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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1770 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali e che attua la risoluzione (UNSCR) 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Tali misure dispongono restrizioni ai viaggi e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di talune persone designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») e dal competente comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili o complici di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o come coinvolte, direttamente o indirettamente, in tali azioni o politiche. Tali persone sono elencate nell'allegato della decisione (PESC) 2017/1775. |
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(2) |
Poiché talune misure previste dall'UNSCR 2374 (2017) rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare per garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(3) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. |
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(4) |
Il potere di modificare gli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, data la specifica minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione nel Mali e al fine di assicurare la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2017/1775. |
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(5) |
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, dovrebbero essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(6) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento. Le sanzioni previste dovrebbero essereeffettive, proporzionate e dissuasive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata e, in particolare:
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i) |
una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata; |
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ii) |
una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma; |
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iii) |
una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione; |
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iv) |
una domanda riconvenzionale; |
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v) |
una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati; |
b) «contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o a essa correlata;
c) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;
d) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
e) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;
f) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso a essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
g) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma non limitati a:
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i) |
contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento; |
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ii) |
depositi presso istituti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e obblighi; |
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iii) |
titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, tra cui azioni, certificati azionari, titolo a reddito fisso, pagherò, warrant, obbligazioni e contratti derivati; |
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iv) |
interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività; |
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v) |
credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; |
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vi) |
lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione; e |
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vii) |
documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie; |
h) «comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma del punto 9 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 2374 (2017);
i) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.
3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi e le persone e le entità che agiscono a nome o sotto la loro direzione e le entità da loro detenute e controllate, identificati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni come persone fisiche o giuridiche, entità e organismi che:
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a) |
conducono ostilità in violazione dell'accordo per la pace e la riconciliazione in Mali («accordo»); |
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b) |
adottano iniziative che ostacolano, o che ostacolano mediante notevoli ritardi, l'attuazione dell'accordo o che la mettono a repentaglio; |
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c) |
agiscono per conto o a nome o sotto la direzione degli individui o entità di cui alle lettere a) e b) o in qualunque altro modo li sostengono o finanziano, anche attraverso i proventi di azioni di criminalità organizzata, inclusi la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e loro precursori originari del o in transito attraverso il Mali, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, il traffico e il contrabbando di armi, nonché il traffico illecito di beni culturali; |
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d) |
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel fiancheggiamento o nell'attuazione di attacchi contro:
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e) |
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Mali; |
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f) |
pianificano, dirigono o commettono in Mali atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi gli attacchi contro civili, inclusi donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio; |
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g) |
utilizzano o reclutano bambini in gruppi armati o in forze armate in violazione delle norme internazionali applicabili, nel contesto del conflitto armato in Mali; |
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h) |
agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio. |
4. L'allegato I contiene i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati.
5. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
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a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni questa decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.
2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.
3. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che tale deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Articolo 4
1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
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a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 è stato inserito nell'allegato I, o di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale adottato prima di tale data; |
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b) |
i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da una decisione di cui alla lettera a) o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
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c) |
la decisione o il vincolo non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I; |
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d) |
il riconoscimento della decisione o del vincolo non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato; e |
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e) |
lo Stato membro abbia dato comunicazione della decisione o del vincolo al comitato delle sanzioni. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 5
1. In deroga all'articolo 2 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità od organismo nell'allegato I, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
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a) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; |
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b) |
il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2; e |
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c) |
lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
Articolo 6
1. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente di tali transazioni l'autorità competente.
2. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
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b) |
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2.
Articolo 7
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
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a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e |
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b) |
collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 8
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.
Articolo 9
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 10
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
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a) |
persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I; |
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b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 11
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni riguardanti:
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a) |
i fondi congelati a norma dell'articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3, 4 e 5; |
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b) |
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti a sua disposizione che potrebbero pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 12
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo1 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui al paragrafo 1.
4. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
5. La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 13
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.
Articolo 14
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.
