ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 131

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
20 maggio 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

10

 

*

Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

11

 

*

Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento

13

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2017/867 della Commissione, del 7 febbraio 2017, sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

15

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/868 della Commissione, del 19 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

20

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2017/869 del Consiglio, del 16 maggio 2017, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

22

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti ( GU L 101 del 13.4.2017 )

23

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/1


DECISIONE (UE) 2017/864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale dell'Europa costituiscono per l'Europa una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività. Il patrimonio culturale occupa un ruolo importante nell'Unione europea e il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i firmatari si ispirano «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa».

(2)

L'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(3)

L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il compito di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». L'azione dell'Unione deve essere intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l'azione di questi ultimi, tra l'altro nel settore del miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e in quello della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.

(4)

Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», il patrimonio culturale deve essere considerato come una risorsa condivisa e un bene comune custodito per le generazioni future. È pertanto responsabilità comune di tutti i portatori di interessi prendersi cura del patrimonio culturale.

(5)

Il patrimonio culturale riveste grande valore per la società europea dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico. La sua gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il ventunesimo secolo, come sottolineato dal Consiglio nelle conclusioni del 21 maggio 2014 (3). Il contributo del patrimonio culturale in termini di creazione di valore, di competenze, di occupazione e di qualità della vita è sottovalutato.

(6)

Il patrimonio culturale è al centro dell'agenda europea per la cultura (4) e contribuisce al conseguimento degli obiettivi in essa stabiliti, vale a dire la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione. Esso rappresenta inoltre una delle quattro priorità per la cooperazione europea in materia di cultura per il periodo 2015-2018, quali definite nell'attuale piano di lavoro per la cultura adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 25 novembre 2014 (5).

(7)

Nelle conclusioni del 21 maggio 2014 il Consiglio ha affermato che il patrimonio culturale abbraccia un ampio spettro di risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti — materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Il patrimonio culturale comprende altresì il patrimonio cinematografico.

(8)

Il patrimonio culturale è stato forgiato nel corso dei secoli dall'interazione tra le espressioni culturali delle diverse civiltà che hanno popolato l'Europa. Un Anno europeo del patrimonio culturale contribuirà a favorire e sviluppare la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tra i modi per raggiungere tale consapevolezza figurano i programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico, in linea con gli obblighi stabiliti nella Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte.

(9)

In conformità dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e la maggioranza degli Stati membri sono parte, i partecipanti alla convenzione riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno adottare tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano, tra l'altro, accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

(10)

L'Access City Award europeo (il premio europeo per le città a misura di disabili) ha dimostrato che è fattibile e costituisce inoltre una buona pratica rendere il patrimonio culturale delle città accessibile, in modo da rispettare la sua natura e i suoi valori, alle persone con disabilità, agli anziani, alle persone a mobilità ridotta o con altri tipi di infermità temporanee.

(11)

Il patrimonio culturale svolge un ruolo importante per la coesione della collettività in un momento in cui le società europee sono interessate da una crescente diversità culturale. I siti che hanno ottenuto il marchio del patrimonio europeo rivestono una forte dimensione europea essendo stati selezionati per il ruolo che hanno svolto nella storia europea. Insieme alle capitali europee della cultura, questi siti rafforzano il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Pertanto, è opportuno ricercare le complementarità con l'Anno europeo del patrimonio culturale. La fiducia, il riconoscimento reciproco e la coesione sociale possono essere sviluppati attraverso nuovi approcci partecipativi e interculturali nei confronti delle politiche in materia di patrimonio culturale e grazie a iniziative formative che attribuiscano pari dignità a tutte le forme di patrimonio culturale, come evidenzia altresì la cooperazione internazionale nell'ambito del Consiglio d'Europa.

