ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 164

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
27 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (UE) 2017/1134 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

6

 

*

Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti ( 1 )

28

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1136 della Commissione, del 14 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]

52

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1137 della Commissione, del 26 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

54

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio, del 19 giugno 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

56

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4450]  ( 1 )

59

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2017/1140 della Commissione, del 23 giugno 2017, relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [notificata con il numero C(2017) 4197]  ( 1 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

27.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1133 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi (1). I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2017, per sette nuovi prodotti.

(2)

Nel caso di cinque altri prodotti dovrebbero essere aumentati i volumi del contingente tariffario poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.

(3)

Inoltre, per un prodotto l'aumento di volume del contingente tariffario dovrebbe applicarsi solo nel secondo semestre del 2017, mentre al contingente tariffario esistente per detto prodotto dovrebbe essere assegnata come data di termine il 31 dicembre 2017.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(5)

Poiché le modifiche riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1o luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).


ALLEGATO I

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.7-31.12

60 000 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.7-31.12

5 000 tonnellate

0 %

09.2844

ex 3824 99 92

71

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

1.7-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.7-31.12

800 tonnellate

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.7-31.12

5 000 tonnellate

0 %

09.2870

ex 7019 40 00

60

Tessuti di fibre di vetro «E»:

di peso uguale o superiore a 20 g/m2 ma non oltre i 209 g/m2,

impregnati di silano,

con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,13 % in peso,

contenenti meno di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre,

destinati a essere utilizzati nella produzione di fogli, rotoli o laminati preimpregnati per la produzione di circuiti stampati per l'industria automobilistica (2)

1.7-31.12

3 000  km

0 %

ex 7019 52 00

20

09.2850

ex 8414 90 00

70

Girante del compressore in lega di alluminio con:

diametro compreso tra 20 mm e 130 mm, e

peso compreso tra 5 g e 800 g

destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione (2)

1.7-31.12

2 950 000  pezzi

0 %

09.2868

ex 8714 10 90

60

Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato

1.7-31.12

1 000 000  pezzi

0 %»


ALLEGATO II

Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

«09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1-31.12

600 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1-31.12

400 tonnellate

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1-31.12.2017

400 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2)

1.1-31.12

1 500 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

21

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (2)

1.1-31.12

350 000  pezzi

0 %

ex 8714 91 10

31

09.2669

ex 8714 91 30

21

Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (2)

1.1-31.12

270 000  pezzi

0 %»

ex 8714 91 30

31


27.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/6


REGOLAMENTO (UE) 2017/1134 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione unionale di 69 prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio (1) è inadeguata o del tutto inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere completamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») per questi prodotti.

(2)

È necessario modificare le condizioni relative a 71 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato a seguito della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione o degli obblighi relativi all'uso finale. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni che richiedono modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.

(3)

Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per due dei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.

(4)

A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare con un asterisco le voci modificate dal presente regolamento.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.

(6)

Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni per i prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1)

le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;

2)

le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI


(1)  Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).


ALLEGATO I

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Unità supplementare

Data prevista per il riesame obbligatorio

*ex 2818 30 00

30

Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di böhmite o pseudo-böhmite (CAS RN 1318-23-6)

0 %

31.12.2018

ex 2825 70 00

20

Acido molibdico (CAS RN 7782-91-4)

0 %

31.12.2021

*ex 2842 10 00

40

Silicato di alluminio (CAS RN 1318-02-1) con una struttura di zeolite a base di fosfato di alluminio-18 (AEI), destinato ad essere utilizzato nelle preparazioni catalitiche (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metansolfonato di metile (CAS RN 66-27-3)

0 %

31.12.2021

ex 2905 22 00

20

3,7-Dimetilott-6-en-1-olo (CAS RN 106-22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)ossi]metil}benzene (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

25

1,2-Difenossietano (CAS RN 104-66-5), sotto forma di polvere o di dispersione acquosa contenente, in peso, tra il 30 % e il 60 % di 1,2-difenossietano

0 %

31.12.2021

*ex 2909 60 00

40

1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 2781-00-2) o miscela di isomeri 1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene e 1,3-di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2017

ex 2912 19 00

10

Undecanale (CAS RN 112-44-7)

0 %

31.12.2021

ex 2915 12 00

10

Soluzione acquosa contenente, in peso, tra il 60 % e l'84 % di formiato di cesio (CAS RN 3495-36-1)

0 %

31.12.2021

*ex 2916 14 00

30

Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno:

0,01 % o più ma non più di 0,02 % di alcole allilico (CAS RN 107-18-6),

0,01 % o più ma non più di 0,1 % di acido metacrilico (CAS RN 79-41-4), e

0,5 % o più ma non più di 1 % di 4-metossifenolo (CAS RN 150-76-5)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

4′-(Bromometil)bifenil-2-carbossilato di metile (CAS RN 114772-38-2)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

73

Cloruro di (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio, destinato alla produzione di pesticidi (2)

0 %

31.12.2021

ex 2922 19 00

40

4-Metilbenzenesulfonato di (R)-1-[(4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benzilossi)propan-2-olo (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

4-(4-Metil-3-nitrobenzoilamino)benzenesulfonato di sodio (CAS RN 84029-45-8)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

50

Sale di N-benzilossicarbonil-L-ter-leucina e isopropilammina (CAS RN 1621085-33-3)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

30

4,5-Dicloro-3,6-diossocicloesa-1,4-dien-1,2-dicarbonitrile (CAS RN 84-58-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2931 90 00

05

Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 al Capitolo 29 della NC

0 %

31.12.2020

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

13

(4-Cloro-3-(4-etossibenzil)fenil)[(3aS,5R,6S,6aS)-6-idrossi 2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il)metanone (CAS RN 1103738-30-2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4-(4-Bromo-3-[(tetraidro-2H-piran-2-ilossi)metil)fenossi)benzonitrile (CAS RN 943311-78-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

45

5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carbonitrile (CAS RN 120068-79-3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

55

5-Metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-diidro-3H-pirazol-3-one (CAS RN 1192140-15-0)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

Dicloridrato di 2,2′-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propano] (CAS RN 27776-21-2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

10

Cloridrato di 2-aminopiridin-4-olo (CAS RN 1187932-09-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-Clorofenil)-3-metossipiridin-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

41

Acido 2-cloro-6- (3-fluoro-5-isobutossifenil) nicotínico (CAS RN 1897387-01-7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

