ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
4.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1413 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2017
che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'ossido di zinco è autorizzato come colorante nei prodotti cosmetici a norma dell'allegato IV, voce 144, del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(2) |
Nel suo parere del 18 settembre 2012 (2), riveduto il 23 settembre 2014 (3), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l'ossido di zinco è sicuro se utilizzato, non rivestito e nella sua forma non-nano, come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea. Il CSSC ha tuttavia anche ritenuto che, considerando l'infiammazione polmonare indotta dalle particelle di ossido di zinco in seguito ad inalazione, l'uso dell'ossido di zinco nei prodotti cosmetici che possano comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore all'ossido di zinco desti preoccupazione. |
(3) |
Alla luce dei pareri del CSSC, l'uso dell'ossido di zinco, non rivestito, nella sua forma non-nano, come colorante nei prodotti cosmetici dovrebbe essere limitato alle applicazioni che non possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. |
(4) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) |
All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti, in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 24 febbraio 2018 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.
A decorrere dal 24 maggio 2018 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) CSSC/1489/12, Revisione dell'11 dicembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf
(3) CSSC/1539/14, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf
ALLEGATO
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, la voce 144 è sostituita dalla seguente:
Numero d'ordine |
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze |
||||||
Denominazione chimica |
Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero EC |
Colorazione |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso |
Altre |
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a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
j |
«144 |
Ossido di zinco (*1) |
77947 |
1314-13-2 |
215-222-5 |
Bianco |
|
|
Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. |
|
(*1) Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 30 e n. 30a.»
4.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1414 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2017
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame. |
(4) |
Il 28 gennaio 2017 l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha più potuto essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non hanno più potuto certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. È quindi opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale tale paese terzo non ha più potuto essere considerato indenne da HPAI. |
(5) |
A seguito del focolaio di HPAI del gennaio 2017, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell'azienda avicola in cui è stato individuato il focolaio di HPAI nel gennaio 2017. |
(6) |
Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inoltre opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale il paese terzo può nuovamente essere considerato indenne da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tale paese terzo. |
(7) |
La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto della recente situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(8) |
Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione (4) in seguito alla comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H7N9 in un'azienda avicola nello Stato del Tennessee il 4 marzo 2017. |
(9) |
Il 15 marzo 2017 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N9 in un'altra azienda ubicata nello Stato del Tennessee. Tale focolaio si era verificato in una zona già oggetto di regionalizzazione, per via del precedente focolaio del 4 marzo 2017, e opportunamente interessata dalle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In relazione a questo ultimo focolaio non è pertanto necessario applicare un'ulteriore regionalizzazione del paese terzo. |
(10) |
Un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») (5), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (6), prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti. |
(11) |
A seguito dei focolai di HPAI del marzo 2017, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie statunitensi hanno continuato a sospendere il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione, destinate all'esportazione o al transito nell'Unione, provenienti dalle contee interessate degli Stati del Tennessee e dell'Alabama, che sono state sottoposte a restrizioni a causa della presenza di tale malattia e sono oggetto delle misure di regionalizzazione dell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 798/2008. |
(12) |
Negli Stati Uniti non sono stati individuati altri focolai di HPAI dalla metà di marzo 2017. Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Gli Stati Uniti hanno inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nelle aziende nello Stato del Tennessee in cui sono stati individuati i focolai di HPAI nel marzo 2017. |
(13) |
Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite da tale paese è opportuno indicare la data a partire dalla quale le contee interessate negli Stati del Tennessee e dell'Alabama, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione ai focolai di HPAI del marzo 2017 possono essere nuovamente considerate indenni da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone. |
(14) |
La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(15) |
Il Sud Africa figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame. In particolare, le importazioni e il transito nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano («RAT») sono autorizzati secondo la condizione specifica «H» definita nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, secondo la quale, in presenza di determinate condizioni, qualora si presenti un focolaio di HPAI, l'importazione di tali carni può continuare ad essere autorizzata purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI. |
(16) |
Il 22 giugno 2017 il Sud Africa ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio del Sud Africa non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento per l'importazione o il transito nell'Unione, a meno che esse non siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI secondo la condizione specifica «H». |
(17) |
Le autorità veterinarie del Sud Africa hanno trasmesso informazioni preliminari sul focolaio di HPAI e hanno confermato di aver immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. |
(18) |
La voce relativa al Sud Africa nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(19) |
Lo Zimbabwe figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame. |
(20) |
Il 1o giugno 2017 lo Zimbabwe ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dello Zimbabwe non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. |
(21) |
La voce relativa allo Zimbabwe nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. |
(22) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017.
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione, del 20 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 15).
(5) GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.
(6) Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1) |
la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la voce relativa agli Stati Uniti riguardante lo Stato del Tennessee US-2.23 e lo Stato dell'Alabama US-2.24 è sostituita dalla seguente:
|
3) |
le voci relative al Sud Africa e allo Zimbabwe sono sostituite dalle seguenti:
|
DECISIONI
4.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/9 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1415 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 5571]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10), (UE) 2017/1139 (11), (UE) 2017/1240 (12) e (UE) 2017/1397 (13) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione. |
(4) |
La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione (UE) 2017/1397, l'Italia ha tuttavia rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole, precisamente nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette. |
(5) |
La Commissione ha esaminato le misure che l'Italia ha adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8. |
(6) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a tale malattia. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(8) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 45).
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
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2) |
nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente: «Stato membro: Italia
|
4.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 203/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1416 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2017
relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Romania
[notificata con il numero C(2017) 5570]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e che può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(4) |
La Romania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva. |
(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in conformità alla direttiva 2002/60/CE in Romania, in collaborazione con tale Stato membro. |
(6) |
Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e sorveglianza in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2017.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).
ALLEGATO
Romania |
Aree di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Zona di protezione |
Limits of the protection zone:
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15 ottobre 2017 |
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Zona di sorveglianza |
Localities and municipalities included:
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15 ottobre 2017 |