|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2055 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di rafforzare la cooperazione tra autorità competenti e assicurare l'uniformità e l'efficienza del processo di notifica per gli istituti di pagamento che intendono esercitare il diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi su base transfrontaliera, è necessario specificare il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti, precisando il metodo, i mezzi e le modalità dettagliate della cooperazione, in particolare la portata e il trattamento delle informazioni da presentare, compresi una terminologia comune e modelli di notifica standardizzati. |
|
(2) |
Al fine di disporre di una terminologia comune e di modelli di notifica standardizzati, è necessario definire alcuni termini tecnici in modo da operare una chiara distinzione tra le domande relative allo stabilimento di una succursale, le domande relative alla prestazione di servizi e le domande relative all'impiego di agenti da parte degli istituti di pagamento che intendono svolgere le loro attività in un altro Stato membro. |
|
(3) |
La definizione di procedure standard concernenti la lingua e i mezzi di comunicazione delle domande di passaporto tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante facilita l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, nonché l'adempimento efficace dei rispettivi compiti e responsabilità delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante. |
|
(4) |
Le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero essere tenute a valutare l'accuratezza e la completezza delle informazioni presentate dagli istituti di pagamento che intendono prestare servizi in un altro Stato membro, in modo da garantire la qualità delle notifiche di passaporto. A tal fine le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero informare gli istituti di pagamento degli aspetti specifici per i quali la domanda di passaporto è considerata incompleta o inesatta, così da facilitare il processo di individuazione, comunicazione e presentazione delle informazioni incomplete o inesatte. Inoltre, la valutazione della completezza e dell'accuratezza dovrebbe garantire una procedura di notifica efficace determinando con chiarezza la data di inizio del periodo di un mese e del periodo di tre mesi di cui, rispettivamente, all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, che corrisponde alla data di ricevimento di una domanda di passaporto contenente informazioni giudicate complete ed esatte dalle autorità competenti dello Stato membro di origine. |
|
(5) |
Qualora sia stata avviata una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità competenti dello Stato membro di origine dovrebbero informare l'istituto di pagamento che la decisione relativa alla domanda di passaporto è rinviata in attesa della risoluzione ai sensi di detta disposizione. |
|
(6) |
Al fine di garantire una procedura di notifica corretta ed efficace, che consenta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante di svolgere le loro rispettive valutazioni in conformità della direttiva (UE) 2015/2366, le informazioni da condividere tra autorità competenti in relazione ad una domanda di passaporto dovrebbero essere chiaramente definite, rispettivamente, per le domande di passaporto per una succursale, per le domande di passaporto per gli agenti e per le domande di passaporto per i servizi. È inoltre opportuno fornire modelli standardizzati per la trasmissione di tali informazioni. Ove disponibili, tali modelli dovrebbero comprendere anche l'identificativo della persona giuridica per le entità giuridiche. |
|
(7) |
Per facilitare l'identificazione degli istituti di pagamento che operano a livello transfrontaliero in vari Stati membri, è opportuno stabilire il formato del numero di identificazione unico utilizzato in ciascuno Stato membro al fine di identificare gli istituti di pagamento, le loro succursali o gli agenti impiegati dagli istituti di pagamento per prestare servizi di pagamento nello Stato membro ospitante. |
|
(8) |
Se un istituto di pagamento che esercita le proprie attività in un altro Stato membro modifica le informazioni comunicate nella domanda iniziale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dovrebbero trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante esclusivamente le informazioni che sono interessate dalle modifiche in conformità all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366. |
|
(9) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), oltre all'emissione di moneta elettronica, gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a prestare servizi di pagamento. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, le procedure per la notifica di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica. L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/110/CE stabilisce inoltre che le disposizioni per le notifiche di passaporto che si applicano agli istituti di pagamento si applicano mutatis mutandis agli istituti di moneta elettronica che distribuiscono moneta elettronica in un altro Stato membro attraverso persone fisiche o giuridiche che agiscono a loro nome. L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/110/CE dispone che gli istituti di moneta elettronica non emettono moneta elettronica tramite agenti, pur essendo autorizzati a fornire servizi di pagamento tramite agenti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366. Le notifiche tra autorità competenti dovrebbero essere pertanto facilitate per quanto riguarda le informazioni relative a una domanda di passaporto da parte di un istituto di moneta elettronica che intenda esercitare il diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi, in particolare con l'impiego di un agente per la prestazione dei servizi di pagamento o con la distribuzione e il rimborso di moneta elettronica mediante distributori che agiscono per loro conto in un altro Stato membro, in conformità con il quadro applicabile alle attività che gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati a svolgere. |
|
(10) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
|
(11) |
L'ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di notifiche per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione di servizi da parte degli istituti di pagamento, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2015/2366.
2. Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle notifiche tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante per l'esercizio del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi da parte degli istituti di moneta elettronica, in particolare nel caso in cui essi distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1, 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE, e dell'articolo 111 della direttiva (UE) 2015/2366.
