ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 94

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
7 aprile 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2017/657 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/658 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 della Commissione, del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

25

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/662 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

35

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2017/663 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

37

 

*

Decisione (UE) 2017/664 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito

38

 

*

Decisione (UE) 2017/665 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania

40

 

*

Decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

42

 

*

Decisione (PESC) 2017/667 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

45

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/1


DECISIONE (UE) 2017/657 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

A norma della decisione 2017/47 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 (l'«accordo») è stato firmato dalla Commissione il 5 dicembre 2016, con riserva della conclusione di tale accordo in una data successiva.

(2)

Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.

(3)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4);il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione (6).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo (7).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Approvazione del 2 marzo 2017.

(2)   GU L 7 del 12.1.2017, pag. 2.

(3)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(4)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  L'accordo è stato pubblicato nella GU L 7 del 12 gennaio 2017, assieme alla decisione relativa alla firma.

(7)  La data di entrata in vigore dell'accordo sarà publicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/3


REGOLAMENTO (UE) 2017/658 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849, che abroga e sostituisce la decisione 2013/183/PESC.

(2)

La decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio (3) estende ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE in Corea del Nord e/o con la Corea del Nord all'industria connessa alle armi convenzionali e ai settori metallurgico e aerospaziale, e vieta la fornitura di determinati servizi a entità e cittadini nella Corea del Nord.

(3)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«16.   “servizi inerenti”: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni.»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 quater

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato VIII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese; e

b)

fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato VIII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi inerenti al settore minerario e la fornitura di servizi inerenti ai settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo, rispondendo direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

5.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 4 e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

6.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla prestazione di servizi fino al 9 luglio 2017, dovuti in forza di contratto o accordi conclusi o di obblighi sorti prima dell'8 aprile 2017.»;

3)

all'articolo 5 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato:

a)

costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare qualsiasi partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni o di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità od organismo coinvolti in programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali;

b)

concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o concedere finanziamenti o assistenza finanziaria allo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c)

prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»;

4)

all'articolo 13, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:

«h)

modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.».

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 329/2007 come allegato VIII.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)   GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

(2)  Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio del 6 aprile 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag: 42 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

Elenco dei servizi di cui all'articolo 3 quater

NOTE:

1.

I codici della classificazione centrale dei prodotti (CPC) sono definiti dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.

2.

Sono oggetto del divieto soltanto le parti dei codici CPC descritte di seguito.

Parte A:

Servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione:

Descrizione dei servizi

Di cui al codice CPC

Perforazione trafori e gallerie, rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, a eccezione dell'estrazione di petrolio e gas.

CPC 5115

Servizi di consulenza geologica, geofisica, geochimica e altri servizi di consulenza scientifica per quanto riguarda la localizzazione di giacimenti di minerale, petrolio, gas e di falde freatiche mediante lo studio delle proprietà della terra e delle formazioni e strutture rocciose. Sono inclusi i servizi di analisi dei risultati di prospezioni sotterranee, lo studio di campioni di roccia e del nucleo terrestre e i servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo e nell'estrazione di risorse minerarie.

CPC 86751

Servizi di raccolta di informazioni su formazioni rocciose sotterranee attraverso metodi diversi, tra cui metodi sismografici, gravimetrici, magnetometrici e altri metodi di prospezione sotterranea.

CPC 86752

Servizi di raccolta di informazioni circa la forma, la posizione e/o i limiti di una porzione di superficie terrestre, con vari metodi, tra cui il rilevamento tacheometrico, fotogrammetrico e idrografico, per fini cartografici.

CPC 86753

Servizi annessi all'estrazione di petrolio e gas svolte per conto terzi, quali: perforazione e riperforazione direzionale; l'avvio della perforazione; la costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione; la cementazione dei rivestimenti di pozzi petroliferi e di gas; il pompaggio di pozzi e l'occlusione e l'abbandono di pozzi.

CPC 8830

Fabbricazione di coke — utilizzo di forni a coke segnatamente per la produzione di coke o semicoke da antracite e lignite, di carbone di storta e di prodotti residuali, quali catrami di carbon fossile o pece;

agglomerazione di coke;

fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati — produzione di combustibili liquidi o gassosi (etano, butano o propano), kerosene, oli o grassi lubrificanti o altri prodotti ottenuti da petrolio greggio o minerali bituminosi o loro prodotti di frazionamento;

fabbricazione o estrazione di prodotti quali vaselina, paraffina, altre cere di petrolio e prodotti residuali quali coke di petrolio e bitume di petrolio;

fabbricazione di combustibile nucleare — estrazione di uranio metallo a partire da pechblenda o da altri minerali uraniferi;

fabbricazione di leghe, di dispersioni o di miscele di uranio naturale o di suoi composti;

fabbricazione di uranio arricchito e di suoi composti; di plutonio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;

fabbricazione di uranio impoverito in U 235 e di suoi composti, di torio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;

fabbricazione di altri elementi radioattivi, isotopi o composti e

fabbricazione di elementi combustibili non irradiati per reattori nucleari.

CPC 8845

Fabbricazione di prodotti chimici di base, eccetto concimi e composti azotati;

fabbricazione di concimi e di composti azotati;

fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e di gomma sintetica;

fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;

fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici;

fabbricazione di prodotti botanici;

fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta e

fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.

CPC 8846

Fabbricazione di metalli per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8851

Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8852

Fabbricazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8853

Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8854

Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8855

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8858

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8859

Servizi di riparazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8861

Servizi di riparazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8862

Servizi di riparazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8863

Servizi di riparazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8864

Servizi di riparazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8867

Servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.

CPC 8868

Parte B:

Servizi informatici e servizi collegati (CPC: 84)

Descrizione dei servizi

Di cui al Codice CPC

Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

Servizi di implementazione del software

Servizi di elaborazione dati

Servizi di banche dati

Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori

Servizi di preparazione dati

Servizi di formazione del personale dei clienti

CPC 84»


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/659 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione (2) sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 ha stabilito, al considerando 285, che le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. Tale requisito non è stato tuttavia reso obbligatorio dal regolamento adottato.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.

(4)

In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025).

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società

Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)

Codice addizionale TARIC

Taiwan

King Lai Hygienic Materials Co., Ltd.

0,0

C175

Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.

5,1

C176

Tutte le altre società

12,1

C999

Repubblica popolare cinese

Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.

55,3

C177

Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd.

48,9

C178

Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.

30,7

C179

Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.

30,7

C180

Tutte le altre società che hanno collaborato:

ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd.

41,9

C182

Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd.

41,9

C184

Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd.

41,9

C186

Yada Piping Solutions Co., Ltd.

41,9

C187

Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.

41,9

C188

Tutte le altre società

64,9

C999

3.   L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

a)

non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1o ottobre 2014 al 30 settembre 2015);

b)

non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.

5.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14).


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/660 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione (2) ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione (3).

(2)

Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.

(3)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari e ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % (4). La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.

(4)

Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.

(5)

Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) sono pubblicati sul sito web della Commissione (5).

(6)

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.

(7)

Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD — Standard Sample Description) (6) (7), per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

(8)

Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione (8), che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.

(9)

È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione (9) e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione (10), tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)

Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.

(11)

È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.

(12)

Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 ai fini della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che esso continui ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2017.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1.   Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2.   Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3.   Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2018, 2019 e 2020 rispettivamente entro il 31 agosto 2019, 2020 e 2021. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2017.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1o aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2).

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto» (Pesticide Monitoring Program: Design Assessment). The EFSA Journal 2015;13(2):4005.

(5)  Documento n. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf nella versione più recente.

(6)  Standard Sample Description per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1):1457).

(7)  Utilizzo della Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015: EN-918).

(8)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(9)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).


ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti di origine vegetale  (1) da sottoporre a campionamento nel 2018, 2019 e 2020

2018

2019

2020

(b)

(c)

(a)

Uve da tavola (2)

Mele (2)

Arance (2)

Banane (2)

Fragole (2)

Pere (2)

Pompelmi (2)

Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili (2)

Kiwi (2)

Melanzane (2)

Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale).

Cavolfiori (2)

Cavoli broccoli (2)

Lattughe (2)

Cipolle (2)

Meloni (2)

Cavoli cappucci (2)

Carote (2)

Funghi coltivati (2)

Pomodori (2)

Patate (2)

Peperoni (2)

Spinaci (2)

Fagioli (secchi) (2)

Chicchi di frumento (3)

Chicchi di avena (3)  (4)

Chicchi di segale (3)

Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale).

Chicchi d'orzo (3)  (5)

Riso bruno (riso semigreggio), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone (6)

PARTE B

Prodotti di origine animale  (7) da sottoporre a campionamento nel 2018, 2019 e 2020

2018

2019

2020

(d)

(e)

(f)

Grasso bovino (8)

Latte vaccino (9)

Grasso di pollame (8)

Uova di gallina (8)  (10)

Grasso suino (8)

Grasso ovino (8)

PARTE C

Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale

 

2018

2019

2020

Osservazioni

2,4-D

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2019 in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi.

2-Fenilfenolo

(b)

(c)

(a)

 

Abamectina

(b)

(c)

(a)

 

Acefato

(b)

(c)

(a)

 

Acetamiprid

(b)

(c)

(a)

 

Acrinatrin

(b)

(c)

(a)

 

Aldicarb

(b)

(c)

(a)

 

Aldrin e dieldrin

(b)

(c)

(a)

 

Azinfos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Azossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Bifentrin

(b)

(c)

(a)

 

Bifenil

(b)

(c)

(a)

 

Bitertanolo

(b)

(c)

(a)

 

Boscalid

(b)

(c)

(a)

 

Ione bromuro

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci; nel 2019 in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su riso bruno.

Bromopropilato

(b)

(c)

(a)

 

Bupirimato

(b)

(c)

(a)

 

Buprofezin

(b)

(c)

(a)

 

Captano

(b)

(c)

(a)

 

Carbaril

(b)

(c)

(a)

 

Carbendazim e benomil

(b)

(c)

(a)

 

Carbofuran

(b)

(c)

(a)

 

Clorantraniliprole

(b)

(c)

(a)

 

Clorfenapir

(b)

(c)

(a)

 

Clormequat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2019 in e su pomodori e avena; nel 2020 in e su carote, pere, segale e riso bruno.

Clorotalonil

(b)

(c)

(a)

 

Clorprofam

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos

(b)

(c)

(a)

 

Clorpirifos metile

(b)

(c)

(a)

 

Clofentezina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Clotianidin

(b)

(c)

(a)

 

Ciflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Cimoxanil

(b)

(c)

(a)

 

Cipermetrina

(b)

(c)

(a)

 

Ciproconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Ciprodinil

(b)

(c)

(a)

 

Ciromazina

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati; nel 2019 in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su patate, cipolle e carote.

Deltametrina

(b)

(c)

(a)

 

Diazinone

(b)

(c)

(a)

 

Diclorvos

(b)

(c)

(a)

 

Dicloran

(b)

(c)

(a)

 

Dicofol

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Dietofencarb

(b)

(c)

(a)

 

Difenoconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Diflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Dimetoato

(b)

(c)

(a)

 

Dimetomorf

(b)

(c)

(a)

 

Diniconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Difenilammina

(b)

(c)

(a)

 

Ditianon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola; nel 2019 in e su mele e pesche; nel 2020 in e su pere e riso bruno.

Ditiocarbammati

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.

Dodina

(b)

(c)

(a)

 

Endosulfan

(b)

(c)

(a)

 

EPN

(b)

(c)

(a)

 

Epossiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Etefon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci, frumento e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere.

Etion

(b)

(c)

(a)

 

Etirimol

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Etofenprox

(b)

(c)

(a)

 

Famoxadone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamidone

(b)

(c)

(a)

 

Fenamifos

(b)

(c)

(a)

 

Fenarimol

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Fenazaquin

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Fenbuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Fenbutatin ossido

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, pompelmi,peperoni dolci e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere.

Fenexamid

(b)

(c)

(a)

 

Fenitrotion

(b)

(c)

(a)

 

Fenoxicarb

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropatrin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropidin

(b)

(c)

(a)

 

Fenpropimorf

(b)

(c)

(a)

 

Fenpirossimato

(b)

(c)

(a)

 

Fention

(b)

(c)

(a)

 

Fenvalerato

(b)

(c)

(a)

 

Fipronil

(b)

(c)

(a)

 

Flonicamid

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, uve da tavola, pompelmi, meloni, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, spinaci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su patate, pere, riso bruno e segale.

Fluazifop-P

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote.

Flubendiamide

(b)

(c)

(a)

 

Fludioxonil

(b)

(c)

(a)

 

Flufenoxuron

(b)

(c)

(a)

 

Fluopicolide

(b)

(c)

(a)

 

Fluopyram

(b)

(c)

(a)

 

Fluquinconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flusilazolo

(b)

(c)

(a)

 

Flutriafol

(b)

(c)

(a)

 

Folpet

(b)

(c)

(a)

 

Formentanato

(b)

(c)

(a)

 

Fostiazato

(b)

(c)

(a)

 

Glifosato

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola e frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, vino, orzo e avena; nel 2020 in e su pere, arance e segale.

Alossifop incluso alossifop-P

(b)

(c)

 

Da analizzare nel 2018 solo in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su fragole e cavoli cappucci. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2020.

Esaconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Exitiazox

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Imazalil

(b)

(c)

(a)

 

Imidacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Indoxacarb

(b)

(c)

(a)

 

Iprodione

(b)

(c)

(a)

 

Iprovalicarb

(b)

(c)

(a)

 

Isocarbofos

(b)

(c)

(a)

 

Isoprotiolano

 

 

(a)

Da analizzare nel 2020 solo in e su riso bruno. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2018 e nel 2019.

Kresoxim-metile

(b)

(c)

(a)

 

Lambda-cialotrina

(b)

(c)

(a)

 

Linuron

(b)

(c)

(a)

 

Lufenurone

(b)

(c)

(a)

 

Malation

(b)

(c)

(a)

 

Mandipropamide

(b)

(c)

(a)

 

Mepanipirim

(b)

(c)

(a)

 

Mepiquat

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su funghi coltivati e frumento; nel 2019 in e su orzo e avena; nel 2020 in e su pere, segale e riso bruno.

Metalaxil e metalaxil-M

(b)

(c)

(a)

 

Metamidofos

(b)

(c)

(a)

 

Metidation

(b)

(c)

(a)

 

Metiocarb

(b)

(c)

(a)

 

Metomil e tiodicarb

(b)

(c)

(a)

 

Metossifenozide

(b)

(c)

(a)

 

Monocrotofos

(b)

(c)

(a)

 

Miclobutanil

(b)

(c)

(a)

 

Oxadixil

(b)

(c)

(a)

 

Oxamil

(b)

(c)

(a)

 

Ossidemeton-metile

(b)

(c)

(a)

 

Paclobutrazolo

(b)

(c)

(a)

 

Paration

(b)

(c)

(a)

 

Paration metile

(b)

(c)

(a)

 

Penconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Pencicuron

(b)

(c)

(a)

 

Pendimetalin

(b)

(c)

(a)

 

Permetrina

(b)

(c)

(a)

 

Fosmet

(b)

(c)

(a)

 

Pirimicarb

(b)

(c)

(a)

 

Pirimifos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Procimidone

(b)

(c)

(a)

 

Profenofos

(b)

(c)

(a)

 

Propamocarb

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci, pomodori e orzo; nel 2020 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate.

Propargite

(b)

(c)

(a)

 

Propiconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Propizamide

(b)

(c)

(a)

 

Prosulfocarb

(b)

(c)

(a)

 

Protioconazolo

(b)

(c)

(a)

Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno.

Pimetrozina

(b)

(c)

 

Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, meloni e peperoni dolci; nel 2019 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2020.

Piraclostrobin

(b)

(c)

(a)

 

Piridaben

(b)

(c)

(a)

 

Pirimetanil

(b)

(c)

(a)

 

Piriproxifen

(b)

(c)

(a)

 

Quinoxifen

(b)

(c)

(a)

 

Spinosad

(b)

(c)

(a)

 

Spirodiclofen

(b)

(c)

(a)

 

Spiromesifen

(b)

(c)

(a)

 

Spiroxamina

(b)

(c)

(a)

 

Tau-fluvalinato

(b)

(c)

(a)

 

Tebuconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenozide

(b)

(c)

(a)

 

Tebufenpirad

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Teflubenzurone

(b)

(c)

(a)

 

Teflutrin

(b)

(c)

(a)

 

Terbutilazina

(b)

(c)

(a)

 

Tetraconazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tetradifon

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Tiabendazolo

(b)

(c)

(a)

 

Tiacloprid

(b)

(c)

(a)

 

Tiametoxam

(b)

(c)

(a)

 

Tiofanato metile

(b)

(c)

(a)

 

Tolclofos-metile

(b)

(c)

(a)

 

Tolilfluanide

(b)

(c)

(a)

Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.

Triadimefon e triadimenol

(b)

(c)

(a)

 

Triazofos

(b)

(c)

(a)

 

Triflossistrobina

(b)

(c)

(a)

 

Triflumuron

(b)

(c)

(a)

 

Vinclozolina

(b)

(c)

(a)

 

PARTE D

Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

 

2018

2019

2020

Osservazioni

Aldrin e dieldrin

(d)

(e)

(f)

 

Bifentrin

(d)

(e)

(f)

 

Clordano

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos

(d)

(e)

(f)

 

Clorpirifos metile

(d)

(e)

(f)

 

Cipermetrina

(d)

(e)

(f)

 

DDT

(d)

(e)

(f)

 

Deltametrina

(d)

(e)

(f)

 

Diazinone

(d)

(e)

(f)

 

Endosulfan

(d)

(e)

(f)

 

Famoxadone

(d)

(e)

(f)

 

Fenvalerato

(d)

(e)

(f)

 

Eptacloro

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorobenzene

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa

(d)

(e)

(f)

 

Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta

(d)

(e)

(f)

 

Indoxacarb

 

(e)

 

Da analizzare nel 2019 solo nel latte.

Lindano

(d)

(e)

(f)

 

Metossicloro

(d)

(e)

(f)

 

Paration

(d)

(e)

(f)

 

Permetrina

(d)

(e)

(f)

 

Pirimifos-metile

(d)

(e)

(f)

 


(1)  Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 15.7.2014, pag. 1) salvo indicazione contraria.

(2)  Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

(3)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo è possibile analizzare la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.

(4)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi d'orzo.

(5)  In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi di avena.

(6)  Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare all'EFSA se si è analizzato il riso semigreggio o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 0,5.

(7)  Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014, salvo indicazione contraria.

(8)  Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

(9)  Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.

(10)  Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.


ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

1)

Il numero di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare per ciascun prodotto e analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).

2)

Oltre ai campioni prescritti in conformità alla tabella riportata al punto 5), nel 2018 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2019 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2020 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

3)

In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica vanno prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.

4)

Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in conformità alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

5)

Numero minimo di campioni per Stato membro per prodotto:

Stato membro

Campioni

 

Stato membro

Campioni

BE

12

LU

12

BG

12

HU

12

CZ

12

MT

12

DK

12

NL

18

DE

97

AT

12

EE

12

PL

47

EL

12

PT

12

ES

50

RO

20

FR

71

SI

12

IE

12

SK

12

IT

69

FI

12

CY

12

SE

12

LV

12

UK

71

LT

12

HR

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/661 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c), e) e g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (2).

(2)

È opportuno aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.

(3)

Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321(2016) che prevede nuove misure contro la Repubblica democratica popolare di Corea, compresi il divieto d'importare rame, nichel, argento, zinco e statue e il divieto di esportare elicotteri e navi. Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/330 (3) che modifica di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007 aggiungendovi gli allegati I nonies, III bis e III ter. È quindi opportuno identificare il rame, il nichel, l'argento, lo zinco, le statue, gli elicotteri e le navi che vanno inclusi in detti allegati e attribuire loro il rispettivo numero di riferimento ripreso dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4).

(4)

La risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite perfeziona inoltre l'elenco degli articoli di lusso già soggetti a divieto di esportazione, riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007.

(5)

Il 6 aprile 2017 il Consiglio ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I nonies, II, III, III bis, III ter e V del regolamento (CE) n. 329/2007.

(7)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)

l'allegato I nonies è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;

2)

l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;

3)

l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

4)

l'allegato III bis è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;

5)

l'allegato III ter è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;

6)

l'allegato V è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

(3)  Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO I nonies

Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) (1)

Rame

 

2603

Minerali di rame e loro concentrati

 

 

 

 

74

Rame e lavori di rame

 

 

 

 

8536 90 95 30

Rivetti di contatto

di rame

rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente

con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm)

 

 

 

ex

8538 90 99

Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535 , 8536 o 8537

 

 

 

 

 

Fili per avvolgimenti:

 

8544 11

di rame

 

 

 

 

 

altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000  V:

ex

8544 42

muniti di pezzi di congiunzione

ex

8544 49

altri

 

 

 

 

 

altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:

 

8544 60 10

con conduttori di rame

Nichel

 

2604

Minerali di nichel e loro concentrati

 

 

 

 

 

Ferro-leghe:

 

7202 60

Ferro-nichel

 

 

 

 

 

Fili di acciai inossidabili:

 

7223 00 11

contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo

 

 

 

 

75

Nichel e lavori di nichel

 

 

 

 

8105 90 00 10

Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso:

35 % (± 2 %) di cobalto,

25 % (± 1 %) di nichel,

19 % (± 1 %) di cromo e

7 % (± 2 %) di ferro,

conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

Argento

 

2616 10

Minerali di argento e loro concentrati

Zinco

 

2608

Minerali di zinco e loro concentrati

 

 

 

 

79

Zinco e lavori di zinco

»

(1)  I codici della nomenclatura sono quelli applicabili ai prodotti pertinenti nella nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e indicati nel relativo allegato I.


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

BELGIO

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles

Belgio

Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

»

ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio è così modificato:

1.

«9. Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano» è sostituito da «9. Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 500 USD»;

2.

«13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità» è sostituito da «13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 100 USD».


ALLEGATO IV

«ALLEGATO III bis

Statue di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1

ex

4420 10

Statue e statuette lignee

 

 

 

 

 

Statue e statuette di pietra

ex

6802 91

– –

Marmo, travertino e alabastro

ex

6802 92

– –

altre pietre calcaree

ex

6802 93

– –

Granito

ex

6802 99

– –

altre pietre

 

 

 

ex

6809 90

Statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso

 

 

 

ex

6810 99

Statue e statuette di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

 

 

 

ex

6913

Statue e statuette di ceramica

 

 

 

 

 

Articoli di oreficeria

 

 

di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7114 11

– –

Statuette di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi

ex

7114 19

– –

Statuette di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi

ex

7114 20

Statue e statuette di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi

 

 

 

 

 

Statue e statuette di metalli comuni

ex

8306 21

– –

Statue e statuette e statuette argentate, dorate o platinate

ex

8306 29

– –

Altre statue e statuette

 

 

 

ex

9505

Statue e statuette per feste, per carnevale o per altri divertimenti

 

 

 

ex

9602

Statuette di materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate

 

 

 

ex

9703

Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materiale

»

ALLEGATO V

«ALLEGATO III ter

Elicotteri e navi di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1

Elicotteri

8802 11

di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000  kg

8802 12

di peso a vuoto superiore a 2 000  kg

Navi

8901

Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci

8902

Pescherecci, navi officina ed altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8906

Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi

8907 10

Zattere gonfiabili

»

ALLEGATO VI

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)»:

«33.

RI Myong Su

Anno di nascita: 1937

Luogo di nascita: Myongchon, Nord Hamgyong

Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e capo di stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste Ri Myong Su ricopre una posizione fondamentale nella difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

34

SO Hong Chan

Data di nascita: 30.12.1957

Luogo di nascita: Kangwon

N. passaporto: PD836410105

Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021

Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e generale colonnello delle forze armate popolari. In tale veste So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

35

WANG Chang Uk

Data di nascita: 29.5.1960

Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

36

JANG Chol

Data di nascita: 31.3.1961

Luogo di nascita: Pyongyang

N. passaporto: 563310042

Presidente dell'Accademia statale delle scienze, organizzazione incaricata dello sviluppo delle capacità tecnologiche e scientifiche della RPDC. In tale veste Jang Chol ricopre una posizione strategica nello sviluppo delle attività nucleari della RPDC ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/35


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/662 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)   GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

EG

350,6

MA

119,8

SN

284,4

TN

214,0

TR

112,4

ZZ

216,2

0707 00 05

MA

65,6

TR

156,4

ZZ

111,0

0709 93 10

MA

45,2

TR

148,5

ZZ

96,9

0805 10 22 , 0805 10 24 , 0805 10 28

EG

49,4

IL

78,6

MA

48,6

TN

59,1

TR

74,0

ZZ

61,9

0805 50 10

TR

71,4

ZZ

71,4

0808 10 80

BR

108,9

CL

100,6

CN

161,4

US

133,8

ZA

107,7

ZZ

122,5

0808 30 90

AR

96,7

CH

128,6

CL

139,4

CN

114,9

US

174,6

ZA

124,7

ZZ

129,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/37


DECISIONE (UE, Euratom) 2017/663 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo svedese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.

(2)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Oskar WALLNER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Imse SPRAGG NILSSON, Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU), è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/38


DECISIONE (UE) 2017/664 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla nomina di cinque membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.

(2)

Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Roger EVANS, del sig. Stewart MAXWELL, del sig. Mick ANTONIW, della sig.ra Patricia FERGUSON e del sig. Gordon KEYMER.

(3)

Quattro seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Robert John PRICE, del sig. Jim HUME, del sig. Rhodri Glyn THOMAS e del sig. James MCGRIGOR.

(4)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Jennette ARNOLD a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato:

a)

quali membri:

sig.ra Jennette ARNOLD, Assembly Member, Greater London Authority,

sig.ra Mairi Angela EVANS, Member of the Scottish Parliament,

sig.ra Victoria HOWELLS, Member of the National Assembly of Wales,

sig. John Robert LAMONT, Member of the Scottish Parliament,

sig. David SIMMONDS, Councillor, London Borough of Hillingdon,

e

b)

quali supplenti:

sig. Simon BLACKBURN, Councillor, Blackpool Council,

sig. Roderick Lewis MACDONALD, Member of the Scottish Parliament,

sig.ra Bethan Maeve JENKINS, Member of the National Assembly of Wales,

sig. Keith Anthony PRINCE, Assembly Member, Greater London Authority,

sig. Andrew Dearg WIGHTMAN, Member of the Scottish Parliament.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/40


DECISIONE (UE) 2017/665 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla nomina di cinque membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 21 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/642 del Consiglio (4), il sig. Robert Sorin NEGOIȚĂ è stato sostituito dal sig. Ovidiu Iulian PORTARIUC in qualità di supplente.

(2)

Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Cristian ADOMNIȚEI, Ovidiu Ion BRĂILOIU, Răducu George FILIPESCU e Cătălin George MUNTEANU.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Victor MORARU (Mayor of Amara, Ialomița County) è stato proposto.

(4)

Otto seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Gheorghe CATRINOIU, Ciprian DOBRE, Alexandru DRĂGAN, Ovidiu Iulian PORTARIUC, Emil PROȘCAN, Mihai Adrian ȘTEF, Florin Grigore TECĂU e Ion Marcel VELA.

(5)

Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Adrian Ovidiu TEBAN a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a)

quali membri:

sig. Ionel ARSENE, President of Neamț County Council,

sig. Decebal FĂGĂDĂU, Mayor of Constanța,

sig. Victor MORARU, President of Ialomița County Council (modifica del mandato),

sig. Adrian Ovidiu TEBAN, Mayor of Cugir,

sig. Marius Ioan URSĂCIUC, Mayor of Gura Humorului,

e

b)

quali supplenti:

sig. Árpád-András ANTAL, Mayor of Sfântu Gheorghe,

sig. Emil BOC, Mayor of Cluj-Napoca,

sig. Dănuț BUHĂESCU, Mayor of Uricani,

sig. Ion DUMITREL, President of Alba County Council,

sig. Viorel IONESCU, Mayor of Hîrșova,

sig. Petre Emanoil NEAGU, President of Buzău County Council,

sig. Cosmin NECULA, Mayor of Bacău,

sig. Nicolae PANDEA, Mayor of Ștefan cel Mare,

sig. Marius Horia ȚUȚUIANU, President of Constanța County Council.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES


(1)  Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(2)  Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(3)  Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(4)  Decisione (UE) 2016/642 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 34).


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/42


DECISIONE (PESC) 2017/666 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») che, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270(2016).

(2)

Il 30 novembre 2016, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321 (2016), che esprime la sua più grave preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016, in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che condanna ulteriormente le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nella RPDC e le dichiara una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e che stabilisce che tali attività continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre.

(3)

Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente i test nucleari e i molteplici lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC nel 2016, dichiarando che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, che l'Unione sostiene strenuamente da decenni.

(4)

Alla luce delle azioni della RPDC, che sono ritenute una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre, il Consiglio ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive.

(5)

Il Consiglio ha deciso di estendere il divieto di investire nella RPDC e con la RPDC a nuovi settori, in particolare l'industria delle armi convenzionali, la metallurgia e la lavorazione dei metalli, nonché il settore aerospaziale.

(6)

Il Consiglio ha convenuto di vietare la prestazione di determinati servizi a persone o entità nella RPDC. Tale divieto riguarda i servizi informatici o i servizi collegati, i servizi inerenti all'industria estrattiva, i servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione e altri settori in cui sono vietati gli investimenti dell'Unione.

(7)

Il Consiglio invita nuovamente la RPDC a riprendere un dialogo credibile e significativo con la comunità internazionale, segnatamente nel quadro dei colloqui a sei, a cessare le provocazioni e ad abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile.

(8)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrino i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nell'industria delle armi convenzionali, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo.»;

2)

all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

la fornitura di servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»;

3)

è inserito il capitolo seguente:

«CAPITOLO V bis

RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 22 bis

1.   È vietata la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti i settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

3.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 ter

Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 22 quater

1.   È vietata la prestazione di servizi informatici o servizi collegati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente per essere utilizzati da missioni diplomatiche o consolari o da organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri.

4.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per la prestazione di servizi informatici e di servizi collegati forniti esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

5.   L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dal paragrafo 1.

Articolo 22 quinquies

Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


7.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/45


DECISIONE (PESC) 2017/667 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

In vista delle continue attività di proliferazione svolte dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), quattro persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(1)   GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone riportato nell'allegato II, sezione I.A, della decisione (PESC) 2016/849.

I.   Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

A.   Persone

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data di designazione

Motivi

31

RI Myong Su

 

Data di nascita: 1937

Luogo di nascita: Myongchon, North Hamgyong

7.4.2017

Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste, Ri Myong Su occupa una posizione chiave per le questioni di difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

32

SO Hong Chan

 

Data di nascita: 30.12.1957

Luogo di nascita: Kangwon

Passaporto: PD836410105

Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021

7.4.2017

Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e generale colonnello delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

33

WANG Chang Uk

 

Data di nascita: 29.5.1960

7.4.2017

Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

34

JANG Chol

 

Data di nascita: 31.3.1961

Luogo di nascita: Pyongyang,

Numero di passaporto: 563310042

7.4.2017

Presidente dell'accademia statale delle scienze, organizzazione dedita allo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche della RPDC. In tale veste, Jang Chol occupa una posizione strategica per lo sviluppo delle attività nucleari ed è responsabile per il supporto o la promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.