ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 313

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
29 novembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2200 della Commissione, del 28 novembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione, del 27 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 7662]

5

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2017 del Consiglio congiunto Cariforum-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare [2017/2202]

10

 

*

Decisione n. 2/2017 del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, del 17 novembre 2017, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri [2017/2203]

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2200 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2017

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1566 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio istituisce regimi preferenziali per i dazi doganali sull'importazione di alcune merci originarie dell'Ucraina. I contingenti tariffari per l'importazione di cui all'allegato II del medesimo regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Essi si applicano per tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

(2)

Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi di alcuni cereali originari dell'Ucraina nel quadro dei contingenti tariffari, è necessario stabilire che tali importazioni siano gestite mediante titoli di importazione. A tal fine, è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (5), fatte salve le deroghe di cui al presente regolamento.

(3)

Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli di importazione nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(4)

Per motivi di efficienza amministrativa, per le notifiche alla Commissione a norma del presente regolamento, è necessario che gli Stati membri utilizzino i sistemi d'informazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (6) e dal regolamento delegato (UE) 2017/1185 della Commissione (7).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Apertura e gestione dei contingenti tariffari

1.   I contingenti tariffari all'importazione di alcuni prodotti originari dell'Ucraina, figuranti in allegato, sono aperti ogni anno dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

2.   I dazi sulle importazioni nell'ambito del contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 sono riscossi a un'aliquota di 0 EUR/t.

3.   Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1342/2003, il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione e il regolamento (UE) 2016/1239.

Articolo 2

Norme per la presentazione delle domande di titoli di importazione e il rilascio dei titoli di importazione

1.   In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il venerdì entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

2.   Ogni domanda di titolo di importazione riporta un quantitativo in chilogrammi, senza decimali, che non può superare il quantitativo totale per il contingente in questione.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nella casella 8, il nome «Ucraina» e una crocetta nella casella «sì». I titoli sono validi unicamente per i prodotti originari dell'Ucraina.

Articolo 3

Validità dei titoli di importazione

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la validità del titolo di importazione corrisponde al periodo che decorre dalla data del rilascio effettivo fino alla fine del secondo mese successivo al mese in questione.

Articolo 4

Notifiche

1.   Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli di importazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles), per via elettronica, ciascuna domanda per numero d'ordine con l'indicazione dell'origine del prodotto e del quantitativo richiesto per codice NC, comprese le notifiche recanti l'indicazione «nulla». La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.

2.   Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per codice NC per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1566 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione (GU L 254 del 30.9.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel contesto del presente allegato, in base ai codici NC esistenti il 1o gennaio 2017. Se il codice NC è preceduto da «ex», il regime preferenziale è determinato sulla base del codice NC e della descrizione del prodotto.

Numero d'ordine

Prodotto

Codice NC

Quantitativo in tonnellate

09.4277

Spelta, frumento (grano) tenero e frumento segalato, non destinati alla semina

1001 99 00

65 000

Farina di frumento (grano) tenero e farina di spelta,

1101 00 15

Farina di frumento segalato

1101 00 90

Farina di cereali diversi dal frumento (grano), dal frumento segalato, dalla segala, dal granturco, dall'orzo, dall'avena, dal riso

1102 90 90

Semole e semolini di frumento tenero e spelta

1103 11 90

Agglomerati in forma di pellets di frumento

1103 20 60

09.4278

Granturco, non destinato alla semina

1005 90 00

625 000

Farina di granturco

1102 20

Semole e semolini di granturco

1103 13

Agglomerati in forma di pellets di granturco

1103 20 40

Cereali lavorati di granturco

1104 23

09.4279

Orzo, non destinato alla semina

1003 90 00

325 000

Farina di orzo

1102 90 10

Agglomerati in forma di pellets di orzo

ex 1103 20 25


DECISIONI

29.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/5


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2201 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2017

che autorizza l'immissione sul mercato del 2′-fucosillattosio prodotto con Escherichia coli, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 7662]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 agosto 2014 la società Jennewein Biotechnologie GmbH ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi una domanda di immissione sul mercato dell'Unione della polvere e del concentrato liquido dell'oligosaccaride 2′-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è costituita da lattanti.

