ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1133 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2017, per sette nuovi prodotti. |
(2) |
Nel caso di cinque altri prodotti dovrebbero essere aumentati i volumi del contingente tariffario poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione. |
(3) |
Inoltre, per un prodotto l'aumento di volume del contingente tariffario dovrebbe applicarsi solo nel secondo semestre del 2017, mentre al contingente tariffario esistente per detto prodotto dovrebbe essere assegnata come data di termine il 31 dicembre 2017. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013. |
(5) |
Poiché le modifiche riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1o luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013; |
2) |
le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
H. DALLI
(1) Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).
ALLEGATO I
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
||||||||||
«09.2828 |
2712 20 90 |
|
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio |
1.7-31.12 |
60 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldeide (furfurale) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2844 |
ex 3824 99 92 |
71 |
Miscele contenenti, in peso:
|
1.7-31.12 |
3 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.7-31.12 |
800 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnellate |
0 % |
||||||||||
09.2870 |
ex 7019 40 00 |
60 |
Tessuti di fibre di vetro «E»:
destinati a essere utilizzati nella produzione di fogli, rotoli o laminati preimpregnati per la produzione di circuiti stampati per l'industria automobilistica (2) |
1.7-31.12 |
3 000 km |
0 % |
||||||||||
ex 7019 52 00 |
20 |
|||||||||||||||
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Girante del compressore in lega di alluminio con:
destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione (2) |
1.7-31.12 |
2 950 000 pezzi |
0 % |
||||||||||
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato |
1.7-31.12 |
1 000 000 pezzi |
0 %» |
ALLEGATO II
Numero d'ordine |
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (%) |
«09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5) |
1.1-31.12 |
600 tonnellate |
0 % |
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1-31.12 |
400 tonnellate |
0 % |
09.2687 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2) |
1.1-31.12.2017 |
400 tonnellate |
0 % |
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2) |
1.1-31.12 |
1 500 000 pezzi |
0 % |
09.2668 |
ex 8714 91 10 |
21 |
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (2) |
1.1-31.12 |
350 000 pezzi |
0 % |
ex 8714 91 10 |
31 |
|||||
09.2669 |
ex 8714 91 30 |
21 |
Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (2) |
1.1-31.12 |
270 000 pezzi |
0 %» |
ex 8714 91 30 |
31 |
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/6 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1134 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La produzione unionale di 69 prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) è inadeguata o del tutto inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere completamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») per questi prodotti. |
(2) |
È necessario modificare le condizioni relative a 71 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato a seguito della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione o degli obblighi relativi all'uso finale. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni che richiedono modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate. |
(3) |
Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per due dei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(4) |
A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare con un asterisco le voci modificate dal presente regolamento. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013. |
(6) |
Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni per i prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:
1) |
le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013; |
2) |
le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
H. DALLI
(1) Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).
ALLEGATO I
Codice NC |
TARIC |
Designazione delle merci |
Aliquota dei dazi autonomi |
Unità supplementare |
Data prevista per il riesame obbligatorio |
||||||||||||||||
*ex 2818 30 00 |
30 |
Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di böhmite o pseudo-böhmite (CAS RN 1318-23-6) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 2825 70 00 |
20 |
Acido molibdico (CAS RN 7782-91-4) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2842 10 00 |
40 |
Silicato di alluminio (CAS RN 1318-02-1) con una struttura di zeolite a base di fosfato di alluminio-18 (AEI), destinato ad essere utilizzato nelle preparazioni catalitiche (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2905 11 00 ex 2905 19 00 |
20 35 |
Metansolfonato di metile (CAS RN 66-27-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2905 22 00 |
20 |
3,7-Dimetilott-6-en-1-olo (CAS RN 106-22-9) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2909 30 90 |
15 |
{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)ossi]metil}benzene (CAS RN 1092536-54-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2909 30 90 |
25 |