46

Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) destinato alla produzione di pesticidi (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Diquat dibromuro (ISO) (CAS RN 85-00-7) in soluzione acquosa per la fabbricazione di erbicidi (2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

42

Cloridrato di (S)-2,2,4-trimetilpirrolidina (CAS RN 1897428-40-8)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

44

4-metilbenzensolfonato di (2S,3S,4R)-3-etil-4-idrossipirrolinina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1799733-43-9)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 99 80

53

(S)-5-(ter-butossicarbonil)-5-azaspiro[2.4]eptano-6-carbossilato di potassio (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7- triazaciclononano (CAS RN 96556-05-7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

46

4-Metossi-5-(3-morfolin-4-il-propossi)-2-nitro-benzonitrile (CAS RN 675126-26-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

47

Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) destinato alla produzione di pesticidi (2)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

49

Citidina 5′-(fosfato disodico) (CAS RN 6757-06-8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

53

4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0)

0 %

31.12.2021

ex 2935 90 90

30

6-Aminopiridin-2-solfonammide (CAS RN 75903-58-1)

0 %

31.12.2021

*ex 3204 16 00

30

Preparazioni a base di colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) contenenti, in peso, tra il 60 % e il 75 % di tale colorante e uno o più degli elementi seguenti:

colorante Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5),

sale disodico di 1-acido naftalensolfonico, 4-ammino-3-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]- (CAS RN 250688-43-8) oppure

sale disodico di acido 3,5-diammino-4-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]-2-[[2-solfo-4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenill]azobenzoico (CAS RN 906532-68-1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

22

Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169

0 %

31.12.2021

*ex 3204 17 00

24

Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 57:1

0 %

31.12.2018

*ex 3215 90 70

30

Inchiostro in cartucce monouso con un contenuto, in peso:

pari o superiore all'1 %, ma non superiore al 10 %, di diossido di silicio amorfo oppure

pari o superiore al 3,8 % di colorante C.I. Solvent Black 7 in solventi organici

utilizzato per marcare circuiti integrati (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Preparazione contenente in peso:

tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene e

tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene

disciolti in:

metiletilchetone (CAS RN 78-93-3),

eptano (CAS RN 142-82-5), e

toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

11

Agente di dispersione e inibitore dell'ossidazione contenente:

o-ammino poliisobutilenfenolo (CAS RN 78330-13-9),

in peso, più del 30 % ma non più del 50 % di oli minerali,

destinati alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3811 21 00

19

Additivi contenenti:

una miscela a base di poliisobutilene succinimmide, e

in peso, più del 30 % ma non più del 50 % di oli minerali,

con un totale di basicità superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti (2)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

75

Inibitore di ossidazione contenente principalmente una miscela di isomeri di: 1- (terz-dodeciltio)propan-2-olo (CAS RN 67124-09-8), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti (2)

0 % (2)

31.12.2021

ex 3811 90 00

50

Inibitore di corrosione, contenente:

acido poli-isobutenilsuccinico e

tra il 5 % e il 20 %, in peso, di oli minerali

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per combustibili (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3815 90 90

40

Catalizzatore:

contenente ossido di molibdeno e altri ossidi di metalli, in una matrice di diossido di silicio,

sotto forma di cilindri cavi di lunghezza pari o superiore a 4 mm e pari o inferiore a 12 mm,

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico (2)

0 %

31.12.2018

ex 3824 99 92

25

Preparazione contenente in peso:

25 % o più ma non più del 50 % di dietilcarbonato (CAS RN 105-58-8)

25 % o più ma non più del 50 % di carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1)

10 % o più ma non più del 20 % di esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3)

5 % o più ma non più del 10 % of etilmetilcarbonato (CAS RN 623-53-0)

1 % o più ma non più del 2 % di carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6)

1 % o più ma non più del 2 % di 4-fluoro-1,3-diossolan-2-one (CAS RN 114435-02-8)

non più dell'1 % di 2,2,4,4-tetraossido di 1,5,2,4-diossaditiano (CAS RN 99591-74-9)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

27

4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0) in solvente organico

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

30

Soluzione acquosa di formiato di cesio e formiato di potassio, contenente, in peso:

tra l'1 % e l'84 % di formiato di cesio (CAS RN 3495-36-1),

tra l'1 % e il 76 % di formiato di potassio (CAS RN 590-24-1) e

con o senza, ma non più del 9 % di additivi

0 %

31.12.2021

*ex 3824 99 92

40

Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in un diluente organico

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

69

Preparazione contenente in peso:

almeno 80 % ma non più del 92 % di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A (CAS RN 5945-33-5)

almeno il 7 % ma non più del 20 % di oligomeri di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A e

al massimo l'1 % di fosfato di trifenile (CAS RN 115-86-6)

0 %

31.12.2020

ex 3824 99 93

45

3-Aminonaftalen-1,5-disolfonato (CAS RN 4681-22-5) di sodio e idrogeno contenente, in peso:

non più di 20 % di solfato di disodio, e

non più di 10 % di cloruro di sodio

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

70

Polvere, contenente, in peso:

28 % o più, ma non più del 51 % di talco (CAS RN 14807-96-6)

30,5 % o più, ma non più del 48 % di biossido di silicio (quarzo) (CAS RN 14808-60-7)

17 % o più, ma non più del 26 % di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

74

Miscela di composizione non stechiometrica:

con struttura cristallina,

con un contenuto di spinello di alluminio e magnesio fuso e con aggiunta di fasi di silicato e alluminati, di cui almeno il 75 %, in peso, consiste in frazioni con granulometria di 1-3 mm e non più del 25 % consiste in frazioni con granulometria di 0-1 mm

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

80

Miscela costituita da:

64 % o più, ma non più del 74 %, in peso, di silice amorfa (CAS RN 7631-86-9)

25 % o più, ma non più del 35 %, in peso, di butanone (CAS RN 78-93-3) e

non più dell'1 %, in peso, di 3-(2,3-epossipropossi)propiltrimetossisilano (CAS RN 2530-83-8)

0 %

31.12.2021

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

1-butene-polietilene lineare a bassaa densità (LLDPE) e alta fluidità (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con

un tasso di fusione (MFR 190 °C/2,16 kg) compreso fra 16 g/10 min e 24 g/10 min,

una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm3 e 0,926 g/cm3 e

una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C

0 %

m3

31.12.2019

ex 3906 90 90

53

Polvere di poliacrilamide con una granulometria media inferiore a 2 micron e un punto di fusione superiore a 260 °C, con un contenuto in peso di:

75 % o più, ma non più di 85 % di poliacrilamide e

15 % o più, ma non più di 25 % di polietilenglicolo

0 %

31.12.2021

ex 3906 90 90

63

Copolimero di metacrilato di (dimetossimetilsilil)propile, acrilato di butile, metacrilato di allile, metacrilato di metile e ciclosilossani (CAS RN 143106-82-5)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

45

Polimero di dimetilsilossano, con radicali ossidrilici terminali, con viscosità di 38-45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

55

Preparazione contenente in peso:

55 % o più, ma non più del 65 % polidimetilsilossano con radicali vinilici terminali (CAS RN 68083-19-2),

30 % o più, ma non più del 40 % di silice, dimetilvinilato e trimetilato (CAS RN 68988-89-6), e

1 % o più, ma non più del 5 % di acido silicico, sale di sodio, prodotti di reazione con clorotrimetilsilano e alcool isopropilico (CAS RN 68988-56-7)

0 %

31.12.2021

*ex 3913 90 00

30

Proteine, modificate chimicamente o enzimaticamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, idrolizzate o meno, avente un peso molecolare medio ponderale (Mw) inferiore a 350 000

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

70

Pellicola di tetrafluoroetilene, in rotoli, con:

spessore di 50 μm,

punto di fusione di 260 °C, e

peso specifico di 1,75 (ASTM D792)

destinata alla produzione di dispositivi semiconduttori (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3921 13 10

10

Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3 mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092

0 %

m3

31.12.2018

ex 3921 19 00

50

Membrana porosa di politetrafluoretilene (PTFE) laminata a una tela non tessuta in poliestere ottenuta mediante filatura diretta (spunbonded), con

spessore totale superiore a 0,05 mm ma inferiore o uguale a 0,20 mm,

pressione di ingresso dell'acqua tra 5 e 200 kPa secondo la norma ISO 811, e

permeabilità all'aria di 0,08 cm3/cm2/s o più secondo la norma ISO 5636-5

0 %

31.12.2021

*ex 3923 10 90

10

Alloggiamenti per fotomaschere e piastrine:

composti di materiali antistatici o di miscele termoplastiche che dimostrano specifiche proprietà di scarica elettrostatica e di degasaggio;

aventi proprietà di superficie non porosa, resistente all'abrasione o ai colpi;

muniti di un sistema di fissaggio appositamente progettato che protegge la fotomaschera o la piastrina da danni superficiali o estetici, e

equipaggiati o meno con una guarnizione di tenuta,

del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastrine

0 %

31.12.2021

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il retrovisore esterno di veicoli a motore

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 3926 90 97

20

Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi

0 %

p/st

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

10

Manichetta per la presa d'aria di alimentazione della parte di combustione del motore, comprendente almeno:

una manichetta flessibile in gomma,

un tubo di plastica, e

morsetti metallici,

con o senza risuonatore

destinata alla produzione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

20

Listello paraurti di gomma con rivestimento in silicone di lunghezza non superiore a 1 200  mm e con almeno cinque morsetti di plastica, destinato alla produzione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più

0 %

31.12.2018

*ex 5911 90 99

40

Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano

0 %

31.12.2019

ex 6805 30 00

10

Materiale di pulizia per punte di sonda costituito da una matrice polimerica, contenente particelle abrasive montate su sostrato, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di semiconduttori (2)

0 %

31.12.2021

ex 7318 19 00

30

Biella del cilindro principale del freno con filettatura in entrambe le estremità destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con:

larghezza compresa tra 610 mm e 620 mm, e

diametro compreso tra 690 mm e 710 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Fogli di alluminio in rotoli:

con grado di purezza pari al 99,99 % in peso,

di uno spessore compreso tra 0,021 mm e 0,2 mm,

di una larghezza di 500 mm,

con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3 a 4 nm,

e con tessitura cubica superiore al 95 %

0 %

31.12.2021

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito ad un foglio di alluminio, con:

larghezza compresa tra 595 mm e 605 mm, e

diametro compreso tra 690 mm e 710 mm,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni:

altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm

larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm

lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm

provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche:

porosità interna non superiore a 1 mm;

porosità esterna non superiore a 2 mm;

durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB

del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8108 90 30

20

Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 40  (2)

0 %

31.12.2017

*ex 8108 90 50

10

Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000  mm o più ma non superiore a 1 254  mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 10  (2)

0 %

31.12.2018

*ex 8108 90 50

35

Piastre, fogli e strisce costituiti da una lega di titanio

0 %

31.12.2021

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Tastierini di silicone o plastica:

con o senza parti in metallo, plastica, resina epossidica rinforzata con fibra di vetro o legno,

anche stampati o trattati in superficie,

con o senza conduttori elettrici,

con o senza foglio incollato sulla tastiera,

con o senza pellicola protettiva,

mono o multistrato

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Collettore di scarico con componente di turbine a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori:

avente una resistenza al calore non superiore a 1 050  °C e

avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8409 99 00

40

Coperchio testa cilindri in alluminio o materia plastica, dotato di:

un sensore di posizione dell'albero a camme,

staffe metalliche per il montaggio su un motore, e

due o più anelli di tenuta,

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8411 99 00

65

Componente di turbina a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori con:

resistenza al calore non superiore a 1 050  °C; e

un diametro del foro per l'introduzione della ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8413 30 20

30

Pompa a pistoni radiali monocilindrica ad alta pressione per iniezione diretta della benzina con:

pressione di funzionamento compresa tra 200 bar e 350 bar,

controllo del flusso e

valvola di sicurezza,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)

0 %

31.12.2021

ex 8479 90 70

87

Tubo flessibile del carburante per motori a combustione interna a pistoni, con un sensore di temperatura del carburante, con almeno due tubi di ingresso e tre tubi di uscita, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 80 59

20

Valvola regolatrice della pressione destinata ad essere integrata nei compressori a stantuffo del sistema di aria condizionata degli autoveicoli (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8484 20 00

10

Dispositivo meccanico di tenuta dell'albero destinato ad essere integrato nei compressori rotativi utilizzati nella fabbricazione di sistemi di aria condizionata degli autoveicoli (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8501 10 99

56

Motore a corrente continua, caratterizzato da:

velocità di rotazione non superiore a 7 000 giri/min (senza carico),

tensione nominale di 12 V (± 4 V),

potenza massima di 13,78 W (a 3,09 A),

intervallo specificato di temperature da 40 °C a 160 °C,

connessione per ingranaggi,

interfaccia di connessione meccanica,

2 collegamenti elettrici,

coppia massima di 100 Nm

0 %

31.12.2021

ex 8501 10 99

58

Motore a corrente continua, caratterizzato da:

velocità di rotazione non superiore a 6 500 giri/min (senza carico),

tensione nominale di 12 V (± 4 V),

potenza massima inferiore a 20 W,

intervallo specificato di temperature da 40 °C a 160 °C,

riduttore con vite senza fine

interfaccia di connessione meccanica,

2 collegamenti elettrici,

coppia massima di 75 Nm

0 %

31.12.2021

*ex 8501 10 99

65

Azionatore elettrico di turbocompressore, dotato di:

un motore a corrente continua,

un meccanismo di cambio integrato,

una forza (di trazione) non inferiore a 200 N a una temperatura ambiente minima di 140 °C,

una forza (di trazione) non inferiore a 250 N in ciascuna posizione della propria corsa,

una corsa effettiva non inferiore a 15 mm ma non superiore a 25 mm,

con o senza un'interfaccia diagnostica di bordo

0 %

31.12.2020

*ex 8504 31 80

50

Trasformatori utilizzati per la fabbricazione di driver elettronici, dispositivi di comando e fonti di illuminazione a LED per l'industria dell'illuminazione (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8504 40 90

25

Convertitore di corrente continua in corrente continua

senza alloggiamento o

con alloggiamento munito di spinotti di connessione, bulloni di connessione, raccordi filettati, connessioni non protette, elementi di connessione che consentono il montaggio su un circuito stampato mediante saldatura o qualsiasi altra tecnologia, o altri cablaggi che richiedono un'ulteriore lavorazione

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8504 50 95

70

Solenoide dotato di:

potenza nominale compresa tra 10 W e 15 W,

una resistenza d'isolamento di almeno 100 Mohm,

resistenza in corrente continua non superiore a 34,8 ohm (± 10 %) a 20 °C,

corrente nominale non superiore a 1,22 A,

tensione nominale non superiore a 25 V,

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8505 11 00

65

Calamite permanenti composte da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo, arrotondato o no, con sezione rettangolare o trapezoidale, di

lunghezza non superiore a 140 mm,

larghezza non superiore a 90 mm, e

spessore non superiore a 55 mm,

oppure a forma di rettangolo curvato (tipo «coppo») di:

lunghezza non superiore a 75 mm,

larghezza non superiore a 40 mm,

spessore non superiore a 7 mm, e

raggio di curvatura superiore a 86 mm, ma inferiore o pari a 241 mm,

oppure a forma di disco di diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8505 11 00

75

Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione,

composto almeno di neodimio, ferro e boro,

di larghezza compresa tra 9,1 mm e 10,5 mm,

di lunghezza compresa tra 20 mm e 30,1 mm,

del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8507 90 80

70

Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel con:

larghezza di 70 mm (± 5 mm),

spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm),

lunghezza non superiore a 55 mm,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8518 40 80

93

Amplificatore di potenza acustica di:

potenza in uscita di 50 W,

tensione di esercizio compresa tra 9 V e 16 V,

impedenza elettrica non superiore a 4 ohm,

sensibilità superiore a 80 dB

in un alloggiamento metallico

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

59

Moduli LCD con:

misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm,

retroilluminazione LED,

scheda a circuiti stampati dotata di memoria EPROM, microcontrollore, controllore della temporizzazione, modulo driver del bus LIN (Local Interconnect Network) o APIX2 (Automative Pixel Link) e altri componenti attivi e passivi,

spina a 6-8 poli per l'alimentazione elettrica e interfaccia LVDS (Low-voltage differential signalling) or APIX2 a 2-4 coppie,

con o senza alloggiamento,

destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente sugli autoveicoli del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

63

Modulo LCD con:

misura diagonale dello schermo compreso tra 14,5 cm e 20,3 cm,

con o senza schermo tattile,

retroilluminazione LED,

scheda a circuiti stampati dotata di memoria EEPROM, microcontrollore, ricevitore LVDS e altri componenti attivi e passivi,

spina per l'alimentazione elettrica e interfacce CAN e LVDS,

con o senza componenti elettronici per l'adattamento dinamico del colore,

in un alloggiamento, con o senza funzioni di controllo meccanico, tattile o senza contatto, e con o senza sistema di raffreddamento attivo,

destinato ad essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

67

Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528 :

con una misura diagonale dello schermo compresa tra 14,48 cm e 31,24 cm,

con o senza schermo tattile,

con retroilluminazione, microunità di comando,

con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e una o più presa di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX,

in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso,

non dotato di modulo di elaborazione del segnale,

con o senza retroalimentazione tattile o acustica

destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

20

Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

92

Nastro di metallo stampato, con contatti

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 98

65

Leva del modulo di controllo posto sotto il volante:

con uno o più interruttori elettrici a una o più posizioni (pulsante, a rotazione o di altro tipo),

dotata o no di schede a circuito stampato e cavi elettrici,

per tensione compresa tra 9 V e 16 V,

del tipo utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8537 10 98

75

Unità di controllo per accesso senza chiave e avviamento di autoveicolo, dotata di apparecchio elettrico di commutazione, in alloggiamento di plastica, per una tensione di 12 V, con o senza:

antenna,

connettore,

supporto metallico,

destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8537 10 98

92

Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8538 90 99

60

Pannello di controllo frontale, in forma di scatola di plastica, con guide luminose, interruttori a rotazione, a pressione o a pulsante o di altro tipo, senza alcun componente elettrico, del tipo utilizzato nel cruscotto degli autoveicoli del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8543 70 90

15

Pellicola elettrocromica laminata formata da:

due strati esterni di poliestere,

uno strato intermedio di polimero acrilico e silicone, e

due terminali di connessione elettrica

0 %

31.12.2021

*ex 8543 70 90

33

Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e uno o più chip condensatori discreti, anche con elementi passivi (IPD), su flangia metallica, inserito in un contenitore

0 %

31.12.2021

ex 8544 42 90

80

Cavo di connessione di 12 fili contenente due connettori con

tensione di 5 V,

lunghezza non superiore a 300 mm

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Copertura di plastica per riempire lo spazio tra I fari antinebbia e il paraurti, con o senza banda cromata, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Unità di comando del freno dotata di

una capacità pari a 13,5 V (± 0,5V)

un meccanismo di viti a sfere che consente di controllare la pressione del liquido del freno nel cilindro principale

destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR (Ball in Ramp) o di un freno di stazionamento elettronico EPB (Electronic Parking Brake), o solamente con funzione idraulica, provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Freno di stazionamento di tipo a tamburo:

funzionante all'interno del disco del freno di servizio,

con un diametro pari o superiore a 170 mm ma non superiore a 195 mm

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Ganascia/pinza del freno in ghisa duttile, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Cambio idrodinamico automatico dotato di:

convertitore idraulico di coppia,

senza gruppo di rinvio e giunto cardanico,

con o senza differenziale frontale

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703  NC

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale

avente una lunghezza di almeno 1 m ma non superiore a 2 m,

avente un peso non inferiore a 6 kg, ma non superiore a 9 Kg

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Cambio (trasmissione) con un albero di entrata e due alberi di uscita, in un alloggiamento di alluminio pressofuso, avente dimensioni complessive di 273 mm (larghezza) × 131 mm (altezza) × 187 mm (lunghezza) e comprendente almeno:

due frizioni elettromagnetiche unidirezionali che funzionano su lati opposti,

un albero di entrata con un diametro esterno di 24 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti, e

una boccola coassiale con un diametro interno di 22 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti

utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Supporto superiore dell'ammortizzatore comprendente

un supporto in metallo con tre viti di fissaggio e

un cuscinetto di gomma

del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Braccio di telaio posteriore con rivestimento protettivo in plastica provvisto di due involucri metallici in cui sono infilati silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Braccio di telaio posteriore provvisto di un perno sferico e di un involucro metallico in cui è infilato un silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 80 99

10

Barra stabilizzatrice per asse anteriore provvista di perno sferico a entrambe le estremità destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con:

una planarità della superficie isolante non superiore a 0,1 mm,

una quantità ammissibile di particelle pari a 0,3 mg per serbatoio,

una distanza tra i pori pari o superiore a 2 mm,

dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm, e

non più di 3 pori con larghezza superiore a 0,2 mm

del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti omocinetici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Airbag del passeggero anteriore costituito da:

un alloggiamento metallico con almeno sei staffe di montaggio,

un cuscino di sicurezza incorporato,

una cartuccia contenente gas compresso

del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Supporto del radiatore anteriore con o senza cuscinetti di gomma destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Staffa di sostegno di ferro o di acciaio, con fori di montaggio, con o senza dadi di fissaggio, per collegare il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (2)

0 %

31.12.2018

*ex 9013 80 90

20

Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggiamento idoneo all'assemblaggio automatizzato delle schede dei circuiti stampati, costituito principalmente da una combinazione di:

uno o più circuiti integrati monolitici per applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit),

uno o più specchi microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore

del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95

0 %

p/st

31.12.2019


ALLEGATO II

Codice NC

TARIC

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


27.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/28


REGOLAMENTO (UE) 2017/1135 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

In data 22 aprile 2016 la Francia ha informato la Commissione di una misura nazionale urgente adottata conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), volta a sospendere le importazioni e l'immissione sul mercato francese di ciliege fresche provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi in cui l'uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato è ammesso per il trattamento dei ciliegi. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento, in data 28 aprile 2016 durante una riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si è convenuto di rendere prioritario il riesame degli LMR al fine di stabilirne di nuovi sulla base di un esame scientifico condotto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità». Pertanto, conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare tale esame prioritario degli LMR vigenti per il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 28 novembre 2016 (3).

(3)

L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo della «somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato» in due definizioni del residuo distinte per «dimetoato» e per «ometoato» e ha concluso che gli LMR per i meloni e le barbabietole da zucchero possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per la cicoria/Witloof e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per il cavolo cinese non era disponibile alcuna informazione su buone pratiche agricole sicure per i consumatori e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, ciliege, olive da tavola, bietole, carote, sedani, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe, asparagi, piselli, olive da olio, chicchi d'orzo, chicchi di avena, chicchi di segale, chicchi di frumento, barbabietole da zucchero e radici di cicoria, e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(5)

Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, i limiti per il dimetoato e l'ometoato di 0,01 mg/kg per i meloni dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.

(9)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(3)  Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sull'esame prioritario dei livelli massimi di residui vigenti per il dimetoato e l'ometoato conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14(11):4647, 50 pagg.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II, la colonna relativa al dimetoato è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Dimetoato

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,01  (*1)

0110010

Pompelmi

(+)

0110020

Arance dolci

(+)

0110030

Limoni

(+)

0110040

Limette/lime

(+)

0110050

Mandarini

(+)

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

0,01  (*1)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

0,01  (*1)

0140020

Ciliege (dolci)

0,02 (+)

0140030

Pesche

0,01  (*1)

0140040

Prugne

0,01  (*1)

0140990

Altri

0,01  (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

0,01  (*1)

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

0,01  (*1)

0161020

Fichi

0,01  (*1)

0161030

Olive da tavola

3 (+)

0161040

Kumquat

0,01  (*1)

0161050

Carambole

0,01  (*1)

0161060

Cachi

0,01  (*1)

0161070

Jambul/jambolan

0,01  (*1)

0161990

Altri

0,01  (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,01  (*1)

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,01  (*1)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,01  (*1)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

0,01  (*1) (+)

0213020

Carote

0,03 (+)

0213030

Sedano rapa

0,03 (+)

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,03 (+)

0213050

Topinambur

0,01  (*1)

0213060

Pastinaca

0,03 (+)

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0,03 (+)

0213080

Ravanelli

0,03 (+)

0213090

Salsefrica

0,03 (+)

0213100

Rutabaga

0,03 (+)

0213110

Rape

0,03 (+)

0213990

Altri

0,01  (*1)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

0,01  (*1) (+)

0220020

Cipolle

0,01  (*1) (+)

0220030

Scalogni

0,01  (*1) (+)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

2 (+)

0220990

Altri

0,01  (*1)

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

(+)

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

(+)

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

(+)

0233030

Cocomeri/angurie

(+)

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0,02

0241010

Cavoli broccoli

(+)

0241020

Cavolfiori

(+)

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,1 (+)

0242020

Cavoli cappucci

0,01  (*1) (+)

0242990

Altri

0,01  (*1)

0243000

c)

Cavoli a foglia

0,01  (*1)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01  (*1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

(+)

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02 (*1)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

(+)

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

(+)

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

0,01  (*1)

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

3 (+)

0402020

Semi di palma

0,01  (*1)

0402030

Frutti di palma

0,01  (*1)

0402040

Capoc

0,01  (*1)

0402990

Altri

0,01  (*1)

0500000

CEREALI

 

0500010

Orzo

0,02  (*1) (+)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,01  (*1)

0500030

Mais/granturco

0,01  (*1)

0500040

Miglio

0,01  (*1)

0500050

Avena

0,02  (*1) (+)

0500060

Riso

0,01  (*1)

0500070

Segale

0,02 (+)

0500080

Sorgo

0,01  (*1)

0500090

Frumento

0,05 (+)

0500990

Altri

0,01  (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

 

0610000

0,05 (*1)

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (*1)

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

0,05  (*1)

0631020

Ibisco/rosella

0,05  (*1)

0631030

Rosa

0,1 (+)

0631040

Gelsomino

0,05  (*1)

0631050

Tiglio

0,05  (*1)

0631990

Altri

0,05  (*1)

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,05  (*1)

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

0,05  (*1)

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05 (*1)

0640000

Semi di cacao

0,05 (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (*1)

0700000

LUPPOLO

0,05 (*1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

5

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,5

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,1

0840020

Zenzero

0,1

0840030

Curcuma

0,1

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,1

0850000

Spezie da bocci

0,05 (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietole da zucchero

0,01  (*1) (+)

0900020

Canne da zucchero

0,01  (*1)

0900030

Radici di cicoria

0,03 (+)

0900990

Altri

0,01  (*1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

 

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

 

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

 

1050000

Anfibi e rettili

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 

2)

nell'allegato II, è aggiunta la seguente colonna relativa all'ometoato:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Ometoato

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,01  (*2)

0110010

Pompelmi

(+)

0110020

Arance dolci

(+)

0110030

Limoni

(+)

0110040

Limette/lime

(+)

0110050

Mandarini

(+)

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*2)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

0,01  (*2)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

0,01  (*2)

0140020

Ciliege (dolci)

0,2 (+)

0140030

Pesche

0,01  (*2)

0140040

Prugne

0,01  (*2)

0140990

Altri

0,01  (*2)

0150000

Bacche e piccola frutta

0,01  (*2)

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

0161010

Datteri

0,01  (*2)

0161020

Fichi

0,01  (*2)

0161030

Olive da tavola

1,5 (+)

0161040

Kumquat

0,01  (*2)

0161050

Carambole

0,01  (*2)

0161060

Cachi

0,01  (*2)

0161070

Jambul/jambolan

0,01  (*2)

0161990

Altri

0,01  (*2)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,01  (*2)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,01  (*2)

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

0,01  (*2)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,01  (*2)

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

0,01  (*2) (+)

0213020

Carote

0,02 (+)

0213030

Sedano rapa

0,02 (+)

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,02 (+)

0213050

Topinambur

0,01  (*2)

0213060

Pastinaca

0,02 (+)

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0,02 (+)

0213080

Ravanelli

0,02 (+)

0213090

Salsefrica

0,02 (+)

0213100

Rutabaga

0,02 (+)

0213110

Rape

0,02 (+)

0213990

Altri

0,01  (*2)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

0,01  (*2) (+)

0220020

Cipolle

0,01  (*2) (+)

0220030

Scalogni

0,01  (*2) (+)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0,2 (+)

0220990

Altri

0,01  (*2)

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*2)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

(+)

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

(+)

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

(+)

0233030

Cocomeri/angurie

(+)

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*2)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

(+)

0241020

Cavolfiori

(+)

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

(+)

0242020

Cavoli cappucci

(+)

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*2)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

(+)

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*2)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Foglie di bietole da costa e di barbabietole

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (*2)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*2)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*2)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*2)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,01  (*2)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*2)

0270010

Asparagi

(+)

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*2)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*2)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (*2)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

(+)

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

0,01  (*2)

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

1,5 (+)

0402020

Semi di palma

0,01  (*2)

0402030

Frutti di palma

0,01  (*2)

0402040

Capoc

0,01  (*2)

0402990

Altri

0,01  (*2)

0500000

CEREALI

 

0500010

Orzo

0,02  (*2) (+)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,01  (*2)

0500030

Mais/granturco

0,01  (*2)

0500040

Miglio

0,01  (*2)

0500050

Avena

0,02  (*2) (+)

0500060

Riso

0,01  (*2)

0500070

Segale

0,01  (*2) (+)

0500080

Sorgo

0,01  (*2)

0500090

Frumento

0,01  (*2) (+)

0500990

Altri

0,01  (*2)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*2)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*2)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*2)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05  (*2)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*2)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*2)

0840020

Zenzero

0,05  (*2)

0840030

Curcuma

0,05  (*2)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05  (*2)

0850000

Spezie da bocci

0,05  (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*2)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietole da zucchero

0,01  (*2) (+)

0900020

Canne da zucchero

0,01  (*2)

0900030

Radici di cicoria

0,02 (+)

0900990

Altri

0,01  (*2)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

 

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

 

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

 

1050000

Anfibi e rettili

 

1060000

Animali invertebrati terrestri

 

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

 

3)

nell'allegato III, parte B, la colonna relativa al dimetoato è soppressa.


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

Dimetoato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0140020

Ciliege (dolci)

0161030

Olive da tavola

0213010

Bietole

0213020

Carote

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0231030

Melanzane

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251020

Lattughe

0270010

Asparagi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300030

Piselli

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

0500050

Avena

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500070

Segale

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631030

Rosa

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010

Barbabietole da zucchero

0900030

Radici di cicoria»

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Dimetoato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0140020

Ciliege (dolci)

0161030

Olive da tavola

0213010

Bietole

0213020

Carote

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0231030

Melanzane

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251020

Lattughe

0270010

Asparagi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300030

Piselli

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

0500050

Avena

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500070

Segale

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500090

Frumento

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0631030

Rosa

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010

Barbabietole da zucchero

0900030

Radici di cicoria»

(*2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**)

Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

Ometoato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0140020

Ciliege (dolci)

0161030

Olive da tavola

0213010

Bietole

0213020

Carote

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251020

Lattughe

0270010

Asparagi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300030

Piselli

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

0500050

Avena

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010

Barbabietole da zucchero

0900030

Radici di cicoria»

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ometoato

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010

Pompelmi

0110020

Arance dolci

0110030

Limoni

0110040

Limette/lime

0110050

Mandarini

0140020

Ciliege (dolci)

0161030

Olive da tavola

0213010

Bietole

0213020

Carote

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213030

Sedano rapa

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0213060

Pastinaca

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080

Ravanelli

0213090

Salsefrica

0213100

Rutabaga

0213110

Rape

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010

Aglio

0220020

Cipolle

0220030

Scalogni

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010

Pomodori

0231020

Peperoni

0233020

Zucche

0233030

Cocomeri/angurie

0241010

Cavoli broccoli

0241020

Cavolfiori

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0242020

Cavoli cappucci

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251020

Lattughe

0270010

Asparagi

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0300030

Piselli

0402010

Olive da olio

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500010

Orzo

0500050

Avena

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0500070

Segale

0500090

Frumento

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0900010

Barbabietole da zucchero

0900030

Radici di cicoria»


27.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1136 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

(2)

Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 a un operatore stabilito nel loro territorio che soddisfaceva le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tale operatore, che ha legalmente commercializzato «Emmental de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, aveva presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la propria azienda. L'operatore in questione è il GAEC Le Seysselan, Vallod, 74910 SEYSSEL.

(3)

Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(4)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Emmental de Savoie» (IGP).

Articolo 2

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore dell'operatore che soddisfa le condizioni del suddetto articolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

(3)  GU C 64 del 28.2.2017, pag. 8.


27.6.2017   

IT

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L 164/54


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1137 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione (2) ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

(2)

I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (3), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(3)

Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

(3)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


ALLEGATO

Numero d'ordine

Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018

(in %)

09.4003

35,489750


DECISIONI

27.6.2017   

IT

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L 164/56


DECISIONE (UE) 2017/1138 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'11 maggio 2017 la convenzione di Minamata sul mercurio (1) («convenzione») è stata approvata, a nome dell'Unione, con la decisione (UE) 2017/939 (2).

(2)

La convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017. La prima riunione della conferenza delle parti della convenzione («COP 1») si terrà a Ginevra dal 24 al 29 settembre 2017. L'Unione dovrebbe pertanto definire la posizione da adottare alla COP 1.

(3)

L'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che le parti che intendono importare mercurio proveniente da una non parte consentano tale importazione solo a condizione che la non parte esportatrice fornisca una certificazione che attesti che il mercurio importato non proviene dall'estrazione primaria di mercurio, né da eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali («certificazione»).

(4)

L'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione prevede che la COP 1 adotti gli elementi necessari della certificazione e hanno pertanto effetti giuridici. Detti elementi necessari della certificazione avranno pertanto effetti giuridici.

(5)

Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione, come integrato degli elementi necessari della certificazione proposti.

(6)

L'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione impone alle parti di garantire che le nuove fonti puntuali che rientrano nelle categorie di fonti di cui all'allegato D facciano uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni di mercurio e di composti di mercurio nell'atmosfera.

(7)

L'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione prevede che le parti controllino e, ove possibile, riducano le emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera provenienti dalle fonti puntuali esistenti che rientrano nelle categorie di fonti elencate nell'allegato D, avvalendosi di una o più delle misure seguenti: l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali; la determinazione di obiettivi quantificati; la determinazione di valori limite di emissione; la determinazione di una strategia di controllo «multi-inquinanti»; misure alternative.

(8)

L'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione impone alle parti di istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.

(9)

L'articolo 8, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che la COP 1 adotti orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti nonché della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati, e adotti altresì orientamenti volti a sostenere le parti nell'adempimento dei loro obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi e la definizione dei valori limite di emissione.

(10)

L'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione prevede che la conferenza adotti, non appena possibile, orientamenti sui criteri che le parti della convenzione possono elaborare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), qualora intendano applicare misure di controllo sulle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera unicamente alle fonti puntuali che rientrano in una determinata categoria di fonti elencate nell'allegato D, a condizione che sia coperto almeno il 75 % delle emissioni della categoria di fonti in questione, e orientamenti sulla metodologia da utilizzare per la preparazione dell'inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.

(11)

L'articolo 8, paragrafo 10, seconda frase, della convenzione precisa che le parti devono tenere conto degli orientamenti nell'attuazione di tali disposizioni pertinenti. Detti orientamenti avranno pertanto effetti giuridici.

(12)

Il comitato intergovernativo di negoziato della convenzione, nella sua settima sessione svoltasi dal 10 al 15 marzo 2016 in Giordania, ha adottato, a titolo provvisorio, i quattro documenti di orientamento di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione, in attesa dell'adozione formale da parte della COP 1.

(13)

La legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è conforme alle disposizioni dell'articolo 8 della convenzione, come integrata degli orientamenti proposti.

(14)

Gli elementi necessari della certificazione e i quattro documenti di orientamento proposti dovrebbero pertanto essere sostenuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.

I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. HERRERA


(1)  GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6.

(2)  Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).

(4)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(5)  Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).


27.6.2017   

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L 164/59


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1139 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 4450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.

(3)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6), (UE) 2017/696 (7), (UE) 2017/780 (8), (UE) 2017/819 (9) e (UE) 2017/977 (10) per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

(4)

Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977, al fine di tener conto delle date per l'attuazione di misure nelle nuove aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977.

(5)

La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977 solo il Belgio ha rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende di volatili in cattività. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende infette. Per quanto riguarda gli altri focolai comparsi in Belgio in piccole aziende non commerciali, l'autorità competente ha concesso una deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone, come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE, previa valutazione del rischio.

(6)

Anche la Francia ha istituito una zona di sorveglianza conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai confermati in Belgio in aziende di volatili in cattività al confine con la Francia.

(7)

La Commissione ha esaminato le misure che il Belgio e la Francia hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in Belgio e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Belgio e quelli della zona di sorveglianza istituita in Francia si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 e che la deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone concessa dall'autorità competente del Belgio è stata effettuata in conformità alle prescrizioni della direttiva 2005/94/CE.

(8)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio e la Francia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Belgio e la zona di sorveglianza istituita in Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai in Belgio. Le nuove aree relative al Belgio e alla Francia dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(9)

È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Belgio e la zona di sorveglianza istituita dalla Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(10)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

(9)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

nella parte A la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria:

«Stato membro: Belgio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

7.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

8.7.2017»

2)

la parte B è così modificata:

a)

la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria:

«Stato membro: Belgio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem.

De zone omvat in wijzerzin:

de spoorweg Oostende — Brugge

Expresweg

Bevrijdingslaan

Hoefijzerlaan

Koning Albertlaan

Buiten Begijnvest

Buiten Katelijnevest

Buiten Gentpoortvest

Generaal Lemanlaan

Astridlaan

Bruggestraat

Beverhoutsveldstraat

Akkerstraat

Parkstraat

Stationstraat

Wingene Steenweg

Reigerlostraat

Torenweg

Vagevuurstraat

Bruggesteenweg

Predikherenstraat

Rakestraat

Keukelstraat

Balgenhoekstraat

Ruiseledesteenweg

Tieltstraat

Kapellestraat

Kokerstraat

Egemsestraat

Wingensesteenweg

Egemveldweg

Grootveldstraat

Schoolstraat

Marktplein

Lichterveldestraat

Zegwegestraat

Sprietstraat

Zwevezelestraat

Koolkampstraat

Ringlaan

Brugsebaan

Roeselaarseweg

Vredelaan

Oostendestraat

Wijnendale-Molenstraat

Smissestraat

Spoorwegstraat

Schoolstraat

Torhoutbaan

Korenstraat

Heuvelstraat

Zuidstraat

Mitswegestraat

Achterstraat

Bruggestraat

Barletegemweg

Aartrijksesteenweg

Dorpstraat

Stationsstraat

Expressweg

de spoorweg/le chemin de fer Oostende — Brugge

16.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884).

De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.

Dall'8.7.2017 al 16.7.2017

De zone omvat de gemeenten Menen en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendelede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.

De zone omvat in wijzerzin:

de Franse grens

Busbekestraat

Laagweg

Vagevuurstraat

Hoogweg

Calvariestraat

N58

Geluwesesteenweg

Wervikstraat

Sint Denijsplaats

Beselarestraat

Magerheidstraat

A19

Dadizelestraat

Geluwestraat

Beselarestraat

Plaats

Ledegemstraat

Dadizelestraat

Papestraat

Stationsstraat

Sint-Eloois-Winkelstraat

Rollegemstraat

Sint-Jansplein

Sint-Janstraat

Rollegemkapelsestraat

A17/E403

Woestijnstraat

Meensesteenweg

Woestynestraat

Bosmolenstraat

Geitestraat

Roterijstraat

Beiaardstraat

Molenstraat

Kortrijksestraat

Winkelsestraat

Stationsstraat

Hulstemolenstraat

Rijksweg

Roeselaarseweg

Marichaalstraat

N36

Ringlaan

Stationsstraat

Pladijsstraat

Kleine Brandstraat

Deerlijkstraat

N391/Kanaalweg

Keiberg

Avelgemstraat

Kastanjeboomstraat

Hoogstraat

Perrestraat

Vinkestraat

Marquettestraat

Brucqstraat

Zandbeekstraat

Beerbosstraat

Doornikserijsweg

Kanadezenlaan

Lagestraat

Frankrijkstraat

Herseauxlaan

Rue de Roubaix

Chaussée d'Estampuis

de Franse grens

17.7.2017

Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860).

De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.

Dal 9.7.2017 al 17.7.2017»

b)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département du Nord:

Bousbecque

Halluin

Ferrain Neuville en

Roncq

Tourcoing

Wattrelos

17.7.2017»


RACCOMANDAZIONI

27.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 164/65


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1140 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

[notificata con il numero C(2017) 4197]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili. Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono state stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione (2).

(2)

La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La nuova decisione ha rilanciato il SARR e ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha altresì stabilito norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

(3)

La decisione 2000/57/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione (4).

(4)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, la notifica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso il SARR dovrebbe comprendere i dati necessari all'identificazione delle persone che hanno contratto l'infezione e dei soggetti potenzialmente in pericolo («dati per la ricerca di contatti»). In linea con l'articolo 16, paragrafo 9, lettera b), di tale decisione, e con l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme di tali notifiche, è opportuno raccomandare un elenco indicativo dei dati personali che possono essere comunicati dalle autorità competenti per il SARR.

(5)

Lo scambio dei dati personali attraverso il SARR dovrebbe svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Benché, di norma, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 precludano il trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli relativi alla salute di una persona, tale trattamento è comunque autorizzato nella misura in cui è necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/46/EC e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, come pure per motivi di interesse pubblico rilevante purché siano previste le opportune garanzie, come disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, dei summenzionati atti.

(6)

Attraverso il SARR dovrebbero essere scambiati solo i dati personali necessari al conseguimento dei summenzionati fini, come determinato nei singoli casi, e la presente raccomandazione non dovrebbe costituire un'autorizzazione a scambiare tutte le tipologie di dati personali dalla stessa contemplati.

(7)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 24 agosto 2015 (C 2015-0629),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

1.

Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti è stabilito nell'allegato della presente raccomandazione.

2.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).

(2)  Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).

(3)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).

(5)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


ALLEGATO

Elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti

1.   INFORMAZIONI A CARATTERE PERSONALE

Nome e cognome;

nazionalità, data di nascita, sesso;

paese di residenza;

tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;

domicilio/residenza attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);

numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);

indirizzo e-mail (privato, lavoro).

2.   SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO

Dati relativi al trasporto (numero del volo, data del volo e lunghezza del tragitto, nome della nave, numero di targa);

numero/i del posto a sedere;

numero/i della cabina.

3.   INFORMAZIONI DI CONTATTO

Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno;

date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale);

numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);

indirizzo e-mail (privato, lavoro).

4.   DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI

Nome e cognome;

nazionalità;

paese di residenza;

tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;

domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);

numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);

indirizzo e-mail (privato, lavoro).

5.   CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

Nome della persona da contattare;

indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale);

numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);

indirizzo e-mail (privato, lavoro).