|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
|
|
|
* |
|
|
|
Rettifiche |
|
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
26.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1751 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2017
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(2) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a quattro persone e a un'entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
|
1. |
Nella parte A («Persone»), le seguenti voci sono così sostituite:
|
|
2. |
Nella parte B («Entità»), la seguente voce è così sostituita:
|
|
26.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1752 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2017
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fenalår fra Norge (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Fenalår fra Norge» presentata dalla Norvegia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
|
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Fenalår fra Norge» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Fenalår fra Norge» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 177 del 3.6.2017, pag. 14.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
DECISIONI
|
26.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/5 |
DECISIONE (UE) 2017/1753 DEL CONSIGLIO
del 14 settembre 2017
relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
viste le proposte del governo italiano,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 21 aprile 2016 e il 17 ottobre 2016, con le decisioni del Consiglio (UE) 2016/643 (4) e (UE) 2016/1860 (5), rispettivamente, il sig. Mauro D'ATTIS è stato rinominato membro. |
|
(2) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mauro D'ATTIS [Consigliere del Comune di Brindisi (BR)] è stato proposto. |
|
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Benedetta BRIGHENTI [Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)] è stata proposta. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
|
a) |
quale membro:
e |
|
b) |
quale supplente:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANVELT
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2016/643 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 35).
(5) Decisione (UE) 2016/1860 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 31).
|
26.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1754 DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2017
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
|
(2) |
È opportuno aggiornare le informazioni relative a quattro persone e a un'entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
|
1. |
Nella parte A («Persone»), le seguenti voci sono così sostituite:
|
|
2. |
Nella parte B («Entità»), la seguente voce è così sostituita:
|
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
|
26.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/10 |
DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CANADA
del 12 settembre 2017
concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori [2017/1755]
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, in particolare gli articoli VII e XI,
considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,
DECIDE:
|
1. |
L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui all'annesso 4 dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori. |
|
2. |
La portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta. |
La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare gli annessi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori dell'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.
Firmata a Ottawa, il 1o settembre 2017
Josette GALLANT
A nome del Canada
Firmata a Bruxelles, il 12 settembre 2017
Ignacio IRUARRIZAGA
A nome dell'Unione europea
ALLEGATO A
Organismo UE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui all'annesso 4 dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori
|
Rettifiche
|
26.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/12 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 del 31 marzo 2017 )
Pagina 18, articolo 1, paragrafo 1:
anziché:
«Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).»
leggasi:
«Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni 6 e 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).».