ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 259

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
7 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1798 della Commissione, del 2 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso ( 1 )

2

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria ( 1 )

11

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione, del 29 giugno 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

14

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1801 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

18

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1802 del comitato politico e di sicurezza, del 28 settembre 2017, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

20

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2017/1803 della Commissione, del 3 ottobre 2017, sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale [notificata con il numero C(2017) 6504]

21

 

*

Raccomandazione (UE) 2017/1804 della Commissione, del 3 ottobre 2017, relativa all'attuazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen

25

 

*

Raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione, del 3 ottobre 2017, relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici — Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici ( 1 )

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( GU L 141 del 5.6.2015 )

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/1


Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (1), firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2016, si applica in via provvisoria a decorrere dal 1o novembre 2017, conformemente all'articolo 86, paragrafo 3. In virtù dell'articolo 3 della decisione del Consiglio del 6 dicembre 2016 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo, si applicano a titolo provvisorio le seguenti parti dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Cuba, ma solo nella misura in cui tali parti disciplinino materie rientranti nella competenza dell'Unione, comprese materie rientranti nella competenza dell'Unione di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

parti da I a IV; e

parte V, nella misura in cui le sue previsioni siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo.

Nonostante il primo comma dell'articolo 3, gli articoli seguenti non sono applicati a titolo provvisorio:

articolo 29;

articolo 35;

articolo 55 nella misura in cui riguarda la cooperazione nel settore del trasporto marittimo;

articolo 58;

articolo 71 nella misura in cui riguarda la sicurezza delle frontiere; e

articolo 73 nella misura in cui riguarda la cooperazione in materia di indicazioni geografiche per i prodotti non agricoli.


(1)  GU L 337 I del 13.12.2016, pag. 1.


REGOLAMENTI

7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1798 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c) e d),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 96/8/CE della Commissione (2) stabilisce norme armonizzate sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso e nel suo campo di applicazione rientrano i prodotti definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga la direttiva 96/8/CE e stabilisce prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per varie categorie di alimenti, compresi i prodotti definiti quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Affinché la Commissione adempia all'obbligo di adottare prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, è opportuno basarsi sulle disposizioni della direttiva 96/8/CE, in quanto tali disposizioni hanno garantito in maniera soddisfacente la libera circolazione degli alimenti presentati quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute pubblica.

(3)

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono prodotti complessi, formulati in modo specifico per adulti obesi o in sovrappeso che intendono conseguire una riduzione del peso. La composizione essenziale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso deve soddisfare le esigenze nutrizionali giornaliere di adulti obesi o in sovrappeso in buona salute, nel contesto di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, come stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.

(4)

Al fine di garantire la sicurezza e l'idoneità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, dovrebbero essere stabilite prescrizioni dettagliate in merito alla loro composizione, comprendenti prescrizioni sul valore energetico e sul tenore di macronutrienti e di micronutrienti. Tali prescrizioni dovrebbero basarsi sul più recente parere scientifico a tale riguardo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») (3).

(5)

Al fine di garantire l'innovazione e lo sviluppo dei prodotti, dovrebbe essere possibile aggiungere su base volontaria, ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, ingredienti non disciplinati dalle prescrizioni specifiche del presente regolamento, con particolare riferimento alle fibre alimentari. Tutti gli ingredienti utilizzati per fabbricare i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso dovrebbero essere idonei per adulti obesi o in sovrappeso sani e la loro idoneità dovrebbe essere stata dimostrata, se necessario, da studi adeguati. Agli operatori del settore alimentare incombe la responsabilità di dimostrare tale idoneità e le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, caso per caso, se ciò sia stato dimostrato.

(6)

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Per tener conto della natura specifica dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è opportuno, se del caso, stabilire aggiunte e deroghe a tali norme generali.

(7)

È essenziale che la dichiarazione nutrizionale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso figuri su tali prodotti, al fine di garantire che essa sia correttamente utilizzata da parte sia degli adulti obesi o in sovrappeso sani che consumano gli alimenti in questione sia dei professionisti della sanità che possono fornire un parere sulla loro adeguatezza in determinati casi. Allo scopo di fornire quindi informazioni più complete, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe contenere maggiori indicazioni di quelle richieste dal regolamento (UE) n. 1169/2011. L'obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale dovrebbe inoltre sussistere per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a prescindere dall'imballaggio o dalla dimensione del contenitore; pertanto non dovrebbe applicarsi la deroga di cui all'allegato V, punto 18, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

(8)

Allo scopo di fornire informazioni adeguate e di agevolare il confronto dei prodotti, la dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso dovrebbe essere espressa per porzione e/o per unità di consumo nonché per l'intera razione alimentare giornaliera. Tali informazioni dovrebbero inoltre riferirsi al prodotto pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.

(9)

All'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura l'elenco di un limitato numero di sostanze nutritive che possono essere inserite su base volontaria nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti. L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 contiene un elenco di sostanze che possono essere aggiunte ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alcune delle quali non sono contemplate dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Per garantire la chiarezza giuridica, è opportuno stabilire esplicitamente che la dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può comprendere tali sostanze. In alcuni casi inoltre, informazioni più dettagliate sui carboidrati e sui grassi presenti nel prodotto potrebbero essere utili per i consumatori e per i professionisti della sanità. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire tali informazioni su base volontaria.

(10)

Gli adulti obesi o in sovrappeso sani possono avere esigenze nutrizionali diverse rispetto alla popolazione in generale. A ciò va aggiunto che i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono alimenti che sostituiscono integralmente la razione alimentare giornaliera. Per tali motivi, le informazioni nutrizionali sul valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, espresse come percentuale dei valori relativi all'assunzione giornaliera di riferimento fissati per la popolazione in generale nel regolamento (UE) n. 1169/2011, potrebbero indurre in errore i consumatori e pertanto non dovrebbero essere consentite.

(11)

Diciture relative al contenuto calorico «basso» o «molto basso» dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono fornire informazioni utili ai consumatori. È quindi opportuno stabilire norme su tali diciture volontarie.

(12)

Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono strumenti promozionali utilizzati su base volontaria dagli operatori del settore alimentare nella comunicazione commerciale, in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dato il ruolo particolare dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso nel regime alimentare delle persone che li consumano, l'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute non dovrebbe essere consentito per quanto riguarda tali prodotti. Considerando tuttavia che le informazioni relative alla presenza di fibre alimentari nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere utili per i consumatori, dovrebbe essere adottata una disposizione intesa a consentire, a determinate condizioni, le indicazioni nutrizionali riguardanti l'aggiunta di fibre alimentari.

(13)

La direttiva 96/8/CE ha imposto l'aggiunta di fibre alimentari ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Data la mancanza di prove scientifiche a tale riguardo, nel suo ultimo parere in proposito l'Autorità non è stata in grado di stabilire un tenore minimo per le fibre alimentari. Per tali ragioni è opportuno mantenere la quantità minima di fibre alimentari prevista dalla direttiva 96/8/CE, in caso di aggiunta ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(14)

L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dispone che gli Stati membri applichino la legislazione alimentare e controllino e verifichino il rispetto delle disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In tale contesto, al fine di agevolare il controllo ufficiale efficace degli alimenti sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato tali prodotti dovrebbero fornire alle autorità nazionali competenti un modello dell'etichetta utilizzata e tutte le informazioni pertinenti ritenute necessarie dalle autorità competenti per la verifica della conformità al presente regolamento, a meno che gli Stati membri dispongano di un diverso sistema di controllo efficace.

(15)

Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni che potrebbero comportare un adeguamento tecnico del processo di produzione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi trascorsi cinque anni dalla data della sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti prescrizioni specifiche per quanto riguarda i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso:

a)

prescrizioni in materia di composizione;

b)

prescrizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità;

c)

prescrizioni in materia di notifica per l'immissione del prodotto sul mercato.

Articolo 2

Immissione sul mercato

1.   La denominazione di vendita del prodotto alimentare disciplinato dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 609/2013 è «sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso».

2.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere immessi sul mercato solo se conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Prescrizioni in materia di composizione

1.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni in materia di composizione di cui all'allegato I, tenendo conto delle specifiche di cui all'allegato II.

2.   Le prescrizioni in materia di composizione di cui all'allegato I si applicano agli alimenti pronti per l'uso, commercializzati come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.

3.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono contenere altri ingredienti diversi dalle sostanze elencate nell'Allegato I solo se la loro idoneità è stata stabilita mediante dati scientifici generalmente accettati.

