ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 221

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
26 agosto 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1501 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1502 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente ( 1 )

10

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1501 DEL CONSIGLIO

del 24 agosto 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849.

(2)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal comitato delle sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(3)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, non figurando nell'elenco dell'allegato IV, sono stati inseriti nell'elenco dal Consiglio e sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

(4)

Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017), con cui ha imposto nuove misure contro la Corea del Nord. Tra l'altro, l'UNSC ha aggiunto nove persone fisiche e quattro persone giuridiche all'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive. L'UNSC ha inoltre previsto deroghe a dette misure nei confronti di due persone giuridiche, vale a dire la Foreign Trade Bank (FTB) e la Korean National Insurance Company (KNIC).

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione (3) attua le nuove misure aggiungendo i nomi delle persone fisiche e giuridiche interessate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. Poiché una persona giuridica, vale a dire la KNIC, era stata precedentemente inclusa nell'allegato V del regolamento (CE) n 329/2007, occorre ora depennarla da tale sede.

(6)

La decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio (4) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per contemplare i casi in cui, ai sensi della risoluzione 2371 (2017), le misure restrittive non si applicano nei confronti di FTB e KNIC.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 bis

I divieti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 4, non si applicano in relazione a fondi e risorse economiche appartenenti o messi a disposizione della Foreign Trade Bank o della Korean National Insurance Company (KNIC) nella misura in cui tali fondi e risorse economiche siano destinati esclusivamente agli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare in Corea del Nord, o per attività di assistenza umanitaria che sono intraprese dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;

2)

l'articolo 11 quater è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 quater

In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2070 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso in Corea del nord a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

3)

l'allegato V del regolamento (CE) n. 327/2009 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1457 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 33).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1504 del 24 agosto 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Alla lettera d) dell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007, è soppresso quanto segue:

 

«Nome (ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

Motivi

1.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali (alias Korea Foreign Insurance Company)

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, Londra SE30LW

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»


26.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1502 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

recante modifica degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura internazionale di prova per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC) che è la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.

(2)

Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è stato messo a punto un metodo per mettere in relazione i rispettivi valori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4).

(3)

Il metodo di correlazione deve essere usato fino alla fine del 2020, durante la fase di graduale introduzione della procedura WLTP, affinché durante questo periodo sia possibile verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni di CO2 sulla base dei valori misurati con la procedura NEDC. Gli obiettivi in materia di emissioni specifiche di CO2 basati sulla procedura WLTP dovrebbero quindi essere d'applicazione a decorrere dall'anno civile 2021.

(4)

Nel 2020 le emissioni di CO2 di tutti i nuovi veicoli immatricolati devono essere determinate sulla base sia della procedura NEDC sia della procedura WLTP secondo il metodo di correlazione. Grazie al monitoraggio dei valori di CO2 ricavati con entrambe le procedure, si dovrebbero costituire serie di dati affidabili che serviranno a confrontare i rispettivi livelli di emissioni. Le serie di dati dovrebbero consentire di stabilire obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP che siano di un rigore comparabile agli obiettivi determinati in funzione delle misurazioni NEDC in conformità di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 443/2009.

(5)

Ai fini della determinazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche dei costruttori nel 2021, è opportuno usare come valore di riferimento le emissioni medie di CO2, ricavate a mezzo della procedura WLTP, delle autovetture nuove omologate nel 2020. L'obiettivo per le emissioni specifiche dovrebbe essere stabilito aumentando o diminuendo il suddetto valore di riferimento proporzionalmente al livello di prestazione realizzato dal costruttore nel 2020 in relazione al proprio obiettivo basato sulla procedura NEDC

(6)

Per garantire la comparabilità nel tempo degli obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP, si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti annuali della massa media del parco autoveicoli del costruttore.

(7)

È opportuno aggiungere una serie di nuovi parametri ai dati dettagliati che devono essere monitorati in seguito all'introduzione della procedura WLTP. A titolo della procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO2 devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo. Onde assicurare che i veicoli possano essere identificati e i dati effettivamente verificati dai costruttori e dalla Commissione, è auspicabile che il monitoraggio sia basato sull'identificazione del veicolo.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 443/2009 sono così modificati:

1)

all'allegato I, sono inseriti i punti 3, 4 e 5 seguenti:

«3.

L'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2020, determinate conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*1) e calcolate in conformità dell'articolo 4, secondo comma, sesto trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO2 derivanti dall'applicazione degli articoli 5 bis e 12 del presente regolamento;

Formula

corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2020, determinate conformemente al regolamento (UE) 2017/1153 della Commissione (*2) e calcolate in conformità dell'articolo 4, secondo comma, sesto trattino, del presente regolamento senza includere i risparmi di CO2 derivanti dall'applicazione degli articoli 5 bis e 12 del presente regolamento;

NEDC2020target

è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2020 calcolato conformemente al punto 1, lettera c), del presente allegato.

4.

A decorrere dal 2021 l'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore è calcolato come segue:

Obiettivo per le emissioni specifiche = WLTPreference target + a [(Mø – M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

dove:

WLTPreference target

è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento per il 2021 calcolato conformemente al punto 3;

a

è il valore di cui al punto 1, lettera c);

è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli immatricolati nell'anno-obiettivo, in chilogrammi (kg);

M0

è il valore di cui al punto 1;

2020

è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli immatricolati nel 2020, in chilogrammi (kg);

M0,2020

è il valore di M0 applicabile nell'anno di riferimento 2020.

5.

Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo per le emissioni specifiche del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

è il valore di cui al punto 3;

Formula

è il valore di cui al punto 3;

NEDC2021target

è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2021 stabilito dalla Commissione in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»;"

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte A, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata nel loro territorio:

a)

costruttore;

b)

numero di omologazione, con relativa estensione;

c)

tipo, variante e versione (se applicabile);

d)

marca e nome commerciale;

e)

categoria di veicolo omologato;

f)

nuove immatricolazioni totali;

g)

massa in ordine di marcia;

h)

emissioni specifiche di CO2 (NEDC e WLTP);

i)

impronta: interasse, carreggiata dell'asse sterzante e carreggiata dell'altro asse;

j)

tipo di carburante e modalità carburante;

k)

cilindrata;

l)

consumo elettrico;

m)

codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative e riduzione delle emissioni di CO2 da esse determinata (NEDC e WLTP);

n)

potenza netta massima;

o)

numero d'identificazione del veicolo;

p)

massa di prova WLTP;

q)

fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.28 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153;

r)

categoria di veicolo immatricolato.

Tuttavia, per l'anno civile 2017, i dati di cui alla lettera g), per quanto riguarda i valori delle emissioni di CO2 calcolati con la procedura WLTP, e alla lettera l), per quanto riguarda i risparmi realizzati grazie a innovazioni ecocompatibili e calcolati con la procedura WLTP, nonché i dati di cui alle lettere n), o) e q), possono essere comunicati su base volontaria.

A decorrere dall'anno civile 2018 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo 8, tutti i parametri elencati nel presente punto nel formato di cui alla parte C, sezione 2.

Gli Stati membri mettono a disposizione i dati di cui alla lettera f) per gli anni civili 2017 e 2018.»;

b)

la parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C — Formato per la comunicazione dei dati

Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui alla parte A, punti 1 e 3, nei formati seguenti:

Sezione 1 — Dati aggregati risultanti dal monitoraggio

Stato membro (1)

 

Anno

 

Fonte dei dati

 

Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE

 

Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente

 

Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie

 

Sezione 2 — Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo

Riferimento alla parte A, punto 1

Dati dettagliati per ciascun veicolo immatricolato

(a)

Nome costruttore secondo la denominazione standard UE

Nome del costruttore secondo la dichiarazione OEM

Nome del costruttore nel registro dello Stato membro (2)

(b)

Numero di omologazione e relativa estensione

(c)

Tipo

Variante

Versione

(d)

Marca e nome commerciale

(e)

Categoria di veicolo omologato

(f)

Numero totale di nuove immatricolazioni (per il 2017 e il 2018)

(g)

Massa in ordine di marcia

(h)

Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto)

Valore NEDC

Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto)

Valore WLTP (dal 2019)

(i)

Interasse

Carreggiata dell'asse sterzante (asse 1)

Carreggiata dell'altro asse (asse 2)

(j)

Tipo di carburante

Modalità carburante

(k)

Cilindrata (cm3)

(l)

Consumo di energia elettrica (Wh/km)

(m)

Codice della o delle innovazioni ecocompatibili

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP (dal 2019)

(n)

Potenza massima netta

(o)

Numero di identificazione del veicolo (dal 2019)

(p)

Massa di prova WLTP (dal 2019)

(q)

Fattore di deviazione De (se disponibile)

Fattore di verifica (se disponibile)

(r)

Categoria di veicolo immatricolato


(1)  Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, “EL” e “UK”.

(2)  Nel caso di omologazioni nazionali in piccole serie (“national small series”, NSS) o di omologazioni individuali (“individual approvals”, IVA), il nome del costruttore è indicato nella colonna “Nome del costruttore nel registro dello Stato membro”, mentre nella colonna “Nome costruttore secondo la denominazione standard UE” va indicata una delle seguenti diciture: “AA-NSS” o “AA-IVA”, a seconda dei casi.».


26.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1503 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede l'obbligo per gli Stati membri di interconnettere i propri registri elettronici nazionali delle carte del conducente utilizzando il sistema di messaggeria TACHOnet.

(2)

Le procedure comuni e le specifiche necessarie per l'interconnessione dei registri elettronici delle carte del conducente tramite TACHOnet sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione (2).

(3)

La connessione al sistema di messaggeria TACHOnet può avvenire in modo diretto, mediante i servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni («Testa»), oppure in modo indiretto, tramite uno Stato membro già collegato a Testa. Le connessioni indirette sono solitamente disciplinate da contratti bilaterali firmati dai rappresentati degli enti partecipanti a livello nazionale, senza l'intervento della Commissione. Tuttavia, per prevenire eventuali abusi delle connessioni e per garantire il corretto funzionamento del sistema, la Commissione, nella sua funzione di gestore generale del sistema di messaggeria TACHOnet, deve essere informata debitamente e tempestivamente circa l'interesse di una determinata autorità nazionale a connettersi indirettamente al sistema di messaggeria TACHOnet.

(4)

Il sistema di messaggeria TACHOnet è aperto non solo agli Stati membri ma anche a paesi terzi. La Commissione deve pertanto fare sì che, per quanto riguarda TACHOnet, i paesi terzi soddisfino gli stessi obblighi previsti per gli Stati membri.

(5)

È opportuno apportare lievi modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 al fine di disciplinare in maniera più chiara e precisa i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema di messaggeria TACHOnet, le prove preliminari necessarie e le conseguenze del loro mancato superamento, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di escalation che gli Stati membri devono seguire in caso di errori del sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale.

(6)

La nuova versione del sistema di messaggeria TACHOnet sarà applicabile dal 2 marzo 2018. Affinché tuttavia possano essere compiuti determinati passi preparatori, le disposizioni relative alla connessione parte di paesi terzi, alle prove preliminari e all'accesso indiretto devono applicarsi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 è così modificato:

1)

all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m):

«k)   «sistema di servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni» («Testa»): una piattaforma di interconnessione delle telecomunicazioni per lo scambio sicuro di informazioni fra le pubbliche amministrazioni nell'Unione;

l)   «accesso diretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito dallo Stato membro che ospita il registro;

m)   «accesso indiretto a TACHOnet»: la connessione al sistema di messaggeria TACHOnet di un registro elettronico nazionale attraverso il sistema Testa gestito da uno Stato membro che non ospita il registro.»;

2)

sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

«Articolo 3 bis

Connessione da parte di paesi terzi

Previa approvazione della Commissione, i paesi terzi possono connettere i propri registri elettronici a TACHOnet qualora adempiano le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 ter

Prove preliminari

La connessione del registro elettronico nazionale al sistema di messaggeria TACHOnet, sia essa diretta o indiretta, ha luogo dopo il superamento delle prove di connessione, integrazione e efficienza in conformità alle istruzioni della Commissione e sotto la sua supervisione.

Se le prove preliminari hanno esito negativo, la Commissione può sospendere temporaneamente la fase di prova. Le prove riprendono non appena l'autorità nazionale competente abbia informato la Commissione che sono stati apportati i miglioramenti tecnici necessari a livello nazionale per il superamento delle prove preliminari.

Le prove preliminari hanno durata massima di sei mesi.»;

3)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Accesso indiretto a TACHOnet

1.   L'autorità nazionale che richiede l'accesso a TACHOnet consegna alla Commissione la seguente documentazione:

a)

una lettera firmata da un rappresentante dell'autorità nazionale in cui si chiede alla Commissione di dare avvio alla fase di prove finalizzate all'ottenimento dell'accesso indiretto a TACHOnet;

b)

una richiesta di accesso indiretto a TACHOnet redatta nel formato di cui all'allegato IX;

c)

il contratto bilaterale fra l'autorità nazionale che chiede l'accesso indiretto e l'autorità nazionale che fornisce tale accesso tramite la sua connessione al sistema Testa, firmato dai rappresentanti delle due autorità nazionali.

2.   Entro due mesi dalla consegna della documentazione di cui al paragrafo 1, la Commissione chiede all'autorità nazionale in questione di fornirle le informazioni tecniche necessarie per dare avvio alle prove preliminari di cui all'articolo 3 ter.

3.   L'accesso indiretto al sistema TACHOnet non viene concesso fintanto che non siano soddisfatte le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

4)

gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento;

5)

è aggiunto l'allegato IX, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 2 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51).


ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

al punto 1.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tutti i messaggi TACHOnet devono essere inoltrati attraverso il sistema centrale»;

b)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) di cui all'allegato VII.»;

c)

il punto 2.6.1 è sostituito dal seguente:

«2.6.1.

La funzione per la gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati sui contatti relativi alle categorie politiche, commerciali, operative e tecniche di tale Stato membro, dal momento che l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della gestione dei propri contatti. Deve essere possibile vedere, senza poterli modificare, i dati relativi ai contatti degli altri Stati membri.»;

d)

il punto 2.6.2 è soppresso;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

Modifica dello stato della carta (Modify Card Status — MCS): mediante una richiesta di modifica dello stato della carta, uno Stato membro richiedente notifica a uno Stato membro destinatario il cambiamento dello stato di una carta rilasciata da quest'ultimo. Lo Stato membro destinatario risponde alla richiesta di modifica dello stato della carta inviando una risposta MCS non appena è stato aggiornato il registro o è stata respinta la notifica, comunicando il risultato dell'aggiornamento e indicando lo stato della carta in quel momento (quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica). Tale risposta è inviata entro 10 giorni di calendario dall'invio della richiesta di notifica. In ogni caso, una richiesta di modifica dello stato della carta, o la relativa risposta, è confermata mediante una conferma della modifica dello stato della carta.»;

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Gli stati della carta elencati nell'appendice del presente allegato non vanno usati per stabilire se una carta del conducente è valida per la guida. Se uno Stato membro vuole consultare il registro dello Stato membro che rilascia la carta mediante la funzione CCS o la funzione CIC, la risposta deve contenere il campo apposito «valid for driving» (validità per la guida). Le procedure amministrative nazionali devono prevedere sempre, per le risposte CCS o CIC, un'espressione adeguata corrispondente per il valore «validità per la guida».»;

3)

l'allegato III è così modificato:

a)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

I sistemi nazionali devono essere in grado di inviare, ricevere ed elaborare tutti i messaggi corrispondenti a ciascuna funzione di cui all'allegato II.»;

b)

l'appendice è sostituita dalla seguente:

«

Appendice

Requisiti minimi per il contenuto dei messaggi XML

Common header (intestazione comune)

Obbligatorio

Version (versione)

La versione ufficiale delle specifiche XML è precisata attraverso il namespace definito nel messaggio XSD e nell'attributo version dell'elemento «intestazione» di ogni messaggio XML. Il numero della versione («n.m») è definito come valore fisso in ogni rilascio del file di definizione dello schema XML (XSD).

Test Identifier (identificatore di prova)

Identificatore facoltativo per attività di prova. L'originatore della prova alimenta l'identificatore e tutti i partecipanti al flusso di lavoro rispondono con lo stesso identificatore o lo trasmettono. Durante la produzione deve essere ignorato e, anche se fornito, non va usato.

No

Technical Identifier (identificatore tecnico)

Un UUID che identifica in modo univoco ogni singolo messaggio. Il mittente genera un UUID e alimenta questo attributo. Questo dato non può essere utilizzato in nessuna transazione.

Workflow Identifier (identificatore del flusso di lavoro)

L'identificatore del flusso di lavoro è un UUID che deve essere generato dallo Stato membro richiedente. Tale identificatore viene poi utilizzato in tutti i messaggi per correlare il flusso di lavoro.

Sent At (inviato il)

Data e ora (in formato UTC) in cui il messaggio è stato inviato.

Timeout (tempo scaduto)

È l'indicazione, facoltativa, di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore, che è stabilito dal sistema centrale unicamente per le richieste inoltrate, è calcolato sulla base della data e dell'ora della domanda iniziale ricevuta dal sistema. Esso informa lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema e per tutti i messaggi di risposta.

No

From (mittente)

Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro che invia il messaggio o «EU».

To (destinatario)

Il codice ISO 3166-1 Alpha 2 dello Stato membro al quale viene inviato il messaggio o «EU».


Check Issued Cards Request (richiesta di verifica delle carte rilasciate)

Obbligatorio

Family Name (cognome)

Il cognome del conducente.

Name (nome)

Il nome del conducente.

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita del conducente.

Place of birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita del conducente.

No

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida del conducente.

No

Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)

Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente.

No

Check Issued Cards Response (risposta di verifica delle carte rilasciate)

Obbligatorio

Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della risposta.

Status Message (messaggio di stato)

Una descrizione che spiega lo stato.

No

Search Mechanism (meccanismo di ricerca)

Indicazione se la carta è stata rilevata con il meccanismo di ricerca NYSIIS o con un meccanismo ricerca personalizzato.

Estremi del conducente rilevato

Sì, se il conducente è rilevato.

Family Name (cognome)

Il cognome del conducente o dei conducenti rilevati.

Name (nome)

Il nome del conducente o dei conducenti rilevati.

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita del conducente o dei conducenti rilevati.

Place of birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita del conducente o dei conducenti rilevati.

No

Estremi della carta

Sì, se il conducente è rilevato.

Card Number (numero della carta)

Il numero rilevato della carta.

Card Status (stato della carta)

Lo stato rilevato della carta.

Valid for Driving (validità per la guida)

La carta rilevata è/non è valida per la guida.

Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)

Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta rilevata.

Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)

La data a partire dalla quale la carta rilevata è valida.

Card Expiry Date (data di scadenza della carta)

La data di scadenza della carta rilevata.

Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)

La data della più recente modifica della carta rilevata.

Temporary Card (carta temporanea)

La carta rilevata è temporanea.

No

Estremi della patente di guida

Sì, se è rilevata una carta del conducente.

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida del conducente rilevata.

Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)

Il paese che ha rilasciato la patente di guida del conducente rilevata.

Driving Licence Status (Stato della patente di guida)

Lo stato della patente di guida del conducente rilevata.

No

Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)

La data di rilascio della patente di guida del conducente rilevata.

No

Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)

La data in cui scade la patente di guida del conducente rilevata.

No

Estremi della carta dell'officina

Sì, se è rilevata una carta dell'officina.

Workshop Name (Nome dell'officina)

Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata.

Workshop Address (Indirizzo dell'officina)

L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta dell'officina rilevata.

Check Card Status Request (richiesta di verifica dello stato della carta)

Obbligatorio

Card Number (numero della carta)

Il numero della carta per la quale vengono chieste informazioni.


Check Card Status Response (risposta di verifica dello stato della carta)

Obbligatorio

Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della risposta.

Status Message (messaggio di stato)

Una descrizione che spiega lo stato.

No

Estremi della carta richiesta

Sì, se la carta richiesta è rilevata.

Card Number (numero della carta)

Il numero della carta richiesta.

Card Status (stato della carta)

Lo stato della carta richiesta.

Valid for Driving (validità per la guida)

La carta richiesta è/non è valida per la guida.

Card Issuing Authority (autorità di rilascio della carta del conducente)

Il nome dell'autorità che ha rilasciato la carta richiesta.

Card Start of Validity Date (data di inizio della validità della carta)

La data a partire dalla quale la carta richiesta è valida.

Card Expiry Date (data di scadenza della carta)

La data di scadenza della carta richiesta.

Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)

La data della più recente modifica della carta.

Temporary Card (carta temporanea)

La carta richiesta è temporanea.

No

Estremi della carta dell'officina

Sì, se è rilevata una carta dell'officina.

Workshop Name (nome dell'officina)

Il nome dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.

Workshop Address (indirizzo dell'officina)

L'indirizzo dell'officina alla quale è stata rilasciata la carta.

Estremi del titolare della carta

 

Family Name (cognome)

Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Name (nome)

Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Place of birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Estremi della patente di guida

Sì, se è rilevata una carta del conducente.

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Driving Licence Issuing Country (paese di rilascio della patente di guida)

Il paese che ha rilasciato il numero della patente di guida al conducente cui è stata rilasciata la carta.

Driving Licence Status (Stato della patente di guida)

Lo stato della patente di guida del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Driving Licence Issuing Date (data di rilascio della patente di guida)

La data di rilascio della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.

No

Driving Licence Expiry Date (data di scadenza della patente di guida)

La data di scadenza della patente di guida del conducente cui è stata rilasciata la carta.

No


Modify Card Status Request (richiesta di modifica dello stato della carta)

Obbligatorio

Card Number (numero della carta)

Il numero della carta il cui stato è cambiato.

New Card Status (nuovo stato della carta)

Il nuovo stato della carta.

Card Status Modified Date (data di modifica dello stato della carta)

La data e l'ora in cui è stato modificato lo stato della carta.

Ente/persona dichiarante

 

Authority (autorità)

Il nome dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta.

Authority address (indirizzo dell'autorità)

L'indirizzo dell'autorità che ha cambiato lo stato della carta.

Family Name (cognome)

Il cognome della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No

Name (nome)

Il nome della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No

Phone (telefono)

Il numero di telefono della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No

Email

L'indirizzo e-mail della persona che ha cambiato lo stato della carta.

No


Modify Card Status Acknowledgement (conferma della modifica dello stato della carta)

Obbligatorio

Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della conferma.

Status Message (messaggio di stato)

Una descrizione che spiega lo stato.

No

Acknowledgement type (tipo di conferma)

Tipo di conferma: per la richiesta o per la risposta


Modify Card Status Response (risposta relativa alla modifica dello stato della carta)

Obbligatorio

Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della risposta.

Status Message (messaggio di stato)

Una descrizione che spiega lo stato.

No

Card Number (numero della carta)

Il numero della carta del conducente richiesta.

Card Status (stato della carta)

Lo stato della carta richiesta quale memorizzato nel registro della carta tachigrafica.


Issued Card Driving Licence Request (richiesta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)

Obbligatorio

Card Number (numero della carta)

Il numero della carta che è stata rilasciata.

Driving Licence Number (numero della patente di guida)

Il numero della patente di guida straniera utilizzata per fare domanda della carta del conducente.

Family Name (cognome)

Il cognome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Name (nome)

Il nome del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No

Date of Birth (data di nascita)

La data di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

Place of birth (luogo di nascita)

Il luogo di nascita del conducente al quale è stata rilasciata la carta.

No


Issued Card Driving Licence Response (risposta di rilascio della carta del conducente sulla base della patente di guida)

Obbligatorio

Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della risposta.

Status Message (messaggio di stato)

Una descrizione che spiega lo stato.

No

»

4)

l'allegato VI è così modificato:

a)

i punti da 1.4 a 1.8 sono sostituiti dai seguenti:

«1.4.

I sistemi nazionali devono rispondere ad almeno il 98 % delle richieste trasmesse loro in un mese di calendario e devono essere in grado di rispondere a richieste con una frequenza di 6 messaggi al secondo.

1.5.

Quando inviano risposte CIC, CCS e ICDL e conferme MCS conformemente alle disposizioni dell'allegato VIII, la risposta ad una richiesta deve essere fornita entro 10 secondi.

Il timeout globale della richiesta (termine entro cui il richiedente può attendere la risposta) non deve superare i 20 secondi.

1.6.

Le risposte MCS devono essere inviate entro i 10 giorni di calendario successivi all'invio delle richieste MCS.

1.7.

I sistemi nazionali non devono inviare richieste al sistema centrale di TACHOnet con una frequenza superiore a 2 richieste al secondo.

1.8.

Ogni sistema nazionale deve essere in grado di far fronte a potenziali problemi tecnici del sistema centrale o dei sistemi nazionali di altri Stati membri. Fra tali problemi tecnici rientrano quelli indicati qui di seguito (elenco non esaustivo):

a)

l'interruzione del collegamento con il sistema centrale;

b)

la mancata risposta a una richiesta;

c)

il ricevimento di risposte dopo il message timeout;

d)

il ricevimento di messaggi non richiesti;

e)

il ricevimento di messaggi non validi.»;

b)

il punto 1.9 è soppresso;

c)

al punto 2.2 è aggiunta la seguente frase:

«La procedura di escalation deve essere descritta in dettaglio alla Commissione qualora ciò venisse richiesto.»;

5)

l'allegato VII è così modificato:

a)

dopo il titolo dell'allegato è inserito il seguente paragrafo:

«Il presente allegato contiene informazioni sui dati relativi agli accessi, alle statistiche e all'inoltro (routing) raccolti dal sistema centrale, non dagli Stati membri.»;

b)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

I dati personali non devono essere conservati nei registri per un periodo superiore a 6 mesi dal termine dell'operazione connessa. Le informazioni statistiche e quelle di routing anonimizzate devono invece essere conservate a tempo indeterminato.»;

c)

al punto 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'elenco dei dati statistici utilizzabili a fini di comunicazione può comprendere:»;

6)

l'allegato VIII è così modificato:

a)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

Se chi richiede una carta del conducente è titolare di una patente di guida rilasciata nello Stato membro in cui presenta la domanda, tale Stato membro deve controllare se nel suo registro nazionale è stata in precedenza registrata una notifica ICDL. Il controllo va eseguito cercando le notifiche prima in base al numero della patente di guida e poi in base alle chiavi NYSIIS e alla data di nascita. Se trova una notifica, lo Stato membro deve inviare una richiesta mirata CIC o una ricerca CCS allo Stato membro che ha inviato la notifica ICDL.»;

b)

il punto 1.6 è sostituito dal seguente:

«1.6.

Gli Stati membri possono decidere di non memorizzare nel proprio registro nazionale le notifiche ICDL ricevute conformemente alle disposizioni dei punti 1.3, 1.4 e 1.5. In tale caso devono effettuare una ricerca generale CIC per ciascuna domanda loro pervenuta.»;

c)

al punto 2.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

verificare lo stato effettivo della carta inviando una richiesta CCS allo Stato membro di rilascio. Se il numero della carta è ignoto, occorre inviare una richiesta mirata CIC;»;

d)

il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.

Verificato lo stato della carta del conducente e constatatane la validità per la sostituzione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda deve inviare allo Stato membro di rilascio una notifica MCS mediante il sistema di messaggeria TACHOnet.».


ALLEGATO II

È aggiunto il seguente allegato IX:

«

ALLEGATO IX

Domanda di accesso indiretto a TACHOnet

Il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] del/della [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] ha firmato un contratto con il/la [denominazione abbreviata dell'autorità nazionale che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] al fine di ottenere l'accesso indiretto a TACHOnet mediante il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet].

Il contratto in base al quale il/la [nome del paese che fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet] fornisce l'accesso indiretto a TACHOnet al/alla [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet] è allegato alla presente domanda.

Sono fornite le seguenti informazioni:

a)

autorità nazionale responsabile dell'accesso a TACHOnet in [nome del paese che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet];

b)

persona da contattare per TACHOnet in seno al/alla [autorità nazionale di cui alla lettera a)] (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e indirizzo postale);

c)

denominazione e funzione di altri enti responsabili per quanto riguarda TACHOnet;

d)

persone da contattare in seno agli enti responsabili di cui al punto c) (nome e cognome, funzione, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono).

Firma

[Rappresentante dell'autorità nazionale che richiede l'accesso indiretto a TACHOnet]

».

DECISIONI

26.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/22


DECISIONE (PESC) 2017/1504 DEL CONSIGLIO

del 24 agosto 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha abrogato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato, fra l'altro, le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).

(2)

Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che prevede nuove misure nei confronti dell'RPDC che comprendono la designazione di persone ed entità, tra cui la Foreign Trade Bank e la Korean National Insurance Company («KNIC»), quali destinatarie di un congelamento dei beni.

(3)

Il punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017) prevede una specifica deroga dalle disposizioni relative a un congelamento dei beni per le transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o la KNIC in determinate circostanze.

(4)

Il 10 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 (2) che aggiunge la Foreign Trade Bank e la KNIC all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849. È inoltre opportuno dare attuazione alle deroghe previste al punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017).

(5)

La voce relativa alla KNIC dovrebbe essere rimossa dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, dato che tale entità è ora indicata nell'allegato I.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 non si applica:

a)

qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;

b)

alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;

2)

l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 36 bis

In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;

3)

l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

(2)  Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 208, dell'11.8.2017, pag. 38).


ALLEGATO

La seguente voce è rimossa dall'allegato II, parte II, parte B (entità) della decisione (PESC) 2016/849:

«3.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali

Korea Foreign Insurance Company

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,

Londra SE30LW

3.7.2015

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»