ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 276

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
26 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1942 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

22

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ( 1 )

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1947 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

44

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1948 del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che attua la decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

60

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1949 della Commissione, del 25 ottobre 2017, recante abrogazione della decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

62

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 204/16/COL, del 23 novembre 2016, riguardante presunti aiuti di Stato illegali concessi a Íslandsbanki hf. e ad Arion Bank hf. tramite accordi di prestito a condizioni asseritamente preferenziali (Islanda) [2017/1950]

64

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1942 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014.

(2)

Il 17 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1.


ALLEGATO

La voce relativa ad «ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla» è sostituita dalla seguente:

«2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha; b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali; c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale

Data di nascita: a) 1 gennaio 1964; b) 1959

Luogo di nascita: Kutum

Cittadinanza: Sudan

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015); b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

Identificazione: Certificato di cittadinanza A0680623.

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Alnsiem è stato inserito nell'elenco il 25 aprile 2006 a norma del punto 1 della risoluzione 1672 (2006) in quanto «Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale».

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.»


26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1943 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2016

che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di consentire alle autorità competenti di compiere una valutazione accurata nell'ambito della procedura per concedere o rifiutare l'autorizzazione a un'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe essere tenuto a fornire all'autorità competente informazioni precise al momento della presentazione della domanda iniziale di autorizzazione. L'autorità competente dovrebbe conservare il diritto di chiedere al richiedente informazioni aggiuntive durante il processo di valutazione conformemente ai criteri e alle scadenze di cui alla direttiva 2014/65/UE.

(2)

Al fine di assicurare che la valutazione dell'autorità competente sia basata su informazioni accurate, è essenziale che il richiedente presenti copie dei documenti societari, comprese le copie certificate dell'atto costitutivo e dello statuto e una copia dell'iscrizione dell'impresa nel registro nazionale delle imprese.

(3)

Il richiedente dovrebbe presentare le informazioni sulle fonti di capitale disponibili, compresi i mezzi utilizzati per il trasferimento delle risorse finanziarie in occasione della raccolta di capitale, al fine di consentire alle autorità competenti di valutare che siano stati rispettati tutti i requisiti pertinenti relativi alla criminalità finanziaria.

(4)

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di recente costituzione possono essere in grado di fornire unicamente le informazioni sul modo in cui sarà raccolto il capitale e la natura e l'importo del capitale che sarà raccolto. Tuttavia, al fine di ottenere l'autorizzazione, dovrebbero essere presentati all'autorità competente gli elementi comprovanti il versamento del capitale e gli altri tipi di capitale raccolto, unitamente alle informazioni sulle fonti del capitale, prima che l'autorizzazione sia concessa. Tali prove possono comprendere copie degli strumenti di capitale pertinenti e degli estratti conto bancari corrispondenti.

(5)

Al fine di consentire all'autorità competente di valutare la reputazione di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, è importante chiedere al richiedente di fornire informazioni circa queste persone.

(6)

Al fine di valutare l'esperienza di tutte le persone che dirigeranno l'attività dell'impresa di investimento, il richiedente dovrebbe presentare alle autorità competenti le informazioni sull'istruzione, la formazione professionale e l'esperienza professionale dei membri dell'organo di gestione e delle persone che dirigono di fatto l'attività e sui loro relativi poteri e delegati.

(7)

Le informazioni finanziarie concernenti l'impresa di investimento dovrebbero essere presentate dal richiedente alle autorità competenti in modo che queste ultime possano valutare la solidità finanziaria dell'impresa di investimento.

(8)

Poiché al momento della domanda le imprese di recente costituzione potrebbero non essere in grado di fornire le informazioni sui revisori dei conti, queste dovrebbero essere esentate dal fornire tali informazioni all'autorità competente a meno che i revisori non siano già stati nominati.

(9)

Le informazioni relative alla valutazione della struttura organizzativa dell'impresa di investimento dovrebbero includere dettagli sul sistema di controllo interno, le misure per individuare conflitti di interesse e gli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti al fine di consentire all'autorità competente di valutare se l'impresa di investimento in questione sarà in grado di rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16 della direttiva 2014/65/UE.

(10)

Le autorità nazionali competenti possono autorizzare una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica a svolgere l'attività di impresa di investimento. È pertanto appropriato stabilire requisiti di autorizzazione applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica.

(11)

Al fine di assicurare certezza giuridica, chiarezza e prevedibilità alla procedura di autorizzazione, è opportuno che i criteri in base ai quali, al momento dell'autorizzazione di una impresa di investimento, le autorità competenti valutano l'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata siano gli stessi stabiliti dall'articolo 13 della direttiva 2014/65/UE per la valutazione dei progetti di acquisizione. Le autorità competenti dovrebbero valutare in particolare l'idoneità degli azionisti e dei soci con partecipazione qualificata e la stabilità finanziaria dell'impresa tenendo conto dei criteri relativi alla reputazione, all'esperienza delle persone che dirigono l'attività dell'impresa di investimento e alla stabilità finanziaria dell'impresa.

(12)

Al fine di individuare gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero considerare la complessità e la trasparenza della struttura del gruppo dell'impresa di investimento, l'ubicazione geografica delle entità del gruppo e le attività svolte dalle entità del gruppo.

(13)

Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in sede di applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(14)

A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(16)

In conformità all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni generali

Un soggetto che chieda l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente una domanda che include le informazioni generali seguenti:

a)

la propria denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); la struttura giuridica (compreso se sia una persona giuridica o, se consentito dalla legislazione nazionale, una persona fisica), l'indirizzo della sede centrale e, per le imprese esistenti, della sede legale; i recapiti; il numero di identificazione nazionale, se disponibile; nonché:

i)

per le succursali nazionali: le informazioni sul luogo in cui tali succursali opereranno;

ii)

per gli agenti collegati nazionali: le informazioni sull'intenzione di avvalersi di agenti collegati;

b)

l'elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari da fornire, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e fondi dei clienti;

c)

le copie dei documenti societari e prova della registrazione presso il registro nazionale delle imprese, laddove applicabile.

Articolo 2

Informazioni sul capitale

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente le informazioni e, se del caso, gli elementi comprovanti le fonti di capitale a sua disposizione. Le informazioni comprendono:

a)

i dettagli relativi all'uso di risorse finanziarie private, compresa l'origine e la disponibilità di tali fondi;

b)

i dettagli sull'accesso alle fonti patrimoniali e ai mercati finanziari, compresi i dettagli sugli strumenti finanziari emessi e da emettere;

c)

tutti gli accordi e i contratti pertinenti relativi al capitale raccolto;

d)

le informazioni sull'utilizzo effettivo o previsto dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e le informazioni sulle linee di credito accordate o da accordare, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente alle informazioni sull'origine dei fondi presi a prestito (o dei fondi che si prevede di prendere a prestito) nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza;

e)

i dettagli sulle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie all'impresa, compresa la rete utilizzata per il trasferimento di tali fondi.

Ai fini della lettera b), le informazioni sui tipi di capitali raccolti si riferiscono, ove pertinente, ai tipi di capitale specificati dal regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare se il capitale è composto da elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.

Articolo 3

Informazioni sugli azionisti

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sui propri azionisti:

a)

l'elenco delle persone con una partecipazione qualificata diretta o indiretta nell'impresa di investimento e l'importo di tale partecipazione e, nel caso di partecipazioni indirette, il nome della persona attraverso cui si detiene la partecipazione e il nome del detentore finale;

b)

per le persone con una partecipazione qualificata (diretta o indiretta) nell'impresa di investimento, la documentazione richiesta dai candidati acquirenti per l'acquisizione e gli aumenti delle partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento in conformità agli articoli 3, 4 e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento (4);

c)

per le società azioniste che fanno parte di un gruppo, un organigramma del gruppo che indichi le principali attività di ciascuna impresa del gruppo, l'identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e i nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché il rapporto tra le entità finanziarie e le altre entità non finanziarie del gruppo;

d)

ai fini della lettera b), qualora il detentore di una partecipazione qualificata non sia una persona fisica, la documentazione riguarda anche tutti i membri dell'organo di gestione e il direttore generale o qualsiasi altra persona che svolga funzioni equivalenti.

Articolo 4

Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività

Un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti:

a)

in riferimento ai membri dell'organo di gestione e alle persone che dirigono di fatto l'attività e ai relativi poteri e delegati:

i)

i dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, il numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, l'indirizzo e i recapiti;

ii)

la funzione che è/sarà ricoperta dalla persona;

iii)

un curriculum vitae che indichi l'istruzione e la formazione professionale pertinenti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona in questione ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per le attività comprese nell'ambito inerente alla funzione richiesta; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, in sede di descrizione di tali attività devono essere incluse informazioni su tutti i poteri delegati e i poteri decisionali interni e le aree operative poste sotto il suo controllo;

iv)

la documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona, in particolare l'elenco delle referenze con i recapiti e le lettere di raccomandazione;

v)

i precedenti penali e le informazioni su indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari aperte nei loro confronti (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili), in particolare sotto forma di certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato membro o nel paese terzo interessato) o di altri documenti equivalenti; per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazione sull'onore;

vi)

le informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o il ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o l'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;

vii)

licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;

viii)

le informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto compratore o persona che dirige l'attività già effettuata (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e le prove dell'esito della valutazione);

ix)

la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;

x)

le informazioni sull'esito di eventuali valutazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione svolte dal richiedente stesso;

xi)

le informazioni sul tempo minimo che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso l'impresa (indicazioni annuali e mensili);

xii)

le informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei membri (indicazioni annuali);

xiii)

l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona in questione.

Ai fini della lettera a), punto ix), gli interessi finanziari comprendono interessi quali le operazioni di credito, le garanzie e i pegni, mentre gli interessi non finanziari possono comprendere gli interessi quali i rapporti familiari o stretti;

b)

il personale degli organismi interni di gestione e di controllo.

Articolo 5

Informazioni finanziarie

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sulla propria situazione finanziaria:

a)

le previsioni a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato di gruppo e subconsolidato, compresi:

i)

i piani contabili preventivi per i primi tre esercizi finanziari, compresi:

gli stati patrimoniali previsionali;

i conti profitti e perdite o i conti economici previsionali;

ii)

le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, comprese le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

iii)

se del caso, i calcoli delle previsioni dei requisiti patrimoniali e di liquidità dell'impresa a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la previsione del coefficiente di solvibilità per il primo anno;

b)

per le imprese già attive, i bilanci obbligatori a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato e subconsolidato per gli ultimi tre esercizi, approvati, se i bilanci sono sottoposti a revisione contabile, dai revisori dei conti esterni compresi:

i)

lo stato patrimoniale;

ii)

il conto profitti e perdite o il conto economico;

iii)

le relazioni annuali e gli allegati finanziari e qualsiasi altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il bilancio societario e, se del caso, la relazione del revisore dei conti della società degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività;

c)

un'analisi dell'ambito di applicazione della vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, comprese le informazioni su quali soggetti del gruppo rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza consolidata dopo l'autorizzazione e sul livello all'interno del gruppo al quale tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.

Articolo 6

Informazioni sull'organizzazione dell'impresa

Un soggetto che chiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta all'autorità competente le informazioni seguenti sulla propria organizzazione:

a)

un programma delle attività iniziali per i successivi tre anni, comprese informazioni sulle attività regolamentate e non regolamentate previste e informazioni dettagliate sulla distribuzione geografica e sulle attività da svolgere da parte dell'impresa di investimento. Le informazioni pertinenti nel programma di attività includono:

i)

il domicilio dei clienti potenziali e degli investitori interessati;

ii)

le attività e gli accordi di commercializzazione e promozionali, comprese le lingue della documentazione di offerta e promozionale; l'individuazione degli Stati membri in cui le pubblicità sono più visibili e frequenti; il tipo di documenti promozionali (al fine di valutare l'area geografica in cui sarà principalmente sviluppata una commercializzazione efficace);

iii)

l'identità degli operatori di commercializzazione diretta, i consulenti e i distributori di investimenti finanziari e l'ubicazione geografica della loro attività;

b)

le informazioni sui revisori dei conti dell'impresa, se disponibili al momento della domanda di autorizzazione;

c)

la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interni della società, compresi:

i)

i dati personali dei capi delle funzioni interne (di gestione e di vigilanza), compresi curriculum vitae dettagliati che indichino l'istruzione, e la formazione e l'esperienza professionali pertinenti;

ii)

la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate alle varie attività previste;

iii)

in riferimento alla detenzione di strumenti finanziari e fondi di clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e i fondi sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti);

iv)

una spiegazione del modo in cui l'impresa intende soddisfare i requisiti prudenziali e di comportamento;

d)

le informazioni sullo status della domanda presentata dall'impresa di investimento per diventare membro del sistema di indennizzo degli investitori dello Stato membro d'origine o la prova dell'appartenenza al sistema di indennizzo degli investitori, se disponibile;

e)

un elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) e un elenco dei contratti conclusi o previsti con fornitori e risorse esterni (in particolare, umane e tecniche e il sistema di controllo interno) assegnate al controllo delle funzioni, dei servizi e delle attività esternalizzati;

f)

le misure volte a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che sorgono nel corso della prestazione dei servizi di investimento e accessori e una descrizione degli accordi in materia di governance dei prodotti;

g)

una descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività dell'impresa, compresi i sistemi di back-up, se disponibili, e i controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l'impresa intenda svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso elettronico diretto;

h)

le informazioni sulla conformità, il controllo interno e i sistemi di gestione dei rischi (un sistema di monitoraggio, audit interni e le funzioni di consulenza e assistenza);

i)

le informazioni sui sistemi per valutare e gestire i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;

j)

i piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane (personale chiave);

k)

le politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

l)

una descrizione del manuale di procedure dell'impresa.

Articolo 7

Requisiti generali

1.   Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli 1 e 6, si riferiscono alla sede centrale, alle succursali e agli agenti collegati dell'impresa.

2.   Le informazioni da fornire all'autorità competente dello Stato membro di origine, di cui agli articoli da 2 a 5, si riferiscono alla sede centrale dell'impresa.

Articolo 8

Requisiti applicabili alla direzione delle imprese di investimento che sono persone fisiche o alle imprese di investimento che sono persone giuridiche dirette da un'unica persona fisica

1.   L'autorità competente autorizza a operare in qualità di impresa di investimento una persona fisica o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica esclusivamente nel caso in cui:

a)

la persona fisica è facilmente contattabile con breve preavviso da parte delle autorità competenti;

b)

la persona fisica dedica tempo sufficiente alla funzione;

c)

gli organi direttivi o lo statuto dell'impresa di investimento autorizzano una persona a sostituire immediatamente il direttore e ad assumere tutte le sue funzioni se quest'ultimo non è in grado di svolgerle;

d)

la persona autorizzata ai sensi della lettera c), soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede l'esperienza necessaria per sostituire il direttore durante l'assenza o fino alla nomina di un nuovo direttore in modo da assicurare la gestione sana e prudente dell'impresa di investimento. La persona autorizzata per le imprese di investimento che sono persone fisiche è altresì disponibile ad assistere i curatori fallimentari e le autorità competenti in caso di liquidazione dell'impresa. Tale persona ha la disponibilità necessaria per tale funzione.

2.   Nell'ambito del processo di autorizzazione, un'impresa di investimento richiedente che è una persona fisica, o una persona giuridica diretta da un'unica persona fisica, fornisce all'autorità competente le informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f), riguardo alla persona autorizzata a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

Articolo 9

Requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata

L'autorità competente verifica che la domanda di un richiedente l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento, conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE, offra sufficienti garanzie per una gestione sana e prudente dell'entità valutando l'idoneità dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, tenuto conto della possibile influenza sull'impresa di investimento da parte di ciascun candidato azionista o socio con partecipazione qualificata sulla base di tutti i criteri seguenti:

a)

la reputazione e l'esperienza della persona che dirigerà l'attività dell'impresa di investimento;

b)

la reputazione dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata;

c)

la solidità finanziaria dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell'impresa di investimento;

d)

la capacità dell'impresa di investimento di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/65/UE e, se del caso, delle direttive 2002/87/CE (6) e 2013/36/UE (7) del Parlamento europeo e del Consiglio e in particolare la disponibilità da parte dell'impresa di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità competenti e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti;

e)

l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione all'autorizzazione dell'impresa di investimento, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio (8) o per ritenere che l'autorizzazione dell'impresa di investimento potrebbe aumentarne il rischio.

Articolo 10

Esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza

Una struttura di gruppo all'interno della quale opererà l'impresa di investimento è considerata un ostacolo all'esercizio della funzione di vigilanza da parte dell'autorità competente ai fini dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE nei seguenti casi:

a)

è complessa e non sufficientemente trasparente;

b)

ha un'ubicazione geografica delle entità del gruppo;

c)

comprende attività svolte dalle entità del gruppo che possono impedire all'autorità competente la valutazione efficace dell'idoneità degli azionisti o dei soci con partecipazione qualificata o dell'influenza degli stretti legami con l'impresa di investimento.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(4)  Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).


26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1944 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare una valutazione accurata delle notifiche dei progetti di acquisizione o di aumento delle partecipazioni qualificate in un'impresa di investimento. In tali casi, le autorità competenti interessate dovrebbero consultarsi e fornirsi reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti.

(2)

Per agevolare la cooperazione e assicurare uno scambio efficiente di informazioni, le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE dovrebbero designare persone di contatto al fine specifico della procedura di consultazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe tenere a livello centrale l'elenco delle predette persone di contatto.

(3)

Per assicurare una cooperazione tempestiva ed efficace tra le autorità competenti la procedura di consultazione dovrebbe prevedere precisi termini di tempo. La procedura di cooperazione dovrebbe essere chiara e prevedere un avviso preliminare che l'autorità richiedente dovrebbe inviare all'autorità interpellata per informarla della valutazione in corso.

(4)

La procedura dovrebbe anche consentire alle autorità competenti di cooperare al miglioramento delle modalità promuovendo lo scambio di informazioni sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni ricevute.

