ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2188 DELLA COMMISSIONE
dell'11 agosto 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga ai requisiti di fondi propri per determinate obbligazioni garantite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 503, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 496 del regolamento (UE) n. 575/2013 permette alle autorità competenti, fino al 31 dicembre 2017, di derogare, per determinate obbligazioni garantite, al limite del 10 % di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto ii), e lettera f), punto ii), dello stesso regolamento. |
(2) |
A norma dell'articolo 503, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Commissione è tenuta a riesaminare se tale possibilità concessa alle autorità competenti sia ancora adeguata decidendo se vada resa permanente. Sulla questione la Commissione ha chiesto una consulenza tecnica all'Autorità bancaria europea. La richiesta è sfociata nella relazione sui quadri di riferimento e i requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite nell'Unione europea (Report on EU Covered Bond Frameworks and Capital Treatment). La Commissione si è valsa di tale relazione per approfondire l'esame della disciplina regolamentare e di vigilanza applicabile alle obbligazioni garantite e presentare quindi al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
(3) |
Da detta relazione emerge che soltanto in un numero limitato di casi la disciplina nazionale delle obbligazioni garantite consente l'inclusione dei titoli garantiti da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali o delle strutture di obbligazioni garantite aggregate infragruppo. Poiché il modello di business di alcuni enti si basa sull'applicazione della deroga concessa dalle autorità competenti, è tuttavia opportuno, ai fini della certezza del diritto, consentire a dette autorità di prorogare la deroga di cui all'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 oltre la data prevista in tale disposizione. È pertanto opportuno modificare l'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per abrogare la data ivi menzionata, ferma restando tuttavia l'eventualità di dover rivedere, in una futura disciplina delle obbligazioni garantite, la possibilità delle autorità competenti di concedere la deroga. |
(4) |
Ai fini della certezza del diritto è opportuno prevedere una deroga permanente che decorra dal giorno successivo alla data di scadenza della deroga attuale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 496, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
25.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2189 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2017
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 10, terzo comma, l'articolo 244, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 245, paragrafo 6, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario agevolare la coerenza nelle segnalazioni e migliorare la qualità delle informazioni comunicate alle autorità di vigilanza in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione (2). |
(2) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano tutte la presentazione di informazioni alle autorità di vigilanza da parte delle imprese e dei gruppi di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 35, paragrafo 10, all'articolo 244, paragrafo 6, e all'articolo 245, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE. |
(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) ha presentato alla Commissione. |
(4) |
Per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione l'EIOPA ha seguito la procedura prevista all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450. |
(6) |
È altresì opportuno rettificare vari errori redazionali di lieve entità contenuti nelle istruzioni dei modelli inclusi nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifiche
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
1. |
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono così modificati:
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2. |
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
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3. |
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così modificato:
|
ALLEGATO II
1.
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
a) |
nei modelli S.01.02.01 e S.01.02.04, dopo R0080 «Data della presentazione della segnalazione» è aggiunta la riga R0081 seguente:
» |
b) |
nel modello S.19.01.01 il nome delle colonne C0560, C1160 e C1760 è sostituito dal seguente: «Fine anno (dati attualizzati)»; |
c) |
nel modello S.23.01.04 la riga R0440 è sostituita dalla seguente:
» |
d) |
nei modelli S.26.01.01, S.26.01.04 e SR.26.01.01, la riga R0600 è sostituita dalla seguente:
» |
e) |
nei modelli S.30.01.01 e S.30.02.01, seconda tabella del modello (relativa alle coperture facoltative vita), l'elemento Z0010 è modificato in Z0020. |
2.
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 sono così rettificati:
a) |
nel modello S.01.01.Z0020 il secondo paragrafo è soppresso; |
b) |
nel modello S.01.01.C0010, righe R0260 e R0270, prima dell'opzione «0 — non presentato (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)» è inserita nelle istruzioni l'opzione «18 — non presentato perché non c'è attività di assicurazione diretta»; |
c) |
nel modello S.01.01.C0010/R0130 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Utilizzare una delle opzioni indicate nel seguente elenco chiuso:
|
d) |
nel modello S.01.01.C0010, righe R0140, R0150, R0170 e R0180 delle istruzioni, l'opzione «7 — non dovuto, perché nessun cambiamento sostanziale dalla segnalazione trimestrale (questa opzione è applicabile solo alle segnalazioni annuali)»è sostituita dalla seguente: «7 — non dovuto annualmente perché presentato per il quarto trimestre (questa opzione è applicabile solo alle segnalazioni annuali)»; |
e) |
nei modelli S.01.01.C0010/R0460 e C0010/R0840, l'opzione «2 — presentato in ottemperanza all'articolo 112» è soppressa dalle istruzioni e dopo l'opzione «9 — non presentato, perché viene usato un modello interno completo (IM)» è inserita nelle istruzioni l'opzione «16 — presentato in ottemperanza all'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE»; |
f) |
nel modello S.01.01.C0010/da R0500 a R0560 e C0010/da R0870 a R0930, prima dell'opzione «0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)» sono inserite nelle istruzioni le opzioni «16 — presentato in ottemperanza all'articolo 112 della direttiva 2009/138/CE» e «17 — presentato due volte perché viene usato un modello interno parziale»; |
g) |
nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0360 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Importi per pagamenti dei contraenti, assicuratori e altri collegati all'attività di assicurazione non inclusi nelle riserve tecniche. Include i crediti derivanti da riassicurazione accettata. Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»; |
h) |
nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0370 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Importi dovuti da riassicuratori e collegati all'attività di riassicurazione non inclusi negli importi recuperabili da riassicurazione. Può includere: importi da crediti riassicurativi che si riferiscono a sinistri liquidati di contraenti o beneficiari; crediti riassicurativi in relazione a eventi diversi da eventi assicurativi o sinistri liquidati, per esempio commissioni. Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»; |
i) |
nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0810 la parte «L20» è soppressa dal codice dell'elemento; |
j) |
nei modelli S.02.01, S.25.01, S.25.02, S.25.03, S.26.01, S.26.02, S.26.03, S.26.04, S.26.05, S.26.06, S.26.07 e S.27.01, elemento Z0030, il secondo paragrafo è soppresso; |
k) |
nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0820 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Importi da pagare a contraenti, assicuratori e altre attività collegate all'assicurazione non inclusi nelle riserve tecniche. Sono inclusi gli importi da pagare agli intermediari (ri)assicurativi (ad esempio, commissioni dovute ad intermediari non ancora pagate dall'impresa). Sono esclusi i mutui ipotecari e i prestiti da altre imprese di assicurazione, se si riferiscono unicamente ai finanziamenti e non sono collegati all'attività di assicurazione (tali mutui ipotecari e prestiti devono essere segnalati come passività finanziarie). Include i debiti derivanti da riassicurazione accettata. Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»; |
l) |
nel modello S.02.01.C0010-C0020/R0830 il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Importi da pagare a riassicuratori (in particolare conti correnti) diversi dai depositi collegati all'attività di riassicurazione non inclusi negli importi recuperabili da riassicurazione. Sono inclusi i debiti verso i riassicuratori che si riferiscono a premi ceduti. Per la colonna solvibilità II (C0010) sono riportati in questa casella solo gli importi scaduti.»; |
m) |
nei modelli S.05.01 e S.05.02 tutti i riferimenti all'«esercizio finanziario» sono sostituiti da «periodo di riferimento»; |
n) |
nel modello S.05.01. da C0010 a C0120, righe R0410, R0420, S.05.01. da C0130 a C0160, righe R0430, S.05.01. da C0010 a C0160, riga R0500, S.05.01. da C0210 a C0280, righe R1710 e R1800, S.05.02. da C0080 a C0140, righe R0410, R0420, R0430 e R0500, e S.05.02. da C0220 a C0280, righe R1710 e R1800, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue: «Questo elemento dev'essere presentato come importo positivo se la variazione è negativa (riduzione di altre riserve tecniche che determinano un utile) e come importo negativo se la variazione è positiva (aumento di altre riserve tecniche che determinano una perdita).»; |
o) |
nel modello S.05.01 da C0010 a C0160/R0440 e da C0210 a C0280/R1720 e nel modello S.05.02 da C0080 a C0140/R0440 e da C0220 a C0280/R1720 alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue: «Questo elemento dev'essere presentato come importo positivo se la variazione è negativa e come importo negativo se la variazione è positiva.»; |
p) |
nel modello S.05.02, osservazioni generali, dopo la prima frase del primo paragrafo è aggiunto quanto segue: «Il modello non va presentato quando non si applicano le soglie indicate infra per la segnalazione per paese, ossia quando il paese di origine rappresenta il 90 % o più del totale dei premi lordi contabilizzati.»; |
q) |
nel modello S.06.02.C0170 il secondo trattino delle istruzioni è sostituito dal seguente: «alla moltiplicazione di “Quantità” per “Prezzo solvibilità II unitario”, per le attività per le quali questi due elementi sono pertinenti (più “Interesse maturato” se applicabile);»; |
r) |
nel modello S.06.02.C0180, nella prima frase delle istruzioni l'espressione «titoli fruttiferi» è sostituita da «attività fruttifere»; |
s) |
nel modello S.06.02.C0050: non riguarda il testo italiano; |
t) |
nel modello S.06.02.C0050, alla fine dell'ultima frase delle istruzioni il riferimento a «9/1» è sostituito da «99/1»; |
u) |
nel modello S.06.02.C0320 i primi tre paragrafi delle istruzioni sono sostituiti dai seguenti: «Applicabile almeno alle categorie CIC 1, 2, 5, 6 e 8 (Mutui ipotecari e prestiti diversi dai mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche) se in disponibilità. Rating all'emissione dell'attività alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution — ECAI) prescelta. Se il rating all'emissione non è disponibile, la voce rimane in bianco.»; |
v) |
nel modello S.06.02.C0340 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente: «Applicabile a qualsiasi attività cui va attribuita una classe di merito di credito ai fini del calcolo dell'SCR.»; |
w) |
nel modello S.06.02.C0350 la prima frase delle istruzioni è soppressa e il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Applicabile almeno alle categorie CIC 1, 2, 5, 6 e 8 (Mutui ipotecari e prestiti diversi dai mutui ipotecari e prestiti alle persone fisiche) se in disponibilità.»; |
x) |
nel modello S.06.03, osservazioni generali, la seconda frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente: «Tenuto conto della proporzionalità e delle specifiche istruzioni del modello, il look-through dev'essere effettuato fino all'individuazione delle categorie di attività, dei paesi e delle valute. In caso di fondi di fondi il look-through deve seguire lo stesso metodo.»; |
y) |
nel modello S.06.03.C0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Per le passività indicare l'importo positivo a meno che si tratti di una passività derivata.»; |
z) |
nel modello S.07.01.C0160 alla fine delle istruzioni è aggiunta la frase seguente: «Se necessario è possibile comunicare questo elemento come stringa per dare riscontro alle modalità di calcolo del rendimento.»; |
aa) |
nel modello S.07.01.C0170, nel primo paragrafo delle istruzioni è soppressa la parte «, ad esempio, il 5 % deve essere indicato come 0,05»; |
bb) |
nel modello S.08.01.C0090 il quarto trattino del secondo paragrafo è così modificato: « “codice attribuito dall'impresa/attività/passività multiple”, se le attività o passività sottostanti sono più di una»; |
cc) |
nel modello S.08.01.C0140, nella prima frase delle istruzioni è soppresso quanto segue: «(swaps su valuta, crediti e titoli)»; |
dd) |
nel modello S.08.01.C0150 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento effettuato (in caso di acquisto) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici pagati per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»; |
ee) |
nel modello S.08.01.C0160 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento ricevuto (in caso di vendita) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici ricevuti per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»; |
ff) |
nel modello S.08.01.C0290 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Rating della controparte del derivato alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution — ECAI) prescelta.»; |
gg) |
nel modello S.08.01.C0290 dopo il secondo paragrafo delle istruzioni è inserito quanto segue: «Se il rating dell'emittente non è disponibile, la voce rimane in bianco.»; |
hh) |
nel modello S.08.02, osservazioni generali, la seconda frase del quarto paragrafo è sostituita dalla seguente: «Sono considerati passività se il loro valore solvibilità II è negativo.»; |
ii) |
nel modello S.08.02.C0090, il quarto trattino del secondo paragrafo delle istruzioni è così modificato: « “codice attribuito dall'impresa/attività/passività multiple”, se le attività o passività sottostanti sono più di una»; |
jj) |
