ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 203

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
4 agosto 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1413 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1414 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità ( 1 )

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 5571]  ( 1 )

9

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1416 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Romania [notificata con il numero C(2017) 5570]  ( 1 )

19

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

4.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1413 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'ossido di zinco è autorizzato come colorante nei prodotti cosmetici a norma dell'allegato IV, voce 144, del regolamento (CE) n. 1223/2009.

(2)

Nel suo parere del 18 settembre 2012 (2), riveduto il 23 settembre 2014 (3), il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che l'ossido di zinco è sicuro se utilizzato, non rivestito e nella sua forma non-nano, come colorante nei cosmetici per applicazione cutanea. Il CSSC ha tuttavia anche ritenuto che, considerando l'infiammazione polmonare indotta dalle particelle di ossido di zinco in seguito ad inalazione, l'uso dell'ossido di zinco nei prodotti cosmetici che possano comportare un'esposizione dei polmoni del consumatore all'ossido di zinco desti preoccupazione.

(3)

Alla luce dei pareri del CSSC, l'uso dell'ossido di zinco, non rivestito, nella sua forma non-nano, come colorante nei prodotti cosmetici dovrebbe essere limitato alle applicazioni che non possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

(4)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

All'industria dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti, in vista della relativa immissione sul mercato e ai fini del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A decorrere dal 24 febbraio 2018 sono immessi sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.

A decorrere dal 24 maggio 2018 sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  CSSC/1489/12, Revisione dell'11 dicembre 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf

(3)  CSSC/1539/14, Revisione del 25 giugno 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, la voce 144 è sostituita dalla seguente:

Numero d'ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze

Denominazione chimica

Numero di Color Index/Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nella preparazione pronta per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

«144

Ossido di zinco (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

Bianco

 

 

Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.

 


(*1)  Come filtro UV, cfr. allegato VI, n. 30 e n. 30a.»


4.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1414 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.

(4)

Il 28 gennaio 2017 l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha più potuto essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non hanno più potuto certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. È quindi opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale tale paese terzo non ha più potuto essere considerato indenne da HPAI.

(5)

A seguito del focolaio di HPAI del gennaio 2017, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell'azienda avicola in cui è stato individuato il focolaio di HPAI nel gennaio 2017.

(6)

Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inoltre opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale il paese terzo può nuovamente essere considerato indenne da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tale paese terzo.

(7)

La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto della recente situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(8)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. Tale regionalizzazione è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione (4) in seguito alla comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H7N9 in un'azienda avicola nello Stato del Tennessee il 4 marzo 2017.

(9)

Il 15 marzo 2017 gli Stati Uniti hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H7N9 in un'altra azienda ubicata nello Stato del Tennessee. Tale focolaio si era verificato in una zona già oggetto di regionalizzazione, per via del precedente focolaio del 4 marzo 2017, e opportunamente interessata dalle modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. In relazione a questo ultimo focolaio non è pertanto necessario applicare un'ulteriore regionalizzazione del paese terzo.

(10)

Un accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») (5), approvato con la decisione 98/258/CE del Consiglio (6), prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti.

(11)

A seguito dei focolai di HPAI del marzo 2017, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie statunitensi hanno continuato a sospendere il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione, destinate all'esportazione o al transito nell'Unione, provenienti dalle contee interessate degli Stati del Tennessee e dell'Alabama, che sono state sottoposte a restrizioni a causa della presenza di tale malattia e sono oggetto delle misure di regionalizzazione dell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 798/2008.

(12)

Negli Stati Uniti non sono stati individuati altri focolai di HPAI dalla metà di marzo 2017. Gli Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Gli Stati Uniti hanno inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nelle aziende nello Stato del Tennessee in cui sono stati individuati i focolai di HPAI nel marzo 2017.

(13)

Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati Uniti nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite da tale paese è opportuno indicare la data a partire dalla quale le contee interessate negli Stati del Tennessee e dell'Alabama, sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione ai focolai di HPAI del marzo 2017 possono essere nuovamente considerate indenni da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.

(14)

La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(15)

Il Sud Africa figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame. In particolare, le importazioni e il transito nell'Unione di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano («RAT») sono autorizzati secondo la condizione specifica «H» definita nell'allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, secondo la quale, in presenza di determinate condizioni, qualora si presenti un focolaio di HPAI, l'importazione di tali carni può continuare ad essere autorizzata purché siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI.