(5)

Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Al trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

(8)

L'ESMA non ha svolto una consultazione pubblica né ha effettuato l'analisi dei potenziali costi e benefici dell'introduzione di formati standard, modelli e procedure per le modalità di consultazione tra le autorità competenti interessate, ritenendole sproporzionate alla luce dell'ambito di applicazione delle disposizioni e della loro incidenza.

(9)

La direttiva 2014/65/UE è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'articolo 12, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE, che ha sostituito l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE, conferisce all'ESMA il compito di elaborare norme tecniche di attuazione al pari di quanto previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE. Inoltre, il contenuto dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE è identico al contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A norma dell'articolo 94, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, la direttiva 2004/39/CE è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2017. L'adozione delle norme tecniche da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere considerata conforme anche all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, per cui la norma tecnica continuerà ad applicarsi dopo il 3 gennaio 2018 senza necessità di ulteriori modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i formati standard, i modelli e le procedure per lo scambio di informazioni nel corso della consultazione tra l'autorità competente del soggetto interessato («l'autorità richiedente») e l'autorità competente del candidato acquirente o di un soggetto autorizzato che è un'impresa figlia o una controllata del candidato acquirente («l'autorità interpellata»).

Articolo 2

Persone di contatto designate

1.   Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE designano le persone di contatto per la comunicazione ai fini del presente regolamento e ne danno notifica all'ESMA.

2.   L'ESMA tiene e aggiorna ad uso delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 l'elenco delle persone di contatto designate.

Articolo 3

Avviso preliminare

1.   L'autorità richiedente invia l'avviso preliminare all'autorità interpellata entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.

2.   Per l'invio dell'avviso preliminare l'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato I, riportando tutte le informazioni ivi richieste.

Articolo 4

Avviso di consultazione

1.   L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.

2.   L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo indirizza alla persona di contatto designata dall'autorità interpellata, salvo se da quest'ultima diversamente specificato nella risposta all'avviso preliminare di cui all'articolo 3.

3.   Per l'invio dell'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 l'autorità richiedente utilizza il modello di cui all'allegato II, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni che può ottenere e specificando le informazioni richieste all'autorità interpellata.

Articolo 5

Avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione

L'autorità interpellata trasmette l'avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento di quest'ultimo, includendovi ogni ulteriore recapito della persona di contatto designata e, se possibile, indicando la data prevista della risposta.

Articolo 6

Risposta dell'autorità interpellata

1.   La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. È indirizzata alle persone di contatto designate, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente.

2.   Il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le seguenti informazioni:

a)

le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente;

b)

di propria iniziativa, ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la valutazione.

3.   Quando non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente, specificando i motivi del ritardo e la data prevista di risposta. L'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti per fornire le informazioni richieste.

4.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 l'autorità interpellata utilizza il modello di cui all'allegato III.

Articolo 7

Procedura di consultazione

1.   Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. L'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.

2.   Quando l'informazione richiesta è detenuta o può essere detenuta da una diversa autorità dello stesso Stato membro, l'autorità interpellata raccoglie prontamente le informazioni e le trasmette all'autorità richiedente conformemente all'articolo 6.

3.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta, tra l'altro in relazione ai costi, nel caso si stimi che l'assistenza da fornire comporti un costo eccessivo per l'autorità interpellata.

4.   Quando nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata cooperano per assicurare lo scambio di tutte le ulteriori informazioni pertinenti, conformemente al presente regolamento.

5.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, se lo scambio di informazioni avviene negli ultimi 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE, le informazioni possono essere fornite oralmente. In tali casi, le informazioni sono successivamente confermate secondo le modalità previste all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che le autorità competenti interessate convengano diversamente.

6.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuta la consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta o degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO I

Modello per l'avviso preliminare

[Articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione]

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ALLEGATO II

Modello per l'avviso di consultazione

[Articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione]

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ALLEGATO III

Modello per la risposta dell'autorità interpellata

[Articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione]

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26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1945 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire moduli, modelli e procedure standard al fine di assicurare un meccanismo uniforme con cui le autorità competenti degli Stati membri esercitino efficacemente le proprie competenze relativamente all'autorizzazione delle imprese per la prestazione di servizi di investimento, attività di investimento e, se del caso, di servizi accessori.

(2)

Al fine di agevolare la comunicazione tra un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un apposito punto di contatto ai fini del procedimento di domanda e pubblicare le informazioni sul punto di contatto nel proprio sito Internet.

(3)

Al fine di consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione dell'impresa possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente dell'impresa e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, si dovrebbero definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.

(4)

Le imprese dovrebbero tuttavia essere esentate dall'obbligo di presentare informazioni sulle modifiche relative all'organo di gestione prima che queste siano efficaci, se tali modifiche sono dovute a fattori che esulano dal controllo dell'impresa, quali il decesso di un membro dell'organo di gestione. In tali circostanze le imprese dovrebbero essere autorizzate a comunicare all'autorità competente la modifica entro 10 giorni lavorativi dalla stessa.

(5)

Al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri in sede di applicazione del presente regolamento si applica la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di imprese di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

Articolo 2

Presentazione della domanda

1.   Un soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di impresa di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE presenta domanda all'autorità competente compilando il modello di cui all'allegato I.

2.   Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modello di cui all'allegato II.

Articolo 3

Ricevimento del modulo di domanda e avviso di ricevimento

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l'autorità competente invia al richiedente un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Richiesta di informazioni supplementari

Se sono necessarie informazioni supplementari per procedere alla valutazione della domanda, l'autorità competente invia una richiesta al richiedente indicando le informazioni da fornire.

Articolo 5

Comunicazione delle modifiche dei membri dell'organo di gestione

1.   Un'impresa di investimento comunica all'autorità competente tutte le modifiche relative ai membri dell'organo di gestione prima che esse siano efficaci.

Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile effettuarla prima che la modifica sia efficace, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.

2.   L'impresa di investimento presenta le informazioni sulla modifica di cui al paragrafo 1 nel formato stabilito nell'allegato III.

Articolo 6

Comunicazione della decisione

L'autorità competente informa il richiedente, in forma cartacea, elettronica o in entrambe, della decisione del rilascio o del rifiuto dell'autorizzazione entro il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(2)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Modulo di domanda di autorizzazione in qualità di impresa di investimento

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ALLEGATO II

Elenco dei membri dell'organo di gestione

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ALLEGATO III

Comunicazione delle informazioni sulle modifiche dei membri dell'organo di gestione

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26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/32


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1946 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

Il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento dovrebbe essere tenuto a presentare un elenco esauriente di informazioni all'atto della notifica iniziale, per consentire alle autorità competenti di valutare il progetto di acquisizione. Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni relative alla propria identità e all'identità delle persone che dirigeranno l'attività, indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica o giuridica, in modo da consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare la reputazione del candidato acquirente.

(2)

Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull'identità dei beneficiari effettivi e sulla reputazione e l'esperienza delle persone che dirigono effettivamente l'attività del candidato acquirente. Analogamente, se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l'autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull'identità dei fiduciari che amministreranno le attività del trust sia sull'identità dei beneficiari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l'esperienza di tali persone.

(3)

Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata, affinché l'autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario che queste informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente, affinché l'autorità competente disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.

(4)

Le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate su procedimenti penali, siano essi passati o in corso, nonché su cause civili o amministrative. Analogamente, dovrebbero essere fornite informazioni relative a tutte le indagini e i procedimenti in corso, a sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente, nonché altre informazioni, quali il rifiuto della registrazione o il licenziamento da una posizione lavorativa o l'allontanamento da una posizione di fiducia, che siano ritenute rilevanti ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente.

(5)

Il candidato acquirente dovrebbe comunicare se un'altra autorità competente o un'altra autorità abbia già compiuto una valutazione della sua reputazione in qualità di acquirente o di persona che dirige l'attività di unente creditizio, di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, di un'impresa di investimento o di qualsiasi altro soggetto e, in caso affermativo, l'esito di tale valutazione, al fine di garantire che l'autorità competente del soggetto interessato, nel valutare il candidato acquirente, possa tenere in debita considerazione l'esito delle indagini condotte da altre autorità.

(6)

Dovrebbero essere fornite informazioni di carattere finanziario relative al candidato acquirente per valutare la sua solidità finanziaria.

(7)

Dovrebbero essere fornite informazioni sugli interessi o sui rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con eventuali azionisti, amministratori o membri dell'alta dirigenza del soggetto interessato o con persone autorizzate a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato, oppure con il soggetto interessato stesso o il gruppo di cui esso fa parte, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se l'esistenza di potenziali conflitti di interesse possa compromettere la solidità finanziaria del candidato acquirente.

(8)

Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie talune informazioni aggiuntive, comprese informazioni sulla partecipazione azionaria detenuta o che è destinata a essere detenuta prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di completare la valutazione del progetto di acquisizione, considerato che in simili casi le strutture giuridiche e di gruppo interessate potrebbero essere complesse e richiedere un controllo dettagliato per quanto riguarda la reputazione, gli stretti legami, una potenziale azione concertata con altre parti e la capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di continuare a esercitare una vigilanza effettiva su quest'ultimo.

(9)

Se il candidato acquirente è un soggetto stabilito in un paese terzo o è parte di un gruppo stabilito al di fuori dell'Unione, dovrebbero essere fornite informazioni aggiuntive per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se il regime giuridico vigente nel paese terzo in questione ponga ostacoli ad una vigilanza effettiva sul soggetto interessato, nonché di accertare la reputazione del candidato acquirente nel paese terzo in questione.

(10)

Se il candidato acquirente è un fondo sovrano, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano di accertare i controllori del fondo e la sua politica di investimento. Tali informazioni sono rilevanti affinché l'autorità competente del soggetto interessato possa valutare la reputazione e verificare se vi siano effetti sulla vigilanza effettiva del soggetto interessato.

(11)

Dovrebbero essere richieste informazioni specifiche che consentano di valutare se l'acquisizione prevista avrà effetti sulla capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di effettuare una vigilanza effettiva sul soggetto interessato e se gli stretti legami del candidato acquirente avranno effetti sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario valutare anche gli effetti dell'acquisizione prevista sulla vigilanza consolidata del soggetto interessato e del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'acquisizione.

(12)

Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni sul finanziamento dell'acquisizione prevista, comprese informazioni su tutti i mezzi e tutte le fonti di finanziamento, ed essere in grado di fornire prove sulla fonte originaria di tutti i fondi e di tutte le attività, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se sussista il rischio di attività di riciclaggio di denaro.

(13)

I candidati acquirenti che detengono nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 % dovrebbero fornire all'autorità competente del soggetto interessato informazioni sulla strategia, per garantire una valutazione complessiva del progetto di acquisizione. Analogamente, i candidati acquirenti che detengono una partecipazione qualificata inferiore al 20 % nel soggetto interessato, ma che esercitano su di esso un'influenza equivalente mediante altri mezzi quali le relazioni tra il candidato acquirente e gli azionisti esistenti, l'esistenza di accordi tra gli azionisti, la distribuzione di azioni, le partecipazioni e diritti di voto di tutti gli azionisti o la posizione del candidato acquirente all'interno della struttura del gruppo del soggetto interessato, dovrebbero altresì fornire tali informazioni per garantire un alto grado di uniformità nella valutazione dei progetti di acquisizione.

(14)

Qualora sia proposta una modifica del controllo sul soggetto interessato, come regola generale il candidato acquirente dovrebbe presentare un piano aziendale completo. Tuttavia, se non è proposta alcuna modifica del controllo sul soggetto interessato, è sufficiente che siano disponibili determinate informazioni relative alla strategia futura del soggetto interessato e alle intenzioni del candidato acquirente in merito al soggetto interessato, per valutare eventuali effetti sulla solidità finanziaria del candidato acquirente.

(15)

In taluni casi è proporzionato che il candidato acquirente debba fornire soltanto informazioni limitate. In particolare, qualora il candidato acquirente sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto interessato nel corso dei due anni precedenti o qualora il soggetto interessato sia una piccola impresa di investimento e il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione, dovrebbe essere sufficiente fornire all'autorità competente del soggetto interessato soltanto determinate informazioni limitate.

(16)

Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni tra le autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle disposizioni sui dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(17)

Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) nell'applicazione del presente regolamento.

(18)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'AESFEM ha presentato alla Commissione europea.

(19)

L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(20)

La direttiva 2014/65/UE è entrata in vigore il 2 luglio 2014. Il suo articolo 12, paragrafo 8, sostituisce l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE e conferisce all'AESFEM poteri di elaborare norme tecniche di regolamentazione che sono identici a quelli previsti dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE. Inoltre, il contenuto dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE è identico al contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Conformemente all'articolo 94, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, la direttiva 2004/39/CE è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'adozione delle norme tecniche da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere considerata conforme anche all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, per cui la norma tecnica continuerà ad applicarsi dopo il 3 gennaio 2018 senza necessità di ulteriori modifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme relative alle informazioni che il candidato acquirente deve includere nella notifica di un progetto di acquisizione alle autorità competenti dell'impresa di investimento in cui intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata (in appresso «il soggetto interessato») ai fini della valutazione del progetto di acquisizione.

Articolo 2

Informazioni che il candidato acquirente è tenuto a fornire

Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni di cui agli articoli da 3 a 12, ove applicabile, a seconda che esse riguardino una persona fisica o una persona giuridica o un trust.

Articolo 3

Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente

1.   Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato i seguenti dati identificativi:

a)

dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale;

b)

un curriculum vitae o documento equivalente dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti ed eventuali attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate.

2.   Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:

a)

documenti attestanti la ragione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale principale, nonché, se diverso, l'indirizzo postale, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale;

b)

la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale pertinente;

c)

una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali della persona giuridica;

d)

l'elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto, il numero di identificazione nazionale (se disponibile) di tali persone, nonché un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate;

e)

l'identità di tutte le persone che possono essere considerate beneficiari effettivi della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale di tali persone.

3.   Se è o si prevede che sia un trust, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:

a)

l'identità di tutti i fiduciari che gestiscono le attività ai sensi dell'atto costitutivo del trust;

b)

l'identità di tutte le persone che sono beneficiari effettivi delle attività del trust e le rispettive quote di distribuzione dei redditi;

c)

l'identità di tutte le persone che sono fondatori del trust.

Articolo 4

Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica

Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue:

a)

in relazione al candidato acquirente e a qualsiasi impresa da lui diretta o controllata negli ultimi dieci anni informazioni in merito a:

1)

precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), in particolare sotto forma di attestazioni ufficiali o di altri documenti equivalenti;

2)

indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;

3)

rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;

4)

licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile;

b)

qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;

c)

informazioni sull'attuale situazione finanziaria del candidato acquirente, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, sulle attività e passività, sui pegni e sulle garanzie dati o ricevuti;

d)

la descrizione delle attività imprenditoriali del candidato acquirente;

e)

informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi alle imprese controllate o dirette dal candidato acquirente e, se del caso, al candidato acquirente;

f)

la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con:

1)

qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato;

2)

qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno o più dei seguenti casi:

i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione,

i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto,

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli,

i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto,

i diritti di voto sono detenuti, o possono essere esercitati, ai sensi dei primi quattro trattini della lettera f), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica,

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti,

i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica,

i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

3)

qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, conformemente alla pertinente legislazione nazionale, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;

4)

il soggetto interessato e il suo gruppo;

g)

informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse.

Ai fini della lettera f), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.

Articolo 5

Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica

1.   Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue:

a)

informazioni riguardanti il candidato acquirente, qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente di cui alla lettera e). Tali informazioni comprendono dati in merito a:

1)

precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali se disponibili o di altri documenti equivalenti;

2)

indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;

3)

rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;

4)

licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile di qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente e di qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente;

b)

qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente o della persona che dirige l'attività dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;

c)

la descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari del candidato acquirente oppure, se del caso, del gruppo al quale il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che dirigono effettivamente le sue attività con:

1)

qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato;

2)

qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:

i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione,

i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto,

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli,

i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto,

i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro trattini della lettera c), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica,

i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti,

i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica,

i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;

3)

qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;

4)

il soggetto interessato e il gruppo cui appartiene;

d)

informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse;

e)

informazioni sulla struttura dell'azionariato del candidato acquirente comprendenti l'identità di tutti gli azionisti che esercitano un'influenza significativa e la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, incluse informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti;

f)

se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, un organigramma dettagliato dell'intera struttura societaria e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti dei soggetti del gruppo che esercitano un'influenza significativa nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo;

g)

se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, informazioni sui rapporti tra i soggetti finanziari e i soggetti non finanziari del gruppo;

h)

l'indicazione di enti creditizi, imprese di assicurazione o di riassicurazione, organismi di investimento collettivo e relativi gestori o imprese di investimento appartenenti al gruppo e i nomi delle competenti autorità di vigilanza;

i)

i bilanci obbligatori a livello individuale e, se disponibili, a livello consolidato e subconsolidato di gruppo per gli ultimi tre esercizi. Se detti bilanci sono sottoposti ad audit esterno, il candidato acquirente li fornisce dopo l'approvazione del revisore esterno. I bilanci obbligatori comprendono:

1)

lo stato patrimoniale;

2)

il conto profitti e perdite o il conto economico;

3)

le relazioni annuali e gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il candidato acquirente;

j)

se disponibili, informazioni sul merito di credito del candidato acquirente e sul merito di credito complessivo del suo gruppo.

Ai fini della lettera c), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.

Ai fini della lettera i), se è un soggetto di recente istituzione, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato, in luogo dei bilanci obbligatori, le previsioni dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite o del conto economico per i primi tre esercizi finanziari, comprese le ipotesi di pianificazione utilizzate.

2.   Se è una persona giuridica con la sede principale registrata in un paese terzo, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive:

a)

un certificato di conformità o un certificato equivalente rilasciato in relazione al candidato acquirente dalle autorità estere competenti per i mercati finanziari;

b)

una dichiarazione rilasciata dalle autorità estere competenti che attesti l'assenza di ostacoli o limiti alla comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza sul soggetto interessato;

c)

informazioni generali sul regime di regolamentazione del paese terzo in questione applicabile al candidato acquirente.

