ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
18.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1482 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2017
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, per quanto riguarda i codici TARIC dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio (2), corretto da una rettifica riguardante il nome di due società (3), contiene l'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione. |
(2) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione (4), recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio (5) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, i codici addizionali TARIC attribuiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 non sono più corretti per alcune società elencate in detto allegato. I codici addizionali TARIC specifici dovrebbero infatti corrispondere ora a quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220. |
(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013. |
(4) |
Le disposizioni rettificate dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013, in cui sono elencati i codici TARIC di produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione, è rettificata in conformità alla seguente tabella:
«Nome della società |
Città |
Codice addizionale TARIC |
Bekaert Mukand Wire Industries |
Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra |
C189 |
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
C190 |
Bhansali Stainless Wire |
Mumbai, Maharashtra |
C191 |
Chandan Steel |
Mumbai, Maharashtra |
C192 |
Drawmet Wires |
Bhiwadi, Rajastan |
C193 |
Garg Inox |
Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra |
B931 |
Jyoti Steel Industries Ltd |
Mumbai, Maharashtra |
C194 |
Macro Bars and Wires |
Mumbai, Maharashtra |
B932 |
Mukand Ltd |
Thane |
C195 |
Nevatia Steel & Alloys |
Mumbai, Maharashtra |
B933 |
Panchmahal Steel Ltd |
Dist. Panchmahals, Gujarat |
C196 » |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica tuttavia a decorrere dal 10 febbraio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1.
(3) GU L 251 del 26.9.2015, pag. 17.
(4) GU L 34 del 9.2.2017, pag. 21.
(5) GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1.
DECISIONI
18.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1483 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2017
recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE
[notificata con il numero C(2017) 5464]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/771/CE (2) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Un quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni. |
(2) |
La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di favorire, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'Internet degli oggetti (IoT). |
(3) |
Vista la crescente importanza delle apparecchiature a corto raggio per l'economia e in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero emergere nuove applicazioni per tali apparecchiature. Dette applicazioni renderanno necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro. |
(4) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio. |
(5) |
Le decisioni della Commissione 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5), 2010/368/UE (6) e le decisioni di esecuzione della Commissione 2011/829/UE (7) e 2013/752/UE (8) hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendone l'allegato. |
(6) |
Nella relazione del luglio 2016 (9), presentata nell'ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione i risultati dell'analisi richiesta delle «altre restrizioni d'uso» di cui all'allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dello stesso allegato. |
(7) |
I risultati dell'analisi della CEPT indicano che le apparecchiature a corto raggio che funzionano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa, il che può essere realizzato attraverso condizioni tecniche prevedibili per l'uso condiviso delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Dall'altro lato, tali apparecchiature a corto raggio necessitano anche di una flessibilità sufficiente a consentire un'ampia gamma di applicazioni, in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell'Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d'uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo nel contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio. |
(8) |
La portata delle categorie, quali definite nell'allegato, dovrebbe assicurare agli utenti la prevedibilità in relazione alle altre apparecchiature a corto raggio autorizzate ad utilizzare la stessa banda di frequenza su base non esclusiva e condivisa. Di conseguenza, i fabbricanti dovrebbero provvedere affinché tali apparecchiature a corto raggio evitino effettivamente le interferenze dannose con altre apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). |
(9) |
Nelle bande di frequenza specifiche oggetto della presente decisione, la combinazione di classificazione delle apparecchiature a corto raggio e identificazione delle condizioni tecniche d'uso (banda di frequenza, limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d'uso) applicabili alle categorie definite costituisce un ambiente di condivisione armonizzato e prevedibile che consente alle apparecchiature a corto raggio di condividere l'uso dello spettro su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso. |
(10) |
Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità di detti ambienti armonizzati di condivisione, l'uso di bande armonizzate da parte delle apparecchiature a corto raggio non appartenenti a una categoria armonizzata o sulla base di parametri tecnici meno restrittivi dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui non pregiudichi il pertinente ambiente di condivisione. |
(11) |
Il 2 luglio 2014, nel documento dal titolo «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 13-78rev2), la Commissione ha invitato la CEPT a valutare la possibilità di fondere nella decisione 2006/771/CE le decisioni esistenti relative alle apparecchiature a corto raggio. Nella sua relazione del luglio 2016 (9), la CEPT ha rivisto i parametri tecnici per le apparecchiature RFID e ha raccomandato alla Commissione di abrogare la decisione 2006/804/CE (11) e includere i parametri rivisti nella presente decisione. |
(12) |
In un addendum alla sua relazione del luglio 2016 (12), presentato nel marzo 2017 in risposta al mandato sopra citato, la CEPT ha informato la Commissione di ulteriori possibilità per un approccio all'armonizzazione tecnica dello spettro radio per l'uso da parte delle apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz, tenendo conto anche delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz già armonizzata per tali apparecchiature. Dette possibilità riguardano soprattutto i nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina (M2M)/IoT nelle reti delle apparecchiature a corto raggio che possono beneficiare di economie di scala grazie all'armonizzazione a livello di Unione. |
(13) |
I risultati del lavoro della CEPT sull'addendum indicano che le nuove opportunità nella banda 863-868 MHz sono pienamente in linea con gli ambienti di condivisione armonizzati istituiti dalla decisione 2006/771/CE e dai suoi aggiornamenti e tale banda dovrebbe pertanto essere inclusa nei suoi allegati. Le bande 870-876 MHz e 915-921 MHz non dovrebbero essere incluse nell'allegato di detta decisione, a causa della necessità di maggiore flessibilità nell'attuazione. |
(14) |
Sulla base dei risultati complessivi del lavoro della CEPT, le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio possono essere semplificate, ad esempio fondendo due decisioni relative a tali apparecchiature e migliorando le condizioni tecniche. L'aggiornamento delle condizioni di accesso allo spettro armonizzato per le apparecchiature a corto raggio dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo, fissato dalla decisione n. 243/2012/UE, di favorire l'uso collettivo dello spettro nel mercato interno da parte di determinate categorie di apparecchiature a corto raggio. |
(15) |
Occorre pertanto modificare l'allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2006/804/CE. |
(16) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 2006/804/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Articolo 3
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 2 maggio 2018.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).
(3) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).
(4) Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49).
(5) Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32).
(6) Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33).
(7) Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell' 8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10).
(8) Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell' 11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 17).
(9) Relazione 59 della CEPT, RSCOM 16-24.
(10) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
(11) Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64).
(12) Addendum alla relazione 59 della CEPT, RSCOM 17-07.
ALLEGATO
ALLEGATO
Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio
Banda n. |
Banda di frequenza [i] |
Categoria di apparecchiature a corto raggio [ii] |
Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza [iii] |
Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) [iv] |
Altre restrizioni d'uso [v] |
Termine di attuazione |
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1 |
9-59,750 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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2 |
9-315 kHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
30 dΒμΑ/m a 10 metri |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7]. |
1o luglio 2014 |
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3 |
59,750-60,250 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
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4 |
60,250-74,750 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
74,750-75,250 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
75,250-77,250 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
77,250-77,750 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
77,750-90 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
72 dBμA/m a 10 metri |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
90-119 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
119-128,6 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
128,6-129,6 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
|
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
129,6-135 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
135-140 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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14 |
140-148,5 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
37,7 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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15 |
148,5-5 000 kHz [17] |
Apparecchiature induttive [14] |
– 15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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17 |
400-600 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
– 8 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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18 |
456,9-457,1 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
7 dBμA/m a 10 metri |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore. |
1o luglio 2014 |
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19 |
984-7 484 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
9 dΒμΑ/m a 10 m |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
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20 |
3 155 -3 400 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
13,5 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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21 |
5 000 -30 000 kHz [18] |
Apparecchiature induttive [14] |
– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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22 |
6 765 -6 795 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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23 |
7 300 -23 000 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
– 7 dΒμΑ/m a 10 m |
Alle antenne si applicano restrizioni che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
7 400 -8 800 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
10 200 -11 000 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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27a |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature induttive [14] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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27b |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
60 dΒμΑ/m a 10 metri |
I requisiti relativi alle antenne e alle maschere di trasmissione per tutti i segmenti delle frequenze combinate devono garantire prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 2014/53/UE. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27c |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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28 |
26 957 -27 283 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW |
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1o luglio 2014 |
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29 |
26 990 -27 000 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
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1o luglio 2014 |
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30 |
27 040 -27 050 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
27 090 -27 100 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
|
1o luglio 2014 |
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32 |
27 140 -27 150 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
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1o luglio 2014 |
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33 |
27 190 -27 200 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11]. |
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1o luglio 2014 |
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34 |
30-37,5 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
1 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi [7] della direttiva 90/385/CEE. |
1o luglio 2014 |
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35 |
40,66-40,7 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
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1o gennaio 2018 |
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36 |
87,5-108 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento [8] |
50 nW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di frequenza analogica. |
1o luglio 2014 |
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37a |
169,4-169,475 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito [4] |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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37c |
169,4-169,475 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 %. Per i dispositivi di misura [5] il limite del ciclo di funzionamento [vi] è il 10,0 % |
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1o luglio 2014 |
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38 |
169,4-169,4875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. |
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1o luglio 2014 |
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39a |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito [4] |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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39b |
169,4875-169,5875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,001 %. Tra le ore 00:00 e le ore 06:00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
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1o luglio 2014 |
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40 |
169,5875-169,8125 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %. |
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1o luglio 2014 |
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82 |
173,965-216 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito [4] |
10 mW e.r.p. |
Sulla base di una gamma di sintonizzazione [25]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBμV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l'ascolto assistito, su riserva dell'effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB effettuate intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l'ascolto assistito. Quest'ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o gennaio 2018 |
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41 |
401-402 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi [7] e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
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42 |
402-405 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiori a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 2014/53/UE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7]. |
1o luglio 2014 |
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43 |
405-406 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi [7] e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
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44a |
433,05-434,04 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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44b |
433,05-434,04 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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45a |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45b |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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45c |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz. Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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83 |
446,0-446,2 MHz |
PMR446 [21] |
500 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o gennaio 2018 |
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46a |
863-865 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
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1o gennaio 2018 |
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46b |
863-865 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento [8] |
10 mW e.r.p. |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale. |
1o luglio 2014 |
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84 |
863-868 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga [16] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda: ≤ 1 MHz. Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [26] Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2,8 % negli altri casi |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio nelle reti di dati. [26] |
1o gennaio 2018 |
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47 |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %. |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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47a |
865-868 MHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
2 W e.r.p. Le trasmissioni dell'interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz, ciascuno con una larghezza di banda massima di 200 kHz. I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o gennaio 2018 |
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47b |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
500 mW e.r.p. Trasmissioni consentite unicamente nelle bande 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz. È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un'altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [26] Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2,5 % negli altri casi |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati. [26] |
1o gennaio 2018 |
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48 |
868-868,6 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %. |
Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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49 |
868,6-868,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
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50 |
868,7-869,2 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %. |
Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
869,2-869,25 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso [6]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
869,25-869,3 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
869,3-869,4 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
869,4-869,65 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
500 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] del 10 %. |
Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
869,65-869,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15] |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 % |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22] |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56a |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
5 mW e.r.p. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. |
Le applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56b |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %. |
Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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57a |
2 400 -2 483,5 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) |
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1o luglio 2014 |
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57b |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
25 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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57c |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga [16] |
100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o luglio 2014 |
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58 |
2 446 -2 454 MHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12] |
500 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
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1o luglio 2014 |
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59 |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi [1] |
10 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L'intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento [vi] del 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7]. Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso al chiuso. |
1o luglio 2014 |
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59a |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisizione di dati medici [20] |
1 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [23] per uso interno nelle strutture sanitarie. |
1o gennaio 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59b |
2 483,5 -2 500 MHz |
Acquisizione di dati medici [20] |
10 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [23] per uso interno al domicilio del paziente |
1o gennaio 2018 |
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60 |
4 500 -7 000 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
24 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
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61 |
5 725 -5 875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
25 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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62 |
5 795 -5 815 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
2 W e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali. |
1o gennaio 2018 |
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63 |
6 000 -8 500 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 33 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate. |
1o luglio 2014 |
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64 |
8 500 -10 600 MHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
30 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
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65 |
17,1-17,3 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
26 dBm e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
24,05-24,075 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
100 mW e.i.r.p. |
|
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
24,05-26,5 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 14 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
24,05-27 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
43 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69a |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
100 mW e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti relativi ai tempi di esposizione e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra. |
1o luglio 2014 |
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69b |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
0,1 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70a |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70b |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
100 mW e.i.r.p. |
|
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
24,25-24,495 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
– 11 dBm e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz. |
1o luglio 2014 |
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72 |
24,25-24,5 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
20 dBm e.i.r.p. (radar rivolto in avanti) 16 dBm e.i.r.p. (radar rivolto all'indietro) |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
24,495-24,5 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
– 8 dBm e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz. |
1o luglio 2014 |
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74a |
57-64 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p., una potenza di trasmissione massima di 10 dBm e una densità spettrale di potenza e.i.r.p. massima di 13 dBm/MHz |
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1o luglio 2014 |
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74b |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
43 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
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74c |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 2 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. |
1o luglio 2014 |
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75 |
57-66 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga [16] |
40 dBm e.i.r.p. e densità di 13 dBm/MHz e.i.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Gli impianti fissi per esterni sono esclusi. |
1o luglio 2014 |
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76 |
61-61,5 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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77 |
63-64 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
40 dBm e.i.r.p. |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o luglio 2014 |
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78a |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 3 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate. |
1o luglio 2014 |
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78b |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione [9] |
43 dBm e.i.r.p. [19] |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10]. |
1o luglio 2014 |
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79a |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi |
|
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali. |
1o luglio 2014 |
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79b |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13] |
30 dBm e.i.r.p. di picco e 3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media |
Limite del ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 56 %/s |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [24]. |
1o gennaio 2018 |
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80a |
122-122,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
10 dBm e.i.r.p/250 MHz e – 48 dBm/MHz ad un'altezza di 30° |
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1o gennaio 2018 |
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80b |
122,25-123 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
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1o gennaio 2018 |
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81 |
244-246 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3] |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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18.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1484 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 5778]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10), (UE) 2017/1139 (11), (UE) 2017/1240 (12), (UE) 2017/1397 (13) e (UE) 2017/1415 (14) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione. |
(4) |
La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1397, l'Italia ha tuttavia riscontrato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole, precisamente nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette. |
(5) |
La Commissione ha esaminato le misure che l'Italia ha adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a tale malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è in particolare necessario provvedere alla modifica delle voci relative ad alcune zone delle regioni Lombardia e Veneto e all'inserimento di nuove voci relative ad alcune zone delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 45).
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).
(14) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
|
2) |
nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
|
Rettifiche
18.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/43 |
Rettifica della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità [notificata con il numero C(2017) 3800]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 15 agosto 2017 )
Pagina 6, considerando 12, ultima frase:
anziché:
«Il periodo di validità dei certificati per i componenti e i sottosistemi di interoperabilità dovrebbe essere definito nelle STI e dovrebbe essere coerente tra le STI.»
leggasi:
«Inoltre, il periodo di validità dei certificati per i componenti di interoperabilità e i sottosistemi dovrebbe essere definito nelle STI e dovrebbe essere coerente tra le STI.»
Pagina 7, considerando 18:
anziché:
«Poiché in alcuni casi la descrizione dei ruoli e delle responsabilità tra richiedente ed organismi notificati non è sufficientemente precisa e porta a confusione e a differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle procedure per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, tali procedure dovrebbero essere riviste e la Commissione dovrebbe adottare in parallelo atti di esecuzione che rivedano i moduli ad hoc per la valutazione della conformità, in linea con l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. La gamma di moduli consentita per ciascun componente e sottosistema di interoperabilità dovrebbe inoltre essere rivista e, se possibile, semplificata, al fine di migliorare l'efficienza del processo ed evitare costi non necessari.»
leggasi:
«Poiché in alcuni casi la descrizione dei ruoli e delle responsabilità tra richiedente ed organismi notificati non è sufficientemente precisa e porta a confusione e a differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle procedure per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, tali procedure dovrebbero essere riviste e la Commissione dovrebbe adottare in parallelo atti di esecuzione che rivedano i moduli ad hoc per la valutazione della conformità, in linea con l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. La gamma di moduli consentita per ciascun componente di interoperabilità e sottosistema dovrebbe inoltre essere rivista e, se possibile, semplificata, al fine di migliorare l'efficienza del processo ed evitare costi non necessari.»
Pagina 7, considerando 21:
anziché:
«Diverse STI presentano ancora delle questioni aperte. Tali questioni aperte sono elementi che corrispondono a requisiti essenziali e che quindi necessitano di armonizzazione, ma non sono ancora contemplati dalle STI in questione. È opportuno quindi affrontare tali questioni aperte, al fine di ridurre l'intervento della legislazione nazionale, con l'obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità e di contribuire al funzionamento del mercato unico.»
leggasi:
«Diverse STI presentano ancora dei punti in sospeso. Tali punti in sospeso sono elementi che corrispondono a requisiti essenziali e che quindi necessitano di armonizzazione, ma non sono ancora contemplati dalle STI in questione. È opportuno quindi affrontare tali punti in sospeso, al fine di ridurre l'intervento della legislazione nazionale, con l'obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità e di contribuire al funzionamento del mercato unico.»
Pagina 8, considerando 28 prima frase:
anziché:
«La relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (“ERTMS Longer Term Perspective”) adottata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015 (4) con le industrie del settore, individua gli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS.»
leggasi:
«La relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (“ERTMS Longer Term Perspective”) adottata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015 (4) con il settore, individua gli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS.»
Pagina 8, considerando 30:
anziché:
«Il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (6) (“STI INF” — STI relativa al sottosistema infrastruttura) dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, mediante l'uso, tra le altre operazioni di manutenzione basate sul tempo, di sensori e di tecnologie di monitoraggio delle condizioni»,
leggasi:
«Il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (6) (“STI INF” — STI relativa al sottosistema infrastruttura) dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, mediante l'uso, tra l'altro, di operazioni di manutenzione a scadenza temporale, di sensori e di tecnologie di monitoraggio delle condizioni».
Pagina 9, considerando 36, terza frase:
anziché:
«La condivisione dei compiti relativi alla gestione di strutture dati centralizzate dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia quale autorità di sistema e dell'organismo di governance definito nel documento Governance TAP (5) e istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione delle STI TAP.»
leggasi:
«La condivisione dei compiti relativi alla gestione di strutture dati centralizzate dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia quale autorità di sistema e dell'organismo di governance definito nel documento Governance TAP (5) e istituito dal settore al fine di accelerare l'attuazione delle STI TAP.»
Pagina 10, articolo 3, paragrafo 5, lettera c):
anziché:
«chiudono le questioni tuttora aperte;»
leggasi:
«chiudono i rimanenti punti in sospeso;».
Pagina 11, articolo 3, paragrafo 5, lettera h):
anziché:
«indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se è possibile applicare un processo di notifica semplificato; in ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili;»
leggasi:
«indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se si applica un processo di notifica semplificato. In ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili;».
Pagina 11, articolo 3, paragrafo 5, lettera i):
anziché:
«tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità;»
leggasi:
«tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi;».
Pagina 11, articolo 3, paragrafo 7, prima frase:
anziché:
«È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)»
leggasi:
«È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso i moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)».
Pagina 11, articolo 4 paragrafo 3, lettera a):
anziché:
«l'autorizzazione di veicoli in vaste zone d'uso; e»
leggasi:
«l'autorizzazione di veicoli in aree d'uso vaste; e».
Pagina 11, articolo 4 paragrafo 4, seconda frase:
anziché:
«Sono definite le specifiche per il controllo dei tempi di guida e di riposo per i macchinisti.»
leggasi:
«Sono definite le specifiche per strumenti di controllo dei tempi di guida e di riposo dei macchinisti.»
Pagina 12, articolo 7, paragrafo 4, ultima frase:
anziché:
«Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tra i sottosistemi di bordo e di terra.»
leggasi:
«Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tecnica tra i sottosistemi di bordo e di terra.»
Pagina 13, articolo 7, paragrafo 5:
anziché:
«Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelli specifiche del settore ferroviario.»
leggasi:
«Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelle specifiche del settore ferroviario.»
Pagina 13, articolo 8, prima frase:
anziché:
«Il regolamento (UE) n. 1301/2014 (“STI ENE”) è rivisto per quanto concerne i requisiti in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple.»
leggasi:
«Il regolamento (UE) n. 1301/2014 (“STI ENE”) è rivisto per quanto concerne i requisiti tecnici in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple.»
Pagina 13, articolo 9, paragrafo 1:
anziché:
«Le disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua nell'ambito dello stesso sottosistema e, se del caso, con altri sottosistemi, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, in particolare mediante operazioni di manutenzione basate sul tempo, sensori e tecnologie di monitoraggio delle condizioni, sono incluse nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (“STI INF”).»
leggasi:
«Le disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua nell'ambito dello stesso sottosistema e, se del caso, con altri sottosistemi, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, in particolare mediante operazioni di manutenzione a scadenza temporale, sensori e tecnologie di monitoraggio delle condizioni, sono incluse nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (“STI INF”).»
Pagina 14, articolo 11, paragrafo 3:
anziché:
«Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi, protocolli di comunicazione e sistemi di scambio dati standardizzati.»
leggasi:
«Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi e protocolli di comunicazione standardizzati, così come di sistemi di scambio dati standardizzati.»
Pagina 14, articolo 11, paragrafo 5:
anziché:
«Le STI OPE definiscono la portata delle questioni aperte per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica.»
leggasi:
«Le STI OPE definiscono l'ambito di applicazione dei punti in sospeso per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica.»
Pagina 15, articolo 14, paragrafo 5:
anziché:
«Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP.»
leggasi:
«Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dal settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP.»