(16)

Il 22 giugno 2017 il Sud Africa ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio del Sud Africa non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento per l'importazione o il transito nell'Unione, a meno che esse non siano ottenute da ratiti provenienti da un'azienda di ratiti registrata, chiusa e indenne da HPAI secondo la condizione specifica «H».

(17)

Le autorità veterinarie del Sud Africa hanno trasmesso informazioni preliminari sul focolaio di HPAI e hanno confermato di aver immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.

(18)

La voce relativa al Sud Africa nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(19)

Lo Zimbabwe figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.

(20)

Il 1o giugno 2017 lo Zimbabwe ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dello Zimbabwe non può più essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non possono più certificare le partite di carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione.

(21)

La voce relativa allo Zimbabwe nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe quindi essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(22)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/481 della Commissione, del 20 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 75 del 21.3.2017, pag. 15).

(5)   GU L 118 del 21.4.1998, pag. 3.

(6)  Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

1)

la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«MK — ex Repubblica iugoslava di Macedonia

MK-0 (4)

L'intero paese

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017

 

 

 

E, EP»

 

 

 

 

 

 

 

2)

la voce relativa agli Stati Uniti riguardante lo Stato del Tennessee US-2.23 e lo Stato dell'Alabama US-2.24 è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«US — Stati Uniti

US-2.23

Stato del Tennessee:

 

Contea di Lincoln

 

Contea di Franklin

 

Contea di Moore

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1

US-2.24

Stato dell'Alabama:

 

Contea di Madison

 

Contea di Jackson

WGM

VIII

P2

4.3.2017

11.8.2017

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

 

A

 

S3, ST1»

3)

le voci relative al Sud Africa e allo Zimbabwe sono sostituite dalle seguenti:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (6)

Modelli

Garanzie supplementari

Data di chiusura (1)

Data di apertura (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«ZA — Sud Africa

ZA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

HER

III

 

 

 

RAT

VII

H, P2

22.6.2017

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

L'intero paese

RAT

VII

P2

1.6.2017

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»


DECISIONI

4.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1415 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 5571]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.

(3)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9), (UE) 2017/977 (10), (UE) 2017/1139 (11), (UE) 2017/1240 (12) e (UE) 2017/1397 (13) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 anche al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

(4)

La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione (UE) 2017/1397, l'Italia ha tuttavia rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole, precisamente nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende avicole infette.

(5)

La Commissione ha esaminato le misure che l'Italia ha adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in tale Stato membro e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità italiana competente si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(6)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in tale Stato membro. Le voci relative all'Italia dell'allegato della decisione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale Stato membro in relazione a tale malattia.

(7)

È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dall'Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(8)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 164 del 27.6.2017, pag. 59).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 45).

(13)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9

Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Martino, a nord di via Cavour, della SP9

24.8.2017

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a est di via Ploner, a nord di via Gradaro, a est di via Canova, a nord della SP413 e via Romana Nuova, a nord-est di via Molinara, a ovest della SP413

Comune di SUSTINENTE (MN): a ovest della SP79, a nord della SP482, a nord di via Sacchetta, costeggiando la sponda sinistra del fiume Po

Comune di RONCOFERRARO (MN): a sud-est della SP31, a sud della SP30, a sud della SP80

13.8.2017

Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri

Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casarole, a ovest di via Marchionale

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est di str. Profondi, di via Castellina

Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo

Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, a nord-est di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a nord della SP16, a nord-ovest della SP7 e della SP15

9.8.2017

Comune di BONAVIGO (VR): a nord-est della SP18

Comune di PRESSANA (VR): a nord della SP40b, a est della strada rurale che incrocia via Braggio al civico 56

Comune di ALBEREDO D'ADIGE (VR): a est della SP18

Comune di VERONELLA (VR): a sud del canale LEB, a est della SP18

Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest della SP500, a sud-ovest di via Santa Apollonia, a nord-est della SP19, a sud e a ovest di via Santi Pietro e Paolo, a sud del canale LEB

19.8.2017

Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a sud di via Mandello, a est della SS12, a sud di via Toccolo, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest e a sud di via Guasto, a est di via Gabbietta, a sud di via Cognare