Articolo 4

Prescrizioni specifiche relative alle informazioni sugli alimenti

1.   Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono previste come obbligatorie le seguenti indicazioni complementari:

a)

una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire una riduzione del peso;

b)

una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia;

c)

una dicitura indicante l'importanza di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi;

d)

una dicitura indicante che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali, se utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso;

e)

una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi;

f)

istruzioni per una preparazione adeguata, se necessario, e un'indicazione relativa all'importanza del loro rispetto;

g)

se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g al giorno, una dicitura indicante che l'alimento può avere un effetto lassativo;

h)

se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari.

2.   Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, riportate sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, sono stampate in modo da essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

3.   L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non contengono alcun riferimento al ritmo o all'entità della perdita di peso conseguibili a seguito del loro impiego.

Articolo 5

Prescrizioni specifiche relative alle dichiarazione nutrizionale

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e di ogni vitamina elencate nell'allegato I del presente regolamento e contenute nel prodotto.

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari.

2.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi:

a)

le quantità di grassi e di carboidrati;

b)

le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, se tale indicazione non è prevista dal paragrafo 1 del presente articolo;

c)

la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all'articolo 3, paragrafo 3.

3.   In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nell'etichettatura.

4.   La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della faccia più grande dell'imballaggio o del contenitore.

5.   Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 31 a 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

6.   In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l'intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo dell'alimento pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se opportuno, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml dell'alimento come venduto.

7.   In deroga all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell'allegato XIII di tale regolamento.

8.   Le indicazioni comprese nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti.

Le indicazioni non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione nutrizionale dopo l'ultima voce di tale allegato.

L'indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri minerali e può essere ripetuta accanto all'indicazione del tenore di sale come segue: «Sale: X g (di cui sodio: Y mg)».

9.   La dicitura «dieta a bassissimo contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno).

10.   La dicitura «dieta a basso contenuto calorico» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno).

Articolo 6

Indicazioni nutrizionali e sulla salute

1.   I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non recano indicazioni nutrizionali e sulla salute.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'indicazione nutrizionale «fibre aggiunte» può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a condizione che il contenuto di fibre alimentari del prodotto non sia inferiore a 10 g.

Articolo 7

Notifica

Quando un sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è immesso sul mercato, l'operatore del settore alimentare notifica all'autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto in questione è commercializzato le informazioni figuranti sull'etichetta, inviandole un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto e fornendo all'autorità competente qualsiasi altra informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere per stabilire la conformità al presente regolamento, a meno che uno Stato membro non esoneri l'operatore del settore alimentare da quest'obbligo nel contesto di un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace del prodotto in questione.

Articolo 8

Riferimenti alla direttiva 96/8/CE

I riferimenti alla direttiva 96/8/CE in altri atti si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(2)  Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GU L 55 del 6.3.1996, pag. 22).

(3)  EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2015. Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacements for weight control (parere scientifico sulla composizione essenziale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso), EFSA Journal 2015;13(1):3957, ed EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie), 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline (parere scientifico sui valori dietetici di riferimento per la colina), EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(5)  Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9).

(6)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

Prescrizioni in materia di composizione di cui all'articolo 3

1.   ENERGIA

L'energia fornita dai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 2 510 kJ (600 kcal) e non deve superare 5 020 kJ (1 200 kcal) per l'intera razione giornaliera.

2.   PROTEINE

2.1.   Le proteine contenute nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono essere inferiori a 75 g e non devono superare 105 g per l'intera razione giornaliera.

2.2.   Ai fini del punto 2.1, per «proteine» si intendono le proteine il cui punteggio degli aminoacidi corretto per la digeribilità proteica corrisponde a 1.0 rispetto alle proteine di riferimento di cui all'allegato II.

2.3.   L'aggiunta di amminoacidi è permessa soltanto allo scopo di migliorare il valore nutrizionale delle proteine contenute nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e unicamente nelle proporzioni a tal fine necessarie.

3.   COLINA

La colina contenuta nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 400 mg per l'intera razione giornaliera.

4.   LIPIDI

4.1.   Acido linoleico

L'acido linoleico contenuto nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 11 g per l'intera razione giornaliera.

4.2.   Acido alfa-linolenico

L'acido alfa-linoleico contenuto nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 1,4 g per l'intera razione giornaliera.

5.   CARBOIDRATI

I carboidrati contenuti nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono essere inferiori a 30 g per l'intera razione giornaliera.

6.   VITAMINE E MINERALI

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono fornire almeno le quantità di vitamine e di minerali specificate nella tabella 1 per l'intera razione giornaliera.

I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono contenere più di 250 mg di magnesio per l'intera razione giornaliera.

Tabella 1

Vitamina A

[μg RE (1)]

700

Vitamina D

(μg)

10

Vitamina E (2)

(mg)

10

Vitamina C

(mg)

110

Vitamina K

(μg)

70

Tiamina

(mg)

0,8

Riboflavina

(mg)

1,6

Niacina

[mg-NE (3)]

17

Vitamina B6

(mg)

1,6

Folato

[μg-DFE (4)]

330

Vitamina B12

(μg)

3

Biotina

(μg)

40

Acido pantotenico

(mg)

5

Calcio

(mg)

950

Fosforo

(mg)

730

Potassio

(g)

3,1

Ferro

(mg)

9

Zinco

(mg)

9,4

Rame

(mg)

1,1

Iodio

(μg)

150

Molibdeno

(μg)

65

Selenio

(μg)

70

Sodio

(mg)

575

Magnesio

(mg)

150

Manganese

(mg)

3

Cloruro

(mg)

830


(1)  Retinolo equivalenti.

(2)  Attività come vitamina E dell'RRR-α-tocoferolo.

(3)  Niacina equivalenti.

(4)  Folati equivalenti (DFE): 1 μg DFE = 1 μg di folati da fonti alimentari = 0,6 μg di acido folico da sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.


ALLEGATO II

Schema del fabbisogno di amminoacidi  (1)

 

g/100 g di proteine

Cistina + metionina

2,2

Istidina

1,5

Isoleucina

3,0

Leucina

5,9

Lisina

4,5

Fenilalanina + tirosina

3,8

Treonina

2,3

Triptofano

0,6

Valina

3,9


(1)  Organizzazione mondiale della sanità/Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura/Università delle Nazioni Unite, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation (Fabbisogno di proteine e di amminoacidi nell'alimentazione umana. Relazione di una consultazione congiunta di esperti OMS/FAO/UNU). (WHO Technical Report Series, n. 935, 284 pagg.).


7.10.2017   

IT

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L 259/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1799 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.

(2)

Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può, a norma dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, essere estesa, qualora soddisfino i pertinenti requisiti, alle banche centrali dei paesi terzi e alla Banca dei regolamenti internazionali, che ai fini della presente esenzione è considerata equivalente alla banca centrale di un paese terzo, a norma dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014. A tal fine la Commissione ha preparato una relazione in cui valuta il trattamento internazionale delle banche centrali nei paesi terzi e l'ha presentata al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione contiene un'analisi del trattamento delle banche centrali, compresi i membri del SEBC, nell'ambito del quadro giuridico dei paesi terzi, e delle incidenze che gli obblighi normativi in materia di comunicazione nell'Unione possono avere sulle operazioni delle banche centrali dei paesi terzi. In merito a tale analisi, la relazione stabilisce la necessità dell'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014, sostenendo quindi l'opportunità di estendere l'esenzione alle banche centrali di tali paesi terzi.

(3)

L'elenco delle banche centrali dei paesi terzi esentate di cui al presente regolamento dovrebbe essere riveduto, se ritenuto opportuno, anche per estendere l'esenzione, se del caso, ad altre banche centrali di paesi terzi che non siano ancora incluse nell'elenco o per eliminare tali organismi pubblici dall'elenco.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

(Articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014)

L'articolo 1, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applica alla Banca dei regolamenti internazionali e alle banche centrali dei paesi terzi figuranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.


ALLEGATO

1.

Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

2.

Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

3.

Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

4.

Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

5.

India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

6.

Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

7.

Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

8.

Repubblica di Corea:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

9.

Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

10.

Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

11.

Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

12.

Stati Uniti d'America:

Banca centrale federale (Federal Reserve System);

13.

Banca dei regolamenti internazionali.


