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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
60° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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7.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/626 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2017
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'11 luglio 2015, la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per la sostanza mesotrione (2). Il 1o luglio 2016 la CAC ha adottato i CXL per le sostanze abamectina, acetamiprid, acetocloro, clorotalonil, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, flonicamid, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, lufenurone, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, quinclorac, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina (3). |
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(2) |
I livelli massimi di residui (LMR) per tali sostanze sono fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nella Comunità. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto. |
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(4) |
L'Unione ha formulato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR) riguardo ai limiti CXL proposti per le seguenti combinazioni antiparassitario/prodotto: abamectina (tutti i prodotti); acetocloro (tutti i prodotti); clorotalonil (tutti i prodotti); cyantraniliprole (latte); etefon (orzo; segale; frumento); flonicamid (tutti i prodotti); flutriafol (cavoli; sedano; cucurbitacee; peperoni; pomacee; prodotti di origine animale); fluxapyroxad (sedano; bacche e altra piccola frutta; cavoli; cavoli a foglia; carote; ortaggi a frutto; cucurbitacee; aglio; cipolla; pastinaca; scalogno); lufenurone (tutti i prodotti); mesotrione (asparagi; bacche di piccoli arbusti; bacche di piante arbustive; mirtilli giganti americani; frattaglie commestibili di mammiferi; uova; carni di mammiferi; latte; gombi; frattaglie commestibili di pollame; carni di pollame; rabarbaro; canna da zucchero); quinclorac (tutti i prodotti) e tebuconazolo (semi di girasole). |
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(5) |
I CXL per acetamiprid, cyantraniliprole, cipermetrina, ciprodinil, difenoconazolo, etefon, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, imazapic, imazapir, lambda-cialotrina, mesotrione, profenofos, propiconazolo, pirimetanil, spirotetrammato, tebuconazolo, triazofos e triflossistrobina, sostanze che non figurano nel considerando 4, dovrebbero pertanto essere inclusi a titolo di LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione (5). |
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(6) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell'impiego sui cachi di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva spirotetrammato, è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(7) |
A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l'impiego del flutriafol sulle cucurbitacee con buccia commestibile. Il richiedente sostiene che gli usi autorizzati di tale sostanza su queste colture negli Stati Uniti determinino residui che superano gli LMR fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che siano necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti. |
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(8) |
A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
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(9) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (6). L'Autorità ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
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(10) |
Per quanto riguarda gli usi indicati in tali domande, l'Autorità ha concluso che tutte le prescrizioni relative ai dati erano soddisfatte e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l'esposizione lungo tutto l'arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l'esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo delle colture e dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
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(11) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRe.pdf
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6 — 11 luglio 2015.
(3) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/ar/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-48%252FReport%252FREP16_PRe.pdf.
Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendice II. Trentanovesima sessione. Roma, Italia, 27 giugno — 1 luglio 2016.
(4) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(5) Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 47a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 pagg.].
Scientific support for preparing an EU position in the 48th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 48a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2016;14(8):4571 [166 pagg.].
(6) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu/it
Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in cucurbits with edible peel (Parere motivato sulla fissazione della tolleranza all'importazione per il flutriafol nelle cucurbitacee con buccia commestibile). EFSA Journal 2016;14(9):4577 [16 pagg.].
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali livelli massimi di residui per lo spirotetrammato in varie colture). EFSA Journal 2016;14(3):4429 [34 pagg.].
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato II, le colonne relative alle sostanze acetamiprid, cyantraniliprole, ciprodinil, etefon, flutriafol, mesotrione, propiconazolo, pirimetanil, tebuconazolo e triflossistrobina sono sostituite dalle seguenti: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
l'allegato III è così modificato:
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
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7.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/44 |
REGOLAMENTO (UE) 2017/627 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2017
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per il fenpirossimato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il triadimenol e il triadimefon sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento. |
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(2) |
In merito al fenpirossimato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per agrumi, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia, rosa canina, more di gelso, azzeruoli, bacche di sambuco, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, fagioli (freschi, con baccello), luppolo, fegato e rene bovino, fegato e rene ovino e fegato e rene caprino mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per frutta a guscio, kumquat, avocado, patate, sedano rapa, gombi, meloni, zucche e fagioli (freschi, senza baccello) non erano disponibili informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dagli Stati Uniti dopo la pubblicazione del parere motivato, gli LMR per agrumi, mandorle dolci, mele, pere, ciliegie e mirtilli giganti americani dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(3) |
Riguardo al triadimenol, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mele, uve da tavola, uve da vino, fragole, mirtilli, ribes a grappoli, uva spina/grossularia, rutabaga, rape, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, carciofi, semi di colza, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, luppolo, barbabietole da zucchero, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene suino, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene bovino, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene ovino, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene caprino, latte bovino, di pecora, di capra e di cavallo e uova di volatili mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per banane, ananas, gombi, cavoletti di Bruxelles, porri, grano saraceno in chicchi, miglio in chicchi, sorgo in chicchi e chicchi di caffè non erano disponibili informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. |
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(4) |
La non iscrizione del triadimefon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è stabilita nella decisione 2004/129/CE della Commissione (4). Tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimefon sono state revocate. In conformità all'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato II e nell'allegato III, parte B di tale regolamento dovrebbero pertanto essere soppressi. |
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(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
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(7) |
Sulla base dei pareri motivati emessi dall'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi a quanto prescritto dall'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(8) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(9) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(10) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
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(11) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 27 ottobre 2017.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 27 ottobre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare: « Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpyroximate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 » [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il fenpirossimato in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2015;14(1):4382.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare: « Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 » [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il triadimenol in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2016;14(1):4377.
(4) Decisione 2004/129/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 37).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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(1) |
l'allegato II è così modificato:
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(2) |
l'allegato III è così modificato:
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(3) |
l'allegato V è così modificato: è aggiunta la seguente colonna relativa alla sostanza triadimefon. «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.