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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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8.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/959 DELLA COMMISSIONE
del 24 febbraio 2017
sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, ma solo in base ad un mandato rivisto. |
|
(2) |
La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito contiene le classificazioni di prestazione per quanto riguarda due delle loro caratteristiche fondamentali: l'assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, nonché l'assorbimento d'acqua a breve termine. Tali classificazioni rappresentano un passo avanti verso il consolidamento del mercato interno per i prodotti in questione. |
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(3) |
Per tali nuove classificazioni non è stato rilasciato un mandato rivisto. |
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(4) |
È opportuno quindi stabilire nuovi sistemi di classificazione da utilizzare per i prodotti contemplati dalla norma EN 15101-1, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La prestazione dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per l'isolamento termico realizzato in sito, in relazione alle loro caratteristiche essenziali «assestamento per le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti», nonché «assorbimento d'acqua a breve termine», è classificata in base ai sistemi di classificazione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
Tabella 1
Classi di assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti
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Classe |
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|
SH 0 |
Assestamento non misurabile (≤ 1 %) |
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SH 5 |
≤ 5 % |
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SH 10 |
≤ 10 % |
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SH 15 |
≤ 15 % |
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SH 20 |
≤ 20 % |
|
SH 25 |
≤ 25 % |
|
SH 30 |
> 25 % |
Tabella 2
Classi di assorbimento d'acqua a breve termine
|
Classe |
|
|
WS 1 |
≤ 1,0 kg/m2 |
|
WS 2 |
≤ 2,0 kg/m2 |
|
WS 3 |
> 2,0 kg/m2 |
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8.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/960 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
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(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
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(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
ALLEGATO
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Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazioni |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un prodotto sotto forma di estratto di baccelli di vaniglia torbido e brunastro (che contiene acqua e alcole a 35 % vol. come solventi) a cui è stato aggiunto il 5 % del peso di zucchero. Il prodotto ha un gusto intenso di vaniglia e un sapore caratteristico di alcole e zucchero. È condizionato per la vendita in bottiglie da 100 ml ed è usato per migliorare il sapore delle pietanze. |
2103 90 90 |
La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2103 , 2103 90 e 2103 90 90 . Il prodotto non può essere considerato un estratto vegetale della voce 1302 in quanto, a causa dell'aggiunta di zucchero, ha il carattere di una preparazione alimentare (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 1302 , punto A), sesto paragrafo). Le preparazioni usate per aromatizzare taluni piatti e composte da vari ingredienti devono essere classificate nella voce 2103 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 2103 , punto A), primo paragrafo]. Il prodotto deve pertanto essere classificato con il codice NC 2103 90 90 come condimento composto. |
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8.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/961 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2017
che concerne l'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso e che modifica il regolamento (CE) n. 2036/2005 e il regolamento (UE) n. 887/2011 (titolare dell'autorizzazione Evonik Nutrition & Care GmbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione (3) ha autorizzato il preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati. Detto preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale preparato è stato autorizzato per i polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione (4). |
|
(3) |
In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di riesame del preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e di un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso. Il richiedente ha chiesto che l'additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nei suoi pareri del 9 aprile 2014 (5), 29 aprile 2015 (6) e 8 settembre 2015 (7), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Nel parere del 29 aprile 2015 l'Autorità ha anche concluso che, se utilizzato nei mangimi, l'additivo può migliorare il rendimento zootecnico dei suinetti svezzati. Nel parere dell'8 settembre 2015 l'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego del preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 nell'acqua di abbeveraggio per suinetti svezzati e polli da ingrasso è efficace quanto l'impiego nei mangimi. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato negli allegati del presente regolamento. |
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(6) |
Tenuto conto del rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, il regolamento (CE) n. 2036/2005 dovrebbe essere modificato di conseguenza. L'attuale autorizzazione del preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 per polli da ingrasso di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 dovrebbe inoltre essere integrata, con una modifica di detto regolamento di esecuzione, per includere un nuovo impiego nell'acqua di abbeveraggio. |
|
(7) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio per prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2036/2005 è soppressa la voce E 1705, relativa all'Enterococcus faecium CECT 4515.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 887/2011
L'allegato del regolamento (CE) n. 887/2011 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato che sono prodotti ed etichettati prima del 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione, del 5 settembre 2011, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Norel SA) (GU L 229 del 6.9.2011, pag. 7).
(5) EFSA Journal 2014;12(5):3672.
