ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 281

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
31 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1971 della Commissione, del 26 ottobre 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione ( 1 )

14

 

*

Regolamento (UE) 2017/1973 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti ( 1 )

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1974 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

27

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2017/1975 della Commissione, del 7 agosto 2017, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione ( 1 )

29

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1976 del Consiglio, del 30 ottobre 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 ( GU L 69 del 15.3.2016 )

34

 

*

Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1970 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2017

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone che le misure di conservazione siano adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni degli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e tenendo in debito conto gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («il piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2018 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

(6)

Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che lo stock della biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento per lo stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale (Gadus morhua) e dello stock di aringa del Baltico occidentale (Clupea arengus) è al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale e dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP e del piano, in particolare considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(7)

Per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico occidentale, si dovrebbero adottare ulteriori misure correttive. Il mantenimento del fermo di pesca di otto settimane attualmente applicabile continuerebbe a garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale di tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno mantenere talune misure attualmente applicabili in materia di pesca ricreativa. È opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.

(8)

Per quanto riguarda il merluzzo bianco (Gadus morhua) del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo bianco del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale, secondo quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si dovrebbe altresì introdurre un fermo di pesca di otto settimane per garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco del Baltico orientale nelle sottodivisioni 25-26.

(9)

Inoltre, consentire alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri permetterebbe a un numero limitato di pescatori di continuare le operazioni di pesca e di praticare la pesca di specie diverse dal merluzzo bianco. Risponde quindi a criteri di proporzionalità concedere alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri il diritto di pescare in zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri.

(10)

Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ha effettuato una valutazione dello stock sulla base degli ultimi dati e delle informazioni più aggiornate e ha rivisto gli intervalli di mortalità per pesca corrispondenti all'MSY. Malgrado la discrepanza tra gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti nei pareri scientifici e quelli stabiliti nel piano, anch'esso basato sui migliori pareri scientifici disponibili al momento della sua adozione, il piano è in vigore e giuridicamente vincolante e dovrebbe pertanto essere seguito per fissare le possibilità di pesca per tale stock. Dato che la biomassa riproduttiva dello stock in questione è superiore al valore di riferimento della biomassa di cui all'allegato II, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare il TAC conformemente agli intervalli di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, di detto regolamento al fine di limitare le variazioni delle possibilità di pesca tra due anni consecutivi, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento. Inoltre, il TAC per quello stock riguarda ora le sottodivisioni 30 e 31. Poiché il piano non definisce un intervallo per la sottodivisione 31, a quest'ultima si applica l'approccio MSY conformemente ai pareri scientifici.

(11)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare agli articoli 33 e 34, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.

(12)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità relative ai TAC precauzionali e ai TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15,paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che vanificherebbe il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, ostacolerebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP e comprometterebbe le condizioni biologiche degli stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 dovrebbero applicarsi ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(13)

In base a un nuovo parere scientifico è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella zona CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della zona CIEM 2a e della sottozona 4 per il periodo dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (5).

(14)

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2018. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla busbana norvegese dal 1o novembre 2017. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2018.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica altresì alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (6);

2)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

3)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)   «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito in tale articolo.

2.   Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 7

Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24

1.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.

2.   In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1o febbraio 2018 al 31 marzo 2018 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.

3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve misure nazionali più rigorose.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 8

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2.   L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Modifica del regolamento (UE) 2017/127

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127, la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Anno

2017

2018

 

 

Danimarca

141 819  (7)  (9)

54 949  (7)  (12)

 

 

Germania

27 (7)  (8)  (9)

11 (7)  (8)  (12)

 

 

Paesi Bassi

104 (7)  (8)  (9)

40 (7)  (8)  (12)

 

 

Unione

141 950  (7)  (9)

55 000  (7)  (12)

 

 

Norvegia

25 000  (10)

 

 

 

Isole Færøer

9 300  (11)

 

 

 

TAC

238 981

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 10, che si applica a decorrere dal 1o novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(7)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(8)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(9)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o gennaio al 31 ottobre 2017.

(10)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita.

(11)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(12)  Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.».


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

69 359

 

 

Svezia

15 240

 

 

Unione

84 599

 

 

TAC

84 599

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(HER/3BC+24)

Danimarca

2 426

 

 

Germania

9 551

 

 

Finlandia

1

 

 

Polonia

2 252

 

 

Svezia

3 079

 

 

Unione

17 309

 

 

TAC

17 309

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

(HER/3D-R30)

Danimarca

5 045

 

 

Germania

1 338

 

 

Estonia

25 767

 

 

Finlandia

50 297

 

 

Lettonia

6 359

 

 

Lituania

6 696

 

 

Polonia

57 142

 

 

Svezia

76 711

 

 

Unione

229 355

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

13 392

 

 

Lettonia

15 607

 

 

Unione

28 999

 

 

TAC

28 999

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

(COD/3DX32.)

Danimarca

6 521  (1)

 

 

Germania

2 594  (1)

 

 

Estonia

635 (1)

 

 

Finlandia

499 (1)

 

 

Lettonia

2 425  (1)

 

 

Lituania

1 597  (1)

 

 

Polonia

7 510  (1)

 

 

Svezia

6 607  (1)

 

 

Unione

28 388  (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(COD/3BC+24)

Danimarca

2 444  (2)

 

 

Germania

1 194  (2)

 

 

Estonia

54 (2)

 

 

Finlandia

48 (2)

 

 

Lettonia

202 (2)

 

 

Lituania

131 (2)

 

 

Polonia

654 (2)

 

 

Svezia

870 (2)

 

 

Unione

5 597  (2)

 

 

TAC

5 597  (2)

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

5 070

 

 

Germania

563

 

 

Polonia

1 061

 

 

Svezia

382

 

 

Unione

7 076

 

 

TAC

7 076

 

TAC analitico


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

18 885  (1)

 

 

Germania

2 101  (1)

 

 

Estonia

1 919  (1)

 

 

Finlandia

23 548  (1)

 

 

Lettonia

12 012  (1)

 

 

Lituania

1 412  (1)

 

 

Polonia

5 729  (1)

 

 

Svezia

25 526  (1)

 

 

Unione

91 132  (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

(SAL/3D32.)

Estonia

1 026  (2)

 

 

Finlandia

8 977  (2)

 

 

Unione

10 003  (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

25 875

 

 

Germania

16 393

 

 

Estonia

30 047

 

 

Finlandia

13 545

 

 

Lettonia

36 289

 

 

Lituania

13 127

 

 

Polonia

77 012

 

 

Svezia

50 022

 

 

Unione

262 310

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.


(1)  

(x)

Nelle sottodivisioni 25 e 26, ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell'attrezzatura da jigging, per pescare questo contingente dal 1o luglio al 31 agosto.

In deroga al primo paragrafo, tale fermo di pesca non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano in zone in cui la profondità dell'acqua, in base alle coordinate della carta nautica ufficiale, è inferiore a 20 metri. Detti pescherecci provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualunque momento. A tal fine, possono ad esempio essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo, oppure di giornali di pesca su supporto cartaceo unitamente a procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite, in linea con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Gli Stati membri inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

(2)  

(x)

Ai pescherecci è vietata la pesca con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli con apertura di maglia pari o superiore a 90 mm, con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell'attrezzatura da jigging, per pescare questo contingente dal 1o febbraio al 31 marzo.

In deroga al primo paragrafo, tale fermo di pesca non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano in zone in cui la profondità dell'acqua, in base alle coordinate della carta nautica ufficiale, è inferiore a 20 metri. Detti pescherecci provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualunque momento. A tal fine, possono ad esempio essere dotati di un sistema di controllo dei pescherecci o di un sistema di controllo elettronico equivalente certificato dall'autorità di controllo, oppure di giornali di pesca su supporto cartaceo unitamente a procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite, in linea con il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. Gli Stati membri inviano settimanalmente alla Commissione i dati relativi alle catture.

(1)  Numero di individui.

(2)  Numero di individui.


31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1971 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2017

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Apparecchio elettronico (cosiddetto «disco a stato solido»), avente dimensioni di circa 100 × 70 × 7 mm, un fattore di forma di 2,5 pollici e una capacità di memorizzazione di 128 GB.

Si tratta di un dispositivo elettronico di memorizzazione a base di semiconduttori, progettato con un'architettura a stato solido, con una memoria flash per registrare i dati non volatili e la memoria RAM dinamica (DRAM).

È munito di un'interfaccia SATA (Serial Advanced Technology Attachment) che ne consente l'integrazione in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ed è utilizzato come dispositivo di memorizzazione interna dei dati.

(Cfr. illustrazione) (*1)

8471 70 98

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 c) del capitolo 84 nonché dal testo dei codici NC 8471 , 8471 70 e 8471 70 98 .

Le sue caratteristiche obiettive, quali l'interfaccia SATA, le dimensioni e il fattore di forma sono caratteristiche di un dispositivo del tipo usato principalmente in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, direttamente collegabile all'unità centrale di elaborazione e atto a ricevere o a fornire dati in una forma utilizzabile dal sistema. Si esclude pertanto la classificazione nella voce 8523 come dispositivo a stato solido di memorizzazione non volatile dei dati.

Di conseguenza il dispositivo va classificato nel codice NC 8471 70 98 come altra unità di memoria per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione.

Image


(*1)  L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.


31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/14


REGOLAMENTO (UE) 2017/1972 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2017

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.