7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/14


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1800 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 81, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'applicazione del regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione (2) ha dimostrato che la mancanza di norme specifiche in materia di accesso ai dati e di aggregazione e raffronto dei dati dà luogo a carenze strutturali. La mancanza di dati standardizzati, di funzionalità uniformi e di formati standard per la messaggistica ha ostacolato l'accesso diretto e immediato ai dati, impedendo di conseguenza ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di valutare efficacemente il rischio sistemico e di assolvere pertanto le responsabilità e i mandati rispettivi.

(2)

Per rimuovere tali ostacoli, è necessario modificare il regolamento delegato (UE) n. 151/2013, specificando gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra repertori di dati sulle negoziazioni, in modo da assicurare che i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possano accedere alle informazioni necessarie per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.

(3)

Per consentire l'aggregazione e il raffronto efficaci ed efficienti dei dati tra repertori di dati sulle negoziazioni, per l'accesso ai dati e per la comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 e i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere utilizzati modelli di formato XML e messaggi XML sviluppati secondo la metodologia ISO 20022. Non dovrebbe tuttavia essere esclusa la possibilità che i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti possano concordare per l'accesso ai dati o per la loro comunicazione l'uso di un formato diverso, in aggiunta all'XML.

(4)

I modelli di formato XML dovrebbero essere utilizzati per fornire i dati ai soggetti competenti in un formato che ne faciliti l'aggregazione, mentre i messaggi XML dovrebbero essere utilizzati per semplificare il processo di scambio dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti. Il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 non esclude l'uso aggiuntivo e distinto di modelli, in formati diversi dal formato XML, quali file nel formato csv (comma separated values valori separati da virgola) o txt (testo), nella misura in cui questi ultimi consentono ai soggetti competenti di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare a utilizzare detti formati in aggiunta ai modelli in formato XML, ma mai in sostituzione. Per tutte le segnalazioni e gli scambi dovrebbero essere utilizzati, come minimo, i modelli in formato XML e i messaggi XML basati sulla metodologia ISO 20022, in modo da assicurare la comparabilità e l'aggregazione dei dati tra repertori di dati sulle negoziazioni.

(5)

I soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono delegare compiti e responsabilità all'ESMA ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 (3), compreso l'accesso ai dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni. L'uso di tale delega non dovrebbe in alcun modo incidere sull'obbligo dei repertori di dati sulle negoziazioni di dare ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso diretto e immediato ai dati.

(6)

Per assicurare la riservatezza, qualsiasi tipo di scambio di dati tra repertori di dati sulle negoziazioni e soggetti competenti dovrebbe essere effettuato tramite una connessione tra macchine (machine-to-machine) sicura e utilizzando protocolli di cifratura dei dati. Per assicurare norme minime comuni, tra i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbe essere utilizzato un protocollo di trasferimento dei file SSH (SFTP). Non dovrebbe tuttavia essere esclusa la possibilità che i repertori di dati sulle negoziazioni e i soggetti competenti possano effettuare connessioni tra macchine sicure utilizzando canali aggiuntivi distinti dall'SFTP. I repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare a utilizzare connessioni tra macchine sicure in aggiunta all'uso dell'SFTP, ma mai in sostituzione.

(7)

I dati relativi alla situazione più recente delle operazioni sui contratti derivati non ancora scaduti (open interest) sono essenziali per monitorare la stabilità finanziaria e il rischio sistemico. Pertanto, i soggetti competenti dovrebbero avere accesso a tali dati.

(8)

È fondamentale agevolare l'accesso diretto e immediato a dati specifici e definire a tal fine un insieme di richieste ad hoc combinabili, riguardanti le parti dell'operazione, le condizioni economiche, la classificazione e l'individuazione del contratto derivato, i tempi di esecuzione, la segnalazione, la scadenza, e gli eventi relativi a ciclo di vita e attività.

(9)

I termini entro i quali i repertori di dati sulle negoziazioni devono fornire i dati ai soggetti competenti dovrebbero essere armonizzati, per migliorare l'accesso diretto e immediato ai dati dei repertori di dati sulle negoziazioni e consentire ai soggetti competenti e ai repertori di dati di migliorare la programmazione delle procedure interne di trattamento dei dati.

(10)

Pertanto, il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 dovrebbe essere modificato per specificare e migliorare ulteriormente il quadro operativo in materia di accesso, aggregazione e raffronto dei dati dei repertori di dati sulle negoziazioni.

(11)

L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento delegato dovrebbe essere rinviata per consentire gli adeguamenti dei sistemi da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni alle specifiche di cui al presente regolamento delegato.

(12)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(13)

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha anche condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione alla base del presente regolamento ed ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati. Le consultazioni hanno consentito all'ESMA di avere il parere delle autorità competenti e dei membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC), che sono stati presentati dalla BCE. Inoltre, l'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 151/2013

1.   L'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso immediato e diretto ai dati sui contratti derivati conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, anche nei casi di delega ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il formato XML e un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022. Il repertorio di dati sulle negoziazioni può inoltre, previo accordo del soggetto competente, concedere l'accesso alle informazioni relative ai contratti derivati in altro formato convenuto reciprocamente.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso.

2.   All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 9:

«3.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di connettersi utilizzando un'interfaccia tra macchine sicura per la trasmissione delle richieste e il ricevimento dei dati.

Ai fini del primo comma, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza il protocollo di trasferimento di file SSH. Per comunicare mediante la predetta interfaccia, il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza messaggi XML standardizzati secondo la metodologia ISO 20022. In aggiunta, il repertorio di dati sulle negoziazioni può, previo accordo del soggetto competente, effettuare la connessione utilizzando un altro protocollo concordato reciprocamente.

2.4.   Ai sensi degli articoli 2 e 3, i repertori di dati sulle negoziazioni danno ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 accesso alle seguenti informazioni:

a)

tutte le segnalazioni sui contratti derivati;

b)

la situazione più recente delle operazioni sui contratti derivati non ancora scaduti o che non sono stati ancora segnalati con tipo di azione “E”, “C”, “P” o “Z” di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (*1).

5.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le disposizioni tecniche necessarie per consentire ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 di predisporre richieste periodiche predefinite di accesso ai dati sui contratti derivati, come stabilito al paragrafo 4, necessari a detti soggetti per assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi.

2.6.   Su richiesta, il repertorio di dati sulle negoziazioni dà ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, accesso alle informazioni sui contratti derivati secondo una qualsiasi delle combinazioni possibili dei seguenti dati di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012:

a)

data e ora della segnalazione;

b)

identificativo della controparte segnalante;

c)

identificativo dell'altra controparte;

d)

settore di attività della controparte segnalante;

e)

natura della controparte segnalante;

f)

identificativo dell'intermediario;

g)

identificativo del soggetto segnalante;

h)

identificativo del beneficiario;

i)

classe di attività;

j)

classificazione del prodotto;

k)

identificazione del prodotto;

l)

identificazione del sottostante;

m)

sede di esecuzione;

n)

data e ora di esecuzione;

o)

data di scadenza;

p)

data di cessazione;

q)

controparte centrale (CCP) e

r)

tipo di azione.

2.7.   I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono e mantengono le capacità tecniche per dare accesso diretto e immediato alle informazioni relative ai contratti derivati ai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per consentire loro di assolvere le responsabilità e i mandati rispettivi. L'accesso viene dato secondo le seguenti modalità:

a)

quando i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l'accesso alle informazioni sui contratti derivati in essere o sui contratti derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “E”, “C”, “Z” o “P” di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è stata effettuata meno di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro le ore 12:00 UCT del primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

b)

quando i soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 richiedono l'accesso alle informazioni sui contratti derivati scaduti o per i quali la segnalazione con tipo di azione “E”, “C”, “Z” o “P” di cui al campo 93 della tabella 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è stata effettuata più di un anno prima della data di presentazione della richiesta, i repertori di dati sulle negoziazioni soddisfano la richiesta entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata;

c)

quando la richiesta di accesso ai dati da parte dei soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 si riferisce a contratti derivati rientranti in entrambi le lettere a) e b), il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce le informazioni su tali contratti derivati entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno in cui la richiesta di accesso è stata presentata.

8.   I repertori di dati sulle negoziazioni confermano e verificano l'esattezza e la completezza delle richieste di accesso ai dati presentate dai soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Essi comunicano ai predetti soggetti il risultato della verifica entro e non oltre sessanta minuti dalla presentazione della richiesta.

9.   I repertori di dati sulle negoziazioni usano la firma elettronica e protocolli di cifratura dei dati per garantire la riservatezza, l'integrità e la protezione dei dati messi a disposizione dei soggetti elencati all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1801 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2017

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/2250 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione (2) stabilisce un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per determinate specie catturate con determinati attrezzi.