3. La portata e il trattamento delle informazioni scambiate tra le autorità competenti in applicazione del quadro di cooperazione definito nel presente regolamento non comportano alcuna conseguenza sulla competenza dell'autorità del paese d'origine e di quella del paese ospitante come definite nella direttiva (UE) 2015/2366.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
|
a) |
«domanda di passaporto», una domanda di passaporto per una succursale, una domanda di passaporto per servizi o una domanda di passaporto per un agente; |
|
b) |
«domanda di passaporto per una succursale», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro; |
|
c) |
«domanda di passaporto per servizi», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare servizi in un altro Stato membro; |
|
d) |
«domanda di passaporto per un agente», una domanda presentata conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366 da parte di un istituto di pagamento autorizzato che intenda prestare servizi di pagamento in un altro Stato membro mediante l'impiego di un agente di cui all'articolo 19, paragrafo 5, della medesima direttiva. |
Articolo 3
Requisiti generali
1. Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI.
2. Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono trasmesse utilizzando i modelli di cui agli allegati II, III, V e VI.
3. Le notifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, laddove gli istituti di moneta elettronica distribuiscano moneta elettronica assumendo una persona fisica o giuridica, sono trasmesse mediante i modelli di cui agli allegati IV e VI.
4. I modelli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, nonché le informazioni ivi contenute sono conformi alle seguenti prescrizioni:
|
a) |
sono rese per iscritto e in una lingua accettata dalle autorità competenti sia dello Stato membro d'origine che dello Stato membro ospitante; |
|
b) |
sono trasmesse attraverso mezzi elettronici, qualora questi siano accettati dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui l'istituto di pagamento intende prestare servizi di pagamento, seguite da una conferma di ricevimento per via elettronica da parte di tali autorità competenti, o trasmesse per posta raccomandata con ricevuta di ritorno. |
5. Ciascuna autorità competente mette a disposizione delle altre autorità competenti le seguenti informazioni:
|
a) |
le lingue accettate conformemente al paragrafo 4, lettera a); |
|
b) |
l'indirizzo di posta elettronica al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per via elettronica o l'indirizzo al quale trasmettere le informazioni e i modelli se presentati per posta. |
Articolo 4
Valutazione della completezza e dell'accuratezza
1. Dopo aver ricevuto una domanda di passaporto da parte dell'istituto di pagamento, le autorità competenti dello Stato membro d'origine valutano la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2366.
2. Qualora le informazioni fornite nella domanda siano giudicate incomplete o inesatte ai sensi del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ne informa senza indugio l'istituto di pagamento, indicando sotto quali aspetti le informazioni sono considerate tali.
3. Come data di inizio dei periodi di tempo di cui all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366 si considera la data di ricevimento di una domanda di passaporto completa e accurata.
Articolo 5
Risoluzione delle controversie tra autorità competenti
Qualora una procedura per la risoluzione delle controversie tra autorità competenti di Stati membri diversi è stata avviata in conformità dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a una domanda di passaporto da parte di un istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 28 di detta direttiva, le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano l'istituto di pagamento del rinvio della decisione sulla domanda in attesa della risoluzione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 2
DOMANDA DI PASSAPORTO PER UNA SUCCURSALE
Articolo 6
Informazioni da trasmettere
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:
|
a) |
la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4; |
|
b) |
lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare; |
|
c) |
il tipo di domanda di passaporto; |
|
d) |
il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I; |
|
e) |
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento; |
|
f) |
l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica per una succursale; |
|
g) |
l'indirizzo della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante; |
|
h) |
l'identità e i recapiti delle persone responsabili della gestione della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante; |
|
i) |
i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante; |
|
j) |
la struttura organizzativa della succursale che sarà stabilita nello Stato membro ospitante; |
|
k) |
un piano aziendale comprendente una stima provvisoria del bilancio per i primi tre esercizi finanziari, che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato membro ospitante; |
|
l) |
una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno, ivi comprese le procedure amministrative e di gestione del rischio, della succursale, che dimostri che tali dispositivi di governo societario, meccanismi di controllo e procedure siano proporzionati, appropriati, validi ed adeguati per quanto riguarda l'attività in materia di servizi di pagamento nello Stato membro ospitante e soddisfino i requisiti in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Articolo 7
Trasmissione delle informazioni
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 6 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato II, e ne informano l'istituto di pagamento.
2. In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato II.
Articolo 8
Comunicazione di modifiche della domanda
1. Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato II del presente regolamento che sono interessate dalle modifiche.
Articolo 9
Informazioni relative all'inizio delle attività della succursale
Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.
CAPO 3
DOMANDA DI PASSAPORTO PER UN AGENTE
Articolo 10
Informazioni da trasmettere
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:
|
a) |
la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4; |
|
b) |
lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende operare assumendo un agente; |
|
c) |
il tipo di domanda di passaporto; |
|
d) |
la natura della domanda di passaporto e, se l'uso dell'agente nello Stato membro ospitante non dà luogo ad uno stabilimento, una descrizione delle circostanze prese in considerazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine nella sua valutazione; |
|
e) |
il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I; |
|
f) |
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento; |
|
g) |
l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la notifica di passaporto per un agente; |
|
h) |
l'identità e i recapiti dell'agente assunto dall'istituto di pagamento; |
|
i) |
il numero di identificazione unico dell'agente nello Stato membro in cui è stabilito, se del caso, secondo i formati di cui all'allegato I; |
|
j) |
se del caso, l'identità e i recapiti delle persone responsabili del punto di contatto centrale, se quest'ultimo è stato nominato a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366; |
|
k) |
i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante assumendo l'agente; |
|
l) |
una descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'agente al fine di conformarsi ai requisiti in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo stabiliti dalla direttiva (UE) 2015/849; |
|
m) |
l'identità e i recapiti degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente cui è fatto ricorso per la prestazione dei servizi di pagamento e, per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, prove attestanti la loro competenza e correttezza. |
2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Articolo 11
Trasmissione delle informazioni
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 10 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato III, e ne informano l'istituto di pagamento.