(2)

La sindrome del dimagrimento cronico (CWD) è una TSE che colpisce i cervidi, diffusa nell'America settentrionale. Ad oggi la CWD non è stata segnalata nel territorio dell'Unione, ma nell'aprile 2016 è stata rilevata per la prima volta in Norvegia, in una renna. Di conseguenza la Norvegia ha intensificato il suo programma di sorveglianza della CWD nei cervidi e ha rilevato altri casi della malattia in renne e alci.

(3)

Il 2 dicembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico sulla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi («il parere dell'EFSA») (2). Il parere dell'EFSA fornisce raccomandazioni per l'attuazione di un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono i paesi dell'Unione e del SEE in cui è presente una popolazione di renne e/o alci. Il parere dell'EFSA sottolinea che gli obiettivi di tale programma triennale di sorveglianza della CWD sono la conferma o l'esclusione della presenza della malattia in paesi dove non è mai stata rilevata e in paesi dove lo è stata (ad oggi solo la Norvegia) al fine di effettuare una stima della prevalenza e della distribuzione geografica della CWD.

(4)

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che ogni Stato membro attui un programma annuale per la sorveglianza delle TSE basato sulla sorveglianza attiva e passiva, conformemente a quanto disposto nell'allegato III del medesimo regolamento.

(5)

Sulla base delle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA, all'allegato III, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto essere aggiunte disposizioni relative al programma triennale di sorveglianza della CWD in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia. Tali disposizioni dovrebbero essere considerate requisiti minimi che devono essere soddisfatti dagli Stati membri interessati. Tali Stati membri possono tuttavia perfezionare ulteriormente il loro programma di sorveglianza della CWD per adattarlo alle proprie circostanze particolari.

(6)

I protocolli di laboratorio e i metodi di analisi da utilizzare per il programma di sorveglianza della CWD, nonché le misure da adottare a seguito dei test per la CWD, dovrebbero inoltre essere specificati nel capitolo A, parte III, dell'allegato III.

(7)

Come raccomandato nel parere dell'EFSA, il programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbe riguardare, da un lato, cervidi di allevamento e in cattività e, dall'altro, cervidi selvatici e semi addomesticati. Al fine di garantire la certezza del diritto, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere inserite le definizioni di «cervidi di allevamento e in cattività», «cervidi selvatici» e «cervidi semi addomesticati».

(8)

L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione annuale delle loro attività di sorveglianza della TSE. L'allegato III, capitolo B, parte I, sezione A, di tale regolamento stabilisce le informazioni che gli Stati membri devono presentare nelle rispettive relazioni annuali, trasmettendole periodicamente alla banca dati TSE dell'UE e/o includendole in tali relazioni. La parte II del capitolo B prevede che l'EFSA analizzi le informazioni incluse dagli Stati membri nelle rispettive relazioni annuali e pubblichi una relazione annuale sulle tendenze e sulle fonti delle TSE nell'Unione. Le norme di rendicontazione per il programma triennale di sorveglianza della CWD dovrebbero essere inserite nel capitolo B, parte I, sezione A, dell'allegato III, al fine di garantire che i dati ottenuti da tale programma siano trasmessi dagli Stati membri interessati alla banca dati TSE dell'UE e che siano quindi inclusi e analizzati nella relazione di sintesi annuale dell'UE relativa alla sorveglianza della TSE, elaborata dall'EFSA conformemente alla parte II del capitolo B.

(9)

La decisione 2007/182/CE della Commissione (3) prevede prescrizioni per uno studio sulla CWD nei cervidi, che è stato realizzato dal 2007 al 2010. Considerato che tale studio è stato completato, e al fine di evitare, per quanto riguarda le definizioni pertinenti per la sorveglianza della CWD, una divergenza tra quelle stabilite nell'allegato I di tale decisione e quelle stabilite dal presente regolamento, la decisione 2007/182/CE dovrebbe essere abrogata. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2007/182/CE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Scientific Opinion on Chronic wasting disease (CWD) in cervids, The EFSA Journal (2017);15(1):46.

(3)  Decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37).


ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1.

nell'allegato I, al punto 2 si aggiungono le seguenti voci:

«o)   “cervidi di allevamento e in cattività”: animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo in un territorio chiuso;

p)   “cervidi selvatici”: animali della famiglia Cervidae non tenuti dall'uomo;

q)   “cervidi semi addomesticati”: animali della famiglia Cervidae tenuti dall'uomo, ma non in un territorio chiuso.»;

2.

l'allegato III è così modificato:

a)

al capitolo A, la parte III è sostituita dalla seguente:

«III.   SORVEGLIANZA DEI CERVIDI

A.   Programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico (CWD)

1.   Informazioni generali

1.1.