(2)

Le versioni in lingua ceca, danese, italiana, slovacca e tedesca del regolamento delegato (UE) 2016/2250 contengono un errore all'articolo 6, lettera f), per quanto riguarda i tipi di attrezzi utilizzati.

(3)

La versione in lingua danese del regolamento delegato (UE) 2016/2250 contiene ulteriori errori all'articolo 6, lettere e), f) e g), per quanto riguarda le specie cui si applica l'esenzione de minimis, all'articolo 8, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 8, paragrafo 3, per quanto riguarda le misure tecniche specifiche per lo Skagerrak e nell'allegato, nota in calce 3, per quanto riguarda la definizione dei pescherecci interessati. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(4)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2250.

(5)

Al fine di garantire condizioni di parità per tutti i pescatori che beneficiano dell'esenzione de minimis, il presente regolamento delegato dovrebbe applicarsi con effetto dalla data di applicazione del regolamento delegato (UE) 2016/2250,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/2250 è così rettificato:

1)

(non riguarda la versione italiana)

2)

All'articolo 6, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;».

3)

(non riguarda la versione italiana)

4)

(non riguarda la versione italiana)

5)

(non riguarda la versione italiana)

6)

(non riguarda la versione italiana)

7)

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).


DECISIONI

7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/20


DECISIONE (PESC) 2017/1802 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 28 settembre 2017

relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/354/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma del terzo comma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.

(2)

Il 17 febbraio 2015 il CPS ha adottato la decisione EUPOL COPPS/1/2015 (2), con cui ha nominato il sig. Rodolphe MAUGET capo della missione EUPOL COPPS dal 16 febbraio 2015 al 30 giugno 2015.

(3)

Il mandato del sig. Rodolphe MAUGET quale capo della missione EUPOL COPPS è stato prorogato più volte, da ultimo con la decisione EUPOL COPPS/1/2016 del CPS (3), che l'ha esteso fino al 30 giugno 2017.

(4)

Il 22 settembre 2017 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Kauko AALTOMAA quale capo della missione EUPOL COPPS a decorrere dal 1o ottobre 2017 al 30 giugno 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Kauko AALTOMAA è nominato capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) a decorrere dal 1o ottobre 2017 fino al 30 giugno 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12.

(2)  Decisione (PESC) 2015/381 del Comitato politico e di sicurezza, del 17 febbraio 2015, relativa alla nomina del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2015) (GU L 64 del 7.3.2015, pag. 37).

(3)  Decisione (PESC) 2016/1193 del Comitato politico e di sicurezza, del 12 luglio 2016, che proroga il mandato del capo della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (EUPOL COPPS/1/2016) (GU L 197 del 22.7.2016, pag. 1).


RACCOMANDAZIONI

7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/21


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1803 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2017

sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale

[notificata con il numero C(2017) 6504]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il reinsediamento è uno strumento importante per offrire protezione alle vittime di sfollamenti forzati e una chiara dimostrazione di solidarietà globale nei confronti dei paesi terzi, per aiutarli a far fronte a grandi numeri di persone che fuggono dalla guerra o dalle persecuzioni. Sostituendo i flussi migratori pericolosi e irregolari in direzione dell'Unione con percorsi sicuri e legali, il reinsediamento aiuta a salvare vite umane, contribuisce a ridurre la migrazione irregolare e a gestire la pressione migratoria e contrasta la logica delle reti di trafficanti. Pertanto il reinsediamento costituisce anche un elemento importante della politica generale dell'UE in materia di asilo e migrazione.

(2)

Nel settembre 2015, la crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni dell'Unione a riconoscere immediatamente la situazione di emergenza dovuta a flussi migratori eccezionalmente intensi nella regione e a chiedere l'adozione di misure a breve e lungo termine: affrontare il problema dei flussi migratori al di fuori dell'UE, garantire un controllo efficace delle nostre frontiere esterne, rafforzare la politica di rimpatrio dell'UE e al contempo riformare il sistema europeo comune di asilo (CEAS) e offrire migliori percorsi per l'ingresso sicuro e legale nell'UE.

(3)

Nel quadro delle misure immediate, allo scopo di affrontare la crisi migratoria in modo complessivo e di mostrare solidarietà nei confronti dei paesi terzi che sostengono il peso maggiore della crisi globale dei rifugiati, la Commissione ha raccomandato l'8 giugno 2015 un programma a livello dell'UE per reinsediare 20 000 persone bisognose di protezione internazionale nel corso di due anni (1). Il 20 luglio 2015 gli Stati membri, insieme agli Stati associati al sistema Dublino, hanno convenuto di reinsediare 22 504 persone bisognose di protezione internazionale dal Medio Oriente, dal Corno d'Africa e dal Nord Africa (2).

(4)

Allo scopo di smantellare le reti dei trafficanti e offrire ai migranti un'alternativa alla scelta di mettere a rischio le loro vite, il 18 marzo 2016 l'UE e la Turchia hanno deciso di interrompere il ciclo dei flussi incontrollati di migranti che dava luogo a una crisi umanitaria e hanno concordato una serie di azioni, tra cui il reinsediamento di siriani bisognosi di protezione internazionale negli Stati membri.

(5)

In seguito alla dichiarazione UE-Turchia, il Consiglio ha modificato la decisione (UE) 2015/1601 (3) per consentire agli Stati membri di adempiere i loro obblighi in materia di ricollocazione relativi a 54 000 richiedenti tramite il reinsediamento, l'ammissione umanitaria o altre forme di ammissione legale di siriani bisognosi di protezione internazionale dalla Turchia, nel quadro dei loro meccanismi nazionali e multilaterali.

(6)

La dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti del 19 settembre 2016, adottata da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite, ha sollecitato una ripartizione più equa dell'onere e della responsabilità di ospitare e sostenere i rifugiati di tutto il mondo. Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno espresso l'intenzione di accrescere il numero e ampliare la gamma dei percorsi legali disponibili per ammettere o reinsediare i rifugiati nei paesi terzi (4).

(7)

Al 20 settembre 2017 erano state reinsediate più di 23 000 persone secondo il programma deciso il 20 luglio 2015 e in virtù della dichiarazione UE-Turchia. Altre persone bisognose di protezione internazionale sono state reinsediate dagli Stati membri in base ai rispettivi programmi nazionali.

(8)

Solo nel 2016 gli Stati membri hanno reinsediato 14 205 rifugiati, un numero di gran lunga superiore alle 8 155 persone reinsediate nel 2015, alle 6 550 reinsediate nel 2014 e alle 4 000-5 000 persone reinsediate ogni anno nel periodo 2010-2013. Tale aumento mette in evidenza il valore aggiunto e il potenziale della cooperazione e del coordinamento a livello dell'UE nel settore del reinsediamento. Dimostra inoltre l'importanza di un adeguato finanziamento per il reinsediamento a carico del bilancio dell'UE, che ha impegnato 293,3 milioni di EUR per il periodo 2014-2017.

(9)

Gli Stati membri che non hanno ancora onorato gli impegni assunti in base agli attuali programmi dovrebbero farlo senza indugio. Eventuali impegni rimasti pendenti alla scadenza di entrambi i programmi dovrebbero essere riportati al prossimo ciclo di impegni per il reinsediamento e aggiungersi ai nuovi che saranno presentati dagli Stati membri.

(10)

L'UE deve passare da programmi di reinsediamento e di ammissione umanitaria ad hoc a un quadro stabile per il reinsediamento nell'UE. A tal fine la Commissione ha presentato, nell'ambito della revisione del sistema di asilo dell'UE, la proposta relativa a un quadro dell'Unione per il reinsediamento (5), per offrire a chi ne ha bisogno percorsi sicuri e legali per ottenere protezione internazionale. La rapida adozione della proposta è un elemento importante per una politica europea più efficiente, equa e stabile in materia di asilo e migrazione.

(11)

Perché il reinsediamento possa svolgersi in maniera continuativa in attesa che entri in funzione un quadro dell'Unione per il reinsediamento, la Commissione, in occasione dell'8o Forum su reinsediamento e ricollocazione del 4 luglio 2017, ha invitato gli Stati membri a presentare impegni ambiziosi in materia di reinsediamento, sulla base delle priorità stabilite per questo periodo e anche in conformità delle proiezioni delle esigenze globali per il 2018 elaborate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

(12)

Scopo della presente raccomandazione è garantire che l'attività di reinsediamento possa proseguire nel periodo che intercorre tra la fine degli attuali programmi di reinsediamento dell'UE e la messa in opera del quadro dell'Unione per il reinsediamento e dar seguito al ciclo di impegni avviato il 4 luglio 2017, alla luce delle necessità aggiuntive emergenti evidenziate dalle proiezioni delle esigenze globali di reinsediamento per il 2018 dell'UNHCR.

(13)

La presente raccomandazione intende sostenere gli sforzi costantemente profusi dagli Stati membri per aprire e rafforzare canali legali e sicuri per coloro che necessitano di protezione internazionale. Le azioni intraprese dagli Stati membri in conformità della presente raccomandazione attesteranno solidarietà nei confronti dei paesi terzi nei quali sono sfollate numerose persone bisognose di protezione internazionale e contribuiranno alle iniziative internazionali di reinsediamento e a una migliore gestione generale della situazione migratoria. Gli obiettivi della presente raccomandazione sono pertanto in linea con la proposta relativa a un quadro dell'Unione per il reinsediamento.

(14)

La scelta di regioni prioritarie si basa sull'esigenza di continuare ad attuare la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, anche tramite il futuro programma volontario di ammissione umanitaria (VHAS), di proseguire il reinsediamento dalla Giordania e dal Libano e di dar seguito all'iniziativa annunciata nel «Piano d'azione sulle misure a sostegno dell'Italia e per ridurre la pressione sulla rotta del Mediterraneo centrale e aumentare la solidarietà» (6), che prevede il reinsediamento dai paesi africani strategici lungo la rotta migratoria del Mediterraneo centrale e in direzione della medesima, tra cui la Libia, il Niger, il Ciad, l'Egitto, l'Etiopia e il Sudan.

(15)

Nell'ambito del ciclo di impegni avviato il 4 luglio 2017, al 20 settembre erano stati presentati dagli Stati membri circa 14 000 impegni. È necessario che tutti gli Stati membri si impegnino maggiormente per contribuire alla causa comune di salvare vite umane e offrire alternative credibili agli spostamenti irregolari.

(16)

Le esigenze globali di reinsediamento riguardano 1,2 milioni di persone e l'UNHCR ha ripetutamente esortato tutti i paesi ad aumentare progressivamente le dimensioni dei loro programmi di reinsediamento in linea con le intenzioni espresse nella dichiarazione di New York per i rifugiati. In tale contesto e sulla base dei progressi realizzati dal 2015, l'Unione dovrebbe offrire almeno 50 000 posti di reinsediamento per ammettere persone bisognose di protezione internazionale da paesi terzi entro il 31 ottobre 2019.

(17)

Per aiutare gli Stati membri a raggiungere questo obiettivo, è opportuno che siano messi a disposizione dal bilancio dell'Unione 500 milioni di EUR. Alle condizioni stabilite dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), gli Stati membri possono ricevere una somma forfettaria di 10 000 EUR per ciascuna persona reinsediata dalle regioni prioritarie.

(18)

L'UNHCR sta progettando un meccanismo temporaneo per l'evacuazione di emergenza dei gruppi di migranti più vulnerabili dalla Libia. L'UE, insieme ad altri attori globali, dovrebbe contribuire a questo meccanismo affinché esso abbia ricadute effettive, permettendo che le persone più vulnerabili bisognose di protezione internazionale che si trovano attualmente in Libia abbiano accesso a opportunità di reinsediamento. La migrazione irregolare si arresterà solo in presenza di una reale alternativa ai viaggi pericolosi. Nel valutare i loro impegni di reinsediamento, pertanto, gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione e sostenere questa iniziativa dell'UNHCR.

(19)

Nella dichiarazione congiunta del 28 agosto 2017«Affrontare la sfida della migrazione e dell'asilo politico», i rappresentanti di Francia, Germania, Italia e Spagna e l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione, insieme ai rappresentanti del Niger e del Ciad e al presidente del Consiglio presidenziale della Libia, hanno riconosciuto, a fronte di una diminuzione della migrazione pilotata dai trafficanti, l'esigenza di organizzare il reinsediamento di persone bisognose di protezione internazionale particolarmente vulnerabili.

(20)

L'offerta, da parte dell'Unione, di almeno 50 000 posti per persone provenienti dalle regioni prioritarie contribuirà alle iniziative di solidarietà avviate a livello globale per aumentare i percorsi legali, tra cui la recente richiesta dell'UNHCR di 40 000 posti per il reinsediamento di persone provenienti dai paesi situati lungo la rotta del Mediterraneo centrale nel 2018.

(21)

Per consentire il monitoraggio dell'attuazione, gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione a scadenze mensili in merito al numero delle persone reinsediate nel loro territorio conformemente agli impegni assunti, specificando i paesi da cui è avvenuto il reinsediamento.

(22)

È opportuno che la Commissione esamini i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione entro il 31 ottobre 2018. Sulla base di tale esame e tenuto conto della situazione migratoria generale nell'UE e nel mondo, gli Stati membri potrebbero essere invitati a modificare ulteriormente i loro impegni.

(23)

È opportuno che gli Stati membri siano destinatari della presente raccomandazione. Gli Stati associati sono invitati a contribuire all'impegno comune europeo per il reinsediamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

AUMENTARE GLI IMPEGNI DI REINSEDIAMENTO

(1)

Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli attuali programmi di reinsediamento dell'UE e per agevolare la transizione tra tali programmi e il quadro dell'Unione per il reinsediamento, gli Stati membri dovrebbero offrire almeno 50 000 posti di reinsediamento per ammettere persone bisognose di protezione internazionale da paesi terzi entro il 31 ottobre 2019.

(2)

Gli Stati membri che non hanno ancora presentato i loro impegni nell'ambito del ciclo di impegni per il reinsediamento avviato dalla Commissione il 4 luglio 2017 dovrebbero farlo entro il 31 ottobre 2017 e quelli che li hanno già presentati dovrebbero valutare l'opportunità di aumentarli per raggiungere l'obiettivo.

(3)

Gli impegni degli Stati membri dovrebbero perseguire i seguenti scopi:

(a)

provvedere affinché prosegua il reinsediamento dalla Turchia di siriani e cittadini di paesi terzi e apolidi sfollati a causa del conflitto in Siria, per sostenere l'attuazione della dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016, anche tramite il futuro programma volontario di ammissione umanitaria (VHAS);

(b)

provvedere affinché prosegua il reinsediamento dal Libano e dalla Giordania;

(c)

contribuire alla stabilizzazione della situazione nel Mediterraneo centrale reinsediando persone bisognose di protezione dalla Libia, dal Niger, dal Ciad, dall'Egitto, dall'Etiopia e dal Sudan, anche sostenendo il meccanismo temporaneo dell'UNHCR per l'evacuazione di emergenza dei gruppi di migranti più vulnerabili dalla Libia.

(4)

Gli Stati membri sono invitati a provvedere al reinsediamento per adempiere i loro impegni appena possibile, in stretta cooperazione con l'UNHCR e con il sostegno dell'EASO laddove opportuno.

MONITORAGGIO

(5)

Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, a scadenze mensili, il numero delle persone reinsediate nel loro territorio conformemente agli impegni assunti, specificando i paesi da cui è avvenuto il reinsediamento.

SOSTEGNO FINANZIARIO

(6)

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare integralmente il sostegno finanziario di 500 milioni di EUR messo a disposizione tramite il Fondo Asilo, migrazione e integrazione per adempiere gli impegni di reinsediamento di cui alla presente raccomandazione.

RIESAME

(7)

La Commissione riesaminerà la presente raccomandazione entro il 31 ottobre 2018. In seguito all'esame dell'attuazione della presente raccomandazione effettuato dalla Commissione e tenuto conto della situazione migratoria generale nell'UE e nel mondo, gli Stati membri potrebbero essere invitati a modificare ulteriormente i loro impegni, se opportuno.

DESTINATARI

(8)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Raccomandazione della Commissione dell'8 giugno 2015 relativa a un programma di reinsediamento europeo — C(2015) 3560 final.

(2)  Conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 20 luglio 2015.

(3)  Decisione del Consiglio (UE) 2016/1754 del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268 dell'1.10.2016, pag. 82).

(4)  Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti, disponibile sul sito: http://www.unhcr.org/new-york-declaration-for-refugees-and-migrants.html.

(5)  COM(2016) 468 final.

(6)  SEC (2017) 339.


7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/25


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1804 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2017

relativa all'attuazione delle disposizioni del codice frontiere Schengen sul ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

In uno spazio senza controlli alle frontiere interne, il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne può essere deciso solo in circostanze eccezionali per reagire a situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti, o di uno o più Stati membri. Visto l'impatto che questo eventuale ripristino temporaneo può avere su tutte le persone e le merci che hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne, esso può essere solo una misura di extrema ratio soggetta a condizioni rigorose per quanto concerne l'estensione e la durata.

(2)

Le attuali disposizioni del codice frontiere Schengen prevedono la possibilità di ripristinare rapidamente il controllo temporaneo alle frontiere interne nel caso in cui una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata in uno Stato membro, per un periodo massimo di due mesi (articolo 28). Il codice prevede inoltre il ripristino dei controlli di frontiera per far fronte a una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in caso di eventi prevedibili, per un periodo massimo di sei mesi (articolo 25). L'applicazione congiunta degli articoli 28 e 25 del codice frontiere Schengen permette di mantenere i controlli di frontiera per un periodo complessivo non superiore a otto mesi. Inoltre, una nuova minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna fa scattare nuovamente l'applicazione delle norme (e comporta pertanto un nuovo calcolo della durata del ripristino dei controlli).

(3)

L'articolo 29 del codice frontiere Schengen prevede una procedura eccezionale che permette di ripristinare i controlli alle frontiere interne per un periodo massimo di due anni qualora il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne sia messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne, individuate nel corso di una valutazione Schengen. Con l'adozione del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) tale procedura può essere attivata anche nel caso in cui uno Stato membro non intraprenda le azioni necessarie a seguito di una valutazione delle vulnerabilità o non collabori con l'Agenzia, qualora la situazione alle frontiere esterne richieda un intervento urgente.

(4)

Se è pur vero che nella maggior parte dei casi i termini attualmente in vigore si sono dimostrati sufficienti, recentemente è emerso che alcune minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, ad esempio il terrorismo o importanti movimenti secondari incontrollati all'interno dell'Unione, possono protrarsi ben oltre i suddetti periodi.

(5)

Per poter rispondere in futuro a queste minacce persistenti, la Commissione ha adottato una proposta di modifica delle disposizioni pertinenti del codice frontiere Schengen. La proposta modifica i limiti temporali previsti dall'articolo 25 del codice frontiere Schengen in caso di eventi prevedibili e, in tal modo, riconosce che la proroga del ripristino dei controlli alle frontiere interne oltre i limiti temporali attuali è giustificabile fino ad un massimo di due anni. La proposta, inoltre, prevede la possibilità di prorogare ulteriormente i controlli alle frontiere interne qualora la minaccia specifica per la sicurezza interna o l'ordine pubblico persista anche oltre tale termine.

(6)

I nuovi limiti temporali sono accompagnati da ulteriori obblighi procedurali che gli Stati membri devono soddisfare prima del ripristino o della proroga dei controlli alle frontiere interne. In particolare, gli Stati membri sono tenuti ad accompagnare le loro notifiche con una valutazione del rischio atta a dimostrare che il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne che intendono introdurre è una misura di extrema ratio e a spiegare in che modo il controllo alle frontiere interne dovrebbe contribuire ad affrontare la minaccia individuata. Inoltre, la Commissione è ora tenuta ad esprimere un parere ogniqualvolta i controlli alle frontiere interne superino i sei mesi. Le disposizioni relative alla «procedura di consultazione» che fa seguito al parere della Commissione sono anch'esse modificate per tener conto del nuovo ruolo della guardia di frontiera e costiera europea e di Europol e per far sì che i risultati di tale consultazione, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento degli Stati membri confinanti, siano presi in debita considerazione. Tutte queste modifiche mirano a garantire che il ripristino del controllo alle frontiere interne venga attivato esclusivamente per il tempo e nei casi necessari e giustificati.

(7)

Le modifiche proposte al codice frontiere Schengen si basano sulle disposizioni attuali. In attesa dell'adozione della modifica del codice frontiere Schengen sopra descritta, è essenziale che tutti gli Stati membri che intendono ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne rispettino integralmente quanto già prescritto dalle disposizioni attualmente previste dal codice stesso, secondo le quali gli Stati membri che intendono ricorrere a detta misura sono tenuti a prendere prima di tutto in considerazione misure alternative ai controlli di frontiera e a cooperare con gli Stati membri confinanti.

(8)

A norma dell'articolo 26 del codice frontiere Schengen, prima di decidere se ripristinare o prorogare temporaneamente i controlli di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia, tenendo conto, tra l'altro, del suo impatto probabile sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne. In tal senso, controlli mirati, basati su un'analisi dei rischi e su un'intelligence costantemente aggiornate, contribuirebbero ad ottimizzare i benefici dei controlli e a limitarne gli effetti negativi sulla libera circolazione.

(9)

Gli Stati membri interessati dal ripristino dei controlli alle pertinenti sezioni di frontiera dovrebbero avere la possibilità di esprimere regolarmente le loro opinioni sulla necessità di tali controlli, al fine di organizzare la cooperazione reciproca tra tutti gli Stati membri coinvolti ed esaminare periodicamente la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino dei controlli di frontiera e alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. Lo Stato membro che decide di ripristinare tali controlli dovrebbe tener conto di queste opinioni nell'esaminare e rivedere la loro necessità, con l'obiettivo di adeguarli costantemente alle circostanze.

(10)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), del codice frontiere Schengen, lo Stato membro che ripristina o proroga i controlli alle frontiere interne fornisce, tra l'altro, informazioni sulle misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri nel contesto dei controlli di frontiera previsti. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen, è inoltre possibile predisporre riunioni congiunte tra lo Stato membro che intende ripristinare i controlli alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, allo scopo di organizzare, se opportuno, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri. Questi contatti con gli Stati membri confinanti dovrebbero servire a limitare l'impatto sulla libera circolazione.

(11)

Poiché è possibile far ricorso al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne solo in circostanze eccezionali e quale misura di extrema ratio, gli Stati membri dovrebbero dapprima verificare se non sia possibile adottare altre misure alternative ai controlli di frontiera per contrastare efficacemente la minaccia individuata e dovrebbero decidere di ripristinare detti controlli solo in quanto misura di extrema ratio, nel caso in cui le predette misure meno restrittive per il traffico transfrontaliero non siano sufficienti ad affrontare le minacce individuate. Nelle loro notifiche ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, gli Stati membri interessati dovrebbero comunicare l'esito della loro valutazione e le ragioni per cui hanno optato per i controlli di frontiera.

(12)

A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari a continuare ad attuare integralmente la raccomandazione della Commissione del 12 maggio 2017 (C(2017)3349 final) relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen.

(13)

È opportuno che la presente raccomandazione sia attuata nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.

(14)

È opportuno che la presente raccomandazione sia indirizzata a tutti gli Stati Schengen vincolati dal titolo III del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

LIMITARE L'IMPATTO SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE

Al fine di trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tutelare l'ordine pubblico o la sicurezza interna degli Stati membri e i benefici dello spazio senza controllo alle frontiere interne, gli Stati membri che intendono ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne dovrebbero prendere attentamente in considerazione e valutare periodicamente i seguenti aspetti nel verificare, ai sensi dell'articolo 26 del codice frontiere Schengen, la necessità e la proporzionalità di tale eventuale ripristino temporaneo ai sensi degli articoli 25 e 28 del codice frontiere Schengen:

a)

l'impatto probabile di tale ripristino sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne;

b)

l'impatto probabile di tale ripristino sul mercato interno.

A tal fine, nella notifica ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, gli Stati membri che intendono ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne dovrebbero comunicare l'esito della loro valutazione dell'impatto sulla libera circolazione e sul mercato interno del ripristino o della proroga dei controlli alle frontiere interne previsti.

Gli Stati membri che intendono ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne dovrebbe astenersi dall'adottare misure che non siano giustificate dalle gravi minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna individuate. Dovrebbero ad esempio limitare le sezioni di frontiera interessate dal ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne a quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia individuata.

RESPONSABILITÀ CONDIVISA E COOPERAZIONE

Ai fini del suddetto obiettivo di limitare l'impatto sulla libera circolazione, gli Stati membri che intendono ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne dovrebbero:

a)

consultare con largo anticipo gli Stati membri che sarebbero interessati dal ripristino previsto;

b)

mantenere una stretta e costante cooperazione per permettere di riesaminare e adeguare costantemente i controlli in modo da tener conto dell'evolversi delle esigenze e dell'impatto sul terreno;

c)

esser pronti ad aiutarsi reciprocamente ai fini dell'attuazione efficace dei controlli di frontiera, laddove necessari e giustificati.

RICORSO A MISURE ALTERNATIVE

Per far sì che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne resti una misura di extrema ratio, da utilizzarsi esclusivamente nel caso in cui risulti impossibile reagire adeguatamente con altri mezzi alla grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna individuata, è opportuno che gli Stati membri attuino integralmente la raccomandazione della Commissione del 12 maggio 2017 [C(2017) 3349 final] relativa a controlli di polizia proporzionati e alla cooperazione di polizia nello spazio Schengen.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Dimitris AVRAMOPOULOS

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).


7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/28


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1805 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2017

relativa alla professionalizzazione degli appalti pubblici

Costruire un'architettura per la professionalizzazione degli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Gli appalti pubblici sono uno strumento per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Tale strumento potrebbe avere un impatto economico significativo (1) contribuendo all'attuazione dell'agenda della Commissione per la crescita, l'occupazione e gli scambi transfrontalieri. Appalti pubblici efficienti, efficaci e competitivi costituiscono un elemento essenziale per il buon funzionamento del mercato unico, come pure un importante canale per gli investimenti europei (2).

(2)

Le direttive sugli appalti pubblici adottate nel 2014 (3) prevedono una serie di strumenti che consentono agli Stati membri di avvalersi in modo più efficiente e strategico degli appalti pubblici. Nuove sfide emergono nel settore degli appalti pubblici, poiché ci si attende sempre più che sia dimostrato un uso ottimale dei fondi pubblici a fronte di sempre maggiori restrizioni di bilancio; vengano sfruttate le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dall'evoluzione dei mercati; sia apportato un contributo strategico agli obiettivi politici orizzontali e a valori sociali quali l'innovazione, l'inclusione sociale e la sostenibilità economica e ambientale e che sia migliorata il più possibile l'accessibilità e le parti vengano responsabilizzate per ridurre al minimo inefficienze, sprechi, irregolarità, frodi e corruzione, nonché per creare catene di approvvigionamento responsabili.

(3)

Garantire l'applicazione efficiente delle norme sugli appalti pubblici a tutti i livelli è necessario per trarre il massimo vantaggio da questa leva essenziale per gli investimenti europei, come illustrato nel piano di investimenti per l'Europa (4), e per realizzare un mercato unico più forte quale auspicato dal presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione 2017. L'efficienza figura anche tra gli elementi da migliorare nell'ambito degli appalti pubblici quali evidenziati attraverso il processo del semestre europeo.

(4)

Occorre pertanto garantire la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici e gli acquirenti pubblici dovrebbero essere in grado di approvvigionarsi secondo i più elevati standard di professionalità. Rafforzare e sostenere la professionalità degli operatori nel settore degli appalti pubblici può contribuire a promuovere l'impatto di tali appalti nell'intera economia (5).

(5)

L'obiettivo della professionalizzazione degli appalti pubblici deve essere inteso in senso ampio, in modo da riflettere il miglioramento complessivo dell'intera gamma di abilità, competenze, conoscenze ed esperienze professionali delle persone che svolgono o contribuiscono a svolgere compiti relativi alle procedure di appalto (6). Tale obiettivo riguarda altresì gli strumenti, il sostegno e l'architettura politica istituzionale necessari a svolgere detti compiti in modo efficace e a produrre risultati (7). Una politica di professionalizzazione efficace dovrebbe pertanto basarsi su un approccio strategico globale articolato in tre obiettivi complementari.

I.

Sviluppare l'architettura politica adeguata per la professionalizzazione: per avere un impatto reale, è opportuno che ogni politica di professionalizzazione possa contare su un sostegno politico di alto livello. Ciò significa definire chiaramente le responsabilità e i compiti attribuiti alle istituzioni centrali, sostenere gli sforzi compiuti a livello locale, regionale e settoriale, garantire la continuità tra cicli politici, utilizzando, ove opportuno, le strutture istituzionali che promuovono la specializzazione, l'aggregazione e la condivisione delle conoscenze.

II.

Risorse umane — migliorare la formazione e la gestione delle carriere dei professionisti degli appalti pubblici: gli operatori nel settore degli appalti pubblici, vale a dire il personale coinvolto negli appalti per la fornitura di beni, servizi e opere, nonché i revisori e i funzionari responsabili del controllo dei casi di appalti pubblici, devono possedere le qualifiche, la formazione, le competenze e l'esperienza necessarie al loro livello di responsabilità. Si tratta di disporre di personale esperto, qualificato e motivato, di offrire la formazione e lo sviluppo professionale continuo necessari, nonché di sviluppare una struttura di carriera e incentivi volti ad aumentare l'attrattiva della funzione degli appalti pubblici e a motivare i funzionari pubblici a conseguire risultati strategici.

III.

Sistemi — fornire strumenti e metodologie atti a sostenere la pratica professionale degli appalti pubblici: gli operatori nel settore degli appalti pubblici devono essere dotati di strumenti e sostegno adeguati per agire in modo efficiente ed ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo per ciascuna acquisizione. A tal fine è opportuno garantire la disponibilità di strumenti e processi per promuovere appalti pubblici intelligenti, quali strumenti per gli appalti elettronici, orientamenti, manuali, modelli e strumenti di cooperazione, accompagnati dalla formazione, dal sostegno e dalla competenza corrispondenti, nonché l'aggregazione di conoscenze e lo scambio di buone pratiche.

(6)

La presente raccomandazione (8) incoraggia lo sviluppo e l'attuazione di politiche di professionalizzazione negli Stati membri, offrendo un quadro di riferimento (9). Il risultato auspicato dell'iniziativa consiste nell'aiutare gli Stati membri a costruire una politica di professionalizzazione al fine di migliorare il profilo, l'influenza, l'impatto e la reputazione degli appalti nel conseguimento di obiettivi pubblici.

(7)

La presente raccomandazione è indirizzata agli Stati membri e alle loro pubbliche amministrazioni principalmente a livello nazionale. Tuttavia, nel quadro del loro sistema centralizzato o decentrato di appalti pubblici, gli Stati membri dovrebbero ulteriormente incoraggiare e sostenere le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori nell'attuazione di iniziative di professionalizzazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto portare la presente raccomandazione all'attenzione degli organismi responsabili degli appalti pubblici a tutti i livelli nonché degli organismi preposti alla formazione dei revisori e dei funzionari responsabili dell'esame delle cause relative agli appalti pubblici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.   DEFINIRE LA POLITICA DI PROFESSIONALIZZAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

1.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e attuare strategie a lungo termine di professionalizzazione degli appalti pubblici, adattate alle loro esigenze e risorse nonché alla loro struttura amministrativa, in forma autonoma o nel quadro di politiche di professionalizzazione di più ampio spettro relative alla pubblica amministrazione. L'obiettivo è di attirare, sviluppare e mantenere le competenze, concentrarsi sulle prestazioni e sui risultati strategici, sfruttando nel modo migliore gli strumenti e le tecniche disponibili. È opportuno che dette strategie:

a)

si rivolgano a tutti i soggetti pertinenti che partecipano alle procedure di appalto e siano elaborate attraverso un processo inclusivo a livello nazionale, regionale e locale;

b)

siano applicate in coordinamento con le altre politiche in tutto il settore pubblico e

c)

facciano il punto degli sviluppi negli altri Stati membri e a livello internazionale.

2.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare e sostenere le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori nell'attuazione di strategie nazionali di professionalizzazione, nello sviluppo di iniziative professionalizzanti nonché di un'architettura istituzionale e una cooperazione appropriate per appalti pubblici più coordinati, efficienti e strategici basati, tra l'altro:

a)

su una maggiore cooperazione tra i servizi interessati e tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori nonché

b)

sulla competenza e sul sostegno degli istituti di formazione, delle centrali di committenza e delle organizzazioni professionali che gestiscono prevalentemente appalti.

II.   RISORSE UMANE — MIGLIORARE LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELLE CARRIERE

3.

Gli Stati membri dovrebbero individuare e definire il quadro di riferimento per le abilità e le competenze su cui ciascun professionista degli appalti pubblici dovrebbe essere formato e di cui dovrebbe disporre, tenendo conto del carattere multidisciplinare dei progetti di appalti, per quanto riguarda sia i funzionari responsabili specificamente degli appalti sia altre funzioni correlate, nonché i giudici e i revisori, quali:

a)

quadri delle abilità e delle competenze volti a sostenere i processi di gestione delle assunzioni e delle carriere e all'elaborazione di programmi di formazione e

b)

un quadro comune delle competenze per gli appalti pubblici a livello europeo.

4.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare adeguati programmi di formazione — iniziale e permanente — basati sui dati e sulla valutazione delle necessità, nonché, se disponibili, sui quadri delle competenze. Occorrerebbe ad esempio:

a)

sviluppare e/o sostenere lo sviluppo dell'offerta di formazione iniziale, a livello universitario e postuniversitario, e di altre formazioni professionali di livello iniziale;

b)

fornire e/o sostenere un'offerta ampia, mirata e accessibile di formazione e apprendimento permanenti;

c)

moltiplicare l'offerta di formazione attraverso soluzioni innovative e interattive o strumenti di apprendimento online nonché di formazioni per formatori e

d)

trarre vantaggio dalla cooperazione accademica e dalla ricerca al fine di sviluppare una solida base teorica per soluzioni in materia di appalti.

5.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre sviluppare e sostenere l'adozione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di solidi sistemi di gestione delle risorse umane, di pianificazione delle carriere e di motivazione specifici per le funzioni in materia di appalti pubblici al fine di attirare e trattenere personale qualificato in tali funzioni e di incoraggiare gli operatori a migliorare la qualità e ad adottare un approccio più strategico agli appalti pubblici, ad esempio mediante:

a)

sistemi di riconoscimento e/o di certificazione in grado di identificare e premiare adeguatamente le funzioni in materia di appalti pubblici;

b)

strutture di carriera, incentivi istituzionali e un sostegno politico per realizzare risultati strategici e

c)

premi di eccellenza per promuovere le buone pratiche in settori quali gli appalti pubblici innovativi, verdi e socialmente responsabili o la lotta alla corruzione.

III.   SISTEMI — FORNIRE STRUMENTI E METODOLOGIE

6.

Gli Stati membri dovrebbero incentivare e promuovere lo sviluppo e l'adozione di strumenti informatici accessibili in grado di semplificare e migliorare il funzionamento dei sistemi di appalti e ad esempio di:

a)

consentire l'accesso alle informazioni attraverso la creazione di portali unici online;

b)

sviluppare strumenti informatici e le formazioni corrispondenti (riguardanti ad esempio le economie di scala, l'efficienza energetica o il lavoro di squadra), oppure sostenere le corrispondenti soluzioni orientate al mercato e

c)

promuovere un approccio strategico alla digitalizzazione mediante la standardizzazione, la condivisione, il riutilizzo e l'interoperabilità dei prodotti e dei servizi, in particolare avvalendosi di soluzioni informatiche esistenti disponibili a livello dell'UE (10), e contribuire allo sviluppo di strumenti quali un catalogo online delle norme relative alle TIC per gli appalti (11).

7.

Gli Stati membri dovrebbero sostenere e promuovere l'integrità a livello individuale e istituzionale, quale parte integrante della condotta professionale, fornendo gli strumenti per garantire la conformità e la trasparenza e orientamenti sulla prevenzione delle irregolarità. Occorrerebbe ad esempio:

a)

definire codici etici e carte sull'integrità;

b)

avvalersi dei dati sulle irregolarità (12) come feedback per sviluppare orientamenti e formazioni corrispondenti, nonché per promuovere l'autodisciplina e

c)

sviluppare orientamenti specifici destinati a prevenire e individuare le frodi e la corruzione, anche attraverso sistemi di denuncia delle irregolarità.

8.

Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti volti, da un lato, a dare certezza giuridica sul diritto dell'UE e nazionale o sulle prescrizioni derivanti da obblighi internazionali dell'UE e, dall'altro, ad agevolare e promuovere la riflessione strategica, le sentenze commerciali e le decisioni intelligenti/informate, quali:

a)

materiali di orientamento mirati, manuali metodologici e repertori delle buone pratiche e degli errori più comuni, che siano aggiornati, facilmente accessibili e utilizzabili nonché basati sull'esperienza degli operatori del settore e

b)

modelli standardizzati e strumenti utili per diverse procedure, quali i criteri in materia di appalti pubblici verdi.

9.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo scambio di buone pratiche e sostenere gli operatori del settore per assicurare procedure di appalto professionali, cooperazione e trasmissione di conoscenza, provvedendo ad esempio a:

a)

fornire assistenza tecnica per mezzo di servizi di helpdesk, di assistenza telefonica diretta e/o di posta elettronica che rispondano prontamente;

b)

organizzare seminari e workshop per condividere i nuovi sviluppi giuridici, le priorità politiche e le buone pratiche e

c)

incoraggiare le comunità di operatori del settore attraverso forum online e reti sociali professionali.

IV.   SEGUITO DA DARE ALLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE — RELAZIONI E MONITORAGGIO

10.

Si raccomanda che gli Stati membri informino la Commissione dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione nel quadro delle relazioni presentate in conformità all'articolo 83 della direttiva 2014/24/UE, all'articolo 45 della direttiva 2014/23/UE e all'articolo 99 della direttiva 2014/25/UE.

Fatto a Strasburgo, il 3 ottobre 2017

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese, (COM(2015)550).

(2)  Quasi la metà dei finanziamenti a favore della coesione è erogata tramite gli appalti pubblici. Nel periodo 2014-2020, l'Unione europea investirà 325 miliardi di EUR — quasi un terzo del bilancio complessivo dell'UE — nelle regioni europee attraverso i fondi strutturali e di investimento europei, che mirano a promuovere la crescita economica, la creazione di posti di lavoro, la competitività e la riduzione delle disparità nel livello di sviluppo.

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65) («direttiva classica»), direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1) («direttiva sulle concessioni») e direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243) («direttiva sui servizi di pubblica utilità»), in particolare, rispettivamente, l'articolo 83, paragrafo 4, l'articolo 45, paragrafo 4 e l'articolo 99, paragrafo 4.

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti. Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 final].

(5)  Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2015) 202] che accompagna la strategia per il mercato unico vengono stimati a oltre 80 miliardi di EUR i potenziali vantaggi economici realizzati in seguito alla soluzione dei problemi connessi alla professionalizzazione.

(6)  È compreso l'intero ambito di attività dei funzionari responsabili degli appalti pubblici coinvolti in qualsiasi fase della procedura, dall'individuazione delle necessità alla gestione dei contratti — che si trovino in amministrazioni o istituzioni centrali o decentrate, ed esercitino funzioni direttamente connesse agli appalti pubblici o siano semplicemente addetti ad alcuni compiti relativi agli appalti.

(7)  La necessità di costituire un personale responsabile degli appalti pubblici, in grado di garantire costantemente il miglior rapporto qualità/prezzo è sottolineata anche nella raccomandazione dell'OCSE del 2015 sugli appalti pubblici http://www.oecd.org/gov/ethics/OECD-Recommendation-on-Public-Procurement.pdf

(8)  La Commissione non intende imporre un modello specifico, ma invita gli Stati membri e le amministrazioni competenti ad affrontare le questioni pertinenti. È chiaro a tutti che ciascuno si trova in una fase diversa del processo. Le nuove direttive prevedono tuttavia l'obbligo per gli Stati membri di garantire che a) informazioni e orientamenti e per l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'UE in materia di appalti pubblici siano disponibili gratuitamente per aiutare le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, in particolare le PMI; e b) sia disponibile il sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici per la pianificazione e la conduzione delle procedure di appalto.

(9)  La raccomandazione sarà accompagnata da un repertorio di buone pratiche degli Stati membri.

(10)  Tra gli altri: lo sportello digitale unico e gli elementi portanti dell'infrastruttura di servizi digitali per collegare l'Europa (identità elettronica, firma elettronica, emissione elettronica di documenti, fatturazione elettronica).

(11)  https://joinup.ec.europa.eu/community/european_catalogue/

(12)  Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati così come del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali.


Rettifiche

7.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 259/32


Rettifica della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 5 giugno 2015 )

Pagina 90, articolo 9, paragrafo 1

anziché:

«1.   Allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, sono individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione (‘paesi terzi ad altro rischio’).»

leggasi:

«1.   Allo scopo di proteggere il corretto funzionamento del mercato interno, sono individuate le giurisdizioni dei paesi terzi con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione (‘paesi terzi ad alto rischio’).»