ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 163

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
24 giugno 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE, Euratom) 2017/1123 del Consiglio, del 20 giugno 2017, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1124 del Consiglio, del 23 giugno 2017, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1125 della Commissione, del 22 giugno 2017, che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 ( 1 )

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1126 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 per quanto riguarda il nome del rappresentante UE del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) ( 1 )

13

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1127 del Consiglio, del 23 giugno 2017, che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

16

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

24.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2017/1123 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Nei primi anni di esecuzione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (1) gli strumenti speciali sono stati ampiamente utilizzati per affrontare le nuove sfide che sono sorte nei paesi del vicinato europeo e hanno richiesto un intervento globale rapido dell'Unione per gestirne le implicazioni di ampia portata sotto il profilo umanitario e della sicurezza.

(2)

Le circostanze che hanno determinato tali misure straordinarie e la necessità di ulteriori azioni persistono, come dimostra il ricorso fatto, ancora una volta, ai margini e agli strumenti speciali nel bilancio per l'esercizio 2017, con conseguente riduzione delle disponibilità di bilancio per affrontare situazioni di questo tipo nel periodo residuo del QFP.

(3)

Al fine di applicare una flessibilità specifica e al livello massimo possibile e assicurare che gli stanziamenti di pagamento siano sufficienti per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario aumentare gli importi massimi previsti per l'adeguamento dei massimali di pagamento per il periodo 2019-2020 nell'ambito del margine globale per i pagamenti.

(4)

Affinché l'Unione mantenga una capacità sufficiente che le consenta di reagire a circostanze impreviste, con particolare riguardo alle nuove sfide, la riserva per gli aiuti d'urgenza e lo strumento di flessibilità dovrebbero essere rafforzati, le restrizioni temporali riguardanti la costituzione del margine globale per gli impegni dovrebbero essere abolite e la portata del margine globale per gli impegni dovrebbe essere ampliata.

(5)

Una flessibilità specifica e al livello massimo possibile dovrebbe inoltre essere assicurata prevedendo che gli importi inutilizzati provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea e dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione siano resi disponibili per lo strumento di flessibilità.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché per la migrazione e le misure di sicurezza, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (*1), al regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (*3).

(*1)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855)."

(*3)  Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli adeguamenti annuali non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2011) per il periodo 2018-2020 rispetto al massimale di pagamento originario degli anni in questione:

 

2018: 7 miliardi di EUR

 

2019: 11 miliardi di EUR

 

2020: 13 miliardi di EUR.»;

3)

all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma.»;

4)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo annuo della riserva è fissato a 300 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n + 1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 1 viene annullata.»;

5)

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Strumento di flessibilità

1.   Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Fatto salvo il secondo comma, per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 600 milioni di EUR (a prezzi 2011).

Ogni anno, a decorrere dal 2017, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato:

a)

di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea che è stata annullata nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;

b)

di un importo equivalente alla quota dell'importo annuale per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che è stata annullata nell'esercizio precedente.

Gli importi resi disponibili per lo strumento di flessibilità in conformità del secondo comma sono utilizzati alle condizioni definite al presente articolo.

2.   La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata, può essere utilizzata fino all'anno n + 3. La quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata in primo luogo, in ordine cronologico. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n + 3 viene annullata.»;

6)

l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Margine globale per gli impegni per la crescita e l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché per la migrazione e le misure di sicurezza

1.   Margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, nonché alla migrazione e alla sicurezza.

2.   Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilizzato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI


(1)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1124 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2017

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che modifica il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 267/2012, qualora le Nazioni Unite decidano di modificare i dati identificativi di una persona o entità dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato VIII di tale regolamento.

(3)

Le Nazioni Unite hanno deciso di modificare le informazioni identificative di 23 persone e 14 entità elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Le informazioni identificative e le altre informazioni relative alle persone ed entità di seguito indicate e figuranti nell'elenco di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 267/2012 sono sostituite dalle seguenti:

«Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1

A.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

Persone fisiche

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Funzione: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Data di nascita: a) 1958, b) 1959. Luogo di nascita: Abadan, Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: ha “legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi”.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Kerman, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Ali Akbar Ahmedian. Altre informazioni: ha cambiato funzione.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: Direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 31 dicembre 1952. Cittadinanza: iraniana. Numero di passaporto: a) I0005159, rilasciato in Iran, b) 10005159, rilasciato in Iran.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 15 gennaio 1954. Numero di passaporto: A0002987, rilasciato in Iran. Altre informazioni: ha ricoperto la funzione di viceministro della difesa.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

12)

Ahmad Derakhshandeh. Funzione: Presidente e amministratore delegato della Bank Sepah, che fornisce sostegno all'AIO e alle entità sotto il suo controllo, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), entrambi indicati nella risoluzione 1737 (2006). Data di nascita: 11 agosto 1956. Indirizzo: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Teheran, Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

13)

Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Altre informazioni: ha ricoperto la funzione di viceministro della difesa dal 2012 al 2013.

Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: Direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 3 aprile 1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Numero di passaporto: A0002302, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC). Numero di passaporto: a) A0009228 [non confermato (probabilmente Iran)], b) 4229533 [non confermato (probabilmente Iran)]. Altre informazioni: l'AIEA ha chiesto di poterlo interrogare sulle attività del PHRC nel periodo in cui ne era direttore, ma l'Iran ha rifiutato.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

16)

Mohammad Hejazi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Comandante della forza di resistenza Bassij. Data di nascita: 1959. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Mohammed Hijazi.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

17)

Mohsen Hojati. Funzione: Capo del Fajr Industrial Group, citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici. Data di nascita: 28 settembre 1955. Numero di passaporto: G4506013, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: Capo dello Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici. Data di nascita: 10 settembre 1958. Numero di passaporto: A0030940, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

22)

Naser Maleki. Funzione: Capo dello Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di nascita: 1960. Numero di passaporto: A0003039, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'). N. di identificazione nazionale: Iran (Repubblica islamica dell') 0035-11785, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

26)

Mohammad Reza Naqdi. Titolo: Generale di brigata. Data di nascita: a) 11 febbraio 1949, b) 11 febbraio 1952, c) 11 febbraio 1953, d) 11 febbraio 1961. Luogo di nascita: a) Najaf, Iraq, b) Teheran, Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale. Capo del comando dello Stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007).

Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Tenente generale. Funzione: Rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. Viceministro delle scienze, della ricerca e della tecnologia.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

33)

Morteza Rezaie. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Vice comandante dell'IRGC. Data di nascita: 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

34)

Morteza Safari. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Comandante delle forze navali dell'IRGC. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

35)

Yahya Rahim Safavi. Titolo: Maggiore Generale. Funzione: Comandante, IRGC (Pasdaran). Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Yahya Raheem Safavi.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

37)

Hosein Salimi. Titolo: Generale. Funzione: Comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Alias: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Numero di passaporto: D08531177, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

38)

Qasem Soleimani. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Comandante della forza Qods. Data di nascita: 11 marzo 1957. Luogo di nascita: Qom, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Numero di passaporto: 008827, rilasciato in Iran. Altre informazioni: è stato promosso a Maggiore Generale, mantenendo la funzione di comandante della forza Qods.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

40)

Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Comandante delle forze di terra dell'IRGC. Data di nascita: 1944. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

41)

Mohammad Baqer Zolqadr. Funzione: Generale, ufficiale dell'IRGC, viceministro dell'interno preposto alla sicurezza. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

42)

Azim Aghajani. Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Cittadinanza: Iran (Repubblica islamica dell'). Numero di passaporto: a) 6620505 rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'), b) 9003213 rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Data della designazione da parte dell'ONU: 18.4.2012

43)

Ali Akbar Tabatabaei. Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Data di nascita: 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi; b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Cittadinanza: Iran (Repubblica islamica dell'). Numero di passaporto: a) 9003213 rilasciato in Iran / sconosciuto, b) 6620505 rilasciato in Iran / sconosciuto. Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Data della designazione da parte dell'ONU: 18.4.2012

Entità

(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Alias: Ammunition Industries Group. Altre informazioni: a) l'AMIG controlla la 7th of Tir, citata nella risoluzione 1737 (2006) per il suo ruolo nel programma di centrifughe dell'Iran. L'AMIG è a sua volta di proprietà e sotto il controllo della DIO, citata nella risoluzione 1737 (2006).

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(8)

Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Altre informazioni: produzione e sviluppo di missili da crociera. Responsabile dei missili navali, inclusi i missili da crociera.

Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

(9)

Defence Industries Organisation (DIO). Altre informazioni: entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(15)

Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) Instrumentation Factory Plant, b) entità sotto il controllo dell'AIO.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(22)

Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Altre informazioni: fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(36)

Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: filiale della DIO che produce munizioni, esplosivi e propellenti solidi per razzi e missili.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(37)

Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di vari aerei, compresi MI-171, utilizzati dalle forze aeree dell'IRGC.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc. L'IRGC si è vantato di utilizzare questi prodotti nel quadro della sua dottrina di guerra asimmetrica.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(43)

Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità controllata dall'AIO che ha acquistato per conto dell'AIO attrezzature destinate al programma missilistico.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(45)

7th of Tir. Altre informazioni: entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(52)

Sho'a' Aviation. Altre informazioni: produce velivoli ultraleggeri che l'IRGC sostiene di utilizzare nel quadro della sua dottrina di guerra asimmetrica.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(56)

Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO coinvolta nell'acquisto internazionale di attrezzatura missilistica.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.»


24.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1125 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che revoca l'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha disposto l'inclusione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione (4) prevedeva che gli Stati membri interessati dovessero far sì che il notificante, su richiesta del quale è stata inclusa la sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio, presentasse ulteriori informazioni di conferma riguardanti, da un lato, l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità e, dall'altro, il profilo tossicologico della sostanza, rispettivamente entro il 1o maggio 2013 e il 31 maggio 2014.

(2)

Le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(3)

Il 29 aprile 2013 e il 6 maggio 2014 il notificante ha trasmesso informazioni allo Stato membro relatore, la Grecia, in adempimento all'obbligo di presentare le informazioni ulteriori di cui al considerando 1.

(4)

La Grecia ha valutato le informazioni fornite dal notificante, comprese alcune informazioni ulteriori relative alla domanda iniziale che sono state presentate nel corso della procedura di valutazione, e nell'ottobre 2013 e novembre 2015 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di relazione di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).

(5)

Gli Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore.

(6)

Alla luce delle informazioni fornite dal notificante, della valutazione di tali informazioni da parte dello Stato membro relatore e delle osservazioni sulla valutazione trasmesse dagli Stati membri e dall'EFSA, la Commissione ritiene che le informazioni di conferma non siano state fornite, poiché le informazioni presentate dal notificante non sono sufficienti per trarre conclusioni né sull'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità né sul profilo tossicologico della sostanza.

(7)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sulle considerazioni da essa espresse.

(8)

Nonostante le argomentazioni addotte dal notificante, la Commissione è giunta alla conclusione che le informazioni presentate sono incomplete e non permettono di trarre conclusioni né sull'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità né sul profilo tossicologico della sostanza.

(9)

È pertanto opportuno revocare l'approvazione di questa sostanza attiva.

(10)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)

È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.

(12)

Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva, tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 14 ottobre 2018.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio è revocata.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 251 relativa alla sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio.

Articolo 3

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio entro il 14 ottobre 2017.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 14 ottobre 2018.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive solfato di ferro, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo e repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (GU L 186 del 14.7.2012, pag. 20).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


24.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1126 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 per quanto riguarda il nome del rappresentante UE del titolare dell'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. ha presentato una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in cui propone di modificare il nome del rappresentante UE del titolare dell'autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione (2) e ai regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 373/2011 (3), (UE) n. 374/2013 (4) e (UE) n. 1108/2014 (5).

(2)

Il richiedente dichiara che, con effetto dal 12 gennaio 2017, Huvepharma NV Belgio è il nuovo rappresentante di Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. per l'additivo per mangimi 4b1830 preparato di Clostridium butyricum FERM-BP 2789. Il richiedente ha presentato dati pertinenti a sostegno della sua richiesta.

(3)

La proposta di modifica del rappresentante del titolare dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.

(4)

Per consentire a Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentata da Huvepharma NV Belgio, di sfruttare i diritti di commercializzazione è necessario modificare le condizioni delle rispettive autorizzazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 903/2009 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014.

(5)

Non essendovi considerazioni di sicurezza che impongano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento al regolamento (CE) n. 903/2009 e ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014, è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale si possano esaurire le scorte esistenti.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 903/2009

Il regolamento (CE) n. 903/2009 è così modificato:

1)

nel titolo, le parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U» sono sostituite dalle parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Huvepharma NV Belgio»;

2)

nell'allegato del regolamento (CE) n. 903/2009, nella seconda colonna «Nome del titolare dell'autorizzazione», le parole «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U» sono sostituite dalle parole «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Huvepharma NV Belgio».

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011

Il regolamento (UE) n. 373/2011 è così modificato:

1)

nel titolo, le parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» sono sostituite dalle parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Huvepharma NV Belgio»;

2)

nell'allegato del regolamento (UE) n. 373/2011, nella seconda colonna, le parole «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd rappresentata da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» sono sostituite dalle parole «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Huvepharma NV Belgio».

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 è così modificato:

1)

nel titolo, le parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» sono sostituite dalle parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Huvepharma NV Belgio»;

2)

nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013, nella seconda colonna, le parole «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd rappresentata da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» sono sostituite da «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., rappresentato da Huvepharma NV Belgio».

Articolo 4

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 è così modificato:

1)

nel titolo, le parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U» sono sostituite dalle parole «titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Huvepharma NV Belgio»;

2)

nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014, nella seconda colonna, le parole «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd rappresentata da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.» sono sostituite da «Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Huvepharma NV Belgio».

Articolo 5

Misure transitorie

Le scorte esistenti dell'additivo, delle premiscele e dei mangimi composti contenenti l'additivo conformi alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino ad esaurimento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 903/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U) (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 26).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, relativo all'autorizzazione del preparato Clostridium butyricum (FERM-BP 2789) come additivo per mangimi destinati alle specie avicole minori, escluse le specie ovaiole, ai suinetti svezzati e alle specie di suini minori (svezzati) e che modifica il regolamento (CE) n. 903/2009 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione, del 23 aprile 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati ai tacchini da ingrasso e da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, rappresentato da Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (GU L 301 del 21.10.2014, pag. 16).


DECISIONI

24.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/16


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1127 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2017

che attua la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.

(2)

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, della decisione 2010/413/PESC, il Consiglio deve eseguire le modifiche degli allegati I e III sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza.

(3)

Il Consiglio di sicurezza ha deciso di modificare le informazioni identificative di 23 persone e 14 entità elencate nell'allegato I della decisione 2010/413/PESC.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI


(1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2010/413/PESC le voci relative alle persone ed entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«Elenco delle persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), e delle persone ed entità di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a)

A.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici

Persone fisiche

(1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Funzione: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Data di nascita: a) 1958, b) 1959. Luogo di nascita: Abadan, Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: ha “legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.”

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(3)

Ali Akbar Ahmadian. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC). Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Kerman, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Ali Akbar Ahmedian. Altre informazioni: ha cambiato funzione.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(8)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: Direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 31 dicembre 1952. Cittadinanza: iraniana. Numero di passaporto: a) I0005159, rilasciato in Iran, b) 10005159, rilasciato in Iran.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(11)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 15 gennaio 1954. Numero di passaporto: A0002987, rilasciato in Iran. Altre informazioni: ha ricoperto la funzione di viceministro della difesa.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(12)

Ahmad Derakhshandeh. Funzione: Presidente e amministratore delegato della Bank Sepah, che fornisce sostegno all'AIO e alle entità sotto il suo controllo, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), entrambi indicati nella risoluzione 1737 (2006). Data di nascita: 11 agosto 1956. Indirizzo: 33 Hormozan Building, Pirozan St., Sharaj Ghods, Teheran, Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(13)

Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: Capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa. Alias: Mohammad Islami; Mohamed Islami; Mohammed Islami. Altre informazioni: ha ricoperto la funzione di viceministro della difesa dal 2012 al 2013.

Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

(14)

Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: Direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Data di nascita: 3 aprile 1961. Alias: Reza-Gholi Ismaili. Numero di passaporto: A0002302, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(15)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC). Numero di passaporto: a) A0009228 [non confermato (probabilmente Iran)], b) 4229533 [non confermato (probabilmente Iran)]. Altre informazioni: l'AIEA ha chiesto di poterlo interrogare sulle attività del PHRC nel periodo in cui ne era direttore, ma l'Iran ha rifiutato.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(16)

Mohammad Hejazi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Comandante della forza di resistenza Bassij. Data di nascita: 1959. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Mohammed Hijazi.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(17)

Mohsen Hojati. Funzione: Capo del Fajr Industrial Group, citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici. Data di nascita: 28 settembre 1955. Numero di passaporto: G4506013, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(20)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Funzione: Capo dello Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma riguardante i missili balistici. Data di nascita: 10 settembre 1958. Numero di passaporto: A0030940, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(22)

Naser Maleki. Funzione: Capo dello Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), citato nella risoluzione 1737 (2006) per il ruolo svolto nel programma iraniano riguardante i missili balistici. Data di nascita: 1960. Numero di passaporto: A0003039, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'). N. di identificazione nazionale: Iran (Repubblica islamica dell') 0035-11785, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(26)

Mohammad Reza Naqdi. Titolo: Generale di brigata. Data di nascita: a) 11 febbraio 1949, b) 11 febbraio 1952, c) 11 febbraio 1953, d) 11 febbraio 1961. Luogo di nascita: a) Najaf, Iraq, b) Teheran, Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale. Capo del comando dello Stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte mediante le UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007).

Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

(28)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Tenente generale. Funzione: Rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio. Viceministro delle scienze, della ricerca e della tecnologia.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(33)

Morteza Rezaie. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Vice comandante dell'IRGC. Data di nascita: 1956. Alias: Mortaza Rezaie; Mortaza Rezai; Morteza Rezai.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(34)

Morteza Safari. Titolo: Contrammiraglio. Funzione: Comandante delle forze navali dell'IRGC. Alias: Mortaza Safari; Morteza Saferi; Murtaza Saferi; Murtaza Safari.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(35)

Yahya Rahim Safavi. Titolo: Maggiore Generale. Funzione: Comandante, IRGC (Pasdaran). Data di nascita: 1952. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Yahya Raheem Safavi.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(37)

Hosein Salimi. Titolo: Generale. Funzione: Comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Alias: Husain Salimi; Hosain Salimi; Hussain Salimi; Hosein Saleemi; Husain Saleemi; Hosain Saleemi; Hussain Saleemi; Hossein Salimi; Hossein Saleemi. Numero di passaporto: D08531177, rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell').

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(38)

Qasem Soleimani. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Comandante della forza Qods. Data di nascita: 11 marzo 1957. Luogo di nascita: Qom, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani. Numero di passaporto: 008827, rilasciato in Iran. Altre informazioni: è stato promosso a Maggiore Generale, mantenendo la funzione di comandante della forza Qods.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(40)

Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: Comandante delle forze di terra dell'IRGC. Data di nascita: 1944. Luogo di nascita: Isfahan, Iran (Repubblica islamica dell'). Alias: Mohammad Reza Zahidi; Mohammad Raza Zahedi.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(41)

Mohammad Baqer Zolqadr. Funzione: Generale, ufficiale dell'IRGC, viceministro dell'interno preposto alla sicurezza. Alias: Mohammad Bakr Zolqadr; Mohammad Bakr Zolkadr; Mohammad Baqer Zolqadir; Mohammad Baqer Zolqader.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(42)

Azim Aghajani. Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Alias: Azim Adhajani; Azim Agha-Jani. Cittadinanza: Iran (Repubblica islamica dell'). Numero di passaporto: a) 6620505 rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'), b) 9003213 rilasciato in Iran (Repubblica islamica dell'). Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Data della designazione da parte dell'ONU: 18.4.2012

(43)

Ali Akbar Tabatabaei. Funzione: membro della forza Qods dell'IRGC che opera sotto la direzione del Comandante della forza Qods, il Maggiore Generale Qasem Soleimani, designato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nella risoluzione 1747 (2007). Data di nascita: 1967. Alias: a) Sayed Akbar Tahmaesebi; Syed Akber Tahmaesebi; b) Ali Akber Tabatabaei; Ali Akber Tahmaesebi; Ali Akbar Tahmaesebi. Cittadinanza: Iran (Repubblica islamica dell'). Numero di passaporto: a) 9003213 rilasciato in Iran / sconosciuto, b) 6620505 rilasciato in Iran / sconosciuto. Altre informazioni: ha facilitato la violazione del punto 5 della risoluzione 1747 (2007) che proibisce l'esportazione dall'Iran di armi e materiale connesso.

Data della designazione da parte dell'ONU: 18.4.2012.

Entità

(3)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG). Alias: Ammunition Industries Group. Altre informazioni: a) l'AMIG controlla la 7th of Tir, citata nella risoluzione 1737 (2006) per il suo ruolo nel programma di centrifughe dell'Iran. L'AMIG è a sua volta di proprietà e sotto il controllo della DIO, citata nella risoluzione 1737 (2006).

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(8)

Cruise Missile Industry Group. Alias: Naval Defense Missile Industry Group. Altre informazioni: produzione e sviluppo di missili da crociera. Responsabile dei missili navali, inclusi i missili da crociera.

Data della designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.

(9)

Defence Industries Organisation (DIO). Altre informazioni: entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(15)

Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) Instrumentation Factory Plant, b) entità sotto il controllo dell'AIO.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(22)

Kala-Electric. Alias: Kalaye Electric. Altre informazioni: fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) — Natanz.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(36)

Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: filiale della DIO che produce munizioni, esplosivi e propellenti solidi per razzi e missili.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(37)

Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di vari aerei, compresi MI-171, utilizzati dalle forze aeree dell'IRGC.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(41)

Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc. L'IRGC si è vantato di utilizzare questi prodotti nel quadro della sua dottrina di guerra asimmetrica.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(43)

Sanam Industrial Group. Altre informazioni: entità controllata dall'AIO che ha acquistato per conto dell'AIO attrezzature destinate al programma missilistico.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(45)

7th of Tir. Altre informazioni: entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(47)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(48)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO.

Data della designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

(52)

Sho'a' Aviation. Altre informazioni: produce velivoli ultraleggeri che l'IRGC sostiene di utilizzare nel quadro della sua dottrina di guerra asimmetrica.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

(56)

Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: entità sotto il controllo dell'AIO coinvolta nell'acquisto internazionale di attrezzatura missilistica.

Data della designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.»