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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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I Atti legislativi |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DECISIONI
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/1 |
DECISIONE (UE) 2017/2152 DEL CONSIGLIO
del 15 novembre 2017
recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 1 della decisione n. 189/2014/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Francia a prorogare al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione l'applicazione, nel suo territorio continentale, di un'accisa di aliquota sull'alcol inferiore all'aliquota integrale stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3) e ad applicare un'aliquota del prelievo denominato «cotisation sur les boissons alcooliques» («VSS») inferiore all'aliquota integrale applicabile conformemente al diritto nazionale francese a tale rum «tradizionale». |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 189/2014/UE, le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS applicabili a detto rum «tradizionale» sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro («hlpa»). |
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(3) |
Il 22 settembre 2016 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di un adeguamento tecnico inteso ad aumentare il contingente da 120 000 a 144 000 hlpa. La domanda era corredata di una relazione che riuniva le informazioni atte a giustificare l'adeguamento richiesto. Nel 2016 i produttori di rum «tradizionale» non hanno potuto beneficiare di un accesso sufficiente al mercato della Francia metropolitana. I tassi di crescita previsti necessitavano di un contingente di 144 400 hlpa, volume raggiunto alla fine del 2016. Il contingente annuale di 120 000 hlpa dovrebbe quindi essere portato a 144 000 hlpa. |
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(4) |
Le misure autorizzate dalla decisione n. 189/2014/UE del Consiglio devono essere oggetto di analisi e di revisione approfondita dell'intero sistema. Tale analisi deve tener conto della relazione presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 189/2014/UE. |
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(5) |
Il contingente di 120 000 hlpa per il 2016 è stato utilizzato prima della fine del 2016. Senza un aumento retroattivo di tale contingente a decorrere dal 1o gennaio 2016, i pregiudizi subiti dai produttori di rum«tradizionale» sarebbero ingenti e probabilmente irreparabili. Le relazioni fra i produttori di rum «tradizionale» e la grande distribuzione in Francia sono disciplinate da contratti annuali che prevedono un impegno sui volumi consegnati, sul prezzo d'acquisto nonché su eventuali sconti e promozioni. L'esaurimento del contingente ha generato un aumento imprevedibile della fiscalità a posteriori per i quantitativi in superamento del contingente, laddove i produttori di rum «tradizionale» non potevano prevedere all'inizio dell'anno, vale a dire al momento della stipula dei contratti, l'eventualità di un superamento né l'intensità di tale superamento. In assenza di aumento retroattivo del contingente i produttori di rum «tradizionale» subiranno perdite importanti per i quantitativi che superano il contingente. È opportuno pertanto autorizzare l'aumento retroattivo del contingente a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
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(6) |
Gli altri parametri della decisione n. 189/2014/UE sono rimasti invariati e un'analisi economica indipendente condotta dai servizi della Commissione conclusasi nel luglio 2016 ha confermato che le importazioni in Francia di rum «tradizionale» proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione hanno riguardato solo una piccola parte del consumo totale di alcol in Francia. Per tale motivo la presenza di un'aliquota ridotta non rischia di generare distorsioni della concorrenza sul mercato del rum in Francia né sul mercato unico. |
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(7) |
La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. |
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(8) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 189/2014/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione n. 189/2014/UE è modificata come segue:
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1) |
all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le aliquote ridotte dell'accisa e le aliquote ridotte della VSS di cui all'articolo 1 da applicare al rum di cui all'articolo 2 sono limitate a:
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2) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, tranne:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
J. AAB
(1) Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 1).
(3) Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2153 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(2) |
In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa, il 10 settembre 2017, di elezioni governatoriali nella città di Sebastopoli illegalmente annessa, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La persona di cui all'allegato del presente regolamento è aggiunta all'elenco che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. REPS
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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«161. |
Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович Овсянников) |
Data di nascita: 21.2.1977 Luogo di nascita: Omsk, USSR |
“Governatore di Sebastopoli”. Ovsyannikov è stato eletto “governatore di Sebastopoli” in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa. Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato “governatore facente funzione di Sebastopoli”. In tale veste, ha operato per un'ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, ed in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche. Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, e in occasione dell'anniversario del “referendum” illegale in Crimea ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta “unità di autodifesa” che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa. |
21.11.2017» |
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2154 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2017
che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione, È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretti dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. |
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(2) |
Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti. |
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(3) |
Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento. |
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(4) |
La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione, pertanto, dovrebbe essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente. |
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(5) |
Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra. |
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(6) |
Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita. |
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(7) |
Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti. |
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(8) |
Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti. |
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(9) |
Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaustivamente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto. |
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(10) |
Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto. |
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(11) |
Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti. |
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(12) |
Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto. |
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(13) |
Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i rischi associati a tale conto e il suo livello di segregazione, oltre alla possibilità di modificare in qualsiasi momento la struttura del conto. |
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(14) |
Gli accordi di compensazione indiretta possono essere causa di rischi specifici. Pertanto, è necessario che tutte le parti degli accordi di compensazione indiretta, inclusi i partecipanti diretti e le CCP, individuino, sorveglino e gestiscano costantemente i rischi concreti derivanti da tali accordi. A tal fine, particolarmente importante è un adeguato scambio di informazioni fra clienti e partecipanti diretti. I partecipanti diretti dovrebbero comunque assicurarsi che tali informazioni siano utilizzate unicamente per la gestione dei rischi e per la costituzione dei margini e che non sia fatto un uso illecito delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. |
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(15) |
Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, si impone che le disposizioni del presente regolamento e le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. |
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(16) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
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(17) |
A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per
a) «cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;
b) «cliente indiretto»: il cliente del cliente come definito alla lettera a);
c) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;
d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto come definito alla lettera b);
e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto come definito alla lettera d).
Articolo 2
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti
1. Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
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a) |
il cliente è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimenti se fosse stabilita nell'Unione; |
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b) |
il cliente presta servizi di compensazione indiretta a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali per la prestazione di detti servizi; |
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c) |
il partecipante diretto ha accettato i termini e le condizioni generali di cui alla lettera b) del presente paragrafo. |
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
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a) |
i termini e le condizioni generali di cui al paragrafo 1, lettera b); |
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b) |
l'impegno del cliente di onorare tutti gli obblighi del cliente indiretto nei confronti del partecipante diretto rispetto alle operazioni coperte dall'accordo di compensazione indiretta. |
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati.
3. La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.
Articolo 3
Obblighi della CCP
1. La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto.
2. La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.
3. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.
Articolo 4
Obblighi del partecipante diretto
1. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi.
I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta.
2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:
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a) |
un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti; |
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b) |
un conto omnibus con le attività e posizioni detenute dal cliente per conto dei suoi clienti indiretti, in cui il partecipante diretto provvede affinché le posizioni di un cliente indiretto non siano portate in compensazione delle posizioni di un altro cliente indiretto e le attività di un cliente indiretto non possano essere utilizzate per coprire le posizioni di un altro cliente indiretto. |
3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:
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a) |
un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a); |
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b) |
un conto segregato avente il solo scopo di detenere le attività e posizioni dei clienti indiretti di ciascun cliente che il partecipante diretto detiene in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b). |
5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta.
6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:
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a) |
provvedere affinché le procedure di cui al paragrafo 5 consentano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, e includere una procedura dettagliata per comunicare ai clienti indiretti l'inadempimento del cliente e il periodo di tempo previsto per liquidare le attività e posizioni di tali clienti indiretti; |
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b) |
dopo la conclusione delle procedure di gestione dell'inadempimento a seguito dell'inadempimento di un cliente, restituire prontamente al cliente, per il conto dei clienti indiretti, eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni. |
7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:
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a) |
includere nelle procedure di cui al paragrafo 5:
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b) |
assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il trasferimento delle attività e posizioni detenute da un cliente inadempiente per conto dei suoi clienti indiretti ad un altro cliente o partecipante diretto che sia stato designato dai clienti indiretti pertinenti del cliente inadempiente, su richiesta degli stessi e senza dover ottenere il consenso del cliente inadempiente. Per tale altro cliente o partecipante diretto corre l'obbligo di accettare tali attività e posizioni unicamente qualora detto altro cliente o partecipante diretto abbia precedentemente instaurato un rapporto contrattuale con i clienti indiretti di cui trattasi impegnandosi in tal senso; |
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c) |
garantire che le procedure di cui al paragrafo 5 permettano la pronta liquidazione di tali attività e posizioni a seguito dell'inadempimento di un cliente, inclusa la liquidazione di tali attività e posizioni a livello della CCP, qualora il trasferimento di cui alla lettera b) non sia stato effettuato per qualsivoglia ragione entro un periodo predeterminato come specificato negli accordi di compensazione indiretta; |
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d) |
a seguito della liquidazione di tali attività e posizioni, assumersi l'obbligo contrattuale di avviare le procedure per il pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione a ciascuno dei clienti indiretti; |
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e) |
qualora il partecipante diretto non sia stato in grado di individuare i clienti indiretti o di concludere l'iter di pagamento dei proventi derivanti dalla liquidazione di cui alla lettera d) a ciascuno dei clienti indiretti, restituire prontamente al cliente per il conto degli stessi eventuali rimanenze dovute risultanti dalla liquidazione di dette attività e posizioni. |
8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.
Articolo 5
Obblighi del cliente
1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto.
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente.
3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti.
4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto.
5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4.
6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione.
7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7.
8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto.
9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
Articolo 6
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto
1. Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:
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a) |
il cliente indiretto è un ente creditizio autorizzato o un'impresa di investimento autorizzata o un'entità stabilita in un paese terzo che sarebbe considerata un ente creditizio o un'impresa di investimento se fosse stabilita nell'Unione; |
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b) |
il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
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c) |
le attività e posizioni del secondo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). |
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati.
2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:
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a) |
il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto; |
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b) |
il cliente e il cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il partecipante diretto, né il secondo cliente indiretto. |
3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a),
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a) |
l'articolo 4, parafgrafi 1, 5, 6 e 8, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto; |
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b) |
l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente. |
4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b),
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a) |
l'articolo 4, paragrafi 5 e 6, si applica al cliente come se quest'ultimo fosse un partecipante diretto; |
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b) |
l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano al cliente indiretto come se quest'ultimo fosse un cliente. |
Articolo 7
Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto
1. Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
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a) |
il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto sono enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate o entità stabilite in un paese terzo che sarebbero considerate un ente creditizio o un'impresa di investimento se fossero stabilite nell'Unione; |
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b) |
il partecipante diretto e il cliente fanno parte dello stesso gruppo, ma non il cliente indiretto; |
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c) |
il cliente indiretto e il secondo cliente indiretto fanno parte dello stesso gruppo, ma non il terzo cliente indiretto; |
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d) |
il secondo cliente indiretto e il terzo cliente indiretto stipulano per iscritto un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
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e) |
le attività e posizioni del terzo cliente indiretto sono detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). |
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati.
2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:
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a) |
l'articolo 4, paragrafi 1, 5, 6 e 8, si applica sia al cliente che al cliente indiretto come se questi fossero partecipanti diretti; |
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b) |
l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 5, paragrafi 2, 3, 6, 8 e 9, si applicano sia al cliente indiretto che al secondo cliente indiretto, come se questi fossero clienti. |
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.
