ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 292

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
10 novembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2009 della Commissione, del 7 novembre 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Quartirolo Lombardo (DOP)]

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/2010 della Commissione, del 9 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2011 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

55

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2012 del Consiglio, del 7 novembre 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

57

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2013 del Consiglio, del 7 novembre 2017, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

59

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell'8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 7263]

61

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi ( GU L 155 del 17.6.2017 )

119

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Quartirolo Lombardo» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Quartirolo Lombardo», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Quartirolo Lombardo» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)   GU C 205 del 29.6.2017, pag. 62.


10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda gli aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali e mensili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1099/2008 istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.

(2)

Il settore delle statistiche dell'energia è caratterizzato da grande dinamicità in conseguenza del notevole sviluppo delle politiche dell'Unione, dei progressi tecnologici e dell'importanza di basare gli obiettivi dell'Unione sui dati sull'energia. Si rendono pertanto necessari regolari aggiornamenti al fine di adeguare il campo di osservazione statistico a esigenze sempre crescenti e mutevoli.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1099/2008 ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla modifica del campo di osservazione statistico. Considerato il fatto che sono stati apportati miglioramenti e modifiche alle statistiche annuali e mensili, tali miglioramenti e modifiche dovrebbero riflettersi nel regolamento (CE) n. 1099/2008.

(4)

Il presente regolamento modifica tra l'altro i codici di numerazione delle voci elencate negli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008. Ai fini della decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione (2) è importante precisare che non è stata modificata la sostanza delle voci per le quali sono state concesse deroghe, ma soltanto i relativi codici di numerazione. I riferimenti ai codici elencati nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione sono pertanto da intendersi come riferimenti alle corrispondenti voci del presente regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione, del 7 settembre 2015, sulla concessione di deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 24).


ALLEGATO

«ALLEGATO A

CHIARIMENTI TERMINOLOGICI

Il presente allegato contiene delucidazioni, precisazioni geografiche o definizioni dei termini utilizzati negli altri allegati, salvo diverse indicazioni in tali allegati.

1.   PRECISAZIONI GEOGRAFICHE

A fini esclusivamente statistici si utilizzano le seguenti delimitazioni geografiche:

l'Australia non comprende i territori esterni;

la Danimarca non comprende le isole Fær Øer e la Groenlandia;

la Francia comprende Monaco e i dipartimenti francesi d'oltremare di Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione e Mayotte;

l'Italia comprende San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (Santa Sede);

il Giappone comprende Okinawa;

il Portogallo comprende le Azzorre e Madera;

la Spagna comprende le isole Canarie, le isole Baleari e Ceuta e Melilla;

gli Stati Uniti comprendono i 50 Stati, il Distretto di Columbia, le Isole Vergini americane, Portorico e Guam.

2.   AGGREGATI

I produttori di energia elettrica e termica sono classificati in funzione dello scopo della produzione come:

—    produttori la cui attività principale è la produzione di energia : produttori, di proprietà pubblica o privata, la cui attività primaria consiste nella generazione di energia elettrica e/o termica da vendere a terzi,

—    autoproduttori : produttori, di proprietà pubblica o privata, che producono energia elettrica e/o termica al fine di soddisfare in tutto o in parte i propri fabbisogni, quale attività sussidiaria alla loro attività principale.

Nota: la Commissione si riserva di chiarire ulteriormente la terminologia mediante l'aggiunta, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione.

2.1.   Offerta

2.1.1.   PRODUZIONE/PRODUZIONE INTERNA

Quantitativi di combustibili estratti o prodotti, calcolati dopo qualsiasi operazione di rimozione degli inerti. Nella produzione sono compresi i quantitativi consumati dal produttore nel processo di produzione (ad esempio, a fini di riscaldamento o per il funzionamento di impianti e di sistemi ausiliari), nonché le forniture ad altri produttori di energia a fini di trasformazione o per altri scopi.

Per produzione interna si intende la produzione da risorse che si trovano all'interno del territorio in questione.

2.1.2.   PRODOTTI RECUPERATI

Si riferiscono esclusivamente all'antracite. Fanghi e scisti di discarica recuperati nelle miniere.

2.1.3.   PROVENIENTI DA ALTRE FONTI

Quantitativi di combustibili la cui produzione è inclusa nei dati relativi ad altri combustibili, ma che vengono mescolati in un altro combustibile e consumati come miscela. Ulteriori dettagli relativi a tale componente devono essere forniti come:

Provenienti da altre fonti: carbone

Provenienti da altre fonti: petrolio e prodotti petroliferi

Provenienti da altre fonti: gas naturale

Provenienti da altre fonti: prodotti rinnovabili

2.1.4.   IMPORTAZIONI/ESPORTAZIONI

Salvo indicazione contraria le “importazioni” si riferiscono al paese di origine (il paese nel quale il prodotto energetico è stato prodotto) per gli impieghi nel paese, mentre le “esportazioni” si riferiscono al paese di consumo finale del prodotto energetico prodotto. I quantitativi si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento.

Nel caso in cui non possa essere indicata l'origine o la destinazione è ammesso il ricorso alla rubrica “Non specificato/Altro”.

2.1.5.   BUNKERAGGI MARITTIMI INTERNAZIONALI

Quantitativi di prodotti energetici forniti alle navi di qualunque bandiera impegnate nella navigazione internazionale. La navigazione internazionale può svolgersi in mare, sulle vie d'acqua o sui laghi interni e nelle acque costiere. Sono esclusi:

i consumi delle navi impegnate nella navigazione interna; la distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave;

i consumi delle navi da pesca,

i consumi delle forze armate.

2.1.6.   VARIAZIONE DELLE SCORTE

Differenza tra il livello iniziale e quello finale delle scorte detenute sul territorio nazionale. Salvo indicazione contraria, un'entrata nelle scorte è indicata con segno negativo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno positivo.

2.1.7.   TOTALE DELLE GIACENZE INIZIALI E FINALI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Tutte le scorte sul territorio nazionale comprese quelle detenute dalle amministrazioni pubbliche, dai principali consumatori e dagli organismi tenuti a costituire scorte di riserva, le scorte a bordo di navi marittime in arrivo, le scorte detenute in zone franche, le scorte detenute per conto di terzi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali o meno. Per iniziali e finali si intendono le giacenze rispettivamente al primo e all'ultimo giorno del periodo di riferimento. Le giacenze comprendono scorte detenute in tutti i tipi di impianti speciali di stoccaggio, in superficie o sotterranei.

2.1.8.   IMPIEGHI DIRETTI

Petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) utilizzato direttamente senza preventiva lavorazione nelle raffinerie di petrolio. È incluso il petrolio greggio bruciato per produrre energia elettrica.

2.1.9.   PRODOTTI PRIMARI RICEVUTI

Sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio interno o importato (compreso il condensato) e di LGN interni utilizzati direttamente senza essere sottoposti a lavorazione in una raffineria di petrolio, nonché i quantitativi di prodotti che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica che, pur non essendo combustibili primari, sono utilizzati direttamente.

2.1.10.   PRODUZIONE LORDA DELLE RAFFINERIE

Produzione di prodotti finiti delle raffinerie o degli impianti di miscelazione. Sono escluse le perdite di raffineria, mentre sono compresi i combustibili di raffineria.

2.1.11.   PRODOTTI RICICLATI

Prodotti finiti che passano una seconda volta attraverso la rete di vendita dopo essere già stati consegnati in precedenza ai consumatori finali (ad esempio, lubrificanti usati che sono ritrattati). Tali quantitativi vanno distinti dai prodotti che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica.

2.1.12.   RESTITUZIONI

Prodotti finiti o semilavorati restituiti dai consumatori finali alle raffinerie ai fini di trasformazione, miscelazione o vendita. Si tratta prevalentemente di sottoprodotti dell'industria petrolchimica.

2.1.13.   TRASFERIMENTI DA UN PRODOTTO ALL'ALTRO

Quantitativi riclassificati in conseguenza della modifica della specificazione del prodotto o della miscelazione di questo in un altro prodotto. Una registrazione negativa per un prodotto è compensata da una o più registrazioni positive per uno o più prodotti e viceversa; il saldo totale dovrebbe essere pari a zero.

2.1.14.   PRODOTTI TRASFERITI

Prodotti petroliferi importati riclassificati come prodotti di base per l'ulteriore lavorazione in raffineria, non consegnati ai consumatori finali.

2.1.15.   DISCREPANZA STATISTICA

Valore calcolato, definito come la differenza tra il calcolo dal punto di vista dell'offerta (approccio top-down) e il calcolo dal punto di vista del consumo (approccio bottom-up). Vanno precisati i motivi di tutte le discrepanze statistiche di rilievo.

2.2.   Settore delle trasformazioni

Nel settore delle trasformazioni vanno registrati solo i quantitativi di combustibili che sono stati trasformati in altri combustibili. I quantitativi di combustibili utilizzati per il riscaldamento, il funzionamento di impianti o in generale ai fini della trasformazione non vanno dichiarati nel settore delle trasformazioni, bensì in quello energetico.

2.2.1.   PRODUTTORI LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE È LA PRODUZIONE DI ENERGIA — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA ELETTRICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia elettrica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica.

2.2.2.   UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DEI PRODUTTORI LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE È LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia elettrica e/o energia termica in unità di produzione combinata di energia elettrica e termica.

2.2.3.   PRODUTTORI LA CUI ATTIVITÀ PRINCIPALE È LA PRODUZIONE DI ENERGIA — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA TERMICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dai produttori la cui attività principale è la produzione di energia per produrre energia termica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica.

2.2.4.   AUTOPRODUTTORI — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA ELETTRICA

Quantitativi di combustibili utilizzati dagli autoproduttori per produrre energia elettrica in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica.

2.2.5.   AUTOPRODUTTORI — UNITÀ DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Tutti i quantitativi di combustibili utilizzati dagli autoproduttori in unità di produzione combinata di energia elettrica e termica per produrre energia elettrica e la percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica venduta. La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica che non è stata venduta (energia termica autoconsumata) deve essere registrata secondo il settore specifico del consumo energetico finale sulla base della classificazione NACE. L'energia termica che non è stata venduta ma è stata fornita ad altri enti nell'ambito di accordi non finanziari o a enti sotto il controllo di terzi va registrata secondo lo stesso principio dell'energia termica venduta.

2.2.6.   AUTOPRODUTTORI — PRODUZIONE ESCLUSIVAMENTE DI ENERGIA TERMICA

La percentuale di combustibili che corrisponde alla quantità di energia termica venduta dagli autoproduttori in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica. La percentuale di combustibili utilizzati per produrre energia termica che non è stata venduta (energia termica autoconsumata) deve essere registrata secondo il settore specifico del consumo energetico finale sulla base della classificazione NACE. L'energia termica che non è stata venduta ma è stata fornita ad altri enti nell'ambito di accordi non finanziari o a enti sotto il controllo di terzi va registrata secondo lo stesso principio dell'energia termica venduta.

2.2.7.   FABBRICHE DI AGGLOMERATI

Quantitativi di combustibili utilizzati nelle fabbriche di agglomerati per la produzione di agglomerati di carbon fossile.

2.2.8.   COKERIE

Quantitativi di combustibili utilizzati nelle cockerie per produrre coke da cokeria e gas di cokeria.

2.2.9.   IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MATTONELLE DI LIGNITE/TORBA

Quantitativi di combustibili utilizzati per produrre mattonelle di lignite in impianti di produzione di mattonelle di lignite e quantitativi di combustibili utilizzati per produrre mattonelle di torba in impianti di produzione di mattonelle di torba.

2.2.10.   OFFICINE DEL GAS

Quantitativi di combustibili utilizzati per produrre gas di officina nelle officine del gas e negli impianti di gassificazione del carbone.

2.2.11.   ALTIFORNI

Quantitativi di combustibili che entrano nell'altoforno, dall'alto insieme al minerale di ferro o dal fondo attraverso le tubiere insieme all'aria calda insufflata.

2.2.12.   LIQUEFAZIONE DEL CARBONE

Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di olio sintetico.

2.2.13.   IMPIANTI DI CONVERSIONE GAS-LIQUIDI

Quantitativi di combustibili gassosi convertiti in combustibili liquidi.

2.2.14.   IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CARBONE DI LEGNA

Quantitativi di biocombustibili solidi convertiti in carbone di legna.

2.2.15.   RAFFINERIE DI PETROLIO

Quantitativi di combustibili utilizzati per la produzione di prodotti petroliferi.

2.2.16.   IMPIANTI DI MISCELAZIONE DI GAS NATURALE (PER GAS NATURALE MISCELATO)

Quantitativi di gas miscelati con gas naturale immessi nella rete di distribuzione di gas naturale.

2.2.17.   PER MISCELAZIONE CON BENZINA PER MOTORI/DIESEL/CHEROSENE

Quantitativi di biocarburanti liquidi miscelati con biocarburanti fossili.

2.2.18.   NON SPECIFICATI ALTROVE

Quantitativi di combustibili utilizzati per le attività di trasformazione non incluse altrove. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.3.   Settore energetico

Quantitativi consumati dall'industria energetica a supporto delle attività estrattive (estrazione mineraria, produzione di petrolio e di gas) o del funzionamento degli impianti per le attività di trasformazione. Tali attività corrispondono alle divisioni 05, 06, 19 e 35, al gruppo 09.1 e alle classi 07.21 e 08.92 della NACE Rev. 2.

Sono esclusi i quantitativi di combustibili trasformati in un'altra forma di energia (da registrare nel settore delle trasformazioni) o i quantitativi utilizzati ai fini del funzionamento di oleodotti, gasdotti e condotte per il carbone (da registrare nel settore dei trasporti).

Sono inclusi la fabbricazione di prodotti chimici per la fissione e la fusione nucleari e i prodotti di tali processi.

2.3.1.   AUTOCONSUMI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA E DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti con unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, esclusivamente di energia termica e di produzione combinata di energia elettrica e termica.

2.3.2.   MINIERE DI CARBONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia a supporto delle attività di estrazione e di preparazione del carbone nell'industria carboniera. Il carbone bruciato nelle centrali elettriche minerarie va registrato nel settore delle trasformazioni.

2.3.3.   FABBRICHE DI AGGLOMERATI

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in fabbriche di agglomerati.

2.3.4.   COKERIE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle cokerie.

2.3.5.   IMPIANTI DI PRODUZIONE DI MATTONELLE DI LIGNITE/TORBA

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba.

2.3.6.   OFFICINE DEL GAS/IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle officine del gas e negli impianti di gassificazione del carbone.

2.3.7.   ALTIFORNI

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli altiforni.

2.3.8.   LIQUEFAZIONE DEL CARBONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di liquefazione del carbone.

2.3.9.   LIQUEFAZIONE (GNL)/RIGASSIFICAZIONE

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di liquefazione e rigassificazione.

2.3.10.   IMPIANTI DI GASSIFICAZIONE (BIOGAS)

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti di gassificazione di biogas.

2.3.11.   IMPIANTI DI CONVERSIONE GAS-LIQUIDI (GTL)

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto in impianti di conversione gas-liquidi.

2.3.12.   IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CARBONE DI LEGNA

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto negli impianti di produzione di carbone di legna.

2.3.13.   RAFFINERIE DI PETROLIO

Quantitativi di combustibili consumati sotto forma di energia per operazioni di supporto nelle raffinerie di petrolio.

2.3.14.   ESTRAZIONE DI GAS E PETROLIO

Quantitativi di combustibili consumati negli impianti di estrazione di petrolio e gas naturale. Sono escluse le perdite delle condotte (da registrare nelle perdite di distribuzione) e i quantitativi di energia utilizzata per il funzionamento delle condotte (da registrare nel settore dei trasporti).

2.3.15.   ATTIVITÀ NON SPECIFICATE ALTROVE — ENERGIA

Quantitativi di combustibili connessi ad attività energetiche non compresi altrove. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nella relazione.

2.4.   Perdite di distribuzione

Quantitativi delle perdite di combustibile addebitabili al trasporto e alla distribuzione.

2.5.   Consumo non-energetico finale

Quantitativi di combustibili fossili utilizzati a fini non energetici — combustibili non sottoposti a combustione.

2.6.   Consumo energetico finale (specificazioni degli usi finali)

2.6.1.   SETTORE DELL'INDUSTRIA

Quantitativi di combustibili consumati dalle imprese industriali a supporto delle loro attività primarie.

Per le unità di produzione di sola energia termica o gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica vanno registrati solo i quantitativi di combustibili consumati per la produzione di energia termica utilizzata dall'ente stesso (energia termica autoconsumata). I quantitativi di prodotti energetici consumati per la produzione di energia termica venduta e per la produzione di energia elettrica vanno registrati nell'opportuno settore delle trasformazioni.

2.6.1.1.   Siderurgia: gruppi 24.1, 24.2, e 24.3 della NACE Rev. 2 e classi 24.51 e 24.52 della NACE Rev. 2.

2.6.1.2.   Industria chimica e petrolchimica: divisioni 20 e 21 della NACE Rev. 2.

2.6.1.3.   Metalli non ferrosi: gruppo 24.4 della NACE Rev. 2 e classi 24.53 e 24.54 della NACE Rev. 2.

2.6.1.4.   Minerali non metalliferi: divisione 23 della NACE Rev. 2.

2.6.1.5.   Mezzi di trasporto: divisioni 29 e 30 della NACE Rev. 2.

2.1.6.6.   Macchine e apparecchiature: divisioni 25, 26, 27 e 28 della NACE Rev. 2.

2.6.1.7.   Industria estrattiva: divisioni 07 (esclusa la classe 07.21), e 08 (esclusa la classe 08.92) della NACE Rev. 2; gruppo 09.9 della NACE Rev. 2.

2.6.1.8.   Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco: divisioni 10, 11 e 12 della NACE Rev. 2.

2.6.1.9.   Industria della carta e della stampa: divisioni 17 e 18 della NACE Rev. 2.

2.6.1.10.   Industria del legno e dei prodotti in legno: divisione 16 della NACE Rev. 2.

2.6.1.11.   Costruzioni: divisioni 41, 42 e 43 della NACE Rev. 2.

2.6.1.12.   Industrie tessili e conciarie: divisioni 13, 14 e 15 della NACE Rev. 2.

2.6.1.13.   Attività non specificate altrove — Industria: divisioni 22, 31 e 32 della NACE.

2.6.2.   SETTORE DEI TRASPORTI

Energia impiegata in tutte le attività di trasporto indipendentemente dalla categoria NACE (settore economico) in cui si colloca l'attività. I combustibili utilizzati per il riscaldamento e l'illuminazione di ferrovie, stazioni di autobus, pontili di spedizione e aeroporti dovrebbero essere registrati nella rubrica “Settore commerciale e servizi pubblici” e non nel settore dei trasporti.

2.6.2.1.   Trasporti ferroviari

Quantitativi di carburanti utilizzati dal traffico ferroviario, compreso quello delle ferrovie interne alle industrie e dei trasporti ferroviari che rientrano nel sistema di trasporti urbani o suburbani (ad esempio treni, tram, metropolitane).

2.6.2.2.   Navigazione interna

Quantitativi di carburanti forniti alle navi di qualunque bandiera non impegnate nella navigazione internazionale (cfr. Bunkeraggi marittimi internazionali). La distinzione tra navigazione interna e internazionale va effettuata sulla base del porto di partenza e del porto di arrivo e non in funzione della bandiera o della nazionalità della nave.

2.6.2.3.   Trasporti stradali

Quantitativi di carburanti utilizzati dai veicoli stradali. Sono inclusi i carburanti utilizzati dai veicoli agricoli sulle strade e i lubrificanti impiegati per i veicoli stradali.

Sono esclusi i prodotti energetici utilizzati per i motori fissi (cfr. Altri settori), per i trattori non di uso sulle strade (cfr. Agricoltura) e per i veicoli stradali militari (cfr. Altri settori — Attività non specificate altrove), il bitume impiegato per pavimentazioni stradali e l'energia utilizzata per motori nei cantieri di costruzione (cfr. il sottosettore Costruzioni del settore dell'industria).

2.6.2.4.   Trasporti mediante condotte

Quantitativi di carburanti utilizzati sotto forma di energia per il supporto e per la gestione di condotte per il trasporto di gas, liquidi, fanghi o altri prodotti. È inclusa l'energia utilizzata per le stazioni di pompaggio e per la manutenzione della condotta. È esclusa l'energia utilizzata per la distribuzione mediante condotte di gas naturale o di gas manifatturati, di acqua calda o di vapore dal distributore agli utilizzatori finali (da registrare nel settore energetico), l'energia utilizzata per la distribuzione finale di acqua alle utenze domestiche, industriali e commerciali e agli altri utenti (da includere nel settore commerciale e servizi pubblici) e le perdite che occorrono durante tale trasporto tra il distributore e gli utenti finali (da registrare nella rubrica “Perdite di distribuzione”).

2.6.2.5.   Trasporti aerei internazionali

Quantitativi di carburanti forniti ai velivoli per trasporti aerei internazionali. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata sulla base dell'aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica “Attività non specificate altrove — Trasporti”) e i carburanti per l'aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica “Attività non specificate altrove — Altre”).

2.6.2.6.   Trasporti aerei interni

Quantitativi di carburanti forniti ai velivoli per trasporti aerei interni. Sono inclusi i carburanti utilizzati a scopi diversi dal volo, ad esempio per il collaudo di motori. La distinzione tra trasporti interni e internazionali va effettuata sulla base dell'aeroporto di partenza e di arrivo e non in funzione della nazionalità della compagnia aerea. Sono inclusi i viaggi di lunghezza considerevole tra due aeroporti in un paese con territori d'oltremare. Sono esclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali (da registrare nella rubrica “Attività non specificate altrove — Trasporti”) e i carburanti per l'aviazione per usi militari (da registrare nella rubrica “Attività non specificate altrove — Altre”).

2.6.2.7.   Attività non specificate altrove — Trasporti

Quantitativi di carburanti utilizzati per le attività di trasporto non incluse altrove. Sono inclusi i carburanti utilizzati dalle compagnie aeree per i loro veicoli stradali e i carburanti utilizzati nei porti per gli scaricatori e vari tipi di gru. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nelle osservazioni della relazione.

2.6.3.   ALTRI SETTORI

Questa rubrica comprende i quantitativi di combustibili utilizzati in settori non espressamente menzionati o non appartenenti alla trasformazione, all'energia, all'industria o ai trasporti.

2.6.3.1.   Settore commerciale e servizi pubblici

Quantitativi di combustibili consumati dalle imprese commerciali e dai servizi amministrativi dei settori pubblici e privati. Divisioni 33, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84 (esclusa la classe 84.22), 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 99 della NACE Rev. 2. I combustibili utilizzati per il riscaldamento e l'illuminazione di ferrovie, stazioni di autobus, pontili di spedizione e aeroporti dovrebbero essere registrati in questa rubrica, compresi i carburanti utilizzati per tutte le attività non legate ai trasporti delle divisioni 49, 50 e 51 della NACE Rev. 2.

2.6.3.2.   Settore residenziale

Quantitativi di combustibili consumati da tutte le famiglie, incluse le famiglie e convivenze con personale domestico. Divisioni 97 e 98 della NACE Rev. 2.

A questo settore si applicano le definizioni specifiche di cui in appresso.