1,2-Difenossietano (CAS RN 104-66-5), sotto forma di polvere o di dispersione acquosa contenente, in peso, tra il 30 % e il 60 % di 1,2-difenossietano |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2909 60 00 |
40 |
1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 2781-00-2) o miscela di isomeri 1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene e 1,3-di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 25155-25-3) |
0 % |
— |
31.12.2017 |
||||||||||||||||
ex 2912 19 00 |
10 |
Undecanale (CAS RN 112-44-7) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2915 12 00 |
10 |
Soluzione acquosa contenente, in peso, tra il 60 % e l'84 % di formiato di cesio (CAS RN 3495-36-1) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2916 14 00 |
30 |
Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 2916 39 90 |
33 |
4′-(Bromometil)bifenil-2-carbossilato di metile (CAS RN 114772-38-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2916 39 90 |
73 |
Cloruro di (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 ex 2920 90 70 |
50 50 |
Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 2920 29 00 ex 2920 90 70 |
60 40 |
Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio, destinato alla produzione di pesticidi (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2922 19 00 |
40 |
4-Metilbenzenesulfonato di (R)-1-[(4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benzilossi)propan-2-olo (CAS RN 1294504-64-5) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2924 29 70 |
30 |
4-(4-Metil-3-nitrobenzoilamino)benzenesulfonato di sodio (CAS RN 84029-45-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2924 29 70 |
50 |
Sale di N-benzilossicarbonil-L-ter-leucina e isopropilammina (CAS RN 1621085-33-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2926 90 70 |
30 |
4,5-Dicloro-3,6-diossocicloesa-1,4-dien-1,2-dicarbonitrile (CAS RN 84-58-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2931 90 00 |
05 |
Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 al Capitolo 29 della NC |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 2932 14 00 ex 2940 00 00 |
10 40 |
1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 2932 99 00 |
13 |
(4-Cloro-3-(4-etossibenzil)fenil)[(3aS,5R,6S,6aS)-6-idrossi 2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il)metanone (CAS RN 1103738-30-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2932 99 00 |
18 |
4-(4-Bromo-3-[(tetraidro-2H-piran-2-ilossi)metil)fenossi)benzonitrile (CAS RN 943311-78-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 19 90 |
45 |
5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carbonitrile (CAS RN 120068-79-3) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 19 90 |
55 |
5-Metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-diidro-3H-pirazol-3-one (CAS RN 1192140-15-0) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 29 90 |
75 |
Dicloridrato di 2,2′-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propano] (CAS RN 27776-21-2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
10 |
Cloridrato di 2-aminopiridin-4-olo (CAS RN 1187932-09-7) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
33 |
5-(3-Clorofenil)-3-metossipiridin-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
41 |
Acido 2-cloro-6- (3-fluoro-5-isobutossifenil) nicotínico (CAS RN 1897387-01-7) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
46 |
Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) destinato alla produzione di pesticidi (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2933 59 95 ex 2933 99 80 |
88 51 |
Diquat dibromuro (ISO) (CAS RN 85-00-7) in soluzione acquosa per la fabbricazione di erbicidi (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
42 |
Cloridrato di (S)-2,2,4-trimetilpirrolidina (CAS RN 1897428-40-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
44 |
4-metilbenzensolfonato di (2S,3S,4R)-3-etil-4-idrossipirrolinina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1799733-43-9) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
53 |
(S)-5-(ter-butossicarbonil)-5-azaspiro[2.4]eptano-6-carbossilato di potassio (CUS0133723-1) (5) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
72 |
1,4,7-trimetil-1,4,7- triazaciclononano (CAS RN 96556-05-7) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
46 |
4-Metossi-5-(3-morfolin-4-il-propossi)-2-nitro-benzonitrile (CAS RN 675126-26-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
47 |
Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) destinato alla produzione di pesticidi (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
49 |
Citidina 5′-(fosfato disodico) (CAS RN 6757-06-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
53 |
4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 2935 90 90 |
30 |
6-Aminopiridin-2-solfonammide (CAS RN 75903-58-1) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3204 16 00 |
30 |
Preparazioni a base di colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) contenenti, in peso, tra il 60 % e il 75 % di tale colorante e uno o più degli elementi seguenti:
|
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
22 |
Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169 |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
24 |
Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 57:1 |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 3215 90 70 |
30 |
Inchiostro in cartucce monouso con un contenuto, in peso:
utilizzato per marcare circuiti integrati (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 3506 91 10 ex 3506 91 90 |
