ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 135

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
24 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/880 della Commissione, del 23 maggio 2017, che stabilisce norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione, del 23 maggio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che si applicano nell'ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia

15

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/883 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01)

18

 

*

Decisione (UE) 2017/884 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

21

 

*

Decisione (UE) 2017/885 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

22

 

*

Decisione (UE) 2017/886 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di tre membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca

23

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 [notificata con il numero C(2017) 3221]  ( 1 )

25

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto [notificata con in numero C(2017) 3239]  ( 1 )

27

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/880 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che stabilisce norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze farmacologicamente attive sono classificate in base ai pareri sui limiti massimi di residui (LMR) formulati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Tali pareri contengono una valutazione scientifica del rischio e considerazioni sulla gestione del rischio.

(2)

In fase di valutazione del rischio e di redazione delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati in una o più specie ad altre specie mediante estrapolazione, al fine di aumentare la disponibilità di medicinali veterinari autorizzati per trattare affezioni di animali destinati alla produzione di alimenti.

(3)

Mediante l'estrapolazione di LMR i livelli di residui nei tessuti o nei prodotti alimentari di una specie da produzione alimentare per la quale esistono LMR sono utilizzati per stimare i livelli di residui e fissare LMR in un tessuto o in un prodotto alimentare di un'altra specie o in un altro tessuto o prodotto alimentare della stessa specie per cui dati convenzionali sui residui non sono disponibili o non sono completi. Ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 470/2009 è opportuno stabilire principi e criteri minimi per l'estrapolazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce principi e criteri minimi per l'applicazione di LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di LMR fissati in una o più specie ad altre specie («estrapolazione»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «specie/prodotto alimentare/tessuto di riferimento»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali sono stati fissati LMR in base a dati idonei e completi;

2)   «specie/prodotto alimentare/tessuto in questione»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali si prende in considerazione l'estrapolazione;

3)   «specie maggiore»: bovini, ovini da carne, suini, polli comprese le uova e salmonidi;

4)   «specie minore»: qualsiasi specie diversa dalle specie maggiori;

5)   «specie correlata»: specie appartenente alla stessa categoria delle specie da produzione alimentare di ruminanti, monogastrici, mammiferi, uccelli o pesci;

6)   «specie non correlata»: specie appartenente a categorie diverse di specie da produzione alimentare.

Articolo 3

Principi per l'estrapolazione

L'EMA prende in considerazione l'estrapolazione di LMR nei casi in cui per la sostanza farmacologicamente attiva è stato fissato un LMR o lo status «LMR non richiesto» e alla specie in questione si applica una delle seguenti circostanze:

1)

è correlata a una specie maggiore di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione;

2)

è correlata a una specie minore di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione;

3)

non è correlata alla specie di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione;

4)

sono stati fissati LMR per la specie in questione ma non per il tessuto/prodotto alimentare in questione.

Articolo 4

Criteri minimi per l'estrapolazione

L'EMA può effettuare l'estrapolazione solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

è a disposizione dell'EMA una serie completa di dati sui residui per la specie di riferimento;

b)

è stabilita la misura in cui la sostanza farmacologicamente attiva è metabolizzata nella specie di riferimento;

c)

è disponibile per la specie di riferimento un metodo di analisi opportunamente convalidato;

d)

nel considerare l'estrapolazione tra specie non correlate, è stabilita la similarità dei profili metabolici nella specie di riferimento e nella specie in questione;

e)

gli LMR estrapolati sono tali per cui l'assunzione giornaliera massima teorica (TMDI) non supera la dose giornaliera ammissibile (DGA);

f)

per le sostanze in cui il residuo marcatore non comprende il composto originario, è confermato che il residuo marcatore è presente nella specie/nel prodotto alimentare in questione;

g)

in caso di estrapolazioni tra prodotti alimentari diversi, una porzione non utilizzata della DGA è disponibile per il prodotto alimentare aggiuntivo.

Articolo 5

Estrapolazione da specie maggiori a specie minori correlate

Nel considerare l'estrapolazione di LMR da specie maggiori di riferimento a specie minori in questione nell'ambito della categoria delle specie correlate, l'EMA applica i seguenti criteri:

a)

l'estrapolazione di LMR della specie di riferimento alla specie in questione sulla base di uno a uno è possibile se la sostanza originaria è il residuo marcatore nella specie di riferimento;

b)

se la sostanza originaria non è il residuo marcatore nella specie di riferimento, è possibile chiedere al richiedente la conferma che il residuo marcatore è presente nei tessuti/prodotti alimentari in questione;

c)

gli LMR fissati sono estrapolati in conformità allo schema che figura nell'allegato;

d)

il tessuto/prodotto alimentare delle specie maggiore e minore è lo stesso;

e)

uno status «LMR non richiesto» può essere estrapolato direttamente alla specie in questione.

Articolo 6

Estrapolazione tra specie non correlate e da una specie minore di riferimento a una specie maggiore in questione

Nel considerare l'estrapolazione di LMR tra specie non correlate e da una specie minore di riferimento a una specie maggiore in questione, l'EMA applica i seguenti criteri:

a)

l'estrapolazione sulla base di uno a uno da specie minore a specie maggiore può essere giustificata solo nei casi in cui è chiaro che il metabolismo è simile nella specie di riferimento e nella specie in questione;

b)

se si considera l'estrapolazione tra specie non correlate (comprese le specie minori), è possibile rivolgersi al richiedente per ottenere ulteriori informazioni specifiche sulle sostanze per quanto riguarda la similarità del metabolismo tra la specie di riferimento e la specie in questione;

c)

se sono stati fissati LMR per più specie non correlate, la serie di LMR che implica l'assunzione minima da parte del consumatore è estrapolata alla specie in questione sulla base di uno a uno;

d)

al fine di tenere conto di incertezze specifiche nei dati, l'EMA può prendere in considerazione l'utilizzo, caso per caso, di altri fattori di sicurezza specifici;

e)

lo status «LMR non richiesto» può essere estrapolato alla specie in questione se il metabolismo è simile;

f)

l'estrapolazione di LMR da specie terrestri ai pesci, con muscolo e pelle in proporzioni naturali, può avvenire direttamente se il composto originario è il residuo marcatore e un LMR è stato fissato per il muscolo della specie di riferimento;

g)

l'estrapolazione da pesci a mammiferi/specie aviarie non è effettuata.

Articolo 7

Estrapolazione tra prodotti alimentari

Nel considerare l'estrapolazione tra prodotti alimentari, l'EMA applica i seguenti criteri:

a)

per l'estrapolazione tra prodotti alimentari, l'LMR più basso fissato nella specie è selezionato quale punto di partenza per derivare l'LMR nel prodotto alimentare in questione;

b)

quale punto di partenza e calcolo diretto dell'LMR può essere utilizzata anche la porzione rimanente della DGA;

c)

inoltre, ai fini della stima dell'esposizione, per calcolare la TMDI si ricorre a una stima prudenziale del rapporto tra il marcatore e i residui complessivi;

d)

l'estrapolazione tra prodotti può richiedere un adeguamento dei valori di LMR per tenere conto delle differenze nei dati di consumo;

e)

quando si estrapolano LMR da altri tessuti al latte nell'ambito della stessa specie, si tiene conto delle caratteristiche fisico-chimiche della sostanza attiva e di come tali caratteristiche possano influenzare l'accumulo nel latte. Il ricorso al rapporto più basso tra il marcatore e i residui complessivi nei tessuti può essere un punto di partenza accettabile per determinare il rapporto da utilizzare per il latte;

f)

l'estrapolazione di LMR dai tessuti di pollame alle uova di pollame non è effettuata;

g)

in caso di estrapolazione di LMR al miele si tengono in considerazione i seguenti punti:

i)

è possibile rivolgersi al richiedente per ottenere dati fisico-chimici e biologici sulla stabilità del residuo marcatore e dei probabili (principali) prodotti di degradazione e sulla loro eventuale formazione;

ii)

considerando che per il miele si desidera un tempo di attesa di «zero giorni», sono necessari dati sui residui per dimostrare che l'uso previsto della sostanza nelle api implica livelli sicuri di residui nel miele, senza applicare un tempo di attesa. Tali dati possono essere utilizzati anche per la derivazione degli LMR;

iii)

gli LMR possono essere estrapolati al miele solo se sono disponibili informazioni che confermano la pertinenza tossicologica dei residui principali (compresi i prodotti di degradazione) nel miele e se è chiaro che il miele di api trattate contiene residui in misura inferiore rispetto all'LMR anche senza applicare un tempo di attesa.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.


ALLEGATO

Estrapolazione da specie maggiore a specie minore:

Categoria

LMR esistenti

Estrapolazione a

Ruminanti

Bovini (carne)

Tutti gli altri ruminanti (carne) eccetto gli ovini

Ovini (carne)

Tutti gli altri ruminanti (carne) eccetto i bovini

Bovini e ovini (carne)

Tutti i ruminanti (carne)

Latte di bovini

Latte di tutti i ruminanti

Monogastrici

Suini

Tutti i mammiferi monogastrici

Uccelli

Polli e uova

Pollame e uova di pollame

Pesci

Salmonidi

Tutti i pesci

Altro

Bovini, ovini o suini

Equini, conigli

Se LMR identico per ruminanti e monogastrici

Tutti i mammiferi

Se LMR identico per bovini (o ovini), suini e pollame

Tutte le specie da produzione alimentare (tranne i pesci)


24.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/881 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.

