ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 134

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
23 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo del 2015 che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/870 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kopi Arabika Gayo (IGP)]

2

 

*

Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune preparazioni di carni ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/873 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

14

 

*

Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti ( 1 )

18

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/875 della Commissione, del 22 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/876 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

23

 

*

Decisione (UE) 2017/877 della Commissione, del 16 maggio 2017, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart! [notificata con il numero C(2017) 3382]

38

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia, del 20 marzo 2015, recante adozione del suo regolamento interno [2017/878]

40

 

*

Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Georgia, del 25 novembre 2015, recante adozione del suo regolamento interno [2017/879]

46

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 34 del 9.2.2017 )

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore del protocollo del 2015 che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili

Il protocollo del 2015 che modifica l'allegato dell'accordo relativo agli scambi di aeromobili civili entrerà in vigore il 26 maggio 2017.


REGOLAMENTI

23.5.2017   

IT

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L 134/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/870 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kopi Arabika Gayo (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kopi Arabika Gayo» presentata dall'Indonesia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kopi Arabika Gayo» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kopi Arabika Gayo» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 5.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


23.5.2017   

IT

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L 134/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/871 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune preparazioni di carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

L'11 maggio 2015 la Repubblica ceca ha presentato una domanda di autorizzazione dell'impiego di acido fosforico, fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati («fosfati») come stabilizzanti nelle seguenti preparazioni di carni della Repubblica ceca: Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása e Syrová klobása. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

L'uso dei fosfati è necessario per mantenere lo stato fisico-chimico e aumentare la capacità di formare legami di preparazioni di carni quali Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása e Syrová klobása, in particolare quando sono immesse sul mercato in un imballaggio in atmosfera protettiva e con durata di conservazione prolungata. Secondo il richiedente, la necessità tecnica di tali additivi nelle pertinenti preparazioni di carni della Repubblica ceca è simile a quella che si riscontra in breakfast sausages e Bräte, prodotti per i quali l'uso dei fosfati è autorizzato nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 08.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004».

(5)

Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008 specifica che l'autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbe tenere conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, inclusi, tra l'altro, i fattori tradizionali. È quindi opportuno mantenere sul mercato determinati prodotti tradizionali in alcuni Stati membri, a condizione che l'uso degli additivi alimentari in tali prodotti rispetti le condizioni generali e specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008.

(6)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'uso degli additivi contemplati dal presente regolamento, le pertinenti preparazioni di carni della Repubblica ceca saranno descritte in un documento di orientamento che illustra le categorie di alimenti nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari (3).

(7)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui gli aggiornamenti in questione non possano avere un effetto sulla salute umana. L'uso dei fosfati come additivi alimentari è autorizzato in una vasta gamma di alimenti. La loro sicurezza è stata valutata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ha stabilito la dose massima tollerabile giornaliera di 70 mg/kg di peso corporeo espressi in fosforo (4). Poiché la domanda di estensione dell'uso dei fosfati è limitata ad alcuni prodotti specifici tradizionalmente utilizzati, non si prevede che tale estensione avrà un effetto significativo sull'esposizione complessiva ai fosfati. Pertanto, l'estensione dell'uso di tali additivi costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non può avere un effetto sulla salute umana e non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)

È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en.

(4)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, venticinquesima serie (pagina 13), 1991.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 08.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa ad acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) è sostituita dalla seguente:

 

«E 338-452

Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

5 000

(1) (4)

Solo breakfast sausages: in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto; prosciutto di Natale finlandese salato, burger meat con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all'interno della carne, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása e Syrová klobása».


23.5.2017   

IT

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L 134/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/872 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

(2)

La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea.

(3)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

(4)

«Abcert AG» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» per le categorie di prodotti A e D in relazione all'Angola e a Sao Tomé e Principe.

(6)

«Argencert SA» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.

(7)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Malaysia e a Singapore e estendere il riconoscimento per la Cina alle categorie di prodotti B ed E.

(8)

«CCOF Certification Services» ha informato la Commissione che desidererebbe ritirare il riconoscimento per la categoria F in relazione al Messico. Pertanto non dovrebbe più figurare, per tale paese, nell'elenco di detta categoria contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(9)

«Certisys» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. Inoltre la Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certisys» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Repubblica democratica del Congo.

(10)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo (3), Liberia e Niger alle categorie di prodotti A, D, E ed F e per la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar alle categorie di prodotti A, E ed F.

(11)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D all'Egitto, estendere il riconoscimento per Monaco alla categoria di prodotti C e il riconoscimento per la Bosnia-Erzegovina alle categorie di prodotti E e F.

(12)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, C e D all'Indonesia.

(13)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMOcert Latinoamérica Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D ad Argentina, Costa Rica, Guyana e Honduras. È inoltre giustificato estendere il riconoscimento di «IMOcert Latinoamérica Ltda» per Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela alla categoria di prodotti B.

(14)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «LACON GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Bosnia-Erzegovina, Cile, Cuba, Etiopia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per le categorie di prodotti A e D a Repubblica dominicana, Kenya, Swaziland e Zimbabwe.

(15)

«ÖkoP Zertifizierungs GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione nel paese terzo per il quale era riconosciuta. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(16)

La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Valsts SIA» Sertifikācijas un testēšanas centrs«» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Valsts SIA» per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione alla Russia e all'Ucraina.

(17)

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 (4), contiene il nuovo modello dell'estratto del certificato di ispezione per le importazioni di prodotti biologici nell'ambito del nuovo sistema di certificazione elettronica cui si riferisce l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'articolo 14, paragrafo 2, comma 4 (ex comma 5), si riferisce tuttora alla casella 15 invece della casella 14 dell'estratto. Inoltre la casella 14 dell'estratto e la corrispondente nota nell'allegato VI fanno erroneamente riferimento all'articolo 33 invece dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (5). È necessario rettificare tali errori.

(18)

Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(19)

Per motivi di chiarezza, le rettifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione delle pertinenti modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così rettificato:

1)

all'articolo 14, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 14 dell'originale dell'estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.»;

2)

l'allegato VI è rettificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 19 aprile 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 89/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 19).

(5)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).


ALLEGATO I

Nel punto 5 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, nel testo relativo alla Repubblica di Corea, è inserita la riga seguente:

«KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr»


ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

il testo relativo ad «Abcert AG» è soppresso;

2)

dopo il testo relativo ad «Agreco R.F. Göderz GmbH» è inserito il seguente nuovo testo:

« ‘Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDÀ’

1.

Indirizzo: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portogallo

2.

Sito Internet: www.agricert.pt

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

ST-BIO-172

Sao Tomé e Principe

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»;

3)

nel testo relativo ad «Argencert SA» , il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Bouchard 644 6o piso ‘A’, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina»;

4)

nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l» ., il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«MY-BIO-132

Malaysia

X

X

x

—»

«SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

—»

b)

nella riga riguardante la Cina è aggiunta una crocetta nelle colonne B ed E;

5)

nel testo relativo a «CCOF Certification Services» , al punto 3, nella riga riguardante il Messico, la crocetta nella colonna F è soppressa;

6)

il testo relativo a «Certisys» è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Indirizzo: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgio»;

b)

al punto 3 la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«CD-BIO-128

Repubblica democratica del Congo

x

x

—»

7)

il testo relativo a «Control Union Certifications» è così modificato:

a)

nelle righe riguardanti Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo, Liberia e Niger è aggiunta una crocetta nelle colonne A, D, E ed F;

b)

nelle righe riguardanti la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar è aggiunta una crocetta nelle colonne A, E ed F;

8)

nel testo relativo a «Ecocert SA» , il punto 3 è così modificato:

a)

la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«EG-BIO-154

Egitto

x

x

x

—»

b)

nella riga riguardante la Bosnia-Erzegovina è aggiunta una crocetta nelle colonne E e F;

c)

nella riga riguardante Monaco, è aggiunta una crocetta nella colonna C;

