|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
23.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2177 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2017
relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le norme di base della direttiva 2012/34/UE riguardanti l'accesso agli impianti di servizio e la fruizione dei servizi prestati in tali impianti, quali le disposizioni in materia di diritti d'accesso, le norme procedurali fondamentali circa il trattamento delle richieste e le prescrizioni sulla pubblicazione di informazioni, si applicano a tutti gli impianti di servizio. La direttiva 2012/34/UE stabilisce inoltre norme differenti per i vari tipi di servizi prestati negli impianti di servizio. Anche tali distinzioni dovrebbero essere rispecchiate nel presente regolamento. Tenuto conto delle finalità e dell'ambito di applicazione della direttiva 2012/34/UE, le disposizioni sull'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio dovrebbero riguardare solo i servizi connessi alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario. |
|
(2) |
Al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori degli impianti di servizio di importanza marginale, appare opportuno prevedere la possibilità per gli organismi di regolamentazione di esentare gli operatori degli impianti di servizio da tutte o da alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di talune disposizioni riguardanti l'obbligo di pubblicare una descrizione dell'impianto di servizio, nel caso in cui l'organismo di regolamentazione ritenga che l'impianto non rivesta importanza strategica per il funzionamento del mercato. L'organismo di regolamentazione dovrebbe anche essere autorizzato a concedere tali esenzioni nel caso in cui il pertinente mercato degli impianti di servizio sia caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori che offrono servizi comparabili in concorrenza tra loro o nel caso in cui un organismo di regolamentazione ritenga che alcune disposizioni specifiche del presente regolamento potrebbero incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio. Ciò potrebbe avvenire ad esempio nel caso di un'impresa ferroviaria che presta servizi a un'altra impresa ferroviaria al fine di assistere quest'ultima in località remote nell'ambito di una collaborazione che si rende necessaria a causa dei costi economici che essa dovrebbe altrimenti sostenere. Gli organismi di regolamentazione dovrebbero valutare le domande di esenzione singolarmente, caso per caso. Nel caso in cui, a seguito di un reclamo in merito all'accesso all'impianto di servizio o al servizio ferroviario in questione, giudichi che le circostanze sono mutate in misura tale che un'esenzione concessa in precedenza ha un'incidenza negativa sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario, l'organismo di regolamentazione dovrebbe riesaminare un'esenzione e potrebbe revocarla. Gli organismi di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione coerente delle esenzioni in tutti gli Stati membri; dovrebbero elaborare principi comuni per l'applicazione delle disposizioni in materia di esenzioni entro la data di applicazione dell'articolo 2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE, se necessario, la Commissione può adottare misure che stabiliscono tali principi. Gli operatori degli impianti di servizio che sono stati esentati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento restano soggetti a tutte le altre norme in materia di accesso agli impianti di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari di cui alla direttiva 2012/34/UE. |
|
(3) |
Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. Il presente regolamento, il quale definisce in dettaglio la procedura e i criteri che devono essere seguiti dagli operatori degli impianti di servizio e dai richiedenti, dovrebbe applicarsi anche alle infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate ad attività ferroviarie. La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definisce gli obblighi dei soggetti responsabili della manutenzione. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tale direttiva. |
|
(4) |
La trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e alle informazioni sui canoni costituisce il presupposto per consentire a tutti i richiedenti di accedere agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti in maniera non discriminatoria. Le riduzioni occulte che sono negoziate individualmente con ciascun richiedente senza seguire gli stessi principi metterebbero a repentaglio il principio dell'accesso non discriminatorio agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Le informazioni sui principi dei regimi di riduzione contenute nella descrizione dell'impianto di servizio dovrebbero tuttavia tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale. |
|
(5) |
La direttiva 2012/34/UE impone agli operatori degli impianti di servizio di garantire l'accesso a condizioni non discriminatorie agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti. La direttiva si applica sia nel caso di servizi prestati in proprio sia nel caso di servizi prestati da un operatore di un impianto di servizio. Se necessario per correggere distorsioni di mercato o sviluppi indesiderati nel mercato, l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di chiedere che l'operatore di un impianto di servizio apra l'impianto per la prestazione in proprio, a condizione che ciò sia giuridicamente e tecnicamente fattibile e non comprometta la sicurezza delle operazioni. |
|
(6) |
Se per accedere a un impianto di servizio è necessario passare attraverso una diramazione o un raccordo privati, l'operatore dell'impianto di servizio dovrebbe fornire informazioni in merito alla diramazione e al raccordo privati. Tali informazioni dovrebbero consentire al richiedente di sapere chi contattare per chiedere l'accesso a questa diramazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2012/34/UE. |
|
(7) |
I gestori dell'infrastruttura dovrebbero facilitare la raccolta di informazioni sugli impianti di servizio e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori degli impianti di servizio fornendo un modello in un sito facilmente accessibile come il loro portale web. Tale modello dovrebbe essere elaborato dal settore ferroviario e dagli organismi di regolamentazione, di concerto con gli operatori degli impianti di servizio. Gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, e all'allegato IV, punto 6, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura principale, al quale deve essere fornita la descrizione dell'impianto di servizio nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto in questione sia esentato dall'obbligo di pubblicare il prospetto informativo della rete, dovrebbe essere quello determinato dallo Stato membro ai fini della partecipazione alla rete di cui all'articolo 7 septies della direttiva 2012/34/UE. |
|
(8) |
Entità differenti possono essere incaricate di decidere in merito alle condizioni di accesso a un impianto di servizio, di assegnare capacità nell'impianto di servizio e di prestare servizi ferroviari nell'impianto. In questi casi, tutte le entità interessate devono essere considerate operatori di un impianto di servizio ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Ognuna di esse inoltre dovrebbe soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per la parte di cui è responsabile. Se un impianto è di proprietà, è amministrato ed è gestito da più entità, solo quelle effettivamente tenute a fornire le informazioni e a decidere sulle richieste di accesso all'impianto di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari dovrebbero essere considerate operatori dell'impianto di servizio. |
|
(9) |
Secondo la prassi attuale, in molti casi chiedono accesso agli impianti di servizio richiedenti quali caricatori e spedizionieri. L'impresa ferroviaria designata dal richiedente tuttavia spesso non intrattiene una relazione contrattuale con l'operatore dell'impianto di servizio. È pertanto opportuno chiarire che non solo le imprese ferroviarie ma anche altri richiedenti dovrebbero avere il diritto di chiedere l'accesso agli impianti di servizio allecondizioni specificate nel presente regolamento, nel caso in cui il diritto nazionale preveda tale possibilità. Gli operatori di tali impianti di servizio dovrebbero essere vincolati dal presente regolamento, a prescindere dal fatto che intrattengano una relazione contrattuale con un'impresa ferroviaria o con un altro richiedente autorizzato a richiedere capacità negli impianti di servizio conformemente al diritto nazionale. |
|
(10) |
Le tracce ferroviarie e la capacità negli impianti di servizio sono spesso assegnate da entità differenti. È importante quindi che tali entità comunichino tra loro al fine di garantire la coerenza delle tracce ferroviarie previste e delle fasce orarie programmate negli impianti di servizio in modo da assicurare la circolazione efficiente e agevole dei treni. Lo stesso dovrebbe avvenire in quelle situazioni in cui un richiedente chiede servizi ferroviari in un impianto che sono prestati da fornitori differenti. Per i servizi non direttamente correlati alla capacità di infrastruttura, tale collaborazione non sarebbe necessaria. |
|
(11) |
Lo scambio di dati tra entità che ordinano servizi di trasporto, le imprese ferroviarie e gli scali in materia di tracciamento e rintracciamento e orario stimato di arrivo e di partenza dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dei servizi e il rapporto costi-benefici nella catena logistica. |
|
(12) |
L'obbligo di rendere disponibili in tempo reale informazioni indicative sulla capacità disponibile dell'impianto di servizio su un portale Internet comune potrebbe essere soddisfatto fornendo informazioni dirette a precisare se l'impianto è pieno, ha una capacità residua limitata o ha una capacità residua sufficiente a soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Per servizi come quelli di manutenzione, per cui un veicolo deve essere escluso dal servizio per un lungo periodo, dette informazioni potrebbero non essere necessarie. La capacità operativa massima potrebbe essere inferiore a quella teorica massima. Ciò è dovuto al fatto che potrebbe rendersi necessario un adeguato tempo aggiuntivo per consentire servizi affidabili in situazioni quali l'arrivo in ritardo di un treno nell'impianto o in caso di disfunzioni operative. L'indicazione della capacità dovrebbe fare riferimento alla capacità operativa disponibile. |
|
(13) |
Gli operatori degli impianti di servizio non dovrebbero obbligare i richiedenti ad acquistare i servizi offerti in un impianto di cui questi ultimi non hanno bisogno. Tale principio non dovrebbe tuttavia comportare per il richiedente la possibilità di obbligare l'operatore di un impianto ad accettare la prestazione in proprio presso l'operatore se quest'ultimo offre il servizio in questione in modo conforme alla direttiva 2012/34/UE e al presente regolamento. |
|
(14) |
Se riceve una richiesta che contrasta con un'altra richiesta o una capacità già assegnata, l'operatore dell'impianto di servizio deve in primo luogo verificare se sia possibile soddisfare la nuova richiesta proponendo una fascia oraria differente, modificando quella assegnata nel caso in cui il richiedente interessato sia d'accordo, oppure adottando misure che consentano di accrescere la capacità dell'impianto. L'operatore non dovrebbe essere obbligato ad adottare misure come la modifica degli orari di apertura o misure che richiedano investimenti per accrescere la capacità dell'impianto. Tuttavia, qualora un richiedente garantisca la copertura dei costi di investimento o dei costi operativi supplementari, l'operatore di un impianto di servizio dovrebbe prendere in considerazione tale opzione. |
|
(15) |
Nel caso in cui la procedura di coordinamento non abbia consentito di conciliare richieste confliggenti, l'operatore di un impianto di servizio può applicare criteri di priorità per decidere tra richieste confliggenti. Tali criteri dovrebbero essere trasparenti e non discriminatori ed essere pubblicati nella descrizione dell'impianto di servizio, che è oggetto di riesame da parte dell'organismo di regolamentazione. |
|
(16) |
La nozione di alternativa valida comprende diversi elementi, tra cui in particolare le caratteristiche fisiche e tecniche, quali l'ubicazione di un impianto, l'accesso via strada, per ferrovia, per via navigabile o per mezzo di trasporti pubblici, lo scartamento del binario, la sua lunghezza e la sua elettrificazione, le caratteristiche operative, quali gli orari di apertura, la capacità all'interno e in prossimità dell'impianto, i requisiti di formazione dei conducenti, la portata e il tipo di servizi offerti, l'attrattiva e la competitività dei servizi di trasporto, quali il percorso, i collegamenti ad altri modi di trasporto e i tempi del trasporto, e aspetti economici quali l'incidenza sui costi operativi e la redditività dei servizi previsti. |
|
(17) |
La creazione di un impianto di servizio richiede investimenti significativi e il carattere di rete del sistema ferroviario implica che vi sono limitazioni circa il luogo in cui gli impianti possono essere costruiti; di conseguenza, molti impianti di servizio non possono essere facilmente riprodotti. Nel caso in cui le richieste di accesso a un impianto non abbiano potuto essere soddisfatte in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e l'impianto sia prossimo alla congestione, gli organismi di regolamentazione dovrebbero essere in grado di esigere che gli operatori degli impianti di servizio mettano in atto misure per ottimizzare l'utilizzo dell'impianto. L'operatore dell'impianto di servizio dovrebbe individuare misure adeguate a consentire il conseguimento di tale obiettivo. Tra queste potrebbero figurare, ad esempio, sanzioni pecuniarie a carico dei richiedenti che non si avvalgono dei diritti di accesso assegnati o la richiesta ai richiedenti di rinunciare ai diritti di accesso a un impianto di servizio o a servizi ferroviari se essi hanno ripetutamente e deliberatamente omesso di avvalersi di tali diritti o hanno causato turbative all'esercizio degli impianti di servizio o a danno di un altro richiedente. |
|
(18) |
Al fine di assicurare il miglior utilizzo possibile degli impianti esistenti, l'esercizio degli impianti che non sono utilizzati da almeno due anni dovrebbe essere offerto pubblicamente in locazione o in leasing quando un'impresa ferroviaria manifesta interesse per l'utilizzo di tale impianto sulla base di esigenze comprovate. Qualsiasi soggetto economico interessato a gestire tale impianto dovrebbe poter partecipare alle procedure di appalto e presentare un'offerta per aggiudicarsi l'esercizio dell'impianto. Una procedura di appalto non deve tuttavia essere avviata se è in corso un processo formale diretto a revocare la destinazione del sito a fini ferroviari e l'impianto è in fase di ristrutturazione per scopi diversi dall'uso come impianto di servizio. |
|
(19) |
Il presente regolamento stabilisce una serie di nuove norme per gli operatori degli impianti di servizio. Tali operatori hanno bisogno di tempo per adattare le attuali procedure interne in modo da garantire la piena osservanza di tutte le prescrizioni del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere applicato soltanto a decorrere dal 1o giugno 2019. Ciò significa che la descrizione dell'impianto di servizio richiesta ai sensi dell'articolo 4 o una connessione alle pertinenti informazioni dovranno essere preparate e incluse per la prima volta nel prospetto informativo della rete per l'orario di servizio che inizia nel dicembre 2020. |
|
(20) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo spazio ferroviario unico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce in dettaglio la procedura e i criteri da seguire per accedere ai servizi che sono prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE.
Nei casi in cui si riferiscono ai richiedenti, le disposizioni del presente regolamento si intendono riferite alle imprese ferroviarie. Qualora la legislazione nazionale autorizzi richiedenti diversi dalle imprese ferroviarie a chiedere l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applicano anche a tali richiedenti a norma del diritto nazionale.
Articolo 2
Esenzioni
1. Gli operatori degli impianti di servizio di cui al paragrafo 2 possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte o di alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m), e dell'articolo 5.
Gli operatori degli impianti di servizio destinati ad essere utilizzati esclusivamente da operatori delle ferrovie storiche a fini di uso proprio possono chiedere di essere esentati dall'applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento.
Tali richieste sono presentate all'organismo di regolamentazione e devono essere debitamente giustificate.
2. Gli organismi di regolamentazione possono decidere di esentare gli operatori degli impianti di servizio che gestiscono i seguenti impianti di servizio o prestano i seguenti servizi:
|
— |
impianti di servizio o servizi che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, in particolare per quanto concerne il livello di utilizzo dell'impianto, il tipo e il volume di traffico potenzialmente interessato e il tipo di servizi offerti nell'impianto, |
|
— |
impianti di servizio che sono gestiti o servizi che sono prestati in un contesto di mercato concorrenziale caratterizzato dalla presenza di molteplici concorrenti che offrono servizi comparabili, |
|
— |
impianti di servizio o servizi qualora l'applicazione del presente regolamento potrebbe incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio. |
3. Gli organismi di regolamentazione pubblicano sul proprio sito web le decisioni di concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 entro due settimane dall'adozione di tali decisioni.
4. Se i criteri per la concessione di un'esenzione di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatti, l'organismo di regolamentazione revoca l'esenzione.
5. Gli organismi di regolamentazione elaborano e pubblicano i principi comuni per l'adozione di decisioni ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 2.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «servizio di base»: un servizio prestato in uno degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE;
2) «servizio ferroviario»: un servizio di base, complementare o ausiliario di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE;
3) «descrizione dell'impianto di servizio»: un documento che definisce in dettaglio le informazioni necessarie per accedere agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
4) «capacità di un impianto di servizio»: le potenzialità di utilizzare un impianto di servizio e di prestare un servizio per un dato periodo di tempo, tenendo conto del tempo necessario per accedere all'impianto di servizio e per lasciarlo;
5) «procedura di coordinamento»: una procedura con la quale l'operatore di un impianto di servizio e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui le esigenze di accedere a un impianto di servizio o a servizi ferroviari riguardano la medesima capacità di un impianto di servizio e sono in conflitto;
6) «impianti di servizio collegati»: gli impianti di servizio che sono adiacenti l'uno all'altro e richiedono il passaggio di uno per raggiungere l'altro;
7) «ente controllante»: un ente o un'impresa che esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e che è anche attivo e detiene una posizione dominante sui mercati dei servizi di trasporto ferroviario nazionali per i quali l'impianto è utilizzato o esercita direttamente o indirettamente il controllo su un operatore di un impianto di servizio e un'impresa ferroviaria che detengono una siffatta posizione;
8) «prestazione in proprio di servizi»: una situazione in cui un'impresa ferroviaria presta essa stessa un servizio ferroviario sul sito di un operatore dell'impianto di servizio, a condizione che l'accesso all'impianto e l'utilizzo dello stesso da parte dell'impresa ferroviaria per la prestazione in proprio di servizi siano giuridicamente e tecnicamente fattibili e non compromettano la sicurezza delle operazioni e che l'operatore dell'impianto di servizio in questione offra tale possibilità;
9) «riconversione»: un processo formale attraverso il quale lo scopo dell'impianto di servizio è modificato in un uso diverso da quello della prestazione di servizi ferroviari;
10) «richiesta ad hoc»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario che si ricollega a una richiesta ad hoc concernente una singola traccia ferroviaria di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE;
11) «richiesta tardiva»: una richiesta di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle richieste stabilito dall'operatore dell'impianto in questione.
Articolo 4
Descrizione dell'impianto di servizio
1. Gli operatori degli impianti di servizio elaborano una descrizione di questi per gli impianti di servizio e i servizi di cui sono responsabili.
2. La descrizione dell'impianto di servizio comprende come minimo le seguenti informazioni, nella misura in cui ciò sia prescritto dal presente regolamento:
|
a) |
l'elenco di tutti gli impianti in cui sono prestati servizi ferroviari, ivi comprese informazioni sulla loro ubicazione e sugli orari di apertura; |
|
b) |
i principali dati di contatto dell'operatore dell'impianto di servizio; |
|
c) |
una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto di servizio, quali raccordi o binari di manovra e smistamento, attrezzature tecniche per le operazioni di carico e scarico, per il lavaggio, per la manutenzione, e capacità di deposito disponibile; informazioni riguardanti le diramazioni o i raccordi privati che non fanno parte dell'infrastruttura ferroviaria, ma sono necessari per ottenere l'accesso agli impianti di servizio indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario; |
|
d) |
una descrizione di tutti i servizi ferroviari che sono prestati nell'impianto e della loro natura (di base, complementari o ausiliari); |
|
e) |
la possibilità di prestare in proprio servizi ferroviari e le relative condizioni; |
|
f) |
informazioni sulle procedure per richiedere l'accesso all'impianto di servizio o a servizi prestati nell'impianto o a entrambi, ivi compresi i termini per la presentazione delle richieste e i limiti di tempo per il trattamento di tali richieste; |
|
g) |
nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi ferroviari prestati da più di un operatore, l'indicazione se devono essere presentate richieste distinte di accesso agli impianti e di detti servizi; |
|
h) |
informazioni circa il contenuto minimo e il formato di una richiesta di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, o un modello per tale richiesta; |
|
i) |
almeno nel caso di impianti di servizio e di servizi ferroviari rispettivamente gestiti o prestati dagli operatori sotto il controllo diretto o indiretto di un ente controllante, condizioni generali standard e contratti tipo di accesso; |
|
j) |
se del caso, informazioni sulle condizioni di utilizzo dei sistemi informatici dell'operatore, se i richiedenti sono tenuti a utilizzare tali sistemi, e norme relative alla tutela dei dati commerciali e sensibili; |
|
k) |
una descrizione della procedura di coordinamento e delle misure di regolamentazione di cui all'articolo 10 e dei criteri di priorità di cui all'articolo 11; |
|
l) |
informazioni sulle variazioni delle caratteristiche tecniche e sulle restrizioni temporanee di capacità dell'impianto di servizio che potrebbero avere un'incidenza rilevante sull'esercizio dell'impianto di servizio, compresi i lavori previsti; |
|
m) |
informazioni sui canoni per ottenere l'accesso agli impianti di servizio e sui canoni per la fruizione di ciascun servizio ferroviario in essi prestato; |
|
n) |
informazioni sui principi dei regimi delle riduzioni offerte ai richiedenti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza commerciale. |
Articolo 5
Pubblicazione della descrizione dell'impianto di servizio
1. Gli operatori degli impianti di servizio mettono gratuitamente a disposizione del pubblico la descrizione dell'impianto di servizio, in uno dei seguenti modi:
|
a) |
pubblicandola sul loro portale web o su un portale Internet comune e fornendo ai gestori dell'infrastruttura un link da inserire nel prospetto informativo della rete; |
|
b) |
fornendo ai gestori dell'infrastruttura le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione, da inserire nel prospetto informativo della rete. |
Se il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto è esentato dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo della rete conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2012/34/UE, l'operatore di un impianto di servizio fornisce al gestore dell'infrastruttura principale il pertinente link o le pertinenti informazioni pronte per la pubblicazione.
