ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
26 settembre 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1751 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1752 della Commissione, del 12 settembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fenalår fra Norge (IGP)]

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1753 del Consiglio, del 14 settembre 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

5

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1754 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

7

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 2/2017 del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, del 12 settembre 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori [2017/1755]

10

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva ( GU L 87 del 31.3.2017 )

12

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1751 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

È opportuno aggiornare le informazioni relative a quattro persone e a un'entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1.

Nella parte A («Persone»), le seguenti voci sono così sostituite:

«236.

Saji Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

(

Image 1
)

Data di nascita: 11 gennaio 1957

Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile: in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22a divisione fino all'aprile 2017, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

21.3.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(

Image 2
)

Data di nascita: 1954

Luogo di nascita: Hama, Siria

Grado: Maggiore Generale

Governatore di Hasaka, nominato da Bashar al-Assad; è associato a Bashar al-Assad.

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come Capo di stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(

Image 3
)

Data di nascita: 1954

Grado: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20a divisione.

18.7.2017.

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)

(

Image 4
)

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Tarba, provincia di As-Suwayda, Siria

Grado: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale della guardia repubblicana, in carica dopo maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche durante l'assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.

18.7.2017»

2.

Nella parte B («Entità»), la seguente voce è così sostituita:

«21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

Operante nel settore della proliferazione delle armi chimiche, è l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

1.12.2011»


26.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1752 DELLA COMMISSIONE

del 12 settembre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fenalår fra Norge (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Fenalår fra Norge» presentata dalla Norvegia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Fenalår fra Norge» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Fenalår fra Norge» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 177 del 3.6.2017, pag. 14.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

26.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/5


DECISIONE (UE) 2017/1753 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2017

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

viste le proposte del governo italiano,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 21 aprile 2016 e il 17 ottobre 2016, con le decisioni del Consiglio (UE) 2016/643 (4) e (UE) 2016/1860 (5), rispettivamente, il sig. Mauro D'ATTIS è stato rinominato membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Mauro D'ATTIS [Consigliere del Comune di Brindisi (BR)] è stato proposto.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Benedetta BRIGHENTI [Vice Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO)] è stata proposta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quale membro:

sig. Mauro D'ATTIS, Assessore del Comune di Roccafiorita (ME) (modifica del mandato),

e

b)

quale supplente:

sig.ra Benedetta BRIGHENTI, Consigliere comunale del Comune di Castelnuovo Rangone (MO) (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANVELT


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2016/643 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 35).

(5)  Decisione (UE) 2016/1860 del Consiglio, del 17 ottobre 2016, relativa alla nomina di due membri e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 31).


26.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/7


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1754 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2017

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

È opportuno aggiornare le informazioni relative a quattro persone e a un'entità figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)   GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

1.

Nella parte A («Persone»), le seguenti voci sono così sostituite:

«236.

Saji Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

(

Image 5
)

Data di nascita: 11 gennaio 1957

Grado: Maggiore Generale, aeronautica militare araba siriana

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex comandante della 22a divisione dell'aeronautica militare araba siriana, in carica dopo maggio 2011. Opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile: in qualità di ufficiale di alto rango dell'aeronautica militare araba siriana e comandante della 22a divisione fino all'aprile 2017, è responsabile dell'utilizzo di armi chimiche da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 22a divisione, compreso l'attacco contro Talmenes, che, secondo quanto riferito dal meccanismo investigativo congiunto, è stato condotto da elicotteri del regime con base nell'aeroporto di Hama.

21.3.2017

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

(

Image 6
)

Data di nascita: 1954

Luogo di nascita: Hama, Siria

Grado: Maggiore Generale

Governatore di Hasaka, nominato da Bashar al-Assad; è associato a Bashar al-Assad.

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come capo di Stato maggiore dell'aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

(

Image 7
)

Data di nascita: 1954

Grado: Maggiore Generale

Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale e comandante della 20a divisione dell'aeronautica militare siriana, in carica dopo maggio 2011.

In qualità di alto ufficiale dell'aeronautica militare siriana, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compresi gli attacchi contro zone civili da parte di aeromobili che operano a partire da basi aeree sotto il controllo della 20a divisione.

18.7.2017.

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)

(

Image 8
)

Data di nascita: 1961

Luogo di nascita: Tarba, provincia di As-Suwayda, Siria

Grado: Brigadier Generale

Detiene il grado di Brigadier Generale, alto ufficiale della guardia repubblicana, in carica dopo maggio 2011. In qualità di alto ufficiale militare è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, anche durante l'assedio di Baba Amr nel febbraio 2012.

18.7.2017»

2.

Nella parte B («Entità»), la seguente voce è così sostituita:

«21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damasco

Sostiene l'esercito siriano nell'acquisizione di materiale per la sorveglianza e la repressione dei manifestanti.

Operante nel settore della proliferazione delle armi chimiche, è l'entità statale responsabile dello sviluppo e della produzione di armi non convenzionali, incluse armi chimiche, e dei relativi missili vettori.

1.12.2011»


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

26.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/10


DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CANADA

del 12 settembre 2017

concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori [2017/1755]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, in particolare gli articoli VII e XI,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1.

L'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui all'annesso 4 dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori.

2.

La portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare gli annessi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori dell'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

Firmata a Ottawa, il 1o settembre 2017

Josette GALLANT

A nome del Canada

Firmata a Bruxelles, il 12 settembre 2017

Ignacio IRUARRIZAGA

A nome dell'Unione europea


ALLEGATO A

Organismo UE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui all'annesso 4 dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori

CETECOM GmbH

Im Teelbruch

45219 Essen

GERMANIA


Rettifiche

26.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/12


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 87 del 31 marzo 2017 )

Pagina 18, articolo 1, paragrafo 1:

anziché:

«Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).»

leggasi:

«Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l'articolo 59, paragrafo 4, l'articolo 60 e il capo III, sezioni 6 e 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).».