ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 189

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
20 luglio 2017


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 1/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1284]

1

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 2/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1285]

3

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 3/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1286]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1287]

7

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 5/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1288]

9

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 6/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1289]

10

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 7/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1290]

11

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 8/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1291]

12

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 9/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1292]

14

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 10/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1293]

15

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 11/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1294]

16

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 12/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1295]

17

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 13/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1296]

18

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 14/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1297]

19

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 15/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1298]

20

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 16/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1299]

22

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 17/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]

23

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 18/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1301]

25

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1302]

27

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1303]

28

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 21/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1304]

30

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 22/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1305]

32

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 23/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1306]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1307]

34

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1308]

36

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 26/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1309]

38

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2017/1310]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 28/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1311]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/1312]

46

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1313]

48

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 31/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1314]

50

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1315]

51

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1316]

53

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 34/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1317]

54

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 35/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1318]

55

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 36/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1319]

56

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 37/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1320]

57

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 38/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1321]

58

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 39/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1322]

59

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 40/2016, del 5 febbraio 2016, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1323]

60

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1284]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1358 della Commissione, del 4 agosto 2015, che modifica gli allegati XI, XII e XV della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica nonché le norme minime di biosicurezza loro applicabili (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 1358: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1358 della Commissione, del 4 agosto 2015 (GU L 209 del 6.8.2015, pag. 11).»

2.

Il testo dell'adattamento b) è sostituito dal seguente:

«b)

all'allegato XI, parte A, la parola “Norvegia” è aggiunta all'elenco degli Stati membri che ricorrono ai servizi del Pirbright Institute nel Regno Unito.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/1358 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 209 del 6.8.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1285]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1765 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva del Land tedesco Baden-Württemberg e della regione italiana Valle d'Aosta (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1784 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito quale regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 1784: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1784 della Commissione, del 2 ottobre 2015 (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 38).»

2.

Al punto 80 (Decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 D 1765: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1765 della Commissione, del 30 settembre 2015 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 44).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1765 e (UE) 2015/1784 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 44.

(2)   GU L 259 del 6.10.2015, pag. 38.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1286]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 93 (Decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

è aggiunto quanto segue:

«modificata da:

32015 D 0261: Decisione di esecuzione (UE) 2015/261 della Commissione, del 6 febbraio 2015 (GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1).»

2.

Il testo dell'adattamento è sostituito da quanto segue:

«All'articolo 2, lettera a) e lettera d), punto i), per gli Stati EFTA anziché “ 30 settembre 2014 ” leggasi “ 25 febbraio 2015 ”. All'articolo 2, lettera b) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 1o ottobre 2014 ” leggasi “ 26 febbraio 2015 ”. All'articolo 2, lettera b), lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 31 agosto 2010 ” leggasi “ 1o luglio 2011 ”. All'articolo 2, lettera c) e lettera d), punto ii), per gli Stati EFTA anziché “ 1o settembre 2010 ” leggasi “ 2 luglio 2011 ”.

All'articolo 4, lettere a) e b), per gli Stati EFTA anziché “ 31 agosto 2010 ” leggasi “ 1o luglio 2011 ”. All'articolo 4, lettera b), per gli Stati EFTA anziché “ 1o settembre 2010 ” leggasi “ 2 luglio 2011 ”.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/261 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 52 del 24.2.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

IT

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L 189/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1287]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/225 della Commissione, dell'11 febbraio 2015, che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1474 della Commissione, del 27 agosto 2015, relativo all'utilizzo di acqua calda riciclata per eliminare la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse (3).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 abroga il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(6)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:», è aggiunto il seguente sottotrattino:

«—

32015 D 0225: Decisione di esecuzione (UE) 2015/225 della Commissione, dell'11 febbraio 2015 (GU L 37 del 13.2.2015, pag. 15).»

2.

Dopo il punto 20 [regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione] della parte 6.1 è inserito il seguente punto:

«21.

32015 R 1474: Regolamento (UE) 2015/1474 della Commissione, del 27 agosto 2015, relativo all'utilizzo di acqua calda riciclata per eliminare la contaminazione microbiologica superficiale dalle carcasse (GU L 225 del 28.8.2015, pag. 7).»