3.   Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive:

a)

il nome del dipartimento ministeriale o governativo incaricato della definizione della politica di investimento del fondo;

b)

informazioni dettagliate sulla politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti;

c)

il nome e la funzione delle persone responsabili delle decisioni di investimento all'interno del fondo e informazioni dettagliate su partecipazioni qualificate o situazioni in cui il dipartimento ministeriale o governativo indicato esercita un'influenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sulle operazioni quotidiane del fondo e del soggetto interessato.

Articolo 6

Informazioni sulle persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato

Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni relative alla reputazione e all'esperienza di tutte le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato per effetto dell'acquisizione prevista:

a)

dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale;

b)

funzione che è o sarà ricoperta dalla persona;

c)

curriculum vitae dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione professionali pertinenti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per le attività comprese nell'ambito inerente alla funzione richiesta, nonché la documentazione relativa all'esperienza della persona, come un elenco di referenze con le informazioni di contatto e lettere di raccomandazione. Nella descrizione delle attività svolte in riferimento alle funzioni ricoperte negli ultimi dieci anni, la persona specifica i poteri a lei delegati, i poteri detenuti nel processo decisionale interno e le aree operative poste sotto il suo controllo. Devono essere indicate eventuali altre esperienze rilevanti comprese nel curriculum vitae, tra cui la rappresentanza di organi di gestione;

d)

informazioni sui seguenti punti:

1)

precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali o di altri documenti equivalenti;

2)

indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;

3)

rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;

4)

licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile;

e)

qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione della persona che dirige l'attività, informazioni sull'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;

f)

la descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari della persona e dei suoi stretti familiari con membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, l'impresa madre, le imprese figlie e gli azionisti;

g)

il tempo minimo, su base annua e mensile, che sarà dedicato allo svolgimento delle funzioni affidate alla persona nel soggetto interessato;

h)

l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona.

Ai fini della lettera f), le operazioni di credito, le partecipazioni azionarie, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.

Articolo 7

Informazioni relative al progetto di acquisizione

Il candidato acquirente deve fornire all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni relative al progetto di acquisizione:

a)

identificazione del soggetto interessato;

b)

informazioni dettagliate sulle intenzioni del candidato acquirente in merito al progetto di acquisizione, ad esempio gli investimenti strategici o gli investimenti di portafoglio;

c)

informazioni sulle quote possedute o che si prevede saranno possedute nel soggetto interessato dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, compreso quanto segue:

1)

il numero e il tipo di azioni e il loro valore nominale;

2)

la percentuale del capitale complessivo del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;

3)

la percentuale dei diritti di voto complessivi del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno possedute dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, qualora tale percentuale sia diversa dalla percentuale di capitale del soggetto interessato;

4)

il valore di mercato, in euro e nella valuta locale, delle azioni del soggetto interessato possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;

d)

la descrizione di eventuali azioni concertate con altre parti, compreso il contributo di tali altre parti al finanziamento dell'acquisizione prevista, i mezzi di partecipazione agli accordi finanziari in relazione al progetto di acquisizione e agli accordi organizzativi futuri del progetto di acquisizione;

e)

il contenuto dei patti tra azionisti che si prevede di concludere con altri azionisti in relazione al soggetto interessato;

f)

il prezzo di acquisizione proposto e i relativi criteri di determinazione nonché, in caso di divergenze rispetto al valore di mercato, una spiegazione dei motivi di tali divergenze.

Articolo 8

Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza

1.   Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'ambito della vigilanza su base consolidata del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'attuazione del progetto di acquisizione. Tale analisi comprende informazioni sui soggetti del gruppo che rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza su base consolidata dopo l'attuazione del progetto di acquisizione e sui livelli all'interno del gruppo ai quali tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.

2.   Il candidato acquirente fornisce inoltre all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'impatto dell'acquisizione prevista sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate, anche per effetto degli stretti legami tra il candidato acquirente e il soggetto interessato.

Articolo 9

Informazioni relative al finanziamento dell'acquisizione prevista

Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento specifiche dell'acquisizione prevista, tra cui:

a)

informazioni dettagliate sull'utilizzo di risorse finanziarie private e sull'origine e la disponibilità dei fondi, comprese eventuali prove documentali pertinenti atte a dimostrare all'autorità competente che il progetto di acquisizione non costituisce un tentativo di riciclaggio di denaro;

b)

informazioni dettagliate sui mezzi di pagamento dell'acquisizione prevista e sulla rete utilizzata per il trasferimento dei fondi;

c)

informazioni dettagliate sull'accesso alle fonti di capitale e sui mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari da emettere;

d)

informazioni sull'utilizzo dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti e sull'origine dei fondi presi a prestito nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza;

e)

informazioni su qualsiasi accordo finanziario con altri azionisti del soggetto interessato;

f)

informazioni sulle attività del candidato acquirente o del soggetto interessato che devono essere vendute per contribuire al finanziamento dell'acquisizione prevista, come le condizioni di vendita, il prezzo, la stima e informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tali attività, comprese informazioni su quando e come sono state acquisite.

Articolo 10

Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20 %

Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente:

a)

il periodo durante il quale il candidato acquirente intende detenere la propria partecipazione azionaria dopo l'attuazione del progetto di acquisizione ed eventuali sue intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere il livello della partecipazione nel prossimo futuro;

b)

l'indicazione delle intenzioni del candidato acquirente in relazione al soggetto interessato, anche se intende o meno esercitare qualsiasi forma di controllo sul soggetto interessato nonché la motivazione di tale azione;

c)

informazioni sulla situazione finanziaria del candidato acquirente e sulla sua volontà di sostenere il soggetto interessato con fondi propri aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività ovvero in caso di difficoltà finanziarie.

Articolo 11

Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate comprese tra il 20 % e il 50 %

1.   Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente:

a)

tutte le informazioni di cui all'articolo 10;

b)

informazioni dettagliate sull'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla situazione finanziaria in relazione al soggetto interessato, compresi la politica dei dividendi, lo sviluppo strategico e l'allocazione delle risorse del soggetto interessato;

c)

la descrizione delle intenzioni e delle aspettative del candidato acquirente riguardo al soggetto interessato nel medio termine, comprendente tutti gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3.

2.   In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui allo stesso paragrafo sono trasmesse anche all'autorità competente del soggetto interessato da ogni candidato acquirente di cui all'articolo 10 qualora l'influenza esercitata con la partecipazione azionaria del candidato acquirente, sulla base di una valutazione complessiva della struttura dell'azionariato del soggetto interessato, sarebbe equivalente all'influenza esercitata con partecipazioni comprese tra il 20 % e il 50 %.

Articolo 12

Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate pari o superiori al 50 %

1.   Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata pari o superiore al 50 % o qualora il soggetto interessato diventi un'impresa figlia del candidato acquirente, quest'ultimo fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un piano aziendale comprendente un piano di sviluppo strategico, le stime dei bilanci del soggetto interessato e l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato.

2.   Il piano di sviluppo strategico di cui al paragrafo 1 indica, in termini generali, gli obiettivi precipui del progetto di acquisizione e i modi principali per conseguirli, compresi:

a)

l'obiettivo globale del progetto di acquisizione;

b)

gli obiettivi finanziari a medio termine che possono essere indicati in termini di redditività dei mezzi propri (ROE), rapporto costi-benefici, utile per azione o, se del caso, in altri termini;

c)

il possibile riorientamento di attività, prodotti e clientela mirata, nonché la possibile riallocazione di fondi o risorse che si prevede avranno un impatto sul soggetto interessato;

d)

i processi generali volti a includere e integrare il soggetto interessato nella struttura del gruppo del candidato acquirente, tra cui una descrizione delle principali interazioni da realizzare con le altre imprese del gruppo e una descrizione delle politiche che governano i rapporti infragruppo.

3.   Qualora il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza nell'Unione, ai fini delle informazioni di cui alla lettera d), sono sufficienti le informazioni relative ai singoli dipartimenti della struttura del gruppo che saranno interessati dal progetto di acquisizione.

4.   Le stime dei bilanci del soggetto interessato di cui al paragrafo 1, sia a livello individuale che su base consolidata, sono riferite a un periodo di tre anni e comprendono:

a)

una previsione dello stato patrimoniale e del conto economico;

b)

una previsione dei requisiti patrimoniali prudenziali e del coefficiente di solvibilità;

c)

informazioni sul livello di esposizioni al rischio, compresi i rischi di credito, di mercato e operativi nonché altri rischi rilevanti;

d)

una previsione delle operazioni infragruppo.

5.   L'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato di cui al paragrafo 1 comprende l'impatto su quanto segue:

a)

la composizione e le funzioni dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza e i principali comitati istituiti da tale organo decisionale, compreso il consiglio di gestione, il comitato dei rischi, il comitato di audit, il comitato per la remunerazione, nonché informazioni relative alle persone che saranno chiamate a dirigere l'attività;

b)

le procedure amministrative e contabili e i controlli interni, comprese le modifiche delle procedure e dei sistemi riguardanti la contabilità, l'audit interno, la conformità con la normativa antiriciclaggio e la gestione del rischio, nonché la designazione di funzioni chiave quali il revisore interno, il responsabile del controllo di conformità e il responsabile della gestione del rischio;

c)

i sistemi e l'organizzazione complessivi delle TI, comprese eventuali modifiche riguardanti la politica di esternalizzazione delle TI, lo schema di flusso, il software interno ed esterno utilizzato nonché le procedure e gli strumenti di sicurezza essenziali dei dati e dei sistemi, come i piani di back-up e di continuità operativa e le piste di audit;

d)

le politiche che governano l'esternalizzazione, comprese informazioni relative alle aree interessate, alla selezione dei fornitori dei servizi e ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti del contratto di esternalizzazione, ad esempio in materia di audit, nonché alla qualità del servizio che deve essere erogato dal fornitore;

e)

ogni altra informazione rilevante riguardante l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato, comprese eventuali modifiche dei diritti di voto degli azionisti.

Articolo 13

Obblighi ridotti di informazione

1.   In deroga all'articolo 2, qualora il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione e il soggetto interessato soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:

a)

se il candidato acquirente è una persona fisica:

1)

le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

2)

le informazioni di cui all'articolo 4, lettere da c) a g);

3)

le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;

4)

le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

5)

qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;

6)

qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11;

b)

se il candidato acquirente è una persona giuridica:

1)

le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

2)

le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da c) a j), e, se pertinenti, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

3)

le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;

4)

le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

5)

qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;

6)

qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11;

c)

se il candidato acquirente è un trust:

1)

le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

2)

se pertinente, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

3)

le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;

4)

le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

5)

qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;

6)

qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11.

2.   Il soggetto interessato di cui al paragrafo 1 soddisfa le seguenti condizioni:

a)

non detiene attività dei suoi clienti;

b)

non è autorizzato a svolgere i servizi e le attività di investimento «negoziazione per conto proprio» o «assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile» di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE;

c)

qualora sia autorizzato a svolgere il servizio di investimento «gestione di portafogli» di cui all'allegato I, sezione A, punto 4, della direttiva 2004/39/CE, il valore delle attività gestite dall'impresa deve essere inferiore a 500 milioni di EUR.

3.   Il candidato acquirente di cui al paragrafo 1 che sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto interessato nel corso dei due anni precedenti per quanto riguarda le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 fornisce soltanto le informazioni che sono cambiate rispetto alla valutazione precedente.

Se fornisce soltanto quelle informazioni che sono state modificate successivamente alla precedente valutazione ai sensi del primo comma, il candidato acquirente firma una dichiarazione per informare l'autorità competente del soggetto interessato che non vi è necessità di aggiornare il resto delle informazioni.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(3)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(4)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


DECISIONI

26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/44


DECISIONE (UE) 2017/1947 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2017

che stabilisce la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e l'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (1) («accordo») istituisce un comitato misto («comitato misto»). Esso prevede che il comitato misto debba, in particolare, controllare l'applicazione dell'accordo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.

(3)

Gli orientamenti comuni sono necessari per garantire che le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri applichino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni della legislazione delle parti dell'accordo che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo.

(4)

È opportuno stabilire la posizione che dev'essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(6)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. IVA


(1)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2.

(2)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.)

(3)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(4)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

del …

sull'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione di tale accordo

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti (1) («accordo»), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'accordo è entrato in vigore 1o gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti sono quelli che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a…,

Per l'Unione europea

Per la Repubblica d'Armenia


(1)  GU L 289 del 31.10.2013, pag. 2.


ALLEGATO

ORIENTAMENTI COMUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO FRA l'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA D'ARMENIA DI FACILITAZIONE DEL RILASCIO DEI VISTI

Scopo dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 2014, è agevolare, su base di reciprocità, le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.

L'accordo istituisce, su base reciproca, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia.

I presenti orientamenti, adottati dal comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo («comitato misto»), sono volti a garantire un'attuazione armonizzata dell'accordo da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri dell'Unione («Stati membri»). Tali orientamenti non sono Parte dell'accordo e pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Tuttavia, è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica l'accordo.

Detti orientamenti sono destinati a essere aggiornati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dell'accordo sotto la responsabilità del comitato misto.

Per garantire un'attuazione costante e armonizzata dell'accordo e conformemente al regolamento interno del comitato misto, le parti hanno convenuto di prendere contatti informali prima delle riunioni formali del comitato misto, al fine di trattare le questioni urgenti. In occasione della successiva riunione del comitato misto saranno presentate relazioni dettagliate su tali questioni e sui contatti informali.

I.   ASPETTI GENERALI

1.1.   Scopo e ambito d'applicazione

L'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo recita quanto segue:

«1.   Scopo del presente accordo è agevolare il rilascio dei visti ai cittadini dell'Armenia per soggiorni la cui durata prevista non supera 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

L'accordo si applica a tutti i cittadini dell'Armenia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal paese in cui risiedono.

L'accordo non si applica agli apolidi titolari di permesso di soggiorno rilasciato dall'Armenia. A tale categoria di persone si applicano le norme dell'acquis dell'Unione in materia di visti.

Dal 10 gennaio 2013, tutti i cittadini dell'Unione e i cittadini dei paesi associati Schengen che si recano in Armenia per un periodo massimo di 90 giorni o che transitano nel territorio dell'Armenia sono esenti dall'obbligo del visto.

L'articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo recita quanto segue:

«2.   Se l'Armenia reintroduce l'obbligo del visto per i cittadini dell'Unione o per determinate categorie di cittadini dell'Unione, a questi si applicano automaticamente, per reciprocità, le medesime facilitazioni concesse dal presente accordo ai cittadini dell'Armenia.».

1.2.   Ambito d'applicazione dell'accordo

L'articolo 2 dell'accordo recita quanto segue:

«1.   Le disposizioni volte a facilitare il visto contenute nel presente accordo si applicano ai cittadini dell'Armenia solo qualora essi non siano esenti dall'obbligo del visto in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione o degli Stati membri, o previste dal presente accordo o da altri accordi internazionali.

2.   Le questioni non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto del visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell'ingresso e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dal diritto nazionale dell'Armenia o degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.».

L'accordo, fatto salvo l'articolo 10, non pregiudica le norme esistenti in materia di obbligo del visto e di esenzioni dal visto. Ad esempio, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1) consente agli Stati membri di esentare dall'obbligo del visto, tra le altre categorie di persone, i membri degli equipaggi civili di aerei e navi.

In tale contesto occorre aggiungere che, conformemente all'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2), tutti gli Stati membri Schengen devono riconoscere i visti per soggiorni di lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dagli altri Stati Schengen come validi per soggiorni di breve durata sui rispettivi territori. Tutti gli Stati membri Schengen accettano i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata dei paesi associati Schengen ai fini dell'ingresso e di soggiorni di breve durata, e viceversa.

Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («codice dei visti») disciplina tutte le questioni non contemplate dall'accordo, quali la determinazione dello Stato membro Schengen competente per il trattamento della domanda di visto, i motivi di rifiuto del visto, il diritto di ricorso avverso una decisione negativa o la norma generale del colloquio con il richiedente il visto, e la comunicazione di tutte le informazioni pertinenti relative alla domanda di visto. Inoltre, continuano altresì ad applicarsi alle questioni non contemplate dall'accordo le norme Schengen (vale a dire il rifiuto dell'ingresso nel territorio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, ecc.) e il diritto nazionale (vale a dire il riconoscimento dei documenti di viaggio, i provvedimenti di allontanamento, ecc.).

Anche quando ricorrono le condizioni di cui all'accordo, ad esempio, il richiedente il visto dimostra con prove documentali la finalità del viaggio per le categorie di cui all'articolo 4, il rilascio del visto può sempre essere rifiutato se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («codice frontiere Schengen»), vale a dire se la persona non è in possesso di un documento di viaggio valido, se è segnalata nel sistema d'informazione Schengen (SIS), se è considerata una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna ecc.

Continuano ad applicarsi le altre possibilità di flessibilità nel rilascio dei visti di cui al codice dei visti. Ad esempio, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 24 del codice dei visti, i visti per ingressi multipli con un lungo periodo di validità — fino a cinque anni — possono essere rilasciati anche a categorie di persone diverse da quelle menzionate all'articolo 5 dell'accordo. Parimenti, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del codice dei visti riguardanti l'esenzione dal pagamento dei diritti di visto o la loro riduzione.

1.3.   Tipi di visto rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo

L'articolo 3, lettera d), dell'accordo definisce il «visto» come «l'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro necessaria per l'ingresso a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni per un periodo di 180 giorni, nel territorio degli Stati membri;».

Le facilitazioni previste dall'accordo si applicano sia ai visti uniformi che ai visti con validità territoriale limitata.

1.4.   Calcolo della durata del soggiorno autorizzato da un visto

Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha ridefinito il concetto di soggiorno di breve durata. La definizione attuale di soggiorno di breve durata è la seguente: «Non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno». Tale definizione è entrata in vigore il 18 ottobre 2013 ed è contenuta nel codice frontiere Schengen.

Il giorno dell'ingresso sarà calcolato come il primo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri e il giorno dell'uscita sarà calcolato come l'ultimo giorno di soggiorno nel territorio degli Stati membri. Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni, per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua a essere rispettato. Ciò significa che un'assenza dal territorio degli Stati membri per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.

Il calcolatore per soggiorni di breve durata, utilizzabile per calcolare il periodo di soggiorno autorizzato in base alle nuove norme, è reperibile on line al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm.Esempio

di calcolo del soggiorno in base all'attuale definizione

Una persona in possesso di un visto per ingressi multipli con validità di 1 anno (18 aprile 2014-18 aprile 2015) entra per la prima volta il 19 aprile 2014 e soggiorna tre giorni. Tale persona entra nuovamente il 18 giugno 2014 e soggiorna 86 giorni. Qual è la situazione in determinate date? Quando sarà consentito nuovamente l'ingresso all'interessato?

In data 11 settembre 2014: negli ultimi 180 giorni (16 marzo 2014-11 settembre 2014) la persona ha soggiornato per 3 giorni (19-21 aprile 2014) più 86 giorni (18 giugno 2014 — 11 settembre 2014) = 89 giorni = nessun prolungamento indebito del soggiorno. La persona può ancora soggiornare 1 giorno.

A partire dal 16 ottobre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di tre giorni (in data 16 ottobre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 aprile 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 17 ottobre 2014 il soggiorno effettuato il giorno 20 aprile 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; e così di seguito).

A partire dal 15 dicembre 2014: la persona potrebbe rientrare per un ulteriore soggiorno di 86 giorni (in data 15 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 18 giugno 2014 diventa irrilevante ai fini del calcolo, trovandosi al di fuori del periodo di 180 giorni; in data 16 dicembre 2014, il soggiorno effettuato il giorno 19 giugno 2014 diventa irrilevante, e così di seguito).

1.5.   Situazione relativa agli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen, agli Stati membri che non partecipano alla politica comune dell'Unione in materia di visti e ai paesi associati

Gli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione nel 2004 (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), nel 2007 (Bulgaria e Romania), e nel 2013 (Croazia) sono vincolati dall'accordo dalla data della sua entrata in vigore.

Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen e continueranno a rilasciare visti nazionali con una validità limitata al loro territorio nazionale. Quando tali Stati membri applicheranno integralmente l'acquis di Schengen, essi applicheranno integralmente l'accordo.

Il diritto nazionale continua ad applicarsi a tutte le questioni non contemplate dall'accordo fino alla data della piena applicazione dell'acquis di Schengen da parte di tali Stati membri. Da tale data, le questioni non contemplate dall'accordo sono disciplinate dalle norme Schengen e/o dal diritto nazionale.

La Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania sono autorizzati a riconoscere i permessi di soggiorno, i visti di tipo D e i visti per soggiorni di breve durata rilasciati da tutti gli Stati membri Schengen e dai paesi associati per soggiorni di breve durata sul loro territorio (6).

L'accordo non si applica alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito, ma include dichiarazioni comuni sull'auspicabilità della conclusione di accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti fra tali Stati membri e l'Armenia.

Pur essendo paesi associati a Schengen, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera non sono vincolati dall'accordo. Quest'ultimo tuttavia include una dichiarazione comune sull'auspicabilità di concludere quanto prima accordi bilaterali sulla facilitazione del rilascio dei visti di breve durata tra l'Armenia e tali paesi associati Schengen.

1.6.   L'accordo e accordi bilaterali

L'articolo 13 dell'accordo recita quanto segue:

«A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale o multilaterale vigente tra i singoli Stati membri e l'Armenia, nella misura in cui queste ultime disposizioni abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.».

Dalla data di entrata in vigore dell'accordo, le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra gli Stati membri e l'Armenia sulle questioni contemplate dall'accordo hanno cessato di applicarsi. Conformemente al diritto dell'Unione, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per eliminare le incompatibilità fra i loro accordi bilaterali e l'accordo.

Se uno Stato membro ha concluso un accordo o un'intesa bilaterale con l'Armenia su questioni non contemplate dall'accordo, tale accordo o intesa continuerà ad applicarsi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

II.   DISPOSIZIONI SPECIFICHE

2.1.   Norme applicabili a tutti i richiedenti il visto

Si ricorda che le facilitazioni sotto indicate, riguardanti i diritti per i visti, i termini per il trattamento delle domande di visto, la partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti, e i casi eccezionali di proroga del visto, si applicano a tutti i richiedenti e titolari di visto armeni, compresi i turisti.

2.1.1.   Diritti per il trattamento delle domande di visto

L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dell'accordo recita quanto segue:

«1.   I diritti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR.».

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo, i diritti per il trattamento di una domanda di visto sono pari a 35 EUR. Tali diritti si applicano a tutti i richiedenti il visto armeni (compresi i turisti) e riguardano i visti per soggiorni di breve durata, indipendentemente dal numero di ingressi.

L'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo recita quanto segue (NB: le disposizioni di attuazione seguono la categoria):

«2.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo, sono esenti dai diritti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

a)

pensionati;»

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare una prova dello status di pensionati, vale a dire il libretto della pensione o il certificato di pensione. L'esenzione dai diritti non è giustificata qualora lo scopo del viaggio sia un'attività retribuita.

«b)

minori di età inferiore a 12 anni;»

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti devono presentare documenti che dimostrino l'età.

«c)

membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall'obbligo del visto ai sensi del presente accordo,»

I membri di governi regionali saranno intesi come membri dell'amministrazione territoriale, vale a dire i governatori delle regioni (marzpet) e i loro sostituti, così come il sindaco di Erevan e il suo sostituto. Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti delle autorità armene che dimostrino la loro posizione.

«d)

persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;»

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti occorre dimostrare che entrambi i richiedenti il visto rientrano in questa categoria. Nel caso di disabilità, i richiedenti il visto devono presentare un estratto del certificato medico che attesti tale disabilità. Qualora la disabilità del richiedente il visto sia evidente (persone non vedenti, persone prive di un arto), si può accettare il riconoscimento visivo presso la missione consolare competente.

In casi giustificati, la domanda di visto può essere presentata da un rappresentante o dal tutore del disabile.

«e)

parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni o nipoti — in visita a cittadini dell'Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

f)

membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all'Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;

g)

studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari e docenti accompagnatori che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;

h)

giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;».

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di un'associazione di categoria o un'organizzazione nel settore dei media.

«i)

partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;».

I tifosi non saranno considerati accompagnatori.

«j)

rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nell'ambito di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;».

Per beneficiare dell'esenzione dai diritti per questa categoria, i richiedenti il visto devono presentare documenti che dimostrino che sono membri di organizzazioni della società civile o di organizzazioni senza fini di lucro.

«k)

partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;

l)

persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere cure mediche urgenti (nel qual caso l'esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato.».

Le categorie di persone sopra menzionate sono esenti dal pagamento dei diritti. Inoltre, sono esenti dal pagamento dei diritti a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del codice dei visti, le seguenti categorie di persone:

ricercatori di paesi terzi che si spostano nell'Unione europea a fini di ricerca scientifica ai sensi della raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro di età non superiore ai venticinque anni che partecipano a seminari, conferenze, manifestazioni sportive, culturali o educative organizzati da organizzazioni senza fini di lucro.

L'articolo 16, paragrafo 6, del codice dei visti recita quanto segue:

«6.   In singoli casi è possibile derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti, quando ciò serve a promuovere gli interessi culturali o sportivi, nonché gli interessi in materia di politica estera, di politica dello sviluppo e di altri settori essenziali d'interesse pubblico o per motivi umanitari.».

L'articolo 16, paragrafo 7, del codice dei visti stabilisce che i diritti per i visti devono essere riscossi in euro, nella valuta nazionale del paese terzo o nella valuta solitamente utilizzata nel paese terzo ove è presentata la domanda e non sono rimborsabili, tranne nei casi in cui la domanda è irricevibile o i casi in cui il consolato non è competente.

Per evitare discrepanze che potrebbero favorire il «visa shopping», le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in Armenia dovrebbero garantire che si applichino diritti per i visti simili per tutti i richiedenti il visto armeni se riscossi in valute straniere.

I richiedenti il visto armeni otterranno una ricevuta per il pagamento del diritto per il visto a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del codice dei visti.

L'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo recita quanto segue:

«3.   Se uno Stato membro coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato. Detti oneri sono proporzionali alle spese sostenute dal fornitore esterno di servizi per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. Gli Stati membri mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati.»

Riguardo alle modalità di cooperazione con i fornitori esterni di servizi, l'articolo 43 del codice dei visti fornisce informazioni dettagliate sui loro compiti.

2.1.2.   Durata della procedura di trattamento delle domande di visto

L'articolo 7 dell'accordo recita quanto segue:

«1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

2.   In singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

3.   In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a due giorni lavorativi o a un periodo inferiore.».

Una decisione su una domanda di visto verrà presa, in linea di principio, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di visto stessa, se ammissibile.

Tale termine può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario in singoli casi, qualora si debba procedere a un ulteriore esame della domanda, o, in caso di rappresentanza, se vi è consultazione delle autorità dello Stato membro rappresentato.

Tutti questi termini cominciano a decorrere solo quando il fascicolo della domanda di visto è completo, vale a dire dalla data di ricevimento della domanda di visto e dei documenti giustificativi.

In linea di principio, per le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri che hanno un sistema di appuntamenti, il tempo d'attesa per essere ricevuti non è incluso nel periodo di trattamento della domanda. Le norme generali di cui all'articolo 9 del codice dei visti sono applicabili a tale questione, nonché ad altre modalità pratiche per la presentazione delle domande di visto.

Come previsto all'articolo 7, paragrafo 4, dell'accordo, se viene chiesto un appuntamento per la presentazione della domanda tale appuntamento «di norma, ha luogo entro un periodo di due settimane da quando viene chiesto.».

«In giustificati casi d'urgenza» (se la domanda di visto non ha potuto essere presentata prima per ragioni che non potevano essere previste dal richiedente), «il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare la domanda senza chiedere l'appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.».

Nel fissare l'appuntamento occorre tenere conto dell'eventuale urgenza dichiarata dal richiedente il visto. La decisione sulla riduzione del termine per decidere su una domanda di visto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo, è presa dal funzionario consolare.

2.1.3.   Casi eccezionali di proroga del visto

L'articolo 9 dell'accordo recita quanto segue:

«Se, per motivi di forza maggiore o per ragioni umanitarie, i cittadini dell'Armenia non possono lasciare il territorio degli Stati membri entro il termine stabilito nel visto, il visto è prorogato gratuitamente in conformità della normativa dello Stato ospitante per il tempo necessario al loro ritorno nello Stato di residenza.».

Per quanto riguarda la proroga del periodo di validità del visto in casi di ragioni personali in cui il titolare del visto non è in grado di lasciare il territorio dello Stato membro entro la data indicata sul visto adesivo, si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del codice dei visti nella misura in cui sono compatibili con l'accordo. Tuttavia, ai sensi dell'accordo, nei casi di forza maggiore o di ragioni umanitarie la proroga del visto è gratuita.

2.2.   Norme applicabili a determinate categorie di richiedenti il visto

2.2.1.   Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Per le categorie di persone elencate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo, per dimostrare la finalità del viaggio saranno richiesti solo i documenti giustificativi indicati. Come previsto all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, non sono necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio. Ciò non comporta tuttavia un'esenzione dall'obbligo di presentarsi di persona per presentare la domanda di visto o per fornire i documenti giustificativi relativi, ad esempio, ai mezzi di sussistenza.

Se, in singoli casi, permangono dubbi quanto all'autenticità del documento che dimostra lo scopo dello spostamento, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 8, del codice dei visti il richiedente il visto potrà essere convocato per un colloquio supplementare approfondito presso l'ambasciata e/o il consolato, in occasione del quale il richiedente potrà essere interrogato sull'effettiva finalità della sua visita o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri. In tali singoli casi, documenti supplementari possono essere forniti dal richiedente il visto oppure eccezionalmente chiesti dal funzionario consolare. Il comitato misto controllerà attentamente la questione.

Per le categorie di persone non menzionate all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo (ad esempio i turisti), continuano ad applicarsi le norme generali in materia di documentazione comprovante la finalità del viaggio. Lo stesso vale per quanto riguarda i documenti concernenti il consenso dei genitori ai viaggi dei minori di età inferiore ai 18 anni.

Le questioni non contemplate dall'accordo, quali il riconoscimento dei documenti di viaggio, le garanzie di attendibilità circa il ritorno e la sufficienza dei mezzi di sussistenza, sono disciplinate dalle norme Schengen e dal diritto nazionale.

In linea di principio, contestualmente alla domanda di visto sarà presentato l'originale del documento richiesto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo. Il consolato può tuttavia cominciare a trattare la domanda in base a un duplicato o a una copia del documento. Il consolato può tuttavia richiedere il documento originale in caso di una prima domanda di visto e potrà farlo anche in singoli casi qualora sorgano dubbi.

L'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo recita quanto segue:

«1.   Per le seguenti categorie di cittadini dell'Armenia, i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio dell'altra parte:

a)

per i parenti stretti — coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti — che siano in visita a cittadini dell'Armenia che soggiornano legalmente negli Stati membri o a cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza:

una richiesta scritta della persona ospitante;».

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo disciplina la situazione dei parenti stretti armeni che si recano negli Stati membri in visita a cittadini dell'Armenia regolarmente soggiornanti nel territorio degli Stati membri, o a cittadini dell'Unione europea che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

L'autenticità della firma della persona che invita deve essere confermata dall'autorità competente conformemente al diritto nazionale del paese di residenza. L'invito dovrebbe essere convalidato dalle autorità competenti. Nel caso dei diplomatici, del personale tecnico e amministrativo e di altri funzionari distaccati dal governo della Repubblica d'Armenia negli Stati membri, l'autenticità della firma deve essere confermata per lettera o nota verbale rilasciata dal capo della missione diplomatica o consolare.

«b)

per i membri, anche permanenti, di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale all'Armenia, partecipano a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative:

una lettera emessa da un'autorità competente dell'Armenia attestante che il richiedente il visto è membro della sua delegazione, o membro permanente di una delegazione, in viaggio nel territorio dell'altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell'invito ufficiale;».

Il nome del richiedente il visto deve essere indicato nella lettera rilasciata dall'autorità competente che conferma che tale persona rientra nella delegazione in viaggio nel territorio dell'altra Parte per partecipare alla riunione ufficiale. Il nome del richiedente il visto non deve necessariamente figurare anche sull'invito ufficiale a partecipare alla riunione, benché ciò possa essere necessario quando l'invito ufficiale è rivolto a una specifica persona.

Tale disposizione si applica ai membri delle delegazioni ufficiali indipendentemente dal tipo di passaporto di cui sono titolari.

«c)

per gli studenti di scuole inferiori e superiori, di università o corsi post-universitari, e per i docenti accompagnatori, che intraprendono viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:

una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell'università, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;».

La carta dello studente è accettata come giustificativo della finalità del viaggio solo se rilasciata dall'università, dal collegio o dalla scuola ospitante in cui avrà luogo lo studio o la formazione.

«d)

per le persone che viaggiano per ragioni mediche e i necessari accompagnatori:

un documento ufficiale dell'istituto di cura attestante la necessità di cure mediche presso quell'istituto e la necessità di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;».

Dev'essere presentato un documento dell'istituto di cura attestante i tre elementi (la necessità di cure mediche presso quell'istituto, la necessità di essere accompagnati e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche, ad esempio prova del pagamento anticipato).

«e)

per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:

certificato o altro documento rilasciato da un'associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l'interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l'interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;».

Questa categoria non contempla i giornalisti free-lance e i loro assistenti.

Occorre presentare il certificato o documento attestante che il richiedente il visto è un giornalista professionista o un accompagnatore accreditato a titolo professionale e il documento originale rilasciato dal datore di lavoro di tale persona attestante che il viaggio è dovuto a motivi di lavoro o è finalizzato ad assistere a tale attività.

In Armenia esistono una serie di associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei giornalisti o degli accompagnatori accreditati a titolo professionale e che possono rilasciare certificati attestanti che la persona in questione è un giornalista professionista o un accompagnatore accreditato a titolo professionale in un determinato settore. Per valutare lo status professionale di tali organizzazioni, i consolati possono consultare www.e-register.am. I consolati possono anche accettare un certificato rilasciato dal datore di lavoro del richiedente.

«f)

per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:

una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, di autorità competenti, di federazioni sportive nazionali o di comitati olimpici nazionali degli Stati membri;».

Nell'elenco degli accompagnatori per le manifestazioni sportive internazionali devono figurare solo le persone che vi partecipano a titolo professionale: allenatori, massaggiatori, manager, personale medico e dirigenti dei club sportivi. I tifosi non saranno pertanto considerati accompagnatori.

«g)

per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria:

una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali degli Stati membri, dei comitati organizzatori di fiere, conferenze e convegni commerciali e industriali nel territorio di uno degli Stati membri, vistata dalle autorità competenti in conformità del diritto nazionale;».

Per verificare l'esistenza dell'organizzazione di categoria i consolati possono consultare www.e-register.am.

«h)

per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi:

una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell'interessato all'evento;

i)

per i rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena:

una richiesta scritta dell'organizzazione ospitante, la conferma che l'interessato rappresenta l'organizzazione della società civile in questione o partecipa ad attività di sostegno panarmene o della comunità armena, e il certificato estratto dal pertinente registro con il quale un'autorità statale conferma l'esistenza di tale organizzazione conformemente alla normativa nazionale;».

Occorre presentare un documento con il quale l'organizzazione della società civile conferma che il richiedente il visto la rappresenta.

L'autorità statale armena competente per il rilascio del certificato di conferma dell'esistenza di un'organizzazione della società civile è il ministero della Giustizia.

Il registro che contiene i certificati di conferma dell'esistenza delle organizzazioni della società civile è il Registro di Stato delle persone giuridiche. Il ministero della Giustizia amministra la banca dati elettronica delle ONG, che è disponibile tramite il sito web /https://www.e-register.am/ del ministero della Giustizia.

I singoli membri delle organizzazioni della società civile non sono coperti dall'accordo.

«j)

per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:

una richiesta scritta di partecipazione a dette attività, rilasciata dall'organizzazione ospitante;»

«k)

per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia:

una richiesta scritta dell'associazione (unione) nazionale dei trasportatori armeni relativa a un trasporto internazionale su strada, indicante la finalità, l'itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;».