Gli Stati membri in cui è presente una popolazione di alci e/o renne selvatici e/o di allevamento e/o semi addomesticati (Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia) svolgono un programma triennale di sorveglianza della CWD nei cervidi, dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. I test per la TSE effettuati ai fini di tale programma di sorveglianza vengono eseguiti tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020, ma il prelievo di campioni ai fini del programma può iniziare nel 2017.

1.2.

Il programma triennale di sorveglianza della CWD interessa le seguenti specie di cervidi:

renna della tundra asiatico-europea (Rangifer tarandus tarandus),

renna selvatica finlandese (Rangifer tarandus fennicus);

alce (Alces alces),

capriolo (Capreolus capreolus),

cervo dalla coda bianca (Odocoileus virginianus),

cervo nobile (Cervus elaphus).

1.3.

In deroga al punto 1.2, uno Stato membro, sulla base di una valutazione del rischio documentata trasmessa alla Commissione europea, può selezionare per il programma triennale di sorveglianza della CWD un sottoinsieme delle specie elencate in tale punto.

2.   Modalità del campionamento

2.1.

Gli Stati membri di cui al punto 1.1 identificano unità di campionamento primarie (UCP), che coprono tutti i territori in cui sono presenti popolazioni di cervidi, utilizzando almeno gli elementi seguenti:

a)

per i cervidi di allevamento e in cattività, ogni azienda e ogni struttura in cui i cervidi sono tenuti in un territorio chiuso è considerata una UCP;

b)

per i cervidi semi addomesticati, la UCP è definita geograficamente sulla base dei seguenti criteri:

i)

le aree in cui gli animali selvatici e semi addomesticati di una specie interessata dal programma di sorveglianza si radunano almeno in un determinato periodo dell'anno;

ii)

se una specie non si raduna, le aree delimitate da barriere naturali o artificiali in cui sono presenti gli animali delle specie interessate dal programma di sorveglianza;

iii)

le aree in cui gli animali delle specie interessate dal programma di sorveglianza sono oggetto di caccia e le aree connesse ad altre attività pertinenti correlate alle specie interessate dal programma di sorveglianza.

2.2.

Gli Stati membri di cui al punto 1.1 selezionano cervidi di allevamento, in cattività, selvatici e semi addomesticati da sottoporre a test per la TSE utilizzando il seguente metodo di campionamento in due fasi:

a)

nella prima fase, tali Stati membri:

i)

per i cervidi di allevamento e in cattività:

selezionano, in una maniera casuale che garantisca la rappresentatività geografica e, se del caso, tenendo in considerazione i pertinenti fattori di rischio identificati in una valutazione del rischio documentata effettuata dallo Stato membro, 100 UCP da coprire nei tre anni del programma di sorveglianza, o

se lo Stato membro non è stato in grado di identificare 100 UCP per i cervidi di allevamento e in cattività, selezionano tutte le UCP identificate;

ii)

per i cervidi selvatici e semi addomesticati:

selezionano, in una maniera casuale che garantisca la rappresentatività geografica e, se del caso, tenendo in considerazione i pertinenti fattori di rischio identificati in una valutazione del rischio documentata effettuata dallo Stato membro, 100 UCP da coprire nei tre anni del programma di sorveglianza, o

se lo Stato membro non è stato in grado di identificare 100 UCP per i cervidi selvatici e semi addomesticati, selezionano tutte le UCP identificate.

b)

Nella seconda fase:

i)

per i cervidi di allevamento e in cattività:

nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia selezionato le 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera a), fino a conseguire l'obiettivo di 30 animali esaminati per UCP. Se per talune UCP non fosse possibile conseguire l'obiettivo dei 30 animali esaminati nel corso dei tre anni a causa delle dimensioni ridotte della popolazione di cervidi, il campionamento degli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera a), può tuttavia continuare in UCP più grandi anche dopo il conseguimento dell'obiettivo dei 30 animali esaminati, allo scopo di raggiungere, ove possibile, un numero totale massimo di 3 000 cervidi di allevamento e in cattività esaminati a livello nazionale nei tre anni del programma di sorveglianza,

nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia identificato meno di 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera a), con l'obiettivo di avvicinarsi, ove possibile, a un numero totale massimo di 3 000 cervidi di allevamento e in cattività esaminati a livello nazionale nei tre anni del programma di sorveglianza;

ii)

per i cervidi selvatici e semi addomesticati:

nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia selezionato 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera b), fino a conseguire l'obiettivo di 30 animali esaminati per UCP, al fine di raggiungere il numero massimo di 3 000 cervidi selvatici e semi addomesticati esaminati a livello nazionale nei tre anni,

nel corso dei tre anni, uno Stato membro che abbia identificato meno di 100 UCP effettua, all'interno di ogni UCP, il campionamento di tutti gli animali appartenenti ai gruppi bersaglio di cui al punto 2.4, lettera b), con l'obiettivo di avvicinarsi a un numero totale di 3 000 cervidi selvatici e semi addomesticati esaminati a livello nazionale nei tre anni del programma di sorveglianza.

