ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 186

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
19 luglio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1346 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni

15

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ( GU L 146 del 9.6.2017 )

17

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

19.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1343 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione di capsule, compresse, pastiglie e pillole prodotte a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404 destinate ad essere usate come complementi alimentari.

(3)

Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-410/08 — C-412/08 (2), le preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine, contenute in un involucro composto principalmente da gelatina e presentate in forma di capsule, rientrano nella voce 2106 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove).

(4)

In tale sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che, nel caso delle merci in questione, la forma della presentazione (ossia un involucro) costituisce un fattore decisivo che ne rivela la funzione di complemento alimentare, poiché essa determina il dosaggio della preparazione alimentare, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Di conseguenza, entrambi i fattori (l'involucro abbinato al contenuto di un complemento alimentare) determinano l'uso e il carattere delle rispettive merci.

(5)

Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 stabiliscono che la voce include preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute.

(6)

I complementi alimentari prodotti a partire da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, presentati sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, non rientrano nella voce 1901, in quanto la forma specifica di presentazione è indicativa della loro funzione di complemento alimentare. I complementi alimentari rappresentano un tipo molto specifico di preparazioni alimentari menzionate solo nelle note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106 e sono di norma presentati sotto forma di dosi. Di conseguenza, le preparazioni alimentari usate come complementi alimentari, presentate sotto forma di dosi e composte da farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 o da merci delle voci da 0401 a 0404, non possono soddisfare i requisiti della voce 1901 e dovrebbero essere classificate nella voce 2106.

(7)

Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni della nomenclatura combinata dovrebbero rispecchiare la giurisprudenza suesposta. Questo è già stato in parte realizzato con l'introduzione nel capitolo 21 della nota complementare 5 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 (3). Ai fini della coerenza e dell'uniformità con la misura precedente, si dovrebbe introdurre anche nel capitolo 19 la corrispondente nota complementare.

(8)

È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.

(9)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 19 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 4:

«4.

Le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto della voce 1901 nonché quelle di merci delle voci da 0401 a 0404, presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole destinate a essere usate come complementi alimentari, sono escluse dalla classificazione nella voce 1901. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Sentenza del 17 dicembre 2009, Swiss Caps AG, C-410/08 — C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 35).


19.7.2017   

IT

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L 186/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1344 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.

(2)

L'attuale formulazione delle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e delle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della nomenclatura combinata fa riferimento all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2), che stabilisce i metodi per il calcolo del tenore di saccarosio nello zucchero greggio e in determinati sciroppi.

(3)

I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno soppressi con effetto dal 1o ottobre 2017 a seguito della modifica del regime delle quote per la produzione di zucchero, dovuta ai cambiamenti intervenuti nella politica agricola. Pertanto i riferimenti all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 nelle note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e nelle note complementari 3 e 4 del capitolo 21 diventeranno obsoleti.

(4)

Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la creazione di un vuoto giuridico, è necessario modificare tali note complementari e integrarvi direttamente i metodi di analisi applicabili.

(5)

Alla luce dei miglioramenti nei metodi di analisi per la determinazione del tenore di zuccheri, il metodo attualmente utilizzato per calcolare il tenore di zuccheri di taluni prodotti che rientrano nel capitolo 17, che può essere influenzato dalla matrice del campione o da composti interferenti, dovrebbe essere sostituito dal metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione («metodo HPLC»).

(6)

Tuttavia, per altri prodotti che rientrano nel capitolo 17 e per i prodotti che rientrano nel capitolo 21, ove il tenore di zuccheri non sia basato esclusivamente su saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio a causa della presenza di altri zuccheri, il metodo HPLC non può essere applicato. Per tali prodotti, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, dovrebbe essere determinato con il metodo rifrattometrico in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione (3).

(7)

Ai fini di un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione con riguardo alla determinazione del tenore di zuccheri di taluni prodotti, è opportuno modificare le note complementari 4 e 5 del capitolo 17 e le note complementari 3 e 4 del capitolo 21 della parte seconda della nomenclatura combinata.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.

(9)

I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno abrogati con effetto dal 1o ottobre 2017. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la seconda parte è modificata come segue:

a)

nel capitolo 17 le note complementari 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«4.

Per i prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 95 e 1702 90 71, il tenore di zuccheri (saccarosio, fruttosio, glucosio e maltosio, con fruttosio e glucosio espressi in equivalente saccarosio) è determinato applicando il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione (“metodo HPLC”), con la seguente formula:

S + 0,95 × (F + G) + M

in cui:

 

“S” è il tenore di saccarosio determinato mediante il metodo HPLC;

 

“F” è il tenore di fruttosio determinato mediante il metodo HPLC;

 

“G” è il tenore di glucosio determinato mediante il metodo HPLC;

 

“M” è il tenore di maltosio determinato mediante il metodo HPLC.

Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80, 1702 90 80 e 1702 90 95, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione  (*1). Per i prodotti delle sottovoci 1702 60 80 e 1702 90 80, la conversione dei risultati in equivalente saccarosio si ottiene moltiplicando i gradi Brix per il coefficiente 0,95.

5.

Ai sensi delle sottovoci 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, per “isoglucosio” si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

Per i prodotti di tali sottovoci, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato con il metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014).

(*1)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).»;"

b)

nel capitolo 21 le note complementari 3 e 4 sono sostituite dalle seguenti:

«3.

Ai sensi della sottovoce 2106 90 30 per “isoglucosio” si intende il prodotto ottenuto a partire da glucosio o dai suoi polimeri, contenente, in peso, allo stato secco, almeno 10 % di fruttosio.

4.

Per i prodotti delle sottovoci 2106 90 30 e 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri espresso in saccarosio, è determinato in base al metodo rifrattometrico (espresso in gradi Brix in conformità all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione  (*2).

(*2)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).»."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014, che stabilisce il metodo rifrattometrico di misura del residuo secco solubile nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ai fini della loro classificazione nella nomenclatura combinata (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 6).


19.7.2017   

IT

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L 186/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1345 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2017

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

—

regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio (2),

—

regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio (3),

—

regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (4) e

—

regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

—

regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (6),

—

regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (7),

—

regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio (8) e

—

regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (9).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2016. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2017 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6)

Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2226 (10) e (UE) 2017/162 (11) della Commissione sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2016 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2016 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)

Nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (12), il Belgio ha chiesto alla Commissione, con lettera del 16 novembre 2016, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C) fino a concorrenza del 10 % del contingente. I quantitativi supplementari assegnati nel 2016 nell'ambito di tale procedura dovrebbero essere considerati eccedenti gli sbarchi autorizzati ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(8)

È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (13).

(9)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

(8)  Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

(9)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 28).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 101).

(12)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

87 000

86 919

91 566

105,35 %

4 647

/

/

/

4 647

BE

SOL

7FG.

Sogliola

VIIf e VIIg

487 000

549 565

563 401

102,52 %

13 836

/

/

/

13 836

BE

SOL

8AB.

Sogliola

VIIIa e VIIIb

42 000

281 638

287 659

102,14 %

6 021

/

C (6)

/

6 021

BE

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

329 000

481 000

514 275

106,92 %

33 275  (7)

/

/

/

33 275

DE

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

2 118

N/P

2 118

/

/

/

2 118

DE

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

22 751 000

21 211 759

22 211 517

104,71 %

999 758

/

/

/

999 758

DK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

1 350

N/P

1 350

/

/

/

1 350

DK

HER

1/2-

Aringa

Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II

7 069 000

10 331 363

10 384 320

100,51 %

52 957

/

/

/

52 957

DK

JAX

4BC7D

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId

5 519 000

264 664

265 760

100,42 %

1 096

/

/

/

1 096

DK

MAC

2A34.

Sgombro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

19 461 000

13 354 035

14 677 440

109,91 %

1 323 405

/

/

/

1 323 405

DK

MAC

2A4A-N

Sgombro

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

14 043 000

14 886 020

16 351 930

109,85 %

1 465 910

/

/

/

1 465 910

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese

Acque norvegesi della zona IV

0

0

22 880

N/P

22 880

/

/

/

22 880

DK

OTH

*2AC4C

Altre specie

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

6 018 300

3 994 920

4 508 050

112,84 %

513 130

1,2

/

/

615 756

DK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

3 920

N/P

3 920

/

/

/

3 920

DK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

12 263 000

12 517 900

12 525 750

100,06 %

7 850

/

/

/

7 850

DK

SAN

04-N.

Cicerello

Acque norvegesi della zona IV

0

0

19 860

N/P

19 860

/

/

/

19 860

ES

ALB

AN05N

Alalunga del nord

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

14 917 370

14 754 370

16 645 500

112,82 %

1 891 130

1,2

/

/

2 269 356

ES

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

67 000

86 159

79 185

91,90 %

– 6 974

/

/

817

0

ES

BSF

8910-

Pesce sciabola nero

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X

12 000

24 004

16 419

68,41 %

– 7 585

/

/

2 703

0

ES

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

0

0

13 396

N/P

13 396

/

A

/

20 094

ES

COD

1/2B.

Merluzzo bianco

I e IIb

13 192 000

9 730 876

9 731 972

100,01 %

1 096

/

/

/

1 096

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

9 000

27 600

306,67 %

18 600

1,0

A

/

27 900

ES

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

4 067 000

4 070 000

4 072 999

100,07 %

2 999

/

C (6)

/

2 999

ES

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

876 000

459 287

469 586

102,24 %

10 299

/

/

/

10 299

ES

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 057 000

925 232

956 878

103,42 %

31 646

/

A

131 767

179 236

ES

WHM

ATLANT

Marlin bianco

Oceano Atlantico

2 460

2 460

9 859

400,77 %

7 399

1,0

A

138 994

150 092

FR

LIN

04-C.

Molva

Acque dell'Unione della zona IV

162 000

262 351

304 077

115,91 %

41 726

1,0

/

/

41 726

FR

POK

1/2/INT

Merluzzo carbonaro

Acque internazionali delle zone I e II

0

0

2 352

N/P

2 352

/

/

/

2 352

FR

RED

51214S

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV

0

0

29 827

N/P

29 827

/

/

/

29 827

FR

SBR

678-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII

6 000

28 817

31 334

108,72 %

2 517

/

/

/

2 517

FR

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

663 000

630 718

699 850

110,96 %

69 132

1,0

A

/

103 698

FR

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

3 255 000

3 641 000

39 254

101,08 %

39 254

/

/

/

39 254

FR

WHG

08.

Merlano

VIII

1 524 000

2 406 000

2 441 333

101,47 %

35 333

/

/

/

35 333

IE

PLE

7FG.

Passera di mare

VIIf e VIIg

200 000

66 332

67 431

101,66 %

1 099

/

/

/

1 099

IE

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

5 969

N/P

5 969

/

/

/

5 969

IE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

1 048 000

949 860

980 960

103,27 %

31 056

/

A (6)

/

31 056

NL

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

1 260

N/P

1 260

/

/

/

1 260

NL

HAD

7X7A34

Eglefino

VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

/

559

26 220

N/P

25 661

/

/

/

25 661

NL

HER

*25B-F

Aringa

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer)

736 000

477 184

476 491

99,86 %

– 693

/

/

23 551

22 858

NL

OTH

*2A-14

Catture accessorie connesse ai suri/sugarelli (pesce tamburo, merlano e sgombro)

Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

1 663 800

1 777 300

2 032 689

114,37 %

255 389

1,2

/

/

306 467

NL

POK

2A34.

Merluzzo carbonaro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

68 000

110 846

110 889

100,04 %

43 (8)

/

/

1 057

1 057

NL

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

2 493 000

2 551 261

2 737 636

107,31 %

186 375

/

/

/

186 375

PT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

49 550

49 550

50 611

102,14 %

1 061

/

/

/

1 061

PT

GHL

1N2AB

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

18 487

18 487

N/P

18 487

/

/

/

18 487

PT

MAC

8C3411

Sgombro

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1

6 971 000

6 313 658

6 823 967

108,08 %

510 309

/

/

/

510 309

PT

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 051 000

1 051 000

1 068 676

101,68 %

17 676

/

/

/

17 676

PT

SWO

AN05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

1 161 950

1 541 950

1 561 142

101,24 %

19 192

/

/

/

19 192

UK

DGS

15X14

Spinarolo

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV

0

0

12 585

N/P

12 585

/

/

/

12 585

UK

DGS

2AC4-C

Spinarolo

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

0

0

17 776

N/P

17 776

/

/

/

17 776

UK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30′ N

70 348 000

70 710 390

73 419 998

103,83 %

2 709 608

/

/

 

2 709 608

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

208 557 000

195 937 403

209 143 232

106,74 %

13 205 829

/

A (6)

/

13 205 829

UK

SAN

234_1

Cicerello

Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello

268 000

0

0

N/P

0

/

/

1 466 168

1 466 168

UK

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

2 076 000

2 006 000

2 008 431

100,12 %

2 431

/

/

/

2 431

UK

T/B

2AC4-C

Rombo chiodato/rombo liscio

Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

693 000

522 000

544 680

104,34 %

22 680

/

/

/

22 680


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(6)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(7)  Su richiesta del Belgio, la Commissione ha autorizzato sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

(8)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.


DECISIONI

19.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/15


DECISIONE (UE) 2017/1346 DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al caso ACCC/C/2008/32 riguardante il rispetto delle disposizioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 febbraio 2005 la convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1) («convenzione di Århus») è stata approvata, a nome della Comunità europea, con decisione 2005/370/CE del Consiglio (2).

(2)

L'Unione ha attuato gli obblighi della convenzione di Århus per quanto riguarda le istituzioni e gli organismi dell'UE, in particolare mediante il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

A norma dell'articolo 15 della convenzione di Århus, è stato istituito il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Århus («comitato») che è competente per esaminare il rispetto delle disposizioni della convenzione di Århus da parte delle parti.

(4)

Il 17 marzo 2017 l'Unione ha ricevuto le conclusioni relative al caso ACCC/C/2008/32 riguardante l'accesso alla giustizia a livello di UE («conclusioni»). Al paragrafo 123 delle conclusioni, il comitato ha dichiarato che «la parte interessata non ha rispettato l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione per quanto riguarda l'accesso del pubblico alla giustizia poiché né il regolamento Århus né la giurisprudenza della CGUE attuano o rispettano gli obblighi imposti da detti paragrafi.»

(5)

Gli organi della convenzione di Århus sono stati informati con la dichiarazione resa dall'Unione al momento della firma e ribadita al momento dell'approvazione della convenzione di Århus del fatto che «nel contesto istituzionale e giuridico della Comunità […] le istituzioni comunitarie applicheranno la convenzione nel quadro delle regole attuali e future sull'accesso ai documenti e delle altre disposizioni di diritto comunitario applicabili nel settore disciplinato dalla convenzione.»

(6)

Una delle conclusioni nel caso ACCC/C/2008/32, ossia che l'Unione non rispetta i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9 della convenzione di Århus, è stata incorporata nel progetto di decisione VI/8f, che sarà presentata alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus, che si terrà nel settembre 2017 a Budva (Montenegro).

(7)

L'Unione dovrebbe esaminare le modalità e i mezzi per conformarsi alla convenzione di Århus in modo compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione e con il suo sistema di controllo giurisdizionale.

(8)

In ragione della separazione dei poteri nell'Unione, il Consiglio non può dare istruzioni o formulare raccomandazioni alla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») in merito alla sua attività giurisdizionale. Pertanto, le raccomandazioni contenute nel progetto di decisione VI/8f relative alla Corte di giustizia e alla giurisprudenza della stessa non possono essere accolte.

(9)

L'Unione continua a sostenere pienamente gli importanti obiettivi della convenzione di Århus.

(10)

È opportuno che l'Unione stabilisca la posizione da adottare alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al progetto di decisione VI/8f,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare da parte dell'Unione alla sesta sessione della riunione delle parti della convenzione di Århus in relazione al progetto di decisione VI/8f relativa al rispetto da parte dell'Unione degli obblighi previsti dalla convenzione di Århus è di accettare il progetto di decisione VI/8f a condizione di:

—

sopprimere l'ultima parte del paragrafo 6 del progetto di decisione VI/8f e sostituire «endorses» con«takes note of», in modo tale che tale paragrafo sarebbe formulato come segue: «Takes note of the finding of the Compliance Committee with regard to communication ACCC/C/2008/32 (part II) that the Party concerned fails to comply with Article 9, paraghraphs 3 and 4, of the Convention.»;

—

inserire le parole «to consider» dopo le parole «Recommends to the Party concerned» all'inizio del paragrafo 7 del progetto di decisione VI/8f, che si leggerebbe pertanto come segue: «Recommends that the Party concerned considers that:»

—

sopprimere i termini «to the Court of Justice of the European Union» dal paragrafo 7, lettera b), punto i), del progetto di decisione VI/8f; e

—

sopprimere il paragrafo 7, lettera c), del progetto di decisione VI/8f.

2.   Altre modifiche marginali in linea con l'approccio della presente decisione possono essere concordate nell'ambito del coordinamento in loco e alla luce degli eventuali negoziati sul progetto di decisione VI/8f.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM


(1)   GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(2)  Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).


Rettifiche

19.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 186/17


Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2017/975 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 9 giugno 2017 )

Pagina 145, formula finale:

anziché:

«Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH »

leggasi:

«Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON ».