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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1352 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'obbligo di sbarco di tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche delle catture di alcune specie soggette a taglie minime («obbligo di sbarco»). L'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica alle attività di pesca effettuate nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione in acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (2) stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) (3), cui l'Unione ha aderito nel 1978. Alcune di dette misure stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare le catture e le catture accessorie di talune specie a cui si dovrebbe applicare l'obbligo di sbarco. |
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(3) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di recepire gli obblighi internazionali nel diritto dell'Unione, comprese, in particolare, le deroghe all'obbligo di sbarco. |
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(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (4) prevede deroghe all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1o gennaio 2015 per quanto riguarda le catture e le catture accessorie di capelin che devono essere rigettate a norma delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. |
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(5) |
Al più tardi a partire dal 1o gennaio 2017, l'obbligo di sbarco si applicherà alle altre specie che definiscono le attività di pesca, comprese quelle catturate nella zona di regolamentazione della NAFO. |
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(6) |
A norma dell'articolo 5 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, alcuni stock catturati nella zona di regolamentazione della NAFO sono soggetti a limiti di cattura, a eccezione del gamberello boreale nella divisione NAFO 3M ove la gestione è effettuata con l'assegnazione dello sforzo di pesca. |
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(7) |
L'articolo 6 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce limiti di detenzione a bordo di catture accessorie per gli stock soggetti a limiti di cattura o di sforzo quando tali stock sono prelevati come catture accessorie in altre attività di pesca. L'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, attuato dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, stabilisce che se è in vigore un divieto di pesca, le specie classificate come catture accessorie detenute a bordo non possono superare 1 250 kg o il 5 %, se questo valore è superiore. |
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(8) |
Inoltre, l'articolo 14 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, attuato dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1386/2007, stabilisce che nessuna nave conserva a bordo pesci di taglia inferiore alla taglia minima applicabile e che tali pesci sono immediatamente rigettati in mare. |
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(9) |
L'allegato I.A delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce una tabella recante i contingenti annuali per tutti gli stock della NAFO soggetti a limiti di cattura. |
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(10) |
Il combinato disposto degli articoli 5, 6 e 14 delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO stabilisce l'obbligo di rigetto in mare delle catture che superano i limiti di catture o di catture accessorie stabiliti. Per quanto riguarda le navi dell'Unione operanti nella zona di regolamentazione NAFO, sono interessate le seguenti attività di pesca della NAFO: merluzzo bianco (nelle divisioni 2J3KL, 3M, 3NO), passera lingua di cane (nelle divisioni 3L e 3NO), passera canadese (nelle divisioni 3M e 3LNO), totano (nelle sottozone 3 e 4), limanda (nelle divisioni 3LNO), ippoglosso nero (nelle divisioni 3LMNO), razze (nelle divisioni 3LNO), scorfano (nelle divisioni 3LN, 3M, 3O e nella sottozona 2, divisioni 1F e 3K), musdea americana (nelle divisioni 3NO) e gamberello boreale (nelle divisioni 3LNO). È necessario chiarire quali sono le situazioni in cui non si dovrebbe applicare l'obbligo di sbarco, al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali da parte dell'Unione e la certezza del diritto per i pescatori. |
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(11) |
È opportuno rettificare la designazione della zona NAFO in cui è prevista l'applicazione delle misure stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/98, sostituendo il termine «zona della convenzione NAFO» con «zona di regolamentazione NAFO» in tale regolamento. |
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(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/98. |
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(13) |
In considerazione dei termini previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:
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1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
Il capo III del regolamento (UE) 2015/98 è sostituito dal seguente: «CAPO III ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO Articolo 6 Calcolo dei limiti per le catture accessorie 1. I limiti delle catture accessorie di cui al presente regolamento si applicano agli stock (combinazione di specie e divisione) elencati nell'allegato I.A delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO. 2. Per ciascuno stock, il calcolo della percentuale di catture accessorie di cui al presente regolamento si basa sul rapporto tra le catture di tale stock detenute a bordo e il totale delle catture di tutti gli stock detenute a bordo. 3. I limiti e le percentuali di cui al presente regolamento si riferiscono al peso delle catture detenute a bordo al momento dell'ispezione e sono calcolati per divisione sulla base dei dati riportati nel giornale di pesca. A titolo di deroga, il calcolo del livello di catture accessorie di pesci demersali non include le catture di gamberello boreale nel totale delle catture a bordo. Articolo 6 bis Deroghe generali per la zona di regolamentazione NAFO 1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pesci catturati nella zona di regolamentazione NAFO al di là dei limiti stabiliti da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione non sono conservati a bordo. 2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, che vieta di conservare a bordo catture accessorie al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, di specie per le quali il limite di cattura è fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione. 3. L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1386/2007, che impone di rigettare immediatamente in mare qualsiasi pesce di dimensioni inferiori alle taglie minime di cui all'allegato III di detto regolamento, si applica in deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Articolo 6 ter Merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 3NO In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nelle divisioni NAFO 3NO al di sopra di 1 000 kg o del 4 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo. Articolo 6 quater Passera canadese nelle divisioni NAFO 3LNO In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di passera canadese effettuate nelle divisioni NAFO 3LNO nella pesca diretta di limanda al di sopra del 15 % non sono conservate a bordo. Articolo 6 quinquies Limanda nelle divisioni NAFO 3LNO 1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007, a condizione che il limite di cattura sia fissato a 0 da un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, le catture accessorie di limanda effettuate nelle divisioni NAFO 3LNO al di sopra di 2 500 kg o del 10 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo. 2. Una volta raggiunto il limite di cattura per la limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, le catture accessorie di limanda al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo. Articolo 6 sexies Scorfano nella divisione NAFO 3M Sebbene la pesca diretta dello scorfano nella divisione NAFO 3M sia temporaneamente chiusa in quanto è stato raggiunto il 50 % del limite di cattura annuale, le catture accessorie di scorfano effettuate nella divisione NAFO 3M al di sopra di 1 250 kg o del 5 %, se questo valore è superiore, non sono conservate a bordo.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).
(4) Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1353 DELLA COMMISSIONE
del 19 maggio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi che possono figurare sull'etichettatura dei vini
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 100, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea. |
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(2) |
In vista dell'adesione all'Unione europea il 1o luglio 2013, la Croazia ha chiesto che il suo elenco nazionale di varietà di uve da vino riconosciute fosse inserito nell'elenco di varietà di uve da vino che contengono un'indicazione geografica e che possono figurare sull'etichettatura dei vini, che figurava nell'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione (2) e che figura attualmente nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (3). Conformemente al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la Commissione ha informato la Croazia che l'elenco nazionale di varietà non doveva essere approvato a livello dell'Unione e che ogni Stato membro decide in merito al proprio elenco. La Commissione ha inoltre comunicato alla Croazia che, conformemente alla prassi seguita in occasione di precedenti adesioni e segnatamente con il regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione (5), che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, i nomi di varietà di uve da vino della Croazia sarebbero stati inseriti nell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 dopo l'adesione. Sulla base di tali informazioni, la Croazia ha ritirato tale richiesta dalla sua posizione di negoziato. |
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(3) |
L'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 753/2013 della Commissione (6) al fine di includere, in particolare, i nomi delle varietà di uve da vino tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione dei vini prodotti sul territorio croato che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta nell'Unione, in modo che possano continuare a figurare sull'etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Considerata la delicatezza della questione per la Slovenia, il nome della varietà di uve da vino «Teran», omonimo della denominazione di origine protetta slovena «Teran» (PDO-SI-A1581), non è stato incluso nel citato regolamento in attesa di una posizione negoziata tra la Croazia e la Slovenia. |
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(4) |
La Croazia ha limitato ai vini recanti la denominazione di origine protetta «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652) la sua richiesta di utilizzare il nome della varietà di uve da vino «Teran». Nonostante la limitazione territoriale dell'autorizzazione richiesta e gli sforzi profusi dalla Commissione, non è stato possibile giungere a una soluzione di compromesso tra la Croazia e la Slovenia. |
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(5) |
In assenza di una soluzione negoziata, nonostante i tentativi della Commissione di conciliare le posizioni della Croazia e della Slovenia, e previa verifica delle informazioni di cui dispone la Commissione in merito alle pratiche di etichettatura esistenti per quanto riguarda la varietà di uve da vino «Teran», è opportuno inserire il nome di tale varietà nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 in relazione alla denominazione d'origine protetta «Hrvatska Istra». |
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(6) |
Tuttavia, tenuto conto delle riserve espresse dalla Slovenia in ragione dell'asserito rischio di indurre in errore i consumatori e al fine di trovare una soluzione che possa soddisfare tutti i produttori interessati e ottenere il sostegno degli Stati membri interessati, la Commissione ritiene opportuno precisare le condizioni alle quali il nome della varietà «Teran» può figurare sull'etichettatura dei prodotti recanti la denominazione d'origine citata, tenendo conto al riguardo delle condizioni che la Croazia stessa prevede di imporre ai suoi produttori. |
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(7) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009. |
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(8) |
L'inclusione della Croazia nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda l'uso del nome della varietà di uve da vino «Teran» dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data dell'adesione di tale paese all'Unione, avvenuta il 1o luglio 2013, dal momento che la domanda della Croazia è stata presentata prima di tale data, che l'uso tradizionale del nome «Teran» come varietà di uve da vino per la commercializzazione dei vini prodotti sul territorio croato era la prassi vigente al momento dell'adesione e che l'adozione del presente regolamento è stata posticipata unicamente in attesa di una soluzione negoziata. Per le stesse ragioni, è opportuno prevedere una disposizione transitoria per i vini prodotti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato XV, parte A, del regolamento (CE) n. 607/2009 è inserita la seguente riga 55:
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«55 |
Teran (SI) |
Teran |
Croazia (3) |
Articolo 2
I vini recanti la denominazione di origine protetta «Hrvatska Istra» (PDO-HR-A1652) prodotti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento conformemente alla legislazione applicabile possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, anche se non rispettano le condizioni di etichettatura di cui alla riga 55 della parte A dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009, aggiunta dall'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).
(4) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 753/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 21).
(3) Esclusivamente per la DOP “Hrvatska Istra” (PDO-HR-A1652), a condizione che “Hrvatska Istra” e “Teran” appaiano nello stesso campo visivo e che il nome “Teran” sia riportato con un carattere di dimensioni inferiori a quelle utilizzate per “Hrvatska Istra”.»
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1354 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2017
che specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 10, e l'articolo 45, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE prevede che in presenza di restrizioni applicabili alla messa in servizio o di requisiti in materia di autorizzazione per l'uso, le informazioni disponibili sull'imballaggio consentano di individuare gli Stati membri o la zona geografica all'interno di uno Stato membro in cui esistono detti restrizioni o requisiti e che tali informazioni debbano essere completate nelle istruzioni accluse all'apparecchiatura radio. |
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(2) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, la Commissione può adottare atti di esecuzione che specificano le modalità di presentazione delle informazioni di cui al medesimo articolo. |
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(3) |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la vigilanza del mercato nel settore delle telecomunicazioni istituito a norma dell'articolo 45 della direttiva 2014/53/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento specifica le modalità di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE e si applica soltanto alle apparecchiature radio soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso in almeno uno Stato membro.
Articolo 2
1. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto dall'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, l'imballaggio di tali apparecchiature indica in modo visibile e leggibile:
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a) |
un pittogramma, come stabilito all'allegato I; o |
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b) |
la dicitura «Restrizioni o Requisiti in» in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato, seguita dalla abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito nell'allegato II, qualora vi siano tali restrizioni o requisiti. |
2. Se le apparecchiature radio sono soggette a restrizioni applicabili alla messa in servizio o a requisiti in materia di autorizzazione per l'uso come disposto all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE, le istruzioni che accompagnano tali apparecchiature indicano, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali stabilita dallo Stato membro interessato, l'elenco degli Stati membri e delle aree geografiche all'interno degli Stati membri in cui esistono tali restrizioni o requisiti, nonché i tipi di restrizioni o requisiti applicabili in ogni Stato membro e in ogni zona geografica all'interno di uno Stato membro.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 9 agosto 2018.