L'associazione nazionale armena dei trasportatori competente a fornire la richiesta scritta agli autotrasportatori professionisti è l'Associazione dei trasportatori su strada internazionali dell'Armenia (AIRCA).

«l)

per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali:

una richiesta scritta del capo dell'amministrazione/sindaco di tali città o autorità municipali;».

Il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località competente a rilasciare la richiesta scritta è il capo dell'amministrazione/sindaco della città o altra località ospitante in cui ha luogo l'attività di gemellaggio. Tale categoria riguarda solo i gemellaggi ufficiali.

«m)

per le persone in visita a cimiteri militari o civili:

un documento ufficiale attestante la sussistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta.».

L'accordo non specifica se il sopra indicato documento ufficiale debba essere rilasciato dalle autorità del paese in cui si trova il cimitero o da quelle del paese di residenza della persona che intende visitarlo. Possono rilasciare tale documento ufficiale le autorità competenti dell'uno o dell'altro paese.

Occorre comunque presentare il documento ufficiale attestante l'esistenza e la conservazione della tomba, nonché l'esistenza di un vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente il visto e la persona sepolta.

L'accordo non crea nessuna nuova norma in materia di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche che rilasciano le richieste scritte. In caso di falso rilascio di tali richieste si applicano il diritto dell'Unione e/o il diritto nazionale.

2.2.2.   Rilascio di visti per ingressi multipli

Qualora il richiedente abbia necessità di recarsi frequentemente nel territorio degli Stati membri, saranno rilasciati visti per soggiorni di breve durata per più visite, purché la durata totale di tali visite non superi i 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'articolo 5 dell'accordo recita quanto segue:

«1.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, validi cinque anni, alle seguenti categorie di persone:

a)

i coniugi, i figli (anche adottivi) che non hanno ancora raggiunto l'età di 21 anni o a carico, o i genitori (anche tutori) che fanno visita a cittadini dell'Armenia che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri o a cittadini dell'Unione che risiedono nel territorio dello Stato membro di cui hanno la cittadinanza;

b)

membri di governi nazionali e regionali e membri della Corte costituzionale e della Corte suprema, che non siano esenti dall'obbligo di visto in virtù del presente accordo, nell'esercizio delle loro funzioni;

c)

membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all'Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo, in particolare quando:

per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell'autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini dell'Armenia che soggiornano nell'Unione,

per le persone di cui alla lettera b), la durata dell'incarico,

per le persone di cui alla lettera c), la durata della qualifica di membro permanente di una delegazione ufficiale,

è inferiore a cinque anni.».

Per tali categorie di persone, tenuto conto del loro status professionale o del loro legame familiare con un cittadino dell'Armenia regolarmente soggiornante nel territorio degli Stati membri o con un cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui ha la cittadinanza, è giustificato rilasciare visti per ingressi multipli validi fino a cinque anni o limitati alla durata dell'incarico o dell'autorizzazione di soggiorno, se inferiore a cinque anni.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo devono comprovare la regolarità del soggiorno della persona ospitante.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo devono comprovare il loro status professionale e la durata del loro incarico.

Detta disposizione non si applica alle persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo, esenti dall'obbligo di visto in forza dell'accordo, vale a dire titolari di passaporti diplomatici.

Le persone rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo devono comprovare il loro status permanente di membri della delegazione ufficiale e la necessità di partecipare regolarmente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio.

Se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente è manifestamente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

«2.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell'anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l'abbiano usato nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato membro visitato:

a)

membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale indirizzato all'Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, nonché a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni senza fini di lucro della comunità armena registrate negli Stati membri, che si recano negli Stati membri per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o programmi di sostegno panarmeni e della comunità armena;

c)

liberi professionisti che si recano periodicamente negli Stati membri per partecipare a esposizioni e fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi;

d)

partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, che si recano periodicamente negli Stati membri;

e)

studenti, anche di corsi post-universitari, che effettuano periodicamente viaggi di studio o di formazione, anche nell'ambito di programmi di scambio;

f)

partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da città gemellate e da altre entità municipali;

g)

persone che effettuano visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;

h)

giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;

i)

persone che viaggiano per affari e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente negli Stati membri;

j)

partecipanti a manifestazioni sportive internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;

k)

autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri nel territorio degli Stati membri con veicoli immatricolati in Armenia.

Tuttavia, se la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più corto, la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.».

In linea di principio, i visti per ingressi multipli con un periodo di validità di un anno saranno rilasciati alle sopra indicate categorie di richiedenti visto se nell'anno precedente (12 mesi) il richiedente il visto ha ottenuto almeno un visto e l'ha usato conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato o degli Stati visitati (ad esempio non è rimasto nel territorio degli Stati membri più a lungo di quanto consentito) e se vi sono ragioni per chiedere un visto per ingressi multipli.

Nei casi in cui non sia giustificato rilasciare un visto valido un anno, ad esempio se la durata del programma di scambio è inferiore a un anno o se la persona non ha necessità di viaggiare per un anno intero, il periodo di validità del visto sarà inferiore a un anno, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni di rilascio.

«3.   Le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri rilasciano visti per ingressi multipli, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per ingressi multipli di validità annuale nel rispetto della legislazione che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato, salvo che la necessità o l'intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente sia chiaramente limitata a un periodo più corto, nel qual caso la validità del visto per ingressi multipli è limitata a tale periodo.

4.   La durata totale del soggiorno nel territorio degli Stati membri delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Alle categorie di richiedenti visto di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo saranno rilasciati visti per ingressi multipli con un periodo di validità da due a cinque anni a condizione che nei due anni (24 mesi) precedenti gli interessati abbiano utilizzato un visto per ingressi multipli valido per un anno conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello Stato membro o degli Stati membri visitati, e che i motivi della richiesta del visto per ingressi multipli siano ancora validi. Va osservato che un visto con un periodo di validità da due a cinque anni sarà rilasciato solo se nei due anni (ventiquattro mesi) precedenti il richiedente ha ottenuto due visti validi per almeno un anno, e se tale persona ha usato tali visti conformemente alla normativa sull'ingresso e il soggiorno vigente nel territorio o nei territori dello o degli Stati membri visitati. Il periodo di validità di detti visti, vale a dire da due a cinque anni, sarà deciso dalle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri in base alla valutazione di ciascuna domanda di visto.

Se il richiedente non ha utilizzato un visto precedente non vi è obbligo di rilasciare un visto per ingressi multipli.

2.2.3.   Titolari di passaporti diplomatici

L'articolo 10 dell'accordo recita quanto segue:

«1.   I cittadini dell'Armenia titolari di un passaporto diplomatico valido possono entrare nei territori degli Stati membri, uscirne e transitarvi senza visto.

2.   Le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono soggiornare senza visto nei territori degli Stati membri per un massimo di 90 giorni per periodi di 180 giorni.».

Le procedure per l'assegnazione dei diplomatici negli Stati membri non sono disciplinate dall'accordo. Si applica l'abituale procedura di accreditamento.

III.   COOPERAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO

In una dichiarazione comune allegata all'accordo le parti hanno convenuto che il comitato misto valuti in che misura il livello di sicurezza dei rispettivi documenti di viaggio incide sul funzionamento dell'accordo. A tal fine le parti hanno convenuto di scambiarsi regolarmente informazioni sulle misure adottate per evitare la moltiplicazione dei documenti di viaggio e per potenziarne la sicurezza sotto l'aspetto tecnico e sulle misure relative al processo di personalizzazione del rilascio di tali documenti.

IV.   STATISTICHE

Per consentire al comitato misto di controllare efficacemente l'attuazione dell'accordo, ogni sei mesi le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri devono presentare statistiche alla Commissione. Se possibile esse dovrebbero includere tali statistiche, disaggregate su base mensile:

il numero di ciascun tipo di visti rilasciati alle varie categorie contemplate dall'accordo;

il numero di rifiuti di visti per le varie categorie contemplate dall'accordo;

il numero di visti per ingressi multipli rilasciati;

la durata di validità dei visti per ingressi multipli rilasciati;

il numero di visti rilasciati gratuitamente alle varie categorie contemplate dall'accordo.


(1)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(5)  Si vedano in particolare le modifiche adottate con il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

(6)  Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).

(7)  Raccomandazione 2005/761/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 23).


26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/60


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1948 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2017

che attua la decisione 2014/450/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC (1), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/450/PESC.

(2)

Il 17 ottobre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/450/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/450/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 106.


ALLEGATO

La voce relativa ad «ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla» è sostituita dalla seguente:

«2.

ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha; b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali; c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale

Data di nascita: a) 1 gennaio 1964; b) 1959

Luogo di nascita: Kutum

Cittadinanza: Sudan

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015); b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

Identificazione: Certificato di cittadinanza A0680623.

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Alnsiem è stato inserito nell'elenco il 25 aprile 2006 a norma del punto 1 della risoluzione 1672 (2006) in quanto «Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale».

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle «unità di sicurezza nella località» di «consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali». Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.»


26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/62


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1949 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2017

recante abrogazione della decisione di esecuzione 2014/715/UE che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2014/715/UE (2), la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Nella suddetta decisione la Commissione ha esposto i motivi per cui riteneva che tale paese non adempiesse all'obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(2)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/200 (3), il Consiglio ha inserito lo Sri Lanka nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti elaborato a norma della decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio (4).

(3)

L'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1005/2008 vieta di importare nell'Unione prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante nella lotta contro la pesca INN.

(4)

Dopo essere stato identificato come paese terzo non cooperante, lo Sri Lanka si è sforzato di adottare misure concrete per ovviare alle carenze individuate.

(5)

Le informazioni pervenute alla Commissione indicano che lo Sri Lanka ha adempiuto ai pertinenti obblighi di diritto internazionale e ha adottato un quadro giuridico adeguato per lottare contro la pesca INN. Il paese ha istituito un sistema adeguato ed efficiente di monitoraggio, controllo e ispezione, che comprende giornali di bordo per la registrazione dei dati di cattura, indicativi di chiamata dei pescherecci e l'installazione, su tutta la flotta d'altura, di un dispositivo per il controllo dei pescherecci («VMS»). Ha altresì predisposto un sistema di sanzioni dissuasivo, riveduto il proprio quadro giuridico in materia di pesca e garantito l'adeguata attuazione del regime di certificazione delle catture. Inoltre lo Sri Lanka ha costantemente migliorato la sua conformità con le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), come le misure di controllo di competenza dello Stato di approdo. Il paese ha recepito le norme delle ORGP nella legislazione nazionale e ha adottato il proprio piano d'azione nazionale di lotta alla pesca INN, in linea con il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite.

(6)

Si ritiene pertanto che lo Sri Lanka abbia adempiuto ai pertinenti obblighi di diritto internazionale e che le misure da esso adottate in qualità di Stato di bandiera siano sufficienti per garantire la conformità con le disposizioni degli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e degli articoli 18, 19, 20 e 23 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici.

(7)

Si può pertanto concludere che la situazione che aveva giustificato l'identificazione dello Sri Lanka come paese terzo non cooperante è stata rettificata e che il paese ha adottato misure concrete atte a garantire un miglioramento duraturo della situazione.

(8)

Il Consiglio ha pertanto adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/992 (5), che radia lo Sri Lanka dall'elenco dei paesi terzi non cooperanti.

(9)

La decisione di esecuzione 2014/715/UE dovrebbe quindi essere abrogata a decorrere dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2016/992.

(10)

La presente decisione non preclude eventuali future misure che potrebbero essere adottate dall'Unione, in conformità del regolamento (CE) n. 1005/2008, qualora lo Sri Lanka non adempia agli obblighi impostigli dal diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN,

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura del 28 febbraio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/715/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 22 giugno 2016.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/715/UE della Commissione, del 14 ottobre 2014, che identifica un paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 297 del 15.10.2014, pag. 13).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/200 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 15).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/992 del Consiglio, del 16 giugno 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/170/UE che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta alla pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata per quanto riguarda lo Sri Lanka (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 15).


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

26.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 276/64


DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 204/16/COL

del 23 novembre 2016

riguardante presunti aiuti di Stato illegali concessi a Íslandsbanki hf. e ad Arion Bank hf. tramite accordi di prestito a condizioni asseritamente preferenziali (Islanda) [2017/1950]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte («protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 13 della parte II,

DOPO AVERE INVITATO le parti interessate a presentare le proprie osservazioni e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 23 settembre 2013 l'Autorità ha ricevuto una denuncia per presunti aiuti di Stato illegali concessi dalla Banca centrale d'Islanda («Banca d'Islanda») a Íslandsbanki hf. («ISB») e Arion Bank hf. («Arion») per mezzo di un finanziamento a lungo termine a tassi preferenziali (1).

(2)

Con lettera del 23 ottobre 2013, l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità islandesi (2), cui queste ultime hanno risposto il 17 gennaio 2014 (3). Il caso è stato successivamente discusso in un incontro tra i rappresentanti dell'Autorità e delle autorità islandesi tenutosi a Reykjavík nel maggio 2014, cui ha fatto seguito una lettera del 5 giugno 2014 (4). Il caso è stato nuovamente oggetto di discussione nel febbraio 2015 in una riunione svoltasi a Reykjavík tra i rappresentanti dell'Autorità e delle autorità islandesi, incluso un rappresentante della Banca d'Islanda. A tali discussioni ha fatto seguito una lettera del 24 febbraio 2015 (5) cui le autorità islandesi hanno risposto il 1o aprile 2015 (6).

(3)

Con decisione n. 208/15/COL del 20 maggio 2015, l'Autorità ha avviato il procedimento di indagine formale su presunti aiuti di Stato illegali concessi a ISB e Arion tramite accordi di conversione del prestito a condizioni asseritamente preferenziali. Con lettera del 28 agosto 2015 (7), le autorità islandesi hanno presentato osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità. Alla stessa data, l'Autorità ha inoltre ricevuto osservazioni da uno dei due presunti beneficiari, ossia Arion (8).

(4)

Il 24 settembre 2015 la decisione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel supplemento SEE (9). Con lettera del 5 ottobre 2015, la Banca d'Islanda ha presentato osservazioni sulla decisione di apertura (10).

(5)

Con lettera del 14 giugno 2016, l'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni alla Banca d'Islanda, a ISB e ad Arion (11). Le autorità islandesi hanno fornito le informazioni richieste con lettera del 20 settembre 2016 (12).

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.   CONTESTO

(6)

Le misure in questione sono legate ai prestiti garantiti e in titoli della Banca d'Islanda. La Banca d'Islanda, nel suo ruolo di banca centrale e di prestatore di ultima istanza, e in linea con la politica monetaria di altre banche centrali, concede a imprese finanziarie linee di credito a breve termine sotto forma di prestiti garantiti, in conformità al disposto delle norme della Banca d'Islanda applicabili in materia. Le istituzioni finanziarie hanno la possibilità di richiedere prestiti overnight o a sette giorni dietro garanzie ritenute ammissibili dalla Banca d'Islanda.

(7)

Nel 2007 e 2008 il ricorso ai prestiti garantiti è costantemente aumentato e la Banca d'Islanda è diventata una fonte importante di liquidità per le imprese finanziarie. Il volume dei prestiti garantiti ha raggiunto l'apice il 1o ottobre 2008 (appena prima del default delle banche), quando la Banca d'Islanda aveva prestato 520 miliardi di ISK a istituzioni finanziarie. Così, all'epoca del crollo delle tre banche commerciali (Landsbankinn, Glitnir e Kaupthing) avvenuto nell'ottobre 2008, la Banca d'Islanda aveva acquisito crediti considerevoli nei confronti di queste imprese finanziarie nazionali che erano coperti da garanzie di vari tipi. All'epoca circa il 42 % delle garanzie per i prestiti della Banca d'Islanda era costituito da titoli garantiti dal Tesoro o da attività cartolarizzate, mentre il 58 % circa delle garanzie sottostanti consisteva in obbligazioni emesse da Glitnir, Kaupthing e Landsbankinn (13).

2.2.   ACCORDO DI PRESTITO CONCLUSO CON ISB

(8)

Con il default di Glitnir nel 2008, i crediti della Banca d'Islanda sono diventati esigibili, rendendo la Banca un creditore della banca fallita. Con decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria dell'ottobre 2008, in linea di principio tutte le attività e passività nazionali (tranne alcune attività e passività escluse) di Glitnir sono state trasferite a ISB, comprese le passività in essere verso la Banca d'Islanda, pari a circa 55,6 miliardi di ISK e, indirettamente, la proprietà delle garanzie reali sottostanti (il portafoglio di prestiti ipotecari) (14).

(9)

Poiché l'esposizione verso la Banca d'Islanda consisteva in prestiti garantiti a breve termine, un rimborso immediato avrebbe avuto gravi ripercussioni sulla posizione di liquidità di ISB e avrebbe potuto compromettere la ristrutturazione della banca. La Banca d'Islanda considerava, in alternativa, la possibilità di recuperare il credito, rimanendo in tal modo titolare del portafoglio di prestiti ipotecari. Questa situazione sarebbe stata difficile da gestire per una banca centrale, poiché all'epoca neppure la vendita del portafoglio di prestiti ipotecari veniva ritenuta una possibilità, considerando la crisi finanziaria e i pochissimi acquirenti potenziali sul mercato.

(10)

Per questo motivo ISB ha inteso rinegoziare il debito con la Banca d'Islanda al fine di convertirlo in debito a lungo termine con un profilo di ammortamento ragionevole ed evitare ulteriori effetti negativi sulla propria posizione di liquidità. In seguito alle trattative fra ISB e la Banca d'Islanda, l'11 settembre 2009 è stato raggiunto un accordo in base a cui ISB ha proceduto a un'emissione stand alone di un'obbligazione pari a 55,6 miliardi di ISK a favore della Banca d'Islanda. L'obbligazione era garantita dalle stesse attività contenute nel portafoglio di prestiti ipotecari delle obbligazioni garantite emesse in passato da Glitnir, o da attività analoghe, ed era assistita da garanzia supplementare con un rapporto prestito/valore (loan-to value, LTV) pari al 70 % (15). L'obbligazione, con scadenza decennale, presentava un tasso di interesse del 4,5 % (indicizzato in base ai prezzi al consumo).

