ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
20 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione, del 19 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova, che abroga i regolamenti (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1916 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1917 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

27

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1918 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

30

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1919 della Commissione, del 19 ottobre 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la tredicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

33

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1920 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione

34

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1921 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri

38

 

*

Decisione (UE) 2017/1922 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I

41

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [2017/1923]

44

 

*

Decisione n. 2/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2017/1924]

47

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1914 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

relativo all'autorizzazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova, che abroga i regolamenti (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

A norma della direttiva 70/524/CEE, la salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) è stata autorizzata per dieci anni come additivo per mangimi destinati a pollastre destinate alla produzione di uova dal regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione (3) e a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione (4). Successivamente tale additivo è stato inserito nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, è stata presentata una domanda di rivalutazione della salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a pollastre destinate alla produzione di uova. A norma dell'articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione della nuova formulazione della salinomicina sodica 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) e di classificazione di tale additivo nella categoria «coccidiostatici e istomonostatici». In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento, è stata presentata una domanda di riduzione del periodo di sospensione prima della macellazione da uno a zero giorni e di modifica dei livelli massimi di residui («LMR») per tale additivo da 5 μg/kg per tutti i tessuti in condizione umida a: 0,150 mg/kg per il fegato, 0,040 mg/kg per il rene, 0,015 g/kg per il muscolo e 0,150 mg/kg per pelle/grasso. Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel suo parere del 6 dicembre 2016 (5) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) e la salinomicina sodica 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) non hanno effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'utilizzo della salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120 microGranulate) e della salinomicina sodica 200 g/kg (Sacox 200 microGranulate) è efficace per il controllo della coccidiosi nei polli da ingrasso ed essa ritiene che, secondo gli studi condotti, tale conclusione sia estesa alle pollastre destinate alla produzione di uova. L'Autorità è inoltre pervenuta alla conclusione che le stime di esposizione alla concentrazione massima abbiano indicato un periodo di sospensione accettabile di zero giorni e che non sia necessario fissare LMR. Essa ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. L'Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Per ragioni di controllo, gli LMR richiesti dovrebbero tuttavia essere fissati per fegato, rene, muscolo e pelle/grasso. Si è inoltre ritenuto di effettuare, preferibilmente nella seconda parte del periodo di autorizzazione, un monitoraggio sul campo della resistenza dell'Eimeria spp. alla salinomicina sodica.

(6)

Dalla valutazione della salinomicina sodica (Sacox 120 microGranulate e Sacox 200 microGranulate) emerge che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'uso di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

(7)

I regolamenti (CE) n. 1852/2003 e (CE) n. 1463/2004 dovrebbero essere abrogati.

(8)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

I preparati di cui all'allegato, appartenenti alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», sono autorizzati come coccidiostatici nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1852/2003

Il regolamento (CE) n. 1852/2003 è abrogato.

Articolo 3

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1463/2004

Il regolamento (CE) n. 1463/2004 è abrogato.

Articolo 4

Misure transitorie

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 9 maggio 2018 in conformità delle norme applicabili prima del 9 novembre 2017, possono continuare ad essere immessi sul mercato e ad essere utilizzati fino adesaurimento delle scorte.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1852/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che autorizza l'utilizzo per dieci anni di un coccidiostatico nei mangimi (GU L 271 del 22.10.2003, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5).

(5)   EFSA Journal 2017; 15(1):4670.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

(Denominazione commerciale)

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Limiti massimi di residui (LMR) nei pertinenti alimenti di origine animale

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d'umidità del 12 %

Coccidiostatici e istomonostatici

51766

Huvepharma NV

Salinomicina sodica 120 g/kg

(Sacox 120 micro-granulate)

Salinomicina sodica 200 g/kg

(Sacox 200 microGranulate)

Composizione dell'additivo

(Sacox120 microGranulate):

 

salinomicina sodica: 114 -132 g/kg

 

biossido di silicio: 10 -100 g/kg

 

carbonato di calcio: 500 — 700 g/kg

Forma solida

(Sacox 200 microGranulate):

 

salinomicina sodica: 190 -220 g/kg

 

biossido di silicio: 50 -150 g/kg

 

carbonato di calcio: 50 — 150 g/kg

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

salinomicina sodica,

C42H69Na O11,

Numero CAS: 55721-31-8,

sale sodico di un acido polietere monocarbossilico prodotto per fermentazione di Streptomyces azureus (DSM 32267)

Impurezze associate:

≤ 10 mg di elaiofilina/kg di salinomicina sodica

≤ 2 g di 17-epi-20-desossi-salinomicina/kg di salinomicina sodica

≤ 10 g di 20-desossisalinomicina/kg di salinomicina sodica

≤ 10 g di 18,19-diidrosalinomicina/kg di salinomicina sodica

≤ 10 g di salinomicina metilata/kg di salinomicina sodica

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione della salinomicina nell'additivo per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione mediante derivatizzazione post-colonna associata a rilevazione fotometrica (HPLC-PCD-UV-Vis).

Per la quantificazione della salinomicina nelle premiscele e nei mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione mediante derivatizzazione post-colonna associata a rilevazione fotometrica (HPLC-PCD-UV-Vis) — EN ISO 14183.

Polli da ingrasso

50

70

1.

Gli additivi vanno incorporati nei mangimi composti sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l'uso indicare quanto segue:

«Pericoloso per gli equidi e i tacchini.

Alimento per animali contenente uno ionoforo:

può essere controindicato l'uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose (ad esempio tiamulina)».

3.

La salinomicina sodica non va mescolata con altri coccidiostatici.

4.

Il titolare dell'autorizzazione organizza e attua un programma di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato relativo alla resistenza ai batteri e all'Eimeria spp.

5.

Tempo di sospensione di zero giorni.

6.

Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio, degli occhi e della pelle.

9 novembre 2027

150 μg di salinomicina sodica/kg di fegato;

40 μg di salinomicina sodica/kg di rene;

15 μg di salinomicina sodica/kg di muscolo e 150 μg di salinomicina sodica/kg di pelle/grasso.

Pollastre destinate alla produzione di uova

12 settimane

50

50


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1915 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 338/97 mira a proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche e ad assicurarne la conservazione disciplinando il commercio delle specie animali e vegetali elencate nei suoi allegati. Le specie elencate negli allegati comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione sottoscritta nel 1973 (2) («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di esemplari di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d).

(3)

Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 338/97 è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune specie figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno vietare l'introduzione di esemplari delle specie seguenti:

 

Macaca fascicularis dal Laos;

 

Kinyongia fischeri e Kinyongia tavetana dalla Tanzania;

 

Trioceros quadricornis dal Camerun;

 

Hippocampus algiricus da Guinea e Senegal;

 

Ornithoptera priamus dalle Isole Salomone (esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività)

 

Pandinus imperator (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) dal Ghana;

 

Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschi e Phelsuma ravenala dal Madagascar.

(4)

Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97:

Falco cherrug dal Bahrain.

(5)

Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è altresì giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97:

 

Saiga borealis, Cypripedium macranthos, Orchis coriophora, Orchis pallens e Orchis ustulata dalla Russia;

 

Hexaprotodon liberiensis, Cercopithecus pogonias, Cercopithecus preussi, Lophocebus albigena, Euoticus pallidus e Arctocebus calabarensis dalla Nigeria;

 

Profelis aurata, Cercopithecus mona, Cercopithecus petaurista, Perodicticus potto e Chamaeleo gracilis [esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività (con lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm)] dal Togo;

 

Hydrictis maculicollis dalla Tanzania;

 

Zaglossus bartoni da Indonesia e Papua Nuova Guinea;

 

Zaglossus bruijni dall'Indonesia;

 

Alouatta guariba da Argentina, Bolivia e Brasile;

 

Ateles belzebuth da Brasile, Colombia, Ecuador, Perù e Venezuela;

 

Ateles fusciceps da Colombia, Ecuador e Panama;

 

Ateles geoffroyi da Belize, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico e Panama;

 

Ateles hybridus, Lagothrix lugens e Podocnemis lewyana da Colombia e Venezuela;

 

Lagothrix lagotricha da Brasile, Colombia, Ecuador e Perù;

 

Lagothrix poeppigii da Brasile, Ecuador e Perù;

 

Cercopithecus erythrogaster da Benin e Nigeria;

 

Cercopithecus erythrotis da Camerun, Guinea equatoriale e Nigeria;

 

Cercopithecus hamlyni da Repubblica democratica del Congo, Ruanda e Uganda;

 

Colobus vellerosus da Nigeria e Togo;

 

Macaca cyclopis da Giappone e Taiwan (PoC);

 

Piliocolobus badius da Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Senegal e Sierra Leone;

 

Galago matschiei e Balearica regulorum dal Ruanda;

 

Pithecia pithecia e Paleosuchus trigonatus dalla Guyana;

 

Gyps bengalensis da Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambogia, Cina, Iran, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Russia, Thailandia e Vietnam;

 

Gyps indicus dal Pakistan;

 

Gyps tenuirostris da Bangladesh, Cambogia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Thailandia e Vietnam;

 

Leucopternis lacernulatus e Aratinga auricapillus dal Brasile;

 

Bugeranus carunculatus dal Sud Africa;

 

Charmosyna diadema, Hippopus hippopus, Tridacna maxima e Tridacna squamosa dalla Nuova Caledonia;

 

Agapornis nigrigenis da Botswana, Namibia, Zambia e Zimbabwe;

 

Hapalopsittaca amazonina da Colombia, Ecuador e Venezuela;

 

Hapalopsittaca pyrrhops da Ecuador e Perù;

 

Leptosittaca branickii da Colombia, Ecuador e Perù;

 

Poicephalus gulielmi dalla Costa d'Avorio;

 

Poicephalus robustus da Nigeria e Uganda;

 

Psittrichas fulgidus da Indonesia e Papua Nuova Guinea;

 

Uromastyx dispar e Ophrys pallida dall'Algeria;

 

Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi, Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli, Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki, Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectata e Mantella milotympanum dal Madagascar;

 

Trioceros eisentrauti dal Camerun;

 

Phelsuma comorensis, Phelsuma laticauda e Phelsuma v-nigra dalle Comore;

 

Phelsuma dubia da Comore e Madagascar;

 

Boa constrictor dall'Honduras;

 

Python natalensis (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) e Stigmochelys pardalis dal Mozambico;

 

Python reticulatus dalla Malaysia (peninsulare);

 

Python sebae dalla Mauritania;

 

Batagur borneoensis da Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia e Thailandia;

 

Gopherus agassizii dagli Stati Uniti;

 

Gopherus berlandieri da Messico e Stati Uniti;

 

Tridacna derasa da Nuova Caledonia e Filippine;

 

Galanthus nivalis da Bosnia-Erzegovina, Svizzera e Ucraina;

 

Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Dactylorhiza romana, Ophrys holoserica, Ophrys tenthredinifera, Ophrys umbilicata, Orchis italica, Orchis morio, Orchis punctulata, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Cyclamen intaminatum, Cyclamen mirabile, Cyclamen pseudibericum e Cyclamen trochopteranthum dalla Turchia;

 

Cypripedium japonicum da Giappone e Corea del Nord;

 

Cypripedium margaritaceum dalla Cina;

 

Euphorbia guillauminiana, Pachypodium inopinatum, Pachypodium rosulatum e Pachypodium sofiense dal Madagascar;

 

Orchis mascula (esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) dall'Albania;

 

Orchis simia da Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia.

(6)

Le specie Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus e Psittacus erithacus timneh sono state recentemente inserite nell'appendice I della convenzione e nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97. Pertanto, non è più necessario il divieto di introdurre nell'Unione esemplari di tali specie precedentemente elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97:

 

Chitra chitra dalla Malaysia;

 

Manis temminckii dalla Repubblica democratica del Congo;

 

Manis tricuspis dalla Guinea;

 

Macaca sylvanus da Algeria e Marocco;

 

Psittacus erithacus da Benin, Guinea equatoriale, Liberia e Nigeria

 

Psittacus erithacus timneh da Guinea e Guinea-Bissau.

(7)

Le specie Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis e Lithobates catesbeianus sono state radiate dall'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97. Pertanto, non è più necessario il divieto di introdurre nell'Unione esemplari di tali specie precedentemente elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97:

Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis e Lithobates catesbeianus da tutti i paesi di origine.

(8)

Tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni ai fini dell'introduzione nell'Unione sono stati consultati a livello bilaterale o nel quadro dei processi multilaterali previsti dalla convenzione.

(9)

In occasione della 17a conferenza delle parti della convenzione sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura (separazione/raggruppamento/rinominazione di taxa) per gli animali, che dovrebbero essere ripresi nella legislazione dell'Unione. Tali modifiche riguardano le specie Poicephalus robustus/fuscicollis, Calumma linota/linotum, Cordylus/Smaug mossambicus, Cuora bourreti/galbinifrons/picturata, Geochelone/Centrochelys sulcata, Kinixys belliana/nogueyi/zombensis, Pandinus imperator/roesli, Tridacna maxima/noae, Trioceros quadricornis/eisentrauti nonché il nome della classe Actinopteri.

(10)

È pertanto opportuno aggiornare l'elenco delle specie di cui è vietata l'introduzione nell'Unione e, a fini di chiarezza, sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2015/736 della Commissione (3).

(11)

Il gruppo di consulenza scientifica è stato consultato in merito al presente regolamento.

(12)

Le domande di licenza di importazione per esemplari di specie la cui importazione è soggetta a restrizioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97 devono essere trattate dagli Stati membri in conformità dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (4).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata l'introduzione nell'Unione di esemplari di specie della fauna e della flora selvatiche elencate nell'allegato del presente regolamento in provenienza dai paesi di origine ivi indicati.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/736 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

(2)  https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/736 della Commissione, del 7 maggio 2015, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche (GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 25).

(4)  Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 166 del 19.6.2006, pag. 1).


ALLEGATO

I.   Esemplari delle specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'Unione

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d'origine

In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Selvatica

Trofei di caccia

Uzbekistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Selvatica

Trofei di caccia

Bielorussia, Mongolia, Tagikistan, Turchia

a)

Ursidae

Ursus arctos

Selvatica

Trofei di caccia

Canada (Columbia britannica), Kazakhstan

a)

Ursus thibetanus

Selvatica

Trofei di caccia

Russia

a)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

Selvatica

Trofei di caccia

Camerun

a)

II.   Esemplari delle specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 di cui è vietata l'introduzione nell'Unione

Specie

Provenienza

Esemplari

Paese d'origine

In base all'articolo 4, paragrafo 6, lettera:

FAUNA

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bochariensis

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Selvatica

Tutti

Uzbekistan

b)

Hippopotamidae

Hippopotamus amphibius

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

Selvatica

Tutti

Russia

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Felidae

Panthera leo

Selvatica

Tutti

Etiopia

b)

Profelis aurata

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Selvatica

Tutti

Groenlandia

b)

PRIMATES

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo

b)

Macaca fascicularis

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Piliocolobus badius (sinonimo Colobus badius)

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Pitheciidae

Chiropotes chiropotes

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Aquila rapax

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps bengalensis

Selvatica

Tutti

Afghanistan, India

b)

Gyps indicus

Selvatica

Tutti

Afghanistan, India

b)

Gyps rueppellii

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

Selvatica

Tutti

India

b)

Hieraaetus ayresii

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Spizaetus africanus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Guinea, Tanzania, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Torgos tracheliotus

Selvatica

Tutti

Camerun, Sudan, Tanzania

b)

Trigonoceps occipitalis

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Falconidae

Falco chicquera

Selvatica

Tutti

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea, Tanzania, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Selvatica

Tutti

Guinea, Mali, Sud Sudan, Sudan

b)

Balearica regulorum

Selvatica

Tutti

Botswana, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Kenya, Sud Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Agapornis pullarius

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Togo

b)

Coracopsis vasa

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Deroptyus accipitrinus

Selvatica

Tutti

Suriname

b)

Poicephalus fuscicollis

Selvatica

Tutti

Costa d'Avorio, Repubblica democratica del Congo, Guinea, Mali, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

Selvatica

Tutti

Camerun, Congo, Guinea

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Selvatica

Tutti

Colombia

b)

Pyrrhura pfrimeri

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Pyrrhura subandina

Selvatica

Tutti

Colombia

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Bubo lacteus

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Bubo poensis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Glaucidium capense

Selvatica

Tutti

Ruanda

b)

Glaucidium perlatum

Selvatica

Tutti

Camerun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Scotopelia peli

Selvatica

Tutti

Guinea

b)

REPTILIA

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

Selvatica

Tutti

Mali, Sudan

b)

Uromastyx geyri

Selvatica

Tutti

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Chamaeleo africanus

Selvatica

Tutti

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin

b)

Chamaeleo senegalensis

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 6 cm

Benin, Togo

b)

Furcifer labordi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Kinyongia fischeri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Kinyongia tavetana

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Trioceros camerunensis

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros deremensis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Trioceros feae

Selvatica

Tutti

Guinea equatoriale

b)

Trioceros fuelleborni

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Trioceros montium

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros perreti

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros quadricornis

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros serratus

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Trioceros werneri

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Trioceros wiedersheimi

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Cordylidae

Cordylus rhodesianus

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Cordylus tropidosternum

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Cordylus vittifer

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Smaug mossambicus

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Gekkonidae

Phelsuma borai

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma breviceps

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma gouldi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma hoeschi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma ravenalla

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Phelsuma standingi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Varanidae

Varanus albigularis

Selvatica

Tutti

Tanzania

b)

Varanus beccarii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus dumerilii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus exanthematicus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza totale superiore a 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (sinonimo V. karlschmidti)

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus niloticus

Selvatica

Tutti

Benin, Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza totale superiore a 35 cm

Benin

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Togo

b)

Varanus ornatus

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Togo

b)

Varanus salvadorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Varanus spinulosus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

SERPENTES

Boidae

Calabaria reinhardtii

Selvatica

Tutti

Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Colubridae

 

 

 

 

Elapidae

Naja atra

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Naja kaouthia

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Naja siamensis

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Morelia boeleni

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Python bivittatus

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Python molurus

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Python regius

Selvatica

Tutti

Benin, Guinea

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Tutti

Vivi

Tutti

d)

Geoemydidae

Cuora amboinensis

Selvatica

Tutti

Indonesia, Malaysia

b)

Cuora bourreti

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Cuora galbinifrons

Selvatica

Tutti

Cina, Laos

b)

Heosemys annandalii

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Heosemys grandis

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Heosemys spinosa

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Leucocephalon yuwonoi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Malayemys subtrijuga

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Notochelys platynota

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Siebenrockiella crassicollis

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Peltocephalus dumerilianus

Selvatica

Tutti

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

Selvatica

Tutti

Suriname

b)

Testudinidae

Centrochelys sulcata

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Togo

b)

Indotestudo forstenii

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Indotestudo travancorica

Selvatica

Tutti

Tutti

b)

Kinixys erosa

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Togo

b)

Kinixys homeana

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza del carapace superiore a 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Lunghezza del carapace superiore a 5 cm

Benin

b)

Kinixys spekii

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Kinixys zombensis

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Manouria emys

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Manouria impressa

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

Selvatica

Tutti

Repubblica democratica del Congo, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

Selvatica

Tutti

Kazakhstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Pelochelys cantorii

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

AMPHIBIA

ANURA

Conrauidae

Conraua goliath

Selvatica

Tutti

Camerun

b)

Dendrobatidae

Hyloxalus azureiventris

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Ranitomeya variabilis

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Selvatica

Tutti

Perù

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella cowani

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella crocea

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella pulchra

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Mantella viridis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

ACTINOPTERI

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus algiricus

Selvatica

Tutti

Guinea, Senegal

b)

Hippocampus barbouri

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus comes

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus erectus

Selvatica

Tutti

Brasile

b)

Hippocampus histrix

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus kelloggi

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Hippocampus kuda

Selvatica

Tutti

Cina, Indonesia, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

Pandinus roeseli

Selvatica

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Benin, Ghana, Togo

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Ornithoptera priamus

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Ornithoptera priamus

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Isole Salomone

b)

Ornithoptera victoriae

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Prelevati dalla natura e allevati in cattività

Tutti

Isole Salomone

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Selvatica

Tutti

Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

Selvatica

Tutti

Figi, Palau, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

Selvatica

Tutti

Isole Marshall, Isole Salomone, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Isole Marshall, Micronesia, Mozambico, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna noae

Selvatica

Tutti

Figi, Micronesia, Isole Salomone, Vanuatu

 

Tridacna rosewateri

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Tridacna squamosa

Selvatica

Tutti

Cambogia, Figi, Mozambico, Isole Salomone, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Selvatica

Tutti

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

Selvatica

Tutti

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

Selvatica

Tutti

Haiti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Selvatica

Tutti

Isole Salomone

b)

Euphyllia divisa

Selvatica

Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia fimbriata

Selvatica

Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia paraancora

Selvatica

Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia paradivisa

Selvatica

Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Selvatica

Coralli vivi tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Plerogyra discus

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Faviidae

Favites halicora

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Platygyra sinensis

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Blastomussa merleti

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Cynarina lacrymalis

Selvatica

Tutti gli esemplari tranne quelli allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali

Indonesia

b)

Scolymia spp.

Selvatica

Tutti

Tonga

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Selvatica

Tutti

Indonesia

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Selvatica

Tutti

Figi

b)

FLORA

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia banae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia berorohae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia bongolavensis

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia bulbispina

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia duranii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia fianarantsoae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia iharanae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia kondoi

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia labatii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia lophogona

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia millotii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia neohumbertii

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia pachypodioides

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia razafindratsirae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Euphorbia waringiae

Selvatica

Tutti

Madagascar

b)

Orchidaceae

Cypripedium japonicum

Selvatica

Tutti

Cina, Corea del Sud

b)

Cypripedium macranthos

Selvatica

Tutti

Corea del Sud

b)

Cypripedium micranthum

Selvatica

Tutti

Cina

b)

Dendrobium bellatulum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

Selvatica

Tutti

Laos

b)

Dendrobium wardianum

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

Selvatica

Tutti

Belize

b)

Phalaenopsis parishii

Selvatica

Tutti

Vietnam

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Selvatica

Tutti

Mozambico

b)


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1916 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate durante i primi sette giorni di calendario del mese di ottobre 2017, per il sottoperiodo dal 1o dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione «A», fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione «A» presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1o dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli d'importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Origine

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.12.2017 al 28.2.2018

(%)

Argentina

Importatori tradizionali

09.4104

Nuovi importatori

09.4099

Cina

Importatori tradizionali

09.4105

Nuovi importatori

09.4100

0,481701

Altri paesi terzi

Importatori tradizionali

09.4106

Nuovi importatori

09.4102


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1917 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 per il sottoperiodo dal 1o al 31 ottobre 2017 sono, per il numero d'ordine 09.4321, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingentale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine].

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 891/2009 fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine del periodo contingentale 2017/2018 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Periodo contingentale 2017/2018

Domande presentate fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

 

09.4318

Brasile

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Altri paesi terzi

 

09.4321

India

2,631578

Sospese

09.4329

Brasile

 

09.4330

Brasile

disponibile nel 2022/2023 e 2023/2024


«Zucchero Balcani»

Periodo contingentale 2017/2018

Domande presentate fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00

Numero d'ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione (in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

 

09.4326

Serbia

 

09.4327

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

 


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/30


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1918 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione (2) ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3).

(3)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1o al 7 ottobre 2017 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

(5)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, figurano nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018 si applica il coefficiente di attribuzione che figura nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione a norma del regolamento (CE) n. 616/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018, figurano nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018

(kg)

1

09.4211

0,388838

2

09.4212

13 622 005

4 A

09.4214

0,709344

09.4251

20,408202

09.4252

1,407574

6 A

09.4216

0,270271

09.4260

0,297978

7

09.4217

47 043 200

8

09.4218

9 276 800

PARTE B

Numero del gruppo

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2018

(%)

Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1o aprile al 30 giugno 2018

(kg)

5 A

09.4215

0,455581

09.4254

0,479158

09.4255

1,779372

09.4256

6 250 002


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1919 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la tredicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.

(2)

Sulla base delle offerte ricevute per la tredicesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.

(3)

Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tredicesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 17 ottobre 2017, il prezzo minimo di vendita è fissato a 144,05 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).


DIRETTIVE

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/34


DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2017/1920 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2017

che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.3., di detta direttiva, prescrive requisiti particolari in merito alla circolazione di vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1., 18.1.1. o 18.2., di tale direttiva, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici.

(2)

Alcuni Stati membri hanno chiesto requisiti più specifici per la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L., comunemente denominate anche «semi botanici», originarie dell'Unione (di seguito «le sementi specificate»). Tali requisiti dovrebbero garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi che potrebbero essere ospitati dalle sementi specificate.

(3)

Le sementi di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinate alla piantagione e conservate in banche di geni o in collezioni di materiali genetici non dovrebbero essere considerate sementi specificate poiché sono destinate alla ricerca e alla conservazione.

(4)

Dal momento che gli organismi nocivi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle tuber viroid comportano il rischio fitosanitario maggiore per le sementi specificate, e in considerazione dell'analisi del rischio fitosanitario effettuata nel 2015 dall'autorità dei Paesi Bassi per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit(2), è opportuno provvedere a che le sementi specificate siano originarie di zone notoriamente indenni da tali organismi oppure che le sementi specificate e i loro siti di produzione rispondano a specifici requisiti.

(5)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)   PRA EU internal movement of True Potato Seeds of official varieties (analisi del rischio fitosanitario legato alla circolazione nell'UE di semi botanici di varietà ufficiali), NVWA, giugno 2015.


ALLEGATO

L'allegato IV, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE è così modificato:

1)

Il punto 18.3 è sostituito dal seguente:

«18.3.

Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui ai punti 18.1, 18.1.1 o 18.2, del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché delle sementi di Solanum tuberosum L. di cui al punto 18.3.1.

a)

I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi.

b)

I controlli di quarantena di cui alla lettera a) devono:

aa)

essere sorvegliati dal servizio ufficiale di protezione dei vegetali dello Stato membro interessato ed essere effettuati da personale con formazione scientifica di tale servizio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;

bb)

essere effettuati in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale, compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;

cc)

essere effettuati su ogni unità del materiale,

mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,

mediante esame condotto secondo metodi adeguati, presentati al comitato di cui all'articolo 18, e relativo:

nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:

Andean potato latent virus,

Arracacha virus B. oca strain,

Potato black ringspot virus,

Potato spindle tuber viroid,

Potato virus T,

Andean potato mottle virus,

virus della patata A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e Potato leaf roll virus,

Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,

nel caso di sementi di Solanum tuberosum L., ad eccezione delle sementi di cui al punto 18.3.1, almeno ai virus e viroidi summenzionati;

dd)

mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi che hanno causato tali sintomi.

c)

Qualsiasi materiale non risultato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi di cui alla medesima lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.

d)

Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa il servizio ufficiale di protezione dei vegetali del proprio Stato membro.»;

2)

dopo il punto 18.3 è inserito il seguente punto 18.3.1:

«18.3.1.

Sementi di Solanum tuberosum L., ad eccezione dei vegetali di cui al punto 18.4.

Constatazione ufficiale che le sementi:

provengono da vegetali conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 18.1, 18.1.1, 18.2 e 18.3,

e

a)

sono originarie di zone notoriamente indenni da Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle tuber viroid,

oppure

b)

rispondono a tutti i seguenti requisiti:

i)

sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui alla lettera a);

ii)

sono state prodotte in un sito in cui sono state realizzate tutte le seguenti azioni:

1)

separazione del sito da altre solanacee e piante ospiti di Potato spindle tuber viroid;

2)

prevenzione di qualsiasi contatto con personale e oggetti quali attrezzi, macchinari, veicoli, recipienti e materiale d'imballaggio provenienti da altri siti che producono solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid, o adozione di misure igieniche adeguate concernenti il personale o gli oggetti provenienti da altri siti che producono piante solanacee e altre piante ospiti di Potato spindle tuber viroid al fine di prevenire le infezioni;

3)

impiego esclusivo di acqua esente da tutti gli organismi nocivi di cui al presente punto.»


DECISIONI

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/38


DECISIONE (UE) 2017/1921 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

(2)

A norma dell'articolo 221 dell'accordo, è opportuno istituire un elenco di quindici persone con conoscenze o esperienza specifiche in materia di diritto e commercio internazionale, che sono disposte a esercitare la funzione di arbitro. Essa è necessaria per applicare le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie previste dall'accordo.

(3)

Il 17 novembre 2017, alla sua quarta riunione, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE («Consiglio congiunto») dovrà adottare una decisione relativa all'istituzione di detto elenco.

(4)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), nel Consiglio congiunto l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri sostengono la posizione dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

(5)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE alla quarta riunione del 17 novembre 2017 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri, si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

del…

per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di arbitri

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di quindici arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, allegato alla presente decisione è adottato dalle parti.

Articolo 2

Il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può modificare l'elenco di arbitri allegato alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …

Fatto a …,

Per gli Stati del CARIFORUM

Per la parte UE


ALLEGATO

Elenco degli arbitri di cui all'articolo 221, paragrafo 1, dell'accordo

Arbitri selezionati dagli Stati CARIFORUM:

 

Signora Tracy BENN-ROBERTS (Antigua e Barbuda)

 

Signora Nicole FOSTER (Barbados)

 

Signora Bertha COOPER — ROSSEAU (Bahamas)

 

Signora Michelle A. BROWN (Giamaica)

 

Signora Fabiola MEDINA GARNES (Repubblica dominicana)

Arbitri selezionati dall'UE:

 

Signor Jacques BOURGEOIS (Belgio)

 

Signor Claus — Dieter EHLERMANN (Germania)

 

Signor Pieter Jan KUIJPER (Paesi Bassi)

 

Signor Giorgio SACERDOTI (Italia)

 

Signor Ramon TORRENT (Spagna)

Arbitri selezionati dalle parti:

 

Signor Frederick ABBOTT (Stati Uniti d'America)

 

Signor James BACCHUS (Stati Uniti d'America)

 

Signor Armand DE MESTRAL (Canada)

 

Signor Claudia OROZCO (Colombia)

 

Signor Helge SELAND (Norvegia)


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/41


DECISIONE (UE) 2017/1922 DEL CONSIGLIO

del 16 ottobre 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è stato applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

(2)

A norma dell'articolo 229, paragrafi 1 e 2, dell'accordo, il Consiglio congiunto CARIFORUM-UE («Consiglio congiunto») può adottare decisioni che sono vincolanti per le parti e per gli Stati del CARIFORUM firmatari, che adottano tutte le misure necessarie per dare a esse attuazione conformemente alle norme interne di ciascuna parte e di ciascuno Stato del CARIFORUM firmatario.

(3)

Il 17 novembre 2017, alla sua quarta riunione, il Consiglio congiunto dovrà adottare una decisione relativa alla modifica dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo («allegato IX») che comprende un elenco di paesi e territori d'oltremare («PTOM»).

(4)

Considerando il cambiamento di status di tre territori, tale modifica mira ad aggiornare l'elenco dei PTOM di cui all'allegato IX del protocollo I e lo armonizza con quello di cui all'allegato II del trattato.

(5)

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), nel Consiglio congiunto l'Unione è rappresentata dalla Commissione. Gli Stati membri sostengono la posizione dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

(6)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio congiunto.

(7)

La posizione dell'Unione in sede di Consiglio congiunto dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio congiunto CARIFORUM-UE alla quarta riunione del 17 novembre 2017 per quanto riguarda la modifica dell'allegato IX del protocollo I dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio congiunto CARIFORUM-UE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 ottobre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 289 del 30.10.2008, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE N. …/2017 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE

istituito dall'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra,

del …

concernente la modifica dell'allegato IX del protocollo I: Paesi e territori oltremare

IL CONSIGLIO CONGIUNTO CARIFORUM-UE,

visto l'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 41 del protocollo I,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo I dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, definisce i paesi e territori d'oltremare (PTOM) come i paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX.

(2)

A seguito del cambiamento dello status di Mayotte (1) e di Saint-Barthélemy (2) e dell'entrata in vigore della decisione 2013/755/UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (3), l'elenco dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato IX del protocollo I dell'accordo dovrebbe essere aggiornato,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX del protocollo I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a …,

Per gli Stati del CARIFORUM

Per la parte UE


(1)  Decisione 2012/419/UE del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte (GU UE L 204 del 31.7.2012, pag. 131).

(2)  Decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, del 29 ottobre 2010, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, dell'isola di Saint-Barthélemy (GU UE L 325 del 9.12.2010, pag. 4).

(3)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU UE L 76 del 15.3.2014, pag. 56).


ALLEGATO IX del protocollo I

Paesi e territori d'oltremare

Ai fini del presente protocollo, per «paesi e territori d'oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui all'allegato II del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, elencati in appresso:

(Questo elenco non pregiudica lo status di questi paesi e territori né la sua evoluzione)

1.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno di Danimarca:

Groenlandia.

2.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con la Repubblica francese:

Nuova Caledonia e dipendenze,

Polinesia francese,

Saint Pierre e Miquelon,

Saint-Barthélemy,

Terre australi ed antartiche francesi,

Wallis e Futuna.

3.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno dei Paesi Bassi:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Sint Eustatius,

Sint Maarten.

4.

Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

Anguilla,

Bermuda,

Isole Cayman,

Isole Falkland,

Isole Georgia del sud e Sandwich australi,

Montserrat,

Pitcairn,

Sant'Elena e dipendenze,

Territori dell'Antartico britannico,

Territori britannici dell'Oceano indiano,

Isole Turks e Caicos,

Isole Vergini britanniche.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/44


DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 2 ottobre 2017

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [2017/1923]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

(1)

l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.

(2)

Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).

(3)

A norma dell'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.

(4)

Il 29 novembre 2012 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2012 (2), che concede una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.

(5)

Al fine di consentire un utilizzo efficace e completo del contingente disponibile, Mauritius, Seychelles e Madagascar hanno chiesto una deroga che copra i quantitativi annui di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e di 2 000 tonnellate di filetti di tonno importati nell'Unione dal 1o gennaio 2018.

(6)

Dato che il contingente annuo è concesso automaticamente su richiesta degli Stati dell'ESA, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale assegni il quantitativo globale a detti Stati. Occorre dunque concedere una deroga agli Stati dell'ESA in relazione alle 8 000 tonnellate di conserve di tonno e alle 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

(7)

Il riferimento alle «conserve di tonno» all'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale va inteso come comprensivo del tonno conservato in olio vegetale o in altri modi. Per questi tipi di tonno l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3) («nomenclatura combinata»), fa riferimento al termine «conserve». Il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sottovuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. È opportuno quindi utilizzare il termine «conserve di tonno».

(8)

A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, affinché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, il tonno non originario ammesso nella produzione di conserve di tonno dei codici NC 1604 14 21, 31 e 41, 1604 14 28, 38 e 48, ex 1604 20 70 e di filetti di tonno del codice NC 1604 14 26, 36 e 46 è il tonno delle voci SA 0302 o 0303.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4) stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(10)

La deroga deve essere concessa per un periodo di cinque anni, come previsto all'articolo 42, paragrafo 10, lettera a), del protocollo n. 1 dell'APE interinale.

(11)

Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell'ESA comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 8, dello stesso protocollo, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce SA 0302 o 0303, sono considerati originari di uno Stato dell'ESA alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 4 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti da uno Stato dell'ESA che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

1.   Le autorità doganali degli Stati dell'ESA effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

2.   Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di tali paesi trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

3.   Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

 

«Derogation — Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017 »;

 

«Dérogation — Décision no 1/2017 du comité de coopération couanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 »;

Articolo 5

1.   Gli Stati dell'ESA e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.

2.   Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2018.

Fatto ad Antananarivo, il 2 ottobre 2017

Sig. M. R. NABEE

Rappresentante dell'ESA

a nome degli Stati dell'ESA

Sig. J. G. SANCHEZ

Commissione europea

a nome dell'Unione europea


(1)   GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

(2)  Decisione n. 1/2012 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 29 novembre 2012, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 38).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Peso netto

(tonnellate)

09.1618

1604 14 21 , 31 e 41

1604 14 28 , 38 e 48

ex 1604 20 70  (1)

Conserve di tonno (2)

1.1.2018 — 31.12.2018

8 000

1.1.2019 — 31.12.2019

8 000

1.1.2020 — 31.12.2020

8 000

1.1.2021 — 31.12.2021

8 000

1.1.2022 — 31.12.2022

8 000

09.1619

1604 14 26 , 36 e 46

Filetti detti «loins»

1.1.2018 — 31.12.2018

2 000

1.1.2019 — 31.12.2019

2 000

1.1.2020 — 31.12.2020

2 000

1.1.2021 — 31.12.2021

2 000

1.1.2022 — 31.12.2022

2 000


(1)  Codici TARIC 1604207030, 1604207040, 1604207050, 1604207092 e 1604207094.

(2)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.


20.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/47


DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 2 ottobre 2017

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione della Repubblica di Maurizio con riguardo al tirsite salato [2017/1924]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.

(2)

Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).

(3)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a tali norme di origine sono concesse se giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti negli Stati dell'ESA.

(4)

Maurizio ha richiesto una deroga alle norme di origine relativamente a 120 tonnellate di tirsite salato del codice NC 0305 69 80 importato nell'Unione dall'aprile 2017 all'aprile 2018, a norma del protocollo n. 1, articolo 42, dell'APE interinale. Maurizio indica nella domanda che non vi è disponibilità di tirsite originario dell'UE o di Maurizio e che il tirsite proveniente da altri Stati ACP non soddisfa i requisiti di qualità e regolarità dell'approvvigionamento. Maurizio deve pertanto procurarsi tirsite non originario per la propria industria di trasformazione.

(5)

La deroga contribuirebbe allo sviluppo di piccole e medie imprese e consentirebbe la diversificazione del settore ittico mauriziano, basato principalmente sui prodotti a base di tonno. Maurizio ha indicato che il valore delle esportazioni previste nell'ambito della deroga ammonta a 468 000 EUR. Il valore delle importazioni dei prodotti della pesca di cui al capo 03 del SA da Maurizio nell'Unione nel 2015 ammontava a 21 571 300 EUR. I modesti quantitativi, che rappresentano solo il 2,15 % in valore, e il periodo limitato richiesto per la deroga non sono tali da causare un grave pregiudizio a un settore economico dell'Unione o di uno o più Stati membri.

(6)

È pertanto opportuno concedere a Maurizio, limitatamente a un periodo di un anno, una deroga per 120 tonnellate di tirsite salato che consenta di rispettare la capacità dell'industria esistente di continuare le sue esportazioni nell'Unione.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per il quale è concessa la deroga prevista dalla presente decisione.

(8)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità di Maurizio comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, dello stesso protocollo, il tirsite salato della voce SA 0305 69 (codice NC 0305 69 80) ottenuto da tirsite non originario della voce SA 0303 89 è considerato originario di Maurizio ai sensi delle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica al prodotto e al quantitativo stabilito nell'allegato della presente decisione proveniente da Maurizio, dichiarato per l'immissione in libera pratica nell'Unione per un periodo limitato a un anno a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Il quantitativo di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Le autorità doganali di Maurizio effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di Maurizio trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision No 2/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017 »;

«Dérogation — Décision no 2/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017 ».

Articolo 6

1.   Maurizio e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.

2.   Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 2 ottobre 2017.

Fatto ad Antananarivo, il 2 ottobre 2017

Sig. M. R. NABEE

Rappresentante degli Stati dell'ESA

a nome degli Stati dell'ESA

Sig. J. G. SANCHEZ

Commissione europea

a nome dell'Unione europea


(1)   GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

N. d'ordine

Codice NC

Codice TARIC

Designazione delle merci

Periodo

Peso netto

(tonnellate)

09.1611

ex 0305 69 80

25

Tirsite, salato

2.10.2017 — 1.10.2018

120