ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 316

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
1 dicembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/2209 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

1

 

 

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

3

 

*

Decisione (UE) 2017/2210 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

7

 

 

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

9

 

*

Decisione (UE) 2017/2211 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

13

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/2212 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

15

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/2214 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

1.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/1


DECISIONE (UE) 2017/2209 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)

PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

(3)

PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti» ) con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.

(4)

La Repubblica algerina democratica e popolare («Algeria») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(5)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA.

(6)

Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con l'Algeria su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) («accordo»), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.

(7)

È opportuno firmare l'accordo.

(8)

Per consentire all'Algeria di partecipare a PRIMA fin dall'avvio dell'iniziativa, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).


1.12.2017   

IT

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L 316/3


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra (1) («accordo euromediterraneo»), entrato in vigore il 1o settembre 2005, prevede la cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica algerina democratica e popolare sulla cooperazione scientifica e tecnologica (2), entrato in vigore l'11 giugno 2013, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione tra le parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020») che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, l'Algeria diventa Stato partecipante al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA;

CONSIDERANDO che l'Algeria ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e l'Algeria è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi dell'Algeria in qualità di Stato partecipante a PRIMA,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA»).

Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione dell'Algeria a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324.Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324 e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, al territorio dell'Algeria.

Articolo 4

Firma e applicazione provvisoria

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

Articolo 5

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 6.

Articolo 6

Denuncia

1.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine..

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2.   I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3.   Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 7

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 100 dell'accordo euromediterraneo si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého šestého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt six octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset šestog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zesentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șase octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte oktober år tjugohundrasjutton.

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Алжирската демократична народна република

Por la República Argelina Democrática y Popular

Za Alžírskou demokratickou a lidovou republiku

For Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet

Für die Demokratische Volksrepublik Algerien

Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi nimel

Για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας

For the People's Democratic Republic of Algeria

Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire

Za Alžirsku Narodnu Demokratsku Republiku

Per la Repubblica algerina democratica e popolare

Alžīrijas Tautas Demokrātiskās Republikas vārdā –

Alžyro Liaudies Demokratinės Respublikos vardu

Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Alġerija

Voor de Democratische Volksrepubliek Algerije

W imienu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Pela República Argelina Democrática e Popular

Pentru Republica Algeriană Democratică și Populară

Za Alžírsku demokratickú l'udovú republiku

Za Ljudsko demokratično republiko Alžirijo

Algerian demokraattisen kansantasavallan puolesta

För Demokratiska folkrepubliken Algeriet

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(1)  GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.

(2)  GU L 99 del 5.4.2012, pag. 2.

(3)  Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GUUE L 185 del 18.7.2017, pag. 1).


1.12.2017   

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L 316/7


DECISIONE (UE) 2017/2210 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)

PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

(3)

PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti») con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.

(4)

La Repubblica araba d'Egitto («Egitto») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(5)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, l'Egitto diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA.

(6)

Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con l'Egitto su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) («accordo»), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.

(7)

È opportuno firmare l'accordo.

(8)

Per consentire che l'Egitto partecipi a PRIMA fin dall'avvio dell'iniziativa, è opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma a nome dell'Unione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio, a decorrere dalla data in cui l'Unione riceve la notifica da parte dell'Egitto del completamento delle sue procedure interne per l'approvazione dell'accordo, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).


1.12.2017   

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L 316/9


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica araba d'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in seguito denominata «Egitto»,

dall'altra,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1) («accordo euromediterraneo»), entrato in vigore il 1o giugno 2004, prevede la cooperazione scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto (2), entrato in vigore il 27 febbraio 2008, stabilisce un quadro ufficiale di cooperazione delle parti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica;

CONSIDERANDO che la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), disciplina i termini e le condizioni della partecipazione degli Stati membri dell'Unione e dei paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020») che sono Stati partecipanti all'iniziativa, in particolare i loro obblighi finanziari e la loro partecipazione alle strutture direttive dell'iniziativa;

CONSIDERANDO che, in conformità della decisione (UE) 2017/1324, l'Egitto diventa Stato partecipante al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA») a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA;

CONSIDERANDO che l'Egitto ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri dell'Unione e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA;

CONSIDERANDO che un accordo internazionale tra l'Unione e l'Egitto è necessario per regolamentare i diritti e gli obblighi dell'Egitto in qualità di Stato partecipante a PRIMA;

CONSIDERANDO che una piena cooperazione e un pieno coordinamento tra le autorità competenti di entrambe le parti sono essenziali per l'attuazione del presente accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità

La finalità del presente accordo è stabilire i termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA).

Articolo 2

Termini e condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA

I termini e le condizioni della partecipazione dell'Egitto a PRIMA sono quelli stabiliti dalla decisione (UE) 2017/1324. Le parti rispettano gli obblighi previsti dalla decisione (UE) 2017/1324e adottano provvedimenti opportuni, in particolare fornendo tutta l'assistenza necessaria per garantire l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, della medesima. Le modalità dettagliate dell'assistenza sono convenute tra le parti in quanto essenziali alla loro cooperazione a norma del presente accordo.

Articolo 3

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altra, al territorio dell'Egitto.

Articolo 4

Applicazione provvisoria, entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo è approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure.

2.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. In seguito alla firma e in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le parti lo applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data in cui l'Unione riceve la notifica dell'espletamento, da parte dell'Egitto, delle procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Il presente accordo rimane in vigore fintantoché rimane in vigore la decisione (UE) 2017/1324, salvo denuncia di una delle due parti in conformità dell'articolo 5.

Articolo 5

Denuncia

1.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento notificando per iscritto all'altra parte l'intenzione di porvi fine.

La denuncia ha effetto dopo sei mesi dalla data in cui il destinatario riceve la notifica scritta.

2.   I progetti e le attività in corso al momento della denuncia del presente accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite nel presente accordo.

3.   Le parti risolvono di concerto eventuali altre conseguenze della denuncia.

Articolo 6

Risoluzione delle controversie

La procedura di risoluzione delle controversie prevista all'articolo 82 dell'accordo euromediterraneo si applica a qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, finlandese, francese, greca, inglese, estone, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми октомври през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne dvacátého sedmého října dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende oktober to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the twenty seventh day of October in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept octobre deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog listopada godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette ottobre duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada divdesmit septītajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų spalio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év október havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ottubru fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig oktober tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego października roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de outubro de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte octombrie două mii șaptesprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde oktober år tjugohundrasjutton.

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За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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За Арабска република Египет

Por la República Árabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Za Arapsku Republiku Egipat

Per la Repubblica araba d'Egitto

Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija tal-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

För Arabrepubliken Egypten

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(1)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

(2)  GU L 182 del 13.7.2005, pag. 12.

(3)  Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).


1.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/13


DECISIONE (UE) 2017/2211 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) prevede la partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea («PRIMA»), avviato congiuntamente da diversi Stati membri.

(2)

PRIMA mira ad attuare un programma congiunto volto a costruire capacità di ricerca e innovazione e a sviluppare conoscenza e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari affinché diventino sostenibili e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'aerea mediterranea, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale dei sistemi e dell'approvvigionamento e gestione in questione, e di contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.

(3)

PRIMA sarà avviato congiuntamente da alcuni Stati membri e paesi terzi («Stati partecipanti» ) con un elevato livello di impegno ai fini dell'integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria, secondo gli stessi termini e condizioni.

(4)

Il Regno hascemita di Giordania («Giordania») ha espresso l'intenzione di aderire a PRIMA in qualità di Stato partecipante e su un piano di parità con gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 che partecipano a PRIMA.

(5)

A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (UE) 2017/1324, la Giordania diventa Stato partecipante a PRIMA a condizione che venga concluso un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della partecipazione della Giordania a PRIMA.

(6)

Il 30 maggio 2017, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con la Giordania su un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) («accordo»), con riserva dell'adozione della decisione (UE) 2017/1324. I negoziati si sono conclusi con la sigla dell'accordo.

(7)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e il Regno hascemita di Giordania volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione del Regno hascemita di Giordania al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA), con riserva della conclusione di tale accordo (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


REGOLAMENTI

1.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/15


REGOLAMENTO (UE) 2017/2212 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2017/2214 del Consiglio, del 30 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il 30 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2214 per consentire determinate operazioni relative all'idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni pari o superiori al 70 %, che è compresa nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, necessaria per il volo del modulo vettore ExoMars e per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020.

(3)

Le modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis bis.   I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano alla fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 %, purché tale assistenza tecnica, tali finanziamenti o tale assistenza finanziaria si riferiscano all'idrazina destinata a quanto segue:

a)

i test e il volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, che non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione; o

b)

il volo del modulo vettore ExoMars nel quadro della missione ExoMars del 2020, in un quantitativo calcolato in funzione delle esigenze del volo, che non deve superare un totale di 300 kg.»

2.

Il paragrafo 2 ter è sostituito dal seguente:

«2 ter.   La fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle operazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 bis bis è soggetta all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti.

Coloro che richiedono l'autorizzazione forniscono alle autorità competenti tutte le informazioni pertinenti necessarie.

Le autorità competenti informano la Commissione in merito a tutte le autorizzazioni concesse.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).


1.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2213 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 925/2009 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Cina. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 (3) la Commissione ha prorogato le misure il 17 dicembre 2015 per altri cinque anni unicamente per le esportazioni dalla Cina e ha chiuso il procedimento che prevedeva misure nei confronti del Brasile.

(2)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione (4) (di seguito «il regolamento») il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese è stato esteso alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati.

(3)

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento estende i dazi antidumping applicabili a determinati fogli di alluminio leggermente modificati facendo riferimento al regolamento (CE) n. 925/2009. Tuttavia, dato che le misure per l'Armenia e il Brasile non sono più in vigore, il riferimento corretto avrebbe dovuto essere la base giuridica per le misure in vigore solo per la Cina, vale a dire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione. È pertanto opportuno modificare retroattivamente l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento con un riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione e non al regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio.

(4)

Al fine di limitare il rischio di elusione, l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento stabilisce che l'applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 dello stesso articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida. Tale fattura commerciale deve essere conforme alle prescrizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento.

(5)

Sin dall'entrata in vigore del regolamento, detta fattura commerciale che causato difficoltà con i servizi doganali nazionali, dato che può essere emessa solo dal fabbricante. L'inchiesta effettuata al riguardo ha rivelato tuttavia che i produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento esportano di norma tramite operatori commerciali indipendenti. Essi non possono quindi rispettare questa prescrizione senza una notevole perturbazione delle loro pratiche commerciali. Se dovessero soddisfare le prescrizioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento, questi operatori commerciali sarebbero infatti costretti a cambiare i propri canali di vendita e a vendere i prodotti direttamente nell'Unione, poiché mantenendo gli attuali canali di vendita, cioè vendendo tramite operatori commerciali indipendenti, sarebbero soggetti all'aliquota del dazio antidumping imposta dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione.

(6)

I produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento sono produttori di fogli di alluminio destinati alla trasformazione (aluminium converter foil). Tali fogli di alluminio hanno caratteristiche tecniche diverse, canali di distribuzione diversi e un uso finale diverso dal prodotto oggetto del regolamento. Essi non sono in concorrenza con il prodotto in questione e non erano destinati a essere inclusi nella definizione del prodotto, ma non hanno potuto esservi esclusi per i motivi spiegati ai considerando da 60 a 72 del regolamento. Inoltre dettiproduttori esportatori erano stati verificati sul posto, come spiegato al considerando 80 del regolamento, ed era stato accertato che in passato non avevano fabbricato il prodotto in questione. La Commissione ritiene pertanto che il rischio che tali produttori esportatori cerchino di eludere le misure in futuro sia limitato.

