ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 219

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
25 agosto 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/1499 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1500 della Commissione, del 23 agosto 2017, recante duecentosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

5

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1499 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

recante modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adeguarli al cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 9, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 1o settembre 2017 una nuova procedura regolamentare di prova per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli leggeri, ossia la procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), introdotta dal regolamento (UE) 2017/1151 (2), sostituirà il nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC), ossia la procedura attualmente in uso a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 (3). I valori delle emissioni di CO2 e di consumo di carburante ottenuti con la procedura WLTP dovrebbero rispecchiare meglio le condizioni di guida reali.

(2)

Per tener conto della differenza dei livelli di emissioni di CO2 determinati con la procedura vigente NEDC e con la nuova procedura WLTP, è stato messo a punto un metodo per mettere in relazione i rispettivi valori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4).

(3)

Il metodo di correlazione deve essere usato fino alla fine del 2020, durante la fase di graduale introduzione della procedura WLTP, affinché durante questo periodo sia possibile verificare che i costruttori rispettino gli obiettivi per le emissioni di CO2 sulla base dei valori misurati con la procedura NEDC. Gli obiettivi in materia di emissioni specifiche di CO2 basati sulla procedura WLTP dovrebbero quindi essere d'applicazione a decorrere dall'anno civile 2021.

(4)

Nel 2020 le emissioni di CO2 di tutti i nuovi veicoli immatricolati devono essere determinate sulla base sia della procedura NEDC sia della procedura WLTP secondo il metodo di correlazione. Grazie al monitoraggio dei valori di CO2 ricavati con entrambe le procedure, si dovrebbero costituire serie di dati affidabili che serviranno a confrontare i rispettivi livelli di emissioni. Le serie di dati dovrebbero consentire di stabilire obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP che siano di un rigore comparabile agli obiettivi determinati con riferimento alle misurazioni NEDC in conformità di quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011.

(5)

Ai fini della determinazione dell'obiettivo per le emissioni specifiche dei costruttori nel 2021, è opportuno usare come valore di riferimento le emissioni medie di CO2, ricavate a mezzo della procedura WLTP, dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel 2020. L'obiettivo per le emissioni specifiche dovrebbe essere stabilito aumentando o diminuendo il suddetto valore di riferimento proporzionalmente al livello di prestazione realizzato dal costruttore nel 2020 in relazione al proprio obiettivo basato sulla procedura NEDC

(6)

Per garantire la comparabilità nel tempo degli obiettivi per le emissioni specifiche basati sulla procedura WLTP, si dovrebbe tenere conto dei cambiamenti annuali della massa media del parco autoveicoli del costruttore.

(7)

È opportuno aggiungere una serie di nuovi parametri ai dati dettagliati che devono essere monitorati in seguito all'introduzione della procedura WLTP. A titolo della procedura WLTP, i valori delle emissioni di CO2 devono essere calcolati tenendo conto della configurazione specifica di ciascun veicolo. Onde assicurare che i veicoli possano essere identificati e i dati effettivamente verificati dai costruttori e dalla Commissione, è auspicabile che il monitoraggio sia basato sull'identificazione del veicolo.

(8)

È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1o giugno 2017 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).


ALLEGATO

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 510/2011 sono modificati come segue:

1)

all'allegato I, sono inseriti i punti 3, 4 e 5 seguenti:

«3.

L'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento di un costruttore nel 2021 è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2020, determinate conformemente all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (*1) senza includere i risparmi di CO2 derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del presente regolamento;

Formula

corrisponde alle emissioni specifiche medie di CO2 nel 2020, determinate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (*2) senza includere i risparmi di CO2 derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del presente regolamento;

NEDCobiettivo 2020

è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2020 calcolato conformemente al punto 1, lettera c), del presente allegato.

4.

A decorrere dal 2021 l'obiettivo per le emissioni specifiche di un costruttore è calcolato come segue:

Obiettivo per le emissioni specifiche = WLTPriferimento + a [(Mø-M0) – (Mø2020 – M0,2020)]

dove:

WLTPriferimento

è l'obiettivo per le emissioni specifiche di riferimento per il 2021 calcolato conformemente al punto 3;

a

è il valore di a di cui al punto 1, lettera c);

Mø

è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati nell'anno-obiettivo pertinente, in chilogrammi (kg);

M0

è il valore di M0 di cui al punto 1, lettera c);

Mø2020

è la media della massa (M) di cui al punto 1 dei nuovi veicoli commerciali leggeri immatricolati nel 2020, in chilogrammi (kg);

M0,2020

è il valore di M0 applicabile nell'anno di riferimento 2020.

5.

Per il costruttore che beneficia di una deroga all'obiettivo per le emissioni specifiche del 2021 basato sulla procedura NEDC, l'obiettivo in deroga basato sulla procedura WLTP è calcolato come segue:

Formula

dove:

Formula

è il valore diFormula di cui al punto 3;

Formula

è il valore diFormula di cui al punto 3;

NEDCobiettivo 2021

è l'obiettivo per le emissioni specifiche per il 2021 stabilito dalla Commissione in conformità del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1)."

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).»;"

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte A, il punto 1.1 è così modificato:

i)

il primo comma è così modificato:

alle lettere g) e n) sono aggiunti i seguenti termini:

«(NEDC e WLTP)»;

sono aggiunte le seguenti lettere:

«p)

massa di prova WLTP;

q)

fattori di deviazione e di verifica di cui all'allegato I, punto 3.2.8, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152;

r)

numero di identificazione della famiglia di veicoli, determinato in conformità dell'allegato XXI, punto 5.0, del regolamento (UE) 2017/1151»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Per l'anno civile 2017, i dati di cui alla lettera g), per quanto riguarda i valori delle emissioni di CO2 calcolati con la procedura WLTP, e alla lettera n), per quanto riguarda i risparmi realizzati grazie a innovazioni ecocompatibili e calcolati con la procedura WLTP, nonché i dati di cui alle lettere p) e r) possono essere comunicati su base volontaria.

A decorrere dall'anno civile 2018 gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, in conformità dell'articolo 8, tutti i parametri elencati nel presente punto nel formato di cui alla parte C, sezione 2, del presente allegato.»;

b)

nella parte C, sezione 2, la tabella dal titolo «Dati dettagliati risultanti dal monitoraggio — per ciascun veicolo» è modificata come segue:

i)

la voce g) è sostituita dalla seguente:

«g)

Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto)

Valore NEDC

Emissioni specifiche di CO2 (ciclo misto)

Valore WLTP (dal 2018)»;

ii)

la voce n) è sostituita dalla seguente:

«n)

Codice della o delle innovazioni ecocompatibili

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura NEDC

Risparmi totali di emissioni di CO2 dovuti alla o alle innovazioni ecocompatibili con procedura WLTP (dal 2018)»;

iii)

dopo la voce o), sono aggiunte le seguenti voci p), q) e r):

«p)

Massa di prova WLTP

q)

Fattore di deviazione De (se disponibile)

Fattore di verifica (se disponibile)

r)

Numero di identificazione della famiglia di veicoli»;

iv)

Nella nota 1, la seconda frase è soppressa.



25.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1500 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2017

recante duecentosettantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

(2)

Il 18 agosto 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(3)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Shane Dominic Crawford (alias: a) Asadullah; b) Abu Sa'd at-Trinidadi; c) Asad). Data di nascita: 22.2.1986. Luogo di nascita: Mount Hope (Trinidad e Tobago). Cittadinanza: Trinidad e Tobago. N. del passaporto: a) passaporto di Trinidad e Tobago numero TA959547, rilasciato il 19.11.2013 (dalla Immigration Division di Trinidad e Tobago, data di scadenza 18.11.2018); (b) passaporto di Trinidad e Tobago numero T1071839, rilasciato l'8.11.2004 (dalla Immigration Division di Trinidad e Tobago, data di scadenza 7.11.2014). Numero di identificazione nazionale: a) carta d'identificazione nazionale di Trinidad e Tobago numero 19860222007, rilasciata il 16.6.2011 (data di scadenza 16.6.2016); b) atto di nascita di Trinidad e Tobago numero B394445, rilasciato il 23.1.2007; c) patente di guida di Trinidad e Tobago numero 892124B, rilasciata il 30.8.2007 (data di scadenza 30.8.2010). Indirizzo: a) Repubblica araba siriana (maggio 2014); b) Reyhanli, Hatay (Turchia) (precedente ubicazione da novembre 2013 a maggio 2014); c) 349 Dass Branch Trace, Dass Trace, Enterprise Chaguanas (Trinidad e Tobago) (dalla nascita al 27.11.2013); d) LP# 41 Ballisier Road, Smith Field Lands, Wallerfield, County of St. George East (Trinidad e Tobago) (ubicazione alternativa a settembre 2011). Altre informazioni: descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: scuri; carnagione: scura intermedia; costituzione: media; altezza: 174 cm; peso: 64 kg; lingue parlate: inglese, arabo. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 18.8.2017.».