ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
7 novembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1992 della Commissione, del 6 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Slavonski kulen/Slavonski kulin (IGP)

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1994 della Commissione, del 6 novembre 2017, che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

30

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

36

 

*

Decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

39

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/1


Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione

L'Unione europea e gli Stati Uniti d'America si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria dell'accordo bilaterale tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America su misure prudenziali in materia di assicurazione e riassicurazione (1). Pertanto l'accordo si applica in via provvisoria, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 7 novembre 2017.

In virtù dell'articolo 3 della decisione (UE) 2017/1972 del Consiglio (2) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, l'accordo, secondo i termini in esso stabiliti, si applica in via provvisoria, in conformità degli articoli 9 e 10, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.


(1)  GU L 258 del 6.10.2017, pag. 4.

(2)  GU L 258 del 6.10.2017, pag. 1.


REGOLAMENTI

7.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1992 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda presentata dalla Croazia per registrare la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta (IGP) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

L'11 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Slovenia. La relativa dichiarazione di opposizione motivata è pervenuta alla Commissione il 7 aprile 2016.

(3)

Ritenendo tale opposizione ammissibile, con lettera datata 13 maggio 2016 la Commissione ha invitato la Croazia e la Slovenia ad avviare opportune consultazioni per un periodo di tre mesi al fine di addivenire a un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(4)

Le parti non hanno raggiunto alcun accordo. Le informazioni relative alle opportune consultazioni svoltesi fra la Croazia e la Slovenia sono state debitamente trasmesse alla Commissione. La Commissione dovrebbe pertanto adottare una decisione a norma della procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dell'esito di dette consultazioni.

(5)

La Commissione ha valutato le argomentazioni addotte nella dichiarazione motivata di opposizione e nelle informazioni comunicatele relativamente alle consultazioni fra le parti interessate e ha concluso che la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» dovrebbe essere registrata come IGP.

(6)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'opponente sostiene che la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» come indicazione geografica protetta danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione di un prodotto che si trova legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

(7)

Secondo l'opponente, il produttore sloveno Celjske mesnine d.d. produce e commercializza legittimamente un prodotto denominato Slavonski kulen da oltre 25 anni, con una produzione media annua di circa 70 tonnellate. Le vendite dello Slavonski kulen sloveno generano annualmente circa 450 000 EUR e grazie all'elevata qualità del prodotto, la produzione è in aumento. Sono stati forniti elementi di prova che dimostrano che negli ultimi dieci anni lo Slavonski kulen sloveno è stato commercializzato in Slovenia, in altri paesi dell'UE (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Croazia) e in paesi terzi (Serbia, Bosnia ed Erzegovina).

(8)

L'opponente sostiene — e non sono state presentate prove del contrario — che l'uso del nome Slavonski kulen in Slovenia non è mai stato utilizzato per sfruttare la reputazione della denominazione relativa al prodotto croato e che i consumatori non sono mai stati indotti in errore quanto all'origine del prodotto.

(9)

Alla luce di quanto precede, la registrazione come IGP della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» e il conseguente divieto di utilizzare il nome danneggerebbe l'esistenza dell'identica denominazione del prodotto utilizzata dal produttore Celjske mesnine. I requisiti per la registrazione della denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) non sono stati contestati. Pertanto tale denominazione possiede i requisiti necessari per ottenere la registrazione in quanto IGP.

(10)

Tuttavia, alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione di opposizione della Slovenia, che dimostrano che lo Slavonski kulen sloveno è stato legalmente commercializzato con tale denominazione per un periodo superiore ai 5 anni, ma inferiore ai 25 anni, è opportuno autorizzare l'impresa slovena Celjske mesnine d.d. a continuare ad utilizzare, per un periodo transitorio di 5 anni, la denominazione danneggiata dalla registrazione, adeguando al contempo alla nuova realtà del mercato la commercializzazione del prodotto.

(11)

Nonostante venga concessa la protezione alla denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» nella sua interezza, la componente non geografica della denominazione, rispettivamente «kulen» e «kulin», che indica un tipo di salsiccia, può continuare ad essere utilizzata, anche in traduzione, in tutta l'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(12)

Alla luce di quanto precede, la denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» dovrebbe quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il termine «kulen»/«kulin» può continuare ad essere utilizzato, anche in traduzione, in tutta l'Unione europea, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Articolo 3

L'impresa slovena Celjske mesnine d.d. può continuare ad utilizzare la denominazione «Slavonski kulen» per designare prodotti non conformi al disciplinare dello «Slavonski kulen»/«Slavonski kulin» (IGP) per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 375 del 12.11.2015, pag. 9.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


7.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1993 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

A seguito di un'inchiesta antidumping (l'«inchiesta originaria»), con il regolamento (UE) n. 791/2011 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 48,4 % e il 62,9 % sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o il «paese interessato»). Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure in vigore».

(2)

Nel luglio 2012, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 (3) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tale paese.

(3)

Nel gennaio 2013, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 (4) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tali paesi.

(4)

Nel dicembre 2013, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 (5) il Consiglio ha esteso, in base alle misure in vigore, il dazio applicabile a tutte le altre società alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tali paesi.

(5)

Nel settembre 2014, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 (6) ha parimenti esteso, in base alle misure in vigore, il dazio ad alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.

(6)

Infine nel settembre 2015, a seguito di un'inchiesta avviata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 (7) la Commissione ha esentato alcuni produttori indiani dall'estensione del dazio applicabile alle importazioni del prodotto in esame spedito dall'India, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o meno originario di tale paese.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (8) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(8)

La domanda è stata presentata dall'Alliance for the Defence of Open Mesh Fabrics («ADOMF» o il «richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta.

(9)

La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura del riesame in previsione della scadenza

(10)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 agosto 2016 la Commissione ha annunciato, mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (9) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.4.   Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L'inchiesta relativa al rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o PIR). L'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

Parti interessate

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre specificamente informato il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare all'inchiesta.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. A tutte le parti interessate che ne avevano fatta richiesta è stata concessa un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore che interviene nei procedimenti in materia commerciale. In tale contesto sono state organizzate quattro audizioni, di cui due con il consigliere auditore, su richiesta di alcuni produttori dell'Unione, della European Association of Technical Fabrics Producers (associazione europea dei produttori di tessuti tecnici) e dei produttori cinesi.

Campionamento

a)   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(14)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto sottoporre a campionamento i produttori esportatori, in conformità con l'articolo 17 del regolamento di base.

(15)

Al fine di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i 13 produttori esportatori noti della RPC di fornire le informazioni precisate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a indicare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(16)

Nessuno dei produttori esportatori cinesi ha fornito le informazioni richieste. Le autorità cinesi sono state informate dell'omessa collaborazione.

(17)

I produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato hanno tuttavia trasmesso osservazioni con le quali hanno contestato l'accuratezza della domanda e si sono opposti al mantenimento delle misure.

b)   Campionamento dei produttori dell'Unione

(18)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di avere selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite, tenendo anche conto della distribuzione geografica. Il campione preliminare era costituito da tre produttori dell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere osservazioni sul campione provvisorio. Il produttore dell'Unione incluso nel campione Asglatex Ohorn GmbH, che non figurava tra i maggiori produttori ma costituiva una PMI, ha fornito una risposta assai carente al questionario che peraltro evidenziava la necessità di rettificare talune informazioni inerenti ai volumi fornite nella fase di preapertura e sulla base delle quali tale produttore era stato incluso nel campione. Indicava inoltre che una verifica delle informazioni avrebbe potuto essere problematica a causa della cessazione dal servizio del personale incaricato di preparare la risposta. La Commissione ha pertanto deciso di modificare il campione sostituendo questo produttore dell'Unione con il terzo maggiore produttore dell'Unione, Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt. Non avendo ricevuto osservazioni sul campione rivisto entro la scadenza, la Commissione ha confermato il campione così rivisto. Il campione definitivo rappresentava oltre il 70 % della produzione e delle vendite totali dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ed è stato pertanto considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

c)   Campionamento degli importatori indipendenti

(19)

Al fine di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni precisate nell'avviso di apertura.

(20)

La Commissione ha contattato 28 importatori/utilizzatori noti. Solo uno di loro ha risposto al modulo di campionamento, pertanto si è ritenuto che il campionamento non fosse giustificato.

Questionari

(21)

La Commissione ha inviato questionari a tre produttori del paese di riferimento disposti a collaborare, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, a tre importatori indipendenti e a cinque potenziali utilizzatori dell'Unione.

(22)

La Commissione ha ricevuto le risposte al questionario dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e di tre produttori dei potenziali paesi di riferimento (Canada e India).

Visite di verifica

(23)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione. A norma dell'articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

Produttori dell'Unione

Saint Gobain Adfors cz S.r.o, Litomysl, Repubblica ceca,

Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt., Tolna, Ungheria,

JSC Valmieras Stikla Skiedra, Valmiera, Lettonia.

b)

Produttore del paese di riferimento

Saint-Gobain ADFORS Canada Ltd, Midland, Ontario, Canada.

Fase successiva della procedura

(24)

Il 26 giugno 2017 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva abrogare il dazio antidumping in vigore («la divulgazione delle conclusioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni. Il richiedente ha comunicato osservazioni scritte in merito alle conclusioni della Commissione. In sintesi il richiedente ha contestato la conclusione preliminare della Commissione secondo cui la reiterazione del pregiudizio sarebbe improbabile in caso di scadenza delle misure. Ha invece sostenuto che il previsto aumento delle importazioni avrebbe determinato la reiterazione di un pregiudizio notevole; ha inoltre chiesto l'intervento del consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale («il consigliere auditore») e ha trasmesso ulteriori informazioni dopo tale audizione.

(25)

Dopo un'analisi approfondita delle informazioni in suo possesso e delle informazioni pervenute in seguito alla divulgazione delle conclusioni, la Commissione ha adattato le proprie conclusioni. Nella fase di divulgazione delle conclusioni la Commissione ha ritenuto che la reiterazione del pregiudizio fosse improbabile in caso di scadenza delle misure. Tuttavia dopo avere tenuto conto delle informazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni, la Commissione ha accolto l'argomentazione del richiedente secondo cui la qualità del prodotto cinese aveva raggiunto un livello equivalente a quella del prodotto dell'industria dell'Unione. Questa constatazione fondamentale ha portato all'accertamento dell'esistenza di una sottoquotazione e ha gettato una luce decisamente diversa sull'analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio.

(26)

Di conseguenza il 6 settembre 2017 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese («la divulgazione delle conclusioni aggiuntive»). Dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive la Commissione ha ricevuto le osservazioni di diverse parti.

(27)

I produttori cinesi hanno comunicato osservazioni scritte in merito alle conclusioni della Commissione e alla valutazione complessiva. In primo luogo hanno asserito che, nel presente caso, la Commissione avrebbe cambiato il metodo utilizzato nell'inchiesta originaria non applicando l'adeguamento per la qualità nei suoi calcoli della sottoquotazione (cfr. il considerando 97). Poiché questo presunto cambiamento condurrebbe a una conclusione diversa quanto al rischio di reiterazione del pregiudizio nel caso in cui le misure nei confronti della RPC fossero lasciate scadere, i produttori cinesi hanno contestato tale conclusione. Essi hanno altresì osservato che la divulgazione delle conclusioni aggiuntive non conteneva una serie di elementi che erano presenti nelle prime conclusioni divulgate. Infine hanno sostenuto che la Commissione non era più autorizzata a utilizzare il metodo del paese di riferimento in quanto in ogni caso aveva asseritamente cambiato il metodo utilizzato per determinare il valore normale rispetto all'inchiesta originaria.

(28)

Il richiedente ha comunicato le sue osservazioni sostenendo che l'avvio di un riesame intermedio, quale proposto dalla Commissione nella divulgazione delle conclusioni aggiuntive, dovrebbe essere preso in considerazione soltanto qualora i produttori esportatori cinesi presentassero una richiesta di riesame opportunamente motivata. A tale riguardo la Commissione sottolinea che potrebbe valutare l'opportunità di avviare d'ufficio un riesame intermedio al fine di determinare, in ultima analisi, l'incidenza del fattore qualità sui prezzi all'esportazione del prodotto in esame e, pertanto, sui margini di dumping e di pregiudizio, nonché la situazione dei due gruppi di produttori (i produttori integrati verticalmente e gli altri produttori, altresì indicati come «produttori di tessuti», cfr. il considerando 117) in maniera dettagliata per garantire che gli indicatori di prestazione di questi produttori non siano falsati dalla predominanza di un gruppo sull'altro all'interno del campione.

(29)

In un'audizione con i servizi della Commissione successiva alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive le autorità cinesi hanno inoltre sostenuto che l'adeguamento di cui al considerando 97 dovrebbe essere mantenuto.

(30)

Le osservazioni trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione ove ritenute pertinenti.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(31)

Il prodotto in esame è costituito da alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510019 e 7019590019).

(32)

I tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del suolo e riparazione di muri).

2.2.   Prodotto simile

(33)

Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame,

il prodotto fabbricato e venduto dal produttore selezionato in Canada, che è stato scelto come paese di riferimento,

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(34)

La Commissione ha concluso che questi prodotti erano prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(35)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se la scadenza delle misure esistenti possa comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.

(36)

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi complessiva, compreso il calcolo del dumping, si è basata sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Pertanto il rischio di persistenza o reiterazione del dumping è stato valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (dati sulle esportazioni cinesi e di Eurostat), la risposta fornita dal produttore del paese di riferimento e le osservazioni trasmesse dai produttori esportatori cinesi, nonché elementi di prova presentati dal richiedente.

3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a)   Paese di riferimento

(37)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che prevedeva di selezionare il Canada come eventuale paese di riferimento, invitandole a trasmettere le loro osservazioni. Il Canada era stato utilizzato come paese di riferimento adeguato nell'inchiesta originaria. Gli altri potenziali paesi di riferimento menzionati nell'avviso di apertura erano: Bangladesh, Filippine, India, Indonesia, Moldova, Taiwan, Thailandia e Turchia.

(38)

A tutti i produttori autentici noti di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta in Bangladesh, nelle Filippine, in India e in Turchia sono state inviate lettere, corredate di un questionario sul paese di riferimento, nelle quali si chiedeva la loro collaborazione al riesame. Nei paesi in cui non esistevano produttori noti, le informazioni sui produttori sono state richieste alle autorità nazionali. Sono pervenute risposte da due produttori autentici in India.

(39)

Soltanto un produttore canadese e due produttori autentici indiani hanno collaborato.

Scelta del paese di riferimento

(40)

Per quanto riguarda la scelta tra l'India e il Canada, la Commissione ha scelto il Canada per i seguenti motivi: i) come indicato sopra, il Canada era il paese di riferimento nell'inchiesta iniziale; ii) il volume di produzione del produttore canadese che ha collaborato (tra 20 e 30 milioni di metri quadri) era paragonabile ai volumi di produzione dei (maggiori) produttori cinesi inclusi nel campione nell'inchiesta originaria (volumi di produzione compresi tra 23 e 59 milioni di metri quadri). Pertanto era probabile che la struttura dei costi e le economie di scala in Canada fossero maggiormente paragonabili a quelle dei produttori cinesi. Nonostante l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi in questo caso, non vi sono motivi per non ritenere tuttora valida tale considerazione. Per contro i due produttori indiani erano più piccoli (produzione compresa tra 1 e 5 milioni di metri quadri) e dunque non erano paragonabili ai produttori cinesi in termini di struttura dei costi e di economie di scala; iii) il volume delle vendite sul mercato interno del produttore canadese era superiore a all'insieme delle vendite sul mercato interno realizzate da entrambi i produttori indiani che avevano collaborato e ha pertanto fornito una base più rappresentativa per il calcolo del valore normale.

Osservazioni delle parti interessate in merito alla scelta del paese di riferimento

(41)

Come prima argomentazione i produttori cinesi hanno osservato che, a loro avviso, la Commissione non era più autorizzata a utilizzare il metodo del paese di riferimento. Anche qualora tale metodo fosse utilizzato, in una seconda argomentazione essi hanno contestato la scelta del Canada e hanno chiesto che fosse scelto un altro paese di riferimento per i seguenti motivi: i) le conclusioni basate su un unico produttore sarebbero state falsate; ii) l'unico produttore canadese prescelto era collegato ad uno dei produttori dell'Unione denuncianti e dunque la società canadese avrebbe potuto adottare specifiche politiche in materia di prezzi o di costi in base alla domanda di riesame in previsione della scadenza che la società madre si accingeva a presentare; iii) si era verificata un'asimmetria informativa, in quanto il richiedente aveva avuto accesso ai dati riservati che dovevano essere trasmessi dal produttore del paese di riferimento ad esso collegato, mentre i produttori cinesi non avevano avuto accesso a tali informazioni.

(42)

Riguardo alla prima argomentazione relativa all'utilizzo del metodo del paese di riferimento, la Commissione sottolinea che tutti i produttori esportatori cinesi avevano avuto la possibilità di trasmettere moduli per la richiesta del TEM (trattamento riservato alle società operanti in economia di mercato) per consentire il calcolo individuale dei margini di dumping. Nessuno di questi esportatori si è avvalso di tale possibilità. Pertanto a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai dati provenienti da un paese di riferimento. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(43)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, relativa alla scelta del Canada, la Commissione sottolinea che nell'inchiesta originaria era già stato utilizzato come paese di riferimento il Canada e come produttore del paese di riferimento lo stesso produttore canadese. Dato che i produttori esportatori non hanno fornito prove a sostegno di nessuna delle argomentazioni contrarie alla scelta del Canada, la Commissione ha ritenuto che la scelta del Canada fosse ancora adeguata. Come indicato al considerando 40, il Canada era in ogni caso un paese più adeguato in termini di volumi di produzione e di vendite sul mercato interno, entrambi fattori utilizzati nel calcolo del valore normale. Infine non vi è alcun ostacolo giuridico che impedisca la scelta di un paese di riferimento con un unico produttore disposto a collaborare, anche qualora tale produttore sia collegato a un produttore dell'Unione. In ogni caso la Commissione ha garantito l'attendibilità dei dati forniti dal produttore canadese e ha dunque respinto l'argomentazione dei produttori esportatori.

(44)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori esportatori cinesi hanno ribadito che la Commissione non era più autorizzata a utilizzare il metodo del paese di riferimento. Hanno sostenuto che la Commissione aveva cambiato il proprio metodo di analisi sotto altri aspetti, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento per la qualità, e che pertanto avrebbe dovuto cambiare il suo metodo di analisi anche riguardo al metodo del paese di riferimento.

(45)

La Commissione ha nuovamente respinto l'argomentazione. Il metodo del paese di riferimento era consentito per i motivi delineati al considerando 42. Inoltre la valutazione dell'adeguamento per la qualità svolta dalla Commissione è una questione non correlata alla scelta del paese di riferimento.

(46)

Di conseguenza la Commissione ha concluso che, come nell'inchiesta originaria, il Canada è un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b)   Valore normale

(47)

Le informazioni pervenute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale.

(48)

In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha dapprima valutato se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno da parte del produttore canadese che ha collaborato fosse rappresentativo rispetto al volume totale delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, ovvero se il volume totale di tali vendite sul mercato interno corrispondesse ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione. In base a quanto precede, si è concluso che le vendite sul mercato interno nel paese di riferimento erano rappresentative.

(49)

La Commissione ha successivamente esaminato per il produttore del paese di riferimento se ciascun tipo di prodotto simile venduto sul mercato interno potesse essere considerato come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale analisi è stata svolta stabilendo per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative laddove il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione. Si è dunque determinato il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto fabbricato dal produttore canadese durante il periodo dell'inchiesta.

(50)

Quando il volume delle vendite di un tipo di prodotto effettuate a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto e quando la media ponderata del prezzo di vendita di questo tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale si è basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno. Tale prezzo è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta. In tutti gli altri casi il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base, sommando al costo medio di fabbricazione del tipo di prodotto pertinente le SGAV sostenute e il profitto realizzato sul mercato canadese durante il periodo dell'inchiesta.

(51)

L'inchiesta originaria ha rivelato che, ai fini del confronto dei prezzi, vi erano differenze tra i prodotti che incidevano su detti prezzi, anche a livello di qualità dei fattori di produzione utilizzati nella fabbricazione del prodotto in esame in Cina. Ciò ha determinato forti fluttuazioni dei prezzi praticati dai produttori cinesi che esportano il prodotto in esame nell'Unione. Come indicato nei considerando da 97 a 103, i richiedenti hanno tuttavia presentato elementi di prova da cui risulta che questa distinzione principale era nel frattempo venuta meno e che i produttori cinesi si erano orientati verso tipi di prodotto di qualità più elevata da esportare nell'Unione.

(52)

Pertanto nel determinare il valore normale la Commissione ha ipotizzato due scenari di calcolo: lo scenario 1, in cui si teneva conto di tutti i prodotti comparabili fabbricati e venduti dal produttore del paese di riferimento, e lo scenario 2, in cui si teneva conto soltanto del tipo di prodotto meno costoso, che probabilmente corrispondeva anche ai tipi di prodotto di qualità inferiore. Nel secondo scenario il valore normale è stato basato unicamente sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio delle vendite effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nel primo scenario più di metà dei valori normali è stata basata sui prezzi effettivi praticati sul mercato interno, mentre la quota residua è stata costruita, o perché non era stata raggiunta la soglia dell'80 % e/o non era soddisfatto il requisito della redditività di cui al considerando 50 o perché non erano state effettuate vendite di un determinato tipo di prodotto sul mercato interno.

(53)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il produttore del paese di riferimento ha fabbricato l'intera gamma di prodotti di diversa qualità e persino alcuni prodotti di nicchia ad elevato valore aggiunto che non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo del dumping.

