ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 110

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
27 aprile 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/736 della Commissione, del 26 aprile 2017, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale di lotta contro la scrapie classica della Slovenia ( 1 )

2

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/737 della Commissione, del 26 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

4

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo ( 1 )

6

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse ( GU L 160 del 17.6.2016 )

9

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'accordo tra l'Unione europea e le Isole Salomone in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata entrerà in vigore il 1o maggio 2017, essendo stata espletata, in data 30 marzo 2017, la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.


REGOLAMENTI

27.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/736 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2017

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione del programma nazionale di lotta contro la scrapie classica della Slovenia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali delle specie bovina, ovina e caprina. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d'origine animale e, in taluni specifici casi, all'esportazione degli stessi.

(2)

L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che l'immissione sul mercato o eventualmente le esportazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli sono soggette alle condizioni di cui al suo allegato VIII. Il capitolo A, sezione A, punto 3.1, lettera a) di tale allegato stabilisce che uno Stato membro che disponga di un programma nazionale di lotta contro la scrapie («programma nazionale») applicabile a tutto il suo territorio può presentare tale programma alla Commissione per ottenerne l'approvazione. Il punto 3.1, lettera b), della sezione A stabilisce che la Commissione può approvare tale programma nazionale se conforme ai criteri citati al punto 3.1, lettera a), della medesima sezione. Il punto 3.2 della stessa sezione elenca gli Stati membri i cui programmi nazionali sono stati approvati.

(3)

Il 13 settembre 2016 la Slovenia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione del suo programma nazionale. L'8 gennaio 2017, in risposta alle richieste di ulteriori informazioni, la Slovenia ha presentato una versione modificata del programma nazionale fornendo chiarimenti e ulteriori informazioni su alcuni aspetti dello stesso. È opportuno approvare tale versione modificata del programma nazionale, in quanto conforme ai criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.1, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001.

(4)

È pertanto opportuno modificare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2 del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di aggiungere la Slovenia all'elenco degli Stati membri i cui programmi nazionali sono approvati.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

N'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, il punto 3.2, è sostituito dal seguente:

«3.2.

Sono approvati i programmi nazionali di lotta contro la scrapie classica dei seguenti Stati membri:

Danimarca,

Slovenia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 147, del 31.5.2001, pag. 1.


27.4.2017   

IT

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L 110/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/737 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

MA

102,7

TR

122,6

ZZ

171,2

0707 00 05

TR

145,1

ZZ

145,1

0709 93 10

MA

78,6

TR

144,4

ZZ

111,5

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

48,3

IL

80,6

MA

50,7

TR

41,8

ZZ

55,4

0805 50 10

EG

56,5

TR

67,0

ZZ

61,8

0808 10 80

AR

89,5

BR

113,5

CL

129,3

CN

147,6

NZ

149,9

US

116,7

ZA

83,1

ZZ

118,5

0808 30 90

AR

132,1

CL

135,1

CN

98,4

ZA

113,1

ZZ

119,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

27.4.2017   

IT

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L 110/6


DIRETTIVA (UE) 2017/738 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2017

che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/48/CE fissa valori limite di migrazione per i giocattoli e loro componenti per diversi elementi, compreso il piombo, nei materiali per giocattoli secchi, liquidi e rimovibili mediante raschiatura. I limiti per il piombo sono pari rispettivamente a 13,5 mg/kg, 3,4 mg/kg e 160 mg/kg in ciascun tipo di materiale per giocattoli.

(2)

Tali valori limite si basavano sulle raccomandazioni formulate dall'Istituto nazionale dei Paesi Bassi per la salute pubblica e l'ambiente (RIVM) in una relazione del 2008 dal titolo «Chemicals in Toys. A general methodology for assessment of chemical safety of toys with a focus on elements». Le raccomandazioni del RIVM si basavano sulla conclusione che l'esposizione dei bambini a elementi quali il piombo non dovesse superare un determinato livello, denominato «dose giornaliera tollerabile». Nella relazione si stabiliva per il piombo una dose giornaliera tollerabile pari a 3,6 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno come valore tossicologico di riferimento.

(3)

Poiché i bambini sono esposti a piombo proveniente anche da fonti diverse dai giocattoli, ai giocattoli andrebbe attribuita solo una certa percentuale del valore tossicologico di riferimento. Nel parere in merito alla «Assessment of the bioavailability of certain elements in toys (Valutazione della biodisponibilità di taluni elementi nei giocattoli)», adottato il 22 giugno 2004, il comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente ha raccomandato di non consentire che provenga dai giocattoli oltre il 10 % della dose massima tollerabile di piombo. Nel parere in merito alla «Evaluation of the Migration Limits for Chemical Elements in Toys (Valutazione dei limiti di migrazione per gli elementi chimici nei giocattoli)», adottato il 1o luglio 2010, il comitato scientifico per i rischi sanitari e ambientali (CSRSA) ha condiviso il punto di vista che l'assunzione di piombo da giocattoli non debba superare il 10 % di un valore di riferimento di tipo tossicologico. Inoltre, essendo il piombo considerato particolarmente tossico, nella direttiva 2009/48/CE i suoi valori limite sono stati fissati a livelli pari alla metà del livello considerato sicuro in conformità ai criteri del relativo comitato scientifico, allo scopo di garantire che ne siano presenti solo tracce compatibili con le buone pratiche di fabbricazione. Di conseguenza, i valori limite per il piombo sono stati fissati al 5 % della dose giornaliera tollerabile, determinati come migrazione del piombo dai giocattoli.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che per il piombo, in quanto metallo tossico, non esiste una soglia al di sotto della quale l'esposizione non abbia effetti gravi sulla salute. Anche una bassa esposizione al piombo può causare neurotossicità (cioè danni al sistema nervoso e al cervello), in particolare deficit di apprendimento. Pertanto, secondo i nuovi dati scientifici pubblicati dall'EFSA, la dose giornaliera tollerabile non dovrebbe più essere usata come valore tossicologico di riferimento.

(5)

Secondo l'EFSA, il nuovo valore tossicologico di riferimento da utilizzare per stabilire valori limite per il piombo è il BMDL01 (limite della dose di riferimento o benchmark dose limit) per quanto concerne gli effetti sullo sviluppo neurologico. Il BMDL01 è il più basso limite di affidabilità (95o percentile) della dose di riferimento per un rischio supplementare dell'1 % di ritardi cognitivi nei bambini misurato dal punteggio QI a scala completa, che rappresenta un calo di 1 punto del QI su tale scala. Il BMDL01 equivale a un'assunzione giornaliera di piombo di 0,5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo.

(6)

Il comitato per la valutazione dei rischi istituito nell'ambito dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche ha concordato con l'EFSA sul fatto che il BMDL01 è il massimo limite ammissibile di esposizione al piombo. Poiché attualmente i livelli medi di piombo nel sangue dei bambini europei sono fino a quattro volte superiori a tale limite, e poiché è impossibile stabilire una soglia per gli effetti sullo sviluppo neurologico, qualsiasi esposizione supplementare deve essere evitata per quanto possibile.

(7)

Applicando gli ultimi sviluppi scientifici alla metodologia della relazione RIVM del 2008 per calcolare i limiti di sicurezza per quanto concerne gli elementi nei giocattoli, e applicando l'impostazione della direttiva 2009/48/CE alla gestione dei rischi posti da elementi particolarmente tossici come il piombo, i valori limite per il piombo nei giocattoli di cui alla direttiva 2009/48/CE dovrebbero essere riesaminati e fissati al 5 % del BMDL01 per la tutela della salute dei bambini.

(8)

Un errata corrige alla relazione del RIVM del 2008, pubblicato nel 2015, indicava che le quantità di materiali per giocattoli secchi e liquidi di cui si ipotizzava l'ingestione da parte dei bambini, quantità su cui erano fondate le raccomandazioni sui valori limite nella relazione del RIVM del 2008, avrebbero dovuto essere espresse in quantità settimanali invece che giornaliere. Il CSRSA ha successivamente obiettato che le quantità ingerite citate originariamente nella raccomandazione erano corrette e avrebbero dovuto continuare ad essere indicate come quantità giornaliere invece che settimanali, confermando con ciò la correttezza della metodologia utilizzata nella relazione RIVM del 2008 per calcolare i limiti di sicurezza per gli elementi contenuti nei giocattoli. Di conseguenza la metodologia utilizzata nella relazione RIVM del 2008 dovrebbe continuare ad essere applicata al fine di stabilire i valori limite riveduti per i giocattoli.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/48/CE.

(10)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 47 della direttiva 2009/48/CE non ha espresso alcun parere relativamente alle misure previste dalla presente direttiva; la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha trasmessa al Parlamento europeo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato II, parte III, punto 13 della direttiva 2009/48/CE la voce per il piombo è sostituita dalla seguente:

«Piombo

2,0

0,5

23»

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 ottobre 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. ESSI comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

ESSI applicano tali disposizioni a decorrere dal 28 ottobre 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.


Rettifiche

27.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/9


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 160 del 17 giugno 2016 )

Pagina 19, articolo 6, paragrafo 1, lettera b):

anziché:

«se l'emittente detiene una partecipazione superiore al 5 % del suo capitale azionario totale emesso, una dichiarazione in tal senso;»,

leggasi:

«se l'emittente detiene una partecipazione superiore al 5 % del capitale azionario totale emesso della persona o dell'esperto, una dichiarazione in tal senso;».