ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 156

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
20 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

19

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1086 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ( 1 )

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/1087 del Consiglio, del 19 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

24

 

*

Decisione (UE) 2017/1088 della Commissione, del 24 marzo 2017, sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse [notificata con il numero C(2017) 1863]

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1089 della Commissione, del 16 giugno 2017, che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Georgia e della Repubblica di Kiribati nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2017) 4049]  ( 1 )

34

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione di esecuzione della Commissione 2011/850/UE, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente ( GU L 335 del 17.12.2011 )

36

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione ( GU L 11 del 17.1.2015 )

38

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo ( GU L 27 del 30.1.2014 )

38

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1084 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto xiv), e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) dichiara che alcune categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica alla Commissione prima della concessione. Il medesimo regolamento ha previsto che, dopo aver acquisito una sufficiente esperienza, la Commissione avrebbe rivisto l'ambito di applicazione del regolamento al fine di includere altre categorie di aiuti, in particolare gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

(2)

Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e al fine di semplificare e chiarire le norme in materia di aiuti di Stato, nonché di ridurre l'onere amministrativo legato alla notifica di misure di aiuto di Stato semplici e permettere alla Commissione di concentrarsi sui casi che hanno gli effetti potenzialmente più distorsivi, è opportuno includere nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

(3)

Gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali con un traffico annuo medio fino a tre milioni di passeggeri possono migliorare sia l'accessibilità di determinate regioni sia lo sviluppo locale, in funzione delle specificità di ciascun aeroporto. Questi aiuti agli investimenti favoriscono pertanto il conseguimento delle priorità della strategia Europa 2020 volte a rafforzare la crescita economica e a realizzare obiettivi di interesse comune per l'Unione. L'esperienza acquisita con l'applicazione degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (3) dimostra che, se rispettano determinate condizioni, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza. Di conseguenza, purché tali condizioni siano soddisfatte, gli aiuti agli investimenti a favore degli aeroporti regionali dovrebbero essere oggetto dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014. Non sarebbe opportuno fissare una soglia di notifica in termini di importo dell'aiuto, in quanto l'impatto di una misura di aiuto sulla concorrenza dipende principalmente dalle dimensioni dell'aeroporto e non dall'importo dell'aiuto.

(4)

Le condizioni per l'esenzione degli aiuti agli investimenti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale varia in funzione delle dimensioni dell'aeroporto. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Nel caso degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, l'aiuto agli investimenti dovrebbe soddisfare solo una di queste condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero garantire un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. L'esenzione non dovrebbe applicarsi agli aiuti agli investimenti concessi ad aeroporti situati in prossimità di aeroporti già esistenti che assicurano servizi aerei di linea, poiché tali aiuti comporterebbero un maggior rischio di distorsione della concorrenza e dovrebbero pertanto essere notificati alla Commissione, ad eccezione degli aiuti concessi ad aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno, che hanno poche probabilità di comportare significative distorsioni della concorrenza.

(5)

Gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti di dimensioni molto ridotte fino a 200 000 passeggeri l'anno non danno luogo a indebite distorsioni degli scambi e della concorrenza, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Le condizioni di compatibilità dovrebbero in particolare garantire che l'importo dell'aiuto non superi le perdite di esercizio e un utile ragionevole e che vi sia un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. Inoltre, occorre evitare di subordinare la concessione di aiuti alla conclusione, da parte dell'operatore aeroportuale, di accordi con una o più compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto. Gli accordi tra un aeroporto che dispone di risorse pubbliche e una compagnia aerea possono, in determinate circostanze, costituire un aiuto di Stato a favore della compagnia aerea interessata (4), il quale dovrebbe rimanere pienamente soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(6)

I porti marittimi rivestono un'importanza strategica ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito, tra l'altro, nella strategia Europa 2020 e nel libro bianco della Commissione «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (5). Come sottolineato nella comunicazione «Porti: un motore per la crescita» (6), per una gestione efficace dei porti in tutte le regioni marittime dell'Unione sono necessari investimenti pubblici e privati efficienti. Gli investimenti sono necessari in particolare per adeguare le infrastrutture di accesso ai porti e le infrastrutture portuali all'aumento delle dimensioni e della complessità della flotta, all'uso di infrastrutture per i combustibili alternativi e a requisiti più severi in materia di prestazioni ambientali. La mancanza di infrastrutture portuali di alta qualità genera congestione e costi aggiuntivi per gli spedizionieri, gli operatori dei trasporti e i consumatori.

(7)

Lo sviluppo dei porti interni e la loro integrazione nel sistema di trasporto multimodale è un obiettivo prioritario della politica dei trasporti dell'Unione. Le norme dell'Unione mirano esplicitamente a potenziare l'intermodalità dei trasporti e il passaggio a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, quali il trasporto ferroviario e il trasporto marittimo e per vie navigabili interne.

(8)

Le condizioni per l'esenzione degli aiuti ai porti dall'obbligo di notifica dovrebbero essere tese a limitare le distorsioni della concorrenza che comprometterebbero pari condizioni di concorrenza nel mercato interno, in particolare garantendo la proporzionalità dell'importo dell'aiuto. Per essere proporzionato, l'aiuto dovrebbe soddisfare due condizioni. L'intensità dell'aiuto non dovrebbe superare l'intensità massima consentita, la quale per i porti marittimi varia in funzione delle dimensioni del progetto di investimento. Inoltre, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, salvo per gli importi di aiuto molto esigui, per i quali è più idoneo un approccio semplificato al fine di ridurre l'onere amministrativo. Le condizioni di compatibilità dovrebbero altresì garantire che qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata siano assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni, fatte salve le norme dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, ove applicabili. Dovrebbe inoltre essere garantito un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture.

(9)

Gli investimenti previsti nei piani di lavoro dei corridoi della rete centrale istituiti dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) sono progetti di interesse comune con una particolare rilevanza strategica per l'Unione. I porti marittimi che rientrano in tali reti costituiscono i punti di ingresso e di uscita delle merci trasportate verso l'interno e verso l'esterno dell'Unione. I porti interni che rientrano in tali reti sono fattori essenziali per consentire l'intermodalità della rete stessa. Gli investimenti destinati a migliorare le prestazioni di tali porti dovrebbero pertanto beneficiare di una soglia di notifica più alta.

(10)

Alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (8), è opportuno altresì adeguare alcune disposizioni in essi contenute.

(11)

In particolare, per quanto riguarda i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, l'applicazione di norme diverse in materia di compensazione dei costi aggiuntivi di trasporto e di altri sovraccosti si è dimostrata difficile nella pratica e inadeguata per colmare gli svantaggi strutturali di cui all'articolo 349 del trattato, tra cui la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, per cui tali disposizioni dovrebbero essere sostituite da un metodo applicabile a tutti i costi aggiuntivi. L'attuazione di misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche che vanno, tra l'altro, a beneficio di imprese operanti nel settore della pesca, dovrebbe essere conforme agli obblighi dell'Unione derivanti dagli accordi internazionali di cui essa è parte contraente. Pertanto, tali misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti e al funzionamento non dovrebbero andare a beneficio di navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o contribuire alla pesca eccessiva o all'aumento della capacità di pesca delle navi.

(12)

Alla luce dei limitati effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e degli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, le soglie di notifica degli aiuti in questi settori dovrebbero essere aumentate.

(13)

Al fine di semplificare il calcolo dei costi ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 702/2014 per le operazioni che sono almeno in parte sovvenzionate da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, occorre adeguare le disposizioni relative ai costi ammissibili.

(14)

Nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020 di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), i progetti possono essere insigniti di un marchio di eccellenza della Commissione che ne attesta la qualità. Tali progetti, avendo un importo di aiuto limitato (massimo 2,5 milioni di EUR per progetto) ed essendo esclusivamente destinati alle PMI, possono essere esentati dall'obbligo di notifica in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 651/2014.

(15)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

le lettere k) e l) sono sostituite dalle seguenti:

«k)

aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali;

l)

aiuti per le infrastrutture locali;»;

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):

«m)

aiuti a favore degli aeroporti regionali;

n)

aiuti a favore dei porti.»;

b)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento non si applica:

a)

agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità, degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

b)

agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, degli aiuti al finanziamento del rischio, degli aiuti alla ricerca e sviluppo, degli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, degli aiuti per la tutela dell'ambiente, degli aiuti alla formazione e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c)

agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i)

quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii)

quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)

agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio (*2);

e)

alle categorie di aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 13.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)."