(54)

Come osservato nei considerando da 59 a 60, questi due scenari di calcolo hanno condotto a risultati diversi in termini di margine di dumping.

c)   Prezzo all'esportazione

(55)

Come indicato al considerando 16, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta. Pertanto il prezzo all'esportazione è stato basato sulle migliori informazioni disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(56)

Il prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, è stato stabilito in base alle statistiche disponibili di Eurostat.

d)   Confronto e adeguamenti

(57)

La Commissione ha confrontato il valore normale (basandosi sullo scenario di calcolo 1 o 2, come indicato nel considerando 52) e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione tenendo conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(58)

Per quanto riguarda i prezzi praticati sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento, sono stati operati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto e dei costi di imballaggio sul mercato interno, ove opportuno, nonché degli sconti e delle riduzioni. L'incidenza complessiva degli adeguamenti è stata pari al [5-10 %] del valore totale delle fatture. Sono stati applicati gli adeguamenti corrispondenti al costo di produzione. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, il valore franco fabbrica è stato stabilito detraendo dal prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e altri adeguamenti, calcolati nell'inchiesta originaria ([5-10 %] del valore delle fatture).

e)   Margine di dumping

(59)

In base a quanto precede, nel tenere conto di tutti i prodotti comparabili fabbricati e venduti dal produttore del paese di riferimento in base allo scenario 1 (cfr. il considerando 52), il margine di dumping calcolato, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato pari al 205,5 %. Tuttavia, come osservato sopra, questo calcolo ha incluso tutti i prodotti comparabili fabbricati e venduti dal produttore del paese di riferimento. Non era chiaro, soprattutto considerata l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, se i tipi di prodotto del produttore del paese di riferimento corrispondessero a quelli esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi.

(60)

Anche prendendo in considerazione soltanto il tipo di prodotto meno costoso fabbricato e venduto dal produttore del paese di riferimento, in base allo scenario 2 (cfr. il considerando 52), il margine di dumping constatato era ancora significativo (35,1 %).

(61)

La Commissione ha anche tentato di calcolare il margine di dumping per ogni singolo tipo di prodotto. Tuttavia, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e dunque in mancanza di dati reali sui tipi di prodotti cinesi, si è ritenuto impossibile effettuare tale calcolo per il periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, essendo ancora in possesso dei dati sui tipi di prodotto raccolti nell'ambito dell'inchiesta originaria, la Commissione ha utilizzato tali dati per eseguire un terzo calcolo pro forma del margine di dumping, al fine di confermare l'uno o l'altro scenario di calcolo del margine di dumping.

(62)

Questo terzo calcolo ha generato margini di dumping compresi tra il 35,7 % e il 46,4 %. Sebbene il terzo calcolo abbia confermato l'esistenza di pratiche di dumping relative all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione, la Commissione ha deciso che, al di là dell'accertamento del dumping, non era possibile fare affidamento sui numeri effettivi risultanti da questo calcolo, giacché dall'inchiesta non era emerso alcun elemento indicante che la gamma dei tipi di prodotti esportati nell'Unione fosse rimasta invariata rispetto all'inchiesta originaria. Infatti, come indicato nei considerando da 97 a 103, i richiedenti hanno presentato elementi di prova da cui risulta che i produttori esportatori cinesi nel frattempo si erano orientati verso tipi di prodotto a maggior valore aggiunto in linea con i progressi tecnologici da loro realizzati. Di conseguenza questa simulazione rappresenta la stima più bassa possibile dei margini di dumping giacché si concentra relativamente di più sui tipi di prodotto meno costosi precedentemente fabbricati. Inoltre, come indicato nel considerando 5, si è constatato che alcuni tipi di prodotto sono stati leggermente modificati al fine di eludere le misure. Nessuna di tali conclusioni è stata smentita da prove contrarie fornite dai produttori esportatori cinesi.

(63)

In conseguenza di quanto precede, la Commissione ha deciso che il calcolo del margine di dumping eseguito sulla base dello scenario 2 (che ha rilevato un margine di dumping del 35,1 %) rappresentava la stima più bassa possibile dei margini di dumping effettivi in assenza di dati reali forniti dai produttori esportatori cinesi in relazione al prodotto in esame.

(64)

La Commissione ha dunque concluso che in ogni caso i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.3.   Prove del rischio di reiterazione del dumping

(65)

La Commissione ha inoltre esaminato se l'eventuale scadenza delle misure comportasse un rischio di persistenza del dumping. Nell'ambito di tale esame ha osservato il comportamento degli esportatori cinesi su altri mercati, la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

3.3.1.   Esportazioni nei paesi terzi

(66)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non erano disponibili informazioni esatte sui prezzi delle esportazioni dalla RPC verso gli altri paesi. I dati sui prezzi ricavati dalle statistiche sulle esportazioni cinesi riguardavano una definizione del prodotto più ampia ma sia il richiedente sia i produttori esportatori cinesi vi hanno comunque fatto riferimento nelle osservazioni presentate, giungendo a conclusioni opposte. Inoltre non è stato possibile conoscere la gamma dei prodotti esportati nei paesi terzi e pertanto la Commissione non ha potuto stabilire il livello di prezzo comparabile delle esportazioni cinesi verso altri mercati.

(67)

Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova forniti dal richiedente sotto forma di dati statistici riferiti a una definizione del prodotto più ampia non permettessero di trarre conclusioni circa l'esistenza di un dumping su altri mercati.

3.3.2.   Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata della RPC

(68)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il calcolo della capacità produttiva inutilizzata nella RPC si è basato su uno studio commissionato dal richiedente e incluso nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Una versione aggiornata dello studio è stata successivamente presentata dal richiedente.

(69)

Secondo lo studio originario, la capacità totale nella RPC era pari a 1 840 milioni di metri quadri, mentre il volume di produzione era pari a 1 390 milioni di metri quadri: la capacità produttiva inutilizzata era dunque consistente (450 milioni di metri quadri). Nella versione aggiornata dello studio la capacità totale nella RPC era di 2 295 milioni di metri quadri e il volume di produzione 1 544 milioni di metri quadri: la capacità produttiva inutilizzata risultava dunque ancora maggiore (751 milioni di metri quadri). Tenuto conto che un tasso di utilizzo degli impianti del 100 % è un obiettivo non realistico, lo stesso richiedente ha ritenuto che sarebbe stato più adeguato un tasso di utilizzo massimo compreso tra l'85 % e il 90 %. In base a un tasso di utilizzo degli impianti dell'85 %, che rappresenta una stima più prudente, la capacità produttiva inutilizzata effettivamente disponibile sarebbe pari a 406 milioni di metri quadri. In confronto il consumo totale dell'Unione è risultato pari a 714 milioni di metri quadri nel periodo dell'inchiesta di riesame; ciò indica che è disponibile una notevole capacità produttiva inutilizzata che potrebbe essere diretta verso il mercato dell'Unione, qualora le misure fossero lasciate scadere.

(70)

I produttori esportatori cinesi hanno contestato l'affidabilità dello studio e hanno invitato la Commissione a non tenerne conto. In primo luogo hanno affermato di non avere potuto formulare osservazioni in mancanza di una versione consultabile significativa dello studio. In secondo luogo hanno sottolineato che l'esperto che ha eseguito lo studio non era imparziale per via dei suoi legami con l'industria dell'Unione. In terzo luogo hanno sostenuto che l'eventuale capacità produttiva inutilizzata sarebbe stata assorbita dalla crescita della domanda interna nella RPC, come indicato facendo riferimento a un articolo comparso su una rivista specializzata nel quale si menzionava la forte crescita del settore delle costruzioni nella RPC (10).

(71)

Per quanto riguarda la prima argomentazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha sottolineato che una versione consultabile dello studio aggiornato era stata inclusa nel fascicolo pubblico. La Commissione ha ritenuto che tale versione fosse significativa e consentisse ai produttori esportatori cinesi di formulare osservazioni più dettagliate e di presentare prove documentate atte a confutare le affermazioni e conclusioni contenute nello studio. Ad ogni modo i produttori esportatori cinesi non hanno precisato quale parte della versione consultabile dello studio risultasse non sufficientemente significativa da consentire loro di formulare osservazioni a riguardo. Di conseguenza tale argomentazione è stata respinta.

(72)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha sottolineato di ritenere che, in assenza di collaborazione da parte della RPC e per via della mancata trasmissione, da parte dei produttori esportatori cinesi, di informazioni dettagliate alternative riguardo alla capacità produttiva, lo studio rappresentasse il migliori dato disponibili. La Commissione non è neppure riuscita a reperire informazioni che potessero mettere in discussione lo studio.

(73)

Quanto alla terza argomentazione, la Commissione ha convenuto che una parte della capacità produttiva potrebbe essere utilizzata per soddisfare una domanda interna in crescita. Tuttavia i produttori esportatori non hanno fornito alcun dato relativo al consumo interno nella RPC che possa suffragare la loro affermazione secondo cui il previsto aumento della domanda interna assorbirebbe l'intera capacità produttiva inutilizzata. Peraltro questo dato non è emerso nemmeno dall'inchiesta della Commissione. Probabilmente una parte della capacità produttiva inutilizzata sarebbe esportata in paesi terzi, e non soltanto nell'Unione.

(74)

La Commissione ha dunque concluso che, anche tenendo conto dell'attuale domanda interna nella RPC, la massima capacità produttiva inutilizzata che sarebbe presumibilmente orientata verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure sarebbe pari a non più di 406 milioni di metri quadri. Tuttavia è probabile che in futuro questa capacità produttiva inutilizzata sia in parte assorbita anche da un aumento del consumo interno cinese e in parte orientata anche verso mercati di esportazione diversi dall'Unione ma, come osservato nei considerando da 66 a 67, le parti interessate non hanno trasmesso informazioni in tal senso né la Commissione ha raccolto elementi a tale riguardo.

(75)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori esportatori cinesi hanno continuato a contestare le conclusioni riguardo alla capacità inutilizzata. Hanno sostenuto che la valutazione della capacità inutilizzata era basata su mere ipotesi e non era suffragata da prove positive. Hanno asserito che lo studio trasmesso dal richiedente citava erroneamente i siti web di due produttori esportatori cinesi e riportava che la capacità di un terzo produttore cinese era di 129 milioni di metri quadri, mentre in realtà era di 60 milioni di metri quadri.

(76)

La Commissione ha rilevato che, in assenza di collaborazione da parte della RPC, la valutazione della capacità inutilizzata si è basata sui migliori dati disponibili, come spiegato nel considerando 72. Ha sottolineato che la capacità inutilizzata era stimata in non più di 406 milioni di metri quadri e sarebbe stata in parte assorbita dal consumo interno cinese e da mercati all'esportazione diversi dall'Unione, come spiegato al considerando 74. I produttori esportatori cinesi non hanno contestato le stime della capacità dei due produttori cinesi con i presunti siti web errati. La Commissione ha ritenuto che, anche qualora le affermazioni dei produttori cinesi fossero corrette, una modifica della stima della capacità non metterebbe in dubbio la conclusione generale circa l'esistenza di una notevole capacità inutilizzata in Cina. Infatti anche qualora la capacità effettiva del terzo produttore cinese fosse pari a 60 milioni di metri quadri, come asserito, e anche qualora le stime della capacità degli altri due produttori cinesi fossero basate su siti web errati, la capacità inutilizzata totale stimata in Cina rappresenterebbe comunque quasi il 50 % del consumo dell'Unione.

3.3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(77)

In assenza di collaborazione da parte della RPC e in mancanza di fatture cinesi relative alle vendite in altri mercati, non erano disponibili né il prezzo di esportazione esatto né informazioni precise sulla gamma di prodotti esportati dalla RPC verso gli altri paesi. La Commissione, pertanto, non ha potuto determinare l'attrattiva del livello dei prezzi nell'Unione rispetto ad altri mercati di esportazione.

(78)

Tuttavia come stabilito dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i calcoli della sottoquotazione hanno rivelato che i prezzi medi applicati dai produttori dell'Unione nel mercato dell'Unione erano notevolmente al di sopra dei prezzi all'importazione cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto è possibile stabilire che il livello dei prezzi nel mercato dell'Unione è interessante per i produttori esportatori cinesi.

(79)

Inoltre la Commissione ha ritenuto che l'attrattiva del mercato dell'Unione fosse dimostrata i) dal livello di penetrazione del mercato da parte cinese prima dell'istituzione delle misure (quota di mercato del 51 % durante il periodo dell'inchiesta originaria (11)) e ii) dall'esistenza di numerose pratiche di elusione, come indicato nei considerando da 2 a 5.

(80)

La Commissione ha pertanto concluso che il mercato dell'Unione mantiene la sua attrattiva per i produttori esportatori cinesi.

3.3.4.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping

(81)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che, considerando la notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina e l'attrattiva del mercato dell'Unione, sussisteva il rischio di una reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

4.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(82)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato da 22 produttori noti, che costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(83)

La produzione totale dell'Unione è stata stabilita in 694 633 582 metri quadri durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le società che hanno sostenuto la domanda di riesame rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Come precisato al considerando 18, i produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2.   Consumo dell'Unione

(84)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione alle importazioni da tutti i paesi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 (12).

(85)

La Commissione rileva che le parti interessate, e in particolare il richiedente, hanno utilizzato dati Eurostat sulle importazioni relativi ai codici completi a otto cifre per stimare il volume delle importazioni dalla RPC e da altri paesi. Tali codici, tuttavia, comprendono anche prodotti che non sono oggetto dell'inchiesta. Come precisato sopra, la Commissione ha utilizzato dati sulle importazioni provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, che riguardano le sole importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta; pertanto il volume delle importazioni e, di conseguenza, il consumo stimato dell'Unione sono più accurati di quanto non sarebbero stati se si fossero utilizzati i dati Eurostat riferiti ai codici completi a otto cifre.

(86)

Il consumo dell'Unione ha fatto registrare il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Consumo totale dell'Unione (metri quadri)

590 716 421

602 113 728

687 901 767

714 430 620

Indice (2013 = 100)

100

102

116

121

Fonte: risposte verificate al questionario e dati del richiedente, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(87)

Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato ogni anno, facendo registrare un incremento complessivo del 21 %. La forte crescita del consumo riflette la generale ripresa del settore delle costruzioni e l'elevata domanda di materiali per isolamento termico esterno, che costituiscono un prodotto a valle che utilizza tessuti in fibra di vetro a maglia aperta. Si prevede che il consumo di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta nell'Unione continuerà a crescere nei prossimi anni.

4.3.   Importazioni dal paese interessato

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(88)

Le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PIR

Volume delle importazioni dal paese interessato (in metri quadri)

19 684 666

21 047 165

11 547 563

8 422 681

Indice (2013 = 100)

100

107

59

43

Quota di mercato

3,33 %

3,50 %

1,68 %

1,18 %

Indice (2013 = 100)

100

105

50

35

Volume delle importazioni dai paesi soggetti a misure antielusione (13) (in metri quadri)

20 442 728

1 976 003

2 145 297

1 118 317

Indice (2013 = 100)

100

10

10

5

Quota di mercato

3,46 %

0,33 %

0,31 %

0,16 %

Indice (2013 = 100)

100

9

9

5

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(89)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione è diminuito del 57 %. Dopo un aumento del 7 % tra il 2013 e il 2014, ha fatto registrare un brusco calo del 45 % tra il 2014 e il 2015 ed è rimasto modesto fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame. La quota di mercato cinese ha seguito tale tendenza, giacché dopo un aumento registrato tra il 2013 e il 2014 ha subito un brusco calo rispetto al 3,50 % del 2014, scendendo dapprima all'1,68 % nel corso del 2014 e poi all'1,18 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. La contrazione della quota di mercato è stata superiore al calo del volume delle importazioni a causa della crescita del consumo dell'Unione.

(90)

Tenuto conto delle misure antielusione in vigore e dell'argomentazione del richiedente secondo cui queste dovrebbero essere aggiunte alla quota di mercato cinese, la Commissione ha anche esaminato l'andamento delle importazioni dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia. Il volume totale delle importazioni da questi cinque paesi è notevolmente diminuito nel periodo in esame; il calo più netto si è verificato tra il 2013 e il 2014. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il volume totale delle importazioni da questi cinque paesi è stato di soli 1 118 317 metri quadri, pari a una quota di mercato di appena lo 0,16 %.

(91)

Il richiedente, vari produttori dell'Unione e l'associazione europea dei produttori di tessuti tecnici (TECH-FAB Europe) hanno sostenuto nella domanda di riesame, nelle osservazioni ad hoc presentate e nel corso di audizioni che il volume effettivo delle importazioni del prodotto oggetto di riesame dalla RPC è stato notevolmente più elevato di quanto indicato nelle statistiche Eurostat o in altre statistiche ufficiali per via del massiccio volume delle importazioni cinesi giunte nell'Unione attraverso l'Ucraina, la Turchia, la Repubblica di Moldova, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Serbia, la Bosnia-Erzegovina ed eventualmente altri paesi.

(92)

In primo luogo la Commissione ha rilevato che le statistiche Eurostat sulle importazioni a livello di TARIC non sono a disposizione del richiedente e che i codici NC a 8 cifre su cui il richiedente si è basato rappresentano una categoria di prodotti troppo vasta, come già indicato al considerando 85. Pertanto il volume delle importazioni dei prodotti oggetto della presente inchiesta risulta sovrastimato. In secondo luogo la Commissione non ha ricevuto una richiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base finalizzata all'avvio di un'inchiesta in merito alla possibile elusione delle misure in vigore attraverso uno qualsiasi dei paesi summenzionati. Inoltre le statistiche disponibili sulle importazioni indicano che le importazioni dalla Bosnia-Erzegovina, dalla Turchia e dall'Ucraina erano trascurabili nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per quanto riguarda le importazioni da paesi limitrofi all'Unione occorre inoltre rilevare che nella domanda di riesame lo stesso richiedente ha ammesso che le misure in vigore avevano avuto un effetto positivo, in quanto avevano aumentato la varietà dell'offerta includendo i paesi limitrofi all'Unione, che avevano iniziato a sviluppare la produzione. Tale asserzione è corroborata dalle osservazioni presentate da un produttore, collegato a un produttore dell'Unione e stabilito nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Analogamente le ipotesi riguardo all'elusione non erano suffragate da elementi di prova o dati e pertanto non sono state prese in considerazione.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

(93)

La Commissione ha inoltre determinato l'andamento dei prezzi delle importazioni cinesi in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(94)

Il prezzo medio delle importazioni dal paese interessato ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzi all'importazione cinesi (EUR/metro quadro)

0,15

0,16

0,25

0,23

Indice (2013 = 100)

100

106

167

153

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(95)

Nel complesso durante il periodo in esame i prezzi medi all'importazione sono aumentati del 53 % e hanno raggiunto 0,23 EUR al metro quadro nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame.

(96)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi soggetti al riesame, la Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame mediante un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati ad un livello franco fabbrica, e la media dei prezzi all'esportazione cinesi a livello cif in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6 dopo l'applicazione di opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione. Il confronto ha indicato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame non vi è stata alcuna sottoquotazione dei prezzi. Tuttavia, se non si tiene conto del dazio antidumping, il prezzo delle importazioni cinesi è stato mediamente del 22,5 % inferiore ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione.

(97)

Nell'inchiesta originaria i prezzi all'importazione cinesi erano stati adeguati per tenere conto delle differenze di qualità. Nella fase di divulgazione delle conclusioni, e in assenza di obiezioni a tale riguardo, la Commissione ha inizialmente applicato, nell'inchiesta di riesame, lo stesso adeguamento operato nell'inchiesta originaria. Tuttavia, in seguito alla divulgazione delle conclusioni, il richiedente ha presentato due serie di osservazioni riguardanti rispettivamente gli adeguamenti per la qualità e i prezzi all'importazione pertinenti. Per quanto riguarda la prima serie di osservazioni, il richiedente ha dichiarato che, rispetto all'inchiesta originaria, i produttori cinesi hanno migliorato la qualità dei loro prodotti e ha dimostrato che i maggiori produttori cinesi attualmente rispettano le prescrizioni in materia di qualità per tutti i principali settori di applicazione. Come indicato nei considerando da 101 a 103, sulla base delle prove fornite dal richiedente, e in assenza di prove documentate che dimostrino il contrario, la Commissione ha deciso di non applicare l'adeguamento per la qualità nell'ambito del presente riesame.

(98)

Per quanto riguarda la seconda serie di osservazioni, dopo la divulgazione delle conclusioni il richiedente ha inoltre sostenuto che i prezzi all'importazione cinesi utilizzati per questo raffronto tra i prezzi non sarebbero rappresentativi per via dei volumi piuttosto modesti. Il richiedente ha suggerito che, tenuto conto di questi volumi modesti e dell'elevato dazio antidumping, le importazioni dalla Cina effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame fossero importazioni di prodotti di altissima qualità destinati a piccoli mercati di nicchia. Pertanto il valore medio sarebbe troppo elevato rispetto al valore medio delle importazioni cinesi in assenza delle misure, in quanto tali importazioni rappresenterebbero la gamma di prodotti «normali» meno costosi.

(99)

Dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori cinesi hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto accettare le prove trasmesse dal richiedente riguardo all'adeguamento per la qualità in quanto asseritamente prive di fondamento. Hanno inoltre affermato che, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione è tenuta a utilizzare lo stesso metodo applicato nel procedimento iniziale e pertanto avrebbe dovuto continuare ad applicare l'adeguamento per la qualità operato nell'inchiesta originaria.

(100)

La Commissione ha opportunamente preso in considerazione e tenuto conto di tutte le osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle conclusioni e la divulgazione delle conclusioni aggiuntive.

(101)

Per quanto riguarda le osservazioni trasmesse dal richiedente, la Commissione ha accolto la prima serie di osservazioni in merito all'adeguamento per la qualità. Ha infatti ritenuto che il richiedente avesse opportunamente suffragato la propria argomentazione secondo cui vi erano elementi indicanti che i produttori cinesi avevano migliorato la qualità dei loro prodotti e che, pertanto, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, non era più giustificato operare lo stesso adeguamento per la qualità applicato nell'inchiesta originaria. A tale riguardo il richiedente, nelle osservazioni trasmesse in seguito alla divulgazione delle conclusioni, ha fornito elementi pertinenti riguardo alle offerte cinesi e alle indicazioni di qualità quali figuranti sui siti web dei produttori cinesi del prodotto in esame e ha altresì fornito informazioni concernenti importanti operazioni di fusione tra fabbricanti cinesi dirette a migliorare le loro prestazioni, il forte sostegno statale all'industria dei tessuti a maglia aperta finalizzato a migliorare la qualità, il miglioramento dei macchinari di produzione di variproduttori importanti, il miglioramento della qualità delle principali materie prime utilizzate e la maggiore attenzione riservata alla gestione della qualità dei prodotti nell'industria cinese interessata. Questi sviluppi determinerebbero dunque, nel loro complesso, un netto miglioramento della qualità dei tessuti a maglia aperta cinesi; di conseguenza i produttori cinesi attualmente fabbricano il prodotto in esame ad un livello che rispetta le stesse norme di qualità cui si attengono i produttori dell'Unione in ordine a parametri quali la resistenza alla trazione dopo l'esposizione agli alcali (verificata in base alla norma ETAG004), la direzione longitudinale e trasversale e l'allungamento. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi e in mancanza di prove contrarie da questi fornite, e poiché nemmeno la Commissione è riuscita a reperire elementi che dimostrino il contrario, si è stabilito che in generale la qualità dei prodotti cinesi è notevolmente migliorata e che probabilmente questi miglioramenti caratterizzeranno anche le future esportazioni nell'Unione.

(102)

Nell'inchiesta originaria l'adeguamento si era basato, in parte, sulle informazioni a disposizione della Commissione ottenute dai produttori esportatori che hanno deciso di collaborare. Nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza i produttori cinesi non hanno risposto ad alcun questionario e dunque non hanno trasmesso informazioni verificabili pertinenti che avrebbero potuto mettere in discussione la tesi avanzata dal richiedente o confutare le conclusioni di cui sopra. Ciò ha costretto la Commissione a formulare una conclusione sulla base delle informazioni di cui disponeva. Pertanto, vista peraltro l'assenza di collaborazione e la mancata trasmissione di dati che dimostrino il contrario, la Commissione non è stata in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra la qualità delle importazioni dalla Cina e la qualità del prodotto simile fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione (alla luce degli elementi addotti) nel periodo dell'inchiesta di riesame, se un adeguamento per la qualità fosse ancora necessario. Infine la Commissione sottolinea che, persino nelle loro osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori cinesi non hanno fornito prove documentate atte a dimostrare l'erroneità della tesi del richiedente secondo cui l'adeguamento per la qualità non era più giustificato.

(103)

La Commissione ha pertanto accolto la prima serie di osservazioni formulate dal richiedente respingendo le argomentazioni degli esportatori cinesi e ha concluso che non vi era più alcun motivo per applicare l'adeguamento per la qualità nel calcolo della sottoquotazione.

(104)

Per quanto riguarda la seconda serie di osservazioni trasmesse dal richiedente, la Commissione ha respinto le argomentazioni di quest'ultimo, in quanto non suffragate da prove documentate. Pur avendo respinto tali argomentazioni, la Commissione ha comunque concluso che il margine di sottoquotazione del 22,5 % (calcolato come indicato al considerando 96) rimaneva considerevole.

(105)

La Commissione ha inoltre sottolineato che la decisione di non operare un adeguamento per la qualità nell'ambito del riesame in previsione della scadenza non costituisce un cambiamento di metodo rispetto all'inchiesta originaria. La necessità di applicare l'adeguamento per la qualità era stata valutata nell'inchiesta originaria alla luce di circostanze che sussistevano all'epoca e allo scopo di garantire un confronto tra il prodotto in esame e quello fabbricato nell'Unione allo stesso stadio commerciale. Tuttavia alla luce dei nuovi elementi di prova presentati, era necessario valutare nuovamente se tale adeguamento fosse opportuno. Come indicato nei considerando da 101 a 103, le prove fornite dal richiedente indicavano l'esistenza di una concorrenza allo stesso stadio commerciale che non era tale da richiedere l'applicazione di un adeguamento per la qualità per il prodotto in esame. Sulla base degli elementi di prova in suo possesso, la Commissione ha pertanto concluso che le circostanze del caso di specie non giustificavano più un siffatto adeguamento.

(106)

Infine, riguardo all'argomentazione dei produttori cinesi secondo cui la Commissione avrebbe dovuto continuare ad applicare l'adeguamento per la qualità operato nell'inchiesta originaria, occorre sottolineare che la giurisprudenza (14) citata dagli esportatori cinesi nelle osservazioni trasmesse riguarda un cambiamento del metodo di calcolo del margine di dumping utilizzato nel quadro di un confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (ovvero, l'autorità incaricata dell'inchiesta ha utilizzato il «metodo input» nell'inchiesta originaria e il «metodo residuale» nel riesame). La situazione è dunque nettamente diversa da quella del caso in esame, nel quale la Commissione non ha cambiato il metodo rispetto all'inchiesta originaria. La Commissione ha invece tenuto in debito conto le circostanze dell'inchiesta di riesame, che erano mutate rispetto all'inchiesta originaria e non giustificavano più l'applicazione di un adeguamento per la qualità.

(107)

La Commissione, pertanto, ha respinto le argomentazioni avanzate dai produttori cinesi ed esposte al considerando 99 e ha confermato la sua decisione di non applicare l'adeguamento per la qualità nell'ambito del presente riesame.

(108)

In un'audizione con i servizi della Commissione dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive le autorità cinesi hanno sostenuto che da diverso tempo i produttori cinesi utilizzano il vetro «C», una speciale formula di fibra di vetro diversa dalla formula alcalo-resistente ampiamente utilizzata nell'Unione, affermando pertanto, che l'adeguamento per la qualità dovrebbe essere mantenuto. In primo luogo la Commissione ha rilevato che tale osservazione è stata formulata dopo il termine ultimo per la trasmissione di osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni aggiuntive. In secondo luogo questa argomentazione non era suffragata da prove riguardo all'attuale livello di qualità dei tessuti a maglia aperta cinesi né da alcun elemento atto a dimostrare in che misurai produttori di tessuti a maglia aperta della RPC utilizzano il vetro «C» rispetto ad altri tipi di fibra di vetro. In terzo luogo in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC non è stato possibile ottenere elementi a sostegno di tale argomentazione, né verificarla con i produttori esportatori interessati, e dunque la Commissione ha dovuto basarsi sui dati a sua disposizione. In quarto luogo questa argomentazione che riguarda i fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione dei tessuti in fibra di vetro a maglia aperta non inficia gli elementi addotti a sostegno della tesi del richiedente secondo cui, rispetto all'inchiesta originaria, i produttori cinesi avevano migliorato la qualità dei loro prodotti, compresa la loro resistenza agli alcali, in conformità alla norma ETAG004, circostanza che rende ingiustificato l'adeguamento per la qualità nell'ambito del presente riesame. Di conseguenza la Commissione ha respinto tale argomentazione.

4.4.   Importazioni da altri paesi terzi

(109)

La seguente tabella illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione provenienti da paesi terzi diversi dalla RPC nel periodo in esame in termini di volume e di quota di mercato nonché di prezzo medio di tali importazioni. La tabella si basa su dati estrapolati dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2013

2014

2015

PIR

Repubblica di Moldova

Volume delle importazioni (metri quadri)

8 865 531

9 894 443

18 866 981

20 704 443

 

Indice (2013 = 100)

100

112

213

234

 

Quota di mercato

1,5 %

1,6 %

2,7 %

2,9 %

 

Prezzo medio (EUR/metro quadro)

0,25

0,26

0,28

0,27

 

Indice (2013 = 100)

100

102

113

109

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Volume delle importazioni (metri quadri)

0

0

2 670 400

11 333 114

 

Indice (2013 = 100)

Non compare un indice in quanto nel 2013 e nel 2014 il volume è pari a zero

 

Quota di mercato

0 %

0 %

0,4 %

1,6 %

 

Prezzo medio (EUR/metro quadro)

nd

nd

0,26

0,27

 

Indice (2013 = 100)

Non compare un indice in quanto nel 2013 e nel 2014 il volume è pari a zero

Serbia

Volume delle importazioni (metri quadri)

0

750

4 809 343

9 915 393

 

Indice (2013 = 100)

Non compare un indice in quanto nel 2013 il volume è pari a zero

 

Quota di mercato

0 %

0 %

0,7 %

1,4 %

 

Prezzo medio (EUR/metro quadro)

nd

0,11

0,27

0,27

 

Indice (2013 = 100)

Non compare un indice in quanto nel 2013 il volume è pari a zero

Totale di tutti gli altri paesi terzi

Volume delle importazioni (metri quadri)

50 450 204

15 857 722

16 506 640

10 614 358

 

Indice (2013 = 100)

100

31

33

21

 

Quota di mercato

8,5 %

2,6 %

2,4 %

1,5 %

 

Prezzo medio (EUR/metro quadro)

0,24

0,31

0,32

0,40

 

Indice (2013 = 100)

100

128

133

167

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(110)

Nel corso del periodo in esame il volume totale delle importazioni provenienti da paesi diversi dalla RPC è diminuito dell'11 %; il calo è stato particolarmente netto tra il 2013 e il 2014 ed è imputabile all'efficacia delle misure antielusione.

(111)

Al contempo le importazioni provenienti da tre paesi situati in prossimità dell'Unione — la Repubblica di Moldova, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia — sono nettamente aumentate e hanno sostituito in gran parte le importazioni provenienti da tutti gli altri paesi terzi. La loro quota di mercato combinata è salita dall'1,5 % nel 2013 al 5,9 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Dal 2013 il livello dei prezzi in questi paesi è stato, in generale, notevolmente inferiore rispetto alla media dei prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi ma pur sempre superiore ai prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(112)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 18, per l'industria dell'Unione si è utilizzato il campionamento.

(113)

Al fine di stabilire il pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'industria dell'Unione nel suo complesso in base alle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame e li ha opportunamente verificati. Ha invece valutato gli indicatori microeconomici unicamente in relazione alle società inserite nel campione in base ai dati verificati contenuti nelle risposte al questionario. Le due serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(114)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(115)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

(116)

Ad uno stadio avanzato del procedimento varie parti interessate hanno sostenuto che l'analisi degli indicatori microeconomici era falsata dalla presenza, nel campione, di un solo produttore dominante integrato verticalmente, mentre la maggioranza dei produttori dell'Unione sarebbe costituita da produttori di tessuti non integrati che acquistano la materia prima sul mercato libero. I produttori non integrati si troverebbero in una situazione assai diversa e nettamente meno florida rispetto al produttore integrato dominante. Tale argomentazione è stata ripresentata dopo la divulgazione delle conclusioni.

(117)

Come indicato al considerando 18 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione rappresenta il massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che può essere ragionevolmente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Si ricorda che esso rappresenta circa il 70 % della produzione e delle vendite realizzate dai produttori dell'Unione. Al contempo, tuttavia, è vero che, nella presente inchiesta di riesame, gli indicatori microeconomici sono fissati in larga misura da una delle parti inserite nel campione che presenta una struttura dei costi e un assetto aziendale nettamente diversi da quelli della maggioranza degli altri produttori. Tale questione è ulteriormente esaminata al considerando 28.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(118)

Nel corso del periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2013

2014

2015

PIR

Volume di produzione (metri quadri)

551 246 419

591 314 219

670 397 631

694 633 582

Indice (2013 = 100)

100

107

122

126

Capacità produttiva (metri quadri)

672 600 881

766 417 296

821 009 956

836 697 568

Indice (2013 = 100)

100

114

122

124

Utilizzo degli impianti

82 %

77 %

82 %

83 %

Indice (2013 = 100)

100

94

100

101

Fonte: risposte verificate al questionario e dati forniti dal richiedente

(119)

Nel corso del periodo in esame la produzione in volume è aumentata del 26 %. Rispetto al 2013 ha registrato una crescita annua, che è stata particolarmente marcata tra il 2014 e il 2015.

(120)

Al fine di rispondere alla crescita della domanda e realizzare l'aumento della produzione summenzionato, l'industria dell'Unione ha incrementato la capacità produttiva del 24 % nel corso del periodo in esame, soprattutto tra il 2013 e il 2014.

(121)

L'aumento della produzione e della capacità produttiva è stato ampiamente in linea con una crescita analoga del consumo dell'Unione; l'industria dell'Unione ha dunque potuto mantenere relativamente stabile il tasso di utilizzo degli impianti nel corso del periodo in esame.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(122)

Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PIR

Volume totale delle vendite nel mercato dell'Unione (metri quadri)

511 716 020

555 313 648

633 500 840

653 440 631

Indice (2013 = 100)

100

109

124

128

Quota di mercato

86,6 %

92,2 %

92,1 %

91,5 %

Indice (2013 = 100)

100

106

106

106

Fonte: risposte verificate al questionario e dati forniti dal richiedente

(123)

Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite sul mercato dell'Unione è cresciuto del 28 %, con incrementi annui del 9 % tra il 2013 e il 2014, di altri 15 punti indice tra il 2014 e il 2015 e di altri 4 punti indice tra il 2015 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

(124)

Nel corso del periodo in esame la crescita del volume delle vendite è stata leggermente superiore alla crescita del consumo dell'Unione e ha permesso all'industria dell'Unione di aumentare la propria quota di mercato di 4,9 punti percentuali, portandola dall'86,6 % del 2013 al 91,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.5.2.3.   Crescita

(125)

Nel corso del periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato una forte crescita della produzione e delle vendite che le ha permesso di beneficiare appieno della tendenza all'aumento del consumo dell'Unione.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(126)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

 

2013

2014

2015

PIR

Numero di dipendenti

1 279

1 390

1 449

1 545

Indice (2013 = 100)

100

109

113

121

Produttività (metri quadri/dipendente)

430 876

425 423

462 745

449 707

Indice (2013 = 100)

100

99

107

104

Fonte: risposte verificate al questionario e dati forniti dal richiedente

(127)

Nel periodo in esame il numero dei dipendenti è cresciuto del 21 %, registrando incrementi annui.

(128)

Gli sforzi di ristrutturazione a più lungo termine compiuti dall'industria dell'Unione già durante il periodo dell'inchiesta originaria sono proseguiti e hanno permesso di incrementare il volume della produzione in misura maggiore rispetto al numero dei dipendenti; ciò ha determinato un aumento complessivo della produttività, misurata come produzione (metri quadri) per persona impiegata ogni anno, con un incremento del 4 % durante il periodo in esame.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(129)

Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nella sezione 3.2.

(130)

Nel corso del periodo in esame il volume delle importazioni in dumping dalla RPC e da paesi soggetti a misure antielusione è stato modesto; si conclude pertanto che l'entità del margine di dumping ha avuto un'incidenza non molto significativa sull'industria dell'Unione. Rispetto all'inchiesta originaria, la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata in termini di produzione, vendite e quota di mercato; ciò dimostra che l'industria dell'Unione aveva pienamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(131)

Nel corso del periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati nell'Unione ad acquirenti indipendenti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita nell'Unione e costo di produzione unitario

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzo di vendita medio unitario nel mercato dell'Unione (EUR/metro quadro)

0,352

0,347

0,334

0,328

Indice (2013 = 100)

100

99

95

93

Costo di produzione unitario (EUR/metro quadro)

0,299

0,292

0,282

0,285

Indice (2013 = 100)

100

98

94

95

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(132)

Nel corso del periodo in esame il prezzo di vendita unitario dell'industria dell'Unione praticato nell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 7 %. L'andamento dei prezzi ha seguito con un leggero ritardo l'andamento dei costi di produzione, tranne che nel periodo dell'inchiesta di riesame, durante il quale il costo di produzione unitario è aumentato di circa l'1 %, mentre il prezzo di vendita medio unitario è diminuito dell'1,5 % circa.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(133)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2013

2014

2015

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR/dipendente)

18 095

17 096

17 695

17 624

Indice (2013 = 100)

100

94

98

97

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(134)

Nel 2014 il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 6 % rispetto al 2013, per poi aumentare nel 2015 e registrare un ulteriore calo nel periodo dell'inchiesta di riesame, quando ha raggiunto un livello inferiore del 3 % a quello del 2013.

4.5.3.3.   Scorte

(135)

Nel periodo in esame i livelli di scorte hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

 

2013

2014

2015

PIR

Scorte finali (metri quadri)

73 758 800

79 909 963

81 506 790

51 864 072

Indice (2013 = 100)

100

108

111

70

Scorte finali in percentuale della produzione

17,7 %

18,4 %

16,3 %

10,0 %

Indice (2013 = 100)

100

104

92

57

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(136)

Le scorte finali dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento dell'8 % tra il 2013 e il 2014 e sono rimaste relativamente stabili nel 2015, per poi diminuire del 30 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2013. Le scorte finali come percentuale della produzione hanno registrato un andamento analogo e sono risultate inferiori del 43 % rispetto al 2013 nel periodo dell'inchiesta di riesame. Dall'inchiesta è emerso che i livelli di scorte non costituiscono un importante indicatore di pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il massiccio calo del livello di scorte alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame rispetto a tutti gli altri periodi è dovuto alla stagionalità del settore della costruzione. Durante la bassa stagione invernale l'industria dell'Unione accumula scorte, mentre le esaurisce durante l'alta stagione estiva: per tale ragione le scorte risultano cospicue al 31 dicembre mentre sono scarse alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame (30 giugno 2016).

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(137)

Nel corso del periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di reperire capitali hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2013

2014

2015

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

14,5 %

17,0 %

15,0 %

14,2 %

Indice (2013 = 100)

100

118

104

98

Flusso di cassa (EUR)

21 046 398

25 541 119

29 034 199

28 362 019

Indice (2013 = 100)

100

121

138

135

Investimenti (EUR)

13 878 588

9 063 687

7 939 165

9 718 856

Indice (2013 = 100)

100

65

57

70

Utile sul capitale investito

48,1 %

56,3 %

64,9 %

49,4 %

Indice (2013 = 100)

100

117

135

103

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(138)

La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Nel corso del periodo in esame, la redditività dell'industria dell'Unione ha subito variazioni comprese tra il 14,2 % e il 17 %. L'inchiesta originaria aveva determinato l'obiettivo di profitto dell'industria in misura pari al 12 % (15). Si osserva pertanto che ogni anno nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha realizzato un utile superiore all'obiettivo di profitto.

(139)

Dopo la divulgazione delle conclusioni, il richiedente ha evidenziato che i profitti sono stati piuttosto elevati durante il periodo dell'inchiesta di riesame per via di un andamento eccezionalmente favorevole del costo delle materie prime e dei tassi di cambio registrato in tale periodo. Dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, tali tendenze si sarebbero invertite, determinando un calo della redditività dell'industria. La Commissione ha esaminato tali osservazioni e ha rilevato che questi elementi non modificano sostanzialmente la conclusione in base alla quale la redditività dell'industria dell'Unione, in base al campione, è stata superiore all'obiettivo di profitto durante il periodo in esame.

(140)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame il flusso di cassa è stato positivo e in linea con l'andamento della redditività.

(141)

Al fine di sfruttare la crescita della domanda di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta sia nell'Unione sia al di fuori di essa, nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha effettuato notevoli investimenti in nuovi impianti. Tali investimenti sono stati particolarmente consistenti nel 2013; ciò spiega perché l'andamento nell'intero periodo in esame sia negativo (-30 %).

(142)

L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività fisse. In ciascun anno del periodo in esame ha avuto segno positivo e un andamento in linea con quello della redditività.

(143)

Tenuto conto dell'elevata redditività dell'industria dell'Unione e della continua crescita delle vendite e della domanda di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, non vi sono elementi indicanti che, nel periodo in esame, l'industria dell'Unione abbia incontrato difficoltà a reperire capitali per finanziare i suoi cospicui investimenti.

4.5.4.   Conclusioni sulla situazione dell'industria dell'Unione

(144)

Nel corso del periodo in esame tutti gli indicatori di pregiudizio, ad eccezione dei prezzi di vendita, hanno dimostrato che l'industria dell'Unione era in buone condizioni, con tutti gli indicatori finanziari positivi. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, la Commissione ha osservato che la loro diminuzione ha rispecchiato, in larga misura, un analogo calo dei costi di produzione.

(145)

L'inchiesta ha confermato che l'industria dell'Unione aveva beneficiato delle misure istituite dall'inchiesta originaria e delle successive misure antielusione; essa ha difatti riacquistato e aumentato la propria quota di mercato, condotto attività di ristrutturazione, effettuato ingenti investimenti, ridotto i costi di produzione e incrementato la redditività.

(146)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4.6.   Rischio di reiterazione del pregiudizio

(147)

Per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC non fossero prorogate, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si sono esaminate le ripercussioni potenziali delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione e sull'industria dell'Unione.

(148)

Al considerando 64 la Commissione ha stabilito che le pratiche di dumping sono proseguite nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame, seppure in volumi modesti.

(149)

Al considerando 74 la Commissione ha stabilito che, nel periodo dell'inchiesta di riesame, la capacità inutilizzata nella RPC poteva essere ragionevolmente stimata in 406 milioni di metri quadri, pari al 57 % del consumo dell'Unione nello stesso periodo. Al considerando 80 la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione era interessante per i produttori esportatori cinesi visti il livello dei prezzi nell'Unione e i continui sforzi profusi per entrare in tale mercato. Alla luce di tali rilievi la Commissione ha concluso, al considerando 81, che l'abrogazione delle misure determinerebbe probabilmente un aumento delle esportazioni del prodotto in esame a prezzi di dumping dalla RPC nell'Unione.

(150)

Al contempo l'inchiesta ha dimostrato che negli ultimi quattro anni, compreso il periodo dell'inchiesta di riesame, la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione è stata complessivamente solida, in quanto la maggioranza degli indicatori di pregiudizio ha avuto un andamento positivo (cfr. i considerando da 144 a 146). Occorre tuttavia sottolineare che in tale periodo il mercato dell'Unione è stato efficacemente protetto contro la presenza di ingenti volumi di importazioni in dumping grazie alle misure antidumping in vigore e che l'industria dell'Unione ha potuto chiaramente trarne vantaggio.

(151)

Nel corso delle audizioni e nelle loro comunicazioni vari produttori dell'Unione e l'associazione europea dei produttori di tessuti tecnici (TECH-FAB Europe) hanno sostenuto che, considerati la vasta capacità produttiva della RPC e i prezzi di vendita inferiori, l'abrogazione delle misure determinerebbe immediatamente un drastico aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping che sarebbero inferiori ai costi di produzione della maggioranza dei produttori dell'Unione. Dopo la divulgazione delle conclusioni, sono stati forniti ulteriori elementi a sostegno di tali osservazioni.

(152)

In primo luogo il richiedente ha dimostrato che non esistevano più le notevoli differenze di qualità osservate all'epoca dell'inchiesta originaria. Di conseguenza era ragionevole prevedere che i maggiori volumi delle importazioni cinesi in dumping e a basso prezzo sul mercato dell'Unione avrebbero esercitato una generale pressione al ribasso sui prezzi di vendita praticati dall'industria dell'Unione. In secondo luogo l'industria dell'Unione ha sostenuto che un calo dei prezzi relativamente modesto, nell'ordine di 0,04 EUR al metro quadro, che in tale contesto è certamente plausibile dato che l'attuale differenziale esistente tra il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione e il prezzo medio delle importazioni cinesi è di almeno 0,10 EUR al metro quadro, annullerebbe già del tutto la redditività attualmente raggiunta dall'industria dell'Unione.

(153)

La Commissione ha dunque riconosciuto che, alla luce delle informazioni disponibili nell'ambito dell'attuale riesame, in caso di scadenza delle misure è probabile che si verifichi un forte aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla RPC nell'Unione a prezzi di dumping. Pertanto tali importazioni eserciterebbero una notevole pressione sui prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e, al contempo, guadagnerebbero quote di mercato a scapito di quest'ultima.

(154)

Mentre l'effetto del probabile pregiudizio in termini di prezzi può essere stabilito con relativa facilità, il pregiudizio in termini di volumi è più difficile da determinare. È infatti evidente che in Cina esiste attualmente una notevole capacità inutilizzata che potrebbe coprire più del 50 % del mercato dell'Unione. Per contro, è difficile prevedere se la quota di mercato dell'industria dell'Unione scenderà nuovamente al 70 %, al 60 % o sotto il 50 %, come nel periodo dell'inchiesta originaria, considerando la crescita del consumo in tutto il mondo e l'assenza di collaborazione delle parti della RPC, che non ha permesso di raccogliere informazioni sul futuro sviluppo della capacità in Cina. È tuttavia chiaro che, in caso di scadenza delle misure, notevoli volumi andrebbero persi a vantaggio delle parti della RPC e che pertanto, in seguito al drastico calo del fatturato dovuto alla diminuzione dei prezzi di vendita, l'industria dell'Unione si troverebbe ad affrontare anche un aumento dei costi che, a sua volta, finirebbe nuovamente per compromettere gravemente la redditività e la sostenibilità dell'industria dell'Unione.

(155)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, i produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il documento di divulgazione delle conclusioni aggiuntive non riportava una serie di elementi che erano presenti nella prima divulgazione.

(156)

A tale riguardo, la Commissione dovrebbe in primo luogo evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dai produttori esportatori cinesi, le constatazioni in merito alla sana situazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame in termini di vendite e redditività non sono state stralciate (cfr. i considerando 119, 124 e 138 del presente regolamento).

(157)

In secondo luogo in esito alla nuova valutazione effettuata per stabilire la necessità di procedere a un adeguamento per la qualità (cfr. considerando 97), sono state tratte le seguenti conclusioni. In primo luogo durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni cinesi sono stati inferiori ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione, se si detrae l'importo dei dazi antidumping (cfr. il considerando 96). In secondo luogo l'industria dell'Unione non godeva più di vantaggi, in termini di qualità, che avrebbero impedito un calo del prezzo di vendita dell'Unione in caso di scadenza delle misure (cfr. il considerando 152). Tali conclusioni hanno gettato una luce decisamente diversa su vari elementi dell'analisi prospettica relativa al rischio di reiterazione del pregiudizio.

(158)

In terzo luogo per quanto riguarda la media dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nei mercati di paesi terzi menzionata nel primo documento di divulgazione delle conclusioni, questi prezzi sono risultati allo stesso livello dei prezzi di vendita praticati dall'industria dell'Unione nell'UE. In seguito alla divulgazione delle conclusioni aggiuntive, l'industria dell'Unione ha trasmesso osservazioni e ha fornito elementi comprovanti che i prezzi da essa praticati nei mercati di paesi terzi erano stati influenzati dalla gamma di prodotti da essa venduti al di fuori dell'Unione. Le esportazioni dell'industria dell'Unione erano costituite, infatti, da prodotti più pesanti di quelli venduti nell'Unione. Inoltre le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione rappresentavano una percentuale bassa delle vendite totali da essa effettuate. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che le conclusioni inizialmente raggiunte nella prima divulgazione delle conclusioni non erano più pertinenti.

(159)

In quarto luogo, dopo la divulgazione delle conclusioni aggiuntive i produttori esportatori cinesi hanno messo in discussione la plausibilità delle prove utilizzate dal richiedente per sostenere che un modesto calo dei prezzi, di cui al considerando 152, di fatto annullerebbe del tutto la redditività attualmente raggiunta dall'industriadell'Unione. La Commissione sottolinea che questo effetto non è una semplice possibilità ma è il risultato di simulazioni basate sul livello attuale del margine di redditività per metro quadro dell'industria dell'Unione. Pertanto questa conclusione è stata nuovamente confermata e l'argomentazione dei produttori esportatori cinesi è stata respinta.

(160)

Infine i produttori esportatori cinesi hanno anche asserito che la giurisprudenza dell'UE esigerebbe che la conclusione in merito al rischio di reiterazione del pregiudizio sia basata non su una semplice possibilità bensì su una probabilità sorretta da un'analisi prospettica intesa a stabilire che cosa potrebbe accadere se le misure fossero abrogate. La Commissione ha sottolineato di avere intrapreso una siffatta analisi prospettica e di averla descritta nei considerando da 147 a 154.

(161)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta determinerebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(162)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della RPC fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(163)

Si ricorda che nell'inchiesta originaria si era ritenuto che l'adozione delle misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione,

(164)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(165)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione,

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(166)

L'inchiesta ha riscontrato che le misure in vigore avevano permesso all'industria dell'Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. In particolare le misure hanno permesso all'industria dell'Unione di riconquistare quote di mercato e di effettuare i necessari investimenti, a lungo trascurati, per sfruttare la crescita della domanda e conseguire, nel complesso, un sano profitto. In assenza delle pressioni esercitate dalle importazioni in dumping dalla RPC sui volumi e sui prezzi, questo processo è destinato a proseguire. Per tale ragione la Commissione ha concluso che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione mantenere le misure antidumping in vigore.

5.2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali

(167)

Nessun importatore ha collaborato rispondendo al questionario (cfr. il considerando 22). Pertanto non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure, né l'inchiesta della Commissione ha stabilito il contrario.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(168)

I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il mantenimento dei dazi impedirebbe agli utilizzatori di acquistare il prodotto in esame a prezzi ragionevoli. Tuttavia nessun utilizzatore ha collaborato rispondendo al questionario (cfr. il considerando 22). Pertanto non vi erano elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe avuto un'incidenza negativa sugli utilizzatori superiore all'impatto positivo delle misure.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(169)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni provenienti dalla RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(170)

Dalle conclusioni tratte in merito al rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, estese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta modificati, originari della RPC o spediti da tale paese, istituite dal regolamento (UE) n. 791/2011, dovrebbero essere mantenute.

(171)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 51 00 ed ex 7019 59 00 (codici TARIC 7019510019 e 7019590019) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L'aliquota del dazio definitivo antidumping applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è la seguente:

Società

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd

62,9

B006

Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd

48,4

B007

Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd

60,7

B122

Società elencate nell'allegato

57,7

B008

Tutte le altre società

62,9

B999

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 e 7019590015), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942) e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019510011 e 7019590011) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019510012, 7019510013, 7019590012 e 7019590013).

4.   Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

5.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (periodo dell'inchiesta originaria),

b)

non è collegato agli esportatori o ai produttori della Repubblica popolare cinese nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping dal presente regolamento,

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria,

la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 57,7 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1507 della Commissione, del 9 settembre 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dei medesimi provenienti tra l'altro dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 236 del 10.9.2015, pag. 1).

(8)  GU C 384 del 18.11.2015, pag. 5.

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU C 288 del 9.8.2016, pag. 3).

(10)  Global Construction 2025, Global Construction Perspectives and Oxford Economics, citato in http://www.building.co.uk/global-construction-2025/5057217.article.

(11)  Dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010.

(12)  La banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, contiene dati sulle importazioni dei prodotti oggetto di inchieste o di misure antidumping o antisovvenzioni, sia dai paesi e dai produttori esportatori interessati dal procedimento sia da altri paesi terzi e da altri produttori esportatori, a livello di codici TARIC a dieci cifre e di codici addizionali TARIC. I dati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, relativi al volume delle importazioni (tonnellate) sono stati convertiti in metri quadri mediante la seguente formula: 1 metro quadro = 0,14 kg.

(13)  India, Indonesia, Malaysia, Taiwan e Thailandia.

(14)  Causa T-221/05, Huvis/Consiglio, ECLI:EU:T:2008:258, punto 43.

(15)  Considerando 68 del regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011.


ALLEGATO

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE (CODICE ADDIZIONALE TARIC B008)

 

Jiangxi Dahua Fiberglass Group Co., Ltd

 

Lanxi Jialu Fiberglass NET Industry Co., Ltd

 

Cixi Oulong Fiberglass Co., Ltd

 

Jiangsu Tianyu Fibre Co., Ltd

 

Jia Xin Jinwei Fiber Glass Products Co., Ltd

 

Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd

 

Changshu Jiangnan Glass Fiber Co., Ltd.

 

Shandong Shenghao Fiber Glass Co., Ltd

 

Yuyao Yuanda Fiberglass Mesh Co., Ltd

 

Ningbo Kingsun Imp & Exp Co., Ltd

 

Ningbo Integrated Plasticizing Co., Ltd

 

Nankang Luobian Glass Fibre Co., Ltd

 

Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co. Ltd


7.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1994 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

che apre un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 e (UE) 2016/185 che estendono il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore malese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5, nonché il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6, e l'articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   RICHIESTA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base.

(2)

La richiesta è stata presentata il 23 maggio 2017 da Longi (Kuching) SDN.BHD («il richiedente»), un produttore esportatore di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino della Malaysia («il paese interessato»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90.

(4)

Sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame i seguenti tipi di prodotto:

caricatori solari costituiti da meno di sei celle, portatili e destinati ad alimentare apparecchi elettrici o a caricare batterie,

prodotti fotovoltaici a film sottile,

prodotti fotovoltaici in silicio cristallino integrati permanentemente in apparecchi elettrici che non sono destinati a produrre elettricità e consumano l'elettricità generata dalle celle fotovoltaiche in silicio cristallino in essi integrate,

moduli o pannelli con una tensione di uscita uguale o inferiore a 50 V DC e una potenza di uscita uguale o inferiore a 50 W, destinati esclusivamente all'utilizzo diretto come caricabatterie in sistemi con le stesse caratteristiche di tensione e di potenza.

3.   MISURE IN VIGORE

(5)

Con i regolamenti (UE) n. 1238/2013 (3) e (UE) n. 1239/2013 (4) il Consiglio ha istituito misure antidumping e compensative su moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli fotovoltaici in silicio cristallino e nelle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC» o «Cina») («le misure iniziali»). È stato accettato anche un accordo d'impegno. Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/184 (5) e (UE) 2016/185 (6) la Commissione ha esteso le misure alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan («le misure estese»), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, ad eccezione delle importazioni di prodotti fabbricati da alcune società espressamente menzionate.

(6)

Con i regolamenti (UE) 2017/366 (7) e (UE) 2017/367 (8) la Commissione ha esteso le misure antidumping e compensative in seguito a un riesame in vista della scadenza e ha chiuso l'inchiesta di riesame intermedio parziale contestualmente avviata.

(7)

Il 10 febbraio 2017 la Commissione ha avviato un riesame (9) di una richiesta di esenzione avanzata da un nuovo produttore esportatore. Tale inchiesta di riesame è in corso di svolgimento. Il 3 marzo 2017 la Commissione ha avviato anche un riesame intermedio parziale (10), limitato alla forma delle misure. Il 15 settembre 2017 la Commissione ha chiuso tale riesame sostituendo i dazi ad valorem vigenti, associati ad un impegno, con un prezzo minimo all'importazione (PMI) (11).

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(8)

Il richiedente ha asserito di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, cioè il periodo tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015.

(9)

Il richiedente ha anche affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(10)

Inoltre il richiedente ha sostenuto che, dopo il periodo dell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, egli ha assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(11)

La Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili e ha concluso che erano sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base nonché dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

(12)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, l'industria dell'Unione notoriamente interessata è stata informata della domanda di riesame e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, ma non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

(13)

La Commissione presterà particolare attenzione al rapporto del richiedente con le società soggette alle misure in vigore, al fine di garantire che non sia stato instaurato o utilizzato al fine di eludere le misure. La Commissione valuterà anche l'opportunità di stabilire condizioni di monitoraggio particolari nel caso in cui l'inchiesta concluda che la concessione dell'esenzione è giustificata.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(14)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dal richiedente per l'esportazione nell'Unione.

(15)

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

5.3.   Misure antisovvenzioni in vigore

(16)

Dato che il regolamento antisovvenzioni di base non offre alcuna base giuridica per l'abrogazione delle attuali misure antisovvenzioni, tali misure restano in vigore. Le misure antisovvenzioni in vigore saranno abrogate con un regolamento che stabilisce la concessione di tale esenzione solo se il riesame accerta che il richiedente ha diritto a un'esenzione.

5.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(17)

L'inchiesta riguarda il periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 30 settembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.5.   Inchiesta sul richiedente

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento antisovvenzioni di base.

5.6.   Altre comunicazioni scritte

(18)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.7.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

(19)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.8.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(20)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare il proprio diritto di difesa.

(21)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato dovranno essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (12).

(22)

Le parti interessate che trasmettono informazioni a diffusione limitata sono tenute a presentarne, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento antisovvenzioni di base, un riassunto non riservato, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

(23)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su un supporto digitale portatile (CD-ROM, DVD, chiave USB ecc.) a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» («Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale»), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

(24)

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alle comunicazioni con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-R677-EXEMPTION-SOLAR@ec.europa.eu

6.   OMESSA COLLABORAZIONE

(25)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

(26)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(27)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità dell'articolo 18 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 28 del regolamento antisovvenzioni di base, l'esito dell'inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

(28)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   CONSIGLIERE AUDITORE

(29)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(30)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(31)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(32)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(33)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/185, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, per stabilire se le importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino (celle di spessore non superiore a 400 micrometri), provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 ed ex 8541 40 90 (codici TARIC: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), prodotti da Longi (Kuching) SDN.BHD (codice addizionale TARIC C309), debbano essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 e (UE) 2016/184.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 è abrogato per quanto riguarda le importazioni specificate all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(5)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

(6)  GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

(7)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1.

(8)  GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131.

(9)  GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 47.

(10)  GU C 67 del 3.3.2017, pag. 16.

(11)  GU L 238 del 16.9.2017, pag. 22.

(12)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


DECISIONI

7.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/36


DECISIONE (UE) 2017/1995 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.

(2)

Nel gennaio 2011 il Comitato europeo di normazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 13341: 2005 + A1:2011 «Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio — Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente — Requisiti e metodi di prova». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  (2) e ripubblicato diverse volte; la più recente pubblicazione è del 2017 (3).

(3)

Il 21 agosto 2015 la Germania ha avviato una procedura di obiezione formale relativa alla norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011. L'obiezione formale era basata sulla mancanza in tale norma di metodi armonizzati atti a garantire la resistenza meccanica, la capacità portante, la stabilità e la resistenza alla frammentazione o alla frantumazione dei prodotti in questione se installati in zone sismiche o soggette a inondazioni. La Germania ha pertanto chiesto di limitare il riferimento della norma pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, escludendo dal suo ambito di applicazione le zone sismiche o soggette a inondazioni o, in alternativa, di sopprimere interamente detto riferimento.

(4)

Secondo la Germania, tale norma non contiene disposizioni che consentano di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in questione se installati in zone soggette a rischio sismico o di inondazioni. I metodi di valutazione necessari a tali scopi sono del tutto assenti per quanto riguarda la progettazione, le costruzioni di supporto o l'ancoraggio dei serbatoi. È inoltre impossibile valutare la misura in cui i serbatoi riescono ad assorbire l'impatto di carichi connessi a terremoti o inondazioni.

(5)

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011, tali carenze configurano a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto la norma in esame non soddisfa del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato.

(6)

Nel valutare l'ammissibilità delle argomentazioni presentate, occorre osservare che le asserite necessità supplementari addotte dalla Germania riguardano l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone soggette al rischio sismico o di inondazioni.

(7)

Tuttavia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono. Lo scopo del sistema armonizzato, stabilito in detto regolamento o tramite il medesimo, è definire condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, non prevedere norme per la loro installazione o il loro uso.

(8)

Il diritto di avanzare obiezioni formali a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 non può, tuttavia, essere esteso ad argomentazioni su questioni che non riguardano il contenuto delle norme in questione. Tali argomentazioni devono quindi considerarsi irricevibili nel contesto delle obiezioni formali.

(9)

Pertanto, poiché la prima richiesta della Germania, di limitare il riferimento della norma escludendo le zone sismiche o soggette a inondazioni dall'ambito di applicazione di quest'ultima, riguarda questioni diverse dal contenuto della norma in questione, tale richiesta dovrebbe essere considerata irricevibile.

(10)

La richiesta generale alternativa della Germania, di sopprimere il riferimento della norma, si basa principalmente sull'inadeguatezza della norma nella sua forma attuale, in particolare per quanto riguarda l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni.

(11)

Gli Stati membri mantengono però la piena facoltà di regolamentare le condizioni specifiche per l'installazione o l'uso dei prodotti da costruzione, purché tali condizioni specifiche non comportino requisiti di valutazione delle prestazioni dei prodotti in violazione del sistema armonizzato. Gli Stati membri possono quindi vietare o limitare l'installazione o l'uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni, come attualmente avviene in Germania.

(12)

In base al contenuto della norma EN 13341:2005 + A1:2011 e alle informazioni presentate dalla Germania, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), emerge un ampio consenso in merito all'opportunità di mantenere il riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per la completa soppressione del riferimento della norma EN 13341:2005 + A1:2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)

Il riferimento della norma EN 13341:2005 + A1:2011 dovrebbe pertanto essere mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 «Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio — Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente — Requisiti e metodi di prova» è mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU C 246 del 24.8.2011, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).


7.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 288/39


DECISIONE (UE) 2017/1996 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2017

volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo.

(2)

Nel febbraio 2005 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata 12285-2: 2005 «Serbatoi di acciaio prefabbricati — Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l'acqua». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  (2) e ripubblicato diverse volte; la più recente pubblicazione è del 2017 (3).

(3)

Il 21 agosto 2015 la Germania ha avviato una procedura di obiezione formale relativa alla norma armonizzata EN 12285-2:2005. L'obiezione formale era basata sulla mancanza in tale norma di metodi armonizzati atti a garantire la resistenza meccanica, la capacità portante, l'ermeticità, la stabilità e la resistenza alla frammentazione o alla frantumazione dei prodotti in questione se installati in zone sismiche o soggette a inondazioni. La Germania ha pertanto chiesto di limitare il riferimento della norma pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, escludendo dal suo ambito di applicazione le zone sismiche o soggette a inondazioni o, in alternativa, di sopprimere interamente detto riferimento.

(4)

Secondo la Germania, tale norma non contiene disposizioni che consentano di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in questione se installati in zone soggette a rischio sismico o di inondazioni. I metodi di valutazione necessari a tali scopi sono del tutto assenti per quanto riguarda la progettazione, le costruzioni di supporto o l'ancoraggio dei serbatoi. È inoltre impossibile valutare la misura in cui i serbatoi riescono ad assorbire l'impatto di carichi connessi a terremoti o inondazioni.

(5)

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011, tali carenze configurano a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto la norma in esame non soddisfa del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato.

(6)

Nel valutare l'ammissibilità delle argomentazioni presentate, occorre osservare che le asserite necessità supplementari addotte dalla Germania riguardano l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone soggette al rischio sismico o di inondazioni.

(7)

Tuttavia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono. Lo scopo del sistema armonizzato, stabilito in detto regolamento o tramite il medesimo, è definire condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, non prevedere norme per la loro installazione o il loro uso.

(8)

Il diritto di avanzare obiezioni formali a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 non può, tuttavia, essere esteso ad argomentazioni su questioni che non riguardano il contenuto delle norme in questione. Tali argomentazioni devono quindi considerarsi irricevibili nel contesto delle obiezioni formali.

(9)

Pertanto, poiché la prima richiesta della Germania, di limitare il riferimento della norma escludendo le zone sismiche o soggette a inondazioni dall'ambito di applicazione di quest'ultima, riguarda questioni diverse dal contenuto della norma in questione, tale richiesta dovrebbe essere considerata irricevibile.

(10)

La richiesta generale alternativa della Germania, di sopprimere il riferimento della norma, si basa principalmente sull'inadeguatezza della norma nella sua forma attuale, in particolare per quanto riguarda l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni.

(11)

Gli Stati membri mantengono però la piena facoltà di regolamentare le condizioni specifiche per l'installazione o l'uso dei prodotti da costruzione, purché tali condizioni specifiche non comportino requisiti di valutazione delle prestazioni dei prodotti in violazione del sistema armonizzato. Gli Stati membri possono quindi vietare o limitare l'installazione o l'uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni, come attualmente avviene in Germania.

(12)

In base al contenuto della norma EN 12285-2:2005 e alle informazioni presentate dalla Germania, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), emerge un ampio consenso in merito all'opportunità di mantenere il riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per la completa soppressione del riferimento della norma EN 12285-2:2005 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(14)

Il riferimento della norma EN 12285-2:2005 dovrebbe pertanto essere mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 «Serbatoi di acciaio prefabbricati — Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l'acqua» è mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU C 319 del 14.12.2005, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 16).

(4)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).