2.3.

Tutti i cervidi selezionati devono avere più di 12 mesi di età. L'età viene stimata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili.

2.4.

I cervidi devono essere selezionati a partire dai seguenti gruppi bersaglio:

a)

per i cervidi di allevamento e in cattività:

i)

cervidi di allevamento o in cattività morti/abbattuti, definiti come cervidi di allevamento o in cattività trovati morti nel territorio chiuso in cui sono tenuti, durante il trasporto o al macello, nonché cervidi di allevamento o in cattività uccisi per motivi di salute/età;

ii)

cervidi di allevamento o in cattività che presentano segni clinici o malati, definiti come cervidi di allevamento o in cattività che presentano un comportamento anormale e/o disturbi locomotori e/o un cattivo stato generale;

iii)

cervidi di allevamento macellati che sono stati dichiarati inadatti al consumo umano;

iv)

cervidi di allevamento macellati considerati adatti al consumo umano se lo Stato membro identifica meno di 3 000 cervidi di allevamento e in cattività appartenenti ai gruppi di cui ai punti da i) a iii);

b)

per i cervidi selvatici e semi addomesticati:

i)

cervidi selvatici o semi addomesticati morti/abbattuti, definiti come cervidi trovati morti nell'ambiente naturale nonché cervidi semi addomesticati trovati morti o uccisi per motivi di salute/età;

ii)

cervidi feriti/uccisi da predatori o sulle strade, definiti come cervidi selvatici o semi addomesticati investiti da veicoli stradali o treni, o attaccati da predatori;

iii)

cervidi selvatici o semi addomesticati che presentano segni clinici o malati, definiti come cervidi selvatici o semi addomesticati che presentano un comportamento anormale e/o disturbi locomotori e/o un cattivo stato generale;

iv)

cervidi selvatici cacciati o cervidi semi addomesticati macellati che sono stati dichiarati inadatti al consumo umano;

v)

cervidi selvatici cacciati o cervidi semi addomesticati macellati considerati adatti al consumo umano se lo Stato membro identifica meno di 3 000 cervidi selvatici e semi addomesticati appartenenti ai gruppi di cui ai punti da i) a iv).

2.5.

Nel caso si rilevi la TSE in un cervide, il numero dei campioni prelevati dai cervidi nella zona dove è stata rilevata la TSE deve essere aumentato, sulla base di una valutazione effettuata dallo Stato membro interessato.

3.   Campionamento e analisi di laboratorio

3.1.

Per ogni cervide selezionato conformemente al punto 2, viene prelevato e testato per la TSE un campione dell'obex.

Ove possibile viene inoltre prelevato un campione di uno dei seguenti tessuti, elencati in ordine di preferenza:

a)

linfonodi retrofaringei;

b)

tonsille;

c)

altri linfonodi della testa.

Un'emisezione dell'obex viene presentata in stato fresco o congelato per un test rapido. L'emisezione restante dovrebbe essere fissata. Al momento del prelievo, i linfonodi e le tonsille dovrebbero essere fissati.

Per ogni tipo di campione viene mantenuta congelata una porzione di tessuto fresco fino a quando non viene ottenuto un risultato negativo, nel caso sia necessario effettuare un saggio biologico.

3.2.

Fino alla pubblicazione degli orientamenti sui test per la TSE nei cervidi realizzati dal laboratorio di riferimento dell'UE per la TSE, ai fini del programma di sorveglianza della CWD viene utilizzato il seguente metodo di laboratorio:

a)

test rapidi:

i test rapidi di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4, utilizzati per rilevare la presenza di TSE nell'obex dei bovini o dei piccoli ruminanti sono considerati idonei per rilevare la presenza di TSE nell'obex dei cervidi. I test rapidi di cui all'allegato X, capitolo C, punto 4, utilizzati per rilevare la presenza di TSE nei linfonodi dei bovini o dei piccoli ruminanti sono considerati idonei per rilevare la presenza di TSE nei linfonodi dei cervidi. Gli Stati membri possono anche ricorrere all'immunoistochimica ai fini dello screening; a tale scopo superano una prova di idoneità organizzata dal laboratorio di riferimento dell'UE per la TSE;

b)

test di conferma:

se il risultato del test rapido è positivo o non conclusivo, il campione viene sottoposto a esami di conferma utilizzando almeno uno dei seguenti metodi e protocolli quali stabiliti nell'ultima edizione del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE):

metodo immunoistochimico (IHC),

Western blot.

Se uno Stato membro non è in grado di confermare un risultato positivo di un test rapido, trasmette i tessuti appropriati al laboratorio di riferimento dell'UE per conferma;

c)

caratterizzazione degli isolati:

nel caso venga rilevata la TSE si dovrebbe effettuare un'ulteriore caratterizzazione degli isolati in consultazione con il laboratorio di riferimento dell'UE per la TSE.