Comune di SALIZZOLE (VR): a ovest della SP48c, a sud della SP20, a ovest di via G. Rossini, a sud di via Dante Alighieri, a ovest di via Lavacchio, a sud di via Franchine

Comune di SORGA' (VR): a est di via S. Pietro

Comune di NOGARA (VR): a nord di via Spin, a est di via Montalto, di via Olmo, a nord della SR10, a ovest della SS12, della SP20

Comune di ERBE' (VR): a sud di via Campagnola, a est di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa

21.8.2017

Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a est di via Mantellazze, di via Marchiodola, a nord della SP55; a nord-ovest di via Borsatta, di str. Picco, di str. Fontana

Comune di RODIGO (MN): a sud-est della SP1, a sud-ovest della SP1

25.8.2017»

2)

nella parte B, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Comune di SOLFERINO (MN): a ovest di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a sud di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a est della SP83, a sud di via Giuseppe Mazzini, a est di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a nord-est della SP9

Comune di MEDOLE (MN): a nord della SP8, a nord-est di via Cà Morino, a ovest di via Cà Morino, di via S. Martino, a nord di via Cavour, della SP9

dal 25.8.2017 al 2.9.2017

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a est di via Ploner, a nord di via Gradaro, a est di via Canova, a nord della SP413 e via Romana Nuova, a nord-est di via Molinara, a ovest della SP413

Comune di SUSTINENTE (MN): a ovest della SP79, a nord della SP482, a nord di via Sacchetta, costeggiando la sponda sinistra del fiume Po

Comune di RONCOFERRARO (MN): a sud-est della SP31, a sud della SP30, a sud della SP80

dal 14.8.2017 al 22.8.2017

Comune di CASALOLDO (MN): a est di str. Grassi, a nord di via Squarzieri

Comune di GUIDIZZOLO (MN): a sud di str. per Medole, a sud-ovest di via Casarole, a ovest di via Marchionale

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, di viale Prof. B. Umbertini, di via Monteverdi, a nord della SP6, a nord-est di via C. Battisti, a est di via Ospedale, a nord-est di str. Zocca, a nord-est di Contrada Perosso Sopra, a est di str. Profondi, di via Castellina

Comune di MEDOLE (MN): a sud-est della SP8, a sud di via Matteotti, a sud-ovest di via Guidizzolo

Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP16, a nord-est di via Colombare Bocchere

dal 10.8.2017 al 18.8.2017

Comune di CERESARA (MN): a nord-ovest della SP15, a ovest della SP7, a nord di via S. Martino, a nord-est di via Colombare Bocchere

dal 10.8.2017 al 2.9.2017

Comune di SOLFERINO (MN): a est di via Caviana, di via XX Settembre, di via G. Garibaldi, di via Ossario, di via San Martino

Comune di DESENZANO DEL GARDA (BS)

Comune di CARPENEDOLO (BS)

Comune di ACQUAFREDDA (BS): a nord della SP6, della SP11

Comune di GOITO (MN): a nord-ovest della str. Selvarizzo, a est di str. Villanova

Comune di CAVRIANA (MN)

Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest di strada Bezzetti, a nord-ovest della SP19, di str. Cantonale, a ovest della SP7, a nord-est della SP236, a nord di Cascina Pivello

Comune di GUIDIZZOLO (MN)

Comune di CALVISANO (BS): a est di via Chiese, di via Tesoli, di via Paolo Brognoli, a nord della SP69, a est di via Montechiaresa

Comune di CALCINATO (BS): a nord della SP668

Comune di CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): a nord di via Astore, di via Fichetto, di via Astore, a ovest della SP83, a nord di via Giuseppe Mazzini, a ovest di via Casino Pernestano, di via Roversino, di via Berettina, a sud-ovest della SP9

Comune di CASTEL GOFFREDO (MN): a est della SP8, a nord-est di str. Casaloldo, a nord di Contrada Molino, a nord-ovest di str. Casalmoro, a est di str. Nuovissima, di str. Carobio, a nord-ovest di Contrada Casalpoglio, a nord di via Casalpoglio

Comune di MONTICHIARI (BS): a sud della SP668, a est di via Sant'Eurosia, di via Boschetti di Sopra, a sud di via Mantova, a est di via Padre Annibale di Francia, di str. Vicinale Scoler, di via Scoler, a sud della SP236, della SP668, a est della SP29, a nord-est di via Montechiaresa

