ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 172

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
5 luglio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1190 del Consiglio, del 12 giugno 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare con riguardo all'adozione del suo regolamento interno

1

 

*

Decisione (UE) 2017/1191 del Consiglio, del 16 giugno 2017, che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia

8

 

*

Decisione (UE) 2017/1192 del Consiglio, del 26 giugno 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

10

 

*

Decisione (PESC) 2017/1193 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

12

 

*

Decisione (PESC) 2017/1194 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2013/354/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

13

 

*

Decisione (PESC) 2017/1195 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

14

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1196 della Commissione, del 3 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4432]  ( 1 )

16

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1197 della Commissione, del 3 luglio 2017, che modifica la decisione di esecuzione 2012/340/UE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base [notificata con il numero C(2017) 4442]  ( 1 )

30

 

*

Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 ( GU L 296 del 12.11.2015 )

36

 

*

Rettifica della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio ( GU L 15 del 21.1.1998 )

36

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


DECISIONE (UE) 2017/1190 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare con riguardo all'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (1) («accordo») è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi rientranti nelle competenze dell'Unione.

(2)

L'articolo 20 dell'accordo istituisce il «comitato GNSS Unione europea/Svizzera» («comitato misto») e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.

(3)

È pertanto opportuno definire la posizione deve essere adottata dall'Unione con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di «Comitato GNSS Unione europea/Svizzera» («comitato misto»), istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, con riguardo all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAMILLERI


(1)  GU L 15 del 20.1.2014, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA

del …

riguardante l'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (1) («accordo») è stato applicato a titolo provvisorio tra la Confederazione svizzera («Svizzera») e l'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato GNSS Unione europea/Svizzera («comitato misto») deve adottare il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

(4)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti della Svizzera e dell'Unione durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, quale figurante nell'allegato della presente decisione.

Fatto in inglese a Bruxelles e a Berna, rispettivamente il … e il …

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario per l'Unione europea

Il segretario per la Svizzera


(1)  GU L 15 del 20.1.2014, pag. 3.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA (COMITATO MISTO)

Articolo 1

Composizione del comitato misto

1.   Il comitato misto è composto dai rappresentanti della Commissione europea («Commissione») e dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, da una parte, e dai rappresentanti del governo federale della Confederazione svizzera («Svizzera»), dall'altra. Le due parti sono in seguito denominate individualmente «parte» o congiuntamente «parti».

2.   I rappresentanti delle parti possono essere accompagnati da altri funzionari che agiscono a nome delle parti.

3.   Durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo, il comitato misto è costituito da rappresentanti della Svizzera, da una parte, e da rappresentanti dell'Unione europea, dall'altra.

Articolo 2

Presidenza

1.   La presidenza del comitato misto è assunta alternativamente, ogni 12 mesi, da ciascuna delle parti.

Durante il primo anno civile dell'entrata in vigore dell'accordo, la presidenza è esercitata dalla Svizzera.

2.   La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto nonché il suo supplente.

3.   Il presidente dirige i lavori del comitato misto.

4.   Durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

Articolo 3

Osservatori

Il comitato misto può decidere, di comune accordo tra le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4

Segreteria

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Svizzera svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

2.   Il segretariato del comitato misto è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.

3.   Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

Articolo 5

Riunioni del comitato misto

1.   Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno.

Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze.

Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o della Svizzera.

Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo.

2.   Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o in Svizzera, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.

3.   Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai rappresentanti delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione.

4.   Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.

5.   Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione.

6.   Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 6

Ordine del giorno

1.   Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2.   Ciascuna parte può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno oggetti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno 7 giorni di calendario prima della riunione.

3.   Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 7

Gruppi di lavoro del comitato misto

1.   La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto.

2.   I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno mutatis mutandis.

3.   I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati ad adottare decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4.   Il comitato misto può decidere, in conformità dell'articolo 8 delle presenti regole di procedura, di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità dell'accordo. Esse recano il titolo «Decisione» o «Raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.

3.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione o raccomandazione adottata dal comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione.

4.   Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine, il testo della proposta è trasmesso a norma dell'articolo 5 del regolamento interno, entro un termine di almeno 21 giorni di calendario, entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tener conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari.

5.   Le decisioni del comitato misto che modificano l'allegato I dell'accordo sono adottate nelle lingue facenti fede dell'accordo.

Articolo 9

Verbale

1.   Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

2.   Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure nella riunione successiva del comitato misto.

Articolo 10

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 11

Spese

1.   Ciascuna parte assume le spese sostenute per la propria partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.

2.   Il comitato misto approva la ripartizione delle spese relative alle missioni assegnate a esperti.

3.   Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 12

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa alla segreteria del comitato misto.

