ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2205 della Commissione, del 29 novembre 2017, relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2204 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2017
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Međimursko meso 'z tiblice» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Međimursko meso 'z tiblice» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 252 del 3.8.2017, pag. 17.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2205 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2017
relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, qualora in un veicolo non immatricolato nello Stato membro in cui avviene il controllo siano rilevate carenze gravi o pericolose, il punto di contatto deve notificare i risultati del controllo al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione del veicolo. La notifica deve contenere gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV, che deve essere redatta dall'ispettore a seguito di un'ispezione più approfondita in conformità all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE. |
(2) |
Al fine di agevolare la comunicazione tra i punti di contatto nazionali, è necessario che la Commissione adotti norme dettagliate per l'attuazione della procedura di notifica. |
(3) |
Conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, la notifica deve essere comunicata preferibilmente tramite i registri elettronici nazionali di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(4) |
L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 specifica il contenuto minimo obbligatorio dei registri elettronici nazionali. Gli elementi della relazione di controllo su strada di cui all'allegato IV della direttiva 2014/47/UE, tuttavia, non rientrano in questo contenuto minimo obbligatorio. |
(5) |
L'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che i registri elettronici nazionali siano interconnessi. |
(6) |
Dati l'ambito limitato dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e le conseguenti limitazioni del campo di applicazione del sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE non può essere trasmessa mediante i registri elettronici nazionali facendo uso di tale sistema. |
(7) |
Al fine di evitare costi e oneri amministrativi inutili, tuttavia, per sviluppare il sistema di messaggistica per la notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE è opportuno utilizzare l'architettura di sistema dell'ERRU. |
(8) |
Le norme comuni per l'interconnessione tramite il sistema ERRU sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione (3). |
(9) |
Questo regolamento sarà sostituito il 30 gennaio 2019 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 (4), che apporterà modifiche rilevanti alle funzionalità generali del sistema ERRU. Il sistema di messaggistica utilizzato per i controlli su strada (RSI) si baserà sulle funzionalità generali del sistema ERRU. |
(10) |
Per limitare le procedure e gli oneri amministrativi e garantire coerenza occorre pertanto che entri in vigore il 30 gennaio 2019 anche il sistema di messaggistica utilizzato per le notifiche a seguito di controlli su strada. |
(11) |
Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilite in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi della direttiva 2014/47/UE. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a predisporre adeguate misure di sicurezza per prevenire l'uso illecito dei dati personali. |
(12) |
Laddove applicabili, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) si applicano al trattamento di tutti i dati personali ai sensi della direttiva 2014/47/UE. |
(13) |
Le disposizioni del presente regolamento sono adottate in conformità al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica dei risultati dei controlli tecnici su strada (RSI) di veicoli commerciali con carenze gravi o pericolose, trasmessa attraverso il sistema RSI di cui all'articolo 3.
Articolo 2
Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, ai fini del presente regolamento si applicano anche le seguenti definizioni:
1) «messaggio RSI»: messaggio di notifica facente seguito a un controllo tecnico su strada più approfondito di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/47/UE, trasmesso attraverso il sistema RSI o un'altra rete sicura in un formato strutturato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
2) «rapporto RSI più approfondito»: documento emesso a seguito di un controllo su strada più approfondito di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/47/UE;
3) «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui il veicolo è immatricolato, oppure in cui è messo in servizio qualora non sia immatricolato ai sensi della legislazione nazionale.
Articolo 3
Sistema RSI
1. La Commissione istituisce un sistema di messaggistica (sistema RSI) utilizzando l'architettura di sistema dei registri europei delle imprese di trasporto su strada in conformità al regolamento di esecuzione di esecuzione (UE) 2016/480. Il sistema RSI agevola l'ottemperanza all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE.
2. Il sistema RSI soddisfa le specifiche tecniche indicate nell'allegato I, nell'allegato III, punti 1 e 2, e negli allegati V, VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480, nonché nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 4
Notifica
1. Il punto di contatto dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su strada notifica senza indugio i risultati del controllo allo Stato membro di immatricolazione del veicolo.
2. Lo Stato membro in cui è stato eseguito il controllo tecnico su strada trasmette la sua notifica allo Stato membro di immatricolazione del veicolo mediante il sistema RSI, conformemente alle procedure e alle prescrizioni tecniche riportate nell'allegato.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 2020.
L'articolo 4, paragrafo 1, si applica invece a decorrere dal 20 maggio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.
(2) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).
(3) Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(7) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).
ALLEGATO
Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML
1. Intestazione
I messaggi XML scambiati attraverso il sistema devono avere tutti la stessa intestazione indicativa di mittente, destinatario, data e ora di invio, e recare alcune informazioni tecniche.
Common Header (intestazione comune) |
Obbligatorio |
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Version (versione) |
La versione ufficiale delle specifiche XML deve essere precisata attraverso il namespace definito nel file di definizione dello schema (XSD) del messaggio XML e nell'attributo version dell'elemento header (intestazione) di ciascun messaggio XML. Il numero della versione («n.m») deve essere definito come valore fisso in ogni rilascio del file XSD. |
Sì |
Test Identifier (identificatore di prova) |
Id facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova popola l'id e tutti i partecipanti al flusso di lavoro devono rispondere o trasmettere con lo stesso id. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato. |
No |
Technical Identifier (identificatore tecnico) |
UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione. |
Sì |
Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro) |
L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale id viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro. |
Sì |
Sent At (inviato il) |
Data e ora (in formato UTC) in cui il messaggio è stato inviato. |
Sì |
Timeout (tempo scaduto) |
Attributo facoltativo indicante data e ora (in formato UTC). Questo valore deve essere stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse. Ha la funzione di informare lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. È facoltativo; la stessa definizione di intestazione può perciò essere usata per tutti i tipi di messaggio indipendentemente dal fatto che sia necessario o no un attributo per il Timeout. NON UTILIZZATO, in quanto sono trasmesse esclusivamente notifiche, non è attesa alcuna risposta. |
No |
From (mittente) |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU» («EU» è utilizzato per l'invio di messaggi di errore dal sistema centrale). |
Sì |
To (destinatario) |
Codice ISO 3166-1 alpha 2 dello Stato membro cui è inviato il messaggio o «EU» («EU» è utilizzato per l'invio di messaggi di errore al sistema centrale). |
Sì |
2. Rapporto più approfondito
Qualora si comunichi il risultato di un controllo tecnico su strada più approfondito, il messaggio RSI e il messaggio di conferma inviato automaticamente devono essere composti nel modo illustrato di seguito.
Al fine di agevolare la notifica, facoltativamente possono essere acclusi al messaggio RSI la lista di controllo di cui all'allegato IV, i motivi dell'esito negativo del controllo e la valutazione delle carenze di cui all'allegato II della direttiva 2014/47/UE.
Il messaggio RSI deve essere sempre inviato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo il controllo allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Il ricevimento del messaggio RSI non deve essere rifiutato.
Il messaggio di conferma serve a confermare il ricevimento del messaggio di notifica.
RSI Notification Request (richiesta di notifica dell'RSI) |
Obbligatorio |
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Business Case Identifier (identificativo del caso) |
Numero di serie o di riferimento che identifica ogni singolo caso. L'id di un caso potrebbe essere utilizzato per mantenere un collegamento quando è utilizzato più di un flusso di messaggi in relazione allo stesso caso, per esempio quando si invia una notifica iniziale cui segue un'altra notifica più particolareggiata relativa al medesimo caso. (testo) |
Sì |
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Sending Authority (autorità mittente) |
L'autorità competente che emette il messaggio RSI. (testo) |
Sì |
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RSI Details (informazioni sull'RSI) |
Sì |
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RSI Identifier (identificativo dell'RSI) |
L'ID unico dell'RSI nello Stato membro in cui è stato eseguito il controllo. Agevola la comunicazione e permette allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo di chiedere maggiori informazioni allo Stato membro in cui è avvenuto il controllo, potendolo utilizzare per la ricerca nella sua banca dati. (testo) |
No |
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Location (luogo) |
Il luogo in cui è stato eseguito il controllo tecnico su strada. Può trattarsi delle coordinate esatte, del comune, della città ecc. (testo) |
Sì |
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Date/Time (data/ora) |
Data e ora del controllo tecnico su strada in formato UTC a norma ISO 8601 (AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ) |
Sì |
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Inspector (controllore) |
Nome del funzionario, del controllore o dell'autorità che ha eseguito il controllo tecnico su strada. (testo) |
Sì |
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Vehicle Details (informazioni sul veicolo) |
Sì |
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Category (categoria) |
Categoria del veicolo.
(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato) |
Sì |
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Other category (altra categoria) |
Specificare la categoria:
(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato, solo se si è scelto Other ma non obbligatorio) |
No |
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Registration (immatricolazione) |
Numero di immatricolazione del veicolo. (testo) |
Sì |
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VIN |
Numero di identificazione del veicolo. (testo) |
Sì |
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Odometer (contachilometri) |
Chilometraggio indicato dal contachilometri al momento del controllo tecnico su strada. IMPORTANTE: se è installato un contachilometri occorre compilare questo campo, altrimenti mettere «0». (numero) |
Sì |
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Transport Undertaking/Holder Details (informazioni sull'impresa di trasporti/sul titolare) |
Sì (compilare una delle due sezioni, quella relativa all'impresa oppure quella relativa al titolare) |
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Transport Undertaking (impresa di trasporti) |
Sì (solo se si tratta di un'impresa) |
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Undertaking Name (nome dell'impresa) |
Il nome dell'impresa di trasporti. (testo) |
Sì |
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Undertaking Address (indirizzo dell'impresa) |
L'indirizzo dell'impresa di trasporti (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato). (testo) |
Sì |
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Undertaking Community Licence (licenza comunitaria dell'impresa) |
Numero della licenza comunitaria [conformemente ai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e (CE) n. 1073/2009] IMPORTANTE: se la licenza comunitaria è nota questo campo deve essere compilato. (testo) |
Sì |
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Holder (titolare, se non si tratta di un'impresa) |
Sì (solo se si tratta del titolare) |
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Company (azienda) |
Sì (solo se il titolare è un'azienda) |
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Name (nome) |
Nome dell'azienda del titolare. (testo) |
Sì |
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Address (indirizzo) |
Indirizzo dell'azienda del titolare (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato). (testo) |
Sì |
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Natural person (persona fisica) |
Sì (solo se il titolare è una persona fisica) |
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Family Name (cognome) |
Cognome del titolare. (testo) |
Sì |
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Name (nome) |
Nome/i del titolare. (testo) |
Sì |
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Address (indirizzo) |
Indirizzo del titolare (indirizzo, codice di avviamento postale, città, Stato). (testo) |
Sì |
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Registration certificate (certificato di immatricolazione) |
Numero del certificato di immatricolazione. |
No |
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Driver Details (informazioni sul conducente) |
Sì |
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Family Name (cognome) |
Cognome del conducente. (testo) |
Sì |
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Name (nome) |
Nome/i del conducente. (testo) |
Sì |
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Driving Licence (patente di guida) |
Numero della patente di guida del conducente. Se possibile, per una migliore identificazione. (testo) |
No |
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Driving Licence country (Stato di rilascio della patente di guida) |
Il paese in cui la patente di guida è stata rilasciata, indicato con due lettere secondo il codice ISO 3166-1 alpha 2. |
No |
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Checked item (elemento controllato) (questa sezione è da ripetere per ogni elemento controllato; è obbligatoria per i messaggi RSI, quindi per ogni messaggio RSI deve risultare almeno un elemento controllato). |
Sì |
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Elemento |
Gli elementi indicati nella lista di controllo di cui all'allegato IV della direttiva 2014/47/UE. Quando un elemento è selezionato, significa che è stato controllato. Elementi presenti nell'elenco:
(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato) |
Sì |
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Failed? (controllo non superato?) |
Per ogni elemento controllato (checked item): risultato del controllo (superato/non superato): True se controllo non superato (True/False) |
Sì |
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Checked item detail (informazioni sull'elemento controllato) (se il risultato è Failed, cioè controllo non superato, occorre ripetere questa sezione per ogni checked item/elemento controllato per il quale sono state constatate carenze) |
No (solo se il risultato è Failed ma non è obbligatorio fornire ulteriori informazioni) |
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Motivo dell'esito negativo del controllo |
Per ogni Checked item = Failed, informazioni sulle carenze riscontrate come indicato nell'allegato II della direttiva 2014/47/UE. Elementi presenti nell'elenco:
(elenco selezionabile, un solo elemento selezionato, se si riscontrano più carenze occorre ripetere questa sottosezione per ciascuna carenza) La valutazione della carenza non viene inserita, è nota in conformità all'allegato II della direttiva 2014/47/UE. IMPORTANTE: nell'allegato II, alcuni motivi alla base dell'esito negativo del controllo non sono numerati: per il punto 6.2.5 sono previste due opzioni, al fine di indicare a quale di esse ci si riferisce occorre numerarle nel sistema assegnando loro i numeri 1 e 2. |
Sì |
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Rectified? (rettifica eseguita?) |
È stato posto rimedio alla carenza nello Stato membro in cui ha avuto luogo il controllo? True = Sì (True/False) |
No |
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Result of inspection (risultato del controllo) |
Sì |
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Result of inspection (risultato del controllo) |
Risultato del controllo tecnico su strada (superato/non superato) True = superato (True/False) |
Sì |
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Prohibition or Restriction (divieto o limitazione) |
Divieto o limitazione dell'uso del veicolo, che presenta carenze pericolose. (True/False) |
Sì |
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PTI Requested? (controllo tecnico periodico richiesto?) |
Lo Stato membro in cui è stato eseguito il controllo chiede allo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo di effettuare un controllo tecnico periodico? True = Sì (True/False) |
Sì |
RSI Notification Acknowledgement (conferma della notifica RSI) (inviata automaticamente) |
Obbligatorio |
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Status Code (codice di stato) |
Codice di stato della conferma. (elenco selezionabile, un solo elemento selezionato) |
Sì |
Status Message (messaggio di stato) |
Eventuali osservazioni in aggiunta al codice di stato. (testo) |
No |
30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2206 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2017
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (in appresso «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
(1) |
Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali («transpallet manuali») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («le misure iniziali»). |
(2) |
Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha precisato l'ambito di applicazione delle misure con il regolamento (CE) n. 684/2008 (3) ed ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti (elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori) che sono risultati diversi dai transpallet manuali per le loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali. |
(3) |
Nel giugno 2009, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 499/2009 (4), il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1174/2005, alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia. |
(4) |
Nell'ottobre 2011, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (5), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC. |
(5) |
Nell'aprile 2013, in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 (6), un'aliquota del dazio del 70,8 % applicabile a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC. |
(6) |
Nel settembre 2014, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 (7), istituendo un'aliquota del dazio individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali della società Ningbo Logitrans Handling Equipment Co. |
(7) |
Nell'agosto 2016, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento (UE) 2016/1346 (8), i dazi antidumping definitivi in vigore sulle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati con l'inserimento di un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio (nelle forche) originari della RPC. |
(8) |
Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo, che consiste in un dazio ad valorem fissato al 70,8 %, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC. |
1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(9) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (9) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore nei confronti della RPC a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(10) |
La domanda è stata presentata da due produttori dell'Unione, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB e PR Industrial S.r.l. («i richiedenti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali. |
(11) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione. |
1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(12) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato il 12 ottobre 2016, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (10) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
1.4. Inchiesta parallela per possibile elusione
(13) |
Il 19 luglio 2017 la Commissione ha avviato, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 (11), un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping in vigore mediante le importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dal Vietnam, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari del Vietnam, in conformità all'articolo 13 del regolamento di base. |
1.5. Inchiesta
1.5.1. Parti interessate
(14) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla per partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a parteciparvi. |
(15) |
Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. |
1.6. Paese di riferimento
(16) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di scegliere il Brasile come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento») ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni riguardo a tale scelta. Non sono pervenute osservazioni. |
(17) |
La Commissione ha contattato le autorità brasiliane e ha informato i due produttori noti di transpallet manuali del Brasile riguardo all'apertura dell'inchiesta, invitandoli a parteciparvi. Uno dei produttori brasiliani si è dichiarato disposto a collaborare. Nessun altro produttore noto, e nessun altro produttore brasiliano, ha risposto al questionario. |
(18) |
La Commissione ha chiesto la collaborazione dei produttori noti di altri potenziali paesi di riferimento e ha contattato le autorità competenti in Cambogia, India, Malaysia, Taiwan, Turchia e USA, invitandole a comunicare il nome e l'indirizzo delle associazioni di produttori e dei produttori che notoriamente producono e vendono transpallet manuali sul loro mercato. Nessuno dei paesi contattati ha tuttavia fornito tali informazioni e nessun produttore di questi paesi ha accettato di collaborare. |
(19) |
Come indicato al considerando 17, uno dei due grandi produttori del Brasile era disposto a collaborare. In ogni caso, dopo un ulteriore esame delle informazioni disponibili, il Brasile è stato considerato un paese di riferimento adeguato anche per il suo mercato concorrenziale. L'esistenza di un'effettiva concorrenza è dimostrata dalla presenza di almeno due produttori nazionali e dal fatto che si effettuano importazioni. Il Brasile non ha istituito misure antidumping e nonostante un normale dazio all'importazione NPF (nazione più favorita) del 14 %, il mercato brasiliano è stato considerato aperto alle importazioni, come dimostrano i dati ITC (12) accessibili al pubblico relativi alle importazioni per il periodo dal 2012 al 2016. Dall'inchiesta non è emerso alcun elemento che indichi che la scelta del Brasile non sia adeguata, data la sua situazione di mercato concorrenziale. Il Brasile è stato quindi selezionato come paese di riferimento. |
1.7. Campionamento
(20) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha precisato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.7.1. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(21) |
In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento. |
(22) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Tuttavia, poiché nessuno dei produttori esportatori si è manifestato, il campionamento non è stato necessario. |
1.7.2. Campionamento degli importatori
(23) |
Visto l'elevato numero di importatori indipendenti, è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopramenzionate sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Tuttavia, poiché nessun importatore indipendente si è dichiarato disposto a collaborare, il campionamento non è stato necessario. |
1.7.3. Campionamento dei produttori dell'Unione
(24) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Secondo la domanda di riesame, nell'Unione i produttori di transpallet manuali sono sei. Cinque produttori dell'Unione si sono manifestati nel contesto dell'esame della rappresentatività. Un altro produttore dell'Unione era noto al momento dell'apertura. Questi sei produttori dell'Unione rappresentano la produzione totale dell'Unione. La Commissione ha deciso di esaminare tutti e sei i produttori e non ha utilizzato alcun campionamento. Essa ha informato al riguardo tutte le parti interessate e le ha invitate a presentare osservazioni. Non è stata presentata alcuna osservazione entro il termine stabilito. |
1.8. Questionari
(25) |
Sono stati inviati questionari ai sei produttori noti dell'Unione e a due produttori di transpallet manuali del Brasile. Alla Commissione sono pervenute le risposte al questionario di cinque produttori dell'Unione e di un produttore di transpallet manuali del Brasile. |
(26) |
Nessuno degli utilizzatori ha fornito informazioni alla Commissione o si è manifestato nel corso dell'inchiesta. |
1.9. Visite di verifica
(27) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire il rischio di persistenza del dumping e del conseguente pregiudizio nonché l'interesse dell'Unione. In conformità all'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
|
1.10. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(28) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
(29) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011, 8427900013 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011, 8431200013 e 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese. Le misure antidumping applicate a tale prodotto sono state estese a un prodotto analogo, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato con i codici TARIC 8427900030 e 8431200050 («il prodotto oggetto del riesame»). La definizione del prodotto sopraindicata è stata aggiornata in conformità alla rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016 (13). |
(30) |
L'inchiesta ha confermato che, come nell'inchiesta iniziale, il prodotto oggetto del riesame e i prodotti fabbricati e venduti sul mercato nazionale della RPC, i prodotti fabbricati e venduti sul mercato del paese di riferimento e quelli fabbricati e venduti nell'Unione dai produttori dell'UE hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1. Osservazioni preliminari
(31) |
In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se durante il periodo dell'inchiesta di riesame fossero in atto pratiche di dumping e se la scadenza delle misure in vigore implicasse il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. |
(32) |
Come indicato al considerando 22, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato alla presente inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità cinesi che, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, potranno essere utilizzati i dati disponibili per quanto riguarda il produttore esportatore cinese al fine di determinare se il dumping sia attualmente in corso e se sussista il rischio di persistenza o reiterazione del dumping. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere auditore da parte delle autorità cinesi a tale riguardo. |
(33) |
Visto quanto precede, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all'esistenza di pratiche di dumping e al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sottoindicate sono state basate sui dati disponibili, in particolare su:
|
3.2. Dumping
3.2.1. Produttori esportatori che nell'inchiesta iniziale hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato
3.2.1.1.