Le apparecchiature radio immesse sul mercato dopo l'8 agosto 2017 e conformi al presente regolamento sono considerate conformi all'articolo 10, paragrafo 10, della direttiva 2014/53/UE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO I
Pittogramma
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1. |
Il pittogramma figura sotto forma di tabella. |
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2. |
Il pittogramma include il segno seguente:
|
|
3. |
Il pittogramma menziona inoltre, sotto o accanto al segno di cui al paragrafo 2, le abbreviazioni degli Stati membri, come stabilito all'allegato II, in cui esistono restrizioni applicabili alla messa in servizio o requisiti in materia di autorizzazione per l'uso. |
|
4. |
Il pittogramma e il suo contenuto possono variare (ad esempio possono essere di colori diversi, con forma vuota o piena, con linee di differente spessore) purché rimangano visibili e leggibili. |
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5. |
Esempi di pittogramma:
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ALLEGATO II
Abbreviazioni
Le abbreviazioni degli Stati membri sono le seguenti:
Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica ceca (CZ), Danimarca (D), Germania (DE,) Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE) e Regno Unito (UK).
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1355 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2017
recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per l'undicesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (2), in particolare l'articolo 32,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione (3) ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere. |
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(2) |
Sulla base delle offerte ricevute per l'undicesima gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la nona gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 18 luglio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GU L 321 del 29.11.2016, pag. 45).
DECISIONI
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/12 |
DECISIONE (PESC) 2017/1356 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 18 luglio 2017
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2017/321 (ATALANTA/2/2017)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»). |
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(2) |
Il 21 febbraio 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/321 (2) con la quale il contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS è stato nominato comandante della forza dell'UE. |
|
(3) |
Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Fabio GREGORI nuovo comandante della forza dell'UE quale successore del contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS a decorrere dal 27 luglio 2017. |
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(4) |
Il 27 giugno 2017 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione. |
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(5) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2017/321. |
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(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio Fabio GREGORI è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 27 luglio 2017.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2017/321 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 27 luglio 2017.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.
(2) Decisione (PESC) 2017/321 del comitato politico e di sicurezza, del 21 febbraio 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017) (GU L 47 del 24.2.2017, pag. 11).
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/14 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1357 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2017
sulla pubblicazione, con una limitazione, sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, relativa a requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2017) 3168]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Quando una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguarda uno o più elementi degli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), si presume che l'apparecchio elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione e fabbricato in base a tale norma soddisfi i relativi obiettivi di sicurezza. |
|
(2) |
Germania e Norvegia hanno sollevato, rispettivamente nel giugno 2014 e nel luglio 2014, un'obiezione formale nei confronti della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari», modificata da ultimo dalla A13:2010. |
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(3) |
Secondo l'obiezione formale della Germania e della Norvegia, la sezione 11 «Riscaldamento» della norma contempla disposizioni insufficienti riguardo ai limiti di temperatura delle superfici accessibili non funzionali. In particolare, la norma consente varie deroghe ai limiti di temperatura che consentono al fabbricante di raddoppiare o di non applicare i valori limite della temperatura a seconda della dimensione, della forma o della parte interessata della superficie dell'apparecchio e che impongono, al massimo, un avviso o un'etichetta di avvertimento. In proposito la sezione 7.1 della norma si limita a imporre un'avvertenza da applicare sulla superficie con la temperatura più alta tra le parti che superano i valori limite. I colori dell'etichetta di avvertimento possono essere diversi da quelli internazionali, il che può confondere gli utilizzatori. Inoltre, a causa dell'ambiguità delle prescrizioni di cui alla norma, essa può essere interpretata nel senso che consente di omettere la misurazione degli aumenti di temperatura in alcune parti di un determinato prodotto, comportamento che può portare al mancato rispetto o al raddoppio dei valori limite della temperatura applicabili secondo la norma per quanto riguarda l'intero prodotto. Di conseguenza il rischio di ustioni per le persone e gli animali domestici permane e la norma in quanto tale non conferisce presunzione di conformità a quanto disposto dalla direttiva 2014/35/CE. |
|
(4) |
Esaminata la norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, nel gruppo di lavoro della direttiva «Bassa tensione», che è un gruppo di esperti del settore con rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate, la Commissione e la maggior parte degli esperti degli Stati membri hanno accolto gli argomenti presentati da Germania e Norvegia. Si è perciò giunti alla conclusione che la norma non soddisfi gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di tale allegato. |
|
(5) |
Considerati gli aspetti di sicurezza che devono essere migliorati e in attesa di una appropriata revisione della norma, il riferimento della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente ad un'adeguata limitazione, in conseguenza della quale il richiamo alle parti specifiche della norma oggetto della restrizione non conferisce la presunzione di conformità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari», modificata da ultimo dalla A13:2010, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea con le limitazioni elencate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2017
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
ALLEGATO
Pubblicazione ai sensi della direttiva 2014/35/UE di titoli e riferimenti di una norma armonizzata europea
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Organismo europeo di normalizzazione |
Riferimento e titolo della norma armonizzata |
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Cenelec (1) |
EN 60335-2-9: 2003 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — Parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari, modificata da:
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||||||||
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Limitazione: L'applicazione delle seguenti parti della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, non conferisce una presunzione di conformità agli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di detto allegato:
|
|||||||||
(1) Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, Belgio. Tel. + 32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu).
|
21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1358 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2017
relativa all'identificazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli appalti pubblici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,
previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC e degli esperti del settore,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La normazione svolge un importante ruolo di sostegno alla strategia Europa 2020, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva». Diverse iniziative faro della strategia Europa 2020 hanno sottolineato l'importanza della normazione volontaria nei mercati dei prodotti o dei servizi al fine di garantire la compatibilità e l'interoperabilità tra prodotti e servizi, promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'innovazione. |
|
(2) |
La presenza di norme è essenziale per la competitività europea e costituisce un elemento cruciale per l'innovazione e il progresso. La Commissione ne ha sottolineato la pertinenza nel contesto delle recenti iniziative per il completamento del mercato unico (2) e del mercato unico digitale (3) in cui il ruolo della normazione e dell'interoperabilità nell'ambito della creazione di un'economia digitale europea è rafforzato tramite l'adozione della comunicazione sulle priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (4), la quale definisce un approccio strategico e politico globale alla normazione per le tecnologie TIC prioritarie che sono fondamentali per il completamento del mercato unico digitale. |
|
(3) |
Nella società digitale i prodotti della normazione diventano indispensabili per garantire l'interoperabilità delle reti e dei sistemi. La comunicazione della Commissione «Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020» (5) riconosce la specificità della normazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), in cui soluzioni, applicazioni e servizi sono spesso sviluppati da forum e consorzi di TIC internazionali che si sono imposti come organismi leader nell'elaborazione delle norme TIC. |
|
(4) |
Il regolamento (UE) n. 1025/2012 intende modernizzare e migliorare il quadro della normazione europea. Esso stabilisce un sistema mediante il quale la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate elaborate da organizzazioni diverse dalle organizzazioni di normazione europee, internazionali o nazionali. La possibilità di utilizzare l'intera gamma delle specifiche tecniche delle TIC nell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione consentirà di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni, contribuirà a evitare la dipendenza delle pubbliche amministrazioni da un unico fornitore, che si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del contratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie, e incoraggerà la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili. |
|
(5) |
Per essere ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici, le specifiche tecniche delle TIC devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura, imparzialità e consenso riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione. |
|
(6) |
La decisione di identificare le specifiche delle TIC va adottata previa consultazione della piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC, istituita dalla decisione 2011/C 349/04 della Commissione (6), integrata da altre forme di consultazione di esperti del settore. |
|
(7) |
La piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato e ha espresso un parere positivo sull'identificazione delle seguenti specifiche tecniche ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici: «Simple Knowledge Organization System» (di seguito «SKOS») e «Resource Description Framework» 1.0 e 1.1 (di seguito «RDF 1.0 & 1.1»), elaborate dal World Wide Web Consortium (W3C); «Service Metadata Publisher 1.0» (di seguito «SMP 1.0»), elaborata dall'Organizzazione per la promozione delle norme sulle informazioni strutturate (OASIS); «MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2», RFC 4130 (di seguito «AS2») e «the Internationalized Resource Identifiers» RFC 3987 (di seguito «IRIs»), elaborate dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e le specifiche tecniche «Data Foundation & Terminology Model», «PID Information Types API», «Data Type Registries Model» e «Practical Policies Recommendations», elaborate dalla Research Data Alliance (RDA). La valutazione e il parere della piattaforma sono stati successivamente sottoposti per consultazione a esperti del settore che hanno confermato il parere positivo sulla loro identificazione. |
|
(8) |
La specifica tecnica «SKOS», elaborata dal W3C, mette i sistemi non formali di organizzazione della conoscenza a disposizione del pubblico online in forma strutturata, al fine di organizzare e rendere accessibile il know-how sul significato e sulla coesione dei termini sottostanti. Il modello di dati di «SKOS» fornisce un percorso standard a basso costo per far migrare i sistemi di organizzazione della conoscenza esistenti verso il web semantico. «SKOS» fornisce anche un linguaggio semplice e intuitivo per sviluppare e condividere nuovi sistemi di organizzazione della conoscenza e può essere utilizzato in modo autonomo o insieme a linguaggi formali per la rappresentazione della conoscenza, come OWL (Web Ontology Language). |
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(9) |
La specifica tecnica «RDF 1.0», anch'essa elaborata dal W3C, è un modello standard per lo scambio di dati sul web. Presenta caratteristiche che facilitano la fusione dei dati anche se gli schemi sottostanti differiscono e supporta specificamente l'evoluzione di schemi nel tempo senza richiedere la modifica di tutti i data consumer (consumatori di dati). «RDF 1.1», un'evoluzione retrocompatibile di «RDF 1.0», utilizza identificatori internazionalizzati, perfeziona l'uso di tipi di dati e di tag di linguaggio sui letterali e presenta una serie di nuovi formati di serializzazione. |
|
(10) |
La specifica tecnica «SMP 1.0», elaborata da OASIS, definisce un protocollo per la pubblicazione di metadati di servizio all'interno di una rete «a quattro angoli» (4-corner network), in cui le entità scambiano documenti aziendali attraverso servizi di gateway intermedi (talvolta denominati «punti di accesso»). Per riuscire a inviare un documento aziendale in una rete «a quattro angoli», un'entità deve essere in grado di scoprire i metadati critici relativi al destinatario (endpoint) del documento in questione, come i tipi di documenti che l'endpoint è in grado di ricevere e i metodi di trasporto supportati. Il destinatario mette a disposizione questi metadati alle altre entità nella rete attraverso un servizio di Service Metadata Publisher. La specifica descrive gli scambi di richiesta/risposta tra un Service Metadata Publisher e un client che intende scoprire le informazioni relative all'endpoint. |
|
(11) |
La specifica tecnica «AS2», elaborata dall'IETF, è uno dei metodi più diffusi per trasmettere in modo sicuro e affidabile dati aziendali strutturati su Internet. Essa richiede essenzialmente due computer (client e server) collegati punto a punto tramite il web. AS2 crea una sorta di «busta» per i dati aziendali strutturati, che permette di inviarli in modo sicuro — mediante certificati digitali e tecniche di crittografia — via Internet. AS2 è utilizzata in diversi Stati membri dalla pubblica amministrazione e da organizzazioni del settore pubblico e privato, sia per casi d'uso specifici che per l'implementazione di infrastrutture generali per il trasferimento sicuro di messaggi e documenti aziendali. |
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(12) |
La specifica tecnica «IRIs», elaborata dall'IETF, è un elemento di protocollo che amplia lo schema URI (Uniform Resource Identifier), basato sul set di caratteri ASCII, supportando un set molto più ampio di caratteri che sono utilizzati negli alfabeti a base latina dell'UE contenenti lettere che non fanno parte del set ASCII o che utilizzano un'altra grafia (greco, bulgaro). |
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(13) |
La Research Data Alliance (RDA) è un'organizzazione internazionale che si concentra sullo sviluppo di infrastrutture, attività comunitarie e raccomandazioni intese a ridurre gli ostacoli alla condivisione e allo scambio di dati, nonché sull'accelerazione dell'innovazione basata sui dati a livello mondiale. Sono state identificate quattro specifiche tecniche elaborate dall'RDA: «RDA Data Foundation & Terminology Model» è un modello centrale, un vocabolario di base e uno strumento di ricerca di terminologia fondamentale inteso a garantire che i ricercatori utilizzino una terminologia comune nel fare riferimento ai dati; «RDA PID Information Types API — Persistent Identifier Type Registry» è un modello concettuale che permette di strutturare informazioni tipizzate per meglio identificare i PID e che offre un'interfaccia comune per l'accesso a tali informazioni; «RDA Data Type Registries Model» è un modello e un registro di tipi di dati («MIME-types» per dati) che aiuta gli strumenti a interpretare, visualizzare e trattare i dati; infine «RDA Practical Policies recommendations» è un insieme di regole (policy) automatizzate intese a rafforzare la fiducia e l'interoperabilità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le specifiche tecniche elencate nell'allegato sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Comunicazione della Commissione «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» [COM(2015) 550 final del 28 ottobre 2015].
(3) Comunicazione sulla strategia per il mercato unico digitale in Europa [COM(2015) 192 final del 6 maggio 2015] e comunicazione sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale [COM(2017) 228 final del 10 maggio 2017].
(4) COM(2016) 176 final del 19 aprile 2016.
(5) COM (2011) 311 def. del 1o giugno 2011.
(6) Decisione 2011/C 349/04 della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (GU C 349 del 30.11.2011, pag. 4).
ALLEGATO
World Wide Web Consortium (W3C) (1)
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N. |
Titolo della specifica tecnica delle TIC |
|
1 |
Simple Knowledge Organisation System (SKOS) |
|
2 |
Resource Description Framework 1.0 and 1.1 (RDF 1.0 & 1.1) |
OASIS (Advancing open standards for the information society) (2)
|
N. |
Titolo della specifica tecnica delle TIC |
|
1 |
Service Metadata Publisher 1.0 (SMP 1.0) |
Internet Engineering Task Force (IETF) (3)
|
N. |
Titolo della specifica tecnica delle TIC |
|
1 |
MIME-Based Secure Peer-to-Peer Business Data Interchange Using HTTP, Applicability Statement 2, RFC 4130 (AS2) |
|
2 |
Internationalized Resource Identifiers, RFC 3987 (IRIs) |
Research Data Alliance (RDA) (4)
|
N. |
Titolo della specifica tecnica delle TIC |
|
1 |
TS1 Data Foundation & Terminology Model |
|
2 |
TS2 PID Information Types API- Persistent Identifier Type Registry |
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3 |
TS3 Data Type Registries Model |
|
4 |
TS4 Practical Policies recommendations |
(1) http://www.w3.org/
(2) http://www.oasis-open.org/
(3) http://www.ietf.org/
(4) https://rd-alliance.org/
|
21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/20 |
DECISIONE (UE) 2017/1359 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2017
che modifica la decisione (UE) 2016/948 sull'attuazione di un programma di acquisto per il settore societario (BCE/2017/13)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) (1), ha istituito un programma di acquisto per il settore societario (corporate sector purchase programme, CSPP). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite [third covered bond purchase programme (CBPP3)], al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, il CSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi. |
|
(2) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
|
(3) |
Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli strumenti di debito emessi da enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP. |
|
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
1. Nell'articolo 2 della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), la lettera j) del punto 1 è sostituita dalla seguente:
|
«j) |
non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (i) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (ii) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario (*1), incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (*3). |
2. Nell'articolo 2 della decisione (UE) 2016/948 (BCE/2016/16), la lettera k) del punto 1 è soppressa.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/22 |
DECISIONE (UE) 2017/1360 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2017
che modifica la decisione BCE/2014/40 sull'attuazione del terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2017/14)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione BCE/2014/40 (1), ha avviato il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (third covered bond purchase programme, CBPP3). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi. |
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(2) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
|
(3) |
Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli emittenti di obbligazioni garantite che siano enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP. |
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(4) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/40 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nell'articolo 2 dell'Indirizzo BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 8:
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«8. |
L'emittente delle obbligazioni garantite non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (*2). |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione BCE/2014/40, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/24 |
DECISIONE (UE) 2017/1361 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2017
che modifica la decisione (UE) 2015/5 sull'attuazione del programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2017/15)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) (1), ha istituito un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (asset-backed securities purchase programme, ABSPP). Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, l'ABSPP rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi. |
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(2) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
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(3) |
Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) originati da enti di liquidazione per assicurare il loro trattamento uniforme nella politica monetaria dell'Eurosistema mediante l'APP. |
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(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Nell'articolo 2 della decisione (UE) 2015/5 (BCE/2014/45) è aggiunto il seguente punto 11:
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«11) |
L'ente che ha originato o istituito l'ABS non è un ente, di proprietà pubblica o privata: (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (*2). |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 21 luglio 2017.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).
ORIENTAMENTI
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/26 |
INDIRIZZO (UE) 2017/1362 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2017
che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2017/12)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. |
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(2) |
Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli «enti di liquidazione» nel contesto del quadro relativo alle controparti di politica monetaria dell'Eurosistema, per assicurare il loro trattamento uniforme nell'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. In particolare, il Consiglio direttivo ha ritenuto appropriato non consentire agli «enti di liquidazione», come definiti nel presente indirizzo, di accedere alle operazioni di poltica monetaria, poiché il loro scopo principale non è coerente con l'attività ordinaria degli enti creditizi, che partecipano regolarmente alle operazioni di politica monetaria. |
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(3) |
Per ragioni di trasparenza e chiarezza giuridica, la decisione del Consiglio direttivo del 22 marzo 2017 dovrebbe essere trasposta senza indugio in un atto giuridico vincolante a integrazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1). |
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(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 2 è inserito il punto 99 bis seguente:
(*1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)." (*2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)»;" |
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2) |
nell'articolo 55 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Un ente di liquidazione non è idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema a meno che non sia stato accettato come controparte idonea a partecipare alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema entro il 22 marzo 2017. In tal caso mantiene l'idoneità fino al 31 dicembre 2021, con accesso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema di cui al punto 31) dell'articolo 2 limitato al livello medio del suo ricorso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema nel corso dei 12 mesi precedenti al 22 marzo 2017, con la possibilità, se del caso, di computare e applicare congiuntamente tale limite a una serie di enti di liquidazione appartenenti allo stesso gruppo. Successivamente, tale ente di liquidazione non è più idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.»; |
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3) |
nell'articolo 158 è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3.bis. Con riferimento agli enti di liquidazione ritenuti non idonei ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 5, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un ente di liquidazione non idoneo.» |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 21 luglio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 19 giugno 2017.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).
Rettifiche
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21.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 190/28 |
Rettifica del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1o luglio 2014 )
Pagina 26, articolo 14:
anziché:
«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende
agricole connessi alla produzione agricola primaria 1.
Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I. 2.
L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. 3.
Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»
leggasi:
«Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria
1. Gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14 del presente articolo e al capo I.
2. L'investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.
3. Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:»
[…].