Settore delle famiglie

Per famiglia si intendono una persona che vive sola oppure un gruppo di persone che vivono insieme nella stessa abitazione privata e condividono le spese, in particolare per l'acquisto comune dei prodotti di prima necessità. Il settore delle famiglie, noto anche come settore residenziale (o domestico), è pertanto costituito dall'insieme di tutte le famiglie di un paese.

Le convivenze, siano esse permanenti (ad esempio, in istituti penitenziari) o temporanee (ad esempio, in istituti di cura), dovrebbero essere escluse perché considerate nei consumi del settore dei servizi. L'energia utilizzata in tutte le attività di trasporto dovrebbe essere registrata nel settore dei trasporti e non nel settore delle famiglie.

Anche i consumi di energia associati ad attività economiche rilevanti delle famiglie dovrebbero essere esclusi dal totale dei consumi energetici del settore delle famiglie. Queste attività comprendono le attività economiche di piccole aziende agricole e altre attività economiche svolte presso il domicilio delle famiglie e dovrebbero essere registrate nel pertinente settore.

2.6.3.2.1.   Riscaldamento degli ambienti

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per fornire calore all'interno di un'abitazione.

2.6.3.2.2.   Climatizzazione degli ambienti

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per rinfrescare l'interno di un'abitazione mediante un'unità e/o un impianto frigorifero.

Sono esclusi i ventilatori e gli altri apparecchi non collegati a una unità frigorifera che dovrebbero invece essere inclusi nella rubrica “Apparecchi elettrici e di illuminazione”.

2.6.3.2.3.   Riscaldamento dell'acqua

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria utilizzata per lavarsi, per pulire e per altri scopi diversi dalla cottura dei cibi.

È escluso il riscaldamento di piscine che dovrebbe invece essere registrato nella rubrica “Altri usi finali”.

2.6.3.2.4.   Cottura di cibi

Questo servizio energetico si riferisce all'uso di energia per la preparazione dei pasti.

Sono esclusi gli apparecchi ausiliari di cucina (forni a microonde, macchine da caffè, bollitori ecc.) che dovrebbero invece essere inclusi nella rubrica “Apparecchi elettrici e di illuminazione”.

2.6.3.2.5.   Apparecchi elettrici e di illuminazione (esclusivamente energia elettrica)

Uso dell'energia elettrica a fini di illuminazione e per qualunque elettrodomestico non considerato nella rubrica “Altri usi finali”.

2.6.3.2.6.   Altri usi finali

Qualsiasi altro consumo energetico da parte delle famiglie come l'uso di energia per l'esterno e per altre attività non incluse nei cinque usi finali di energia sopra indicati (ad esempio, tosaerba, riscaldamento di piscine, apparecchi di riscaldamento per l'esterno, barbecue all'aperto, saune ecc.).

2.6.3.3.   Agricoltura/Silvicoltura

Quantitativi di carburanti consumati dagli utilizzatori classificati nel settore “Agricoltura, caccia e silvicoltura”. Divisioni 01 e 02 della NACE Rev. 2.

2.6.3.4.   Pesca

Quantitativi di carburanti forniti per la pesca nelle acque interne, costiera e d'alto mare. Sono compresi i carburanti forniti alle navi di qualunque bandiera che si sono approvvigionate di carburante nel paese (inclusa la pesca internazionale) e l'energia utilizzata nell'industria della pesca. Divisione 03 della NACE Rev. 2.

2.6.3.5.   Attività non specificate altrove — Altre

Quantitativi di combustibili utilizzati per attività non incluse altrove (ad esempio la classe 84.22 della NACE Rev. 2). In tale rubrica rientra l'uso a fini militari dei combustibili per tutti i consumi sia fissi sia in movimento (ad esempio di navi, aerei e mezzi stradali, nonché l'energia utilizzata per gli alloggiamenti), indipendentemente dal fatto che i prodotti siano destinati alle forze militari di tale paese o di un altro paese. Se tale rubrica è utilizzata, il suo contenuto va spiegato nelle osservazioni della relazione.

3.   PRODOTTI

3.1.   CARBONE (combustibili fossili solidi e gas manifatturati)

3.1.1.   CARBON FOSSILE

Il carbon fossile è un aggregato di prodotti pari alla somma di antracite, carbone da coke e altro carbone bituminoso).

3.1.2.   ANTRACITE

Carbone di alta qualità destinato a usi industriali e residenziali, generalmente caratterizzato da un tenore di sostanze volatili inferiore al 10 % e da un elevato contenuto di carbonio (circa il 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.3.   CARBONE DA COKE

Carbone bituminoso di qualità tale da consentire la produzione di coke (coke da cokeria) in grado di sostenere il peso della carica di un altoforno. Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.4.   ALTRO CARBONE BITUMINOSO

Carbone utilizzato per la produzione di vapore, comprendente tutti i carboni bituminosi non inclusi nel carbone da coke né nell'antracite. È caratterizzato da un contenuto di sostanze volatili superiore all'antracite (più del 10 %) e da un contenuto di carbonio inferiore (meno del 90 % di carbonio fisso). Ha un potere calorifico superiore che oltrepassa i 24 000 kJ/kg considerando il materiale senza ceneri ma umido.

3.1.5.   CARBONE BRUNO

Aggregato di prodotti pari alla somma di carbone subbituminoso e lignite.

3.1.6.   CARBONE SUBBITUMINOSO

Carbone non agglomerante con un potere calorifico superiore compreso tra 20 000 kJ/kg e 24 000 kJ/kg, la cui percentuale di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %.

3.1.7.   LIGNITE

Carbone non agglomerante il cui potere calorifico superiore è inferiore a 20 000 kJ/kg e il cui tenore di sostanze volatili (calcolate sul prodotto secco, senza sostanze minerali) è superiore al 31 %.

3.1.8.   AGGLOMERATI DI CARBON FOSSILE

Agglomerati ottenuti da fini di carbon fossile con l'aggiunta di agglomeranti. I quantitativi di agglomerati di carbon fossile prodotti possono pertanto essere leggermente superiori ai quantitativi effettivi di carbone consumato nel processo di trasformazione.

3.1.9.   COKE DA COKERIA

Prodotto solido ottenuto per carbonizzazione ad alta temperatura del carbone, principalmente carbone da coke, con basso tenore di umidità e bassa percentuale di sostanze volatili. Il coke da cokeria è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica come fonte di energia e come agente chimico.

Le polveri di coke e il coke da fonderia vanno registrati in tale rubrica.

Va incluso in tale rubrica il semicoke (prodotto solido ottenuto per carbonizzazione a bassa temperatura del carbone). Il semicoke è utilizzato come combustibile per il riscaldamento o dall'impianto di trasformazione stesso.

Rientrano in tale rubrica anche il coke, le polveri di coke e il semicoke ottenuti da ligniti.

3.1.10.   COKE DA GAS

Sottoprodotto del carbon fossile utilizzato per la produzione di gas di città nelle officine del gas. Il coke da gas è utilizzato a fini di riscaldamento.

3.1.11.   CATRAME DI CARBONE

Risulta dalla distillazione distruttiva del carbone bituminoso. Il catrame di carbone è il sottoprodotto liquido della distillazione del carbone in sede di produzione del coke nelle cokerie oppure è ottenuto da ligniti (“catrame a bassa temperatura”).

3.1.12.   MATTONELLE DI LIGNITE

Mattonelle ottenute da ligniti o carbone subbituminoso agglomerati ad alta pressione senza l'aggiunta di agglomeranti, compresi la polvere e i fini di lignite essiccati.

3.1.13.   GAS MANIFATTURATI

Aggregato di prodotti pari alla somma di gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno e altri gas di recupero.

3.1.14.   GAS DI OFFICINA

Comprende tutti i tipi di gas prodotti in impianti pubblici e privati il cui scopo principale è costituito dalla fabbricazione, dal trasporto e dalla distribuzione di gas. Sono inclusi i gas prodotti per carbonizzazione (compreso il gas prodotto dalle cokerie e trasferito a gas di officina), per gassificazione totale con o senza arricchimento con prodotti petroliferi (GPL, olio combustibile residuo ecc.) e per reforming o semplice miscelazione di gas e/o aria, compresa la miscelazione con gas naturale distribuito e consumato attraverso la rete del gas naturale. I quantitativi di gas derivante da trasferimenti di altri gas di carbone a gas di officina deve essere registrato come produzione di gas di officina.

3.1.15.   GAS DI COKERIA

Gas ottenuto come sottoprodotto della fabbricazione del coke da cokeria per la produzione siderurgica.

3.1.16.   GAS DI ALTOFORNO

Gas prodotto nel corso della combustione del coke negli altiforni dell'industria siderurgica. È recuperato e utilizzato come combustibile in parte all'interno dell'impianto e in parte in altri processi dell'industria dell'acciaio o in centrali elettriche predisposte per la sua utilizzazione.

3.1.17.   ALTRI GAS DI RECUPERO

Sottoprodotto della produzione di acciaio in un convertitore a ossigeno, recuperato all'uscita dal forno. È denominato anche gas da convertitore, gas BOS (Basic Oxygen Steelmaking) o LD (Linz Donawitz). I quantitativi di combustibile recuperato vanno registrati con riferimento al potere calorifico superiore. Sono compresi altresì gas manifatturati non specificati e non menzionati in precedenza, quali i gas combustibili di origine carboniera solida recuperati nel corso della fabbricazione e di processi chimici non definiti altrove.

3.1.18.   TORBA

Materiale combustibile, fibroso o compatto, formato dalla decomposizione di piante, ad alto tenore di umidità (fino al 90 % allo stato grezzo), di facile estrazione e di colore dal bruno chiaro al bruno scuro. È compresa la torba in zolle o macinata. La torba destinata a usi non energetici non è inclusa.

3.1.19.   PRODOTTI DI TORBA

Prodotti come le mattonelle di torba ricavati direttamente o indirettamente da torba in zolle o macinata.

3.1.20.   SCISTI BITUMINOSI E SABBIE BITUMINOSE

Rocce sedimentarie contenenti composti organici sotto forma di cherogene. Il cherogene è un materiale ceroso ricco di idrocarburi, considerato un precursore del petrolio. Gli scisti bituminosi possono essere bruciati direttamente o sottoposti a trattamento termico per estrarre olio di scisto. L'olio di scisto e gli altri prodotti ottenuti mediante liquefazione vanno registrati come altri idrocarburi tra i prodotti petroliferi.

3.2.   Gas naturale

3.2.1.   GAS NATURALE

Comprende i gas, liquefatti o gassosi, costituiti principalmente di metano, provenienti da giacimenti sotterranei, indipendentemente dal metodo di estrazione (convenzionale e non). Sono inclusi sia il gas “non associato”, proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa, sia il gas “associato”, prodotto in associazione con petrolio greggio, nonché il metano recuperato nelle miniere di carbone (gas di miniera) o da giacimenti di carbone in sottosuolo (CBM = coal bed methane). Non sono inclusi i biogas e i gas manifatturati. I trasferimenti di tali prodotti alla rete del gas naturale vanno registrati separatamente dal gas naturale. Il gas naturale comprende il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas naturale compresso (GNC).

3.3.   Energia elettrica e termica

3.3.1.   ENERGIA ELETTRICA

Per energia elettrica si intende il trasferimento di energia attraverso il fenomeno fisico che riguarda le cariche elettriche e i loro effetti a riposo e in movimento. Tutta l'energia elettrica utilizzata, prodotta e consumata va registrata, compresa quella “off-grid” e autoconsumata.

3.3.2.   ENERGIA TERMICA (CALORE DERIVATO)

Energia ottenuta dal movimento di traslazione, rotazione e vibrazione dei componenti della materia e dai cambiamenti nel suo stato fisico. Tutta l'energia termica prodotta, fatta eccezione per quella prodotta dagli autoproduttori per uso proprio e non venduta, deve essere registrata; tutte le altre forme di energia termica vanno registrate come utilizzo dei prodotti che l'hanno generata.

3.4.   PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

3.4.1.   PETROLIO GREGGIO

Olio minerale di origine naturale comprendente una miscela di idrocarburi, con associate impurità come lo zolfo. Nelle normali condizioni di pressione e temperatura in superficie è allo stato liquido e presenta caratteristiche fisiche (densità, viscosità ecc.) molto variabili. Sono inclusi i condensati di campo e i condensati da impianto di trattamento recuperati dai gas associati e non associati quando sono mescolati con il petrolio greggio commerciale. Vanno registrati i quantitativi indipendentemente dal metodo di estrazione (convenzionale e non). Il petrolio greggio non comprende i liquidi di gas naturale (LGN).

3.4.2.   LIQUIDI DI GAS NATURALE (LGN)

Idrocarburi liquidi o liquefatti estratti dal gas naturale negli impianti di separazione o di lavorazione del gas. Gli LGN comprendono etano, propano, butano (normal butano e isobutano), (iso) pentano e pentani plus (talvolta definiti come “gasolina naturale” o condensati di impianto).

3.4.3.   PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA

Petrolio raffinato da sottoporre a ulteriore lavorazione [ad esempio, olio combustibile proveniente da distillazione primaria (straight run) o gasolio sotto vuoto], esclusa la miscelazione. Attraverso ulteriori lavorazioni tali prodotti saranno trasformati in uno o più prodotti intermedi e/o finiti. Nella definizione sono compresi anche i prodotti che costituiscono ritorni dell'industria petrolchimica alle raffinerie (ad esempio, benzina pirolitica, frazioni C4, frazioni di gasolio e olio combustibile).

3.4.4.   ADDITIVI/OSSIGENATI

Gli additivi sono composti chimici diversi dagli idrocarburi che vengono aggiunti a prodotti petroliferi o miscelati con questi per modificarne le proprietà (numero di ottano, di cetano, proprietà a freddo ecc.). Gli additivi comprendono ossigenati [come alcoli (metanolo, etanolo); eteri, quali MTBE (metil-ter-butil-etere), ETBE (etil-ter-butil-etere), TAME (ter-amil-metil-etere) ecc.; esteri, ad esempio olio di colza o dimetilestere ecc.; composti chimici, quali piombo tetrametile (TML), piombo tetraetile (TEL) e detergenti]. Le quantità di additivi/ossigenati (alcoli, eteri, esteri e altri composti chimici) registrate nella presente rubrica devono rapportarsi alle quantità utilizzate per la miscelazione con combustibili o destinate all'uso come combustibili. La presente rubrica comprende biocarburanti miscelati a combustibili fossili liquidi.

3.4.5.   BIOCARBURANTI IN ADDITIVI/OSSIGENATI

Le quantità di biocarburanti liquidi registrate nella presente rubrica riguardano biocarburanti liquidi miscelati e si riferiscono soltanto alla percentuale di biocarburante liquido, non al volume totale dei liquidi in cui i biocarburanti liquidi sono miscelati. Sono esclusi tutti i biocarburanti liquidi non miscelati.

3.4.6.   ALTRI IDROCARBURI

Greggio sintetico da sabbie bituminose, olio di scisto ecc., liquidi dalla liquefazione del carbone, liquidi ottenuti dalla conversione del gas naturale in benzina, oli idrogenati ed emulsionati (ad esempio, orimulsion). Sono esclusi gli scisti bituminosi. È incluso l'olio di scisto (prodotto secondario).

3.4.7.   PRODOTTI PETROLIFERI

Aggregato di prodotti pari alla somma di gas di raffineria, etano, gas di petrolio liquefatti, nafta, benzina per motori, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, jet fuel del tipo cherosene, altro cherosene, gasolio, olio combustibile, acqua ragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti.

3.4.8.   GAS DI RAFFINERIA

Comprendono una miscela di gas non condensati costituiti prevalentemente da idrogeno, metano, etano e olefine ottenuti nel corso della distillazione del petrolio greggio o della lavorazione dei prodotti petroliferi (ad esempio cracking) nelle raffinerie. Sono inclusi anche i gas che costituiscono restituzioni dall'industria petrolchimica.

3.4.9.   ETANO

Idrocarburo a catena lineare (C2H6) naturalmente gassoso estratto dal gas naturale e da gas di raffineria.

3.4.10.   GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO (GPL)

Idrocarburo paraffinico leggero ricavato dai processi di raffinazione, di stabilizzazione del greggio e da impianti di lavorazione del gas naturale. È costituito principalmente da propano (C3H8) e butano (C4Hl0) o da loro miscele. Può includere anche propilene, butilene, isopropilene e isobutilene. Il GPL può essere liquefatto sotto pressione per facilitarne il trasporto e l'immagazzinamento.

3.4.11.   NAFTA

Prodotto di base per l'industria petrolchimica (ad esempio, produzione di etilene o aromatici) o per la produzione di benzina mediante reforming o isomerizzazione all'interno della raffineria. La nafta comprende il materiale con intervallo di distillazione tra 30 °C e 210 °C o una parte di tale intervallo.

3.4.12.   BENZINA PER MOTORI

Miscela di idrocarburi leggeri che distillano tra 35 °C e 215 °C. Le benzine per motori sono utilizzate per alimentare motori a combustione interna ad accensione comandata per la propulsione dei veicoli terrestri e possono includere additivi, ossigenati e aumentatori di ottani, compresi i composti di piombo. Sono inclusi i componenti delle miscele (esclusi additivi/ossigenati), quali ad esempio le benzine di frazionamento, da reforming, da alchilazione, da processi di isomerizzazione, destinate a essere utilizzate come benzine per motori. La benzina per motori è un aggregato di prodotti pari alla somma di biobenzina miscelata (biobenzina in benzina per motori) e benzina di origine non biologica.

3.4.12.1.   Biobenzina miscelata (biobenzina in benzina per motori)

Biobenzina miscelata in benzina per motori.

3.4.12.2.   Benzina di origine non biologica

La parte restante della benzina per motori — benzina per motori senza biobenzina miscelata (principalmente benzina per motori di origine fossile).

3.4.13.   BENZINA AVIO

Benzina preparata appositamente per i motori d'aviazione a pistoni, con un numero di ottano adatto a tali motori, punto di congelamento di – 60 °C e intervallo di distillazione normalmente compreso tra 30 °C e 180 °C.

3.4.14.   JET FUEL DEL TIPO BENZINA (JET FUEL JP4)

Tutti gli oli idrocarburici leggeri, utilizzati come carburante nei motori a turbina negli aerei, che distillano tra 100 °C e 250 °C. Sono ottenuti miscelando cherosene e benzine o nafta in modo tale che il tenore di aromatici non superi il 25 % in volume e la tensione di vapore sia compresa tra 13,7 kPa e 20,6 kPa.

3.4.15.   CARBOTURBO

Distillato utilizzato nei motori a turbina negli aerei. Presenta le stesse caratteristiche di distillazione tra 150 °C e 300 °C (generalmente non oltre i 250 °C) e lo stesso punto di infiammabilità del cherosene. Inoltre soddisfa requisiti specifici (quali il punto di congelamento) fissati dalla International Air Transport Association. Sono inclusi i componenti delle miscele. Il carboturbo è un aggregato di prodotti pari alla somma del carboturbo di origine biologica miscelato (carboturbo di origine biologica in carboturbo) e carboturbo di origine non biologica.

3.4.15.1.   Carboturbo di origine biologica miscelato (carboturbo di origine biologica in carboturbo)

Carboturbo di origine biologica miscelato in carboturbo.

3.4.15.2.   Carboturbo di origine non biologica

La parte restante di carboturbo — carboturbo senza carboturbo di origine biologica miscelato (principalmente carboturbo di origine fossile).

3.4.16.   ALTRO CHEROSENE

Distillato di petrolio raffinato utilizzato in settori diversi dal trasporto aereo. Distilla tra 150 °C e 300 °C.

3.4.17.   GASOLIO (OLIO COMBUSTIBILE DISTILLATO)

Distillato medio che distilla tra 180 °C e 380 °C. Sono inclusi i componenti delle miscele. Sono disponibili diverse classi in funzione degli usi. È incluso il gasolio destinato ad alimentare motori diesel ad accensione spontanea per automobili e camion. Sono inclusi oli leggeri da riscaldamento per usi industriali e commerciali, diesel per imbarcazioni e per i trasporti ferroviari, altri gasoli inclusi i gasoli pesanti che distillano tra 380 °C e 540 °C e che sono utilizzati come prodotti base dell'industria petrolchimica. Il gasolio è un aggregato di prodotti pari alla somma di biodiesel miscelati (biodiesel in gasolio) e diesel di origine non biologica.

3.4.17.1.   Biodiesel miscelati (biodiesel in gasolio)

Biodiesel miscelati in gasolio.

3.4.17.2.   Diesel di origine non biologica

La parte restante di gasolio — gasolio senza i biodiesel miscelati (principalmente gasolio di origine fossile).

3.4.18.   OLIO COMBUSTIBILE (OLIO COMBUSTIBILE PESANTE)

Tutti gli oli combustibili (pesanti) residui (inclusi quelli ottenuti per miscelazione) la cui viscosità cinematica è superiore a 10 cSt a 80 °C. Il punto di infiammabilità è sempre superiore a 50 °C e la densità è sempre superiore a 0,90 kg/l. L'olio combustibile è un aggregato di prodotti pari alla somma di olio combustibile ad alto tenore di zolfo e olio combustibile a basso tenore di zolfo.

3.4.18.1.   Olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ)

Olio combustibile con tenore di zolfo inferiore all'1 %.

3.4.18.2.   Olio combustibile ad alto tenore di zolfo (ATZ)

Olio combustibile con tenore di zolfo dell'1 % o superiore.

3.4.19.   ACQUARAGIA MINERALE E BENZINE SPECIALI

Distillati intermedi raffinati, con intervallo di distillazione della categoria nafta/cherosene. Comprendono benzine speciali (oli leggeri che distillano tra 30 °C e 200 °C, disponibili in 7 o 8 qualità, in funzione della posizione del taglio nell'intervallo di distillazione, definite secondo lo scarto di temperatura, uguale o inferiore a 60 °C, fra i punti di distillazione 5 % e 90 % in volume) e acquaragia minerale (benzine speciali il cui punto d'infiammabilità è superiore a 30 °C e l'intervallo di distillazione è compreso tra 135 °C e 200 °C).

3.4.20.   LUBRIFICANTI

Idrocarburi ottenuti da sottoprodotti della distillazione, principalmente destinati a ridurre l'attrito tra superfici. È inclusa tutta la gamma di oli lubrificanti finiti, dall'olio per fusi all'olio per cilindri, nonché gli oli utilizzati nei grassi, oli motore e le scorte di base di oli lubrificanti di qualsiasi qualità.

3.4.21.   BITUME

Idrocarburo solido, semisolido o viscoso a struttura colloidale, di colore dal marrone al nero, ottenuto quale residuo della distillazione sotto vuoto dei residui della distillazione atmosferica del petrolio. Il bitume è spesso denominato asfalto ed è utilizzato soprattutto nella costruzione di strade e per l'impermeabilizzazione di tetti. Sono inclusi i bitumi fluidificati o liquidi (cut-back).

3.4.22.   CERE PARAFFINICHE

Idrocarburi alifatici saturi ottenuti quale residuo della decerazione degli oli lubrificanti. Hanno struttura cristallina più o meno fine a seconda della qualità e presentano le seguenti principali caratteristiche: incolori, inodori e traslucide, con un punto di fusione superiore a 45 °C.