2. I gestori dell'infrastruttura specificano nel prospetto informativo della rete o sul loro portale web il termine entro cui fornire informazioni o il link da pubblicare nel prospetto informativo della rete in vista della pubblicazione di questa entro la data di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
I gestori dell'infrastruttura forniscono un modello comune, messo a punto dal settore ferroviario in collaborazione con gli organi di regolamentazione entro il 30 giugno 2018, che gli operatori degli impianti di servizio possono utilizzare per presentare le informazioni. Se necessario il modello è oggetto di riesame ed è aggiornato.
3. Gli operatori degli impianti di servizio aggiornano, se necessario, la descrizione dell'impianto di servizio. Essi informano in tempo utile i richiedenti che hanno già chiesto l'accesso o che si sono abbonati a uno o più servizi nell'impianto di servizio circa eventuali modifiche di rilievo della descrizione dell'impianto.
4. Nel caso di impianti di servizio gestiti da più di un operatore o di servizi prestati nell'impianto da più di un fornitore, tali operatori o fornitori si coordinano tra loro al fine:
|
a) |
di mettere a disposizione in un'unica sede le loro descrizioni dell'impianto di servizio; oppure |
|
b) |
di indicare nelle rispettive descrizioni dell'impianto di servizio tutti gli operatori dell'impianto di servizio cui spetta la responsabilità di decidere sulle richieste di accesso all'impianto o ai servizi ferroviari prestati nello stesso impianto di servizio. |
Se tale coordinamento non ha successo, l'organismo di regolamentazione può adottare una decisione per designare uno degli operatori dell'impianto di servizio a ottemperare all'obbligo di cui al primo comma. Tutti i pertinenti costi sono suddivisi tra tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione.
5. L'obbligo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 4 è soddisfatto in modo proporzionato alle dimensioni, alle caratteristiche tecniche e all'importanza dell'impianto di servizio in questione.
Articolo 6
Informazioni supplementari
1. L'organismo di regolamentazione può esigere che gli operatori degli impianti di servizio giustifichino il motivo per cui designano un servizio ferroviario come servizio di base, complementare o ausiliario.
2. Su richiesta di un richiedente gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a g), della direttiva 2012/34/UE forniscono informazioni indicative sulla capacità disponibile di un impianto di servizio.
3. Ove tecnicamente possibile con uno sforzo economico ragionevole, gli operatori degli impianti di servizio rendono disponibili in tempo reale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera l), servendosi di un portale Internet comune.
Articolo 7
Collaborazione in merito all'assegnazione della capacità dell'impianto di servizio e al suo utilizzo
1. I richiedenti presentano le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari nel rispetto delle scadenze fissate dagli operatori degli impianti di servizio. Se del caso, nel determinare tali scadenze al fine di evitare incongruenze, gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE tengono in debita considerazione il calendario e i criteri di priorità per la programmazione stabiliti dai gestori dell'infrastruttura.
2. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura collaborano nell'intento di garantire, se necessario, la coerenza dell'assegnazione della capacità di infrastruttura e negli impianti di servizio. L'obbligo di collaborazione vale anche per gli operatori di impianti di servizio collegati. I richiedenti interessati possono partecipare a tale collaborazione su richiesta. I richiedenti possono inoltre chiedere la partecipazione alla collaborazione di entità competenti a concedere l'accesso a diramazioni o raccordi privati necessari per ottenere accesso agli impianti di servizio che sono indispensabili per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario.
Se un richiedente chiede la prestazione dei servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE offerti nell'impianto da uno o più operatori dell'impianto di servizio diversi da quello responsabile per la concessione dell'accesso all'impianto, il richiedente può chiedere la partecipazione alla collaborazione di tutti gli operatori degli impianti di servizio che prestano tali servizi.
Fintanto che non è completata la programmazione da parte del gestore dell'infrastruttura, le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari non sono respinte con la giustificazione che la traccia ferroviaria richiesta non è ancora stata assegnata. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e i gestori dell'infrastruttura interessati devono tuttavia assicurare la coerenza delle rispettive decisioni.
3. Se del caso, gli operatori degli impianti di servizio, i gestori dell'infrastruttura e i richiedenti collaborano per garantire una efficiente circolazione dei treni da e verso gli impianti di servizio. Nel caso di treni che utilizzano scali merci, compresi quelli nei porti marittimi o di navigazione interna, tale collaborazione comprende lo scambio di informazioni in materia di tracciamento e rintracciamento dei treni e, se disponibile, di orario stimato di arrivo e di partenza in caso di ritardi e anomalie.
4. Su richiesta dell'organismo di regolamentazione, gli operatori degli impianti di servizio dimostrano per iscritto di aver soddisfatto negli ultimi tre anni gli obblighi in materia di collaborazione ai sensi del presente articolo.
Articolo 8
Richieste di accesso agli impianti di servizio e di fruizione di servizi ferroviari
1. Le richieste di accesso agli impianti di servizio e di fruizione di servizi ferroviari possono essere presentate da richiedenti.
2. I richiedenti specificano nelle rispettive richieste l'impianto di servizio o i servizi ferroviari, o entrambi, per i quali hanno chiesto l'accesso. Gli operatori degli impianti di servizio non condizionano l'accesso all'impianto o la prestazione di un servizio ferroviario all'obbligo di acquistare altri servizi che non sono collegati al servizio richiesto.
3. L'operatore di un impianto di servizio conferma senza indugio la ricezione di una richiesta. Se la richiesta non contiene tutte le informazioni previste conformemente alla descrizione dell'impianto di servizio e necessarie per prendere una decisione, l'operatore dell'impianto di servizio in questione ne informa il richiedente e fissa un termine ragionevole per la presentazione delle informazioni mancanti. Nel caso in cui dette informazioni non siano presentate entro tale termine, la richiesta può essere respinta.
Articolo 9
Risposta alle richieste
1. Dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alle richieste di accesso agli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e di prestazione di servizi in tali impianti entro i limiti di tempo ragionevoli stabiliti dall'organismo di regolamentazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE. Scadenze diverse possono essere fissate per impianti di servizio e/o servizi di tipo differente.
2. Se l'operatore di un impianto di servizio ha dato risposta con un'offerta di accesso all'impianto di servizio, tale offerta rimane valida per un periodo di tempo ragionevole da lui specificato che tiene conto delle esigenze operative del richiedente.
3. Gli organismi di regolamentazione fissano i termini per dare risposta alle richieste presentate dai richiedenti come stabilito all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE anteriormente alla pubblicazione del primo prospetto informativo della rete, fatte salve le disposizioni del presente regolamento di esecuzione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.
4. Per le richieste ad hoc concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), all'atto di stabilire i limiti di tempo conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, gli organismi di regolamentazione tengono conto dei termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Nei casi in cui gli organismi di regolamentazione non hanno definito i limiti di tempo per tali richieste ad hoc, l'operatore di un impianto di servizio dà risposta alla richiesta entro i termini temporali di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva.
Se l'operatore di un impianto di servizio ha definito una scadenza annuale per la presentazione delle richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettere da a) a d) e da f) a i), i limiti di tempo per dare risposta alle richieste tardive definiti dall'organismo di regolamentazione tengono conto dei termini temporali applicati dai gestori dell'infrastruttura per il trattamento di tali richieste.
Per gli impianti di servizio e i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 2, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con tali impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.
5. Gli operatori degli impianti di servizio che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE danno risposta alle richieste di tali servizi entro il limite di tempo fissato dall'organismo di regolamentazione o, se tale termine non è stato fissato, entro un limite di tempo ragionevole. Nel caso in cui un richiedente presenti richieste ad hoc di vari servizi ferroviari prestati in un unico impianto di servizio precisando che è utile solo la loro assegnazione simultanea, tutti gli operatori dell'impianto di servizio in questione, compresi coloro che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, danno risposta a tali richieste entro il limite di tempo ragionevole di cui al paragrafo 4.
Per i servizi ferroviari di cui all'allegato II, punto 4, lettera e), il limite di tempo inizia non appena è stata valutata la compatibilità tecnica del materiale rotabile con gli impianti e le attrezzature, e il richiedente ne è stato informato.
6. Con l'accordo del richiedente interessato, i limiti di tempo di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere prorogati.
7. I diritti di accesso all'infrastruttura ferroviaria e ai servizi ferroviari non sono trasferiti ad altri richiedenti.
8. Se non intende avvalersi di un diritto di accesso a un impianto di servizio o a un servizio ferroviario concesso dall'operatore dell'impianto di servizio, un richiedente ne informa senza indugio l'operatore interessato.
Articolo 10
Procedura di coordinamento
1. Se riceve una richiesta di accesso all'impianto di servizio o di prestazione di un servizio che è in conflitto con un'altra richiesta o riguarda la capacità di un impianto di servizio già assegnata, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE si adopera, attraverso la discussione e il coordinamento con i richiedenti in questione, per conciliare al massimo tutte le richieste. Tale coordinamento coinvolge anche coloro che prestano i servizi complementari o ausiliari di cui all'allegato II, punti 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE nel caso in cui tali servizi siano offerti nell'impianto e richiesti da un richiedente. Qualsiasi modifica dei diritti di accesso già concessi è subordinata all'accordo del richiedente in questione.
2. Gli operatori degli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE non respingono le richieste di accesso al loro impianto di servizio e di prestazione di un servizio, né indicano al richiedente alternative valide, quando la capacità che soddisfa le esigenze del richiedente è disponibile nel loro impianto di servizio o si prevede che essa divenga disponibile durante o in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento.
3. Gli operatori degli impianti di servizio prendono in considerazione diverse opzioni che consentano loro di soddisfare richieste confliggenti di accesso all'impianto di servizio o di prestazione di servizi nell'impianto di servizio. Tali opzioni, ove necessario, includono misure volte a massimizzare la capacità disponibile nell'impianto, nella misura in cui non rendono necessari ulteriori investimenti in termini di risorse o impianti. Tali misure possono comprendere:
|
— |
la proposta di orari alternativi, |
|
— |
la modifica degli orari di apertura o dei turni, ove possibile, |
|
— |
la concessione dell'accesso all'impianto per la prestazione in proprio di servizi. |
4. I richiedenti e gli operatori degli impianti di servizio possono chiedere congiuntamente all'organismo di regolamentazione di partecipare in qualità di osservatore alla procedura di coordinamento.
5. Nei casi in cui una richiesta di accesso a un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE non ha potuto essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e l'impianto di servizio è prossimo alla congestione, l'organismo di regolamentazione può chiedere all'operatore dell'impianto di servizio di adottare misure volte a soddisfare ulteriori richieste di accesso al suo impianto. Tali misure sono trasparenti e non discriminatorie.
Articolo 11
Criteri di priorità
Gli operatori dell'impianto di servizio possono stabilire criteri di priorità per l'assegnazione di capacità nel caso di richieste confliggenti di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, quando tali richieste non possono essere soddisfatte in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento.
Tali criteri di priorità sono non discriminatori e sono basati su criteri oggettivi e pubblicati nella descrizione dell'impianto di servizio conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera k). Essi tengono in considerazione l'obiettivo dell'impianto, le finalità e la natura dei servizi di trasporto ferroviario in questione e l'obiettivo di garantire un utilizzo efficiente della capacità disponibile.
I criteri di priorità possono tenere conto anche dei seguenti aspetti:
|
— |
contratti esistenti, |
|
— |
l'intenzione e l'abilità di utilizzare la capacità richiesta, compresi l'eventuale mancato utilizzo in precedenza, in tutto o in parte, della capacità assegnata e i motivi di tale mancato utilizzo, |
|
— |
tracce ferroviarie già assegnate in relazione ai servizi richiesti, |
|
— |
criteri di priorità per l'assegnazione delle tracce ferroviarie, |
|
— |
presentazione tempestiva delle richieste. |
Articolo 12
Alternative valide
1. Nei casi in cui una richiesta di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari non può essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE informa senza indugio il richiedente in questione e, su sua richiesta, l'organismo di regolamentazione. Gli Stati membri possono stabilire che l'organismo di regolamentazione sia informato anche in assenza di una siffatta richiesta.
2. Nel caso in cui una richiesta non possa essere soddisfatta, l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e il richiedente valutano congiuntamente se esistano alternative valide che consentano di effettuare il servizio di trasporto merci o passeggeri in questione sullo stesso percorso, o su percorsi alternativi, a condizioni economicamente accettabili. Il richiedente non è tenuto a rivelare la sua strategia commerciale.
3. Ai fini del paragrafo 2 l'operatore dell'impianto di servizio indica possibili alternative, anche, se del caso, in altri Stati membri, sulla base di altre descrizioni dell'impianto di servizio, di informazioni pubblicate su un portale Internet comune conformemente all'articolo 5 e di informazioni fornite dal richiedente. Nel proporre possibili alternative, sono presi in considerazione almeno i seguenti criteri nella misura in cui possono essere valutati dall'operatore dell'impianto di servizio:
|
— |
sostituibilità delle caratteristiche operative dell'impianto di servizio alternativo, |
|
— |
sostituibilità delle caratteristiche fisiche e tecniche dell'impianto di servizio alternativo, |
|
— |
evidente impatto sull'attrattiva e sulla competitività del servizio di trasporto ferroviario previsto dal richiedente, |
|
— |
costo addizionale stimato per il richiedente. |
L'operatore di un impianto di servizio rispetta la riservatezza commerciale delle informazioni fornite dal richiedente.
4. Nel caso in cui le informazioni sulla capacità dell'alternativa proposta non siano pubblicamente disponibili, il richiedente procede alla loro verifica.
Il richiedente valuta se l'utilizzo dell'alternativa proposta gli consentirebbe l'esercizio del previsto servizio di trasporto a condizioni economicamente accettabili. Egli informa l'operatore dell'impianto di servizio dell'esito della sua valutazione entro un termine concordato congiuntamente.
5. Il richiedente può chiedere all'operatore di un impianto di servizio di non indicare alternative valide e di non procedere alla valutazione congiunta.
Articolo 13
Rifiuto di accesso
1. Se l'operatore di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE e il richiedente concludono che non esiste alcuna alternativa valida e se non è possibile soddisfare la richiesta di accesso all'impianto o di prestazione di un servizio nell'impianto in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento, l'operatore di un impianto di servizio può respingere la richiesta.
Se l'operatore dell'impianto di servizio e il richiedente non riescono ad accordarsi su una alternativa valida, l'operatore dell'impianto di servizio può respingere la richiesta indicando le alternative che ritiene valide.
Il richiedente può presentare un reclamo all'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE.
2. Se l'operatore dell'impianto di servizio e il richiedente hanno individuato congiuntamente alternative valide, l'operatore dell'impianto di servizio può respingere la richiesta.
3. Gli operatori di un impianto di servizio di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE comunicano per iscritto al richiedente il motivo per cui la richiesta non ha potuto essere soddisfatta in seguito all'applicazione della procedura di coordinamento e il motivo per cui, sulla base delle informazioni disponibili, essi ritengono che qualsiasi proposta alternativa soddisfi le esigenze del richiedente e sia valida.
4. Un operatore di un impianto di servizio che respinge una richiesta è tenuto a illustrare all'organismo di regolamentazione e al richiedente, su loro richiesta, i motivi del rigetto, compresi le alternative esaminate e l'esito della procedura di coordinamento.
5. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, l'operatore di un impianto di servizio può respingere la richiesta senza ottemperare alle prescrizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
6. Nel caso in cui più volte il richiedente non abbia pagato i diritti di accesso già concessi e utilizzati, l'operatore di un impianto di servizio può chiedere garanzie finanziarie a tutela delle sue legittime aspettative circa i futuri introiti e l'utilizzo dell'impianto. Le informazioni su tali garanzie sono pubblicate nella descrizione dell'impianto di servizio.
Articolo 14
Reclami
Nel caso in cui il richiedente presenti un reclamo all'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE, detto organismo di regolamentazione, nel valutare l'impatto di qualsiasi decisione possa adottare per concedere una parte adeguata della capacità al richiedente, prende in considerazione almeno i seguenti elementi, se pertinenti:
|
— |
obblighi contrattuali e sostenibilità dei modelli di business degli altri utenti dell'impianto di servizio interessato, |
|
— |
volume totale della capacità dell'impianto di servizio già assegnata ad altri utenti interessati, |
|
— |
investimenti realizzati nell'impianto da parte di altri utenti interessati, |
|
— |
disponibilità di alternative valide per soddisfare le esigenze degli altri utenti interessati, ivi comprese le alternative in altri Stati membri nel caso di servizi ferroviari internazionali, |
|
— |
sostenibilità del modello di business dell'operatore dell'impianto di servizio, |
|
— |
diritti di accesso alle infrastrutture di collegamento. |
Articolo 15
Impianti non utilizzati
1. Gli impianti di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non sono utilizzati da almeno due anni consecutivi sono oggetto di manifestazione di interesse e locazione o leasing. Informazioni sugli impianti non utilizzati sono pubblicate conformemente all'articolo 5.
2. Il periodo di due anni di cui al paragrafo 1 inizia a decorrere dal giorno successivo al giorno in cui un servizio ferroviario è stato prestato per l'ultima volta nell'impianto di servizio in questione.
3. Un richiedente interessato a utilizzare un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE che non è utilizzato da almeno due anni consecutivi manifesta il proprio interesse per iscritto all'operatore dell'impianto in questione e informa il relativo organismo di regolamentazione. In detta manifestazione di interesse sono comprovate le esigenze dell'impresa ferroviaria in questione. L'operatore dell'impianto di servizio può decidere di riprendere l'attività in modo tale da soddisfare le comprovate esigenze dell'impresa ferroviaria.
4. Se il proprietario di un impianto di servizio non gestisce detto impianto, l'operatore dell'impianto informa il proprietario della manifestazione di interesse entro 10 giorni dal suo ricevimento. Il proprietario dell'impianto rende pubblico che l'impianto è, in tutto o in parte, disponibile per la locazione o il leasing a meno che l'operatore dell'impianto di servizio abbia deciso di riprendere l'attività dopo la manifestazione d'interesse.
5. Prima che si proceda a tale pubblicazione, il proprietario dell'impianto di servizio può autorizzare l'operatore dell'impianto di servizio a presentare le sue osservazioni in merito a tale pubblicazione entro quattro settimane. L'operatore può opporsi a tale pubblicazione presentando i documenti attestanti che è in corso un processo di riconversione, avviato prima della manifestazione di interesse.
6. L'organismo di regolamentazione è informato del processo di riconversione dal proprietario e può chiedere all'operatore documenti al fine di valutarne la plausibilità.
Se la valutazione non è soddisfacente, l'organismo di regolamentazione richiede la pubblicazione dell'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto in locazione o in leasing.
7. Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE pubblica sul suo portale web un avviso in merito alla locazione o al leasing dell'impianto di servizio in questione e ne informa l'organismo di regolamentazione e il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto. La pubblicazione comprende tutte le informazioni necessarie a permettere alle imprese interessate di presentare un'offerta per aggiudicarsi l'esercizio, in tutto o in parte, dell'impianto. Queste informazioni comprendono in particolare:
|
a) |
i dettagli della procedura di selezione, che deve essere trasparente e non discriminatoria e tenere conto dell'obiettivo di garantire un effettivo utilizzo ottimale della capacità dell'impianto; |
|
b) |
i criteri di selezione; |
|
c) |
le principali caratteristiche delle attrezzature tecniche dell'impianto di servizio; |
|
d) |
l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte che deve essere successivo di almeno 30 giorni alla data di pubblicazione dell'avviso. |
8. Il gestore dell'infrastruttura in questione pubblica inoltre sul suo portale web le informazioni di cui al paragrafo 7.
9. Fatte salve le norme applicabili in materia di appalti pubblici, il proprietario di un impianto di servizio di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 2012/34/UE seleziona l'aggiudicatario e presenta senza indugio un'offerta ragionevole.
10. Gli Stati membri possono applicare le procedure previste per il controllo normativo delle attività di disattivazione degli impianti di servizio. In questo caso l'organismo di regolamentazione può concedere esenzioni dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Articolo 16
Riesame
Entro il 1o giugno 2024, la Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento e, in base all'esito di tale valutazione, procede, se necessario, al suo riesame.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o giugno 2019.
Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).
|
23.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2178 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2017
recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 30,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione delle navi che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in seguito denominata «INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell'Unione di tali navi (in seguito denominato «l'elenco dell'Unione»). L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili alle navi figuranti nell'elenco. |
|
(2) |
L'elenco dell'Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7) e (UE) 2016/1852 (8). |
|
(3) |
A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell'elenco dell'Unione. |
|
(4) |
Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all'aggiornamento periodico di elenchi delle navi INN conformemente alle loro rispettive norme (9). |
|
(5) |
Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco dell'Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione. |
|
(6) |
Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell'elenco dell'Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
|
(7) |
La nave «Viking» (10), attualmente inclusa nell'elenco dell'Unione, è stata cancellata dall'elenco stabilito dalla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) poiché è stata affondata dalle autorità indonesiane il 14 marzo 2016. La nave dovrebbe pertanto essere rimossa dall'elenco dell'Unione nonostante non sia stata ancora cancellata dall'elenco stabilito dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010. |
|
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) GU L 131 del 29.5.2010, pag. 22.
(3) GU L 194 del 26.7.2011, pag. 14.
(4) GU L 350 del 20.12.2012, pag. 38.
(5) GU L 193 del 16.7.2013, pag. 6.
(6) GU L 43 del 13.2.2014, pag. 47.
(7) GU L 199 del 29.7.2015, pag. 12.
(8) GU L 284 del 20.10.2016, pag. 5.
(9) Ultimi aggiornamenti: CCAMLR: elenco INN 2016/2017 quale adottato nel corso della riunione annuale CCAMLR-XXXV del 17-28 ottobre 2016; SEAFO: elenco delle navi INN della SEAFO quale adottato nel corso della 13a riunione annuale della Commissione del 28 novembre-2 dicembre 2016; ICCAT: elenco INN 2016 quale adottato nel corso della 20a riunione speciale della Commissione del 14-21 novembre 2016; IATTC: elenco 2017 quale adottato nel corso della 92a riunione dell'IATTC del 24-28 luglio 2017; NEAFC: elenco INN B AM 2016-40 quale adottato nel corso della 35a riunione annuale del 14-18 novembre 2016; NAFO: elenco 2016 quale adottato nel corso della 38a riunione annuale del 19-23 settembre 2016; WCPFC: elenco delle navi INN della WCPFC per il 2017, effettivo a decorrere dal 7 febbraio 2017, quale adottato nel corso della 13a sessione ordinaria della Commissione del 5-9 dicembre 2016; IOTC: elenco delle navi INN dell'IOTC, approvato nel corso della 21a sessione dell'IOTC del 22-26 maggio 2017; CGPM: elenco INN 2016 quale adottato nel corso della 40a sessione del 30 maggio-3 giugno 2016; SPRFMO: elenco delle navi INN 2017 quale adottato nel corso della 5a riunione della Commissione del 18-22 gennaio 2017.
(10) Numero IMO di identificazione della nave: 8713392.
ALLEGATO
|
Numero IMO (1) di identificazione della nave/ Riferimento ORGP |
Nome della nave (2) |
Stato o territorio di bandiera (2) |
Figurante nell'elenco dell'ORGP (2) |
|
20150046 [ICCAT] |
ABUNDANT 1 [secondo l'IOTC], YI HONG 6 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 06) |
Sconosciuto [secondo l'ICCAT e l'IOTC], Bolivia [secondo l'ICCAT] |
IOTC, ICCAT |
|
20150042 [ICCAT] |
ABUNDANT 12 [secondo l'IOTC], YI HONG 106 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 106) |
Bolivia [secondo l'ICCAT], sconosciuto [secondo l'IOTC] |
IOTC, ICCAT |
|
20150044 [ICCAT] |
ABUNDANT 3 [secondo l'IOTC], YI HONG 16 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 16) |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
|
ABUNDANT 6 (nome precedente: YI HONG 86) |
Sconosciuto |
IOTC |
|
20150043 [ICCAT] |
ABUNDANT 9 [secondo l'IOTC], YI HONG 116 [secondo l'ICCAT] (nome precedente secondo l'IOTC: YI HONG 116) |
Bolivia [secondo l'ICCAT], sconosciuto [secondo l'IOTC] |
IOTC, ICCAT |
|
20060010 [ICCAT] |
ACROS n. 2 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT, CGPM |
|
20060009 [ICCAT] |
ACROS n. 3 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT, CGPM |
|
7306570 |
ALBORAN II (nome precedente secondo la NAFO e la NEAFC: WHITE ENTERPRISE; nomi precedenti secondo la SEAFO: WHITE, ENTERPRISE, ENXEMBRE, ATALAYA, REDA IV, ATALAYA DEL SUR) |
Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Panama, Saint Kitts e Nevis) |
NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM |
|
7424891 |
ALDABRA (nome precedente secondo la CCAMLR e la CGPM: OMOA I) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR], Tanzania [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Tanzania, Honduras) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
7036345 |
AMORINN (nomi precedenti secondo la CCAMLR e la CGPM: ICEBERG II, LOME, NOEMI) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR e la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Togo, Belize) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
7236634 |
ANTONY (nomi precedenti secondo la CCAMLR: URGORA, ATLANTIC OJI MARU n. 33, OJI MARU n. 33) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Belize, Panama, Honduras, Venezuela) |
CCAMLR, SEAFO |
|
2015001 [ICCAT] |
ANEKA 228 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
2015002 [ICCAT] |
ANEKA 228; KM. |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
7322897/20150024 [ICCAT] |
ASIAN WARRIOR [secondo la CCAMLR], KUNLUN [secondo l'ICCAT, l'IOTC e la SEAFO], HUANG HE 22 [secondo la CGPM] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: KUNLUN, TAISHAN, CHANG BAI, HOUGSHUI, HUANG HE 22, SIMA QIAN BARU 22, CORVUS, GALAXY, INA MAKA, BLACK MOON, RED MOON, EOLO, THULE, MAGNUS, DORITA; nomi precedenti secondo l'ICCAT e l'IOTC: TAISHAN; nomi precedenti secondo la CGPM: SIMA QIAN BARU 22, DORITA, MAGNUS, THULE, EOLO, RED MOON, BLACK MOON, INA MAKA, GALAXY, CORVUS) |
Saint Vincent e Grenadine [secondo la CCAMLR], Guinea equatoriale [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Indonesia, Tanzania, Corea del Nord (RPDC), Panama, Sierra Leone, Guinea equatoriale, Saint Vincent e Grenadine, Uruguay) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT |
|
9037537 |
BAROON [secondo la CCAMLR e la SEAFO], LANA [secondo la CGPM] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: LANA, ZEUS, TRITON I; nomi precedenti secondo la CGPM: ZEUS, TRITON-1, KINSHO MARU n. 18) |
Tanzania [secondo la CCAMLR e la SEAFO], sconosciuto [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Nigeria, Mongolia, Togo, Sierra Leone) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
|
BENAIAH |
India |
IOTC |
|
|
BEO HINGIS |
India |
IOTC |
|
12290 [IATTC]/20110011 [ICCAT] |
BHASKARA n. 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
12291 [IATTC]/20110012 [ICCAT] |
BHASKARA n. 9 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Indonesia) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
20060001 [ICCAT] |
BIGEYE |
Sconosciuto |
ICCAT, CGPM |
|
20040005 [ICCAT] |
BRAVO |
Sconosciuto |
ICCAT, CGPM |
|
9407 [IATTC]/20110013 [ICCAT] |
CAMELOT |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC: Belize) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
|
CARMAL MATHA |
India |
IOTC |
|
6622642 |
CHALLENGE (nomi precedenti secondo la CCAMLR: PERSEVERANCE, MILA; nomi precedenti secondo la CGPM: MILA, ISLA, MONTANA CLARA, PERSEVERANCE) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Panama, Guinea equatoriale, Regno Unito) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
20150003 [ICCAT] |
CHI TONG |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
125 [IATTC]/20110014 [ICCAT] |
CHIA HAO n. 66 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC e l'ICCAT: Belize; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Guinea equatoriale) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
7913622 |
DAMANZAIHAO (nome precedente: LAFAYETTE) |
Perù (ultima bandiera conosciuta: Russia) |
SPRFMO |
|
20080001 [ICCAT] |
DANIAA (nome precedente: CARLOS) |
Sconosciuto [secondo l'ICCAT], Guinea [secondo la CGPM] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT: Guinea) |
ICCAT, CGPM |
|
|
DIGNAMOL 1 |
India |
IOTC |
|
6163 [IATTC]/20130005 [ICCAT] |
DRAGON III |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC: Cambogia) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
|
EPHRAEEM |
India |
IOTC |
|
8604668 |
EROS DOS (nome precedente: FURABOLOS) |
Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Panama, Seychelles) |
NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM |
|
20150004 [ICCAT] |
FU HSIANG FA 18 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150005 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 01 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150006 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 02 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150007 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 06 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150008 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 08 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150009 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 09 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150010 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 11 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150011 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 13 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150012 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 17 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150013 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 20 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150014 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 21 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20130003 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 21 [secondo l'ICCAT e l'IOTC], FU HSIANG FA [secondo la CGPM] |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT, CGPM |
|
20150015 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 23 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150016 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 26 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150017 [ICCAT] |
FU HSIANG FA n. 30 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
7355662/20130001 [ICCAT]/M-01432 [WCPFC] |
FU LIEN n. 1 |
Sconosciuto [secondo la WCPFC], Georgia [secondo la CGPM e l'ICCAT] (ultima bandiera conosciuta secondo la WCPFC: Georgia) |
WCPFC, ICCAT, CGPM |
|
20130004 [ICCAT] |
FULL RICH |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IOTC: Belize) |
IOTC, ICCAT, CGPM |
|
20080005 [ICCAT] |
GALA I (nomi precedenti: MANARA II, ROAGAN) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Libia, Isola di Man) |
ICCAT, CGPM |
|
6591 [IATTC]/20130006 [ICCAT] |
GOIDAU RUEY n. 1 (nomi precedenti secondo l'IATTC e l'ICCAT: GOIDAU RUEY 1) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
7020126 |
GOOD HOPE (nome precedente secondo la CCAMLR: TOTO; nomi precedenti secondo la CGPM: TOTO, SEA RANGER V) |
Nigeria |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
6719419 [NEAFC, SEAFO]/6714919 [NAFO, SEAFO] |
GORILERO (nome precedente: GRAN SOL) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CGPM, la NAFO e la NEAFC: Sierra Leone, Panama) |
NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM |
|
2009003 [ICCAT] |
GUNUAR MELYAN 21 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT, CGPM |
|
7322926 |
HEAVY SEA (nomi precedenti secondo la CCAMLR: DUERO, JULIUS, KETA, SHERPA UNO) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR], Panama [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Panama, Saint Kitts e Nevis, Belize) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
20150018 [ICCAT] |
HOOM XIANG 101 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia) |
IOTC, ICCAT |
|
20150019 [ICCAT] |
HOOM XIANG 103 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia) |
IOTC, ICCAT |
|
20150020 [ICCAT] |
HOOM XIANG 105 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Malaysia) |
IOTC, ICCAT |
|
20100004 [ICCAT] |
HOOM XIANG II [secondo l'ICCAT e l'IOTC], HOOM XIANG 11 [secondo la CGPM e l'ICCAT] |
Sconosciuto [secondo l'ICCAT e la CGPM] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e l'IOTC: Malaysia) |
IOTC, ICCAT, CGPM |
|
7332218 |
IANNIS 1 [secondo la NEAFC], IANNIS I [secondo la CGPM, la NAFO e la SEAFO] (nomi precedenti secondo la CGPM: MOANA MAR, CANOS DE MECA) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Panama) |
NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM |
|
6803961 |
ITZIAR II (nomi precedenti secondo la CCAMLR e la GFCM: SEABULL 22, CARMELA, GOLD DRAGON, GOLDEN SUN, NOTRE DAME, MARE) |
Nigeria [secondo la CCAMLR e la SEAFO], Mali [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Mali, Nigeria, Togo, Guinea equatoriale, Bolivia, Namibia) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
9505 [IATTC]/20130007 [ICCAT] |
JYI LIH 88 |
Sconosciuto |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
20150021 [ICCAT] |
KIM SENG DENG 3 |
Bolivia |
IOTC, ICCAT |
|
|
KING JESUS |
India |
IOTC |
|
7905443 |
KOOSHA 4 (nome precedente secondo la CGPM: EGUZKIA) |
Iran |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
20150022 [ICCAT] |
KUANG HSING 127 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150023 [ICCAT] |
KUANG HSING 196 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20060007 [ICCAT] |
LILA n. 10 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT, CGPM |
|
7388267 |
LIMPOPO (nomi precedenti secondo la CCAMLR: ROSS, ALOS, LENA, CAP GEORGE) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Togo, Ghana, Seychelles, Francia; ultime bandiere conosciute secondo la CGPM: Togo, Ghana, Seychelles) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
20150025 [ICCAT] |
MAAN YIH HSING |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20040007 [ICCAT] |
MADURA 2 |
Sconosciuto |
ICCAT, CGPM |
|
20040008 [ICCAT] |
MADURA 3 |
Sconosciuto |
ICCAT, CGPM |
|
7325746 |
MAINE [secondo la CGPM, la NAFO e la NEAFC], MAINE/LABIKO [secondo la SEAFO] (nomi precedenti secondo la SEAFO: GUINESPA I, MAPOSA NOVENO) |
Guinea |
NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM |
|
20060002 [ICCAT] |
MARIA |
Sconosciuto |
ICCAT, CGPM |
|
20060005 [ICCAT] |
MELILLA n. 101 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT, CGPM |
|
20060004 [ICCAT] |
MELILLA n. 103 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT, CGPM |
|
7385174 |
MURTOSA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO: Togo) |
NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM |
|
9009918 |
MYS MARII |
Russia |
SPRFMO |
|
M-00545 [WCPFC]/14613 [IATTC]/C-00545, 20110003 [ICCAT] |
NEPTUNE |
Sconosciuto [secondo l'ICCAT e la WCPFC], Georgia [IATTC, ICCAT, CGPM] (ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e la WCPFC: Georgia) |
IATTC, ICCAT, WCPFC, CGPM |
|
20160001 [ICCAT] |
NEW BAI I n. 168 (nome precedente: SAMUDERA) |
Sconosciuto (ultime bandiere conosciute: Liberia, Indonesia) |
ICCAT |
|
20060003 [ICCAT] |
n. 101 GLORIA (nome precedente: GOLDEN LAKE) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Panama) |
ICCAT, CGPM |
|
20060008 [ICCAT] |
N. 2 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT, CGPM |
|
20060011 [ICCAT] |
3 CHOYU |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT, CGPM |
|
8808903 |
NORTHERN WARRIOR (nomi precedenti secondo la CCAMLR: MILLENNIUM, SIP 3) |
Angola [secondo la CCAMLR] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Curaçao, Antille olandesi, Sud Africa, Belize, Marocco) |
CCAMLR, SEAFO |
|
20040006 [ICCAT] |
OCEAN DIAMOND |
Sconosciuto |
ICCAT, CGPM |
|
7826233/20090001 [ICCAT] |
OCEAN LION |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Guinea equatoriale) |
IOTC, ICCAT, CGPM |
|
7816472 |
OKAPI MARTA |
Belize |
CGPM |
|
11369 [IATTC]/20130008 [ICCAT] |
ORCA |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
20060012 [ICCAT] |
ORIENTE n. 7 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Honduras) |
ICCAT, CGPM |
|
5062479 |
PERLON (nomi precedenti secondo la CCAMLR: CHERNE, BIGARO, HOKING, SARGO, LUGALPESCA; nomi precedenti secondo la CGPM: CHERNE, SARGO, HOKING, BIGARO, UGALPESCA) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR e la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la CGPM: Mongolia, Togo, Uruguay) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
95 [IATTC]/20130009 [ICCAT] |
REYMAR 6 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
|
SACRED HEART |
India |
IOTC |
|
20130013 [ICCAT] |
SAMUDERA PASIFIK n. 18 (nomi precedenti secondo l'ICCAT: KAWIL n. 03, LADY VI-T-III) |
Indonesia |
ICCAT, CGPM |
|
20150026 [ICCAT] |
SAMUDERA PERKASA 11 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150027 [ICCAT] |
SAMUDRA PERKASA 12 [secondo l'IOTC], SAMUDERA PERKASA 12 [secondo l'ICCAT] |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
8514772 |
SEA BREEZE [secondo la CCAMLR], ANDREY DOLGOV [secondo la SEAFO] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: ANDREY DOLGOV, STD n. 2, SUN TAI n. 2, SHINSEI MARU n. 2) |
Togo [secondo la CCAMLR], sconosciuto [secondo la SEAFO] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Cambogia, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Namibia) |
CCAMLR, SEAFO |
|
|
SHALOM |
India |
IOTC |
|
20080004 [ICCAT] |
SHARON 1 (nomi precedenti secondo la CGPM: MANARA I, POSEIDON; nomi precedenti secondo l'ICCAT: MANARA 1, POSEIDON) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo la CGPM: Libia; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Libia, Regno Unito) |
ICCAT, CGPM |
|
|
SHENG JI QUN 3 |
Sconosciuto |
IOTC |
|
20150028 [ICCAT] |
SHUEN SIANG |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
|
SHUN LAI (nome precedente: HSIN JYI WANG n. 6) |
Sconosciuto |
IOTC |
|
20150029 [ICCAT] |
SIN SHUN FA 6 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150030 [ICCAT] |
SIN SHUN FA 67 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150031 [ICCAT] |
SIN SHUN FA 8 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150032 [ICCAT] |
SIN SHUN FA 9 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20050001 [ICCAT] |
SOUTHERN STAR 136 (nome precedente: HSIANG CHANG) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Saint Vincent e Grenadine) |
ICCAT, CGPM |
|
20150034 [ICCAT] |
SRI FU FA 168 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150035 [ICCAT] |
SRI FU FA 18 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150036 [ICCAT] |
SRI FU FA 188 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150037 [ICCAT] |
SRI FU FA 189 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150038 [ICCAT] |
SRI FU FA 286 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150039 [ICCAT] |
SRI FU FA 67 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20150040 [ICCAT] |
SRI FU FA 888 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
9405 [IATTC]/20130010 [ICCAT] |
TA FU 1 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC: Belize) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
9179359 |
TAVRIDA (nomi precedenti: AURORA, PACIFIC CONQUEROR) |
Russia (ultima bandiera conosciuta: Perù) |
SPRFMO |
|
6818930 |
TCHAW (nomi precedenti secondo la CCAMLR: REX, CONDOR, INCA, VIKING, CISNE AZUL) |
Sconosciuto [secondo la CCAMLR e la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR e la CGPM: Togo, Belize, Seychelles) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM |
|
13568 [IATTC]/20130011 [ICCAT] |
TCHING YE n. 6 (nome precedente secondo l'ICCAT: EL DIRIA I) |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta secondo l'IATTC e la CGPM: Belize; ultime bandiere conosciute secondo l'ICCAT: Belize, Costa Rica) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
20150041 [ICCAT] |
TIAN LUNG n. 12 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
7321374 |
TRINITY (nomi precedenti secondo la NAFO e la SEAFO: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTE NOVA, JAWHARA; nomi precedenti secondo la NEAFC: ENXEMBRE, YUCUTAN BASIN, FONTENOVA, JAWHARA) |
Sconosciuto [secondo la NAFO, la NEAFC e la SEAFO], Ghana [secondo la CGPM] (ultime bandiere conosciute secondo la NAFO: Ghana, Panama; ultime bandiere conosciute secondo la NEAFC: Ghana, Panama, Marocco) |
NEAFC, NAFO, SEAFO, CGPM |
|
|
VACHANAM |
India |
IOTC |
|
8994295/129 [IATTC]/20130012 [ICCAT] |
WEN TENG n. 688/MAHKOIA ABADI n. 196 |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Belize) |
IATTC, ICCAT, CGPM |
|
|
WISDOM |
India |
IOTC |
|
20140001 [ICCAT]/15579 [IATTC] |
XIN SHI JI 16 |
Figi |
ICCAT, IATTC |
|
6607666 |
YELE [secondo la CCAMLR], RAY [secondo la CGPM, la NEAFC e la SEAFO] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: RAY, KILY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la CGPM: KILLY, TROPIC, CONSTANT, ISLA RACIOSA; nomi precedenti secondo la NEAFC: KILLY, CONSTANT, TROPIC, ISLA GRACIOSA; nomi precedenti secondo la SEAFO: KILLY, CONSTANT, TROPICS, ISLA GRACIOSA) |
Sierra Leone [secondo la CCAMLR], Belize [secondo la NEAFC e la SEAFO] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Belize, Guinea equatoriale, Sud Africa; ultime bandiere conosciute secondo la NEAFC: Sud Africa, Guinea equatoriale, Mongolia) |
CCAMLR, NEAFC, SEAFO, CGPM |
|
20150045 [ICCAT] |
YI HONG 3 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
20130002 [ICCAT] |
YU FONG 168 |
Taipei cinese |
WCPFC, ICCAT, CGPM |
|
20150048 [ICCAT] |
YU FONG 168 |
Sconosciuto |
IOTC, ICCAT |
|
2009002 [ICCAT] |
YU MAAN WON |
Sconosciuto (ultima bandiera conosciuta: Georgia) |
IOTC, ICCAT, CGPM |
|
|
YUTUNA 3 (nomi precedenti: HUNG SHENG n. 166) |
Sconosciuto |
IOTC |
|
|
YUTUNA n.1 |
Sconosciuto |
IOTC |
|
9319856/20150033 [ICCAT] |
ZEMOUR 1 [secondo la CCAMLR e la SEAFO], HUIQUAN/WUTAISHAN ANHUI 44 [secondo la CGPM], SONGHUA [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: KADEI, SONGHUA, YUNNAN, NIHEWAN, HUIQUAN, WUTAISHAN ANHUI 44, YANGZI HUA 44, TROSKY, PALOMA V; nomi precedenti secondo l'ICCAT e l'IOTC: YUNNAN; nome precedente secondo la SEAFO: SONGHUA) |
Mauritania [secondo la CCAMLR e la SEAFO], Tanzania [secondo la CGPM], sconosciuto [secondo l'ICCAT e l'IOTC], Guinea equatoriale [secondo l'ICCAT] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Mongolia, Cambogia, Namibia, Uruguay; ultima bandiera conosciuta secondo l'ICCAT e l'IOTC: Guinea equatoriale) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT |
|
9042001/20150047 [ICCAT] |
ZEMOUR 2 [secondo la CCAMLR e la SEAFO], SHAANXI HENAN 33 [secondo la CGPM], YONGDING [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (nomi precedenti secondo la CCAMLR: LUAMPA, YONGDING, CHENGDU, JIANGFENG, SHAANXI HENAN 33, XIONG NU BARU 33, DRACO I, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, SEO YANG n. 88, CARRAN; nomi precedenti secondo la CGPM: XIONG NU BARU 33, LIBERTY, CHILBO SAN 33, HAMMER, CARRAN, DRACO-1; nomi precedenti secondo l'ICCAT e l'IOTC: JIANGFENG; nome precedente secondo la SEAFO: YONDING) |
Mauritania [secondo la CCAMLR e la SEAFO], Tanzania [secondo la CGPM], sconosciuto [secondo l'ICCAT], Guinea equatoriale [secondo l'ICCAT e l'IOTC] (ultime bandiere conosciute secondo la CCAMLR: Guinea equatoriale, Indonesia, Tanzania, Panama, Sierra Leone, Corea del Nord (RPDC), Togo, Repubblica di Corea, Uruguay) |
CCAMLR, SEAFO, CGPM, IOTC, ICCAT |
(1) Organizzazione marittima internazionale.
(2) Per ulteriori informazioni consultare i siti web delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
|
23.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2179 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2017
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
|
(1) |
In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta originaria») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»). |
|
(2) |
Le misure corrispondevano a un dazio ad valorem e i livelli del dazio imposto andavano dal 13,9 % (3) al 36,5 % per i produttori che hanno collaborato. Inoltre, è stata imposta un'aliquota a livello nazionale del 69,7 % alle società cinesi che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all'inchiesta. |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
|
(3) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base») («la domanda»). |
|
(4) |
La domanda è stata presentata dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica («il richiedente» o «CET») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di piastrelle di ceramica. |
|
(5) |
La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. |
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
|
(6) |
Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 13 settembre 2016 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
4. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
|
(7) |
L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»). |
5. Parti interessate dall'inchiesta
|
(8) |
La Commissione ha informato dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni che rappresentano i produttori e gli utilizzatori dell'Unione nonché i rappresentanti dei paesi esportatori. |
|
(9) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. |
|
(10) |
I produttori dell'Unione, rappresentati dal richiedente, si sono avvalsi di tale facoltà per chiedere che i loro nomi rimanessero riservati per timore di ritorsioni da parte di clienti o concorrenti coinvolti nell'inchiesta di cui trattasi, in linea con l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha esaminato singolarmente nel merito ciascuna richiesta di riservatezza, stabilendo che effettivamente sussisteva una significativa possibilità di ritorsioni in ciascun caso e ha accolto la richiesta di non rendere noti i nomi di dette società. |
|
(11) |
La Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (la «CCCMC») ha chiesto un'audizione. L'audizione si è svolta il 6 dicembre 2016. |
|
(12) |
All'audizione e nelle osservazioni successive la CCCMC ha chiesto di avere accesso integrale ai calcoli relativi al margine di dumping, agli effetti sui prezzi, al margine di pregiudizio e agli indicatori di pregiudizio nonché a qualsiasi altra informazione riservata su cui sono stati fondati i calcoli. La CCCMC ha sostenuto che i legali a cui sarebbe stato consentito l'accesso sono iscritti a un albo degli avvocati europeo e sono soggetti a rigide norme deontologiche per cui, in caso di divulgazione di informazioni riservate ai propri clienti, incorrerebbero in gravi azioni disciplinari, tra cui la radiazione dall'albo ed eventuali procedimenti penali. Pertanto, la CCCMC ha argomentato che l'accesso al fascicolo riservato non contravverrebbe all'obbligo della Commissione di proteggere le informazioni riservate consentendo al tempo stesso l'esercizio effettivo dei diritti di difesa. |
|
(13) |
L'articolo 19 del regolamento di base stabilisce che la Commissione non deve rivelare informazioni di natura riservata salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite. Non prevede la concessione dell'accesso ad altre parti, compresi i legali iscritti a un albo degli avvocati europeo. Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia chiarisce che la tutela dei diritti di difesa deve conciliarsi, ove necessario, con il principio di riservatezza, che è previsto in modo specifico all'articolo 19 del regolamento di base (6). Sebbene tale conciliazione consenta di ricevere sintesi non riservate di tali informazioni (presentate ad esempio sotto forma di intervalli di valori e/o elementi indicizzati) laddove non comportino la divulgazione di segreti aziendali, essa non è assoluta. Di conseguenza, anche se alla CCCMC si sarebbe potuto consentire l'accesso, ad esempio, a intervalli di valori e/o a elementi indicizzati delle informazioni richieste, la divulgazione integrale di tali informazioni non è stata ritenuta conciliabile con il dovere di proteggere le informazioni riservate. Parimenti, e dato che il legislatore dell'Unione non ha previsto tale eccezione nel regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il fatto che i legali iscritti presso un albo europeo degli avvocati debbano rispettare rigorose norme deontologiche e siano potenzialmente soggetti a sanzioni in caso di violazione di tali norme, non consente ai servizi della Commissione di concedere l'accesso contravvenendo alla normativa applicabile. La Commissione ha pertanto stabilito che non è possibile concedere a legali iscritti presso un albo europeo degli avvocati l'accesso a informazioni riservate. In ogni caso, un ulteriore elemento di tutela, a tal riguardo, dei diritti di difesa delle parti interessate, è rappresentato dalla possibilità di ricorrere al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, ai sensi dell'articolo 15 del suo mandato (7); il consigliere-auditore non ha messo in discussione la posizione della Commissione in relazione alla riservatezza. La Commissione ha quindi ritenuto che le informazioni fornite nei documenti oggetto della divulgazione fossero sufficienti a soddisfare i diritti di difesa. |
5.1. Campionamento
|
(14) |
Nell'avviso di apertura, la Commissione ha affermato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento le parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base. |
5.2. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
|
(15) |
In base alle informazioni fornite dal richiedente, la Commissione ha constatato che l'industria della ceramica della RPC era estremamente frammentata, con 1 452 produttori nel 2014. Pertanto, in considerazione del numero evidentemente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento. |
|
(16) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. In totale, le informazioni di cui all'avviso di apertura sono state inviate a 119 società nella RPC. |
|
(17) |
Diciannove produttori o gruppi di produttori nella RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inclusi nel campione. Considerando il numero di aziende che avrebbero potuto manifestarsi, la collaborazione è stata ritenuta scarsa. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di quattro gruppi di produttori esportatori, in base al volume dichiarato di esportazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e alla loro capacità produttiva, che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo a disposizione. In seguito alla presentazione alle parti interessate di tale campione provvisorio, il gruppo di produttori esportatori con la maggiore capacità produttiva ha ritirato la propria offerta di collaborazione. Il campione proposto è stato dunque modificato inserendo il secondo produttore esportatore in termini di capacità produttiva. In seguito alla presentazione del campione modificato alle parti interessate, non sono pervenute osservazioni. La proposta di campionamento è stata, pertanto, confermata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base. |
|
(18) |
I quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione sviluppavano una produzione annua di 55 milioni di m2 del prodotto in esame, rappresentando circa il 34 % della produzione e delle vendite complessive dichiarate di tutti i produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori del prodotto in esame verso l'Unione che hanno collaborato. Secondo i dati forniti da Eurostat, i quattro gruppi inclusi nel campione coprivano circa l'8 % del totale delle esportazioni cinesi verso l'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
5.3. Campionamento dei produttori dell'Unione
|
(19) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione, tenendo conto della ripartizione geografica e anche della grande frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica, in linea con la metodologia illustrata in seguito ai considerando da (20) a (21). |
|
(20) |
Nell'inchiesta originaria la Commissione ha concluso che il settore delle piastrelle in ceramica è molto frammentato. Pertanto, affinché i risultati relativi alle grandi imprese non prevalessero nell'analisi del pregiudizio e al fine di rispecchiare opportunamente la situazione delle piccole e medie imprese, che costituiscono complessivamente la maggior parte della produzione dell'Unione, la Commissione ha deciso di definire tre segmenti in base al volume della produzione annua:
|
|
(21) |
Dall'inchiesta della Commissione non sono emersi cambiamenti nel mercato delle piastrelle di ceramica, che continua a essere frammentato e quindi dominato da piccoli produttori dell'Unione anziché da grandi produttori in grado di influenzare la direzione del mercato. La Commissione ha pertanto ritenuto che anche l'elevata frammentazione del settore delle piastrelle di ceramica dovesse essere presa in considerazione nell'attuale riesame in previsione della scadenza. Per selezionare il campione si è dunque deciso di applicare gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta originaria e si è ritenuto che tutti i segmenti, nello specifico piccole, medie e grandi imprese, dovessero essere rappresentati nel campione. |
|
(22) |
Il campione provvisorio era costituito da nove produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre l'8,5 % della produzione totale stimata dell'Unione nel 2015. Erano rappresentate società appartenenti a tutti i tre settori: due società appartenevano al segmento delle grandi imprese, tre al segmento delle medie imprese e quattro al segmento delle piccole imprese. Le società inserite nel campione avevano sede in Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna. |
|
(23) |
Al fine di riflettere le varie situazioni riscontrabili nell'Unione nei diversi Stati membri, nel selezionare il campione la Commissione ha anche tenuto conto della ripartizione geografica (cfr. considerando (19)]. Il campione comprendeva dunque gli Stati membri in cui è ubicata circa il 90 % della produzione. La metodologia applicata dalla Commissione ha così garantito che il campione fosse rappresentativo della produzione dell'Unione nel complesso e che fosse conforme all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. |
|
(24) |
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione. |
|
(25) |
Il 28 ottobre 2016, 11 giorni dopo l'annuncio del campione definitivo, uno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, il produttore polacco, ha informato la Commissione circa la propria decisione di interrompere la propria collaborazione all'inchiesta. Per non compromettere la rappresentatività del campione, la Commissione ha deciso di sostituire la società con un altro produttore dell'Unione appartenente allo stesso segmento di mercato e ha informato tutte le parti interessate della modifica apportata al campione. Il nuovo campione rappresentava il 7,7 % della produzione totale dell'Unione. Il nuovo campione comprendeva gli Stati membri in cui è ubicata circa l'80 % della produzione. La società che non ha collaborato è stata sostituita da una società appartenente al medesimo segmento di mercato affinché il campione definitivo continuasse a essere rappresentativo dell'industria dell'Unione, anche se l'imprevista mancata collaborazione della prima società ha inevitabilmente ridotto la rappresentatività della produzione complessiva dell'Unione. |
5.4. Campionamento degli importatori indipendenti
|
(26) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti (in totale oltre mille) gli importatori/utilizzatori noti sono stati invitati a compilare il modulo accluso all'avviso di apertura. |
|
(27) |
Undici società hanno risposto compilando il modulo di campionamento. La Commissione ha deciso di selezionarne quattro. A norma all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione di importatori indipendenti in base al volume delle importazioni tenendo conto della ripartizione geografica. Gli importatori inseriti nel campione avevano sede in Belgio, Danimarca e Germania. Gli importatori indipendenti inclusi nel campione rappresentavano circa il 6,5 % delle importazioni totali dalla RPC. |
|
(28) |
Il 30 novembre 2016, uno degli importatori indipendenti inseriti nel campione ha informato la Commissione di aver deciso di interrompere la collaborazione con l'inchiesta. Il campione definitivo di importatori indipendenti era quindi composto da tre importatori indipendenti, che comunque rappresentavano circa il 6 % delle importazioni totali dalla RPC. Il campione definitivo è stato dunque ritenuto rappresentativo. |
6. Questionari e visite di verifica
|
(29) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. |
|
(30) |
La Commissione ha inviato questionari ai quattro produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, ai due produttori del paese di riferimento, ai nove produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai quattro importatori indipendenti che si sono manifestati nella fase di campionamento. In seguito all'invio del questionario, un gruppo di produttori esportatori inserito nel campione e un importatore indipendente inserito nel campione hanno ritirato la propria offerta di collaborazione (cfr. rispettivamente considerando (17) e (25)]. |
|
(31) |
Sono pervenute risposte complete ai questionari da tre gruppi di produttori esportatori inseriti nel campione, da due produttori del paese di riferimento, dai nove produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai tre importatori indipendenti. |
|
(32) |
La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:
|
7. Divulgazione di informazioni
|
(33) |
Il 2 agosto 2017, la Commissione ha comunicato a tutte le parti interessate i principali fatti e considerazioni relativi all'inchiesta e le ha invitate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 3 settembre 2017. |
|
(34) |
Dopo la divulgazione delle informazioni, tre produttori esportatori cinesi, la CCCMC, un importatore dell'Unione e il richiedente hanno presentato osservazioni e, il 22 settembre 2017, si è svolta un'audizione tra i servizi della Commissione e la CCCMC. |
|
(35) |
Con lettere del 17 agosto 2017 e del 6 settembre 2017, la CCCMC ha chiesto alla Commissione di fornire informazioni su una serie di elementi relativi ai calcoli del dumping e del pregiudizio, in aggiunta alle informazioni contenute nel fascicolo pubblico e comunicate alle parti interessate. La CCCMC ha dichiarato che, data la mancata comunicazione da parte della Commissione di tali informazioni, né la CCCMC né i produttori esportatori cinesi erano in grado di esercitare pienamente i loro diritti di difesa. |
|
(36) |
La Commissione ha analizzato singolarmente ciascuna informazione richiesta dalla CCCMC. Ha fornito tutte le informazioni con lettere del 25 agosto 2017 e del 20 settembre 2017 alla CCCMC, oppure direttamente ai produttori esportatori cinesi, ad esempio un elenco di tipi di prodotto realizzati dall'industria dell'Unione, oppure dettagli sugli adeguamenti utilizzati per calcolare la sottoquotazione, ad eccezione di informazioni inesistenti, che non facevano parte del fascicolo o riservate. Nei casi in cui le informazioni erano inesistenti, non facevano parte del fascicolo oppure erano ritenute riservate, la Commissione ha adeguatamente motivato il proprio rifiuto. In particolare, la Commissione non ha effettuato calcoli aggregati complessivi della sottoquotazione e calcoli della sottoquotazione per numero di controllo del prodotto («NCP» o «tipo di prodotto») (anziché per produttore esportatore). Pertanto, tali informazioni non erano presenti nel fascicolo. La Commissione ha ritenuto che la CCCMC fosse in grado di esercitare adeguatamente i propri diritti di difesa senza accedere a tali informazioni. |
|
(37) |
In merito alle informazioni riservate, quali ad esempio prezzi e volumi delle vendite da parte dell'industria dell'Unione per NCP, la Commissione ha ricordato di essere tenuta a proteggere simili informazioni ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il fascicolo pubblico del caso a disposizione delle parti, compresa la CCCMC, contenesse tutte le informazioni pertinenti alla presentazione dei loro casi e impiegate nell'inchiesta. Per quanto riguarda le informazioni ritenute riservate, il fascicolo pubblico ne conteneva sintesi significative. Tutte le parti interessate, compresa la CCCMC, avevano accesso al fascicolo pubblico e potevano consultarlo. |
|
(38) |
In sintesi, la Commissione ha quindi ritenuto che tutte le parti, compresa la CCCMC, abbiano avuto l'opportunità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
|
(39) |
Il prodotto in esame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica smaltati e non smaltati, anche su supporto («il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice HS 6907. Il summenzionato codice HS è valido a partire dal 1o gennaio 2017 e sostituisce i codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99, citati nell'inchiesta originaria e nell'avviso di apertura dell'attuale procedimento. |
|
(40) |
Le piastrelle di ceramica sono utilizzate principalmente nel settore edilizio per rivestire pareti e pavimenti. |
2. Prodotto simile
|
(41) |
Il prodotto in esame e le piastrelle di ceramica prodotte e vendute nella RPC, sul mercato interno degli Stati Uniti d'America («USA»), il paese di riferimento, nonché le piastrelle di ceramica prodotte e vendute nell'Unione dall'industria dell'Unione sono risultate avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi. |
|
(42) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha chiesto alla Commissione di fornire una descrizione più dettagliata dei diversi tipi di prodotto dei produttori dell'Unione e dei produttori del paese di riferimento inseriti in uno specifico numero di controllo del prodotto. Ha argomentato che potevano sussistere differenze tra un tipo di prodotto realizzato dall'industria dell'Unione, dall'industria del paese di riferimento e dai produttori esportatori cinesi non evidenziate dal NCP e di cui né i produttori esportatori cinesi né la CCCMC erano consapevoli. La CCCMC ha sollevato la questione relativa al confronto dei prezzi ai fini dell'analisi sia del dumping sia del pregiudizio, sostenendo che senza le informazioni non era in grado di chiedere gli opportuni eventuali adeguamenti e, pertanto, di esercitare pienamente i propri diritti di difesa (cfr. considerando da (81) a (83) e da (120) a (122)]. |
|
(43) |
Tuttavia, come spiegato dalla Commissione alla CCCMC in una lettera del 20 settembre 2017, essa non disponeva di descrizioni più dettagliate dei diversi tipi di prodotto relativi a un particolare NCP, né aveva motivo di ritenere che esistessero differenze all'interno di un particolare NCP. Come anche spiegato al successivo considerando (45), si è ritenuto che le caratteristiche di ciascun NCP fossero abbastanza dettagliate da racchiudere tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto. La CCCMC non ha neppure addotto alcun argomento a sostegno della necessità di una descrizione o distinzione più dettagliata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
|
(44) |
La CCCMC ha inoltre argomentato che, poiché le piastrelle di ceramica comprendevano un vasto numero di prodotti, la Commissione avrebbe dovuto raccogliere informazioni sui tipi di prodotto importati dalla RPC e sui tipi di prodotto realizzati dall'industria dell'Unione e condurre un'analisi per (gruppi di) tipi di prodotto (segmenti). |
|
(45) |
Per definire il prodotto interessato e per distinguere tra i diversi tipi di prodotto, la Commissione ha utilizzato sette caratteristiche di natura fisica, quali assorbimento dell'acqua, finitura (piastrelle smaltate/non smaltate, in monocottura/bicottura, colorate/non colorate, rettificate o meno), dimensione e norme di qualità. Le stesse caratteristiche erano già state impiegate nell'inchiesta originaria. Nessun'altra parte ha sostenuto che non riflettevano tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto, e che lo stesso tipo di prodotto realizzato nell'Unione differiva dallo stesso tipo di prodotto realizzato nella RPC. La CCCMC non ha fornito alcuna informazione su quali altre caratteristiche sarebbero state necessarie a tal proposito. Pertanto, la Commissione ha concluso che le caratteristiche di ciascun NCP erano sufficientemente dettagliate per racchiudere tutte le differenze tra i diversi tipi di prodotto, consentendo un equo confronto tra prodotti (e prezzi). |
|
(46) |
Inoltre, per quanto riguarda l'argomentazione che determinati tipi di prodotto meritavano di essere raggruppati in un segmento e analizzati separatamente, la Commissione non ha riscontrato alcun fondamento oggettivo diverso dalle differenze contemplate nel NCP per formare tali segmenti. Ha osservato altresì che non esistevano gruppi di prodotti distinti nell'inchiesta originaria. Inoltre, la CCCMC non ha corroborato la propria richiesta con una proposta concreta e nessun'altra parte ha asserito che sarebbe stato necessario e giustificato raggruppare alcuni tipi di prodotto. D'altro canto, la Commissione ha ritenuto che un'analisi per NCP fosse più dettagliata di un'analisi per segmento che avrebbe raggruppato insieme alcuni NCP e, di conseguenza, più appropriata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
|
(47) |
Quindi, in considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni in merito al prodotto interessato e al prodotto simile, la Commissione ha concluso che tali prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
1. Osservazioni preliminari
|
(48) |
Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping da parte dei produttori esportatori cinesi. |
|
(49) |
Diciannove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori hanno risposto al modulo di campionamento. Il volume dichiarato delle esportazioni di piastrelle di ceramica verso l'Unione effettuate dai produttori esportatori che hanno collaborato ammonta a circa 1,7 milioni di m2 nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a circa l'11 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Cina registrate da Eurostat per lo stesso periodo. La capacità di produzione totale dichiarata dei produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori che hanno collaborato ammontava a 207 milioni di m2, che corrispondono a circa l'1,5 % della capacità di produzione totale stimata della Cina (stimata in 13,9 miliardi di m2 nel 2015). Ulteriori dettagli sulla capacità di produzione della RPC sono disponibili infra nella sezione 3(a). |
|
(50) |
La Commissione ha pertanto valutato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping facendo riferimento ai dati forniti da questi tre gruppi di società. |
2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame
a) Paese di riferimento
|
(51) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («paese di riferimento»). |
|
(52) |
La CCCMC ha contestato la metodologia del paese di riferimento per determinare il valore normale in quanto tale, sostenendo che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMC non era più in vigore dall'11 dicembre 2016. Pertanto, secondo la CCCMC, il valore normale per i produttori esportatori cinesi dovrebbe essere calcolato in base ai propri prezzi e/o costi a livello nazionale. In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha ribadito tali argomentazioni. |
|
(53) |
La Commissione ha ricordato che tutti i produttori esportatori cinesi hanno avuto l'opportunità di presentare moduli di richiesta TEM («trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato») per consentire il calcolo individuale dei margini di dumping. Nessuno degli esportatori ha usufruito di tale possibilità. Pertanto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati provenienti da un paese di riferimento. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
|
(54) |
Nell'inchiesta originaria, gli USA sono stati utilizzati come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale in relazione alla RPC. |
|
(55) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare gli USA come paese di riferimento e le ha invitate a presentare osservazioni in merito. Inoltre, l'avviso di apertura riferiva che altri produttori che operano in un'economia di mercato possono essere situati, tra l'altro, in Turchia, negli Emirati Arabi Uniti (gli «EAU»), in India e in Brasile e che sarebbero stati anch'essi presi in esame. |
|
(56) |
La CCCMC ha espresso preoccupazioni in merito all'adeguatezza degli USA come paese di riferimento dopo l'apertura del procedimento. Riteneva che gli USA non fossero un paese di riferimento adeguato adducendo l'esistenza di una disparità di sviluppo economico tra Cina e USA e un ridotto consumo di piastrelle di ceramica nel mercato della pavimentazione negli USA. La CCCMC ha affermato che sarebbe stato più opportuno scegliere il Brasile, l'India, il Messico o la Turchia come paese di riferimento, dato che tali paesi e la RPC erano simili in termini di livello di sviluppo e presentavano un consumo interno paragonabile. |
|
(57) |
In merito agli USA, la CET ha sostenuto che esisteva un alto livello di concorrenza sul mercato interno tra una vasta gamma di prodotti, totalmente paragonabili a quelli esportati dalla RPC. Ha inoltre sostenuto che l'accesso alle materie prime e alle risorse energetiche era simile tra gli USA e la RPC e che le quantità vendute sul mercato interno statunitense facevano degli USA una scelta rappresentativa come paese di riferimento. |
|
(58) |
In seguito a tali osservazioni, la Commissione ha contattato le rappresentanze dei paesi summenzionati e dei paesi con i maggiori volumi di importazione di piastrelle di ceramica nell'Unione, chiedendo loro aiuto al fine di individuare i produttori nei rispettivi paesi che avrebbero potuto essere invitati a collaborare in qualità di produttori del paese di riferimento. Inoltre, sono state inviate richieste di collaborazione ai produttori noti del paese di riferimento e alle associazioni di produttori. |
|
(59) |
Dieci produttori si sono dichiarati disponibili a collaborare all'inchiesta. Avevano sede rispettivamente negli USA (3), in Brasile (2) e in India (5). Il 20 gennaio 2017, la Commissione ha inviato loro il questionario del paese di riferimento. Non è stata ricevuta risposta dall'India. Per quanto riguarda i produttori esportatori del Brasile, un produttore non ha risposto e il secondo ha ritirato la propria offerta di collaborazione. Dagli USA, un produttore ha ritirato l'offerta di collaborazione e due produttori hanno completato il questionario. |
|
(60) |
In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che gli USA presentavano una produzione significativa e un livello soddisfacente di concorrenza nel proprio mercato interno. Il consumo sul mercato interno degli USA è stato di circa 254 milioni di m2, con almeno 28 produttori nazionali. Inoltre, le importazioni rappresentano il 68 % del consumo e provengono principalmente dalla RPC (su un volume totale di importazioni di 49 milioni di m2). Oltre a un dazio doganale dell'8,5 %-10 % non sono in vigore restrizioni alle importazioni. I produttori statunitensi utilizzavano un processo produttivo analogo a quello dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. I produttori statunitensi che hanno collaborato hanno riferito vendite interne pari a rispettivamente 2,0 e 2,9 milioni di m2. |
|
(61) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha affermato che gli USA non rappresentano in ogni caso un paese di riferimento appropriato e che la Commissione non ha utilizzato un paese in cui il prezzo del prodotto simile viene determinato in circostanze il più possibile simili a quelle del paese di esportazione. |
|
(62) |
In merito a tale argomentazione, si ricorda innanzitutto che la Commissione ha contattato le rappresentanze ufficiali e/o produttori stabiliti in Brasile, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Russia, Serbia, Thailandia, Tunisia, Turchia, negli EAU e negli USA. Tuttavia, come indicato al considerando (59), hanno collaborato solo due produttori. |
|
(63) |
Come indicato al considerando (60), è stato ritenuto opportuno selezionare gli USA come paese di riferimento poiché il loro mercato nazionale è caratterizzato da una produzione e consumo significativi e da un livello soddisfacente di concorrenza. L'argomentazione è stata quindi respinta. |
|
(64) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, un importatore ha sollevato preoccupazioni in merito alla scelta di due produttori statunitensi collegati ai produttori dell'Unione e alla determinazione del valore normale per la RPC sulla base di questi due produttori. Pertanto, l'obiettività dei dati raccolti da tali produttori potrebbe essere messa in dubbio. |
|
(65) |
La Commissione ha osservato che, anche se un produttore del paese di riferimento è collegato a un produttore dell'Unione, tale collegamento non inficia né pregiudica la determinazione del valore normale (9). |
|
(66) |
In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che gli USA erano un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
b) Valore normale
|
(67) |
Le informazioni ricevute dai due produttori del paese di riferimento che hanno collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale. |
|
(68) |
In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, effettuate dai produttori del paese di riferimento che hanno collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fosse rappresentativo. A tal fine, i volumi totali delle loro vendite sono stati confrontati con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione da ciascun produttore esportatore cinese incluso nel campione. Su tale base la Commissione ha constatato che il prodotto simile era stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno statunitense. |
|
(69) |
In secondo luogo, la Commissione ha confrontato, in base al tipo di prodotto, il volume delle vendite sul mercato statunitense e i volumi delle esportazioni nell'Unione effettuate da ciascuno dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Da tale confronto è emerso che due tipi di prodotto direttamente paragonabili non erano venduti in quantità rappresentative negli USA. Pertanto, il valore normale di questi due tipi di prodotto è stato determinato sulla base delle SGAV, dei profitti e degli adeguamenti registrati nelle normali operazioni commerciali. |
|
(70) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha dichiarato che non è significativo confrontare il volume delle vendite da parte dei produttori del paese di riferimento sul loro mercato interno con il volume delle vendite all'esportazione da parte dei produttori esportatori cinesi, in quanto sono totalmente indipendenti l'uno dall'altro. Pertanto, l'analisi svolta dalla Commissione non ha dato indicazioni circa la rappresentatività delle vendite sul mercato interno statunitense per questi tipi di prodotto. |
|
(71) |
Per analogia con la situazione del calcolo del dumping nelle economie di mercato, la Commissione ha verificato che fosse stato realizzato un numero sufficiente di transazioni per un singolo tipo di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Dato che questi due tipi di prodotto rappresentavano rispettivamente lo 0,70 % e lo 0,09 % delle vendite dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che le vendite interne statunitensi non fossero rappresentative e ha costruito il valore normale. Inoltre, la Commissione ha riscontrato che i metodi impiegati non avevano avuto ripercussioni sulla determinazione del margine di dumping. L'argomentazione è pertanto respinta. |
|
(72) |
La Commissione ha successivamente definito la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, allo scopo di decidere se utilizzare le vendite effettive sul mercato interno ai fini del calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(73) |
Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
|
|
(74) |
In questo caso, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il PI. |
|
(75) |
Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto unicamente per le vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI, se:
|
|
(76) |
Dall'analisi delle vendite interne è emerso che i valori normali di 10 tipi di prodotto erano determinati in base al metodo di cui al considerando (74) e di 7 tipi di prodotto in base al metodo di cui al considerando (75). |
|
(77) |
I produttori USA che hanno collaborato hanno riferito un totale di diciassette tipi di prodotto mentre i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno riferito un totale di quindici tipi di prodotto. Tuttavia, dal confronto tra i tipi di prodotto esportati dai cinesi e venduti dai produttori statunitensi è emersa una corrispondenza diretta solo per due tipi di prodotto. Il numero limitato di tipi di prodotto corrispondenti è stato spiegato con la definizione piuttosto complessa dei tipi di prodotto, che comprendeva sette caratteristiche e 672 possibili combinazioni (tra cui, ma non solo, porcellana/non porcellana, sette tipi di superfici di lavoro, presenza di singola/doppia smaltatura o assenza di smaltatura). Dato che, ai fini della corrispondenza, è obbligatorio nel calcolo del dumping tenere conto del 100 % delle vendite all'esportazione, sono stati necessari alcuni adeguamenti. |
|
(78) |
Innanzitutto, la Commissione ha deciso di aumentare la comparabilità determinando i valori normali di ulteriori tipi di prodotto. A tal proposito, si rammenta che i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno venduto nell'Unione due tipi di prodotto non di porcellana (pari a circa il 6 % della quantità totale esportata nell'Unione). I produttori statunitensi del paese di riferimento, tuttavia, non producevano tali tipi di prodotto non di porcellana. La Commissione ha pertanto deciso di costruire i costi di produzione dei tipi di prodotto non di porcellana confrontando i costi dell'industria dell'Unione per i prodotti di porcellana con quelli non di porcellana. Il costo di produzione per i tipi di prodotto non di porcellana sono risultati del 30 % inferiori a quelli per i tipi di prodotto di porcellana. Il rapporto ottenuto è stato applicato ai diciassette tipi di prodotto riferiti dai produttori statunitensi al fine di trovare le corrispondenze con i tipi di prodotto riferiti dai produttori esportatori cinesi. |
|
(79) |
Per quanto riguarda le piastrelle di ceramica non smaltate, i produttori esportatori cinesi hanno riferito delle vendite (quattro tipi di prodotti pari a circa il 56 % della quantità totale esportata nell'Unione) per cui non esisteva una corrispondenza diretta con i tipi di prodotto venduti dai produttori statunitensi che hanno collaborato. Applicando la stessa metodologia di cui al precedente considerando (78), la Commissione ha ricostruito i costi di produzione per i tipi di prodotto a smaltatura singola confrontando i costi dell'industria dell'Unione per i tipi di prodotto a smaltatura singola e non smaltati. I costi di produzione per le piastrelle di ceramica non smaltate sono risultati del 6 % inferiori a quelli per i tipi di prodotto a smaltatura singola. Il rapporto ottenuto è stato applicato ai diciassette tipi di prodotto comunicati dai produttori statunitensi. |
|
(80) |
Sulla base degli ulteriori valori normali costruiti, 3 tipi di prodotto presentavano corrispondenze tra quelli realizzati dai produttori statunitensi e quelli realizzati dai produttori esportatori cinesi. Infine, per i tipi di prodotto per cui non è stato possibile stabilire alcuna corrispondenza diretta, la Commissione ha deciso di confrontare i tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori cinesi con i tipi di prodotto statunitensi dotati delle caratteristiche tecniche più simili e con il valore normale più basso. |
|
(81) |
A seguito della divulgazione delle informazioni, due parti interessate hanno argomentato che la Commissione non aveva comunicato le informazioni relative ai tipi di prodotto specifici dei produttori del paese di riferimento. Inoltre, hanno argomentato di non essere in grado di individuare eventuali differenze (non evidenziate dal NCP) meritevoli di adeguamenti. |
|
(82) |
La Commissione ha comunicato i calcoli dei valori normali per tipi di prodotto alle parti interessate. Come spiegato al considerando (45), i tipi di prodotto sono stati definiti sulla base delle seguenti caratteristiche tecniche: assorbimento dell'acqua, finitura (smaltatura in monocottura, smaltatura in bicottura, oppure senza smaltatura, con lucidatura o senza lucidatura, corpo della piastrella colorato o non colorato, rettificato o non rettificato), dimensione della superficie di lavoro e norme di qualità. |
|
(83) |
Nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla definizione dei tipi di prodotto, proposto ulteriori metodi pertinenti o fornito informazioni aggiuntive. La Commissione ha ritenuto che le definizioni dei tipi di prodotto fossero sufficienti per racchiudere tutte le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Di conseguenza, l'argomentazione è stata respinta. Inoltre, un produttore esportatore cinese incluso nel campione ha argomentato che la Commissione non dovrebbe impiegare la media ponderata degli utili e i margini delle SGAV delle vendite interne riscontrati nel paese di riferimento per determinare il valore normale costruito, bensì la media ponderata degli utili e i margini delle SGAV dei tipi di prodotto con le caratteristiche tecniche più simili. |
|
(84) |
Nel caso in questione, i tipi di prodotto esportati dalle parti interessate non erano prodotti e venduti nel paese di riferimento. Pertanto, la Commissione ha costruito il valore normale in base al costo di produzione dei tipi di prodotto con le caratteristiche tecniche più simili e, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, agli importi medi delle SGAV e degli utili sulla base dei dati effettivi relativi alla produzione e alle vendite del prodotto simile da parte dei produttori del paese di riferimento, nel corso di normali operazioni commerciali. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
c) Prezzo all'esportazione
|
(85) |
I tre gruppi inclusi nel campione di produttori esportatori esportavano direttamente nell'Unione sotto forma di vendite dirette del prodotto in esame a clienti indipendenti nell'Unione. Il prezzo all'esportazione è quindi stato determinato come il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
d) Confronto
|
(86) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione a livello franco fabbrica. Laddove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
|
(87) |
Per quanto riguarda i prezzi sul mercato interno dei produttori del paese di riferimento, sono stati applicati adeguamenti al fine di tenere conto delle spese di trasporto sul mercato interno, dei costi del credito, delle spese di movimentazione e di imballaggio e delle commissioni e dello stadio commerciale. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione, sono stati applicati adeguamenti per il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, i costi del credito, le spese bancarie, i costi di imballaggio, gli oneri all'importazione, i dazi doganali e le commissioni. |
e) Margine di dumping
|
(88) |
La Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese di riferimento e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame di ciascun gruppo che ha collaborato incluso nel campione, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
|
(89) |
Sulla base di quanto precede, i margini medi ponderati di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono risultati essere compresi tra il 66 % e il 231 %, |
f) Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame
|
(90) |
La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato (in misura maggiore rispetto all'inchiesta originaria) a esportare piastrelle di ceramica nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3. Elementi di prova relativi al rischio di persistenza del dumping
|
(91) |
La Commissione ha ulteriormente esaminato l'eventuale rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattività del mercato dell'Unione. |
|
(92) |
Come indicato in precedenza, si sono manifestati diciannove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori cinesi che rappresentavano solo l'1,5 % della capacità di produzione cinese stimata nel 2015. I tre produttori esportatori cinesi inclusi nel campione e oggetto di verifica nel corso di una visita in loco rappresentavano una piccola parte (precisamente lo 0,3 %) della produzione cinese stimata. La Commissione disponeva quindi di ridotte informazioni circa la capacità di produzione e la capacità inutilizzata dei produttori esportatori cinesi. |
|
(93) |
Per tale motivo, gran parte dei risultati sotto riportati relativi alla persistenza o reiterazione del dumping derivano da altre fonti, ovvero dati Eurostat, la banca dati sulle esportazioni cinesi e le informazioni presentate dall'industria dell'Unione nella domanda di riesame. Dall'analisi di tali informazioni è emerso quanto segue. |
a) Capacità di produzione e capacità inutilizzata nella RPC
|
(94) |
I produttori cinesi hanno installato vaste capacità di produzione di piastrelle di ceramica, che continuano a superare di gran lunga la capacità di produzione dell'Unione. Nell'ultimo decennio, i produttori cinesi hanno aumentato la produzione in maniera significativa, aggiungendo capacità produttiva, e continuano a farlo. La capacità di produzione cinese delle piastrelle di ceramica è aumentata di quasi il 30 % tra il 2011 e il 2014, salendo da 10,8 a 13,9 miliardi di m2. Inoltre, il numero di produttori cinesi di piastrelle di ceramica è aumentato notevolmente di quasi il 20 % tra il 2014 e il 2016, da 1 452 nel 2014 a 1 777. La capacità di produzione per il 2016 era stimata a circa 17 miliardi di m2 estrapolando la capacità di produzione dal numero di società produttrici (10). |
|
(95) |
Secondo la medesima fonte statistica cinese, la produzione effettiva è aumentata da 8,7 miliardi di m2 nel 2011 a 11,1 miliardi di m2 nel 2016, ovvero di 2,4 miliardi di m2 in tale periodo. Tuttavia, la produzione di piastrelle di ceramica non è cresciuta a un ritmo analogo rispetto alla capacità installata per la produzione di piastrelle di ceramica cinesi durante il suddetto periodo: la capacità di produzione è aumentata di 6,2 miliardi di m2 (da 10,8 miliardi di m2 nel 2011 a 17 miliardi di m2 nel 2016). La capacità inutilizzata è pertanto aumentata dal 20 % nel 2011 al 35 % alla fine del 2016, pari a un aumento di 3,8 miliardi di m2. Tale capacità inutilizzata è varie volte superiore rispetto al consumo totale dell'Unione, che è stato di circa 879 milioni di m2 durante il PIR. |
|
(96) |
Inoltre, dalle informazioni raccolte durante la verifica in loco è emerso che nel periodo 2013-PIR, l'utilizzo della capacità degli impianti dei produttori esportatori sottoposti a verifica è diminuito dal 74 % al 54 % e il numero di addetti è diminuito del 25 %. I produttori hanno interrotto la produzione per due mesi durante il primo trimestre del 2017 in quanto le scorte hanno raggiunto un livello pari al 67 % della produzione totale nel PIR. Al termine del PIR, i tre produttori esportatori inclusi nel campione detenevano in magazzino 23 milioni di m2 (durante il PIR, l'Unione ha importato dalla Cina 15 milioni di m2). |
|
(97) |
In sintesi, dal momento che la Cina dispone di un'ampia capacità di produzione ed è pertanto in grado di accrescere i propri volumi di produzione con breve preavviso, l'abrogazione delle attuali misure determinerebbe probabilmente un aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina nel mercato dell'Unione. |
b) Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi
|
(98) |
I produttori cinesi esportano grandi quantità di piastrelle di ceramica in paesi terzi diversi dall'Unione, in particolare nelle Filippine, negli USA, in Arabia Saudita, in Corea del Sud, in Indonesia, in Thailandia e in Australia. |
|
(99) |
La Commissione ha confrontato il prezzo medio del prodotto in esame applicato da tali produttori ai principali mercati di esportazione summenzionati durante il periodo dell'inchiesta di riesame con il prezzo medio all'esportazione verso il mercato dell'Unione. Tale confronto è stato realizzato sulla base delle informazioni fornite dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, in cui i valori di esportazione sono espressi in dollari USA e su base fob. Le quantità sono espresse in chilogrammi. |
|
(100) |
I prezzi all'esportazione verso l'Unione erano molto più elevati rispetto agli altri principali mercati di esportazione. Il prezzo medio all'esportazione verso l'Unione era di circa USD 0,46 al chilo mentre i prezzi medi ammontavano a circa USD 0,34 al chilo per le altre principali destinazioni. |
|
(101) |
Secondo la banca dati sulle esportazioni cinesi, i prezzi di vendita al resto del mondo sono ulteriormente diminuiti dopo il PIR. Durante il secondo semestre del 2016 i prezzi medi all'esportazione verso i principali mercati di esportazione sono calati rispetto ai prezzi all'esportazione nel PIR (– 37 % per le Filippine, – 26 % per l'Arabia Saudita, – 22 % per gli USA, – 13 % circa per la Corea del Sud e l'Australia). |
c) Attrattività del mercato dell'Unione
|
(102) |
La domanda stimata dell'Unione rappresenta solo una parte della capacità inutilizzata disponibile del mercato interno cinese. Prima dell'introduzione delle misure l'Unione rappresentava un mercato di esportazione tradizionale per la Cina. Nell'inchiesta originaria, la Commissione ha riscontrato che le importazioni cinesi avevano raggiunto i 65 milioni di m2 all'anno in media, più di tre volte l'attuale livello di esportazioni nell'UE. Attualmente, anche il prezzo medio sul mercato dell'Unione (0,46 USD/kg) è superiore al prezzo delle esportazioni dalla Cina (0,34 USD/kg) verso i suoi principali mercati di esportazione. È pertanto probabile che i produttori cinesi cercheranno di aumentare le vendite utilizzando le proprie capacità disponibili verso l'Unione in caso di scadenza delle misure. |
d) Conclusioni relative al dumping e al rischio di persistenza del dumping
|
(103) |
Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle esportazioni cinesi di piastrelle di ceramica verso l'Unione e verso i principali mercati di esportazione della RPC erano inferiori al valore normale determinato durante il PIR. Inoltre, la capacità di produzione e la produzione erano ancora in aumento in Cina. Il volume delle esportazioni era piuttosto stabile e non vi sono elementi per ritenere che il consumo interno cinese sarebbe in grado di assorbire le enormi quantità prodotte e immagazzinate. Le parti interessate non sono state neanche in grado di spiegare come queste quantità potrebbero essere assorbite altrimenti, senza rappresentare una minaccia per l'Unione. |
|
(104) |
Pertanto, in caso di scadenza delle misure e in assenza di osservazioni dalle parti interessate, la Commissione ha ritenuto probabile che volumi significativi di piastrelle di ceramica cinesi sarebbero esportati nell'Unione a prezzi di dumping. |
D. INDUSTRIA DELL'UNIONE
|
(105) |
L'industria dell'Unione non ha subito cambiamenti strutturali sostanziali rispetto al periodo dell'inchiesta originaria. L'industria continua a essere estremamente frammentata, e le piccole e medie imprese rappresentano complessivamente un'importante fetta del mercato (66 % in base al volume della produzione nel 2015). Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da circa 500 produttori dell'Unione, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
|
(106) |
Come indicato al considerando (20), nella scelta di un campione di produttori dell'Unione, la Commissione ha tenuto conto della grande frammentazione dell'industria dell'Unione, in modo che fossero rappresentate società di ciascun settore. Per rispecchiare la rispettiva quota (peso) di ciascun segmento sulla produzione totale dell'Unione e al fine di delineare un quadro rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha impiegato la rispettiva quota (peso) per valutare alcuni indicatori microeconomici (cfr. considerando (144)] delle società oggetto di campionamento rientranti in uno specifico segmento, conformemente al metodo utilizzato nell'inchiesta originaria. |
|
(107) |
I pesi sono stati stabiliti in base ai dati forniti dal richiedente, nello specifico i volumi di produzione nel 2015 delle società situate nei paesi che rappresentavano il 79 % della produzione dell'Unione (11). I pesi erano i seguenti: le società appartenenti al settore delle piccole imprese con una produzione inferiore a cinque milioni di metri quadrati rappresentavano il 41 % della produzione totale dell'Unione; le società appartenenti al settore delle medie imprese con una produzione compresa tra i cinque e i dieci milioni di metri quadri rappresentavano il 25 % della produzione totale dell'Unione e le società appartenenti al settore delle grandi imprese rappresentavano il 34 % della produzione totale dell'Unione. |
E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE
1. Consumo dell'Unione
|
(108) |
Il consumo dell'Unione è stato determinato sommando le vendite nette nell'Unione alle importazioni dalla RPC e da paesi terzi. I volumi di produzione sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat e dei dati ottenuti dai membri della CET. |
|
(109) |
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell'Unione
|
||||||||||||||||||||
|
(110) |
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato. Il maggiore aumento (12 %) si è verificato tra il 2013 e il 2014, da 750 milioni di m2 a circa 837 milioni di m2. Complessivamente, nel periodo in esame il consumo è aumentato del 17 %, da 750 milioni di m2 a circa 879 milioni di m2 nel PIR. |
|
(111) |
Rispetto al periodo preso in esame nell'inchiesta originaria, il consumo era tuttavia ancora del 37 % inferiore nel PIR rispetto al 2007, quando ammontava a circa 1,4 miliardi di m2. Il calo del consumo dopo il 2007 è stato causato da una contrazione del consumo interno a seguito della crisi nella zona euro e della significativa recessione del settore edilizio che ne è conseguita (12). |
2. Importazioni dalla RPC nell'Unione
2.1. Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
|
(112) |
I volumi e la quota di mercato delle importazioni sono stati determinati sulla base dei dati Eurostat. |
|
(113) |
Durante il periodo in esame il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume e quote di mercato delle importazioni dalla RPC
|
|||||||||||||||||||||||||
|
(114) |
A seguito dell'istituzione dei dazi antidumping, le importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC sono sensibilmente diminuite (13). Ciononostante, le importazioni cinesi erano ancora presenti sul mercato dell'Unione e durante il PIR rappresentavano circa 15 milioni di m2 in termini di volume delle importazioni e l'1,7 % in termini di percentuale della quota di mercato. |
|
(115) |
I volumi delle importazioni dalla RPC sono calati del 34 % nel PIR rispetto al 2013, da quasi 22,7 milioni di m2 a circa 15 milioni di m2. La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 3,2 % nel 2013 a circa l'1,7 % nel PIR. |
2.2. Prezzo delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi
|
(116) |
Durante il periodo in esame il prezzo medio delle importazioni dalla RPC ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzo medio delle importazioni dalla RPC
|
||||||||||||||||||||
|
(117) |
Durante il periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 14 %, da 5,07 EUR/m2 a 5,78 EUR/m2, con un picco nel 2015 quando il prezzo è aumentato del 21 % salendo a 6,13 EUR/m2. |
|
(118) |
Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita praticati sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica, è stata confrontata, per tipo di prodotto, con la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dalla RPC, praticati sul mercato dell'Unione al primo acquirente indipendente, stabiliti su una base cif e opportunamente adeguati per tenere conto dei dazi esistenti e dei costi sostenuti dopo l'importazione. Per i tipi di prodotto per cui non esisteva un tipo di prodotto corrispondente, il confronto è stato realizzato adeguando il tipo di prodotto più simile. Sono stati necessari adeguamenti in particolare per tipi di prodotto smaltati in bicottura e per i tipi di prodotto non smaltati per i quali non è stato possibile trovare tipi di prodotto corrispondenti nell'industria dell'Unione. |
|
(119) |
Dal confronto è emerso che durante il PIR, e nonostante l'aumento del prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, come spiegato al precedente considerando (90), le importazioni cinesi del prodotto in esame sono state vendute nell'Unione a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Espresso in percentuale, il livello di sottoquotazione dei prezzi sopra citato era compreso tra il 17 % e il 50 %. I calcoli si sono basati sui dati pervenuti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e dai produttori esportatori del campione originari della RPC. |
|
(120) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha argomentato che l'analisi della sottoquotazione era carente in quanto né la CCCMC né i produttori esportatori cinesi erano stati messi in grado di esercitare in maniera significativa i propri diritti di difesa in quanto non avevano la possibilità di individuare le differenze tra i prodotti realizzati dall'industria dell'Unione e quelli dei produttori esportatori cinesi e pertanto di chiedere adeguamenti. |
|
(121) |
In merito alle potenziali differenze tra i prodotti dell'Unione e i prodotti importati dalla RPC, per le ragioni indicate nella sezione B, la Commissione non aveva motivo di presumere l'esistenza di tali differenze all'interno di un particolare NCP. La definizione del NCP ha invece consentito la piena comparabilità dei prezzi tra il prodotto interessato e il prodotto simile (cfr. sezione B). |
|
(122) |
Qualunque parte chieda un adeguamento deve basarsi sulla stima del valore di mercato della differenza. Tuttavia, nessuna delle parti ha chiesto alla Commissione di applicare adeguamenti per un particolare tipo di prodotto. Pertanto, gli unici adeguamenti applicati dalla Commissione sono stati quelli per i tipi di prodotto smaltati in bicottura e per i tipi di prodotto non smaltati per i quali non è stato possibile trovare tipi di prodotto corrispondenti nell'industria dell'Unione, come spiegato al considerando (118). In seguito alla richiesta della CCCMC del 6 settembre 2017, la Commissione ha fornito dettagli su tali adeguamenti e in particolare sui NCP interessati e sull'importo dell'adeguamento ai due produttori esportatori interessati inseriti nel campione, per consentire loro di presentare osservazioni. Successivamente questi ultimi non sono tornati sulla questione. |
|
(123) |
In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CCCMC ha anche sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto condurre (e rendere pubblica) un'analisi della sottoquotazione non solo per produttore esportatore ma anche a livello generale (sulla base della media ponderata). Inoltre, la CCCMC ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare (e rendere pubblico) un calcolo della sottoquotazione per tipo di prodotto, che secondo la CCCMC rappresentava l'unico modo per trarre conclusioni significative in merito alla possibilità per le importazioni cinesi di esercitare una pressione sui prezzi delle vendite dell'industria dell'Unione. La CCCMC ha chiesto alla Commissione di comunicare anche il volume e il valore totale venduto per NCP di tutte le vendite da parte dell'industria dell'Unione che non sono state utilizzate per calcolare la sottoquotazione. |
|
(124) |
Come comunicato alla CCCMC con le lettere del 25 agosto 2017 e del 20 settembre 2017, la Commissione aveva calcolato la sottoquotazione per produttore esportatore su base individuale e per i NCP venduti dai singoli produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. La Commissione ha ritenuto non pertinente alla valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio condurre un'analisi del livello complessivo della sottoquotazione e un'analisi del livello della sottoquotazione per NCP, in quanto avrebbe comportato che i dati dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione sarebbero stati aggregati per NCP. Il tipo di calcolo aggregato richiesto dalla CCCMC sarebbe stato comunque privo di senso, in quanto tali informazioni non influenzano l'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio. Inoltre, i calcoli aggregati non consentirebbero a un singolo produttore esportatore di verificare se la Commissione abbia impiegato correttamente i dati per effettuare i calcoli relativi alla sottoquotazione. Il produttore esportatore non sarebbe quindi in grado di esercitare i propri diritti di difesa. Per tale motivo, la Commissione non aveva effettuato un simile calcolo. La Commissione ha invece condotto l'analisi della sottoquotazione per produttore esportatore inserito nel campione. Pertanto, la Commissione non ha dovuto condurre le analisi richieste. |
|
(125) |
La Commissione ha anche ricordato che il caso in questione riguardava un riesame in previsione della scadenza. Le misure in atto hanno determinato una diminuzione significativa delle importazioni di piastrelle di ceramica (da circa 66 milioni di m2 durante il PI iniziale a circa 15 milioni nel PIR dell'attuale inchiesta). Pertanto, l'analisi della sottoquotazione poteva fondarsi solo su un ridotto numero di NCP del prodotto interessato esportato dalla RPC nell'Unione. La finalità dell'analisi della sottoquotazione per produttore esportatore era stabilire se i produttori esportatori cinesi avrebbero determinato una sottoquotazione dei prezzi dell'Unione in caso di scadenza delle misure. |
|
(126) |
D'altro canto, il livello complessivo di sottoquotazione e il livello di sottoquotazione per NCP non sono stati ritenuti pertinenti ai fini della valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio e, di conseguenza, non sono stati inseriti nel fascicolo. La Commissione ha ritenuto di non avere alcun obbligo di svolgere (e rendere pubblici) calcoli che non sono stati effettuati. La Commissione ha pertanto deciso di respingere l'argomentazione. |
3. Importazioni da altri paesi terzi
|
(127) |
Durante il periodo in esame, le importazioni da altri paesi terzi e la relativa quota di mercato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da altri paesi terzi e relativa quota di mercato
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(128) |
Durante il periodo in esame, i maggiori volumi di importazione provenivano dalla Turchia (con una quota di mercato di quasi il 4 % nel PIR), dagli Emirati Arabi Uniti (con una quota di mercato di quasi il 2 % nel PIR) e dall'India (con una quota di mercato di circa lo 0,5 % nel PIR). Complessivamente, la quota di mercato dai paesi terzi rappresentava il 7,84 % nel PIR. Durante il periodo in esame essa è rimasta relativamente stabile, registrando un picco nel 2015 (quota di mercato dell'8,26 %). |
|
(129) |
Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dalla Turchia sono aumentati del 12 %, salendo a 6,11 EUR/m2 nel PIR. Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dagli Emirati Arabi Uniti sono calati del 58 %, scendendo a 3,27 EUR/m2. I prezzi medi delle importazioni dall'India, pari a 4,67 EUR/m2, erano dell'8 % superiori nel PIR rispetto ai prezzi nel 2013. Complessivamente, nel periodo in esame, i prezzi delle importazioni da tutti i paesi importatori eccetto la RPC sono diminuiti del 10 %, scendendo a 5,26 EUR/m2. |
4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.1. Osservazioni generali
|
(130) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione. |
|
(131) |
Come indicato al considerando (19), per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stato usato il campionamento. |
|
(132) |
La Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Essa ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base alle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame e ai dati dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, adeguati in base ai dati forniti per il PIR nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
|
(133) |
Gli indicatori macroeconomici sono: la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l'occupazione, la produttività e l'entità del margine di dumping. |
|
(134) |
Gli indicatori microeconomici sono: i prezzi medi di vendita, il costo unitario, il costo del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali. |
4.2. Indicatori macroeconomici
4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
(135) |
I dati sulla produzione dell'industria dell'Unione per il periodo in esame sono stati stabiliti in base ai dati forniti da Eurostat e ai dati raccolti dalla CET. |
|
(136) |
Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(137) |
La produzione totale dell'Unione ha registrato un aumento del 10 % nel periodo in esame. Ammontava a 1,24 miliardi di m2 nel PIR. Nello stesso periodo il consumo dell'Unione è aumentato del 18 % (cfr. tabella 1). |
|
(138) |
La capacità produttiva è rimasta stabile durante il periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato dell'8 %, raggiungendo l'81 % nel periodo in esame. |
4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
|
(139) |
Il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione sono riferiti alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione, sul mercato dell'Unione, ad acquirenti indipendenti: sono stati determinati in base ai dati forniti da Eurostat e ai dati raccolti dalla CET. Nel periodo in esame hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(140) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è aumentato del 19 %. Nello stesso periodo la quota di mercato dell'industria dell'Unione è rimasta relativamente stabile con un aumento dell'1 %. Nel PIR l'industria dell'Unione ha detenuto una quota di mercato del 90 % circa. |
4.2.3. Occupazione e produttività
|
(141) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(142) |
Durante il periodo in esame l'occupazione è rimasta stabile. Nel periodo in esame la produttività, espressa in volume della produzione (in m2) per dipendente, è aumentata del 10 %. |
4.2.4. Entità dei margini di dumping
|
(143) |
I margini di dumping sono indicati al considerando (89). Tutti i margini risultano notevolmente superiori alla soglia minima. |
4.3. Indicatori microeconomici
4.3.1. Osservazioni generali
|
(144) |
Per alcuni indicatori microeconomici espressi non come valori assoluti, ovvero in % o per unità (prezzo di vendita, costo di produzione, redditività e utile sul capitale investito), i dati sono stati ponderati in base ai metodi impiegati nell'inchiesta originaria in modo da riflettere il contributo di quel segmento alla produzione complessiva dell'Unione (cfr. considerando (20)], partendo dal peso specifico di ciascun segmento rispetto alla produzione complessiva dell'Unione (cfr. considerando (107)]. |
4.3.2. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
|
(145) |
Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita medi
|
||||||||||||||||||||
|
(146) |
Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 2 %. Nello stesso periodo, il costo unitario di produzione è diminuito del 9 %. |
4.3.3. Costo del lavoro
|
(147) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo del lavoro
|
||||||||||||||||||||
|
(148) |
Tra il 2013 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato del 7 %. |
4.3.4. Scorte
|
(149) |
Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(150) |
Nel periodo in esame le scorte di chiusura, espresse sia in volumi assoluti sia in percentuale della produzione, sono diminuite (rispettivamente del 12 % e 22 %). |
|
(151) |
Il livello relativamente elevato di scorte, espresso in percentuale della produzione, continua a essere la conseguenza del calo del consumo, e quindi della domanda, degli scorsi anni, in seguito alla crisi del settore edilizio dopo il 2007. Il fatto che le piastrelle di ceramica siano prodotti dipendenti dalle tendenze al momento della vendita ha contribuito alle difficoltà delle società nel reperimento della domanda per le proprie scorte, al fine di ridurne il volume. Nel PIR, tuttavia, il consumo era ancora più basso (del 37 %) rispetto al 2007 (cfr. considerando (111)]. |
4.3.5. Costo di produzione
Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Costo unitario di produzione
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
PIR |
|
Costo unitario di produzione (in EUR/m2) |
10,10 |
9,54 |
9,35 |
9,15 |
|
Indice (2013 = 100) |
100 |
95 |
93 |
91 |
|
(152) |
Nel periodo in esame il costo unitario di produzione delle piastrelle di ceramica, sostenuto dall'industria dell'Unione, è diminuito del 9 %. |
4.3.6. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
|
(153) |
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(154) |
Durante il periodo in esame, la redditività dell'industria dell'Unione è diventata positiva ed è notevolmente aumentata, passando dal – 5,8 % al 2,0 %. Tale aumento corrisponde a uno sviluppo positivo, nello stesso periodo, degli indicatori che incidono sulla redditività, quali: un aumento del 2 % del prezzo unitario di vendita (cfr. considerando (145)] e una diminuzione del costo unitario di produzione del 9 % (cfr. considerando (152)]. Nel complesso, a livello macroeconomico, la produzione è aumentata del 10 % nel periodo in esame (cfr. considerando (137)], e l'Unione ha accresciuto dell'1 % la propria quota di mercato (cfr. considerando (140)]. |
|
(155) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è aumentato notevolmente tra il 2013 e il 2014 (del 190 %) ed è poi rimasto stabile. |
|
(156) |
Gli investimenti sono aumentati del 39 % nel periodo in esame. Le aziende attive nel settore delle piastrelle di ceramica devono investire costantemente nell'ammodernamento delle attrezzature, al fine di seguire le tendenze del mercato. Occorre in particolare investire nelle macchine da stampa in modo che il design delle piastrelle possa seguire le tendenze, e investire in forni più efficienti, che rappresentano uno dei principali colli di bottiglia nella produzione delle piastrelle di ceramica. |
|
(157) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Anch'esso si è sviluppato positivamente nel periodo in esame, diventando positivo e rispecchiando la generale tendenza al rialzo. |
5. Conclusioni relative al pregiudizio
|
(158) |
L'industria dell'Unione è riuscita a superare completamente le conseguenze delle precedenti pratiche di dumping. La sua situazione economica è migliorata nel periodo in esame rispetto alla situazione nel periodo dell'inchiesta originaria. Sebbene le misure in vigore non abbiano escluso dal mercato dell'Unione i produttori cinesi, esse hanno consentito ai produttori dell'Unione di mantenere la propria quota di mercato, con una positiva ripercussione sullo sviluppo economico dell'industria dell'Unione. |
|
(159) |
Nel periodo in esame tutti gli indicatori di pregiudizio hanno pertanto registrato una tendenza positiva. Sia la produzione che le vendite sono aumentate nel periodo in esame. I prezzi di vendita sono rimasti relativamente stabili ma il costo di produzione è diminuito. Pur rimanendo relativamente elevato, il livello delle scorte è diminuito. Sia il flusso di cassa che l'utile sul capitale investito hanno registrato un considerevole aumento. |
|
(160) |
Tutti gli indicatori summenzionati hanno avuto un impatto positivo sulla redditività dell'industria dell'Unione, passando da risultati negativi a positivi nel PIR. |
|
(161) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
|
(162) |
Come illustrato in precedenza (cfr. considerando (103) e (104)], durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping e si è riscontrato un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. |
|
(163) |
Dato che l'industria dell'Unione non ha più subito alcun pregiudizio notevole, la Commissione ha valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. |
|
(164) |
Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità di produzione e la capacità inutilizzata in Cina, l'attrattività del mercato dell'Unione, compresa l'esistenza di misure antidumping o compensative sulle piastrelle di ceramica in altri paesi terzi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione. L'analisi ha tenuto conto anche dell'aumento del consumo nell'Unione e della situazione redditizia dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. |
1. Capacità di produzione e capacità inutilizzate in Cina
|
(165) |
La RPC è il maggiore produttore di piastrelle di ceramica al mondo e rappresenta oltre la metà della produzione complessiva a livello mondiale. La produzione totale stimata per il 2016 era superiore agli 11 miliardi di m2 di piastrelle (cfr. considerando (95)]. |
|
(166) |
Al contempo, le capacità produttive inutilizzate disponibili in Cina erano molto elevate in confronto alle dimensioni del mercato dell'Unione. Nel 2016, erano stimate attorno ai 6 miliardi di m2 (cfr. considerando (95)]. Invece, la produzione dell'Unione nel PIR ammontava a circa 1,24 miliardi di m2 e il consumo di piastrelle era di soli 879 milioni di m2 nello stesso periodo. Pertanto, la capacità produttiva inutilizzata cinese è oltre sei volte superiore rispetto al consumo dell'Unione. |
|
(167) |
La Commissione ha altresì stabilito che i produttori esportatori cinesi hanno accumulato scorte significative che potranno iniziare a esportare allo scadere delle misure (cfr. considerando (96)]. In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori cinesi, le scorte potrebbero rappresentare fino a due terzi della loro produzione di piastrelle di ceramica. |
2. Attrattività del mercato dell'Unione
|
(168) |
Sebbene il mercato di piastrelle di ceramica dell'Unione sia più ridotto in termini di consumo rispetto, ad esempio, all'Asia, esso rappresenta pur sempre il 7 % del consumo di piastrelle di ceramica a livello mondiale. Inoltre, come illustrato nella tabella 1 di cui sopra, il consumo dell'Unione del prodotto in esame tra il 2013 e il PIR è salito da 750 158 tonnellate a 878 968 tonnellate. Questo dato dimostra che il consumo dell'Unione resta sostenuto e che il mercato dell'Unione, per via delle sue dimensioni relativamente grandi e del consumo in costante aumento, continua a essere attraente per i produttori esportatori cinesi. |
|
(169) |
Prima dell'istituzione delle misure, le importazioni cinesi rappresentavano in media circa 65 milioni di m2 all'anno. Il fatto che le importazioni cinesi, sebbene a un livello inferiore (cfr. tabella 2 di cui sopra), non abbiano subito un arresto dopo l'istituzione delle misure conferma che il mercato dell'Unione risulta attraente per i produttori esportatori cinesi che continuano a vendere su tale mercato. |
|
(170) |
Inoltre, altri paesi terzi hanno imposto misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla RPC (14), rendendo più difficile per i produttori esportatori cinesi esportare in questi mercati e aumentando l'attrattività del mercato dell'Unione verso cui poter reindirizzare tali esportazioni. |
2.1. Politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi
|
(171) |
Un ulteriore fattore di rilievo che attesta l'attrattività del mercato dell'Unione è il prezzo a cui il prodotto in esame è venduto dai produttori esportatori cinesi sui mercati di paesi terzi. I prezzi all'esportazione del prodotto in esame applicati dai produttori esportatori inclusi nel campione sui mercati dei paesi terzi sono superiori ai prezzi che gli stessi produttori applicano all'Unione, nonostante risultino pur sempre notevolmente inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Durante il PIR, il prezzo medio all'esportazione del prodotto in esame, esportato dai produttori esportatori cinesi verso mercati di paesi terzi, era in media del 15-25 % inferiore rispetto al prezzo medio delle piastrelle di ceramica nel mercato dell'Unione. |
2.2. Prezzi cinesi sul mercato dell'Unione
|
(172) |
Un ulteriore elemento che attesta l'attrattività del mercato dell'Unione è il prezzo più elevato delle piastrelle di ceramica sul mercato dell'Unione. Nel PIR, il prezzo medio delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi verso il mercato dell'Unione era in media del 30-40 % inferiore rispetto al prezzo medio delle piastrelle di ceramica nel mercato dell'Unione. Sebbene i prezzi correnti dagli EAU e dall'India siano attualmente inferiori ai prezzi cinesi, i loro volumi e il potenziale di crescita non sono paragonabili alle dimensioni delle capacità produttive nella RPC. |
3. Incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione
|
(173) |
Date le elevate capacità produttive inutilizzate nella RPC, l'attrattività del mercato dell'Unione e altri elementi, come riassunto nei considerando da (162) a (172) di cui sopra, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di piastrelle di ceramica a basso prezzo siano disponibili a breve termine per la vendita/il riorientamento verso l'Unione. |
|
(174) |
Per valutare il probabile impatto di tali importazioni cinesi a basso prezzo sull'industria dell'Unione la Commissione ha dapprima preso in esame la potenziale perdita della sua quota di mercato. Ha simulato quale sarebbe l'impatto se i produttori esportatori cinesi riconquistassero la quota di mercato del 6,5 % del periodo dell'inchiesta originaria, ovvero prima dell'istituzione delle misure. In termini di volume ammonterebbe a 57 milioni di m2 in base al consumo dell'Unione nel PIR. Come stabilito nell'inchiesta originaria, tale volume di importazioni di piastrelle cinesi oggetto di dumping dalla RPC è stato sufficiente in passato a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. |
|
(175) |
La Commissione ha ritenuto che, poiché i prezzi medi di vendita delle importazioni da paesi terzi nell'Unione sono inferiori al prezzo di vendita medio dei produttori esportatori cinesi, qualora le piastrelle cinesi a basso prezzo riapparissero sul mercato dell'Unione dapprima conquisterebbero potenzialmente una quota di mercato a scapito dell'industria dell'Unione e quindi acquisirebbero la quota di mercato delle esportazioni dei produttori di paesi terzi nell'Unione. |
|
(176) |
Pertanto, presupponendo che l'aumento delle importazioni si traduca in un equivalente calo della produzione e dei volumi delle vendite dell'industria dell'Unione, di conseguenza, il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione aumenterebbe da 8,95 EUR/m2 a 9,09 EUR/m2. L'aumento del costo unitario di produzione farebbe scendere la redditività dell'industria dell'Unione al punto di pareggio (ovvero con utili pari al totale dei costi fissi e variabili). |
|
(177) |
Il volume delle importazioni di 57 milioni di m2 utilizzato per tale simulazione si basa su una stima prudenziale. In realtà, è possibile presumere che in considerazione dell'elevato eccesso di capacità e delle scorte accumulate, i produttori esportatori cinesi inizierebbero a esportare volumi addirittura più elevati di piastrelle di ceramica nell'Unione. Tali scorte sono pronte a essere esportate nell'Unione in caso di interruzione delle misure. |
|
(178) |
In realtà le piastrelle di ceramica sono prodotti che dipendono dalle tendenze e dalla moda del momento. Pertanto, non è probabile che tutte le scorte accumulate siano esportate nell'Unione in caso di scadenza delle misure. Tuttavia, visti i notevoli volumi delle scorte accumulate, l'impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione potrebbe essere considerevole anche se solo una piccola percentuale di tali scorte giungesse sul mercato dell'Unione. |
|
(179) |
Inoltre, le enormi capacità inutilizzate dei produttori esportatori cinesi aumentano le probabilità di ingresso delle piastrelle di ceramica cinesi sul mercato dell'Unione. La Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori cinesi impiegano attrezzature simili o identiche a quelle utilizzate dall'industria dell'Unione e possono produrre piastrelle di qualità e design in larga misura analoghi a quelli dei produttori dell'Unione. Detto questo, dopo un'ulteriore analisi, la Commissione ha rilevato che non esistevano informazioni a sostegno dell'argomentazione che le piastrelle di ceramica fossero sensibili al prezzo e che, dal punto di vista dell'utente finale, l'unico fattore determinante sarebbe il prezzo. Non si può negare che il prezzo rappresenti quantomeno uno dei fattori decisivi per i clienti nella scelta di un prodotto specifico, insieme ad altri fattori quali marchio e moda, e vista la somiglianza tra le piastrelle di ceramica cinesi e dell'Unione, la Commissione ha rilevato che è probabile che le importazioni dei prodotti cinesi oggetto di dumping determinerebbero una riduzione dei prezzi dell'Unione con le conseguenze sopra illustrate (cfr. considerando da (173) a (178)]. |
|
(180) |
È pertanto probabile che le importazioni cinesi oggetto di dumping costringano i produttori di piastrelle di ceramica dell'Unione ad adeguare i prezzi al loro livello. Come indicato in precedenza al considerando (172), in media, le importazioni cinesi sono dichiarate a un prezzo significativamente inferiore al prezzo di mercato dell'Unione. |
|
(181) |
In secondo luogo, la Commissione ha esaminato gli effetti sui prezzi. Ha simulato quale sarebbe stato l'effetto se l'ingresso delle importazioni cinesi a basso prezzo sul mercato dell'Unione facesse scendere il prezzo a cui il prodotto in esame è venduto dall'industria dell'Unione. In base ai dati verificati dei produttori dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi per il PIR, un'ipotetica diminuzione dei prezzi del prodotto in esame da parte dei produttori europei al livello di quelli cinesi avrebbe come conseguenza una drastica riduzione della loro redditività e ingenti perdite pari al 47,52 %. |
|
(182) |
In terzo luogo, come alternativa, la Commissione ha ipotizzato che i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione scendano al livello dei prezzi medi di vendita degli esportatori cinesi a mercati terzi. Analogamente, in base a dati verificati dei produttori dell'Unione, la loro redditività si deteriorerebbe con notevoli perdite del 17,15 %. |
|
(183) |
La CCCMC ha asserito che le simulazioni svolte dalla Commissione erano errate. A suo parere, nel simulare l'impatto della riacquisizione di una quota di mercato del 6,5 % da parte delle importazioni cinesi, la Commissione non aveva tenuto conto delle diverse combinazioni di prodotto, dell'impossibilità di confrontare i prezzi e della (assenza di) concorrenza tra i tipi di prodotto. |
|
(184) |
La CCCMC ha altresì argomentato che nel simulare l'aumento dei costi di produzione derivanti dall'aumento delle vendite dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non aveva considerato le significative differenze tra i costi di produzione dei diversi tipi di prodotto e il fatto che le importazioni cinesi riguardassero solo un numero ridotto di NCP. |
|
(185) |
Inoltre, nel simulare gli effetti sui prezzi delle importazioni cinesi, la CCCMC ha argomentato che la Commissione si era basata solo su prezzi medi senza tener conto delle differenze di prezzo dei diversi tipi di piastrelle di ceramica, sebbene le importazioni cinesi fossero limitate e riguardassero solo un ridotto numero di tipi di prodotto. La CCCMC ha argomentato che, a causa delle notevoli differenze tra i tipi di piastrelle diceramica, non sussisteva un rapporto di concorrenza tra i diversi tipi di piastrelle di ceramica e, pertanto, i prezzi di un tipo di piastrelle di ceramica non potevano esercitare pressione sui prezzi di un altro tipo di piastrelle. Ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto condurre simulazioni per tipo di prodotto e non su base aggregata, come è avvenuto per il calcolo della sottoquotazione. |
|
(186) |
Pertanto, secondo la CCCMC, la Commissione non aveva valutato il rischio su un'adeguata base oggettiva che consentisse «conclusioni idonee e motivate» e non ha condotto un'analisi fondata su prove certe e su un esame obiettivo. |
|
(187) |
La Commissione ha ricordato innanzitutto di essere giunta alle conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio dopo aver analizzato una serie di elementi, quali la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattività del mercato dell'Unione, la politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nei mercati di altri paesi terzi e l'incidenza sulla situazione dell'industria dell'Unione (cfr. considerando da (164) a (172)]. Le simulazioni non hanno fatto altro che corroborare e confermare le conclusioni sulla reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure attualmente in vigore. |
|
(188) |
In secondo luogo, per svolgere le simulazioni, la Commissione ha potuto basarsi unicamente sui dati provenienti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e sui volumi e sui prezzi aggregati dei produttori esportatori nella RPC. Non ha preso in considerazione le informazioni relative ai tipi di prodotto e ai prezzi delle società non inserite nel campione. |
|
(189) |
Pertanto, la Commissione ha dovuto basarsi su una serie di ipotesi, compreso il product mix importato dalla RPC nel PIR e i relativi prezzi medi. Tali ipotesi non compromettono la correttezza dell'analisi. Piuttosto, la Commissione ha ritenuto di aver scelto, in considerazione di tutti gli altri elementi quali ad esempio la capacità di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, un approccio piuttosto prudenziale. Dall'analisi di altri elementi è emerso che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni nell'Unione avrebbero un volume molto più importante e riguarderebbero un mix di prodotti molto più ampio rispetto al PI iniziale. Le simulazioni hanno inoltre dimostrato che le potenziali importazioni future avrebbero notevoli ripercussioni negative sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e determinerebbero una reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
|
(190) |
La CCCMC ha anche argomentato che la conclusione sul rischio di reiterazione del pregiudizio era errata, in quanto la Commissione aveva riscontrato ripercussioni sui prezzi soltanto per un piccolo sottoinsieme di vendite dell'Unione. La sottoquotazione dei prezzi rilevata rappresentava solo l'1 % circa delle vendite totali dell'industria dell'Unione durante il PIR e l'8 % circa delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sul mercato dell'Unione durante il PIR. La CCCMC ha anche evidenziato il ridotto numero di tipi di prodotto (sei) venduti dai produttori esportatori cinesi durante il PIR (rispetto agli oltre cento venduti dall'industria dell'Unione) e dunque lo scarso livello di corrispondenza. |
|
(191) |
La Commissione ha innanzitutto ricordato che il caso in questione riguardava un riesame in previsione della scadenza. Le misure attualmente in vigore hanno determinato una significativa riduzione delle importazioni dalla RPC del prodotto interessato. Pertanto, l'analisi della sottoquotazione poteva essere condotta solo sulla base delle importazioni (inserite nel campione) e rappresentava solo uno dei vari elementi per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. |
|
(192) |
In secondo luogo, a differenza della valutazione nell'inchiesta originaria, la valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio ha una valenza previsionale. L'analisi della sottoquotazione delle scorse importazioni rappresentava solo uno degli indicatori in merito ai prezzi e al volume futuri dei produttori esportatori del prodotto interessato, e ai suoi effetti sull'industria dell'Unione. |
|
(193) |
In terzo luogo, dall'analisi dei prezzi delle importazioni dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione è emerso che, nonostante le misure, tutti i tipi di prodotto da loro esportati determinerebbero una sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. In tal caso, un maggiore volume e anche molti più tipi di prodotto sarebbero importati nell'Unione a prezzi che probabilmente determinerebbero una sottoquotazione di quelli dell'Unione. Ciò dimostra ulteriormente la sussistenza del rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
|
(194) |
La CCCMC ha altresì argomentato che la mancanza di un'analisi segmentata (per segmenti di società) ha viziato tutti i risultati relativi al (rischio di reiterazione del) pregiudizio. La CCCMC ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto fornire una valutazione del pregiudizio per segmento, in particolare per piccole, medie e grandi imprese, in modo da consentire alla CCCMC di esercitare i suoi diritti di difesa e di analizzare la posizione della CCCMC secondo cui non sussistevano motivi che lasciassero presumere la possibilità di reiterazione del pregiudizio. |
|
(195) |
La Commissione ha ritenuto che un'analisi del pregiudizio distinta per segmento non fosse idonea o necessaria nel presente riesame in previsione della scadenza. Inserendo nel campione produttori dell'Unione di diverse dimensioni in modo che ciascun segmento fosse rappresentato all'interno del campione, al fine di determinare il pregiudizio e di analizzarne il rischio, la situazione dei diversi segmenti si rifletteva automaticamente in tutti i risultati relativi al pregiudizio. Inoltre, conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento di base, la determinazione del pregiudizio è stata condotta per l'industria dell'Unione nel complesso, anziché per singoli produttori o gruppi di produttori. Il campione nel caso in questione è stato ritenuto rappresentativo della situazione dell'industria dell'Unione nel complesso, come esposto anche nei considerando da (19) a (25) e da (105) a (107) di cui sopra. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione. |
|
(196) |
La CCCMC ha infine argomentato che la Commissione avrebbe dovuto integrare la sua analisi della situazione dell'industria dell'Unione con un'analisi per gruppi di tipi di prodotto. Tuttavia, oltre alle considerazioni generali, né la CCCMC né altre parti interessate hanno fornito dettagli su quali specifici tipi di prodotto necessiterebbero di un'analisi separata – cfr. considerando (46). Inoltre, un'analisi segmentata non rientrava nell'inchiesta originaria. La Commissione non aveva alcun motivo di ritenere che una simile analisi fosse idonea e ha dunque considerato tale argomentazione infondata. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. |
|
(197) |
In considerazione di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l'abrogazione delle misure comporterebbe molto probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
G. INTERESSE DELL'UNIONE
1. Osservazioni preliminari
|
(198) |
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
2. Interesse dell'industria dell'Unione
|
(199) |
Durante il PIR l'industria dell'Unione si era ripresa dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In caso di abrogazione delle misure nei confronti della RPC, sussiste tuttavia il rischio di una reiterazione del pregiudizio, poiché l'industria dell'Unione sarebbe esposta alle importazioni in dumping dalla RPC che potrebbero avere volumi significativi ed esercitare una notevole pressione sui prezzi. Di conseguenza, la situazione economica dell'industria dell'Unione probabilmente si deteriorerebbe in maniera significativa per i motivi sopra indicati (cfr. considerando da (173) a (197)]. Il mantenimento delle misure, invece, apporterebbe certezza al mercato, consentendo all'industria dell'Unione di conservare la situazione economica positiva operando su un mercato equo e competitivo. |
|
(200) |
Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
3. Interesse degli importatori
|
(201) |
Al momento dell'apertura dell'inchiesta sono stati contattati oltre mille importatori/utilizzatori noti. Undici aziende hanno risposto al modulo di campionamento e tre aziende hanno compilato il questionario. |
|
(202) |
Due delle aziende si sono dichiarate contrarie al mantenimento delle misure e una di esse ha dichiarato che non sarebbe contraria alle misure se fossero mantenute a un livello inferiore. La restante azienda non aveva un parere specifico circa la scadenza o meno delle misure. |
|
(203) |
Tutte le tre aziende erano del parere che insieme alle misure, l'attuale tasso di cambio e i costi di trasporto rendono meno allettante l'importazione di piastrelle di ceramica dalla RPC e che le importazioni dalla RPC potrebbero non aumentare in maniera significativa in caso di scadenza delle misure. Al contempo, due dei tre importatori ritenevano che prima dell'imposizione di dazi antidumping, le importazioni dalla RPC fossero interessanti in termini di design e prezzi bassi. |
|
(204) |
Nell'inchiesta originaria, era stato concluso che l'istituzione delle misure non avrebbe avuto effetti significativi sull'attività degli importatori, che avrebbero potuto, tra l'altro, passare ad altre fonti di approvvigionamento. La Commissione ha osservato che, in realtà, durante il PIR, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla RPC era scesa all'1,7 %, le importazioni da altri paesi diversi dalla RPC avevano raggiunto una quota di mercato di quasi l'8 % (cfr. considerando (127)] rispetto al 5,3 % nel periodo dell'inchiesta originaria (15). Tali importazioni non sono state influenzate dai dazi in quanto non provenivano dalla Cina. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che la proroga delle misure non impedirebbe agli importatori dell'Unione di continuare ad acquistare prodotti simili da altre fonti. |
|
(205) |
Infine, la collaborazione piuttosto limitata degli importatori indipendenti indica che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti negativi significativi sugli importatori. |
4. Interesse degli utilizzatori
|
(206) |
Al momento dell'apertura tutti gli utilizzatori noti sono stati contattati insieme agli importatori. Tuttavia, non si è manifestato nessun utilizzatore o associazione di utilizzatori. Nel procedimento originario, la Commissione ha calcolato l'impatto delle misure sui consumatori finali ed è giunta alla conclusione che l'impatto in termini di aumento dei costi per m2 era limitato e ammontava a meno di 0,5 EUR/m2. Al contempo, il consumo medio annuo nell'Unione era pari a circa 2,2 m2 pro capite. L'impatto medio sui consumatori nell'Unione ammontava dunque a 1,1 EUR/m2 pro capite. Per gli stessi motivi esposti ai considerando da (182) a (184) del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, esso non è stato ritenuto significativo. La Commissione ha analizzato anche l'impatto delle misure su importatori, utilizzatori e fornitori che potrebbero essere soggetti a costi supplementari oppure a una carenza di approvvigionamento per via dell'istituzione delle misure. Si è concluso che l'istituzione delle misure non aveva avuto un effetto negativo significativo sulla loro attività. |
5. Ponderare gli interessi
|
(207) |
Nel ponderare gli interessi concorrenti, la Commissione ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole e di ripristinare un'effettiva concorrenza. Anche se il mantenimento delle misure tutelerebbe un'importante industria dell'Unione, comprese molte piccole e medie imprese, da una probabile reiterazione del pregiudizio, la collaborazione piuttosto limitata degli importatori e degli utilizzatori indica che il mantenimento delle misure non avrebbe effetti sproporzionatamente negativi su di loro. |
6. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione
|
(208) |
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della RPC. |
H. COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI
|
(209) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base a cui si intendono mantenere le misure esistenti nei confronti della RPC. È stato anche fissato un termine entro il quale esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Se giustificate, le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione. |
|
(210) |
Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica della RPC, istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, dovrebbero essere lasciate in vigore. |
|
(211) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907, originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle seguenti società è la seguente:
|
Società |
Dazio |
Codice addizionale TARIC |
|
Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd.; Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd.; |
32,0 % |
B938 |
|
Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd.; Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. |
13,9 % |
B939 |
|
Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd. |
29,3 % |
B009 |
|
Shandong Yadi Ceramics Co Ltd |
36,5 % |
B010 |
|
Società elencate nell'allegato I |
30,6 % |
|
|
Tutte le altre società |
69,7 % |
B999 |
3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuali specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti riportati nell'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Qualora un produttore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010), b) non è collegato ad alcun esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e c) successivamente alla fine del periodo dell'inchiesta, ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la Commissione può modificare l'allegato I aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale, e pertanto soggette al dazio medio ponderato del 30,6 %.
Articolo 3
Quando una dichiarazione di immissione in libera pratica è presentata per i prodotti di cui all'articolo 1, nel campo corrispondente della dichiarazione è indicato il numero di metri quadrati dei prodotti importati.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 238, del 15.9.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/782 della Commissione, del 19 maggio 2015, che aggiunge una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 917/2011 (GU L 124 del 20.5.2015, pag. 9).
(3) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2015/409 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 23).
(4) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 425 del 18.12.2015, pag. 20).
(5) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 336 del 13.9.2016, pag. 5).
(6) Sentenza della Corte di giustizia del 20 marzo 1985, causa C-264/82, Timex/Consiglio e Commissione, ECLI:EU:C:1985:119, punto 24.
(7) Decisione del presidente della Commissione europea, del 29 febbraio 2012, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore in taluni procedimenti in materia commerciale, GU L 107 del 19.4.2012, pag. 5.
(8) Come spiegato al considerando 10, i nomi dei produttori dell'Unione non possono essere comunicati per motivi di riservatezza.
(9) Si faccia anche riferimento alla sentenza nella causa C-687/13, punto 67, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München - Germania, Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH contro Hauptzollamt Regensburg Fliesen-Zentrum, sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2015.
(10) Fonte: The China Building Ceramics and Sanitary Ware Association («CBCSA») (sito web: http://www.china-china.cn)
(11) I pesi effettivi erano leggermente differenti da quelli impiegati nell'inchiesta originaria, stabiliti in base ai dati del 2008.
(12) Cfr. considerando 121 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.
(13) Durante l'inchiesta originaria (dal 2007 al 31 marzo 2010), le importazioni dalla RPC ammontavano in media a circa 65 milioni di m2 all'anno.
(14) Thailandia (2,18-35,49 %), Argentina (50,03 USD/m2), Brasile (da 3,34 USD/m2 a 6,42 USD/m2), Corea del Sud (da 9,07 % a 37,40 %), India (fino a 1,87 USD al m2), Messico (impegno di prezzo fob non inferiore a 6,72 USD/m2, o dazi da 2,9 USD/m2 a 12,42 USD/m2), e Pakistan (5,21 %-59,18 %). Fonte: allegato 22 della domanda, sito Internet dell'OMC per le relazioni semestrali ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'accordo dai vari paesi, e pubblicazione del ministero indiano delle Finanze.
(15) Cfr. considerando 78 del regolamento (UE) n. 258/2011 della Commissione, del 16 marzo 2011, che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, GU L 70 del 17.3.2011, pag. 5.
ALLEGATO I
Produttori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione o a cui non è stato concesso il trattamento individuale:
|
Nome |
Codice addizionale TARIC |
|
Dongguan He Mei Ceramics Co., Ltd |
B132 |
|
Dongpeng Ceramic (Qingyuan) Co., Ltd |
B133 |
|
Eagle Brand Ceramics Industrial (Heyuan) Co., Ltd |
B134 |
|
Enping City Huachang Ceramic Co., Ltd |
B135 |
|
Enping Huiying Ceramics Industry Co., Ltd |
B136 |
|
Enping Yungo Ceramic Co., Ltd |
B137 |
|
Foshan Aoling Jinggong Ceramics Co., Ltd |
B138 |
|
Foshan Bailifeng Building Materials Co., Ltd |
B139 |
|
Foshan Bragi Ceramic Co., Ltd |
B140 |
|
Foshan City Fangyuan Ceramic Co., Ltd |
B141 |
|
Foshan Gaoming Shuncheng Ceramic Co., Ltd |
B142 |
|
Foshan Gaoming Yaju Ceramics Co., Ltd |
B143 |
|
Foshan Guanzhu Ceramics Co., Ltd |
B144 |
|
Foshan Huashengchang Ceramic Co., Ltd |
B145 |
|
Foshan Jiajun Ceramics Co., Ltd |
B146 |
|
Foshan Mingzhao Technology Development Co., Ltd |
B147 |
|
Foshan Nanhai Jingye Ceramics Co., Ltd |
B148 |
|
Foshan Nanhai Shengdige Decoration Material Co., Ltd |
B149 |
|
Foshan Nanhai Xiaotang Jinzun Border Factory Co., Ltd |
B150 |
|
Foshan Nanhai Yonghong Ceramic Co., Ltd |
B151 |
|
Foshan Oceanland Ceramics Co., Ltd |
B152 |
|
Foshan Oceano Ceramics Co., Ltd |
B153 |
|
Foshan Sanshui Hongyuan Ceramics Enterprise Co., Ltd |
B154 |
|
Foshan Sanshui Huiwanjia Ceramics Co., Ltd |
B155 |
|
Foshan Sanshui New Pearl Construction Ceramics Industrial Co., Ltd |
B156 |
|
Foshan Shiwan Eagle Brand Ceramic Co., Ltd |
B157 |
|
Foshan Shiwan Yulong Ceramics Co., Ltd |
B158 |
|
Foshan Summit Ceramics Co., Ltd |
B159 |
|
Foshan Tidiy Ceramics Co., Ltd |
B160 |
|
Foshan VIGORBOOM Ceramic Co., Ltd |
B161 |
|
Foshan Xingtai Ceramics Co., Ltd |
B162 |
|
Foshan Zhuyangyang Ceramics Co., Ltd |
B163 |
|
Fujian Fuzhou Zhongxin Ceramics Co., Ltd |
B164 |
|
Fujian Jinjiang Lianxing Building Material Co., Ltd |
B165 |
|
Fujian Minqing Jiali Ceramics Co., Ltd |
B166 |
|
Fujian Minqing Ruimei Ceramics Co., Ltd |
B167 |
|
Fujian Minqing Shuangxing Ceramics Co., Ltd |
B168 |
|
Gaoyao Yushan Ceramics Industry Co., Ltd |
B169 |
|
Guangdong Bode Fine Building Materials Co., Ltd |
B170 |
|
Guangdong Foshan Redpearl Building Material Co., Ltd |
B171 |
|
Guangdong Gold Medal Ceramics Co., Ltd |
B172 |
|
Guangdong Grifine Ceramics Co., Ltd |
B173 |
|
Guangdong Homeway Ceramics Industry Co., Ltd |
B174 |
|
Guangdong Huiya Ceramics Co., Ltd |
B175 |
|
Guangdong Juimsi Ceramics Co., Ltd |
B176 |
|
Guangdong Kaiping Tilee's Building Materials Co., Ltd |
B177 |
|
Guangdong Kingdom Ceramics Co., Ltd |
B178 |
|
Guangdong Monalisa Ceramics Co., Ltd |
B179 |
|
Guangdong New Zhong Yuan Ceramics Co., Ltd Shunde Yuezhong Branch |
B180 |
|
Guangdong Ouya Ceramic Co., Ltd |
B181 |
|
Guangdong Overland Ceramics Co., Ltd |
B182 |
|
Guangdong Qianghui (QHTC) Ceramics Co., Ltd |
B183 |
|
Guangdong Sihui Kedi Ceramics Co., Ltd |
B184 |
|
Guangdong Summit Ceramics Co., Ltd |
B185 |
|
Guangdong Tianbi Ceramics Co., Ltd |
B186 |
|
Guangdong Winto Ceramics Co., Ltd |
B187 |
|
Guangdong Xinghui Ceramics Group Co., Ltd |
B188 |
|
Guangning County Oudian Art Ceramic Co., Ltd |
B189 |
|
Guangzhou Cowin Ceramics Co., Ltd |
B190 |
|
Hangzhou Nabel Ceramics Co., Ltd |
B191 |
|
Hangzhou Nabel Group Co., Ltd |
B192 |
|
Hangzhou Venice Ceramics Co., Ltd |
B193 |
|
Heyuan Becarry Ceramics Co., Ltd |
B194 |
|
Guangdong Luxury Micro-crystal stone Technology Co., Ltd |
B195 |
|
Hitom Ceramics Co., Ltd |
B196 |
|
Huiyang Kingtile Ceramics Co., Ltd |
B197 |
|
Jiangxi Ouya Ceramics Co., Ltd |
B198 |
|
Jingdezhen Tidiy Ceramics Co., Ltd |
B199 |
|
Kim Hin Ceramics (Shanghai) Co., Ltd |
B200 |
|
Lixian Xinpeng Ceramic Co., Ltd |
B201 |
|
Louis Valentino (Inner Mongolia) Ceramic Co., Ltd |
B202 |
|
Louvrenike (Foshan) Ceramics Co., Ltd |
B203 |
|
Nabel Ceramics (Jiujiang City) Co., Ltd |
B204 |
|
Ordos Xinghui Ceramics Co., Ltd |
B205 |
|
Qingdao Diya Ceramics Co., Ltd |
B206 |
|
Qingyuan Guanxingwang Ceramics Co., Ltd |
B207 |
|
Qingyuan Oudian Art Ceramic Co., Ltd |
B208 |
|
Qingyuan Ouya Ceramics Co., Ltd |
B209 |
|
RAK (Gaoyao) Ceramics Co., Ltd |
B210 |
|
Shandong ASA Ceramic Co., Ltd |
B211 |
|
Shandong Dongpeng Ceramic Co., Ltd |
B212 |
|
Shandong Jialiya Ceramic Co., Ltd |
B213 |
|
Shanghai CIMIC Holdings Co., Ltd |
B214 |
|
Sinyih Ceramic (China) Co., Ltd |
B215 |
|
Sinyih Ceramics (Penglai) Co., Ltd |
B216 |
|
Southern Building Materials and Sanitary Co., Ltd of Qingyuan |
B217 |
|
Tangshan Huida Ceramic Group Co., Ltd |
B218 |
|
Tangshan Huida Ceramic Group Huiquin Co., Ltd |
B219 |
|
Tegaote Ceramics Co., Ltd |
B220 |
|
Tianjin (TEDA) Honghui Industry & Trade Co., Ltd |
B221 |
|
Topbro Ceramics Co., Ltd |
B222 |
|
Xingning Christ Craftworks Co., Ltd |
B223 |
|
Zhao Qing City Shenghui Ceramics Co., Ltd |
B224 |
|
Zhaoqing Jin Ouya Ceramics Company Limited |
B225 |
|
Zhaoqing Zhongheng Ceramics Co., Ltd |
B226 |
|
Zibo Hualiansheng Ceramics Co., Ltd |
B227 |
|
Zibo Huaruinuo Ceramics Co., Ltd |
B228 |
|
Shandong Tongyi Ceramics Co., Ltd |
B229 |
|
Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd |
B293 |
|
Everstone Industry (Qingdao) Co., Ltd |
B998 |
ALLEGATO II
Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare nella fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:
|
1) |
nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale; |
|
2) |
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di piastrelle di ceramica venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) in (paese). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte. (Data e firma)» |
DECISIONI
|
23.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/57 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2180 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2017
di proroga della decisione di esecuzione (UE) 2016/412 che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato
[notificata con il numero C(2017) 7488]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione (2) consente agli Stati membri di autorizzare, in deroga all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2.3 della stessa direttiva, l'introduzione nell'Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada a determinate condizioni. |
|
(2) |
Poiché sussistono tuttora le circostanze che giustificano l'autorizzazione e non vi sono nuove informazioni che indichino la necessità di una revisione delle condizioni specifiche, occorre prorogare detta autorizzazione. |
|
(3) |
In base all'esperienza tratta dall'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, è opportuno prorogare l'autorizzazione di un anno. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/412. |
|
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2016/412, la data «31 dicembre 2017» è sostituita da «31 dicembre 2018».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/412 della Commissione, del 17 marzo 2016, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva del Consiglio 2000/29/CE in relazione al legno di frassino originario del Canada o ivi lavorato (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 41).
|
23.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2181 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico
[notificata con il numero C(2017) 7661]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nell'Unione. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi. Esso prevede, tra l'altro, programmi di sorveglianza per alcune TSE e l'adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE. |
|
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione (2) stabilisce misure di salvaguardia temporanee per la malattia del dimagrimento cronico (CWD). Essa è stata adottata in seguito al rilevamento di cinque casi di CWD nei cervidi in Norvegia nel 2016. Si trattava del primo rilevamento della CWD in Europa e del primo caso naturale di CWD nelle renne a livello mondiale. Poiché la CWD è una malattia infettiva, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia vi è il rischio che essa possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e in altre regioni nonché nel territorio di altri Stati membri dell'Unione e nei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) (Stati EFTA-SEE). |
|
(3) |
Il 2 dicembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla CWD nei cervidi (il parere dell'EFSA) (3). Il parere dell'EFSA raccomandava l'attuazione di un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono gli Stati membri e gli Stati EFTA-SEE in cui è presente una popolazione di renne e/o alci. Il parere dell'EFSA sottolineava che l'obiettivo del programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbe essere la conferma o l'esclusione della presenza della CWD in paesi in cui non è mai stata rilevata e in paesi in cui è stata rilevata, al fine di effettuare una stima della prevalenza e della distribuzione geografica della CWD. A oggi la CWD non è stata rilevata nell'Unione e, per quanto concerne gli Stati EFTA-SEE, è stata rilevata solo in Norvegia. |
|
(4) |
A seguito dell'adozione del parere dell'EFSA, l'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione (4) al fine di prevedere un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in taluni Stati membri e in Stati EFTA-SEE in cui sono presenti popolazioni di cervidi che potrebbero essere state esposte alla CWD, per un periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 (il programma triennale di sorveglianza della CWD). Scopo del programma triennale di sorveglianza della CWD è ottenere un quadro chiaro della situazione epidemiologica in materia di CWD nei cervidi in Europa. |
|
(5) |
Tra gennaio 2017 e settembre 2017 la Norvegia ha informato la Commissione e gli Stati membri, tramite le relazioni in formato elettronico di cui all'allegato III, capitolo B, parte I, lettera B, del regolamento (CE) n. 999/2001, di tre ulteriori casi di CWD rilevati in renne selvatiche, oltre ai cinque casi di CWD rilevati in Norvegia nel 2016 in renne selvatiche e alci selvatiche. |
|
(6) |
Il parere dell'EFSA evidenzia anche che l'uso di richiami a base di urina naturale di cervidi aumenta la probabilità di introdurre la CWD nell'Unione e raccomanda l'adozione di misure intese a ridurre la probabilità che essa sia introdotta tramite richiami a base di urina naturale di cervidi. L'infettività della CWD è presente nell'urina, che riveste un ruolo nella trasmissione e nella diffusione della CWD. L'urina utilizzata nei richiami da caccia, se derivata da cervidi infetti, può pertanto provocare la contaminazione di aree in cui la CWD non era presente in precedenza. Il parere dell'EFSA raccomanda pertanto di sospendere l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi. |
|
(7) |
Tenendo conto delle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA, è pertanto opportuno estendere le misure di salvaguardia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 ai richiami da caccia a base di urina di cervidi vietando l'importazione nell'Unione di richiami da caccia a base di urina di cervidi da paesi terzi, lo spostamento di partite di richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi originari della Norvegia verso l'Unione e la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone della Svezia e della Finlandia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918. |
|
(8) |
Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 dovrebbe inoltre essere prolungato, tenendo conto del rilevamento di nuovi casi di CWD in Norvegia e in attesa dell'esito del programma triennale di sorveglianza della CWD. È pertanto opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di applicazione di tale atto. |
|
(9) |
È altresì necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 a seguito delle modifiche apportate agli articoli di tale atto dalla presente decisione. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918. |
|
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 è così modificata:
|
1) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis 1. L'importazione nell'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi da paesi terzi è vietata. 2. Lo spostamento verso l'Unione di partite di richiami da caccia a base di urina derivata da cervidi originari della Norvegia è vietato. 3. La produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari delle zone elencate nell'allegato sono vietati.»; |
|
2) |
all'articolo 4, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»; |
|
3) |
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 296 dell'1.11.2016, pag. 21).
(3) Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids, The EFSA Journal (2017);15(1):46.
(4) Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 14).
ALLEGATO
«ALLEGATO
1. Zone della Svezia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) ed e), all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, e all'articolo 3 bis, paragrafo 3
|
— |
la contea di Norrbotten, |
|
— |
la contea di Västerbotten, |
|
— |
la contea di Jämtland, |
|
— |
la contea del Västernorrland, |
|
— |
il comune di Älvdalen nella contea di Dalarna, |
|
— |
i comuni di Nordanstig, Hudiksvall e Söderhamn nella contea di Gävleborg. |
2. Zone della Finlandia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e all'articolo 3 bis, paragrafo 3
|
— |
l'area situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia. |