9)

nel testo relativo a «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» , al punto 3, la seguente riga è aggiunta nell'ordine dei numeri di codice:

«ID-BIO-144

Indonesia

x

x

x

—»

10)

nel testo relativo a «IMOcert Latinoamérica Ltda.» , il punto 3 è così modificato:

a)

le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AR-BIO-123

Argentina

x

x

x

—»

«CR-BIO-123

Costa Rica

x

x

x

—»

«GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

—»

«HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

—»

b)

nelle righe riguardanti Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, è aggiunta una crocetta nella colonna B;

c)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Eccezioni: prodotti in conversione.»;

11)

nel testo relativo a «LACON GmbH» , al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BA-BIO-134

Bosnia-Erzegovina

x

x

x

—»

«CL-BIO-134

Cile

x

x

x

—»

«CU-BIO-134

Cuba

x

x

 

x

—»

«DO-BIO-134

Repubblica dominicana

x

x

—»

«ET-BIO-134

Etiopia

x

x

x

—»

«KE-BIO-134

Kenya

x

x

—»

«MK-BIO-134

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

x

x

x

—»

«SZ-BIO-134

Swaziland

x

x

—»

«ZW-BIO-134

Zimbabwe

x

x

—»

12)

il testo relativo a «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» è soppresso;

13)

è aggiunto il seguente nuovo testo:

« «Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” »

1.

Indirizzo: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV–4126, Lettonia

2.

Sito Internet: www.stc.lv

3.

Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice

Paese terzo

Categoria di prodotti

A

B

C

D

E

F

RU-BIO-173

Russia

x

x

x

x

x

UA-BIO-173

Ucraina

x

x

x

x

x

4.

Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

5.

Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

ALLEGATO III

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, il riferimento all'«articolo 33» nella casella 14 dell'estratto e nella relativa nota è sostituito dal riferimento all'«articolo 34».


23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/873 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio (2).

(2)

La direttiva 88/485/CEE della Commissione (3) ha autorizzato l'L-triptofano per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 82/471/CEE. Successivamente detto additivo per mangimi è stato iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, sono state presentate domande di rivalutazione dell'L-triptofano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Sono state presentate anche domande di autorizzazione dell'L-triptofano per tutte le specie animali in conformità all'articolo 7 di tale regolamento. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Le domande riguardano l'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 o Escherichia coli CGMCC 3667 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(5)

Nei suoi pareri dell'11 settembre 2013 (4), del 10 aprile 2014 (5), del 9 settembre 2014 (6), del 29 gennaio 2015 (7), del 10 settembre 2015 (8), del 1o dicembre 2015 (9), del 25 gennaio 2017 (10) e del 25 gennaio 2017 (11) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, l'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 11132P, Escherichia coli DSM 25084, Escherichia coli FERM BP-11200, Escherichia coli FERM BP-11354, Escherichia coli CGMCC 7.59 ed Escherichia coli CGMCC 3667 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che è considerato un'efficace fonte dell'aminoacido essenziale triptofano per l'alimentazione animale; il richiedente l'autorizzazione per l'L-triptofano prodotto da Escherichia coli DSM 25084 ha fornito elementi di prova attestanti che, dopo aver apportato una modifica al processo di fabbricazione, il livello di endotossina dell'additivo è stato ridotto a un livello accettabile; l'L-triptofano supplementare, per essere pienamente efficace nei ruminanti, dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Dalla valutazione dell'L-triptofano emerge che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(7)

Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per l'L-triptofano, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   La sostanza specificata nell'allegato, autorizzata dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione, e le premiscele contenenti tale sostanza possono essere immesse sul mercato fino al 12 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017 e possono essere impiegate fino a esaurimento delle scorte.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017, possono essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017, possono essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).

(3)  Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 239 del 30.8.1988, pag. 36).

(4)   EFSA Journal 2013; 11(10):3368.

(5)   EFSA Journal 2014; 12(5):3673.

(6)   EFSA Journal 2014; 12(10):3826.

(7)   EFSA Journal 2015; 13(2):4015.

(8)   EFSA Journal 2015; 13(9):4238.

(9)   EFSA Journal 2016; 14(1):4343.

(10)   EFSA Journal 2017; 15(2):4712.

(11)   EFSA Journal 2017; 15(3):4705.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c440

L-triptofano

Composizione dell'additivo

polvere con un tenore minimo del 98 % di L-triptofano (sulla sostanza secca);

tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1′-ethylidene-bis-L-tryptophan (1,1′-etilidene-bis-L-triptofano) (EBT)

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-triptofano prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli KCCM 11132P o

Escherichia coli DSM 25084 o

Escherichia coli FERM BP-11200 o

Escherichia coli FERM BP-11354 o

Escherichia coli CGMCC 7.59 o

Escherichia coli CGMCC 3667.

Formula chimica: C11H12N2O2

N. CAS: 73-22-3

Metodi di analisi  (1)

Per l'identificazione dell'L-triptofano nell'additivo per mangimi:

Food Chemical Codex«L-triptofano, monografia».

Per la determinazione del triptofano negli additivi per mangimi e nelle premiscele:

cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata alla rilevazione a fluorescenza (HPLC-FD) — EN ISO 13904-2016.

Per la determinazione del triptofano nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:

cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) accoppiata alla rilevazione a fluorescenza, regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1) (allegato III, parte G).

Tutte le specie

1.

L'L-triptofano può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

3.

Il tenore di endotossina presente nell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima all'endotossina di 1 600 UI endotossine/m3 di aria (2).

4.

Per i ruminanti, l'L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.

5.

Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo:

tenore di umidità.

12 giugno 2027


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  L'esposizione è stata calcolata in base al livello di endotossina e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA (EFSA Journal 2017;15(3):4705); metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endotossine batteriche).


23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/18


REGOLAMENTO (UE) 2017/874 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e specifica le condizioni del loro uso.

(2)

Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(3)

Il 26 gennaio 2016 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)

Il butano, l'isobutano e il propano usati come propellenti possono produrre la pressione necessaria a espellere preparazioni di coloranti da uno spray per ottenere una copertura omogenea adeguata dei coloranti sugli alimenti.

(5)

Nel 1991 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha valutato la sicurezza di propano, butano e isobutano come solventi d'estrazione e ha concluso che tale uso è accettabile a condizione che il limite di residui negli alimenti sia di 1 mg/kg per sostanza (3).

(6)

Nel 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha espresso il proprio parere su propano, butano e isobutano come gas propellenti negli spray da cucina a base di olio vegetale e negli spray da cucina a base di emulsione acquosa (4) e ha concluso che, considerato il basso livello di residui di gas propellenti, l'uso per la cottura al forno e la frittura non desta preoccupazioni di tipo tossicologico.

(7)

I dati analitici forniti dal richiedente hanno confermato che un'ora dopo aver utilizzato lo spray su diversi alimenti i residui di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) sono inferiori al limite di 1 mg/kg.

(8)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando tale aggiornamento non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(9)

È pertanto opportuno autorizzare l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. A causa del rischio di accensione e del tempo necessario ad abbassare i livelli di propellenti al di sotto del limite di 1 mg/kg, è opportuno rilasciare l'autorizzazione esclusivamente per uso professionale al fine di garantire che i protocolli industriali standardizzati siano rispettati e che il tempo trascorso tra l'uso dello spray e il consumo sia sufficiente ad assicurare il rispetto del limite accettabile di residui.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1).

(3)  Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 29a serie, 1992.

(4)   Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays. Comitato scientifico dell'alimentazione umana, 29.3.1999.


ALLEGATO

Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la voce E 903 sono inserite le seguenti voci:

«E 943a

Butano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).

E 943b

Isobutano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).

E 944

Propano

1 mg/kg nell'alimento finale

Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).»


23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/875 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

109,6

TR

66,0

ZZ

87,8

0707 00 05

TR

84,9

ZZ

84,9

0709 93 10

TR

131,4

ZZ

131,4

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

55,9

MA

60,6

TR

48,9

ZA

44,6

ZZ

52,5

0805 50 10

AR

112,1

TR

153,6

ZA

207,1

ZZ

157,6

0808 10 80

AR

98,4

BR

113,4

CL

128,3

CN

145,5

NZ

153,0

US

107,1

ZA

101,2

ZZ

121,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/23


DECISIONE (UE) 2017/876 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione è membro di diversi organismi internazionali per i prodotti di base, ma non è membro del Comitato consultivo internazionale del cotone («ICAC»).

(2)

In data 27 aprile 2004, 27 maggio 2008 e 10 maggio 2010 il Consiglio, nelle sue conclusioni concernenti rispettivamente il piano d'azione dell'UE riguardante le catene di prodotti agricoli di base, la dipendenza e la povertà, il partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone e il rafforzamento dell'azione dell'Unione nel settore dei prodotti di base, ha invitato la Commissione a valutare l'adesione dell'Unione all'ICAC.

(3)

Il 16 settembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione all'ICAC conformemente all'articolo II, sezioni 1 e 2, del regolamento dell'ICAC, dichiarando che l'adesione all'ICAC è nell'interesse dell'Unione vista l'importanza del cotone per i suoi settori agricolo, industriale e commerciale. L'Unione è un produttore di cotone e da importatore netto di cotone, a partire dal 2009 è diventata esportatore netto. Inoltre, l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione è uno dei principali utilizzatori del tessuto di cotone. Il cotone rappresenta altresì un ambito importante della cooperazione europea allo sviluppo, in quanto l'Unione rimane uno dei principali donatori nel settore del cotone africano.

(4)

L'Unione verserà un contributo in conformità dell'articolo II, sezione 2 a., paragrafo 2, lettera c), del regolamento dell'ICAC. L'Unione non può essere ritenuta responsabile per gli eventuali arretrati finanziari attuali o futuri di qualsiasi membro dell'ICAC.

(5)

È necessario dopo l'adesione dell'Unione all'ICAC tener conto del Protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione del 1979 (2).

(6)

È opportuno, pertanto, che l'Unione aderisca all'ICAC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone.

Il regolamento dell'ICAC è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a effettuare, a nome dell'Unione, la comunicazione di cui all'articolo II, sezione 2 a., del regolamento dell'ICAC.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  Approvazione del 16 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.


 

Indice

ARTICOLO I

MANDATO 26

ARTICOLO II

MEMBRI 26

ARTICOLO III

COMITATO CONSULTIVO 28

ARTICOLO IV

COMITATO PERMANENTE 28

ARTICOLO V

UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO PERMANENTE 30

ARTICOLO VI

SOTTOCOMITATI DEL COMITATO PERMANENTE 31

ARTICOLO VII

SEGRETARIATO 32

ARTICOLO VIII

PROCEDURE FINANZIARIE 33

ARTICOLO IX

INFORMAZIONI 34

ARTICOLO X

LINGUE 35

ARTICOLO XI

VOTAZIONE 36

ARTICOLO XII

COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI 36

ARTICOLO XIII

MODIFICHE 36

ARTICOLO XIV

SOSTITUZIONE 36

Ufficio del segretariato

1629 K Street NW Suite 702

Washington DC 20006 USA

Telefono: (202) 463-6660

Fax: (202) 463-6950

E-mail: secretariat@icac.org


REGOLAMENTO

del

COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE DEL COTONE

Adottato dalla 31a riunione plenaria del 16 giugno 1972

(con modifiche fino all'11 dicembre 2015 alla 74a riunione plenaria)

ARTICOLO I — MANDATO

Le funzioni del Comitato consultivo internazionale del cotone (di seguito l'«ICAC») sono le seguenti:

a.

osservare e seguire da vicino l'evoluzione della situazione mondiale del cotone;

b.

raccogliere, diffondere e tenere statistiche complete, affidabili e puntuali, nonché altre informazioni concernenti la produzione, il commercio, il consumo, le scorte o i prezzi mondiali del cotone, di altre fibre tessili o di prodotti tessili, nella misura in cui riguardano l'economia cotoniera e non costituiscono duplicazioni dei mandati conferiti dai membri ad altri organismi internazionali;

c.

proporre ai membri dell'ICAC, quando e se del caso, tutte le misure che l'ICAC ritiene appropriate e realizzabili per rafforzare la collaborazione internazionale al fine di sviluppare e mantenere una sana economia cotoniera mondiale;

d.

costituire la sede in cui si svolgono le discussioni internazionali concernenti i prezzi del cotone, senza peraltro compromettere i dibattiti che si svolgono al contempo altrove, ad esempio nella UNCTAD. Tali scambi di opinione devono tenersi regolarmente sia in seno al comitato permanente sia in occasione delle riunioni plenarie annuali.

ARTICOLO II — MEMBRI

Sezione 1 — Criteri di adesione

a.

Tutti i membri delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura che esprimono un interesse per il cotone possono aderire all'ICAC.

b.

Tutti gli altri governi che esprimono un interesse per il cotone possono presentare la propria candidatura per l'adesione.

Sezione 2 — Adesione: obblighi dei membri aderenti

L'adesione all'ICAC è disciplinata dalla seguente procedura:

a.

il richiedente invia al direttore esecutivo una comunicazione in cui dichiara:

(1)

di avere un interesse per il cotone;

(2)

di essere disposto a ottemperare agli obblighi previsti dalla qualità di membro per quanto concerne:

(a)

l'accettazione del regolamento dell'ICAC in vigore a quella data;

(b)

la comunicazione delle informazioni relative alla situazione del cotone e alle questioni connesse, conformemente alle condizioni previste dall'ICAC e da eventuali programmi di lavoro che possano essere adottati, di volta in volta, e

(c)

il pagamento della propria quota associativa.

b.

Il comitato permanente o il comitato consultivo, secondo il caso, esamina quindi la comunicazione del richiedente.

c.

Di norma il comitato permanente conferma l'adesione di un richiedente che soddisfa i criteri di adesione a norma della sezione 1 a. del presente articolo in occasione della sua successiva riunione. Tuttavia, se la questione dell'adesione è sollevata in sede di riunione plenaria, il comitato consultivo conferma l'adesione.

d.

Il Comitato consultivo esamina una candidatura conformemente a quanto disposto dalla sezione 1 b. del presente articolo.

e.

Ogni volta che conferma o approva l'adesione di un richiedente all'ICAC, il comitato permanente o il comitato consultivo conferma al contempo l'importo del contributo finanziario valutato per tale richiedente per l'anno di adesione, conformemente alle disposizioni dalla sezione 4 c. del presente articolo.

f.

Il direttore esecutivo notifica per iscritto al richiedente interessato la decisione adottata.

Sezione 3 — Rinuncia alla qualità di membro

La rinuncia alla qualità di membro dell'ICAC è disciplinata dalla seguente procedura:

a.

ogni membro che intende ritirarsi dall'ICAC invia a tal fine una comunicazione al direttore esecutivo, indicando la data in cui intende rendere effettivo il proprio ritiro, che deve avvenire almeno 30 giorni dopo la ricezione dell'avviso da parte del direttore esecutivo.

b.

Il direttore esecutivo informa del ritiro il comitato consultivo o il comitato permanente, secondo il caso, e, preso atto della rinuncia, comunica al membro in questione la sua posizione finanziaria nei confronti dell'ICAC.

Sezione 4 — Obblighi finanziari dei membri

a.

Il contributo versato da ciascun membro è l'importo arrotondato a 100 dollari USD, risultante dalla somma di:

(1)

una quota di base: il 40 per cento del contributo totale è ripartito equamente fra tutti i membri, e

(2)

una quota proporzionale: il totale delle quote proporzionali è pari al fabbisogno di bilancio, meno l'importo delle quote di base. La quota proporzionale è determinata sulla base della media degli scambi di cotone grezzo (esportazioni più importazioni) delle ultime quattro campagne cotoniere (agosto-luglio) che si sono concluse prima dell'esercizio dell'ICAC cui sono imputabili tali contributi.

b.

Il periodo contributivo termina il 1o luglio di ogni anno e il relativo contributo viene versato entro i tre mesi successivi dell'esercizio dell'ICAC. Tutti i pagamenti ricevuti da un membro sono imputati al debito di maggior durata dovuto da tale membro all'ICAC.

c.

Il contributo iniziale di un membro all'ICAC è calcolato conformemente alle disposizioni della sezione 4 a. del presente articolo. Tale contributo iniziale è fissato proporzionalmente, sulla base del numero di trimestri completi restanti nell'esercizio dell'ICAC. La quota proporzionale è fissata sulla base del rapporto della media degli scambi che è stato utilizzato per calcolare le ultime quote proporzionali dei membri esistenti.

d.

Il contributo iniziale di un membro è dovuto alla data in cui l'adesione diviene effettiva e deve essere versato entro i successivi tre mesi.

e.

L'eventuale rinuncia o sospensione della qualifica di membro non comporta né la riduzione né il rimborso di qualsivoglia parte del contributo concernente l'esercizio dell'ICAC in cui avviene la rinuncia. Qualsivoglia contributo non ancora versato per quell'esercizio è esigibile alla data in cui il direttore esecutivo riceve la comunicazione di cui alla sezione 3 a. del presente articolo.

f.

Se un membro ha un ritardo di dodici mesi nel pagamento del contributo a esso spettante, fatto salvo il caso di importi minimi non superiori al 15 per cento del suo attuale contributo annuale, il direttore esecutivo comunica al membro interessato che, a meno che il pagamento non venga ricevuto entro sei mesi dalla data della comunicazione, la fornitura della documentazione e di altri servizi è interrotta. Se il pagamento non viene effettuato trascorsi altri sei mesi, la qualità di membro del membro in questione viene sospesa.

g.

Un membro che ha rinunciato alla qualità di membro, a norma della sezione 3 del presente articolo, o la cui qualità di membro è sospesa in virtù della sezione 4 f., non può essere riammesso in qualità di membro fintanto che non sia stato saldato almeno un quinto del debito complessivo nei confronti dell'ICAC. La qualità di membro è ancora in essere soltanto se non si accumulano ulteriori arretrati mentre esso versa la totalità di quanto dovuto all'ICAC e solo se tale membro continua a pagare quanto dovuto all'ICAC tramite rate di entità non inferiore a un quarto dell'importo restante per ciascun esercizio.

ARTICOLO III — COMITATO CONSULTIVO

Sezione 1 — Definizione

Nel presente regolamento, per «comitato consultivo» si intende l'ICAC riunito in sessione plenaria.

Sezione 2 — Frequenza e sede delle riunioni

Le riunioni del comitato consultivo si tengono su invito dei membri. Di norma, le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta per anno civile. Il comitato permanente può convocare altre riunioni. Non possono essere accolte le proposte di ospitare le riunioni plenarie provenienti da membri che hanno più di un anno di arretrato nel pagamento delle quote dovute all'ICAC.

Nella misura del possibile, il comitato consultivo si riunisce alternatamente presso un membro esportatore e presso un membro importatore di cotone. Poiché la sede dell'organizzazione è negli Stati Uniti d'America, le riunioni si terranno con maggior frequenza in tale paese piuttosto che presso altri membri e in generale con intervalli non superiori a cinque anni.

Sezione 3 — Presenza alle riunioni

Per qualsivoglia proposta presentata all'ICAC da parte di un membro che voglia ospitare una riunione del comitato consultivo è sottinteso che le delegazioni di tutti i membri sono legittimate a presenziare e a partecipare alla riunione, se lo desiderano. Il comitato stesso può estendere gli inviti ai membri.

Sezione 4 — Procedura delle riunioni

a.

Per ogni riunione del comitato consultivo, il membro ospitante designa il presidente della riunione. Il presidente del comitato permanente ha funzione di primo vicepresidente. Il membro ospitante può designare uno o più vicepresidenti aggiuntivi. Il presidente della riunione presiede di norma le riunioni del comitato direttivo e le sessioni plenarie. Gli altri comitati designano il proprio presidente e vicepresidente.

b.

Il direttore esecutivo dell'ICAC esercita le funzioni di segretario generale e può nominare uno o più segretari generali aggiunti. Se il direttore esecutivo non è disponibile, il membro ospitante designa il segretario generale.

c.

Ogni membro comunica senza indugio al direttore esecutivo i nomi dei propri rappresentanti, supplenti e consulenti e trasmette qualsivoglia altra informazione, compreso il nome del capo delegazione, eventualmente necessaria per effettuare la registrazione.

d.

Nel corso delle discussioni relative a qualsivoglia questione, tutti i membri possono presentare una mozione d'ordine e chiedere di chiudere o aggiornare il dibattito. In ciascun caso, il presidente della riunione dichiara immediatamente la propria decisione che ha forza esecutiva, a meno che l'assemblea non decida altrimenti.

Sezione 5 — Mandato

a.

Nominare il direttore esecutivo, determinare il suo contratto di base e i suoi emolumenti.

b.

Esaminare e statuire su qualsiasi altra questione che rientri nel mandato dell'ICAC.

ARTICOLO IV — COMITATO PERMANENTE

Sezione 1 — Relazioni con il comitato consultivo

a.

Fra due riunioni plenarie, il comitato consultivo è rappresentato a Washington DC da un comitato permanente a esso subordinato.

b.

Il comitato consultivo può delegare i propri poteri su questioni specifiche al comitato permanente; il comitato consultivo ha facoltà di modificare o ritirare tale delega.

c.

Tutte le decisioni adottate dal comitato permanente possono essere oggetto d'esame da parte del comitato consultivo.

d.

In occasione di ciascuna riunione del comitato consultivo, il presidente del comitato permanente riferisce sulle attività del comitato permanente dall'ultima riunione.

Sezione 2 — Membri

Tutti i membri dell'ICAC possono essere membri del comitato permanente.

Sezione 3 — Competenza, obblighi e responsabilità

a.   Nel merito

(1)

costituire lo strumento per lo scambio di vedute relativamente agli sviluppi attuali e futuri della situazione internazionale del cotone.

(2)

Dare attuazione a tutte le direttive, decisioni e raccomandazioni del comitato consultivo.

(3)

Preparare i programmi di lavoro.

(4)

Vigilare affinché i programmi di lavoro siano attuati nella misura consentita dalle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comporta, ma non solo, i seguenti compiti:

(a)

determinare il numero, la natura e la distribuzione delle relazioni e delle pubblicazioni;

(b)

assegnare al segretariato o al sottocomitato pertinente gli aspetti del programma di lavoro adottato per i quali non intende riservarsi competenza esclusiva;

(c)

migliorare le statistiche;

(d)

curare le pubbliche relazioni.

(5)

Preparare l'ordine del giorno e il calendario per il comitato consultivo e formulare le raccomandazioni da sottoporre allo stesso comitato. L'ordine del giorno deve indicare la data e il luogo della successiva riunione del comitato consultivo.

(6)

Stabilire un rapporto praticabile di cooperazione con le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Istituto internazionale del cotone e altre organizzazioni internazionali che si occupano delle questioni d'interesse dell'ICAC.

b.   Questioni finanziarie

Assicurare la vigilanza sulle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comprende, ma non solo, l'adozione di un bilancio di previsione delle spese e una tabella dei contributi dovuti da parte dei membri per il successivo esercizio dell'ICAC.

c.   Questioni amministrative

(1)

Creare e mantenere a Washington DC un segretariato che comprende un direttore esecutivo e il suo personale (cfr. articolo VII).

(2)

Assumere il personale che riterrà necessario a tale scopo, tenuto conto del fatto che è auspicabile ricorrere, nella misura del possibile, ai servizi di personale qualificato appartenente ai membri partecipanti.

(3)

Nominare un nuovo direttore esecutivo e stabilirne le condizioni di lavoro, se del caso, nel periodo intermedio fra due riunioni del comitato consultivo.

(4)

Definire, nella misura che ritiene necessaria per l'efficace conduzione delle sue attività, i doveri e le responsabilità del proprio ufficio di presidenza o del segretariato.

(5)

Raccomandare le modifiche da apportare al presente regolamento.

Sezione 4 — Assegnazione dei lavori

Il comitato permanente può assegnare lavori a qualsivoglia sottocomitato su questioni che rientrano nelle competenze di detto sottocomitato.

Sezione 5 — Procedure del comitato permanente

a.   Condizioni generali

(1)

Le riunioni si tengono previa convocazione del presidente o del direttore esecutivo, su richiesta di un membro o per decisione del comitato permanente.

(2)

Di norma è dato un preavviso di almeno 10 giorni.

(3)

Le riunioni si tengono a porte chiuse a meno che il comitato permanente non decida altrimenti.

b.   Numero legale

(1)

Il numero legale è costituito dalla presenza di delegati provenienti da un terzo dei membri.

(2)

In mancanza del numero legale, la riunione si tiene qualora siano rappresentati almeno otto membri. Tuttavia, il verbale della riunione indica, se del caso, quali decisioni sono state adottate in assenza del numero legale e quali membri si sono eventualmente astenuti in sede di adozione.

(3)

Tutte le decisioni così adottate sono di norma vincolanti. Tuttavia, i membri assenti o che hanno espresso riserve hanno la facoltà di presentare opposizione entro dieci giorni dalla data indicata nel verbale provvisorio; se il numero dei membri che si oppongono alla decisione è maggiore di quello di coloro che hanno votato a favore della decisione in sede di approvazione, la decisione è annullata e il verbale definitivo riporta l'avvenuto annullamento.

c.   Ordine del giorno

(1)

L'approvazione dell'ordine del giorno è il primo atto di tutte le riunioni.

(2)

Il direttore esecutivo prepara un ordine del giorno provvisorio che trasmette a tutti i membri insieme con l'avviso di convocazione. Tutti i membri possono inserire un punto nell'ordine del giorno provvisorio, dandone comunicazione al direttore esecutivo almeno una settimana prima della riunione.

(3)

Durante una riunione è possibile aggiungere un punto all'ordine del giorno, fatto salvo il caso in cui la maggioranza dei membri presenti si opponga. Tuttavia, qualsiasi deliberazione concernente questo punto richiede l'unanimità per essere adottata in tale riunione.

(4)

Tutte le proposte avanzate per la prima volta nel corso di una riunione richiedono l'unanimità per essere adottate in tale riunione.

d.   Verbali

(1)

Il verbale provvisorio delle riunioni è preparato in forma sintetica. La trascrizione integrale è redatta solo su richiesta del direttore esecutivo, di un membro dell'ufficio di presidenza o di un membro.

(2)

Chiunque assista a una riunione ha il diritto di esaminare il materiale che lo concerne o che gli viene attribuito. Tutte le modifiche devono essere comunicate al segretariato entro 10 giorni dalla riunione.

(3)

In seguito il verbale definitivo è trasmesso a tutti i membri.

ARTICOLO V — UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO PERMANENTE

Sezione 1

a.

I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono il presidente, il primo vicepresidente e il secondo vicepresidente.

b.

I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono eletti ad ogni riunione ordinaria del comitato consultivo e restano in carica fino all'elezione dei loro successori.

c.

In sede di elezione dei membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente, il comitato consultivo tiene conto:

(i)

del fatto che è opportuno stabilire una rotazione su una base geografica più vasta possibile;

(ii)

del fatto che è opportuno dare adeguata rappresentanza sia ai membri importatori che a quelli esportatori di cotone;

(iii)

delle capacità, dell'interesse e della partecipazione ai lavori del comitato.

d.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri dell'ufficio di presidenza non percepiscono alcuna remunerazione dall'ICAC. Le spese affrontate dai membri dell'ufficio di presidenza non sono a carico dell'ICAC, a meno che il comitato permanente non decida altrimenti per incarichi particolari e specifici che comportano costi di trasferta.

Sezione 2 — Durata del mandato

I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente restano in carica per un anno. In casi eccezionali, essi possono essere rieletti per un secondo mandato. Ogniqualvolta possibile, il primo vicepresidente succede al presidente uscente e il secondo vicepresidente succede al primo vicepresidente.

Sezione 3 — Procedure elettorali

Un comitato di nomina, aperto a tutti i membri, è convocato non più tardi di quattro mesi prima della riunione plenaria. Il comitato di nomina elegge il proprio presidente e riferisce al comitato permanente, il quale a sua volta rivolge le opportune raccomandazioni al comitato consultivo. I delegati del comitato permanente in rappresentanza dei membri che, al momento della riunione del comitato di nomina, hanno più di un anno di arretrati nel pagamento della quota di partecipazione all'ICAC non possono presentare la propria candidatura alla carica di membro dell'ufficio di presidenza del comitato permanente.

Sezione 4 — Presidente

a.

Il presidente è il primo membro dell'ufficio di presidenza a presiedere i lavori e membro di diritto di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro.

b.

Se per qualsiasi ragione il presidente è impossibilitato a portare a termine il suo mandato, il primo vicepresidente assume la carica di presidente ad interim fino all'elezione del nuovo presidente.

Sezione 5 — Vicepresidenti

a.

Il primo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente.

b.

Il secondo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente e/o del primo vicepresidente.

c.

Se per una qualsiasi ragione il primo vicepresidente non può portare a termine il proprio mandato, o se la sua posizione diventa vacante in quanto ha assunto le funzioni di presidente ad interim, a norma della sezione 4 b. del presente articolo, il secondo vicepresidente assume automaticamente la carica di primo vicepresidente ad interim per il periodo fino all'elezione del nuovo vicepresidente.

ARTICOLO VI — SOTTOCOMITATI DEL COMITATO PERMANENTE

Sezione 1 — Comitato permanente

Il comitato permanente può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro, definire il loro mandato, scioglierli o revocare loro il mandato.

Sezione 2 — Sottocomitati

Tutti i membri del comitato permanente possono entrare a far parte di un sottocomitato o di un gruppo di lavoro.

Sezione 3 — Competenza, obblighi e responsabilità dei sottocomitati

a.

Ciascun sottocomitato:

(1)

è responsabile nei confronti del comitato permanente dei lavori che gli sono affidati dal comitato consultivo o dal comitato permanente;

(2)

può sottoporre qualsiasi altra questione di sua competenza al comitato permanente;

(3)

elegge il proprio presidente e vicepresidente. Se, per qualsivoglia ragione, il presidente di un sottocomitato è impossibilitato a proseguire l'esercizio delle sue funzioni, il vicepresidente di quel sottocomitato assume le funzioni di presidente e il sottocomitato elegge un nuovo vicepresidente;

(4)

può definire il proprio regolamento, a titolo ufficiale o ufficioso.

ARTICOLO VII — SEGRETARIATO

Sezione 1

Il segretariato è diretto da un direttore esecutivo, che ha un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno remunerato ed esercita le proprie funzioni per il periodo specificato nel contratto di lavoro.

a.

Condizione per l'assunzione del direttore esecutivo è che egli non abbia alcun interesse finanziario sostanziale che possa pregiudicare la conduzione degli affari dell'ICAC e non richieda né riceva istruzioni da qualsivoglia autorità al di fuori dell'ICAC.

b.

La posizione retributiva del direttore esecutivo è pari a quella riservata agli altri membri del segretariato sotto tutti gli aspetti, fatta eccezione per la determinazione e l'applicazione degli adeguamenti al costo della vita degli stipendi e dei contributi pensionistici che saranno determinati, nel caso del direttore esecutivo, sulla base del sistema ONU.

c.

Il direttore esecutivo

(1)

svolge le funzioni di:

(a)

tesoriere dell'ICAC, pur non rispondendo personalmente dal punto di vista finanziario nel normale esercizio di tali funzioni;

(b)

segretario generale del comitato consultivo;

(c)

segretario del comitato permanente e dei suoi organi dipendenti, a meno che non deleghi le proprie responsabilità a un membro del personale;

(d)

custode di tutti i fascicoli dell'ICAC;

(e)

responsabile del personale del segretariato.

(2)

Il direttore esecutivo si assume:

(a)

la piena responsabilità del programma di lavoro affidato al segretariato;

(b)

la responsabilità di preparare l'ordine del giorno, il calendario, i documenti tecnici, i verbali, gli avvisi e i resoconti delle riunioni;

(c)

la responsabilità relativa a questioni protocollari e alle comunicazioni con i membri, con altri organismi internazionali e con gli organismi nazionali interessati al lavoro dell'ICAC.

(3)

Il direttore esecutivo:

(a)

rappresenta il comitato permanente in sede di organizzazione delle riunioni del comitato consultivo con i membri ospitanti;

(b)

assegna, di concerto con i membri ospitanti, consulenti tecnici ai comitati durante le riunioni del comitato consultivo;

(c)

prepara un bilancio annuale dettagliato da sottoporre al comitato permanente comprendente le seguenti rubriche: stipendi; contributi pensionistici; indennità di viaggio e trasferta; attrezzature per ufficio; affitti e imposte, fornendo un'indicazione delle risorse di personale da dedicare alle attività amministrative, tecniche e di altro genere;

(d)

prepara la proposta di tabella di quote di associazione da sottoporre al comitato permanente;

(e)

presenta, ogni tre mesi, un prospetto di spesa aggiornato e dettagliato a fronte del bilancio approvato.

(4)

È responsabile di tutti gli altri compiti o responsabilità assegnatigli di volta in volta dal comitato consultivo o dal comitato permanente.

Sezione 2

È responsabilità del segretariato:

a.

chiedere ai membri le informazioni dettagliate di cui all'articolo IX nonché tutte le altre informazioni particolari che potrebbero essere richieste dal comitato consultivo o dal comitato permanente;

b.

sviluppare e mantenere meccanismi di scambio di informazioni relativamente al lavoro dell'ICAC con governi non membri, altre organizzazioni internazionali e organismi privati;

c.

preparare, pubblicare e diffondere un notiziario statistico trimestrale [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa semestrale in occasione della 43a riunione plenaria], un riesame mensile della situazione mondiale [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa bimestrale in occasione della 43a riunione plenaria] e il relativo comunicato stampa, conformemente alle norme definite dal comitato consultivo o dal comitato permanente;

d.

preparare qualsivoglia altra relazione o analisi richiesta dal comitato consultivo, dal comitato permanente, dai sottocomitati o dai gruppi di lavoro istituiti conformemente all'articolo VI, sezione 1;

e.

informare i membri delle riunioni del comitato consultivo, del comitato permanente e dei sottocomitati. Il direttore esecutivo decide chi informare delle altre riunioni.

Sezione 3

a.

I comunicati stampa o altri documenti volti a illustrare le posizioni o i pareri dell'ICAC sono pubblicati esclusivamente previo consenso del comitato consultivo o del comitato permanente, secondo il caso.

b.

Le dichiarazioni o gli articoli pubblicati dal segretariato di sua iniziativa riportano una clausola di esclusione di qualsiasi responsabilità dell'ICAC.

Sezione 4

È responsabilità dei membri designare un'agenzia di coordinamento che funga da punto di contatto principale con il segretariato.

ARTICOLO VIII — PROCEDURE FINANZIARIE

Sezione 1

L'esercizio finanziario dell'ICAC ha inizio il 1o luglio.

Sezione 2

Per ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta un bilancio di previsione delle spese e una tabella delle quote associative dei membri al comitato permanente, il quale ha facoltà di modificarli integralmente o parzialmente e le cui decisioni sono definitive, a meno che non vengano modificate dal comitato consultivo.

Sezione 3 — Contabilità

a.

Le spese sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono stati effettivamente realizzati i pagamenti.

b.

Le entrate sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono state effettivamente riscosse.

c.

Il segretariato prepara e presenta al comitato permanente gli estratti trimestrali della posizione finanziaria corrente dell'ICAC al 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno.

Sezione 4 — Audit

a.

Il comitato permanente incarica un revisore dei conti di provata competenza e fa verificare i conti dell'ICAC almeno una volta l'anno.

b.

In caso di cambiamento della titolarità della funzione di direttore esecutivo, il comitato permanente può far eseguire un audit speciale.

c.

Ciascuna relazione del revisore dei conti è sottoposta al comitato permanente e alle agenzie di coordinamento per approvazione in sede di successiva riunione del comitato permanente, previo ricevimento della relazione da parte del segretariato.

Sezione 5 — Fondi

a.

Ferma restando una diversa deliberazione da parte del comitato permanente, tutti i fondi ricevuti dall'ICAC sono destinati a un fondo di rotazione. Il comitato permanente decide di volta in volta il massimale, espresso in dollari, dei prelievi dal fondo di rotazione effettuati con assegno dal segretariato; per importi uguali o superiori al massimale indicato è richiesta l'approvazione scritta da parte del presidente del comitato permanente. È fatto divieto a chiunque, compreso il direttore esecutivo, di staccare a proprio favore un assegno tratto su uno dei conti del comitato.

b.

È autorizzata la costituzione di un fondo di riserva per l'importo fissato di volta in volta dal comitato permanente. I prelievi dal fondo di riserva possono essere autorizzati dal comitato permanente, ma solo se l'importo disponibile nel fondo di rotazione non è sufficiente per coprire gli impegni o i debiti dell'ICAC. Tutti i prelievi effettuati dal fondo di riserva devono essere autorizzati e precisati in termini di importo e data di prelievo.

Sezione 6 — Investimenti

Gli importi eccedenti il fabbisogno corrente possono essere investiti in titoli di prima qualità denominati in dollari, fruttiferi a breve termine, oppure depositati in conti fruttiferi coperti da assicurazione federale, secondo le istruzioni del comitato permanente.

Sezione 7 — Cessione dei beni

a.

I mobili e le attrezzature d'ufficio che non sono più necessari all'ICAC possono essere ceduti conformemente alle procedure approvate dal comitato permanente.

b.

Se in un qualsiasi momento appare imminente lo scioglimento dell'ICAC, il comitato permanente adotta le misure che ritiene più appropriate per onorare gli impegni finanziari dell'ICAC e per la cessione di tutti i beni rimanenti.

c.

Tutti i beni restanti, dopo aver onorato tutti gli impegni finanziari, vengono assegnati ai membri in regola con il pagamento delle quote associative, proporzionalmente all'importo effettivamente versato da ciascun membro nel corso dell'esercizio corrente e dei tre esercizi precedenti.

Sezione 8 — Regime pensionistico

a.

Il comitato permanente è autorizzato a istituire un regime pensionistico per i dipendenti a tempo pieno del segretariato.

b.

In caso di istituzione di tale regime,

(1)

l'ICAC versa nella cassa di tale regime contributi annuali pari almeno ai contributi annuali dei dipendenti partecipanti, ma non superiori al doppio di tali contributi.

(2)

Il regime può essere modificato o annullato dal comitato permanente. In caso di annullamento del regime pensionistico o di scioglimento dell'ICAC, ogni dipendente partecipante riceverà un rimborso, composto dai suoi contributi e dai contributi versati dall'ICAC per suo conto, con i relativi interessi.

ARTICOLO IX — INFORMAZIONI

Sezione 1

Tramite le rispettive agenzie di coordinamento, i membri forniscono le informazioni disponibili che possono essere richieste per lo svolgimento del programma di lavoro. Non appena disponibili, tali informazioni sono trasmesse direttamente al segretariato con il mezzo più rapido.

Sezione 2

Se non diversamente indicato, ogni mese vengono fornite le seguenti informazioni, fatta eccezione per i dati concernenti i regolamenti, che sono trasmessi soltanto in caso di modifiche o su richiesta specifica del segretariato.

a.

Le quantità di fibra di cotone in unità locali compresa, se possibile, una ripartizione per le seguenti categorie di lunghezza dei fiocchi: meno di 3/4 di pollice, da 3/4 di pollice a 1-3/8 di pollice, da 1-3/8 di pollice e oltre, o il loro equivalente metrico.

(1)

Le scorte classificate per paese di produzione, alla fine di ogni mese:

(a)

negli stabilimenti di lavorazione e in altri centri di utilizzo,

(b)

nei depositi pubblici e privati, in transito e in tutti gli altri siti.

(2)

I dati sulla sgranatura (o pressatura).

(3)

I dati sulle importazioni, classificate per paese di produzione oppure, se non disponibili, per paese d'origine.

(4)

Il consumo, classificato per paese di produzione, per quanto possibile:

(a)

nelle filande e in altre fabbriche;

(b)

nelle famiglie (stime annue).

(5)

I dati sul cotone incenerito o altrimenti distrutto (stime annue).

(6)

I dati sulle esportazioni, classificate per paese di destinazione e, se possibile, per varietà.

(7)

I dati sulle riesportazioni, classificate per paese di destinazione.

b.

Indicazioni sulle previsioni di produzione, quali le zone da destinare alle piantagioni di cotone, le vendite di fertilizzanti, la distribuzione delle sementi, l'intenzione degli agricoltori di produrre cotone, i controlli e gli obiettivi governativi in materia di superfici.

c.

Le previsioni e le stime relative alle superfici in cui è stato piantato e raccolto il cotone, alle rese e alla produzione per varietà, non appena disponibili e almeno una volta nel periodo della semina e una volta a maturazione del raccolto. Le informazioni relative ai raccolti sono espresse preferibilmente in termini di fibra di cotone, ma quando sono disponibili solo i dati sulle sementi si dovrebbe fornire qualche indicazione sulla produzione di fibra di cotone.

d.

Le statistiche mensili, trimestrali o annuali, a seconda dei casi, relative alla produzione, alle importazioni per paese d'origine e alle esportazioni per paese di destinazione, espresse preferibilmente in unità di quantità, di filato e di pezze di tessuto.

e.

Le agenzie di coordinamento sono invitate a comunicare senza indugio, a parte la relazione mensile ordinaria, tutte le modifiche intervenute nei regolamenti dei membri in materia di cotone.

Sezione 3

I membri collaborano con il segretariato per fornirgli le informazioni disponibili, se necessarie al programma di lavoro, concernenti la produzione, le importazioni, le esportazioni e i prezzi delle fibre e dei tessuti cellulosici e non cellulosici artificiali.

ARTICOLO X — LINGUE

Sezione 1

Le lingue ufficiali e di lavoro dell'ICAC sono l'inglese, il francese, lo spagnolo, il russo e l'arabo.

Sezione 2

Per le riunioni del comitato consultivo:

a.

il comitato permanente decide quali servizi d'interpretazione saranno forniti dall'ICAC. L'ICAC non sostiene alcuna spesa concernente tali servizi che non sia iscritta in bilancio;

b.

le dichiarazioni ufficiali da parte dei membri sono fornite almeno in una delle lingue ufficiali.

Sezione 3

Per ragioni di ordine esclusivamente pratico, le riunioni del comitato permanente e dei suoi organismi dipendenti si tengono di norma in lingua inglese.

Sezione 4

a.

Sono pubblicati in inglese, francese e spagnolo:

il sunto dei dibattiti delle riunioni del comitato consultivo;

il riesame mensile della situazione mondiale cotoniera [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa bimestrale in occasione della 43a riunione plenaria];

i verbali del comitato permanente [la traduzione in francese e spagnolo è stata sospesa a seguito in occasione della 43a riunione plenaria].

b.

Sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali:

l'esame annuale della situazione cotoniera mondiale;

la relazione del presidente del comitato permanente;

la relazione del direttore esecutivo;

la dichiarazione finale della riunione plenaria.

c.

Il comitato permanente definisce quali altri documenti di merito vadano stampati nelle varie lingue tenuto conto della loro utilità per i membri e delle ripercussioni di bilancio.

ARTICOLO XI — VOTAZIONE

Sezione 1

a.

In fase decisionale, il comitato consultivo e il comitato permanente si sforzano di conseguire l'unanimità.

b.

Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso su una determinata questione, questa può essere sottoposta al comitato consultivo, a meno che non sia specificato in questo o in altri regolamenti dell'ICAC che la questione debba essere messa ai voti in sede di comitato permanente. Il comitato consultivo delibera per consenso. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso, la questione può essere messa ai voti su richiesta di un membro, nel qual caso una raccomandazione o una proposta è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

c.

Ogni membro ha diritto a un voto.

d.

L'astensione non è considerata un voto.

e.

Di norma, la votazione ha luogo per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei membri presenti e votanti non chieda di procedere al voto per appello nominale. Qualora un membro ne faccia richiesta, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO XII — COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI

Sezione 1

a.

L'ICAC collabora con altre organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali. Il comitato permanente individua le organizzazioni, nonché la natura e la portata di tale collaborazione.

b.

Tali organizzazioni, nonché i governi non membri e il pubblico, previa autorizzazione da parte del membro ospitante, possono essere invitati a presenziare alle sedute del comitato consultivo. Il comitato consultivo o il comitato permanente definiscono le condizioni della loro partecipazione alle riunioni.

ARTICOLO XIII — MODIFICHE

Il presente regolamento può essere modificato soltanto dal comitato consultivo, a meno che quest'ultimo non lo trasmetta specificamente al comitato permanente a tale scopo.

ARTICOLO XIV — SOSTITUZIONE

Il presente regolamento, adottato il 16 giugno 1972, sostituisce tutti gli atti, le risoluzioni o i regolamenti precedenti incompatibili con le sue disposizioni.

Indice

Adesione

1-4, 7

Agenzia di coordinamento

9

Bilancio

2, 5, 8-9, 12

Comitato consultivo

1-9, 12-13

Comitato direttivo

3

Comitato permanente

1-10, 12-13

Contributo

2-3, 5, 7-10

Cooperazione

5, 13

Direttore esecutivo

1-6, 8-10, 12

Finanze

4-5

Fondi

9-10

Informazioni

1-2, 4, 9, 11

Lingue

12

Numero legale

5

Ordine del giorno

5-6, 8

Presidente

3-5, 7, 10, 12

Programma di lavoro

2, 4, 8, 11

Riunione plenaria

1-4, 7, 9, 12

Segretariato

4-6, 8-11

Segretario generale

3, 8

Verbale

5-6, 8, 12

Vicepresidente

3, 6-7

Votazione

12-13


23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/38


DECISIONE (UE) 2017/877 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2017

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!»

[notificata con il numero C(2017) 3382]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» fa riferimento agli «atti giuridici che dimostrano chiaramente l'intenzione di eliminare le disuguaglianze retributive tra gli Stati membri e che, per raggiungere tale obiettivo, prevedono una coesione più efficiente di tali Stati».

(2)

Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «A causa delle significative differenze retributive la circolazione dei lavoratori è unidirezionale. La forte emigrazione fa aumentare il distacco degli Stati membri meno favoriti. Parallelamente, gli Stati membri più ricchi considerano l'afflusso massiccio di lavoratori lesivo dei loro interessi, il che spacca in due l'UE. L'UE deve dimostrare chiaramente la propria intenzione di eliminare le disuguaglianze retributive che incidono sulla libera circolazione dei lavoratori e, a tal fine, ha bisogno di una coesione più efficiente per garantire la propria sopravvivenza.»

(3)

Gli atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati possono essere adottati:

in merito agli orientamenti di cui gli Stati membri devono tenere conto nelle rispettive politiche in materia di occupazione,

in relazione al Fondo sociale europeo, che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,

al fine di definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

(4)

Gli atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati che hanno per obiettivo di sostenere e integrare le attività degli Stati membri possono essere adottati, tra l'altro, nei settori delle condizioni di lavoro, della sicurezza sociale e della protezione sociale dei lavoratori, della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, della lotta contro l'esclusione sociale e della modernizzazione dei regimi di protezione sociale. Tali atti tuttavia non possono applicarsi alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

(5)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(6)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile.

(7)

Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento.

(8)

La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» dovrebbe pertanto essere registrata. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per questa proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte solo nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati nei settori di cui ai considerando 3 e 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» è registrata.

2.   Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per questa proposta d'iniziativa dei cittadini possono, nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati nei settori delle condizioni di lavoro, della sicurezza sociale e della protezione sociale dei lavoratori, della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, della lotta contro l'esclusione sociale e della modernizzazione dei regimi di protezione sociale, essere raccolte solo nei limiti in cui tali atti giuridici non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 22 maggio 2017.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!», rappresentati da Márton GYÖNGYÖSI e Jaak MADISON in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente


(1)   GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/40


DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA

del 20 marzo 2015

recante adozione del suo regolamento interno [2017/878]

IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 65,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 431 dell'accordo, sono state applicate parti dell'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») deve prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo

(3)

A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare il proprio regolamento interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato SPS, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 20 marzo 2015

Per il sottocomitato SPS

Il presidente

Nodar KERESELIDZE

I segretari

L. INAURI

R. FREIGOFAS


(1)   GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito in conformità all'articolo 65, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo») assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo (il «comitato di associazione riunito nella formazione Commercio») nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato SPS svolge le funzioni indicate all'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo alla luce degli obiettivi del titolo IV, capo 4 di cui all'articolo 50 dell'accordo.

3.   Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.

4.   Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato SPS in conformità all'articolo 2.

5.   Le parti del presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni dodici mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato SPS. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.

2.   Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla presidenza in una sede e ad una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato SPS non più tardi di 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato SPS è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.

5.   Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate dal il segretariato del sottocomitato SPS della composizione prevista delle delegazioni di ogni parte che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria congiuntamente, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato SPS.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato SPS provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato SPS.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Georgia e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario dell'Unione, nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

5.   I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 58 dell'accordo.

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, non più tardi di 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato SPS può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato SPS.

2.   Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano ed un elenco di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al sottocomitato SPS;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; e

d)

le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato SPS della parte che detiene la presidenza del sottocomitato SPS e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato SPS. A tal fine il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il sottocomitato SPS ha il potere di adottare decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 65 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti dopo il completamento delle rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente del sottocomitato SPS e autenticato dai segretari del sottocomitato SPS. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato SPS può prendere decisioni, formulare raccomandazioni e adottare pareri mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato SPS recano, rispettivamente, il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi alle parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta una relazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni di calendario prima della riunione annuale regolare del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e il georgiano.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo.

Articolo 16

Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc

1.   Mediante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, dell'accordo, il sottocomitato SPS può creare o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti.

2.   La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non deve necessariamente essere limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.

3.   Salvo decisione contraria delle parti, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.

4.   In caso di necessità, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.

5.   La segreteria del sottocomitato SPS riceve copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.

6.   I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono formulate per consenso e comunicate al presidente del sottocomitato SPS, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.

7.   Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversamente disposto dal presente articolo. I riferimenti alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.


23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/46


DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA

del 25 novembre 2015

recante adozione del suo regolamento interno [2017/879]

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («l'accordo»), in particolare l'articolo 179,

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell'articolo 431 dell'accordo, sono state applicate parti dell'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2014.

(2)

A norma dell'articolo 179 dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve sorvegliare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.

(3)

A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato IG deve stabilire il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato IG, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 25 novembre 2015

Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche

Il presidente

Nikolos GOGILIDZE


(1)   GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito in conformità all'articolo 179 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo») assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo (il «comitato di associazione riunito nella formazione Commercio») nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il sottocomitato IG svolge le sue funzioni indicate all'articolo 179 dell'accordo.

3.   Il sottocomitato IG è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili in materia di indicazioni geografiche.

4.   Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato IG.

5.   I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza del sottocomitato IG in conformità all'articolo 2.

6.   Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.

7.   Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2

Presidenza

Le parti si alternano ogni dodici mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato IG. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1.   Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e in Georgia, e in ogni caso entro 90 giorni di calendario dalla richiesta.

2.   Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dalla presidenza in una sede e a una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato IG non più tardi di 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.

3.   Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato IG è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.

Articolo 4

Delegazioni

Prima di ogni riunione le parti sono informate dal segretariato del sottocomitato IG, della composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte che partecipa alla riunione.

Articolo 5

Segretariato

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria congiuntamente, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.

2.   Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato IG.

Articolo 6

Corrispondenza

1.   La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.

2.   Il segretariato del sottocomitato IG provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.

3.   La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

Articolo 7

Documenti

1.   I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato IG.

2.   Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.

3.   Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

4.   Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Georgia e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 8

Riservatezza

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 9

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, non più tardi di 21 giorni di calendario prima della data della riunione.

2.   L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.

3.   L'ordine del giorno è adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.

4.   Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato IG può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.

5.   Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 10

Verbale e conclusioni operative

1.   Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato IG.

2.   Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:

a)

un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano e di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;

b)

la documentazione presentata al sottocomitato IG;

c)

le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato IG; e

d)

le conclusioni operative della riunione, se necessario, come previsto al paragrafo 4.

3.   Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.

4.   Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza del sottocomitato IG e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni

1.   Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.

2.   Ogni decisione è firmata dal presidente del sottocomitato IG e autenticata dai segretari del sottocomitato IG. Fatto salvo il paragrafo 4, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.

3.   Il sottocomitato IG può adottare decisioni o approvare relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, ogni decisione o relazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.

4.   Gli atti del sottocomitato IG recano, rispettivamente, il titolo di «decisione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.

5.   Le decisioni sono trasmesse ad entrambe le parti.

6.   Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1.   Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e il georgiano.

2.   Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1.   Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

3.   Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 179, paragrafo 2 dell'accordo.


Rettifiche

23.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/52


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 9 febbraio 2017 )

Pagina 28, articolo 1, ultima riga della tabella, seconda colonna «Dazio (%)»:

anziché:

«Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione

16,2

B999 »

leggasi:

«Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione

12,5

B999 »