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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ( 1 ) |
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DECISIONI |
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ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/676 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2017
che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite. |
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(2) |
In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione (2), relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito «l'Autorità») per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione. |
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(4) |
Spetta alla Commissione prendere una decisione in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità. |
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(5) |
Al fine di favorire l'innovazione, le indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati sono oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata. |
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(6) |
In seguito a una domanda presentata dalla società DuPont Nutrition BioSciences ApS a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il lattitolo e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q-2015-00375 (3)). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali». |
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(7) |
Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 13 ottobre 2015 l'Autorità ha concluso che i dati forniti consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di lattitolo e il mantenimento della normale funzione di defecazione e che la popolazione bersaglio è la popolazione adulta in generale. Un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012. |
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(8) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego, comprese eventuali restrizioni. L'elenco delle indicazioni consentite dovrebbe pertanto includere la formulazione delle indicazioni, le loro condizioni d'impiego specifiche e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d'uso e/o una dicitura o avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell'Autorità. |
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(9) |
Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che a tale riguardo siano prese in considerazione la loro formulazione e la loro presentazione. Di conseguenza, se la formulazione di un'indicazione utilizzata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'uso di quella indicata nell'allegato del presente regolamento. |
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(10) |
Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute autorizzate, dovrebbe essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012. |
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(12) |
Gli Stati membri sono stati consultati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 2
L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.
(2) Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 1).
(3) The EFSA Journal (2015); 13(10):4252.
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:
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Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti |
Indicazione |
Condizioni d'uso dell'indicazione |
Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare |
Numero dell'EFSA Journal |
Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA |
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«Lattitolo |
Il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione |
Questa indicazione può essere impiegata solo per integratori alimentari che contengono 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di lattitolo in un'unica dose giornaliera. |
L'indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini. |
2015;13(10):4252» |
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11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/677 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2017
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
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(3) |
In data 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle sue acque territoriali nella Comunità autonoma di Murcia. |
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(4) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2013 la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato. |
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(5) |
La Spagna ha adottato il piano di gestione il 27 marzo 2013 (2). |
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(6) |
La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, è stata concessa fino al 31 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione (3). |
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(7) |
In data giugno 2013, settembre 2014, luglio 2015 e luglio 2016 la Spagna ha presentato alla Commissione relazioni scientifiche sull'attuazione del piano di gestione. |
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(8) |
Il 13 luglio 2016 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre il 31 dicembre 2016. La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione del rinnovo della deroga. |
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(9) |
Nel 2016 lo CSTEP ha esaminato la domanda di proroga della deroga presentata dalla Spagna e il relativo progetto di piano di gestione. |
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(10) |
La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(11) |
Sussistono vincoli geografici specifici dovuti alle ridotte dimensioni della piattaforma continentale e alla particolare distribuzione della specie bersaglio. |
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(12) |
La pesca con sciabiche da natante non può essere praticata con altri attrezzi e non ha un impatto significativo sull'ambiente marino. |
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(13) |
La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (27). |
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(14) |
Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 27 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Spagna, per uno sforzo totale di 1 211 Kw. |
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(15) |
Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(16) |
Il piano di gestione introduce modifiche intese a rendere più efficaci le operazioni di pesca, e in particolare: i) consente di fissare la data di inizio della campagna di pesca in modo flessibile in funzione delle condizioni meteorologiche; ii) stabilisce un quantitativo massimo consentito di catture per nave, per giorno e per pescatore ingaggiato; iii) modifica i valori limite di riferimento in linea con i dati scientifici relativi al periodo 2012-2016; iv) introduce misure volte a limitare il trasferimento delle autorizzazioni di pesca; e v) istituisce un comitato di gestione che riunisce autorità, settore della pesca, comunità scientifica e operatori del settore. |
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(17) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni. |
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(18) |
Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica poiché riguarda i pescherecci da traino. |
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(19) |
Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Spagna ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione, in quanto le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5. |
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(20) |
Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4). |
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(21) |
Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi. |
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(22) |
Il piano di gestione spagnolo regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime. |
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(23) |
L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi. |
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(24) |
Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(25) |
È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta. |
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(26) |
È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
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(27) |
La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. |
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(28) |
La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2019. |
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(29) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma di Murcia, alla pesca del rossetto (Aphia minuta) praticata con sciabiche da natante utilizzate da navi:
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a) |
registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'allevamento e la pesca della Comunità autonoma di Murcia; |
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b) |
aventi un'attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché |
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c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (in seguito denominato: «il piano di gestione»). |
La deroga si applica fino al 31 dicembre 2019.
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui al primo paragrafo dell'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Cfr. GU della Regione Murcia n. 78 del 6.4.2013, pag. 13950.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 28).
(4) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
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11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/678 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2017
che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,
dopo aver informato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. PRODOTTO IN ESAME
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(1) |
Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries. |
B. SENTENZA DELLA CORTE
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(2) |
Il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha annullato con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio (2), il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (3) («il regolamento controverso»), nella misura in cui esso si applica alla società dello Sri Lanka City Cycle Industries. |
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(3) |
La Corte di giustizia europea («CGUE») ha respinto con la sentenza del 26 gennaio 2017 i ricorsi presentati contro detta sentenza dall'industria dell'Unione (C-248/15 P), dalla Commissione europea (C-254/15 P) e dal Consiglio dell'Unione europea (C-260/15 P). |
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(4) |
La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sua sentenza, che il considerando 78 del regolamento controverso non contiene alcuna analisi individuale di possibili pratiche di elusione che la City Cycle Industries avrebbe effettuato. La Corte di giustizia ha inoltre rilevato, ai punti 75 e 76, che la conclusione relativa all'esistenza di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall'altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori. |
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(5) |
In seguito a tale sentenza, le importazioni di biciclette nell'Unione europea non sono più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento controverso per quanto concerne la società City Cycle Industries. |
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(6) |
In seguito alla sentenza della CGUE la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all'adozione del regolamento controverso e di riprenderla al punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura si limita all'attuazione della sentenza della CGUE per quanto concerne la società City Cycle Industries. |
C. DOMANDA
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(7) |
In seguito alla sentenza della CGUE l'associazione europea dei costruttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) e la società Maxcom Ltd («i richiedenti») hanno chiesto che le importazioni del prodotto in esame, per quanto concerne la società City Cycle Industries, siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché possano successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione. |
D. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
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(8) |
I richiedenti hanno sostenuto che sussiste un rischio reale ed immediato che le esportazioni della City Cycle Industries nell'Unione riprendano in quantitativi considerevoli, poiché in passato tale società è stata in grado di realizzare rapidamente, ricorrendo a pratiche di elusione, l'assemblaggio di biciclette su larga scala nello Sri Lanka e che detta società dello Sri Lanka disponeva di un cliente importante nell'Unione per le biciclette esportate eludendo le misure. I richiedenti hanno inoltre sostenuto che probabilmente la City Cycle Industries, a causa del basso livello di investimenti richiesto per le operazioni di assemblaggio e del fatto che la società dello Sri Lanka già disponeva dell'esperienza e delle conoscenze tecniche necessarie per questo tipo di attività, avrebbe ripreso molto rapidamente le esportazioni dallo Sri Lanka con analoghe pratiche di elusione ad alto livello. |
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(9) |
In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
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(10) |
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. |
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(11) |
La sentenza della CGUE è limitata all'analisi individuale delle pratiche di elusione in cui può essere stata coinvolta la società City Cycle Industries. Si ricorda che rimangono valide le conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno condotto all'annullamento del regolamento controverso. |
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(12) |
Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che l'effetto riparatore della misura antielusione rischia di essere gravemente compromesso, a meno che essa non venga applicata con effetto retroattivo. Di conseguenza nel caso in questione sono soddisfatte le condizioni per la registrazione. |
E. PROCEDURA
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(13) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la domanda dei richiedenti contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(14) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione. |
F. REGISTRAZIONE
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(15) |
A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione affinché, qualora le conclusioni dell'inchiesta riaperta conducano alla reistituzione dei dazi antidumping, tali dazi possano, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, essere riscossi a titolo retroattivo conformemente alle norme giuridiche applicabili. L'eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping riaperta. |
G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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(16) |
I dati personali raccolti nella presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione europea di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712003010, 8712007091) spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, per quanto concerne la società City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131). L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) N. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
|
11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/679 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2017
che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan senza modificare le misure in vigore
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
|
(1) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 (2), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. L'aliquota del dazio applicabile a tutte le società taiwanesi era del 6,8 %, con l'eccezione di un produttore esportatore con aliquota del dazio pari a zero. |
1.2. Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento
|
(2) |
Il 28 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure in vigore in conformità all'articolo 12 del regolamento di base. |
|
(3) |
La domanda è stata presentata dalla European Steel Association («Eurofer») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. |
|
(4) |
Eurofer ha presentato elementi di prova sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima e dopo l'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Ciò ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore. |
|
(5) |
Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la diminuzione dei prezzi all'esportazione non era spiegabile con le variazioni dei prezzi delle materie prime, dei costi dell'energia, del costo del lavoro, delle aliquote del dazio o dei tassi di cambio. |
|
(6) |
Eurofer ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che il prodotto in esame aveva continuato ad essere importato nell'Unione in volumi significativi. |
1.3. Riapertura dell'inchiesta antidumping
|
(7) |
L'11 agosto 2016 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping (3) con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
1.4. Parti interessate
|
(8) |
Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato Eurofer, gli esportatori, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare. |
|
(9) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate si è manifestata e ha chiesto un'audizione. |
1.5. Campionamento degli importatori
|
(10) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di riapertura. |
|
(11) |
Dieci importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al maggior volume di importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni. |
1.6. Campionamento degli esportatori e dei produttori esportatori di Taiwan
|
(12) |
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli esportatori e i produttori esportatori noti di Taiwan di fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese interessato di individuare e/o contattare altri esportatori e produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
|
(13) |
Cinque esportatori e sei produttori esportatori di Taiwan hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario, in quanto tali esportatori e produttori esportatori potevano essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile. |
1.7. Risposte al questionario
|
(14) |
La Commissione ha inviato questionari ai cinque esportatori e ai sei produttori esportatori e ha ricevuto le risposte di due produttori esportatori e di un gruppo composto da due produttori esportatori e due esportatori. |
|
(15) |
La Commissione ha inviato questionari ai tre importatori inseriti nel campione e ha ricevuto risposta da due di loro. |
1.8. Visite di verifica
|
(16) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica conformemente all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
|
1.9. Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento
|
(17) |
Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1o luglio 2015 e il 30 giugno 2016. Il periodo dell'inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
|
(18) |
Il prodotto oggetto della presente nuova inchiesta antiassorbimento è lo stesso dell'inchiesta iniziale ed è costituito da prodotti piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 («il prodotto in esame»). |
|
(19) |
I prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo trovano molteplici applicazioni, ad esempio nella produzione di elettrodomestici (interni di lavatrici e lavastoviglie), tubi saldati e dispositivi medici, nonché nell'industria alimentare e automobilistica. |
|
(20) |
La nuova inchiesta ha dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan hanno le stesse caratteristiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base. La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. CONCLUSIONI
|
(21) |
Una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione siano diminuiti o se vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto in esame nell'Unione. In una seconda fase, qualora si rilevi il calo dei prezzi all'esportazione, dovrà essere calcolato un nuovo margine di dumping. |
3.1. Calo dei prezzi all'esportazione
|
(22) |
Nel valutare se vi fosse stato un calo dei prezzi all'esportazione, la Commissione ha stabilito per ciascun produttore esportatore esaminato i prezzi all'esportazione nel corso del PIA e li ha confrontati con i prezzi all'esportazione corrispondenti stabiliti nel PI iniziale. |
|
(23) |
I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate di Taiwan. |
|
(24) |
Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
|
(25) |
La Commissione ha confrontato per tutti i produttori esportatori i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA e quelli degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale e ha calcolato per loro una media ponderata del calo dei prezzi all'esportazione. |
|
(26) |
Il confronto di cui sopra è stato effettuato in EUR, utilizzando i tassi di cambio forniti agli esportatori e ai produttori esportatori nei questionari antidumping. |
|
(27) |
Dal confronto dei prezzi all'esportazione nell'Unione, a livello franco fabbrica, è emerso che per tutti i gruppi/produttori esportatori i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Il calo dei prezzi all'esportazione in EUR è stato il seguente: Tabella 1 Calo dei prezzi all'esportazione
|
3.2. Dumping
|
(28) |
Dopo aver constatato il calo dei prezzi all'esportazione per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, i margini di dumping sono stati ricalcolati in conformità all'articolo 2 del regolamento di base. |
|
(29) |
Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno chiesto il riesame del loro valore normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base. |
3.2.1. Valore normale
|
(30) |
La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il PIA. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore erano rappresentative. |
|
(31) |
La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno. |
|
(32) |
La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, durante il PIA, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. |
|
(33) |
La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il PIA, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. |
|
(34) |
Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PIA oppure come media ponderata delle sole vendite remunerative. Tutti i valori per i quali era necessaria una conversione valutaria sono stati convertiti in dollari di Taiwan, usando i tassi mensili forniti dalla Commissione nel questionario antidumping oppure i tassi di cambio interni dei produttori esportatori sulla base dei dazi doganali di Taiwan. Non vi erano differenze sostanziali tra questi due tassi durante il PIA. |
|
(35) |
Nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo del prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base. |
|
(36) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il PIA i seguenti elementi:
|
|
(37) |
Uno dei produttori esportatori vendeva parte del prodotto in esame tramite il suo centro servizi collegato, che apportava alcune modifiche specifiche per ogni cliente (sezionamento, taglio, lucidatura ecc.). Al fine di calcolare il costo di produzione consolidato per tale produttore esportatore, questi costi supplementari sono stati aggiunti ai costi del rispettivo tipo di prodotto ricorrendo al metodo della media ponderata. |
|
(38) |
Come nell'inchiesta iniziale, alcune vendite del prodotto simile sul mercato di Taiwan sono state effettuate a distributori che lo hanno successivamente esportato. |
|
(39) |
Per affrontare questo problema la Commissione non ha tenuto conto delle vendite al maggior distributore/centro servizi di Taiwan, che secondo la sua risposta al campionamento esportava la grande maggioranza dei prodotti ulteriormente trasformati. La Commissione non ha inoltre preso in considerazione le vendite sul mercato interno che sono state consegnate a un deposito doganale o al porto internazionale per l'esportazione. |
|
(40) |
Uno dei produttori esportatori operava anche come centro servizi per il prodotto in esame e il prodotto simile acquistati da altri produttori esportatori. La Commissione ha preso in considerazione unicamente i prodotti laminati a freddo fabbricati dall'impresa stessa per calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione per tale produttore esportatore. |
3.2.2. Prezzo all'esportazione
|
(41) |
La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione per il PIA come spiegato nei considerando da 22 a 24. |
3.2.3. Confronto
|
(42) |
La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica. |
|
(43) |
Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, i costi accessori, le spese di imballaggio e di credito, le spese bancarie e le commissioni. |
3.2.4. Margini di dumping
|
(44) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
|
(45) |
Su tale base la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente: Tabella 2 Margini di dumping, Taiwan
|
4. CONCLUSIONI
|
(46) |
Dal ricalcolo dei margini di dumping è emerso che il margine di dumping per il gruppo di società oggetto dell'inchiesta iniziale è diminuito. Per le altre due società che hanno collaborato e che non avevano collaborato all'inchiesta iniziale, il margine di dumping è inferiore all'attuale aliquota del dazio applicabile. |
|
(47) |
In conclusione, la nuova inchiesta antiassorbimento è chiusa senza alcuna modifica delle misure in vigore. |
|
(48) |
Le conclusioni della nuova inchiesta sono state comunicate alle parti interessate. Solo Eurofer ha presentato osservazioni. |
|
(49) |
Nella sua comunicazione scritta e nel corso di un'audizione, Eurofer si è detta delusa dei risultati della nuova inchiesta della Commissione e ha sostenuto che essa non aveva tenuto conto adeguatamente delle presunte distorsioni nel mercato interno di Taiwan. |
|
(50) |
La prima distorsione addotta da Eurofer riguardava le esportazioni effettuate da operatori commerciali/distributori di Taiwan e il sistema di sconti all'esportazione. Eurofer ha fornito ulteriori elementi di prova a tale proposito. |
|
(51) |
La seconda presunta distorsione riguardava la relazione tra le acciaierie di Taiwan e alcuni dei loro operatori commerciali/distributori. Eurofer ha sostenuto che la Commissione dovrebbe riconoscere l'esistenza di un'omessa collaborazione e basarsi sui dati disponibili sfavorevoli. |
|
(52) |
In seguito all'inchiesta iniziale e in base ai dati raccolti e verificati durante la nuova inchiesta, la Commissione disponeva di una solida conoscenza del mercato di Taiwan ed ha utilizzato tutte le informazioni disponibili per determinare con precisione il valore normale come illustrato nei considerando 39 e 40. |
|
(53) |
La Commissione ha applicato il metodo previsto nel regolamento di base, in linea con l'inchiesta iniziale, tenendo debitamente conto delle specificità del mercato interno di Taiwan. In particolare, essa è giunta alla conclusione che, nel caso in questione, l'esclusione di una serie di vendite a determinati soggetti dal calcolo del valore normale, come descritto ai considerando 39 e 40, è più obiettiva dell'applicazione dei dati disponibili sfavorevoli. Dato che l'argomentazione di Eurofer non ha apportato alcuna informazione sostanzialmente nuova per modificare il metodo utilizzato, la Commissione ha confermato le conclusioni enunciate al considerando 47. |
|
(54) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 è chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
|
11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/680 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2017
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
|
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017
Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
|
(EUR/100 kg) |
||
|
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
|
0702 00 00 |
EG |
184,9 |
|
MA |
120,2 |
|
|
TN |
214,0 |
|
|
TR |
101,9 |
|
|
ZZ |
155,3 |
|
|
0707 00 05 |
MA |
74,1 |
|
TR |
158,2 |
|
|
ZZ |
116,2 |
|
|
0709 93 10 |
MA |
77,2 |
|
TR |
146,4 |
|
|
ZZ |
111,8 |
|
|
0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28 |
EG |
49,5 |
|
IL |
80,6 |
|
|
MA |
47,2 |
|
|
TN |
56,8 |
|
|
TR |
72,2 |
|
|
ZZ |
61,3 |
|
|
0805 50 10 |
AR |
61,0 |
|
TR |
70,2 |
|
|
ZZ |
65,6 |
|
|
0808 10 80 |
BR |
106,7 |
|
CL |
127,1 |
|
|
CN |
109,3 |
|
|
NZ |
153,3 |
|
|
TR |
98,3 |
|
|
US |
133,8 |
|
|
ZA |
116,3 |
|
|
ZZ |
120,7 |
|
|
0808 30 90 |
AR |
125,0 |
|
CH |
128,6 |
|
|
CL |
146,9 |
|
|
CN |
98,9 |
|
|
US |
174,6 |
|
|
ZA |
127,3 |
|
|
ZZ |
133,6 |
|
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
|
11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/18 |
DECISIONE (PESC) 2017/681 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 29 marzo 2017
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA («comandante della forza dell'UE»). |
|
(2) |
Il 23 giugno 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1079 (2), con la quale il contrammiraglio Giuseppe BERUTTI BERGOTTO è stato nominato comandante della forza dell'UE. |
|
(3) |
Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Andrea ROMANI nuovo comandante della forza dell'UE per sostituire il contrammiraglio Giuseppe BERUTTI BERGOTTO a decorrere dal 4 aprile 2017. |
|
(4) |
Il comitato militare dell'Unione europea appoggia tale raccomandazione. |
|
(5) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2016/1079. |
|
(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il contrammiraglio (LH) Andrea ROMANI è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) a decorrere dal 4 aprile 2017.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2016/1079 è abrogata con effetto a decorrere dal 4 aprile 2017.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 4 aprile 2017.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31.
(2) Decisione (PESC) 2016/1079 del comitato politico e di sicurezza del 23 giugno 2016 relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione EUNAVFOR MED/1/2015 (EUNAVFOR MED/2/2016) (GU L 179 del 5.7.2016, pag. 31).
|
11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/20 |
DECISIONE (PESC) 2017/682 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 29 marzo 2017
relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,
vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («comandante della forza dell'UE»). |
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(2) |
Il 23 febbraio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/332 (2), che nomina il Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER comandante della forza dell'UE. |
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(3) |
Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il Brigadier Generale Anton WALDNER nuovo comandante della forza dell'UE, per subentrare al Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER a decorrere dal 28 marzo 2017. |
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(4) |
Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione. |
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(5) |
È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2016/332. |
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(6) |
A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. |
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(7) |
Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Brigadier Generale Anton WALDNER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 28 marzo 2017.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2016/332 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 28 marzo 2017.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
W. STEVENS
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.
(2) Decisione (PESC) 2016/332 del comitato politico e di sicurezza, del 23 febbraio 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione BiH/22/2014 (BiH/23/2016) (GU L 62 del 9.3.2016, pag. 14).
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
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11.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/22 |
DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA
del 7 marzo 2017
recante modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione [2017/683]
IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare gli articoli 55 e 65,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o luglio 2016. |
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(2) |
A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'accordo, la Georgia deve procedere al ravvicinamento progressivo delle sue misure legislative sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali a quelle dell'Unione, come stabilito nell'allegato XI dell'accordo. |
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(3) |
A norma dell'articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo, la Georgia deve presentare un elenco delle misure legislative dell'UE sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali a cui intende ravvicinare la sua legislazione nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. Tale elenco di ravvicinamento deve fungere da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo. |
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(4) |
L'articolo 65 dell'accordo ha istituito il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), che deve esaminare ogni questione relativa al capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), compresa la sua attuazione, ed è autorizzato a riesaminare e modificare l'allegato XI dell'accordo. |
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(5) |
La Georgia ha presentato un elenco di ravvicinamento delle misure legislative dell'UE alla Commissione europea nel febbraio 2015 e successivamente, in consultazione con la Commissione europea, l'elenco è stato riesaminato e finalizzato nel dicembre 2015. |
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(6) |
È opportuno che il sottocomitato SPS adotti una decisione con cui modifichi l'allegato XI B dell'accordo al fine di includere l'elenco figurante nell'allegato della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato XI-B dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Tbilisi, il 7 marzo 2017
Per il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie
Il presidente
N. KERESELIDZE
Segretari
R. FREIGOFAS
L. INAURI
ALLEGATO
MODIFICA DELL'ALLEGATO XI-B DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
L'allegato XI-B dell'accordo è modificato e sostituito dal seguente:
«ALLEGATO XI-B
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI LA GEORGIA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo, la Georgia ravvicina la propria legislazione alla seguente legislazione dell'Unione entro i termini di seguito elencati.
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Legislazione dell'Unione |
Termine per il ravvicinamento |
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Sezione 1 — Ambito veterinario |
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Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina |
2015 |
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Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini |
2015 |
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Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana |
2015 |
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Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle |
2015 |
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Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica |
2015 |
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Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini |
2016 |
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Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all'influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti |
2016 |
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Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici. |
2016 |
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Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica |
2016 |
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Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana |
2016 |
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Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili |
2016 |
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Decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE |
2016 |
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Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie |
2017 |
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Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 |
2017 |
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Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera |
2017 |
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Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici |
2017 |
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Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE |
2017 |
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Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio |
2017 |
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Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina |
2017 |
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Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio |
2018 |
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Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale |
2018 |
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Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini |
2018 |
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Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da Echinococcus multilocularis |
2018 |
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Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
2018 |
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Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari |
2018 |
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Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari |
2018 |
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Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario |
2018 |
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Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
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Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE) |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1o agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame |
2019 |
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Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova |
2019 |
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Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne lafissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animalida produzione alimentare |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria 'coccidiostatici e istomonostaticì |
2019 |
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Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. |
2020 |
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Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini |
2020 |
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Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali |
2020 |
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Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari |
2020 |
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Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione |
2020 |
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Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari |
2020 |
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Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi |
2020 |
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Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali |
2021 |
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Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale |
2021 |
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Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi |
2021 |
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Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi |
2021 |
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Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni |
2021 |
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Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti |
2022 |
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Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali |
2022 |
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Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli |
2022 |
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Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini |
2022 |
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Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento |
2022 |
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Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio |
2022 |
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Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne |
2022 |
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Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE |
2022 |
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Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 |
2022 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina |
2023 |
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Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole |
2023 |
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Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini |
2023 |
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Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità |
2024 |
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Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali |
2024 |
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Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi |
2024 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena |
2024 |
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Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. |
2024 |
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Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano |
2025 |
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Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi. |
2025 |
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Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi |
2025 |
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Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi |
2025 |
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Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura |
2026 |
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Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura |
2026 |
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Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura |
2026 |
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Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura |
2026 |
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Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina |
2026 |
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Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina |
2026 |
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Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina |
2027 |
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Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina |
2027 |
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Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi |
2027 |
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Sezione 2 — Sicurezza alimentare |
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Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare |
2015 |
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Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi |
2015 |
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Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
2015 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale |
2015 |
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Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE |
2015 |
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Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale |
2015 |
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Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE |
2015 |
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Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari. |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio |
2015 |
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Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari |
2015 |
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Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati |
2016 |
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Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio |
2016 |
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Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari |
2016 |
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Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali |
2016 |
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Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari |
2016 |
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Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari |
2016 |
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Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari |
2016 |
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Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio |
2017 |
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Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare |
2017 |
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Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto |
2017 |
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Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione |
2017 |
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Regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli |
2017 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti |
2017 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti |
2017 |
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Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione |
2017 |
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Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari |
2017 |
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Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari |
2018 |
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Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari. |
2018 |
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Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE |
2018 |
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Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE |
2018 |
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Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 |
2018 |
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Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati |
2018 |
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Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2019 |
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Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari |
2019 |
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Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole |
2019 |
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Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali |
2019 |
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Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 |
2020 |
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Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE |
2020 |
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Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2020 |
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Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2020 |
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Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana |
2020 |
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Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana |
2020 |
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Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana |
2020 |
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Decisione 2005/463/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche |
2020 |
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Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
2020 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione. |
2021 |
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Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari |
2021 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati |
2021 |
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Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale |
2021 |
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Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari |
2021 |
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Raccomandazione della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche |
2021 |
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Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari |
2021 |
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Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi |
2022 |
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Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari |
2022 |
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Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2022 |
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Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali |
2022 |
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Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive |
2022 |
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Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati |
2022 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili |
2022 |
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Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente |
2023 |
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Decisione 2000/608/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati |
2023 |
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Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 |
2023 |
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Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi |
2023 |
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Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2023 |
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Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari |
2023 |
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Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso |
2023 |
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Decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti |
2023 |
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Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli |
2024 |
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Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi |
2024 |
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Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini |
2024 |
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Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2024 |
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Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio |
2024 |
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Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2024 |
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Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti |
2025 |
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Raccomandazione 2006/794/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari |
2025 |
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Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 |
2025 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006 |
2025 |
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Raccomandazione 2003/598/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande |
2026 |
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Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
2026 |
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Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
2026 |
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Regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni) |
2026 |
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Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti |
2026 |
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Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2026 |
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Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti |
2026 |
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Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 |
2026 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica |
2026 |
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Sezione 3 — Protezione delle piante |
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Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale |
2015 |
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Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della Diabrotica virgifera virgifera Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata |
2015 |
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Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio |
2015 |
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Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario. |
2015 |
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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2016 |
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Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione |
2016 |
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Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE |
2016 |
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Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. |
2017 |
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Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli |
2017 |
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Direttiva 93/85/CE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata |
2017 |
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Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio |
2018 |
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Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi |
2018 |
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Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità |
2018 |
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Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa |
2018 |
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Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite |
2018 |
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Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi |
2018 |
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Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive |
2018 |
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Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari |
2018 |
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Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE |
2018 |
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Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere |
2019 |
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Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali |
2019 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari |
2019 |
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Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto |
2019 |
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Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti |
2019 |
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Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali |
2019 |
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Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole |
2019 |
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Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi |
2019 |
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Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) |
2020 |
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Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix Papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) |
2020 |
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Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate |
2020 |
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Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra |
2020 |
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Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio |
2020 |
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Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi |
2020 |
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Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima |
2020 |
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Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1o marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari |
2020 |
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Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari |
2020 |
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Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi |
2020 |
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Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José |
2021 |
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Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu |
2021 |
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Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) |
2021 |
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Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari |
2021 |
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Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. |
2022 |
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Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) |
2022 |
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Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) |
2022 |
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Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali |
2022 |
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Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti |
2022 |
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Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio |
2022 |
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Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi |
2022 |
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Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio |
2022 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate |
2022 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate |
2022 |
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Decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere |
2023 |
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Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» |
2023 |
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Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale |
2023 |
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Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base |
2023 |
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Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE |
2023 |
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Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino |
2023 |
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Direttiva 93/64/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti |
2023 |
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Direttiva 93/79/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio |
2023 |
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Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio |
2023 |
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Direttiva 1999/66/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio |
2023 |
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Direttiva 1999/68/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio |
2023 |
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Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE |
2023 |
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Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano |
2024 |
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Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell |
2024 |
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Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi |
2024 |
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Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole |
2024 |
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Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi |
2024 |
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Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi |
2024 |
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Decisione 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione |
2024 |
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli |
2024 |
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Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere Pomacea (Perry) |
2025 |
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Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale |
2025 |
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Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi |
2025 |
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Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni |
2025 |
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Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base |
2025 |
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Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere |
2025 |
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Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione |
2025 |
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Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli |
2025 |
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Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere |
2026 |
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Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) |
2026 |
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Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata |
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Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà |
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Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà |
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Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali |
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Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali |
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Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali |
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