Articolo 13

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto in conformità del suo articolo 8.


5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/8


DECISIONE (UE) 2017/1191 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2017

che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 gennaio 2014, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2014/56/UE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Croazia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico programmato per il 2014 era pari al 5,5 %, e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il debito pubblico lordo era previsto raggiungere il 62 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato.

(2)

Il 28 gennaio 2014, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Croazia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016.

(3)

Il 2 luglio 2014 la Commissione concludeva che la Croazia aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 28 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.

(4)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati statistici per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. In applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati statistici del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(5)

Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati statistici comunicati. Inoltre, la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata unicamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL fissato dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni e che il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione prospettica del parametro di riferimento del debito (4).

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Croazia nell'aprile 2016, il programma di convergenza 2017-2020 e le previsioni di primavera 2017 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.

Nel 2016 il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è sceso allo 0,8 % del PIL dal 3,4 % nel 2015.Tale miglioramento è stato trainato principalmente da: i) l'aumento delle entrate, grazie alla forte crescita del PIL, e ii) le limitazioni di spesa. Pertanto, il disavanzo è stato riportato al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato entro il termine stabiliti dal Consiglio.

Secondo il programma di convergenza per il periodo 2017-2020, presentato dal governo croato il 27 aprile 2017, il disavanzo pubblico dovrebbe aumentare all'1,3 % del PIL nel 2017 e diminuire allo 0,8 % del PIL nel 2018. Le previsioni di primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,1 % del PIL nel 2017 e dello 0,9 % del PIL nel 2018. Pertanto, nel periodo oggetto delle previsioni il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato del 3,0 % del PIL nel periodo 2014-2016.

Il rapporto debito pubblico lordo/PIL ha raggiunto il suo massimo all'86,7 % del PIL nel 2015, diminuendo all'84,2 % nel 2016, grazie al rafforzamento del PIL e degli aggiustamenti stock/flussi a diminuzione del debito. Secondo le previsione di primavera 2017 della Commissione il rapporto debito/PIL dovrebbe ulteriormente ridursi al 79,4 % nel 2018, trainato dalla forte crescita del PIL nominale. Pertanto, il rapporto debito/PIL del 2016 soddisfa la configurazione prospettica del parametro di riferimento relativo alla riduzione del debito.

(7)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Croazia è stato corretto e pertanto la decisione 2014/56/UE deve essere abrogata.

(9)

A partire dal 2017, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Croazia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita. Avendo raggiunto il suo obiettivo a medio termine già nel 2016, la Croazia dovrebbe ora evitare ulteriori deviazioni e dovrebbe attenersi al criterio del debito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Croazia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2014/56/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Decisione 2014/56/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 13).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», disponibili al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf


5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/10


DECISIONE (UE) 2017/1192 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di norme relative ai requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l'uniformità nell'elaborazione di requisiti tecnici alle navi adibite alla navigazione interna da applicare nell'Unione.

(2)

Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e gli equipaggi.

(3)

Affinché i trasporti sulle vie navigabili interne siano efficienti, è importante che i requisiti tecnici per le navi siano compatibili e quanto più possibile armonizzati in regimi giuridici diversi in Europa. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione.

(4)

Il CESNI dovrebbe adottare, durante la riunione del 6 luglio 2017, la norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2017/1.

(5)

La norma ES-TRIN 2017/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Essa include disposizioni concernenti la costruzione, l'allestimento e l'equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni speciali riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le attrezzature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l'applicazione della norma tecnica.

(6)

La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) abrogherà la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) con effetto a decorrere dal 7 ottobre 2018. L'allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 si riferisce direttamente ai requisiti tecnici per le imbarcazioni identificandoli come quelli di cui alla norma ES-TRIN 2015/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento indicando la versione più recente della norma ES-TRIN e di fissare la data della sua applicazione.

(7)

Pertanto, la norma ES-TRIN 2017/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629.

(8)

L'Unione non è membro della CCNR né del CESNI. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere nell'ambito di tali organismi la posizione dell'Unione per quanto concerne l'adozione della norma ES-TRIN 2017/1,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di nome per la navigazione interna il 6 luglio 2017 è di acconsentire all'adozione della norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna («norma ES-TRIN») 2017/1 e della norma di prova complementare AIS interno 2017/1.

2.   La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), qualora si stabiliscano i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, è intesa a sostenere tutte le proposte che allineano i requisiti tecnici a quelli della norma ES-TRIN 2017/1, anche per quanto riguarda l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Articolo 2

1.   La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri, che agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

2.   La posizione dell'Unione indicata all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa da tali Stati membri che sono membri della CCNR, che agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. MIZZI


(1)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

(2)  Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).


5.7.2017   

IT

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L 172/12


DECISIONE (PESC) 2017/1193 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC (1), che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah).

(2)

Il 7 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1107 (2), che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2017.

(3)

A seguito del riesame strategico dell'EU BAM Rafah, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2018.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'azione comune 2005/889/PESC.

(5)

L'EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 1 980 000 EUR.»;

2)

all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

(2)  Decisione (PESC) 2016/1107 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 64).


5.7.2017   

IT

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L 172/13


DECISIONE (PESC) 2017/1194 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica la decisione 2013/354/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC (1), che ha prorogato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1o luglio 2013.

(2)

Il 7 luglio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1108 (2) che modifica la decisione 2013/354/PESC e la proroga dal 1o luglio 2016 al 30 giugno 2017.

(3)

A seguito del riesame strategico dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2018.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.

(5)

L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 12 372 000 EUR.»;

2)

all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2018.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

(2)  Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 65).


5.7.2017   

IT

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L 172/14


DECISIONE (PESC) 2017/1195 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2017

che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/129/PESC (1).

(2)

La decisione 2014/129/PESC prevede un periodo di attuazione di 36 mesi per progetti riguardanti le attività specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

(3)

Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/632 (2) che ha prorogato il periodo di attuazione della decisione 2014/129/PESC fino al 2 luglio 2017.

(4)

Il 19 giugno 2017 l'ente incaricato dell'attuazione («consorzio dell'UE per la non proliferazione») ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare ulteriormente il periodo di attuazione della decisione 2014/129/PESC fino al 31 dicembre 2017 per consentire di organizzare, nel 2017, una conferenza annuale di primaria importanza sulla non proliferazione e il disarmo, nonché di continuare a mantenere e aggiornare, dopo il 2 luglio 2017, la piattaforma Internet del consorzio dell'UE per la non proliferazione.

(5)

La decisione 2014/129/PESC dovrebbe pertanto essere modificata per consentire la piena attuazione delle attività ivi contenute e la sua durata dovrebbe essere prorogata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/129/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

fornire gli strumenti per l'organizzazione di quattro conferenze annuali di primaria importanza con paesi terzi e la società civile sulla non proliferazione e il disarmo per promuovere a livello internazionale la strategia dell'UE contro la proliferazione delle ADM e la strategia dell'UE sulle SALW, nonché il ruolo delle istituzioni dell'Unione e dei gruppi di riflessione dell'Unione in questo ambito, al fine di accrescere la visibilità delle politiche dell'Unione in materia e di presentare relazioni e/o raccomandazioni ai rappresentanti dell'AR;»;

2)

all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti che riguardano le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è pari a 4 034 254,15 EUR.»;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Essa si applica a decorrere dal 3 luglio 2017. Cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.»;

4)

nell'allegato la sezione 4 è sostituita dalla seguente:

«4.   Durata

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).

(2)  Decisione (PESC) 2017/632 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 10).


5.7.2017   

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L 172/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1196 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 4432]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. Tali misure comprendono il divieto di spedizione di suini vivi, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine da alcune zone degli Stati membri interessati.

(2)

L'articolo 6 della direttiva 2002/60/CE del Consiglio (5) riconosce l'esistenza di aziende comprendenti diverse unità di produzione e consente l'applicazione di deroghe relative ai diversi livelli di rischio che possono essere riconosciuti dall'autorità competente. Di ciò si dovrebbe tenere conto nelle deroghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(3)

Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di spostamento di suini vivi, purché siano applicate misure di mitigazione del rischio. La macellazione di suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE esclusivamente al termine di un giorno di macellazione in cui non verranno successivamente macellati altri suini può essere inclusa nelle misure di mitigazione del rischio. Di ciò si dovrebbe tenere conto nelle deroghe al divieto di spedizione delle partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata di cui all'articolo 4 di tale decisione di esecuzione.

(4)

L'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE dispone che i prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali non provenienti da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria a norma di quanto disposto all'allegato I di tale direttiva, comprese le misure di controllo della peste suina africana stabilite dalla direttiva 2002/60/CE. Ne consegue che i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza definite conformemente alla direttiva 2002/60/CE sono sottoposti a restrizioni nella produzione, nella trasformazione e nella distribuzione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine contenenti carni suine. Dato il rischio trascurabile, dovrebbe essere prevista una deroga per i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza, purché i prodotti siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati, in condizioni specifiche, in stabilimenti situati nelle zone elencate nelle parti I, II o III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(5)

Le misure in vigore per la spedizione in altri Stati membri e paesi terzi di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE devono essere riviste al fine di tenere conto dell'assenza della malattia nelle zone elencate nella parte I di tale allegato. Per garantire la sostenibilità delle misure dovrebbe essere prevista una relativa flessibilità solo nel caso in cui i suini siano spostati da una zona nella parte I dell'allegato ad altre aziende comunque situate in una zona figurante nella parte I dell'allegato, purché restino in vigore le altre misure di mitigazione del rischio.

(6)

Deve essere affrontata la necessità di mitigare i rischi posti dal trasporti di suini selvatici vivi dagli Stati membri figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale pratica, che riguarda un prodotto caratterizzato da un livello di rischio elevato, dovrebbe essere evitata rafforzando ed estendendo le misure già in vigore per i suini selvatici.

(7)

Al fine di garantire che le informazioni sulle prescrizioni relative alle restrizioni in vigore a norma della decisione 2014/709/UE per i prodotti di origine suina, compresi i prodotti ottenuti da suini selvatici, vengano effettivamente fornite ai viaggiatori, gli operatori del settore del trasporto passeggeri e i servizi postali dovrebbero portare dette prescrizioni all'attenzione dei viaggiatori che si spostano dalle zone elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(8)

Nel maggio 2017 pochi casi di peste suina africana nei cinghiali sono stati osservati nel comune (novads) di Tukuma e in alcune zone del comune (novads) di Ventspils, in Lettonia, in una zona attualmente elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE e in prossimità di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Il verificarsi di tali casi costituisce un aumento del livello di rischio che va preso in considerazione. Di conseguenza, le zone della Lettonia interessate dovrebbero ora essere elencate nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.

(9)

Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è collegato alla naturale lenta propagazione nella popolazione di cinghiali come pure alle attività antropiche, come documentato dalle relazioni scientifiche elaborate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (6). Al fine di tenere conto degli eventi epidemiologici nell'Unione verificatisi dal 2014 in relazione a tale malattia e per far fronte ai rischi posti dalla peste suina africana nonché all'esigenza di operare in modo proattivo nel definire le zone da includere nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, per quanto riguarda le voci relative a Lettonia, Lituania e Polonia dovrebbero essere incluse nella parte I dell'allegato zone a rischio più elevato di dimensioni sufficienti intorno alle zone elencate nelle parti II e III dello stesso. Tali zone di nuova inclusione dovrebbero tenere conto della stagionalità della malattia nella regione e dovrebbero essere riviste dalla Commissione nell'ottobre 2017, quando il rischio di diffusione verrà sottoposto a nuova valutazione in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

(10)

L'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione del rischio rappresentato dalla situazione zoosanitaria in relazione a tale malattia in Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di protezione possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette alle misure di protezione di cui alla parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE al fine di tenere conto della situazione zoosanitaria relativa a tale malattia in detti tre Stati membri.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2014/709/UE è così modificata:

1)

all'articolo 3, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e, durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spostamento, nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto:

a)

in tale azienda; o

b)

nell'unità di produzione in cui sono tenuti i suini destinati alla spedizione a norma del presente articolo; l'unità di produzione può essere definita solo dall'autorità competente, purché il veterinario ufficiale confermi che la struttura, le dimensioni delle unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra e»;

2)

all'articolo 4, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini e siano macellati in un giorno specifico, dedicato esclusivamente alla macellazione dei suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato, o al termine di un giorno di macellazione in cui non verranno successivamente macellati altri suini;»;

3)

all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

siano rimasti ininterrottamente nell'azienda per almeno 30 giorni prima della spedizione o dalla nascita e nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione;»;

4)

è inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Deroga per i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza

Fatti salvi gli articoli 4, 5 e 6 nonché gli articoli 11, 12 e 13 della presente decisione, e in deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/99/CE, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine da macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni situati nelle zone di protezione e di sorveglianza stabilite dalla direttiva 2002/60/CE, purché tali prodotti:

a)

siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti situati nelle zone elencate nelle parti I, II o III dell'allegato e riconosciuti in conformità dell'articolo 12; e

b)

siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende non situate nelle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato o da suini originari e provenienti da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato, purché soddisfino le prescrizioni stabilite all'articolo 3, punto 1, e punto 2 o 3; e

c)

siano stati bollati a norma dell'articolo 16.»;

5)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

nessun suino selvatico vivo viene spedito dagli Stati membri figuranti nell'allegato, fatta eccezione per le zone indenni dalla peste suina africana separate da barriere geografiche efficaci dalle zone incluse nell'allegato, verso altri Stati membri o dalle zone elencate nell'allegato verso altre zone, elencate o no nell'allegato, nel territorio dello stesso Stato membro;»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini selvatici vivi dalle zone non elencate nell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro non elencate nell'allegato e verso altri Stati membri, purché:

a)

gli ex suini selvatici siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni e nessun suino vivo sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spostamento;

b)

l'azienda attui misure di biosicurezza;

c)

gli ex suini selvatici soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 3, punto 1, e punto 2 o 3.

4.   Per le partite di suini selvatici vivi che soddisfano le condizioni della deroga di cui al paragrafo 3, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi documenti veterinari e/o certificati sanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE: “Suini conformi all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione”.»;

6)

è inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Informazioni che gli operatori del settore del trasporto passeggeri e i servizi postali sono tenuti a fornire

Gli operatori del settore del trasporto passeggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali, le agenzie di viaggio e i servizi postali richiamano l'attenzione dei loro clienti sulle norme stabilite dalla presente decisione, in particolare fornendo in modo adeguato informazioni sulle norme di cui agli articoli 2 e 15 ai viaggiatori che si spostano dal territorio di uno qualsiasi degli Stati membri interessati e ai clienti dei servizi postali.»;

7)

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

(5)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(6)  EFSA Journal 2015; 13(7):4163 [92 pagg.] ed EFSA Journal 2017; 15(3):4732 [73 pagg.].


ALLEGATO

«

ALLEGATO

PARTE I

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Hiiu maakond.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Aizputes novads,

Alsungas novads,

Auces novads,

Bauskas novada Īslīces, Gailīšu, Brunavas un Ceraukstes pagasts,

Bauskas pilsēta,

Brocēnu novads,

Dobeles novada Zebrenes, Naudītes, Penkules, Auru, Krimūnu un Bērzes pagasti, Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P98, un Dobeles pilsēta,

Jelgavas novada Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas un Sesavas pagasts,

Kandavas novada Vānes un Matkules pagast,

Kuldīgas novads,

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,

republikas pilsēta Jelgava,

Rundāles novads,

Saldus novada Ezeres, Jaunauces, Jaunlutriņu, Kursīšu, Lutriņu, Novadnieku, Pampāļu, Rubas, Saldus, Vadakstes, Zaņas, Zirņu, Zvārdes un Šķēdes pagastis, Saldus pilsēta,

Skrundas novads,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Talsu novada Ģibuļu pagasts,

Talsu pilsēta,

Tērvetes novads,

Ventspils novada Jūrkalnes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų Rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Krekenavos seniūnijos dalis į vakarus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Joniškelio apylinkių, Joniškelio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių ir Vaškų seniūnijos,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, i Prostki, Stare Juchy i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

gmina gminy Biała Piska, Orzysz, Pisz i Ruciane Nida w powiecie piskim,

gminy Miłki i Wydminy w powiecie giżyckim,

gminy Olecko, Świętajno i Wieliczki w powiecie oleckim.

 

w województwie podlaskim:

gmina Brańsk z miastem Brańsk, gminy Boćki, Rudka, Wyszki, część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), miasto Bielsk Podlaski, część gminy Orla położona na zachód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Dąbrowa Białostocka, Kuźnica, Janów, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

gminy Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk i Perlejewo w powiecie siemiatyckim,

powiat kolneński,

gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy i Poświętne w powiecie białostockim,

powiat zambrowski,

gminy Bakałarzewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,

gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,

powiat augustowski,

powiat łomżyński,

powiat miejski Białystok,

powiat miejski Łomża,

powiat miejski Suwałki,

powiat sejneński.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Sabnie, Sterdyń, Repki i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Przesmyki, Paprotnia, Skórzec, Suchożebry, Mordy, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,

gminy Olszanka i Łosice w powiecie łosickim,

powiat ostrowski,

 

w województwie lubelskim:

gminy Hanna, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,

gminy Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulat-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim,

gmina Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski, gminy Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy i Tuczna w powiecie bialskim,

gmina Trzebieszów i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim,

gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Podedwórze i Siemień w powiecie parczewskim.