(2)

Il 2′-fucosillattosio non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) poiché il ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 è utilizzato come coadiuvante tecnologico e il materiale derivato dal microrganismo geneticamente modificato non è presente nel nuovo prodotto alimentare.

(3)

Il 3 giugno 2016 l'autorità competente dei Paesi Bassi ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che la polvere e il concentrato liquido dell'oligosaccaride 2′-fucosillattosio prodotto con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(4)

Il 13 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.

(5)

Entro il termine di 60 giorni fissato dall'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate. In particolare sono state sollevate obiezioni riguardo i livelli di assunzione elevati del 2′-fucosillattosio. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 è opportuno adottare una decisione che tenga conto delle obiezioni formulate. Di conseguenza il richiedente ha modificato la domanda per quanto riguarda il tenore massimo di 2′-fucosillattosio nelle formule per lattanti e nelle formule di proseguimento. Tale modifica e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le apprensioni e soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

(6)

Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce prescrizioni relative agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. L'impiego della polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio dovrebbe essere autorizzato fatto salvo tale regolamento e qualsiasi altra normativa applicabile parallelamente al regolamento (CE) n. 258/97.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 609/2013, la polvere e il concentrato liquido di 2′-fucosillattosio quali specificati nell'allegato I della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli usi e al livello massimo di cui all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La denominazione della polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio autorizzati dalla presente decisione nell'etichettatura dei prodotti alimentari è «2′-fucosillattosio» per la polvere e per il concentrato liquido.

Articolo 3

La società Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL 2′-FUCOSILLATTOSIO

Definizione:

Denominazione chimica

α-L-fucopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranoside

Formula chimica

C18H32O15

Massa molecolare

488,44 Da

N. CAS

41263-94-9

Descrizione: la polvere di 2′-fucosillattosio prodotta con un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli BL21 è una polvere di colore da bianco ad avorio ottenuta dal concentrato liquido di 2′-fucosillattosio mediante essiccazione a spruzzo. Il concentrato liquido di 2′-fucosillattosio è una soluzione acquosa limpida al 45 % p/v ± 5 % p/v, da incolore a leggermente gialla.

Specifiche della polvere di 2′-fucosillattosio

Parametro di specifica

Limiti

Parametro fisico

Colore da bianco ad avorio

 

Analisi chimica

2′-fucosillattosio

≥ 90 %

Lattosio

≤ 5 %

3′-fucosillattosio

≤ 5 %

Difucosillattosio

≤ 5 %

Fucosilgalattosio

≤ 3 %

Glucosio

≤ 3 %

Galattosio

≤ 3 %

Fucosio

≤ 3 %

Rilevazione OGM

Negativa

 

Tenore di umidità

 

≤ 9,0 %

Tenore di proteine

 

≤ 100 μg/g

Ceneri totali

 

≤ 0,5 %

Contaminanti

Piombo

≤ 0,02 mg/kg

Arsenico

≤ 0,2 mg/kg

Cadmio

≤ 0,1 mg/kg

Mercurio

≤ 0,5 mg/kg

Aflatossina M1

≤ 0,025 μg/kg

Parametri microbici

Conta batterica totale

≤ 104 UFC/g

Enterobatteri/coliformi

Assenti in 11 g

Lieviti e muffe

≤ 100 UFC/g

Salmonella spp.

Negativo/100 g

Cronobacter spp.

Negativo/100 g

Endotossine

≤ 100 EU/g

UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina

Specifiche del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio

Parametro di specifica

Limiti

Parametro fisico

Soluzione limpida, da incolore a leggermente gialla

 

Contenuto di solidi

 

45 % p/v (+/– 5 % p/v) di sostanza secca in acqua

Analisi chimica

2′-fucosillattosio

≥ 90 %

Lattosio

≤ 5 %

3′-fucosillattosio

≤ 5 %

Difucosillattosio

≤ 5 %

Fucosilgalattosio

≤ 3 %

Glucosio

≤ 3 %

Galattosio

≤ 3 %

Fucosio

≤ 3 %

Rilevazione OGM

Negativa

 