Comune di LONATO DEL GARDA (BS): a sud-ovest della SP11, a est della SP25, a sud-est della SP668

Comune di MEDOLE: a sud della SP8, a sud-ovest di via Cà Morino, a est di via Cà Morino, di via S. Martino, a sud di via Cavour, della SP9

Comune di MONZAMBANO (MN): a ovest della SP19, a sud della SP74, a ovest della str. S. Pietro

Comune di POZZOLENGO: a sud della E70

2.9.2017

Comune di SUSTINENTE (MN): a est della SP79, a sud della SP482

Comune di QUINGENTOLE (MN)

Comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN): a est della SP28, a sud-est della SP10

Comune di BIGARELLO (MN): a sud della SP10, via Gazzo, a ovest di via Galeotto, di via Roma

Comune di PEGOGNAGA (MN): a nord della SP49, a est di Strada Ruggera, a nord-est di Strada Panazza Ruggera

Comune di SAN BENEDETTO PO (MN): a nord della Tangenziale Sud, SP49

Comune di BAGNOLO SAN VITO (MN): a ovest di via Ploner, a sud di via Gradaro, a ovest di Via Canova, a sud della SP413 e via Romana Nuova, a sud-est di via Molinara, a ovest della SP413

Comune di BORGO VIRGILIO (MN): a nord della SP413 e Strada Romana

Comune di MANTOVA (MN): a est della SR62 (Via Parma), a sud della SP28 (via Brennero)

Comune di SERRAVALLE A PO (MN)

Comune di RONCOFERRARO (MN): a nord-est della SP482, a nord-ovest della SP31, a nord della SP30, a nord-est della SP80 e a sud di Stradello Pasqualone

Comune di QUISTELLO (MN): a nord della Tangenziale Sud, a nord-ovest di via Cortesa, a nord-ovest di via N. Sauro, a nord della SP496, a est di via Cantone, a nord-est di via Basaglie, a nord di via Sanguinetto, a ovest della SP72

22.8.2017

Comune di RONCOFERRARO (MN): a nord di Stradello Pasqualone

dal 23.8.2017 al 30.8.2017

Comune di CASALMORO (MN)

Comune di CASTELGOFFREDO (MN): a ovest della SP8, a sud-ovest di str. Casaloldo, a sud di Contrada Molino, a sud-est di str. Casalmoro, a ovest di str. Nuovissima, di str. Carobio, a sud-est di Contrada Casalpoglio, a sud di via Casalpoglio

Comune di ACQUAFREDDA (BS): a sud della SP6, SP11

Comune di REMEDELLO (BS): a nord di via Solferino, di via Dante, di via XXIV Aprile, a est della SP76, di via Silvio Pellico, a nord della SP29, a est di via Padre M. Cappellazzi, a sud-est della SP29

Comune di VOLTA MANTOVANA (MN): a ovest della SP18, di via I Maggio, di via S. Martino, di via Golfo, della SP19. A est di strada Bezzetti, a sud-est della SP19, di strada Cantonale, a est di SP7, a sud-ovest della SP236, a sud di Cascina Pivello

Comune di GOITO (MN): a ovest della SP7, a nord-est della SP16, a ovest della SP19; a sud-ovest di str. Villanova, a sud-est di str. per Selvarizzo

Comune di PIUBEGA (MN): a nord-ovest della SP7, a sud della SP1, a nord-ovest della SP7

Comune di MARIANA MANTOVANA (MN)

Comune di CERESARA (MN): a sud-est della SP16, sud-ovest di via Colombare Bocchere e via S. Martino, a sud-est della SP7 e della SP15, a ovest della SP7; a nord di Villa Belgiardino, a nord di via Piubega; a ovest di str. Solarolo, a nord di via Santa Maria.

