ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1501 DEL CONSIGLIO
del 24 agosto 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849. |
(2) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(4) |
Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017), con cui ha imposto nuove misure contro la Corea del Nord. Tra l'altro, l'UNSC ha aggiunto nove persone fisiche e quattro persone giuridiche all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. L'UNSC ha inoltre previsto deroghe a dette misure nei confronti di due persone giuridiche, vale a dire la Foreign Trade Bank (FTB) e la Korean National Insurance Company (KNIC). |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione (3) attua le nuove misure aggiungendo i nomi delle persone fisiche e giuridiche interessate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. Poiché una persona giuridica, vale a dire la KNIC, era stata precedentemente inclusa nell'allegato V del regolamento (CE) n 329/2007, occorre ora depennarla da tale sede. |
(6) |
La decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio (4) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per contemplare i casi in cui, ai sensi della risoluzione 2371 (2017), le misure restrittive non si applicano nei confronti di FTB e KNIC. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
1) |
l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 8 bis I divieti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano in relazione a fondi e risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della Foreign Trade Bank o della Korean National Insurance Company (KNIC) nella misura in cui tali fondi e risorse economiche siano destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord, o per attività di assistenza umanitaria che sono intraprese dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»; |
2) |
l'articolo 11 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 11 quater In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso in Corea del nord a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; |
3) |
l'allegato V del regolamento (CE) n. 327/2009 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 33).
(4) Decisione (PESC) 2017/1504 del 24 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Alla lettera d) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, è soppresso quanto segue:
|
«Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull'identità |
Motivi |
1. |
Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company) |
Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW |
La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.» |
26.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1502 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2017
recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC) che è la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali. |
(2) |
Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è stato messo a punto un metodo per mettere in relazione i rispettivi valori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4). |
(3) |
Il metodo di correlazione deve essere usato fino alla fine del 2020, durante la fase di graduale introduzione della procedura WLTP, affinché durante questo periodo sia possibile verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni di CO2 sulla base dei valori misurati con la procedura NEDC. Gli obiettivi in materia di emissioni specifiche di CO2 basati sulla procedura WLTP dovrebbero quindi essere d'applicazione a decorrere dall'anno civile 2021. |
(4) |
Nel 2020 le emissioni di CO2 di tutti i nuovi veicoli immatricolati devono essere determinate sulla base sia della procedura NEDC sia della procedura WLTP secondo il metodo di correlazione. Grazie al monitoraggio dei valori di CO2 ricavati con entrambe le procedure, si dovrebbero costituire serie di dati affidabili che serviranno a confrontare i rispettivi livelli di emissioni. Le serie di dati dovrebbero consentire di stabilire obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP che siano di un rigore comparabile agli obiettivi determinati in funzione delle misurazioni NEDC in conformità di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009. |
(5) |
Ai fini della determinazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche dei costruttori nel 2021, è opportuno usare come valore di riferimento le emissioni medie di CO2, ricavate a mezzo della procedura WLTP, delle autovetture nuove omologate nel 2020. L'obiettivo per le emissioni specifiche dovrebbe essere stabilito aumentando o diminuendo il suddetto valore di riferimento proporzionalmente al livello di prestazione realizzato dal costruttore nel 2020 in relazione al proprio obiettivo basato sulla procedura NEDC |
(6) |
Per garantire la comparabilità nel tempo degli obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP, si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti annuali della massa media del parco autoveicoli del costruttore. |
(7) |
È opportuno aggiungere una serie di nuovi parametri ai dati dettagliati che devono essere monitorati in seguito all'introduzione della procedura WLTP. A titolo della procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO2 devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo. Onde assicurare che i veicoli possano essere identificati e i dati effettivamente verificati dai costruttori e dalla Commissione, è auspicabile che il monitoraggio sia basato sull'identificazione del veicolo. |
(8) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono così modificati:
1) |
all'allegato I, sono inseriti i punti 3, 4 e 5 seguenti:
(*1) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)." (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»;" |
2) |
l'allegato II è così modificato:
|
(1) Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, “EL” e “UK”.
(2) Nel caso di omologazioni nazionali in piccole serie (“national small series”, NSS) o di omologazioni individuali (“individual approvals”, IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna “Nome del costruttore nel registro dello Stato membro”, mentre nella colonna “Nome costruttore secondo la denominazione standard UE” va indicata una delle seguenti diciture: “AA-NSS” o “AA-IVA”, a seconda dei casi.».
26.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1503 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede l'obbligo per gli Stati membri di interconnettere i propri registri elettronici nazionali delle carte del conducente utilizzando il sistema di messaggeria TACHOnet. |
(2) |
Le procedure comuni e le specifiche necessarie per l'interconnessione dei registri elettronici delle carte del conducente tramite TACHOnet sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione (2). |
(3) |
La connessione al sistema di messaggeria TACHOnet può avvenire in modo diretto, mediante i servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni («Testa»), oppure in modo indiretto, tramite uno Stato membro già collegato a Testa. Le connessioni indirette sono solitamente disciplinate da contratti bilaterali firmati dai rappresentati degli enti partecipanti a livello nazionale, senza l'intervento della Commissione. Tuttavia, per prevenire eventuali abusi delle connessioni e per garantire il corretto funzionamento del sistema, la Commissione, nella sua funzione di gestore generale del sistema di messaggeria TACHOnet, deve essere informata debitamente e tempestivamente circa l'interesse di una determinata autorità nazionale a connettersi indirettamente al sistema di messaggeria TACHOnet. |
(4) |
Il sistema di messaggeria TACHOnet è aperto non solo agli Stati membri ma anche a paesi terzi. La Commissione deve pertanto fare sì che, per quanto riguarda TACHOnet, i paesi terzi soddisfino gli stessi obblighi previsti per gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno apportare lievi modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 al fine di disciplinare in maniera più chiara e precisa i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema di messaggeria TACHOnet, le prove preliminari necessarie e le conseguenze del loro mancato superamento, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di escalation che gli Stati membri devono seguire in caso di errori del sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale. |
(6) |
La nuova versione del sistema di messaggeria TACHOnet sarà applicabile dal 2 marzo 2018. Affinché tuttavia possano essere compiuti determinati passi preparatori, le disposizioni relative alla connessione parte di paesi terzi, alle prove preliminari e all'accesso indiretto devono applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
(7) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 è così modificato:
1) |
all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m): «k) «sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni» («Testa»): una piattaforma di interconnessione delle telecomunicazioni per lo scambio sicuro di informazioni fra le pubbliche amministrazioni nell'Unione; l) «accesso diretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro; m) «accesso indiretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito da uno Stato membro che non ospita il registro.»; |
2) |
sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter: «Articolo 3 bis Connessione da parte di paesi terzi Previa approvazione della Commissione, i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet qualora adempiano le disposizioni del presente regolamento. Articolo 3 ter Prove preliminari La connessione del registro elettronico nazionale al sistema di messaggeria TACHOnet, sia essa diretta o indiretta, ha luogo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione e efficienza in conformità alle istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione. Se le prove preliminari hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova. Le prove riprendono non appena l'autorità nazionale competente abbia informato la Commissione che sono stati apportati i miglioramenti tecnici necessari a livello nazionale per il superamento delle prove preliminari. Le prove preliminari hanno durata massima di sei mesi.»; |
3) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Accesso indiretto a TACHOnet 1. L'autorità nazionale che richiede l'accesso a TACHOnet consegna alla Commissione la seguente documentazione:
2. Entro due mesi dalla consegna della documentazione di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità nazionale in questione di fornirle le informazioni tecniche necessarie per dare avvio alle prove preliminari di cui all'articolo 3 ter. 3. L'accesso indiretto al sistema TACHOnet non viene concesso fintanto che non siano soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»; |
4) |
gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
5) |
è aggiunto l'allegato IX, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
|
2) |
l'allegato II è così modificato:
|
3) |
l'allegato III è così modificato:
|
4) |
l'allegato VI è così modificato:
|
5) |
l'allegato VII è così modificato:
|
6) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
ALLEGATO II
È aggiunto il seguente allegato IX:
ALLEGATO IX
Domanda di accesso indiretto a TACHOnet
Il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] del/della [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] ha firmato un contratto con il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] al fine di ottenere l'accesso indiretto a TACHOnet mediante il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet].
Il contratto in base al quale il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet al/alla [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] è allegato alla presente domanda.
Sono fornite le seguenti informazioni:
a) |
autorità nazionale responsabile dell'accesso a TACHOnet in [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet]; |
b) |
persona da contattare per TACHOnet in seno al/alla [autorità nazionale di cui alla lettera a)] (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e indirizzo postale); |
c) |
denominazione e funzione di altri enti responsabili per quanto riguarda TACHOnet; |
d) |
persone da contattare in seno agli enti responsabili di cui al punto c) (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono). |
Firma
[Rappresentante dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet]
DECISIONI
26.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 221/22 |
DECISIONE (PESC) 2017/1504 DEL CONSIGLIO
del 24 agosto 2017
che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha abrogato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato, fra l'altro, le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC). |
(2) |
Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che prevede nuove misure nei confronti dell'RPDC che comprendono la designazione di persone ed entità, tra cui la Foreign Trade Bank e la Korean National Insurance Company («KNIC»), quali destinatarie di un congelamento dei beni. |
(3) |
Il punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017) prevede una specifica deroga dalle disposizioni relative a un congelamento dei beni per le transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o la KNIC in determinate circostanze. |
(4) |
Il 10 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 (2) che aggiunge la Foreign Trade Bank e la KNIC all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849. È inoltre opportuno dare attuazione alle deroghe previste al punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017). |
(5) |
La voce relativa alla KNIC dovrebbe essere rimossa dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, dato che tale entità è ora indicata nell'allegato I. |
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
1) |
all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 non si applica:
|
2) |
l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 36 bis In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»; |
3) |
l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
(2) Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 208, dell'11.8.2017, pag. 38).
ALLEGATO
La seguente voce è rimossa dall'allegato II, parte II, parte B (entità) della decisione (PESC) 2016/849:
«3. |
Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali |
Korea Foreign Insurance Company |
Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo
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3.7.2015 |
La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.» |