ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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RACCOMANDAZIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1781 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
relativo alle deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto di cui all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, che si applica entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dal Canada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (nel prosieguo: «l'accordo») (3). |
(2) |
L'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo (qui di seguito «protocollo sull'origine») stabilisce le norme di origine specifiche per prodotto. Per un certo numero di prodotti, l'allegato 5-A del protocollo sull'origine prevede deroghe alle regole di origine specifiche per prodotto che si applicano nei limiti di contingenti annuali. |
(3) |
I contingenti fissati nell'allegato 5-A dovrebbero essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito» in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). |
(4) |
Per alcuni prodotti, i volumi dei contingenti possono essere aumentati se sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'allegato 5-A del protocollo sull'origine. |
(5) |
In conformità alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017 (5). Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive dei contingenti di origine concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le deroghe alle norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato 5-A del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine, allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, (nel prosieguo: il «protocollo sull'origine»), si applicano ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento nei limiti dei contingenti fissati in detto allegato.
Articolo 2
I contingenti di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
1. Per i prodotti elencati nella sezione B dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 10 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Il presente paragrafo si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2022.
2. Per i prodotti elencati nella sezione C dell'allegato, i volumi dei contingenti sono aumentati, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in questione, del 3 % dei volumi assegnati nell'anno civile precedente, se è stato esaurito in tale anno più dell'80 % del relativo contingente. Tale previsione di crescita si applica per la prima volta il 1o gennaio 2019 e per l'ultima volta il 1o gennaio 2028.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(3) GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(5) Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento, conformemente all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione. Il codice NC preceduto da «ex» indica che il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato dal codice NC esistente al momento dell'adozione del presente regolamento, in conformità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione e dalla descrizione del prodotto nelle tabelle del presente allegato nel loro insieme.
SEZIONE A: PRODOTTI AGRICOLI
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
09.8300 (1) |
ex 1302 20 10 ex 1302 20 90 |
61 , 69 61 , 69 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (2) uguale o superiore a 65 % |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
8 384 |
1806 10 30 1806 10 90 |
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Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio (3) uguale o superiore a 65 % |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
30 000 |
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ex 1806 20 10 ex 1806 20 30 ex 1806 20 50 ex 1806 20 70 ex 1806 20 80 ex 1806 20 95 |
20 20 20 20 12 , 92 12 , 92 |
Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg o allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (4) uguale o superiore a 65 %, per la preparazione di bevande al cioccolato |
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ex 2101 12 92 ex 2101 12 98 |
92 92 , 94 |
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, o a base di caffè, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (5) uguale o superiore a 65 % |
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ex 2101 20 92 ex 2101 20 98 |
82 85 , 87 |
Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di tè o di mate, o a base di tè o di mate, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (6) uguale o superiore a 65 % |
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ex 2106 90 20 ex 2106 90 30 ex 2106 90 51 ex 2106 90 55 ex 2106 90 59 ex 2106 90 98 |
10 10 10 10 10 , 92 26 , 32 , 33 , 34 , 37 , 38 , 42 , 53 , 55 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, aventi tenore, in peso netto, di zucchero di canna o di barbabietola aggiunto delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 (7), uguale o superiore a 65 % |
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09.8301 (8) |
1704 |
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Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
2 795 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
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1806 31 |
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Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, ripiene |
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1806 32 |
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Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso non superiore a 2 kg, non ripiene |
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1806 90 |
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Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao diverse da quelle delle sottovoci da 1806 10 a 1806 32 |
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09.8302 (9) |
1901 |
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Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
9 781 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
35 000 |
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ex 1902 11 00 |
20 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova e riso |
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ex 1902 19 10 ex 1902 19 90 |
20 20 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, altre, contenenti riso |
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ex 1902 20 10 ex 1902 20 30 ex 1902 20 91 ex 1902 20 99 |
20 20 20 20 |
Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate), contenenti riso |
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ex 1902 30 10 ex 1902 30 90 |
20 20 |
Altre paste alimentari, contenenti riso |
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1904 10 |
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Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura |
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1904 20 |
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Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati |
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1904 90 |
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Preparazioni alimentari diverse da quelle delle sottovoci da 1904 10 a 1904 30 |
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1905 |
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Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
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2009 81 |
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Succhi di mirtilli rossi (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) |
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ex 2009 89 35 |
41 , 45 , 47 , 49 |
Succhi di mirtillo |
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ex 2009 89 38 |
21 , 29 |
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ex 2009 89 79 |
41 , 49 |
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ex 2009 89 86 |
21 , 29 |
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ex 2009 89 89 |
21 , 29 |
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ex 2009 89 99 |
17 , 94 |
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2103 90 |
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Altre preparazioni per salse e salse preparate; altri condimenti composti |
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2106 10 20 |
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Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 |
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ex 2106 10 80 |
31 , 70 |
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ex 2106 90 20 2106 90 92 |
10 |
Altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti zuccheri di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 o contenenti, in peso netto, meno di 65 % di zucchero di canna o di barbabietola delle sottovoci da 1701 91 a 1701 99 |
|||
ex 2106 90 98 |
30 , 36 , 43 , 45 , 49 |
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09.8303 (10) |
2309 10 |
|
Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
16 768 |
ex 2309 90 10 |
31 , 91 |
Alimenti per cani o gatti, non condizionati per la vendita al minuto |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
60 000 |
|
ex 2309 90 20 |
10 |
||||
ex 2309 90 31 |
11 , 17 , 81 |
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ex 2309 90 33 |
10 |
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ex 2309 90 35 |
10 |
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ex 2309 90 39 |
10 |
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ex 2309 90 41 |
41 , 51 , 81 |
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ex 2309 90 43 |
10 |
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ex 2309 90 49 |
10 |
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ex 2309 90 51 |
10 |
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ex 2309 90 53 |
10 |
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ex 2309 90 59 |
10 |
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ex 2309 90 70 |
10 |
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ex 2309 90 91 |
10 |
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ex 2309 90 96 |
31 , 91 |
SEZIONE B: PESCI E PRODOTTI ITTICI
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) (11) |
09.8304 |
ex 0304 83 90 |
19 |
Filetti di ippoglossi congelati, diversi da Reinhardtius hippoglossoides |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
2,795 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
10 |
||||
09.8305 |
ex 0306 12 10 ex 0306 12 90 |
10 , 91 10 , 91 |
Astici cotti e congelati, con guscio |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
559 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
2 000 |
||||
09.8306 |
1604 11 |
|
Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
839 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
3 000 |
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09.8307 |
1604 12 |
|
Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
13,972 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
50 |
||||
09.8308 |
ex 1604 13 11 ex 1604 13 19 1604 13 90 |
90 90 |
Preparazioni e conserve di sardine, alacci e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati, esclusa Sardina pilchardus |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
55,891 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
200 |
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09.8309 |
ex 1605 10 00 |
19 , 99 |
Granchi, preparati o conservati, diversi da Cancer pagurus |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
12,296 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
44 |
||||
09.8310 |
1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00 |
|
Gamberetti, preparati o conservati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 398 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
5 000 |
||||
09.8311 |
1605 30 |
|
Astici, preparati o conservati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
67,069 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
240 |
SEZIONE C TESSILI E ABBIGLIAMENTO
Tabella C 1 — Tessili
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in chilogrammi, peso netto, salvo diversa indicazione) (12) |
09.8312 |
5107 20 |
Filati di lana pettinata, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti meno di 85 %, in peso, di lana |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
53 655 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
192 000 |
|||
09.8313 |
5205 12 00 |
Filati di cotone (diversi dai filati per cucire), contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, non condizionati per la vendita al minuto: filati semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29 decitex ma non a 232,56 decitex (superiore a 14 Nm ma non a 43 Nm) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
328 636 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
1 176 000 |
|||
09.8314 |
5208 59 |
Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso inferiore o uguale a 200 g/m2 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
16 768 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
60 000 m2 |
|||
09.8315 |
5209 59 00 |
Altri tessuti di cotone, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone, stampati, ad armatura a tela, non nominati né compresi altrove, di peso superiore a 200 g/m2 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
22 077 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
79 000 m2 |
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09.8316 |
5402 |
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 118 368 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
4 002 000 |
|||
09.8317 |
5404 19 00 |
Altri monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, non nominati né compresi altrove |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
5 869 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
21 000 |
|||
09.8318 |
5407 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 351 990 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
4 838 000 m2 |
|||
09.8319 |
5505 10 |
Cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
286 441 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
1 025 000 |
|||
09.8320 |
5513 11 |
Tessuti di fibre in fiocco di poliestere, contenenti meno di 85 %, in peso, di tali fibre, greggi o imbianchiti, ad armatura a tela, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso non superiore a 170 g/m2 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
1 749 091 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
6 259 000 m2 |
|||
09.8321 |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
162 921 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
583 000 |
|||
09.8322 |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
173 540 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
621 000 |
|||
09.8323 |
5703 |
Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, «tufted», anche confezionati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
54 773 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
196 000 m2 |
|||
09.8324 |
5806 |
Nastri, galloni e simili, diversi dai manufatti della voce 5807 ; nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
47 228 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
169 000 |
|||
09.8325 |
5811 00 00 |
Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura, diversi dai ricami della voce 5810 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
3 354 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
12 000 m2 |
|||
09.8326 |
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
490 159 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
1 754 000 m2 |
|||
09.8327 |
5904 90 00 |
Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati (escl. linoleum) |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
6 707 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
24 000 m2 |
|||
09.8328 |
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
125 754 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
450 000 |
|||
09.8329 |
5907 00 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
829 694 m2 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
2 969 000 m2 |
|||
09.8330 |
5911 |
Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici indicati |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
48 346 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
173 000 |
|||
09.8331 |
6004 |
Stoffe a maglia di larghezza superiore a 30 cm, contenenti, in peso, 5 % o più di fili di elastomeri o fili di gomma, diverse da quelle della voce 6001 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
6 987 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
25 000 |
|||
09.8332 |
6005 |
Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 6001 a 6004 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 472 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
16 000 |
|||
09.8333 |
6006 |
Altre stoffe a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
6 707 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
24 000 |
|||
09.8334 |
6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
34 653 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
124 000 |
|||
09.8335 |
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
140 565 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
503 000 |
Tabella C 2 — Abbigliamento
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in numero di pezzi, salvo diversa indicazione) (13) |
09.8336 |
6101 30 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
2 795 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
10 000 |
|||
09.8337 (14) |
6102 30 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 751 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
17 000 |
|||
09.8338 (15) |
6104 |
Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
149 507 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
535 000 |
|||
09.8339 |
6106 20 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
12 296 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
44 000 |
|||
09.8340 |
6108 22 00 |
Slips e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
36 050 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
129 000 |
|||
09.8341 (16) |
6108 92 00 |
Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
10 899 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
39 000 |
|||
09.8342 |
6109 10 00 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
95 573 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
342 000 |
|||
09.8343 |
6109 90 |
T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di altre materie tessili |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
50 581 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
181 000 |
|||
09.8344 |
6110 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, comprese le magliette a collo alto, a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
133 579 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
478 000 |
|||
09.8345 |
6112 41 |
Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
20 400 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
73 000 |
|||
09.8346 (17) |
6114 |
Altri indumenti, a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
25 151 kg |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
90 000 kg |
|||
09.8347 |
6115 |
Calzemaglie (collants), calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, compresi quelli a compressione graduata (per esempio: le calze per varici), a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
27 387 kg |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
98 000 kg |
|||
09.8348 (18) |
6201 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per uomo o ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6203 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
26 828 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
96 000 |
|||
09.8349 |
6202 |
Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, per donna o ragazza, esclusi i manufatti della voce 6204 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
27 666 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
99 000 |
|||
09.8350 |
6203 |
Vestiti o insiemi, completi, giacche, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per uomo o ragazzo |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
26 548 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
95 000 |
|||
09.8351 |
6204 |
Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), diversi da quelli a maglia, per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
141 403 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
506 000 |
|||
09.8352 (19) |
6205 |
Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, per uomo o ragazzo |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 192 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
15 000 |
|||
09.8353 |
6206 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, diverse da quelle a maglia, per donna o ragazza |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
17 885 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
64 000 |
|||
09.8354 |
6210 40 00 |
Altri indumenti per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
19 003 kg |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
68 000 kg |
|||
09.8355 |
6210 50 00 |
Altri indumenti per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia, confezionati con prodotti delle voci 59.03 , 59.06 o 59.07 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
8 384 kg |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
30 000 kg |
|||
09.8356 |
6211 |
Tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno; altri indumenti, non a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
14 532 kg |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
52 000 kg |
|||
09.8357 |
6212 10 |
Reggiseno e bustini, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
82 998 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
297 000 |
|||
09.8358 |
6212 20 00 |
Guaine e guaine-mutandine, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
8 943 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
32 000 |
|||
09.8359 |
6212 30 00 |
Modellatori, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
11 179 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
40 000 |
|||
09.8360 |
6212 90 00 |
Bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
4 472 kg |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
16 000 kg |
SEZIONE D VEICOLI
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in numero di pezzi) |
09.8361 (20) |
8703 21 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm3 |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
27 946 |
Dall'1.1 al 31.12.2018 e per tutti i periodi successivi dall'1.1 al 31.12 |
100 000 |
|||
8703 22 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 000 cm3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm3 |
|||
8703 23 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm3 |
|||
8703 24 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla: di cilindrata superiore a 3 000 cm3 |
|||
8703 31 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm3 |
|||
8703 32 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata superiore a 1 500 cm3 ed inferiore o uguale a 2 500 cm3 |
|||
8703 33 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel): di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm3 |
|||
8703 40 8703 60 |
Altri autoveicoli, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
|||
8703 50 8703 70 |
Altri veicoli, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione |
|||
8703 90 |
Altri |
(1) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(2) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(3) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(4) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(5) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(6) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(7) Lo zucchero di canna o di barbabietola deve essere stato raffinato in Canada.
(8) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(9) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(10) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(11) L'articolo 3, paragrafo 1, è applicabile.
(12) L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.
(13) L'articolo 3, paragrafo 2, è applicabile.
(14) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(15) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(16) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(17) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(18) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(19) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
(20) Per beneficiare del contingente tariffario occorre presentare un permesso di esportazione rilasciato dal Canada a norma dell'Export and Import Permits Act.
3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/18 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1782 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
15/TQ127 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
BFT/AE45WM |
Specie |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) |
Zona |
Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo |
Data di chiusura |
19.8.2017 |
3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/20 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1783 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direziore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Belgio |
Stock |
MAC/2A34. nonché le condizioni speciali corrispondenti MAC/*02AN-, MAC/*4AN. e MAC/*FRO1 |
Specie |
Sgombro (Scomber scombrus) |
Zona |
IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 |
Data di chiusura |
23.8.2017 |
3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/22 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1784 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
17/TQ127 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
PLE/7HJK. |
Specie |
Passera di mare (pleuronectes platessa) |
Zona |
VIIh, VIIj e VIIk |
Data di chiusura |
23.8.2017 |
3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1785 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
recante divieto di pesca della rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2017. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2017. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direziore generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
18/TQ127 |
Stato membro |
Paesi Bassi |
Stock |
ANF/04-N. |
Specie |
Rana pescatrice (Lophiidae) |
Zona |
Acque norvegesi della zona IV |
Data di chiusura |
5.9.2017 |
RACCOMANDAZIONI
3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/26 |
RACCOMANDAZIONE N. 1/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO
del 25 luglio 2017
che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1786]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-EGITTO,
visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (1), in particolare l'articolo 76,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra («accordo»), è stato firmato il 25 giugno 2001 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2004. |
(2) |
L'articolo 76 dell'accordo conferisce al Consiglio di associazione il potere di adottare decisioni idonee a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo. |
(3) |
A norma dell'articolo 86 dell'accordo, le parti devono adottare qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi da esso fissati. |
(4) |
Il riesame della politica europea di vicinato ha proposto una nuova fase di dialogo con i partner consentendo di rafforzare il senso di titolarità per entrambe le parti. |
(5) |
L'Unione e l'Egitto hanno convenuto di consolidare il loro partenariato concordando una serie di priorità per il periodo 2017-2020, allo scopo di rispondere alle sfide comuni cui essi devono far fronte, promuovere interessi congiunti e garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, |
RACCOMANDA:
Articolo 1
Il Consiglio di associazione raccomanda alle parti di attuare le priorità del partenariato UE-Egitto figuranti nell'allegato della presente raccomandazione.
Articolo 2
Le priorità del partenariato UE-Egitto di cui all'articolo 1 sostituiscono il piano d'azione UE-Egitto, di cui la raccomandazione n. 1/2007 del Consiglio di associazione del 6 marzo 2007 aveva raccomandato l'attuazione.
Articolo 3
La presente raccomandazione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per il Consiglio di associazione UE-Egitto
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.
ALLEGATO
PRIORITÀ DEL PARTENARIATO UE-EGITTO 2017-2020
I. Introduzione
Il quadro generale della cooperazione tra l'UE e l'Egitto è definito dall'accordo di associazione firmato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2004. Senza pregiudizio degli elementi contenuti nell'accordo di associazione, che restano integralmente applicabili, il presente documento stabilisce le priorità che, definite congiuntamente dalle parti alla luce della politica europea di vicinato riveduta, orienteranno il partenariato per i prossimi 3 anni.