50 50 |
Preparazione contenente in peso:
disciolti in:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
11 |
Agente di dispersione e inibitore dell'ossidazione contenente:
destinati alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3811 21 00 |
19 |
Additivi contenenti:
con un totale di basicità superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2) |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 3811 29 00 |
75 |
Inibitore di ossidazione contenente principalmente una miscela di isomeri di: 1- (terz-dodeciltio)propan-2-olo (CAS RN 67124-09-8), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2) |
0 % (2) |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3811 90 00 |
50 |
Inibitore di corrosione, contenente:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per combustibili (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
40 |
Catalizzatore:
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3824 99 92 |
25 |
Preparazione contenente in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3824 99 92 |
27 |
4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) in solvente organico |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3824 99 92 |
30 |
Soluzione acquosa di formiato di cesio e formiato di potassio, contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
40 |
Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in un diluente organico |
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3824 99 92 |
69 |
Preparazione contenente in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 3824 99 93 |
45 |
3-Aminonaftalen-1,5-disolfonato (CAS RN 4681-22-5) di sodio e idrogeno contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3824 99 96 |
70 |
Polvere, contenente, in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3824 99 96 |
74 |
Miscela di composizione non stechiometrica:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3824 99 96 |
80 |
Miscela costituita da:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80 |
20 50 |
1-butene-polietilene lineare a bassaa densità (LLDPE) e alta fluidità (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con
|
0 % |
m3 |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 3906 90 90 |
53 |
Polvere di poliacrilamide con una granulometria media inferiore a 2 micron e un punto di fusione superiore a 260 °C, con un contenuto in peso di:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3906 90 90 |
63 |
Copolimero di metacrilato di (dimetossimetilsilil)propile, acrilato di butile, metacrilato di allile, metacrilato di metile e ciclosilossani (CAS RN 143106-82-5) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3910 00 00 |
45 |
Polimero di dimetilsilossano, con radicali ossidrilici terminali, con viscosità di 38-45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 3910 00 00 |
55 |
Preparazione contenente in peso:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3913 90 00 |
30 |
Proteine, modificate chimicamente o enzimaticamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, idrolizzate o meno, avente un peso molecolare medio ponderale (Mw) inferiore a 350 000 |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3920 99 59 |
70 |
Pellicola di tetrafluoroetilene, in rotoli, con:
destinata alla produzione di dispositivi semiconduttori (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3921 13 10 |
10 |
Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3 mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092 |
0 % |
m3 |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 3921 19 00 |
50 |
Membrana porosa di politetrafluoretilene (PTFE) laminata a una tela non tessuta in poliestere ottenuta mediante filatura diretta (spunbonded), con
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3923 10 90 |
10 |
Alloggiamenti per fotomaschere e piastrine:
del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastrine |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 3926 30 00 ex 8708 29 10 ex 8708 29 90 |
10 10 10 |
Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il retrovisore esterno di veicoli a motore |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 3926 90 97 |
20 |
Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 3926 90 97 ex 8512 90 90 |
77 10 |
Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 4016 99 57 |
10 |
Manichetta per la presa d'aria di alimentazione della parte di combustione del motore, comprendente almeno:
destinata alla produzione di merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 4016 99 57 |
20 |
Listello paraurti di gomma con rivestimento in silicone di lunghezza non superiore a 1 200 mm e con almeno cinque morsetti di plastica, destinato alla produzione di merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90 |
30 92 |
Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 5911 90 99 |
40 |
Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano |
0 % |
— |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
ex 6805 30 00 |
10 |
Materiale di pulizia per punte di sonda costituito da una matrice polimerica, contenente particelle abrasive montate su sostrato, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di semiconduttori (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 7318 19 00 |
30 |
Biella del cilindro principale del freno con filettatura in entrambe le estremità destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90 |