2.3.   ACCORDO DI PRESTITO CONCLUSO CON ARION

(11)

Nell'ottobre 2008 era evidente che Kaupthing non poteva più essere salvata e pertanto l'autorità di vigilanza finanziaria ha assunto il controllo delle operazioni della banca. In conformità alla legge n. 125/2008 sull'autorità per i pagamenti del Tesoro dovuti a circostanze inabituali sui mercati finanziari ecc. («legge d'emergenza»), approvata il 6 ottobre 2008, l'autorità di vigilanza finanziaria ha deciso di scindere Kaupthing in un'entità bancaria «vecchia» e una «nuova». La nuova banca, in seguito divenuta Arion, ha rilevato in linea di massima la maggior parte delle attività e delle passività nazionali. Tuttavia, le passività garantite nei confronti della Banca d'Islanda e le rispettive garanzie, compreso il portafoglio di prestiti ipotecari, non sono state trasferite (16). La vecchia banca è stata posta sotto la vigilanza di un comitato di risoluzione e sottoposta successivamente a procedure di liquidazione allo scopo di chiudere definitivamente tutte le operazioni.

(12)

Il 3 settembre 2009 Kaupthing, il governo e Arion hanno raggiunto un accordo sulla capitalizzazione di Arion e sulla base di compensazione da Kaupthing ad Arion (l'«accordo di capitalizzazione di Kaupthing»). In base a tale accordo, Kaupthing ha avuto l'occasione di acquisire il controllo di Arion sottoscrivendo nuovo capitale sociale e ha dovuto pagare per il nuovo capitale sociale con gli attivi della vecchia banca (ossia quelli che non erano stati trasferiti ai sensi della decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria sopra descritta).

(13)

Prima che Kaupthing potesse decidere se acquisire o meno una quota maggioritaria di Arion, occorreva raggiungere un accordo con la Banca d'Islanda sulla riscossione dei crediti in essere, in quanto alcune delle attività con cui avrebbe dovuto pagare per il nuovo capitale sociale erano state impiegate come garanzie per prestiti concessi dalla Banca d'Islanda a Kaupthing, compreso il portafoglio di prestiti ipotecari. Pertanto, il 30 novembre 2009 il ministero delle Finanze, la Banca d'Islanda e il comitato di risoluzione di Kaupthing hanno concluso una transazione riguardante la riscossione dei crediti della Banca d'Islanda nei confronti di Kaupthing (la «transazione»). La riscossione dei prestiti overnight era contemplata nell'articolo 3 della transazione, ai cui sensi le parti hanno stabilito che Arion avrebbe rilevato i debiti di Kaupthing nei confronti della Banca d'Islanda emettendo un'obbligazione dell'importo di circa […] (*1) miliardi di ISK, tramite un modulo specifico allegato alla transazione (appendice II), e la Banca d'Islanda avrebbe assegnato a sua volta il portafoglio di prestiti ipotecari ad Arion.

(14)

Il 22 gennaio 2010 Arion e la Banca d'Islanda hanno concluso un accordo di prestito che, a loro avviso, rappresentava il completamento formale dell'articolo 3 della transazione e dell'accordo di capitalizzazione, nel momento in cui i creditori di Kaupthing sono divenuti proprietari di Arion. L'accordo di prestito ha sostituito l'obbligazione summenzionata rispecchiando essenzialmente le condizioni dell'obbligazione, tranne per il fatto che il capitale era denominato in EUR, USD e CHF anziché in ISK. Questa modifica della valuta era in linea con le condizioni della transazione secondo cui, malgrado la denominazione del capitale, Arion avrebbe dovuto pagare interessi e rate in valuta estera nei limiti delle proprie possibilità. La transazione stabiliva inoltre che, qualora Arion non fosse stata in grado di pagare in valuta estera e avesse invece desiderato pagare in ISK, avrebbe dovuto presentare alla Banca d'Islanda una domanda motivata per iscritto.

(15)

L'accordo stipulato prevedeva un prestito settennale, prorogabile due volte su base triennale, per un importo di […] milioni di EUR, […] milioni di USD e […] milioni di CHF. Ad Arion è stato concesso di modificare la combinazione delle valute con cui rimborsare il prestito. Gli interessi passivi erano pari all'EURIBOR/LIBOR più 300 punti base e la Banca d'Islanda ha ottenuto una garanzia reale costituita dal portafoglio di prestiti ipotecari.

3.   LA DENUNCIA

(16)

Secondo il denunciante, gli accordi di prestito tra ISB, Arion e la Banca d'Islanda non sono stati valutati nelle decisioni dell'Autorità con cui sono stati approvati gli aiuti alla ristrutturazione a favore di ISB e Arion (17). Dal momento che in tali casi le misure non sono state considerate, il denunciante ritiene che sia importante conoscere il parere dell'Autorità i) sulla compatibilità di queste presunte misure di aiuto supplementari con l'accordo SEE e ii) sulle conseguenze del fatto che le autorità islandesi non abbiano notificato dette misure.

(17)

Il denunciante sostiene che, quando la Banca d'Islanda ha stipulato gli accordi di prestito con Arion e ISB, ad altre banche islandesi non è stata concessa l'opportunità di ricevere tali finanziamenti dalla Banca d'Islanda o da altre agenzie governative e che, pertanto, l'aiuto era selettivo poiché è stato concesso esclusivamente a talune istituzioni finanziarie che operano nel mercato bancario islandese. A detta del denunciante, tramite la concessione di un prestito a ISB, quest'ultima ha beneficiato di un aiuto per evitare l'esecuzione forzata da parte della Banca d'Islanda sull'emissione di obbligazioni garantite, mentre nel caso di Arion il prestito è stato accordato per garantire un opportuno equilibrio relativamente al rischio valutario della banca. Il denunciante sostiene che altre istituzioni finanziarie, non avendo ricevuto tali aiuti, sono state costrette a cedere attività su mercati che favorivano gli acquirenti.

(18)

Secondo il denunciante gli accordi di prestito hanno attribuito un chiaro vantaggio sotto forma di finanziamenti a lungo termine con tassi preferenziali inferiori ai tassi di mercato e inaccessibili ad altri operatori nel mercato; inoltre, nessun investitore privato avrebbe concluso tali accordi in una fase turbolenta come questa per i mercati finanziari. A sostegno della sua affermazione, secondo cui i tassi di interesse erano inferiori a quelli di mercato in vigore all'epoca, il denunciante ha menzionato i differenziali dei credit default swaps («CDS») del governo islandese nel 2009 e i tassi d'interesse dello stesso anno sulle emissioni obbligazionarie HFF150224 e HFF150434 da parte del Fondo islandese per il finanziamento degli alloggi («HFF»). Secondo la denuncia, le misure avrebbero consolidato ISB e Arion sul mercato bancario, incidendo pertanto sulla posizione di altri operatori del mercato.

(19)

Infine, il denunciante sostiene che i piani di ristrutturazione di ISB e Arion attuati dal governo islandese e considerati aiuti compatibili dall'Autorità a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo SEE, fossero sufficienti per porre rimedio al turbamento dell'economia islandese. Secondo il denunciante, le misure di aiuto supplementari adottate mediante gli accordi summenzionati non erano necessarie, adeguate né proporzionate per risanare il sistema bancario islandese e, pertanto, comportano aiuti di Stato incompatibili.

4.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(20)

Nella decisione n. 208/15/COL, l'Autorità ha valutato innanzitutto se le linee di credito a breve termine concesse dalla Banca d'Islanda a Glitnir e Kaupthing, nonché gli accordi di prestito conclusi dalla Banca d'Islanda con Arion e con ISB potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE e, in caso affermativo, se gli aiuti di Stato si potessero considerare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

(21)

In merito ai prestiti garantiti a breve termine concessi alle banche e ad altre istituzioni finanziarie, l'Autorità ha ritenuto che siano state soddisfatte le condizioni stabilite negli orientamenti sul settore bancario (18) riguardanti il sostegno di liquidità e gli strumenti delle banche centrali. Di conseguenza, l'Autorità ha concluso che le linee di credito a breve termine concesse dalla Banca d'Islanda a Glitnir e Kaupthing non comportavano aiuti di Stato.

(22)

Tuttavia, per quanto concerne gli accordi di prestito conclusi dalla Banca d'Islanda con Arion e con ISB a condizioni asseritamente preferenziali, l'Autorità è giunta alla conclusione preliminare di non poter escludere che tali accordi costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nella decisione n. 208/15/COL sono stati individuati i seguenti aspetti:

i)

l'Autorità ha osservato che il sostegno pubblico concesso da una banca centrale potrebbe essere considerato imputabile allo Stato e costituisce pertanto un trasferimento di risorse statali;

ii)

l'Autorità ha espresso dubbi sulla compatibilità delle misure in esame con il comportamento di un creditore privato che si trovi in una situazione fattuale e giuridica analoga. Di conseguenza la valutazione preliminare dell'Autorità ha indicato che non si può escludere a priori un vantaggio economico a favore di ISB e Arion;

iii)

poiché non è stata fornita alcuna prova tale da dimostrare che gli accordi di prestito a condizioni asseritamente preferenziali sono stati messi a disposizione di tutte le imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella di ISB e Arion, l'Autorità ha ritenuto, in via preliminare, che le misure apparissero selettive;

iv)

infine l'Autorità ha osservato che, sebbene oggi ISB e Arion operino essenzialmente sul mercato islandese, sono comunque attive nella fornitura di servizi finanziari pienamente aperti alla concorrenza e agli scambi commerciali all'interno dello Spazio economico europeo. Pertanto, secondo il parere preliminare dell'Autorità, la misura era tale da provocare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi nello Spazio economico europeo.

(23)

Secondo l'Autorità, occorre che vengano forniti ulteriori elementi di prova per essere in grado di stabilire se le condizioni di prestito si possano considerare compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

(24)

Conseguentemente, in seguito alla sua valutazione preliminare, l'Autorità dubitava che le misure in questione e le condizioni di prestito in particolare costituissero aiuti di Stato e che, qualora lo fossero, si potessero ritenere compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

5.   OSSERVAZIONI DELLA BANCA D'ISLANDA

5.1.   OSSERVAZIONI GENERALI

(25)

La Banca d'Islanda fa presente che la ristrutturazione del sistema finanziario islandese, il suo fondamento giuridico e la sua attuazione da parte del governo sono argomenti che l'Autorità ha già trattato in precedenza, inter alia nelle decisioni sull'aiuto alla ristrutturazione concesso a ISB e Arion. Secondo la Banca d'Islanda, nel caso presente non è logico estrapolare le misure oggetto dell'indagine dal loro contesto e valutarle come strumenti a sé stanti.

(26)

A detta della Banca d'Islanda, non è realistico che una banca centrale escuta garanzie come quelle in oggetto nel caso di Kaupthing (Arion) e ISB. Facendo proprie queste garanzie, la Banca d'Islanda avrebbe assunto il ruolo di una banca commerciale con un portafoglio di prestiti ipotecari tra i maggiori d'Islanda, il che sarebbe stato in contrasto con il suo ruolo di banca centrale. Inoltre esisteva un grave rischio di destabilizzazione per le operazioni di Arion e ISB, cosa che avrebbe compromesso la stabilità finanziaria; l'Autorità deve considerare che la Banca d'Islanda è tenuta per legge a promuovere tale stabilità. Se la Banca d'Islanda avesse riscosso il credito nei confronti di ISB, la liquidità di quest'ultima ne sarebbe stata eccessivamente indebolita, impedendole di operare come una banca sana; di conseguenza, la Banca d'Islanda non sarebbe stata in grado di recuperare interamente il proprio credito.

(27)

La Banca d'Islanda osserva che, purtroppo, gli orientamenti sul settore bancario non contemplano il caso in cui i crediti derivanti da operazioni di politica monetaria diventano inesigibili e una banca centrale è costretta a intervenire per riscuoterli e far proprie le attività garantite. La Banca d'Islanda sostiene che la conversione dei propri crediti in accordi di prestito si debba considerare una normale prosecuzione delle misure dei creditori volte ad ottimizzare i recuperi di crediti derivanti da linee di credito a breve termine e non un nuovo finanziamento concesso ad Arion e ISB.

5.2.   LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

(28)

Per quanto riguarda l'ipotesi che gli accordi di prestito abbiano conferito o meno un vantaggio alle banche, la Banca d'Islanda sostiene in primo luogo che il ritardo iniziale nei pagamenti non comportasse un aiuto di Stato, considerate le circostanze eccezionali in cui si è trovata l'Islanda dopo il crollo del sistema bancario nell'ottobre 2008. Sempre secondo la Banca d'Islanda, non si può ritenere che il regolamento dei pagamenti con ISB nel settembre 2009 e con Kaupthing nel novembre 2009 sia avvenuto in ritardo, poiché il settore bancario islandese era in fase di ristrutturazione globale con l'assistenza dell'FMI e pesavano notevoli incertezze sulla valutazione delle attività delle banche.

(29)

La Banca d'Islanda sottolinea di essere tenuta per legge a tutelare la stabilità finanziaria e monitorare il saldo di valuta estera degli enti creditizi; pertanto aveva l'obbligo giuridico di affrontare la grave situazione vigente all'epoca. In tali circostanze, stipulare gli accordi di prestito era la migliore decisione economica razionale. La Banca d'Islanda precisa inoltre che, se avesse fatto proprie le garanzie, non avrebbe soltanto commesso un atto incompatibile con il proprio ruolo di banca centrale, ma in ultima analisi avrebbe anche recuperato un importo inferiore a quello del credito a breve termine.

(30)

Inoltre, a suo avviso, le condizioni degli accordi di prestito (ossia i tassi di interesse e le garanzie) le erano favorevoli. La Banca d'Islanda si rifà ai dati disponibili su strumenti emessi in tutto il mondo nonché alle condizioni di altri strumenti cui le parti avevano aderito all'epoca (Arion, ISB, Banca d'Islanda, altre istituzioni finanziarie nazionali e lo Stato) (19). Perciò, secondo detta banca, le condizioni degli accordi di prestito erano in entrambi i casi del tutto coerenti con le normali condizioni di mercato di allora e, pertanto, pienamente in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

(31)

In merito alla selettività o meno di tali accordi di prestito, la Banca d'Islanda sostiene che sia stato riservato lo stesso trattamento a tutte le imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, e a tale proposito osserva che anche Straumur, una banca d'investimento privata islandese, ha concluso un accordo con la Banca d'Islanda sul regolamento del proprio debito a breve termine (20). Inoltre, secondo la Banca d'Islanda, la MP Bank non si trovava in una situazione fattuale o giuridica analoga, poiché i suoi debiti a breve termine non erano garantiti da attività paragonabili al portafoglio di prestiti ipotecari, bensì da titoli pubblici come strumenti del Tesoro e strumenti analoghi di garanzia, ossia attività facilmente negoziabili con un valore dato e senza costi connessi o associati all'assegnazione. La Banca d'Islanda respinge quindi l'affermazione secondo cui ad altre banche islandesi sarebbe stata negata l'opportunità di ricevere tali finanziamenti dalla Banca d'Islanda o da altre agenzie governative.

(32)

Infine, la Banca d'Islanda osserva che l'Autorità deve tenere presente che, nel periodo in cui sono stati stipulati gli accordi di prestito, di fatto non c'era concorrenza tra le imprese finanziarie islandesi e altre imprese finanziarie dello Spazio economico europeo. Nel novembre 2008 il parlamento islandese ha adottato la legge n. 134/2008, recante modifica della legge n. 87/1992 sulla valuta estera, che imponeva restrizioni ai movimenti transfrontalieri di capitale e alle relative transazioni in valuta estera, rendendo così impossibile per le entità finanziarie straniere operare in modo concorrenziale sul mercato islandese (21). Perciò, la Banca d'Islanda sostiene che le misure non fossero tali da provocare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo SEE.

(33)

Sulla base di quanto precede, la Banca d'Islanda sostiene che la stipula degli accordi di prestito non possa costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

5.3.   COMPATIBILITÀ

(34)

Nondimeno, qualora l'Autorità dovesse ritenere che le misure costituiscano aiuti di Stato, secondo la Banca d'Islanda esse devono essere considerate compatibili con l'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b), in quanto costituivano parte integrante delle misure necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia islandese ed erano pertanto connesse direttamente alle misure di aiuto alla ristrutturazione approvate dall'Autorità nelle sue decisioni sull'aiuto alla ristrutturazione concesso a ISB e Arion.

6.   OSSERVAZIONI DI ARION

6.1.   OSSERVAZIONI GENERALI

(35)

Anche Arion sostiene che, nel caso in questione, le misure oggetto dell'indagine non possano essere estrapolate dal loro contesto e valutate come strumenti a sé stanti. Inoltre fa presente che l'Autorità ha già indagato in merito e approvato la ristrutturazione e la capitalizzazione di Arion nella relativa decisione sull'aiuto alla ristrutturazione.

(36)

Arion osserva che la denominazione del prestito in valuta estera anziché in ISK era in linea con le condizioni della transazione, in base a cui la banca avrebbe dovuto pagare interessi e rate in valuta estera nei limiti delle proprie possibilità e sarebbe stata autorizzata a pagare in ISK solo in circostanze eccezionali. Arion fa notare inoltre che, ai sensi dell'articolo 4 della transazione, il debitore può, con il permesso del prestatore, modificare intutto o in parte la denominazione del debito; pertanto le condizioni dell'accordo di prestito sono pienamente conformi a quelle della transazione. Arion sottolinea che l'Autorità ha già esaminato e approvato le condizioni della transazione nella sua decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion (22).

(37)

Secondo Arion, la descrizione dell'Autorità contenuta nella decisione n. 208/15/COL, secondo cui la situazione di Arion senza il portafoglio di prestiti ipotecari sarebbe stata «esile», non è corretta. Detto portafoglio era in effetti un'attività preziosa, in quanto comprendeva prestiti di alcuni dei clienti principali di Arion, che ne aveva anche pagato gli interessi. In base alla transazione (e non alla decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria), Kaupthing ha potuto trasferire il portafoglio di prestiti ipotecari ad Arion nell'ambito della capitalizzazione di quest'ultima. In assenza dell'articolo 3 della transazione (e, di conseguenza, in assenza del trasferimento del portafoglio di prestiti ipotecari), tuttavia, detto portafoglio sarebbe stato sostituito da altre attività al fine di soddisfare i requisiti di capitalizzazione e di ristrutturazione di Arion.

