ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 121

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
12 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/803 della Commissione, dell'8 maggio 2017, che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/805 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

26

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/806 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/807 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017

35

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/808 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

37

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

39

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/810 della Commissione, del 10 maggio 2017, relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un biocida contenente acido borico proposta dalla Francia in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2935]

45

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/811 della Commissione, del 10 maggio 2017, che approva il piano modificato presentato dal Belgio per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2017) 2947]  ( 1 )

47

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2016/2360 del Consiglio, del 28 novembre 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ( GU L 350 del 22.12.2016 )

49

 

*

Rettifica dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (US-EU-01) ( GU L 350 del 22.12.2016 )

49

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/803 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2017

che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.

(2)

Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione (3) classifica una massa bianca pastosa denominata «creamed coconut», in genere utilizzata per la preparazione in cucina di salse e altri prodotti alimentari e ottenuta per triturazione fine di noce di cocco e pastorizzata, nella voce 2008 della nomenclatura combinata come frutta a guscio, altrimenti preparata, non nominata né compresa altrove. La classificazione del prodotto nella voce 0801 della nomenclatura combinata era stata esclusa in quanto la pastorizzazione non era consentita nel capitolo 8.

(3)

La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome dell'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio (4).

(4)

Nel 1992 è stata introdotta nel sistema armonizzato la nota 3 a) del capitolo 8. Essa autorizza un trattamento termico moderato per migliorare la conservazione o la stabilità della frutta a guscio secca di tale capitolo. In base ai documenti storici del sistema armonizzato, il termine «pastorizzazione» inizialmente proposto nel testo di tale nota è stato alla fine sostituito dall'espressione più generica «trattamento termico moderato». Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (5) relative al capitolo 8 hanno precisato, a livello dell'Unione, che la pastorizzazione è fra l'altro ammissibile per la frutta e la frutta a guscio secche di tale capitolo.

(5)

È pertanto opportuno cancellare il punto 2 dalla tabella riportata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 al fine di evitare possibili divergenze nella classificazione tariffaria dei prodotti a base di polpa di noce di cocco essiccata, come il «creamed coconut», che hanno ricevuto un trattamento termico moderato e di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata all'interno dell'Unione.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 316/91.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riga corrispondente al punto 2 della tabella di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 37 del 9.2.1991, pag. 25).

(4)  Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

(5)   GU C 214 del 30.6.2015, pag. 4.


12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure provvisorie

(1)

Il 13 febbraio 2016 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha avviato un'indagine a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dal comitato per la difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldatura dell'Unione europea («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping praticato per detto prodotto e del conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(2)

Il 12 novembre 2016 la Commissione ha istituito con il regolamento (UE) 2016/1977 (2) («il regolamento provvisorio») un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «il paese interessato»).

2.   Fase successiva della procedura

(3)

In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie») i produttori dell'Unione, i produttori esportatori cinesi e un'associazione di produttori esportatori cinesi hanno presentato osservazioni scritte. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

(4)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, se opportuno, ha modificato di conseguenza le conclusioni provvisorie.

(5)

La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali intende istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle conclusioni definitive. Le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e, se opportuno, prese in considerazione.

3.   Campionamento

(6)

Nei considerando da 7 a 9 del regolamento provvisorio la Commissione ha invitato a presentare osservazioni sulla rappresentatività di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(7)

Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che un produttore dell'Unione doveva essere escluso dal campione poiché i suoi dati falsavano i risultati per tutta l'industria. Un secondo produttore esportatore cinese ha sottolineato che la Vallourec era la società più grande del campione e quindi non era chiaro se il campione fosse rappresentativo o no per l'industria dell'Unione. Il denunciante ha sostenuto che la concorrenza dei produttori cinesi è sempre più evidente anche per i prodotti su misura e di alta gamma. Egli ha inoltre sottolineato che i prodotti petroliferi e del gas sono esportati prevalentemente al di fuori dell'Unione e quindi questa differenza nella gamma dei prodotti svolge solo un ruolo minore nel mercato dell'Unione.

(8)

La Commissione ha chiesto dati supplementari e ha effettuato un'ulteriore visita di verifica nei locali del produttore dell'Unione. I risultati hanno dimostrato che tale produttore fabbrica una gamma più ampia di tipi di prodotto rispetto agli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma questa larga gamma di prodotti, comprendente tubi destinati alla produzione di energia elettrica, petrolio e gas e al settore delle costruzioni, rientrava nella definizione del prodotto. I produttori dell'Unione e i produttori cinesi sono presenti sia sul mercato dei prodotti di base sia su quello dei prodotti di alta gamma. Lo specifico produttore dell'Unione rappresenta una parte sostanziale della produzione dell'Unione. La Commissione ha quindi concluso che il produttore dell'Unione fa parte dell'industria dell'Unione e che non vi sono motivi per escluderlo dal campione. Qualsiasi impatto ingiustificato della situazione particolare di questa società sul pregiudizio generale è stato affrontato con l'adeguamento o la ponderazione dei costi, come spiegato nei considerando 81, 84 e 146.

(9)

L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha ribadito le sue osservazioni precedenti contrarie all'apertura dell'inchiesta, tra cui l'opposizione al metodo di selezione di un campione preliminare prima dell'apertura dell'inchiesta. Essa ha anche asserito che la denuncia era priva di fondamento, qualitativamente scarsa e basata su supposizioni, che la definizione del prodotto era troppo ampia e raggruppava prodotti troppo diversi e che gli elementi riservati erano troppo numerosi.

(10)

La Commissione ha ricordato che le parti interessate avevano la possibilità di presentare osservazioni sulla selezione preliminare delle società incluse nel campione. Le osservazioni dell'associazione cinese sono pervenute solo dopo la scadenza del termine, quando il campione che era già stato confermato. L'argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto riguarda le altre affermazioni, la Commissione ha sottolineato che nella fase della denuncia non era ancora necessario disporre degli stessi elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio che sarebbero necessari per l'istituzione di misure. Le affermazioni riguardanti gli allegati riservati della denuncia sono state esaminate e la giustificazione della riservatezza è stata confermata. In ogni caso l'associazione cinese ha ricevuto una risposta dettagliata alle sue argomentazioni contrarie all'apertura dell'inchiesta.

(11)

In assenza di altre osservazioni concernenti il metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie riportate nei considerando da 10 a 13 del regolamento provvisorio.

4.   Esame individuale

(12)

Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, tre produttori esportatori non inclusi nel campione hanno chiesto che fosse stabilito un margine di dumping individuale in conformità all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. In seguito alla pubblicazione delle misure provvisorie due di loro hanno tuttavia deciso di ritirare la propria domanda di esame individuale. La società Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. è stata l'unico produttore esportatore che ha confermato la domanda iniziale di esame individuale.

5.   Moduli di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(13)

Durante l'inchiesta nessuno dei produttori esportatori ha presentato un modulo di richiesta del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. Le conclusioni del considerando 15 del regolamento provvisorio sono state pertanto confermate.

6.   Risposte al questionario e visite di verifica

(14)

Oltre a inviare questionari ed effettuare visite di verifica, come descritto nei considerando 16 e 17 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inviato domande supplementari al denunciante e a un produttore dell'Unione per effettuare verifiche sul pregiudizio e sul nesso di causalità individuati nel regolamento provvisorio. Inoltre un produttore esportatore cinese ha ricevuto un questionario per l'esame individuale.

(15)

Le visite di verifica sono state effettuate nei locali delle seguenti società:

a)

produttori esportatori della RPC

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. (esame individuale)

b)

produttori dell'Unione

Vallourec Deutschland GmbH, Germania

c)

importatori indipendenti

Edgen Murray GmbH, Austria/Regno Unito

Meever & Meever BV, Paesi Bassi

Cuñado SA, Spagna.

7.   Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

(16)

L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha criticato l'anno di inizio del periodo in esame (2012), sostenendo che il 2011 sarebbe stato più appropriato. Essa ha affermato che le importazioni del prodotto interessato dalla Cina nell'UE sono diminuite da 46 657 tonnellate nel 2011 a 39 195 tonnellate nel 2012. Di conseguenza il 2012, come anno di riferimento, evidenzia un aumento delle importazioni nel corso del periodo in esame (a 42 539 tonnellate), mentre il 2011, come anno di riferimento, mostra un calo delle importazioni provenienti dalla Cina. L'associazione ha chiesto ulteriori spiegazioni in merito alla scelta dell'anno 2012.

(17)

La Commissione ha osservato che il periodo in esame è stato stabilito secondo la prassi corrente. Come spiegato al considerando 18 del regolamento provvisorio, il periodo in esame comprende tre anni civili completi precedenti il periodo dell'inchiesta. Non vi è alcuna base per selezionare un periodo diverso. L'osservazione è stata pertanto respinta. In ogni caso i dati raccolti presso le parti interessate riguardavano solo il periodo in esame. La determinazione degli indicatori di pregiudizio è stata perciò possibile soltanto per il periodo dal 2012 al 2015. I dati sui volumi delle importazioni provenienti dalla Cina a decorrere dal 2011 non hanno quindi consentito alla Commissione di trarre conclusioni sull'evoluzione globale della situazione dell'industria dell'Unione. Considerando la tendenza al ribasso della redditività dal 2012 in poi descritta nei considerando da 91 a 92, l'inclusione dell'anno 2011 nel periodo in esame avrebbe evidenziato un'evoluzione ancora più negativa della situazione dell'industria dell'Unione.

(18)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che nel considerando 59 (corrispondente al considerando 47 del documento di divulgazione generale) la spiegazione fornita dalla Commissione per giustificare le differenze dei volumi d'esportazione non era basata su alcun elemento di prova.

(19)

La Commissione ha precisato che il considerando 59 non riguardava la richiesta di inclusione dell'anno 2011 nel periodo dell'inchiesta, ma si riferiva a un'altra osservazione di un'altra parte interessata, che aveva riscontrato un'incoerenza rispetto a un'indagine precedente sullo stesso prodotto. Le argomentazioni dell'associazione dei produttori esportatori cinesi concernenti il periodo dell'inchiesta sono state esaminate al considerando 17.

(20)

In assenza di altre osservazioni riguardo al periodo dell'inchiesta, il considerando 18 del regolamento provvisorio è stato confermato.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(21)

Un produttore esportatore cinese ha affermato che la definizione del prodotto era eccessivamente ampia, perché comprendeva tipi di prodotto in acciaio legato i cui costi e prezzi si differenziano notevolmente da quelli del prodotto standard in esame. Egli ha chiesto che i tipi di prodotto in acciaio legato e altolegato (3) fossero esclusi dalla definizione del prodotto.

(22)

L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha sostenuto che la definizione del prodotto raggruppa tre diversi segmenti di mercato: a) il petrolio/gas, b) le centrali elettriche e c) la costruzione, e che il pregiudizio avrebbe dovuto essere valutato separatamente per ciascun segmento. Essa ha affermato che i prodotti destinati a un segmento del mercato devono essere conformi a specifiche norme industriali e quindi non possono essere utilizzati in un altro segmento. Per comprovare quest'ultima affermazione, essa ha fatto riferimento alla prassi del Canada e degli Stati Uniti, dove le indagini antidumping avevano distinto tra tubi fabbricati per il settore petrolifero o del gas e tubi fabbricati per altri settori.

(23)

Per quanto concerne quest'ultima affermazione, una delle parti interessate ha sostenuto che le sue esportazioni nell'Unione erano destinate solo al settore delle costruzioni.

(24)

Riguardo alla prima affermazione relativa all'acciaio legato e altolegato, la Commissione ha osservato che la definizione del prodotto in esame comprende un'ampia gamma di tipi di prodotto che presentano caratteristiche fisiche e tecniche di base identiche o simili. La Commissione ha tenuto conto delle differenze tra i tipi di prodotto e ha garantito un confronto equo. A ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dai produttori esportatori cinesi e a ciascun tipo di prodotto fabbricato e venduto dall'industria dell'Unione è stato attribuito un unico numero di controllo del prodotto (NCP). Tale numero dipende dalle caratteristiche principali del prodotto, che in questo caso sono il tipo di prodotto, il diametro esterno, lo spessore delle pareti, la tempra e il rinvenimento, la lunghezza, l'estremità del tubo e la prova. I tipi di prodotto importati dalla Cina sono stati quindi confrontati sulla base dell'NCP con i prodotti fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione aventi caratteristiche identiche o simili. In particolare, la prima caratteristica (tipo di prodotto) ha determinato la distinzione tra acciai non legati, acciai legati e acciai altolegati. Quindi le differenze di costo e di prezzo derivanti dall'acciaio legato e altolegato sono state prese in considerazione nei confronti. Conformemente alla giurisprudenza (4), per determinare se si tratta di prodotti simili che fanno parte dello stesso prodotto è necessario verificare se essi sono accomunati dalle stesse caratteristiche tecniche e fisiche, dalle stesse destinazioni d'uso fondamentali e dallo stesso rapporto qualità-prezzo. A tale riguardo, occorre parimenti valutare l'intercambiabilità e la concorrenza tra tali prodotti. Dall'inchiesta è emerso che tutti i tipi di prodotto sono fabbricati in acciaio utilizzando processi di fabbricazione che permettono di produrre tubi senza saldatura, utilizzando quindi macchinari simili, in modo da consentire ai produttori di passare da una variante all'altra del prodotto a seconda della domanda. Di conseguenza, anche se i diversi tipi di prodotto non sono tutti direttamente intercambiabili, i produttori sono in concorrenza per assicurarsi ordini che comprendono un'ampia gamma di tipi di prodotto. Questi tipi di prodotto sono inoltre fabbricati e venduti sia dall'industria dell'Unione sia dai produttori esportatori cinesi utilizzando un metodo di produzione simile.

