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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/693 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2017
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze bitertanolo e clormequat sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza tebufenpirad gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Per quanto riguarda il bitertanolo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (2). Il regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione (3) ha disposto la revoca dell'approvazione del bitertanolo, in quanto non sono state presentate le ulteriori informazioni di conferma per tale sostanza attiva richieste in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo sono state revocate e non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi. In conformità all'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR fissati per il bitertanolo nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento dovrebbero essere soppressi. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di isomeri di bitertanolo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per i prodotti vegetali e animali al limite di determinazione pertinente (LOD). Tali valori di base modificati dovrebbero essere fissati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
Per quanto riguarda il clormequat l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5), proponendo di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di clormequat e suoi sali, espressa come cloruro di clormequat. Dati recenti di monitoraggio mostrano che sui funghi coltivati non trattati e sulle pere non trattate sono presenti residui a un livello superiore al limite di determinazione. Tali residui possono derivare, rispettivamente, da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat e dal trasferimento (carry-over) non intenzionale da precedenti impieghi di clormequat nelle pere. L'Autorità ha proposto di basare l'LMR per le pere al 95o percentile dei risultati tratti dai dati di monitoraggio mirato e ha proposto all'attenzione dei responsabili della gestione del rischio cinque diversi LMR per i funghi coltivati, basati sui metodi raccomandati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, rispettivamente per la definizione degli LMR nelle spezie e degli LMR estranei (6). Poiché non sussistono rischi per i consumatori, l'LMR per i funghi coltivati dovrebbe essere fissato al livello corrispondente al 99o percentile di tutti i risultati del campionamento. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(4) |
Per il tebufenpirad l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (7). Essa ha individuato un rischio per i consumatori per quanto riguarda gli LMR per i peperoni. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per quanto riguarda gli LMR per albicocche, pesche, more di rovo, more selvatiche, fagioli (freschi, con baccello), semi di cotone e prodotti di origine animale l'Autorità ha concluso che non erano disponibili alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, secondo quanto previsto all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
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(7) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(8) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(9) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, il limite di «0,01* mg/kg» per il tebufenpirad nei peperoni dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. |
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(11) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze bitertanolo and clormequat in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.
Per quanto riguarda la sostanza attiva tebufenpirad in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei peperoni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 3 novembre 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 novembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for bitertanol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(2):4386.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l'approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 215 del 9.8.2013, pag. 5).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 49).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for chlormequat according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(3):4422.
(6) FAO, 2009, Submission and evaluation of pesticide residues data for the estimation of Maximum Residue Levels in food and feed. Pesticide Residues. 2nd Ed. FAO Plant Production and Protection Paper 197, 264 pagg.
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Review of the existing maximum residue levels for tebunfepyrad according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal (2016);14(4):4469.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
l'allegato II è così modificato:
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2) |
l'allegato III è così modificato:
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3) |
nell'allegato V, è aggiunta la seguente colonna relativa al bitertanolo: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/694 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
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(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
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0702 00 00 |
EG |
288,4 |
|
MA |
122,0 |
|
|
TN |
214,0 |
|
|
TR |
139,3 |
|
|
ZZ |
190,9 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
74,1 |
|
TR |
161,3 |
|
|
ZZ |
117,7 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
77,8 |
|
TR |
142,7 |
|
|
ZZ |
110,3 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
47,6 |
|
IL |
78,0 |
|
|
MA |
53,7 |
|
|
TN |
59,3 |
|
|
TR |
72,9 |
|
|
ZZ |
62,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
65,0 |
|
EG |
76,4 |
|
|
TR |
71,4 |
|
|
ZZ |
70,9 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
103,2 |
|
CL |
110,9 |
|
|
CN |
109,3 |
|
|
NZ |
158,2 |
|
|
TR |
97,9 |
|
|
US |
181,7 |
|
|
ZA |
123,4 |
|
|
ZZ |
126,4 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
142,9 |
|
CH |
128,6 |
|
|
CL |
141,3 |
|
|
CN |
122,9 |
|
|
US |
174,6 |
|
|
ZA |
125,0 |
|
|
ZZ |
139,2 |
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(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/37 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/695 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2017
che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
[notificata con il numero C(2017) 2198]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche. Alcuni Stati membri hanno chiesto varie nuove deroghe nazionali e svariate modifiche delle deroghe autorizzate. |
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(2) |
È opportuno autorizzare tali deroghe. |
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(3) |
Dato che l'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, devono quindi essere adattati, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirli integralmente. |
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(4) |
La direttiva 2008/68/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 2008/68/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri figuranti nell'allegato sono autorizzati ad applicare le deroghe ivi previste in relazione al trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
Articolo 2
L'allegato I, capo I.3, e l'allegato II, capo II.3, della direttiva 2008/68/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
ALLEGATO
Gli allegati I e II della direttiva 2008/68/CE sono così modificati:
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1) |
nell'allegato I, il capo I.3 è sostituito dal testo seguente: «I.3 Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Identificazione delle deroghe: RO–a/bi/bii–MS–nn RO= strada a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a) / lettera b), punti i) e ii) MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE AT Austria RO–a–AT–1 Oggetto: piccole quantità di tutte le classi, eccetto 1, 6.2 e 7. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate. Contenuto della legislazione nazionale: fino a 30 kg o l di merci pericolose che non appartengono alle categorie di trasporto 0 o 1 in imballaggi interni in quantità limitate o in imballaggi conformi all'accordo ADR o che sono oggetti robusti, possono essere imballati insieme in X scatole sottoposte a prove. Gli utilizzatori finali sono autorizzati a ritirarli dal negozio e a riportarli indietro e i dettaglianti a trasportarli per consegnarli agli utilizzatori finali o da un loro negozio all'altro. Il limite per unità di trasporto è di 333 kg o l e il perimetro consentito è di 100 km. Le scatole devono essere contrassegnate in modo uniforme e accompagnate da un documento di trasporto semplificato. Si applicano solo poche disposizioni relative al carico e alla movimentazione. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: — Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2022. BE Belgio RO–a–BE–1 Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6. Contenuto dell'allegato della direttiva: il punto 1.1.3.6 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che può essere trasportata in un normale veicolo. Contenuto della legislazione nazionale: gli operatori di depositi lontani da punti di fornitura possono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli, a condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–a–BE–2 Oggetto: trasporto di contenitori vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6. Contenuto della legislazione nazionale: indicazione sui documenti di trasporto: “Imballaggi vuoti non ripuliti che hanno contenuto prodotti di diverse classi”. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 6-97. Osservazioni: deroga registrata dalla Commissione con il n. 21 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–a–BE–3 Oggetto: adozione della deroga RO–a–UK–4. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–a–BE–4 Oggetto: esenzione da tutte le prescrizioni dell'ADR per il trasporto nazionale di un massimo di 1 000 rilevatori di fumo ionici da abitazioni private all'impianto di trattamento in Belgio attraverso i punti di raccolta previsti nel piano per la raccolta selettiva dei rilevatori di fumo. Riferimento all'ADR: tutte le prescrizioni. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: Contenuto della legislazione nazionale: l'uso domestico di rilevatori di fumo ionici non è soggetto a un controllo regolamentare da un punto di vista radiologico quando il rilevatore di fumo è di tipo omologato. Anche il trasporto di questi rilevatori di fumo per la consegna all'utilizzatore finale è esente dalle prescrizioni dell'ADR. [cfr. il punto 2.2.7.1.2, lettera d)]. La direttiva 2002/96/CE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) prevede la raccolta selettiva di rilevatori di fumo usati per il trattamento delle schede di circuito e, nel caso dei rilevatori di fumo ionici, per estrarre le sostanze radioattive. Per consentire questa raccolta selettiva è stato elaborato un piano per incentivare i nuclei domestici a portare i rilevatori di fumo usati ad un punto di raccolta da cui possono essere trasportati ad un impianto di trattamento, talvolta attraverso un secondo punto di raccolta o un deposito intermedio. Nei punti di raccolta saranno messi a disposizione imballaggi metallici in cui potrà essere sistemato un massimo di 1 000 rilevatori di fumo. Da tali punti un imballaggio di questo tipo contenente rilevatori di fumo può essere trasportato con altri rifiuti ad un deposito intermedio o all'impianto di trattamento. L'imballaggio è etichettato con la dicitura “Rilevatore di fumo”. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: il piano per la raccolta selettiva di rilevatori di fumo fa parte delle condizioni per l'eliminazione di strumenti approvati previste nell'articolo 3.1.d.2 del decreto reale del 20.7.2001: regolamento sulla radioprotezione generale. Osservazioni: questa deroga è necessaria per consentire la raccolta selettiva di rilevatori di fumo ionici. Data di scadenza: 30 giugno 2020. DE Germania RO–a–DE–1 Oggetto: imballaggio in comune e carico in comune di parti di automobili con la classificazione 1.4G assieme a determinate merci pericolose (n4). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10 e 7.5.2.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune e al carico in comune. Contenuto della legislazione nazionale: le merci nn. ONU 0431 e ONU 0503 possono far parte di un unico carico comprendente determinate merci pericolose (prodotti connessi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, indicate nell'esenzione. Il valore “ 1 000 ” (cfr. il punto 1.1.3.6.4) non deve essere superato. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28. Osservazioni: l'esenzione è necessaria per consentire una rapida consegna di parti di ricambio per la sicurezza automobilistica, a seconda della domanda locale. A causa dell'ampia gamma di prodotti, il deposito di tali prodotti presso le officine locali non è comune. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–DE–2 Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto e di una dichiarazione dello speditore per determinate quantità di merci pericolose, come indicato al punto 1.1.3.6. (n1). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6. Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto la classe 7: non sono necessari documenti di trasporto se la quantità della merce trasportata non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni: le informazioni fornite nella marcatura e nell'etichettatura degli imballaggi sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dato che un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale. Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–DE–3 Oggetto: trasporto di complessi di misura e pompe di carburante (vuote, non ripulite). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: disposizioni applicabili ai nn. ONU 1202, 1203 e 1223. Contenuto dell'allegato della direttiva: istruzioni per l'imballaggio, la marcatura, i documenti, il trasporto e la movimentazione, istruzioni per gli equipaggi. Contenuto della legislazione nazionale: specificazione delle norme applicabili e delle disposizioni accessorie per l'applicazione della deroga; fino a 1 000 litri: comparabile agli imballaggi vuoti, non ripuliti; oltre 1 000 litri: conformità a determinate norme per le cisterne; unicamente trasporto di oggetti vuoti e non ripuliti. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24. Osservazioni: N. di elenco: 7, 38, 38a. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–DE–5 Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Data di scadenza: 30 giugno 2021. DK Danimarca RO–a–DK–2 Oggetto: trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e di imballaggi contenenti detonatori nello stesso autoveicolo. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'imballaggio in comune. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle regole dell'ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. Osservazioni: esiste l'esigenza pratica di poter caricare le materie esplosive e i detonatori sullo stesso veicolo per trasportarli dal luogo di deposito al luogo in cui sono utilizzati e nuovamente al deposito. Quando la legislazione danese sul trasporto di merci pericolose sarà stata modificata, le autorità danesi autorizzeranno questi trasporti alle condizioni seguenti:
Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–DK–3 Oggetto: trasporto su strada di imballaggi e oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni e imprese a fini di smaltimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti e capitoli 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 e 8.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni sull'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, prescrizioni generali relative alle unità di trasporto e al materiale di bordo e prescrizioni relative alla formazione. Contenuto della legislazione nazionale: gli imballaggi interni e gli oggetti contenenti rifiuti o residui di merci pericolose di determinate classi, raccolti presso abitazioni private o imprese a fini di smaltimento, possono essere imballati in comune in determinati imballaggi esterni e/o sovrimballaggi e trasportati seguendo procedure di spedizione speciali che prevedono restrizioni particolari in materia di imballaggio e di marcatura. La quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto è limitata. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3. Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti contenenti quantità residue di merci pericolose sono stati raccolti presso abitazioni private e imprese per essere trasportati a impianti di smaltimento. I rifiuti sono generalmente contenuti in imballaggi venduti al dettaglio. Data di scadenza: 1o gennaio 2019. FI Finlandia RO–a–FI–1 Oggetto: trasporto di determinate quantità di merci pericolose in autobus. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 4 e 5. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni, disposizioni relative all'imballaggio, marcatura e documentazione. Contenuto della legislazione nazionale: negli autobus con passeggeri, piccole quantità di specifiche merci pericolose possono essere trasportate come carico in modo che la quantità totale non superi i 200 kg. In un autobus, un privato può trasportare le merci pericolose di cui al punto 1.1.3 se tali merci sono imballate per la vendita al dettaglio e destinate ad un uso personale. La quantità totale di liquidi infiammabili contenuta in recipienti ricaricabili non può superare i 5 litri. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada e decreto governativo relativo al trasporto di merci pericolose su strada (194/2002). Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–FI–2 Oggetto: descrizione delle cisterne vuote nel documento di trasporto. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per il trasporto in veicoli cisterna o in unità di trasporto con più di una cisterna. Contenuto della legislazione nazionale: nel trasporto in veicoli cisterna vuoti non ripuliti o in unità di trasporto con una o più cisterne aventi una marcatura conforme al punto 5.3.2.1.3, l'ultima materia trasportata indicata nel documento di trasporto può essere la materia avente il punto di infiammabilità più basso. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–FI–3 Oggetto: affissione di pannelli e marcatura delle unità di trasporto per esplosivi. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali relative ai pannelli di segnalazione di colore arancio. Contenuto della legislazione nazionale: sulle unità di trasporto (generalmente furgoni) che trasportano piccole quantità di esplosivi (massa netta massima 1 000 kg) verso cave e cantieri può essere affisso sul lato anteriore e posteriore un pannello modello n. 1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada. Data di scadenza: 30 giugno 2021. FR Francia RO–a–FR–2 Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'ADR per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 12. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–FR–5 Oggetto: trasporto di merci pericolose in veicoli per il trasporto pubblico di passeggeri (18). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: trasporto di passeggeri e merci pericolose. Contenuto della legislazione nazionale: trasporto di merci pericolose diverse da quelle della classe 7, autorizzato come bagaglio a mano nei veicoli di trasporto pubblico: si applicano solo le disposizioni relative all'imballaggio, alla marcatura e all'etichettatura dei colli stabilite ai punti 4.1, 5.2 e 3.4. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1. Osservazioni: i passeggeri possono trasportare nel bagaglio a mano unicamente merci pericolose destinate al proprio uso personale o professionale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili di gas nella quantità necessaria per un viaggio. Data di scadenza: 28 febbraio 2022. RO–a–FR–6 Oggetto: trasporto per conto proprio di merci pericolose in piccole quantità (18). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di avere un documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto per conto proprio di merci pericolose diverse da quelle della classe 7 in piccole quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di avere un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. Data di scadenza: 28 febbraio 2022. RO–a–FR–7 Oggetto: trasporto su strada di campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose a fini di sorveglianza del mercato. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni speciali ed esenzioni relative al trasporto delle merci pericolose imballate in quantità limitate, disposizioni riguardanti l'utilizzo di imballaggi e cisterne, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione degli imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, movimentazione, carico e scarico, prescrizioni relative alle attrezzature e alle operazioni di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: i campioni di sostanze chimiche, miscele e articoli contenenti merci pericolose e trasportati a fini di analisi nell'ambito di attività di sorveglianza del mercato devono essere contenuti in imballaggi combinati. Essi devono essere conformi alle norme relative alle quantità massime per gli imballaggi interni a seconda del tipo di merci pericolose. L'imballaggio esterno deve essere conforme alle prescrizioni per le casse di plastica rigida (codice 4H2 di cui all'allegato I, capo I.1, capitolo 6.1, della direttiva 2008/68/CE). L'imballaggio esterno deve recare la marcatura prevista all'allegato I, capo I.1, punto 3.4.7, della direttiva 2008/68/CE e la dicitura “Campioni destinati all'analisi” (in francese: “ Echantillons destinés à l'analyse ”). Se tali disposizioni sono rispettate, il trasporto non è soggetto alle disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. Osservazioni: l'esenzione di cui all'allegato I, capo I.1, punto 1.1.3, della direttiva 2008/68/CE non si applica al trasporto a fini di analisi di campioni di merci pericolose prelevati dalle autorità competenti o per loro conto. Per assicurare una sorveglianza del mercato efficace, la Francia ha introdotto una procedura basata sul sistema applicabile alle quantità limitate, al fine di garantire la sicurezza del trasporto di campioni contenenti merci pericolose. Dato che non è sempre possibile applicare le disposizioni della tabella A, il limite quantitativo per l'imballaggio interno è stato definito in modo più adeguato alle necessità operative. Data di scadenza: 1o gennaio 2019. HU Ungheria RO–a–HU–1 Oggetto: adozione di RO–a–DE–2 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Data di scadenza: 30 gennaio 2020. RO–a–HU–2 Oggetto: adozione di RO–a–UK–4. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Data di scadenza: 30 gennaio 2020. IE Irlanda RO–a–IE–1 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni del punto 5.4.0 dell'ADR per il documento di trasporto per i pesticidi della classe 3 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.3.3 come pesticidi FT2 (punto di infiammabilità < 23 °C) e della classe 6.1 dell'ADR, figuranti al punto 2.2.61.3 come pesticidi liquidi T6 (punto di infiammabilità non inferiore a 23 °C), quando le quantità delle merci pericolose trasportate non superano le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è richiesto per il trasporto di pesticidi delle classi 3 e 6.1 dell'ADR quando la quantità di merci pericolose trasportate non supera le quantità fissate al punto 1.1.3.6 dell'ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004” . Osservazioni: prescrizione inutile e onerosa per il trasporto locale e la fornitura di tali pesticidi. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–IE–4 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda il trasporto di bombole di gas per distributori (di bevande) quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 e allegato B. Contenuto dell'allegato della direttiva: marcatura dei veicoli, documenti di trasporto e disposizioni relative alle attrezzature di trasporto e alle operazioni di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni previste nei capitoli 5.3, 5.4, 7 e nell'allegato B dell'ADR per quanto riguarda le bombole di gas usate nei distributori di bevande, quando tali bombole sono trasportate nello stesso veicolo insieme alle bevande (per le quali saranno utilizzate). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: l'attività principale consiste nella distribuzione di colli di bevande, che non sono materie secondo l'ADR, nonché di piccole quantità di bombolette di gas per la distribuzione di bevande. In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–IE–5 Oggetto: esenzione, per il trasporto nazionale all'interno dell'Irlanda, dalle prescrizioni relative alla costruzione, alle prove e all'utilizzazione dei recipienti, stabilite nei capitoli 6.2 e 4.1 dell'ADR, per le bombole e i fusti a pressione contenenti gas della classe 2 che sono stati oggetto di un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, qualora tali bombole e fusti a pressione: i) siano costruiti, sottoposti a prove e utilizzati in conformità al codice IMDG; ii) non siano stati ricaricati in Irlanda ma rinviati nominalmente vuoti al paese di origine del trasporto multimodale; e iii) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 e 6.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti i trasporti multimodali comportanti un percorso marittimo, l'utilizzazione di bombole e di fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR e la costruzione e le prove di tali bombole e fusti a pressione per i gas della classe 2 dell'ADR. Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni stabilite nei capitoli 4.1 e 6.2 non si applicano alle bombole e ai fusti a pressione per i gas della classe 2, a condizione che tali bombole e fusti a pressione i) siano costruiti e sottoposti a prove in conformità al codice IMDG, ii) siano utilizzati in conformità al codice IMDG, iii) siano stati inviati allo speditore con un trasporto multimodale comportante un percorso marittimo, iv) siano trasportati fino all'utilizzatore finale con un unico viaggio, effettuato nell'arco di una giornata, a partire dal destinatario del trasporto multimodale [di cui al punto iii)] v) non siano ricaricati nello Stato e siano rinviati nominalmente vuoti nel paese di origine dell'operazione di trasporto multimodale [di cui al punto iii)]e vi) siano distribuiti in piccole quantità a livello locale nel territorio dello Stato. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. Osservazioni: a causa delle specifiche richieste dagli utilizzatori finali per i gas contenuti in tali bombole e fusti a pressione, è necessario importarli da zone al di fuori dell'area ADR. Dopo l'utilizzo, tali bombole e fusti a pressione nominalmente vuoti devono essere rinviati nel paese di origine, dove saranno ricaricati con i gas specificati; essi non possono essere ricaricati in Irlanda né in alcuna altra parte dell'area ADR. Sebbene non siano conformi all'ADR, sono conformi al codice IMDG e sono accettati ai fini di tale codice. Il trasporto multimodale inizia al di fuori dell'area ADR e termina nei locali dell'importatore, da dove le bombole e i fusti a pressione sono destinati a essere distribuiti in piccole quantità agli utilizzatori finali a livello locale nel territorio dell'Irlanda. Questo trasporto all'interno dell'Irlanda rientrerebbe nell'articolo 6, paragrafo 9, modificato della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–IE–6 Oggetto: esenzione da alcune disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di piccole quantità (inferiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6) di oggetti pirotecnici scaduti con codici di classificazione 1.3G, 1.4G e 1.4S della classe 1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, recanti i numeri di identificazione ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare a fini di smaltimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 1, 2, 4, 5 e 6. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, classificazione, disposizioni relative all'imballaggio, disposizioni relative alla spedizione, costruzione e prove di imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE concernenti l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura di oggetti pirotecnici scaduti recanti i numeri ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 0312, 0403, 0404, 0453, 0505, 0506 o 0507 per il trasporto verso una caserma militare o un poligono di tiro militare non si applicano, a condizione che siano rispettate le disposizioni generali dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in materia di imballaggio e siano incluse informazioni supplementari nel documento di trasporto. L'esenzione si applica unicamente al trasporto locale, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare, di piccole quantità di materie pirotecniche scadute ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). Osservazioni: il trasporto di piccole quantità di materie pirotecniche per la segnalazione marittima “scadute”, effettuato in particolare da proprietari di imbarcazioni da diporto e da fornitori navali, verso una caserma militare o un poligono di tiro militare ai fini del loro smaltimento in condizioni di sicurezza ha creato problemi, soprattutto in relazione alle prescrizioni sull'imballaggio. La deroga concerne le piccole quantità (inferiori a quelle indicate al punto 1.1.3.6) per il trasporto locale e comprende tutti i numeri ONU assegnati alle materie pirotecniche per la segnalazione marittima. Data di scadenza: 30 gennaio 2020. RO–a–IE–7 Oggetto: adozione di RO–a–UK–4. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: — Data di scadenza: 30 giugno 2022. PT Portogallo RO–a–PT–3 Oggetto: adozione di RO–a–UK–4. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: — Data di scadenza: 30 gennaio 2022. SE Svezia RO–a–SE–1 Oggetto: adozione di RO–a–FR–7. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a), (piccole quantità). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contesto della direttiva: Riferimento alla normativa nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2022. UK Regno Unito RO–a–UK–1 Oggetto: trasporto di alcuni articoli contenenti materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola (E1). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni dell'ADR. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7. Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive. (Un dispositivo luminoso destinato ad essere indossato da una persona; in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di 500 rivelatori di fumo per uso domestico con attività individuale non superiore a 40 kBq; o in un qualunque veicolo o veicolo ferroviario, non più di cinque dispositivi luminosi al trizio gassoso con attività individuale non superiore a 10 GBq.) Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10). Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno state introdotte nell'accordo ADR. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–2 Oggetto: esenzione dall'obbligo di essere muniti di un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose (diverse da quelle della classe 7) quali definite al punto 1.1.3.6 (E2). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzione da talune prescrizioni per determinate quantità per unità di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: il documento di trasporto non è obbligatorio per le quantità limitate, salvo nel caso in cui esse fanno parte di un carico più consistente. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). Osservazioni: questa esenzione è adeguata al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato in caso di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–3 Oggetto: esenzione dall'obbligo di dotare di un dispositivo antincendio i veicoli che trasportano materie con un basso livello di radioattività (E4). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di dotare i veicoli di dispositivi antincendio. Contenuto della legislazione nazionale: abolisce l'obbligo di avere estintori a bordo dei veicoli che trasportano unicamente colli esentati (nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911). Limita l'obbligo in caso di trasporto di un numero esiguo di colli. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). Osservazioni: il trasporto di dispositivi antincendio non è rilevante nella pratica per il trasporto delle merci nn. ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, spesso consentite a bordo di veicoli di piccole dimensioni. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–4 Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali (N1). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR od ONU o che siano contrassegnati in altro modo se contengono merci come stabilito nell'elenco 3. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13. Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un viaggio di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–5 Oggetto: permettere diverse “quantità totali massime per unità di trasporto” per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella figurante al punto 1.1.3.6.3 (N10). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alle quantità trasportate per unità di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: stabilisce norme che prevedono esenzioni per quantità limitate e carichi in comune di esplosivi. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4. Osservazioni: permettere limiti quantitativi diversi per le merci della classe 1, cioè “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono “20” per la categoria di trasporto 1 e “2” per la categoria di trasporto 2. In precedenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–6 Oggetto: aumento della massa netta massima autorizzata di oggetti esplosivi nei veicoli EX/II (N13) Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.5.2 Contenuto dell'allegato della direttiva: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi. Contenuto della legislazione nazionale: limitazioni delle quantità trasportate di materie e oggetti esplosivi. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. Osservazioni: la regolamentazione del Regno Unito autorizza una massa netta massima di 5 000 kg nei veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J. Molti oggetti della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1 J trasportati nell'Unione sono voluminosi o ingombranti e superano la lunghezza di 2,5 m. Sono soprattutto oggetti esplosivi per uso militare. Le limitazioni imposte alla costruzione dei veicoli EX/III (obbligatoriamente coperti) rendono molto difficile il carico e lo scarico di questi oggetti. Per alcuni oggetti sarebbero necessarie attrezzature speciali per il carico e lo scarico all'inizio e alla fine del viaggio. Nella pratica tali attrezzature esistono raramente. Sono pochi i veicoli EX/III in servizio nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso chiedere all'industria di costruire più veicoli EX/III specializzati per trasportare questo tipo di esplosivi. Nel Regno Unito gli esplosivi militari sono trasportati soprattutto da imprese commerciali, che in quanto tali non possono beneficiare delle esenzioni previste per i veicoli militari dalla direttiva 2008/68/CE. Per risolvere questo problema, il Regno Unito ha sempre permesso il trasporto di tali oggetti a bordo dei veicoli EX/II fino a un massimo di 5 000 kg. Il limite attuale non è sempre sufficiente dato che un oggetto può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo. Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti esplosivi da mina con un peso superiore a 5 000 kg. Essi sono stati provocati da un pneumatico incendiato e da un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio dei teloni di copertura del carico. Questi incendi avrebbero potuto verificarsi anche con un carico minore. Non vi sono stati né morti né feriti. Prove empiriche dimostrano che è improbabile che oggetti esplosivi correttamente imballati esplodano a causa di un impatto, ad esempio una collisione tra veicoli. Le prove raccolte da rapporti militari e da dati sui test d'impatto dei missili dimostrano che è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella creata dalla caduta da un'altezza di 12 metri per provocare la deflagrazione di cartucce. Le attuali norme di sicurezza rimarrebbero inalterate. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–7 Oggetto: esenzione dalle prescrizioni relative alla sorveglianza per piccole quantità di determinate merci della classe 1 (N12). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.4 e 8.5 S1(6). Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose. Contenuto della legislazione nazionale: prescrive strutture di parcheggio e di sorveglianza sicure, ma esige che determinati carichi della classe 1 siano oggetto di una sorveglianza costante, come richiesto al capitolo 8.5, punto S1, paragrafo 6, dell'ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. Osservazioni: le prescrizioni dell'ADR relative alla sorveglianza non sono sempre realizzabili in un contesto nazionale. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–8 Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che “tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci”. Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:
Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–9 Oggetto: alternativa all'uso di pannelli di segnalazione arancio per le piccole partite di materie radioattive in veicoli di piccole dimensioni. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare pannelli di colore arancio sui veicoli di piccole dimensioni che trasportano materie radioattive. Contenuto della legislazione nazionale: permette qualsiasi deroga approvata nel quadro di questa procedura. La deroga richiesta è la seguente: i veicoli devono:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d). Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–a–UK–10 Oggetto: trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: tutte le disposizioni. Contenuto della legislazione nazionale: esenzione dalle prescrizioni dell'allegato I, capo I.1, per il trasporto di rifiuti di attività sanitarie a rischio infettivo che rientrano nel n. ONU 3291 aventi una massa inferiore o pari a 15 kg. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: questa deroga è stata inizialmente adottata nel quadro della regolamentazione “The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009” modificata. Data di scadenza: 1o gennaio 2023. In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE BE Belgio RO–bi–BE–4 Oggetto: trasporto di merci pericolose in cisterne per essere eliminati per incenerimento. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2. Contenuto della legislazione nazionale: in deroga alla tabella del capitolo 3.2 è permesso l'utilizzo di un contenitore cisterna con il codice cisterna L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di liquido idroreattivo, tossico, III, non altrimenti specificato, a determinate condizioni. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Dérogation 01 — 2002. Osservazioni: questo regolamento può essere applicato solo al trasporto di merci pericolose su brevi distanze. Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–bi–BE–5 Oggetto: trasporto di rifiuti verso impianti di smaltimento dei rifiuti. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (vecchio regolamento: A5, 2X14, 2X12). Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, marcatura e prescrizioni in materia di imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: invece di essere classificati conformemente all'ADR, i rifiuti sono ripartiti in diversi gruppi (solventi infiammabili, pitture, acidi, batterie, ecc.) per evitare pericolose reazioni all'interno di un gruppo. Le prescrizioni relative alla fabbricazione degli imballaggi sono meno restrittive. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Osservazioni: questo regolamento può essere applicato al trasporto di piccole quantità di rifiuti verso impianti di smaltimento. Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–bi–BE–6 Oggetto: adozione di RO–bi–SE–5. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–bi–BE–7 Oggetto: adozione di RO–bi–SE–6. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–bi–BE–8 Oggetto: adozione di RO–bi–UK–2. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Data di scadenza: 30 giugno 2020. RO–bi–BE–9 Oggetto: adozione di RO–bi–SE–3. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Data di scadenza: 15 gennaio 2018. RO–bi–BE–10 Oggetto: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali con passaggio su strada pubblica. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: allegati A e B. Contenuto della legislazione nazionale: le deroghe riguardano i documenti, l'etichettatura e la marcatura dei colli e il certificato del conducente. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Osservazioni: il seguente elenco indica il numero di deroga nella legislazione nazionale, la distanza consentita e le merci pericolose in questione.
Data di scadenza: 15 gennaio 2018. DE Germania RO–bi–DE–1 Oggetto: rinuncia a talune indicazioni nel documento di trasporto (n2). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: per tutte le classi eccetto le classi 1 (tranne 1.4S), 5.2 e 7: nessuna indicazione richiesta nel documento di trasporto:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18. Osservazioni: l'applicazione di tutte le disposizioni non sarebbe realizzabile per il genere di traffico in questione. Deroga registrata dalla Commissione con il n. 22 (a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE). Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–DE–3 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: n. di elenco 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–DE–4 Oggetto: adozione di RO–bi–BE–1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: — Data di scadenza: 1o gennaio 2017. RO–bi–DE–5 Oggetto: trasporto locale della merce n. ONU 3343 [nitroglicerina in miscela, desensibilizzata, liquida, infiammabile, N.A.S., con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina] in contenitori cisterna, in deroga al punto 4.3.2.1.1 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative all'utilizzo di contenitori cisterna. Contenuto delle disposizioni di legge nazionali: trasporto locale di nitroglicerina (n. ONU 3343) in contenitori cisterna su brevi distanze, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: deroga Renania del Nord-Westfalia. Osservazioni: i trasporti in questione sono trasporti locali in contenitori cisterna effettuati su strada, su brevi distanze, nell'ambito di un processo industriale tra due siti di produzione fissi. Per la fabbricazione di un prodotto farmaceutico, il sito di produzione A consegna, con un trasporto conforme alla regolamentazione in contenitori cisterna di 600 l, una soluzione di resina infiammabile (n. ONU 1866), gruppo di imballaggio II, al sito di produzione B. Qui viene aggiunta una soluzione di nitroglicerina e dopo la miscelazione si ottiene una miscela di colla contenente nitroglicerina desensibilizzata, liquida, infiammabile, non altrimenti specificata, con non più del 30 % (massa) di nitroglicerina (n. ONU 3343) destinata a un ulteriore utilizzo. Anche il trasporto di ritorno di questa sostanza al sito di produzione A avviene nei suddetti contenitori cisterna, appositamente controllati e approvati dall'autorità competente per questa specifica operazione di trasporto e recanti il codice cisterna L10DN. Fine del periodo di validità: 30 giugno 2022. RO–bi–DE–6 Oggetto: adozione di RO–bi–SE–6. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–DE–7 Oggetto: adozione di RO–bi–BE–10. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Data di scadenza: 20 marzo 2021. DK Danimarca RO–bi–DK–1 Oggetto: nn. ONU 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: documento di trasporto richiesto. Contenuto della legislazione nazionale: per il trasporto di oli minerali della classe 3, nn. ONU 1202, 1203 e 1223, e di gas della classe 2 in vista della loro distribuzione (merci da consegnare a due o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni simili) non è richiesto un documento di trasporto, a condizione che le istruzioni scritte contengano, oltre alle informazioni richieste nell'ADR, il numero ONU, il nome e la classe. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. Osservazioni: questa deroga nazionale è giustificata dal fatto che, grazie allo sviluppo di apparecchiature elettroniche, le compagnie petrolifere, ad esempio, sono in grado di trasmettere in continuazione ai veicoli informazioni sui loro clienti. Dato che tali informazioni non sono ancora disponibili all'inizio dell'operazione di trasporto e saranno trasmesse al veicolo durante il trasporto, non è possibile compilare i documenti di trasporto prima dell'inizio del viaggio. Questi tipi di trasporto sono ristretti a zone limitate. Deroga per la Danimarca per una disposizione analoga a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 94/55/CE. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–DK–2 Oggetto: adozione di RO–bi–SE–6. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–DK–3 Oggetto: adozione di RO–bi–UK–1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modificato. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–DK–4 Oggetto: trasporto su strada di merci pericolose di alcune classi, raccolte presso abitazioni private e imprese e portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali, disposizioni sulla classificazione, disposizioni speciali, disposizioni relative all'imballaggio, procedure di spedizione, prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi, disposizioni su condizioni di trasporto, carico, scarico e movimentazione, prescrizioni per l'equipaggio, le attrezzature, le operazioni di trasporto e la documentazione e prescrizioni relative alla costruzione e all'approvazione dei veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: le merci pericolose raccolte presso abitazioni private e imprese possono, a determinate condizioni, essere portate a fini di smaltimento verso punti di raccolta dei rifiuti o impianti di trattamento intermedi situati nelle vicinanze. Devono essere rispettate disposizioni diverse a seconda della natura del trasporto e dei rischi associati, come la quantità di merci pericolose per imballaggio interno, per imballaggio esterno e/o per unità di trasporto, e a seconda del carattere complementare o no del trasporto di merci pericolose rispetto all'attività principale delle imprese. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3. Osservazioni: non è possibile per i responsabili della gestione dei rifiuti e le imprese applicare tutte le disposizioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE quando rifiuti che possono contenere residui di merci pericolose sono trasportati a fini di smaltimento da abitazioni private e/o da imprese a punti di raccolta dei rifiuti situati nelle vicinanze. Questi rifiuti sono in genere imballaggi che sono stati inizialmente trasportati in conformità all'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE e/o venduti al dettaglio. Tuttavia, l'esenzione prevista al punto 1.1.3.1, lettera c), non si applica al trasporto verso punti di raccolta dei rifiuti e le disposizioni del capitolo 3.4 dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE non coprono il trasporto di imballaggi interni usati. Data di scadenza: 1o gennaio 2019. EL Grecia RO–bi–EL–1 Oggetto: deroga alle prescrizioni di sicurezza applicabili alle cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli batteria e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM). Contenuto della legislazione nazionale: disposizione transitoria: le cisterne fisse (veicoli cisterna) con una massa lorda inferiore a 4 tonnellate utilizzate unicamente per il trasporto locale di gasolio (n. ONU 1202), immatricolate per la prima volta in Grecia tra il 1o gennaio 1991 e il 31 dicembre 2002, con uno spessore del serbatoio inferiore a 3 mm, possono restare in servizio. Questa disposizione transitoria è prevista per il trasporto locale con veicoli immatricolati in detto periodo. Essa si applica ai veicoli cisterna solo se trasformati secondo quanto disposto al punto 6.8.2.1.20 e adattati in conformità ai seguenti elementi:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, controlli e prove di cisterne fisse (veicoli cisterna) e cisterne smontabili in circolazione, per alcune categorie di merci pericolose]. Data di scadenza: 30 giugno 2018. ES Spagna RO–bi–ES–2 Oggetto: equipaggiamento speciale per la distribuzione di ammoniaca anidra. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: al fine di evitare eventuali perdite del contenuto in caso di avaria degli organi esterni (tubazioni, organi laterali di chiusura), l'otturatore interno e la sua sede devono essere protetti contro i rischi di strappo sotto l'effetto di sollecitazioni esterne oppure essere progettati in modo tale da evitare tali rischi. Gli organi di riempimento e di svuotamento (comprese le flange o i tappi filettati) e le eventuali coperture di protezione devono poter essere assicurati contro ogni apertura accidentale. Contenuto della legislazione nazionale: le cisterne utilizzate a fini agricoli per la distribuzione e l'applicazione di ammoniaca anidra, messe in servizio anteriormente al 1o gennaio 1997, possono essere dotate di dispositivi di sicurezza esterni, invece di dispositivi interni, a condizione che offrano una protezione almeno equivalente a quella fornita dalla parete della cisterna. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. Osservazioni: prima del 1o gennaio 1997 un tipo di cisterna dotato di dispositivi di sicurezza esterni era utilizzato esclusivamente nell'agricoltura per spargere ammoniaca anidra direttamente sui terreni. Diverse cisterne di questo tipo sono tuttora in servizio. Esse sono raramente trasportate a pieno carico sulle strade e sono utilizzate unicamente per la fertilizzazione in grandi aziende agricole. Data di scadenza: 28 febbraio 2022. FI Finlandia RO–bi–FI–1 Oggetto: modifica delle informazioni nel documento di trasporto per le materie esplosive. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1, lettera a). Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni speciali per la classe 1. Contenuto della legislazione nazionale: nel documento di trasporto è ammesso indicare il numero di detonatori (1 000 detonatori corrispondono a 1 kg di esplosivi) invece della massa netta reale delle materie esplosive. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: regolamento dell'agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti concernente il trasporto di merci pericolose su strada. Osservazioni: l'informazione è considerata sufficiente per i trasporti nazionali. Questa deroga è utilizzata soprattutto per l'industria mineraria ai fini del trasporto locale di piccole quantità. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–FI–3 Oggetto: adozione di RO–bi–DE–1 Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Data di scadenza: 28 febbraio 2022. FR Francia RO–bi–FR–1 Oggetto: utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per brevi tragitti successivi allo scarico di una nave. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni richieste nel documento utilizzato come documento di trasporto per merci pericolose. Contenuto della legislazione nazionale: il documento marittimo vale come documento di trasporto in un raggio di 15 km. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 23-4. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–FR–3 Oggetto: trasporto di cisterne fisse per gas di petrolio liquefatti (GPL) (18). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di cisterne fisse per GPL è soggetto a norme specifiche. Applicabile solo su brevi distanze. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route — Article 30. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–FR–4 Oggetto: Adozione di RO–bi–UK–2. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres. Data di scadenza: 30 gennaio 2022. HU Ungheria RO–bi–HU–1 Oggetto: adozione di RO–bi–SE–3. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról. Data di scadenza: 30 gennaio 2020. IE Irlanda RO–bi–IE–3 Oggetto: esenzione per consentire il carico e lo scarico in un'area pubblica, senza permesso speciale delle autorità competenti, di merci pericolose soggette alla disposizione speciale CV1 del punto 7.5.11 o S1 del capitolo 8.5. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5 e 8.5. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni supplementari relative al carico, allo scarico e alla movimentazione. Contenuto della legislazione nazionale: il carico e lo scarico di merci pericolose in un'area pubblica sono consentiti senza permesso speciale delle autorità competenti, in deroga alle prescrizioni del punto 7.5.11. o del capitolo 8.5. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: per i trasporti sul territorio nazionale, questa disposizione costituisce un obbligo molto oneroso per le autorità competenti. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–IE–6 Oggetto: esenzione dalla prescrizione del punto 4.3.4.2.2, secondo la quale i tubi flessibili di riempimento e di svuotamento non collegati in modo fisso al serbatoio devono essere vuoti durante il trasporto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: utilizzo di veicoli cisterna. Contenuto della legislazione nazionale: i ripartitori flessibili (compresi i relativi tubi fissi) installati sui veicoli cisterna utilizzati per la vendita al dettaglio di prodotti petroliferi con i numeri di identificazione ONU 1011, 1202, 1223, 1863 e 1978 non devono obbligatoriamente essere vuoti durante il trasporto su strada, purché vengano adottate misure adeguate per prevenire eventuali perdite del contenuto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: i tubi di collegamento flessibili installati sui veicoli cisterna per la consegna a domicilio devono sempre essere pieni, anche durante il trasporto. Il sistema di svuotamento è un sistema detto “wet-line”, che richiede che il contatore e il tubo di collegamento del veicolo cisterna siano azionati affinché il cliente riceva la giusta quantità di prodotto. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–IE–7 Oggetto: esenzione da alcune prescrizioni dei punti 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11 dell'ADR per il trasporto alla rinfusa di fertilizzante a base di nitrato d'ammonio n. ONU 2067 dai porti fino ai destinatari. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 e 7.5.11. Contenuto dell'allegato della direttiva: l'obbligo di avere, per ciascun viaggio di trasporto, un documento di trasporto distinto che indichi la quantità totale corretta delle merci di un dato carico nonché l'obbligo di pulire il veicolo prima e dopo ciascun viaggio. Contenuto della legislazione nazionale: deroga proposta per consentire la modifica delle prescrizioni dell'ADR relative al documento di trasporto e alla pulizia del veicolo, per tener conto degli aspetti pratici del trasporto alla rinfusa dal porto al destinatario. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: proposta di modifica della regolamentazione “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004” . Osservazioni: le disposizioni dell'ADR esigono a) un documento di trasporto separato, che indichi la massa totale delle merci pericolose trasportate in un dato carico e b) il rispetto della disposizione speciale CV24 relativa alla pulizia per ogni singolo carico trasportato tra il porto e il destinatario durante lo scarico di una nave da carico. Dato che il trasporto è di carattere locale e riguarda lo scarico da una nave da carico, che comporta vari carichi della stessa materia da trasportare (lo stesso giorno o in giorni successivi) tra la nave da carico e il destinatario, un unico documento di trasporto che indichi la massa totale approssimativa di ciascun carico dovrebbe essere sufficiente e non dovrebbe essere necessario conformarsi alla disposizione speciale CV24. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–IE–8 Oggetto: trasporto di merci pericolose tra locali privati e un altro veicolo nelle immediate vicinanze di tali locali o tra due parti di locali privati vicine tra loro ma separate da una strada pubblica. Riferimento all'allegato della direttiva: allegato I, capo 1.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione quando un veicolo è utilizzato per trasportare merci pericolose
a condizione che il trasporto venga effettuato seguendo il percorso più diretto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. Osservazioni: è possibile che si verifichino situazioni in cui le merci sono trasferite tra due parti di locali privati, o tra locali privati e un veicolo ad essi associato, separati da una strada pubblica. Questo tipo di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose nel senso comune del termine e quindi non è necessario applicare le disposizioni della regolamentazione relativa al trasporto di merci pericolose. Cfr. anche RO–bi–SE–3 e RO–bi–UK–1. Data di scadenza: 30 gennaio 2020. NL Paesi Bassi RO–bi–NL–13 Oggetto: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 e 9. Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni per determinate quantità; disposizioni speciali; utilizzazione degli imballaggi; utilizzazione dei sovrimballaggi; documentazione; costruzione e prove degli imballaggi; carico, scarico e movimentazione; equipaggi; equipaggiamento; esercizio dei veicoli; veicoli e documentazione; costruzione e approvazione di veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: disposizioni relative al trasporto di piccole quantità raccolte di rifiuti domestici pericolosi nonché di rifiuti domestici pericolosi di imprese, che sono fornite in imballaggi appropriati con una capacità massima di 60 litri. Date le piccole quantità raccolte in ciascun caso e la natura diversa delle varie sostanze, non è possibile effettuare le operazioni di trasporto nel pieno rispetto delle norme dell'ADR. Di conseguenza, il piano sopra menzionato prevede una variante semplificata che si discosta da varie disposizioni dell'ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: piano del 2015 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi. Osservazioni: il piano è stato ideato per consentire ai privati e alle imprese di depositare piccoli rifiuti chimici in un punto di raccolta unico. Le sostanze in questione consistono quindi in residui, ad esempio di vernici. Il livello di pericolo è notevolmente ridotto dalla scelta dei mezzi di trasporto, che comporta, tra l'altro, l'utilizzo di elementi di trasporto speciali e di avvisi “Vietato fumare” con una luce gialla lampeggiante chiaramente visibile al pubblico. L'essenziale per quanto riguarda il trasporto è garantire la sicurezza, che può essere assicurata, ad esempio, trasportando le sostanze in imballaggi sigillati, in modo da evitare la dispersione o il rischio di fuoriuscita o di accumulo di vapori tossici nel veicolo. Il veicolo è dotato di elementi che permettono lo stoccaggio di diverse categorie di rifiuti e garantiscono la protezione da manovre e spostamenti accidentali, nonché dall'apertura involontaria. Vista la diversità delle sostanze in questione e nonostante le piccole quantità di rifiuti presenti, il trasportatore deve possedere un certificato di competenza professionale. A causa della carenza di conoscenze dei privati riguardo ai livelli di pericolo associati a queste sostanze, dovrebbero essere fornite istruzioni scritte, come stabilisce l'allegato di questo piano. Data di scadenza: 30 giugno 2021. PT Portogallo RO–bi–PT–1 Oggetto: documenti di trasporto per il n. ONU 1965. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: la designazione ufficiale di trasporto da indicare nei documenti di trasporto, come previsto al punto 5.4.1 del regolamento RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada) per i gas commerciali butano e propano che rientrano nella rubrica collettiva “n. ONU 1965, idrocarburi gassosi in miscela liquefatta, n.a.s.”, trasportati in bombole, può essere sostituita da altri nomi commerciali, come: “Butano n. ONU 1965” in caso di miscele A, A01, A02 e A0, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in bombole; “Propano n. ONU 1965” in caso di miscela C, come descritto al punto 2.2.2.3 del RPE, trasportato in bombole. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 7560/2004, del 16 aprile 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni: si riconosce l'importanza di facilitare agli operatori economici la compilazione dei documenti di trasporto per le merci pericolose, purché non sia compromessa la sicurezza di queste operazioni di trasporto. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–PT–2 Oggetto: documenti di trasporto per cisterne e contenitori vuoti non ripuliti. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per i documenti di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: per i viaggi di ritorno di cisterne e contenitori vuoti che sono serviti per trasportare merci pericolose, il documento di trasporto previsto al punto 5.4.1 del RPE può essere sostituito dal documento di trasporto emesso per il viaggio immediatamente precedente, effettuato per consegnare le merci. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Despacho DGTT 15162/2004, del 28 luglio 2004, a norma dell'articolo 5, n. 1, del Decreto-Lei n. 267-A/2003 del 27 ottobre. Osservazioni: la prescrizione che il trasporto di cisterne e contenitori vuoti che hanno contenuto merci pericolose debba essere accompagnato da un documento di trasporto in conformità al RPE causa, in certi casi, difficoltà pratiche che possono essere minimizzate senza compromettere la sicurezza. Data di scadenza: 30 giugno 2021. SE Svezia RO–bi–SE–1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni dell'ADR, che prevedono solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti. Le esenzioni principali sono le seguenti: i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni. Questa esenzione è autorizzata a condizione che:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–2 Oggetto: il nome e l'indirizzo dello speditore nel documento di trasporto. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1 Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale stabilisce che il nome e l'indirizzo dello speditore non sono richiesti se gli imballaggi vuoti non ripuliti sono restituiti nell'ambito di un sistema di distribuzione. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: gli imballaggi vuoti non ripuliti che vengono restituiti contengono ancora, nella maggior parte dei casi, piccole quantità di merci pericolose. Questa deroga è utilizzata soprattutto dalle industrie quando restituiscono recipienti per gas vuoti non ripuliti in cambio di recipienti pieni. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–3 Oggetto: trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strade pubbliche. Contenuto della legislazione nazionale: trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, comprendente il passaggio su strade pubbliche tra le varie parti dei siti. Le deroghe riguardano l'etichettatura e la marcatura dei colli, i documenti di trasporto, il certificato del conducente e il certificato di approvazione conformemente alla parte 9. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: possono presentarsi alcune situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali situati su lati opposti di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce un trasporto di merci pericolose su via privata e dovrebbe quindi essere associata alle prescrizioni pertinenti. Cfr. anche la direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–4 Oggetto: trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada. Contenuto della legislazione nazionale: deroghe alla regolamentazione possono essere autorizzate se sono giustificate da motivi di protezione del lavoro, di prevenzione dei rischi durante lo scarico, di presentazione di prove, ecc. Le deroghe alla regolamentazione sono autorizzate solo se sono garantiti livelli di sicurezza soddisfacenti durante condizioni di trasporto normali. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: tali deroghe possono essere applicate solo dalle autorità che sequestrano merci pericolose. Questa deroga riguarda i trasporti locali, ad esempio di merci sequestrate dalla polizia, come esplosivi o beni rubati. Il problema posto da questo tipo di merci è che non si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso le merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità all'ADR. La polizia effettua ogni anno diverse centinaia di questi trasporti. Nel caso di alcolici di contrabbando, questi devono essere trasportati dal luogo in cui sono stati sequestrati fino a un deposito in cui vengono conservate le prove e poi a un'installazione per la loro distruzione; questi ultimi due posti possono essere situati a notevole distanza l'uno dall'altro. Le deroghe consentite sono: a) non è obbligatorio etichettare ciascun collo; e b) non è obbligatorio utilizzare colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere etichettato correttamente. Tutte le altre prescrizioni devono essere rispettate. Ogni anno vengono effettuati circa 20 trasporti di questo genere. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–5 Oggetto: trasporto di merci pericolose all'interno e in prossimità immediata di porti. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti a bordo dell'unità di trasporto; ogni unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere dotata degli equipaggiamenti specificati; approvazione dei veicoli. Contenuto della legislazione nazionale: la presenza di documenti a bordo dell'unità di trasporto non è obbligatoria (ad eccezione del certificato del conducente). Gli equipaggiamenti di cui al punto 8.1.5 sono facoltativi a bordo di un'unità di trasporto. Il certificato di approvazione non è necessario per i trattori. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: cfr. la direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–6 Oggetto: certificato di formazione ADR degli ispettori. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire corsi di formazione. Contenuto della legislazione nazionale: gli ispettori che eseguono l'ispezione tecnica annuale dei veicoli non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al capitolo 8.2 o ad avere il certificato di formazione ADR. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: a volte succede che veicoli sottoposti all'ispezione tecnica portino un carico di merci pericolose, ad esempio cisterne vuote non ripulite. Le prescrizioni del capitolo 1.3 e del punto 8.2.3 rimangono applicabili. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–7 Oggetto: distribuzione locale dei nn. ONU 1202, 1203 e 1223 in autocisterne. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: per cisterne e contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6. Il nome e l'indirizzo di destinatari multipli possono essere riportati su altri documenti. Contenuto della legislazione nazionale: per le cisterne o i contenitori cisterna vuoti non ripuliti, la descrizione nel documento di trasporto conforme al punto 5.4.1.1.6. non è necessaria se la quantità della materia nel piano di carico è riportata con uno “zero”. Il nome e l'indirizzo dei destinatari non sono richiesti in nessun documento a bordo del veicolo. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–9 Oggetto: trasporti locali verso siti agricoli o siti di costruzione. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 e 9.1.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: documenti di trasporto; costruzione delle cisterne; certificato di approvazione. Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti locali verso i siti agricoli o i siti di costruzione non sono soggetti ad alcune disposizioni regolamentari:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: un rimorchio per l'equipaggio è una specie di roulotte comprendente un locale per l'equipaggio, dotata di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante destinato al rifornimento dei trattori forestali. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–10 Oggetto: trasporto di esplosivi in cisterne. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.4. Contenuto dell'allegato della direttiva: gli esplosivi possono essere imballati soltanto in conformità al punto 4.1.4. Contenuto della legislazione nazionale: l'autorità nazionale competente procederà all'approvazione dei veicoli destinati al trasporto di esplosivi in cisterne. Il trasporto in cisterne è permesso unicamente per gli esplosivi elencati nel regolamento o previa autorizzazione speciale delle autorità competenti. Un veicolo che trasporta esplosivi in cisterne deve essere marcato ed etichettato conformemente ai punti 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 e 5.3.1.4. Un solo veicolo dell'unità di trasporto può contenere merci pericolose. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose e al regolamento svedese SÄIFS 1993:4. Osservazioni: questa deroga è applicabile unicamente al trasporto nazionale e se l'operazione di trasporto è per la maggior parte di carattere locale. La regolamentazione in questione era in vigore prima dell'adesione della Svezia all'Unione europea. Solo due società effettuano operazioni di trasporto di esplosivi in veicoli cisterna. Il passaggio a emulsioni avrà luogo in un prossimo futuro. Vecchia deroga n. 84. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–11 Oggetto: certificato del conducente. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla formazione dell'equipaggio del veicolo. Contenuto della legislazione nazionale: la formazione dei conducenti non è autorizzata con i veicoli indicati al punto 8.2.1.1. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: trasporti locali. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–12 Oggetto: trasporto di fuochi d'artificio, n. ONU 0335. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegato B, punto 7.2.4, V2 1). Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti l'utilizzo dei veicoli EX/II ed EX/III. Contenuto della legislazione nazionale: la disposizione speciale V2 1), figurante al punto 7.2.4, si applica al trasporto di fuochi d'artificio n. ONU 0335 unicamente se il contenuto netto di esplosivi è superiore a 3 000 kg (4 000 kg con rimorchio), a condizione che ai fuochi d'artificio sia stato assegnato il n. ONU 0335 in conformità alla tabella di classificazione per difetto del punto 2.1.3.5.5 della 14a edizione riveduta delle raccomandazioni dell'ONU sul trasporto di merci pericolose. Questa assegnazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Essa deve essere sottoposta a una verifica sull'unità di trasporto. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: il trasporto di fuochi d'artificio è limitato nel tempo a due brevi periodi dell'anno, il periodo di Capodanno e il passaggio dal mese di aprile al mese di maggio. Il trasporto dagli speditori ai depositi può essere effettuato senza grandi problemi dall'attuale parco di veicoli omologati EX. Il trasporto dei fuochi d'artificio dai depositi ai punti vendita e degli articoli invenduti verso i depositi è invece limitato a causa della mancanza di veicoli omologati EX. I trasportatori non sono interessati a investire nell'omologazione perché non riescono ad ammortizzarne i costi. L'esistenza stessa degli speditori di fuochi d'artificio ne risulta compromessa perché non possono immettere sul mercato i loro prodotti. Quando si usa questa deroga, la classificazione dei fuochi d'artificio deve essere fatta in base all'elenco per difetto delle raccomandazioni dell'ONU, al fine di ottenere la classificazione più aggiornata possibile. Un tipo di esenzione simile esiste per i fuochi d'artificio n. ONU 0336 compresi nella disposizione speciale 651, punto 3.3.1, dell'ADR 2005. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–SE–13 Oggetto: adozione di RO–bi–DK–4. Base giuridica: direttiva 2008/68/CE, articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i) (trasporto locale su brevi distanze). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: parti da 1 a 9. Contenuto dell'allegato della direttiva: Riferimento alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2022. UK Regno Unito RO–bi–UK–1 Oggetto: attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative al trasporto di merci pericolose su strade pubbliche. Contenuto della legislazione nazionale: non applicazione della regolamentazione sulle merci pericolose al trasporto tra locali privati separati da una strada. Per quanto riguarda la classe 7, questa deroga non si applica a nessuna delle disposizioni della regolamentazione del 2002 relativa al trasporto di materiali radioattivi su strada [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002]. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). Osservazioni: può verificarsi facilmente una situazione in cui vengono trasferite merci tra due locali privati situati su due lati di una strada. Questo trasferimento non costituisce un trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel senso comune del termine e in questo caso non dovrebbe applicarsi nessuna delle disposizioni della regolamentazione sulle merci pericolose. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–UK–2 Oggetto: esenzione dal divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose in una catena di distribuzione locale che va dal deposito di distribuzione locale a un dettagliante o a un utilizzatore finale e dal dettagliante all'utilizzatore finale (eccetto per la classe 7) (N11). Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 8.3.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto per il conducente o il suo assistente di aprire i colli contenenti merci pericolose. Contenuto della legislazione nazionale: il divieto di aprire i colli è limitato dalla clausola “Unless authorised to do so by the operator of the vehicle” (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3). Osservazioni: preso letteralmente, il divieto così formulato nell'allegato può creare gravi problemi per la distribuzione al dettaglio. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–UK–3 Oggetto: disposizioni alternative per il trasporto di barili di legno contenenti il n. ONU 3065 del gruppo di imballaggio III. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 e 5.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura. Contenuto della legislazione nazionale: consente il trasporto di bevande alcoliche con gradazione alcolica superiore al 24 %, ma inferiore al 70 % in volume (gruppo di imballaggio III), in barili di legno non conformi alle norme dell'ONU senza etichette di pericolo, a condizione che vi siano prescrizioni più rigorose per il caricamento e il veicolo. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14). Osservazioni: si tratta di un prodotto di elevato valore soggetto a un'accisa statale che deve essere trasportato dalla distilleria ai magazzini doganali in veicoli securizzati, recanti un sigillo doganale ufficiale. Le prescrizioni di sicurezza supplementari tengono conto delle disposizioni meno rigorose per l'imballaggio e l'etichettatura. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–UK–4 Oggetto: adozione di RO–bi–SE–12. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RO–bi–UK–5 Oggetto: raccolta di batterie usate a fini di smaltimento o di riciclaggio. Riferimento all'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE: allegati A e B. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizione speciale 636. Contenuto della legislazione nazionale: permette l'applicazione delle seguenti condizioni, in alternativa alla disposizione speciale 636 del capitolo 3.3: le pile e le batterie al litio usate (nn. ONU 3090 e 3091) consegnate e raccolte per il trasporto, ai fini del loro smaltimento, dal punto di raccolta per i consumatori all'impianto di trattamento intermedio e le altre pile e batterie non contenenti litio (nn. ONU 2800 e 3028) non sono soggette alle altre disposizioni dell'ADR se soddisfano le seguenti condizioni:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 2007 part 1. Osservazioni: i punti di raccolta per i consumatori sono situati in genere in punti vendita al dettaglio e non è facile insegnare a un gran numero di persone a differenziare e imballare le batterie usate in conformità alle disposizioni dell'ADR. Il sistema britannico funzionerebbe secondo gli orientamenti del Waste and Resources Action Programme adottato dal Regno Unito e comporterebbe la fornitura di imballaggi conformi alle disposizioni dell'ADR e di istruzioni appropriate. Data di scadenza: 30 giugno 2021.» |
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2) |
nell'allegato II, il capo II.3 è sostituito dal testo seguente: «II.3 Deroghe nazionali Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Identificazione delle deroghe: RA–a/bi/bii–MS–nn RA= ferrovia a/bi/bii= articolo 6, paragrafo 2, lettera a) / lettera b), punti i) e ii) MS= sigla dello Stato membro nn= numero di ordine In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA–a–DE–2 Oggetto: autorizzazione dell'imballaggio combinato. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione dell'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), aerosol (classe 2) e prodotti per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (numeri ONU indicati) sotto forma di set da vendere in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni: N. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Data di scadenza: 30 giugno 2021. FR Francia RA–a–FR–3 Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura. Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti per esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6, non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione del carico. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 20.2. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RA–a–FR–4 Oggetto: esenzione dall'obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni. Contenuto della legislazione nazionale: unicamente i vagoni postali che trasportano più di 3 tonnellate di materie di una stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7) devono recare etichette. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer — Article 21.1. Data di scadenza: 30 giugno 2021. SE Svezia RA–a–SE–1 Oggetto: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette. Contenuto della legislazione nazionale: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: il regolamento RID fissa limiti quantitativi per le merci per la consegna espressa. Si tratta quindi di piccole quantità. Data di scadenza: 30 giugno 2021. UK Regno Unito RA–a–UK–1 Oggetto: trasporto di articoli contenenti determinate materie radioattive a basso rischio, quali sveglie, orologi, rivelatori di fumo, rose di bussola. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: gran parte delle prescrizioni del RID. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni sul trasporto di materie della classe 7. Contenuto della legislazione nazionale: esenzione totale dalle disposizioni della regolamentazione nazionale per alcuni prodotti commerciali contenenti quantità limitate di materie radioattive. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Osservazioni: questa deroga è una misura a breve termine, che non sarà più necessaria quando modifiche simili ai regolamenti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) saranno introdotte nel RID. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RA–a–UK–2 Oggetto: riduzione delle restrizioni per il trasporto in vagoni, veicoli e contenitori, di carichi in comune di esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose (N4/5/6). Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 e 7.5.2.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: restrizioni per determinati tipi di carichi in comune. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione nazionale è meno restrittiva per quanto riguarda i carichi in comune di esplosivi, a condizione che il loro trasporto possa essere effettuato senza rischi. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). Osservazioni: il Regno Unito desidera autorizzare alcune varianti nelle norme sul carico in comune di esplosivi con altri esplosivi e di esplosivi con altre merci pericolose. Ogni variante comporterà una limitazione quantitativa di una o di alcune delle parti che costituiscono il carico e sarà permessa solo a condizione che “tutte le misure ragionevolmente possibili siano state adottate per evitare che gli esplosivi entrino in contatto con le merci, che le mettano in pericolo e siano essi stessi messi in pericolo da tali merci”. Esempi di varianti che il Regno Unito desidera autorizzare:
Data di scadenza: 30 giugno 2021. RA–a–UK–3 Oggetto: permettere diverse quantità massime totali per unità di trasporto per le merci della classe 1, delle categorie 1 e 2, della tabella del punto 1.1.3.1. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 1.1.3.1 Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni legate alla natura dell'operazione di trasporto. Contenuto della legislazione nazionale: adozione di norme che prevedono esenzioni per le quantità limitate e i carichi in comune di esplosivi. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). Osservazioni: permettere limiti diversi per le piccole quantità e fattori di moltiplicazione diversi per i carichi in comune di merci della classe 1, cioè “50” per la categoria 1 e “500” per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi in comune, i fattori di moltiplicazione sono “20” per la categoria di trasporto 1 e “2” per la categoria di trasporto 2. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RA–a–UK–4 Oggetto: adozione di RA–a–FR–6 Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni meno rigorose sull'affissione di pannelli sui vagoni per il trasporto ferroviario di rimorchi stradali. Contenuto della legislazione nazionale: le prescrizioni sull'affissione di pannelli non si applicano nei casi in cui i pannelli del veicolo sono chiaramente visibili. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12). Osservazioni: si tratta di una disposizione nazionale già esistente del Regno Unito. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RA–a–UK–5 Oggetto: distribuzione di merci in imballaggi interni a dettaglianti o utilizzatori (eccetto quelle delle classi 1, 4.2, 6.2 e 7) dai depositi per la distribuzione locale ai dettaglianti o agli utilizzatori e dai dettaglianti agli utilizzatori finali. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: non è necessario che gli imballaggi rechino un marchio RID/ADR o ONU. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26. Osservazioni: le prescrizioni del regolamento RID sono inadeguate per le fasi finali di un trasporto tra un deposito di distribuzione e un dettagliante o un utilizzatore o tra un dettagliante e un utilizzatore finale. Lo scopo di questa deroga è consentire che i recipienti interni di merci destinate alla distribuzione al dettaglio possano essere trasportati senza imballaggio esterno nel tragitto ferroviario di un viaggio di distribuzione locale. Data di scadenza: 30 giugno 2021. In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA–bi–DE–2 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in GIR; i rifiuti devono essere contenuti in imballaggi interni (come sono raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); istruzioni scritte speciali per i gruppi di rifiuti, utilizzate come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio, ecc. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: n. di elenco 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2021. RA–bi–DE–3 Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, in vagoni cisterna ferroviari. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni relative alla costruzione di cisterne e vagoni cisterna. Il capitolo 6.8, punto 6.8.2.3, esige l'approvazione del prototipo per le cisterne che trasportano il n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua). Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale del n. ONU 1381 (fosforo, giallo, ricoperto d'acqua), classe 4.2, gruppo di imballaggio I, per brevi distanze (da Sassnitz-Mukran a Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz e Bitterfeld) in vagoni cisterna ferroviari costruiti secondo le norme russe. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. Data di scadenza: 30 gennaio 2020 (proroga della validità dell'autorizzazione). DK Danimarca RA–bi–DK–1 Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso del Grande Belt. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 febbraio 2005. Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2022. RA–bi–DK–2 Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso dell'Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 febbraio 2005. Osservazioni: Data di scadenza: 28 febbraio 2022. SE Svezia RA–bi–SE–1 Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni di detta direttiva, che prevede solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di materie e oggetti. Le esenzioni principali sono le seguenti: i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi i GIR e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi i GIR e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni. Questa esenzione è autorizzata a condizione che:
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S — Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose su strada, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, di detta direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, i GIR e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, su cui è difficile fare previsioni. Data di scadenza: 30 giugno 2021. In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE DE Germania RA–bii–DE–1 Oggetto: trasporto locale del n. ONU 1051 [cianuro di idrogeno stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa)] in vagoni cisterna ferroviari, in deroga all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di trasporto del n. ONU 1051 (cianuro di idrogeno), stabilizzato, liquido, con un contenuto di acqua pari o inferiore all'1 % (massa) in vagoni cisterna ferroviari (cisterne RID). Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia su particolari tragitti prestabiliti facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. Il trasporto è effettuato in vagoni cisterna autorizzati specificamente a tale scopo, la cui costruzione e il cui allestimento sono adeguati costantemente in funzione dei canoni di sicurezza più recenti. Il processo di trasporto è soggetto a una regolamentazione dettagliata costituita da disposizioni di sicurezza operativa supplementari, approvate dalle autorità competenti in materia di sicurezza e di prevenzione dei rischi, ed è controllato dalle autorità di supervisione competenti. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, Nr. E 1/97. Fine del periodo di validità: 1o gennaio 2023. RA–bii–DE–2 Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su vagoni. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio. Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, facente parte di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in vagoni, in contenitori costruiti a tal fine. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. Data di scadenza: 15 gennaio 2024.» |
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/80 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/696 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2017) 2476]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4). |
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(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(3) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato in seguito modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 (5) e (UE) 2017/554 (6) per tenere conto dei cambiamenti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità. |
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(4) |
Dalla data delle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/554, la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità è migliorata. Di conseguenza, le misure di protezione contenute nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere adattate per garantire che siano adeguate a far fronte al livello di rischio connesso all'attuale situazione epidemiologica e che non impongano agli operatori oneri sproporzionati rispetto ai rischi connessi alla diffusione di tale malattia. Occorre ricordare che l'epidemia in corso sta causando una grave perturbazione delle attività degli operatori, in particolare per quanto riguarda la produzione integrata molto specializzata che coinvolge più di uno Stato membro. Le modifiche delle misure di protezione stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero inoltre tenere conto dei diversi livelli di rischio connessi alla movimentazione di diversi prodotti avicoli. |
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(5) |
I pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, in particolare perché il periodo di tempo che intercorre tra la raccolta delle uova da cova e la nascita dei pulcini di un giorno consente la tempestiva individuazione dell'infezione da virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'azienda avicola di origine, purché l'incubatoio di partenza possa garantire mediante le proprie misure di biosicurezza e tracciabilità il mantenimento di un adeguato livello di controllo della malattia. |
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(6) |
Qualsiasi modifica delle misure di protezione in vigore stabilite dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe inoltre essere coerente con altre norme istituite dalla direttiva 2005/94/CE e dalla direttiva 2009/158/CE del Consiglio (7). La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria generali relative agli scambi di pollame e uova da cova all'interno dell'Unione, compresi i certificati sanitari che devono accompagnare le spedizioni di tali prodotti in altri Stati membri. |
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(7) |
L'articolo 6 della direttiva 2009/158/CE stabilisce che per essere oggetto di scambi all'interno dell'Unione i pulcini di un giorno e le uova da cova devono provenire da stabilimenti situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione dell'Unione, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile. L'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE definisce gli stabilimenti come comprendenti, tra l'altro, gli stabilimenti di moltiplicazione, ossia gli stabilimenti che producono uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore, e gli incubatoi, che sono stabilimenti la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova da cova e nella fornitura di pulcini di un giorno. |
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(8) |
La direttiva 2005/94/CE istituisce norme specifiche per combattere i focolai di influenza aviaria nell'Unione. L'articolo 30 di tale direttiva stabilisce le misure da applicare nella zona di sorveglianza, comprese le restrizioni alla movimentazione di pulcini di un giorno e uova da cova all'interno della zona di sorveglianza, e le condizioni alle quali l'autorità competente può autorizzare la spedizione di pulcini di un giorno e uova da cova da una zona di sorveglianza. |
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(9) |
L'articolo 30, lettera c), punto iii), della direttiva 2005/94/CE stabilisce che l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno dalla zona di sorveglianza a qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e a certe condizioni. |
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(10) |
L'articolo 30, lettera c), punto iv), della direttiva 2005/94/CE stabilisce inoltre che l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova verso un incubatoio designato dall'autorità competente situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza a condizione che le uova da cova e i relativi imballaggi siano disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova. |
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(11) |
Di conseguenza, al fine di evitare perturbazioni, che potrebbero rivelarsi molto onerose per gli operatori economici, degli scambi delle spedizioni dalla zona di sorveglianza di pulcini di un giorno e uova da cova, che presentano un basso rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, è necessario stabilire nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 le misure di protezione applicabili a tali spedizioni in conformità delle norme prevalenti già definite dalla direttiva 2005/94/CE. |
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(12) |
Per verificare le conformità alle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla presente decisione di esecuzione, è inoltre opportuno che i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE, che devono accompagnare le spedizioni di pulcini di un giorno, includano un riferimento alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 a tal fine. |
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(13) |
È inoltre necessario modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, in quanto dalla data delle ultime modifiche apportate a detto allegato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/554 la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Francia e la Romania hanno comunicato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tali nuovi focolai. |
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(14) |
In tutti i casi la Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Francia e dalla Romania in conformità della direttiva 2005/94/CE e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. |
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(15) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, la Francia e la Romania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità della direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate. |
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(16) |
È quindi opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di includere le norme per la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone di sorveglianza o la spedizione di pulcini di un giorno nati da uova da cova provenienti da pollame di stabilimenti ubicati nella zona di sorveglianza verso altri Stati membri, a certe condizioni, e di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili. |
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(17) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificata:
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1) |
all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «La presente decisione stabilisce inoltre norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dagli Stati membri interessati.»; |
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2) |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis 1. Gli Stati membri interessati vietano la spedizione in altri Stati membri di pulcini di un giorno dalle zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato, salvo nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi il trasporto diretto di spedizioni di pulcini di un giorno, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
2. Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di pulcini di un giorno nati da uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati nelle zone di protezione e sorveglianza di cui all'allegato, tranne nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di spedizione interessato autorizzi il trasporto diretto di uova da cova provenienti da pollame tenuto in stabilimenti riconosciuti ubicati al di fuori delle zone di protezione, ma all'interno delle zone di sorveglianza, verso un incubatoio designato ubicato al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, e garantisca che i pulcini di un giorno nati da tali uova da cova, quando spediti in altri Stati membri, soddisfano le seguenti condizioni:
3. Lo Stato membro interessato provvede affinché i certificati sanitari di cui all'articolo 20 della direttiva 2009/158/CE, riportati all'allegato IV, che accompagnano le spedizioni di pulcini di un giorno di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in altri Stati membri includano la seguente dicitura: “La spedizione è conforme alle norme di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione.” (*1) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74)»;" |
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3) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
(4) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
(7) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
ALLEGATO
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:
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1) |
la parte A è così modificata:
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2) |
la parte B è così modificata:
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ORIENTAMENTI
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/156 |
INDIRIZZO (UE) 2017/697 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 aprile 2017
sull'esercizio di opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti in relazione agli enti meno significativi (BCE/2017/9)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. La BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC), in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare i compiti in materia di vigilanza e adottare le decisioni di vigilanza. |
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(2) |
La BCE è tenuta ad assicurare l'applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2). |
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(3) |
In quanto autorità competente ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha esercitato diverse opzioni e discrezionalità previste dal diritto dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea (BCE/2016/4) (3) per gli enti creditizi classificati come significativi. |
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(4) |
Sebbene in relazione agli enti meno significativi l'esercizio delle pertinenti opzioni e discrezionalità competa principalmente alle ANC, il ruolo di supervisione generale assolto dalla BCE nell'ambito dell'MVU le consente di promuovere il coerente esercizio di opzioni e discrezionalità sia in relazione a enti significativi, sia, se del caso, ad enti meno significativi. Ciò assicura che (a) la vigilanza prudenziale di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti sia attuata in modo coerente ed efficace, (b) il corpus unico di norme per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti e (c) tutti gli enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza della qualità più elevata. |
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(5) |
Al fine di bilanciare l'esigenza della coerente applicazione degli standard di vigilanza a enti significativi e meno significativi, da un lato, con l'applicazione del principio di proporzionalità, dall'altro, la BCE ha individuato, tra quelle esercitate nel regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4), talune opzioni e discrezionalità che dovrebbero essere esercitate nello stesso modo dalle ANC nella vigilanza sugli enti meno significativi. |
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(6) |
Le opzioni e discrezionalità riconosciute alla autorità competenti con riferimento ai requisiti di fondi propri e a quelli patrimoniali ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nonché delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 471, paragrafo 1, e dell'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del medesimo regolamento, incidono sul livello e sulla qualità dei fondi propri e sui coefficienti patrimoniali degli enti meno significativi. Un'applicazione prudente e coerente di tali opzioni e discrezionalità è necessaria per diverse ragioni. Essa assicurerà che (a) i rischi relativi alle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario siano adeguatamente fronteggiati, (b) la definizione di default sia utilizzata in modo coerente con riferimento all'adeguatezza e alla comparabilità dei requisiti di fondi propri, e (c i requisiti di fondi propri per operazioni con un profilo di rischio non lineare o per componenti pagamento e operazioni con titoli di debito sottostanti, per le quali gli enti non possono determinare il coefficiente delta o la durata finanziaria modificata, siano calcolati in modo prudente. L'applicazione armonizzata di disposizioni transitorie relative alla detrazione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di attività fiscali differite, assicurerà l'applicazione della definizione più rigorosa di patrimonio di vigilanza, introdotta dal regolamento (UE) n. 575/2013, da parte di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti entro un congruo lasso di tempo. |
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(7) |
Le opzioni e le discrezionalità relative all'esenzione delle esposizioni dall'applicazione dei limiti delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere applicate in modo uniforme sia agli enti significativi che a quelli meno significativi per garantire parità di condizioni agli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, limitare i rischi di concentrazione derivanti da specifiche esposizioni e garantire l'applicazione degli stessi standard minimi nell'MVU per la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento In particolare, dovrebbero essere limitati i rischi di concentrazione derivanti dalle obbligazioni garantite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 129, paragrafi 1, 3 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalle esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni regionali o autorità locali di Stati membri, laddove a tali crediti sia assegnata una ponderazione del rischio del 20 per cento ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. Per esposizioni infragruppo, comprese partecipazioni di vario tipo, è necessario assicurare che la decisione di esentare completamente tali esposizioni dall'applicazione dei limiti delle gradi esposizioni sia basata su una valutazione approfondita come precisato nell'allegato I al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2014/4). È giustificata l'applicazione di criteri comuni per valutare se un'esposizione, comprese partecipazioni di vario tipo, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete, soddisfi le condizioni di esenzione dai limiti delle grandi esposizioni come specificato nell'allegato II al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4). Tale applicazione dovrebbe assicurare il trattamento uniforme di enti significativi e meno significativi associati nell'ambito della stessa rete. L'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013, come previsto nel presente indirizzo, dovrebbe applicarsi soltanto se lo Stato membro interessato non ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013. |
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(8) |
Le opzioni e le discrezionalità concesse dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 (5) della Commissione per il calcolo dei deflussi dai depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi (SGD), ai fini del calcolo dei requisiti di copertura della liquidità dovrebbero essere esercitate in modo uniforme per gli enti significativi e quelli meno significativi al fine di assicurare parità di trattamento degli enti creditizi nello stesso SGD. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente indirizzo specifica talune opzioni e discrezionalità di applicazione generale conferite alle autorità competenti ai sensi del diritto dell'Unione in materia di requisiti prudenziali, il cui esercizio da parte delle ANC in relazione a enti meno significativi deve essere pienamente allineato all'esercizio da parte della BCE delle relative opzioni e discrezionalità di cui al regolamento (UE) 2016/445 (BCE/2016/4).
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 2015/61.
CAPO II
ESERCIZIO DI OPZIONI E DISCREZIONALITÀ IN RELAZIONE A ENTI MENO SIGNIFICATIVI CHE RICHIEDONO L'INTEGRALE ALLINEAMENTO CON LA NORMATIVA APPLICABILE AGLI ENTI SIGNIFICATIVI
SEZIONE I
Fondi propri
Articolo 3
Articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013: ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Fatto salvo l'articolo 90 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, conformemente alla parte tre del medesimo regolamento, le ANC richiedono agli enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
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a) |
l'importo delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che supera il 15 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio; e |
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b) |
l'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese di cui all'articolo 89, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013, che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente creditizio. |
SEZIONE II
Requisiti patrimoniali
Articolo 4
Articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013: default di un debitore
Le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di applicare il criterio «in arretrato da oltre 90 giorni» per le categorie di esposizioni indicate all'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 5
Articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013: insiemi di attività coperte
Per le operazioni di cui all'articolo 282, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC richiedono agli enti creditizi di impiegare il metodo del valore di mercato di cui all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.
SEZIONE III
Grandi esposizioni
Articolo 6
Articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013: esenzioni
Le ANC esercitano l'opzione relativa alle esenzioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione agli enti meno significativi in conformità al presente articolo e all'allegato.
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a) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore nominale delle obbligazioni garantite se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del suddetto regolamento. |
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b) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento per l'80 % del valore dell'esposizione se sono soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, di tale regolamento. |
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c) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3 del medesimo regolamento, come ulteriormente specificato nell'allegato del presente indirizzo. |
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d) |
Le esposizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono interamente esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del suddetto regolamento, interamente per lettere da e) a k) ovvero fino all'importo massimo consentito per la lettera i), se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 400, paragrafo 3, del medesimo regolamento. |
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e) |
Le ANC richiedono agli enti meno significativi di valutare se siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. nonché nell'allegato al presente indirizzo, applicabili alla specifica esposizione. L'ANC può sottoporre a verifica tale valutazione in qualsiasi momento e richiedere a questo scopo agli enti creditizi meno significativi di trasmettere la documentazione di cui all'allegato. |
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f) |
Il presente articolo si applica soltanto nel caso in cui lo Stato membro interessato non abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 493, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di concedere un'esenzione totale o parziale per la specifica esposizione. |
SEZIONE IV
Liquidità
Articolo 7
Articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 2015/61: deflussi dai depositi stabili al dettaglio
Le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di moltiplicare per il 3 % l'importo dei depositi al dettaglio stabili coperti da un sistema di garanzia dei depositi di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61, a condizione che la Commissione abbia espresso la sua previa approvazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, di tale regolamento delegato, attestando che sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 4.
SEZIONE V
Disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 8
Articolo 471, paragrafo 1, del regolamento (UE) 575/2013: esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. Nel periodo a decorrere dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, le ANC possono consentire agli enti creditizi meno significativi di non dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa, in conformità all'articolo 471, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Dal 1o gennaio 2019, le ANC richiedono agli enti creditizi meno significativi di dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione e società di partecipazione assicurativa.
3. Il presente articolo si applica fatte salve le decisioni adottate dall'ANC ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 9
Articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 575/2013: percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
Le ANC esercitano l'opzione relativa alle percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1 di investimenti significativi in soggetti del settore finanziario e di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura di cui all'articolo 478, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento (UE) 575/2013 nel modo che segue:
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a) |
Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dello stesso regolamento è del 100 % dal 1o gennaio 2018: |
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b) |
Ai fini dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la percentuale applicabile è del 100 % dal 1o gennaio 2018. |
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c) |
In deroga al punto b), laddove, ai sensi dell'articolo 478, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, la normativa nazionale preveda una fase di eliminazione graduale di 10 anni, la percentuale applicabile è:
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d) |
Le ANC non applicano i punti b) e c) agli enti meno significativi che, alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo, sono soggetti a piani di ristrutturazione approvati dalla Commissione. |
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e) |
Se un ente creditizio che rientra nell'ambito di applicazione del punto d) è acquisito da un altro ente creditizio o si fonde con esso mentre il piano di ristrutturazione è ancora in corso senza modifiche al trattamento prudenziale delle attività fiscali differite, le ANC applicano la deroga di cui al punto d) all'ente creditizio acquirente, al nuovo ente creditizio risultante dalla fusione o all'ente creditizio che incorpora l'ente creditizio originario, in misura identica a quella in cui si applicava all'ente creditizio acquisito, fuso o incorporato. |
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f) |
In caso di un aumento imprevisto dell'impatto delle deduzioni di cui ai punti b) e c), che l'ANC ritenga significativo, è consentito agli enti creditizi meno significativi di non applicare i punti b) o c). |
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g) |
Laddove i punti b) e c) non si applichino, le ANC richiedono agli enti meno significativi di applicare le disposizioni della normativa nazionale. |
Il presente articolo fa salva la normativa nazionale vigente prima che il presente indirizzo produca i propri effetti, qualora tale normativa stabilisca percentuali superiori a quelle di cui ai punti da a) a c).
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Le ANC si conformano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2018, ad eccezione dell'articolo 7 al quale si conformano dal 1o gennaio 2019.
Articolo 11
Destinatari
Le ANC degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2017
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/445 della Banca centrale europea, del 14 marzo 2016, sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4) (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 60).
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).
ALLEGATO
Condizioni per valutare un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 6, lettera c), del presente indirizzo
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1. |
Le ANC richiedono agli enti meno significativi di tenere in considerazione i seguenti criteri nel valutare se un'esposizione di cui all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfa le condizioni per un'esenzione dal limite per le grandi esposizioni, ai sensi dell'articolo 400, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
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2. |
In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, le ANC richiedono agli enti meno significativi, al fine di valutare se l'organismo regionale o centrale cui l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete sia responsabile della compensazione della liquidità, come previsto dall'articolo 400, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, di valutare se l'atto costitutivo o lo statuto dell'organismo regionale o centrale prevedano espressamente tali responsabilità, ivi inclusi, tra l'altro:
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3. |
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, l'ANC può chiedere agli enti creditizi meno significativi di presentare la seguente documentazione.
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(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
Rettifiche
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/164 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29 dicembre 2015 )
Pagina 21, articolo 33, secondo comma:
anziché:
«Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le restanti norme del capo»
leggasi:
«Per le merci che rientrano nell'allegato 22-01 si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci».
Pagina 101, articolo 238, paragrafo 1:
anziché:
«1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione “AT” e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.»
leggasi:
«1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente vincolate ad un regime doganale che consente l'appuramento del regime di ammissione temporanea in conformità all'articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca l'indicazione “TA” e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.»
Pagina 232, Allegato B-01, il Titolo III — Modello di documento amministrativo unico (serie in otto esemplari) è sostituito da quanto segue:
Pagina 247, Allegato B-01, il Titolo IV — Modello del formulario complementare del documento amministrativo unico (serie in otto esemplari) è sostituito da quanto segue:
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/196 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 29 dicembre 2015 )
Pagina 569, articolo 10, paragrafo 2:
anziché:
«Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membri è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.»,
leggasi:
«Per lo scambio di informazioni relative alle domande e alle decisioni che possono avere ripercussioni in più di uno Stato membro è utilizzata un'interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello dell'Unione e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.».
Pagina 571, articolo 17:
anziché:
«Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere è coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.»,
leggasi:
«Al fine di garantire che una decisione ITV che intende emettere sia coerente con le decisioni ITV già adottate, l'autorità doganale competente a prendere una decisione consulta il sistema elettronico di cui all'articolo 21 e tiene un registro di tali consultazioni.».
Pagina 574, articolo 24, paragrafo 1, primo comma:
anziché:
«Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.»,
leggasi:
«Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se, nel corso degli ultimi tre anni, il richiedente e, se del caso, il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente, non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non hanno avuto precedenti di reati gravi in relazione alla loro attività economica.».
Pagina 574, articolo 24, paragrafo 1, lettera c):
anziché:
«l'impiegato responsabile delle questioni doganali del richiedente.»,
leggasi:
«il dipendente responsabile delle questioni doganali del richiedente.».
Pagina 574, articolo 24, paragrafo 4:
anziché:
«Se il richiedente risulta stabilito per meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.»,
leggasi:
«Se il richiedente risulta stabilito da meno di tre anni, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.».
Pagina 575, articolo 25, paragrafo 2:
anziché:
«Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (OEAS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.»,
leggasi:
«Nel caso in cui il richiedente presenti soltanto domanda di autorizzazione come operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), del codice (AEOS), il requisito di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.».
Pagina 576, articolo 27, paragrafo 2:
anziché:
«Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona che lavora per suo conto, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).»,
leggasi:
«Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona esterna che agisce per conto del richiedente, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).».
Pagina 576, articolo 28, paragrafo 1, lettera f):
anziché:
«il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti;»,
leggasi:
«il richiedente dispone di adeguate procedure di sicurezza per tutti i fornitori esterni di servizi che agiscono per suo conto;».
Pagina 577, articolo 29, paragrafo 2:
anziché:
«Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono prendere in considerazione i risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.»,
leggasi:
«Le autorità doganali competenti a prendere una decisione possono tenere conto dei risultati delle valutazioni o degli audit effettuati in conformità alla normativa dell'Unione nella misura in cui sono pertinenti per l'esame dei criteri di cui all'articolo 39 del codice.».
Pagina 577, articolo 30, paragrafo 1, primo comma:
anziché:
«Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi controllo o nuova valutazione, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.»,
leggasi:
«Per lo scambio e l'archiviazione di informazioni riguardanti le domande di autorizzazione per operatore economico autorizzato (AEO) e le autorizzazioni AEO rilasciate e ogni ulteriore evento o atto che possa in seguito incidere sulla decisione originaria, compresi l'annullamento, la sospensione, la revoca o la modifica o i risultati di qualsiasi monitoraggio o riesame, si utilizza un sistema elettronico istituito a tal fine a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del codice. L'autorità doganale competente mette a disposizione le informazioni tramite tale sistema senza indugio e al massimo entro sette giorni.».
Pagina 579, articolo 34, paragrafo 3, secondo comma:
anziché:
«Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera d), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.»,
leggasi:
«Se la stessa persona detiene contemporaneamente la qualifica di AEOS e AEOC, e l'articolo 28 del codice o l'articolo 15 del presente regolamento sono applicabili a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 39, lettera e), del codice, l'autorizzazione AEOS è revocata e l'autorizzazione AEOC rimane valida.».
Pagina 645, articolo 187, paragrafo 4, lettera a):
anziché:
«per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi per garantire la protezione e la sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;»,
leggasi:
«per tutte le merci trasportate dalla suddetta nave o dal suddetto aeromobile, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata al primo porto o aeroporto dell'Unione. Le autorità doganali presso tale porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi ai fini della sicurezza di tutte le merci trasportate dalla nave o dall'aeromobile in questione. Ulteriori analisi dei rischi possono essere effettuate per tali merci presso o il porto o l'aeroporto di scarico;».
Pagina 659, articolo 231, paragrafo 4:
anziché:
«Nel caso in cui l'ufficio doganale competente abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:»,
leggasi:
«Nel caso in cui l'ufficio doganale di controllo abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:».
Pagina 700, articolo 333, paragrafo 2, secondo comma:
anziché:
«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci è il seguente:»,
leggasi:
«Tuttavia, nei casi di cui all'articolo 329, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento, il termine entro cui l'ufficio doganale di uscita è tenuto a informare l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci è il seguente:».
Pagina 701, articolo 333, paragrafo 4:
anziché:
«In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate vigila sull'uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell'Unione. Gli uffici doganali di uscita informano l'ufficio doganale di esportazione in merito alla partenza delle merci sotto la loro supervisione.»,
leggasi:
«In caso di circostanze impreviste, se le merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione sono trasferite in un ufficio doganale di uscita e devono successivamente lasciare il territorio doganale dell'Unione attraverso più di un ufficio doganale di uscita, ciascun ufficio doganale di uscita in cui le merci sono state presentate vigila sull'uscita delle merci che devono lasciare il territorio doganale dell'Unione. Gli uffici doganali di uscita informano l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci sotto la loro supervisione.».
Pagina 701, articolo 333, paragrafo 8:
anziché:
«In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di uscita e informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci. Questa pratica è autorizzata unicamente quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.»,
leggasi:
«In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, il primo ufficio doganale di uscita presso il quale la spedizione è stata presentata raccoglie i risultati di uscita presso gli altri uffici doganali di uscita e informa l'ufficio doganale di esportazione in merito all'uscita delle merci. Esso procede in tal senso solo dopo che tutte le merci abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione.»
Pagina 702, articolo 335, paragrafo 2:
anziché:
«Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e di indicare gli uffici doganali di uscita.»,
leggasi:
«Il dichiarante può, di propria iniziativa, comunicare all'ufficio doganale di esportazione le date in cui le merci hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione e gli uffici doganali di uscita.».
Pagina 737, allegato A, titolo II, punto 2, sezione IV/3, tabella, in corrispondenza del codice «IM», terza colonna, prima frase:
anziché:
«La parte che presenta, o a nome della quale un agente di sdoganamento o un'altra persona autorizzata presenta, una dichiarazione di importazione.»,
leggasi:
«La parte che presenta, o per conto della quale un agente di sdoganamento o un'altra persona autorizzata presenta, una dichiarazione di importazione.».
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13.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/200 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 15 marzo 2016 )
Pagina 9, articolo 18, paragrafo 1:
anziché:
«Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti per concedere un'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.»,
leggasi:
«Fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione (CCI) nell'ambito del CDU e dell'AES di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali che partecipano all'autorizzazione di sdoganamento centralizzato cooperano per definire le modalità atte a garantire il rispetto dell'articolo 179, paragrafi 4 e 5, del codice.».
Pagina13, articolo 31, paragrafo 1, lettera b:
anziché:
«quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro a nome della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.»,
leggasi:
«quando l'operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale dell'Unione e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra impresa ferroviaria autorizzata stabilita in uno Stato membro per conto della quale la casella 58b è compilata da un'impresa ferroviaria di un paese terzo.».
Pagina39, l'allegato 2, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:
« ALLEGATO 2
Pagina42, l'allegato 3, come rettificato alla pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:
« ALLEGATO 3
Pagina47, l'allegato 4, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:
« ALLEGATO 4
Pagina51, l'allegato 5, come rettificato a pagina 33 della GU L 101 del 16.4.2016, va letto come segue:
« ALLEGATO 5
Pagina151, l'allegato 9, appendice C1, titolo II, lettera A, casella 50, primo comma:
anziché:
«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare del regime.».
leggasi:
«Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo del titolare del regime, unitamente al numero EORI di cui all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se è fornito il numero EORI, gli Stati membri possono dispensare dall'obbligo di indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo. Indicare eventualmente nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per conto del titolare del regime.».