ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 143

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
3 giugno 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/950 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ( 1 )

5

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/951 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

3.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce le norme in materia di identificazione e registrazione dei bovini. Per poter ricostruire i movimenti dei bovini il regolamento dispone che tutti gli animali siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nel suo allegato I, recanti lo stesso e unico codice di identificazione. I mezzi di identificazione elencati in tale allegato comprendono un marchio auricolare convenzionale e un identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico, bolo ruminale o transponder iniettabile.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000, modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 (2), stabilisce che le norme riguardanti la configurazione del codice di identificazione devono essere fissate mediante atti di esecuzione.

(3)

Affinché sia in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l'identificazione degli animali, la configurazione del codice di identificazione più adatta per i bovini è il codice alfabetico del paese a due lettere o il codice numerico del paese a tre cifre, seguito da un codice individuale per l'animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.

(4)

La configurazione del codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento dovrebbe inoltre garantire il funzionamento del mercato unico non solo per i bovini ma anche per gli ovini e i caprini, qualora tale configurazione del codice di identificazione fosse richiesta a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), a prescindere dal mezzo di identificazione applicato nei diversi Stati membri.

(5)

Il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (4) stabilisce il sistema di codifica usato per identificare lo Stato membro di origine unitamente a informazioni sul singolo animale da riportare su marchi auricolari visibili. Tale sistema di codifica per l'identificazione è costituito dal codice alfabetico del paese a due lettere, unitamente a un codice per il singolo animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.

(6)

La configurazione del codice di identificazione per i bovini dovrebbe essere applicata sia ai marchi auricolari convenzionali sia agli identificatori elettronici e tali codici dovrebbero essere interoperabili, elettronicamente scambiabili e leggibili in tutti gli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 911/2004 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento.

(7)

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004 stabilisce che la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri numerici che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito. Poiché le norme per la configurazione del codice di identificazione per i bovini di cui al presente regolamento sono destinate a sostituire quelle stabilite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 911/2004, anche il presente regolamento dovrebbe consentire tale deroga.

(8)

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce che gli Stati membri devono istituire una banca dati informatizzata relativa ai bovini nella quale l'autorità competente dello Stato membro deve registrare il codice di identificazione dei bovini. L'articolo 4, paragrafo 4, di detto regolamento stabilisce inoltre la data a decorrere dalla quale gli Stati membri sono tenuti a garantire la piena operatività delle infrastrutture necessarie per l'uso di un identificatore elettronico come mezzo ufficiale di identificazione dei bovini. L'infrastruttura in questione comprende la banca dati informatizzata.

(9)

Al fine di agevolare una transizione razionale dai marchi auricolari convenzionali agli identificatori elettronici, è opportuno stabilire misure provvisorie per la ricodifica del codice di identificazione per i bovini nella banca dati informatizzata fino a quando non sarà garantita la piena operatività dell'infrastruttura necessaria per l'uso di un identificatore elettronico da parte degli Stati membri.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la configurazione del codice di identificazione dei bovini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1760/2000.

Articolo 2

Configurazione del codice di identificazione per i bovini

Il codice di identificazione per i bovini è riportato sui mezzi di identificazione come segue:

a)

il primo elemento del codice di identificazione deve essere il codice del paese dello Stato membro nel quale il mezzo di identificazione è stato inizialmente applicato sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre come figura nell'elenco dell'allegato;

b)

il secondo elemento del codice di identificazione deve essere un codice numerico animale individuale che non superi i 12 caratteri; la Spagna, l'Irlanda, l'Italia, il Portogallo e il Regno Unito possono tuttavia mantenere in vigore il proprio sistema di codice alfanumerico per i 12 caratteri che seguono il codice del paese per gli animali nati fino al 31 dicembre 1999 nel caso della Spagna, dell'Irlanda, dell'Italia e del Portogallo e per gli animali nati fino al 30 giugno 2000 nel caso del Regno Unito.

Articolo 3

Banca dati informatizzata

L'autorità competente dello Stato membro può registrare nella banca dati informatizzata dei bovini di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 un codice di identificazione sotto forma di codice alfabetico a due lettere o di codice numerico a tre cifre di cui all'articolo 2, lettera a), del presente regolamento, a prescindere dal codice del paese figurante sul mezzo di identificazione purché sia garantita la totale tracciabilità del bovino.

Articolo 4

Modifiche del regolamento (CE) n. 911/2004

Il regolamento (CE) n. 911/2004 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I caratteri che costituiscono il codice di identificazione riportati sul marchio auricolare sono stabiliti all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/949 della Commissione, del 2 giugno 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione (GU L 143 del 3.6.2017, pag. 1).»"

2)

L'allegato I è soppresso.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 33).

(3)  Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(4)  Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65).


ALLEGATO

Codici dei paesi di cui all'articolo 2:

Stato membro

Codice alfabetico a due lettere

Codice numerico a tre cifre

Belgio

BE

056

Bulgaria

BG

100

Repubblica ceca

CZ

203

Danimarca

DK

208

Germania

DE

276

Estonia

EE

233

Irlanda

IE

372

Grecia

EL

300

Spagna

ES

724

Francia

FR

250

Croazia

HR

191

Italia

IT

380

Cipro

CY

196

Lettonia

LV

428

Lituania

LT

440

Lussemburgo

LU

442

Ungheria

HU

348

Malta

MT

470

Paesi Bassi

NL

528

Austria

AT

040

Polonia

PL

616

Portogallo

PT

620

Romania

RO

642

Slovenia

SI

705

Slovacchia

SK

703

Finlandia

FI

246

Svezia

SE

752

Regno Unito

UK

826


3.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/950 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione per quanto riguarda il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a tutte le specie avicole ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione (2) ha autorizzato per dieci anni l'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) destinato a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali.

(3)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione di detto preparato riducendo il suo tenore minimo da 560 TXU/kg a 280 TXU/kg e da 250 TGU/kg a 125 TGU/kg di alimento completo, per quanto riguarda l'impiego per pollastre allevate per la produzione di uova e per tutte le specie avicole ovaiole. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).

(4)

Nel suo parere del 20 ottobre 2016 (3), l'Autorità ha concluso che, alle nuove condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) può essere efficace nelle dosi minime richieste di 280 TXU/kg e 125 TGU/kg di mangime completo per pollastre allevate per la produzione di uova e per tutte le specie avicole ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 277 del 22.10.2011, pag. 11).

(3)  EFSA Journal 2016; 14(11):4626.


ALLEGATO

«

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria di additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

4a7

BASF SE

Endo-1,4-beta-xilanasi

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-glucanasi

EC 3.2.1.4

Composizione dell'additivo

Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404) con un'attività minima di:

 

forma solida:

5 600 TXU (1) e 2 500 TGU (2)/g

 

forma liquida:

5 600 TXU e 2 500 TGU/g

Caratterizzazione della sostanza attiva

Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) ed endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da Aspergillus niger (DSM 18404).

Metodo di analisi  (3)

Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-xilanasi:

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano del frumento) a pH 3,5 e a 55 °C.

Per la quantificazione dell'attività dell'endo-1,4-beta-glucanasi:

metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall'azione dell'endo-1,4-beta-glucanasi sul substrato contenente glucano (beta-glucano dell'orzo) a pH 3,5 e a 40 °C.

Specie avicole minori da ingrasso (diverse dalle anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali

280 TXU

125 TGU

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele occorre indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Dosi raccomandate per kg di mangime completo:

specie avicole minori da ingrasso (diverse dalle anatre) e uccelli ornamentali: 280-840 TXU/125- 375 TGU;

pollastre allevate per la produzione di uova e tutte le specie avicole minori ovaiole: 280-840 TXU/125- 375 TGU;

tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione: 560-840 TXU/250-375 TGU.

3.

Al fine di evitare agli utilizzatori potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.

11.11.2021

Pollastre allevate per la produzione di uova e tutte le specie avicole minori da ingrasso

280 TXU

125 TGU

Tacchini da riproduzione e tacchini allevati per la riproduzione

560 TXU

250 TGU

»

(1)  1 TXU è la quantità di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) dall'arabinoxilano del frumento, al minuto, a pH 3,5 e a 30 °C.

(2)  1 TGU è la quantità di enzima che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) dal beta-glucano dell'orzo, al minuto, a pH 3,5 e a 40 °C.

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


DECISIONI

3.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/9


DECISIONE (UE) 2017/951 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia — EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 22 novembre 2016 la Finlandia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi nel settore economico classificato alla divisione 26 (Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee («NACE»), revisione 2, in Finlandia, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 2 641 800 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Finlandia.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 641 800 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 17 maggio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).