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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1374 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2017
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
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(2) |
Il Consiglio ha riesaminato una singola designazione stabilita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere modificata. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nell'elenco «Persone», la voce n. 92 è sostituita dalla seguente:
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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«92. |
Arkady Romanovich ROTENBERG, Arkadii Romanovich ROTENBERG (Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ) |
Data di nascita: 15.12.1951 Luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo). |
Arkady Rotenberg è un importante uomo d'affari russo che ha legami personali stretti con il presidente Putin. Dal marzo 2014 a Rotenberg, o alle sue società, sono stati aggiudicati appalti pubblici per un totale di oltre sette miliardi di dollari. Nel 2015 Rotenberg era in cima all'elenco annuale degli aggiudicatari di appalti pubblici in termini di valore essendogli stati aggiudicati appalti dal governo russo per un valore di 555 miliardi di rubli. Molti di questi appalti sono stati aggiudicati senza processi competitivi formali. Il 30 gennaio 2015 il primo ministro Dmitry Medvedev ha firmato un decreto che ha aggiudicato alla società Stroygazmontazh, di proprietà di Rotenberg, un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Attraverso tali appalti egli ha tratto vantaggio in termini finanziari dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale. È proprietario della società Stroygazmontazh, cui è stato aggiudicato un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando in tal modo la sua integrazione nella Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. Analogamente, nel gennaio 2017 a Stroygazmontazh è stato aggiudicato un appalto pubblico, per un valore di 17 miliardi di rubli, per la costruzione di una linea ferroviaria sul ponte di Kerch che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. È presidente del consiglio di amministrazione della casa editrice Prosvescheniye, che ha in particolare realizzato il progetto “Ai bambini della Russia: recapito — Crimea”, una campagna di pubbliche relazioni destinata a convincere i bambini della Crimea di essere ormai cittadini russi che vivono in Russia, fornendo così sostegno alla politica di integrazione della Crimea in Russia condotta dal governo russo. |
30.7.2014» |
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26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione (2) precisa le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, in relazione all'uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono. |
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(2) |
Al fine di consentire l'efficace controllo del rispetto degli obblighi in materia di comunicazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese dovrebbero essere obbligate a registrare il loro utilizzo dello strumento di comunicazione elettronico di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 prima dello svolgimento delle attività pertinenti. Ciò consentirebbe alle autorità competenti degli Stati membri di verificare al momento dell'importazione, dell'esportazione o di altre attività pertinenti se un'impresa sarebbe soggetta alla verifica della conformità sulla base della sua relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014. |
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(3) |
È opportuno modificare l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la struttura delle informazioni richieste su talune caratteristiche degli idrofluorocarburi (HFC) al fine di allinearlo con il formato di comunicazione utilizzato dalle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (3) (protocollo di Montreal). Ciò consentirebbe all'Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal. Per lo stesso motivo, è opportuno rendere obbligatoria a partire dal 2020 la comunicazione delle informazioni sulla destinazione delle esportazioni e sull'origine delle importazioni; ciò concederebbe tempo sufficiente ad adeguare lo strumento di comunicazione elettronico. |
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(4) |
Nella sezione 2 dovrebbero essere aggiunte ulteriori differenziazioni e osservazioni in modo da riflettere la prassi relativa alle relazioni sviluppata nel corso dei primi due cicli di comunicazione; inoltre, la descrizione nella sezione 12 dovrebbe essere chiarita per evitare errori di interpretazione da parte delle imprese che comunicano le informazioni. |
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(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione (4) ha istituito il registro elettronico in relazione alle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi, in cui sono registrati tutti i dati pertinenti relativi alle autorizzazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. Il corrispondente formato di comunicazione di cui alla sezione 13 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è pertanto obsoleto e dovrebbe essere soppresso. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
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1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. Le comunicazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione. 2. Prima di svolgere le attività oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese si registrano sul sito web della Commissione per utilizzare lo strumento di comunicazione elettronico.»; |
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2) |
L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra (GU L 318 del 5.11.2014, pag. 5).