2. In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato III.
Articolo 12
Comunicazione di modifiche della domanda
1. Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda di passaporto per un agente, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato III che sono interessate dalle modifiche.
Articolo 13
Informazioni relative all'inizio delle attività dell'agente
Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano la data a decorrere dalla quale l'istituto di pagamento inizia le sue attività mediante un agente nello Stato membro ospitante alle autorità competenti di tale Stato membro senza indebito indugio, utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.
CAPO 4
DOMANDA DI PASSAPORTO PER SERVIZI
Articolo 14
Informazioni da trasmettere
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2366, se l'istituto di pagamento presenta una domanda di passaporto per servizi, le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le seguenti informazioni:
|
a) |
la data di ricevimento di una domanda completa e accurata dall'istituto di pagamento in conformità all'articolo 4; |
|
b) |
lo Stato membro in cui l'istituto di pagamento intende prestare i servizi; |
|
c) |
il tipo di domanda di passaporto; |
|
d) |
il nome, l'indirizzo e, se del caso, il numero di autorizzazione e il numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento nello Stato membro d'origine secondo i formati di cui all'allegato I; |
|
e) |
se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'istituto di pagamento; |
|
f) |
l'identità e i recapiti di un referente presso l'istituto di pagamento che presenta la domanda di passaporto per servizi; |
|
g) |
la data prevista di inizio della prestazione di servizi nello Stato membro ospitante; |
|
h) |
il servizio o i servizi di pagamento che saranno prestati nello Stato membro ospitante. |
2. Se l'istituto di pagamento ha informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine della sua intenzione di esternalizzare le funzioni operative dei servizi di pagamento ad altre entità nello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro di origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Articolo 15
Trasmissione delle informazioni
1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine trasmettono le informazioni di cui all'articolo 14 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante utilizzando il modello di cui all'allegato V, e ne informano l'istituto di pagamento.
2. In presenza di più notifiche da comunicare, le autorità competenti possono comunicare informazioni aggregate utilizzando i campi di cui all'allegato V.
Articolo 16
Comunicazione di modifiche della domanda di passaporto per servizi
1. Qualora, a norma dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366, l'istituto di pagamento notifichi alle autorità competenti dello Stato membro d'origine eventuali modifiche rilevanti di una precedente domanda di passaporto per servizi, le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano tali modifiche rilevanti alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
2. Ai fini del paragrafo 1 le autorità competenti dello Stato membro di origine trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro ospitante le modifiche rilevanti compilando esclusivamente le parti del modello di cui all'allegato V che sono interessate dalle modifiche.
CAPO 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(3) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(4) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
ALLEGATO I
Formato del pertinente numero di identificazione unico in ciascuno Stato membro
|
Stato membro |
Persona giuridica |
Persona fisica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tipo di numero di identificazione |
Formato del numero di identificazione |
Tipo di numero di identificazione |
Formato del numero di identificazione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Austria |
Se registrato: Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html) |
Massimo: sei cifre più una lettera di controllo |
Se non registrato: Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Belgio |
Numero KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises) http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu |
0 + partita IVA (0XXX.XXX.XXX) |
Numero KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises) http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu |
10 cifre (0 + partita IVA a 9 cifre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bulgaria |
Codice identificativo unico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della legge bulgara sul registro delle imprese. |
9 cifre |
Codice identificativo unico ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della legge bulgara sul registro delle imprese. |
9 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Croazia |
OIB (codice fiscale; Osobni identifikacijski broj numero di identificazione personale |
11 cifre (10 cifre casuali + cifra di controllo) |
OIB (codice fiscale; Osobni identifikacijski broj — numero di identificazione personale) |
11 cifre (10 cifre casuali + cifra di controllo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cipro |
Codice di identificazione fiscale (cif) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html |
8 cifre e 1 lettera (ad esempio: 99999999L) |
Codice di identificazione fiscale (cif) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html |
8 cifre e 1 lettera (la prima cifra è sempre uno zero) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repubblica ceca |
Numero di identificazione personale (Identifikační číslo osoby (IČO)] |
8 cifre (ad esempio:12345678) |
Numero di identificazione personale (Identifikační číslo osoby (IČO)] |
8 cifre (ad esempio:12345678) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danimarca |
Numero d'iscrizione nel registro delle imprese (numero CVR) |
Numero di 8 cifre (ad esempio:12345678) |
Numero di registrazione personale (numero CPR) |
Numero di 10 cifre nel formato «123456-7890» |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estonia |
Codice di registrazione dell'impresa accessibile sul sito web del registro delle imprese. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng |
Numero di 8 cifre |
Codice di identificazione personale (codice ID) |
Codice di identificazione personale (codice ID) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Finlandia |
Identificativo commerciale locale (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html) oppure partita IVA internazionale |
Identificativo commerciale locale: 7 cifre, un trattino e un carattere di controllo, ad esempio 1234567-8 Partita IVA: 8 cifre (ad esempio: FI12345678) |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Francia |
SIREN |
9 cifre |
SIREN |