3.3.

Il genotipo della proteina prionica è determinato per ogni caso positivo di TSE nei cervidi.

Inoltre, per ogni cervide esaminato e risultato negativo alla TSE:

si determina il genotipo della proteina prionica dell'animale esaminato e risultato negativo alla TSE, o

si mantiene congelato un campione di tessuto, che può essere l'obex, almeno fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire la genotipizzazione, se ritenuta opportuna.

B.   Altre attività di sorveglianza dei cervidi

Gli Stati membri effettuano una sorveglianza supplementare per il rilevamento delle TSE nei cervidi sulla base di una valutazione del rischio che può tenere in considerazione il rilevamento di una TSE nei cervidi nelle stesse regioni o in regioni limitrofe.

Gli Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A, punto 1.1, possono effettuare la sorveglianza per il rilevamento delle TSE nei cervidi su base volontaria.

Al termine del programma triennale di sorveglianza di cui alla parte A, gli Stati membri di cui al punto 1.1 possono effettuare la sorveglianza per il rilevamento delle TSE nei cervidi su base volontaria.»;

b)

al capitolo A, è aggiunta la seguente parte IV:

«IV.   SORVEGLIANZA DI ALTRE SPECIE ANIMALI

Gli Stati membri possono condurre su base volontaria la sorveglianza per il rilevamento della TSE in altre specie animali diverse dai bovini, ovini, caprini e cervidi.»;

c)

al capitolo B, parte I, sezione A, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Negli animali diversi da bovini, ovini e caprini, e nei cervidi diversi da quelli interessati dal programma triennale di sorveglianza della CWD di cui al capitolo A, parte III, sezione A, del presente allegato, il numero di campioni e di casi confermati di TSE per specie.»;

d)

al capitolo B, parte I, sezione A, è aggiunto il seguente punto 9:

«9.

Per gli Stati membri interessati dal programma triennale di sorveglianza della CWD di cui al capitolo A, parte III, sezione A, del presente allegato, la relazione annuale per gli anni 2018, 2019 e 2020 include:

a)

il numero dei campioni di cervidi presentati per le analisi, ripartiti per gruppo bersaglio secondo i seguenti criteri:

identificativo dell'unità di campionamento primaria (UCP),

specie,

sistema di gestione: di allevamento, in cattività, selvatico o semi addomesticato,

gruppo bersaglio,

sesso;

b)

i risultati dei test rapidi e di conferma (numero dei risultati positivi e negativi) e, se del caso, delle ulteriori indagini di caratterizzazione degli isolati, il tessuto prelevato, nonché il test rapido e la tecnica di conferma utilizzati;

c)

l'ubicazione geografica, compreso il paese d'origine dei casi accertati di TSE, qualora non coincida con lo Stato membro che effettua la segnalazione;

d)

il genotipo e la specie di ogni cervide dichiarato positivo alla TSE;

e)

se esaminato, il genotipo dei cervidi esaminati e risultati negativi alla TSE.».


31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/21


REGOLAMENTO (UE) 2017/1973 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi e che stabilisce un modello di certificato sanitario per tali prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini della tutela della salute pubblica e di quella degli animali, i prodotti che, con o senza magazzinaggio, sono trasferiti dall'Unione europea attraverso paesi terzi sono considerati non più conformi alle prescrizioni ad essi applicabili della legislazione dell'Unione. Di conseguenza, la direttiva 97/78/CE del Consiglio (3) prescrive agli Stati membri di provvedere affinché siano eseguiti controlli veterinari sulle partite di tali prodotti introdotti nell'Unione da paesi terzi.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce per gli operatori del settore alimentare norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale, che riguardano anche i prodotti della pesca. Il regolamento (CE) n. 854/2004, inoltre, fissa norme specifiche per i controlli ufficiali da eseguirsi sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In base ai dettami del regolamento (CE) n. 854/2004, le partite di prodotti di origine animale che vengono introdotte nell'Unione devono essere accompagnate da un documento avente determinati requisiti e sottoposte a controlli ufficiali in conformità a detto regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) stabilisce modelli di certificati sanitari e di documenti per le importazioni di determinati prodotti di origine animale ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, fra cui, nell'allegato VI, anche un modello di certificato per le importazioni dei prodotti della pesca.

(4)

Gli Stati membri e le organizzazioni dei portatori di interessi hanno chiesto alla Commissione di stabilire un modello di certificato sanitario per le partite di prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio. Tale modello, che dovrebbe essere firmato dall'autorità competente del paese terzo, permetterebbe di armonizzare le informazioni da fornire quando tali partite sono introdotte nel territorio dell'Unione.