3.

Nella parte 6.2, il testo del punto 54 [regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

« 32015 R 1375: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/225, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 e del regolamento (UE) 2015/1474 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 37 del 13.2.2015, pag. 15.

(2)   GU L 212 dell'11.8.2015, pag. 7.

(3)   GU L 225 del 28.8.2015, pag. 7.

(4)   GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 189/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1288]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1761 della Commissione, del 1o ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda le relazioni del laboratorio comunitario di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II di tale regolamento (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1zzh [Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1761: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1761 della Commissione, del 1o ottobre 2015 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 30).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1761 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 30.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1289]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1747 della Commissione, del 30 settembre 2015, che rettifica l'allegato del regolamento (UE) n. 26/2011 relativo all'autorizzazione della vitamina E quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2zk [Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1747: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1747 della Commissione, del 30 settembre 2015 (GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1747 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 7.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1290]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test per la diossina di oli, grassi e prodotti da essi derivati (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31 m [Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1905: Regolamento (UE) 2015/1905 della Commissione, del 22 ottobre 2015 (GU L 278 del 23.10.2015, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1905 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 278 del 23.10.2015, pag. 5.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1291]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 della Commissione, del 2 settembre 2015, relativo all'autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per talune categorie di pollame, di pesci ornamentali e di uccelli ornamentali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1489 della Commissione, del 3 settembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 come additivo per mangimi per tutte le specie animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione, del 3 settembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Pancosma France S.A.S.) (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 149 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1426 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«150.

32015 R 1486: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 della Commissione, del 2 settembre 2015, relativo all'autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per talune categorie di pollame, di pesci ornamentali e di uccelli ornamentali (GU L 229 del 3.9.2015, pag. 5).

151.

32015 R 1489: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1489 della Commissione, del 3 settembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum NCIMB 30238 e Pediococcus pentosaceus NCIMB 30237 come additivo per mangimi per tutte le specie animali (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 1).

152.

32015 R 1490: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione, del 3 settembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Pancosma France S.A.S.) (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 4.)»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1486, (UE) 2015/1489 e (UE) 2015/1490 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 229 del 3.9.2015, pag. 5.

(2)   GU L 231 del 4.9.2015, pag. 1.

(3)   GU L 231 del 4.9.2015, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/14


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1292]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 L 1955: Direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 della Commissione, del 29 ottobre 2015 (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 142).»

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2015/1955 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 284 del 30.10.2015, pag. 142.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1293]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (1).

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0758: Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).»

2.

dopo il punto 46c [Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«47.

32015 R 0758: Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/758 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1294]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011, adeguandolo al progresso tecnico, per quanto riguarda il monitoraggio del particolato mediante il sistema diagnostico di bordo (1).

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45zzl [Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 0627: Regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 627/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1295]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014, che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana per adeguarne l'allegato I al progresso tecnico (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zq (Direttiva 2001/112/CE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1040: Regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 della Commissione, del 25 luglio 2014 (GU L 288 del 2.10.2014, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) n. 1040/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 288 del 2.10.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1296]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dell'eritritolo (E 968) come esaltatore di sapidità in bevande aromatizzate a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 1832: Regolamento (UE) 2015/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2015 (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/1832 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 266 del 13.10.2015, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1297]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1906 della Commissione, del 22 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 282/2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56 [Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1906: Regolamento (UE) 2015/1906 della Commissione, del 22 ottobre 2015 (GU L 278 del 23.10.2015, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/1906 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 278 del 23.10.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/20


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1298]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1886 della Commissione, del 20 ottobre 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1898 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 105 [Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«106.

32015 R 1886: Regolamento (UE) 2015/1886 della Commissione, del 20 ottobre 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 52).

107.

32015 R 1898: Regolamento (UE) 2015/1898 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari diversa da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 277 del 22.10.2015, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1886 e (UE) 2015/1898 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 276 del 21.10.2015, pag. 52.

(2)   GU L 277 del 22.10.2015, pag. 13.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

IT

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L 189/22


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1299]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1491 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «virginiamicina» (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione, del 3 settembre 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «tilvalosina» (2).

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 R 1491: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1491 della Commissione, del 3 settembre 2015 (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 7),

32015 R 1492: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1492 della Commissione, del 3 settembre 2015 (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1491 e (UE) 2015/1492 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 231 del 4.9.2015, pag. 7.

(2)   GU L 231 del 4.9.2015, pag. 10.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1300]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 (3).

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nnp [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1751 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnq.

32015 R 1757: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1757 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 12).

12nnr.

32015 R 1758: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1758 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva il folpet come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 9 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 15).

12nns.

32015 R 1759: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione, del 28 settembre 2015, che approva la glutaraldeide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4, 6, 11 e 12 (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 19).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1757, (UE) 2015/1758 e (UE) 2015/1759 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 12.

(2)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 15.

(3)   GU L 257 del 2.10.2015, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1301]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1981 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva la formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico (3).

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nns [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1759 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12nnt.

32015 R 1981: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1981 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva la formaldeide rilasciata dalla N,N-metilenbismorfolina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 6 e 13 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 9).

12nnu.

32015 R 1982: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1982 della Commissione, del 4 novembre 2015, che approva l'esaflumuron come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 13).

12nnv.

32015 D 1985: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico (GU L 289 del 5.11.2015, pag. 26).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1981 e (UE) 2015/1982 e della decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 289 del 5.11.2015, pag. 9.

(2)   GU L 289 del 5.11.2015, pag. 13.

(3)   GU L 289 del 5.11.2015, pag. 26.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/27


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1302]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I (1).

(2)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12w [regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2030: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2030 della Commissione, del 13 novembre 2015 (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2030 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 298 del 14.11.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1303]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

La decisione delegata (UE) 2015/1958 abroga la decisione 96/581/CE della Commissione (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

La decisione delegata (UE) 2015/1959 abroga la decisione 97/464/CE della Commissione (5), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 1zzf (decisione 2003/656/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«1zzg. 32015 D 1936

Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34).

1zzh. 32015 D 1958

Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181).

1zzi. 32015 D 1959

Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184)».

2.

Il testo dei punti 1f (decisione 96/581/CE della Commissione) e 1n (decisione 97/464/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni delegate (UE) 2015/1936, (UE) 2015/1958 e (UE) 2015/1959 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34.

(2)   GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181.

(3)   GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184.

(4)   GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 59.

(5)   GU L 198 del 25.7.1997, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1304]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda la formammide (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il benzisotiazolinone (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l'allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il clorometilisotiazolinone e il metilisotiazolinone, singolarmente o in una miscela con rapporto 3:1 (3).

(4)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32015 L 2115: Direttiva (UE) 2015/2115 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 17),

32015 L 2116: Direttiva (UE) 2015/2116 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 20),

32015 L 2117: Direttiva (UE) 2015/2117 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23).»

Articolo 2

I testi delle direttive (UE) 2015/2115, (UE) 2015/2116 e (UE) 2015/2117 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 306 del 24.11.2015, pag. 17.

(2)   GU L 306 del 24.11.2015, pag. 20.

(3)   GU L 306 del 24.11.2015, pag. 23.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/32


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1305]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/210 della Commissione, del 10 febbraio 2015, recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9 [Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 0210: Regolamento (UE) 2015/210 della Commissione, del 10 febbraio 2015 (GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 16).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/210 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1306]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (1).

(2)

La direttiva 2013/29/UE abroga la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 4 (Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal testo seguente:

« 32013 L 0029: Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).»

Articolo 2

Il testo della direttiva 2013/29/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27.

(2)   GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

IT

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L 189/34


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1307]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet (1), rettificato dalla GU L 244 del 19.9.2015, pag. 60.

(2)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 4c [regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione], 4e [regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione], 4i [regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione], 4j [regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione], 4k [regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione], 4l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione], 4m [regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione], 4n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione], 4s [regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione] e 4t [regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0518: Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 244 del 19.9.2015, pag. 60

Articolo 2

Ai punti 11c [regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione], 11e [regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione], 11i [regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione], 11j [regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione], 11k [regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione], 11l [regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione], 11m [regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione], 11n [regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione], 11s [regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione] e 11t [regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32014 R 0518: Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1), rettificato dalla GU L 244 del 19.9.2015, pag. 60

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) n. 518/2014, rettificato dalla GU L 244 del 19.9.2015, pag. 60, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1308]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (2).

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6l [regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione] del capitolo IV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«6m.

32015 R 1185: Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

6n.

32015 R 1189: Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).»

Articolo 2

Dopo il punto 26bm [regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione] dell'allegato IV dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«26n.

32015 R 1185: Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).

26o.

32015 R 1189: Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/1185 e (UE) 2015/1189 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1.

(2)   GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/38


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 26/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2017/1309]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/435/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE, rettificata dalla GU L 253 del 20.9.2012, pag. 32 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/436/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/437/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/438/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/439/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Bonsucro EU» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/440/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Round Table on Responsible Soy EU RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/441/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema «Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/210/UE della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa al riconoscimento del sistema «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/395/UE della Commissione, del 16 luglio 2012, relativa al riconoscimento del sistema «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/432/UE della Commissione, del 24 luglio 2012, relativa al riconoscimento del regime «REDcert» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/452/UE della Commissione, del 31 luglio 2012, relativa al riconoscimento del sistema «NTA 8080» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/722/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, relativa al riconoscimento del sistema Roundtable on Sustainable Palm Oil RED per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/256/UE della Commissione, del 30 maggio 2013, relativa al riconoscimento dello strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/6/UE della Commissione, del 9 gennaio 2014, relativa al riconoscimento del «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/324/UE della Commissione, del 3 giugno 2014, sul riconoscimento del «Gafta Trade Assurance Scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 98/70/CE (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/325/UE della Commissione, del 3 giugno 2014, relativa al riconoscimento del sistema «KZR INiG» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (16).

(17)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/666/UE della Commissione, del 17 settembre 2014, relativa al riconoscimento del «Trade Assurance Scheme for Combinable Crops» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/667/UE della Commissione, del 17 settembre 2014, relativa al riconoscimento dell' «Universal Feed Assurance Scheme» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa al riconoscimento del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione (19).

(20)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6a [direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«6aa.

32011 D 0435: Decisione di esecuzione 2011/435/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema “Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 73), rettificata dalla GU L 253 del 20.9.2012, pag. 32.

6ab.

32011 D 0436: Decisione di esecuzione 2011/436/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema “Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 75).

6ac.

32011 D 0437: Decisione di esecuzione 2011/437/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema “Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 77).

6ad.

32011 D 0438: Decisione di esecuzione 2011/438/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema ISCC “International Sustainability and Carbon Certification” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 79).

6ae.

32011 D 0439: Decisione di esecuzione 2011/439/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema “Bonsucro EU” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 81).

6af.

32011 D 0440: Decisione di esecuzione 2011/440/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema “Round Table on Responsible Soy EU RED” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 83).

6ag.

32011 D 0441: Decisione di esecuzione 2011/441/UE della Commissione, del 19 luglio 2011, relativa al riconoscimento del sistema “Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 2009/30/CE (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 85).

6ah.

32012 D 0210: Decisione di esecuzione 2012/210/UE della Commissione, del 23 aprile 2012, relativa al riconoscimento del sistema “Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 42).

6ai.

32012 D 0395: Decisione di esecuzione 2012/395/UE della Commissione, del 16 luglio 2012, relativa al riconoscimento del sistema “Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme” per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 62).

6aj.

32012 D 0432: Decisione di esecuzione 2012/432/UE della Commissione, del 24 luglio 2012, relativa al riconoscimento del regime “REDcert” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2012, pag. 24).

6ak.