(6) EFSA Journal 2015;13(5):4111.
(7) EFSA Journal 2015; 13(9):4232.
ALLEGATO I
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
|
UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
UFC/l di acqua di abbeveraggio |
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|
Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
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|
4b1713 |
Evonik Nutrition & Care GmbH |
Enterococcus faecium CECT 4515 |
Composizione dell'additivo Preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 contenente almeno 1 × 109 UFC/g di additivo in forma solida. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Enterococcus faecium CECT 4515 Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra in agar bile esculin azide (EN 15788). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Suinetti svezzati |
|
1 × 109 |
— |
5 × 108 |
— |
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28 giugno 2027 |
||||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
ALLEGATO II
«ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
|
UFC/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
|
Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||||
|
4b1713 |
Evonik Nutrition & Care GmbH |
Enterococcus faecium CECT 4515 |
Composizione dell'additivo Preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 contenente almeno 1 × 109 CFU/g di additivo. Forme solide Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Enterococcus faecium CECT 4515 Metodo di analisi (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra in agar bile esculin azide (EN 15788). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Polli da ingrasso |
— |
1× 109 |
— |
|
26 settembre 2021 |
||||||
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
|
UFC/l di acqua di abbeveraggio |
|||||||||||||||||||
|
Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale |
|||||||||||||||||||
|
4b1713 |
Evonik Nutrition & Care GmbH |
Enterococcus faecium CECT 4515 |
Composizione dell'additivo Preparato di Enterococcus faecium CECT 4515 contenente almeno 1 × 109 CFU/g di additivo. Forme solide Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Enterococcus faecium CECT 4515 Metodo di analisi (2) Conteggio: metodo di diffusione su piastra in agar bile esculin azide (EN 15788). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Polli da ingrasso |
— |
5 × 108 |
— |
|
28 giugno 2027 |
||||||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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8.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/962 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2017
che sospende l'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione, il rifiuto o la sospensione di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
|
(2) |
L'etossichina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie e categorie di animali. Detto additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo regolamento, il 21 settembre 2010 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che essa venga classificata nella categoria «additivi tecnologici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(4) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha stabilito nel suo parere del 21 ottobre 2015 (3) che la valutazione delle informazioni dettagliate e dei documenti trasmessi dal richiedente non permettono di trarre conclusioni in merito alla sicurezza dell'additivo etossichina per gli animali bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. Ciò si deve alla mancata trasmissione di dati che consentano di valutare l'esposizione e la sicurezza dell'etossichina per gli animali, i consumatori e l'ambiente. In particolare, non è possibile trarre conclusioni in merito all'assenza di genotossicità di uno dei metaboliti dell'additivo etossichina, l'etossichina-chinone-immina. La p-fenetidina, un'impurezza dell'additivo etossichina, è inoltre ritenuta un possibile mutageno. L'Autorità considera l'additivo etossichina un potente antiossidante nei mangimi, ma l'efficacia al livello d'uso proposto, che è stato ridotto rispetto al tenore massimo attualmente autorizzato nei mangimi, non è stata confermata dai dati trasmessi. L'Autorità ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
Non è stato pertanto stabilito che l'additivo, quando è utilizzato alle condizioni proposte, non abbia un'influenza sfavorevole sulla salute animale o umana o sull'ambiente. |
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(6) |
L'autorizzazione esistente dell'additivo etossichina non soddisfa dunque più le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(7) |
È possibile che dati supplementari sulla sicurezza d'uso e sull'efficacia dell'additivo etossichina apportino nuovi elementi che consentano di riconsiderare la valutazione effettuata per tale additivo. A questo riguardo, il richiedente dell'autorizzazione dell'additivo etossichina sostiene che potrebbero essere condotti studi supplementari al fine di dimostrare la sicurezza e l'efficacia dell'additivo. A tal fine il richiedente si è impegnato a fornire dati supplementari secondo un calendario che elenca in ordine di priorità gli studi da condurre successivamente, in base al quale il risultato dell'ultimo studio sarebbe disponibile entro luglio 2018. L'attribuzione di priorità nel processo di generazione di dati pianificato si basa sul livello di importanza delle questioni individuate nel parere dell'Autorità. I suddetti studi consisterebbero essenzialmente in un aggiornamento della caratterizzazione dell'additivo, in particolare per quanto riguarda i prodotti di degradazione e le impurezze rilevanti, in studi tossicologici, relativi in particolare alla genotossicità dell'etossichina-chinone-immina, in studi del metabolismo e dei residui nelle specie animali bersaglio (compresi i livelli di residui nei tessuti e nei prodotti di origine animale), in studi sulla sicurezza per gli animali bersaglio e in una valutazione del rischio ambientale. |
|
(8) |
Inoltre, poiché la presenza dell'impurezza p-fenetidina nell'additivo etossichina deriva dal processo di fabbricazione dell'additivo, il richiedente si è impegnato ad adottare misure per ridurre progressivamente la concentrazione di tale impurezza nell'etossichina a 2,5 ppm entro giugno 2017. A tal fine è opportuno che il richiedente sottoponga un metodo di analisi adeguato per il rilevamento della p-fenetidina nell'additivo etossichina e nei mangimi che contengono l'additivo e che l'Autorità lo accetti sulla base di una relazione del laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(9) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, l'autorizzazione dell'additivo etossichina dovrebbe pertanto essere sospesa in attesa della trasmissione e della valutazione dei dati supplementari. La misura di sospensione dovrebbe essere riveduta dopo la debita valutazione di tali dati da parte dell'Autorità. In qualsiasi caso dovrebbe essere adottata una revisione della misura di sospensione qualora, nel corso del processo di trasmissione e di valutazione dei dati supplementari, l'Autorità adotti un parere non favorevole in merito alla sicurezza o all'efficacia dell'additivo etossichina. |
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(10) |
Dato che l'ulteriore impiego dell'additivo etossichina potrebbe comportare un rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, l'additivo e i mangimi che lo contengono dovrebbero essere ritirati al più presto dal mercato. Per motivi pratici è tuttavia opportuno prevedere un periodo transitorio limitato per il ritiro dal mercato dei prodotti in questione, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo appropriato all'obbligo di ritiro. |
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(11) |
Le materie prime per mangimi di origine marina, che contengono livelli elevati di acidi grassi, sono estremamente sensibili all'ossidazione e alle alte temperature e devono essere stabilizzate con un antiossidante, in particolare in caso di trasporto a lungo raggio o magazzinaggio di lunga durata. Dato l'alto rischio di ossidazione, l'etossichina è ampiamente utilizzata per proteggere in modo efficace le materie prime per mangimi in questione. Tali materie prime per mangimi, in particolare la farina di pesce e l'olio di pesce, hanno un elevato valore nutrizionale e contengono una concentrazione importante di proteine facilmente digeribili, necessarie per l'alimentazione dei giovani animali e degli animali in acquacoltura, ma utilizzate anche per altre specie animali, in particolare i suini e il pollame. In tali materie prime per mangimi è inoltre presente un tenore elevato di acidi grassi polinsaturi, che vengono trasferiti ai prodotti di origine animale e di cui sono riconosciuti gli effetti benefici sulla salute del bestiame e dei consumatori dei prodotti di origine animale. Un ritiro immediato dal mercato dell'etossichina potrebbe pertanto comportare conseguenze negative per la salute e il benessere degli animali e tradursi nell'incapacità di soddisfarne il fabbisogno nutrizionale fino a quando non siano disponibili alternative idonee. |
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(12) |
L'etossichina è altresì ampiamente utilizzata come componente di alcuni preparati di additivi per mangimi contenenti una sostanza attiva particolarmente sensibile all'ossidazione e al trattamento termico, e che deve dunque essere stabilizzata con un antiossidante per mantenere le sue proprietà. Tali additivi per mangimi consistono in preparati di alcune vitamine essenziali, carotenoidi e coloranti liposolubili che devono essere protetti durante il processo di fabbricazione, il magazzinaggio e il trasporto dei preparati e dei mangimi che li contengono, fino alla somministrazione agli animali. Considerato l'ampio uso dell'etossichina in tali preparati di additivi per mangimi, un ritiro immediato dal mercato dell'etossichina avrebbe ripercussioni sulla salute e sul benessere degli animali a causa dell'assenza di micronutrienti essenziali nei mangimi di varie specie di animali, destinati e non destinati alla produzione di alimenti. Una carenza nell'Unione dei preparati di additivi per mangimi in questione potrebbe altresì pregiudicare l'efficienza alimentare dei mangimi e le prestazioni zootecniche del bestiame, oltre che la capacità di rispettare le specifiche di mercato per alcuni prodotti di origine animale. |
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(13) |