Comune di CASALOLDO (MN): a ovest di str. Grassi, a sud di via Squarzieri

Comune di ASOLA (MN): a nord della SP7, a nord-est della SP68, a nord-est di via Bonincontri Longure, a nord di via Aporti, a nord-est di via SP343, a nord della SP2, a est di via Bassa di Casalmoro

18.8.2017

Comune di BONAVIGO (VR): a nord-est della SP18

Comune di PRESSANA (VR): a nord della SP40b, a est della strada rurale che incrocia via Braggio al civico 56

Comune di ALBEREDO D'ADIGE (VR): a est della SP18

Comune di VERONELLA (VR): a sud del canale LEB, a est della SP18

Comune di COLOGNA VENETA (VR): a ovest della SP500, a sud-ovest di via Santa Apollonia, a nord-est della SP19, a sud e a ovest di via Santi Pietro e Paolo, a sud del canale LEB

dal 20.8.2017 al 28.8.2017

Comune di BONAVIGO (VR): a sud-ovest della SP18

Comune di LONIGO (VI): a sud di via Rotonda, a ovest della SP17, a sud di via S. Giovanni, di via Madonna, di via Pavarano, di via Lobbia Vicentina

Comune di RONCO ALL'ADIGE (VR): a est della SP39b, a nord della SP19, a est di via Ronchi, a sud di via Gatelle, a est di via Mazza

Comune di MONTAGNANA (PD): a nord di via A. Dozzi, a est di via Arzarin, a ovest di via Pallonga, a nord della SR10, a nord-ovest di via Lognolo, a ovest di via Saoncella, a sud-ovest di via Busi, a ovest di via Argine Padovano

Comune di COLOGNA VENETA (VR): a est della SP500, a nord-est di via Santa Apollonia, a sud-ovest della SP19, a nord e a est di via Santi Pietro e Paolo, a nord del canale Leb

Comune di LEGNAGO (VR): a est di via del Pontiere, a nord-ovest di viale Regina Margherita, a nord di via XXIV Maggio, di via Passeggio, di via Disciplina, a ovest della SR10, a est di via Papa Pio X, a nord-ovest della SP42a

Comune di BOSCHI SANT'ANNA (VR): a nord di via Scaranella, di via Stradone, a ovest di via Piazza S. Marco, a nord-ovest di via Casette, a ovest di via Faro, a nord-est di via Viadane, a nord di via Stradone

Comune di PRESSANA (VR): a sud della SP40b, a est della strada rurale che incrocia via Braggio al civico 56

28.8.2017

Comune di ASIGLIANO VENETO (VI): a ovest di via Roma, a sud di via Trieste, a ovest di via Vela, a sud della SP3

Comune di OPPEANO (VR): a nord-est del fiume Bussè, a est della SP21, di via Dante Alighieri, di via Fossette, a nord di via Postale Vecchia

Comune di BEVILACQUA (VR): a ovest della SP41, a ovest di via Lupara, a nord-ovest della SP42a

Comune di CEREA (VR): a nord di via Fossalta, a est della SP45, a nord-est di via Palesella Scuole, di via Palesella, a nord della SP44c, a est della SS434

Comune di ALONTE (VI): a ovest di via Sabbionara, a sud di via Castelletto

Comune di ORGIANO (VI): a ovest di via Paradiso, di via Teonghio, a ovest della SP14

Comune di SAN BONIFACIO (VR): a est della SP38, a sud-est di via Cimitero, a est della SP7, a sud di via Circonvallazione, a sud della SP38

Comune di ROVEREDO DI GUA' (VR): a sud-ovest di via Dante Alighieri, a ovest di via Battisti, a sud-ovest di via Rosa

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a nord di via Fossalta, di via Rubbiani, a nord-est di via Orti, a est di via Luche, a sud di via Bosco, a est di via Casalino

Comune di ISOLA RIZZA (VR): a nord di via Muselle, a est della SP45a, a nord della SP3

Comune di BELFIORE (VR): a sud della SP38, a est di via Moneta, a sud-est di SP395, a sud-est di via Bionde, a ovest di via Porto, a sud-est di SP39b

Comune di ROVERCHIARA (VR)

Comune di ANGIARI (VR)

Comune di ARCOLE (VR)

Comune di ALBEREDO D'ADIGE (VR): a ovest della SP18

Comune di VERONELLA (VR): a nord del canale Leb, a ovest della SP18

Comune di MINERBE (VR)

Comune di ZIMELLA (VR)

28.8.2017

Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a sud di via Mandello, a est della SS12, a sud di via Toccolo, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest e a sud di via Guasto, a est di via Gabbietta, a sud di via Cognare

Comune di SALIZZOLE (VR): a ovest della SP48c, a sud della SP20, a ovest di via G. Rossini, a sud di via Dante Alighieri, a ovest di via Lavacchio, a sud di via Franchine

Comune di SORGA' (VR): a est di via S. Pietro

Comune di NOGARA (VR): a nord di via Spin, a est di via Montalto, di via Olmo, a nord della SR10, a ovest della SS12, della SP20

Comune di ERBE' (VR): a sud di via Campagnola, a est di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa

dal 22.8.2017 al 30.8.2017

Comune di SORGA' (VR): a ovest di via S. Pietro

Comune di GAZZO VERONESE (VR): a ovest e a nord di via Dosso de Pol, a nord di via Ronchetrin, a nord-ovest di via Bastia, a ovest della SS12, a nord di via Frescà, di via Dante Alighieri, di via Olmo, a ovest della SP47a, a nord-ovest di via Frassino

Comune di CONCAMARISE (VR)

Comune di NOGARA (VR): a sud di via Spin, a ovest di via Montalto, di via Olmo, a sud della SR10, a est della SS12, della SP20

Comune di ERBE' (VR): a nord di via Campagnola, a ovest di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa

Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a nord di via Mandello, a ovest della SS12, a nord di via Toccolo, a est e a nord di via S. Gabriele, a est e a nord di via Guasto, a ovest di via Gabbietta, a nord di via Cognare

Comune di BOVOLONE (VR)

Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a ovest di via Farfusola, di via Borgo, a sud-ovest di via Parti

Comune di SANGUINETTO (VR): a nord e a ovest di via Marchiorina, a ovest di via Bonzanini, a nord della SR10

Comune di BIGARELLO (MN): a est di via Galeotto, di via Roma, di SP71

Comune di CASTEL D'ARIO (MN)

Comune di VILLIMPENTA (MN)

Comune di TREVENZUOLO (VR): a est della SP25, a sud di via Venezia, a est di via Roma, a sud-est di via D. Alighieri, a est di str. Demorta

Comune di OPPEANO (VR): a nord ovest della SP20, a ovest di via Corsina, della SP21a, a sud di via Sorio, a ovest di via Croce, a sud della SP21 e a sud di via Corte Fabbriche, a ovest della SP51

Comune di CEREA (VR): a ovest di via Favaletto, della SP48a, della SP2, a nord di via Brunel, a ovest di via Isolella Bassa

Comune di SALIZZOLE (VR): a est di SP48c, a nord della SP20, a est di via G. Rossini, a nord di via Dante Alighieri, a est di via Lavacchio, a nord di via Franchine

Comune di CASTELBELFORTE (MN): a nord-est della SP249, a est della SP25, a sud di via Pescine, a est e a nord di via Cimitero, a est di via Roncolevà

30.8.2017

Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a est di via Mantellazze, di via Marchiodola, a nord della SP55 e a nord-ovest di via Borsatta, di str. Picco, di str. Fontana

Comune di RODIGO (MN): a sud-est della SP1, a sud-ovest della SP1

dal 26.7.2017 al 3.9.2017

Comune di CURTATONE (MN)

Comune di PIUBEGA (MN): a sud-est della SP7, a nord della SP1, a sud-est della SP7

Comune di MARCARIA (MN): a sud-est della SP10, a est della SP57

Comune di MARMIROLO (MN): a ovest della SP236

Comune di SAN MARTINO DALL'ARGINE (MN): a nord della SP58, a est della SP78, a nord-est della sponda sinistra del fiume Oglio

Comune di GAZZUOLO (MN): a est della SP58

Comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (MN): a nord-est della SP67, a sud-est della SP17

Comune di RODONDESCO (MN)

Comune di CERESARA (MN): a est della SP7, a sud di Villa Belgiardino e a est di str. Solarolo, a sud di via Santa Maria

Comune di GOITO (MN): a est della SP7, a sud-ovest della SP16, a ovest e a sud della SP236

Comune di MANTOVA (MN): a nord-ovest di via Brescia, a est della SR62, a nord-ovest della SP10, a ovest di viale Pompilio, a ovest della SP29

Comune di PORTO MANTOVANO (MN): a ovest della SP236, di via Brescia

Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN)

Comune di CASTELLUCCHIO (MN): a ovest di via Mantellazze, di via Marchiodola, della SP55, a sud-est di via Borsatta, str. Picco, str. Fontana

Comune di RODIGO (MN): a nord-ovest della SP1, a nord-est della SP1

3.9.2017»


4.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1416 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

relativa ad alcune misure di protezione contro la peste suina africana in Romania

[notificata con il numero C(2017) 5570]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e che può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)

La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)

La Romania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario definire, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in conformità alla direttiva 2002/60/CE in Romania, in collaborazione con tale Stato membro.

(6)

Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione e sorveglianza in Romania dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Romania provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2017.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).


ALLEGATO

Romania

Aree di cui all'articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Zona di protezione

Limits of the protection zone:

3km around outbreak (latitude 47.7567, longitude 22.8394)

15 ottobre 2017

Zona di sorveglianza

Localities and municipalities included:

Satu Mare municipality (urban area)

Satmarel locality, Satu Mare municipality

Porumbesti locality, Halmeu commune

Mesteacan locality, Halmeu commune

Halmeu locality, Halmeu commune

Turulung locality, Turulung commune

Draguseni locality, Turulung commune

Adrian locality, Livada commune

Livada locality, Livada commune

Livada Mica locality, Livada commune

Iojib locality, Mediesu Aurit commune

Medies Raturi locality, Mediesu Aurit commune

Mediesu Aurit locality, Mediesu Aurit commune

Apa locality, Apa commune

Someseni locality, Apa commune

Lunca Apei locality, Apa commune

Potau locality, Mediesu Aurit commune

Romanesti locality, Mediesu Aurit commune

Babasesti locality, Mediesu Aurit commune

Caraseu locality, Culciu commune

Culciu Mare locality, Culciu commune

Lipau locality, Culciu commune

Valea Vinului locality, Valea Vinului commune

Rosiori locality, Valea Vinului commune

Culciu Mic locality, Culciu commune

Eteni locality, Odoreu commune

Bercu Nou locality, Micula commune

Micula Noua locality, Micula commune

Micula locality, Micula commune

Bercu locality, Lazuri commune

Nisipeni locality, Lazuri commune

Agris locality, Agris commune

Ciuperceni locality, Agris commune

Dumbrava locality, Livada commune

Vanatoresti locality, Odoreu commune

Botiz locality, Botiz commune

Noroieni locality, Lazuri commune

Pelisor locality, Lazuri commune

Peles locality, Lazuri commune

Atea locality, Dorolt commune

Petea locality, Dorolt commune

Dorolt locality, Dorolt commune

Lazuri locality, Lazuri commune

Dara locality, Dorolt commune

Oar locality, Vetis commune

Vetis locality, Vetis commune

Decebal locality, Vetis commune

Traian locality, Doba commune

Bochis locality, Doba commune

Doba locality, Doba commune

Aliza locality, Terebesti commune

Gelu locality, Terebesti commune

Madars locality, Ardud municipality

Baba Novac locality, Ardud municipality

Ardud municipality (urban area)

Gherausa locality, Ardud municipality

Medisa locality, Viile Satu Mare commune

Solduba locality, Homoroade commune

Homorodu de Sus locality, Homoroade commune

Homorodu de Jos locality, Homoroade commune

Homorodu de Mijloc Jos locality, Homoroade commune

Chilia locality, Homoroade commune

Sai locality, Valea Vinului commune

Necopoi locality, Homoroade commune

Saratura locality, Ardud municipality

Ardud-Vii locality, Ardud municipality

Viile Satu Mare municipality

Cionchesti locality, Viile Satu Mare commune

Ruseni locality, Paulesti commune

Tataresti locality, Viile Satu Mare commune

Tireac locality, Viile Satu Mare commune

Hrip locality, Paulesti commune

Amati locality, Paulesti commune

Ambud locality, Paulesti commune

Paulesti locality, Paulesti commune

Petin locality, Paulesti commune

Apateu locality, Culciu commune

Berindan locality, Odoreu commune

Odoreu municipality (urban area)

Terebesti locality, Terebesti commune

Bocicau locality, Tarna Mare commune

Valea Seaca locality, Tarna Mare commune

Sirlau locality, Bataci commune

Comlausa locality, Bataci commune

Bataci locality, Bataci commune

Halmeu Vii locality, Halmeu commune

Tamaseni locality, Bataci commune

Babesti locality, Halmeu commune

Dobolt locality, Halmeu commune

Cidreag locality, Halmeu commune

Turulung Vii locality, Turulung commune

Marius locality,Valea Vinului commune

15 ottobre 2017