(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(3) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/13 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2155 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2017
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli accordi di compensazione indiretta non dovrebbero accrescere il rischio di controparte per le CCP, i partecipanti diretti, i clienti, i clienti indiretti o ulteriori livelli di clienti indiretti, e le attività e posizioni dei clienti indiretti dovrebbero beneficiare di un adeguato livello di protezione. È pertanto essenziale che, a prescindere dalla tipologia, tali accordi soddisfino le condizioni minime per tutelare detti soggetti. A tal fine le parti coinvolte negli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere soggette a obblighi specifici e gli accordi di compensazione indiretta dovrebbero essere ammessi unicamente qualora soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento. |
|
(2) |
Poiché le attività e posizioni della controparte cui sono prestati i servizi di compensazione indiretta dovrebbero beneficiare di una protezione equivalente a quella di cui agli articoli 39 e 48 del regolamento (UE) n. 648/2012, i diversi concetti di cliente indiretto sono cruciali per il presente regolamento e dovrebbero essere ivi definiti. |
|
(3) |
Tenendo conto del fatto che i partecipanti diretti dovrebbero rientrare nella definizione di partecipanti ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e per garantire ai clienti indiretti un livello di protezione equivalente a quello accordato ai clienti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, i clienti che prestano servizi di compensazione indiretta dovrebbero essere enti creditizi, imprese di investimento ovvero entità di paesi terzi equivalenti a enti creditizi o imprese di investimento. |
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(4) |
La più intensa attività d'intermediazione fra una CCP e i vari livelli di clienti indiretti impone ulteriori passaggi operativi, ulteriori conti nonché soluzioni tecnologiche e flussi di elaborazione più complessi. Ne deriva una maggior complessità degli accordi di compensazione indiretta rispetto agli accordi di compensazione per il cliente. Questo grado di ulteriore intermediazione dovrebbe pertanto essere mitigato con prescrizioni che impongono una scelta di strutture di conto per gli accordi di compensazione indiretta che sia alternativa e operativamente più semplice rispetto a quella per gli accordi di compensazione per il cliente. |
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(5) |
Gli accordi di compensazione per il cliente prevedono l'offerta di conti segregati individualmente. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta, tuttavia, oltre ai conti indiretti omnibus che consentono di compensare le posizioni di svariati clienti indiretti nello stesso conto omnibus, si dovrebbe offrire unicamente una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda, dotato di un meccanismo di trasferimento del margine richiamato (e, se concordato, di margine eccedente quello richiamato) che partendo dal cliente indiretto risalga direttamente alla CCP, senza che siano ammesse compensazioni delle posizioni dei vari clienti indiretti sullo stesso conto indiretto omnibus su base lorda. Questo meccanismo consente di distinguere, in modo analogo a ciò che accade coi conti segregati individuali, fra la garanzia e le posizioni detenute per conto di un cliente indiretto specifico, da una parte, e la garanzia e le posizioni detenute per conto del cliente o di altri clienti indiretti dall'altra. |
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(6) |
Inoltre, anche se le attività e posizioni detenute in una struttura di conto omnibus su base lorda per accordi di compensazione indiretta possono ancora essere esposte alle perdite di un altro cliente indiretto, poiché tali attività e posizioni sono combinate fra loro in un unico conto, la velocità con cui è possibile individuare tali attività e posizioni e, se del caso, liquidarle a seguito di un inadempimento contribuisce a ridurre al minimo tale eventuale perdita. |
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(7) |
Al contempo, questo meccanismo consente anche di avere una struttura di conto molto più semplice che riduce i costi e la complessità, rispetto ai conti segregati individuali, permettendo altresì di distinguere la garanzia e le posizioni dei vari clienti indiretti e garantendo, pertanto, un livello di protezione equivalente a quello offerto da un conto segregato individuale. L'obbligo di offrire conti indiretti omnibus su base lorda non dovrebbe, tuttavia, precludere la possibilità di offrire conti indiretti segregati individualmente a clienti indiretti nell'ambito di accordi di compensazione cui prendono parte una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti. |
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(8) |
Al fine di agevolare l'accesso alla compensazione centrale, razionalizzando i servizi di compensazione e semplificando le relazioni commerciali fra i partecipanti diretti, i clienti e i clienti indiretti, alcuni gruppi offrono servizi di compensazione tramite due entità che fanno capo allo stesso gruppo, che fungono da intermediari nella prestazione dei servizi. Per analoghe ragioni, il gruppo del cliente a volte utilizza un'entità per trattare direttamente con il partecipante diretto e un'altra entità per trattare direttamente con il cliente indiretto, generalmente perché questa seconda entità è stabilita nella giurisdizione del cliente indiretto. In questi casi, i servizi di compensazione sono razionalizzati fra le varie attività economiche del gruppo e anche la relazione commerciale fra partecipanti diretti, clienti e clienti indiretti risulta semplificata. Purché soddisfino le condizioni specifiche di garanzia affinché non siano innalzati i rischi di controparte e sia garantito un adeguato livello di protezione alla compensazione indiretta, questi tipi di accordi dovrebbero essere consentiti. |
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(9) |
Nelle catene di compensazione indiretta che comportano la partecipazione di altri soggetti oltre a una CCP, un partecipante diretto, un cliente e un unico livello di clienti indiretti, il ricorso a conti segregati individualmente potrebbe portare a un inatteso livello di difficoltà tecnica, in quanto si dovrebbe gestire l'eventuale inadempimento di una o più delle controparti della catena in presenza di una molteplicità di conti segregati individualmente. L'offerta di conti segregati individualmente in un contesto di catene ancora più estese potrebbe essere fuorviante per le controparti che ricercano il livello di protezione normalmente associato ai conti segregati individualmente, dato che potrebbe non essere possibile conseguire un tale livello di protezione in alcune di queste catene più estese. Onde evitare il rischio derivante da questo falso presupposto, con queste catene di compensazione indiretta più estese dovrebbero essere ammessi solo i conti segregati omnibus, purché le controparti che effettuano la compensazione tramite tali accordi siano informate esaustivamente del livello di segregazione e dei rischi associati a quel tipo di conto. |
|
(10) |
Per garantire che l'importo del margine richiamato nell'ambito di una struttura di conto indiretto omnibus su base lorda sia analogo a quello che sarebbe stato richiamato utilizzando un conto di compensazione indiretta segregato individualmente, la CCP dovrebbe essere informata sulle posizioni detenute per conto del cliente indiretto, al fine di calcolare in base al cliente indiretto l'ammontare della richiesta di margine al cliente indiretto. |
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(11) |
Per garantire l'equivalenza con la compensazione per il cliente, il partecipante diretto dovrebbe attuare procedure volte ad agevolare il trasferimento delle posizioni del cliente indiretto a un cliente alternativo, a seguito dell'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. Per la stessa ragione, un partecipante diretto dovrebbe anche attuare delle procedure volte a liquidare le posizioni e le attività dei clienti indiretti e a restituire i proventi della liquidazione a tali clienti indiretti, se noti. Laddove, per qualsivoglia ragione, non sia possibile restituire i proventi della liquidazione direttamente ai clienti indiretti interessati, i proventi della liquidazione dovrebbero essere restituiti al cliente inadempiente per il conto dei suoi clienti indiretti. |
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(12) |
Dovrebbero essere attuate procedure affinché, in caso di inadempimento di un cliente, possano essere divulgate le informazioni sull'identità dei clienti indiretti e il partecipante diretto sia in grado di distinguere le attività e posizioni appartenenti a ciascun cliente indiretto. |
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(13) |
Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta dovrebbe offrire al cliente indiretto una scelta di strutture di conto. Tuttavia, è possibile che il cliente indiretto non abbia comunicato al cliente tale scelta entro un ragionevole lasso di tempo. In tal caso, quel cliente dovrebbe poter fornire al cliente indiretto servizi di compensazione indiretta tramite una qualsiasi struttura di conto, purché il cliente comunichi al cliente indiretto la struttura di conto utilizzata, i rischi associati a tale conto e il suo livello di segregazione, oltre alla possibilità di modificare in qualsiasi momento la struttura del conto. |
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(14) |
Gli accordi di compensazione indiretta possono essere causa di rischi specifici. Pertanto, è necessario che tutte le parti degli accordi di compensazione indiretta, inclusi i partecipanti diretti e le CCP, individuino, sorveglino e gestiscano costantemente i rischi concreti derivanti da tali accordi. A tal fine, particolarmente importante è un adeguato scambio di informazioni fra clienti e partecipanti diretti. I partecipanti diretti dovrebbero comunque assicurarsi che tali informazioni siano utilizzate unicamente per la gestione dei rischi e per la costituzione dei margini e che non sia fatto un uso illecito delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. |
|
(15) |
Per motivi di coerenza e al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e quelle adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 (3) si applichino a decorrere dalla stessa data. |
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(16) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
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(17) |
A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
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(18) |
Il regolamento delegato (UE) 149/2013 della Commissione (5) dovrebbe essere pertanto modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione
Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione è così modificato:
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(1) |
all'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) «accordo di compensazione indiretta»: l'insieme dei rapporti contrattuali fra i prestatori e i beneficiari dei servizi di compensazione indiretta forniti da un cliente, un cliente indiretto o un secondo cliente indiretto;». |
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(2) |
All'articolo 1, sono aggiunte le seguenti lettere d) ed e): «d) «secondo cliente indiretto»: il cliente del cliente indiretto; e) «terzo cliente indiretto»: il cliente del secondo cliente indiretto.». |
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(3) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte dei clienti 1. Un cliente può fornire servizi di compensazione indiretta a clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
2. Il cliente di cui al paragrafo 1 e il cliente indiretto stipulano, per iscritto, un accordo di compensazione indiretta. L'accordo di compensazione indiretta comprende almeno i seguenti termini contrattuali:
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta sono chiaramente documentati. 3. La CCP non può impedire la conclusione di accordi di compensazione indiretta stipulati a condizioni commerciali ragionevoli.». |
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(4) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Obblighi della CCP 1. La CCP apre e mantiene i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4, in conformità con la richiesta del partecipante diretto. 2. La CCP che detiene le attività e posizioni di svariati clienti indiretti in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), tiene registrazioni separate delle posizioni di ciascun cliente indiretto, calcola i margini relativamente a ciascun cliente indiretto e riscuote gli importi relativi a tali margini su base lorda, in base alle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3. 3. La CCP individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di accordi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati.». |
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(5) |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Obblighi del partecipante diretto 1. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta opera a condizioni commerciali ragionevoli e rende noti pubblicamente i termini e le condizioni generali applicati per la prestazione di tali servizi. I termini e le condizioni generali di cui al primo comma comprendono i requisiti minimi in termini di risorse finanziarie e capacità operativa per i clienti che forniscono servizi di compensazione indiretta. 2. Il partecipante diretto che presta servizi di compensazione indiretta apre e mantiene almeno i seguenti conti, in conformità con la richiesta del cliente:
3. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni per conto di svariati clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), trasmette quotidianamente alla CCP tutte le informazioni necessarie affinché la CCP possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. Tali informazioni si basano sulle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4. 4. Il partecipante diretto che fornisce servizi di compensazione indiretta apre e mantiene presso la CCP almeno i conti indicati di seguito, in conformità con la richiesta avanzata dal cliente:
5. Il partecipante diretto predispone procedure per gestire l'inadempimento di un cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta. 6. Il partecipante diretto che detiene le attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera a), è tenuto a:
7. Il partecipante diretto che detiene attività e posizioni di clienti indiretti in un conto di cui al paragrafo 2, lettera b), è tenuto a:
8. Il partecipante diretto individua, sorveglia e gestisce i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla sua resilienza rispetto agli sviluppi negativi dei mercati. Il partecipante diretto predispone procedure interne affinché le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 8, non possano essere usate a fini commerciali.». |
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(6) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Obblighi del cliente 1. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta offre ai clienti indiretti una scelta almeno fra i tipi di conti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e provvede affinché tali clienti indiretti siano informati esaustivamente in merito ai vari livelli di segregazione e sui rischi associati a ciascun tipo di conto. 2. Il cliente di cui al paragrafo 1 attribuisce uno dei tipi di conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ai clienti indiretti che non hanno operato una scelta in merito entro un ragionevole lasso di tempo determinato dal cliente. Il cliente comunica senza indebiti ritardi al cliente indiretto i rischi associati al tipo di conto attribuito. Il cliente indiretto può optare per un altro tipo di conto in qualsiasi momento, facendone richiesta scritta al cliente. 3. Il cliente che presta servizi di compensazione indiretta tiene registrazioni e conti separati per poter distinguere le attività e posizioni proprie da quelle detenute per conto dei suoi clienti indiretti. 4. Qualora le attività e posizioni di svariati clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente trasmette quotidianamente al partecipante diretto tutte le informazioni necessarie affinché il partecipante diretto possa individuare le posizioni detenute per conto di ciascun cliente indiretto. 5. Il cliente che fornisce servizi di compensazione indiretta, in conformità con la scelta dei suoi clienti indiretti, chiede al partecipante diretto di aprire e mantenere presso la CCP i conti di cui all'articolo 4, paragrafo 4. 6. Il cliente fornisce ai propri clienti indiretti informazioni sufficienti che consentano loro di individuare la CCP e il partecipante diretto tramite cui è stata compensata la loro posizione. 7. Qualora le attività e posizioni di uno o più clienti indiretti siano detenute dal partecipante diretto in un conto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), il cliente inserisce negli accordi di compensazione indiretta stipulati con i propri clienti indiretti tutti i termini e le condizioni necessari per garantire che, in caso di inadempimento di tale cliente, il partecipante diretto possa prontamente restituire ai clienti indiretti i proventi derivanti dalla liquidazione delle attività e posizioni detenute per conto di tali clienti indiretti conformemente all'articolo 4, paragrafo 7. 8. Il cliente fornisce al partecipante diretto informazioni sufficienti per individuare, sorvegliare e gestire i rischi concreti derivanti dalla prestazione di servizi di compensazione indiretta che possano influire sulla resilienza del partecipante diretto. 9. Il cliente stipula accordi per garantire che, in caso di eventuale inadempimento, tutte le informazioni in suo possesso riguardo ai suoi clienti indiretti siano messe immediatamente a disposizione del partecipante diretto, inclusa l'identità dei clienti indiretti di cui all'articolo 5, paragrafo 4.». |
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(7) |
È inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del cliente indiretto 1. Il cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a secondi clienti indiretti unicamente se le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei requisiti di cui al paragrafo 2 e ottemperano a tutte le condizioni indicate di seguito:
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui alla lettera b) sono chiaramente documentati. 2. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 1, le parti degli accordi di compensazione indiretta soddisfano uno dei seguenti requisiti:
3. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera a):
4. Per quanto concerne gli accordi di compensazione indiretta stipulati dalle parti nella situazione di cui al paragrafo 2, lettera b):
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8. |
È inserito il seguente articolo 5 ter: «Articolo 5 ter Requisiti per la prestazione di servizi di compensazione indiretta da parte del secondo cliente indiretto 1. Il secondo cliente indiretto può fornire servizi di compensazione indiretta a terzi clienti indiretti unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:
Tutti gli aspetti dell'accordo di compensazione indiretta di cui al primo comma, lettera d), sono chiaramente documentati. 2. Qualora i secondi clienti indiretti forniscano servizi di compensazione indiretta ai sensi del paragrafo 1:
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Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).