(25)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione concernente i segmenti del mercato, questa non specifica in base a quali elementi i tipi di prodotto di un dato segmento del mercato dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto. Inoltre non viene spiegato per quali motivi si dovrebbe effettuare una valutazione del pregiudizio separata per ciascun segmento. La definizione del prodotto in esame, che comprende tubi senza saldatura con diametro esterno superiore a 406,4 mm, non è stata contestata né in seguito all'avviso di apertura dell'inchiesta, né nelle risposte al questionario o nelle visite di verifica. Come spiegato al considerando 24, l'NCP è basato sulle caratteristiche fisiche e tecniche di base e non sul potenziale utilizzo finale o segmento di mercato. In ogni caso dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi e i produttori dell'Unione si fanno concorrenza in tutti e tre i segmenti. Inoltre le aliquote del dazio per ogni singolo produttore esportatore cinese sono calcolate in base a una media ponderata per tipo di prodotto. Di conseguenza l'importo complessivo dei dazi da pagare rimarrebbe identico per un dato mix di prodotti. Alcuni tipi di prodotto avrebbero margini più bassi, mentre per altri i margini aumenterebbero, ma la somma di tutti i margini sarebbe uguale alla media ponderata di tutti i tipi di prodotto.

(26)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno contestato ulteriormente la definizione del prodotto. Essi hanno affermato che a causa della diversità dei requisiti in termini di norme, del tenore degli elementi di lega e degli impieghi finali, i prodotti destinati al segmento del petrolio e del gas erano diversi da quelli per gli altri due segmenti e non intercambiabili. Secondo loro l'NCP non poteva consentire un confronto valido tra i tipi di prodotto, dato che la definizione del prodotto non era formulata correttamente. Per quanto riguarda i produttori che passano da un segmento all'altro, hanno affermato che le difficoltà rilevate negli altri due segmenti derivavano pertanto dalle forze di mercato e non erano legate alle importazioni dalla Cina. Essi hanno inoltre sostenuto che il passaggio dei produttori dell'Unione ad altri segmenti era una strategia commerciale che comportava necessariamente una riduzione delle entrate, poiché negli altri segmenti i prezzi di vendita erano inferiori rispetto a quelli del segmento dei prodotti del petrolio e del gas.

(27)

La Commissione ha rinviato al considerando 24, in cui ha concluso che anche se alcuni dei diversi tipi di prodotto non erano direttamente intercambiabili, in particolare a causa dei diversi requisiti in termini di norme e materie prime, essi erano comunque accomunati da caratteristiche fisiche e tecniche di base identiche o simili. Riguardo al passaggio ad altri segmenti, le parti interessate non hanno contestato nelle loro osservazioni la capacità dei produttori di passare da un segmento all'altro. Le osservazioni hanno quindi confermato le conclusioni del considerando (24), secondo cui i prodotti per i diversi segmenti sono stati fabbricati dagli stessi produttori, con macchinari simili, e i produttori possono passare da una variante all'altra. Di conseguenza la Commissione ha concluso che la definizione del prodotto era accurata e che quindi era possibile confrontare i tipi di prodotto sulla base dell'NCP. Si conclude pertanto che queste argomentazioni non hanno contraddetto le conclusioni dell'inchiesta.

(28)

La Commissione ha quindi concluso che tutti i tipi di prodotto in esame sono accumunati dalle stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Di conseguenza le argomentazioni sopraindicate sono state respinte e le conclusioni dei considerando da 19 a 22 del regolamento provvisorio sono state confermate.

C.   DUMPING

1.   Paese di riferimento

(29)

Come indicato nei considerando da 24 a 28 del regolamento provvisorio, il Messico è stato scelto come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

(30)

In seguito all'istituzione di misure provvisorie una parte interessata ha affermato che la Corea del Sud dovrebbe essere considerata un paese di riferimento più appropriato, poiché il costo di produzione e il processo di fabbricazione dei laminatoi coreani si avvicinano maggiormente a quelli dei laminatoi cinesi. Tale parte ha inoltre sostenuto che esistevano notevoli differenze in termini di costi e tecnologia a livello del processo di produzione tra alcuni produttori esportatori cinesi e il produttore del paese di riferimento o i produttori dell'Unione. Il processo di produzione cinese sarebbe presumibilmente più avanzato e si dovrebbero effettuare alcuni adeguamenti per garantire un confronto equo.

(31)

Va notato che il prodotto in esame costituisce un mercato di nicchia e quindi il numero di produttori in grado di fabbricarlo è relativamente limitato. Inoltre la cooperazione con i produttori del paese di riferimento è volontaria. Anche se la CISA ha suggerito che sarebbe più appropriato scegliere la Corea del Sud come paese di riferimento, non ha proposto uno specifico produttore coreano disposto a collaborare. A tale riguardo si ricorda che nella fase provvisoria la Commissione ha chiesto la collaborazione di 13 società in 8 paesi. Sebbene fra queste vi fosse una società della Corea del Sud, essa non ha mai risposto alla richiesta. In base a ricerche su Internet e alla consultazione dei siti web di 41 fabbricanti di prodotti in acciaio della Corea del Sud è stato constatato che solo tre di questi hanno prodotto tubi senza saldatura. Due di loro hanno prodotto tubi di diametro ridotto che non corrispondono al prodotto in esame e l'unico produttore della Corea del Sud che ha fabbricato il prodotto in esame ha fatto uso di una tecnologia di produzione che non è comparabile alle tecnologie di produzione utilizzate principalmente dai produttori cinesi. Gli elementi di prova raccolti durante l'inchiesta indicano che la Corea del Sud produceva prevalentemente tubi senza saldatura di diametro ridotto, che non sono il prodotto oggetto dell'inchiesta, o utilizzava una tecnologia di produzione non comparabile a quella dei produttori cinesi del prodotto in esame. Di conseguenza la Commissione ha concluso che la Corea del Sud non poteva essere considerata un paese di riferimento adeguato.

(32)

Inoltre, anche se i produttori cinesi si avvalgono di vari processi di produzione, quello del produttore messicano è uno dei processi di produzione utilizzati dai produttori cinesi. Le analogie tra i processi di produzione del Messico e della Cina hanno rafforzato la conclusione che il Messico è un paese di riferimento adeguato ai fini della presente inchiesta.

(33)

La parte interessata non ha presentato elementi di prova sufficienti a spiegare e a quantificare le differenze esistenti in termini di costi tra la sua tecnologia di produzione presumibilmente avanzata e la tecnologia utilizzata in Messico. Essa non ha fornito alcuna informazione sui costi di uno specifico produttore cinese, né per il settore di attività in Cina, né per qualsiasi altro produttore che ha utilizzato processi di produzione simili, che avrebbe potuto consentire alla Commissione di valutare le presunte differenze tra la tecnologia utilizzata in Cina e quella del produttore messicano che ha collaborato nonché l'eventuale impatto della scelta del Messico come paese di riferimento. La Corea del Sud, inoltre, non ha fornito alcuna collaborazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione ha perciò confermato il Messico come unico paese di riferimento adeguato disponibile.

(34)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la Commissione ha accettato il Messico come paese di riferimento in modo acritico, per la sola ragione che tale scelta rispondeva alla sua necessità di trovare margini di dumping elevati.

(35)

Tale argomentazione consisteva in una semplice asserzione e la parte interessata non ne ha dimostrato la fondatezza e non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che il Messico non fosse un paese di riferimento adeguato. In ogni caso la Commissione ricorda che se essa ottiene la collaborazione di un unico produttore esportatore di un paese ad economia di mercato, è tenuta a utilizzare tale paese in base alla sentenza GLS della la Corte (C-338/10). L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.   Valore normale

(36)

Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente nei considerando da 29 a 37 del regolamento provvisorio.

(37)

Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che la maggior parte dei dati utilizzati per determinare il margine di dumping è stata mantenuta indebitamente riservata. Tale parte ha contestato in particolare il fatto che non fosse stato comunicato il valore normale del produttore che ha collaborato.

(38)

Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni di natura riservata sono informazioni la cui divulgazione può causare 1) un significativo vantaggio per un concorrente oppure 2) gravi danni per la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale è stata ottenuta l'informazione. Dal momento che i dati relativi alle vendite e ai costi sono di natura riservata, nel regolamento provvisorio i dati sui profitti e sulle spese generali, amministrative e di vendita del produttore di riferimento sono stati indicati in percentuale, in intervalli di valori, garantendo in tal modo la maggiore trasparenza possibile senza violare il carattere riservato dei dati. Il produttore del paese di riferimento ha chiesto e giustificato il trattamento riservato dei suoi dati relativi alle vendite e ai costi, la cui divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della società. La divulgazione del valore normale potrebbe inoltre dare a un concorrente la possibilità di ricostruire i prezzi e i costi del produttore del paese di riferimento. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(39)

In assenza di altre osservazioni in merito al valore normale, si confermano le conclusioni dei considerando da 29 a 37 del regolamento provvisorio.

(40)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese, Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. («Gross»), ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato un solo valore normale costruito per i 27 tipi di prodotto esportati da Gross durante il periodo dell'inchiesta, senza distinguere i diversi tipi di acciaio e i costi sostenuti per la tempra e il rinvenimento nel processo di produzione. Questa argomentazione era basata sulla lettura e sull'interpretazione di singole parti del documento di divulgazione generale, isolandone il senso dal contesto del documento.

(41)

A tale riguardo la Commissione ricorda che il calcolo del dumping è stato descritto dettagliatamente nei considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio e menzionato al considerando 41 del documento di divulgazione generale. Il considerando 44 del regolamento provvisorio spiega chiaramente che la Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione per ciascun tipo di prodotto separatamente e non ha mai utilizzato un unico valore normale per tutti i tipi di prodotto. I tipi di prodotto utilizzati per il confronto sono stati definiti nei questionari inviati al produttore del paese di riferimento, ai produttori esportatori cinesi e ai produttori dell'Unione. I gradi dell'acciaio, la tempra e il rinvenimento e le altre caratteristiche sono stati specificati e presi in considerazione per il calcolo del costo di produzione e per la costruzione del valore normale per ciascun tipo di prodotto separatamente, con gli opportuni adeguamenti per ogni caratteristica. Essendo basata su un'interpretazione errata del documento di divulgazione generale, l'argomentazione è stata respinta.

(42)

Gross ha inoltre sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere dalle sue vendite all'esportazione i tipi di prodotto non fabbricati dal produttore del paese di riferimento, TAMSA.

(43)

In seguito alle decisioni dell'OMC concernenti la causa «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» (5) è prassi della Commissione trovare o costruire un valore normale per tutti i tipi di prodotto esportati dal produttore esportatore. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

3.   Prezzo all'esportazione

(44)

In assenza di osservazioni concernenti il prezzo all'esportazione, i considerando 38 e 39 del regolamento provvisorio sono confermati.

4.   Confronto

(45)

Il metodo utilizzato per confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inclusi nel campione è descritto dettagliatamente nei considerando da 40 a 43 del regolamento provvisorio.

(46)

Si ricorda a tale riguardo che la Cina applica solo parzialmente una politica di rimborso dell'IVA all'esportazione. Per garantire che il valore normale sia espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, nel regolamento provvisorio il valore normale è stato stabilito includendo l'IVA pagata sulle esportazioni di tubi senza saldatura di grande diametro che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi. La specifica quota non rimborsabile dell'IVA era pari all'8 % per tutti i tipi di prodotto.

(47)

A tale riguardo i denuncianti hanno osservato che in Cina la quota rimborsabile dell'IVA non era la stessa per tutti i tipi di prodotto. Per i tubi utilizzati nelle attività di prospezione di petrolio e gas, in particolare, la quota rimborsabile dell'IVA era pari al 13 %, mentre per gli altri tipi di prodotto era pari al 9 %. Il denunciante ha sostenuto che i margini di dumping dovrebbero essere ricalcolati di conseguenza e ha chiesto una conferma del fatto che l'IVA in questione fosse stata effettivamente pagata prima di essere rimborsata.

(48)

Dato che in Cina l'IVA era la stessa per tutti i tipi di prodotto e corrispondeva al 17 %, ne consegue che la quota non rimborsabile dell'IVA per i tubi utilizzati in attività di prospezione di petrolio e gas era pari al 4 %, mentre per gli altri tipi di prodotto era pari all'8 %.

(49)

La Commissione ha quindi riveduto gli adeguamenti per le società che hanno dichiarato l'IVA effettivamente rimborsata, transazione per transazione, nelle loro risposte al questionario. I produttori esportatori in questione erano Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. e Hengyang Valin MPM Co. Ltd.. I margini di dumping per queste società sono stati ricalcolati di conseguenza. Il nuovo calcolo effettuato tenendo conto delle specifiche quote non rimborsabili dell'IVA ha portato a margini di dumping leggermente inferiori. I margini di dumping delle altre società incluse nel campione sono rimasti al livello provvisorio.

(50)

Durante le visite di verifica è stato confermato che l'IVA era stata effettivamente pagata prima di essere rimborsata.

5.   Margini di dumping

(51)

Il calcolo del dumping è descritto dettagliatamente nei considerando da 44 a 47 del regolamento provvisorio.

(52)

Per quanto concerne i produttori esportatori inclusi nel campione, gli adeguamenti più precisi dell'IVA relativi ai valori normali hanno determinato i seguenti margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto:

Società

Margine di dumping definitivo (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd.

45,4

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.

103,8

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.

39,9

Hengyang Valin MPM Co. Ltd.

92,9

Altri produttori che hanno collaborato

73,6

Tutti gli altri produttori

103,8

Per l'unico produttore esportatore che ha richiesto l'esame individuale, Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd., nel documento di divulgazione generale il margine di dumping definitivo è stato fissato a un livello pari al 66,0 %.

(53)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un produttore esportatore cinese [Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd. («Gross»)] ha affermato che il suo margine di dumping (66,0 %) non poteva essere superiore ai margini di dumping di Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd. («Chengde») e Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd. («Lontrin»), pari rispettivamente al 45,4 % e al 39,9 %. L'argomentazione si basava sulla combinazione di due considerazioni: i) l'ipotesi che il valore normale utilizzato per calcolare i margini di dumping fosse lo stesso per i tre esportatori cinesi e ii) il fatto che, secondo le statistiche sul commercio cinesi a livello dei codici doganali, il prezzo medio unitario delle esportazioni di Gross era superiore ai rispettivi prezzi di Chengde e Lontrin.

(54)

Per quanto riguarda l'ipotesi avanzata da Gross, la Commissione ricorda che il calcolo del margine di dumping non era basato su un valore normale medio per ciascun produttore esportatore, bensì sul valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nel mercato dell'Unione da detto produttore esportatore. Il mix dei prodotti esportati è stato quindi il fattore determinante per il calcolo della media ponderata del margine di dumping. Dato che i tre produttori esportatori non hanno esportato lo stesso mix di prodotti durante il periodo dell'inchiesta, l'ipotesi avanzata da Gross non è corretta. I prezzi unitari all'esportazione utilizzati per il calcolo del margine di dumping erano inoltre basati su effettive operazioni di esportazione e non su dati statistici. Contemporaneamente, i prezzi unitari all'esportazione sono stati stabiliti a un livello dei tipi di prodotto non corrispondente al livello dei codici doganali utilizzati da Gross nella sua argomentazione. Essendo basata su ipotesi errate e fatti insufficienti, l'argomentazione è stata respinta. La correzione di alcuni errori materiali riscontrati durante il riesame del calcolo del margine di dumping ha tuttavia portato a una riduzione del margine di dumping definitivo dal 66,0 % al 52,3 %.

D.   INDUSTRIA DELL'UNIONE

(55)

In mancanza di osservazioni concernenti l'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 49 a 51 del regolamento provvisorio.

(56)

Le osservazioni sul considerando 52 del regolamento provvisorio riguardanti il campionamento dell'industria dell'Unione sono state già analizzate sopra, in connessione con le osservazioni sui considerando da 7 a 9 del regolamento provvisorio.

E.   PREGIUDIZIO

1.   Consumo dell'Unione

(57)

In assenza di osservazioni concernenti il consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni del considerando 53 del regolamento provvisorio.

2.   Importazioni nell'Unione dal paese interessato

Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

(58)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha contestato il volume delle importazioni del 2012 indicato al considerando 54 del regolamento provvisorio, sostenendo che era diverso dai dati utilizzati in un'inchiesta conclusa in precedenza relativa allo stesso prodotto.

(59)

La Commissione ha spiegato che in tale inchiesta precedente la denuncia era stata presentata nel dicembre 2012. Essa non conteneva quindi i volumi delle importazioni per tutto l'anno 2012, ma si basava invece sulla seconda metà del 2011 e sulla prima metà del 2012. I dati utilizzati nel considerando 54 del regolamento provvisorio riflettevano i dati di Eurostat per l'intero periodo 2012-2015. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(60)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che al considerando 59 la spiegazione della Commissione non ha risposto alla loro affermazione, secondo cui il 2011 sarebbe stato un anno di inizio del periodo dell'inchiesta più appropriato.

(61)

La Commissione ha precisato che il considerando 59 si riferiva a un'altra affermazione di un'altra parte interessata. L'affermazione relativa al periodo dell'inchiesta è stata analizzata nel considerando 17.

(62)

In mancanza di altre osservazioni concernenti i volumi delle importazioni, si confermano i considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio.

Prezzi delle importazioni e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(63)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive è stato riscontrato un errore materiale relativo alle statistiche sulle importazioni nei considerando da 56 a 58 e nel considerando 105 del regolamento provvisorio.

(64)

Di conseguenza le conclusioni del considerando 56 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

La seguente tabella indica i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Prezzo medio in EUR/t

1 096

1 079

1 037

1 099

Indice (2012 = 100)

100

98

95

100

Fonte: Commissione europea (Eurostat)

(65)

Le conclusioni del considerando 57 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

I prezzi medi delle importazioni sono stati stabiliti in base alle statistiche di Eurostat sulle importazioni. I prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina sono rimasti piuttosto stabili durante il periodo in esame. I prezzi delle importazioni erano leggermente inferiori nel 2014 rispetto agli anni precedenti, ma nel 2015 sono aumentati nuovamente, raggiungendo i livelli iniziali.

(66)

Le conclusioni del considerando 58 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

I prezzi medi delle importazioni dipendono tuttavia dal mix di prodotti, in particolare dal grado dell'acciaio, non visibile nelle statistiche sul commercio. Mentre nel PI il prezzo medio di vendita delle esportazioni di tutti i produttori esportatori cinesi era pari a 1 099 EUR/t, quello dei produttori cinesi inclusi nel campione era pari a 1 102 EUR/t, variando da 946 EUR/t a 1 444 EUR/t.

(67)

In assenza di altre osservazioni concernenti i prezzi delle importazioni, si confermano i considerando da 56 a 59 del regolamento provvisorio, riveduti nei considerando da 64 a 66.

(68)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno chiesto un'ulteriore giustificazione della soppressione di due caratteristiche dai numeri di controllo del prodotto (NCP) ai fini del calcolo dei margini di sottoquotazione e pregiudizio. Essi hanno sostenuto che la soppressione di queste due caratteristiche può aver determinato margini di pregiudizio irragionevolmente elevati. Inoltre hanno chiesto chiarimenti sui motivi per cui i NCP 214NN e 215NN esportati dalla Cina non corrispondevano alle vendite effettuate nell'Unione dai produttori dell'Unione.

(69)

In linea con le informazioni fornite ai produttori esportatori nella divulgazione delle conclusioni provvisorie, la Commissione ha spiegato che non era stato possibile trovare una corrispondenza sufficiente utilizzando l'NCP completo composto da sette caratteristiche. L'NCP è stato semplificato con la soppressione delle caratteristiche del prodotto «tempra e rinvenimento» e «prova». In seguito alla semplificazione, nella fase provvisoria, un quantitativo compreso tra il 62 % e il 99 % delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione corrispondeva ai tipi di prodotto venduti nell'Unione dall'industria dell'Unione. Contrariamente a quanto asserito, il livello più elevato del tasso di corrispondenza ha consentito di assicurare che le conclusioni relative al pregiudizio fossero raggiunte su una base rappresentativa, piuttosto che in base ad alcune transazioni. In seguito alle argomentazioni dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha adeguato il metodo di confronto. I prezzi all'importazione degli altri tipi di prodotto che non erano venduti dall'industria dell'Unione sono stati confrontati con un prezzo di vendita nell'Unione costruito, basato sul prezzo medio di vendita nell'Unione del gruppo di tipi di prodotto più vicini, cioè quelli con la stessa prima caratteristica dell'NCP. Di conseguenza il 100 % delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione è stato confrontato con le vendite nell'Unione. I margini di sottoquotazione erano compresi tra il 15,2 % e il 29,1 %.

(70)

Per quanto riguarda gli specifici NCP, la Commissione ha spiegato che il motivo della mancanza di corrispondenza delle vendite all'esportazione nella fase provvisoria era l'assenza di vendite nell'Unione di questo tipo di prodotto con uno spessore delle pareti superiore a 30 mm. Nella fase definitiva anche questi tipi di prodotto sono stati inclusi nel confronto dei prezzi seguendo il metodo adeguato sopraindicato.

(71)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha chiesto ulteriori chiarimenti sul suo margine di pregiudizio individuale al confronto con gli altri produttori esportatori cinesi, paragonando i prezzi delle statistiche doganali. In secondo luogo il produttore esportatore ha contestato la semplificazione dell'NCP con la soppressione di due caratteristiche, sostenendo che non era giustificata e che poteva aver comportato un confronto a livelli diversi. Egli ha chiesto alla Commissione di effettuare invece un adeguamento delle caratteristiche fisiche per la tempra e il rinvenimento di alcuni dei suoi tipi di prodotto, eliminando il costo medio della tempra e del rinvenimento dal prezzo di vendita sottocosto. In terzo luogo lo stesso produttore ha sottolineato che i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione non seguivano uno schema logico in termini di lunghezza e spessore delle pareti. In quarto luogo egli ha chiesto anche un chiarimento sulla fonte del prezzo di vendita costruito dell'industria dell'Unione, che era stato stabilito per i tipi di prodotto per cui non erano state riscontrate vendite nell'Unione.

(72)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha spiegato che i confronti dei prezzi sono effettuati in base a ciascun tipo di prodotto. Per questo motivo il risultato non segue necessariamente le configurazioni dei prezzi medi a livello dei codici doganali, poiché i mix di prodotti con lo stesso codice doganale non sono identici per due diversi produttori esportatori. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha accettato la richiesta di adeguamento. Di conseguenza il margine di pregiudizio per detto produttore esportatore è stato ricalcolato per quanto riguarda i tipi di prodotto oggetto dalla richiesta. È emerso che la tempra e il rinvenimento riguardano meno del 5 % del volume delle vendite dell'Unione dei prodotti in esame. In base ai dati disponibili il costo del trattamento di tempra e rinvenimento è risultato essere compreso tra 30-60 EUR/t. L'impatto dell'adeguamento sul margine di pregiudizio del produttore esportatore cinese è stato inferiore allo 0,2 %. Per quanto riguarda la terza argomentazione relativa alle configurazioni dei prezzi, la Commissione ha precisato che i prezzi medi di vendita nell'Unione sono stati determinati in base a transazioni verificate dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. I prezzi dipendevano dalle particolari condizioni di mercato esistenti al momento di ciascuna operazione. In quarto luogo, per quanto riguarda la fonte del prezzo di vendita costruito, la Commissione ha precisato che, in conformità alle informazioni fornite nei documenti di divulgazione, il prezzo di vendita unitario è stato costruito come media dei prezzi di vendita nell'Unione dei tipi di prodotto che presentano la stessa prima caratteristica dell'NCP.

(73)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un altro produttore esportatore cinese ha contestato la costruzione del prezzo di vendita nell'Unione. Egli ha sostenuto che invece di costruire i prezzi di vendita nell'Unione in base alla media dei prezzi di vendita nell'Unione di tutti i prodotti della stessa categoria, come spiegato al considerando 69, il prezzo di vendita nell'Unione avrebbe dovuto essere stabilito come la media dei prezzi di vendita nell'Unione unicamente dei tipi di prodotto esportati dal singolo produttore esportatore cinese.

(74)

La Commissione ha fatto notare che tale metodo avrebbe condotto a prezzi di vendita nell'Unione diversi per lo stesso NCP, a seconda del mix di prodotti di ogni singolo produttore esportatore. Un metodo di questo tipo non garantirebbe quindi la parità di trattamento di tutti i produttori esportatori cinesi. I risultati basati su un numero minore di tipi di prodotto sarebbero inoltre meno rappresentativi di quelli basati su tutti i tipi di prodotto venduti nell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(75)

Il produttore esportatore cinese ha contestato l'utilizzo dei prezzi di vendita nell'Unione per il calcolo della sottoquotazione al considerando 60 e per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio nei considerando da 138 a 140 del regolamento provvisorio. Egli ha sostenuto che il metodo non è corretto perché probabilmente il risultato medio dell'industria dell'Unione non è identico al profitto specifico di ciascun NCP. A suo avviso il confronto avrebbe dovuto essere effettuato invece in base ai costi.

(76)

La Commissione ha precisato che l'utilizzo dei costi dell'industria dell'Unione anziché dei prezzi, come richiesto dal produttore esportatore cinese, avrebbe portato a un confronto meno preciso. Un confronto basato sui costi non avrebbe infatti potuto essere adeguato per tener conto dello stadio commerciale, dato che ciò può essere fatto solo non prendendo in considerazione specifiche transazioni di vendita, cioè le vendite dirette agli utilizzatori finali. Un calcolo basato sui costi, invece, sarebbe stato effettuato in base ai costi di produzione, riunendo quindi tutti i prodotti. Le importazioni dalla Cina vengono effettuate tramite operatori commerciali. Le vendite dirette agli utilizzatori finali comportano di solito ulteriori condizioni personalizzate, come spiegato al considerando 61 del regolamento provvisorio. Un calcolo basato sui costi avrebbe quindi portato a un confronto tra diversi tipi di transazioni e di prodotti. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato, tenendo conto dello stadio commerciale si sono ottenuti margini di pregiudizio inferiori, poiché le vendite a costo elevato effettuate direttamente agli utilizzatori finali non sono state incluse nel calcolo.

(77)

Il denunciante ha contestato l'esclusione delle vendite dirette agli utilizzatori finali nel considerando 61 del regolamento provvisorio. Egli ha sostenuto che anche se le vendite dei prodotti cinesi vengono effettivamente effettuate tramite distributori, tali vendite comprendono anche prodotti su misura e di alto valore. Secondo il denunciante non vi è quindi alcun motivo per escludere dal confronto le vendite dirette agli utilizzatori finali.

(78)

La Commissione ha osservato che l'industria dell'Unione e gli esportatori cinesi vendono principalmente tramite operatori commerciali. Essa ha quindi ritenuto che il confronto dei prezzi allo stesso stadio commerciale, descritto nei considerando 60 e 61 del regolamento provvisorio, fosse il metodo più accurato tra quelli disponibili per confrontare i prezzi all'importazione dalla Cina e le transazioni di vendita più simili nell'Unione.

(79)

Di conseguenza si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 60 a 62 del regolamento provvisorio.

3.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

(80)

I considerando 8 e 107 del regolamento provvisorio hanno messo in evidenza i costi elevati di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Questo fatto è stato esaminato ulteriormente dopo l'istituzione delle misure provvisorie.

(81)

In primo luogo, nella redditività delle vendite dell'Unione non era stato preso in considerazione l'effetto delle detrazioni eccezionali di un produttore dell'Unione. Le detrazioni eccezionali nei conti annuali erano legate alla perdita di valore di determinate attività, in seguito alla diminuzione delle vendite nel settore del petrolio e del gas al di fuori dell'Unione. Esse sono ammontate a un totale di circa 1 400 milioni di EUR per il gruppo nel periodo 2014-2015. Una parte delle detrazioni aveva inciso sul valore delle attività di produzione per il prodotto in esame in Europa ed era stata registrata come costo di produzione. Questa parte delle detrazioni ha fatto sì che le vendite dell'Unione risultassero più deficitarie di quanto lo sarebbero state nell'ambito di una normale struttura dei costi delle vendite dell'Unione. Questo deprezzamento non è stato quindi incluso nei costi delle vendite dell'Unione. Di conseguenza il costo medio delle vendite dell'Unione è stato ridotto di 60-80 EUR/t nel 2014 e 2015.

(82)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha chiesto se la Commissione avesse esaminato il deprezzamento di tutti e quattro i produttori dell'Unione inclusi nel campione e ha chiesto chiarimenti sul modo in cui il deprezzamento era stato attribuito al prodotto in esame.

(83)

La Commissione ha risposto che è stato preso in considerazione il normale deprezzamento di tutti e quattro i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Nei casi in cui le attività erano state utilizzate per produrre anche altri prodotti oltre al prodotto in esame, è stata presa in considerazione, come costo del prodotto in esame, solo una parte del deprezzamento totale corrispondente alla quota del volume del prodotto in esame. L'adeguamento spiegato nel considerando 81 non ha modificato l'impatto dei deprezzamenti periodici. Esso ha riguardato soltanto le detrazioni eccezionali di un produttore dell'Unione nel 2014 e 2015.

(84)

In secondo luogo i costi fissi legati alla capacità di riserva inutilizzata di questo produttore dell'Unione incluso nel campione non sono stati presi in considerazione nella redditività delle vendite dell'industria dell'Unione. Tra il 2012 e il 2015 quest'ultima ha perso una parte sostanziale (tra il 20 % e il 40 %) delle vendite (principalmente esportazioni). La capacità non è stata ridotta per tener conto di queste perdite ed è rimasta invariata, pronta per essere utilizzata in caso di ripresa della domanda. Quindi i costi di questa capacità di riserva non sono stati inclusi nei costi delle vendite dell'Unione.

(85)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno applicare lo stesso adeguamento anche per gli altri produttori dell'Unione inclusi nel campione. Essa ha constatato che anche gli altri produttori dell'Unione avevano perso vendite all'esportazione, sebbene in misura minore, pur mantenendo stabile la capacità di produzione. Per motivi di coerenza la Commissione ha applicato lo stesso adeguamento ai costi di tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, ma ciò ha avuto solo un'incidenza limitata (non superiore a 0,5 punti percentuali del margine di pregiudizio).

(86)

Di conseguenza il costo medio delle vendite dell'Unione è stato ridotto di 30-100 EUR/t nel 2014 e 2015.

(87)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha chiesto ulteriori informazioni in merito all'adeguamento dei costi, alla loro ripartizione e all'impatto dell'adeguamento. In secondo luogo egli ha sostenuto che nelle relazioni finanziarie pubblicate di un produttore dell'Unione incluso nel campione i risultati finanziari erano diversi dai costi e dalla redditività indicati nella divulgazione delle conclusioni definitive.

(88)

Per quanto riguarda la comunicazione dell'adeguamento dei costi, la Commissione ha sottolineato che l'impatto complessivo dell'adeguamento per i costi del periodo 2014-2015 è stato indicato nel considerando 86. La Commissione ha precisato che l'adeguamento dei costi ha tenuto conto di tutti i costi fissi, compresi i costi indiretti, il costo del lavoro, il deprezzamento e le spese generali, amministrative e di vendita. Dato il carattere sensibile sul piano commerciale dei dati relativi alle spese dei singoli produttori dell'Unione, la Commissione non ha potuto divulgare una ripartizione dei costi dettagliata. Essa ha invece indicato un intervallo di valori dell'impatto. Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha precisato che le relazioni finanziarie si riferivano ai risultati dell'intero gruppo e di tutti i prodotti. I risultati dell'inchiesta riguardavano invece in particolare le vendite dell'Unione del prodotto in esame. I dati relativi ai costi e alla redditività delle due fonti erano quindi diversi, dato che non si riferivano allo stesso ambito di attività.

(89)

Gli adeguamenti riducono la quota dei costi indiretti attribuiti alle vendite dell'Unione e quindi riducono le perdite delle vendite dell'Unione nel 2014 e 2015.

(90)

A causa degli adeguamenti dei costi la Commissione ha riveduto le conclusioni del considerando 79 del regolamento provvisorio nel modo sottoindicato.

Nello stesso periodo i costi dell'industria dell'Unione sono rimasti piuttosto stabili, se si escludono gli effetti dei costi eccezionali e la capacità di riserva. La stabilità dei costi, combinata con il calo dei prezzi di vendita, ha determinato risultati deficitari dell'industria dal 2013 in poi.

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Prezzo di vendita unitario medio nell'Unione ad acquirenti indipendenti

1 839

1 679

1 773

1 584

Indice (2012 = 100)

100

91

96

86

Costo unitario dei prodotti venduti (EUR/t)

1 733

1 713

1 942

1 873

Indice (2012 = 100)

100

99

112

108

Costo unitario dei prodotti venduti (EUR/t) dopo l'adeguamento dei costi

1 733

1 713

1 830

1 704

Indice (2012 = 100)

100

99

106

98

Fonte: risposte al questionario.

(91)

La Commissione ha inoltre riveduto le conclusioni del considerando 80 del regolamento provvisorio nel modo sottoindicato.

Durante il periodo in esame il flusso di cassa, gli investimenti, l'utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione hanno registrato la seguente evoluzione:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

+ 5,7

– 2,0

– 9,5

– 18,3

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite) dopo l'adeguamento dei costi

+ 5,7

– 2,0

– 3,2

– 7,6

Flusso di cassa (in EUR)

9 480 887

8 224 523

14 894

3 814 661

Investimenti (in EUR)

2 522 406

5 241 449

2 642 167

2 465 992

Indice (2012 = 100)

100

208

105

98

Utile sul capitale investito

16,6

– 6,2

– 27,7

– 53,6

Fonte: risposte al questionario.

(92)

La Commissione ha infine riveduto le conclusioni riportate nel considerando 88 del regolamento provvisorio nel modo sottoindicato.

Come spiegato sopra, durante il periodo in esame è diminuita la produzione dell'industria dell'Unione e conseguentemente l'occupazione. L'industria dell'Unione ha perso volumi di vendita e quote di mercato, mentre le importazioni provenienti dalla Cina sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, esercitando così una pressione sui prezzi. Di conseguenza i prezzi di vendita sono calati. Cosa ancora più grave, l'industria è diventata deficitaria: la redditività si è deteriorata durante il periodo in esame, raggiungendo il suo valore più basso nel corso del PI.

(93)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie il denunciante ha chiesto ulteriori chiarimenti sulla determinazione degli indicatori di pregiudizio in situazioni in cui la stessa linea di produzione può essere utilizzata anche per produrre tubi di diametro inferiore, come indicato ai considerando da 68 a 70 del regolamento provvisorio.

(94)

La Commissione ha spiegato che l'utilizzo della capacità è stato stabilito sulla base dell'utilizzo della capacità totale per tutti i prodotti delle stesse linee di produzione. Per tutti gli altri indicatori di pregiudizio è stato preso in considerazione solo il prodotto in esame.

(95)

Il denunciante ha osservato che l'impatto del dumping valutato al considerando 76 del regolamento provvisorio dovrebbe essere considerato significativo. Egli ha chiesto anche un chiarimento sulla conclusione del considerando 77 del regolamento provvisorio, secondo cui non sono state constatate precedenti pratiche di dumping.

(96)

La Commissione ha precisato che, visti gli elevati margini di dumping e dato che le importazioni provenienti dalla Cina avevano un volume e una quota di mercato considerevoli e prezzi nettamente inferiori, l'entità del margine di dumping è tale da costituire un fattore di pregiudizio con un'incidenza sull'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre precisato che il considerando 77 del regolamento provvisorio fa riferimento al fatto che la Commissione non ha precedentemente constatato l'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto in esame durante il periodo in esame. Sebbene un'inchiesta precedente fosse stata avviata nel 2013, essa era stata chiusa senza che si concludesse che durante il periodo dell'inchiesta, o prima, avevano avuto luogo pratiche di dumping.

(97)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha contestato le conclusioni del considerando 79 del regolamento provvisorio, chiedendo in particolare come mai il costo medio dei prodotti venduti fosse aumentato dell'8 % durante il periodo in esame e, nel caso in cui tale aumento fosse dovuto a un unico produttore dell'Unione, se esso riflettesse il pregiudizio subito dall'intera industria dell'Unione.

(98)

La Commissione ha precisato che in seguito agli adeguamenti dei costi spiegati nei considerando 81 e 84 il costo medio dei prodotti venduti è rimasto sostanzialmente stabile durante il periodo in esame. Allo stesso tempo i prezzi di vendita medi delle vendite dell'Unione sono diminuiti del 14 %, come indicato nei considerando 78 e 79 del regolamento provvisorio. Ciò ha determinato perdite dell'industria dell'Unione dal 2013 in poi. Si deve pertanto concludere che l'industria dell'Unione nel suo insieme ha subito un pregiudizio a causa del calo dei prezzi di vendita.

(99)

L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha chiesto ulteriori chiarimenti sul costo del lavoro indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio, nonché sull'incidenza dei costi indiretti sui risultati dell'industria dell'Unione.

(100)

La Commissione ha spiegato che il numero totale di dipendenti è diminuito del 13 % durante il periodo in esame, come indicato al considerando 75 del regolamento provvisorio, e che il costo medio del lavoro per dipendente è calato dell'8 %, come indicato al considerando 87 del regolamento provvisorio. Tale calo del costo medio del lavoro per dipendente è dovuto in parte alle riduzioni salariali e in parte a una diminuzione del numero di ore di lavoro. Il minor numero di ore di lavoro per dipendente si riflette anche nella produzione media per dipendente, che è diminuita del 13 %, come indicato al considerando 75 del regolamento provvisorio. Di conseguenza l'impatto globale del costo del lavoro per tonnellata è rimasto sostanzialmente stabile durante il periodo in esame e non può pertanto essere considerato un fattore di pregiudizio determinante.

(101)

In mancanza di altre osservazioni concernenti la situazione economica dell'industria dell'Unione e in seguito alle modifiche apportate ai considerando 79, 80 e 88, le altre conclusioni formulate nei considerando da 63 a 89 del regolamento provvisorio sono state confermate.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Effetto delle importazioni oggetto di dumping

(102)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie l'associazione dei produttori esportatori cinesi ha osservato che, conformemente al considerando 56 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni cinesi destinate all'Unione hanno raggiunto il valore più elevato nel 2014, mentre l'andamento degli indicatori di pregiudizio dell'industria dell'Unione nello stesso anno non ha un rapporto diretto con l'evoluzione delle importazioni cinesi.

(103)

L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha anche contestato le conclusioni del considerando (94) del regolamento provvisorio. Essa ha negato l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni cinesi e le perdite subite dall'industria dell'Unione. In primo luogo essa ha sostenuto che le difficoltà dell'industria dell'Unione erano iniziate molto prima del 2013, come dimostrato dalla precedente denuncia antidumping presentata nel 2012. In secondo luogo l'aumento delle importazioni dalla Cina non può essere definito significativo. In terzo luogo non è stato spiegato l'impatto del calo delle importazioni dalla Cina avvenuto nel 2013. In quarto luogo l'analisi del pregiudizio non dovrebbe concentrarsi su un anno particolare. In quinto luogo i prezzi dell'industria dell'Unione hanno registrato un andamento positivo nel 2014, nonostante l'aumento delle importazioni provenienti dalla Cina. In generale l'associazione ha affermato che le perdite dell'industria dell'Unione hanno subito troppe fluttuazioni perché vi possa essere un nesso con i volumi delle importazioni provenienti dalla Cina. Il pregiudizio deve quindi essere stato causato all'industria dell'Unione da altri fattori, diversi dalle importazioni cinesi.

(104)

L'associazione dei produttori esportatori cinesi ha anche sostenuto che l'analisi del pregiudizio avrebbe dovuto essere effettuata separatamente per ciascuno dei tre segmenti inclusi nella definizione del prodotto (petrolio e gas, produzione di energia elettrica e industria meccanica/costruzione), altrimenti le differenze tra i prodotti e i prezzi non avrebbero consentito un confronto adeguato. Le importazioni provenienti dalla Cina riguardavano infatti soprattutto l'industria meccanica/la costruzione, mentre i produttori dell'Unione erano relativamente più coinvolti nei settori del petrolio e del gas e della produzione di energia elettrica.

(105)

Un produttore esportatore cinese ha osservato che secondo le statistiche sul commercio i prezzi medi dei prodotti cinesi sono rimasti stabili durante il periodo in esame. Di conseguenza la sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni cinesi non può essere stata la causa del calo delle vendite dell'industria dell'Unione.

(106)

Lo stesso produttore esportatore ha messo in questione i prezzi all'importazione dei prodotti provenienti dalla Cina e da altri paesi indicati al considerando 105 del regolamento provvisorio. Egli ha sottolineato che il basso livello medio dei prezzi all'importazione dalla Cina non riflette il livello più elevato dei prezzi dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione.

(107)

La Commissione ha convenuto che tutti gli indicatori di pregiudizio non mostrano anno per anno una correlazione con l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina. Gli effetti sono però ritardati da un anno all'altro, poiché i prezzi e i rapporti commerciali si adeguano alla crescente concorrenza sleale. Dato che le importazioni dalla Cina sono effettuate tramite operatori commerciali, l'inchiesta sugli importatori indipendenti ha rivelato che vi era un notevole ritardo tra il momento dell'ordinazione dei prodotti provenienti dalla Cina e quello della consegna all'utilizzatore finale, a causa del tempo necessario per la produzione, il trasporto, il magazzinaggio presso l'operatore commerciale e la consegna finale. L'impatto globale delle importazioni a basso prezzo può quindi essere osservato solo prendendo in considerazione tutto il periodo in esame. Nessuna delle parti ha contestato le conclusioni del considerando (62) del regolamento provvisorio, secondo le quali le importazioni cinesi sono state immesse sul mercato dell'Unione a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'Unione. Un altro fatto che non è stato contestato è che le importazioni cinesi sono aumentate in termini assoluti nel periodo in esame, nel contesto di un calo dei consumi dell'Unione che ha determinato un aumento ancora più forte in termini relativi.

(108)

Per quanto riguarda i segmenti di mercato, la Commissione ha precisato che le differenze rilevanti tra i tipi di prodotto sono riflesse nel numero di controllo del prodotto (NCP) e questo garantisce che solo i prodotti comparabili siano confrontati gli uni con gli altri. Le caratteristiche principali dei segmenti sono distinte mediante l'NCP: acciai legati e altolegati (segmento della produzione di energia elettrica), acciai non legati (costruzione) e categorie di prodotti specifici comprendenti condotte, tubazioni di rivestimento, tubazioni di produzione e tubi di perforazione (segmento del petrolio e del gas). Come spiegato al considerando 25, anche se per ciascun segmento fossero stati stabiliti margini di pregiudizio separati, il totale dei dazi da pagare per un dato mix di prodotti sarebbe rimasto identico.

(109)

Per quanto riguarda le statistiche sul commercio, la Commissione ha osservato che non tengono conto del mix di prodotti, come spiegato al considerando 58 del regolamento provvisorio. I prezzi medi possono quindi rappresentare prodotti diversi nel corso di anni diversi. La sottoquotazione dei prezzi compresa tra il 15,1 % e il 30,2 %, indicata al considerando 62 del regolamento provvisorio, è stata invece stabilita confrontando i prezzi degli stessi tipi di prodotto, non le medie globali. I diversi mix di prodotti dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione vengono quindi presi in considerazione quando si stabiliscono i margini di dumping individuali.

(110)

Le conclusioni riportate nei considerando da 91 a 95 del regolamento provvisorio sono pertanto confermate.

2.   Effetti di altri fattori

(111)

Conformemente al considerando 114 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato ulteriormente le cause che hanno portato al notevole calo della redditività dell'industria dell'Unione.

Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

(112)

Come richiesto al considerando 98 del regolamento provvisorio, il denunciante ha fornito dati da cui risulta che il consumo mondiale di tubi senza saldatura è diminuito di oltre il 10 % durante il periodo in esame. La diminuzione si è concentrata nelle regioni produttrici di petrolio, a causa di una sospensione delle attività di estrazione del petrolio e del gas causata dal calo dei prezzi del petrolio. I settori della produzione di elettricità e dell'industria meccanica, invece, non sono stati colpiti direttamente dalle difficoltà del settore petrolifero e del gas, ma hanno comunque subito un effetto indiretto. Secondo l'industria dell'Unione, in mancanza di una domanda nel settore del petrolio e del gas, i produttori hanno cercato di vendere i prodotti ad altri segmenti del mercato, determinando una maggiore pressione concorrenziale anche in tali segmenti.

(113)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie i produttori esportatori cinesi e la loro associazione hanno chiesto, oltre alle percentuali indicate al considerando (96) del regolamento provvisorio, i dati sulle esportazioni dell'industria dell'Unione. Essi hanno anche sostenuto che l'andamento negativo delle esportazioni, in particolare nel settore petrolifero e del gas, è stato la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Secondo loro la perdita delle vendite ha avuto un impatto più forte dell'aumento relativamente limitato delle importazioni nell'Unione provenienti dalla Cina. Essi hanno anche sostenuto che le perdite dell'industria dell'Unione sono state causate dal calo della produttività derivante dalla riduzione dei volumi di produzione.

(114)

La Commissione ha fornito qui di seguito i volumi delle esportazioni richiesti:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Esportazioni dell'industria dell'Unione (in tonnellate)

188 730

194 744

192 027

130 367

Indice (2012 = 100)

100

103

102

69

(115)

Come si può notare, le esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuite del 31 % durante il periodo in esame. Questo calo delle esportazioni è stato quindi maggiore rispetto al calo dei consumi a livello mondiale. Come indicato al considerando 96 del regolamento provvisorio, anche le vendite dell'Unione sono diminuite nel periodo in esame e pertanto la quota delle esportazioni è rimasta elevata, pari al 56 % della totalità delle vendite realizzate nel PI. Le altre conclusioni riportate nei considerando 96 e 97 del regolamento provvisorio sono state confermate.

(116)

La Commissione ha concluso che il calo delle vendite all'esportazione ha avuto un'incidenza negativa sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e ha contribuito al pregiudizio. La riduzione dei volumi delle vendite ha determinato un minore utilizzo delle capacità e ha così rafforzato il peso dei costi indiretti su tutte le vendite, anche quelle dell'Unione. L'andamento modesto delle esportazioni è stato quindi un fattore che ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione poiché ha aumentato i costi delle sue vendite. Grazie agli adeguamenti apportati ai costi dei produttori dell'Unione descritti nei considerando 81 e 84, l'impatto di questo elemento è stato eliminato in gran parte dal calcolo del margine di pregiudizio. Qualora l'effetto non fosse stato eliminato completamente dagli adeguamenti, qualsiasi impatto rimanente sul livello del margine di pregiudizio sarebbe stato comunque marginale.

(117)

L'andamento delle esportazioni non può spiegare il pregiudizio derivante da un aumento delle importazioni provenienti dalla Cina a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'Unione, né il calo dei prezzi dell'Unione che ne è conseguito. In assenza di importazioni oggetto di dumping, i produttori dell'UE avrebbero potuto vendere i loro prodotti sul mercato dell'Unione a prezzi non pregiudizievoli. Di conseguenza l'andamento delle esportazioni non ha annullato il nesso di causalità stabilito tra le importazioni provenienti dalla Cina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Vendite alle parti collegate

(118)

In assenza di osservazioni si confermano le conclusioni riportate nei considerando 99 e 100 del regolamento provvisorio.

Importazioni provenienti dai paesi terzi e calo dei consumi dovuto alla crisi nel settore petrolifero e del gas

(119)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha osservato che nel periodo in esame le importazioni provenienti dalla Cina sono aumentate di 3 344 tonnellate. Contemporaneamente il consumo dell'Unione è diminuito di 18 212 tonnellate e le importazioni dagli altri paesi terzi sono aumentate di 9 711 tonnellate, in particolare le importazioni provenienti dal Giappone sono aumentate di 3 535 tonnellate. Il produttore esportatore cinese ha sottolineato che l'impatto di tutti questi fattori è stato maggiore di quello dell'aumento delle importazioni dalla Cina.

(120)

La Commissione concorda sul fatto che il calo dei consumi e l'aumento delle importazioni dagli altri paesi possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, riducendo i volumi di vendita dell'industria dell'Unione.

(121)

Questi fattori non possono tuttavia spiegare l'aumento delle importazioni dalla Cina a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'Unione. Le importazioni cinesi sono aumentate in un contesto di calo dei consumi nell'Unione. In particolare, come indicato nei considerando da 101 a 105 del regolamento provvisorio, i prezzi delle importazioni provenienti dagli altri paesi erano superiori a quelli delle importazioni dalla Cina, i loro prezzi medi sono aumentati durante il periodo in esame e la loro quota di mercato è rimasta modesta. Le importazioni provenienti dai paesi terzi non possono quindi aver causato il calo dei prezzi di vendita dell'Unione. Il pregiudizio causato dalle importazioni dai paesi terzi, a livello dei prezzi e dei volumi, sarebbe stato al massimo marginale. Di conseguenza questi fattori non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni provenienti dalla Cina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. In ogni caso, se questi fattori hanno avuto un'incidenza più che marginale, sono riflessi nell'adeguamento concernente le capacità inutilizzate nei considerando 84 e 85.

(122)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha contestato i dati delle statistiche sul commercio riportati al considerando 105 del regolamento provvisorio, sostenendo che i prezzi per tonnellata delle importazioni dai paesi diversi dalla Cina e dal Giappone erano eccessivamente elevati. Il produttore esportatore cinese ha affermato che ciò era dovuto alla sottodichiarazione dei quantitativi importati, che determinava prezzi medi elevati. Egli ha quindi sostenuto che le conclusioni sul nesso di causalità erano errate, dato che non prendevano in considerazione i volumi presumibilmente maggiori e i prezzi inferiori delle importazioni dai paesi terzi.

(123)

La Commissione ha spiegato che i dati indicati al considerando 105 del regolamento provvisorio erano basati su dati di Eurostat pubblicamente disponibili. La Commissione ha completato i dati sotto forma di una tabella più complessa, che indicava anche le importazioni dagli USA e da tutti gli altri paesi diversi dalla Cina, dal Giappone e dagli USA. Essa ha inoltre rettificato gli errori materiali individuati dopo la divulgazione delle conclusioni definitive. Di conseguenza le conclusioni del considerando 105 del regolamento provvisorio sono state rivedute nel modo sottoindicato.

In base a quanto precede si conclude che l'incidenza di tali importazioni non è tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

Paese

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Cina

Volume (in tonnellate)

39 195

35 337

41 590

42 539

Indice (2012 = 100)

100

90

106

109

Quota di mercato (% del consumo UE)

22,2

20,6

26,8

26,8

Indice (2012 = 100)

100

93

121

121

Prezzo medio (EUR/t)

1 096

1 079

1 037

1 099

Indice (2012 = 100)

100

98

95

100

Giappone

Volume (in tonnellate)

2 222

8 922

3 690

5 757

Indice (2012 = 100)

100

402

166

259

Quota di mercato (% del consumo UE)

1,3

5,2

2,4

3,6

Indice (2012 = 100)

100

414

166

259

Prezzo medio (EUR/t)

2 146

1 700

2 779

1 143

Indice (2012 = 100)

100

79

130

53

Totale di tutti i paesi terzi, Cina esclusa

Volume (in tonnellate)

5 313

16 308

18 387

15 024

Indice (2012 = 100)

100

307

346

283

Quota di mercato (% del consumo UE)

3,0

9,5

11,9

9,5

Indice (2012 = 100)

100

316

394

315

Prezzo medio (EUR/t)

2 717

2 060

2 889

4 073

Indice (2012 = 100)

100

76

106

150

USA

Volume (in tonnellate)

1 179

2 591

3 867

2 392

Indice (2012 = 100)

100

220

328

203

Quota di mercato (% del consumo UE)

0,7

1,5

2,5

1,5

Indice (2012 = 100)

100

227

374

226

Prezzo medio (EUR/t)

3 360

2 514

2 695

15 421

Indice (2012 = 100)

100

75

80

459

Totale di tutti i paesi terzi, esclusi Cina, Giappone e USA

Volume (in tonnellate)

1 915

4 795

10 830

6 875

Indice (2012 = 100)

100

250

566

359

Quota di mercato (% del consumo UE)

1,1

2,8

7,0

4,3

Indice (2012 = 100)

100

258

645

400

Prezzo medio (EUR/t)

2 983

2 485

2 996

2 557

Indice (2012 = 100)

100

83

100

86

Fonte: Commissione europea (Eurostat).

(124)

Le statistiche sulle importazioni hanno evidenziato che quelle provenienti dagli USA avevano un prezzo unitario particolarmente elevato nel PI. I prezzi delle importazioni dagli altri paesi terzi erano generalmente in linea con i prezzi dell'Unione e sono rimasti piuttosto stabili nel corso del tempo. I prezzi medi elevati delle importazioni riflettevano quindi le variazioni dei prezzi delle importazioni dagli USA. La Commissione ha osservato che non sono stati presentati elementi di prova a sostegno dell'affermazione che le statistiche sulle importazioni erano errate. In ogni caso, in considerazione dei prezzi relativamente elevati praticati dagli USA anche negli anni precedenti e la loro limitata quota di mercato, anche se ci fosse stato un errore nelle statistiche concernenti gli USA, come asserito dal produttore esportatore cinese, ciò non avrebbe modificato le conclusioni del considerando 121, secondo cui le importazioni dai paesi terzi non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni provenienti dalla Cina e il grave pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(125)

In mancanza di altre osservazioni si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 101 a 106 del regolamento provvisorio.

Differenze di costi e margini di redditività all'interno dell'industria dell'Unione

(126)

In conformità ai considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio, la Commissione ha esaminato più dettagliatamente la situazione di uno dei produttori dell'Unione.

(127)

I costi medi di tale produttore dell'Unione erano effettivamente più elevati di quelli degli altri produttori dell'Unione. Ciò si spiega tuttavia con la gamma più ampia di prodotti rispetto agli altri produttori dell'Unione, che comprende una proporzione maggiore di prodotti più costosi in acciaio legato e altolegato. Il produttore dell'Unione vende inoltre prodotti su misura direttamente ai clienti finali e non ai distributori. Queste vendite si fanno generalmente a prezzi più elevati.

(128)

Il produttore dell'Unione ha dimostrato che alcuni produttori esportatori cinesi hanno ottenuto i certificati di qualità necessari per fornire anche le applicazioni più critiche all'Unione e quindi erano in concorrenza con il produttore dell'Unione per gli stessi progetti del segmento di alta gamma del mercato dell'Unione ed esercitavano una pressione sui prezzi di vendita nell'Unione.

(129)

Durante il periodo in esame il produttore dell'Unione ha perso volumi di produzione più rapidamente rispetto agli altri produttori dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le esportazioni, il che ha portato a un aumento del peso dei costi fissi. Vi sono stati deprezzamenti eccezionali che riflettono le difficoltà dei mercati del petrolio e del gas. Infine, la redditività delle vendite dell'Unione è stata colpita anche dal calo dei prezzi di vendita nell'Unione.

(130)

Sebbene una parte delle perdite subite dal produttore dell'Unione fosse dovuta alle vendite non realizzate e al conseguente scarso utilizzo delle capacità, la Commissione ha anche constatato che una parte delle perdite finanziarie era dovuta al calo dei prezzi sul mercato dell'Unione. Esiste quindi un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, e il pregiudizio subito dal produttore dell'Unione. Questo nesso di causalità, che incide sui prezzi di vendita dell'Unione, non è stato annullato dai costi specifici del produttore dell'Unione nel periodo 2014-2015.

(131)

Come spiegato nei considerando 81, 84, 85, 90 e 91, sono stati apportati adeguamenti ai costi del produttore dell'Unione e la redditività delle vendite dell'industria dell'Unione è stata ricalcolata. Gli adeguamenti hanno in gran parte eliminato l'impatto delle vendite all'esportazione e dei deprezzamenti legati alla situazione specifica dei mercati del petrolio e del gas. Qualora l'effetto non dovesse essere stato eliminato completamente dagli adeguamenti dei costi, qualsiasi impatto rimanente sul livello del margine di pregiudizio sarebbe stato comunque marginale. Anche dopo l'adeguamento dei costi, la redditività del produttore dell'Unione è rimasta danneggiata dalla sottoquotazione dei suoi prezzi di vendita nell'Unione.

Passaggio dell'industria dell'Unione a prodotti di prezzo inferiore

(132)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, come spiegato al considerando 26, un produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno asserito che le difficoltà incontrate dall'industria dell'Unione nelle vendite in settori diversi da quello del petrolio e del gas erano determinate dalle forze del mercato e non erano legate alle importazioni provenienti dalla Cina. Essi hanno inoltre sostenuto che i produttori dell'Unione avevano adottato la strategia commerciale di passare dai prodotti petroliferi e del gas a prodotti di prezzo inferiore, il che ha inciso negativamente sulla redditività.

(133)

La Commissione ha osservato che le importazioni cinesi oggetto di dumping avevano prezzi inferiori a quelli dell'Unione per tutti i prodotti compresi nella definizione del prodotto e non solo per i prodotti del segmento del petrolio e del gas. Quindi il pregiudizio causato dalle importazioni provenienti dalla Cina non era limitato ad un particolare segmento. In assenza di importazioni in dumping a prezzi inferiori a quelli dell'Unione, l'industria dell'Unione avrebbe potuto praticare prezzi più elevati in tutti i settori, indipendentemente dalla priorità data dai produttori dell'Unione. Se il passaggio ad altri segmenti è stato un fattore di pregiudizio, lo è stato a causa dell'andamento delle esportazioni e del calo dei consumi, che sono stati valutati entrambi in precedenza come altri potenziali fattori di pregiudizio, ed è stata raggiunta la conclusione che tali fattori non potevano annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

Valutazione cumulativa degli altri fattori che sono risultati contribuire al pregiudizio

(134)

La Commissione ha concluso che le altre cause del pregiudizio, considerate sia separatamente sia nel loro insieme, non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Ciò è dovuto al fatto che le importazioni oggetto di dumping hanno chiaramente causato un pregiudizio con la sottoquotazione dei prezzi dell'Unione e quindi con la pressione esercitata sui prezzi di vendita nel mercato dell'Unione.

(135)

Le altre cause di pregiudizio non erano invece legate alla sottoquotazione dei prezzi di vendita dell'Unione e il loro impatto cumulativo è stato marginale. Il pregiudizio causato dalla diminuzione dei volumi delle vendite non aveva alcun rapporto con i prezzi dell'Unione e il suo effetto è stato più che altro marginale in seguito all'adeguamento dei costi per i produttori dell'Unione. Le importazioni provenienti dai paesi terzi sono state limitate ed erano effettuate a prezzi elevati e in aumento. Esse non hanno quindi esercitato una pressione al ribasso sui prezzi e il loro effetto è stato marginale o inesistente. La struttura specifica dei costi di uno dei produttori dell'Unione è stata affrontata con l'adeguamento dei costi e qualsiasi effetto rimanente dopo tale adeguamento è stato al massimo marginale.

(136)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha sostenuto che in Cina il livello generale dei salari e dei costi era inferiore a quello dell'Unione e per questo motivo i prezzi cinesi erano inferiori ai prezzi dell'Unione. Egli ha sostenuto che la sottoquotazione dei prezzi era quindi un fenomeno normale e che i confronti tra i prezzi dell'Unione e i prezzi all'importazione non erano equi.

(137)

La Commissione ha fatto notare che i dazi antidumping vengono istituiti solo in situazioni in cui i prezzi delle vendite all'esportazione sono inferiori al valore normale. Le argomentazioni sui costi inferiori in generale non sono pertanto pertinenti.

(138)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un altro produttore esportatore cinese e l'associazione dei produttori esportatori cinesi hanno contestato le conclusioni sul nesso di causalità. Essi hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina non potevano spiegare le variazioni della redditività dell'industria dell'Unione. Secondo loro il pregiudizio dell'industria dell'Unione era dovuto a cause diverse dalle importazioni dalla Cina. Essi hanno affermato che gli adeguamenti dei costi non possono sostituire l'analisi del nesso di causalità.

(139)

La Commissione ha osservato che gli adeguamenti dei costi hanno determinato il costo effettivo dell'industria dell'Unione, come spiegato nei considerando 81, 84, 85 e 86. In secondo luogo la Commissione ha osservato che le argomentazioni presentate dopo la divulgazione delle conclusioni definitive non hanno contestato la conclusione secondo cui le importazioni dalla Cina sono aumentate durante il periodo in esame, in un contesto di calo dei consumi nell'Unione. Le argomentazioni non hanno inoltre contestato la conclusione secondo cui i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori a quelli dell'Unione ed hanno causato in tal modo un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha valutato dettagliatamente gli altri fattori che hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione nei considerando da 111 a 135. L'analisi cumulativa dell'importanza degli altri fattori nei considerando 134 e 135 ha rivelato che tali fattori, considerati separatamente o nel loro insieme, non hanno annullato il nesso di causalità tra le importazioni in dumping dalla Cina a prezzi inferiori a quelli dell'Unione e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e che alle importazioni in dumping non era stato attribuito alcun pregiudizio attribuibile ad altri fattori. Le argomentazioni sono state quindi respinte.

(140)

Pertanto, anche dopo aver valutato l'effetto cumulativo degli altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio, il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio non è stato annullato. In base a quanto esposto finora si confermano le conclusioni riportate nel considerando 115 del regolamento provvisorio.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

(141)

In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha contestato le conclusioni del considerando 124 del regolamento provvisorio, secondo cui esistono varie fonti di approvvigionamento alternative. Quest'affermazione non è stata però comprovata. I risultati dell'inchiesta dimostrano che la maggior parte degli importatori indipendenti acquistano già da altre fonti.

(142)

Tale argomentazione è stata respinta e le conclusioni riportate nei considerando da 116 a 132 del regolamento provvisorio sono state confermate.

H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1.   Livello di eliminazione del pregiudizio (margine di pregiudizio)

(143)

Dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie un produttore esportatore cinese ha affermato che il profitto di riferimento del 5,7 %, utilizzato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio indicato al considerando 137 del regolamento provvisorio, non è stato raggiunto in condizioni di concorrenza normali. Tale affermazione non è stata però motivata e non è stato specificato quale metodo o quale tasso di profitto avrebbe invece dovuto essere utilizzato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(144)

Il denunciante ha sostenuto che il livello appropriato del profitto di riferimento dovrebbe essere + 15 %, dato che le importazioni provenienti dalla Cina erano già presenti nel 2012. Egli ha proposto di utilizzare i dati relativi al profitto degli anni anteriori al 2012 per giustificare tale livello.

(145)

La Commissione ha osservato che il metodo per determinare provvisoriamente il profitto di riferimento sulla base dell'anno 2012 era stato proposto nella denuncia e che il livello era fondato su dati verificati concernenti i produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione non hanno fornito dati storici verificabili sugli utili degli anni anteriori al 2012. L'argomentazione è stata quindi respinta e le conclusioni riportate nei considerando da 134 a 137 del regolamento provvisorio sono state confermate per quanto riguarda il metodo di determinazione del profitto di riferimento sulla base dell'anno 2012.

(146)

Nella fase provvisoria i prodotti a prezzo elevato hanno determinato in larga misura la redditività media, poiché il calcolo è stato basato sui valori di vendita. La maggior parte delle vendite dell'Unione e delle importazioni dalla Cina è tuttavia costituita da prodotti a basso prezzo. Il metodo basato sui valori di vendita sopravvaluta quindi l'importanza dei prodotti a prezzo elevato rispetto alla loro quota effettiva nel mercato dell'Unione. Per questi motivi, ai fini del calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, i pesi dei produttori dell'Unione sono stati fissati in modo da corrispondere alla loro quota del volume delle vendite, piuttosto che al valore delle vendite.

(147)

La redditività media ponderata è la seguente:

 

2012

2013

2014

PI (2015)

Redditività media dell'industria dell'Unione, ponderata secondo il volume delle vendite nell'Unione (%)

+ 4,7

– 0,9

– 4,0

– 3,9

(148)

Gli utili dell'anno 2012 sono quindi passati da + 5,7 % a + 4,7 %. Il profitto di riferimento è stato pertanto fissato a + 4,7 %.

(149)

La redditività ponderata dell'industria dell'Unione nel PI e il profitto di riferimento sono utilizzati per il calcolo del livello dei prezzi non pregiudizievoli, conformemente ai considerando 139 e 140 del regolamento provvisorio.

(150)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore cinese ha contestato il calcolo del prezzo unitario di riferimento. Egli ha sostenuto che i prezzi unitari di riferimento dovrebbero essere superiori del 4,7 % rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione, mentre nella divulgazione delle conclusioni definitive la differenza tra i due prezzi era del 9 %.

(151)

La Commissione ha spiegato che la differenza tra il prezzo di vendita dell'Unione e il prezzo unitario di riferimento è costituita dalla perdita media (-3,9 %) e dal profitto di riferimento (+ 4,7 %). Tali percentuali sono calcolate in base ai prezzi di vendita dell'Unione, come spiegato al considerando 139 del regolamento provvisorio. Questi stessi importi determinano una differenza del 9 %, se espressi in percentuale dei valori cif all'importazione.

(152)

Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive un secondo produttore esportatore cinese, facendo riferimento alla pubblicazione dei conti annuali di un produttore dell'Unione incluso nel campione, ha sostenuto che tale produttore aveva registrato un profitto nel 2014 e che pur essendo stato in perdita nel 2015 poteva essere considerato redditizio se si adeguavano i costi eliminando la perdita di valore degli attivi, riducendo il costo delle merci vendute in linea con le vendite e riducendo le spese generali, amministrative e di vendita in linea con le vendite. Su tale base il produttore esportatore cinese ha affermato che l'industria dell'Unione era redditizia nel periodo 2013-2015 e quindi il calcolo del margine di pregiudizio non doveva comprendere alcun profitto di riferimento né tener conto delle perdite dell'industria dell'Unione.

(153)

La Commissione ha precisato che i risultati finanziari dei conti annuali si riferivano ai risultati di tutto il gruppo e di tutti i prodotti, mentre le conclusioni dell'inchiesta riguardavano in modo specifico le vendite nell'Unione del prodotto in esame. La redditività delle vendite nell'Unione del prodotto in esame non poteva quindi essere calcolata in base ai dati dei conti pubblicati, poiché questi non si riferivano allo stesso ambito di attività.

(154)

Le osservazioni concernenti il metodo per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio sono state affrontate nei considerando da 75 a 78. In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 138 a 141 del regolamento provvisorio.

2.   Misure definitive

(155)

Alla luce delle conclusioni raggiunte per quanto riguarda il dumping, il pregiudizio, il nesso di causalità e l'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame, in conformità alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(156)

In base a quanto precede le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società

Margine di pregiudizio (%)

Margine di dumping (%)

Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd.

29,2

45,4

29,2

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.

54,9

103,8

54,9

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.

44,6

39,9

39,9

Hengyang Valin MPM Co. Ltd.

48,2

92,9

48,2

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd.

41,4

52,3

41,4

Altri produttori che hanno collaborato

45,6

73,6

45,6

Tutti gli altri produttori

54,9

103,8

54,9

(157)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuale.

(158)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere inviata alla Commissione (6) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non incide sul diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(159)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti a una differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(160)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(161)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all'industria dell'Unione è opportuno riscuotere definitivamente, fino a concorrenza dell'importo dei dazi definitivi, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

(162)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, attualmente classificati con i codici NC 7304 19 90, ex 7304 29 90, 7304 39 98 e 7304 59 99 (codice TARIC 7304299090) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co. Ltd.

29,2

C171

Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd.

54,9

C172

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co. Ltd.

39,9

C173

Hengyang Valin MPM Co. Ltd.

48,2

C174

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co. Ltd.

41,4

C204

Società elencate nell'allegato

45,6

C998

Tutti gli altri produttori

54,9

C999

3.   L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal suo nome e dalla sua funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» In caso di mancata presentazione di una tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. Questa prescrizione non si applica per i dazi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio di cui al regolamento (UE) 2016/1977.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Se un produttore esportatore della Cina fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

i)

non ha esportato le merci descritte all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Cina durante il periodo dell'inchiesta (1o gennaio-31 dicembre 2015);

ii)

non è collegato ad alcun esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

iii)

ha effettivamente esportato le merci in esame oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un considerevole quantitativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

l'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato con l'aggiunta del nuovo produttore esportatore all'elenco riportato nell'allegato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1977 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote del dazio antidumping definitivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1977 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tubi senza saldature, di ferro (non ghisa) o di acciaio (non acciaio inossidabile), a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 305 del 12.11.2016, pag. 1).

(3)  Tenore in cromo superiore o pari allo 0,5 % e inferiore al 7 %; tenore in cromo superiore o pari al 7 % e inferiore al 10,5 %. Questi tipi di prodotto sono stati identificati nella tabella NCP come categorie 4 e 5 (prima cifra dell'NCP).

(4)  Causa C-595/11; GU C 164 dell'8.6.2013, pag. 6.

(5)  OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2015-7, WT/DS397/AB/RW, 18 gennaio 2016.

(6)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.


ALLEGATO

Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inclusi nel campione:

Società

Codice addizionale TARIC

Tianjin Pipe Manufacturing Co. Ltd.

C998

Shandong Luxing Steel Pipe Co. Ltd.

C998

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C998

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co. Ltd

C998

Zhangjiagang Tubes China Co. Ltd.

C998

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co. Ltd

C998

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co. Ltd.

C998


12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/805 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2004/30/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva flazasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron, secondo quanto indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.

(4)

In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5), è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del flazasulfuron.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 14 agosto 2015 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(7)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso pubblicamente accessibile il fascicolo sintetico supplementare.

(8)

Il 10 agosto 2016 (6) l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il flazasulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 6 ottobre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo relativo al flazasulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente flazasulfuron, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del flazasulfuron.

(10)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del flazasulfuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti flazasulfuron possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione ai soli usi come erbicida.

(11)

In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno, in particolare, richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(12)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione del flazasulfuron fino al 31 gennaio 2018, al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Poiché tuttavia una decisione sul rinnovo è già stata presa prima di tale scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o agosto 2017.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva flazasulfuron, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)  EFSA Journal 2016; 14(9):4575, 24 pagg. Disponibile online all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Flazasulfuron

N. CAS 104040-78-0

N. CIPAC 595

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

≥ 960 g/kg

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del flazasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle piante acquatiche;

alla protezione delle piante terrestri non bersaglio;

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro un periodo di due anni dalla pubblicazione a cura della Commissione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A è soppressa la voce 80 sul flazasulfuron;

2)

nella parte B è aggiunta la seguente voce 108:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«108

Flazasulfuron

N. CAS 104040-78-0

N. CIPAC 595

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

≥ 960 g/kg

1o agosto 2017

31 luglio 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del flazasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II.

Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle piante acquatiche,

alla protezione delle piante terrestri non bersaglio,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardanti l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dall'adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/806 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2017

che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 19 giugno 2013 la società Novozymes Biologicals France ha presentato alla Francia una domanda di approvazione della sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24.

(2)

In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento, il 4 settembre 2013 la Francia, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.

(3)

Il 13 aprile 2015 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che tale sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

L'Autorità ha seguito le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità il 22 febbraio 2016 sotto forma di progetto aggiornato di rapporto di valutazione.

(5)

Il 10 maggio 2016 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni (2) sulla possibilità che la sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 soddisfi i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.

(6)

Il 6 ottobre 2016 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 e un progetto di regolamento che prevede l'approvazione di tale sostanza.

(7)

Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

(8)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi che sono stati esaminati e descritti nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. È pertanto opportuno approvare il Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24.

(9)

La Commissione ha inoltre considerato che il Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 è una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il ceppo Bacillus amyloliquefaciens FZB24 non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 è un ceppo selvatico naturalmente presente nell'ambiente. Esso non è patogeno per l'uomo o per gli animali. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

(10)

È pertanto opportuno approvare la sostanza Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 per un periodo di 15 anni.

(11)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni.

(12)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (3).

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni ivi stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24. EFSA Journal 2016;14(6):4494, 18 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2016.4494.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24.

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: 10271

Numero di registrazione nell'Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL), Stati Uniti d'America: B-50304

Non pertinente

Concentrazione minima:

2 × 1014 CFU/kg

1o giugno 2017

1o giugno 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in particolare delle sue appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti;

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni di impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


ALLEGATO II

Nella parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«10

Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24.

Numero di registrazione nella raccolta delle colture di Deutsche Sammlung von Mikroorganismen (DSM), Germania: 10271

Numero di registrazione nell'Agricultural Research Service Culture Collection (NRRL), Stati Uniti d'America: B-50304

Non pertinente

Concentrazione minima:

2 × 1014 CFU/kg

1o giugno 2017

1o giugno 2032

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24, in particolare delle relative appendici I e II.

In questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, compresa la caratterizzazione completa delle impurezze e dei metaboliti,

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati potenziali sensibilizzanti.

Il produttore garantisce il rigoroso mantenimento delle condizioni ambientali e l'analisi del controllo di qualità durante il processo di fabbricazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.


12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/807 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2017

recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 78, primo comma, lettera b), e secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (2) stabilisce il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.

(2)

In diversi Stati membri è in corso la modifica dei sistemi amministrativi per i pagamenti diretti, con la previsione anche di modifiche strutturali dei sistemi di identificazione delle parcelle agricole e la riorganizzazione delle tecnologie informatiche. Tali modifiche coincidono con una fase importante nell'introduzione obbligatoria della domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Di conseguenza, in detti Stati membri si sono registrate difficoltà di ordine amministrativo.

(3)

Tale circostanza ha compromesso la possibilità per i beneficiari di presentare la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro i termini stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

(4)

In considerazione di tale situazione, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per consentire agli Stati membri di fissare per l'anno 2017 un termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento e un termine ultimo per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base che siano posteriori a quelli previsti in tali articoli. Poiché le date e i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafi 2 e 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono collegati al termine ultimo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è opportuno stabilire una deroga analoga per la comunicazione dei risultati dei controlli preliminari e delle modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento.

(5)

Poiché tali deroghe dovrebbero riguardare la domanda unica, le domande di aiuto e le domande di pagamento, le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e le domande di assegnazione di diritti all'aiuto per l'anno 2017, è opportuno che il presente regolamento si applichi alle domande relative all'anno 2017.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 il termine ultimo che gli Stati membri devono fissare per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento non può essere posteriore al 15 giugno.

Articolo 2

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 negli Stati membri che si avvalgano della deroga prevista dall'articolo 1 del presente regolamento le modifiche apportate alla domanda unica o alla domanda di pagamento in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 15 giugno.

Articolo 3

Le deroghe di cui agli articoli 1 e 2 si applicano negli Stati membri interessati anche ai fini del calcolo dei periodi, rispettivamente, di 26, 35 e 10 giorni di calendario dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto o delle domande di pagamento e il termine ultimo per la comunicazione delle modifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 2 bis, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Articolo 4

In deroga all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, per l'anno 2017 la data che gli Stati membri devono fissare per la presentazione delle domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base non può essere successiva al 15 giugno.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica alle domande relative all'anno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).


12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/37


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/808 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

176,8

MA

99,1

TN

158,2

TR

93,0

ZZ

131,8

0707 00 05

MA

79,4

TR

126,8

ZZ

103,1

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,8

MA

57,9

ZZ

54,9

0805 50 10

TR

65,0

ZA

147,3

ZZ

106,2

0808 10 80

AR

106,8

BR

115,8

CL

109,0

CN

145,5

NZ

146,8

US

111,3

ZA

96,5

ZZ

118,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/39


DECISIONE (PESC) 2017/809 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003, il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi.

(2)

L'Unione sta attivamente attuando tale strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati che necessitano di un'ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU).

(3)

Il 28 aprile 2004, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1540 (2004) («UNSCR 1540 (2004)»), il primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L'UNSCR 1540 (2004) ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall'ottenere l'accesso a tali armi e materiali connessi. Essa ha altresì invitato gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di sicurezza istituito dall'UNSCR 1540 (2004) («comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini dell'attuazione della stessa UNSCR 1540 (2004).

(4)

Il 27 aprile 2006, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1673 (2006) e ha stabilito che il comitato 1540 doveva intensificare gli sforzi volti a promuovere l'attuazione integrale dell'UNSCR 1540 (2004) attraverso programmi di lavoro che prevedano attività di sensibilizzazione, assistenza, dialogo e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 ad esaminare con gli Stati e con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di mettere in comune le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché di mettere a disposizione programmi che potrebbero agevolare l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).

(5)

Il 20 aprile 2011, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1977 (2011) e ha deciso di prorogare il mandato del comitato 1540 di un periodo di dieci anni, fino al 25 aprile 2021. Ha inoltre deciso che il comitato 1540 doveva continuare a intensificare gli sforzi volti a promuovere la piena attuazione, da parte di tutti gli Stati, dell'UNSCR 1540 (2004), a impegnarsi attivamente per associare le offerte alle richieste di assistenza, mediante strumenti quali visite, su invito dello Stato interessato, modelli di assistenza, piani d'azione o altre informazioni presentate al comitato 1540 e a svolgere un esame globale dello stato di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) prima del dicembre 2016.

(6)

Il 15 dicembre 2016, il Consiglio di sicurezza ha adottato all'unanimità la risoluzione 2325(2016) e ha pertanto approvato i risultati del processo di revisione globale dell'UNSCR 1540(2004) effettuato nel 2016. Ha invitato tutti gli Stati a rafforzare le misure nazionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540(2004) e a fornire maggiore assistenza per il potenziamento delle capacità dello Stato al riguardo, anche tramite contributi volontari, nonché per migliorare la cooperazione tra le parti interessate, la società civile e il mondo accademico.

(7)

L'attuazione dell'azione comune 2006/419/PESC del Consiglio (1), dell'azione comune 2008/368/PESC del Consiglio (2) e della decisione 2013/391/PESC del Consiglio (3) ha contribuito a diminuire sensibilmente il numero di Stati che non presentano le relazioni e di quelli che non hanno fornito le informazioni supplementari richieste dal comitato 1540 in seguito alla presentazione di relazioni incomplete.

(8)

L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo («UNODA»), che è preposto a fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 e al suo gruppo di esperti, dovrebbe essere incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente decisione.

(9)

La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all'accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione con l'ONU riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell'Unione ai programmi o ai progetti gestiti dall'ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Conformemente alla strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia ONU») il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU e potenziare le sue conoscenze specialistiche nell'affrontare la sfida della proliferazione, l'Unione sostiene ulteriormente l'attuazione della risoluzione (UNSCR) 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dell'UNSCR 1977 (2011).

2.   I progetti a sostegno dell'UNSCR 1540 (2004), in linea con le misure della strategia dell'UE, consistono in seminari a livello subregionale, visite sul posto, riunioni, eventi, attività di formazione e di relazioni pubbliche.

3.   I progetti si prefiggono i seguenti obiettivi:

intensificare i pertinenti sforzi e capacità a livello nazionale e regionale, soprattutto tramite la formazione, lo sviluppo di capacità e l'agevolazione dell'assistenza in stretto coordinamento con altri programmi dell'Unione e con altri attori coinvolti nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) per garantire sinergie e complementarità,

contribuire all'attuazione pratica delle raccomandazioni specifiche contenute sia nell'esame globale dello status di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) realizzato nel 2009, sia nei risultati dell'esame globale svolto a dicembre 2016, in particolare nei settori dell'assistenza tecnica, della cooperazione internazionale e della sensibilizzazione,

sostenere, su richiesta degli Stati, lo sviluppo di piani d'azione nazionali volontari per l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004),

promuovere la partecipazione delle parti interessate dell'industria e della società civile all'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).

4.   Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'UNODA cura l'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, se del caso in cooperazione con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'Unione africana, l'Organizzazione degli Stati americani e la Lega degli Stati arabi. L'UNODA conclude un accordo con l'OSCE riguardo al trasferimento dei fondi necessari per l'attuazione di specifici progetti dell'OSCE.

3.   L'UNODA cura l'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sotto la responsabilità e il controllo dell'alto rappresentante. A tal fine, l'alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l'UNODA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2 635 170,77 EUR. Il bilancio totale stimato per l'intero progetto è pari a 2 672 770,77EUR, messi a disposizione attraverso il cofinanziamento del bilancio generale dell'Unione europea.

2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo prevede che l'UNODA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione corrispondente alla sua entità. Prevede inoltre che la responsabilità ultima per quanto riguarda l'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 nei confronti della Commissione spetti all'UNODA.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione se l'accordo di finanziamento non è stato concluso entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CARDONA


(1)  Azione comune 2006/419/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30).

(2)  Azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 127 del 15.5.2008, pag. 78).

(3)  Decisione 2013/391/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 40).


ALLEGATO

1.   OBIETTIVO

L'obiettivo globale della presente decisione consiste nel promuovere l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e 1977 (2011) nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa tramite misure specifiche che si prefiggono i seguenti scopi: intensificare i pertinenti sforzi e capacità a livello nazionale e regionale, soprattutto tramite lo sviluppo di capacità e l'agevolazione dell'assistenza; contribuire all'attuazione pratica delle raccomandazioni specifiche contenute sia nell'esame globale dello status di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) realizzato nel 2009, sia nei risultati dell'esame globale svolto a dicembre 2016, in particolare nei settori dell'assistenza tecnica, della cooperazione internazionale e della sensibilizzazione.

2.   MISURE

2.1.   Obiettivi delle misure

Sostenere attività di attuazione regionali e specifiche per paese, incluso lo sviluppo dei piani d'azione nazionali volontari di attuazione o tabelle di marcia per l'attuazione dei principali requisiti dell'UNSCR 1540 (2004), la formazione di esperti nazionali, il rafforzamento degli sforzi di coordinamento regionale/subregionale e altre attività volte a promuovere un processo di attuazione di lungo periodo a livello nazionale e subregionale,

promuovere e sostenere l'universalità delle relazioni come richiesto dall'UNSCR 1540 (2004),

rafforzare il ruolo dell'industria e della società civile nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004),

sensibilizzare i responsabili politici e i rappresentanti dell'industria e della società civile riguardo all'importanza dell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004),

rafforzare la cooperazione subregionale, regionale ed internazionale riguardo all'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) tenendo debitamente conto del ruolo svolto dal comitato 1540 e dal suo gruppo di esperti, nonché del programma di lavoro del comitato stesso,

contribuire al raggiungimento di maggiori sinergie fra gli sforzi delle parti interessate internazionali nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), in particolare nella regione dell'OSCE.

2.2.   Descrizione delle misure

a)

L'UNODA, agendo in stretto collegamento con il comitato 1540, risponderà a un massimo di sette richieste di assistenza da parte di Stati, dando priorità a quelli della regione dell'OSCE, della regione africana nonché della regione del Golfo e del Medio Oriente. L'assistenza fornita sarà volta a consentire agli Stati di adottare ulteriori iniziative pratiche per conformarsi agli obblighi dell'UNSCR 1540 (2004) a livello nazionale, rispondendo così alle richieste di assistenza degli Stati al comitato 1540. Tale assistenza integrerà la funzione di mediazione del comitato 1540, ma non comprende la fornitura o l'acquisizione di attrezzature tecniche.

b)

L'UNODA sosterrà gli sforzi volti a raggiungere l'universalità delle relazioni. Mentre l'UNSCR 1540 (2004) invita gli Stati a presentare al comitato1540, entro sei mesi dall'adozione della risoluzione, una prima relazione sulle misure che hanno adottato o intendono adottare per attuarla, sussiste tuttora una serie di Stati che non presentano le relazioni. In tale contesto l'UNODA sosterrà rispettivamente, attraverso il suo Centro regionale in Africa (UNREC) e il suo Centro regionale in Asia e nel Pacifico (UNRCPD), e in stretta collaborazione con l'Unione africana e i pertinenti centri di eccellenza dell'Unione europea per l'attenuazione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare («centri di eccellenza CBRN dell'UE»), fino a cinque attività nazionali o regionali specificamente mirate agli Stati che non presentano le relazioni.

c)

L'UNODA fornirà inoltre supporto a tre corsi di formazione regionali/subregionali per i punti di contatto nazionali designati dagli Stati, al fine di coordinare l'attuazione nazionale dell'UNSCR 1540 (2004) e assistere lo sviluppo di una rete di punti di contatto nonché migliorarne la comunicazione con il comitato 1540.

d)

L'UNODA subappalterà al segretariato dell'OSCE, tra altre attività, uno studio su come promuovere ulteriori sinergie fra gli sforzi delle parti interessate internazionali coinvolte nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) nella regione dell'OSCE.

e)

L'UNODA fornirà supporto a un massimo di tre conferenze regionali sull'industria previste dall'UNSCR 1540 (2004). Dal 2012 il governo tedesco, con il sostegno del «programma di sensibilizzazione dell'UE per i prodotti a duplice uso» e dell'UNODA, ha ospitato quattro conferenze nella città di Wiesbaden per le parti interessate dell'industria e della società civile al fine di promuovere il coinvolgimento del settore industriale e di quello privato nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). Uno dei risultati della quarta conferenza, tenutasi nel novembre 2015 in collaborazione con il comitato 1540, il suo gruppo di esperti e l'UNODA, è l'intesa comune di rafforzare l'approccio regionale, vale a dire tenere analoghe conferenze in luoghi comprendenti Asia, America latina e nella regione dell'OSCE. Le future conferenze regionali per le parti interessate dell'industria dovrebbero essere complementari ai lavori intrapresi nell'ambito dei pertinenti programmi dell'UE, ad esempio i Centri di eccellenza CBRN dell'UE e/o il programma di controllo delle esportazioni P2P dell'UE per i prodotti a duplice uso.

f)

L'UNODA organizzerà o fornirà supporto a seminari destinati ai rappresentanti della società civile, del mondo accademico e dell'industria ai fini dell'attuazione pratica dell'esame globale 2016 dello status di attuazione dell'UNSCR 1540 (2004). In tale contesto, l'UNODA sosterrà la partecipazione di funzionari nazionali degli Stati richiedenti assistenza a corsi di formazione e ad altre attività di sviluppo di capacità.

Se del caso, l'UNODA ricercherà sinergie con le attività di altri attori coinvolti nell'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004), i Centri di eccellenza CBRN regionali dell'UE nonché gli altri programmi sostenuti dall'Unione in questo settore.

2.3.   Risultati delle misure

Migliore attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) tramite ulteriori iniziative da intraprendere da parte degli Stati verso la sua piena attuazione; sviluppo di tabelle di marcia e piani d'azione nazionali efficaci e realistici per l'attuazione dei principali requisiti di tale risoluzione; approcci coordinati rafforzati a livello regionale e subregionale per l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e istituzione di partenariati efficaci tra gli Stati partecipanti e i fornitori di assistenza.

Un numero più elevato di prime relazioni degli Stati che devono ancora presentare la loro prima relazione nazionale sull'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004).

Maggiore coinvolgimento di rappresentanti dell'industria e della società civile negli sforzi per l'attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) messi in atto a livello internazionale, regionale e nazionale.

Maggiore sensibilizzazione sull'importanza della piena attuazione dell'UNSCR 1540 (2004) e sui risultati degli esami globali del 2009 e del 2016.

3.   PARTNER PER LE MISURE

L'UNODA, agendo in stretto collegamento con il comitato 1540, continuerà a sviluppare partenariati efficaci con le pertinenti organizzazioni regionali, in particolare l'OSCE, l'Unione africana e la Lega degli Stati arabi, nonché con i Centri di eccellenza CBRN dell'UE, che beneficiano di un sostegno finanziario della Commissione europea e sono realizzati congiuntamente dal Centro comune di ricerca (CCR) e dall'Istituto interregionale dell'ONU per la ricerca sul crimine e la giustizia (UNICRI).

Per quanto riguarda i progetti nella regione dell'OSCE, l'UNODA conclude un accordo con l'OSCE sul trasferimento dei fondi necessari per l'attuazione di tali progetti, in modo da avvalersi appieno del memorandum d'intesa sull'attuazione congiunta di progetti in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa che l'UNODA e il segretariato dell'OSCE hanno concluso nel 2011.

L'UNODA manterrà altresì la cooperazione con le altre agenzie e organizzazioni internazionali, compresi l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA), l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), al fine di garantire efficaci sinergie ed evitare duplicazioni.

4.   INTERAZIONE CON GLI SFORZI DELL'UNIONE

Sulla base del feedback regolare da parte dell'UNODA sulle sue attività, l'Unione può decidere di completare tali sforzi attraverso un'azione diplomatica mirata volta a sensibilizzare in merito all'attuazione di piani d'azione nazionali e alla presentazione di relazioni nazionali.

5.   BENEFICIARI DELLE MISURE

Stati, funzionari governativi,

comitato 1540 e altri organi dell'ONU,

organizzazioni internazionali, regionali e subregionali,

governi e organizzazioni che forniscono e ricevono assistenza tecnica ai sensi dell'UNSCR 1540 (2004),

società civile e industria.

6.   SEDI

L'UNODA selezionerà potenziali sedi per lo svolgimento di riunioni, seminari e altri eventi. I criteri utilizzati nella scelta delle sedi includeranno la volontà e l'impegno del relativo Stato di una regione particolare a ospitare l'evento. I siti specifici per le visite in loco o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati interessati e, se del caso, dalle decisioni del comitato 1540 in conformità del suo programma di lavoro.

7.   DURATA

La durata complessiva del progetto è stimata in 36 mesi.


12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/45


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/810 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2017

relativa a una deroga al principio del riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di un biocida contenente acido borico proposta dalla Francia in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 2935]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

La società Rütgers Organics GmbH («il richiedente») ha presentato alla Francia una domanda completa con lo scopo di ottenere il riconoscimento reciproco di un'autorizzazione rilasciata dalla Germania per quanto riguarda un preservante del legno contenente il principio attivo acido borico («il prodotto»). La Germania ha autorizzato il prodotto per il trattamento preventivo, da parte di utilizzatori professionali, contro i funghi che causano marciume del legno, gli insetti, le termiti sotterranee e le termiti del legno secco.

(2)

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) l'acido borico è classificato come tossico per la riproduzione (categoria 1B) e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del medesimo regolamento, l'uso di un biocida contenente acido borico è limitato agli Stati membri in cui è soddisfatta almeno una delle condizioni stabilite in detto paragrafo.

(3)

La Francia ha ritenuto che non fosse soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e ha comunicato al richiedente, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la sua proposta di rifiutare il rilascio dell'autorizzazione in Francia. La motivazione di tale rifiuto è la tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.

(4)

Il richiedente ha contestato il rifiuto proposto, ritenendo tale misura non sufficientemente giustificata in base ai motivi enunciati all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. In data 6 ottobre 2016 la Francia ha informato di conseguenza la Commissione in conformità all'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento.

(5)

Dalle argomentazioni presentate dalla Francia risulta che il rischio associato all'uso del prodotto da parte di utilizzatori professionali, pur essendo accettabile in base ai pertinenti modelli di valutazione dell'esposizione, non è trascurabile; risulta inoltre che sul mercato francese sono disponibili, per gli usi previsti del prodotto, altri preservanti del legno contenenti principi attivi che non soddisfano i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e che il prodotto non era finora disponibile su tale mercato. La Francia ritiene pertanto che il prodotto non sia essenziale per contrastare alcun pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l'ambiente e che la mancata autorizzazione del prodotto in Francia non avrebbe alcun impatto negativo sproporzionato sulla società francese.

(6)

Non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale regolamento è volto a migliorare la libera circolazione dei biocidi all'interno dell'Unione, assicurando nel contempo un livello elevato di tutela sia della salute umana e animale sia dell'ambiente, in particolare dei gruppi vulnerabili. Nel lungo periodo gli utilizzatori professionali sono fortemente esposti ai biocidi e soddisfano la definizione di «gruppi vulnerabili» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera ad), del regolamento (UE) n. 528/2012. La Commissione ritiene pertanto che la proposta di deroga al principio del riconoscimento reciproco soddisfi la condizione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La deroga al principio del mutuo riconoscimento proposta dalla Francia per il prodotto di cui al paragrafo 2 è giustificata per motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, in particolare dei gruppi vulnerabili, secondo quanto indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012.

2.   Il paragrafo 1 si applica al prodotto identificato dal seguente numero di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:

 

BC-QC011565-51.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).


12.5.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/811 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2017

che approva il piano modificato presentato dal Belgio per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 2947]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE stabilisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano in cui sono precisate le misure nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della suddetta direttiva ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e uova da cova.

(2)

Il piano presentato dal Belgio è stato approvato da ultimo con la decisione 2004/835/CE della Commissione (2).

(3)

Il 24 ottobre 2016 le autorità belghe hanno presentato un piano modificato e richiesto l'approvazione delle modifiche che tengono conto dei progressi ottenuti relativamente ai metodi per diagnosticare le malattie oggetto dei programmi di controllo sanitario specificati all'allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE.

(4)

Tale piano modificato è stato esaminato dalla Commissione, soddisfa i criteri stabiliti dalla direttiva 2009/158/CE e consente il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa, a condizione che esso sia applicato efficacemente ed aggiornato periodicamente dal Belgio. È quindi opportuno approvarlo.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano modificato presentato dal Belgio alla Commissione il 24 ottobre 2016 in cui sono precisate le misure nazionali da attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi all'interno dell'Unione di pollame e di uova da cova, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2)  Decisione 2004/835/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che approva i piani di riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (GU L 360 del 7.12.2004, pag. 28).


Rettifiche

12.5.2017   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/49


Rettifica della decisione (PESC) 2016/2360 del Consiglio, del 28 novembre 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350 del 22 dicembre 2016 )

1.

Pagina 1, considerando 2:

anziché:

«(2)

Tali operazioni possono richiedere un sostegno logistico, nonché forniture e servizi a …»

leggasi:

«(2)

Tali operazioni possono richiedere sostegno, forniture e servizi logistici a …»

2.

Pagina 1, considerando 3:

anziché:

«(3)

… di prestare alle unità degli Stati Uniti d'America presenti nel teatro dell'operazione sostegno logistico, nonché forniture e servizi e che questi siano pronti a fornirli.»

leggasi:

«(3)

… di prestare alle unità degli Stati Uniti d'America presenti nel teatro dell'operazione sostegno, forniture e servizi logistici e che questi siano pronti a fornirli.»


12.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/49


Rettifica dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (US-EU-01)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350 del 22 dicembre 2016 )

Il termine «sostegno logistico, forniture e servizi» è sostituito da «sostegno, forniture e servizi logistici» in tutto l'accordo nella forma grammaticale opportuna.