nel modello S.08.02.C0140 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento effettuato (in caso di acquisto) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici pagati per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»; |
kk) |
nel modello S.08.02.C0150 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Il pagamento ricevuto (in caso di vendita) per le opzioni e anche importi dei premi anticipati e periodici ricevuti per gli swaps dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato.»; |
ll) |
nel modello S.08.02.C0160 il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Importo dei profitti e delle perdite derivanti dal derivato dal momento in cui l'impresa ha stipulato il contratto derivato, realizzati alla data di chiusura/scadenza. Corrisponde alla differenza tra il valore (prezzo) alla data della vendita e il valore (prezzo) alla data dell'acquisizione.»; |
mm) |
nel modello S.09.01.C0100 e C0110 l'ultima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente: «Questo calcolo dev'essere effettuato senza gli interessi maturati.»; |
nn) |
nel modello S.22.01, tutti i riferimenti all'«aggiustamento delle riserve tecniche» sono sostituiti da «aggiustamento delle riserve tecniche lorde»; |
oo) |
nel modello S.22.01, tutti i riferimenti all'«Importo totale delle riserve tecniche» sono sostituiti da «Importo totale delle riserve tecniche lorde»; |
pp) |
nel modello S.22.01.C0020, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile la deduzione transitoria sulle riserve tecniche, indicare lo stesso importo segnalato in C0010.»; |
qq) |
nel modello S.22.01.C0030/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
rr) |
nel modello S.22.01.C0030/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
ss) |
nel modello S.22.01.C0030/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
tt) |
nel modello S.22.01.C0030/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
uu) |
nel modello S.22.01.C0030/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
vv) |
nel modello S.22.01.C0030/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
ww) |
nel modello S.22.01.C0030/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
xx) |
nel modello S.22.01.C0030/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
yy) |
nel modello S.22.01.C0040, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, indicare lo stesso importo inserito in C0020.»; |
zz) |
nel modello S.22.01.C0050/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
aaa) |
nel modello S.22.01.C0050/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
bbb) |
nel modello S.22.01.C0050/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
ccc) |
nel modello S.22.01.C0050/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
ddd) |
nel modello S.22.01.C0050/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
eee) |
nel modello S.22.01.C0050/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
fff) |
nel modello S.22.01.C0050/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
ggg) |
nel modello S.22.01.C0050/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
hhh) |
nel modello S.22.01.C0060, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile l'aggiustamento per la volatilità, indicare lo stesso importo segnalato in C0040.»; |
iii) |
nel modello S.22.01.C0070/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
jjj) |
nel modello S.22.01.C0070/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
kkk) |
nel modello S.22.01.C0070/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
lll) |
nel modello S.22.01.C0070/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
mmm) |
nel modello S.22.01.C0070/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
nnn) |
nel modello S.22.01.C0070/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
ooo) |
nel modello S.22.01.C0070/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
ppp) |
nel modello S.22.01.C0070/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
qqq) |
nel modello S.22.01.C0080, righe da R0010 a R0090, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile l'aggiustamento di congruità, indicare lo stesso importo segnalato in C0060.»; |
rrr) |
nel modello S.22.01.C0090/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri di base calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri di base calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
sss) |
nel modello S.22.01.C0090/R0030 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
ttt) |
nel modello S.22.01.C0090/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri limitati a causa di fondi separati calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
uuu) |
nel modello S.22.01.C0090/R0050 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
vvv) |
nel modello S.22.01.C0090/R0060 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 1 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
www) |
nel modello S.22.01.C0090/R0070 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 2 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
xxx) |
nel modello S.22.01.C0090/R0080 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare l'SCR-Classe 3 calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
yyy) |
nel modello S.22.01.C0090/R0090 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
zzz) |
nel modello S.26.06.R0100/C0020, alla fine della prima frase delle istruzioni è inserita l'espressione «, escluso se in collegamento a quote»; |
aaaa) |
nel modello S.26.06.R0200/C0020 e R0230/C0020, è inserita nelle istruzioni dopo «obbligazioni di assicurazione vita» l'espressione «escluso se in collegamento a quote»; |
bbbb) |
nel modello S.31.01.C0150, dopo la prima frase delle istruzioni è inserita la nuova frase seguente: «Corrisponde alla somma degli importi indicati in C0120, C0130 e C0140.»; |
cccc) |
nel modello S.31.01.C0210, alla fine delle istruzioni sono inseriti il secondo e il terzo paragrafo seguenti: «Se il rating non è disponibile, la voce è lasciata in bianco e per il riassicuratore è indicato “9 — rating non disponibile” nella colonna C0230 (Classe di merito di credito). La voce non è applicabile nel caso di riassicuratori per cui le imprese che utilizzano un modello interno usano rating interni. Se le imprese che utilizzano un modello interno non usano rating interni, l'elemento dev'essere segnalato.»; |
dddd) |
nel modello S.31.02.C0270 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Rating della società veicolo (se esistente) preso in considerazione dall'impresa e attribuito da un'agenzia esterna di rating. Se il rating non è disponibile la voce è lasciata in bianco e per la società veicolo è indicato “9 — rating non disponibile” nella colonna C0290 (Classe di merito di credito). La voce non è applicabile nel caso di società veicolo per cui le imprese che utilizzano un modello interno usano rating interni. Se le imprese che utilizzano un modello interno non usano rating interni, l'elemento dev'essere segnalato.»; |
eeee) |
nel modello S.36.02.C0180, secondo paragrafo, il quarto trattino è così rettificato: « “codice attribuito dall'impresa/attività/passività multiple”, se le attività o passività sottostanti sono più di una»; |
ffff) |
nel modello S.36.02.C0190, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «L'elemento non deve essere indicato per i derivati che hanno come sottostante più di un'attività o passività.». |
3.
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
a) |
nel modello S.01.01.C0010, righe R0100, R0300 e R0330-R0360, prima dell'opzione «0 — non presentato per altro motivo (in questo caso è necessaria una giustificazione speciale)» è inserita nelle istruzioni l'opzione «18 — non presentato perché non c'è attività di assicurazione diretta»; |
b) |
nel modello S.04.01.C0060 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Totale attività sottoscritte nell'ambito della libera prestazione di servizi dall'impresa e da tutte le succursali SEE in paesi SEE diversi dal paese di stabilimento, ad eccezione della libera prestazione di servizi da parte delle succursali nel paese di origine dell'impresa. È pari alla somma di C0100 per tutte le succursali.»; |
c) |
nel modello S.12.01.C0020, C0100/R0240, l'elemento è così rinominato: «Migliore stima lorda per flussi di cassa, uscite di cassa, future prestazioni garantite»; |
d) |
nel modello S.12.01, voce C0020, C0100/R0240, le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Importo delle uscite di cassa attualizzate (pagamenti a contraenti e beneficiari) per future prestazioni garantite. Per C0020/R0240 dev'essere indicata l'area di attività “Assicurazione con partecipazione agli utili” definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35. Per C0100/R0240 devono essere indicate tutte le future prestazioni garantite inerenti alla riassicurazione accettata, quale che sia l'area di attività.»; |
e) |
nel modello S.12.01.C0150/R0320 l'elemento è così rinominato: «Riserve tecniche senza misura transitoria sui tassi di interesse — Totale (assicurazione vita diversa da assicurazione malattia, incl. collegata a quote)»; |
f) |
nel modello S.12.01.C0210/R0320 l'elemento è così rinominato: «Riserve tecniche senza misura transitoria sui tassi di interesse — Totale (assicurazione vita diversa da assicurazione malattia, incl. collegata a quote)»; |
g) |
nei modelli S.12.01 e S.17.01, voce Z0030, il secondo paragrafo è soppresso; |
h) |
nel modello S.12.02, osservazioni generali, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni per le singole imprese. Il modello non va presentato quando non si applicano le soglie indicate infra per la segnalazione per paese, ossia quando il paese di origine rappresenta il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate come elemento unico e migliore stima lorda. Se l'importo è superiore al 90 % ma inferiore al 100 %, sono indicati soltanto R0010, R0020 e R0030.»; |
i) |
nel modello S.12.02, osservazioni generali, terzo paragrafo, le lettere da «e» a «j» sono rinominate lettere da «a» a «f»; |
j) |
nel modello S.12.02, osservazioni generali, quarto paragrafo, le lettere da «k» a «n» sono rinominate lettere da «a» a «d»; |
k) |
nel modello S.14.01.C0010, alla fine delle istruzioni è inserito quanto segue: «Se lo stesso prodotto deve essere segnalato in più di una riga, il contenuto di C0010 (e C0090) rispetta la struttura specifica: {codice di identificazione del prodotto}/+/{numero della versione}, ad esempio “AB222/+/3”.»; |
l) |
nel modello S.14.01.C0040 alla fine delle istruzioni è inserita la frase seguente: «Per i prodotti scomposti in più di una riga, indicare il numero del contratto in tutte le righe segnalate»; |
m) |
nel modello S.16.01, osservazioni generali, quarto paragrafo, le lettere b) e c) del punto i) sono sostituite dalle seguenti:
|
n) |
nel modello S.16.01.C0020/R0040-R0190, la seconda frase delle istruzioni è soppressa; |
o) |
nel modello S.16.01.C0030/R0040-R0190, alla fine delle istruzioni è aggiunto quanto segue: «Si tratta di una parte delle riserve tecniche costituite nell'anno N (movimenti netti tra nuove riserve durante l'anno N/svincolo delle riserve durante l'anno N).»; |
p) |
nel modello S.17.02, osservazioni generali, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «La presente sezione si riferisce alla presentazione annuale delle informazioni per le singole imprese. Il modello non va presentato quando non si applicano le soglie indicate infra per la segnalazione per paese, ossia quando il paese di origine rappresenta il 100 % della somma delle riserve tecniche calcolate come elemento unico e migliore stima lorda. Se l'importo è superiore al 90 % ma inferiore al 100 %, sono indicati soltanto R0010, R0020 e R0030.»; |
q) |
nel modello S.19.01, osservazioni generali, quarto paragrafo, le lettere b) e c) del punto ii) sono sostituite dalle seguenti:
|
r) |
nel modello S.19.01.C0170/da R0100 a R0260, C0360/da R0100 a R0260 e C0560/da R0100 a R0260, il riferimento a «R0110» nelle istruzioni è sostituito da «R0100»; |
s) |
nel modello S.19.01.C0560/da R0100 a R0260 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente: «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0100 a R0250.»; |
t) |
nel modello S.19.01. da C0600 a C0750/da R0300 a R0450 l'elemento è così rinominato: «Recuperi da riassicurazione (non cumulato) — Triangolo»; |
u) |
nel modello S.19.01. da C0600 a C0750/da R0300 a R0450, il primo e il secondo paragrafo delle istruzioni sono sostituiti dai seguenti: «Triangolo per ogni anno di accadimento del sinistro/anno della sottoscrizione da N-14 (e prima) e per tutti i precedenti periodi di riferimento fino a N incluso (ultimo anno di riferimento) dei pagamenti (sinistri pagati dal riassicuratore più importi recuperabili da riassicurazione), segnalati in “Sinistri lordi pagati (non cumulato)”, coperti da un contratto di riassicurazione. Gli importi recuperabili da riassicurazione sono considerati dopo l'aggiustamento per l'inadempimento della controparte.»; |
v) |
nel modello S.19.01.C0760/da R0300 a R0460, C0960/da R0300 a R0460 e C1160/da R0300 a R0460, il riferimento a «R0310» nelle istruzioni è sostituito da «R0300»; |
w) |
nel modello S.19.01.C1160/da R0300 a R0460 l'elemento è così rinominato: «Riassicurazione sinistri RBNS — Fine anno (dati attualizzati)»; |
x) |
nel modello S.19.01.C1160/da R0300 a R0460 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente: «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0300 a R0450.»; |
y) |
nel modello S.19.01.C1360/da R0500 a R0660, C1560/da R0500 a R0660 e C1760/da R0500 a R0660, il riferimento a «R0510» nelle istruzioni è sostituito da «R0500»; |
z) |
nel modello S.19.01.C1560/da R0500 a R0660 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente: «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0500 a R0650.»; |
aa) |
nel modello S.19.01.C1760/da R0500 a R0460 l'elemento è così rinominato: «Sinistri RBNS netto — Fine anno (dati attualizzati)»; |
bb) |
nel modello S.19.01.C1760/da R0500 a R0660 la prima frase delle istruzioni è sostituita dalla seguente: «Il totale “Fine anno” riflette l'ultima diagonale ma su base attualizzata (tutti i dati riferiti all'ultimo anno di riferimento) da R0500 a R0650.»; |
cc) |
nel modello S.20.01, osservazioni generali, terzo paragrafo, alla fine della seconda frase è inserito quanto segue: «per area di attività»; |
dd) |
nel modello S.22.01, osservazioni generali, la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente: «A tal fine va seguito un approccio cumulativo graduale, consistente nell'escludere una per una le misure transitorie e le misure di garanzia a lungo termine e nel non ricalcolare l'impatto delle misure rimanenti dopo ogni fase.»; |
ee) |
nel modello S.22.01.C0020, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile la deduzione transitoria sulle riserve tecniche, indicare lo stesso importo segnalato in C0010.»; |
ff) |
nel modello S.22.01.C0040, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile l'aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, indicare lo stesso importo inserito in C0020.»; |
gg) |
nel modello S.22.01.C0030/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
hh) |
nel modello S.22.01.C0050/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
ii) |
nel modello S.22.01.C0070/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
jj) |
nel modello S.22.01.C0090/R0100 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e i fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale minimo calcolati prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
kk) |
nel modello S.22.01.C0030/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza deduzione transitoria sulle riserve tecniche e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche con le misure di garanzia a lungo termine e le misure transitorie.»; |
ll) |
nel modello S.22.01.C0050/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza fra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento transitorio della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0020.»; |
mm) |
nel modello S.22.01.C0070/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento per la volatilità e senza altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0040.»; |
nn) |
nel modello S.22.01.C0090/R0110 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «È pari alla differenza tra il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo in considerazione le riserve tecniche senza aggiustamento di congruità e senza tutte le altre misure transitorie e il requisito patrimoniale minimo calcolato prendendo le riserve tecniche indicate in C0060.»; |
oo) |
nel modello S.22.01.C0060, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile l'aggiustamento per la volatilità, indicare lo stesso importo segnalato in C0040.»; |
pp) |
nel modello S.22.01.C0070, righe da R0100 a R0110, tutte le occorrenze di «il massimo tra» e «C0010, C0020 e» sono soppresse; |
qq) |
nel modello S.22.01.C0080, righe da R0100 a R0110, alla fine delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se non è applicabile l'aggiustamento di congruità, indicare lo stesso importo segnalato in C0060.»; |
rr) |
nel modello S.22.01.C0090, righe da R0100 a R0110, tutte le occorrenze di «il massimo tra» e «C0010, C0020, C0040 e» sono soppresse; |
ss) |
nel modello S.22.05.C0010/R0010 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Se è stato chiesto il ricalcolo sulla base dell'articolo 308 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, il calcolo tiene conto solo delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione soggette alla misura transitoria e che esistono ancora alla data di riferimento per il ricalcolo, valutate alla data di riferimento (valore solvibilità II meno i contratti non più esistenti).»; |
tt) |
nel modello S.22.05.C0010/R0020 il secondo paragrafo delle istruzioni è soppresso; |
uu) |
nel modello S.22.05.C0010/R0030 e C0010/R0040 il secondo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Se è stato chiesto il ricalcolo sulla base dell'articolo 308 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, il calcolo tiene conto solo delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione soggette alla misura transitoria e che esistono ancora alla data di riferimento per il ricalcolo, valutate alla data di riferimento (valore solvibilità II meno i contratti non più esistenti).»; |
vv) |
nel modello S.22.05.C0010/R0050 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Importo delle riserve tecniche, ferma restando la deduzione transitoria sulle riserve tecniche, previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione, calcolate a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 15 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 32 della direttiva 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della direttiva 2009/138/CE. Se è stato chiesto il ricalcolo sulla base dell'articolo 308 quinquies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, il calcolo tiene conto solo delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione esistenti alla data di riferimento per il ricalcolo.»; |
ww) |
nel modello S.22.05.C0010/R0070 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Importo dell'aggiustamento delle riserve tecniche previa limitazione applicata conformemente all'articolo 308 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, ove applicabile. In assenza di limitazione indicare lo stesso importo segnalato in R0060.»; |
xx) |
nel modello S.27.01.C0890/R2750: non riguarda il testo italiano; |
yy) |
nel modello S.28.02.C0130/R0350, alla fine delle istruzioni è inserito il testo seguente: «e all'articolo 253 del regolamento delegato (UE) 2015/35»; |
zz) |
nel modello S.28.02.C0140/R0550 e C0150/R0550, alla fine delle istruzioni è inserito il testo seguente: «prima di considerare l'articolo 253 del regolamento delegato (UE) 2015/35»; |
aaa) |
nel modello S.29.03.C0100-C0110/R0320 e C0100-C0110/R0330, nelle istruzioni i riferimenti alla «migliore stima» sono sostituiti da riferimenti alla «migliore stima di chiusura»; |
bbb) |
nel modello S.29.04, osservazioni generali, inizio del secondo paragrafo: non riguarda il testo italiano; |
ccc) |
nel modello S.29.04, osservazioni generali, dopo il secondo paragrafo è inserito il terzo paragrafo seguente: «Le imprese sono tenute a segnalare i dati sulla base dell'anno di accadimento del sinistro o dell'anno della sottoscrizione, conformemente agli obblighi imposti dall'autorità di vigilanza nazionale. Se l'autorità di vigilanza nazionale non ha imposto obblighi in materia, l'impresa può utilizzare l'anno di accadimento del sinistro o l'anno della sottoscrizione in funzione delle modalità di gestione di ciascuna area di attività, purché di anno in anno venga utilizzata uniformemente la stessa base.»; |
ddd) |
nel modello S.29.04.Z0010, nelle istruzioni le ultime due voci dell'elenco chiuso sono sostituite dalle seguenti: «37 — vita (incluse le aree di attività 30, 31, 32, 34 e 36 come definite nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35) 38 — malattia SLT (incluse le aree di attività 29, 33 e 35)»; |
eee) |
nel modello S.29.04.C0020/R0040 l'elemento è così rinominato: «Variazione della migliore stima»; |
fff) |
nel modello S.29.04.C0030/R0110, istruzioni, primo paragrafo, alla fine della prima frase è inserito quanto segue: «se l'analisi di cui a S.29.03 è condotta in base alle aree di attività.»; |
ggg) |
nel modello S.29.04.C0040/R0110, istruzioni, alla fine del secondo paragrafo è inserito quanto segue: «se l'analisi di cui a S.29.03 è condotta in base alle aree di attività.»; |
hhh) |
nel modello S.29.04.C0050/R0110, colonna Elemento, l'espressione «dovuta alle proiezioni dei flussi in entrata e in uscita per l'anno N» è soppressa; |
iii) |
nei modelli S.30.01 e S.30.02, seconda tabella (relativa alle coperture facoltative vita), l'elemento Z0010 è sostituito da Z0020; |
jjj) |
nei modelli S.30.01.C0030, S.30.01.C0200, S.30.02.C0030 e S.30.02.C0160, alla fine delle istruzioni sono inseriti il secondo e il terzo paragrafo seguenti: «Una volta assegnato, il codice non può essere riutilizzato per un altro rischio neanche quando non esiste più il rischio cui era stato assegnato in origine. Se il rischio riguarda più di un'area di attività, lo stesso codice può essere usato per tutte le aree di attività interessate.»; |
kkk) |
nel modello S.30.01.C0130, alla fine delle istruzioni è inserito il secondo paragrafo seguente: «In caso di somma assicurata illimitata, la «somma assicurata» va intesa come una stima della possibile perdita prevedibile (calcolata con gli stessi metodi usati per il calcolo del premio) che rispecchi l'effettiva esposizione al rischio.»; |
lll) |
nel modello S.30.02, osservazioni generali, alla fine del quarto paragrafo è aggiunto quanto segue: «Se la copertura facoltativa segnalata nel modello S.30.01 si ricollega a più di una impresa di riassicurazione, il presente modello va compilato in altrettante righe del numero di imprese di riassicurazione che intervengono nella copertura facoltativa specifica.»; |
mmm) |
nel modello S.30.02.C0050, alla fine delle istruzioni sono inseriti il secondo e il terzo paragrafo seguenti: «In caso di codice specifico attribuito dall'impresa, il codice deve essere univoco per lo specifico riassicuratore o broker e non deve sovrapporsi ad altri codici attribuiti dall'impresa o al codice LEI. Se esiste già un codice (ad esempio, identificativo nazionale), lo stesso codice è usato come identificativo e dev'essere mantenuto costante nel tempo fino alla disponibilità di un codice LEI.»; |
nnn) |
nel modello S.30.02.C0330 le istruzioni sono sostituite dalle seguenti: «Rating del riassicuratore alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution — ECAI) prescelta. Se il rating non è disponibile, la voce rimane in bianco.»; |
ooo) |
nel modello S.30.03.C0170 e C0180, ultima frase delle istruzioni, dopo «Da segnalare» è inserito quanto segue: «, ove applicabile,»; |
ppp) |
nel modello S.30.03.C0370, istruzioni, alla fine della prima frase i termini «o NA (non applicabile)» sono soppressi; |
qqq) |
nel modello S.30.04.C0230 il primo paragrafo delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Rating del riassicuratore alla data di riferimento della segnalazione attribuito dall'agenzia di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution — ECAI) prescelta». |
rrr) |
nel modello S.30.04.C0230, dopo il primo paragrafo delle istruzioni è inserito il nuovo paragrafo seguente: «Se il rating non è disponibile, la voce rimane in bianco.». |
4.
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 è così rettificato:
a) |
nel modello S.01.01.C0010, righe R0150, R0160 e R0200, nelle istruzioni l'opzione «6 — esonerato ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 6–8» è sostituita dalla seguente: «6 — esonerato ai sensi dell'articolo 254, paragrafo 2»; |
b) |
nel modello S.03.01 la voce C0020/R0010 è aggiunta alle istruzioni immediatamente dopo la voce C0010/R0010 come segue:
|
c) |
nel modello S.03.01 la voce C0020/R0030 è aggiunta alle istruzioni immediatamente dopo la voce C0010/R0030 come segue:
|
d) |
nel modello S.05.02 il terzo paragrafo «Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.» è soppresso; |
e) |
nel modello S.22.01, osservazioni generali, alla fine del terzo paragrafo è aggiunto quanto segue: «Poiché è possibile che in uno stesso gruppo siano applicate entrambe le tipologie di misure transitorie, il modello segue un approccio cumulativo graduale.»; |
f) |
nel modello S.25.01.R0220/C0100 e S.25.02.R0220/C0100, alla fine delle istruzioni è aggiunto il nuovo paragrafo seguente: «Comprende tutte le componenti del requisito patrimoniale di solvibilità consolidato (R0200 + R0210), fra cui i requisiti patrimoniali delle imprese di altri settori finanziari (R0500), il requisito patrimoniale per le partecipazioni di minoranza (R0540) e i requisiti patrimoniali per imprese residuali (R0550).»; |
g) |
nei modelli S.25.01.R0500/C0100, S.25.02.R0500/C0100 e S.25.03.R0500/C0100, istruzioni, dopo il primo paragrafo è aggiunto il nuovo paragrafo seguente: «Si prevede che R0500 sia uguale alla somma di R0510, R0520 e R0530.»; |
h) |
nei modelli S.25.01.R0570/C0100 e S.25.02.R0570/C0100, alla fine delle istruzioni è aggiunto il nuovo paragrafo seguente: «Si prevede che il requisito patrimoniale di solvibilità totale sia uguale alla somma di R0220 e R0560.»; |
i) |
nel modello S.25.02 la seconda riga R0220/C0100 è soppressa. |
25.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2190 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2017
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 56, quarto comma, e l'articolo 256, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
È necessario agevolare l'uniformità della presentazione e migliorare la qualità delle informazioni pubblicate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione (2). |
(2) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse tra loro, in quanto riguardano le procedure e i modelli per la pubblicazione della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per favorire una visione globale e l'accesso da parte delle persone soggette agli obblighi che esse prevedono, compresi gli investitori non residenti nell'Unione, è opportuno riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste all'articolo 56 e all'articolo 256, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE. |
(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, EIOPA) ha presentato alla Commissione. |
(4) |
L'EIOPA ha seguito la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto su cui si fonda il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452. |
(6) |
Occorre inoltre rettificare diversi errori redazionali di lieve entità riscontrati nel testo del regolamento (UE) 2015/2452 per quanto riguarda le istruzioni dei modelli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni modificative
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizioni rettificative
Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
ALLEGATO I
1.
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono entrambi così modificati:
a) |
nella sezione S.05.01 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia principi contabili locali o IFRS se accettati come Principi contabili locali ma utilizzando le aree di attività di solvibilità II. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.» |
2.
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
a) |
nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.» |
3.
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così modificato:
a) |
nella sezione S.05.02 — Osservazioni generali, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il presente modello deve essere compilato da una prospettiva contabile, ossia GAAP locali o IFRS se accettati come GAAP locali. Il modello fa riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio. Le imprese utilizzano le basi di rilevazione e valutazione utilizzate per i bilanci pubblicati, non è necessaria né una nuova rilevazione né una nuova valutazione, tranne per la classificazione in contratti di investimento o in contratti di assicurazione, se applicabile nel bilancio. Il modello ricomprende tutte le attività assicurative a prescindere dall'eventuale classificazione distinta fra contratti di investimento e contratti di assicurazione applicabile nel bilancio.» |
ALLEGATO II
1.
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:
a) |
nel modello S.19.01.21, la riga Z0010 è sostituita dalla seguente:
» |
b) |
nel modello S.23.01.01.R0230, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
c) |
nel modello S.23.01.22.R0220, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
d) |
nel modello S.23.01.22.R0240, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
e) |
nel modello S.23.01.22.R0330, dopo la riga R0320 è inserita la riga seguente:
» |
f) |
nel modello S.23.01.22, le righe R0350 e R0340 sono integralmente sostituite dalle seguenti:
» |
g) |
nel modello S.23.01.22.R0410, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
h) |
nel modello S.23.01.22.R0440, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
i) |
nel modello S.23.01.22.R0770, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
j) |
nel modello S.23.01.22.R0780, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
k) |
nel modello S.23.01.22.R0790, l'intera riga è sostituita dalla seguente:
» |
l) |
nel modello S.25.01.21, «C0100» Semplificazioni è sostituito da «C0120»; |
m) |
nei modelli S.25.01.22, S.25.02.21 e S.25.02.22, C0080 è sostituito da C0090, e C0090 da C0120; |
n) |
nei modelli S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 e S.25.03.22, l'intera riga R0420 è sostituita dalla seguente:
» |
o) |
nel modello S.25.02.22, prima di «Requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, R0470» sono soppresse le righe seguenti:
|
p) |
nel modello S.25.03.22, prima di «Requisiti patrimoniali per altri settori finanziari (requisiti patrimoniali non assicurativi) — Enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gestori di fondi di investimento alternativi, società di gestione di OICVM, R0510» sono soppresse le righe seguenti:
|
2.
Gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 sono entrambi così rettificati:
a) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0120/R0410» è sostituita dalla seguente:
|
b) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0120/R0420» è sostituita dalla seguente:
|
c) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0130 a C0160/R0430» è sostituita dalla seguente:
|
d) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0160/R0440» è sostituita dalla seguente:
|
e) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0010 a C0160/R0500» è sostituita dalla seguente:
|
f) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1710» è sostituita dalla seguente:
|
g) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1720» è sostituita dalla seguente:
|
h) |
nel modello S.05.01, la riga «Da C0210 a C0280/R1800» è sostituita dalla seguente:
|
i) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0410» è sostituita dalla seguente:
|
j) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0420» è sostituita dalla seguente:
|
k) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0430» è sostituita dalla seguente:
|
l) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0440» è sostituita dalla seguente:
|
m) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0080 a C0140/R0500» è sostituita dalla seguente:
|
n) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1710» è sostituita dalla seguente:
|
o) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1720» è sostituita dalla seguente:
|
p) |
nel modello S.05.02, la riga «Da C0220 a C0280/R1800» è sostituita dalla seguente:
|
q) |
nel modello S.22.01.C0010/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
|
r) |
nel modello S.22.01.C0030/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
|
s) |
nel modello S.22.01.C0050/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
|
t) |
nel modello S.22.01.C0070/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
|
u) |
nel modello S.22.01.C0090/R0010, la riga è sostituita dalla seguente:
|
v) |
nel modello S.22.01.C0050/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:
|
w) |
nel modello S.22.01.C0070/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:
|
x) |
nel modello S.22.01.C0090/R0020, la riga è sostituita dalla seguente:
|
y) |
nel modello S.22.01.C0050/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:
|
z) |
nel modello S.22.01.C0070/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(aa) |
nel modello S.22.01.C0090/R0050, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(bb) |
nel modello S.22.01.C0050/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(cc) |
nel modello S.22.01.C0070/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(dd) |
nel modello S.22.01.C0090/R0090, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(ee) |
nel modello S.22.01.C0050/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(ff) |
nel modello S.22.01.C0070/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(gg) |
nel modello S.22.01.C0090/R0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(hh) |
nel modello S.22.01.C0050/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:
|
ii) |
nel modello S.22.01.C0070/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(jj) |
nel modello S.22.01.C0090/R0110, la riga è sostituita dalla seguente:
|
(kk) |
nei modelli S.25.01 e S.25.02, i riferimenti a C0080 sono sostituiti da C0090, e i riferimenti a C0090 da C0120; |
(ll) |
nel modello S.25.02.C0030, la riga è sostituita dalla seguente:
|
3.
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:
a) |
nel modello S.19.01, la riga «Da C0170/R0100 a R0260» è sostituita dalla seguente:
|
b) |
nel modello S.19.01, la riga «Da C0360/R0100 a R0260» è sostituita dalla seguente:
|
c) |
nella sezione S.12.01, parte intitolata «Importo della misura transitoria sulle riserve tecniche», il secondo comma delle istruzioni è sostituito dal seguente: «Il valore è indicato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»; |
d) |
nel modello S.17.01, righe «Da C0020 a C0170/R0290», «C0180/R0290», «Da C0020 a C0170/R0300», «C0180/R0300», «Da C0020 a C0170/R0310» e «C0180/R0310», il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il valore è indicato come valore negativo quando riduce le riserve tecniche.»; |
e) |
nel modello S.23.01.01.R0230/C0040, dopo la descrizione è aggiunta la riga seguente:
|
4.
L'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 è così rettificato:
a) |
nel modello S.23.01.R0440/C0040, dopo la descrizione è aggiunta la riga seguente:
|
b) |
nel modello S.23.01.R0680/C0010, la riga è sostituita dalla seguente:
|
c) |
nel modello S.25.01.R0220/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
d) |
nel modello S.25.01.R0500/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
e) |
nel modello S.25.01.R0570/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
f) |
nel modello S.25.02.R0220/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
g) |
nel modello S.25.02.R0500/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
|
h) |
nel modello S.25.02.R0570/C0100, la riga è sostituita dalla seguente:
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25.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2191 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2017
che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero. |
(2) |
La presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4321 è stata sospesa a decorrere dal 20 ottobre 2017 dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 della Commissione (3). |
(3) |
Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per tale numero d'ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 891/2009. |
(4) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4321 stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 è revocata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1917 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli (GU L 271 del 20.10.2017, pag. 27).
DECISIONI
25.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/47 |
DECISIONE (UE) 2017/2192 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2017
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Italia – EGF/2017/004 IT/Almaviva
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. |
(2) |
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3). |
(3) |
Il 9 maggio 2017 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi presso la società Almaviva Contact SpA in Italia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013. |
(4) |
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 3 347 370 EUR in relazione alla domanda presentata dall'Italia. |
(5) |
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 3 347 370 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 15 novembre 2017.
Fatto a Strasburgo, il 15 novembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
(3) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
ORIENTAMENTI
25.11.2017 |
IT |
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L 310/49 |
INDIRIZZO (UE) 2017/2193 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 ottobre 2017
che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/280 sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2017/31)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) (1) offre la possibilità alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), che fanno parte del gruppo con stamperia interna ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di costituire una persona giuridica distinta per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, in particolare la produzione di banconote in euro. L'articolo 1, paragrafo 2, prevede le condizioni che tale persona giuridica distinta deve soddisfare per essere considerata come stamperia interna. Una di tali condizioni è quella che prevede che le BCN esercitino un controllo congiunto sull'ente. Attualmente non è espressamente contemplata la possibilità che il controllo congiunto sia esercitato attraverso un'altra persona giuridica congiuntamente controllata, se del caso congiuntamente con una o più BCN. Tuttavia, al fine di permettere alle BCN di scegliere la forma giuridica di cooperazione che esse considerano appropriata e in linea con le disposizioni applicabili della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la possibilità di un tale controllo congiunto indiretto dovrebbe essere introdotta nel quadro normativo. Pertanto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) e al considerando 7 del medesimo, una BCN che abbia chiuso la sua precedente stamperia interna e inizi a utilizzare un'altra stamperia interna organizzata in forma di persona giuridica distinta attraverso l'esercizio di un controllo congiunto indiretto su di essa, deve continuare a far parte del gruppo con stamperia interna. |
(2) |
L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) permette anche alle BCN che facciano parte del gruppo con stamperia interna di istituire una una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche. Per ragioni di certezza del diritto e chiarezza, il quadro giuridico dovrebbe prevedere che una BCN che chiuda la sua stamperia interna possa continuare a far parte del gruppo con stamperia interna attraverso la partecipazione a tale cooperazione orizzontale, a condizione che soddisfi i relativi requisiti. In tale veste, una BCN che chiuda la sua stamperia può scegliere se entrare a far parte del gruppo appaltante nell'accezione di cui all'articolo 3 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) o partecipare alla cooperazione orizzontale. |
(3) |
L'articolo 12 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) prevede che il Consiglio direttivo proceda alla revisione del presente Indirizzo ogni due anni. Il Consiglio direttivo dovrebbe godere di piena discrezione nel determinare se e quando sussiste la necessità di tale revisione. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) è modificato come segue:
1. |
al punto 2 dell'articolo 1, è aggiunto il comma seguente: «Il controllo sulle stamperie interne organizzate in forma di persona giuridica distinta può anche essere esercitato, se del caso congiuntamente con una o più BCN, da un'altra persona giuridica congiuntamente controllata dalle BCN nel senso di cui al paragrafo che precede.»; |
2. |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Principi generali Le BCN che non utilizzano le stamperie interne né partecipano alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8 fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).»; |
3. |
all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3: «3. Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN che chiuda la sua stamperia interna può decidere di continuare a far parte del gruppo con stamperia interna a condizione che partecipi alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione nell'accezione di cui all'articolo 8.»; |
4. |
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, le BCN del gruppo con stamperia interna valutano: a) la costituzione di una persona giuridica distinta composta dalle loro stamperie interne o la detenzione di una partecipazione in esse; oppure b) l'instaurazione di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione.»; |
5. |
L'articolo 12 è soppresso. |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea, del 13 novembre 2014, sull'istituzione del Sistema di produzione e appalto di banconote in euro dell'Eurosistema (BCE/2014/44) (GU L 47 del 20.2.2015, pag. 29).
(2) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).