(3) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2156 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2017
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kiełbasa piaszczańska» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kiełbasa piaszczańska» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kiełbasa piaszczańska» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Kiełbasa piaszczańska» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 205 del 29.6.2017, pag. 70.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2157 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata («NC») allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci. |
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(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione (3), un prodotto costituito da una miscela di alcole etilico (70 % in peso) e benzina (benzina per autoveicoli) conforme alla norma EN 228 (30 % in peso) è stato classificato nel codice NC 2207 20 00. |
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 (4), la Commissione ha introdotto una nota complementare 12 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata. La motivazione in base alla quale il prodotto contemplato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è stato classificato nel codice NC 2207 20 00 dovrebbe essere allineata alle norme contenute nella suddetta nota complementare, al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria di specifiche miscele di alcole etilico ed altre sostanze e garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione. La descrizione del prodotto figurante nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 dovrebbe inoltre chiarire che il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2012 della Commissione, del 12 marzo 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 73 del 13.3.2012, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2014 della Commissione, del 10 giugno 2014, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 26).
ALLEGATO
«ALLEGATO
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Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
||||||
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(1) |
(2) |
(3) |
||||||
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Prodotto avente la seguente composizione (% in peso):
Il prodotto è utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per veicoli a motore. Il prodotto è trasportato alla rinfusa. |
2207 20 00 |
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 12 del capitolo 22, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 20 00 . Il prodotto è una miscela di alcole etilico e benzina (benzina per autoveicoli). La percentuale di benzina (benzina per autoveicoli) contenuta nel prodotto lo rende inidoneo al consumo umano, ma non ne impedisce l'utilizzo a fini industriali (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2207 , quarto paragrafo). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2207 20 00 come alcole etilico denaturato. |
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/2158 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2017
che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 è inteso a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in relazione alla sicurezza degli alimenti. Esso definisce «igiene degli alimenti» le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto. I pericoli per la sicurezza alimentare si presentano quando gli alimenti sono esposti ad agenti pericolosi che ne determinano la contaminazione. I pericoli alimentari possono essere di natura biologica, chimica o fisica. |
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(2) |
L'acrilammide è un contaminante secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio (2) e, in quanto tale, costituisce un pericolo chimico nella catena alimentare. |
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(3) |
L'acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L'acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè. |
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(4) |
Dato che in alcuni prodotti alimentari i tenori di acrilammide sono risultati notevolmente più elevati rispetto a quelli rilevati in prodotti comparabili della stessa categoria, la raccomandazione 2013/647/UE della Commissione (3) ha invitato le autorità competenti degli Stati membri ad effettuare indagini sui metodi di produzione e di trasformazione utilizzati dagli operatori del settore alimentare se il tenore di acrilammide rilevato in uno specifico prodotto alimentare è risultato superiore ai valori indicativi stabiliti nell'allegato di detta raccomandazione. |
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(5) |
Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sull'acrilammide negli alimenti (4). Sulla base di studi effettuati su animali l'Autorità conferma le conclusioni delle precedenti valutazioni, secondo le quali l'acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i consumatori in tutte le fasce di età. Essendo l'acrilammide presente in un'ampia gamma di alimenti di uso quotidiano tale preoccupazione riguarda tutti i consumatori, ma i bambini costituiscono la fascia di età più esposta in base al peso corporeo. I possibili effetti nocivi dell'acrilammide sul sistema nervoso, sullo sviluppo prenatale e postnatale e sulla riproduzione maschile non sono stati considerati motivo di preoccupazione, sulla base dei livelli di esposizione alimentare attuali. I livelli attuali di esposizione alimentare all'acrilammide per le varie fasce di età destano preoccupazione in relazione ai suoi effetti cancerogeni. |
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(6) |
Tenuto conto delle conclusioni dell'Autorità in merito agli effetti cancerogeni dell'acrilammide e in assenza di misure coerenti e obbligatorie che le imprese del settore alimentare devono applicare al fine di ridurre il tenore di acrilammide, è necessario garantire la sicurezza alimentare e ridurre la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori stabilendo le opportune misure di attenuazione. Il tenore di acrilammide può essere ridotto adottando una strategia di attenuazione, ad esempio attuando buone pratiche in materia di igiene e applicando procedure basate sui principi dell'analisi dei pericoli e punti critici di controllo (procedure HACCP). |
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(7) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono seguire le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del suddetto regolamento e ricorrere, se del caso, a campionatura e analisi per mantenere i loro risultati. A tale riguardo la fissazione di obiettivi, ad esempio livelli di riferimento, può orientare l'applicazione delle norme d'igiene, garantendo nel contempo la riduzione del livello di esposizione a determinati pericoli. Le misure di attenuazione garantirebbero una minore presenza di acrilammide negli alimenti. Al fine di verificare la conformità con i livelli di riferimento occorre accertarsi dell'efficacia delle misure di attenuazione mediante campionatura ed analisi. |
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(8) |
È pertanto opportuno che nelle misure di attenuazione siano individuate le fasi della trasformazione degli alimenti durante le quali si potrebbe formare acrilammide negli alimenti e siano illustrati interventi atti a ridurre il tenore di acrilammide nei suddetti prodotti alimentari. |
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(9) |
Le misure di attenuazione di cui al presente regolamento si fondano sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e hanno dimostrato di poter ridurre il tenore di acrilammide senza compromettere la qualità del prodotto e la sua sicurezza per quanto riguarda la contaminazione microbica. Le suddette misure di attenuazione sono state stabilite in seguito ad un'ampia consultazione delle organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore alimentare interessati, i consumatori e gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri. Nel caso in cui fra le misure di attenuazione figuri l'uso di additivi alimentari e altre sostanze, gli additivi e le altre sostanze dovrebbero essere utilizzati in conformità della loro autorizzazione d'uso. |
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(10) |
I livelli di riferimento sono indicatori di risultati da utilizzare per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione e si basano sull'esperienza e sull'occorrenza del contaminante in grandi categorie di alimenti. Essi dovrebbero essere fissati al livello più basso ragionevolmente raggiungibile con l'applicazione di tutte le misure di attenuazione pertinenti. I livelli di riferimento dovrebbero essere determinati tenendo conto dei dati di occorrenza più recenti della banca dati dell'Autorità, partendo dal presupposto che all'interno di un'ampia categoria di alimenti il tenore di acrilammide, nel 10-15 % della produzione con i tenori più elevati, di solito può essere ridotto mediante l'applicazione di buone pratiche. Si riconosce che le categorie di alimenti indicate sono in certi casi ampie e che per determinati alimenti all'interno di un'ampia categoria possono esistere condizioni di produzione, geografiche o stagionali o caratteristiche del prodotto che non consentono di raggiungere i livelli di riferimento, pur applicando tutte le misure di attenuazione. In questi casi l'operatore del settore alimentare dovrebbe essere in grado di provare di avere applicato le pertinenti misure di attenuazione. |
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(11) |
I livelli di riferimento dovrebbero essere periodicamente riesaminati dalla Commissione al fine di stabilire livelli più bassi, a riprova della continua riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti. |
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(12) |
Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono generalmente operatori su piccola scala. Di conseguenza le misure di attenuazione sono adattate alla natura della loro attività. Gli operatori del settore alimentare che fanno parte oppure operano in franchising di un'azienda interconnessa di più ampie dimensioni e sono riforniti a livello centrale dovrebbero tuttavia applicare misure di attenuazione supplementari praticabili per aziende operanti su più vasta scala, in quanto tali misure riducono ulteriormente la presenza di acrilammide negli alimenti e possono essere attuate da parte di tali aziende. |
|
(13) |
L'efficacia delle misure di attenuazione nel ridurre il tenore di acrilammide dovrebbe essere verificata mediante campionatura e analisi. È opportuno stabilire requisiti per la campionatura e l'analisi che devono essere effettuate dagli operatori del settore alimentare. Per quanto riguarda la campionatura, si dovrebbero stabilire prescrizioni relative ad analisi e frequenza al fine di garantire che i risultati analitici ottenuti siano rappresentativi della loro produzione. Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono esonerati dall'obbligo di campionare e analizzare la loro produzione per accertare la presenza di acrilammide, dato che un tale obbligo imporrebbe un onere sproporzionato alla loro attività. |
|
(14) |
Oltre alla campionatura e all'analisi effettuate dagli operatori del settore, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) impone agli Stati membri di eseguire periodicamente controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti. La campionatura e l'analisi effettuate dagli Stati membri nel contesto dei controlli ufficiali dovrebbero essere conformi alle procedure di campionamento e ai criteri di analisi stabiliti in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004. |
|
(15) |
Per integrare le misure previste dal presente regolamento è opportuno prendere in considerazione la fissazione di livelli massimi per l'acrilammide in taluni prodotti alimentari in conformità del regolamento (CEE) n. 315/93, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. |
|
(16) |
L'attuazione delle misure di attenuazione da parte degli operatori del settore alimentare potrebbe comportare modifiche dei loro processi di produzione attuali: è quindi opportuno prevedere un periodo transitorio che preceda l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento. |
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(17) |
Le misure di cui presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione nel settore alimentare, gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari di cui al paragrafo 2 applicano le misure di attenuazione di cui agli allegati I e II a norma dell'articolo 2, al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento di cui all'allegato IV.
2. I prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 sono:
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a) |
patate fritte tagliate a bastoncino, altri prodotti tagliati fritti e patatine (chips), ottenuti a partire da patate fresche; |
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b) |
patatine, snack, cracker e altri prodotti a base di patate ottenuti a partire da pasta di patate; |
|
c) |
pane; |
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d) |
cerali per la prima colazione (escluso il porridge); |
|
e) |
prodotti da forno fini: biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato), nonché cracker, pane croccanti e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali); |
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f) |
caffè:
|
|
g) |
succedanei del caffè; |
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h) |
alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6); |
Articolo 2
Misure di attenuazione
1. Gli operatori del settore alimentare che producono e immettono sul mercato i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, applicano le misure di attenuazione di cui all'allegato I.
2. In deroga al paragrafo 1, gli operatori del settore alimentare che producono alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio applicano le misure di attenuazione di cui all'allegato II, parte A.
3. Gli operatori del settore alimentare di cui al paragrafo 2 che operano in impianti sotto controllo diretto e nel quadro di un marchio o di una licenza commerciale, come parte o franchising di un'azienda interconnessa di più ampie dimensioni e secondo le istruzioni dell'operatore del settore alimentare che fornisce a livello centrale i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, applicano le misure di attenuazione supplementari di cui all'allegato II, parte B.
4. In caso di superamento dei livelli di riferimento gli operatori del settore alimentare riesaminano le misure di attenuazione applicate e adeguano i processi e i controlli al fine di raggiungere i livelli di acrilammide più bassi che si possano ragionevolmente ottenere, inferiori ai livelli di riferimento di cui all'allegato IV. In tale contesto gli operatori del settore alimentare tengono conto della sicurezza dei prodotti alimentari, delle specifiche condizioni di produzione e geografiche o delle caratteristiche del prodotto.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
|
1. |
le definizioni di «alimento», «operatore del settore alimentare», «commercio al dettaglio», «immissione sul mercato» e «consumatore finale» di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). |
|
2. |
Per «livelli di riferimento» si intendono gli indicatori di risultati utilizzati per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione e basati sull'esperienza e sull'occorrenza del contaminante in ampie categorie di alimenti. |
Articolo 4
Campionatura e analisi
1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, predispongono un programma per la campionatura e l'analisi dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
2. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all'allegato I che hanno applicato.
3. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 3, tengono un registro delle misure di attenuazione di cui all'allegato II, parti A e B, che hanno applicato.
4. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, effettuano la campionatura e l'analisi per determinare il tenore di acrilammide nei prodotti alimentari in conformità delle prescrizioni stabilite nell'allegato III e registrano i relativi risultati.
5. Se dalla campionatura e dall'analisi risulta che il tenore di acrilammide non è inferiore ai livelli di riferimento stabiliti nell'allegato IV, gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, riesaminano senza indugio le misure di attenuazione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4.
6. A titolo di deroga, il presente articolo non si applica agli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Tali operatori del settore alimentare devono essere in grado di fornire la prova dell'applicazione delle misure di attenuazione di cui all'allegato II, parte A.
Articolo 5
Riesame dei livelli di riferimento relativi all'acrilammide
I livelli di riferimento relativi alla presenza dell'acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'allegato IV sono riesaminati dalla Commissione ogni tre anni e, per la prima volta, entro tre anni dall'inizio dell'applicazione del presente regolamento.
Il riesame dei livelli di riferimento si basa sui dati di occorrenza dell'acrilammide contenuti nella banca dati dell'Autorità relativi al periodo di revisione e trasmessi alla banca dati dell'Autorità dalle autorità competenti e dagli operatori del settore alimentare.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'11 aprile 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
(3) Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione, dell'8 novembre 2013, sulle analisi dei tenori di acrilammide negli alimenti (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 15).
(4) The EFSA Journal (2015); 13(6):4104.
(5) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35).
(7) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
ALLEGATO I
MISURE DI ATTENUAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1
Quando le misure di attenuazione nel presente allegato comprendono l'uso di additivi alimentari e altre sostanze, gli additivi alimentari e le altre sostanze sono utilizzati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), (CE) n. 1333/2008 (2) e regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3).
I. PRODOTTI A BASE DI PATATE CRUDE
Scelta delle varietà adatte di patate
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1. |
Gli operatori del settore alimentare (di seguito «OSA») individuano e utilizzano le varietà di patate adatte al tipo di prodotto e con il più basso tenore di precursori dell'acrilammide, quali zuccheri riducenti (fruttosio e glucosio) e asparagina, secondo le condizioni regionali. |
|
2. |
Gli OSA utilizzano varietà di patate che sono state immagazzinate nelle condizioni applicabili ad una specifica varietà e per il periodo stabilito per una specifica varietà. Le patate immagazzinate sono utilizzate entro il periodo ottimale di immagazzinamento. |
|
3. |
Gli OSA identificano le varietà di patate con un basso potenziale di formazione di acrilammide nelle fasi di coltivazione, immagazzinamento e durante la trasformazione degli alimenti. I risultati sono documentati. |
Criteri di accettazione
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1. |
Nei contratti relativi alla fornitura di patate gli OSA specificano il tenore massimo di zuccheri riducenti e il quantitativo massimo di patate ammaccate, macchiate o danneggiate. |
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2. |
In caso di superamento del tenore specificato di zuccheri riducenti nelle patate e del quantitativo massimo di patate ammaccate, macchiate o danneggiate, gli OSA possono accettare la fornitura di patate specificando la necessità di adottare ulteriori misure di attenuazione possibili al fine di garantire che il tenore di acrilammide nel prodotto finale sia il più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto dei livelli di riferimento di cui all'allegato IV. |
Immagazzinamento e trasporto delle patate
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1. |
Se gli OSA gestiscono i propri impianti di immagazzinamento:
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|
2. |
Le partite di patate sono sottoposte ad un monitoraggio del tenore di zuccheri riducenti al momento della raccolta. |
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3. |
Gli OSA specificano le condizioni di trasporto delle patate in termini di temperatura e durata, soprattutto se le temperature esterne sono notevolmente più basse delle temperature applicate durante l'immagazzinamento, per garantire che la temperatura durante il trasporto non sia inferiore al regime di temperatura applicato durante l'immagazzinamento. Tali specifiche sono documentate. |
a) PATATINE FRITTE (CHIPS) OTTENUTE DA PATATE A FETTE
Ricetta e progettazione del processo
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1. |
In ogni progettazione di prodotto gli OSA specificano le temperature dell'olio all'uscita della friggitrice. Tali temperature devono essere le più basse possibili su una determinata linea per un determinato prodotto, nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti come il tipo di friggitrice e il relativo fabbricante, la varietà di patate, i solidi totali, il calibro delle patate, le condizioni di coltivazione, il tenore di zuccheri, la stagionalità e il tenore previsto di umidità del prodotto. |
|
2. |
Se per un determinato prodotto, una determinata progettazione o tecnologia la temperatura dell'olio all'uscita dalla friggitrice supera 168 °C, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è il più basso che si possa ragionevolmente ottenere e che rispetta il livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
|
3. |
In ogni progettazione di prodotto gli OSA specificano il tenore di umidità successivo alla frittura, che deve essere stabilito al più alto livello possibile e fattibile per una determinata linea di produzione e per un determinato prodotto, in conformità alle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti quali la varietà di patate, la stagionalità, il calibro dei tuberi e la temperatura all'uscita della friggitrice. Il tenore minimo di umidità non è inferiore all'1 %. |
|
4. |
Gli OSA effettuano una selezione per colore (manuale e/o ottico-elettronica) nella linea di produzione delle patatine fritte (chips) dopo la frittura. |
b) PATATE FRITTE TAGLIATE A BASTONCINO E ALTRI PRODOTTI FRITTI IN OLIO O IN FORNO OTTENUTI DA PATATE
Ricetta e progettazione del processo
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1. |
Le patate sono analizzate per stabilirne il tenore di zuccheri riducenti prima dell'uso, ad esempio mediante una prova di frittura, utilizzando i colori quali indicatori di un tenore potenzialmente elevato di zuccheri riducenti: circa 20-25 bastoncini ottenuti dal centro della patata sono fritti per valutarne il colore rispetto alla specifica relativa al colore, utilizzando una scala colorimetrica USDA/Munsell o scale colorimetriche calibrate specifiche dell'azienda, per i piccoli operatori. In alternativa può essere misurato il colore della frittura finita, utilizzando apparecchiature specifiche (ad esempio Agtron). |
|
2. |
Gli OSA eliminano i tuberi immaturi con un basso peso sott'acqua e un tenore elevato di zuccheri riducenti. L'eliminazione può essere effettuata immergendo i tuberi in una salamoia o utilizzando un sistema analogo grazie al quale i tuberi immaturi vengono a galla, oppure effettuando un prelavaggio delle patate per individuare i tuberi da scartare. |
|
3. |
Gli OSA rimuovono immediatamente gli scarti di taglio per evitare che nel prodotto finito cotto si trovino frammenti bruciati. |
|
4. |
Gli OSA sbollentano i bastoncini di patata per eliminare alcuni degli zuccheri riducenti dalla superficie esterna. |
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5. |
Gli OSA adeguano i regimi di sbollentatura alle specifiche caratteristiche qualitative delle materie prime in entrata e rispettano i limiti delle specifiche per il colore del prodotto finito. |
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6. |
Gli OSA impediscono lo scolorimento (enzimatico) e l'annerimento dopo la cottura dei prodotti a base di patate, ad esempio mediante l'applicazione di difosfato disodico (E450), che inoltre abbassa il pH dell'acqua di lavaggio e inibisce la reazione di imbrunimento. |
|
7. |
Deve essere evitato l'uso di zuccheri riducenti come agenti di imbrunimento. Essi possono essere utilizzati solo se necessario, per rimanere entro i limiti delle specifiche. Gli OSA controllano il colore del prodotto finito effettuando verifiche del colore del prodotto finito cotto. Se necessario, dopo la sbollentatura l'aggiunta controllata di destrosio consente di rispettare la specifica relativa al colore del prodotto finito. L'aggiunta controllata di destrosio dopo la sbollentatura determina un tenore più basso di acrilammide nel prodotto finito cotto che presenta lo stesso colore dei prodotti non sbollentati contenenti solo zuccheri riducenti accumulati in modo naturale. |
Informazioni per gli utilizzatori finali
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1. |
Per gli utilizzatori finali gli OSA indicano sulla confezione e/o tramite altri canali di comunicazione i metodi raccomandati per la preparazione degli alimenti specificando il tempo, la temperatura, la quantità in caso di preparazione in forno/frittura in olio/frittura in padella. Le istruzioni di cottura raccomandate per i consumatori sono riportate in modo chiaramente visibile sulle confezioni del prodotto, in conformità del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (4).
Le modalità di cottura raccomandate rispettano le specifiche del cliente e le prescrizioni per gli utilizzatori finali professionali e devono essere convalidate per tipo di prodotto al fine di garantire che i prodotti abbiano caratteristiche organolettiche ottimali al colore più chiaro tra quelli accettabili per il metodo di cottura specificato (ad esempio friggitrice, forno) e un tenore di acrilammide inferiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV. Gli OSA raccomandano agli utilizzatori finali diversi dai consumatori di mettere a disposizione degli operatori (ad esempio cuochi) strumenti atti a garantire buoni metodi di cottura, strumenti calibrati (ad esempio temporizzatori, curve di frittura, scale colorimetriche quali USDA/Munsell) e quantomeno fotografie nitide dei colori che devono avere i prodotti finali interessati. |
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2. |
Gli OSA raccomandano agli utilizzatori finali in particolare di:
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II. PATATINE (CHIPS), SNACK, CRACKER E ALTRI PRODOTTI A BASE DI PASTA DI PATATE
Materie prime
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1. |
Per ogni prodotto gli OSA specificano i valori bersaglio degli zuccheri riducenti negli ingredienti a base di patate disidratate. |
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2. |
Il valore bersaglio degli zuccheri riducenti per i prodotti in questione è fissato al livello più basso possibile tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella progettazione e nella produzione del prodotto finito, quali la quantità di ingredienti a base di patate nella composizione del prodotto, eventuali ulteriori misure di attenuazione, l'ulteriore lavorazione dell'impasto, la stagionalità e il tenore di umidità nel prodotto finito. |
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3. |
Se il tenore di zuccheri riducenti supera l'1,5 %, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è il più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
Ricetta e progettazione del processo
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1. |
Gli ingredienti a base di patate disidratate sono analizzati prima dell'uso o dal fornitore o dall'utilizzatore, al fine di accertare che il tenore di zuccheri non superi il livello specificato. |
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2. |
Nei casi in cui gli ingredienti a base di patate disidratate presentano un tenore di zuccheri che supera il livello specificato, gli OSA indicano le ulteriori misure di attenuazione da adottare al fine di garantire che il tenore di acrilammide nel prodotto finale sia il più basso che si possa ragionevolmente ottenere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
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3. |
Per ciascun prodotto gli OSA verificano se sia possibile ricorrere ad una sostituzione parziale degli ingredienti a base di patate con ingredienti aventi un potenziale inferiore di formazione di acrilammide. |
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4. |
Nei sistemi in cui è utilizzato un impasto umido gli OSA prendono in considerazione il ricorso alle seguenti sostanze, per quanto possibile, tenendo conto del fatto che tali sostanze possono non agire in sinergia nel produrre l'effetto di attenuazione, in particolare se si tratta specificamente dell'uso dell'asparaginasi e della riduzione dei livelli di pH:
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5. |
Per le patatine (chips), gli snack o i cracker a base di pasta di patate fritti, gli OSA specificano per ciascun prodotto le temperature dell'olio di frittura all'uscita della friggitrice, controllano tali temperature e tengono un registro in modo da poter dimostrare i controlli effettuati. |
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6. |
La temperatura dell'olio all'uscita dalla friggitrice deve essere la più bassa possibile su una determinata linea per un determinato prodotto, nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti come il tipo di friggitrice e il relativo fabbricante, il tenore di zuccheri e il tenore previsto di umidità del prodotto.
Se la temperatura all'uscita dalla friggitrice supera 175 °C, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è inferiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV. (Nota: la maggior parte dei prodotti in pellet sono fritti a temperature superiori a 175 °C a causa del tempo di frittura molto breve e delle temperature necessarie per ottenere la necessaria espansione e la consistenza desiderata di tali prodotti). |
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7. |
Per le patatine (chips), gli snack o i cracker a base di pasta di patate cotti al forno, gli OSA specificano per ciascun prodotto la temperatura di cottura all'uscita dal forno e tengono un registro in modo da poter dimostrare i controlli effettuati. |
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8. |
La temperatura all'uscita dal forno/dal processo di essiccazione deve essere la più bassa possibile su una determinata linea per un determinato prodotto, nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto di fattori pertinenti come il tipo di apparecchio, il tenore di zuccheri riducenti nella materia prima e il tenore di umidità del prodotto. |
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9. |
Se la temperatura alla fine della cottura/dell'essiccazione supera 175 °C, gli OSA presentano dati atti a dimostrare che il tenore di acrilammide nel prodotto finito è inferiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
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10. |
Per ciascun prodotto gli OSA specificano il tenore di umidità successivo alla frittura o alla cottura in forno, che deve essere stabilito al più alto livello possibile e fattibile per una determinata linea di produzione e per un determinato prodotto, in conformità alle norme di qualità e sicurezza alimentare e tenendo conto della temperatura all'uscita dalla friggitrice, della temperatura di cottura in forno o della temperatura di essiccazione. Il tenore di umidità nel prodotto finale non deve essere inferiore all'1,0 %. |
III. PRODOTTI DA FORNO FINI
Le misure di attenuazione del presente capo sono applicabili ai prodotti da forno fini quali biscotti, gallette, fette biscottate, barrette ai cereali, scones, coni, cialde, crumpets e pane con spezie (panpepato) e ai prodotti senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti quali cracker, pane croccante e sostituti del pane. In questa categoria per «cracker» si intende una galletta secca (prodotto da forno a base di farina di cereali), ad esempio cracker lievitati con bicarbonato, pane croccante con segale e pane azzimo.
Agronomia
Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:
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— |
seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto; |
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— |
seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine. |
Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.
Ricetta e progettazione del prodotto
Nel processo di fabbricazione gli OSA applicano le misure di attenuazione di seguito elencate.
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1. |
Per i prodotti pertinenti, gli OSA prendono in considerazione la possibilità di ridurre o sostituire completamente o parzialmente il bicarbonato di ammonio con agenti lievitanti alternativi, quali ad esempio:
Nell'ambito di tale considerazione gli OSA garantiscono che l'uso di tali agenti lievitanti alternativi non comporta cambiamenti delle proprietà organolettiche (sapore, aspetto, consistenza ecc.) né aumenta il tenore complessivo di sodio che influisce sull'identità del prodotto e sull'accettazione da parte dei consumatori. |
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2. |
Nei prodotti la cui progettazione lo consente, gli OSA sostituiscono il fruttosio o gli ingredienti che lo contengono, quali sciroppi e miele, con glucosio o zuccheri non riducenti quali saccarosio, in particolare nelle ricette che comprendono il bicarbonato di ammonio, ove possibile e tenendo conto del fatto che la sostituzione del fruttosio o di altri zuccheri riducenti può comportare cambiamenti dell'identità del prodotto dovuti alla perdita di aroma e colorazione. |
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3. |
Gli OSA utilizzano l'asparaginasi nei casi in cui è efficace e può ridurre il tenore di asparagina e di conseguenza il potenziale di formazione di acrilammide. Gli OSA tengono conto del fatto che l'effetto sul tenore di acrilammide dell'uso di asparaginasi è limitato o nullo nelle ricette ad alto contenuto di grassi, basso grado di umidità o pH elevato. |
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4. |
Qualora una caratteristica del prodotto lo consenta, gli OSA verificano se sia possibile sostituire parzialmente la farina di frumento con altre farine di cereali, ad esempio riso, tenendo conto del fatto che qualsiasi cambiamento avrà un impatto sul processo di cottura e sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti. Diversi tipi di cereali presentano tenori diversi di asparagina (i tenori più elevati si trovano nella segale e, in ordine decrescente, in avena, frumento, granturco e riso, che presenta i tenori più bassi). |
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5. |
Nella valutazione del rischio per i prodotti da forno fini gli OSA tengono conto dell'impatto degli ingredienti che possono incrementare il tenore di acrilammide nel prodotto finale e ricorrono ad ingredienti che non hanno tali effetti, pur mantenendo le caratteristiche fisiche e organolettiche (ad esempio mandorle tostate a temperature più basse e frutta secca quale fonte di fruttosio). |
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6. |
Gli OSA si accertano che i fornitori degli ingredienti sottoposti a trattamento termico che presentano un potenziale di formazione di acrilammide effettuino una valutazione dei rischi relativa all'acrilammide e attuino le opportune misure di attenuazione. |
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7. |
Gli OSA garantiscono che una modifica dei prodotti acquistati dai fornitori non determina un aumento dei tenori di acrilammide. |
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8. |
Gli OSA prendono in considerazione la possibilità di aggiungere acidi organici nel processo di produzione o di ridurre i livelli di pH, per quanto possibile e ragionevole, unitamente ad altre misure di attenuazione e tenuto conto del fatto che ciò può comportare cambiamenti delle caratteristiche organolettiche (doratura più lieve, modifica del sapore). |
Lavorazione
Nella fabbricazione di prodotti da forno fini gli OSA adottano le misure di attenuazione di seguito elencate e si accertano che le misure adottate siano compatibili con le caratteristiche del prodotto e le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.
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1. |
Gli OSA applicano il calore ad una temperatura e durante un tempo che consentono di ridurre con maggiore efficacia la formazione di acrilammide, ottenendo nel contempo le caratteristiche previste del prodotto. |
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2. |
Gli OSA aumentano il tenore di umidità del prodotto finale al fine di conseguire l'obiettivo stabilito di qualità dei prodotti, garantire la durata di conservazione richiesta e rispettare le norme di sicurezza alimentare. |
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3. |
I prodotti sono cotti fino al raggiungimento di una colorazione più lieve nel prodotto finale al fine di conseguire l'obiettivo stabilito di qualità dei prodotti, garantire la durata di conservazione richiesta e rispettare le norme di sicurezza alimentare. |
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4. |
Quando sviluppano nuovi prodotti, gli OSA tengono conto nella valutazione dei rischi delle dimensioni e della superficie di una determinata unità di prodotto, tenendo presente che un prodotto di piccole dimensioni potenzialmente presenta un tenore di acrilammide più elevato a causa dell'impatto del calore. |
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5. |
Dato che alcuni ingredienti impiegati nella fabbricazione di prodotti da forno fini possono aver subito ripetuti trattamenti termici (ad esempio cereali, noci o semi pretrattati, frutta secca ecc.) che determinano un tenore di acrilammide più elevato nei prodotti finali, gli OSA adeguano di conseguenza la progettazione del prodotto e il processo di produzione, in modo da rispettare i livelli di riferimento per l'acrilammide di cui all'allegato IV. In particolare, gli OSA non riutilizzano prodotti bruciati. |
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6. |
Per quanto riguarda le premiscele immesse sul mercato per essere cotte a casa o nelle strutture di ristorazione, gli OSA forniscono ai loro clienti istruzioni di preparazione affinché i tenori di acrilammide nei prodotti finali siano i più bassi che si possano ragionevolmente ottenere e inferiori ai livelli di riferimento. |
IV. CEREALI PER LA PRIMA COLAZIONE
Agronomia
Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:
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— |
seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto; |
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— |
seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine. |
Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.
Ricetta
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1. |
Dato che i prodotti a base di granturco e di riso tendono a contenere meno acrilammide rispetto a quelli ottenuti da frumento, segale, avena e orzo, gli OSA valutano la possibilità di utilizzare granturco e riso nello sviluppo di nuovi prodotti, ove opportuno e tenendo conto del fatto che qualsiasi modifica avrà un impatto sul processo di fabbricazione e sulle caratteristiche organolettiche dei prodotti. |
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2. |
Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), tenendo conto del loro impatto sulle caratteristiche organolettiche e sulle funzionalità di processo (formazione di agglomerati) e del fatto che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico. |
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3. |
Nella valutazione del rischio gli OSA tengono conto del contributo alla formazione di acrilammide proveniente da ingredienti essiccati trattati termicamente, quali noci torrefatte e tostate e frutti essiccati in forno, e utilizzano ingredienti alternativi se il suddetto contributo è tale da determinare nel prodotto finito un tenore di acrilammide superiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
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4. |
Per gli ingredienti trattati termicamente contenenti 150 microgrammi di acrilammide per chilogrammo (μg/kg) o più, gli OSA procedono nel modo seguente:
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5. |
Quando il cereale si presenta sotto forma di impasto a base di farina e il processo di produzione prevede tempo, temperatura e tenore di umidità sufficienti affinché l'asparaginasi possa ridurre il tenore di asparagina, gli OSA utilizzano l'asparaginasi ove necessario, a condizione che non vi siano effetti indesiderati sull'aroma o il rischio di attività enzimatica residua. |
Lavorazione
Nella fabbricazione di cereali per la prima colazione gli OSA applicano le misure di attenuazione di seguito elencate e si accertano che le misure adottate siano compatibili con le caratteristiche del prodotto e le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare.
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1. |
Attraverso la valutazione del rischio, gli OSA individuano le fasi critiche di trattamento termico nel processo di fabbricazione che generano acrilammide. |
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2. |
Dato che un aumento delle temperature di riscaldamento e dei tempi di riscaldamento determina tenori di acrilammide più elevati, gli OSA individuano una combinazione di temperatura e tempi di riscaldamento efficace ai fini di ridurre al minimo la formazione di acrilammide senza compromettere il sapore, la consistenza, il colore, la sicurezza e la durata di conservazione del prodotto. |
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3. |
Per evitare la generazione di picchi di acrilammide gli OSA controllano le temperature, i tempi e le velocità di alimentazione nella fase di riscaldamento per conseguire il seguente tenore minimo di umidità nel prodotto finale dopo il trattamento termico finale, al fine di realizzare l'obiettivo stabilito di qualità dei prodotti, garantire la durata di conservazione e rispettare le norme di sicurezza alimentare:
Gli OSA misurano il tenore di umidità ed esprimono la concentrazione di acrilammide nella sostanza secca per eliminare gli effetti distorsivi delle variazioni di umidità. |
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4. |
Il riutilizzo di un prodotto nel processo ha il potenziale di generare elevati livelli di acrilammide attraverso l'esposizione ripetuta alle fasi di trattamento termico. Gli OSA valutano pertanto l'impatto del riutilizzo sui tenori di acrilammide e riducono o eliminano il riutilizzo. |
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5. |
Gli OSA dispongono di procedure, quali i controlli e il monitoraggio della temperatura, intese a prevenire l'incidenza di prodotti bruciati. |
V. CAFFÈ
Ricetta
In relazione alla composizione delle miscele di caffè gli OSA, nella valutazione del rischio, tengono conto del fatto che i prodotti a base di chicchi Robusta presentano tendenzialmente tenori di acrilammide più elevati rispetto ai prodotti a base di chicchi della varietà Arabica.
Lavorazione
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1. |
Gli OSA individuano le condizioni di torrefazione critiche al fine di ridurre al minimo la formazione di acrilammide nel rispetto dell'obiettivo di profilo aromatico. |
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2. |
Il controllo delle condizioni di torrefazione è integrato in un programma di prerequisiti (PRP) facente parte delle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices, GMP). |
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3. |
Gli OSA esaminano la possibilità di ricorrere all'utilizzo dell'asparaginasi, per quanto possibile ed efficace nel ridurre la presenza di acrilammide. |
VI. SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CON TENORE DI CEREALI SUPERIORE AL 50 %
Agronomia
Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:
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seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto; |
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— |
seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine. |
Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.
Ricetta
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1. |
Dato che i prodotti a base di granturco e di riso tendono a contenere meno acrilammide rispetto a quelli ottenuti da frumento, segale, avena e orzo, gli OSA valutano la possibilità di utilizzare granturco e riso nello sviluppo di nuovi prodotti, ove opportuno e tenendo conto del fatto che qualsiasi modifica avrà un impatto sul processo di fabbricazione e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto. |
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2. |
Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), tenendo conto dell'impatto sulle caratteristiche organolettiche e sulle funzionalità di processo (formazione di agglomerati) e del fatto che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico. |
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3. |
Se i succedanei del caffè non sono composti esclusivamente da cereali, gli OSA utilizzano altri ingredienti che determinano un tenore di acrilammide inferiore dopo la lavorazione ad alta temperatura, se del caso. |
Lavorazione
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1. |
Gli OSA individuano le condizioni di torrefazione critiche al fine di ridurre al minimo la formazione di acrilammide nel rispetto dell'obiettivo di profilo aromatico. |
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2. |
Il controllo delle condizioni di torrefazione è integrato in un programma di prerequisiti (PRP) facente parte delle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices, GMP). |
VII. SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CON TENORE DI CICORIA SUPERIORE AL 50 %
Gli OSA acquistano soltanto cultivar a basso tenore di asparagina e si accertano che durante il periodo di crescita della cicoria non sia stato applicato azoto in modo eccessivo e tardivo.
Ricetta
Se i succedanei del caffè non sono composti esclusivamente da cicoria, vale a dire se il contenuto di cicoria è inferiore al 100 % e superiore al 50 %, gli OSA aggiungono altri ingredienti quali fibre di cicoria, cereali torrefatti, poiché tali ingredienti hanno dato prova della loro efficacia nel ridurre il tenore di acrilammide nel prodotto finale.
Lavorazione
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1. |
Gli OSA individuano le condizioni di torrefazione critiche al fine di ridurre al minimo la formazione di acrilammide nel rispetto dell'obiettivo di profilo aromatico. Le conclusioni sono documentate. |
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2. |
Il controllo delle condizioni di torrefazione è integrato nel sistema di gestione della sicurezza alimentare del fabbricante. |
VIII. BISCOTTI PER LA PRIMA INFANZIA E CEREALI PER LATTANTI (5)
Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:
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— |
seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto; |
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— |
seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine. |
Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.
Progettazione, lavorazione e riscaldamento del prodotto
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1. |
Gli OSA utilizzano asparaginasi per ridurre il tenore di asparagina nella materia prima farina, per quanto possibile. Gli OSA che non possono utilizzare asparaginasi a causa, ad esempio, dei requisiti di lavorazione o della progettazione dei prodotti, utilizzano materia prima farina a basso tenore di precursori dell'acrilammide, come il fruttosio, il glucosio e l'asparagina. |
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2. |
Durante l'elaborazione della ricetta gli OSA effettuano una valutazione che fornisce informazioni sugli zuccheri riducenti e l'asparagina e include opzioni per ottenere un tenore basso di zuccheri riducenti nella ricetta finale. La necessità della valutazione dipenderà dall'uso di asparaginasi nella ricetta. |
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3. |
Gli OSA si accertano che gli ingredienti sottoposti a trattamento termico che possono contribuire alla formazione di acrilammide siano ottenuti da fornitori in grado di dimostrare di aver adottato le opportune misure di attenuazione per ridurre la presenza di acrilammide in tali ingredienti. |
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4. |
Gli OSA dispongono di una procedura di controllo dei cambiamenti, volta a garantire che essi non effettuano cambiamenti di fornitore che determinano un aumento dell'acrilammide. |
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5. |
Se l'impiego di materie prime e ingredienti trattati termicamente comporta nel prodotto finale il superamento del livello di riferimento in relazione all'acrilammide di cui all'allegato IV, gli OSA riesaminano l'uso di tali prodotti al fine di ottenere il tenore di acrilammide più basso che si possa ragionevolmente raggiungere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
Ricetta
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1. |
Dato che i prodotti a base di granturco e di riso tendono a contenere meno acrilammide rispetto a quelli ottenuti da frumento, segale, avena e orzo, gli OSA valutano la possibilità di utilizzare granturco e riso nello sviluppo di nuovi prodotti, ove opportuno e tenendo conto del fatto che qualsiasi modifica avrà un impatto sul processo di fabbricazione e sulle caratteristiche organolettiche del prodotto. |
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2. |
Nella valutazione del rischio, in particolare, gli OSA tengono conto del fatto che i prodotti a base di cereali integrali e/o ad alto tenore di crusche di cereali contengono più acrilammide. |
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3. |
Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), tenendo conto dell'impatto sulle caratteristiche organolettiche e sulle funzionalità di processo (formazione di agglomerati) e del fatto che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico. |
|
4. |
Nella valutazione del rischio gli OSA quantificano il contributo alla formazione di acrilammide proveniente da ingredienti essiccati trattati termicamente, quali noci torrefatte e tostate e frutti essiccati in forno, e utilizzano ingredienti alternativi se il suddetto contributo è tale da determinare nel prodotto finito un tenore di acrilammide superiore al livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
Lavorazione
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1. |
Attraverso la valutazione del rischio, gli OSA individuano le fasi critiche di trattamento termico nel processo di fabbricazione che generano acrilammide. |
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2. |
Gli OSA misurano il tenore di umidità ed esprimono la concentrazione di acrilammide nella sostanza secca per eliminare gli effetti distorsivi delle variazioni di umidità. |
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3. |
Gli OSA individuano e applicano una combinazione di temperatura e tempi di riscaldamento efficace ai fini di ridurre al minimo la formazione di acrilammide senza compromettere il sapore, la consistenza, il colore, la sicurezza e la durata di conservazione del prodotto. |
|
4. |
Gli OSA controllano le temperature, i tempi e le velocità di alimentazione nella fase di riscaldamento. I sistemi di misurazione della velocità di alimentazione e della temperatura dovrebbero essere calibrati regolarmente e le relative condizioni di funzionamento controllate in rapporto a limiti prefissati. Tali operazioni devono essere integrate nelle procedure HACCP. |
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5. |
Il monitoraggio e il controllo del tenore di umidità del prodotto dopo le fasi critiche di trattamento termico hanno dato prova di efficacia nel contenere i tenori di acrilammide in alcuni processi; in tali circostanze quindi questo procedimento può costituire un'alternativa adeguata al controllo delle temperature e dei tempi di riscaldamento e va pertanto utilizzato. |
IX. ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA IN VASETTO (A BASSA ACIDITÀ E A BASE DI PRUGNE SECCHE) (6)
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1. |
Per la fabbricazione di alimenti per la prima infanzia in vasetto, gli OSA scelgono materie prime a basso tenore di precursori dell'acrilammide, ad esempio zuccheri riducenti quali il fruttosio e il glucosio, e asparagina. |
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2. |
Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:
Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi. |
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3. |
Nei contratti d'acquisto di purea di prugne secche gli OSA indicano obblighi atti a garantire che, nel processo di fabbricazione della purea di prugne secche, sono stati applicati regimi di trattamento termico volti a ridurre la presenza di acrilammide in tale prodotto. |
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4. |
Gli OSA si accertano che gli ingredienti sottoposti a trattamento termico che possono contribuire alla formazione di acrilammide siano ottenuti da fornitori in grado di dimostrare di aver adottato le opportune misure di attenuazione per ridurre la presenza di acrilammide in tali ingredienti. |
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5. |
Se l'impiego di materie prime e ingredienti trattati termicamente comporta nel prodotto finale il superamento del livello di riferimento in relazione all'acrilammide di cui all'allegato IV, gli OSA riesaminano l'uso di tali materie e ingredienti al fine di ottenere il tenore di acrilammide più basso che si possa ragionevolmente raggiungere al di sotto del livello di riferimento di cui all'allegato IV. |
Ricetta
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1. |
Nella valutazione del rischio in relazione all'acrilammide nei prodotti alimentari in questione gli OSA tengono conto del fatto che i prodotti a base di cereali integrali e/o ad alto tenore di crusche di cereali presentano un tenore più elevato di acrilammide. |
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2. |
Gli OSA scelgono varietà di patate dolci e di prugne secche con tenori il più possibile bassi di precursori dell'acrilammide, come zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e asparagina. |
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3. |
Gli OSA controllano i tassi di aggiunta quando aggiungono zuccheri riducenti (ad esempio fruttosio e glucosio) e ingredienti che li contengono (ad esempio miele), per motivi organolettici e inerenti alle funzionalità di processo (formazione di agglomerati), che possono fungere da precursori per la formazione di acrilammide se aggiunti prima delle fasi di trattamento termico. |
Lavorazione
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1. |
Gli OSA individuano, nel processo, le fasi cruciali di trattamento termico che generano i quantitativi più elevati di acrilammide al fine di orientare nel modo più efficace gli ulteriori interventi volti a contenere/ridurre i tenori di acrilammide. Tale obiettivo deve essere conseguito mediante una valutazione del rischio oppure una misurazione diretta del tenore di acrilammide nel prodotto prima e dopo ogni fase di trattamento termico. |
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2. |
Per evitare la generazione di picchi di acrilammide, gli OSA controllano temperature, tempi e velocità di alimentazione nella fase di riscaldamento. I sistemi di misurazione della velocità di alimentazione e della temperatura dovrebbero essere calibrati regolarmente e le relative condizioni di funzionamento controllate in rapporto a limiti prefissati. Tali operazioni devono essere integrate nelle procedure HACCP. |
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3. |
Gli OSA garantiscono che la riduzione del calore applicato volta a diminuire il tenore di acrilammide degli alimenti a bassa acidità e a base di prugne secche non incide sulla sicurezza microbiologica dei prodotti alimentari interessati. |
X. PANE
Agronomia
Nell'agricoltura contrattuale, in cui i prodotti agricoli sono forniti agli OSA direttamente dai «loro» produttori, gli OSA si accertano che i seguenti obblighi sono rispettati, al fine di evitare tenori elevati di asparagina nei cereali:
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— |
seguire le buone pratiche agricole in materia di concimazione, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di un tenore di zolfo equilibrato nel terreno e la corretta applicazione di azoto; |
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— |
seguire buone pratiche fitosanitarie al fine di garantire l'applicazione di buone pratiche in materia di misure protettive delle colture atte a prevenire le infezioni fungine. |
Gli OSA effettuano controlli volti a verificare l'effettiva applicazione dei suddetti obblighi.
Progettazione, lavorazione e riscaldamento del prodotto
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1. |
Gli OSA si accertano che il pane sia cotto fino al raggiungimento di una colorazione finale più chiara, al fine di ridurre la formazione di acrilammide tenendo conto delle possibilità tecniche e di progettazione dello specifico prodotto. |
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2. |
Gli OSA allungano i tempi di fermentazione del lievito tenendo conto della progettazione del prodotto e delle possibilità tecniche. |
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3. |
Gli OSA riducono il calore applicato ottimizzando temperatura e tempo di cottura nella misura del possibile. |
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4. |
Gli OSA forniscono le istruzioni per la cottura del pane quando quest'ultima deve essere ultimata a domicilio, in zone predisposte per la cottura, presso punti vendita o strutture di ristorazione. |
|
5. |
Gli OSA sostituiscono gli ingredienti che potenzialmente fanno aumentare i tenori di acrilammide nel prodotto finale se ciò è compatibile con la sua progettazione e con le possibilità tecniche; questo riguarda ad esempio l'uso di noci e semi torrefatti a temperature basse piuttosto che elevate. |
|
6. |
Gli OSA sostituiscono il fruttosio con il glucosio, soprattutto nelle ricette contenenti bicarbonato di ammonio (E503), qualora lo consenta la progettazione del prodotto e nella misura del possibile. Questo riguarda, ad esempio, la sostituzione dello sciroppo di zucchero invertito e del miele, che contengono livelli più elevati di fruttosio, con sciroppo di glucosio. |
|
7. |
Nei prodotti a basso tenore di umidità gli OSA utilizzano l'asparaginasi per ridurre il tenore di asparagina, per quanto possibile e tenendo conto della ricetta del prodotto, degli ingredienti, del tenore di umidità e del processo. |
(1) Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
(2) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
(3) Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
(5) Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013.
(6) Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013.
ALLEGATO II
PARTE A
MISURE DI ATTENUAZIONE DA APPLICARE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2
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1. |
Nel processo di fabbricazione di prodotti a base di patate gli OSA applicano le misure di attenuazione di seguito elencate.
Per la cottura delle patate a bastoncino è opportuno che gli OSA utilizzino le guide cromatiche disponibili, che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide. È opportuno che la guida cromatica che fornisce orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide sia esposta in modo visibile nei locali in cui il personale prepara gli alimenti. |
|
2. |
Gli OSA che producono pane e prodotti da forno fini applicano le misure di attenuazione di seguito elencate durante il processo di cottura.
I prodotti sono cotti fino al raggiungimento di una colorazione finale più chiara ed è evitata la doratura eccessiva della crosta qualora il colore scuro della crosta sia dovuto alla cottura intensa e non sia connesso alla specifica composizione o natura del pane. |
|
3. |
Nella preparazione di panini, gli OSA garantiscono che siano tostati fino al raggiungimento del colore ottimale. Nella produzione di questi specifici prodotti è opportuno utilizzare le guide cromatiche elaborate per gli specifici tipi di prodotto, se disponibili, che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide. Qualora siano usati pane preconfezionato o prodotti da forno la cui cottura deve essere ultimata, devono essere osservate le istruzioni di cottura.
Le suddette guide cromatiche che forniscono orientamenti sulla combinazione ottimale di colore e bassi livelli di acrilammide sono esposte in modo visibile nei locali in cui il personale prepara gli specifici alimenti. |
PARTE B
MISURE DI ATTENUAZIONE DA APPLICARE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, OLTRE ALLE MISURE DI ATTENUAZIONE DI CUI ALLA PARTE A
1. Prescrizioni generali
Gli OSA accettano i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, solo da OSA che hanno applicato tutte le misure di attenuazione di cui all'allegato I.
2. Patate fritte a bastoncino e altri prodotti fritti in olio ottenuti da patate tagliate
Gli OSA:
|
— |
osservano le istruzioni sull'immagazzinamento fornite dagli OSA o dai fornitori o previste nelle pertinenti misure di attenuazione di cui all'allegato I; |
|
— |
applicano procedure operative standard e utilizzano friggitrici calibrate, munite di temporizzatori informatizzati e programmate con impostazioni standard (tempo, temperatura); |
|
— |
controllano il tenore di acrilammide nei prodotti finiti, per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione nel mantenere i tenori di acrilammide al di sotto del livello di riferimento. |
3. Prodotti da forno
Gli OSA controllano il tenore di acrilammide nei prodotti finiti, per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione nel mantenere i tenori di acrilammide al di sotto del livello di riferimento.
4. Caffè
Gli OSA si accertano che il tenore di acrilammide del caffè fornito sia inferiore al livello di riferimento specificato nell'allegato IV, tenendo conto tuttavia che ciò può non essere possibile per tutti i tipi di caffè a seconda delle caratteristiche della miscela e della torrefazione. In questi casi è fornita una giustificazione da parte del fornitore.
ALLEGATO III
PRESCRIZIONI RELATIVE A CAMPIONATURA E ANALISI PER IL MONITORAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 4
I. Campionatura
|
1) |
Il campione deve essere rappresentativo della partita campionata. |
|
2) |
Gli OSA effettuano la campionatura rappresentativa e l'analisi dei loro prodotti per accertare la presenza di acrilammide e verificare l'efficacia delle misure di attenuazione, ossia che i tenori di acrilammide siano costantemente inferiori ai livelli di riferimento. |
|
3) |
Gli OSA garantiscono che, per l'analisi della concentrazione di acrilammide, è prelevato un campione rappresentativo di ciascun tipo di prodotto. Per «tipo di prodotto» si intendono gruppi di prodotti con ingredienti, ricetta, progettazione dei processi e/o controlli di processo identici o simili, qualora tali elementi siano in grado di agire sui tenori di acrilammide nel prodotto finito. Nei programmi di monitoraggio sono prioritari i tipi di prodotto per i quali è dimostrato il potenziale di superare il livello di riferimento; i programmi sono basati sul rischio qualora ulteriori misure di attenuazione siano realizzabili. |
II. Analisi
|
1) |
Gli OSA forniscono dati sufficienti a consentire una valutazione del tenore di acrilammide e della probabilità che il tipo di prodotto possa superare il livello di riferimento. |
|
2) |
Il campione è analizzato in un laboratorio che partecipa ad adeguati programmi di verifica della competenza, conformi all'
«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories»
(1) elaborato sotto l'egida di IUPAC/ISO/AOAC, e utilizza metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione e la quantificazione. I laboratori sono in grado di dimostrare l'applicazione di procedure di controllo interno della qualità. Esempi di tali procedure sono citati nel documento ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories (2) (Linee guida ISO/AOAC/IUPAC per il controllo interno della qualità nei laboratori di analisi chimiche).
Se possibile, è effettuata una stima dell'accuratezza e della precisione dell'analisi includendo nella stessa adeguati materiali di riferimento certificati. |
|
3) |
Il metodo di analisi utilizzato per l'analisi dell'acrilammide deve soddisfare i seguenti criteri relativi ai risultati:
|
|
4) |
L'analisi dell'acrilammide può essere sostituita da misurazioni delle caratteristiche del prodotto (colore) o parametri di processo, purché possa essere dimostrata una correlazione statistica tra caratteristiche del prodotto o parametri di processo e tenore di acrilammide. |
III. Frequenza delle campionature
|
1) |
Gli OSA effettuano la campionatura e l'analisi con periodicità almeno annuale per i prodotti che hanno un tenore di acrilammide noto e ben controllato. Gli OSA effettuano la campionatura e l'analisi con una frequenza maggiore per i prodotti aventi un potenziale di superamento del livello di riferimento; la campionatura e l'analisi sono basate sul rischio qualora ulteriori misure di attenuazione siano realizzabili. |
|
2) |
Sulla base della valutazione di cui alla sezione II, punto 1), del presente allegato gli OSA specificano le opportune frequenze per l'analisi di ogni tipo di prodotto. La valutazione è ripetuta se un prodotto o un processo è modificato in un modo che potrebbe comportare una modifica del tenore di acrilammide nel prodotto finale. |
IV. Attenuazione
Se il risultato analitico, corretto per il recupero ma senza tenere conto dell'incertezza di misura, indica che un prodotto ha superato il livello di riferimento, o contiene un quantitativo di acrilammide superiore al previsto (tenuto conto delle analisi precedenti, ma inferiore al livello di riferimento), gli OSA effettuano un riesame delle misure di attenuazione applicate e adottano ulteriori misure di attenuazione possibili, al fine di garantire che il tenore di acrilammide nel prodotto finito sia inferiore al livello di riferimento. Ciò deve essere dimostrato effettuando una nuova campionatura rappresentativa e nuove analisi, dopo l'introduzione di ulteriori misure di attenuazione.