Non sembra possibile una sostituzione immediata dell'etossichina con un antiossidante alternativo idoneo, dal momento che gli antiossidanti alternativi attualmente autorizzati, molti dei quali sono tuttora in corso di rivalutazione in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, non possiedono le medesime caratteristiche dell'etossichina, in particolare per quanto riguarda l'efficacia e la concentrazione della sostanza attiva necessaria, la durata dell'azione e il comportamento nei processi, ma anche in termini di costi di produzione. Di conseguenza è necessario prevedere un certo periodo di tempo per consentire agli operatori di valutare e sottoporre a prova la funzionalità degli antiossidanti alternativi tramite nuove formule e di adattare il processo di produzione all'inclusione delle possibili sostanze alternative. Dovrebbe pertanto essere previsto un periodo transitorio specifico di durata definita per il ritiro dal mercato dei prodotti di cui ai considerando 11 e 12 al fine di consentire agli operatori di adattarsi alla nuova situazione e dunque ottemperare in modo appropriato all'obbligo di ritiro. A causa dello specifico metodo di produzione e magazzinaggio dei preparati di additivi per mangimi di cui al considerando 12, le sostanze antiossidanti alternative per tali preparati potrebbero essere rese disponibili in un periodo di tempo più breve rispetto a quello previsto per le materie prime per mangimi di cui al considerando 11, consentendo di fissare un periodo transitorio più breve. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sospensione dell'autorizzazione
L'autorizzazione concessa dalla direttiva 70/524/CEE ed estesa dal regolamento (CE) n. 1831/2003, concernente l'additivo etossichina di cui alla voce E 324 del registro degli additivi per mangimi di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento («l'additivo etossichina»), è sospesa.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le scorte esistenti dell'additivo etossichina e delle premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato fino al 28 settembre 2017 e possono essere utilizzate fino al 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immessi sul mercato fino al 28 dicembre 2017 e possono essere utilizzati fino al 28 marzo 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017.
Articolo 3
Misure transitorie specifiche per determinate materie prime per mangimi e prodotti correlati
1. In deroga all'articolo 2:
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a) |
l'additivo etossichina e le premiscele che lo contengono, destinati a essere incorporati nelle materie prime per mangimi di cui alla voce 7.1.2 e al capitolo 10 del catalogo delle materie prime per mangimi istituito dal regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (4), possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2019, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina o delle premiscele che lo contengono sia fatta menzione del fatto che sono destinati a essere incorporati in tali materie prime per mangimi; |
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b) |
le materie prime per mangimi di cui alla lettera a) prodotte con l'additivo etossichina o con premiscele che lo contengono possono continuare a essere immesse sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 dicembre 2019; |
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c) |
i mangimi composti prodotti con le materie prime per mangimi di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2020. |
2. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.
Articolo 4
Misure transitorie specifiche per determinati preparati di additivi e prodotti correlati
1. In deroga all'articolo 2:
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a) |
l'additivo etossichina destinato a essere incorporato nei seguenti preparati di additivi, autorizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1831/2003, può continuare a essere immesso sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 31 marzo 2018, purché sull'etichetta dell'additivo etossichina sia fatta menzione del fatto che è destinato a essere incorporato in tali preparati di additivi:
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b) |
i preparati di additivi di cui alla lettera a) che contengono l'additivo etossichina e le premiscele che contengono tali preparati di additivi possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 giugno 2018; |
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c) |
le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono i prodotti di cui alla lettera b) possono continuare a essere immessi sul mercato in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino al 30 settembre 2018. |
2. I prodotti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), possono essere utilizzati in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno 2017 fino a 3 mesi dopo le date di cui alle rispettive lettere.
Articolo 5
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 dicembre 2020 e in ogni caso dopo l'adozione da parte dell'Autorità di un parere non favorevole in merito alla sicurezza o all'efficacia dell'additivo etossichina.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
(3) The EFSA Journal 2015;13(11):4272.
(4) Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1).
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8.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/963 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2017
che concerne l'autorizzazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a suinetti svezzati e che modifica i regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa NV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede il riesame degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
Il preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) è stato autorizzato a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione (3) nonché a tacchini da ingrasso e suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione (4). Il preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 di tale regolamento, è stata presentata una domanda per il riesame del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati nonché, conformemente all'articolo 7 di detto regolamento, per una nuova autorizzazione come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole. Il richiedente ha chiesto che detto additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel suo parere del 9 settembre 2015 (5), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, esso non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'impiego del preparato è potenzialmente efficace in polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole (6). Si è ritenuto che tali conclusioni possano essere estese alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai tacchini allevati per la riproduzione. L'Autorità ha inoltre ritenuto che la modalità di azione degli enzimi presenti nell'additivo possa essere considerata simile in tutte le specie avicole e quindi le conclusioni sull'efficacia nelle principali specie di pollame possano essere estese per estrapolazione a tutte le specie avicole minori e agli uccelli ornamentali. |
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(5) |
Per quanto riguarda l'impiego dell'additivo per i suinetti svezzati, l'Autorità non ha potuto formulare conclusioni sull'efficacia dell'additivo nei suinetti svezzati a causa della mancanza di dati. È stato tuttavia riscontrato un incremento di peso notevolmente maggiore e un migliore rapporto mangime-peso rispetto ai controlli in uno studio mentre i risultati di un secondo studio hanno evidenziato un miglioramento dell'incremento di peso medio giornaliero nelle femmine, sebbene ciò non sia stato rilevato nei maschi. Queste prove, oltre alla lunga storia d'impiego, sono state considerate un'indicazione sostanziale del miglioramento dei parametri zootecnici dell'incremento di peso. Si è quindi ritenuto che i dati forniti soddisfino le condizioni per dimostrare l'efficacia dell'additivo per i suinetti svezzati. |
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(6) |
L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(7) |
La valutazione del preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus aculeatinus (precedentemente classificato come Aspergillus aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma reesei (precedentemente classificato come Trichoderma longibrachiatum) (CBS 592.94), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) e bacillolisina prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
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(8) |
I regolamenti (CE) n. 358/2005 e (UE) n. 1270/2009 dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
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(9) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio affinché possano prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 358/2005
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 è soppressa la voce E 1621, relativa a endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6, endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4, alfa-amilasi EC 3.2.1.1, bacillolisina EC 3.4.24.28 ed endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8.
Articolo 3
Modifica del regolamento (CE) n. 1270/2009
Il regolamento (CE) n. 1270/2009 è così modificato:
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1) |
l'articolo 2 è soppresso. |
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2) |
l'allegato II è soppresso. |
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato che sono prodotti ed etichettati prima del 28 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 28 giugno possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).
(4) Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28).
(5) EFSA Journal 2015; 13(9):4234.
(6) A causa della mancanza di dati adeguati sul recupero degli enzimi, gli studi sull'efficacia non hanno potuto giungere a conclusioni riguardo all'efficacia alla dose raccomandata e sono invece stati basati su calcoli e fanno riferimento soltanto alla dose nominale.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione |
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4a1620i |
Kemin Europa NV |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xIlanasI EC 3.2.1.8 Bacillolisina EC 3.4.24.28 |
Composizione dell'additivo Preparato di:
Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva
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Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori per la produzione di uova Specie avicole minori allevate per la produzione di uova Uccelli ornamentali Suinetti (da ingrasso) |
— |
Endo-1,3(4)-beta-glucanasi 1 175 U Endo-1,4-beta-glucanasi 9 000 U ALFA-amilasi 200 U Endo-1,4-beta-xilanasi 17 500 U Bacillolisina 850 U |
— |
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28 giugno 2027 |
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Metodo di analisi (6) Per la determinazione negli additivi per mangimi di:
Per la determinazione nelle premiscele e nei mangimi di:
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Tutti i tacchini Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso |
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Endo-1,3(4)beta-glucanasi 588 U Endo-1,4-beta-glucanasi 4 500 U ALFA-amilasi 100 U Endo-1,4-beta-xilanasi 8 750 U Bacillolisina 425 U |
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(1) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dal beta-glucano dell'orzo a pH 7,5 e a 30 °C.
(2) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0056 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) al minuto dalla carbossimetilcellulosa a pH 4,8 e a 50 °C.
(3) 1 U è la quantità di enzima che idrolizza 1 micromole di legami glicosidici al minuto dal polimero di amido reticolato insolubile in acqua a pH 7,5 e a 37 °C.
(4) 1 U è la quantità di enzima che libera 0,0067 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) al minuto dallo xilano di betulla a pH 5,3 e a 50 °C.
(5) 1 U è la quantità di enzima che rende solubile un microgrammo di substrato di azocaseina al minuto, a pH 7,5 e a 37 °C.
(6) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
Rettifiche
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8.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/26 |
Rettifica della decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 144 del 7 giugno 2017 )
Pagina 24, la firma:
anziché:
«C. CORDONA »
leggasi:
«C. CARDONA ».