3.4.23.   COKE DI PETROLIO

Sottoprodotto solido, nero, ottenuto tramite il cracking o la carbonizzazione di prodotti base del petrolio, di residui della distillazione sottovuoto, di catrami e peci in processi quali il coking ritardato o il coking fluido. È costituito principalmente di carbonio (dal 90 % al 95 %) ed è caratterizzato da un basso contenuto di ceneri. È utilizzato come prodotto di base nelle cokerie per l'industria siderurgica, per il riscaldamento, per la fabbricazione di elettrodi e per la produzione di prodotti chimici. Le sue due forme più importanti sono il “green coke” e il “coke calcinato”. È incluso il coke che si deposita sul catalizzatore durante i processi di raffinazione: tale coke non è recuperabile ed è normalmente bruciato quale combustibile di raffineria.

3.4.24.   ALTRI PRODOTTI

Tutti i prodotti non specificamente menzionati in precedenza: ad esempio, catrame e zolfo. Sono inclusi gli idrocarburi aromatici (ad esempio, BTX o benzene, toluene e xilene) e le olefine (ad esempio, propilene) prodotti nelle raffinerie.

3.5.   Energie rinnovabili e rifiuti

3.5.1.   ENERGIA IDROELETTRICA

Energia potenziale e cinetica dell'acqua convertita in energia elettrica nelle centrali idroelettriche. L'energia idroelettrica è un aggregato di prodotti pari alla somma di centrali idroelettriche pure, centrali idroelettriche miste e impianti di accumulazione da pompaggio puri.

3.5.1.1.   Centrali idroelettriche pure

Centrali idroelettriche che utilizzano soltanto afflussi d'acqua naturale diretti e non hanno una capacità di accumulazione per il pompaggio idrico (pompaggio dell'acqua a monte).

3.5.1.2.   Centrali idroelettriche miste

Centrali idroelettriche in cui vi è un afflusso d'acqua naturale in un bacino superiore, e tutti i macchinari o parte di essi possono essere utilizzati per pompare acqua a monte. L'energia elettrica generata è il risultato dell'afflusso d'acqua naturale e dell'acqua precedentemente pompata a monte.

3.5.1.3.   Impianti di accumulazione da pompaggio puri

Centrali idroelettriche in cui non vi è un afflusso d'acqua naturale nel bacino superiore. La maggior parte dell'acqua che genera energia elettrica è stata precedentemente pompata a monte, ad esclusione dell'acqua da pioggia o da neve.

3.5.2.   ENERGIA GEOTERMICA

Energia disponibile come calore immagazzinato nella crosta terrestre che fluisce verso l'esterno sotto forma di acqua calda e vapore. Non comprende l'energia termica ambientale catturata dalle pompe di calore geotermiche. La produzione di energia geotermica è la differenza tra l'entalpia del fluido prodotto nel pozzo di produzione e quella del fluido di scarico.

3.5.3.   ENERGIA SOLARE

L'energia solare è un aggregato di prodotti pari alla somma dell'energia solare fotovoltaica e dell'energia solare termica.

3.5.3.1.   Energia solare fotovoltaica

Energia solare convertita in energia elettrica mediante l'utilizzo di celle fotovoltaiche che esposte alla luce generano energia elettrica. Va registrata tutta l'energia elettrica prodotta (compresa la produzione su piccola scala e gli impianti “off-grid”).

3.5.3.2.   Energia solare termica

Calore prodotto dalla radiazione solare (raggi solari) sfruttato per usi energetici significativi. Sono compresi ad esempio gli impianti elettrici a energia solare termica e i sistemi attivi per la produzione di acqua calda per usi igienici o per il riscaldamento degli edifici. Tale produzione di energia è il calore di cui dispone il mezzo di scambio termico, ossia l'energia solare incidente meno le perdite dei collettori e ottiche. Non è inclusa l'energia solare catturata da sistemi passivi per il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione degli edifici; è inclusa solamente l'energia solare in relazione a sistemi attivi.

3.5.4.   ENERGIA DELLE MAREE, DEL MOTO ONDOSO E DELLE CORRENTI MARINE

Energia meccanica delle maree, del moto ondoso o delle correnti marine sfruttata per la produzione di energia elettrica.

3.5.5.   ENERGIA EOLICA

Energia cinetica del vento sfruttata per la produzione di energia elettrica nelle turbine eoliche. L'energia eolica è un aggregato di prodotti pari alla somma dell'energia eolica onshore e offshore.

3.5.5.1.   Energia eolica onshore

Produzione di energia elettrica per mezzo del vento tramite impianti onshore (sulla terraferma, compresi i laghi e altri corpi idrici ubicati nell'entroterra).

3.5.5.2.   Energia eolica offshore

Produzione di energia elettrica per mezzo del vento tramite impianti offshore (ad esempio in mare, negli oceani e su isole artificiali). Per quanto riguarda la produzione eolica offshore al di fuori delle acque territoriali del territorio in questione, vanno presi in considerazione tutti gli impianti situati nella zona economica esclusiva di un paese.

3.5.6.   RIFIUTI INDUSTRIALI (FRAZIONE NON RINNOVABILE)

Rifiuti di origine industriale non rinnovabili, sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Sono esclusi rifiuti inceneriti senza recupero di energia. La frazione rinnovabile dei rifiuti industriali dovrebbe essere registrata nella rubrica dei biocarburanti più adatta.

3.5.7.   RIFIUTI URBANI

Rifiuti prodotti dalle famiglie, dagli ospedali e dal settore terziario (in generale tutti i rifiuti che assomigliano ai rifiuti domestici) sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Sono esclusi rifiuti inceneriti senza recupero di energia. I rifiuti urbani sono un aggregato di prodotti pari alla somma dei rifiuti urbani rinnovabili e dei rifiuti urbani non rinnovabili.

3.5.7.1.   Rifiuti urbani rinnovabili

Frazione di origine biologica dei rifiuti urbani.

3.5.7.2.   Rifiuti urbani non rinnovabili

Frazione di origine non biologica dei rifiuti urbani.

3.5.8.   BIOCARBURANTI

I biocarburanti sono un aggregato di prodotti pari alla somma dei biocarburanti solidi, del biogas e dei biocarburanti liquidi. I biocarburanti destinati a usi non energetici sono esclusi dal campo di osservazione delle statistiche dell'energia (ad esempio legname destinato alle costruzioni o all'arredamento, biolubrificante per la lubrificazione del motore e biobitume per pavimentazioni stradali).

3.5.8.1.   Biocarburanti solidi

Materiali organici solidi non fossili di origine biologica (conosciuti anche come biomassa) che possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di energia termica o di energia elettrica. I biocarburanti solidi sono un aggregato di prodotti pari alla somma di carbone di legna, legna da ardere, residui e sottoprodotti del legno, liscivio nero, bagassa, rifiuti di origine animale, altri materiali e residui di origine vegetale e la frazione rinnovabile dei rifiuti industriali.

3.5.8.1.1.   Carbone di legna

Combustibile fabbricato a partire da biocarburanti solidi — il residuo solido della distillazione distruttiva e della pirolisi del legno e di altre sostanze vegetali.

3.5.8.1.2.   Legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno

Legna da ardere (sotto forma di tronchi, fascine, pellet o cippato) ottenuta da foreste naturali o di produzione o da alberi isolati. Sono compresi i residui di legno utilizzati come combustibile e che mantengono l'originale composizione del legno. Sono compresi i pellet di legno. Sono esclusi il carbone di legna e il liscivio nero. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.2.1.   Pellet di legno

Prodotto cilindrico composto da residui di legno agglomerati per compressione.

3.5.8.1.3.   Liscivio nero

Energia derivante dal liquido alcalino ottenuto dai digestori durante la produzione di pasta-carta al solfato o alla soda necessaria per la fabbricazione della carta. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.4.   Bagassa

Combustibile ottenuto dalle fibre restanti dopo l'estrazione del succo nel processo di trasformazione della canna da zucchero. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.5.   Rifiuti di origine animale

Energia ottenuta da escrementi di animali e residui di carne e pesce che una volta secchi vengono utilizzati direttamente come combustibile. Non comprende i rifiuti utilizzati negli impianti di digestione anaerobica. I combustibili gassosi ottenuti in tali impianti sono compresi nei biogas. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.6.   Altri materiali e residui di origine vegetale

Biocarburanti non specificati altrove che comprendono paglia, lolla, gusci di arachidi, legna da potatura, sansa di olive e altri rifiuti derivanti dal mantenimento, dal raccolto e dalla lavorazione delle piante. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.1.7.   Frazione rinnovabile dei rifiuti industriali

Frazione solida rinnovabile dei rifiuti industriali sottoposti a combustione direttamente in impianti specifici per usi energetici significativi (ad esempio, ma non solo, la frazione di gomma naturale nei pneumatici usati o la frazione di fibre naturali nei rifiuti tessili, di cui rispettivamente alle categorie 07,3 e 07,6 definite nel regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti). La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore.

3.5.8.2.   Biogas

Gas costituito prevalentemente da metano e da anidride carbonica prodotto mediante digestione anaerobica della biomassa o mediante trattamenti termici a partire dalla biomassa, compresa la biomassa nei rifiuti. La quantità di combustibile utilizzato va registrata sulla base del potere calorifico inferiore. Il biogas è un aggregato di prodotti pari alla somma di gas di discarica, gas da fanghi di depurazione, altri biogas da digestione anaerobica e biogas da trattamenti termici.

3.5.8.2.1.   Gas di discarica

Biogas prodotto per digestione anaerobica di rifiuti da discarica.

3.5.8.2.2.   Gas da fanghi di depurazione

Biogas prodotto per fermentazione anaerobica dei fanghi di depurazione.

3.5.8.2.3.   Altri biogas da digestione anaerobica

Biogas prodotti per fermentazione anaerobica dei liquami zootecnici e dei rifiuti di macelli, birrerie e altre industrie agroalimentari.

3.5.8.2.4.   Biogas da trattamenti termici

Biogas prodotti mediante trattamenti termici (gassificazione o pirolisi) della biomassa.

3.5.8.3.   Biocarburanti liquidi

Questa rubrica comprende tutti i combustibili liquidi di origine naturale (ad esempio ricavati da biomassa e/o altre frazioni biodegradabili di rifiuti) adatti ad essere miscelati con combustibili liquidi di origine fossile o a sostituirli. I quantitativi di biocarburanti liquidi registrati in questa rubrica devono riferirsi alle quantità di biocarburanti puri che non sono stati miscelati con combustibili fossili. Nel caso particolare delle importazioni ed esportazioni di biocarburanti liquidi, sono presi in considerazione solo gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura); gli scambi di biocarburanti liquidi miscelati in carburanti da trazione sono da registrare alla rubrica petrolio. Vanno registrati solo i biocarburanti liquidi per usi energetici (direttamente sottoposti a combustione o miscelati con combustibili fossili). I biocarburanti liquidi sono un aggregato di prodotti pari alla somma di biobenzina, biodiesel, carboturbo di origine biologica e altri biocarburanti liquidi.

3.5.8.3.1.   Biobenzina

Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con benzina per motori di origine fossile o a sostituirla.

3.5.8.3.1.1.   Bioetanolo

Etanolo come parte di biobenzina.

3.5.8.3.2.   Biodiesel

Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con gasolio di origine fossile o a sostituirlo.

3.5.8.3.3.   Carboturbo di origine biologica

Biocarburanti liquidi adatti ad essere miscelati con carboturbo di origine fossile o a sostituirlo.

3.5.8.3.4.   Altri biocarburanti liquidi

Biocarburanti liquidi non compresi nelle rubriche precedenti.

3.5.9.   ENERGIA TERMICA AMBIENTALE

Energia termica a un livello di temperatura utile estratta (catturata) mediante pompe di calore che per funzionare necessitano di energia elettrica o energia ausiliare. L'energia termica ambientale può essere immagazzinata nell'aria ambiente, sotto la crosta terrestre o in acqua superficiale. I valori registrati si basano sulla stessa metodologia utilizzata per registrare l'energia termica catturata da pompe di calore conformemente alla direttiva 2009/28/CE, ma dovrebbero essere incluse tutte le pompe di calore, indipendentemente dal loro livello di prestazione.

«ALLEGATO B

STATISTICHE ANNUALI DELL'ENERGIA

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione annuale delle statistiche dell'energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

A tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

a)

Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un anno civile (1 gennaio — 31 dicembre), a partire dall'anno di riferimento 2017.

b)

Frequenza: i dati sono dichiarati su base annuale.

c)

Termine per la trasmissione dei dati: i dati sono trasmessi entro il 30 novembre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

d)

Formato di trasmissione: il formato di trasmissione è conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat.

e)

Metodo di trasmissione: i dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso lo sportello unico per la trasmissione di dati a Eurostat.

Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all'allegato A.

1.   COMBUSTIBILI FOSSILI SOLIDI E GAS MANIFATTURATI

1.1.   Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.1. CARBONE (combustibili fossili solidi e gas manifatturati)

1.2.   Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

1.2.1.   OFFERTA

1.2.1.1.   Produzione

1.2.1.1.1.   Produzione in sotterraneo

Pertinente esclusivamente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso e lignite.

1.2.1.1.2.   Produzione in superficie

Pertinente esclusivamente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso e lignite.

1.2.1.2.   Provenienti da altre fonti

Si compone di due elementi:

fanghi recuperati, polveri e altri prodotti di scarsa qualità che non possono essere classificati secondo il tipo di carbone; è incluso il carbone recuperato dai rifiuti;

provenienti da altre fonti.

1.2.1.3.   Provenienti da altre fonti: da prodotti petroliferi

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

1.2.1.4.   Provenienti da altre fonti: da gas naturale

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

1.2.1.5.   Provenienti da altre fonti: da prodotti rinnovabili

Non pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

1.2.1.6.   Importazioni

1.2.1.7.   Esportazioni

1.2.1.8.   Bunkeraggi marittimi internazionali

1.2.1.9.   Variazione delle scorte

1.2.2.   SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI

1.2.2.1.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia elettrica

1.2.2.2.   Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia

1.2.2.3.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica

1.2.2.4.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica

1.2.2.5.   Autoproduttori — Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica

1.2.2.6.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica

1.2.2.7.   Fabbriche di agglomerati

1.2.2.8.   Cokerie

1.2.2.9.   Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba

1.2.2.10.   Officine del gas

1.2.2.11.   Altiforni

1.2.2.12.   Liquefazione del carbone

1.2.2.13.   Per gas naturale miscelato

1.2.2.14.   Quantitativi non specificati altrove — Trasformazioni

1.2.3.   SETTORE ENERGETICO

1.2.3.1.   Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica

1.2.3.2.   Miniere di carbone

1.2.3.3.   Fabbriche di agglomerati

1.2.3.4.   Cokerie

1.2.3.5.   Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba

1.2.3.6.   Officine del gas

1.2.3.7.   Altiforni

1.2.3.8.   Raffinerie di petrolio

1.2.3.9.   Liquefazione del carbone

1.2.3.10.   Attività non specificate altrove — Energia

1.2.4.   PERDITE DI DISTRIBUZIONE

Le perdite di distribuzione comprendono anche la bruciatura in torcia dei gas manifatturati.

1.2.5.   USI NON ENERGETICI

1.2.5.1.   Settori energetico, dell'industria e delle trasformazioni

Usi non energetici in tutti i sottosettori dei settori energetico, dell'industria e delle trasformazioni: ad esempio, carbone utilizzato per produrre metanolo o ammoniaca.

1.2.5.1.1.   Settore chimico e petrolchimico

divisioni 20 e 21 della NACE Rev. 2. Gli usi non energetici del carbone comprendono ad esempio il carbone utilizzato come prodotto base per la produzione di fertilizzanti o di altri prodotti petrolchimici.

1.2.5.2.   Settore dei trasporti

Usi non energetici in tutti i sottosettori del settore dei trasporti.

1.2.5.3.   Altri settori

Usi non energetici nel settore commerciale e servizi pubblici, nel settore residenziale, in agricoltura e in altre attività non specificate altrove.

1.2.6.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DELL'INDUSTRIA

1.2.6.1.   Siderurgia

1.2.6.2.   Industria chimica e petrolchimica

1.2.6.3.   Metalli non ferrosi

1.2.6.4.   Minerali non metalliferi

1.2.6.5.   Mezzi di trasporto

1.2.6.6.   Macchine e apparecchiature

1.2.6.7.   Industria estrattiva

1.2.6.8.   Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

1.2.6.9.   Industria della carta e della stampa

1.2.6.10.   Industria del legno e dei prodotti in legno

1.2.6.11.   Costruzioni

1.2.6.12.   Industrie tessili e conciarie

1.2.6.13.   Attività non specificate altrove — Industria

1.2.7.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI

1.2.7.1.   Trasporti ferroviari

1.2.7.2.   Navigazione interna

1.2.7.3.   Attività non specificate altrove — Trasporti

1.2.8.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — ALTRI SETTORI

1.2.8.1.   Settore commerciale e servizi pubblici

1.2.8.2.   Settore residenziale

1.2.8.2.1.   Settore residenziale: riscaldamento degli ambienti

1.2.8.2.2.   Settore residenziale: climatizzazione degli ambienti

1.2.8.2.3.   Settore residenziale: riscaldamento dell'acqua

1.2.8.2.4.   Settore residenziale: cottura dei cibi

1.2.8.2.5.   Settore residenziale: altri usi finali

1.2.8.3.   Agricoltura/Silvicoltura

1.2.8.4.   Pesca

1.2.8.5.   Attività non specificate altrove — Altre

1.2.9.   IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, agglomerati di carbon fossile, coke da cokeria, catrame di carbone, mattonelle di lignite, torba, prodotti di torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

1.2.10.   POTERE CALORIFICO

Pertinente per antracite, carbone da coke, altro carbone bituminoso, carbone subbituminoso, lignite, agglomerati di carbon fossile, coke da cokeria, coke da gas, catrame di carbone, mattonelle di lignite, torba, prodotti di torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose.

Per gli aggregati di seguito elencati va dichiarato il potere calorifico sia superiore sia inferiore.

1.2.10.1.   Produzione

1.2.10.2.   Importazioni

1.2.10.3.   Esportazioni

1.2.10.4.   Utilizzati nelle cokerie

1.2.10.5.   Utilizzati negli altiforni

1.2.10.6.   Utilizzati negli impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica, negli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e negli impianti di produzione esclusivamente di energia termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia

1.2.10.7.   Utilizzati nell'industria

1.2.10.8.   Per altri usi

1.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate) tranne che per i gas manifatturati (gas di officina, gas di cokeria, gas di altoforno, altri gas di recupero), le cui quantità registrate vanno dichiarate in TJ PCS (terajoule sulla base del potere calorifico superiore).

Il potere calorifico va dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

1.4.   Deroghe ed esenzioni

Non pertinente.

2.   GAS NATURALE

2.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del gas naturale.

2.2.   Elenco di aggregati

Per il gas naturale vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

2.2.1.   OFFERTA

I quantitativi dichiarati per l'offerta vanno espressi in unità sia di volume sia di energia, incluso il potere calorifico superiore e inferiore.

2.2.1.1.   Produzione interna

Include la produzione offshore.

2.2.1.1.1.   Gas associato

Gas naturale prodotto in associazione con il petrolio greggio.

2.2.1.1.2.   Gas non associato

Gas naturale proveniente da giacimenti che producono idrocarburi solo in forma gassosa.

2.2.1.1.3.   Gas di miniera

Metano prodotto nelle miniere di carbone o recuperato da giacimenti di carbone in sottosuolo, condotto in superficie e consumato in miniera o distribuito mediante condotte ai consumatori.

2.2.1.2.   Provenienti da altre fonti

2.2.1.2.1.   Provenienti da altre fonti: petrolio e prodotti petroliferi

2.2.1.2.2.   Provenienti da altre fonti: carbone

2.2.1.2.3.   Provenienti da altre fonti: prodotti rinnovabili

2.2.1.3.   Importazioni

2.2.1.4.   Esportazioni

2.2.1.5.   Bunkeraggi marittimi internazionali

2.2.1.6.   Variazione delle scorte

2.2.1.7.   Consumo interno lordo

2.2.1.8.   Gas recuperabile

I livelli delle giacenze iniziali e finali vanno dichiarati separatamente come giacenze sul territorio nazionale e giacenze all'estero. Per livello delle giacenze si intendono i quantitativi di gas disponibili per la consegna nel corso di un ciclo input-output. Si tratta del gas naturale recuperabile conservato in speciali giacimenti di stoccaggio (giacimenti di petrolio e/o di gas esauriti, giacimenti acquiferi, cavità saline, cavità miste o altro) e in depositi di gas naturale liquefatto. Va escluso il cushion gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente.

2.2.1.9.   Gas rilasciato nell'atmosfera

Il volume di gas rilasciato nell'atmosfera sul sito di produzione o nell'impianto di trattamento del gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente.

2.2.1.10.   Gas bruciato

Il volume di gas bruciato in torcia sul sito di produzione o nell'impianto di trattamento del gas. In questo caso la prescrizione di dichiarare il potere calorifico non è pertinente.

2.2.2.   SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI

2.2.2.1.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia elettrica

2.2.2.2.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica

2.2.2.3.   Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia

2.2.2.4.   Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori

2.2.2.5.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica

2.2.2.6.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica

2.2.2.7.   Officine del gas

2.2.2.8.   Cokerie

2.2.2.9.   Altiforni

2.2.2.10.   Da gas a liquidi

2.2.2.11.   Quantitativi non specificati — Trasformazioni

2.2.3.   SETTORE ENERGETICO

2.2.3.1.   Miniere di carbone

2.2.3.2.   Estrazione di gas e petrolio

2.2.3.3.   Input delle raffinerie di petrolio

2.2.3.4.   Cokerie

2.2.3.5.   Altiforni

2.2.3.6.   Officine del gas

2.2.3.7.   Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica

2.2.3.8.   Liquefazione (GNL) o gassificazione

2.2.3.9.   Da gas a liquidi

2.2.3.10.   Attività non specificate altrove — Energia

2.2.4.   PERDITE DI DISTRIBUZIONE

2.2.5.   SETTORE DEI TRASPORTI

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.

2.2.5.1.   Trasporti stradali

2.2.5.2.   Trasporto mediante condotte

2.2.5.3.   Attività non specificate altrove — Trasporti

2.2.6.   SETTORE DELL'INDUSTRIA

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.

2.2.6.1.   Siderurgia

2.2.6.2.   Industria chimica e petrolchimica

2.2.6.3.   Metalli non ferrosi

2.2.6.4.   Minerali non metalliferi

2.2.6.5.   Mezzi di trasporto

2.2.6.6.   Macchine e apparecchiature

2.2.6.7.   Industria estrattiva

2.2.6.8.   Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

2.2.6.9.   Industria della carta e della stampa

2.2.6.10.   Industria del legno e dei prodotti in legno

2.2.6.11.   Costruzioni

2.2.6.12.   Industrie tessili e conciarie

2.2.6.13.   Attività non specificate altrove — Industria

2.2.7.   ALTRI SETTORI

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.

2.2.7.1.   Settore commerciale e servizi pubblici

2.2.7.2.   Settore residenziale

2.2.7.2.1.   Settore residenziale: riscaldamento degli ambienti

2.2.7.2.2.   Settore residenziale: climatizzazione degli ambienti

2.2.7.2.3.   Settore residenziale: riscaldamento dell'acqua

2.2.7.2.4.   Settore residenziale: cottura dei cibi

2.2.7.2.5.   Settore residenziale: altri usi finali

2.2.7.3.   Agricoltura/Silvicoltura

2.2.7.4.   Pesca

2.2.7.5.   Attività non specificate altrove — Altre

2.2.8.   IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno dichiarati i quantitativi di gas naturale totale, nonché della sua parte di GNL, per paese di origine per le importazioni e per paese di destinazione per le esportazioni.