(2)

A norma del regolamento (UE) 2017/712 della Commissione (2), il prossimo censimento della popolazione e delle abitazioni dovrebbe avere come anno di riferimento il 2021.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione (3) ha stabilito le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati relativi ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011.

(4)

Ai fini del prossimo censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 e per valutare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario definire le nuove modalità e la nuova struttura delle relazioni sulla qualità e stabilire il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

(5)

L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 763/2008 prevede che gli Stati membri trasmettano in formato elettronico i dati e i metadati validati, in un appropriato formato tecnico che deve essere adottato dalla Commissione. La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno avviato l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) relativa agli standard tecnici e statistici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati, su cui si basa il Census Hub. Ai fini dello scambio di statistiche ufficiali l'SDMX e il Census Hub forniscono standard statistici, tecnici e di trasmissione. È dunque opportuno introdurre un formato tecnico conforme a tali standard.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1151/2010 impone agli Stati membri di conservare i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011 fino al 1o gennaio 2025. Per consentire agli utilizzatori di effettuare confronti tra i due censimenti, i dati del censimento 2011 dovrebbero essere disponibili fino al 1o gennaio 2035, parallelamente ai dati del 2021.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1151/2010 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(8)

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità e la struttura delle relazioni che gli Stati membri devono presentare sulla qualità dei dati dei loro censimenti della popolazione e delle abitazioni, trasmessi alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021, nonché il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le specifiche tecniche riportate nel regolamento (CE) n. 763/2008, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 (4) e nel regolamento (UE) 2017/712 della Commissione.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un nucleo familiare, un alloggio o un'abitazione convenzionale;

2)   «enumerazione individuale»: la raccolta di informazioni su ciascuna unità statistica in modo da consentire la registrazione separata e la classificazione incrociata delle sue caratteristiche con altre caratteristiche;

3)   «simultaneità»: le informazioni ottenute in un censimento si riferiscono allo stesso momento (data di riferimento);

4)   «universalità in un territorio definito»: i dati sono forniti per tutte le unità statistiche in un territorio precisamente definito. Se le unità statistiche sono persone, «universalità in un territorio definito» significa che i dati sono forniti in base alle informazioni rilevate per tutte le persone la cui dimora abituale si trova nel territorio definito (popolazione totale);

5)   «disponibilità di dati per piccole aree»: la disponibilità di dati per zone geografiche ristrette e per piccoli gruppi di unità statistiche;

6)   «periodicità definita»: la regolare conduzione dei censimenti all'inizio di ogni decennio, compresa la continuità dei registri;

7)   «fonte di dati»: l'insieme dei record di dati per le unità statistiche e/o gli eventi relativi alle unità statistiche, che costituisce la base diretta per la produzione di dati censuari su una o più variabili specifiche per una specifica popolazione obiettivo;

8)   «popolazione obiettivo»: l'insieme di tutte le unità statistiche di una determinata area geografica definita alla data di riferimento, a cui riferire una o più variabili specifiche. Tale insieme comprende una sola volta ciascuna unità statistica valida;

9)   «popolazione obiettivo stimata»: la migliore approssimazione disponibile della popolazione obiettivo. Essa corrisponde alla popolazione censita più la sottocopertura meno la sovracopertura;

10)   «popolazione censita»: l'insieme delle unità statistiche effettivamente rappresentato dai risultati del censimento su una o più variabili specifiche per una specifica popolazione obiettivo. I record di dati per la popolazione censita sono quelli della fonte di dati per la specifica popolazione obiettivo, compresi tutti i record di dati imputati ed esclusi quelli cancellati. Se, per questioni di principio metodologico, una fonte di dati comprende record di dati solo per un campione di unità statistiche della popolazione obiettivo stimata, la popolazione censita comprende, oltre alle unità statistiche del campione, l'insieme complementare delle unità statistiche;

11)   «insieme complementare delle unità statistiche»: l'insieme delle unità statistiche che appartengono a una popolazione obiettivo stimata, ma sulle quali la fonte di dati non contiene record di dati a causa della metodologia campionaria applicata;

12)   «valutazione della copertura»: un'analisi della differenza tra una specifica popolazione obiettivo e la corrispondente popolazione censita;

13)   «indagine post-enumerazione»: un'indagine condotta poco dopo la rilevazione per valutare la copertura e il contenuto;

14)   «sottocopertura»: l'insieme di tutte le unità statistiche appartenenti a una specifica popolazione obiettivo, ma non incluse nella corrispondente popolazione censita;

15)   «sovracopertura»: l'insieme di tutte le unità statistiche incluse in una popolazione censita utilizzata per identificare una specifica popolazione obiettivo, ma non appartenenti a tale popolazione obiettivo;

16)   «imputazione di record»: l'attribuzione di un record di dati artificiale, ma plausibile, a una precisa area geografica, al livello geografico più dettagliato per il quale sono prodotti dati censuari, e l'imputazione di tale record di dati in una fonte di dati;

17)   «cancellazione di record»: l'atto di sopprimere o ignorare/non tener conto di un record di dati che è incluso in una fonte di dati utilizzata per identificare una specifica popolazione obiettivo, ma che non contiene alcuna informazione valida sulle unità statistiche comprese in tale popolazione obiettivo;

18)   «imputazione di una modalità»: l'inserimento di un valore artificiale, ma plausibile, su una specifica variabile in un record di dati che esiste già in una fonte di dati, ma che non contiene tale valore o contiene un valore considerato non plausibile;

19)   «dati basati su questionario»: dati ottenuti in origine dai rispondenti attraverso questionari nell'ambito di una raccolta di dati statistici riferiti ad uno specifico istante nel tempo;

20)   «record linkage»: il processo di integrazione delle informazioni provenienti da fonti di dati diverse attraverso il confronto dei record per le singole unità statistiche e l'integrazione delle informazioni che si riferiscono alla stessa unità statistica;

21)   «identificativo univoco»: una variabile o un insieme di variabili nei record di dati in una fonte di dati o un elenco di unità statistiche utilizzate per

verificare che la fonte di dati (o l'elenco di unità statistiche) non comprenda più di un record di dati per ciascuna unità statistica, e/o

il record linkage;

22)   «registro»: un insieme di informazioni sulle unità statistiche, direttamente aggiornato quando si producono eventi che interessano le unità statistiche;

23)   «dati basati su registri»: dati contenuti in un registro o estratti da un registro;

24)   «abbinamento di registri»: un record linkage in cui tutte le fonti di dati abbinate sono contenute in registri;

25)   «estrazione di dati»: il processo di acquisizione di informazioni censuarie da informazioni contenute in un registro e relative a singole unità statistiche;

26)   «codifica»: il processo di conversione delle informazioni in codici che rappresentano categorie all'interno di una classificazione;

27)   «cattura»: il processo con cui i dati raccolti sono importati in una forma idonea per ulteriori elaborazioni;

28)   «record editing»: il processo di controllo e modifica dei record di dati per renderli plausibili, preservando nel contempo la maggior parte di essi;

29)   «generazione di una famiglia»: l'identificazione di una famiglia secondo il concetto di alloggio di famiglia («household-dwelling»), definito nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 per la variabile «posizione in famiglia o non in famiglia»;

30)   «generazione di un nucleo familiare»: l'identificazione di un nucleo familiare in base a informazioni indicanti se le persone vivono nella stessa famiglia, ma senza disporre di alcuna informazione o di informazioni complete sulle relazioni di parentela esistenti tra loro. Il termine «nucleo familiare» è inteso secondo la definizione data nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 per la variabile «posizione nel nucleo familiare»;

31)   «assenza di informazioni sull'unità»: l'impossibilità di raccogliere dati per un'unità statistica della popolazione censita;

32)   «controllo della divulgazione statistica»: i metodi e i processi applicati per ridurre al minimo il rischio di divulgazione di informazioni su singole unità statistiche in occasione della pubblicazione delle informazioni statistiche;

33)   «stima»: il calcolo di stime statistiche applicando ai dati disponibili una formula matematica e/o un algoritmo;

34)   «definizione della struttura dei dati»: un insieme di metadati strutturali associati a un insieme di dati, comprendente informazioni sul modo in cui le variabili sono associate alle misure, alle dimensioni e agli attributi di un ipercubo, nonché alle classificazioni, informazioni sulla rappresentazione dei dati e dei relativi metadati descrittivi.

Articolo 3

Metadati e relazione sulla qualità

Entro il 31 marzo 2024 gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le informazioni generali e i dati e metadati relativi alla qualità specificati nell'allegato del presente regolamento, in relazione ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2021 e ai dati e metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) 2017/712.

Articolo 4

Fonti di dati

Gli Stati membri comunicano qualsiasi fonte di dati utilizzata per la raccolta delle informazioni necessarie per rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare al fine di:

a)

soddisfare le caratteristiche essenziali di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 763/2008;

b)

rappresentare la popolazione obiettivo;

c)

rispettare le specifiche tecniche pertinenti indicate nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543; e

d)

contribuire alla fornitura dei dati per il programma di dati statistici definito dal regolamento (UE) 2017/712.

Articolo 5

Accesso alle informazioni pertinenti

1.   Gli Stati membri consentono alla Commissione (Eurostat) di accedere, su richiesta, a tutte le informazioni pertinenti per la valutazione della qualità dei dati e dei metadati trasmessi a norma del regolamento (UE) 2017/712.

2.   Per conformarsi al paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) microdati o dati riservati.

Articolo 6

Formato tecnico per la trasmissione dei dati

Il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione di dati e metadati per l'anno di riferimento 2021 è il formato SDMX, come applicato per il Census Hub. Gli Stati membri trasmettono i dati richiesti conformemente alle definizioni della struttura dei dati e alle relative specifiche tecniche fornite dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri conservano i dati e i metadati richiesti fino al 1o gennaio 2035, per poterli trasmettere alla Commissione (Eurostat) in caso di successiva richiesta.

Articolo 7

Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010

Nell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1151/2010, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri conservano i dati e i metadati per l'anno di riferimento 2011 fino al 1o gennaio 2035. Gli Stati membri non sono tenuti a sottoporre tali dati a modifiche o revisioni dopo il 1o gennaio 2025. Gli Stati membri che decidono di farlo informano la Commissione (Eurostat) in merito alle modifiche o alle revisioni prima della loro attuazione.»

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

(2)  Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 21.4.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione, dell'8 dicembre 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 9.12.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).


ALLEGATO

Contenuto e struttura delle relazioni sulla qualità per la trasmissione dei dati

Le informazioni sui metadati testuali e quantitativi dei censimenti della popolazione e delle abitazioni condotti negli Stati membri per l'anno di riferimento 2021 si articolano nelle sezioni elencate di seguito.

1.   CONTESTO

1.1.   Quadro giuridico

1.2.   Organismi responsabili

2.   FONTI DI DATI

2.1.   Classificazione delle fonti di dati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 763/2008

2.2.   Elenco delle fonti di dati utilizzate per il censimento 2021

2.3.   Matrice «Fonti di dati x variabili»

2.4.   Adeguatezza delle fonti di dati: livello di concordanza con le caratteristiche essenziali [articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 763/2008]

2.4.1.    Enumerazione individuale

2.4.2.    Simultaneità

2.4.3.    Universalità in un territorio definito

2.4.4.    Disponibilità di dati per piccole aree

2.4.5.    Periodicità definita

3.   CICLO DI VITA DEL CENSIMENTO

3.1.   Data di riferimento

Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) la data di riferimento a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/712 della Commissione.

3.2.   Preparazione ed esecuzione della raccolta dei dati

3.2.1.   Dati basati su questionario

Progettazione e sperimentazione dei questionari (comprese le copie di tutti i questionari definitivi),

preparazione degli elenchi di indirizzi, preparazione dei lavori sul campo, cartografia, pubblicità,

raccolta dei dati (compreso il lavoro sul campo),

obbligo legale di raccogliere informazioni, incentivi per la fornitura di informazioni veritiere o possibili ragioni per la fornitura di informazioni false.

3.2.2.   Dati basati su registri

Creazione di nuovi registri a partire dal 2011 (dove applicabile),

nuova progettazione dei registri esistenti a partire dal 2011 (comprendente le modifiche del contenuto dei registri e l'adattamento della popolazione censita, delle definizioni e/o delle specifiche tecniche) (dove applicabile),

mantenimento dei registri (per ogni registro utilizzato per il censimento del 2021), comprendente:

contenuto del registro (unità statistiche e relative informazioni, record editing e/o imputazione di record e/o variabile del registro),

responsabilità amministrative,

obbligo legale di registrare informazioni, incentivi per la fornitura di informazioni veritiere e possibili ragioni per la fornitura di informazioni false,

ritardi nella rilevazione, in particolare ritardi legali/ufficiali, ritardi nella registrazione dei dati, rilevazioni tardive,

valutazione e risoluzione dei casi di non registrazione, mancata cancellazione, registrazione multipla,

qualsiasi revisione o aggiornamento considerevole dei record nei registri che riguardi i dati del censimento 2021, periodicità delle revisioni dei registri,

utilizzo, compreso «l'uso statistico del registro per scopi diversi dal censimento» e «l'uso del registro per scopi non statistici (ad esempio scopi amministrativi)»,

abbinamento e collegamento tra registri (anche tra identificativi univoci utilizzati per il record linkage),

estrazione dei dati.

3.2.3.   Dati raccolti per mezzo di un campione

Nel caso delle variabili per le quali le informazioni sono state raccolte per mezzo di un campione, i metadati contengono anche descrizioni riguardanti:

la progettazione del campionamento,

le metodologie utilizzate per le stime, i modelli o le imputazioni,

eventuali distorsioni della stima dovute alle metodologie applicate,

le formule e gli algoritmi utilizzati per calcolare l'errore standard.

3.2.4.   Dati raccolti per mezzo di metodi combinati (dati basati su vari tipi di fonti di dati)

Nel caso delle variabili per le quali le informazioni sono state raccolte per mezzo di metodi combinati, i metadati contengono anche:

una descrizione dei metodi (i tipi di fonti di dati utilizzati e il modo in cui le informazioni provenienti dalle diverse fonti sono state combinate, il modo in cui le diverse fonti e i metodi utilizzati si completano e si supportano reciprocamente e, se applicabile, quali parti della popolazione sono comprese nelle varie fonti),

qualsiasi altro problema di qualità legato al processo di utilizzo di metodi combinati.

3.3.   Trattamento e valutazione

3.3.1.   Trattamento dei dati (comprendente la cattura, la codifica, l'identificazione delle variabili, il record editing, l'imputazione di record, la cancellazione di record, la stima, il record linkage, compresa l'identificazione delle variabili usate per il record linkage, la generazione di famiglie e nuclei familiari, le misure per individuare o limitare le unità senza informazioni).

3.3.2.   Attività di valutazione della copertura, metodologia di trattamento della mancata risposta, indagini post-enumerazione (dove applicabile), validazione dei dati definitivi: metodo di valutazione della sottocopertura e della sovracopertura, comprese le informazioni sulla qualità delle stime della sottocopertura e della sovracopertura.

3.4.    Diffusione (canali di diffusione, garanzia di riservatezza statistica, compreso il controllo della divulgazione statistica).

3.5.   Misure per assicurare l'efficacia dei costi

4.   VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI

4.1.   Comparabilità

Per ogni variabile gli Stati membri comunicano qualsiasi deviazione rispetto ai concetti prescritti e alle definizioni o qualsiasi pratica utilizzata nello Stato membro che potrebbe pregiudicare la comparabilità dei dati a livello dell'Unione.

Per la variabile «condizione professionale o non professionale» gli Stati membri comunicano qualsiasi metodo di stima utilizzato per adeguare i dati in modo che siano più conformi alla definizione riportata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione. Gli Stati membri comunicano in che misura le fonti di dati e i metodi di stima utilizzati comportano una deviazione dalla definizione di «condizione professionale o non professionale» data in tale regolamento.

4.2.   Tempestività e puntualità

Le seguenti informazioni devono essere fornite a livello nazionale:

la data/le date di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), suddivise per ipercubi,

la data/le date della revisione/delle revisioni rilevanti dei dati trasmessi, suddivise per ipercubi,

la data/le date di trasmissione dei metadati.

Nel caso di revisioni rilevanti effettuate il 1o aprile 2024 o dopo tale data, gli Stati membri comunicano le rispettive date separatamente alla Commissione (Eurostat) entro una settimana.

4.3.   Coerenza

Gli Stati membri comunicano qualsiasi incoerenza significativa tra i dati trasmessi nei diversi insiemi di dati definiti nel regolamento (UE) 2017/712 della Commissione.

4.4.   Copertura e precisione

Ai fini dell'indicazione della copertura occorre fornire i seguenti valori assoluti per i conteggi delle persone a livello nazionale, disaggregati per sesso e classi ampie d'età, definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione:

a)

popolazione censita;

b)

numero totale di imputazioni di record;

c)

numero totale di cancellazioni di record;

d)

sottocopertura (stimata);

e)

sovracopertura (stimata);

f)

popolazione obiettivo stimata.

Ai fini della valutazione della precisione occorre fornire i seguenti valori assoluti per i conteggi delle persone a livello nazionale, disaggregati per sesso e classi ampie d'età, definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione:

a)

popolazione censita;

b)

numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da un censimento tradizionale;

c)

numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da registri amministrativi;

d)

numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da indagini campionarie;

e)

numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da fonti multiple di dati;

f)

insieme complementare di unità statistiche sulla variabile (per i campioni);

g)

numero di osservazioni imputate sulla variabile;

h)

numero di record con informazioni mancanti sulla variabile.

I suddetti valori assoluti per la valutazione della precisione devono essere forniti per le seguenti variabili censuarie:

a)

stato civile de iure (LMS);

b)

posizione nel nucleo familiare (FST);

c)

posizione in famiglia o non in famiglia (HST);

d)

condizione professionale o non professionale (CAS);

e)

professione (OCC);

f)

settore di attività economica (IND);

g)

posizione nella professione (SIE);

h)

luogo di lavoro (LPW);

i)

livello di istruzione (EDU);

j)

luogo di nascita (POB);

k)

paese di cittadinanza (COC);

l)

anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi (YAT);

m)

anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi (YAE);

n)

luogo di dimora abituale un anno prima del censimento (ROY);

o)

situazione abitativa (HAR).

4.5.   Completezza

Gli Stati membri comunicano il grado di completezza dei dati in base alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 763/2008 e forniscono informazioni dettagliate sulle variabili dei censimenti o sulle classificazioni associate per le quali non sono forniti dati.

4.6.   Pertinenza

A livello dell'Unione devono essere fornite informazioni sui seguenti aspetti:

a)

le azioni intraprese per individuare e soddisfare le esigenze degli utilizzatori;

b)

il monitoraggio dell'entità delle estrazioni di dati.


24.5.2017   

IT

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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/882 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che si applicano nell'ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione (UE) 2016/1623 (2) il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (3) («l'accordo»). Gli Stati della SADC aderenti all'APE comprendono Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa. In conformità alla decisione (UE) 2016/1623, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016.

(2)

Il protocollo n. 1 dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un prodotto specifico, ossia le preparazioni e conserve di tonno bianco (Thunnus alalunga) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303, l'articolo 43 di tale protocollo prevede una deroga automatica alle norme di origine stabilite nel suddetto protocollo nel quadro di un contingente annuo concesso alla Namibia. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di tali deroghe alle importazioni dalla Namibia.

(3)

Il contingente che figura all'articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'accordo dovrebbe essere gestito dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).

(4)

L'ammissione al beneficio delle concessioni tariffarie dovrebbe essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova di origine.

(5)

Per garantire la corretta applicazione del sistema di contingenti istituito dal protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe alle norme di origine a favore della Namibia di cui all'articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («l'accordo»), si applicano nell'ambito del contingente di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1, i prodotti elencati nell'allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine come previsto nell'allegato III del protocollo n. 1 dell'accordo.

Nella casella n. 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti della Namibia in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento (UE) 2017/882».

Articolo 3

Il contingente di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1o giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).

(3)   GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Suddivisione TARIC

Designazione dei prodotti

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)

09.1600

ex 1604 14 41

ex 1604 14 46

ex 1604 14 48

ex 1604 20 70

30

92 , 97

30

92 , 97

Preparazioni e conserve di tonno bianco (Thunnus alalunga) della voce SA 1604 , ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303

Dal 10.10 al 31.12.2016

178

Dall'1.1 al 31.12.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.

800


DECISIONI

24.5.2017   

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L 135/18


DECISIONE (UE) 2017/883 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative ai servizi finanziari.

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017.

(6)

L'Unione dovrebbe adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del …

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


24.5.2017   

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L 135/21


DECISIONE (UE) 2017/884 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio (4), la sig.ra Lotta HÅKANSSON HARJU è stata sostituita dalla sig.ra Anna LJUNGDELL in qualità di membro.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Anna LJUNGDELL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Camilla JANSON, Ledamot i kommunfullmäktige, Upplands-Bro kommun.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).


24.5.2017   

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L 135/22


DECISIONE (UE) 2017/885 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Nils WIECHMANN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

sig.ra Heike SCHARFENBERGER, Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


24.5.2017   

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L 135/23


DECISIONE (UE) 2017/886 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

relativa alla nomina di tre membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Josef NOVOTNÝ e della sig.ra Jana VAŇHOVÁ.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Ondřej BENEŠÍK (Councillor of Strání municipality) è stato proposto.

(4)

Cinque seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Jiří BĚHOUNEK, del sig. Jan BIRKE, del sig. Stanislav MIŠÁK, del sig. Martin NETOLICKÝ e del sig. Jiří ROZBOŘIL.

(5)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Pavel BRANDA a membro del Comitato delle regioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig.ra Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, Zastupitelka Středočeského kraje,

sig. Ondřej BENEŠÍK, Zastupitel Zlínského kraje (modifica del mandato),

sig. Pavel BRANDA, Zastupitel obce Rádlo,

e

b)

quali supplenti:

sig. Zdeněk KARÁSEK, Zastupitel Moravskoslezského kraje,

sig. Pavel PACAL, Zastupitel Kraje Vysočina,

sig. Miroslav KUBÁSEK, Zastupitel Jihomoravského kraje,

sig. Radim SRŠEŇ, Zastupitel Olomouckého kraje,

sig. Věslav MICHALIK, Zastupitel Středočeského kraje,

sig. František JOHN, Zastupitel města Zábřeh.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. BARTOLO


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


24.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/25


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/887 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675

[notificata con il numero C(2017) 3221]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un rischio grave per la salute umana o animale.

(2)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un rischio grave per la salute umana o animale.

(3)

L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della presenza di focolai di afta epizootica in Algeria e ha introdotto misure di protezione a livello di Unione che tengono conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.

(5)

Tali misure prevedono la pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti dall'Algeria che entrano nel territorio dell'Unione sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, in quanto ciò costituisce l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.

(6)

Il 28 aprile 2017 la Tunisia ha notificato la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo A, sul suo territorio. Le medesime misure di protezione applicate all'Algeria dovrebbero pertanto essere applicate alla Tunisia.

(7)

Le misure dovrebbero essere applicate ai veicoli per bestiame provenienti dall'Algeria e dalla Tunisia anche nel caso in cui essi raggiungano il territorio dell'Unione transitando attraverso un paese terzo.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/675.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata:

1.

il titolo è sostituito dal seguente:

«relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia»;

2.

all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini:

«dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia»

sono sostituiti dai termini:

«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»;

3.

all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, il termine «Algeria» è sostituito da «Algeria e Tunisia»;

4.

nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini:

«dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia»

sono sostituiti dai termini:

«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).


24.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/27


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/888 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto

[notificata con in numero C(2017) 3239]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina, come pure le condizioni alle quali uno Stato membro o una sua regione possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi o ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

A norma della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Regione Umbria soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Regione Umbria dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui all'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE.

(3)

Inoltre, a norma della decisione 2003/467/CE, gli Stati membri e le loro regioni elencati, rispettivamente, nell'allegato III, capitoli 1 e 2, della medesima decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tutte le regioni della Polonia, ad eccezione di nove powiaty del voivodato della Pomerania Occidentale, figurano attualmente negli elenchi di tale decisione quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. La Polonia ha ora presentato alla Commissione la documentazione attestante che dette restanti nove powiaty soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Di conseguenza, la Polonia ha chiesto che il suo intero territorio sia riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(4)

La Polonia, in quanto Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui all'allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE e la voce relativa a tale Stato membro nel capitolo 2 di detto allegato dovrebbe essere soppressa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.

(5)

L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE dispone che, qualora uno Stato membro abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva o la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l'approvazione. A norma di tale articolo possono inoltre essere richieste garanzie complementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina o suina.

(6)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che, qualora uno Stato membro ritenga che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva o dalla malattia di Aujeszky, esso è tenuto a presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. A norma di tale articolo possono inoltre essere richieste garanzie complementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina o suina.

(7)

La decisione 2004/558/CE della Commissione (3) approva i programmi destinati alla lotta e all'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva dovuta a herpesvirus 1 (BHV1), presentati dagli Stati membri che figurano nell'elenco di cui all'allegato I di detta decisione, per le regioni di tali Stati membri specificate nel citato allegato e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. Nell'allegato II della decisione 2004/558/CE sono inoltre elencate le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(8)

I Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf dello Stato federale della Renania settentrionale-Vestfalia della Germania figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE. Le due summenzionate regioni sono le ultime della Germania a non aver ancora ottenuto la qualifica di regione indenne da BHV1.

(9)

La Germania ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV1 per i Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf. Di conseguenza, la Germania ha chiesto alla Commissione che il suo intero territorio sia considerato indenne da BHV1 e che vi siano applicate le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.

(10)

In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, e dovrebbe essere modificata la voce relativa alla Germania nell'allegato II della medesima decisione, in modo da contemplare tutte le regioni di tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.

(11)

La decisione 2008/185/CE della Commissione (4) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di animali della specie suina tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo il loro stato sanitario per la malattia di Aujeszky. L'allegato I della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione e nell'allegato II figura un elenco degli Stati membri o delle relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.

(12)

L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Veneto e l'inserimento della medesima nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Regione Veneto dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2008/185/CE.

(13)

Attualmente l'intero territorio della Polonia figura nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. La Polonia ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa affinché le regioni: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski e Suwałki siano considerate indenni dalla malattia di Aujeszky e siano inserite nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, dette regioni non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE bensì nell'elenco di cui all'allegato I della medesima decisione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE.

(14)

Le decisioni 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono modificati conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(3)  Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(4)  Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).


ALLEGATO I

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

Regione Abruzzo: provincia di Pescara,

Provincia di Bolzano,

Regione Emilia-Romagna,

Regione Friuli-Venezia Giulia,

Regione Lazio: province di Rieti e Viterbo,

Regione Liguria,

Regione Lombardia,

Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,

Regione Piemonte,

Regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano,

Regione Toscana,

Provincia di Trento,

Regione Umbria,

Regione Veneto.»;

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

EE

Estonia

IE

Irlanda

ES

Spagna

CY

Cipro

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

PL

Polonia

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito»

b)

al capitolo 2, l'intera voce relativa alla Polonia è soppressa.


ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Belgio

Tutte le regioni

Repubblica ceca

Tutte le regioni

Italia

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

Lussemburgo

Tutte le regioni

«ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

Tutte le regioni

Italia

Regione Valle D'Aosta

Provincia autonoma di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

Regno Unito

Jersey

»

ALLEGATO III

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO

Stato membro

Regioni

BE

Belgio

Tutte le regioni

CZ

Repubblica ceca

Tutte le regioni

DK

Danimarca

Tutte le regioni

DE

Germania

Tutte le regioni

IE

Irlanda

Tutte le regioni

FR

Francia

I dipartimenti Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

IT

Italia

Provincia autonoma di Bolzano

CY

Cipro

Tutte le regioni

LU

Lussemburgo

Tutte le regioni

HU

Ungheria

Tutte le regioni

NL

Paesi Bassi

Tutte le regioni

AT

Austria

Tutte le regioni

PL

Polonia

Le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

SI

Slovenia

Tutte le regioni

SK

Slovacchia

Tutte le regioni

FI

Finlandia

Tutte le regioni

SE

Svezia

Tutte le regioni

UK

Regno Unito

Tutte le regioni

«ALLEGATO II

Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky

Codice ISO

Stato membro

Regioni

ES

Spagna

Tutte le regioni

IT

Italia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Veneto

LT

Lituania

Tutte le regioni

PL

Polonia

Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato di Lublino: tutte le powiaty;

voivodato di Lubusz: tutte le powiaty;

voivodato di Łódź: tutte le powiaty;

voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Masovia: tutte le powiaty;

voivodato di Opole: tutte le powiaty;

voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty;

le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski;

voivodato della Pomerania: tutte le powiaty;

voivodato della Slesia: tutte le powiaty;

voivodato della Santacroce: tutte le powiaty;

voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty;

voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty;

voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.

»

24.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/889 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.

(3)

A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(4)

L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.

(5)

A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN.

(6)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione solo se accompagnati da un certificato di cattura conforme a tale regolamento.

(7)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento INN, i certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera possono essere accettati solo se detto Stato notifica alla Commissione le proprie disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.

(8)

L'Unione delle Comore (in seguito denominata le «Comore») non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell'articolo 20 del regolamento INN.

(9)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.

(10)

Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che esistano forti indicazioni del fatto che l'Unione delle Comore abbia omesso di adempiere agli obblighi, ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(11)

In conformità all'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha pertanto deciso, con la decisione del 1o ottobre 2015 (2), di notificare alle Comore la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

(12)

Nella decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.

(13)

La decisione è stata notificata alle Comore unitamente a una lettera che le invita ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

(14)

La Commissione ha in particolare invitato le Comore: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata che valuti l'attuazione di ciascuna azione per quanto riguarda, fra l'altro, l'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca conforme agli obblighi che incombono al paese a norma del diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

(15)

Alle Comore è stata data la possibilità di rispondere, oralmente o per iscritto, ai rilievi formulati nella decisione del 1o ottobre 2015 nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 1o ottobre 2015. Alle Comore è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(16)

Con la decisione e la lettera del 1o ottobre 2015 la Commissione ha avviato un processo di dialogo con le Comore, precisando che, in linea di principio, un periodo di sei mesi sarebbe stato a suo avviso sufficiente per raggiungere un accordo.

(17)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle Comore in seguito alla decisione del 1o ottobre 2015 sono state esaminate e prese in considerazione. Le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.

(18)

Alla luce degli elementi raccolti, illustrati nei considerando da (37) a (93), la Commissione ritiene che le Comore non abbiano sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione rilevati nella decisione del 1o ottobre 2015. Le Comore non hanno nemmeno pienamente attuato le misure proposte nel relativo piano d'azione.

2.   PROCEDURA RELATIVA ALLE COMORE

(19)

Il 1o ottobre 2015 la Commissione ha notificato alle Comore, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarle come paese terzo non cooperante (3).

(20)

La Commissione ha proposto alle Comore di attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 1o ottobre 2015.

(21)

Le principali carenze identificate dalla Commissione erano collegate a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connesse nella fattispecie all'adozione di un quadro giuridico adeguato e di procedure adeguate di registrazione e di concessione delle licenze, alla gestione del registro delle Comore, alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana e con i paesi terzi in cui operano navi comoriane, alla mancanza di un adeguato ed efficace monitoraggio e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre identificata la mancanza di coerenza con le raccomandazioni e le risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e le linee volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di coerenza con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l'identificazione.

(22)

Il 5 gennaio 2016 la Commissione ha tenuto una conferenza telefonica con le autorità delle Comore per sottolineare quanto era importante che le Comore reagissero alla decisione del 1o ottobre 2015.

(23)

Con lettera del 6 gennaio 2016, trasmessa alla Commissione il 29 gennaio 2016, le Comore hanno informato la Commissione in merito al quadro istituzionale posto in essere per rimediare alle carenze individuate nella decisione del 1o ottobre 2015. Tale lettera era accompagnata da documenti giustificativi.

(24)

Il 16 marzo 2016 si sono svolte a Bruxelles consultazioni tra la Commissione e le Comore. Nel corso di tale riunione le Comore hanno in particolare espresso il loro impegno a risolvere i problemi connessi alla gestione del registro. Nella stessa occasione tale paese ha fornito un elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore.

(25)

Il 31 marzo 2016 le autorità delle Comore hanno emanato un decreto ministeriale che istituisce un comitato congiunto tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca. Il 2 aprile 2016 le Comore hanno trasmesso un progetto di circolare sulla gestione del registro, cui la Commissione ha risposto con lettera del 13 aprile 2016.

(26)

Il 30 aprile 2016 e il 2 maggio 2016 le Comore hanno inoltrato per via elettronica i documenti seguenti: i) una lettera che illustra le misure preliminari adottate con riguardo alla gestione del registro delle Comore e della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate; ii) una versione modificata della circolare, firmata il 25 aprile 2016, che sospende la registrazione sotto bandiera comoriana delle navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate; iii) un elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quello fornito in data 16 marzo 2016; iv) copia delle lettere inviate a tre organismi regionali di pesca che coprono settori in cui operavano navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate; e v) copia di una lettera di assistenza giuridica inviata a un paese terzo. A tale trasmissione per via elettronica ha fatto seguito il ricevimento, in data 18 maggio 2016, della versione cartacea di alcuni dei documenti. Quest'ultima trasmissione comprendeva anche i seguenti documenti: i) una lettera di accompagnamento e di spiegazione; ii) un nuovo elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quelli sopra menzionati; e iii) un certificato di registrazione provvisoria non firmato. La Commissione ha reagito a tali comunicazioni per via elettronica il 31 maggio 2016 e con lettera del 13 giugno 2016. In tali comunicazioni la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità che le Comore adottino opportune misure supplementari per quanto riguarda la flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate, in particolare per quanto riguarda le misure di esecuzione e la cooperazione con gli Stati membri, con le autorità costiere e portuali competenti dei paesi terzi e con gli organismi regionali di pesca. La Commissione ha inoltre sottolineato che un certo numero di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate possono essere state autorizzate a battere bandiera delle Comore dopo la sospensione della registrazione approvata dalla circolare firmata il 25 aprile 2016.

(27)

Il 31 maggio 2016 le Comore hanno trasmesso i seguenti documenti: i) un piano d'azione basato su quello proposto dalla Commissione; ii) un progetto di modifiche del quadro giuridico che disciplina la pesca, compreso il sistema sanzionatorio; e iii) una sintesi degli obblighi delle Comore a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera.

(28)

In molteplici occasioni, in particolare l'8 giugno 2016, il 21 giugno 2016, il 28 giugno 2016 e il 29 giugno 2016, i servizi della Commissione hanno spiegato alle Comore, sia per iscritto sia oralmente, l'importanza di ottenere una reazione alle comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2016 e del 13 giugno 2016.

(29)

Il 7 luglio 2016 e l'11 luglio 2016 la Commissione è stata inoltre informata dalle Comore di ulteriori scambi tra le autorità comoriane e un organismo regionale di pesca sulla situazione della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate. In tale occasione le Comore hanno fornito un nuovo elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quelli sopra menzionati.

(30)

Con lettera del 20 luglio 2016 la Commissione ha proposto alle autorità comoriane di effettuare una visita nelle Comore.

(31)

Le autorità delle Comore hanno reagito alle comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2016 e del 13 giugno 2016 con lettera del 20 luglio 2016 ricordando che, conformemente alle disposizioni del codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e del decreto n. 15-050/PR, del 15 aprile 2015, le navi comoriane non possono operare al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE) comoriana senza un'autorizzazione delle autorità delle Comore e che le navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate non possono svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori dell'area di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). Le Comore hanno inoltre chiesto l'assistenza della Commissione, tra l'altro, per informare le autorità competenti degli Stati membri in merito alla situazione della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate e invitarle a comunicare loro tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di tali navi. La Commissione ha risposto alle Comore il 27 luglio 2016 e 28 luglio 2016, fornendo le informazioni richieste e chiedendo alcuni chiarimenti. Il 5 agosto 2016 la Commissione ha inoltre trasmesso per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni fornite dalle Comore.

(32)

L'11 agosto 2016 le Comore hanno trasmesso il verbale della prima riunione del comitato congiunto tra le autorità incaricate della registrazione delle navi e le autorità responsabili della pesca, svoltasi il 2 agosto 2016. La raccomandazione principale scaturita dalla riunione consisteva nel concedere un periodo di tolleranza di sei mesi alle navi adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate battenti bandiera comoriana che operavano al di fuori della ZEE delle Comore senza essere state autorizzate dalle autorità del paese nonché a quelle che operavano al di fuori della zona di competenza della IOTC. Obiettivo del periodo di tolleranza è informare gli operatori di tali navi dei loro obblighi ai sensi del quadro giuridico delle Comore in materia di pesca.

(33)

Il 18 agosto 2016 la Commissione è stata inoltre informata dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'esistenza di una circolare firmata l'8 agosto 2016 dall'amministrazione comoriana incaricata della registrazione delle navi. Tale circolare, fra l'altro, abrogava la sospensione della registrazione sotto bandiera comoriana delle navi adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate.

(34)

A partire dal maggio 2016 la Commissione è stata anche pienamente informata in merito alle richieste di assistenza reciproca inviate, nel quadro dell'articolo 51 del regolamento INN, dalle autorità competenti degli Stati membri alle autorità delle Comore e di altri paesi terzi riguardanti la situazione e le attività delle navi comoriane adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate, nonché alle risposte fornite da tali autorità. La Commissione ha anche ricevuto informazioni sulla situazione e sulle attività di tale flotta da altre fonti, compresi paesi terzi. Tali informazioni sono state considerate come elementi di prova.

(35)

La Commissione ha reso visita alle autorità delle Comore dal 23 al 26 agosto 2016. Nel corso della visita le autorità comoriane hanno avuto la possibilità di informare la Commissione in merito agli sviluppi più recenti. Il 30 agosto 2016 e il 2 settembre 2016 la Commissione ha inviato alle Comore informazioni di follow-up e richieste supplementari di informazioni e di documenti. Le autorità delle Comore hanno accusato ricevimento di tali comunicazioni, rispettivamente, il 2 settembre 2016 e il 4 settembre 2016.

(36)

Con lettera del 28 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato alle autorità comoriane informazioni su 21 trasbordi in mare cui hanno partecipato navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate svoltisi tra aprile e giugno 2016 al largo delle coste dell'Africa occidentale. In tale comunicazione la Commissione ha ribadito le sue preoccupazioni per quanto riguarda le questioni connesse alla gestione del registro delle Comore.

3.   IDENTIFICAZIONE DELLE COMORE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(37)

A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità delle Comore agli obblighi internazionali ad esse spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 1o ottobre 2015 e delle pertinenti informazioni trasmesse dalle Comore, del piano d'azione proposto nonché delle misure adottate per porre rimedio alla situazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1.   Misure adottate in relazione alla ricorrenza di pescherecci e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

(38)

Come sottolineato nel considerando 36 della decisione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha constatato che le Comore sono venute meno agli obblighi che loro incombono a norma del diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione, in relazione ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e non hanno impedito l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.

(39)

I considerando da 20 a 23 della decisione del 1o ottobre 2015 stabiliscono che circa 20 navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate sono state coinvolte in attività di pesca INN nel periodo dal 2010 al 2015. La Commissione ha in particolare accertato che tali navi operavano al di fuori della ZEE delle Comore senza l'autorizzazione e il controllo delle autorità comoriane nonché al di fuori della zona di competenza della IOTC, in particolare nell'Atlantico orientale. Tale situazione è in contrasto con le raccomandazioni di cui al punto 45 del piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e all'articolo 8.2.2 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile (codice di condotta della FAO), secondo cui gli Stati di bandiera dovrebbero assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera operanti al di fuori delle acque territoriali siano in possesso di un'autorizzazione in corso di validità. Vengono inoltre disattese le raccomandazioni di cui ai punti 29 e 30 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Come spiegato nel considerando 31, le autorità comoriane hanno riconosciuto che nessuna nave comoriana dovrebbe operare al di fuori della ZEE delle Comore senza essere stata autorizzata dalle autorità nazionali e nessuna nave comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate dovrebbe svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori della zona di competenza della IOTC.

(40)

Gli elementi di prova raccolti dalla Commissione dopo l'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 indicano che non si è prodotto alcun cambiamento nella situazione descritta nel considerando 39.

(41)

In base alle informazioni raccolte, in particolare dagli Stati membri e dalle autorità costiere e portuali competenti di paesi terzi, la Commissione ha riscontrato diversi casi di trasbordi in mare cui hanno partecipato le navi di cui al considerando 39, mentre, come descritto nel considerando 60, le Comore hanno fornito dichiarazioni scritte attestanti che i trasbordi in mare sono vietati dalle loro autorità. Tali operazioni hanno pertanto avuto luogo senza essere state autorizzate dalle autorità delle Comore. Ciò è in contrasto con il punto 49 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati di bandiera dovrebbero garantire che tutte le loro navi partecipanti a trasbordi dispongano di un'autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato di bandiera e riferiscano al riguardo alle autorità nazionali.

(42)

La Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate dalle Comore per quanto riguarda l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Il piano d'azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Analogamente, il codice di condotta della FAO illustra, in particolare all'articolo 11, le buone pratiche per le attività successive alla raccolta e per un commercio internazionale responsabile. L'articolo 11.1.11 di tale codice di condotta invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine di tali prodotti.

(43)

Come stabilito nel considerando 23 della decisione del 1o ottobre 2015, le Comore non sono in grado di fornire informazioni sulle specie catturate dalla flotta di pesca nazionale né sui flussi commerciali di tali catture. Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità delle Comore, la Commissione ha ritenuto che non siano stati compiuti progressi in relazione ai fatti descritti nei considerando 23 e 33 della decisione del 1o ottobre 2015, concernenti la mancanza di controllo da parte delle autorità delle Comore sulle navi comoriane operanti al di fuori della ZEE delle Comore per quanto riguarda le loro attività di pesca, gli sbarchi e i trasbordi. Le Comore non erano pertanto in grado di garantire la trasparenza dei propri mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

(44)

A tale riguardo si fa notare che la tracciabilità dei prodotti è ostacolata anche dalla scarsa trasparenza delle procedure di registrazione e di concessione di licenze delle Comore e dalla mancanza di cooperazione interna e di condivisione delle informazioni, come descritto nel considerando 24 della decisione del 1o ottobre 2015.

(45)

Non disponendo di dati adeguati, le Comore non sono in grado di garantire un'adeguata tracciabilità dei prodotti ittici e quindi di impedire che vengano commercializzati prodotti della pesca provenienti da attività INN. Tenuto conto dell'accertata mancanza di un sistema di tracciabilità e della mancanza di informazioni a disposizione delle autorità comoriane sul pesce sbarcato o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera comoriana, le Comore hanno omesso di impedire che prodotti della pesca provenienti da attività INN siano sbarcati nei loro porti, con il conseguente rischio che tali prodotti possano accedere al mercato. La Commissione non può quindi garantire che i prodotti della pesca commercializzati in tale paese non provengano dalla pesca INN. A tale riguardo le Comore non hanno tenuto conto delle raccomandazioni di cui al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, dal loro inizio alla destinazione finale passando per il luogo di sbarco.

(46)

Dall'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 le Comore non hanno introdotto alcuna misura correttiva appropriata per porre rimedio alla situazione di cui sopra. Le Comore non sono pertanto in grado di garantire la trasparenza dei propri mercati in modo da consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e all'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO.

(47)

Alla luce dei considerando da 20 a 35 della decisione del 1o ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi loro incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN praticata o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e che non abbiano preso provvedimenti sufficienti per impedire l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

3.2.   Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

(48)

Come indicato nei considerando da 37 a 41 della decisione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha esaminato se le Comore hanno collaborato efficacemente con la Commissione sulle indagini e le attività correlate.

(49)

Dopo l'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha incontrato difficoltà nell'instaurare una cooperazione con le autorità delle Comore. L'affidabilità delle loro risposte era altresì compromessa dalla trasmissione di risposte parziali, che contenevano informazioni contraddittorie e dimostravano una scarsa capacità di reazione.

(50)

La Commissione ha inoltre colto l'occasione della sua visita alle Comore nell'agosto 2016 per invitare le autorità delle Comore a fornire un certo numero di documenti. Fino all'adozione della presente decisione e nonostante un sollecito inviato alle autorità delle Comore il 2 settembre 2016, la Commissione non ha ricevuto tali documenti.

(51)

Inoltre ai documenti trasmessi alla Commissione in relazione al piano d'azione, a seguito della decisione del 1o ottobre 2015, non è stato dato alcun seguito concreto.

(52)

Alla luce della situazione descritta nei considerando 33, 34 e 50, la Commissione ha anche stabilito che alcune informazioni essenziali non le erano state comunicate.

(53)

La mancata cooperazione è aggravata dalla mancanza di coordinamento all'interno dell'amministrazione comoriana, tra l'autorità incaricata della registrazione delle navi e l'autorità responsabile della pesca, lacuna che è stata riconosciuta dalle autorità comoriane durante la visita della Commissione dell'agosto 2016. A tale riguardo la Commissione ha constatato che i progressi su questa grave lacuna sono stati scarsi o inesistenti dall'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 e che informazioni essenziali non erano state condivise all'interno dell'amministrazione comoriana.

(54)

Inoltre, nel valutare l'osservanza globale degli obblighi spettanti alle Comore in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione, la Commissione, come indicato nel considerando 42 della decisione del 1o ottobre 2015, ha anche esaminato se tale paese coopera con altri Stati nella lotta contro la pesca INN.

(55)

Come evidenziato nei considerando da 39 a 41, la Commissione ha stabilito che navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività a questa correlate operano al di fuori della ZEE delle Comore e nella zona di competenza della IOTC, in particolare nell'Atlantico orientale. La Commissione riconosce i tentativi compiuti dalle Comore per instaurare canali di cooperazione con i paesi dell'Atlantico orientale attraverso gli organismi regionali di pesca che coprono zone nelle quali operano navi comoriane. Le Comore hanno spiegato che sono state prese iniziative per entrare in contatto diretto con i paesi terzi in cui operano navi comoriane e la Commissione ha proposto alcune soluzioni per agevolare questi contatti. La Commissione, tuttavia, non ha ancora ricevuto informazioni su possibili scambi.

(56)

Si ricorda che, secondo il considerando 34, le autorità competenti degli Stati membri hanno inviato alle autorità delle Comore richieste di assistenza reciproca per quanto riguarda la situazione e le attività delle navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate. La Commissione è stata inoltre informata del fatto che anche alcuni paesi terzi hanno preso iniziative analoghe. La Commissione ha tuttavia rilevato che il livello inadeguato di cooperazione delle autorità comoriane nei loro contatti con la Commissione si riflette anche nelle richieste di assistenza reciproca. Questa situazione ha compromesso le azioni avviate dalle autorità competenti dei paesi interessati nei confronti di certo numero di navi delle Comore sulla base delle informazioni fornite dalle autorità comoriane.

(57)

La situazione descritta nei considerando da 54 a 56 indica che le Comore non hanno effettivamente cooperato e coordinato attività con gli Stati in cui operano loro navi nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, in linea con il punto 28 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. In particolare, come stabilito al punto 31 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in qualità di Stato di bandiera le Comore dovrebbero stipulare intese o accordi e cooperare con altri Stati per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle misure di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale, regionale o internazionale.

(58)

Come indicato nel considerando 44 della decisione della Commissione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha esaminato se le Comore avevano adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se erano state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche.

(59)

Le prove disponibili confermano che le Comore non hanno ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci.

(60)

Come spiegato nel considerando 31, le autorità comoriane hanno riconosciuto che nessuna nave comoriana dovrebbe operare al di fuori della ZEE delle Comore senza essere stata autorizzata dalle autorità nazionali e nessuna nave comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate dovrebbe svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori della zona di competenza della IOTC. Va notato anche che nel corso degli scambi svoltisi nell'ambito delle richieste di assistenza riguardanti 12 navi delle Comore che hanno partecipato a trasbordi in mare e a operazioni congiunte, le autorità comoriane hanno fornito alla Commissione e agli Stati membri dichiarazioni scritte attestanti che i trasbordi in mare sono vietati dalle autorità comoriane e che, di conseguenza, tali navi svolgono attività di pesca INN.

(61)

La Commissione ha tuttavia constatato che dopo la decisione del 1o ottobre 2015 le autorità comoriane non hanno comunicato l'adozione di misure di esecuzione nei confronti delle navi operanti al di fuori della ZEE delle Comore senza essere state autorizzate dalle autorità comoriane nonché al di fuori della zona di competenza della IOTC.

(62)

Inoltre, come descritto al considerando 32, si osserva che un periodo di tolleranza di sei mesi a partire da agosto 2016 era stato effettivamente concesso alle navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che operavano in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi vigenti. Tale decisione, insieme alla situazione descritta nel considerando 56, ha compromesso le azioni avviate dalle autorità competenti degli Stati membri nei confronti di certo numero di navi delle Comore sulla base delle informazioni fornite dalle autorità comoriane. La Commissione è stata informata dalle autorità delle Comore in merito alla possibile radiazione dei pescherecci che non regolarizzano la loro situazione entro la fine del periodo di tolleranza di sei mesi. Va però osservato che la radiazione dei pescherecci non garantisce che i responsabili di una violazione ricevano sanzioni di severità adeguata e siano privati dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

(63)

Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha altresì rilevato che nessuna decisione concreta in merito alla radiazione è stata adottata dalle autorità. In ogni caso tale radiazione teorica non comporterebbe lo svolgimento di indagini sulle attività di pesca INN esercitate da pescherecci né l'irrogazione di sanzioni per violazioni accertate.

(64)

Sulla base delle informazioni raccolte durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha constatato che le autorità delle Comore responsabili della pesca avevano elaborato una lista di controllo che elencava le condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca a sostegno della regolarizzazione durante il periodo di tolleranza di sei mesi di cui al considerando 62. Tale documento è stato trasmesso alle autorità comoriane responsabili della registrazione delle navi. L'obiettivo era trasmettere il documento alle persone giuridiche di diritto privato stabilite al di fuori delle Comore cui è stata in parte delegata la gestione del registro della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate. Tali persone giuridiche di diritto privato sono state incaricate di trasmettere il suddetto documento agli operatori economici. La Commissione ha accertato che questo documento è di natura estremamente teorica e non contiene gli elementi tecnici necessari per consentire agli operatori economici di rispettare la normativa comoriana in vigore e alle autorità delle Comore di monitorare le attività delle navi comoriane di cui trattasi.

(65)

Alla luce della situazione descritta ai considerando da 62 a 64, la Commissione ha constatato che le autorità delle Comore non hanno adottato misure precauzionali adeguate in relazione alle navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate operanti in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi.

(66)

Si ricorda inoltre che, come indicato al considerando 46 della decisione del 1o ottobre 2015, le autorità delle Comore erano già al corrente, prima dell'adozione della suddetta decisione, del fatto che navi battenti la loro bandiera operavano, in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi, al di fuori della ZEE delle Comore, ma non avevano adottato misure coercitive nei confronti di tali navi.

(67)

La situazione descritta ai considerando da 58 a 66 è in contrasto con l'articolo 94 dell'UNCLOS concernente gli obblighi dello Stato di bandiera di esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi. È inoltre in contrasto con le raccomandazioni intese ad adottare misure di esecuzione nei confronti delle attività di pesca INN e ad applicare al loro riguardo sanzioni sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività, come stabilito all'articolo 8.2.7 del codice di condotta della FAO, al punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e ai punti da 31 a 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

(68)

Si osserva che il quadro giuridico in materia di pesca delle Comore è tuttora basato sul codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e sul decreto 15 aprile 2015, n. 15-050/PR, in vigore all'epoca della decisione del 1o ottobre 2015. Si ricorda inoltre che i considerando 49 e 50 della decisione hanno stabilito che: i) le autorità comoriane hanno riconosciuto la necessità di elaborare ulteriori testi attuativi del codice della pesca e dell'acquacoltura al fine di garantire la coerenza tra la legislazione nazionale e le norme internazionali e regionali applicabili; ii) il codice della pesca e dell'acquacoltura delle Comore non include nella definizione di pescherecci le navi che esercitano attività inerenti alla pesca; e iii) il quadro giuridico delle Comore, pur contemplando violazioni gravi quali definite ai sensi del diritto internazionale, non definisce esplicitamente la pesca INN e non prevede espressamente misure di contrasto e sanzioni per i cittadini che la coadiuvano o la esercitano, come indicato ai punti 18 e 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

(69)

Si ricorda inoltre che il considerando 50 della decisione del 1o ottobre 2015 ha stabilito che, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, le ammende previste nell'ambito della pesca industriale sono basate sul valore dei canoni delle licenze. Tuttavia, le categorie di licenze di pesca definite nella normativa comoriana si limitano alle sole specie di tonnidi. Pertanto non sono previste ammende per le infrazioni commesse dalla flotta industriale adibita alla cattura di altre specie, per le quali non sono stati fissati i canoni corrispondenti. Tale situazione riduce il livello di deterrenza del regime sanzionatorio delle Comore e non consente alle autorità comoriane di sanzionare le attività di pesca INN con severità sufficiente a prevenire, scoraggiare ed eliminare tali attività e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

(70)

Si osserva che le autorità comoriane responsabili della pesca hanno trasmesso alla Commissione proposte di modifica delle disposizioni del codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e del decreto n. 15-050/PR del 15 aprile 2015. Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha tuttavia stabilito che il processo di revisione risente di un contesto amministrativo inadeguato. La Commissione ha inoltre riscontrato che una parte dell'amministrazione comoriana considerava il processo di revisione come un'opportunità per rafforzare la politica di bandiere di comodo delle Comore. La Commissione ritiene pertanto che il quadro giuridico sia ancora inadeguato in termini di conformità alle norme internazionali e regionali applicabili.

(71)

Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità comoriane e durante la visita dell'agosto 2016, la Commissione ha constatato che numerosi obblighi previsti nel quadro della legislazione comoriana non sono ancora attuati e fatti rispettare da tale paese (ad esempio l'obbligo di trasmettere informazioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e i dati relativi alle catture, le restrizioni alla zona di attività delle navi comoriane ecc.). Come indicato nel considerando 47 della decisione del 1o ottobre 2015, questa situazione mostra chiaramente che le autorità comoriane non sono in grado di sorvegliare le attività delle loro navi e compromette la loro capacità di garantire l'effettiva applicazione delle norme applicabili alle varie zone interessate.

(72)

Inoltre non è stato compiuto alcun progresso per quanto riguarda i fatti descritti nel considerando 51 della decisione del 1o ottobre 2015, concernenti la mancanza di un piano nazionale d'ispezione atto a garantire una politica coerente in materia di controllo delle attività della flotta comoriana e il numero insufficiente di osservatori.

(73)

Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha constatato che le autorità comoriane, nonostante ammettessero la loro incapacità di monitorare e controllare le attività di pesca e inerenti alla pesca della loro flotta, ovunque essa operi, e delle flotte straniere che operano nella ZEE delle Comore, erano ancora intenzionate a perseguire una strategia di espansione della flotta.

(74)

Come evidenziato nei considerando da 67 a 72 della decisione del 1o ottobre 2015, il livello di sviluppo delle Comore non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche derivanti dal livello di sviluppo delle Comore è trattata in modo più approfondito nei considerando da 88 a 93 della presente decisione.

(75)

Alla luce dei considerando da 37 a 54 della decisione del 1o ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere a), b), c) e d), del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

(76)

Come spiegato nei considerando da 57 a 60 della decisione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti ottenute dai dati disponibili pubblicati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in particolare la IOTC e la Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale (SWIOFC). La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status delle Comore come parte contraente della IOTC e della SWIOFC in seguito alla decisione del 1o ottobre 2015.

(77)

Si ricorda che i considerando 57 e 58 della decisione del 1o ottobre 2015 descrivono le inadempienze, ripetute e non ripetute, delle Comore con riguardo alle risoluzioni IOTC, individuate nella relazione di conformità della IOTC per le Comore relativa al 2014, pubblicata il 25 marzo 2015 (4).

(78)

Secondo le informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC per le Comore pubblicata il 16 aprile 2016 (5), nel 2015 sono state riscontrate diverse inadempienze ripetute. In particolare, le Comore hanno solo parzialmente rispettato i seguenti obblighi: i) fornire statistiche aggregate sulle catture nominali di squali, come richiesto dalla risoluzione 05/05; ii) fornire statistiche aggregate sulle catture e lo sforzo di pesca per tale specie, come richiesto dalla risoluzione 05/05; e iii) fornire statistiche aggregate sulla frequenza della taglia per tale specie, come richiesto dalla risoluzione 05/05. Inoltre le Comore non hanno fornito alcuna informazione sulla copertura ripartita per attrezzi in riferimento agli sbarchi della pesca artigianale, come richiesto dalla risoluzione 11/04.

(79)

Nella stessa relazione sono state altresì individuate altre inadempienze ripetute. Le Comore non hanno trasmesso alcuna informazione sul divieto concernente la cattura degli squali alalunga, come richiesto dalla risoluzione 13/06, e non hanno fornito informazioni in merito all'attuazione delle linee guida della FAO sulle tartarughe marine, come richiesto dalla risoluzione 12/04.

(80)

L'inadempienza, da parte delle Comore, delle risoluzioni della IOTC dimostra l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all'articolo 94 dell'UNCLOS. Essa dimostra inoltre che le Comore non rispettano le raccomandazioni di cui ai punti da 31 a 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

(81)

Le Comore non sono parte contraente di altre ORGP oltre alla IOTC e alla SWIOFC. Considerata la struttura della flotta comoriana, che non opera soltanto nella regione dell'Oceano indiano, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti dalle Comore per conformarsi agli obblighi ad esse incombenti in forza dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 117 e 118.

(82)

Inoltre, fatta eccezione per l'UNCLOS, le Comore non hanno ratificato altri strumenti giuridici internazionali in materia di gestione della pesca. Data l'importanza che rivestono per le Comore gli stock ittici transzonali e altamente migratori, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti da tale paese per adempiere ai propri obblighi in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione nell'ambito dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 63 e 64.

(83)

Nell'attuazione degli strumenti internazionali le Comore non si sono inoltre conformate alle raccomandazioni di cui al punto 11 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) e all'accordo di conformità FAO. Viene inoltre disattesa la raccomandazione di cui al punto 14, che invita gli Stati ad attuare pienamente ed efficacemente il codice di condotta e i piani d'azione internazionali ad esso correlati.

(84)

Le Comore non hanno ratificato l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO del 2009 (PSMA).

(85)

Contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti da 25 a 27 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, le Comore non hanno finora elaborato un piano d'azione nazionale contro la pesca INN.

(86)

Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità delle Comore, la Commissione ha riscontrato che la gestione del registro della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività ad essa correlate resta in parte delegata a persone giuridiche di diritto privato stabilite al di fuori delle Comore. Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione e delle dichiarazioni rese dalle Comore, si è potuto stabilire che le Comore non sono state in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera avessero un legame reale con il paese. Ciò è in contrasto con l'articolo 91 dell'UNCLOS, in base al quale deve esistere un legame reale tra lo Stato di bandiera e le sue navi.

(87)

Alla luce dei considerando da 55 a 65 della decisione della Commissione del 1o ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

(88)

Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, le Comore, collocatesi al 159o posto su 188 paesi nel 2014 (6), sono considerate un paese a basso sviluppo umano. Si ricorda inoltre che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) le Comore sono elencate nella categoria dei paesi meno sviluppati (8).

(89)

Non sono state individuate prove a conferma che l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuta a difficoltà di sviluppo. Anche se, in generale, in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza possono sussistere difficoltà specifiche in termini di capacità, le difficoltà specifiche delle Comore riconducibili al loro livello di sviluppo non possono giustificare le carenze descritte nelle precedenti sezioni. Ciò riguarda in particolare la situazione del registro delle Comore e la totale assenza di controllo di una parte della flotta comoriana.

(90)

Come indicato nel considerando 69 della decisione del 1o ottobre 2015, risulta che le carenze rilevate sono dovute principalmente all'inadeguatezza del contesto amministrativo e alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana al fine di garantire l'adempimento efficiente ed efficace degli obblighi che incombono alle Comore in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione. Tale situazione è aggravata dallo squilibrio tra le dimensioni della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività ad essa correlate e la sua zona di attività.

(91)

Va inoltre ricordato che l'Unione europea e le Comore hanno firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca (9). La contropartita finanziaria versata alle Comore nell'ambito del protocollo più recente (10) dell'accordo comprende una dotazione destinata al sostegno settoriale. Quest'ultimo mirava a promuovere lo sviluppo di una pesca sostenibile rafforzando la capacità amministrativa e scientifica attraverso una maggiore attenzione alla gestione sostenibile della pesca e ai sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Ciò avrebbe dovuto aiutare le Comore a far fronte ai loro obblighi a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione e a contrastare la pesca INN.

(92)

Un ulteriore sostegno è fornito alle Comore da iniziative regionali, quali il progetto SmartFish finanziato dall'Unione europea e attuato dalla Commissione dell'Oceano indiano (IOC), che mira, in particolare, a contrastare la pesca INN mediante la condivisione delle risorse, lo scambio di informazioni; la formazione e lo sviluppo di sistemi operativi di monitoraggio, controllo e sorveglianza, e il primo progetto della Banca mondiale per la governance della pesca e la crescita condivisa nell'Oceano Indiano sudoccidentale, che mira a migliorare l'efficacia della gestione di alcuni tipi di pesca prioritari a livello regionale, nazionale e di comunità.

(93)

Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle informazioni presentate dalle Comore, la Commissione ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN e tenuto conto del livello di sviluppo di tale paese, è opportuno prendere in considerazione le difficoltà specifiche delle Comore, che possono compromettere l'efficienza globale del paese nella gestione della pesca. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Comore, si è stabilito che il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE

(94)

Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui le Comore non hanno adempiuto agli obblighi ad esse imposti dal diritto internazionale nella loro qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non hanno adottato misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come un paese non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

(95)

In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento.

(96)

Si precisa che l'identificazione delle Comore come paese che la Commissione considera paese non cooperante non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti.

5.   PROCEDURA DI COMITATO

(97)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le Comore sono identificate come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 1o ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).

(3)  Lettera al ministro delle attività produttive, dell'ambiente, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato delle Comore del 1o ottobre 2015.

(4)   Fonte: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/04/IOTC-2015-CoC12-CR04E-Comoros.pdf

(5)   Fonte: http://www.iotc.org/compliance/monitoring

(6)   Fonte: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI

(7)  Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

(8)   Fonte: http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf

(9)  Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).

(10)  Decisione 2013/786/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti [(GU L 349 del 21.12.2013, pag. 4) e Protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 5)].