(12)

Il ruolo del patrimonio culturale viene riconosciuto anche nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), che individua nella cittadinanza globale, nella diversità culturale e nel dialogo interculturale i principi generali dello sviluppo sostenibile. L'agenda 2030 riconosce che tutte le culture e le civiltà possono contribuire allo sviluppo sostenibile, per il quale sono attori fondamentali. La cultura è esplicitamente menzionata in diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, in particolare l'obiettivo 11 (città-patrimonio), nonché l'obiettivo 4 (istruzione) e, per quanto riguarda il turismo, l'obiettivo 8 (crescita sostenibile) e l'obiettivo 12 (modelli di consumo).

(13)

L'accresciuto riconoscimento a livello internazionale della necessità di mettere le persone e i valori umani al centro di una nozione di patrimonio culturale ampia e interdisciplinare rafforza la necessità di favorire un maggiore accesso al patrimonio culturale, tra l'altro, alla luce dei suoi effetti positivi sulla qualità della vita. Un accesso più ampio può essere conseguito rivolgendosi a varie tipologie di pubblico e aumentando l'accessibilità a luoghi, edifici, prodotti e servizi, tenendo conto delle esigenze particolari e delle conseguenze del cambiamento demografico.

(14)

Le politiche in materia di manutenzione, restauro, conservazione, riutilizzo, accessibilità e promozione del patrimonio culturale e dei relativi servizi sono in primo luogo di responsabilità nazionale, regionale o locale. Il patrimonio culturale ha tuttavia una chiara dimensione europea che è oggetto, oltre alla politica culturale, di altre politiche dell'Unione, come ad esempio l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, l'agenda digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione.

(15)

L'anno 2018 riveste un'importanza simbolica e storica per l'Europa e il suo patrimonio culturale, in quanto segna una serie di eventi significativi come il centenario della fine della prima Guerra mondiale e dell'indipendenza di vari Stati membri, nonché il 400o anniversario dell'inizio della Guerra dei trent'anni. L'Anno europeo del patrimonio culturale può pertanto offrire l'opportunità di capire meglio il presente grazie a una comprensione più profonda e condivisa del passato.

(16)

Al fine di poter sfruttare a pieno il potenziale del patrimonio culturale per le società e le economie europee, la salvaguardia, il rafforzamento e la gestione del patrimonio culturale richiedono un'efficace governance partecipativa (vale a dire multilivello e fra diversi portatori di interessi) e una cooperazione intersettoriale rafforzata, come affermato dal Consiglio nelle conclusioni del 25 novembre 2014 (6). Una tale governance e cooperazione coinvolge tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile, come le ONG, e le organizzazioni nel settore del volontariato.

(17)

Inoltre, nelle conclusioni del 25 novembre 2014 il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in esame la presentazione di una proposta relativa a un Anno europeo del Patrimonio Culturale.

(18)

Nella risoluzione dell'8 settembre 2015 il Parlamento europeo ha raccomandato che fosse designato, preferibilmente per il 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale.

(19)

Nel parere del 16 aprile 2015 (7) il Comitato delle regioni ha accolto con soddisfazione l'invito del Consiglio a considerare la possibilità di organizzare un «Anno europeo del patrimonio culturale», sottolineando il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi condivisi nel contesto paneuropeo.

(20)

La proclamazione di un Anno europeo del patrimonio culturale è un mezzo efficace per sensibilizzare l'opinione pubblica, diffondere informazioni sulle buone pratiche, promuovere il dibattito politico, la ricerca e l'innovazione e migliorare la raccolta e l'analisi di evidenze qualitative e dati quantitativi, statistiche comprese, sull'impatto sociale ed economico del patrimonio culturale. Creare un contesto atto a favorire la promozione simultanea di tali obiettivi a livello di Unione, nazionale, regionale e locale consente di migliorare le sinergie e l'utilizzo delle risorse. A tal proposito, la Commissione dovrebbe fornire informazioni tempestive e cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato delle regioni e gli organismi e le associazioni operanti nell'ambito del patrimonio culturale a livello di Unione. Al fine di garantire che le attività sviluppate per l'Anno europeo del patrimonio culturale abbiano una dimensione europea, gli Stati membri sono altresì incoraggiati a collaborare tra di loro.

