ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 116

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
5 maggio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 della Commissione, del 4 maggio 2017, che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

20

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/778 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante duecentosessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

26

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/779 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

28

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2938]  ( 1 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2017

recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5.

(2)

Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment) dell'ECHA, nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.

(3)

Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L'inclusione di valori armonizzati di STA nelle voci elencate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevolerebbe l'armonizzazione della classificazione delle miscele e fornirebbe un sostegno alle autorità di attuazione. I valori STA armonizzati conformemente all'articolo 37 dovrebbero essere aggiunti nella penultima colonna della tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), tali valori devono essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata. È necessario modificare di conseguenza il titolo della colonna della tabella 3.1 della parte 3, nonché la sezione 1.1.2.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(4)

Non è necessario conformarsi immediatamente alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.2.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per sostanze come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

La tabella 3.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5), è stata abrogata con effetto dal 1o giugno 2017. Per ragioni di coerenza, i riferimenti alla tabella 3.2 nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi con effetto a decorrere dalla stessa data. Per motivi di chiarezza, la tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe diventare la tabella 3 e tutti i riferimenti alla tabella 3.1 di tale allegato dovrebbero essere modificati di conseguenza.

(6)

La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1o giugno 2015. Per motivi di coerenza, i riferimenti a tali direttive nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI di tale regolamento con effetto a decorrere dal 1o giugno 2017, cioè dalla data stabilita all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della quale le miscele che sono classificate, etichettate e imballate in conformità delle disposizioni della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(8)

In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.

Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1o giugno 2017.

3.   In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(5)  Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).

(6)  Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1)

i paragrafi introduttivi sono sostituiti dal testo seguente:

«La parte 1 del presente allegato contiene un'introduzione all'elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate, comprese le informazioni elencate per ogni voce e relative classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3.

La parte 2 del presente allegato espone i principi generali per la preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze a livello di Unione.

La parte 3 del presente allegato contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello di Unione una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento.»;

2)

la parte 1 è così modificata:

a)

il titolo della sezione 1.1.2 è sostituito dal seguente:

«1.1.2.    Informazioni sulla classificazione e l'etichettatura di ciascuna voce della tabella 3»;

b)

la sezione 1.1.2.3 è sostituita dalla seguente:

«1.1.2.3.   Limiti di concentrazione specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)

Se differiscono dai limiti di concentrazione generici di cui all'allegato I per una determinata categoria, i limiti di concentrazione specifici (SCL) sono indicati in una colonna distinta unitamente alla classificazione interessata, utilizzando gli stessi codici di cui al paragrafo 1.1.2.1.1. Inoltre le STA armonizzate figurano nella stessa colonna della tabella 3. I limiti di concentrazione specifici e le STA armonizzate vanno utilizzati dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza. Nell'applicare una STA deve essere utilizzata la formula di additività descritta al punto 3.1.3.6 dell'allegato I. Se nel presente allegato non sono indicati limiti di concentrazione specifici per una determinata categoria, per la classificazione delle sostanze contenenti impurezze, additivi o singoli componenti o per le miscele devono applicarsi ai fini della classificazione i limiti di concentrazione generici indicati nell'allegato I. Se mancano i valori armonizzati delle STA per la tossicità acuta, il valore corretto deve essere stabilito utilizzando i dati disponibili.

Salvo diversa indicazione, i limiti di concentrazione sono espressi da una percentuale in peso della sostanza calcolata in rapporto al peso totale della miscela.

Se un fattore M è stato armonizzato per sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nelle categorie pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1, tale fattore M è riportato nella tabella 3 nella stessa colonna in cui sono riportati i limiti di concentrazione specifici. Se un fattore M per la categoria di tossicità acquatica acuta 1 ed un fattore M per la categoria di tossicità acquatica cronica 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui si trova la sua differenziazione corrispondente. Se nella tabella 3 viene indicato un solo fattore M e la sostanza è classificata nella categoria di tossicità acquatica acuta 1 e di tossicità acquatica cronica 1, tale fattore M va utilizzato dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa sostanza per i pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico usando il metodo della somma. Se nella tabella 3 non viene indicato alcun fattore M il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle definiscono un fattore M basandosi sui dati disponibili per la sostanza. Per la definizione e l'utilizzo dei fattori M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5 dell'allegato I.»;

c)

la sezione 1.1.3.1 è così modificata:

i)

la nota E è soppressa;

ii)

il testo della nota K è sostituito dal seguente:

«Nota K:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8). Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, dovrebbero almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403. La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

iii)

il testo della nota P è sostituito dal seguente:

«Nota P:

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7).

Se la sostanza non è classificata come cancerogena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal petrolio contenute nella parte 3.»;

iv)

il testo della nota S è sostituito dal seguente:

«Nota S:

Per questa sostanza non è obbligatoria l'etichetta prescritta all'articolo 17 (cfr. punto 1.3 dell'allegato I) (tabella 3).»;

v)

nella nota U, il titolo è sostituito dal seguente:

«Nota U (tabella 3):»;

d)

la sezione 1.1.3.2 è così modificata:

i)

il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«Nota 1:

Le concentrazioni indicate o, in loro assenza, le concentrazioni generiche di cui al presente regolamento sono espresse in percentuale in peso dell'elemento metallico calcolata in rapporto al peso totale della miscela.»;

ii)

è aggiunta la seguente nota 8:

«Nota 8:

La classificazione come cancerogeno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»;

iii)

è aggiunta la seguente nota 9:

«Nota 9:

La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»

e)

la sezione 1.1.4 è soppressa;

f)

il titolo della sezione 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.   Classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3 derivanti dalla conversione delle classificazioni di cui all'allegato I della direttiva 67/548/CEE»;

g)

la sezione 1.2.1 è sostituita dalla seguente:

«1.2.1.    Classificazione minima

Per alcune classi di pericolo, compresa la tossicità acuta e STOT — esposizione ripetuta, la classificazione secondo i criteri enunciati nella direttiva 67/548/CEE non corrisponde direttamente alla classificazione in una classe e categoria di pericolo secondo il presente regolamento. In questi casi la classificazione figurante nel presente allegato è da considerarsi una classificazione minima e si applica se non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni:

il fabbricante o l'importatore ha accesso a dati o ad altre informazioni di cui alla parte 1 dell'allegato I che giustificano una classificazione in una categoria di maggiore gravità rispetto alla classificazione minima. Deve allora essere applicata la classificazione nella categoria di maggiore gravità;

la classificazione minima può essere precisata in base alla tabella di conversione dell'allegato VII quando lo stato fisico della sostanza utilizzata nelle prove di tossicità acuta per inalazione è noto al fabbricante o all'importatore. La classificazione stabilita in base all'allegato VII sostituisce allora, se ne differisce, la classificazione minima indicata al presente allegato.

La classificazione minima per una categoria è segnalata nella tabella 3 da un asterisco (*) nella colonna “Classificazione”.

Il riferimento * può figurare anche nella colonna “Limiti di conc. specifici, fattori M e stime di tossicità acuta (STA)” in cui indica che la voce aveva limiti di concentrazione specifici per la tossicità acuta a norma della direttiva 67/548/CEE. Tali limiti di concentrazione non possono essere «convertiti» in limiti di concentrazione di cui al presente regolamento, in particolare quando esiste una classificazione minima. Tuttavia, quando è indicato il riferimento *, un'attenzione particolare va riservata alla classificazione per tossicità acuta di questa sostanza.»;

h)

la sezione 1.2.2 è sostituita dalla seguente:

«1.2.2.    Una via di esposizione non può essere esclusa

Per talune classi di pericolo, ad esempio la STOT, la via di esposizione dovrebbe essere menzionata nell'indicazione di pericolo soltanto se è accertato che nessun'altra via di esposizione può presentare un pericolo secondo i criteri di cui all'allegato I. In base alla direttiva 67/548/CEE la via di esposizione era indicata quando esistevano dati che ne giustificavano la classificazione con la frase R48. La classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE indicante la via di esposizione è stata convertita nella classe e nella categoria corrispondenti secondo il presente regolamento, ma con un'indicazione di pericolo generale che, in mancanza delle necessarie informazioni, non specifica la via di esposizione.

Tali indicazioni di pericolo sono segnalate nella tabella 3 da un doppio asterisco (**).»;

i)

la sezione 1.2.3 è sostituita dalla seguente:

«1.2.3.    Indicazioni di pericolo relative alla tossicità per la riproduzione

Le indicazioni di pericolo H360 e H361 indicano una preoccupazione generale per gli effetti per la fertilità e/o per lo sviluppo: “Può nuocere/Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto”. In base ai criteri, l'indicazione di pericolo generale può essere sostituita dall'indicazione di pericolo che indica l'effetto specifico che desta preoccupazione, conformemente alla sezione 1.1.2.1.2. Quando non viene menzionata l'altra differenziazione, ciò è dovuto alla presenza di prove che testimoniano l'assenza di tale effetto, a dati non probanti o all'assenza di dati e gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, si applicheranno a tale differenziazione

Affinché non vadano perdute le informazioni contenute nelle classificazioni armonizzate degli effetti sulla fertilità e sullo sviluppo secondo la direttiva 67/548/CEE, le classificazioni sono state convertite unicamente per gli effetti classificati ai sensi di tale direttiva.

Queste indicazioni di pericolo sono contrassegnate con tre asterischi (***) nella tabella 3.»;

j)

la sezione 1.2.4 è sostituita dalla seguente:

«1.2.4.    Non è possibile stabilire una classificazione corretta per i pericoli fisici

Per talune voci non può essere stabilita una classificazione corretta per i pericoli fisici per la non disponibilità di dati sufficienti ai fini dell'applicazione dei criteri di classificazione di cui al presente regolamento. La voce può essere inserita in una categoria diversa (anche più grave) o persino in una classe di pericolo differente da quella indicata. La classificazione corretta è confermata con prove.

Le voci con pericoli fisici da confermare con prove sono contrassegnate dal riferimento (****) nella tabella 3.»;

3)

la parte 3 è così modificata:

a)

il titolo della parte 3 è sostituito dal seguente:

«3.   

PARTE 3: TABELLA DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE»;

b)

i paragrafi introduttivi sono soppressi;

c)

il titolo della tabella 3.1 è sostituito dal seguente:

«Tabella 3

Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose»;

d)

la tabella 3 è così modificata:

i)

il titolo della penultima colonna è sostituito da «Limiti di conc. specifici, fattori M e STA»;

ii)

le voci corrispondenti ai numeri di indice 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 e 650-032-00-X sono sostituite dalle seguenti voci corrispondenti:

Numero della sostanza

Dati di identificazione internazionale

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di conc. specifici, fattori M e STA

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«006-046-00-8

bendiocarb (ISO);

N-metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile;

metilcarbammato di 2,2-dimetil-1,3-benzodiossol-4-ile

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100»

 

«604-057-00-8

miscela di: isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-dodecilfenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-(n)-tetracosilfenolo; isomeri di 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-5,6-didodecil-fenolo. n = 5 or 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413»

 

 

 

«605-023-00-5

5-cloro-2-(4-clorofenossi)fenolo;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«606-041-00-6

2-metil-1-(4-metiltiofenil)-2-morfolinopropan-1-one

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411»

 

 

 

«607-123-00-4

2,3-epossipropile metacrilato;

glicidil metacrilato

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (vie respiratorie) (inalazione)

H314

H317

 

 

«608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazol-3-carbonitrile

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 »

 

«612-150-00-X

spirossamina (ISO);

(8-terz-butil-1,4-diossa-spiro[4,5]decan-2-ilmetil)-etil propilamina

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (occhi)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (occhi)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«613-318-00-5

fenpirazamina (ISO);

S-allil 5-ammino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazol-1-carbotioato;

S-allil 5-ammino-2-isopropil-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-diidropirazol-1-carbotioato

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1»

 

«614-001-00-4

nicotina (ISO);

3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inhalation:

ATE = 0,19 mg/L (dusts or mists)

dermal:

ATE = 70 mg/kg

oral:

ATE (*1) = 5 mg/kg»

 

«615-013-00-2

cianammide;

carbanonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tiroide)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (tiroide)

H314

H317

H412»

 

 

 

«616-006-00-7

diclofluanide (ISO);

N-[(diclorofluorometil)tio]-N-fenil-N′,N′-dimetilsolfammide

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10»

 

«616-094-00-7

3,3′-dicicloesil-1,1′-metilenebis(4,1-fenilene)diurea

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413»

 

 

 

«650-032-00-X

ciproconazolo (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (fegato)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (fegato)

H410

 

M = 10

M = 1»

 

iii)

le voci seguenti sono riportate secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3:

Numero della sostanza

Dati di identificazione internazionale

Numero CE

Numero CAS

Classificazione

Etichettatura

Limiti di conc. specifici, fattori M e STA

Note

Codici di classe e di categoria di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo

Pittogrammi, codici di avvertenza

Codici di indicazioni di pericolo

Codici di indicazioni di pericolo supplementari

«047-003-00-3

zeolite d'argento e di zinco (zeolite, tipo Linde «A», modificato in superficie con ioni di argento e di zinco)

[Questa voce comprende lo zeolite tipo Linde «A» modificato in superficie con ioni di argento e di zinco a livelli Ag+ 0,5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, e potenzialmente con fosforo, NH4+, Mg2+ e/o Ca2+, ciascuno a livello < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«048-012-00-5

carbonato di cadmio

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H410

 

 

A1»

«048-013-00-0

idrossido di cadmio; diidrossido di cadmio

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H410

 

 

A1»

«048-014-00-6

nitrado di cadmio;

dinitrato di cadmio

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (reni, ossa)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0,01 %

A1»

«050-030-00-3

dilaurato dibutilstannico; dibutil[bis(dodecanoilossi)]stannano

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (sistema immunitario)»

 

 

 

«603-235-00-2

linalolo; 3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; dl-linalolo; [1]

coriandrolo; (S)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-ol; d-linalolo; [2]

licareolo; (R)-3,7-dimetil-1,6-ottadien-3-olo; l-linalolo [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317»

 

 

 

«604-093-00-4

clorofene;

2-benzil-4-clorofenolo

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (reni)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (reni)

H410

 

M = 1

M = 100»

 

«606-150-00-9

cletodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3- cloroallilossiimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3- idrossicicloes-2-en-1-one

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066»

 

 

«606-151-00-4

antrachinone

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«607-720-00-X

acido nonadecafluorodecanoico; [1]

nonadecafluorodecanoato di ammonio; [2]

nonadecafluorodecanoato di sodio [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362»

 

 

 

«607-721-00-5

N,N′-metilen dimorfolina;

N,N′-metilen-bis-morfolina;

[formaldeide rilasciata da N,N′-metilen-bis-morfolina];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam.1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

EUH071

 

8

«607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-cianoprop-1-enil)-2,2- dimetilciclopropanocarbossilato;

epsilon-momfluorotrin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (sistema nervoso)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (sistema nervoso)

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«607-723-00-6

teflutrin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 »

 

«612-290-00-1

prodotti di reazione di paraformaldeide e 2-idrossipropilamina (rapporto 3:2);

[formaldeide rilasciata da 3,3′-metilenebis[5- metilossazolidina];

formaldeide rilasciata da ossazolidina];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

«612-291-00-7

prodotti di reazione di paraformaldeide con 2-idrossipropilamina (rapporto 1:1);

[formaldeide rilasciata da α,α,α-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolo];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (apparato digerente, vie respiratorie)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

«612-292-00-2

metilidrazina

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350»

 

 

 

«613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazolo;

medetomidina

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (occhi)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (occhi)

H372

H410

 

M = 1

M = 100»

 

«613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS, 2RS; 1RS, 2RS)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo;

α-terz-butil-β-(4-clorofenossi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolo

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411»

 

 

 

«613-323-00-2

terbutilazina (ISO);

N-terz-butil-6-cloro-N′-etil-1,3,5-triazin-2,4-diammina

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10»

 

«613-324-00-8

chinolin-8-olo;

8-idrossichinolina

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«613-325-00-3

tiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-cloro-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianammide;

{(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianammide

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100»

 

«616-221-00-6

esaflumuron (ISO);

1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 »

 

«616-222-00-1

pentiopirad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4- carbossammide

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1»

 

«616-223-00-7

carbetamide (ISO);

(R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilato; (2R)-1-(etilammino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbammato

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411»

 

 

 


(*1)  Conversione in stima puntuale della tossicità acuta conformemente alla tabella 3.1.2 dell'allegato I.


5.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/777 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2017

che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   RICHIESTA

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base.

(2)

La richiesta è stata presentata il 13 settembre 2016 da Look Design System SA («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Tunisia («il paese interessato»).

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e da altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091).

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Il 29 maggio 2013, con il regolamento (UE) n. 502/2013 (2), il Consiglio ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4).

(5)

Nella stessa data, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (5), il Consiglio ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia.

(6)

Il 18 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 (6), la Commissione ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(7)

Il richiedente ha sostenuto di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori nel paese interessato, nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto oggetto del riesame.

(8)

Il richiedente ha inoltre asserito di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, segnatamente il periodo compreso tra il 1o settembre 2011 e il 31 agosto 2012.

(9)

Il richiedente ha altresì affermato di non aver eluso le misure in vigore.

(10)

Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti l'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2016.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(11)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che vi erano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese.

L'industria dell'Unione notoriamente interessata, informata in merito alla richiesta di riesame e che ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

5.2.   Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni

(12)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente.

(13)

Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

5.3.   Periodo dell'inchiesta di riesame

(14)

L'inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

5.4.   Inchiesta sul richiedente

(15)

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.5.   Altre comunicazioni scritte

(16)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.6.   Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

(17)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.7.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(18)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(19)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7).

(20)

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

(21)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo e-mail: TRADE-R662-BICYCLES-CIR@ec.europa.eu

6.   OMESSA COLLABORAZIONE

(22)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(23)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(24)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

(25)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   CONSIGLIERE AUDITORE

(26)

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(27)

Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(28)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(29)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(30)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), prodotti da Look Design System SA (codice addizionale TARIC C206), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione specificate all'articolo 1 del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

(4)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4).

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Esso è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


5.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/778 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2017

recante duecentosessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 aprile 2017 e il 1o maggio 2017, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:

 

«Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars, (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: (a) 1.9.1979, (b) 10.4.1979. Luogo di nascita: (a) Monaco, Germania; (b) Liegi, Belgio. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, scaduto l'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»;

 

«Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 6110922. Altre informazioni: nome della madre: Khadija Majid Mohammed. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 6.12.2005.»;

 

«Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Indirizzo: Baviera, Germania. Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0141062 (revocato con decorrenza settembre 2012). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»


5.5.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 116/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/779 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

223,3

MA

83,3

TR

97,0

ZZ

134,5

0707 00 05

MA

79,4

TR

125,0

ZZ

102,2

0709 93 10

TR

140,7

ZZ

140,7

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

51,0

IL

80,7

MA

65,6

TR

65,5

ZZ

65,7

0805 50 10

TR

61,0

ZZ

61,0

0808 10 80

AR

88,6

BR

115,1

CL

125,8

NZ

141,7

ZA

105,1

ZZ

115,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

5.5.2017   

IT

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L 116/30


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/780 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 2938]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.

(3)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6) e (UE) 2017/696 (7) per tenere conto dei cambiamenti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

(4)

Sebbene sia stato registrato un generale miglioramento della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione, dalla data delle ultime modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/696 la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tali Stati membri i quali hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.

(5)

L'Ungheria ha inoltre istituito una zona di sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE in relazione a un focolaio confermato in Slovacchia, al confine con l'Ungheria.

(6)

Inoltre, quale misura preventiva contro la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 la Francia ha deciso di prorogare la durata delle misure da applicare nelle proprie zone di protezione e sorveglianza elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(7)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania, dall'Italia, dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Svezia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in quegli Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.

(8)

La Commissione ha anche esaminato le date proposte dalla Francia per la proroga delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza che figurano nell'allegato della decisione (UE) 2017/247 per tale Stato membro e ritiene che alla luce delle informazioni ricevute riguardo alla situazione epidemiologica in Francia le nuove date siano adeguate.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate. È inoltre opportuno modificare le date di applicazione delle misure protettive da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza in Francia di cui in detto allegato.

(10)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe di conseguenza essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili, nonché la proroga delle misure protettive nelle aree che figurano nell'allegato per la Francia.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

La parte A è così modificata:

a)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département du GERS

AIGNAN

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTELNAVET

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PROJAN

SABAZAN

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SEGOS

SION

SORBETS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

4.5.2017

CANNET

FUSTEROUAU

GOUX

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

RISCLE

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

VIELLA

5.5.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

MADIRAN

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

5.5.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

AMOU

ARSAGUE

AUDIGNON

AUDON

AURICE

BAIGTS

BANOS

BAS-MAUCO

BASTENNES

BEGAAR

BELUS

BENESSE-LES-DAX

BENESSE-MAREMNE

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CAGNOTTE

CANDRESSE

CAPBRETON

CARCARES-SAINTE-CROIX

CARCEN-PONSON

CASSEN

CASTEL-SARRAZIN

CASTELNAU-CHALOSSE

CASTETS

CAUNA

CAUNEILLE

CAUPENNE

CLERMONT

COUDURES

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

ESTIBEAUX

EYRES-MONCUBE

GAAS

GAMARDE-LES-BAINS

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

GOURBERA

GOUSSE

GOUTS

HABAS

HASTINGUES

HAURIET

HERM

HEUGAS

HINX

HORSARRIEU

JOSSE

LABATUT

LAHOSSE

LALUQUE

LAMOTHE

LARBEY

LAUREDE

LE LEUY

LESGOR

LOUER

LOURQUEN

MAGESCQ

MAYLIS

MEILHAN

MIMBASTE

MISSON

MONTAUT

MONTFORT-EN-CHALOSSE

MONTSOUE

MOUSCARDES

MUGRON

NARROSSE

NERBIS

NOUSSE

OEYREGAVE

ONARD

ORIST

ORTHEVIELLE

ORX

OSSAGES

OZOURT

PEY

PEYREHORADE

POMAREZ

PONTONX-SUR-L'ADOUR

PORT-DE-LANNE

POUILLON

POYANNE

POYARTIN

PRECHACQ-LES-BAINS

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-LIER

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-PANDELON

SAINT-PAUL-LES-DAX

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAINT-YAGUEN

SARRAZIET

SAUBUSSE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRES-GASTON

SORDE-L'ABBAYE

SORT-EN-CHALOSSE

SOUPROSSE

SOUSTONS

TALLER

TARTAS

TETHIEU

TILH

TOULOUZETTE

VICQ-D'AURIBAT

YZOSSE

9.5.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AMENDEUIX-ONEIX

ANDREIN

ANGOUS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARRAST-LARREBIEU

ATHOS-ASPIS

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BERGOUEY-VIELLENAVE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BUGNEIN

BURGARONNE

CAME

CASTAGNEDE

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CHERAUTE

CROUSEILLES

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABAT

GARRIS

GESTAS

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

ILHARRE

JASSES

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

LAA-MONDRANS

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABETS-BISCAY

LAY-LAMIDOU

LEREN

LESTELLE-BETHARRAM

LICHOS

LOUBIENG

LUXE-SUMBERRAUTE

MERITEIN

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONTAUT

MONTFORT

NABAS

NARP

ORAAS

ORION

ORRIULE

OSSERAIN-RIVAREYTE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

PUYOO

RAMOUS

RIVEHAUTE

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SAMES

SAUCEDE

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

5.5.2017»

b)

le voci relative all'Italia e all'Ungheria sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17

Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega

Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia

Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39.

4.5.2017

Comune di Mordano (BO)

Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253,

Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale

Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21.

10.5.2017

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe

15.5.2017»

c)

le voci relative alla Slovacchia e alla Svezia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Slovacchia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Okres Košiceokolie

Obce:

Čečejovce

Cestice

Mokrance

10.5.2017

Stato membro: Svezia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400 ) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.7331

21.5.2017»

2)

la parte B è così modificata:

a)

la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in der Stadt Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zum Lahe Ableiter, diesem nach Südwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zu Straße Am Baumweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Schützenplatz, von dort nach Südwesten bis zum Mittelweg, von dort nach Nordwesten bis zum Erlenweg, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Emstek/Cloppenburg, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel zunächst weiter nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze des Bether Fuhrenkamps weiter nach Westen bis zum Garreler Weg, von dort nach Norden bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser sowie der Straße zum Bahnhof weiter nach Westen bis zur Straße Neuer Esch, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zum Flugplatzweg, von dort nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Grüner Weg, entlang dieser sowie der Straße Grüne Höhe zunächst weiter nach Westen und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, von dort nach Südwesten bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Norden bis zum Drei-Brücken-Weg, von dort nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Südwesten folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwergter Straße und der Dorfstraße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Westen bis zur Vorderthüler Straße, dieser, dem Kalvestanger Damm sowie der Pehmertanger Straße nach Norden folgend bis zur Thüler Straße (Bundesstraße B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.

8.5.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Osterloh von der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/Schlingweg entlang des Oldenburger Wegs nach Nordosten bis zur Straße Unterm Stubbenkamp, von dort zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zum Lutzweg, von dort nach Südosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Südwesten folgend bis zum Düffendamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ottenweg, von dort nach Südwesten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort entlang der Südstraße weiter nach Süden bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch weiter nach Südwesten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Vor dem Forde, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Zum Auetal, von dort nach Südwesten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Huntestraße, entlang der Huntestraße und dem Nachtigallenweg zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Straße Zu den Auen, von dort nach Süden bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zum Richtemoor, entlang dieser sowie der Straße Am Steinkamp nach Nordwesten bis zum Richtweg, von dort nach Nordosten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung der Garreler Straße/Oldenburger Weg/Schlingweg.

8.5.2017»

b)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département de GERS

ARROUEDE

AUSSOS

AUX-AUSSAT

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BAZUGUES

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BEZUES-BAJON

BLOUSSON-SERIAN

CABAS-LOUMASSES

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTEX

CLERMONT-POUYGUILLES

CUELAS

DUFFORT

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTIPOUY

IDRAC-RESPAILLES

L'ISLE-DE-NOE

LAAS

LABARTHE

LABEJAN

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LALANNE-ARQUE

LAMAZERE

LE BROUILH-MONBERT

LOUBERSAN

LOURTIES-MONBRUN

MANAS-BASTANOUS

MANENT-MONTANE

MARSEILLAN

MASSEUBE

MIELAN

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLEZUN

MONPARDIAC

MONT-DE-MARRAST

MONTAUT

MONTESQUIOU

MOUCHES

PALLANNE

PANASSAC

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

RICOURT

RIGUEPEU

SADEILLAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-ARROMAN

SAINT-BLANCARD

SAINT-CHRISTAUD

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SARRAGUZAN

SAUVIAC

TILLAC

TRONCENS

VIOZAN

6.5.2017

BELMONT

BOURROUILLAN

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESTANG

LANNEMAIGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

PRENERON

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

dal 4.5.2017 al 12.5.2017

AIGNAN

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTELNAVET

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PROJAN

SABAZAN

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SEGOS

SION

SORBETS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

dal 5.5.2017 al 13.5.2017

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

AUCH

AUJAN-MOURNEDE

BASSOUES

BAZIAN

BEAUMONT

BECCAS

BELLEGARDE

BERAUT

BETCAVE-AGUIN

BETPLAN

BIRAN

BOUCAGNERES

CADEILLAN

CAILLAVET

CALLIAN

CASSAIGNE

CAZAUX-D'ANGLES

CAZAUX-VILLECOMTAL

CHELAN

CONDOM

COURTIES

DURBAN

ESPAON

ESTAMPES

FAGET-ABBATIAL

FOURCES

GARRAVET

GAUJAC

GAUJAN

GAZAX-ET-BACCARISSE

GONDRIN

HAGET

JUILLAC

LAGARDERE

LAMAGUERE

LARRESSINGLE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LASSERAN

LASSEUBE-PROPRE

LAURAET

LAVERAET

LOMBEZ

MAIGNAUT-TAUZIA

MALABAT

MANSENCOME

MARCIAC

MASCARAS

MEILHAN

MONBARDON

MONCORNEIL-GRAZAN

MONFERRAN-PLAVES

MONGAUSY

MONLAUR-BERNET

MONT-D'ASTARAC

MONTADET

MONTAMAT

MONTEGUT-ARROS

MONTIES

MOUCHAN

ORBESSAN

ORDAN-LARROQUE

ORNEZAN

PELLEFIGUE

PEYRUSSE-GRANDE

POUY-LOUBRIN

ROQUES

SABAILLAN

SAINT-ELIX

SAINT-JEAN-LE-COMTAL

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-MARTIN-GIMOIS

SAINT-SOULAN

SAMARAN

SANSAN

SARAMON

SARCOS

SAUVETERRE

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEISSAN

SEMBOUES

SEMEZIES-CACHAN

SERE

SIMORRE

TACHOIRES

TOURDUN

TOURNAN

TUDELLE

VALENCE-SUR-BAISE

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

VILLEFRANCHE

6.5.2017

CANNET

FUSTEROUAU

GOUX

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

RISCLE

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

VIELLA

dal 6.5.2017 al 14.5.2017

AYZIEU

BASCOUS

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

LAGRAULET-DU-GERS

LANNEPAX

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

LOUSLITGES

LUPIAC

MARAMBAT

MARGOUET-MEYMES

MARGUESTAU

MONCLAR

MONTREAL

MOUREDE

NOULENS

PANJAS

PEYRUSSE-VIEILLE

RAMOUZENS

ROQUEBRUNE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

VIC-FEZENSAC

13.5.2017

BEAUMARCHES

CAHUZAC-SUR-ADOUR

GALIAX

IZOTGES

JU-BELLOC

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LASSERADE

PLAISANCE

SAINT-AUNIX-LENGROS

TASQUE

TIESTE-URAGNOUX

14.5.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

LASCAZERES

VIDOUZE

6.5.2017

ANSOST

AURIEBAT

BARBACHEN

BUZON

CAIXON

ESTIRAC

GENSAC

LAFITOLE

LAHITTE-TOUPIERE

LARREULE

MAUBOURGUET

MONFAUCON

NOUILHAN

SAUVETERRE

SOMBRUN

VILLEFRANQUE

VILLENAVE-PRES-BEARN

6.5.2017

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

MADIRAN

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

dal 6.5.2017 al 14.5.2017

BARLEST

CAUSSADE-RIVIERE

HERES

LABATUT-RIVIERE

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

LOURDES

PEYROUSE

POUEYFERRE

SAINT-PE-DE-BIGORRE

14.5.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

ANGOUME

ANGRESSE

AZUR

BEYLONGUE

BIARROTTE

BIAUDOS

BONNEGARDE

BOOS

CASTAIGNOS-SOUSLENS

CAZALIS

DAX

HAGETMAU

LABASTIDE-CHALOSSE

LABENNE

LACRABE

LEON

MARPAPS

MEES

MESSANGES

MOMUY

MORGANX

NASSIET

OEYRELUY

ONDRES

RION-DES-LANDES

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

SAINT-CRICQ-DU-GAVE

SAINT-BARTHELEMY

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

SAINT-MARTIN-DE-HINX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAINTE-COLOMBE

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SEIGNOSSE

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

SEYRESSE

SIEST

SOORTS-HOSSEGOR

TERCIS-LES-BAINS

TOSSE

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

15.5.2017

AIRE-SUR-L'ADOUR

ARTASSENX

BAHUS-SOUBIRAN

BASCONS

BORDERES-ET-LAMENSANS

BOUGUE

BOURDALAT

BRETAGNE-DE-MARSAN

CASTANDET

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HONTANX

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LAGLORIEUSE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

LATRILLE

LE FRECHE

LE VIGNAU

LUSSAGNET

MAURRIN

MONTEGUT

PECORADE

PERQUIE

PUJO-LE-PLAN

RENUNG

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

SAINT-GEIN

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

SORBETS

10.5.2017

ARBOUCAVE

ARGELOS

AUBAGNAN

BASSERCLES

BATS

BENQUET

BEYRIES

BUANES

CAMPAGNE

CASTELNAU-TURSAN

CASTELNER

CLEDES

FARGUES

HAUT-MAUCO

LACAJUNTE

LAURET

MANT

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONGET

MONSEGUR

MONTGAILLARD

OUSSE-SUZAN

PAYROS-CAZAUTETS

PEYRE

PHILONDENX

PIMBO

POUDENX

PUYOL-CAZALET

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SAINT-PERDON

SAMADET

SARRON

SOLFERINO

URGONS

VIELLE-TURSAN

YGOS-SAINT-SATURNIN

12.5.2017

AMOU

ARSAGUE

AUDIGNON

AUDON

AURICE

BAIGTS

BANOS

BAS-MAUCO

BASTENNES

BEGAAR

BELUS

BENESSE-LES-DAX

BENESSE-MAREMNE

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CAGNOTTE

CANDRESSE

CAPBRETON

CARCARES-SAINTE-CROIX

CARCEN-PONSON

CASSEN

CASTEL-SARRAZIN

CASTELNAU-CHALOSSE

CASTETS

CAUNA

CAUNEILLE

CAUPENNE

CLERMONT

COUDURES

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

ESTIBEAUX

EYRES-MONCUBE

GAAS

GAMARDE-LES-BAINS

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

GOURBERA

GOUSSE

GOUTS

HABAS

HASTINGUES

HAURIET

HERM

HEUGAS

HINX

HORSARRIEU

JOSSE

LABATUT

LAHOSSE

LALUQUE

LAMOTHE

LARBEY

LAUREDE

LE LEUY

LESGOR

LOUER

LOURQUEN

MAGESCQ

MAYLIS

MEILHAN

MIMBASTE

MISSON

MONTAUT

MONTFORT-EN-CHALOSSE

MONTSOUE

MOUSCARDES

MUGRON

NARROSSE

NERBIS

NOUSSE

OEYREGAVE

ONARD

ORIST

ORTHEVIELLE

ORX

OSSAGES

OZOURT

PEY

PEYREHORADE

POMAREZ

PONTONX-SUR-L'ADOUR

PORT-DE-LANNE

POUILLON

POYANNE

POYARTIN

PRECHACQ-LES-BAINS

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-LIER

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-PANDELON

SAINT-PAUL-LES-DAX

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAINT-YAGUEN

SARRAZIET

SAUBUSSE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRES-GASTON

SORDE-L'ABBAYE

SORT-EN-CHALOSSE

SOUPROSSE

SOUSTONS

TALLER

TARTAS

TETHIEU

TILH

TOULOUZETTE

VICQ-D'AURIBAT

YZOSSE

dal 9.5.2017 al 15.5.2017

ARENGOSSE

ARJUZANX

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

BETBEZER-D'ARMAGNAC

CAMPET-ET-LAMOLERE

ESCOURCE

GAILLERES

GAREIN

GARROSSE

GELOUX

LACQUY

LAGRANGE

LESPERON

LINXE

LUGLON

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

MAZEROLLES

MONT-DE-MARSAN

MORCENX

ONESSE-LAHARIE

PARLEBOSCQ

SABRES

SAINT-AVIT

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN-D'ONEY

SAINT-MICHEL-ESCALUS

SAINT-PIERRE-DU-MONT

SAINTE-FOY

SINDERES

UCHACQ-ET-PARENTIS

VILLENAVE

VILLENEUVE-DE-MARSAN

13.5.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

BASSILLON-VAUZE

CORBERE-ABERES

LASSERRE

LEMBEYE

LUC-ARMAU

MONCAUP

MONPEZAT

SAMSONS-LION

SEMEACQ-BLACHON

6.5.2017

ARGELOS

ARGET

ARZACQ-ARRAZIGUET

ASTIS

AUGA

AURIAC

BALIRACQ-MAUMUSSON

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BUROSSE-MENDOUSSE

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETPUGON

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

COUBLUCQ

DIUSSE

GARLEDE-MONDEBAT

GARLIN

LABEYRIE

LALONQUETTE

LANNECAUBE

LASCLAVERIES

LEME

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MERACQ

MIOSSENS-LANUSSE

MONCLA

MOUHOUS

PORTET

POULIACQ

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIBARROUY

SAINT-MEDARD

SAULT-DE-NAVAILLES

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

VIGNES

VIVEN

dal 4.5.2017 al 12.5.2017

ABERE

ANOYE

ARRICAU-BORDES

BALEIX

BENTAYOU-SEREE

CASTERA-LOUBIX

CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)

ESCURES

GERDEREST

LABATUT

LAMAYOU

LUCARRE

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAURE

MOMY

MONSEGUR

PEYRELONGUE-ABOS

PONTIACQ-VIELLEPINTE

6.5.2017

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AMENDEUIX-ONEIX

ANDREIN

ANGOUS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARRAST-LARREBIEU

ATHOS-ASPIS

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BERGOUEY-VIELLENAVE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BUGNEIN

BURGARONNE

CAME

CASTAGNEDE

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CHERAUTE

CROUSEILLES

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABAT

GARRIS

GESTAS

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

ILHARRE

JASSES

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

LAA-MONDRANS

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABETS-BISCAY

LAY-LAMIDOU

LEREN

LESTELLE-BETHARRAM

LICHOS

LOUBIENG

LUXE-SUMBERRAUTE

MERITEIN

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONTAUT

MONTFORT

NABAS

NARP

ORAAS

ORION

ORRIULE

OSSERAIN-RIVAREYTE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

PUYOO

RAMOUS

RIVEHAUTE

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SAMES

SAUCEDE

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

dal 6.5.2017 al 14.5.2017

ANOS

AUBIN

AURIONS-IDERNES

BARINQUE

BERNADETS

BOUILLON

BOURNOS

CABIDOS

CADILLON

CAUBIOS-LOOS

CONCHEZ-DE-BEARN

DOUMY

ESCOUBES

FICHOUS-RIUMAYOU

GABASTON

GAROS

GAYON

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

HIGUERES-SOUYE

LACADEE

LALONGUE

LARREULE

LESPIELLE

LONCON

LOUVIGNY

LUSSAGNET-LUSSON

MAUCOR

MIALOS

MOMAS

MONASSUT-AUDIRACQ

MONT-DISSE

MONTAGUT

MONTARDON

MORLANNE

NAVAILLES-ANGOS

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

RIUPEYROUS

SAINT-ARMOU

SAINT-CASTIN

SAINT-JAMMES

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAUVAGNON

SEBY

SERRES-CASTET

SIMACOURBE

UZAN

VIALER

13.5.2017

ABIDOS

AINHARP

AMOROTS-SUCCOS

ARANCOU

ARGAGNON

ARRAUTE-CHARRITTE

ARROS-DE-NAY

ARROSES

ARTHEZ-D'ASSON

ARTHEZ-DE-BEARN

ASSON

AUBOUS

AUDAUX

AUTERRIVE

AYDIE

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BARCUS

BARDOS

BARZUN

BAUDREIX

BEGUIOS

BEHASQUE-LAPISTE

BELLOCQ

BENEJACQ

BERENX

BERROGAIN-LARUNS

BEUSTE

BEYRIE-SUR-JOYEUSE

BONNUT

BORDERES

BOURDETTES

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

CARDESSE

CARRESSE-CASSABER

CASTETBON

CASTETIS

COARRAZE

ESPES-UNDUREIN

ESQUIULE

GERONCE

GEUS-D'OLORON

GUICHE

HAUT-DE-BOSDARROS

HOURS

IGON

LA BASTIDE-CLAIRENCE

LABATMALE

LACQ

LAGOR

LAGOS

LAHONTAN

LAHOURCADE

LANNEPLAA

LARRIBAR-SORHAPURU

LEDEUIX

LOHITZUN-OYHERCQ

LUCGARIER

LUCQ-DE-BEARN

MASLACQ

MASPARRAUTE

MAULEON-LICHARRE

MESPLEDE

MIREPEIX

MONT

MOUMOUR

MOURENX

NAVARRENX

NAY

OGENNE-CAMPTORT

OREGUE

ORIN

ORSANCO

ORTHEZ

OS-MARSILLON

OSSENX

OZENX-MONTESTRUCQ

POEY-D'OLORON

PONTACQ

ROQUIAGUE

SAINT-BOES

SAINT-DOS

SAINT-GOIN

SAINT-PALAIS

SALLES-MONGISCARD

SALLESPISSE

SARPOURENX

UHART-MIXE

URT

VERDETS

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

14.5.2017»

c)

le voci relative all'Italia e all'Ungheria sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Comune di San Bonifacio (VR): a est di Località Masetti, a sud di via Masetti, a sud della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est SP17

Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-est di via Zoppega

Comune di Soave (VR): a nord di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circovallazione, a nord di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia

Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta e della SP39

Comune di Veronella (VR): a ovest di Via Roversello

Comune di Zimella (VR): a ovest di via Lavagno e del Fiume Fratta.

Comune di Lonigo (VI): a ovest di SP500, a sud-ovest di SP17

Comune di Montebello Vicentino (VI): a ovest della SP18, a nord della SR11, a ovest di viale Verona, della Str. della Mira, a sud-ovest della Contrada Selva, a sud-ovest della Contrada Dai Guarda, della Località Dai Tani

Comune di Gambarella (VI)

Comune di Roncà (VR)

Comune di Montecchia di Crosara (VR)

Comune di Cazzano di Tramigna (VR)

Comune di Illasi (VR): a est di SP10, a sud di Via Cipressi e di Via Campagnola

Comune di Lavagno (VR): a est di via Fienile, a sud di via Marmurina, a est di via Monte San Moro, a sud di via Canova, a est di SP16, a sud-est di via Castello, a est di Via Montelungo

13.5.2017

Comune di San Bonifacio (VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17

Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega

Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia

Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39.

dal 5.5.2017 al 13.5.2017

Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a sud-est della Autostrada A4, a nord-est di via Maglio, a est di via Ortini, a sud-est di via Ca' dell'Aglio e di via Ferraresa, a nord-est di via Coetta, a est di via Pantina, a nord di via Giarette, di via Mambrotta

Comune di Zevio (VR): est di via San Procolo, via Dottori, a nord di via I Maggio, a nord-ovest di via Giacomo Matteotti, di via Tiro a segno, a est di via Trento, a nord-est di via Trieste, a nord di via Vincenzo Lucchi, a est di via dall'Oca Bianca, via Ruzzotto, di via degli Alpini, via Torrazzo, via Dosso e via Griffe

Comune di Palù (VR): a nord-est di via Rizza, a est di Località Stagnà Nuovo/Vecchio, a nord-est di via Piave

Comune di Ronco all'Adige (VR): a nord della SP21, a est di via Giare (fino alla località Tomba di Sotto)

Comune di Albaredo d'Adige (VR): a nord di via Rivalta, a ovest della SP18, a est di via Tiede, via Casotton, ovest di via Santa Lucia, a nord di via Cadelsette, a ovest di via Palazzetto

Comune di Arcole (VR)

Comune di Colognola ai Colli (VR)

Comune di Caldiero (VR)

Comune Massa Lombarda (RA): a nord della SP 253

Comune di Imola (BO): a nord della SP 253, a ovest di via Rondanina, a sud di via Nuova, a ovest di via Gambellara, a sud di via Colombarone Canale; a sud di via Benelli; a nord della SS 9; a est di della Solidarietà, a nord di via L. Pirandello, di via Graziadei, a nord-est della SS 9, di via Bergullo, via Lola

Comune di Bagnara di Romagna (RA): a est di via Pigno, a sud della SP 21

Comune di Castel Bolognese (RA): a nord della SS 9

Comune di Solarolo (RA)

Comune di Faenza (RA): a nord dell'autostrada A 14, a ovest di via Celletta

Comune di Cotignola (RA): a sud di via Madonna di Genova, a ovest di via X Aprile, a sud di via Traversa 10 Aprile, via Torrazza

Comune di Lugo (RA): a sud della SP 17, a ovest di via Fiumazzo, a sud della SP 17, a est di via Bastia Vecchia, a sud della SP 35

Comune di Sant'Agata sul Santerno (RA)

Comune di Conselice (RA): a sud della SP 91, via Guglielma, della SP 35

Comune di Medicina (BO): a sud di via Bassa, a est di via Portonovo, a sud i via del Signore, a est di via Nuova, a sud-est di via S. Vitale Est, a est e a nord-ovest della SP 51- via Sillaro

Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO): a est di via Medesano

Comune di Dozza (BO): a est di via Canale.

13.5.2017

Comune di Mordano (BO)

Comune Massa Lombarda (RA): a sud della SP 253,

Comune di Imola (BO): a sud della SP 253, a est di via Rondanina, a nord di via Nuova, a est di via Gambellara, a nord di via Colombarone Canale

Comune di Bagnara di Romagna (RA): a ovest di via Pigno, a nord della SP 21.

dall'11.5.2017 al 19.5.2017

Stato membro: Ungheria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

A következőket magában foglaló terület:

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi, Kecskeméti, Tiszakécskei és Kiskunmajsai járásának, valamint Csongrád megye Csongrádi és Kisteleki járásának a védőkörzet vonatkozásában meghatározott részén kívüli, az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe

24.5.2017

Bács-Kiskun megye Kiskunfélegyházi és Kecskeméti járásának az N46.681677, E19.850443 és az N46.665199, E19.838657, az N46.7585, E19.8182, az N46.7453688, E19.8656739, az N46.68489, E19.8252596 és az N46.6388155, E19.882776 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe

dal 16.5.2017 al 24.5.2017

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Encsi járásának az N21.061641, E48.59143 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe

19.5.2017»

d)

le voci relative alla Slovacchia e alla Svezia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Slovacchia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Okres Košice — okolie

Mesto:

Moldava nad Bodvou

Obce:

Drienovec

Péder

Janík

Debraď

Paňovce

Hodkovce

Rešica

Buzica

Nižný Lánec

Perín — Chým

Komárovce

Veľká Ida

19.5.2017

Okres Košice — mesto

Mesto:

Košice — Šaca

19.5.2017

Okres Košice — okolie

Obce:

Čečejovce

Cestice

Mokrance

dall'11.5.2017 al 19.5.2017

Stato membro: Svezia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400 ) som sträcker sig bortom det område som beskrivs i skyddszonen och inom en cirkel med en radie på 10 kilometer, centrerad på WGS84 dec. koordinaterna N58.7961 och E16.7331

30.5.2017

De delar av Nyköpings kommun (ADNS-kod 00400 ) som ligger inom en cirkel med en radie på tre kilometer, centrerad på WGS84 dec. Koordinaterna N58.7961 och E16.7331

dal 22.5.2017 al 30.5.2017»