Le priorità del partenariato, che mirano a rispondere alle sfide comuni cui l'UE e l'Egitto devono far fronte, a promuovere interessi congiunti e a garantire la stabilità a lungo termine su entrambe le sponde del Mediterraneo, si ispirano all'impegno condiviso a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Intendono inoltre rafforzare la cooperazione a sostegno della «Strategia di sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto.
II. Priorità proposte
Le priorità del partenariato dovrebbero contribuire a soddisfare le aspirazioni dei cittadini di entrambe le sponde del Mediterraneo, garantendo in particolare la giustizia sociale, opportunità di lavoro dignitoso, la prosperità economica e condizioni di vita nettamente migliori, in modo da rafforzare la stabilità, sia in Egitto che nell'UE. Una crescita inclusiva, sostenuta dall'innovazione, e una governance efficace e partecipativa, ispirata allo Stato di diritto, ai diritti umani e alle libertà fondamentali, sono componenti fondamentali di tali obiettivi. Le priorità del partenariato tengono inoltre conto dei rispettivi ruoli dell'UE e dell'Egitto quali attori sulla scena internazionale e mirano a rafforzare la loro cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Le seguenti priorità generali orienteranno pertanto il partenariato così rinnovato.
1. Economia moderna e sviluppo sociale sostenibili dell'Egitto
In quanto partner importanti, l'UE e l'Egitto coopereranno nel promuovere gli obiettivi socioeconomici indicati nella «Strategia per lo sviluppo sostenibile — Visione 2030» elaborata dall'Egitto, al fine di creare un contesto stabile e prospero per il paese.
a) Modernizzazione economica e imprenditorialità
L'Egitto si impegna a conseguire la sostenibilità socioeconomica a lungo termine anche attraverso la creazione di un contesto più favorevole alla crescita inclusiva e alla creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani e le donne, anche incoraggiando l'integrazione del settore informale nell'economia. Ai fini della sostenibilità economica a lungo termine sono necessarie misure in grado di offrire margini di bilancio più ampi per migliorare l'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile del paese, un'ulteriore riforma delle sovvenzioni e dell'imposizione fiscale, il rafforzamento del ruolo del settore privato e il miglioramento del clima imprenditoriale. In tal modo sarà possibile attrarre un maggior numero di investimenti esteri, anche mediante una politica commerciale più aperta e competitiva, traendo pieno vantaggio dal dividendo digitale e sostenendo progetti infrastrutturali chiave, quale lo sviluppo di un sistema di trasporti efficiente. L'UE, inoltre, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti alla riforma della pubblica amministrazione e alla buona governance, in particolare tramite l'uso di statistiche di alta qualità e tenendo conto della rivoluzione digitale e dei nuovi modelli imprenditoriali e societari che ne conseguono.
La strategia di sviluppo sostenibile dell'Egitto accorda grande importanza alle piccole e medie imprese (PMI), ai «mega progetti» quali il progetto di sviluppo del Canale di Suez, il progetto Triangolo d'oro per le risorse minerarie nell'Alto Egitto e la bonifica di quattro milioni di ettari di terreno a fini agricoli e di urbanizzazione, nonché alla Banca delle conoscenze egiziana, in quanto componenti essenziali per il processo di sviluppo socioeconomico a lungo termine. Vista l'importanza dello sviluppo delle PMI per la crescita inclusiva, questo settore continuerà a svolgere un ruolo centrale nella cooperazione dell'UE con l'Egitto. L'UE studierà inoltre come promuovere le potenzialità del progetto di sviluppo del Canale di Suez (Suez Canal Hub) a fini di sviluppo socioeconomico. Le parti coopereranno altresì in tutti i settori di ricerca e innovazione e contribuiranno alla promozione delle tecnologie e dei servizi digitali. In tal senso, hanno evidenziato il loro interesse ad intensificare la cooperazione in una serie di attività pertinenti nel campo della ricerca e dell'istruzione superiore, anche nel quadro di Orizzonte 2020 e di Erasmus +.
Tenuto conto del patrimonio culturale inestimabile e vario del paese e del prezioso contributo del settore culturale (cui il turismo è strettamente legato) al PIL, all'occupazione, alle riserve in valuta estera e, più in generale, alla società, si insisterà in modo particolare sul legame tra cultura, patrimonio culturale e sviluppo economico locale.
b) Scambi commerciali e investimenti
L'UE e l'Egitto sono partner commerciali importanti e si impegnano a rafforzare le loro relazioni attuali in materia di scambi commerciali e investimenti e a garantire che le disposizioni commerciali contenute nell'accordo di associazione UE-Egitto che istituisce una zona di libero scambio (ZLS) siano attuate in modo da svilupparne tutte le potenzialità. Anche se l'UE ha precedentemente avanzato l'idea di un accordo di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), sia per rafforzare che per ampliare la zona di libero scambio esistente, l'UE e l'Egitto definiranno congiuntamente anche altre strategie atte a migliorare i loro rapporti commerciali.
c) Sviluppo e giustizia sociali
L'Egitto ribadisce la volontà di riformare e promuovere lo sviluppo e la giustizia sociali, al fine di raccogliere le sfide socio-demografiche che si trova ad affrontare e di valorizzare le sue risorse umane, che sono il motore dello sviluppo economico e sociale. In tal senso, l'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto volte a proteggere i gruppi emarginati dalle potenziali ripercussioni negative delle riforme economiche tramite reti di sicurezza sociale e un sistema di protezione sociale. Le parti continueranno inoltre a promuovere lo sviluppo rurale e urbano e a migliorare l'offerta di servizi di base, ponendo l'accento sulla modernizzazione dell'istruzione (compresa la formazione tecnica e professionale) e del sistema sanitario. L'UE condividerà la sua esperienza nell'introduzione di una copertura sanitaria inclusiva e nel miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria.
d) Sicurezza energetica, ambiente e azione per il clima
L'UE e l'Egitto coopereranno ai fini dell'efficienza energetica e della diversificazione delle fonti energetiche, con un'attenzione particolare alle energie rinnovabili. Su richiesta del governo egiziano, l'UE sosterrà le iniziative attuate dall'Egitto per aggiornare la sua strategia energetica integrata, volta a soddisfare le esigenze di sviluppo sostenibile del paese e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. La scoperta di giacimenti di gas al largo delle coste egiziane offre peraltro l'importante opportunità di attivare sinergie tra l'UE e l'Egitto in materia di fonti energetiche convenzionali, tenuto conto degli impianti di liquefazione presenti nel paese. Si riuscirebbe in tal modo a rendere più prevedibile la produzione energetica, nell'interesse sia del paese — visti il notevole fabbisogno e le potenzialità del settore in termini di generazione di reddito (anche per il contesto imprenditoriale e per lo sviluppo sociale) — sia dell'UE, che potrebbe così diversificare le proprie fonti di approvvigionamento. Rafforzando il dialogo sull'energia le parti riusciranno ad identificare i principali ambiti di cooperazione (ad esempio, l'assistenza tecnica finalizzata alla creazione di un polo energetico regionale) e ad effettuare ricerche congiunte, condividere le esperienze e le migliori prassi, trasferire tecnologie e promuovere la cooperazione subregionale (intra-mediterranea), riconoscendo nel contempo la necessità di salvaguardare gli ecosistemi marini del Mediterraneo.
Quanto all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, l'UE e l'Egitto collaboreranno per promuovere azioni per il clima e l'ambiente. In linea con gli impegni assunti in seguito all'adozione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'UE sosterrà l'Egitto nell'attuare i contributi previsti stabiliti a livello nazionale in materia di mitigazione e adattamento. Le parti coopereranno inoltre per il conseguimento degli obiettivi stabiliti tra l'altro dall'Agenda di sviluppo 2030 e dal quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi.
L'UE e l'Egitto studieranno eventuali possibilità di cooperazione in settori quali la gestione sostenibile delle risorse, comprese le risorse idriche, la conservazione della biodiversità, i servizi igienico-sanitari, la gestione dei rifiuti solidi, in particolare la riduzione degli inquinanti industriali e la gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti pericolosi, nonché la lotta contro la desertificazione e il degrado del suolo. L'UE e l'Egitto stanno inoltre vagliando le opportunità offerte dalla dichiarazione ministeriale sull'economia blu dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) grazie allo strumento PMI/CC (1). Tra i possibili ambiti di cooperazione attualmente all'esame figurano i porti marittimi intelligenti, i poli marittimi, la gestione integrata delle zone costiere e la pesca marittima.
2. Partenariato in politica estera
È nel comune interesse dell'UE e dell'Egitto rafforzare la cooperazione in materia di politica estera a livello bilaterale, regionale e internazionale.
Stabilizzazione nel comune vicinato e oltre
Quale membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana, l'Egitto ha un ruolo importante da svolgere. Ospita inoltre la sede della Lega degli Stati arabi, con cui l'UE intende approfondire e ampliare la cooperazione. L'UE e l'Egitto punteranno ad una maggior collaborazione e alla ricerca di un terreno d'intesa comune su una serie di questioni, anche in ambito multilaterale. Il partenariato tra l'UE e l'Egitto è importante per la stabilità e la prosperità nell'area del Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa. La loro cooperazione, anche in consessi regionali, intende contribuire alla risoluzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla risposta alle problematiche economiche e politiche in queste regioni. L'UE e l'Egitto rafforzeranno infine lo scambio di informazioni sulle grandi sfide regionali e internazionali che interessano ambe le parti.
Cooperazione ai fini della gestione delle crisi e dell'assistenza umanitaria
L'UE e l'Egitto intensificheranno le attività di cooperazione e di consultazione e si scambieranno esperienze in materia di gestione e prevenzione delle crisi, a livello sia bilaterale che regionale, per affrontare le complesse sfide alla pace, alla stabilità e allo sviluppo derivanti dai conflitti e dalle catastrofi naturali, nel vicinato comune e oltre.
3. Rafforzamento della stabilità
La stabilizzazione è una sfida sia per l'UE che per l'Egitto. A tal fine è essenziale creare uno Stato moderno e democratico che offra pari benefici a tutti i cittadini. I diritti umani — civili, politici, economici, sociali e culturali, sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, dal trattato sull'Unione europea e dalla costituzione egiziana — sono un valore comune e rappresentano la pietra angolare di un moderno Stato democratico. L'UE e l'Egitto, pertanto, si impegnano a promuovere la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani quali diritti costituzionali di tutti i loro cittadini, in linea con i rispettivi obblighi internazionali. In quest'ottica, l'UE sosterrà l'Egitto nel trasporre tali diritti nella legislazione.
a) Uno Stato moderno e democratico
L'UE e l'Egitto si impegnano a garantire l'assunzione di responsabilità, lo Stato di diritto e il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e a rispondere alle esigenze dei loro cittadini. L'UE sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti ad aumentare la capacità delle istituzioni statali di attuare una riforma efficace del settore pubblico, ad aumentare la capacità degli organi di contrasto di svolgere il loro compito di garanti della sicurezza per tutti i cittadini e a sviluppare le funzioni costituzionali del nuovo Parlamento. Le parti rafforzeranno inoltre la loro cooperazione nell'ammodernare il settore della giustizia e garantire un più ampio accesso di tutti i cittadini alla giustizia, mediante l'offerta di servizi di assistenza giuridica e l'istituzione di tribunali specializzati, nel riformare la gestione delle finanze pubbliche e contrastare la corruzione. Valuteranno anche la possibilità di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. La loro cooperazione parlamentare, anche attraverso scambi strutturati tra commissioni e gruppi parlamentari, potrebbe rafforzare il coordinamento e promuovere la comprensione reciproca. L'UE, infine, sosterrà le iniziative dell'Egitto miranti a conferire alle autorità locali maggiori poteri di pianificazione e fornitura di servizi pubblici, nonché a garantire pari opportunità economiche, sociali e politiche e a promuovere l'integrazione sociale per tutti.
b) Sicurezza e terrorismo
La sicurezza è un obiettivo comune. Il terrorismo e l'estremismo violento che lo alimenta mettono in pericolo il tessuto sociale delle nazioni che si affacciano sulle due sponde del Mediterraneo. Si tratta di una grave minaccia per la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini. L'UE e l'Egitto hanno come obiettivo comune la lotta contro tali minacce e possono collaborare nel quadro di una strategia globale che affronti le cause profonde del terrorismo, nel pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, al fine di contrastare e prevenire efficacemente la radicalizzazione, promuovendo nel contempo lo sviluppo socioeconomico. L'UE e l'Egitto sono fermamente intenzionati a cooperare nella lotta contro l'estremismo e qualsiasi forma di discriminazione, incluse l'islamofobia e la xenofobia.
Tra gli altri ambiti di cooperazione figurano anche il rafforzamento della sicurezza aerea e delle misure di protezione, nonché della capacità di prevenire e combattere la criminalità organizzata transfrontaliera, segnatamente il traffico di migranti, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti e il riciclaggio di denaro.
Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nell'ambito dell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite per combattere il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro, anche attraverso lo scambio di esperienze, la formazione e altre attività di rafforzamento delle capacità.
c) Gestione dei flussi migratori nel reciproco interesse
La dichiarazione politica del vertice di La Valletta e il piano d'azione comune di La Valletta rappresenteranno il principale quadro di cooperazione tra l'UE e l'Egitto nel settore della migrazione. L'UE sosterrà le iniziative del governo egiziano volte a rafforzare il quadro di governance della migrazione, compresi gli aspetti riguardanti la riforma legislativa e le strategie di gestione del fenomeno, nonché a prevenire e combattere la migrazione irregolare, il traffico e la tratta di esseri umani, compresi l'identificazione e l'assistenza alle vittime. Cercherà inoltre di sostenere e rafforzare la capacità dell'Egitto di tutelare i diritti dei migranti e di fornire protezione a chi ne ha diritto, in linea con le norme internazionali. L'UE e l'Egitto analizzeranno le opportunità di cooperazione in materia di rimpatrio volontario dei migranti irregolari nei rispettivi paesi d'origine, così da garantire che la migrazione sia gestita legalmente a livello mondiale. Tale cooperazione andrà di pari passo con quella in materia di lotta alle cause profonde della migrazione irregolare, in particolare il sottosviluppo, la povertà e la disoccupazione.
La mobilità delle persone può contribuire allo sviluppo di competenze e conoscenze che, a loro volta, possono concorrere allo sviluppo del paese. Può inoltre creare solidi ponti tra l'UE e l'Egitto per il trasferimento di una manodopera altamente qualificata. Le parti si impegnano a garantire la piena protezione dei diritti dei migranti.
III. Principi della cooperazione
La promozione del fattore umano e dei contatti interpersonali rafforzerà i legami e consoliderà pertanto il partenariato tra l'UE e l'Egitto. La reciproca assunzione di responsabilità nei confronti della popolazione sia europea che egiziana è un elemento essenziale delle priorità del partenariato.
Le questioni di interesse comune dovrebbero altresì essere affrontate tramite una cooperazione più forte a livello regionale e subregionale (Sud-Sud). A tale riguardo, l'UE e l'Egitto collaboreranno nel quadro dell'Unione per il Mediterraneo e della Fondazione Anna Lindh, in particolare in materia di dialogo interculturale.
La cultura del dialogo si è rivelata un valido strumento per lo sviluppo del rispetto reciproco. Sarà essenziale approfondire il dialogo politico sulla democrazia e i diritti umani e curare gli aspetti tecnici in grado di rafforzarlo. Il dialogo fornirà anche i mezzi per dare concretezza al partenariato e fare il punto sia della sua portata che dei risultati conseguiti.
Le priorità del partenariato, in linea con quelle del governo egiziano, si focalizzeranno anche sui giovani, fondamentali per la stabilità a lungo termine delle nostre società, e sulle donne, essenziali per il progresso di qualunque società. Uno dei principali obiettivi consiste nel dar loro, tramite strumenti giuridici e pratici, la possibilità e la capacità di svolgere pienamente la loro funzione nella società partecipando attivamente all'economia e alla governance del paese. L'UE continuerà a condividere la sua esperienza nella lotta alla discriminazione nei confronti delle donne e nella promozione della parità di genere, nonché nel sostegno all'inclusione e nella creazione di opportunità per i giovani.
Ritenendola un fattore importante e potente per l'attuazione delle loro priorità di partenariato e per una governance trasparente e partecipativa, in grado di favorire il processo di sviluppo sostenibile in corso nel paese, l'UE e l'Egitto opereranno con la società civile per contribuire efficacemente al processo di sviluppo economico, politico e sociale, nel rispetto della costituzione egiziana e della rispettiva legislazione nazionale.
IV. Conclusione
In uno spirito di cotitolarità, l'UE e l'Egitto hanno definito congiuntamente le priorità del partenariato e istituiranno un meccanismo di valutazione e controllo opportunamente concordato. Per valutare l'impatto di tali priorità è prevista anche una revisione intermedia. In linea con l'approccio mirato delle priorità del partenariato, l'UE e l'Egitto razionalizzeranno congiuntamente l'attuazione del loro accordo di associazione in funzione dei loro interessi reciproci. Il comitato di associazione e il consiglio di associazione restano i principali organismi incaricati di effettuare annualmente la valutazione globale dell'attuazione delle priorità del partenariato.
(1) Strumento di dialogo strategico regionale in materia di politica marittima integrata/cambiamenti climatici.
Rettifiche
3.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 255/32 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 9 febbraio 2017 )
Pagina 28, articolo 1, tabella che sostituisce la tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013, penultima riga, seconda colonna:
anziché:
«8,4»
leggasi:
«5,0».