ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
4 ottobre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1787 della Commissione, del 12 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1788 della Commissione, del 22 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ossolano (DOP)]

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1789 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che abroga la decisione 2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

5

 

*

Decisione (UE) 2017/1790 del Consiglio, del 25 settembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Armenia

9

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) ( GU L 175 del 7.7.2017 )

11

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1787 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 508/2014 prevede il finanziamento di misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca.

(2)

Il titolo VI del regolamento (UE) n. 508/2014 definisce le misure che possono essere finanziate in conformità al principio della gestione diretta da parte dell'Unione.

(3)

L'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce la ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi specifici della politica marittima integrata e della politica comune della pesca di cui agli articoli 82 e 85 dello stesso regolamento.

(4)

Il periodo di programmazione per le misure finanziate a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 copre gli anni dal 2014 al 2020. Trascorso il terzo anno del periodo di programmazione, e alla luce dell'esperienza acquisita con le azioni attuate finora nei vari settori di spesa, sono emerse divergenze in alcuni settori tra l'appropriata ripartizione dei finanziamenti e le percentuali di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014.

(5)

Finora è stato possibile ovviare a tali divergenze applicando l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014. A norma di tale articolo, la Commissione può discostarsi dalle percentuali indicative di non oltre il 5 % del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.

(6)

L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai fini dell'adeguamento delle percentuali di cui all'allegato III dello stesso regolamento.

(7)

Al fine di massimizzare l'uso delle risorse disponibili per il restante periodo di programmazione e il contributo delle azioni sottese al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85 del regolamento (UE) n. 508/2014, è necessario adeguare la ripartizione indicativa dei finanziamenti di cui all'allegato III di tale regolamento.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 508/2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FINANZIAMENTI A NORMA DEL TITOLO VI, CAPI I E II, TRA GLI OBIETTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 82 E 85  (1)

Obiettivi di cui all'articolo 82:

1.

Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri – 6 %

2.

Sviluppo di iniziative intersettoriali – 24 %

3.

Sostegno a una crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alle nuove tecnologie – 17 %

4.

Promozione della protezione dell'ambiente marino – 5 %

Obiettivi di cui all'articolo 85:

1.

Raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP – 11 %

2.

Misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP – 11 %

3.

Contributi volontari alle organizzazioni internazionali – 13 %

4.

Consigli consultivi e attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI – 7 %

5.

Informazioni sul mercato, inclusa l'istituzione di mercati elettronici – 6 %

»

(1)  Le percentuali si applicano all'importo di cui all'articolo 14 esclusa la dotazione a norma dell'articolo 92.


4.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1788 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ossolano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Ossolano» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Ossolano» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Ossolano» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 186 del 10.6.2017, pag. 16.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13.6.2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 du 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

4.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/5


DECISIONE (UE) 2017/1789 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

che abroga la decisione 2009/415/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 aprile 2009 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha stabilito con la decisione 2009/415/CE (1), conformemente all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico aveva raggiunto il 3,5 % del PIL nel 2007, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL e secondo le stime avrebbe raggiunto il 3,6 % del PIL nel 2008 (al netto delle misure una tantum, o il 3,4 % del PIL comprese le misure una tantum). Nel 2009 il disavanzo pubblico avrebbe poi raggiunto il 4,4 % del PIL (o il 3,7 % comprese le entrate una tantum). Il debito lordo della pubblica amministrazione era pari al 94,8 % del PIL nel 2007 e al 94,6 % nel 2008, ben al disopra del valore di riferimento del 60 % del PIL fissato dal trattato. Secondo le previsioni intermedie della Commissione del gennaio 2009, il rapporto debito pubblico/PIL sarebbe cresciuto ulteriormente, fino a raggiungere il 96,3 % del PIL nel 2009 e il 98,5 % del PIL nel 2010.

(2)

Il 27 aprile 2009, conformemente all'articolo 104, paragrafo 7, TCEe all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, ha indirizzato una raccomandazione alla Grecia affinché correggesse il disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2010, riportando il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL in maniera credibile e sostenibile. Il Consiglio ha fissato al 27 ottobre 2009 il termine entro il quale il governo greco doveva dare seguito effettivo alla raccomandazione.

(3)

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 126, paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che la Grecia non aveva dato un seguito effettivo; di conseguenza, il 16 febbraio 2010, il Consiglio, a seguito di una raccomandazione della Commissione, ha intimato alla Grecia conformemente all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE di adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2012. Il Consiglio ha inoltre fissato la data del 15 maggio 2010 come termine entro il quale doveva essere dato un seguito effettivo.

(4)

Il gravissimo deterioramento della situazione finanziaria del governo greco ha indotto gli Stati membri la cui moneta è l'euro a decidere nel 2010, su richiesta della Grecia, di fornire alla Grecia un sostegno alla stabilità al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, parallelamente all'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. A partire dal marzo 2012, il sostegno fornito dagli Stati membri la cui moneta è l'euro assume la forma di un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria.

(5)

Il 10 maggio 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, e dell'articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE (3) indirizzata alla Grecia, allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2014.

(6)

La decisione 2010/320/UE è stata più volte modificata in modo sostanziale. Essa è stata rifusa il 12 luglio 2011 nella decisione 2011/734/UE (4) del Consiglio. Successivamente, tra l'8 novembre 2011 e il dicembre 2012 (5), la decisione 2011/734/UE è stata modificata a più riprese in modo sostanziale.

(7)

L'8 luglio 2015 la Grecia ha chiesto assistenza finanziaria al meccanismo europeo di stabilità (MES) in forma di prestito triennale, e il 12 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo di principio sulla concessione alla Grecia di un prestito per un importo massimo di 86 000 milioni di EUR.

(8)

Ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in particolare l'articolo 7, lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dal MES deve elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico («programma») che dovrà essere approvato dal Consiglio. Il programma dovrebbe assicurare l'adozione del pacchetto di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo.

(9)

Il programma preparato dalla Grecia è stato approvato con decisione di esecuzione (UE) 2015/1411 del Consiglio (7). Il protocollo d'intesa su condizioni specifiche di politica economica tra la Commissione, per conto del MES, e le autorità greche è stato firmato il 19 agosto 2015.

(10)

Il 19 agosto 2015 il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, ha adottato la decisione 2015/1410/UE (8) a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE e ha intimato alla Grecia di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2017.

(11)

In linea con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 la Grecia era stata esonerata dal presentare una relazione separata nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del programma.

(12)

Nel giugno 2016 la Grecia ha completato con successo il primo riesame del programma. Il 15 giugno 2017 l'Eurogruppo ha accolto con favore l'attuazione da parte della Grecia delle azioni prioritarie per il secondo riesame, preparando il terreno per la chiusura di tale riesame. Le riunioni dell'Eurogruppo del 24 maggio 2016 e del 15 giugno 2017 hanno fornito chiarimenti sulle misure che dovrebbero essere adottate al fine di garantire la sostenibilità del debito greco, se necessario, al completamento del programma.

(13)

Conformementeall'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato dell'Unione europea e al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. In applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, conformemente all'articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del Consiglio (9).

(14)

Il Consiglio adotta decisioni per abrogare decisioni sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni (10).

(15)

In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, a seguito dei dati notificati dalla Grecia nell'aprile 2017, del primo riesame del programma e delle previsioni di primavera 2017 della Commissione, sono giustificate le conclusioni seguenti:

Dal 2009, quando il disavanzo ha raggiunto il 15,1 % del PIL, il saldo delle amministrazioni pubbliche è costantemente migliorato, con una riduzione del disavanzo al 5,9 % del PIL nel 2015 (3,2 % del PIL se si esclude l'impatto netto degli interventi statali relativi al sostegno del settore finanziario come riferiti da Eurostat) e infine il passaggio ad un avanzo dello 0,7 % del PIL nel 2016 (11). La riduzione del disavanzo è determinata in larga misura anche dal contenimento della spesa e dal consolidamento delle entrate pubbliche.

Tenendo conto del pacchetto di misure di bilancio adottate nell'ambito del primo riesame, il cui valore dovrebbe attestarsi al 3 % del PIL nel 2018, e delle misure concordate nell'ambito del secondo riesame volte a compensare in parte le incidenze sul bilancio della realizzazione su scala nazionale del sistema di reddito minimo di solidarietà, le previsioni di primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,2 % del PIL nel 2017 e, nell'ipotesi di politiche invariate, un avanzo dello 0,6 % del PIL nel 2018. Le misure delineate nella strategia di bilancio a medio termine per il periodo 2018-2021, adottata dalle autorità greche nel maggio 2017, dopo la data limite per le previsioni di primavera 2017 della Commissione, dovrebbero migliorare il risultato di bilancio previsto per il 2018 e il medio termine. Pertanto, nel periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

A causa dei considerevoli disavanzi di bilancio, del calo del PIL nominale e del sostegno finanziario al settore bancario e nonostante la notevole ristrutturazione del debito nel 2012, il rapporto debito pubblico/PIL della Grecia è salito dal 109,4 % nel 2008 (12) al 179,0 % nel 2016. In particolare, il rapporto debito/PIL della Grecia è salito dal 177,4 % nel 2015 al 179,0 % nel 2016, poiché l'avanzo di bilancio nel 2016 è stato in parte utilizzato per costituire le necessarie riserve di liquidità. L'aumento riguardava anche l'ulteriore aggiustamento stock/flussi, dovuto alla liquidazione degli arretrati che, in linea con le regole statistiche, non sono stati registrati nel debito pubblico. Il rapporto debito/PIL dovrebbe restare sostanzialmente stabile nel 2017, mentre è in corso il programma di liquidazione degli arretrati; ma nel 2018 dovrebbe diminuire al 174,6 % del PIL a causa di un avanzo di bilancio e condizioni congiunturali favorevoli.

(16)

In seguito alla pubblicazione, nell'aprile 2017, da parte della Commissione (Eurostat) dei risultati di bilancio della Grecia per il 2016 e sulla base delle previsioni di primavera 2017 della Commissione, la Grecia soddisfa le condizioni perché il Consiglio abroghi la propria decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia. Allo stesso tempo, diversi aspetti, tra cui il percorso di bilancio a medio termine, che sono rilevanti ai fini di una raccomandazione della Commissione al Consiglio di abrogare la sua decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia, sono stati anche oggetto di discussione in occasione della riunione dell'Eurogruppo del 15 giugno 2017.

(17)

A partire dal 2017, ovvero l'anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Grecia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e continuerà a essere monitorata nell'ambito del programma per il periodo fino alla metà del 2018. Successivamente, la Grecia dovrebbe compiere progressi verso l'obiettivo di bilancio a medio termine con un ritmo adeguato, anche per quanto riguarda il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97.

(18)

Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(19)

A parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto e la decisione 2009/415/CE dovrebbe essere pertanto abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che il disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto.

Articolo 2

La decisione 2009/415/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione 2009/415/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 21).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Decisione 2010/320/UE del Consiglio, dell'10 maggio 2010, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6).

(4)  Decisione 2011/734/UE del Consiglio, del 12 luglio 2011, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38).

(5)  Decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 28); decisione 2012/211/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 113 del 25.4.2012, pag. 8); decisione 2013/6/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012, che modifica la decisione 2011/734/UE, indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intima alla Grecia di adottare misure per la riduzione del disavanzo ritenute necessarie a correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 40).

(6)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 2015/1411, del 19 agosto 2015, che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (GU L 219 del 20.8.2015, pag. 12). La decisione di esecuzione (UE) 2015/1411 è stata ripubblicata in tutte le lingue ufficiali nella GU L 91 del 7.4.2016, pag. 27.

(8)  Decisione (UE) 2016/541 del Consiglio, che intima alla Grecia di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (GU L 219 del 20.8.2015, pag. 8). La decisione (UE) 2016/541 è stata ripubblicata in tutte le lingue ufficiali nella GU L 91 del 7.4.2016, pag. 18.

(9)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(10)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», approvate dal comitato economico e finanziario in data 15 maggio 2017. Cfr.: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9344-2017-INIT/en/pdf.

(11)  Sulla base dei dati forniti da Eurostat, il saldo primario delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto il 3,9 % del PIL nel 2016. In termini di definizione del programma, il saldo primario era pari al 4,2 % del PIL. La definizione contenuta nel programma non comprende il costo una tantum della ricapitalizzazione delle banche, le spese legate alla migrazione al netto dei trasferimenti dell'Unione, i trasferimenti relativi alle decisioni degli Stati membri la cui moneta è l'euro per quanto riguarda il reddito delle banche centrali nazionali della zona euro (SMP e profitti equivalenti ANFA) e una parte dei proventi delle privatizzazioni; comprende invece la variazione dello stock dei rimborsi fiscali ancora in sospeso.

(12)  Nel 2008 il rapporto debito/PIL è stato rivisto al rialzo rispetto al valore inizialmente pubblicato del 94,6 % del PIL a causa di revisioni statistiche riguardanti sia il debito delle amministrazioni pubbliche che il PIL.


4.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/9


DECISIONE (UE) 2017/1790 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Armenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro (1) («accordo»), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

In conformità dell'articolo 78 dell'accordo, il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo può formulare opportune raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3)

Le parti hanno convenuto di stabilire le priorità del partenariato con l'intento di fornire orientamenti e incentrare l'attenzione sulle loro iniziative congiunte settore per settore.

(4)

Le priorità del partenariato saranno adottate dal consiglio di cooperazione

(5)

La posizione dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Armenia deve essere adottata dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di consiglio di cooperazione istituito dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, riguardo all'adozione delle priorità del partenariato UE-Armenia è basata sul progetto di raccomandazione del consiglio di cooperazione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 239 del 9.9.1999, pag. 3.


PROGETTO

RACCOMANDAZIONE N. …/2017 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-ARMENIA

del

riguardante le priorità del partenariato UE-Armenia

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE UE-ARMENIA,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, in particolare l'articolo 78,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro (1) («accordo» ), è stato firmato il 22 aprile 1996 ed è entrato in vigore il 1o luglio 1999.

(2)

In conformità dell'articolo 78 dell'accordo, il consiglio di cooperazione può formulare opportune raccomandazioni per conseguire gli obiettivi dell'accordo.

(3)

A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo, le parti devono prendere tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e devono adoperarsi per il conseguimento dei suoi obiettivi.

(4)

Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner, consentendo di rafforzare il senso di titolarità di entrambe le parti.

(5)

L'Unione e l'Armenia hanno convenuto di consolidare il loro partenariato definendo una serie di priorità per il periodo 2017-2020 con l'obiettivo di sostenere e rafforzare la resilienza e la stabilità dell'Armenia.

(6)

Le parti dell'accordo hanno approvato pertanto il testo delle priorità del partenariato tra l'Unione europea e l'Armenia, che favorirà l'attuazione dell'accordo, incentrando la cooperazione su interessi comuni definiti congiuntamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Il consiglio di cooperazione raccomanda che le parti attuino le priorità del partenariato UE-Armenia descritte nell'allegato.

Articolo 2

Gli effetti della presente raccomandazione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il Consiglio di cooperazione

Il presidente


(1)  GU L 239 del 9.9.1999, pag. 3


Rettifiche

4.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/11


Rettifica del regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 175 del 7 luglio 2017 )

Pagina 715, allegato II che modifica l'allegato IIIA del regolamento (UE) 2017/1151, punto 8:

anziché:

«l'ultima frase del punto 2.3 è così modificata:»

leggasi:

«l'ultima frase del punto 2.4 è sostituita dalla seguente:».

Pagina 727, allegato II che modifica l'allegato IIIA del regolamento (UE) 2017/1151, punto 36, lettere da d) a j):

anziché:

«d)

al punto 1, dopo il titolo «Verifica delle condizioni dinamiche del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) con il metodo 1 (finestra della media mobile — MAW)», i termini «Fase 1. Segmentazione dei dati ed esclusione delle emissioni con avviamento a freddo (appendice 4, punto 4).» Sono sostituiti dai termini «Fase 1. Segmentazione dei dati.»;

e)

al punto 3.1, sotto il titolo «Verifica delle condizioni dinamiche del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) con il metodo 1 (finestra della media mobile — MAW)», l'ultima frase del primo comma è così modificata:

«Il calcolo descritto al presente punto deve essere fatto dal primo punto (in avanti).»;

f)

al punto 3.1, dopo il titolo «Verifica delle condizioni dinamiche del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) con il metodo 1 (finestra della media mobile — MAW)», al secondo comma, il secondo e il quarto trattino sono soppressi;

g)

al punto 3.2, dopo il titolo «Verifica delle condizioni dinamiche del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) con il metodo 1 (finestra della media mobile — MAW)», è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui sia sottoposto a prova un veicolo NOVC-HEV, il calcolo della finestra deve iniziare al punto di avviamento e comprendere gli eventi di guida durante i quali viene emessa CO2.»;

h)

al punto 5, sotto il titolo «Verifica delle condizioni dinamiche del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) con il metodo 1 (finestra della media mobile — MAW)», è aggiunto il seguente comma:

«Per i veicoli di categoria N2 dotati di apparecchiature in conformità alla direttiva 92/6/CEE, con un dispositivo che ne limita la velocità a 90 km/h, la percentuale di finestre della parte autostradale del percorso nella prova completa deve essere almeno pari al 5 %.»;

i)

al punto 5.3, dopo il titolo «Verifica delle condizioni dinamiche del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) con il metodo 1 (finestra della media mobile — MAW)», è aggiunto il seguente comma:

«Quando si sottopone a prova un veicolo NOVC-HEV e solo se la prescrizione minima relativa al 50 % non è soddisfatta, la tolleranza positiva superiore tol 1 può essere progressivamente aumentata dell'1 % fino al conseguimento dell'obiettivo (50 % delle finestre normali). Quando si usa questo metodo, tol 1 non deve mai superare il 50 %.»;

j)

al punto 6.1, dopo il titolo «Verifica delle condizioni dinamiche del percorso e calcolo del risultato finale delle emissioni di guida reali (RDE) con il metodo 1 (finestra della media mobile — MAW)», è aggiunto il seguente comma:

«Per tutte le finestre medie con inclusione dei dati relativi ai punti di rilevamento dell'avviamento a freddo, come definiti all'appendice 4, punto 4, la funzione di ponderazione è impostata su 1.»;»

leggasi:

«36 bis)

l'appendice 5 è così modificata:

a)

al punto 1, i termini «Fase 1. Segmentazione dei dati ed esclusione delle emissioni con avviamento a freddo (appendice 4, punto 4).» sono sostituiti dai termini «Fase 1. Segmentazione dei dati.»;

b)

al punto 3.1, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il calcolo descritto al presente punto deve essere fatto dal primo punto (in avanti).»;

c)

al punto 3.1, secondo comma, il secondo e il quarto trattino sono soppressi;

d)

al punto 3.2 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso in cui sia sottoposto a prova un veicolo NOVC-HEV, il calcolo della finestra deve iniziare al punto di avviamento e comprendere gli eventi di guida durante i quali viene emessa CO2.»;

e)

al punto 5, dopo il titolo «VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E DELLA NORMALITÀ DEL PERCORSO» è aggiunto il seguente comma:

«Per i veicoli di categoria N2 dotati di apparecchiature in conformità alla direttiva 92/6/CEE, con un dispositivo che ne limita la velocità a 90 km/h, la percentuale di finestre della parte autostradale del percorso nella prova completa deve essere almeno pari al 5 %.»;

f)

al punto 5.3 è aggiunto il seguente comma:

«Quando si sottopone a prova un veicolo NOVC-HEV e solo se la prescrizione minima relativa al 50 % non è soddisfatta, la tolleranza positiva superiore tol 1 può essere progressivamente aumentata dell'1 % fino al conseguimento dell'obiettivo (50 % delle finestre normali). Quando si usa questo metodo, tol 1 non deve mai superare il 50 %.»;

g)

al punto 6.1 è aggiunto il seguente comma:

«Per tutte le finestre medie con inclusione dei dati relativi ai punti di rilevamento dell'avviamento a freddo, come definiti all'appendice 4, punto 4, la funzione di ponderazione è impostata su 1.»;».