6.2.   LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

(38)

Secondo Arion, la posizione della Banca d'Islanda si potrebbe inquadrare come quella di un creditore privato che recuperi i crediti nei confronti di Kaupthing, come descritto dettagliatamente nella transazione, in conformità alle norme applicabili che disciplinano le procedure di liquidazione (23). La cessione del portafoglio ipotecario in base alla transazione e la stipula dell'accordo di prestito sono state effettuate a condizioni pienamente compatibili con le normali condizioni di mercato vigenti all'epoca. Di conseguenza, la condotta della Banca d'Islanda soddisfa i requisiti del criterio del creditore privato, senza conferire pertanto ad Arion alcun vantaggio che potesse essere considerato aiuto di Stato a qualsiasi titolo.

(39)

Secondo Arion, i punti principali che occorre prendere in considerazione nel valutare se un ipotetico creditore privato avrebbe stipulato o meno la transazione e l'accordo di prestito si possono sintetizzare come segue:

i)

detta stipula era, dal punto di vista economico e funzionale, l'unica opzione sensata a disposizione della Banca d'Islanda che, se invece avesse fatto proprio il portafoglio di prestiti ipotecari, alla fine avrebbe riscosso un importo inferiore a quello del credito a breve termine;

ii)

la Banca d'Islanda, in veste di creditore garantito, aveva esaurito tutte le altre opzioni disponibili all'epoca;

iii)

il debitore (Kaupthing) era stato sottoposto a procedura di liquidazione e, pertanto, il debito a breve termine doveva essere estinto ai sensi della legge fallimentare n. 21/1991;

iv)

le misure erano in linea con l'obiettivo del governo di trasferire la parte domestica delle vecchie entità bancarie a quelle nuove;

v)

la ristrutturazione e la capitalizzazione di Arion rientravano nell'ambito della ristrutturazione globale del settore finanziario;

vi)

le condizioni dell'accordo di prestito, vale a dire i tassi di interesse e la garanzia, erano favorevoli alla Banca d'Islanda. Ciò risulta evidente non solo dalle informazioni disponibili su strumenti emessi in tutto il mondo, ma anche dalle condizioni di altri strumenti cui le parti (ossia Arion, la Banca d'Islanda, altre istituzioni finanziarie nazionali e lo Stato) avevano aderito all'epoca.

(40)

Poiché l'Autorità, nella decisione n. 208/15/COL, ha ritenuto arduo determinare i parametri di riferimento adeguati per i tassi d'interesse durante la crisi finanziaria, Arion ha fornito informazioni sulle emissioni di obbligazioni garantite e di obbligazioni senior non garantite da parte di banche europee durante il periodo in questione. Poiché il prestito concesso dalla Banca d'Islanda è garantito in primo luogo da ipoteche, Arion sostiene che sia comparabile alle obbligazioni garantite che sono state emesse nel 2009 da banche europee utilizzando mutui ipotecari residenziali a titolo di garanzia. Secondo Arion, la serie di dati da essa forniti (24) dimostra che i differenziali di finanziamento che le banche europee stavano pagando variavano dallo 0,1 % all'1,90 % in più rispetto a tassi interbancari, con una mediana del differenziale pari allo 0,72 %. I tassi più elevati per leobbligazioni garantite sono stati pagati dalla Bank of Ireland nel settembre 2009 (1,9 % in più rispetto ai tassi interbancari) e dall'EBS Mortgage finance irlandese (1,75 % in più rispetto ai tassi interbancari) nel novembre 2009. Arion ritiene che sia difficile considerare aiuto di Stato uno strumento di debito garantito da ipoteche e da altre attività di elevata qualità, con un tasso di interesse pari al LIBOR più 300 punti base, mentre allo stesso tempo i costi di finanziamento più elevati di una banca europea con garanzia ipotecaria erano pari ai tassi interbancari maggiorati dell'1,9 %.

(41)

Secondo Arion, la modifica apportata all'accordo di prestito derivante dalle condizioni della transazione e relativa alla denominazione del capitale in EUR, USD e CHF anziché in ISK era favorevole alla Banca d'Islanda. Arion osserva che a partire dall'autunno 2008, ossia da quando è crollato il sistema bancario, in Islanda sono state imposte rigide limitazioni alla circolazione transfrontaliera dei capitali e alle relative transazioni in valuta estera. In tali circostanze, l'applicazione del criterio del creditore privato può solo condurre alla conclusione che un creditore privato avrebbe preferito una denominazione in valuta estera anziché in ISK; pertanto, una simile modifica della denominazione rappresenterebbe un vantaggio per il creditore, non per il debitore.

(42)

Arion opera inoltre un raffronto con la transazione («l'accordo di LBI») stipulata tra la «nuova» Landsbankinn («NBI») e la «vecchia» Landsbankinn («LBI») nel dicembre 2009. L'accordo di LBI prevedeva l'emissione, da parte di NBI e a favore di LBI, di un titolo obbligazionario senior garantito e denominato in EUR, GBP e USD, per un importo di 247 miliardi di ISK in valuta estera e per un periodo di dieci anni. Inoltre, all'inizio del 2013 è stata emessa un'obbligazione contingente del valore di 92 miliardi di ISK in valuta estera. Queste obbligazioni senior garantite costituivano un corrispettivo delle attività e delle passività trasferite il 9 ottobre 2008 da LBI per mezzo della decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria sulla cessione delle attività e delle passività da LBI a NBI. Tali obbligazioni senior garantite scadranno nell'ottobre 2018 e non prevedono pagamenti rateali per i primi cinque anni; i tassi di interesse sono pari all'EURIBOR/LIBOR più 175 punti base per i primi cinque anni e all'EURIBOR/LIBOR più 290 punti base per gli altri cinque. I titoli sono garantiti da insiemi di prestiti concessi alla clientela di Landsbankinn (25).

(43)

Secondo Arion, le condizioni dell'accordo di LBI si possono considerare direttamente paragonabili a quelle dell'accordo di prestito. Le differenze si possono sintetizzare come segue:

i)

un margine di 175-290 punti base (prestatore privato) contro un margine di 300 punti base (Banca d'Islanda) in base all'accordo di prestito;

ii)

un capitale quasi pari all'equivalente di 350 miliardi di ISK (prestatore privato) contro […] miliardi di ISK (Banca d'Islanda) in base all'accordo di prestito;

iii)

un insieme di prestiti garantiti concessi ai clienti (prestatore privato) contro un insieme diversificato di esposizioni nazionali su ipoteche pubbliche, comunali e residenziali (Banca d'Islanda) in base all'accordo di prestito.

(44)

Secondo Arion, le differenze suddette tra i due casi in esame sono tutte a vantaggio dell'accordo di prestito e della Banca d'Islanda, consistendo in un tasso d'interesse più elevato, in un importo inferiore del capitale e un insieme di garanzie più solido, malgrado il prestatore sia, nel caso presente, un soggetto privato. Ne consegue che le condizioni del finanziamento concesso ad Arion in base all'accordo di prestito sono in linea con quelle diffuse all'epoca sul mercato.

(45)

In sintesi, Arion sostiene dunque che la stipula dell'accordo di prestito tra la Banca d'Islanda e Arion non possa costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

6.3.   COMPATIBILITÀ

(46)

Qualora l'Autorità, nonostante gli argomenti sopra presentati, dovesse ritenere che le misure costituiscano aiuti di Stato, secondo Arion tali misure sono compatibili con l'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera b).

(47)

Poiché le misure in questione formavano una parte inseparabile della capitalizzazione definitiva di Arion e del suo piano di ristrutturazione presentato all'Autorità, Arion sostiene che tali misure non si possano separare dalla valutazione complessiva effettuata dall'Autorità nel caso in oggetto. Esse sono pertanto considerate nella decisione dell'Autorità sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion.

(48)

Arion è altresì del parere che, qualora l'Autorità ritenesse possibile rivedere una parte specifica di una transazione che è stata già esaminata e approvata dall'Autorità nella sua decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion, allora l'Autorità dovrebbe tenere conto di tutta la situazione fattuale e giuridica. La valutazione dell'Autorità sulla compatibilità delle misure in questione dovrebbe essere pertanto in linea con la valutazione contenuta nella decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion, in particolare per quanto riguarda il soddisfacimento dei criteri degli orientamenti in materia di aiuti di Stato.

7.   OSSERVAZIONI DI ISB

(49)

ISB ha fornito informazioni in merito alle condizioni di obbligazioni europee analoghe garantite da attività all'epoca della stipula dell'accordo con la Banca d'Islanda. Secondo ISB, in quel periodo queste obbligazioni venivano scambiate con un premio di 40-80 punti base contro titoli garantiti dallo Stato. ISB ha riportato un grafico che mostra i dati a partire dal 2009 per tre paesi (Francia, Germania e Spagna) sulla differenza tra gli spread delle obbligazioni garantite e gli spread sovrani. I differenziali sugli indici iBoxx (26) per le obbligazioni garantite sono costituiti da una media ponderata di tutte le obbligazioni garantite in essere emesse da quei paesi con una durata media degli indici compresa tra i cinque e i sette anni.

Image

(50)

Come si può vedere dal grafico, in questo periodo la fluttuazione del differenziale è stata considerevole e, nel caso della Spagna, attualmente segna valori negativi. Nel 2009 la differenza dello spread per questi tre paesi era compresa tra 40 e 160 punti base.

II.   VALUTAZIONE

1.   LA PRESENZA DI AIUTI DI STATO

(51)

Nei capitoli seguenti l'Autorità valuterà se gli accordi di prestito stipulati dalla Banca d'Islanda con ISB e con Arion costituiscano o meno un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(52)

A norma di detto articolo, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni: la misura i) viene concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) conferisce un vantaggio economico a un'impresa; iii) è selettiva e iv) può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra parti contraenti.

(53)

In via preliminare, occorre ricordare che per la politica monetaria non è prevista alcuna esenzione generale dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (27). Infatti l'esclusione del sostegno di liquidità dall'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato, menzionata precedentemente al punto (21), è limitata alle misure che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 51 degli orientamenti dell'Autorità sul settore bancario del 2008 e al paragrafo 62 degli orientamenti dell'Autorità sul settore bancario del 2013 (28). Ciò non implica chetutti gli interventi delle banche centrali siano esclusi dal campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Nel caso in oggetto, l'Autorità ritiene che la concessione di prestiti a lungo termine da parte della Banca d'Islanda non soddisfi le condizioni stabilite nei paragrafi summenzionati degli orientamenti sul settore bancario del 2008 e del 2013, dal momento che le misure erano collegate a quelle di ristrutturazione concesse alle due banche. Pertanto, l'Autorità deve valutare le misure in base alle condizioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

1.1.   PRESENZA DI RISORSE STATALI

(54)

Ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, costituisce aiuto di Stato una misura concessa dallo Stato o mediante risorse statali.

(55)

Lo Stato, ai fini dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, comprende tutti gli organi dell'amministrazione statale, dal governo centrale alle municipalità o al livello amministrativo più basso, così come imprese ed enti pubblici (29).

(56)

Le misure in esame consistono in accordi di prestito stipulati dalla Banca d'Islanda con Arion e con ISB a condizioni asseritamente preferenziali.

(57)

Per stabilire se la concessione di prestiti a lungo termine da parte della Banca d'Islanda comporti o meno l'utilizzo di risorse statali, occorre valutare se le misure adottate da una banca centrale possano essere considerate imputabili allo Stato. Le banche centrali sono generalmente indipendenti dal governo centrale. Tuttavia, il fatto che un'istituzione del settore pubblico sia o meno autonoma è irrilevante (30); inoltre è generalmente riconosciuto che le banche centrali svolgono una funzione pubblica. L'Autorità osserva che, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il sostegno finanziario fornito da un'istituzione con finalità pubblica può comportare la concessione di un aiuto di Stato (31). Il sostegno pubblico accordato da una banca centrale può dunque essere considerato imputabile allo Stato e pertanto qualificarsi come aiuto di Stato (32). Infatti, in base agli orientamenti sul settore bancario del 2013, i finanziamenti concessi da una banca centrale a enti creditizi specifici implicano generalmente il trasferimento di risorse statali (33).

(58)

Tuttavia, al di là di queste osservazioni, non è necessario stabilire se gli accordi di prestito in questione siano stati concessi dallo Stato o mediante risorse statali, considerando la conclusione raggiunta nella sezione successiva, in base a cui le misure non hanno conferito un vantaggio economico alle banche.

1.2.   VANTAGGIO

(59)

Per costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, le misure devono conferire un vantaggio a un'impresa.

(60)

Un vantaggio, ai sensi di detto articolo, è un vantaggio economico che un'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato e che la pone in una posizione più favorevole rispetto ai suoi concorrenti. Non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa (34). Per costituire aiuto, la misura può consistere nella concessione di un vantaggio economico positivo o in un intervento che mitighi gli oneri economici. Questo secondo caso rappresenta una vasta categoria che comprende qualsiasi misura di attenuazione degli oneri che normalmente graverebbero sul bilancio dell'impresa. In ultima analisi, per determinare se la stipula degli accordi di prestito conferisca o meno un vantaggio a ISB e Arion, occorrerà verificare se un creditore privato di dimensioni comparabili a quelle dell'ente pubblico e operante nelle stesse condizioni di mercato avrebbe concesso un prestito analogo a condizioni analoghe.

(61)

Per stabilire se un ente pubblico abbia agito o meno come qualsiasi operatore in un'economia di mercato, devono essere presi in considerazione solo i benefici e gli obblighi connessi al ruolo dello Stato o dell'ente pubblico nellasua qualità di operatore economico, ad esclusione di quelli connessi al suo ruolo di potere pubblico (35). Inoltre, per stabilire se l'intervento dello Stato sia conforme alle condizioni di mercato, occorre effettuare una valutazione ex ante tenendo conto esclusivamente delle informazioni disponibili alla data in cui l'intervento è stato deciso. In assenza di specifiche informazioni di mercato relative a una data operazione di finanziamento del debito, la conformità dello strumento di credito con le condizioni di mercato può essere determinata sulla base di un confronto con operazioni di mercato analoghe, ossia tramite un'analisi comparativa.

(62)

Il criterio del creditore privato, sviluppato e perfezionato dai giudici dell'Unione europea (36), serve a stabilire se le condizioni di rimborso di un credito pubblico, eventualmente mediante la ristrutturazione dei pagamenti, costituiscano un aiuto di Stato. Qualora lo Stato si trovi non nella posizione di investitore o promotore di un progetto, bensì in quella di creditore che cerchi di ottimizzare il recupero di un credito in essere, un trattamento condiscendente (sotto forma di proroga del pagamento) non può bastare di per sé a far presumere che tale trattamento sia favorevole e configurabile come aiuto di Stato. In tali circostanze, la condotta del creditore pubblico deve essere comparata a quella di un ipotetico creditore privato in una situazione fattuale e giuridica analoga; il punto cruciale consiste nel determinare se un creditore privato avrebbe concesso un trattamento similare a un debitore in circostanze analoghe.

(63)

Prima di valutare gli accordi di prestito, si tratta di capire se il ritardo iniziale nel regolamento dei pagamenti, che si sarebbe protratto all'incirca dall'ottobre 2008 fino alla fine del 2009, possa comportare un aiuto di Stato. In generale, il fatto che un ente pubblico decida di tollerare il rimborso tardivo di un prestito può implicare un vantaggio per il debitore e comportare un aiuto di Stato. Se la concessione di una proroga temporanea del pagamento è probabilmente conforme alla condotta di un creditore privato e pertanto non implicherebbe un aiuto di Stato, tale condotta, inizialmente in linea con le condizioni del mercato, si convertirebbe in un aiuto di Stato in caso di ritardo prolungato del pagamento (37).

(64)

Dal punto di vista di un creditore privato, l'esecuzione forzata di un credito divenuto esigibile rappresenta evidentemente la norma; ciò vale anche se l'impresa debitrice è in difficoltà finanziarie e in caso di insolvenza. Generalmente, in tali circostanze, i creditori privati non intenderanno accordare un'ulteriore proroga del pagamento se ciò non determina un chiaro vantaggio per loro; al contrario, a un debitore incorso in difficoltà finanziarie verrebbero concessi ulteriori prestiti soltanto a condizioni più rigorose, ossia ad un tasso d'interesse più elevato o in presenza di garanzie più estese, dal momento che il rimborso è a rischio. Sono ammissibili eccezioni in singoli casi in cui la mancata esecuzione forzata del credito sembra essere l'alternativa economicamente più sensata, per esempio se tale soluzione offre prospettive chiaramente migliori, permettendo di recuperare una quota considerevolmente maggiore dei crediti rispetto ad altre alternative possibili o se in tal modo si possono evitare perdite conseguenti ancora maggiori. In talune circostanze, può essere nell'interesse di un creditore privato mantenere in funzione l'attività commerciale della società debitrice anziché liquidarne le attività, riscuotendo solo una parte del credito. Di norma, quando un creditore privato accetta di astenersi in toto dall'esecuzione forzata del proprio credito, chiede al debitore di fornire ulteriori garanzie. Se ciò non è possibile, per esempio nel caso di un debitore in difficoltà finanziarie, il creditore privato cercherà di assicurarsi la massima compensazione qualora le condizioni finanziarie del debitore dovessero successivamente migliorare. Se le garanzie del debitore o gli impegni da lui assunti sono insufficienti, in genere un creditore privato non accetterà di stipulare accordi di ristrutturazione del debito o concedere altri prestiti al debitore.

(65)

In merito al ritardo iniziale nel regolamento dei pagamenti, secondo la Banca d'Islanda non si può ritenere che nel caso di ISB nel settembre 2009 e in quello di Kaupthing nel novembre 2009 tale regolamento sia avvenuto in ritardo, considerate le circostanze eccezionali in cui, nell'ottobre 2008, si trovava l'Islanda dopo il crollo del sistema bancario. Nel periodo compreso tra detto crollo e il regolamento dei crediti, il settore bancario islandese era in una fase di ristrutturazione globale con l'assistenza dell'FMI e pesavano notevoli incertezze sullavalutazione equa delle attività delle banche; pertanto alla Banca d'Islanda, in veste di creditore delle banche, occorreva tempo per valutare adeguatamente le attività che servivano come garanzia. L'Autorità ha vagliato queste argomentazioni e ritiene che la Banca d'Islanda abbia agito in conformità al criterio del creditore privato per quanto riguarda il ritardo iniziale.