(7)

La Commissione è giunta alla conclusione che sarebbe indebitamente oneroso esigere che le società esentate, elencate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, cambino le loro abituali operazioni commerciali ed inizino a vendere direttamente nell'Unione. In considerazione di ciò, è opportuno sopprimere dal regolamento tale prescrizione. I produttori esportatori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento non saranno pertanto obbligati a emettere detta fattura commerciale.

(8)

In ogni caso la soppressione di questa prescrizione non dovrebbe impedire alle autorità doganali di eseguire controlli supplementari riguardo alla spedizione in questione, in linea con il tipo di rischio connesso all'importazione in oggetto, fino a quando non si siano accertati che il fabbricante dichiarato sui documenti è corretto.

(9)

Al fine di fornire certezza giuridica agli operatori economici, è inoltre opportuno che tali modifiche si applichino con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Ciò è in linea con la giurisprudenza esistente degli organi giurisdizionali europei, visto che la modifica è stata apportata entro un congruo termine, in modo da non creare un legittimo affidamento per gli operatori economici interessati. In ogni caso le attività commerciali degli operatori economici che esportano nell'Unione non saranno indebitamente perturbate, dato che la soppressione di questa prescrizione crea certezza giuridica ai fini dell'importazione nell'Unione sia per i produttori esportatori cinesi sia per gli importatori nell'Unione (5).

(10)

Il 7 agosto 2017 la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i fatti e le considerazioni principali in base ai quali riteneva necessaria la presente modifica e le ha invitate a formulare osservazioni.

(11)

Il richiedente che ha presentato la richiesta di estensione dei dazi ha contestato la proposta della Commissione volta a sopprimere la prescrizione di presentare una fattura commerciale rilasciata dal fabbricante. Ha sostenuto in particolare che sopprimendo tale prescrizione, la Commissione avrebbe creato un rischio di ulteriore elusione e quindi ulteriori incertezze per l'industria di fogli di alluminio dell'Unione.

(12)

Come spiegato al considerando 8, la soppressione di tale prescrizione non impedirebbe alle autorità doganali di eseguire controlli supplementari per verificare se il fabbricante dichiarato sui documenti sia corretto. Anzi, essa incoraggerebbe le autorità doganali a svolgere controlli supplementari in caso di dubbi sul fatto che le partite in questione provengano effettivamente da società esentate. I produttori esportatori esentati, inoltre, non erano coinvolti in pratiche di elusione in passato, non producono il prodotto in questione e gli acquirenti dei fogli di alluminio destinati alla trasformazione sono diversi da quelli che acquistano il prodotto in questione. La Commissione ha quindi concluso che la soppressione della prescrizione di presentare detta fattura commerciale non crei ulteriori rischi di elusione e ha respinto l'argomentazione.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base (UE) 2016/1036.

(14)

In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/271 è così modificato:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società”, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di:

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930) o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940) o

fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950) o

fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080)».

2)

l'articolo 1, paragrafo 3, è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo a decorrere dal 18 febbraio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 63).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati (GU L 40 del 17.2.2017, pag. 51).

(5)  Cause riunite C-7/56 e C-3/57 - C-7/57, Algera e a. contro Assemblea comune,ECLI:EU:C:1957:7, pagina 39.


DECISIONI

1.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/20


DECISIONE (PESC) 2017/2214 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Il Consiglio ritiene che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/512/PESC non dovrebbero incidere sull'industria spaziale europea.

(3)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1764 (2). Tale decisione ha introdotto deroghe a talune operazioni riguardanti specifici dispositivi pirotecnici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (3), necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o necessari per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea, o necessari per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro.

(4)

Il Consiglio ritiene che debbano essere consentite determinate operazioni relative all'idrazina di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea necessaria per il modulo di trasporto ExoMars e per il modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020,

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2014/512/CE è così modificato:

1)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars e il volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, alle seguenti condizioni:

a)

il quantitativo di idrazina destinato ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione;

b)

il quantitativo di idrazina destinato al volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020 non deve superare un totale di 300 kg.».

2)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis

3)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le operazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 42).

(3)  Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1).