2007-2013 in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (41) sarebbero in tal modo soddisfatte. |
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(123) |
I progetti sovvenzionati sono stati rivalutati dalle autorità tedesche, tenendo conto di questo requisito aggiuntivo. Nei singoli anni, i seguenti pagamenti risultano relativi a una partecipazione ripetuta di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.
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(124) |
Il 30 giugno 2016 il ministero federale dell'Agricoltura e dell'alimentazione ha comunicato alla Commissione (cfr. considerando 16) che la misura RP 2 nel periodo a decorrere dal 2007 non è stata limitata alle PMI. Nel quadro di tale misura hanno infatti beneficiato di sovvenzioni anche le due imprese Hochwald Foods GmbH e MUH Arla eG. |
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(125) |
Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2017 la Germania ha dichiarato che i costi ammissibili della sottomisura in esame nel periodo a decorrere dal 2007 si riferivano esclusivamente alla realizzazione di uno stand. Durante tale periodo non sono stati sovvenzionati ulteriori costi. |
2.2 Aiuti a favore del miglioramento della qualità del latte conferito (2001-2006)
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(126) |
Il Baden-Württemberg, la Bassa Sassonia e la Turingia (sottomisure BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5) hanno concesso sostegno finanziario per il miglioramento della qualità del latte conferito tramite consulenza e formazione erogate a favore dei produttori di latte, la costituzione e l'aggiornamento di banche dati e controlli dei produttori di latte in relazione all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità denominate «gestione della qualità QM-Milch» (42). L'obiettivo delle misure è stato quello di migliorare la qualità del latte conferito. Non è stata sovvenzionata alcuna formazione a favore del personale di controllo per l'acquisizione di conoscenze specifiche né l'accreditamento dei laboratori autorizzati. |
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(127) |
I beneficiari finali di queste sottomisure sono state PMI agricole produttrici di latte nel settore primario. Secondo la Germania, tutti gli agricoltori del territorio interessato potevano accedere all'aiuto sulla base di criteri oggettivamente definiti (43). |
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(128) |
Tra il 2001 e il 2011 gli stanziamenti di bilancio impiegati (per tutti i Länder) sono ammontati complessivamente a 3,3 milioni di EUR. |
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(129) |
Secondo le informazioni presentate dalle autorità tedesche, l'intensità dell'aiuto nel periodo 2001-2011 è stata pari al massimo del 100 % dei costi ammissibili. Le autorità tedesche hanno dichiarato che nel Baden-Württemberg il finanziamento della misura è scaduto il 31 dicembre 2012 e che per la Bassa Sassonia e la Turingia aveva termine il 31 dicembre 2014. |
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(130) |
Nella decisione di avvio la Germania è stata invitata a effettuare una valutazione dettagliata in conformità con gli orientamenti comunitari 2000-2006 (in particolare del punto 13.2 – massimo il 50 % dei costi ammissibili oppure 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato) (44). |
BW 10 e BW 11
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(131) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (45) la Germania ha sostenuto che queste misure sono state attuate da Milchprüfing Baden-Württemberg (BW 10) e da Milchwirtschaftliche Verein Baden-Württemberg (BW 11). |
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(132) |
Secondo la Germania, i beneficiari della misura sono state aziende agricole produttrici di latte (produttori di latte) che hanno partecipato all'attuazione delle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch». |
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(133) |
Nel caso della misura BW 10 sono stati sovvenzionati l'esecuzione di verifiche presso aziende produttrici di latte (46) e i costi della certificazione iniziale (verifica introduttiva presso l'azienda agricola, eventualmente verifica successiva) da parte di un organismo di certificazione riconosciuto. |
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(134) |
Nel caso della misura BW 11 sono state sovvenzionate le attività di informazione e di consulenza relative all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità (47). Secondo la Germania, questi pagamenti sono imputabili, in maniera proporzionale, ai produttori aderenti alle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch». |
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(135) |
Secondo la Germania, le spese totali sono ammontate complessivamente a 478 575 EUR. Della misura hanno beneficiato 4 500 produttori di latte che hanno effettuato la certificazione iniziale in relazione alle norme di assicurazione della qualità. Di conseguenza le spese per beneficiario sono ammontate quindi a 106 EUR. |
NI 1
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(136) |
La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario per l'introduzione delle norme di assicurazione della qualità a favore dei produttori di latte (non a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione). L'attuazione della misura è stata delegata a LVMN. |
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(137) |
Secondo le osservazioni della Germania del 20 settembre 2013 (48), in tale contesto, nel periodo 2001-2005 sono state finanziate misure preparatorie per l'introduzione delle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch» (principalmente servizi di consulenza a favore degli agricoltori che intendevano introdurre le norme QM-Milch) e, nel periodo dal 2003 in poi, le verifiche tenute presso le aziende agricole previste ai sensi delle norme di assicurazione della qualità. A partire dal 2003 sono stati finanziati anche i costi per il coordinamento delle norme di assicurazione della qualità e la creazione di una banca dati. |
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(138) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (49) la Germania ha sostenuto che gli aiuti concessi per ciascun agricoltore per i servizi di consulenza erano stati pari al 50 % dei costi, corrispondenti a un importo di 12,78 EUR per caso di finanziamento, ossia inferiori ai valori massimi di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Per le verifiche presso le aziende agricole introdotte a partire dal 2003, l'intensità dell'aiuto è stata pari al 50 % dei costi e a un importo di 35 EUR per agricoltore e per triennio. |
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(139) |
La Germania ha confermato che i controlli effettuati nel contesto delle verifiche presso le aziende agricole sono stati eseguiti da o per conto di terzi. L'organismo di controllo indipendente incaricato è stata l'associazione Landeskontrollverband Niedersachsen. |
TH 5
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(140) |
La misura è stata introdotta nel 2004 (50). L'attuazione della misura è stata delegata a Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht (TVLEV). |
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(141) |
Secondo la Germania con i fondi ricavati dal prelievo sono state finanziate le spese per la certificazione iniziale, per una verifica di revisione necessaria dopo tre anni e per la creazione e la manutenzione di banche dati. Nel periodo 2004-2006 i produttori hanno ricevuto sovvenzioni esclusivamente per la certificazione iniziale. Il beneficio medio concesso per produttore è stato pari a circa 83 EUR. |
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(142) |
I beneficiari di questa misura sono stati i produttori di latte. |
3. MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
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(143) |
Nella decisione di avvio la Commissione ha constatato che sono soddisfatte tutte le condizioni per la sussistenza di un aiuto (51). |
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(144) |
La Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE poiché, sulla base delle informazioni a sua disposizione in quel momento, la stessa dubitava che talune misure fossero compatibili con il mercato interno (a tale proposito cfr. considerando 18). |
4. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
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(145) |
Le autorità tedesche hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione il 20 settembre 2013, il 27 febbraio 2015 e il 13 gennaio 2017. Una sintesi delle considerazioni delle autorità tedesche sulle singole misure può essere desunta dalle descrizioni delle misure di cui sopra (cfr. punto 2 «Descrizione delle misure e osservazioni delle autorità tedesche»). |
5. OSSERVAZIONI DI INTERESSATI IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
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(146) |
Tra il 6 e il 18 febbraio 2014 alla Commissione sono pervenute dieci osservazioni di interessati riguardanti le misure alla base della presente decisione (52). |
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(147) |
Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2014, pervenute il 13 febbraio 2014, l'associazione Verband der Milcherzeuger Bayern e.V. (VMB) ha espresso il suo stupore, in relazione alla misura BY 3, nello specifico in merito al fatto che nella decisione di avvio siano state messe in dubbio le misure attuate da VMB dagli anni in esame fino al 2006, mentre quelle attuate dal 2007 in poi non siano state oggetto di alcuna contestazione. A questo proposito VMB ha sottolineato di non aver modificato le priorità dei propri compiti, nonché le modalità di attuazione delle proprie attività, sin dal 1954 e di aver ricevuto finanziamenti dal «prelievo sul latte» fin dal 1957. Nelle sue osservazioni VMB osserva altresì che per quanto riguarda i servizi offerti dalla stessa non si tratta di «assistenza tecnica» concessa a favore di singole imprese, bensì piuttosto della fornitura di informazioni tecniche e fattuali di natura generale, rese accessibili a tutte le parti interessate in maniera paritaria. |
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(148) |
Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, pervenute alla Commissione il 6 febbraio, con riferimento alla misura BY 10, l'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e.V (MV) ha sostenuto che l'obiettivo di tale misura è la trasmissione di competenze e conoscenze in merito a temi rilevanti per il settore lattiero-caseario (ad esempio in merito alla normativa in materia di prodotti alimentari) a favore di istituzioni statali e di altra natura. A tal fine i collaboratori di MUVA hanno accesso a informazioni pertinenti per il settore e preparano tali informazioni per poi diffonderle (sotto forma di osservazioni, conferenze e pubblicazioni, in particolare a favore delle autorità interessate). Oltre alle «Muva Newsletter», allegate alla rivista «Deutsche Molkereizeitung» (rivista tedesca dedicata al settore lattiero-caseario), vengono diffusi contributi pertinenti atti a diffondere informazioni in merito all'assicurazione della qualità (igiene, sicurezza della produzione). Secondo MV si tratterebbe di un'attività di natura generale, i cui risultati non apportano benefici alle singole imprese, ma che vengono piuttosto portati a conoscenza di talune autorità per fini di formazione continua. |
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(149) |
L'associazione Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V. (LVMH) ha presentato le proprie osservazioni sulle misure attuate (HE 2, HE 3 e HE 9) con lettera del 4 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione l'11 febbraio 2014. Innanzitutto tale associazione ha osservato che, contrariamente a quanto affermato in allegato alla decisione di avvio della Commissione, tra i beneficiari delle misure interessate non vi sarebbero soltanto le aziende lattiero-casearie, bensì l'intero settore lattiero-caseario. In termini di contenuti, in merito alla misura HE 3, LVMH ha sottolineato che le informazioni ai consumatori e le attività di educazione dei consumatori sono state al centro degli eventi generali di pubbliche relazioni attuati e che in tale ambito l'educazione dei consumatori è stata attuata in maniera neutrale e non legata a specifiche aziende del settore lattiero-caseario. Per quanto riguarda la misura HE 2 « Fortbildung für Erzeuger durch das Innovationsteam » (formazione continua per i produttori tramite il gruppo per l'innovazione), LVMH ha sottolineato che, nell'ambito delle attività svolte, è stata data priorità al trasferimento di conoscenze. In tale ambito si è proceduto alla raccolta di informazioni e risultati di studi aggiornati, che sono stati poi preparati per gli agricoltori e sono stati trasmessi sotto forma ad esempio di seminari, conferenze specialistiche e sessioni di formazione. Le misure HE 2 e HE 9 hanno finanziato in particolare manifestazioni di istruzione e formazione a favore dei giovani che aspirano a svolgere lavori in questo settore, agli agricoltori e gli addetti del settore agricolo; di conseguenza qualsiasi agricoltore o dipendente del settore agricolo ha avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione secondo condizioni paritarie. |
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(150) |
La Landeskontrollverband Nordrhein-Westfalen e.V. e la Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V., nelle loro lettere del 6 febbraio 2014, pervenute alla Commissione rispettivamente il 10 febbraio 2014 e l'11 febbraio 2014, hanno appoggiato appieno le osservazioni della Germania del 20 settembre 2013 in merito alle misure attuate dalla Renania settentrionale-Vestfalia. |
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(151) |
Analogamente, la Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V. e la Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V., nella loro lettera congiunta del 6 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione l'11 febbraio 2014, hanno sostenuto appieno la comunicazione della Germania del 20 settembre 2013 in merito alla misura NW 5. |
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(152) |
Nella sua lettera del 6 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione l'11 febbraio 2014, l'associazione Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. afferma di essere pienamente d'accordo con le osservazioni della Germania del 20 settembre 2013 in merito alle misure attuate dalla Turingia. |
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(153) |
Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2014, pervenute alla Commissione il 14 febbraio 2014, l'associazione Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) afferma, per quanto concerne la misura RP 1, che detta misura ha carattere generale. Si tratterebbe di informazioni in merito al latte come alimento in generale il cui obiettivo sarebbe stato quello di evitare che i consumatori acquistino prodotti lattiero-caseari provenienti da altri Stati membri. Inoltre, la misura non ha comportato alcuna sovvenzione a favore di singoli marchi o di prodotti di un'impresa specifica/di un singolo produttore. Di conseguenza l'associazione MILAG ritiene che tale misura non abbia costituito un aiuto di Stato. In via subordinata, nelle sue osservazioni MILAGsostiene altresì che la misura in esame sia stata comunque sostanzialmente conforme alle disposizioni degli orientamenti comunitari allora in vigore e che la stessa possa esse considerata in linea di principio come una prestazione di assistenza tecnica ai sensi del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. In particolare, in linea di principio, la misura è stata messa a disposizione di tutti i consumatori e quindi anche dei partecipanti al mercato del settore lattiero-caseario. Si è trattato di una pura azione di educazione dei consumatori e la misura non rappresenterebbe alcun sostegno a favore di imprese di trasformazione di prodotti lattiero-caseari, bensì avrebbe fornito soltanto informazioni generali ai consumatori. Per quanto concerne la misura RP 2, il MILAG ritiene che, tramite l'aggiunta della condizione supplementare di ammissibilità al finanziamento, secondo la quale sarebbe ammesso finanziare solo la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra, siano soddisfatte le disposizioni pertinenti delle norme in materia di aiuti di Stato. Per quanto concerne la misura RP 5, MILAG sostiene che la misura intendeva offrire ai produttori di latte interessati una consulenza specialistica in materia di tecnica di mungitura su base ad hoc. Tutti i produttori di latte della Renania-Palatinato hanno avuto la possibilità di beneficiare di questa offerta in quanto non era necessario aderire alla Landeskontrollverband, ossia l'associazione che ha erogato la consulenza, per poter accedere ai servizi offerti. I servizi di consulenza forniti su base continua o a intervalli regolari erano esclusi dalla possibilità di finanziamento e non è stato effettuato alcun pagamento diretto a favore di agricoltori. Di conseguenza la misura sarebbe compatibile anche con le norme in materia di aiuti di Stato in vigore per il periodo dal 28 novembre 2001 al 31 dicembre 2006. Inoltre, secondo il parere di MILAG, il finanziamento a favore di consulenza a norma del punto 14.1, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 non sarebbe vincolato alla diffusione di nuovi metodi. MILAG garantisce inoltre che l'importo totale dell'aiuto di 100 000 EUR per beneficiario e per periodo di tre anni non è stato superato. La sovvenzione media per beneficiario e per anno sarebbe pari a 197 EUR. |
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(154) |
Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2014, registrate come pervenute dalla Commissione in data 18 febbraio 2014, l'associazione Milchprüfring Baden-Württemberg e.V. (MPBW) presuppone che non sussista alcun aiuto in relazione alla misura BW 10 e che, in ogni caso, non sia stato concesso alcun vantaggio tramite la stessa. |
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(155) |
Nella sua lettera del 6 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione il 7 febbraio 2014, l'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Baden Württemberg e.V. (MVBW) basa le osservazioni riguardanti le misure BW 4 e BW 11 sulle considerazioni formulate da MPBW e presuppone che anche in relazione a entrambe queste non sussista alcun aiuto e che, in ogni caso, non sia stato concesso alcun vantaggio tramite le stesse. |
6. VALUTAZIONE DELLE MISURE
6.1. Sussistenza di un aiuto di Stato - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
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(156) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
6.1.1 Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali
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(157) |
Le autorità tedesche hanno confermato che le misure alla base della presente decisione sono state finanziate esclusivamente dal prelievo sul latte (cfr. considerando 26). |
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(158) |
Per quanto concerne i fondi derivanti dal prelievo sul latte, si tratta di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. |
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(159) |
Come risulta dalla costante giurisprudenza, non occorre distinguere tra le ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui viene concesso per mezzo di un ente pubblico o privato, designato o istituito dallo Stato medesimo (53). Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i vantaggi devono essere innanzitutto concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato (54). |
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(160) |
Per quanto riguarda le misure sopra descritte, il sostegno è stato concesso sulla base di una legge federale tedesca, la MFG, nel quadro dell'applicazione di norme giuridiche in vigore nei Länder. |
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(161) |
Più specificamente, l'articolo 22, primo comma, della MFG prevede che i governi dei Länder, previa consultazione con le associazioni nazionali o gli organismi professionali, possano riscuotere congiuntamente prelievi dalle aziende lattiero-casearie e dai centri di raccolta del latte e della crema di latte al fine di promuovere il settore lattiero-caseario. |
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(162) |
Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, seconda frase, della MFG, i governi dei Länder su richiesta delle associazioni nazionali o degli organismi professionali possono riscuotere congiuntamente prelievi per un importo fino a 0,2 centesimi per kg di latte conferito. Ai fini della riscossione è pertanto evidente che la sovranità spetta ai governi dei Länder. |
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(163) |
La base giuridica per la riscossione di un prelievo sul latte nei singoli Länder è costituita, di conseguenza, dai regolamenti dei Länder che disciplinano i dettagli della riscossione del prelievo, tra cui l'aliquota. Spetta quindi ai governi dei Länder, ossia allo Stato, disciplinare la riscossione di un prelievo sul latte. A ciò non osta il fatto che i regolamenti siano stati emessi previa consultazione con la rispettiva associazione nazionale del settore lattiero-caseario (55). |
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(164) |
Nel presente caso, il prelievo viene applicato nei confronti di aziende private (aziende lattiero-casearie, centri di raccolta del latte e della crema di latte). Il gettito di tale prelievo affluisce nel bilancio dello specifico Land e viene successivamente utilizzato per finanziare le diverse misure di sostegno. Di conseguenza tale gettito è considerato soggetto al controllo statale (56). |
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(165) |
Ne consegue che le misure finanziate con i fondi ricavati dal prelievo sul latte sono state concesse mediante risorse statali e sono imputabili allo Stato. |
6.1.2 Vantaggio selettivo/imprese
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(166) |
Costi quali quelli di istruzione e formazione, di formazione continua, di consulenza, nonché i costi per i materiali informativi nel contesto di eventi di pubbliche relazioni o i costi per la partecipazione a fiere e concorsi, sono costi che un'impresa deve sostenere nel normale corso della sua attività commerciale. Lo stesso vale per le spese legate alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di alta qualità. Qualora talune imprese siano esentate in toto o in parte dalla corresponsione di tali costi si è in presenza di un vantaggio concesso alle stesse. |
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(167) |
La Commissione ritiene che le sottomisure di cui alla presente decisione conferiscano un vantaggio ai produttori di latte e alle aziende lattiero-casearie. |
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(168) |
Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013 la Germania ha sostenuto inizialmente che alcune delle misure su cui si fondava la decisione di avvio non costituivano aiuti in quanto non conferivano alcun vantaggio specifico a una singola impresa (cfr. considerando 33 relativo alla misura BY 3), non erano destinate al trasferimento di conoscenze a favore di produttori di latte o aziende lattiero-casearie (cfr. considerando 39 relativo alla misura BY 10), non favorivano singole imprese o singoli settori di attività (cfr. considerando 44, 60, 73, 80 e 88 relativi alle misure BW 4, HE 3, NI 7, NW 4 e NW 5, RP 1 e SL 2) ovvero non presentavano selettività materiale e geografica di potenziali vantaggi (cfr. considerando 80 e 83 relativi alle misure NW 4 e NW 5 ovvero NW 6 rispettivamente). |
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(169) |
Inoltre, nelle loro osservazioni del 6 febbraio 2014, tanto MPBW quanto MVBW hanno affermato che non sussisteva alcun vantaggio in relazione alle misure BW 10 o BW 4 e BW 11 (cfr. rispettivamente i considerando 154 o 155). |
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(170) |
Tuttavia, anche in relazione alle misure menzionate, la Commissione ritiene che tali misure abbiano in definitiva favorito il settore lattiero-caseario e, di conseguenza, i produttori di latte o le aziende lattiero-casearie, che devono essere considerati come imprese. |
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(171) |
Nel caso della misura BY 3, la Commissione ritiene che, sebbene fosse destinata al grande pubblico, abbia in definitiva conferito un vantaggio al settore lattiero-caseario, in quanto è possibile presumere che abbia avuto ripercussioni positive sul consumo di latte. |
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(172) |
Per quanto riguarda la misura BY 10, nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, l'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben ha menzionato che le «MUVA Newsletter» erano allegate alla rivista «Deutsche Molkereizeitung» e che, inoltre, sarebbero stati pubblicati articoli corrispondenti destinati alla diffusione di informazioni in materia di garanzia di qualità (cfr. considerando 148). La Commissione ritiene pertanto che, anche nel caso della misura BY 10, l'intero settore lattiero-caseario (produttori di latte e aziende lattiero-casearie) sia da considerare beneficiario della misura. |
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(173) |
Per quanto riguarda le misure BW 4, HE 3, NI 7, NW 4 e NW 5, RP 1 e SL 2, la Commissione ritiene che anche la diffusione di conoscenze scientifiche aggiornate sulle proprietà del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché l'organizzazione di campagne, manifestazioni informative e azioni di educazione generale dei consumatori, manifestazioni per lo scambio di conoscenze tra produttori, o misure generali di informazione sul latte siano da considerarsi assistenza tecnica a favore dell'intero settore lattiero-caseario. |
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(174) |
Inoltre, per quanto riguarda le misure BW 10 e BW 11, la Commissione ritiene che dette misure abbiano conferito vantaggi alle aziende agricole produttrici di latte che hanno partecipato al sistema di garanzia della qualità «QM-Milch». |
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(175) |
In aggiunta, le misure in questione avevano natura selettiva, in quanto erano rivolte esclusivamente a favore di un settore economico (il settore lattiero-caseario). |
6.1.3 Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi
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(176) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto (57). Ciascun aiuto concesso a un'impresa operante su un mercato in cui si svolgono operazioni commerciali all'interno dell'Unione può incidere negativamente sul commercio tra gli Stati membri (58). Nel periodo 2001-2012, il commercio di prodotti agricoli all'interno dell'Unione ha raggiunto proporzioni considerevoli. Ad esempio, le importazioni e le esportazioni relativamente ai prodotti classificati nella voce 0401 della nomenclatura combinata (latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti) (59) ammontavano nel 2011 a 1 200 milioni di EUR per il primo e a 957 milioni di EUR per il secondo (60). |
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(177) |
Le misure esaminate nel contesto della presente decisione favoriscono i produttori di latte e le aziende lattiero-casearie e rafforzano quindi la loro posizione competitiva. I prodotti delle aziende lattiero-casearie e dei produttori di latte sono oggetto di scambi all'interno dell'Unione, come descritto al considerando 176. La Commissione ritiene pertanto che le misure in questione abbiano l'effetto di falsare la concorrenza o minaccino di falsarla e possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. |
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(178) |
Di conseguenza, le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte e si può quindi concludere che tali misure costituiscono un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo. |
6.2 Legittimità dell'aiuto
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(179) |
Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve verificare costantemente gli aiuti esistenti in collaborazione con gli Stati membri. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esame dei regimi di aiuti esistenti ed eventualmente proporre loro l'adozione di misure idonee. |
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(180) |
A norma dell'articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) 2015/1589, l'espressione «aiuti esistenti» definisce tutti gli aiuti ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore. |
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(181) |
Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2015/1589 qualsiasi modifica di un aiuto esistente fa sì che esso divenga automaticamente un «nuovo aiuto». A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (61), si intende per modifica di un aiuto esistente «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune». |
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(182) |
Secondo la giurisprudenza (62) il regime iniziale viene trasformato in un regime di aiuti nuovo se il cambiamento riguarda i suoi aspetti fondamentali; non si può invece parlare di una siffatta modifica sostanziale qualora l'elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale. |
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(183) |
A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i nuovi aiuti devono essere comunicati alla Commissione e non possono essere eseguiti prima che essa li abbia approvati (divieto di esecuzione). |
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(184) |
Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 sono considerati illegali i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. |
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(185) |
Sulla base della legge sul latte e sulle materie grasse e nel quadro delle competenze loro conferite, i Länder hanno adottato disposizioni attuative che costituiscono la base giuridica delle misure esaminate nel contesto della presente decisione. Sebbene la legge sul latte e sulle materie grasse, che costituisce il quadro per i regimi di aiuti esistenti sia entrata in vigore nel 1952 (63), i singoli regolamenti sono stati introdotti tramite corrispondenti disposizioni di esecuzione dei Länder interessati soltanto dopo il 1958 (64). |
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(186) |
Le misure oggetto della presente decisione costituiscono quindi un nuovo aiuto a norma dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589. |
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(187) |
La Germania non ha mai notificato i regimi di aiuti in questione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza tali regimi sono illegali. |
6.3 Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno
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(188) |
A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. |
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(189) |
In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (65), questi ultimi devono essere valutati conformemente ai testi normativi in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso. |
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(190) |
A decorrere dal 1o gennaio 2000, per il settore agrario si applicano quadri normativi speciali. Gli aiuti concessi tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (in appresso: «periodo 2001-2006») vengono esaminati alla luce degli orientamenti comunitari per il periodo 2000-2006. |
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(191) |
Gli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2007 (in appresso: «periodo a decorrere dal 2007») vengono esaminati alla luce degli orientamenti 2007-2013. |
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(192) |
Il periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 viene denominato in appresso «periodo di indagine». |
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(193) |
Sulla base dell'effetto sospensivo del procedimento di indagine principale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione esamina in questa sede le misure fino al 17 luglio 2013, ossia la data in cui la Commissione ha notificato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (cfr. considerando 3). |
6.3.1 Prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo nel periodo 2001-2006
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(194) |
Le misure attuate tra il 2001 e il 2006 destinate alla prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo devono soddisfare le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(195) |
A norma del punto 14.1 sono ammissibili, tra l'altro, i costi di programmi di istruzione e formazione, la prestazione di servizi di gestione aziendale, gli onorari di consulenti, l'organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni, nonché altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche (66). Ai sensi del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006, tali aiuti possono essere concessi secondo un tasso del 100 % dei costi. |
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(196) |
Ai sensi del punto 14.2, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti. |
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(197) |
Ai sensi del punto 14.3, l'importo globale degli aiuti concessi non può superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati piccole e medie imprese, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi. |
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(198) |
La Commissione ritiene che, per le misure elencate in appresso, le disposizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 si applichino allo stesso modo tanto agli aiuti nel quadro delle attività relative alla produzione [primaria] quanto alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli. Ciò è desumibile dalla formulazione del punto 2.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006 e dal fatto che il punto 14 degli orientamenti comunitari in sé non prevede alcuna restrizione al riguardo. |
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(199) |
La Commissione ritiene che tali misure contribuiscano alla redditività economica del settore nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza (punto 14.1, seconda frase degli orientamenti comunitari 2000-2006). |
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(200) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di talune misure con il mercato interno nel periodo in questione (67). |
BY 3
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(201) |
L'associazione Verband der Milcherzeuger e.V. (VMB) ha ricevuto finanziamenti per la raccolta di informazioni fattuali e tecniche di natura generale, nonché per la pubblicazione e la messa a disposizione di informazioni generali su temi relativi al settore lattiero-caseario. Agli aiuti concessi si applicano le disposizioni in materia di prestazione di assistenza tecnica. |
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(202) |
I costi sovvenzionati (diffusione di conoscenze scientifiche e creazione di informazioni fattuali su sistemi di qualità - considerando 32 della presente decisione) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1. |
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(203) |
La misura era aperta a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata e le sovvenzioni si sono attestate su valori inferiori a 100 000 EUR per beneficiario in tre anni (considerando 35 in combinato disposto con il considerando 37 della presente decisione). Le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3 risultano quindi soddisfatte. |
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(204) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano rispettate. |
BY 10
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(205) |
Agli aiuti concessi per la trasmissione di competenze e conoscenze su temi pertinenti per il settore lattiero-caseario si applicano le disposizioni in materia di prestazione di assistenza tecnica. |
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(206) |
I costi sovvenzionati (diffusione di informazioni sotto forma di osservazioni, conferenze e pubblicazioni, cfr. considerando 148) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(207) |
Si tratta di una misura di informazione di natura generale a favore del settore lattiero-caseario che era aperta a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata. Considerando le spese totali annuali menzionate dalle autorità tedesche per le misure BY 3 e BY 10 (cfr. considerando 41) si deduce che le sovvenzioni non hanno comunque superato i 100 000 EUR per beneficiario in tre anni. Le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3 risultano quindi rispettate. |
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(208) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. |
BW 4
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(209) |
Le misure sono state destinate alla diffusione generale e di ampia portata di conoscenze scientifiche aggiornate in merito alle proprietà del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tali misure sono da considerarsi assistenza tecnica della quale ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario. I costi sovvenzionati (cfr. considerando 42) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1. |
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(210) |
Le misure non sono state limitate a un gruppo specifico, bensì erano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti (considerando 46). Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. L'importo della sovvenzione si è attestato su valori inferiori alla soglia di cui al punto 14.3, pari a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (considerando 46). Le condizioni di cui al punto 14.3 sono quindi rispettate. |
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(211) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. |
BB 1
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(212) |
Nel periodo 2001-2006 il Brandeburgo ha sovvenzionato costi nel quadro della misura «Verbesserung der Hygiene» (miglioramento delle condizioni igieniche). L'attenzione di tale misura si è concentrata sulla salute degli animali, sul miglioramento delle condizioni igieniche del latte, sulla qualità del latte crudo e sull'analisi delle carenze in termini di prestazioni. |
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(213) |
La misura in questione rientra quindi nel campo di applicazione del punto 14 (prestazione di assistenza tecnica) degli orientamenti comunitari 2000-2006. I costi sovvenzionati (servizi di consulenza) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1. |
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(214) |
Nella loro comunicazione del 27 febbraio 2015 le autorità tedesche hanno confermato che tutti i produttori del Land hanno avuto in linea di principio la possibilità di sfruttare i servizi di consulenza in esame (consulenza complessa e specialistica) (cfr. considerando 49). Nella stessa comunicazione la Germania ha altresì dichiarato che, nel quadro della misura BB 1, non si sarebbe potuto registrare un superamento della soglia di 100 000 EUR per azienda per un periodo di tre anni (cfr. considerando 49). La misura è quindi conforme alle condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3. |
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(215) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. |
BB 3
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(216) |
Le associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Brandenburg-Berlin e. V. (LVMB) e Landesbauernverband Brandenburg e.V. (LBV) hanno attuato misure per la messa a disposizione di informazioni su questioni economiche, nonché per la diffusione di informazioni e conoscenze di nuova acquisizione in merito a questioni relative al settore lattiero-caseario. Inoltre, in tale contesto, sono stati organizzati concorsi. Tali misure costituiscono assistenza tecnica. |
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(217) |
I costi sovvenzionati (messa a disposizione di informazioni e organizzazione di concorsi, considerando 50) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(218) |
Gli aiuti non sono stati limitati a un gruppo specifico. Pertanto il punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulta soddisfatto. |
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(219) |
Nel 2006 LVMB ha destinato 463 EUR, ricavati dal prelievo sul latte, per la premiazione di benemerite aziende del Brandeburgo (cfr. considerando 53). Inoltre, sempre nel 2006, LBV ha ricevuto una sovvenzione di 20 000 EUR da fondi del Land da destinare alla consulenza a favore dei produttori di latte (cfr. considerando 54). Secondo le informazioni fornite dalla Germania, attività analoghe sarebbero state attuate anche in altri anni precedenti (cfr. considerando 54). Di conseguenza la Commissione esclude quindi che le due misure summenzionato possano aver superato la soglia di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni per il periodo 2001-2006. Pertanto il punto 14.3 degli orientamenti comunitari risulta soddisfatto. |
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(220) |
La misura BB 3 è quindi conforme alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
HE 2
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(221) |
L'Assia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V. (LVMH) per la misura «Formazione continua per i produttori tramite il gruppo per l'innovazione». Nel quadro di tale misura, LVMH ha preparato informazioni sotto forma di articoli specialistici, nonché organizzato attività di formazione continua a favore di agricoltori e dipendenti del settore agricolo. Tali attività devono essere qualificate come assistenza tecnica. |
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(222) |
I costi ammissibili (considerando 57) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
|
(223) |
Gli aiuti non sono stati limitati a un gruppo specifico (considerando 57). Ciò è confermato anche da LVMH nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, secondo le quali tutti gli agricoltori o i dipendenti del settore agricolo hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione continua a condizioni paritarie (cfr. considerando 149). Di conseguenza, il punto 14.2 degli orientamenti comunitari risulta soddisfatto. |
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(224) |
Le sovvenzioni sono state inferiori a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio (considerando 57). Pertanto anche il punto 14.3 degli orientamenti comunitari risulta soddisfatto. |
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(225) |
La misura HE 2 è quindi conforme alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
HE 3
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(226) |
Il gruppo dedicato alla nutrizione di LVMH ha diffuso conoscenze scientifiche in una forma comprensibile a tutti, ha organizzato manifestazioni informative, nonché campagne e azioni di pubbliche relazioni (non mirate ad aziende specifiche) in relazione alla produzione di latte, nonché alla preparazione e alla trasformazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
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(227) |
Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, LVMH ha osservato che nel contesto di tale misura è stata data priorità alle informazioni ai consumatori e all'educazione dei consumatori e che l'educazione dei consumatori è stata attuata in maniera neutrale e non legata a specifiche aziende del settore lattiero-caseario. Tuttavia la Commissione ritiene che le misure per la diffusione di conoscenze scientifiche e l'organizzazione di campagne debbano essere considerate come assistenza tecnica della quale ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (a tale proposito cfr. anche il considerando 173). |
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(228) |
I costi ammissibili (considerando 59) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1. |
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(229) |
La misura non è stata limitata a un gruppo specifico (considerando 61). Le condizioni di cui al punto 14.2 sono quindi soddisfatte. |
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(230) |
L'importo della sovvenzione è stato inferiore al valore limite di cui al punto 14.3 (considerando 61). |
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(231) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte nel caso della misura HE 3. |
HE 9
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(232) |
L'Assia ha concesso sostegno finanziario a LVMH per la misura «Formazione continua a favore dei giovani allevatori di bestiame da latte» (cfr. considerando 62). Le attività di formazione continua a favore di giovani allevatori di bestiame da latte devono essere qualificate come assistenza tecnica. |
|
(233) |
I costi ammissibili (considerando 62) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
|
(234) |
Le attività di formazione continua erano aperte a tutti i produttori (considerando 64). Ciò è confermato anche da LVMH nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, secondo le quali tutti gli agricoltori o i dipendenti del settore agricolo hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione continua a condizioni paritarie (cfr. considerando 149). La misura ha pertanto rispettato anche le prescrizioni del punto 14.2. |
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(235) |
Le spese totali della misura HE 9 per il periodo 2001-2006 si sono attestate a circa 35 000 EUR (cfr. considerando 64). Pertanto non si è verificato il superamento del valore limite di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (punto 14.3). |
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(236) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura HE 9. |
NI 5
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(237) |
La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVMN) per la partecipazione a fiere e mostre, nonché per la preparazione contenuti scientifici in una forma facilmente comprensibile (cfr. considerando 65). La partecipazione a fiere e mostre e la preparazione di conoscenze scientifiche devono essere considerate assistenza tecnica. |
|
(238) |
I costi per la locazione e l'allestimento di locali espositivi, nonché i costi per la pubblicazione di informazioni fattuali, sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino. |
|
(239) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, il cuore della misura era il sovvenzionamento dello stand fieristico di LVMN (cfr. considerando 66) del quale hanno beneficiato tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario della Bassa Sassonia (media 2001-2006: circa 17 500 aziende) (cfr. considerando 67). Di conseguenza la misura era aperta a tutti i produttori di latte e le condizioni di cui al punto 14.2 risultano soddisfatte. |
|
(240) |
Sebbene la Germania non abbia confermato nelle sue osservazioni che la misura non abbia superato l'importo massimo di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, la Commissione ritiene tuttavia che tale valore massimo non possa essere stato superato nel caso del finanziamento di uno stand a favore di tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario della Bassa Sassonia. Le condizioni di cui al punto 14.3 risultano quindi soddisfatte. |
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(241) |
La misura NI 5 è quindi conforme alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
NI 6 (2002-2003)
|
(242) |
La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario per la partecipazione a fiere da parte di imprese di trasformazione (aziende lattiero-casearie). Il finanziamento della partecipazione delle imprese a fiere è da considerarsi assistenza tecnica. |
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(243) |
Le autorità tedesche hanno assicurato che nell'anno 2001 (ossia durante il periodo pertinente per il procedimento di indagine principale) non sono stati imposti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari dell'aiuto (68). Dette autorità hanno altresì indicato che a decorrere dal 26 novembre 2003 la misura in questione si basava sull'aiuto di Stato n. 200/2003 approvato (cfr. considerando 68). Di conseguenza la valutazione della presente misura riguarda soltanto il periodo dal 1o gennaio 2002 al 26 novembre 2003. |
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(244) |
I costi ammissibili (considerando 68) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(245) |
Le autorità tedesche hanno assicurato che la misura NI 6 era aperta a tutte le imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ed è stata concessa sulla base di criteri oggettivi. Inoltre la misura non era subordinata all'adesione a un'organizzazione di produttori o ad altre organizzazioni del settore agricolo (cfr. considerando 70). Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. |
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(246) |
L'intensità massima dell'aiuto concesso dalla misura in esame nel periodo pertinente si è attestata al 48 % (cfr. considerando 71). Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche soltanto un'impresa (Nordmilch eG) ha ricevuto un importo totale di aiuto superiore a 100 000 EUR. Sempre secondo dette autorità, l'impresa Nordmilch eG non rientrava nella definizione di PMI. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.3 sono soddisfatte, ad eccezione dell'aiuto concesso a Nordmilch eG. |
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(247) |
Contando circa 2 500 dipendenti e un fatturato di circa 1,9 miliardi di EUR Nordmilch eG era una delle maggiori imprese nel settore lattiero-caseario in Germania (69). In considerazione di tali cifre la stessa non rientrava nella definizione di piccole e medie imprese data dalla Commissione di cui al punto 14.3 (70). Di conseguenza, a norma del punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 la stessa poteva ricevere al massimo un importo complessivo di aiuto pari a 100 000 EUR per un periodo di tre anni. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.3 non sono soddisfatte per l'aiuto concesso a Nordmilch eG (71). |
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(248) |
La misura NI 6 è quindi conforme in linea di principio alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(249) |
Nel caso degli aiuti concessi a Nordmilch eG nel periodo 2002-2003, la misura NI 6 non soddisfa le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari. |
NI 7
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(250) |
La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario a campagne d'informazione generali condotte da LVMN a favore dei consumatori incentrate sul latte come alimento. Misure di informazione di natura generale in merito al latte costituiscono aiuti dei quali ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (cfr. considerando 173). In questo contesto si applicano le disposizioni relative all'assistenza tecnica di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(251) |
I costi ammissibili (considerando 72) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1. |
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(252) |
La misura non era limitata a un gruppo specifico, bensì ha sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (considerando 75). La misura ha pertanto soddisfatto anche le prescrizioni del punto 14.2. |
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(253) |
Secondo le autorità tedesche, nel quadro della misura NI 7, per l'intero periodo, sono stati concessi in media 395 EUR per beneficiario (cfr. considerando 76). L'importo della sovvenzione è stato quindi nettamente inferiore al valore limite di cui al punto 14.3. |
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(254) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura NI 7. |
NW 4 e NW 5
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(255) |
La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario alle associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V. (LVMNRW) e Landwirtschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe per manifestazioni informative e campagne di educazione generale dei consumatori, nonché per campagne sull'uso del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sulle loro caratteristiche generali (sottomisura NW 4). La Renania settentrionale-Vestfalia ha altresì concesso sostegno finanziario a favore di manifestazioni per lo scambio di conoscenze tra i produttori di latte in merito a questioni legate al settore lattiero-caseario (sottomisura NW 5). |
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(256) |
Le manifestazioni informative e le campagne di educazione generale dei consumatori (NW 4), nonché le manifestazioni dedicate allo scambio di conoscenze tra produttori (NW 5), costituiscono aiuti dei quali ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (a tale proposito cfr. considerando 173). Tali misure sono altresì da considerarsi selettive in quanto hanno concesso vantaggi soltanto a un settore economico (il settore lattiero-caseario) (cfr. considerando 175). Le misure in questione devono essere considerate come assistenza tecnica. |
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(257) |
I costi sovvenzionati per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni, per la fornitura di consulenza, educazione e formazione continua in merito a questioni relative al settore lattiero-caseario (cfr. considerando 79) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1. |
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(258) |
Le misure erano destinate a tutte imprese allevatrici di bestiame da latte (cfr. considerando 81), di conseguenza la condizione di cui al punto 14.2 risulta soddisfatta. |
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(259) |
In considerazione delle spese totali per le due misure durante il periodo di indagine e del numero medio di imprese allevatrici di bestiame da latte nella Renania settentrionale-Vestfalia si ottengono importi di aiuto per beneficiario nettamente inferiori al valore limite di cui al punto 14.3 (cfr. considerando 81). |
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(260) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per le misure NW 4 e NW 5. |
NW 6
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(261) |
La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Vereinigung der Milchindustrie LVMNRW per la raccolta, la valutazione e la pubblicazione (sotto forma di comunicazioni e relazioni sul mercato) di dati pertinenti relativi al mercato lattiero-caseario. |
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(262) |
La pubblicazione di informazioni fattuali e scientifiche sotto forma di comunicazioni e relazioni sul mercato va considerata come assistenza tecnica, di conseguenza, si applica il punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(263) |
I costi ammissibili (considerando 82) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1. |
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(264) |
Le pubblicazioni erano a disposizione di tutti gratuitamente, pertanto anche il punto 14.2 risulta soddisfatto. |
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(265) |
In considerazione delle spese totali per la misura NW 6 durante il periodo di indagine e del numero medio di imprese allevatrici di bestiame da latte nella Renania settentrionale-Vestfalia si ottengono importi di aiuto per beneficiario nettamente inferiori al valore limite di cui al punto 14.3 (cfr. considerando 85). |
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(266) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura NW 6. |
RP 1 e SL 2
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(267) |
La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario rispettivamente all'associazione Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) ovvero all'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft des Saarlandes e.V. (LVMS) per la fornitura di informazioni ai consumatori, nonché la diffusione di conoscenze scientifiche, di informazioni fattuali di natura generale sui prodotti, sui loro pregi nutrizionali e sul loro utilizzo consigliato. |
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(268) |
Misure di informazione di natura generale in merito al latte costituiscono aiuti dei quali ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (cfr. considerando 173). In questo contesto si applicano le disposizioni in materia di assistenza tecnica di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(269) |
I costi ammissibili nel quadro di questa sottomisura (cfr. considerando 86) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1. |
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(270) |
Secondo le autorità tedesche, le misure non erano limitate a un gruppo specifico, bensì hanno sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (cfr. considerando 90). Ciò è confermato anche da MILAG nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2014 (cfr. considerando 153). Le condizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte. |
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(271) |
La Germania ha inoltre sostenuto che l'importo totale dell'aiuto concesso per un periodo di tre anni si è attestato su valori nettamente inferiori al massimale di 100 000 EUR per beneficiario (cfr. considerando 91), aspetto questo che porta a desumere la conformità della misura con le condizioni di cui al punto 14.3. |
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(272) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. |
RP 5 e SL 5
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(273) |
La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario rispettivamente a Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e.V. (LKVRP) ovvero a LVMS per servizi di consulenza nonché programmi di formazione continua a favore di produttori di latte con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene della tecnica di mungitura e la qualità del latte conferito. Servizi di consulenza continui erano esclusi dal finanziamento (cfr. considerando 92). La consulenza e la formazione dei produttori di latte rientrano nel campo di applicazione dell'assistenza tecnica a norma del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(274) |
I costi sovvenzionati (cfr. considerando 92 e 94) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1. |
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(275) |
Secondo le autorità tedesche, tutti i produttori di latte della Renania-Palatinato/del Saarland hanno avuto la possibilità di avvalersi dell'offerta di consulenza/formazione che non richiedeva l'adesione a LKVRP o a LVMS (cfr. considerando 94) (72). Anche le disposizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte. |
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(276) |
Gli importi medi di finanziamento per ciascun anno sono stati pari a circa 197 EUR (73) nella Renania-Palatinato e a circa 130 EUR nel Saarland (cfr. considerando 98). Di conseguenza non sarebbe stato possibile superare il valore limite di cui al punto 14.3. |
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(277) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura in esame. |
TH 3 e TH 4
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(278) |
La Turingia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. (LVTM) per la partecipazione a manifestazioni di settore e destinate ai consumatori, nonché per lo svolgimento di conferenze specialistiche per la diffusione di conoscenze scientifiche (sottomisura TH 3, cfr. considerando 100). Inoltre, è stata sovvenzionata la pubblicazione di informazioni fattuali sui produttori della regione (sottomisura TH 4, cfr. considerando 101). La partecipazione a mostre, l'organizzazione di conferenze specialistiche e la pubblicazione di informazioni fattuali costituiscono assistenza tecnica ai sensi del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(279) |
I costi sovvenzionati (cfr. considerando 100 e 101) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1. |
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(280) |
Secondo i dati forniti dalla Germania, entrambe le sottomisure non erano limitate a un gruppo specifico, bensì hanno sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (cfr. considerando 105 e 108). Anche le disposizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte. |
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(281) |
Le autorità tedesche hanno altresì confermato che gli importi dell'aiuto si sono attestati su valori inferiori a quello limite di cui al punto 14.3 (cfr. considerando 105 e 109). |
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(282) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura in esame. |
TH 9 e TH 10
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(283) |
La Turingia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Verein Landvolksbildung Thüringen (VLT) per la formazione di dipendenti di aziende del settore lattiero-caseario (sottomisura TH 9). La Turingia ha altresì concesso sostegno finanziario a Thüringer Landjugendverband e.V. (TLJV) nonché a Thüringer Melkergemeinschaft e.V. (TMG) per il finanziamento di concorsi professionali (sottomisura TH 10) (cfr. considerando 110). |
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(284) |
La Germania aveva inizialmente sostenuto che le due sottomisure in esame non costituivano aiuti di Stato poiché i pagamenti a VLT (TH 9), a TLJV e a TMG (TH 10) sarebbero da considerarsi come compensi per servizi prestati da compensare con spese equivalenti e pertanto non si sarebbe in presenza di alcun vantaggio concesso (cfr. considerando 114 e 117). La Commissione ritiene tuttavia che, sebbene a livello di prestatore di servizi non sia stato concesso alcun vantaggio, le attività di formazione di aggiornamento presso aziende del settore lattiero-caseario nonché l'organizzazione di concorsi professionali abbiano concesso benefici alle aziende allevatrici di bestiame da latte ai sensi del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(285) |
I costi sovvenzionati (cfr. considerando 111 e 112) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi delle disposizioni del punto 14.1. |
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(286) |
Secondo i dati forniti dalla Germania, tutte le persone interessate, operanti nel territorio interessato, hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione di aggiornamento o ai concorsi professionali sulla base di criteri oggettivamente definiti (cfr. considerando 115 e 118). Le condizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte. |
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(287) |
La Germania aveva indicato che gli importi dell'aiuto per le due sottomisure non erano superiori cumulativamente a 100 000 EUR per tre anni (cfr. considerando 118). Di conseguenza non sarebbe stato comunque possibile superare il valore limite di cui al punto 14.3. |
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(288) |
Pertanto le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura in esame. |
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(289) |
La Commissione conclude che gli aiuti BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 e TH 10, ad eccezione di quelli nel quadro della misura NI 6 concessi a favore di Nordmilch e.G. (cfr. considerando 290) hanno soddisfatto le pertinenti condizioni degli orientamenti comunitari 2000-2006 e sono quindi da considerarsi compatibili con il mercato interno per il periodo 2001-2006. |
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(290) |
Per quanto concerne la misura NI 6, la Commissione conclude altresì che nel caso degli aiuti concessi a Nordmilch eG nel periodo 2002-2003, la misura NI 6 non abbia soddisfatto le condizioni pertinenti degli orientamenti comunitari 2000-2006 e pertanto sia da considerarsi incompatibile con il mercato interno nel periodo 2001-2006. |
6.3.2 Prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo nel periodo a decorrere dal 2007
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(291) |
Nel periodo a decorrere dal 2007 le disposizioni sulla compatibilità con il mercato interno sulle prestazioni di assistenza tecnica sono cambiate. |
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(292) |
Le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nel capo IV.K degli orientamenti 2007-2013. |
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(293) |
Ai sensi del punto 105 degli orientamenti 2007-2013, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (74) gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. A tale proposito, a norma del punto 106 degli stessi orientamenti, non saranno autorizzati aiuti di Stato a favore di grandi imprese. |
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(294) |
Articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 prevede che gli aiuti destinati a consentire la partecipazione a fiere e mostre non debbano superare il 50 % dei costi aggiuntivi lordi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione. |
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(295) |
Il regolamento (CE) n. 70/2001 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 800/2008 (75) in data 29 agosto 2008. A tale proposito, l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 prevede che gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato comune, se l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili e i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. |
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(296) |
Secondo il punto 106 degli orientamenti 2007-2013, nel quadro dell'assistenza tecnica non vengono autorizzati aiuti di Stato a favore di grandi imprese. |
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(297) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di talune misure (RP 2) con il mercato interno nel periodo in questione (76). |
Misura RP 2
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(298) |
Nel quadro della misura RP 2, la Renania-Palatinato ha concesso sostegno finanziario a imprese di trasformazione e commercializzazione per la partecipazione a manifestazioni dedicate allo scambio di conoscenze tra imprese, nonché a concorsi, a mostre e a fiere. Ammissibili ai fini del finanziamento erano i costi per la creazione di uno stand fieristico (cfr. considerando 125). Il finanziamento non era limitato solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determina fiera o esposizione. L'intensità dell'aiuto era limitata al 10 % dei costi comprovati, ma con un tetto massimo di 5 200 EUR per azienda e per manifestazione (cfr. considerando 119). |
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(299) |
L'intensità dell'aiuto del 10 % nell'ambito della misura RP 2 si attesta su valori inferiori a quelli previsti per l'intensità massima di aiuto pari al 50 % di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008. |
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(300) |
I costi sovvenzionati (costi relativi alla creazione di uno stand fieristico) corrispondono ai costi ammissibili di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, secondo i quali sono da considerarsi costi ammissibili i costi per la locazione, l'installazione e la gestione di uno stand (cfr. considerando 294 e 295). Tuttavia, sempre secondo tali disposizioni, è ammissibile al finanziamento solo la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione. |
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(301) |
Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 la Germania ha fornito una tabella con indicazione del numero di imprese che hanno ricevuto aiuti per la partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione durante il periodo 2003-2012, unitamente ai rispettivi importi di finanziamento (cfr. considerando 123). Per il periodo 2007-2012 si ottengono importi medi di finanziamento per la partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione per impresa sovvenzionata e per anno compresi tra 294 EUR a 5 113 EUR. |
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(302) |
Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2017, la Germania ha altresì indicato che le due società Hochwald Foods GmbH e MUH Arla eG hanno ricevuto aiuti a norma di tale sottomisura (cfr. considerando 124). |
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(303) |
MUH Arla è stata costituita nel 2012 da una fusione di Milch-Union Hocheifel (MUH) e del gruppo scandinavo di aziende del settore lattiero-caseario Arla Foods. Nel 2011 MUH impiegava circa 800 persone e ha realizzato un fatturato di circa 693 milioni di EUR (77). |
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(304) |
Il gruppo Hochwald impiega più di 1 900 persone e, nel 2015, ha realizzato un fatturato di circa 1,44 miliardi di EUR (78). |
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(305) |
In considerazione di tali dati aziendali, né MUH Arla eG né Hochwald Foods GmbH rientravano nella definizione di piccole e medie imprese (PMI) di cui al capo II, punto 9, degli orientamenti 2007-2013 (79). Di conseguenza, ai sensi del punto 106 degli orientamenti 2007-2013 non avrebbero dovuto ricevere aiuti (cfr. considerando 296). |
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(306) |
Le condizioni di cui al capo IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero con l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, risultano quindi soddisfatte soltanto per i casi in cui, nel quadro della misura RP 2, imprese di trasformazione e commercializzazione rientranti nella definizione di PMI hanno ricevuto aiuti per la prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione. |
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(307) |
Le condizioni di cui al capo IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero con l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, risultano quindi non soddisfatte per gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2, a favore di imprese non rientranti nella definizione di PMI ossia, in particolare, di MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH (cfr. considerando 305). |
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(308) |
Le condizioni di cui al capo IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero con l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, risultano inoltre non soddisfatte per gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 in relazione alla partecipazione ripetuta a una determinata mostra o esposizione (cfr. considerando 301). |
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(309) |
La Commissione conclude quindi che la misura RP 2 ha soddisfatto le condizioni pertinenti degli orientamenti 2007-2013 e risulta quindi compatibile con il mercato interno nel periodo a decorrere dal 2007 soltanto nei casi di cui al considerando 306. |
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(310) |
Nei casi di cui ai considerando 307 e 308, gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 non soddisfano le condizioni pertinenti degli orientamenti 2007-2013 e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nel periodo a decorrere dal 2007. |
6.3.3 Aiuti per prodotti di qualità nel periodo 2001-2006
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(311) |
Le misure, destinate a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di alta qualità, attuate tra il 2001 e il 2006, devono soddisfare le condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(312) |
Il punto 13.2 contiene un elenco non esaustivo delle attività ammissibili per il finanziamento in questo contesto. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra cui:
Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi. |
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(313) |
I punti 13.3, 13.4 e 13.5 degli orientamenti comunitari 2000-2006 prevedono condizioni e restrizioni specifiche. La Commissione ritiene che non debbano essere concessi aiuti per i controlli di routine effettuati dal produttore durante il processo di produzione in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità. |
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(314) |
L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito di tale sezione degli orientamenti non può superare il 50 % dei costi ammissibili, nel caso di aiuti concessi a PMI, oppure i 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, a seconda di quale dei due importi sia quello superiore (Punto 13.2). |
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(315) |
Il Baden-Württemberg, la Bassa Sassonia e la Turingia (sottomisure BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5) hanno concesso sostegno finanziario per il miglioramento della qualità del latte conferito tramite consulenza e formazione erogate a favore dei produttori di latte, la costituzione e l'aggiornamento di banche dati e controlli dei produttori di latte in relazione all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità denominate «gestione della qualità QM-Milch» (cfr. considerando 126). |
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(316) |
Secondo le autorità tedesche, l'intensità dell'aiuto è ammontata ad un massimo del 100 % dei costi ammissibili (cfr. considerando 129). |
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(317) |
Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità delle misure di cui sopra con il mercato interno nel periodo in questione (80). |
BW 10 e BW 11
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(318) |
Le due sottomisure sono state attuate da Milchprüfring Baden-Württemberg (BW 10) ovvero da Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg (BW 11) a favore di aziende agricole produttrici di latte aderenti alle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch» (cfr. considerando 131 e 132). |
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(319) |
Sono stati finanziati lo svolgimento di verifiche presso le aziende produttrici di latte e i costi per la certificazione iniziale da parte di un organismo di certificazione riconosciuto (BW 10) o le attività di consulenza in relazione all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità (BW 11) (cfr. considerando 133 e 134). I costi sovvenzionati sono quindi conformi ai costi ammissibili di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(320) |
In tale contesto non sono stati finanziati i controlli di routine effettuati dal produttore durante il processo di produzione in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, esclusi dalla possibilità di finanziamento anche ai sensi del punto 13.3 degli orientamenti. |
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(321) |
Secondo le autorità tedesche, la spesa media per beneficiario è stata pari a 106 EUR (cfr. considerando 135), ossia nettamente inferiore all'importo massimo ammissibile di 100 000 EUR per beneficiario per triennio di cui al punto 13.2. |
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(322) |
Di conseguenza le condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per le misure BW 10 e BW 11. |
NI 1
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(323) |
La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario a LVMN per l'introduzione delle norme di assicurazione della qualità per i produttori di latte «QM-Milch». Pertanto a tale proposito si applica il punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(324) |
In tale contesto sono state finanziate le attività preparatorie per l'introduzione delle norme «QM-Milch» (servizi di consulenza) nonché i costi per il coordinamento di dette norme e la creazione di una banca dati (cfr. considerando 137). I costi sovvenzionati sono quindi conformi ai costi ammissibili di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(325) |
Ammontando a 12,78 EUR per caso sovvenzionato per quanto riguarda i servizi di consulenza e a 35 EUR per agricoltore per periodo di 3 anni per le verifiche presso le aziende agricole (cfr. considerando 138), gli importi oggetto di finanziamento sono stati nettamente inferiori al massimale di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(326) |
La Germania ha confermato che i controlli effettuati nel contesto delle verifiche presso le aziende agricole sono stati eseguiti da o per conto di terzi e che in tale contesto l'ente Landeskontrollverband Niedersachsen ha svolto la funzione di organismo di controllo indipendente (cfr. considerando 139). Ciò corrisponde alle prescrizioni di cui al punto 13.3. |
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(327) |
La presente misura soddisfa quindi le condizioni cui al punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
TH 5
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(328) |
La Turingia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht (TVLEV) per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità presso i produttori di latte (cfr. considerando 140). Pertanto a tale proposito si applica il punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(329) |
Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, la misura è stata introdotta nel 2004 (cfr. considerando 140). |
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(330) |
Secondo la Germania, nel periodo 2004-2006 i produttori hanno ricevuto sovvenzioni soltanto in relazione alla certificazione iniziale. Il beneficio medio concesso per produttore è stato pari a circa 83 EUR (cfr. considerando 141). |
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(331) |
I costi sovvenzionati sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 13.2 e gli importi dell'aiuto sono nettamente inferiori al massimale stabilito allo stesso punto. |
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(332) |
La misura TH 5 soddisfa quindi le condizioni del punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006. |
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(333) |
La Commissione conclude che gli aiuti BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5 hanno soddisfatto le pertinenti condizioni degli orientamenti comunitari 2000-2006 e che erano perciò compatibili con il mercato interno nel periodo 2001-2006. |
6.4 Recupero
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(334) |
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione. |
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(335) |
Dopo aver ricevuto dalla Germania la relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ha richiesto alle autorità tedesche ulteriori informazioni sulla normativa con lettera del 28 novembre 2011. Questa azione della Commissione ha avuto l'effetto di interrompere il termine di prescrizione. Pertanto, la presente decisione fa riferimento al periodo a decorrere dal 28 novembre 2001, in conformità con il termine di prescrizione di dieci anni di cui al considerando 334. |
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(336) |
La Commissione constata che l'aiuto concesso nel quadro della misura NI 6 a favore di Nordmilch eG nel periodo 2002-2003 (cfr. considerando 289) non è compatibile con il mercato interno. Tale aiuto deve essere recuperato. |
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(337) |
La Commissione constata altresì che gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 che non soddisfano la definizione di PMI, in particolare con riferimento a MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH (cfr. considerando 307), nonché gli aiuti concessi in relazione alla partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione (cfr. considerando 308), non sono compatibili con il mercato interno. Tali aiuti devono essere recuperati. |
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(338) |
Sulla base dell'effetto sospensivo del procedimento di indagine principale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione esamina in questa sede la misura RP 2 dal 1o gennaio 2007 fino al 17 luglio 2013, ossia la data in cui la Commissione ha notificato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. |
7. CONCLUSIONE
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(339) |
La Commissione rileva che la Germania ha concesso gli aiuti in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno (a tale proposito cfr. considerando 289, 309 e 333), ad eccezione dei casi di aiuto di cui al successivo considerando. |
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(340) |
La Commissione constata che gli aiuti concessi nel quadro della misura NI 6 a favore di Nordmilch eG, nonché gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 a favore di MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH ovvero gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 in relazione alla partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione, sono incompatibili con il mercato interno (cfr. considerando 290 e 310). Tali aiuti devono essere recuperati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli aiuti che la Germania ha concesso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (misure BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10, BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5) ovvero tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2013 (misura RP 2) in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono compatibili con il mercato interno ad eccezione dei casi di aiuto menzionati all'articolo 2.
Articolo 2
Gli aiuti concessi dalla Germania negli anni 2002 e 2003 nel quadro della misura NI 6, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore di Nordmilch eG, sono incompatibili con il mercato interno.
Gli aiuti concessi dalla Germania tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2013 nel quadro della misura RP 2, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore di imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese e, in particolare, di MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH, sono incompatibili con il mercato interno.
Gli aiuti concessi dalla Germania tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2013 nel quadro della misura RP 2, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, in relazione alla partecipazione ripetuta a una determinata mostra o esposizione, sono incompatibili con il mercato interno.
Articolo 3
I singoli aiuti concessi ai sensi della normativa di cui all'articolo 2 non costituiscono aiuto di Stato se, al momento della concessione, gli stessi soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (81) e tale regolamento era in vigore al momento della concessione degli aiuti.
Articolo 4
I singoli aiuti concessi ai sensi della normativa di cui all'articolo 2 che, al momento della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o da un altro regime di aiuti approvato, sono compatibili con il mercato interno fino alla concorrenza dell'intensità massima dell'aiuto applicabile agli aiuti in questione.
Articolo 5
1. La Germania recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a norma dei regimi di aiuti di cui all'articolo 2.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati sulla base del regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (82) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto a norma dei regimi di aiuti di cui all'articolo 2 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 6
1. Il recupero degli aiuti concessi a norma dei regimi di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.
Articolo 7
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
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a) |
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi di cui all'articolo 2 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma di detti regimi; |
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b) |
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; |
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c) |
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; |
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d) |
la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti. |
2. La Germania informa la Commissione in merito ai progressi delle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro dei regimi di cui all'articolo 2. La Germania trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Articolo 8
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
La Germania trasmette immediatamente copia della presente decisione ai beneficiari.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) A decorrere dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Nel contesto della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9). Con effetto a decorrere dal 14 novembre 2015, tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 659/1999. Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2015/1589, eventuali riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) 2015/1589 e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II di quest'ultimo regolamento.
(4) Cfr. nota a piè di pagina 3.
(5) Da ultimo, dall'articolo 397 del decreto del 31 agosto 2015 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania I, pag. 1474).
(6) Pagg. 34-36.
(7) Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).
(8) Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1).
(9) Pagg. 37-39.
(10) Pag. 38.
(11) Pag. 43.
(12) Pag. 47.
(13) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.
(14) Pagg. 39-40.
(15) Pagg. 40-41.
(16) Comunicazione del 27 febbraio 2015, pag. 47.
(17) Comunicazione del settembre 2013, pagg. 41-42.
(18) Pagg. 43-47.
(19) Pagg. 43-47.
(20) Pag. 55.
(21) Pag. 56.
(22) A questo proposito, le autorità tedesche hanno assicurato che nell'anno 2001 (ossia durante il periodo pertinente per il procedimento di indagine principale) non sono stati imposti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari dell'aiuto.
(23) Pag. 43.
(24) Pagg. 58-59.
(25) Pagg. 70-74.
(26) Pag. 76.
(27) Comunicazione del febbraio 2013.
(28) La base giuridica per le misure pubblicitarie in Renania-Palatinato è costituita dalla decisione sull'aiuto di Stato n. 381/2009 « Agrarmarketingmaßnahmen in Rheinland-Pfalz ».
(29) Pag. 43.
(30) Comunicazione del 27 febbraio 2015, pag. 48.
(31) Pag. 80.
(32) Pag. 82.
(33) Pag. 83.
(34) Pag. 84.
(35) Pag. 85.
(36) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(37) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).
(38) Il 1o luglio 2014 il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(39) Considerando 244 della decisione di avvio.
(40) Pag. 77.
(41) Tale regolamento è stato abrogato il 1o luglio 2014 dal regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).
(42) Per quanto riguarda le norme di gestione della qualità relative al latte (QM-Milch), si tratta di una norma business-to-business valida a livello nazionale tra i produttori di latte e le aziende lattiero-casearie relativa alla produzione di latte, riconosciuta come base per la certificazione da parte degli organismi di controllo.
(43) Considerando 66 della decisione di avvio.
(44) Considerando 253 della decisione di avvio.
(45) Pag. 11.
(46) Osservazioni del 20 settembre 2013, pag. 12.
(47) Osservazioni del 20 settembre 2013, pag. 12.
(48) Osservazioni del 20 settembre 2013, pag. 50.
(49) Pag. 50.
(50) Osservazioni del 20 settembre 2013, pagg. 83-84.
(51) Sezione 3.3.
(52) La Commissione ha ricevuto osservazioni dall'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. che riguardavano tutte le misure finanziate dal prelievo del latte in generale e non soltanto le sottomisure esaminate in questa sede. Secondo il parere di detta associazione non sussisterebbe alcun aiuto. Una descrizione dettagliata di tali osservazioni è riportata nella decisione (UE) 2015/2432 della Commissione del 18 settembre 2015, relativa agli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)], concessi dalla Germania a favore delle verifiche sulla qualità del latte nel contesto della legge sul latte e sulle materie grasse (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 23).
(53) Sentenza della Corte del 20 novembre 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C-126/01, EU:C:2003:622, punto 23.
(54) Sentenza della Corte del 20 novembre 2003 nella causa C-126/01, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C-126/01, EU:C:2003:622, Racc. pag. I-13769, punto 24.
(55) Ad esempio, per la Bassa Sassonia: Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento relativo alla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 26 novembre 2004 (Gazzetta ufficiale della Bassa Sassonia n. 36/2004, pag. 519), come modificato dall'articolo 6 del regolamento del 22 dicembre 2005 (Gazzetta ufficiale della Bassa Sassonia n. 31/2005, pag. 475).
(56) Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage Snc e Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, C-677/11, EU:C:2013:348, punti 32, 35 e 38.
(57) Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11-12.
(58) Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Repubblica Francese/Commissione, ECLI:EU:C:1988:391, punto 19.
(59) Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).
Fonte: Eurostat.
(61) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).
(62) Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2002, governo di Gibilterra/Commissione, T-195/01 e T-207/01, ECLI:EU:T:2002:111, punto 111.
(63) Cfr. considerando 17.
(64) Baviera: Verordnung über eine Umlage für Milch (regolamento relativo al prelievo sul latte) del 30 giugno 1983 (GVBL pag. 547); Baden-Württemberg: Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen (regolamento relativo alla riscossione dei prelievi nel settore lattiero-caseario) del 18 maggio 2004 (GBl. pag. 350, 355); Renania-Palatinato: Verordnung über Umlagen zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sui prelievi per promuovere il settore lattiero-caseario) del 30 novembre 1965 (GV. NW. 1965, pag. 349); ad esempio Renania-Palatinato: Landesverordnung zur Durchführung des Milch- und Fettgesetzes (regolamento del Land di esecuzione della legge sul latte e sulle materie grasse) del 16 agosto 1960 (GVBl. pag. 218, BS 7842-2); Brandeburgo - Verordnung zur Übertragung der Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Milch- und Fettgesetz (ÜErmVO) (regolamento sul trasferimento delle autorizzazioni per l'adozione di decreti legge ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse) del 5 dicembre 1992 (GVBl.II/92, [n. 72], pag. 764); Assia - Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo sul latte per promuovere il settore lattiero-caseario) del 1o dicembre 1981 (GVBl. I 1981 pag. 427); Saarland: Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento relativo alla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 9 dicembre 1982 (Amtsblatt 1982, pag. 1007); Turingia: Thüringer Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento della Turingia sull'applicazione di un prelievo per favorire il settore lattiero-caseario) del 29 dicembre 1999, come modificato il 27 novembre 2001 (GVBl. 2000, 20). Nella Bassa Sassonia il prelievo sul latte è stato introdotto dall'Anordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milch- und Fettwirtschaft (ordinanza sulla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario e delle materie grasse) del 6 luglio 1951, come modificata dall'ordinanza del 25 marzo 1952 (Nds. GVBl. Sb. I pag. 689). Tuttavia, la riscossione del prelievo durante il periodo pertinente ai fini degli aiuti di Stato si basava sul Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento relativo alla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 22 maggio 1973 (Nd GVBl, pag. 179) e l'utilizzazione dei fondi ricavati dal prelievo era stabilito negli orientamenti del Land sulla concessione di sovvenzioni per la promozione del settore lattiero-caseario in Bassa Sassonia ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, della legge sul latte e sulle materie grasse dell'8 novembre 1985 (Nds. MBl. 43/1985).
(65) GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.
(66) La versione in lingua tedesca degli orientamenti comunitari 2000-2006 contiene un elenco esaustivo dei costi ammissibili. Tuttavia, la versione in lingua inglese, lingua nella quale sono stati originariamente redatti gli orientamenti comunitari, menziona i medesimi costi ammissibili come esempi di costi e non come un elenco esaustivo. Ciò vale anche per la versione in lingua francese.
(67) Decisione di avvio, considerando 235-236. A tale fine, nel considerando 236 della decisione di avvio la Commissione si è basata sulla versione in lingua tedesca degli orientamenti comunitari 2000-2006 e ha quindi ritenuto che a norma del punto 14.1 possano essere concessi soltanto aiuti a favore della diffusione di nuove tecniche (cfr. a tale proposito la nota a piè di pagina 72).
(68) Cfr. nota a piè di pagina 24 della presente decisione.
(69) Cifre: 2009; fonte: http://www.nordmilch.de/unternehmen/geschichte/. Nell'aprile 2011 Nordmilch GmbH e Humana Milchindustrie GmbH si sono fuse dando vita a DMK Deutsches Milchkontor GmbH.
(70) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.
(71) Nella sua comunicazione del 27 febbraio 2015, la Germania ha dichiarato che un recupero di tale aiuto era già stato esaminato (cfr. considerando 68).
(72) Ciò è confermato in relazione alla misura RP 5 anche da MILAG nelle sue osservazioni del 10 febbraio (cfr. considerando 153).
(73) Cfr. nota a piè di pagina 79.
(74) Attuale articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
(75) Il 1o luglio 2014 il regolamento (CE) n. 800/2008 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 651/2014.
(76) Decisione di avvio, considerando 244.
Fonte: http://www.arlafoods.de/ubersicht/presse/2012/pressrelease/eu-genehmigt-fusion-der-milch-union-hocheifel-und-arla-836614/.
Fonte: https://www.hochwald.de/en/company/facts-figures.html.
(79) Il punto 9 degli orientamenti 2007-2013 rinvia all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001, sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 in data 29 agosto 2008.
(80) Decisione di avvio, considerando 253.
(81) Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).
(82) Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).
RACCOMANDAZIONI
|
19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/83 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/2338 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2017
che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. |
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(2) |
È necessario garantire che dette norme e procedure comuni siano attuate in modo uniforme in tutti gli Stati membri e a tale scopo la Commissione ha istituito, con raccomandazione C(2015) 6250 del 1o ottobre 2015 (2), un manuale comune sul rimpatrio contenente orientamenti comuni, migliori pratiche e raccomandazioni, che deve essere utilizzato dalle autorità competenti degli Stati membri nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio. Visti i nuovi sviluppi nel settore del rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, è necessario aggiornare il manuale sul rimpatrio. |
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(3) |
La raccomandazione C(2017) 1600 del 7 marzo 2017 (3) fornisce orientamenti sul modo in cui le disposizioni della direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere utilizzate per rendere più efficaci le procedure di rimpatrio e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri. È quindi opportuno che il manuale sul rimpatrio tenga conto di tale raccomandazione. |
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(4) |
Il manuale sul rimpatrio dovrebbe tenere conto della recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardante la direttiva 2008/115/CE. |
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(5) |
È opportuno che il manuale sul rimpatrio sia rivolto a tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2008/115/CE. |
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(6) |
Al fine di favorire l'attuazione uniforme delle norme comuni dell'Unione sul rimpatrio, il manuale sul rimpatrio dovrebbe essere utilizzato come strumento principale nell'adempimento dei compiti connessi al rimpatrio e nella formazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
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1. |
Il manuale sul rimpatrio che figura in allegato dovrebbe sostituire il manuale sul rimpatrio che figura nell'allegato della raccomandazione C(2015) 6250 della Commissione. |
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2. |
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere il manuale sul rimpatrio alle rispettive autorità nazionali incaricate di svolgere i compiti connessi al rimpatrio e dovrebbero incaricare dette autorità di utilizzarlo come strumento principale nell'espletamento di tali compiti. |
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3. |
Il manuale sul rimpatrio dovrebbe essere utilizzato per la formazione del personale incaricato di compiti connessi al rimpatrio e degli esperti che partecipano al meccanismo di valutazione e di controllo istituito dal regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (4) per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017
Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(2) Raccomandazione della Commissione C(2015) 6250, del 1o ottobre 2015, che istituisce un manuale comune sul rimpatrio che le autorità competenti degli Stati membri devono utilizzare nell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio.
(3) Raccomandazione della Commissione C(2017) 1600, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4) Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
ALLEGATO
MANUALE SUL RIMPATRIO
|
1. |
DEFINIZIONI | 87 |
|
1.1. |
Cittadino di paese terzo | 87 |
|
1.2. |
Soggiorno irregolare | 88 |
|
1.3. |
Rimpatrio | 90 |
|
1.4. |
Decisione di rimpatrio | 90 |
|
1.5. |
Provvedimento di allontanamento | 91 |
|
1.6. |
Rischio di fuga | 91 |
|
1.7. |
Partenza volontaria | 93 |
|
1.8. |
Persone vulnerabili | 94 |
|
2. |
AMBITO DI APPLICAZIONE | 94 |
|
2.1. |
Casi frontalieri - articolo 2, paragrafo 2, lettera a) | 95 |
|
2.2. |
Garanzie specifiche per i «casi frontalieri» | 96 |
|
2.3. |
Casi di diritto penale e di estradizione | 97 |
|
3. |
DISPOSIZIONI PIÙ FAVOREVOLI | 98 |
|
4. |
SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI MIGRAZIONE | 98 |
|
5. |
FERMO E OBBLIGO DI EMETTERE UN DECISIONE DI RIMPATRIO | 100 |
|
5.1. |
Fermo nel corso di una verifica all'uscita | 102 |
|
5.2. |
Destinatari di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro | 102 |
|
5.3. |
Relazione con il regolamento Dublino | 103 |
|
5.4. |
Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro | 104 |
|
5.5. |
Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare il cui caso è contemplato da accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri | 106 |
|
5.6. |
Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che beneficia di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati per motivi umanitari (o di altro tipo) | 107 |
|
5.7. |
Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che ha iniziato una procedura per il rinnovo del permesso o dell'autorizzazione di soggiorno | 107 |
|
5.8. |
Disposizioni specifiche previste dalle direttive sulla migrazione regolare riguardo alla riammissione tra Stati membri nei casi di mobilità all'interno dell'Unione europea | 108 |
|
6. |
PARTENZA VOLONTARIA | 108 |
|
6.1. |
Proroga del periodo per la partenza volontaria | 109 |
|
6.2. |
Obblighi durante il periodo per la partenza volontaria | 110 |
|
6.3. |
Controindicazioni | 110 |
|
6.4. |
Conformità effettiva – transito per via terrestre | 111 |
|
6.5. |
Conformità effettiva – transito per via aerea | 112 |
|
6.6. |
Registrazione delle partenze volontarie | 113 |
|
7. |
ALLONTANAMENTO | 113 |
|
7.1. |
Allontanamento per via aerea | 115 |
|
7.2. |
Transito per via aerea | 118 |
|
7.3. |
Operazioni congiunte di allontanamento per via aerea | 118 |
|
7.4. |
Operazioni di rimpatrio coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera | 119 |
|
8. |
MONITORAGGIO DEI RIMPATRI FORZATI | 119 |
|
9. |
RINVIO DELL'ALLONTANAMENTO | 120 |
|
10. |
RIMPATRIO DI MINORI NON ACCOMPAGNATI | 121 |
|
10.1. |
Assistenza da parte di organismi appropriati | 122 |
|
10.2. |
Riconduzione ad un membro della famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza | 123 |
|
11. |
DIVIETI D'INGRESSO | 123 |
|
11.1. |
Effetto a livello di Unione europea | 124 |
|
11.2. |
Uso del SIS II | 125 |
|
11.3. |
Questioni procedurali | 125 |
|
11.4. |
Motivi di emissione del divieto d'ingresso | 125 |
|
11.5. |
Durata del divieto d'ingresso | 126 |
|
11.6. |
Revoca, riduzione e sospensione dei divieti d'ingresso | 127 |
|
11.7. |
Sanzioni per la mancata osservanza del divieto d'ingresso | 128 |
|
11.8. |
Consultazione tra Stati membri | 128 |
|
11.9. |
Divieti d'ingresso «storici» | 129 |
|
12. |
GARANZIE PROCEDURALI | 130 |
|
12.1. |
Diritto a una buona amministrazione e diritto di essere ascoltati | 130 |
|
12.2. |
Decisioni connesse al rimpatrio | 131 |
|
12.3. |
Forma delle decisioni e traduzione | 133 |
|
12.4. |
Mezzi di ricorso | 134 |
|
12.5. |
Assistenza linguistica e assistenza legale gratuita | 135 |
|
13. |
GARANZIE PRIMA DEL RIMPATRIO | 137 |
|
13.1. |
Conferma scritta | 138 |
|
13.2. |
Situazioni di prolungata irregolarità | 138 |
|
14. |
TRATTENIMENTO | 139 |
|
14.1. |
Circostanze che giustificano il trattenimento | 139 |
|
14.2. |
Forma e riesame iniziale del trattenimento | 142 |
|
14.3. |
Riesame periodico del trattenimento | 142 |
|
14.4. |
Termine del trattenimento | 143 |
|
14.4.1. |
Assenza di prospettive ragionevoli di allontanamento | 144 |
|
14.4.2. |
Raggiungimento del periodo massimo di trattenimento | 144 |
|
14.5. |
Nuovo trattenimento dei rimpatriandi | 146 |
|
14.6. |
Applicazione di misure meno coercitive dopo la fine del periodo di trattenimento | 146 |
|
15. |
CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO | 146 |
|
15.1. |
Fermo di polizia iniziale | 146 |
|
15.2. |
Uso di appositi centri di permanenza temporanea come regola generale | 147 |
|
15.3. |
Separazione dai detenuti ordinari | 148 |
|
15.4. |
Condizioni materiali di trattenimento | 148 |
|
16. |
TRATTENIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE | 153 |
|
17. |
SITUAZIONI DI EMERGENZA | 155 |
|
18. |
RECEPIMENTO, INTERPRETAZIONE E REGIME TRANSITORIO | 156 |
|
19. |
FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | 157 |
|
20. |
ABBREVIAZIONI | 159 |
PREMESSA
Il presente manuale sul rimpatrio fornisce orientamenti alle autorità nazionali responsabili dell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio, fra cui le forze di polizia, le guardie di frontiera, i servizi per l'immigrazione, il personale dei centri di trattenimento e gli organismi di controllo.
Esso riguarda le norme e le procedure applicate negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e si basa sugli strumenti giuridici dell'Unione che disciplinano tale questione, in primo luogo la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («direttiva rimpatri»). All'atto pratico, le procedure di rimpatrio sono spesso collegate ad altri tipi di procedure disciplinate da altre norme UE e nazionali pertinenti (procedure di asilo, procedure relative ai controlli di frontiera, procedure che portano al rilascio di un diritto d'ingresso, di soggiorno o di residenza). In tali casi, gli Stati membri dovrebbero garantire una stretta collaborazione tra le diverse autorità coinvolte.
La prima versione del manuale è stata adottata nell'ottobre 2015 (2). L'attuale versione, riveduta nel 2017, si basa sulla raccomandazione della Commissione del 7 marzo 2017 (3) e fornisce alle autorità nazionali ulteriori orientamenti sulle modalità di utilizzo delle norme della direttiva rimpatri al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di rimpatrio, garantendo nel contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Un sistema di rimpatrio efficace deve contare, oltre che su norme e procedure appropriate, anche su un'organizzazione dinamica e ben integrata delle competenze a livello nazionale. Ciò significa essere in grado di mobilitare tutti i soggetti coinvolti nelle procedure connesse al rimpatrio (ad esempio, le autorità di contrasto e quelle competenti per l'immigrazione, ma anche il sistema giudiziario, le autorità incaricate della protezione dei minori, i servizi medici e sociali e il personale dei centri di trattenimento), coordinando le loro azioni in funzione dei rispettivi ruoli e competenze al fine di ottenere risposte multidisciplinari rapide e adeguate per la gestione dei singoli casi di rimpatrio. I sistemi di rimpatrio nazionali devono poter fare affidamento sul sostegno di un numero sufficiente di addetti qualificati e competenti - disponibili se necessario 24 ore su 24 e sette giorni su sette - che possano essere mobilitati tempestivamente, in particolare nel caso in cui il carico di lavoro connesso all'attuazione dei rimpatri aumenti, e da dispiegare all'occorrenza alle frontiere esterne dell'Unione ai fini dell'adozione di misure immediate in risposta alla pressione migratoria. A tale scopo, essi dovrebbero garantire uno scambio continuo di informazioni operative con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con gli altri Stati membri e poter confidare sul supporto tecnico e operativo che l'Agenzia può fornire.
Affinché i sistemi di rimpatrio siano in grado di raccogliere le sfide e mantengano la loro efficacia, è opportuno che gli Stati membri utilizzino nel miglior modo possibile la flessibilità prevista dalla direttiva rimpatri e rivedano e adattino periodicamente le rispettive strutture e capacità di rimpatrio per poter far fronte alle esigenze reali.
Il presente manuale non impone obblighi giuridicamente vincolanti agli Stati membri e non stabilisce nuovi diritti e doveri. È basato in larga misura sul lavoro svolto dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del «Comitato di contatto sulla direttiva rimpatri 2008/115/CE» nel periodo 2009-2017 e raccoglie, in forma sistematica e sintetica, le discussioni svoltesi in tale sede, che non sono necessariamente espressione di posizioni unanimi tra gli Stati membri quanto all'interpretazione degli atti giuridici.
La sezione del manuale riguardante l'interpretazione è integrata da orientamenti su taluni aspetti emersi di recente (ad esempio, nuove sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, norme internazionali). Solo gli atti giuridici sui quali il presente manuale si basa o ai quali fa riferimento producono effetti giuridicamente vincolanti e possono essere invocati dinanzi a un giudice nazionale. Interpretazioni giuridicamente vincolanti del diritto dell'Unione possono essere fornite unicamente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
1. DEFINIZIONI
1.1. Cittadino di paese terzo
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 1; codice frontiere Schengen (4), articolo 2, paragrafo 5
Chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato né un beneficiario del diritto […] alla libera circolazione [ai sensi del diritto dell'Unione], quale definito all'articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.
Non sono considerate «cittadini di paesi terzi» le persone appartenenti alle seguenti categorie:
|
— |
persone che sono cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 17, paragrafo 1, del trattato), vale a dire persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (5), |
|
— |
persone che hanno la cittadinanza di uno Stato dello Spazio economico europeo o della Svizzera (SEE/CH), |
|
— |
familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione ai sensi dell'articolo 21 del TFUE o della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
|
— |
familiari di cittadini SEE/CH che beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione. |
Qualsiasi altra persona, compresi gli apolidi (7), è da considerare «cittadino di paese terzo».
Ulteriore chiarimento
|
— |
Sono familiari di cittadini UE/SEE/CH, che hanno quindi diritto di ingresso e di soggiorno insieme al cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro ospitante a prescindere dalla loro nazionalità, le seguenti persone:
Oltre alle categorie di cui alle lettere da a) a c), in determinate circostanze anche altri familiari possono beneficiare del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare qualora abbiano ottenuto il diritto d'ingresso e di soggiorno in base alla legislazione nazionale di recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE. |
|
— |
I cittadini di paesi terzi ai quali uno Stato membro non abbia riconosciuto la qualifica di familiare di un cittadino dell'Unione beneficiario del diritto alla libera circolazione nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 21 del TFUE o della direttiva 2004/38/CE possono essere considerati cittadini di paesi terzi. Tali persone possono pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva rimpatri e in relazione ad essi occorre applicare le norme minime, le procedure e i diritti ivi previsti. Tuttavia, per quanto riguarda un possibile ricorso contro una decisione di rigetto del riconoscimento della qualifica di beneficiario della direttiva 2004/38/CE, la Commissione ritiene che tale persona possa continuare ad usufruire delle garanzie procedurali di cui al capo VI della direttiva 2004/38/CE, in quanto disposizioni più favorevoli ai sensi dell'articolo 4 della direttiva rimpatri (ad esempio, riguardo alla notificazione e alla motivazione di un provvedimento, al termine impartito per lasciare volontariamente il territorio e ai mezzi di impugnazione). |
1.2. Soggiorno irregolare
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 2; codice frontiere Schengen, articolo 6
La presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 5 del codice frontiere Schengen o altre condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro.
In questa definizione molto ampia rientra qualsiasi cittadino di un paese terzo che non gode di un diritto legale di soggiornare in uno Stato membro. Il soggiorno di qualsiasi cittadino di un paese terzo fisicamente presente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea può essere regolare o irregolare. Non esiste una terza possibilità.
Le finzioni giuridiche previste dal diritto nazionale che considerano le persone fisicamente presenti in aree specificamente designate del territorio di uno Stato membro (ad esempio, le zone di transito o determinate zone di frontiera) come non «soggiornanti nel territorio» non sono pertinenti in questo contesto, in quanto potrebbero pregiudicare l'applicazione armoniosa dell'acquis dell'Unione europea in materia di rimpatrio. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di non applicare talune disposizioni dell'acquis in materia di rimpatrio a questa categoria di persone (cfr. punto 2 del presente manuale).
Dopo la codificazione del codice frontiere Schengen nel 2016, il riferimento al suo articolo 5 contenuto nell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva rimpatri si intende come riferimento all'attuale articolo 6 del codice stesso.
È considerato irregolare, ad esempio, il soggiorno nello Stato membro interessato delle seguenti categorie di cittadini di paesi terzi:
|
— |
titolari di un permesso di soggiorno o di un visto scaduti, |
|
— |
titolari di un permesso di soggiorno o di un visto revocati, |
|
— |
richiedenti asilo respinti, |
|
— |
richiedenti asilo destinatari di una decisione che pone fine al loro diritto di soggiorno in qualità di richiedenti asilo, |
|
— |
persone oggetto di un provvedimento di respingimento alla frontiera, |
|
— |
persone scoperte in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, |
|
— |
migranti irregolari fermati nel territorio di uno Stato membro, |
|
— |
persone intercettate mentre transitano nel territorio di uno Stato membro per raggiungere un altro Stato membro senza averne legalmente diritto, |
|
— |
persone che non hanno il diritto di soggiornare nello Stato membro in cui sono fermate (anche se hanno il diritto di soggiornare in un altro Stato membro), |
|
— |
persone presenti nel territorio di uno Stato membro nel periodo loro concesso ai fini della partenza volontaria, |
|
— |
persone il cui allontanamento è stato rinviato. |
Non è considerato irregolare il soggiorno delle persone appartenenti alle seguenti categorie che godono di un diritto legale di soggiorno (che può essere solo di carattere temporaneo) nello Stato membro interessato:
|
— |
richiedenti asilo che soggiornano nello Stato membro in cui godono di un diritto di soggiorno durante la procedura di asilo, |
|
— |
apolidi che soggiornano nello Stato membro in cui, in virtù del diritto nazionale, godono di un diritto di soggiorno nel corso di un procedimento per la determinazione dell'apolidia, |
|
— |
persone che soggiornano in uno Stato membro in cui godono di uno status formale di tolleranza (a condizione che tale status sia considerato, in base al diritto nazionale, come «soggiorno regolare»), |
|
— |
titolari di un permesso acquisito in modo fraudolento fintantoché esso non sia revocato o ritirato e continui a essere considerato valido. |
Ulteriore chiarimento
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— |
Il soggiorno delle persone la cui domanda di permesso di soggiorno è in corso di esame può essere considerato regolare o irregolare a seconda che esse dispongano o meno di un visto valido o di un altro diritto di soggiorno, |
|
— |
la situazione di soggiorno irregolare non comporta una durata minima del soggiorno, né l'intenzione del cittadino di un paese terzo di restare nel territorio di uno Stato membro (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Affum (8), C-47/15, punto 48), |
|
— |
è irregolare il soggiorno delle persone che chiedono il rinnovo di un permesso già scaduto, salvo altrimenti previsto dal diritto nazionale di uno Stato membro (cfr. anche punto 5.7 del presente manuale), |
|
— |
è irregolare il soggiorno dei cittadini di paesi terzi cui sia stata applicata la procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva rimpatri e che soggiornino in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che esista un giustificato motivo che ne precluda il rimpatrio (fattispecie contemplata al punto 48 della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-329/11, Achughbabian (9)). Il riferimento specifico fatto dalla Corte di giustizia nella sentenza Achughbabian riguarda solo la compatibilità delle misure di diritto penale nazionali con la direttiva rimpatri. Nulla è detto nella sentenza riguardo all'ambito di applicazione e all'applicabilità della direttiva rimpatri e, pertanto, resta applicabile la regola generale «A o B» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, vale a dire: o il soggiorno di una persona è irregolare e si applica la direttiva rimpatri, oppure la persona gode di un diritto di soggiorno e non si applica la direttiva rimpatri. |
1.3. Rimpatrio
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 3
Il processo di ritorno di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente:
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1) |
nel proprio paese di origine; o |
|
2) |
in un paese di transito in conformità di accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese; o |
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3) |
in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato. |
Questa definizione impone limitazioni riguardo a ciò che può o non può essere accettato come «rimpatrio» ai fini dell'attuazione della direttiva rimpatri. Il rinvio in un altro Stato membro di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare non può essere considerato un «rimpatrio» in base al diritto dell'Unione europea. Tale azione, tuttavia, può essere possibile in casi eccezionali in base ad accordi bilaterali di riammissione o al regolamento Dublino; si raccomanda quindi di non definirla «rimpatrio», ma «rinvio» o «trasferimento».
La definizione di cui sopra, inoltre, implica che gli Stati membri devono effettuare il rimpatrio in un paese terzo solo nelle circostanze tassativamente indicate in uno dei tre punti elencati. Di conseguenza, ad esempio, non è possibile allontanare un rimpatriando in un paese terzo, che non sia né il paese di origine né il paese di transito, senza il consenso dello stesso rimpatriando.
Ulteriore chiarimento
|
— |
Per «paese di origine» (primo trattino) si intende il paese di cittadinanza del cittadino di paese terzo; per gli apolidi, può intendersi di norma il paese di precedente residenza abituale, |
|
— |
il «paese di transito» (secondo trattino) può essere solo un paese terzo e non uno Stato membro dell'Unione europea. |
|
— |
per «accordi comunitari o bilaterali di riammissione o altre intese» (secondo trattino) si intendono solo gli accordi con i paesi terzi. Gli accordi bilaterali di riammissione tra gli Stati membri non sono pertinenti in questo contesto. In alcuni casi gli accordi tra Stati membri possono tuttavia consentire di rinviare i migranti irregolari in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva rimpatri (cfr. punto 5.5 del presente manuale), |
|
— |
l'espressione «decide volontariamente di ritornare» (terzo trattino) non equivale a una partenza volontaria. Per «volontaria» si intende, in questo contesto, la scelta della destinazione da parte del rimpatriando. La scelta volontaria della destinazione può avvenire anche durante la preparazione di un'operazione di allontanamento: in alcuni casi il rimpatriando preferisce essere allontanato in un altro paese terzo anziché nel paese di transito o di origine, |
|
— |
specificazione del paese di rimpatrio in caso di allontanamento: se viene concesso un periodo per la partenza volontaria, spetta al rimpatriando assicurarsi di ottemperare all'obbligo di rimpatrio entro il periodo stabilito e, in linea di principio, non è necessario specificare il paese di rimpatrio. È necessario specificare il paese terzo in cui la persona sarà allontanata solo se lo Stato membro deve utilizzare misure coercitive (allontanamento) (cfr. punto 1.5 del presente manuale). |
1.4. Decisione di rimpatrio
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 6
Decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l'irregolarità del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti l'obbligo di rimpatrio.
La definizione di «decisione di rimpatrio» si incentra su due elementi essenziali. Una decisione di rimpatrio deve contenere:
|
1) |
una dichiarazione concernente l'irregolarità del soggiorno; e |
|
2) |
l'imposizione di un obbligo di rimpatrio. |
Una decisione di rimpatrio può contenere altri elementi, quali un divieto d'ingresso, un termine per la partenza volontaria, la designazione del paese di rimpatrio; nel caso in cui il paese di rimpatrio non sia indicato, gli Stati membri devono garantire che il principio di non-refoulement (di seguito, «non respingimento») sia rispettato ai sensi dell'articolo 5 della direttiva rimpatri.
Gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità riguardo alla forma (decisione o atto, giudiziario o amministrativo) in cui può essere adottata una decisione di rimpatrio.
Le decisioni di rimpatrio possono essere emesse sotto forma di atti o decisioni autonomi ovvero unitamente ad altre decisioni, quali un provvedimento di allontanamento o una decisione di porre fine a un soggiorno regolare (cfr. punto 12.1 del presente manuale).
Una decisione di rimpatrio dichiara l'irregolarità del soggiorno nello Stato membro che emana la decisione, stabilendo nel contempo l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen. Va inoltre sottolineato che, ai sensi dell'articolo 11, le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso avente validità in tutta l'Unione europea (vincolante per tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva rimpatri).
Ulteriore chiarimento
|
— |
La definizione elastica della nozione di «decisione di rimpatrio» non osta a che la decisione che impone l'obbligo di rimpatrio sia adottata sotto forma di una pronuncia giudiziaria di carattere penale e nel contesto di un procedimento penale (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Sagor (10), C-430/11, punto 39). |
1.5. Provvedimento di allontanamento
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 5, e articolo 8, paragrafo 3
Decisione o atto amministrativo o giudiziario che ordini l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, vale a dire il trasporto fisico fuori dallo Stato membro.
Il provvedimento di allontanamento può essere emanato insieme a una decisione di rimpatrio (procedura a fase unica) o separatamente (procedura a due fasi). Nei casi di emanazione congiunta di una decisione di rimpatrio e di un provvedimento di allontanamento in una procedura a fase unica, va chiarito che, se viene concesso un periodo per la partenza volontaria, l'allontanamento avviene solo in caso di mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria.
Tenuto conto dell'obbligo degli Stati membri di rispettare sempre il principio di non respingimento, l'allontanamento (trasporto fisico fuori dallo Stato membro) non può avvenire verso una destinazione non specificata, ma solo verso un paese di rimpatrio specifico. Il rimpatriando deve essere informato in anticipo della destinazione dell'operazione di allontanamento, in modo da avere la possibilità di esprimere eventuali motivi per cui ritiene che l'allontanamento verso la destinazione proposta violerebbe il principio di non respingimento e da poter esercitare il diritto di presentare ricorso. La Commissione raccomanda di specificare il paese di rimpatrio nella decisione di allontanamento separata (procedura a due fasi) o di specificare il paese verso il quale la persona sarà allontanata in caso di mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio nella decisione congiunta di rimpatrio e di allontanamento (procedura a fase unica), ovvero di informare il cittadino del paese terzo tramite un'altra decisione o un altro atto.
1.6. Rischio di fuga
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 7, e considerando 6
La sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga.
La sussistenza (o l'assenza) di un «rischio di fuga» è un elemento determinante per stabilire se debba essere concesso un periodo per la partenza volontaria e per decidere sulla necessità di ricorrere al trattenimento.
Gli Stati membri devono basare la valutazione dell'eventuale sussistenza di un rischio di fuga su criteri obiettivi definiti dalla legislazione nazionale. Ciò è confermato indirettamente dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa Al Chodor (11), C-528/15, relativa alla definizione del «rischio di fuga» di cui all'articolo 2, lettera n) (12), del regolamento Dublino, il cui testo è in sostanza identico alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva rimpatri. Nella sentenza la Corte di giustizia ha stabilito che tali criteri obiettivi devono essere chiaramente definiti in norme cogenti di portata generale e che una giurisprudenza nazionale consolidata che sancisca una prassi costante non può essere sufficiente. La Corte ha inoltre concluso che, in assenza di detti criteri sanciti in una norma cogente di portata generale, il trattenimento dev'essere dichiarato illegittimo.
Quale indicazione di un rischio di fuga di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare, gli Stati membri, pur disponendo di un ampio potere discrezionale nella determinazione dei suddetti criteri, dovrebbero tenere in debita considerazione quanto segue:
|
— |
mancanza di documentazione, |
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— |
mancanza di domicilio, di fissa dimora o di un indirizzo affidabile, |
|
— |
inadempimento dell'obbligo di presentarsi alle autorità competenti, |
|
— |
dichiarazione esplicita dell'intenzione di non ottemperare alle misure connesse al rimpatrio (ad esempio, decisione di rimpatrio, misure di prevenzione della fuga), |
|
— |
esistenza di una condanna penale, ivi compresa una condanna per un reato grave in un altro Stato membro (13), |
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— |
indagini e procedimenti penali in corso, |
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— |
mancato rispetto di una decisione di rimpatrio, ivi compreso il mancato rispetto di un obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso ai fini della partenza volontaria, |
|
— |
precedente condotta (vale a dire, fuga), |
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— |
mancanza di risorse finanziarie, |
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— |
decisione di rimpatrio emanata da un altro Stato membro nei confronti di tale cittadino, |
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— |
mancato rispetto dell'obbligo di recarsi nel territorio di un altro Stato membro che abbia rilasciato un permesso di soggiorno valido o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare, |
|
— |
ingresso irregolare nel territorio degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen. |
La legislazione nazionale può stabilire altri criteri obiettivi per determinare la sussistenza di un rischio di fuga.
In base ai principi generali del diritto dell'Unione europea, in particolare il principio di proporzionalità, tutte le decisioni ai sensi della direttiva rimpatri devono essere adottate sulla base della valutazione di ogni singolo caso. Le voci del suddetto elenco di criteri dovrebbero essere prese in considerazione in ogni fase della procedura di rimpatrio in quanto elementi della valutazione complessiva di ciascuna situazione individuale, ma non possono costituire l'unica base per presumere automaticamente che sussista un rischio di fuga, poiché per arrivare a tale conclusione occorrerà spesso servirsi di una combinazione dei diversi criteri sopra elencati. Va evitata qualunque deduzione automatica che porti a ritenere, ad esempio, che l'ingresso irregolare o la mancanza di documenti implichino di per sé un rischio di fuga. La valutazione del singolo caso deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui l'età e le condizioni sociali e di salute degli interessati, che possono incidere direttamente sul rischio di fuga del cittadino di paese terzo e che, in determinati casi, possono far ritenere insussistente il rischio di fuga anche se sono soddisfatti uno o più dei criteri previsti dalla legislazione nazionale.
In aggiunta ai criteri di cui sopra che potrebbero indicare la sussistenza di un rischio di fuga e fatto salvo il diritto del cittadino di paese terzo interessato di essere ascoltato e di avvalersi di un ricorso effettivo, la legislazione nazionale può anche stabilire che alcune circostanze oggettive costituiscano una presunzione relativa della sussistenza di un rischio di fuga (vale a dire, il cittadino del paese terzo potrebbe obiettare che, nonostante le circostanze di seguito elencate, tale rischio non sussiste), ad esempio:
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il rifiuto di cooperare nel processo di identificazione, l'utilizzo di documenti d'identità falsi o contraffatti, la distruzione o l'eliminazione di documenti esistenti, ovvero il rifiuto di fornire le impronte digitali, |
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il fatto di opporsi in modo violento o fraudolento all'operazione di rimpatrio, |
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il mancato adempimento di una misura volta a prevenire la fuga (cfr. punto 6.2 del presente manuale), |
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il mancato rispetto di un divieto d'ingresso in vigore, |
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lo spostamento secondario non autorizzato in un altro Stato membro. |
La Commissione raccomanda che tali presunzioni relative siano previste dalle legislazioni nazionali.
1.7. Partenza volontaria
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 8
L'adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di rimpatrio.
Per «partenza volontaria» nel contesto dell'acquis dell'Unione europea in materia di rimpatri si intende l'adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio in un paese terzo. L'espressione «partenza volontaria» non si riferisce al caso in cui il cittadino di paese terzo il cui soggiorno è regolare decide di ritornare nel suo paese di origine di sua spontanea volontà. Tale rimpatrio «realmente» volontario (scenario 1 nella figura di seguito riportata) esula dall'ambito di applicazione della direttiva rimpatri poiché riguarda i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare. La partenza di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che non è stato ancora individuato o fermato (ad esempio, un cittadino che abbia superato la durata di soggiorno autorizzata) può essere considerata inclusa nella definizione di «partenza volontaria». Tale cittadino ha già un obbligo «astratto» di rimpatrio in base alla direttiva rimpatri e può essere oggetto di una decisione di rimpatrio e di un divieto di ingresso dopo che le autorità sono venute a conoscenza del suo soggiorno irregolare (al più tardi durante le verifiche all'uscita – cfr. punti 5.1 e 11.3 del presente manuale).
La direttiva rimpatri, pertanto, riguarda solo gli scenari 2 e 3 qui di seguito:
2 + 3 = «rimpatrio» (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva rimpatri)
3. ALLONTANAMENTO: adempimento forzato di un obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
2. PARTENZA VOLONTARIA: adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1. RIMPATRIO VOLONTARIO: rimpatrio volontario di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare
Il trasferimento dal territorio nazionale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, (cfr. punto 5.4 del presente manuale) non può essere considerato come una partenza volontaria. La definizione di partenza volontaria implica sempre la partenza verso un paese terzo. Al punto 6.4 del presente manuale sono indicate norme specifiche sul transito per via terrestre attraverso il territorio di altri Stati membri nel contesto della partenza volontaria.
1.8. Persone vulnerabili
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 9
I minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
A differenza della definizione di persone vulnerabili utilizzata nell'acquis in materia di asilo [cfr., ad esempio, l'articolo 21 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), («direttiva accoglienza») o l'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15)] («direttiva qualifiche»), la definizione contenuta nella direttiva rimpatri è formulata come elenco esaustivo.
La necessità di prestare particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili e alle loro esigenze specifiche nel contesto del rimpatrio non è tuttavia limitata alle categorie di persone vulnerabili espressamente indicate all'articolo 3, paragrafo 9. La Commissione raccomanda agli Stati membri di prestare attenzione anche ad altre particolari situazioni di vulnerabilità, come quelle menzionate dall'acquis in materia di asilo — vittime della tratta di esseri umani o di mutilazioni genitali femminili, persone con malattie gravi o con disturbi mentali.
La necessità di prestare particolare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili non dovrebbe essere limitata alle situazioni esplicitamente menzionate nella direttiva rimpatri (durante il periodo concesso per la partenza volontaria, durante il rinvio del rimpatrio e durante il trattenimento). La Commissione, pertanto, raccomanda che, nel valutare le circostanze particolari di ciascun caso, gli Stati membri rivolgano attenzione alle esigenze delle persone vulnerabili in tutte le fasi della procedura di rimpatrio.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 2 e articolo 4, paragrafo 4
L'ambito di applicazione della direttiva rimpatri è ampio e riguarda qualsiasi cittadino di paese terzo il cui soggiorno sul territorio di uno Stato membro è irregolare. Attualmente sono vincolati dalla direttiva rimpatri i seguenti Stati membri:
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tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tranne il Regno Unito e l'Irlanda, |
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la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. |
Gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva a talune categorie di cittadini di paesi terzi:
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ai «casi frontalieri» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri (cfr. punto 2.1 del presente manuale), e |
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ai «casi di diritto penale» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva rimpatri (cfr. punto 2.2 del presente manuale). |
Per poter avere valenza giuridica, la decisione di uno Stato membro di avvalersi di tali deroghe e, quindi, di non applicare la direttiva ai «casi frontalieri» o ai «casi di diritto penale» deve essere espressa in modo chiaro, in anticipo, nella legislazione nazionale di attuazione (16). Non sono previsti requisiti formali specifici per rendere nota tale decisione. È tuttavia importante che dalla legislazione nazionale risulti chiaramente, in modo esplicito o implicito, se e in quale misura lo Stato membro si avvale delle suddette deroghe.
Se lo Stato membro non ha reso nota, in anticipo, la propria decisione di avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva rimpatri, dette disposizioni non possono essere utilizzate successivamente per giustificare la mancata applicazione della direttiva rimpatri in casi specifici.
Nulla osta a che lo Stato membro limiti l'uso delle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), della direttiva rimpatri a talune categorie di persone (ad esempio, all'applicazione di provvedimenti di respingimento alle frontiere aeree o alle frontiere marittime), a condizione che ciò sia espresso chiaramente nella legislazione nazionale di attuazione.
Lo Stato membro può decidere di avvalersi della deroga in una fase successiva, dopo il recepimento iniziale della direttiva rimpatri nel diritto interno. Tuttavia, ciò non deve avere conseguenze svantaggiose per le persone alle quali erano già applicabili gli effetti della direttiva rimpatri (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Filev e Osmani (17), C-297/12: « […] uno Stato membro, se non ha ancora fatto uso di tale facoltà […] non può reclamare il diritto di limitare l'ambito di applicazione ratione personae di tale direttiva ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa nei confronti delle persone alle quali sarebbero applicabili gli effetti di detta direttiva »).
2.1. Casi frontalieri — articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Le persone alle quali è stato negato l'ingresso e che sono presenti in una zona di transito o in una zona di frontiera di uno Stato membro sono spesso oggetto di norme specifiche negli Stati membri: in virtù di una «finzione giuridica», talvolta tali persone non sono considerate come «soggiornanti nel territorio dello Stato membro» interessato e ad esse si applicano norme specifiche. La direttiva rimpatri non segue questa logica e considera qualsiasi cittadino di paese terzo fisicamente presente nel territorio di uno Stato membro come rientrante nel suo ambito di applicazione.
Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di decidere di non applicare la direttiva ai «casi frontalieri», vale a dire ai cittadini di paesi terzi che sono:
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sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen (18), ovvero |
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fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro. |
Il ricorso a tale deroga può essere utile, ad esempio, per Stati membri in prima linea sottoposti a forti pressioni migratorie, qualora ciò consenta di applicare procedure più efficaci; in questi casi, la Commissione ne raccomanda l'utilizzo.
Le procedure nazionali per i casi «frontalieri» devono rispettare i principi generali del diritto internazionale e i diritti fondamentali dei cittadini dei paesi terzi interessati, nonché le garanzie di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva rimpatri (cfr. punto 2.2 del presente manuale).
Ulteriore chiarimento
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L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), implica un legame diretto, temporale e spaziale, con l'attraversamento della frontiera esterna. Riguarda quindi i cittadini di paesi terzi fermati o scoperti dalle autorità competenti nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o, successivamente all'attraversamento, in prossimità della frontiera stessa (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Affum, C-47/15, punto 72). |
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Le persone appartenenti alle seguenti categorie rientrano, ad esempio, nella fattispecie di coloro che vengono « fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare […] della frontiera esterna» , in quanto esiste ancora un legame DIRETTO con l'atto di aver attraversato irregolarmente la frontiera:
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Le persone appartenenti alle seguenti categorie non rientrano nella fattispecie di coloro che vengono « fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare […] della frontiera esterna », in quanto non esiste più alcun legame DIRETTO con l'atto di aver attraversato irregolarmente la frontiera:
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Esempi pratici di casi rientranti nell'enunciato «e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro», ai quali non si applica la deroga:
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La forma, il contenuto e i mezzi di ricorso delle decisioni emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva rimpatri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), sono disciplinati dal diritto nazionale. |
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I respingimenti ai sensi dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen riguardano chiunque non soddisfi le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso codice. |
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Le persone respinte in una zona di transito aeroportuale o a un valico di frontiera situato nel territorio di uno Stato membro rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva rimpatri (poiché già fisicamente presenti nel territorio). Tuttavia, gli Stati membri possono avvalersi della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), in base alla quale gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva a questi casi. |
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Le eccezioni per i casi frontalieri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), si applicano unicamente ai casi di fermo alle frontiere esterne e non alle frontiere interne (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Affum, C-47/15). |
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Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne non trasforma queste ultime in frontiere esterne. Tale evenienza, pertanto, non incide sull'ambito di applicazione della direttiva rimpatri. |
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I casi «frontalieri» e «similari» che possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della stessa non equivalgono ai casi di cui all'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva (procedura semplificata in caso d'ingresso irregolare): l'espressione «entrati in modo irregolare» (utilizzata nell'articolo 12, paragrafo 3) non è esattamente corrispondente ai casi «frontalieri» e «similari» descritti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri. Ad esempio: un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che viene fermato nel territorio di uno Stato membro tre mesi dopo il suo ingresso irregolare non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri, ma può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della medesima. |
2.2. Garanzie specifiche per i «casi frontalieri»
Anche se scelgono di non applicare la direttiva ai casi frontalieri, gli Stati membri devono comunque rispettare il principio di non respingimento e provvedere affinché, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva rimpatri, il livello di protezione riservato alle persone interessate non sia meno favorevole di quello previsto dagli articoli della direttiva riguardanti:
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la limitazione dell'uso di misure coercitive, |
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il rinvio dell'allontanamento, |
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le prestazioni sanitarie d'urgenza, il trattamento essenziale delle malattie e la considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili, e |
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le condizioni di trattenimento. |
È inoltre opportuno sottolineare che la scelta degli Stati membri di non applicare la direttiva rimpatri ai casi frontalieri non fa in alcun modo venir meno le garanzie previste dall'acquis dell'Unione europea in materia di asilo (in particolare, quelle riguardanti l'accesso alla procedura di asilo). Tra gli obblighi previsti dall'acquis dell'Unione europea in materia di asilo figura in particolare l'obbligo per gli Stati membri di:
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informare i cittadini di paesi terzi che desiderino presentare una domanda di protezione internazionale sulla possibilità di farlo, |
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garantire che le guardie di frontiera e le altre autorità competenti abbiano le informazioni pertinenti e che il loro personale riceva, oltre al livello di formazione necessario per riconoscere i richiedenti, anche le istruzioni per informarli riguardo alle modalità e alle sedi presso le quali inoltrare una domanda di protezione internazionale, |
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organizzare servizi di interpretazione nella misura necessaria ad agevolare l'accesso alla procedura, |
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far sì che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. |
Ulteriore chiarimento
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Quanto all'applicazione pratica di tale disposizione in caso di respingimento alla frontiera, esistono due possibilità: la persona è fisicamente presente nel territorio di uno Stato membro dopo il respingimento alla frontiera (ad esempio, in una zona di transito aeroportuale), oppure non è fisicamente presente nel territorio di uno Stato membro (ad esempio, una persona respinta a una frontiera terrestre e ancora fisicamente presente nel territorio di un paese terzo). Nel primo caso devono essere applicate le garanzie di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva rimpatri; nel secondo, l'articolo 4, paragrafo 4, non è applicabile. |
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Il rispetto del principio di non respingimento riconosciuto dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva rimpatri – e sancito dall'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito, la «Carta») e dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito, la «CEDU») – è assoluto e non deve mai essere limitato, neanche nel caso in cui gli stranieri costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico o abbiano commesso reati particolarmente gravi. Tali persone possono essere escluse dallo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria, ma non possono comunque essere rimpatriate in un luogo in cui potrebbero essere torturate o uccise. |
2.3. Casi di diritto penale e di estradizione
Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi che sono:
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sottoposti a rimpatrio come sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, |
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sottoposti a rimpatrio come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o |
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sottoposti a procedure di estradizione. |
Ulteriore chiarimento
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I casi di diritto penale previsti da tale disposizione sono quelli solitamente considerati come reati nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.
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Le procedure di estradizione non sono necessariamente correlate alle procedure di rimpatrio. La Convenzione europea di estradizione (19) del 1957 circoscrive l'estradizione alla consegna di « individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della parte richiedente ». Tuttavia, possono esservi sovrapposizioni e la deroga mira a chiarire che gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare le garanzie procedurali contenute nella direttiva rimpatri quando effettuano un rimpatrio nel contesto delle procedure di estradizione. |
3. DISPOSIZIONI PIÙ FAVOREVOLI
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 4
Sebbene sia intesa ad armonizzare le procedure di rimpatrio negli Stati membri, la direttiva rimpatri lascia esplicitamente impregiudicate le disposizioni più favorevoli vigenti in forza di accordi bilaterali o multilaterali internazionali (articolo 4, paragrafo 1).
La direttiva lascia inoltre impregiudicate « le disposizioni più favorevoli ai cittadini di paesi terzi previste dall'acquis comunitario in materia di immigrazione e di asilo » (articolo 4, paragrafo 2), nonché « la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite » (articolo 4, paragrafo 3).
Ulteriore chiarimento
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Poiché la direttiva rimpatri prevede norme minime comuni riguardo al rispetto dei diritti fondamentali delle persone nelle procedure di rimpatrio, l'espressione «più favorevoli» deve essere sempre interpretata come «più favorevoli per il rimpatriando» e non per lo Stato che esegue l'espulsione o procede all'allontanamento. |
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Gli Stati membri non hanno la facoltà di applicare norme più severe in ambiti disciplinati dalla direttiva rimpatri (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa El Dridi (20), C-61/11, punto 33: la « direttiva 2008/115/CE […] non permette invece a tali Stati di applicare norme più severe nell'ambito che essa disciplina »). |
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Imporre un'ammenda anziché emettere una decisione di rimpatrio: la direttiva rimpatri non consente l'istituzione di un meccanismo che imponga, in caso di soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi nel territorio di uno Stato membro, a seconda delle circostanze, o un'ammenda o l'allontanamento, in quanto tali misure sono applicabili l'una ad esclusione dell'altra (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Zaizoune (21), C-38/14). |
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L'applicazione di parti della direttiva rimpatri alle persone escluse dal suo campo di applicazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è compatibile con la direttiva e può considerarsi disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 3, in quanto tale pratica sarebbe più favorevole per il cittadino di paese terzo interessato. |
4. SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI MIGRAZIONE
Base giuridica: direttiva rimpatri, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia nelle cause C-61/11, El Dridi, C-329/11, Achughbabian, C-430/11, Sagor, C-297/12, Filev e Osmani, C-38/14, Zaizoune, C-290/14, Celaj, e C-47/15, Affum.
Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tra cui la reclusione quale sanzione penale, in relazione a violazioni delle norme in materia di migrazione, purché tali misure non compromettano l'applicazione della direttiva rimpatri e garantiscano il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare quelli garantiti dalla Carta interpretata in conformità delle corrispondenti disposizioni della CEDU. Spetta al diritto nazionale determinare i tipi di violazione delle norme in materia di migrazione da sanzionare.
Nulla osta a che gli Stati membri tengano conto nel rispettivo diritto penale interno delle violazioni delle norme relative alla migrazione commesse anche in altri Stati membri.
Mancato rispetto di un divieto d'ingresso: gli Stati membri possono adottare sanzioni penali nei confronti di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che, dopo essere stato rimpatriato, rientri nel territorio di uno Stato membro trasgredendo un divieto d'ingresso. Tale sanzione penale è ammessa solo a condizione che il divieto d'ingresso disposto nei confronti del suddetto cittadino sia conforme alle disposizioni della direttiva. La sanzione penale deve inoltre essere adottata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della Convenzione di Ginevra del 1951 (22), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1 (23) (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Celaj, C-290/14 (24)).
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La direttiva rimpatri non osta all'irrogazione di sanzioni penali, ai sensi delle norme nazionali di procedura penale, a un cittadino di paese terzo cui sia stata applicata senza successo la procedura di rimpatrio prevista da tale direttiva e che soggiorni in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro senza che esista un giustificato motivo che ne preclude il rimpatrio. Le sanzioni penali volte a dissuadere tale rimpatriando dal rimanere irregolarmente devono assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare quelli garantiti dalla CEDU (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Achughbabian, C-329/11, punti 48 e 49) e devono ottemperare al principio di proporzionalità. |
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La Commissione raccomanda agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nel diritto nazionale (ad esempio ammende, sequestro di documenti, riduzione o rifiuto di prestazioni/indennità, rifiuto del permesso di lavoro) nei confronti di un cittadino di paese terzo che ostacoli intenzionalmente il processo di rimpatrio (ad esempio disfacendosi del documento di viaggio, fornendo una falsa identità, impedendo l'identificazione, rifiutandosi ripetutamente di imbarcarsi), a condizione che dette sanzioni non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi della direttiva rimpatri e garantiscano il pieno rispetto dei diritti fondamentali. |
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Criminalizzazione del mero soggiorno irregolare: gli Stati membri non possono imporre la pena della reclusione in base al diritto penale nazionale per il solo motivo di un soggiorno irregolare prima o durante l'esecuzione della procedura di rimpatrio poiché ciò ritarderebbe il rimpatrio stesso (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa El Dridi, C-61/11). La direttiva rimpatri non esclude tuttavia la facoltà per gli Stati membri di reprimere con la pena della reclusione la perpetrazione di reati diversi da quelli attinenti alla sola circostanza del soggiorno irregolare, anche in situazioni in cui detta procedura non sia ancora stata conclusa (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Affum, C-47/15, punto 65). |
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Sanzioni pecuniarie: l'imposizione di una pena pecuniaria (proporzionata) per il soggiorno irregolare a norma del diritto penale nazionale non è, in quanto tale, incompatibile con gli obiettivi della direttiva rimpatri, giacché non impedisce che una decisione di rimpatrio sia emanata ed attuata nella piena osservanza delle condizioni enunciate in detta direttiva (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Sagor, C-430/11). Una normativa nazionale che, in caso di soggiorno irregolare, imponga un'ammenda o l'allontanamento è incompatibile con la direttiva rimpatri, dal momento che le due misure si escludono a vicenda, pregiudicando quindi l'effetto utile della direttiva stessa (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Zaizoune, C-38/14). |
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A norma dell'articolo 5 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) («direttiva sanzioni nei confronti dei datori di lavoro»), i datori di lavoro che assumono senza autorizzazione cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria che comprenda, nei casi in cui siano effettuate procedure di rimpatrio, i costi ad esse relativi. Gli Stati membri possono decidere che le sanzioni finanziarie tengano conto almeno dei costi medi di rimpatrio. |
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L'espulsione immediata in base al diritto penale nazionale (nei casi non esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva rimpatri ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b — cfr. punto 2.3 del presente manuale) è consentita solo se la pronuncia giudiziaria che stabilisce tale sanzione è conforme a tutte le garanzie previste dalla direttiva rimpatri (comprese quelle riguardanti la forma delle decisioni di rimpatrio, le garanzie giuridiche e la valutazione preliminare della possibilità di una partenza volontaria) (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Sagor, C-430/11). |
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La permanenza domiciliare ai sensi del diritto penale nazionale è consentita solo se si garantisce che essa non ostacoli il rimpatrio e abbia fine nel momento in cui è possibile trasferire fisicamente l'interessato fuori dallo Stato membro (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Sagor, C-430/11). |
Ulteriore chiarimento
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I «giustificati motivi che precludono il rimpatrio» possono essere:
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I «motivi non giustificati che precludono il rimpatrio» possono essere motivi dipendenti dalla volontà del rimpatriando che non sono riconosciuti come legittimi o giustificati dal diritto dell'Unione europea o nazionale (ad esempio, la mancanza di collaborazione per l'ottenimento dei documenti di viaggio, la mancanza di collaborazione nel rendere nota la propria identità, la distruzione dei documenti, la fuga o la creazione di ostacoli ai tentativi di allontanamento). |
5. FERMO E OBBLIGO DI EMETTERE UN DECISIONE DI RIMPATRIO
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 6, paragrafo 1
Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare.
Gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, salvo nel caso in cui il diritto dell'Unione europea non preveda espressamente una deroga (si vedano le eccezioni descritte qui di seguito). Gli Stati membri non sono autorizzati a tollerare de facto la presenza di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare senza avviare una procedura di rimpatrio o concedere un diritto di soggiorno. Tale obbligo per gli Stati membri di avviare una procedura di rimpatrio o di concedere un diritto di soggiorno ha lo scopo di ridurre le «zone grigie», di evitare lo sfruttamento delle persone che soggiornano in modo irregolare e di rafforzare la certezza del diritto per tutte le parti coinvolte.
Gli Stati membri devono adottare una decisione di rimpatrio indipendentemente dal fatto che il cittadino del paese terzo sia o non sia in possesso di un documento valido di identità o di viaggio e a prescindere dalla possibilità o meno della riammissione in un paese terzo.
La validità delle decisioni di rimpatrio non dovrebbe essere limitata nel tempo. Le autorità nazionali competenti dovrebbero essere in grado di eseguire le decisioni di rimpatrio senza dover necessariamente riavviare la procedura dopo un certo lasso di tempo (ad esempio, un anno), a condizione che la situazione individuale del cittadino di paese terzo interessato non sia mutata in modo significativo de jure o de facto (ad esempio, modifica dello status giuridico, rischio di respingimento) e fatti salvi il diritto di essere sentito e il diritto a un ricorso effettivo.
Come regola generale, il criterio pertinente per stabilire lo Stato membro cui spetta eseguire la procedura di rimpatrio è il luogo del fermo. Ad esempio: se un migrante irregolare è entrato nell'Unione europea attraverso lo Stato membro A (senza essere scoperto), ha poi viaggiato attraverso gli Stati membri B e C (senza essere scoperto) ed è infine fermato nello Stato membro D, spetta a quest'ultimo mettere in moto la procedura di rimpatrio. Il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne tra gli Stati dello spazio Schengen lascia impregiudicato tale principio. Le eccezioni a questa regola generale sono descritte nei successivi punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8 del presente manuale.
Ulteriore chiarimento
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Parallelamente all'adozione di una decisione di rimpatrio può essere imposta un'ammenda amministrativa per il soggiorno irregolare in conformità del diritto nazionale. Tale ammenda non può tuttavia sostituire l'obbligo per gli Stati membri di emettere una decisione di rimpatrio e di procedere all'allontanamento (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Zaizoune, C-38/14). |
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La decisione di rimpatrio deve esplicitare l'obbligo per il cittadino del paese terzo di lasciare il territorio dello Stato membro che l'ha emanata, al fine di raggiungere un paese terzo conformemente a quanto stabilito nella definizione di «rimpatrio» (cfr. punto 1.3 del presente manuale) o, in altre parole, di lasciare il territorio degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen. Una mancanza di chiarezza relativamente all'obbligo a carico del cittadino di paese terzo può portare, come effetto indesiderato, ad un rischio di spostamenti secondari non autorizzati. |
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Occorre adottare una decisione di rimpatrio conformemente alla direttiva rimpatri anche qualora si proceda al rimpatrio mediante un accordo di riammissione: il ricorso ad accordi di riammissione con paesi terzi (riguardanti le relazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi) lascia impregiudicata l'applicazione piena ed inclusiva della direttiva rimpatri (riguardante le relazioni tra lo Stato che esegue l'allontanamento e il rimpatriando) in ogni singolo caso di rimpatrio. Il ricorso all'accordo di riammissione, infatti, presuppone l'adozione preliminare di una decisione di rimpatrio. |
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La legislazione nazionale può prevedere che un cittadino di un paese terzo abbia l'obbligo di lasciare il territorio dell'Unione europea se il suo soggiorno è irregolare. Tale obbligo giuridico astratto non si configura come una decisione di rimpatrio e deve in ciascun caso concretizzarsi in una decisione di rimpatrio individuale. |
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Le autorità nazionali competenti dovrebbero avvalersi pienamente dei sistemi informatici pertinenti dell'Unione europea, quali il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione («SIS II»), Eurodac e il sistema di informazione visti («VIS»), allo scopo di contribuire all'identificazione e alla valutazione di ogni singolo caso, nonché per facilitare e promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nelle procedure di rimpatrio e di riammissione. |
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Gli Stati membri dovrebbero adottare misure efficaci e proporzionate per rintracciare, individuare e fermare i cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel loro territorio, al fine di adempiere all'obbligo di emettere decisioni di rimpatrio. A tale riguardo va ricordato che l'articolo 13, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen stabilisce che gli Stati membri fermino e sottopongano a procedure di rimpatrio i cittadini di paesi terzi che abbiano attraversato illegalmente una frontiera esterna e che non abbiano il diritto di soggiornare nell'UE. Inoltre, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, gli Stati membri garantiscono che siano effettuate ispezioni efficaci e adeguate sul loro territorio ai fini del controllo dell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. |
Pratiche di fermo: rispetto dei diritti fondamentali
L'obbligo imposto agli Stati membri di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare è subordinato al rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il principio di proporzionalità (considerando 24). L'obiettivo legittimo della lotta contro la migrazione irregolare può essere valutato in relazione ad altri interessi legittimi dello Stato, quali le considerazioni generali di sanità pubblica, l'interesse dello Stato di contrastare la criminalità, l'interesse di disporre di un registro anagrafico completo delle nascite, il rispetto dell'«interesse superiore del bambino» (espressamente sottolineato nel considerando 22), la convenzione di Ginevra (citata nel considerando 23) e altri diritti fondamentali pertinenti riconosciuti dalla Carta.
La Commissione rinvia alle considerazioni esposte nel documento 2012 dell'Agenzia per i diritti fondamentali, « L'arresto dei migranti irregolari – considerazioni sui diritti fondamentali » (documento 13847/12 del Consiglio), quale guida sul modo di attuare le pratiche di fermo nel rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi, assicurando nel contempo l'efficacia delle procedure di rimpatrio. È possibile ritenere che le prassi degli Stati membri che rispettano tale guida non incidano sull'obbligo di emettere decisioni di rimpatrio nei confronti di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rimpatri:
Accesso all'assistenza sanitaria
Gli immigrati irregolari che necessitano di assistenza medica non dovrebbero essere fermati all'interno o nei pressi delle strutture sanitarie.
Ai referenti del sistema sanitario non dovrebbe essere richiesto di condividere i dati personali dell'immigrato con le autorità preposte all'applicazione delle norme in materia di immigrazione ai fini di un eventuale rimpatrio.
Accesso al sistema scolastico
Gli immigrati irregolari non dovrebbero essere fermati all'interno o nei pressi delle scuole frequentate dai propri figli.
Ai referenti delle scuole non dovrebbe essere richiesto di condividere i dati personali dell'immigrato con le autorità preposte all'applicazione delle norme in materia di immigrazione ai fini di un suo eventuale rimpatrio.
Libertà di religione
I migranti irregolari non dovrebbero essere fermati all'interno o nei pressi delle istituzioni religiose durante la pratica del culto.
Registrazione alla nascita
Gli immigrati irregolari dovrebbero avere la possibilità di registrare la nascita e ottenere il certificato di nascita dei propri figli senza correre il rischio di essere fermati.
Ai referenti dei Comuni responsabili del rilascio dei certificati di nascita non dovrebbe essere richiesto di condividere i dati personali dell'immigrato con le autorità preposte all'applicazione delle norme in materia di immigrazione ai fini di un suo eventuale rimpatrio.
Accesso al sistema giudiziario
Ai fini della lotta alla criminalità, lo Stato membro può considerare di introdurre la possibilità, per le vittime o i testimoni di un reato, di presentare denuncia senza temere di essere fermati. A tale scopo possono essere prese in considerazioni le seguenti buone prassi:
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rendere possibili le segnalazioni da parte di utenti anonimi, semi-anonimi o introdurre ulteriori sistemi di segnalazione, |
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offrire alle vittime e ai testimoni di reati gravi la possibilità di rivolgersi alla polizia per interposta persona (difensore civico; funzionari appositamente designati o enti che forniscono assistenza umanitaria e legale), |
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definire le condizioni in base alle quali le vittime o i testimoni di reati, compresa la violenza domestica, potrebbero ottenere il permesso di soggiorno sulla base delle norme previste nella direttiva 2004/81/CE del Consiglio (26) e nella direttiva 2009/52/CE, |
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valutare la necessità di eliminare il collegamento fra lo status di immigrati delle vittime di violenza e il principale titolare del permesso, che è allo stesso tempo l'autore del reato, |
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realizzare materiale informativo, in collaborazione con l'ispettorato del lavoro o altri organismi, allo scopo di informare, in modo sistematico e obiettivo, gli immigrati il cui fermo è avvenuto presso il luogo di lavoro circa la possibilità di presentare denuncia contro il datore di lavoro sulla base delle norme contenute nella direttiva 2009/52/CE e, in questo contesto, adottare misure volte a preservare elementi di prova pertinenti. |
Gli immigrati irregolari che necessitano di assistenza legale non dovrebbero essere fermati all'interno o nei pressi dei sindacati o di altri organismi che offrono una simile assistenza.
La Commissione raccomanda inoltre che i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare che intendano accedere alle sedi dei servizi pubblici che registrano le domande di protezione internazionale o le domande di attribuzione dello status di apolidia non siano fermati all'interno o nei pressi di tali strutture.
Casi speciali
5.1. Fermo nel corso di una verifica all'uscita
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 6
In determinate circostanze può essere adottata una decisione di rimpatrio, previa valutazione caso per caso e tenendo conto del principio di proporzionalità, anche nei confronti di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare fermato alla frontiera esterna dell'Unione europea al momento di uscire dal territorio dell'Unione. Ciò potrebbe essere giustificato qualora, durante le verifiche all'uscita, risulti che la durata del soggiorno autorizzata è stata superata in misura significativa o che il soggiorno è irregolare. In tali circostanze, gli Stati membri potrebbero dare avvio a una procedura di rimpatrio nel momento in cui vengono a conoscenza del soggiorno irregolare e continuare la procedura di adozione di una decisione di rimpatrio, accompagnata da un divieto d'ingresso, nel quadro di una procedura in contumacia, rispettando le garanzie procedurali illustrate ai punti 11.3 e 12 del presente manuale.
Sebbene in tale situazione specifica la persona sia comunque in procinto di uscire dall'Unione europea, l'emissione di una decisione di rimpatrio può rivelarsi opportuna in quanto consente agli Stati membri di emettere anche un divieto d'ingresso e, quindi, di evitare un ulteriore ingresso e un possibile rischio di soggiorno irregolare.
La Commissione invita gli Stati membri a istituire procedure per l'emissione di decisioni di rimpatrio e, se del caso, di divieti d'ingresso direttamente all'aeroporto, ad altri valichi di frontiera esterni o, per quanto riguarda i divieti d'ingresso, in contumacia (cfr. punto 11.3 del presente manuale) per tali casi specifici.
Se un cittadino di paese terzo ha superato il periodo di validità del visto o del permesso in un primo Stato membro ed esce dall'Unione europea attraverso un secondo Stato membro/uno Stato membro di transito, la decisione di rimpatrio e il divieto d'ingresso devono essere emessi dal secondo Stato membro (di norma, chi supera il periodo di validità del visto o del permesso è anche una «persona il cui soggiorno è irregolare», ai sensi della direttiva rimpatri, nel secondo Stato membro).
5.2. Destinatari di una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro
Base giuridica: direttiva del Consiglio 2001/40/CE (27)
Promemoria storico/spiegazione: l'effetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro in un altro Stato membro era oggetto di un capo distinto (capo V: «Arresto in un altro Stato membro») della proposta di direttiva in materia di rimpatri presentata dalla Commissione nel 2005. Tale capo, unitamente all'articolo 20 della proposta della Commissione che prevedeva l'abrogazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, è stato tuttavia soppresso durante i negoziati e la direttiva 2001/40/CE è rimasta in vigore. La direttiva 2001/40/CE consente espressamente di riconoscere una decisione di rimpatrio emessa da un'autorità competente in uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un paese terzo presente nel territorio di un altro Stato membro. L'articolo 6 della direttiva rimpatri non menziona esplicitamente il caso del riconoscimento da parte di un secondo Stato membro di una decisione di rimpatrio emessa da un primo Stato membro conformemente alla direttiva 2001/40/CE. Un'interpretazione letterale dell'articolo 6 secondo cui, in tal caso, lo Stato membro che riconosce la decisione di rimpatrio dovrebbe emettere una seconda decisione di rimpatrio pienamente conforme alla direttiva 2008/115/CE, priverebbe la direttiva 2001/40/CE di qualsiasi valore aggiunto. Al fine di conferire un effetto utile al mantenimento in vigore della direttiva 2001/40/CE si è reso necessario cercare un'interpretazione che desse un significato utile alla coesistenza di entrambe le direttive.
Se lo Stato membro A ferma una persona già oggetto di una decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro B, lo Stato membro A può scegliere di:
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a) |
emettere una nuova decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rimpatri; o |
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b) |
rinviare la persona nello Stato membro B in base a un accordo bilaterale vigente conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva rimpatri; o |
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c) |
riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro B conformemente alla direttiva 2001/40/CE. |
Se riconosce la decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro B conformemente alla direttiva 2001/40/CE, lo Stato membro A ha comunque l'obbligo di applicare le garanzie relative all'esecuzione del rimpatrio (allontanamento) previste dalla direttiva rimpatri nel momento in cui esegue la decisione di rimpatrio riconosciuta.
Il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio può conferire in certi casi un considerevole valore aggiunto, in particolare nel contesto del transito dei rimpatriandi per via terrestre (cfr. punto 6.4 del presente manuale). La Commissione incoraggia gli Stati membri ad avvalersi della possibilità del riconoscimento reciproco ogniqualvolta essa contribuisca ad accelerare le procedure di rimpatrio e a ridurre gli oneri amministrativi.
5.3. Relazione con il regolamento Dublino
Base giuridica: regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) («regolamento Dublino»), articoli 19 e 24
L'articolo 6 della direttiva rimpatri non menziona esplicitamente il caso in cui un secondo Stato membro si avvale della possibilità, offerta dal regolamento Dublino, di chiedere a un primo Stato membro di riprendere in carico il cittadino di paese terzo in posizione irregolare. Un'interpretazione letterale dell'articolo 6, secondo cui in questo caso lo Stato membro richiedente (il secondo) dovrebbe anche emettere una decisione di rimpatrio pienamente conforme alla direttiva 2008/115/CE, priverebbe le disposizioni pertinenti del regolamento Dublino del loro valore aggiunto. Il testo del regolamento Dublino affronta esplicitamente tale questione e prevede disposizioni chiare per articolare l'applicazione della direttiva rimpatri e del regolamento Dublino.
Esulano dall'ambito di applicazione della direttiva rimpatri i casi in cui un cittadino di paese terzo abbia presentato domanda di asilo e ottenuto un diritto di soggiorno in qualità di richiedente asilo nel secondo Stato membro: il soggiorno di tale cittadino nel secondo Stato membro, infatti, non può essere considerato irregolare, giacché egli è in possesso di un diritto di soggiorno in qualità di richiedente asilo.
Rientrano invece nell'ambito di applicazione della direttiva rimpatri i casi in cui un cittadino di paese terzo non abbia presentato domanda di asilo e non abbia ottenuto un diritto di soggiorno in qualità di richiedente asilo nel secondo Stato membro. Potrebbero allora prospettarsi le seguenti situazioni (29):
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a) |
il cittadino di paese terzo ha uno status di richiedente asilo nel primo Stato membro (procedura in corso, decisione definitiva non ancora adottata): si applica il regolamento Dublino sulla base del principio secondo cui, qualora un cittadino di paese terzo presenti domanda di asilo in uno degli Stati membri, le sue esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere pienamente esaminate da un solo Stato membro. Uno Stato membro non può rimpatriare tale cittadino in un paese terzo; può invece rinviarlo nello Stato membro competente ai sensi del regolamento Dublino, in modo che la sua domanda possa essere esaminata; |
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b) |
il cittadino di paese terzo ha ritirato la propria domanda di asilo nel primo Stato membro: se il ritiro della domanda ne ha determinato il rigetto (sulla base degli articoli 27 o 28 della direttiva rifusa sulle procedure di asilo) sono applicabili le norme descritte qui di seguito al punto c) (scelta tra l'applicazione del regolamento Dublino o della direttiva rimpatri). Se il ritiro della domanda non ne ha determinato il rigetto, si applica il regolamento Dublino (quale «lex specialis») sulla base del principio secondo cui, qualora un cittadino di paese terzo presenti domanda di asilo in uno degli Stati membri, le sue esigenze di protezione internazionale dovrebbero essere pienamente esaminate da un solo Stato membro; |
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c) |
il cittadino di paese terzo è destinatario di una decisione definitiva nel primo Stato membro che respinge la sua domanda di asilo: è possibile scegliere se applicare il regolamento Dublino o la direttiva rimpatri. Nel regolamento Dublino questa possibilità di scelta è espressamente prevista dall'articolo 24, paragrafo 4, in cui tra l'altro si chiarisce che dal momento in cui le autorità decidono di effettuare una richiesta ai sensi del regolamento Dublino vengono sospese l'applicazione della direttiva rimpatri e le procedure di rimpatrio e sono applicabili unicamente le disposizioni del regolamento Dublino (ciò riguarda anche le disposizioni relative al trattenimento e ai mezzi di ricorso); |
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d) |
il cittadino di paese terzo è già stato oggetto di un rimpatrio/allontanamento andato a buon fine (in seguito al rigetto o al ritiro di una domanda di asilo) dal primo Stato membro in un paese terzo: qualora tale cittadino dovesse rientrare nel territorio dell'Unione europea, l'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento Dublino stabilisce che il primo Stato membro non può essere più competente per detto cittadino; non può essere pertanto previsto alcun trasferimento in questo Stato membro. Si applicherà quindi la direttiva rimpatri. |
Esempi pratici
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Una persona che ha presentato domanda di protezione internazionale nello Stato membro A si sposta senza averne diritto nello Stato membro limitrofo B (attraversamento di frontiere interne), dove viene fermata dalla polizia. In qualità di persona cui è applicabile il regolamento Dublino, viene nuovamente trasferita dallo Stato membro B allo Stato membro A. In questa situazione, lo Stato membro B deve emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di tale persona per soggiorno irregolare nel proprio territorio?
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Lo Stato membro A (nello scenario sopra descritto) può emettere una decisione di rimpatrio (unitamente a un divieto d'ingresso che sarà rinviato in attesa del completamento della procedura di asilo)?
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Un cittadino di paese terzo al quale lo Stato membro A ha concesso la protezione internazionale soggiorna in modo irregolare nello Stato membro B (ha superato, ad esempio, la durata di soggiorno autorizzata di 90 giorni). In questo caso è applicabile la direttiva rimpatri? Quali procedure si applicano se la persona rifiuta di ritornare volontariamente nel primo Stato membro che le ha concesso la protezione?
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Un cittadino di paese terzo al quale siano state rilevate le impronte digitali in seguito a un ingresso irregolare nello Stato membro A, in cui non ha fatto richiesta di asilo, viene successivamente fermato nello Stato membro B. Quest'ultimo può trasferire nuovamente tale persona nello Stato membro A ai sensi del regolamento Dublino?
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5.4. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare titolare di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 6, paragrafo 2
Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare e che è in possesso di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati da un altro Stato membro deve recarsi immediatamente nel territorio di quest'ultimo. In caso di mancata osservanza di questa prescrizione da parte del cittadino di un paese terzo interessato ovvero qualora motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale impongano la sua immediata partenza, si applica il paragrafo 1.
Tale disposizione, che ne sostituisce una simile contenuta nell'articolo 23, paragrafi 2 e 3, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS) (30), prevede che non sia adottata alcuna decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare che è in possesso di un permesso di soggiorno valido in un altro Stato membro. In tal caso, si dovrebbe in primo luogo chiedere al cittadino di paese terzo di ritornare immediatamente nello Stato membro in cui gode di un diritto di soggiorno. Solo se la persona interessata non osserva questa prescrizione o se si configura un rischio per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, dev'essere adottata una decisione di rimpatrio.
Ulteriore chiarimento
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La forma in cui viene emessa la richiesta di « recarsi immediatamente nel territorio dell'altro Stato membro » dovrebbe essere stabilita conformemente al diritto nazionale. Si raccomanda di formulare le decisioni per iscritto e di motivarle. Per evitare confusione, la decisione non dovrebbe chiamarsi «decisione di rimpatrio». |
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Periodo concesso per ritornare nell'altro Stato membro: non può essere fornita alcuna indicazione generale riguardo al periodo che dovrebbe intercorrere tra la richiesta di recarsi nel territorio di un altro Stato membro e il momento in cui viene emessa una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. Dovrebbe essere scelto un periodo di tempo adeguato conformemente al diritto nazionale, tenendo conto delle circostanze individuali, del principio di proporzionalità e del fatto che la disposizione giuridica utilizza il termine « immediatamente ». Il periodo compreso tra la richiesta di recarsi nell'altro Stato membro e l'emissione di una decisione di rimpatrio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, non deve essere computato in un eventuale periodo per la partenza volontaria, poiché quest'ultimo è un elemento della decisione di rimpatrio e inizia a decorrere solo dal momento dell'emissione di una decisione di rimpatrio. |
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Controllo della partenza per l'altro Stato membro: il diritto dell'Unione europea non specifica in quale modo si debba accertare l'osservanza dell'obbligo di ritornare nell'altro Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi, conformemente al diritto nazionale, che sia dato un seguito adeguato alle loro decisioni. |
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Verifica della validità delle autorizzazioni/dei permessi rilasciati da un altro Stato membro: non esiste attualmente un sistema centrale per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri a tale riguardo. Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare a livello bilaterale e a trasmettersi reciprocamente, senza indugio, le informazioni pertinenti, conformemente al diritto nazionale e agli accordi di cooperazione bilaterali. A tale scopo si potrebbero utilizzare anche i punti di contatto nazionali esistenti (ad esempio, quelli elencati nell'allegato 2 del manuale Schengen (31)). |
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L'espressione «di un permesso di soggiorno valido o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare» (32) è di portata molto ampia e riguarda qualunque status concesso o permesso rilasciato da uno Stato membro che offra un diritto di soggiorno regolare e non solo l'accettazione di un rinvio temporaneo del rimpatrio o dell'allontanamento. Vi rientrano:
Non vi rientrano:
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L'allontanamento verso altri Stati membri non è una regola generale: se un cittadino di un paese terzo non accetta di ritornare volontariamente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, nello Stato membro che gli ha rilasciato un permesso, si applica l'articolo 6, paragrafo 1, e si deve adottare una decisione che preveda il rimpatrio diretto in un paese terzo. Non è possibile rinviare forzatamente la persona nell'altro Stato membro, salvo che un accordo bilaterale tra gli Statimembri già in vigore al 13 gennaio 2009 (cfr. punto 5.5 del presente manuale) non preveda espressamente questa possibilità, o a meno che non sussistano circostanze in cui il rimpatrio/l'allontanamento in un paese terzo è impossibile e lo Stato membro che ha rilasciato il permesso accetta di riprendere in carico l'interessato. |
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Non si emettono divieti d'ingresso nell'Unione europea quando si applica l'articolo 6, paragrafo 2: quando si rinvia un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, non può essere emesso alcun divieto d'ingresso nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 11, poiché quest'ultimo si applica solo in relazione all'emissione di una decisione di rimpatrio e non si applica nei casi di mero «rinvio» in un altro Stato membro. Dal punto di vista pratico, inoltre, è inutile emettere un divieto d'ingresso nell'Unione europea in una situazione in cui la persona interessata continuerà a soggiornare in modo regolare in un altro Stato membro. |
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Partenza immediata richiesta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale: nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, seconda frase (secondo caso), la persona deve essere immediatamente oggetto di una decisione di rimpatrio e allontanata in un paese terzo. Lo Stato membro in cui la persona gode del diritto di soggiorno dovrebbe esserne informato. |
Esempio pratico
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Quali disposizioni della direttiva rimpatri dovrebbero essere applicate nei confronti di un cittadino di paese terzo individuato nello Stato membro A che sia in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato membro B e che, al tempo stesso, sia oggetto di una segnalazione nel SIS (divieto d'ingresso) effettuata dallo Stato membro C?
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5.5. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare il cui caso è contemplato da accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 6, paragrafo 3
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Un elenco indicativo degli accordi bilaterali di riammissione vigenti tra gli Stati membri è disponibile sul sito: http://rsc.eui.eu/RDP/research/analyses/ra/ |
Gli Stati membri possono astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare qualora il cittadino in questione sia ripreso da un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva [13 gennaio 2009]. In tal caso lo Stato membro che riprende il cittadino in questione applica il paragrafo 1.
Tale disposizione prevede, quale eccezione e sotto forma di «clausola sospensiva», la possibilità per gli Stati membri di rinviare i migranti irregolari in un altro Stato membro sulla base di accordi o intese bilaterali vigenti al 13 gennaio 2009.
Promemoria storico/spiegazione: questa disposizione è stata inserita nel testo della direttiva rimpatri in una fase avanzata dei negoziati, a seguito della ferma richiesta di alcuni Stati membri che insistevano sul fatto che la direttiva non avrebbe dovuto obbligarli a modificare pratiche consolidate di ripresa in carico/rinvio in altri Stati membri di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare nel quadro di accordi bilaterali.
Il principio su cui si basa la direttiva rimpatri è il rimpatrio diretto di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare dall'Unione europea verso un paese terzo. L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede pertanto una deroga che riguarda unicamente l'obbligo dello Stato membro nel cui territorio si trova il cittadino in questione di adottare una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, obbligo che di conseguenza incombe allo Stato membro che lo riprende in carico. Esso non stabilisce una deroga all'ambito di applicazione della direttiva rimpatri in aggiunta a quelle previste dall'articolo 2, paragrafo 2 (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Affum, C-47/15, punti da 82 a 85).
Ulteriore chiarimento
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Ricorso successivo ad accordi bilaterali tra gli Stati membri A-B e B-C: la direttiva rimpatri, segnatamente l'articolo 6, paragrafo 3, non vieta espressamente la «ripresa in carico con effetto domino» in base ad accordi bilaterali vigenti. È importante tuttavia che, alla fine, tutta la procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva sia eseguita da un unico Stato membro. Poiché questo tipo di procedure successive è costoso per le amministrazioni e comporta ulteriori disagi per il rimpatriando, gli Stati membri sono incoraggiati ad astenersi dal ricorrere a tale pratica. |
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Nessun divieto d'ingresso nell'UE quando si applica l'articolo 6, paragrafo 3: quando si rinvia un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, non può essere emesso alcun divieto d'ingresso nell'UE ai sensi dell'articolo 11, poiché quest'ultimo si applica solo in relazione all'emissione di una decisione di rimpatrio e non in caso di mero «rinvio» in un altro Stato membro. Dal punto di vista pratico, inoltre, è inutile emettere un divieto d'ingresso nell'UE in una situazione in cui la persona non lascia per il momento l'UE. Per quanto riguarda la possibilità di emettere, in casi eccezionali, divieti d'ingresso puramente nazionali ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, cfr. punto 11.8 del presente manuale. |
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Decisione di trasferire il cittadino di paese terzo in un altro Stato membro: tale decisione, che rientra tra le misure previste dalla direttiva rimpatri allo scopo di porre fine al soggiorno irregolare, costituisce una fase preparatoria all'allontanamento dal territorio dell'Unione. Gli Stati membri devono quindi adottare tale decisione con diligenza e con la massima celerità, affinché il trasferimento verso lo Stato membro responsabile della procedura di rimpatrio abbia luogo al più presto (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Affum, C-47/15, punto 87). |
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Poiché la nozione di «rimpatrio» in base alla direttiva rimpatri implica sempre il trasferimento in un paese terzo, si raccomanda di utilizzare per questo tipo di decisione nazionale le espressioni «decisione di trasferimento» o «decisione di rinvio» e non «decisione di rimpatrio». |
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Clausola sospensiva: l'articolo 6, paragrafo 3, è una clausola sospensiva esplicita. Gli Stati membri possono avvalersi della possibilità offerta dall'articolo 6, paragrafo 3, solo in relazione agli accordi di riammissione bilaterali entrati in vigore prima del 13 gennaio 2009. Gli accordi vigenti rinegoziati o rinnovati dopo tale data possono continuare a rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, soltanto se l'accordo rinegoziato o rinnovato è una modifica dell'accordo già vigente chiaramente definita in quanto tale. Se l'accordo rinegoziato o rinnovato è un aliud (un accordo completamente nuovo con un contenuto diverso), esso è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. |
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Accordi di riammissione tra gli Stati membri dello spazio Schengen e il Regno Unito: ai fini dell'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 3, il Regno Unito va considerato come uno Stato membro. |
5.6. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che beneficia di un permesso o di un'autorizzazione rilasciati per motivi umanitari (o di altro tipo)
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 6, paragrafo 4
In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatrio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.
In qualsiasi momento gli Stati membri possono concedere un permesso o un diritto di soggiorno a un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. In questo caso, qualsiasi procedura di rimpatrio in corso viene chiusa e le decisioni di rimpatrio o i provvedimenti di allontanamento già adottati sono revocati o sospesi, a seconda del tipo di permesso concesso. Lo stesso vale nei casi in cui gli Stati membri devono concedere un diritto di soggiorno, ad esempio in seguito alla presentazione di una domanda di asilo.
Spetta agli Stati membri decidere quale soluzione debba essere applicata (revoca o sospensione della decisione di rimpatrio), tenendo conto della natura e della probabile durata del permesso o del diritto di soggiorno concessi e della necessità di garantire procedure di rimpatrio efficaci. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa J.N.C-601/15 (34) (punti da 75 a 80), uno Stato membro che concede il diritto di rimanere nel proprio territorio a un cittadino di paese terzo che ha presentato domanda di protezione internazionale e che era già oggetto di una decisione di rimpatrio prima del deposito di tale domanda dovrebbe sospendere l'esecuzione della decisione di rimpatrio (e non revocare tale decisione) fintantoché non venga adottata una decisione in merito alla domanda di protezione internazionale (cfr. anche punto 7 del presente manuale).
5.7. Cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che ha iniziato una procedura per il rinnovo del permesso o dell'autorizzazione di soggiorno
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 6, paragrafo 5
Qualora un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, lo Stato membro in questione valuta l'opportunità di astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura, fatto salvo il paragrafo 6.
Gli Stati membri hanno la facoltà di astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che sono in attesa di una decisione in merito al rinnovo del loro permesso. Questa disposizione è intesa a proteggere i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato in modo regolare in uno Stato membro per un determinato periodo di tempo e il cui soggiorno diventa temporaneamente irregolare a causa di ritardinella procedura di rinnovo del permesso. Essa fa riferimento a una procedura in corso per il rinnovo di un permesso di soggiorno solo nello Stato membro in cui avviene il fermo (« lo Stato membro in questione»). Gli Stati membri sono incoraggiati a ricorrere a tale disposizione anche nei casi in cui è probabile che la richiesta di rinnovo abbia esito positivo e a fornire alla persona interessata almeno lo stesso trattamento offerto ai rimpatriandi durante il periodo per la partenza volontaria o durante il rinvio del rimpatrio.
Questa disposizione non riguarda le procedure in corso per il rinnovo di un permesso di soggiorno in un altro Stato membro. Tuttavia, il fatto che una persona sia oggetto di una procedura in corso per il rinnovo di un permesso di soggiorno in un altro Stato membro può, in circostanze specifiche, giustificare il rinvio del rimpatrio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, o l'applicazione di misure più favorevoli ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3.
5.8. Disposizioni specifiche previste dalle direttive sulla migrazione regolare riguardo alla riammissione tra Stati membri nei casi di mobilità all'interno dell'Unione europea
Base giuridica: direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (35) («direttiva sui trasferimenti intra-societari»), articolo 23; direttiva 2003/109/CE (36) sui soggiornanti di lungo periodo(LTR) (modificata dalla direttiva 2011/51/UE (37)), articoli 12 e 22; direttiva 2009/50/CE del Consiglio (38) («direttiva sulla Carta blu»), articolo 18
Le direttive summenzionate contengono disposizioni specifiche sulla riammissione tra Stati membri nei casi di mobilità all'interno dell'Unione europea di talune categorie di cittadini di paesi terzi (cittadini di paesi terzi coinvolti in trasferimenti intra-societari, titolari della Carta blu UE, soggiornanti di lungo periodo). Tali disposizioni sono da considerarsi leges speciales (norme più specifiche) che devono essere applicate in primo luogo nei casi espressamente previsti da dette direttive.
6. PARTENZA VOLONTARIA
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 7, paragrafo 1
La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilità di inoltrare tale richiesta.
La promozione della partenza volontaria è uno degli obiettivi fondamentali della direttiva rimpatri. A meno che non vi siano motivi per ritenere che ciò potrebbe compromettere l'obiettivo del rimpatrio, la partenza volontaria in adempimento dell'obbligo di rimpatrio è preferibile all'allontanamento per la triplice ragione che si tratta di una soluzione più dignitosa, più sicura e spesso più efficace sotto il profilo dei costi.
Durante il periodo concesso per la partenza volontaria il cittadino di paese terzo interessato è soggetto all'obbligo di rimpatrio, ma tale obbligo non può essere eseguito prima della scadenza di detto periodo, a meno che non sussista un rischio di fuga o un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale, o una domanda di soggiorno regolare venga respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta (cfr. punto 6.3 del presente manuale). Gli Stati membri sono incoraggiati ad offrire la possibilità di una partenza volontaria al maggior numero possibile di rimpatriandi e ad astenersi dal farlo nei casi in cui esista il rischio di ostacolare il conseguimento dell'obiettivo della procedura di rimpatrio.
La seconda frase dell'articolo 7, paragrafo 1, consente agli Stati membri di decidere se subordinare la concessione di un periodo per la partenza volontaria a un'apposita richiesta da parte del cittadino di paese terzo. In questo caso, tale cittadino dev'essere personalmente informato in merito alla possibilità di chiedere un periodo per la partenza volontaria. Schede informative generali destinate al pubblico (ad esempio, la segnalazione della possibilità di presentare tale domanda sui siti Internet degli uffici per l'immigrazione o la stampa e l'affissione di avvisi nelle bacheche informative ubicate nelle sedi delle autorità locali per l'immigrazione) possono essere utili, ma devono essere integrate da informazioni personalizzate. Per quanto riguarda i minori, le informazioni dovrebbero essere fornite con modalità che tengano conto della loro sensibilità e appropriate all'età e al contesto, prestando particolare attenzione alla situazione dei minori non accompagnati.
Gli Stati membri possono anche decidere di concedere un periodo per la partenza volontaria, su richiesta, ad alcune categorie di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ad esempio, a coloro la cui domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta), o in funzione dell'ottenimento di un sostegno (ad esempio, un'assistenza alla reintegrazione), e di concederlo in altri casi senza preventiva richiesta.
La Commissione raccomanda di concedere un periodo per la partenza volontaria dietro apposita richiesta da parte del cittadino di paese terzo interessato, provvedendo nel contempo affinché i cittadini di paesi terzi ricevano le informazioni necessarie per presentare tale richiesta.
Programmi di rimpatrio volontario assistito: sebbene la direttiva rimpatri non imponga agli Stati membri di istituire programmi di rimpatrio volontario assistito, il considerando 10 afferma che « al fine di promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere maggiore assistenza e consulenza al rimpatrio e sfruttare al meglio le relative possibilità di finanziamento ». Gli Stati membri sono pertanto vivamente incoraggiati a rendere disponibili tali programmi nel corso delle procedure di rimpatrio, come parte delle iniziative volte a promuovere un rimpatrio più umano e dignitoso e, in generale, per aumentare l'efficacia del rimpatrio stesso. Al fine di facilitare l'accesso a tali programmi e far sì che i cittadini di paesi terzi interessati decidano con cognizione di causa, gli Stati membri dovrebbero garantire una divulgazione adeguata delle informazioni sul rimpatrio volontario e sui programmi di rimpatrio volontario assistito, anche in collaborazione con le autorità nazionali che possono essere a diretto contatto con tali cittadini (ad esempio, i servizi di istruzione, sanitari e sociali), organizzazioni non governative e altri enti. Per quanto riguarda i minori, tali informazioni dovrebbero essere fornite con modalità che tengano conto della loro sensibilità e appropriate all'età e al contesto. I programmi nazionali dovrebbero seguire le norme comuni non vincolanti per i programmi di rimpatrio volontario assistito (e di reintegrazione) attuati dagli Stati membri (39), messe a punto dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e approvate dal Consiglio GAI nelle sue conclusioni del 9-10 giugno 2016 (40).
Il gruppo di esperti sul rimpatrio della rete europea sulle migrazioni (REM), che favorisce il rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati e le parti interessate in materia di programmi di rimpatrio, rimpatrio volontario assistito e reintegrazione, dovrebbe rappresentare uno strumento fondamentale per la raccolta e la condivisione delle informazioni, che gli Stati membri sono incoraggiati ad utilizzare attivamente.
Ulteriore chiarimento
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Il termine di 7-30 giorni è un principio generale. Gli Stati membri hanno l'obbligo di fissare un periodo che rispetti tale termine, salvo che le circostanze specifiche del caso individuale non ne giustifichino una proroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva rimpatri (cfr. punto 6.1 del presente manuale). |
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La concessione di 60 giorni come regola generale sarebbe incompatibile con l'armonizzazione e la disciplina comune prevista dalla direttiva rimpatri, che stabilisce un termine di 7-30 giorni, e pertanto non può essere giustificata come disposizione più favorevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3. Tuttavia, la concessione di un periodo di 30-60 giorni (superiore a quello armonizzato di cui al paragrafo 1), limitatamente alle circostanze specifiche di cui al paragrafo 2, rientra nell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva rimpatri. |
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In linea con gli obblighi derivanti dal diritto di un individuo di essere ascoltato, riconosciuto dall'articolo 41, paragrafo 2, della Carta, gli Stati membri dovrebbero offrire ai rimpatriandi la possibilità di specificare le circostanze e le esigenze individuali di cui tener conto nel momento in cui si stabilisce il periodo per la partenza volontaria da concedere, sia nei casi in cui esso sia fissato d'ufficio, sia nei casi in cui esso sia fissato sulla base di una richiesta del rimpatriando. |
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Pur vietando il rimpatrio forzato di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare durante il periodo concesso per la partenza volontaria, la direttiva rimpatri non impedisce agli Stati membri di avviare, nel corso di tale periodo, le procedure amministrative necessarie in vista dell'eventuale esecuzione di una decisione di rimpatrio (ad esempio, prendendo contatto con le autorità del paese terzo ai fini dell'ottenimento dei documenti di viaggio e organizzando l'operazione di allontanamento dal punto di vista logistico). |
Sulla base di una valutazione della situazione individuale del cittadino di paese terzo e tenuto conto, in particolare, della prospettiva del rimpatrio e della volontà di tale cittadino di collaborare con le autorità competenti, la Commissione raccomanda agli Stati membri di concedere, per la partenza volontaria, il periodo più breve possibile necessario ad organizzare ed eseguire il rimpatrio. Un periodo superiore ai sette giorni dovrebbe essere concesso solo se il cittadino collabora attivamente al processo di rimpatrio.
6.1. Proroga del periodo per la partenza volontaria
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 7, paragrafo 2
Gli Stati membri prorogano, ove necessario, il periodo per la partenza volontaria per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano la scuola e l'esistenza di altri legami familiari e sociali.
Non esiste un termine massimo prefissato per la proroga del periodo per la partenza volontaria e ogni singolo caso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue peculiarità conformemente alla legislazione di attuazione e alle prassi amministrative nazionali. Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare se la proroga del periodo per la partenza volontaria sia «congrua». Tenendo conto del riferimento testuale a «bambini che frequentano la scuola», è possibile prevedere proroghe fino alla conclusione di un semestre o dell'anno scolastico stesso o, al massimo, per un intero anno scolastico, a condizione che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore e che tutte le circostanze pertinenti del caso siano tenute in debita considerazione.
Una proroga del periodo oltre i 30 giorni può essere concessa sin dall'inizio (al momento dell'emissione della decisione di rimpatrio) se motivata da una valutazione delle circostanze specifiche del caso. Non è necessario fissare inizialmente un periodo di 30 giorni per poi prorogarlo.
L'espressione «ove necessario» si riferisce a circostanze che attengono sia al rimpatriando che allo Stato membro che effettua il rimpatrio. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità riguardo al contenuto e al livello di regolamentazione della rispettiva legislazione nazionale di attuazione in materia.
I tre sottocasi menzionati all'articolo 7, paragrafo 2 (durata del soggiorno, bambini che frequentano la scuola, legami familiari) dovrebbero essere espressamente rispettati dalla legislazione di attuazione e dalle prassi amministrative nazionali. Le norme amministrative degli Stati membri possono essere più dettagliate e prevedere anche altri motivi di proroga, ma non dovrebbero essere meno precise per non compromettere l'armonizzazione.
6.2. Obblighi durante il periodo per la partenza volontaria
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 7, paragrafo 3
Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o l'obbligo di dimorare in un determinato luogo.
Gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva rimpatri possono essere imposti laddove occorra evitare un rischio di fuga. Se la valutazione del singolo caso dimostra che non vi sono circostanze particolari, tali obblighi non sono giustificati (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa El Dridi, C-61/11, punto 37: « Risulta dall'articolo 7, nn. 3 e 4, di detta direttiva che solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio l'obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dall'altro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine »). La Commissione raccomanda agli Stati membri di utilizzare tale possibilità quando occorre evitare un rischio di fuga durante il periodo per la partenza volontaria.
È opportuno sottolineare che la possibilità per gli Stati membri di imporre determinati obblighi potrebbe essere un vantaggio per il rimpatriando poiché potrebbe permettere la concessione di un periodo per la partenza volontaria in casi in cui di norma non si avrebbe diritto a tale trattamento.
Non è possibile quantificare in generale l'importo della «garanzia finanziaria adeguata» da costituire. In ogni caso andrebbe rispettato il principio di proporzionalità, il che equivale a dire che l'importo dovrebbe tener conto della situazione individuale del rimpatriando. Per prassi, gli Stati membri prevedono attualmente importi che variano dai 200 ai 5 000 EUR circa.
Se necessario in un caso specifico, gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, possono essere imposti anche in modo cumulativo.
Nell'imporre gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, gli Stati membri dovrebbero tener conto della situazione individuale del rimpatriando e garantire il pieno rispetto del principio di proporzionalità. Essi devono evitare di imporre obblighi che, di fatto, non possono essere rispettati (una persona che non possiede un passaporto, ad esempio, non sarà in grado di esibirlo).
6.3. Controindicazioni
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 7, paragrafo 4
Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorni.
Gli Stati membri sono liberi di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria nei casi — elencati in modo esaustivo all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva rimpatri — in cui esiste una «controindicazione», vale a dire quando per il cittadino di un paese terzo sussiste un rischio di fuga (cfr. punto 1.6 del presente manuale) o un rischio per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (ad esempio, precedenti condanne per reati gravi commessi anche in altri Stati membri) e quando una domanda di soggiorno regolare (ad esempio, una domanda di asilo, una richiesta o un rinnovo di permesso) è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta.
Quando, sulla base di una valutazione individuale, è possibile accertare che in un caso specifico esistono tali «controindicazioni», non si dovrebbe concedere alcun periodo per la partenza volontaria o, eventualmente, si dovrebbe concedere un periodo inferiore ai sette giorni solo se esso non impedisce alle autorità nazionali di eseguire l'allontanamento.
Gli Stati membri possono tuttavia modificare in qualsiasi momento la loro valutazione della situazione (un rimpatriando in precedenza non collaborativo può cambiare atteggiamento e accettare un'offerta di rimpatrio volontario assistito) e concedere un periodo per la partenza volontaria anche se all'inizio esisteva un rischio di fuga.
Ulteriore chiarimento
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Non è possibile escludere in generale tutte le persone che entrano in modo irregolare dalla possibilità di ottenere un periodo per la partenza volontaria. Tale regola generale sarebbe in contrasto con la definizione di rischio di fuga, con il principio di proporzionalità e con l'obbligo di effettuare una valutazione caso per caso e metterebbe in discussione l'«effetto utile» dell'articolo 7 (promozione della partenza volontaria). |
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È possibile escludere ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, i cittadini di paesi terzi che hanno presentato domande strumentali. L'articolo 7, paragrafo 4, riguarda in modo esplicito le domande manifestamente infondate o fraudolente. Poiché il grado di comportamento riprovevole insito in una domanda strumentale è di norma superiore a quello di una domanda manifestamente infondata, l'articolo 7, paragrafo 4, andrebbe interpretato come relativo anche a una domanda strumentale. |
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È possibile escludere anche le persone che costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale. Nella causa C-554/13, Zh. e O. (41), la Corte di giustizia ha chiarito a questo proposito che gli Stati membri restano sostanzialmente liberi di determinare le esigenze di ordine pubblico conformemente alle loro esigenze nazionali. La nozione di «rischio di fuga» è distinta da quella di «pericolo per l'ordine pubblico». La nozione di «pericolo per l'ordine pubblico» presuppone, oltre alla perturbazione dell'ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società. Uno Stato membro non può ritenere che un cittadino di un paese terzo costituisca un pericolo per l'ordine pubblico soltanto perché sospettato di aver commesso un fatto punibile come reato ai sensi del diritto nazionale o perché ha subito una condanna penale. Ai fini della valutazione caso per caso, che deve essere sempre effettuata, sono rilevanti anche altri fattori, quali la natura e la gravità del fatto, il tempo trascorso da quando è stato commesso e qualsiasi elemento attinente alla fondatezza del sospetto che il cittadino di paese terzo interessato abbia effettivamente commesso il reato in questione. |
6.4. Conformità effettiva — transito per via terrestre
Allegato 39 del manuale Schengen relativo al «Modulo standard per il riconoscimento di una decisione di rimpatrio ai fini del transito per via terrestre».
Mappa degli Stati membri partecipanti (disponibile sul sito web della REM alla voce «EMN ad-hoc queries», con richiesta di informazioni sui rimpatri, per l'anno 2015)
Promemoria storico/spiegazione: un rimpatriando che intenda lasciare il territorio dell'Unione europea via terra entro il periodo concesso per la partenza volontaria non dispone di un visto valido né di altri tipi di permesso per transitare per un altro Stato membro in direzione del paese di rimpatrio e, pertanto, corre il rischio di essere fermato/bloccato dalla polizia lungo il tragitto e di essere oggetto di una seconda decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro di transito. Ciò è in contrasto con l'obiettivo della direttiva rimpatri di garantire l'efficacia del rimpatrio, anche incoraggiando la partenza volontaria.
Il rilascio al rimpatriando di un visto di transito sarebbe una soluzione inopportuna e inadeguata, in quanto la concessione di un visto a cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che hanno l'obbligo di allontanarsi sarebbe in contrasto con le norme dell'UE sui visti. Inoltre, gli Stati membri di transito non sembrano avere alcun incentivo a rilasciare questo tipo di visto (per il rischio che la persona interessata possa fuggire e/o causare costi per l'allontanamento) e pertanto, all'atto pratico, spesso si rifiuterebbero di rilasciarlo. Neanche il rilascio al rimpatriando di un «lasciapassare europeo» sarebbe una soluzione: in mancanza di una chiara definizione della natura e degli effetti giuridici di tale «lasciapassare», il soggiorno del rimpatriando continuerebbe a essere considerato, in termini strettamente giuridici, irregolare nello Stato membro di transito e, pertanto, il rimpatriando potrebbe essere oggetto di una nuova decisione di rimpatrio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.
Un modo per evitare il problema è promuovere il rimpatrio diretto nei paesi terzi per via aerea. Ciò tuttavia può risultare costoso e poco pratico per il rimpatriando.
La Commissione raccomanda espressamente che gli Stati membri di transito riconoscano le decisioni di rimpatrio adottate dal primo Stato membro utilizzando l'allegato 39 del manuale Schengen, «Modulo standard per il riconoscimento di una decisione di rimpatrio ai fini del transito per via terrestre» (pubblicato dalla Commissione nel settembre 2011 in seguito a consultazioni a livello tecnico con gli Stati membri interessati e a discussioni in seno al gruppo di lavoro sulla migrazione e l'espulsione del Consiglio dell'Unione europea).
In base a tale approccio, lo Stato membro di transito può riconoscere la decisione di rimpatrio emessa dal primo Stato membro, ivi incluso il periodo per la partenza volontaria concesso, e consentire al rimpatriando di transitare sul suo territorio sulla base della decisione riconosciuta e del periodo per la partenza volontaria riconosciuto. Il vantaggio è che in questo modo lo Stato membro di transito non ha l'obbligo di emettere una nuova decisione di rimpatrio e può chiedere al primo Stato membro di rimborsare tutti i costi connessi all'allontanamento qualora si verifichino problemi e occorra allontanare il rimpatriando a spese dello Stato di transito (in applicazione della decisione 2004/191/CE (42)).
Gli Stati membri che sono ancora restii a servirsi di questa opzione facoltativa (in qualità di Stato membro di invio o di accoglienza) sono incoraggiati a farvi ricorso e a comunicare la loro adesione alla Commissione e agli altri Stati membri.
Ulteriore chiarimento
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Forma del riconoscimento: la formulazione molto ampia e generale della direttiva 2001/40/CE prevede un margine di discrezionalità riguardo alle modalità pratiche (dettagli procedurali) del riconoscimento reciproco in base alle esigenze pratiche e alla legislazione nazionale. La forma proposta nell'allegato 39 del manuale Schengen rappresenta un modo possibile ma non esclusivo di procedere. |
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In termini giuridici, tutti gli elementi rilevanti della decisione di rimpatrio emessa dallo Stato membro A sono riconosciuti dallo Stato membro B, compreso il riconoscimento del fatto che il cittadino di paese terzo soggiorna in modo irregolare e beneficia di un periodo per la partenza volontaria, valido per il territorio dello Stato membro B di riconoscimento. |
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Lo Stato membro di riconoscimento usufruisce di tre diverse «garanzie», segnatamente:
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6.5. Conformità effettiva — transito per via aerea
La direttiva 2003/110/CE del Consiglio (43) relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea fornisce un quadro giuridico per la cooperazione tra le autorità competenti negli aeroporti degli Stati membri di transito per quanto riguarda le espulsioni per via aerea, con o senza scorta. In questa direttiva (adottata cinque anni prima della direttiva rimpatri), l'espressione « espulsione senza scorta » può essere interpretata come comprendente anche la « partenza volontaria » ai sensi della direttiva rimpatri (44). La Commissione raccomanda di fare un uso sistematico della direttiva 2003/110/CE nel momento in cui si organizza il transito per via aerea nel contesto di una partenza volontaria (cfr. anche punto 7.2 del presente manuale).
6.6. Registrazione delle partenze volontarie
Attualmente non esiste un sistema centrale dell'Unione europea per registrare le partenze volontarie. Nei casi di transito dei rimpatriandi per via terrestre conformemente alla raccomandazione dell'allegato 39 del manuale Schengen, la guardia di frontiera invia tramite fax una conferma allo Stato membro che ha emesso la decisione di rimpatrio. In altri casi, i rimpatriandi comunicano talvolta la propria partenza volontaria tramite i consolati degli Stati membri nei paesi terzi. Qualche volta la partenza viene anche registrata dalle guardie di frontiera che effettuano le verifiche all'uscita. L'assenza di un sistema centrale dell'Unione europea che tenga traccia delle partenze volontarie crea una falla in termini sia di verifica dell'attuazione delle norme che di statistica. La proposta di regolamento relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (45) presentata dalla Commissione mira a risolvere questa situazione.
A breve, gli Stati membri dovrebbero porre in essere strumenti atti verificare se un cittadino di un paese terzo ha lasciato l'Unione, anche durante il periodo per la partenza volontaria e senza assistenza, così da garantire un seguito efficace in caso di inosservanza. Gli Stati membri sono incoraggiati ad utilizzare al meglio i canali d'informazione disponibili e a tale scopo:
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1) |
ad esortare sistematicamente il rimpatriando al quale sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria ad informare le autorità che hanno emesso la decisione di rimpatrio (e il divieto d'ingresso) riguardo alla sua partenza effettiva. Il rimpatriando può segnalare la propria partenza alla guardia di frontiera al momento della partenza, alla rappresentanza consolare di uno Stato membro nel suo paese d'origine dopo il rimpatrio, o anche per iscritto, allegando elementi di prova sufficienti. Per migliorare questa prassi è possibile allegare sistematicamente alla decisione di rimpatrio o al documento di viaggio una scheda informativa che riporti il nome e altri dati identificativi del cittadino di paese terzo, le istruzioni e le informazioni di contatto dell'autorità che ha emesso la decisione, in modo tale che la guardia di frontiera possa timbrarla al momento dell'uscita e inviarla all'autorità di cui sopra come prova dell'avvenuta partenza. La scheda potrebbe inoltre precisare quali vantaggi il rimpatriando può trarre dall'informare l'autorità della sua uscita effettiva; |
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2) |
a chiedere alle guardie di frontiera incaricate di eseguire le verifiche all'uscita di accertarsi, nel momento in cui vengono a conoscenza dell'uscita di un migrante irregolare, se il rimpatriando è oggetto di una decisione di rimpatrio corredata di un periodo per la partenza volontaria e, in tal caso, di informare sistematicamente l'autorità che ha emesso la decisione di rimpatrio riguardo alla partenza del rimpatriando; |
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3) |
ad usare l'allegato 39 (cfr. punto 6.4 del presente manuale) per confermare la partenza, con transito via terra attraverso il territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emesso la decisione di rimpatrio, del cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare. |
Gli Stati membri dovrebbero inoltre prendere in considerazione l'opportunità di contattare le compagnie aeree per ottenere informazioni sulla presenza a bordo degli aeromobili dei cittadini di paesi terzi rimpatriati senza scorta, al momento della partenza prevista.
7. ALLONTANAMENTO
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 8, paragrafi da 1 a 4
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1. |
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7. |
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2. |
Qualora uno Stato membro abbia concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dell'articolo 7, la decisione di rimpatrio può essere eseguita unicamente alla scadenza di tale periodo, a meno che nel periodo in questione non sorga uno dei rischi di cui all'articolo 7, paragrafo 4. |
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3. |
Gli Stati membri possono adottare una decisione o un atto amministrativo o giudiziario distinto che ordini l'allontanamento. |
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4. |
Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignità e dell'integrità fisica del cittadino di un paese terzo interessato. |
La direttiva rimpatri fissa un obiettivo («eseguire la decisione di rimpatrio») da conseguire in maniera efficace e proporzionata con «tutte le misure necessarie», lasciando che le modalità concrete (il «come») siano stabilite dalla legislazione e dalle prassi amministrative degli Stati membri (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Achughbabian, C-329/11, punto 36: « […] i termini “misure” e “misure coercitive”, ivi figuranti, si riferiscono a qualsiasi intervento che sfoci, in maniera efficace e proporzionata, nel rimpatrio dell'interessato »).
Indipendentemente dal dovere del cittadino di un paese terzo di collaborare per la propria identificazione e di chiedere i documenti necessari alle rispettive autorità nazionali, l'obbligo degli Stati membri di adottare «tutte le misure necessarie» include anche la richiesta tempestiva al paese terzo di riammissione di rilasciare un documento valido d'identità o di viaggio, ovvero di accettare l'uso del documento di viaggio europeo per il rimpatrio (46), se previsto da accordi o intese in vigore con tale paese terzo, al fine di consentire il trasporto fisico del cittadino fuori dallo Stato membro. L'uso del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe essere ulteriormente promosso nel quadro dei negoziati e dell'applicazione di accordi di riammissione e di altre intese bilaterali tra l'UE e i paesi terzi. Durante il periodo per la partenza volontaria possono essere avviate procedure amministrative con il paese terzo al fine di preparare l'operazione di allontanamento (ad esempio, per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei documenti di viaggio necessari), senza mettere a rischio il cittadino di paese terzo interessato (cfr. anche punto 6 del presente manuale).
Per ridurre l'impatto di potenziali abusi, in particolare quelli correlati a domande di asilo infondate, plurime e presentate in extremis, nonché ricorsi contro decisioni in materia di asilo o decisioni di rimpatrio presentati al solo scopo di ritardare o vanificare l'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, la Commissione raccomanda agli Stati membri di adoperarsi per organizzare l'iter d'esame delle domande di protezione internazionale nel quadro di una procedura accelerata o, se del caso, di frontiera, ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (47) («direttiva procedure»).
Differenze tra partenza volontaria e rimpatrio: il rimpatrio è un concetto molto ampio che riguarda il processo di ritorno in un paese terzo in ottemperanza (volontaria o forzata) di un obbligo di rimpatrio. L'allontanamento è invece un concetto molto più limitato che indica l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio, più precisamente il trasporto fisico fuori dallo Stato membro. Nelle cause C-61/11, El Dridi, punto 41, e C-329/11, Achughbabian, la Corte di giustizia ha già sottolineato che la direttiva rimpatri prevede una «gradazione delle misure» che va dalla volontarietà al rimpatrio forzato. Nella pratica si verificano spesso casi che presentano sia gli elementi del rimpatrio forzato (trattenimento) che quelli della volontarietà (successivo spostamento volontario senza che sia necessario ricorrere alla forza fisica). Gli Stati membri sono incoraggiati ad applicare, in tutte le fasi della procedura, le misure meno lesive per il cittadino. Se i rimpatriandi sottoposti a procedure di allontanamento/trattenimento cambiano atteggiamento e si dimostrano disponibili a collaborare e a partire di loro spontanea volontà, gli Stati membri sono incoraggiati e autorizzati a dare prova di flessibilità.
Esecuzione di una decisione di rimpatrio dopo il rigetto di una domanda di protezione internazionale: nella sentenza nella causa N.J., C-601/15 (punti 75, 76, 80), la Corte di giustizia ha sancito che, a seguito del rigetto di una domanda di asilo in primo grado, l'esecuzione di una decisione di rimpatrio precedentemente adottata deve essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta e le procedure di rimpatrio non dovrebbero ricominciare dall'inizio: « […] l'effetto utile della direttiva 2008/115/CE richiede che una procedura avviata in forza della menzionata direttiva, nell'ambito della quale una decisione di rimpatrio, […] corredata di un divieto d'ingresso, è stata adottata, possa essere ripresa alla fase in cui è stata interrotta in conseguenza del deposito di una domanda di protezione internazionale e ciò dal momento del rigetto in primo grado della domanda stessa […]. A tale riguardo risulta, tanto dal dovere di lealtà degli Stati membri, derivante dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, e ricordato al punto 56 della sentenza El Dridi […], quanto dalle esigenze di efficacia […], che l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 8 della direttiva in parola di procedere all'allontanamento, nelle ipotesi illustrate al paragrafo 1 del menzionato articolo, deve essere adempiuto con la massima celerità […]. Orbene, detto obbligo non sarebbe rispettato se l'allontanamento fosse ritardato dalla circostanza che, dopo il rigetto in primo grado della domanda di protezione internazionale, una procedura […] dovesse essere ripresa non alla fase in cui è stata interrotta, bensì al suo inizio. »
Una pena detentiva quale misura di diritto penale per il soggiorno irregolare non può mai essere una «misura necessaria» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva rimpatri (cfr. punto 4 del presente manuale). In linea con l'articolo 6 della Carta relativo al diritto alla libertà, interpretato alla luce dell'articolo 5 della CEDU, la privazione della libertà nel contesto del rimpatrio è consentita soltanto ai fini dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva rimpatri (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Achughbabian, C-329/11, punto 37: « […] irrogare ed eseguire una pena detentiva nel corso della procedura di rimpatrio prevista dalla direttiva 2008/115/CE non contribuisce alla realizzazione dell'allontanamento che detta procedura persegue, ossia al trasporto fisico dell'interessato fuori dallo Stato membro in questione. Siffatta pena, pertanto, non integra una» misura «o una» misura coercitiva «ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2008/115/CE »).
Gli Stati membri devono tenere in debita considerazione lo stato di salute del cittadino di paese terzo nell'applicare la direttiva rimpatri ai sensi dell'articolo 5, lettera c); inoltre, nel dare esecuzione a una decisione di rimpatrio inapplicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, essi devono agire nel dovuto rispetto della dignità e dell'integrità fisica di tale cittadino. Nel pieno rispetto del diritto alla salute e tenuto conto del fatto che la direttiva non impone l'obbligo di effettuare controlli medici sistematici o di rilasciare una dichiarazione di «idoneità al viaggio aereo» per tutti i cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento di allontanamento, la Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare misure intese a prevenire eventuali abusi correlati alla presentazione, da parte dei cittadini di paesi terzi, di false certificazioni mediche che porterebbero indebitamente ad impedire o a sospendere l'allontanamento per motivi medici (cfr. anche punto 12.4 del presente manuale), ad esempio assicurando la disponibilità di personale medico qualificato designato dall'autorità nazionale competente, in grado di fornire un parere indipendente e obiettivo sui singoli casi.
7.1. Allontanamento per via aerea
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 8, paragrafo 5; orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE del Consiglio (48); regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (49), articolo 28, paragrafo 3
Nell'effettuare l'allontanamento per via aerea gli Stati membri tengono conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE.
In base alla direttiva rimpatri, gli Stati membri devono tener conto degli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea allegati alla decisione 2004/573/CE nel contesto di tutti gli allontanamenti per via aerea e non solo nel contesto degli allontanamenti congiunti, come inizialmente previsto da detta decisione.
Per loro natura, alcune parti di tali orientamenti sono destinate a essere prese in considerazione solo per i voli congiunti, ad esempio le disposizioni relative al ruolo e alla distribuzione dei compiti tra gli Stati membri organizzatori e quelli partecipanti; non se ne può pertanto tener conto in un contesto puramente nazionale. Tutte le altre parti degli orientamenti (si vedano gli stralci più pertinenti nel riquadro qui di seguito) dovrebbero tuttavia essere prese in considerazione anche nelle operazioni di allontanamento puramente nazionali.
ORIENTAMENTI COMUNI SULLE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA APPLICABILI ALL'ALLONTANAMENTO CONGIUNTO PER VIA AEREA
(stralci)
1. FASE PRECEDENTE AL RIMPATRIO
1.1.2. Stato di salute e cartella sanitaria
Lo Stato organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante assicurano che i rimpatriandi per i quali essi sono responsabili siano in condizioni di salute adeguate affinché si possa procedere, di diritto e di fatto, al loro allontanamento per via aerea in condizioni di sicurezza. Per i rimpatriandi che presentano problemi di salute o che richiedono cure mediche sono redatte delle cartelle sanitarie. Tali cartelle contengono gli esiti delle visite mediche, una diagnosi e la specificazione dei presidi medici e terapeutici che potrebbero rivelarsi utili ai fini di un trattamento medico. […]
1.1.3. Documentazione
Lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante provvede affinché per tutti i rimpatriandi siano disponibili documenti di viaggio in corso di validità ed altri documenti, certificati o cartelle. Una persona autorizzata conserva tale documentazione fino all'arrivo nel paese di destinazione […].
1.2.3. Utilizzo di scorte private
Quando uno Stato membro partecipante si avvale di una scorta privata, le autorità di tale Stato membro dispongono la presenza di almeno un proprio rappresentante ufficiale a bordo dell'aeromobile.
1.2.4. Competenza e formazione del personale della scorta
Il personale della scorta assegnato a bordo dei voli congiunti deve aver ricevuto una preventiva specifica formazione finalizzata all'espletamento di tali missioni; esso deve disporre del supporto medico necessario in funzione della missione da svolgere.
[…]
1.2.5. Codice di condotta per il personale della scorta
I membri della scorta non sono armati. Possono indossare abiti civili che devono esporre un emblema distintivo a fini identificativi. Qualsiasi altro personale di accompagnamento debitamente accreditato deve indossare abiti con un emblema distintivo.
I membri della scorta si posizionano in modo strategico all'interno dell'aeromobile al fine di garantire la massima sicurezza. Inoltre, essi devono sedere accanto ai rimpatriandi posti sotto la loro responsabilità.
1.2.6. Disposizioni relative al numero della scorta
Il numero della scorta è stabilito caso per caso a seguito di un'analisi dei rischi potenziali e previa reciproca consultazione. Nella maggior parte dei casi è raccomandabile che il numero dei membri della scorta sia almeno equivalente a quello dei rimpatriandi a bordo. Una unità di riserva deve essere disponibile per dare eventuale supporto (ad esempio, in caso di destinazioni molto lontane).
2. FASE PRECEDENTE ALLA PARTENZA NELL'AEROPORTO DI PARTENZA O DI SCALO
2.1. Trasferimento all'aeroporto e sosta all'interno dell'aeroporto
Per quanto riguarda il trasferimento all'aeroporto e la sosta all'interno dell'aeroporto, si applica quanto segue:
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a) |
In linea di massima, il personale della scorta ed i rimpatriandi dovrebbero essere all'aeroporto almeno tre ore prima della partenza del volo. |
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b) |
I rimpatriandi dovrebbero ricevere informazioni sull'esecuzione del loro rimpatrio ed essere avvisati che è nel loro interesse collaborare pienamente con il personale della scorta. Dovrebbe essere loro chiaro che non sarà tollerata alcuna azione di disturbo e che un tale comportamento non implicherà l'annullamento dell'operazione di allontanamento. |
[…]
2.2. Registrazione, imbarco e controllo di sicurezza prima del decollo
Gli accordi per la registrazione, l'imbarco e il controllo di sicurezza prima del decollo sono i seguenti:
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a) |
Il personale della scorta dello Stato membro nel quale si sta svolgendo l'operazione di rimpatrio si incarica della procedura di registrazione e fornisce assistenza durante il passaggio delle zone controllate. |
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b) |
Tutti i rimpatriandi sono sottoposti ad un'ispezione meticolosa ai fini della sicurezza prima di imbarcarsi sull'aeromobile. Qualsiasi oggetto che possa costituire una minaccia alle persone ed alla sicurezza del volo congiunto è sequestrato e posto nella stiva bagagli. |
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c) |
Il bagaglio del rimpatriando non è introdotto nella cabina passeggeri. Tutti i bagagli collocati nella stiva sono sottoposti ad un controllo di sicurezza e contrassegnati con etichetta che riporta il nome del possessore. Qualsiasi oggetto considerato pericoloso ai sensi delle norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) è rimosso dal bagaglio. |
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d) |
Denaro ed oggetti preziosi sono posti in una busta trasparente contrassegnata con il nome del proprietario. I rimpatriandi sono informati della procedura relativa agli oggetti ed al denaro che sono stati ritirati. |
[…]
3. PROCEDURA DURANTE IL VOLO
[…]
3.2. Uso delle misure coercitive
Le misure coercitive possono essere usate come segue:
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a) |
Le misure coercitive sono eseguite nel rispetto dei diritti individuali dei rimpatriandi. |
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b) |
La coercizione può essere esercitata nei confronti dei rimpatriandi che rifiutano o si oppongono all'allontanamento. Tutte le misure coercitive devono essere proporzionate e non eccedere un uso ragionevole della forza. Si devono preservare la dignità e l'integrità fisica del rimpatriando. Di conseguenza, in caso di dubbio, l'operazione di allontanamento che richiede l'esecuzione di misure coercitive legali a causa della resistenza e della pericolosità del rimpatriando è sospesa in applicazione del principio secondo il quale «un allontanamento non può essere effettuato a qualsiasi costo». |
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c) |
La misura coercitiva applicata non deve compromettere o minacciare la facoltà di respirare normalmente del rimpatriando. Se vi è uso della forza, si deve assicurare che il rimpatriando rimanga con il torace in posizione verticale e che nulla opprima o interferisca con il suo torace impedendogli di respirare normalmente. |
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d) |
I rimpatriandi che oppongono resistenza possono essere immobilizzati con mezzi che non ledano la loro dignità o integrità fisica. |
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e) |
Lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante stabiliscono di comune accordo, prima dell'operazione di allontanamento, un elenco di misure restrittive autorizzate. È vietato l'uso di sedativi per facilitare l'operazione, ferme restando le misure di emergenza volte a garantire la sicurezza del volo. |
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f) |
Il personale della scorta deve essere informato delle misure restrittive autorizzate e vietate e deve conoscerle. |
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g) |
I rimpatriandi sottoposti a misure restrittive devono rimanere costantemente sotto sorveglianza durante l'intera durata del volo. |
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h) |
La decisione di sospendere temporaneamente una misura restrittiva deve essere presa dal responsabile dell'operazione di allontanamento o dal suo vice. |
3.3. Personale medico ed interpreti
Gli accordi relativi al personale medico e agli interpreti sono i seguenti:
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a) |
Sul volo congiunto deve essere presente almeno un medico. |
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b) |
Il medico deve avere accesso a tutte le pertinenti cartelle sanitarie dei rimpatriandi e deve essere informato, prima della partenza, sui rimpatriandi che necessitano un'attenzione medica particolare. Problemi di salute sconosciuti in precedenza che sono riscontrati soltanto immediatamente prima della partenza e tali da compromettere l'esecuzione dell'operazione di allontanamento devono essere valutati dalle autorità responsabili. |
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c) |
Soltanto il medico può, dopo aver effettuato un'accurata diagnosi, amministrare farmaci al rimpatriando. I farmaci necessari ad un rimpatriando durante il volo sono conservati a bordo. |
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d) |
Ciascun rimpatriando può rivolgersi al medico o al personale della scorta direttamente o per il tramite di un interprete in una lingua nella quale possa esprimersi. |
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e) |
Lo Stato membro che organizza l'operazione provvede a che sia disponibile idoneo personale medico e linguistico per l'operazione di allontanamento. |
3.4. Documentazione e supervisione dell'operazione di allontanamento
3.4.1. Registrazioni ed osservatori esterni
Le registrazioni video e audio o la supervisione da parte di osservatori esterni sui voli charter comuni sono subordinate al previo accordo tra lo Stato organizzatore e gli Stati membri partecipanti.
[…]
5. FASE DI ARRIVO
All'arrivo:
[…]
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c) |
[Lo Stato membro organizzatore e c]iascuno Stato membro partecipante consegna i rimpatriandi per i quali è responsabile alle autorità del paese di destinazione, con i rispettivi bagagli e tutti gli oggetti che sono stati ritirati prima dell'imbarco. Il capo rappresentante dello Stato membro organizzatore e degli Stati membri partecipanti è responsabile della consegna dei rimpatriandi alle autorità locali all'arrivo. In linea generale, il personale della scorta non lascia l'aeromobile. |
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d) |
Qualora si ritenga opportuno e sia fattibile, lo Stato membro organizzatore e gli Stati membri partecipanti dovrebbero chiedere l'assistenza di addetti consolari, ufficiali di collegamento per l'immigrazione o funzionari precedentemente inviati a tal fine dagli Stati membri interessati, per facilitare la consegna alle autorità locali, nella misura consentita dalle prassi e procedure nazionali. |
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e) |
I rimpatriandi non portano manette o altri mezzi restrittivi all'atto della consegna alle autorità locali. |
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f) |
La consegna dei rimpatriandi avviene al di fuori dell'aeromobile (all'uscita della passerella o in appositi locali all'interno dell'aeroporto, come sia ritenuto più opportuno). Per quanto possibile, si dovrebbe evitare che le autorità locali salgano a bordo dell'aeromobile. |
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g) |
Il tempo trascorso all'aeroporto di destinazione dovrebbe essere limitato al minimo. |
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h) |
Spetta allo Stato membro organizzatore e a ciascuno degli Stati membri partecipanti prevedere misure contingenti per il personale della scorta ed i rappresentanti (ed i rimpatriandi ai quali è stata negata la riammissione) per il caso in cui la partenza dell'aeromobile sia ritardata dopo lo sbarco dei rimpatriandi. Tali misure includono, se necessario, le disposizioni per il pernottamento. |
6. FALLIMENTO DELL'OPERAZIONE DI ALLONTANAMENTO
Nel caso in cui le autorità del paese di destinazione non autorizzino l'ingresso nel loro territorio, o l'operazione di allontanamento non possa essere portata a termine per altri motivi, lo Stato membro organizzatore e ciascuno Stato membro partecipante si incarica, a proprie spese, del rientro nei rispettivi territori dei rimpatriandi per i quali essi sono responsabili.
Ulteriore chiarimento
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La scorta dei rimpatriandi da parte del personale di sicurezza delle compagnie aeree o da parte di personale esterno è in linea di principio compatibile con l'articolo 8 della direttiva rimpatri. Gli Stati membri sono tuttavia responsabili in generale dell'esecuzione delle operazioni di allontanamento (emissione di un provvedimento di allontanamento e uso proporzionato di misure coercitive/scorta). Il punto 1.2.3 degli orientamenti citati prevede quanto segue: « Quando uno Stato membro partecipante si avvale di una scorta privata, le autorità di tale Stato membro dispongono la presenza di almeno un proprio rappresentante ufficiale a bordo dell'aeromobile ». Ne consegue che gli Stati membri hanno l'obbligo generale di mantenere un ruolo di controllo in tutti i casi di «esternalizzazione» delle operazioni di allontanamento e che l'uso del personale di sicurezza delle compagnie aeree a fini di scorta non è escluso, ma deve essere autorizzato e tale personale deve essere affiancato almeno da un funzionario di uno Stato membro. |
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— |
Operazioni di rimpatrio collettive (autorità di paesi terzi che inviano un aeromobile nell'UE per il rimpatrio dei loro cittadini sotto la loro supervisione): gli Stati membri sono responsabili in generale dell'esecuzione delle operazioni di allontanamento fino al completamento del passaggio delle consegne alle autorità del paese di destinazione e al decollo dell'aereo dal territorio dell'UE. Occorre tuttavia garantire, nel corso di tutta l'operazione di allontanamento, il rispetto dei diritti fondamentali e l'uso proporzionato dei mezzi di coercizione conformemente alle norme comuni dell'Unione europea illustrate in precedenza. A fini di controllo, un rappresentante di uno Stato membro deve osservare il procedimento di allontanamento eseguito dal paese di destinazione. A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea («regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea»), l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può fornire assistenza nell'organizzare operazioni di rimpatrio collettive. Nel corso di tali operazioni, gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia provvedono affinché siano garantiti il rispetto dei diritti fondamentali, il principio di non respingimento e l'uso proporzionato delle misure coercitive. A tal fine, almeno un rappresentante di uno Stato membro che partecipa all'operazione e un osservatore del rimpatrio forzato (di uno Stato membro partecipante o facenti parte del gruppo istituito ai sensi all'articolo 29 del regolamento) sono presenti a bordo durante l'intera operazione fino all'arrivo nel paese di destinazione. |
7.2. Transito per via aerea
Base giuridica: direttiva 2003/110/CE.
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Richiesta di transito ai fini dell'espulsione per via aerea: allegato della direttiva 2003/110/CE |
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Elenco delle autorità centrali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2003/110/CE alle quali sono trasmesse le richieste di transito (disponibile sul sito web della REM alla voce «EMN ad-hoc queries», con richiesta di informazioni sui rimpatri, per l'anno 2015) |
La direttiva 2003/110/CE definisce misure dettagliate sull'assistenza tra le autorità competenti negli aeroporti degli Stati membri di transito per quanto riguarda le espulsioni per via aerea, con e senza scorta. Prevede una serie di disposizioni intese a facilitare il transito di persone destinatarie di un provvedimento di allontanamento in un aeroporto di uno Stato membro diverso da quello che ha adottato e attuato la decisione di allontanamento. A tale scopo la direttiva definisce le condizioni alle quali le operazioni di transito possono svolgersi e indica le misure di assistenza che lo Stato membro al quale è stato richiesto il transito dovrebbe prevedere. Le richieste di assistenza devono essere presentate mediante il modulo standard allegato alla direttiva 2003/110/CE e trasmesse alle autorità centrali degli Stati membri appositamente designate.
7.3. Operazioni congiunte di allontanamento per via aerea
Base giuridica: decisione 2004/573/CE.
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— |
Elenco delle autorità nazionali incaricate dell'organizzazione dei voli congiunti e/o partecipanti a tali voli ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2004/573/CE (disponibile sul sito web della REM alla voce «EMN ad-hoc queries», con richiesta di informazioni sui rimpatri, per l'anno 2015). |
La decisione 2004/573/CE riguarda in particolare l'individuazione dei compiti comuni e specifici delle autorità responsabili dell'organizzazione o che partecipano a tali operazioni. La decisione del Consiglio comprende in allegato gli orientamenti comuni sulle disposizioni di sicurezza applicabili all'allontanamento congiunto per via aerea. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva rimpatri, occorre tener conto di tali orientamenti per qualsiasi allontanamento per via aerea, anche in caso di operazioni puramente nazionali (cfr. punto 7.1 del presente manuale).
7.4. Operazioni di rimpatrio coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Base giuridica: regolamento (UE) 2016/1624, articolo 28
Uno dei compiti dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è offrire assistenza agli Stati membri nell'organizzare ed effettuare le operazioni di rimpatrio, nel rispetto della politica dell'Unione europea in materia di rimpatri e, in particolare, della direttiva rimpatri quale atto fondamentale della legislazione UE in tale settore. Il ruolo dell'Agenzia in materia di rimpatri e di rispetto dei diritti fondamentali è stato rafforzato nel 2016 dal regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea.
Le operazioni di rimpatrio coordinate dall'Agenzia presentano un chiaro valore aggiunto e gli Stati membri sono incoraggiati a fare ampio uso di questa possibilità.
Tali operazioni sono soggette al monitoraggio dei rimpatri forzati (cfr. punto 8 del presente manuale).
8. MONITORAGGIO DEI RIMPATRI FORZATI
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 8, paragrafo 6
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— |
Elenco degli organismi nazionali responsabili del monitoraggio dei rimpatri forzati: sito web della REM, alla voce «EMN ad-hoc queries», con richiesta di informazioni sui rimpatri, per l'anno 2015; una panoramica degli organismi di monitoraggio nazionali elaborata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è disponibile al seguente indirizzo: http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/forced-return. |
Gli Stati membri prevedono un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati.
Il monitoraggio dei rimpatri forzati è uno strumento importante in grado di rispondere agli interessi sia del rimpatriando che delle autorità di contrasto in quanto meccanismo di controllo integrato per le normali prassi di rimpatrio nazionali. Un monitoraggio efficace contribuisce ad allentare il clima di tensione, consente di individuare e correggere tempestivamente le eventuali carenze e tutela le autorità di contrasto (talvolta oggetto di critiche ingiustificate da parte dei mezzi di comunicazione o delle ONG) fornendo informazioni imparziali e oggettive.
La direttiva rimpatri non prescrive dettagliatamente in che modo dovrebbero essere organizzati i sistemi nazionali di monitoraggio dei rimpatri forzati e lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità. Sulla base del testo della direttiva e del suo contesto, si possono tuttavia fornire alcuni orientamenti:
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1) |
il monitoraggio dei rimpatri forzati andrebbe inteso come riferito a tutte le attività svolte dagli Stati membri in relazione all'allontanamento: dalla preparazione della partenza all'accoglienza nel paese di rimpatrio o, in caso di mancato allontanamento, fino al ritorno al punto di partenza; non riguarda invece la fase successiva al rimpatrio, vale a dire il periodo successivo all'accoglienza del rimpatriando nel paese terzo; |
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2) |
i sistemi di monitoraggio dovrebbero includere il coinvolgimento di organizzazioni/organismi diversi e indipendenti dalle autorità che eseguono i rimpatri (nemo monitor in res sua); |
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3) |
gli organismi pubblici, quali un Mediatore nazionale o un ente ispettivo generale indipendente, possono svolgere compiti di monitoraggio; appare tuttavia problematico assegnare un ruolo del genere a un dipartimento della stessa amministrazione che esegue anche i rimpatri/gli allontanamenti; |
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4) |
la mera esistenza di mezzi di ricorso giurisdizionali in singoli casi o di sistemi nazionali di controllo dell'efficienza delle politiche nazionali in materia di rimpatri non può essere considerata una valida applicazione dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva rimpatri; |
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5) |
gli Stati membri non sono automaticamente tenuti a finanziare tutti i costi sostenuti dal responsabile del monitoraggio (quali quelli relativi al personale), ma hanno l'obbligo di garantire, in generale, l'istituzione e la piena operatività di un sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati («effetto utile»); |
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6) |
l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva rimpatri non implica l'obbligo di monitorare ogni singola operazione di allontanamento: un sistema basato su controlli a campione e sul monitoraggio di campioni casuali può essere considerato sufficiente, purché l'intensità del monitoraggio sia sufficientemente elevata da garantirne l'efficienza complessiva; |
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7) |
l'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva rimpatri non implica un diritto soggettivo del rimpatriando a essere monitorato. |
Monitoraggio delle operazioni di rimpatrio coordinate dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
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— |
L'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea stabilisce che «[c]iascuna operazione di rimpatrio è monitorata in conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato è svolto […] sulla base di criteri oggettivi e trasparenti e riguarda l'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio ». Ciò significa che ogni attività di rimpatrio forzato coordinata dall'Agenzia e comprendente un supporto tecnico e operativo da parte di uno o più Stati membri è soggetta a un monitoraggio in conformità delle norme e delle modalità nazionali di recepimento dell'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva rimpatri. |
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— |
Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge nazionale, gli osservatori dei rimpatri forzati sono tenuti a riferire dopo ogni operazione al direttore esecutivo dell'Agenzia, al funzionario responsabile dei diritti fondamentali e alle autorità nazionali competenti di tutti gli Stati membri che partecipano all'operazione. |
9. RINVIO DELL'ALLONTANAMENTO
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 9
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1. |
Gli Stati membri rinviano l'allontanamento:
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2. |
Gli Stati membri possono rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare:
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3. |
Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento a norma dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di un paese terzo interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3. |
La direttiva rimpatri prevede due divieti assoluti: gli Stati membri non possono allontanare una persona qualora ciò violi il principio di non respingimento (non refoulement), né possono effettuare l'allontanamento durante il periodo di sospensione concesso in attesa dell'esito di un ricorso.
In altri casi gli Stati membri possono rinviare l'allontanamento per un periodo congruo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. L'elenco dei possibili motivi è aperto, il che consente agli Stati membri di reagire con flessibilità a nuove situazioni emergenti o appena individuate che giustifichino il rinvio dell'allontanamento. Gli esempi concreti riportati nella direttiva rimpatri (condizioni fisiche o mentali della persona interessata, ragioni tecniche quali l'assenza di mezzi di trasporto adeguati) sono indicativi. Gli Stati membri possono prevedere anche altri casi nelle rispettive legislazioni di attuazione e/o prassi amministrative nazionali.
Ulteriore chiarimento
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Differenza tra il periodo per la partenza volontaria e il rinvio dell'allontanamento: l'articolo 7 della direttiva rimpatri (partenza volontaria) prevede una «moratoria» intesa a consentire una partenza ordinata e preparata in modo adeguato; si riferisce solo ai rimpatriandi che, presumibilmente, rispetteranno volontariamente la decisione di rimpatrio. L'articolo 9 della direttiva (rinvio dell'allontanamento) riguarda i casi in cui l'obbligo di rimpatrio deve essere eseguito dallo Stato in quanto la partenza volontaria non è possibile o non è stata autorizzata. |
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— |
Status giuridico nel periodo di rinvio dell'allontanamento: nel periodo di sospensione del provvedimento di allontanamento, il rimpatriando usufruisce delle garanzie di cui all'articolo 14 della direttiva rimpatri (conferma scritta del rinvio dell'obbligo di rimpatrio e alcune garanzie di base, come l'accesso alle prestazioni sanitarie d'urgenza, il trattamento essenziale delle malattie e il mantenimento dell'unità del nucleo familiare – cfr. punto 13 del presente manuale). Tuttavia, il soggiorno del rimpatriando in uno Stato membro non è considerato regolare, salvo che lo Stato membro, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri, non decida di concedere al cittadino di paese terzo un permesso o un diritto di soggiorno regolare. |
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— |
Obbligo di dimora in un determinato luogo nel periodo in cui l'allontanamento è stato differito: l'articolo 9, paragrafo 3, contiene un riferimento specifico alle possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, miranti ad evitare il rischio di fuga (cfr. punto 6.2 del presente manuale), fra cui l'obbligo di dimorare in un determinato luogo. |
10. RIMPATRIO DI MINORI NON ACCOMPAGNATI
La direttiva rimpatri si applica anche ai minori, compresi quelli non accompagnati, e prevede garanzie specifiche che devono essere rispettate dagli Stati membri. Tali garanzie si applicano pertanto a qualunque persona di età inferiore ai diciotto anni (vale a dire, un minore) che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile, fino a quando non sia effettivamente affidata a un adulto responsabile (compreso il minore abbandonato dopo l'ingresso nel territorio degli Stati membri). In alcuni Stati membri gli adolescenti di età inferiore ai 18 anni sono autorizzati ad agire per proprio conto nelle procedure di rimpatrio (e di asilo); le garanzie della direttiva rimpatri sono tuttavia vincolanti per gli Stati membri nei confronti di tutti i minori fino ai 18 anni di età.
Per dare normalità e stabilità a lungo termine a tutti i minori è essenziale approntare soluzioni durature. Il rimpatrio è una delle ipotesi da prendere in esame nell'individuare una soluzione duratura per il minore non accompagnato e qualsiasi azione degli Stati membri deve basarsi, quale considerazione fondamentale, sull'interesse superiore del minore. Prima di deciderne il rimpatrio e in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (50), è obbligatorio ascoltare il minore non accompagnato, direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato, ed effettuare una valutazione del suo interesse superiore su base individuale, anche tenendo conto delle sue esigenze particolari, del contesto familiare e della situazione e delle condizioni di accoglienza nel paese di rimpatrio. Tale valutazione dovrebbe verificare sistematicamente se il rimpatrio nel paese d'origine, incluso il ricongiungimento con la famiglia, sia nell'interesse superiore del minore.
La valutazione dovrebbe essere effettuata dalle autorità competenti basandosi su un approccio multidisciplinare, che coinvolga il tutore del minore appositamente designato e/o l'autorità competente in materia di protezione dei minori. Gli Stati membri dovrebbero inoltre effettuare una revisione periodica dell'interesse superiore del minore alla luce degli sviluppi del singolo caso.
Gli Stati membri sono incoraggiati a tener conto degli orientamenti interpretativi e operativi forniti dalle linee guida congiunte UNHCR-Unicef sulla determinazione dell'interesse superiore del minore (51), dell'osservazione generale n. 14 del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che prevede che l'interesse superiore del minore sia considerato preminente (52), delle linee guida dell'UNHCR sulla determinazione dell'interesse superiore del minore (53) e del manuale operativo per l'attuazione di tali linee guida (54).
Il diritto del minore di essere ascoltato durante una procedura di rimpatrio che lo coinvolga o lo riguardi è parte integrante di qualunque valutazione del suo interesse superiore (cfr. articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo) e va rispettato in quanto diritto fondamentale riconosciuto quale principio generale del diritto dell'Unione europea sancito dalla Carta. Esso prevede anche che si dia il giusto riconoscimento alle opinioni del minore, tenendo conto della sua età e maturità e di eventuali difficoltà di comunicazione che egli potrebbe incontrare, al fine di rendere significativa tale partecipazione, nonché al rispetto del suo diritto di esprimere liberamente la propria opinione (per ulteriori precisazioni, cfr. punto 12.1 del presente manuale).
Definizione di minore non accompagnato: la direttiva rimpatri non fornisce una definizione di minore non accompagnato. Tenendo conto del fatto che in molti casi il minore non accompagnato è o è stato un richiedente asilo, si raccomanda di utilizzare la definizione contenuta nelle più recenti direttive sull'asilo, in particolare l'articolo 2, lettera e), della rifusione della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza: « il minore che entri nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che viene abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri ».
Astenersi dall'emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato: l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva consente esplicitamente agli Stati membri di rilasciare in qualsiasi momento un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in conformità della legislazione nazionale ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; questa regola generale vale anche per i minori. Di conseguenza, gli Stati membri che non rimpatriano/allontanano il minore di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare, o che non possono allontanare tale minore non accompagnato sulla base di una valutazione dell'interesse superiore del minore stesso, hanno la facoltà di concedergli un'autorizzazione o un diritto di soggiorno (ad esempio, un permesso di soggiorno temporaneo fino ai 18 anni di età).
L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva rimpatri obbliga gli Stati membri a scegliere tra «A» (concedere un permesso o un diritto di soggiorno regolare) e «B» (eseguire le procedure di rimpatrio) (cfr. punto 5 del presente manuale). Gli Stati membri dovrebbero pertanto stabilire norme chiare sullo status giuridico dei minori non accompagnati che consentano di adottare decisioni di rimpatrio e di eseguire il rimpatrio stesso, ovvero di concedere a tali minori un diritto di soggiorno in conformità del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire la disponibilità di procedure di determinazione dello status per i minori non accompagnati che non vengono rimpatriati. Si tratta di un approccio lineare, che mira a ridurre le «zone grigie» e a migliorare la certezza del diritto per tutti i soggetti coinvolti. Alla luce di quanto precede, per essere compatibile con la direttiva rimpatri la situazione dei minori non accompagnati che si trovano in Stati membri che, a seguito di una valutazione dell'interesse superiore del minore, non rimpatriano né allontanano i minori di paesi terzi dovrebbe essere regolarizzata, sotto il profilo giuridico, concedendo un permesso (temporaneo) o un diritto di soggiorno (ad esempio, fino al compimento dei 18 anni), in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, ovvero adottando una decisione di rimpatrio e rinviando l'allontanamento in conformità degli articoli 6 e 9 della direttiva.
10.1. Assistenza da parte di organismi appropriati
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 10, paragrafo 1
Prima di emettere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato è fornita un'assistenza da parte di organismi appropriati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio tenendo nel debito conto l'interesse superiore del bambino.
Promemoria storico/spiegazione: l'articolo 10, paragrafo 1, non era contenuto nella proposta della Commissione. È stato inserito nel testo durante i negoziati ispirandosi direttamente all'orientamento 2, punto 5, dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» (55) del Consiglio d'Europa, secondo cui prima di emettere un provvedimento di allontanamento nei confronti di un minore separato è opportuno concedere un'assistenza, in particolare legale, tenendo nel debito conto l'interesse superiore del minore.
Natura degli «organismi appropriati»: l'«organismo appropriato» dovrebbe essere distinto dall'autorità responsabile dell'esecuzione. Potrebbe essere un organismo governativo (eventualmente un servizio separato, se interno allo stesso ministero) o non governativo, ovvero una combinazione di entrambi, in modo da garantire una cooperazione multidisciplinare tra i sistemi di custodia governativi e non governativi e/o gli organismi di protezione dei minori. Gli organismi responsabili dell'assistenza e della protezione dei minori devono rispettare le norme previste in materia di sicurezza, salute, idoneità del personale e vigilanza competente. I vari ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti devono essere chiari e trasparenti, in particolare per il minore non accompagnato, così da consentirne il coinvolgimento attivo e la partecipazione effettiva su tutte le questioni che lo riguardano.
Natura «dell'assistenza»: l'assistenza dovrebbe comprendere l'assistenza legale, senza però limitarsi ad essa. Per favorire il rispetto dei diritti del minore come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, è opportuno prendere in considerazione anche altri aspetti espressamente menzionati dalla direttiva rimpatri, quali l'assistenza medica e le prestazioni sanitarie necessarie, il contatto con la famiglia e l'accesso al sistema di istruzione di base. Si dovrebbe attribuire particolare importanza alla necessità di discutere con il minore, prima e durante ogni processo o procedura, nonché di tutte le decisioni che lo riguardano. Il minore dovrebbe essere informato dei suoi diritti, delle procedure e dei servizi disponibili per la sua protezione secondo modalità che tengano conto della sua sensibilità e siano appropriate all'età e al contesto.
Tempi «dell'assistenza»: l'assistenza da parte di organismi appropriati dovrebbe iniziare al più presto, prima che venga emessa una decisione di rimpatrio. Ciò implica che l'età va accertata tempestivamente basandosi sul beneficio del dubbio. L'assistenza dovrebbe essere un processo stabile e continuo, anche durante la fase di rimpatrio. Può riguardare anche la fase successiva, così da garantire un seguito adeguato al rimpatrio. Se necessario, la tutela dovrebbe essere trasferita dallo Stato membro al paese di rimpatrio ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva rimpatri.
Accertamento dell'età: la direttiva rimpatri non contiene alcuna disposizione sull'accertamento dell'età. Sulla base di un'interpretazione sistematica dell'acquis dell'Unione europea in materia di immigrazione e di asilo, la Commissione raccomanda di far riferimento alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva procedure e di tener conto dei documenti correlati redatti, ad esempio, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (56).
Continuità dell'assistenza durante le procedure di asilo e di rimpatrio: sebbene la base giuridica della tutela garantita ai richiedenti asilo sia diversa da quella dell'«assistenza» prevista per i minori/bambini non accompagnati nel processo di rimpatrio, esistono stretti legami tra i requisiti stabiliti dall'acquis in materia di asilo e dalla direttiva rimpatri e sarebbe opportuno garantire la continuità dell'assistenza in entrambe le procedure (di asilo e rimpatrio).
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La mera tutela non è sufficiente ad adempiere all'obbligo di fornire assistenza ai minori, in quanto per «assistenza da parte di organismi appropriati» si intende molto più della sola tutela. |
10.2. Riconduzione ad un membro della famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 10, paragrafo 2
Prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto
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ad un membro della sua famiglia, |
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a un tutore designato, o |
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presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio. |
Tra le opzioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva rimpatri, si raccomanda di preferire la riconduzione ad un membro della famiglia, a meno che ciò non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. È pertanto opportuno che gli Stati membri si adoperino per stabilire l'identità e la nazionalità del minore non accompagnato e per rintracciarne i familiari. La consegna a un tutore o ad una struttura di accoglienza adeguata può essere un'alternativa accettabile a determinate condizioni.
La Commissione raccomanda agli Stati membri di predisporre misure di reinserimento adeguate per i minori non accompagnati che ritornano nel loro paese d'origine e di assicurare il rapido accesso a tali misure sia prima della partenza che dopo l'arrivo nel paese terzo di rimpatrio.
Ulteriore chiarimento
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Ricerca dei familiari: è opportuno che gli Stati membri avviino senza indugio procedure miranti a rintracciare i genitori o i familiari del minore non accompagnato, coinvolgendo anche il tutore designato e/o una persona responsabile della protezione del minore. Per facilitare la ricerca dei familiari e per individuare un tutore o una struttura di accoglienza adeguata in attesa del rimpatrio, le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare le misure necessarie per collaborare con i servizi consolari, i funzionari di collegamento, gli organismi di protezione dei minori, le organizzazioni internazionali e le ONG nel paese di rimpatrio, facendo pieno uso dei canali di cooperazione transfrontaliera esistenti. |
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Partenza volontaria del minore: in linea di principio, l'articolo 10, paragrafo 2, si applica solo alle situazioni in cui un minore viene allontanato e non ai casi in cui un minore lascia volontariamente lo Stato membro. Tenendo conto dell'obbligo degli Stati membri di tenere in debita considerazione l'interesse superiore del minore, nei casi di partenza volontaria si raccomanda di valutare anche il contesto familiare, nonché la situazione e le condizioni di accoglienza nel paese di rimpatrio. |
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L'adeguatezza delle strutture di accoglienza nel paese di rimpatrio deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle circostanze individuali e dell'età del minore rimpatriato. La mera accoglienza da parte della polizia di frontiera nel paese di rimpatrio, senza le misure di follow-up o di accompagnamento necessarie, non può essere ritenuta «un'accoglienza adeguata». Lo Stato membro dovrebbe prestare particolare attenzione alla disponibilità di un alloggio idoneo, nonché all'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione nel paese di rimpatrio. Gli Stati membri sono tenuti al rispetto dell'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sono incoraggiati a conformarsi agli orientamenti delle Nazioni Unite per l'assistenza alternativa ai minori (57). |
11. DIVIETI D'INGRESSO
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 3, paragrafo 6, e articolo 11
Si intende per «divieto d'ingresso» una decisione o un atto amministrativo o giudiziario che vieti l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo determinato e che accompagni una decisione di rimpatrio.
Le decisioni di rimpatrio sono corredate di un divieto d'ingresso:
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a) |
qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria; oppure |
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b) |
qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio. |
In altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso.
La durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.
I divieti d'ingresso legati al rimpatrio previsti dalla direttiva rimpatri dovrebbero avere effetti preventivi e rafforzare la credibilità della politica dell'Unione in materia di rimpatri, inviando il chiaro segnale che chi non rispetta le norme sulla migrazione negli Stati membri dell'UE non sarà autorizzato a rientrare in alcuno degli Stati membri dell'UE per un periodo specifico.
La direttiva obbliga gli Stati membri a emettere un divieto d'ingresso in due casi ben definiti: i) qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria e ii) qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio.
In tutti gli altri casi le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso.
La durata del divieto d'ingresso dev'essere determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso. Di norma non dovrebbe superare i cinque anni. Soltanto in casi di grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, il divieto d'ingresso può essere emesso per un periodo più lungo.
Le disposizioni sui divieti d'ingresso legati al rimpatrio previste dalla direttiva rimpatri lasciano impregiudicati i divieti d'ingresso emessi per altri fini non legati alla migrazione, come quelli emessi nei confronti di cittadini di paesi terzi che hanno commesso reati gravi o per i quali esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere tali reati [articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento SIS II»)] (58) o i divieti d'ingresso che costituiscono una misura restrittiva adottata ai sensi del titolo V, capo 2, del TUE, comprese le misure che attuano divieti di viaggio emessi dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
11.1. Effetto a livello di Unione europea
Un divieto d'ingresso proibisce l'ingresso nel territorio di tutti gli Stati membri: dalla formulazione del considerando 14 della direttiva rimpatri e da un confronto sistematico di tutte le versioni linguistiche della direttiva (in particolare dei testi inglese e francese) risulta chiaramente che un divieto d'ingresso proibisce l'ingresso e il soggiorno nel territorio di tutti gli Stati membri. La versione danese, che usa il singolare (« ophold på en medlemsstats »), contiene un evidente errore di traduzione. L'effetto a livello di Unione europea di un divieto d'ingresso è uno dei valori aggiunti europei fondamentali della direttiva. Il fatto che il divieto d'ingresso sia valido in tutta l'UE deve essere chiaramente indicato nella decisione relativa a un divieto d'ingresso emessa nei confronti di un cittadino di un paese terzo.
I divieti d'ingresso sono vincolanti per tutti gli Stati membri vincolati dalla direttiva rimpatri, ossia tutti gli Stati membri (tranne Regno Unito e Irlanda) più i paesi associati Schengen (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Informare altri Stati membri sui divieti d'ingresso emessi: è essenziale informare gli altri Stati membri su tutti i divieti d'ingresso emessi. Inserire una segnalazione nel SIS in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento SIS II è il mezzo principale - ma non esclusivo - per informare altri Stati membri dell'esistenza di un divieto d'ingresso e garantire che esso sia effettivamente eseguito. Pertanto gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i divieti d'ingresso siano sistematicamente segnalati nel SIS. Lo scambio d'informazioni con gli Stati membri che non hanno accesso al SIS può avvenire tramite altri canali (ad esempio, contatti bilaterali).
Divieti d'ingresso puramente nazionali: non è compatibile con la direttiva rimpatri emettere divieti d'ingresso legati alla migrazione puramente nazionali. La legislazione nazionale deve prevedere che i divieti d'ingresso emessi in connessione con decisioni di rimpatrio proibiscano l'ingresso e il soggiorno in tutti gli Stati membri, ad esempio stabilendo l'obbligo di inserire sistematicamente nel SIS tutti i divieti d'ingresso di questo tipo. Se tuttavia un cittadino di un paese terzo destinatario di un divieto d'ingresso emesso dallo Stato membro A ha un permesso di soggiorno emesso dallo Stato membro B e quest'ultimo non vuole revocare tale permesso, in seguito a una consultazione in conformità dell'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen cui si fa riferimento nell'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva rimpatri, lo Stato membro A revoca il divieto d'ingresso a livello di UE, ma può iscrivere il cittadino di paese terzo in questione nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, ultima frase, della CAS (« lex specialis ») (cfr. anche punto 11.8 del presente manuale).
11.2. Uso del SIS II
Registrazione nel SIS dei divieti d'ingresso: in base alla legislazione attualmente applicabile, gli Stati membri possono registrare nel SIS le segnalazioni legate ai divieti d'ingresso emessi conformemente alla direttiva rimpatri, ma non hanno l'obbligo di farlo. Tuttavia, per dare piena attuazione alla dimensione europea dei divieti d'ingresso emessi ai sensi della direttiva rimpatri, gli Stati membri dovrebbero farlo sistematicamente.
Relazione tra il riesame triennale delle segnalazioni inserite nel SIS (ai sensi dell'articolo 112 della CAS e dell'articolo 29 del regolamento SIS II) e la durata del divieto d'ingresso fissata in base alla direttiva rimpatri: il riesame delle segnalazioni inserite nel SIS è un obbligo procedurale inteso ad assicurare che le segnalazioni siano conservate esclusivamente per il periodo necessario ai fini per le quali sono state inserite. Non influisce in alcun modo sulla decisione sostanziale degli Stati membri di determinare la durata di un divieto d'ingresso in conformità delle disposizioni della direttiva rimpatri. Se al momento del riesame triennale un divieto d'ingresso imposto ai sensi della direttiva rimpatri è ancora in vigore (ad esempio il divieto è stato imposto per un periodo di cinque anni e nel frattempo non è stato revocato), gli Stati membri possono mantenere la segnalazione nel SIS per il restante periodo di due anni qualora la segnalazione sia ancora necessaria tenuto conto dei criteri di valutazione applicabili, ossia l'articolo 11 della direttiva rimpatri in combinato disposto con l'articolo 112, paragrafo 4, della CAS o con l'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento SIS II.
11.3. Questioni procedurali
Emissione di divieti d'ingresso al momento della partenza, alla frontiera, in un procedimento in contumacia (ad esempio nei confronti di persone che hanno prolungato il soggiorno oltre il periodo di validità del visto e che si presentano ai controlli di frontiera in un aeroporto poco prima della partenza): nulla osta a che gli Stati membri diano avvio a una procedura di rimpatrio quando vengono a conoscenza di un superamento del periodo di validità del visto ed emettano una decisione di rimpatrio (cfr. punto 5.1 del presente manuale) corredata di un divieto d'ingresso in un procedimento in contumacia se:
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1) |
il diritto amministrativo nazionale prevede la possibilità di procedimenti in contumacia; e |
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2) |
tali procedimenti nazionali rispettano i principi generali del diritto dell'Unione e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto a un giudice imparziale. |
Emissione di un divieto d'ingresso al momento della partenza nei confronti di rimpatriandi che non hanno rispettato l'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria: viene imposto un divieto d'ingresso in una fase successiva (ad esempio alla partenza) quale elemento accessorio e successivo di una decisione di rimpatrio già emessa qualora il rimpatriando non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria.
Presenza nel territorio di uno Stato membro: il soggiorno irregolare è un presupposto essenziale per emettere una decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso. Uno Stato membro non può emettere una decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso nei confronti di persone che non soggiornano nel suo territorio. Se una persona è fuggita (ad esempio dopo aver ricevuto una decisione negativa riguardo a una domanda di asilo), ma si può presumere che sia presente nel territorio dello Stato membro interessato, può essere adottata una decisione di rimpatrio (compreso un divieto d'ingresso) in un procedimento in contumacia in virtù del diritto nazionale.
Soggiorno irregolare nel passato: gli Stati membri non possono emettere una decisione di rimpatrio corredata di un divieto d'ingresso conformemente alla direttiva rimpatri nei confronti di persone non presenti nel loro territorio, compresi i cittadini di paesi terzi che in precedenza (nel passato) avevano soggiornato in modo irregolare e che erano rientrati in un paese terzo prima che ne venisse scoperto il soggiorno irregolare. Se tali persone rientrano in uno Stato membro e vengono adottate misure previste dalla direttiva rimpatri (decisione di rimpatrio, divieto d'ingresso), il soggiorno o i soggiorni irregolari precedenti possono essere presi in considerazione come circostanza aggravante nel momento in cui si stabilisce la durata del divieto d'ingresso. Anche un soggiorno irregolare precedente in altri Stati membri può essere preso in considerazione come circostanza aggravante nel momento in cui si stabilisce la durata del divieto d'ingresso.
11.4. Motivi di emissione del divieto d'ingresso
La direttiva rimpatri obbliga gli Stati membri a emettere un divieto d'ingresso in due casi specifici:
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1) |
qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria; oppure |
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2) |
qualora non sia stato ottemperato all'obbligo di rimpatrio. |
In tutti gli altri casi (tutte le decisioni di rimpatrio adottate in conformità della direttiva rimpatri che non rientrano nell'ambito dei due casi specifici) le decisioni di rimpatrio possono essere corredate di un divieto d'ingresso. Ciò implica che può essere previsto un divieto d'ingresso anche se la persona è partita volontariamente. Gli Stati membri godono tuttavia di una certa discrezionalità al riguardo e sono incoraggiati a esercitarla in modo tale da incentivare le partenze volontarie.
11.5. Durata del divieto d'ingresso
La durata del divieto d'ingresso è determinata conformemente alla legislazione nazionale di recepimento della direttiva rimpatri, tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso. Nel determinare la durata del divieto d'ingresso si deve tenere conto in particolare delle circostanze aggravanti o attenuanti di cui l'autorità di emissione è a conoscenza, ad esempio:
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se il cittadino di paese terzo è già stato destinatario in passato di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento, |
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se il cittadino di paese terzo ha già ricevuto in passato assistenza per la partenza volontaria e/o la reintegrazione, |
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se il cittadino di paese terzo è entrato senza autorizzazione nel territorio di uno Stato membro quando era ancora valido un divieto d'ingresso, |
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se il cittadino di paese terzo ha collaborato o non si è dimostrato disposto a collaborare alla procedura di rimpatrio, |
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se il cittadino di paese terzo ha dimostrato di essere disposto a partire volontariamente. |
In generale, la durata del divieto d'ingresso non deve superare i cinque anni. Quando determinano la durata effettiva del divieto d'ingresso, gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione individuale di tutte le circostanze pertinenti e a rispettare il principio di proporzionalità. Uno Stato membro potrebbe prevedere termini variabili per categorie di casi tipici, ad esempio tre anni come regola generale, cinque anni in presenza di circostanze aggravanti (in caso di ripetute violazioni della legislazione in materia di migrazione o altro) e un anno in presenza di circostanze attenuanti (ad esempio violazioni commesse solo per negligenza), come orientamento generale per la propria amministrazione; tuttavia si deve garantire che ogni caso sia valutato individualmente secondo il principio di proporzionalità. Gli Stati membri possono stabilire nelle rispettive legislazioni o nelle regolamentazioni amministrative nazionali i criteri generali di cui tenere conto per determinare per ogni caso la durata del divieto d'ingresso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva rimpatri.
Grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale: in casi di grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, i divieti d'ingresso possono essere emessi per periodi più lunghi di cinque anni. I fattori che gli Stati membri possono prendere in considerazione per determinare tale minaccia possono essere reati penali e gravi reati amministrativi commessi (ad esempio, uso ripetuto di documenti d'identità falsi, violazioni ripetute e deliberate della legislazione in materia di migrazione). Nessuno di tali fattori può tuttavia essere considerato automaticamente e di per sé una minaccia per l'ordine pubblico: gli Stati membri sono sempre tenuti a effettuare un esame individuale di tutte le circostanze pertinenti e a rispettare il principio di proporzionalità.
La direttiva rimpatri non fornisce alcuna definizione dell'esatto significato di tale nozione e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul suo uso in altre direttive in materia di migrazione e nel contesto della libertà di circolazione non si applica direttamente nel contesto della direttiva rimpatri, poiché le questioni di cui si tratta e il contesto sono diversi. Nondimeno alcune considerazioni contenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare riguardo a concetti orizzontali come la proporzionalità e l'effetto utile delle direttive) possono fornire delucidazioni: nella sezione 3 della comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (59), la Commissione ha fornito dettagliati orientamenti riguardo all'interpretazione della nozione di ordine pubblico e di sicurezza pubblica nel contesto della libertà di movimento. Inoltre, informazioni comparative sulle interpretazioni fornite per tale nozione dagli Stati membri nel contesto della migrazione possono essere tratte dai risultati della richiesta di informazioni ad hoc (140) sulla comprensione delle nozioni di «ordine pubblico» e di «sicurezza pubblica» nel sito della REM. Al punto 48 della sentenza emessa nella causa Zh. e O., C-554/13, riguardante la nozione di «ordine pubblico» nel contesto della direttiva rimpatri (cfr. punto 6.3 del presente manuale), la Corte di giustizia ha espressamente confermato che possono essere rilevate analogie con la giurisprudenza relativa alla direttiva 2004/38/CE (sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Gaydarov (60), C-430/10, punto 32).
Durata dei divieti d'ingresso per motivi di ordine pubblico: la durata dei divieti d'ingresso per motivi di ordine pubblico deve essere determinata per ogni singolo caso, tenendo conto della gravità dei reati commessi dai cittadini di paesi terzi, dei conseguenti rischi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale e della situazione individuale delle persone interessate. Il principio di proporzionalità deve essere rispettato in ogni caso. L'emissione sistematica di divieti d'ingresso permanenti in tutti i casi di ordine pubblico, senza tener conto delle circostanze individuali (ad esempio la gravità dei reati e i rischi), è in contrasto con la direttiva. Uno Stato membro potrebbe prevedere terminivariabili per categorie di casi tipici, ad esempio 10 anni come regola generale per i casi di ordine pubblico e 20 anni per le situazioni di particolare gravità. Gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità di riesaminare la decisione di divieto d'ingresso, e in particolare l'esistenza delle condizioni che la giustificano, d'ufficio o in seguito a una richiesta da parte dell'interessato.
Ulteriore chiarimento
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Nessun divieto d'ingresso illimitato: la durata del divieto d'ingresso è un elemento fondamentale della decisione che stabilisce tale divieto e deve essere determinata d'ufficio in anticipo in ogni singolo caso. La Corte di giustizia lo ha espressamente confermato nella sentenza emessa nella causa Filev e Osmani, C-297/12 (punti 27 e 34): « È giocoforza rilevare che dalle parole OGI“[l]a durata del divieto d'ingresso è determinata” deriva chiaramente l'esistenza di un obbligo per gli Stati membri di limitare gli effetti nel tempo, di norma al massimo cinque anni, di qualsiasi divieto d'ingresso, a prescindere dal fatto che il cittadino interessato del paese terzo abbia presentato una domanda a tal fine. […] l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale […] che subordini la limitazione della durata di un divieto d'ingresso alla presentazione da parte del cittadino interessato di un paese terzo di una domanda volta a ottenere il beneficio di una siffatta limitazione ». |
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Il momento in cui il termine inizia a decorrere: la direttiva rimpatri non stabilisce espressamente il momento a decorrere dal quale dev'essere calcolato il periodo di applicazione del divieto d'ingresso. La questione è stata tuttavia chiarita dalla Corte di giustizia nella causa Ouhrami, C-225/16 (61). |
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La Corte di giustizia ha dichiarato che la determinazione del punto di partenza di un divieto d'ingresso non può essere lasciata alla discrezionalità di ciascuno Stato membro, poiché ciò comprometterebbe l'obiettivo perseguito dalla direttiva rimpatri nonché dai divieti d'ingresso, e ha concluso: « Dal tenore letterale, dall'impianto sistematico e dall'obiettivo della direttiva 2008/115/CE risulta quindi che il periodo di divieto d'ingresso decorre solo dalla data in cui l'interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri » (punto 53). In effetti, se un divieto d'ingresso dovesse applicarsi prima dell'effettiva partenza del cittadino di paese terzo, la sua durata risulterebbe indebitamente ridotta. |
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La Corte di giustizia ha pertanto deciso che « la durata del divieto d'ingresso […] dev'essere calcolata a decorrere dalla data in cui l'interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri » (punto 58). |
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Gli Stati membri dovrebbero predisporre strumenti per confermare e verificare l'effettiva data di partenza dei cittadini di paesi terzi (cfr. punti 6.4 e 6.6 del presente manuale) per garantire che i divieti d'ingresso inizino ad applicarsi nel momento in cui essi lasciano realmente il territorio degli Stati membri. |
11.6. Revoca, riduzione e sospensione dei divieti d'ingresso
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 11, paragrafo 3
Primo comma: Gli Stati membri valutano la possibilità di revocare o sospendere un divieto d'ingresso qualora un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto in conformità del paragrafo 1, secondo comma, possa dimostrare di aver lasciato il territorio di uno Stato membro in piena ottemperanza di una decisione di rimpatrio.
La possibilità di sospendere o revocare un divieto d'ingresso nei casi in cui un rimpatriando ha lasciato il territorio di uno Stato membro nella piena osservanza di una decisione di rimpatrio (in particolare, entro il periodo concesso per la partenza volontaria) dovrebbe essere utilizzata come incentivo per incoraggiare le partenze volontarie. Gli Stati membri devono prevedere nella legislazione e nelle prassi amministrative nazionali la possibilità di chiedere la revoca o la sospensione di un divieto d'ingresso in tali circostanze. È necessario adoperarsi per rendere tali procedure facilmente accessibili per il rimpatriando e operative nella pratica. Esistono varie possibilità per consentire al rimpatriando di fornire prove riguardo alla propria partenza dal territorio dell'UE, quali un timbro di uscita sul suo passaporto, le informazioni contenute nei sistemi di dati alle frontiere nazionali o la presentazione di persona del rimpatriando presso una rappresentanza consolare di uno Stato membro in un paese terzo.
Riduzione della durata dei divieti d'ingresso: gli Stati membri hanno anche la facoltà di ridurre la durata di un divieto d'ingresso vigente, nelle circostanze di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva rimpatri. La possibilità per gli Stati membri di revocare un divieto d'ingresso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, può essere interpretata anche come relativa alla revoca parziale (ossia una riduzione della durata) di un divieto d'ingresso.
Secondo comma: Le vittime della tratta di esseri umani cui è stato concesso un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE non sono soggette a divieto d'ingresso fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, lettera b), e purché il cittadino di un paese terzo in questione non rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.
Le vittime della tratta cui era stato concesso in precedenza un permesso di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/81/CE non dovrebbero essere soggette a divieto d'ingresso, salvo che la persona interessata non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria o rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico. Questa disposizione si applica solo ai periodi di soggiorno irregolare immediatamente successivi a un soggiorno regolare ai sensi della direttiva 2004/81/CE e non crea un'esenzione permanente per chi in precedenza era in possesso di tali permessi.
Terzo comma: In casi individuali gli Stati membri possono astenersi per motivi umanitari dall'emettere, revocare o sospendere un divieto d'ingresso.
Gli Stati membri hanno la facoltà di non emettere divieti d'ingresso in casi individuali, in particolare in quelli obbligatori previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva rimpatri, esclusivamente per motivi umanitari; tali motivi devono essere stabiliti a livello nazionale. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di revocare o sospendere divieti d'ingresso vigenti per motivi umanitari.
Questa clausola facoltativa può essere utilizzata dagli Stati membri in conformità della legislazione e delle prassi amministrative nazionali.
Quarto comma: In casi individuali o in talune categorie di casi gli Stati membri possono revocare o sospendere un divieto d'ingresso per altri motivi.
Gli Stati membri sono liberi di revocare o sospendere divieti d'ingresso vigenti per motivi diversi da quelli umanitari, da stabilire a livello nazionale.
In caso di catastrofi umanitarie (quali terremoti, altre calamità naturali e conflitti armati) in paesi terzi che possono comportare un afflusso massiccio di sfollati, le procedure formali per la revoca dei divieti d'ingresso in casi individuali possono richiedere troppo tempo e non sono attuabili. Esiste quindi la possibilità di prevedere una revoca o una sospensione orizzontale dei divieti d'ingresso vigenti relativi ai gruppi di persone in questione.
Può essere necessario revocare divieti d'ingresso emessi in maniera valida in virtù della direttiva rimpatri anche in relazione a cittadini di paesi terzi che, successivamente, potrebbero dimostrare di godere del diritto alla libera circolazione in base al diritto dell'UE, ad esempio diventando familiari di cittadini UE/SEE/CH rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 del TFUE o della direttiva 2004/38/CE.
11.7. Sanzioni per la mancata osservanza del divieto d'ingresso
La mancata osservanza di un divieto d'ingresso dovrebbe essere presa in considerazione dagli Stati membri nel determinare la durata di un ulteriore divieto d'ingresso. A tale proposito il considerando 14 della direttiva rimpatri prevede espressamente quanto segue: « La durata del divieto d'ingresso dovrebbe essere determinata alla luce di tutte le circostanze pertinenti per ciascun caso e, di norma, non dovrebbe superare i cinque anni. In tale contesto, si dovrebbe tenere conto in modo particolare del fatto che il cittadino di un paese terzo interessato sia già stato destinatario di più di una decisione di rimpatrio o provvedimento di allontanamento o sia entrato nel territorio di uno Stato membro quando era soggetto a un divieto d'ingresso ».
La direttiva rimpatri consente agli Stati membri di prevedere ulteriori sanzioni in base al diritto amministrativo nazionale (ad esempio, ammende), nel rispetto dell'effetto utile della direttiva e della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia. In tale contesto, gli Stati membri non dovrebbero distinguere tra i divieti d'ingresso emessi dalle proprie autorità nazionali e quelli emessi dalle autorità di altri Stati membri, per evitare di mettere in discussione il concetto armonizzato di divieto d'ingresso a livello di UE previsto dalla direttiva rimpatri.
Gli Stati membri possono irrogare sanzioni penali nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che, dopo essere stati rimpatriati, non hanno rispettato un divieto d'ingresso valido (sentenza della Corte di giustizia nella causa Celaj, C-290/14; cfr. punto 4 del presente manuale).
L'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva rimpatri chiarisce che le disposizioni relative ai divieti d'ingresso legati al rimpatrio non pregiudicano il diritto alla protezione internazionale quale definita dall'acquis dell'UE in materia di asilo: ciò implica che i divieti d'ingresso emessi in precedenza ai sensi della direttiva rimpatri non possono giustificare il rimpatrio o il sanzionamento di cittadini di paesi terzi autorizzati a entrare o soggiornare nell'UE in qualità di richiedenti asilo o di beneficiari di protezione internazionale (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa Celaj, C-290/14, punto 32). Tali divieti d'ingresso dovrebbero essere sospesi (in attesa della conclusione delle procedure di asilo in corso) o revocati (dopo la concessione della protezione internazionale).
11.8. Consultazione tra Stati membri
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 11, paragrafo 4; convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, articolo 25
Lo Stato membro che preveda di rilasciare un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo colpito da un divieto d'ingresso disposto da un altro Stato membro consulta preliminarmente lo Stato membro che lo ha disposto e tiene conto degli interessi di quest'ultimo in conformità dell'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
L'articolo 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen prevede quanto segue:
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1. |
Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno, esso effettua sistematicamente una ricerca nel sistema d'informazione Schengen. Qualora uno Stato membro preveda di accordare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo; il titolo di soggiorno è accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza di obblighi internazionali. Qualora il titolo di soggiorno sia rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate. |
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1 bis. |
Prima di effettuare una segnalazione ai fini della non ammissione a norma dell'articolo 96, gli Stati membri controllano i registri nazionali dei visti per soggiorni di lunga durata o dei titoli di soggiorno rilasciati. |
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2. |
Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle parti contraenti è segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso. Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la parte contraente che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate. |
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3. |
I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai visti per soggiorni di lunga durata. |
L'articolo 25 della CAS è una disposizione direttamente applicabile; può pertanto essere applicata dagli Stati membri senza che sia necessario recepirla nella legislazione nazionale.
Il divieto d'ingresso può essere revocato soltanto dallo Stato membro che lo ha emesso (Stato membro A). Se un altro Stato membro (Stato membro B) decide di rilasciare un permesso di soggiorno alla stessa persona o di non ritirare un permesso di soggiorno in corso di validità (dopo aver consultato lo Stato membro che aveva emesso il divieto d'ingresso), lo Stato membro A ha l'obbligo di ritirare la segnalazione (articolo 25, paragrafo 2, della CAS), ma può iscrivere il cittadino di paese terzo nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate. Prima di emettere un permesso di soggiorno o di decidere di non ritirare un permesso di soggiorno (ad esempio a fini di ricongiungimento familiare), lo Stato membro B deve prendere in considerazione e valutare i motivi alla base di un divieto d'ingresso in corso di validità emesso dallo Stato membro A, nonché gli interessi di quest'ultimo. Per consentire allo Stato membro B di tenere conto in modo adeguato dei motivi dell'emissione del divieto d'ingresso, è essenziale che lo Stato membro A fornisca a tempo debito allo Stato membro B le informazioni pertinenti.
Gli Stati membri che non applicano ancora pienamente le disposizioni di Schengen e, pertanto, non possono (ancora) applicare direttamente l'articolo 25 della CAS dovrebbero comunque attenersi allo spirito dell'articolo 11, paragrafo 4, e, se vengono a sapere (attraverso qualsiasi fonte d'informazione, comprese le informazioni fornite dal richiedente) che una persona è sottoposta a un divieto d'ingresso emesso da un altro Stato membro, dovrebbero contattare le autorità che hanno emesso tale divieto. Prima di rilasciare un permesso di soggiorno alla persona interessata, lo Stato membro dovrebbe cercare di tenere conto degli interessi dello Stato membro che ha emesso il divieto d'ingresso.
11.9. Divieti d'ingresso «storici»
I divieti d'ingresso «storici» emessi prima del 24 dicembre 2010 devono essere adattati in linea con le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva rimpatri (periodo massimo di cinque anni, valutazione individuale, obbligo di revoca/valutazione della possibilità di revoca in circostanze specifiche) se i loro effetti si estendono dopo il 24 dicembre 2010 e se non sono ancora conformi alle garanzie sostanziali di cui all'articolo 11.
L'adattamento dovrebbe essere effettuato su richiesta della persona interessata in qualsiasi momento o d'ufficio, quanto prima e in ogni caso entro la data del riesame periodico (triennale) dei divieti d'ingresso previsto per le segnalazioni inserite nel SIS.
Nella sentenza emessa nella causa Filev e Osmani, C-297/12 (punti da 39 a 41 e 44), la Corte di giustizia ha espressamente chiarito: « A questo proposito occorre innanzitutto rilevare che detta direttiva non contiene nessuna disposizione che preveda un regime transitorio per le decisioni di divieto d'ingresso adottate prima che essa sia applicabile. Tuttavia, risulta da una costante giurisprudenza della Corte che una nuova norma si applica immediatamente, salvo deroghe, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge […]. Ne deriva che la direttiva 2008/115/CE si applica agli effetti successivi alla sua data di applicazione nello Stato membro interessato da decisioni di divieto d'ingresso adottate in forza di norme interne applicabili prima di tale data. […] Ne consegue che l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE osta alla conservazione degli effetti di divieti d'ingresso di durata illimitata imposti prima della data di applicabilità della direttiva 2008/115/CE […], eccedente la durata massima del divieto previsto in tale disposizione, a meno che tali divieti d'ingresso siano stati emessi nei confronti di cittadini di paesi terzi che costituiscono una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale ».
12. GARANZIE PROCEDURALI
12.1. Diritto a una buona amministrazione e diritto di essere ascoltati
Il diritto a una buona amministrazione è un diritto fondamentale riconosciuto come principio generale del diritto dell'UE e sancito dalla Carta, che costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE. Tale diritto comporta il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio o che incida in modo rilevante sui suoi interessi, che è anche parte integrante del rispetto del diritto alla difesa, un altro principio generale del diritto dell'UE.
Nelle sentenze pronunciate nelle cause G & R (62), C-383/13, e Boudjlida (63), C-249/13, la Corte di giustizia ha fornito importanti chiarimenti sul diritto di essere ascoltati in relazione a decisioni di rimpatrio e di trattenimento. Tali sentenze implicano che gli Stati membri devono sempre rispettare le garanzie di seguito indicate quando adottano decisioni connesse al rimpatrio (ossia decisioni di rimpatrio, decisioni di divieto d'ingresso, decisioni di allontanamento, provvedimenti di trattenimento) anche se ciò non fosse espressamente specificato negli articoli pertinenti della direttiva rimpatri:
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1) |
il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; |
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2) |
il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, per analizzare tutti gli elementi a suo carico che servono a giustificare una decisione adottata dall'autorità nazionale competente, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; |
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3) |
il diritto di ogni persona di ricorrere a un legale prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio, purché l'esercizio di tale diritto non pregiudichi il regolare svolgimento della procedura di rimpatrio e non comprometta l'efficace attuazione della direttiva; tale diritto non comporta l'obbligo per gli Stati membri di assumere l'onere della suddetta assistenza; |
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4) |
l'obbligo per l'amministrazione di prestare tutta l'attenzione necessaria alle osservazioni presentate dall'interessato ed esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie; |
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5) |
l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. |
Gli Stati membri godono di un considerevole margine di discrezionalità riguardo alle modalità di concessione del diritto di essere ascoltati nella pratica: il mancato rispetto di questo diritto costituisce motivo di invalidità di una decisione solo nella misura in cui l'esito della procedura sarebbe stato diverso se il diritto fosse stato rispettato (sentenza della Corte di giustizia nella causa G & R, C-383/13, punto 38).
Inoltre, l'autorità di uno Stato membro può non ascoltare un cittadino di paese terzo nel caso specifico di una decisione di rimpatrio qualora, dopo aver stabilito che il soggiorno di tale cittadino nel territorio nazionale è irregolare nell'ambito di una precedente procedura di asilo che ha rispettato pienamente il suo diritto di essere ascoltato, intenda adottare una decisione di rimpatrio (sentenza della Corte di giustizia nella causa Mukarubega, C-166/13 (64)). La logica seguita nella sentenza Mukarubega è la seguente: « il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio non può essere strumentalizzato per riaprire indefinitamente la procedura amministrativa e ciò al fine di preservare l'equilibrio tra il diritto fondamentale dell'interessato di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione che gli arreca pregiudizio e l'obbligo degli Stati membri di lottare contro l'immigrazione clandestina ».
Da tale logica, che può essere applicata anche a fattispecie differenti, come quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva rimpatri (decisione di porre fine al soggiorno regolare disponendo contestualmente il rimpatrio), consegue che non occorre ripetere la valutazione del rischio di violazione del principio di non respingimento se il rispetto di tale principio è già stato valutato nel corso di procedure precedenti, se la valutazione è definitiva e se non c'è alcun cambiamento nella situazione individuale del cittadino di paese terzo interessato. Nella stessa logica, è opportuno evitare di ripetere la valutazione di altri elementi che potrebbero essere invocati per impedire il rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a evitare la ripetizione di tali valutazioni, ad esempio riunendo in una sola fase procedurale, nella misura del possibile, le udienze amministrative organizzate dalle autorità nazionali competenti per vari scopi (ad esempio, rinnovi o rilasci di permessi di soggiorno, determinazione del diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro, rigetto definitivo di una domanda di protezione internazionale), purché sia pienamente rispettato il diritto del cittadino di essere ascoltato. A tale scopo potrebbero essere sviluppati anche strumenti innovativi quali, ad esempio, le videoconferenze. Gli Stati membri devono garantire che l'applicazione di tali misure non comprometta il rispetto delle garanzie procedurali, con particolare attenzione alle persone che necessitano di garanzie procedurali speciali, segnatamente i minori (si vedano i punti seguenti).
Il diritto di essere ascoltati comprende quello di essere ascoltati sulla possibile applicazione dell'articolo 5 e dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva rimpatri e sulle modalità dettagliate di rimpatrio, come il periodo concesso per la partenza volontaria e il fatto che la partenza sia volontaria o forzata. Tuttavia l'autorità non è tenuta ad avvisare il cittadino di paese terzo, prima dell'udienza, della propria intenzione di adottare una decisione di rimpatrio, né a rendere note le informazioni sulle quali intende basarsi come giustificazione della decisione, né a concedere un periodo di riflessione, purché il cittadino di paese terzo abbia l'opportunità di presentare effettivamente il suo punto di vista sull'irregolarità del soggiorno e sui motivi che, in base al diritto nazionale, potrebbero giustificare la mancata adozione da parte della suddetta autorità di una decisione di rimpatrio (sentenza della Corte di giustizia nella causa Boudjlida, C-249/13).
Le garanzie procedurali di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva rimpatri dovrebbero essere applicate a tutte le decisioni connesse al rimpatrio e non devono essere limitate ai tre tipi di decisioni menzionati all'articolo 12, paragrafo 1, di tale direttiva.
Occorre rispettare il diritto del minore di essere ascoltato in procedure di rimpatrio che lo coinvolgono o lo riguardano. In conformità con l'articolo 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo, e tenuto conto dell'osservazione generale n. 12 del comitato sui diritti del fanciullo sul diritto del minore di essere ascoltato (65), i minori interessati devono essere ascoltati, o direttamente o tramite un rappresentante o un organo appropriato; occorre rispettare il loro diritto di esprimere liberamente il loro parere e dare il giusto riconoscimento alle loro opinioni, tenendo conto della loro età e maturità e di eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero incontrare, al fine di rendere significativa la loro partecipazione.
Per garantire che sia rispettato nella pratica il diritto del minore di essere ascoltato, le misure adottate dagli Stati membri dovrebbero attenersi ai seguenti principi fondamentali:
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— |
esprimere il proprio parere è una scelta e non un obbligo, |
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il diritto di essere ascoltato non dovrebbe essere soggetto a limiti di età o ad altre restrizioni arbitrarie, di fatto o di diritto, |
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il minore dovrebbe essere ascoltato in un ambiente conforme alle sue esigenze, |
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i mezzi usati per applicare il diritto di essere ascoltati dovrebbero essere adeguati al livello di comprensione e alla capacità di comunicare dell'interessato e dovrebbero tener conto delle circostanze, |
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nel pieno rispetto dell'esigenza di proteggere il minore da eventuali danni, non si dovrebbe interrogarlo più spesso di quanto necessario, |
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per agevolare l'espressione di un parere da parte dei minori possono essere necessarie misure speciali per i minori in situazioni particolarmente vulnerabili, come l'offerta di servizi di interpretazione e traduzione. |
Raccolta di informazioni sul traffico di migranti: in linea con le priorità stabilite nel Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti 2015-2020 (66) e in particolare con la necessità di migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni, la Commissione raccomanda che gli Stati membri predispongano meccanismi adeguati per la raccolta sistematica di informazioni dai migranti fermati in una situazione irregolare, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dell'acquis dell'UE in materia di asilo. Quando concedono il diritto di essere ascoltati prima di adottare una decisione di rimpatrio, gli Stati membri sono incoraggiati a invitare i rimpatriandi a condividere le informazioni di cui eventualmente dispongono sul modus operandi e sulle rotte delle reti di trafficanti, sui collegamenti con la tratta di esseri umani e altri reati e sui trasferimenti finanziari. Le informazioni ottenute in tale contesto dovrebbero essere raccolte e scambiate tra le autorità e gli organi competenti (immigrazione, frontiere, polizia), a livello nazionale e di Unione europea, in conformità del diritto nazionale e delle migliori prassi scambiate nelle sedi pertinenti dell'UE.
12.2. Decisioni connesse al rimpatrio
La direttiva rimpatri disciplina espressamente varie decisioni connesse al rimpatrio, ossia:
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1) |
decisioni di rimpatrio (articolo 3, paragrafo 4, e articolo 6, paragrafo 1); |
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2) |
decisioni sul periodo concesso per la partenza volontaria e sulla proroga di tale periodo (articolo 7); |
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3) |
decisioni di allontanamento (articolo 8, paragrafo 3); |
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4) |
decisioni sul rinvio dell'allontanamento (articolo 9); |
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5) |
decisioni sui divieti d'ingresso e sulla sospensione o la revoca di tali divieti (articolo 11); |
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6) |
decisioni sul trattenimento e sulla proroga del trattenimento (articolo 15). |
Le decisioni summenzionate sono per la maggior parte accessorie rispetto alla decisione di rimpatrio e di norma dovrebbero essere adottate insieme alla decisione di rimpatrio in un unico atto amministrativo: le decisioni di rimpatrio possono includere un periodo per la partenza volontaria (articolo 7), un divieto d'ingresso (articolo 11) ed eventualmente, ma non necessariamente, una decisione che dispone l'allontanamento (in caso di mancato rispetto del periodo concesso per la partenza volontaria).
In taluni casi sono possibili modifiche successive di tali decisioni accessorie:
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— |
in una fase successiva può essere imposto un divieto d'ingresso quale elemento accessorio e conseguente di una decisione di rimpatrio già emessa qualora la persona non abbia ottemperato all'obbligo di rimpatrio entro il periodo concesso per la partenza volontaria [articolo 11, paragrafo 1, lettera b)], |
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— |
un divieto d'ingresso già emesso può essere revocato o sospeso (articolo 11, paragrafi da 3 a 5), |
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— |
un periodo già concesso per la partenza volontaria può essere prorogato (articolo 7, paragrafo 2), |
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— |
una decisione di rimpatrio (o un provvedimento di allontanamento) già esecutiva può essere rinviata (articolo 9). |
L'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva rimpatri ribadisce un principio generale che consente agli Stati membri di riunire in un unico atto amministrativo o giudiziario varie decisioni diverse (anche non direttamente connesse al rimpatrio), purché siano rispettate le garanzie e le disposizioni pertinenti per ogni singola decisione. Le decisioni che pongono fine a un soggiorno regolare (quali il rigetto definitivo di una domanda di asilo o la revoca di un visto o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno) possono pertanto essere adottate o separatamente o insieme a una decisione di rimpatrio in un unico atto amministrativo o giudiziario.
Gli Stati membri sono tenuti ad agire con la debita diligenza e a pronunciarsi senza indugio in merito allo status giuridico dei cittadini di paesi terzi (si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa Achughbabian, C-329/11, punto 31: « le competenti autorità, onde evitare di compromettere […] l'obiettivo della direttiva 2008/115/CE, sono tenute ad agire con diligenza e a pronunciarsi senza indugio in merito alla regolarità o meno del soggiorno della persona interessata »). Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati ad adottare le decisioni di rimpatrio insieme alle decisioni di porre fine al soggiorno regolare in un unico atto amministrativo o giudiziario. Se ciò non è possibile (ad esempio se l'autorità competente per il rifiuto del rinnovo di un permesso di soggiorno non ha facoltà di emettere decisioni di rimpatrio) gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure rapide ed efficaci che coinvolgano le autorità competenti, per garantire che le informazioni siano scambiate rapidamente e le decisioni di rimpatrio siano emesse senza indugio in seguito alle decisioni relative alla fine del soggiorno regolare - fatto salvo il diritto di concedere un'autorizzazione o un diritto di soggiornare in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri.
Esempi concreti
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— |
Se uno Stato membro decide di annullare un visto e di concedere a un cittadino di un paese terzo un termine di sette giorni per partire volontariamente dal territorio dello Stato membro, si tratta di una decisione di rimpatrio nel contesto della direttiva rimpatri oppure di una decisione rientrante nell'ambito di applicazione di altre disposizioni dell'UE riguardanti i visti?
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— |
Qualora si individui nel territorio di uno Stato membro un cittadino di paese terzo che, pur in possesso del visto necessario, non soddisfa (o non soddisfa più) le condizioni previste per il soggiorno (articolo 6 del codice frontiere Schengen), sembra che tale Stato possa emettere una decisione di rimpatrio. Tale decisione di rimpatrio (eventualmente corredata di un divieto d'ingresso) implica automaticamente che il visto non è più valido?
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— |
Una decisione che respinge una domanda di asilo può imporre anche un obbligo di rimpatrio?
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12.3. Forma delle decisioni e traduzione
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 12, paragrafi da 1 a 3
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1. |
Le decisioni di rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d'ingresso e le decisioni di allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili. Le informazioni sui motivi in fatto possono essere ridotte laddove la legislazione nazionale consenta che il diritto di informazione sia limitato, in particolare per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la pubblica sicurezza e per la prevenzione, le indagini, l'accertamento e il perseguimento di reati. |
Una decisione scritta è il pilastro fondamentale delle garanzie procedurali previste dalla direttiva rimpatri. Non è possibile derogare a tale obbligo. Le informazioni fornite al rimpatriando non dovrebbero tuttavia essere limitate ai riferimenti ai mezzi di ricorso disponibili: gli Stati membri sono incoraggiati a fornire anche altre informazioni relative ai mezzi pratici per ottemperare alla decisione. Si raccomanda che il rimpatriando riceva informazioni riguardo, ad esempio, all'eventualità di un contributo ai costi di trasporto da parte dello Stato membro, che possa usufruire di un programma di rimpatrio volontario assistito o ottenere una proroga del termine per ottemperare alla decisione di rimpatrio. È inoltre opportuno informare il rimpatriando dell'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen, nonché delle conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo di rimpatrio, al fine di incoraggiarlo a partire volontariamente.
In base all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva sanzioni nei confronti dei datori di lavoro, i rimpatriandi devono essere informati del diritto previsto da detta direttiva di pretendere dal datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni arretrate e dei meccanismi di ricorso disponibili. Tali informazioni potrebbero anche essere incluse nella decisione di rimpatrio o ad essa allegate.
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2. |
Gli Stati membri provvedono, su richiesta, alla traduzione scritta od orale dei principali elementi delle decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse le modalità di impugnazione disponibili, in una lingua comprensibile per il cittadino di un paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale. |
La richiesta di ricevere una traduzione può essere formulata dal rimpatriando o dal suo rappresentante legale. Lo Stato membro interessato può scegliere liberamente se fornire una traduzione scritta od orale, purché garantisca che il cittadino di paese terzo possa comprendere il contesto e il contenuto. Non è possibile richiedere un compenso per la traduzione poiché in tal modo si pregiudicherebbe lo spirito della disposizione, che è intesa a fornire al rimpatriando le informazioni necessarie per consentirgli di comprendere pienamente la sua situazione giuridica e, in seguito, di conformarsi alla decisione di rimpatrio.
Spetta alla legislazione di attuazione e alle prassi amministrative nazionali stabilire quale lingua è ragionevole supporre che il cittadino di paese terzo possa capire. Tale valutazione può essere effettuata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri delle procedure di asilo (articolo 12 della direttiva procedure, articolo 22 della direttiva qualifiche rifusa e articolo 5 della direttiva accoglienza), tenendo conto che, a causa della complessità delle procedure di asilo, i requisiti per la traduzione in questo ambito possono essere più elevati che nel settore del rimpatrio. L'acquis in materia di asilo richiede agli Stati membri di compiere tutti gli sforzi ragionevoli per fornire una traduzione in una lingua che la persona interessata capisca effettivamente; pertanto, la mancata disponibilità di interpreti può essere una scusa valida solo nel caso di lingue estremamente rare per le quali vi è una mancanza oggettiva di interpreti. Una situazione in cui vi siano traduttori nella lingua pertinente, ma non siano disponibili per motivi interni all'amministrazione, non è una giustificazione per non fornire una traduzione.
La possibilità di utilizzare modelli allo scopo di razionalizzare il lavoro dell'amministrazione non è limitata all'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3 (cfr. di seguito). Purché il modello consenta di fornire una traduzione personalizzata della decisione in una lingua che la persona capisce o è ragionevole supporre possa capire, la traduzione è conforme all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva rimpatri senza che sia necessario ricorrere alla deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
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3. |
Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 ai cittadini di paesi terzi che sono entrati in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato. |
In tali casi le decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1 sono adottate per mezzo di un modello uniforme previsto dalla legislazione nazionale.
Gli Stati membri rendono disponibili schede informative generalizzate che espongono gli elementi principali del modello uniforme in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli immigrati che entrano in modo irregolare nel loro territorio.
L'uso di un modulo standard per il rimpatrio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva rimpatri costituisce una deroga alla regola generale, cui è possibile fare ricorso solo nei casi in cui un cittadino di un paese terzo sia entrato in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro.
In simili casi l'uso di un modulo standard è facoltativo per gli Stati membri. Si deve prestare attenzione al fatto che i casi di ingresso irregolare rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva rimpatri non sempre corrispondono ai casi «frontalieri» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva (cfr. punto 2.1 del presente manuale). Un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare che viene fermato nel territorio di uno Stato membro tre mesi dopo il suo ingresso irregolare non rientra nell'ambito di applicazione della deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva rimpatri, ma può comunque essere oggetto della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
Attraversamento irregolare delle frontiere interne: il paragrafo 3 è applicabile ai cittadini di paesi terzi « che sono entrati in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato ». Nel contesto specifico di questa disposizione della direttiva rimpatri, l'espressione «ingresso irregolare» può comprendere anche i casi in cui un cittadino di paese terzo il cui soggiorno è irregolare è entrato da un altro Stato membro in violazione delle condizioni di ingresso e soggiorno applicabili in quello Stato membro. Si deve prestare attenzione al fatto che in questi casi specifici (ingresso da un altro Stato membro) può essere applicabile l'articolo 6, paragrafo 2 o 3, della direttiva rimpatri.
L'articolo 12, paragrafo 3, non prevede deroghe riguardo ai mezzi di ricorso applicabili. I mezzi di ricorso di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva rimpatri devono pertanto essere previsti anche quando si utilizza il modulo standard di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
12.4. Mezzi di ricorso
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 13, paragrafi 1 e 2
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1. |
Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza. |
Dovrebbero essere garantiti mezzi di ricorso effettivo riguardo a tutte le decisioni connesse al rimpatrio. L'espressione «decisioni connesse al rimpatrio» va interpretata in senso ampio, in modo da comprendere le decisioni adottate su tutte le questioni disciplinate dalla direttiva rimpatri, fra cui le decisioni di rimpatrio, le decisioni di concessione o di proroga del periodo per la partenza volontaria, le decisioni di allontanamento, le decisioni di rinvio dell'allontanamento, le decisioni di divieto d'ingresso e quelle di sospensione o revoca di divieti d'ingresso (cfr. punto 12.2 del presente manuale). I mezzi di ricorso applicabili in caso di decisioni di trattenimento e di proroga del trattenimento sono disciplinati in modo più approfondito dall'articolo 15 della direttiva rimpatri, che riguarda il trattenimento (cfr. punto 14 del presente manuale).
Natura dell'organo di esame: in linea con gli articoli 6 e 13 della CEDU e l'articolo 47 della Carta, l'organo di appello deve essere in sostanza un tribunale indipendente e imparziale. L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva rimpatri si ispira strettamente all'orientamento 5.1 del Consiglio d'Europa e dovrebbe essere interpretato in conformità della giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo. In linea con detta giurisprudenza, l'organo di esame può essere anche un'autorità amministrativa a condizione che essa sia composta da membri imparziali che offrano garanzie di indipendenza e che le disposizioni nazionali prevedano la possibilità di revisione della decisione da parte di un'autorità giudiziaria, in linea con le disposizioni dell'articolo 47 della Carta relative al diritto a un ricorso effettivo.
Esistono varie garanzie per contrastare il rischio di un abuso della possibilità di ricorso: l'articolo 13 non prevede un effetto sospensivo automatico in tutte le circostanze (paragrafo 2) e l'assistenza legale gratuita può essere limitata se il ricorso non ha buone probabilità di successo (paragrafo 4). Si deve prestare attenzione anche al principio generale del diritto dell'Unione della cosa giudicata.
I termini per la presentazione di ricorsi avverso le decisioni connesse al rimpatrio devono essere stabiliti dalla legislazione nazionale. La Commissione raccomanda che, al fine di evitare abusi dei diritti e delle procedure, in particolare ricorsi presentati poco prima della data prevista per l'allontanamento, gli Stati membri stabiliscano la scadenza più breve possibile per presentare ricorso contro le decisioni di rimpatrio come stabilito dal diritto nazionale in situazioni analoghe, purché ciò non arrechi un pregiudizio sproporzionato al diritto a un ricorso effettivo. Le decisioni giudiziarie dovrebbero essere emesse senza indebiti ritardi.
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2. |
L'autorità o l'organo menzionati al paragrafo 1 hanno la facoltà di rivedere le decisioni connesse al rimpatrio di cui all'articolo 12, paragrafo 1, compresa la possibilità di sospenderne temporaneamente l'esecuzione, a meno che la sospensione temporanea sia già applicabile ai sensi del diritto interno. |
Effetto sospensivo: l'organo di appello deve avere il potere di sospendere l'esecuzione in singoli casi. La legislazione nazionale dovrebbe prevedere chiaramente che lo stesso organo di esame (l'organo che esamina la decisione connessa al rimpatrio) abbia il potere di sospendere l'esecuzione nel quadro di un unico procedimento.
Obbligo di concedere un effetto sospensivo automatico in caso di rischio di respingimento: la giurisprudenza della Corte EDU prevede un effetto sospensivo automatico nei casi in cui vi siano motivi seri e comprovati di credere che la persona, se rimpatriata, possa essere esposta a un rischio reale di maltrattamenti in violazione dell'articolo 3 della CEDU (rischio di tortura o di trattamenti inumani o degradanti al rientro) (cfr. regola 39 della Corte EDU). L'articolo 13 della direttiva rimpatri, interpretato in combinato disposto con gli articoli 5 e 9 della stessa direttiva, impone quindi all'organo di esame l'obbligo di concedere ipso jure un effetto sospensivo in linea con tale requisito se è applicabile il principio di non respingimento.
Obbligo di concedere un effetto sospensivo automatico in caso di rischio di deterioramento grave e irreversibile delle condizioni di salute: nella sentenza emessa nella causa Abdida (68), C-562/13 (punto 53), la Corte di giustizia ha ribadito quanto segue: « Gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115/CE, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che non prevede un ricorso con effetto sospensivo contro una decisione di rimpatrio la cui esecuzione può esporre il cittadino interessato di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute ».
La Commissione raccomanda di concedere un effetto sospensivo automatico nei ricorsi contro decisioni di rimpatrio soltanto nei casi obbligatori sopra menzionati, per conseguire il giusto equilibrio tra il diritto a un ricorso effettivo e l'esigenza di garantire l'efficacia delle procedure di rimpatrio. Quando il ricorso si riferisce ad altri motivi (ad esempio carenze procedurali, rispetto dell'unità familiare, protezione di altri diritti o interessi) e non esiste il rischio di danni irreparabili per la vita o un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle condizioni di salute, gli Stati membri possono decidere di non conferire al ricorso un effetto sospensivo automatico. Comunque, le autorità o gli organi nazionali competenti devono in ogni caso mantenere la facoltà di decidere di sospendere temporaneamente l'esecuzione di una decisione in singoli casi in cui ciò sia ritenuto necessario per altri motivi (ad esempio la vita familiare, cure mediche o l'interesse superiore del minore).
12.5. Assistenza linguistica e assistenza legale gratuita
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 13, paragrafi 3 e 4; direttiva 2013/32/UE («direttiva procedure»), articoli 20 e 21, che sostituiscono l'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio (69)
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3. |
Il cittadino di un paese terzo interessato ha la facoltà di farsi consigliare e rappresentare da un legale e, ove necessario, di avvalersi di un'assistenza linguistica. |
L'assistenza linguistica implica non solo l'obbligo di fornire la traduzione di una decisione (già previsto dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva rimpatri), ma anche quello di fornire l'assistenza di interpreti per consentire a un cittadino di un paese terzo di esercitare i diritti procedurali che gli sono attribuiti dall'articolo 13 della direttiva.
Va rammentato che nel caso Čonka contro Belgio (70) la Corte EDU ha individuato la disponibilità di interpreti come uno dei fattori che influiscono sull'accessibilità di un mezzo di ricorso efficace. Il diritto di un cittadino di paese terzo di ricevere assistenza linguistica dovrebbe concesso da uno Stato membro in modo tale da offrire alla persona interessata una possibilità pratica e concreta di esercitarlo («effetto utile» della disposizione).
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4. |
Gli Stati membri provvedono a che sia garantita, su richiesta, la necessaria assistenza e/o rappresentanza legale gratuita ai sensi della pertinente legislazione o regolamentazione nazionale in materia e possono disporre che tale assistenza e/o rappresentanza legale gratuita sia soggetta alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE. |
Assistenza legale e rappresentanza legale: il paragrafo 4 specifica i casi e le condizioni in cui gli Stati membri devono coprire i costi dell'assistenza e della rappresentanza legali, facendo riferimento in sostanza alle condizioni riportate nella direttiva procedure. Gli Stati membri devono fornire un'assistenza legale e una rappresentanza legale gratuite se sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva e dalla legislazione nazionale di attuazione.
La richiesta di assistenza legale e/o di rappresentanza legale gratuite può essere presentata dal rimpatriando o dal suo rappresentante in qualsiasi momento opportuno della procedura.
Fornitura di consulenza legale da parte delle autorità amministrative: in linea di principio possono offrire consulenza legale anche le autorità amministrative incaricate di emettere le decisioni di rimpatrio, se le informazioni fornite sono obiettive e imparziali («effetto utile»). È importante che le informazioni siano fornite da una persona che agisce in modo imparziale/indipendente al fine di evitare possibili conflitti di interessi. Pertanto, tali informazioni non possono essere fornite, ad esempio, dalla persona che decide in merito a un caso o lo esamina. Una buona prassi, già in uso in alcuni Stati membri, consiste nel separare le autorità investite del potere decisionale da quelle che forniscono informazioni legali e procedurali. Tuttavia, qualora gli Stati membri decidano di affidare quest'ultimo compito alle autorità investite del potere decisionale, dovrebbe essere garantita una netta separazione dei compiti per il personale coinvolto, ad esempio creando una sezione separata e indipendente incaricata unicamente di fornire informazioni legali e procedurali.
Condizioni dell'assistenza/rappresentanza legale gratuita – riferimento all'articolo 15, paragrafi da 3 a 6, della direttiva 2005/85/CE: il riferimento a talune condizioni/limitazioni che gli Stati membri possono prevedere in relazione all'assistenza legale gratuita è un riferimento dinamico e deve essere letto come un riferimento agli attuali articoli 20 e 21 della direttiva procedure in vigore, che sostituisce la direttiva 2005/85/CE. In conformità delle disposizioni summenzionate, gli Stati membri possono prevedere che l'assistenza legale e la rappresentanza legale gratuite siano fornite soltanto:
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se un organo giurisdizionale o un'altra autorità competente ritiene che il ricorso abbia prospettive concrete di successo, |
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a chi non disponga delle risorse necessarie, |
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tramite i servizi di avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dal diritto nazionale per assistere e rappresentare i richiedenti, |
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nelle procedure di impugnazione dinanzi a un giudice di primo grado e non per i ricorsi o riesami ulteriori. |
Gli Stati membri possono anche:
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imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso a tale diritto, |
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prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale, |
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esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente. |
Ricorso effettivo contro il rifiuto di accordare assistenza legale gratuita: qualora un'autorità che non è un organo giurisdizionale decida di non concedere un'assistenza e una rappresentanza legali gratuite, gli Stati membri garantiscono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro tale decisione. Il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un giudice imparziale rientrano tra i diritti fondamentali che sono parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE e il loro rispetto è necessario anche qualora la legislazione applicabile non preveda espressamente questo requisito procedurale.
13. GARANZIE PRIMA DEL RIMPATRIO
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 14, paragrafo 1
Gli Stati membri provvedono, ad esclusione della situazione di cui agli articoli 16 e 17, affinché si tenga conto il più possibile dei seguenti principi in relazione ai cittadini di paesi terzi durante il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dell'articolo 7 e durante i periodi per i quali l'allontanamento è stato differito ai sensi dell'articolo 9:
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a) |
che sia mantenuta l'unità del nucleo familiare con i membri della famiglia presenti nel territorio; |
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b) |
che siano assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie; |
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c) |
che sia garantito l'accesso al sistema educativo di base per i minori, tenuto conto della durata del soggiorno; |
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d) |
che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili. |
Promemoria storico/spiegazione: la direttiva rimpatri lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere di emettere decisioni di rimpatrio nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare o di concedere un diritto di soggiorno. In questo modo si dovrebbe contribuire a ridurre le zone grigie. Tuttavia, nella pratica ne potrebbe anche derivare un aumento del numero assoluto di casi in cui gli Stati membri emettono decisioni di rimpatrio che non possono essere eseguite a causa di ostacoli pratici o giuridici all'allontanamento (ad esempio ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi e casi di non respingimento). Al fine di evitare un vuoto giuridico per tali persone, la Commissione aveva proposto di fornire un livello minimo di condizioni di soggiorno per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare per i quali l'esecuzione della decisione di rimpatrio è stata rinviata o che non possono essere allontanati, sulla base di una serie di condizioni già stabilite agli articoli da 7 a 10, all'articolo 15 e agli articoli da 17 a 20 della direttiva 2003/9/CE del Consiglio (71) («,direttiva accoglienza») per quanto riguarda essenzialmente quattro diritti fondamentali: 1) unità del nucleo familiare; 2) prestazioni sanitarie; 3) scolarizzazione e istruzione per i minori; 4) rispetto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili. Non è stato fatto riferimento ad altri diritti importanti previsti dalla direttiva accoglienza, come l'accesso all'occupazione e alle condizioni materiali di accoglienza. In seguito a negoziati, nel corso dei quali è stata espressa la preoccupazione che i riferimenti alla direttiva accoglienza potessero essere percepiti come un «miglioramento» della situazione dei migranti irregolari e quindi finissero per inviare un messaggio politico sbagliato, è stato predisposto un elenco di diritti a sé stante.
L'ambito delle situazioni cui è applicabile l'articolo 14, paragrafo 1, è ampio: comprende il periodo per la partenza volontaria e ogni periodo per il quale l'allontanamento è stato rinviato formalmente o di fatto in conformità dell'articolo 9 della direttiva rimpatri (ad esempio, ricorso con effetto sospensivo, possibile violazione del principio di non respingimento, motivi di salute, ragioni tecniche, mancato allontanamento a causa della mancata identificazione). Sono espressamente esclusi i periodi trascorsi in stato di trattenimento, in quanto le relative garanzie sono disciplinate altrimenti (cfr. punto 15 del presente manuale).
Le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie sono un diritto minimo fondamentale e l'accesso a tali prestazioni non deve essere subordinato al pagamento di un compenso.
Accesso al sistema scolastico: la limitazione insita nella frase «tenuto conto della durata del soggiorno» va interpretata in senso restrittivo. In caso di dubbi sulla durata probabile del soggiorno prima del rimpatrio, l'accesso al sistema educativo dovrebbe essere concesso, e non rifiutato. Può essere considerata accettabile una prassi nazionale in base alla quale l'accesso al sistema scolastico è di norma stabilito solo se la durata del soggiorno è superiore a 14 giorni. Per quanto riguarda i problemi pratici, come i casi i cui il minore non dispone di documenti da cui risulti il livello di istruzione già conseguito in altri paesi o i casi in cui il minore non parla alcuna delle lingue in cui l'istruzione può essere impartita in uno Stato membro, è necessario trovare risposte adeguate a livello nazionale, tenendo conto dello spirito della direttiva e degli strumenti di diritto internazionale pertinenti quali la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e l'osservazione generale n. 6 ad essa correlata (72). Si può trarre ispirazione anche dall'acquis in materia di asilo (in particolare dall'articolo 14 della direttiva accoglienza 2013/33/UE).
Altre esigenze fondamentali: nella sentenza emessa nella causa Abdida, C-562/13, la Corte di giustizia ha stabilito che gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione anche altre necessità primarie, al fine di garantire che siano effettivamente assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie durante il periodo in cui lo Stato membro interessato deve rinviare l'allontanamento. Spetta agli Stati membri stabilire la forma in cui devono essere soddisfatte le necessità primarie del cittadino di paese terzo interessato.
La logica sulla quale la Corte di giustizia si è basata per stabilire tale obbligo è che il requisito di fornire le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva rimpatri potrebbe essere svuotato del suo significato se non fosse previsto anche un requisito concomitante di provvedere alle necessità primarie del cittadino di paese terzo interessato. Sulla base di questa logica seguita dalla Corte di giustizia, e alla luce delle indicazioni fornite nella giurisprudenza pertinente della Corte EDU, si può desumere che il godimento degli altri diritti di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva rimpatri (quali in particolare l'accesso al sistema educativo e la considerazione delle esigenze delle persone vulnerabili) dia adito anche a un requisito concomitante di provvedere alle necessità primarie del cittadino di paese terzo interessato.
Sebbene il diritto dell'Unione non preveda un obbligo giuridico generale di provvedere alle necessità primarie di tutti i cittadini di paesi terzi in attesa di rimpatrio, la Commissione incoraggia gli Stati membri a farlo in base al diritto nazionale allo scopo di garantire condizioni di vita umane e dignitose per i rimpatriandi.
13.1. Conferma scritta
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 14, paragrafo 2
Gli Stati membri confermano per iscritto alle persone di cui al paragrafo 1, conformemente alla legislazione nazionale, che il periodo per la partenza volontaria è stato prorogato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, o che l'esecuzione della decisione di rimpatrio è temporaneamente sospesa.
Il considerando 12 della direttiva rimpatri specifica quanto segue: « Affinché possano dimostrare la loro situazione specifica in caso di verifiche o controlli amministrativi, tali persone dovrebbero essere munite di una conferma scritta della loro situazione. Gli Stati membri dovrebbero godere di un'ampia discrezionalità quanto al modello e al formato della conferma scritta e dovrebbero anche poterla includere nelle decisioni connesse al rimpatrio adottate ai sensi della presente direttiva ».
Forma della conferma scritta: gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità. La conferma può essere costituita da un documento separato emesso dalle autorità nazionali o fare parte di una decisione formale relativa al rimpatrio. È importante che la conferma consenta al rimpatriando di dimostrare con chiarezza, in caso di controllo da parte della polizia, di essere già oggetto di una decisione di rimpatrio pendente e di usufruire di un periodo per la partenza volontaria o del rinvio formale dell'allontanamento o di essere oggetto di una decisione di rimpatrio che temporaneamente non può essere eseguita. La conferma dovrebbe specificare, se possibile, la durata del periodo per la partenza volontaria o del rinvio.
Negli Stati membri in cui i sistemi di scambio dei dati consentono di effettuare una rapida verifica della situazione dei migranti irregolari in caso di controlli da parte della polizia sulla base di taluni dati personali o numeri di riferimento, l'obbligo della conferma scritta può essere considerato adempiuto se alla persona interessata sono forniti documenti o moduli contenenti tali dati personali o numeri di riferimento (o se già ne è in possesso).
13.2. Situazioni di prolungata irregolarità
Non è previsto alcun obbligo di rilasciare un permesso ai rimpatriandi non allontanabili: gli Stati membri non hanno l'obbligo di rilasciare un permesso ai rimpatriandi nel momento in cui risulta chiaramente che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento, ma hanno la facoltà di farlo in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva rimpatri (cfr. punto 5.6 del presente manuale).
A questo proposito la Corte di giustizia ha chiarito espressamente nella sentenza emessa nella causa Mahdi (73), C-146/14 (punti 87 e 88): « [la direttiva 2008/115/CE] non mira a disciplinare le condizioni di soggiorno sul territorio di uno Stato membro dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e nei cui confronti non sia possibile ovvero non sia stato possibile eseguire una decisione di rimpatrio. Tuttavia, l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE consente agli Stati membri di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare ».
Criteri di cui tenere conto per il rilascio dei permessi: come sottolineato in precedenza, non è previsto alcun obbligo giuridico di rilasciare permessi a rimpatriandi non allontanabili e gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità. In questo contesto, si raccomanda che i criteri di valutazione che potrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri comprendano elementi sia individuali (connessi a ogni singolo caso), sia orizzontali (di natura politica), quali in particolare:
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l'atteggiamento collaborativo/non collaborativo del rimpatriando, |
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la durata del soggiorno effettivo del rimpatriando nello Stato membro, |
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gli sforzi di integrazione del rimpatriando, |
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il comportamento personale del rimpatriando, |
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i legami familiari, |
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considerazioni umanitarie, |
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la probabilità di un rimpatrio nel prossimo futuro, |
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la necessità di evitare di premiare l'irregolarità, |
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gli effetti delle misure di regolarizzazione sul modello di migrazione dei potenziali migranti (irregolari), |
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la probabilità di spostamenti secondari nello spazio Schengen. |
14. TRATTENIMENTO
Le garanzie procedurali di cui all'articolo 12 (forma e traduzione) e all'articolo 13 (ricorso effettivo e assistenza giuridica gratuita) della direttiva rimpatri sono esplicite manifestazioni del diritto fondamentale a una buona amministrazione, del diritto fondamentale di essere ascoltati e del diritto fondamentale a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, che sono tutti parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE. L'osservanza di tali diritti è quindi necessaria anche per quanto riguarda le decisioni di trattenimento.
Oltre a tali requisiti generali, l'articolo 15 della direttiva rimpatri stabilisce taluni requisiti specificamente applicabili alle decisioni di trattenimento.
14.1. Circostanze che giustificano il trattenimento
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 15, paragrafo 1
Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando:
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a) |
sussiste un rischio di fuga; o |
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b) |
il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. |
Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio.
L'imposizione del trattenimento ai fini dell'allontanamento è una grave ingerenza nell'esercizio del diritto fondamentale alla libertà delle persone e, pertanto, è soggetta a rigorose limitazioni.
Obbligo di imporre il trattenimento soltanto in mancanza di altra soluzione: l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva rimpatri obbliga gli Stati membri ad adottare « tutte le misure necessarie » per eseguire la decisione di rimpatrio. La possibilità di imporre il trattenimento è una delle eventuali misure cui gli Stati membri possono ricorrere in mancanza di altra soluzione. In tale contesto, nella sentenza emessa nella causa El Dridi, C-61/11 (punto 41) la Corte di giustizia ha espressamente sottolineato che la direttiva rimpatri prevede « una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertà dell'interessato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertà – il trattenimento in un apposito centro ».
L'obbligo per gli Stati membri di applicare il trattenimento esiste solo in situazioni in cui è chiaro che l'uso del trattenimento è l'unico modo per garantire che possa essere preparato il rimpatrio e che possa essere effettuato l'allontanamento (necessità del trattenimento). Il trattenimento deve basarsi su una valutazione individuale, deve durare il meno possibile e dev'essere mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio (proporzionalità del trattenimento).
Motivi del trattenimento: l'unico obiettivo legittimo del trattenimento ai sensi della direttiva rimpatri è preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento, in particolare quando 1) sussiste un rischio di fuga o 2) il rimpatriando evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento. Quando tali motivi di trattenimento esistono e quando non è possibile applicare efficacemente altre misure meno coercitive in un caso concreto (misura di ultima istanza), gli Stati membri hanno la facoltà di ricorrere al trattenimento, e dovrebbero farlo, per il tempo necessario a garantire che le procedure di rimpatrio possano essere portate a termine in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva rimpatri.
Sebbene il testo della direttiva rimpatri sia formulato come un elenco indicativo (« in particolare »), questi due casi concreti comprendono i principali scenari che si verificano nella pratica, tali da giustificare il trattenimento allo scopo di preparare e organizzare il rimpatrio e di eseguire l'allontanamento. L'esistenza di un motivo specifico per il trattenimento e la mancata disponibilità di misure efficaci e sufficienti meno coercitive devono essere valutate individualmente caso per caso. Un respingimento alla frontiera, l'esistenza di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d'ingresso, la mancanza di documentazione, la mancanza di domicilio, l'assenza di collaborazione e altri criteri/indicazioni pertinenti devono essere presi in considerazione quando si valuta l'eventuale esistenza di un rischio di fuga (cfr. punto 1.6 del presente manuale) che potrebbe giustificare la necessità del trattenimento.
Nessun trattenimento per motivi di ordine pubblico: la possibilità di mantenere o di prolungare il trattenimento per motivi di ordine pubblico non viene trattata nel testo della direttiva rimpatri e gli Stati membri non possono utilizzare il trattenimento dei migranti ai fini dell'allontanamento come forma di «lieve pena detentiva». Lo scopo principale del trattenimento ai fini dell'allontanamento è garantire che i rimpatriandi non pregiudichino l'esecuzione dell'obbligo di rimpatrio con la fuga. L'articolo 15 non è inteso a proteggere la società da persone che costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. L'obiettivo, legittimo, di proteggere la società dovrebbe essere oggetto di altri atti legislativi, in particolare del diritto penale, del diritto amministrativo penale e di una legislazione relativa alla cessazione del soggiorno regolare per motivi di ordine pubblico. A questo proposito la Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza emessa nella causa Kadzoev (74), C-357/09 (punto 70): « La possibilità di collocare una persona in stato di trattenimento per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza non può trovare fondamento nella direttiva 2008/115/CE. Pertanto, nessuna delle circostanze richiamate dal giudice del rinvio (comportamento aggressivo; mancanza di mezzi di sussistenza; mancanza di un alloggio) può costituire, di per sé, un motivo di trattenimento ai sensi delle disposizioni di tale direttiva ». Il comportamento/la condotta nel passato di una persona che costituisce un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza (ad esempio la mancata osservanza del diritto amministrativo in ambiti diversi da quello del diritto in materia di migrazione o violazioni del diritto penale) possono tuttavia essere presi in considerazione quando si valuta se esiste un rischio di fuga (cfr. punto 1.6 del presente manuale): se il comportamento/la condotta tenuti in passato dalla persona interessata consentono di concludere che con ogni probabilità la persona non agirà nel rispetto della legge ed eviterà il rimpatrio, ciò può giustificare la decisione che esiste un rischio di fuga.
Obbligo di fornire alternative efficaci al trattenimento: l'articolo 15, paragrafo 1, deve essere interpretato come obbligo per ogni Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale alternative al trattenimento; ciò è del resto coerente con i termini del considerando 16 della direttiva ( «[…] se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente» ). Nella sentenza emessa nella causa El Dridi, C-61/11 (punto 39), la Corte di giustizia ha ribadito che «[…] dai considerando 13 e 16 nonché dalla lettera dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva discende che gli Stati membri devono procedere all'allontanamento mediante misure il meno coercitive possibile. Solo qualora, alla luce della valutazione di ciascuna specifica situazione, l'esecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi di essere compromessa dal comportamento dell'interessato, tali Stati possono privare quest'ultimo della libertà, mediante il trattenimento ». Ciò non significa tuttavia che una condizione preliminare per il trattenimento sia il fatto che il cittadino di paese terzo fosse già oggetto di una misura meno coercitiva.
L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva rimpatri stabilisce che le misure meno coercitive devono essere «sufficienti» e che dev'essere possibile applicarle « efficacemente » al cittadino di paese terzo interessato. Di conseguenza, per rispettare l'obbligo di fornire alternative efficaci al trattenimento, gli Stati membri devono prevedere negli ordinamenti nazionali alternative al trattenimento che possano conseguire gli stessi obiettivi del trattenimento (ossia prevenire la fuga e impedire che il cittadino di paese terzo eviti od ostacoli il rimpatrio) pur ricorrendo a mezzi che ingeriscano meno nell'esercizio del diritto alla libertà delle persone. Le autorità nazionali incaricate di assumere decisioni in materia di trattenimento e alternative al trattenimento devono valutare se tali misure meno coercitive siano sufficienti ed efficaci in ogni singolo caso.
Tra gli esempi di alternative al trattenimento figurano le limitazioni nella scelta del domicilio, l'obbligo di soggiornare in strutture aperte per famiglie, il supporto da parte di assistenti sociali, la presentazione periodica alle autorità, la consegna dei documenti d'identità/di viaggio, il deposito di una cauzione e il monitoraggio elettronico. L'UNHCR fornisce esempi pratici di buone prassi in materia di alternative al trattenimento (75).
Vantaggi e rischi — alternative al trattenimento
Tra i vantaggi derivanti dalle alternative al trattenimento si possono annoverare tassi di rimpatrio più elevati (comprese le partenze volontarie), una maggiore collaborazione con i rimpatriandi per ottenere la documentazione necessaria, benefici finanziari (riduzione dei costi per lo Stato) e un costo umano inferiore (in quanto si evitano i disagi legati al trattenimento).
I rischi comprendono una maggiore probabilità di fuga, la possibile creazione di incentivi (le strutture alternative di permanenza temporanea potrebbero costituire un'attrattiva per potenziali migranti irregolari) e possibili tensioni sociali nelle vicinanze dei centri aperti.
Raccomandazione: la sfida è trovare soluzioni intelligenti con una combinazione adeguata di incentivi e deterrenti. Una mancanza totale di deterrenti può comportare tassi di rimpatrio insufficienti. Al contempo, anche un sistema troppo repressivo con un trattenimento sistematico può essere poco efficace, poiché il rimpatriando è scarsamente incentivato o incoraggiato a collaborare nella procedure di rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e usare una vasta gamma di alternative per affrontare la situazione di diverse categorie di cittadini di paesi terzi. Le azioni di tutoraggio personalizzate, che consentono al rimpatriando di gestire autonomamente il proprio rimpatrio, l'intervento rapido e una gestione complessiva mirata alla soluzione di ogni singolo caso si sono rivelati efficaci. Si dovrebbe cercare di introdurre un tutoraggio sistematico orizzontale per tutti i potenziali rimpatriandi, fornendo consulenza anche sulle possibilità di soggiorno regolare/asilo e sul rimpatrio volontario/forzato fin dalle prime fasi (e non solo dopo l'adozione di decisioni di rimpatrio forzato).
Ulteriore chiarimento
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Essere sottoposti a procedure di rimpatrio: il requisito formale di essere «sottoposto a procedure di rimpatrio» di cui all'articolo 15, paragrafo 1, non equivale a essere destinatario di una «decisione di rimpatrio». Il trattenimento può essere imposto, se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 15, già prima dell'adozione di una decisione di rimpatrio, ad esempio quando la decisione di rimpatrio è in fase di preparazione e non è ancora stata emessa. |
Esempi concreti
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Un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare può nascondere (non rivelare) la propria identità per evitare di essere allontanato. È legittimo mantenere il trattenimento in tali circostanze, allo scopo di esercitare pressioni sulla persona in questione per indurla a collaborare e quindi renderne possibile l'allontanamento?
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È possibile mantenere il trattenimento se un rimpatriando presenta una domanda di asilo?
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14.2. Forma e riesame iniziale del trattenimento
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 15, paragrafo 2
Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie.
Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto.
Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri:
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a) |
prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso; |
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b) |
oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. |
Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.
Le autorità giudiziarie possono essere i giudici, ma non devono necessariamente essere composte da giudici. In linea con la giurisprudenza pertinente della Corte EDU, esse devono avere caratteristiche di indipendenza e imparzialità e offrire le garanzie giudiziarie di un contraddittorio.
Ambito del riesame giudiziario: il riesame deve valutare tutti gli aspetti cui fa espresso riferimento l'articolo 15 della direttiva rimpatri, tenendo conto sia delle questioni di diritto (ad esempio la correttezza della procedura di trattenimento e della decisione di trattenimento dal punto di vista procedurale/giudiziario), sia delle questioni di fatto (ad esempio la situazione personale della persona trattenuta, i legami familiari nel paese, le garanzie riguardanti la partenza dal territorio, le prospettive ragionevoli di allontanamento ecc.).
Durata massima di un «pronto riesame giudiziario»: il testo della direttiva rimpatri si ispira al testo dell'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU, che richiede un « pronto riesame giudiziario da parte di un tribunale ». La giurisprudenza pertinente della Corte EDU chiarisce che non è possibile definire in astratto una durata massima accettabile (ossia una durata ragionevole); tale durata deve invece essere stabilita alla luce delle circostanze di ogni caso, tenendo conto della complessità del procedimento e del comportamento delle autorità e del richiedente. L'adozione di una decisione in meno di un settimana può essere certamente considerata una buona prassi conforme al requisito giuridico della prontezza.
Il requisito di una decisione scritta è applicabile anche alle decisioni di proroga: il requisito di emettere una decisione scritta motivata è applicabile anche alle decisioni relative alla proroga del trattenimento. Nella sentenza emessa nella causa Mahdi, C-146/14, punto 44, la Corte di giustizia ha espressamente chiarito quanto segue: « Tale requisito dell'adozione di una decisione scritta deve essere inteso come riferito necessariamente a tutte le decisioni sulla proroga del trattenimento, posto che, da una parte, il trattenimento e la sua proroga presentano una natura analoga, avendo entrambi per effetto di privare della libertà il cittadino del paese terzo interessato al fine di preparare il rimpatrio e/o procedere all'allontanamento, e, dall'altra, in entrambi i casi, tale cittadino deve poter conoscere i motivi della decisione assunta nei suoi confronti ».
Tutte le garanzie inerenti al rispetto del diritto di essere ascoltati si applicano alle decisioni di trattenimento e alle decisioni di proroga del trattenimento. Tuttavia, il mancato rispetto di questo diritto costituisce motivo di invalidità di una decisione solo nella misura in cui l'esito della procedura sarebbe stato diverso se il diritto fosse stato rispettato - si veda la causa G & R, C-383/13: « […] il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2008/115/CE, deve essere interpretato nel senso che, quando nell'ambito di un procedimento amministrativo la proroga di una misura di trattenimento è stata adottata in violazione del diritto di essere sentiti, il giudice nazionale chiamato a valutare la legittimità di tale decisione può ordinare la cessazione del trattenimento soltanto se ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto di ciascun caso di specie, che tale violazione abbia effettivamente privato colui che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente, di modo che il procedimento amministrativo in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso » (cfr. punto 12 del presente manuale).
14.3. Riesame periodico del trattenimento
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 15, paragrafo 3
In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio.
L'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, non prevede l'adozione di una decisione scritta di riesame, come è stato chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza emessa nella causa Mahdi, C-146/14 (punto 47): « le disposizioni dell'articolo 15 di detta direttiva non impongono l'adozione di un “provvedimento di riesame” scritto […] Le autorità che procedono al riesame del trattenimento di un cittadino di un paese terzo a intervalli ragionevoli, in applicazione di detto articolo 15, paragrafo 3, primo periodo, non sono quindi tenute ad adottare, per ciascun riesame, un atto esplicito in forma scritta recante gli elementi di fatto e di diritto che lo motivano ». Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di adottare una decisione scritta di riesame in conformità del diritto nazionale.
Le decisioni combinate di riesame e di proroga devono essere adottate per iscritto: nella sentenza emessa nella causa Mahdi, C-146/14, punto 48, la Corte di giustizia ha chiarito quanto segue: « in un caso del genere, il riesame del trattenimento e l'adozione della decisione sul mantenimento di tale trattenimento hanno luogo durante la medesima fase processuale. Tale decisione deve, quindi, soddisfare le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE ».
Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria.
Significato di «trattenimento prolungato»: l'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva rimpatri prevede un controllo giudiziario d'ufficio nei casi di «trattenimento prolungato». Ciò implica la necessità di un intervento delle autorità giudiziarie anche nei casi in cui la persona interessata non presenti ricorso. Sulla base del confronto linguistico dell'espressione «trattenimento prolungato» (tedesco: « Bei längerer Haftdauer »; francese: « En cas de périodes de rétention prolongées »; neerlandese: « In het geval van een lange periode van bewaring »; spagnolo: « En caso de periodos de internamiento prolongados ») è evidente che essa si riferisce in sostanza a un lungo periodo di trattenimento a prescindere dal fatto che sia già stata adottata o meno una decisione formale di proroga. La Commissione ritiene che un intervallo di sei mesi per esercitare il primo controllo giudiziario d'ufficio della decisione di trattenimento sia decisamente troppo lungo e che un controllo giudiziario d'ufficio trimestrale sia al limite di ciò che potrebbe essere ancora compatibile con l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva, a condizione che, se necessario, sia possibile anche effettuare riesami individuali su richiesta.
Poteri dell'autorità giudiziaria di controllo: un meccanismo di riesame che valuti solo le questioni di diritto e non le questioni di fatto non è sufficiente. L'autorità giudiziaria deve avere il potere di decidere sia sulle questioni di fatto, sia su quelle di diritto - si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Mahdi, C-146/14, punto 62: « […] l'autorità giudiziaria competente deve essere in grado di sostituire la propria decisione a quella dell'autorità amministrativa o, se del caso, a quella dell'autorità giudiziaria che ha disposto il trattenimento iniziale e di pronunciarsi sulla possibilità di disporre una misura sostitutiva o il rilascio del cittadino di un paese terzo interessato. A tal fine, l'autorità giudiziaria che si pronunci sulla domanda di proroga del trattenimento deve poter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assunti dall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale sia tutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino di un paese terzo interessato. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenga necessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propria decisione ».
14.4. Termine del trattenimento
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 15, paragrafi da 4 a 6
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4. |
Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata. |
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5. |
Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non può superare i sei mesi. |
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6. |
Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa:
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Si deve porre fine al trattenimento e il rimpatriando deve essere rilasciato in varie situazioni, in particolare se:
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non esistono più prospettive ragionevoli di allontanamento per motivi di ordine giuridico o di altro tipo, |
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le autorità non eseguono come previsto le disposizioni di allontanamento, |
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— |
sono stati raggiunti i termini massimi per il trattenimento. |
Inoltre, si deve porre fine al trattenimento caso per caso se le alternative al trattenimento diventano una soluzione adeguata.
14.4.1. Assenza di prospettive ragionevoli di allontanamento
Assenza di prospettive ragionevoli di allontanamento: nella sentenza emessa nella causa Kadzoev, C-357/09, punto 67, la Corte di giustizia ha fornito un'interpretazione chiarificatrice del significato di «prospettive ragionevoli»: «solo una concreta prospettiva di esecuzione dell'allontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e […] quest'ultima non sussiste quando risulta poco probabile che l'interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini» .
«Assenza di prospettive ragionevoli» non equivale a «impossibilità di esecuzione»: l'«impossibilità di esecuzione» è più categorica e più difficile da dimostrare rispetto all'«assenza di prospettive ragionevoli», che si riferisce solo a un certo grado di probabilità.
Periodi di trattenimento che dovrebbero essere presi in considerazione quando si valutano le «prospettive ragionevoli di allontanamento»: tenuto conto dell'importanza attribuita dall'articolo 15 (e dal considerando 6) a una valutazione individuale concreta caso per caso per stabilire la proporzionalità della privazione della libertà, si deve sempre prestare attenzione ai periodi massimi di trattenimento previsti per la persona interessata in un caso specifico. Ciò significa che sono rilevanti i periodi massimi stabiliti dal diritto nazionale dello Stato membro interessato e che, inoltre, un rimpatriando non dovrebbe essere trattenuto in uno Stato membro se fin dall'inizio sembra improbabile che questi possa essere ammesso in un paese terzo entro il periodo massimo di trattenimento consentito dalla legislazione di tale Stato membro (nella sentenza emessa nella causa Kadzoev, C-357/09, la Corte di giustizia ha fatto riferimento ai periodi massimi previsti dalla direttiva, in quanto corrispondevano ai periodi massimi previsti dalla legislazione applicabile nello Stato membro interessato).
La Commissione raccomanda di fissare un periodo massimo iniziale di trattenimento di sei mesi, che dovrà essere adeguato alla luce delle circostanze e riesaminato a ragionevoli intervalli di tempo sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, e di introdurre la possibilità di prolungare ulteriormente il trattenimento fino a 18 mesi nei casi previsti all'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva rimpatri.
Una volta raggiunti i periodi massimi di trattenimento, l'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva rimpatri non è più applicabile e la persona deve in ogni caso essere immediatamente rilasciata - si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Kadzoev, C-357/09, punti 60 e 61: « È giocoforza rilevare che, quando è raggiunta la durata massima di trattenimento prevista all'articolo 15, n. 6, della direttiva 2008/115/CE, non si pone la questione se non esista più una “prospettiva ragionevole di allontanamento”, a norma del n. 4 dello stesso articolo. In un caso del genere, infatti, la persona interessata deve comunque essere immediatamente rimessa in libertà. Pertanto, l'articolo 15, n. 4, della direttiva 2008/115/CE può trovare applicazione unicamente nei limiti di cui le durate massime di trattenimento stabilite dall'articolo 15, nn. 5 e 6, di tale direttiva non sono state superate ».
Ulteriori chiarimenti
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Occorre prestare particolare attenzione alla situazione specifica degli apolidi, che potrebbero non essere in grado di beneficiare dell'assistenza consolare di paesi terzi per ottenere un documento d'identità o di viaggio valido. Alla luce della sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Kadzoev, C-357/09, gli Stati membri dovrebbero accertarsi del fatto che esista una prospettiva ragionevole di allontanamento tale da giustificare l'imposizione o il prolungamento del trattenimento. |
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È legittimo mantenere il trattenimento se un cittadino di paese terzo è momentaneamente protetto dall'eventualità di un allontanamento in base al principio di non respingimento?
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14.4.2. Raggiungimento del periodo massimo di trattenimento
L'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva rimpatri impone agli Stati membri l'obbligo di fissare in base al diritto nazionale (77) termini massimi per il trattenimento che non devono essere superiori a sei mesi (nei casi normali) o a 18 mesi (in due casi specifici: mancanza di collaborazione da parte del rimpatriando o ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi).
I periodi massimi di trattenimento stabiliti dal diritto nazionale, se più brevi, prevalgono sul termine di 6/18 mesi previsto dalla direttiva rimpatri: nella gestione di casi concreti si devono applicare i periodi massimi stabiliti dal dirittonazionale (in conformità della direttiva rimpatri) e non i periodi massimi previsti dalla direttiva rimpatri. Ciò implica che uno Stato membro che ha stabilito un periodo massimo nazionale di, ad esempio, 60 giorni per i rimpatriandi non collaborativi non può mantenere il trattenimento per più di 60 giorni, anche se l'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva rimpatri prevede un periodo fino a 18 mesi.
Il diritto nazionale dovrebbe stabilire un periodo massimo di trattenimento tale da permettere alle autorità nazionali competenti di adottare tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio e, quindi, per completare le procedure necessarie per portare a termine il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e assicurarne la riammissione nel paese terzo di rimpatrio. La Commissione raccomanda che gli Stati membri utilizzino i margini previsti dall'articolo 15 della direttiva rimpatri, fissando un periodo massimo iniziale di trattenimento di sei mesi e introducendo la possibilità di prolungare ulteriormente il trattenimento fino a 18 mesi nei casi previsti dall'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva. Si rammenta che l'effettiva durata del trattenimento dev'essere stabilita caso per caso e che il rimpatriando dev'essere rilasciato se non sussistono più le condizioni del trattenimento (ad esempio, una ragionevole prospettiva di allontanamento).
Esempi di motivi che giustificano/non giustificano il trattenimento prolungato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6:
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la mancanza di documenti di identità in quanto tale non è sufficiente per giustificare una proroga del trattenimento - si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Mahdi, C-146/14, punto 73: «[…] il fatto che il cittadino di un paese terzo interessato non sia munito di documenti di identità non può, di per sé, giustificare una proroga del trattenimento prevista all'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE» , |
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la mancanza di collaborazione nell'ottenimento dei documenti di identità può giustificare una proroga del trattenimento se esiste un nesso causale tra la mancanza di collaborazione e il mancato rimpatrio - si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Mahdi, C-146/14, punto 85: «[…] soltanto qualora dall'esame del comportamento del cittadino medesimo nel corso del periodo di trattenimento emerga la sua mancata collaborazione all'esecuzione delle operazioni di allontanamento, nonché la probabilità che, a causa di tale comportamento, dette operazioni durino più del previsto» . |
Ulteriori chiarimenti
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Considerazione dei periodi di trattenimento di una persona in qualità di richiedente asilo: quando si calcola il periodo di trattenimento ai fini dell'allontanamento, non devono essere presi in considerazione i periodi di trattenimento di una persona in qualità di richiedente asilo in quanto il trattenimento ai fini dell'allontanamento e il trattenimento nei confronti dei richiedenti asilo rientrano in norme e regimi giuridici diversi - si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Kadzoev, C-357/09, punti 45 e 48: « il trattenimento ai fini dell'allontanamento disciplinato dalla direttiva 2008/115/CE ed il trattenimento [in arresto] disposto nei confronti di un richiedente asilo, in particolare in forza delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE e delle disposizioni nazionali applicabili, rientrano in distinti regimi giuridici. […] pertanto […] il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE »; |
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e punto 47: « Se dovesse risultare che non è stata adottata alcuna decisione sul collocamento del sig. Kadzoev presso il Centro di permanenza temporanea nel contesto dei procedimenti avviati in seguito alle sue richieste d'asilo richiamate al punto 19 di questa sentenza, e che pertanto il suo trattenimento è rimasto fondato sull'anteriore regime nazionale di trattenimento ai fini dell'allontanamento o sul regime previsto dalla direttiva 2008/115/CE, il periodo di trattenimento del sig. Kadzoev corrispondente al periodo durante il quale i detti procedimenti d'asilo erano in corso dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell'allontanamento contemplato all'articolo 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE ». |
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Considerazione dei periodi di trattenimento in attesa della preparazione di un trasferimento ai sensi del regolamento Dublino: si applica la stessa logica illustrata in precedenza in relazione ai periodi di trattenimento di una persona in qualità di richiedente asilo. |
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Considerazione dei periodi di trattenimento durante i quali è pendente un ricorso con effetto sospensivo: tali periodi devono essere presi in considerazione — si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Kadzoev, C-357/09, punti 53 e 54: « il periodo di trattenimento subìto dalla persona interessata durante il procedimento di verifica giurisdizionale della legittimità della decisione di allontanamento deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della durata massima del trattenimento di cui all'articolo 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE. Se così non fosse, la durata del trattenimento ai fini dell'allontanamento potrebbe variare, all'occorrenza anche considerevolmente, da un caso all'altro in uno stesso Stato membro oppure da uno Stato membro all'altro, a seconda delle particolarità e delle specifiche circostanze delle procedure giudiziarie nazionali, il che contrasterebbe con la finalità perseguita dall'articolo 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, che consiste nel garantire una comune durata massima del trattenimento negli Stati membri ». |
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Tenere conto dei periodi di trattenimento ai fini dell'allontanamento trascorsi in uno (un altro) Stato membro A, seguiti immediatamente da un trattenimento che precede l'allontanamento in uno Stato membro B (tale situazione può verificarsi, ad esempio, nel contesto del trasferimento di un cittadino di paese terzo dallo Stato membro A nello Stato membro B in base a un accordo bilaterale di riammissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva rimpatri): la Commissione ritiene che non si debba superare la soglia assoluta di 18 mesi di trattenimento ininterrotto prima dell'allontanamento, tenuto conto della necessità di rispettare l'effetto utile del termine massimo fissato dall'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva rimpatri. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui periodi di trattenimento già trascorsi in un altro Stato membro, e sull'eventualità che lo Stato membro B si opponga al trasferimento dallo Stato membro A se quest'ultimo ha presentato la richiesta con eccessivo ritardo, dovrebbe essere gestito in base agli accordi bilaterali di riammissione pertinenti. |
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Tenere conto dei periodi di trattenimento completati prima che siano diventate applicabili le disposizioni della direttiva rimpatri: tali periodi devono essere presi in considerazione - si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Kadzoev, C-357/09, punti da 36 a 38. |
14.5. Nuovo trattenimento dei rimpatriandi
Il periodo massimo di trattenimento prescritto dalla direttiva rimpatri non dev'essere pregiudicato da un nuovo trattenimento dei rimpatriandi immediatamente successivo al loro rilascio dopo un periodo di trattenimento.
Un nuovo trattenimento della stessa persona in un momento successivo è legittimo solo se si è verificato un importante cambiamento delle circostanze (ad esempio il rilascio da parte di un paese terzo dei documenti necessari o un miglioramento della situazione nel paese di origine, tale da consentire un rimpatrio sicuro), se tale cambiamento crea una « prospettiva ragionevole di allontanamento » ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva rimpatri e se sono soddisfatte tutte le altre condizioni previste dall'articolo 15 di tale direttiva per l'imposizione del trattenimento.
14.6. Applicazione di misure meno coercitive dopo la fine del periodo di trattenimento
È possibile imporre misure meno coercitive, ad esempio la presentazione periodica alle autorità, il deposito di una garanzia finanziaria adeguata, la presentazione di documenti o l'obbligo di dimora in un determinato luogo, per il periodo e nella misura utili affinché esse possano ancora essere considerate « misure necessarie » per eseguire il rimpatrio. Sebbene non siano previsti termini massimi assoluti per l'applicazione di misure meno coercitive, l'ambito di applicazione e la durata di tali misure devono essere oggetto di una valutazione approfondita riguardo alla loro proporzionalità.
Inoltre, se la natura e l'intensità di una misura meno coercitiva sono simili o pari a quelle della privazione della libertà (ad esempio l'imposizione di un obbligo illimitato di soggiorno in una struttura specifica, senza la possibilità di uscirne), la misura deve essere considerata una continuazione di fatto del trattenimento e si applicano i termini previsti dall'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva rimpatri.
15. CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 16
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1. |
Il trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinari. |
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2. |
I cittadini di paesi terzi trattenuti hanno la possibilità — su richiesta — di entrare in contatto, a tempo debito, con rappresentanti legali, familiari e autorità consolari competenti. |
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3. |
Particolare attenzione è prestata alla situazione delle persone vulnerabili. Sono assicurati le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie. |
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4. |
I pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni nazionali, internazionali e non governativi hanno la possibilità di accedere ai centri di permanenza temporanea di cui al paragrafo 1, nella misura in cui essi sono utilizzati per trattenere cittadini di paesi terzi in conformità del presente capo. Tali visite possono essere soggette ad autorizzazione. |
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5. |
I cittadini di paesi terzi trattenuti sono sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro e dei loro diritti e obblighi. Tali informazioni riguardano anche il loro diritto, ai sensi della legislazione nazionale, di mettersi in contatto con gli organismi e le organizzazioni di cui al paragrafo 4. |
15.1. Fermo di polizia iniziale
L'arresto iniziale (fermo) da parte della polizia a fini di identificazione rientra nell'ambito del diritto nazionale, come viene espressamente sottolineato nel considerando 17 della direttiva rimpatri: « Fatto salvo l'arresto iniziale da parte delleautorità incaricate dell'applicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporanea ». Ciò chiarisce che per un periodo iniziale può continuare a essere applicabile il diritto nazionale. Pur non trattandosi di un obbligo giuridico, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire già in questa fase che i cittadini di paesi terzi siano tenuti separati dai detenuti ordinari.
Durata del periodo di fermo iniziale durante il quale i migranti irregolari sospetti possono essere trattenuti dalla polizia: si tratta di un periodo breve, ma ragionevole, per poter identificare la persona soggetta al controllo e per ricercare le informazioni che consentono di accertare se tale persona sia un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare - si veda la sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa Achughbabian, C-329/11, punto 31: « A tale riguardo, le autorità competenti devono disporre di un termine che, seppur breve, sia anche ragionevole, per poter identificare la persona soggetta al controllo e per ricercare le informazioni che consentono di accertare se tale persona sia un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare. In caso di mancata cooperazione dell'interessato, determinarne il nome e la nazionalità può rivelarsi difficile. Lo stesso può dirsi della verifica della sussistenza di un soggiorno irregolare, soprattutto qualora l'interessato invochi lo status di richiedente asilo o di rifugiato. Ciò premesso, le competenti autorità, onde evitare di compromettere, come ricordato al punto precedente, l'obiettivo della direttiva 2008/115/CE, sono tenute ad agire con diligenza e a pronunciarsi senza indugio in merito alla regolarità o meno del soggiorno della persona interessata ». Sebbene non sia previsto un termine vincolante preciso, la Commissione incoraggia gli Stati membri a garantire che il trasferimento in un apposito centro di permanenza temporanea per migranti irregolari avvenga di norma entro 48 ore dal fermo (in via del tutto eccezionale possono essere ammessi periodi più lunghi in caso di ubicazioni geografiche remote).
15.2. Uso di appositi centri di permanenza temporanea come regola generale
L'uso di appositi centri di permanenza temporanea è la regola generale: i rimpatriandi non sono delinquenti e meritano un trattamento diverso dai detenuti ordinari. L'uso di appositi centri di permanenza temporanea è quindi la regola generale prevista dalla direttiva rimpatri. Gli Stati membri sono tenuti a trattenere ai fini dell'allontanamento i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in appositi centri di permanenza temporanea e non in istituti penitenziari ordinari. Ciò implica l'obbligo per gli Stati membri di garantire la disponibilità di posti sufficienti negli appositi centri di permanenza temporanea e quindi di disporre di capacità di trattenimento conformi alle effettive esigenze, garantendo al contempo condizioni materiali di trattenimento adeguate.
Eccezioni alla regola generale: la deroga prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva rimpatri, che consente agli Stati membri di sistemare le persone trattenute in attesa di allontanamento, in casi eccezionali, in istituti penitenziari ordinari deve essere interpretata in senso restrittivo. La Corte di giustizia lo ha espressamente confermato nella sentenza emessa nelle cause congiunte Bero, C-473/13, e Bouzalmate, C-514/13 (78), punto 25: « La seconda frase […] dell'articolo 16, paragrafo 1 […] prevede una deroga a tale principio, che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente (cfr, in tal senso, sentenza Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, punto 86) ». Quando ci si avvale di tale deroga, occorre tenere pienamente conto dei diritti fondamentali, prestando la debita attenzione a elementi quali le situazioni di sovraffollamento, la necessità di evitare trasferimenti ripetuti e i possibili effetti negativi sul benessere dei rimpatriandi, in particolare nel caso di persone vulnerabili.
Picchi imprevedibili del numero di persone trattenute: la deroga prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva rimpatri può essere applicata quando picchi imprevedibili del numero di persone trattenute dovuti a oscillazioni quantitative imprevedibili insite nel fenomeno della migrazione irregolare (ma non ancora tali da raggiungere il livello di «situazioni di emergenza», espressamente disciplinate dall'articolo 18 della direttiva rimpatri) rendono problematico sistemare le persone trattenute nei centri appositi in uno Stato membro che, in altre situazioni, disporrebbe di un numero adeguato/sufficiente di posti in tali centri.
Comportamento aggressivo di persone trattenute: conformemente alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU, gli Stati membri hanno l'obbligo di proteggere i rimpatriandi trattenuti dal comportamento aggressivo o inopportuno di altre persone trattenute. Gli Stati membri sono incoraggiati a ricercare un modo pratico per affrontare questo problema negli appositi centri senza ricorrere alla sistemazione in istituti penitenziari. Tra le possibili soluzioni vi è quella di riservare determinate parti o ali dei centri di permanenza temporanea alle persone aggressive o riservare specifici centri di permanenza temporanea a questa categoria di persone.
Assenza di appositi centri di permanenza temporanea in un'area regionale specifica di uno Stato membro: il fatto che manchino appositi centri di permanenza temporanea in un'area regionale specifica di uno Stato membro, mentre ne esistono in altre parti dello stesso Stato membro, non può giustificare di per sé la sistemazione in un istituto penitenziario ordinario. Lo ha ribadito espressamente la Corte di giustizia nella sentenza emessa nelle cause congiunte Bero, C-473/13, e Bouzalmate, C-514/13, punto 32: « l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell'allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto ».
Periodi di trattenimento brevi: il fatto che il trattenimento sia probabilmente destinato a durare solo per un breve periodo (ad esempio sette giorni o meno) non è un motivo legittimo per far ricorso a istituti penitenziari.
Trattenimento in istituti medici/psichiatrici chiusi: il trattenimento che precede l'allontanamento in istituti medici/psichiatrici chiusi o insieme a persone trattenute per motivi medici non è previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva rimpatri e sarebbe in contrasto con il suo effetto utile, salvo che, alla luce delle condizioni mediche e dello stato di salute dell'interessato, il trattenimento o il trasferimento in un centro apposito o specificamente adattato appaiano necessari per sottoporlo ad assistenza, cure mediche e controlli specialistici adeguati e costanti, allo scopo di evitare il deterioramento della sua salute.
15.3. Separazione dai detenuti ordinari
L'obbligo di tenere separati i rimpatriandi e i detenuti è un requisito assoluto: la direttiva rimpatri prevede, per gli Stati membri, l'obbligo incondizionato di garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano sempre tenuti separati dai detenuti ordinari qualora uno Stato membro non possa, in via eccezionale, sistemarli in un apposito centro di permanenza temporanea.
Ex detenuti sottoposti a successivo rimpatrio: al termine del periodo di detenzione, quando la persona interessata dovrebbe essere di norma rilasciata, iniziano a essere applicabili le disposizioni relative al trattenimento ai fini dell'allontanamento, compreso l'obbligo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva rimpatri di effettuare il trattenimento in centri appositi. Se la preparazione dell'allontanamento ed eventualmente l'allontanamento stesso sono effettuati in un periodo compreso in quello della pena detentiva, la sistemazione nell'istituto penitenziario può essere mantenuta poiché comunque prevista dalla condanna inflitta per il reato commesso in precedenza. Gli Stati membri sono incoraggiati a iniziare tutte le procedure necessarie per l'allontanamento con largo anticipo, mentre il cittadino di paese terzo interessato sta ancora scontando la pena in un istituto penitenziario, affinché questi possa essere efficacemente rimpatriato, al più tardi al momento del suo rilascio.
Comportamento aggressivo di persone trattenute: un comportamento aggressivo o inopportuno da parte dei rimpatriandi non ne giustifica il trattenimento insieme ai detenuti ordinari, salvo che un atto di aggressione sia stato giudicato come reato e che quindi un tribunale abbia inflitto una pena detentiva.
L'espressione «detenuti ordinari» comprende sia i detenuti condannati che i detenuti in custodia cautelare: lo conferma l'orientamento n. 10, punto 4, dei «Venti orientamenti sul rimpatrio forzato» adottati dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dove si sottolinea esplicitamente che le persone trattenute in attesa dell'allontanamento dal territorio di norma dovrebbero essere separate dai detenuti ordinari, siano essi condannati o in custodia cautelare. Le persone trattenute devono quindi essere separate anche dai detenuti in custodia cautelare.
Non è previsto il consenso del rimpatriando a essere trattenuto insieme ai detenuti: nella sentenza emessa nella causa Pham, C-474/13 (79) (punti 21 e 22), la Corte di giustizia ha ribadito espressamente: « A questo proposito, l'obbligo di separazione dei cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare dai detenuti comuni, previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, va al di là di una semplice modalità di esecuzione specifica della sistemazione dei cittadini di paesi terzi in regime di trattenimento all'interno di istituti penitenziari e costituisce un presupposto di merito di tale sistemazione senza il quale, in via di principio, quest'ultima non sarebbe conforme alla direttiva summenzionata. In tale contesto, uno Stato membro non può tener conto della volontà del cittadino di un paese terzo di cui trattasi ».
