ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 206

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
9 agosto 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1439 della Commissione, dell'8 agosto 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada ( 1 )

3

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1441 della Commissione, del 30 giugno 2017, relativa al regime di aiuti notificato dalla Polonia, dal titolo Regime di aiuti a favore dei produttori di latte [n. SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)] [notificata con il numero C(2017) 4359]

8

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1439 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (2) («Bielorussia»).

(2)

Il prodotto soggetto a dazi antidumping provvisori è stato definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, compresi quelli che hanno subito una torsione dopo la laminazione e anche quelli aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ex 7214 99 71, ex 7214 99 79 ed ex 7214 99 95. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza».

(3)

L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata fissata a un livello del 12,5 %.

(4)

Successivamente la Commissione ha istituito il 17 giugno 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 (3) («il regolamento definitivo»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia.

(5)

Il prodotto soggetto a dazi antidumping definitivi è stato definito come segue: «determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione e aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, originari della Bielorussia, attualmente classificati ai codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10, ed ex 7214 99 95. Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare».

(6)

L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è stata fissata a un livello del 10,6 %.

(7)

L'articolo 2 del regolamento definitivo stabiliva la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento provvisorio. Il regolamento tuttavia non ha stabilito esplicitamente lo sblocco degli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping, come sarebbe stato opportuno alla luce dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di base.

(8)

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.

(9)

La disposizione corretta dovrebbe essere applicata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019.

(10)

La modifica di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 è così rettificato:

«Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che superano l'aliquota definitiva e la definizione del prodotto delle misure antidumping sono sbloccati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 18 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2303 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 4).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).


9.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1440 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 stabilisce l'obbligo per ciascuno Stato membro di tenere un registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate da un'autorità competente ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

(2)

L'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1071/2009 dispone che tutti i registri elettronici nazionali siano interconnessi entro il 31 dicembre 2012 e conferisce il mandato alla Commissione di adottare norme comuni riguardanti tale interconnessione.

(3)

La Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 1213/2010 (2) al fine di agevolare l'interconnessione dei registri elettronici nazionali disposta dal regolamento (CE) n. 1071/2009 tramite un sistema di scambio di messaggi elettronici chiamato ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings — registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada).

(4)

Il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione (3) al fine di istituire una versione migliorata del sistema ERRU entro il 30 gennaio 2019.

(5)

Il sistema ERRU si compone di due architetture parallele per lo scambio di messaggi tra gli Stati membri. La prima si basa su un sistema centrale gestito dalla Commissione. Tale sistema centralizza il traffico di dati raccogliendo i messaggi inviati dagli Stati membri e successivamente inoltrandoli agli Stati membri destinatari. In alternativa gli Stati membri possono scegliere di utilizzare una rete commerciale compatibile per scambiare messaggi tra loro (configurazione peer-to-peer) senza farli passare attraverso il sistema centrale.

(6)

Poiché i messaggi scambiati direttamente tra gli Stati membri non transitano attraverso il sistema centrale, eventuali errori di sistema legati a tali messaggi passano inosservati alla Commissione; quest'ultima non è pertanto nella posizione di svolgere il proprio ruolo di gestore generale del sistema ERRU e di intraprendere le misure correttive del caso, con la conseguenza di mettere a repentaglio il buon funzionamento dell'intero sistema.

(7)

La configurazione peer-to-peer non permette alla Commissione di accedere in tempo utile alle informazioni relative al volume e alle caratteristiche dei messaggi scambiati, impedendole pertanto di avere una visione d'insieme sull'uso del sistema ERRU, informazione utile per il futuro miglioramento del sistema stesso.

(8)

Alla luce dei problemi riscontrati con la configurazione peer-to-peer è necessario garantire che tutti i messaggi scambiati nell'ambito del sistema ERRU transitino attraverso il sistema centrale per fare in modo che la suddetta possibilità non sia più ammessa nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480.

(9)

Devono inoltre essere apportate alcune modifiche minori al regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 al fine di affrontare in maniera più precisa e intelligibile i seguenti aspetti: la procedura di connessione al sistema ERRU, le prove da effettuare e le conseguenze dei malfunzionamenti, il contenuto di alcuni messaggi XML, la definizione della procedura di riassegnazione (escalation) che gli Stati membri devono seguire in caso di errori di sistema e il periodo di tempo in cui i dati personali possono essere conservati nei registri del sistema centrale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il collegamento di uno Stato membro al sistema ERRU si considera stabilito una volta completata la connessione, l'integrazione e le prove di funzionamento secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e condotte sotto la supervisione di quest'ultima. Le prove hanno una durata massima di sei mesi. La Commissione adotta misure nel caso in cui tali prove non abbiano esito positivo. Qualora tali misure dovessero risultare insufficienti, la Commissione può ritirare la propria assistenza alle prove fino a quando lo Stato membro non dimostri che il collegamento al sistema ERRU sia stato migliorato a livello nazionale in misura sufficiente.».

Articolo 2

Gli allegati I, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1o aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).


ALLEGATO

Gli allegati I, III, VI, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3.

Lo scambio di tutti i messaggi deve transitare attraverso il sistema centrale.»;

b)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Il sistema centrale conserva per un periodo massimo di sei mesi i dati diversi da quelli di accesso, statistici e di inoltro (routing) di cui all'allegato VII.»;

c)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

Il sistema centrale non consente l'accesso a dati personali, fatta eccezione per il personale autorizzato della Commissione qualora ciò sia necessario ai fini del monitoraggio del funzionamento tecnico, della manutenzione e della risoluzione di problemi.»;

d)

il punto 2.6 è sostituito dal seguente:

«2.6.   Gestione dei contatti

Poiché l'autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile della manutenzione dei propri contatti, la funzione di gestione dei contatti dà a ogni Stato membro la possibilità di gestire i dati dei contatti per le diverse categorie (nel campo della politica, delle imprese oppure operativi e tecnici) di tale Stato membro. I dati relativi ai contatti degli altri Stati membri possono essere consultati, ma non modificati.»;

2)

nell'allegato III, l'appendice è così modificata:

a)

nella prima tabella, la voce «Timeout» (tempo scaduto) è sostituita dalla seguente:

«Timeout (tempo scaduto)

È l'indicazione — facoltativa — di una data e di un'ora (formato UTC). Questo valore sarà stabilito solo dal sistema centrale per richieste trasmesse ed è calcolato in base alla data/ora in cui il sistema centrale ha ricevuto la richiesta iniziale Esso informerà lo Stato membro destinatario del momento in cui scadrà la richiesta. Tale valore non è necessario per le richieste iniziali inviate al sistema centrale e per tutti i messaggi di risposta.

No»

b)

nella tabella recante l'intestazione «Check Good Repute Response» (risposta alla verifica dei requisiti di onorabilità), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)

Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).

Sì»

c)

nella tabella recante l'intestazione «Infringement Notification Request» (richiesta di notifica d'infrazione), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)

Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).

Sì»

d)

nella tabella recante l'intestazione «Infringement Notification Response» (risposta alla notifica d'infrazione), dopo la voce «Transport Undertaking Name» (nome dell'impresa di trasporto) sono inserite le seguenti voci:

«Transport Undertaking Address (indirizzo dell'impresa di trasporto)

L'indirizzo dell'impresa di trasporto (indirizzo, codice di avviamento postale, città, paese) indicato nel registro.

Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)

Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).

Community Licence Status (stato della licenza comunitaria)

Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.

Managed Vehicles (veicoli gestiti)

Il numero di veicoli gestiti indicato nel registro.

Sì»

e)

nella tabella recante l'intestazione «Check Community Licence Request» (richiesta di verifica della licenza comunitaria), la voce «Community Licence Number» (numero della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Number (numero della licenza comunitaria)

Il numero di serie della copia autenticata o della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).

Sì»

f)

la tabella recante l'intestazione «Check Community Licence Response» (risposta alla verifica della licenza comunitaria) è così modificata:

i)

dopo la voce «Originating Authority» (autorità d'origine) sono inserite le seguenti voci:

«Status Code (codice di stato)

Il codice di stato della risposta (ad esempio found, not found, error ecc.).

Status Message (messaggio relativo allo stato)

Una descrizione che spiega lo stato (se necessaria).

No»

ii)

la voce «Transport Undertaking» (impresa di trasporto) è sostituita dalla seguente:

«Transport Undertaking (impresa di trasporto)

Sì se il codice di stato è “found” (reperito)»

iii)

la voce «Community Licence Details» (dati della licenza comunitaria) è sostituita dalla seguente:

«Community Licence Details (dati della licenza comunitaria)

Sì se il codice di stato è “found” (reperito)»

iv)

dopo la voce «Community Licence Details» (dati della licenza comunitaria) è inserita la seguente voce:

«Licensing Authority (autorità di rilascio delle licenze)

L'autorità che ha rilasciato la licenza comunitaria all'impresa di trasporto

Sì»

v)

le voci «Licence Number» (numero della licenza) e «Licence Status» (stato della licenza) sono sostituite dalle seguenti:

«Licence Number (numero della licenza)

Il numero di serie della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).

Licence Status (stato della licenza)

Lo stato della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro.

Sì»

vi)

le voci «Certified True Copy Details» (dati della copia autenticata) e «Licence Number» (numero della licenza) sono sostituite dalle seguenti:

«Certified True Copy Details (dati della copia autenticata)

No

Certified True Copy Number (numero della copia autenticata)

Il numero di serie della copia autenticata della licenza comunitaria dell'impresa di trasporto indicato nel registro (campo di testo libero con lunghezza da 1 a 20 caratteri alfanumerici).

Sì»

vii)

le voci «Licence Status» (stato della licenza), «Licence Type» (tipo di licenza) e «Suspension Date» (data di sospensione) sono soppresse;

viii)

la voce «Suspension Expiry Date» (data di fine della sospensione) è sostituita dalla seguente:

«Withdrawal Expiry Date (data di fine del ritiro)

La data in cui termina il ritiro della copia autenticata della licenza comunitaria.

No»

3)

nell'allegato VI, alla fine del punto 2.2, è aggiunta la seguente frase:

«Su richiesta della Commissione deve essere fornita alla stessa una descrizione dettagliata della procedura di riassegnazione (escalation).»;

4)

l'allegato VII è così modificato:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Per garantire la riservatezza, i dati utilizzati a fini statistici e di inoltro (routing) sono anonimi. I dati che identificano uno specifico gestore dei trasporti, un'impresa di trasporto, una licenza comunitaria o un CAP non possono essere utilizzati a fini statistici.»;

b)

i punti 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

I dati personali non possono essere conservati nei registri per un periodo superiore a sei mesi dal completamento di un'operazione. I dati statistici e di inoltro (routing) possono invece essere conservati per un periodo indeterminato.

5.

L'elenco dei dati statistici da utilizzare per la rendicontazione comprende tra l'altro:

a)

lo Stato membro richiedente;

b)

lo Stato membro destinatario;

c)

il tipo di messaggio;

d)

il codice di stato della risposta;

e)

la data e l'ora dei messaggi;

f)

il tempo di risposta.»;

5)

nell'allegato VIII, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.

In tutti i casi, ogni richiesta di notifica d'infrazione e ogni risposta alla notifica d'infrazione deve essere confermata tramite una conferma della notifica d'infrazione.»

DECISIONI

9.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/8


DECISIONE (UE) 2017/1441 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2017

relativa al regime di aiuti notificato dalla Polonia, dal titolo «Regime di aiuti a favore dei produttori di latte» [n. SA.45447 (2016/C) (ex 2016/N)]

[notificata con il numero C(2017) 4359]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Con lettera del 23 maggio 2016 la Polonia ha notificato, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, un regime di aiuti a favore dei produttori di latte («il regime di aiuti»).

(2)

La Polonia ha fornito informazioni supplementari con lettera del 1o giugno 2016. Con lettera dell'11 luglio 2016 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che le autorità polacche hanno fornito con lettera del 15 luglio 2016.

(3)

Con lettera del 16 settembre 2016 (1) (la «decisione di avvio del procedimento») la Commissione ha comunicato alla Polonia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE riguardo il regime di aiuti. Nella stessa lettera la Commissione ha espresso dubbi circa la compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno.

(4)

Con lettera del 12 ottobre 2016 la Polonia ha presentato informazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

(5)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese.

(6)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalle parti interessate e ne ha informato la Polonia con lettera del 13 gennaio 2017.

(7)

Con lettere del 14 novembre 2016 e del 13 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Polonia. La Polonia ha risposto con la lettera del 20 gennaio 2017.

2.   CONTESTO

(8)

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenimento della produzione (il «regime delle quote latte») è stato un prezioso strumento della politica di mercato per molti anni. Introdotto nel 1984, è stato prorogato varie volte, da ultimo fino al 31 marzo 2015 dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) (regolamento unico OCM). L'ultimo anno contingentale è stato quindi il 2014/2015. L'obiettivo principale del regime delle quote latte consisteva nel ridurre il divario tra l'offerta e la domanda nel relativo mercato e le conseguenti eccedenze strutturali per conseguire un migliore equilibrio del mercato. Veniva applicato un prelievo sui quantitativi di latte raccolti o venduti per il consumo diretto che superavano un limite di garanzia. Il prelievo doveva essere versato dagli Stati membri non appena la quota nazionale veniva superata. Gli Stati membri dovevano versare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) il prelievo corrispondente al superamento delle rispettive quote nazionali, ridotto di un importo forfettario dell'1 % per tener conto dei casi di fallimento o di incapacità definitiva di alcuni produttori di versare la loro parte del prelievo dovuto. Gli Stati membri erano quindi obbligati a ripartire l'onere del pagamento tra i produttori che avevano contribuito al superamento. Tali produttori erano debitori verso lo Stato membro del pagamento della loro parte del contributo al prelievo dovuto per il fatto di aver superato i quantitativi di cui disponevano (4).

(9)

Nell'anno contingentale 2014/2015, il contingente assegnato ai fornitori all'ingrosso (produttori di latte) in Polonia è stato superato di 580,3 milioni di kg, rendendo necessario un contributo di 659,8 milioni di PLN (circa 152,7 milioni di EUR) al bilancio dell'Unione. I produttori di latte polacchi che hanno superato le quote individuali erano tenuti a versare un contributo per il superamento della quota latte a un tasso di 90,98 PLN per 100 kg di eccedenza.

(10)

Nel marzo 2015, dati i prezzi bassi del latte e le difficoltà finanziarie del settore lattiero, il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (5) è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione (6) per alleggerire l'onere finanziario dei produttori che devono pagare un prelievo sulle eccedenze dell'anno contingentale 2014/2015.

(11)

Su tale base, la Polonia ha adottato disposizioni che permettevano ai produttori di latte polacchi interessati di versare il prelievo per il superamento della quota latte in tre rate (7). La prima rata, pari ad almeno un terzo del prelievo dovuto, doveva essere versata dai produttori di latte entro il 30 settembre 2015, seguita dalla rata successiva pari ad almeno un terzo del totale del prelievo da versare entro il 30 settembre 2016. Il saldo del prelievo avrebbe dovuto essere versato entro il 30 settembre 2017. I sistemi di pagamento a rate sono stati applicati in conformità alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (8).

(12)

Come indicato al considerando 1, il 23 maggio 2016 la Polonia ha notificato alla Commissione un regime di aiuti che consentirebbe la cancellazione del prelievo ancora dovuto («il prelievo dovuto») dai produttori di latte per il superamento delle quote individuali nell'anno contingentale 2014/2015.

3.   DESCRIZIONE

(13)

La base giuridica nazionale per il regime di aiuti è la risoluzione del Consiglio dei ministri che istituisce un regime di aiuti a favore dei produttori di latte (9) (la «risoluzione del Consiglio dei ministri») e la legge sulle finanze pubbliche (10).

(14)

In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, il ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale può, in seguito alla domanda di un produttore di latte, adottare una decisione che concede la cancellazione totale o parziale del prelievo dovuto.

(15)

In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, l'aiuto può essere concesso ai produttori di latte che:

a)

sono piccole e medie imprese e

b)

nell'anno contingentale 2014/2015 hanno immesso sul mercato un quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari superiore alla quota individuale disponibile alla data del 31 marzo 2015, ed erano tenuti a versare il prelievo di cui al regolamento unico OCM; e

c)

hanno versato la prima rata del prelievo dovuto; e

d)

soddisfano le condizioni per l'estinzione dei crediti di bilancio di cui agli articoli 56 e 57 della legge sulle finanze pubbliche; in altre parole, la cancellazione è applicabile se:

i)

una persona fisica è deceduta senza lasciare attività o lasciando attività che, in base a disposizioni distinte, sono esenti dall'esecuzione, o lasciando oggetti di uso domestico comune per un valore complessivo non superiore a 6 000 PLN;

ii)

una persona giuridica è stata cancellata dal registro delle persone giuridiche, non avendo al tempo stesso attività su cui il prelievo dovuto possa essere eseguito, e la responsabilità del credito di bilancio non è stata trasferita a un terzo;

iii)

vi sono fondati motivi di sospettare che i procedimenti esecutivi non raccoglieranno un importo superiore ai costi necessari a individuare e recuperare il prelievo dovuto, o se le procedure esecutive non hanno avuto successo;

iv)

un'unità organizzativa priva di personalità giuridica è stata liquidata;

v)

si tratta di un fondamentale interesse del debitore o di un interesse pubblico;

vi)

ciò è giustificato per ragioni sociali o economiche, in particolare la capacità di pagamento del debitore e un interesse legittimo del Tesoro di Stato.

(16)

In base alla risoluzione del Consiglio dei ministri, l'aiuto può essere concesso a decorrere dalla data in cui la Commissione adotta una decisione positiva in merito alla compatibilità del regime di aiuti con il mercato interno, fino al 31 ottobre 2017.

4.   MOTIVI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 108, PARAGRAFO 2, DEL TFUE

(17)

In base alla valutazione effettuata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, sono state rispettate tutte le condizioni per l'esistenza dell'aiuto stabilite all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (paragrafi da 28 a 33 della decisione di avvio del procedimento).

(18)

Per quanto riguarda la questione della compatibilità con il mercato interno, la Commissione ha osservato che l'aiuto non rientra nelle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del TFUE e di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del TFUE (considerando 35 e 36 della decisione di avvio del procedimento).

(19)

Inoltre la Commissione esprime dubbi sull'applicabilità dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, dato che l'aiuto non sembra corrispondere a nessuna categoria di aiuto prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato applicabili al settore agricolo, vale a dire il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (11), gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (12) («gli orientamenti agricoli»), gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (13) («gli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione) o il regolamento (UE) n. 1408/2013 (considerando da 37 a 39 e considerando 48 e 49 della decisione di avvio del procedimento). Inoltre l'aiuto non sembra agevolare lo sviluppo del settore lattiero ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),

(20)

Nella decisione di avvio del procedimento è emerso inoltre che il regime di aiuti sembrava violare le disposizioni del regolamento unico OCM che disciplinano il prelievo sul latte (considerando da 40 a 47 della decisione di avvio del procedimento).

5.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(21)

La Polonia non ha presentato osservazioni per dissipare i dubbi sollevati all'avvio del procedimento di indagine formale. Tuttavia, nelle lettere del 12 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, la Polonia ha spiegato che l'aiuto non è stato e non sarà attuato in Polonia, mancando una decisione positiva da parte della Commissione (cfr. il considerando 16).

6.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(22)

La Commissione non ha ricevuto alcun commento dalle parti interessate.

7.   VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

(23)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(24)

Affinché una misura si qualifichi come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, occorre che siano soddisfatte cumulativamente tutte le condizioni seguenti: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali

(25)

Il regime di aiuti prevede una cancellazione del prelievo dovuto. Il regime è istituito da disposizioni nazionali ed è pertanto imputabile allo Stato. È inoltre finanziato dal bilancio dello Stato, nel senso che il prelievo è già stato versato dalla Polonia al FEAGA e ora lo Stato polacco, mediante la cancellazione del prelievo dovuto, rinuncia ad entrate che potrebbero essere utilizzate per altri scopi. La rinuncia a risorse che, altrimenti, avrebbero dovuto essere versate al bilancio dello Stato costituisce un trasferimento di risorse statali (14).

Vantaggio selettivo/imprese

(26)

I potenziali beneficiari del regime di aiuti sono determinate aziende agricole produttrici di latte in Polonia (punto 15) (15).

(27)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio s'intende un beneficio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato, ossia in assenza di un intervento dello Stato (16). Per costituire un aiuto, la misura deve conferire al beneficiario vantaggi che riducono gli oneri di norma gravanti sul suo bilancio.

(28)

La giurisprudenza recente, in particolare la sentenza del Tribunale nella causa Regno del Belgio/Commissione europea (T-538/11), ha ribadito che «la nozione di oneri che gravano normalmente sul bilancio di un'impresa include, segnatamente, i costi supplementari che le imprese devono sopportare in ragione degli obblighi legali, regolamentari o contrattuali che si applicano a un'attività economica» (17).

(29)

I costi, come il prelievo sul latte nel caso in esame, sono spese che un produttore di latte deve sostenere utilizzando risorse proprie nel quadro delle sue normali attività. L'obbligo di versare il prelievo sul latte deriva dal regolamento unico OCM e dalle disposizioni nazionali sull'organizzazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (cfr. considerando da 8 a 10). Se talune imprese sono esentate, interamente o parzialmente, dall'obbligo di dette spese, esse beneficiano di un vantaggio.

(30)

La Commissione ritiene pertanto che il regime di aiuti conferisca un vantaggio selettivo ai produttori di latte.

Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

(31)

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto (18). Un aiuto concesso a un'impresa operante in un mercato aperto al commercio intra-UE può incidere sugli scambi tra gli Stati membri (19). All'interno dell'UE vi sono notevoli scambi di prodotti agricoli, tra cui il latte (20) e la Polonia è uno dei maggiori produttori di latte nell'Unione (21).

(32)

Il regime di aiuti valutato nella presente decisione serve a sostenere attività relative al settore agricolo. In particolare, si tratta di attività svolte dalle aziende lattiero-casearie. In riferimento ai prodotti delle aziende lattiero-casearie, gli scambi avvengono all'interno dell'Unione, come precedentemente descritto. La Commissione ritiene pertanto che il regime in questione incida sugli scambi tra gli Stati membri.

(33)

In considerazione degli ingenti scambi di prodotti agricoli si può perciò presumere che il regime in questione falsi la concorrenza o minacci di falsarla e che pregiudichi il commercio tra gli Stati membri.

Conclusione circa la presenza di aiuto

(34)

Si può quindi concludere che il regime di aiuti costituisce un aiuto di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

8.   VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI AIUTI

(35)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti e non possono dare esecuzione a tali aiuti prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione circa la compatibilità del provvedimento (obbligo di sospensione).

(36)

Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 23 maggio 2016 e non è stato attuato. La Polonia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

9.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

(37)

Nella misura in cui il regime di aiuti costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la sua compatibilità deve essere valutata alla luce delle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato nel settore dell'agricoltura. Secondo una giurisprudenza consolidata, l'onere di provare che la misura è compatibile con il mercato interno spetta allo Stato membro (22). La Commissione osserva che le autorità polacche non hanno presentato informazioni sulle motivazioni che porterebbero a considerare il regime di aiuti compatibile con il mercato interno sulla base degli strumenti di aiuto di Stato della Commissione quali, in particolare quelli elencati di seguito.

(38)

Come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, il regime di aiuti in esame non corrisponde ad alcuna categoria di aiuti prevista negli orientamenti agricoli o nel regolamento (UE) n. 702/2014. In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia, la Commissione rileva che i dubbi sull'applicabilità degli orientamenti agricoli e del regolamento (UE) n. 702/2014 sono confermati.

(39)

Inoltre, come già indicato nella decisione di avvio del procedimento, gli aiuti a titolo del regime in esame non soddisfano i criteri degli aiuti alle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione. In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia, la Commissione rileva che i dubbi sull'applicabilità degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione sono confermati.

(40)

In assenza di osservazioni pertinenti da parte della Polonia in merito agli aiuti de minimis, la Commissione rileva altresì che i dubbi sull'applicabilità del regolamento (UE) n. 1408/2013 sono confermati.

(41)

Nella sua notifica la Polonia fa riferimento al punto 30 degli orientamenti agricoli. A norma del punto 30 degli orientamenti agricoli, la Commissione valuta caso per caso i regimi di aiuti non contemplati dagli orientamenti agricoli o dalle altre pertinenti norme in materia di Stato direttamente sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE, tenendo conto delle norme stabilite agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE, dalla politica agricola comune e per analogia gli orientamenti agricoli, ove possibile. Gli Stati membri che notificano aiuti di Stato non contemplati dagli orientamenti agricoli devono dimostrare che gli aiuti di Stato in questione sono conformi ai principi di valutazione comuni secondo quanto previsto al capitolo 3, parte I, degli orientamenti agricoli. La Commissione autorizza queste misure soltanto se il loro contributo positivo allo sviluppo del settore è chiaramente predominante sui rischi di distorsione della concorrenza sul mercato interno e di ripercussioni negative sugli scambi tra Stati membri.

(42)

La Commissione gode di ampia discrezionalità in materia di aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE (23).

(43)

L'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE specifica quattro tipi di casi in cui gli aiuti di Stato possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune. La Commissione ritiene che le deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del TFUE non siano applicabili al presente caso, dato che i regimi di aiuti in questione non erano né destinati a favorire lo sviluppo economico di una regione ove il tenore di vita fosse anormalmente basso o vi sia una grave sottoccupazione, né destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, né destinati a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.

(44)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(45)

Per essere compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti devono perseguire un obiettivo di interesse comune. A questo proposito, gli aiuti nel settore agricolo dovrebbero, in particolare, essere in linea con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. In presenza di un regolamento recante organizzazione comune dei mercati in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'intraprendere qualsiasi misura che potrebbe derogare o arrecare pregiudizio a detta organizzazione (24).

(46)

Nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le pertinenti regole sono stabilite nel regolamento unico OCM e nel regolamento (CE) n. 595/2004. Il regolamento (CE) n. 595/2004 stabilisce le norme dettagliate per applicare un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda, tra l'altro, il pagamento di un prelievo. Una modifica introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 ha consentito agli Stati membri di decidere che l'importo del prelievo dovuto relativo al periodo di 12 mesi a partire dal 1o aprile 2014 è versato entro il 30 settembre 2017 in tre rate annuali senza interessi. Il regolamento unico OCM non prevede ulteriori eccezioni per quanto riguarda il pagamento del prelievo. La Polonia si è avvalsa della suddetta autorizzazione attraverso il ricorso agli aiuti de minimis. Inoltre il presente regime di aiuti prevede l'eliminazione del prelievo (seconda e terza rata) per gli agricoltori che hanno superato i quantitativi di cui disponevano e pertanto, nell'ambito delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti agricoli, sono debitori verso lo Stato polacco del versamento del prelievo. Esonerare taluni produttori di latte polacchi dall'obbligo di versare il prelievo comprometterebbe il regime delle quote e falserebbe la concorrenza con i produttori che hanno rispettato le quote e con quelli che hanno preso provvedimenti per pagare le fatture individuali del prelievo (25).

(47)

Su tali basi, la Commissione ritiene che la cancellazione del prelievo sul latte non sia compatibile con il regolamento unico OCM e con il regolamento (CE) n. 595/2004 e pertanto con le norme sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, per quanto riguarda il regime delle quote latte.

(48)

La cancellazione del prelievo sul latte è semplicemente uno strumento destinato a migliorare la situazione finanziaria delle imprese, ma che non contribuisce in alcun modo allo sviluppo del settore o al perseguimento di un obiettivo di interesse comune e che non è compatibile con le norme OCM.

(49)

Inoltre, se una misura di aiuto di Stato comporta una violazione indissociabile del diritto dell'Unione, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno (26).

(50)

Di conseguenza, il regime di aiuti non può essere considerato compatibile con il mercato interno.

Conclusioni sulla compatibilità

(51)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che il regime di aiuti notificato costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, incompatibile con il mercato interno.

(52)

Dal momento che il regime di aiuti non è stato attuato (cfr. considerando 21), non sussiste la necessità di recuperare gli aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti destinato ai produttori di latte, notificato dalla Polonia il 23 maggio 2016, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Questi aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno. Pertanto le autorità polacche non possono dare esecuzione a detto aiuto.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia provvede a informare la Commissione delle misure intraprese per adeguarsi a tale decisione.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  C(2016) 5770 final.

(2)   GU C 406 del 4.11.2016, pag. 86.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

(4)  In Polonia tale obbligo era previsto dalla legge del 20 aprile 2004 sull'organizzazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari (Gazzetta ufficiale polacca 2004, n. 93, voce 897, e successive modifiche).

(5)  Regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 22).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 595/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 73).

(7)  Regolamento del Consiglio dei ministri, del 29 luglio 2015, sulla rateizzazione da parte dell'Agenzia per il mercato agricolo del prelievo dovuto per il superamento delle quote individuali dei produttori di latte per l'anno contingentale 2014/2015 (Gazzetta ufficiale polacca 2015, punto 1105) [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015, Dz. U. 2015, poz. 1105].

(8)  Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).

(9)  Risoluzione del Consiglio dei ministri, del 19 maggio 2016, che istituisce un regime di aiuti a favore dei produttori di latte [Uchwała Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy producentom mleka].

(10)  Legge sulle finanze pubbliche del 27 agosto 2009 (Gazzetta ufficiale polacca 2013, voce 885 e successive modifiche) [Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)].

(11)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(12)   GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.

(13)   GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(14)  Cfr. sentenza nella causa Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione, C-83/98 P, UE:C:2000:248, punti da 48 a 51.

(15)  Nella decisione di avvio del procedimento (considerando 31, nota a piè di pagina 8) la Commissione ha sollevato dubbi, in particolare, per quanto riguarda la probabilità per alcuni beneficiari di beneficiare realmente dell'aiuto. Tuttavia le autorità polacche non hanno fornito informazioni che permettano alla Commissione di chiarire i propri dubbi.

(16)  Cfr. sentenza nelle cause SFEI e altri, C-39/94, UE:C:1996:285, punti 60-61; e Spagna/Commissione C-342/96, UE:C:1999:210, punto 41.

(17)  UE:T:2015:188, punto 76.

(18)  Cfr. sentenza nella causa Philip Morris Holland BV/Commissione, C-730/79, UE:C:1980:209, punti 11-12.

(19)  Cfr. in particolare la sentenza nella causa Repubblica francese/Commissione, C-102/87, UE:C:1988:391, punto 19.

(20)  Nel 2015 gli scambi all'interno dell'UE sono stati pari a più di 4,5 miliardi di EUR per il latte e a più di 28 miliardi di EUR per tutti i prodotti lattiero-caseari. Fonte: Eurostat.

(21)  Nel 2015 la Polonia è stata il quinto produttore di latte vaccino dell'Unione, con una produzione di oltre 10 milioni di tonnellate di latte. Fonte: Eurostat.

(22)  Cfr. la sentenza nelle cause Italia/Commissione, C-364/90, UE:C:1993:157, punto 20; Freistaat Sachsen e altri/Commissione, cause riunite T-132/96 e T-143/96, UE:T:1999:326, punto 140; Italia/Commissione, C-372/97, UE:C:2004:234, punto 81.

(23)  Cfr. ad esempio la sentenza nelle cause SFEI e altri, C-39/94, UE:C:1996:285, punto 36; Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95, UE:T:1998:77, punto 86.

(24)  Cfr. in particolare la sentenza nella causa Repubblica francese/Commissione, C-456/00, UE:C:2002:753, punti da 30 a 33.

(25)  Attualmente è in corso una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato recupero dei prelievi dovuti dai produttori italiani di latte (causa C-433/15).

(26)  Cfr., ad esempio, la sentenza nelle cause Germania/Commissione, C-156/98, UE:C:2000:467, punto 78 e Régie Networks/Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, UE:C:2008:764, punti da 94 a 116.