ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2017
recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l'articolo 37, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5. |
(2) |
Alcune proposte di classificazione e di etichettatura armonizzate nuove, aggiornate o abrogate sono state trasmesse all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (Committee for Risk Assessment) dell'ECHA, nonché delle osservazioni ricevute dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze. |
(3) |
Le stime di tossicità acuta (STA) sono utilizzate principalmente per determinare la classificazione della tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti sostanze classificate per la tossicità acuta. L'inclusione di valori armonizzati di STA nelle voci elencate nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 agevolerebbe l'armonizzazione della classificazione delle miscele e fornirebbe un sostegno alle autorità di attuazione. I valori STA armonizzati conformemente all'articolo 37 dovrebbero essere aggiunti nella penultima colonna della tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del suddetto regolamento. A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), tali valori devono essere indicati nei pareri e nelle decisioni riguardanti la classificazione armonizzata. È necessario modificare di conseguenza il titolo della colonna della tabella 3.1 della parte 3, nonché la sezione 1.1.2.3 dell'allegato VI, parte 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(4) |
Non è necessario conformarsi immediatamente alle nuove classificazioni armonizzate e alle nuove disposizioni in materia di STA dell'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.2.3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle nuove classificazioni armonizzate per sostanze come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(5) |
La tabella 3.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, che elenca le sostanze pericolose che sono oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio (5), è stata abrogata con effetto dal 1o giugno 2017. Per ragioni di coerenza, i riferimenti alla tabella 3.2 nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi con effetto a decorrere dalla stessa data. Per motivi di chiarezza, la tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe diventare la tabella 3 e tutti i riferimenti alla tabella 3.1 di tale allegato dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(6) |
La direttiva 67/548/CEE e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1o giugno 2015. Per motivi di coerenza, i riferimenti a tali direttive nella parte introduttiva e nelle parti 1 e 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero essere soppressi simultaneamente alle modifiche riguardanti i riferimenti alle tabelle 3.1 e 3.2 dell'allegato VI di tale regolamento con effetto a decorrere dal 1o giugno 2017, cioè dalla data stabilita all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima della quale le miscele che sono classificate, etichettate e imballate in conformità delle disposizioni della direttiva 1999/45/CE e immesse sul mercato prima del 1o giugno 2015 non devono essere rietichettate e reimballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(8) |
In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le nuove classificazioni armonizzate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi alle nuove disposizioni. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o dicembre 2018.
Nell'allegato, il punto 1), le lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) del punto 2) e le lettere a) e b) del punto 3) si applicano a decorrere dal 1o giugno 2017.
3. In deroga al paragrafo 2, le sostanze e le miscele possono, prima del 1o dicembre 2018, essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(5) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1).
(6) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:
1) |
i paragrafi introduttivi sono sostituiti dal testo seguente: «La parte 1 del presente allegato contiene un'introduzione all'elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate, comprese le informazioni elencate per ogni voce e relative classificazioni e indicazioni di pericolo della tabella 3. La parte 2 del presente allegato espone i principi generali per la preparazione dei fascicoli per proporre e giustificare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di sostanze a livello di Unione. La parte 3 del presente allegato contiene un elenco di classificazioni ed etichettature armonizzate di sostanze pericolose per le quali sono state adottate a livello di Unione una classificazione e un'etichettatura armonizzate. Nella tabella 3 la classificazione e l'etichettatura fanno riferimento ai criteri di cui all'allegato I del presente regolamento.»; |
2) |
la parte 1 è così modificata:
|
3) |
la parte 3 è così modificata:
|
(*1) Conversione in stima puntuale della tossicità acuta conformemente alla tabella 3.1.2 dell'allegato I.
5.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/777 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2017
che apre un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia) allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da tali misure a un produttore esportatore tunisino, che abroga il dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. RICHIESTA
(1) |
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. |
(2) |
La richiesta è stata presentata il 13 settembre 2016 da Look Design System SA («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Tunisia («il paese interessato»). |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(3) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e da altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091). |
3. MISURE IN VIGORE
(4) |
Il 29 maggio 2013, con il regolamento (UE) n. 502/2013 (2), il Consiglio ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio (3) che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4). |
(5) |
Nella stessa data, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 (5), il Consiglio ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia. |
(6) |
Il 18 maggio 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 (6), la Commissione ha esteso le misure relative alle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine. |
4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
(7) |
Il richiedente ha sostenuto di non essere collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori nel paese interessato, nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping per il prodotto oggetto del riesame. |
(8) |
Il richiedente ha inoltre asserito di non aver esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha condotto all'estensione delle misure, segnatamente il periodo compreso tra il 1o settembre 2011 e il 31 agosto 2012. |
(9) |
Il richiedente ha altresì affermato di non aver eluso le misure in vigore. |
(10) |
Infine, il richiedente ha fornito elementi di prova attestanti l'esportazione nell'Unione del prodotto oggetto del riesame nell'agosto 2016. |
5. PROCEDURA
5.1. Apertura
(11) |
Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione ha concluso che vi erano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese. L'industria dell'Unione notoriamente interessata, informata in merito alla richiesta di riesame e che ha avuto la possibilità di presentare osservazioni, non ha fatto pervenire alcuna osservazione. |
5.2. Abrogazione delle misure antidumping in vigore e registrazione delle importazioni
(12) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore dovrebbe essere abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione dal richiedente. |
(13) |
Nel contempo, tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere. |
5.3. Periodo dell'inchiesta di riesame
(14) |
L'inchiesta riguarderà il periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). |
5.4. Inchiesta sul richiedente
(15) |
Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie all'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diverse disposizioni, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base. |
5.5. Altre comunicazioni scritte
(16) |
Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
5.6. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
(17) |
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
5.7. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
(18) |
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate all'inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa. |
(19) |
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono recare la dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (7). |
(20) |
Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni inviate in via riservata potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta. |
(21) |
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro funzionante e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate. Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
|
6. OMESSA COLLABORAZIONE
(22) |
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. |
(23) |
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili. |
(24) |
Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato. |
(25) |
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione. |
7. CONSIGLIERE AUDITORE
(26) |
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni. |
(27) |
Le domande di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti. |
(28) |
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/. |
8. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
(29) |
A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, l'inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(30) |
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010 e 8712007091), prodotti da Look Design System SA (codice addizionale TARIC C206), debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013.
Articolo 2
È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
Articolo 3
Le autorità doganali adottano gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione specificate all'articolo 1 del presente regolamento, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).
(4) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/776 della Commissione, del 18 maggio 2015, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 502/2013 del Consiglio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie della Cambogia, del Pakistan e delle Filippine (GU L 122 del 19.5.2015, pag. 4).
(7) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2016/1036 e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Esso è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(8) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
5.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/778 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2017
recante duecentosessantasettesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 28 aprile 2017 e il 1o maggio 2017, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare tre persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» sono soppresse:
|
«Fritz Martin Gelowicz (alias Robert Konars, (b) Markus Gebert, (c) Malik, (d) Benzl, (e) Bentley). Indirizzo: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: (a) 1.9.1979, (b) 10.4.1979. Luogo di nascita: (a) Monaco, Germania; (b) Liegi, Belgio. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 7020069907 (passaporto tedesco rilasciato a Ulm, Germania, scaduto l'11 maggio 2010). Numero di identificazione nazionale: 7020783883 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Ulm, Germania, scaduta il 10.6.2008). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Daniel Martin Schneider e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»; |
|
«Ata Abdoulaziz Rashid (alias (a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, (b) Abdoulaziz Ata Rashid). Data di nascita: 1.12.1973. Luogo di nascita: Sulaimaniya, Iraq. Cittadinanza: irachena. Indirizzo: Germania Numero di identificazione nazionale: tessera di razionamento n. 6110922. Altre informazioni: nome della madre: Khadija Majid Mohammed. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i: 6.12.2005.»; |
|
«Dieman Abdulkadir Izzat (alias Deiman Alhasenben Ali Aljabbari). Indirizzo: Baviera, Germania. Data di nascita: 4.7.1965. Luogo di nascita: Kirkuk, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco («Reiseausweis») A 0141062 (revocato con decorrenza settembre 2012). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.» |
5.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/28 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/779 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
EG |
223,3 |
MA |
83,3 |
|
TR |
97,0 |
|
ZZ |
134,5 |
|
0707 00 05 |
MA |
79,4 |
TR |
125,0 |
|
ZZ |
102,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
140,7 |
ZZ |
140,7 |
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
51,0 |
IL |
80,7 |
|
MA |
65,6 |
|
TR |
65,5 |
|
ZZ |
65,7 |
|
0805 50 10 |
TR |
61,0 |
ZZ |
61,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
88,6 |
BR |
115,1 |
|
CL |
125,8 |
|
NZ |
141,7 |
|
ZA |
105,1 |
|
ZZ |
115,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
5.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 116/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/780 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2017
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 2938]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, come stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone. |
(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5), (UE) 2017/554 (6) e (UE) 2017/696 (7) per tenere conto dei cambiamenti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione. |
(4) |
Sebbene sia stato registrato un generale miglioramento della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione, dalla data delle ultime modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/696 la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia hanno comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tali Stati membri i quali hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai. |
(5) |
L'Ungheria ha inoltre istituito una zona di sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE in relazione a un focolaio confermato in Slovacchia, al confine con l'Ungheria. |
(6) |
Inoltre, quale misura preventiva contro la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 la Francia ha deciso di prorogare la durata delle misure da applicare nelle proprie zone di protezione e sorveglianza elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. |
(7) |
La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Germania, dall'Italia, dall'Ungheria, dalla Slovacchia e dalla Svezia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in quegli Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle rispettive autorità competenti si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. |
(8) |
La Commissione ha anche esaminato le date proposte dalla Francia per la proroga delle misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza che figurano nell'allegato della decisione (UE) 2017/247 per tale Stato membro e ritiene che alla luce delle informazioni ricevute riguardo alla situazione epidemiologica in Francia le nuove date siano adeguate. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, l'Italia, l'Ungheria, la Slovacchia e la Svezia, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate. È inoltre opportuno modificare le date di applicazione delle misure protettive da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza in Francia di cui in detto allegato. |
(10) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe di conseguenza essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili, nonché la proroga delle misure protettive nelle aree che figurano nell'allegato per la Francia. |
(11) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
1) |
La parte A è così modificata:
|
2) |
la parte B è così modificata:
|