PARTE II

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Abja vald,

Alatskivi vald,

Elva linn,

Haaslava vald,

Haljala vald,

Halliste vald,

Harju maakond (välja arvatud osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20), Aegviidu vald ja Anija vald),

IDA-Viru maakond,

Kambja vald,

Karksi vald,

Kihelkonna vald,

Konguta vald,

Kõpu vald,

Kuressaare linn,

Lääne maakond,

Lääne-Saare vald,

Laekvere vald,

Leisi vald,

Luunja vald,

Mäksa vald,

Meeksi vald,

Muhu vald,

Mustjala vald,

Nõo vald,

Orissaare vald,

osa Tamsalu vallast, mis asub kirde pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pärnu maakond,

Peipsiääre vald,

Piirissaare vald,

Pöide vald,

Põlva maakond,

Puhja vald,

Rägavere vald,

Rakvere linn,

Rakvere vald,

Rannu vald,

Rapla maakond,

Rõngu vald,

Ruhnu vald,

Salme vald,

Sõmeru vald,

Suure-Jaani vald,

Tähtvere vald,

Tartu linn,

Tartu vald,

Tarvastu vald,

Torgu vald,

Ülenurme vald,

Valga maakond,

Vara vald,

Vihula vald,

Viljandi linn,

Viljandi vald,

Vinni vald,

Viru-Nigula vald,

Võhma linn,

Võnnu vald,

Võru maakond.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Ādažu novads,

Aglonas novads,

Aizkraukles novads,

Aknīstes novads,

Alojas novads,

Alūksnes novads,

Amatas novads,

Apes novada Trapenes, Gaujienas un Apes pagasts, Apes pilsēta,

Babītes novads,

Baldones novads,

Baltinavas novads,

Balvu novada Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils un Krišjāņu pagasts,

Bauskas novada Mežotnes, Codes, Dāviņu un Vecsaules pagasts,

Beverīnas novads,

Burtnieku novads,

Carnikavas novads,

Cēsu novads,

Cesvaines novads,

Ciblas novads,

Dagdas novads,

Daugavpils novada Vaboles, Līksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas un Skrudalienas pagasts,

Dobeles novada Dobeles, Annenieku, Bikstu pagasti un Jaunbērzes pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P98,

Dundagas novads,

Engures novads,

Ērgļu novads,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Līgo pagasts,

Iecavas novads,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa P10, Ikšķiles pilsēta,

Ilūkstes novads,

Jaunjelgavas novads,

Jaunpils novads,

Jēkabpils novads,

Jelgavas novada Kalnciema, Līvbērzes un Valgundes pagasts,

Kandavas novada Cēres, Kandavas, Zemītes un Zantes pagasts, Kandavas pilsēta,

Kārsavas novads,

Ķeguma novads,

Ķekavas novads,

Kocēnu novads,

Kokneses novads,

Krāslavas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no autoceļa V81 un V128,

Krustpils novads,

Lielvārdes novads,

Līgatnes novads,

Limbažu novada Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles un Viļķenes pagasts, Limbažu pilsēta,

Līvānu novads,

Lubānas novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mālpils novads,

Mārupes novads,

Mazsalacas novads,

Mērsraga novads,

Naukšēnu novads,

Neretas novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Ozolnieku novads,

Pārgaujas novads,

Pļaviņu novads,

Preiļu novada Saunas pagasts,

Priekuļu novads,

Raunas novada Raunas pagasts,

republikas pilsēta Daugavpils,

republikas pilsēta Jēkabpils,

republikas pilsēta Jūrmala,

republikas pilsēta Rēzekne,

republikas pilsēta Valmiera,

Rēzeknes novads,

Riebiņu novada Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu un Silajāņu pagasts,

Rojas novads,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Lazdukalna pagasts,

Rūjienas novads,

Salacgrīvas novads,

Salas novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novada Mores pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa P3,

Skrīveru novads,

Smiltenes novada Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas un Grundzāles pagasts un Smiltenes pilsēta,

Strenču novads,

Talsu novada Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu un Abavas pagasts, Sabiles, Stendes un Valdemārpils pilsēta,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Varakļānu novads,

Vecpiebalgas novads,

Vecumnieku novads,

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes un Puzes pagastis, Piltenes pilsēta,

Viesītes novads,

Viļakas novads,

Viļānu novads,

Zilupes novads.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė: Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės ir Parovėjos seniūnijos,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos miesto savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Kaišiadorių miesto savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Kupiškio rajono savivaldybė: Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių seniūnijos,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Prienų miesto savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

gmina Dubicze Cerkiewne, części gmin Kleszczele i Czeremcha położone na wschód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gmina Kobylin-Borzymy w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,

część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 (w kierunku północnym od miasta Bielsk Podlaski) i przedłużonej przez wschodnią granicę miasta Bielsk Podlaski i drogę nr 66 (w kierunku południowym od miasta Bielsk Podlaski), część gminy Orla położona na wschód od drogi nr 66 w powiecie bielskim,

gminy Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim,

 

w województwie mazowieckim:

gmina Platerów w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Piszczac i Kodeń w powiecie bialskim.

PARTE III

1.   Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

Aegviidu vald,

Anija vald,

Järva maakond,

Jõgeva maakond,

Kadrina vald,

Kolga-Jaani vald,

Kõo vald,

Laeva vald,

Laimjala vald,

osa Kuusalu vallast, mis asub lõuna pool maanteest nr 1 (E20),

osa Tamsalu vallast, mis asub edela pool Tallinna-Tartu raudteest,

Pihtla vald,

Rakke vald,

Tapa vald,

Väike-Maarja vald,

Valjala vald.

2.   Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

Apes novada Virešu pagasts,

Balvu novada Kubuļu un Balvu pagasts un Balvu pilsēta,

Daugavpils novada Nīcgales, Kalupes, Dubnas un Višķu pagasts,

Garkalnes novada daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no autoceļa A2,

Gulbenes novada Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma un Lejasciema pagasts un Gulbenes pilsēta,

Ikšķiles novada Tīnūžu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no autoceļa P10,

Inčukalna novads,

Jaunpiebalgas novads,

Krimuldas novada Krimuldas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V89 un V81, un Lēdurgas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidrietumiem no autoceļa V81 un V128,

Limbažu novada Vidrižu pagasts,

Preiļu novada Preiļu, Aizkalnes un Pelēču pagasts un Preiļu pilsēta,

Raunas novada Drustu pagasts,

Riebiņu novada Riebiņu un Rušonas pagasts,

Ropažu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa P10,

Rugāju novada Rugāju pagasts,

Salaspils novads,

Sējas novads,

Siguldas novada Siguldas pagasts un Allažu pagasta daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no autoceļa P3, un Siguldas pilsēta,

Smiltenes novada Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasts,

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,

Vārkavas novads.

3.   Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

Biržų rajono savivaldybė: Vabalninko, Papilio ir Širvenos seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė: Alizavos ir Kupiškio seniūnijos,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė: Karsakiškio, Miežiškių, Naujamiesčio, Paįstrio, Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio seniūnijos ir Krekenavos seniūnijos dalis į rytus nuo Nevėžio upės,

Pasvalio rajono savivaldybė: Daujėnų ir Krinčino seniūnijos.

4.   Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski,

powiat moniecki,

gminy Czyże, Białowieża, Hajnówka z miastem Hajnówka, Narew, Narewka i części gminy Czeremcha i Kleszczele położone na zachód od drogi nr 66 w powiecie hajnowskim,

gminy Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,

 

w województwie mazowieckim:

gminy Sarnaki, Stara Kornica i Huszlew w powiecie łosickim,

 

w województwie lubelskim:

gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie i Terespol z miastem Terespol w powiecie bialskim,

powiat miejski Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

»

5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1197 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2017

che modifica la decisione di esecuzione 2012/340/UE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base

[notificata con il numero C(2017) 4442]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 19,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 33,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione (6) dispone l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2017, di un esperimento temporaneo al quale possono partecipare tutti gli Stati membri e nel cui ambito è consentito scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

(2)

La verifica se la scelta tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale costituisca un'alternativa migliore rispetto alla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, non è ancora stata completata, in quanto è necessario raccogliere ulteriori dati prima di concludere l'esperimento, in particolare riguardo al livello minimo di controllo ufficiale. È quindi necessario prorogare la durata dell'esperimento temporaneo.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione 2012/340/UE la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

(2)  GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

(3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.

(4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(5)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

(6)  Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90).


5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/32


DECISIONE (UE) 2017/1198 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 giugno 2017

sulla comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare l'articolo 21,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

In data 19 giugno 2014 l'Autorità bancaria europea (ABE) ha adottato i propri Orientamenti in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione A4 del CERS/2012/2 (3) (di seguito gli «Orientamenti dell'ABE»). Gli Orientamenti dell'ABE mirano a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci attraverso l'armonizzazione di modelli e definizioni per agevolare la comunicazione dei piani di finanziamento da parte degli enti creditizi.

(2)

Gli Orientamenti dell'ABE sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e agli enti che comunicano piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti in conformità al quadro di attuazione nazionale della raccomandazione CERS/2012/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5).

(3)

Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) è considerata, a seconda dei casi, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dal diritto dell'Unione. Pertanto la BCE è destinataria degli Orientamenti dell'ABE relativa agli enti creditizi classificati come significativi in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013.

(4)

Al fine ottemperare agli Orientamenti dell'ABE, la BCE dovrebbe assicurare che gli enti creditizi significativi comunichino i rispettivi piani di finanziamento in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE.

(5)

In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

(6)

In considerazione del fatto che le informazioni sui piani di finanziamento sono necessarie a fini micro e macroprudenziali, la BCE ha deciso di richiedere alle autorità nazionali competenti di comunicarle i piani di finanziamento degli enti creditizi.