Articolo 15
Il presente regolamento si applica:
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a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
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b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
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c) |
a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; |
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d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; |
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e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione. |
Articolo 16
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2
ALLEGATO II
Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
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Commissione europea |
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Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
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SEAE 07/99 |
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1049 Bruxelles, Belgio |
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Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1771 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
107,5 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
102,1 |
5 |
AR |
|
118,6 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
263,2 |
11 |
AR |
|
205,6 |
28 |
BR |
||
|
301,7 |
0 |
CL |
||
|
224,0 |
23 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
349,9 |
0 |
BR |
|
388,1 |
0 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
352,1 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
219,3 |
20 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.
|
29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1772 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari del Canada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (2), il Consiglio ha autorizzato l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («l'accordo»). |
|
(2) |
L'accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell'Unione di merci originarie del Canada siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A dell'accordo. L'allegato 2-A dispone che per talune merci la riduzione o l'eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari. |
|
(3) |
L'allegato 2-A dell'accordo dispone che l'Unione deve gestire alcuni di tali contingenti tariffari secondo il principio «primo arrivato, primo servito». La Commissione dovrebbe gestire tali contingenti tariffari conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). |
|
(4) |
L'accordo stabilisce che, per beneficiare di tali contingenti tariffari, le merci devono essere conformi alle regole di origine contemplate nell'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato al suddetto accordo. |
|
(5) |
L'accordo, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 238 del 16 settembre 2017, deve essere applicato in via provvisoria a decorrere dal 21 settembre 2017 (4). Onde garantire l'applicazione e la gestione effettive di tali contingenti tariffari concessi nell'ambito dell'accordo che la Commissione gestisce secondo il principio «primo arrivato, primo servito», il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 settembre 2017. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per le merci originarie del Canada che figurano nell'allegato.
Articolo 2
Le merci elencate nell'allegato originarie del Canada e dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'Unione sono esenti dai dazi doganali applicabili alle importazioni nell'Unione nei limiti dei rispettivi contingenti tariffari fissati nell'allegato.
Articolo 3
I contingenti tariffari di cui all'allegato sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 4
Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati dal presente regolamento, le merci elencate nell'allegato devono essere conformi alle regole di origine contemplate nell'allegato 5 del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine allegato all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, ed essere accompagnate da una dichiarazione di origine valida conforme all'allegato 2 di tale protocollo.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 settembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
(4) Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 9).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella quarta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC figuranti nella seconda colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata dei codici NC e della corrispondente designazione dei prodotti nella quarta colonna della tabella.
|
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione dei prodotti |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione) |
|
09.8400 |
ex 0201 10 00 |
93 |
Carcasse e mezzene di bisonte, fresche o refrigerate |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
841 tonnellate equivalente peso carcassa |
|
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12 |
3 000 tonnellate equivalente peso carcassa |
||||
|
ex 0201 20 20 |
93 |
Quarti detti «compensati» di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati |
|
|
|
|
ex 0201 20 30 |
93 |
Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati |
|||
|
ex 0201 20 50 |
93 |
Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati |
|||
|
ex 0201 20 90 |
20 |
Altri pezzi di bisonte, non disossati, freschi o refrigerati |
|||
|
ex 0201 30 00 (1) |
30 |
Carni disossate di bisonte, fresche o refrigerate |
|||
|
ex 0202 10 00 |
20 |
Carcasse e mezzene di bisonte, congelate |
|||
|
ex 0202 20 10 |
20 |
Quarti detti «compensati» di bisonte, non disossati, congelati |
|||
|
ex 0202 20 30 |
20 |
Busti e quarti anteriori di bisonte, non disossati, congelati |
|||
|
ex 0202 20 50 |
20 |
Selle e quarti posteriori di bisonte, non disossati, congelati |
|||
|
ex 0202 20 90 |
20 |
Altri pezzi di bisonte, non disossati, congelati |
|||
|
ex 0202 30 10 (1) |
20 |
Quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» di bisonte, disossati e congelati, presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo |
|||
|
ex 0202 30 50 (1) |
20 |
Tagli di quarti anteriori e di punta di petto di bisonte detti «crop», «chuck and blade» e «brisket», disossati e congelati (2) |
|||
|
ex 0202 30 90 (1) |
20 |
Altre carni di bisonte disossate, congelate |
|||
|
ex 0206 10 95 |
20 |
Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, freschi o refrigerati |
|||
|
ex 0206 29 91 |
31 40 |
Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, congelati |
|||
|
ex 0210 20 10 |
10 |
Carni di bisonte non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate |
|||
|
ex 0210 20 90 (3) |
91 |
Carni di bisonte disossate, salate, in salamoia, secche o affumicate |
|||
|
ex 0210 99 51 |
10 |
Pezzi detti «onglets» e «hampes» di bisonte, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
|||
|
ex 0210 99 59 |
10 |
Altre frattaglie di carni di bisonte, salate, in salamoia, secche o affumicate |
|||
|
09.8403 |
0304 71 90 |
|
Filetti congelati di merluzzi bianchi delle specie Gadus morhua e Gadus ogac |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
281 |
|
0304 79 10 |
|
Filetti congelati di merluzzi artici (Boreogadus saida) |
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12 |
1 000 |
|
|
09.8404 (4) |
|
|
Gamberetti congelati, affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg: |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
6 446 |
|
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12 |
23 000 |
||||
|
ex 0306 16 91 |
10 |
Gamberetti grigi della specie Crangon crangon |
|||
|
ex 0306 16 99 |
21 31 91 |
Altri gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp.) |
|||
|
ex 0306 17 91 |
10 |
Gamberi rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) |
|||
|
ex 0306 17 92 |
21 91 |
Gamberoni (mazzancolle) del genere Penaeus |
|||
|
ex 0306 17 93 |
10 |
Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus |
|||
|
ex 0306 17 94 |
10 |
Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon crangon |
|||
|
ex 0306 17 99 |
11 91 |
Altri |
|||
|
|
|
Gamberetti non congelati, affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura, non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg: |
|||
|
ex 0306 95 19 |
10 |
Gamberetti grigi della specie Crangon crangon |
|||
|
ex 0306 95 20 |
21 91 |
Altri gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp.) |
|||
|
ex 0306 95 30 |
21 91 |
Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus |
|||
|
ex 0306 95 40 |
10 |
Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon crangon |
|||
|
ex 0306 95 90 |
10 |
Altri |
|||
|
1605 21 90 |
|
Gamberetti preparati o conservati non in recipienti ermeticamente chiusi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2 kg |
|||
|
1605 29 00 |
|
Gamberetti preparati o conservati in recipienti ermeticamente chiusi |
|||
|
09.8405 |
0710 40 00 |
|
Granturco dolce (crudo o cotto a vapore o bollito in acqua), congelato |
Dal 21.9.2017 al 31.12.2017 |
374 |
|
2005 80 00 |
|
Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006 |
Dall'1.1.2018 al 31.12.2018 |
2 667 |
|
|
Dall'1.1.2019 al 31.12.2019 |
4 000 |
||||
|
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020 |
5 333 |
||||
|
Dall'1.1.2021 al 31.12.2021 |
6 667 |
||||
|
Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 e per ogni anno successivo dall'1.1 al 31.12 |
8 000 |
(1) Al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di questo prodotto con una richiesta di beneficiare di tale contingente tariffario, l'operatore economico dichiara il numero d'ordine 09.8401. Nel sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti della Commissione si applica il coefficiente 1,3 per convertire il peso netto dichiarato del prodotto in equivalente peso carcassa.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rilasciato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 139/81 della Commissione (GU L 15 del 17.1.1981, pag. 4).
(3) Al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica di tale prodotto con una richiesta di beneficiare di tale contingente tariffario, l'operatore economico dichiara il numero d'ordine 09.8402. Nel sistema elettronico relativo alla gestione dei contingenti della Commissione si applica il coefficiente 1,35 per convertire il peso netto dichiarato del prodotto in equivalente peso carcassa.