(5)

Il modello di certificato sanitario dovrebbe fare specifico riferimento alle disposizioni pertinenti relative alle operazioni di sbarco, scarico e stoccaggio dei prodotti della pesca di cui all'allegato III, sezione VIII, capitoli II e VII, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(6)

Il modello di certificato sanitario dovrebbe inoltre essere compatibile con l'impiego del sistema informatico veterinario integrato TRACES (5) utilizzato per lo scambio dei certificati sanitari tra i paesi terzi e gli Stati membri.

(7)

È pertanto opportuno stabilire un modello armonizzato di certificato sanitario da firmarsi da parte dell'autorità competente del paese terzo attraverso il quale sono trasferiti i prodotti della pesca prima di essere inviati nell'Unione.

(8)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è così modificato:

a)

è inserito il seguente articolo 6 quater:

«Articolo 6 quater

Prescrizioni relative ai controlli ufficiali sui prodotti della pesca catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e introdotti nell'Unione dopo essere stati trasferiti in paesi terzi, con o senza magazzinaggio

1.   I prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e scaricati, con o senza magazzinaggio, in paesi terzi prima di essere introdotti nell'Unione con diversi mezzi di trasporto sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente del paese terzo in questione e compilato conformemente al modello di certificato sanitario che figura nell'allegato VI, appendice VIII.

2.   Il paese terzo in cui ha luogo il trasferimento è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004.

3.   Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono scaricati e trasportati presso uno stabilimento di stoccaggio situato nel paese terzo di cui al suddetto paragrafo, lo stabilimento di stoccaggio in questione è indicato in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

4.   Se i prodotti della pesca di cui al paragrafo 1 sono caricati in una nave battente bandiera di un paese terzo, tale paese terzo è indicato in un elenco, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, ed anche la nave è indicata in un elenco, come prescritto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.

Questa prescrizione non riguarda le navi container utilizzate per il trasporto in container di prodotti della pesca.»;

b)

l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(3)  Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9).

(4)  Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27).

(5)  Decisione 2004/292/CE della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).


ALLEGATO

All'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è aggiunta la seguente appendice VIII:

«

Appendice VIII dell'allegato VI

Modello di certificato sanitario per i prodotti della pesca destinati al consumo umano catturati da navi battenti bandiera di uno Stato membro e trasferiti in paesi terzi con o senza magazzinaggio

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»

31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1974 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2015/1333/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1),

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (2), in particolare l'articolo 20, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 sono elencate le navi designate dal comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite conformemente al punto 11 della risoluzione (UNSCR) 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, alle quali si applica, a norma del regolamento, una serie di divieti relativi al carico, al trasporto o allo scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all'accesso ai porti nel territorio dell'Unione.

(2)

Il 20 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell'elenco relativa alla nave Capricorn soggetta a misure restrittive. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V del regolamento (UE) 2016/44.

(3)

Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.

(2)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è così modificato:

la voce:

«1.

Nome: CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è valida dal 21 luglio 2017 al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

Informazioni supplementari

IMO: 8900878. Il 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.»

è sostituita da quanto segue:

«1.

Nome: CAPRICORN

Inserita nell'elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso nei porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, la presente designazione è stata prorogata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania.

Informazioni supplementari

Inserita nell'elenco il 21 luglio 2017. IMO: 8900878. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»


DIRETTIVE

31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/29


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1975 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2017

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano cadmio.

(2)

Il punto 39 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE esentava l'uso del cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per sistemi di illuminazione e visualizzazione fino al 1o luglio 2014. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione prima del 1o gennaio 2013, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.

(3)

I LED con conversione di colore che utilizzano punti quantici presentano vantaggi significativi rispetto alle tecnologie precedenti in termini di efficienza energetica e resa cromatica. L'equilibrio complessivo dell'uso dei punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione ha un impatto complessivo positivo grazie al loro basso consumo energetico rispetto alle tecnologie alternative attualmente disponibili. Gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione dei punti quantici a base di cadmio nei sistemi di visualizzazione in cui sono usati punti quantici possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

(4)

L'uso di seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift per uso in sistemi di visualizzazione dovrebbe pertanto essere esentato dal divieto per un periodo di due anni a partire dalla pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale breve periodo di validità dell'esenzione non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione e sullo sviluppo di prodotti alternativi senza cadmio.

(5)

I LED con punti quantici a base di cadmio per l'illuminazione non sono ancora disponibili sul mercato e i relativi vantaggi potenziali rispetto alle tecnologie esistenti non sono adeguatamente quantificabili, pertanto non si giustifica il rinnovo dell'esenzione per quanto attiene ai sistemi di illuminazione.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della direttiva 2011/65/UE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.


ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39 a)

Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)

Scade per tutte le categorie il [due anni dopo la pubblicazione della direttiva delegata nella Gazzetta ufficiale]»


DECISIONI

31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1976 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2017

che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

Il 20 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato e modificato l'iscrizione nell'elenco di una nave soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

Nella sezione B (Entità) dell'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio la voce 1 è sostituita dalla seguente:

«1.