(34) |
Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») è stato accordato a un produttore esportatore nel riesame relativo ai nuovi esportatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base menzionato al considerando 7. A causa della mancata collaborazione, il valore normale per tale produttore esportatore è stato basato sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
(35) |
Il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi all'esportazione in un paese terzo adeguato, stabilito a livello franco fabbrica in Cina. In questo caso sono stati utilizzati dati sulle importazioni di transpallet manuali originari della Cina e destinati agli Stati Uniti (14). Nel 2016 sono stati importati negli USA circa 424 000 transpallet manuali originari della RPC, per un valore di circa 76,115 milioni di USD. Il prezzo franco fabbrica è stato calcolato dopo aver applicato il tasso di cambio medio dell'euro per lo stesso anno e detratto lo stesso livello di adeguamenti per il nolo marittimo (5,5 %), l'assicurazione marittima (0,05 %) e il trasporto interno (1,67 %) utilizzato nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5. |
(36) |
Questo metodo è stato considerato il più ragionevole nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, visto che non erano disponibili altre informazioni a causa della mancata collaborazione. |
3.2.1.2.
(37) |
Il prezzo all'esportazione per detto produttore esportatore è stato stabilito in base alle sue importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e registrate nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6. |
3.2.1.3.
(38) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così determinato a livello franco fabbrica. Ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per il nolo marittimo e i costi di movimentazione e di trasporto interno sulla base delle informazioni usate nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
3.2.1.4.
(39) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione come stabilito sopra in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(40) |
Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 5,7 % per la società Ningbo Logitrans Handling Equipment Co. |
3.2.2. Produttori esportatori che nell'inchiesta iniziale non hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato
3.2.2.1.
(41) |
Per i produttori esportatori cinesi che non hanno ottenuto il TEM durante l'inchiesta iniziale, il valore normale dovrebbe essere determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, cioè in base al prezzo o al valore costruito in un idoneo paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»). |
(42) |
Come spiegato nei considerando da 16 a 18, il Brasile è stato scelto come paese di riferimento e un produttore del Brasile ha collaborato all'inchiesta. A tale riguardo, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi franco fabbrica delle vendite remunerative di transpallet manuali nel paese di riferimento, che rappresentano più del 20 % delle vendite totali, e calcolato in tutti gli altri casi in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
3.2.2.2.
(43) |
A causa dell'omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in base ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, per le importazioni effettuate nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In particolare, i prezzi all'importazione indicati al considerando 70 sono stati usati per calcolare il prezzo all'esportazione durante il PIR, detraendo da tali prezzi lo stesso livello di adeguamenti per il nolo marittimo e i costi di movimentazione e di trasporto interno utilizzato nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5. |
3.2.2.3.
(44) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione così determinato a livello franco fabbrica. Ove giustificato ai fini di un confronto equo, il prezzo all'esportazione e il valore normale sono stati adeguati per tenere conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati effettuati adeguamenti per il nolo marittimo, i costi di movimentazione e di trasporto interno in base alle informazioni usate nelle conclusioni del riesame intermedio parziale menzionato al considerando 5, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. |
3.2.2.4.
(45) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione come stabilito sopra in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
(46) |
Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 29,2 % per tutti i produttori della RPC che non hanno ottenuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato durante l'inchiesta iniziale. |
3.2.3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
(47) |
Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica di esportazione cinese in altri paesi terzi e l'attrattiva esercitata dal mercato dell'Unione. |
(48) |
Vista la mancata collaborazione dei produttori esportatori cinesi, le conclusioni relative al rischio di reiterazione del dumping sottoindicate sono state raggiunte, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, in base ai dati disponibili, vale a dire le fonti menzionate al considerando 22. |
3.2.4. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della Cina
(49) |
Per quanto riguarda la produzione e la capacità produttiva della Cina, in assenza di altre fonti d'informazione l'analisi è stata effettuata in base ai dati forniti dai richiedenti nel corso dell'inchiesta per i 22 maggiori produttori cinesi. |
(50) |
Su tale base la capacità produttiva della Cina è stata stimata a un minimo di 2,5 milioni di unità all'anno e la produzione effettiva a circa 2,0 milioni di unità all'anno e quindi si stima che la capacità inutilizzata cinese ammonti ad almeno mezzo milione di unità all'anno. Si tratta comunque di una stima prudente, poiché secondo i richiedenti esistono altre 34 società note cinesi che fabbricano transpallet manuali in Cina su scala più ridotta. |
(51) |
Questa stima della capacità inutilizzata corrisponde a circa il 100 % del consumo medio annuale totale del mercato dell'Unione tra il 2014 e il 2016. In mancanza di elementi che provino il contrario, la Commissione ha accettato tale stima come ragionevole. |
3.2.5. Politica di esportazione della Cina in altri paesi terzi
(52) |
Per quanto riguarda la politica di esportazione della Cina in altri paesi terzi, non sono disponibili statistiche riguardanti esclusivamente il prodotto oggetto del riesame. I codici dei prodotti pertinenti della banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi (Chinese Export Statistics database) comprendono anche altri prodotti, cioè i «carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento, non a motore elettrico», che hanno un prezzo unitario più elevato rispetto ai transpallet manuali, il che aumenta il prezzo medio all'esportazione. |
(53) |
Nella domanda di riesame non vengono forniti dati. Come fonte sostitutiva per ottenere un'indicazione approssimativa dell'andamento dei volumi delle esportazioni, seppure con le limitazioni evidenziate al considerando 52, ha potuto essere utilizzata la banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi (15). Su tale base è stato stabilito che i volumi delle esportazioni sono rimasti significativi e relativamente stabili tra il 2014 e il 2016. |
(54) |
Secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, durante il PIR il prezzo di vendita medio nell'UE era di 221 EUR/unità, mentre nei mercati di altri paesi terzi era di 162 EUR/unità. Per motivi analoghi a quelli descritti al considerando 52, va ricordato che in realtà in altri paesi terzi il livello dei prezzi del prodotto oggetto del riesame è persino più basso. |
(55) |
Per quanto riguarda il consumo interno della Cina, secondo la domanda ammonta a circa mezzo milione di unità all'anno. Vista la mancanza di collaborazione e di altri dati, non vi sono però ulteriori elementi che indichino la possibilità che la Cina possa assorbire la sua capacità inutilizzata in futuro. È tuttavia prevedibile che il mercato dell'Unione attragga il prodotto oggetto del riesame, come spiegato nei considerando 56 e 57. |
3.2.6. Attrattiva del mercato dell'Unione
(56) |
Il mercato dell'Unione è sempre stato attraente per i produttori esportatori cinesi di transpallet manuali. Lo dimostrano la loro costante presenza sin dall'inchiesta iniziale nonché gli sforzi compiuti in passato nel tentativo di eludere le misure in vigore attraverso la Thailandia, come indicato al considerando 3, e attraverso una leggera modifica del prodotto menzionata al considerando 7. |
(57) |
L'attrattiva del mercato dell'Unione è inoltre confermata dal fatto che i produttori esportatori cinesi vi possono praticare prezzi più elevati di quelli applicati in media nei mercati di altri paesi terzi, come indicato al considerando 54. |
3.3. Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
(58) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che in caso di abrogazione delle misure esista un forte rischio di persistenza del dumping. In base ai margini di dumping rilevati durante il PIR per le importazioni nel mercato dell'Unione, è infatti probabile che le importazioni dalla Cina continuino ad essere effettuate a prezzi di dumping. Inoltre, vista la considerevole capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibile in Cina, sebbene non vi siano indicazioni sulla capacità di assorbimento, e vista l'attrattiva del mercato dell'Unione, è probabile che tali importazioni continuino a essere immesse sul mercato dell'Unione in grandi quantità, che rischiano di aumentare ancora notevolmente in caso di scadenza delle misure. |
4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
(59) |
Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da sei produttori dell'Unione, che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(60) |
Solo cinque produttori dell'Unione hanno risposto al questionario. Il sesto produttore dell'Unione, che era disposto a collaborare ma non ha risposto al questionario, rappresenta il 2 % della produzione totale dell'Unione. Di conseguenza la Commissione potrebbe basare le sue conclusioni sui cinque produttori che rappresentano il 98 % della produzione totale dell'Unione e sulle stime per il sesto produttore in base alle informazioni fornite durante l'esame della rappresentatività. |
4.2. Consumo dell'Unione
(61) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base ai volumi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat. |
(62) |
Il totale delle vendite dell'industria dell'Unione è stato ottenuto sulla base delle risposte al questionario di cinque produttori dell'Unione e di una stima per la sesta società, basata sulla sua quota di mercato. |
(63) |
Su tale base il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo UE
|
(64) |
Dal 2013 al PIR il consumo dell'Unione è aumentato del 46 %. Esso è diminuito dal 2014 al 2015, ma durante il PIR è aumentato nuovamente a livelli simili a quelli registrati nel 2014. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
(65) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili di Eurostat per stabilire il volume e i prezzi delle importazioni dalla RPC nell'Unione durante il periodo in esame. |
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(66) |
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni e quota di mercato
|
(67) |
Nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 64 %. Questo calo è avvenuto soprattutto tra il 2013 e il 2015, mentre nel PIR i livelli delle importazioni erano simili a quelli del 2015. |
(68) |
Tale calo va visto alla luce dell'aumento del dazio antidumping (dal 46,7 % al 70,8 %) avvenuto nel 2013 in seguito al riesame intermedio menzionato al considerando 5. |
(69) |
Durante il periodo in esame la quota di mercato cinese è diminuita dal 66 % al 16 %, un calo complessivo di 50 punti percentuali (ossia del 75 %). |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)
(70) |
La media ponderata del prezzo delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all'importazione
|
(71) |
I prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati costantemente nel corso del periodo in esame e in totale del 32 % tra il 2013 e il PIR. |
(72) |
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi oggetto della presente inchiesta, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi nel periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
|
(73) |
Su questa base, nel PIR i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione dell'1,9 % (o del 41 % se si prendono in considerazione i prezzi delle importazioni cinesi senza dazi antidumping). |
4.4. Importazioni da paesi terzi
(74) |
Il volume delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dal paese interessato è indicato nella tabella seguente. La quantità e l'andamento dei prezzi sono basati su dati di Eurostat. Su tale base, le importazioni nell'Unione provenienti da paesi terzi hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Quota di mercato, volumi e prezzi delle importazioni da paesi terzi
|
(75) |
I volumi delle importazioni dai mercati di paesi terzi sono aumentati notevolmente (passando da 16 643 unità nel 2013 a 258 217 unità nel PIR) nel periodo in esame. Durante il PIR la loro quota di mercato complessiva ha raggiunto il 49 %. Tale aumento va visto nel contesto della perdita di quote di mercato delle importazioni cinesi (– 75 %) menzionata al considerando 69. |
(76) |
Il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è aumentato del 13 % tra il 2013 e il PIR. |
(77) |
Fra tali importazioni, quelle provenienti dalla Malaysia hanno avuto un forte incremento durante il periodo in esame e la loro quota di mercato è passata dall'1 % nel 2013 al 34 % nel PIR. I prezzi delle importazioni dalla Malaysia sono aumentati del 27 % durante il periodo in esame. Nel PIR essi erano in media inferiori del 3 % rispetto ai prezzi cinesi (senza dazi antidumping) e inferiori del 13 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. |
(78) |
Anche le importazioni dal Vietnam sono aumentate notevolmente in termini di volume e la loro quota di mercato è passata dal 2 % all'11 % tra il 2013 e il PIR. I prezzi delle importazioni dal Vietnam sono aumentati del 21 % durante il periodo in esame. Nel PIR essi erano in media inferiori del 12 % rispetto ai prezzi cinesi (senza dazi antidumping) e inferiori del 22 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. |
5. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE
5.1. Osservazioni generali
(79) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'impatto delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
(80) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario e ha effettuato una stima per il sesto produttore in base alle informazioni ottenute durante l'esame della rappresentatività. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nei questionari dei cinque produttori dell'Unione che hanno fornito una risposta. |
(81) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività, l'entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
(82) |
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi unitari medi, il costo unitario medio, i costi del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali. |
5.2. Indicatori macroeconomici
5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(83) |
Nel corso del periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(84) |
La produzione dell'industria dell'Unione è aumentata costantemente tra il 2013 e il PIR e del 68 % nel corso di tutto il periodo in esame, mentre la sua capacità è rimasta relativamente stabile, aumentando solo del 3 % durante lo stesso periodo. Di conseguenza l'utilizzo degli impianti è aumentato del 64 %. Nonostante tale aumento, l'utilizzo degli impianti è rimasto basso e ha raggiunto solo il 54 % nel PIR. |
5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(85) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
(86) |
Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione agli acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato in modo significativo e continuo, complessivamente del 72 %. |
(87) |
La quota di mercato è calata del 9 % tra il 2013 e il 2014, perché il volume delle vendite è aumentato più lentamente (36 %) del consumo (49 %). L'anno successivo i volumi di vendita hanno continuato ad aumentare del 12 %, mentre il consumo è diminuito del 21 %. Di conseguenza la quota di mercato è aumentata del 42 %. Infine, tra il 2015 e il PIR, la quota di mercato è calata dell'8 %. |
5.2.3. Crescita
(88) |
Tra il 2013 e il PIR l'aumento dei volumi di vendita (72 %) è avvenuto nel contesto di un aumento dei consumi (34 %), come osservato al considerando 64. Anche i volumi delle importazioni da altri paesi terzi (esclusa la Cina) sono aumentati del 34 % durante detto periodo, come indicato al considerando 75, mentre i volumi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 64 % (cfr. considerando 67). Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è aumentata, passando dal 30 % nel 2013 al 35 % nel PIR (un aumento di 5 punti percentuali). |
5.2.4. Occupazione e produttività
(89) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
(90) |
Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è aumentato del 30 %. Dato che nello stesso periodo la produzione è aumentata ancora più rapidamente (ossia del 68 %), la produttività, che riflette la media delle unità prodotte per dipendente, è aumentata del 29 %. |
5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(91) |
Sulle importazioni originarie della RPC sono state istituite per la prima volta misure antidumping nel 2005. Il livello di tali misure è aumentato nel 2013, in seguito a un riesame intermedio. |
(92) |
Come indicato nei considerando 40 e 46, nel PIR i margini di dumping rilevati erano superiori al livello minimo. Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 34 %, il che si è tradotto anche in un calo della quota di mercato cinese dal 66 % nel 2013 al 16 % nel PIR. Come indicato al considerando 73, nel PIR i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori dell'1,9 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE. Le misure antidumping in vigore possono quindi essere considerate efficaci. Durante il periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare notevolmente il volume di vendita e la quota di mercato, con effetti positivi sulla sua situazione finanziaria, ed ha quindi potuto iniziare a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. |
5.3. Indicatori microeconomici
5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(93) |
Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi unitari dei cinque produttori dell'Unione praticati agli acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita medi e costi unitari
|
(94) |
I prezzi di vendita medi unitari dell'industria dell'Unione sono calati complessivamente del 9 % nel periodo in esame. Allo stesso tempo il costo di produzione unitario dell'industria dell'Unione è diminuito del 18 %. Il fattore principale di questa riduzione è stato il calo dei prezzi delle materie prime (cioè dell'acciaio). |
5.3.2. Costo del lavoro
(95) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
|
(96) |
Tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione è leggermente diminuito del 3 %. Dapprima è aumentato tra il 2013 e il 2014, poi è diminuito costantemente e durante il PIR ha raggiunto un livello inferiore a quello del 2013. |
5.3.3. Scorte
(97) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
|
(98) |
Le scorte finali dell'industria dell'Unione sono aumentate del 60 % dal 2013 al 2014 e poi sono diminuite del 59 % dal 2014 al 2015. Dal 2015 al PIR sono nuovamente aumentate del 34 %. Nel corso del periodo in esame le scorte finali sono aumentate complessivamente del 35 %. |
(99) |
Se le scorte finali sono indicate in percentuale della produzione, si nota tuttavia un calo del 20 % nel corso del periodo in esame. |
5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
(100) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
(101) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei cinque produttori dell'Unione che hanno risposto al questionario esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività è aumentata, passando da – 5,7 % nel 2013 a + 4,6 % nel PIR. L'industria dell'Unione ha subito perdite durante tutto il periodo in esame, fuorché nel PIR. |
(102) |
Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha avuto un duplice aumento nel corso del periodo in esame. |
(103) |
Gli investimenti sono aumentati del 21 % nel periodo in esame e in particolare nel 2014, quando erano superiori del 201 % rispetto all'esercizio precedente. Ciò era dovuto soprattutto all'acquisto di un'unità produttiva, che fabbrica anche transpallet manuali, da parte di uno dei produttori dell'Unione. |
(104) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Esso è aumentato da – 96 % nel 2013 a + 68 % nel PIR. Nel complesso, l'incremento dell'utile sul capitale investito (+ 170 %) è in linea con l'aumento della redditività (181 %) nel corso del periodo in esame. |
5.4. Conclusioni relative al pregiudizio
(105) |
Grazie ai dazi antidumping in vigore, in particolare dopo il loro aumento al 70,8 % avvenuto nel 2013 in seguito al riesame intermedio menzionato al considerando 5, l'industria dell'Unione ha potuto iniziare a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. |
(106) |
Durante il periodo in esame quasi tutti gli indicatori, in particolare il volume di produzione, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, l'occupazione, la produttività, le scorte, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e anche la redditività hanno registrato evidenti miglioramenti. Il costo di produzione unitario è diminuito in parte a causa del calo dei costi delle materie prime e dell'aumento del volume di produzione. |
(107) |
Nonostante ciò l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping solo recentemente e questa ripresa è ancora fragile. Ciò è dimostrato dal fatto che l'industria dell'Unione sia riuscita a registrare un utile solo alla fine del periodo in esame, cioè durante il PIR. In un contesto di forte aumento del consumo (+ 46 %), l'industria dell'Unione ha potuto incrementare la propria quota di mercato solo di 5 punti percentuali. |
(108) |
In conclusione, durante il periodo in esame l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Come indicato sopra, dato che la ripresa dell'industria dell'Unione è ancora recente, la sua situazione rimane comunque fragile. |
6. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
6.1. Osservazione preliminare
(109) |
L'inchiesta ha dimostrato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR e che sussisteva un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. |
(110) |
In seguito alla constatazione che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR, è stata analizzata la possibilità di una reiterazione del pregiudizio notevole qualora le misure fossero lasciate scadere. Ai fini di tale analisi, la Commissione ha preso in considerazione le conclusioni descritte ai considerando da 49 a 57, vale a dire:
|
(111) |
La Commissione ha inoltre valutato il probabile impatto delle importazioni cinesi sull'industria dell'Unione qualora queste dovessero riprendere in quantità significative. |
6.2. Possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione
(112) |
La Commissione ha utilizzato il prezzo delle importazioni cinesi senza i dazi antidumping applicabili nel PIR al fine di valutare il possibile livello dei prezzi delle importazioni cinesi nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, i prezzi cinesi sarebbero probabilmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione in media all'incirca del 41 %, come indicato al considerando 73. |
(113) |
Di fronte a una tale pressione sui prezzi esercitata da ingenti volumi, è probabile che la redditività dell'industria dell'Unione peggiori immediatamente, con il rischio che diventi nuovamente negativa. L'industria dell'Unione sarebbe infatti costretta ad abbassare i suoi prezzi, con un impatto negativo diretto sulla redditività, o potrebbe decidere di lasciare invariato il livello dei prezzi nel tentativo di mantenere la propria redditività. Ciò avrebbe tuttavia, come osservato in passato, un impatto negativo sul volume delle sue vendite e andrebbe a vantaggio degli esportatori cinesi. In caso di riduzione del volume di vendita, inoltre, aumenterebbe la quota dei costi fissi per unità, in particolare perché si tratta di un settore ad alta intensità di capitale. Ciò avrebbe a sua volta un'incidenza negativa sulla redditività dell'industria dell'Unione. Il mantenimento dei prezzi di vendita nel mercato dell'Unione a livelli simili a quelli esistenti nel PIR non può quindi essere considerata una strategia praticabile, poiché non sarebbe sostenibile a lungo termine. |
(114) |
Lo scenario descritto, inoltre, rimarrebbe valido anche in caso di aumento dei consumi. Infatti, vista l'enorme capacità inutilizzata disponibile in Cina, che rischia di essere esportata nel mercato dell'Unione a prezzi inferiori all'incirca del 41 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, quest'ultima non sarebbe in grado di far fronte alla prevedibile ricomparsa massiccia di importazioni cinesi, che si assicurerebbero non solo l'attuale quota di mercato dell'industria dell'Unione ma probabilmente anche il maggior consumo. A tale riguardo si ricorda che la quota di mercato delle importazioni cinesi era dell'83 % nel PIR del primo riesame in previsione della scadenza. |
(115) |
Infine, il margine di sottoquotazione basato sui prezzi delle importazioni cinesi, dazio non corrisposto, ammontava a circa il 75 % nel PIR, un dato che offre una stima ragionevole dei possibili margini di vendita sottocosto in caso di scadenza delle misure. |
6.3. Incidenza delle importazioni da altri paesi terzi
(116) |
Come spiegato nel considerando 77, in un mercato caratterizzato da un consumo in crescita, le importazioni dalla Malaysia si sono assicurate gran parte della quota di mercato cinese durante il periodo in esame. Quindi, mentre la Malaysia ha acquisito 33 punti percentuali della quota di mercato, la Cina ne ha persi 50. Allo stesso tempo l'industria dell'Unione ha acquisito solo 5 punti percentuali. |
(117) |
In caso di scadenza delle misure i prezzi delle importazioni cinesi rischiano di essere notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, come spiegato al considerando 112. Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi (senza dazi antidumping) erano anche costantemente più bassi dei prezzi delle importazioni dalla Malaysia dello stesso periodo, fuorché nel PIR quando erano superiori del 3 %. |
(118) |
È probabile che i produttori esportatori cinesi siano in grado di abbassare ulteriormente i prezzi per conquistare quote di mercato. Una chiara indicazione a tale riguardo è fornita dal livello dei prezzi delle esportazioni cinesi in altri paesi terzi registrato nella banca dati sulle esportazioni cinesi, come indicato al considerando 54 (16). |
(119) |
È pertanto prevedibile che le importazioni cinesi a basso prezzo possano incidere sia sui volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sia sui volumi delle importazioni dalla Malaysia. Dato che i prezzi dell'industria dell'Unione erano mediamente più elevati di quelli delle importazioni dalla Malaysia, è inoltre prevedibile che le importazioni dalla Cina possano esercitare sulle vendite dell'industria dell'Unione un impatto negativo maggiore di quello delle importazioni dalla Malaysia, poiché gli acquirenti dell'industria dell'Unione avranno un incentivo maggiore a ricorrere nuovamente ai fornitori cinesi rispetto agli acquirenti dei fornitori della Malaysia. |
(120) |
Su tale base è probabile che le importazioni cinesi che (ri)entrerebbero nel mercato dell'Unione a basso prezzo sarebbero in grado di riconquistare quote di mercato, soprattutto a spese dell'industria dell'Unione. |
(121) |
Per quanto riguarda le importazioni dal Vietnam, la cui quota di mercato è aumentata di nove punti percentuali durante il periodo in esame, esse sono attualmente oggetto di un'inchiesta antielusione menzionata al considerando 7, che è stata aperta perché presumibilmente si tratta di importazioni di origine cinese. |
(122) |
In ogni caso il prezzo delle importazioni dal Vietnam, come indicato al considerando 78, era inferiore al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione nel corso di tutto il periodo in esame. Come descritto sopra, si ritiene quindi che gli acquirenti dell'industria dell'Unione avranno un incentivo maggiore ad acquistare le importazioni a basso prezzo originarie della Cina rispetto agli acquirenti dei fornitori vietnamiti. Questi ultimi hanno venduto transpallet manuali nel mercato dell'Unione a prezzi già inferiori al prezzo all'importazione cinese, eccetto nel 2014. Su tale base è prevedibile che le importazioni cinesi possano avere un effetto negativo maggiore sull'industria dell'Unione che sulle importazioni dal Vietnam. |
6.4. Conclusioni sulla probabilità di una reiterazione del pregiudizio
(123) |
In sintesi, l'inchiesta ha rivelato che le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR. La Commissione ha inoltre stabilito che la RPC dispone di una capacità produttiva e una capacità inutilizzata considerevoli, ha constatato che i produttori esportatori cinesi vendono a prezzi più bassi nei mercati di altri paesi terzi che nel mercato dell'Unione, ha tenuto conto della costante presenza dei produttori esportatori cinesi nel mercato dell'Unione e ha notato lo sforzo compiuto per eludere le misure in vigore. La Commissione ha inoltre stimato che se le misure venissero abrogate il prezzo delle importazioni cinesi sarebbe probabilmente molto inferiore ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Infine, la Commissione ha stabilito che in caso di abrogazione delle misure l'incidenza sull'industria dell'Unione delle importazioni da altri paesi terzi sarà inferiore a quella delle importazioni cinesi. In considerazione di quanto precede, si può concludere che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
7. INTERESSE DELL'UNIONE
(124) |
In conformità all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, in base alle conclusioni del presente riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
7.1. Interesse dell'industria dell'Unione
(125) |
La Commissione ha constatato che durante il PIR l'industria dell'Unione ha iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. In caso di abrogazione delle misure nei confronti della Cina sussiste tuttavia il rischio di una reiterazione del pregiudizio, dato che l'industria dell'Unione sarebbe esposta alle importazioni in dumping dalla Cina che potrebbero avere volumi significativi ed esercitare una notevole pressione sui prezzi. |
(126) |
Di conseguenza la situazione economica dell'industria dell'Unione potrebbe deteriorarsi, traducendosi in una considerevole perdita del volume di vendita e della quota di mercato, e rischierebbe di diventare negativa. |
(127) |
Il mantenimento delle misure consentirebbe invece all'industria dell'Unione di consolidare la sua situazione economica positiva raggiunta di recente. |
7.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti
(128) |
Nella fase di apertura la Commissione ha contattato dodici importatori noti e nove utilizzatori noti. Nessun importatore ha risposto al modulo di campionamento o ha presentato osservazioni e nessun utilizzatore si è manifestato o ha presentato osservazioni. |
(129) |
Si ricorda che durante l'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali nel 2005 e durante il riesame in previsione della scadenza che ha determinato la proroga di tali misure nel 2011 è stato accertato che l'impatto delle misure non avrebbe avuto un effetto grave sugli importatori/utilizzatori nell'Unione. |
(130) |
In assenza di nuovi elementi di prova a sostegno di una conclusione diversa, la Commissione ha quindi concluso che il mantenimento delle misure non inciderà in misura significativa sugli importatori o sugli utilizzatori nell'Unione. |
7.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
(131) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi, in termini di interesse dell'Unione, contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di transpallet manuali originari della RPC. |
8. MISURE ANTIDUMPING
(132) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva mantenere le misure antidumping in vigore. È stato inoltre concesso loro un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni che contestino le conclusioni sopraindicate. |
(133) |
Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali originari della RPC dovrebbero essere mantenute. |
(134) |
Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011, 8427900013 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011, 8431200013 e 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese, esteso a un prodotto analogo, ma presentato all'importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato con i codici TARIC 8427900030 e 8431200050. Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono progettati solo per sollevare un carico, azionando la barra come una pompa, fino a un'altezza sufficiente per il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi per collocarli in una posizione più elevata o consentirne lo stoccaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:
Società |
Aliquota del dazio (%) |
Codice addizionale TARIC |
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd., 58, Jing Yi Road, Economic Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 31300, Repubblica popolare cinese |
70,8 |
A603 |
Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. |
54,1 |
A070 |
Tutte le altre società |
70,8 |
A999 |
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 1).
(9) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 34 del 29.1.2016, pag. 15).
(10) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU C 373 del 12.10.2016, pag. 3).
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1348 della Commissione, del 19 luglio 2017, relativo all'apertura di un'inchiesta riguardante la possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni spedite dal Vietnam, a prescindere che i prodotti siano dichiarati o no originari del Vietnam, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 188 del 20.7.2017, pag. 1).
(12) www.trademap.org della divisione di ricerca e analisi del mercato del Centro internazionale per il commercio (ITC - International Trade Centre).
(13) Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell'8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 202 del 3.8.2017, pag. 8).
(14)Fonte: USITC DataWeb (U.S. International Trade Commission Interactive Trade DataWeb), con dati ricavati dal U.S. Bureau of Census.
(15) I codici dei prodotti pertinenti della banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi comprendono anche altri prodotti, cioè i «carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o movimentazione, non a motore elettrico», che hanno un valore unitario più elevato. L'uso di questa banca dati potrebbe comportare una sopravvalutazione dei prezzi all'esportazione dei transpallet manuali.
(*1) Esclusi Malaysia e Vietnam.
Fonte: statistiche di Eurostat e statistiche disponibili della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 (per la Malaysia dati del 2014)
(16) Si ricorda che il codice NC pertinente della banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi copre anche altri prodotti, cioè i «carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o movimentazione, non a motore elettrico», che hanno un valore unitario più elevato.
30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/31 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2207 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (2), in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1) |
Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 («il regolamento originale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica («oggetti per il servizio da tavola») originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). |
(2) |
Nell'inchiesta iniziale si era manifestato un gran numero di produttori esportatori della RPC. Di conseguenza, la Commissione aveva selezionato un campione di produttori esportatori cinesi da sottoporre all'inchiesta. |
(3) |
Il Consiglio ha imposto aliquote individuali del dazio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola comprese tra il 13,1 % e il 23,4 % per le società incluse nel campione, e un dazio medio ponderato del 17,9 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Ha inoltre imposto un dazio del 36,1 % sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola provenienti da tutte le altre società cinesi. |
(4) |
L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore di oggetti per il servizio da tavola della RPC fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:
l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, nel presente caso il dazio medio ponderato del 17,9 %. |
B. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI
(5) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013, quattro società si sono manifestate sostenendo di soddisfare le tre condizioni di cui al considerando 4 e hanno fornito elementi a sostegno delle proprie affermazioni. |
(6) |
Le quattro società sono produttori ed esportatori del prodotto in esame. |
(7) |
Tre di esse erano già attive durante l'inchiesta iniziale ma hanno affermato di non aver esportato nell'Unione il prodotto in esame durante tale periodo. |
(8) |
La quarta società ha dichiarato che non esisteva durante l'inchiesta iniziale e che non poteva dunque esportare durante il periodo dell'inchiesta. |
(9) |
La Commissione ha esaminato gli elementi forniti dalle quattro società e ha concluso che esse soddisfano le tre condizioni necessarie per essere considerate nuovi produttori esportatori. Di conseguenza le loro denominazioni sociali dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 412/2013. |
(10) |
Le quattro società e l'industria dell'Unione sono state informate dalla Commissione in merito ai risultati dell'esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le società seguenti sono aggiunte all'elenco di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013:
Società |
Codice addizionale TARIC |
Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd |
C303 |
Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd |
C304 |
Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd |
C305 |
Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd |
C306 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GU L 131, del 15.05.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, con l'aggiunta di quattro società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento n. 412/2013 (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 33).
30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2208 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2017
recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui regolamento (CE) n. 1187/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
(1) |
Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione (2) stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese. |
(2) |
L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 stabilisce la possibilità che gli operatori possano presentare domande di titoli di esportazione dal 1o al 10 novembre se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1 di detto articolo, un quantitativo è ancora disponibile. |
(3) |
L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1095 della Commissione (3) specifica che il quantitativo residuo per l'anno contingentale 2017/2018 è pari a 8 745 tonnellate. |
(4) |
Le domande presentate fra il 1o e il 10 novembre 2017 per il periodo residuo dell'anno contingentale in corso 2017/2018 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza è opportuno, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, procedere all'attribuzione del quantitativo residuo. Il rilascio dei titoli di esportazione relativi a detto quantitativo residuo dovrebbe essere subordinato alla comunicazione all'autorità competente del quantitativo supplementare accettato dall'operatore e alla costituzione di una cauzione da parte del medesimo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per il periodo restante dell'anno contingentale in corso 2017/2018 sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 1o e il 10 novembre 2017.
Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è applicato il coefficiente di attribuzione di 1,177619.
I titoli di esportazione per i quantitativi eccedenti quelli oggetto di domanda e assegnati conformemente al coefficiente di cui al secondo comma sono rilasciati previa accettazione da parte dell'operatore entro una settimana dalla data di pubblicazione del presente regolamento e subordinatamente alla costituzione della cauzione corrispondente.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 29).
Rettifiche
30.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/35 |
Rettifica della decisione (PESC) 2017/1562 del Consiglio, del 14 settembre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 237 del 15 settembre 2017 )
Pagina 88, articolo 1, paragrafo 12:
anziché:
«12. |
è aggiunto l'allegato seguente: “ALLEGATO V Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 7”.» |
leggasi:
«12. |
è aggiunto l'allegato seguente: “ALLEGATO VI Elenco delle navi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 7”.» |