(4) I gamberetti preparati o conservati esportati dal Canada nell'ambito del contingente di origine con il numero d'ordine 09.8310 di cui alla sezione B dell'appendice A (Contingenti di origine) dell'allegato 5 (Regole di origine specifiche per prodotto) del protocollo sulle regole di origine e sulle procedure di origine accluso all'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altro, non sono importati nell'Unione europea nell'ambito di tale contingente tariffario.
|
29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1773 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2017
recante duecentosettantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento. |
|
(2) |
Il 22 settembre 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare cinque voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, all'elenco «Persone fisiche», i dati identificativi sono sostituiti per le seguenti voci:
|
(a) |
«Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente), b) Malaysia (in carcere dal 2013). Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. Numero del passaporto: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.» è sostituito dal seguente: «Yazid Sufaat (alias (a) Joe, (b) Abu Zufar). Indirizzo: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia (indirizzo precedente), b) Malaysia. Data di nascita: 20.1.1964. Luogo di nascita: Johor, Malaysia. Cittadinanza: malese. N. passaporto: A 10472263. Numero di identificazione nazionale: 640120-01-5529. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.» |
|
(b) |
«Yunos Umpara Moklis (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Nazionalità: filippina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.9.2003.» è sostituito dal seguente: «Yunos Umpara Moklis (alias (a) Muklis Yunos, (b) Mukhlis Yunos, (c) Saifullah Mukhlis Yunos, (d) Saifulla Moklis Yunos; (e) Hadji Onos). Indirizzo: Filippine. Data di nascita: 7.7.1966. Luogo di nascita: Lanao del Sur, Filippine. Cittadinanza: filippina. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 9.9.2003.» |
|
(c) |
«Radulan Sahiron (alias (a) Radullan Sahiron, (b) Radulan Sahirun, (c) Radulan Sajirun, (d) Commander Putol). Data di nascita: a) 1955, b) circa 1952. Luogo di nascita: Kaunayan, Patikul, isola di Jolo, Filippine. Nazionalità: filippina.» è sostituito dal seguente: «Radulan Sahiron (alias (a) Radullan Sahiron, (b) Radulan Sahirun, (c) Radulan Sajirun, (d) Commander Putol). Indirizzo: regione di Sulu, Filippine (localizzazione segnalata). Data di nascita: a) 1955, b) circa 1952. Luogo di nascita: Kaunayan, Patikul, isola di Jolo, Filippine. Cittadinanza: filippina. Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: neri; colore dei capelli: grigi; statura: 5 piedi e 6 pollici– 168 cm; peso: 140 libbre — 64 kg; corporatura: minuta; braccio destro amputato sopra il gomito. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 6.12.2005.» |
|
(d) |
«Hilarion Del Rosario Santos III (alias (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Abu Hamsa, (e) Hilarion Santos III, (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi). Titolo: Emiro. Indirizzo: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippine. Data di nascita: 12.3.1966. Luogo di nascita: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippine. Cittadinanza: filippina. N. passaporto: AA780554 (passaporto filippino). Altre informazioni: (a) fondatore e leader del Rajah Solaiman Movement e collegato al gruppo Abu Sayyaf; (b) in carcere nelle Filippine dal maggio 2011. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 4.6.2008.» è sostituito dal seguente: «Hilarion Del Rosario Santos (alias (a) Akmad Santos, (b) Ahmed Islam, (c) Ahmad Islam Santos, (d) Hilarion Santos, III (third), (e) Hilarion Del Rosario Santos, III (third), (f) Abu Abdullah Santos, (g) Faisal Santos, (h) Lakay, (i) Aki, (j) Aqi, (k) Abu Hamsa. Titolo: Emiro. Indirizzo: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filippine. Data di nascita: 12.3.1966. Luogo di nascita: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filippine. Cittadinanza: filippina. N. passaporto: AA780554 (passaporto filippino). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 4.6.2008.» |
|
(e) |
«Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: 20.7.1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: membro importante di Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011.» è sostituito dal seguente: «Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa'tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: 20.7.1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Cittadinanza: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i): 19.7.2011.» |
