ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
13 dicembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE ( 1 )

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione, del 4 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate ( 1 )

6

 

*

Regolamento (UE) 2017/2296 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona IV per le navi battenti bandiera danese

20

 

*

Regolamento (UE) 2017/2297 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

23

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2298 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ( 1 )

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua potabile e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2036/2005, (CE) n. 1200/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) ( 1 )

33

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2300 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

39

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/2301 del Consiglio, del 4 dicembre 2017, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

45

 

*

Decisione (PESC) 2017/2302 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

49

 

*

Decisione (PESC) 2017/2303 del Consiglio, del 12 dicembre 2017, a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2304 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2017) 8719]  ( 1 )

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2293 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione (2) è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco. I prodotti in legno lamellare a strati incrociati e i prodotti in LVL sono prodotti da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.

(2)

Le prove hanno dimostrato che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 offrono stabilità e prevedibilità di prestazione riguardo alla loro reazione al fuoco, a condizione che soddisfino determinate condizioni relative alla forma del prodotto e alla sua installazione, nonché alla densità media e allo spessore medio.

(3)

In presenza di dette condizioni si dovrebbe quindi ritenere che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 appartengano a una determinata classe di prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364, senza bisogno di prove,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, che soddisfano le condizioni di cui all'allegato, appartengano alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso, senza prove.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4).


ALLEGATO

Tabella 1

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pareti e soffitti

Prodotto (1)

Descrizione del prodotto

Densità media minima (2) (kg/m3)

Spessore globale minimo (mm)

Classe (3)

Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351

Spessore minimo dello strato di 18 mm

350

54

D-s2, d0 (4)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374

Spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm

400

18

D-s2, d0 (4)


Tabella 2

Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a strati incrociati e prodotti in LVL per pavimentazioni

Prodotto (5)

Descrizione del prodotto

Densità media minima (6) (kg/m3)

Spessore globale minimo (mm)

Classe di pavimentazione (7)

Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351

Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino

430

54

DFL-s1 (8)

Prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351

Spessore minimo dello strato di 18 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso

400

54

DFL-s1 (8)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374

Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino

480

15

DFL-s1 (8)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374

Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di pino

430

20

DFL-s1 (8)

Prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374

Con uno spessore minimo dell'impiallacciatura di 3 mm e con lo strato superficiale realizzato in legno di abete rosso

400

15

DFL-s1 (8)


(1)  Si applica a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto.

(2)  Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

(3)  Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

(4)  Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.

(5)  Si applica anche ai gradini di scale.

(6)  Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.

(7)  Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.

(8)  Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2294 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per assicurare l'applicazione obiettiva ed effettiva nell'Unione della definizione di internalizzatore sistematico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, è necessario fornire ulteriori specificazioni in relazione ai recenti sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari relativamente ai dispositivi di abbinamento a cui possono partecipare le imprese di investimento.

(2)

Gli sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari hanno determinato l'emergere di reti di comunicazione elettronica che permettono di collegare diverse imprese di investimento che intendono operare con la designazione di internalizzatore sistematico con altri fornitori di liquidità che utilizzano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Tali sviluppi rischiano di compromettere la netta distinzione tra la negoziazione bilaterale per conto proprio nell'eseguire gli ordini dei clienti e la negoziazione multilaterale prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2). Pertanto, questi sviluppi tecnologici e di mercato rendono necessario precisare che all'internalizzatore sistematico non è consentito svolgere, su base regolare, attività interne o esterne di abbinamento delle operazioni attraverso la negoziazione matched principal o altri tipi di operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su un dato strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.

(3)

Dato che la gestione centralizzata del rischio all'interno di un gruppo comporta di norma il trasferimento del rischio accumulato dall'impresa di investimento a seguito di operazioni con terzi ad un'entità appartenente allo stesso gruppo che non può fornire quotazioni e altre indicazioni di interesse alla negoziazione né rifiutare o modificare le operazioni, il trasferimento dovrebbe comunque essere considerato negoziazione per conto proprio, quando effettuato al solo scopo di centralizzare la gestione del rischio all'interno del gruppo.

(4)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, la formulazione relativa alla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/565 dovrebbe essere resa conforme alla formulazione relativa alla data di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

(5)

Per assicurare il buon funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così modificato:

1)

è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Partecipazione a dispositivi di abbinamento

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento non negozia per conto proprio, quando partecipa a dispositivi di abbinamento di entità esterne al gruppo di appartenenza con l'obiettivo o la conseguenza di svolgere operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su uno strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.»;

2)

all'articolo 91, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/6


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2295 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 443, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, il 27 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha emanato orientamenti sull'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate («EBA Disclosure Guidelines», orientamenti dell'ABE in materia di informativa (2)). A norma dell'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'informativa concernente il valore di bilancio per classe di esposizione e suddiviso per qualità di attività e l'importo complessivo del valore di bilancio non vincolato, tenendo conto della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi («raccomandazione CERS/2012/2») (3) e a condizione che l'ABE consideri nella sua relazione che tale informativa aggiuntiva offre informazioni affidabili e significative. La relazione dell'ABE sulle attività vincolate (4) ha concluso che l'informativa sui gravami nell'Unione riveste un'importanza fondamentale, poiché consente ai partecipanti al mercato di comprendere meglio e analizzare i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di confrontare tali profili in tutti gli Stati membri in modo chiaro e coerente. In base a queste conclusioni, l'ABE ha redatto progetti di norme tecniche di regolamentazione per garantire un approccio totalmente armonizzato in materia di informativa sulle attività vincolate.

(2)

Gli orientamenti dell'ABE in materia di informativa riguardano sia le attività vincolate che quelle non vincolate. L'articolo 443, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce infatti che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2, e in particolare della raccomandazione D – Trasparenza del mercato in merito alle attività vincolate («la raccomandazione D»). Il punto 1, lettera a), della raccomandazione D raccomanda l'informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate. L'articolo 443, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che si tenga conto della raccomandazione CERS/2012/2 al momento di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui allo stesso comma. Inoltre, è necessario includere in tali norme le attività vincolate, per garantire che l'informativa offra informazioni affidabili e significative. Pertanto, dovrebbero essere comunicate sia le attività vincolate che quelle non vincolate.

(3)

La raccomandazione D consigliava all'ABE di garantire, durante l'elaborazione degli orientamenti dell'ABE in materia di informativa, che non possano essere rilevati il livello e l'evoluzione delle attività vincolate alle banche centrali e l'importo dell'assistenza di liquidità fornita dalle banche centrali. Di questo consiglio si è tenuto conto anche nel presente regolamento.

(4)

Le attività vincolate o le garanzie ricevute e altri elementi fuori bilancio possono essere costituiti in garanzia per i finanziamenti. Pertanto, al fine di consentire ai partecipanti al mercato di comprendere e analizzare meglio i profili di liquidità e di solvibilità degli enti e di accedere alle informazioni in merito alla disponibilità di attività a garanzia di finanziamenti, gli enti dovrebbero comunicare i gravami su tutte le attività in bilancio e i gravami su tutte le voci fuori bilancio separatamente. L'informativa dovrebbe riguardare tutte le garanzie reali ricevute, derivanti da tutte le operazioni in bilancio e fuori bilancio, indipendentemente dalla loro scadenza, comprese tutte le operazioni con le banche centrali. Sebbene le attività riportate nell'informativa come attività vincolate comprendano le attività vincolate a seguito di tutte le operazioni con qualsiasi controparte (comprese le banchecentrali), non è necessario indicare i gravami derivanti da operazioni con le banche centrali separatamente dai gravami derivanti da operazioni con altre controparti. Ciò non pregiudica la possibilità per le banche centrali di stabilire le modalità con cui viene resa nota l'assistenza di liquidità di ultima istanza.

(5)

Per garantire la coerenza e favorire la comparabilità e la trasparenza, le disposizioni relative ai modelli d'informativa in materia di gravami dovrebbero basarsi sugli obblighi di informativa delle attività vincolate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (5). Tuttavia, per evitare conseguenze indesiderate (come la capacità di individuare l'assistenza di liquidità di ultima istanza) sono necessarie alcune modifiche. In particolare, tenuto conto della raccomandazione D, la comunicazione di informazioni riguardanti l'importo delle attività vincolate e non vincolate dovrebbe basarsi su valori mediani piuttosto che sui valori del momento come richiesto all'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Allo stesso modo, il livello di dettaglio delle informazioni da comunicare per specifici valori e operazioni dovrebbe essere inferiore a quello degli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) n. 680/2014. Inoltre, poiché le attività vincolate dipendono fortemente dal profilo di rischio e dal modello imprenditoriale dell'ente in questione, i dati quantitativi dovrebbero essere integrati con informazioni descrittive.

(6)

Gli obblighi di informativa delle attività vincolate e non vincolate e, in particolare, gli obblighi di informativa per quanto riguarda le attività trasferite, le attività costituite in garanzia e le garanzie reali fuori bilancio ricevute e costituite, dovrebbero applicarsi in aggiunta a eventuali obblighi di informativa esistenti a norma della disciplina contabile applicabile.

(7)

Al fine di garantire l'applicazione proporzionata degli obblighi di informativa di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti più piccoli che non presentano livelli consistenti di attività vincolate, a tali enti più piccoli non dovrebbero essere richieste informazioni sulla qualità delle attività vincolate e non vincolate. Le informazioni sulla qualità delle attività vincolate e non vincolate («indicatori di qualità delle attività») si basano sulle proprietà inerenti alla qualità delle attività attribuite alle attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime e alle attività di liquidità e di qualità creditizia elevate, quali definite nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (6). Poiché le imprese di investimento che non fanno parte di un gruppo bancario non sono disciplinate da tale regolamento delegato, e dato che per le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo bancario le informazioni pertinenti sono comunicate su base consolidata, è opportuno esentare anche le imprese di investimento dal comunicare informazioni sulla qualità delle attività gravate e non gravate per evitare che esse incorrano in costi sproporzionati.

(8)

Data la novità dell'obbligo di fornire informazioni sugli indicatori di qualità delle attività, l'applicazione delle disposizioni sull'informativa relativa a tali indicatori dovrebbe essere posticipata di un anno per consentire agli enti di sviluppare i necessari sistemi informatici.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(10)

L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti di informativa per tutti gli enti

1.   Gli enti comunicano l'importo delle attività vincolate e non vincolate a norma della disciplina contabile applicabile per tipologia di attività nelle colonne C010, C040, C060 e C090 del modello A dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

2.   Gli enti comunicano le informazioni sulle garanzie reali ricevute per tipologia di attività nelle colonne C010 e C040 del modello B dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

3.   Gli enti comunicano le informazioni sulle passività associate alle attività vincolate e alle garanzie reali ricevute come indicato nel modello C dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

4.   Gli enti comunicano le informazioni descrittive relative all'impatto del loro modello aziendale sul loro livello di gravami e l'importanza dei gravami nel loro modello aziendale come indicato nel modello D dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

Articolo 2

Requisiti di informativa aggiuntivi per taluni enti

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 1, gli enti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 comunicano:

a)

gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di attività nelle colonne C030, C050, C080 e C100 come indicato nel modello A dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II;

b)

gli indicatori di qualità delle attività per tipologia di garanzie reali ricevute e di titoli di debito emessi, comprese le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività (ABS), nelle colonne C030 e C060, come indicato nel modello B dell'allegato I, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato II.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo agli enti creditizi che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

il totale delle loro attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 10, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ammonta a oltre 30 miliardi di EUR;

b)

il loro livello di gravame sulle attività, calcolato in conformità del punto 1.6, paragrafo 9, dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è superiore al 15 %.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 2 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Orientamenti in materia di informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate (EBA/GL/2014/03).

(3)  GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1.

(4)  Relazione dell'ABE sulle attività vincolate, settembre 2015.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

Modelli d'informativa

Modello A: attività vincolate e non vincolate

Modello A - attività vincolate e non vincolate

 

Valore contabile delle attività vincolate

Valore equo delle attività vincolate

Valore contabile delle attività non vincolate

Valore equo delle attività non vincolate

 

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

 

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

 

di cui EHQLA e HQLA

 

di cui EHQLA e HQLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Attività dell'ente segnalante

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di equity

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

 

050

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

060

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

 

 

 

 

070

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

080

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

090

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

121

di cui: …

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello B: garanzie ricevute

Modello B - garanzie ricevute

 

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

Non vincolate

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

 

di cui attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

 

di cui EHQLA e HQLA

010

030

040

060

130

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

 

 

 

 

140

Finanziamenti a vista

 

 

 

 

150

Strumenti di equity

 

 

 

 

160

Titoli di debito

 

 

 

 

170

di cui: obbligazioni garantite

 

 

 

 

180

di cui: titoli garantiti da attività

 

 

 

 

190

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

200

di cui: emessi da società finanziarie

 

 

 

 

210

di cui: emessi da società non finanziarie

 

 

 

 

220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

 

 

 

 

230

Altre garanzie ricevute

 

 

 

 

231

di cui: …

 

 

 

 

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività

 

 

 

 

241

Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

 

 

 

 

250

TOTALE DI ATTIVITÀ, GARANZIE REALI RICEVUTE E TITOLI DI DEBITO DI PROPRIA EMISSIONE

 

 

 

 

Modello C: fonti di gravame

Modello C - fonti di gravame

 

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

Attività, garanzie ricevute e titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati

010

030

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

 

 

011

di cui: …

 

 

Modello D: informazioni descrittive di accompagnamento

Modello D - informazioni descrittive di accompagnamento

Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale sui gravami e all'importanza dei gravami nel modello aziendale dell'ente, che forniscono agli utilizzatori il contesto delle informazioni fornite nei modelli da A a C.


ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione dei modelli d'informativa

1.

Gli enti comunicano gli elementi di cui alle tabelle da 1 a 7 nello stesso modo in cui questi sono comunicati a norma dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, salvo deroghe espressamente indicate in tali tabelle.

Gli elementi di cui al punto 1 sono indicati utilizzando i valori mediani. I valori mediani corrispondono alle mediane trimestrali mobili relative agli ultimi dodici mesi e sono determinati per interpolazione.

Quando le informazioni vengono fornite su base consolidata, l'ambito di consolidamento applicabile è il campo di applicazione del consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello A - attività vincolate e non vincolate

Tabella 1: istruzioni relative a righe specifiche del modello A

Righe

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Attività dell'ente segnalante [International Accounting Standards (principi contabili internazionali, IAS) 1.9, lettera a), Implementation Guidance (guida applicativa, IG) 6.]

Totale delle attività dell'ente rilevate in bilancio, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione e degli strumenti di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio. Il valore indicato in questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe 030, 040 e 120.

030

Strumenti di equity

I valori mediani della voce «Strumenti di equity» come indicato nella riga 030 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ad eccezione degli strumenti di capitale propri quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.

040

Titoli di debito

I valori mediani della voce «Titoli di debito» come indicato nella riga 040 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, ad eccezione dei titoli di debito di propria emissione quando i principi contabili applicabili ne consentono la rilevazione in bilancio.

050

di cui: obbligazioni garantite

I valori mediani della voce «di cui: obbligazioni garantite» come indicato nella riga 050 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

060

di cui: titoli garantiti da attività

I valori mediani della voce «di cui: titoli garantiti da attività» come indicato nella riga 060 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

070

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

I valori mediani della voce «di cui: emessi da amministrazioni pubbliche» come indicato nella riga 070 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

080

di cui: emessi da società finanziarie

I valori mediani della voce «di cui: emessi da società finanziarie» come indicato nella riga 080 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

090

di cui: emessi da società non finanziarie

I valori mediani della voce «di cui: emessi da società non finanziarie» come indicato nella riga 090 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

120

Altre attività

Il valore mediano delle altre attività dell'ente rilevate in bilancio oltre a quelle indicate nelle precedenti righe ed esclusi i titoli di debito propri e gli strumenti di capitale propri non eliminabili contabilmente dal bilancio dell'ente che non applica gli IFRS. In tal caso, gli strumenti di debito propri sono riportati nella riga 240 del modello B, mentre gli strumenti di capitale propri sono esclusi dalla segnalazione delle attività vincolate.

Le altre attività comprendono il contante disponibile (le banconote e le monete nazionali ed estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti), i finanziamenti a vista [IAS 1.54, lettera i)], inclusi i saldi esigibili su richiesta presso banche centrali e altri enti come indicato nella riga 020 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le altre attività comprendono anche i crediti e anticipi, esclusi i finanziamenti a vista, compresi i prestiti ipotecari segnalati nelle righe 100 e 110 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le altre attività possono comprendere anche attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni.

Nel caso in cui le attività sottostanti e le attività dell'aggregato di copertura di titoli garantiti da attività mantenuti (ABS) e obbligazioni garantite mantenute siano finanziamenti a vista o crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista, esse sono incluse in questa riga.

121

di cui: …

Se del caso nel contesto dell'utilizzo del gravame in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente il valore mediano di qualsiasi componente delle «Altre attività» in un'apposita riga «di cui».

Tabella 2: istruzioni relative a colonne specifiche del modello A

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile delle attività vincolate

Il valore mediano del valore contabile delle attività detenute dall'ente che sono vincolate ai sensi del punto 1.7 dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il valore contabile è l'importo iscritto all'attivo dello stato patrimoniale.

030

di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

Il valore mediano del valore contabile delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) e di attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevata (HQLA). Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore contabile delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

040

Valore equo delle attività vincolate

Il valore mediano della voce «Valore equo delle attività vincolate» come indicato nella colonna 040 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Per ogni classe di esposizioni, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.

050

di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

Il valore mediano del valore equo delle attività vincolate che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono le attività elencate agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

060

Valore contabile delle attività non vincolate

Il valore mediano della voce «Valore contabile delle attività non vincolate» come indicato nella colonna 060 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

080

di cui: EHQLA e HQLA

Il valore mediano del valore contabile delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore contabile delle EHQLA e delle HQLA è il valore contabile prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

090

Valore equo delle attività non vincolate

Il valore mediano della voce «Valore equo delle attività non vincolate» come indicato nella colonna 090 del modello F 32.01 (AE-ASS) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Per ogni classe di esposizioni, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.

100

di cui: EHQLA e HQLA

Il valore mediano del valore equo delle EHQLA e delle HQLA non vincolate di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Modello B - garanzie ricevute

Tabella 3: istruzioni relative a righe specifiche del modello B

Righe

Riferimenti giuridici e istruzioni

130

Garanzie ricevute dall'ente segnalante

Tutte le classi di garanzie ricevute dall'ente Tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione in prestito di titoli sono indicati in questa riga. Il totale delle garanzie reali ricevute dall'ente è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per le righe da 140 a 160, 220 e 230.

140

Finanziamenti a vista

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i finanziamenti a vista è indicato in questa riga (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

150

Strumenti di equity

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi gli strumenti di equity (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 030 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

160

Titoli di debito

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 040 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

170

di cui: obbligazioni garantite

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese le obbligazioni garantite (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 050 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

180

di cui: titoli garantiti da attività

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli garantiti da attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 060 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

190

di cui: emessi da amministrazioni pubbliche

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da amministrazioni pubbliche (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 070 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

200

di cui: emessi da società finanziarie

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 080 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

210

di cui: emessi da società non finanziarie

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i titoli di debito emessi da società non finanziarie (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 090 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

220

Crediti e anticipi esclusi i finanziamenti a vista

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente compresi i crediti e gli anticipi, esclusi i finanziamenti a vista (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

230

Altre garanzie ricevute

Il valore mediano delle garanzie reali ricevute dall'ente comprese altre attività (cfr. riferimenti giuridici e istruzioni relativi alla riga 120 del modello A). Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

231

di cui: …

Se del caso nel contesto dell'utilizzo del gravame in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente il valore mediano di qualsiasi componente delle «Altre garanzie» in un'apposita riga «di cui». Include tutti i titoli ricevuti da un ente debitore in qualsiasi operazione di assunzione di titoli in prestito.

240

Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività (ABS)

Il valore mediano della voce «Titoli di debito di propria emissione diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività» come indicato nella riga 240 del modello F 32.02 (AE-COL) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

241

Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia

Il valore mediano della voce «Obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione non ancora costituiti in garanzia» come indicato nella riga 010 del modello F 32.03 (AE-NPL) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.Al fine di evitare un doppio conteggio, per le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività di propria emissione mantenuti dall'ente segnalante si applica quanto segue:

a)

se i titoli sono costituiti in garanzia, è riportato nel modello A, come attività vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi. La fonte di finanziamento in caso di costituzione in garanzia delle obbligazioni garantite e dei titoli garantiti da attività di propria emissione è la nuova operazione in cui i titoli sono costituiti in garanzia (finanziamento della banca centrale o altro finanziamento garantito) e non l'emissione originaria delle obbligazioni garantite o dei titoli garantiti da attività;

b)

se i titoli non sono ancora costituiti in garanzia, è riportato nel modello A, come attività non vincolata, l'importo dell'aggregato di copertura/delle attività sottostanti ad essi relativi.

250

Totale di attività, garanzie reali ricevute e titoli di debito di propria emissione

Tutte le attività dell'ente rilevate in bilancio, tutte le classi di garanzie reali ricevute dall'ente e tutti i titoli di debito di propria emissione mantenuti dall'ente diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività di propria emissione.

Questa riga è la mediana delle somme dei quattro valori di fine periodo trimestrali degli ultimi dodici mesi per la riga 010 del modello A e le righe 130 e 240 del modello B.

Tabella 4: istruzioni relative a colonne specifiche del modello B

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolati

La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono vincolati a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il valore equo di uno strumento finanziario è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione (cfr. IFRS 13 Valutazione del fair value). Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.

030

di cui: attività aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissima (EHQLA) ed elevata (HQLA) nozionalmente ammissibili

Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali ricevute vincolate, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente che sono nozionalmente ammissibili alla qualifica di EHQLA e HQLA. Ai fini del presente regolamento, le EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili sono elementi delle garanzie reali ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisferebbero i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, se non fosse per il loro status di attività vincolate a norma dell'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Le EHQLA vincolate e le HQLA vincolate nozionalmente ammissibili soddisfano anche i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il valore equo delle EHQLA vincolate nozionalmente ammissibili e delle HQLA vincolate nozionalmente ammissibili è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

040

Valore equo delle garanzie ricevute o dei titoli di debito di propria emissione vincolabili

La mediana del valore equo delle garanzie reali ricevute dall'ente, anche in operazioni di assunzione di titoli in prestito, che non sono vincolate ma sono vincolabili, in quanto l'ente è autorizzato a venderle o a ricostituirle in garanzia senza che il loro proprietario sia in stato di default. È compreso il valore equo dei titoli di debito di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e posizioni verso la cartolarizzazione, che non sono vincolati ma sono vincolabili. Per ogni elemento delle garanzie reali, il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.

060

di cui: EHQLA e HQLA

Il valore mediano del valore equo delle garanzie reali non vincolate ricevute o dei titoli di debito di propria emissione detenuti/mantenuti dall'ente, diversi da obbligazioni garantite o posizioni verso la cartolarizzazione, che sono vincolabili e che sono qualificati come EHQLA e HQLA a norma degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e che soddisfano i requisiti generali e i requisiti operativi di cui agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento delegato, e i requisiti specifici per classe di esposizioni di cui agli articoli da 10 a 16 e da 35 a 37 dello stesso regolamento delegato. Il valore equo delle EHQLA e delle HQLA è il valore equo prima dell'applicazione dei coefficienti di scarto specificati agli articoli da 10 a 16 del regolamento delegato (UE) 2015/61.

Modello C - fonti di gravame

Tabella 5: istruzioni relative a righe specifiche del modello C

Righe

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Valore contabile delle passività finanziarie selezionate

Il valore mediano della voce «Valore contabile delle passività finanziarie selezionate» come indicato nella riga 010 del modello F 32.04 (AE-SOU) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

011

di cui: …

Se del caso nel contesto dell'utilizzo dei gravami in relazione al loro modello aziendale, gli enti possono individuare separatamente la mediana di ogni componente del «Valore contabile delle passività finanziarie selezionate» in un'apposita riga «di cui», soprattutto se una parte dei gravami sulle attività è associata a passività e un'altra parte non lo è.

Tabella 6: istruzioni relative a colonne specifiche del modello C

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

010

Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito

I valori mediani della voce «Passività corrispondenti, passività potenziali o titoli concessi in prestito» come indicato nella colonna 010 del modello F 32.04 (AE-SOU) dell'allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.

Sono incluse le passività senza finanziamenti associati, quali ad esempio i derivati.

030

Attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, vincolati

L'importo di attività, garanzie reali ricevute e titoli di propria emissione, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, che sono vincolati in conseguenza dei diversi tipi di operazioni qui indicati.

Per coerenza con i criteri applicati ai modelli A e B, le attività dell'ente rilevate in bilancio sono indicate al valore mediano del loro valore contabile, mentre le garanzie reali ricevute riutilizzate e i titoli di propria emissione vincolati, diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività, sono indicati al valore mediano del loro valore equo. Il valore equo riportato è il valore mediano dei diversi valori equi rilevati alla fine di ciascun periodo di riferimento considerato per il calcolo della mediana.

Sono incluse anche le attività vincolate senza passività corrispondenti.

Modello D - informazioni descrittive di accompagnamento

Tabella 7: Istruzioni specifiche per il modello D

Riferimenti giuridici e istruzioni

Per completare il modello D, gli enti comunicano le informazioni di cui ai punti 1 e 2.

1.

Informazioni descrittive generali relative ai gravami sulle attività, che comprendano:

a)

la spiegazione di eventuali differenze tra l'ambito di consolidamento regolamentare usato ai fini dell'informativa sulle attività vincolate e l'ambito utilizzato per l'applicazione dei requisiti di liquidità su base consolidata a norma della parte due, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, utilizzato per definire l'ammissibilità delle EHQLA e HQLA;

b)

la spiegazione di eventuali differenze tra, da un lato, le attività costituite in garanzia e trasferite a norma della disciplina contabile applicabile e così come applicata dall'ente e, dall'altro, le attività vincolate e l'indicazione di eventuali disparità di trattamento delle operazioni, come nel caso in cui alcune operazioni siano ritenute causa di costituzione in garanzia o di trasferimento di attività, ma non di gravami sulle attività, o viceversa;

c)

il valore dell'esposizione utilizzato ai fini dell'informativa e la spiegazione del modo in cui sono stati calcolati i valori mediani.

2.

Informazioni descrittive relative all'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami e l'importanza dei gravami in relazione al modello di finanziamento dell'ente, che comprendano:

a)

le principali fonti e tipi di gravame, specificando, se del caso, i gravami dovuti ad attività significative concernenti derivati, prestito di titoli, contratti di vendita con patto di riacquisto, emissione di obbligazioni garantite e cartolarizzazioni;

b)

la struttura dei gravami tra i soggetti all'interno di un gruppo, in particolare se il livello di gravami del gruppo consolidato deriva da particolari soggetti e se vi sono gravami significativi infragruppo;

c)

informazioni sull'eccesso di garanzia reale, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni garantite e i titoli garantiti da attività, e l'incidenza dell'eccesso di garanzia reale sui livelli di attività vincolate;

d)

ulteriori informazioni sui gravami sulle attività, le garanzie reali e gli elementi fuori bilancio e sulle fonti di gravame in qualsiasi valuta significativa diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni di cui all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

una descrizione generale della quota delle voci che figurano nella colonna 060 «valore contabile delle attività non vincolate» del modello A dell'allegato I, che l'ente non riterrebbe vincolabili nel corso normale della sua attività (ad esempio attività immateriali, tra cui avviamento, attività fiscali differite, immobili, impianti e altre immobilizzazioni, derivati, contratto di vendita con patto di riacquisto passivo e crediti su prestiti di azioni);

f)

l'importo delle attività sottostanti e delle attività dell'aggregato di copertura di titoli garantiti da attività mantenuti e di obbligazioni garantite mantenute, e se tali attività sottostanti e dell'aggregato di copertura sono vincolate o non vincolate, nonché l'importo dei relativi titoli garantiti da attività mantenuti e obbligazioni garantite mantenute;

g)

se pertinente per spiegare l'impatto del modello aziendale dell'ente sul suo livello di gravami, maggiori informazioni (se del caso anche di carattere quantitativo) per ciascuno dei seguenti elementi:

i)

la tipologia e l'importo delle attività vincolate e non vincolate indicato nella riga 120 del modello A, nel caso in cui siano riportate informazioni quantitative nella riga 121 del modello A;

ii)

l'importo e la tipologia delle attività vincolate e degli elementi fuori bilancio indicati nella riga 010 del modello C che non sono associati a passività, nel caso in cui siano riportate informazioni quantitative nella riga 011 del modello C.


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/20


REGOLAMENTO (UE) 2017/2296 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

recante divieto di pesca della molva nelle acque dell'Unione della zona IV per le navi battenti bandiera danese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

20/TQ127

Stato membro

Danimarca

Stock

LIN/04-C.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque dell'Unione della zona IV

Data di chiusura

10.10.2017


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/23


REGOLAMENTO (UE) 2017/2297 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2017

recante divieto di pesca dello scampo nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).


ALLEGATO

N.

21/TQ127

Stato membro

Belgio

Stock

NEP/8ABDE.

Specie

Scampo (Nephrops norvegicus)

Zona

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

Data di chiusura

10.10.2017


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2298 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (2) stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale indicati nell'elenco del suo allegato I («l'elenco») presso i punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che al punto di entrata designato l'autorità competente debba effettuare controlli fisici e d'identità sulle partite di prodotti elencati nell'allegato I dello stesso regolamento. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all'elenco dell'allegato I può tuttavia prevedere, se sussistono determinate condizioni, che tali controlli siano effettuati dall'autorità competente del luogo di destinazione se la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile. Le voci dell'allegato I possono comprendere una gamma di prodotti e la valutazione della possibilità che la natura altamente deperibile dei prodotti in questione si evolva dopo il loro inserimento nell'allegato I. Inoltre, le caratteristiche dell'imballaggio possono cambiare per i prodotti già inseriti. È pertanto opportuno modificare l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 669/2009 per prevedere che la deroga ivi indicata possa essere applicata sia ai prodotti che sono già stati inseriti sia ai nuovi prodotti da inserire nell'allegato I.

(3)

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno semestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.

(4)

La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.

(5)

Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di peperoni (Capsicum spp.) provenienti dall'India e dal Pakistan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.

(6)

La portata di alcune voci dell'elenco dovrebbe inoltre essere modificata per includere forme del prodotto diverse da quelle attualmente elencate, qualora tali altre forme presentino lo stesso rischio. È pertanto opportuno modificare le voci esistenti relative ai pistacchi degli Stati Uniti e ai peperoni (Capsicum spp.) della Thailandia e del Vietnam per includere rispettivamente i pistacchi tostati e i peperoni congelati.

(7)

L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato al fine di chiarire che le voci relative alle uve secche, classificate nella nomenclatura combinata (NC) con il codice 0806 20, comprendono anche le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento (3).

(8)

È inoltre opportuno modificare l'elenco sopprimendo le voci concernenti i prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai relativi requisiti di sicurezza fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali di conseguenza non è più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle uve da tavola dell'Egitto e le melanzane della Thailandia dovrebbero pertanto essere soppresse.

(9)

Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

(10)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali la Commissione può disporre che, per quanto riguarda un prodotto elencato nell'allegato I, siano effettuati controlli d'identità e fisici sulle partite di tale prodotto dall'autorità competente del luogo di destinazione indicato nel documento comune di entrata, ove opportuno presso i locali dell'operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

a)

la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell'imballaggio fanno sì che l'esecuzione delle operazioni di campionamento presso il punto di entrata designato causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

b)

le autorità competenti al punto di entrata designato e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:

i)

la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

ii)

le prescrizioni sulla presentazione di una relazione di cui all'articolo 15 siano pienamente soddisfatte.»;

2)

l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(3)  Note esplicative del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione al capitolo 8 della nomenclatura istituita con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti

(uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)

Ananas

(Alimenti - freschi o refrigerati)

0804 30 00

 

Benin (BJ)

Residui di antiparassitari (2)  (3)

20

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (4)

50

Sedano da taglio (Apium graveolens)

(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)

ex 0709 40 00

20

Cambogia (KH)

Residui di antiparassitari (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(altri prodotti commestibili del genere Brassica, “broccoli cinesi”) (6)

(Alimenti - freschi o refrigerati)

ex 0704 90 90

40

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)

20

Tè, anche aromatizzato

(Alimenti)

0902

 

Cina (CN)

Residui di antiparassitari (2)  (7)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Repubblica dominicana (DO)

Residui di antiparassitari (2)  (8)

20

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Fragole

(Alimenti - freschi o refrigerati)

0810 10 00

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (9)

10

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egitto (EG)

Residui di antiparassitari (2)  (10)

10

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Nocciole con guscio

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatossine

20

Nocciole sgusciate

0802 22 00

(Alimenti)

 

Olio di palma

(Alimenti)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Coloranti Sudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

India (IN)

Residui di antiparassitari (2)  (12)

10

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)

(Alimenti)

0806 20

 

Iran (IR)

Ocratossina A

5

Piselli non sgranati

(Alimenti - freschi o refrigerati)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Residui di antiparassitari (2)  (13)

5

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (14)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Residui di antiparassitari (2)

10

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Lamponi

(Alimenti - congelati)

0811 20 31 ;

 

Serbia (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Semi di cocomero (Egusi, Citrullus spp.) e prodotti derivati

(Alimenti)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatossine

50

Peperoni (dolci e altri) (Capsicum spp.)

(Alimenti - essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatossine

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Arachidi con guscio

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatossine

50

Arachidi sgusciate

1202 42 00

Burro di arachidi

2008 11 10

Arachidi altrimenti preparate o conservate

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Mangimi e alimenti)

 

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (14)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (15)

10

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Fagiolo asparago

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thailandia (TH)

Residui di antiparassitari (2)  (16)

20

(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Uve secche (comprese le uve secche tagliate o schiacciate sotto forma di pasta, senza ulteriore trattamento)

(Alimenti)

0806 20

 

Turchia (TR)

Ocratossina A

5

Albicocche secche

0813 10 00

 

Turchia (TR)

Solfiti (17)

20

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

(Alimenti)

 

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Alimenti - freschi, refrigerati o essiccati)

0805 50 10

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)

20

Peperoni dolci (Capsicum annuum)

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (18)

10

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (19)

50

Melagrane

(Alimenti - freschi o refrigerati)

ex 0810 90 75

30

Turchia (TR)

Residui di antiparassitari (2)  (20)

20

Melanzane (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Uganda (UG)

Residui di antiparassitari (2)

20

ex 0710 80 95

72

Melanzane etiopi (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

73

(Alimenti - verdure fresche, refrigerate o congelate)

 

 

Semi di sesamo

(Alimenti - freschi o refrigerati)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (14)

50

Pistacchi con guscio

0802 51 00

 

Stati Uniti (US)

Aflatossine

10

Pistacchi sgusciati

0802 52 00

Pistacchi tostati

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

(Alimenti)

 

 

Albicocche secche

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Solfiti (17)

50

Albicocche, altrimenti preparate o conservate

2008 50 61

(Alimenti)

 

Foglie di coriandolo

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (21)

50

Basilico (sacro, genovese)

ex 1211 90 86

20

Menta

ex 1211 90 86

30

Prezzemolo

ex 0709 99 90

40

(Alimenti - erbe fresche o refrigerate)

 

 

Gombi (Okra)

(Alimenti - freschi o refrigerati)

ex 0709 99 90

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (21)

50

Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (21)

50

(Alimenti - freschi, refrigerati o congelati)

 

 

Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti - freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui di antiparassitari (2)  (21)

10

»

(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contenonmplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con “ex”.

(2)  Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

(3)  Residui di etefon.

(4)  Residui di clorbufam.

(5)  Residui di fentoato.

(6)  Specie di Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come “Kai Lan”, “Gai Lan”,“Gailan”, “Kailan”, “Chinese kale”, “Jie Lan”.

(7)  Residui di trifluralin.

(8)  Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e dei relativi solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

(9)  Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e dei relativi solfossido e solfone espressa in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

(10)  Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p′ e o,p′), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

(11)  Ai fini del presente allegato i “coloranti Sudan” comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red; o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

(12)  Residui di carbofuran.

(13)  Residui di acefato e diafentiuron.

(14)  Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

(15)  Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

(16)  Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

(17)  Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

(18)  Residui di diafentiuron, formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

(19)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

(20)  Residui di procloraz.

(21)  Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2299 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezzati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua potabile e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2036/2005, (CE) n. 1200/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a tempo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione (3) e come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (4). Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'utilizzo di tale preparato è stato autorizzato nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione (5).

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e ai suini da ingrasso e, a norma dell'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'impiego in suini di specie minori (svezzati), suini di specie minori da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché dell'impiego nell'acqua potabile, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 20 aprile 2016 (6) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego del preparato nei mangimi e nell'acqua potabile può migliorare il rendimento zootecnico dei suini da ingrasso e dei polli da ingrasso. Poiché si presume che il meccanismo di azione dell'additivo sia identico, essa ha considerato che il preparato può anche migliorare il rendimento zootecnico dei suini di specie minori (svezzati), dei suini di specie minori da ingrasso, delle specie avicole minori da ingrasso e delle specie avicole minori destinate allaproduzione di uova. L'Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato I del presente regolamento.

(6)

In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 2036/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1200/2005

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1200/2005, la voce E 1712 relativa al Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è soppressa.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005, la voce E 1712 relativa al Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M è soppressa.

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 413/2013

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 5

Misure transitorie

Il preparato specificato nell'allegato I e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 2 gennaio 2018, possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione, del 26 luglio 2005, concernente l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l'autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 195 del 27.7.2005, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezzati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Lallemand SAS) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1).

(6)  The EFSA Journal 2016; 14(6):4483.


ALLEGATO I

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

CFU/l di acqua potabile

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4d1712

Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Composizione dell'additivo

 

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M con un contenuto minimo di 1 × 1010 CFU/g.

 

Forme solide rivestite e non rivestite

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Metodo di analisi  (1)

Conteggio della sostanza attiva nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua: metodo di diffusione su piastra (EN 15786 2009).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Suini da ingrasso

Suini di specie minori (svezzati e da ingrasso)

Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e destinate alla produzione di uova

1 × 109

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e delle premiscele, indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua potabile.

2.

Per l'impiego dell'additivo nell'acqua potabile, assicurare la dispersione omogenea dell'additivo.

3.

L'impiego è consentito nei mangimi contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: decochinato, alofuginone, diclazuril e nicarbazina.

4.

Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui un dispositivo di protezione dell'apparato respiratorio.

5.

L'additivo può essere utilizzato nell'acqua potabile.

2.1.2028


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


ALLEGATO II

«

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/l di acqua potabile

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale

4d1712

Lallemand SAS

Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M

Composizione dell'additivo

Preparato di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M con un contenuto minimo di 1 × 1010 CFU/g di additivo.

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 M

Metodi di analisi  (1)

Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di MRS agar (EN 15786:2009).

Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Suinetti (svezzati)

Galline ovaiole

5 × 108

1.

Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo, indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell'acqua potabile.

2.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

3.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

4.

Mescolare l'additivo con altri additivi per mangimi o materie prime per mangimi al fine di consentire la completa dispersione omogenea nell'acqua potabile.

27.5.2023

»

(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2300 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»), con la quale le viene chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di acido citrico spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia.

(2)

La domanda è stata presentata il 30 ottobre 2017 dall'industria europea che produce acido citrico.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140090) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150019) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando ma è spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, ed è attualmente classificato con gli stessi codici NC del prodotto in esame («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione (2) sul prodotto in esame («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova sufficienti a far ritenere che le misure antidumping istituite sul prodotto in esame vengano eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta spedito dalla Cambogia.

(7)

Gli elementi di prova presentati sono elencati in appresso.

(8)

Dalla domanda risulta che, successivamente all'istituzione delle misure sul prodotto in esame, si è verificata una significativa modificazione della configurazione degli scambi relativi alle esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dalla Cambogia verso l'Unione, senza che vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio.

(9)

Tale modificazione sembra derivare dal trasbordo attraverso la Cambogia, con o senza operazioni di trasformazione di lieve entità, del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e destinato all'Unione.

(10)

La domanda contiene inoltre elementi di prova sufficienti a far ritenere che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultino indeboliti in termini sia di quantitativo sia di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono anche elementi di prova sufficienti a far ritenere che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

(11)

La domanda contiene infine elementi di prova sufficienti a far ritenere che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta siano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(12)

Qualora nel corso dell'inchiesta siano individuate pratiche di elusione attraverso la Cambogia, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

(13)

La domanda illustra altresì che la registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base diventa necessaria al fine di garantire che l'efficace protezione delle misure antidumping in vigore non sia indebitamente ridotta.

E.   PROCEDURA

(14)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a)   Questionari

(15)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori noti della Cambogia e alle associazioni note di produttori/esportatori della Cambogia, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione nonché alle autorità della Cambogia e della Repubblica popolare cinese. All'occorrenza possono essere richieste informazioni anche all'industria dell'Unione.

(16)

Tutte le parti interessate sono in ogni caso invitate a contattare la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine fissato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

(17)

Le autorità della Cambogia e della Repubblica popolare cinese saranno informate in merito all'apertura dell'inchiesta.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

(18)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(19)

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce un'elusione.

(20)

Dato che l'eventuale elusione si verifica al di fuori dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori dei prodotti oggetto dell'inchiesta della Cambogia che possano dimostrare di non essere collegati (3) ad alcun produttore soggetto alle misure (4) e per i quali si sia accertato che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(21)

In conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(22)

Ai fini di una corretta amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nel corso dell'inchiesta;

i produttori della Cambogia possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(23)

Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini indicati all'articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(24)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie o non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili.

(25)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

(26)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(27)

L'assenza di risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

I.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(28)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(29)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

K.   CONSIGLIERE AUDITORE

(30)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

(31)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto.

(32)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di acido citrico (compreso il citrato trisodico biidrato), attualmente classificato con i codici NC ex 2918 14 00 (codice TARIC 2918140020) ed ex 2918 15 00 (codice TARIC 2918150013), spedito dalla Cambogia, indipendentemente dal fatto che sia o no dichiarato originario della Cambogia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali adottano le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione.

Articolo 3

1)

Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione e richiedendole i questionari pertinenti entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2)

Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell'inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni scritte e le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di ricevimento del questionario.

3)

I produttori della Cambogia che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

4)

Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

5)

È necessario che le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale siano esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare dei diritti d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

6)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato recano la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la richiesta del trattamento riservato. Se la parte che presenta le informazioni non è in grado di motivare debitamente la richiesta del trattamento riservato, la Commissione può trattarle come informazioni non riservate.

7)

Alle parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura viene chiesto di presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

8)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e certificazioni in forma di scansione, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-CITRIC-ACID-DUMPING@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8).

(3)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(4)  Un'esenzione può tuttavia essere accordata anche nel caso in cui, sebbene i produttori siano collegati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, non esistono prove del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie sia sorta o sia stata utilizzata per eludere le misure originarie.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Un documento a «Diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


DECISIONI

13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/45


DECISIONE (UE) 2017/2301 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2017

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo di partenariato ACP-UE è entrato in vigore il 1o aprile 2003.

(2)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(4)

Nel corso della riunione del Consiglio ministeriale congiunto svoltasi a Dakar il 6 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE entro il 31 dicembre 2017.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.

(6)

La decisione si applicherà all'allegato II, capitolo 3, dell'accordo di partenariato ACP-UE e intende migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento volto a fornire sostegno in caso di shock esogeni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

U. PALO


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE N. …/2017 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del …

riguardo all'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE

Il COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1), in particolare l'articolo 100, in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 4, e con l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 68 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE») prevede che sia istituito un sistema di sostegno supplementare per attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni che incidono sull'economia degli Stati ACP. Il paragrafo 4 di detto articolo precisa che le modalità del meccanismo di sostegno figurano nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE.

(2)

Il meccanismo attualmente definito nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE deve essere adattato per tener conto delle esigenze delle parti e garantire che l'aiuto sia fornito in modo rapido e flessibile.

(3)

A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

(4)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.

(5)

A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE esegue i mandati conferitigli dal Consiglio.

(6)

Nel corso della riunione del 5 maggio 2017, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha incaricato il Comitato degli ambasciatori ACP-UE di adottare una decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardante gli shock esogeni, che modifica l'allegato II, capitolo 3.

(7)

È opportuno adottare un decisione sull'applicazione dell'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sostegno finanziario fornito ai paesi ACP in caso di instabilità macroeconomica derivante da shock esogeni, previsto all'articolo 68 dell'accordo di partenariato ACP-UE, è disciplinato dalle disposizioni della presente decisione.

Articolo 2

1.   Un sostegno finanziario supplementare può essere mobilitato dalla riserva per imprevisti dell'11o Fondo europeo di sviluppo onde attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni, compresi gli effetti sui proventi da esportazione, e salvaguardare le riforme e le politiche socioeconomiche minacciate dalla riduzione delle entrate.

2.   A tal fine, i paesi ACP colpiti da shock esogeni trasmettono alla Commissione europea una richiesta di sostegno finanziario che viene esaminata caso per caso in funzione delle necessità nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cooperazione in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE.

3.   Gli aiuti sono gestiti e attuati secondo procedure che permettono interventi rapidi, flessibili ed efficaci. La Commissione europea riferisce periodicamente al Comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.

Articolo 3

Le parti contraenti dell'accordo, la Commissione europea e il segretariato ACP vengono informati delle modalità pratiche di applicazione dell'articolo 68.

Articolo 4

Il capitolo 3 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE è applicato in conformità della presente decisione.

Articolo 5

La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a,

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/49


DECISIONE (PESC) 2017/2302 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

a sostegno delle attività svolte dall'OPCW ai fini delle operazioni di bonifica presso l'ex deposito di armi chimiche in Libia nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2016 il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) ha adottato la decisione EC-M-52/DEC.1 sulla «distruzione delle restanti armi chimiche in Libia» e ha invitato il direttore generale dell'OPCW ad assistere la Libia nello sviluppo di un piano di distruzione modificato delle armi chimiche di categoria 2 in Libia.

(2)

Il 22 luglio 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2298, in cui accoglie con favore e approva la decisione EC-M-52/DEC.1 e chiede al direttore generale dell'OPCW di informare periodicamente il Consiglio di sicurezza fino a quando la distruzione non sia stata completata e verificata.

(3)

Il 27 luglio 2016 il consiglio esecutivo dell'OPCW ha adottato la decisione EC-M-52/DEC.2 sui «requisiti dettagliati concernenti la distruzione delle restanti armi chimiche di categoria 2 in Libia».

(4)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), che sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction – CWC) e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.

(5)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel relativo capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'OPCW.

(6)

Il 1o agosto 2016 con una nota il direttore generale dell'OPCW ha chiesto contributi volontari al nuovo fondo fiduciario a sostegno della Libia (S/1400/2016).

(7)

Il 29 settembre 2017 l'OPCW ha chiesto all'Unione europea di valutare l'eventualità di un'assistenza tempestiva con il finanziamento della bonifica degli impianti di distruzione e stoccaggio in Libia.

(8)

L'Unione sostiene da sempre con forza e costanza l'OPCW nell'esecuzione del suo mandato. La dichiarazione dell'UE del 7 aprile 2017 afferma che l'Unione continuerà a sostenere gli sforzi e i lavori dell'OPCW.

(9)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al segretariato tecnico dell'OPCW. Tali contributi, che dovranno essere forniti dall'Unione, saranno determinanti per consentire all'OPCW di continuare a espletare i compiti indicati nelle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW.

(10)

La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione sostiene l'OPCW ai fini della completa distruzione delle scorte di armi chimiche in Libia, fatte salve le misure di verifica contenute nella CWC.

2.   Il progetto sostenuto mediante la presente decisione del Consiglio contribuisce ai costi connessi con le operazioni di bonifica svolte dall'OPCW presso l'ex deposito di armi chimiche ubicato a Ruwagha in Libia.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce con l'OPCW le necessarie modalità.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 035 590,80 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   Essa cessa di produrre effetti 20 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

S. MIKSER


ALLEGATO

1.   Contesto

Nel febbraio 2014, la Libia ha completato la distruzione delle armi chimiche di categoria 1 presso l'impianto di Ruwagha nella provincia di Al Jufrah. Il processo di distruzione ha consentito di riempire di rifiuti tossici 24 contenitori da trasporto e di riempire di soluzioni saline 3 contenitori. Nel 2016 la Libia è stata in grado di decantare, in nuovi contenitori compatibili con le norme dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), armi chimiche di categoria 2 (precursori) che erano conservate in 45 serbatoi in via di deterioramento. Conformemente alla decisione del consiglio esecutivo dell'OPCW (EC-M-52/DEC.2 del 27 luglio 2016) i nuovi contenitori ISO sono stati trasportati al porto di Misurata per essere spediti in Germania ai fini del loro smaltimento in un impianto specializzato. Durante le operazioni di decantazione un serbatoio ha subito una reazione esotermica. Non essendo conosciuta la natura del materiale residuo nel serbatoio e data la sua elevata viscosità, le autorità tedesche non hanno potuto accettare il serbatoio destinato a distruzione. I 45 serbatoi di decantazione originari si trovano ancora presso l'impianto di Ruwagha in stadi diversi di deterioramento; molti contengono ancora residui di agenti chimici che non è stato possibile rimuovere dalle pareti o pompare interamente. Inoltre, circa 350 tonnellate di effluenti dall'idrolisi di zolfo senape (iprite distillata, HD) sono anch'esse conservate presso il sito di Ruwagha. Si pensa che molti contenitori siano stati riempiti con massa di reazione contenente agenti chimici altamente acidi e pericolosi che non sono stati stabilizzati. Molti contenitori presentano perdite o sono corrosi e devono subire ulteriori trattamenti per essere adeguatamente smaltiti.

Nella relazione dell'83a sessione (11 novembre 2016), il consiglio esecutivo dell'OPCW ha chiesto al segretariato tecnico dell'OPCW di prelevare dei campioni quando la situazione della sicurezza in Libia lo avesse permesso, ma, ad oggi, questo non si è ancora avverato. Un video dal vivo potrebbe consentire di adeguare la campionatura della zona alla situazione della sicurezza.

Nella decisione EC-M-53/DEC.1, del 26 agosto 2016, il consiglio esecutivo dell'OPCW ha riconosciuto (nel paragrafo operativo 2 in cui accoglie contributi e impegni finanziari volontari da vari Stati parte a sostegno delle operazioni di distruzione) che l'Unione europea, fatta salva l'approvazione al suo interno, ha notificato al segretariato tecnico l'intenzione di finanziare la distruzione dei restanti serbatoi di decantazione e la bonifica ambientale a Ruwagha. L'attenzione portata dall'Unione a questa problematica urgente consentirà alla Libia di dismettere totalmente i suoi precedenti programmi in materia di armi chimiche in modo appropriato per l'ambiente, mostrando così il contributo dell'Unione a favore della regione con effetti sia a breve che a lungo termine.

2.   Obiettivi generali

L'obiettivo generale dell'azione consiste nel contribuire all'eliminazione e completa distruzione delle scorte di armi chimiche in Libia.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti:

portare a termine le operazioni di bonifica totale dell'ex deposito di armi chimiche ubicato a Ruwagha (provincia di Al Jufrah), con modalità rispettose dell'ambiente, fatte salve le misure di verifica previste nella convenzione sulle armi chimiche (CWC),

migliorare la capacità dell'autorità nazionale libica, designata a norma dell'articolo VII, paragrafo 4, della CWC, e di altre parti impegnate nella distruzione, decontaminazione e smaltimento dei materiali chimici in Libia,

impartire una formazione alle parti impegnate nelle suddette attività affinché raccolgano, registrino e trasportino campioni del suolo presso e intorno al parco serbatoi di Ruwagha, nel rispetto degli standard dell'OPCW, con l'uso di video dal vivo e di telecamere sigillate dell'OPCW, a dimostrazione che hanno ottemperato alla relazione dell'83a sessione del consiglio esecutivo.

3.   Descrizione delle attività

Il segretariato tecnico dell'OPCW assisterà l'autorità nazionale libica, a cui spetta la responsabilità finale del pieno completamento delle operazioni di bonifica.

Il segretariato tecnico dell'OPCW definirà un accordo di contributo con l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (United Nations Office of Project Services – UNOPS) diretto ad affidare a una società specializzata libica l'attuazione del progetto e a provvedere al pagamento di detta società. L'OPCW, in partenariato con l'autorità nazionale libica, sarà incaricata di monitorare e convalidare i lavori eseguiti.

Attività 1: Riunioni di coordinamento tra il segretariato tecnico dell'OPCW, l'autorità nazionale libica, consulenti ed esperti; visite tecniche

Le attività previste sono le seguenti:

riunioni tecniche di consultazione tra il segretariato tecnico dell'OPCW, i rappresentanti della Libia e il consulente tecnico di progetto presso l'autorità nazionale libica. A causa di restrizioni di sicurezza, le riunioni si terranno in Tunisia,

visite di rappresentanti dell'UNOPS e della Libia a compagnie produttrici e a società di trasporto, vendita e servizi.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 2: Appalti di servizi

Le attività previste sono le seguenti:

ingaggio di un consulente tecnico per l'autorità nazionale libica,

appalto a una società di ingegneria per la progettazione della laguna di evaporazione,

ingaggio di personale locale per le attività di bonifica,

attrezzatura di comunicazione a sostegno dei video dal vivo per la campionatura.

Durata: dal primo al sesto mese del progetto.

Attività 3: Formazione dell'autorità nazionale libica alle operazioni tecniche e di campionatura

Le attività previste sono le seguenti:

formazione dei rappresentanti della Libia alla raccolta, sigillatura e catena di custodia dei campioni da parte delle squadre di ispettori dell'OPCW preposti alla formazione,

consegna di telecamere ai rappresentanti della Libia e loro formazione all'uso delle medesime per i video dal vivo, a Tunisi. La formazione in loco è preclusa per mancanza di sostegno da parte del Dipartimento delle Nazioni Unite per la gestione della sicurezza e per i costi assicurativi elevati a copertura del personale ingaggiato in una zona pericolosa,

campionatura da parte dei rappresentanti della Libia dopo la formazione.

Durata: dal primo al terzo mese del progetto.

Attività 4: Noleggio e acquisizione di attrezzatura e materiali, ivi compresi i costi di sostituzione, manutenzione e riparazione

Noleggio e acquisizione di attrezzatura per la costruzione delle lagune di evaporazione. Si cercherà per quanto possibile di ricorrere al noleggio di tutta l'attrezzatura, anziché acquisirne il titolo; questa, tuttavia, sarà in parte considerata contaminata e quindi non restituibile. In questo caso, alla fine del progetto il relativo titolo di proprietà passerà all'autorità nazionale libica, che disporrà di detta attrezzatura. Gli agenti chimici per il processo di neutralizzazione, come anche tubi e canalizzazioni, rientreranno nel materiale non riutilizzabile del progetto. Tutto il materiale necessario per le costruzioni di grande entità - ad esempio gru, bulldozer, carrelli elevatori - sarà preso a noleggio.

L'acquisizione e il noleggio di attrezzatura e materiali da società libiche saranno effettuati dall'UNOPS. Tuttavia, per motivi di opportunità e di costo, alcuni strumenti potrebbero essere acquisiti dall'OPCW.

Durata: per l'intera durata del progetto in funzione dei bisogni di attrezzatura e servizi.

Attività 5: Acquisizione di equipaggiamento protettivo e di sistemi di rilevamento e forniture mediche e supporto

In prossimità di agenti chimici pericolosi è necessario utilizzare dispositivi di protezione individuali. Si prevede che tutti i dispositivi di protezione individuali verranno contaminati e dovranno quindi essere distrutti nel paese. L'attrezzatura non utilizzata diventerà di proprietà dell'autorità nazionale libica designata ai sensi della convenzione sulle armi chimiche.

L'acquisizione di attrezzatura e materiali sarà definita tra l'OPCW e l'UNOPS.

Durata: per l'intera durata del progetto.

Attività 6: Attuazione del progetto

Il segretariato tecnico dell'OPCW assicurerà il monitoraggio della gestione del programma, che comprenderà l'elaborazione di obiettivi intermedi, revisioni interne, il monitoraggio degli accordi contrattuali e la gestione finanziaria. L'UNOPS non erogherà finanziamenti alle imprese libiche fino a quando l'autorità nazionale libica avrà confermato per iscritto al responsabile del programma dell'OPCW di essere soddisfatta del lavoro portato a termine. Le attività previste comprendono:

l'acquisizione di servizi esterni o un accordo speciale di servizio per l'assistenza tecnica alla realizzazione del progetto,

il pagamento di spese di gestione per l'acquisizione e l'appalto di servizi prestati dall'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti.

Durata: per l'intera durata del progetto.

4.   Piano d'azione indicativo

Le attività da realizzare per questa azione consisteranno in una fase preparatoria seguita da tre fasi operative.

Fase preparatoria:

Una società specializzata sarà incaricata di provvedere alla formazione dell'autorità nazionale libica in materia di campionatura e di fornire consulenza tecnica e supporto per tutta la durata del progetto. Tra l'OPCW e l'UNOPS verrà concluso un accordo di contributo per affidare a società locali la progettazione di una laguna di evaporazione, la fornitura di assistenza medica d'emergenza, l'acquisizione e il noleggio dei beni necessari e l'esecuzione delle attività di bonifica.

Fase 1:

Il suolo attorno ai contenitori che presentano perdite sarà campionato con video sorveglianza in tempo reale, che comprenderà un collegamento in diretta con il centro operativo per consentire agli ispettori dell'OPCW di monitorare la raccolta dei campioni e l'imballaggio. I contenitori serviti in precedenza per la decantazione, prima della spedizione degli agenti chimici, saranno risciacquati con decontaminante e acqua e in seguito spediti, vuoti, a una fonderia per essere distrutti. L'acqua di risciacquo sarà raccolta in contenitori già predisposti in loco, in attesa della costruzione della laguna di evaporazione.

Fase 2:

Saranno progettate e costruite due lagune di evaporazione per ricevere il materiale raccolto nella fase 1 nonché il contenuto precedentemente neutralizzato di 24 serbatoi in vista dell'evaporazione naturale dell'acqua e del seppellimento terrestre dei sali non pericolosi. I serbatoi utilizzati per la neutralizzazione del contenuto dei 24 serbatoi contaminati saranno trasportati in una fonderia per essere distrutti.

Fase 3:

Circa 350 tonnellate di effluenti dall'idrolisi di zolfo senape (iprite distillata, HD) attualmente conservate presso il sito di Ruwagha saranno analizzate e trattate, se necessario, e poi pompate nelle lagune a fini di neutralizzazione, stabilizzazione, evaporazione e seppellimento terrestre.

5.   Risultati attesi

I risultati attesi dell'azione sono i seguenti:

dismissione definitiva del programma libico in materia di armi chimiche,

bonifica totale dell'ex deposito di armi chimiche a Ruwagha, in Libia, anche attraverso la completa distruzione dei 45 contenitori di decantazione mediante la spedizione ad una fonderia, nonché la stabilizzazione e distruzione di 350 tonnellate di effluenti da HD,

completamento della formazione dell'autorità nazionale libica, designata a norma della CWC, in materia di operazioni tecniche e campionatura,

completamento, sotto la direzione dell'OPCW, della campionatura e della spedizione del suolo attorno ai contenitori che presentano perdite.

6.   Durata prevista

La durata prevista del progetto è di 20 mesi.

7.   Visibilità dell'Unione

Visibilità del finanziamento dell'UE in occasione di eventi o riunioni dell'OPCW: il contributo finanziario dell'Unione europea sarà riconosciuto nelle relazioni concernenti le attività in Libia elaborate dal direttore generale e dal consiglio esecutivo dell'OPCW. Sarà apposta una bandiera dell'UE su tutta la documentazione del progetto.

Visibilità del finanziamento dell'UE sulle attrezzature: l'OPCW chiederà all'autorità nazionale libica di indicare opportunamente su tutte le attrezzature riutilizzabili acquistate con fondi dell'UE l'origine di tali finanziamenti, tra l'altro con l'apposizione del logo dell'UE. L'OPCW chiederà inoltre all'UNOPS di applicare le medesime disposizioni in materia di visibilità del sostegno finanziario dell'Unione europea. Qualora tale indicazione possa compromettere i privilegi e le immunità dell'OPCW o la sicurezza del personale dell'Organizzazione o dei beneficiari finali, saranno adottate disposizioni alternative adeguate.

8.   Comitato direttivo

Il comitato direttivo per tale progetto sarà composto da rappresentanti del SEAE e dell'OPCW. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

9.   Presentazione di relazioni

L'OPCW trasmetterà ogni sei mesi una relazione descrittiva sullo stato di avanzamento per esaminare i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati del progetto. L'OPCW trasmetterà una relazione descrittiva e finanziaria finale entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione.


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/55


DECISIONE (PESC) 2017/2303 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

a sostegno della prosecuzione dell'attuazione della risoluzione 2118 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della decisione EC-M-33/DEC.1 del consiglio esecutivo dell'OPCW relative alla distruzione delle armi chimiche siriane, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 settembre 2013, durante la sessione EC-M-33, il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha adottato una decisione relativa alla distruzione delle armi chimiche siriane (EC-M-33/DEC.1).

(2)

Il 27 settembre 2013 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2118 (2013), che avalla l'EC-M-33/DEC.1.

(3)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (strategia) che sottolinea il ruolo cruciale della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione e dell'OPCW per liberare il mondo dalle armi chimiche.

(4)

L'Unione sta attivamente attuando la strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, quali l'OPCW.

(5)

Il 9 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/726/PESC (1), che sostiene la fornitura di prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della missione congiunta OPCW-ONU relativa all'eliminazione delle armi chimiche siriane mediante la messa a disposizione dell'OPCW di immagini satellitari e altre informazioni utili prodotte dal Centro satellitare dell'Unione (Satcen). La decisione 2013/726/PESC è scaduta il 30 settembre 2015.

(6)

Il 30 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2215 (2) a sostegno dell'OPCW e del meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU istituito ai sensi dell'UNSCR 2235 (2015).

(7)

Il 10 luglio 2017 il segretariato tecnico dell'OPCW ha chiesto il ripristino della fornitura di immagini satellitari prodotte dall'Unione a favore delle operazioni condotte dall'OPCW in Siria. L'OPCW ritiene che il servizio si sia dimostrato estremamente utile per il dispiegamento in Siria della missione di accertamento dei fatti (Fact-Finding Mission - FFM) dell'OPCW e di altre squadre, quali la squadra di verifica delle dichiarazioni, per quanto riguarda la sicurezza del personale e l'efficace svolgimento delle missioni.

(8)

L'Unione sostiene da sempre con forza e costanza l'OPCW nell'esecuzione del suo mandato. La dichiarazione dell'Unione del 7 aprile 2017 afferma che l'Unione continuerà a sostenere gli sforzi e i lavori dell'OPCW, in particolare in Siria, tra cui la FFM e il meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU riguardo alle indagini sull'uso di armi chimiche.

(9)

L'attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata all'OPCW. I progetti sostenuti dall'Unione possono essere finanziati esclusivamente tramite contributi volontari al segretariato tecnico dell'OPCW. Tali contributi, che dovranno essere forniti dall'Unione, saranno determinanti per consentire all'OPCW di continuare a espletare i compiti indicati nelle pertinenti decisioni del consiglio esecutivo dell'OPCW e nell'UNSCR 2118(2013).

(10)

La sorveglianza della corretta attuazione del contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere affidata alla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione sostiene le attività dell'OPCW, contribuendo ai costi connessi all'ispezione e alla verifica della distruzione delle armi chimiche siriane, come pure ai costi connessi alle attività che si aggiungono ai compiti fondamentali attribuitigli a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e EC-M-33/DEC.1 nonché delle successive correlate risoluzioni e decisioni.

2.   Il progetto sostenuto tramite la presente decisione è volto a fornire prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della FFM, compreso lo stato della rete stradale, mediante la messa a disposizione dell'OPCW delle immagini satellitari prodotte dal Satcen.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'OPCW. Essa svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'OPCW.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 003 717,00 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con l'OPCW. L'accordo di finanziamento prevede che l'OPCW assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche stilate dall'OPCW. Tali relazioni formano la base per la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette al Consiglio informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti dodici mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento tra la Commissione e l'OPCW di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure sei mesi dopo la sua entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

S. MIKSER


(1)  Decisione 2013/726/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e della decisione EC-M-33/Dec. 1 del consiglio esecutivo dell'OPCW, nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 41).

(2)  Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 51).


ALLEGATO

1.   Contesto

In seguito al presunto uso di armi chimiche nell'agosto 2013 nella zona di Damasco chiamata Ghouta, gli sforzi diplomatici volti ad eliminare il programma di armi chimiche della Repubblica araba siriana hanno condotto al quadro per l'eliminazione delle armi chimiche siriane, il 14 settembre 2013, concordato tra la Federazione russa e gli Stati uniti d'America.

Il 27 settembre 2013 il consiglio esecutivo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) ha adottato la storica decisione relativa alla distruzione delle armi chimiche siriane (EC-M-33/DEC.1), che ha dato avvio a un programma accelerato per l'eliminazione delle armi chimiche siriane. La Siria è diventata ufficialmente Stato parte della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione il 14 ottobre 2013. Il 16 ottobre 2013 è stata formalmente istituita una missione congiunta OPCW-ONU relativa all'eliminazione delle arme chimiche siriane (missione congiunta), il cui compito principale consiste nel sorvegliare la dismissione tempestiva del programma di armi chimiche siriano, con modalità il più possibile sicure e protette. L'Unione ha contribuito con 12 milioni di EUR al fondo fiduciario speciale relativo alla Siria dell'OPCW appositamente istituito per finanziare le attività connesse alla completa distruzione delle scorte di sostanze chimiche siriane.

A conclusione della missione congiunta, in cooperazione con il governo siriano, tutte le armi chimiche dichiarate dalla Siria sono state rimosse e distrutte al di fuori del territorio siriano entro l'agosto 2014. La missione congiunta ha ultimato il suo mandato e le operazioni da essa svolte si sono concluse il 30 settembre 2014. Tuttavia, nonostante gli sforzi, continuano le segnalazioni di un presunto uso di armi chimiche in Siria e l'OPCW ha mantenuto attività di ispezione e verifica.

Il 29 aprile 2014 il direttore generale dell'OPCW ha costituito una missione di accertamento dei fatti (Fact-Finding Mission - FFM) dell'OPCW per verificare la veridicità delle segnalazioni relative all'uso di sostanze chimiche tossiche a fini ostili nella Repubblica araba siriana. La FFM sostiene il meccanismo investigativo congiunto istituito dalla risoluzione (UNSCR) 2235 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite allo scopo di identificare autori, organizzatori, promotori o persone altrimenti coinvolte nell'uso di sostanze chimiche come armi nella Repubblica araba siriana. Allo stesso tempo, poiché sono sorti dubbi sulla completezza ed esattezza della dichiarazione presentata dalla Siria all'OPCW quanto al suo programma sulle armi chimiche, il direttore generale dell'OPCW ha costituito una squadra di esperti - conosciuta come squadra di verifica delle dichiarazioni (Declaration Assessment Team – DAT) - con il compito di avviare un dialogo con le autorità siriane per ovviare alle carenze e alle incoerenze identificate nella dichiarazione siriana. Le attività sia della DAT che della FFM sono tuttora in corso. Mentre continuano ad essere segnalati incidenti sul presunto uso di armi chimiche, le missioni dell'OPCW in Siria proseguono e avranno bisogno del supporto di immagini per una valutazione visiva e di sicurezza, anteriormente al dispiegamento delle squadre.

Nel quadro della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'Unione ha fornito sostegno alle missioni dell'OPCW in Siria mediante la decisione 2013/726/PESC del Consiglio a sostegno dell'UNSCR 2118 (2013) e dell'EC-M-33/DEC.1 dell'OPCW. La decisione 2013/726/PESC sosteneva la fornitura di prodotti illustrativi della situazione relativa alla sicurezza della missione congiunta compreso lo stato della rete stradale, mediante la fornitura all'OPCW di immagini satellitari e di altre informazioni utili prodotte dal Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen). Il Satcen ha fornito all'OPCW il supporto delle immagini satellitari fino al 30 settembre 2015. Questo servizio si è dimostrato estremamente utile per il dispiegamento della FFM e di altre squadre in Siria (ad esempio la DAT), per quanto riguarda la sicurezza del personale e l'efficace svolgimento delle missioni.

Il 10 luglio 2017 l'OPCW ha chiesto il ripristino della fornitura di immagini satellitari dell'Unione quale follow-up della decisione 2013/726/PESC.

2.   Obiettivi generali del progetto

L'obiettivo generale del progetto è sostenere le missioni dell'OPCW relative alla Repubblica araba siriana, incluse la FFM e la DAT.

Gli obiettivi specifici del progetto sono:

la valutazione dello stato della rete stradale, in particolare l'individuazione di blocchi stradali e di aree con rallentamenti della circolazione,

la verifica dell'accuratezza delle relazioni siriane all'OPCW,

la valutazione delle strutture e delle aree circostanti al sito,

il miglioramento della conoscenza della situazione in loco per quanto riguarda la sicurezza della missione sul campo e della missione permanente dispiegate nella Repubblica araba siriana e per quanto riguarda i luoghi da visitare/ispezionare.

3.   Descrizione delle attività

Conferire al Satcen incarichi ad hoc, conformemente alla decisione 2014/401/PESC del Consiglio, che coprano la zona di interesse (Area of Interest – AOI) (siti di interesse all'interno dello Stato sovrano della Siria) e nel quadro del mandato del SEAE - incluse la relativa gestione e presentazione di relazioni - per quanto riguarda i:

prodotti e servizi relativi all'intelligence delle immagini (Imagery Intelligence – IMINT) e all'intelligence geospaziale (Geospatial Intelligence – GEOINT), quali descritti nel portafoglio di prodotti e servizi del Satcen (1), per la risposta alle crisi, la valutazione della situazione, l'analisi dettagliata, la pianificazione di emergenza e la mappatura, come:

rapporti prime impressioni (First Impression Reports – FIR) in risposta a situazioni di crisi,

note informative (Briefing Notes – BN) su siti di interesse (Locations of Interest – LOI) (2),

relazioni (Reports – Rs) su LOI con il supporto di testo descrittivo, informazioni collaterali, informazioni vettoriali, fonti, e una o più immagini che descrivono l'oggetto/la struttura e i suoi dintorni,

fascicoli (Dossiers – Ds) con documenti di intelligence su zone più complesse costituite da LOI,

studi di fattibilità (Feasibility Studies – FS) necessari per effettuare una valutazione preventiva dei prodotti,

pacchetto di supporto geospaziale d'emergenza (Geospatial Contingency Support Package – GCSP) incentrato sulle attività di evacuazione, che utilizzi, quali contributi primari, immagini satellitari, fonti collaterali e, se possibile, informazioni provenienti dal terreno,

mappe immagine (Image Maps – IM) che forniscono informazioni tematiche pertinenti e aggiornate su specifici LOI,

mappe ortoimmagine (Orthoimage Maps – OM) che forniscono una mappa immagine a griglia, inclusa un'immagine satellitare su uno specifico LOI,

mappe di città (City Maps – CM) che forniscono informazioni complete sul layer di base di una città in scala dettagliata,

raccolte di mappe (Map Books – MB) derivanti da tecniche di analisi del sistema di informazione geografica (Geographic Information System – GIS), analisi del terreno, ubicazione dei servizi nelle aree urbane ecc.,

mappatura (Map Coverage – MC) che fornisca informazioni complete sul layer di base di zone più estese,

sostegno al personale della missione sul campo dell'OPCW: prodotti derivati da immagini per gli itinerari pianificati (ad esempio prodotti dell'analisi degli itinerari che valutino lo stato della rete stradale),

formazione del personale OPCW presso le strutture del Satcen: formazione tecnica sul GEOINT, sul software ArcGIS e sull'utilizzo dei prodotti dell' IMINT. Se ritenuto fattibile, è possibile prendere in considerazione lo svolgimento di formazioni presso le strutture dell'OPCW.

Il sostegno del Satcen sarà prestato mediante la fornitura di fino a cinque FIR (o impegno equivalente (3) a settimana per l'intera durata del progetto, come specificato nel punto 8.

4.   Risultati attesi

I risultati attesi del progetto sono:

stato della rete stradale valutato e, in particolare blocchi stradali e di aree con rallentamenti della circolazione individuati,

una maggiore sicurezza sugli itinerari per le squadre di ispezione e verifica dispiegate,

la verifica delle relazioni siriane,

la valutazione delle strutture e delle aree circostanti al sito,

una maggiore conoscenza della situazione fornita alle squadre di ispezione e verifica dispiegate,

la fornitura di sostegno alla DAT e FFM,

una maggiore capacità di valutare determinate strutture e aree circostanti al sito,

una maggiore capacità del personale dell'OPCW di sfruttare i prodotti delle immagini, di gestire una banca dati di immagini e di utilizzare ArcGIS per elaborare prodotti specifici per l'OPCW derivanti dall'analisi delle immagini.

5.   Beneficiari del progetto

L'OPCW sarà il beneficiario di del progetto ai fini di una valutazione visiva e di sicurezza, anteriormente al dispiegamento delle squadre in Siria.

Anche il meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU, dal momento che si basa sul lavoro della FFM, beneficerà del progetto quest'azione.

6.   Squadra di attuazione del progetto

Il progetto sarà attuato dall'OPCW in cooperazione con il Satcen, con sede a Torrejón de Ardoz, Spagna.

La squadra di attuazione del progetto sarà composta da un funzionario specializzato dell'OPCW e da un responsabile di progetto del Satcen. La squadra di attuazione del progetto sarà responsabile della gestione dell'intero ciclo del progetto, inclusa la definizione del quadro giuridico, di gestione, di monitoraggio e di verifica, in vista del raggiungimento effettivo dei risultati del progetto e della presentazione di relazioni.

7.   Visibilità dell'Unione

Visibilità del finanziamento dell'Unione in occasione di eventi o riunioni dell'OPCW: il contributo finanziario dell'Unione sarà riconosciuto nelle relazioni concernenti le attività summenzionate elaborate dal direttore generale e dal consiglio esecutivo dell'OPCW. Sarà apposta una bandiera dell'Unione su tutta la documentazione del progetto. Qualora tale indicazione possa compromettere i privilegi e le immunità dell'OPCW o la sicurezza del personale dell' OPCW o dei beneficiari finali, saranno adottate disposizioni alternative adeguate.

8.   Durata prevista

La durata prevista del progetto è di dodici mesi.

9.   Comitato direttivo

Il comitato direttivo per il progetto sarà composto da rappresentanti del SEAE, dell'OPCW e del Satcen. Il comitato direttivo esaminerà l'attuazione della presente decisione periodicamente, almeno ogni sei mesi, anche facendo uso dei mezzi elettronici di comunicazione.

10.   Presentazione di relazioni

Dopo sei mesi l'OPCW trasmetterà una relazione descrittiva sullo stato di avanzamento per esaminare i progressi compiuti verso il conseguimento dei risultati del progetto. L'OPCW trasmetterà una relazione descrittiva e finanziaria finale entro sei mesi dalla fine del periodo di attuazione.


(1)  Portafoglio di prodotti e servizi del Satcen, versione 2.4 – 5 aprile 2017.

(2)  L'estensione geografica massima tipica di un LOI è di 100 km2.

(3)  I prodotti del Satcen sono stati trasformati o tradotti in unità equivalenti in funzione del costo diretto per i dati e il carico di lavoro necessari per la creazione un prodotto rispetto a un FIR. Nota ai membri del consiglio di amministrazione: RECUPERO DEI COSTI - Storia e proposta di modifica delle procedure di attuazione, 30 marzo 2017.


13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2304 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2017) 8719]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze l'infezione può verificarsi anche negli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. L'agente patogeno può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda situata sul loro territorio nella provincia di Flevoland, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)

In attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è pertanto opportuno definire nell'allegato della presente decisione le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo zoosanitarie previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 10 gennaio 2018.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

NL

Paesi Bassi

Area comprendente:

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg.

Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306).

Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg.

Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg, Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan.

Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

NL

Paesi Bassi

Area comprendente:

Biddinghuizen

Vanaf brug Biddingweg (N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg.

Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg (N307).

Dronterringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg.

Rendierweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swiftervaart(water).

Swiftervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart.

Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water).

Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis.

Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks.

Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg.

Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg.

Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg.

Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg.

Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308).

Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid.

Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28.

A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ceintuurbaan (N302).

Ceintuurbaan volgen in noordelijke richting overgaand in Knardijk (N302) overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg.

Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302).

Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg.

Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.

Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht.

Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.

Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg (N710).