32012 D 0452: Decisione di esecuzione 2012/452/UE della Commissione, del 31 luglio 2012, relativa al riconoscimento del sistema “NTA 8080” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 205 dell'1.8.2012, pag. 17).

6al.

32012 D 0722: Decisione di esecuzione 2012/722/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, relativa al riconoscimento del sistema Roundtable on Sustainable Palm Oil RED per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 53).

6am.

32013 D 0256: Decisione di esecuzione 2013/256/UE della Commissione, del 30 maggio 2013, relativa al riconoscimento dello strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 46).

6an.

32014 D 0006: Decisione di esecuzione 2014/6/UE della Commissione, del 9 gennaio 2014, relativa al riconoscimento del “HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 5 del 10.1.2014, pag. 3).

6ao.

32014 D 0324: Decisione di esecuzione 2014/324/UE della Commissione, del 3 giugno 2014, sul riconoscimento del “Gafta Trade Assurance Scheme” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/28/CE e 98/70/CE (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 53).

6ap.

32014 D 0325: Decisione di esecuzione 2014/325/UE della Commissione, del 3 giugno 2014, relativa al riconoscimento del sistema “KZR INiG” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/70/CE e 2009/28/CE (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 56).

6aq.

32014 D 0666: Decisione di esecuzione 2014/666/UE della Commissione, del 17 settembre 2014, relativa al riconoscimento del “Trade Assurance Scheme for Combinable Crops” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 18.9.2014, pag. 49).

6ar.

32014 D 0667: Decisione di esecuzione 2014/667/UE della Commissione, del 17 settembre 2014, relativa al riconoscimento dell' “Universal Feed Assurance Scheme” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 18.9.2014, pag. 51).

6as.

32015 D 0887: Decisione di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa al riconoscimento del regime “Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited” per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 17).»

Articolo 2

Al punto 41 [direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IV dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«Le decisioni relative al riconoscimento dei sistemi volontari per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sono indicate nel capitolo XVII dell'allegato II».

Articolo 3

I testi delle decisioni di esecuzione 2011/435/UE, rettificata dalla GU L 253 del 20.9.2012, pag. 32, 2011/436/UE, 2011/437/UE, 2011/438/UE, 2011/439/UE, 2011/440/UE, 2011/441/UE, 2012/210/UE, 2012/395/UE, 2012/432/UE, 2012/452/UE, 2012/722/UE, 2013/256/UE, 2014/6/UE, 2014/324/UE, 2014/325/UE, 2014/666/UE, 2014/667/UE e (UE) 2015/887 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 190 del 21.7.2011, pag. 73.

(2)   GU L 190 del 21.7.2011, pag. 75.

(3)   GU L 190 del 21.7.2011, pag. 77.

(4)   GU L 190 del 21.7.2011, pag. 79.

(5)   GU L 190 del 21.7.2011, pag. 81.

(6)   GU L 190 del 21.7.2011, pag. 83.

(7)   GU L 190 del 21.7.2011, pag. 85.

(8)   GU L 110 del 24.4.2012, pag. 42.

(9)   GU L 187 del 17.7.2012, pag. 62.

(10)   GU L 199 del 26.7.2012, pag. 24.

(11)   GU L 205 dell'1.8.2012, pag. 17.

(12)   GU L 326 del 24.11.2012, pag. 53.

(13)   GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 46.

(14)   GU L 5 del 10.1.2014, pag. 3.

(15)   GU L 165 del 4.6.2014, pag. 53.

(16)   GU L 165 del 4.6.2014, pag. 56.

(17)   GU L 276 del 18.9.2014, pag. 49.

(18)   GU L 276 del 18.9.2014, pag. 51.

(19)   GU L 144 del 10.6.2015, pag. 17.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 27/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2017/1310]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Per motivi di ordine pratico, i punti delle rubriche «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO», «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» e «II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE» dell'allegato VI dell'accordo SEE sono rinumerati.

(2)

La decisione n. S7 del 22 dicembre 2009 (1) è stata sostituita dalla decisione n. S10 (2). Poiché entrambe le decisioni sono integrate nell'accordo SEE, occorre sopprimere dal medesimo il riferimento alla decisione n. S7.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

i punti della rubrica «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO» sono così modificati:

i)

i punti 3.1 (Decisione n. A1), 3.2 (Decisione n. A2) e 3.3 (Decisione n. A3) sono rinumerati come punti 3.A1, 3.A2 e 3.A3;

ii)

i punti 4.1 (Decisione n. E1), 4.2 (Decisione n. E2) e 4.3 (Decisione n. E4) sono rinumerati come punti 3.E1, 3.E2 e 3.E4;

iii)

il punto 5.1 (Decisione n. F1) è rinumerato come punto 3.F1;

iv)

i punti 6.1 (Decisione n. H1), 6.2 (Decisione n. H2), 6.3 (Decisione n. H3), 6.4 (Decisione n. H4), 6.5 (Decisione n. H5) e 6.6 (Decisione n. H6) sono rinumerati come punti 3.H1, 3.H2, 3.H3, 3.H4, 3.H5 e 3.H6;

v)

il punto 7.1 (Decisione n. P1) è rinumerato come punto 3.P1;

vi)

il punto 7.2 (Decisione n. R1) è rinumerato come punto 3.R1;

vii)

i punti 8.1 (Decisione n. S1), 8.2 (Decisione n. S2), 8.3 (Decisione n. S3), 8.5 (Decisione n. S5), 8.6 (Decisione n. S6), 8.8 (Decisione n. S8) e 8.9 (Decisione n. S10) sono rinumerati come punti 3.S1, 3.S2, 3.S3, 3.S5, 3.S6, 3.S8 e 3.S10;

viii)

il testo del punto 8.7 (Decisione n. S7) è soppresso;

ix)

il punto 8.4 (Decisione n. S9) è rinumerato come punto 3.S9;

x)

i punti 9.1 (Decisione n. U1), 9.2 (Decisione n. U2), 9.3 (Decisione n. U3) e 9.4 (Decisione n. U4) sono rinumerati come punti 3.U1, 3.U2, 3.U3 e 3.U4.

2.

I punti della rubrica «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono così modificati:

i)

il punto 10.1 (Raccomandazione n. P1) è rinumerato come punto 4.P1;

ii)

i punti 11.1 (Raccomandazione n. U1) e 11.2 (Raccomandazione n. U2) sono rinumerati come punti 4.U1 e 4.U2;

iii)

il punto 11.3 (Raccomandazione n. S1) è rinumerato come punto 4.S1.

3.

Nella rubrica «II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE», i punti 12 (direttiva 98/49/CE del Consiglio) e 13 (direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono rinumerati come punti 5 e 6.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

(2)   GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/1311]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 42ej [regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1136: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XVI (Appalti) dell'accordo SEE [2017/1312]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2340 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2341 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2342 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che modifica la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XVI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2342: Regolamento (UE) 2015/2342 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 18).»

2.

Al punto 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2341: Regolamento (UE) 2015/2341 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 16).»

3.

Al punto 5c (direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2340: Regolamento (UE) 2015/2340 della Commissione, del 15 dicembre 2015 (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 14).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/2340, (UE) 2015/2341 e (UE) 2015/2342 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 330 del 16.12.2015, pag. 14.

(2)   GU L 330 del 16.12.2015, pag. 16.

(3)   GU L 330 del 16.12.2015, pag. 18.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/48


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 30/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1313]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1311/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 976/2009 per quanto riguarda la definizione di un elemento di metadati INSPIRE (1) deve essere integrato nell'accordo SEE.

(2)

Il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei servizi di dati territoriali (2) deve essere integrato nell'accordo SEE.

(3)

L'allegato XX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 1jc [regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2017:

«—

32014 R 1311: Regolamento (UE) n. 1311/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 6)».

2.

Al punto 1je [regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 R 1312: Regolamento (UE) n. 1312/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014 (GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

per quanto riguarda gli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 14a si intende prorogata di un periodo supplementare di tre anni.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1311/2014 e (UE) n. 1312/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 6.

(2)   GU L 354 dell'11.12.2014, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/50


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 31/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1314]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 14c (direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 21ak (direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32015 L 1480: Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 (GU L 226 del 29.8.2015, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2015/1480 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 226 del 29.8.2015, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1315]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 23aa (soppresso) è sostituito da quanto segue:

« 32014 D 0896: Decisione di esecuzione 2014/896/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli Stati membri in merito all'attuazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 55).»

2.

Dopo il punto 23c (soppresso) è inserito il seguente punto:

«23d.

32014 D 0895: Decisione di esecuzione 2014/895/UE della Commissione, del 10 dicembre 2014, che definisce il formato per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 51).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/895/UE e 2014/896/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 193/2015 del 10 luglio 2015 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 355 del 12.12.2014, pag. 51.

(2)   GU L 355 del 12.12.2014, pag. 55.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)   GU L 8 del 12.1.2017, pag. 29.


20.7.2017   

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L 189/53


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1316]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 251/2009 che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche strutturali sulle imprese per quanto riguarda l'adeguamento delle serie di dati a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1l [regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2112: Regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/2112 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 306 del 24.11.2015, pag. 4.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 34/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1317]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1711 della Commissione, del 17 settembre 2015, che stabilisce per il 2015 l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4am [Regolamento (UE) n. 842/2014 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«4an.

32015 R 1711: Regolamento (UE) 2015/1711 della Commissione, del 17 settembre 2015, che stabilisce per il 2015 “l'elenco Prodcom” dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GU L 254 del 30.9.2015, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2015/1711 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 254 del 30.9.2015, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

IT

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L 189/55


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1318]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1175/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche sulla partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente e che abroga il regolamento (UE) n. 823/2010 della Commissione (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1175/2014 abroga il regolamento (UE) n. 823/2010 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 18wa [Regolamento (UE) n. 823/2010 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32014 R 1175: Regolamento (UE) n. 1175/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014, che attua il regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche sulla partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente e che abroga il regolamento (UE) n. 823/2010 della Commissione (GU L 316 del 4.11.2014, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1175/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 316 del 4.11.2014, pag. 4.

(2)   GU L 246 del 18.9.2010, pag. 33.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/1319]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui prodotti vegetali (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24 [Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32015 R 1557: Regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/1557 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 244 del 19.9.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/57


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 37/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1320]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2173 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 11 (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2173: Regolamento (UE) 2015/2173 della Commissione, del 24 novembre 2015 (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/2173 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 307 del 25.11.2015, pag. 11.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1321]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/2231 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16 e 38 (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba [Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32015 R 2231: Regolamento (UE) 2015/2231 della Commissione, del 2 dicembre 2015 (GU L 317 del 3.12.2015, pag. 19).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2015/2231 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 317 del 3.12.2015, pag. 19.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


20.7.2017   

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L 189/59


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2017/1322]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10i (Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32014 L 0095: Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo della direttiva 2014/95/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 293/2015 del 30 ottobre 2015 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1.

(*1)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)   GU L 161 del 22.6.2017, pag. 87.


20.7.2017   

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L 189/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2016

del 5 febbraio 2016

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2017/1323]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1).

(2)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 47 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 8 [Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

« 32013 R 1308: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento:

 

articolo 1, paragrafo 2, lettera l), cfr. allegato I, parte XII,

 

articolo 3, paragrafo 1, cfr. allegato II, parte IV,

 

articolo 75, paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m), paragrafo 4 e paragrafo 5, lettera d),

 

articolo 78, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, cfr. allegato VII, parte II, cfr. appendice I dell'allegato VII,

 

articolo 80, cfr. allegato VIII,

 

articoli 81 e 82,

 

articolo 83, paragrafi 2 e 3,

 

articoli 92 — 108,

 

articoli 112 e 113,

 

articoli 117 — 121,

 

articolo 146 e

 

articolo 147, paragrafi 1 e 2.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell'accordo, dagli adattamenti orizzontali nell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo e dagli adattamenti specifici nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo.

b)

I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all'articolo 229 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell'accordo, ma non hanno diritto di voto.»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) n. 1308/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.