V. Informazioni per le autorità competenti
Gli OSA mettono a disposizione ogni anno su richiesta all'autorità competente i risultati analitici ottenuti con l'analisi, unitamente alla descrizione dei prodotti analizzati. Le misure di attenuazione adottate per ridurre il tenore di acrilammide al di sotto del livello di riferimento sono descritte in modo dettagliato per i prodotti che superano il livello di riferimento.
(1) Thompson M. et al, Pure and Applied Chemistry, 2006, 78, pagg. 145-196.
(2) A cura di Thompson M. e R. Wood, Pure and Applied Chemistry, 1995, 67, pagg. 649-666.
ALLEGATO IV
LIVELLI DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1
I livelli di riferimento per la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono i seguenti:
|
Alimento |
Livello di riferimento [μg/kg] |
||
|
Patate fritte a bastoncino pronte per il consumo |
500 |
||
|
Patatine (chips) a base di patate fresche e a base di pasta di patate Cracker a base di patate Altri prodotti a base di pasta di patate |
750 |
||
|
Pane morbido |
|
||
|
50 |
||
|
100 |
||
|
Cerali per la prima colazione (escluso il porridge) |
|
||
|
300 |
||
|
300 |
||
|
150 |
||
|
Biscotti e cialde |
350 |
||
|
Cracker esclusi i cracker a base di patate |
400 |
||
|
Pane croccante |
350 |
||
|
Pane con spezie (panpepato) |
800 |
||
|
Prodotti simili agli altri prodotti di questa categoria |
300 |
||
|
Caffè torrefatto |
400 |
||
|
Caffè (solubile) istantaneo |
850 |
||
|
Succedanei del caffè |
|
||
|
500 |
||
|
|||
|
4 000 |
||
|
Alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esclusi biscotti e fette biscottate (3) |
40 |
||
|
Biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) |
150 |
(1) Cereali non integrali e/o non a base di crusca. Il cereale presente nella quantità maggiore determina la categoria.
(2) Il livello di riferimento da applicare ai succedanei del caffè costituiti da una miscela di cereali e cicoria prende in considerazione la proporzione relativa di questi ingredienti nel prodotto finale.
(3) Secondo la definizione del regolamento (UE) n. 609/2013.
|
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2159 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell'ICAO
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («il regolamento sullo spazio europeo») (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione (2) fa riferimento a disposizioni dell'allegato 11 della convenzione internazionale per l'aviazione civile (la convenzione di Chicago) e più precisamente alla 13a edizione del luglio 2001, che contiene l'emendamento 49. Il 10 novembre 2016 l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) ha modificato l'allegato 11 della convenzione di Chicago, inserendovi l'emendamento 50 bis. |
|
(2) |
L'allegato del regolamento (CE) n. 255/2010 fa anche riferimento a disposizioni del documento 4444 PANS-ATM (Procedures for Navigation Services – Air Traffic Management) dell'ICAO e più precisamente alla 15a edizione del 2007, che contiene l'emendamento 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il documento 4444, inserendovi l'emendamento 7 bis. |
|
(3) |
I riferimenti contenuti nel regolamento (UE) n. 255/2010 riguardanti l'allegato 11 della convenzione di Chicago e il documento 4444 dell'ICAO dovrebbero ora essere aggiornati per tenere conto di tali modifiche, al fine di permettere agli Stati membri di ottemperare ai propri obblighi giuridici internazionali e di garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 255/2010. |
|
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 255/2010 i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
«1. |
Capitolo 3, paragrafo 3.7.5 (relativo alla gestione dei flussi del traffico aereo) dell'allegato 11 della convenzione di Chicago sui servizi di traffico aereo (14a edizione — luglio 2016, che contiene l'emendamento 50 bis). |
|
2. |
Capitolo 3 (relativo alla gestione della capacità ATS e dei flussi del traffico aereo) del documento 4444 PANS-ATM (Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management) dell'ICAO, (16a edizione — 2016, che contiene l'emendamento 7 bis).». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.
(2) Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2160 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell'ICAO
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («il regolamento sull'interoperabilità») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato per il cielo unico,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione (2) fa riferimento a disposizioni del documento 4444 PANS-ATM (Procedures for Navigation Services – Air Traffic Management) dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e più precisamente alla 15a edizione del 2007, che contiene l'emendamento 6. Il 10 novembre 2016 l'ICAO ha modificato il documento 4444, inserendovi l'emendamento 7 bis. |
|
(2) |
I riferimenti al documento 4444 contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 dovrebbero ora essere aggiornati per tenere conto di tale modifica, al fine di permettere agli Stati membri di ottemperare ai propri obblighi giuridici internazionali e di garantire la coerenza con il quadro normativo internazionale dell'ICAO. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
«3. |
Sezione 12.3.1.5 “8,33 kHz channel spacing” del documento 4444 PANS-ATM dell'ICAO (16a edizione — 2016 che contiene l'emendamento 7 bis).». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 14).
DECISIONI
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/48 |
DECISIONE (PESC) 2017/2161 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
che modifica la decisione 2014/486/PESC, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC (1), relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina). |
|
(2) |
Il 3 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/2249 (2), con la quale ha prorogato il mandato fino al 30 novembre 2017 e assicurato all'EUAM Ucraina un importo di riferimento finanziario fino al 30 novembre 2016. |
|
(3) |
La decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio (3) ha adeguato l'importo di riferimento finanziario per il periodo fino al 30 novembre 2016 e la decisione (PESC) 2016/2083 del Consiglio (4) ha previsto un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017. |
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(4) |
A seguito della revisione strategica 2017, è opportuno prorogare l'EUAM Ucraina fino al 31 maggio 2019. |
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(5) |
È opportuno prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 maggio 2019. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/486/PESC. |
|
(7) |
L'EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/486/PESC è così modificata:
|
1) |
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina fino al 30 novembre 2014 è pari a 2 680 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2014 al 30 novembre 2015 è pari a 13 100 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2015 al 30 novembre 2016 è pari a 17 670 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017 è pari a 20 800 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Ucraina nel periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 maggio 2019 è pari a 31 956 069,20 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»; |
|
2) |
all'articolo 19, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 31 maggio 2019.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2017.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. REPS
(1) Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).
(2) Decisione (PESC) 2015/2249 del Consiglio, del 3 dicembre 2015, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 38).
(3) Decisione (PESC) 2016/712 del Consiglio, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 11).
(4) Decisione (PESC) 2016/2083 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 55).
|
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/50 |
DECISIONE (PESC) 2017/2162 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
recante modifica della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 22 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/233/PESC (1), che ha istituito la missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia). |
|
(2) |
Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1342 (2), che ha prorogato il mandato dell'EUBAM Libia fino al 31 dicembre 2018 e ha stabilito un importo di riferimento finanziario fino al 30 novembre 2017. |
|
(3) |
La decisione 2013/233/PESC dovrebbe essere modificata per prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. |
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(4) |
L'EUBAM Libia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUBAM Libia per il periodo dal 1o dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 è pari a 31 200 000,00 EUR.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2017.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. REPS
(1) Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).
(2) Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 60).
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/51 |
DECISIONE (PESC) 2017/2163 DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2017
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC. |
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(2) |
In seguito all'organizzazione da parte della Federazione russa, il 10 settembre 2017, di elezioni governatoriali nella città di Sebastopoli illegalmente annessa, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La persona elencata nell'allegato della presente decisione è aggiunta all'elenco riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. REPS
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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«161. |
Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV (Дмитрий Владимирович Овсянников) |
Data di nascita: 21.2.1977 Luogo di nascita: Omsk, USSR |
“Governatore di Sebastopoli”. Ovsyannikov è stato eletto “governatore di Sebastopoli” in occasione delle elezioni del 10 settembre 2017 organizzate dalla Federazione russa nella città di Sebastopoli illegalmente annessa. Il 28 luglio 2016 il presidente Putin lo ha nominato “governatore facente funzione di Sebastopoli”. In tale veste, ha operato per un'ulteriore integrazione della penisola di Crimea illegalmente annessa alla Federazione russa, ed in quanto tale è responsabile di azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o del sostegno a tali azioni o politiche. Nel 2017 ha rilasciato dichiarazioni pubbliche a sostegno dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, e in occasione dell'anniversario del “referendum” illegale in Crimea ha reso omaggio ai veterani della cosiddetta “unità di autodifesa” che ha agevolato lo schieramento di forze russe nella penisola di Crimea in vista della sua annessione illegale da parte della Federazione russa e ha chiesto che Sebastopoli diventasse la capitale meridionale della Federazione russa. |
21.11.2017» |
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2164 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2017
relativa al riconoscimento del sistema volontario «RTRS EU RED» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri. |
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(2) |
Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa. |
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(3) |
La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta la prova o i dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità. |
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(4) |
La richiesta di riconoscere che il sistema volontario «RTRS EU RED» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 14 giugno 2017. Il sistema, che ha sede a Ciudad de la Paz 353, PISO3 OF 307. C1426AGE Buenos Aires, Argentina, si applica ai carburanti prodotti dalla soia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere pubblicati sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE. |
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(5) |
Dall'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» la Commissione ha riscontrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE. |
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(6) |
Dall'esame del sistema volontario «RTRS EU RED» risulta che esso risponde ad adeguate norme tecniche di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sistema volontario «RTRS EU RED» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2017, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 14 giugno 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Articolo 3
La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:
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a) |
se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi; |
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b) |
se nell'ambito del regime non sono inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE; |
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c) |
se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento. |
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica fino al 12 dicembre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/55 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2165 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2017
che approva il programma di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Repubblica ceca
[notificata con il numero C(2017) 7536]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (1), in particolare l' articolo 16, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure minime da adottare nell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese quelle da applicare qualora sia confermato un caso di peste suina africana nei suini selvatici. |
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(2) |
Nel 2017 la Repubblica ceca ha informato la Commissione di alcuni casi di peste suina africana nei suini selvatici e ha adottato le misure di lotta contro la malattia previste da detta direttiva. |
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(3) |
Alla luce della situazione epidemiologica attuale e in conformità della direttiva 2002/60/CE la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione un programma di eradicazione della peste suina africana («il piano di eradicazione»). |
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(4) |
Al fine di stabilire misure di controllo della salute animale adeguate e prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia, nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE (2) è stato stabilito un elenco dell'Unione delle zone a rischio elevato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1850 (3) per tenere conto, tra l'altro, dei recenti casi di peste suina africana nei suini selvatici della Repubblica ceca, e le parti I e II di tale allegato comprendono ora le zone infette di tale paese. |
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(5) |
Il programma di eradicazione è stato esaminato dalla Commissione e giudicato conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE. È pertanto opportuno approvarlo di conseguenza. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il programma presentato dalla Repubblica ceca il 24 ottobre 2017 per l'eradicazione della peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici nelle zone infette di tale Stato membro è approvato.
Articolo 2
La Repubblica ceca mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste per l'attuazione del programma di eradicazione di cui all'articolo 1 entro il 1o dicembre 2017.
Articolo 3
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27.
(2) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1850 della Commissione, dell'11 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 264 del 13.10.2017, pag. 7).
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/57 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2166 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 7540]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle parti da I a IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica in relazione a tale malattia. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. |
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(2) |
Nel settembre 2017 sono stati rilevati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali a Kuldīgas novads in Lettonia, Jurbarko rajono savivaldybė in Lituania e gminy Bargłów Kościelny, Płaska, Sejny e Stary Brus in Polonia, zone attualmente elencate nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tali casi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di detta decisione di esecuzione. |
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(3) |
Nel settembre e nell'ottobre 2017 sono scoppiati alcuni focolai di peste suina africana a Lääne-Nigula valdin in Estonia, a Neretas novads in Lettonia, a Anykščių rajono savivaldybė, Kavarsko seniūnija in Lituania e a gmina Lipsk in Polonia. Tali focolai sono stati registrati in zone che attualmente figurano nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Essi determinano un aumento del livello di rischio che dovrebbe rispecchiarsi nell'allegato di detta decisione di esecuzione. |
|
(4) |
Dall'agosto 2016 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Lettonia che attualmente figurano nella parte III di tale allegato. Inoltre nelle aziende situate in tali zone è stato attuato in maniera soddisfacente il controllo delle misure di biosicurezza, in base ai programmi nazionali per la biosicurezza volti a prevenire la propagazione del virus. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in Lettonia. |
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(5) |
Dal luglio 2017 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Lituania che attualmente figurano nella parte III di tale allegato e nelle quali non esistono aziende suinicole a carattere non commerciale. Inoltre nelle aziende situate in tali zone è stato attuato in maniera soddisfacente il controllo delle misure di biosicurezza. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica in Lituania. |
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(6) |
L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere presa in considerazione nella valutazione dei rischi per la salute animale rappresentati dalla nuova situazione della malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana e contestuali inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione al fine di tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. |
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(7) |
Le zone interessate dai recenti casi di peste suina africana nei cinghiali in Lettonia, Lituania e Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero quindi essere elencate ora nella parte II di tale allegato. |
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(8) |
Le zone interessate dai recenti focolai di peste suina africana nei suini domestici in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, che attualmente figurano nell'allegato, parti I e II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, dovrebbero inoltre essere elencate ora nella parte III di tale allegato. |
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(9) |
Inoltre le zone specifiche della Lettonia che attualmente figurano nell'allegato, parte III, della decisione di esecuzione 2014/709/UE in cui non vi sono state recenti notifiche di focolai di peste suina africana, dovrebbero invece essere elencate ora nella parte II di tale allegato. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO
PARTE I
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone nella Repubblica ceca:
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— |
okres Uherské Hradiště, |
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— |
okres Kroměříž, |
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— |
okres Vsetín. |
2. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
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— |
Hiiu maakond. |
3. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
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— |
Aizputes novads, |
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— |
Alsungas novads, |
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— |
Auces novada Bēnes, Vecauces un Ukru pagasts, Auces pilsēta, |
|
— |
Dobeles novada Penkules pagasts, |
|
— |
Jelgavas novada Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts, |
|
— |
Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Gudenieku, Turlavas, Kurmāles, Snēpeles, Laidu pagasts, Kuldīgas pilsēta, |
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— |
Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta, |
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— |
republikas pilsēta Jelgava, |
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— |
Rundāles novada Svitenes un Viesturu pagasts, |
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— |
Saldus novada Ezeres, Kursīšu, Novadnieku, Pampāļu, Saldus, Zaņas un Zirņu pagasts, Saldus pilsēta, |
|
— |
Skrundas novads, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Tērvetes novads, |
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— |
Ventspils novada Jūrkalnes pagasts. |
4. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
|
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Girdžių, Jurbarko miesto Jurbarkų ir Viešvilės seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 146, |
|
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
|
— |
Kazlų Rūdos savivaldybė, |
|
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė, |
|
— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Linkuvos ir Pašvitinio seniūnijos, |
|
— |
Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seninūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės ir į pietus nuo kelio Nr. 3004, |
|
— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Radviliškio, Radviliškio miesto, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos miesto, Šaulėnų ir Tyrulių, |
|
— |
Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos seniūnija į šiaurę nuo kelio Nr A1, Ariogalos miesto, Betygalos seniūnijos, Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Pagojukų, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto, Šiluvos ir Viduklės seniūnijos, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
|
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė. |
5. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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|
w województwie podlaskim:
|
|
w województwie mazowieckim:
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|
w województwie lubelskim:
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PARTE II
1. Repubblica ceca
Le seguenti zone nella Repubblica ceca:
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— |
okres Zlín. |
2. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
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— |
Haapsalu linn, |
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— |
Hanila vald, |
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— |
Harju maakond, |
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— |
IDA-Viru maakond, |
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— |
Jõgeva maakond, |
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— |
Järva maakond, |
|
— |
Kihelkonna vald, |
|
— |
Kullamaa vald, |
|
— |
Kuressaare linn, |
|
— |
Lääne-Viru maakond, |
|
— |
Lääne-Saare vald, |
|
— |
osa Leisi vallast, mis asub lääne pool Kuressaare-Leisi maanteest (maanatee nr 79), |
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— |
Lihula vald, |
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— |
Martna vald, |
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— |
Muhu vald, |
|
— |
Mustjala vald, |
|
— |
osa Noarootsi vallast, mis asub põhja pool maanteest nr 230, |
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— |
Nõva vald, |
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— |
Pihtla vald, |
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— |
Pärnu maakond (välja arvatud Audru ja Tõstamaa vald), |
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— |
Põlva maakond, |
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— |
Rapla maakond, |
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— |
osa Ridala vallast, mis asub edela pool maanteest nr 31, |
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— |
Ruhnu vald, |
|
— |
Salme vald, |
|
— |
Tartu maakond, |
|
— |
Torgu vald, |
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— |
Valga maakond, |
|
— |
Viljandi maakond, |
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— |
Vormsi vald, |
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— |
Võru maakond. |
3. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
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— |
Ādažu novads, |
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— |
Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagasts, |
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— |
Aizkraukles novads, |
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— |
Aknīstes novads, |
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— |
Alojas novads, |
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— |
Alūksnes novads, |
|
— |
Amatas novads, |
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— |
Apes novads, |
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— |
Auces novada Lielauces un Īles pagasts, |
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— |
Babītes novads, |
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— |
Baldones novads, |
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— |
Baltinavas novads, |
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— |
Balvu novads, |
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— |
Bauskas novads, |
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— |
Beverīnas novads, |
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— |
Brocēnu novads, |
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— |
Burtnieku novads, |
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— |
Carnikavas novads, |
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— |
Cēsu novads, |
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— |
Cesvaines novads, |
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— |
Ciblas novads, |
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— |
Dagdas novads, |
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— |
Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts, |
|
— |
Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu, Zebrenes, Naudītes, Auru, Krimūnu, Bērzes un Jaunbērzes pagasts, Dobeles pilsēta, |
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— |
Dundagas novads, |
|
— |
Engures novads, |
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— |
Ērgļu novads, |
|
— |
Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2, |
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— |
Gulbenes novads, |
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— |
Iecavas novads, |
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— |
Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta, |
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— |
Ilūkstes novads, |
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— |
Jaunjelgavas novads, |
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— |
Jaunpiebalgas novads, |
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— |
Jaunpils novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Jelgavas novada Glūdas, Zaļenieku, Svētes, Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts, |
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— |
Kandavas novads, |
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— |
Kārsavas novads, |
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— |
Ķeguma novads, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Kocēnu novads, |
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— |
Kokneses novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128, |
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— |
Krustpils novads, |
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— |
Kuldīgas novada Padures, Pelču, Rumbas, Rendas, Kalibes un Vārmes pagasti, |
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— |
Lielvārdes novads, |
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— |
Līgatnes novads, |
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— |
Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Lubānas novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mālpils novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Mazsalacas novads, |
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— |
Mērsraga novads, |
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— |
Naukšēnu novads, |
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— |
Neretas novada Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P73 un uz rietumiem no autoceļa 932, |
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— |
Ogres novads, |
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— |
Olaines novads, |
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— |
Ozolnieku novads, |
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Pārgaujas novads, |
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— |
Pļaviņu novads, |
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— |
Preiļu novada Saunas pagasts, |
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— |
Priekuļu novada Veselavas pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P28 un rietumiem no autoceļa P20, |
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— |
Raunas novada Drustu pagasts un Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A2, |
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— |
republikas pilsēta Daugavpils, |
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— |
republikas pilsēta Jēkabpils, |
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— |
republikas pilsēta Jūrmala, |
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— |
republikas pilsēta Rēzekne, |
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— |
republikas pilsēta Valmiera, |
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— |
Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Nagļu, Ozolaines, Ozolmuižas, Rikavas, Nautrēnu, Sakstagala, Silmalas, Stoļerovas, Stružānu un Vērēmu pagasts un Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V577 un V597, |
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— |
Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts, |
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— |
Rojas novads, |
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— |
Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10, |
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Rugāju novads, |
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Rundāles novada Rundāles pagasts, |
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Rūjienas novads, |
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Salacgrīvas novads, |
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Salas novads, |
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— |
Saldus novada Jaunlutriņu, Lutriņu un Šķēdes pagasts, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3, |
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— |
Skrīveru novads, |
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— |
Smiltenes novads, |
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— |
Strenču novads, |
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— |
Talsu novads, |
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Tukuma novads, |
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Valkas novads, |
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Varakļānu novads, |
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Vecpiebalgas novads, |
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— |
Vecumnieku novads, |
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— |
Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta, |
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— |
Viesītes novada Elkšņu un Viesītes pagasts, Viesītes pilsēta, |
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— |
Viļakas novads, |
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Viļānu novads, |
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Zilupes novads. |
4. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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Alytaus miesto savivaldybė, |
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Alytaus rajono savivaldybė, |
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— |
Anykščių rajono savivaldybė: Andrioniškio, Anykščių, Debeikių, Kavarsko seniūnijos dalis į šiaurės rytus nuo kelio Nr. 1205 ir į šiaurę rytus nuo kelio Nr. 1218, Kurklių, Skiemonių, Svėdasų, Troškūnų ir Viešintų seniūnijos, |
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— |
Birštono savivaldybė, |
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— |
Biržų miesto savivaldybė, |
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— |
Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos, |
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— |
Elektrėnų savivaldybė, |
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— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
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Jonavos rajono savivaldybė, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Veliuonos seniūnijos ir Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 146, |
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— |
Kaišiadorių miesto savivaldybė, |
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— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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— |
Kauno miesto savivaldybė, |
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— |
Kauno rajono savivaldybės: Akademijos, Alšėnų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos apylinkių, Garliavos, Karmėlavos, Kačerginės, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos apylinkių, Vilkijos, Zapyškio seniūnijos, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė savivaldybės: Dotnuvos, Gudžiūnų, Josvainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, Krakių, Kėdainių miesto, Surviliškio, Truskavos, Vilainių ir Šėtos seniūnijos, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos, |
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— |
Molėtų rajono savivaldybė, |
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— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių, Rozalimo, Lygumų, Pakruojo ir Žeimelio seniūnijos, |
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— |
Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Saločių ir Pušaloto seniūnijos, |
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— |
Radviliškio rajono savivaldybė: Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijos, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė: Kalnūjų, Girkalnio, Ariogalios seniūnijos į pietus nuo kelio Nr. A1, |
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— |
Prienų miesto savivaldybė, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė, |
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— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Širvintų rajono savivaldybė, |
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— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
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— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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— |
Utenos rajono savivaldybė, |
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— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
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— |
Vilniaus rajono savivaldybė, |
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— |
Visagino savivaldybė, |
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— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
5. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTE III
1. Estonia
Le seguenti zone in Estonia:
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— |
Audru vald, |
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— |
Lääne-Nigula vald, |
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— |
Laimjala vald, |
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— |
osa Leisi vallast, mis asub ida pool Kuressaare-Leisi maanteest (maantee nr 79), |
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— |
Osa Noarootsi vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 230, |
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— |
Orissaare vald, |
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— |
Pöide vald, |
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— |
Osa Ridala vallast, mis asub kirde pool maanteest nr 31, |
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— |
Tõstamaa vald, |
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— |
Valjala vald. |
2. Lettonia
Le seguenti zone in Lettonia:
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— |
Aglonas novada Aglonas pagasts, |
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— |
Auces novada Vītiņu pagasts, |
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— |
Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts, |
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— |
Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2, |
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— |
Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10, |
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— |
Inčukalna novads, |
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— |
Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128, |
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— |
Limbažu novada Vidrižu pagasts, |
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— |
Neretas novada Neretas, Pilskalnes, Zalves pagasts un Mazzalves pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa P73 un uz austrumiem no autoceļa 932, |
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— |
Priekuļu novada Liepas un Mārsēnu pagasts un Priekuļu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P28 un austrumiem no autoceļa P20, |
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— |
Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta, |
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— |
Raunas novada Raunas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa A2, |
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— |
Rēzeknes novada Feimaņu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa V577 un Pušas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V577 un V597, |
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— |
Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts, |
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— |
Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10, |
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— |
Salaspils novads, |
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— |
Saldus novada Jaunauces, Rubas, Vadakstes un Zvārdes pagasts, |
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— |
Sējas novads, |
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— |
Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta, |
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— |
Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, |
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— |
Vārkavas novads, |
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— |
Viesītes novada Rites un Saukas pagasts. |
3. Lituania
Le seguenti zone in Lituania:
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— |
Anykščių rajono savivaldybė: Kavarsko seniūnijos dalis į vakarus-nuo kelio Nr. 1205 ir į pietus nuo kelio Nr. 1218 ir Traupio seniūnija, |
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— |
Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos, |
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— |
Druskininkų savivaldybė, |
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— |
Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės ir Vandžiogalos seniūnijos, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė: Pelėdnagių, Pernaravos seniūnijos ir Josvainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr 3514 ir Nr 229, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
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— |
Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, |
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— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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— |
Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės ir į šiaurę nuo kelio Nr. 3004, |
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— |
Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų ir Vaškų seniūnijos, |
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— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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— |
Ukmergės rajono savivaldybė, |
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— |
Varėnos rajono savivaldybė. |
4. Polonia
Le seguenti zone in Polonia:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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PARTE IV
Italia
Le seguenti zone in Italia:
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— |
tutto il territorio della Sardegna. |
Rettifiche
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21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/69 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 22 del 27 gennaio 2017 )
Pagina 52, articolo 1, paragrafo 1, prima frase:
anziché:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»
leggasi:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»
|
21.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 304/69 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 7 aprile 2017 )
Pagina 9, articolo 1 che modifica l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, prima frase:
anziché:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»
leggasi:
«È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan.»