2.2.9.   CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DI GAS

Da registrare separatamente come infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso e terminali GNL (da distinguere a loro volta tra terminali di importazione GNL e terminali di esportazione GNL).

2.2.9.1.   Nome

Nome del sito dell'infrastruttura di stoccaggio o del terminale GNL.

2.2.9.2.   Tipo (esclusivamente per le infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso)

Tipo di stoccaggio, quali giacimenti di gas esauriti, giacimenti acquiferi, cavità saline ecc.

2.2.9.3.   Working gas

Per le infrastrutture di stoccaggio di gas in stato gassoso: capacità totale di stoccaggio di gas, meno il cushion gas. Il cushion gas è il volume totale di gas che è necessario mantenere in permanenza per garantire adeguate pressioni nell'impianto di stoccaggio sotterraneo e adeguati tassi di erogazione durante tutto il ciclo di produzione.

Per i terminali GNL: capacità totale di stoccaggio espressa in equivalente di gas in stato gassoso.

2.2.9.4.   Produzione di picco

Tasso massimo al quale il gas può essere ritirato dal deposito in questione, corrispondente alla capacità massima di prelievo.

2.2.9.5.   Capacità di rigassificazione o liquefazione (esclusivamente per i terminali GNL)

Vanno registrate la capacità di rigassificazione per i terminali di importazione e la capacità di liquefazione per i terminali di esportazione.

2.3.   Unità di misura

I quantitativi di gas naturale vanno dichiarati in funzione del contenuto energetico, ossia in TJ, sulla base del potere calorifico superiore. Quando siano necessarie quantità fisiche, l'unità è 106 m3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

Il potere calorifico va dichiarato in kJ/m3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

Il working gas va dichiarato in 106 m3 alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

La produzione di picco, la capacità di rigassificazione e la capacità di liquefazione vanno dichiarate in 106 m3 al giorno alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa.

3.   ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

3.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo sono l'energia elettrica e termica.

3.2.   Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per l'energia elettrica e termica vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

3.2.1.   PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Per gli aggregati per l'energia elettrica e termica di cui al presente capitolo valgono le seguenti definizioni specifiche:

—   produzione lorda di energia elettrica: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati (compresa l'accumulazione mediante pompaggio), misurate ai morsetti di uscita dei generatori principali,

—   produzione lorda di energia termica: l'energia termica complessivamente prodotta dall'impianto, incluso il calore utilizzato dalle apparecchiature ausiliarie che usano un fluido caldo (riscaldamento di ambienti, riscaldamento a combustibile liquido ecc.) e comprese le perdite negli scambi di calore impianto/rete, nonché il calore ottenuto da processi chimici utilizzato come forma di energia primaria,

—   produzione netta di energia elettrica: la produzione lorda di energia elettrica diminuita dell'energia assorbita dai servizi ausiliari di generazione e delle perdite nei trasformatori principali,

—   produzione netta di energia termica: l'energia termica fornita al sistema di distribuzione determinato sulla base delle misurazioni dei flussi in uscita e di ritorno.

Gli aggregati da 3.2.1.1 a 3.2.1.11 devono essere dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Nell'ambito di queste due tipologie di impianti, la produzione lorda e netta di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per gli impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica, per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica e per gli impianti di produzione esclusivamente di energia termica.

3.2.1.1.   Energia nucleare

3.2.1.2.   Energia idroelettrica (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.1.3.   Energia geotermica

3.2.1.4.   Energia solare

3.2.1.5.   Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.1.6.   Energia eolica (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.1.7.   Combustibili

Combustibili in grado di accendersi o bruciare, ossia che reagiscono con l'ossigeno per produrre un aumento significativo della temperatura, sottoposti a combustione per la produzione di energia elettrica e/o termica.

3.2.1.8.   Pompe di calore (pertinente solo per l'energia termica)

3.2.1.9.   Caldaie elettriche (pertinente solo per l'energia termica)

3.2.1.10.   Energia termica da processi chimici

Calore derivante da processi senza input di energia, quali le reazioni chimiche. È escluso il calore di scarto ottenuto da processi che utilizzano energia, il quale va registrato come calore prodotto dal relativo combustibile.

3.2.1.11.   Altre fonti

3.2.2.   OFFERTA

Per gli aggregati 3.2.2.1 e 3.2.2.2 i quantitativi dichiarati devono essere coerenti con i valori dichiarati per gli aggregati da 3.2.1.1 a 3.2.1.11.

3.2.2.1.   Produzione lorda totale

3.2.2.2.   Produzione netta totale

3.2.2.3.   Importazioni

I quantitativi di energia elettrica si considerano importati o esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno allo sdoganamento. Se l'energia elettrica transita attraverso un paese, i quantitativi sono registrati sia come un'importazione sia come un'esportazione.

3.2.2.4.   Esportazioni

Cfr. precisazioni all'aggregato 3.2.2.3. “Importazioni”.

3.2.2.5.   Quantitativi utilizzati per pompe di calore (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.2.6.   Quantitativi utilizzati per caldaie elettriche (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.2.7.   Quantitativi utilizzati per impianti di accumulazione da pompaggio — impianti di accumulazione da pompaggio puri (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.2.8.   Quantitativi utilizzati per impianti di accumulazione da pompaggio — centrali idroelettriche miste (pertinente solo per l'energia elettrica)

3.2.2.9.   Quantitativi utilizzati per la produzione di energia elettrica (pertinente solo per l'energia termica)

3.2.3.   PERDITE DI DISTRIBUZIONE

Per l'energia elettrica sono incluse le perdite nei trasformatori che non sono considerati parte integrante delle centrali elettriche.

3.2.4.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI

Il consumo energetico finale e il consumo non energetico finale vanno dichiarati separatamente per gli aggregati seguenti.

3.2.4.1.   Trasporti ferroviari

3.2.4.2.   Trasporto mediante condotte

3.2.4.3.   Trasporti stradali

3.2.4.4.   Attività non specificate altrove — Trasporti

3.2.5.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — ALTRI SETTORI

3.2.5.1.   Settore commerciale e servizi pubblici

3.2.5.2.   Settore residenziale

3.2.5.2.1.   Settore residenziale: riscaldamento degli ambienti

3.2.5.2.2.   Settore residenziale: climatizzazione degli ambienti

3.2.5.2.3.   Settore residenziale: riscaldamento dell'acqua

3.2.5.2.4.   Settore residenziale: cottura dei cibi

3.2.5.2.5.   Apparecchi e illuminazione

3.2.5.2.6.   Settore residenziale: altri usi finali

3.2.5.3.   Agricoltura/Silvicoltura

3.2.5.4.   Pesca

3.2.5.5.   Attività non specificate altrove — Altre

3.2.6.   SETTORE ENERGETICO

Esclusi gli autoconsumi degli impianti, i quantitativi utilizzati per impianti di accumulazione da pompaggio, pompe di calore e caldaie elettriche.

3.2.6.1.   Miniere di carbone

3.2.6.2.   Estrazione di gas e petrolio

3.2.6.3.   Fabbriche di agglomerati

3.2.6.4.   Cokerie

3.2.6.5.   Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba

3.2.6.6.   Officine del gas

3.2.6.7.   Altiforni

3.2.6.8.   Raffinerie di petrolio

3.2.6.9.   Industria nucleare

3.2.6.10.   Impianti di liquefazione del carbone

3.2.6.11.   Impianti di liquefazione (GNL)/rigassificazione

3.2.6.12.   Impianti di gassificazione (biogas)

3.2.6.13.   Da gas a liquidi

3.2.6.14.   Impianti di produzione di carbone di legna

3.2.6.15.   Attività non specificate altrove — Energia

3.2.7.   SETTORE DELL'INDUSTRIA

3.2.7.1.   Siderurgia

3.2.7.2.   Industria chimica e petrolchimica

3.2.7.3.   Metalli non ferrosi

3.2.7.4.   Minerali non metalliferi

3.2.7.5.   Mezzi di trasporto

3.2.7.6.   Macchine e apparecchiature

3.2.7.7.   Industria estrattiva

3.2.7.8.   Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

3.2.7.9.   Industria della carta e della stampa

3.2.7.10.   Industria del legno e dei prodotti in legno

3.2.7.11.   Costruzioni

3.2.7.12.   Industrie tessili e conciarie

3.2.7.13.   Attività non specificate altrove — Industria

3.2.8.   PRODUZIONE NETTA DEGLI AUTOPRODUTTORI

La produzione netta di energia elettrica e la produzione netta di energia termica degli autoproduttori vanno dichiarate separatamente per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione esclusivamente di energia termica e per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica per i seguenti impianti o le seguenti attività.

3.2.8.1.   Settore energetico: miniere di carbone

3.2.8.2.   Settore energetico: estrazione di gas e petrolio

3.2.8.3.   Settore energetico: fabbriche di agglomerati

3.2.8.4.   Settore energetico: cokerie

3.2.8.5.   Settore energetico: impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba

3.2.8.6.   Settore energetico: officine del gas

3.2.8.7.   Settore energetico: altiforni

3.2.8.8.   Settore energetico: raffinerie di petrolio

3.2.8.9.   Settore energetico: impianti di liquefazione del carbone

3.2.8.10.   Settore energetico: impianti di liquefazione (GNL)/rigassificazione

3.2.8.11.   Settore energetico: impianti di gassificazione (biogas)

3.2.8.12.   Settore energetico: da gas a liquidi

3.2.8.13.   Settore energetico: impianti di produzione di carbone di legna

3.2.8.14.   Settore energetico: attività non specificate altrove — Energia

3.2.8.15.   Settore dell'industria: siderurgia

3.2.8.16.   Settore dell'industria: industria chimica e petrolchimica

3.2.8.17.   Settore dell'industria: metalli non ferrosi

3.2.8.18.   Settore dell'industria: minerali non metalliferi

3.2.8.19.   Settore dell'industria: mezzi di trasporto

3.2.8.20.   Settore dell'industria: macchine e apparecchiature

3.2.8.21.   Settore dell'industria: industria estrattiva

3.2.8.22.   Settore dell'industria: industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

3.2.8.23.   Settore dell'industria: industria della carta e della stampa

3.2.8.24.   Settore dell'industria: industria del legno e dei prodotti in legno

3.2.8.25.   Settore dell'industria: costruzioni

3.2.8.26.   Settore dell'industria: industrie tessili e conciarie

3.2.8.27.   Settore dell'industria: attività non specificate altrove — Industria

3.2.8.28.   Settore dei trasporti: trasporti ferroviari

3.2.8.29.   Settore dei trasporti: trasporto mediante condotte

3.2.8.30.   Settore dei trasporti: trasporti stradali

3.2.8.31.   Settore dei trasporti: attività non specificate altrove — Trasporti

3.2.8.32.   Altri settori: settore residenziale

3.2.8.32.   Altri settori: settore commerciale e servizi pubblici

3.2.8.32.   Altri settori: agricoltura/silvicoltura

3.2.8.32.   Altri settori: pesca

3.2.8.32.   Altri settori: attività non specificate altrove — Altre

3.2.9.   PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA DA COMBUSTIBILI FOSSILI

L'energia elettrica lorda prodotta, l'energia termica venduta e i quantitativi di combustibili utilizzati, incluso il corrispondente contenuto energetico totale a partire dai combustibili elencati di seguito, vanno dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Nell'ambito di queste due tipologie di produttori, tale produzione di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica e per le unità di produzione esclusivamente di energia termica.

3.2.9.1.   Antracite

3.2.9.2.   Carbone da coke

3.2.9.3.   Altro carbone bituminoso

3.2.9.4.   Carbone subbituminoso

3.2.9.5.   Lignite

3.2.9.6.   Torba

3.2.9.7.   Agglomerati di carbon fossile

3.2.9.8.   Coke da cokeria

3.2.9.9.   Coke da gas

3.2.9.10.   Catrame di carbone

3.2.9.11.   Mattonelle di lignite

3.2.9.12.   Gas di officina

3.2.9.13.   Gas di cokeria

3.2.9.14.   Gas di altoforno

3.2.9.15.   Altri gas di recupero

3.2.9.16.   Prodotti di torba

3.2.9.17.   Scisti bituminosi e sabbie bituminose

3.2.9.18.   Petrolio greggio

3.2.9.19.   LGN

3.2.9.20.   Gas di raffineria

3.2.9.21.   GPL

3.2.9.22.   Nafta

3.2.9.23.   Carboturbo

3.2.9.24.   Altro cherosene

3.2.9.25.   Gasolio

3.2.9.26.   Olio combustibile

3.2.9.27.   Bitume

3.2.9.28.   Coke di petrolio

3.2.9.29.   Altri prodotti petroliferi

3.2.9.30.   Gas naturale

3.2.9.31.   Rifiuti industriali

3.2.9.32.   Rifiuti urbani rinnovabili

3.2.9.33.   Rifiuti urbani non rinnovabili

3.2.9.34.   Biocarburanti solidi

3.2.9.35.   Biogas

3.2.9.36.   Biodiesel

3.2.9.37.   Biobenzine

3.2.9.38.   Altri biocarburanti liquidi

3.2.10.   CAPACITÀ ELETTRICA MASSIMA NETTA

La capacità va registrata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento. È inclusa la capacità elettrica delle unità di produzione esclusivamente di energia elettrica e delle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica. La capacità elettrica massima netta deve essere dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori. La capacità elettrica massima netta è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente durante un determinato periodo di funzionamento. L'intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano in funzione, al punto di uscita.

3.2.10.1.   Energia nucleare

3.2.10.2.   Centrali idroelettriche pure

3.2.10.3.   Centrali idroelettriche miste

3.2.10.4.   Impianti di accumulazione da pompaggio puri

3.2.10.5.   Energia geotermica

3.2.10.6.   Energia solare fotovoltaica

3.2.10.7.   Energia solare termica

3.2.10.8.   Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine

3.2.10.9.   Energia eolica

3.2.10.10.   Combustibili

3.2.10.10.1.   Tipo di produzione: vapore

3.2.10.10.2.   Tipo di produzione: combustione interna

3.2.10.10.3.   Tipo di produzione: turbina a gas

3.2.10.10.4.   Tipo di produzione: ciclo combinato

3.2.10.10.5.   Tipo di produzione: altro

3.2.10.11.   Altre fonti

3.2.11.   CAPACITÀ ELETTRICA MASSIMA NETTA DEI COMBUSTIBILI

La capacità elettrica massima netta dei combustibili va dichiarata sia per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia sia per gli autoproduttori, e separatamente per ciascun tipo di impianto a monocombustibile o multicombustibile di seguito riportato. I sistemi multicombustibili includono esclusivamente le unità che possono impiegare più combustibili differenti in via continuativa. Le centrali che dispongono di unità distinte utilizzanti combustibili differenti vanno classificati nelle appropriate rubriche a monocombustibile. Per tutti gli impianti multicombustibili vanno aggiunte precisazioni sul tipo di combustibile utilizzato come combustibile principale e alternativo.

3.2.11.1.   Impianti a monocombustibile (per tutte le rubriche di combustibili principali)

3.2.11.2.   Impianti multicombustibili: combustibili solidi e liquidi

3.2.11.3.   Impianti multicombustibili: combustibili solidi e gas naturale

3.2.11.4.   Impianti multicombustibili: combustibili liquidi e gas naturale

3.2.11.5.   Impianti multicombustibili: combustibili solidi, liquidi e gas naturale

3.3.   Unità di misura

L'energia elettrica va dichiarata in GWh (gigawattora), l'energia termica in TJ (terajoule) e la capacità in MW (megawatt).

Se è necessario registrare altri combustibili, valgono le unità definite ai pertinenti capitoli del presente allegato.

4.   PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI

4.1.   Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

4.2.   Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco.

4.2.1.   OFFERTA DI PETROLIO GREGGIO, LGN, PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA, ADDITIVI E ALTRI IDROCARBURI

Per petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti in additivi/ossigenati e altri idrocarburi vanno dichiarati i seguenti aggregati:

4.2.1.1.   Produzione interna

Non pertinente per prodotti base di raffineria e per biocarburanti.

4.2.1.2.   Provenienti da altre fonti

Non pertinente per petrolio greggio, LGN e prodotti base di raffineria.

4.2.1.2.1.   Provenienti da altre fonti: da carbone

4.2.1.2.2.   Provenienti da altre fonti: da gas naturale

4.2.1.2.3.   Provenienti da altre fonti: da prodotti rinnovabili

4.2.1.3.   Restituzioni dal settore petrolchimico

Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

4.2.1.4.   Prodotti trasferiti

Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

4.2.1.5.   Importazioni

Sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio e di prodotti importati o esportati in conto lavorazione (ad esempio, raffinazione per conto terzi). Il petrolio greggio e gli LGN vanno registrati come provenienti dal paese di origine; i prodotti base di raffineria e i prodotti finiti vanno registrati come provenienti dal paese dell'ultima consegna. Sono inclusi i liquidi di gas (ad esempio, GPL) estratti durante la rigassificazione del gas naturale liquefatto importato e i prodotti petroliferi importati o esportati direttamente dall'industria petrolchimica. Nota: tutti gli scambi di biocarburanti che non sono stati miscelati con i carburanti da trazione (ossia nella loro forma pura) non dovrebbero essere registrati qui. Le riesportazioni di petrolio importato per la lavorazione nelle zone franche vanno incluse come esportazioni di prodotti dal paese di lavorazione al paese di destinazione finale.

4.2.1.6.   Esportazioni

La nota per le importazioni (4.2.1.5) si applica analogamente alle esportazioni.

4.2.1.7.   Impieghi diretti

4.2.1.8.   Variazione delle scorte

4.2.1.9.   Input delle raffinerie osservato

Quantitativi misurati quali input delle raffinerie.

4.2.1.10.   Perdite di raffineria

Differenza tra l'input delle raffinerie (osservato) e la produzione lorda delle raffinerie. Possono verificarsi perdite durante i processi di distillazione a causa dell'evaporazione. Le perdite registrate sono positive. Sono possibili incrementi volumetrici ma non incrementi in termini di massa.

4.2.1.11.   Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

4.2.1.12.   Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

4.2.1.13.   Potere calorifico inferiore

4.2.1.13.1.   Produzione (non pertinente per prodotti base di raffineria e biocarburanti in additivi/ossigenati)

4.2.1.13.2.   Importazioni (non pertinente per biocarburanti in additivi/ossigenati)

4.2.1.13.3.   Esportazioni (non pertinente per biocarburanti in additivi/ossigenati)

4.2.1.13.4.   MEDIA complessiva

4.2.2.   OFFERTA DI PRODOTTI PETROLIFERI

I seguenti aggregati riguardano i prodotti finiti [gas di raffineria, etano, GPL, nafta, benzina per motori (compresa quella di origine biologica), benzina avio, jet fuel del tipo benzina, carboturbo (compreso quello di origine biologica), altro cherosene, gasolio, olio combustibile a basso e ad alto tenore di zolfo, acquaragia minerale e benzine speciali, lubrificanti, bitume, cere paraffiniche, coke di petrolio e altri prodotti]. Il petrolio greggio e gli LGN bruciati direttamente vanno inclusi nelle forniture di prodotti finiti e nei trasferimenti da un prodotto all'altro.

4.2.2.1.   Prodotti primari ricevuti

4.2.2.2.   Produzione lorda delle raffinerie

4.2.2.3.   Prodotti riciclati

4.2.2.4.   Combustibili di raffineria (raffinerie di petrolio)

Vanno inclusi in questa rubrica anche i combustibili utilizzati per la produzione nelle raffinerie di energia elettrica e di energia termica venduta.

4.2.2.4.1.   Utilizzati in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia elettrica

4.2.2.4.2.   Utilizzati in unità/impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica

4.2.2.4.3.   Utilizzati in unità/impianti di produzione esclusivamente di energia termica

4.2.2.5.   Importazioni

Si applica la nota per le importazioni (4.2.1.5).

4.2.2.6.   Esportazioni

Si applica la nota per le importazioni (4.2.1.5).

4.2.2.7.   Bunkeraggi marittimi internazionali

4.2.2.8.   Trasferimenti da un prodotto all'altro

4.2.2.9.   Prodotti trasferiti

4.2.2.10.   Variazione delle scorte

4.2.2.11.   Livelli delle giacenze iniziali

4.2.2.12.   Livelli delle giacenze finali

4.2.2.13.   Variazione delle scorte presso i produttori la cui attività principale è la produzione di energia

La variazione delle scorte detenute presso gli enti erogatori di servizi pubblici non comprese nella variazione delle scorte né nei livelli delle giacenze registrati altrove. Un'entrata nelle scorte è indicata con segno negativo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno positivo.

4.2.2.14.   Potere calorifico inferiore medio

4.2.3.   FORNITURE AL SETTORE PETROLCHIMICO

Forniture osservate di prodotti petroliferi finiti da fonti primarie (ad esempio, raffinerie, impianti di miscelazione ecc.) sul mercato interno.

4.2.3.1.   Forniture lorde al settore petrolchimico

4.2.3.2.   Usi energetici nel settore petrolchimico

Quantitativi di petrolio utilizzato come combustibile nei processi dell'industria petrolchimica quali lo steam cracking.

4.2.3.3.   Usi non energetici nel settore petrolchimico

Quantitativi di petrolio utilizzato nel settore petrolchimico ai fini della produzione di etilene, propilene, butilene, gas di sintesi, aromatici, butadiene e altre materie prime a base di idrocarburi, in processi quali lo steam cracking, lo steam reforming e in impianti per la produzione di aromatici. Sono esclusi i quantitativi di petrolio utilizzati come combustibile.

4.2.3.4.   Restituzioni dal settore petrolchimico alle raffinerie

4.2.4.   SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI

Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.4.1.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia elettrica

4.2.4.2.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica

4.2.4.3.   Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia

4.2.4.4.   Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica degli autoproduttori

4.2.4.5.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica

4.2.4.6.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica

4.2.4.7.   Officine del gas/Impianti di gassificazione

4.2.4.8.   Gas naturale miscelato

4.2.4.9.   Cokerie

4.2.4.10.   Altiforni

4.2.4.11.   Industria petrolchimica

4.2.4.12.   Fabbriche di agglomerati

4.2.4.13.   Quantitativi non specificati altrove — Trasformazioni

4.2.5.   SETTORE ENERGETICO

Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.5.1.   Miniere di carbone

4.2.5.2.   Estrazione di gas e petrolio

4.2.5.3.   Cokerie

4.2.5.4.   Altiforni

4.2.5.5.   Officine del gas

4.2.5.6.   Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica per uso proprio

4.2.5.7.   Attività non specificate altrove — Energia

4.2.6.   PERDITE DI DISTRIBUZIONE

Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.7.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DELL'INDUSTRIA

Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.7.1.   Siderurgia

4.2.7.2.   Industria chimica e petrolchimica

4.2.7.3.   Metalli non ferrosi

4.2.7.4.   Minerali non metalliferi

4.2.7.5.   Mezzi di trasporto

4.2.7.6.   Macchine e apparecchiature

4.2.7.7.   Industria estrattiva

4.2.7.8.   Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

4.2.7.9.   Industria della carta e della stampa

4.2.7.10.   Industria del legno e dei prodotti in legno

4.2.7.11.   Costruzioni

4.2.7.12.   Industrie tessili e conciarie

4.2.7.13.   Attività non specificate altrove — Industria

4.2.8.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI

Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.8.1.   Trasporti aerei internazionali

4.2.8.2.   Trasporti aerei interni

4.2.8.3.   Trasporti stradali

4.2.8.4.   Trasporti ferroviari

4.2.8.5.   Navigazione interna

4.2.8.6.   Trasporti mediante condotte

4.2.8.7.   Attività non specificate altrove — Trasporti

4.2.9.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — ALTRI SETTORI

Vanno dichiarati i quantitativi per gli usi sia energetici sia non energetici.

4.2.9.1.   Settore commerciale e servizi pubblici

4.2.9.2.   Settore residenziale

4.2.9.2.1.   Settore residenziale: riscaldamento degli ambienti

4.2.9.2.2.   Settore residenziale: climatizzazione degli ambienti

4.2.9.2.3.   Settore residenziale: riscaldamento dell'acqua

4.2.9.2.4.   Settore residenziale: cottura dei cibi

4.2.9.2.5.   Settore residenziale: altri usi finali

4.2.9.3.   Agricoltura/Silvicoltura

4.2.9.4.   Pesca

4.2.9.5.   Attività non specificate altrove — Altre

4.2.10.   IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno dichiarate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni (4.2.1.5).

4.2.11.   CAPACITÀ DI RAFFINAZIONE

Registrare la capacità di raffinazione nazionale totale e la disaggregazione della capacità annuale per raffineria in migliaia di tonnellate metriche all'anno. Sono registrate le voci seguenti.

4.2.11.1.   Nome/Ubicazione

4.2.11.2.   Distillazione atmosferica

4.2.11.3.   Distillazione sottovuoto

4.2.11.4.   Cracking (termico)

4.2.11.4.1.   Di cui visbreaking

4.2.11.4.2.   Di cui coking

4.2.11.5.   Cracking (catalitico)

4.2.11.5.1.   Di cui cracking catalitico fluido (FCC)

4.2.11.5.2.   Di cui idrocracking (HCK)

4.2.11.6.   Reforming

4.2.11.7.   Desolforazione

4.2.11.8.   Alchilazione, polimerizzazione, isomerizzazione

4.2.11.9.   Eterificazione

4.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate). Il potere calorifico va dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

4.4.   Esenzioni

Cipro è esentato dall'indicazione degli aggregati di cui al punto 4.2.9 (Consumo energetico finale — Altri settori); e fornisce solo i totali. Cipro è esentato dall'indicazione degli usi non energetici di cui al punto 4.2.4 (Settore delle trasformazioni), 4.2.5 (Settore energetico), 4.2.7 (Settore dell'industria), 4.2.7.2 (Settore dell'industria — Industria chimica e petrolchimica), 4.2.8 (Settore dei trasporti) e 4.2.9 (Altri settori).

5.   ENERGIE RINNOVABILI ED ENERGIA DAI RIFIUTI

5.1.   Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.5. ENERGIE RINNOVABILI E RIFIUTI Vanno registrati esclusivamente i quantitativi di combustibili per usi energetici (ad esempio produzione di energia elettrica e termica, combustione con recupero di energia, utilizzo in motori mobili nei trasporti e in motori fissi). Non vanno registrati i quantitativi destinati a usi non energetici (ad esempio legname destinato alle costruzioni o all'arredamento, biolubrificante utilizzato per la lubrificazione, biobitume per pavimentazioni stradali). Non va registrata neanche l'energia termica passiva (ad esempio energia solare termica passiva per il riscaldamento degli edifici).

5.2.   Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati gli aggregati di cui al seguente elenco. L'energia termica ambientale (pompe di calore) va registrata esclusivamente per i seguenti settori: settore delle trasformazioni (solo per gli aggregati relativi all'energia termica venduta), settore energetico (solo il totale, non le sottorubriche), settore dell'industria (solo il totale, non le sottorubriche), settore commerciale e servizi pubblici, settore residenziale e attività non specificate altrove — altre.

5.2.1.   PRODUZIONE LORDA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

Si applicano le definizioni di cui al capitolo 3.2.1. Gli aggregati da 5.2.1.1 a 5.2.1.18 devono essere dichiarati separatamente per i produttori la cui attività principale è la produzione di energia e per gli autoproduttori. Nell'ambito di queste due tipologie di impianti, tale produzione lorda di energia elettrica e termica va dichiarata separatamente, secondo i casi, per le unità di produzione esclusivamente di energia elettrica, per le unità di produzione combinata di energia elettrica e termica e per le unità di produzione esclusivamente di energia termica.

5.2.1.1.   Centrali idroelettriche pure (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.2.   Centrali idroelettriche miste (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.3.   Impianti di accumulazione da pompaggio puri (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.4.   Energia geotermica

5.2.1.5.   Energia solare fotovoltaica (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.6.   Energia solare termica

5.2.1.7.   Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.8.   Energia eolica (pertinente solo per l'energia elettrica)

5.2.1.9.   Energia eolica onshore

5.2.1.10.   Energia eolica offshore

5.2.1.11.   Rifiuti urbani rinnovabili

5.2.1.12.   Rifiuti urbani non rinnovabili

5.2.1.13.   Biocarburanti solidi

5.2.1.14.   Biogas

5.2.1.15.   Biodiesel

5.2.1.16.   Biobenzine

5.2.1.17.   Altri biocarburanti liquidi

5.2.1.18.   Pompe di calore (pertinente solo per l'energia termica)

5.2.2.   OFFERTA

5.2.2.1.   Produzione

5.2.2.2.   Importazioni

5.2.2.3.   Esportazioni

5.2.2.4.   Variazione delle scorte

5.2.3.   SETTORE DELLE TRASFORMAZIONI

5.2.3.1.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia elettrica

5.2.3.2.   Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia

5.2.3.3.   Produttori la cui attività principale è la produzione di energia — produzione esclusivamente di energia termica

5.2.3.4.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia elettrica

5.2.3.5.   Autoproduttori — Unità di produzione combinata di energia elettrica e termica

5.2.3.6.   Autoproduttori — produzione esclusivamente di energia termica

5.2.3.7.   Fabbriche di agglomerati

5.2.3.8.   Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba

5.2.3.9.   Officine del gas

5.2.3.10.   Altiforni

5.2.3.11.   Impianti di miscelazione di gas naturale

5.2.3.12.   Per miscelazione con benzina per motori/diesel/cherosene

5.2.3.13.   Impianti di produzione di carbone di legna

5.2.3.14.   Quantitativi non specificati altrove — Trasformazioni

5.2.4.   SETTORE ENERGETICO

5.2.4.1.   Impianti di gassificazione (biogas)

5.2.4.2.   Impianti di produzione di energia elettrica, di produzione combinata di energia elettrica e termica e di produzione di energia termica

5.2.4.3.   Miniere di carbone

5.2.4.4.   Fabbriche di agglomerati

5.2.4.5.   Cokerie

5.2.4.6.   Raffinerie di petrolio

5.2.4.7.   Impianti di produzione di mattonelle di lignite/torba

5.2.4.8.   Officine del gas

5.2.4.9.   Altiforni

5.2.4.10.   Impianti di produzione di carbone di legna

5.2.4.11.   Attività non specificate altrove — Energia

5.2.5.   PERDITE DI DISTRIBUZIONE

5.2.6.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DELL'INDUSTRIA

5.2.6.1.   Siderurgia

5.2.6.2.   Industria chimica e petrolchimica

5.2.6.3.   Metalli non ferrosi

5.2.6.4.   Minerali non metalliferi

5.2.6.5.   Mezzi di trasporto

5.2.6.6.   Macchine e apparecchiature

5.2.6.7.   Industria estrattiva

5.2.6.8.   Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco

5.2.6.9.   Industria della carta e della stampa

5.2.6.10.   Industria del legno e dei prodotti in legno

5.2.6.11.   Costruzioni

5.2.6.12.   Industrie tessili e conciarie

5.2.6.13.   Attività non specificate altrove — Industria

5.2.7.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — SETTORE DEI TRASPORTI

5.2.7.1.   Trasporti ferroviari

5.2.7.2.   Trasporti stradali

5.2.7.3.   Navigazione interna

5.2.7.4.   Attività non specificate altrove — Trasporti

5.2.8.   CONSUMO ENERGETICO FINALE — ALTRI SETTORI

5.2.8.1.   Settore commerciale e servizi pubblici

5.2.8.2.   Settore residenziale

5.2.8.2.1.   Settore residenziale: riscaldamento degli ambienti

5.2.8.2.2.   Settore residenziale: climatizzazione degli ambienti

5.2.8.2.3.   Settore residenziale: riscaldamento dell'acqua

5.2.8.2.4.   Settore residenziale: cottura dei cibi

5.2.8.2.5.   Settore residenziale: altri usi finali

5.2.8.3.   Agricoltura/Silvicoltura

5.2.8.4.   Pesca

5.2.8.5.   Attività non specificate altrove — Altre

5.2.9.   CAPACITÀ ELETTRICA MASSIMA NETTA

La capacità va registrata al 31 dicembre del pertinente anno di riferimento. È inclusa la capacità elettrica delle unità di produzione esclusivamente di energia elettrica e delle unità di produzione combinata di energia elettrica e termica. La capacità elettrica massima netta è la somma delle capacità massime nette di tutte le centrali considerate individualmente durante un determinato periodo di funzionamento. L'intervallo di funzionamento ipotizzato ai presenti fini è continuato: in pratica 15 o più ore al giorno. La capacità massima netta è la potenza elettrica massima che può essere fornita alla rete con continuità, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano in funzione, al punto di uscita.

5.2.9.1.   Centrali idroelettriche pure

5.2.9.2.   Centrali idroelettriche miste

5.2.9.3.   Impianti di accumulazione da pompaggio puri

5.2.9.4.   Energia geotermica

5.2.9.5.   Energia solare fotovoltaica

5.2.9.6.   Energia solare termica

5.2.9.7.   Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine

5.2.9.8.   Energia eolica onshore

5.2.9.9.   Energia eolica offshore

5.2.9.10.   Rifiuti industriali

5.2.9.11.   Rifiuti urbani

5.2.9.12.   Biocarburanti solidi

5.2.9.13.   Biogas

5.2.9.14.   Biodiesel

5.2.9.15.   Biobenzine

5.2.9.16.   Altri biocarburanti liquidi

5.2.10.   CARATTERISTICHE TECNICHE

5.2.10.1.   Superficie dei collettori solari

Va dichiarata la superficie totale installata di collettori solari. La superficie dei collettori solari è relativa alla produzione di energia solare termica; non vanno registrati qui i collettori solari utilizzati per generare energia elettrica (energia solare fotovoltaica e energia solare termodinamica). Va inclusa la superficie di tutti i collettori solari: collettori piani vetrati o non vetrati e collettori a tubi sottovuoto che utilizzano l'aria o un liquido come vettore energetico.

5.2.10.2.   Capacità di produzione per la biobenzina

5.2.10.3.   Capacità di produzione per i biodiesel

5.2.10.4.   Capacità di produzione per il carboturbo di origine biologica

5.2.10.5.   Capacità di produzione per altri biocarburanti liquidi

5.2.10.6.   Valore calorifico inferiore medio per la biobenzina

5.2.10.7.   Valore calorifico inferiore medio per il bioetanolo

5.2.10.8.   Valore calorifico inferiore medio per i biodiesel

5.2.10.9.   Valore calorifico inferiore medio per il carboturbo di origine biologica

5.2.10.10.   Valore calorifico inferiore medio per altri biocarburanti liquidi

5.2.10.11.   Valore calorifico inferiore medio per il carbone di legna

5.2.11.   PRODUZIONE DI BIOCARBURANTI SOLIDI E DI BIOGAS

La produzione totale di biocarburanti solidi (escluso il carbone di legna) va suddivisa tra i combustibili seguenti.

5.2.11.1.   Legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno

5.2.11.1.1.   Pellet di legno come parte di legna da ardere, residui e sottoprodotti di legno

5.2.11.2.   Liscivio nero

5.2.11.3.   Bagassa

5.2.11.4.   Rifiuti di origine animale

5.2.11.5.   Altri materiali e residui di origine vegetale

5.2.11.6.   Frazione rinnovabile dei rifiuti industriali

La produzione totale di biogas va suddivisa tra i metodi di produzione seguenti.

5.2.11.7.   Biogas da digestione anaerobica: gas di discarica

5.2.11.8.   Biogas da digestione anaerobica: gas da fanghi di depurazione

5.2.11.9.   Biogas da digestione anaerobica: altri biogas da digestione anaerobica

5.2.11.10.   Biogas da trattamenti termici

5.2.12.   IMPORTAZIONI PER PAESE DI ORIGINE E ESPORTAZIONI PER PAESE DI DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Pertinente per biobenzine, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel, altri biocarburanti liquidi e pellet di legno.

5.3.   Unità di misura

L'energia elettrica va dichiarata in GWh (gigawattora), l'energia termica in TJ (terajoule) e la capacità elettrica in MW (megawatt).

I quantitativi registrati vanno dichiarati in TJ PCI (terajoule sulla base del potere calorifico inferiore) fatta eccezione per carbone di legna, biobenzina, bioetanolo, carboturbo di origine biologica, biodiesel e altri biocarburanti liquidi, che vanno registrati in kt (chilotonnellate).

Il potere calorifico va dichiarato in MJ/t (megajoule per tonnellata).

La superficie dei collettori solari va dichiarata in 1 000 m2.

La capacità di produzione va dichiarata in kt (chilotonnellate) all'anno.

6.   STATISTICHE NUCLEARI ANNUALI

Devono essere dichiarati i dati relativi all'uso civile dell'energia nucleare di cui in appresso.

6.1.   Elenco di aggregati

6.1.1.   CAPACITÀ DI ARRICCHIMENTO

Capacità annuale di lavoro separativo degli impianti di arricchimento operativi (separazione isotopica dell'uranio).

6.1.2.   CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE FRESCO

Capacità di produzione annuale degli impianti di fabbricazione di combustibile. Sono esclusi gli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.

6.1.3.   CAPACITÀ DI PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FABBRICAZIONE DEL COMBUSTIBILE MOX

Capacità di produzione annuale degli impianti di fabbricazione del combustibile MOX. Il combustibile MOX contiene una miscela di uranio e plutonio (ossidi misti).

6.1.4.   PRODUZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE FRESCO

Produzione di elementi finiti di combustibile fresco negli impianti di fabbricazione di combustibile nucleare. Non sono incluse le barre o altri prodotti parziali. Sono esclusi altresì gli impianti di fabbricazione del combustibile MOX.

6.1.5.   PRODUZIONE DI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE MOX

Produzione di elementi finiti di combustibile fresco negli impianti di fabbricazione del combustibile MOX. Non sono incluse le barre o altri prodotti parziali.

6.1.6.   PRODUZIONE DI CALORE NUCLEARE

Quantità totale di calore generato dai reattori nucleari per la produzione di energia elettrica o per altre applicazioni utili del calore.

6.1.7.   BURNUP MEDIO ANNUO DEGLI ELEMENTI DI COMBUSTIBILE IRRADIATO DEFINITIVAMENTE SCARICATI

MEDIA calcolata del burnup degli elementi di combustibile che sono stati definitivamente scaricati dai reattori nucleari durante l'anno di riferimento in questione. Sono esclusi gli elementi di combustibile scaricati temporaneamente che potrebbero essere ricaricati in un secondo momento.

6.1.8.   PRODUZIONE DI URANIO E PLUTONIO NEGLI IMPIANTI DI RITRATTAMENTO

Uranio e plutonio prodotti durante l'anno di riferimento negli impianti di ritrattamento.

6.1.9.   CAPACITÀ (URANIO E PLUTONIO) DEGLI IMPIANTI DI RITRATTAMENTO

Capacità annua di ritrattamento di uranio e plutonio.

6.2.   Unità di misura

Per 6.1.1, tSWU (tonnellate di unità di lavoro separativo).

Per 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.8, tHM (tonnellate di metalli pesanti).

Per 6.1.2, 6.1.3 e 6.1.9, tHM (tonnellate di metalli pesanti) all'anno.

Per 6.1.6, TJ (terajoule).

Per 6.1.7, GWd/tHM (gigawatt-giorno per tonnellata di metalli pesanti).

«ALLEGATO C

STATISTICHE MENSILI DELL'ENERGIA

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile delle statistiche dell'energia e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all'allegato A.

A tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

a)

Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un mese civile.

b)

Frequenza: i dati sono dichiarati su base mensile.

c)

Formato di trasmissione: il formato di trasmissione è conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat.

d)

Metodo di trasmissione: i dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso lo sportello unico per la trasmissione di dati a Eurostat.

1.   COMBUSTIBILI SOLIDI

1.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione di:

1.1.1.

Carbon fossile

1.1.2.

Carbone bruno

1.1.3.

Torba

1.1.4.

Scisti bituminosi e sabbie bituminose

1.1.5.

Coke da cokeria

1.2.   Elenco di aggregati

1.2.1.   Per il carbon fossile vanno dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.1.1.

Produzione

1.2.1.2.

Prodotti recuperati

1.2.1.3.

Importazioni

1.2.1.4.

Importazioni da paesi extra UE

1.2.1.5.

Esportazioni

1.2.1.6.

Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.1.7.

Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.1.8.

Forniture ai produttori la cui attività principale è la produzione di energia

1.2.1.9.

Forniture a cokerie

1.2.1.10.

Forniture all'industria nel suo insieme

1.2.1.11.

Forniture all'industria siderurgica

1.2.1.12.

Altre forniture (servizi, famiglie ecc.) Quantità di carbon fossile fornito a settori non espressamente menzionati o non appartenenti ai settori delle trasformazioni, energetico, dell'industria o dei trasporti.

1.2.2.   Per carbone bruno, torba e scisti bituminosi e sabbie bituminose vanno dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.2.1.

Produzione

1.2.2.2.

Importazioni

1.2.2.3.

Esportazioni

1.2.2.4.

Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.2.5.

Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da miniere, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.2.6.

Per la torba può essere dichiarata la variazione delle scorte invece del totale delle giacenze iniziali e finali.

1.2.2.7.

Forniture ai produttori la cui attività principale è la produzione di energia

1.2.3.   Per il coke da cokeria vanno dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.3.1.

Produzione

1.2.3.3.

Importazioni

1.2.3.4.

Importazioni da paesi extra UE

1.2.3.5.

Esportazioni

1.2.3.6.

Totale delle giacenze iniziali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da produttori, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.3.7.

Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

Quantitativi detenuti da produttori, importatori e consumatori che importano direttamente.

1.2.3.8.

Forniture all'industria siderurgica

1.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate).

1.4.   Termine per la trasmissione dei dati

Entro tre mesi civili dal termine del mese di riferimento.

2.   ENERGIA ELETTRICA

2.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione dell'energia elettrica.

2.2.   Elenco di aggregati

Per l'energia elettrica vanno dichiarati i seguenti aggregati.

2.2.1.   Produzione netta di energia elettrica da centrali nucleari.

2.2.2.   Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante carbone.

2.2.3.   Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante petrolio.

2.2.4.   Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante gas.

2.2.5.   Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante prodotti rinnovabili combustibili (quali biocarburanti solidi, biogas, biocarburanti liquidi e rifiuti urbani rinnovabili).

2.2.6.   Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia termoelettrica convenzionale mediante altri combustibili non rinnovabili (quali rifiuti industriali e urbani non rinnovabili).

2.2.7.   Produzione netta di energia elettrica da centrali idroelettriche pure.

2.2.8.   Produzione netta di energia elettrica da centrali idroelettriche miste.

2.2.9.   Produzione netta di energia elettrica da impianti idroelettrici di accumulazione da pompaggio puri.

2.2.10.   Produzione netta di energia elettrica da impianti eolici onshore

2.2.11.   Produzione netta di energia elettrica da impianti eolici offshore

2.2.12.   Produzione netta di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici

2.2.13.   Produzione netta di energia elettrica da impianti solari termici

2.2.14.   Produzione netta di energia elettrica a partire da generazione di energia geotermica

2.2.15.   Produzione netta di energia elettrica a partire da altre fonti rinnovabili (quali maree, moto ondoso, correnti marine e altre fonti rinnovabili non combustibili).

2.2.16.   Produzione netta di energia elettrica di origine non specificata

2.2.17.   Importazioni

2.2.17.1.   Di cui dall'UE

2.2.18.   Esportazioni

2.2.18.1.   Di cui nell'UE

2.2.19.   Energia elettrica usata per accumulazione da pompaggio

2.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in GWh (gigawattora)

2.4.   Termine per la trasmissione dei dati

Entro tre mesi civili dal termine del mese di riferimento.

3.   PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI

3.1.   Prodotti energetici pertinenti

Salvo indicazione contraria, la presente rilevazione di dati riguarda tutti i prodotti energetici elencati nell'allegato A, capitolo 3.4. PETROLIO (petrolio greggio e prodotti petroliferi)

Nella rubrica “Altri prodotti” sono inclusi sia i quantitativi corrispondenti alla definizione contenuta nell'allegato A, capitolo 3.4, sia i quantitativi di acquaragia minerale e benzine speciali, di lubrificanti, di bitume e di cere paraffiniche; tali prodotti non vanno dichiarati separatamente.

3.2.   Elenco di aggregati

Salvo indicazione contraria, per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati i seguenti aggregati.

3.2.1.   OFFERTA DI PETROLIO GREGGIO, LGN, PRODOTTI BASE DI RAFFINERIA, ADDITIVI E ALTRI IDROCARBURI

Per petrolio greggio, LGN, prodotti base di raffineria, additivi/ossigenati, biocarburanti e altri idrocarburi vanno dichiarati i seguenti aggregati.

3.2.1.1.   Produzione interna (non pertinente per prodotti base di raffineria e biocarburanti)

3.2.1.2.   Provenienti da altre fonti (non pertinente per petrolio greggio, LGN e prodotti base di raffineria)

3.2.1.3.   Restituzioni

Prodotti finiti o semilavorati restituiti dai consumatori finali alle raffinerie ai fini di trasformazione, miscelazione o vendita. Si tratta prevalentemente di sottoprodotti dell'industria petrolchimica. Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

3.2.1.4.   Prodotti trasferiti

Prodotti petroliferi importati riclassificati come prodotti di base per l'ulteriore lavorazione in raffineria, non consegnati ai consumatori finali. Pertinente esclusivamente per i prodotti base di raffineria.

3.2.1.5.   Importazioni

3.2.1.6.   Esportazioni

Nota per importazioni e esportazioni: sono inclusi i quantitativi di petrolio greggio e di prodotti importati o esportati in conto lavorazione (ad esempio, raffinazione per conto terzi). Il petrolio greggio e gli LGN vanno registrati come provenienti dal paese di origine; i prodotti base di raffineria e i prodotti finiti vanno registrati come provenienti dal paese dell'ultima consegna. Sono inclusi i liquidi di gas (ad esempio, GPL) estratti durante la rigassificazione del gas naturale liquefatto importato e i prodotti petroliferi importati o esportati direttamente dall'industria petrolchimica.

3.2.1.7.   Impieghi diretti

3.2.1.8.   Variazione delle scorte

Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

3.2.1.9.   Input delle raffinerie osservato

La quantità totale di petrolio (compresi gli altri idrocarburi e gli additivi) che si osserva sia entrata nel processo di raffinazione (input delle raffinerie).

3.2.1.10.   Perdite di raffineria

Differenza tra l'input delle raffinerie osservato e la produzione lorda delle raffinerie. Possono verificarsi perdite durante i processi di distillazione a causa dell'evaporazione. Le perdite registrate sono positive. Sono possibili incrementi volumetrici ma non incrementi in termini di massa.

3.2.2.   OFFERTA DI PRODOTTI FINITI

Per petrolio greggio, LGN, gas di raffineria, etano, GPL, nafta, biobenzina, benzina di origine non biologica, benzina avio, jet fuel del tipo benzina, carboturbo di origine biologica, carboturbo di origine non biologica, altro cherosene, biodiesel, gasolio di origine non biologica, oli combustibili BTZ e ATZ, coke di petrolio e altri prodotti vanno dichiarati i seguenti aggregati.

3.2.2.1.   Prodotti primari ricevuti

3.2.2.2.   Produzione lorda delle raffinerie (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

3.2.2.3.   Prodotti riciclati (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

3.2.2.4.   Combustibili di raffineria (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

Allegato A, capitolo 2.3. Settore energetico — Raffinerie di petrolio; sono inclusi i combustibili utilizzati nelle raffinerie per la produzione di energia elettrica e di energia termica venduta.

3.2.2.5.   Importazioni (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)

3.2.2.6.   Esportazioni (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)

Nota: si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 3.2.1.

3.2.2.7.   Bunkeraggi marittimi internazionali (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

3.2.2.8.   Trasferimenti da un prodotto all'altro

3.2.2.9.   Prodotti trasferiti (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

3.2.2.10.   Variazione delle scorte (non pertinente per petrolio greggio, LGN e gas di raffineria)

Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

3.2.2.11.   Forniture interne lorde osservate

Forniture osservate di prodotti petroliferi finiti da fonti primarie (ad esempio, raffinerie, impianti di miscelazione ecc.) sul mercato interno.

3.2.2.11.1.   Trasporti aerei internazionali (pertinente solo per benzina avio, jet fuel di tipo benzina, carboturbo di origine biologica e carboturbo di origine non biologica)

3.2.2.11.2.   Impianti di produzione di energia dei produttori la cui attività principale è la produzione di energia

3.2.2.11.3.   Trasporti stradali (pertinente solo per GPL)

3.2.2.11.4.   Navigazione interna e trasporti ferroviari (pertinente solo per biodiesel e gasolio di origine non biologica)

3.2.2.12.   Industria petrolchimica

3.2.2.13.   Restituzioni alle raffinerie (non pertinente per petrolio greggio e LGN)

3.2.3.   IMPORTAZIONI PER ORIGINE — ESPORTAZIONI PER DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni per paese di origine e le esportazioni per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 3.2.1.

3.2.4.   LIVELLI DELLE GIACENZE

Le seguenti giacenze iniziali e finali vanno dichiarate per tutti i prodotti energetici compresi gli additivi/ossigenati, ma escluso il gas di raffineria.

3.2.4.1.   Scorte sul territorio nazionale

Scorte detenute in serbatoi di raffinerie, terminali per rinfuse, chiatte e navi cisterna di cabotaggio (se il porto di partenza e di destinazione sono nello stesso paese), navi cisterna in un porto di uno Stato membro (se il loro carico deve essere sbarcato in tale porto), scorte di condotte e bunkeraggi per la navigazione interna. Sono esclusi i quantitativi di petrolio contenuti negli oleodotti, nei carri cisterna ferroviari, nelle autocisterne, nelle navi marittime, nelle stazioni di servizio e nei serbatoi dei punti di vendita al dettaglio, nonché destinati a provviste di bordo e a bunkeraggi per la navigazione marittima.

3.2.4.2.   Scorte detenute per altri paesi nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali

Scorte appartenenti a un altro paese detenute sul territorio nazionale, l'accesso alle quali è garantito da un accordo tra i relativi governi.

3.2.4.3.   Scorte con destinazione estera conosciuta

Scorte non incluse nella rubrica 3.2.4.2 detenute sul territorio nazionale, appartenenti e destinate a un altro paese. Tali scorte possono trovarsi all'interno o all'esterno di zone franche.

3.2.4.4.   Altre scorte detenute in zone franche

Sono comprese le scorte non incluse nelle rubriche 3.2.4.2 o 3.2.4.3, a prescindere che siano state sdoganate o meno.

3.2.4.5.   Scorte detenute dai principali consumatori

Sono incluse le scorte assoggettate al controllo dello Stato. In tale definizione non sono comprese le altre scorte dei consumatori.

3.2.4.6.   Scorte a bordo di navi marittime in arrivo, in porto o ormeggiate

Scorte a prescindere che siano state sdoganate o meno. Sono escluse le scorte a bordo di navi in alto mare.

È incluso il petrolio delle navi cisterna di cabotaggio se il porto di partenza e di destinazione sono entrambi nello stesso paese. Nel caso di navi in arrivo che scaricano in più porti vanno registrati solo i quantitativi da scaricare nel paese dichiarante.

3.2.4.7.   Scorte detenute dalle amministrazioni pubbliche sul territorio nazionale

Sono incluse le scorte non militari detenute sul territorio nazionale dalle amministrazioni pubbliche, di proprietà dello Stato o da esso controllate, che sono detenute esclusivamente al fine di fronteggiare situazioni di emergenza.

Sono escluse le scorte detenute da imprese petrolifere o compagnie elettriche statali, nonché le scorte detenute direttamente da imprese petrolifere per conto dello Stato.

3.2.4.8.   Scorte detenute dagli organismi tenuti a costituire scorte di riserva sul territorio nazionale

Scorte detenute da società pubbliche e private istituite per costituire scorte di riserva esclusivamente al fine di fronteggiare situazioni di emergenza.

Sono escluse le scorte obbligatorie detenute da società private.

3.2.4.9.   Tutte le altre scorte detenute sul territorio nazionale

Tutte le altre scorte che ottemperano alle condizioni descritte nella precedente rubrica 3.2.4.1.

3.2.4.10.   Scorte detenute all'estero nel quadro di accordi intergovernativi bilaterali

Scorte appartenenti al paese dichiarante detenute in un altro paese, l'accesso alle quali è garantito da un accordo tra i relativi governi.

3.2.4.10.1.   Di cui: scorte statali

3.2.4.10.2.   Di cui: scorte degli organismi tenuti a costituire scorte di riserva

3.2.4.10.3.   Di cui: altre scorte

3.2.4.11.   Scorte detenute all'estero destinate all'importazione

Scorte non comprese nella rubrica 3.2.4.10 che appartengono al paese dichiarante e che sono detenute in un altro paese in attesa di essere importate nel paese dichiarante.

3.2.4.12.   Altre scorte in zone franche

Altre scorte sul territorio nazionale non incluse nelle precedenti rubriche.

3.2.4.13.   Quantitativi contenuti negli oleodotti

Petrolio (petrolio greggio e prodotti petroliferi) contenuto negli oleodotti, necessario per mantenere il flusso nelle condotte.

Va dichiarata inoltre la disaggregazione per paese dei quantitativi per:

3.2.4.13.1.

giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi ufficiali, secondo il beneficiario,

3.2.4.13.2.

giacenze finali detenute per altri paesi nel quadro di accordi ufficiali sulla base di diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte (“ticket”), secondo il beneficiario,

3.2.4.13.3.

giacenze finali con destinazione straniera conosciuta, secondo il beneficiario,

3.2.4.13.4.

giacenze finali detenute all'estero nel quadro di accordi ufficiali, secondo l'ubicazione,

3.2.4.13.5.

giacenze finali detenute all'estero nel quadro di accordi ufficiali sulla base di diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte (“ticket”), secondo l'ubicazione,

3.2.4.13.6.

giacenze finali detenute all'estero destinate all'importazione nel paese dichiarante, secondo l'ubicazione.

Per giacenze iniziali si intendono le scorte alla data dell'ultimo giorno del mese che precede quello di riferimento. Per giacenze finali si intendono le scorte alla data dell'ultimo giorno del mese di riferimento.

3.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate).

3.4.   Termine per la trasmissione dei dati

Entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.

3.5.   Precisazioni geografiche

A fini esclusivamente statistici valgono le precisazioni di cui all'allegato A, capitolo 1, con la seguente specifica eccezione: la Svizzera include il Liechtenstein.

4.   GAS NATURALE

4.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del gas naturale.

4.2.   Elenco di aggregati

Per il gas naturale vanno dichiarati i seguenti aggregati.

4.2.1.   PRODUZIONE INTERNA

Tutta la produzione secca destinabile alla vendita all'interno delle frontiere nazionali, inclusa la produzione offshore. La produzione è misurata previa purificazione ed estrazione di liquidi di gas naturale e di zolfo. Sono escluse le perdite di estrazione e le quantità reintrodotte, bruciate o rilasciate nell'atmosfera. Sono inclusi i quantitativi utilizzati nell'ambito dell'industria del gas naturale, nella fase di estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento.

4.2.2.   IMPORTAZIONI (ENTRATE)

4.2.3.   ESPORTAZIONI (USCITE)

Nota per importazioni e esportazioni: vanno registrati tutti i volumi di gas che hanno fisicamente attraversato le frontiere nazionali del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno al loro sdoganamento. Sono compresi i quantitativi che hanno transitato nel paese; i volumi in transito vanno inclusi come importazione e come esportazione. Le importazioni di gas naturale liquefatto devono riferirsi soltanto all'equivalente secco destinabile alla vendita, compresi i quantitativi destinati all'autoconsumo nel processo di rigassificazione. I quantitativi destinati all'autoconsumo durante la rigassificazione vanno registrati alla rubrica “Autoconsumi e perdite dell'industria del gas naturale” (cfr. 4.2.11). I gas liquidi (ad esempio GPL) estratti durante il processo di rigassificazione di GNL importati vanno registrati alla rubrica “Altri idrocarburi” — “Provenienti da altre fonti”, di cui al capitolo 3 del presente allegato (PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI).

4.2.4.   VARIAZIONE DELLE SCORTE

Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

4.2.5.   FORNITURE INTERNE LORDE OSSERVATE

Questa rubrica rappresenta le forniture di gas destinato alla vendita sul mercato interno, compreso il gas utilizzato dall'industria del gas a fini di riscaldamento o per il funzionamento delle proprie apparecchiature (consumi per l'estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento). Vanno incluse anche le perdite di distribuzione e di trasmissione.

4.2.6.   LIVELLI DELLE GIACENZE INIZIALI DETENUTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

4.2.8.   LIVELLI DELLE GIACENZE FINALI DETENUTE SUL TERRITORIO NAZIONALE

4.2.9.   LIVELLI DELLE GIACENZE INIZIALI DETENUTE ALL'ESTERO

4.2.10.   LIVELLI DELLE GIACENZE FINALI DETENUTE ALL'ESTERO

Nota per i livelli delle giacenze: è compreso il gas naturale conservato in stato gassoso e in stato liquido.

4.2.11.   AUTOCONSUMI E PERDITE DELL'INDUSTRIA DEL GAS NATURALE

Quantitativi autoconsumati dall'industria del gas a fini di riscaldamento o per il funzionamento delle proprie apparecchiature (consumi per l'estrazione del gas, nelle condotte e negli impianti di trattamento). Sono incluse le perdite di distribuzione e di trasmissione.

4.2.12.   IMPORTAZIONI (ENTRATE) PER ORIGINE E ESPORTAZIONI (USCITE) PER DESTINAZIONE

Vanno registrate le importazioni (entrate) per paese di origine e le esportazioni (uscite) per paese di destinazione. Si applica la nota per le importazioni e le esportazioni di cui al punto 4.2.3. Le importazioni e le esportazioni vanno dichiarate soltanto per il paese limitrofo o per il paese con la connessione diretta alla condotta e, nel caso del GNL, per il paese in cui il gas è stato caricato sulla nave per il trasporto.

4.3.   Unità di misura

Le quantità vanno dichiarate in due unità:

4.3.1.

quantità fisica, in milioni di m3 (milioni di metri cubi) alle condizioni di riferimento di 15 °C e di 101 325 Pa,

4.3.2.

contenuto di energia, ossia in TJ (terajoule) sulla base del potere calorifico superiore.

4.4.   Termine per la trasmissione dei dati

Entro 55 giorni dal termine del mese di riferimento.

«ALLEGATO D

STATISTICHE MENSILI A BREVE TERMINE

Il presente allegato si riferisce alla rilevazione mensile a breve termine di dati statistici e ne descrive il contenuto, le unità, il periodo di riferimento, la frequenza, nonché i termini e le modalità di trasmissione dei dati.

Per chiarimenti dei termini per i quali non è fornita una spiegazione specifica nel presente allegato si rinvia all'allegato A.

A tutte le rilevazioni di dati specificate nel presente allegato si applicano le disposizioni di cui in appresso.

a)

Periodo di riferimento: il periodo di riferimento dei dati dichiarati è un mese civile.

b)

Frequenza: i dati sono dichiarati su base mensile.

c)

Formato di trasmissione: il formato di trasmissione è conforme a una appropriata norma di interscambio specificata da Eurostat.

d)

Metodo di trasmissione: i dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso lo sportello unico per la trasmissione di dati a Eurostat.

1.   GAS NATURALE

1.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione del gas naturale.

1.2.   Elenco di aggregati

Vanno dichiarati i seguenti aggregati.

1.2.1.   Produzione

1.2.2.   Importazioni

1.2.3.   Esportazioni

1.2.4.   Variazione delle scorte

1.2.5.   Totale delle giacenze finali sul territorio nazionale

1.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in TJ (terajoule) sulla base del potere calorifico superiore (PCS).

1.4.   Termine per la trasmissione dei dati

Entro un mese civile dal termine del mese di riferimento.

2.   ENERGIA ELETTRICA

2.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione dell'energia elettrica.

2.2.   Elenco di aggregati

Vanno dichiarati i seguenti aggregati.

2.2.1.   PRODUZIONE TOTALE DI ENERGIA ELETTRICA

Quantità totale lorda di energia elettrica prodotta.

Sono inclusi gli autoconsumi delle centrali elettriche.

2.2.2.   IMPORTAZIONI

I quantitativi di energia elettrica si considerano importati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno allo sdoganamento. Se l'energia elettrica transita attraverso un paese, i quantitativi sono registrati sia come un'importazione sia come un'esportazione.

2.2.3.   ESPORTAZIONI

I quantitativi di energia elettrica si considerano esportati quando hanno attraversato le frontiere politiche del paese, a prescindere che si sia proceduto o meno allo sdoganamento. Se l'energia elettrica transita attraverso un paese, i quantitativi sono registrati sia come un'importazione sia come un'esportazione.

2.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in GWh (gigawattora)

2.4.   Termine per la trasmissione dei dati

Entro un mese civile dal termine del mese di riferimento.

2.5.   Deroghe ed esenzioni

La Germania è esentata dalla rilevazione di tali dati.

3.   PETROLIO E PRODOTTI PETROLIFERI

3.1.   Prodotti energetici pertinenti

Oggetto del presente capitolo è la registrazione di:

3.1.1.

Petrolio greggio

3.1.2.

GPL

3.1.3.

Benzina (somma di benzina per motori e benzina avio)

3.1.4.

Cherosene (somma di carboturbo e altro cherosene)

3.1.5.

Gasolio

3.1.6.

Olio combustibile

3.1.7.

“Petrolio totale”, per il quale si intende la somma di tutti i prodotti di cui sopra ad esclusione del petrolio greggio, e che comprende tutti i prodotti petroliferi di cui all'allegato A (quali gas di raffineria, etano, nafta, coke di petrolio, acquaragia minerale e benzine speciali, cere paraffiniche, bitume, lubrificanti e altri).

3.2.   Elenco di aggregati

Per tutti i prodotti energetici enumerati nel punto precedente vanno dichiarati i seguenti aggregati.

3.2.1.   Produzione per petrolio greggio e produzione delle raffinerie (produzione lorda, incluso il combustibile di raffineria) per tutti gli altri prodotti elencati al punto 3.1.

3.2.2.   Importazioni

3.2.3.   Esportazioni

3.2.4.   Giacenze finali

3.2.5.   Variazione delle scorte

Un'entrata nelle scorte è indicata con segno positivo mentre un'uscita dalle scorte è indicata con segno negativo.

3.2.6.   Input delle raffinerie (Quantitativi avviati alla lavorazione nelle raffinerie osservati) per petrolio greggio e domanda per tutti gli altri prodotti elencati al punto 3.1.

Per domanda si intendono le forniture o vendite al mercato interno (consumi interni) più combustibili di raffineria più bunkeraggi aerei e marittimi internazionali. La domanda di petrolio totale comprende il petrolio greggio.

3.3.   Unità di misura

I quantitativi registrati vanno dichiarati in kt (chilotonnellate).

3.4.   Termine per la trasmissione dei dati

Entro 25 giorni dal termine del mese di riferimento.

».

10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/55


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2011 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2017

recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 951/2007 (2), che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)

Visto il ritardo registrato nell'avvio dei programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato e partenariato, la fase di attuazione dei progetti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 951/2007 è stata prorogata dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 con regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione (4). La fase di chiusura e le disposizioni pertinenti di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettera c), e al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 951/2007 sono state adattate di conseguenza e prorogate al 31 dicembre 2017 con regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione (5).

(3)

Per garantire la certezza del diritto ai paesi partecipanti, è opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per la chiusura e per le deroghe ad opera delle autorità di gestione congiunte, nel rispetto dei principi di pari trattamento, trasparenza, sana gestione finanziaria e proporzionalità.

(4)

L'autorità di gestione congiunta può, in casi specifici indicati dalla Commissione in opportune istruzioni e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e proporzionalità, rinunciare all'ordine di riscossione senza previa approvazione della Commissione.

(5)

Il termine del 31 dicembre 2017 stabilito nel regolamento (CE) n. 951/2007 quale modificato non può essere rispettato a causa dei ritardi accumulati e della complessità del processo di chiusura. Tale termine dovrebbe pertanto essere prorogato di un massimo di 36 mesi dalla presentazione della relazione finale.

(6)

Occorre prendere atto che la Commissione può trovarsi nell'impossibilità di rispettare il termine fissato per la chiusura dei programmi operativi congiunti qualora siano in corso indagini giudiziarie o di altro tipo e in caso di forza maggiore.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 951/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 951/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'autorità di gestione congiunta è tenuta a far sì che entro un anno dall'emissione dell'ordine di riscossione sia assicurato il rimborso. Essa si assicura in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l'autorità di gestione congiunta intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata per accordo preliminare alla Commissione e al comitato di controllo congiunto. Sulla base di opportune istruzioni della Commissione, la previa approvazione della Commissione può non essere richiesta.»;

2)

L'articolo 43 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia non prima della data di adozione del programma operativo congiunto da parte della Commissione e termina al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione. Questa fase si conclude al più tardi 36 mesi dopo la presentazione della relazione finale.»;

3)

all'articolo 46 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Nei casi in cui l'autorità di gestione congiunta non è stata in grado di dichiarare alla Commissione gli importi definitivi a causa di:

a)

progetti sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b)

cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte;

la fine del periodo di esecuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, non si applica alla parte del programma interessata dalle lettere a) o b) del presente paragrafo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.

(2)  Regolamento (CE) n. 951/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 210 del 10.8.2007, pag. 10).

(3)  Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 435/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 951/2007 che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 75).


DECISIONI

10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/57


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2012 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2017

recante modifica della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

(2)

La decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Romania ad applicare misure di deroga ai sensi dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE fino al 31 dicembre 2014, al fine di attuare un provvedimento finalizzato a limitare al 50 % il diritto a detrazione dell'IVA a monte per quanto riguarda l'acquisto, l'acquisto intracomunitario, l'importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore, e l'IVA sulle spese relative a tali veicoli, compreso il carburante, quando essi non sono utilizzati esclusivamente a scopi professionali. La decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio (3) ha prorogato il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio fino al 31 dicembre 2017.

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 5 aprile 2017 la Romania ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di limitare il diritto a detrazione sulle spese relative ad alcuni veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali.

(4)

L'applicazione di un tasso forfettario per l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli stradali a motore che non sono utilizzati esclusivamente a fini professionali semplifica la riscossione dell'IVA.

(5)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 28 giugno 2017 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 29 giugno 2017 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta.

(6)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2012/232/UE, insieme alla domanda di proroga la Romania ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che la limitazione del 50 % rimanga giustificata e adeguata.

(7)

La proroga di tali misure di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutarne l'efficacia nonché l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare la Romania a continuare ad applicare le misure in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2020.

(8)

Qualora la Romania ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2020, è opportuno che presenti una richiesta di proroga alla Commissione entro il 31 marzo 2020, unitamente a una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.

(9)

La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/232/UE del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 4 della decisione 2012/232/UE del Consiglio è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell'Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possono beneficiare della piena detrazione dell'IVA, o al 31 dicembre 2020, se questa data è anteriore.

2.   Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2020. Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/232/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 117 dell'1.5.2012, pag. 7).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/156 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che proroga il periodo di validità della decisione di esecuzione 2012/232/UE che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 26 del 31.1.2015, pag. 27).


10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2013 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 2017

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le prestazioni di servizi di telecomunicazione sia il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la prestazione (meccanismo di inversione contabile). I Paesi Bassi non si avvalgono di tale opzione.

(3)

Sono stati recentemente scoperti casi di frode nel settore dei servizi di telecomunicazione nei Paesi Bassi. Di conseguenza, i Paesi Bassi intenderebbero introdurre il meccanismo di inversione contabile nelle prestazioni nazionali di servizi di telecomunicazione.

(4)

A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, è possibile applicare solo fino al 31 dicembre 2018 il meccanismo di inversione contabile e il periodo minimo di applicazione è di due anni. Poiché la condizione del periodo minimo di applicazione non può essere soddisfatta, i Paesi Bassi non possono applicare l'inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.

(5)

Di conseguenza, con lettera protocollata presso la Commissione l'11 luglio 2017, i Paesi Bassi hanno chiesto una deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE per essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione sulla base dell'articolo 395 di tale direttiva.

(6)

In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 5 settembre 2017, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dai Paesi Bassi. Con lettera del 6 settembre 2017 la Commissione ha comunicato ai Paesi Bassi che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(7)

Obiettivo della deroga richiesta è prevenire le frodi IVA nel settore dei servizi di telecomunicazione. Sebbene le prestazioni di servizi di telecomunicazione siano suscettibili di frode e siano oggetto di attento monitoraggio, i Paesi Bassi hanno recentemente individuato sistemi di scambi fraudolenti nei minuti di chiamata e riguardanti diversi operatori inadempienti e imprese cuscinetto. Queste operazioni hanno generato perdite significative di gettito fiscale.

(8)

Sulla base delle informazioni comunicate dai Paesi Bassi, i metodi convenzionali di individuazione e prevenzione delle frodi non sono efficaci, in quanto i servizi in questione sono erogati a partire da paesi terzi e non sono menzionati in nessun registro né elenco. I pagamenti avvengono attraverso piattaforme di pagamento collegate a conti bancari esterni all'Unione, il che rende più difficile individuare le transazioni e impossibile ottenere informazioni dalle banche. I Paesi Bassi sottolineano che senza il meccanismo dell'inversione contabile per i servizi in questione la perdita di gettito aumenterà in modo esponenziale.

(9)

I Paesi Bassi dovrebbero quindi essere autorizzati ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione fino al 31 dicembre 2018.

(10)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, i Paesi Bassi sono autorizzati a designare il destinatario della prestazione quale debitore dell'IVA nel caso delle prestazioni di servizi di telecomunicazione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)   GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.


10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2017

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2017) 7263]

(I testi nelle lingue bulgara, ceca, croata, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2) e, dal 1o gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.

(7)

Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi (3).

(8)

La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 1o settembre 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

(3)  Ares(2017)5181852 del 24 ottobre 2017.


ALLEGATO

Decisione: 55

Voce di bilancio: 05040501

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Effetto finanziario della decisione C(2015) 4085 che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2014.

UNA TANTUM

 

EUR

724 824,25

0,00

724 824,25

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Effetto finanziario della decisione C(2015) 4085 che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 1o luglio 2014 e il 31 dicembre 2014.

UNA TANTUM

 

EUR

485 042,74

0,00

485 042,74

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Effetto finanziario della decisione C(2015) 5692 che ha parzialmente sospeso i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nel periodo fra il 1o gennaio 2015 e il 31 marzo 2015.

UNA TANTUM

 

EUR

434 253,44

0,00

434 253,44

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

1 644 120,43

0,00

1 644 120,43

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari pubblici

2014

Rimborso di importi già accreditati al Fondo

UNA TANTUM

 

EUR

2 606,53

0,00

2 606,53

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

2 606,53

0,00

2 606,53

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GR

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2009

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-112/15

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

5 007 867,36

2 318 055,75

2 689 811,61

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

5 007 867,36

2 318 055,75

2 689 811,61

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PL

Certificazione

2010

Rimborso della parte del Fondo dei debiti recuperati

UNA TANTUM

 

EUR

24 776,09

0,00

24 776,09

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

24 776,09

0,00

24 776,09


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

6 679 370,41

2 318 055,75

4 361 314,66

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Aiuti diretti disaccoppiati

2010

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-143/15

UNA TANTUM

 

EUR

1 866 977,31

 0,00

1 866 977,31

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

1 866 977,31

 0,00

1 866 977,31

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GR

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Anno di domanda 2014: carenza nella definizione dei pascoli permanenti ammissibili

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 18 583 893,42

– 6 101 337,74

– 12 482 555,68

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Effetto finanziario della decisione C(2014) 8997

FORFETTARIO

0,85 %

EUR

15 774 333,24

 0,00

15 774 333,24

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

– 2 809 560,18

– 6 101 337,74

3 291 777,56


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 942 582,87

– 6 101 337,74

5 158 754,87

Voce di bilancio: 6701

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BE

Certificazione

2015

Errori casuali FEAGA SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 151,23

– 0,30

– 150,93

 

Certificazione

2015

Errori casuali FEAGA non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 946,93

0,00

– 2 946,93

 

 

 

 

 

Totale BE:

EUR

– 3 098,16

– 0,30

– 3 097,86

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Condizionalità

2016

Animali con 2 marchi auricolari mancanti

UNA TANTUM

 

EUR

– 141 428,68

0,00

– 141 428,68

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 141 428,68

0,00

– 141 428,68

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Controllo delle operazioni

2015

Irregolarità rilevate dall'organismo di certificazione per le quali l'organismo pagatore non ha adottato azioni

UNA TANTUM

 

EUR

– 298 854,63

0,00

– 298 854,63

 

Certificazione

2015

Verifica sostanziale da liquidazione dei conti

UNA TANTUM

 

EUR

– 56 056,60

0,00

– 56 056,60

 

Rimborso degli aiuti diretti con i meccanismi di disciplina finanziaria

2015

Verifica sostanziale da liquidazione finanziaria 2015

UNA TANTUM

 

EUR

– 495,84

0,00

– 495,84

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 355 407,07

0,00

– 355 407,07

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FI

Condizionalità

2014

Controlli carenti del CGO 4 e del benessere degli animali nell'anno di domanda 2013, aiuti diretti

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 1 038 579,96

0,00

– 1 038 579,96

 

Condizionalità

2015

Applicazione scorretta della ripetizione e della tolleranza per l'identificazione degli animali, anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 663,95

0,00

– 4 663,95

 

Condizionalità

2016

Applicazione scorretta della ripetizione e della tolleranza per l'identificazione degli animali, anno di domanda 2015

UNA TANTUM

 

EUR

– 34 994,74

0,00

– 34 994,74

 

Condizionalità

2015

Carenze nei controlli del benessere degli animali, anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 500 065,51

0,00

– 500 065,51

 

Condizionalità

2016

Carenza nei controlli del benessere degli animali, anno di domanda 2015

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 808 590,57

0,00

– 808 590,57

 

 

 

 

 

Totale FI:

EUR

– 2 386 894,73

0,00

– 2 386 894,73

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Certificazione

2014

Gestione amministrativa e carenza del controllo

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 263 667,16

– 30 723,67

– 4 232 943,49

 

Condizionalità

2014

Importo incluso nella dichiarazione annuale non debitamente giustificato

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 579,11

0,00

– 2 579,11

 

Condizionalità

2015

Importo incluso nella dichiarazione annuale non debitamente giustificato

UNA TANTUM

 

EUR

– 52 039,55

0,00

– 52 039,55

 

Certificazione

2015

Casi di debito cancellati da non imputare ai Fondi

UNA TANTUM

 

EUR

– 83 018,34

0,00

– 83 018,34

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica — Anno di domanda 2013

FORFETTARIO

100,00 %

EUR

– 15 083 295,06

0,00

– 15 083 295,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica — Anno di domanda 2013

FORFETTARIO

100,00 %

EUR

– 7 869,63

0,00

– 7 869,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica — Anno di domanda 2014

FORFETTARIO

100,00 %

EUR

– 13 882 780,77

0,00

– 13 882 780,77

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nel SIPA (non conformità, elementi caratteristici del paesaggio, pagamenti e sanzioni) — anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 12 489 249,95

0,00

– 12 489 249,95

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Carenze nel SIPA (non conformità, elementi caratteristici del paesaggio, pagamenti e sanzioni) — anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 16 147 005,17

0,00

– 16 147 005,17

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Determinazione di zone inammissibili («landes et parcours») — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 17 694 014,76

0,00

– 17 694 014,76

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Determinazione di zone inammissibili («landes et parcours») — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 11 620 153,70

0,00

– 11 620 153,70

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Determinazione di zone inammissibili («landes et parcours») — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 18 969 206,75

0,00

– 18 969 206,75

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Determinazione di zone inammissibili («landes et parcours») — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 11 545 441,76

0,00

– 11 545 441,76

 

Certificazione

2015

Errore rilevato nelle tabelle dell'allegato III

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 973,85

0,00

– 1 973,85

 

Certificazione

2015

Errore noto per il FEAGA ottenuto con verifiche sostanziali

UNA TANTUM

 

EUR

– 10 700,41

0,00

– 10 700,41

 

Certificazione

2015

Vecchi casi di debiti potenzialmente non recuperabili

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 857 310,39

0,00

– 2 857 310,39

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Riconciliazione — pagamenti effettuati successivamente al termine legale

UNA TANTUM

 

EUR

– 201 114,38

0,00

– 201 114,38

 

Certificazione

2014

la gestione amministrativa e la strategia di controllo hanno rivelato alcune carenze riguardo alla mancanza di controllo

UNA TANTUM

 

EUR

– 269 267,06

0,00

– 269 267,06

 

Certificazione

2014

gli esiti dei controlli fisici non sono stati trasmessi integralmente

UNA TANTUM

 

EUR

– 50 791,33

0,00

– 50 791,33

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 125 231 479,13

– 30 723,67

– 125 200 755,46

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Condizionalità

2014

Attuazione e controlli carenti della BCAA «Copertura minima del suolo» — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 79 411,08

0,00

– 79 411,08

 

Condizionalità

2015

Attuazione e controlli carenti della BCAA «Copertura minima del suolo» — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 74 488,50

0,00

– 74 488,50

 

Condizionalità

2014

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — Carenza nei controlli delle notifiche di eventi riguardanti gli animali — CGO 7 — Anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 12 184,35

0,00

– 12 184,35

 

Condizionalità

2015

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — Carenza nei controlli delle notifiche di eventi riguardanti gli animali — CGO 7 — Anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 485,17

0,00

– 6 485,17

 

Condizionalità

2016

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — Carenza nei controlli delle notifiche di eventi riguardanti gli animali — CGO 7 — Anno di domanda 2015

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 995,45

0,00

– 9 995,45

 

Condizionalità

2014

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — Attuazione e controlli carenti della BCAA «Copertura minima del suolo» — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 49 876,47

0,00

– 49 876,47

 

Condizionalità

2015

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — Attuazione e controlli carenti della BCAA «Copertura minima del suolo» — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 58 781,72

0,00

– 58 781,72

 

Condizionalità

2014

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — CGO 8 — Anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 262 276,72

0,00

– 262 276,72

 

Condizionalità

2015

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — CGO 8 — Anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 304 474,57

0,00

– 304 474,57

 

Condizionalità

2016

Tolleranza per marchi auricolari mancanti — CGO 8 — Anno di domanda 2015

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 363 936,03

0,00

– 363 936,03

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 1 221 910,06

0,00

– 1 221 910,06

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

HR

Condizionalità

2015

Carenze nei controlli della BCAA 3 e CGO 1/CGO 2 — valutazione carente di inadempienza a CGO 4/CGO 1 — PS — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 95 557,12

0,00

– 95 557,12

 

Condizionalità

2016

Carenze nei controlli della BCAA 3 e CGO 1/CGO 2 — valutazione carente di inadempienza a CGO 4/CGO 1 — PS — anno di domanda 2015

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 157 414,07

0,00

– 157 414,07

 

Condizionalità

2014

Carenze nei controlli della BCAA 3 e CGO 1/CGO 2 — valutazione carente di inadempienza a CGO 4/CGO 1 — vino — anno di domanda 2015

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 698,38

0,00

– 698,38

 

 

 

 

 

Totale HR:

EUR

– 253 669,57

0,00

– 253 669,57

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Modifica della domanda successiva al termine, anno di domanda 2012, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 28 333 756,03

– 49 039,89

– 28 284 716,14

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Modifica della domanda successiva al termine, anno di domanda 2012, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 796 684,30

– 11 763,67

– 6 784 920,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Modifica della domanda successiva al termine, anni di domanda 2012 e 2013, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 820 022,16

0,00

– 1 820 022,16

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Modifica della domanda successiva al termine, anni di domanda 2012 e 2013, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 193,05

0,00

– 13 193,05

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Modifica della domanda successiva al termine, anni di domanda 2012 e 2013, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 781 890,28

– 3 874,84

– 1 778 015,44

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Modifica della domanda successiva al termine, anni di domanda 2012 e 2013, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 21 972,95

– 47,79

– 21 925,16

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Modifica della domanda successiva al termine, anno di domanda 2012, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 590,78

– 8 590,78

0,00

 

Condizionalità

2014

Agricoltori con animali — controlli carenti del CGO 8 — anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 620,40

0,00

– 620,40

 

Condizionalità

2015

Agricoltori con animali — controlli carenti del CGO 8 — anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 561,37

0,00

– 561,37

 

Condizionalità

2014

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 614 763,69

– 1 165,19

– 613 598,50

 

Condizionalità

2015

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 9 262,34

0,00

– 9 262,34

 

Condizionalità

2013

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 291 724,22

0,00

– 291 724,22

 

Condizionalità

2013

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 832 447,78

0,00

– 832 447,78

 

Condizionalità

2014

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 992,39

0,00

– 992,39

 

Condizionalità

2014

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 4 635,25

0,00

– 4 635,25

 

Condizionalità

2015

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 224,98

0,00

– 224,98

 

Condizionalità

2015

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 551,97

0,00

– 1 551,97

 

Condizionalità

2012

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 6 799,03

0,00

– 6 799,03

 

Condizionalità

2012

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 957,16

0,00

– 1 957,16

 

Condizionalità

2013

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 3 929,05

0,00

– 3 929,05

 

Condizionalità

2013

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 968,94

0,00

– 968,94

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 560 716,80

– 970,50

– 559 746,30

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 788,22

– 23,88

– 13 764,34

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 550 035,70

– 955,65

– 549 080,05

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 664,71

– 23,77

– 13 640,94

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 527 012,31

– 360,05

– 526 652,26

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 14 541,04

0,00

– 14 541,04

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGREA, OPPAB, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 787 121,19

– 473 849,37

– 313 271,82

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGREA, OPPAB, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 20 729,68

– 17 912,00

– 2 817,68

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGREA, OPPAB, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 843 819,49

– 1 734,92

– 842 084,57

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGREA, OPPAB, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 19 396,34

– 36,52

– 19 359,82

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGREA, OPPAB, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 846 137,92

0,00

– 846 137,92

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AGREA, OPPAB, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 23 388,82

0,00

– 23 388,82

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 220 531,76

0,00

– 1 220 531,76

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 21 920,94

0,00

– 21 920,94

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 194 960,01

– 2 598,51

– 1 192 361,50

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 36 509,25

– 79,37

– 36 429,88

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 142 899,71

– 1 056,51

– 1 141 843,20

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 32 810,62

– 30,33

– 32 780,29

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 26 049,22

0,00

– 26 049,22

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 638,50

– 10,77

– 627,73

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 25 241,29

0,00

– 25 241,29

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 634,93

– 10,59

– 624,34

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 25 428,14

0,00

– 25 428,14

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 693,71

0,00

– 693,71

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 94 270,59

0,00

– 94 270,59

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 325,79

0,00

– 2 325,79

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 92 011,95

0,00

– 92 011,95

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 203,24

0,00

– 2 203,24

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 91 098,43

0,00

– 91 098,43

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 583,30

0,00

– 2 583,30

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 193,47

0,00

– 3 193,47

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 78,20

0,00

– 78,20

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 164,40

0,00

– 3 164,40

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 75,19

0,00

– 75,19

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 129,97

0,00

– 3 129,97

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 89,89

0,00

– 89,89

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 959,98

– 1 959,98

0,00

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 49,52

– 49,52

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 918,62

0,00

– 1 918,62

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 46,88

0,00

– 46,88

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 930,09

0,00

– 1 930,09

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Terreni abbandonati», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 52,54

0,00

– 52,54

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 989 874,51

– 3 444,06

– 1 986 430,45

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 48 931,70

– 84,68

– 48 847,02

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 951 969,37

– 3 391,41

– 1 948 577,96

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 48 493,36

– 84,25

– 48 409,11

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 870 263,85

– 1 277,74

– 1 868 986,11

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 51 603,34

0,00

– 51 603,34

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 67 947,65

– 140,14

– 67 807,51

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 787,50

– 1 787,50

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 73 120,03

– 160,49

– 72 959,54

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 659,94

– 3,64

– 1 656,30

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 73 604,54

0,00

– 73 604,54

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 056,98

0,00

– 2 056,98

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 156 729,91

0,00

– 156 729,91

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 814,91

0,00

– 2 814,91

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 153 446,20

– 94 398,39

– 59 047,81

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 688,19

– 1 006,12

– 3 682,07

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 146 761,08

– 135,67

– 146 625,41

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 213,24

– 3,89

– 4 209,35

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 156 778,05

0,00

– 156 778,05

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 842,93

– 3 842,93

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 151 915,49

0,00

– 151 915,49

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 821,33

– 1,02

– 3 820,31

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 153 040,07

0,00

– 153 040,07

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 175,06

0,00

– 4 175,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 114 317,91

– 114 317,91

0,00

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 888,33

– 2 888,33

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 111 904,81

0,00

– 111 904,81

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 734,50

0,00

– 2 734,50

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 112 574,01

0,00

– 112 574,01

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012-2014, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 064,27

0,00

– 3 064,27

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012 e 2013, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 271 670,49

0,00

– 271 670,49

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012 e 2013, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 068,69

0,00

– 7 068,69

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012 e 2013, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 265 161,50

0,00

– 265 161,50

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

SIPA — «Superficie in sovrapposizione», anni di domanda 2012 e 2013, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 6 696,23

0,00

– 6 696,23

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 019 368,88

– 1 764,31

– 1 017 604,57

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 25 066,63

– 43,37

– 25 023,26

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 999 950,88

– 1 737,35

– 998 213,53

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 24 842,08

– 43,15

– 24 798,93

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 958 094,96

– 654,56

– 957 440,40

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 26 435,26

0,00

– 26 435,26

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 378,38

– 15,22

– 7 363,16

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 194,10

– 194,10

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 940,06

– 17,44

– 7 922,62

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 180,25

– 0,38

– 179,87

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 992,67

0,00

– 7 992,67

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AGREA

UNA TANTUM

 

EUR

– 223,37

0,00

– 223,37

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 174,58

0,00

– 8 174,58

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 215,95

0,00

– 215,95

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 425,65

0,00

– 8 425,65

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 207,76

0,00

– 207,76

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 403,16

0,00

– 8 403,16

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, APPAG

UNA TANTUM

 

EUR

– 217,40

0,00

– 217,40

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 318 606,39

0,00

– 318 606,39

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 5 722,21

0,00

– 5 722,21

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 311 931,16

– 678,32

– 311 252,84

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 9 530,35

– 20,72

– 9 509,63

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 298 341,39

– 275,78

– 298 065,61

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 564,85

– 7,91

– 8 556,94

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 67 892,49

0,00

– 67 892,49

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 664,19

– 25,74

– 1 638,45

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 65 786,75

0,00

– 65 786,75

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 654,81

– 27,62

– 1 627,19

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 66 273,76

0,00

– 66 273,76

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARPEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 808,00

0,00

– 1 808,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 892,60

0,00

– 13 892,60

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 342,75

0,00

– 342,75

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 559,76

0,00

– 13 559,76

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 324,68

0,00

– 324,68

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 425,13

0,00

– 13 425,13

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, ARTEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 380,71

0,00

– 380,71

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 27 577,60

0,00

– 27 577,60

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 675,22

0,00

– 675,22

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 27 326,76

0,00

– 27 326,76

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 649,34

0,00

– 649,34

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 27 029,34

0,00

– 27 029,34

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, AVEPA

UNA TANTUM

 

EUR

– 776,30

0,00

– 776,30

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, OPPAB

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 030,44

0,00

– 1 030,44

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, OPPAB

UNA TANTUM

 

EUR

– 26,06

0,00

– 26,06

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, OPPAB

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 036,24

0,00

– 1 036,24

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, OPPAB

UNA TANTUM

 

EUR

– 25,75

0,00

– 25,75

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, OPPAB

UNA TANTUM

 

EUR

– 947,09

0,00

– 947,09

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2014, OPPAB

UNA TANTUM

 

EUR

– 25,47

0,00

– 25,47

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2013, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 23 625,09

– 23 625,09

0,00

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2013

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2013, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 615,77

– 615,77

0,00

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2013, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 23 126,42

0,00

– 23 126,42

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Dimensioni minime, anni di domanda 2012-2013, OPLO

UNA TANTUM

 

EUR

– 582,99

0,00

– 582,99

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2013

Recuperi retroattivi, anno di domanda 2012, ARCEA

UNA TANTUM

 

EUR

– 807 207,16

0,00

– 807 207,16

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 62 062 317,48

– 832 859,40

– 61 229 458,08

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Condizionalità

2013

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro I — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 406 180,41

0,00

– 406 180,41

 

Condizionalità

2014

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro I — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 439 963,16

0,00

– 439 963,16

 

Condizionalità

2015

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro I — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 453 630,71

0,00

– 453 630,71

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 1 299 774,28

0,00

– 1 299 774,28

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LU

Condizionalità

2014

Anno di domanda 2013: Carenze nel CGO 11 e livello sanzionatorio

UNA TANTUM

 

EUR

– 69 984,30

– 85,03

– 69 899,27

 

Condizionalità

2015

Anno di domanda 2014: Carenze nel CGO 11 e livello sanzionatorio

UNA TANTUM

 

EUR

– 76 422,23

0,00

– 76 422,23

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015: Carenze nel CGO 11 e livello sanzionatorio

UNA TANTUM

 

EUR

– 77 038,32

0,00

– 77 038,32

 

 

 

 

 

Totale LU:

EUR

– 223 444,85

– 85,03

– 223 359,82

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

NL

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2016

Carenza in un controllo essenziale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 974 343,78

0,00

– 1 974 343,78

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2014

Carenza in un controllo essenziale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 860 852,99

0,00

– 860 852,99

 

Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri

2015

Carenza in un controllo essenziale

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 984 619,77

0,00

– 1 984 619,77

 

 

 

 

 

Totale NL:

EUR

– 4 819 816,54

0,00

– 4 819 816,54

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PL

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Controlli intesi ad accertare la correttezza del calcolo dell'aiuto, anche per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative

UNA TANTUM

 

EUR

– 238 400,92

0,00

– 238 400,92

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Controlli intesi ad accertare la correttezza del calcolo dell'aiuto, anche per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative

UNA TANTUM

 

EUR

– 238 256,80

0,00

– 238 256,80

 

Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti

2014

Carenze dei sistemi nazionali di controllo relativamente ai controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 48 319 598,14

– 1 791,35

– 48 317 806,79

 

Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericonosciuti

2015

Carenze dei sistemi nazionali di controllo relativamente ai controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 26 638 201,22

0,00

– 26 638 201,22

 

Certificazione

2008

Rimborso della parte del Fondo dei debiti recuperati

UNA TANTUM

 

EUR

16,95

0,00

16,95

 

Certificazione

2010

Rimborso della parte del Fondo dei debiti recuperati

UNA TANTUM

 

EUR

10 806,72

0,00

10 806,72

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

– 75 423 633,41

– 1 791,35

– 75 421 842,06

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PT

Vino — Ristrutturazione

2010

Lacune nei controlli in loco ex ante

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 485,18

0,00

– 485,18

 

Vino — Ristrutturazione

2011

Lacune nei controlli in loco ex ante

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 3 064,87

– 153,24

– 2 911,63

 

Vino — Ristrutturazione

2012

Lacune nei controlli in loco ex ante

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 170 324,30

– 930,25

– 169 394,05

 

Vino — Ristrutturazione

2013

Lacune nei controlli in loco ex ante

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 1 015 606,43

0,00

– 1 015 606,43

 

Vino — Ristrutturazione

2014

Lacune nei controlli in loco ex ante

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 753 322,89

0,00

– 753 322,89

 

Vino — Ristrutturazione

2015

Lacune nei controlli in loco ex ante

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 125 604,54

0,00

– 125 604,54

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

– 2 068 408,21

– 1 083,49

– 2 067 324,72

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Aiuti diretti disaccoppiati

2014

Carenze nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 11 835 286,14

0,00

– 11 835 286,14

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2015

Carenze nei controlli in loco

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 174,48

0,00

– 3 174,48

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 11 838 460,62

0,00

– 11 838 460,62

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SK

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2014

Gli animali inammissibili a norma delle misure slovacche per il settore lattiero sono ritenuti determinati, applicazione scorretta della forza maggiore

UNA TANTUM

 

EUR

– 508 621,21

– 1 017,24

– 507 603,97

 

Altri aiuti diretti — articoli 68-72 del reg. (CE) n. 73/2009

2015

Gli animali inammissibili a norma delle misure slovacche per il settore lattiero sono ritenuti determinati, applicazione scorretta della forza maggiore

UNA TANTUM

 

EUR

– 833 552,05

0,00

– 833 552,05

 

 

 

 

 

Totale SK:

EUR

– 1 342 173,26

– 1 017,24

– 1 341 156,02


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 288 671 916,05

– 867 560,48

– 287 804 355,57

Voce di bilancio: 6711

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BE

Certificazione

2015

Errori noti FEASR SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 248 145,47

0,00

– 248 145,47

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

Errori noti FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 97 101,16

0,00

– 97 101,16

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

EPP FEASR SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 801 534,18

0,00

– 801 534,18

 

Certificazione

2015

EPP FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 11 819,23

0,00

– 11 819,23

 

 

 

 

 

Totale BE:

EUR

– 1 158 600,04

0,00

– 1 158 600,04

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

BG

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nel controllo essenziale «qualità sufficiente dei controlli in loco» e carenza nel controllo essenziale «adeguata verifica delle domande di pagamento»

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 622 950,13

– 13 953,35

– 1 608 996,78

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Carenze nel controllo essenziale «qualità sufficiente dei controlli in loco» e carenza nel controllo essenziale «adeguata verifica delle domande di pagamento»

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 4 257 763,81

– 33 684,68

– 4 224 079,13

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenze nel controllo essenziale «qualità sufficiente dei controlli in loco» e carenza nel controllo essenziale «adeguata verifica delle domande di pagamento»

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 5 216 784,13

– 225 270,66

– 4 991 513,47

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 9 463,52

0,00

– 9 463,52

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 7 640,32

0,00

– 7 640,32

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 20 290,80

0,00

– 20 290,80

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 14 082,10

0,00

– 14 082,10

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 10 814,82

0,00

– 10 814,82

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 2 123,56

0,00

– 2 123,56

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa alla valutazione Comitato

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 339,27

0,00

– 1 339,27

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa alla valutazione Comitato

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 61 239,27

0,00

– 61 239,27

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa al comitato di valutazione

FORFETTARIO

15,00 %

EUR

– 501 851,89

0,00

– 501 851,89

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Carenza nel controllo essenziale «verifica dell'ammissibilità dell'investimento». Rettifica dell'aiuto inammissibile.

UNA TANTUM

 

EUR

– 127 056,53

0,00

– 127 056,53

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenza nel controllo essenziale «verifica dell'ammissibilità dell'investimento». Rettifica dell'aiuto inammissibile.

UNA TANTUM

 

EUR

– 309 809,43

0,00

– 309 809,43

 

 

 

 

 

Totale BG:

EUR

– 12 163 209,58

– 272 908,69

– 11 890 300,89

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

CZ

Certificazione

2015

Errori finanziari nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 771 065,76

0,00

– 771 065,76

 

 

 

 

 

Totale CZ:

EUR

– 771 065,76

0,00

– 771 065,76

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

DE

Certificazione

2015

Errori finanziari nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 56 245,50

0,00

– 56 245,50

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

– 56 245,50

0,00

– 56 245,50

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

ES

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari pubblici

2014

Rettifica dell'IVA inammissibile

FORFETTARIO

100,00 %

EUR

– 1 021 311,75

0,00

– 1 021 311,75

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari pubblici

2014

Mancata giustificazione della selezione dell'aggiudicatario dell'appalto

FORFETTARIO

25,00 %

EUR

– 7 297,53

0,00

– 7 297,53

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

– 1 028 609,28

0,00

– 1 028 609,28

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FI

Condizionalità

2013

Controlli carenti del CGO 4 e del benessere degli animali nell'anno di domanda 2013, sviluppo rurale

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 325 599,65

0,00

– 325 599,65

 

Condizionalità

2014

Controlli carenti del CGO 4 e del benessere degli animali nell'anno di domanda 2013, sviluppo rurale

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 155 351,64

0,00

– 155 351,64

 

Condizionalità

2014

Carenze nei controlli del benessere degli animali, anno di domanda 2014 SR

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 283 404,93

0,00

– 283 404,93

 

Condizionalità

2015

Carenze nei controlli del benessere degli animali, anno di domanda 2014 SR

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 101 146,89

0,00

– 101 146,89

 

 

 

 

 

Totale FI:

EUR

– 865 503,11

0,00

– 865 503,11

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

FR

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

Errore noto rilevato durante verifiche sostanziali — verifica n. SIGC_09

UNA TANTUM

 

EUR

– 109,74

0,00

– 109,74

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

Errore noto — verifica FEASR SIGC 76

UNA TANTUM

 

EUR

– 4,28

0,00

– 4,28

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

Errore noto — verifica FEASR NSIGC 127

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 174,19

0,00

– 3 174,19

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

Errore più probabile calcolato per RSR 3 (programma 2014-2020), per l'esercizio finanziario 2015, FEASR SIGC.

UNA TANTUM

 

EUR

– 43 665,75

0,00

– 43 665,75

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

Errore più probabile — FEADER SIGC — 2014-2020

UNA TANTUM

 

EUR

– 13 127 243,30

0,00

– 13 127 243,30

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

– 13 174 197,26

0,00

– 13 174 197,26

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

GB

Certificazione

2015

Errori finanziari nella popolazione FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 144 040,03

0,00

– 144 040,03

 

Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria

2015

Errori finanziari nella popolazione FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 796,44

0,00

– 4 796,44

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Misura 212 — Mancato rispetto della densità del bestiame

UNA TANTUM

 

EUR

– 311,97

0,00

– 311,97

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 212 — Mancato rispetto della densità del bestiame

UNA TANTUM

 

EUR

– 16 634,06

0,00

– 16 634,06

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 214 — Mancanza di documentazione relativa ai controlli in loco (seguito di RD2/2011/017/UK)

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 2 372,97

– 2 372,97

0,00

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 214 — Mancanza di seguito relativo ai risultati delle verifiche incrociate sul bestiame (seguito di RD2/2011/017/UK)

UNA TANTUM

 

EUR

– 110 769,34

– 2 493,67

– 108 275,67

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2015

Misura 214 — Mancanza di seguito relativo ai risultati delle verifiche incrociate sul bestiame (seguito di RD2/2011/017/UK)

UNA TANTUM

 

EUR

– 344 025,95

0,00

– 344 025,95

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 214 — Domande di pagamento presentate oltre il termine previsto nei contratti firmati nell'ambito del programma 2000-2006.

UNA TANTUM

 

EUR

– 562 686,14

0,00

– 562 686,14

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2015

Misura 214 — Domande di pagamento presentate oltre il termine previsto nei contratti firmati nell'ambito del programma 2000-2006.

UNA TANTUM

 

EUR

– 271 381,75

0,00

– 271 381,75

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Misura 214 — Verifica di alcuni impegni durante i controlli in loco — anno di domanda 2013

UNA TANTUM

 

EUR

– 39 988,91

0,00

– 39 988,91

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 214 — Verifica di alcuni impegni durante i controlli in loco — anno di domanda 2014

UNA TANTUM

 

EUR

– 565 888,19

0,00

– 565 888,19

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Misura 221 — Importi pagati per mancato guadagno superiori all'importo massimo consentito dal PSR (esercizi finanziari 2013-2014)

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 027,58

0,00

– 1 027,58

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 221 — Importi pagati per mancato guadagno superiori all'importo massimo consentito dal PSR (esercizi finanziari 2013-2014)

UNA TANTUM

 

EUR

– 25 274,32

0,00

– 25 274,32

 

Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali

2015

Misura 221 — Importi pagati per mancato guadagno superiori all'importo massimo consentito dal PSR (esercizio finanziario 2015)

UNA TANTUM

 

EUR

– 56 264,65

0,00

– 56 264,65

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Misura 221 — Mancanza di controlli sulle condizioni di ammissibilità per l'uso precedente della terra

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 3 385,42

– 0,38

– 3 385,04

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 221 — Mancanza di controlli sulle condizioni di ammissibilità per l'uso precedente della terra

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 81 064,20

– 223,91

– 80 840,29

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2013

Misura 221 — Nessuna visita in loco relativa all'impianto di alberi (requisito ex titolo II)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 8 949,14

0,00

– 8 949,14

 

FEASR sviluppo rurale, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)

2014

Misura 221 — Nessuna visita in loco relativa all'impianto di alberi (requisito ex titolo II)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 211 518,40

0,00

– 211 518,40

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

– 2 450 379,46

– 5 090,93

– 2 445 288,53

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IE

Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)

2014

Carenze nei controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 4 342,61

0,00

– 4 342,61

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2015

Carenze nei controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 23 101,13

0,00

– 23 101,13

 

FEASR LEADER Sviluppo rurale

2016

Carenze nei controlli essenziali e complementari

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 98 336,23

0,00

– 98 336,23

 

 

 

 

 

Totale IE:

EUR

– 125 779,97

0,00

– 125 779,97

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

IT

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Regione Campania: assenza del controllo accessorio «pista di controllo adeguata per i controlli amministrativi» (rettifica forfettaria 2 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 9.6.2015)

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 11 166,67

– 10 455,61

– 711,06

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2014

Regione Campania: assenza del controllo accessorio «pista di controllo adeguata per i controlli amministrativi» (rettifica forfettaria 2 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 9.6.2015)

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 32 387,90

– 605,55

– 31 782,35

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2015

Regione Campania: assenza del controllo accessorio «pista di controllo adeguata per i controlli amministrativi» (rettifica forfettaria 2 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 9.6.2015)

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 12 665,03

– 274,75

– 12 390,28

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2011

Regione Campania — Contratto Agriconsulting: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 54 949,44

0,00

– 54 949,44

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Regione Campania — Contratto Agriconsulting: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 52 201,97

0,00

– 52 201,97

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2015

Regione Campania — Contratto Agriconsulting: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 373,74

0,00

– 1 373,74

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2016

Regione Campania — Contratto Agriconsulting: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 373,74

0,00

– 1 373,74

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2012

Regione Campania — Contratto Spotzone: appalto pubblico — pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 2 305,14

0,00

– 2 305,14

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Regione Campania — Contratto Spotzone: appalto pubblico — pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 3 959,82

0,00

– 3 959,82

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2014

Regione Campania — Contratto Spotzone: appalto pubblico — pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 513,87

0,00

– 1 513,87

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2015

Regione Campania — Contratto Spotzone: appalto pubblico — pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 382,10

0,00

– 382,10

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2016

Regione Campania — Contratto Spotzone: appalto pubblico — pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 255,01

0,00

– 255,01

 

Condizionalità

2013

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 29 480,21

0,00

– 29 480,21

 

Condizionalità

2014

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 24 874,24

0,00

– 24 874,24

 

Condizionalità

2015

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 30 810,51

0,00

– 30 810,51

 

Condizionalità

2012

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 21 989,78

0,00

– 21 989,78

 

Condizionalità

2012

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 33 052,52

0,00

– 33 052,52

 

Condizionalità

2013

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 14 961,86

0,00

– 14 961,86

 

Condizionalità

2013

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 29 996,97

0,00

– 29 996,97

 

Condizionalità

2014

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 11 218,44

0,00

– 11 218,44

 

Condizionalità

2014

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 27 630,58

0,00

– 27 630,58

 

Condizionalità

2015

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 3 049,69

0,00

– 3 049,69

 

Condizionalità

2015

Agricoltori senza animali fuori siti Natura 2000 — Carenze nei controlli di CGO 1, 5 + agricoltori con animali — carenze nei controlli di CGO 16, accesso limitato a relazioni veterinarie, tolleranza per CGO veterinari, sanzioni carenti per CGO 16-18 — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 13 853,16

0,00

– 13 853,16

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario

2014

Esercizio finanziario 2014 — Giovani agricoltori: mancato rispetto della regola dei 18 mesi

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 027,12

0,00

– 1 027,12

 

FEASR sviluppo rurale (2014 — 2020), misure con sostegno forfettario

2015

Esercizio finanziario 2015 — Giovani agricoltori: mancato rispetto della regola dei 18 mesi

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 331 985,98

0,00

– 331 985,98

 

FEASR sviluppo rurale (2014 — 2020), misure con sostegno forfettario

2016

Esercizio finanziario 2016 — Giovani agricoltori: mancato rispetto della regola dei 18 mesi

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 126 856,36

0,00

– 126 856,36

 

FEASR sviluppo rurale (2014 — 2020), misure con sostegno forfettario

2017

Esercizio finanziario 2017 — Giovani agricoltori: mancato rispetto della regola dei 18 mesi

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 9 087,54

0,00

– 9 087,54

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Sicilia: assenza del controllo accessorio «pista di controllo adeguata per i controlli amministrativi» (rettifica forfettaria 2 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 9.6.2015 per progetti/contratti con appalto pubblico)

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 5 824,38

– 2 995,30

– 2 829,08

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2014

Sicilia: assenza del controllo accessorio «pista di controllo adeguata per i controlli amministrativi» (rettifica forfettaria 2 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 9.6.2015 per progetti/contratti con appalto pubblico)

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 17 149,42

– 4 505,32

– 12 644,10

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2015

Sicilia: assenza del controllo accessorio «pista di controllo adeguata per i controlli amministrativi» (rettifica forfettaria 2 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 9.6.2015 per progetti/contratti con appalto pubblico)

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 10 570,48

– 6 469,36

– 4 101,12

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Sicilia: carenza del controllo essenziale «valutazione della ragionevolezza dei costi» (rettifica forfettaria 5 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 14.10.2016 per progetti/contratti senza appalto pubblico)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 25 043,61

– 3 091,72

– 21 951,89

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2014

Sicilia: carenza del controllo essenziale «valutazione della ragionevolezza dei costi» (rettifica forfettaria 5 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 14.10.2016 per progetti/contratti senza appalto pubblico)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 35 827,50

– 3 447,07

– 32 380,43

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2015

Sicilia: carenza del controllo essenziale «valutazione della ragionevolezza dei costi» (rettifica forfettaria 5 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 14.10.2016 per progetti/contratti senza appalto pubblico)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 38 552,45

0,00

– 38 552,45

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2016

Sicilia: carenza del controllo essenziale «valutazione della ragionevolezza dei costi» (rettifica forfettaria 5 % sui pagamenti effettuati fra il 22.6.2013 e il 14.10.2016 per progetti/contratti senza appalto pubblico)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 41 499,54

0,00

– 41 499,54

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2012

Regione siciliana — contratto Pomilio Blumm: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 4 250,18

0,00

– 4 250,18

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Regione siciliana — contratto Pomilio Blumm: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 19 540,68

0,00

– 19 540,68

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2014

Regione siciliana — contratto Pomilio Blumm: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 11 263,30

0,00

– 11 263,30

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2015

Regione siciliana — contratto Pomilio Blumm: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 16 173,40

0,00

– 16 173,40

 

Investimento FEASR sviluppo rurale (2014-2020) — beneficiari pubblici

2016

Regione siciliana — contratto Pomilio Blumm: appalto pubblico — definizione insufficiente dei criteri di aggiudicazione e pista di controllo inadeguata per quanto concerne il punteggio assegnato alle singole offerte

UNA TANTUM

 

EUR

– 8 607,11

0,00

– 8 607,11

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2013

Regione siciliana — Contratto Sviluppo Italia Sicilia: mancato controllo dell'ammissibilità dei costi dell'operazione

UNA TANTUM

 

EUR

– 61 834,52

0,00

– 61 834,52

 

FEASR Sviluppo rurale, assistenza tecnica (2007-2013)

2014

Regione siciliana — Contratto Sviluppo Italia Sicilia: mancato controllo dell'ammissibilità dei costi dell'operazione

UNA TANTUM

 

EUR

– 68 941,41

0,00

– 68 941,41

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

– 1 249 487,37

– 31 844,68

– 1 217 642,69

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LT

Condizionalità

2012

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro II — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 2 462,79

0,00

– 2 462,79

 

Condizionalità

2013

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro II — anno di domanda 2012

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 72 101,54

0,00

– 72 101,54

 

Condizionalità

2013

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro II — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 837,95

0,00

– 837,95

 

Condizionalità

2014

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro II — anno di domanda 2013

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 92 752,91

0,00

– 92 752,91

 

Condizionalità

2014

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro II — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 1 734,13

0,00

– 1 734,13

 

Condizionalità

2015

Carenze in a) ambito di applicazione ed entità dei controlli, b) applicazione di sanzioni, c) campionamento e monitoraggio — pilastro II — anno di domanda 2014

FORFETTARIO

2,00 %

EUR

– 90 987,07

0,00

– 90 987,07

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nella verifica dell'ammissibilità del richiedente, della ragionevolezza dei costi e dell'ambito di applicazione dei controlli in loco

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 756 486,46

– 37 393,69

– 1 719 092,77

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Carenze nella verifica dell'ammissibilità del richiedente, della ragionevolezza dei costi e dell'ambito di applicazione dei controlli in loco

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 040 377,83

– 4 922,34

– 1 035 455,49

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Carenze nella verifica dell'ammissibilità del richiedente, della ragionevolezza dei costi e dell'ambito di applicazione dei controlli in loco

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 517 262,55

– 77 625,07

– 1 439 637,48

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Carenze nella verifica dell'ammissibilità del richiedente, della ragionevolezza dei costi e dell'ambito di applicazione dei controlli in loco

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 1 313 648,60

– 15 089,25

– 1 298 559,35

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenze nella verifica dell'ammissibilità del richiedente, della ragionevolezza dei costi e dell'ambito di applicazione dei controlli in loco

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 402 455,04

0,00

– 1 402 455,04

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Carenze nella verifica dell'ammissibilità del richiedente, della ragionevolezza dei costi e dell'ambito di applicazione dei controlli in loco

FORFETTARIO

10,00 %

EUR

– 167 616,81

– 15 404,74

– 152 212,07

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Verifica dell'ammissibilità del richiedente

UNA TANTUM

 

EUR

– 797 096,99

0,00

– 797 096,99

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Verifica dell'ammissibilità del richiedente

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 703 393,84

0,00

– 1 703 393,84

 

FEASR sviluppo rurale (2014 — 2020), misure con sostegno forfettario

2015

Verifica dell'ammissibilità del richiedente

UNA TANTUM

 

EUR

– 154 047,36

0,00

– 154 047,36

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari pubblici

2014

Verifica dell'ammissibilità dell'investimento

UNA TANTUM

 

EUR

– 43 755,49

0,00

– 43 755,49

 

 

 

 

 

Totale LT:

EUR

– 10 157 017,36

– 150 435,09

– 10 006 582,27

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LU

Condizionalità

2014

Anno di domanda 2013: Carenze nel CGO 11 e livello sanzionatorio

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 338,14

0,00

– 7 338,14

 

Condizionalità

2015

Anno di domanda 2014: Carenze nel CGO 11 e livello sanzionatorio

UNA TANTUM

 

EUR

– 1 225,38

0,00

– 1 225,38

 

Condizionalità

2016

Anno di domanda 2015: Carenze nel CGO 11 e livello sanzionatorio

UNA TANTUM

 

EUR

– 2,82

0,00

– 2,82

 

 

 

 

 

Totale LU:

EUR

– 8 566,34

0,00

– 8 566,34

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

LV

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Applicazione insufficiente delle sanzioni + controllo PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 213 592,44

0,00

– 213 592,44

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Applicazione insufficiente delle sanzioni + controllo PMI

UNA TANTUM

 

EUR

– 114 193,83

0,00

– 114 193,83

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Controllo PMI insufficiente — organico

UNA TANTUM

 

EUR

– 296 320,75

0,00

– 296 320,75

 

 

 

 

 

Totale LV:

EUR

– 624 107,02

0,00

– 624 107,02

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PL

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

1.

Mancata deduzione di pensioni obbligatorie non richieste (risultanza 1.)

PERCENTUALE STIMATA

14,51 %

EUR

– 3 327 453,25

– 1 011 804,53

– 2 315 648,72

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

1.

Mancata deduzione di pensioni obbligatorie non richieste (risultanza 1.)

PERCENTUALE STIMATA

14,51 %

EUR

– 10 133 272,65

– 3 001 697,73

– 7 131 574,92

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

1.

Mancata deduzione di pensioni obbligatorie non richieste (risultanza 1.)

PERCENTUALE STIMATA

17,07 %

EUR

– 35 693 490,85

– 8 987 525,67

– 26 705 965,18

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario

2014

1.

Mancata deduzione di pensioni obbligatorie non richieste (risultanza 1.)

PERCENTUALE STIMATA

17,07 %

EUR

– 11 900 888,18

0,00

– 11 900 888,18

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2012

2.

Mancata verifica dei diritti di voto al secondo livello (risultanza 3)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 130 548,63

0,00

– 130 548,63

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

2.

Mancata verifica dei diritti di voto al secondo livello (risultanza 3)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 217 145,33

– 7 306,66

– 1 209 838,67

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario

2014

2.

Mancata verifica dei diritti di voto al secondo livello (risultanza 3)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 170 840,37

0,00

– 1 170 840,37

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario

2015

2.

Mancata verifica dei diritti di voto al secondo livello (risultanza 3)

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 1 585 921,87

0,00

– 1 585 921,87

 

Sviluppo rurale FEASR asse 1 — Misure con sostegno forfettario (2007-2013)

2013

3.

Creazione di condizioni artificiali (risultanza 2)

UNA TANTUM

 

EUR

– 146 133,24

0,00

– 146 133,24

 

Certificazione

2015

Errori finanziari nella popolazione FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 107 758,42

0,00

– 107 758,42

 

FEASR sviluppo rurale (2014 — 2020), misure con sostegno forfettario

2016

Mancata verifica dei diritti di voto al secondo livello

FORFETTARIO

5,00 %

EUR

– 446 416,62

0,00

– 446 416,62

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

– 65 859 869,41

– 13 008 334,59

– 52 851 534,82

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

PT

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2015

Beneficiari non ammissibili — imprese medio-grandi — Registrati come irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 45 116,66

0,00

– 45 116,66

 

Investimento FEASR sviluppo rurale — beneficiari privati

2014

Beneficiari non ammissibili — imprese medio-grandi — Registrati come irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 114 524,57

– 471,23

– 114 053,34

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2013

Beneficiari non ammissibili — imprese medio-grandi — Registrati come irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 672 906,57

– 13 458,13

– 659 448,44

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2011

Beneficiario non ammissibile — impresa medio-grande — Registrato come irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 199 422,47

– 3 988,45

– 195 434,02

 

FEASR sviluppo rurale, assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)

2012

Beneficiario non ammissibile — imprese medio-grandi — Registrato come irregolarità

UNA TANTUM

 

EUR

– 372 136,66

– 5 464,68

– 366 671,98

 

 

 

 

 

Totale PT:

EUR

– 1 404 106,93

– 23 382,49

– 1 380 724,44

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

RO

Certificazione

2013

FEASR SIGC: EPP

UNA TANTUM

 

EUR

– 7 649 254,28

0,00

– 7 649 254,28

 

Certificazione

2013

FEASR non SIGC: Errore più probabile

UNA TANTUM

 

EUR

– 17 157 152,02

– 2 791 049,08

– 14 366 102,94

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

– 24 806 406,30

– 2 791 049,08

– 22 015 357,22

Stato membro

Misura

Esercizio finanziario

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

SE

Certificazione

2015

FEASR esercizio finanziario 2015 — errori finanziari in FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

– 103 755,53

– 31 929,31

– 71 826,22

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

– 103 755,53

– 31 929,31

– 71 826,22


Valuta

Importo

Detrazioni

Impatto finanziario

EUR

– 136 006 906,22

– 16 314 974,86

– 119 691 931,36


Rettifiche

10.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 292/119


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 155 del 17 giugno 2017 )

Pagina 3, articolo 5, lettera b):

anziché:

«breve descrizione degli specifici dispositivi necessari e data a partire dalla quale saranno operativi nello Stato membro ospitante;»

leggasi:

«breve descrizione dei dispositivi e data a partire dalla quale saranno forniti nello Stato membro ospitante;».