(*2)  Decisione 2010/787/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).»;"

c)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto concesso dallo stesso Stato membro illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese.»;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 39 è sostituito dal seguente:

«39)   “risultato operativo”: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento, qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono costi quali i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. L'attualizzazione delle entrate e dei costi di esercizio sulla base di un tasso di attualizzazione adeguato consente di realizzare un utile ragionevole;»;

b)

il punto 42 è sostituito dal seguente:

«42)   “aiuti a finalità regionale al funzionamento”: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;»;

c)

il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)   “zone scarsamente popolate”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 o le regioni NUTS 3 con meno di 12,5 abitanti per km2 oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;»:

d)

è inserito il seguente punto 48 bis:

«48 bis)   “zone a bassissima densità demografica”: le regioni NUTS 2 con meno di 8 abitanti per km2 oppure le zone riconosciute come tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto;»;

e)

il punto 55 è sostituito dal seguente:

«55)   “zone ammissibili agli aiuti al funzionamento”: le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato, le zone scarsamente popolate o le zone a bassissima densità demografica;»;

f)

è inserito il seguente punto 61 bis:

«61 bis)   “delocalizzazione”: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;»;

g)

dopo il punto 143 sono aggiunti i seguenti titoli e punti da 144) a 165):

«Definizioni relative agli aiuti a favore degli aeroporti regionali

144)   “infrastruttura aeroportuale”: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi aeroportuali da parte dell'aeroporto alle compagnie aeree e ai vari fornitori di servizi. Essa comprende piste, terminali, piazzali, piste di rullaggio, infrastrutture di assistenza a terra centralizzate e ogni altro strumento utilizzato direttamente per i servizi aeroportuali ma non l'infrastruttura e gli impianti che sono principalmente necessari per svolgere attività non aeronautiche;

145)   “compagnia aerea”: una compagnia aerea con una licenza di esercizio valida, rilasciata da uno Stato membro o da un membro dello Spazio aereo comune europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3);

146)   “aeroporto”: un soggetto o gruppo di soggetti che esercita l'attività economica consistente nella fornitura di servizi aeroportuali alle compagnie aeree;

147)   “servizi aeroportuali”: i servizi forniti alle compagnie aeree da un aeroporto o da una delle sue controllate, per garantire l'assistenza agli aeromobili dal momento dell'atterraggio al momento del decollo, ai passeggeri e alle merci, consentendo così ai vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo, compresa la fornitura di servizi di assistenza a terra e la messa a disposizione di un'infrastruttura di assistenza a terra centralizzata;

148)   “media annuale del traffico passeggeri”: un dato stabilito sulla base del traffico di passeggeri in arrivo e in partenza nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è stato concesso;

149)   “infrastruttura di assistenza a terra centralizzata”: un'infrastruttura gestita di norma dal gestore aeroportuale e messa a disposizione, a titolo oneroso, dei vari fornitori di servizi di assistenza a terra che operano nell'aeroporto, ad esclusione delle attrezzature di loro proprietà o da loro gestite;

150)   “reno ad alta velocità”: un treno in grado di raggiungere velocità superiori a 200 km/h;

151)   “servizi di assistenza a terra”: i servizi forniti agli utenti negli aeroporti di cui all'allegato della direttiva 96/67/CE del Consiglio (*4);

152)   “attività non aeronautiche”: servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell'aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi;

153)   “aeroporto regionale”: un aeroporto con una media annuale del traffico passeggeri fino a 3 milioni;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei porti

154)   “porto”: una zona di terra e di acqua dotata di infrastrutture e attrezzature tali da consentire l'accoglienza delle imbarcazioni, lo svolgimento di operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali merci, l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e di altre persone, e qualsiasi altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti nel porto;

155)   “porto marittimo”: un porto destinato principalmente all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione marittima;

156)   “porto interno”: un porto diverso da un porto marittimo destinato all'accoglienza di imbarcazioni per la navigazione interna;

157)   “infrastruttura portuale”: l'infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, ad esempio gli attracchi utilizzati per l'ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi e le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;

158)   “sovrastruttura portuale”: i dispositivi di superficie (come quelli per lo stoccaggio), le attrezzature fisse (come i depositi e i terminal) e mobili (come le gru) situati in un porto per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto;

159)   “infrastruttura di accesso”: ogni tipo di infrastruttura necessaria ad assicurare l'accesso e l'ingresso via terra o via acqua (mare o fiume) degli utenti al porto o all'interno di un porto, come strade, binari, canali e chiuse;

160)   “dragaggio”: la rimozione di sedimenti dal fondo delle vie navigabili di accesso al porto o all'interno di un porto;

161)   “infrastruttura per i combustibili alternativi”: infrastruttura portuale fissa, mobile o in mare che consente a un porto di rifornire le imbarcazioni di fonti di energia quali l'energia elettrica, l'idrogeno, i biocarburanti definiti all'articolo 2, lettera i), della direttiva 2009/28/CE, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso (CNG) e gas naturale liquefatto (LNG)] e il gas di petrolio liquefatto (LPG) che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti;

162)   “imbarcazione”: struttura galleggiante, semovente o meno, provvista di uno o più scafi a dislocamento in superficie;

163)   “imbarcazione marittima”: imbarcazione diversa da quelle naviganti esclusivamente o principalmente su vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;

164)   “imbarcazione per la navigazione interna”: imbarcazione destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne, in specchi d'acqua protetti o nelle acque adiacenti a tali specchi d'acqua;

165)   “infrastruttura per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico”: qualsiasi impianto portuale fisso, galleggiante o mobile in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalle navi o i residui del carico, definiti nella direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

(*3)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3)."

(*4)  Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36)."

(*5)  Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).»;"

3)

all'articolo 4 il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera z) è sostituita dalla seguente:

«z)

aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 150 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per impresa e per anno;»;

b)

la lettera bb) è sostituita dalla seguente:

«bb)

aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali: 30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;»;

c)

sono aggiunte le seguenti lettere dd), ee) e ff):

«dd)

aiuti a favore degli aeroporti regionali: le intensità e gli importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis;

ee)

aiuti a favore dei porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 milioni di EUR per progetto (o 150 milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile;

ff)

aiuti a favore dei porti interni: costi ammissibili pari a 40 milioni di EUR per progetto (o 50 milioni di EUR per progetto in un porto interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio, un progetto è definito come l'insieme delle operazioni di dragaggio effettuate in un anno civile.

(*6)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).»;"

4)

all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera k):

«k)

gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell'operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.»;

5)

all'articolo 6, il paragrafo 5 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

aiuti a finalità regionale al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 15 e 16;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli articoli 34 e 35;»;

6)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase:

«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

(*7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).»;"

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.»;

c)

il paragrafo 4 è soppresso;

7)

all'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 6, per determinare se sono rispettati i massimali per gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono presi in considerazione solo gli aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche attuati a norma del presente regolamento.»;

8)

l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Controllo

1.   Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a norma del regime.

2.   Nel caso di regimi nell'ambito dei quali sono concessi automaticamente aiuti fiscali, come quelli basati sulle dichiarazioni fiscali dei beneficiari, e se non esiste alcuna verifica ex ante del rispetto delle condizioni di compatibilità per ciascun beneficiario, gli Stati membri verificano periodicamente, almeno ex post e a campione, il rispetto di tutte le condizioni di compatibilità e traggono le opportune conclusioni. Gli Stati membri conservano registri dettagliati delle verifiche per almeno dieci anni dalla data del controllo.

3.   La Commissione può richiedere, a ciascuno Stato membro, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento, comprese le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi richiesti.»;

9)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Campo d'applicazione degli aiuti a finalità regionale

La presente sezione non si applica:

a)

agli aiuti a favore di attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale o delle fibre sintetiche;

b)

agli aiuti a favore del settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché agli aiuti a favore della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, ad eccezione degli aiuti a finalità regionale agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento;

c)

agli aiuti a finalità regionale sotto forma di regimi destinati a un numero limitato di settori specifici di attività economica; i regimi che riguardano le attività turistiche, le infrastrutture a banda larga o la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli non sono considerati destinati a settori specifici di attività economica;

d)

agli aiuti a finalità regionale al funzionamento concessi alle imprese le cui attività principali figurano tra quelle definite alla sezione K, «Attività finanziarie e assicurative», della NACE Rev. 2, o alle imprese che esercitano attività intragruppo e le cui attività principali rientrano nelle classi 70.10, «Attività di sedi centrali», o 70.22, «Altre attività di consulenza amministrativo-gestionale», della NACE Rev. 2.»;

10)

l'articolo 14 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.»;

b)

al paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 16 e 17:

«16.   Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

17.   Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, non sono concessi aiuti alle imprese che hanno commesso una o più violazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) e per gli interventi di cui all'articolo 11 di detto regolamento.

(*8)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;"

11)

l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Aiuti a finalità regionale al funzionamento

1.   I regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, nelle zone scarsamente popolate e nelle zone a bassissima densità demografica sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Nelle zone scarsamente popolate i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento compensano i costi aggiuntivi del trasporto di merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e i costi aggiuntivi del trasporto di merci ulteriormente trasformate in tali zone alle condizioni seguenti:

a)

gli aiuti sono oggettivamente quantificabili ex ante sulla base di una somma fissa o del rapporto tonnellate/chilometri o di qualsiasi altra unità pertinente;

b)

i costi aggiuntivi di trasporto sono calcolati sulla base del viaggio delle merci all'interno dei confini nazionali dello Stato membro interessato utilizzando il mezzo di trasporto che comporta il minor costo possibile per il beneficiario.

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi aggiuntivi di trasporto definiti nel presente paragrafo.

3.   Nelle zone a bassissima densità demografica i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento contribuiscono a prevenire o ridurre lo spopolamento alle seguenti condizioni:

a)

i beneficiari svolgono la loro attività economica nella zona interessata;

b)

l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento non supera il 20 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella zona interessata.

4.   Nelle regioni ultraperiferiche i regimi di aiuti al funzionamento compensano i sovraccosti di esercizio ivi sostenuti come conseguenza diretta di uno o più degli svantaggi permanenti di cui all'articolo 349 del trattato, se i beneficiari svolgono la loro attività economica in una regione ultraperiferica e a condizione che l'importo di aiuto annuale per beneficiario nel quadro di tutti i regimi di aiuto al funzionamento attuati ai sensi del presente regolamento non superi alcuna delle seguenti percentuali:

a)

il 35 % del valore aggiunto lordo generato annualmente dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

b)

il 40 % del costo annuo del lavoro sostenuto dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata;

c)

il 30 % del fatturato annuo realizzato dal beneficiario nella regione ultraperiferica interessata.»;

12)

all'articolo 21, il paragrafo 16 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Una misura per il finanziamento del rischio che prevede garanzie o prestiti a favore delle imprese ammissibili o investimenti in quasi-equity strutturati come debito nelle imprese ammissibili soddisfa le seguenti condizioni:»;

b)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel caso di prestiti e di investimenti in quasi-equity strutturati come debito, l'importo nominale dello strumento è preso in considerazione nel calcolo dell'importo di investimento massimo ai fini del paragrafo 9;»;

13)

all'articolo 22, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni:

a)

non ha rilevato l'attività di un'altra impresa;

b)

non ha ancora distribuito utili;

c)

non è stata costituita a seguito di fusione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta a imposta per tale attività.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.»;

14)

all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»;

15)

all'articolo 31, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;»;

16)

all'articolo 52 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   In alternativa alla definizione dei costi ammissibili conformemente al paragrafo 2, l'importo massimo dell'aiuto per un progetto può essere determinato sulla base della procedura di selezione competitiva di cui al paragrafo 4.»;

17)

l'articolo 53 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche, teatri lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre analoghe infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 e 7.»;

c)

al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'importo massimo degli aiuti non supera la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o il 70 % dei costi ammissibili.»;

18)

all'articolo 54, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In entrambi i casi, il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera mai l'80 % del bilancio totale di produzione.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare l'ammissibilità di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio interessato, ma tale livello non deve superare il 50 % del bilancio totale di produzione.»;

19)

all'articolo 55, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11.»;

20)

dopo l'articolo 56 sono inserite le seguenti sezioni 14 e 15:

« SEZIONE 14

Aiuti a favore degli aeroporti regionali

Articolo 56 bis

Aiuti a favore degli aeroporti regionali

1.   Gli aiuti agli investimenti a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 3 a 14 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18 del presente articolo e al capo I.

3.   L'aeroporto è aperto a tutti i potenziali utenti. In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è effettuata sulla base di criteri pertinenti, oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

4.   Non sono concessi aiuti per la delocalizzazione di aeroporti già esistenti o per la creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già esistente in un aeroporto passeggeri.

5.   Gli investimenti in questione non superano quanto è necessario per accogliere il traffico previsto a medio termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli.

6.   Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti ubicati entro 100 chilometri di distanza o 60 minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità da un aeroporto già esistente che gestisce servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

7.   I paragrafi 5 e 6 non si applicano agli aeroporti con una media annuale del traffico fino a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso, se l'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico passeggeri dell'aeroporto oltre i 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto. Gli aiuti agli investimenti concessi a tali aeroporti sono conformi alle disposizioni del paragrafo 11 o dei paragrafi 13 e 14.

8.   Il paragrafo 6 non si applica se l'aiuto agli investimenti è concesso a un aeroporto ubicato entro 100 chilometri di distanza da aeroporti già esistenti che gestiscono servizi aerei di linea, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 16, del regolamento (CE) n. 1008/2008, a condizione che il collegamento tra ciascuno di questi altri aeroporti esistenti e l'aeroporto beneficiario dell'aiuto comporti necessariamente un tempo totale di percorrenza con trasporto marittimo di almeno 90 minuti o il trasporto aereo.

9.   Non sono concessi aiuti agli investimenti ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto agli investimenti non è tale da comportare un aumento della media annuale del traffico dell'aeroporto oltre i tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.

10.   Non sono concessi aiuti agli aeroporti con una media annuale del traffico merci superiore a 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso. L'aiuto non è tale da comportare un aumento della media annuale di traffico merci dell'aeroporto oltre le 200 000 tonnellate nei due esercizi finanziari che seguono la concessione dell'aiuto.

11.   L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

12.   Sono ammissibili i costi relativi agli investimenti nelle infrastrutture aeroportuali, comprese le spese di programmazione.

13.   L'importo dell'aiuto agli investimenti non supera:

a)

il 50 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico compresa tra uno e tre milioni di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso;

b)

il 75 % dei costi ammissibili per gli aeroporti con una media annuale del traffico fino a un milione di passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui l'aiuto è effettivamente concesso.

14.   Le intensità massime di aiuto di cui al paragrafo 13 possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per gli aeroporti situati in regioni remote.

15.   Non sono concessi aiuti al funzionamento ad aeroporti con una media annuale del traffico superiore a 200 000 passeggeri nei due esercizi finanziari precedenti quello nel quale l'aiuto è effettivamente concesso.

16.   L'importo dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione. L'aiuto è concesso sotto forma di rate periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per il quale è concesso l'aiuto, o sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate.

17.   Gli aiuti al funzionamento non sono versati se nel corso dell'anno civile interessato il traffico annuale dell'aeroporto supera i 200 000 passeggeri.

18.   La concessione di aiuti al funzionamento non è subordinata alla conclusione di accordi con specifiche compagnie aeree in relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto.

SEZIONE 15

Aiuti a favore dei porti

Articolo 56 ter

Aiuti a favore dei porti marittimi

1.   Gli aiuti a favore dei porti marittimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

a)

investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;

b)

investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;

c)

il dragaggio.

3.   I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4.   L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5.   L'intensità di aiuto per gli investimenti di cui al paragrafo 2, lettera a), non supera:

a)

il 100 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono inferiori o pari a 20 milioni di EUR;

b)

l'80 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 20 milioni di EUR e inferiori o pari a 50 milioni di EUR;

c)

il 60 % dei costi ammissibili se i costi ammissibili totali del progetto sono superiori a 50 milioni di EUR e inferiori o pari all'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili determinati al paragrafo 2, lettere b) e c), senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ee).

6.   Le intensità di aiuto di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

7.   Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

8.   Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

9.   Per gli aiuti che non superano 5 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 56 quater

Aiuti a favore dei porti interni

1.   Gli aiuti a favore dei porti interni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   Sono ammissibili i costi, incluse le spese di programmazione, per:

a)

investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;

b)

investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture di accesso;

c)

il dragaggio.

3.   I costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione industriale che operano in un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali non sono ammissibili.

4.   L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento o del dragaggio. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.

5.   L'intensità massima di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili senza andare oltre l'importo stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera ff).

6.   Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sovvenzionata sono assegnati in maniera competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni.

7.   Le infrastrutture portuali sovvenzionate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato.

8.   Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 4 e 5.»;

21)

l'articolo 58 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima dell'entrata in vigore delle rispettive disposizioni del presente regolamento qualora detti aiuti soddisfino tutte le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Gli aiuti individuali concessi tra il 1o luglio 2014 e il 9 luglio 2017 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell'aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1o luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   In caso di modifica del presente regolamento, ogni regime di aiuti esentato a norma delle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento dell'entrata in vigore del regime rimane esentato per un periodo transitorio di sei mesi.»;

22)

nell'allegato II, la parte II è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento;

23)

l'allegato III è così modificato:

a)

il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:

«(2)

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»;

b)

la prima frase della nota 3 è sostituita dalla seguente:

«L'equivalente sovvenzione lordo o, per le misure di cui agli articoli 16, 21, 22 o 39 del presente regolamento, l'importo dell'investimento.».

Articolo 2

All'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014 è aggiunta la frase seguente:

«Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(3)   GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

(4)  Cfr., in particolare, la sezione 3.5 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

(5)  COM(2011) 144.

(6)  COM(2013) 295.

(7)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014–2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).


ALLEGATO

«PARTE II

da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità dell'articolo 11

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto

Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco)

Obiettivi (elenco)

Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero)

Maggiorazione PMI in %

Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (1) (articolo 14)

Regime

… %

… %

Aiuto ad hoc

… %

… %

Aiuti a finalità regionale — Aiuti al funzionamento (articolo 15)

Costi di trasporto di merci nelle zone ammissibili [articolo 15, paragrafo 2, lettera a)]

… %

… %

Sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche [articolo 15, paragrafo 2, lettera b)]

… %

… %

Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (articolo 16)

… (valuta nazionale)

… %

Aiuti alle PMI (artt. 17-18-19-20)

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (articolo 17)

… %

… %

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (articolo 18)

… %

… %

Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere (articolo 19)

… %

… %

Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea (articolo 20)

… %

… %

Aiuti alle PMI — Accesso delle PMI ai finanziamenti (artt. 21-22)

Aiuti al finanziamento del rischio (articolo 21)

… (valuta nazionale)

… %

Aiuti alle imprese in fase di avviamento (articolo 22)

… (valuta nazionale)

… %

Aiuti alle PMI — Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (articolo 23)

… %; se la misura consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento: … valuta nazionale

… %

Aiuti alle PMI — Aiuti ai costi di esplorazione (articolo 24)

… %

… %

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30)

Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (articolo 25)

Ricerca fondamentale (articolo 25, paragrafo 2, lettera a)]

… %

… %

Ricerca industriale (articolo 25, paragrafo 2, lettera b)]

… %

… %

Sviluppo sperimentale (articolo 25, paragrafo 2, lettera c)]

… %

… %

Studi di fattibilità (articolo 25, paragrafo 2, lettera d)]

… %

… %

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (articolo 26)

… %

… %

Aiuti ai poli d'innovazione (articolo 27)

… %

… %

Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (articolo 28)

… %

… %

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (articolo 29)

… %

… %

Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (articolo 30)

… %

… %

Aiuti alla formazione (articolo 31)

… %

… %

Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35)

Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (articolo 32)

… %

… %

Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (articolo 33)

… %

… %

Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (articolo 34)

… %

… %

Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (articolo 35)

… %

… %

Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49)

Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (articolo 36)

… %

… %

Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (articolo 37)

… %

… %

Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (articolo 38)

… %

… %

Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili (articolo 39)

… (valuta nazionale)

… %

Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (articolo 40)

… %

… %

Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 41)

… %

… %

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 42)

… %

… %

Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (articolo 43)

… %

… %

Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità alla direttiva 2003/96/CE (articolo 44)

… %

… %

Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (articolo 45)

… %

… %

Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (articolo 46)

… %

… %

Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (articolo 47)

… %

… %

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (articolo 48)

… %

… %

Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (articolo 49)

… %

… %

Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (articolo 50)

Intensità massima di aiuto

… %

… %

Tipo di calamità naturale

terremoto

valanga

frana

alluvione

tromba d'aria

uragano

eruzione vulcanica

incendio boschivo

Data in cui si è verificata la calamità

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (articolo 51)

… %

… %

Aiuti per le infrastrutture a banda larga (articolo 52)

… (valuta nazionale)

… %

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (articolo 53)

… %

… %

Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (articolo 54)

 

 

… %

… %

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (articolo 55)

… %

… %

Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (articolo 56)

… %

… %

Aiuti a favore degli aeroporti regionali (articolo 56 bis)

… %

… %

Aiuti a favore dei porti marittimi (articolo 56 ter)

… %

… %

Aiuti a favore dei porti interni (articolo 56 ter)

… %

… %


(1)  In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità dell'aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc.»


20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1085 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2016 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (2) (l'«accordo»). La firma dell'accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio (3) e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/730 del Consiglio (4).

(2)

In base ai termini dell'accordo, l'Unione europea è tenuta ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 78 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR/t, e ad assegnare un quantitativo aggiuntivo di 36 000 tonnellate al quantitativo attualmente assegnato nell'ambito della parte «Qualsiasi paese terzo» del contingente tariffario UE «Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati», voci tariffarie 1701.13.10 e 1701.14.10, mantenendo l'attuale dazio contingentale di 98 EUR/t.

(3)

Per quanto riguarda il volume di 78 000 tonnellate assegnato al Brasile nell'ambito del contingente tariffario UE, l'accordo dispone inoltre che l'Unione europea applicherà autonomamente un dazio contingentale massimo di 11 EUR/t nel corso dei primi sei anni in cui tale volume sarà disponibile e un dazio contingentale massimo di 54 EUR/t nel corso del settimo anno.

(4)

Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione (5) prevede l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore dello zucchero, compresi quelli originari del Brasile e di qualsiasi paese terzo. Per applicare i contingenti tariffari per lo zucchero stabiliti nell'accordo, è pertanto necessario modificare conformemente il predetto regolamento.

(5)

Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 891/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 1).

(4)  Decisione (UE) 2017/730 del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 891/2009, il testo della parte I: Zucchero concessioni CLX è sostituito dal seguente:

«Parte I: Zucchero concessioni CXL

Paese terzo

Numero d'ordine

Codice NC

Quantità (tonnellate)

Dazio contingentale (EUR/t)

Australia

09.4317

1701 13 10 e 1701 14 10

9 925

98

Cuba

09.4319

1701 13 10 e 1701 14 10

68 969

98

Qualsiasi paese terzo

09.4320

1701 13 10 e 1701 14 10

289 977  (1)

98

India

09.4321

1701

10 000

0


Paese terzo

Numero d'ordine

Codice NC

Campagna di commercializzazione

Quantità (tonnellate)

Dazio contingentale (EUR/t)

Brasile

09.4318

1701 13 10 e 1701 14 10

dal 2016/2017 al 2023/2024

334 054

98

09.4318

1701 13 10 e 1701 14 10

Dal

2024/2025

412 054

98

09.4329

1701 13 10 e 1701 14 10

2016/2017

19 500

11

2017/2018

78 000

11

2018/2019

78 000

11

2019/2020

78 000

11

2020/2021

78 000

11

2021/2022

78 000

11

2022/2023

58 500

11

09.4330

1701 13 10 e 1701 14 10

2022/2023

19 500

54

2023/2024

58 500

54»


(1)  Per la campagna di commercializzazione 2016/2017, il quantitativo è fissato a 262 977 tonnellate.


20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1086 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 634/2007 per quanto riguarda la caratterizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione (2), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione (3), autorizza la selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi.

(2)

La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione per quanto concerne la caratterizzazione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). Il richiedente ha inizialmente chiesto l'inclusione del tenore di selenocisteina nella caratterizzazione dell'additivo, ma ha poi ritirato questa modifica; di conseguenza la domanda riguarda soltanto l'aumento del tenore massimo di selenio nell'attuale autorizzazione dell'additivo.

(3)

Nel suo parere del 20 ottobre 2016 (4) l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto, ricordando il rischio per la sicurezza degli utilizzatori del prodotto. L'attuale atto di autorizzazione contiene una disposizione intesa ad affrontare adeguatamente tale rischio.

(4)

La valutazione del preparato modificato dimostra che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 634/2007.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 634/2007

Nella quarta colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 634/2007, il testo tra la voce «Caratterizzazione dell'additivo» e la voce «Metodo analitico» è sostituito dal seguente:

«selenio in forma organica, principalmente selenometionina (63 %) con un tenore di 2 000-3 500 mg di Se/kg (97-99 % di selenio organico)».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (GU L 146 dell'8.6.2007, pag. 14).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2013 della Commissione, dell'8 maggio 2013, concernente l'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1750/2006, (CE) n. 634/2007 e (CE) n. 900/2009 per quanto riguarda la supplementazione massima con lievito al selenio (GU L 127 del 9.5.2013, pag. 20).

(4)   EFSA Journal 2016; 14(11):4624.


DECISIONI

20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/24


DECISIONE (PESC) 2017/1087 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2017

che modifica la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/386/PESC (1).

(2)

Il Consiglio non riconosce e continua a condannare l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e rimarrà impegnato ad attuare pienamente la propria politica di non riconoscimento.

(3)

In base a un riesame della decisione 2014/386/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 23 giugno 2018.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/386/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2014/386/PESC, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 23 giugno 2018.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70).


20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/25


DECISIONE (UE) 2017/1088 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2017

sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi a talune sottomisure sulla ricerca finanziate ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse

[notificata con il numero C(2017) 1863]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti finanziari al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge sul latte e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso la «MFG»).

(2)

Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.

(3)

Con lettera del 17 luglio 2013 (3), la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (in appresso la «decisione di avvio del procedimento») rispetto a talune sottomisure attuate in conformità della MFG. Nella medesima lettera la Commissione ha concluso che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 o per entrambi i periodi, oppure che ulteriori sottomisure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

(4)

Per quanto attiene alle sottomisure oggetto della presente decisione, ossia le sottomisure relative alla ricerca citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure BY2, BY11, BY12 e BY13 (in appresso le «sottomisure»), la Commissione ha affermato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato e che i costi ammissibili corrispondono ai costi ammissibili consentiti ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 203 e 209 della decisione di avvio del procedimento).

(5)

La Commissione tuttavia non ha ricevuto informazioni sufficienti dalla Germania in merito all'intensità dell'aiuto, in particolare rispetto alla corrispondenza dell'intensità dell'aiuto alle aliquote consentite ai sensi delle norme applicabili sugli aiuti di Stato (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento) e pertanto ha espresso dubbi circa la compatibilità delle sottomisure con il mercato interno (cfr. considerando 206 e 212 della decisione di avvio del procedimento). La Commissione ha chiesto pertanto alla Germania di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni potenzialmente utili ai fini della valutazione degli aiuti per il periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 (cfr. considerando 276 della decisione di avvio del procedimento).

(6)

Con lettera del 20 settembre 2013 le autorità tedesche hanno presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Con lettere del 22 settembre 2016 e del 25 ottobre 2016 il ministro bavarese dell'Agricoltura ha fornito ulteriori spiegazioni.

(7)

La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni entro un mese. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni specifiche delle parti interessate in merito alle sottomisure.

2.   DESCRIZIONE DELLE SOTTOMISURE

(8)

La MFG è una legge federale della Germania entrata in vigore nel 1952. Si tratta di una legge quadro avente validità a tempo indeterminato.

(9)

L'articolo 22, paragrafo 1, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Land») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite.

(10)

L'articolo 22, paragrafo 2, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:

a)

la promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;

b)

il miglioramento delle condizioni igieniche nelle fasi di raccolta, conferimento, trattamento, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c)

la registrazione delle quantità di latte prodotte;

d)

la consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani dipendenti;

e)

la pubblicità mirata a incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

f)

l'esecuzione dei compiti affidati in base alla MFG.

(11)

L'articolo 22, paragrafo 2a, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal paragrafo 2, i proventi del prelievo sul latte possano essere utilizzati anche per:

a)

la riduzione dei costi strutturali di raccolta più elevati per la consegna di latte e panna (crema) dal produttore all'azienda lattiero-casearia;

b)

la riduzione dei costi di trasporto più elevati per la consegna del latte tra aziende lattiero-casearie, qualora sia necessaria per garantire l'approvvigionamento di latte destinato al consumo nel territorio di vendita delle aziende lattiero-casearie destinatarie;

c)

la promozione della qualità nella commercializzazione centralizzata di prodotti lattiero-caseari.

(12)

In Baviera la riscossione e l'uso dei prelievi sul latte sono disciplinati dal regolamento bavarese sul prelievo sul latte (Bayerische Milchumlageverordnung).

(13)

In Baviera tale prelievo è stato destinato a finanziare le sottomisure relative alla ricerca di cui al considerando 4, ossia:

 

BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (Incremento del contenuto proteico del latte attraverso la gestione e i meccanismi riproduttivi: Una prospettiva per i consumatori, gli allevatori e l'industria del settore lattiero-caseario);

 

BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promozione dell'adeguamento dei metodi di indagine per l'elaborazione di tematiche specifiche, dello sviluppo di metodologie in collaborazione con gli istituti di ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche per il settore lattiero-caseario bavarese);

 

BY 12 — Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Sviluppo di una sostanza per la maturazione con attività anti-listeria per il formaggio);

 

BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Monitoraggio dei residui di antibiotici nel latte — istituzione del nuovo sistema biosensorio MCR3 per l'attuazione dei controlli di routine).

Quest'ultima sottomisura è stata finanziata anche dal bilancio statale bavarese.

(14)

La base giuridica specifica per l'attuazione delle sottomisure includeva anche:

le regole di bilancio della Baviera (Bayerische Haushaltsordnung), in particolare gli articoli 23 e 44 nonché le disposizioni amministrative pertinenti (Verwaltungsvorschriften);

il piano di bilancio biennale del ministero per l'Agricoltura bavarese, incluso il capitolo dedicato alle spese del «Fondo speciale per il latte e la materia grassa» (Sondervermögen Milch und Fett);

gli atti giuridici amministrativi del ministero bavarese per l'Agricoltura recanti l'autorizzazione dei progetti di ricerca e delle relative spese (Ausgabeermächtigung).

(15)

Le decisioni in merito al tipo di progetti di ricerca da attuare e finanziare con il prelievo sul latte erano state approvate con una procedura speciale, che prevedeva vari livelli decisionali. Il consiglio dell'Associazione statale del settore lattiero-caseario bavarese (Vorstand der Landesvereinigung der bayerischen Milchwirtschaft) redige un elenco di progetti selezionati e lo sottopone alla votazione dell'assemblea generale (Mitgliederversammlung) dell'associazione, che vota anche sul bilancio previsto per ciascun progetto. In base a tale voto e al piano di bilancio biennale del ministero bavarese dell'Agricoltura il ministero emette degli atti giuridici amministrativi con cui autorizza le spese connesse ai progetti di ricerca selezionati (Ausgabeermächtigung). Ciascun progetto è oggetto di una decisione distinta.

3.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

(16)

La Germania ha fornito le seguenti informazioni in merito alle condizioni di compatibilità richieste nella decisione di avvio del procedimento:

BY 2 — «Die Erhöhung des Milchproteingehaltes durch Management und Züchtung: Eine Perspektive für Milcherzeuger, Verbraucher und Industrie» (Incremento del contenuto proteico del latte attraverso la gestione e i meccanismi riproduttivi: Una prospettiva per i consumatori, gli allevatori e l'industria del settore lattiero-caseario):

(17)

Il progetto è stato realizzato tra il 2008 e il 2012. Il beneficiario era la Technische Universität di Monaco.

(18)

Il bilancio complessivo del progetto era di 600 000 EUR. Le risorse avevano la seguente composizione:

Tabella 1

Fonte

EUR all'anno

EUR totali

% del totale

Risorse proprie del beneficiario

20 000

100 000

16,67

Gruppo imprenditoriale Theo Müller

75 000

350 000

58,33

Prelievo sul latte (MFG)

35 000

150 000

25

(19)

L'importo derivante dal prelievo sul latte era di 150 000 EUR e rappresentava il 25 % del bilancio complessivo del progetto di ricerca.

BY 11 — «Förderung der Anpassung von Untersuchungsmethoden zur Bearbeitung spezifischer Fragestellungen sowie der Methodenentwicklung in Kooperation mit Forschungseinrichtungen und der Nutzbarmachung und des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse für die bayerische Milchwirtschaft» (Promozione dell'adeguamento dei metodi di indagine per l'elaborazione di tematiche specifiche, dello sviluppo di metodologie in collaborazione con gli istituti di ricerca e del trasferimento delle conoscenze scientifiche per il settore lattiero-caseario bavarese):

(20)

Obiettivo del progetto era la modernizzazione dei metodi di analisi del latte e dei questionari esistenti con riferimento alle domande specifiche inerenti al latte. I risultati del progetto di ricerca erano destinati alla fruizione da parte delle imprese bavaresi del settore lattiero per la produzione del latte e la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari.

(21)

Il progetto è stato realizzato tra il 2002 e il 2011. Gli aiuti sono stati concessi con cadenza annuale.

(22)

Il bilancio del progetto e l'importo degli aiuti sono i seguenti:

Tabella 2

Periodo 2002-2006

Anno

2002

2003

2004

2005

2006

Bilancio del progetto (EUR)

332 505,30

416 945,14

616 483,19

812 433,90

587 072,90

Importo degli aiuti (EUR)

222 261,52

288 240,39

423 429,64

564 887,80

391 124,32

Intensità degli aiuti (%)

66,84

69,13

68,68

69,53

66,62


Tabella 3

Periodo 2007-2012

Anno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Bilancio del progetto (EUR)

378 169,60

324 134,53

376 916,07

369 009,52

409 803,32

343 753,57

Importo degli aiuti (EUR)

273 898,60

240 292,53

274 014,01

268 866,52

301 076,32

257 259,72

Intensità degli aiuti (%)

72,43

74,13

72,70

72,86

73,47

74,84

(23)

Il beneficiario era Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V., una media impresa (5) (in appresso «PMI»). I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione di vari eventi nazionali e internazionali e pubblicati in numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali (6).

BY 12 — Entwicklung einer anti-listeriellen, frühen Oberflächenreifungskultur für geschmierte Käse (Sviluppo di una sostanza per la maturazione con attività anti-listeria per il formaggio):

(24)

Con lettera del 20 settembre 2013 la Germania ha spiegato di aver inizialmente fornito una descrizione errata del progetto, che era stata impiegata ai fini della decisione di avvio del procedimento. Il progetto in questione era stato infatti confuso con un altro, dal titolo simile, realizzato esclusivamente con finanziamenti privati. La Germania ha fornito le seguenti nuove informazioni sul progetto finanziato con il prelievo sul latte:

(25)

Obiettivo del progetto era la ricerca di interconnessioni tra il batterio listeria monocytogenes e il batterio rosso lubrificante per la maturazione. Il progetto era funzionale alla ricerca microbica di base. È stato così dimostrato un potenziale inibitorio eccezionale di alcuni ceppi di Pichia norvegensis nei confronti del listeria monocytogenes, un risultato che non era mai stato oggetto di una descrizione scientifica. La scoperta non poteva trovare applicazione immediata nella produzione dei formaggi, poiché necessitava di ulteriori chiarimenti circa la natura molecolare profonda del principio inibitorio.

(26)

Il progetto è stato realizzato tra il 2006 e il 2008. Il bilancio del progetto, finanziato interamente con il prelievo sul latte, era di 30 000 EUR.

(27)

Il beneficiario era la Technische Universität di Monaco, un ente pubblico per l'istruzione superiore senza scopo di lucro.

BY 13 — «Überwachung von antimikrobiellen Rückständen der Milch — Etablierung des neuen Biosensor-Systems MCR3 für Routineuntersuchungen in der Praxis» (Monitoraggio dei residui di antibiotici nel latte — istituzione del nuovo sistema biosensorio MCR3 per l'attuazione dei controlli di routine):

(28)

Il progetto è stato realizzato tra il 2010 e il 2011. I costi ammissibili ammontavano a 73 234,58 EUR; l'aiuto è stato concesso nel 2010 e aveva una duplice provenienza: il prelievo sul latte e il bilancio dello Stato bavarese (Cluster Ernährung), ciascuno con un importo di 26 500 EUR. L'intensità dell'aiuto era pertanto del 72,4 %.

(29)

Il beneficiario era Milchprüfring Bayern e. V., una PMI (7). I risultati della ricerca sono stati presentati in occasione di vari eventi nazionali e internazionali e pubblicati in numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali (8).

4.   VALUTAZIONE DELL'ESISTENZA DI AIUTI DI STATO

(30)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha espresso il parere che le sottomisure sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato.

(31)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

4.1.   Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali

(32)

Le risorse destinate agli aiuti derivavano principalmente dal prelievo sul latte. Nel caso della sottomisura BY 13 i fondi provenivano anche dal bilancio statale bavarese.

(33)

Le dotazioni finanziarie provenienti dal bilancio statale bavarese sono risorse statali; quelle derivanti dal prelievo statale sono anch'esse considerate risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per i motivi descritti di seguito.

(34)

Secondo la giurisprudenza costante non è ragionevole distinguere tra i casi in cui gli aiuti siano concessi direttamente dallo Stato e quelli in cui gli aiuti vengano concessi da un soggetto pubblico o privato, designato o istituito a tal fine dallo Stato. Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i vantaggi devono essere innanzitutto concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato.

(35)

In considerazione delle misure sopra descritte, si evince che la riscossione del prelievo sul latte è dettata da una legge federale, la MFG, in combinato disposto con il regolamento bavarese sul prelievo sul latte.

(36)

Più specificamente, l'articolo 22, paragrafo 1, prima frase, della MFG prevede che i governi dei Land, previa consultazione con le associazioni nazionali o gli organismi professionali, possano riscuotere il prelievo insieme con le aziende lattiero-casearie e i centri di raccolta del latte e della crema di latte, al fine di favorire il settore lattiero-caseario.

(37)

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, seconda frase, della MFG, i governi dei Land su richiesta delle associazioni nazionali o degli organismi professionali possono riscuotere congiuntamente prelievi per un importo fino a 0,2 centesimi per kg di latte conferito. Ai fini del prelievo è pertanto evidente che la sovranità spetta ai governi dei Land.

(38)

La base giuridica per la riscossione di un prelievo sul latte in Baviera è costituita dal regolamento bavarese sul prelievo sul latte, che ne disciplina i dettagli e ne determina l'importo. La riscossione del prelievo sul latte è regolamentata pertanto dal governo bavarese, ossia dallo Stato. Tale conclusione non è inficiata dal fatto che tale regolamento sia stato emesso previa consultazione con la rispettiva associazione nazionale del settore lattiero-caseario.

(39)

Nel presente caso, il prelievo è applicato nei confronti di aziende private lattiero-casearie e i relativi proventi confluiscono nel bilancio bavarese prima di essere destinati al finanziamento delle sottomisure relative alla ricerca, pertanto si reputa che il procedimento sia sotto il controllo pubblico.

(40)

La Commissione conclude che le misure finanziate con il fondo del prelievo sul latte ricevano risorse statali e siano pertanto imputabili allo Stato.

4.2.   Imprese/Vantaggio selettivo

(41)

I beneficiari erano i seguenti: Technische Universität di Monaco (sottomisure BY 2 e BY 12), Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sottomisura BY 11) e Milchprüfring Bayern e. V. (sottomisura BY 13).

(42)

La Technische Universität di Monaco è un ente pubblico per la ricerca. Ai fini della sottomisura BY 2 deve essere considerato un'impresa in quanto ha svolto un'attività economica, ossia ha eseguito contratti di ricerca in ambito agricolo al fine di ottenere risultati pratici che potessero essere applicati dagli allevatori e dai produttori del settore lattiero-caseario. La natura economica di tale attività è ulteriormente comprovata dalla partecipazione di imprese private (gruppo Theo Müller, cfr. considerando 18) al finanziamento del progetto di ricerca. Si può concludere pertanto che l'ente di ricerca abbia eseguito un contratto di ricerca e abbia fornito i risultati ottenuti a imprese commerciali.

(43)

Nel caso della sottomisura BY 12 la Technische Universität di Monaco non deve invece essere considerata un'impresa in quanto ha svolto un'attività priva di finalità commerciali, dedicandosi a una ricerca indipendente per l'acquisizione di conoscenze di base in ambito microbico. Come indicato nel considerando 24, la Germania ha presentato nuove informazioni in merito a tale sottomisura che non erano state valutate ai fini della decisione di avvio del procedimento. In base a tali informazioni il progetto di ricerca di cui alla sottomisura BY 12 fa riferimento a una ricerca indipendente, ossia una ricerca di base in ambito microbico che non presenta una diretta applicazione pratica.

(44)

Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V. (sottomisura BY 11) e Milchprüfring Bayern e. V. (sottomisura BY 13) sono organizzazioni dei rappresentanti dell'industria e dei produttori del settore lattiero bavarese con una natura giuridica privata che erogano servizi e svolgono attività economiche differenti in base a un contatto di interesse per produttori di latte, imprese di trasformazione e altri operatori economici bavaresi del settore lattiero-caseario. Con riferimento alle sottomisure BY 11 e BY 13, hanno eseguito contratti di ricerca in ambito agricolo al fine di ottenere risultati pratici che potessero essere applicati dagli allevatori e dai produttori del settore lattiero-caseario. La Germania le classifica come PMI.

(45)

I tre beneficiari selezionati, in qualità di imprese, hanno goduto di un vantaggio selettivo poiché i costi del progetto, che rientrano nella loro attività economica e che di regola devono essere iscritti nel bilancio dell'impresa, sono stati coperti con risorse derivanti dal bilancio statale e dal prelievo sul latte.

4.3.   Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

(46)

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto (9). Un aiuto concesso a un'impresa operante in un mercato aperto al commercio intra-UE può incidere sugli scambi tra gli Stati membri (10). Nel periodo 2001-2012 il commercio di prodotti agricoli all'interno dell'Unione ha raggiunto proporzioni considerevoli. Ad esempio, le importazioni e le esportazioni di prodotti classificati nella voce 0401 della nomenclatura combinata (latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti) (11) nel 2011 ammontavano rispettivamente a 1 200 milioni di EUR e a 957 milioni di EUR (12).

(47)

Le sottomisure valutate nella presente decisione sono intese a sostenere le attività industriali dei contratti di ricerca nel settore agricolo, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario. In considerazione degli ingenti scambi di prodotti lattiero-caseari si può perciò presumere che le sottomisure in questione abbiano l'effetto di falsare la concorrenza o minaccino di falsarla e che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

4.4.   Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

(48)

Si può pertanto concludere che le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono da considerarsi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE, mentre la sottomisura BY 12 non può essere considerata un aiuto di Stato poiché il beneficiario non ha svolto un'attività economica.

5.   VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DEGLI AIUTI

(49)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire aiuti e non possono dare esecuzione a tali misure prima di aver ottenuto l'autorizzazione della Commissione circa la compatibilità del provvedimento (obbligo di sospensione). La Germania non ha notificato alla Commissione le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 prima dell'esecuzione.

(50)

Le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono nuovi aiuti nell'accezione di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2015/1589. Esse non soddisfano alcun criterio relativo agli aiuti esistenti. In particolare, non si tratta di un aiuto esistente a norma dell'articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) 2015/1589 poiché è stata data esecuzione all'aiuto dopo l'entrata in vigore del TFUE (nel caso della sottomisura BY 2 nel 2008, nel caso della sottomisura BY 11 nel 2002 e nel caso della sottomisura BY 13 nel 2010), e il periodo di prescrizione di dieci anni non si è ancora concluso (la prescrizione era stata sospesa il 28 novembre 2011, cfr. considerando 152 della decisione di avvio del procedimento).

(51)

Poiché non sono stati notificati alla Commissione prima dell'esecuzione, i nuovi aiuti in questione sono da considerarsi illegittimi.

6.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DELLE SOTTOMISURE

(52)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati come compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(53)

In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (13) gli aiuti di Stato illegali, ossia gli aiuti la cui esecuzione sia avvenuta in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, devono essere valutati conformemente alle norme vigenti al momento della concessione dell'aiuto.

(54)

Per gli aiuti alla ricerca sono stati adottati orientamenti specifici. Gli aiuti concessi tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 devono essere valutati in base alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (14) (in appresso: «orientamenti comunitari 1996»). Gli aiuti concessi dopo il 1o gennaio 2007 devono essere valutati in base alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (15) (in appresso: «orientamenti comunitari 2007-2013»).

(55)

Le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 possono essere considerate ricerca industriale secondo la definizione di cui al secondo trattino dell'Allegato I agli orientamenti comunitari 1996 e al punto 2.2, lettera f), degli orientamenti comunitari 2007-2013 poiché tali sottomisure erano finalizzate a notevoli miglioramenti e all'acquisizione di conoscenze relative ai prodotti e ai processi produttivi nell'ambito lattiero-caseario, con risvolti pratici per il settore. I risultati di tali progetti di ricerca erano direttamente applicabili dalle imprese del settore lattiero-caseario nei rispettivi cicli produttivi, con l'intento di realizzare prodotti di maggiore qualità. I progetti di ricerca connessi alla sottomisura BY 2, per esempio, erano legati a un incremento del contenuto proteico del latte e il progetto prevedeva il coinvolgimento diretto di imprese private; il progetto di ricerca connesso alla sottomisura BY 11 era legato a una moderna analisi della qualità del latte e quello correlato alla sottomisura BY 13 riguardava l'istituzione del nuovo sistema biosensorio per l'attuazione dei controlli di routine.

(56)

La compatibilità dei costi ammissibili è già stata valutata positivamente nell'ambito della decisione di avvio del procedimento (cfr. considerando 203 e 209 di tale decisione). Resta pertanto da valutare l'intensità dell'aiuto (cfr. considerando 204, 205, 210 e 211 della decisione di avvio del procedimento 5).

Sottomisura BY 2

(57)

La sottomisura BY 2 deve essere valutata in base agli orientamenti comunitari 2007-2013 in quanto l'aiuto è stato concesso per il periodo 2008-2012.

(58)

Ai sensi del punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013, l'intensità di aiuto per la ricerca industriale non può superare il 50 %. L'intensità di aiuto per la sottomisura BY 2 era del 25 % (cfr. considerando 19 della presente decisione) e pertanto rientra nel limite previsto dalla legge.

(59)

Si può concludere quindi che la sottomisura BY 2 è compatibile con il mercato interno, poiché rispetta l'intensità di aiuto di cui al punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013.

Sottomisura BY 11

(60)

Poiché la sottomisura BY 11 è stata concessa nel periodo compreso tra il 2002 e il 2011, tale aiuto deve essere valutato in base a entrambi gli orientamenti: gli orientamenti comunitari 1996 per il periodo di attuazione compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 e gli orientamenti comunitari 2007-2013 per il periodo di attuazione compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

(61)

Nel periodo di attuazione compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 l'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 % (punto 5.3 degli orientamenti comunitari 1996). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.10.1 degli orientamenti comunitari 1996). Un'ulteriore maggiorazione di 10 punti percentuali era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.10.4, lettera c), degli orientamenti comunitari 1996). Gli aiuti concessi nell'ambito della sottomisura BY 11 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 70 % dei costi ammissibili (cfr. il considerando 22 e la tabella 2 della presente decisione).

(62)

Nel periodo di attuazione compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 l'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 (punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.1.3, lettera a), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Un'ulteriore maggiorazione di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.1.3, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Gli aiuti erogati nell'ambito della sottomisura BY 11 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 75 % dei costi ammissibili (cfr. considerando (21) e la tabella 3 della presente decisione).

(63)

Il beneficiario, Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e. V, è da considerarsi una PMI in quanto presenta un numero di dipendenti e un fatturato annuo inferiori alle soglie previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (16) (cfr. considerando (23)]. L'elenco delle pubblicazioni e degli eventi scientifici nazionali e internazionali di cui al medesimo considerando riporta circa 38 conferenze e 29 pubblicazioni.

Sottomisura BY 13

(64)

La sottomisura BY 13 deve essere valutata in base agli orientamenti comunitari 2007-2013 in quanto l'aiuto è stato concesso nel 2010.

(65)

L'intensità di aiuto massima consentita per la ricerca industriale era del 50 % (punto 5.1.2, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Una maggiorazione di 10 punti percentuali era ammessa quando l'aiuto era destinato a PMI (punto 5.1.3, lettera a), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Un'ulteriore maggiorazione di 15 punti percentuali fino a un'intensità massima dell'80 % era consentita nel caso di un'ampia diffusione e pubblicazione dei risultati del progetto (punto 5.1.3, lettera b), degli orientamenti comunitari 2007-2013). Gli aiuti erogati nell'ambito della sottomisura BY 13 sono conformi a tali regole sull'intensità degli aiuti poiché l'aiuto è stato concesso a PMI, i risultati erano stati pubblicati e presentati in occasione di vari eventi scientifici nazionali e internazionali e l'aiuto era inferiore al 75 % dei costi ammissibili (cfr. considerando (26) e (27) della presente decisione).

(66)

Il beneficiario, Milchprüfring Bayern e. V, è da considerarsi una PMI in quanto presenta un numero di dipendenti e un fatturato annuo inferiori alle soglie previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (17) (cfr. considerando 29). L'elenco delle pubblicazioni e degli eventi scientifici nazionali e internazionali di cui al medesimo considerando riporta circa 12 conferenze e 12 pubblicazioni.

Conclusione sulla compatibilità delle sottomisure di aiuto

(67)

Si può concludere che le sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 sono compatibili con il mercato interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sottomisura BY 12 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato illegalmente concessi dalla Germania per il periodo compreso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2012 nell'ambito delle sottomisure BY 2, BY 11 e BY 13 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sono compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(3)  C(2013) 4457 final, rettificata dalla lettera del 16 dicembre 2013 [C(2013) 9021 final].

(4)  Cfr. il riferimento di cui alla nota 1.

(5)  In base alle informazioni presentate dalla Germania nel 2011 il beneficiario si è avvalso di 154 dipendenti e ha riportato un fatturato annuo di 9,05 milioni di EUR.

(6)  L'elenco delle pubblicazioni presentato dal ministero bavarese per l'Agricoltura è stato protocollato dalla Commissione con il rif. Ares(2016)503557 — 22 settembre 2016.

(7)  In base alle informazioni presentate dalla Germania nel 2011, il beneficiario si è avvalso di 158 dipendenti e ha riportato un fatturato di 14,6 milioni di EUR.

(8)  L'elenco delle pubblicazioni presentato dal ministero bavarese per l'Agricoltura è stato protocollato dalla Commissione con il rif. Ares(2016)503557 — 22 settembre 2016.

(9)  Sentenza del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11-12.

(10)  Cfr. in particolare la sentenza del 13 luglio 1988, Repubblica Francese/Commissione, 102/87, ECLI:EU:C:1988:391.

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).

(12)   Fonte: EUROSTAT.

(13)  Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

(14)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5).

(15)  Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1).

(16)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

(17)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.


20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1089 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2017

che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Georgia e della Repubblica di Kiribati nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2017) 4049]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone in particolare che i prodotti di origine animale possono essere importati solo da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità a detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che nel compilare o aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie offerte dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali specificate nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori e possono di conseguenza essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato II di detta decisione contiene un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da determinati paesi terzi.

(4)

Le autorità competenti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Georgia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad importare prodotti della pesca nell'Unione. Nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia sono stati effettuati controlli dell'Unione che dimostrano che le autorità competenti forniscono garanzie adeguate, come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni disponibili e delle garanzie fornite, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Georgia possono essere inserite nell'elenco dell'allegato II della decisione 2006/766/CE per i prodotti della pesca.

(5)

Le autorità competenti della Repubblica di Kiribati hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad importare prodotti della pesca nell'Unione. Le autorità competenti della Repubblica di Kiribati hanno fornito garanzie scritte considerate adeguate, come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni disponibili e delle garanzie fornite, la Repubblica di Kiribati può essere inserita nell'elenco dell'allegato II della decisione 2006/766/CE per i prodotti della pesca.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE sono inserite le voci seguenti:

1)

tra la voce relativa a Grenada e quella relativa al Ghana:

«GE

Georgia»

 

2)

tra la voce relativa al Kenya e quella relativa alla Corea del Sud:

«KI

Repubblica di Kiribati»

 

3)

tra la voce relativa al Madagascar e quella relativa a Myanmar:

«MK

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*1)

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

(*1)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese sarà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.»


Rettifiche

20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/36


Rettifica della decisione di esecuzione della Commissione 2011/850/UE, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 335 del 17 dicembre 2011 )

Pagina 94, allegato I, parte B, tabella «Inquinanti per i quali devono essere comunicati soltanto dati convalidati», quinta riga:

anziché:

«Nickel

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

10 ng/m3»

leggasi:

«Nickel

Salute

TV

Un anno civile

MEDIA annuale

20 ng/m3»

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Speciazione del PM2,5 » prima riga:

anziché:

«1047

SO4 2+ nel PM2,5

Solfato nel PM2,5

μg/m3»

leggasi:

«1047

SO4 2- nel PM2,5

Solfato nel PM2,5

μg/m3»

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Metalli pesanti»:

anziché:

«5012

Pb

Piombo nel PM10

μg/m3

5014

Cd

Cadmio nel PM10

ng/m3

5018

As

Arsenico nel PM10

ng/m3

5015

Ni

Nickel nel PM10

ng/m3»

leggasi:

«5012

Pb nel PM10

Piombo nel PM10

μg/m3

5014

Cd nel PM10

Cadmio nel PM10

ng/m3

5018

As nel PM10

Arsenico nel PM10

ng/m3

5015

Ni nel PM10

Nickel nel PM10

ng/m3»

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Deposizione di metalli pesanti», righe prima, seconda, terza e quarta:

anziché:

«2012

Deposizione di Pb

Deposizione umida/totale di Pb

μg/m2.giorno

2014

Deposizione di Cd

Deposizione umida/totale di Cd

μg/m2.giorno

2018

Deposizione di As

Deposizione umida/totale di As

μg/m2.giorno

2015

Deposizione di Ni

Deposizione umida/totale di Ni

μg/m2.giorno»

leggasi:

«7012

Deposizione di Pb

Deposizione umida/totale di Pb

μg/m2.giorno

7014

Deposizione di Cd

Deposizione umida/totale di Cd

μg/m2.giorno

7018

Deposizione di As

Deposizione umida/totale di As

μg/m2.giorno

7015

Deposizione di Ni

Deposizione umida/totale di Ni

μg/m2.giorno»

Pagina 95, allegato I, parte C, tabella «Mercurio», quarta riga:

anziché:

«5013

Particolato di Hg

Particolato di mercurio

ng/m3»

leggasi:

«5013

Hg nel PM10

Mercurio nel PM10

ng/m3»

Pagina 96, allegato I, parte C, tabella «Composti organici volatili», quattordicesima riga:

anziché:

«316

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutano (i-pentano)

μg/m3»

leggasi:

«450

H3C-CH2-CH(CH3)2

2-metilbutano (i-pentano)

μg/m3»

Pagina 97, allegato I, parte C, tabella «Composti organici volatili», righe ventitré, ventiquattro, venticinque e ventisei:

anziché:

«21

C6H5-C2H5

Toluene

μg/m3

431

m,p-C6H4(CH3)2

Etil benzene

μg/m3

464

o-C6H4-(CH3)2

m,p-xilene

μg/m3

482

C6H3-(CH3)3

o-xilene

μg/m3»

leggasi:

«21

C6H5-CH3

Toluene

μg/m3

431

C6H5-C2H5

Etil benzene

μg/m3

464

m,p-C6H4(CH3)2

m,p-xilene

μg/m3

482

o-C6H4(CH3)2

o-xilene

μg/m3»


20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/38


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 11 del 17 gennaio 2015 )

Pagina 51, articolo 3, punto 27:

anziché:

«“istituto di credito agevolato”: l'impresa o il soggetto costituito da uno Stato membro o da un'amministrazione centrale o regionale che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro;»,

leggasi:

«“istituto di credito agevolato”: l'impresa o il soggetto costituito dall'amministrazione centrale o regionale di uno Stato membro che concede prestiti agevolati su base non concorrenziale e senza scopo di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che il 90 % almeno del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che l'ente concede sia direttamente o indirettamente garantito dalla predetta amministrazione;».


20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/38


Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 78/2014 della Commissione, del 22 novembre 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda determinati cereali che provocano allergie o intolleranze e prodotti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27 del 30 gennaio 2014 )

Pagina 7, articolo 1 che modifica l'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011:

anziché:

«“1.

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:”.»

leggasi:

«“1.

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:”.»