ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 336

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
16 dicembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla data della firma del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

1

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/2339 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera belga

2

 

*

Regolamento (UE) 2017/2340 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca del tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per le navi battenti bandiera spagnola

4

 

*

Regolamento (UE) 2017/2341 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera spagnola

6

 

*

Regolamento (UE) 2017/2342 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese

8

 

*

Regolamento (UE) 2017/2343 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca degli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X per le navi battenti bandiera portoghese

10

 

*

Regolamento (UE) 2017/2344 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

12

 

*

Regolamento (UE) 2017/2345 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera francese

14

 

*

Regolamento (UE) 2017/2346 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'acciuga nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

16

 

*

Regolamento (UE) 2017/2347 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera spagnola

18

 

*

Regolamento (UE) 2017/2348 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2349 della Commissione, del 15 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2350 del Consiglio, del 9 agosto 2016, relativa all'imposizione di un'ammenda al Portogallo per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2351 del Consiglio, del 9 agosto 2016, relativa all'imposizione di un'ammenda alla Spagna per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2352 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2017) 8356]

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2353 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di Calanus finmarchicus quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8426]

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2354 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8470]

49

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2355 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 8474]

52

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2356 della Commissione, del 15 dicembre 2017, relativa al riconoscimento della relazione dell'Australia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

55

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2017 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, dell'8 dicembre 2017, riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE [2017/2357]

58

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


Informazione relativa alla data della firma del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

Il protocollo (1) che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio è stato firmato l'8 dicembre 2017.

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dall'8 dicembre 2017, data della firma, ai sensi del suo articolo 15.


(1)   GU L 279 del 28.10.2017, pag. 3.


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (1), è entrato in vigore il 1o novembre 2017, essendo stata espletata, in data 9 ottobre 2017, la procedura prevista all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo quadro.


(1)   GU L 326 del 9.12.2017, pag. 7.


REGOLAMENTI

16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/2


REGOLAMENTO (UE) 2017/2339 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione della zona VIId per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

36/TQ127

Stato membro

Belgio

Stock

SRX/07D. (inclusa la condizione speciale RJC/07D., RJE/07D., RJH/07D., RJM/07D., RJN/07D., RJU/07D., RJC/*67AKD, RJH/*67AKD, RJM/*67AKD, RJN/*67AKD, RJU/*67AKD)

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell'Unione della zona VIId

Data di chiusura

1.11.2017


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/4


REGOLAMENTO (UE) 2017/2340 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca del tonno albacora nella zona di competenza della IOTC per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

37/TQ127

Stato membro

Spagna

Stock

YFT/IOTC

Specie

Tonno albacora (Thunnus albacares)

Zona

Zona di competenza della IOTC

Data di chiusura

6.11.2017


16.12.2017   

IT

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L 336/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/2341 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca dell'alalunga del nord nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

33/TQ127

Stato membro

Spagna

Stock

ALB/AN05N

Specie

Alalunga del nord (Thunnus alalunga)

Zona

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Data di chiusura

24.10.2017


16.12.2017   

IT

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L 336/8


REGOLAMENTO (UE) 2017/2342 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).


ALLEGATO

N.

31/TQ2285

Stato membro

Portogallo

Stock

GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-)

Specie

Musdea bianca (Phycis blennoides)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX

Data di chiusura

23.10.2017


16.12.2017   

IT

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L 336/10


REGOLAMENTO (UE) 2017/2343 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca degli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona X per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).


ALLEGATO

N.

35/TQ2285

stato membro

Portogallo

Stock

DWS/10-

Specie

Squali di acque profonde (Deania hystricosa e Deania profundorum0

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X

Data di chiusura

28.10.2017


16.12.2017   

IT

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L 336/12


REGOLAMENTO (UE) 2017/2344 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca dei berici nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).


ALLEGATO

N.

39/TQ2285

Stato membro

Portogallo

Stock

ALF/3X14-

Specie

Berici (Beryx spp.)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

Data di chiusura

7.11.2017


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/14


REGOLAMENTO (UE) 2017/2345 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I e II per le navi battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

40/TQ127

Stato membro

Francia

Stock

LIN/1/2.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II

Data di chiusura

6.11.2017


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/16


REGOLAMENTO (UE) 2017/2346 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca dell'acciuga nelle zone IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

38/TQ127

Stato membro

Portogallo

Stock

ANE/9/3411

Specie

Acciuga (Engraulis encrasicolus)

Zona

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

8.11.2017


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/18


REGOLAMENTO (UE) 2017/2347 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera spagnola

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

43/TQ127

Stato membro

Spagna

Stock

SRX/67AKXD (inclusa la condizione speciale RJC/67AKXD, RJE/7FG., RJF/67AKXD, RJH/67AKXD, RJI/67AKXD, RJM/67AKXD, RJN/67AKXD, RJU/67AKXD, RJC/*07D., RJE/*07D., RJF/*07D., RJH/*07D., RJI/*07D., RJM/*07D., RJN/*07D., RJU/*07D.)

Specie

Razze (Rajiformes)

Zona

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

Data di chiusura

13.11.2017


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/20


REGOLAMENTO (UE) 2017/2348 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

45/TQ127

Stato membro

Belgio

Stock

HAD/7X7A34

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

Data di chiusura

25.11.2017


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2349 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3), l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.

(2)

Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.

(4)

Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data «1o novembre 2015» è sostituita dalla data «1o aprile 2016».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DECISIONI

16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/24


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2350 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 2016

relativa all'imposizione di un'ammenda al Portogallo per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione adottata il 12 luglio 2016, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il Consiglio ha stabilito che il Portogallo non aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione formulata dal Consiglio stesso il 21 giugno 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.

(2)

In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, secondo la quale il Portogallo non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio l'imposizione di un'ammenda.

(3)

L'ammenda da imporre al Portogallo dovrebbe ammontare, in linea di massima, allo 0,2 % del suo PIL dell'anno precedente, ma può essere ridotta o annullata a causa di circostanze economiche eccezionali o su richiesta motivata dello Stato membro interessato.

(4)

Nel 2015 il PIL del Portogallo è ammontato a 179,37 miliardi di EUR e lo 0,2 % di tale importo è pari a 358 738 200 EUR.

(5)

A norma dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011, per «circostanze economiche eccezionali» si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato, come specificato nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2). Conformemente a quest'ultimo regolamento, tale superamento è considerato eccezionale qualora sia determinato i) da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o ii) da una grave recessione economica, vale a dire un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.

(6)

Avendo valutato l'applicazione delle suddette condizioni al Portogallo si conclude quanto segue:

Anche se nel 2011 e nel 2012 la crescita annuale del PIL del Portogallo ha subito una contrazione più rapida del previsto, l'economia del paese è in leggera ripresa dalla primavera 2013. Anche la disoccupazione ha registrato un forte aumento fino al 2013, ma è poi tornata su un percorso discendente nel 2014, quando è iniziata la ripresa dell'economia portoghese. Il PIL registra dal 2014 una crescita nettamente superiore a quella del prodotto potenziale e questa tendenza dovrebbe proseguire nel 2016. Stando alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, il PIL dovrebbe continuare a crescere al ritmo dell'1,5 % nel 2016, salendo poi all'1,7 % nel 2017. Questo significa che nel periodo oggetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (vale a dire, 2013-2015) non vi è stata una grave recessione economica.

Nel triennio 2013-2015 non si è neppure verificato un evento inconsueto non soggetto al controllo del governo che abbia avuto rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche.

(7)

Non sussistono pertanto circostanze economiche eccezionali tali da giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(8)

Il 18 luglio 2016 il Portogallo ha presentato una richiesta motivata alla Commissione perché raccomandasse al Consiglio di fissare l'importo dell'ammenda a zero. Per giustificare la richiesta il Portogallo adduce i motivi esposti qui di seguito.

Il Portogallo ricorda il notevole sforzo di risanamento del bilancio e le riforme strutturali che ha attuato durante il recente programma di aggiustamento economico. Ribadisce inoltre il suo deciso impegno a correggere il disavanzo eccessivo nel 2016, in cui rientra l'adozione delle misure eventualmente necessarie per correggere gli scostamenti di bilancio, e ad attuare un risanamento di bilancio nel 2017 in linea con la raccomandazione specifica per paese sul bilancio adottata dal Consiglio il 12 luglio 2016. Il Portogallo ritiene che l'applicazione di sanzioni nuocerebbe alla realizzazione degli obiettivi di bilancio per la correzione del disavanzo eccessivo nel corso di quest'anno. Evidenzia inoltre gli impegni assunti in termini di politica economica, specie per quanto riguarda la stabilizzazione del sistema finanziario e le misure presentate nel programma nazionale di riforma del 2016. Il Portogallo giudica infine qualsiasi sanzione inappropriata nell'attuale contesto europeo e internazionale, considerata in particolare la notevole incertezza dovuta all'esito del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione.

(9)

Da un'analisi delle suddette argomentazioni scaturiscono le considerazioni esposte qui di seguito.

(10)

Anche se il Portogallo non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, l'aggiustamento di bilancio globale operato dal 2010 al 2014 è effettivamente molto consistente. La riduzione di oltre il 5 % del PIL del disavanzo nominale al netto delle misure una tantum è ascrivibile al miglioramento di oltre il 6 % del saldo strutturale. Questo slancio ha tuttavia segnato una battuta d'arresto dopo la conclusione del programma economico, come evidenziato nella decisione del Consiglio del 12 luglio 2016. L'aggiustamento di bilancio è stato accompagnato da una serie di riforme strutturali di ampia portata nell'ambito del programma di aggiustamento, che si è concluso con successo nel giugno 2014, creando i presupposti per una ripresa economica più solida. Permangono sfide notevoli, perché i livelli elevati del debito privato e pubblico gravano sull'economia e la persistenza di una forte disoccupazione ostacola l'aggiustamento economico.

(11)

L'impegno delle autorità portoghesi a correggere il disavanzo eccessivo nel 2016 e a rispettare la raccomandazione specifica per paese sul bilancio nel 2017 è un'indicazione importante dell'intenzione del governo di conformarsi al patto di stabilità e crescita. Per il 2016 il governo ribadisce l'impegno, assunto all'Eurogruppo dell'11 febbraio 2016, ad adottare, all'occorrenza, misure di bilancio per correggere eventuali deviazioni nell'esecuzione del bilancio. Il governo si impegna altresì a mantenere il congelamento di determinati stanziamenti pari allo 0,2 % del PIL, come evidenziato nel programma di stabilità. L'allegato della richiesta motivata del 18 luglio 2016 contiene informazioni supplementari sul modo in cui possono essere utilizzati questi stanziamenti, rendendo più credibile l'impegno a non spenderli fintanto che sarà necessario il congelamento. In primo luogo, è indicato che gli stanziamenti sono stati destinati alle istituzioni pubbliche i cui finanziamenti sono già aumentati rispetto al 2015 e che quindi potrebbero, in ultima analisi, non chiederne altri. In secondo luogo, per poter disporre di questi stanziamenti un'amministrazione pubblica deve presentare autorizzazioni di spesa che richiedono l'approvazione esplicita del ministro delle Finanze. Questi stanziamenti si aggiungono infine a quelli già iscritti in bilancio e alle riserve, ugualmente soggette ad approvazione.

(12)

Per quanto riguarda la correzione duratura del disavanzo eccessivo e, in particolare, il bilancio per il 2017, la richiesta motivata del 18 luglio 2016 si riferisce prevalentemente al documento programmatico di bilancio che sarà presentato nell'ottobre 2016 e si impegna a rispettare la raccomandazione specifica per paese sul bilancio, che richiede un aggiustamento strutturale di almeno lo 0,6 % del PIL. Si tratta di un miglioramento rispetto all'aggiustamento strutturale pari solo allo 0,35 % del PIL indicato nel programma di stabilità per il 2017, sebbene le misure di aggiustamento specifiche debbano ancora essere definite.

(13)

Per quanto riguarda il presunto effetto negativo delle sanzioni sulla correzione del disavanzo eccessivo nel 2016, l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1173/2011 limita l'ammenda allo 0,2 % del PIL, un importo abbastanza modesto da essere compatibile con la correzione del disavanzo eccessivo. Inoltre, qualsiasi eventuale ammenda non inciderebbe sulla variazione del saldo strutturale.

(14)

L'impegno di portare avanti riforme strutturali in settori fondamentali della politica economica e di adottare misure volte a stabilizzare il sistema bancario è positivo, visto che tali riforme e misure fanno parte anche delle raccomandazioni specifiche per paese rivolte al Portogallo. Per quanto riguarda le altre riforme strutturali in programma per il 2016 e per gli anni successivi, come quelle volte a migliorare il contesto imprenditoriale o a ovviare alla sottocapitalizzazione delle imprese, le misure indicate non si discostano sostanzialmente da quanto era già stato indicato nel programma nazionale di riforma 2016. Pur essendo, in linea di massima, solide, queste riforme sono esposte a rischi di attuazione. Infine, l'allegato della richiesta motivata del 18 luglio 2016 menziona esplicitamente la necessità di definire un programma per ridurre i crediti deteriorati.

(15)

Quanto all'opportunità di adottare una siffatta decisione nell'attuale contesto europeo e internazionale, il Consiglio è perfettamente consapevole del fatto che le incertezze si sono accentuate, soprattutto a causa dell'esito del referendum sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione.

(16)

In considerazione della richiesta motivata del Portogallo del 18 luglio 2016 e dei punti sopra esposti, in particolare l'aggiustamento di bilancio operato durante il programma di aggiustamento economico, che è stato accompagnato da una serie di riforme strutturali di ampia portata, e gli impegni relativi i) all'adozione, se necessario, di misure di bilancio per correggere eventuali deviazioni nell'esecuzione del bilancio nel 2016, ii) all'attuazione di un aggiustamento strutturale supplementare dello 0,25 % del PIL nel 2017 rispetto all'aggiustamento dello 0,35 % indicato nel programma di stabilità dell'aprile 2016 e iii) all'attuazione di riforme strutturali in settori fondamentali per far fronte alle sfide attuali, comprese misure volte a stabilizzare il sistema bancario, si ritiene che le motivazioni addotte dal Portogallo giustifichino l'annullamento dell'ammenda pari allo 0,2 % del PIL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ammenda pari allo 0,2 % del PIL da imporre al Portogallo per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 è annullata.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)   GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2351 DEL CONSIGLIO

del 9 agosto 2016

relativa all'imposizione di un'ammenda alla Spagna per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione adottata il 12 luglio 2016, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, del trattato, il Consiglio ha stabilito che la Spagna non aveva adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione formulata dal Consiglio stesso il 21 giugno 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.

(2)

In seguito alla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, secondo la quale la Spagna non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione dovrebbe raccomandare al Consiglio l'imposizione di un'ammenda.

(3)

L'ammenda da imporre alla Spagna dovrebbe ammontare, in linea di massima, allo 0,2 % del suo PIL dell'anno precedente, ma può essere ridotta o annullata a causa di circostanze economiche eccezionali o su richiesta motivata dello Stato membro interessato.

(4)

Nel 2015 il PIL della Spagna è ammontato a 1 081,19 miliardi di EUR e lo 0,2 % di tale importo è pari a 2 162,38 milioni di EUR.

(5)

A norma dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) n. 1173/2011, per «circostanze economiche eccezionali» si intendono circostanze in cui il superamento del valore di riferimento da parte del disavanzo pubblico è considerato eccezionale ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato, come specificato nel regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2). Conformemente a quest'ultimo regolamento, tale superamento è considerato eccezionale qualora sia determinato i) da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato e che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione o ii) da una grave recessione economica, vale a dire un tasso di crescita negativo del volume annuo del PIL o una diminuzione cumulata della produzione durante un periodo prolungato di crescita molto bassa del volume annuo del PIL rispetto alla crescita potenziale.

(6)

Avendo valutato l'applicazione delle suddette condizioni alla Spagna si conclude quanto segue:

Dopo dieci trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL reale, l'economia spagnola è tornata a crescere nel terzo trimestre del 2013. La crescita del PIL reale si è attestata all'1,4 % nel 2014 e ha registrato un'accelerazione nel 2015 attestandosi al 3,2 %. Secondo le previsioni aggiornate di primavera 2016 della Commissione, nel 2016 la crescita del PIL reale dovrebbe essere pari al 2,9 %. Si tratta di una revisione al rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto alle previsioni di primavera 2016 della Commissione, dovuta a una crescita superiore al previsto dei consumi pubblici e privati nel primo trimestre dell'anno. Ne consegue che nel periodo interessato dalla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (vale a dire 2013-2016) non si è registrata nel paese una grave recessione economica.

Inoltre, nel quadriennio 2013-2016 non si è neppure verificato un evento inconsueto non soggetto al controllo del governo che abbia avuto rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche. Benché l'inflazione in Spagna sia risultata sorprendentemente bassa e persino negativa nel 2014, il suo impatto sulle finanze pubbliche non è stato significativo in quanto largamente compensato dalla crescita superiore alle attese del PIL reale, accompagnata da una rapida creazione di posti di lavoro e una composizione della crescita a forte intensità fiscale a beneficio della riduzione del disavanzo.

(7)

Non sussistono pertanto le circostanze economiche eccezionali tali da giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

(8)

Il 13 luglio 2016 la Spagna ha presentato una richiesta motivata alla Commissione perché raccomandasse al Consiglio di fissare l'importo dell'ammenda a zero. Per giustificare la richiesta la Spagna adduce i motivi esposti qui di seguito.

La Spagna ricorda i notevoli risultati conseguiti nell'applicazione di riforme di ampia portata, a dispetto di un contesto economico estremamente difficile, che si sono rivelate decisive per sostenere il forte rilancio dell'attività economica e la creazione di posti di lavoro, come pure per correggere gli squilibri accumulati. La Spagna sottolinea altresì il considerevole sforzo di bilancio messo in atto a seguito della crisi e l'impatto negativo dell'inflazione bassa, e a tratti negativa, sul processo di aggiustamento di bilancio e sull'economia nel suo complesso. La Spagna ha sollevato inoltre questioni metodologiche in relazione alla presunta inadeguatezza dell'attuale metodologia per valutare la conformità al patto di stabilità e crescita che non permetterebbe, nel caso della Spagna, di tenere conto di un'inflazione negativa non prevista o di misurare accuratamente la crescita del PIL potenziale. Infine, lo Stato membro elenca le misure adottate e gli impegni assunti per ridurre il disavanzo pubblico nel 2016, ribadendo l'impegno di correggere il disavanzo eccessivo entro il 2017.

(9)

Da un'analisi delle suddette argomentazioni scaturiscono le considerazioni esposte qui di seguito.

(10)

Negli ultimi anni l'economia spagnola ha evidenziato un significativo rilancio anche grazie alle riforme attuate in un contesto economico difficile che hanno contribuito ad attenuare le rigidità dei mercati del lavoro e dei prodotti. Il positivo completamento del programma di assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione degli istituti finanziari spagnoli all'inizio del 2014 e le significative riforme strutturali intraprese in parallelo hanno creato una solida base per la ripresa economica. Anche dopo il completamento del programma la Spagna ha continuato a realizzare riforme strutturali, compresa la riforma del regime di insolvenza, il completamento della ristrutturazione del sistema bancario, la riforma della pubblica amministrazione e la creazione di un consiglio di bilancio indipendente. Grazie al contributo della politica monetaria e al rafforzamento della governance della zona euro, sono state create le condizioni per un ritorno dell'afflusso di capitali e un miglioramento delle condizioni di finanziamento. Con il ritorno della crescita nella seconda metà del 2013 si è assistito a un progresso in materia di riequilibrio interno ed esterno, cui ha contribuito anche un miglioramento della competitività favorito dalle riforme. La ripresa economica va di pari passo con una consistente creazione di posti di lavoro, in un contesto di costante moderazione salariale che beneficia delle riforme del mercato del lavoro. Nonostante i progressi compiuti nel riequilibrio dell'economia, rimangono significativi problemi da risolvere: il debito pubblico e privato, che permane elevato e che si riflette nell'elevato livello delle passività nette verso l'estero, espone infatti la Spagna ai rischi derivanti da un mutamento del clima di mercato e la disoccupazione, tuttora elevata, frena l'aggiustamento economico.

(11)

Se, da un lato, la Spagna non ha adottato misure efficaci per correggere il disavanzo eccessivo in ottemperanza alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, dall'altro, va riconosciuto che il paese ha già profuso notevoli sforzi per correggere il disavanzo eccessivo nel bilancio del 2012 e, in misura minore, del 2013. L'indebolimento dell'azione di riequilibrio dei conti, segnalata dalla decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, si è verificato a seguito di questo sforzo sostenuto di risanamento strutturale, in un contesto caratterizzato da condizioni economiche difficili che hanno inciso negativamente sulla coesione sociale. Infatti, nonostante il forte rilancio dell'attività economica intervenuto a partire dal terzo trimestre del 2013, la Spagna ha continuato a fare i conti con condizioni economiche sfavorevoli nel periodo contemplato dall'ultima raccomandazione del Consiglio. Il divario tra prodotto effettivo e potenziale, – 8.5 % del PIL potenziale nel 2013, pur registrando in seguito un rapido miglioramento è risultato ancora ampiamente negativo, – 4.0 %, nel 2015. Il tasso di disoccupazione è arrivato al 26,1 % nel 2013 e l'esclusione sociale e le disuguaglianze sono aumentate a seguito della crisi, portando al 29,2 % nel 2014 il tasso globale delle persone a rischio di povertà o esclusione sociale, uno dei livelli più elevati nell'Unione.

(12)

In tale contesto, se è vero che alcune delle misure adottate negli ultimi anni hanno avuto un effetto negativo diretto sulle finanze pubbliche, è altrettanto vero che a medio e lungo termine esse potrebbero contribuire alla crescita e all'occupazione e, di conseguenza, alla sostenibilità delle finanze pubbliche. Gli sgravi e le esenzioni concessi in materia di oneri previdenziali hanno contribuito al persistente disavanzo pubblico, ma in una certa misura hanno favorito la coesione sociale, essendo indirizzati alle persone con i redditi più bassi, ai lavoratori meno qualificati e alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Le riforme fiscali adottate verso la fine del 2014, per quanto finanziate in misura insufficiente, sono finalizzate a rendere la struttura fiscale più favorevole alla crescita e a migliorare l'equità e la governance fiscali.

(13)

Per il 2016 il governo spagnolo in carica per gli affari correnti ha adottato misure positive di riduzione del disavanzo a seguito della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2016 relativa alle misure che la Spagna deve adottare per assicurare una tempestiva correzione del suo disavanzo eccessivo. In particolare, al fine di attuare disposizioni nella legislazione nazionale finalizzate a imporre la disciplina di bilancio ai governi regionali, il 6 aprile il governo ha chiesto a 12 governi regionali di approvare tagli agli stanziamenti di bilancio per rispettare i loro obiettivi in materia di disavanzo per il 2016. Benché i tagli alla spesa relativi al 2016 finora approvati dai governi regionali siano molto al di sotto degli importi attesi e indicati nel programma di stabilità per il 2016, il governo centrale spagnolo ha approvato tagli agli stanziamenti di bilancio pari a circa lo 0,2 % del PIL. Il 13 luglio il governo spagnolo in carica per gli affari correnti ha comunicato il proprio impegno ad adottare ulteriori e positive misure di riduzione del disavanzo. Sul versante delle entrate, le modifiche apportate alla legislazione sull'imposta sul reddito delle società, che dovrebbero essere adottate non appena sarà formato il nuovo governo, mirano a compensare una diminuzione attesa delle entrate nel 2016 pari allo 0,5 % del PIL a seguito delle modifiche apportate al regolamento sulla rateizzazione del pagamento (pagos fraccionados) dell'imposta sul reddito delle società, al fine di garantire che le entrate generate da tale imposta raggiungano il livello previsto dal programma di stabilità per il 2016. Sul versante della spesa, l'anticipazione della data di chiusura dell'esercizio di bilancio del governo centrale, adottata il 14 luglio, può contribuire a contenere l'aumento della spesa nella seconda metà del 2016. Tuttavia, l'attuazione di tali misure non è affatto scevra da rischi, soprattutto per quanto riguarda la tempestiva adozione in Parlamento delle modifiche necessarie alla legislazione sull'imposta sul reddito delle società e il dubbio che tali modifiche non siano sufficienti a bilanciare la diminuzione attesa delle entrate generate da tale imposta. Il governo si è inoltre impegnato ad adottare ulteriori misure contro le frodi fiscali.

(14)

La richiesta motivata presentata dalla Spagna alla Commissione sottolinea altresì l'impatto negativo dell'inflazione bassa, e a tratti negativa, sul processo di aggiustamento di bilancio e sull'economia nel suo complesso. Come illustrato anche nella decisione del Consiglio del 12 luglio 2016, nel periodo 2013-2015 l'inflazione spagnola (quale misurata dal deflatore del PIL) è risultata in effetti ben al di sotto di quella indicata nello scenario macroeconomico di riferimento su cui si fondava la raccomandazione (e nel 2014 si è registrato addirittura un tasso di inflazione negativo pari a - 0,4 %). L'impatto negativo dell'inflazione bassa o negativa sui risultati di bilancio della Spagna è stato tuttavia ampiamente compensato da una crescita del PIL reale superiore al previsto.

(15)

La Spagna ha sollevato inoltre questioni metodologiche in relazione alla presunta inadeguatezza dell'attuale metodologia delle misure efficaci per tenere conto di un'inflazione negativa non prevista o misurare accuratamente la crescita del PIL potenziale nel caso della Spagna. Per quanto riguarda la possibilità che gli sforzi strutturali messi in atto in Spagna siano stati sottostimati, va sottolineato che, per stimare la crescita potenziale, la Commissione applica la metodologia della funzione di produzione, concordata in comune e approvata dal Consiglio. Per quanto riguarda l'impatto dell'inflazione negativa, la Commissione riconosce che la metodologia concordata per la sorveglianza di bilancio che essa utilizza nel suo lavoro di analisi - e che si basa sulla correzione dei dati del saldo nominale mediante stime della produzione potenziale - può, in presenza di shock dovuti a un'inflazione negativa, indurre a sottostimare lo sforzo strutturale. Tuttavia, tale metodologia è integrata da una metodologia detta «bottom-up» per misurare lo sforzo di risanamento e stabilire se sono stati raggiunti gli obiettivi di spesa e se sono state attuate le misure discrezionali previste sul versante delle entrate. Diversamente dalla variazione del saldo strutturale, tale metodologia «bottom-up» tenderà probabilmente a sovrastimare lo sforzo di risanamento successivo a uno shock disinflattivo. Nel caso della Spagna, anche applicando tale metodologia «bottom-up», si arriva alla conclusione che nel periodo 2013-2015 non è stato conseguito uno sforzo cumulato a fronte della raccomandazione di realizzare di uno sforzo strutturale cumulato pari al 3,0 % del PIL.

(16)

In considerazione della richiesta motivata della Spagna e dei punti sopra esposti, in particolare le profonde riforme strutturali attuate dal governo spagnolo a partire dal 2012, e tuttora in vigore, il contesto economico difficile nel periodo contemplato dalla raccomandazione del Consiglio del giugno 2013, gli impegni in materia di riduzione del disavanzo annunciati nella richiesta motivata dal governo spagnolo in carica per gli affari correnti, unitamente alle misure di risanamento attuate a seguito della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2016 relativa alle misure che la Spagna deve adottare per assicurare una tempestiva correzione del suo disavanzo eccessivo, si ritiene giustificato l'annullamento dell'ammenda pari allo 0,2 % del PIL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ammenda pari allo 0,2 % del PIL da imporre alla Spagna per non avere adottato misure efficaci al fine di correggere il disavanzo eccessivo in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 è annullata.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK


(1)   GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notificata con il numero C(2017) 8356]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

L'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2), in particolare successivamente alla sua ultima modifica apportata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 (3), ha dimostrato che è necessario adottare varie altre misure e che è opportuno adattare determinate disposizioni di tale decisione al fine di garantire un approccio più efficace per impedire l'ulteriore introduzione e diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato»).

(2)

Ferma restando la necessità di condurre ispezioni basate sul livello di rischio valutato negli Stati membri, l'esperienza ha dimostrato che le ispezioni dovrebbero essere condotte in maniera più approfondita e armonizzata per garantire che tutti gli Stati membri raggiungano lo stesso grado di precauzione contro l'organismo specificato. Per questo motivo, quando conducono le ispezioni gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti orientamenti tecnici pubblicati dalla Commissione.

(3)

Come indicato nelle norme internazionali, l'individuazione dell'organismo specificato si è dimostrata più affidabile se è basata su almeno due analisi distinte, basate a loro volta su principi biologici differenti o dirette a diverse parti del genoma. L'elenco di tali analisi dovrebbe essere disponibile in una banca dati della Commissione che dovrebbe essere pubblica per garantire la trasparenza. Poiché l'individuazione dell'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate richiede un diverso livello di sensibilità delle analisi, si dovrebbero effettuare analisi specifiche per le zone delimitate e per le zone diverse da quelle delimitate.

(4)

Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero pubblicare su Internet i loro piani di emergenza nazionali.

(5)

Le prove scientifiche cui fa riferimento l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere scientifico del gennaio 2015 (4) indicano che esiste la possibilità di una ricombinazione genetica tra diverse sottospecie dell'organismo specificato rilevato in altre parti del mondo, con effetti su nuove specie vegetali che non erano mai risultate infette dalle sottospecie interessate. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio più precauzionale e dato che recentemente sono state rilevate diverse sottospecie nell'Unione, è importante chiarire che, qualora in una zona siano state rilevate più di una sottospecie dell'organismo specificato, tale zona dovrebbe essere delimitata in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. Inoltre, se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato dovrebbe delimitare in via precauzionale anche tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

(6)

L'esperienza ha dimostrato che quando si conducono ispezioni nelle zone cuscinetto la priorità nell'assegnazione delle risorse deve essere accordata in base al livello di rischio fitosanitario. Di conseguenza sarebbe opportuno prevedere che nelle zone cuscinetto la rispettiva ispezione si basi su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto.

(7)

In base all'esperienza attuale e in linea con le prove scientifiche riferite dall'EFSA, l'immediata rimozione di tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, situate in un raggio di 100 m dalle piante infette, aumenta le prospettive di successo dell'eradicazione dell'organismo specificato. Rispetto alle misure di contenimento, che prevedono la rimozione delle piante solo se infette o situate in alcune parti della zona delimitata, la rimozione di tutte le piante ospiti offre un maggiore livello di garanzia per quanto riguarda le infezioni asintomatiche e quindi la situazione dell'organismo specificato nella zona. È pertanto opportuno ridurre la larghezza della zona cuscinetto intorno alla zona infetta da 10 km a 5 km in tutti i casi in cui la zona delimitata sia stata definita ai fini dell'eradicazione. La larghezza dovrebbe tuttavia rimanere di 10 km nel caso di zone delimitate definite ai fini del contenimento, a causa della necessità di adottare un approccio più precauzionale data la presenza più estesa dell'organismo specificato in tali zone delimitate.

(8)

In presenza di determinate condizioni che garantirebbero la non ulteriore diffusione dell'organismo specificato, la rimozione immediata delle piante infette e un adeguato monitoraggio della situazione, è altresì opportuno ridurre tale zona cuscinetto a 1 km. È altresì opportuno consentire la revoca della delimitazione di una zona dopo 12 mesi dalla sua definizione qualora venga adottato uno schema di campionamento intensivo per garantire l'assenza dell'organismo specificato in tale zona.

(9)

Al fine di aumentare la trasparenza e l'informazione del pubblico sulle misure adottate per lottare contro l'organismo specificato, gli Stati membri dovrebbero pubblicare e aggiornare un elenco delle zone delimitate esistenti sul loro territorio e in seguito la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare l'elenco di tali zone trasmesso dagli Stati membri.

(10)

L'esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire che non sia definita una zona delimitata qualora l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito con comprovata protezione fisica contro i vettori di tale organismo. Tale approccio è opportuno dato il basso rischio di diffusione dell'organismo specificato e la maggiore probabilità che tale organismo sia eliminato immediatamente per via dell'ambiente controllato in cui è comparso.

(11)

Per garantire una maggiore flessibilità, in condizioni idonee gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di alcune o tutte le piante ospiti nelle zone infette soggette a misure di contenimento e situate al di fuori della zona di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. In tal caso essi dovrebbero privilegiare le piante appartenenti a varietà valutate tolleranti o resistenti all'organismo specificato, allo scopo di ridurre il livello di inoculo batterico nelle rispettive zone.

(12)

Al fine di rispettare la storia e le tradizioni di una particolare località, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che non è necessario rimuovere le piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico se non sono infette dall'organismo specificato, anche se sono situate in un raggio di 100 m dalle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato. Al fine di evitare la loro potenziale infezione e la diffusione dell'organismo specificato, tali piante dovrebbero tuttavia essere soggette a particolari condizioni.

(13)

Allo scopo di garantire che il monitoraggio della presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate abbia luogo nei momenti opportuni e di assicurare la certezza del diritto, si dovrebbe precisare che tale monitoraggio e le rispettive ispezioni devono tenere conto dei pertinenti orientamenti tecnici della Commissione.

(14)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno limitare le zone infette in cui possono essere applicate misure di contenimento alle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

(15)

Prendendo in considerazione gli sviluppi dell'organismo specificato nell'Unione e il riconoscimento delle zone di contenimento anche in altre parti dell'Unione, la rimozione delle piante dovrebbe essere applicata in tutta la zona di contenimento in cui le ispezioni ufficiali hanno rilevato la presenza dell'organismo specificato. Al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione, tali ispezioni ufficiali dovrebbero tuttavia essere condotte almeno in prossimità di siti di produzione autorizzati a spostare le piante specificate al di fuori delle zone delimitate, in prossimità di siti con piante di particolare valore sociale, culturale o scientifico e in aree all'interno della zona infetta a una distanza di 20 km dal confine di tale zona. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia essere applicata nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione, dato che tali isole sono comunque isolate fisicamente.

(16)

A causa del basso rischio fitosanitario riscontrato dall'EFSA nel marzo 2016 (5) è opportuno consentire che le piante specificate appartenenti a varietà che si sono rivelate non sensibili a una o più sottospecie dell'organismo specificato possano essere spostate al di fuori delle zone delimitate senza un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (6).

(17)

Vista la capacità di dispersione in volo degli insetti vettori è opportuno e più ragionevole autorizzare lo spostamento delle piante specificate dai siti di produzione circondati da una zona larga 100 m che è stata soggetta a ispezioni due volte l'anno e in cui sono state rimosse immediatamente tutte le piante che sono risultate avere sintomi o essere infette dall'organismo specificato. Per motivi di coerenza è opportuno applicare una regola simile ai siti di produzione dei paesi terzi nei quali è stata accertata la presenza dell'organismo specificato.

(18)

L'esperienza ha dimostrato che i siti di produzione in cui le piante ospiti vengono coltivate al di fuori delle zone delimitate sono soggetti a ispezioni annuali e, in caso di sintomi, sono soggetti a campionamento e analisi al fine di garantire un più elevato livello di confidenza riguardo all'assenza dell'organismo specificato. Per questo motivo e al fine di garantire un livello armonizzato di protezione nell'Unione si dovrebbero adottare le rispettive prescrizioni per tali siti.

(19)

Le specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono risultate periodicamente infette dall'organismo specificato e possono quindi facilitare la diffusione della malattia nell'Unione. Nonostante siano ancora in corso, in via precauzionale, attività di ricerca per risalire alla fonte delle piante infette individuate nell'Unione, tali piante specificate dovrebbero essere coltivate solo in siti soggetti a ispezioni, campionamento e analisi ufficiali annuali volti a confermare l'assenza dell'organismo specificato. A causa della maggiore sensibilità di tali piante all'organismo specificato, la presenza di tale organismo dovrebbe essere individuata sulla base di almeno due analisi positive, di cui almeno una dovrebbe essere un'analisi molecolare, indicate nella rispettiva banca dati della Commissione.

(20)

Una prescrizione simile dovrebbe essere applicata nei paesi terzi in cui non è ancora stata accertata la presenza dell'organismo specificato. Al momento di spostare tali piante nell'Unione gli operatori professionali dovrebbero inoltre tenere un registro per almeno tre anni, al fine di garantire la tracciabilità e ispezioni ufficiali di follow-up, se del caso.

(21)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 stabilisce disposizioni rigorose per lo spostamento nell'Unione di determinate specie di piante («piante ospiti») che sono risultate infette dagli isolati europei dell'organismo specificato. Tali piante ospiti sono soggette a condizioni rigorose anche se non sono mai coltivate all'interno di una zona delimitata.

(22)

Al tempo stesso, la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione (7) ha autorizzato temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (8), prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto. Alcune di esse, in particolare le specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, e P. salicina Lindley, sono notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato e figurano come «piante specificate» nell'elenco dell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

(23)

Considerata la minaccia emergente che l'organismo specificato rappresenta per il territorio dell'Unione, l'autorizzazione alla certificazione di tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base, che deroga al requisito di coltivazione in condizioni a prova di insetto, dovrebbe essere integrata da garanzie fitosanitarie alternative anche se le piante non si trovano in una zona delimitata a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

(24)

Tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base soggetti alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 dovrebbero pertanto essere spostati all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante. In tal modo si intende garantire l'indennità dall'organismo specificato di tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base, nonché di tutte le piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione prodotti. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati dovrebbero inoltre essere sottoposti a ispezioni visive, campionamento e analisi molecolari, al fine di accertare l'assenza dell'organismo specificato e preservare nel contempo lo stato di salute di tali piante e materiali durante il processo di riproduzione.

(25)

Tutte le specie vegetali identificate dalla Commissione quali piante specificate successivamente all'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbero essere incluse nell'allegato I di tale decisione.

(26)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(27)

Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti alle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, la rispettiva disposizione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2018.

(28)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione

1.   Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate.

Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato mediante ispezioni visive, campionamento e analisi. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. Esse tengono anche conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione (*1).

2.   L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse dalle zone delimitate è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma.

L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa è individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.

3.   La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui al paragrafo 2 e ne rende pubblico l'accesso.

Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate.

(*1)   “Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory” [(Orientamenti per l'ispezione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio dell'Unione)] http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf»;"

2)

all'articolo 3 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri, su richiesta, comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e ne informano tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione su Internet.»;

3)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se viene individuata la presenza dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato definisce senza indugio una zona delimitata in conformità del paragrafo 2 (di seguito “zona delimitata”).

In deroga al primo comma, se la presenza di una o più particolari sottospecie dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato può delimitare una zona in relazione solo a quella sottospecie.

Se viene individuata la presenza di più di una sottospecie dell'organismo specificato, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

Se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato delimita tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie.

L'individuazione della presenza delle sottospecie si basa sui risultati delle analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la zona infetta. La zona cuscinetto può essere ridotta ad una larghezza non inferiore a 1 km se sussiste un elevato livello di confidenza sul fatto che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia diffusa e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, sono state immediatamente rimosse in un raggio di 100 m dalla pianta risultata infetta;

b)

nessun'altra pianta è risultata infetta dall'organismo specificato nella zona infetta da quando sono state adottate le misure di eradicazione, in base ad analisi ufficiali effettuate almeno una volta all'anno tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione. Tali analisi si basano su uno schema di campionamento che è in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 % e che è diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche;

c)

è stata condotta un'ispezione di delimitazione in una zona larga almeno 5 km che circonda la zona infetta, che ha concluso che l'organismo specificato non risulta presente in tale zona. Tale ispezione si basa su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche;

d)

da quando sono state adottate le misure di eradicazione, nella zona infetta non sono stati rilevati vettori che trasportano l'organismo specificato, in base alle analisi effettuate due volte durante la stagione di volo del vettore e in conformità delle norme internazionali. Tali analisi permettono di concludere che la naturale diffusione dell'organismo specificato è esclusa.

Quando riduce la larghezza della zona cuscinetto, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale riduzione.

Nel caso di una zona infetta ai fini delle misure di contenimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, la zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 10 km.»;

c)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli Stati membri tengono e aggiornano un elenco delle zone delimitate definite nei rispettivi territori e pubblicano tale elenco e ogni suo aggiornamento. Essi notificano tale elenco e ogni suo aggiornamento alla Commissione conformemente alla decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione (*2).

Sulla base di tali notifiche la Commissione aggiorna e pubblica il suo elenco delle zone delimitate.

5.   Se, in base alle ispezioni di cui all'articolo 3 e al monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 7, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

In deroga al primo comma, qualora lo Stato membro interessato abbia ridotto la zona cuscinetto a una larghezza non inferiore a 1 km a norma del paragrafo 2, quarto comma, tale Stato membro può revocare tale zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

a seguito delle misure adottate a norma del paragrafo 2, quarto comma, si conclude con un elevato livello di confidenza che la presenza iniziale dell'organismo specificato era un caso isolato e che non vi è stata alcuna ulteriore diffusione nella rispettiva zona delimitata;

b)

il più vicino possibile al momento della revoca, nella zona delimitata sono state effettuate analisi ufficiali tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione e utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari all'1 %, in conformità delle norme internazionali e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Se una zona delimitata è revocata a norma del secondo comma, le piante specificate situate nella zona delimitata definita precedentemente sono soggette a ispezioni intensive nei due anni successivi. Tali ispezioni sono condotte utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari o superiore all'1 %, in conformità delle norme internazionali e in base a principi tecnici e scientifici relativi alla potenziale diffusione dell'organismo specificato nelle immediate vicinanze, e diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Quando revoca la zona delimitata 12 mesi dopo la sua definizione iniziale, lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri la giustificazione di tale revoca.

(*2)  Decisione di esecuzione 2014/917/UE della Commissione, del 15 dicembre 2014, che stabilisce norme dettagliate per l'attuazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne la notifica della presenza di organismi nocivi e delle misure adottate o di cui è prevista l'adozione da parte degli Stati membri (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 59).»;"

d)

al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

vi sono prove che l'organismo specificato sia stato introdotto di recente nella zona insieme alle piante su cui è stato rilevato o che l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito protetto fisicamente dai vettori di tale organismo;»;

4)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell'articolo 7, fuorché nella zona di 20 km di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera c). Quando concede le autorizzazioni, lo Stato membro interessato privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all'organismo specificato.»;

5)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   In deroga al paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri possono decidere che non è necessario rimuovere singole piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e analisi conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato;

b)

le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato;

c)

sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Prima di concedere una deroga lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il risultato delle analisi e del campionamento di cui alla lettera a), la descrizione e la giustificazione delle misure di cui alle lettere b) e c) che intende adottare e l'ubicazione delle singole piante. La Commissione pubblica l'elenco e l'ubicazione delle piante ospiti per le quali è concessa tale deroga.

Ciascuna di tali piante è oggetto di un'ispezione ufficiale durante la stagione di volo del vettore al fine di rilevare l'eventuale presenza di sintomi dell'organismo specificato e verificare l'adeguatezza dell'isolamento fisico. Se si osservano sintomi, la pianta è soggetta a campionamento e analisi per rilevare la presenza dell'organismo specificato.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni annuali, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione. Esso effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Nelle zone cuscinetto, le superfici oggetto dell'ispezione si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e un campionamento ed un'analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.»;

6)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   In deroga all'articolo 6, solo nelle zone infette elencate nell'allegato II l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 7 (di seguito: “zona di contenimento”).

2.   Lo Stato membro interessato rimuove tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato in base alle ispezioni ufficiali di cui al paragrafo 7.

Tale rimozione ha luogo immediatamente dopo l'individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato.

Sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Lo Stato membro interessato controlla la presenza dell'organismo specificato tramite ispezioni ufficiali annuali che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, almeno nelle seguenti ubicazioni:

a)

in prossimità dei siti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;

b)

in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico;

c)

in un'area situata all'interno di una zona infetta elencata nell'allegato II e a una distanza di almeno 20 km dal confine tra tale zona e il resto del territorio dell'Unione.

Tali ispezioni si basano su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m x 100 m. In ciascuno di tali quadrati lo Stato membro interessato effettua ispezioni visive delle piante specificate e campionamento e analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche, conformemente alle rispettive disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Lo Stato membro interessato comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri qualsiasi individuazione ufficiale della presenza dell'organismo specificato nelle ubicazioni di cui alla lettera c).

La lettera c) del primo comma non si applica nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione.»;

7)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente articolo si applica esclusivamente allo spostamento delle piante specificate diverse da:

a)

piante che sono state coltivate per il loro intero ciclo vitale in vitro; o

b)

piante che appartengono a varietà di piante specificate elencate nell'allegato III.»;

b)

al paragrafo 2, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«d)

è circondato da una zona larga 100 metri che è stata soggetta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che presentavano sintomi sono state immediatamente rimosse e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

e)

è soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari effettuati in periodi dell'anno opportuni per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

f)

è sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera d), ad almeno due ispezioni ufficiali, che tengono conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione;»;

c)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Le piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in una zona delimitata sono oggetto di spostamenti verso e all'interno del territorio dell'Unione solo se sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (*3).

8.   Le piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e, qualora siano presenti sintomi dell'organismo specificato, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, in conformità delle norme internazionali, per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato;

b)

sono accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE.

Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale, a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per il rilevamento dell'eventuale presenza dell'organismo specificato, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato, utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. Il campionamento è diretto a piante sintomatiche, nonché a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante ospiti di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

(*3)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).»;"

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9.   Fatto salvo il paragrafo 8, le piante madri di pre-base quali definite all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione (*4) o i materiali di pre-base quali definiti all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (*5) appartenenti alle specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus × P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, e P. salicina Lindley, che sono stati coltivati al di fuori delle zone delimitate e che hanno trascorso almeno parte del loro ciclo vitale al di fuori di strutture a prova di insetto, sono spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione (*6);

b)

il più rapidamente possibile prima dello spostamento, sono stati sottoposti a ispezione visiva, campionamento e analisi molecolare per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, effettuati conformemente alle norme internazionali.

Fatto salvo l'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base di cui al presente paragrafo verso qualsiasi persona che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale e che acquisisca dette piante per uso proprio.

(*4)  Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22)."

(*5)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8)."

(*6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).»;"

8)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla fornitura di piante destinate all'impianto di Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb che non sono mai state coltivate all'interno di una zona delimitata.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli operatori professionali conservano le informazioni registrate di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis per tre anni dalla data in cui il rispettivo lotto è stato fornito o è stato da essi ricevuto.»;

9)

all'articolo 16 è aggiunto il seguente secondo comma:

«Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità delle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 % e diretto a piante sintomatiche e a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.»;

10)

all'articolo 17, paragrafo 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

essere circondato da una zona larga 100 metri che è stata sottoposta a ispezioni ufficiali due volte all'anno e in cui tutte le piante che sono risultate infette dall'organismo specificato o che hanno presentato sintomi sono state immediatamente rimosse, e tale rimozione è stata preceduta dall'applicazione di adeguati trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato;

d)

in periodi dell'anno opportuni, essere soggetto ad adeguati trattamenti fitosanitari effettuati per mantenerlo indenne dai vettori dell'organismo specificato; detti trattamenti possono comprendere, se necessaria, la rimozione di piante;

e)

essere sottoposto annualmente, unitamente alla zona di cui alla lettera c), ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate durante la stagione di volo del vettore;»;

11)

l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

12)

l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione;

13)

è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Applicazione differita

L'articolo 1, paragrafo 7, lettera c), per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 8, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 77).

(4)   The EFSA Journal 2015;13(1):3989, 262 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.

(5)   The EFSA Journal 2016; 14(10):4601, 19 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2016.4601.

(6)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).

(8)  Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).


ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:

1)

Le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

 

« Acacia dealbata Link

 

Anthyllis hermanniae L.

 

Calicotome villosa (Poiret) Link

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chenopodium album L.

 

Chitalpa tashkentensis T. S. Elias & Wisura

 

Cytisus villosus Pourr.

 

Eremophila maculata F. Muell.

 

Erigeron bonariensis L.

 

Erigeron sumatrensis Retz.

 

Erysimum

 

Fraxinus

 

Genista corsica (Loisel.) DC.

 

Helichrysum italicum (Roth) G. Don

 

Heliotropium europaeum L.

 

Lavandula × allardi (sin. Lavandula × heterophylla)

 

Lavandula × intermedia

 

Pelargonium

 

Phagnalon saxatile (L.) Cass.

 

Phillyrea latifolia L.

 

Rosa canina L.

 

Streptocarpus »

2)

Sono soppresse le seguenti voci:

 

« Chitalpa tashkinensis T. S. Elias & Wisura

 

Fraxinus americana L.

 

Fraxinus dipetala Hook. & Arn.

 

Fraxinus latifolia Benth

 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Pelargonium graveolens L'Hér.».


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che sono zone di contenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1

PARTE A

Zona infetta in Italia

La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:

1.

La provincia di Lecce

2.

Comuni situati nella provincia di Brindisi:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Solo particelle catastali (Fogli) 11, da 20 a 24, da 32 a 43, da 47 a 62, da 66 a 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Solo particelle catastali (Fogli) da 34 a 38, da 48 a 52, da 60 a 67, 74, da 87 a 99, da 111 a 118, da 141 a 154 e da 175 a 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

3.

Comuni situati nella provincia di Taranto:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Solo particelle catastali (Fogli) 5, 8, da 11 a 14, da 17 a 41, da 43 a 47 e da 49 a 89

Leporano

Solo particelle catastali (Fogli) da 2 a 6 e da 9 a 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Solo particelle catastali (Fogli) da 246 a 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Solo: [Sezione A, particelle catastali (Fogli) 49, 50, 220, 233, 234, da 250 a 252, 262, da 275 a 278, da 287 a 293 e da 312 a 318] [Sezione B, particelle catastali (Fogli) da 1 a 27] [Sezione C, particelle catastali (Fogli) da 1 a 11]

Torricella

 

PARTE B

Zona infetta in Francia

La zona infetta in Francia comprende la seguente area:

La regione Corsica

PARTE C

Zona infetta in Spagna

La zona infetta in Spagna comprende la seguente area:

La Comunità autonoma delle Isole Baleari

»

ALLEGATO III

«ALLEGATO III

Varietà di piante specificate non sensibili al rispettivo ceppo della sottospecie dell'organismo specificato, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Varietà

Specie di varietà

Sottospecie dell'organismo specificato

Cabernet Sauvignon

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53

Negroamaro

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53

Primitivo

Vitis vinifera L.

Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53

»

16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2353 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio di Calanus finmarchicus quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8426]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 la società norvegese Calanus AS ha presentato all'autorità competente del Regno Unito una domanda di immissione sul mercato dell'Unione dell'olio ottenuto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus, raccolto nella zona economica norvegese e nella zona di Jano Mayen, quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97.

(2)

Il 21 ottobre 2016 l'autorità competente del Regno Unito ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui conclude che l'olio di Calanus finmarchicus soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

L'8 novembre 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, in particolare a causa di informazioni insufficienti sul processo di produzione, sulla stabilità al magazzinaggio e sui dati tossicologici. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

(5)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce prescrizioni per gli integratori alimentari. L'uso dell'olio ottenuto dal Calanus finmarchicus dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le disposizioni di tale direttiva.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/46/CE, l'olio ottenuto dal Calanus finmarchicus quale specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da impiegare negli integratori alimentari ai livelli massimi di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

L'olio ottenuto dal Calanus finmarchicus, autorizzato dalla presente decisione, è denominato «olio di Calanus finmarchicus (crostaceo)» sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono.

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Calanus AS, Stakkevollv. 65, P.O. Box 2489, 9272 Tromsø, Norvegia.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO I

SPECIFICHE DELL'OLIO DI CALANUS FINMARCHICUS

Descrizione Il nuovo prodotto alimentare è un olio di colore rubino, leggermente viscoso, con un leggero odore di molluschi, estratto dal crostaceo (zooplancton marino) Calanus finmarchicus. L'ingrediente è costituito principalmente da esteri di cera (> 85 %) con piccoli quantitativi di trigliceridi e altri lipidi neutri.

Specifiche

Parametro

Valori delle specifiche

Acqua

< 1 %

Esteri di cera

> 85 %

Acidi grassi totali

> 46 %

Acido eicosapentaenoico (EPA)

> 3 %

Acido docosaesaenoico (DHA)

> 4 %

Alcoli grassi totali

> 28 %

Alcole grasso C20: 1 n-9

> 9 %

Alcole grasso C22: 1 n-11

> 12 %

Acidi grassi trans

< 1 %

Esteri di astaxantina

< 0,1 %

Numero di perossidi

< 3 meq. O2/kg


ALLEGATO II

USI AUTORIZZATI DELL'OLIO DI CALANUS FINMARCHICUS

Categoria alimentare

Livello massimo

Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE

2,3 g/giorno


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/49


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2354 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8470]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/827/CE della Commissione (2) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nei prodotti di panetteria.

(2)

La decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione (3) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare nelle seguenti ulteriori categorie di prodotti alimentari: prodotti da forno; cereali per prima colazione; frutta, noci e miscele di semi, e semi di chia preconfezionati.

(3)

Con lettera del 18 settembre 2015 la Food Safety Authority of Ireland (autorità irlandese per la sicurezza alimentare) ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in ulteriori categorie di prodotti alimentari, ossia nei succhi di frutta e nelle miscele di succhi di frutta.

(4)

Il 5 settembre 2016 la società MEGGLE Hrvatska d.o.o. ha trasmesso alle autorità competenti della Croazia una richiesta di ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare in ulteriori categorie di alimenti, ossia negli yogurt.

(5)

L'11 gennaio 2017 l'autorità competente della Croazia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, in cui ha concluso che l'ampliamento dell'uso e i livelli massimi di uso proposti dei semi di chia (Salvia hispanica) soddisfano i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(6)

Il 16 gennaio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(7)

Gli altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, in particolare a causa di informazioni insufficienti. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I semi di chia (Salvia hispanica) di cui all'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli yogurt con un tenore massimo di 1,3 g di semi di chia interi per 100 g di yogurt o 4,3 g di semi di chia interi per 330 g di yogurt (porzione).

Articolo 2

I semi di chia (Salvia hispanica) autorizzati dalla presente decisione sono denominati «semi di chia (Salvia hispanica)» sull'etichetta dei prodotti alimentari.

Articolo 3

La società MEGGLE Hrvatska d.o.o., Zeleno polje 34, 31 000 Osijek, Croazia, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Decisione 2009/827/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che autorizza l'immissione sul mercato dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 14).

(3)  Decisione di esecuzione 2013/50/UE della Commissione, del 22 gennaio 2013, che autorizza un ampliamento dell'uso dei semi di chia (Salvia hispanica) in qualità di nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 24.1.2013, pag. 34).


ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI SEMI DI CHIA (SALVIA HISPANICA)

Descrizione

La chia (Salvia hispanica) è una pianta erbacea annuale, estiva, appartenente alla famiglia delle Labiatae. Dopo il raccolto i semi sono puliti meccanicamente. Fiori, foglie e altre parti della pianta sono rimossi.

Composizione dei semi di chia (Salvia hispanica)

Sostanza secca

91-96 %

Proteine

19-25,6 %

Grassi

28-34 %

Carboidrati (1)

24,6-41,5 %

Fibra grezza (2)

20-32 %

Ceneri

4-6 %


(1)  I carboidrati comprendono il valore della fibra (UE: CH sono i carboidrati disponibili = zucchero + amido)

(2)  Per fibra grezza si intende la parte composta prevalentemente da cellulosa, pentosani e lignina non digeribili.


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2355 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 8474]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 giugno 2016 la società Ekoidé AB ha presentato all'autorità competente della Svezia una richiesta di immissione sul mercato dell'Unione di funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D2, in qualità di nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97.

(2)

Il 27 febbraio 2017 l'autorità competente della Svezia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunta alla conclusione che i funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D2, soddisfano i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(3)

Il 2 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(4)

Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

(5)

L'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che la denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello specifico trattamento che il prodotto ha subito nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore i consumatori. Poiché i consumatori di norma non si aspettano che i funghi siano sottoposti ad un trattamento ai raggi UV, la denominazione del prodotto alimentare deve comprendere o essere accompagnata da tale informazione al fine di evitare che essi siano indotti in errore.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D2 come specificato nell'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo prodotto alimentare.

Articolo 2

La denominazione dei funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D2 autorizzati dalla presente decisione è «funghi (Agaricus bisporus) trattati con raggi UV».

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Ekoidé AB, Vårbruksgatan 67, 583 32 Linköping, Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


ALLEGATO

CARATTERISTICHE DEI FUNGHI (AGARICUS BISPORUS) TRATTATI CON RAGGI UV, CON UN TENORE PIÙ ELEVATO DI VITAMINA D2

Descrizione/definizione

Funghi (Agaricus bisporus) coltivati commercialmente e sottoposti dopo il raccolto ad un trattamento ai raggi UV che consente di ottenere un tenore di vitamina D2 ≤ 10 μg/100g di peso fresco.

Irraggiamento UVB: processo di irraggiamento con luce ultravioletta a una lunghezza d'onda compresa tra 290 e 320 nm.

Vitamina D2

Denominazione chimica

(3β,5Z,7E-22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo

Sinonimo

Ergocalciferolo

N. CAS

50-14-6

Peso molecolare

396,65 g/mol

Tenore

Vitamina D2 nel prodotto finale: 5-10 μg/100g di peso fresco al termine della durata di conservazione.


16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2356 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2017

relativa al riconoscimento della relazione dell'Australia sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 agosto 2016 l'Australia ha presentato una relazione che illustra i risultati dei calcoli delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di semi di canola in Australia. In Australia le regioni statistiche più vicine alla descrizione delle regioni NUTS2 sono costituite dagli stati. Le emissioni di gas a effetto serra sono state pertanto stimate a livello degli stati australiani.

(2)

Dopo aver esaminato la relazione presentata dall'Australia, la Commissione ritiene che essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla direttiva 2009/28/CE per permettere a un paese terzo di usare valori tipici per una zona geografica più ridotta (stati australiani) di quella utilizzata per il calcolo dei valori standard: i dati della suddetta relazione si riferiscono alle emissioni derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole (semi di canola); è possibile prevedere che le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di semi di canola siano inferiori o pari alle emissioni che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard pertinenti; e tali emissioni tipiche di gas a effetto serra sono state comunicate alla Commissione.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione ritiene che la relazione presentata dall'Australia a fini di riconoscimento il 22 agosto 2016 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti negli stati australiani equivalenti alle regioni NUTS2 ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Una sintesi dei dati contenuti nella relazione è riportata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è valida per un periodo di 5 anni. Eventuali modifiche relative al contenuto o alle circostanze della relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 22 agosto 2016, che possono avere un'incidenza sulle condizioni prescritte per il riconoscimento di cui all'articolo 1 sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se la relazione continua a fornire dati accurati.

Articolo 3

La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di semi di canola prodotti in Australia.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.


ALLEGATO

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola negli stati dell'Australia (t CO2-eq/t di semi di canola sulla sostanza secca)

Stato

N2O suolo

Residui di coltivazione

Fabbricazione

Consumo di combustibile

Calcitazione

Semina

Totale

Dirette

Indirette

Concime

Pesticida

Nuovo Galles del Sud (terreno arido)

0,046

0,005

0,115

0,195

0,023

0,079

0,035

0,001

0,500

Nuovo Galles del Sud (terreno irriguo)

0,276

0,123

0,115

0,275

0,006

0,096

0,053

0,001

0,944

Nuovo Galles del Sud

0,051

0,008

0,115

0,197

0,023

0,079

0,036

0,001

0,509

Victoria (terreno arido)

0,026

0,005

0,113

0,192

0,020

0,078

0,035

0,001

0,470

Victoria (terreno irriguo)

0,271

0,121

0,113

0,268

0,005

0,091

0,052

0,001

0,922

Victoria

0,030

0,007

0,113

0,193

0,019

0,078

0,035

0,001

0,476

Queensland

0,076

0,008

0,118

0,188

0,006

0,351

0,034

0,003

0,784

Australia Meridionale

0,013

0,002

0,113

0,184

0,013

0,080

0,034

0,001

0,439

Australia Occidentale

0,013

0,002

0,112

0,237

0,032

0,079

0,034

0,002

0,511

Tasmania

0,270

0,121

0,107

0,265

0,012

0,138

0,052

0,002

0,967

Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di canola negli stati dell'Australia (g CO2-eq/MJ FAME)

Stato

N2O suolo

Residui di coltivazione

Fabbricazione

Consumo di combustibile

Calcitazione

Semina

Totale

Dirette

Indirette

Concime

Pesticida

Nuovo Galles del Sud (terreno arido)

1,766

0,192

4,414

7,485

0,883

3,032

1,343

0,038

19

Nuovo Galles del Sud (terreno irriguo)

10,594

4,721

4,414

10,555

0,23

3,685

2,034

0,038

36

Nuovo Galles del Sud

1,958

0,307

4,414

7,561

0,883

3,032

1,382

0,038

20

Victoria (terreno arido)

0,998

0,192

4,337

7,37

0,768

2,994

1,343

0,038

18

Victoria (terreno irriguo)

10,402

4,644

4,337

10,287

0,192

3,493

1,996

0,038

35

Victoria

1,151

0,269

4,337

7,408

0,729

2,994

1,343

0,038

18

Queensland

2,917

0,307

4,529

7,216

0,230

13,472

1,305

0,115

30

Australia Meridionale

0,499

0,077

4,337

7,062

0,499

3,071

1,305

0,038

17

Australia Occidentale

0,499

0,077

4,299

9,097

1,228

3,032

1,305

0,077

20

Tasmania

10,363

4,644

4,107

10,171

0,461

5,297

1,996

0,077

37


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

16.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/58


DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

dell'8 dicembre 2017,

riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE [2017/2357]

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 100, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 4, e con l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 68 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE») prevede che sia istituito un sistema di sostegno supplementare per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni che incidono sull'economia degli Stati ACP. Il paragrafo 4 di detto articolo precisa che le modalità del meccanismo di sostegno figurano nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(2)

Il meccanismo attualmente definito nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE deve essere adattato per tener conto delle esigenze delle parti e garantire che l'aiuto sia fornito in modo rapido e flessibile.

(3)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(5)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.

(6)

Nel corso della riunione del 5 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha incaricato il Comitato degli ambasciatori ACP-UE di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardante gli shock esogeni, che modifica l'allegato II, capitolo 3.

(7)

È opportuno adottare un decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sostegno finanziario fornito ai paesi ACP in caso di instabilità macroeconomica derivante da shock esogeni, previsto all'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE, è disciplinato dalle disposizioni della presente decisione.

Articolo 2

1.   Un sostegno finanziario supplementare può essere mobilitato dalla riserva per imprevisti dell'11o Fondo europeo di sviluppo onde attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione, e salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche minacciate dalla riduzione delle entrate.

2.   A tal fine, i paesi ACP colpiti da shock esogeni trasmettono alla Commissione europea una richiesta di sostegno finanziario che viene esaminata caso per caso in funzione delle necessità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE.

3.   Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci. La Commissione europea riferisce periodicamente al Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 3

Le parti contraenti dell'accordo, la Commissione europea e il segretariato ACP vengono informati delle modalità pratiche di applicazione dell'articolo 68.

Articolo 4

Il capitolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è applicato in conformità della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

K. TAEL


(1)   GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.