10 60 30 |
Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 |
47 57 |
Fogli di alluminio in rotoli:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80 |
10 80 |
Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito ad un foglio di alluminio, con:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
30 60 50 |
Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni:
provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche:
del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8108 90 30 |
20 |
Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 40 (2) |
0 % |
— |
31.12.2017 |
||||||||||||||||
*ex 8108 90 50 |
10 |
Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 10 (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 8108 90 50 |
35 |
Piastre, fogli e strisce costituiti da una lega di titanio |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00 ex 8476 90 90 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8536 90 95 ex 8537 10 98 ex 8708 91 20 ex 8708 91 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
20 40 30 20 20 20 83 30 70 30 95 70 10 20 50 40 |
Tastierini di silicone o plastica:
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00 |
30 50 |
Collettore di scarico con componente di turbine a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori:
|
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 8409 99 00 |
40 |
Coperchio testa cilindri in alluminio o materia plastica, dotato di:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8411 99 00 |
65 |
Componente di turbina a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori con:
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8413 30 20 |
30 |
Pompa a pistoni radiali monocilindrica ad alta pressione per iniezione diretta della benzina con:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8479 90 70 |
87 |
Tubo flessibile del carburante per motori a combustione interna a pistoni, con un sensore di temperatura del carburante, con almeno due tubi di ingresso e tre tubi di uscita, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8481 80 59 |
20 |
Valvola regolatrice della pressione destinata ad essere integrata nei compressori a stantuffo del sistema di aria condizionata degli autoveicoli (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8484 20 00 |
10 |
Dispositivo meccanico di tenuta dell'albero destinato ad essere integrato nei compressori rotativi utilizzati nella fabbricazione di sistemi di aria condizionata degli autoveicoli (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8501 10 99 |
56 |
Motore a corrente continua, caratterizzato da:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8501 10 99 |
58 |
Motore a corrente continua, caratterizzato da:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8501 10 99 |
65 |
Azionatore elettrico di turbocompressore, dotato di:
|
0 % |
— |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8504 31 80 |
50 |
Trasformatori utilizzati per la fabbricazione di driver elettronici, dispositivi di comando e fonti di illuminazione a LED per l'industria dell'illuminazione (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8504 40 90 |
25 |
Convertitore di corrente continua in corrente continua
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8504 50 95 |
70 |
Solenoide dotato di:
|
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
65 |
Calamite permanenti composte da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo, arrotondato o no, con sezione rettangolare o trapezoidale, di
oppure a forma di rettangolo curvato (tipo «coppo») di:
oppure a forma di disco di diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
75 |
Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione,
del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8507 90 80 |
70 |
Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel con:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8518 40 80 |
93 |
Amplificatore di potenza acustica di:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8522 90 80 ex 8529 90 92 |
30 57 |
Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8529 90 65 ex 8529 90 92 |
65 53 |
Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
59 |
Moduli LCD con:
destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente sugli autoveicoli del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
63 |
Modulo LCD con:
destinato ad essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
67 |
Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528 :
destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8536 90 95 |
20 |
Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8536 90 95 |
92 |
Nastro di metallo stampato, con contatti |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93 |
94 10 |
Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 8537 10 98 |
65 |
Leva del modulo di controllo posto sotto il volante:
del tipo utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8537 10 98 |
75 |
Unità di controllo per accesso senza chiave e avviamento di autoveicolo, dotata di apparecchio elettrico di commutazione, in alloggiamento di plastica, per una tensione di 12 V, con o senza:
destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8537 10 98 |
92 |
Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici |
0 % |
p/st |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
ex 8538 90 99 |
60 |
Pannello di controllo frontale, in forma di scatola di plastica, con guide luminose, interruttori a rotazione, a pressione o a pulsante o di altro tipo, senza alcun componente elettrico, del tipo utilizzato nel cruscotto degli autoveicoli del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8543 70 90 |
15 |
Pellicola elettrocromica laminata formata da:
|
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8543 70 90 |
33 |
Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e uno o più chip condensatori discreti, anche con elementi passivi (IPD), su flangia metallica, inserito in un contenitore |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8544 42 90 |
80 |
Cavo di connessione di 12 fili contenente due connettori con
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90 |
10 10 |
Copertura di plastica per riempire lo spazio tra I fari antinebbia e il paraurti, con o senza banda cromata, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99 |
20 60 10 |
Unità di comando del freno dotata di
destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
40 30 |
Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR (Ball in Ramp) o di un freno di stazionamento elettronico EPB (Electronic Parking Brake), o solamente con funzione idraulica, provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
50 10 |
Freno di stazionamento di tipo a tamburo:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
60 20 |
Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 |
70 40 |
Ganascia/pinza del freno in ghisa duttile, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 40 20 ex 8708 40 50 |
20 10 |
Cambio idrodinamico automatico dotato di:
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 |
10 10 |
Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703 NC |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 |
20 10 |
Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale
|
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
30 20 20 70 |
Cambio (trasmissione) con un albero di entrata e due alberi di uscita, in un alloggiamento di alluminio pressofuso, avente dimensioni complessive di 273 mm (larghezza) × 131 mm (altezza) × 187 mm (lunghezza) e comprendente almeno:
utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2) |
0 % |
— |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35 |
10 10 |
Supporto superiore dell'ammortizzatore comprendente
del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91 |
20 10 |
Braccio di telaio posteriore con rivestimento protettivo in plastica provvisto di due involucri metallici in cui sono infilati silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91 |
30 20 |
Braccio di telaio posteriore provvisto di un perno sferico e di un involucro metallico in cui è infilato un silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8708 80 99 |
10 |
Barra stabilizzatrice per asse anteriore provvista di perno sferico a entrambe le estremità destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35 |
20 10 |
Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99 |
30 30 |
Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con:
del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
*ex 8708 94 20 ex 8708 94 35 |
10 20 |
Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti omocinetici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
||||||||||||||||
*ex 8708 95 10 ex 8708 95 99 |
40 10 |
Airbag del passeggero anteriore costituito da:
del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87 |
0 % |
p/st |
31.12.2020 |
||||||||||||||||
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
30 15 |
Supporto del radiatore anteriore con o senza cuscinetti di gomma destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97 |
40 25 |
Staffa di sostegno di ferro o di acciaio, con fori di montaggio, con o senza dadi di fissaggio, per collegare il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2) |
0 % |
p/st |
31.12.2021 |
||||||||||||||||
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 |
25 35 72 |
Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (2) |
0 % |
— |
31.12.2018 |
||||||||||||||||
*ex 9013 80 90 |
20 |
Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggiamento idoneo all'assemblaggio automatizzato delle schede dei circuiti stampati, costituito principalmente da una combinazione di:
del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95 |
0 % |
p/st |
31.12.2019 |
ALLEGATO II
Codice NC |
TARIC |
ex 2818 30 00 |
30 |
ex 2842 10 00 |
40 |
ex 2905 11 00 |
20 |
ex 2909 60 00 |
20 |
ex 2916 14 00 |
30 |
ex 2920 90 70 |
40 |
ex 2920 90 70 |
50 |
ex 2931 90 00 |
05 |
ex 2933 59 95 |
88 |
ex 2933 99 80 |
53 |
ex 2933 99 80 |
72 |
ex 2940 00 00 |
40 |
ex 3204 16 00 |
20 |
ex 3204 17 00 |
67 |
ex 3215 90 70 |
30 |
ex 3506 91 10 |
50 |
ex 3506 91 90 |
50 |
ex 3811 21 00 |
57 |
ex 3815 90 90 |
40 |
ex 3824 99 92 |
21 |
ex 3824 99 92 |
24 |
ex 3824 99 92 |
69 |
ex 3901 10 10 |
20 |
ex 3901 90 80 |
50 |
ex 3913 90 00 |
92 |
ex 3921 13 10 |
10 |
ex 3923 10 00 |
10 |
ex 3926 30 00 |
10 |
ex 3926 90 97 |
20 |
ex 5911 90 90 |
30 |
ex 5911 90 90 |
40 |
ex 7410 11 00 |
10 |
ex 7607 11 90 |
40 |
ex 7607 19 90 |
10 |
ex 7616 99 10 |
30 |
ex 8108 90 30 |
20 |
ex 8108 90 50 |
10 |
ex 8108 90 50 |
25 |
ex 8301 60 00 |
20 |
ex 8409 91 00 |
65 |
ex 8409 99 00 |
30 |
ex 8411 99 00 |
70 |
ex 8413 91 00 |
40 |
ex 8419 90 85 |
30 |
ex 8421 99 00 |
92 |
ex 8438 90 00 |
20 |
ex 8468 90 00 |
20 |
ex 8476 90 10 |
20 |
ex 8476 90 90 |
20 |
ex 8479 90 70 |
83 |
ex 8481 90 00 |
30 |
ex 8501 10 99 |
55 |
ex 8503 00 99 |
70 |
ex 8504 31 80 |
50 |
ex 8504 40 90 |
20 |
ex 8505 11 00 |
33 |
ex 8505 11 00 |
45 |
ex 8507 90 80 |
60 |
ex 8507 90 80 |
70 |
ex 8507 90 80 |
80 |
ex 8515 90 80 |
30 |
ex 8522 90 80 |
30 |
ex 8529 90 65 |
65 |
ex 8529 90 92 |
35 |
ex 8529 90 92 |
36 |
ex 8529 90 92 |
50 |
ex 8536 90 40 |
20 |
ex 8536 90 40 |
92 |
ex 8536 90 40 |
94 |
ex 8536 90 40 |
95 |
ex 8536 90 95 |
20 |
ex 8536 90 95 |
92 |
ex 8536 90 95 |
94 |
ex 8536 90 95 |
95 |
ex 8537 10 98 |
70 |
ex 8537 10 98 |
92 |
ex 8543 70 90 |
33 |
ex 8543 90 00 |
15 |
ex 8544 49 93 |
10 |
ex 8545 90 90 |
30 |
ex 8708 29 90 |
10 |
ex 8708 30 10 |
20 |
ex 8708 30 10 |
30 |
ex 8708 30 91 |
10 |
ex 8708 30 91 |
20 |
ex 8708 30 91 |
30 |
ex 8708 30 91 |
40 |
ex 8708 30 91 |
50 |
ex 8708 40 20 |
20 |
ex 8708 40 50 |
10 |
ex 8708 50 55 |
10 |
ex 8708 50 99 |
10 |
ex 8708 50 99 |
20 |
ex 8708 80 35 |
10 |
ex 8708 80 91 |
10 |
ex 8708 80 91 |
20 |
ex 8708 91 35 |
10 |
ex 8708 91 99 |
20 |
ex 8708 91 99 |
30 |
ex 8708 94 35 |
20 |
ex 8708 95 99 |
10 |
ex 8708 99 10 |
20 |
ex 8708 99 97 |
40 |
ex 8708 99 97 |
50 |
ex 8708 99 97 |
70 |
ex 8714 91 30 |
24 |
ex 8714 91 30 |
34 |
ex 8714 91 30 |
71 |
ex 9013 80 90 |
10 |
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/28 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/1135 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
In data 22 aprile 2016 la Francia ha informato la Commissione di una misura nazionale urgente adottata conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), volta a sospendere le importazioni e l'immissione sul mercato francese di ciliege fresche provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi in cui l'uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato è ammesso per il trattamento dei ciliegi. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento, in data 28 aprile 2016 durante una riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si è convenuto di rendere prioritario il riesame degli LMR al fine di stabilirne di nuovi sulla base di un esame scientifico condotto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità». Pertanto, conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare tale esame prioritario degli LMR vigenti per il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 28 novembre 2016 (3). |
(3) |
L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo della «somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato» in due definizioni del residuo distinte per «dimetoato» e per «ometoato» e ha concluso che gli LMR per i meloni e le barbabietole da zucchero possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per la cicoria/Witloof e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per il cavolo cinese non era disponibile alcuna informazione su buone pratiche agricole sicure per i consumatori e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, ciliege, olive da tavola, bietole, carote, sedani, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe, asparagi, piselli, olive da olio, chicchi d'orzo, chicchi di avena, chicchi di segale, chicchi di frumento, barbabietole da zucchero e radici di cicoria, e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(4) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(5) |
Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, i limiti per il dimetoato e l'ometoato di 0,01 mg/kg per i meloni dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento. |
(9) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la sostanza attiva dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(3) Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sull'esame prioritario dei livelli massimi di residui vigenti per il dimetoato e l'ometoato conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14(11):4647, 50 pagg.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato II, la colonna relativa al dimetoato è sostituita dalla seguente: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell'allegato II, è aggiunta la seguente colonna relativa all'ometoato: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
3) |
nell'allegato III, parte B, la colonna relativa al dimetoato è soppressa. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Dimetoato
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
|
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Dimetoato
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
Ometoato
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Ometoato
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
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27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1136 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 a un operatore stabilito nel loro territorio che soddisfaceva le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tale operatore, che ha legalmente commercializzato «Emmental de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, aveva presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la propria azienda. L'operatore in questione è il GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL. |
(3) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Emmental de Savoie» (IGP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore dell'operatore che soddisfa le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) GU C 64 del 28.2.2017, pag. 8.
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/54 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1137 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017
che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine. |
(2) |
I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. |
(3) |
Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).
(3) Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 (in %) |
09.4003 |
35,489750 |
DECISIONI
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/56 |
DECISIONE (UE) 2017/1138 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 2017
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'11 maggio 2017 la convenzione di Minamata sul mercurio (1) («convenzione») è stata approvata, a nome dell'Unione, con la decisione (UE) 2017/939 (2). |
(2) |
La convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017. La prima riunione della conferenza delle parti della convenzione («COP 1») si terrà a Ginevra dal 24 al 29 settembre 2017. L'Unione dovrebbe pertanto definire la posizione da adottare alla COP 1. |
(3) |
L'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che le parti che intendono importare mercurio proveniente da una non parte consentano tale importazione solo a condizione che la non parte esportatrice fornisca una certificazione che attesti che il mercurio importato non proviene dall'estrazione primaria di mercurio, né da eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali («certificazione»). |
(4) |
L'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione prevede che la COP 1 adotti gli elementi necessari della certificazione e hanno pertanto effetti giuridici. Detti elementi necessari della certificazione avranno pertanto effetti giuridici. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione, come integrato degli elementi necessari della certificazione proposti. |
(6) |
L'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione impone alle parti di garantire che le nuove fonti puntuali che rientrano nelle categorie di fonti di cui all'allegato D facciano uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni di mercurio e di composti di mercurio nell'atmosfera. |
(7) |
L'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione prevede che le parti controllino e, ove possibile, riducano le emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera provenienti dalle fonti puntuali esistenti che rientrano nelle categorie di fonti elencate nell'allegato D, avvalendosi di una o più delle misure seguenti: l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali; la determinazione di obiettivi quantificati; la determinazione di valori limite di emissione; la determinazione di una strategia di controllo «multi-inquinanti»; misure alternative. |
(8) |
L'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione impone alle parti di istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera. |
(9) |
L'articolo 8, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che la COP 1 adotti orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti nonché della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati, e adotti altresì orientamenti volti a sostenere le parti nell'adempimento dei loro obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi e la definizione dei valori limite di emissione. |
(10) |
L'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione prevede che la conferenza adotti, non appena possibile, orientamenti sui criteri che le parti della convenzione possono elaborare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), qualora intendano applicare misure di controllo sulle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera unicamente alle fonti puntuali che rientrano in una determinata categoria di fonti elencate nell'allegato D, a condizione che sia coperto almeno il 75 % delle emissioni della categoria di fonti in questione, e orientamenti sulla metodologia da utilizzare per la preparazione dell'inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera. |
(11) |
L'articolo 8, paragrafo 10, seconda frase, della convenzione precisa che le parti devono tenere conto degli orientamenti nell'attuazione di tali disposizioni pertinenti. Detti orientamenti avranno pertanto effetti giuridici. |
(12) |
Il comitato intergovernativo di negoziato della convenzione, nella sua settima sessione svoltasi dal 10 al 15 marzo 2016 in Giordania, ha adottato, a titolo provvisorio, i quattro documenti di orientamento di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione, in attesa dell'adozione formale da parte della COP 1. |
(13) |
La legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è conforme alle disposizioni dell'articolo 8 della convenzione, come integrata degli orientamenti proposti. |
(14) |
Gli elementi necessari della certificazione e i quattro documenti di orientamento proposti dovrebbero pertanto essere sostenuti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.
I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2017
Per il Consiglio
Il presidente
J. HERRERA
(1) GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6.
(2) Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).
(3) Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).
(4) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(5) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/59 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1139 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 4450]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9) e (UE) 2017/977 (10) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione. |
(4) |
Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977, al fine di tener conto delle date per l'attuazione di misure nelle nuove aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977. |
(5) |
La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977 solo il Belgio ha rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende di volatili in cattività. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende infette. Per quanto riguarda gli altri focolai comparsi in Belgio in piccole aziende non commerciali, l'autorità competente ha concesso una deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone, come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE, previa valutazione del rischio. |
(6) |
Anche la Francia ha istituito una zona di sorveglianza conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai confermati in Belgio in aziende di volatili in cattività al confine con la Francia. |
(7) |
La Commissione ha esaminato le misure che il Belgio e la Francia hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in Belgio e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Belgio e quelli della zona di sorveglianza istituita in Francia si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 e che la deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone concessa dall'autorità competente del Belgio è stata effettuata in conformità alle prescrizioni della direttiva 2005/94/CE. |
(8) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio e la Francia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Belgio e la zona di sorveglianza istituita in Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai in Belgio. Le nuove aree relative al Belgio e alla Francia dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Belgio e la zona di sorveglianza istituita dalla Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
(10) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
nella parte A la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria: «Stato membro: Belgio
|
2) |
la parte B è così modificata:
|
RACCOMANDAZIONI
27.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/65 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1140 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2017
relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero
[notificata con il numero C(2017) 4197]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili. Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono state stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione (2). |
(2) |
La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La nuova decisione ha rilanciato il SARR e ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha altresì stabilito norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. |
(3) |
La decisione 2000/57/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione (4). |
(4) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, la notifica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso il SARR dovrebbe comprendere i dati necessari all'identificazione delle persone che hanno contratto l'infezione e dei soggetti potenzialmente in pericolo («dati per la ricerca di contatti»). In linea con l'articolo 16, paragrafo 9, lettera b), di tale decisione, e con l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme di tali notifiche, è opportuno raccomandare un elenco indicativo dei dati personali che possono essere comunicati dalle autorità competenti per il SARR. |
(5) |
Lo scambio dei dati personali attraverso il SARR dovrebbe svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Benché, di norma, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 precludano il trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli relativi alla salute di una persona, tale trattamento è comunque autorizzato nella misura in cui è necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/46/EC e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, come pure per motivi di interesse pubblico rilevante purché siano previste le opportune garanzie, come disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, dei summenzionati atti. |
(6) |
Attraverso il SARR dovrebbero essere scambiati solo i dati personali necessari al conseguimento dei summenzionati fini, come determinato nei singoli casi, e la presente raccomandazione non dovrebbe costituire un'autorizzazione a scambiare tutte le tipologie di dati personali dalla stessa contemplati. |
(7) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 24 agosto 2015 (C 2015-0629), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE
1. |
Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti è stabilito nell'allegato della presente raccomandazione. |
2. |
Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione. |
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).
(2) Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).
(3) Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(6) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
ALLEGATO
Elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti
1. INFORMAZIONI A CARATTERE PERSONALE
— |
Nome e cognome; |
— |
nazionalità, data di nascita, sesso; |
— |
paese di residenza; |
— |
tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato; |
— |
domicilio/residenza attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |
2. SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO
— |
Dati relativi al trasporto (numero del volo, data del volo e lunghezza del tragitto, nome della nave, numero di targa); |
— |
numero/i del posto a sedere; |
— |
numero/i della cabina. |
3. INFORMAZIONI DI CONTATTO
— |
Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno; |
— |
date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |
4. DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI
— |
Nome e cognome; |
— |
nazionalità; |
— |
paese di residenza; |
— |
tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato; |
— |
domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |
5. CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA
— |
Nome della persona da contattare; |
— |
indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale); |
— |
numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro); |
— |
indirizzo e-mail (privato, lavoro). |