9 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Germania |
Se registrato: Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (numero del registro delle imprese; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), specificando il luogo di registrazione HRA; HRB; GnR; PR;VR |
HRA xxxx HRB xxxx GnR xxxx PR xxxxx VR xxxx Scegliere il formato applicabile, in base al tipo di persona (giuridica), seguito da un numero di lunghezza diversa |
Se non registrato: Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560) (partita IVA) |
DExxxxxxxxx seguita da un numero di 9 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grecia |
Codice di identificazione fiscale (cif — ΑΦΜ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf |
9 cifre |
Codice di identificazione fiscale (cif — ΑΦΜ) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf |
9 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ungheria |
Numero d'iscrizione nel registro delle imprese |
Numeri (##-##-######) |
Numero del registro degli imprenditori privati Numero d'iscrizione nel registro delle imprese individuali |
Numeri (########); Numeri (##-##-######) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Islanda |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Irlanda |
Numero d'iscrizione nel registro delle imprese https://www.cro.ie/ |
6 cifre |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italia |
Numero di iscrizione |
5 cifre |
Codice fiscale, disponibile sul sito web dell'OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi): https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento |
Codice alfanumerico di 16 caratteri («SP» seguito da cifre) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lettonia |
Codice fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890) |
11 cifre |
Numero di identificazione personale (XXXXXX-XXXXX), oppure se la persona è un contribuente — impresa individuale, codice fiscale (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890) |
Codice fiscale 11 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liechtenstein |
Se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier — LEI) dell'impresa, altrimenti: Numero del registro delle imprese (Handelsregister-Nummer) |
Prefisso FL + 11 cifre (FL-XXXX.XXX.XXX-X). |
Personenidentifikationsnummer (numero di identificazione personale |
12 cifre max. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lituania |
Codice della società dal registro delle persone giuridiche gestito dal Centro dei registri della Repubblica di Lituania (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/); oppure |
9 cifre (7 fino al 2004) |
Codice del contribuente — nome e cognome (il codice del contribuente è identico al codice personale, ma in genere non è divulgato per motivi di tutela dei dati), oppure |
nome e cognome (in lettere) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lussemburgo |
Numero d'iscrizione nel registro delle imprese |
La lettera B seguita da 6 cifre (ad esempio: B 123456) |
Numero di previdenza sociale |
13 cifre (le prime 8 cifre sono quelle della data di nascita della persona: AAAAMMGG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Malta |
Numero d'iscrizione nel registro delle imprese: http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx |
La lettera C seguita da 5 cifre — ad esempio C 28938 |
Numero di carta d'identità o passaporto: http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html |
6 cifre e una lettera maiuscola — ad esempio: 034976M oppure 6 cifre — ad esempio: 728349 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paesi Bassi |
Numero della Camera di commercio (KvK) |
8 cifre |
Numero della Camera di commercio (KvK) |
8 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Norvegia |
Numero del registro delle imprese (numero organizzazione) |
9 cifre (ad esempio: 981 276 957) |
Numero d'identità nazionale/Numero D |
11 cifre (le prime 6 cifre sono quelle della data di nascita della persona: GG.MM.AA.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Polonia |
NIP polacco (numer identyfikacji podatkowej) |
NIP polacco (numer identyfikacji podatkowej) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Portogallo |
Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC) |
9 cifre |
Número de Identificação Fiscal (NIF) |
9 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Romania |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Repubblica slovacca |
Identifikačné číslo organizácie/Numero d'iscrizione nel registro delle imprese (IČO) |
8 cifre IČO — 00 000 000 |
Il numero d'iscrizione nel registro delle imprese (IČO) è assegnato a persone giuridiche e imprenditori http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ |
8 cifre IČO — 00 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slovenia |
Numero di identificazione (registrazione) attribuito dall'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i relativi servizi (www.ajpes.si) |
10 cifre |
Numero di identificazione (registrazione) attribuito dall'Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici e i relativi servizi (www.ajpes.si) |
10 cifre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spagna |
Codice LEI Se non disponibile: codice fiscale (NIF, Número de Identificación Fiscal). Ulteriori informazioni in merito alla struttura del codice fiscale sono disponibili ai seguenti link: NIF (persone giuridiche): http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml |
Consta di 20 caratteri e si compone come segue: Caratteri 1-4: un prefisso di 4 caratteri assegnato in maniera univoca a ciascuna unità operativa locale (LOU). Caratteri 5-6: 2 caratteri riservati fissati a zero. Caratteri 7-18: parte del codice specifica per entità generata e assegnata dalle LUO secondo criteri trasparenti e solidi. Caratteri 19-20: Due cifre di controllo come previsto dalla norma ISO 17442. Consta di 9 caratteri e si compone come segue:
|
NIF (Número de Identificación Fiscal) o codice fiscale. Per le persone fisiche spagnole non residenti, per le persone fisiche spagnole sotto i 14 anni e per le persone fisiche straniere che effettuano operazioni con conseguenze fiscali: Per persone fisiche straniere: numero d'identità per stranieri (NIE «Número de Identidad de Extranjero»). Ulteriori informazioni in merito alla struttura del codice fiscale sono disponibili ai seguenti link: NIF (persone fisiche) e NIE: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml |
Si compone di 9 caratteri: 8 cifre e una lettera come codice di controllo alla fine. È composto da una lettera («L» per gli spagnoli non residenti, «K» per i minori di 14 anni e «M» per gli stranieri non residenti), 7 caratteri alfanumerici e una lettera (controllo) Si compone di 9 caratteri: una prima lettera, «X», seguita da 7 cifre, e un'ultima lettera con codice di controllo. Una volta esaurita la capacità di numerazione con la lettera «X», la sequenza proseguirà in ordine alfabetico (prima con la «Y» e poi con la «Z»). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Svezia |
Numero di registrazione (www.bolagsverket.se) |
NNNNNN-XXXX |
Numero di previdenza sociale |
AAMMGG-XXXX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Regno Unito |
Codice di identificazione fiscale (cif) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf |
Codice di identificazione fiscale (cif) https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGATO II
Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto per una succursale da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica
|
1) |
Stato membro d'origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Denominazione delle autorità competenti dello Stato membro di origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
GG/MM/AA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4) |
Stato membro in cui sarà stabilita la succursale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
Tipo di domanda |
☐ Prima domanda ☐ Modifica della domanda precedente ☐ Fine dell'attività/cessazione |
||||||||||||||||||||||||||||
|
6) |
Tipo di ente |
☐ Istituto di pagamento ☐ Istituto di moneta elettronica |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7) |
Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
8) |
Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
9) |
Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
10) |
Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
11) |
Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
12) |
Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
13) |
E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
14) |
Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
15) |
Indirizzo della succursale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
16) |
Identità delle persone responsabili della gestione della succursale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
17) |
E-mail: delle persone responsabili della gestione della succursale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
18) |
Numero di telefono delle persone responsabili della gestione della succursale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
19) |
Servizi di pagamento da fornire |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20) |
Servizi di moneta elettronica da fornire (applicabile solo agli istituti di moneta elettronica) |
☐ Emissione di moneta elettronica ☐ Distribuzione e/o rimborso di moneta elettronica |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21) |
Descrizione della struttura organizzativa della succursale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22) |
Piano aziendale che dimostri che la succursale è in grado di utilizzare i sistemi, le risorse e le procedure adeguati e proporzionati ai fini di una sana gestione nello Stato membro ospitante, e che includa quanto segue:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
23) |
Dispositivi di governo societario e meccanismi di controllo interno, compresi i seguenti elementi:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
24) |
In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:
|
|
ALLEGATO III
Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica che si avvalgono di agenti
|
1) |
Stato membro d'origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Stato membro ospitante in cui l'agente intende fornire servizi di pagamento |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
4) |
Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
GG/MM/AA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
Tipo di domanda |
☐ Prima domanda ☐ Modifica della domanda precedente ☐ Ulteriori agenti ☐ Cancellazione di agenti |
||||||||||||||||||||||||||||
|
6) |
Natura della domanda (valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine) |
☐ Diritto di stabilimento ☐ Libera prestazione di servizi, in base alle seguenti circostanze: … … … |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7) |
Tipo di ente |
☐ Istituto di pagamento ☐ Istituto di moneta elettronica |
||||||||||||||||||||||||||||
|
8) |
Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
9) |
Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
10) |
Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
11) |
Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
12) |
Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
13) |
Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
14) |
E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
15) |
Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
16) |
Informazioni sull'agente:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
17) |
Se nell'esercizio del diritto di stabilimento, punto di contatto centrale, se già nominato e/o richiesto dalle autorità dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
18) |
Servizi di pagamento che saranno forniti dall'agente |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
19) |
Descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica/agente per conformarsi agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
20) |
Identità e recapiti degli amministratori e delle persone responsabili della gestione dell'agente incaricato |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
21) |
Per gli agenti diversi dai prestatori di servizi di pagamento, i criteri presi in considerazione per garantire che gli amministratori e le persone responsabili della gestione dell'agente incaricato della prestazione dei servizi di pagamento soddisfino i requisiti di professionalità e di onorabilità. |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
22) |
In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:
|
|
ALLEGATO IV
Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande di passaporto da parte di istituti di moneta elettronica che si avvalgono di distributori
|
1) |
Stato membro d'origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Stato membro ospitante in cui saranno forniti i servizi di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
4) |
Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di moneta elettronica |
GG/MM/AA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
Tipo di domanda |
☐ Prima domanda ☐ Modifica della domanda precedente ☐ Ulteriori distributori ☐ Cancellazione di distributori |
||||||||||||||||||||||||||||
|
6) |
Natura della domanda (valutazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine) |
☐ Diritto di stabilimento ☐ Libera prestazione di servizi, in base alle seguenti circostanze: … … … |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7) |
Nome dell'istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
8) |
Indirizzo della sede centrale dell'istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
9) |
Numero di identificazione unico dell'istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
10) |
Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di moneta elettronica (se disponibile) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
11) |
Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di moneta elettronica (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
12) |
Referente presso l'istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
13) |
E-mail: del referente presso l'istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
14) |
Numero di telefono del referente presso l'istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
15) |
Informazioni sul distributore:
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
16) |
Servizi di moneta elettronica che saranno forniti dal distributore |
☐ Distribuzione ☐ Rimborso di moneta elettronica |
||||||||||||||||||||||||||||
|
17) |
Descrizione dei meccanismi di controllo interno a cui ricorrerà l'istituto di moneta elettronica/distributore per conformarsi agli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
18) |
In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di moneta elettronica:
|
|
ALLEGATO V
Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione alle domande inerenti alla libera prestazione di servizi senza agenti o distributori
|
1) |
Stato membro d'origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
Data di ricevimento da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine della domanda completa e accurata dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
GG/MM/AA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4) |
Stato membro in cui saranno forniti i servizi |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
Tipo di domanda |
☐ Prima domanda ☐ Modifica della domanda precedente ☐ Fine dell'attività/cessazione |
||||||||||||||||||||||||||||
|
6) |
Tipo di ente |
☐ Istituto di pagamento ☐ Istituto di moneta elettronica |
||||||||||||||||||||||||||||
|
7) |
Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
8) |
Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
9) |
Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
10) |
Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
11) |
Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
12) |
Referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
13) |
E-mail: del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
14) |
Numero di telefono del referente presso l'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
15) |
La data prevista di inizio della fornitura di servizi di pagamento/moneta elettronica (non precedente alla comunicazione della decisione dell'autorità competente dello Stato membro di origine di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366 |
GG/MM/AAAA |
||||||||||||||||||||||||||||
|
16) |
Servizi di pagamento da fornire |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
17) |
Servizi di moneta elettronica da fornire (applicabile solo agli istituti di moneta elettronica) |
☐ Emissione di moneta elettronica ☐ Distribuzione e/o rimborso di moneta elettronica |
||||||||||||||||||||||||||||
|
18) |
In caso di esternalizzazione di funzioni operative dei servizi di pagamento/moneta elettronica:
|
|
ALLEGATO VI
Modello di notifica per lo scambio di informazioni in relazione all'avvio delle attività di passaporto di succursali/agenti/distributori da parte di istituti di pagamento e di istituti di moneta elettronica
|
Avvio delle attività |
||||||||||||||||||
|
1) |
Stato membro d'origine |
|
||||||||||||||||
|
2) |
Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine |
|
||||||||||||||||
|
3) |
Data della domanda iniziale ai sensi dell'allegato II, III o IV. |
|
||||||||||||||||
|
4) |
Stato membro in cui avvierà le attività la succursale/l'agente/il distributore |
|
||||||||||||||||
|
5) |
Tipo di ente |
☐ Istituto di pagamento ☐ Istituto di moneta elettronica |
||||||||||||||||
|
6) |
Nome dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||
|
7) |
Indirizzo della sede centrale dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica |
|
||||||||||||||||
|
8) |
Numero di identificazione unico dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica nel formato dello Stato membro d'origine come specificato nell'allegato I (se del caso) |
|
||||||||||||||||
|
9) |
Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se disponibile) |
|
||||||||||||||||
|
10) |
Numero di autorizzazione nello Stato membro di origine dell'istituto di pagamento/istituto di moneta elettronica (se del caso) |
|
||||||||||||||||
|
11) |
Tipo di passaporto |
☐ Succursale ☐ Agente ☐ Distributore |
||||||||||||||||
|
12) |
Per gli agenti/distributori, |
|
||||||||||||||||
|
13) |
Per gli agenti e le succursali, data di iscrizione nel registro delle autorità competenti dello Stato membro d'origine |
GG/MM/AAAA |
||||||||||||||||
|
14) |
Data di avvio delle attività della succursale/agente/distributore (per gli agenti e le succursali, la data non precede quella di iscrizione dell'agente/succursale nel registro dello Stato membro di origine ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2366) |
GG/MM/AAAA |
||||||||||||||||
|
11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/26 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2056 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione (2) dispone che le azioni innovative di sviluppo urbano siano realizzate entro il termine massimo di tre anni. Può però essere necessario un periodo più lungo affinché le autorità urbane abbiano modo di verificare pienamente tutti gli aspetti delle soluzioni innovative proposte, raccogliere i risultati e garantire la trasferibilità delle soluzioni alle altre autorità urbane nell'Unione europea. |
|
(2) |
Al fine di prevedere un tempo sufficiente per il completamento di soluzioni innovative complesse, così che le azioni innovative possano esplicare pienamente il proprio valore aggiunto, è pertanto opportuno prorogare di un anno il limite temporale previsto dal regolamento delegato (UE) n. 522/2014. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 522/2014. |
|
(4) |
Al fine di garantire che la modifica del regolamento delegato (UE) n. 522/2014 sia applicata nel contesto del prossimo invito a presentare proposte, previsto per dicembre 2017, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 522/2014, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ogni azione innovativa è realizzata entro un periodo massimo di quattro anni.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 522/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme dettagliate riguardo ai principi relativi alla selezione e alla gestione delle azioni innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile che saranno sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 1).
|
11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2057 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2017
relativo alla non approvazione dell'Achillea millefolium L. come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 10 luglio 2015 la Commissione ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione della Millefolii herba come sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(2) |
La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»), la quale, il 29 settembre 2016, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione della Millefolii herba e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 6 ottobre 2017. |
|
(3) |
Nel corso della consultazione organizzata dall'Autorità, il richiedente ha modificato la denominazione della sostanza di base in Achillea millefolium L. |
|
(4) |
La documentazione fornita dal richiedente non dimostra che l'Achillea millefolium L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare», quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
|
(5) |
Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati individuati problemi specifici riguardanti l'esposizione all'infuso e ai componenti alfa- e beta-tujone, canfora e 1,8-cineolo, in particolare attraverso l'uso in pesticidi. I problemi individuati riguardano inoltre possibili effetti negative per le donne in stato di gravidanza e i parametri relativi allo sperma, nonché il potenziale di perturbazione del sistema endocrino. Per questo motivo non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e gli organismi non bersaglio. |
|
(6) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di relazione di esame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state sottoposte a un attento esame. |
|
(7) |
Nonostante le argomentazioni avanzate dal richiedente non è stato tuttavia possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza. |
|
(8) |
Nella relazione di esame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'Achillea millefolium L. come sostanza di base. |
|
(9) |
Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione dell'Achillea millefolium L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza Achillea millefolium L. non è approvata come sostanza di base.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Millefolii herba — Yarrow infusion for use in plant protection as fungicide and insecticide on various crops and to prevent freezing.(Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base Millefolii herba — infuso di achillea per l'uso in prodotti fitosanitari come fungicida e insetticida su colture diverse e per evitare il congelamento). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-1093,
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
|
11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2058 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali o l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
|
(2) |
Dopo l'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione (2). Tale regolamento è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (3), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione (4). Quest'ultimo è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione (5), successivamente sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione (6), sostituito a sua volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione (7). |
|
(3) |
Dal momento che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prevede che le misure ivi stabilite siano riesaminate entro il 30 giugno 2016, e al fine di tenere conto degli ulteriori sviluppi della situazione e dei dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari per il 2015 e il 2016, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. |
|
(4) |
Il regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (8) abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (9) e il regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione (10) ed è pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tali regolamenti. |
|
(5) |
Le misure in vigore sono state riesaminate tenendo conto di oltre 132 000 dati di occorrenza sulla radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari diversi dalla carne bovina e di oltre 527 000 dati di occorrenza sulla radioattività nella carne bovina, forniti dalle autorità giapponesi e riguardanti il quinto e il sesto periodo vegetativo (dal gennaio 2015 al dicembre 2016) successivo all'incidente. |
|
(6) |
I dati presentati dalle autorità giapponesi dimostrano che non sono stati riscontrati superamenti dei livelli massimi di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari originari di Akita durante il quinto e il sesto periodo vegetativo successivo all'incidente e che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari delle prefetture di Akita per accertare la presenza di radioattività. |
|
(7) |
Per quanto concerne gli alimenti per animali e i prodotti alimentari originari della prefettura di Fukushima, tenuto conto dei dati di occorrenza forniti dalle autorità giapponesi per gli anni 2014, 2015 e 2016, è opportuno revocare l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione per il riso e relativi prodotti derivati. Per gli altri alimenti per animali e prodotti alimentari originari di detta prefettura, è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi prima dell'esportazione nell'Unione. |
|
(8) |
Per quanto riguarda le prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Iwate e Chiba, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi, pesce e prodotti della pesca e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che per alcuni di tali alimenti per animali e prodotti alimentari originari di determinate prefetture non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi prima dell'esportazione nell'Unione. |
|
(9) |
Per quanto riguarda le prefetture di Akita, Yamagata e Nagano, sono attualmente obbligatori il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di funghi e talune piante selvatiche commestibili e di tutti i prodotti da essi ottenuti o derivati. I dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo dimostrano che non occorre più imporre, prima dell'esportazione nell'Unione, il campionamento e l'analisi di alimenti per animali e prodotti alimentari originari della prefettura di Akita e che non è più opportuno imporre il campionamento e l'analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, di alcune piante selvatiche commestibili provenienti dalle prefetture di Yamagata e Nagano. |
|
(10) |
I dati di occorrenza per il quinto e il sesto periodo vegetativo dimostrano che è opportuno mantenere in vigore l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, dei funghi originari delle prefetture di Shizuoka, Yamanashi e Niigata. |
|
(11) |
Tenuto conto dei dati di occorrenza per il quinto e sesto periodo vegetativo, è opportuno strutturare le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 in modo da raggruppare le prefetture per le quali sussiste l'obbligo di campionamento e analisi, prima dell'esportazione nell'Unione, degli stessi tipi di alimenti per animali e prodotti alimentari. |
|
(12) |
I controlli effettuati all'importazione indicano che le condizioni particolari stabilite dal diritto dell'Unione sono correttamente applicate dalle autorità giapponesi e che non sono stati riscontrati casi di non conformità in occasione dei controlli all'importazione per più di cinque anni. È quindi appropriato mantenere la frequenza ridotta dei controlli all'importazione. |
|
(13) |
È opportuno prevedere un riesame delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 quando saranno disponibili i risultati dei campionamenti e delle analisi sulla presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari del settimo e dell'ottavo periodo vegetativo (2017 e 2018) successivo all'incidente, vale a dire entro il 30 giugno 2019. |
|
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6. |
|
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 è così modificato:
|
1) |
all'articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari, compresi i prodotti alimentari secondari, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio (*1) (“i prodotti”) originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi: |
|
2) |
l'articolo 5 è così modificato:
|
|
3) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Riesame Il presente regolamento è riesaminato entro il 30 giugno 2019.»; |
|
4) |
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
|
5) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento; |
|
6) |
l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Le partite di alimenti per animali e prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 e che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'Unione alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 prima della sua modifica da parte del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 (GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 della Commissione, del 29 marzo 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 16).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 996/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti e mangimi originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2012 (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 31).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 della Commissione, del 28 marzo 2014, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (GU L 95 del 29.3.2014, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014 (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 5).
(8) Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/990 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2).
(9) Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).
(10) Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Livelli massimi per i prodotti alimentari (1) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
|
|
Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia |
Latte e bevande a base di latte |
Acque minerali e bevande simili e tè ottenuto da foglie non fermentate |
Altri prodotti alimentari |
|
Somma di cesio-134 e cesio-137 |
50 (2) |
50 (2) |
10 (2) |
100 (2) |
Livelli massimi per gli alimenti per animali (3) (Bq/kg) stabiliti dalla legislazione giapponese
|
|
Alimenti destinati a bovini ed equini |
Alimenti destinati ai suini |
Alimenti destinati al pollame |
Alimenti destinati ai pesci (5) |
|
Somma di cesio-134 e cesio-137 |
100 (4) |
80 (4) |
160 (4) |
40 (4) |
(1) Per i prodotti essiccati destinati ad essere consumati ricostituiti, il livello massimo si applica al prodotto ricostituito pronto per il consumo.
Per i funghi essiccati si applica un fattore di ricostituzione pari a 5.
Per il tè il livello massimo si applica all'infuso di foglie di tè non fermentate. Il fattore di trasformazione per il tè essiccato è 50; di conseguenza il livello massimo di 500 Bq/kg per le foglie di tè essiccate garantisce che il livello nell'infuso non ecceda il valore massimo di 10 Bq/kg.
(2) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.
(3) Livello massimo relativo a un alimento con un tenore di umidità del 12 %.
(4) Per garantire la coerenza con i livelli massimi attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) 2016/52.
(5) Eccetto gli alimenti per pesci ornamentali.
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Alimenti per animali e prodotti alimentari per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137 prima dell'esportazione nell'Unione
|
a) |
Prodotti originari della prefettura di Fukushima:
|
|
b) |
prodotti originari delle prefetture di Miyagi:
|
|
c) |
prodotti originari delle prefetture di Nagano:
|
|
d) |
prodotti originari delle prefetture di Gunma, Ibaraki, Tochigi, Chiba o Iwate:
|
|
e) |
prodotti originari delle prefetture di Yamanashi, Shizuoka o Niigata:
|
|
f) |
prodotti composti contenenti per oltre il 50 % prodotti di cui alle lettere da a) a e) del presente allegato. |
ALLEGATO III
DECISIONI
|
11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/40 |
DECISIONE (PESC) 2017/2059 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 31 ottobre 2017
che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (EUCAP Somalia/2/2017)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione. |
|
(2) |
Il 26 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/1/2016 (2), relativa alla nomina della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP NESTOR dal 1o settembre 2016 al 12 dicembre 2016. |
|
(3) |
Il 12 dicembre 2016, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 (3), con cui ha prorogato il mandato della missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) fino al 31 dicembre 2018 e l'ha rinominata «missione per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)». |
|
(4) |
Il 10 gennaio 2017 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Somalia/1/2017 (4), con cui ha prorogato il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia dal 13 dicembre 2016 al 12 dicembre 2017. |
|
(5) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia dal 13 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato della sig.ra Maria-Cristina STEPANESCU quale capo della missione EUCAP Somalia è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2017
Per il comitato politico e di sicurezza
Il president
W. STEVENS
(1) GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.
(2) Decisione (PESC) 2016/1633 del comitato politico e di sicurezza, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (EUCAP NESTOR/1/2016) (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 8).
(3) Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18).
(4) Decisione (PESC) 2017/114 del comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia/1/2017) (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 49).
Rettifiche
|
11.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/42 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 171 del 29 giugno 2007 )
Pagina 5, articolo 3, punto 7):
anziché:
«7) “emissioni per evaporazione”: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, non proveniente dalle emissioni dallo scarico;»
leggasi:
«7) “emissioni per evaporazione”: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo, che non sono emissioni dallo scarico;».