(3) Decisione del Consiglio n. 88/540/CEE, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione, del 2 giugno 2016, che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, modalità dettagliate relative alla dichiarazione di conformità al momento dell'immissione sul mercato di apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi nonché alle relative verifiche da parte di un organismo di controllo indipendente (GU L 146 del 3.6.2016, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
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1) |
nella sezione 1 la tabella è sostituita dalla seguente:
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2) |
la sezione 2 è così modificata:
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3) |
la sezione 3 è così modificata:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4) |
Nella sezione 4 la riga della tabella che si riferisce a 4M è sostituita dalla seguente:
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5) |
Nella sezione 12 la tabella è sostituita dalla seguente:
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6) |
la sezione 13 è soppressa. |
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26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1376 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il principio attivo warfarin è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 è stata presentata una domanda all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») per il rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente dell'Irlanda in qualità di autorità di valutazione competente. |
|
(3) |
Il 25 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la propria raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del warfarin. |
|
(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
|
(5) |
In base a tale parere il warfarin soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A. Il warfarin soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
L'uso di prodotti contenenti warfarin inoltre desta preoccupazione in relazione a casi di avvelenamento primario e secondario, anche nel caso in cui siano applicate severe misure di gestione del rischio; di conseguenza il warfarin soddisfa altresì il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che rispondono ai criteri di esclusione può essere rinnovata solo se almeno una delle condizioni per la deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento continua ad essere soddisfatta. |
|
(8) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica per raccogliere informazioni pertinenti sul warfarin, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
|
(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica al fine di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
|
(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, come pure le informazioni circa la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti di cui all'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (4), sono stati discussi con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi. |
|
(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana o animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e possono sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi solo su detti metodi non chimici di controllo o di prevenzione, il warfarin è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori, a complemento di tali alternative. Di conseguenza il warfarin verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è pertanto soddisfatta. |
|
(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe condurre a un insufficienza di tale controllo. Ciò potrebbe non solo avere effetti notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso di prodotti contenenti warfarin possono essere mitigati se questi prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. Di conseguenza, la mancata approvazione del warfarin come principio attivo avrebbe ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. Anche la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è pertanto soddisfatta. |
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(13) |
È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del warfarin destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
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(14) |
Il warfarin è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4. |
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(15) |
La decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione (5) ha stabilito che la data di scadenza iniziale dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 fosse posticipata al 30 giugno 2018. Visto che l'esame delle domande di rinnovo di tali approvazioni è ora concluso, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2016/135. |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2016/135 è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval.
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio per rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea, 2014 Bruxelles, Belgio. 100 pagg., ISBN 978-92-79-44992-5.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).
ANEXO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri di identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
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|
Warfarin |
Denominazione IUPAC: (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl) coumarin N. CE: 201-377-6 N. CAS: 81-81-2 |
990 g/kg |
30 giugno 2024 |
14 |
Il warfarin è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1377 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo clorofacinone è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Spagna in qualità di autorità di valutazione competente. |
|
(3) |
Il 25 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del clorofacinone. |
|
(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
|
(5) |
In base a tale parere il clorofacinone soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. Il clorofacinone soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per essere definita persistente e tossica. L'uso di prodotti contenenti clorofacinone desta preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il clorofacinone soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(8) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul clorofacinone, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
|
(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
|
(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (5), sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi. |
|
(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il clorofacinone è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il clorofacinone verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). |
|
(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti clorofacinone possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del clorofacinone come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è quindi soddisfatta. |
|
(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del clorofacinone destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
|
(14) |
Il clorofacinone è un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
(15) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione (6) l'iniziale data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 è stata posticipata al 30 giugno 2018. Visto che l'esame delle domande di rinnovo di tali approvazioni è ora concluso, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737. |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).
ALLEGATO
|
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clorofacinone |
Denominazione IUPAC: 2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl] indan-1,3-dione N. CE: 223-003-0 N. CAS: 3691-35-8 |
978 g/kg |
30 giugno 2024 |
14 |
Il clorofacinone è considerato un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1378 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo cumatetralil è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Danimarca in qualità di autorità di valutazione competente. |
|
(3) |
Il 23 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del cumatetralil. |
|
(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
|
(5) |
In base a tale parere, il cumatetralil soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. Il cumatetralil soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
L'uso di prodotti contenenti cumatetralil desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il cumatetralil soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(8) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul cumatetralil, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
|
(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
|
(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (4), sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi. |
|
(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il cumatetralil è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il cumatetralil verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti cumatetralil possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del cumatetralil come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta. |
|
(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del cumatetralil destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
|
(14) |
Il cumatetralil è un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
(15) |
Visto che l'esame delle domande di approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione (5) è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 (6). |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del cumatetralil come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione del 25 luglio 2017 che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
|
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cumatetralil |
Denominazione IUPAC: 4-hydroxy-3-(1, 2, 3, 4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin N. CE: 227-424-0 N. CAS: 5836-29-3 |
980 g/kg |
30 giugno 2024 |
14 |
Il cumatetralil è considerato un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali formati sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1379 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo difenacum è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Finlandia in qualità di autorità di valutazione competente. |
|
(3) |
Il 24 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del difenacum. |
|
(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
|
(5) |
In base a tale parere, il difenacum soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per essere definita molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Il difenacum soddisfa pertanto i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
L'uso di prodotti contenenti difenacum desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il difenacum soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(8) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul difenacum, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
|
(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
|
(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (5) sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi. |
|
(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il difenacum è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il difenacum verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti difenacum possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del difenacum come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta. |
|
(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del difenacum destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
|
(14) |
Il difenacum è un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
(15) |
Con la decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione (6) l'iniziale data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 è stata posticipata al 30 giugno 2018. Visto che l'esame delle domande di rinnovo di tali approvazioni è ora concluso, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/397/UE. |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
La decisione di esecuzione 2014/397/UE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.
(6) Decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111).
ALLEGATO
|
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Difenacum |
Denominazione IUPAC: 3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin N. CE: 259-978-4 N. CAS: 56073-07-5 |
960 g/kg Somma di isomeri in un rapporto pari al 50 %-80 % di isomeri cis e al 20 %-50 % di isomeri trans |
30 giugno 2024 |
14 |
Il difenacum è considerato un candidato alla sostituzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1380 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo bromadiolone è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente dell'Italia in qualità di autorità di valutazione competente. |
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(3) |
Il 25 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del bromadiolone. |
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(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
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(5) |
In base a tale parere, il bromadiolone soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di esclusione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per essere definita persistente, bioaccumulabile e tossica. Pertanto il bromadiolone soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
L'uso di prodotti contenenti bromadiolone desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il bromadiolone soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(8) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul bromadiolone, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
|
(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
|
(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (5), sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri in sede di comitato permanente sui biocidi. |
|
(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il bromadiolone è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il bromadiolone verrebbe usato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti bromadiolone possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del bromadiolone come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta. |
|
(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del bromadiolone destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
|
(14) |
Il bromadiolone è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
(15) |
Visto che l'esame delle domande di approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione (6) è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 (7) |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2015/1737 della Commissione, del 28 settembre 2015, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del bromadiolone, del clorofacinone e del cumatetralil destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 252 del 29.9.2015, pag. 58).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1377 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del clorofacinone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bromadiolone |
Denominazione IUPAC: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin N. CE: 249-205-9 N. CAS: 28772-56-7 |
969 g/kg |
30 giugno 2024 |
14 |
Il bromadiolone è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1381 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo brodifacoum è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dalle autorità competenti dei Paesi Bassi e dell'Italia in qualità di autorità di valutazione competenti. |
|
(3) |
Il 26 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente dei Paesi Bassi ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del brodifacoum che riguarda anche la domanda valutata dall'Italia. |
|
(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
|
(5) |
In base a tale parere, il brodifacoum soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 A. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per essere definita molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Pertanto il brodifacoum soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
L'uso di prodotti contenenti brodifacoum desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il brodifacoum soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(8) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul brodifacoum, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
|
(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
|
(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (5), sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente sui biocidi. |
|
(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quando alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il brodifacoum è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il brodifacoum verrebbe utilizzato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti brodifacoum possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del brodifacoum come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta. |
|
(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del brodifacoum destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
|
(14) |
Il brodifacoum è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
(15) |
Visto che l'esame delle domande di approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 (6) è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione (7). |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del brodifacoum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale)..
ALLEGATO
|
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brodifacoum |
Denominazione IUPAC: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin N. CE: 259-980-5 N. CAS: 56073-10-0 |
950 g/kg |
30 giugno 2024 |
14 |
Il brodifacoum è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati da utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1382 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo difetialone è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente della Norvegia in qualità di autorità di valutazione competente. |
|
(3) |
Il 21 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del difetialone. |
|
(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
|
(5) |
In base a tale parere, il difetialone soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per essere definita molto persistente, bioaccumulabile e tossica. Pertanto il difetialone soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(6) |
L'uso di prodotti contenenti difetialone desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il difetialone soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
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(8) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul difetialone, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
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(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
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(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (5), sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente sui biocidi. |
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(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non essere sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il difetialone è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il difetialone verrebbe utilizzato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti difetialone possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del difetialone come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. La condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012 è quindi soddisfatta. |
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(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del difetialone destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
|
(14) |
Il difetialone è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
(15) |
Visto che l'esame delle domande di approvazione del difetialone e del difenacum destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione 2014/397/UE della Commissione (6) è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 (7). |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del difetialone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2014/397 della Commissione, del 25 giugno 2014, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del difetialone e del difenacum destinati ad essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 186 del 26.6.2014, pag. 111).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1379 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del difenacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
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Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Difetialone |
Denominazione IUPAC: 3-[3-(4′-bromo[1,1′biphenyl]-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one N. CE: Non disponibile N. CAS: 104653-34-1 |
976 g/kg La specifica relativa alla purezza si basa sulla concentrazione combinata di entrambi i diastereoisomeri (cis e trans). |
30 giugno 2024 |
14 |
Il difetialone è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
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26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/51 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1383 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
che rinnova l'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il principio attivo flocoumafen è approvato per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 come rodenticida, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(2) |
In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo. Detta domanda è stata valutata dall'autorità competente dei Paesi Bassi in qualità di autorità di valutazione competente. |
|
(3) |
Il 26 marzo 2016 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia la sua raccomandazione sul rinnovo dell'approvazione del flocoumafen. |
|
(4) |
Il 16 giugno 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia (2) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente. |
|
(5) |
In base a tale parere, il flocoumafen soddisfa i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per essere classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B. La sostanza soddisfa inoltre i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per essere definita molto persistente, molto bioaccumulabile e tossica. Pertanto il flocoumafen soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. |
|
(6) |
L'uso di prodotti contenenti flocoumafen desta inoltre preoccupazione in relazione ai casi di avvelenamento primario e secondario, anche qualora si applichino severe misure di gestione del rischio; pertanto il flocoumafen soddisfa anche il criterio per essere un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento. |
|
(7) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'approvazione dei principi attivi che soddisfano i criteri di esclusione può essere rinnovata solo se continua ad essere soddisfatta almeno una delle condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento. |
|
(8) |
In conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'Agenzia ha organizzato una consultazione pubblica al fine di raccogliere informazioni pertinenti sul flocoumafen, comprese le informazioni relative ai sostituti disponibili. |
|
(9) |
La Commissione ha inoltre condotto una consultazione pubblica specifica nell'intento di raccogliere informazioni per accertare che fossero soddisfatte le condizioni di deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ha reso pubblici i contributi raccolti in tale consultazione. |
|
(10) |
I contributi alle due consultazioni pubbliche di cui sopra, nonché le informazioni riguardanti la disponibilità di alternative ai rodenticidi anticoagulanti inclusi nell'allegato 1 della relazione della Commissione sulle misure di mitigazione del rischio per i rodenticidi anticoagulanti (5), sono stati oggetto di discussione con gli Stati membri nell'ambito del comitato permanente sui biocidi. |
|
(11) |
I roditori possono veicolare agenti patogeni responsabili di molte zoonosi, che possono comportare pericoli gravi per la salute umana e animale. I metodi non chimici di controllo o prevenzione per il controllo dei roditori, quali trappole meccaniche, elettriche o a colla, potrebbero non esser sufficientemente efficaci e sollevare ulteriori interrogativi quanto alla loro «umanità» o alle inutili sofferenze che possono eventualmente causare ai roditori. I principi attivi alternativi approvati per l'uso come rodenticidi possono non essere idonei per tutte le categorie di utilizzatori o efficaci per tutte le specie di roditori. Poiché un efficace controllo dei roditori non può basarsi unicamente su tali metodi non chimici di controllo o prevenzione, il flocoumafen è considerato essenziale per garantire un adeguato controllo dei roditori a complemento delle summenzionate alternative. Ne consegue che il flocoumafen verrebbe utilizzato per prevenire o contrastare un pericolo grave per la salute umana e animale che coinvolge i roditori. È quindi soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). |
|
(12) |
Attualmente il controllo dei roditori si basa in larga misura sull'uso di rodenticidi anticoagulanti, la cui mancata approvazione potrebbe far sì che tale controllo risulti insufficiente. Ciò potrebbe non solo avere notevoli ripercussioni negative sulla salute umana o animale o sull'ambiente, ma anche incidere sulla percezione di sicurezza del pubblico per quanto riguarda l'esposizione ai roditori o sulla sicurezza di una serie di attività economiche che potrebbero essere vulnerabili ai roditori, con conseguenze economiche e sociali. D'altro canto, i rischi per la salute umana, la salute animale o l'ambiente derivanti dall'uso dei prodotti contenenti flocoumafen possono essere mitigati se tali prodotti vengono usati conformemente a determinate specifiche e condizioni. La mancata approvazione del flocoumafen come principio attivo avrebbe pertanto ripercussioni negative sproporzionate sulla società rispetto ai rischi derivanti dall'uso della sostanza. Anche la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), è quindi soddisfatta. |
|
(13) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del flocoumafen destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni. |
|
(14) |
Il flocoumafen è un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012 e pertanto dovrebbe applicarsi il periodo di rinnovo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento. |
|
(15) |
Visto che l'esame delle domande di approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinati all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è ora concluso, la decisione di esecuzione (UE) 2016/135 (6) è abrogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 (7). |
|
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'approvazione del flocoumafen come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è rinnovata, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6. 2012, pag. 1.
(2) https://echa.europa.eu/it/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/bpc-opinions-on-active-substance-approval
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Risk mitigation measures for anticoagulant rodenticides — Final Report (Misure di mitigazione del rischio relative ai rodenticidi anticoagulanti — Relazione finale). Commissione europea (2014), Bruxelles, Belgio. 100 pagg. ISBN 978-92-79-44992-5.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2016/135 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del flocoumafen, del brodifacoum e del warfarin destinate a essere utilizzate nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 65).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1376 della Commissione, del 25 luglio 2017, che rinnova l'approvazione del warfarin come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
|
Nome comune |
Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione |
Grado minimo di purezza del principio attivo (1) |
Scadenza dell'approvazione |
Tipo di prodotto |
Condizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flocoumafen |
Denominazione IUPAC: 4-hydroxy-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin N. CE: 421-960-0 N. CAS: 90035-08-8 |
955 g/kg (somma di isomeri in un rapporto pari al 50-80 % di isomeri cis e al 20-50 % di isomeri trans) |
30 giugno 2024 |
14 |
Il flocoumafen è considerato un candidato alla sostituzione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle condizioni generali di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dal pubblico sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
Oltre alle condizioni generali, le autorizzazioni dei biocidi destinati a essere usati dagli utilizzatori professionali sono soggette alle condizioni di seguito elencate.
|
(1) La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1384 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 2017
relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2017
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione (2) ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione. |
|
(2) |
Il mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento. |
|
(3) |
Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3). |
|
(4) |
Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 e 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile. |
|
(5) |
È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166. |
|
(6) |
Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2017, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell'8.12.2011, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2017 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011
|
a) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
|
b) |
Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
|
c) |
Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
|
d) |
Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:
|
(1) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(2) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
(3) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(4) Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.
(5) Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.
(6) Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.
DECISIONI
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26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/61 |
DECISIONE (PESC) 2017/1385 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2017
che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 maggio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/778 (1). |
|
(2) |
Il 20 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/993 (2) che ha modificato la decisione (PESC) 2015/778 prorogando il mandato dell'operazione fino al 27 luglio 2017 e aggiungendo al mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA due compiti di sostegno, vale a dire lo sviluppo delle capacità e la formazione della guardia costiera e della marina libiche, da un lato, e il contributo alla condivisione delle informazioni e all'attuazione dell'embargo dell'ONU sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche, dall'altro. |
|
(3) |
Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2314 (3) che ha rafforzato le autorizzazioni concesse all'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA al fine di scambiare informazioni con i partner pertinenti. |
|
(4) |
Il 3 febbraio 2017, nella dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale, è stato affermato che in particolare sarà data priorità alla formazione, all'equipaggiamento e al supporto per la guardia costiera nazionale libica e altre pertinenti agenzie come pure a ulteriori sforzi intesi a smantellare il modello di attività dei trafficanti attraverso un'azione operativa rafforzata, nell'ambito di un approccio integrato che coinvolga la Libia, altri paesi situati lungo la rotta nonché i pertinenti partner internazionali, gli Stati membri impegnati, le missioni e le operazioni PSDC, Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex). |
|
(5) |
Il 6 febbraio 2017, nelle sue conclusioni sulla Libia, il Consiglio ha dichiarato che l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA continuerà a incentrare le sue azioni sullo smantellamento del modello di attività delle reti del traffico e della tratta di esseri umani; proseguirà inoltre l'attuazione dei suoi due compiti di sostegno. |
|
(6) |
Il contributo dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA allo scambio di informazioni può anche contribuire all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU («UNSCR») 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017). |
|
(7) |
Il 12 giugno 2017, tramite l'UNSCR 2357 (2017), il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha rinnovato le autorizzazioni concesse con l'UNSCR 2292 (2016), che riguarda la rigorosa attuazione dell'embargo sulle armi in alto mare al largo delle coste libiche. |
|
(8) |
Il 23 giugno 2017, nelle sue conclusioni il Consiglio europeo ha sottolineato in particolare che lo smantellamento del modello di attività della tratta e del traffico di esseri umani rimane un obiettivo fondamentale e che la formazione e l'equipaggiamento della guardia costiera libica costituiscono componenti essenziali dell'approccio dell'UE a tale riguardo. |
|
(9) |
Il 4 luglio 2017, sulla base della revisione strategica dell'operazione, il comitato politico e di sicurezza ha concordato di prorogare il mandato dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA fino al 31 dicembre 2018. |
|
(10) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/778. |
|
(11) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2015/778 è così modificata:
|
1) |
all'articolo 2, paragrafo 4, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Può trasmettere tali dati, nonché i dati relativi alle imbarcazioni e alle attrezzature utilizzate da dette persone, e le pertinenti informazioni acquisite nel corso dell'esecuzione di tale compito principale, alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri e agli organismi competenti dell'Unione.»; |
|
2) |
all'articolo 2 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «4 bis. Ai fini del compito di sostegno di cui al paragrafo 1, deve essere istituito un meccanismo di controllo in stretto coordinamento con altre pertinenti parti interessate.»; |
|
3) |
all'articolo 2 ter è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Inoltre, nella zona di operazione, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA svolge attività di sorveglianza e raccoglie informazioni sul traffico illecito, comprese informazioni sul petrolio greggio e altre esportazioni illecite contrarie alle UNSCR 2146 (2014) e UNSCR 2362 (2017), contribuendo in tal modo alla conoscenza situazionale e alla sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale. Le informazioni raccolte in tale contesto possono essere fornite alle autorità libiche legittime e alle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri nonché agli organismi competenti dell'Unione europea.»; |
|
4) |
all'articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Per il periodo dal 28 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 l'importo di riferimento per i costi comuni dell'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA è pari a 6 000 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari allo 0 % sia per gli impegni che per i pagamenti.»; |
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5) |
all'articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA termina il 31 dicembre 2018.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) Decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31).
(2) Decisione (PESC) 2016/993 del Consiglio, del 20 giugno 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 162 del 21.6.2016, pag. 18).
(3) Decisione (PESC) 2016/2314 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che modifica la decisione (PESC) 2015/778 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 62).
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/63 |
DECISIONE (PESC) 2017/1386 DEL CONSIGLIO
del 25 luglio 2017
che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. |
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(2) |
Il 13 marzo 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/445 (2), con cui ha prorogato tali misure per un ulteriore periodo di sei mesi. |
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(3) |
Il Consiglio ha riesaminato una singola designazione stabilita nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere modificata. |
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(4) |
È opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Decisione (PESC) 2017/445 del Consiglio, del 13 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 88).
ALLEGATO
Nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, nell'elenco «Persone», la voce n. 92 è sostituita dalla seguente:
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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«92. |
Arkady Romanovich ROTENBERG, Arkadii Romanovich ROTENBERG (Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ) |
Data di nascita: 15.12.1951 Luogo di nascita: Leningrado (San Pietroburgo). |
Arkady Rotenberg è un importante uomo d'affari russo che ha legami personali stretti con il presidente Putin. Dal marzo 2014 a Rotenberg, o alle sue società, sono stati aggiudicati appalti pubblici per un totale di oltre sette miliardi di dollari. Nel 2015 Rotenberg era in cima all'elenco annuale degli aggiudicatari di appalti pubblici in termini di valore essendogli stati aggiudicati appalti dal governo russo per un valore di 555 miliardi di rubli. Molti di questi appalti sono stati aggiudicati senza processi competitivi formali. Il 30 gennaio 2015 il primo ministro Dmitry Medvedev ha firmato un decreto che ha aggiudicato alla società Stroygazmontazh, di proprietà di Rotenberg, un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa. Attraverso tali appalti egli ha tratto vantaggio in termini finanziari dai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina orientale. È proprietario della società Stroygazmontazh, cui è stato aggiudicato un appalto pubblico per la costruzione del ponte di Kerch dalla Russia alla Repubblica autonoma di Crimea illegalmente annessa, consolidando in tal modo la sua integrazione nella Federazione russa, il che compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. Analogamente, nel gennaio 2017 a Stroygazmontazh è stato aggiudicato un appalto pubblico, per un valore di 17 miliardi di rubli, per la costruzione di una linea ferroviaria sul ponte di Kerch che a sua volta compromette ulteriormente l'integrità territoriale dell'Ucraina. È presidente del consiglio di amministrazione della casa editrice Prosvescheniye, che ha in particolare realizzato il progetto “Ai bambini della Russia: recapito — Crimea”, una campagna di pubbliche relazioni destinata a convincere i bambini della Crimea di essere ormai cittadini russi che vivono in Russia, fornendo così sostegno alla politica di integrazione della Crimea in Russia condotta dal governo russo. |
30.7.2014» |
|
26.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/65 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1387 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2017
che autorizza l'immissione sul mercato di un preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2017) 4975]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 13 giugno 2012 la società DSM Food Specialties ha presentato alle autorità competenti della Francia una richiesta di immissione sul mercato dell'Unione di un preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 258/97. La popolazione bersaglio è la popolazione adulta in generale. |
|
(2) |
Il 31 luglio 2014 l'autorità francese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger soddisfa i criteri per i nuovi ingredienti alimentari stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
|
(3) |
L'11 novembre 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. |
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(4) |
Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. |
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(5) |
Il 25 novembre 2015 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), chiedendole di effettuare un'ulteriore valutazione del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97. |
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(6) |
Il 13 dicembre 2016 l'EFSA, nel suo parere sulla sicurezza della proliloligopeptidasi quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97, ha concluso che il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger è sicuro per l'uso e i livelli d'uso proposti (2). |
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(7) |
Il suddetto parere costituisce una base sufficiente per stabilire che il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger, per l'uso e i livelli d'uso proposti, soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97. |
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(8) |
Il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3), dato che il ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger è utilizzato come coadiuvante tecnologico e il materiale derivato dal microrganismo geneticamente modificato non è presente nel nuovo prodotto alimentare. |
|
(9) |
La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger dovrebbe essere autorizzato fatte salve le disposizioni di detta direttiva. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta salva la direttiva 2002/46/CE, il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger come specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari destinati alla popolazione adulta in generale, ad una dose massima stabilita nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La designazione da utilizzare nell'etichettatura dei prodotti alimentari per il preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger autorizzato dalla presente decisione è «proliloligopeptidasi».
Articolo 3
DSM Nutritional Products Ltd., Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Svizzera, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.
(2) EFSA Journal 2017; 15(2): 4681.
(3) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(4) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
ALLEGATO I
Specifiche del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger
Specifiche dell'enzima
|
Nome sistematico |
Proliloligopeptidasi |
|
Sinonimi |
Prolilendopeptidasi, prolin-endopeptidasi, prolil-endo-peptidasi |
|
Peso molecolare |
66 kDa |
|
Numero della Commissione per gli enzimi |
EC 3.4.21.26 |
|
Numero CAS |
72162-84-6 |
|
Fonte |
Ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger (GEP-44) |
Descrizione: La proliloligopeptidasi è disponibile sotto forma di preparato enzimatico contenente circa 30 % di maltodestrina.
Specifiche del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi
|
Parametro |
Limiti di specifiche |
|
Attività |
|
|
Aspetto |
Microgranulato |
|
Colore |
Da biancastro ad arancione giallognolo. Il colore può variare da una partita all'altra |
|
Sostanza secca |
> 94 % |
|
Glutine |
< 20 ppm |
|
Metalli pesanti |
|
|
Totale metalli pesanti (come piombo) |
≤ 10 mg/kg |
|
Piombo |
≤ 1,0 mg/kg |
|
Arsenico |
≤ 1,0 mg/kg |
|
Cadmio |
≤ 0,5 mg/kg |
|
Mercurio |
≤ 0,1 mg/kg |
|
Specifiche microbiologiche |
|
|
Conteggio della carica aerobica totale su piastra |
≤ 103 CFU/g |
|
Totale lieviti e muffe |
≤ 102 CFU/g |
|
Anaerobi solfito-riduttori |
≤ 30 CFU/g |
|
Enterobacteriaceae |
< 10 CFU/g |
|
Salmonella |
Assente in 25 g |
|
Escherichia coli |
Assente in 25 g |
|
Staphylococcus aureus |
Assente in 10 g |
|
Pseudomonas aeruginosa |
Assente in 10 g |
|
Listeria monocytogenes |
Assente in 25 g |
|
Attività antimicrobica |
Assente |
|
Micotossine |
Al di sotto dei limiti di rilevazione: aflatossina B1, B2, G2, G1 (< 0,25 μg/kg), aflatossine totali (< 2,0 μg/kg), ocratossina A (< 0,20 μg/kg), tossina T-2 (< 5 μg/kg), zearalenone (< 2,5 μg/kg), fumonisina B1 e B2 (< 2,5 μg/kg) |
(1) PPI — Protease Picomole International
(2) PPU — unità di prolilpeptidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units)
ALLEGATO II
Usi autorizzati del preparato enzimatico di proliloligopeptidasi prodotto con un ceppo geneticamente modificato dell'Aspergillus niger
|
Categoria alimentare |
Dose massima |
|
Integratori alimentari secondo la definizione della direttiva 2002/46/CE |
120 PPU (1)/giorno (2,7 g di preparato enzimatico/giorno) (2 × 106 PPI (2)/giorno) per la popolazione adulta in generale |
(1) PPU — unità di prolilpeptidasi o di prolin-proteasi (Prolyl Peptidase Units o Proline Protease Units)
(2) PPI — Protease Picomole International