ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 101

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
13 aprile 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/694 della Commissione, del 12 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/695 della Commissione, del 7 aprile 2017, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose [notificata con il numero C(2017) 2198]

37

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2476]  ( 1 )

80

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2017/697 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2017, sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)

156

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015 )

164

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015 )

196

 

*

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( GU L 69 del 15.3.2016 )

200

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/693 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2017

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bitertanolo e clormequat sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza tebufenpirad gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Per quanto riguarda il bitertanolo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione (3) ha disposto la revoca dell'approvazione del bitertanolo, in quanto non sono state presentate le ulteriori informazioni di conferma per tale sostanza attiva richieste in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo sono state revocate e non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi. In conformità all'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR fissati per il bitertanolo nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento dovrebbero essere soppressi. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di isomeri di bitertanolo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per i prodotti vegetali e animali al limite di determinazione pertinente (LOD). Tali valori di base modificati dovrebbero essere fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3)

Per quanto riguarda il clormequat l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5), proponendo di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di clormequat e suoi sali, espressa come cloruro di clormequat. Dati recenti di monitoraggio mostrano che sui funghi coltivati non trattati e sulle pere non trattate sono presenti residui a un livello superiore al limite di determinazione. Tali residui possono derivare, rispettivamente, da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat e dal trasferimento (carry-over) non intenzionale da precedenti impieghi di clormequat nelle pere. L'Autorità ha proposto di basare l'LMR per le pere al 95o percentile dei risultati tratti dai dati di monitoraggio mirato e ha proposto all'attenzione dei responsabili della gestione del rischio cinque diversi LMR per i funghi coltivati, basati sui metodi raccomandati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, rispettivamente per la definizione degli LMR nelle spezie e degli LMR estranei (6). Poiché non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per i funghi coltivati dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al 99o percentile di tutti i risultati del campionamento. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

Per il tebufenpirad l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (7). Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per i peperoni. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, pesche, more di rovo, more selvatiche, fagioli (freschi, con baccello), semi di cotone e prodotti di origine animale l'Autorità ha concluso che non erano disponibili alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(5)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, secondo quanto previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(7)

In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)

Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(10)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, il limite di «0,01* mg/kg» per il tebufenpirad nei peperoni dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

(11)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda le sostanze bitertanolo and clormequat in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.

Per quanto riguarda la sostanza attiva tebufenpirad in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(2):4386.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l'approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 215 del 9.8.2013, pag. 5).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 49).

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(3):4422.

(6)  FAO, 2009, Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 pagg.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for tebunfepyrad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(4):4469.


ALLEGATO

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

l'allegato II è così modificato:

a)

la colonna relativa al bitertanolo è soppressa;

b)

la colonna relativa al clormequat è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

Clormequat (somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,01  (*1)

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

0,01  (*1)

0130020

Pere

0,07 (+)

0130030

Cotogne

0,01  (*1)

0130040

Nespole

0,01  (*1)

0130050

Nespole del Giappone

0,01  (*1)

0130990

Altri

0,01  (*1)

0140000

Drupacee

0,01  (*1)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

0,05 (+)

0151020

Uve da vino

0,01  (*1)

0152000

b)

Fragole

0,01  (*1)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*1)

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  (*1)

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*1)

0161000

a)

buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0,01  (*1)

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

 

0254000

d)

Crescione acquatico

 

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

 

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

 

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

 

0280010

Funghi coltivati

0,9 (+)

0280020

Funghi selvatici

0,01  (*1)

0280990

Muschi e licheni

0,01  (*1)

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

0,01  (*1)

0401020

Semi di arachide

0,01  (*1)

0401030

Semi di papavero

0,01  (*1)

0401040

Semi di sesamo

0,01  (*1)

0401050

Semi di girasole

0,01  (*1)

0401060

Semi di colza

7 (+)

0401070

Semi di soia

0,01  (*1)

0401080

Semi di senape

0,01  (*1)

0401090

Semi di cotone

0,7 (+)

0401100

Semi di zucca

0,01  (*1)

0401110

Semi di cartamo

0,01  (*1)

0401120

Semi di borragine

0,01  (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,01  (*1)

0401140

Semi di canapa

0,01  (*1)

0401150

Semi di ricino

0,01  (*1)

0401990

Altri

0,01  (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

0,01  (*1)

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

 

0500010

Orzo

3

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,01  (*1)

0500030

Mais/granturco

0,01  (*1)

0500040

Miglio

0,01  (*1)

0500050

Avena

15

0500060

Riso

0,01  (*1)

0500070

Segale

4

0500080

Sorgo

0,01  (*1)

0500090

Frumento

4

0500990

Altri

0,01  (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*1)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0840020

Zenzero

0,05  (*1)

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

0,2

1011020

Tessuto adiposo

0,02

1011030

Fegato

0,15

1011040

Rene

0,5

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1011990

Altri

0,01  (*1)

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,2

1012020

Tessuto adiposo

0,06

1012030

Fegato

0,15

1012040

Rene

0,5

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1012990

Altri

0,01  (*1)

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

0,2

1013020

Tessuto adiposo

0,06

1013030

Fegato

0,15

1013040

Rene

0,5

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1013990

Altri

0,01  (*1)

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

0,2

1014020

Tessuto adiposo

0,06

1014030

Fegato

0,15

1014040

Rene

0,5

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1014990

Altri

0,01  (*1)

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

0,2

1015020

Tessuto adiposo

0,06

1015030

Fegato

0,15

1015040

Rene

0,5

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1015990

Altri

0,01  (*1)

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

0,04

1016020

Tessuto adiposo

0,03

1016030

Fegato

0,1

1016040

Rene

0,01  (*1)

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1016990

Altri

0,01  (*1)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

0,2

1017020

Tessuto adiposo

0,06

1017030

Fegato

0,5

1017040

Rene

0,01  (*1)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,5

1017990

Altri

0,01  (*1)

1020000

Latte

0,5

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

Clormequat (somma di clormequat e dei suoi sali, espressa come cloruro di clormequat)

(+)

Dati di monitoraggio recenti indicano che i livelli di clormequat nelle pere sono in diminuzione, ma permangono al di sopra del limite di determinazione a motivo degli impieghi precedenti. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, fissare un LMR provvisorio a un valore di 0,07 mg/kg. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 13 aprile 2021,o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130020

Pere

(+)

L'LMR temporaneo è valido fino al 31 luglio 2019, in attesa della presentazione di ulteriori dati giustificativi. Dopo tale termine l'LMR sarà di 0,01* mg/kg, a meno che non venga modificato da un regolamento alla luce di nuove informazioni.

0151010

Uve da tavola

(+)

I dati di monitoraggio indicano che la contaminazione crociata di funghi coltivati non trattati può verificarsi con paglia regolarmente trattata con clormequat. Tale contaminazione crociata potrebbe non essere completamente evitabile in tutti i casi. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni presentate entro il 13 aprile 2021, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0280010

Funghi coltivati

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0401060

Semi di colza

0401090

Semi di cotone

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005

0840040

Barbaforte/rafano/cren»

c)

è aggiunta la seguente colonna relativa al tebufenpirad:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (2)

Tebufenpirad (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,6

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*2)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

 

0130010

Mele

0,3

0130020

Pere

0,3

0130030

Cotogne

0,8

0130040

Nespole

0,8

0130050

Nespole del Giappone

0,8

0130990

Altri

0,01  (*2)

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

0,4 (+)

0140020

Ciliege (dolci)

0,01  (*2)

0140030

Pesche

0,4 (+)

0140040

Prugne

0,2

0140990

Altri

0,01  (*2)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

0,6

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

1

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

0,05 (+)

0153020

More selvatiche

0,05 (+)

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0,15

0153990

Altri

0,01  (*2)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

1,5

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*2)

0161000

a)

buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*2)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*2)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

0,8

0231020

Peperoni

0,01  (*2)

0231030

Melanzane

0,8

0231040

Gombi

0,01  (*2)

0231990

Altri

0,01  (*2)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

0,3

0232020

Cetriolini

0,5

0232030

Zucchine

0,3

0232990

Altri

0,01  (*2)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

0,3

0233020

Zucche

0,01  (*2)

0233030

Cocomeri/angurie

0,3

0233990

Altri

0,01  (*2)

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*2)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*2)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*2)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*2)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*2)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01  (*2)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*2)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*2)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*2)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

 

0260010

Fagioli (con baccello)

0,3 (+)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,01  (*2)

0260030

Piselli (con baccello)

0,01  (*2)

0260040

Piselli (senza baccello)

0,01  (*2)

0260050

Lenticchie

0,01  (*2)

0260990

Altri

0,01  (*2)

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*2)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*2)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*2)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01  (*2)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

0,01  (*2)

0401020

Semi di arachide

0,01  (*2)

0401030

Semi di papavero

0,01  (*2)

0401040

Semi di sesamo

0,01  (*2)

0401050

Semi di girasole

0,01  (*2)

0401060

Semi di colza

0,01  (*2)

0401070

Semi di soia

0,01  (*2)

0401080

Semi di senape

0,01  (*2)

0401090

Semi di cotone

0,05 (*2)

0401100

Semi di zucca

0,01  (*2)

0401110

Semi di cartamo

0,01  (*2)

0401120

Semi di borragine

0,01  (*2)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,01  (*2)

0401140

Semi di canapa

0,01  (*2)

0401150

Semi di ricino

0,01  (*2)

0401990

Altri

0,01  (*2)

0402000

Frutti oleaginosi

0,01  (*2)

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

0,01  (*2)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05  (*2)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

1,5 (+)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*2)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05  (*2)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*2)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*2)

0840020

Zenzero

0,05  (*2)

0840030

Curcuma

0,05  (*2)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05  (*2)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*2)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*2)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*2)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*2)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

(+)

1010000

Tessuti provenienti da

0,01  (*2)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

0,01  (*2)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*2)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05  (*2)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*2)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*2)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*2)

(L)

=

Liposolubile

Tebufenpirad (L)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140010

Albicocche

0140030

Pesche

0153010

More di rovo

0153020

More selvatiche

0260010

Fagioli (con baccello)

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000

LUPPOLO

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 13 aprile 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

1010000

Tessuti provenienti da

1011000

a)

Suini

1011010

Muscolo

1011020

Tessuto adiposo

1011030

Fegato

1011040

Rene

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990

Altri

1012000

b)

Bovini

1012010

Muscolo

1012020

Tessuto adiposo

1012030

Fegato

1012040

Rene

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990

Altri

1013000

c)

Ovini

1013010

Muscolo

1013020

Tessuto adiposo

1013030

Fegato

1013040

Rene

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990

Altri

1014000

d)

Caprini

1014010

Muscolo

1014020

Tessuto adiposo

1014030

Fegato

1014040

Rene

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990

Altri

1015000

e)

Equidi

1015010

Muscolo

1015020

Tessuto adiposo

1015030

Fegato

1015040

Rene

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990

Altri

1016000

f)

Pollame

1016010

Muscolo

1016020

Tessuto adiposo

1016030

Fegato

1016040

Rene

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990

Altri

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

1017010

Muscolo

1017020

Tessuto adiposo

1017030

Fegato

1017040

Rene

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990

Altri

1020000

Latte

1020010

Bovini

1020020

Pecora

1020030

Capra

1020040

Equini

1020990

Altri

1030000

Uova di volatili

1030010

Galline

1030020

Anatre

1030030

Oche

1030040

Quaglie

1030990

Altri

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

1050000

Anfibi e rettili

1060000

Animali invertebrati terrestri

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici»

2)

l'allegato III è così modificato:

a)

nella parte A, la colonna relativa al tebufenpirad è soppressa;

b)

nella parte B, le colonne relative al bitertanolo e al clormequat sono soppresse;

3)

nell'allegato V, è aggiunta la seguente colonna relativa al bitertanolo:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (3)

Bitertanolo (somma degli isomeri) (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

0,01 (*3)

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri

 

0120000

Frutta a guscio

0,02 (*3)

0120010

Mandorle dolci

 

0120020

Noci del Brasile

 

0120030

Noci di anacardi

 

0120040

Castagne e marroni

 

0120050

Noci di cocco

 

0120060

Nocciole

 

0120070

Noci del Queensland

 

0120080

Noci di pecàn

 

0120090

Pinoli

 

0120100

Pistacchi

 

0120110

Noci comuni

 

0120990

Altri

 

0130000

Pomacee

0,01 (*3)

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri

 

0140000

Drupacee

0,01 (*3)

0140010

Albicocche

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

0140030

Pesche

 

0140040

Prugne

 

0140990

Altri

 

0150000

Bacche e piccola frutta

0,01 (*3)

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

 

0151020

Uve da vino

 

0152000

b)

Fragole

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

0154070

Azzeruoli

 

0154080

Bacche di sambuco

 

0154990

Altri

 

0160000

Frutta varia con

0,01 (*3)

0161000

a)

buccia commestibile

 

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri

 

0162000

b)

buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0162020

Litci

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0162990

Altri

 

0163000

c)

buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

 

0163020

Banane

 

0163030

Manghi

 

0163040

Papaie

 

0163050

Melograni

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0163070

Guaiave/guave

 

0163080

Ananas

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0163990

Altri

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01 (*3)

0211000

a)

Patate

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

0212020

Patate dolci

 

0212030

Ignami

 

0212040

Maranta/arrow root

 

0212990

Altri

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

 

0213020

Carote

 

0213030

Sedano rapa

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0213050

Topinambur

 

0213060

Pastinaca

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0213080

Ravanelli

 

0213090

Salsefrica

 

0213100

Rutabaga

 

0213110

Rape

 

0213990

Altri

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01 (*3)

0220010

Aglio

 

0220020

Cipolle

 

0220030

Scalogni

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

0220990

Altri

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,01 (*3)

0231000

a)

Solanacee

 

0231010

Pomodori

 

0231020

Peperoni

 

0231030

Melanzane

 

0231040

Gombi

 

0231990

Altri

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01 (*3)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

 

0241020

Cavolfiori

 

0241990

Altri

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0242020

Cavoli cappucci

 

0242990

Altri

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

0243020

Cavoli ricci

 

0243990

Altri

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01 (*3)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

0251020

Lattughe

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

0251050

Barbarea

 

0251060

Rucola

 

0251070

Senape juncea

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

0251990

Altri

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01 (*3)

0252010

Spinaci

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

0252990

Altri

 

0253000

c)

Foglie di vite e specie simili

0,01 (*3)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01 (*3)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01 (*3)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02 (*3)

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri

 

0260000

Legumi

0,01 (*3)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0260050

Lenticchie

 

0260990

Altri

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,01 (*3)

0270010

Asparagi

 

0270020

Cardi

 

0270030

Sedani

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

0270050

Carciofi

 

0270060

Porri

 

0270070

Rabarbaro

 

0270080

Germogli di bambù

 

0270090

Cuori di palma

 

0270990

Altri

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01 (*3)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01 (*3)

0300000

LEGUMI DA GRANELLA

0,01 (*3)

0300010

Fagioli

 

0300020

Lenticchie

 

0300030

Piselli

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

0300990

Altri

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,02 (*3)

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

 

0401020

Semi di arachide

 

0401030

Semi di papavero

 

0401040

Semi di sesamo

 

0401050

Semi di girasole

 

0401060

Semi di colza

 

0401070

Semi di soia

 

0401080

Semi di senape

 

0401090

Semi di cotone

 

0401100

Semi di zucca

 

0401110

Semi di cartamo

 

0401120

Semi di borragine

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0401140

Semi di canapa

 

0401150

Semi di ricino

 

0401990

Altri

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri

 

0500000

CEREALI

0,01  (*3)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE

0,05 (*3)

0610000

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

 

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Altri

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0640000

Semi di cacao

 

0650000

Carrube/pane di San Giovanni

 

0700000

LUPPOLO

0,05 (*3)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05 (*3)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri

 

0820000

Frutta

0,05 (*3)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (*3)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

0,05 (*3)

0840020

Zenzero

0,05 (*3)

0840030

Curcuma

0,05 (*3)

0840040

Barbaforte/rafano/cren

(+)

0840990

Altri

0,05 (*3)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (*3)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (*3)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri

 

0870000

Spezie da arilli

0,05 (*3)

0870010

Macis

 

0870990

Altri

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01 (*3)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0900020

Canne da zucchero

 

0900030

Radici di cicoria

 

0900990

Altri

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Tessuti provenienti da

0,01  (*3)

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

 

1011020

Tessuto adiposo

 

1011030

Fegato

 

1011040

Rene

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1011990

Altri

 

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

 

1012020

Tessuto adiposo

 

1012030

Fegato

 

1012040

Rene

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1012990

Altri

 

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

 

1013020

Tessuto adiposo

 

1013030

Fegato

 

1013040

Rene

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1013990

Altri

 

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

 

1014020

Tessuto adiposo

 

1014030

Fegato

 

1014040

Rene

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1014990

Altri

 

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

 

1015020

Tessuto adiposo

 

1015030

Fegato

 

1015040

Rene

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1015990

Altri

 

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

 

1016020

Tessuto adiposo

 

1016030

Fegato

 

1016040

Rene

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1016990

Altri

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

 

1017020

Tessuto adiposo

 

1017030

Fegato

 

1017040

Rene

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

1017990

Altri

 

1020000

Latte

0,01  (*3)

1020010

Bovini

 

1020020

Pecora

 

1020030

Capra

 

1020040

Cavallo

 

1020990

Altri

 

1030000

Uova di volatili

0,01 (*3)

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura

0,05 (*3)

1050000

Anfibi e rettili

0,01 (*3)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01 (*3)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01 (*3)

(L)

=

Liposolubile

Bitertanolo (somma degli isomeri) (L)

(+)

Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040 ) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040 ), tenendo conto del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040

Barbaforte/rafano/cren»


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*2)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(*3)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(3)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/694 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

288,4

MA

122,0

TN

214,0

TR

139,3

ZZ

190,9

0707 00 05

MA

74,1

TR

161,3

ZZ

117,7

0709 93 10

MA

77,8

TR

142,7

ZZ

110,3

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

47,6

IL

78,0

MA

53,7

TN

59,3

TR

72,9

ZZ

62,3

0805 50 10

AR

65,0

EG

76,4

TR

71,4

ZZ

70,9

0808 10 80

BR

103,2

CL

110,9

CN

109,3

NZ

158,2

TR

97,9

US

181,7

ZA

123,4

ZZ

126,4

0808 30 90

AR

142,9

CH

128,6

CL

141,3

CN

122,9

US

174,6

ZA

125,0

ZZ

139,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/695 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2017

che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

[notificata con il numero C(2017) 2198]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate.

(2)

È opportuno autorizzare tali deroghe.

(3)

Dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono quindi essere adattati, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirli integralmente.

(4)

La direttiva 2008/68/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione


(1)   GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente:

«I.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RO–a/bi/bii–MS–nn

RO= strada

a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a) / lettera b), punti i) e ii)

MS= sigla dello Stato membro

nn= numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

AT Austria

RO–a–AT–1

Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate.

Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o l di merci pericolose che non appartengono alle categorie di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni in quantità limitate o in imballaggi conformi all'accordo ADR o che sono oggetti robusti, possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove.

Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all'altro.

Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o l e il perimetro consentito è di 100 km.

Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato.

Si applicano solo poche disposizioni relative al carico e alla movimentazione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022.

BE Belgio

RO–a–BE–1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che può essere trasportata in un normale veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: gli operatori di depositi lontani da punti di fornitura possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli, a condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–a–BE–2

Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6.

Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sui documenti di trasporto: “Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 6-97.

Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione con il n. 21 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–a–BE–3

Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK–4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–a–BE–4

Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell'ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici da abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo.

Riferimento all'ADR: tutte le prescrizioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE:

Contenuto della legislazione nazionale: l'uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni dell'ADR. [cfr. il punto 2.2.7.1.2, lettera d)].

La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio.

Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio o all'impianto di trattamento. L'imballaggio è etichettato con la dicitura “Rilevatore di fumo”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti approvati previste nell'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale.

Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

DE Germania

RO–a–DE–1

Oggetto: imballaggio in comune e carico in comune di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune e al carico in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci nn. ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell'esenzione. Il valore “ 1 000 ” (cfr. il punto 1.1.3.6.4) non deve essere superato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Osservazioni: l'esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell'ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–DE–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell'etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dato che un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–DE–3

Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai nn. ONU 1202, 1203 e 1223.

Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzioni per l'imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione, istruzioni per gli equipaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto di oggetti vuoti e non ripuliti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Osservazioni: N. di elenco: 7, 38, 38a.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–DE–5

Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

DK Danimarca

RO–a–DK–2

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori nello stesso autoveicolo.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Osservazioni: esiste l'esigenza pratica di poter caricare le materie esplosive e i detonatori sullo stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito.

Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:

1.

non si possono trasportare più di 25 kg di materie esplosive del gruppo D;

2.

non si possono trasportare più di 200 detonatori del gruppo B;

3.

i detonatori e le materie esplosive devono essere imballati separatamente in imballaggi con certificazione ONU, in conformità alla direttiva 2000/61/CE che modifica la direttiva 94/55/CE;

4.

gli imballaggi contenenti i detonatori e quelli contenenti le materie esplosive devono essere collocati ad almeno 1 metro di distanza gli uni dagli altri. Questa distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca. Gli imballaggi contenenti le materie esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo da poter essere estratti rapidamente dal veicolo;

5.

devono essere rispettate tutte le altre norme relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–DK–3

Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati in comune in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi venduti al dettaglio.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019.

FI Finlandia

RO–a–FI–1

Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all'imballaggio, marcatura e documentazione.

Contenuto della legislazione nazionale:

negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate ad un uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002).

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–FI–2

Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel trasporto in veicoli cisterna vuoti non ripuliti o in unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l'ultima materia trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la materia avente il punto di infiammabilità più basso.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–FI–3

Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio.

Contenuto della legislazione nazionale:

sulle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso sul lato anteriore e posteriore un pannello modello n. 1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

FR Francia

RO–a–FR–2

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–FR–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.

Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022.

RO–a–FR–6

Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022.

RO–a–FR–7

Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell'ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all'allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura “Campioni destinati all'analisi” (in francese: “ Echantillons destinés à l'analyse ”). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Osservazioni: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019.

HU Ungheria

RO–a–HU–1

Oggetto: adozione di RO–a–DE–2

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020.

RO–a–HU–2

Oggetto: adozione di RO–a–UK–4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020.

IE Irlanda

RO–a–IE–1

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell'ADR per il documento di trasporto per i pesticidi della classe 3 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell'ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004” .

Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per il trasporto locale e la fornitura di tali pesticidi.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–IE–4

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” .

Osservazioni: l'attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono materie secondo l'ADR, nonché di piccole quantità di bombolette di gas per la distribuzione di bevande.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–IE–5

Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all'interno dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all'utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell'ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, qualora tali bombole e fusti a pressione: i) siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un percorso marittimo, l'utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che tali bombole e fusti a pressione i) siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG, ii) siano utilizzati in conformità al codice IMDG, iii) siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, iv) siano trasportati fino all'utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)] v) non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell'operazione di trasporto multimodale [di cui al punto iii)]e vi) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Osservazioni: a causa delle specifiche richieste dagli utilizzatori finali per i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione, è necessario importarli da zone al di fuori dell'area ADR. Dopo l'utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi all'ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale inizia al di fuori dell'area ADR e termina nei locali dell'importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione sono destinati a essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell'Irlanda. Questo trasporto all'interno dell'Irlanda rientrerebbe nell'articolo 6, paragrafo 9, modificato della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–IE–6

Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. L'esenzione si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).

Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima “scadute”, effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull'imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020.

RO–a–IE–7

Oggetto: adozione di RO–a–UK–4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 30 giugno 2022.

PT Portogallo

RO–a–PT–3

Oggetto: adozione di RO–a–UK–4.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 30 gennaio 2022.

SE Svezia

RO–a–SE–1

Oggetto: adozione di RO–a–FR–7.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contesto della direttiva:

Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022.

UK Regno Unito

RO–a–UK–1

Oggetto: trasporto di alcuni articoli contenenti materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive. (Un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di 500 rivelatori di fumo per uso domestico con attività individuale non superiore a 40 kBq; o in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con attività individuale non superiore a 10 GBq.)

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno state introdotte nell'accordo ADR.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (diverse da quelle della classe 7) quali definite al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per le quantità limitate, salvo nel caso in cui esse fanno parte di un carico più consistente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Osservazioni: questa esenzione è adeguata al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–3

Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di un dispositivo antincendio i veicoli che trasportano materie con un basso livello di radioattività (E4).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di dotare i veicoli di dispositivi antincendio.

Contenuto della legislazione nazionale: abolisce l'obbligo di avere estintori a bordo dei veicoli che trasportano unicamente colli esentati (nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911).

Limita l'obbligo in caso di trasporto di un numero esiguo di colli.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Osservazioni: il trasporto di dispositivi antincendio non è rilevante nella pratica per il trasporto delle merci nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, spesso consentite a bordo di veicoli di piccole dimensioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–4

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali (N1).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR od ONU o che siano contrassegnati in altro modo se contengono merci come stabilito nell'elenco 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–5

Oggetto: permettere diverse “quantità totali massime per unità di trasporto” per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella figurante al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: stabilisce norme che prevedono esenzioni per quantità limitate e carichi in comune di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, cioè “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono “20” per la categoria di trasporto 1 e “2” per la categoria di trasporto 2.

In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–6

Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di oggetti esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2

Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi.

Contenuto della legislazione nazionale: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Osservazioni: la regolamentazione del Regno Unito autorizza una massa netta massima di 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J.

Molti oggetti della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati nell'Unione sono voluminosi o ingombranti e superano la lunghezza di 2,5 m. Sono soprattutto oggetti esplosivi per uso militare. Le limitazioni imposte alla costruzione dei veicoli EX/III (obbligatoriamente coperti) rendono molto difficile il carico e lo scarico di questi oggetti. Per alcuni oggetti sarebbero necessarie attrezzature speciali per il carico e lo scarico all'inizio e alla fine del viaggio. Nella pratica tali attrezzature esistono raramente. Sono pochi i veicoli EX/III in servizio nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso chiedere all'industria di costruire più veicoli EX/III specializzati per trasportare questo tipo di esplosivi.

Nel Regno Unito gli esplosivi militari sono trasportati soprattutto da imprese commerciali, che in quanto tali non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per risolvere questo problema, il Regno Unito ha sempre permesso il trasporto di tali oggetti a bordo dei veicoli EX/II fino a un massimo di 5 000 kg. Il limite attuale non è sempre sufficiente dato che un oggetto può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti esplosivi da mina con un peso superiore a 5 000 kg. Essi sono stati provocati da un pneumatico incendiato e da un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio dei teloni di copertura del carico. Questi incendi avrebbero potuto verificarsi anche con un carico minore. Non vi sono stati né morti né feriti.

Prove empiriche dimostrano che è improbabile che oggetti esplosivi correttamente imballati esplodano a causa di un impatto, ad esempio una collisione tra veicoli. Le prove raccolte da rapporti militari e da dati sui test d'impatto dei missili dimostrano che è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella creata dalla caduta da un'altezza di 12 metri per provocare la deflagrazione di cartucce.

Le attuali norme di sicurezza rimarrebbero inalterate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–7

Oggetto: esenzione dalle prescrizioni relative alla sorveglianza per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: prescrive strutture di parcheggio e di sorveglianza sicure, ma esige che determinati carichi della classe 1 siano oggetto di una sorveglianza costante, come richiesto al capitolo 8.5, punto S1, paragrafo 6, dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR relative alla sorveglianza non sono sempre realizzabili in un contesto nazionale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–8

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che “tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci”.

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i numeri ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 o 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 il cui trasporto è consentito deve essere limitata, in quanto è considerato un esplosivo del codice di classificazione 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le materie infettanti e le materie tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–9

Oggetto: alternativa all'uso di pannelli di segnalazione arancio per le piccole partite di materie radioattive in veicoli di piccole dimensioni.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare pannelli di colore arancio sui veicoli di piccole dimensioni che trasportano materie radioattive.

Contenuto della legislazione nazionale: permette qualsiasi deroga approvata nel quadro di questa procedura. La deroga richiesta è la seguente:

i veicoli devono:

a)

recare pannelli conformi alle disposizioni applicabili del punto 5.3.2 dell'ADR; o

b)

in alternativa, recare un avviso conforme alle prescrizioni della legislazione nazionale, nel caso in cui trasportino un massimo di 10 colli contenenti materiale non fissile o fissile ma non radioattivo e la somma degli indici di trasporto di tali colli non è superiore a 3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–a–UK–10

Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: questa deroga è stata inizialmente adottata nel quadro della regolamentazione “The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009” modificata.

Data di scadenza: 1o gennaio 2023.

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

BE Belgio

RO–bi–BE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne per essere eliminati per incenerimento.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2.

Contenuto della legislazione nazionale: in deroga alla tabella del capitolo 3.2 è permesso l'utilizzo di un contenitore cisterna con il codice cisterna L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, non altrimenti specificato, a determinate condizioni.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 012002.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato solo al trasporto di merci pericolose su brevi distanze.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–bi–BE–5

Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12).

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all'ADR, i rifiuti sono ripartiti in diversi gruppi (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–bi–BE–6

Oggetto: adozione di RO–bi–SE–5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–bi–BE–7

Oggetto: adozione di RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–bi–BE–8

Oggetto: adozione di RO–bi–UK–2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 30 giugno 2020.

RO–bi–BE–9

Oggetto: adozione di RO–bi–SE–3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Data di scadenza: 15 gennaio 2018.

RO–bi–BE–10

Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali con passaggio su strada pubblica.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, l'etichettatura e la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Osservazioni: il seguente elenco indica il numero di deroga nella legislazione nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose in questione.

Deroga 2-2001

:

300 m (classi 3, 6.1 e 8) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 6-2004

:

massimo 5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 7-2005

:

passaggio su strada pubblica (ONU 1202) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 1-2006

:

600 m (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 13-2007

:

8 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 2-2009

:

350 m (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 3-2009

:

massimo 4,5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 5-2009

:

massimo 4,5 km (prodotti chimici in colli) — data di scadenza: 30 giugno 2015

Deroga 9-2009

:

massimo 20 km (classe 2 in colli) — data di scadenza: 9 settembre 2015

Deroga 16-2009

:

200 m (GIR) — data di scadenza: 15 gennaio 2018

Data di scadenza: 15 gennaio 2018.

DE Germania

RO–bi–DE–1

Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7:

nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:

a)

per il destinatario in caso di distribuzione locale (eccetto per carichi completi e per trasporti con determinati itinerari);

b)

per la quantità e i tipi di imballaggio, se il punto 1.1.3.6 non è applicato e se il veicolo è conforme a tutte le disposizioni degli allegati A e B;

c)

per le cisterne vuote non ripulite è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Osservazioni: l'applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il genere di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE).

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–DE–3

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–DE–4

Oggetto: adozione di RO–bi–BE–1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: —

Data di scadenza: 1o gennaio 2017.

RO–bi–DE–5

Oggetto: trasporto locale della merce n. ONU 3343 [nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, N.A.S., con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina] in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'utilizzo di contenitori cisterna.

Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:

1.

Prescrizioni relative ai contenitori cisterna

1.1.

Possono essere utilizzati solo contenitori cisterna specificamente autorizzati a tal fine e che, per quanto riguarda la costruzione, gli equipaggiamenti, l'approvazione del prototipo, le prove, l'etichettatura e le operazioni, sono conformi alle prescrizioni del capitolo 6.8 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

1.2.

Il meccanismo di chiusura dei contenitori cisterna deve essere dotato di un dispositivo di decompressione che cede ad una pressione interna di 300 kPa (3 bar) superiore alla pressione normale, liberando così un'apertura orientata verso l'alto con una superficie di decompressione di almeno 135 cm2 (132 mm di diametro). L'apertura non deve richiudersi dopo l'attivazione del dispositivo. Uno o più elementi di sicurezza con la stessa modalità di attivazione e una superficie di decompressione corrispondente possono essere utilizzati come dispositivi di sicurezza. Il modello del dispositivo di sicurezza deve aver superato le prove ed ottenuto l'approvazione del prototipo rilasciata dall'autorità responsabile.

2.

Etichettatura

Ciascun contenitore cisterna deve recare su entrambi i lati un'etichetta di pericolo conforme al modello 3 del punto 5.2.2.2.2 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

3.

Disposizioni operative

3.1.

È obbligatorio accertarsi che durante il trasporto la nitroglicerina sia ripartita in modo omogeneo nella sostanza flemmatizzante e che non avvenga alcuna demiscelazione.

3.2.

Durante le operazioni di carico e scarico è vietato rimanere nel o sul veicolo, fuorché per azionare i dispositivi di carico e scarico.

3.3.

I contenitori cisterna devono essere svuotati completamente sul luogo di scarico. Se non possono essere svuotati completamente, devono essere chiusi bene dopo lo scarico fino al caricamento successivo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia.

Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall'autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN.

Fine del periodo di validità: 30 giugno 2022.

RO–bi–DE–6

Oggetto: adozione di RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–DE–7

Oggetto: adozione di RO–bi–BE–10.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 20 marzo 2021.

DK Danimarca

RO–bi–DK–1

Oggetto: nn. ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto.

Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, nn. ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell'ADR, il numero ONU, il nome e la classe.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che, grazie allo sviluppo di apparecchiature elettroniche, le compagnie petrolifere, ad esempio, sono in grado di trasmettere in continuazione ai veicoli informazioni sui loro clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all'inizio dell'operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate.

Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–DK–2

Oggetto: adozione di RO–bi–SE–6.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–DK–3

Oggetto: adozione di RO–bi–UK–1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–DK–4

Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi, raccolte presso abitazioni private e imprese e portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l'equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose raccolte presso abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Devono essere rispettate disposizioni diverse a seconda della natura del trasporto e dei rischi associati, come la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all'attività principale delle imprese.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni del capitolo 3.4 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE non coprono il trasporto di imballaggi interni usati.

Data di scadenza: 1o gennaio 2019.

EL Grecia

RO–bi–EL–1

Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM).

Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:

1.

i punti dell'ADR relativi ai controlli e alle prove: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5;

2.

le cisterne devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai punti 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, controlli e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose].

Data di scadenza: 30 giugno 2018.

ES Spagna

RO–bi–ES–2

Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di avaria degli organi esterni (tubazioni, organi laterali di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di sollecitazioni esterne oppure essere progettati in modo tale da evitare tali rischi. Gli organi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e le eventuali coperture di protezione devono poter essere assicurati contro ogni apertura accidentale.

Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece di dispositivi interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente nell'agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse sono raramente trasportate a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per la fertilizzazione in grandi aziende agricole.

Data di scadenza: 28 febbraio 2022.

FI Finlandia

RO–bi–FI–1

Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le materie esplosive.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1.

Contenuto della legislazione nazionale:

nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle materie esplosive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Osservazioni:

l'informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l'industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–FI–3

Oggetto: adozione di RO–bi–DE–1

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022.

FR Francia

RO–bi–FR–1

Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni richieste nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–FR–3

Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatti (GPL) (18).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–FR–4

Oggetto: Adozione di RO–bi–UK–2.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Data di scadenza: 30 gennaio 2022.

HU Ungheria

RO–bi–HU–1

Oggetto: adozione di RO–bi–SE–3.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020.

IE Irlanda

RO–bi–IE–3

Oggetto: esenzione per consentire il carico e lo scarico in un'area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del capitolo 8.5.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione.

Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un'area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o del capitolo 8.5.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” .

Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–IE–6

Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna.

Contenuto della legislazione nazionale: i ripartitori flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installati sui veicoli cisterna utilizzati per la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuoti durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” .

Osservazioni: i tubi di collegamento flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono sempre essere pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di svuotamento è un sistema detto “wet-line”, che richiede che il contatore e il tubo di collegamento del veicolo cisterna siano azionati affinché il cliente riceva la giusta quantità di prodotto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–IE–7

Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d'ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11.

Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto che indichi la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l'obbligo di pulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio.

Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” .

Osservazioni: le disposizioni dell'ADR esigono a) un documento di trasporto separato, che indichi la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico. Dato che il trasporto è di carattere locale e riguarda lo scarico da una nave da carico, che comporta vari carichi della stessa materia da trasportare (lo stesso giorno o in giorni successivi) tra la nave da carico e il destinatario, un unico documento di trasporto che indichi la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–IE–8

Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose

a)

tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali; o

b)

tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica,

a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO–bi–SE–3 e RO–bi–UK–1.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020.

NL Paesi Bassi

RO–bi–NL–13

Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; esercizio dei veicoli; veicoli e documentazione; costruzione e approvazione di veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità raccolte di rifiuti domestici pericolosi nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, che sono fornite in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell'ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell'ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi in residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è notevolmente ridotto dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi “Vietato fumare” con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L'essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione e nonostante le piccole quantità di rifiuti presenti, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. A causa della carenza di conoscenze dei privati riguardo ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, dovrebbero essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l'allegato di questo piano.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

PT Portogallo

RO–bi–PT–1

Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva “n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come:

“Butano n. ONU 1965” in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in bombole;

“Propano n. ONU 1965” in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in bombole.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, del 16 aprile 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: si riconosce l'importanza di facilitare agli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–PT–2

Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 del RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, del 28 luglio 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre.

Osservazioni: la prescrizione che il trasporto di cisterne e contenitori vuoti che hanno contenuto merci pericolose debba essere accompagnato da un documento di trasporto in conformità al RPE causa, in certi casi, difficoltà pratiche che possono essere minimizzate senza compromettere la sicurezza.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

SE Svezia

RO–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell'ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi siano conformi a un prototipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva,

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, nei GIR o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e

la massa lorda degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata sul marchio del prototipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi, e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S dell'ADR”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–2

Oggetto: il nome e l'indirizzo dello speditore nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell'ambito di un sistema di distribuzione.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose.

Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–3

Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Le deroghe riguardano l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di approvazione conformemente alla parte 9.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: possono presentarsi alcune situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati su lati opposti di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose su via privata e dovrebbe quindi essere associata alle prescrizioni pertinenti. Cfr. anche la direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–4

Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se sono giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti durante condizioni di trasporto normali.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose.

Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all'ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un'installazione per la loro distruzione; questi ultimi due posti possono essere situati a notevole distanza l'uno dall'altro. Le deroghe consentite sono: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo; e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Tutte le altre prescrizioni devono essere rispettate. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–5

Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno e in prossimità immediata di porti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti a bordo dell'unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; approvazione dei veicoli.

Contenuto della legislazione nazionale:

la presenza di documenti a bordo dell'unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente).

Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un'unità di trasporto.

Il certificato di approvazione non è necessario per i trattori.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: cfr. la direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–6

Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione.

Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l'ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o ad avere il certificato di formazione ADR.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: a volte succede che veicoli sottoposti all'ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite.

Le prescrizioni del capitolo 1.3 e del punto 8.2.3 rimangono applicabili.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–7

Oggetto: distribuzione locale dei nn. ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti.

Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto conforme al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della materia nel piano di carico è riportata con uno “zero”. Il nome e l'indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–9

Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di approvazione.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:

a)

non è richiesta la dichiarazione delle merci pericolose;

b)

le cisterne e/o i contenitori vecchi costruiti non secondo le disposizioni del capitolo 6.8, ma secondo una legislazione nazionale più vecchia e installati sui rimorchi per l'equipaggio possono rimanere in uso;

c)

le vecchie autocisterne non conformi alle disposizioni dei capitoli 6.7. o 6.8, destinate al trasporto delle sostanze di cui ai nn. ONU 1268, 1999, 3256 e 3257, con o senza attrezzature per la posa della pavimentazione stradale, possono rimanere in uso per i trasporti locali e nelle immediate vicinanze dei cantieri stradali;

d)

non sono richiesti i certificati di approvazione per i rimorchi per l'equipaggio e le autocisterne con o senza attrezzature per la posa della pavimentazione stradale.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: un rimorchio per l'equipaggio è una specie di roulotte comprendente un locale per l'equipaggio, dotata di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante destinato al rifornimento dei trattori forestali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–10

Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4.

Contenuto della legislazione nazionale: l'autorità nazionale competente procederà all'approvazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti.

Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell'unità di trasporto può contenere merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4.

Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l'operazione di trasporto è per la maggior parte di carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea.

Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Il passaggio a emulsioni avrà luogo in un prossimo futuro.

Vecchia deroga n. 84.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–11

Oggetto: certificato del conducente.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo.

Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: trasporti locali.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–12

Oggetto: trasporto di fuochi d'artificio, n. ONU 0335.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 1).

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti l'utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III.

Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d'artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d'artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione per difetto del punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle

raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose.

Questa assegnazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Essa deve essere sottoposta a una verifica sull'unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell'anno, il periodo di Capodanno e il passaggio dal mese di aprile al mese di maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall'attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della mancanza di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. L'esistenza stessa degli speditori di fuochi d'artificio ne risulta compromessa perché non possono immettere sul mercato i loro prodotti.

Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d'artificio deve essere fatta in base all'elenco per difetto delle raccomandazioni dell'ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile.

Un tipo di esenzione simile esiste per i fuochi d'artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell'ADR 2005.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–SE–13

Oggetto: adozione di RO–bi–DK–4.

Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022.

UK Regno Unito

RO–bi–UK–1

Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche.

Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione sulle merci pericolose al trasporto tra locali privati separati da una strada. Per quanto riguarda la classe 7, questa deroga non si applica a nessuna delle disposizioni della regolamentazione del 2002 relativa al trasporto di materiali radioattivi su strada [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Osservazioni: può verificarsi facilmente una situazione in cui vengono trasferite merci tra due locali privati situati su due lati di una strada. Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso non dovrebbe applicarsi nessuna delle disposizioni della regolamentazione sulle merci pericolose.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–UK–2

Oggetto: esenzione dal divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va dal deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all'utilizzatore finale (eccetto per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose.

Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Osservazioni: preso letteralmente, il divieto così formulato nell'allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–UK–3

Oggetto: disposizioni alternative per il trasporto di barili di legno contenenti il n. ONU 3065 del gruppo di imballaggio III.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura.

Contenuto della legislazione nazionale: consente il trasporto di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 24 %, ma inferiore al 70 % in volume (gruppo di imballaggio III), in barili di legno non conformi alle norme dell'ONU senza etichette di pericolo, a condizione che vi siano prescrizioni più rigorose per il caricamento e il veicolo.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).

Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto a un'accisa statale che deve essere trasportato dalla distilleria ai magazzini doganali in veicoli securizzati, recanti un sigillo doganale ufficiale. Le prescrizioni di sicurezza supplementari tengono conto delle disposizioni meno rigorose per l'imballaggio e l'etichettatura.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–UK–4

Oggetto: adozione di RO–bi–SE–12.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RO–bi–UK–5

Oggetto: raccolta di batterie usate a fini di smaltimento o di riciclaggio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636.

Contenuto della legislazione nazionale: permette l'applicazione delle seguenti condizioni, in alternativa alla disposizione speciale 636 del capitolo 3.3:

le pile e le batterie al litio usate (nn. ONU 3090 e 3091) consegnate e raccolte per il trasporto, ai fini del loro smaltimento, dal punto di raccolta per i consumatori all'impianto di trattamento intermedio e le altre pile e batterie non contenenti litio (nn. ONU 2800 e 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

sono imballate in fusti IH2 o casse 4H2 conformi al livello di prova del gruppo di imballaggio II per le materie solide,

non più del 5 % di ciascun collo è costituito da batterie al litio e al litio ionico,

la massa lorda massima di ciascun collo non supera 25 kg,

la quantità totale dei colli caricati su un'unità di trasporto non supera 333 kg,

non può essere trasportata nessun'altra merce pericolosa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1.

Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono situati in genere in punti vendita al dettaglio e non è facile insegnare a un gran numero di persone a differenziare e imballare le batterie usate in conformità alle disposizioni dell'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe secondo gli orientamenti del Waste and Resources Action Programme adottato dal Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi conformi alle disposizioni dell'ADR e di istruzioni appropriate.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.»

2)

nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente:

«II.3   Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.

Identificazione delle deroghe: RA–a/bi/bii–MS–nn

RA= ferrovia

a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a) / lettera b), punti i) e ii)

MS= sigla dello Stato membro

nn= numero di ordine

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–a–DE–2

Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato.

Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e prodotti per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (numeri ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

FR Francia

RA–a–FR–3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura.

Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti per esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione del carico.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RA–a–FR–4

Oggetto: esenzione dall'obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni.

Contenuto della legislazione nazionale: unicamente i vagoni postali che trasportano più di 3 tonnellate di materie di una stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7) devono recare etichette.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

SE Svezia

RA–a–SE–1

Oggetto: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette.

Contenuto della legislazione nazionale: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Osservazioni: il regolamento RID fissa limiti quantitativi per le merci per la consegna espressa. Si tratta quindi di piccole quantità.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

UK Regno Unito

RA–a–UK–1

Oggetto: trasporto di articoli contenenti determinate materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni del RID.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7.

Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno introdotte nel RID.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RA–a–UK–2

Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6).

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che “tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci”.

Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:

1.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate le merci pericolose classificate con il n. ONU 1942. La quantità del n. ONU 1942 che può essere trasportata deve essere limitata in quanto è considerato un esplosivo del codice di classificazione 1.1D;

2.

gli esplosivi classificati con i nn. ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 o 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportate merci pericolose (eccetto i gas infiammabili, le materie infettanti e le materie tossiche) della categoria di trasporto 2 o merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose della categoria di trasporto 2 non superi 500 kg o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 kg;

3.

gli esplosivi 1.4G possono essere trasportati nello stesso veicolo in cui sono trasportati liquidi e gas infiammabili della categoria di trasporto 2 o gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa totale o il volume totale delle merci pericolose non superi complessivamente 200 kg o litri e la massa totale netta degli esplosivi non superi 20 kg;

4.

gli oggetti esplosivi classificati con i nn. ONU 0106, 0107 o 0257 possono essere trasportati con oggetti esplosivi del gruppo di compatibilità D, E o F di cui sono componenti. La quantità totale degli esplosivi con i nn. ONU 0106, 0107 e 0257 non deve superare 20 kg.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RA–a–UK–3

Oggetto: permettere diverse quantità massime totali per unità di trasporto per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella del punto 1.1.3.1.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alla natura dell'operazione di trasporto.

Contenuto della legislazione nazionale: adozione di norme che prevedono esenzioni per le quantità limitate e i carichi in comune di esplosivi.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Osservazioni: permettere limiti diversi per le piccole quantità e fattori di moltiplicazione diversi per i carichi in comune di merci della classe 1, cioè “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono “20” per la categoria di trasporto 1 e “2” per la categoria di trasporto 2.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RA–a–UK–4

Oggetto: adozione di RA–a–FR–6

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni meno rigorose sull'affissione di pannelli sui vagoni per il trasporto ferroviario di rimorchi stradali.

Contenuto della legislazione nazionale: le prescrizioni sull'affissione di pannelli non si applicano nei casi in cui i pannelli del veicolo sono chiaramente visibili.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Osservazioni: si tratta di una disposizione nazionale già esistente del Regno Unito.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RA–a–UK–5

Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR o ONU.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Osservazioni: le prescrizioni del regolamento RID sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto ferroviario di un viaggio di distribuzione locale.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bi–DE–2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura.

Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Osservazioni: n. di elenco 6*.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

RA–bi–DE–3

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, esige l'approvazione del prototipo per le cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, per brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Data di scadenza: 30 gennaio 2020 (proroga della validità dell'autorizzazione).

DK Danimarca

RA–bi–DK–1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso del Grande Belt. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 febbraio 2005.

Osservazioni:

Data di scadenza: 30 giugno 2022.

RA–bi–DK–2

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione.

Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso dell'Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 febbraio 2005.

Osservazioni:

Data di scadenza: 28 febbraio 2022.

SE Svezia

RA–bi–SE–1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi.

Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni di detta direttiva, che prevede solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti.

Le esenzioni principali sono le seguenti:

i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni.

Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità ai gruppi di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva,

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente che trattiene qualsiasi liquido che potrebbe fuoriuscire negli imballaggi esterni, nei GIR o nei grandi imballaggi durante il trasporto, e

la massa lorda degli imballaggi, dei GIR e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata sul marchio del prototipo ONU per i gruppi di imballaggio I o II per gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi, e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: “Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S del RID”.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose.

Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni.

Data di scadenza: 30 giugno 2021.

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA–bii–DE–1

Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 [cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID).

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è soggetto a una regolamentazione dettagliata costituita da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr. E 1/97.

Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2023.

RA–bii–DE–2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su vagoni.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio.

Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in vagoni, in contenitori costruiti a tal fine. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza.

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Data di scadenza: 15 gennaio 2024.»


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/80


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/696 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2017

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 2476]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(3)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5) e (UE) 2017/554 (6) per tenere conto dei cambiamenti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

(4)

Dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/554, la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità è migliorata. Di conseguenza, le misure di protezione contenute nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere adattate per garantire che siano adeguate a far fronte al livello di rischio connesso all'attuale situazione epidemiologica e che non impongano agli operatori oneri sproporzionati rispetto ai rischi connessi alla diffusione di tale malattia. Occorre ricordare che l'epidemia in corso sta causando una grave perturbazione delle attività degli operatori, in particolare per quanto riguarda la produzione integrata molto specializzata che coinvolge più di uno Stato membro. Le modifiche delle misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero inoltre tenere conto dei diversi livelli di rischio connessi alla movimentazione di diversi prodotti avicoli.

(5)

I pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare perché il periodo di tempo che intercorre tra la raccolta delle uova da cova e la nascita dei pulcini di un giorno consente la tempestiva individuazione dell'infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'azienda avicola di origine, purché l'incubatoio di partenza possa garantire mediante le proprie misure di biosicurezza e tracciabilità il mantenimento di un adeguato livello di controllo della malattia.

(6)

Qualsiasi modifica delle misure di protezione in vigore stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe inoltre essere coerente con altre norme istituite dalla direttiva 2005/94/CE e dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (7). La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria generali relative agli scambi di pollame e uova da cova all'interno dell'Unione, compresi i certificati sanitari che devono accompagnare le spedizioni di tali prodotti in altri Stati membri.

(7)

L'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE stabilisce che per essere oggetto di scambi all'interno dell'Unione i pulcini di un giorno e le uova da cova devono provenire da stabilimenti situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione dell'Unione, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. L'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE definisce gli stabilimenti come comprendenti, tra l'altro, gli stabilimenti di moltiplicazione, ossia gli stabilimenti che producono uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore, e gli incubatoi, che sono stabilimenti la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno.

(8)

La direttiva 2005/94/CE istituisce norme specifiche per combattere i focolai di influenza aviaria nell'Unione. L'articolo 30 di tale direttiva stabilisce le misure da applicare nella zona di sorveglianza, comprese le restrizioni alla movimentazione di pulcini di un giorno e uova da cova all'interno della zona di sorveglianza, e le condizioni alle quali l'autorità competente può autorizzare la spedizione di pulcini di un giorno e uova da cova da una zona di sorveglianza.

(9)

L'articolo 30, lettera c), punto iii), della direttiva 2005/94/CE stabilisce che l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza a qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e a certe condizioni.

(10)

L'articolo 30, lettera c), punto iv), della direttiva 2005/94/CE stabilisce inoltre che l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova verso un incubatoio designato dall'autorità competente situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza a condizione che le uova da cova e i relativi imballaggi siano disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova.

(11)

Di conseguenza, al fine di evitare perturbazioni, che potrebbero rivelarsi molto onerose per gli operatori economici, degli scambi delle spedizioni dalla zona di sorveglianza di pulcini di un giorno e uova da cova, che presentano un basso rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, è necessario stabilire nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 le misure di protezione applicabili a tali spedizioni in conformità delle norme prevalenti già definite dalla direttiva 2005/94/CE.

(12)

Per verificare le conformità alle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla presente decisione di esecuzione, è inoltre opportuno che i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE, che devono accompagnare le spedizioni di pulcini di un giorno, includano un riferimento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 a tal fine.

(13)

È inoltre necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, in quanto dalla data delle ultime modifiche apportate a detto allegato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/554 la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Francia e la Romania hanno comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai.

(14)

In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Francia e dalla Romania in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.

(15)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Francia e la Romania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate.

(16)

È quindi opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di includere le norme per la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone di sorveglianza o la spedizione di pulcini di un giorno nati da uova da cova provenienti da pollame di stabilimenti ubicati nella zona di sorveglianza verso altri Stati membri, a certe condizioni, e di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(17)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La presente decisione stabilisce inoltre norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dagli Stati membri interessati.»;

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

1.   Gli Stati membri interessati vietano la spedizione in altri Stati membri di pulcini di un giorno dalle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, salvo nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi il trasporto diretto di spedizioni di pulcini di un giorno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti conformemente all'articolo 6, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE del Consiglio (*1) (stabilimenti riconosciuti), ubicati al di fuori delle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione;

b)

lo stabilimento di spedizione riconosciuto (l'incubatoio di partenza) è in grado di garantire mediante la logistica e le condizioni di lavoro che non si è verificato un contatto tra i pulcini di un giorno e le uova da cova di cui alla lettera a) e altri pulcini di un giorno e uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati nelle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato;

c)

l'incubatoio di partenza deve essere ubicato al di fuori delle zone elencate come zone di protezione nella parte A dell'allegato, ma può essere ubicato all'interno delle zone elencate come zone di sorveglianza nella parte B dell'allegato.

2.   Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di pulcini di un giorno nati da uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato, tranne nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi il trasporto diretto di uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati al di fuori delle zone di protezione, ma all'interno delle zone di sorveglianza, verso un incubatoio designato ubicato al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, e garantisca che i pulcini di un giorno nati da tali uova da cova, quando spediti in altri Stati membri, soddisfano le seguenti condizioni:

a)

i pulcini di un giorno sono nati in un incubatoio designato ubicato al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato;

b)

i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova che sono state disinfettate, il cui imballaggio è stato disinfettato prima del trasporto all'incubatoio di partenza e la cui rintracciabilità può essere garantita.

3.   Lo Stato membro interessato provvede affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE, riportati all'allegato IV, che accompagnano le spedizioni di pulcini di un giorno di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in altri Stati membri includano la seguente dicitura:

“La spedizione è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione.”

(*1)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74)»;"

3)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

(7)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

le voci relative alla Bulgaria e alla Repubblica ceca sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

VIDIN

Municipality of Dimovo:

Mali Drenovets

Durzhanitsa

13.4.2017

Municipality of Vidin:

Dunavtsi

Tyrnyane

Kalenik

14.4.2017

MONTANA

Municipality of Montana:

Bezdenitsa

17.4.2017

Stato membro: Repubblica ceca

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

716642 Brť, 602639 Kladruby u Beranova — jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 669946 Kosmová — jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 716669 Otročín, 716677 Poseč, 732796 Prachomety — jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 775681 Sedlo u Toužimi

13.4.2017»

b)

le voci relative alla Germania e alla Grecia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Petersfeld von der Einmündung der Straße Am Peterswald auf die Friesoyther Straße (B 72) nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, von dort entlang der Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe und Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser entlang nach Südosten bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Tweeler Straße, von dort nach Südosten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg, entlang der Gemeindegrenze sowie der Straße Zum Fischteich weiter nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Friesoyther Straße (B 72).

12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Falkenberg von der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg entlang der Schmählstraße, der Falkenberger Straße und der Straße Im Zuckergrund nach Nordosten bis zur Straße Am Friedhof, von dort nach Osten bis zur Alten Dorfstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Südosten bis zum Prozessionsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Nordosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Friedhofstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, dieser nach Westen folgend bis zum Wiesenweg, von dort nach Norden bis zum Flugplatz Varrelbusch, entlang der südlichen Grenze des Flugplatzes Varrelbusch weiter nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg.

12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Osten in Beverbruch von der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide entlang der Großenknetener Straße und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Langen Tange, von dort nach Westen bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zur Petersfelder Straße, von dort entlang der Kampstraße weiter nach Nordwesten bis zum Wasserzug Varrelbuscher Graben II, diesem nach Norden folgend bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Gemeindegrenze weiter nach Nordosten bis zur Peterstraße, von dort nach Süden bis zum Birkhahnweg, von dort nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort aus entlang der Südstraße nach Süden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide.

12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Harkebrügge von der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße entlang der Kortemoorstraße nach Nordosten bis zur Straße Kammersand, von dort nach Nordwesten bis zur Lohorster Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Bundesstraße B 401, von dort nach Westen bis zum Langenmoorsweg, diesem sowie dem Feldweg nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, entlang der Gemeindegrenze nach Westen bis zum Kloot Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zum Erikaweg, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße

13.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Nikolausdorf von der Einmündung des Beverbrucher Damms auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zur Hochspannungsleitung vor dem Friedhof, der Hochspannungsleitung nach Norden folgend bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 17, von dort entlang der nach Westen abzweigenden Hochspannungsleitung bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.

12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordosten in Nikolausdorf von der Einmündung der Straße Düffendamm auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Süden bis zur Straße Beverbrucher Damm, entlang des Beverbrucher Damms weiter nach Süden bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Nordosten bis zum Grundstück Tweeler Straße 8, von dort entlang des Weges nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Schlichtenmoor, entlang dieser zunächst nach Westen und dann nach Norden bis zur Straße Roslaes Höhe, entlang dieser und der Allensteiner Straße nach Westen bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Beverbrucher Straße, entlang dieser und der Varrelbuscher Straße weiter nach Südwesten bis zur Cloppenburger Straße, von dort nach Norden bis zur Straße An der Höhe, von dort nach Nordwesten bis zur Bahnhofstraße, von dort nach Norden bis zur Raiffeisenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Adolph-Kolping-Straße, von dort nach Norden bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser sowie der Thüler Straße nach Nordwesten bis zur Straße Sandrocken, entlang dieser sowie der Straße Zum Richtemoor weiter nach Norden bis zum Brockenweg, von dort nach Nordosten bis zur Großen Aue, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Hauptstraße, entlang dieser sowie der Moorstraße weiter nach Nordosten bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zum Wasserzug von Barken-Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.

15.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Südwesten in Garrel von der Einmündung der Straße Eichkamp auf die Varrelbuscher Straße entlang der Varrelbuscher Straße nach Norden bis zur Straße Auf'm Halskamp, von dort nach Nordwesten bis zum Buchenweg, entlang dem Buchenweg und der Bahnhofstraße nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser und der Thüler Straße nach Westen bis zur Straße Im Zuckergrund, entlang dieser sowie der Straße Im Karspohl weiter nach Nordosten bis zur Kaiforter Straße, entlang dieser sowie der Straße Zu den Auen nach Nordwesten bis zum Nachtigallenweg, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zum Dickenstroh, von dort nach Norden bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, entlang dieser, der Peterstraße sowie dem Birkhahnweg nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zum Moordamm, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Halenhorster Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Vehne, entlang dieser nach Südosten bis zur Kiwittstraße, dieser nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, entlang diesem und der Amerikastraße nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, entlang dieser nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Varrelbuscher Straße.

16.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Südwesten in Falkenberg von der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße entlang der Lindenallee nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Fasanenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Kellerhöher Straße, von dort entlang der Friedhofstraße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel/Emstek, der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel nach Südwesten folgend bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Nordwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße.

20.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Garrel von der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Petersfelder Straße nach Osten bis zur Hauptstraße, dieser und der Nikolausdorfer Straße nach Nordosten folgend bis zur Überlandlandleitung beim Moordamm, entlang der Überlandleitung nach Südosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Hasenweg, von dort nach Westen bis zum Wasserzug Krumme Riede, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Gemeindegrenze Garrel/ Emstek, dieser und der Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg zunächst nach Westen und Südwesten und dann nach Norden folgend bis zum südlichen Rand des Flugplatzes Varrelbusch am Wiesenweg, entlang des südlichen Randes des Flugplatzes nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, entlang dieser nach Nordwesten bis zur Industriestraße, von dort nach Norden bis zur Bahnhofstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Petersfelder Straße.

19.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Garrel von der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch entlang der Straße Hinterm Forde sowie des Pöhlendamms nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Norden folgend bis zur Peterstraße, von dort nach Nordosten bis zum Birkhahnweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Hirschweg, diesem nach Westen folgend bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser sowie dem Weißdornweg weiter nach Nordosten bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch.

19.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Südwesten in Ahrensdorf am Küstenkanal von der Einmündung des Langenmoorswegs auf die Bundesstraße B 401 entlang des Langenmoorwegs sowie des weiter nach Norden verlaufenden Wegs nach Norden bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, dieser zunächst nach Osten und dann nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze zunächst weiter nach Nordosten, dann nach Südosten und dann nach Südwesten bis zur Bundesstraße B 401, dieser nach Westen folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung des Langenmoorwegs auf die Bundesstraße B 401.

19.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Petersdorf von der Einmündung der Straße Am Sportplatz auf die Hauptstraße entlang der Hauptstraße und der Moorstraße nach Nordosten bis zum Wasserzug Benthullen Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, der Kreisgrenze nach Südosten folgend bis zur Großenknetener Straße, entlang dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Großen Aue, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Böseler Straße, entlang dieser und der Petersdorfer Straße nach Norden bis zum Lindenweg, dieser nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel folgend, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Schulstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, von dort nach Nordosten bis zur Eichenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Sportplatz, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Hauptstraße.

22.4.2017

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Aue-Godensholter Tief, Osterschepser Straße, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohorster Straße folgend

13.4.2017

Landkreis Ammerland

Beschreibung Sperrbezirk (im Westen beginnend):

Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Im Vieh, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Reiherweg, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgrenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohhorster Straße folgend.

19.4.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Cloppenburg und die Garreler Str., L 847 in der Gemeinde Wardenburg

L 847 Rtg. Littel bis Abbiegung Lagerdamm bis zur Lethe

flussabwärts der Lethe folgen über die Bäke bis Ahrensberg

von dort über die Straße An der Bäke, Eichenstr. (K 241) auf L 870, Oldenburger Str./Sager Str.

weiter auf der Sager Str., L 870, Rtg. Ahlhorn bis Abbiegung Brandsweg

über Brandsweg, Mühlendamm, Goosthöhe auf Garreler Str., L 871 in der Gemeinde Großenkneten

L 871 durch Bissel Rtg. Garrel zur Kreisgrenze LK OL/CLP

im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt Kreisgrenze LK OL/CLP an der L 847

12.4.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Bahnhofstraße und der Bahntrasse in Sandkrug

der Bahntrasse Richtung Osnabrück folgend bis zum Speckmannsweg

weiter über An den Weiden / Barneführerholzweg / Am Waldesrand / Mehrenkampsweg nach Sandhatten

in Sandhatten über Merkurweg / Venusweg / Heubergweg / Heideweg auf Huntloser Straße (L 871)

L 871 nach Huntlosen zum Kreisverkehr

ab Kreisverkehr L 871 (Ziegelhof/ Zum Breitenstrohe) Richtung Döhlen über die Bahntrasse bis Abbiegung Schmehl

über Schmehl / Zur Steinhöhe / Hegeler-Wald-Straße auf Sager Straße (L 870) in Hengstlage

L 870 Richtung Wardenburg bis Einmündung Eichenstraße

Eichenstraße / Friedensweg / Korrbäksweg erneut auf L 870 (Oldenburger Straße)

über Oldenburger Straße / Wikingerstraße (K 242) auf Autobahn A 29

A 29 Richtung Oldenburg bis Luchsendamm folgen

von dort Luchsendamm / Huntloser Straße auf K 235 in Astrup- K 235 (Sandkruger Str. / Astruper Str.) über die Hunte nach Sandkrug zum Ausgangspunkt

19.4.2017

Stato membro: Grecia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

In the regional unit of Kozani, in the municipality of Kozani, the local communities of Akrini, Agios Dimitrios and Ryaki

13.4.2017»

c)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département du GERS

ARROUEDE

AUSSOS

AUX-AUSSAT

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BAZUGUES

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BEZUES-BAJON

BLOUSSON-SERIAN

CABAS-LOUMASSES

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTEX

CLERMONT-POUYGUILLES

CUELAS

DUFFORT

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTIPOUY

IDRAC-RESPAILLES

L'ISLE-DE-NOE

LAAS

LABARTHE

LABEJAN

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LALANNE-ARQUE

LAMAZERE

LE BROUILH-MONBERT

LOUBERSAN

LOURTIES-MONBRUN

MANAS-BASTANOUS

MANENT-MONTANE

MARSEILLAN

MASSEUBE

MIELAN

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLEZUN

MONPARDIAC

MONT-DE-MARRAST

MONTAUT

MONTESQUIOU

MOUCHES

PALLANNE

PANASSAC

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

RICOURT

RIGUEPEU

SADEILLAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-ARROMAN

SAINT-BLANCARD

SAINT-CHRISTAUD

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SARRAGUZAN

SAUVIAC

TILLAC

TRONCENS

VIOZAN

13.4.2017

BELMONT

BOURROUILLAN

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESTANG

LANNEMAIGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

PRENERON

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

19.4.2017

AIGNAN

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTELNAVET

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PROJAN

SABAZAN

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SEGOS

SION

SORBETS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

20.4.2017

CANNET

FUSTEROUAU

GOUX

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

RISCLE

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

VIELLA

21.4.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

LASCAZERES

VIDOUZE

13.4.2017

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

MADIRAN

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

21.4.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

AIRE-SUR-L'ADOUR

ARTASSENX

BAHUS-SOUBIRAN

BASCONS

BORDERES-ET-LAMENSANS

BOUGUE

BOURDALAT

BRETAGNE-DE-MARSAN

CASTANDET

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HONTANX

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LAGLORIEUSE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

LATRILLE

LE FRECHE

LE VIGNAU

LUSSAGNET

MAURRIN

MONTEGUT

PECORADE

PERQUIE

PUJO-LE-PLAN

RENUNG

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

SAINT-GEIN

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

SORBETS

17.4.2017

ARBOUCAVE

ARGELOS

AUBAGNAN

BASSERCLES

BATS

BENQUET

BEYRIES

BUANES

CAMPAGNE

CASTELNAU-TURSAN

CASTELNER

CLEDES

FARGUES

HAUT-MAUCO

LACAJUNTE

LAURET

MANT

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONGET

MONSEGUR

MONTGAILLARD

OUSSE-SUZAN

PAYROS-CAZAUTETS

PEYRE

PHILONDENX

PIMBO

POUDENX

PUYOL-CAZALET

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SAINT-PERDON

SAMADET

SARRON

SOLFERINO

URGONS

VIELLE-TURSAN

YGOS-SAINT-SATURNIN

19.4.2017

AMOU

ARSAGUE

AUDIGNON

AUDON

AURICE

BAIGTS

BANOS

BAS-MAUCO

BASTENNES

BEGAAR

BELUS

BENESSE-LES-DAX

BENESSE-MAREMNE

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CAGNOTTE

CANDRESSE

CAPBRETON

CARCARES-SAINTE-CROIX

CARCEN-PONSON

CASSEN

CASTEL-SARRAZIN

CASTELNAU-CHALOSSE

CASTETS

CAUNA

CAUNEILLE

CAUPENNE

CLERMONT

COUDURES

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

ESTIBEAUX

EYRES-MONCUBE

GAAS

GAMARDE-LES-BAINS

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

GOURBERA

GOUSSE

GOUTS

HABAS

HASTINGUES

HAURIET

HERM

HEUGAS

HINX

HORSARRIEU

JOSSE

LABATUT

LAHOSSE

LALUQUE

LAMOTHE

LARBEY

LAUREDE

LE LEUY

LESGOR

LOUER

LOURQUEN

MAGESCQ

MAYLIS

MEILHAN

MIMBASTE

MISSON

MONTAUT

MONTFORT-EN-CHALOSSE

MONTSOUE

MOUSCARDES

MUGRON

NARROSSE

NERBIS

NOUSSE

OEYREGAVE

ONARD

ORIST

ORTHEVIELLE

ORX

OSSAGES

OZOURT

PEY

PEYREHORADE

POMAREZ

PONTONX-SUR-L'ADOUR

PORT-DE-LANNE

POUILLON

POYANNE

POYARTIN

PRECHACQ-LES-BAINS

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-LIER

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-PANDELON

SAINT-PAUL-LES-DAX

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAINT-YAGUEN

SARRAZIET

SAUBUSSE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRES-GASTON

SORDE-L'ABBAYE

SORT-EN-CHALOSSE

SOUPROSSE

SOUSTONS

TALLER

TARTAS

TETHIEU

TILH

TOULOUZETTE

VICQ-D'AURIBAT

YZOSSE

25.4.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

BASSILLON-VAUZE

CORBERE-ABERES

LASSERRE

LEMBEYE

LUC-ARMAU

MONCAUP

MONPEZAT

SAMSONS-LION

SEMEACQ-BLACHON

13.4.2017

ARGELOS

ARGET

ARZACQ-ARRAZIGUET

ASTIS

AUGA

AURIAC

BALIRACQ-MAUMUSSON

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BUROSSE-MENDOUSSE

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETPUGON

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

COUBLUCQ

DIUSSE

GARLEDE-MONDEBAT

GARLIN

LABEYRIE

LALONQUETTE

LANNECAUBE

LASCLAVERIES

LEME

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MERACQ

MIOSSENS-LANUSSE

MONCLA

MOUHOUS

PORTET

POULIACQ

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIBARROUY

SAINT-MEDARD

SAULT-DE-NAVAILLES

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

VIGNES

VIVEN

19.4.2017

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AMENDEUIX-ONEIX

ANDREIN

ANGOUS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARRAST-LARREBIEU

ATHOS-ASPIS

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BERGOUEY-VIELLENAVE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BUGNEIN

BURGARONNE

CAME

CASTAGNEDE

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CHERAUTE

CROUSEILLES

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABAT

GARRIS

GESTAS

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

ILHARRE

JASSES

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

LAA-MONDRANS

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABETS-BISCAY

LAY-LAMIDOU

LEREN

LESTELLE-BETHARRAM

LICHOS

LOUBIENG

LUXE-SUMBERRAUTE

MERITEIN

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONTAUT

MONTFORT

NABAS

NARP

ORAAS

ORION

ORRIULE

OSSERAIN-RIVAREYTE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

PUYOO

RAMOUS

RIVEHAUTE

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SAMES

SAUCEDE

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

21.4.2017»

d)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Comune di Vazzola (TV): a nord di via Cadorna, di via XXV Luglio, a est di via Borgo Tonini, e a ovest di via Cadore Mare, a nord di via Bosco, a ovest di via Monticano, a ovest di via Luminaria, a ovest di via Generale Cantore, di via Monte Grappa,

Comune di Mareno di Piave (TV): a est di via San Pio X, via Distrettuale, a est della A27

Comune di San Vendemiano (TV): a est A27e a sud della A28

Comune di Codognè (TV): a ovest del Canale Il Ghebo

8.4.2017

Comune di Chivasso: a ovest di via Po, di via Orti, a sud della stradale Torino, a ovest di via Foglizzo, di via Montanaro, a ovest della ferrovia

Comune di Montanaro: a ovest della ferrovia, di via Torino, di via Giuseppe Garibaldi, a sud di Piazza Luigi Massa, via Roma, via Sant'Anna, via San Giovanni Bosco, a ovest di via Strada Nuova

Comune di San Benigno Canavese: a est dell'autostrada A5

Comune di Volpiano: a est dell'autostrada A5, a nord-est di Corso Europa, dello svincolo Brandizzo Volpiano

Comune di Brandizzo

19.4.2017

Comune San Vito al Tagliamento

Comune Casarsa della Delizia: a sud della Ferrovia

20.4.2017

Comune di Cazzano di Tramigna: a sud di strada provinciale 37°, via Riva e via Rio Albo.

Comune di Soave: a nord dell'Autostrada A4

Comune di Colognola ai Colli: a nord dell'Autostrada A4 e a est di SP10.

Comune di Illasi: a est di Corso Dante Alighieri, della SP10, a sud di via Carlo Alberto Dalla Chiesa

23.4.2017»

e)

la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Romania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Locality FLORICA, commune DRACEA, Teleorman county,

Locality ZLATA, commune DRACEA, Teleorman county,

Locality DRACEA, commune DRACEA, Teleorman county,

Locality SECARA, commune CRANGU, Teleorman county,

Locality CRANGU, commune CRANGU, Teleorman county.

21.4.2017

Sector 1 Bucuresti, municipality Bucuresti,

Sector 6 Bucuresti, municipality Bucuresti.

13.4.2017»

2)

la parte B è così modificata:

a)

le voci relative alla Bulgaria e alla Repubblica ceca sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

VIDIN

Municipality of Dimovo:

Mali Drenovets

Durzhanitsa

dal 14.4.2017 al 22.4.2017

Municipality of Dimovo:

Dunavtsi

Tyrnyane

Kalenik

dal 15.4.2017 al 23.4.2017

Municipality of Dimovo:

Archar

Septemvriitsi

Yarlovitsa

Bodnyantsi

Izvor

Shipot

Kostichovtzi

Lagoshevtsi

22.4.2017

Municipality of Vidin:

Vartop

Gaiantsi

22.4.2017

Municipality of Vidin:

Vidin

Tsar Siemonovo

Botevo

Sinagovtsi

Ivanovtsi

Zheglitsa

Novoseltsi

Ruptsi

Bukovets

Slana bara

Gaitantsi

23.4.2017

Municipality of Boinitsa:

Kanil

Perilovets

Rabrovo

30.4.2017

Municipality of Bregovo:

Deleina

Tiyanovtsi

30.4.2017

Municipality of Vidin:

Plakuder

Peshakovo

Druzhba

Dolni Boshnyak

Dinkovitsa

Radets

General Marinovo

Voinisa

Bela rada

30.4.2017

Municipality of Kula:

Topolovets

Tsar Petrovo

30.4.2017

MONTANA

Municipality of Montana:

Bezdenitsa

dal 18.4.2017 al 27.4.2017

Municipality of Montana:

Slivovik

Dulgodeltsi

Dolno Tserovene

Slavotin

Dr Yosifovo

Voinitsi

Studeno buche

Gabrovitsa

Virove

27.4.2017

Stato membro: Repubblica ceca

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

726630 Babice u Poutnova, 601268 Bečov nad Teplou, 602621 Beranov, 754684 Beroun u Starého Sedla, 732788 Bezděkov u Prachomet, 726648 Bohuslav u Poutnova, 627020 Branišov, 673731 Český Chloumek, 726656 Číhaná u Poutnova, 627038 Dobrá Voda u Toužimi, 627046 Dřevohryzy, 754692 Heřmanov u Starého Sedla, 726672 Hoštěc, 652148 Chodov u Bečova nad Teplou, 775673 Chylice u Útviny, 726681 Jankovice, 602639 Kladruby u Beranova — severozápadní hranici území tvoří silnice č. 198, 765953 Klášter Teplá, 767921 Kojšovice, 669946 Kosmová — severozápadní hranici území tvoří silnice č. 198, 673749 Krásné Údolí, 675971 Křepkovice, 705560 Louka u Mariánských Lázní, 770400 Luhov u Toužimi, 716651 Měchov, 697508 Mnichov u Mariánských Lázní, 675989 Nezdice u Křepkovic, 770418 Nežichov, 673757 Odolenovice, 770426 Políkno u Toužimi, 726699 Popovice u Poutnova, 726702 Poutnov, 732796 Prachomety — severozápadní hranici území tvoří silnice č. 198, 673765 Přílezy, 767964 Radyně, 765988 Rankovice, 726711 Služetín u Poutnova, 668681 Smilov u Štědré, 775690 Svinov u Toužimi, 765961 Teplá, 716685 Tisová u Otročína, 767948 Toužim, 770434 Třebouň, 775703 Útvina, 601284 Vodná u Bečova nad Teplou, 775631 Vidžín, 629243 Žernovník u Dolního Jamného

22.4.2017

716642 Brť, 602639 Kladruby u Beranova — jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 669946 Kosmová — jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 716669 Otročín, 716677 Poseč, 732796 Prachomety — jihovýchodní hranici území tvoří silnice č. 198, 775681 Sedlo u Toužimi

dal 14.4.2017 al 22.4.2017»

b)

le voci relative alla Germania e alla Grecia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Germania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Markhausen von der Einmündung der Vorderthüler Straße auf die Hauptstraße nach Nordosten bis zur Mittelthüler Straße, dieser nach Osten folgend bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Kalvestanger Damm, entlang diesem sowie der Pehmertanger Straße weiter nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Straße Griesen Stein, dieser nach Norden folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zum Steinbergsweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Overlaher Straße, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zum Dianaweg, von dort nach Westen bis zur Straße Zu den Fischteichen, dieser nach Süden folgend bis zur Bundesstraße B 213, von dort entlang der Bundesstraße B 213 bis zur Bundesstraße B 72 Auffahrt Bethen, von dort entlang der B 72 nach Westen bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Stalfördener Straße nach Nordwesten folgend bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser sowie der Cloppenburger Straße nach Westen bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort weiter nach Nordwesten entlang der Straße Alter Heerweg bis zur Straße Die Neuen Kämpe, von dort nach Südwesten bis zur Straße Im Weicher, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Dwergter Meer, entlang dieser nach Norden bis zur Dorfstraße, entlang dieser sowie der Straße Am Kreuzberge nach Westen bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Vorderthüler Straße.

12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in der Stadt Friesoythe von der Kreuzung der Bundesstraße B 72 und der Ellerbrocker Straße nach Nordosten über die Moorstraße bis zur Lange Straße, entlang dieser, der Bahnhofstraße sowie der Barßeler Straße nach Norden bis zur Straße Neuland, entlang dieser sowie der Straße In den Kämpen nach Nordosten bis zur Schulstraße, von dort nach Norden bis zur Altenoyther Ringstraße, von dort nach Osten bis zur Straße Zu den Kämpen, von dort nach Norden bis zum Barmweg, von dort nach Osten bis zum Buchweizendamm, entlang diesem nach Norden bis zum Wasserzug Lahe-Ableiter, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Südlicher Küstenkanal, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser zunächst nach Osten und dann nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort entlang der Gemeindegrenzen Garrel/Emstek und Garrel/Cloppenburg zunächst nach Süden und dann nach Westen bis zum Steinweg, weiter entlang des Steinwegs sowie der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp nach Westen bis zum Garreler Weg, diesem sowie der Werner-Baumbach-Straße nach Norden folgend bis zum Flugplatzweg, von dort nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Grüner Weg, diesem nach Westen folgend bis zur Straße Grüne Höhe, von dort zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, entlang des Mühlenweges nach Westen bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Norden bis zum Drei-Brücken-Weg, von dort nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwergter Straße und der Dorfstraße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Westen bis zur Vorderthüler Straße, dieser sowie dem Kalvestanger Damm nach Norden folgend bis zur Straße Lange Tange, von dort nach Westen bis zur Straße Sienmoorsdamm, dieser zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten folgend bis zum Pehmertanger Damm, von dort nach Nordosten bis zum Pehmertanger Weg, diesem nach Norden folgend bis zur B 72, von dort entlang der B 72 nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Ellerbrocker Straße.

12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Wolfstanger Damm, von dort nach Südosten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Nordosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Kreisgrenze am Küstenkanal, von dort entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Bether Tannen, entlang dieser nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Süden bis zum Moorweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südosten bis zum Bether Ring, diesem nach Westen folgend bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Beesthöhe, dieser nach Westen folgend bis zum Garreler Weg, von dort nach Süden bis zum Bührener Ring, entlang diesem nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur südlichen Waldgrenze der Bührener Tannen, von dort entlang der Waldgrenze nach Südwesten bis zum Bührener Ring, diesem nach Westen folgend bis zur Stalfördener Straße, weiter entlang dieser nach Westen bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser, der Cloppenburger Straße, der Peheimer Straße und der Lange Straße weiter nach Westen bis zum Brügger Weg, entlang des Brügger Wegs sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordosten bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede, der Hauptstraße, dem Burendamm und dem Ellerbrocker Ring nach Norden folgend bis zur Friesoyther Straße, dieser, der Ellerbrocker Straße, der Moorstraße, der Kirchstraße und der Straße Grüner Hof nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof.

12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Mittelsten Thüle von der Einmündung der Straße Raffeldweg auf die Friesoyther Straße (B 72) entlang des Raffeldwegs nach Osten bis zum Garreler Weg, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel, entlang der Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel weiter nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Süden folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort weiter nach Südosten entlang der Straße Hinterm Forde bis zur Straße Zum Auetal, dieser sowie dem Pöhlendamm nach Nordosten folgend bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Südosten bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Südwesten bis zum Weißdornweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zum Weidenweg, entlang des Weidenwegs nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Wittenhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Anhöhe, entlang dieser sowie der Straße Effken Höhe weiter nach Westen bis zur Straße Hoher Weg, von dort nach Norden bis zur Lindenallee, entlang dieser, dem Güldenweg sowie der Straße Zum Verwuld weiter nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort entlang der Friesoyther Straße und der Thüler Straße nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Straße Raffeldweg.

dal 6.4.2017 al 12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in der Gemeinde Bösel von der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße entlang der Schäferstraße nach Norden bis zur Straße Neuland, dieser nach Westen folgend bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang dieser nach Südosten bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug von Barken Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zum Birkhahnweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Süden bis zum Pöhlendamm, entlang des Pöhlendamms weiter nach Süden bis zum Wasserzug vor der Peterstraße, entlang des Wasserzugs nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm und der Überlandleitung, dieser nach Westen folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Straße Im Richtemoor nach Nordwesten bis zum Heideweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Hook, von dort nach Westen bis zur Jägerstraße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße.

dal 6.4.2017 al 12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zur Dorfstraße, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, dieser nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser zunächst nach Südwesten und dann nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südwesten folgend bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Weißdornweg, von dort nach Südwesten bis zur Straße Auf'm Esch, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Thoben Diek, von dort nach Südosten bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Straße Roslaes Höhe, dieser sowie der Allensteiner Straße nach Westen folgend bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Südosten bis zum Grundstück Tannenkampstraße 44a, entlang des südlich dieses Grundstückes verlaufenden Weges, der auf die Tannenkampstraße mündet, nach Südwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Langen Tange, dieser nach Westen folgend bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee, entlang der Lindenallee zunächst nach Westen, dann nach Norden und dann nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur südlichen Waldgrenze des Peterswaldes, entlang der südlichen Waldgrenze weiter nach Westen bis zur Thüler Straße (B 72), dieser nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Glaßdorfer Straße.

dal 6.4.2017 al 12.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Norden in Friesoythe von der Einmündung der Blauen Straße auf die Böseler Straße entlang der Böseler Straße nach Südosten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, entlang dieser nach Südwesten bis zum Koppelweg, entlang diesem sowie der Feldstraße nach Südosten bis zur Straße Redau, von dort nach Nordosten bis zur Straße An der Lahe, dieser nach Südosten folgend bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Wittenberg, von dort nach Südosten bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Lutzweg, von dort nach Südosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zur Moorstraße, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Benthullen Graben, diesem nach Süden folgend bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Ottenweg, von dort nach Südwesten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Osten bis zum Garreler Straße Wasserzug, diesem nach Süden folgend bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 10, entlang der Grundstückzufahrt nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, diesem nach Süden folgend bis zum Hasenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Südosten bis zur Bundesstraße B 213, entlang dieser, der Ahlhorner Straße, der Bether Straße und der Osterstraße nach Südwesten bis zur Straße Hofkamp, von dort weiter nach Westen entlang der Straße Hofkamp, der Ritterstraße sowie des Ritzereiwegs bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser nach Nordwesten bis zum Fasanenweg, von dort nach Süden bis zur Straße Am Galgenmoor, von dort nach Westen bis zum Alten Schulweg, diesem nach Süden folgend bis zum Molberger Weg, von dort nach Westen bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Molbergen, entlang dieser nach Südwesten bis zur Straße Vahrener Feld, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Molbergen, entlang dieser nach Westen bis zur Matrumer Straße, von dort nach Norden bis zum Ermker Weg, entlang diesem, der Straße Wittensand, der Piusstraße und der Straße Nordfeld weiter nach Westen bis zum Peheimer Damm, diesem sowie dem Ermker Damm nach Nordwesten folgend bis zur Straße Kaspelhauk, von dort nach Nordosten bis zur Grönheimer Straße, entlang dieser sowie der Vreesner Straße nach Westen bis zur Bischofsbrücker Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zum Hünengrab, von dort nach Westen bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Norden bis zum Delschloot, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze des Eleonorenwaldes zunächst nach Nordosten und dann nach Osten bis zum Wasserzug Eleonoren Graben, diesem nach Norden folgend bis zur Straße An der Hildenschlenke, entlang dieser sowie der Straße Bögel weiter nach Nordosten bis zur Neuvreesner Straße, von dort nach Nordosten bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Norden bis zum Ellerbrocker Ring, entlang diesem zunächst nach Osten und dann nach Norden bis zum Sienmoorsdamm, von dort nach Südwesten bis zum Pehmertanger Damm, von dort nach Nordosten bis zum Pehmertanger Weg, von dort nach Norden bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Blauen Straße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Böseler Straße.

15.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße entlang der Glaßdorfer Straße nach Nordosten bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort nach Südosten bis zur Robert-Glaß-Straße, von dort nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang dieser sowie der Bahnlinie nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, von dort entlang dieser und der Garreler Straße nach Süden bis zur Straße Moorriehen, von dort nach Nordwesten bis zum Tebben Damm, von dort nach Südwesten bis zur Straße Grüne Höhe, dieser entlang zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, diesem sowie der Straße Neumühlen nach Südwesten folgend bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwergter Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser sowie der Straße Am Augustendorfer Weg nach Norden folgend bis zur Soeste, dieser sowie dem Brandmoor Graben nach Südosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße.

dal 9.4.2017 al 15.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten von der Einmündung der Straße Ziegelmoor auf die Friesoyther Straße, entlang der Friesoyther Straße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe, von dort entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Flethstraße, von dort nach Norden bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Overlaher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Südosten bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 nach Südosten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, von dort nach Nordwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Norden bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), dieser nach Süden folgend bis zum Bührener Ring, von dort nach Westen bis zur Resthauser Straße, entlang dieser sowie der Straße Stalfördener Feld nach Nordwesten bis zur Kastanienallee, dieser sowie dem Petersfelder Weg zunächst nach Westen und dann nach Norden folgend bis zur Straße Neumühlen, diese nach Südwesten folgend bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwergter Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, von dort nach Norden bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Osten bis zur westlichen Waldgrenze Horstberg, entlang der westlichen Waldgrenze nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser sowie der Straße Am Horstberg nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Straße Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Straße Ziegelmoor, dieser nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Friesoyther Straße.

16.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Osten in Beverbruch von der Kreuzung Großenknetener Straße/Beverbrucher Damm entlang der Großenknetener Straße und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Grundstück Tweeler Straße 5, von dort entlang der Tweeler Straße, der Jägerstraße und der Straße Langen Tange zunächst nach Westen und dann nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zur Falkenberger Straße, von dort nach Norden bis zum Ahornweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Norden bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zum Grundstück Petersfelder Straße 46, von dort nach Norden bis zur Thüler Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zur Brücke, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zum Rosenmoor, von dort nach Osten bis zur Straße Sandrocken, dieser sowie der Straße Zum Richtemoor nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Peterstraße, von dort nach Süden bis zum Birkhahnweg, von dort nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Nordosten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Großenknetener Straße/Beverbrucher Damm.

dal 10.4.2017 al 16.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Markhausen von der Einmündung der Vorderthüler Straße auf die Hauptstraße nach Nordosten bis zur Mittelthüler Straße, dieser nach Osten folgend bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Kalvestanger Damm, entlang diesem sowie der Pehmertanger Straße weiter nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Straße Griesen Stein, dieser nach Norden folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zum Steinbergsweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Overlaher Straße, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zum Dianaweg, von dort nach Westen bis zur Straße Zu den Fischteichen, dieser nach Süden folgend bis zur Bundesstraße B 213, von dort entlang der Bundesstraße B 213 bis zur Bundesstraße B 72 Auffahrt Bethen, von dort entlang der B 72 nach Westen bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Stalfördener Straße nach Nordwesten folgend bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser sowie der Cloppenburger Straße nach Westen bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort weiter nach Nordwesten entlang der Straße Alter Heerweg und der Dwergter Straße bis zur Straße Die Neuen Kämpe, von dort nach Südwesten bis zur Straße Im Weicher, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Dwergter Meer, entlang dieser nach Norden bis zur Dorfstraße, entlang dieser sowie der Straße Am Kreuzberge nach Westen bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Vorderthüler Straße.

17.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Petersfeld von der Einmündung der Straße Am Peterswald auf die Friesoyther Straße (B 72) nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, von dort entlang der Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe und Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser entlang nach Südosten bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Tweeler Straße, von dort nach Südosten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg, entlang der Gemeindegrenze sowie der Straße Zum Fischteich weiter nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Friesoyther Straße (B 72).

dal 13.4.2017 al 17.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Bösel von der Kreuzung Friesoyther Straße/Flethstraße/Flachsweg entlang der Friesoyther Straße nach Osten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zum Bremersdamm, von dort nach Südosten bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, dieser nach Südwesten folgend bis zum Lether Weg, von dort nach Süden bis zum Heideweg, von dort nach Westen bis zur Baumwegstraße, entlang dieser sowie der Hauptstraße nach Süden bis zur Mühlenstraße, von dort nach Westen bis zum Grundstück Mühlenstraße 8, von dort entlang dem Weg nach Süden bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordwesten bis zum Prozessionsweg, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Eschgraben, entlang diesem nach Südwesten bis zur Soeste, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Industriezubringer, entlang dieser nach Südwesten bis zur Boschstraße, von dort nach Westen bis zum Ostring, entlang des Ostrings weiter nach Süden bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, von dort entlang des Alten Emsteker Weges weiter nach Süden bis zum Niedrigen Weg, von dort weiter nach Nordwesten bis zur Soeste, entlang der Soeste weiter nach Nordwesten bis zum Molberger Doosekanal, diesem nach Südwesten folgend bis zur Dwergter Straße, entlang dieser, der Molberger Straße und der Dorfstraße weiter nach Nordwesten bis zum Wöstenweg, von dort nach Norden bis zur Kleinen Tredde, entlang dieser, dem Augustendorfer Weg und der Dwergter Straße weiter nach Norden bis zum Bernhardsweg, von dort weiter nach Nordosten bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, entlang dieser, der Straße Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm weiter nach Norden bis zur Straße Im Paarberger Wald, von dort nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, von dort nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Straße Beim Tegelkamp, von dort nach Osten bis zum Flachsweg, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Friesoyther Straße/Flethstraße/Flachsweg.

17.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Falkenberg von der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg entlang der Schmählstraße, der Falkenberger Straße und der Straße Im Zuckergrund nach Nordosten bis zur Straße Am Friedhof, von dort nach Osten bis zur Alten Dorfstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Kaiforter Straße, von dort nach Südosten bis zum Prozessionsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Nikolausdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Nordosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Friedhofstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, dieser nach Westen folgend bis zum Wiesenweg, von dort nach Norden bis zum Flugplatz Varrelbusch, entlang der südlichen Grenze des Flugplatzes Varrelbusch weiter nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser entlang nach Nordwesten bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Lindenallee/Schmählstraße/Hoher Weg.

dal 13.4.2017 al 17.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten von der Einmündung der Straße Griesen Stein auf die Böseler Straße, entlang der Böseler Straße nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, von dort entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Flethstraße, von dort nach Norden bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Overlaher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Südosten bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 nach Südosten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, von dort nach Nordwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südwesten bis zum Bether Ring, von dort nach Westen bis zum Käseweg, von dort nach Norden bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), dieser nach Süden folgend bis zum Bührener Ring, von dort nach Westen bis zur Resthauser Straße, entlang dieser sowie der Straße Stalfördener Feld nach Nordwesten bis zur Kastanienallee, dieser zunächst nach Westen und dann nach Norden folgend bis zur Kreuzung Kastanienallee/Petersfelder Weg/Hüttekamp/Hinterm Wall, von dort entlang des nach Nordwesten verlaufenden Weges bis zum Grundstück Neumühlen 1, von dort entlang des Weges nach Südwesten bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwergter Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, von dort nach Norden bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Osten bis zur westlichen Waldgrenze Horstberg, entlang der westlichen Waldgrenze nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser sowie der Straße Am Horstberg nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zur Straße Griesen Stein, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der Böseler Straße.

19.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Osten in Beverbruch von der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide entlang der Großenknetener Straße und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Kiefernweg, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Langen Tange, von dort nach Westen bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zur Petersfelder Straße, von dort entlang der Kampstraße weiter nach Nordwesten bis zum Wasserzug Varrelbuscher Graben II, diesem nach Norden folgend bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Gemeindegrenze weiter nach Nordosten bis zur Peterstraße, von dort nach Süden bis zum Birkhahnweg, von dort nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort aus entlang der Südstraße nach Süden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Großenknetener Straße/Südstraße/Zur Staatsweide.

dal 13.4.2017 al 19.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Barßel von der Kreuzung Ammerländer Straße/Ellerbrooksweg/I. Hüllenweg entlang der Ammerländer Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Straße Prinzendamm, von dort nach Südwesten bis zur Georg-Schumacher-Straße, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Südwesten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Vidamer Straße, von dort nach Südwesten bis zur Straße An der Lahe, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Süden bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe, dieser nach Südwesten folgend bis zur Böseler Straße, entlang dieser, dem Niedersachsenring und der Schwaneburger Straße weiter nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Saterland an der Straße Birkenkolonie, der Gemeindegrenze Friesoythe/Saterland sowie der Gemeindegrenze Saterland/Barßel nach Norden folgend bis zur Sater Landstraße, entlang dieser sowie der Oltmann-Strenge-Straße weiter nach Nordosten bis zur Westmarkstraße, von dort nach Norden bis zum Mühlenweg, entlang diesem, der Pestalozzistraße und dem Bahnweg nach Nordosten bis zum I. Hüllenweg, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Ammerländer Straße/Ellerbrooksweg/I. Hüllenweg.

22.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Harkebrügge von der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße entlang der Kortemoorstraße nach Nordosten bis zur Straße Kammersand, von dort nach Nordwesten bis zur Lohorster Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Bundesstraße B 401, von dort nach Westen bis zum Langenmoorsweg, diesem sowie dem Feldweg nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, entlang der Gemeindegrenze nach Westen bis zum Kloot Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zum Erikaweg, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Schepser Straße/Kortemoorstraße/Erikaweg/Kettelerstraße.

dal 14.4.2017 al 22.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen von der Einmündung des Plattenwegs auf die Petersfelder Straße entlang der Petersfelder Straße nach Nordosten bis zum Grundstück Petersfelder Straße 46, von dort entlang des Weges hinter dem Grundstück nach Norden bis zur Thüler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Sandrocken, entlang dieser sowie der Glaßdorfer Straße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, dieser nach Nordosten folgend bis zur Großen Aue, dieser nach Norden folgend bis zum Grundstück Garreler Straße 48, entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Osten bis zur Straße Aumühlen, dieser nach Norden folgend bis zum Oldenburger Weg, von dort nach Osten bis zur Straße Über der Aue, von dort nach Norden bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, entlang der Bahnlinie nach Südwesten bis zur Birkenstraße, von dort nach Nordwesten bis zum Schlackenweg, von dort nach Norden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Bether Tannen, von dort nach Südwesten bis zum Plaggenweg, von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, entlang dieser nach Westen bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, entlang der Bahnlinie nach Nordwesten bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Plattenweg, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Petersfelder Straße.

21.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Nikolausdorf von der Einmündung des Beverbrucher Damms auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zur Hochspannungsleitung vor dem Friedhof, der Hochspannungsleitung nach Norden folgend bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 17, von dort entlang der nach Westen abzweigenden Hochspannungsleitung bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.

dal 13.4.2017 al 21.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Vordersten Thüle von der Einmündung des Ziegeldamms auf die Thüler Straße (B 72) entlang des Ziegeldamms nach Nordosten bis zur Straße Ziegelmoor, entlang dieser sowie des Böseler Kanals weiter nach Nordosten bis zur Lahe, entlang dieser nach Südosten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Autobahn A 29, von dort nach Süden bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Bether Tannen, von dort nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Süden bis zum Grundstück Kanalweg 21, entlang des Weges südlich des Grundstückes weiter nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Süden bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Norden bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel, entlang der Gemeindegrenze nach Westen bis zur Varrelbuscher Straße, von dort nach Südwesten bis zur Straße Im Witten, von dort nach Norden bis zum Wald, von dort entlang des Weges nach Südwesten bis zur Straße Hüttekamp, von dort nach Westen bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Neumühlen, von dort nach Südwesten bis zum Neumühler Weg, diesem nach Westen folgend bis zur Kleinen Tredde, entlang dieser sowie dem Augustendorfer Weg nach Nordwesten bis zum Wöstenweg, von dort nach Nordosten bis zur Straße Langeberg, dieser sowie dem sich daran anschließenden Weg nach Nordwesten bis zur Thülsfelder Straße folgend, von dort nach Westen bis zur Dorfstraße, entlang dieser sowie der Straße Am Augustendorfer Weg weiter nach Nordosten bis zum Markhauser Weg, von dort nach Südwesten bis zur Straße Am Waldesrand, von dort entlang des Weges nach Nordwesten bis zur Straße Am Horstberg, von dort nach Nordwesten bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung des Ziegeldamms auf die Thüler Straße.

23.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordosten in Nikolausdorf von der Einmündung der Straße Düffendamm auf die Oldenburger Straße entlang der Oldenburger Straße nach Süden bis zur Straße Beverbrucher Damm, entlang des Beverbrucher Damms weiter nach Süden bis zur Großenknetener Straße, dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser nach Nordosten bis zum Grundstück Tweeler Straße 8, von dort entlang des Weges nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Schlichtenmoor, entlang dieser zunächst nach Westen und dann nach Norden bis zur Straße Roslaes Höhe, entlang dieser und der Allensteiner Straße nach Westen bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Beverbrucher Straße, entlang dieser und der Varrelbuscher Straße weiter nach Südwesten bis zur Cloppenburger Straße, von dort nach Norden bis zur Straße An der Höhe, von dort nach Nordwesten bis zur Bahnhofstraße, von dort nach Norden bis zur Raiffeisenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Adolph-Kolping-Straße, von dort nach Norden bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser sowie der Thüler Straße nach Nordwesten bis zur Straße Sandrocken, entlang dieser sowie der Straße Zum Richtemoor weiter nach Norden bis zum Brockenweg, von dort nach Nordosten bis zur Großen Aue, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Hauptstraße, entlang dieser sowie der Moorstraße weiter nach Nordosten bis zur Vehne, entlang dieser nach Süden bis zum Wasserzug von Barken-Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Ausgangspunkt an der Oldenburger Straße.

dal 16.4.2017 al 23.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Westerloh von der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße entlang der Kündelstraße nach Norden bis zur Kronsberger Straße, von dort nach Südosten bis zur Flethstraße, von dort nach Norden bis zum Koppelweg, entlang diesem und der Feldstraße nach Osten bis zur Straße Im Wiesengrund, von dort nach Nordosten bis zur Straße An der Lahe, von dort nach Nordwesten bis zum Neuendamm, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, von dort nach Südwesten bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, von dort nach Nordwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Westen bis zum Moorweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Bether Ring, von dort nach Westen bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort entlang der südlichen Waldgrenze der Bührener Tannen weiter nach Westen bis zur Straße An den Ambührener Tannen, von dort nach Südwesten bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Straße Stalfördener Feld nach Nordwesten folgend bis zur Varrelbuscher Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kastanienallee, von dort nach Westen bis zur Straße Hüttekamp, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Kreuzung Petersfelder Weg/Hüttekamp/Hinterm Wall/Kastanienallee, von dort entlang des Petersfelder Wegs nach Norden bis zur Straße Neumühlen, von dort nach Südwesten bis zum Neumühler Weg, diesem nach Westen folgend bis zur Kleinen Tredde, von dort nach Nordwesten bis zum Wöstenweg, entlang des Wöstenwegs zunächst nach Norden und dann nach Südwesten bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwergter Straße, der Dorfstraße, der Straße Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm nach Norden folgend bis zur Straße Im Paarberger Wald, von dort nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zur Straße Tegeler Tange, von dort nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Ginsterstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße.

24.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Südwesten in Garrel von der Einmündung der Straße Eichkamp auf die Varrelbuscher Straße entlang der Varrelbuscher Straße nach Norden bis zur Straße Auf'm Halskamp, von dort nach Nordwesten bis zum Buchenweg, entlang dem Buchenweg und der Bahnhofstraße nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, entlang dieser und der Thüler Straße nach Westen bis zur Straße Im Zuckergrund, entlang dieser sowie der Straße Im Karspohl weiter nach Nordosten bis zur Kaiforter Straße, entlang dieser sowie der Straße Zu den Auen nach Nordwesten bis zum Nachtigallenweg, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zum Dickenstroh, von dort nach Norden bis zur Böseler Straße, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, entlang dieser, der Peterstraße sowie dem Birkhahnweg nach Nordosten bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zum Moordamm, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Halenhorster Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Vehne, entlang dieser nach Südosten bis zur Kiwittstraße, dieser nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort nach Nordwesten bis zum Weidenweg, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, entlang diesem und der Amerikastraße nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, entlang dieser nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Varrelbuscher Straße.

dal 17.4.2017 al 24.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Hoher Esch, von dort nach Osten bis zur Straße Cavens, dieser zunächst nach Süden und dann nach Osten folgend bis zum Kündelweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Kündelsberg, entlang des nach Nordosten abzweigenden Wegs bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Nordosten bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zum Böseler Kanal, diesem nach Nordwesten folgend bis zur Lahe, dieser nach Osten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Im Gartherfeld, von dort nach Süden bis zur Straße Garther Heide, von dort nach Südwesten bis zur Marienstraße, von dort nach Westen bis zum Lether Weg, diesem zunächst nach Süden und dann nach Westen folgend bis zur Soestenstraße, von dort nach Süden bis zum Emsteker Weg, von dort nach Nordwesten bis zur Broklandstraße, von dort nach Westen bis zur Hesselnfelder Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Zum Bruch, von dort nach Westen bis zum Niedrigen Weg, diesem sowie dem Alten Emsteker Weg nach Nordwesten folgend bis zum Brookweg, von dort nach Südwesten bis zur Emsteker Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Fritz-Reuter-Straße, von dort nach Westen bis zur Löninger Straße, von dort entlang des Prozessionswegs weiter nach Westen bis zur Bergstraße, dieser, der Molberger Straße sowie der Cloppenburger Straße nach Nordwesten folgend bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort entlang des Alten Heerwegs weiter nach Nordwesten bis zur Dwergter Straße, dieser, der Molberger Straße, der Dorfstraße sowie der Straße Am Kreuzberge zunächst nach Nordwesten und dann nach Westen folgend bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Industriering, diesem zunächst nach Osten und dann nach Norden folgend bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Kalvestanger Damm, diesem, der Pehmertanger Straße sowie der Straße Zum Pehmertanger Weg zunächst nach Norden und dann nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Blauen Straße, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.

24.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Südwesten in Falkenberg von der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße entlang der Lindenallee nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Fasanenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Kellerhöher Straße, von dort entlang der Friedhofstraße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel/Emstek, der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel nach Südwesten folgend bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Nordwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße.

dal 21.4.2017 al 24.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Hoher Esch, von dort nach Osten bis zur Straße Cavens, dieser zunächst nach Süden und dann nach Osten folgend bis zum Kündelweg, von dort nach Norden bis zur Straße Am Kündelsberg, entlang des nach Nordosten abzweigenden Wegs bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Nordosten bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zum Böseler Kanal, diesem nach Nordwesten folgend bis zur Lahe, dieser nach Osten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Im Gartherfeld, von dort nach Süden bis zur Straße Garther Heide, von dort nach Südwesten bis zur Marienstraße, von dort nach Westen bis zum Lether Weg, diesem zunächst nach Süden und dann nach Westen folgend bis zur Soestenstraße, von dort nach Süden bis zum Emsteker Weg, von dort nach Nordwesten bis zur Broklandstraße, von dort nach Westen bis zur Hesselnfelder Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Zum Bruch, von dort nach Westen bis zum Niedrigen Weg, diesem sowie dem Alten Emsteker Weg nach Nordwesten folgend bis zum Brookweg, von dort nach Südwesten bis zur Emsteker Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Fritz-Reuter-Straße, von dort nach Westen bis zur Löninger Straße, von dort entlang des Prozessionswegs weiter nach Westen bis zur Bergstraße, dieser, der Molberger Straße sowie der Cloppenburger Straße nach Nordwesten folgend bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort entlang des Alten Heerwegs weiter nach Nordwesten bis zur Dwergter Straße, dieser, der Molberger Straße, der Dorfstraße sowie der Straße Am Kreuzberge zunächst nach Nordwesten und dann nach Westen folgend bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Industriering, diesem zunächst nach Osten und dann nach Norden folgend bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Kalvestanger Damm, diesem, der Pehmertanger Straße sowie der Straße Zum Pehmertanger Weg zunächst nach Norden und dann nach Nordosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, von dort nach Nordosten bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Blauen Straße, von dort nach Nordosten bis zur Böseler Straße, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt am Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Niedersachsenring/Grüner Hof.

26.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Südwesten in Falkenberg von der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße entlang der Lindenallee nach Nordwesten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Peterswald, von dort nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, von dort nach Südosten bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südosten folgend bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Fasanenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Kellerhöher Straße, von dort entlang der Friedhofstraße nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel/Emstek, der Gemeindegrenze Cloppenburg/Garrel nach Südwesten folgend bis zum Wiesenweg, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp weiter nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg/Friesoythe, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Nordwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Lindenallee auf die Garreler Straße.

dal 21.4.2017 al 26.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Tegeler Tange auf die Thüler Straße (B 72) entlang der Straße Tegeler Tange nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Ginsterstraße, von dort nach Südosten bis zum Flachsweg, entlang diesem und der Flethstraße nach Nordosten bis zum Flethweg, von dort nach Südosten bis zur Straße Am Pool, von dort nach Norden bis zur Kronsberger Straße,von dort nach Osten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Südosten bis zum Kiefernweg, entlang diesem und dem Eichenweg nach Südosten bis zum Sandker Weg, von dort nach Nordosten bis zur Feldstraße, von dort nach Südosten bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Straße Im Gartherfeld, von dort nach Süden bis zur Straße Garther Heide, von dort nach Südwesten bis zur Marienstraße, von dort nach Westen bis zum Alten Lether Weg, entlang diesem und dem Lether Weg nach Nordosten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Baumwegstraße, entlang dieser und der Hauptstraße nach Süden bis zur Mühlenstraße, von dort nach Westen bis zum Grundstück Mühlenstraße 8, von dort dem Weg nach Südwesten entlang bis zur Höltinghauser Straße, entlang dieser und dem Emsteker Weg nach Südosten bis zur Broklandstraße, von dort nach Südwesten bis zur Hesselnfelder Straße, von dort nach Südosten bis zur Straße Zum Bruch, von dort nach Südwesten bis zum Niedrigen Weg in der Gemeinde Emstek, entlang diesem, dem Alten Emsteker Weg, dem Niedrigen Weg in der Stadt Cloppenburg sowie der Höltinghauser Straße nach Nordwesten bis zur Soeste, entlang dieser nach Südwesten bis zur Soestenstraße, von dort nach Norden bis zur Resthauser Straße, entlang dieser, der Stalfördener Straße sowie der Ambührener Straße nach Nordwesten bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser, der Waldstraße und der Stedingsmühler Straße nach Südwesten bis zur Straße Alter Heerweg, dieser, der Dwergter Straße sowie der Molberger Straße nach Nordwesten folgend bis zur Straße Kleine Tredde, entlang dieser, dem Augustendorfer Weg, der Dwergter Straße nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser, dem Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm nach Nordosten folgend bis zur Straße Im Paarberger Wald, von dort nach Nordwesten bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Straße Tegeler Tange auf die Thüler Straße (B 72).

26.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Garrel von der Einmündung der Bahnhofstraße auf die Petersfelder Straße nach Osten bis zur Hauptstraße, dieser und der Nikolausdorfer Straße nach Nordosten folgend bis zur Überlandlandleitung beim Moordamm, entlang der Überlandleitung nach Südosten bis zur Südstraße, von dort nach Süden bis zum Schuldamm, von dort nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zum Hasenweg, von dort nach Westen bis zum Wasserzug Krumme Riede, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Süden bis zur Gemeindegrenze Garrel/ Emstek, dieser und der Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg zunächst nach Westen und Südwesten und dann nach Norden folgend bis zum südlichen Rand des Flugplatzes Varrelbusch am Wiesenweg, entlang des südlichen Randes des Flugplatzes nach Westen bis zur Werner-Baumbach-Straße, von dort nach Süden bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, entlang dieser nach Nordwesten bis zur Industriestraße, von dort nach Norden bis zur Bahnhofstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Petersfelder Straße.

dal 20.4.2017 al 26.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße nach Nordosten bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Bernethsdamm, von dort nach Nordosten bis zur Industriestraße, von dort nach Nordosten bis zur Thüler Straße, dieser, der Bahnhofstraße, der Straße Am Kirchplatz sowie der Overlaher Straße nach Norden folgend bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordosten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Bahnlinie Osnabrück/Oldenburg, dieser nach Südwesten folgend bis zur Hauptstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Telgen Sand, entlang dieser sowie der Bether Dorfstraße weiter nach Südwesten bis zum Höltinghauser Weg, diesem sowie dem Kanalweg nach Nordwesten folgend bis zum Moorweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südwesten bis zum Bether Ring, von dort nach Westen bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zum Christkindchenweg, von dort nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), dieser sowie der Thüler Straße nach Nordwesten folgend bis zum Ausgangspunkt an der der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm.

26.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Garrel von der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch entlang der Straße Hinterm Forde sowie des Pöhlendamms nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Norden folgend bis zur Peterstraße, von dort nach Nordosten bis zum Birkhahnweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Südosten bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Nikolausdorfer Wasserzug, diesem nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zum Hirschweg, diesem nach Westen folgend bis zum Beverbrucher Damm, von dort nach Süden bis zur Tweeler Straße, entlang dieser sowie dem Weißdornweg weiter nach Nordosten bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser sowie der Straße Hinterm Esch nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Nikolausdorfer Straße/Hinterm Forde/Hinterm Esch.

dal 20.4.2017 al 26.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Barßel von der Einmündung der Ammerländer Straße auf die Lange Straße entlang der Ammerländer Straße nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang dieser nach Südosten bis zur Straße Prinzendamm, von dort nach Südwesten bis zur Georg-Schumacher-Straße, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Südwesten bis zur Straße Am Vehnemoor, von dort nach Nordwesten bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Südwesten bis zur Straße An der Lahe, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Im Wiesengrund, von dort nach Südwesten bis zur Feldstraße, von dort nach Westen bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zum Hahnenbergsweg, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Friesoythe, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Cavens, dieser zunächst nach Norden und dann nach Westen folgend bis zum Kündelweg, diesem zunächst nach Norden und dann nach Westen folgend bis zur Straße Cavens, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Südwesten bis zur Altenoyther Straße, von dort nach Südwesten bis zum Kellerdamm, von dort nach Nordwesten bis zur Straße In den Kämpen, von dort nach Südwesten bis zur Vitusstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Eggershauser Esch, von dort nach Westen bis zur Barßeler Straße, von dort nach Süden bis zur Schwaneburger Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Alten Friesoyther Kanal, von dort nach Norden bis zum Treibtorfweg, von dort nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Saterland, entlang dieser sowie der Gemeindegrenze Saterland/Barßel nach Nordwesten bis zur Ramsloher Straße, von dort nach Nordosten bis zur Schleusenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Oltmann-Strenge-Straße, von dort nach Nordosten bis zur Westmarkstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Hauptstraße, entlang dieser sowie der Lange Straße nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt der Einmündung der Ammerländer Straße auf die Lange Straße

28.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Südwesten in Ahrensdorf am Küstenkanal von der Einmündung des Langenmoorswegs auf die Bundesstraße B 401 entlang des Langenmoorwegs sowie des weiter nach Norden verlaufenden Wegs nach Norden bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Barßel, dieser zunächst nach Osten und dann nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze zunächst weiter nach Nordosten, dann nach Südosten und dann nach Südwesten bis zur Bundesstraße B 401, dieser nach Westen folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung des Langenmoorwegs auf die Bundesstraße B 401.

dal 20.4.2017 al 28.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Süden in Beverbruch von der Kreuzung Beverbrucher Damm/Großenknetener Straße entlang des Beverbrucher Damms nach Norden bis zum Schuldamm, von dort nach Westen bis zur Süd straße, entlang dieser und der Nikolausstraße zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten bis zum Moordamm, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, entlang diesem und der Straße Barkentange zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zum Wasserzug von Barken-Tange, diesem zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Norden bis zur Moorstraße, von dort nach Nordosten bis zum Benthullen Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Hauptstraße, von dort nach Südwesten bis zum Lutzweg, von dort nach Nordwesten bis zur Vehne, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze am Renkenweg, der Kreisgrenze nach Südosten folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Westen bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Beverbrucher Damm/Großenknetener Straße.

27.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Westen in Westerloh von der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße entlang der Kündelstraße zunächst nach Nordosten und dann nach Osten bis zur Flethstraße, von dort nach Nordosten bis zum Steinbergsweg, von dort nach Südosten bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Kreisgrenze, dieser nach Südosten folgend bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Südwesten bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Bether Tannen, von dort nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Norden bis zur Straße Heidegrund, von dort nach Westen bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zum Bether Feldkamp, von dort nach Südwesten bis zum Bether Ring, von dort nach Westen bis zur Bahnlinie Cloppenburg-Friesoythe, entlang dieser nach Nordwesten bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser und der Straße Zum Bahnhof nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Friesoyther Straße (B 72), entlang dieser nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe, entlang der Gemeindegrenze Garrel/Friesoythe und der Gemeindegrenze Molbergen/Friesoythe zunächst nach Südwesten und dann nach Nordwesten bis zur Straße Am Stau, von dort nach Nordosten bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Über dem Worberg, entlang dieser und der Thüler Kirchstraße zunächst nach Nordwesten und dann nach Nordosten bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zur Straße Tegeler Tange, von dort nach Nordosten bis zum Querdamm, von dort nach Nordwesten bis zum Ziegeldamm, von dort nach Nordosten bis zur Ginsterstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Kündelstraße auf die Friesoyther Straße.

30.4.2017

Landkreis Cloppenburg

Im Nordwesten in Petersdorf von der Einmündung der Straße Am Sportplatz auf die Hauptstraße entlang der Hauptstraße und der Moorstraße nach Nordosten bis zum Wasserzug Benthullen Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, der Kreisgrenze nach Südosten folgend bis zur Großenknetener Straße, entlang dieser und der Beverbrucher Straße nach Westen bis zur Großen Aue, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Böseler Straße, entlang dieser und der Petersdorfer Straße nach Norden bis zum Lindenweg, dieser nach Nordwesten bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel folgend, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Schulstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Eichkamp, von dort nach Nordosten bis zur Eichenstraße, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Am Sportplatz, dieser nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt an der Hauptstraße.

dal 23.4.2017 al 30.4.2017

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Bucksande, Nordloher Dorfstraße, Unter den Eichen, Lange Straße, Aperberger Straße, Traubenstraße, Godensholter Straße, Am Steinkamp, Bahnlinie, Marschstraße, Hoher Weg, Reihdamm, Lindener Damm, Westersteder Straße, Auf der Hörn, Seghorner Weg, Fikensolterfeld, Oldenburger Straße, Deepenfurther Straße, Willbroksmoor, Hohenmoorweg, Ebereschenweg, Neulanden, Hösjekamp, Dreiberger Straße, Wiefelsteder Straße, Weethornweg, Oldenburger Straße, Mühlenweg, Birkenweg, Mittellinie, Kleefelder Weg, Schoolstraat, Jeddeloher Damm, Rudenbrook, Mittelweg, Grüner Weg, Scharreler Damm, Schafdamm, Küstenkanalstraße, Wischenstraße, Hafenstraße, Langendamm, Prinzendamm, Schnittpunkt Kreisgrenze/Prinzendamm, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Bucksande folgend

22.4.2017

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Aue-Godensholter Tief, Osterschepser Straße, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohorster Straße folgend

dal 14.4.2017 al 22.4.2017

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Bucksande, Nordloher Dorfstraße, Rhodokamp, Lange Straße, Aperberger Straße, Traubenstraße, Godensholter Straße, Am Steinkamp, Bahnlinie, Marschstraße, Hoher Weg, Birkhunhweg, Linderner Feldstraße, Lindener Damm, Westersteder Straße, Auf der Hörn, Seghorner Weg, Fikensolter Feld, Oldenburger Straße, Marderweg, Am Willbrok, Willbroksmoor, Wirtschaftsweg, Hohenmoordamm, Meesenweg, Esbroker Weg, Ebereschenweg, Neulanden, Hösjekamp, Dreiberger Straße, Wiefelsteder Straße, Weethornweg, Oldenburger Straße, Mühlenweg, Birkenweg, Mittellinie, Friedrichstraße, Wildenlohslinie, Furkenscher Grenzweg, Jeddeloher Damm, Rudenbrook, Mittelweg, Grüner Weg, Scharreler Damm, Schafdamm, Küstenkanalstraße, Wischenstraße, Hafenstraße, Langendamm, Prinzendamm, Schnittpunkt Kreisgrenze/Prinzendamm, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Bucksande folgend

28.4.2017

Landkreis Ammerland

Beschreibung Sperrbezirk (im Westen beginnend):

Schnittpunkt Kreisgrenze/Lohorster Straße, Lohorster Straße, Am Birkenhain, Karlshofer Straße, Wittenrieder Straße, Wirtschaftsweg, Mitteldamm, Hochtanger Weg, Lange Riede, Hauptstraße, Holtkamp, Burgfelder Straße, Zur Tonkuhle, Im Vieh, Lienenweg, Zur Loge, Auf der Loge, Göhlenweg, Reiherweg, Schepser Damm, Hauptstraße, Edammer Straße, Eichenweg, Süddorfer Straße, Edammer Straße, Schnittpunkt Kreisgrenze/Edammer Straße, der Kreisgrenze bis Schnittpunkt Lohhorster Straße folgend.

dal 20.4.2017 al 28.4.2017

Landkreis Ammerland

Schnittpunkt Kreisgrenze/Overlaher Straße, Overlaher Straße bis Hansaweg folgend, Hansaweg, Hogenset, Hafenstraße, Am Düker, Schnittpunkt Kreisgrenze/Am Düker, entlang der Kreisgrenze in westlicher Richtung bis zum Schnittpunkt Kreisgrenze/Overlaher Straße.

30.4.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Cloppenburg und Korsorsstr. an der Vehne

Korsorsstr. bis Achternmeer, Abbiegung Achtern Busch Rtg. Westerholt

Übergang auf die Ammerländer Str., K 141 bis Oberlethe, Herbergen, weiter nördlich auf Lethestr. bis Zwischenlethe

weiter südlich auf die Friedrichstr.

im Ort Wardenburg auf den Brooklandsweg, Oldenburger Str., Marschweg, Am Fischerheim, Huntestr.

über die Hunte bis zur Straße An den Ruten, Am Fischteich an der Fleth, Wiesengrund auf Bümmersteder Str., K 346

K 346 über A 29 Rtg. Sandkrug bis zum Bahnhof, ab Bahnhof K 314, Bahnhofstr. Rtg. Hatten bis Abbiegung Mehrenkampsweg,

Mehrenkampsweg, Mühlenbergsweg nach Sandhatten, auf die Huntloser Str., L 871

L 871 Rtg. Huntlosen über die Hunte bis Abbiegung August-Hinrichs-Weg in Husum,

August-Hinrichs-Weg folgen auf die Husumer Str. zur Amelhauser Str., K 242

Amelhauser Str. Rtg. Wildeshausen bis Abbiegung Moorbeker Str., K 238

Moorbeker Str., Abbiegung Moorbeksweg beim Campingplatz zur Straße An der Fockenriede über Fockenriede zur Buchenallee,

Hageler Höhe, Hageler Str., Hageler Damm bis Fahrenkamp

Fahrenkamp bis Abbiegung Dünhoop, nördlich weiter über den Feldweg auf die parallel zum Dünhoop führende Großenkneter Str

Großenkneter Str. südlich auf Wildeshauser Str. Rtg. Ahlhorn bis Abbiegung Waldstr.

Waldstr., Katharinenstr., Am Kasinowald, Zeppelinstr. Kasinowald zur Bahnlinie Rtg. Cloppenburg

ab Kreisgrenze im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt Kreisgrenze LK OL/CLP, Korsorsstr.

21.4.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Cloppenburg und die Garreler Str., L 847 in der Gemeinde Wardenburg

L 847 Rtg. Littel bis Abbiegung Lagerdamm bis zur Lethe

flussabwärts der Lethe folgen über die Bäke bis Ahrensberg

von dort über die Straße An der Bäke, Eichenstr. (K 241) auf L 870, Oldenburger Str./Sager Str.

weiter auf der Sager Str., L 870, Rtg. Ahlhorn bis Abbiegung Brandsweg

über Brandsweg, Mühlendamm, Goosthöhe auf Garreler Str., L 871 in der Gemeinde Großenkneten

L 871 durch Bissel Rtg. Garrel zur Kreisgrenze LK OL/CLP

im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt Kreisgrenze LK OL/CLP an der L 847

dal 13.4.2017 al 21.4.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis OIdenburg / Stadt Oldenburg und die Bremer Straße (L 868) in der Gemeinde Hude

L 868 nach Altmoorhausen folgen

in Altmoorhausen Dorfstraße (L 871) Richtung Munderloh zur Gemeindegrenze Hude/Hatten

der Gemeindegrenze östlich folgend zum Plietenberger Weg an der Autobahn A 28

weiter über Bookholter Weg / Alter Postweg / Auf dem Berge auf Hatter Straße (L 888) in Dingstede

über Nutteler Straße — übergehend in Stedinger Weg — nach Nuttel bis Einmündung „Hinterm Feld“

Hinterm Feld / Bassumer Weg / Rhader Sand auf Kirchhatter Straße (L 872) in Rhade

L 872 nach Neerstedt bis Abbiegung Geveshauser Weg

weiter über Geveshauser Weg / Zum Schwarzen Moor / Geveshauser Höhe / Geveshauser Kirchweg / Achtern Holt auf Neerstedter Straße ( K 237) nach Dötlingen

in Dötlingen der Ortsdurchfahrt (K 341) folgend durch Oelmühle auf Amelhauser Straße (K 242)

K 242 Richtung Moorbeck zur Gemeinde- bzw. Stadtgrenze Großenkneten/ Stadt Wildeshausen

dem Verlauf der Gemeinde- bzw. Stadtgrenze Großenkneten/ Stadt Wildeshausen zur Straße Hageler Höhe folgen

weiter über Hageler Höhe / Hageler Straße / Hageler Damm zum Hageler Bach

dem Hageler Bach flussaufwärts zur Ahlhorner Straße/Großenkneter Straße (K 239) folgen

K 239 südlich nach Ahlhorn; in Ahlhorn Wildeshauser Straße (Ortsdurchfahrt) zum Kreisverkehr

ab Kreisverkehr Oldenburger Straße (L 870) / Feldmühlenweg / Lether Schulweg auf Cloppenburger Straße (B 213)

B213 Richtung Cloppenburg zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/Cloppenburg an der Lethe

nun der Kreisgrenze im Uhrzeigersinn bis Höhe Renkenweg in Benthullen folgen

weiter über Renkenweg / Saarländerweg / Korsorsstraße durch Achternmeer & Korsorsberg bis Einmündung Achternmeerer Straße nach Hundsmühlen

in Hundsmühlen über Hunoldstraße und die Lethe zur Hunte

der Hunte flussaufwärts zur Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg / Stadt Oldenburg dem Verlauf der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg / Stadt Oldenburg östlich zum Ausgangspunkt an der Bremer Straße folgen

27.4.2017

Landkreis Oldenburg

Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Bahnhofstraße und der Bahntrasse in Sandkrug

der Bahntrasse Richtung Osnabrück folgend bis zum Speckmannsweg

weiter über An den Weiden / Barneführerholzweg / Am Waldesrand / Mehrenkampsweg nach Sandhatten

in Sandhatten über Merkurweg / Venusweg / Heubergweg / Heideweg auf Huntloser Straße (L 871)

L 871 nach Huntlosen zum Kreisverkehr

ab Kreisverkehr L 871 (Ziegelhof/ Zum Breitenstrohe) Richtung Döhlen über die Bahntrasse bis Abbiegung Schmehl

über Schmehl / Zur Steinhöhe / Hegeler-Wald-Straße auf Sager Straße (L 870) in Hengstlage

L 870 Richtung Wardenburg bis Einmündung Eichenstraße

Eichenstraße / Friedensweg / Korrbäksweg erneut auf L 870 (Oldenburger Straße)

über Oldenburger Straße / Wikingerstraße (K 242) auf Autobahn A 29

A 29 Richtung Oldenburg bis Luchsendamm folgen

von dort Luchsendamm / Huntloser Straße auf K 235 in Astrup K 235 (Sandkruger Str. / Astruper Str.) über die Hunte nach Sandkrug zum Ausgangspunkt

dal 20.4.2017 al 27.4.2017

Stato membro: Grecia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

In the regional unit of Kozani, in the municipality of Kozani, the local communities of Ermakia, Tetralofo, Agios Charalampos, Voskochori, Galani, Kapnochori, Kissa and Koilada

22.4.2017

In the regional unit of Kozani, in the municipality of Kozani, the local communities of Akrini, Agios Dimitrios and Ryaki

dal 14.4.2017 al 22.4.2017»

c)

la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Les communes suivantes dans le département de GERS

ARROUEDE

AUSSOS

AUX-AUSSAT

BARCUGNAN

BARRAN

BARS

BAZUGUES

BELLOC-SAINT-CLAMENS

BERDOUES

BEZUES-BAJON

BLOUSSON-SERIAN

CABAS-LOUMASSES

CASTELNAU-D'ANGLES

CASTEX

CLERMONT-POUYGUILLES

CUELAS

DUFFORT

ESCLASSAN-LABASTIDE

ESTIPOUY

IDRAC-RESPAILLES

L'ISLE-DE-NOE

LAAS

LABARTHE

LABEJAN

LAGARDE-HACHAN

LAGUIAN-MAZOUS

LALANNE-ARQUE

LAMAZERE

LE BROUILH-MONBERT

LOUBERSAN

LOURTIES-MONBRUN

MANAS-BASTANOUS

MANENT-MONTANE

MARSEILLAN

MASSEUBE

MIELAN

MIRAMONT-D'ASTARAC

MIRANDE

MIRANNES

MONCASSIN

MONCLAR-SUR-LOSSE

MONLEZUN

MONPARDIAC

MONT-DE-MARRAST

MONTAUT

MONTESQUIOU

MOUCHES

PALLANNE

PANASSAC

PONSAMPERE

PONSAN-SOUBIRAN

POUYLEBON

RICOURT

RIGUEPEU

SADEILLAN

SAINT-ARAILLES

SAINT-ARROMAN

SAINT-BLANCARD

SAINT-CHRISTAUD

SAINT-ELIX-THEUX

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN

SAINT-MAUR

SAINT-MEDARD

SAINT-MICHEL

SAINT-OST

SAINTE-AURENCE-CAZAUX

SAINTE-DODE

SARRAGUZAN

SAUVIAC

TILLAC

TRONCENS

VIOZAN

dal 14.4.2017 al 22.4.2017

BELMONT

BOURROUILLAN

CAMPAGNE-D'ARMAGNAC

CASTEX-D'ARMAGNAC

CASTILLON-DEBATS

CRAVENCERES

DEMU

EAUZE

ESPAS

ESTANG

LANNEMAIGNAN

MANCIET

MAULEON-D'ARMAGNAC

MAUPAS

MONGUILHEM

MONLEZUN-D'ARMAGNAC

PRENERON

REANS

SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC

SALLES-D'ARMAGNAC

TOUJOUSE

dal 20.4.2017 al 28.4.2017

AIGNAN

ARBLADE-LE-BAS

ARBLADE-LE-HAUT

AURENSAN

AVERON-BERGELLE

BARCELONNE-DU-GERS

BERNEDE

BETOUS

BOUZON-GELLENAVE

CASTELNAVET

CAUMONT

CAUPENNE-D'ARMAGNAC

CORNEILLAN

GEE-RIVIERE

LABARTHETE

LANNE-SOUBIRAN

LANNUX

LAUJUZAN

LE HOUGA

LELIN-LAPUJOLLE

LOUBEDAT

LOUSSOUS-DEBAT

LUPPE-VIOLLES

MAGNAN

MORMES

NOGARO

PERCHEDE

PROJAN

SABAZAN

SAINT-GERME

SAINT-GRIEDE

SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC

SEAILLES

SEGOS

SION

SORBETS

URGOSSE

VERGOIGNAN

VERLUS

dal 21.4.2017 al 29.4.2017

ARMENTIEUX

ARMOUS-ET-CAU

AUCH

AUJAN-MOURNEDE

BASSOUES

BAZIAN

BEAUMONT

BECCAS

BELLEGARDE

BERAUT

BETCAVE-AGUIN

BETPLAN

BIRAN

BOUCAGNERES

CADEILLAN

CAILLAVET

CALLIAN

CASSAIGNE

CAZAUX-D'ANGLES

CAZAUX-VILLECOMTAL

CHELAN

CONDOM

COURTIES

DURBAN

ESPAON

ESTAMPES

FAGET-ABBATIAL

FOURCES

GARRAVET

GAUJAC

GAUJAN

GAZAX-ET-BACCARISSE

GONDRIN

HAGET

JUILLAC

LAGARDERE

LAMAGUERE

LARRESSINGLE

LARROQUE-SUR-L'OSSE

LASSERAN

LASSEUBE-PROPRE

LAURAET

LAVERAET

LOMBEZ

MAIGNAUT-TAUZIA

MALABAT

MANSENCOME

MARCIAC

MASCARAS

MEILHAN

MONBARDON

MONCORNEIL-GRAZAN

MONFERRAN-PLAVES

MONGAUSY

MONLAUR-BERNET

MONT-D'ASTARAC

MONTADET

MONTAMAT

MONTEGUT-ARROS

MONTIES

MOUCHAN

ORBESSAN

ORDAN-LARROQUE

ORNEZAN

PELLEFIGUE

PEYRUSSE-GRANDE

POUY-LOUBRIN

ROQUES

SABAILLAN

SAINT-ELIX

SAINT-JEAN-LE-COMTAL

SAINT-JEAN-POUTGE

SAINT-MARTIN-GIMOIS

SAINT-SOULAN

SAMARAN

SANSAN

SARAMON

SARCOS

SAUVETERRE

SCIEURAC-ET-FLOURES

SEISSAN

SEMBOUES

SEMEZIES-CACHAN

SERE

SIMORRE

TACHOIRES

TOURDUN

TOURNAN

TUDELLE

VALENCE-SUR-BAISE

VILLECOMTAL-SUR-ARROS

VILLEFRANCHE

22.4.2017

CANNET

FUSTEROUAU

GOUX

MAULICHERES

MAUMUSSON-LAGUIAN

POUYDRAGUIN

PRECHAC-SUR-ADOUR

RISCLE

SAINT-MONT

SARRAGACHIES

TARSAC

TERMES-D'ARMAGNAC

VIELLA

dal 22.4.2017 al 30.4.2017

AYZIEU

BASCOUS

BRETAGNE-D'ARMAGNAC

CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE

CAZAUBON

CAZENEUVE

COULOUME-MONDEBAT

COURRENSAN

LAGRAULET-DU-GERS

LANNEPAX

LAREE

LIAS-D'ARMAGNAC

LOUSLITGES

LUPIAC

MARAMBAT

MARGOUET-MEYMES

MARGUESTAU

MONCLAR

MONTREAL

MOUREDE

NOULENS

PANJAS

PEYRUSSE-VIEILLE

RAMOUZENS

ROQUEBRUNE

SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES

VIC-FEZENSAC

29.4.2017

BEAUMARCHES

CAHUZAC-SUR-ADOUR

GALIAX

IZOTGES

JU-BELLOC

LADEVEZE-RIVIERE

LADEVEZE-VILLE

LASSERADE

PLAISANCE

SAINT-AUNIX-LENGROS

TASQUE

TIESTE-URAGNOUX

30.4.2017

Les communes suivantes dans le département de HAUTE-GARONNE

ANAN

BALESTA

BLAJAN

BOISSEDE

BOUDRAC

BOULOGNE-SUR-GESSE

CASSAGNABERE-TOURNAS

CASTERA-VIGNOLES

CAZARIL-TAMBOURES

CHARLAS

CIADOUX

ESCANECRABE

ESPARRON

GENSAC-DE-BOULOGNE

L'ISLE-EN-DODON

LECUSSAN

LESPUGUE

LILHAC

LUNAX

MARTISSERRE

MIRAMBEAU

MOLAS

MONDILHAN

MONTBERNARD

MONTESQUIEU-GUITTAUT

MONTGAILLARD-SUR-SAVE

MONTMAURIN

NENIGAN

PEGUILHAN

PUYMAURIN

SAINT-FERREOL-DE-COMMINGES

SAINT-LARY-BOUJEAN

SAINT-LAURENT

SAINT-PE-DELBOSC

SALERM

SAMAN

VILLENEUVE-LECUSSAN

17.4.2017

Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES

LASCAZERES

VIDOUZE

dal 14.4.2017 al 22.4.2017

ALLIER

ANDREST

ANGOS

ANTIN

ARIES-ESPENAN

ARNE

ARTAGNAN

ARTIGUEMY

AUBAREDE

AUREILHAN

AURENSAN

AZEREIX

BARBAZAN-DEBAT

BARBAZAN-DESSUS

BARTHE

BAZET

BAZILLAC

BAZORDAN

BEGOLE

BERNAC-DEBAT

BERNAC-DESSUS

BERNADETS-DEBAT

BERNADETS-DESSUS

BETBEZE

BETPOUY

BONNEFONT

BONNEMAZON

BONREPOS

BORDERES-SUR-L'ECHEZ

BORDES

BOUILH-DEVANT

BOUILH-PEREUILH

BOULIN

BOURS

BUGARD

BURG

CABANAC

CAHARET

CALAVANTE

CAMALES

CAMPISTROUS

CAMPUZAN

CASTELBAJAC

CASTELNAU-MAGNOAC

CASTELVIEILH

CASTERA-LANUSSE

CASTERA-LOU

CASTERETS

CASTILLON

CAUBOUS

CHELLE-DEBAT

CHELLE-SPOU

CHIS

CIEUTAT

CIZOS

CLARAC

CLARENS

COLLONGUES

COUSSAN

DEVEZE

DOURS

ESCAUNETS

ESCONDEAUX

ESTAMPURES

FONTRAILLES

FRECHEDE

FRECHOU-FRECHET

GALAN

GALEZ

GARDERES

GAUSSAN

GAYAN

GONEZ

GOUDON

GOURGUE

GUIZERIX

HACHAN

HITTE

HOUEYDETS

HOURC

IBOS

JACQUE

JUILLAN

LACASSAGNE

LAGARDE

LALANNE

LALANNE-TRIE

LAMARQUE-RUSTAING

LAMEAC

LANESPEDE

LANNE

LANNEMEZAN

LANSAC

LAPEYRE

LARAN

LARROQUE

LASLADES

LASSALES

LESCURRY

LESPOUEY

LHEZ

LIAC

LIBAROS

LIZOS

LOUEY

LOUIT

LUBRET-SAINT-LUC

LUBY-BETMONT

LUC

LUQUET

LUSTAR

LUTILHOUS

MANSAN

MARQUERIE

MARSAC

MARSEILLAN

MASCARAS

MAUVEZIN

MAZEROLLES

MERILHEU

MINGOT

MONLEON-MAGNOAC

MONLONG

MONTASTRUC

MONTGAILLARD

MONTIGNAC

MOULEDOUS

MOUMOULOUS

MUN

ODOS

OLEAC-DEBAT

OLEAC-DESSUS

ORGAN

ORIEUX

ORIGNAC

ORLEIX

OROIX

OSMETS

OSSUN

OUEILLOUX

OURSBELILLE

OZON

PERE

PEYRAUBE

PEYRET-SAINT-ANDRE

PEYRIGUERE

PEYRUN

PINTAC

POUMAROUS

POUYASTRUC

PUJO

PUNTOUS

PUYDARRIEUX

RABASTENS-DE-BIGORRE

RECURT

REJAUMONT

RICAUD

SABALOS

SABARROS

SADOURNIN

SAINT-LEZER

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN

SALLES-ADOUR

SANOUS

SARIAC-MAGNOAC

SARNIGUET

SARRIAC-BIGORRE

SARROUILLES

SEGALAS

SEMEAC

SENAC

SENTOUS

SERE-RUSTAING

SERON

SIARROUY

SINZOS

SOREAC

SOUES

SOUYEAUX

TAJAN

TALAZAC

TARASTEIX

TARBES

THERMES-MAGNOAC

THUY

TOSTAT

TOURNAY

TOURNOUS-DARRE

TOURNOUS-DEVANT

TRIE-SUR-BAISE

TROULEY-LABARTHE

UGLAS

UGNOUAS

VIC-EN-BIGORRE

VIDOU

VIELLE-ADOUR

VIEUZOS

VILLEMBITS

VILLENAVE-PRES-MARSAC

17.4.2017

ANSOST

AURIEBAT

BARBACHEN

BUZON

CAIXON

ESTIRAC

GENSAC

LAFITOLE

LAHITTE-TOUPIERE

LARREULE

MAUBOURGUET

MONFAUCON

NOUILHAN

SAUVETERRE

SOMBRUN

VILLEFRANQUE

VILLENAVE-PRES-BEARN

22.4.2017

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

HAGEDET

MADIRAN

SAINT-LANNE

SOUBLECAUSE

dal 22.4.2017 al 30.4.2017

BARLEST

CAUSSADE-RIVIERE

HERES

LABATUT-RIVIERE

LAMARQUE-PONTACQ

LOUBAJAC

LOURDES

PEYROUSE

POUEYFERRE

SAINT-PE-DE-BIGORRE

30.4.2017

Les communes suivantes dans le département des LANDES

ANGOUME

ANGRESSE

AZUR

BEYLONGUE

BIARROTTE

BIAUDOS

BONNEGARDE

BOOS

CASTAIGNOS-SOUSLENS

CAZALIS

DAX

HAGETMAU

LABASTIDE-CHALOSSE

LABENNE

LACRABE

LEON

MARPAPS

MEES

MESSANGES

MOMUY

MORGANX

NASSIET

OEYRELUY

ONDRES

RION-DES-LANDES

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

SAINT-CRICQ-DU-GAVE

SAINT-BARTHELEMY

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

SAINT-MARTIN-DE-HINX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

SAINTE-COLOMBE

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

SAUBION

SAUBRIGUES

SEIGNOSSE

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS

SEYRESSE

SIEST

SOORTS-HOSSEGOR

TERCIS-LES-BAINS

TOSSE

VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS

1.5.2017

AIRE-SUR-L'ADOUR

ARTASSENX

BAHUS-SOUBIRAN

BASCONS

BORDERES-ET-LAMENSANS

BOUGUE

BOURDALAT

BRETAGNE-DE-MARSAN

CASTANDET

CAZERES-SUR-L'ADOUR

CLASSUN

DUHORT-BACHEN

EUGENIE-LES-BAINS

GEAUNE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

HONTANX

LABASTIDE-D'ARMAGNAC

LAGLORIEUSE

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN

LATRILLE

LE FRECHE

LE VIGNAU

LUSSAGNET

MAURRIN

MONTEGUT

PECORADE

PERQUIE

PUJO-LE-PLAN

RENUNG

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE

SAINT-GEIN

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR

SORBETS

dal 18.4.2017 al 26.4.2017

ARBOUCAVE

ARGELOS

AUBAGNAN

BASSERCLES

BATS

BENQUET

BEYRIES

BUANES

CAMPAGNE

CASTELNAU-TURSAN

CASTELNER

CLEDES

FARGUES

HAUT-MAUCO

LACAJUNTE

LAURET

MANT

MAURIES

MIRAMONT-SENSACQ

MONGET

MONSEGUR

MONTGAILLARD

OUSSE-SUZAN

PAYROS-CAZAUTETS

PEYRE

PHILONDENX

PIMBO

POUDENX

PUYOL-CAZALET

SAINT-AGNET

SAINT-LOUBOUER

SAINT-PERDON

SAMADET

SARRON

SOLFERINO

URGONS

VIELLE-TURSAN

YGOS-SAINT-SATURNIN

dal 20.4.2017 al 28.4.2017

AMOU

ARSAGUE

AUDIGNON

AUDON

AURICE

BAIGTS

BANOS

BAS-MAUCO

BASTENNES

BEGAAR

BELUS

BENESSE-LES-DAX

BENESSE-MAREMNE

BERGOUEY

BRASSEMPOUY

CAGNOTTE

CANDRESSE

CAPBRETON

CARCARES-SAINTE-CROIX

CARCEN-PONSON

CASSEN

CASTEL-SARRAZIN

CASTELNAU-CHALOSSE

CASTETS

CAUNA

CAUNEILLE

CAUPENNE

CLERMONT

COUDURES

DOAZIT

DONZACQ

DUMES

ESTIBEAUX

EYRES-MONCUBE

GAAS

GAMARDE-LES-BAINS

GARREY

GAUJACQ

GIBRET

GOOS

GOURBERA

GOUSSE

GOUTS

HABAS

HASTINGUES

HAURIET

HERM

HEUGAS

HINX

HORSARRIEU

JOSSE

LABATUT

LAHOSSE

LALUQUE

LAMOTHE

LARBEY

LAUREDE

LE LEUY

LESGOR

LOUER

LOURQUEN

MAGESCQ

MAYLIS

MEILHAN

MIMBASTE

MISSON

MONTAUT

MONTFORT-EN-CHALOSSE

MONTSOUE

MOUSCARDES

MUGRON

NARROSSE

NERBIS

NOUSSE

OEYREGAVE

ONARD

ORIST

ORTHEVIELLE

ORX

OSSAGES

OZOURT

PEY

PEYREHORADE

POMAREZ

PONTONX-SUR-L'ADOUR

PORT-DE-LANNE

POUILLON

POYANNE

POYARTIN

PRECHACQ-LES-BAINS

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

SAINT-AUBIN

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

SAINT-JEAN-DE-LIER

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

SAINT-LON-LES-MINES

SAINT-PANDELON

SAINT-PAUL-LES-DAX

SAINT-SEVER

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

SAINT-YAGUEN

SARRAZIET

SAUBUSSE

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

SERRES-GASTON

SORDE-L'ABBAYE

SORT-EN-CHALOSSE

SOUPROSSE

SOUSTONS

TALLER

TARTAS

TETHIEU

TILH

TOULOUZETTE

VICQ-D'AURIBAT

YZOSSE

dal 26.4.2017 all'1.5.2017

ARENGOSSE

ARJUZANX

ARTHEZ-D'ARMAGNAC

BETBEZER-D'ARMAGNAC

CAMPET-ET-LAMOLERE

ESCOURCE

GAILLERES

GAREIN

GARROSSE

GELOUX

LACQUY

LAGRANGE

LESPERON

LINXE

LUGLON

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC

MAZEROLLES

MONT-DE-MARSAN

MORCENX

ONESSE-LAHARIE

PARLEBOSCQ

SABRES

SAINT-AVIT

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC

SAINT-JUSTIN

SAINT-MARTIN-D'ONEY

SAINT-MICHEL-ESCALUS

SAINT-PIERRE-DU-MONT

SAINTE-FOY

SINDERES

UCHACQ-ET-PARENTIS

VILLENAVE

VILLENEUVE-DE-MARSAN

29.4.2017

Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE

BEAUGAS

BOUDY-DE-BEAUREGARD

CANCON

CASSENEUIL

CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE

CASTILLONNES

DOUZAINS

FERRENSAC

LA SAUVETAT-SUR-LEDE

LOUGRATTE

MONBAHUS

MONTASTRUC

MONTAURIOL

MONTAUT

MONTIGNAC-DE-LAUZUN

MONVIEL

MOULINET

PAILLOLES

PINEL-HAUTERIVE

SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN

SAINT-EUTROPE-DE-BORN

SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL

SAINT-PASTOUR

SEGALAS

SERIGNAC-PEBOUDOU

VILLEBRAMAR

17.4.2017

AIGUILLON

AMBRUS

ANZEX

BUZET-SUR-BAISE

CALONGES

CAUBEYRES

CAUMONT-SUR-GARONNE

DAMAZAN

FARGUES-SUR-OURBISE

FAUGUEROLLES

FAUILLET

FOURQUES-SUR-GARONNE

GONTAUD-DE-NOGARET

GREZET-CAVAGNAN

LA REUNION

LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX

LAGRUERE

LE MAS-D'AGENAIS

LEYRITZ-MONCASSIN

LONGUEVILLE

MONHEURT

NICOLE

PUCH-D'AGENAIS

RAZIMET

SAINT-LEGER

SAINT-LEON

SAINT-PIERRE-DE-BUZET

SAINTE-GEMME-MARTAILLAC

SAINTE-MARTHE

SENESTIS

TAILLEBOURG

THOUARS-SUR-GARONNE

TONNEINS

VARES

VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN

VILLETON

21.4.2017

Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES

BASSILLON-VAUZE

CORBERE-ABERES

LASSERRE

LEMBEYE

LUC-ARMAU

MONCAUP

MONPEZAT

SAMSONS-LION

SEMEACQ-BLACHON

dal 14.4.2017 al 22.4.2017

AAST

ANDOINS

ANGAIS

ARRIEN

ARTIGUELOUTAN

BEDEILLE

BOEIL-BEZING

BORDES

CASTEIDE-DOAT

ESLOURENTIES-DABAN

ESPECHEDE

ESPOEY

GER

GOMER

LESPOURCY

LIMENDOUS

LIVRON

LOMBIA

LOURENTIES

MONTANER

NOUSTY

PONSON-DEBAT-POUTS

PONSON-DESSUS

SAUBOLE

SEDZE-MAUBECQ

SEDZERE

SOUMOULOU

UROST

17.4.2017

ARGELOS

ARGET

ARZACQ-ARRAZIGUET

ASTIS

AUGA

AURIAC

BALIRACQ-MAUMUSSON

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

BUROSSE-MENDOUSSE

CARRERE

CASTEIDE-CANDAU

CASTETPUGON

CLARACQ

COSLEDAA-LUBE-BOAST

COUBLUCQ

DIUSSE

GARLEDE-MONDEBAT

GARLIN

LABEYRIE

LALONQUETTE

LANNECAUBE

LASCLAVERIES

LEME

MALAUSSANNE

MASCARAAS-HARON

MERACQ

MIOSSENS-LANUSSE

MONCLA

MOUHOUS

PORTET

POULIACQ

POURSIUGUES-BOUCOUE

RIBARROUY

SAINT-MEDARD

SAULT-DE-NAVAILLES

SEVIGNACQ

TADOUSSE-USSAU

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

THEZE

VIGNES

VIVEN

dal 20.4.2017 al 28.4.2017

ABERE

ANOYE

ARRICAU-BORDES

BALEIX

BENTAYOU-SEREE

CASTERA-LOUBIX

CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)

ESCURES

GERDEREST

LABATUT

LAMAYOU

LUCARRE

MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ

MAURE

MOMY

MONSEGUR

PEYRELONGUE-ABOS

PONTIACQ-VIELLEPINTE

22.4.2017

ABITAIN

AICIRITS-CAMOU-SUHAST

AMENDEUIX-ONEIX

ANDREIN

ANGOUS

ARAUJUZON

ARAUX

ARBERATS-SILLEGUE

ARBOUET-SUSSAUTE

AREN

AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY

ARRAST-LARREBIEU

ATHOS-ASPIS

AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN

BARRAUTE-CAMU

BASTANES

BERGOUEY-VIELLENAVE

BETRACQ

BIDACHE

BIRON

BUGNEIN

BURGARONNE

CAME

CASTAGNEDE

CASTETNAU-CAMBLONG

CASTETNER

CHARRE

CHARRITTE-DE-BAS

CHERAUTE

CROUSEILLES

DOGNEN

DOMEZAIN-BERRAUTE

ESCOS

ESPIUTE

ETCHARRY

GABAT

GARRIS

GESTAS

GUINARTHE-PARENTIES

GURS

ILHARRE

JASSES

L'HOPITAL-D'ORION

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE

LAA-MONDRANS

LAAS

LABASTIDE-VILLEFRANCHE

LABETS-BISCAY

LAY-LAMIDOU

LEREN

LESTELLE-BETHARRAM

LICHOS

LOUBIENG

LUXE-SUMBERRAUTE

MERITEIN

MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU

MONTAUT

MONTFORT

NABAS

NARP

ORAAS

ORION

ORRIULE

OSSERAIN-RIVAREYTE

PRECHACQ-JOSBAIG

PRECHACQ-NAVARRENX

PUYOO

RAMOUS

RIVEHAUTE

SAINT-GIRONS-EN-BEARN

SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN

SAINT-PE-DE-LEREN

SAINT-VINCENT

SALIES-DE-BEARN

SAMES

SAUCEDE

SAUVELADE

SAUVETERRE-DE-BEARN

SUS

SUSMIOU

TABAILLE-USQUAIN

VIELLENAVE-DE-NAVARRENX

VIELLESEGURE

dal 22.4.2017 al 30.4.2017

ANOS

AUBIN

AURIONS-IDERNES

BARINQUE

BERNADETS

BOUILLON

BOURNOS

CABIDOS

CADILLON

CAUBIOS-LOOS

CONCHEZ-DE-BEARN

DOUMY

ESCOUBES

FICHOUS-RIUMAYOU

GABASTON

GAROS

GAYON

GEUS-D'ARZACQ

HAGETAUBIN

HIGUERES-SOUYE

LACADEE

LALONGUE

LARREULE

LESPIELLE

LONCON

LOUVIGNY

LUSSAGNET-LUSSON

MAUCOR

MIALOS

MOMAS

MONASSUT-AUDIRACQ

MONT-DISSE

MONTAGUT

MONTARDON

MORLANNE

NAVAILLES-ANGOS

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

POMPS

RIUPEYROUS

SAINT-ARMOU

SAINT-CASTIN

SAINT-JAMMES

SAINT-JEAN-POUDGE

SAINT-LAURENT-BRETAGNE

SAUVAGNON

SEBY

SERRES-CASTET

SIMACOURBE

UZAN

VIALER

29.4.2017

ABIDOS

AINHARP

AMOROTS-SUCCOS

ARANCOU

ARGAGNON

ARRAUTE-CHARRITTE

ARROS-DE-NAY

ARROSES

ARTHEZ-D'ASSON

ARTHEZ-DE-BEARN

ASSON

AUBOUS

AUDAUX

AUTERRIVE

AYDIE

BAIGTS-DE-BEARN

BALANSUN

BARCUS

BARDOS

BARZUN

BAUDREIX

BEGUIOS

BEHASQUE-LAPISTE

BELLOCQ

BENEJACQ

BERENX

BERROGAIN-LARUNS

BEUSTE

BEYRIE-SUR-JOYEUSE

BONNUT

BORDERES

BOURDETTES

BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

CARDESSE

CARRESSE-CASSABER

CASTETBON

CASTETIS

COARRAZE

ESPES-UNDUREIN

ESQUIULE

GERONCE

GEUS-D'OLORON

GUICHE

HAUT-DE-BOSDARROS

HOURS

IGON

LA BASTIDE-CLAIRENCE

LABATMALE

LACQ

LAGOR

LAGOS

LAHONTAN

LAHOURCADE

LANNEPLAA

LARRIBAR-SORHAPURU

LEDEUIX

LOHITZUN-OYHERCQ

LUCGARIER

LUCQ-DE-BEARN

MASLACQ

MASPARRAUTE

MAULEON-LICHARRE

MESPLEDE

MIREPEIX

MONT

MOUMOUR

MOURENX

NAVARRENX

NAY

OGENNE-CAMPTORT

OREGUE

ORIN

ORSANCO

ORTHEZ

OS-MARSILLON

OSSENX

OZENX-MONTESTRUCQ

POEY-D'OLORON

PONTACQ

ROQUIAGUE

SAINT-BOES

SAINT-DOS

SAINT-GOIN

SAINT-PALAIS

SALLES-MONGISCARD

SALLESPISSE

SARPOURENX

UHART-MIXE

URT

VERDETS

VIODOS-ABENSE-DE-BAS

30.4.2017»

d)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Comune di Vazzola (TV): a sud di via Cadorna, di Via XXV Luglio, a ovest di via Borgo Tonini, e a est di via Cadore Mare, a sud di via Bosco, a est di via Monticano, a est di via Luminaria, a est di via Generale Cantore, di via Monte Grappa;

Comune di Mareno di Piave (TV): a ovest di via San Pio X, via Distrettuale, a ovest della A27;

Comune di San Vendemiano (TV): a ovest della A27 e a nord-ovest della A28;

Comune di Codognè (TV): a est del Canale Il Ghebo;

Comune di San Polo di Piave (TV);

Comune di Cimadolmo (TV);

Comune di Maserada sul Piave (TV): a nord della SP57, della SP92, di via IV Novembre, di via Roma, di via Dolomiti;

Comune di Spresiano (TV): a nord della SP57, a est della ferrovia;

Comune di Nervesa della Battaglia (TV): a est della ferrovia;

Comune di Santa Lucia di Piave (TV);

Comune di Susegana (TV): a est del Ponte della Priula della SS13, a nord-est di via dei Pascoli, a est di via Maglio, a est di via del Bosco Gaio, a sud-est di via San Salvatore, a est di via Sottocroda, di via Monte Piatti, di via Morgante I°, a sud di via Val Longa;

Comune di San Pietro di Feletto (TV): a est di via Po, dell'abitato di Crevada, e a sud est dell'abitato di San Michele di Feletto, e a est di via Guizza, via Roma, SP164, a sud di via Castella SP37, e dell'abitato di Bagnolo (TV);

Comune di Conegliano (TV);

Comune di Colle Umberto (TV): a sud di via Roma, dell'abitato di Colle Umberto, di via San Rocco, via Dante Alighieri;

Comune di San Fior (TV);

Comune di Cordignano (TV): a sud di strada dei Campardi e a sud di via Trento;

Comune di Godega di Sant'Urbano (TV);

Comune di Orsago: a sud-ovest di via Camparnei, di via Giuseppe Garibaldi, di via Giuseppe Mazzini, di via Dante Alighieri, di Piazza Armando Diaz, di via Roma, di via Cesare Battisti;

Comune di Gaiarine (TV): a ovest di via Fratelli Rosselli, di via Bruna, a sud di Via Io Maggio, a ovest di via Gerardo da Camino, di via Ravanello, di via per Campomolino, di via per Gaiarine, a sud di via Abate Lorenzo Berlese, a ovest di via Campei;

Comune di Portobuffolè (TV): a ovest della zona Industriale Bastie;

Comune di Mansuè (TV): a nord-ovest di via Rigole, a nord di via Cimitero Basalghelle, a ovest di via Cornarè, di via Basalghelle, di via per Oderzo;

Comune di Fontanelle (TV);

Comune di Oderzo (TV): a ovest di via Marchetti, di via Pordenone, della Sp15, di via Camaldolesi, a nord-ovest di via dei Peleoveneti, a nord-ovest

di via Fraine di Colfrancui, di via Fraine di Faè, a nord di via Comunale Postumia di Faè;

Comune di Ormelle (TV): a nord di via Bidoggia, a ovest di via Postioma, a nord di via Negrisia, di via Piave

17.4.2017

Comune di Vazzola (TV): a nord di via Cadorna, di via XXV Luglio, a est di via Borgo Tonini, e a ovest di via Cadore Mare, a nord di via Bosco, a ovest di via Monticano, a ovest di via Luminaria, a ovest di via Generale Cantore, di via Monte Grappa,

Comune di Mareno di Piave (TV): a est di via San Pio X, via Distrettuale, a est della A27

Comune di San Vendemiano (TV): a est A27e a sud della A28

Comune di Codognè (TV): a ovest del Canale Il Ghebo

dal 9.4.2017 al 17.4.2017

Comune di Chivasso: a est di via Po, di via Orti, a nord della stradale Torino, a est di via Foglizzo, di via Montanaro, a est della ferrovia

Comune di Montanaro: a est della ferrovia, di via Torino, di via Giuseppe Garibaldi, a nord di Piazza Luigi Massa, via Roma, via Sant'Anna, via San Giovanni Bosco, a est di via Strada Nuova

Comune di San Benigno Canavese: a ovest dell'autostrada A5

Comune di Volpiano: a ovest dell'autostrada A5, a sud-ovest di Corso Europa, dello svincolo Brandizzo Volpiano

Comune di Verolengo: a ovest di strada del Bollone, a sud della SP31bis, a ovest di via Trento, di via Thaon di Revel, di via per Torrazza (SP90)

Comune di Torrazza Piemonte: a ovest di via Roma (SP90), a nord di via Giuseppe Mazzini, nord-ovest di via Caduti della Libertà, a ovest della SP90

Comune di Rondissone: a ovest della SS11, della SP90

Comune di Mazzè: a ovest della SP90, a sud di via Cimitero, a ovest della SP81, a sud della SS595

Comune di Caluso: a sud della SS595, a sud-ovest della SS26, a sud della SP53

Comune di Foglizzo

Comune di San Giusto Canavese: a sud-ovest di via del Boschetto, a sud di via Cappo, via Monte Nero, di via Massimo D'Azeglio, a est di via Trieste, di via Molino

Comune di San Giorgio Canavese: a sud di via Molino

Comune di Feletto: a est della SP460

Comune di Bosconero: a est della SP460, della Strada della Fraschea

Comune di Rivarolo Canavese: a sud di via Leonardo da Vinci, di via Galileo Galilei, di via Rivarossa

Comune di Rivarossa: a est di via Rivarossa, a sud di via S. Francesco al Campo

Comune di Lombardore

Comune di Leini

Comune di Settimo Torinese

Comune di San Mauro Torinese: a nord di via Lunga, a ovest della SS590, a nord di Rio Dora

Comune di Castiglione Torinese

Comune di Grassino Torinese: a nord della SP122, della SP 118

Comune di Sciolze: a nord della SP118

Comune di Rivalba

Comune di Casalborgone: a nord della SP97, a ovest della SP102, della SP458

Comune di San Sebastiano da Po

Comune di San Raffaele Cimena

Comune di Castagneto Po

28.4.2017

Comune Casarsa della Delizia: a nord della Ferrovia

Comune Cordenons: a sud di via Cesare Battisti, via Maestra

Comune Zoppola

Comune Valvasone Arzene

Comune Cordovado: a nord di via Suzzolin

Comune Camino al Tagliamento

Comune San Martino al Tagliamento: a nord di via Domanins, via Quattro Novembre, Via Giuseppe Ionello, Via Saletto tagliamento

Comune Fiume Veneto: a nord dell'Autostrada Portogruaro-Sacile e ad est di via Giacomo Leopardi

Comune Sesto al Reghena

Comune Varmo: a ovest di via Belvedere, via Giacomo Antonio da Pordenone, via Latisana

Comune Morsano al Tagliamento

Comune Chions: a nord della ferrovia

Comune Azzano Decimo: a est di via Peperate, di viale Primo Maggio, via Valier

Comune Codroipo: a ovest di via San Daniele, via della Chiesa, via Sadegliano, via Stazione. A nord di viale Venezia, ad Ovest, via Circonvallazione Ovest, via Lignano

Comune San Giorgio della Richinvelda: a sud di via San Martino, di Via Meduna e di via Selva di sotto

Comune Sedegliano: a ovest del Canale Reggia Sant'Odorico e del Canale Roggia San Odorico

Comune Cinto Caomaggiore: a nord di via Pordeone, via Roma e via Umberto Grandis

Comune Gruaro: a nord di via Belvedere, via Giai, via Marconi, Via Boldara

29.4.2017

Comune di Cazzano di Tramigna: a nord di strada provinciale 37°, via Riva e via Rio Albo.

Comune di Soave: a sud dell'Autostrada A4

Comune di Colognola ai Colli: a sud dell'Autostrada A4 e a ovestdi SP10

Comune di Illasi: a ovest di Corso Dante Alighieri, della SP10, a nord di via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Comune di Montecchia di Crosara

Comune di Monteforte D'Alpone

Comune di Lavagno

Comune di Caldiero

Comune di Gambellara

Comune di Roncà

Comune di Montebello Vicentino: a ovest di via Contrada Agugliana e via Bertola

Comune di Montorso Vicentino: a ovest e a nord di via San Nicolò, a ovest di via Tadiotti, a nord-ovest di via Valverde, ovest di via Zanella, a sud di Vallegrande, via ponte Cocco, a ovest via Costa.

Comune di Arzignano: a ovest del torrente Chiampo.

Comune di Chiampo: a ovest del torrente Chiampo, a sud-ovest di via Manzoni, via G.B. Zaupa, via Fantoni Alti, via Pardince.

Comune di San Giovanni Ilarione.

Comune di Tregnago.

Comune di Mezzane di Sotto.

Comune di Verona: a est di via Pedrotta, via Olivè e via delle Rive

Comune di San Martino Buon Albergo: a est di via Pedrotta, via Ferrazzette, via Giuseppe Verdi. A sud di via Sant'Antonio, e a est di via Campalto, via Centegnano e a nord di via Giarette e via Mambrotta.

Comune di Zevio: a nord via Aldo Moro, via Adele Smania, via Altichiero da Zevio, SP 19.

Comune di Ronco all'Adige: a nord di SP 19.

Comune di Belfiore

Comune di San Bonifacio

Comune di Arcole: a nord SP 39, via Padovana, a nord di via Belvedere, a ovest Piazza Gazzolo, a nord di via Capitello e ovest via Borgoletto.

2.5.2017»

e)

la voce relativa alla Romania è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Romania

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Locality BOGDANA, Commune BOGDANA, Teleorman county,

Locality BROSTEANCA, Commune BOGDANA, Teleorman county,

Locality ULMENI, Commune BOGDANA, Teleorman county,

Locality FURCULESTI, Commune FURCULESTI, Teleorman county,

Locality MOSTENI, Commune FURCULESTI, Teleorman county,

Locality SPATAREI, Commune FURCULESTI, Teleorman county,

Locality VOIEVODA, Commune FURCULESTI, Teleorman county,

Locality LISA, Commune LISA, Teleorman county,

Locality PIATRA, Commune PIATRA, Teleorman county,

Locality PUTINEIU, Commune PUTINEIU, Teleorman county,

Locality BADULEASA, Commune PUTINEIU, Teleorman county,

Locality CARLOMANU, Commune PUTINEIU, Teleorman county,

Locality SEACA, Commune SEACA, Teleorman county,

Locality TRAIAN, Commune TRAIAN, Teleorman county.

30.4.2017

Locality FLORICA, commune DRACEA, Teleorman county,

Locality ZLATA, commune DRACEA, Teleorman county,

Locality DRACEA, commune DRACEA, Teleorman county,

Locality SECARA, commune CRANGU, Teleorman county,

Locality CRANGU, commune CRANGU, Teleorman county.

dal 22.4.2017 al 30.4.2017

Locality BUFTEA, commune ORAS BUFTEA, Ilfov county,

Locality BUCIUMENI, commune ORAS BUFTEA, Ilfov county,

Locality DRAGOMIRESTI-VALE, commune DRAGOMIRESTI-VALE, Ilfov county,

Locality DRAGOMIRESTI-DEAL, commune DRAGOMIRESTI-VALE, Ilfov county,

Locality ZURBAUA, commune DRAGOMIRESTI-VALE, Ilfov county,

Locality TUNARI, commune TUNARI, Ilfov county,

Locality BUCURESTI SECTORUL 2, municipality Bucuresti,

Locality BUCURESTI SECTORUL 3, municipality Bucuresti,

Locality BUCURESTI SECTORUL 4, municipality Bucuresti,

Locality BUCURESTI SECTORUL 5, municipality Bucuresti,

Locality CHIAJNA, commune CHIAJNA, Ilfov county,

Locality DUDU, commune CHIAJNA, Ilfov county,

Locality ROSU, commune CHIAJNA, Ilfov county,

Locality CHITILA, commune CHITILA, Ilfov county,

Locality RUDENI, commune CHITILA, Ilfov county,

Locality MOGOSOAIA, commune MOGOSOAIA, Ilfov county,

Locality OTOPENI, commune ORAS OTOPENI, Ilfov county,

Locality ODAILE, commune ORAS OTOPENI, Ilfov county,

Locality VOLUNTARI, commune ORAS VOLUNTARI, Ilfov county.

13.4.2017»


ORIENTAMENTI

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/156


INDIRIZZO (UE) 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 aprile 2017

sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. La BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC), in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare i compiti in materia di vigilanza e adottare le decisioni di vigilanza.

(2)

La BCE è tenuta ad assicurare l'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2).

(3)

In quanto autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3) per gli enti creditizi classificati come significativi.

(4)

Sebbene in relazione agli enti meno significativi l'esercizio delle pertinenti opzioni e discrezionalità competa principalmente alle ANC, il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell'ambito dell'MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi. Ciò assicura che (a) la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace, (b) il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e (c) tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata.

(5)

Al fine di bilanciare l'esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con l'applicazione del principio di proporzionalità, dall'altro, la BCE ha individuato, tra quelle esercitate nel regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), talune opzioni e discrezionalità che dovrebbero essere esercitate nello stesso modo dalle ANC nella vigilanza sugli enti meno significativi.

(6)

Le opzioni e discrezionalità riconosciute alla autorità competenti con riferimento ai requisiti di fondi propri e a quelli patrimoniali ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 471, paragrafo 1, e dell'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, incidono sul livello e sulla qualità dei fondi propri e sui coefficienti patrimoniali degli enti meno significativi. Un'applicazione prudente e coerente di tali opzioni e discrezionalità è necessaria per diverse ragioni. Essa assicurerà che (a) i rischi relativi alle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario siano adeguatamente fronteggiati, (b) la definizione di default sia utilizzata in modo coerente con riferimento all'adeguatezza e alla comparabilità dei requisiti di fondi propri, e (c i requisiti di fondi propri per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti, per le quali gli enti non possono determinare il coefficiente delta o la durata finanziaria modificata, siano calcolati in modo prudente. L'applicazione armonizzata di disposizioni transitorie relative alla detrazione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di attività fiscali differite, assicurerà l'applicazione della definizione più rigorosa di patrimonio di vigilanza, introdotta dal regolamento (UE) n. 575/2013, da parte di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti entro un congruo lasso di tempo.

(7)

Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle gradi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013.

(8)

Le opzioni e le discrezionalità concesse dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 (5) della Commissione per il calcolo dei deflussi dai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), ai fini del calcolo dei requisiti di copertura della liquidità dovrebbero essere esercitate in modo uniforme per gli enti significativi e quelli meno significativi al fine di assicurare parità di trattamento degli enti creditizi nello stesso SGD.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente indirizzo specifica talune opzioni e discrezionalità di applicazione generale conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali, il cui esercizio da parte delle ANC in relazione a enti meno significativi deve essere pienamente allineato all'esercizio da parte della BCE delle relative opzioni e discrezionalità di cui al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.

CAPO II

ESERCIZIO DI OPZIONI E DISCREZIONALITÀ IN RELAZIONE A ENTI MENO SIGNIFICATIVI CHE RICHIEDONO L'INTEGRALE ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENTI SIGNIFICATIVI

SEZIONE I

Fondi propri

Articolo 3

Articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

Fatto salvo l'articolo 90 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, conformemente alla parte tre del medesimo regolamento, le ANC richiedono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:

a)

l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e

b)

l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio.

SEZIONE II

Requisiti patrimoniali

Articolo 4

Articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore

Le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di applicare il criterio «in arretrato da oltre 90 giorni» per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 5

Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte

Per le operazioni di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC richiedono agli enti creditizi di impiegare il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE III

Grandi esposizioni

Articolo 6

Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni

Le ANC esercitano l'opzione relativa alle esenzioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità al presente articolo e all'allegato.

a)

Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

b)

Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento.

c)

Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3 del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato del presente indirizzo.

d)

Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, interamente per lettere da e) a k) ovvero fino all'importo massimo consentito per la lettera i), se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

e)

Le ANC richiedono agli enti meno significativi di valutare se siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. nonché nell'allegato al presente indirizzo, applicabili alla specifica esposizione. L'ANC può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi meno significativi di trasmettere la documentazione di cui all'allegato.

f)

Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione.

SEZIONE IV

Liquidità

Articolo 7

Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi dai depositi stabili al dettaglio

Le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di moltiplicare per il 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che la Commissione abbia espresso la sua previa approvazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato, attestando che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4.

SEZIONE V

Disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013

Articolo 8

Articolo 471, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

1.   Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, le ANC possono consentire agli enti creditizi meno significativi di non dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, in conformità all'articolo 471, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Dal 1o gennaio 2019, le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa.

3.   Il presente articolo si applica fatte salve le decisioni adottate dall'ANC ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 9

Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura

Le ANC esercitano l'opzione relativa alle percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura di cui all'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) 575/2013 nel modo che segue:

a)

Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è del 100 % dal 1o gennaio 2018:

b)

Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è del 100 % dal 1o gennaio 2018.

c)

In deroga al punto b), laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:

i)

80 % nel periodo dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018; e

ii)

100 % dal 1o gennaio 2019.

d)

Le ANC non applicano i punti b) e c) agli enti meno significativi che, alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione.

e)

Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del punto d) è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso senza modifiche al trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, le ANC applicano la deroga di cui al punto d) all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato.

f)

In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai punti b) e c), che l'ANC ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi meno significativi di non applicare i punti b) o c).

g)

Laddove i punti b) e c) non si applichino, le ANC richiedono agli enti meno significativi di applicare le disposizioni della normativa nazionale.

Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima che il presente indirizzo produca i propri effetti, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai punti da a) a c).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Le ANC si conformano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 7 al quale si conformano dal 1o gennaio 2019.

Articolo 11

Destinatari

Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2017

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 6, lettera c), del presente indirizzo

1.

Le ANC richiedono agli enti meno significativi di tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

a)

Al fine di valutare se la natura specifica dell'esposizione, dell'organismo regionale o centrale o della relazione tra l'ente creditizio e l'organismo regionale o centrale annulli o riduca il rischio di esposizione, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono considerare se:

i)

vi siano rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, tali da ostacolare il tempestivo rimborso dell'esposizione da parte della controparte all'ente creditizio, salvo in caso di una situazione di risanamento o risoluzione, in cui devono essere attuate le restrizioni delineate dalla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

ii)

le esposizioni proposte siano in linea con il normale svolgimento dell'attività imprenditoriale dell'ente creditizio e con il suo modello imprenditoriale o giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;

iii)

il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso l'organismo centrale dell'ente creditizio, e il processo di monitoraggio e di revisione applicabile a tali esposizioni, a livello individuale e, se del caso, a livello consolidato siano simili a quelli applicati ai prestiti erogati a terze parti;

iv)

le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio consentano allo stesso di controllare e garantire costantemente che le grandi esposizioni verso l'organismo centrale o regionale siano in linea con la sua strategia in materia di rischi.

b)

Al fine di valutare se eventuali rischi di concentrazione residui possano essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come disposto dall'articolo 400, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti meno significativi devono considerare se:

i)

l'ente creditizio abbia processi, procedure e controlli solidi per garantire che l'utilizzo dell'esenzione non determini un rischio di concentrazione non in linea con la sua strategia in materia di rischi;

ii)

l'ente creditizio abbia formalmente preso in esame il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso il suo organismo regionale o centrale come parte del suo quadro complessivo di valutazione del rischio;

iii)

l'ente creditizio disponga di un quadro di controllo dei rischi che monitori adeguatamente le esposizioni proposte;

iv)

il rischio di concentrazione che ne deriva sia stato o sarà chiaramente identificato nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno (ICAAP) dell'ente creditizio e sarà gestito attivamente. I dispositivi, i processi e i meccanismi per la gestione del rischio di concentrazione saranno valutati nel processo di revisione e valutazione prudenziale.

2.

In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, le ANC richiedono agli enti meno significativi, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, di valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale prevedano espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:

a)

il finanziamento di mercato per l'intera rete (network);

b)

la compensazione della liquidità nell'ambito rete, nei limiti di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

la fornitura di liquidità agli enti creditizi affiliati;

d)

l'assorbimento dell'eccesso di liquidità degli enti creditizi affiliati.

3.

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ANC può chiedere agli enti creditizi meno significativi di presentare la seguente documentazione.

a)

Una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente creditizio, approvata dall'organo di amministrazione, attestante che l'ente creditizio rispetta tutte le condizioni per un'esenzione ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), e dall'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

b)

Un parere legale, rilasciato da un soggetto terzo esterno indipendente o da un ufficio legale interno, e approvato dall'organo di amministrazione, comprovante che non sussistono ostacoli, derivanti dalle normative applicabili, compresa la normativa fiscale, o da accordi vincolanti, che impediscano il tempestivo rimborso delle esposizioni da parte do una controparte all'ente creditizio.

c)

Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione attestante che:

i)

non vi sono impedimenti di fatto al tempestivo rimborso delle esposizioni da parte dell'organismo regionale o centrale all'ente creditizio;

ii)

le esposizioni dell'organismo regionale o centrale sono giustificate dalla struttura di finanziamento della rete;

iii)

il processo decisionale relativo all'approvazione di un'esposizione verso un organismo regionale o centrale e il processo di monitoraggio e revisione applicabile a tali esposizioni, sia a livello di soggetto giuridico che a livello consolidato, sono simili a quelli che sono applicati alle operazioni di prestito a terze parti;

iv)

il rischio di concentrazione derivante da esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale è stato preso in esame come parte del quadro complessivo di valutazione del rischio dell'ente creditizio.

d)

Documentazione sottoscritta dal legale rappresentante e approvata dall'organo di amministrazione dell'ente creditizio attestante che le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente creditizio sono le stesse dell'organismo regionale o centrale e che le procedure di gestione del rischio, il sistema informatico e i sistemi di segnalazione interna dell'ente creditizio permettono all'organo di amministrazione dell'ente stesso di monitorare costantemente il livello della grande esposizione e la compatibilità di quest'ultima con la strategia in materia di rischi dell'ente creditizio, a livello di soggetto giuridico e, se del caso, a livello consolidato e con i principi di sana gestione interna della liquidità all'interno della rete.

e)

Documentazione comprovante che il processo ICAAP identifica chiaramente il rischio di concentrazione derivante dalle grandi esposizioni nei confronti dell'organismo regionale o centrale e che tale rischio è gestito attivamente.

f)

Documentazione comprovante che la gestione del rischio di concentrazione è coerente con il piano di risanamento della rete.


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


Rettifiche

13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/164


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29 dicembre 2015 )

Pagina 21, articolo 33, secondo comma:

anziché:

«Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo»

leggasi:

«Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci».

Pagina 101, articolo 238, paragrafo 1:

anziché:

«1.   Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione “AT” e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.»

leggasi:

«1.   Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione “TA” e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.»

Pagina 232, Allegato B-01, il Titolo III — Modello di documento amministrativo unico (serie in otto esemplari) è sostituito da quanto segue:

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Pagina 247, Allegato B-01, il Titolo IV — Modello del formulario complementare del documento amministrativo unico (serie in otto esemplari) è sostituito da quanto segue:

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13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/196


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 29 dicembre 2015 )

Pagina 569, articolo 10, paragrafo 2:

anziché:

«Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membri è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.»,

leggasi:

«Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.».

Pagina 571, articolo 17:

anziché:

«Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere è coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.»,

leggasi:

«Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere sia coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.».

Pagina 574, articolo 24, paragrafo 1, primo comma:

anziché:

«Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.»,

leggasi:

«Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.».

Pagina 574, articolo 24, paragrafo 1, lettera c):

anziché:

«l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.»,

leggasi:

«il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente.».

Pagina 574, articolo 24, paragrafo 4:

anziché:

«Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.»,

leggasi:

«Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.».

Pagina 575, articolo 25, paragrafo 2:

anziché:

«Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (OEAS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.»,

leggasi:

«Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.».

Pagina 576, articolo 27, paragrafo 2:

anziché:

«Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona che lavora per suo conto, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).»,

leggasi:

«Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna che agisce per conto del richiedente, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).».

Pagina 576, articolo 28, paragrafo 1, lettera f):

anziché:

«il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti;»,

leggasi:

«il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi che agiscono per suo conto;».

Pagina 577, articolo 29, paragrafo 2:

anziché:

«Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono prendere in considerazione i risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.»,

leggasi:

«Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono tenere conto dei risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.».

Pagina 577, articolo 30, paragrafo 1, primo comma:

anziché:

«Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi controllo o nuova valutazione, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.»,

leggasi:

«Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi monitoraggio o riesame, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.».

Pagina 579, articolo 34, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.»,

leggasi:

«Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.».

Pagina 645, articolo 187, paragrafo 4, lettera a):

anziché:

«per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi per garantire la protezione e la sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;»,

leggasi:

«per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;».

Pagina 659, articolo 231, paragrafo 4:

anziché:

«Nel caso in cui l'ufficio doganale competente abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:»,

leggasi:

«Nel caso in cui l'ufficio doganale di controllo abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:».

Pagina 700, articolo 333, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci è il seguente:»,

leggasi:

«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci è il seguente:».

Pagina 701, articolo 333, paragrafo 4:

anziché:

«In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate vigila sull'uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell'Unione. Gli uffici doganali di uscita informano l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci sotto la loro supervisione.»,

leggasi:

«In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate vigila sull'uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell'Unione. Gli uffici doganali di uscita informano l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci sotto la loro supervisione.».

Pagina 701, articolo 333, paragrafo 8:

anziché:

«In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di uscita e informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci. Questa pratica è autorizzata unicamente quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.»,

leggasi:

«In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di uscita e informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci. Esso procede in tal senso solo dopo che tutte le merci abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione.»

Pagina 702, articolo 335, paragrafo 2:

anziché:

«Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e di indicare gli uffici doganali di uscita.»,

leggasi:

«Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e gli uffici doganali di uscita.».

Pagina 737, allegato A, titolo II, punto 2, sezione IV/3, tabella, in corrispondenza del codice «IM», terza colonna, prima frase:

anziché:

«La parte che presenta, o a nome della quale un agente di sdoganamento o un'altra persona autorizzata presenta, una dichiarazione di importazione.»,

leggasi:

«La parte che presenta, o per conto della quale un agente di sdoganamento o un'altra persona autorizzata presenta, una dichiarazione di importazione.».


13.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/200


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )

Pagina 9, articolo 18, paragrafo 1:

anziché:

«Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti per concedere un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.»,

leggasi:

«Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali che partecipano all'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.».

Pagina13, articolo 31, paragrafo 1, lettera b:

anziché:

«quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro a nome della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.»,

leggasi:

«quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro per conto della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.».

Pagina39, l'allegato 2, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 2

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Pagina42, l'allegato 3, come rettificato alla pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 3

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Pagina47, l'allegato 4, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 4

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Pagina51, l'allegato 5, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:

« ALLEGATO 5

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Pagina151, l'allegato 9, appendice C1, titolo II, lettera A, casella 50, primo comma:

anziché:

«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare del regime.».

leggasi:

«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per conto del titolare del regime.».