15.4. Condizioni materiali di trattenimento
Direttiva rimpatri, articolo 16; orientamento n. 10 sul rimpatrio forzato del Consiglio d'Europa («condizioni di trattenimento in attesa dell'allontanamento»); norme e scheda sul trattenimento degli immigrati del Comitato per la prevenzione della tortura (CPT); regole penitenziarie europee del 2006
La direttiva rimpatri prevede varie garanzie concrete. Gli Stati membri sono tenuti a:
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assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza e il trattamento essenziale delle malattie, |
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prestare attenzione alla situazione delle persone vulnerabili, il che implica anche la necessità, più in generale, di tenere in debito conto elementi quali l'età, la disabilità e le condizioni di salute dell'interessato (compresa la salute mentale), |
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fornire alle persone trattenute informazioni che spieghino le norme vigenti nel centro e i loro diritti e obblighi; si raccomanda di fornire tali informazioni quanto prima e comunque entro 24 ore dall'arrivo, |
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consentire alle persone trattenute di mantenere i contatti con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, |
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offrire a organizzazioni e organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti e pertinenti la possibilità di visitare i centri di permanenza temporanea; tale diritto può essere concesso direttamente agli organismi interessati, indipendentemente da un invito della persona trattenuta. |
Riguardo alle questioni non espressamente disciplinate dalla direttiva rimpatri, gli Stati membri devono attenersi alle norme pertinenti del Consiglio d'Europa, in particolare le «norme del CPT»: la direttiva rimpatri non disciplina talune condizioni materiali, quali le dimensioni delle stanze, l'accesso ai servizi igienici, l'accesso all'aria aperta o l'alimentazione, durante il trattenimento. Il considerando 17 ribadisce tuttavia che le persone trattenute devono essere trattate in «modo umano e dignitoso», nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformità del diritto internazionale. Ogni volta che gli Stati membri impongono il trattenimento ai fini dell'allontanamento, devono farlo a condizioni conformi all'articolo 4 della Carta, che proibisce il trattamento inumano e degradante. Gli effetti pratici di tale obbligo sugli Stati membri sono illustrati in modo più approfondito, in particolare:
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1) |
nell'orientamento n. 10 sul rimpatrio forzato del Consiglio d'Europa («condizioni di trattenimento in attesa dell'allontanamento»); |
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2) |
nelle norme stabilite dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa («norme del CPT», documento CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2013; scheda del CPT sul trattenimento degli immigrati, documento CPT/Inf(2017)3), che riguardano specificamente le esigenze particolari e lo status dei migranti irregolari trattenuti; |
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3) |
nelle regole penitenziarie europee del 2006 (raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri) quali norme minime fondamentali su tutte le questioni non affrontate dalle regole summenzionate; |
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4) |
nelle regole minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (approvate dal Consiglio economico e sociale con le risoluzioni 663 C (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2076 (LXII) del 13 maggio 1977). |
Tali norme rappresentano una descrizione generalmente riconosciuta degli obblighi in materia di trattenimento che dovrebbero essere osservati dagli Stati membri in qualsiasi caso di trattenimento come requisiti minimi assoluti, allo scopo di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla CEDU e di quelli derivanti dalla Carta nel momento in cui si applica il diritto dell'UE.
Orientamento 10 del Consiglio d'Europa — Condizioni di trattenimento in attesa dell'allontanamento
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1. |
Le persone trattenute in attesa dell'allontanamento dovrebbero essere di norma sistemate nel più breve tempo possibile in centri concepiti specificamente per questo scopo che offrano condizioni materiali e un regime appropriati alla loro situazione legale e dotati di personale adeguatamente qualificato. |
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2. |
Tali centri dovrebbero fornire una sistemazione che sia adeguatamente attrezzata, pulita e in buono stato e offra uno spazio sufficiente per vivere in relazione al numero di persone coinvolte. Inoltre, dovrebbero essere curati la progettazione e lo schema delle strutture per evitare, per quanto possibile, qualunque impressione di un ambiente «carcerario». Per quanto concerne il regime di attività, esso dovrebbe includere esercizi all'aria aperta, l'accesso a una stanza di soggiorno e a radio/televisione e giornali/riviste, così come ad altri appropriati mezzi di ricreazione. |
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3. |
Il di tali centri dovrebbe essere selezionato con cura e ricevere una formazione adeguata. Gli Stati membri sono incoraggiati a fornire al personale interessato, per quanto possibile, una formazione mirata all'acquisizione non soltanto di capacità nel campo della comunicazione interpersonale, ma anche di conoscenze riguardo alle diverse culture delle persone trattenute. Una parte del personale dovrebbe preferibilmente possedere competenze linguistiche pertinenti ed essere in grado di riconoscere i possibili sintomi di reazione da stress manifestati dalle persone trattenute e di provvedere in maniera adeguata. Ove necessario, il personale dovrebbe potersi avvalere anche di un supporto esterno, in particolare medico e sociale. |
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4. |
Le persone trattenute in attesa dell'allontanamento dal territorio dovrebbero di norma essere separate dai detenuti ordinari, siano essi condannati o in custodia cautelare. Gli uomini e le donne dovrebbero essere separati dai membri del sesso opposto se lo desiderano, ma nel rispetto del principio dell'unità familiare; pertanto le famiglie dovrebbero essere sistemate di conseguenza. |
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5. |
Le autorità nazionali dovrebbero garantire che le persone trattenute in tali centri abbiano accesso ad avvocati, medici, organizzazioni non governative, familiari e l'UNHCR e possano comunicare con il mondo esterno, conformemente alle norme nazionali pertinenti. Inoltre, il funzionamento di tali centri dovrebbe essere verificato periodicamente, anche da controllori indipendenti riconosciuti. |
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6. |
Le persone trattenute devono avere il diritto di presentare denuncia di presunti casi di maltrattamenti o di mancata protezione da atti violenti di altre persone trattenute. I denuncianti e i testimoni devono essere protetti da maltrattamenti o intimidazioni derivanti dalle loro denunce o dalla presentazione di prove che le possano suffragare. |
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7. |
Le persone trattenute dovrebbero essere sistematicamente informate delle norme vigenti nel centro, delle procedure ad esse applicabili e dei loro diritti e obblighi. Le informazioni dovrebbero essere disponibili nelle lingue più comunemente usate dagli interessati e, se necessario, si dovrebbe ricorrere a interpreti. Le persone trattenute dovrebbero essere informate del loro diritto di contattare un avvocato di loro scelta, la rappresentanza diplomatica competente del loro paese, organizzazioni internazionali quali l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e organizzazioni non governative. Dovrebbe essere fornita assistenza al riguardo. |
Norme del CPT sul trattenimento degli immigrati — stralci
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29. |
(Centri di permanenza temporanea) […] Ovviamente, tali centri dovrebbero fornire una sistemazione che sia adeguatamente attrezzata, pulita e in buono stato e offra uno spazio sufficiente per vivere in relazione al numero di persone coinvolte. Inoltre, dovrebbero essere curati la progettazione e lo schema delle strutture per evitare, per quanto possibile, qualunque impressione di un ambiente carcerario. Per quanto concerne il regime di attività, esso dovrebbe includere esercizi all'aria aperta, l'accesso a una stanza di soggiorno e a radio/televisione e giornali/riviste, così come ad altri appropriati mezzi di ricreazione (ad esempio giochi da tavolo, tennis da tavolo). Quanto più è lungo il periodo per il quale le persone sono trattenute, tanto più sviluppato dovrebbe essere il programma di attività loro offerto. Il personale dei centri per immigrati trattenuti ha un compito particolarmente oneroso. Prima di tutto, ci saranno inevitabilmente difficoltà di comunicazione dovute alle barriere linguistiche. In secondo luogo, per molte persone trattenute sarà difficile accettare di essere state private della libertà senza essere sospettate di alcun reato. In terzo luogo, vi è un rischio di tensione tra persone trattenute di nazionalità o gruppi etnici differenti. Di conseguenza, il CPT dà molta importanza al fatto che il personale di custodia di tali centri sia selezionato con cura e riceva una formazione adeguata. Oltre a possedere capacità ben sviluppate nel campo della comunicazione interpersonale, il personale in questione dovrebbe avere familiarità con le diverse culture delle persone trattenute e almeno alcuni di loro dovrebbero avere competenze linguistiche pertinenti. Inoltre, il personale dovrebbe essere istruito su come riconoscere i possibili sintomi di reazione da stress manifestati da tali persone (sia post-traumatici che indotti dai cambiamenti socio-culturali) e come provvedere in maniera adeguata. |
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79. |
Le condizioni di trattenimento per i migranti irregolari dovrebbero rispecchiare la natura della privazione della libertà cui sono sottoposti, con restrizioni limitate e un regime variato di attività. Più in generale, gli immigrati irregolari trattenuti dovrebbero avere tutte le opportunità di mantenere contatti significativi con il mondo esterno (comprese frequenti occasioni di effettuare telefonate e ricevere visite) e la loro libertà di movimento nel centro di permanenza temporanea dovrebbe essere limitata il meno possibile. Anche quando le condizioni di trattenimento in ambienti carcerari soddisfano tali requisiti, e certamente ciò non sempre avviene, il CPT ritiene che il trattenimento di migranti regolari in un ambiente carcerario sia sostanzialmente sbagliato, per i motivi indicati in precedenza. |
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82. |
Il diritto di accesso a un avvocato dovrebbe includere il diritto di parlare con un avvocato in privato e di avere accesso a una consulenza legale su questioni legate al soggiorno, al trattenimento e alla deportazione. Ciò implica che, qualora i migranti irregolari non siano in grado di nominare e di pagare essi stessi un avvocato, dovrebbero avere accesso a un'assistenza legale. Inoltre, ogni persona trattenuta appena arrivata dovrebbe essere prontamente visitata da un medico o un infermiere qualificato, che riferisce al medico. Il diritto di accesso a un medico dovrebbe includere il diritto – qualora un migrante irregolare lo desideri – di essere visitato da un medico di sua scelta, con eventuale addebito dei costi di tale visita alla persona interessata. La possibilità di comunicare a un familiare o a terzi di propria scelta la misura di trattenimento è considerevolmente agevolata se i migranti irregolari possono tenere con sé il proprio telefono cellulare durante la privazione della libertà o almeno avervi accesso. |
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90. |
La valutazione delle condizioni di salute dei migranti irregolari durante la privazione della libertà è una responsabilità essenziale a livello sia di singola persona trattenuta che di un gruppo di migranti irregolari nel suo complesso. Precedenti esperienze traumatiche possono influire negativamente sullo stato fisico e mentale dei migranti irregolari. Inoltre, la perdita dell'ambiente personale e culturale abituale e l'incertezza riguardo al futuro possono comportare un deterioramento mentale, compreso l'aggravamento di sintomi preesistenti di depressione, ansia e disturbi post-traumatici. |
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91. |
Come minimo, in tutti i centri deve essere presente quotidianamente per i migranti irregolari trattenuti una persona con una qualifica infermieristica riconosciuta, con il compito principale di eseguire lo screening medico iniziale dei nuovi arrivati (in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili, compresa la tubercolosi), ricevere le richieste di visite mediche, garantire la fornitura e la distribuzione dei farmaci prescritti, tenere la documentazione medica e controllare le condizioni igieniche generali. |
Regole penitenziarie europee 2006 — Stralci
Locali di detenzione
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18.1. |
I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita privata, e rispondere alle condizioni minime richieste in materia di sanità e di igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d'aria, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione. |
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18.2. |
Nei locali in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
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Igiene
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19.1. |
Tutti gli spazi di ciascun istituto devono essere tenuti in perfetto stato e sempre puliti. |
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19.2. |
Quando i detenuti fanno ingresso in istituto, le celle e gli altri locali ai quali sono destinati devono essere puliti. |
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19.3. |
I detenuti devono avere un accesso immediato a servizi igienici che siano salubri e rispettino la privacy. |
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19.4. |
Devono essere previste strutture adeguate affinché ciascun detenuto possa usufruire di un bagno e di una doccia, a temperatura adatta al clima, se possibile quotidianamente, ma almeno due volte a settimana (o più frequentemente se necessario) conformemente ai principi generali di igiene. |
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19.5. |
I detenuti devono tenere la propria persona, i vestiti e la zona letto puliti e ordinati. |
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19.6. |
Le autorità penitenziarie devono fornire loro i mezzi per la pulizia inclusi articoli per l'igiene personale, materiali e utensili per la pulizia generale. |
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19.7. |
Speciali provvedimenti devono essere adottati per le necessità igieniche delle donne. |
Vestiario e biancheria da letto
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20.1. |
I detenuti che non posseggono indumenti propri devono ricevere un vestiario adatto al clima. |
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20.2. |
Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante. |
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20.3. |
Tale vestiario deve essere mantenuto in buono stato e, se necessario, sostituito. |
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20.4. |
Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dall'istituto, non deve essere costretto a portare indumenti che lo possano identificare come detenuto. |
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21. |
Ogni detenuto deve disporre di un letto separato e di biancheria da letto personale e idonea che deve essere mantenuta in buono stato e cambiata con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia. |
Regime alimentare
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22.1. |
I detenuti devono beneficiare di un regime alimentare che tenga conto del loro sesso, della loro età, del loro stato di salute, della loro religione, della loro cultura e della natura del loro lavoro. |
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22.2. |
Il diritto interno deve determinare i criteri di qualità del regime alimentare precisandone, in particolare, il contenuto energetico e proteico. |
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22.3. |
Gli alimenti devono essere preparati e serviti in condizioni igieniche. |
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22.4. |
Devono essere serviti tre pasti al giorno ad intervalli ragionevoli. |
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22.5. |
I detenuti devono avere a disposizione acqua potabile in ogni momento. |
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22.6. |
Il medico o un(a) infermiere(a) qualificato(a) devono prescrivere modifiche del regime alimentare di un detenuto se tale misura risulta necessaria per motivi medici. |
Regime penitenziario
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25.1. |
Il regime previsto per tutti i detenuti deve offrire un programma di attività equilibrato. |
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25.2. |
Tale regime deve permettere a tutti i detenuti di trascorrere giornalmente fuori dalla cella il tempo necessario per garantire un livello sufficiente di contatti umani e sociali. |
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25.3. |
Tale regime deve, inoltre, provvedere ai bisogni sociali dei detenuti. |
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25.4. |
Un'attenzione particolare deve essere prestata ai bisogni dei detenuti che hanno subito delle violenze fisiche, psichiche o sessuali. |
Attività fisiche e ricreative
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27.1. |
Ad ogni detenuto deve essere offerta la possibilità di svolgere attività fisica per almeno un'ora al giorno all'aria aperta, se le condizioni atmosferiche lo consentono. |
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27.2. |
Quando la stagione è inclemente, si devono prevedere soluzioni alternative per permettere ai detenuti di svolgere esercizio fisico. |
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27.3. |
Delle attività adeguatamente organizzate – concepite per mantenere i detenuti in buona forma fisica e per permettere loro di fare dell'attività fisica e di distrarsi – devono far parte integrante del regime carcerario. |
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27.4. |
Le autorità penitenziarie devono facilitare questo tipo di attività mettendo a disposizione gli impianti e le attrezzature appropriate. |
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27.5. |
Le autorità penitenziarie devono adottare speciali accorgimenti per organizzare, per i detenuti che ne hanno bisogno, delle attività particolari. |
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27.6. |
Devono essere proposte ai detenuti attività ricreative – che comprendono in particolare sport, giochi, attività culturali, passatempi – e questi ultimi devono essere, per quanto possibile, autorizzati ad organizzarle. |
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27.7. |
I detenuti devono essere autorizzati a riunirsi nel quadro delle attività fisiche e delle attività ricreative. |
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
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29.1. |
La libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei detenuti deve essere rispettata. |
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29.2. |
Il regime penitenziario deve essere organizzato, per quanto possibile, in modo da permettere ai detenuti di praticare la loro religione o di seguire la loro filosofia, di partecipare ai servizi o alle riunioni condotti dai rappresentanti riconosciuti dalle dette religioni o filosofie, di ricevere in privato delle visite dei rappresentanti di queste religioni o di queste filosofie e di poter detenere libri o pubblicazioni a carattere religioso o spirituale. |
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29.3. |
I detenuti non possono essere costretti a praticare una religione o a seguire una filosofia, a partecipare a uffici o riunioni religiose, a partecipare a pratiche religiose oppure accettare la visita di un rappresentante di una religione o di una filosofia qualsiasi. |
Minoranze etniche o linguistiche
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38.1. |
Devono essere presi provvedimenti speciali per i bisogni dei detenuti appartenenti ad una minoranza etnica o linguistica. |
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38.2. |
Per quanto possibile, le pratiche culturali dei diversi gruppi devono poter continuare ad essere osservate in carcere. |
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38.3. |
I bisogni linguistici devono essere soddisfatti ricorrendo ad interpreti competenti e consegnando degli opuscoli di informazione redatti nelle diverse lingue parlate in ogni istituto. |
Cure sanitarie
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40.3. |
I detenuti devono avere accesso al servizio sanitario disponibile nel paese senza discriminazione basata sulla loro situazione giuridica. |
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40.4. |
I servizi medici in istituto cercheranno di individuare e di curare ogni malattia o problema fisico o mentale da cui i detenuti possano essere affetti. |
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40.5. |
A tale scopo, tutti i necessari servizi medici, chirurgici e psichiatrici compresi quelli disponibili nella comunità libera devono essere messi a disposizione del detenuto. |
Personale medico e curante
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41.1. |
Ogni istituto deve disporre dei servizi di almeno un medico generico. |
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41.2. |
Devono essere adottate delle disposizioni per garantire che un medico possa intervenire immediatamente in caso di urgenza. |
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41.3. |
Gli istituti che non dispongono di un medico a tempo pieno devono essere regolarmente visitati da un medico a tempo parziale. |
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41.4. |
Ogni istituto deve avere del personale adeguatamente formato per il servizio sanitario. |
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41.5. |
I servizi di dentisti e di oculisti specializzati devono essere disponibili per ogni detenuto. |
Doveri del medico
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42.1. |
Il medico, o un(a) infermiere(a) professionale che dipende da questo medico, deve incontrare ogni detenuto il più presto possibile dopo l'ingresso in istituto e lo deve visitare, salvo se ciò è manifestamente non necessario. |
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42.2. |
Il medico, o un(a) infermiere(a) professionale che dipende da questo medico, deve visitare i detenuti che ne fanno richiesta prima della loro scarcerazione, altrimenti deve visitare i detenuti ogni volta che è necessario. |
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42.3. |
Quando visita un detenuto, il medico – o un(a) infermiere(a) professionale che riferisce a tale medico – deve porre particolare attenzione a:
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Fornitura di cure sanitarie
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46.1. |
I detenuti malati che hanno necessità di cure specialistiche devono essere trasferiti presso istituti specializzati o presso ospedali civili, se queste cure non sono disponibili nell'istituto. |
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46.2. |
Laddove un servizio penitenziario disponga di proprie strutture ospedaliere, in esse deve operare personale adeguatamente qualificato e tali strutture devono essere dotate di attrezzature in grado di fornire ai detenuti ad esse affidati assistenza e trattamento adeguati. |
16. TRATTENIMENTO DI MINORI E FAMIGLIE
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 17
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1. |
I minori non accompagnati e le famiglie con minori sono trattenuti solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile. |
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2. |
Le famiglie trattenute in attesa di allontanamento usufruiscono di una sistemazione separata che assicuri loro un adeguato rispetto della vita privata. |
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3. |
Ai minori trattenuti è offerta la possibilità di svolgere attività di svago, tra cui attività di gioco e ricreative consone alla loro età e, in funzione della durata della permanenza, è dato accesso all'istruzione. |
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4. |
Ai minori non accompagnati è fornita, per quanto possibile, una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età. |
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5. |
L'interesse superiore del bambino costituisce un criterio fondamentale per il trattenimento dei minori in attesa di allontanamento. |
La direttiva rimpatri autorizza il trattenimento di minori non accompagnati e famiglie con minori ai fini dell'allontanamento solo in mancanza di altra soluzione e per un periodo adeguato il più breve possibile, purché siano debitamente rispettate le garanzie del caso.
In aggiunta a tali garanzie stabilite all'articolo 17 della direttiva rimpatri, occorre rispettare i principi sanciti all'articolo 15 della medesima direttiva, applicabili alle disposizioni generali sul trattenimento: in particolare, il trattenimento dev'essere disposto soltanto in mancanza di altra soluzione, dev'essere disponibile un'adeguata gamma di alternative efficaci al trattenimento e dev'essere svolta una valutazione individuale di ogni caso (cfr. punto 14 del presente manuale). L'interesse superiore del minore dev'essere sempre tenuto in primaria considerazione nel contesto del trattenimento di minori e famiglie, gli Stati membri sono incoraggiati a coinvolgere organismi di protezione dei minori in tutte le questioni relative al trattenimento e, laddove esistono motivi per effettuarlo, occorre fare tutto il possibile per garantire che sia disponibile e accessibile un'adeguata gamma di alternative efficaci al trattenimento dei minori (sia non accompagnati che accompagnati dalle famiglie).
L'UNHCR (80) e la FRA (81) forniscono esempi di buone prassi in materia di alternative al trattenimento di minori non accompagnati e famiglie con minori.
La Commissione raccomanda che il diritto nazionale non precluda la possibilità di trattenere i minori, laddove è strettamente necessario per garantire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio definitiva e se non è possibile applicare efficacemente misure meno coercitive nel caso specifico.
Il testo dell'articolo 17 della direttiva rimpatri corrisponde strettamente al testo dell'orientamento 11 del Consiglio d'Europa su «Minori e famiglie». Ulteriori orientamenti concreti si trovano nell'osservazione relativa a tale orientamento.
Orientamento 11 del Consiglio d'Europa — Minori e famiglie
Commento
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1. |
I paragrafi 1, 3 e 5 dell'orientamento si ispirano alle disposizioni pertinenti della Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata e aperta alla firma, alla ratifica e all'adesione dalla risoluzione n. 44/25 dell'Assemblea generale del 20 novembre 1989 e ratificata da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa. Riguardo al paragrafo 2, si potrebbe rammentare che il diritto al rispetto della vita familiare garantito ai sensi dell'articolo 8 della CEDU si applica anche nel contesto del trattenimento. |
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2. |
Riguardo alla privazione della libertà dei bambini, l'articolo 37 della Convenzione prevede in particolare che «[l]'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la durata più breve possibile» [articolo 37, lettera b)]. In base all'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione «[o]gni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato». |
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3. |
Si è tratta ispirazione anche dal paragrafo 38 delle Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà, adottate con la risoluzione n. 45/113 dell'Assemblea generale del 14 dicembre 1990, che si applicano a qualsiasi privazione della libertà, intesa come qualsiasi forma di detenzione o d'incarcerazione o il collocamento di una persona in un istituto di custodia pubblico o privato dal quale essa non è autorizzata a uscire liberamente, su disposizione di un'autorità giudiziaria o amministrativa o di qualsiasi altra autorità pubblica [paragrafo 11, lettera b)]. In base al paragrafo 38, nell'età dell'obbligo scolastico ogni minore ha diritto a ricevere un'istruzione adeguata alle sue esigenze e capacità e intesa a prepararlo al reinserimento nella società. Tale istruzione dovrebbe essergli impartita al di fuori del centro di trattenimento, in scuole pubbliche ove possibile e, in ogni caso, da insegnanti qualificati attraverso programmi integrati con il sistema scolastico del paese, in modo tale che, dopo il rilascio, il minore possa continuare gli studi senza difficoltà. L'amministrazione dei centri di trattenimento dovrebbe prestare particolare attenzione all'istruzione dei minori di origine straniera o con particolari esigenze etniche o culturali. I minori analfabeti o con difficoltà cognitive o di apprendimento dovrebbero avere diritto a un'istruzione specifica. |
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4. |
L'ultimo paragrafo rispecchia il principio guida della Convenzione sui diritti del fanciullo, il cui articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che «[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Com'è ovvio, ciò vale anche per le decisioni riguardanti il trattenimento dei minori che potrebbero essere allontanati dal territorio. |
Riguardo al trattenimento dei minori, le norme del CPT prevedono le seguenti disposizioni, che dovrebbero essere rispettate dagli Stati membri ogni volta che ricorrono al trattenimento in via del tutto eccezionale e in mancanza di altra soluzione.
Norme del CPT relative al trattenimento dei minori - stralci
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97. |
Il CPT ritiene che debba essere compiuto ogni sforzo per evitare di privare della libertà un migrante irregolare che è un minore. Sulla base del principio dell'interesse superiore del minore quale formulato nell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, il trattenimento dei minori, compresi i minori non accompagnati e separati dalla famiglia, è raramente giustificato e, secondo il Comitato, non può certo essere unicamente motivata dall'assenza dello status di residente dell'interessato. Quando un minore è trattenuto, in casi eccezionali, la privazione della libertà deve essere della durata più breve possibile; ogni sforzo deve tendere al rilascio immediato dei minori non accompagnati o separati dalla famiglia dal centro di permanenza temporanea e al loro affidamento a strutture che garantiscano un trattamento più appropriato. Inoltre, vista la vulnerabilità dei minori, devono applicarsi garanzie supplementari ogni volta che un minore è trattenuto in un centro, in particolare se è separato dai genitori o da altre persone che si prendano cura di lui, o se è non accompagnato, ossia senza genitori, membri della famiglia o altre persone che si prendano cura di lui. |
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98. |
Non appena le autorità sono informate della presenza di un minore, una persona professionalmente qualificata deve procedere a un primo colloquio, in una lingua comprensibile al minore. Deve essere effettuata una valutazione delle particolari vulnerabilità del minore, tenendo conto tra l'altro dell'età, delle condizioni di salute, dei fattori psicosociali e di altre esigenze di protezione, comprese quelle derivanti da violenze, tratta o traumi psicologici. I minori non accompagnati o separati dalla famiglia e privati della libertà devono poter ottenere rapidamente e gratuitamente accesso a un'assistenza giuridica o ad altra assistenza appropriata, compresa l'assegnazione di un tutore o di un rappresentante legale. Devono altresì essere attivati meccanismi di controllo per verificare la qualità della tutela. |
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99. |
Devono essere adottate misure atte a garantire la presenza regolare di un assistente sociale e di uno psicologo negli istituti che ospitano minori trattenuti, e ad accertarsi che stabiliscano contatti con loro. L'impiego di personale misto costituisce un'altra garanzia contro i maltrattamenti: la presenza di personale maschile e femminile può avere effetti positivi in termini di comportamenti eticamente corretti e favorire una certa normalità in un luogo di trattenimento. I minori privati della libertà devono potere scegliere tra diverse attività costruttive (miranti in particolare a rendere possibile la prosecuzione della loro istruzione). |
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100. |
Per limitare il rischio di sfruttamento, si devono prendere disposizioni speciali per l'allestimento dei locali in cui sono alloggiati i minori, in modo che siano adatti a loro, separandoli, ad esempio, dai reparti degli adulti, a meno che si ritenga preferibile non farlo, nell'interesse superiore dei minori. Un esempio al riguardo è rappresentato dal caso di minori accompagnati dai genitori o da altri parenti prossimi. In tali circostanze, bisogna compiere ogni sforzo per evitare di separare i membri di una famiglia. |
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131. |
Procedure efficaci di reclamo e di ispezione rappresentano le garanzie fondamentali contro i maltrattamenti in qualunque luogo di trattenimento, compresi gli istituti per i minorenni. I minori (come pure i loro genitori o i loro rappresentanti legali) dovrebbero disporre di vie di ricorso all'interno del sistema amministrativo degli istituti e dovrebbero essere autorizzati a rivolgersi, in via confidenziale, a un'autorità indipendente. Le procedure per la presentazione dei reclami dovrebbero essere semplici, efficaci e a misura di minore, in particolare per quanto riguarda il linguaggio utilizzato. I minori (come pure i loro genitori o i loro rappresentanti legali) dovrebbero avere il diritto di sollecitare un parere giuridico sulle procedure di denuncia e di usufruire di una consulenza legale gratuita quando lo richiede l'interesse della giustizia. |
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132. |
Il CPT attribuisce ugualmente un'importanza particolare alle visite regolari effettuate presso tutti gli istituti detentivi per minori da parte di un organismo indipendente, ad esempio un comitato incaricato delle visite, un giudice, il garante dei minori o il meccanismo nazionale per la prevenzione (istituito in virtù del protocollo facoltativo della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura - OPCAT), abilitato a ricevere i reclami dei minori o dei loro genitori o rappresentanti legali e, se necessario, ad agire di conseguenza, procedere all'ispezione dei locali e delle strutture e definire se la gestione dell'istituto è conforme alle disposizioni della legislazione nazionale e alle norme internazionali pertinenti. I membri di tale organismo d'ispezione dovrebbero essere proattivi ed entrare direttamente in contatto con i minori, in particolare intervistandoli senza la presenza di testimoni. |
17. SITUAZIONI DI EMERGENZA
Base giuridica: direttiva rimpatri, articolo 18
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1. |
Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacità dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro può decidere di accordare per il riesame giudiziario periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, terzo comma, e adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 2. |
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2. |
All'atto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. Quest'ultima è informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato l'applicazione delle suddette misure eccezionali. |
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3. |
Nulla nel presente articolo può essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttiva. |
Il campo di applicazione delle possibili deroghe è limitato a tre disposizioni: in situazioni di emergenza in cui si verifica l'arrivo improvviso di un numero molto elevato di migranti irregolari, l'articolo 18 prevede la possibilità per gli Stati membri di non applicare tre disposizioni della direttiva relative al trattenimento: i) l'obbligo di garantire un pronto riesame giudiziario iniziale del trattenimento, ii) l'obbligo di effettuare il trattenimento solo in centri appositi e iii) l'obbligo di prevedere una sistemazione separata che assicuri alle famiglie un adeguato rispetto della vita privata. Non sono possibili deroghe ad altre disposizioni contenute nella direttiva rimpatri.
Il recepimento nel diritto nazionale è un prerequisito per una eventuale applicazione della clausola di emergenza: l'articolo 18 descrive e limita le situazioni interessate, nonché l'ambito di possibili deroghe e degli obblighi di informazione nei confronti della Commissione. Se desidera avere la possibilità di applicare questa clausola di salvaguardia in situazioni di emergenza, lo Stato membro deve averla già correttamente recepita (82), come possibilità e in linea con i criteri di cui all'articolo 18, nella legislazione nazionale. NB: a differenza delle clausole di salvaguardia contenute nei regolamenti (ad esempio quelle previste dal codice frontiere Schengen relative al ripristino dei controlli alle frontiere interne), le clausole di salvaguardia contenute nelle direttive devono essere recepite nel diritto nazionale prima di poter essere applicate.
Gli Stati membri devono informare la Commissione quando ricorrono a tali misure e quando cessano di applicarle. Tali informazioni devono essere trasmesse mediante i consueti canali ufficiali, ossia al segretariato generale della Commissione europea tramite la Rappresentanza permanente.
18. RECEPIMENTO, INTERPRETAZIONE E REGIME TRANSITORIO
Effetto diretto della direttiva rimpatri in caso di recepimento insufficiente o tardivo: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, le disposizioni di una direttiva che conferiscono diritti alle persone e sono sufficientemente chiare e incondizionate sono direttamente applicabili a decorrere dalla scadenza del termine di attuazione della direttiva. Molte delle disposizioni della direttiva rimpatri soddisfano tali requisiti e devono essere applicate direttamente dalle autorità amministrative e giudiziarie nazionali nei casi in cui gli Stati membri non abbiano recepito (o abbiano recepito in misura insufficiente) determinate disposizioni della direttiva. Ciò vale in particolare per le disposizioni relative a quanto segue:
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il rispetto del principio di non respingimento (articoli 5 e 9 della direttiva rimpatri), |
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il requisito secondo cui alle persone da rimpatriare di norma dev'essere offerto un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni per la partenza volontaria (articolo 7 della direttiva rimpatri), |
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le limitazioni all'uso di misure coercitive in relazione ai rimpatri forzati (articolo 8 della direttiva rimpatri), |
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il diritto dei minori non accompagnati sottoposti a procedure di rimpatrio di ricevere assistenza da organismi adeguati diversi dalle autorità che eseguono il rimpatrio e l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i minori non accompagnati siano ricondotti esclusivamente a un membro della famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio (articolo 10 della direttiva rimpatri), |
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le limitazioni della durata dei divieti d'ingresso e la necessità di esami individuali caso per caso (articolo 11 della direttiva rimpatri) (ciò è stato espressamente ribadito dalla Corte di giustizia nella sentenza emessa nella causa Filev-Osmani, C-297/12, punto 55), |
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le garanzie procedurali, compreso il diritto a una decisione di rimpatrio scritta e motivata, nonché il diritto a un ricorso effettivo e a un'assistenza legale e linguistica (articoli 12 e 13 della direttiva rimpatri), |
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le limitazioni dell'uso del trattenimento e i limiti di tempo massimi per il trattenimento (articolo 15 della direttiva rimpatri) e il diritto a condizioni di trattenimento umane e dignitose (articolo 16 della direttiva rimpatri) (ciò è stato espressamente ribadito dalla Corte di giustizia nella sentenza emessa nella causa El Dridi, C-61/11, punti 46 e 47), |
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le limitazioni e le garanzie specifiche relative al trattenimento di minori e famiglie (articolo 17 della direttiva rimpatri). |
Riferimenti preliminari alla Corte di giustizia: l'articolo 267 del TFUE attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a pronunciarsi sull'interpretazione e sulla validità della direttiva rimpatri. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi a un giudice di uno degli Stati membri, tale giudice può domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione qualora reputi che una decisione al riguardo sia necessaria affinché egli possa emanare la propria sentenza. Quando una questione del genere è sollevata in una causa pendente davanti a un giudice di uno Stato membro avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giudiziario secondo il diritto nazionale, tale giudice è tenuto a sottoporre la questione alla Corte. Se una questione del genere è sollevata in una causa pendente davanti a un giudice in relazione a una persona trattenuta, la Corte di giustizia agisce tramite una procedura accelerata d'urgenza. I rinvii pregiudiziali hanno già svolto un ruolo importante contribuendo a garantire un'interpretazione armonizzata di varie disposizioni fondamentali della direttiva rimpatri.
I membri degli organi giudiziari degli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare costantemente i rinvii pregiudiziali e a chiedere alla Corte di giustizia un'interpretazione autentica ogni volta che risulti necessario.
Regime transitorio per i casi/procedimenti relativi a periodi antecedenti al 24 dicembre 2010: gli Stati membri devono garantire che tutte le persone rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva usufruiscano delle garanzie sostanziali e dei diritti accordati dalla direttiva a partire dal 24 dicembre 2010 (o dalla data di adesione nel caso dei nuovi Stati membri). Sebbene possa essere legittimo mantenere le procedure nazionali di rimpatrio avviate in conformità della legislazione nazionale vigente prima del recepimento, ciò non deve pregiudicare nella sostanza i diritti accordati dalla direttiva, quali, ad esempio, la limitazione del trattenimento e dell'uso di misure coercitive, le garanzie procedurali, compreso il diritto a una decisione scritta e alla sua impugnazione, la priorità attribuita alla partenza volontaria. Per ogni rimpatrio non ancora effettuato entro il 24 dicembre 2010 deve essere emessa una decisione di rimpatrio scritta in conformità dei termini dell'articolo 12 della direttiva e deve essere concesso un ricorso effettivo contro tale decisione in conformità dell'articolo 13 della direttiva.
I divieti d'ingresso «storici» emessi prima del 24 dicembre 2010 devono essere adattati ai requisiti della direttiva rimpatri (cfr. punto 11.9 del presente manuale). I periodi di trattenimento completati prima che le disposizioni della direttiva rimpatri siano diventate applicabili devono essere presi in considerazione per il calcolo del limite di tempo massimo complessivo previsto dalla direttiva rimpatri (cfr. punto 14.4.2 del presente manuale).
Introduzione di una deroga all'ambito di applicazione in una fase successiva (dopo il 2010): gli Stati membri possono decidere di ricorrere alla deroga prevista dall'articolo 2 (casi frontalieri e casi di diritto nazionale) in un momento successivo. Una modifica della legislazione nazionale non deve avere conseguenze svantaggiose per le persone alle quali erano già applicabili gli effetti della direttiva rimpatri (cfr. punto 2 del presente manuale).
19. FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Il presente manuale è basato sulle fonti elencate qui di seguito.
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1. |
Verbali del gruppo di contatto sulla direttiva rimpatri. |
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2. |
Stralci dalla giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia (con parole chiave e nome dello Stato membro tra parentesi):
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3. |
L'acquis dell'UE in materia di rimpatri:
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4. |
Documenti pertinenti del Consiglio d'Europa:
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5. |
Documenti pertinenti dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali:
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6. |
Relazioni su valutazioni Schengen nel settore del rimpatrio. |
20. ABBREVIAZIONI
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Carta: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
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CEDU: Convenzione europea dei diritti dell'uomo |
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Corte EDU: Corte europea dei diritti dell'uomo |
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Corte di giustizia: Corte di giustizia dell'Unione europea |
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SEE: Spazio economico europeo |
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FRA: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali |
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Stati membri: gli Stati membri vincolati dalla direttiva rimpatri (tutti gli Stati membri dell'UE tranne il Regno Unito e l'Irlanda) nonché la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein |
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CAS: Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen |
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SIS: Sistema d'informazione Schengen |
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TUE: trattato sull'Unione europea |
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TFUE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(2) C(2015) 6250.
(3) C(2017) 1600 final.
(4) Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(5) In virtù di una specifica disposizione del trattato di adesione del Regno Unito, solo i cittadini britannici che sono «cittadini del Regno Unito ai fini dell'Unione europea» sono anche cittadini dell'Unione europea.
(6) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(7) A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione del 1954 relativa allo status degli apolidi, un apolide è «una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione».
(8) Sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2016, Affum, C-47/15, ECLI:EU:C:2016:408.
(9) Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2011, Achughbabian, C-329/11, ECLI:EU:C:2011:807.
(10) Sentenza della Corte di giustizia del 6 dicembre 2012, Sagor, C-430/11, ECLI:EU:C:2012:777.
(11) Sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2017, Al Chodor e altri, C-528/15, ECLI:EU:C:2017:213.
(12) Articolo 2, lettera n), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31): « » rischio di fuga«: la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un richiedente o un cittadino di un paese terzo o un apolide oggetto di una procedura di trasferimento possa fuggire» .
(13) Queste informazioni possono essere ottenute tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, istituito dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23) e dalla decisione 2009/316/GAE del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33). Il 19 gennaio 2016 la Commissione ha presentato la proposta COM(2016) 7 final, al fine di agevolare lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari dei cittadini di paesi terzi nell'UE.
(14) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).
(15) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).
(16) A differenza degli Stati membri dell'Unione europea, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein non sono vincolati dalle direttive dell'UE sulla base dell'articolo 288 del TFUE, ma lo diventano solo dopo averle accettate e nel rispetto dei principi generali del diritto pubblico internazionale. Pertanto, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein, a differenza degli Stati membri dell'Unione europea, non sono vincolati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al recepimento delle direttive nel diritto nazionale e hanno la facoltà di scegliere le modalità di recepimento dell'obbligo stabilito dalla direttiva rimpatri (ad esempio, tramite un riferimento diretto al testo della direttiva) conformemente ai loro obblighi internazionali.
(17) Sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2013, Filev e Osmani, C-297/12, ECLI:EU:C:2013:569.
(18) In seguito alla codificazione del codice frontiere Schengen nel 2016, il riferimento all'articolo 13 del codice va inteso come riferimento all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.
(19) Consiglio d'Europa, Convenzione europea di estradizione, 1957.
(20) Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, ECLI:EU:C:2011:268.
(21) Sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2015, Zaizoune, C-38/14, ECLI:EU:C:2015:260.
(22) Nazioni Unite, Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati.
(23) Articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati: « 1. Gli Stati Contraenti non prenderanno sanzioni penali, a motivo della loro entrata o del loro soggiorno illegali, contro i rifugiati che giungono direttamente da un territorio in cui la loro vita o la loro libertà erano minacciate nel senso dell'articolo 1, [purché] si presentino senza indugio alle autorità e giustifichino con motivi validi la loro entrata o il loro soggiorno irregolari ».
(24) Sentenza della Corte di giustizia del 1o ottobre 2015, Skerdjan Celaj, C-290/14, ECLI:EU:C:2015:640.
(25) Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24). Tale direttiva non è vincolante per la Danimarca, la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein.
(26) Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19).
(27) Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).
(28) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).
(29) Gli esempi forniti sono semplificati a fini esplicativi. All'atto pratico, ogni caso va valutato sulla base delle singole circostanze.
(30) Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
(31) Raccomandazione C(2006) 5186 della Commissione, del 6 novembre 2006, che istituisce un «Manuale pratico per le guardie di frontiera» (Manuale Schengen) comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone.
(32) Si tratta di una disposizione generale «onnicomprensiva» che riguarda anche i casi espressamente esclusi dalla definizione di «permesso di soggiorno» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, lettera b), punti i) e ii), del codice frontiere Schengen.
(33) Decisione della Commissione C(2010) 1620 del 19 marzo 2010 che istituisce il manuale per il trattamento delle domande di visto e la modifica dei visti già rilasciati e successive modifiche.
(34) Sentenza della Corte di giustizia del 15 febbraio 2016, J.N., C-601/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:84.
(35) Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).
(36) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).
(37) Direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (GU L 132 del 19.5.2011, pag. 1).
(38) Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17).
(39) Documento 8829/16 del Consiglio.
(40) Documento 9979/16 del Consiglio.
(41) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno 2015, Zh. e O., C-554/13, ECLI:EU:C:2015:377.
(42) Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55).
(43) Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26).
(44) NB: questa interpretazione non implica che l'espulsione senza scorta sia sinonimo di partenza volontaria. L'espressione «espulsione senza scorta» può comprendere anche i casi di rimpatrio forzato (allontanamento) senza la scorta della polizia.
COM(2016) 881 final.
(46) Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).
(47) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(48) Decisione 2004/573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 28).
(49) Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).
(50) Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, 1989.
(51) UNHCR-Unicef, Safe and Sound, 2014, disponibile all'indirizzo: http://www.refworld.org/docid/5423da264.html.
(52) Nazioni Unite, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (articolo 3, para. 1)* [Osservazione generale n. 14 (2013) relativa al diritto del fanciullo a che il suo interesse superiore sia considerato preminente (articolo 3, paragrafo 1)], 2013, disponibile all'indirizzo: http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf.
(53) UNHCR, Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 2008, http://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf.
(54) UNHCR, Field Handbook for the Implementation of UNHCR BID Guidelines, 2011, disponibile all'indirizzo: http://www.refworld.org/pdfid/4e4a57d02.pdf.
(55) Consiglio d'Europa, Venti orientamenti sul rimpatrio forzato, 2005.
(56) Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, Age assessment practice in Europe (La prassi di accertamento dell'età in Europa), 2014, disponibile all'indirizzo: https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf. Un nuovo documento di orientamento è in fase di preparazione.
(57) Nazioni Unite, Guidelines for the alternative care of children, 2010, disponibili all'indirizzo: http://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html.
(58) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
(59) COM(2009) 313 def.
(60) Sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, Gaydarov, C-430/10, ECLI:EU:C:2011:749.
(61) Sentenza della Corte di giustizia del 26 luglio 2017, Ouhrami, C-225/16, ECLI:EU:C:2017:590.
(62) Sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:533.
(63) Sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, ECLI:EU:C:2014:2431.
(64) Sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, ECLI:EU:C:2014:2336.
(65) Nazioni Unite, Osservazione generale n. 12 (2009): Il diritto del minore di essere ascoltato, 2009, disponibile sul seguente sito: http://www.refworld.org/docid/4ae562c52.html.
(66) COM(2015) 285 final.
(67) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(68) Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014, Abdida, C-562/13, ECLI:EU:C:2014:2453.
(69) Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13), abrogata dalla direttiva 2013/32/UE.
(70) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 febbraio 2002, Čonka contro Belgio, domanda n. 51564/99.
(71) Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 18).
(72) Nazioni Unite, Osservazione generale n. 6 (2005): Trattamento dei minori non accompagnati e separati fuori dal loro paese d'origine, 2005, disponibile sul seguente sito: http://www.refworld.org/docid/42dd174b4.html.
(73) Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:1320.
(74) Sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, ECLI:EU:C:2009:741.
(75) UNHCR, Documento di opzioni 2: Options for governments on open reception and alternatives to detention, 2015, disponibile sul seguente sito: http://www.unhcr.org/protection/detention/5538e53d9/unhcr-options-paper-2-options-governments-open-reception-alternatives-detention.html.
(76) Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, Arslan, C-534/11, ECLI:EU:C:2013:343.
(77) All'indirizzo http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/search/download.do?documentId=10737855 (pagg. 44-50) è disponibile una panoramica dei vari termini applicabili in base al diritto nazionale. La panoramica rispecchia la situazione esistente al dicembre 2013; nel frattempo alcune disposizioni nazionali sono cambiate.
(78) Sentenza del 17 luglio 2014, Bero, C-473/13, e Bouzalmate, C-514/13, ECLI:EU:C:2014:2095.
(79) Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2014, Pham, C-474/13, ECLI:EU:C:2014:2096.
(80) UNHCR, Documento di opzioni 1: Options for governments on care arrangements and alternatives to detention for children and families, 2015, disponibile sul seguente sito: http://www.unhcr.org/553f58509.pdf.
(81) Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, European legal and policy framework on immigration detention of children, 2017, disponibile sul seguente sito: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-immigration-detention-children_en.pdf.
(82) Riguardo alla situazione specifica di Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein cfr. la relativa nota a piè di pagina al punto 2 del presente manuale.