(7)

È necessario specificare le modalità con le quali le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento. In particolare è opportuno precisare ulteriormente il formato, la frequenza e la tempistica con i quali dette informazioni sono comunicate, nonché i dettagli dei controlli di qualità eseguiti dalle autorità nazionali competenti prima di comunicare le informazioni alla BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione richiede alle autorità nazionali competenti di comunicare alla BCE i piani di finanziamento di taluni enti creditizi significativi e meno significativi e stabilisce le procedure relative alla comunicazione di tali piani di finanziamento alla BCE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), insieme alle seguenti definizioni:

1)

per «ente creditizio significativo» si intende un ente creditizio che è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); e

2)

per «ente creditizio meno significativo» si intende un ente creditizio che non è qualificato come soggetto vigilato significativo in conformità al regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Articolo 3

Requisiti per la comunicazione dei piani di finanziamento

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento conformi agli Orientamenti dell'ABE dei seguenti enti creditizi stabiliti nei rispettivi Stati membri partecipanti:

a)

enti creditizi significativi al più alto livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti su base consolidata;

b)

enti creditizi significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato su base individuale;

c)

enti creditizi meno significativi rispetto ai quali l'autorità nazionale competente di riferimento è tenuta a comunicare all'ABE i relativi piani di finanziamento in conformità alla decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea (6) su base consolidata o su base individuale se tali enti non fanno parte di un gruppo vigilato.

2.   Le autorità nazionali competenti che raccolgono i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 comunicano tali piani di finanziamento alle BCE se questi sono conformi agli Orientamenti dell'ABE.

3.   I piani di finanziamento sono trasmessi alla BCE in conformità ai modelli e alle definizioni armonizzati di cui al modello di piano di finanziamento allegato agli Orientamenti dell'ABE. I piani di finanziamento hanno la data di riferimento del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 4

Date di invio

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani di finanziamento degli enti creditizi significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui al paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE.

2.   Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE i piani degli enti creditizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, entro le ore 12:00 CET dei giorni entro i quali le autorità nazionali competenti devono presentare i piani di finanziamento all'ABE ai sensi del paragrafo 8 degli Orientamenti dell'ABE.

Articolo 5

Controlli sulla qualità dei dati

1.   Le autorità nazionali competenti verificano e garantiscono la qualità e affidabilità dei dati messi a disposizione della BCE. Le autorità nazionali competenti applicano le regole di convalida elaborate e aggiornate dall'ABE e applicano i controlli integrativi sulla qualità dei dati definiti dalla BCE in cooperazione con le autorità nazionali competenti.

2.   Oltre all'osservanza delle regole di convalida e dei controlli di qualità, i dati sono comunicati in conformità ai requisiti minimi per l'accuratezza di seguito indicati:

a)

le autorità nazionali competenti forniscono informazioni, se possibile, sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi; e

b)

le informazioni devono essere complete: eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e, se possibile, colmate al più presto.

Articolo 6

Informazioni qualitative

1.   Ove non sia possibile assicurare la qualità dei dati per una determinata tabella nella tassonomia, le autorità nazionali competenti ne comunicano le ragioni alla BCE senza indebito ritardo.

2.   Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE le ragioni di eventuali modifiche di rilievo.

Articolo 7

Specifiche del formato di trasmissione

1.   Le autorità nazionali competenti comunicano i dati di cui alla presente decisione utilizzando la tassonomia eXtensible Business Reporting Language applicabile al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio di dati riguardanti gli Orientamenti dell'ABE.

2.   I soggetti vigilati sono identificati nella trasmissione corrispondente mediante l'uso dell'identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier).

Articolo 8

Date di riferimento per le prime segnalazioni

La prima data di riferimento per le segnalazioni di cui all'articolo 3 è il 31 dicembre 2017.

Articolo 9

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 10

Destinatari

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 giugno 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  ABE/GL/2014/04.

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(5)  Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi (CERS/2012/2) (GU C 119 del 25.4.2013, pag. 1).

(6)  Decisione EBA/DC/2015/130 dell'Autorità bancaria europea, del 23 settembre 2015, sulla segnalazione all'ABE da parte delle autorità competenti.


Rettifiche

5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/36


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 12 novembre 2015 )

Pagina 3, articolo 4:

anziché:

«XVI»

leggasi:

«XVII».


5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/36


Rettifica della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 15 del 21 gennaio 1998 )

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quinto trattino:

anziché:

«—

se opportuno, essere subordinata ad un obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale.»

leggasi:

«—

se opportuno, essere subordinata all'obbligo di rispettare le condizioni di lavoro previste dalla legislazione nazionale, o imporre il rispetto di tali condizioni.»