(21)

Il patrimonio culturale costituisce inoltre un campo di intervento in diversi programmi nel settore delle relazioni esterne, soprattutto, ma non esclusivamente, in Medio Oriente. La promozione del valore del patrimonio culturale è anche una risposta alla sua deliberata distruzione nelle zone di conflitto, come sottolineato dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione nella comunicazione congiunta dell'8 giugno 2016 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali». Occorre altresì garantire la complementarità tra l'Anno europeo del patrimonio culturale e tutte le iniziative nel settore delle relazioni esterne sviluppate nei quadri appropriati. Le azioni per la protezione e la promozione del patrimonio culturale nell'ambito dei pertinenti strumenti nel settore delle relazioni esterne dovrebbero tra l'altro riflettere l'interesse reciproco connesso con lo scambio di esperienze e di valori coi paesi terzi. L'Anno europeo del patrimonio culturale dovrebbe promuovere la conoscenza, il rispetto e la comprensione reciproci delle rispettive culture.

(22)

I paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero essere strettamente associati alle azioni intraprese nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Si dovrebbe inoltre cercare, ove opportuno, il coinvolgimento dei paesi impegnati nella politica europea di vicinato e di altri paesi partner. Tale coinvolgimento può essere perseguito nell'ambito dei pertinenti quadri di cooperazione e di dialogo, in particolare nel contesto del dialogo tra le società civili dell'Unione e di tali paesi.

(23)

La salvaguardia, la conservazione e il rafforzamento del patrimonio culturale dell'Europa rientrano tra gli obiettivi dei programmi dell'Unione esistenti. Un Anno europeo del patrimonio culturale può essere pertanto attuato attraverso questi programmi nell'ambito delle rispettive disposizioni vigenti e fissando le priorità di finanziamento su base annuale o pluriennale. I programmi e le politiche in settori quali la cultura, l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, la strategia per il mercato unico digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione contribuiscono direttamente e indirettamente alla protezione, al rafforzamento, al riutilizzo innovativo e alla promozione del patrimonio culturale dell'Europa e possono sostenere l'Anno europeo del patrimonio culturale conformemente ai rispettivi quadri giuridici. Contributi nazionali aggiuntivi rispetto al cofinanziamento a livello di Unione possono essere previsti a sostegno degli obiettivi dell'Anno europeo del patrimonio culturale, anche attraverso meccanismi flessibili di finanziamento come i partenariati pubblico-privato o il finanziamento collettivo.

(24)

Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(25)

La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dell'Anno europeo del patrimonio culturale che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8).

(26)

Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone pratiche a livello di Unione, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   L'anno 2018 è designato «Anno europeo del patrimonio culturale» («Anno europeo»).

2.   La finalità dell'Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Articolo 2

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali dell'Anno europeo sono incoraggiare e sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, in cooperazione con il settore del patrimonio culturale e la società civile in senso lato, inteso a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell'Europa. In particolare l'Anno europeo:

a)

contribuisce a promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale. Nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, evidenzia i mezzi migliori per garantire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa nonché la fruizione dello stesso da parte di un pubblico più vasto e diversificato, anche attraverso misure di ampliamento del pubblico e l'istruzione nel campo del patrimonio culturale, promuovendo in tal modo l'inclusione e l'integrazione sociali;

b)

rafforza il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso il suo potenziale economico diretto e indiretto, anche migliorando la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, ispira la creazione e l'innovazione, promuove lo sviluppo e il turismo sostenibili, rafforza la coesione sociale e genera occupazione a lungo termine;

c)

contribuisce a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

2.   Gli obiettivi specifici dell'Anno europeo sono i seguenti:

a)

incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più integrati, sostenibili e intersettoriali;

b)

promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale, coinvolgendo tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile;

c)

promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della conservazione, della salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento innovativi del patrimonio culturale e sugli attuali interventi nell'ambiente storico;

d)

promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze;

e)

sottolineare e incrementare il contributo positivo del patrimonio culturale alla società e all'economia attraverso la ricerca e l'innovazione, anche rafforzando la base di conoscenze per tale contributo a livello di Unione;

f)

incoraggiare sinergie tra il patrimonio culturale e le politiche in materia di ambiente integrando il patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e di pianificazione e promuovendo l'efficienza energetica;

g)

incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile;

h)

sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle implicazioni del passaggio al digitale;

i)

promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l'innovazione contemporanee ed evidenziare il potenziale di arricchimento reciproco e di una maggiore interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e creativi;

j)

sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e l'apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da raggiungere;

k)

evidenziare il potenziale della cooperazione in materia di patrimonio culturale per sviluppare legami più forti all'interno dell'Unione e con i paesi al di fuori dell'Unione e per incoraggiare il dialogo interculturale, la riconciliazione postbellica e la prevenzione dei conflitti;

l)

promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione al patrimonio culturale; favorire l'adozione e l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico più vasto;

m)

incoraggiare sinergie tra l'Unione e gli Stati membri, anche potenziando le iniziative di prevenzione del traffico illecito di beni culturali; e

n)

dare risalto nel corso del 2018 agli eventi significativi che rivestono un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.

Articolo 3

Contenuto delle misure

1.   Le misure che devono essere adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello di Unione, a livello nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo:

a)

iniziative ed eventi intesi a promuovere il dibattito, a sensibilizzare all'importanza e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;

b)

informazioni, esposizioni e campagne di istruzione e sensibilizzazione per trasmettere valori quali la diversità e il dialogo interculturale attraverso prove del ricco patrimonio culturale dell'Europa e stimolare il contributo del pubblico alla protezione e alla gestione del patrimonio culturale e, più in generale, al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;

c)

condivisione di esperienze e di buone pratiche da parte di amministrazioni nazionali, regionali e locali e di altre organizzazioni e la diffusione di informazioni sul patrimonio culturale, anche attraverso Europeana;

d)

lo svolgimento di studi e di attività di ricerca e innovazione e la diffusione dei loro risultati su scala nazionale o europea; e

e)

la promozione di reti e progetti collegati all'Anno europeo, anche attraverso i media e le reti sociali.

2.   La Commissione e gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono individuare attività diverse rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, a condizione che queste contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo stabiliti all'articolo 2.

3.   Le istituzioni e gli organismi dell'Unione così come gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono far riferimento all'Anno europeo e utilizzare il relativo logo nella promozione delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

Coordinamento a livello di Stati membri

L'organizzazione della partecipazione all'Anno europeo a livello nazionale è di competenza degli Stati membri. A tal fine, questi ultimi nominano coordinatori nazionali. I coordinatori nazionali garantiscono il coordinamento delle attività pertinenti a livello nazionale.

Articolo 5

Coordinamento a livello di Unione

1.   La Commissione convoca periodicamente riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell'Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione dell'Anno europeo a livello nazionale e di Unione; i rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori.

2.   Il coordinamento dell'Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e iniziative dell'Unione che finanziano progetti in materia di patrimonio culturale.

3.   La Commissione convoca riunioni periodiche dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore del patrimonio culturale, fra cui le reti culturali transnazionali esistenti e le ONG pertinenti nonché le organizzazioni giovanili, per assisterla in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello di Unione.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione coopera con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e l'Unesco, garantendo nel contempo la visibilità della partecipazione dell'Unione.

Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e verifiche efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione ai sensi della presente decisione.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto secondo le disposizioni e le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi della presente decisione.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali verifiche e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 8

Finanziamenti

Il cofinanziamento a livello di Unione delle attività di attuazione dell'Anno europeo è conforme alle norme applicabili ai programmi esistenti, come ad esempio il Programma Europa creativa e nell'ambito delle possibilità previste per la fissazione di priorità su base annuale o pluriennale. L'Anno europeo può essere, ove opportuno, sostenuto da altri programmi e da altre politiche, nell'ambito delle rispettive disposizioni giuridiche e finanziarie esistenti.

Articolo 9

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 è fissata a 8 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 10

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. La relazione include idee relative a ulteriori sforzi comuni nel settore del patrimonio culturale.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU C 88 del 21.3.2017, pag. 7.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

(3)  Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36).

(4)  Risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1).

(5)  Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4).

(6)  Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 1).

(7)  Parere del Comitato delle regioni — Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (GU C 195 del 12.6.2015, pag. 22).

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

A norma dell'articolo 9 della decisione, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (2018) è fissata a 8 milioni di EUR. Per finanziare la preparazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 1 milione di EUR sarà stanziato nell'ambito delle risorse esistenti nel bilancio 2017. Per il bilancio 2018, saranno accantonati per l'Anno europeo del patrimonio culturale 7 milioni di EUR che saranno resi visibili in una linea di bilancio. Di tale importo 3 milioni di EUR proverranno dalle risorse attualmente previste per il programma Europa creativa e 4 milioni di EUR saranno riassegnati a partire da altre risorse esistenti, senza utilizzare i margini esistenti e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto dell'accordo dei co-legislatori che prevede di introdurre una dotazione finanziaria di 8 milioni di EUR nell'articolo 9 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018). La Commissione ricorda che è prerogativa dell'autorità di bilancio autorizzare l'importo degli stanziamenti nel bilancio annuale, in conformità dell'articolo 314 TFUE.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/10


Informazioni sull'entrata in vigore dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione sono stati firmati dall'Unione europea il 3 maggio 2016 a Bruxelles e dalle Isole Cook il 14 ottobre 2016 ad Avarua.

Il 28 febbraio 2017 l'Unione europea ha notificato di avere completato le procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo. Le Isole Cook hanno trasmesso la notifica il 10 maggio 2017.

Il protocollo è pertanto entrato in vigore il 10 maggio 2017 a norma dell'articolo 17 dello stesso.


20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/11


DECISIONE (UE) 2017/865 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha partecipato insieme agli Stati membri in qualità di osservatore ai negoziati per la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione»), che è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011. La convenzione è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011.

(2)

In conformità dell'articolo 75 della convenzione, la convenzione è aperta alla firma dell'Unione.

(3)

La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti.

(4)

La firma della convenzione a nome dell'Unione contribuirà alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza l'attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto di procedura penale che è di particolare importanza per le donne e le ragazze.

(5)

Sia l'Unione che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione.

(6)

È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie ricadenti nella competenza dell'Unione nella misura in cui la convenzione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Ciò riguarda, in particolare, determinate disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e le disposizioni della convenzione relativa all'asilo e al non respingimento. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.

(7)

L'Unione ha altresì competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione per quanto riguarda le proprie istituzioni e l'amministrazione pubblica.

(8)

Poiché la competenza dell'Unione e le competenze degli Stati membri sono interconnesse, l'Unione dovrebbe aderire alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri, così da poter adempiere insieme agli obblighi stabiliti dalla convenzione ed esercitare in maniera coerente i diritti loro conferiti.

(9)

La presente decisione riguarda le disposizioni della convenzione sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nella misura in cui tali disposizioni incidono sulle norme comuni o ne modificano la portata. Non riguarda gli articoli 60 e 61 della convenzione, i quali sono oggetto di una distinta decisione del Consiglio relativa alla firma, che sarà adottata in parallelo alla presente decisione.

(10)

L'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalle direttive 2011/36/UE (1) e 2011/93/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(12)

È opportuno firmare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, con riserva della conclusione di tale convenzione (3).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(2)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(3)  Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.


20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/13


DECISIONE (UE) 2017/866 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha partecipato insieme agli Stati membri in qualità di osservatore ai negoziati per la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione»), che è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011. La convenzione è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011.

(2)

In conformità dell'articolo 75 della convenzione, la convenzione è aperta alla firma dell'Unione.

(3)

La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti.

(4)

La firma della convenzione a nome dell'Unione contribuirà alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza l'attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto di procedura penale che è di particolare importanza per le donne e le ragazze.

(5)

Sia l'Unione che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione.

(6)

È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie ricadenti nella competenza dell'Unione nella misura in cui la convenzione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Ciò riguarda, in particolare, determinate disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e le disposizioni della convenzione relativa all'asilo e al non respingimento. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.

(7)

L'Unione ha altresì competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione per quanto riguarda le proprie istituzioni e l'amministrazione pubblica.

(8)

Poiché la competenza dell'Unione e le competenze degli Stati membri sono interconnesse, l'Unione dovrebbe aderire alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri, così da poter adempiere insieme agli obblighi stabiliti dalla convenzione ed esercitare in maniera coerente i diritti loro conferiti.

(9)

La presente decisione riguarda unicamente gli articoli 60 e 61 della convenzione. Non riguarda le disposizioni della convenzione sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, le quali sono oggetto di una distinta decisione del Consiglio relativa alla firma da adottarsi in parallelo alla presente decisione.

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 del suddetto protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(12)

È opportuno firmare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo b e il non-respingimento, con riserva della conclusione di tale convenzione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.


REGOLAMENTI

20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/867 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2017

sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere alla tutela di determinate classi di accordi nelle cessioni parziali di attività, diritti e passività dell'ente posto in risoluzione. La stessa tutela è necessaria quando l'autorità di risoluzione impone modifiche delle clausole di un contratto di cui è parte l'ente posto in risoluzione. La tutela è volta a impedire che all'atto della cessione parziale o della modifica contrattuale siano separati attività, diritti e passività che sono collegati tra loro in virtù di detti accordi.

(2)

Per ottenere una corretta applicazione della tutela è necessario individuare con esattezza i tipi di accordi che rientrano in ciascuna delle classi previste dalla direttiva 2014/59/UE. Il metodo più adatto a tal fine è stabilire norme e definizioni particolareggiate che vadano ad aggiungersi a quelle previste dalla direttiva 2014/59/UE. Questa soluzione è preferibile alla stesura di un elenco degli specifici accordi ammessi dalle diverse normative nazionali degli Stati membri, perché un siffatto elenco sarebbe di difficile compilazione e dovrebbe essere aggiornato continuamente. Il presente regolamento dovrebbe precisare e ove necessario circoscrivere l'ambito d'applicazione delle diverse forme di tutela previste dalla direttiva 2014/59/UE per ciascuna classe di accordi.

(3)

Il livello di dettaglio che accompagna le diverse classi di accordi previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è variabile: in alcuni casi la classe è precisata con esattezza, in altri è indicata in termini più vaghi. Inoltre, alcune classi fanno riferimento a un unico tipo di rapporto e responsabilità contrattuali o a una loro serie limitata, mentre altre comprendono un numero maggiore e una gamma aperta di responsabilità, operazioni e rapporti contrattuali. Questa seconda tipologia di classi è potenzialmente in grado di racchiudere tutti i rapporti giuridici e contrattuali fra l'ente e una o più delle sue controparti: se le classi di accordi che comprende dovessero essere tutelate integralmente, l'autorità di risoluzione potrebbe incontrare difficoltà ad effettuare una cessione parziale o addirittura trovarsene impossibilitata. È pertanto opportuno evitare un eccesso di tutela che in potenza possa estendersi alla totalità delle attività, diritti e passività tra l'ente e le sue controparti.

(4)

Nella direttiva 2014/59/UE alcune classi di accordi protetti sono definite in termini più generici. È opportuno precisarle ulteriormente per definirne con maggiore certezza l'ambito d'applicazione, soprattutto riguardo agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata. Il presente regolamento delegato non dovrebbe impedire alle autorità di risoluzione di precisare ulteriormente, nelle cessioni parziali, questo tipo di accordi di compensazione e di netting da tutelare, in singole cessioni parziali, quando le vigenti norme prudenziali li riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso. L'autorità di risoluzione dovrebbe poter decidere in merito a detta tutela estesa in singoli casi di risoluzione.

(5)

Le controparti dell'ente possono convenire un accordo di compensazione onnicomprensivo che contempli, complessivamente e singolarmente, i diritti e le passività tra le parti, per cui effetto queste passività sarebbero tutelate dall'eventualità di essere separate le une dalle altre. La cessione parziale risulterebbe quindi ingestibile nei confronti della controparte interessata, così come risulterebbe compromessa in generale l'applicabilità stessa dello strumento, perché l'autorità di risoluzione potrebbe persino ritrovarsi a non riuscire a distinguere tra le passività comprese in tali accordi e le altre. È pertanto opportuno precisare che non costituiscono accordi protetti gli accordi di netting e di compensazione onnicomprensivi che contemplano, complessivamente e singolarmente, le attività, i diritti e le passività tra le parti.

(6)

L'articolo 80 della direttiva 2014/59/UE implica che l'eventuale restrizione dell'ambito di applicazione delle definizioni di accordi protetti a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della stessa direttiva non incida sul funzionamento dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'autorità di risoluzione dovrebbe essere quindi tenuta a tutelare tutti i tipi di accordi previsti all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che sono collegati all'attività della controparte in quanto controparte centrale (CCP), compresa, ma non solo, l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Le considerazioni esposte valgono anche per le attività, i diritti e le passività inerenti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli. Per motivi di coerenza, se tutelati in caso di insolvenza gli accordi di netting rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 98/26/CE dovrebbero essere tutelati anche a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE. È opportuno estendere tuttavia l'ambito della tutela ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, di detta direttiva a tutti gli accordi con sistemi di pagamento o di regolamento titoli e, nel caso, collegati alla loro attività.

(8)

In generale, la necessità di specificare l'ambito di applicazione dell'accordo per il quale valgono in alcuni casi le garanzie previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE non dovrebbe impedire all'autorità di risoluzione di tutelare le classi di accordi che possono essere ricondotte a una delle categorie di detto articolo e che nella procedura d'insolvenza sono tutelate dalla separazione delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il caso si verificherebbe se il creditore mantenesse i diritti derivanti dall'accordo a meno che l'intera operazione fosse stata annullata in applicazione del diritto fallimentare nazionale. Questo si applica in particolare agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione e agli accordi di netting tutelati in applicazione del diritto fallimentare nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/59/UE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)   «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

2)   «accordo di compensazione contrattuale»: l'accordo di compensazione contrattuale ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 2

Condizioni relative agli accordi di garanzia, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli

Sono compresi tra gli accordi di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE:

1)

gli accordi che stipulano garanzie, fideiussioni o cauzioni;

2)

le ipoteche e altri diritti di garanzia reale;

3)

le operazioni di concessione di titoli in prestito che non comportano la cessione della piena proprietà della garanzia reale, nelle quali una parte (il prestatore) presta titoli all'altra parte (il prenditore) in cambio di una commissione o del pagamento di interessi e nelle quali il prenditore fornisce al prestatore una garanzia reale per l'intera durata del prestito

L'accordo di garanzia è un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE soltanto se i diritti o le attività cui si collega il diritto di garanzia, o cui si collegherebbe al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, sono sufficientemente identificati o identificabili in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Condizioni relative agli accordi di compensazione

1.   L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una singola controparte è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando riguarda diritti e passività derivanti da contratti finanziari o da derivati.

2.   L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti:

a)

quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività coperta dal fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli.

3.   L'autorità di risoluzione può decidere, in singoli casi, che l'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti relativo a tipi di diritti e passività diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso.

Articolo 4

Condizioni relative agli accordi di netting

1.   L'accordo di netting contrattuale concluso tra l'ente e una singola controparte è un accordo di netting ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE quando riguarda diritti e passività derivanti da contratti finanziari o da derivati.

2.   L'accordo di netting contrattuale concluso tra l'ente e una o più controparti è un accordo di netting ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti:

a)

quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività coperta dal fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli.

3.   L'autorità di risoluzione può decidere, in singoli casi, che l'accordo di netting concluso tra l'ente e una o più controparti può essere un accordo di netting ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso.

Articolo 5

Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata

1.   Gli articoli 2, 3 e 4 lasciano impregiudicati i seguenti poteri dell'autorità di risoluzione:

a)

tutelare tutti i tipi di accordo che possono essere ricondotti a una delle classi previste all'articolo 76, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE;

b)

tutelare tutti i tipi di accordo che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE.

2.   In singoli casi, l'autorità di risoluzione può escludere dalla tutela conferita dall'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE l'accordo di garanzia, l'accordo di compensazione o l'accordo di netting collegato a un contratto comprensivo di una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto.

Articolo 6

Condizioni relative ai contratti di finanza strutturata, compresi le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura

1.   Sono compresi tra i contratti di finanza strutturata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE:

a)

le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono state collocate in segmenti e trasferite a pieno titolo dal bilancio del cedente all'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione di vendita effettiva);

b)

le cartolarizzazioni mediante strumenti contrattuali, in cui le attività sottostanti restano nel bilancio dell'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione sintetica).

Nella cartolarizzazione di vendita effettiva qualsiasi ruolo svolto nella struttura dal cedente, compresi il servizio dei prestiti, la fornitura di qualsiasi forma di protezione dal rischio o la fornitura di liquidità, è considerato una passività compresa nel contratto di finanza strutturata.

Nella cartolarizzazione sintetica il diritto di garanzia è considerato un diritto compreso nel contratto di finanza strutturata soltanto se è collegato ad attività specifiche e sufficientemente identificate, o identificabili, in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.

2.   L'accordo che costituisce una struttura cartolarizzata che abbraccia le relazioni reciproche tra cedente, emittente, amministratore, gestore, gestore della liquidità e controparti dello swap e della protezione del credito è considerato rientrare nel contratto di finanza strutturata se tali relazioni reciproche sono connesse direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare ai possessori degli strumenti strutturati attingendo ai proventi generati da tali attività. Dette relazioni reciproche comprendono le passività e i diritti relativi alle attività sottostanti, le passività nell'ambito degli strumenti emessi e gli accordi di garanzia, operazioni in derivati comprese, necessari per mantenere il flusso dei pagamenti nell'ambito di tali passività.

3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il potere dell'autorità di risoluzione di decidere, caso per caso e considerata la specifica struttura del contratto di finanza strutturata conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, che in tale contratto di finanza strutturata rientrino anche altri accordi tra le parti di cui al paragrafo 2, quali contratti di servizio del prestito, non collegati direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(4)  Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/868 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

119,1

TN

158,2

TR

94,0

ZZ

123,8

0709 93 10

TR

131,2

ZZ

131,2

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

58,9

MA

58,6

TR

41,8

ZA

88,5

ZZ

62,0

0805 50 10

AR

123,2

TR

65,0

ZA

207,1

ZZ

131,8

0808 10 80

AR

94,0

BR

115,9

CL

126,4

CN

145,5

NZ

158,4

US

107,1

ZA

100,2

ZZ

121,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/22


DECISIONE (UE, Euratom) 2017/869 DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2017

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta dell'Ungheria,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del sig. Szabolcs FAZAKAS è scaduto il 6 maggio 2016.

(2)

È opportuno pertanto procedere a una nuova nomina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Ildikó GÁLL-PELCZ è nominata membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1o settembre 2017 e il 31 agosto 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  Parere del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


Rettifiche

20.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 131/23


Rettifica del regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 13 aprile 2017 )

Pagina 12, punto 1b) dell'allegato, tabella che sostituisce la colonna relativa al clormequat dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, numeri di codice da 1030000 a 1030990:

anziché:

«1030000

Uova di volatili

0,01 (*)»

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

leggasi:

«1030000

Uova di volatili

0,1».

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri