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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/912 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 ) |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/913 della Commissione, del 29 maggio 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole ( 1 ) |
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DECISIONI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/1 |
Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein è entrato in vigore il 1o maggio 2017, essendo stata espletata, in data 28 aprile 2017, la procedura prevista all'articolo 19, paragrafo 3, dell'accordo.
REGOLAMENTI
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/906 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2017
che attua l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014. |
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(2) |
Il 12 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a dieci persone e due entità soggette a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA
ALLEGATO
Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
«A. Persone
1. François Yangouvonda BOZIZÉ [alias: a) Bozize Yangouvonda]
Data di nascita: 14 ottobre 1946
Luogo di nascita: Mouila, Gabon
Cittadinanza: Repubblica centrafricana
Indirizzo: Uganda
Data della designazione ONU: 9 maggio 2014
Altre informazioni:
Nome della madre: Martine Kofio. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca”.
Informazioni supplementari
Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla Rca il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamisti. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.
Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Rca. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.
2. Nourredine ADAM [alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam]
Designazione: a) direttore generale del “comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici”; b) ministro della sicurezza; c) generale.
Data di nascita: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1o gennaio 1970.
Luogo di nascita: Ndele, Repubblica centrafricana
Cittadinanza: Repubblica centrafricana. Passaporto n.: D00001184
Indirizzo: Birao, Repubblica centrafricana
Data della designazione ONU: 9 maggio 2014
Altre informazioni:
link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802798
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Nourredine è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca.”
Informazioni supplementari
Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Seleka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Seleka, il Central PJCC, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista “Fundamental” della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Seleka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza l'assistenza e gli stretti rapporti di Nourredine con le Forze speciali ciadiane, la Seleka non sarebbe probabilmente riuscita a strappare il potere all'ex presidente del paese François Bozizé.
In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente a interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Seleka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Seleka, le forze dell'ex-Seleka che risulterebbero dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Seleka attiva nella Repubblica centrafricana.
Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37, lettera b) della risoluzione 2134 (2014) in quanto “implicata nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili”.
Dopo che la Seleka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del “comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano che ora non esiste più). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy-Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Seleka hanno attaccato Boy-Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Seleka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista.
Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37, lettera d) della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali”.
A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Seleka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per la precedente ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.
4. Alfred YEKATOM [alias: a) Alfred Yekatom Saragba; b) Alfred Ekatom; c) Alfred Saragba; d) Colonel Rombhot; e) Colonel Rambo; f) Colonel Rambot; g) Colonel Rombot; h) Colonel Romboh]
Designazione: caporal maggiore delle forze armate centrafricane (Forces Armées Centrafricaines — FACA)
Data di nascita: 23 giugno 1976
Luogo di nascita: Repubblica centrafricana
Cittadinanza: Repubblica centrafricana
Indirizzo: a) Mbaiki, provincia di Lobaye, Repubblica centrafricana (Tel. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, provincia di Ombella-Mpoko, Repubblica centrafricana (ubicazione precedente)
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni:
Ha controllato e comandato un numeroso gruppo di miliziani armati. Il nome del padre (adottivo) è Ekatom Saragba (anche scritto Yekatom Saragba). Fratello di Yves Saragba, un comandante delle forze anti-balaka di Batalimo, provincia di Lobaye, ed ex soldato delle FACA. Descrizione fisica: occhi: neri; capelli: calvo; carnagione: nera; altezza: 170 cm; peso: 100 kg. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5891143
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Alfred Yekatom è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza”.
Informazioni supplementari:
Alfred Yekatom, alias Colonel Rombhot, è un capo milizia di una fazione del movimento anti-balaka, noto come “anti-balaka del sud”. Ha ricoperto il grado di caporal maggiore delle Forces Armées Centrafricaines (FACA — forze armate centrafricane).
Yekatom ha intrapreso e sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica centrafricana, ivi compresi gli atti che minacciano gli accordi transitori e il processo di transizione politica. Yekatom ha controllato e comandato un numeroso gruppo di miliziani armati presente nei pressi del punto chilometrico 9 (PK9) a Bangui e nelle città di Bimbo (provincia di Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa e Mbaïki (capitale della provincia di Lobaye), e ha stabilito il suo quartier generale in una concessione forestale di Batalimo.
Yekatom ha controllato direttamente una dozzina di punti di controllo presidiati in media da dieci miliziani armati in uniforme militare e dotati di armi, tra cui fucili d'assalto militari, dal ponte principale tra Bimbo e Bangui a Mbaïki (provincia di Lobaye) e da Pissa a Batalimo (nei pressi del confine con la Repubblica del Congo), riscuotendo imposte non autorizzate su veicoli e motocicli di privati, furgoni per trasporto passeggeri o camion che trasportano risorse forestali destinate a essere esportate in Camerun e Ciad, nonché su imbarcazioni in navigazione sul fiume Ubangi. Yekatom è stato visto riscuotere personalmente parte di tali imposte non autorizzate. Yekatom e la sua milizia avrebbero inoltre ucciso civili.
5. Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)
Designazione: a) coordinatore delle forze anti-balaka per la provincia di Lobaye; b) caporale delle forze armate centrafricane (FACA)
Data di nascita: 13 marzo 1980
Luogo di nascita: Boda, Repubblica centrafricana
Cittadinanza: Repubblica centrafricana
Indirizzo: Boda, Repubblica centrafricana (Tel. +236 72198628)
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni:
Nominato comandante di zona (COMZONE) di Boda l'11 aprile 2014 e dell'intera provincia di Lobaye il 28 giugno 2014. Sotto il suo comando sono proseguite le uccisioni mirate, nonché scontri e attacchi nei confronti di organizzazioni umanitarie e operatori umanitari. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri; altezza: 160 cm; peso: 60 kg. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5891199
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Habib Soussou è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) ed e), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza”; e tra coloro che “sono implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella Rca, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e sequestri e trasferimenti forzati” e che “impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Rca, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Rca”.
Informazioni supplementari:
Habib Soussou è stato nominato comandante di zona delle forze anti-balaka (COMZONE) di Boda l'11 aprile 2014 e ha sostenuto di essere pertanto responsabile della sicurezza nella sottoprefettura (sous-préfecture). Il 28 giugno 2014 il coordinatore generale delle forze anti-balaka, Patrice Edouard Ngaïssona, ha nominato Habib Soussou coordinatore provinciale per la città di Boda dall'11 aprile 2014 e per l'intera provincia di Lobaye dal 28 giugno 2014. Nelle zone di cui Soussou è comandante o coordinatore delle forze anti-balaka si sono verificati settimanalmente uccisioni mirate, scontri e attacchi delle forze anti-balaka di Boda contro organizzazioni umanitarie e operatori umanitari. In queste zone, Soussous e le forze anti-balaka hanno inoltre preso di mira e minacciato civili.
6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY [alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui].
Designazione: generale dell'ex Seleka
Data di nascita: 2 aprile 1970
Cittadinanza: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000898, rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018)
Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (Tel. +236 75507560) b) Birao, Repubblica centrafricana c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente)
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni:
trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Seleka e stretto confidente dell'ex presidente a interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto l'11 ottobre 2015. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5903116
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Rca”;
Informazioni supplementari:
Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Seleka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana.
Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti Sodiam, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Seleka e stretto confidente del presidente a interim Michel Djotodia.
Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli.
7. Haroun GAYE [alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye]
Designazione: relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)
Data di nascita: a) 30 gennaio 1968; b) 30 gennaio 1969
Passaporto: Repubblica centrafricana — n. O00065772 (lettera O seguita da 3 zeri), scadenza: 30 dicembre 2019
Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana
Data della designazione ONU: 17 dicembre 2015
Altre informazioni:
Gaye è un leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (non inserito in elenco), un gruppo armato marginale ex-Seleka di Bangui. È anche leader del cosiddetto “Comitato per la difesa” del PK5 di Bangui (noto come “Resistenza PK5” o “Texas”) (non inserito in elenco), che estorce denaro agli abitanti e ricorre a minacce e a violenze fisiche. Il 2 novembre 2014 Nourredin Adam (CFi.002) ha nominato Gaye relatore del coordinamento politico dell'FPRC. Il 9 maggio 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito mediante la risoluzione 2127 (2013) sulla Rca, ha incluso Adam nel suo elenco di sanzioni. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5915753
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca”, e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono.”
Informazioni supplementari:
Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione.
Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di una campagna d'iscrizione nelle liste elettorali del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento.
La Minusca ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della Minusca. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi e granate a mano contro le truppe della Minusca, provocando la morte di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye ha contribuito a istigare proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di Stato teso a rovesciare il governo transitorio. È probabile che il tentativo di colpo di Stato sia stato guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé alleatisi per l'occasione con Gaye e altri leader dell'FPRC. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di violenze e di rappresaglie per mettere a repentaglio lo svolgimento delle elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento con elementi marginali del movimento anti-balaka.
Il 1o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco congiunto sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito agli abitanti del quartiere PK5 di allontanarsene, con l'obiettivo di rafforzare il sentimento di identità collettiva della popolazione musulmana ed esacerbare così le tensioni interetniche per ostacolare la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5.
8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET [alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; f) “The Butcher of Paoua”; g) Ngakosset]
Designazione: a) ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana; b) ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana
Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — numero di identificazione militare: 911-10-77
Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana.
Data della designazione ONU: 17 dicembre 2015
Altre informazioni:
il capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della Guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé ed è associato al movimento anti-balaka. È evaso dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha costituito una fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA.
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Eugène BARRET NGAÏKOSSET è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana” e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” e “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.”
Informazioni supplementari:
Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri elementi anti-balaka si sono uniti a membri marginali dell'ex-Seleka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria “Izamo” per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana.
Il 1o ottobre 2015 Ngaïkosset ha incontrato nel quartiere PK5 Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco congiunto a Bangui sabato 3 ottobre.
L'8 ottobre 2015 il ministro della Giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Il nome di Ngaïkosset e degli altri veniva fatto in relazione a “comportamenti rilevanti che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.” Le autorità giudiziarie della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per ricercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici.
L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di ottenere l'abbandono di Catherine Samba-Panza della carica di presidenza transitoria.
9. Joseph KONY [alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant]
Designazione: comandante dell'Esercito di resistenza del Signore
Data di nascita: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 settembre 1964; f) 1965; g) (agosto 1961); h) (luglio 1961); i) 1o gennaio 1961; j) (aprile 1963)
Lu go di nascita: a) Villaggio di Palaro, Parrocchia di Palaro, Contea di Omoro, Distretto di Gulu, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; c) Atyak, Uganda
Cittadinanza: passaporto ugandese
Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana; b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana; c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana; d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana; e) Mbomou, Repubblica centrafricana; f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo; g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo; h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)
Data della designazione ONU: 7 marzo 2016
Altre informazioni:
Kony è il fondatore e il leader dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002). Sotto la sua guida, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. L'LRA è responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana e ha saccheggiato e distrutto proprietà private. Il nome del padre è Luizi Obol. Il nome della madre è Nora Obol. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5932340
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Joseph Kony è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca;”, in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra coloro che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Rca, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro e prodotti della fauna selvatica nella o dalla Rca.”
Informazioni supplementari:
Kony ha fondato l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) di cui è anche considerato leader religioso, presidente e comandante in capo. Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Kony ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.
In quanto leader dell'LRA, Kony ne elabora e attua la strategia, tra cui l'ordine permanente di attaccare e brutalizzare le popolazioni civili. Dal dicembre 2013 l'LRA, sotto la guida di Joseph Kony, si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di persone in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e, a quanto riferito, nel Kafia Kingi, territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal Sudan, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e provviste. I combattenti dell'LRA tendono agguati alle forze di sicurezza che reagiscono agli attacchi e le derubano degli equipaggiamenti; ma saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.
Kony è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI). La CPI ha formulato a suo carico dodici capi di accusa per crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, la riduzione in schiavitù, la riduzione in schiavitù sessuale, lo stupro, atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, nonché 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggiamento, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato, tramite sequestro, di bambini al di sotto dei 15 anni di età.
Kony ha impartito ai combattenti ribelli l'ordine permanente di sottrarre diamanti e oro a minatori artigianali nella Repubblica centrafricana orientale. Secondo quanto riferito, alcuni dei minerali vengono poi trasportati dal gruppo di Kony in Sudan o scambiati con civili locali e membri dell'ex Seleka.
Kony ha inoltre incaricato i combattenti di cacciare di frodo elefanti nel Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo. Le zanne di elefante sarebbero successivamente trasportate attraverso la parte orientale della Repubblica centrafricana in Sudan, dove alti funzionari dell'LRA sarebbero in contatto con commercianti e funzionari locali sudanesi per venderle. Il commercio di avorio rappresenta una fonte importante di reddito per il gruppo di Kony. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.
10. Ali KONY [alias: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) “Bashir”; l) “Caesar”; m) “One-P”; n) “1-P”]
Designazione: vicecomandante, Esercito di resistenza del Signore
Data di nascita: a) 1994; b) 1993; c) 1995; d) 1992
Indirizzo: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato)
Data della designazione ONU: 23 agosto 2016
Altre informazioni:
Ali Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA), entità designata, nonché figlio del leader dell'LRA Joseph Kony, persona designata. Ali è entrato nella gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di alti dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5971056
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Ali Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca;”, che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Rca;”e che “sono a capo di un'entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016) o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016), o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata”.
Ali Kony è giudicato un potenziale successore di Joseph Kony a leader dell'LRA. Ali è sempre più coinvolto nella pianificazione delle operazioni dell'LRA ed è considerato il braccio destro di Joseph Kony. È anche un ufficiale dei servizi di intelligence dell'LRA al comando di 10 subalterni.
Ali e suo fratello Salim Kony sono entrambi responsabili di far rispettare la disciplina nell'LRA. Di entrambi i fratelli si sa che fanno parte della cerchia ristretta di Joseph Kony e che sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. Entrambi hanno preso decisioni disciplinari dirette alla punizione o all'esecuzione di membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Posti agli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.
Ali Kony è responsabile della negoziazione dei prezzi dell'avorio e del baratto dell'avorio con i commercianti. Ali incontra una o due volte al mese i commercianti per negoziare il prezzo dell'avorio dell'LRA in dollari USA o in sterline sudanesi, o per scambiarlo con armi, munizioni e cibo. Joseph Kony ha ordinato ad Ali di utilizzare le zanne di maggiori dimensioni per acquistare mine antipersona destinate a essere collocate intorno all'accampamento di Kony. Nel luglio 2014 Ali Kony ha supervisionato l'operazione di trasferimento e consegna di 52 pezzi di avorio a Joseph Kony e la vendita finale.
Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per prendere in consegna un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di 20 pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi. Intorno allo stesso periodo Ali incontrava i commercianti per acquistare forniture e pianificare un incontro futuro destinato a permettergli di condurre ulteriori transazioni e concordare le condizioni di acquisto, a nome dell'LRA, del carico ritenuto essere l'avorio che Salim stava scortando.
11. Salim KONY [alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol]
Designazione: vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore
Data di nascita: a) 1992; b) 1991; c) 1993
Indirizzo: a) Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato); b) Repubblica centrafricana
Data della designazione ONU: 23 agosto 2016
Altre informazioni:
Salim Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA), entità designata, nonché figlio del leader dell'LRA Joseph Kony, persona designata. Salim è entrato nella gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di alti dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5971058
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Salim Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca;”,che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Rca;”e che “sono a capo di un'entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016) o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016), o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.”
Salim Kony è il comandante in capo del quartier generale delle “operazioni” dell'LRA e, sin dalla giovane età, ha progettato gli attacchi e le azioni di difesa dell'LRA insieme a Joseph Kony. In precedenza, Salim era alla guida di un gruppo incaricato di garantire la sicurezza di Joseph Kony. Più recentemente, Joseph Kony ha incaricato Salim della gestione delle reti finanziarie e logistiche dell'LRA.
Salim e il fratello Ali Kony sono entrambi responsabili di far rispettare la disciplina nell'LRA. Di entrambi i fratelli si sa che fanno parte della cerchia ristretta di Joseph Kony e che sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. Entrambi hanno preso decisioni disciplinari dirette alla punizione o all'esecuzione di membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Salim avrebbe ucciso membri dell'LRA che intendevano disertare, e avrebbe riferito sulle attività dei gruppi e dei membri dell'LRA a Joseph Kony.
Posti agli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana (Rca) per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.
Salim si reca spesso alla frontiera dell'Rca, accompagnato da una dozzina di combattenti, per incontrare e scortare altri gruppi dell'LRA che trasportano l'avorio dal Garamba verso il nord. Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per prendere in consegna un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di 20 pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi.
Precedentemente, nel giugno 2014, Salim si era recato nella RDC con un gruppo di combattenti dell'LRA per il bracconaggio degli elefanti del Garamba. Joseph Kony aveva inoltre incaricato Salim di scortare due comandanti dell'LRA nel Garamba per recuperare partite di avorio che erano state nascoste anni prima. Nel luglio 2014 Salim ha incontrato un secondo gruppo dell'LRA per trasportare l'avorio, 52 pezzi in totale, a Kafia Kingi. Salim aveva il compito di rendere conto a Joseph Kony delle attività relative all'avorio e di trasmettere le informazioni sulle transazioni di avorio ai gruppi dell'LRA.
B. Entità
1. BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM [Alias: a) BADICA/KRDIAM; b) KARDIAM]
Indirizzo: a) BP 333, Bangui, Repubblica centrafricana (Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be: sito web: www.groupeabdoulkarim.com) b) Anversa, Belgio
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni:
Diretto dal 12 dicembre 1986 da Abdoul-Karim Dan-Azoumi e dal 1o gennaio 2005 da Aboubakar Mahamat. Tra le filiali figurano MINAiR e SOFIA TP (Douala, Camerun). Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5891200
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Il Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto entità tra quelle che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Rca”
Informazioni supplementari:
BADICA/KARDIAM ha fornito sostegno a gruppi armati della Repubblica centrafricana, segnatamente ex Seleka e anti-balaka, mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti e oro.
Nel 2014 il Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) ha continuato ad acquistare diamanti di Bria e Sam-Ouandja (provincia di Haute Kotto) nella parte orientale della Repubblica centrafricana, dove forze dell'ex Seleka impongono tasse agli aeromobili che trasportano diamanti e si fanno pagare dai cercatori di diamanti per garantirne la sicurezza. Numerosi fornitori di BADICA a Bria e Sam-Ouandja hanno stretti legami con i comandanti dell'ex Seleka.
Nel maggio 2014, le autorità belghe hanno sequestrato due pacchi di diamanti inviati all'ufficio di BADICA ad Anversa, ufficialmente registrato in Belgio sotto il nome di KARDIAM. Secondo gli esperti, è molto probabile che i diamanti sequestrati provengano dalla Repubblica centrafricana, visto che presentano le caratteristiche dei diamanti di Sam-Ouandja e Bria, nonché di Nola (provincia di Sangha Mbaéré), nel sud-est del paese.
I commercianti che acquistavano diamanti usciti illegalmente dalla Repubblica centrafricana, in particolare dalla parte occidentale del paese, destinati ai mercati stranieri, operavano in Camerun per conto di BADICA.
Nel maggio 2014, BADICA ha inoltre esportato oro proveniente da Yaloké (Ombella-Mpoko), dove le miniere d'oro artigianali erano sotto il controllo della Seleka fino all'inizio di febbraio 2014, prima di cadere nelle mani dei gruppi anti-balaka.
2. ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE [alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)]
Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana; b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana; c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana; d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana; e) Mbomou, Repubblica centrafricana; f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo; g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo; h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.
Data della designazione ONU: 7 marzo 2016
Altre informazioni:
Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980. Si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in Africa centrale, fra cui centinaia nella Repubblica centrafricana. Il suo leader è Joseph Kony. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5932344
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
L'Esercito di resistenza del Signore è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto entità tra quelle che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;”, che sono “implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra quelle che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Rca, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra quelle che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro e prodotti della fauna selvatica, nella Rca o dalla Rca.”
Informazioni supplementari:
Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Joseph Kony, il leader dell'LRA, ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.
Dal dicembre 2013 l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di persone in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e, a quanto riferito, nel Kafia Kingi, territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal Sudan, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e provviste. I combattenti dell'LRA tendono agguati alle forze di sicurezza che reagiscono agli attacchi e le derubano degli equipaggiamenti; ma saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.
Cellule dell'LRA sono spesso accompagnate da prigionieri che sono obbligati a lavorare come portatori, cuochi e schiavi sessuali. L'LRA è responsabile di violenze di genere, compresi stupri di donne e ragazze.
Nel dicembre 2013 l'LRA ha sequestrato decine di persone nell'Haute-Kotto. L'LRA sarebbe coinvolto nel sequestro di centinaia di civili nella Repubblica centrafricana dall'inizio del 2014.
Combattenti dell'LRA hanno attaccato Obo, nella prefettura di Haut-Mbomou nella Repubblica centrafricana, in varie occasioni all'inizio del 2014.
L'LRA ha continuato a perpetrare attacchi a Obo e in altre località della Repubblica centrafricana sudorientale fra maggio e giugno 2014, compresi attacchi e sequestri apparentemente coordinati nella prefettura di Mbomou all'inizio di giugno.
Almeno dal 2014 l'LRA è coinvolto nel bracconaggio e nel traffico di elefanti per generare entrate. L'LRA sarebbe responsabile del traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba, nella RDC settentrionale, al Darfur, al fine di scambiarlo con armi e forniture. L'LRA trasporterebbe le zanne di elefante attraverso la Repubblica centrafricana nel Darfur, Sudan, per venderle. Dall'inizio del 2014, inoltre, Kony avrebbe ordinato ai combattenti dell'LRA di sottrarre diamanti e oro ai minatori nella Repubblica centrafricana orientale per trasportarli in Sudan. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.
All'inizio di febbraio 2015, combattenti dell'LRA provvisti di armi pesanti hanno sequestrato civili a Kpangbayanga, Haut-Mbomou, e sottratto prodotti alimentari.
Il 20 aprile 2015 un attacco dell'LRA e il sequestro di bambini a Ndambissoua, Repubblica centrafricana sudorientale, ha causato la fuga della maggior parte degli abitanti del villaggio. Inoltre, all'inizio del luglio 2015 l'LRA ha attaccato vari villaggi nella prefettura di Haute-Kotto meridionale; tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, incendi di case e sequestri.
Dal gennaio 2016 gli attacchi imputati all'LRA si sono moltiplicati in Mbomou, Haut-Mbomou e Haute-Kotto, colpendo in particolare le aree minerarie dell'Haute-Kotto. Tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, distruzione di proprietà e sequestri, nonché sfollamenti della popolazione, fra cui circa 700 persone che hanno cercato rifugio a Bria.»
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/907 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2017
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a talune persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
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1. |
Nella parte A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci riguardanti le persone elencate in prosieguo:
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2. |
Nella parte A («Persone») sono inserite le seguenti voci riguardanti le persone elencate in prosieguo:
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3. |
Nella parte B («Entità») sono inserite le seguenti voci riguardanti le entità elencate in prosieguo:
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/908 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Picodon (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Picodon», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1143/2009 della Commissione (3). |
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(2) |
Con lettera dell'11 marzo 2016, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016 a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 17 febbraio 2016 sulla denominazione di origine protetta «Picodon» pubblicata il 26 febbraio 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, due operatori hanno presentato un'opposizione relativa all'obbligo di utilizzare latte crudo per la produzione di «Picodon», indicando di non essere in grado di rispettare immediatamente tale disposizione e di aver bisogno di un termine entro il quale adattare i propri strumenti di produzione. Tali operatori, che avevano legalmente commercializzato «Picodon» in modo continuativo almeno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012. In tale contesto è stato pertanto concesso loro un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2016. Gli operatori interessati sono: Fromagerie du Vivarais, Les Pélissons, 07570 Désaignes; Eurial, rue Henri Barbusse, 26400 CREST. |
|
(3) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Picodon» (DOP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 17 febbraio 2016 sulla denominazione di origine protetta «Picodon», pubblicata il 26 febbraio 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1143/2009 della Commissione, del 26 novembre 2009, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Picodon de l'Ardèche ou Picodon de la Drôme (DOP)] (GU L 312 del 27.11.2009, pag. 14).
|
30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/25 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/909 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione (2). |
|
(2) |
Con lettera del 18 febbraio 2016 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2025 a dodici operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 26 gennaio 2016 relativo alla denominazione di origine protetta «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» pubblicato il 5 febbraio 2016 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione tali operatori, che hanno legalmente commercializzato «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» in modo continuativo almeno per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, avevano presentato un'opposizione relativa alla soppressione del calendario di riconversione per le varietà di olive, indicando di aver bisogno di più tempo per adeguare la composizione dei loro frutteti. Gli operatori interessati sono: EARL de Marquiliani, 20270 Aghione; Arthur Antolini, 11, lotissement Orabona, 20220 Monticello; Dominique Arrighi, 20290 Lucciana; Dominique Bichon, Le Regino, 20226 Speloncato; EARL Casa Rossa, Pianiccia, 20270 Tallone; William Delamare, Domaine de Valle, 20213 Querciolo; Roselyne Hubert, Pietra Macchja, 20279 Ville di Paraso; EARL Domaine de Torraccia, 20137 Lecci; Josette Lucciardi, Domaine de Pianiccione, 20270 Antisanti; Alfred Matt, plaine de Vallecalle, 20217 Saint-Florent; Jean-Luc Mozziconacci, Albaretto, 20240 Ghisonaccia e Jean-Louis Tommasini, 20225 Avapessa. |
|
(3) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Huile d'olive de Corse»/«Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» (DOP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, agli operatori che soddisfano le condizioni di detto articolo
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilfser (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GU L 46 del 16.2.2007, pag. 14).
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/910 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2017
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cornish Sardines (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Regno Unito relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Cornish Sardines», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1182/2009 della Commissione (2). |
|
(2) |
Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
|
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Cornish Sardines» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1182/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cornish Sardines (IGP)] (GU L 317 del 3.12.2009, pag. 32).
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/911 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2017
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina. |
|
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
|
(3) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95. |
|
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
|
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
|
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
126,2 |
0 |
AR |
|
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
120,8 |
0 |
AR |
|
151,5 |
0 |
BR |
||
|
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
256,5 |
13 |
AR |
|
196,6 |
32 |
BR |
||
|
297,0 |
1 |
CL |
||
|
211,7 |
27 |
TH |
||
|
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
342,0 |
0 |
BR |
|
319,5 |
0 |
CL |
||
|
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
350,0 |
0 |
AR |
|
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli o di galline |
214,8 |
22 |
BR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.
|
30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/912 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2017
relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
Detta domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
|
(4) |
Nel suo parere del 6 dicembre 2016 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato in questione può migliorare la produzione di insilato ottenuto da materiali facili, moderatamente difficili e difficili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(5) |
La valutazione del preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
|
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2017; 15(1):4675.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
|
UFC di additivo/kg di materiale fresco |
||||||||||||||
|
Additivi tecnologici: additivi per l'insilaggio |
||||||||||||||
|
1k20753 |
Lactobacillus plantarum DSM 29024 |
Composizione dell'additivo Preparato di Lactobacillus plantarum DSM 29024 contenente almeno 8 × 1010 UFC/g di additivo. Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di Lactobacillus plantarum DSM 29024. Metodo di analisi (1) Conteggio nell'additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (de Man, Rogosa e Sharpe) (EN 15787). Identificazione dell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). |
Tutte le specie animali |
— |
— |
— |
|
19 giugno 2027 |
||||||
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco. Foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3 % di carboidrati solubili in materiale fresco. Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
|
30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/913 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2017
relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
|
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(3) |
Detta domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole, da classificare nella categoria «additivi tecnologici». |
|
(4) |
Tale additivo è già stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati ai suini dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione (2). |
|
(5) |
Nel suo parere del 18 ottobre 2016 (3), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, il preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) non ha effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che tale preparato ha la capacità di degradare le fumonisine nei mangimi contaminati destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e galline ovaiole. Tale conclusione può essere estrapolata per tutte le specie avicole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
|
(6) |
La valutazione del preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1115/2014 della Commissione, del 21 ottobre 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotto da Komagataella pastoris (DSM 26643) come additivo per mangimi destinati ai suini (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 51).
(3) EFSA Journal 2016; 14(11):4617.
ALLEGATO
|
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||
|
Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Additivi tecnologici: sostanze che riducono la contaminazione da micotossine del mangime: fumonisine |
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1m03 |
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Fumonisina esterasi EC 3.1.1.87 |
Composizione dell'additivo Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643) contenente un minimo di 3 000 U (1) /g. Caratterizzazione della sostanza attiva Preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella pastoris (DSM 26643). Metodo di analisi (2) Per la determinazione dell'attività della fumonisina esterasi: cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a una spettrometria di massa tandem. Metodo (HPLC-MS/MS) basato sulla quantificazione dell'acido tricarballilico liberato dall'azione dell'enzima sulla fumonisina B1 a pH 8,0 e a 30 °C. |
Tutte le specie avicole |
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15U |
— |
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19 giugno 2027 |
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(1) 1 U è l'attività enzimatica che libera 1 μmol di acido tricarballilico al minuto da 100 μΜ di fumonisina B1 in un tampone di 20 mM Tris-Cl a pH 8,0 con 0,1 mg/ml di seroalbumina bovina a 30 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
(3) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/914 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
MA |
115,8 |
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TR |
67,0 |
|
|
ZZ |
91,4 |
|
|
0707 00 05 |
TR |
84,9 |
|
ZZ |
84,9 |
|
|
0709 93 10 |
TR |
129,3 |
|
ZZ |
129,3 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
67,6 |
|
MA |
55,3 |
|
|
TR |
48,9 |
|
|
ZA |
99,2 |
|
|
ZZ |
67,8 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
116,2 |
|
TR |
123,7 |
|
|
ZA |
150,8 |
|
|
ZZ |
130,2 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
100,8 |
|
BR |
113,7 |
|
|
CL |
128,0 |
|
|
CN |
145,5 |
|
|
NZ |
152,5 |
|
|
US |
110,3 |
|
|
ZA |
105,8 |
|
|
ZZ |
122,4 |
|
|
0809 29 00 |
TR |
367,5 |
|
ZZ |
367,5 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/38 |
DECISIONE (PESC) 2017/915 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2017
relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il trattato sul commercio di armi («ATT») è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013. L'ATT è stato quindi aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri sono parti dell'ATT. |
|
(2) |
L'ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione ad opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è, per definizione, un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 2013, la decisione 2013/768/PESC (1), ampliando in tal modo il portafoglio dell'Unione di assistenza relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all'ATT. |
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(3) |
Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio sono state rivolte a sedici paesi beneficiari e hanno riguardato un'ampia gamma di settori pertinenti all'istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall'ATT. È iniziata in modo proficuo la cooperazione con una serie di paesi a cui non erano mai state indirizzate in precedenza altre attività di assistenza dell'Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell'ATT. È pertanto auspicabile dare seguito alle azioni intraprese nei confronti di tale sottoinsieme di paesi al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare gli stessi paesi beneficiari a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale. |
|
(4) |
Oltre al proseguimento delle attività con i paesi beneficiari ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio, è opportuno perseguire un approccio basato sulla domanda in virtù del quale potrebbero essere avviate attività di assistenza su richiesta di paesi che hanno individuato esigenze relative all'attuazione dell'ATT. Tale approccio si è dimostrato equo ed efficace nel fornire assistenza a paesi che hanno manifestato impegno e titolarità in relazione all'ATT mediante le loro richieste di assistenza Unione. La presente decisione del Consiglio mantiene pertanto un numero specifico di attività che saranno disponibili su richiesta. |
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(5) |
L'assistenza dell'Unione fornita ai sensi della decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio (2) è rivolta a una serie di paesi nell'immediato vicinato orientale e meridionale dell'Unione. L'Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso nell'ambito dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP), sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso. Mediante l'IcSP e le azioni comuni e decisioni del Consiglio dedicate 2006/419/PESC (3) e azione comune del Consiglio 2008/368/PESC (4) e decisione del Consiglio 2013/391/PESC (5), l'Unione sostiene altresì l'attuazione della risoluzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNCSR» ) 1540 (2004), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. In quanto tali, i controlli predisposti nel quadro dell'attuazione dell'UNCSR 1540 (2004) e nell'ambito dei programmi dell'Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace l'ATT poiché, in molti casi, le norme legislative, le procedure amministrative e le agenzie incaricate del controllo delle esportazioni di beni a duplice uso si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. Di conseguenza, è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di sostegno all'attuazione dell'ATT. |
|
(6) |
L'elevato numero complessivo di attività previsto dalla presente decisione giustifica l'impiego di due enti esecutivi ai fini di una condivisione efficiente del carico di lavoro. Il Consiglio e la Commissione hanno affidato l'esecuzione di precedenti progetti relativi al controllo delle esportazioni all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni (BAFA). Di conseguenza, il BAFA ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze. Expertise France è incaricata di progetti dell'UE relativi a beni a duplice uso P2P e finanziati a titolo dell'IcSP. Il suo ruolo nell'attuazione della presente decisione contribuirà a garantire un adeguato coordinamento con progetti relativi ai beni a duplice uso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Al fine di sostenere l'efficace attuazione e l'universalizzazione dell'ATT, l'Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:
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a) |
fornire sostegno agli Stati al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT; |
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b) |
accrescere ai livelli nazionale e regionale la consapevolezza e la titolarità delle competenti autorità nazionali e regionali e dei soggetti interessati della società civile nei confronti dell'ATT. |
2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione intraprende le attività di progetto seguenti:
|
a) |
assistenza ai paesi terzi beneficiari nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere e sviluppare un efficace sistema di controllo dei trasferimenti di armi in conformità delle prescrizioni dell'ATT; |
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b) |
rafforzamento delle competenze e delle capacità dei funzionari dei paesi beneficiari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione, segnatamente con la condivisione delle migliori prassi, la formazione e l'accesso a fonti di informazioni pertinenti al fine di assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli dei trasferimenti di armi; |
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c) |
promozione della trasparenza nel commercio internazionale di armi basandosi sulle prescrizioni dell'ATT in materia di trasparenza; |
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d) |
promozione di una costante osservanza dell'ATT da parte dei paesi beneficiari e dei loro vicini attraverso il coinvolgimento di soggetti interessati a livello nazionale e regionale, quali parlamenti nazionali, organizzazioni regionali competenti e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nella sorveglianza dell'efficace attuazione dell'ATT. |
In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.
Articolo 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è organizzata dal («BAFA») e da Expertise France.
3. Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine, quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 7 178 924,36 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 8 368 151,36 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania e Expertise France mettono a disposizione, attraverso il cofinanziamento, la parte del bilancio stimato non coperta dall'importo di riferimento.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi di finanziamento necessari con il BAFA e con Expertise France. Gli accordi di finanziamento prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell'Unione in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Articolo 4
1. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dagli enti esecutivi. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'esecuzione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa cessa di produrre effetti decorsi trentasei mesi dalla data di conclusione degli accordi di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui tali accordi non siano stati conclusi entro tale periodo.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA
(1) Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).
(2) Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56).
(3) Azione comune 2006/419/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30).
(4) Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 78).
(5) Decisione 2013/391/PESC del Consiglio del 22 luglio 2013 a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 40).
ALLEGATO
1. Contesto e motivazione del sostegno Unione
La presente decisione si basa su precedenti decisioni del Consiglio che sostengono il processo ONU che ha condotto al trattato sul commercio di armi («ATT») e la promozione dell'efficace attuazione e dell'universalizzazione del medesimo (1). L'ATT è stato adottato il 2 aprile 2013 dall'Assemblea generale dell'ONU ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014.
L'obiettivo dichiarato dell'ATT è quello di «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione». Il suo fine dichiarato è quello di «contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; ridurre le sofferenze umane e promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte». L'obiettivo e il fine dell'ATT sono pertanto compatibili con l'ambizione generale dell'Unione riguardo alla politica estera e di sicurezza sancita dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.
In seguito all'adozione dell'ATT nel 2013, le principali sfide risiedono ora nella sua efficace attuazione e nella sua universalizzazione.
L'assistenza e la sensibilizzazione al controllo delle esportazioni sono essenziali per affrontare tali sfide e costituiscono pertanto elementi centrali della presente decisione. Per quanto riguarda l'assistenza per il controllo delle esportazioni, la presente decisione è rivolta a paesi partner specifici e lascia aperto il campo a un'eventuale assistenza a nuovi paesi che ne facciano richiesta.
Con riferimento ai nove paesi partner specifici (Senegal, Burkina Faso, Ghana, Filippine, Georgia, Perù, Giamaica, Colombia, Costa Rica), la presente decisione prevede l'ulteriore sviluppo della cooperazione avviata dalla prima fase delle attività a sostegno dell'attuazione finanziate tramite la decisione 2013/768/PESC del Consiglio.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione per i paesi beneficiari richiedenti, la presente decisione si basa sulle stesse attività comprovate svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC:
|
— |
programmi di assistenza dedicati attraverso sarà fornita ai paesi beneficiari un'assistenza specifica e di ampia portata per soddisfare le prescrizioni dell'ATT. L'assistenza sarà sviluppata in base ad una tabella di marcia da concordare con i paesi beneficiari che specificherà le priorità di intervento, assicurerà la titolarità locale e indicherà l'impegno, se opportuno, nei confronti della ratifica dell'ATT; |
|
— |
attività di assistenza ad hoc che saranno rivolte a paesi beneficiari con esigenze limitate e più specifiche. Tali attività di assistenza ad hoc consentiranno all'Unione di occuparsi delle richieste di assistenza in modo flessibile e reattivo. |
Infine, per quanto riguarda la sfida dell'universalizzazione dell'ATT, la presente decisione comprende una componente di sensibilizzazione regionale che si basa sui nove specifici paesi partner con la partecipazione delle organizzazioni regionali più importanti. Un'ulteriore leva a sostegno dell'universalizzazione è la sensibilizzazione tramite la conferenza annuale degli Stati parte dell'ATT.
La presente decisione prevede pertanto una vasta serie di attività di assistenza e sensibilizzazione per contribuire ad affrontare le sfide dell'attuazione efficace e dell'universalizzazione. Si basa sui risultati e sugli insegnamenti tratti dalla fase precedente finanziata dalla decisione 2013/768/PESC e dimostra il sostegno che l'Unione e gli Stati membri forniscono con continuità e impegno all'ATT.
2. Obiettivi generali
Gli obiettivi principali della presente decisione sono fornire sostegno agli Stati al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un'efficace attuazione dell'ATT e promuovere l'universalizzazione di tale trattato. In particolare, l'azione dell'Unione:
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a) |
rafforzerà le capacità di controllo dei trasferimenti di armi e le competenze dei paesi beneficiari; |
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b) |
darà maggiore consapevolezza e titolarità ai soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione dell'ATT; |
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c) |
sensibilizzerà altri paesi per sostenere l'universalizzazione e l'efficace attuazione dell'ATT. |
3. Descrizione delle attività di progetto
3.1. Potenziamento del gruppo di esperti istituito con decisione 2013/768/PESC
3.1.1. Obiettivo del progetto
Il gruppo di esperti istituito con decisione 2013/768/PESC ha costituito una risorsa chiaramente definita, competente ed affidabile per sostenere le attività di assistenza in modo appropriato. Alla luce dell'esperienza acquisita è ora necessario ampliare il gruppo con riferimento al numero di esperti e alla gamma delle loro competenze nonché alla tipologia di esperti impiegati, ad esempio, includendo esperti non governativi; favorire il loro impegno a più lungo termine nei paesi beneficiari; e sviluppare una componente di «formazione del formatore» all'interno del gruppo.
3.1.2. Descrizione del progetto
Gli enti esecutivi si adopereranno per ampliare il gruppo di esperti garantendo una rappresentazione geografica e una gamma di competenze ampie, nella misura del possibile. In particolare, dovrebbero incoraggiare la partecipazione di esperti di paesi che hanno recentemente messo a punto con successo sistemi nazionali di controllo dei trasferimenti di armi, compresi quelli sviluppati in connessione con l'assistenza internazionale ricevuta. Gli enti esecutivi riferiscono periodicamente al gruppo esportazioni di armi convenzionali (COARM) sul gruppo, sulla sua composizione e sulla sua capacità di far fronte al carico di lavoro derivante dalle attività previste dalla presente decisione. Se necessario, il COARM può decidere misure correttive.
Le competenze complessive del gruppo di esperti dovrebbero abbracciare tutti gli aspetti di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi, in particolare gli aspetti giuridici e quelli relativi alla concessione delle licenze, dogane/applicazione della legge, consapevolezza, azione penale/sanzioni, presentazione di relazioni/trasparenza.
3.1.2.1. Esperti
Gli enti esecutivi garantiranno un'assunzione equa e trasparente di esperti e, per quanto riguarda gli esperti dell'Unione, faranno pieno uso del registro di esperti Unione in materia di sensibilizzazione che è diffuso e aggiornato in sede di COARM.
3.1.2.2. Riunioni di esperti
Quattro riunioni di esperti, ciascuna della durata di due giorni, saranno convocate dagli enti esecutivi (due riunioni per ente) nel corso del periodo di validità della presente decisione. Nello specifico, tali riunioni avranno le seguenti finalità:
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— |
sviluppare una comprensione comune delle sfide e delle risposte relative al sostegno all'attuazione dell'ATT; |
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— |
elaborare, se del caso, materiale comune da utilizzare nell'assistenza prestata dagli esperti (quali un manuale e linee guida) affinché la consulenza fornita dagli esperti sia coerente; |
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— |
valutare la componente di «formazione del formatore» (cfr. 3.1.2.3.) e decidere in merito a eventuali modifiche. |
Due riunioni, compresa la prima riunione di avvio, dovrebbero tenersi a Bruxelles. Le altre due si svolgeranno in funzione della sede dell'ente esecutivo. Al massimo 40 esperti saranno invitati a ciascuna riunione, tenendo conto dell'equilibrio geografico e delle esigenze della componente di «formazione del formatore» (cfr. 3.1.2.3.).
3.1.2.3. Componente di «formazione del formatore»
Questa componente mira a sostenere la formazione di vari esperti dei paesi beneficiari affinché possano formare efficacemente i propri colleghi in una fase successiva. Se possibile, gli enti esecutivi promuoveranno la componente di «formazione del formatore» e individueranno futuri formatori all'inizio delle loro attività di assistenza nei paesi beneficiari ai sensi della presente decisione. Tali funzionari saranno successivamente iscritti nel gruppo di esperti e invitati, di conseguenza, alle riunioni di esperti di cui al punto 3.1.2.2.
Alla componente di «formazione del formatore» sarà dedicata una terza giornata supplementare, subito dopo le riunioni di esperti. Riunirà futuri formatori e il numero opportuno di esperti del gruppo che impartiranno la formazione.
Tra le riunioni annuali di esperti e le relative componenti supplementari di «formazione del formatore», saranno incoraggiati i contatti tra esperti di formazione e futuri formatori e, se opportuno, potrebbero essere previste sessioni di formazione aggiuntive nei paesi beneficiari in concomitanza con le attività di assistenza programmate (ad esempio, mezza giornata di un laboratorio dedicato di cui al punto 3.2.3.1.).
Al massimo 15 futuri formatori saranno iscritti a ciascuna sessione.
L'ente esecutivo incaricato della riunione di esperti sarà responsabile della correlata componente di «formazione del formatore».
3.2. Ulteriore assistenza ai paesi partner di lunga data
3.2.1. Paesi partner di lunga data
Senegal, Burkina Faso, Ghana, Filippine, Georgia, Perù, Giamaica, Colombia, Costa Rica.
Gli enti esecutivi si occuperanno di questi paesi partner di lunga data come segue:
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— |
BAFA: Ghana; Georgia; Perù; Giamaica; Colombia; Costa Rica |
|
— |
Expertise France: Senegal; Burkina Faso; Filippine |
3.2.2. Obiettivo del progetto
La decisione 2013/768/PESC ha permesso all'Unione di avviare una cooperazione basata su una tabella di marcia iniziale con i nove paesi partner di cui al punto 3.2.1. La realizzazione integrale o parziale della tabella di marcia ha fatto emergere, a sua volta, ulteriori sfide che devono essere affrontate per progredire verso una più piena attuazione dell'ATT. Sarà pertanto previsto un numero complessivo di attività disponibili, le quali saranno assegnate secondo le esigenze, gli interessi e le capacità di assorbimento dei paesi beneficiari.
3.2.3. Descrizione del progetto
3.2.3.1. Laboratori nei paesi
Un numero complessivo di 45 laboratori di due giorni nei paesi beneficiari sarà realizzato per i nove paesi partner di lunga data per dare seguito ai lavori già svolti e ai risultati già raggiunti in virtù della decisione 2013/768/PESC.
3.2.3.2. Visite di studio negli Stati membri dell'UE
A integrazione delle attività che hanno luogo nei paesi beneficiari, per i funzionari governativi, i funzionari incaricati del rilascio di licenze e quelli incaricati dell'esecuzione dei paesi partner di lunga data saranno rese disponibili massimo nove visite di studio di tre giorni presso le competenti autorità degli Stati membri. L'organizzazione della visita di studio sarà assicurata dall'ente esecutivo responsabile del paese partner di lunga data che beneficia della visita di studio (cfr. punto 3.2.1.).
A causa dell'elevato potenziale formativo, le visite di studio dovrebbero essere destinate, in linea di principio, ai futuri formatori dei paesi beneficiari, ossia ai funzionari dei paesi beneficiari che partecipano alla componente di «formazione dei formatori» di cui al punto 3.1.2.3.
3.3. Sensibilizzazione a livello regionale
3.3.1. Obiettivo del progetto
I nove paesi beneficiari indicati possono svolgere un ruolo proficuo nella sensibilizzazione a livello regionale collaborando ulteriormente con i paesi vicini più prossimi riguardo alle questioni relative ai trasferimenti di armi e all'attuazione dell'ATT. Questo potrebbe incoraggiare a lungo termine la cooperazione sud-sud.
La presente decisione offre loro, pertanto, la possibilità di ospitare congiuntamente o singolarmente, secondo le rispettive capacità, un massimo di tre paesi vicini per laboratori subregionali.
3.3.2. Descrizione del progetto
Saranno pianificati fino a dodici laboratori di due giorni per finalità di sensibilizzazione a livello regionale. Salvo diverso accordo con i paesi ospitanti, avranno luogo come segue:
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Senegal, Burkina Faso, Ghana: fino a 3 laboratori per un massimo di tre paesi dell'ECOWAS, se del caso in cooperazione con la Commissione dell'ECOWAS, a rotazione, salvo diversa decisione da parte dei tre paesi ospitanti in questione; |
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Perù, Costa Rica e Colombia: fino a 3 laboratori per un massimo di tre paesi dell'UNLiREC, se del caso in cooperazione con l'UNLiREC, a rotazione, salvo diversa decisione da parte dei tre paesi ospitanti in questione; |
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— |
Filippine, Georgia, Giamaica: fino a due laboratori ciascuno per un massimo di tre dei rispettivi vicini. Georgia e Filippine ospitano il segretariato regionale dei centri di eccellenza CBRN, il che può agevolare sinergie con progetti relativi al controllo delle esportazioni, nonché l'individuazione dei paesi invitati e i contatti con questi ultimi. |
Saranno chiamati a partecipare fino a un massimo di dieci funzionari per paese vicino invitato.
Expertise France si occuperà dei laboratori relativi a Senegal, Burkina Faso, Ghana e Filippine e il BAFA si occuperà dei laboratori relativi a Perù, Costa Rica, Colombia, Georgia e Giamaica.
3.4. Programmi di assistenza basati sulla tabella di marcia
3.4.1. Obiettivo del progetto
L'obiettivo dei programmi di assistenza dedicati e delle relative tabelle di marcia è quello di rafforzare le capacità dei paesi beneficiari di ottemperare globalmente e costantemente alle prescrizioni dell'ATT. La tabella di marcia consentirà al nuovo paese beneficiario di prevedere quanto è pianificato in termini di assistenza e indicherà quali miglioramenti si possono attendere nelle sue capacità di controllo dei trasferimenti. I paesi beneficiari saranno i paesi che chiederanno assistenza dopo l'adozione della presente decisione.
3.4.2. Descrizione del progetto
Saranno istituiti programmi di assistenza nazionali per un massimo di nove paesi beneficiari.
Lo svolgimento dei programmi di assistenza dedicati dovrebbe seguire le fasi di seguito indicate:
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a) |
richiesta di assistenza per l'attuazione dell'ATT. Tale richiesta dovrebbe essere quanto più possibile motivata e indicare preferibilmente i settori specifici destinati a ricevere assistenza. Se opportuno, il paese richiedente dovrebbe altresì fare riferimento all'assistenza ricevuta in passato da altri fornitori di assistenza o attualmente in corso (cfr. anche il punto 6 infra) e fornire informazioni sulla sua strategia nazionale di attuazione dell'ATT; |
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b) |
in base al grado di motivazione della richiesta e ai criteri di cui al punto quattro, l'alto rappresentante, di concerto con il COARM e l'ente esecutivo, deciderà in merito all'ammissibilità del paese richiedente; |
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c) |
qualora la richiesta di assistenza sia accolta favorevolmente, l'ente esecutivo organizzerà una visita di valutazione di esperti. Tale visita dovrebbe partire da stretti contatti fra l'ente esecutivo e il paese terzo che chiede assistenza e dovrebbero prendervi parte alcuni degli esperti più competenti del gruppo di esperti. La visita di valutazione degli esperti può essere eventualmente preparata attraverso questionari e la raccolta delle informazioni disponibili e comprenderà una valutazione iniziale delle esigenze e delle priorità del paese che chiede assistenza. In particolare, consentirà di chiarire con il paese che chiede assistenza quali siano le esigenze ai fini dell'efficace attuazione dell'ATT e di comparare tali esigenze con le risorse di cui il paese dispone. Questa visita di valutazione iniziale degli esperti riunirà tutte le agenzie nazionali e i soggetti interessati competenti e individuerà partner locali motivati ed affidabili; |
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d) |
l'ente esecutivo stilerà una tabella di marcia per l'assistenza sulla base dei risultati della visita di valutazione degli esperti. In tal sede l'ente esecutivo terrà conto di ogni assistenza connessa con l'ATT eventualmente fornita tramite il fondo fiduciario volontario dell'ATT, il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), o da altre organizzazioni (cfr. anche il punto 6 infra). Qualora il paese che chiede assistenza abbia già elaborato una strategia nazionale di attuazione dell'ATT, l'ente esecutiva assicurerà altresì che la tabella di marcia per l'assistenza sia coerente con tale strategia nazionale di attuazione; |
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e) |
il progetto di tabella di marcia per l'assistenza sarà trasmesso al paese beneficiario per essere approvato dall'autorità appropriata. La tabella di marcia sarà specifica per il paese beneficiario e individuerà le priorità dell'assistenza; |
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f) |
la tabella di marcia sarà attuata con la partecipazione degli esperti competenti del gruppo di esperti e, se opportuno, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati. L'ente esecutivo avrà la possibilità di delegare, se del caso, l'organizzazione e/o l'attuazione del processo di valutazione e l'elaborazione della tabella di marcia per l'assistenza a uno o più esperti esterni. L'ente esecutivo vigilerà su questo processo. Gli strumenti di assistenza comprenderanno, in particolare, riesami giuridici, seminari di formazione e laboratori e promuoveranno l'uso di strumenti e fonti di informazione basati sul web, come il portale web di sensibilizzazione e la newsletter EU P2P. Gli strumenti di assistenza saranno scelti dall'ente esecutivo in base alle precise esigenze e priorità individuate dalla visita di valutazione degli esperti e in linea con la tabella di marcia. |
3.4.3. Ripartizione geografica delle tabelle di marcia
Tenuto conto delle attività già svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e del seguito che sarebbe auspicabile darvi, le nove tabelle di marcia saranno attuate come segue (l'ente esecutivo responsabile è indicato tra parentesi):
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Africa settentrionale, centrale e occidentale: 5 (Expertise France) |
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Africa meridionale e orientale: 1 (BAFA) |
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— |
Sud-est asiatico: 2 (BAFA) |
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— |
Medio Oriente e paesi del Golfo e Asia centrale: 1 (Expertise France) |
Conformemente alla prassi delle Nazioni Unite, i contratti conclusi con gli enti esecutivi specificheranno ulteriormente quali paesi terzi delle suddette regioni geografiche fanno riferimento agli enti esecutivi.
3.5. Laboratori di assistenza ad hoc
3.5.1. Obiettivo del progetto
L'obiettivo dei laboratori di assistenza ad hoc è quello di rafforzare le capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari affinché questi ottemperino in modo mirato e pertinente alle prescrizioni dell'ATT. Queste attività di assistenza ad hoc consentiranno all'Unione di rispondere in modo flessibile e reattivo alle richieste di assistenza che individuano esigenze specifiche significative per l'attuazione dell'ATT. Potranno riguardare un solo paese beneficiario a livello individuale o vari paesi beneficiari con esigenze simili.
3.5.2. Descrizione del progetto
Saranno previsti fino a quattordici laboratori di due giorni per rispondere a richieste mirate di assistenza e manifestazioni di interesse intese a sviluppare uno o più settori specifici di un sistema di controllo dei trasferimenti di armi.
Questi laboratori saranno concepiti per fornire un'assistenza specifica e tratteranno la o le questioni particolari sollevate dal paese o dai paesi richiedenti. Si terranno nei paesi beneficiari e le competenze saranno impartite da membri del gruppo di esperti.
L'alto rappresentante, in consultazione con il COARM, deciderà sul seguito da dare alle richieste di assistenza. La valutazione dell'alto rappresentante terrà conto, in particolare, dei criteri di cui al punto 4, della precisione della richiesta e del modo in cui individua la questione o le questioni in gioco, nonché dell'equilibrio geografico.
3.5.3. Ripartizione geografica dei laboratori di assistenza ad hoc
I quattordici laboratori di assistenza ad hoc saranno realizzati come segue (l'ente esecutivo responsabile è indicato tra parentesi):
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— |
America latina: 3 (BAFA) e 1 (Expertise France) |
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— |
Africa: 3 (Expertise France) |
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— |
Asia centrale e Sud-est asiatico: 2 (BAFA) e 1 (Expertise France) |
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— |
Europa orientale e Caucaso: 2 (BAFA) |
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— |
Paesi del Golfo e Medio Oriente: 2 (Expertise France) |
Conformemente alla prassi delle Nazioni Unite, i contratti conclusi con gli enti esecutivi specificheranno ulteriormente quali paesi terzi delle suddette regioni geografiche fanno riferimento agli enti esecutivi.
3.6. Conferenza finale dei paesi beneficiari di attività di assistenza relativa all'ATT
3.6.1. Obiettivo del progetto
La conferenza si prefigge di accrescere la consapevolezza e la titolarità dei soggetti interessati, quali organizzazioni regionali competenti, parlamenti nazionali e rappresentanti della società civile che hanno un interesse a lungo termine nell'efficace attuazione dell'ATT.
3.6.2. Descrizione del progetto
Il progetto prenderà la forma di una conferenza della durata di due giorni da organizzare verso la fine dell'attuazione della presente decisione e possibilmente in concomitanza con una riunione del COARM. Il BAFA sarà incaricato della sua realizzazione. La conferenza riunirà i rappresentanti competenti dei nove beneficiari a lungo termine (punto 3.2.1.) e dei paesi beneficiari delle attività di cui ai punti 3.4. e 3.5.
La conferenza agevolerà gli scambi di esperienza da parte dei paesi beneficiari, fornirà informazioni in merito alle loro posizioni nei riguardi dell'ATT e allo stato di ratifica e di attuazione del medesimo e permetterà la condivisione delle informazioni pertinenti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, delle organizzazioni regionali e della società civile.
I partecipanti alla conferenza dovrebbero quindi comprendere:
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personale diplomatico e militare o della difesa proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell'ATT; |
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personale tecnico e incaricato dell'applicazione della legge proveniente dai paesi beneficiari, in particolare le autorità incaricate del rilascio di licenze, funzionari dei servizi doganali e funzionari incaricati dell'applicazione della legge; |
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rappresentanti delle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali impegnate a fornire assistenza nonché rappresentanti dei paesi interessati a fornire o ricevere assistenza per il controllo degli scambi strategici; |
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rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti, di gruppi di riflessione, dei parlamenti nazionali e dell'industria. |
Si prevedono non oltre ottanta partecipanti alla conferenza. La sede della conferenza e l'elenco definitivo dei paesi e delle organizzazioni invitati saranno stabiliti dall'alto rappresentante in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta dell'ente esecutivo.
3.7. Eventi collaterali a margine delle conferenze ATT degli Stati parte
3.7.1. Obiettivo del progetto
Le conferenze annuali degli Stati parte dell'ATT offrono un'opportunità unica di raggiungere i funzionari competenti e i soggetti interessati responsabili di questioni concernenti l'ATT. Eventi collaterali finanziati dall'Unione permetteranno, in particolare, una sensibilizzazione alle attività dell'Unione a sostegno dell'attuazione, accresceranno inoltre la consapevolezza dei paesi che possono chiedere assistenza successivamente e promuoveranno le buone prassi segnatamente nei paesi beneficiari.
3.7.2. Descrizione del progetto
Tre eventi collaterali avranno luogo nel corso della durata del programma, ossia uno per ogni conferenza annuale degli Stati parte dell'ATT. Expertise France sarà incaricata della loro realizzazione. I fondi dell'Unione possono segnatamente coprire le spese di viaggio massimo tre esperti/funzionari dei paesi beneficiari.
4. Beneficiari delle attività di progetto di cui ai punti 3.4. e 3.5.
Possono beneficiare delle attività di progetto di cui ai punti 3.4. e 3.5. gli Stati che facciano richiesta di assistenza ai fini dell'attuazione dell'ATT e che saranno selezionati sulla base, tra l'altro, dei criteri seguenti:
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il grado di impegno politico e giuridico per aderire all'ATT e lo stato di attuazione degli strumenti internazionali relativi al controllo del commercio e del trasferimento di armi applicabili al paese in questione; |
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la probabilità di un esito positivo delle attività di assistenza; |
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la valutazione di ogni eventuale assistenza già ricevuta o pianificata in materia di controllo dei trasferimenti di beni a duplice uso e di armi; |
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l'importanza del paese per il commercio mondiale di armi; |
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l'importanza del paese per gli interessi dell'Unione in materia di sicurezza; |
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l'ammissibilità all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). |
5. Enti esecutivi
Il carico di lavoro derivante dalle attività di cui alla presente decisione rende opportuno il ricorso a due enti esecutivi competenti: BAFA ed Expertise France. Questi opereranno, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG e/o delegheranno gli stessi.
Il BAFA è stato incaricato dal Consiglio e dalla Commissione di eseguire vari progetti precedenti relativi al controllo delle esportazioni. Di conseguenza, il BAFA ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze. Expertise France è incaricata di progetti dell'UE relativi a beni a duplice uso P2P finanziati a titolo dell'IcSP. Il suo ruolo nell'attuazione della presente decisione contribuirà a garantire un adeguato coordinamento con i progetti relativi ai beni a duplice uso. Insieme, i due enti esecutivi possiedono pertanto un'esperienza comprovata, le qualifiche e le necessarie competenze in ordine all'intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall'Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi.
6. Coordinamento con altre attività di assistenza pertinenti
Gli enti esecutivi dovrebbero inoltre prestare la massima attenzione alle attività attinenti all'ATT svolte nel quadro del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e relativo sistema di sostegno all'attuazione (PoA-ISS), dell'UNSCR 1540 (2004), del fondo fiduciario volontario dell'ATT e dell'UNSCAR, nonché alle attività bilaterali di assistenza. Gli enti esecutivi dovrebbero collaborare, se del caso, con altri fornitori di assistenza al fine di assicurare che non vi sia una duplicazione degli sforzi e che vi sia la massima coerenza e complementarità.
Il progetto mira inoltre ad accrescere la consapevolezza dei paesi beneficiari in ordine agli strumenti dell'Unione che possono sostenere la cooperazione sud-sud nel settore dei controlli delle esportazioni. A tale proposito, le attività di assistenza dovrebbero fornire informazioni sugli strumenti disponibili e promuovere tali strumenti, ad esempio l'iniziativa «Centri di eccellenza CBRN» dell'UE e altri programmi P2P dell'UE.
7. Visibilità dell'Unione e disponibilità del materiale relativo all'assistenza
Il materiale prodotto nell'ambito del progetto garantirà la visibilità dell'Unione, in particolare grazie al logo e alla grafica del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione, ivi compreso il logo «EU P2P export control programme» (programma di controllo delle esportazioni P2P dell'UE). Le delegazioni dell'Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.
Il portale web EU P2P (https://export-control.jrc.ec.europa.eu) sarà promosso per le finalità delle attività di assistenza relative all'ATT di cui alla presente decisione. Nel quadro delle rispettive attività di assistenza da essi condotte, gli enti esecutivi dovrebbero pertanto fornire informazioni sul portale web e incoraggiare la consultazione e l'uso delle risorse tecniche del portale. Dovrebbero assicurare la visibilità dell'Unione nella promozione del portale web. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite la newsletter EU P2P.
8. Valutazione d'impatto
L'impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate. Sulla scorta delle informazioni e relazioni trasmesse dagli enti esecutivi, l'alto rappresentante effettuerà la valutazione d'impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con le delegazioni dell'Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati.
Riguardo ai paesi che hanno beneficiato di un programma di assistenza dedicato, la valutazione d'impatto dovrebbe prestare particolare attenzione al numero di paesi beneficiari che hanno ratificato l'ATT e allo sviluppo delle loro capacità di controllo dei trasferimenti di armi. Tale valutazione delle capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari dovrebbe riguardare, in particolare, la preparazione e la pubblicazione di pertinenti regolamentazioni nazionali, il rispetto degli obblighi di presentazione di relazioni in ambito ATT e il conferimento di responsabilità a un organismo competente incaricato del controllo dei trasferimenti di armi.
9. Relazioni
Gli enti esecutivi elaboreranno relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.
(1) Cfr. decisione 2009/1012/PESC; decisione 2010/336/PESC; decisione 2012/711/PESC; decisione 2013/43/PESC;; e decisione 2013/768/PESC.
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/49 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/916 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2017
che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1), in particolare l'articolo 2 quater,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC. |
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(2) |
Il 12 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a dieci persone e due entità soggette a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA
ALLEGATO
Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:
«A. Persone
1. François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)
Data di nascita: 14 ottobre 1946
Luogo di nascita: Mouila, Gabon
Cittadinanza: Repubblica centrafricana
Indirizzo: Uganda
Data della designazione ONU: 9 maggio 2014
Altre informazioni: Nome della madre: Martine Kofio. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802796
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Bozizé è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca”.
Informazioni supplementari
Bozizé, unitamente ai suoi sostenitori, ha incoraggiato l'attacco del 5 dicembre 2013 a Bangui. Da allora, ha continuato a cercare di avviare operazioni di destabilizzazione al fine di mantenere le tensioni nella capitale della Repubblica centrafricana. Bozizé avrebbe creato il gruppo di miliziani anti-balaka prima di fuggire dalla Rca il 24 marzo 2013. In un comunicato, Bozizé ha chiesto alle sue milizie di perpetrare atrocità contro il regime attuale e gli islamisti. Bozizé avrebbe fornito assistenza finanziaria e materiale ai miliziani che operano per destabilizzare la transizione in corso e riportare Bozizé al potere. La maggior parte degli elementi anti-balaka sono membri delle forze armate centrafricane dispersi nelle campagne in seguito al colpo di Stato e successivamente riorganizzati da Bozizé. Bozizé e i suoi sostenitori controllano oltre la metà delle unità anti-balaka.
Le forze leali a Bozizé, armate con fucili d'assalto, mortai e lanciarazzi, sono state sempre più coinvolte in rappresaglie contro la popolazione musulmana della Rca. La situazione nella Repubblica centrafricana si è rapidamente deteriorata dopo l'attacco perpetrato il 5 dicembre 2013 a Bangui dalle forze anti-balaka, che ha fatto oltre 700 morti.
2. Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)
Designazione: a) direttore generale del “comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici”; b) ministro della sicurezza; c) generale.
Data di nascita: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1o gennaio 1970.
Luogo di nascita: Ndele, Repubblica centrafricana
Cittadinanza: Repubblica centrafricana Passaporto n.: D00001184
Indirizzo: Birao, Repubblica centrafricana
Data della designazione ONU: 9 maggio 2014
Altre informazioni: link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5802798
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Nourredine è stato inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 36 della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca.”
Informazioni supplementari
Nourredine è uno dei leader iniziali della coalizione Seleka. È stato identificato sia come generale sia come presidente di uno dei gruppi di ribelli armati della Seleka, il Central PJCC, un gruppo formalmente conosciuto come la Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace e il cui acronimo è anche noto come CPJP. In qualità di ex capo del gruppo scissionista “Fundamental” della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace (CPJP/F), è stato il coordinatore militare dell'ex-Seleka nel corso delle offensive della precedente ribellione nella Repubblica centrafricana, svoltasi tra inizio dicembre 2012 e marzo 2013. Senza l'assistenza e gli stretti rapporti di Nourredine con le Forze speciali ciadiane, la Seleka non sarebbe probabilmente riuscita a strappare il potere all'ex presidente del paese François Bozizé.
In seguito alla nomina di Catherine Samba-Panza a presidente a interim il 20 gennaio 2014, è stato uno dei principali artefici del ritiro tattico dell'ex-Seleka a Sibut, avente lo scopo di attuare il suo piano per la creazione di una roccaforte musulmana nel nord del paese. Ha chiaramente esortato le sue forze a resistere agli ordini del governo transitorio e dei leader militari della missione internazionale di sostegno alla Repubblica centrafricana sotto guida africana (MISCA). Nourredine dirige attivamente l'ex-Seleka, le forze dell'ex-Seleka che risulterebbero dissolte da Djotodia nel settembre 2013, guida le operazioni contro le zone cristiane e continua sostenere e dirigere in misura significativa l'ex-Seleka attiva nella Repubblica centrafricana.
Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37, lettera b) della risoluzione 2134 (2014) in quanto “implicata nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili”.
Dopo che la Seleka ha assunto il controllo di Bangui il 24 marzo 2013, Nourredine Adam è stato nominato ministro della sicurezza e successivamente direttore generale del “comitato straordinario per la difesa dei risultati democratici” (Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques — CEDAD, un servizio di intelligence centrafricano che ora non esiste più). Nourredine Adam ha impiegato il CEDAD come polizia politica personale incaricata di eseguire numerosi arresti arbitrari, atti di tortura ed esecuzioni sommarie. Inoltre, è stato una delle principali figure dietro la sanguinosa operazione di Boy-Rabe. Nell'agosto 2013, le forze Seleka hanno attaccato Boy-Rabe, una zona della Repubblica centrafricana considerata un bastione dei sostenitori di François Bozizé e del suo gruppo etnico. Con il pretesto di cercare depositi clandestini di armi, le truppe Seleka avrebbero ucciso numerosi civili e quindi saccheggiato con violenza la zona. Quando tali attacchi si sono estesi ad altri quartieri, migliaia di residenti hanno invaso l'aeroporto internazionale, ritenuto un luogo sicuro data la presenza di truppe francesi, occupandone la pista.
Nourredine è stato anche inserito nell'elenco il 9 maggio 2014 ai sensi del punto 37, lettera d) della risoluzione 2134 (2014) in quanto tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante lo sfruttamento illecito delle risorse naturali”.
A inizio 2013, Nourredine Adam ha svolto un importante ruolo nell'ambito delle reti di finanziamento dell'ex-Seleka. Si è recato in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati arabi uniti per raccogliere fondi per la precedente ribellione. Ha inoltre svolto la funzione di mediatore per il cartello ciadiano di traffico di diamanti attivo tra la Repubblica centrafricana e il Ciad.
4. Alfred YEKATOM (alias: a) Alfred Yekatom Saragba; b) Alfred Ekatom; c) Alfred Saragba; d) Colonel Rombhot; e) Colonel Rambo; f) Colonel Rambot; g) Colonel Rombot; h) Colonel Romboh)
Designazione: caporal maggiore delle forze armate centrafricane (Forces Armées Centrafricaines — FACA)
Data di nascita: 23 giugno 1976
Luogo di nascita: Repubblica centrafricana
Cittadinanza: Repubblica centrafricana
Indirizzo: a) Mbaiki, provincia di Lobaye, Repubblica centrafricana (Tel. +236 72 15 47 07/+236 75 09 43 41) b) Bimbo, provincia di Ombella-Mpoko, Repubblica centrafricana (ubicazione precedente)
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni: Ha controllato e comandato un numeroso gruppo di miliziani armati. Il nome del padre (adottivo) è Ekatom Saragba (anche scritto Yekatom Saragba). Fratello di Yves Saragba, un comandante delle forze anti-balaka di Batalimo, provincia di Lobaye, ed ex soldato delle FACA. Descrizione fisica: occhi: neri; capelli: calvo; carnagione: nera; altezza: 170 cm; peso: 100 kg. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5891143
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Alfred Yekatom è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza”.
Informazioni supplementari:
Alfred Yekatom, alias Colonel Rombhot, è un capo milizia di una fazione del movimento anti-balaka, noto come “anti-balaka del sud”. Ha ricoperto il grado di caporal maggiore delle Forces Armées Centrafricaines (FACA — forze armate centrafricane).
Yekatom ha intrapreso e sostenuto atti che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza della Repubblica centrafricana, ivi compresi gli atti che minacciano gli accordi transitori e il processo di transizione politica. Yekatom ha controllato e comandato un numeroso gruppo di miliziani armati presente nei pressi del punto chilometrico 9 (PK9) a Bangui e nelle città di Bimbo (provincia di Ombella-Mpoko), Cekia, Pissa e Mbaïki (capitale della provincia di Lobaye), e ha stabilito il suo quartier generale in una concessione forestale di Batalimo.
Yekatom ha controllato direttamente una dozzina di punti di controllo presidiati in media da dieci miliziani armati in uniforme militare e dotati di armi, tra cui fucili d'assalto militari, dal ponte principale tra Bimbo e Bangui a Mbaïki (provincia di Lobaye) e da Pissa a Batalimo (nei pressi del confine con la Repubblica del Congo), riscuotendo imposte non autorizzate su veicoli e motocicli di privati, furgoni per trasporto passeggeri o camion che trasportano risorse forestali destinate a essere esportate in Camerun e Ciad, nonché su imbarcazioni in navigazione sul fiume Ubangi. Yekatom è stato visto riscuotere personalmente parte di tali imposte non autorizzate. Yekatom e la sua milizia avrebbero inoltre ucciso civili.
5. Habib SOUSSOU (alias: Soussou Abib)
Designazione: a) coordinatore delle forze anti-balaka per la provincia di Lobaye; b) caporale delle forze armate centrafricane (FACA)
Data di nascita: 13 marzo 1980
Luogo di nascita: Boda, Repubblica centrafricana
Cittadinanza: Repubblica centrafricana
Indirizzo: Boda, Repubblica centrafricana (Tel. +236 72198628)
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni: Nominato comandante di zona (COMZONE) di Boda l'11 aprile 2014 e dell'intera provincia di Lobaye il 28 giugno 2014. Sotto il suo comando sono proseguite le uccisioni mirate, nonché scontri e attacchi nei confronti di organizzazioni umanitarie e operatori umanitari. Descrizione fisica: occhi: marroni; capelli: neri; altezza: 160 cm; peso: 60 kg. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5891199
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Habib Soussou è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) ed e), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca, ivi compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza”; e tra coloro che “sono implicati nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani nella Rca, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e sequestri e trasferimenti forzati” e che “impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Rca, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Rca”.
Informazioni supplementari:
Habib Soussou è stato nominato comandante di zona delle forze anti-balaka (COMZONE) di Boda l'11 aprile 2014 e ha sostenuto di essere pertanto responsabile della sicurezza nella sottoprefettura (sous-préfecture). Il 28 giugno 2014 il coordinatore generale delle forze anti-balaka, Patrice Edouard Ngaïssona, ha nominato Habib Soussou coordinatore provinciale per la città di Boda dall'11 aprile 2014 e per l'intera provincia di Lobaye dal 28 giugno 2014. Nelle zone di cui Soussou è comandante o coordinatore delle forze anti-balaka si sono verificati settimanalmente uccisioni mirate, scontri e attacchi delle forze anti-balaka di Boda contro organizzazioni umanitarie e operatori umanitari. In queste zone, Soussous e le forze anti-balaka hanno inoltre preso di mira e minacciato civili.
6. Oumar YOUNOUS ABDOULAY (alias: a) Oumar Younous; b) Omar Younous; c) Oumar Sodiam; d) Oumar Younous M'Betibangui).
Designazione: generale dell'ex Seleka
Data di nascita: 2 aprile 1970
Cittadinanza: Sudan, passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000898, rilasciato l'11 aprile 2013 (valido fino al 10 aprile 2018)
Indirizzo: a) Bria, Repubblica centrafricana (Tel. +236 75507560) b) Birao, Repubblica centrafricana c) Tullus, Darfur meridionale, Sudan (ubicazione precedente)
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni: trafficante di diamanti, generale a tre stelle della Seleka e stretto confidente dell'ex presidente a interim della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Descrizione fisica: capelli: neri; altezza: 180 cm; etnia: Fulani. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sarebbe deceduto l'11 ottobre 2015. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5903116
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Oumar Younous è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca, compresi gli atti che minacciano o violano gli accordi transitori, o che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica, inclusa la transizione verso elezioni democratiche libere ed eque, o che alimentano la violenza;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Rca”;
Informazioni supplementari:
Oumar Younous, in quanto generale dell'ex Seleka e trafficante di diamanti, ha fornito sostegno a un gruppo armato mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, nella Repubblica centrafricana.
Nell'ottobre 2008 Oumar Younous, ex autista della società di acquisto di diamanti Sodiam, è entrato a far parte del gruppo di ribelli denominato Mouvement des Libérateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ). Nel dicembre 2013 Oumar Younous è stato identificato come generale a tre stelle della Seleka e stretto confidente del presidente a interim Michel Djotodia.
Younous è coinvolto nel traffico di diamanti da Bria e Sam Ouandja verso il Sudan. Fonti riferiscono che Oumar Younous ha partecipato al recupero di pacchi di diamanti nascosti a Bria e al loro trasporto in Sudan per venderli.
7. Haroun GAYE (alias: a) Haroun Geye; b) Aroun Gaye; c) Aroun Geye)
Designazione: relatore del coordinamento politico del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC)
Data di nascita: a) 30 gennaio 1968; b) 30 gennaio 1969
Passaporto: Repubblica centrafricana — n. O00065772 (lettera O seguita da 3 zeri), scadenza: 30 dicembre 2019
Indirizzo: Bangui, Repubblica centrafricana
Data della designazione ONU: 17 dicembre 2015
Altre informazioni: Gaye è un leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC) (non inserito in elenco), un gruppo armato marginale ex-Seleka di Bangui. È anche leader del cosiddetto “Comitato per la difesa” del PK5 di Bangui (noto come “Resistenza PK5” o “Texas”) (non inserito in elenco), che estorce denaro agli abitanti e ricorre a minacce e a violenze fisiche. Il 2 novembre 2014 Nourredin Adam (CFi.002) ha nominato Gaye relatore del coordinamento politico dell'FPRC. Il 9 maggio 2014 il comitato del Consiglio di sicurezza, istituito mediante la risoluzione 2127 (2013) sulla Rca, ha incluso Adam nel suo elenco di sanzioni. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5915753
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Haroun Gaye è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca”, e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono.”
Informazioni supplementari:
Fin dall'inizio del 2014 Haroun Gaye è uno dei leader di un gruppo armato operante nel quartiere PK5 di Bangui. I rappresentanti della società civile del quartiere PK5 riferiscono che Gaye e il suo gruppo armato alimentano il conflitto a Bangui, opponendosi alla riconciliazione e impedendo gli spostamenti della popolazione da e verso il terzo distretto di Bangui. L'11 maggio 2015 Gaye e 300 manifestanti hanno bloccato l'accesso al Consiglio nazionale di transizione allo scopo di perturbare il giorno finale del forum di Bangui. Gaye avrebbe collaborato con funzionari anti-balaka per coordinare tale perturbazione.
Il 26 giugno 2015 Gaye, insieme a un piccolo gruppo di persone, ha perturbato l'apertura di una campagna d'iscrizione nelle liste elettorali del quartiere PK5 di Bangui, impedendone lo svolgimento.
La Minusca ha tentato di arrestarlo il 2 agosto 2015, in conformità delle disposizioni del punto 32, lettera f), punto i), della risoluzione del Consiglio di sicurezza 2217 (2015). Gaye, che a quanto pare sarebbe stato informato in anticipo del tentativo di arresto, era pronto con sostenitori armati con armi pesanti. Le forze di Gaye hanno aperto il fuoco contro la task force congiunta della Minusca. In uno scontro a fuoco durato sette ore, gli uomini di Gaye hanno utilizzato armi da fuoco, lanciarazzi e granate a mano contro le truppe della Minusca, provocando la morte di un membro della forza di pace e il ferimento di altri otto. Gaye ha contribuito a istigare proteste violente e scontri alla fine di settembre 2015, in quello che sembra essere stato un tentativo di colpo di Stato teso a rovesciare il governo transitorio. È probabile che il tentativo di colpo di Stato sia stato guidato da sostenitori dell'ex presidente Bozizé alleatisi per l'occasione con Gaye e altri leader dell'FPRC. Sembra che Gaye mirasse a creare un ciclo di violenze e di rappresaglie per mettere a repentaglio lo svolgimento delle elezioni. Gaye era responsabile del coordinamento con elementi marginali del movimento anti-balaka.
Il 1o ottobre 2015 si è svolto, nel quartiere PK5, un incontro tra Gaye e Eugène Barret Ngaïkosset, membro di un gruppo marginale anti-balaka, con l'obiettivo di pianificare un attacco congiunto sabato 3 ottobre a Bangui. Il gruppo di Gaye ha impedito agli abitanti del quartiere PK5 di allontanarsene, con l'obiettivo di rafforzare il sentimento di identità collettiva della popolazione musulmana ed esacerbare così le tensioni interetniche per ostacolare la riconciliazione. Il 26 ottobre 2015 Gaye e il suo gruppo hanno interrotto un incontro tra l'arcivescovo di Bangui e l'imam della moschea centrale di Bangui e hanno minacciato la delegazione che ha dovuto ritirarsi dalla moschea centrale e fuggire dal quartiere PK5.
8. Eugène BARRET NGAÏKOSSET (alias: a) Eugene Ngaikosset; b) Eugene Ngaikoisset; c) Eugene Ngakosset; d) Eugene Barret Ngaikosse; e) Eugene Ngaikouesset; f) ‘The Butcher of Paoua’; g) Ngakosset)
Designazione: a) ex capitano, Guardia presidenziale della Repubblica centrafricana; b) ex capitano, Forze navali della Repubblica centrafricana
Numero di identificazione nazionale: Forze armate della Repubblica centrafricana (FACA) — numero di identificazione militare: 911-10-77
Indirizzo: a) Bangui, Repubblica centrafricana.
Data della designazione ONU: 17 dicembre 2015
Altre informazioni: il capitano Eugène Barret Ngaïkosset è un ex membro della Guardia presidenziale dell'ex presidente François Bozizé ed è associato al movimento anti-balaka. È evaso dal carcere il 17 maggio 2015 dopo l'estradizione da Brazzaville e ha costituito una fazione anti-balaka composta da ex combattenti delle FACA.
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Eugène BARRET NGAÏKOSSET è stato inserito nell'elenco il 17 dicembre 2015 ai sensi del punto 11 e del punto 12, lettere b) e f) della risoluzione 2196 (2015) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana” e in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” e “implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare, o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono.”
Informazioni supplementari:
Ngaïkosset è uno dei principali responsabili delle violenze scoppiate a Bangui a fine settembre 2015. Ngaïkosset e altri elementi anti-balaka si sono uniti a membri marginali dell'ex-Seleka nel tentativo di destabilizzare il governo transitorio della Repubblica centrafricana. Nella notte tra il 27 e il 28 settembre 2015 Ngaïkosset e altri hanno tentato senza successo di assaltare il campo della gendarmeria “Izamo” per rubare armi e munizioni. Il 28 settembre il gruppo ha circondato gli uffici della radio nazionale della Repubblica centrafricana.
Il 1o ottobre 2015 Ngaïkosset ha incontrato nel quartiere PK5 Haroun Gaye, uno dei leader del Front Populaire pour la Renaissance de Centrafrique (FPRC), con l'obiettivo di pianificare un attacco congiunto a Bangui sabato 3 ottobre.
L'8 ottobre 2015 il ministro della Giustizia della Repubblica centrafricana ha annunciato l'intenzione di indagare su Ngaïkosset e altre persone per il ruolo da loro svolto nelle violenze commesse nel settembre 2015 a Bangui. Il nome di Ngaïkosset e degli altri veniva fatto in relazione a “comportamenti rilevanti che costituiscono una violazione della sicurezza interna dello Stato, cospirazione, istigazione alla guerra civile, disobbedienza civile, odio e complicità.” Le autorità giudiziarie della Repubblica centrafricana sono state incaricate di avviare un'indagine per ricercare e arrestare gli autori di tali reati e i loro complici.
L'11 ottobre 2015 Ngaïkosset avrebbe chiesto alle milizie anti-balaka sotto il suo comando di effettuare sequestri di persona, in particolare di cittadini francesi ma anche di esponenti politici della Repubblica centrafricana e funzionari dell'ONU, con l'obiettivo di ottenere l'abbandono di Catherine Samba-Panza della carica di presidenza transitoria.
9. Joseph KONY (alias: a) Kony; b) Joseph Rao Kony; c) Josef Kony; d) Le Messie sanglant)
Designazione: comandante dell'Esercito di resistenza del Signore
Data di nascita: a) 1959; b) 1960; c) 1961; d) 1963; e) 18 settembre 1964; f) 1965; g) (agosto 1961); h) (luglio 1961); i) 1o gennaio 1961; j) (aprile 1963)
Luogo di nascita: a) Villaggio di Palaro, Parrocchia di Palaro, Contea di Omoro, Distretto di Gulu, Uganda; b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda; c) Atyak, Uganda
Cittadinanza: passaporto ugandese
Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana; b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana; c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana; d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana; e) Mbomou, Repubblica centrafricana; f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo; g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo; h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)
Data della designazione ONU: 7 marzo 2016
Altre informazioni: Kony è il fondatore e il leader dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002). Sotto la sua guida, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. L'LRA è responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana e ha saccheggiato e distrutto proprietà private. Il nome del padre è Luizi Obol. Il nome della madre è Nora Obol.
Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5932340
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Joseph Kony è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca;”, in quanto “implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra coloro che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Rca, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra coloro che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro e prodotti della fauna selvatica nella o dalla Rca.”
Informazioni supplementari:
Kony ha fondato l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) di cui è anche considerato leader religioso, presidente e comandante in capo. Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Kony ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.
In quanto leader dell'LRA, Kony ne elabora e attua la strategia, tra cui l'ordine permanente di attaccare e brutalizzare le popolazioni civili. Dal dicembre 2013 l'LRA, sotto la guida di Joseph Kony, si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di persone in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e, a quanto riferito, nel Kafia Kingi, territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal Sudan, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e provviste. I combattenti dell'LRA tendono agguati alle forze di sicurezza che reagiscono agli attacchi e le derubano degli equipaggiamenti; ma saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.
Kony è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI). La CPI ha formulato a suo carico dodici capi di accusa per crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, la riduzione in schiavitù, la riduzione in schiavitù sessuale, lo stupro, atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, nonché 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggiamento, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato, tramite sequestro, di bambini al di sotto dei 15 anni di età.
Kony ha impartito ai combattenti ribelli l'ordine permanente di sottrarre diamanti e oro a minatori artigianali nella Repubblica centrafricana orientale. Secondo quanto riferito, alcuni dei minerali vengono poi trasportati dal gruppo di Kony in Sudan o scambiati con civili locali e membri dell'ex Seleka.
Kony ha inoltre incaricato i combattenti di cacciare di frodo elefanti nel Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo. Le zanne di elefante sarebbero successivamente trasportate attraverso la parte orientale della Repubblica centrafricana in Sudan, dove alti funzionari dell'LRA sarebbero in contatto con commercianti e funzionari locali sudanesi per venderle. Il commercio di avorio rappresenta una fonte importante di reddito per il gruppo di Kony. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.
10. Ali KONY (alias: a) Ali Lalobo; b) Ali Mohammad Labolo; c) Ali Mohammed; d) Ali Mohammed Lalobo; e) Ali Mohammed Kony; f) Ali Mohammed Labola; g) Ali Mohammed Salongo; h) Ali Bashir Lalobo; i) Ali Lalobo Bashir; j) Otim Kapere; k) “Bashir”; l) “Caesar”; m) “One-P”; n) “1-P”)
Designazione: vicecomandante, Esercito di resistenza del Signore
Data di nascita: a) 1994; b) 1993; c) 1995; d) 1992
Indirizzo: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato)
Data della designazione ONU: 23 agosto 2016
Altre informazioni: Ali Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA), entità designata, nonché figlio del leader dell'LRA Joseph Kony, persona designata. Ali è entrato nella gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di alti dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5971056
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Ali Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca;”, che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Rca;”e che “sono a capo di un'entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016) o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016), o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata”.
Ali Kony è giudicato un potenziale successore di Joseph Kony a leader dell'LRA. Ali è sempre più coinvolto nella pianificazione delle operazioni dell'LRA ed è considerato il braccio destro di Joseph Kony. È anche un ufficiale dei servizi di intelligence dell'LRA al comando di 10 subalterni.
Ali e suo fratello Salim Kony sono entrambi responsabili di far rispettare la disciplina nell'LRA. Di entrambi i fratelli si sa che fanno parte della cerchia ristretta di Joseph Kony e che sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. Entrambi hanno preso decisioni disciplinari dirette alla punizione o all'esecuzione di membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Posti agli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.
Ali Kony è responsabile della negoziazione dei prezzi dell'avorio e del baratto dell'avorio con i commercianti. Ali incontra una o due volte al mese i commercianti per negoziare il prezzo dell'avorio dell'LRA in dollari USA o in sterline sudanesi, o per scambiarlo con armi, munizioni e cibo. Joseph Kony ha ordinato ad Ali di utilizzare le zanne di maggiori dimensioni per acquistare mine antipersona destinate a essere collocate intorno all'accampamento di Kony. Nel luglio 2014 Ali Kony ha supervisionato l'operazione di trasferimento e consegna di 52 pezzi di avorio a Joseph Kony e la vendita finale.
Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per prendere in consegna un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di 20 pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi. Intorno allo stesso periodo Ali incontrava i commercianti per acquistare forniture e pianificare un incontro futuro destinato a permettergli di condurre ulteriori transazioni e concordare le condizioni di acquisto, a nome dell'LRA, del carico ritenuto essere l'avorio che Salim stava scortando.
11. Salim KONY (alias: a) Salim Saleh Kony; b) Salim Saleh; c) Salim Ogaro; d) Okolu Salim; e) Salim Saleh Obol Ogaro; f) Simon Salim Obol)
Designazione: vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore
Data di nascita: a) 1992; b) 1991; c) 1993
Indirizzo: a) Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato); b) Repubblica centrafricana
Data della designazione ONU: 23 agosto 2016
Altre informazioni: Salim Kony è un vicecomandante dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA), entità designata, nonché figlio del leader dell'LRA Joseph Kony, persona designata. Salim è entrato nella gerarchia al comando dell'LRA nel 2010. Fa parte di un gruppo di alti dirigenti dell'LRA che operano a fianco di Joseph Kony. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5971058
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Salim Kony è stato inserito nell'elenco il 23 agosto 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere d) e g) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Rca;”,che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Rca;”e che “sono a capo di un'entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016) o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona o entità designata dal comitato ai sensi del punto 36 o 37 della risoluzione 2134 (2014) o della risoluzione 2262 (2016), o di un'entità posseduta o controllata da una persona o entità designata.”
Salim Kony è il comandante in capo del quartier generale delle “operazioni” dell'LRA e, sin dalla giovane età, ha progettato gli attacchi e le azioni di difesa dell'LRA insieme a Joseph Kony. In precedenza, Salim era alla guida di un gruppo incaricato di garantire la sicurezza di Joseph Kony. Più recentemente, Joseph Kony ha incaricato Salim della gestione delle reti finanziarie e logistiche dell'LRA
Salim e il fratello Ali Kony sono entrambi responsabili di far rispettare la disciplina nell'LRA. Di entrambi i fratelli si sa che fanno parte della cerchia ristretta di Joseph Kony e che sono responsabili dell'esecuzione dei suoi ordini. Entrambi hanno preso decisioni disciplinari dirette alla punizione o all'esecuzione di membri dell'LRA che hanno disobbedito alle regole dell'LRA. Salim avrebbe ucciso membri dell'LRA che intendevano disertare, e avrebbe riferito sulle attività dei gruppi e dei membri dell'LRA a Joseph Kony.
Posti agli ordini di Joseph Kony, Salim e Ali sono coinvolti in un traffico di avorio che proviene dal Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo (RDC) settentrionale, transita attraverso la Repubblica centrafricana (Rca) per essere venduto o scambiato con i commercianti locali della regione contesa di Kafia Kingi.
Salim si reca spesso alla frontiera dell'Rca, accompagnato da una dozzina di combattenti, per incontrare e scortare altri gruppi dell'LRA che trasportano l'avorio dal Garamba verso il nord. Nell'aprile 2015 Salim ha lasciato Kafia Kingi per prendere in consegna un carico di zanne. In maggio Salim ha partecipato al trasporto di 20 pezzi di avorio dalla RDC a Kafia Kingi.
Precedentemente, nel giugno 2014, Salim si era recato nella RDC con un gruppo di combattenti dell'LRA per il bracconaggio degli elefanti del Garamba. Joseph Kony aveva inoltre incaricato Salim di scortare due comandanti dell'LRA nel Garamba per recuperare partite di avorio che erano state nascoste anni prima. Nel luglio 2014 Salim ha incontrato un secondo gruppo dell'LRA per trasportare l'avorio, 52 pezzi in totale, a Kafia Kingi. Salim aveva il compito di rendere conto a Joseph Kony delle attività relative all'avorio e di trasmettere le informazioni sulle transazioni di avorio ai gruppi dell'LRA.
B. Entità
1. BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM (alias: a) BADICA/KRDIAM; b) KARDIAM)
Indirizzo: a) BP 333, Bangui, Repubblica centrafricana (Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be: sito web: www.groupeabdoulkarim.com) b) Anversa, Belgio
Data della designazione ONU: 20 agosto 2015
Altre informazioni: Diretto dal 12 dicembre 1986 da Abdoul-Karim Dan-Azoumi e dal 1o gennaio 2005 da Aboubakar Mahamat. Tra le filiali figurano MINAiR e SOFIA TP (Douala, Camerun).
Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5891200
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
Il Bureau d'achat de Diamant en Centrafrique/KARDIAM è stato inserito nell'elenco il 20 agosto 2015, ai sensi del punto 12, lettera d), della risoluzione 2196 (2015), in quanto entità tra quelle che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella Rca”
Informazioni supplementari:
BADICA/KARDIAM ha fornito sostegno a gruppi armati della Repubblica centrafricana, segnatamente ex Seleka e anti-balaka, mediante l'illecito sfruttamento e commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti e oro.
Nel 2014 il Bureau d'Achat de Diamant en Centrafrique (BADICA) ha continuato ad acquistare diamanti di Bria e Sam-Ouandja (provincia di Haute Kotto) nella parte orientale della Repubblica centrafricana, dove forze dell'ex Seleka impongono tasse agli aeromobili che trasportano diamanti e si fanno pagare dai cercatori di diamanti per garantirne la sicurezza. Numerosi fornitori di BADICA a Bria e Sam-Ouandja hanno stretti legami con i comandanti dell'ex Seleka.
Nel maggio 2014, le autorità belghe hanno sequestrato due pacchi di diamanti inviati all'ufficio di BADICA ad Anversa, ufficialmente registrato in Belgio sotto il nome di KARDIAM. Secondo gli esperti, è molto probabile che i diamanti sequestrati provengano dalla Repubblica centrafricana, visto che presentano le caratteristiche dei diamanti di Sam-Ouandja e Bria, nonché di Nola (provincia di Sangha Mbaéré), nel sud-est del paese.
I commercianti che acquistavano diamanti usciti illegalmente dalla Repubblica centrafricana, in particolare dalla parte occidentale del paese, destinati ai mercati stranieri, operavano in Camerun per conto di BADICA.
Nel maggio 2014, BADICA ha inoltre esportato oro proveniente da Yaloké (Ombella-Mpoko), dove le miniere d'oro artigianali erano sotto il controllo della Seleka fino all'inizio di febbraio 2014, prima di cadere nelle mani dei gruppi anti-balaka.
2. ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)
Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana; b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana; c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana; d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana; e) Mbomou, Repubblica centrafricana; f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo; g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo; h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.
Data della designazione ONU: 7 marzo 2016
Altre informazioni: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980. Si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in Africa centrale, fra cui centinaia nella Repubblica centrafricana. Il suo leader è Joseph Kony. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5932344
Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:
L'Esercito di resistenza del Signore è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto entità tra quelle che “intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;”, che sono “implicate nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;” in quanto tra quelle che “reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Rca, in violazione del diritto internazionale applicabile;” e tra quelle che “forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro e prodotti della fauna selvatica, nella Rca o dalla Rca.”
Informazioni supplementari:
Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Joseph Kony, il leader dell'LRA, ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.
Dal dicembre 2013 l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di persone in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e, a quanto riferito, nel Kafia Kingi, territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal Sudan, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e provviste. I combattenti dell'LRA tendono agguati alle forze di sicurezza che reagiscono agli attacchi e le derubano degli equipaggiamenti; ma saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.
Cellule dell'LRA sono spesso accompagnate da prigionieri che sono obbligati a lavorare come portatori, cuochi e schiavi sessuali. L'LRA è responsabile di violenze di genere, compresi stupri di donne e ragazze.
Nel dicembre 2013 l'LRA ha sequestrato decine di persone nell'Haute-Kotto. L'LRA sarebbe coinvolto nel sequestro di centinaia di civili nella Repubblica centrafricana dall'inizio del 2014.
Combattenti dell'LRA hanno attaccato Obo, nella prefettura di Haut-Mbomou nella Repubblica centrafricana, in varie occasioni all'inizio del 2014.
L'LRA ha continuato a perpetrare attacchi a Obo e in altre località della Repubblica centrafricana sudorientale fra maggio e giugno 2014, compresi attacchi e sequestri apparentemente coordinati nella prefettura di Mbomou all'inizio di giugno.
Almeno dal 2014 l'LRA è coinvolto nel bracconaggio e nel traffico di elefanti per generare entrate. L'LRA sarebbe responsabile del traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba, nella RDC settentrionale, al Darfur, al fine di scambiarlo con armi e forniture. L'LRA trasporterebbe le zanne di elefante attraverso la Repubblica centrafricana nel Darfur, Sudan, per venderle. Dall'inizio del 2014, inoltre, Kony avrebbe ordinato ai combattenti dell'LRA di sottrarre diamanti e oro ai minatori nella Repubblica centrafricana orientale per trasportarli in Sudan. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.
All'inizio di febbraio 2015, combattenti dell'LRA provvisti di armi pesanti hanno sequestrato civili a Kpangbayanga, Haut-Mbomou, e sottratto prodotti alimentari.
Il 20 aprile 2015 un attacco dell'LRA e il sequestro di bambini a Ndambissoua, Repubblica centrafricana sudorientale, ha causato la fuga della maggior parte degli abitanti del villaggio. Inoltre, all'inizio del luglio 2015 l'LRA ha attaccato vari villaggi nella prefettura di Haute-Kotto meridionale; tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, incendi di case e sequestri.
Dal gennaio 2016 gli attacchi imputati all'LRA si sono moltiplicati in Mbomou, Haut-Mbomou e Haute-Kotto, colpendo in particolare le aree minerarie dell'Haute-Kotto. Tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, distruzione di proprietà e sequestri, nonché sfollamenti della popolazione, fra cui circa 700 persone che hanno cercato rifugio a Bria.»
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/62 |
DECISIONE (PESC) 2017/917 DEL CONSIGLIO
del 29 maggio 2017
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1). |
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(2) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/850 (2), che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1o giugno 2017. |
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(3) |
In base a un riesame della decisione 2013/255/PESC, è opportuno prorogare ulteriormente le misure restrittive fino al 1o giugno 2018. |
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(4) |
È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a talune persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC e il relativo allegato I, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 34
La presente decisione si applica fino al 1o giugno 2018. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Articolo 2
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. CARDONA
(1) GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.
(2) Decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 125).
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/OESC è così modificato:
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1. |
Nella parte A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci riguardanti le persone elencate in prosieguo:
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2. |
Nella parte A («Persone») sono inserite le seguenti voci riguardanti le persone elencate in prosieguo:
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3. |
Nella parte B («Entità»), sono inserite le seguenti voci riguardanti le entità elencate in prosieguo:
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/70 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/918 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2017
che identifica Saint Vincent e Grenadine come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
1. INTRODUZIONE
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»). |
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(2) |
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza. |
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(3) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
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(4) |
L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN. |
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(5) |
A norma dell'articolo 33 del regolamento INN il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. |
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(6) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione unicamente se accompagnati da un certificato di cattura conforme al regolamento. |
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(7) |
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento INN, i certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera possono essere accettati solo se detto Stato notifica alla Commissione le proprie disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci. |
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(8) |
Saint Vincent e Grenadine non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell'articolo 20 del regolamento INN. |
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(9) |
A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture. |
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(10) |
Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che esistano forti indicazioni del fatto che Saint Vincent e Grenadine abbia omesso di adempiere agli obblighi, ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca INN. |
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(11) |
In conformità all'articolo 32 del regolamento INN la Commissione ha pertanto deciso, con la decisione del 12 dicembre 2014 (2), di notificare a Saint Vincent e Grenadine la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN. |
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(12) |
Nella decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione. |
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(13) |
La decisione è stata notificata a Saint Vincent e Grenadine unitamente a una lettera che invita tale paese ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate. |
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(14) |
La Commissione ha invitato Saint Vincent e Grenadine in particolare: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata intesa a valutare l'attuazione di ciascuna azione in merito, tra l'altro, all'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente conforme. |
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(15) |
A Saint Vincent e Grenadine è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 12 dicembre 2014 nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 12 dicembre 2014. A Saint Vincent e Grenadine è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari. |
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(16) |
Con la decisione e la lettera del 12 dicembre 2014 la Commissione ha avviato un processo di dialogo con Saint Vincent e Grenadine, precisando che, in linea di principio, un periodo di sei mesi sarebbe stato a suo avviso sufficiente per raggiungere un accordo. |
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(17) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate da Saint Vincent e Grenadine in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014 sono state analizzate e prese in considerazione. Saint Vincent e Grenadine è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione. |
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(18) |
Saint Vincent e Grenadine non ha sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione rilevati nella decisione del 12 dicembre 2014 e ha anche omesso di attuare pienamente le misure proposte nel piano d'azione che accompagnava la decisione. |
2. PROCEDURA RELATIVA A SAINT VINCENT E GRENADINE
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(19) |
Il 12 dicembre 2014 la Commissione ha notificato a Saint Vincent e Grenadine, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante. |
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(20) |
La Commissione ha proposto a Saint Vincent e Grenadine di attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 12 dicembre 2014. |
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(21) |
Le principali carenze individuate dalla Commissione afferivano a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione di un idoneo quadro giuridico, l'assenza di un sistema di monitoraggio adeguato ed efficiente, la mancanza di programmi di osservazione e di ispezione, di procedure chiare e trasparenti di registrazione e di concessione delle licenze di pesca nonché di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze individuate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre identificata una mancanza di coerenza con le raccomandazioni e le risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e le linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di coerenza con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l'identificazione. |
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(22) |
Con lettera del 2 febbraio 2015 Saint Vincent e Grenadine ha informato la Commissione in merito al quadro istituzionale posto in essere per rimediare alle carenze individuate nella decisione del 12 dicembre 2014. |
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(23) |
L'11 febbraio 2015 si sono svolte a Panama consultazioni tecniche tra la Commissione e Saint Vincent e Grenadine. |
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(24) |
Il 13 marzo 2015 la Commissione e le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno tenuto una conferenza telefonica per verificare il livello di attuazione del piano d'azione. |
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(25) |
Il 7 agosto 2015 le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno trasmesso un documento che elencava le azioni svolte in materia di prevenzione della pesca INN. Tuttavia in tale comunicazione le autorità annunciavano che l'approvazione definitiva della maggior parte dei documenti elencati nel piano d'azione era stata rinviata. |
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(26) |
Il 2 ottobre 2015 la Commissione ha inviato una lettera al Ministro dell'agricoltura, della trasformazione rurale, della silvicoltura e della pesca di Saint Vincent e Grenadine affermando che non esistevano prove certe che le autorità di Saint Vincent e Grenadine avessero affrontato le carenze che avevano portato alla pre-identificazione del paese come paese non cooperante e proponendo di continuare il dialogo mediante una visita in loco. |
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(27) |
Il 28 ottobre 2015 le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno risposto a tale lettera trasmettendo una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, ma senza fornire ulteriori elementi in relazione al documento di cui al considerando 25. |
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(28) |
Con una lettera inviata il 16 dicembre 2015 la Commissione ha sottolineato la mancanza di progressi compiuti da Saint Vincent e Grenadine in relazione al piano d'azione elaborato a seguito della decisione del 12 dicembre 2014. |
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(29) |
Il 19 gennaio 2016 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità di Saint Vincent e Grenadine per comunicare alcune informazioni raccolte sull'attività del peschereccio INN «Asian Warrior», noto anche come «Kunlun e Taishan», e sollecitare ulteriori informazioni sul processo di registrazione delle navi sotto la loro bandiera. |
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(30) |
Nel febbraio 2016 la Commissione ha effettuato una visita di dialogo con l'obiettivo di discutere i progressi compiuti dopo l'adozione della decisione del 12 dicembre 2014. La visita ha confermato che le carenze individuate nella decisione non erano state affrontate. |
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(31) |
Nel marzo 2016 le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno trasmesso: i) un progetto di piano d'azione nazionale contro la pesca INN (piano d'azione internazionale contro la pesca INN) e ii) un progetto di memorandum d'intesa fra le due autorità nazionali preposte alla regolamentazione delle navi da pesca, la Divisione della Pesca e il Dipartimento dell'Amministrazione marittima. In una lettera del 3 giugno 2016 la Commissione ha informato le autorità di Saint Vincent e Grenadine che il contenuto di tali documenti poteva non essere conforme alla responsabilità che incombe a tale paese ai sensi del diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. La lettera sottolineava inoltre la mancanza di un calendario preciso per rimediare alle carenze individuate nel piano d'azione. |
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(32) |
Con lettera del 3 giugno 2016 la Commissione ha invitato le autorità di Saint Vincent e Grenadine a fornire informazioni sul peschereccio «Gotland», battente bandiera del paese, che si presume abbia svolto attività di pesca senza una licenza valida in acque soggette alla giurisdizione nazionale del Senegal e che ha rifiutato di ottemperare agli ordini delle autorità senegalesi (3). |
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(33) |
Nel giugno 2016 Saint Vincent e Grenadine ha aderito all'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo. |
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(34) |
Il 15 luglio 2016 è stato inviato un sollecito per posta elettronica alle autorità di Saint Vincent e Grenadine per incoraggiarle ad adottare misure concrete nella lotta contro le attività di pesca INN e a rimediare alle carenze riscontrate nei quadri giuridici e amministrativi in materia di pesca. |
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(35) |
Tale comunicazione è stata seguita da una lettera inviata alle autorità di Saint Vincent e Grenadine il 24 ottobre 2016 e di cui esse hanno accusato ricezione il giorno stesso. |
3. IDENTIFICAZIONE DI SAINT VINCENT E GRENADINE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(36) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità di Saint Vincent e Grenadine agli obblighi internazionali ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. |
3.1. Misure adottate in relazione alla ricorrenza di pescherecci e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)
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(37) |
Sulla base di informazioni pubblicamente disponibili la Commissione ha stabilito che almeno due navi battenti bandiera di Saint Vincent e Grenadine sono state coinvolte in attività di pesca INN nel 2015 e nel 2016 (4). |
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(38) |
Nell'agosto 2015 la nave «Asian Warrior», nota anche come «Kunlun e Taishan», è stata registrata come nave frigorifera sotto la bandiera di Saint Vincent e Grenadine. Nel settembre 2015 la nave, che in precedenza era stata trattenuta in Thailandia in quanto sosteneva falsamente di battere bandiera indonesiana, è uscita dal porto di Phuket, Thailandia, senza il permesso delle autorità competenti. Prima di salpare si era rifornita di 80 000 litri di carburante e aveva ricaricato nelle stive l'austromerluzzo precedentemente scaricato in Thailandia. Nel dicembre 2015 le autorità senegalesi hanno fermato la nave. |
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(39) |
L'8 febbraio 2016, per ordine della persona giuridica stabilita al di fuori di Saint Vincent e Grenadine cui è stata delegata la gestione del registro, le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno radiato la nave dal registro della flotta di Saint Vincent e Grenadine per «uso scorretto dei certificati di immatricolazione che non erano validi per la navigazione». Nonostante l'«Asian Warrior», quando operava sotto la bandiera di Saint Vincent e Grenadine, fosse coinvolta in varie attività di pesca INN, tra cui l'introduzione nel mercato di catture illegali, le autorità di Saint Vincent e Grenadine non hanno adottato alcuna misura amministrativa o penale al riguardo, salvo radiare la nave dal registro nazionale. Inoltre, dal 2003 la nave «Asian Warrior» è inserita nell'elenco delle navi INN della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e il 13 gennaio 2015 l'Interpol ha emanato un «avviso viola», che è stato aggiornato da ultimo il 29 settembre 2015. |
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(40) |
La mera decisione amministrativa di radiare un peschereccio dal registro senza assicurare la possibilità di irrogare altre sanzioni è un atto che non garantisce effetti deterrenti. La radiazione di un peschereccio non garantisce che i trasgressori siano puniti per le loro azioni e privati dei vantaggi che ne derivano. Inoltre, la mancanza di un'adeguata reazione da parte di Saint Vincent e Grenadine e l'assenza di cooperazione con le autorità competenti degli Stati di approdo interessati non sono in linea con gli obblighi che incombono a tale paese a norma dell'articolo 6 dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. |
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(41) |
La Commissione non ha ricevuto dalle autorità di Saint Vincent e Grenadine alcuna comunicazione che fornisse informazioni sull'«Asian Warrior». |
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(42) |
Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione, nel febbraio 2016 una nave battente bandiera di Saint Vincent e Grenadine, la «Gotland» (5), avrebbe pescato senza autorizzazione nella zona economica esclusiva del Senegal. Le autorità senegalesi hanno ordinato di seguire e fermare la nave, che si è data alla fuga. Dato che tali attività costituiscono una violazione del codice della pesca marittima del Senegal (6), le autorità senegalesi hanno irrogato alla «Gotland» una sanzione di 1 030 000 000 CFA (7). |
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(43) |
A seguito di una richiesta di assistenza delle autorità senegalesi, la Commissione ha preso contatto con le autorità di Saint Vincent e Grenadine, in particolare per sottolineare l'importanza che tale paese adotti misure adeguate nei confronti della nave. Finora la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta da Saint Vincent e Grenadine e non è a conoscenza di alcuna risposta alle richieste di assistenza reciproca inviate dagli Stati membri nel quadro dell'articolo 51 del regolamento INN. La Commissione è stata inoltre informata del fatto che anche alcuni paesi terzi hanno preso iniziative analoghe. Alla Commissione non sono state comunicate da altre fonti eventuali altre misure adottate da Saint Vincent e Grenadine in relazione alla nave in questione. |
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(44) |
Per quanto riguarda le informazioni di cui ai considerando da (37) a (43), la Commissione ritiene che Saint Vincent e Grenadine sia venuto meno alle sue responsabilità, in quanto di Stato di bandiera, di impedire alla sua flotta di svolgere attività di pesca INN. A tale riguardo si ricorda che, a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell'UNCLOS, lo Stato di bandiera esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi. Si osserva che, a norma dell'articolo 117 dell'UNCLOS, lo Stato di bandiera ha il dovere di adottare, o di cooperare con altri Stati per adottare, nei confronti dei propri cittadini, le misure che possano risultare necessarie ai fini della conservazione delle risorse biologiche d'alto mare. |
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(45) |
La Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate da Saint Vincent e Grenadine per quanto riguarda l'accesso al mercato di tale paese di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Il piano d'azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Parimenti, il codice di condotta della FAO per una pesca responsabile («Codice di condotta») presenta, in particolare all'articolo 11, una serie di buone pratiche per le attività successive alla cattura e per un commercio internazionale responsabile. L'articolo 11.1.11 di tale codice di condotta invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine di tali prodotti. |
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(46) |
Durante le due visite effettuate a Saint Vincent e Grenadine nel maggio 2014, come menzionato nel considerando 9 della decisione del 12 dicembre 2014, e nel febbraio 2016, la Commissione ha appurato che le autorità competenti di Saint Vincent e Grenadine non erano in grado di garantire un controllo adeguato delle attività della loro flotta da pesca. Le autorità competenti di Saint Vincent e Grenadine hanno riferito che tutti i loro pescherecci operanti nella zona ICCAT sbarcano o trasbordano esclusivamente nei porti di Trinidad e Tobago (Port of Spain e Chaguaramas). Tuttavia, a causa della mancanza di collaborazione con le autorità di Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine non è in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche delle specie catturate dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque d'altura o sui prodotti della pesca sbarcati o trasbordati nei porti di Trinidad e Tobago e sui flussi commerciali di tali prodotti. A tale riguardo le autorità di Saint Vincent e Grenadine non collaborano con le autorità degli Stati di approdo, in violazione dell'articolo 20 dell'accordo FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. |
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(47) |
Inoltre, come spiegato nel considerando 38, le autorità di Saint Vincent e Grenadine non sono riuscite a impedire che prodotti della pesca provenienti da attività INN siano sbarcati nei porti, con il conseguente rischio che tali prodotti possano accedere al mercato. |
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(48) |
Sulla base delle informazioni raccolte durante le visite in loco, la Commissione ritiene che Saint Vincent e Grenadine non sia in grado di garantire la trasparenza dei suoi mercati in modo da consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e all'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO. A tale riguardo, sembra che Saint Vincent e Grenadine non si conformi all'obbligo, imposto allo Stato di approdo a norma dell'articolo 23 dell'UNFSA, di adottare i necessari provvedimenti per promuovere l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione, in particolare effettuando ispezioni in porto di documenti, attrezzi o catture e vietando gli sbarchi e i trasbordi qualora venga accertato che le catture sono state prelevate in modo da pregiudicare l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e di gestione. |
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(49) |
Alla luce degli sviluppi intervenuti dopo il 12 dicembre 2014, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, del regolamento INN, è del parere che Saint Vincent e Grenadine non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera riguardo alla pesca INN praticata o coadiuvata da pescherecci battenti la sua bandiera o da suoi cittadini e che non abbia preso provvedimenti sufficienti per impedire l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. |
3.2 Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)
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(50) |
Come indicato nel considerando 20 della decisione del 12 dicembre 2014, la Commissione ha valutato se Saint Vincent e Grenadine abbia collaborato efficacemente con la Commissione sulle indagini ed attività correlate e ha concluso che tale paese non le ha fornito alcuna informazione o risposta sul modo in cui intende far fronte alle carenze del proprio sistema di gestione della pesca rilevate nel corso della visita della Commissione. Dopo l'adozione della decisione del 12 dicembre 2014 la Commissione ha constatato che le autorità di Saint Vincent e Grenadine non hanno reagito alle richieste di cooperazione inviate dalla Commissione con riguardo alle attività di pesca illegali delle navi «Asian Warrior» e «Gotland». Dalle informazioni raccolte dalla Commissione è emerso che tale mancanza di collaborazione ha interessato anche le richieste di assistenza trasmesse da Stati membri e da paesi terzi alle autorità di Saint Vincent e Grenadine nell'ambito di indagini ed attività correlate. |
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(51) |
Inoltre non è stato dato alcun seguito concreto ai documenti trasmessi alla Commissione nel quadro del piano d'azione a seguito della decisione del 12 dicembre 2014. |
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(52) |
Nel valutare se Saint Vincent e Grenadine abbia ottemperato ai propri obblighi in quanto Stato di bandiera, la Commissione ha anche esaminato se tale paese ha collaborato con altri Stati nella lotta contro la pesca INN. |
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(53) |
Sulla base delle informazioni raccolte nel corso delle visite in loco del maggio 2014 e del febbraio 2016 e comunicate dalle autorità dei paesi terzi costieri, la Commissione ha appurato che le navi battenti bandiera di Saint Vincent e Grenadine operanti nella zona ICCAT sbarcano e trasbordano nei porti di Trinidad e Tobago. Le autorità di Saint Vincent e Grenadine hanno riconosciuto che il loro governo non ha cooperato ufficialmente con le autorità di Trinidad e Tobago. Nessun progresso è stato compiuto a questo proposito dall'adozione della decisione della Commissione del 12 dicembre 2014. |
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(54) |
La situazione descritta nel considerando 53 indica che Saint Vincent e Grenadine non ha cooperato e coordinato attività con i paesi terzi in cui le navi battenti la propria bandiera effettuano sbarchi o trasbordi, al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come richiesto dal punto 28 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. Inoltre Saint Vincent e Grenadine non ha stipulato intese o accordi e cooperato con altri Stati per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle misure o disposizioni in materia di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale, regionale o mondiale, come stabilito al punto 31 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. |
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(55) |
Come indicato nel considerando 25 della decisione del 12 dicembre 2014, la Commissione ha altresì esaminato se Saint Vincent e Grenadine aveva adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se erano state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche. Le prove disponibili confermano che Saint Vincent e Grenadine non ha ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci. |
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(56) |
Saint Vincent e Grenadine non ha elaborato alcuna strategia nazionale di monitoraggio, controllo e sorveglianza della propria flotta da pesca né programmi di ispezione e di osservazione. Come sottolineato nel considerando 27 della decisione del 12 dicembre 2014, durante la visita in loco del maggio 2014 la Commissione ha constatato che Saint Vincent e Grenadine non era in grado di monitorare le proprie navi quando esse operavano nelle acque d'altura o nelle acque di paesi terzi o facevano scalo nei porti di paesi terzi. Durante la visita in loco del febbraio 2016 la Commissione ha potuto verificare che Saint Vincent e Grenadine non aveva rimediato alle carenze constatate con riguardo al monitoraggio della flotta e pertanto non aveva rispettato l'articolo 94 dell'UNCLOS, secondo il quale uno Stato di bandiera assume giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la propria bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull'equipaggio. Saint Vincent e Grenadine ha anche violato l'articolo 18, paragrafo 3, dell'UNFSA, che stabilisce le misure che devono essere adottate da uno Stato nei confronti delle navi battenti la sua bandiera. Inoltre tale paese non si è conformato, in quanto Stato di bandiera, ai propri obblighi in materia di osservanza ed esecuzione stabiliti all'articolo 19 dell'UNFSA, poiché non ha dimostrato di aver agito e operato in conformità alle norme dettagliate ivi stabilite. |
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(57) |
Il quadro giuridico per la gestione della flotta di Saint Vincent e Grenadine, basato sulla legge del 2001 per le acque d'altura («High Seas Act») e sul regolamento del 2003 sulla pesca d'altura («High Seas Fishing Regulation»), non contiene una definizione di attività di pesca INN. Inoltre il quadro giuridico vigente non definisce la nozione di infrazioni gravi e non stabilisce un elenco esaustivo di reati gravi accompagnato da sanzioni severe e proporzionate. Pertanto, nella sua forma attuale il sistema sanzionatorio non è sufficientemente esaustivo né di severità adeguata per poter esercitare una funzione dissuasiva. Il trattamento delle infrazioni e delle infrazioni gravi non è in grado di garantire il rispetto delle norme, scoraggiare le violazioni ovunque si verifichino e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite, come richiesto dal punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e dal punto 38 delle linee guida della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. |
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(58) |
Come evidenziato nei considerando 30 e 31 della decisione del 12 dicembre 2014, il livello di sviluppo di Saint Vincent e Grenadine non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche per lo sviluppo è trattata in modo più approfondito nei considerando 66 e 67 della presente decisione. |
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(59) |
Alla luce dei considerando da 19 a 31 della decisione del 12 dicembre 2014 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere a), b), c) e d), del regolamento INN, è del parere che Saint Vincent e Grenadine non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera a norma del diritto internazionale riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione. |
3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)
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(60) |
Come spiegato nei considerando da 34 a 39 della decisione del 12 dicembre 2014, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti ottenute dai dati disponibili pubblicati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in particolare la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status di Saint Vincent e Grenadine come parte contraente dell'ICCAT in seguito alla decisione del 12 dicembre 2014. |
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(61) |
Va osservato che la flotta di Saint Vincent e Grenadine pesca tonnidi e altre specie altamente migratorie nella zona ICCAT. Per tale motivo Saint Vincent e Grenadine dovrebbe collaborare con l'ICCAT, l'ORGP competente in tale zona e per tali specie. Tuttavia, nonostante il fatto che Saint Vincent e Grenadine sia parte contraente dell'ICCAT, il paese non adempie l'obbligo, ad esso spettante in qualità di Stato di bandiera a norma dell'articolo 117 dell'UNCLOS, di adottare, in relazione ai propri cittadini, misure ai fini della conservazione delle risorse biologiche d'alto mare. |
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(62) |
Come indicato nei considerando da 35 a 38, tra il 2011 e il 2013 l'ICCAT ha inviato varie lettere alle autorità di Saint Vincent e Grenadine. Nel 2016, ossia dopo la decisione del 12 dicembre 2014, l'ICCAT ha trasmesso alle autorità di Saint Vincent e Grenadine un'ulteriore lettera di richiamo in cui sottolineava le carenze individuate nella riunione dell'ICCAT del 2015, vale a dire la presentazione tardiva i) della relazione annuale, ii) del piano di gestione per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e iii) delle tabelle di conformità. In tale lettera l'ICCAT ha inoltre chiesto alle autorità di Saint Vincent e Grenadine di fornire ulteriori informazioni sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 12-05 relativa al rispetto delle misure vigenti in materia di conservazione e gestione degli squali. L'ICCAT ha altresì segnalato la mancata risposta alle lettere di richiamo. |
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(63) |
Infine, Saint Vincent e Grenadine non ha adottato un piano nazionale di azione per combattere la pesca INN, come indicato al punto 25 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. |
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(64) |
Come indicato nel considerando 39 della decisione del 12 dicembre 2014, il ministero dell'agricoltura, delle foreste e della pesca di Saint Vincent e Grenadine non è in grado di garantire un legame reale tra le navi battenti bandiera del paese e il paese stesso, come richiesto dal punto 91 dell'UNCLOS. |
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(65) |
Alla luce dei considerando da 35 a 39 della decisione del 12 dicembre 2014 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che Saint Vincent e Grenadine non abbia rispettato gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali. |
3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)
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(66) |
Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite (8), Saint Vincent e Grenadine è considerato un paese ad alto sviluppo umano (97esimo su 188 paesi). Si ricorda inoltre che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) Saint Vincent e Grenadine è elencato nella categoria dei paesi e territori a reddito medio-alto. |
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(67) |
Come spiegato nel considerando 42 della decisione del 12 dicembre 2014, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato rispetto, da parte di Saint Vincent e Grenadine, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a uno scarso sviluppo. Analogamente, non esistono prove concrete che consentano di correlare le carenze evidenziate in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca con le carenze a livello di capacità e di infrastrutture. A tale riguardo va notato che le autorità di Saint Vincent e Grenadine non hanno fatto valere alcun argomento in materia di difficoltà di sviluppo e hanno sostenuto che l'amministrazione del paese ha un buon livello di efficienza generale. |
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(68) |
Alla luce dei considerando 41, 42 e 43 della decisione del 12 dicembre 2014 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, è del parere che il comportamento complessivo di Saint Vincent e Grenadine per quanto riguarda la pesca non sia pregiudicato dal livello di sviluppo di tale paese. |
4. CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(69) |
Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui Saint Vincent e Grenadine non ha adempiuto agli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non ha adottato misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN. |
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(70) |
In conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento. |
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(71) |
Si precisa che l'identificazione di Saint Vincent e Grenadine come paese che la Commissione considera paese non cooperante non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti. |
5. PROCEDURA DI COMITATO
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(72) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Saint Vincent e Grenadine è identificato come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2014, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato dalla Commissione come paese terzo non cooperante a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 453 del 17.12.2014, pag. 5).
(3) http://www.lesoleil.sn/2016-03-22-23-21-32/item/53178-peche-illicite-dans-les-eaux-senegalaise-en-fuite-le-navire-gotland-imo-arraisonne-en-espagne.html
(4) Si veda l'avviso viola di Interpol n. 248 del 13.1.2015 https://www.ccamlr.org/en/compliance/non-contracting-party-iuu-vessel-list e la nota a piè di pagina 13.
(5) Cfr. la nota a piè di pagina 3.
(6) Legge n. 2015-18 del 13 luglio 2015.
(7) Cfr. la nota a piè di pagina 3.
(8) Informazioni tratte da http://hdr.undp.org/en/statistics
(9) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
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30.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/78 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/919 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione il compito di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. |
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(2) |
Le specifiche del PPIE sono state stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione (2). |
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(3) |
Dall'esperienza acquisita nella gestione del PPIE è emersa la necessità di modificare alcune disposizioni, in particolare per attirare un numero maggiore di progetti dei promotori più piccoli, delle PMI e delle imprese di media capitalizzazione, con l'obiettivo, per l'Unione europea, di sostenere le PMI e l'imprenditorialità. Pertanto, il costo minimo dei progetti dovrebbe essere ridotto da 5 milioni di EUR a 1 milione di EUR. |
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(4) |
Per accrescere l'attrattività del PPIE e ridurre in maniera non discriminatoria gli oneri a carico dei promotori dei progetti, e pertanto per dare al PPIE lo slancio per la pubblicazione di un numero maggiore di progetti, è opportuno non applicare a carico dei promotori dei progetti diritti per il trattamento delle domande. Per assicurare la pubblicazione di progetti di qualità sul PPIE è opportuno mantenere la selezione dei progetti di cui alla sezione 3 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/1942, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 è così modificata:
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1) |
all'articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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2) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Non si applicano diritti per il trattamento delle domande.»; |
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3) |
la sezione 4 dell'allegato è soppressa. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 86).