DECISIONI
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/21 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1774 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2017
che sottopone a misure di controllo l'N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil)
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 24 febbraio 2017. |
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(2) |
L'acrilofentanil è un oppioide sintetico. La sua struttura è simile al fentanil, una sostanza controllata ampiamente usata in medicina come complemento all'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. I dati disponibili indicano che l'acrilofentanil è un potente agente antinocicettivo con effetti di lunga durata che agisce sul sistema oppioide. |
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(3) |
L'acrilofentanil è comparso nell'Unione almeno dall'aprile 2016 ed è stato individuato in sei Stati membri. Nella maggior parte dei casi in cui èstata sequestrata,la sostanza era in forma liquida, ma è stata individuato anche in altre forme, ad esempio compresse, polvere e capsule. Le quantità individuate sono relativamente basse. Tuttavia, dovrebbero essere considerate tenendo conto dell'elevata potenza della sostanza. |
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(4) |
Tre Stati membri hanno congiuntamente registrato 47 decessi correlati all'acrilofentanil. In almeno 40 casi l'acrilofentanil è stata la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Inoltre, sono stati registrati oltre 20 casi di intossicazione acuta presumibilmente provocata dall'acrilofentanil. |
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(5) |
Non esistono informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali nella fabbricazione, nella distribuzione, nel traffico o nella fornitura dell'acrilofentanil nell'Unione. I dati disponibili indicano che la maggior parte dall'acrilofentanil presente sul mercato europeo è stato prodotto da imprese chimiche con sede in Cina. |
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(6) |
L'acrilofentanil è venduto come «sostanza chimica di ricerca», generalmente in polvere o come spray nasale direttamente utilizzabile. È venduto in piccole e grandi quantità. Le scarse informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che l'acrilofentanil possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei. |
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(7) |
L'acrilofentanil non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 o della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sostanza non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. |
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(8) |
L'acrilofentanil non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario accertato o riconosciuto. A parte il suo utilizzo come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica che ne studia, in risposta alla sua comparsa sul mercato della droga, le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, non ci sono indicazioni di utilizzi di tale sostanza per altre finalità. |
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(9) |
La relazione di valutazione del rischio rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza acrilofentanil, e osserva che sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione. |
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(10) |
Solo nove Stati membri controllano l'acrilofentanil in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe mentre due Stati membri la controllano mediante altre misure legislative. Pertanto, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa. |
|
(11) |
La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di di sottoporre nuove sostanze psicoattive a misure di controllo in tutta l'Unione al fine di assicurare una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di tali sostanze rilevate e segnalate dagli Stati membri. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di porre sotto controllo l'acrilofentanil in tutta l'Unione. |
|
(12) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI. |
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(13) |
L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI. |
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(14) |
Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La nuova sostanza psicoattiva N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.
Articolo 2
Entro il 30 settembre 2018 gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.
(2) Parere del 13 settembre 2017.
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/23 |
DECISIONE (PESC) 2017/1775 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 5 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2374 (2017) che richiama le sue risoluzioni 2364 (2017) e 2359 (2017) e ribadisce il fermo impegno del Consiglio di sicurezza a favore della sovranità, dell'unità e dell'integrità territoriale del Mali. |
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(2) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2374 (2017) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 9 dell'UNSCR 2374 (2017) («comitato delle sanzioni») nonché il congelamento dei fondi e dei beni delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni. |
|
(3) |
È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:
|
a) |
la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali («accordo»); |
|
b) |
azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo; |
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c) |
l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali; |
|
d) |
il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
|
|
e) |
l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese; |
|
f) |
la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio; |
|
g) |
l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile; |
|
h) |
agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio. |
L'elenco delle persone designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel territorio nazionale.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di una procedura giudiziaria.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:
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a) |
l'ingresso o il transito è giustificato da esigenze umanitarie, inclusi obblighi religiosi; |
|
b) |
una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione. |
5. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Articolo 2
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni in quanto responsabili o complici delle seguenti attività o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Mali o in esse coinvolte, direttamente o indirettamente:
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a) |
la partecipazione alle ostilità, in violazione dell'accordo; |
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b) |
azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo; |
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c) |
l'azione per conto di o a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui alle lettere a) e b), oppure il loro sostegno o finanziamento, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, nonché il traffico di beni culturali; |
|
d) |
il coinvolgimento nella pianificazione, direzione, promozione o esecuzione di attacchi contro:
|
|
e) |
l'ostruzione dell'inoltro di aiuti umanitari al Mali, oppure dell'accesso o della distribuzione di aiuti umanitari nel paese; |
|
f) |
la pianificazione, direzione o esecuzione in Mali di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, inclusi quelli che prevedono attacchi contro civili, tra cui donne e bambini, mediante atti di violenza (inclusi uccisioni, mutilazioni, tortura, stupri e altre forme di violenza sessuale), rapimenti, sparizioni forzate, trasferimenti forzati o attacchi contro scuole, ospedali, luoghi di culto o luoghi in cui i civili cercano rifugio; |
|
g) |
l'impiego o il reclutamento di bambini da parte di gruppi armati o forze armate nell'ambito del conflitto armato in Mali, in violazione del diritto internazionale applicabile; |
|
h) |
agevolano consapevolmente il viaggio di una persona inserita nell'elenco in violazione delle restrizioni di viaggio; |
o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da essi possedute o controllate.
L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o entità elencate nell'allegato della presente decisione, né è destinato a loro vantaggio.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
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a) |
necessari per coprire le spese di base, compreso il pagamento di generi alimentari, canoni di locazione o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; oppure |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; oppure |
|
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
purché lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi o risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia espresso un parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale notifica.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
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a) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato la corrispondente decisione al comitato delle sanzioni e questi l'abbia approvata; |
|
b) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detto vincolo o decisione sia anteriore alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato, non vada a vantaggio di una delle persone o entità di cui al paragrafo 1 e lo Stato membro interessato ne abbia dato notifica al comitato delle sanzioni. |
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Mali e di stabilità nella regione.
6. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento dei fondi o delle risorse economiche a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
7. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
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a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; oppure |
|
b) |
pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive di cui alla presente decisione; |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 3
Il Consiglio redige l'elenco che figura nell'allegato e lo modifica conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
Articolo 4
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.
Articolo 5
1. L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2. L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 6
La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e delle persone ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/28 |
DECISIONE (PESC) 2017/1776 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2017
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
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(2) |
Il 31 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/621 (2). |
|
(3) |
Tenuto conto della continua instabilità e della gravità della situazione in Libia, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti di tre persone per un periodo supplementare di sei mesi. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 16, 17 e 18 dell'allegato II fino al 2 aprile 2018.
4. Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 21, 22 e 23 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2018.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).
(2) Decisione (PESC) 2017/621 del Consiglio, del 31 marzo 2017, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 89 dell'1.4.2017, pag. 10).
Rettifiche
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/29 |
Rettifica della raccomandazione n. 1/2017 del Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017, che approva le priorità del partenariato UE-Egitto [2017/1544]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 14 settembre 2017 )
La pubblicazione della presente raccomandazione va considerata nulla e non avvenuta.
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/29 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1568 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 16 settembre 2017 )
Pagina 11, allegato, lettera a) «Persone fisiche», voce 63:
anziché:
«Pak Yon Sik»
leggasi:
«Pak Yong Sik».
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/29 |
Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1573 del Consiglio, del 15 settembre 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238 del 16 settembre 2017 )
Pagina 52, allegato, lettera a) «Persone», voce 63:
anziché:
«Pak Yon Sik»
leggasi:
«Pak Yong Sik».
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29.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 251/30 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio del 24 maggio 2017 che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 25 maggio 2017 )
Pagina di copertina della Gazzetta ufficiale e titolo dell'atto alla pagina 1:
anziché:
«REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/890 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 2017 che attua l'articolo 17, paragrafo 1/paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana»
leggasi:
«REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/890 DEL CONSIGLIO del 24 maggio 2017 che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana».