ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
18 agosto 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1482 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, per quanto riguarda i codici TARIC dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE [notificata con il numero C(2017) 5464]  ( 1 )

3

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 5778]  ( 1 )

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità [notificata con il numero C(2017) 3800] ( GU L 210 del 15.8.2017 )

43

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1482 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, per quanto riguarda i codici TARIC dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 del Consiglio (2), corretto da una rettifica riguardante il nome di due società (3), contiene l'elenco dei produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(2)

In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione (4), recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio (5) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, i codici addizionali TARIC attribuiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013 non sono più corretti per alcune società elencate in detto allegato. I codici addizionali TARIC specifici dovrebbero infatti corrispondere ora a quelli del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013.

(4)

Le disposizioni rettificate dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2013, in cui sono elencati i codici TARIC di produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione, è rettificata in conformità alla seguente tabella:

«Nome della società

Città

Codice addizionale TARIC

Bekaert Mukand Wire Industries

Lonand, Tal. Khandala, Satara District, Maharastra

C189

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd

Mumbai, Maharashtra

C190

Bhansali Stainless Wire

Mumbai, Maharashtra

C191

Chandan Steel

Mumbai, Maharashtra

C192

Drawmet Wires

Bhiwadi, Rajastan

C193

Garg Inox

Bahadurgarh, Haryana and Pune, Maharashtra

B931

Jyoti Steel Industries Ltd

Mumbai, Maharashtra

C194

Macro Bars and Wires

Mumbai, Maharashtra

B932

Mukand Ltd

Thane

C195

Nevatia Steel & Alloys

Mumbai, Maharashtra

B933

Panchmahal Steel Ltd

Dist. Panchmahals, Gujarat

C196 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 si applica tuttavia a decorrere dal 10 febbraio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 240 del 7.9.2013, pag. 1.

(3)  GU L 251 del 26.9.2015, pag. 17.

(4)  GU L 34 del 9.2.2017, pag. 21.

(5)  GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1.


DECISIONI

18.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1483 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2017

recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE

[notificata con il numero C(2017) 5464]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa a un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/771/CE (2) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio, tra cui applicazioni quali allarmi, apparecchiature locali di comunicazione, dispositivi per l'apertura di porte, impianti medici e sistemi di trasporto intelligenti. Le apparecchiature a corto raggio sono di norma prodotti destinati al grande pubblico e/o portatili che possono facilmente essere trasportati e utilizzati al di là delle frontiere; la diversità delle condizioni di accesso allo spettro radio ne impedisce pertanto la libera circolazione, aumenta i costi di produzione e crea rischi di interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radioelettrici. Un quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni.

(2)

La decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone agli Stati membri di favorire, in cooperazione con la Commissione e ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio al fine di aumentare l'efficienza e la flessibilità e di cercare di assicurare la disponibilità di spettro per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) e l'Internet degli oggetti (IoT).

(3)

Vista la crescente importanza delle apparecchiature a corto raggio per l'economia e in considerazione della rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, potrebbero emergere nuove applicazioni per tali apparecchiature. Dette applicazioni renderanno necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro.

(4)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, il 5 luglio 2006 la Commissione ha dato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato permanente di aggiornare l'allegato della decisione 2006/771/CE per adeguarlo al progresso tecnologico e all'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio.

(5)

Le decisioni della Commissione 2008/432/CE (4), 2009/381/CE (5), 2010/368/UE (6) e le decisioni di esecuzione della Commissione 2011/829/UE (7) e 2013/752/UE (8) hanno già modificato le condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio di cui alla decisione 2006/771/CE, sostituendone l'allegato.

(6)

Nella relazione del luglio 2016 (9), presentata nell'ambito del summenzionato mandato, la CEPT ha comunicato alla Commissione i risultati dell'analisi richiesta delle «altre restrizioni d'uso» di cui all'allegato della decisione 2006/771/CE e ha suggerito alla Commissione di apportare modifiche ad alcuni aspetti tecnici dello stesso allegato.

(7)

I risultati dell'analisi della CEPT indicano che le apparecchiature a corto raggio che funzionano su base non esclusiva e condivisa necessitano, da un lato, della certezza del diritto per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dello spettro su base condivisa, il che può essere realizzato attraverso condizioni tecniche prevedibili per l'uso condiviso delle bande armonizzate che ne garantiscano un uso affidabile ed efficiente. Dall'altro lato, tali apparecchiature a corto raggio necessitano anche di una flessibilità sufficiente a consentire un'ampia gamma di applicazioni, in modo da massimizzare i vantaggi offerti dalle innovazioni senza fili nell'Unione. È pertanto necessario armonizzare determinate condizioni tecniche d'uso per evitare le interferenze dannose e garantire la massima flessibilità possibile, favorendo nel contempo un uso affidabile ed efficiente delle bande di frequenza da parte delle apparecchiature a corto raggio.

(8)

La portata delle categorie, quali definite nell'allegato, dovrebbe assicurare agli utenti la prevedibilità in relazione alle altre apparecchiature a corto raggio autorizzate ad utilizzare la stessa banda di frequenza su base non esclusiva e condivisa. Di conseguenza, i fabbricanti dovrebbero provvedere affinché tali apparecchiature a corto raggio evitino effettivamente le interferenze dannose con altre apparecchiature a corto raggio. Le apparecchiature funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione devono inoltre rispettare la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(9)

Nelle bande di frequenza specifiche oggetto della presente decisione, la combinazione di classificazione delle apparecchiature a corto raggio e identificazione delle condizioni tecniche d'uso (banda di frequenza, limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza, parametri aggiuntivi e altre restrizioni d'uso) applicabili alle categorie definite costituisce un ambiente di condivisione armonizzato e prevedibile che consente alle apparecchiature a corto raggio di condividere l'uso dello spettro su base non esclusiva, indipendentemente dalla finalità di tale uso.

(10)

Al fine di salvaguardare la certezza del diritto e la prevedibilità di detti ambienti armonizzati di condivisione, l'uso di bande armonizzate da parte delle apparecchiature a corto raggio non appartenenti a una categoria armonizzata o sulla base di parametri tecnici meno restrittivi dovrebbe essere consentito solo nella misura in cui non pregiudichi il pertinente ambiente di condivisione.

(11)

Il 2 luglio 2014, nel documento dal titolo «Timeframe and guidance to CEPT for the sixth update of the SRD Decision» (RSCOM 13-78rev2), la Commissione ha invitato la CEPT a valutare la possibilità di fondere nella decisione 2006/771/CE le decisioni esistenti relative alle apparecchiature a corto raggio. Nella sua relazione del luglio 2016 (9), la CEPT ha rivisto i parametri tecnici per le apparecchiature RFID e ha raccomandato alla Commissione di abrogare la decisione 2006/804/CE (11) e includere i parametri rivisti nella presente decisione.

(12)

In un addendum alla sua relazione del luglio 2016 (12), presentato nel marzo 2017 in risposta al mandato sopra citato, la CEPT ha informato la Commissione di ulteriori possibilità per un approccio all'armonizzazione tecnica dello spettro radio per l'uso da parte delle apparecchiature a corto raggio nelle bande 870-876 MHz e 915-921 MHz, tenendo conto anche delle nuove opportunità nella banda 863-868 MHz già armonizzata per tali apparecchiature. Dette possibilità riguardano soprattutto i nuovi tipi di applicazioni da macchina a macchina (M2M)/IoT nelle reti delle apparecchiature a corto raggio che possono beneficiare di economie di scala grazie all'armonizzazione a livello di Unione.

(13)

I risultati del lavoro della CEPT sull'addendum indicano che le nuove opportunità nella banda 863-868 MHz sono pienamente in linea con gli ambienti di condivisione armonizzati istituiti dalla decisione 2006/771/CE e dai suoi aggiornamenti e tale banda dovrebbe pertanto essere inclusa nei suoi allegati. Le bande 870-876 MHz e 915-921 MHz non dovrebbero essere incluse nell'allegato di detta decisione, a causa della necessità di maggiore flessibilità nell'attuazione.

(14)

Sulla base dei risultati complessivi del lavoro della CEPT, le condizioni normative per le apparecchiature a corto raggio possono essere semplificate, ad esempio fondendo due decisioni relative a tali apparecchiature e migliorando le condizioni tecniche. L'aggiornamento delle condizioni di accesso allo spettro armonizzato per le apparecchiature a corto raggio dovrebbe contribuire a conseguire l'obiettivo, fissato dalla decisione n. 243/2012/UE, di favorire l'uso collettivo dello spettro nel mercato interno da parte di determinate categorie di apparecchiature a corto raggio.

(15)

Occorre pertanto modificare l'allegato della decisione 2006/771/CE e abrogare la decisione 2006/804/CE.

(16)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato dello spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/771/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2006/804/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Articolo 3

Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 2 maggio 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).

(3)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(4)  Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 49).

(5)  Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 119 del 14.5.2009, pag. 32).

(6)  Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 33).

(7)  Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell' 8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 329 del 13.12.2011, pag. 10).

(8)  Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell' 11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE (GU L 334 del 13.12.2013, pag. 17).

(9)  Relazione 59 della CEPT, RSCOM 16-24.

(10)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(11)  Decisione 2006/804/CE della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64).

(12)  Addendum alla relazione 59 della CEPT, RSCOM 17-07.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Bande di frequenza armonizzate e parametri tecnici per apparecchiature a corto raggio

Banda n.

Banda di frequenza [i]

Categoria di apparecchiature a corto raggio [ii]

Limite di potenza di trasmissione/limite dell'intensità di campo/limite della densità di potenza [iii]

Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) [iv]

Altre restrizioni d'uso [v]

Termine di attuazione

1

9-59,750 kHz

Apparecchiature induttive [14]

72 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

2

9-315 kHz

Dispositivi per impianti medici attivi [1]

30 dΒμΑ/m a 10 metri

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7].

1o luglio 2014

3

59,750-60,250 kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

4

60,250-74,750 kHz

Apparecchiature induttive [14]

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

5

74,750-75,250 kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

6

75,250-77,250 kHz

Apparecchiature induttive [14]

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

7

77,250-77,750 kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

8

77,750-90 kHz

Apparecchiature induttive [14]

72 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

9

90-119 kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

10

119-128,6 kHz

Apparecchiature induttive [14]

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

11

128,6-129,6 kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

12

129,6-135 kHz

Apparecchiature induttive [14]

66 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

13

135-140 kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dBμA/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

14

140-148,5 kHz

Apparecchiature induttive [14]

37,7 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

15

148,5-5 000  kHz [17]

Apparecchiature induttive [14]

– 15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz.

Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.

 

 

1o luglio 2014

17

400-600 kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12]

– 8 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

18

456,9-457,1 kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

7 dBμA/m a 10 metri

 

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore.

1o luglio 2014

19

984-7 484  kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

9 dΒμΑ/m a 10 m

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.

1o luglio 2014

20

3 155 -3 400  kHz

Apparecchiature induttive [14]

13,5 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

21

5 000 -30 000  kHz [18]

Apparecchiature induttive [14]

– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di – 5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz.

 

 

1o luglio 2014

22

6 765 -6 795  kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

23

7 300 -23 000  kHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

– 7 dΒμΑ/m a 10 m

Alle antenne si applicano restrizioni che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione.

1o luglio 2014

24

7 400 -8 800  kHz

Apparecchiature induttive [14]

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

25

10 200 -11 000  kHz

Apparecchiature induttive [14]

9 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

27a

13 553 -13 567  kHz

Apparecchiature induttive [14]

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

27b

13 553 -13 567  kHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12]

60 dΒμΑ/m a 10 metri

I requisiti relativi alle antenne e alle maschere di trasmissione per tutti i segmenti delle frequenze combinate devono garantire prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 2014/53/UE.

 

1o luglio 2014

27c

13 553 -13 567  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

42 dΒμΑ/m a 10 metri

 

 

1o luglio 2014

28

26 957 -27 283  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

Potenza equivalente irradiata (e.r.p.) di 10 mW

 

 

1o luglio 2014

29

26 990 -27 000  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %.

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11].

 

1o luglio 2014

30

27 040 -27 050  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %.

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11].

 

1o luglio 2014

31

27 090 -27 100  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %.

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11].

 

1o luglio 2014

32

27 140 -27 150  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %.

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11].

 

1o luglio 2014

33

27 190 -27 200  kHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %.

I dispositivi per il comando di modellini possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento [11].

 

1o luglio 2014

34

30-37,5 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi [1]

1 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi [7] della direttiva 90/385/CEE.

1o luglio 2014

35

40,66-40,7 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW e.r.p.

 

 

1o gennaio 2018

36

87,5-108 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento [8]

50 nW e.r.p.

Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di frequenza analogica.

1o luglio 2014

37a

169,4-169,475 MHz

Dispositivi per l'ascolto assistito [4]

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

37c

169,4-169,475 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 %. Per i dispositivi di misura [5] il limite del ciclo di funzionamento [vi] è il 10,0 %

 

1o luglio 2014

38

169,4-169,4875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %.

 

1o luglio 2014

39a

169,4875-169,5875 MHz

Dispositivi per l'ascolto assistito [4]

500 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz.

 

1o luglio 2014

39b

169,4875-169,5875 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,001 %.

Tra le ore 00:00 e le ore 06:00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %.

 

1o luglio 2014

40

169,5875-169,8125 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %.

 

1o luglio 2014

82

173,965-216 MHz

Dispositivi per l'ascolto assistito [4]

10 mW e.r.p.

Sulla base di una gamma di sintonizzazione [25]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBμV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l'ascolto assistito, su riserva dell'effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB effettuate intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l'ascolto assistito. Quest'ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

 

1o gennaio 2018

41

401-402 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi [1]

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi [7] e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

42

402-405 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi [1]

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Altre tecniche per accedere allo spettro o ridurre le interferenze, incluse le bande larghe superiori a 300 kHz, possono essere utilizzate a condizione che il risultato sia almeno equivalente alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate a norma della direttiva 2014/53/UE per assicurare il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7].

1o luglio 2014

43

405-406 MHz

Dispositivi per impianti medici attivi [1]

25 μW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi [7] e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti.

1o luglio 2014

44a

433,05-434,04 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

44b

433,05-434,04 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 %

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

45a

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

1 mW e.r.p. e densità di potenza di – 13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

45b

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 %

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

45c

434,04-434,79 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW e.r.p.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz. Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

83

446,0-446,2 MHz

PMR446 [21]

500 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

 

1o gennaio 2018

46a

863-865 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %.

 

1o gennaio 2018

46b

863-865 MHz

Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento [8]

10 mW e.r.p.

 

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale.

1o luglio 2014

84

863-868 MHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga [16]

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Larghezza di banda: ≤ 1 MHz.

Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [26]

Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2,8 % negli altri casi

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio nelle reti di dati. [26]

1o gennaio 2018

47

865-868 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

47a

865-868 MHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12]

2 W e.r.p.

Le trasmissioni dell'interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz, ciascuno con una larghezza di banda massima di 200 kHz.

I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

 

1o gennaio 2018

47b

865-868 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

500 mW e.r.p.

Trasmissioni consentite unicamente nelle bande 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz.

È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un'altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Larghezza di banda: ≤ 200 kHz

Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [26]

Ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2,5 % negli altri casi

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati. [26]

1o gennaio 2018

48

868-868,6 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

49

868,6-868,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15]

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L'intera banda può essere utilizzata anche come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità.

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22]

1o luglio 2014

50

868,7-869,2 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 0,1 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

51

869,2-869,25 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15]

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso [6].

1o luglio 2014

52

869,25-869,3 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15]

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 0,1 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22]

1o luglio 2014

53

869,3-869,4 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15]

10 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 1,0 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22]

1o luglio 2014

54

869,4-869,65 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

500 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] del 10 %.

Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

55

869,65-869,7 MHz

Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento [15]

25 mW e.r.p.

Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento [vi]: 10 %

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme. [22]

1o luglio 2014

56a

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

5 mW e.r.p.

Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione.

Le applicazioni audio e video sono escluse.

1o luglio 2014

56b

869,7-870 MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

25 mW e.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento [vi] dello 1 %.

Le applicazioni audio analogiche diverse da quelle vocali sono escluse. Le applicazioni video analogiche sono escluse.

1o luglio 2014

57a

2 400 -2 483,5  MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.)

 

 

1o luglio 2014

57b

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

57c

2 400 -2 483,5  MHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga [16]

100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

 

1o luglio 2014

58

2 446 -2 454  MHz

Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) [12]

500 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

 

1o luglio 2014

59

2 483,5 -2 500  MHz

Dispositivi per impianti medici attivi [1]

10 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L'intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento [vi] del 10 %.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi [7].

Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso al chiuso.

1o luglio 2014

59a

2 483,5 -2 500  MHz

Acquisizione di dati medici [20]

1 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 10 %.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [23] per uso interno nelle strutture sanitarie.

1o gennaio 2018

59b

2 483,5 -2 500  MHz

Acquisizione di dati medici [20]

10 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre,

si applica un ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 2 %.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [23] per uso interno al domicilio del paziente

1o gennaio 2018

60

4 500 -7 000  MHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

24 dBm e.i.r.p. [19]

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10].

1o luglio 2014

61

5 725 -5 875  MHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

25 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

62

5 795 -5 815  MHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

2 W e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali.

1o gennaio 2018

63

6 000 -8 500  MHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 33 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

64

8 500 -10 600  MHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

30 dBm e.i.r.p. [19]

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10].

1o luglio 2014

65

17,1-17,3 GHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

26 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra.

1o luglio 2014

66

24,05-24,075 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

67

24,05-26,5 GHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 14 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

68

24,05-27 GHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

43 dBm e.i.r.p. [19]

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10].

1o luglio 2014

69a

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

100 mW e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti relativi ai tempi di esposizione e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra.

1o luglio 2014

69b

24,075-24,15 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

0,1 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70a

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

70b

24,15-24,25 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

71

24,25-24,495 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

– 11 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz.

1o luglio 2014

72

24,25-24,5 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

20 dBm e.i.r.p. (radar rivolto in avanti) 16 dBm e.i.r.p. (radar rivolto all'indietro)

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz.

1o luglio 2014

73

24,495-24,5 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

– 8 dBm e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE. I limiti del ciclo di funzionamento [iv] e la gamma della modulazione di frequenza si applicano come previsto dalle norme armonizzate.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra operanti nella banda di frequenza armonizzata dei 24 GHz.

1o luglio 2014

74a

57-64 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.i.r.p., una potenza di trasmissione massima di 10 dBm e una densità spettrale di potenza e.i.r.p. massima di 13 dBm/MHz

 

 

1o luglio 2014

74b

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

43 dBm e.i.r.p. [19]

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10].

1o luglio 2014

74c

57-64 GHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 2 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

1o luglio 2014

75

57-66 GHz

Dispositivi di trasmissione a banda larga [16]

40 dBm e.i.r.p. e densità di 13 dBm/MHz e.i.r.p.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Gli impianti fissi per esterni sono esclusi.

1o luglio 2014

76

61-61,5 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

77

63-64 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

40 dBm e.i.r.p.

 

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo.

1o luglio 2014

78a

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e – 3 dBm/MHz e.i.r.p. media

Si devono utilizzare i requisiti per la regolazione automatica della potenza e per le antenne, nonché tecniche equivalenti di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello.

Determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia devono essere rispettate.

1o luglio 2014

78b

75-85 GHz

Dispositivi di radio determinazione [9]

43 dBm e.i.r.p. [19]

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 2014/53/UE.

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per rilevamento del livello dei serbatoi [10].

1o luglio 2014

79a

76-77 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi

 

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali.

1o luglio 2014

79b

76-77 GHz

Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto [13]

30 dBm e.i.r.p. di picco e

3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media

Limite del ciclo di funzionamento [vi]: ≤ 56 %/s

Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [24].

1o gennaio 2018

80a

122-122,25 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

10 dBm e.i.r.p/250 MHz e

– 48 dBm/MHz ad un'altezza di 30°

 

 

1o gennaio 2018

80b

122,25-123 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o gennaio 2018

81

244-246 GHz

Apparecchiature a corto raggio non specifiche [3]

100 mW e.i.r.p.

 

 

1o luglio 2014

[i]

Gli Stati membri devono autorizzare l'uso delle bande di frequenza adiacenti in questa tabella come un'unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di dette bande di frequenza adiacenti.

[ii]

Secondo la definizione dell'articolo 2, punto 3.

[iii]

Gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro radio fino ai limiti di potenza di trasmissione, di intensità di campo o di densità di potenza di cui alla presente tabella. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, essi possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l'adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione.

[iv]

Gli Stati membri possono imporre esclusivamente questi «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» e non possono aggiungere altri parametri o altri requisiti in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, per condizioni meno restrittive s'intende che gli Stati membri possono omettere completamente i «parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali)» in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

[v]

Gli Stati membri possono imporre esclusivamente queste «altre restrizioni d'uso» e non possono aggiungerne di ulteriori. Dato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, possono essere introdotte condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non ne risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata.

[vi]

Per «ciclo di funzionamento» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di Σ(Ton)/(Tobs), dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un'ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato tecnico. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».

[1]

La categoria dei dispositivi per impianti medici attivi comprende la parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche.

[3]

La categoria delle apparecchiature a corto raggio non specifiche copre tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per una determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.

[4]

La categoria dei dispositivi per l'ascolto assistito comprende sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da deficit uditivo di aumentare la loro capacità uditiva. Normalmente comprendono uno o più trasmettitori radio e uno o più ricevitori radio.

[5]

La categoria dei dispositivi di misurazione comprende i dispositivi radio che fanno parte di sistemi di comunicazione radio bidirezionali che consentono il controllo a distanza, la misurazione e la trasmissione dei dati nelle infrastrutture di reti intelligenti, come quelle per l'energia elettrica, il gas e l'acqua.

[6]

Le «apparecchiature di telesoccorso» sono sistemi di comunicazione radio che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza che si trovano in una zona delimitata, consentendo loro di inviare una richiesta di aiuto. Generalmente vengono utilizzate per assistere le persone anziane o disabili.

[7]

«Dispositivi medici impiantabili attivi», come definiti dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

[8]

La categoria dei dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento comprende i dispositivi radio che utilizzano trasmissioni con un tempo di latenza basso e un alto ciclo di funzionamento. Generalmente vengono utilizzati per i sistemi personali senza fili per lo streaming audio e multimediale usati per le trasmissioni audio/video combinate e i segnali di sincronizzazione audio/video, i telefoni cellulari, i sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, i microfoni e gli altoparlanti senza fili, le cuffie senza filo, i dispositivi radio portatili, i dispositivi per l'ascolto assistito, gli auricolari e i microfoni senza filo, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli, e i trasmettitori FM analogici a bassa potenza (banda 36).

[9]

La categoria dei dispositivi di radio determinazione comprende i dispositivi utilizzati per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Le apparecchiature di radio determinazione generalmente consentono di effettuare misurazioni per ottenere tali caratteristiche. Non rientra in questa definizione alcun tipo di comunicazione radio punto-punto o punto-multipunto.

[10]

Il radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR) è un'applicazione specifica di radiodeterminazione utilizzata per misurare il livello dei serbatoi. I radar sono installati in serbatoi di metallo o di cemento armato o in strutture simili costituite da materiali con caratteristiche di attenuazione paragonabili. I serbatoi sono progettati per contenere sostanze.

[11]

I «dispositivi per il comando di modellini» sono un tipo specifico di apparecchiatura radio telecomandata e di telemetria utilizzato per controllare a distanza il movimento di modellini (essenzialmente riproduzioni di veicoli in miniatura) in aria, su terra, sull'acqua o sott'acqua.

[12]

La categoria dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) comprende i sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, dotati di dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e di unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Generalmente sono utilizzati per la tracciabilità e l'identificazione di articoli, come i sistemi elettronici antitaccheggio, e per la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, e che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system).

[13]

La categoria delle apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto riguarda i dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d'acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), per la gestione del traffico, la navigazione, la gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti. Generalmente sono utilizzati per le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio tra autovetture), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio tra un'autovettura e l'infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti.

[14]

La categoria delle apparecchiature induttive riguarda i dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (near field). Tra gli usi tipici rientrano, ad esempio, le apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza fili, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto ivi compresi i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza fili e la riscossione automatica dei pedaggi stradali.

[15]

La categoria dei dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento comprende i dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell'accesso allo spettro radio e delle trasmissioni in bande condivise. Generalmente sono utilizzati nei sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a una centrale operativa e nei sistemi di telesoccorso che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza.

[16]

La categoria dei dispositivi di trasmissione di dati a banda larga riguarda i dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro radio. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati.

[17]

Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nella banda 20.

[18]

Si applicano intensità di campo più elevate e ulteriori restrizioni d'uso per le applicazioni induttive nelle bande 22, 24, 25, 27a e 28.

[19]

Il limite di potenza si applica all'interno di un serbatoio chiuso e corrisponde a una densità spettrale di – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. all'esterno di un serbatoio di prova da 500 litri.

[20]

La categoria dell'acquisizione dei dati medici copre la trasmissione di dati non vocali da e verso dispositivi medici non impiantabili finalizzata al monitoraggio, alla formulazione di diagnosi e alla cura dei pazienti nelle strutture sanitarie o a domicilio.

[21]

Le apparecchiature PMR446 sono portatili (non vengono utilizzate stazioni di base o ripetitori) e utilizzano antenne integrate unicamente allo scopo di massimizzare la condivisione e ridurre al minimo le interferenze. Le apparecchiature PMR446 funzionano in modalità peer-to-peer (P2P) e non devono essere utilizzate né come parte di una rete infrastrutturale né come ripetitore.

[22]

Un sistema di allarme è un dispositivo la cui funzione principale è segnalare, mediante comunicazioni radio, uno stato di allerta a un sistema o a una persona che si trovano in un luogo distante quando si verificano un problema o una situazione specifica. Gli allarmi radio includono gli allarmi sociali e gli allarmi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

[23]

I sistemi di reti per l'area medicale (MBANS), utilizzati per l'acquisizione di dati medici, sono destinati ad essere utilizzati nelle strutture sanitarie o al domicilio del paziente. Sono sistemi radio a bassa potenza utilizzati per la trasmissione di dati non vocali da e verso dispositivi medici finalizzata al monitoraggio, alla formulazione di diagnosi e alla cura dei pazienti secondo le prescrizioni di professionisti sanitari autorizzati e sono definiti unicamente nel contesto delle applicazioni mediche.

[24]

Gli Stati membri possono specificare zone di esclusione, o misure equivalenti, in cui l'applicazione di rilevamento degli ostacoli per gli aeromobili ad ala rotante non deve essere utilizzata per la protezione del servizio di radioastronomia né destinata ad altro uso nazionale. Gli aeromobili ad ala rotante sono definiti secondo le norme EASA CS-27 e CS-29 (rispettivamente JAR-27 e JAR-29 per le certificazioni precedenti).

[25]

I dispositivi utilizzano l'intera banda di frequenza sulla base dell'intervallo di sintonizzazione.

[26]

Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un'apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione con le piattaforme di servizi esterne alla rete di dati per le altre apparecchiature a corto raggio della rete. Con il termine rete di dati si fa riferimento a diversi apparecchi a corto raggio, compreso il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete e alle connessioni senza fili tra di loro.

»

18.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1484 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 5778]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.

(3)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10), (UE) 2017/1139 (11), (UE) 2017/1240 (12), (UE) 2017/1397 (13) e (UE) 2017/1415 (14) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

(4)

La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1397, l'Italia ha tuttavia riscontrato e notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole, precisamente nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

(5)

La Commissione ha esaminato le misure che l'Italia ha adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a tale malattia. Per far fronte a questa nuova situazione è in particolare necessario provvedere alla modifica delle voci relative ad alcune zone delle regioni Lombardia e Veneto e all'inserimento di nuove voci relative ad alcune zone delle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

(7)

È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 45).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).

(14)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Comune di SOLFERINO (MN): a nord di via Barche, a ovest di via San Martino

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, a nord di via Dottorina, a ovest della SP10, a est e a sud di via Levadello, a ovest di via Gerra, a ovest di via L. T. Casalini, a ovest di via Napoleone Bonaparte, via Dante Alighieri, a nord di via Barche di Solferino, via Bertasetti, via Barche

Comune di ERBÈ (VR): a sud e a est della SP50a

Comune di TREVENZUOLO (VR): a nord-est della SP50a, a est di via N. Sauro, a sud di via Decima, di str. Marinella, a est di Corte Mantellina

Comune di ISOLA della SCALA (VR): a sud della SP50b, a ovest della strada rurale che interseca la SP50b al km 4, a sud della SP50b, a sud della SP24, a est di via Verona, a sud e a est di via Tavole di Casalbergo, a ovest della SS12, a sud della SP24, a ovest di via Rosario, a nord di via Selesetto, a ovest della strada rurale che interseca via S. Gabriele al civico 30, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest della strada rurale che interseca via Ave, a nord della SP20a, a ovest di via S. Zeno

Comune di SORGÀ (VR): a nord di via Albarella, a est e a ovest della SP20a, a nord della SP50, a est di via Bosco, a est e a nord di via Gamandone

24.8.2017

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a est di via Ploner, a nord di via Gradaro, a est di via Canova, a nord della SP413 e via Romana Nuova, a nord-est di via Molinara, a ovest della SP413

Comune di SUSTINENTE (MN): a ovest della SP79, a nord della SP482, a nord di via Sacchetta, lungo la sponda sinistra del fiume Po

Comune di RONCOFERRARO (MN): a sud-est della SP31, a sud della SP30, a sud della SP80

13.8.2017

Comune di BONAVIGO (VR): a nord-est della SP18

Comune di PRESSANA (VR): a nord della SP40b, a est della strada rurale che interseca via Braggio al civico 56

Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a est della SP18

Comune di VERONELLA (VR): a sud del canale LEB, a est della SP18

Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest della SP500, a sud-ovest di via Santa Apollonia, a nord-est della SP19, a sud e a ovest di via Santi Pietro e Paolo, a sud del canale LEB

19.8.2017

Comune di ISOLA della SCALA (VR): a est di via S. Zeno, a sud della SP20a, a est della strada rurale che interseca via S. Gabriele al civico 30, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest e a sud di via Guasto, a est di via Gabbietta, a sud di via Cognare

Comune di SALIZZOLE (VR): a ovest della SP48c, a sud della SP20, a ovest di via G. Rossini, a sud di via Dante Alighieri, a ovest di via Lavacchio, a sud di via Franchine

Comune di SORGÀ (VR): a est di via S. Pietro

Comune di NOGARA (VR): a nord di via Spin, a est di via Montalto, di via Olmo, a nord della SR10, a ovest della SS12, della SP20

21.8.2017

Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a est di via Mantellazze, di via Marchiodola, a nord della SP55; a nord-ovest di via Borsatta, di str. Picco, di str. Fontana

Comune di RODIGO (MN): a sud-est della SP1, a sud-ovest della SP1

25.8.2017

Comune di SORBOLO (PR): a nord di strada Certosino — stradone dell'Aia — via della Mina — strada del Ferrari

Comune di BRESCELLO (RE): a nord di strada Vignoli; a ovest della strada provinciale SP62R, della strada della Cisa

Comune di MEZZANI (PR): a est della strada provinciale 72, a sud del fiume Po

31.8.2017

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a est della SP10, a ovest e a sud di via Levadello, a est di via Gerra, a est di via L.T. Casalini, a est di via Napoleone Bonaparte, via Dante Alighieri, a sud di via Barche di Solferino, via Bertasetti, via Barche; a nord di via Levadello

Comune di SOLFERINO (MN): a sud di via Barche, a ovest di via G. Garibaldi, via Cavriana, a nord della SP12

4.9.2017

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a est di via Castellina, via Pigliaquaglie, via Berettina, a sud di via Dottorina, via Levadello

Comune di SOLFERINO (MN): a sud della SP12

Comune di CAVRIANA (MN): a sud-ovest della SP8, via Capre, a ovest di Monte 3 Galline

Comune di GUIDIZZOLO (MN): a ovest di via S. Cassiano, a nord-est di via Tiziano, a nord-est della SP236, a ovest della strada rurale che collega la SP236 a str. S. Martino, a sud di str. S. Martino, a ovest della strada rurale che collega str. S. Martino a via S. Andrea, a nord di str. per Medole, a ovest di via Oratorio, a sud di Canale Virgilio, a ovest di via Lombardia, a sud-ovest della SP10

Comune di MEDOLE (MN)

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a nord-est della SP6, a est e a nord di Contrada S. Anna, a nord di str. Baldese, a ovest della strada rurale che interseca la SP6 al km 13, a nord-est della SP6, a est di via Martiri di Belfiore, di str. Medole, a nord-est di via Malfada, a est e a nord di Contrada Perosso Sopra, a est di str. Profondi, via Castellina

10.9.2017

Comune di CHIGNOLO PO (PV)

Comune di BADIA PAVESE (PV): a est di via Guglielmo Marconi

Comune di MONTICELLI PAVESE (PV)

Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a sud della SP19, viale F. Petrarca, a ovest della SP23, a sud di via S. Giovanni di Dio, a ovest di via Privata Colombana, via del Pilastrello, a ovest della strada comunale per Campagna

Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della SP13, via Veratto

31.8.2017

Comune di SOLFERINO (MN): a nord di via della Baita, della strada rurale che collega via della Baita a via Ca' Morino, a ovest di via Ca' Morino

Comune di POZZOLENGO (BS): a sud-ovest di Loc. Bella Vista, a ovest della strada rurale che collega Località Bella Vista a Località Volpe, a ovest della strada rurale che collega Località Volpe a Località Rondotto, a nord di Località Rondotto, a ovest di Località Celadina Nuova, via Valletta

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a est di via Fabio Filzi, a nord di via Levaldello, a est della SP82, via L. T. Casilini, a sud di via Giuseppe Verdi, a est di via dei Morei, a sud di via Barche di Solferino, a nord-est di via Bertasetti, via Fichetto, a est e a sud di via Astore, a est di via del Bertocco, a sud-ovest di via Albana

Comune di CAVRIANA (MN): a ovest della SP8, via Georgiche, via Madonna della Porta, via Pozzone, a nord-ovest della SP15, a nord-est della SP13, a est della SP8

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a est di via Vaccarolo, a sud-ovest di Località Taverna, Località Bella Vista;

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-est di via Mantova, a sud e a ovest di via Navicella, a est di via Montefalcone, a sud e a est di via Fenil Bruciato, a est di Pietra Pizzola, a sud-est di via Castel Venzago, via Centenaro

3.9.2017»

2)

nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, a nord di via Dottorina, a ovest della SP10, a est e a sud di via Levadello, a ovest di via Gerra, a ovest di via L. T. Casalini, a ovest di via Napoleone Bonaparte, via Dante Alighieri, a nord di via Barche di Solferino, via Bertasetti, via Barche

Comune di SOLFERINO (MN): a nord di via Barche, a ovest di via San Martino

dal 25.8.2017 al 19.9.2017

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a est di via Ploner, a nord di via Gradaro, a est di via Canova, a nord della SP413 e via Romana Nuova, a nord-est di via Molinara, a ovest della SP413

Comune di SUSTINENTE (MN): a ovest della SP79, a nord della SP482, a nord di via Sacchetta, lungo la sponda sinistra del fiume Po

Comune di RONCOFERRARO (MN): a sud-est della SP31, a sud della SP30, a sud della SP80

dal 14.8.2017 al 22.8.2017

Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casarole, a ovest di via Marchionale a sud di str. per Medole, a est di via Oratorio, a nord di Canale Virgilio, a est di via Lombardia, a nord-est della SP10

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca; a sud-ovest della SP6, a ovest e a sud di Contrada S. Anna, a sud di str. Baldese, a est della strada rurale che interseca la SP6 al km 13, a sud-ovest della SP6, a ovest di via Martiri di Belfiore, di str. Medole, a sud-ovest di via Malfada

dal 10.8.2017 al 19.9.2017

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a nord dell'autostrada A4

Comune di MONTICHIARI (BS): a sud della SP668, a est di via Sant'Eurosia, di via Boschetti di Sopra, a sud di via Mantova, a est di via Padre Annibale di Francia, di str. Vicinale Scoler, di via Scoler, a sud della SP236, della SP668, a est della SP29, a nord-est di via Montechiaresa; a ovest del fiume Chiese, a ovest di via Mantova

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-ovest della SP11, a est della SP25, a sud-est della SP668; a nord della SP668, a nord-est di via Malocche, a ovest e a nord di via Fossa, a nord di via Cominello, a ovest di via Monte Mario, a nord di via S. Tommaso, a ovest e a nord di via Monte Semo, a ovest di via Bordena, a sud-ovest di via Marziale Cerruti, a nord dell'autostrada A4

Comune di MONZAMBANO (MN): a ovest della SP19, a sud della SP74, a ovest della str. S. Pietro; a est di Località Caccia, SP18

Comune di POZZOLENGO (BS): a sud della E70; a nord di Località Cobue Sotto, a est di Località Cascina Ceresa, a nord di Località Giacomo Sotto, a est di via Sirmione, a nord-ovest della SP106

2.9.2017

Comune di SUSTINENTE (MN): a est della SP79, a sud della SP482

Comune di QUINGENTOLE (MN)

Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN): a est della SP28, a sud-est della SP10

Comune di PEGOGNAGA (MN): a nord della SP49, a est di strada Ruggera, a nord-est di strada Panazza Ruggera

Comune di SAN BENEDETTO PO (MN): a nord della Tangenziale Sud, SP49

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a ovest di via Ploner, a sud di via Gradaro, a ovest di Via Canova, a sud della SP413 e via Romana Nuova, a sud-est di via Molinara, a ovest della SP413

Comune di BORGO VIRGILIO (MN): a nord della SP413 e strada Romana

Comune di MANTOVA (MN): a est della SR62 (Via Parma), a sud della SP28 (via Brennero)

Comune di SERRAVALLE A PO (MN)

Comune di RONCOFERRARO (MN): a nord-est della SP482, a nord-ovest della SP31, a nord della SP30, a nord-est della SP80 e a sud di stradello Pasqualone

Comune di QUISTELLO (MN): a nord della Tangenziale Sud, a nord-ovest di via Cortesa, a nord-ovest di via N. Sauro, a nord della SP496, a est di via Cantone, a nord-est di via Basaglie, a nord di via Sanguinetto, a ovest della SP72

22.8.2017

Comune di RONCOFERRARO (MN): a nord di stradello Pasqualone

dal 23.8.2017 al 30.8.2017

Comune di CASALMORO (MN): a sud di via Solferino, via Piave, a est di via Roma, a sud di via IV Novembre, della SP68

Comune di CASTELGOFFREDO (MN): a ovest della SP8, a sud-ovest di str. Casaloldo, a sud di Contrada Molino, a sud-est di str. Casalmoro, a ovest di str. Nuovissima, di str. Carobio, a sud-est di Contrada Casalpoglio, a sud di via Casalpoglio

Comune di REMEDELLO (BS): a nord di via Solferino, di via Dante, di via XXIV Aprile, a est della SP76, di via Silvio Pellico, a nord della SP29, a est di via Padre M. Cappellazzi, a sud-est della SP29

Comune di GOITO (MN): a nord-est della SP16, a est e a nord della SP236, a ovest della SP19; a est della strada rurale che interseca la SP16, a sud della SP16, a est di strada Cavacchia Cerlongo, Piazza San Pio X, a nord della SP236

Comune di PIUBEGA (MN): a nord-ovest della SP7, a sud della SP1

Comune di MARIANA MANTOVANA (MN)

Comune di CERESARA (MN):a sud di str. Goite, via Don Ottaviano Daina

Comune di ASOLA (MN):a nord della SP7, a nord-est della SP68, a nord-est di via Bonincontri Longure, a nord di via Aporti, a nord-est di via SP343, a nord della SP2, a est di via Bassa di Casalmoro; a sud di via Mantova, a sud-ovest della SP68, a ovest della SP1

18.8.2017

Comune di BONAVIGO (VR): a nord-est della SP18

Comune di PRESSANA (VR): a nord della SP40b, a est della strada rurale che interseca via Braggio al civico 56

Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a est della SP18

Comune di VERONELLA (VR): a sud del canale LEB, a est della SP18

Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest della SP500, a sud-ovest di via Santa Apollonia, a nord-est della SP19, a sud e a ovest di via Santi Pietro e Paolo, a sud del canale LEB

dal 20.8.2017 al 28.8.2017

Comune di BONAVIGO (VR): a sud-ovest della SP18

Comune di LONIGO (VI): a sud di via Rotonda, a ovest della SP17, a sud di via S. Giovanni, di via Madonna, di via Pavarano, di via Lobbia Vicentina

Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a est della SP39b, a nord della SP19, a est di via Ronchi, a sud di via Gatelle, a est di via Mazza

Comune di MONTAGNANA (PD): a nord di via A. Dozzi, a est di via Arzarin, a ovest di via Pallonga, a nord della SR10, a nord-ovest di via Lognolo, a ovest di via Saoncella, a sud-ovest di via Busi, a ovest di via Argine Padovano

Comune di COLOGNA VENETA (VR): a est della SP500, a nord-est di via Santa Apollonia, a sud-ovest della SP19, a nord e a est di via Santi Pietro e Paolo, a nord del canale LEB

Comune di LEGNAGO (VR): a est di via del Pontiere, a nord-ovest di viale Regina Margherita, a nord di via XXIV Maggio, di via Passeggio, di via Disciplina, a ovest della SR10, a est di via Papa Pio X, a nord-ovest della SP42a

Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a nord di via Scaranella, di via Stradone, a ovest di via Piazza S. Marco, a nord-ovest di via Casette, a ovest di via Faro, a nord-est di via Viadane, a nord di via Stradone

Comune di PRESSANA (VR): a sud della SP40b, a ovest della strada rurale che interseca via Braggio al civico 56

28.8.2017

Comune di ASIGLIANO VENETO (VI): a ovest di via Roma, a sud di via Trieste, a ovest di via Vela, a sud della SP3

Comune di OPPEANO (VR): a nord-est del fiume Bussè, a est della SP21, di via Dante Alighieri, di via Fossette, a nord di via Postale Vecchia

Comune di BEVILACQUA (VR): a ovest della SP41, a ovest di via Lupara, a nord-ovest della SP42a

Comune di CEREA (VR): a nord di via Fossalta, a est della SP45, a nord-est di via Palesella Scuole, di via Palesella, a nord della SP44c, a est della SS434

Comune di ALONTE (VI): a ovest di via Sabbionara, a sud di via Castelletto

Comune di ORGIANO (VI): a ovest di via Paradiso, di via Teonghio, a ovest della SP14

Comune di SAN BONIFACIO (VR): a est della SP38, a sud-est di via Cimitero, a est della SP7, a sud di via Circonvallazione, a sud della SP38

Comune di ROVEREDO DI GUÀ (VR): a sud-ovest di via Dante Alighieri, a ovest di via Battisti, a sud-ovest di via Rosa

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a nord di via Fossalta, di via Rubbiani, a nord-est di via Orti, a est di via Luche, a sud di via Bosco, a est di via Casalino

Comune di ISOLA RIZZA (VR): a nord di via Muselle, a est della SP45a, a nord della SP3

Comune di BELFIORE (VR): a sud della SP38, a est di via Moneta, a sud-est della SP395, a sud-est di via Bionde, a ovest di via Porto, a sud-est della SP39b

Comune di ROVERCHIARA (VR)

Comune di ANGIARI (VR)

Comune di ARCOLE (VR)

Comune di ALBAREDO D'ADIGE (VR): a ovest della SP18

Comune di VERONELLA (VR): a nord del canale LEB, a ovest della SP18

Comune di MINERBE (VR)

Comune di ZIMELLA (VR)

28.8.2017

Comune di SORGÀ (VR): a est di via S. Pietro

Comune di ISOLA della SCALA (VR): a est di via S. Zeno, a sud della SP20a, a est della strada rurale che interseca via S. Gabriele al civico 30, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest e a sud di via Guasto, a est di via Gabbietta, a sud di via Cognare

Comune di SALIZZOLE (VR): a ovest della SP48c, a sud della SP20, a ovest di via G. Rossini, a sud di via Dante Alighieri, a ovest di via Lavacchio, a sud di via Franchine

Comune di NOGARA (VR): a nord di via Spin, a est di via Montalto, di via Olmo, a nord della SR10, a ovest della SS12, della SP20

dal 22.8.2017 al 2.9.2017

Comune di GAZZO VERONESE (VR): a ovest e a nord di via Dosso de Pol, a nord di via Ronchetrin, a nord-ovest di via Bastia, a ovest della SS12, a nord di via Frescà, di via Dante Alighieri, di via Olmo, a ovest della SP47a, a nord-ovest di via Frassino

Comune di CONCAMARISE (VR)

Comune di BOVOLONE (VR): a sud-est della SP20, a est di via Don G. Calabria, a sud di via Valbauzzo, a nord della SP2

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a ovest di via Farfusola, di via Borgo, a sud-ovest di via Parti

Comune di SANGUINETTO (VR): a nord e a ovest di via Marchiorina, a ovest di via Bonzanini, a nord della SR10

Comune di VILLIMPENTA (MN)

Comune di OPPEANO (VR): a nord ovest della SP20, a ovest di via Corsina, della SP21a, a sud di via Sorio, a ovest di via Croce, a sud della SP21

Comune di CEREA (VR): a ovest di via Favaletto, della SP48a, della SP2, a nord di via Brunel, a ovest di via Isolella Bassa

Comune di SALIZZOLE (VR): a est di via Spolverine, a sud della SP20b; a nord e a est di via Valmorsel, a sud della strada rurale che interseca via Peron al civico 47

30.8.2017

Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a est di via Mantellazze, di via Marchiodola, a nord della SP55 e a nord-ovest di via Borsatta, di str. Picco, di str. Fontana

Comune di RODIGO (MN): a sud-est della SP1, a sud-ovest della SP1

dal 26.7.2017 al 3.9.2017

Comune di CURTATONE (MN)

Comune di PIUBEGA (MN): a sud-est della SP7, a sud della SP1

Comune di MARCARIA (MN): a sud-est della SP10, a est della SP57

Comune di MARMIROLO (MN): a ovest della SP236

Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN): a nord della SP58, a est della SP78, a nord-est della sponda sinistra del fiume Oglio

Comune di GAZZUOLO (MN): a est della SP58

Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN): a nord-est della SP67, a sud-est della SP17

Comune di RODONDESCO (MN)

Comune di GOITO (MN): a est della SP7, a sud-ovest della SP16, a ovest e a sud della SP236

Comune di MANTOVA (MN): a nord-ovest di via Brescia, a est della SR62, a nord-ovest della SP10, a ovest di viale Pompilio, a ovest della SP29

Comune di PORTO MANTOVANO (MN): a ovest della SP236, di via Brescia

Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a ovest di via Mantellazze, di via Marchiodola, della SP55, a sud-est di via Borsatta, str. Picco, str. Fontana

Comune di RODIGO (MN): a nord-ovest della SP1, a nord-est della SP1

3.9.2017

Comune di TREVENZUOLO (VR): a nord-est della SP50a, a est di via N. Sauro, a sud di via Decima, di str. Marinella, a est di Corte Mantellina

Comune di ISOLA della SCALA (VR): a sud della SP50b, a ovest della strada rurale che interseca la SP50b al km 4, a sud della SP50b, a sud della SP24, a est di via Verona, a sud e a est di via Tavole di Casalbergo, a ovest della SS12, a sud della SP24, a ovest di via Rosario, a nord di via Selesetto, a ovest della strada rurale che interseca via S. Gabriele al civico 30, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest della strada rurale che interseca via Ave, a nord della SP20a, a ovest di via S. Zeno

Comune di ERBÈ (VR): a sud e a est della SP50a

Comune di SORGÀ (VR): a nord di via Albarella, a est e a ovest della SP20a, a nord della SP50, a est di via Bosco, a est e a nord di via Gamandone

dal 25.8.2017 al 2.9.2017

Comune di ERBÈ (VR): a nord e a ovest della SP50a

Comune di TREVENZUOLO (VR): a sud-ovest della SP50a, a ovest di via N. Sauro, a nord di via Decima, di str. Marinella, a ovest di Corte Mantellina

Comune di ISOLA della SCALA (VR): a nord della SP50b, a est della strada rurale che interseca la SP50b al km 4, a nord della SP50b, a nord della SP24, a ovest di via Verona, a nord e a ovest di via Tavole di Casalbergo, a est della SP12, a nord della SP24, a est di via Rosario, a sud di via Selesetto, a est della strada rurale che interseca via S. Gabriele al civico 30, a nord di via S. Gabriele, via S. Guasto, a ovest di via Gabbietta, a nord di via Franchine

Comune di SORGÀ (VR): a ovest e a sud di via Gamandone, a ovest di via Bosco, a sud della SP50, a est e a ovest della SP20a, a sud di via Albarella, a ovest di via S. Pietro

Comune di SALIZZOLE (VR): a est della SP48c, a nord della SP20, a est di via G. Rossini, a nord di via Dante Alighieri, a est di via Lavacchio, a nord di via Franchine, a ovest di via Spolverine, a nord della SP20b, a sud e a ovest di via Valmorsel, a nord della strada rurale che interseca via Peron al civico 47

Comune di NOGARA (VR): a sud di via Spin, a ovest di via Montalto, di via Olmo, a sud della SR10, a est della SS12, della SP20

Comune di VIGASIO (VR)

Comune di BUTTAPIETRA (VR): a sud della SP51

Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR): a sud di via Acque

Comune di OPPEANO (VR): a ovest della SP2, a sud di via Antonio Salieri, a ovest della SS434, a ovest di via Bragagnani

Comune di BOVOLONE (VR): a nord-ovest della SP20, a ovest di via Don G. Calabria, a nord di via Valbauzzo, a sud della SP2

Comune di CASTEL D'ARIO (MN)

Comune di BIGARELLO (MN)

Comune di CASTELBELFORTE (MN)

Comune di ROVERBELLA (MN): a est dell'autostrada del Brennero (A22)

Comune di NOGAROLE ROCCA (VR): a est di via Colombare, di via Guglielmo Marconi, di via Molinare, della strada rurale che interseca Torre Storta al civico 22

Comune di POVEGLIANO VERONESE (VR): a est della SP52, a sud di via dei Ronchi

2.9.2017

Comune di SORBOLO (PR): a sud di strada Certosino — stradone dell'Aia — via della Mina — strada del Ferrari

Comune di BRESCELLO (RE): a sud di strada Vignoli; a est della strada provinciale SP62R, della strada della Cisa

Comune di MEZZANI (PR): a est della strada provinciale 72, a sud del fiume Po

dall'1.9.2017 al 9.9.2017

Comune di PARMA (PR): a est della strada provinciale SP9, a nord della tangenziale di Parma (fino all'uscita n. 7), della strada statale SS9

Comune di GATTATICO (RE)

Comune di POVIGLIO (RE)

Comune di BORETTO (RE)

Comune di TORRILE (PR)

Comune di COLORNO (PR)

Comune di CASTELNOVO DI SOTTO (RE): a nord di via A. Alberici, a ovest di via Villafranca, a ovest di strada Pescatora e di via Tolara

Comune di CAMPEGINE (RE): a nord della strada provinciale SP112, a ovest di strada Pescatora

Comune di VIADANA (MN): a sud-ovest di via Ottoponti Bragagnina — via Ottoponti Salina, a ovest di via Ottoponti e dell'abitato di Salina

Comune di CASALMAGGIORE (CR): a sud-est della SP 343 R — Ponte Asolana, a sud della SP ex SS 420, a ovest di Case San Quirico, a sud di Case Sparse Quattro Case — via Valle, a ovest di Via Manfrassina

9.9.2017

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a est della SP10, a ovest e a sud di via Levadello, a est di via Gerra, a est di via L.T. Casalini, a est di via Napoleone Bonaparte, via Dante Alighieri, a sud di via Barche di Solferino, via Bertasetti, via Barche; a nord di via Levadello

Comune di SOLFERINO (MN): a sud di via Barche, a ovest di via G. Garibaldi, via Cavriana, a nord della SP12

dal 5.9.2017 al 19.9.2017

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a est di via Castellina, via Pigliaquaglie, via Berettina, a sud di via Dottorina, via Levadello

Comune di SOLFERINO (MN): a sud della SP12

Comune di CAVRIANA (MN): a sud-ovest della SP8, via Capre, a ovest di Monte 3 Galline

Comune di GUIDIZZOLO (MN): a ovest di via S. Cassiano, a nord-est di via Tiziano, a nord-est della SP236, a ovest della strada rurale che collega la SP236 a str. S. Martino, a sud di str. S. Martino, a ovest della strada rurale che collega str. S. Martino a via S. Andrea, a nord di str. per Medole, a ovest di via Oratorio, a sud di Canale Virgilio, a ovest di via Lombardia, a sud-ovest della SP10

Comune di MEDOLE (MN)

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a nord-est della SP6, a est e a nord di Contrada S. Anna, a nord di str. Baldese, a ovest della strada rurale che interseca la SP6 al km 13, a nord-est della SP6, a est di via Martiri di Belfiore, di str. Medole, a nord-est di via Malfada, a est e a nord di Contrada Perosso Sopra, a est di str. Profondi, via Castellina

dall'11.9.2017 al 19.9.2017

Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, a nord-est di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7, SP15

Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri

dal 10.8.2017 al 19.9.2017

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a sud dell'autostrada A4, a est di via S. Piero, a ovest e a nord di Località Taverna, a nord di Località Bella Vista

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud della SP668, a sud-ovest di via Malocche, a est e a sud di via Fossa, a sud di via Cominello, a est di via Monte Mario, a sud di via S. Tommaso, a est e a sud di via Monte Semo, a est di via Bordena, a nord-est di via Marziale Cerruti, a sud dell'autostrada A4, a ovest di via delle Cocche, Località Pradei, a nord di via Malomocco, via S. Marco, via Vallone, a ovest e a nord di via Brodena, a ovest della SP567

Comune di POZZOLENGO: a sud di Località Cobue Sotto, a ovest di Località Cascina Ceresa, a sud di Località Giacomo Sotto, a ovest di via Sirmione, a sud-est della SP106 a nord di Località Bella Vista, strada comunale Desenzano-Pozzolengo, a est e a nord della SP13

Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest della SP19, str. dei Colli, via S. Martino, via Goito; a nord-est di str. Bezzetti, a sud della SP19, a est di via I Maggio

Comune di CALCINATO (BS): a sud della SP668

13.9.2017

Comune di SOLFERINO (MN): a est di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a nord di via Astore, di via Fichetto, a ovest della SP83, a nord di via Giuseppe Mazzini, a ovest di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, via Piagliaquaglie, via Castellina

Comune di CAVRIANA (MN): a nord-est della SP8, via Capre, a est di Monte 3 Galline

Comune di GUIDIZZOLO (MN): a est di via S. Cassiano, a sud-ovest di via Tiziano, a sud-ovest della SP236, a est della strada rurale che collega la SP236 a str. S. Martino, a nord di str. S. Martino, a est della strada rurale che collega str. S. Martino a via S. Andrea, a sud di str. per Medole, a nord-est di via Casarole, a est di via Marchionale

Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP16, a sud-ovest di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a sud della SP16, a sud-est della SP7, della SP15; a nord di str. Goite, via Don Ottaviano Daina

Comune di CASALOLDO (MN): a ovest di str. Grassi, a sud di via Squarzieri

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a ovest della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a sud della SP6, a sud-ovest di via C. Battisti, a ovest di via Ospedale, a sud-ovest di str. Zocca, a sud-ovest di Contrada Perosso Sopra, a ovest di str. Profondi, di via Castellina

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a ovest di via S. Piero, a est e a sud di Località Taverna, a sud di Località Bella Vista

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a est di via delle Cocche, Località Pradei, a sud di via Malomocco, via S. Marco, via Vallone, a est e a sud di via Brodena, a est della SP567

Comune di POZZOLENGO: a sud di Località Bella Vista, strada comunale Desenzano-Pozzolengo, a ovest e a sud della SP13

Comune di MONZAMBANO (MN): a ovest di Località Caccia, SP18

Comune di MONTICHIARI (BS): a est del fiume Chiese, a sud della SP668, SP236, a est e a sud di via Mantova, a est di via Franche, a sud di via Morea

Comune di CARPENEDOLO (BS)

Comune di CALVISANO (BS): a est di via Chiese, di via Tesoli, di via Paolo Brognoli, a nord della SP69, a est di via Montechiaresa

Comune di ACQUAFREDDA (BS)

Comune di CASALMORO (MN): a nord di via Solferino, via Piave, a ovest di via Roma, a nord di via IV Novembre, della SP68

Comune di ASOLA (MN): a nord di via Mantova, a nord-est della SP68, a est della SP1

Comune di GOITO (MN): a ovest della strada rurale che interseca la SP16, a nord della SP16, a ovest di strada Cavacchia Cerlongo, Piazza San Pio X, a sud della SP236

Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a sud e a ovest di str. Bezzetti, a nord della SP19, a ovest di via I Maggio, via S. Martino, via Goito

Comune di PIUBEGA (MN): a nord della SP1

19.9.2017

Comune di CHIGNOLO PO (PV)

Comune di BADIA PAVESE (PV): a est di via Guglielmo Marconi

Comune di MONTICELLI PAVESE (PV)

Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a sud della SP19, viale F. Petrarca, a ovest della SP23, a sud di via S. Giovanni di Dio, a ovest di via Privata Colombana, via del Pilastrello, a ovest della strada comunale per Campagna

Comune di ROTTOFRENO (PC): a nord della SP13, via Veratto

dall'1.9.2017 al 9.9.2017

Comune di CALENDASCO (PC)

Comune di OSPEDALETTO LODIGIANO (LO)

Comune di CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

Comune di SANTA CRISTINA E BISSONE (PV)

Comune di LIVRAGA (LO)

Comune di SENNA LODIGIANA (LO)

Comune di ORIO LITTA (LO)

Comune di SOMAGLIA (LO)

Comune di CASALPUSTERLENGO (LO)

Comune di BADIA PAVESE (PV): a ovest di via Guglielmo Marconi

Comune di PIEVE PORTO MORONE (PV)

Comune di SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI): a nord della SP19, viale F. Petrarca, a est della SP23, a nord di via S. Giovanni di Dio, a est di via Privata Colombana, via del Pilastrello, a est della strada comunale per Campagna

Comune di MIRADOLO TERME (PV)

Comune di SARMATO (PC)

Comune di ARENA PO (PV): a est e a nord-est della SP144, a nord della SP75

Comune di COSTA DE' NOBILI (PV)

Comune di SAN ZENONE PO (PV)

Comune di ZERBO (PV)

Comune di INVERNO E MONTELEONE (PV)

Comune di GRAFFIGNANA (LO)

Comune di BREMBIO (LO)

Comune di BORGHETTO LODIGIANO (LO)

Comune di VILLANOVA DEL SILARO (LO)

Comune di OSSANO LODIGIANO (LO)

Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO (LO)

Comune di CORTEOLONA E GENZONE (PV)

Comune di ROTTOFRENO (PC): a sud della SP13, via Veratto

9.9.2017

Comune di SOLFERINO (MN): a nord di via della Baita, della strada rurale che collega via della Baita a via Ca' Morino, a ovest di via Ca' Morino

Comune di POZZOLENGO (BS): a sud-ovest di Loc. Bella Vista, a ovest della strada rurale che collega Località Bella Vista a Località Volpe, a ovest della strada rurale che collega Località Volpe a Località Rondotto, a nord di Località Rondotto, a ovest di Località Celadina Nuova, via Valletta

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a est di via Fabio Filzi, a nord di via Levaldello, a est della SP82, via L. T. Casilini, a sud di via Giuseppe Verdi, a est di via dei Morei, a sud di via Barche di Solferino, a nord-est di via Bertasetti, via Fichetto, a est e a sud di via Astore, a est di via del Bertocco, a sud-ovest di via Albana

Comune di CAVRIANA (MN): a ovest della SP8, via Georgiche, via Madonna della Porta, via Pozzone, a nord-ovest della SP15, a nord-est della SP13, a est della SP8

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a est di via Vaccarolo, a sud-ovest di Località Taverna, Località Bella Vista;

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-est di via Mantova, a sud e a ovest di via Navicella, a est di via Montefalcone, a sud e a est di via Fenil Bruciato, a est di Pietra Pizzola, a sud-est di via Castel Venzago, via Centenaro

dal 4.9.2017 al 12.9.2017

Comune di MONZAMBANO (MN)

Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest della SP19, str. Volta Monzambano, viale della Libertà, a nord-ovest di via A. Solferino, via Volta — Acquanegra, a est della SP19, a ovest di str. Cantonale, strada rurale che collega str. Cantonale a via Avis, a ovest della SP7, a nord-est della SP236

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a ovest di via Fabio Filzi, a sud di via Levaldello, a ovest della SP82, via L. T. Casilini, a nord di via Giuseppe Verdi, a ovest di via dei Morei, a nord di via Barche di Solferino, a sud-ovest di via Bertasetti, via Fichetto, a ovest e a nord di via Astore, a ovest di via del Bertocco, a nord-est di via Albana

Comune di GUIDIZZOLO (MN): a nord-est di str. Villanova, a nord-ovest della SP15, a nord-est di via Sajore, a ovest di via S. Giorgio, a nord-ovest di via Marchionale

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a nord-est della SP6, a est di Contrada S. Anna, a nord di str. Baldese, a ovest della strada rurale che collega str. Baldese alla SP6 al km 13, a nord della SP6, a est e a nord di Contrada Selvole

Comune di MEDOLE (MN)

Comune di SIRMIONE (BS)

Comune di PONTI SUL MINCIO (MN): a ovest della SP19

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS): a ovest di via Vaccarolo, a nord-est di Località Taverna, Località Bella Vista; a sud della SP572, via S. Benedetto, a sud e a est di via B. Vinghenzi, a ovest di Lungo Lago Cesare Battisti fino al civico 71

Comune di SOLFERINO (MN): a sud di via della Baita, della strada rurale che collega via della Baita a via Ca' Morino, a est di via Ca' Morino

Comune di POZZOLENGO (BS): a nord-est di Località Bella Vista, a est della strada rurale che collega Località Bella Vista a Località Volpe, a est della strada rurale che collega Località Volpe a Località Rondotto, a sud di Località Rondotto, a est di Località Celadina Nuova, via Valletta

Comune di CARPENEDOLO (BS): a est della SP105, a nord-ovest della SP343, via XX Settembre, Giuseppe Zanardelli, viale Santa Maria

Comune di MONTICHIARI (BS): a est di via S. Giorgio, via Madonnina, SP668

Comune di CALCINATO (BS): a sud della SP668

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud della SP668, a sud-est di Campagna Sotto, Campagna Sopra, a ovest e a sud-est di N. Tirale, a sud di via Roma, a est di via dell'Olmo, a sud-est di via Regia Antica, a sud di via Fontanone, a est della SP78, a sud e a est di via Bariselli, via Valsorda, via Benaco, a sud della strada rurale che collega via Benaco a via Maguzzano, a ovest di via Maguzzano, Vallio di Sopra

Comune di CAVRIANA (MN)

Comune di PESCHIERA DEL GARDA (VR): a sud di via Miralago, a ovest di via Bell'Italia, a ovest della SR11, SP28

12.9.2017»


Rettifiche

18.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/43


Rettifica della decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l'elaborazione, l'adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità [notificata con il numero C(2017) 3800]

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 210 del 15 agosto 2017 )

Pagina 6, considerando 12, ultima frase:

anziché:

«Il periodo di validità dei certificati per i componenti e i sottosistemi di interoperabilità dovrebbe essere definito nelle STI e dovrebbe essere coerente tra le STI.»

leggasi:

«Inoltre, il periodo di validità dei certificati per i componenti di interoperabilità e i sottosistemi dovrebbe essere definito nelle STI e dovrebbe essere coerente tra le STI.»

Pagina 7, considerando 18:

anziché:

«Poiché in alcuni casi la descrizione dei ruoli e delle responsabilità tra richiedente ed organismi notificati non è sufficientemente precisa e porta a confusione e a differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle procedure per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, tali procedure dovrebbero essere riviste e la Commissione dovrebbe adottare in parallelo atti di esecuzione che rivedano i moduli ad hoc per la valutazione della conformità, in linea con l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. La gamma di moduli consentita per ciascun componente e sottosistema di interoperabilità dovrebbe inoltre essere rivista e, se possibile, semplificata, al fine di migliorare l'efficienza del processo ed evitare costi non necessari.»

leggasi:

«Poiché in alcuni casi la descrizione dei ruoli e delle responsabilità tra richiedente ed organismi notificati non è sufficientemente precisa e porta a confusione e a differenze nell'interpretazione e nell'attuazione delle procedure per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, tali procedure dovrebbero essere riviste e la Commissione dovrebbe adottare in parallelo atti di esecuzione che rivedano i moduli ad hoc per la valutazione della conformità, in linea con l'articolo 24, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/797. La gamma di moduli consentita per ciascun componente di interoperabilità e sottosistema dovrebbe inoltre essere rivista e, se possibile, semplificata, al fine di migliorare l'efficienza del processo ed evitare costi non necessari.»

Pagina 7, considerando 21:

anziché:

«Diverse STI presentano ancora delle questioni aperte. Tali questioni aperte sono elementi che corrispondono a requisiti essenziali e che quindi necessitano di armonizzazione, ma non sono ancora contemplati dalle STI in questione. È opportuno quindi affrontare tali questioni aperte, al fine di ridurre l'intervento della legislazione nazionale, con l'obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità e di contribuire al funzionamento del mercato unico.»

leggasi:

«Diverse STI presentano ancora dei punti in sospeso. Tali punti in sospeso sono elementi che corrispondono a requisiti essenziali e che quindi necessitano di armonizzazione, ma non sono ancora contemplati dalle STI in questione. È opportuno quindi affrontare tali punti in sospeso, al fine di ridurre l'intervento della legislazione nazionale, con l'obiettivo di raggiungere la piena interoperabilità e di contribuire al funzionamento del mercato unico.»

Pagina 8, considerando 28 prima frase:

anziché:

«La relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (“ERTMS Longer Term Perspective”) adottata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015 (4) con le industrie del settore, individua gli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS.»

leggasi:

«La relazione sulle prospettive a più lungo termine dell'ERTMS (“ERTMS Longer Term Perspective”) adottata dall'Agenzia il 18 dicembre 2015 (4) con il settore, individua gli elementi tecnologici essenziali a sostegno dell'ERTMS.»

Pagina 8, considerando 30:

anziché:

«Il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (6) (“STI INF” — STI relativa al sottosistema infrastruttura) dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, mediante l'uso, tra le altre operazioni di manutenzione basate sul tempo, di sensori e di tecnologie di monitoraggio delle condizioni»,

leggasi:

«Il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (6) (“STI INF” — STI relativa al sottosistema infrastruttura) dovrebbe contenere disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, mediante l'uso, tra l'altro, di operazioni di manutenzione a scadenza temporale, di sensori e di tecnologie di monitoraggio delle condizioni».

Pagina 9, considerando 36, terza frase:

anziché:

«La condivisione dei compiti relativi alla gestione di strutture dati centralizzate dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia quale autorità di sistema e dell'organismo di governance definito nel documento Governance TAP (5) e istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione delle STI TAP.»

leggasi:

«La condivisione dei compiti relativi alla gestione di strutture dati centralizzate dovrebbe essere rivista al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia quale autorità di sistema e dell'organismo di governance definito nel documento Governance TAP (5) e istituito dal settore al fine di accelerare l'attuazione delle STI TAP.»

Pagina 10, articolo 3, paragrafo 5, lettera c):

anziché:

«chiudono le questioni tuttora aperte;»

leggasi:

«chiudono i rimanenti punti in sospeso;».

Pagina 11, articolo 3, paragrafo 5, lettera h):

anziché:

«indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se è possibile applicare un processo di notifica semplificato; in ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili;»

leggasi:

«indicano se gli organismi di valutazione della conformità che erano già stati notificati sulla base di una precedente versione delle STI devono essere nuovamente notificati e se si applica un processo di notifica semplificato. In ogni caso sono specificate le relative condizioni applicabili;».

Pagina 11, articolo 3, paragrafo 5, lettera i):

anziché:

«tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità;»

leggasi:

«tengono conto delle migliori prassi del settore e rivedono la scelta dei moduli prescritti nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi;».

Pagina 11, articolo 3, paragrafo 7, prima frase:

anziché:

«È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti e dei sottosistemi di interoperabilità, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1

leggasi:

«È chiarita l'applicazione dei moduli per la valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità e dei sottosistemi, compresa la possibile revisione del contenuto dei capitoli pertinenti delle STI e la necessità di moduli nuovi o rivisti ad hoc o la migrazione verso i moduli standard di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)».

Pagina 11, articolo 4 paragrafo 3, lettera a):

anziché:

«l'autorizzazione di veicoli in vaste zone d'uso; e»

leggasi:

«l'autorizzazione di veicoli in aree d'uso vaste; e».

Pagina 11, articolo 4 paragrafo 4, seconda frase:

anziché:

«Sono definite le specifiche per il controllo dei tempi di guida e di riposo per i macchinisti.»

leggasi:

«Sono definite le specifiche per strumenti di controllo dei tempi di guida e di riposo dei macchinisti.»

Pagina 12, articolo 7, paragrafo 4, ultima frase:

anziché:

«Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tra i sottosistemi di bordo e di terra.»

leggasi:

«Se del caso sono incluse misure aggiuntive per garantire la compatibilità tecnica tra i sottosistemi di bordo e di terra.»

Pagina 13, articolo 7, paragrafo 5:

anziché:

«Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelli specifiche del settore ferroviario.»

leggasi:

«Le STI CCS rendono possibile la migrazione delle tecnologie che possono essere usate sia dai sottosistemi di bordo che da quelli di terra, da GSM-R a un sistema di comunicazione di prossima generazione, tenendo conto dell'equilibrio tra le norme di telecomunicazione generiche e quelle specifiche del settore ferroviario.»

Pagina 13, articolo 8, prima frase:

anziché:

«Il regolamento (UE) n. 1301/2014 (“STI ENE”) è rivisto per quanto concerne i requisiti in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple.»

leggasi:

«Il regolamento (UE) n. 1301/2014 (“STI ENE”) è rivisto per quanto concerne i requisiti tecnici in caso di funzionamento simultaneo di più pantografi a contatto con le linee aeree di contatto derivanti dall'uso di locomotive accoppiate e di unità multiple.»

Pagina 13, articolo 9, paragrafo 1:

anziché:

«Le disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua nell'ambito dello stesso sottosistema e, se del caso, con altri sottosistemi, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, in particolare mediante operazioni di manutenzione basate sul tempo, sensori e tecnologie di monitoraggio delle condizioni, sono incluse nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (“STI INF”).»

leggasi:

«Le disposizioni atte a garantire l'interoperabilità continua nell'ambito dello stesso sottosistema e, se del caso, con altri sottosistemi, consentendo nel contempo la riduzione dei costi di manutenzione dell'infrastruttura, in particolare mediante operazioni di manutenzione a scadenza temporale, sensori e tecnologie di monitoraggio delle condizioni, sono incluse nel regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione (“STI INF”).»

Pagina 14, articolo 11, paragrafo 3:

anziché:

«Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi, protocolli di comunicazione e sistemi di scambio dati standardizzati.»

leggasi:

«Le STI OPE tengono conto dello sviluppo di metodi e protocolli di comunicazione standardizzati, così come di sistemi di scambio dati standardizzati.»

Pagina 14, articolo 11, paragrafo 5:

anziché:

«Le STI OPE definiscono la portata delle questioni aperte per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica.»

leggasi:

«Le STI OPE definiscono l'ambito di applicazione dei punti in sospeso per le operazioni e distinguono tra le norme nazionali applicabili e le norme che richiedono un'armonizzazione tramite il diritto dell'Unione, al fine di consentire la migrazione verso un sistema interoperabile che definisce il livello ottimale di armonizzazione tecnica.»

Pagina 15, articolo 14, paragrafo 5:

anziché:

«Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dalle industrie del settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP.»

leggasi:

«Le STI TAP definiscono la quota delle attività connesse alla gestione delle strutture dati centralizzate al fine di tenere conto dei nuovi compiti e responsabilità dell'Agenzia e dell'organismo di governance istituito dal settore al fine di accelerare l'attuazione della STI TAP.»