Tenore di proteine

 

≤ 100 μg/g

Ceneri totali

 

≤ 0,5 %

Contaminanti

Piombo

≤ 0,02 mg/kg

Arsenico

≤ 0,2 mg/kg

Cadmio

≤ 0,1 mg/kg

Mercurio

≤ 0,5 mg/kg

Aflatossina M1

≤ 0,025 μg/kg

Parametri microbici

Conta batterica totale

≤ 5 000 UFC/g

Enterobatteri/coliformi

Assenti in 11 g

Lieviti e muffe

≤ 50 UFC/g

Salmonella spp.

Negativo/200 ml

Cronobacter spp.

Negativo/200 ml

Endotossine

≤ 100 EU/ml

UFC: unità formanti colonie; EU: unità di endotossina


ALLEGATO II

Usi autorizzati della polvere e del concentrato liquido di 2′-fucosillattosio

Categoria alimentare

Livello massimo

Formule per lattanti e formule di proseguimento

1,2 grammi di 2′-fucosillattosio per litro di prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

29.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/10


DECISIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

del 17 novembre 2017

concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori d'oltremare [2017/2202]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 41 del protocollo I,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo I dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, definisce i paesi e territori d'oltremare (PTOM) come i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX.

(2)

A seguito del cambiamento dello status di Mayotte (1) e di Saint-Barthélemy (2) e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (3), l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo I dell'accordo dovrebbe essere aggiornato,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX del protocollo I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

Per gli Stati del CARIFORUM

K. JOHNSON SMITH

Per la parte UE

C. MALMSTRÖM


(1)  Decisione 2012/419/UE dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU UE L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(2)  Decisione 2010/718/UE del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU UE L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

(3)  Decisione 2013/755/UE del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO IX DEL PROTOCOLLO I

Paesi e territori d'oltremare

Ai fini del presente protocollo, per “paesi e territori d'oltremare” si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia.

2.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:

Nuova Caledonia e dipendenze,

Polinesia francese,

Saint Pierre e Miquelon,

Saint-Barthélemy,

Terre australi ed antartiche francesi,

Wallis e Futuna.

3.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

4.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Anguilla,

Bermuda,

Isole Cayman,

Isole Falkland,

Isole Georgia del Sud e Sandwich australi,

Montserrat,

Pitcairn,

Sant'Elena e dipendenze,

Territori dell'Antartico britannico,

Territori britannici dell'Oceano indiano,

Isole Turks e Caicos,

Isole Vergini britanniche.

»

29.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/12


DECISIONE N. 2/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

del 17 novembre 2017

per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri [2017/2203]

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di quindici arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, allegato alla presente decisione è adottato dalle parti.

Articolo 2

Il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può modificare l'elenco di arbitri allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2017

Per gli Stati del CARIFORUM

K. JOHNSON SMITH

Per la parte UE

C. MALMSTRÖM


ALLEGATO

Elenco degli arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo

Arbitri selezionati dagli Stati CARIFORUM:

 

Signora Tracy BENN-ROBERTS (Antigua e Barbuda)

 

Signora Nicole FOSTER (Barbados)

 

Signora Bertha COOPER – ROSSEAU (Bahamas)

 

Signora Michelle A. BROWN (Giamaica)

 

Signora Fabiola MEDINA GARNES (Repubblica dominicana)

Arbitri selezionati dall'UE:

 

Signor Jacques BOURGEOIS (Belgio)

 

Signor Claus – Dieter EHLERMANN (Germania)

 

Signor Pieter Jan KUIJPER (Paesi Bassi)

 

Signor Giorgio SACERDOTI (Italia)

 

Signor Ramon TORRENT (Spagna)

Arbitri selezionati dalle parti:

 

Signor Frederick ABBOTT (Stati Uniti d'America)

 

Signor James BACCHUS (Stati Uniti d'America)

 

Signor Armand DE MESTRAL (Canada)

 

Signor Claudia OROZCO (Colombia)

 

Signor Helge SELAND (Norvegia)