(66)

Inoltre, l'Autorità deve valutare se un creditore privato che detiene crediti a breve termine nei confronti di banche in situazioni di insolvenza avrebbe acconsentito al trasferimento dei portafogli di prestiti ipotecari alle condizioni di cui sopra e alla conseguente stipula di accordi di prestito con le nuove banche alle stesse condizioni.

(67)

L'Autorità osserva che nell'autunno del 2008, all'indomani del crollo di Glitnir e Kaupthing, la Banca d'Islanda si trovava in una posizione in cui non sarebbe stato realistico aspettarsi di far proprie garanzie come quelle in oggetto nel caso di Arion e ISB. Considerando che i portafogli prestiti costituivano una vasta quota della base di clienti di Arion e ISB, l'escussione di tali garanzie avrebbe potuto mettere a repentaglio la stabilità finanziaria delle due banche e le avrebbe condotte al fallimento. comportando inoltre ulteriori spese amministrative per la Banca d'Islanda. Per di più, se i portafogli prestiti fossero stati offerti in vendita, la Banca d'Islanda non avrebbe avuto alcuna garanzia ragionevole di recuperare il credito, senza contare l'estrema improbabilità che vi fossero investitori con una sufficiente capacità patrimoniale disposti ad acquistare i portafogli suddetti, vista la situazione del mercato in Islanda in quel periodo. Pertanto, se la banca avesse fatto proprio il portafoglio di prestiti ipotecari (escutendo la garanzia o in seguito al fallimento), alla fine avrebbe recuperato un importo inferiore a quello del credito a breve termine.

(68)

Di fronte a tale situazione, la Banca d'Islanda ha deciso dunque di stipulare gli accordi di prestito al fine di assicurarsi il completo pagamento dei suoi crediti e degli interessi senza dover sostenere spese amministrative. Perciò tali accordi sono stati conclusi per ottenere il massimo recupero possibile all'epoca.

(69)

Sulla base di questi elementi, l'Autorità ritiene che la Banca d'Islanda, stipulando gli accordi di prestito, abbia tentato di ottimizzare il recupero dei suoi crediti.

(70)

L'Autorità deve altresì valutare se le condizioni cui erano subordinati tali accordi, e in particolare i tassi d'interesse applicabili, sarebbero state sufficientemente valide per un creditore privato al punto da soddisfare il requisito del relativo criterio.

(71)

Nella decisione n. 208/15/COL, l'Autorità ha rilevato che era difficile determinare i parametri di riferimento adeguati per i tassi d'interesse durante la crisi finanziaria. Rispondendo a questa constatazione, ISB, Arion e la Banca d'Islanda hanno fornito ulteriori informazioni e osservazioni.

(72)

Secondo ISB, i tassi d'interesse sono in linea con quelli vigenti all'epoca per obbligazioni analoghe garantite da attività. I suoi titoli obbligazionari hanno scadenza decennale, con un tasso d'interesse del 4,5 % (indicizzato in base ai prezzi al consumo) e sono assistiti da garanzia supplementare con un rapporto prestito/valore pari al 70 %. Il tasso d'interesse è stato fissato intorno ai 50 punti base in più rispetto alle obbligazioni HFF garantite dallo Stato alla data di emissione. In confronto, i tassi europei comuni di allora per titoli analoghi garantiti da attività ammontavano a 40-80 punti base in più rispetto ai titoli garantiti dallo Stato. ISB ha anche riportato un grafico da cui emerge che nel 2009 le differenze di spread per Francia, Germania e Spagna erano comprese tra 40 e 160 punti base.

(73)

Analogamente, Arion sostiene che il proprio accordo di prestito con la Banca d'Islanda sia stato stipulato a condizioni di mercato e lo confronta, inter alia, con un accordo analogo concluso tra NBI e LBI. Entrambi gli accordi sono stati stipulati all'incirca nello stesso periodo (uno alla fine del 2009 e l'altro all'inizio del 2010), prevedendo condizioni simili per il regolamento dei crediti. Il confronto mostra che le condizioni dell'accordo di prestito relativo ad Arion erano più rigide di quelle contemplate dall'accordo di LBI, che coinvolgeva un prestatore privato: risulta infatti che il secondo accordo prevedeva tassi d'interesse inferiori e riguardava un capitale più elevato, contemplando garanzie più deboli e meno diversificate rispetto all'accordo di prestito di Arion.

(74)

Nella sua lettera del 31 marzo 2015 (38), Arion ha fornito informazioni supplementari sulle emissioni di obbligazioni garantite e di obbligazioni senior non garantite da parte di banche europee durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. Considerando che il prestito concesso dalla Banca d'Islanda è principalmente garantito da ipoteche, Arion lo ritiene comparabile alle obbligazioni garantite emessenel 2009 da banche europee utilizzando mutui ipotecari residenziali a titolo di garanzia. Come accennato sopra, secondo la serie di dati fornita da Arion, i differenziali di finanziamento che le banche europee stavano pagando variavano dallo 0,1 % all'1,90 % in più rispetto ai tassi interbancari, con una mediana del differenziale pari allo 0,72 %. I tassi più elevati per le obbligazioni garantite sono stati pagati dalla Bank of Ireland nel settembre 2009 (1,9 % in più rispetto ai tassi interbancari) e dall'EBS Mortgage irlandese (1,75 % in più rispetto ai tassi interbancari) nel novembre 2009.

(75)

La Banca d'Islanda ritiene inoltre che le condizioni degli accordi di prestito (ossia i tassi di interesse e le garanzie) le fossero favorevoli. A suo avviso, ciò risulta evidente dalle informazioni disponibili su strumenti emessi in tutto il mondo, come documentato da Arion (cfr. sopra) nonché dalle condizioni di altri strumenti sottoscritti all'epoca, tra cui l'accordo di LBI.

(76)

L'Autorità rileva che gli accordi di prestito stipulati tra la Banca d'Islanda e le banche presentano un tasso di interesse pari al LIBOR più 3,00 % e sono garantiti da ipoteche e altre attività. Come dimostrano le informazioni fornite da ISB e Arion, detto tasso di interesse era di gran lunga superiore alla media dei tassi d'interesse praticati allora per strumenti di credito comparabili, superando addirittura i costi di finanziamento più elevati delle altre banche europee dell'epoca in presenza di garanzie ipotecarie (quelli più alti erano praticati dalla Bank of Ireland, con tassi interbancari maggiorati dell'1,9 %). L'Autorità ritiene che le informazioni sugli strumenti di credito comprabili fornite dalle banche siano attendibili e offrano un quadro accurato delle condizioni di mercato del periodo in cui sono stati stipulati gli accordi di prestito. Inoltre, poiché questi tassi d'interesse sono stati concordati da privati, l'Autorità è del parere che, rispetto ai differenziali dei CDS e ai tassi d'interesse sulle obbligazioni HFF menzionati dal denunciante, essi rappresentino un parametro di riferimento più adeguato per determinare i tassi di mercato in vigore all'epoca.

(77)

Per quanto concerne l'accordo di prestito stipulato con Arion, l'Autorità osserva che il prestito era denominato in valuta estera anziché in ISK. Tuttavia, come ha rilevato Arion, questa modifica della denominazione era in linea con le condizioni della transazione, in base a cui Arion avrebbe dovuto pagare interessi e rate in valuta estera nei limiti delle proprie possibilità e avrebbe potuto, previa autorizzazione del prestatore, modificare in tutto o in parte la denominazione del debito. Come è stato osservato più sopra, l'Autorità ha già esaminato e approvato le condizioni della transazione nella sua decisione sull'aiuto alla ristrutturazione concesso ad Arion. Inoltre, come ha fatto presente quest'ultima, a causa delle rigide limitazioni imposte in Islanda alla circolazione transfrontaliera di capitali e alle relative transazioni in valuta estera, un creditore privato avrebbe preferito con tutta probabilità una denominazione in valuta estera anziché in ISK. Pertanto, una simile modifica della denominazione rappresenterebbe un vantaggio per il creditore, non per il debitore.

(78)

Considerando i parametri di mercato di quel periodo e gli elementi di prova presentati, l'Autorità conclude che le condizioni di prestito in generale e i tassi di interesse in particolare degli accordi sarebbero stati ugualmente accettabili per un creditore privato che si fosse trovato in una situazione fattuale e giuridica analoga.

(79)

Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude che gli accordi di prestito tra la Banca d'Islanda e, rispettivamente, ISB e Arion non hanno conferito un vantaggio economico a ISB e Arion.

1.3.   SELETTIVITÀ, DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTI SUGLI SCAMBI TRA PARTI CONTRAENTI

(80)

Per poter essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, la misura deve essere selettiva nonché tale da provocare distorsioni di concorrenza e incidere sugli scambi tra le parti contraenti dell'accordo. Tuttavia, poiché l'Autorità conclude che nel caso in oggetto non sia stato concesso alcun vantaggio economico e che pertanto le condizioni cumulative per l'esistenza di un aiuto di Stato non sono soddisfatte, l'Autorità non deve effettuare altre valutazioni a questo proposito.

2.   CONCLUSIONE

(81)

Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ritiene che gli accordi di prestito stipulati dalla Banca d'Islanda con ISB e Arion non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli accordi di prestito stipulati tra la Banca d'Islanda e, rispettivamente, Íslandsbanki hf. e Arion Banki hf. non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'indagine formale è pertanto chiusa.

Articolo 2

L'Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del Collegio


(1)  Documento n. 684053.

(2)  Documento n. 685741.

(3)  La risposta delle autorità islandesi conteneva lettere della Banca d'Islanda (documento n. 696093), di ISB (documento n. 696092) e di Arion (documento n. 696089).

(4)  Documento n. 709261.

(5)  Documento n. 745267.

(6)  La risposta delle autorità islandesi conteneva lettere della Banca d'Islanda (documento n. 753104) e di Arion (documento n. 753101).

(7)  Documento n. 771173.

(8)  Documento n. 771174.

(9)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 208/15/COL, del 20 maggio 2015, riguardante presunti aiuti di Stato illegali concessi a Íslandsbanki hf. e ad Arion Bank hf. tramite accordi di conversione del prestito a condizioni asseritamente preferenziali («decisione n. 208/15/COL») (GU C 316 del 24.9.2015, pag. 6, e supplemento SEE n. 57 del 24.9.2015, pag. 1). Disponibile all'indirizzo: http://www.eftasurv.int/media/esa-docs/physical/208-15-COL.pdf.

(10)  Documento n. 775870.

(11)  Documento n. 808042.

(12)  Documenti nn. 819287, 819289, 819291, 819293 e 819295.

(13)  Per una sintesi degli sviluppi dei prestiti garantiti, cfr. la relazione annuale 2008 della Banca d'Islanda, pagg. 9-11, disponibile all'indirizzo http://www.sedlabanki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7076.

(14)  Glitnir aveva istituito un programma di obbligazioni in base a cui un portafoglio di prestiti ipotecari veniva venduto al Fondo Glitni banka (GLB) che, in cambio, garantiva i titoli (le obbligazioni di Glitnir) emessi nell'ambito del programma di obbligazioni garantite. Tali obbligazioni non venivano vendute agli investitori, bensì impiegate come garanzie in operazioni pronti contro termine con la Banca d'Islanda. Con decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria del 14 ottobre 2008, tra l'altro, tutte le azioni presenti nel fondo sono state trasferite a ISB. Le obbligazioni garantite in essere (attualmente attribuite a ISB) erano detenute dalla Banca d'Islanda a titolo di garanzia per il debito in essere di Glitnir verso la Banca d'Islanda ed erano pari a circa 55 miliardi di ISK all'epoca della decisione dell'autorità di vigilanza finanziaria. ISB ha dovuto gestire il fondo e onorare tutti i pagamenti relativi al debito originario al fine di proteggere le attività (il portafoglio di prestiti ipotecari) e pagare commissioni a tutte le parti interessate al programma di debito originario. Poiché la gestione del fondo e il rimborso dei prestiti comportavano, com'era prevedibile, costi e complicazioni, ISB ha inteso rinegoziare il debito con la Banca d'Islanda al fine, inter alia, di prorogarne il termine.

(15)  Il rapporto prestito/valore è un termine finanziario usato dai prestatori per esprimere il rapporto percentuale tra un prestito e il valore di un'attività acquistata.

(16)  Cfr. la relazione del ministro delle Finanze sulla ristrutturazione delle banche commerciali, pagg. 13-17, disponibile online all'indirizzo http://www.althingi.is/altext/pdf/139/s/1213.pdf.

(*1)  Le Informazioni tra parentesi quadre sono coperte da segreto professionale.

(17)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 244/12/COL, del 27 giugno 2012, sull'aiuto alla ristrutturazione concesso a Íslandsbanki («decisione sull'aiuto alla ristrutturazione a ISB») (GU L 144 del 15.5.2014, pag. 70 e supplemento SEE n. 28 del 15.5.2014, pag. 1) e decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 291/12/COL, dell'11 luglio 2012, sull'aiuto alla ristrutturazione a favore di Arion Bank («decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion») (GU L 144 del 15.5.2014, pag. 169 e supplemento SEE n. 28 del 15.5.2014, pag. 89), punti 86, 149, 168 e 238.

(18)  Orientamenti sull'applicazione, dal 1o dicembre 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («gli orientamenti sul settore bancario del 2013») (GU L 264 del 4.9.2014, pag. 6 e supplemento SEE n. 50 del 4.9.2014, pag. 1), paragrafo 62, che hanno sostituito gli orientamenti sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie («gli orientamenti sul settore bancario del 2008») (GU L 17 del 20.1.2011, pag. 1 e supplemento SEE n. 3 del 20.1.2011, pag. 1), paragrafo 51.

(19)  Documento n. 819287.

(20)  Cfr. http://www.almchf.com/new-and-events/nr/121

(21)  Causa E-03/11 Pálmi Sigmarsson v Seðlabanki Íslands, Raccolta 2011 della Corte EFTA, pag. 430.

(22)  Decisione sull'aiuto alla ristrutturazione ad Arion, punti 86, 149, 168 e 238.

(23)  La riorganizzazione finanziaria e il fallimento delle istituzioni finanziarie come Kaupthing sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle imprese finanziarie n. 161/2002, che prevede una serie specifica di norme in materia di insolvenza integrate dalle disposizioni generali della legge fallimentare n. 21/1991, applicabile a tutti i casi di bancarotta in Islanda. Per molti aspetti le procedure di liquidazione sono simili a quelle in materia di insolvenza e, di fatto, molte disposizioni della legge fallimentare sono integrate nella legge precedente mediante riferimento, come la trattazione dei crediti e altre disposizioni che garantiscono la parità di trattamento dei creditori.

(24)  Cfr. i piani 1-3 allegati alla lettera di Arion del 31 marzo 2015 (documento n. 753101).

(25)  Documento n. 696088.

(26)  Gli indici iBoxx relativi al mercato obbligazionario sono parametri di riferimento destinati ad un uso professionale e comprendono le emissioni di obbligazioni investment grade liquide.

(27)  Cfr. sentenza Repubblica ellenica contro Commissione, C-57/86, EU:C:1988:284, punto 9.

(28)  Benché gli orientamenti sul settore bancario del 2008 non siano più attualmente in vigore, lo erano all'epoca in cui le misure contestate sono state adottate e, pertanto, l'Autorità le deve applicare nel caso in oggetto.

(29)  Cfr. sentenza Germania contro Commissione, C-248/84, EU:C:1987:437, punto 17.

(30)  Sentenza Air France/Commissione, T-358/94, EU:T:1996:194, punti 58-62.

(31)  Sentenze Italia/Commissione, C-173/73, EU:C:1974:71, punto 16; Steinicke & Weinling/Germania, C-78/76, EU:C:1977:52.

(32)  Cfr. decisione della Commissione 2000/600/CE, del 10 novembre 1999, recante approvazione condizionata dell'aiuto accordato dall'Italia alle banche pubbliche siciliane Banco di Sicilia e Sicilcassa (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21), paragrafi 48 e 49, in cui si riconosce senza ulteriori discussioni che le anticipazioni della Banca d'Italia alle banche in difficoltà costituiscono sostegno finanziario fornito dallo Stato.

(33)  Orientamenti sul settore bancario del 2013, paragrafo 62.

(34)  Sentenza Italia/Commissione, C-173/73, EU:C:1974:71, punto 13.

(35)  Sentenze Commissione/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punti 79, 80 e 81; Belgio/Commissione, C-234/84, EU:C:1986:302, punto 14; Regno del Belgio/Commissione, C-40/85, EU:C:1986:305, punto 13; Spagna/Commissione, cause riunite da C-278/92 a C-280/92, EU:C:1994:325, punto 22; e Germania/Commissione, C-334/99, EU:C:2003:55, punto 134.

(36)  Cfr. sentenze Spagna/Commissione, C-342/96, EU:C:1999:210, punti 46 e segg.; SIC/Commissione, T-46/97, EU:T:2000:123, punti 98 e segg.; DM Transport, C-256/97, EU:C:1999:332, punti 19 e segg.; Spagna/Commissione, C-480/98, EU:C:2000:559,punti 19 e segg.; HAMSA/Commissione, T-152/99, EU:T:2002:188, punto 167; Spagna/Commissione,C-276/02, EU:C:2004:521, punti 31 e segg.; Lenzig/Commissione, T-36/99, EU:T:2004:312, punti 134 e segg.; Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, T-198/01, EU:T:2004:222, punti 97 e segg.; Spagna/Commissione, C-525/04 P, EU:C:2007:698, punti 43 e segg.; Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, T-68/03, EU:T:2007:253; e Buzek Automotive/Commissione, T-1/08, EU:T:2011:216, punti 65 e segg.

(37)  Cfr. conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa DM Transport, C-256/97, EU:C:1998:436, paragrafo 38.

(38)  Documento n. 753101.