Nome: CAPRICORN

Alias: n.d. già: n.d. Indirizzo: n.d. Data d'inserimento nell'elenco: 21 luglio 2017

Informazioni supplementari

OMI: 8900878. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è stata rinnovata dal comitato il 20 ottobre 2017 ed è valida fino al 18 gennaio 2018, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania. Il 21 settembre 2017 la nave si trovava in acque internazionali al largo degli Emirati arabi uniti.»


Rettifiche

31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/34


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )

Pagina 39, allegato 2, casella 4, prima frase, come rettificato a pagina 201 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Se viene richiesto un nuovo rilascio di una ITV, completare questa casella.»

leggasi:

«Se viene richiesto il rinnovo di una ITV, completare questa casella.»

Pagina 40, allegato 2, casella 10, come rettificato a pagina 202 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Descrizione»

leggasi:

«☐

Descrizione».

Pagina 42, allegato 3, «COPIA PER IL TITOLARE», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 203 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

leggasi:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 43, allegato 3, «COPIA PER LA COMMISSIONE», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 204 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

leggasi:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 44, allegato 3, «COPIA PER LO STATO MEMBRO», casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 205 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

leggasi:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»

Pagina 47, allegato 4, casella 2, sotto il titolo, come rettificato a pagina 208 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«(se diverso da quanto indicato sopra)»

leggasi:

«(se diverso dal paese indicato sopra)

(riservato)».

Pagina 48, allegato 4, casella 4, sotto il titolo, come rettificato a pagina 208 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«(obbligatorio)»

leggasi:

«(obbligatorio)

(riservato)».

Pagina 48, allegato 4, casella 9, capoverso unico, come rettificato a pagina 209 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 8. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni»

leggasi:

«Descrizione dettagliata delle merci che ne permetta l'identificazione e la classificazione nella nomenclatura doganale. Occorre inoltre indicare le informazioni relative alla composizione delle merci e ai metodi di analisi eventualmente utilizzati per la loro determinazione, se pertinenti ai fini della classificazione. Le informazioni ritenute riservate devono essere inserite nella casella 10. Denominazione commerciale e ulteriori informazioni».

Pagina 49, allegato 4, casella 12, titolo, come rettificato a pagina 209 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute»

leggasi:

«Altre domande di ITV e altre ITV precedentemente ricevute

(obbligatorio)».

Pagina 50, allegato 4, casella 15, «Nota importante», capoverso unico, seconda frase, come rettificato a pagina 210 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2 e 8 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso Internet.»

leggasi:

«Il richiedente accetta che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., possano essere inseriti in una banca dati della Commissione europea e che le informazioni, le fotografie, le immagini, gli opuscoli ecc., presentati nella domanda o ottenuti (ottenibili) dall'amministrazione e di cui non è specificata la riservatezza nelle caselle 1, 2, 4 e 10 della presente domanda possano essere divulgati al pubblico attraverso Internet.»

Pagina 50, allegato 4, casella 15, «Nota importante», come rettificato a pagina 210 della GU L 101 del 13.4.2017, è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

«(*)

Se necessario, si prega di continuare su un foglio separato.»

Pagina 51, allegato 5, casella «Nota importante», primo capoverso, come rettificato a pagina 211 della GU L 101 del 13.4.2017:

anziché:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV è valevole tre anni dalla data di decorrenza della validità.»,

leggasi:

«Fatte salve le disposizioni dell'articolo 34, paragrafi 1, 4, 5 e 7, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, questa ITV ha validità di tre anni dalla data di decorrenza della validità.»


31.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/36


Rettifica della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 12 giugno 2014 )

Pagina 362, considerando (80):

anziché:

«(80)

Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'adeguatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione.»

leggasi:

«(80)

Le imprese di investimento sono autorizzate a prestare servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini dei clienti, senza che sia necessario ottenere informazioni sulle conoscenze e l'esperienza del cliente al fine di valutare l'appropriatezza del servizio o dello strumento finanziario proposto. Poiché tali servizi comportano una riduzione considerevole delle protezioni dei clienti, è opportuno migliorare le condizioni della loro prestazione.»

Pagina 363, considerando (82), ultima linea:

anziché:

«(82)

…. Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è idonea per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d'azione raccomandata.»

leggasi:

«(82)

…. Dovrebbero essere previste opportune garanzie per assicurare che il cliente non subisca perdite se la relazione presenta in modo inaccurato o inesatto la raccomandazione personale, anche per quanto riguarda il modo in cui la raccomandazione fornita è adeguata per il cliente e quali sono gli svantaggi della linea d'azione raccomandata.»

Pagina 408, articolo 25, titolo:

anziché:

«Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti»

leggasi:

«Valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti».